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	<title>4/12/2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>4/12/2019 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2019 n.2146</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-4-12-2019-n-2146/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-4-12-2019-n-2146/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2019 n.2146</a></p>
<p>Francesco Riccio, Presidente, Eleonora Monica, Primo Referendario, Estensore PARTI: OMISSIS rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Nicola Scarpa contro Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno nei confronti OMISSIS in persona del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-4-12-2019-n-2146/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2019 n.2146</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-4-12-2019-n-2146/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2019 n.2146</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Francesco Riccio, Presidente, Eleonora Monica, Primo Referendario, Estensore PARTI: OMISSIS rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Nicola Scarpa contro Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno nei confronti OMISSIS  in persona del legale rappresentante pro tempore,Â entrambi non costituiti in giudizio;   Gianluca Veneri, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Marcello Fortunato.</span></p>
<hr />
<p>Il calcolo della distanza tra i locali deve basarsi sull&#8217; &#8220;ordinarietà  della deambulazione&#8221;.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Edilizia ed Urbanistica &#8211; distanze Â tra i locali &#8211; calcolo delle distanza- ordinarietà  della deambulazione- deve sussistere.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il calcolo della distanza tra i locali deve basarsi sull&#8217; &#8220;ordinarietà  della deambulazione&#8221;, ossia su un tragitto percorribile dalla generalità  delle persone indistintamente, ovverossia da chiunque nello stesso modo, senza che il percorso da seguire possa dipendere dalle condizioni personali o da contingenze occasionali (difficoltà  motorie permanenti o transitorie; carichi portati a braccia; passeggini; ecc.) e deve, inoltre, essere eseguito non computando gli ostacoli naturali o artificiali presenti lungo il percorso, in modo che il percorso vada effettuato su un&#8217;area che, lungo tutto il tragitto, non presenta impedimenti di sorta.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 04/12/2019</div>
<p style="text-align: justify;">N. 02146/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 01095/2016 REG.RIC. </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1095 del 2016, proposto da Alfonsina Retta, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Nicola Scarpa, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, largo Plebiscito, n. 6;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato), in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria per legge in Salerno, corso Vittorio Emanuele, n. 58;</p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Antonietta Veneri e G. &amp; K. di Puglia Gianpaolo &amp; C. s.a.s., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore,</i> entrambi non costituiti in giudizio;  Gianluca Veneri, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Santissimi Martiri Salernitani, n. 31;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento 31308/16 con il quale l&#8217;Agenzia delle dogane e dei Monopoli di Salerno ha disposto il cambio di aggregazione del patentino di generi di monopolio n. 200245 dalla rivendita n. 9 alla n. 6 del Comune di Vallo della Lucania.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) e di Gianluca Veneri;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 5 novembre 2019 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con il presente gravame, la ricorrente, titolare nel Comune di Vallo della Lucania della rivendita ordinaria di generi di monopolio n. 9, impugna il provvedimento con cui l&#8217;Ufficio dei Monopoli della Campania ha disposto l&#8217;aggregazione esclusiva del patentino n. 200245 (intestato alla G. &amp; K. di Puglia Gianpaolo &amp; C. s.a.s.) &#8211; fino ad allora aggregato alla rivendita della ricorrente, come da relativo rinnovo biennale del 3 dicembre 2015 &#8211; alla rivendita ordinaria n. 6 di proprietà  di Gianluca Veneri, in accoglimento della relativa istanza da costui avanzata e &#8220;<i>tenendo conto esclusivamente della maggior vicinanza della rivendita al quale il patentino è &#038; aggregato</i>&#8220;, come accertata a seguito di relativo sopralluogo in data 8 febbraio 2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Parte ricorrente chiede, in particolare, l&#8217;annullamento di tale atto, assumendone l&#8217;illegittimità  sostanzialmente per aver l&#8217;amministrazione resistente disposto il contestato cambio di aggregazione dalla sua rivendita a quella del controinteressato:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; senza prima comunicare, ai sensi dell&#8217;art. 7 della l. n. 241/1990, la volontà  di avviare il procedimento di revoca della proroga dell&#8217;aggregazione al suo esercizio commerciale del patentino per cui è causa (recentemente disposta fino al 2 dicembre 2017);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; utilizzando il solo parametro della minore distanza, senza tener conto, ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell&#8217;art. 54 del d.P.R. n. 1074/1958, anche dell'&#8221;<i>alterazione dell&#8217;assetto di vendita dei generi di monopolio nella zona</i>&#8221; che ne sarebbe (in tesi) seguita;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; omettendo di motivare la scelta di un&#8217;aggregazione esclusiva e non giù  condivisa tra le due rivendite interessate, in ragione della distanza tra di esse di appena cinquantaquattro metri (come misurata dall&#8217;amministrazione);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; avendo &#8220;<i>grossolanamente ERRATO nel calcolare le distanza tra la rivendita ordinaria n. 6 (quella in capo alla quale è stato aggregato oggi il patentino) ed il locale BAR</i>&#8221; della ricorrente, come da relativa perizia versata in atti, ritenuta idonea ad attestare una maggiore vicinanza della rivendita della ricorrente rispetto a quella del controinteressato.</p>
<p style="text-align: justify;">Si costituiva in giudizio il titolare della rivendita ordinaria in favore del quale il cambio di aggregazione è stato disposto, diffusamente argomentando sulla legittimità  delle determinazioni impugnate, assunte dall&#8217;amministrazione in ossequio alla normativa di settore, che infatti prescrive quale criterio prioritario quello della maggiore vicinanza, atteso che la rivendita n. 6 sarebbe quella più¹ prossima al patentino in questione, come da relazione tecnica depositata in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche l&#8217;amministrazione si costituiva, chiedendo che il ricorso venisse respinto, in ragione dell&#8217;aver essa disposto il contestato cambio di aggregazione all&#8217;esito di un procedimento corretto al quale la ricorrente ha partecipato, nonchè calcolando la distanza tra gli esercizi commerciali sulla base del percorso pedonale più¹ breve, nel rispetto del codice della strada e tenendo conto delle prescrizioni a tal fine contenute nella nota emessa dal Vice Direttore dell&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, prot. n. DAC/CRV/4126/2013 (in atti).</p>
<p style="text-align: justify;">La Sezione, con ordinanza collegiale n. 1620/2016, disponeva relativa verificazione per accertare, stante il contrasto delle parti sul punto, la distanza intercorrente, avuto riguardo al percorso pedonale più¹ breve nel rispetto del codice della strada, tra il locale sede del patentino n. 200245 e le rivendite n. 6 e n. 9.</p>
<p style="text-align: justify;">Il nominato funzionario verificatore adempiva a tale incombente istruttorio, versando in atti propria apposita relazione illustrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">La Sezione con ordinanza n. 675/2016, &#8220;<i>RITENUTO che, avuto riguardo agli esiti, al momento oggettivamente non contestabili, della disposta verificazione &#8211; alla cui stregua risulta, in concreto, rispettato il criterio delle distanze prescritto ai fini del contestato cambio di aggregazione</i>&#8220;, respingeva l&#8217;istanza di sospensione cautelare avanzata dalla ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato, Sezione IV, in sede di appello cautelare, con ordinanza n. 1434/2017, sospendeva, invece, l&#8217;impugnato provvedimento, &#8220;<i>Ritenuto che &#038; l&#8217;appello presenta profili di fondatezza che, tenuto conto dell&#8217;avvenuto spostamento dell&#8217;aggregazione del patentino, devono essere approfonditi nel merito specie con riguardo alla contestata autonomia &#8211; sostenuta dalla parte privata intimata e dall&#8217;Amministrazione resistente &#8211; tra il procedimento di rinnovo del patentino e quello che si è concluso con la nuova aggregazione</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Seguivano ulteriori memorie sia dell&#8217;amministrazione che del controinteressato, alle quali la ricorrente nulla controdeduceva.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza pubblica del 5 novembre 2019, la causa veniva quindi trattata e trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene, infatti, il Collegio che i profili di censura evidenziati dalla ricorrente non siano suscettibili di positiva valutazione, risultando in atti come il gravato provvedimento di cambio di aggregazione del patentino n. 200245 sia stato emanato in ossequio alla normativa che la ricorrente assume violata e, dunque, all&#8217;esito di un procedimento legittimamente condotto e a fronte di un&#8217;idonea istruttoria, coerente con le determinazioni finali adottate dall&#8217;amministrazione resistente.</p>
<p style="text-align: justify;">Risulta, innanzi tutto, smentito in atti che parte ricorrente non sia stata edotta, mediante relativa comunicazione di avvio del procedimento, della volontà  dell&#8217;amministrazione di modificare l&#8217;aggregazione del patentino in questione, avendo quest&#8217;ultima con nota dell&#8217;11 febbraio 2016, espressamente trasmessa ai sensi dell&#8217;art. 7 della l. n. 241/1990, espresso un tale intendimento, diffusamente illustrando le ragioni poste a fondamento dell&#8217;aggregazione esclusiva a favore della rivendita ordinaria n. 6 di Vallo della Lucania e invitando parte ricorrente a presentare osservazioni, da costei formulate il 24 marzo 2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Priva di pregio appare, infatti, l&#8217;argomentazione (di segno opposto) svolta dalla ricorrente, secondo cui tale nota dell&#8217;11 febbraio 2016 non varrebbe come comunicazione di avvio della &#8220;<i>revoca implicita della precedente aggregazione del patentino alla rivendita della ricorrente</i>, &#038;Â <i>atteso che, proprio a cagione del rinnovo per un altro biennio del patentino avvenuto in data 3 dicembre 2015 e quindi fino al 2 dicembre 2017 &#038; quella comunicazione era chiaramente da intendersi come attività  istruttoria utile alla eventuale diversa aggregazione del patentino solo a partire da quella data di scadenza del patentino appena rinnovato e quindi dal dicembre 2017</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Rileva a tal proposito &#8211; non solo come parte ricorrente abbia correttamente inteso tale &#8220;<i>cambio di aggregazione</i>&#8221; come idoneo ad incidere immediatamente sulla disposta proroga in suo favore, come dimostrato dal contenuto delle osservazioni da costei fatte pervenire alla resistente con nota del 24 marzo 2016 (prodotta in giudizio dall&#8217;amministrazione, in allegato 7 alla memoria del 29 giugno 2016), in cui quest&#8217;ultima &#8220;<i>significa la opposizione alla modifica della aggregazione del patentino di generi di monopolio dalla propria rivendita ad altra</i>&#8220;, proprio sostenendo che &#8220;<i>si sarebbe potuto lavorare la istanza per una diversa aggregazione solo alla scadenza del patentino rinnovato, giammai in piena vigenza di questo</i>&#8221; &#8211; ma anche come lo scrutinio da parte dell&#8217;amministrazione dell&#8217;istanza di aggregazione avanzata dal controinteressato non potesse non contemplare l&#8217;eventualità  di un ritiro dell&#8217;aggregazione esistente, senza che la relativa proroga a favore della rivendita n. 9 potesse essere di ostacolo, a ben vedere rappresentando la persistente efficacia dell&#8217;aggregazione in favore della ricorrente la ragione ed il presupposto dell&#8217;adozione del contestato provvedimento di &#8220;<i>modifica dell&#8217;aggregazione</i>&#8221; del patentino, che &#8211; infatti &#8211; non avrebbe avuto motivo di essere adottato, ove l&#8217;aggregazione alla rivendita della ricorrente non fosse stata rinnovata e, dunque, fosse scaduta.</p>
<p style="text-align: justify;">A conferma di ciù² si consideri come nessuna norma preveda che, ove il patentino sia rinnovato per il successivo biennio, non possa in tale lasso di tempo esserne modificata l&#8217;aggregazione, tanto più¹ a favore &#8211; come nel caso di specie &#8211; di un&#8217;altra rivendita successivamente trasferitasi in zona e posta ad una distanza inferiore rispetto a quelle giù  esistenti in zona.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;aggregazione del patentino è, dunque, un provvedimento del tutto autonomo, non legato al suo rinnovo &#8211; se non nel senso che ne presuppone l&#8217;esistenza &#8211; attesa la sua adozione all&#8217;esito di un procedimento separato e distinto rispetto a quello finalizzato al rinnovo della relativa autorizzazione, in alcun modo sovrapponibile, atteso che, mentre il rinnovo avviene inevitabilmente alla scadenza di ogni biennio, la diversa aggregazione di quest&#8217;ultimo può essere valutata ogni qualvolta si verificano trasferimenti di rivendite nella zona interessata.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne discende, quindi, come l&#8217;Ufficio che autorizza il rinnovo del patentino non sia tenuto a mantenere l&#8217;aggregazione alla stessa rivendita fino alla sua scadenza, qualora si verificano, come nel caso di specie, spostamenti nella zona tali da giustificarne una modifica, in ragione dell&#8217;avvicinamento alla sede del patentino di una rivendita al posto di un&#8217;altra.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 54, comma 4, del d.P.R. n. 1074/1958 stabilisce, infatti, al riguardo come &#8220;<i>Il titolare del patentino deve rifornirsi di generi di monopolio presso la rivendita ordinaria più¹ vicina al suo esercizio</i>&#8220;, poi ammettendo che, in deroga a tale parametro della minore distanza &#8211; ivi previsto come prioritario &#8211; &#8220;<i>l&#8217;Ispettorato compartimentale può disporre una diversa aggregazione quando la norma di cui innanzi possa comportare alterazione dell&#8217;assetto di vendita dei generi di monopolio nella zona</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne discende che, come anche chiarito dalla giurisprudenza, &#8220;<i>il criterio principale che deve guidare l&#8217;Amministrazione nel decidere l&#8217;aggregazione dei patentini alle rivendite è quello della vicinanza, potendo derogare al predetto criterio per motivate esigenze di pubblico interesse</i>&#8221; (in tal senso,Â <i>ex multis</i>, T.A.R. Campania, Napoli, n. 2977/2011).</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, gli esiti della verificazione hanno confermato l&#8217;esattezza del criterio e del calcolo utilizzati dalla resistente e come effettivamente l&#8217;amministrazione, in ossequio a detto criterio prioritario della maggiore vicinanza, abbia disposto l&#8217;aggregazione del conteso patentino in favore della rivendita n. 6 di proprietà  del controinteressato, emergendo dalla relativa relazione illustrativa, depositata in atti l&#8217;11 ottobre 2016, come tale patentino disti, &#8220;<i>avuto riguardo al percorso pedonale più¹ breve nel rispetto del codice della strada</i>&#8220;, 292,95 metri lineari da tale rivendita n. 6 e ben 397,83 metri lineari dalla rivendita n. 9 di proprietà  della ricorrente, vieppiù¹ specificando come &#8220;<i>non esiste valida motivazione per la quale si dovrebbe adottare il percorso scelto dal tecnico di parte rispetto a quello sopra descritto, misurato per ml 292,95 e scelto anche dai tecnici dell&#8217;Agenzia dei Monopoli, in quanto non esistono ostacoli o impedimenti reali al transito pedonale, anche in riferimento alle norme del codice della strada</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il calcolo della distanza effettuato dall&#8217;Amministrazione risulta essere corretto e coerente con le regole e i criteri fissati in materia di distanze tra locali adibiti alla vendita di prodotti da fumo, come ulteriormente chiariti dalla più¹ recente giurisprudenza secondo la quale, ai fini di individuare ilÂ <i>&#8220;percorso più¹ breve</i>&#8220;, il calcolo della distanza tra i locali deve basarsi sull'&#8221;<i>ordinarietà  della deambulazione</i>&#8220;, ossia &#8220;<i>su un tragitto percorribile dalla generalità  delle persone indistintamente, ovverossia da chiunque nello stesso modo, senza che il percorso da seguire possa dipendere dalle condizioni personali o da contingenze occasionali (difficoltà  motorie permanenti o transitorie; carichi portati a braccia; passeggini; ecc.)</i>&#8221; e deve, inoltre, essere eseguito &#8220;<i>non computando gli ostacoli naturali o artificiali presenti lungo il percorso</i>&#8220;, in modo che &#8220;<i>il percorso vada effettuato su un&#8217;area che, lungo tutto il tragitto, non presenta impedimenti di sorta</i>&#8221; (in termini, T.A.R. Campania, Napoli, n. 23/2019).</p>
<p style="text-align: justify;">Privo di pregio appare, infatti, anche il rilievo opposto dalla ricorrente, secondo cui la resistente avrebbe dovuto mantenere l&#8217;aggregazione in favore della propria attività  anche in ragione della sensibile alterazione del consolidato assetto di vendita che la contestata modifica avrebbe determinato, in ragione della minor produttività  della rivendita del controinteressato, come dimostrata da quest&#8217;ultima in atti, con conseguente rispondenza del disposto spostamento anche al criterio residuale di cui al secondo periodo del citato comma 4 dell&#8217;art. 54, in quanto idonea anche a raggiungere un maggior equilibrio commerciale tra le rivendite presenti nella zona.</p>
<p style="text-align: justify;">Ugualmente infondato si appalesa, infine, il motivo con cui si lamenta la mancata doppia aggregazione del patentino anche alla rivendita della ricorrente, in relazione a quanto inizialmente stabilito nel 2002, in occasione dell&#8217;istituzione <i>ex novo</i> del patentino medesimo (all&#8217;epoca aggregato alle rivendite n. 1 e n. 9), atteso il carattere eccezionale nonchè ampiamente discrezionale di una siffatta scelta e la puntuale e convincente motivazione al riguardo fornita dall&#8217;amministrazione nel gravato atto, ove si afferma la non comparabilità  della situazione attuale rispetto a quella passata, allorquando la doppia aggregazione &#8220;<i>riguardava una coppia di congeneri diverse da quelle attuali, distribuita, peraltro, territorialmente in modo diverso rispetto alla sede del patentino</i>&#8221; (in tal senso, il penultimo &#8220;considerando&#8221; a pagina 2 del provvedimento).</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, per tutte le argomentazioni fin qui svolte, il ricorso non può essere accolto.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sia in favore della resistente che del controinteressato.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217;, infine, posto a carico della ricorrente, il compenso spettante al funzionario verificatore, che sarà  liquidato, ai sensi dell&#8217;art. 66 c.p.a. e del d.P.R. n. 115/2002, con separato decreto, a seguito di presentazione da parte di costui della relativa parcella entro il termine previsto dall&#8217;art. 71 del d.P.R. n. 115/2002.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la ricorrente al rimborso, sia in favore della resistente amministrazione, che del controinteressato costituito in giudizio, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille/00) ciascuno, oltre accessori di legge, se dovuti.</p>
<p style="text-align: justify;">Pone a carico della ricorrente le spese di verificazione che saranno liquidate con separato decreto.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-4-12-2019-n-2146/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2019 n.2146</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2019 n.1200</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-12-2019-n-1200/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Vincenzo Salamone, Presidente , Flavia Risso, Primo Referendario, Estensore; PARTI: Santi Paolo Russo, che si difende in proprio, contro Agenzia delle Entrate &#8211; Direzione Provinciale II Torino &#8211; Ufficio Territoriale di Torino 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato . Nei procedimenti d&#8217;accesso</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Vincenzo Salamone, Presidente , Flavia Risso, Primo Referendario, Estensore; PARTI: Santi Paolo Russo, che si difende in proprio,  contro Agenzia delle Entrate &#8211; Direzione Provinciale II Torino &#8211; Ufficio Territoriale di Torino 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato .</span></p>
<hr />
<p>Nei procedimenti d&#8217;accesso ai documenti amministrativi l&#8217;esercizio del relativo diritto o l&#8217;ordine d&#8217;esibizione impartito dal giudice non può riguardare, per evidenti ragioni di buon senso, che i documenti esistenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Processo amministrativo- accesso- ordine di esibizione- documenti amministrativi- esistenza nell&#8217;attualità  &#8211; necessaria.</p>
<p> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Alla luce delÂ  principio &#8216;ad impossibilia nemo tenetur&#8217;, anche nei procedimenti d&#8217;accesso ai documenti amministrativi l&#8217;esercizio del relativo diritto o l&#8217;ordine d&#8217;esibizione impartito dal giudice non può riguardare, per evidenti ragioni di buon senso, che i documenti esistenti e non anche quelli non più¹ esistenti o mai formati, spettando alla p.a. destinataria dell&#8217;accesso indicare, sotto la propria responsabilità , quali sono gli atti inesistenti che non è in grado d&#8217;esibire . Â </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 04/12/2019</div>
<p style="text-align: justify;">N. 01200/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00463/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 463 del 2019, proposto da Santi Paolo Russo, che si difende in proprio, in Torino, via M. Coppino, n. 77;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Agenzia delle Entrate &#8211; Direzione Provinciale II Torino &#8211; Ufficio Territoriale di Torino 2, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Torino, via dell&#8217;Arsenale, n. 21;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;accesso ai documenti oggetto dell&#8217;istanza del 6 marzo 2019 e successive precisazioni;</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Agenzia delle Entrate &#8211; Direzione Provinciale II Torino &#8211; Ufficio Territoriale di Torino 2;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2019 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con il gravame indicato in epigrafe, parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare il diritto del ricorrente medesimo ad accedere ai documenti richiesti con l&#8217;istanza del 6 marzo 2019 e successive precisazioni, nonchè di ordinare, ai sensi dell&#8217;art. 116, comma 4 del decreto legislativo n. 104 del 2010, la preventiva esibizione anche dei documenti non reperiti, tramite ricerca affidata ad apposito commissario ad acta, eventualmente condannando l&#8217;Amministrazione inadempiente alla rielaborazione degli stessi.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituita in giudizio l&#8217;Agenzia delle Entrate &#8211; Direzione Provinciale II Torino &#8211; Ufficio Territoriale di Torino 2.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza istruttoria n. 915 del 6 agosto 2019 questo Tribunale ha chiesto al Direttore dell&#8217;Agenzia delle Entrate &#8211; Direzione provinciale II Torino &#8211; Ufficio territoriale di Torino 2 di depositare una relazione contenente le seguenti informazioni: &#8211; la descrizione della procedura di liquidazione normalmente seguita dall&#8217;Agenzia con l&#8217;indicazione della tipologia degli atti emessi in relazione alla stessa; &#8211; a che cosa ci si riferisse nella nota di risposta all&#8217;istanza di accesso del ricorrente del 6 marzo 2019 (AGE.AGEDP2TO.REGISTRO UFFICIALE.0039555.28-03-2019-U) quando si cita la documentazione relativa all&#8217;accoglimento disposto dal Centro di Servizio delle Imposte dirette e indirette di Torino e quello successivo deliberato dall&#8217;Ufficio Territoriale di Torino 2; &#8211; la descrizione dell&#8217;integrale iter procedurale di cui al provvedimento prot. n. 03/S05/BP026874/2 del 18 settembre 2001 avente ad oggetto &#8220;Istanza di rimborso ex art. 37 DPR 602/73 per ritenute fiscali operate sulla Pensione Privilegiata Ordinaria iscrizione nÂ° 16054087 di 6Â° categoria del Ministero della Difesa Decreto n. 131 del 07/07/88). Contribuente: Russo Santi Paolo&#038;comunicazione di rettifica al parere negativo precedentemente espresso&#8221; emesso dall&#8217;Agenzia delle Entrate &#8211; Centro di Servizio delle Imposte Dirette ed Indirette di Torino &#8211; Reparto III &#8211; Sezione Trattazione Contenzioso.</p>
<p style="text-align: justify;">Con nota del 3 settembre 2019 l&#8217;Amministrazione ha depositato la relazione contenente le informazioni richieste con l&#8217;ordinanza istruttoria n. 915 del 6 agosto 2019, nonchè la connessa documentazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla camera di consiglio del 20 novembre 2019, il Funzionario Simone Gugliermina, in servizio presso l&#8217;Ufficio Legale della Direzione Provinciale II di Torino, ha ribadito quanto giù  esposto nella relazione agli atti del settore contenzioso e cioè che nel fascicolo non sono presenti ulteriori atti oltre a quelli giù  esposti, il ricorrente ha ribadito che l&#8217;Amministrazione non ha soddisfatto le sue richieste, che manca sempre quel documento da cui è scaturito il provvedimento del 2001, evidenziando la necessità  di nominare un commissario ad acta nonchè l&#8217;esigenza &#8211; in base ai documenti prodotti &#8211; di ricalcolare tutte le somme dovute; il Presidente ha dunque assegnato la causa a decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in esame, giù  nel verbale di accesso agli atti del 26 aprile 2019 veniva riportato che: &#8220;Con Provvedimento prot. 39555 del 28/03/2019 questo Ufficio accoglieva la domanda di accesso agli atti e in data 03/04/2019 trasmetteva via PEC, in formato PDF, la documentazione richiesta. Con PEC del 10/04/2019 il Sig. Russo Santi Paolo, relativamente al(la) citata richiesta di accesso agli atti, presentava &#8220;Diffida a provvedere&#8221;, chiedendo di prendere visione ed estrarre copia anche del provvedimento di liquidazione deliberata dall&#8217;Ufficio Rimborsi relativo all&#8217;anno 2001. Con PEC prot. 50174 del 19/04/2019 l&#8217;Ufficio rispondeva allegando, per ciascun rimborso, copia della schermata contenente i dati relativi alla convalida e precisando che non esisteva un provvedimento di liquidazione formale, in quanto la liquidazione dei rimborsi avviene tramite una apposita procedura telematica&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel verbale si legge ulteriormente che: &#8220;Con PEC del 21/04/2019, prot. in ingresso 50758 del 23/04/2019, il sig. Russo Santi Paolo presentava ulteriore diffida ritenendo incompleta la documentazione trasmessa dall&#8217;Ufficio. In data 24/04/2019 l&#8217;Ufficio rispondeva precisando che la definizione estremamente generica dell&#8217;ulteriore documento richiesto ne impediva la corretta identificazione, rendendosi comunque disponibile per la visione diretta da parte dell&#8217;istante e per l&#8217;eventuale estrazione di copia&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre nel verbale si legge: &#8220;In data odierna si è presentato presso questo Ufficio Territoriale di Torino 2 il sig. Russo Santi Paolo&#038;ed ha preso visione del contenuto dei fascicoli relativi alle istanze di rimborso presentate per gli anni 2001 e seguenti, con la annessa documentazione relativa ai contenziosi giù  definiti. La documentazione che il richiedente ricercava, relativa alla asserita liquidazione delle ritenute alla fonte a seguito di istanza del 22/11/2001, non è stata rinvenuta all&#8217;interno dei fascicoli. In relazione a quanto indicato nel presente verbale, il Sig. Russo Santi Paolo esibisce una copia di un&#8217;istanza datata 22/11/2001 delle ritenute alla fonte, altre alla maggiorazione per cumulo delle ritenute Irpef giù  definite dal Centro Servizio. Il Sig. Russo Santi Paolo esibisce ancora comunicazioni intercorse tra il Centro di Servizio delle Imposte Dirette e Indirette e l&#8217;Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 2, datate 08/10/2001 e 13/12/2001, non reperite all&#8217;interno del fascicolo. Il sig. Russo Santi Paolo dichiara &#8220;in calce alla citata istanza è presenta(e) una annotazione a matita da me effettuata in allora datata 03/06/2002, riportante la visione del tabulato delle ritenute alla fonte presso codesto Ufficio&#8221;. Relativamente a quanto affermato ed esibito dalla parte, il sottoscritto verbalizzante attesta che la documentazione relativa all&#8217;istanza datata 22/11/2001 è priva del protocollo di ricevimento da parte dell&#8217;Ufficio dell&#8217;Agenzia delle Entrate&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella relazione depositata in giudizio a seguito dell&#8217;ordinanza istruttoria di questo Tribunale, l&#8217;Amministrazione: a) ha illustrato la procedura normalmente seguita dall&#8217;Agenzia delle Entrate per il rimborso delle imposte dirette derivanti da istanza, evidenziando in particolare che &#8220;laddove, invece, emerga la fondatezza sostanziale della richiesta, l&#8217;Ufficio provvede ad inserire nella procedura telematica di erogazione dei rimborsi gli importi da erogare, unitamente alla data di decorrenza degli interessi, comunicando al Contribuente l&#8217;intervenuto accoglimento dell&#8217;istanza di rimborso; esaurita questa fase, il sistema centralizzato procede al pagamento del rimborso o tramite bonifico (laddove il Contribuente abbia comunicato le coordinate bancarie) o tramite vaglia postale/bancario&#8221;; b) ha precisato che &#8220;La nota di risposta alla predetta istanza di accesso fa riferimento alla seguente documentazione relativa all&#8217;accoglimento disposto dal Centro di Servizio delle Imposte dirette e indirette di Torino per gli anni 1991-1999: provvedimento 03/S05/BP026874/2 del 18 settembre 2001 con cui il Centro di Servizio (annullando un precedente provvedimento) aveva disposto l&#8217;accoglimento delle istanze di rimborso per le annualità  dal 1991 al 1999 (allegato al n. 1); provvedimento 03/S05/CE008517/5 del 21 maggio 2002 (allegato al n. 2) con cui il medesimo Centro di Servizio annullava il precedente provvedimento, e rigettava le istanze di rimborso a fronte di una comunicazione pervenuta dall&#8217;INPDAP (n. 037S07/CE008362/6 del 29/04/2002 in allegato al n. 3)&#8221;; ha precisato inoltre che &#8220;in relazione alle istanze di rimborso per gli anni dal 1991 al 1999 non sono presenti nel fascicolo altri documenti. L&#8217;Ufficio, infatti, ha messo a disposizione del sig. Russo tutta la documentazione disponibile e, anche in occasione della visione congiunta del fascicolo cartaceo fra Ufficio e Contribuente, non è emerso alcun ulteriore documento&#8221; e che &#8220;Quanto al successivo &quot;provvedimento deliberato dall&#8217;Ufficio di Torino 2&quot; si specifica che l&#8217;Ufficio si riferiva alla comunicazione inoltrata al sig. Russo in data 25/07/2018 (allegata al n. 4) con cui si notiziava dell&#8217;avvenuta &quot;convalida&quot; dei rimborsi per le annualità  dal 2006 in avanti, in esecuzione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale 1313/03/17 sopra citata&#038;&#8221; concludendo evidenziando che &#8220;Nel fascicolo in possesso dell&#8217;Ufficio scrivente non è presente nessun altro documento rispetto a quelli elencati al precedente punto (allegati nn. 1-2-3)&#8221; e che &#8220;Tale ricostruzione si basa sulle risultanze documentali presenti nel fascicolo, visionato dal ricorrente in data 26/04/2019, laddove non è presente ulteriore documentazione relativa al sopra delineato procedimento amministrativo&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciù² premesso, il Collegio evidenzia che il Consiglio di Stato ha condivisibilmente chiarito che &#8220;&#038;alla luce del richiamato principio &#8216;<i>ad impossibilia nemo tenetur&#8217;</i>, anche nei procedimenti d&#8217;accesso ai documenti amministrativi l&#8217;esercizio del relativo diritto o l&#8217;ordine d&#8217;esibizione impartito dal giudice non può riguardare, per evidenti ragioni di buon senso, che i documenti esistenti e non anche quelli non più¹ esistenti o mai formati, spettando alla p.a. destinataria dell&#8217;accesso indicare, sotto la propria responsabilità , quali sono gli atti inesistenti che non è in grado d&#8217;esibire (in tal senso: Cons. Stato, VI, 8 gennaio 2002, n. 67). Resta inteso, peraltro, che laddove l&#8217;Amministrazione confermasse l&#8217;oggettiva impossibilità  di reperire gli atti richiesti dall&#8217;odierno appellante&#038;dovrà  darne pienamente conto esplicitando in modo dettagliato le ragioni concrete di tale impossibilità .&#8221; (Cons. Stato, sez. VI, 13 febbraio 2013, n. 892).</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, nel caso in esame, dal verbale di accesso sopra riportato emerge che l&#8217;Amministrazione ha risposto al ricorrente allegando, per ciascun rimborso, copia della schermata contenente i dati relativi alla convalida, precisando che non esisteva un provvedimento di liquidazione formale (nota prot. 50174 del 19 aprile 2019), in quanto la liquidazione dei rimborsi sarebbe avvenuta tramite una apposita procedura telematica; ha consentito poi al ricorrente di prendere visione direttamente del contenuto dei fascicoli relativi alle istanze di rimborso presentate per gli anni 2001 e seguenti, giungendo alla conclusione che &#8220;La documentazione che il richiedente ricercava, relativa alla asserita liquidazione delle ritenute alla fonte a seguita(o) di istanza del 22/11/2001, non è stata rinvenuta all&#8217;interno dei fascicoli&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Successivamente, l&#8217;Amministrazione ha dichiarato sia nella relazione istruttoria, sia in sede di camera di consiglio, di non essere in possesso di ulteriori documenti inerenti l&#8217;istanza di accesso del ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Tenuto conto del condivisibile orientamento del Consiglio di Stato sopra riportato e alla luce di tutto quanto sopra esposto, la domanda di accesso non può essere accolta.</p>
<p style="text-align: justify;">Per le stesse ragioni non può essere accolta la richiesta, ribadita nella memoria conclusionale, di nomina di un commissario ad acta per l&#8217;effettuazione di una più¹ approfondita ricerca.</p>
<p style="text-align: justify;">Del pari non può essere accolta la richiesta di condanna dell&#8217;Amministrazione alla rielaborazione degli atti.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, secondo consolidata giurisprudenza &#8220;la domanda di accesso deve riferirsi a specifici documenti e non può pertanto comportare la necessità  di un&#8217;attività  di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (Cons. Stato, sez. VI, 10 febbraio 2006, n. 555).</p>
<p style="text-align: justify;">La peculiarità  della situazione giustifica l&#8217;integrale compensazione delle spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2019 n.8310</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-4-12-2019-n-8310/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-4-12-2019-n-8310/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2019 n.8310</a></p>
<p>Marco Lipari, Presidente, Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore; PARTI: (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Stefania Steri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di c. Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato) Collaboratori di giustizia: non assumono rilievo decisivo, ai fini</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-4-12-2019-n-8310/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2019 n.8310</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-4-12-2019-n-8310/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2019 n.8310</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marco Lipari, Presidente, Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Stefania Steri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di c. Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>Collaboratori di giustizia: non assumono rilievo decisivo, ai fini della valutazione della legittimità , le concrete modalità , anche sotto il profilo quantificativo, con le quali l&#8217;Amministrazione ha provveduto all&#8217;elargizione dell&#8217;assegno di mantenimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.- Criminalità  &#8211; collaboratori di giustizia &#8211; Commissione Centrale ex art. 10 l. n. 82/1991 &#8211; scissione del nucleo familiare &#8211; assegno di mantenimento &#8211; erogazione &#8211; criteri.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Nell&#8217;ambito dell&#8217;analisi contenziosa dei provvedimenti adottati con riferimento a soggetti sottoposti ad un programma di protezione speciale, non assumono rilievo decisivo, ai fini della valutazione della legittimità , le concrete modalità , anche sotto il profilo quantificativo, con le quali l&#8217;Amministrazione ha provveduto, nel periodo pregresso, all&#8217;elargizione dell&#8217;assegno di mantenimento &#8211; le quali possono dipendere da ragioni di carattere meramente pratico o contingente, connesse alla peculiare condizione degli interessati &#8211; quanto piuttosto gli atti formali con i quali la medesima Amministrazione ha assunto le sue pregresse determinazioni in materia (esse solo concorrendo a conformare la situazione giuridica degli interessati, di cui la stessa Amministrazione non potrebbe non tenere coerentemente conto in sede di rinnovato esercizio del suo potere, ove le circostanze lo richiedano): in diretta connessione con l&#8217;affermazione che precede, non rilevano, ai fini della valutazione della coerenza/logicità  degli atti progressivamente adottati dall&#8217;Amministrazione, i rapporti di fatto esistenti tra gli interessati (nella specie, il collaboratore e la moglie, in rapporto alla rottura del rapporto coniugale), quanto piuttosto l&#8217;ufficialità  data alle relative vicende dall&#8217;organo preposto (il Tribunale civile): ciù² tanto più¹ in quanto, in assenza di quest&#8217;ultima, quei rapporti non sono univocamente intellegibili (anche da parte dell&#8217;Amministrazione, e non possono quindi essere utilizzati quali chiavi di lettura delle misure economiche dalla stessa adottate, ai fini della ridetta valutazione di coerenza/congruità  dei provvedimenti successivamente adottati).</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 04/12/2019<br /> <strong>N. 08310/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 05757/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 5757 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Stefania Steri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazzale Clodio n. 8;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia <em>ex lege</em>Â in Roma, via dei Portoghesi n. 12;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 novembre 2019 il Cons. Ezio Fedullo e uditi l&#8217;Avvocato Stefania Steri, per la parte appellante, e l&#8217;Avvocato dello Stato Stefano Vitale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br /> FATTO e DIRITTO<br /> Con la sentenza appellata, il T.A.R. Lazio &#8211; Roma, in (parziale) accoglimento del ricorso proposto dall&#8217;odierno appellante, ha annullato la delibera della Commissione Centrale ex art. 10 l. n. 82/1991 del 5 ottobre 2016, con la quale veniva autorizzata la scissione del nucleo familiare originariamente composto dal collaboratore &#8211;<em>Omissis</em>&#8211; e &#8211;<em>Omissis</em>-, richiesta dal primo a seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la seconda, provvedendo all&#8217;erogazione dell&#8217;assegno di mantenimento, attualmente in godimento, &#8220;pro-quota&#8221; fra gli interessati e ad assegnare ai medesimi due distinti alloggi, a condizione che i complessivi costi di locazione non superassero il canone attualmente corrisposto, ed infine prevedendo, all&#8217;esito del programma di protezione, l&#8217;elargizione di un&#8217;unica capitalizzazione.<br /> Va evidenziato che il collaboratore ricorrente lamentava che la delibera impugnata disponeva l&#8217;erogazione, &#8220;pro quota&#8221; appunto, agli interessati dell&#8217;assegno di mantenimento attualmente in godimento, complessivamente pari ad € 1.540, e che al medesimo, a fronte dell&#8217;autonomo contributo, pari ad € 900, da lui per l&#8217;innanzi goduto, era stato assegnato un contributo di soli € 300.<br /> Il T.A.R., premesso il richiamo dell&#8217;art. 13, comma 6, l. n. 82/1991, laddove, con particolare riguardo alla misura dell&#8217;assegno di mantenimento, stabilisce che &#8220;l&#8217;assegno di mantenimento può essere integrato dalla commissione con provvedimento motivato solo quando ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela del soggetto sottoposto al programma di protezione&#038;&#8221;, ed evidenziato che la Commissione Centrale, con la delibera del 2 maggio 2012, per il caso della scissione dei nuclei familiari, aveva stabilito che &#8220;la misura della capitalizzazione resta determinata con riguardo alla composizione originaria del nucleo familiare (eventualmente integrata dai nuovi ingressi), senza tener conto dell&#8217;avvenuta scissione; la misura sarà  conseguentemente ripartita sulla base del numero dei rispettivi componenti ciascun nucleo dopo la scissione&#8221;, ha osservato che &#8220;in considerazione del fatto che nella fattispecie per cui è causa la scissione è stata richiesta per motivi di natura esclusivamente personale, la commissione, con motivazione non affetta da apparenti vizi di legittimità , ha ritenuto che non ricorrano quelle &#8220;particolari circostanze&#8221; che sole possono giustificare l&#8217;integrazione dell&#8217;originario assegno di mantenimento&#8221;, conseguentemente respingendo, sul punto, la domanda attorea.<br /> Il T.A.R. quindi, pur affermando la correttezza dell&#8217;azione amministrativo sotto i profili dell&#8217;invarianza di spesa e della erogazione di un&#8217;unica capitalizzazione all&#8217;esito del programma di protezione, ha invece accolto il ricorso in relazione alla questione della determinazione dell&#8217;assegno &#8220;pro quota&#8221; a favore del ricorrente.<br /> Sul punto il T.A.R., premesso che, &#8220;all&#8217;esito della disposta (con ordinanza &#8211;<em>omissis</em>&#8211; del 1° ottobre 2018, n.d.e.) istruttoria, il Servizio Centrale di Protezione, con nota dell&#8217;8 ottobre 2018, ha chiarito che l&#8217;assegno di mantenimento, originariamente spettante all&#8217;intero nucleo familiare composto da quattro persone (i coniugi e i &#8211;<em>Omissis</em>-) era, appunto, di € 1.540&#8243;, aggiungendo che, &#8220;a seguito della disposta scissione, in esecuzione della delibera della Commissione Centrale del 5 ottobre 2016, il Servizio Centrale di protezione ha rideterminato gli assegni di mantenimento mensili erogando, al ricorrente € 385, e alla ex moglie e ai &#8211;<em>omissis</em>&#8211; € 1.155,00&#8243;, ha posto in evidenza, quale vizio di illegittimità  del provvedimento impugnato, la contraddittorietà  ravvisabile tra la delibera della Commissione, laddove si da&#8217; atto che la sig.ra &#8211;<em>Omissis</em>&#8211; &#8220;ha rinunciato ad ogni contributo economico per sì©, chiedendo per i &#8211;<em>omissis</em>&#8211; un contributo mensile pari ad € 150,00 complessivi mensili&#8221;, lasciando conseguentemente presumere che la sig.ra &#8211;<em>Omissis</em>&#8211; non &#8220;abbia diritto ad un quota parte dell&#8217;originario assegno di mantenimento&#8221;, e &#8220;l&#8217;applicazione che della stessa ne è stata data dal competente Servizio Centrale di Protezione&#8221;.<br /> Mediante i motivi di appello, l&#8217;appellante, non ritenendo satisfattivo il (parziale) dispositivo di annullamento recato dalla sentenza appellata, deduce in primo luogo che, con memoria successiva alla nota istruttoria del Servizio Centrale di Protezione, depositata agli atto del giudizio di primo grado, aveva allegato alcuni dati che l&#8217;Ufficio predetto aveva omesso di riferire, ovvero che:<br /> 1) il suddetto ha iniziato a collaborare con la giustizia nel 2012, mentre era detenuto in carcere giù  dal &#8211;<em>omissis</em>&#8211; 2010; 2) nel 2012 il contributo elargito dal Ministero non era di € 1.540,00, bensì di complessivi € 1.720,00, di cui € 380,00 assegnati al suddetto, in ragione della sua detenzione inframuraria, ed € 1.340,00 al nucleo familiare, composto da moglie e &#8211;<em>omissis</em>&#8211; &#8211;<em>omissis</em>-; 3) il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza -OMISSIS- del 21 dicembre 2015, aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il collaboratore e la sig.ra -OMISSIS-, -OMISSIS- dei -OMISSIS- -OMISSIS- e l&#8217;obbligo a carico di -OMISSIS- di pagare un contributo mensile di € 150,00 per i -OMISSIS-; 4) i contributi erogati dal Ministero, tanto a favore del collaboratore, quanto a favore alla moglie unitamente ai -OMISSIS-, rimanevano invariati, ovvero pari a complessivi € 1.720,00, di cui € 380,00 al collaboratore, in ragione della sua detenzione inframuraria, ed € 1.340,00 al nucleo familiare composto da moglie e -OMISSIS- -OMISSIS-.<br /> Esposti i suindicati dati di fatto, lamenta la parte appellante che il T.A.R., nonostante la differenza tra gli importi indicati dalla difesa del ricorrente e quelli dedotti dal Servizio Centrale con la nota citata, non ha ritenuto di chiedere ulteriori delucidazioni all&#8217;Amministrazione.<br /> Espone altresì l&#8217;appellante che la coppia, giù  in occasione della fruizione dei permessi premio da parte del medesimo, ha constatato l&#8217;impossibilità  di riprendere la convivenza, interrotta fin dalla carcerazione del collaboratore, iniziata il -OMISSIS- 2010, tanto è vero che la fruizione dei permessi premio da parte del suddetto avveniva presso un alloggio diverso da quello ove viveva la moglie con i -OMISSIS-: successivamente, allorchè il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza -OMISSIS-febbraio 2016, concedeva al collaboratore, ai fini della espiazione della pena residua, la misura alternativa della detenzione domiciliare, con decorrenza -OMISSIS- marzo 2016, il medesimo veniva collocato presso un alloggio diverso da quello assegnato alla ex moglie ed ai -OMISSIS-.<br /> Aggiunge l&#8217;appellante che il fatto che anche il Servizio considerasse lo stesso e la moglie con i -OMISSIS- come due autonomi nuclei familiari si desume dalla circostanza che, a seguito dell&#8217;ammissione del primo alla detenzione domiciliare, i contributi elargiti dal Ministero divenivano di complessivi € 2.240,00, di cui € 900,00 per -OMISSIS- ed € 1.340,00 per la -OMISSIS- ed i -OMISSIS-: tali contributi, prosegue l&#8217;appellante, venivano erogati negli importi appena indicati -OMISSIS- febbraio 2016, data di inizio della detenzione domiciliare di -OMISSIS-, fino alla data della delibera di riduzione del contributo (in applicazione del criterio &#8220;pro-quota&#8221;), quindi per ben 9 mesi, a seguito della quale il Ministero ha erogato un contributo complessivo di mensile di € 1.540,00, atteso che il contributo dell&#8217;appellante è stato rideterminato da € 900,00 ad € 385,00 e quello della -OMISSIS- e -OMISSIS- da € 1.340,00 ad € 1.155,00.<br /> Fatte tale premesse in punto di fatto, deduce l&#8217;appellante che il fulcro del ricorso atteneva proprio alla illegittimità  dell&#8217;applicazione della scissione del nucleo familiare, con applicazione del criterio &#8220;pro-quota&#8221;, atteso che i nuclei familiari erano distinti e separati fin dal momento in cui erano stati collocati sotto protezione, e non giù  al differente tema, sul quale ha posto l&#8217;accento il giudice di primo grado, concernente gli importi da erogarsi.<br /> Evidenzia altresì l&#8217;appellante che la sentenza appellata è errata anche laddove afferma che la sig.ra -OMISSIS- avrebbe rinunciato allo speciale programma di protezione e, segnatamente, all&#8217;erogazione del contributo mensile che il Ministero erogava in suo favore, laddove negli accordi di divorzio la suddetta ha rinunciato a ricevere il mantenimento diretto da parte dell&#8217;appellante, proprio in considerazione del fatto che beneficiava del contributo al mantenimento erogato dal Servizio Centrale di Protezione e che disponeva di un alloggio messo a disposizione dal Ministero presso la località  di protezione.<br /> Si è costituito in giudizio, per opporsi all&#8217;accoglimento dell&#8217;appello, l&#8217;appellato Ministero dell&#8217;Interno.<br /> Tanto premesso, l&#8217;appello non è meritevole di accoglimento: può quindi prescindersi dalla disamina dei riflessi che l&#8217;intervenuta fuoriuscita degli interessati dal programma di protezione, a decorrere -OMISSIS- gennaio 2018 (cfr., sul punto, la nota istruttoria dell&#8217;8 ottobre 2018, depositata dall&#8217;Amministrazione nel giudizio di primo grado), riverbera sulla permanenza dell&#8217;interesse dell&#8217;appellante all&#8217;accoglimento del gravame (anche per i profili attinenti alla capitalizzazione dell&#8217;assegno di mantenimento, in ordine alla quale, come evidenziato in primo grado dall&#8217;Amministrazione e ribadito con la sua memoria difensiva, è intervenuta una apposita delibera della Commissione Centrale, che non risulta impugnata dai destinatari).<br /> La tesi della parte appellante è che, avendo costituito &#8211; fin dall&#8217;inizio dell&#8217;applicazione del regime di protezione speciale (2012), ovvero, ancor prima, dello stato di detenzione carceraria del futuro collaboratore (2010) &#8211; un autonomo nucleo familiare, rispetto a quello integrato dalla moglie sig.ra &#8211;<em>Omissis</em>&#8211; e dai &#8211;<em>omissis</em>-, anch&#8217;essi ammessi al programma in virtà¹ del pericolo cui erano esposti in forza dei legami familiari con il collaboratore (e non sulla scorta di una inesistente situazione di convivenza), ed avendo quindi essi beneficiato ab initio di un autonomo assegno di mantenimento, l&#8217;Amministrazione non avrebbe potuto applicare, una volta intervenuta (nel 2015) la separazione del collaboratore dalla moglie, la regola della cd. scissione (del nucleo familiare), con la conseguente assegnazione &#8220;pro-quota&#8221; tra i nuclei familiari asseritamente derivanti da quella, in forza del principio della cd. invarianza della spesa e della irrilevanza, ai fini della determinazione dell&#8217;assegno (ovvero della sua eventuale integrazione), delle vicende &#8220;meramente personali&#8221; degli interessati, dell&#8217;assegno di mantenimento originariamente riconosciuto.<br /> Ebbene, l&#8217;esposizione delle ragioni della decisione presuppone un duplice chiarimento di carattere preliminare.<br /> In primo luogo, invero, occorre evidenziare che non assumono rilievo decisivo, ai fini della valutazione della legittimità  del provvedimento impugnato, le concrete modalità , anche sotto il profilo quantificativo, con le quali l&#8217;Amministrazione ha provveduto, nel periodo pregresso, all&#8217;elargizione dell&#8217;assegno di mantenimento &#8211; le quali possono dipendere da ragioni di carattere meramente pratico o contingente, connesse alla peculiare condizione degli interessati &#8211; quanto piuttosto gli atti formali con i quali la medesima Amministrazione ha assunto le sue pregresse determinazioni in materia (esse solo concorrendo a conformare la situazione giuridica degli interessati, di cui la stessa Amministrazione non potrebbe non tenere coerentemente conto in sede di rinnovato esercizio del suo potere, ove le circostanze lo richiedano).<br /> In tale ottica trova spiegazione, ad esempio, la denunciata discrasia tra l&#8217;importo dell&#8217;assegno di mantenimento corrisposto dall&#8217;appellante, dopo la sua collocazione in detenzione domiciliare (pari ad € 900), e quello determinato (nella misura di € 385) con la delibera della Commissione Centrale impugnata, scaturendo il primo, come peraltro chiarito in primo grado dall&#8217;Amministrazione, dalla determinazione provvisoria (<em>ergo</em>, nelle more del provvedimento della Commissione Centrale, titolare della relativa competenza) dell&#8217;assegno da parte del Servizio Centrale di Protezione.<br /> In secondo luogo, ed in diretta connessione col rilievo che precede, non rilevano, ai fini della valutazione della coerenza/logicità  degli atti progressivamente adottati dall&#8217;Amministrazione, i rapporti di fatto esistenti tra gli interessati (nella specie, il collaboratore e la moglie, in rapporto alla rottura del rapporto coniugale), quanto piuttosto la sanzione ufficiale data alle relative vicende dall&#8217;organo preposto (il Tribunale civile): ciù² tanto più¹ in quanto, in assenza di quest&#8217;ultima, quei rapporti non sono univocamente intellegibili (anche da parte dell&#8217;Amministrazione, e non possono quindi essere utilizzati quali chiavi di lettura delle misure economiche dalla stessa adottate, ai fini della ridetta valutazione di coerenza/congruità  dei provvedimenti successivamente adottati).<br /> Fatte tali necessarie premesse, e venendo alle ragioni prossime della decisione, occorre ancora una volta evidenziare che la tesi attorea, sulla quale si sorregge l&#8217;intero mezzo di gravame, è nel senso che l&#8217;assegno di mantenimento fosse determinato ab origine in maniera autonoma tra i nuclei familiari &#8211; mai, quindi, considerati unitariamente dall&#8217;Amministrazione &#8211; del collaboratore, da un lato (originariamente ristretto in carcere e comunque non più¹ convivente con la moglie, anche in occasione della fruizione dei permessi-premio), e della moglie, con i -OMISSIS- -OMISSIS-, dall&#8217;altro: con la conseguenza logico-giuridica che, una volta modificata la condizione personale dei beneficiari (ed in particolare cessato il regime di detenzione del collaboratore ed ammesso il medesimo alla misura alternativa della detenzione domiciliare), sarebbe stato necessario adeguare l&#8217;assegno per l&#8217;innanzi corrisposto al medesimo (pari ad € 385) al nuovo status (aumentandolo ad € 900, come del resto l&#8217;Amministrazione aveva fatto nel periodo intercorrente tra la conversione del regime detentivo e l&#8217;adozione della delibera impugnata).<br /> La tesi tuttavia, alla luce dei criteri interpretativi in precedenza illustrati, non convince.<br /> In primo luogo, oltre a non essere corredato dell&#8217;imprescindibile principio di prova, il dato relativo all&#8217;importo dell&#8217;assegno di mantenimento corrisposto durante la detenzione carceraria dell&#8217;appellante &#8211; pari secondo le deduzioni attoree a complessivi € 1.720, di cui € 380 all&#8217;appellante ed € 1.340 alla moglie ed ai -OMISSIS- &#8211; non rileva ai fini della decisione, atteso che esso potrebbe ridondare a vantaggio dell&#8217;appellante solo attraverso la parallela decurtazione dell&#8217;assegno corrisposto alla ex coniuge (nemmeno convenuta quale controinteressata nel presente giudizio).<br /> In ogni caso, deve osservarsi che il fatto che il collaboratore e la moglie (con i -OMISSIS-) non convivessero, nemmeno in occasione dei permessi-premio di cui il primo beneficiava, fin dall&#8217;inizio della detenzione carceraria del primo (ed a fortiori a far data dall&#8217;ammissione degli stessi al programma speciale di protezione), non depone univocamente &#8211; tanto più¹ in mancanza di espresse e formali determinazioni in tal senso dell&#8217;Amministrazione &#8211; nel senso che i nuclei familiari siano stati considerati ab initio distinti, e che quindi l&#8217;assegno di mantenimento sia stato autonomamente determinato ed elargito: premesso infatti che, finchè non è intervenuto il provvedimento giurisdizionale di scioglimento del rapporto matrimoniale, l&#8217;Amministrazione non era tenuta ad informarsi (nè quindi può presumersi che conoscesse, ai fini delle sue determinazioni) la condizione personale, nei reciproci rapporti, dei coniugi, deve ragionevolmente ritenersi che la dedotta autonomia con la quale veniva versato l&#8217;assegno di mantenimento dipendesse esclusivamente dalla condizione di reclusione in cui si trovava il collaboratore (la quale gli impediva di beneficiare dell&#8217;assegno in forma &#8220;integrata&#8221; e condivisa con gli altri componenti della famiglia), e non dalla considerazione giuridicamente frazionata del relativo nucleo familiare da parte dell&#8217;Amministrazione.<br /> Tale rilievo mina in radice l&#8217;assunto attoreo, secondo cui la delibera impugnata avrebbe indebitamente proceduto alla &#8220;scissione&#8221;, ai fini della modulazione (anche negli aspetti economici) del programma speciale di protezione, del nucleo familiare del collaboratore, essendo l&#8217;originario nucleo familiare, sin dall&#8217;avvio del programma medesimo, giù  diviso nei due nuclei riconducibili al collaboratore, da un lato, ed alla moglie ed ai -OMISSIS-, dall&#8217;altro, e come tale considerato dall&#8217;Amministrazione: sì che non sussisterebbero i presupposti per invocare, come ha fatto l&#8217;Amministrazione, il principio della cd. invarianza della spesa a fronte di vicende del tutto personali dei soggetti coinvolti.<br /> Consegue da quanto detto che, dal punto di vista dell&#8217;Amministrazione ed agli effetti delle sue determinazioni, il nucleo familiare dell&#8217;appellante doveva considerarsi, fino alla presa d&#8217;atto da parte della stessa della pronuncia giurisdizionale della separazione, ancora (unico ed) unitario, al pari del relativo assegno di mantenimento, essendo solo le modalità  di corresponsione frazionate in ragione dello stato detentivo dell&#8217;appellante: pertanto, il sopraggiunto scioglimento del vincolo coniugale, unitamente alla conversione della detenzione carceraria in quella domiciliare del collaboratore, non potevano incidere sull&#8217;ammontare complessivo dell&#8217;assegno di mantenimento, come innanzi determinato, ma solo, per effetto della dichiarata &#8220;scissione&#8221;, sulla sua attribuzione (non più¹ unitaria ma &#8220;pro-quota&#8221;).<br /> Pertanto, come correttamente ritenuto dal T.A.R., l&#8217;unica questione prospettabile &#8211; in ordine alla quale il giudice di primo grado si è espresso in senso favorevole all&#8217;odierno appellante &#8211; era quella inerente ai criteri di riparto tra gli interessati, &#8220;pro-quota&#8221; appunto, dell&#8217;unico assegno di mantenimento, non certo quella, sulla quale insiste l&#8217;appellante, dell&#8217;adeguamento degli originari ed asseritamente autonomi assegni, ed in particolare di quello di cui avrebbe goduto fino a quel momento l&#8217;appellante, alla sua nuova condizione di detenuto domiciliare.<br /> Inammissibile, invece, è la deduzione della parte appellante, intesa ad evidenziare che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente affermato che la sig.ra -OMISSIS- ha rinunciato all&#8217;assegno di mantenimento, laddove la dichiarazione di rinuncia sarebbe stata resa esclusivamente nell&#8217;ambito (ed ai fini) della regolamentazione post-matrimoniale dei reciproci rapporti economici dei coniugi: deve invero rilevarsi che l&#8217;accoglimento della deduzione, nel contesto interpretativo e decisorio dianzi ricostruito, ridonderebbe a svantaggio dell&#8217;appellante, atteso che proprio da quella (dichiarata) rinuncia, nei termini affermati dal giudice di primo grado, la sentenza appellata (a prescindere dalla sua correttezza) ha fatto discendere l&#8217;annullamento del provvedimento impugnato in primo grado, ai fini delle rinnovate determinazioni dell&#8217;Amministrazione.<br /> Deve solo precisarsi, prima di concludere, che i rilievi svolti non possono che concernere anche il tema della capitalizzazione, dovendo anche rispetto ad esso applicarsi il principio, cui ha correttamente fatto riferimento l&#8217;Amministrazione (così come il giudice di primo grado), della indifferenza degli oneri economici dell&#8217;Amministrazione alle vicende personali dei soggetti ammessi al (ed in procinto di uscire dal) programma di protezione: sì che, anche in ordine alla suddetta questione, la soluzione (corretta) non potrebbe che essere quella della attribuzione &#8220;pro quota&#8221; della misura di capitalizzazione, quale si sarebbe determinata in costanza dell&#8217;unitarietà  dell&#8217;originario nucleo familiare.<br /> L&#8217;appello, in conclusione, deve essere respinto.<br /> La peculiarità  dell&#8217;oggetto della controversia giustifica la compensazione delle spese del giudizio di appello.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese del giudizio di appello compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l&#8217;appellante e le altre persone menzionate nella presente sentenza.</div>
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