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	<title>4/12/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>4/12/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2009 n.7637</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-4-12-2009-n-7637/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-4-12-2009-n-7637/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2009 n.7637</a></p>
<p>Pres. Barbagallo Est. Polito Ministero dell’Interno ( Avv. dello Stato) c/ Abdelbasset ( n.c.) sulla discrezionalità dell&#8217;amministrazione in ordine all&#8217;acquisto della cittadinanza italiana 1. Stranieri – Cittadinanza italiana –Concessione – Presupposti &#8211; Sicurezza – Valutazione &#8211; Ampia discrezionalità &#8211; Appartenenza a movimenti politici &#8211; Rilevanza 2. Stranieri – Cittadinanza italiana</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-4-12-2009-n-7637/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2009 n.7637</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-4-12-2009-n-7637/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2009 n.7637</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Barbagallo Est. Polito<br /> Ministero dell’Interno ( Avv. dello Stato)  c/ Abdelbasset ( n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla discrezionalità dell&#8217;amministrazione in ordine all&#8217;acquisto della cittadinanza italiana</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Stranieri – Cittadinanza italiana –Concessione – Presupposti  &#8211;  Sicurezza – Valutazione &#8211;  Ampia discrezionalità  &#8211; Appartenenza a movimenti politici  &#8211; Rilevanza	</p>
<p>2. Stranieri – Cittadinanza italiana – Informative riservate  – Motivazione Ob relationem &#8211;  Sufficienza – Ostensione in giudizio &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’Amministrazione, in materia di stranieri, gode di un’ampia discrezionalità circa la possibilità di concedere  o meno la cittadinanza italiana , con valutazioni che si estendono anche in ordine  all’assenza di “ vulnus” per le condizioni di sicurezza dello Stato. Ben può assumere rilievo specifico frequentazioni dello straniero e l’appartenenza a movimenti che, per posizioni estremistiche, possano incidere sulle condizioni di ordine e di sicurezza pubblica	</p>
<p>2.  In presenza di informative con classifica di “riservato”, in materia di acquisto della cittadinanza italiana,  il richiamo “ob relationem” al contenuto delle stesse può soddisfare le condizioni di adeguatezza della motivazione, mentre l’esercizio dei diritti di difesa e la garanzia di un processo equo restano soddisfatti dall’ostensione in giudizio delle informative stesse con le cautele e garanzie previste per la tutela dei documenti classificati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)<br />	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
DECISIONE<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Sul ricorso numero di registro generale 10249 del 2008, proposto da:<br />
<b>Ministero dell&#8217;interno</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Riahi Abdelbasset</b> , non costituitosi in giudizio; <br />	<br />
per la riforma della sentenza del T.A.R. della Lombardia &#8211; Milano &#8211; sezione I, n. 2064/2008, resa tra le parti, concernente il diniego di concessione della cittadinanza italiana.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Nominato relatore per l’udienza pubblica del giorno 23 giugno 2009 il consigliere Bruno Rosario Polito e udito l’avvocato dello Stato A. Fedeli;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
1). Con ricorso e successivi motivi aggiunti proposti avanti al T.A.R. per la Lombardia il sig. Riahi Abdelbasset, proveniente dalla Tunisia, rifugiato politico ed in possesso di permesso di soggiorno, proponeva impugnativa per dedotti motivi di legittimità avverso il decreto del Ministro dell’ interno in data 20.02.2003 e gli atti ad esso preordinati e consequenziali, di reiezione della domanda rivolta alla concessione, ai sensi dell’ art. 5 della legge n. 91/1992, della cittadinanza italiana per naturalizzazione, essendo coniugato con cittadina italiana ed avendo dalla stessa avuto quattro figli:<br />	<br />
La determinazione reiettiva era, in particolare, motivata sul rilievo che “dalle risultanze dell’ istruttoria esperita sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere, nel caso dell’ interessato, la sussistenza di motivi inerenti alla sicurezza pubblica che, a termini dell’ art. 6, comma 1, lett. c) della legge suindicata, precludono l’ acquisto della cittadinanza italiana”.<br />	<br />
Il T.A.R., in particolare, rilevava l’insufficienza dell’ impianto motivazione del predetto provvedimento che, nel ritenere il Riahi persona pericolosa per la sicurezza della Repubblica, non indica specifici fatti e ragioni di sospetto, dando rilievo all’ adesione ad un movimento politico – circostanza per la quale peraltro gli era stato riconosciuto lo “status” di rifugiato politico &#8211; ispirato a principi del fondamentalismo islamico, nonché al mantenimento di contatti con connazionali noti per la loro posizione oltranzista.<br />	<br />
Avverso detta decisione ha proposto appello il Ministero dell’interno ed ha contrastato con articolati motivi le conclusioni del T.A.R. <br />	<br />
Il sig. Riahi Abdelbasset non si è costituito in giudizio.<br />	<br />
All’udienza del 23 giugno 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />	<br />
2). L’art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992 impedisce l’ acquisto della cittadinanza da parte dello straniero coniuge di cittadino italiano ove sussistano “nel caso specifico comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica”.<br />	<br />
L’ art. 8 della legge n. 91/1992 ribadisce che, nel caso in cui entrino in gioco ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, l’ istanza di concessione della cittadinanza, va respinta con “decreto motivato”, previo parere del Consiglio di Stato. L’istanza respinta può essere riproposta dopo 5 anni dall’ adozione del provvedimento negativo.<br />	<br />
Con riguardo alla vicenda di cui è causa sul piano formale il d.m. 20.02.2003, mentre indica, come prescritto dall’art. 3 della legge n. 241/1990, le “ragioni giuridiche” del provvedere con richiamo all’art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992, non è corredato da una motivazione autonoma quanto ai presupposti di fatto che hanno indotto l’ Amministrazione al diniego di rilascio del provvedimento concessorio della cittadinanza.<br />	<br />
Le circostanze che hanno indotto alla determinazione negativa sono indicate in informativa dell’ autorità di P.S., con classifica “riservato”, che elenca fatti e comportamenti inerenti alla partecipazione del Riahi a movimenti politici, nonché a rapporti dello stesso con centri islamici ritenuti, considerati potenzialmente offensivi delle condizioni di sicurezza della Repubblica.<br />	<br />
In presenza della classifica di riservatezza sugli atti istruttori preordinati all’adozione del decreto recante il diniego di concessione della cittadinanza correttamente l’ Amministrazione ha omesso di indicarne il contenuto, onde non estendere la loro conoscenza a soggetti privi della prescritta abilitazione rilasciata dall’ Autorità preposta alla tutela del segreto di Stato. Nel rispetto del principio del contraddittorio e, quindi, di parità delle parti di fronte al giudice (parità delle armi), la conoscenza del documento è stata consentita in corso di giudizio al difensore dello straniero che ha articolato motivi aggiunti di ricorso.<br />	<br />
Come già ritenuto in casi analoghi dalla giurisprudenza di questo Consiglio, in presenza di informative con classifica di “riservato” il richiamo “ob relationem” al contenuto delle stesse può soddisfare le condizioni di adeguatezza della motivazione, mentre l’ esercizio dei diritti di difesa e la garanzia di un processo equo restano soddisfatti dall’ostensione in giudizio delle informative stesse con le cautele e garanzie previste per la tutela dei documenti classificati (cfr. Cons. St., Sez. VI, n. 1173 del 02.03.2009).<br />	<br />
Correttamente, pertanto, il Ministero istante oppone che nessun rilievo può essere articolato sul piano formale in ordine all’ adeguatezza e sufficienza della motivazione esternata nel decreto del 20.02.2003.<br />	<br />
2.1). Quanto al merito della determinazione negativa è principio consolidato in giurisprudenza che l’ Amministrazione gode di un’ ampia sfera di discrezionalità circa la possibilità di concedere o meno la cittadinanza, con valutazione che si estende non solo alla capacità dello straniero di ottimale inserimento nella comunità nazionale nei profili dell’ apporto lavorativo e dell’ integrazione economica e sociale, ma anche in ordine all’ assenza di “vulnus” per le condizioni di sicurezza dello Stato.<br />	<br />
Sotto tale ultimo aspetto ben possono assumere rilievo specifiche frequentazioni dello straniero e l’ appartenenza a movimenti che, per posizioni estremistiche, possano incidere sulle condizioni di ordine e di sicurezza pubblica (Cons. St., Sez. VI^, n. 1173/2009 cit.; n. 5103 del 03.10.2007).<br />	<br />
Nel caso di specie il giudizio valutativo che ha condotto alla reiezione dell’istanza, diversamente da quanto argomentato dal T.A.R., non ha assunto a riferimento la fede religiosa e le tradizioni culturali dello straniero, ma i rapporti dello stesso con organizzazioni politiche che, anche se ispirate ad un determinato credo religioso, per modalità di azione e principi ispiratori si configurano, nell’ attuale contingenza politica ed internazionale, potenzialmente offensive della sicurezza della Repubblica.<br />	<br />
Si tratta di valutazione condotta nei limiti stabiliti dall’art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992. Essa, in relazione agli elementi acquisiti, non si configura viziata sotto i profili della carenza di istruttoria e della motivazione e non si discosta dai parametri di ragionevolezza, ove si consideri che, in relazione al provvedimento di concessione della cittadinanza che determina l’ acquisizione in via definitiva di detto “status”, l’accertamento dell’ assenza di pericolosità sociale si caratterizza per maggiore intensità e rigore. Si tratta,cioè, di una valutazione, che, per le considerazioni svolte, non può definirsi inattendibile.<br />	<br />
L’ appello va, quindi, accolto e, per l’ effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.<br />	<br />
In relazione agli specifici profili della controversia le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno compensate fra le parti.<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Il Consiglio di Stato, sezione VI, accoglie l&#8217;appello in epigrafe e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2009 con l&#8217;intervento dei seguenti magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Barbagallo, Presidente<br />	<br />
Paolo Buonvino, Consigliere<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo, Consigliere<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Il Segretario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/12/2009</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-4-12-2009-n-7637/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2009 n.7637</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2009 n.12567</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-4-12-2009-n-12567/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-4-12-2009-n-12567/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2009 n.12567</a></p>
<p>Pres. Tosti Est. Tomassetti Bazlu ( Avv. Barberio) c/ ministero dell’Interno ( Avv. dello Stato) sulla giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative il permesso di soggiorno per protezione internazionale adottati sul presupposto della decisione negativa della Commissione Territoriale Giurisdizione e competenza – Permesso di soggiorno per protezione internazionale &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-4-12-2009-n-12567/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2009 n.12567</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-4-12-2009-n-12567/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2009 n.12567</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti  Est. Tomassetti<br /> Bazlu ( Avv. Barberio) c/ ministero dell’Interno ( Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative il permesso di soggiorno per protezione internazionale adottati sul presupposto della decisione negativa della Commissione Territoriale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Permesso di soggiorno per protezione internazionale  &#8211; Diniego della Commissione Territoriale – Controversia – G.O. &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Le controversie in materia di dinieghi di permesso di soggiorno per protezione internazionale adottati sul presupposto della decisione negativa “della Commissione Territoriale” rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 12567/2009 REG.SEN.<br />	<br />
N. 01129/2009 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda Quater)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1129 del 2009, proposto da: </p>
<p>&#8211;	<B>MOLLA MD BAZLU</B>, rappresentato e difeso dall’avv. Laura Barberio ed elett.te dom.to in Roma, via Torino n. 7 presso lo studio della stessa;<br />
<i><b></p>
<p align=center>	<br />
</b></i>contro<br />	
</p>
<p>	<br />
<i><b></p>
<p align=justify>	<br />
&#8211;	</b></i>il <b>Ministero dell’Interno</b>, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura dello Stato;</p>
<p>&#8211;	 la <b>Questura di Roma</b>, in persona del Questore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura dello Stato;</p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
</i>&#8211; del provvedimento del 20 novembre 2008, notificato in pari data, con il quale il Questore di Roma ha decretato il rifiuto del permesso di soggiorno per protezione internazionale;<br />	<br />
&#8211; di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento e per ogni ulteriore statuizione.<br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18/11/2009 il dott. Alessandro Tomassetti e udito per la parte ricorrente l’avv. Laura Barberio;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso in trattazione, notificato in data 19 gennaio 2009 e depositato il 12 febbraio 2009, il ricorrente espone i seguenti fatti:<br />	<br />
Il ricorrente è un cittadino bengalese che ebbe gravi danni a causa delle violente e frequenti alluvioni.<br />	<br />
Fuggito in Italia, l’odierno ricorrente ha presentato domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato; la domanda veniva analizzata in sede di Commissione territoriale di Roma in data 24 luglio 2008.<br />	<br />
In data 20 novembre 2008 gli veniva notificato il diniego della protezione internazionale ed il rifiuto del permesso di soggiorno oggetto di odierna impugnazione.<br />	<br />
Il ricorrente ha quindi impugnato il diniego del permesso di soggiorno per i seguenti motivi:<br />	<br />
1) violazione di legge in relazione all’art. 33 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951; art. 10, comma 3, Cost.; Direttiva 2004/83/CE; D.Lgs. n. 251/07; art. 19 D.Lgs. n. 286/98; art. 35 D.Lgs. n. 25/08; contraddittorietà tra le norme;<br />	<br />
2) violazione dell’art. 5, commi 5, 6 e 9 del T.U. n. 286/1998; abnormità del provvedimento; violazione del principio di ragionevolezza; violazione di legge; mancata applicazione delle norme della L. n. 241/1990; violazione del giusto procedimento;<br />	<br />
3) violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990; violazione del diritto alla difesa; eccesso di potere; difetto di istruttoria; eccesso di potere per incompleta ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti.<br />	<br />
Si costituiva in giudizio l’Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni resistenti.<br />	<br />
Alla udienza del 18 novembre 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso in trattazione si impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con cui la Questura di Roma ha disposto “il rifiuto del permesso di soggiorno per protezione internazionale” in base alla decisione “della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione internazionale di Roma” che ha ritenuto che non sussistono motivi per la concessione della protezione sussidiaria o della protezione per motivi umanitari.<br />	<br />
Com’è stato recentemente affermato dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione &#8211; ordinanza n. 11535 del 19 maggio 2009 ribadita, con ulteriori motivazioni, dall’ordinanza 19393 del 9 settembre 2009 &#8211; le controversie in materia di dinieghi di permesso di soggiorno adottati sul presupposto della decisione negativa “della Commissione Territoriale” rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.<br />	<br />
A tale conclusione la predetta Suprema Corte è pervenuta sulla base della considerazione che, nell’attuale quadro legislativo e regolamentare, la valutazione degli elementi per il riconoscimento della protezione principale, secondaria ed umanitaria sono attribuiti alla Commissione Territoriale, il che porta ad “escludere alcun margine di discrezionalità in tale valutazione” da parte della Questura, con conseguente attribuzione della giurisdizione del giudice ordinario in ordine ai provvedimenti della medesima Questura che negano il permesso per motivi umanitari di cui all’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.<br />	<br />
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con compensazione delle spese di giudizio, stante il recente orientamento del Giudice della giurisdizione.<br />	<br />
Per completezza giova precisare che l’accertato difetto di giurisdizione, come ribadito dalla giurisprudenza (cfr. da ultimo, Cons. St,., 29 aprile 2009, n. 2713), comporta l’applicazione dell’istituto della “translatio iudicii”, in forza del quale, conservati gli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda, il giudizio deve proseguire davanti al giudice ordinario, dove dovrà essere riassunto nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 59 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Quater, dichiara la inammissibilità del ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18/11/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Lucia Tosti, Presidente<br />	<br />
Renzo Conti, Consigliere<br />	<br />
Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/12/2009</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2009 n.12568</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-4-12-2009-n-12568/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-4-12-2009-n-12568/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2009 n.12568</a></p>
<p>Pres. Tosti Est. Tomasetti Aryan ( Avv. Mossuto) c/ Ministero dell ‘Interno ( Avv. dello Stato) ed altri sulla legittimità di una motivazione per relationem nel provvedimento reiettivo di diniego della cittadinanza italiana 1. Stranieri – Cittadinanza italiana &#8211; Concessione – Valutazione – Inserimento in comunità – Giudizio prognostico 2.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-4-12-2009-n-12568/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2009 n.12568</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti  Est. Tomasetti<br /> Aryan ( Avv. Mossuto) c/ Ministero dell ‘Interno  ( Avv. dello Stato) ed altri</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità di una motivazione per relationem nel provvedimento reiettivo di diniego della cittadinanza italiana</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Stranieri – Cittadinanza italiana  &#8211;  Concessione – Valutazione – Inserimento in comunità – Giudizio prognostico	</p>
<p>2. Stranieri – Cittadinanza italiana   &#8211; Provvedimento riettivo – Motivazione “per relationem” – Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’inserimento dello straniero nella comunità nazionale è legittimo allorquando l’Amministrazione ritenga che quest’ultimo possieda ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare inconvenienti o, addirittura, commettere fatti di rilievo penale. 	</p>
<p>2. Nel provvedimento reiettivo di diniego della cittadinanza italiana  è legittima la motivazione “ per relationem”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 12568/2009 REG.SEN.<br />	<br />
N. 07140/2006 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda Quater)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 7140 del 2006, proposto da:	</p>
<p>&#8211; <b>Pipaj Arjan</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Guglielmo Mossuto ed elett.te dom.to in Roma, presso lo studio dell’avv. Zanetti, in Via Tor Pignattara n,. 20;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211;	il <b>Ministero dell’Interno</b>, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato;</p>
<p>&#8211;	 <b>Questura di Firenze</b> – <b>Ufficio Immigrazione</b>, in persona del Questore pro-tempore;</p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
</i>&#8211; del decreto del Ministero dell’Interno K10.61386 del 2 novembre 2005, notificato in data 2 marzo 2006, con il quale è stata rigettata l’istanza di concessione della cittadinanza italiana;<br />	<br />
&#8211; della nota prot. n. 742/2006/Imm./Aff. Leg./NL del 7 aprile 2006 con la quale la Questura di Firenze – Ufficio Immigrazione ha risposto all’istanza di accesso agli atti depositata dal ricorrente il 5 aprile 2006 volta a prendere visione del “rapporto in<br />
&#8211; di tutti gli atti del procedimento presupposti, connessi e/o conseguenti, che hanno condotto all’adozione dei provvedimenti impugnati.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21/10/2009 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso in trattazione, notificato in data 2 maggio 2006 e depositato l’11 maggio 2006, il ricorrente indicato in epigrafe espone che:<br />	<br />
&#8211; è cittadino albanese regolarmente soggiornante in Italia;<br />	<br />
&#8211; in data 17 gennaio 2003 presentava una istanza volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. f) della legge 5.2.1992, n. 91;<br />	<br />
&#8211; in data 2 marzo 2006 riceveva la notifica del provvedimento K10.61386 del 2 novembre 2005, con il quale è stata respinta la menzionata istanza di concessione della cittadinanza italiana.<br />	<br />
L’odierno ricorrente provvedeva, quindi, ad impugnare il provvedimento innanzi al T.A.R. Toscana.<br />	<br />
L’Amministrazione dell’Interno, con il patrocinio della Avvocatura distrettuale dello Stato proponeva formale ricorso per regolamento di competenza.<br />	<br />
Alla udienza del 12 luglio 2006, il difensore del ricorrente aderiva all’istanza medesima riconoscendo la competenza del T.A.R. Lazio sede di Roma.<br />	<br />
Ciò posto, il ricorso veniva riassunto innanzi al TAR Lazio e veniva depositata istanza di prelievo in data 11 marzo 2008. <br />	<br />
Ciò esposto, ha chiesto l&#8217;annullamento del predetto diniego, deducendo al riguardo il seguente motivo:<br />	<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 22 e 24 L. n. 241/1990; eccesso di potere per insufficienza ed erroneità della motivazione; violazione e/o falsa applicazione della L. n. 91/1992 e del D.P.R. n. 572/1993; eccesso di potere per difetto, car<br />
La difesa erariale si è costituita in giudizio depositando atti e documenti.<br />	<br />
Il ricorso è stato quindi chiamato e posto in decisione alla udienza pubblica del 21 ottobre 2009.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è volto ad ottenere l’annullamento del decreto del Ministro dell’Interno K10.61386 del 2 novembre 2005, notificato in data 2 marzo 2006, con il quale è stata respinta la richiesta di concessione della cittadinanza italiana, presentata il 17 gennaio 2003 dall’odierno ricorrente, cittadino albanese, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge 5.2.1992, n. 91.<br />	<br />
Il ricorso è anche volto al riconoscimento del diritto del ricorrente ad avere accesso al rapporto informativo n. Cat. A 12/2003/1197 della Questura di Firenze in data 12.03.2003.<br />	<br />
Rileva il Collegio, preliminarmente, che può essere superata la questione preliminare sollevata nella memoria presentata dal Ministero resistente in considerazione della infondatezza, nel merito, del ricorso.<br />	<br />
Quanto alla domanda di accesso, peraltro, deve rilevarsi la sopravvenuta carenza di interesse in considerazione dell’intervenuto deposito, da parte del Ministero, del documento richiesto dalla parte.<br />	<br />
Nel merito il ricorso è infondato.<br />	<br />
Il provvedimento di diniego, richiamata l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, risulta adottato principalmente sul presupposto del contenuto del “rapporto informativo n. Cat. A 12/2003/1197 della Questura di Firenze in data 12.03.2003 da cui si ricavano elementi che hanno evidenziato una personalità non completamente affidabile sotto il profilo dell’ordine pubblico e della convivenza civile”.<br />	<br />
La disposizione che regola la materia è contenuta nella legge n. 91/1992, che, all’art. 9, così dispone: “La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’Interno: …. f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica (…)”. <br />	<br />
La costante giurisprudenza amministrativa ha affermato, in subiecta materia, che “il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana allo straniero che sia legalmente residente in Italia da oltre dieci anni, ai sensi dell&#8217;art. 9 comma 1 lett. f), l. 5 febbraio 1992 n. 91, è atto ampiamente discrezionale, in ordine al cui rilascio si possono forse ravvisare aspettative giuridicamente tutelate, ma non certo diritti soggettivi” (si veda, da ultimo, Consiglio Stato, sez. VI, 1 ottobre 2008, n. 4748). Ciò perché si è condivisibilmente affermato che “l’amministrazione, dopo aver accertato l’esistenza dei presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, deve effettuare una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall&#8217;appartenenza alla comunità nazionale, ivi compresi quelli di solidarietà economica e sociale” (Consiglio Stato, sez. IV, 16 settembre 1999, n. 1474). <br />	<br />
La sintesi che può trarsi da tali principi, è quella per cui l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale è legittimo allorquando l’Amministrazione ritenga che quest’ultimo possieda ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare inconvenienti o, addirittura, commettere fatti di rilievo penale.<br />	<br />
Orbene occorre rilevare da un lato che il provvedimento reiettivo è senz’altro immune da vizi formali, in armonia con il costante orientamento giurisprudenziale che ritiene legittima la motivazione c.d. “per relationem” (si veda, ex multis, sul punto Consiglio Stato , sez. VI, 1 febbraio 2007, n. 410); dall’altro che, sotto il profilo sostanziale, lo stesso risulti motivato con riguardo a considerazioni di opportunità emerse in sede di informativa esperita dalla Autorità procedente. In particolare, con riguardo al profilo della motivazione, il Collegio osserva come anche a seguito di Ordinanza Presidenziale Istruttoria, il Ministero dell’Interno abbia provveduto al deposito della nota Cat. A 12/2003/1197 in data 12 marzo 2003 con la quale la Questura di Firenze ha provveduto a precisare gli elementi che hanno fatto alla Amministrazione procedente la non opportunità della concessione della cittadinanza all’odierno ricorrente.<br />	<br />
Non v’è dubbio, quindi, che il giudizio negativo sia correttamente motivato con riferimento a precisi fatti accertati in sede istruttoria e tali da non rendere illogica la scelta di non concedere la cittadinanza per carenza di elementi positivi sul piano della convivenza civile. <br />	<br />
La valutazione della Amministrazione, peraltro, rientra negli apprezzamenti di merito non sindacabili se non per travisamento dei fatti ed illogicità, vizi che non paiono sussistere nel caso di specie.<br />	<br />
Ne consegue che il provvedimento di diniego risulta correttamente adottato, poiché la valutazione sottostante al provvedimento di concessione della cittadinanza italiana &#8211; come già ricordato &#8211; è ampiamente discrezionale, oltre che subordinata alla considerazione degli interessi collettivi, alla cui salvaguardia è preordinato il potere stesso (Cons. Stato Sez. IV, 6504/05; 942/99) e nella fattispecie la motivazione appare adeguata ben potendo comprendersi le ragioni per le quali il Ministero dell’Interno ha ritenuto di non poter accogliere la domanda.<br />	<br />
Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è in parte improcedibile &#8211; quanto alla istanza di accesso &#8211; per sopravvenuta carenza di interesse e, per il resto, infondato.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; Sezione II quater, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21/10/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Lucia Tosti, Presidente<br />	<br />
Renzo Conti, Consigliere<br />	<br />
Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/12/2009</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2009 n.3260</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-12-2009-n-3260/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Bianchi – Rel. Graziano Confcommercio ed altri (avv.ti Piccirillo, Giardini) c. Regione Piemonte, Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista (avv. Di Palo) sull&#8217;applicazione alle P.A. delle disposizioni sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali di cui al d.lgs. 231/02 1. &#8211; Giustizia amministrativa – Legittimazione ad agire – Associazioni di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-12-2009-n-3260/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2009 n.3260</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Rel. Graziano<br /> Confcommercio ed altri (avv.ti Piccirillo, Giardini) c. Regione Piemonte, Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista (avv. Di Palo)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicazione alle P.A. delle disposizioni sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali di cui al d.lgs. 231/02</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. &#8211; Giustizia amministrativa – Legittimazione ad agire – Associazioni di categoria – Gara di appalto – Partecipazione iscritti – Esclusione.	</p>
<p>2. – Contratti p.a. – Disposizioni d.lgs. 231/02 – Applicabilità.	</p>
<p>3. – Contratti p.a. – Termini di pagamento per forniture beni e servizi – Imposizione clausola peggiorativa rispetto alla disciplina legale – Illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. –  Le associazioni di categoria difettano di legittimazione ad agire in giudizio e ad impugnare le disposizioni del bando nel caso in cui abbiano partecipato alla gara dei loro iscritti che potrebbero trovarsi in posizione di conflittualità.	</p>
<p>2. – Le disposizioni sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali di cui al d.lgs. 231/02 sono applicabili anche alle P.A.	</p>
<p>3. – L’imposizione da parte della P.A. di clausole recanti condizioni di pagamento per la fornitura di beni e di servizi peggiorativa rispetto alla disciplina legale costituisce abuso della posizione dominante e lesione della libertà contrattuale in violazione dell’art. 4 l. 231/02.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/14964_14964.pdf">clicca qui</a></p>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2009 n.3266</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-12-2009-n-3266/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-12-2009-n-3266/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2009 n.3266</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Rel. Malanetto Parsifal srl (avv.ti Biginelli, Gallo) c. Comune di Quarona (avv.ti Majolo, Pigino) sull&#8217;insussistenza di un onere in capo al creditore di attivarsi per l&#8217;adempimento della fideiussione Edilizia ed urbanistica – Oneri di urbanizzazione – Tardivo pagamento fideiussione – Imputabilità al creditore – Esclusione E’ compito</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-12-2009-n-3266/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2009 n.3266</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Rel. Malanetto<br /> Parsifal srl (avv.ti Biginelli, Gallo) c. Comune di Quarona (avv.ti Majolo, Pigino)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;insussistenza di un onere in capo al creditore di attivarsi per l&#8217;adempimento della fideiussione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Oneri di urbanizzazione – Tardivo pagamento fideiussione – Imputabilità al creditore – Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ compito del debitore attivarsi affinché il fideiussore provveda al pagamento della somma garantita, non gravando sul creditore l’onere di esazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/14965_14965.pdf">clicca qui</a></p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2009 n.3272</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-12-2009-n-3272/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-12-2009-n-3272/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2009 n.3272</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Rel. Goso Italia Nostra, Associazione La Cittadella di Alessandria 1728, E.R.I.C.A. i due fiumi Onlus ed altri (avv.ti Oneglia, Formentin) c. Comune di Alessandria (avv. Angeletti), Autorità di Bacino del Fiume Po (Avvocatura distrettuale dello Stato), Ministero per i Beni culturali (Avvocatura Distrettuale dello Stato) sull&#8217;interesse morale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-12-2009-n-3272/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2009 n.3272</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-12-2009-n-3272/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2009 n.3272</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Rel. Goso<br /> Italia Nostra, Associazione La Cittadella di Alessandria 1728, E.R.I.C.A. i due fiumi Onlus ed altri (avv.ti Oneglia, Formentin) c. Comune di Alessandria (avv. Angeletti), Autorità di Bacino del Fiume Po (Avvocatura distrettuale dello Stato), Ministero per i Beni culturali (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;interesse morale delle associazioni a tutela dei beni culturali a coltivare un ricorso avverso atti incidenti su beni culturali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giustizia amministrativa – Legittimazione processuale – Associazione ambientalista – Articolazione territoriale – Difetto di legittimazione.	</p>
<p>2. – Giustizia amministrativa – Interesse ad agire – Associazione ambientalista – Interesse morale  &#8211; Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. –  L’articolazione territoriale di un’associazione ambientalista nazionale non è dotata di legittimazione processuale neppure con riferimento ad un provvedimento ad efficacia territorialmente delimitata.	</p>
<p>2. – Le associazioni impegnate nella salvaguardia dei beni culturali hanno interesse a coltivare un ricorso anche se nelle more del giudizio il bene per la cui tutela agivano in giudizio è venuto meno, conservando un interesse morale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/14966_14966.pdf">clicca qui</a></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2009 n.3274</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-12-2009-n-3274/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-12-2009-n-3274/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-12-2009-n-3274/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2009 n.3274</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Rel. Goso Valdo (avv.ti Gallo, Biginelli) c. Comune di Tronzano Vercellese (avv. Servetti) sulla non imputabilità alla P.A. della tardiva normazione area bianca a causa entrata in vigore nuova normativa Edilizia ed urbanistica – Aree bianche – Onere di riqualificazione – Entrata in vigore di nuova normativa</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-12-2009-n-3274/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2009 n.3274</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Rel. Goso<br /> Valdo (avv.ti Gallo, Biginelli) c. Comune di Tronzano Vercellese (avv. Servetti)</span></p>
<hr />
<p>sulla non imputabilità alla P.A. della tardiva normazione area bianca a causa entrata in vigore nuova normativa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Aree bianche – Onere di riqualificazione – Entrata in vigore di nuova normativa comportante rallentamento tempistica di redazione variante – Legittimità del ritardo</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’entrata in vigore della normativa sulla valutazione ambientale strategica, comportando ritardi non imputabili all’Amministrazione comunale nel redigere la variante di P.R.G., esclude che sia imputabile ad essa il ritardo nella normazione delle aree bianche, specialmente nel caso in cui la stessa fornisca un calendario dettagliato delle tempistiche.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/14967_14967.pdf">clicca qui</a></p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2009 n.3276</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-12-2009-n-3276/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-12-2009-n-3276/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-12-2009-n-3276/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2009 n.3276</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Rel. Lotti Vero Italia spa (avv.ti Misto, Fiorina) c. Regione Piemonte (avv. Salotto) e Memoro srl (avv.ti Fiorini, Vinciguerra) ed altri sull&#8217;interpretazione delle clausole dei bandi di gara 1. – Contratti p.a. – Bando di gara – Natura – Interpretazione. 2. – Contratti p.a. – Bando di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-12-2009-n-3276/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2009 n.3276</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Rel. Lotti<br /> Vero Italia spa (avv.ti Misto, Fiorina) c. Regione Piemonte (avv. Salotto) e Memoro srl (avv.ti Fiorini, Vinciguerra) ed altri</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;interpretazione delle clausole dei bandi di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Contratti p.a. – Bando di gara – Natura – Interpretazione.	</p>
<p>2. – Contratti p.a. – Bando di gara – Interpretazione autentica – Esclusione.	</p>
<p>3. – Contratti p.a. – Bando di gara – Norme in materia interpretazione contrattuale – Applicabilità – Limiti.	</p>
<p>4. – Contratti p.a. – Bando di gara – Regole interpretazione oggettiva contratto – Prevalenza.	</p>
<p>5. – Contratti p.a. – Bando di gara – Principio favor partecipationis – In presenza clausole ambigue.	</p>
<p>6. – Contratti p.a. – Bando di gara – Mancanza requisiti – Esclusione automatica – Clausole esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. –  Il bando di gara rientra nella nozione civilistica del negozio giuridico e pertanto, ai fini della sua interpretazione, sono applicabili gli artt. 1362 ss. c.c.	</p>
<p>2. – Il bando di gara non ha natura normativa e pertanto non è ammessa l’interpretazione autentica derivante da precisazioni postume.	</p>
<p>3. – La qualificazione giuridica amministrativa – civilistica del bando comporta l’inapplicabilità di alcune disposizioni in materia di interpretazione del contratto ed in particolare dell’art. 1362 e dell’art. 1370, per la necessità di perseguire l’interesse pubblico.	</p>
<p>4. – In materia di contratti conclusi con la P.A. si privilegiano le regole di interpretazione oggettiva anziché soggettiva, volta a ricostruire la volontà delle parti.	</p>
<p>5. – Il favor partecipationis alla gara opera soltanto quando le clausole del bando sono ambigue e tutelando comunque la par condicio dei concorrenti.	</p>
<p>6. – L’esclusione automatica dalla gara per mancanza dei requisiti o formalità richieste, opera soltanto se prevista dal bando non in modo omnicomprensivo e generale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/14968_14968.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-12-2009-n-3276/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2009 n.3276</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2009 n.3271</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-12-2009-n-3271/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-12-2009-n-3271/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-12-2009-n-3271/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2009 n.3271</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Rel. Goso Burlando ((avv.ti Angelini, Viale) c. Società Cooperativa Edilizia Mimosa a r.l. (avv.ti Grattarola, Prencipe) sul difetto di giurisdizione del G.A. in caso di esclusione del socio dalla cooperativa di edilizia residenziale agevolata 1. – Giurisdizione e competenza – Arbitrato irrituale – Deroga alla giurisdizione amministrativa</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-12-2009-n-3271/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2009 n.3271</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Rel. Goso<br /> Burlando ((avv.ti Angelini, Viale) c. Società Cooperativa Edilizia Mimosa a r.l. (avv.ti Grattarola, Prencipe)</span></p>
<hr />
<p>sul difetto di giurisdizione del G.A. in caso di esclusione del socio dalla cooperativa di edilizia residenziale agevolata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giurisdizione e competenza – Arbitrato irrituale – Deroga alla giurisdizione amministrativa – Esclusione.	</p>
<p>2. – Giurisdizione e competenza – Edilizia residenziale agevolata  &#8211; Esclusione socio da cooperativa – Difetto giurisdizione G.A.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – E’ nulla la clausola contrattuale che preveda la risoluzione delle controversie mediante arbitrato irrituale, derogando alla giurisdizione del giudice amministrativo.	</p>
<p>2. – Il giudice amministrativo difetta di giurisdizione per quanto riguarda la contestazione dell’esclusione di un socio dalla cooperativa di edilizia residenziale agevolata, attenendo ad una fase privatistica del rapporto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento  <a href="http://www.giustamm.it/private/new_2009/14971	
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2009 n.3017</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-4-12-2009-n-3017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-4-12-2009-n-3017/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-4-12-2009-n-3017/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2009 n.3017</a></p>
<p>Pietro Morea – Presidente, Paolo Amovilli – Estensore. S.I.A.(Società Italiana di Andrologia) e altro (avv.ti M. Carusone e A. De Belvis) c. Regione Puglia, Assessorato alla Sanità della Regione Puglia. sull&#8217;inesistenza di norme immediatamente lesive nel regolamento reg. Puglia relativo alla organizzazione delle strutture autorizzate all&#8217;applicazione delle tecniche per la</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-4-12-2009-n-3017/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2009 n.3017</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pietro Morea – Presidente, Paolo Amovilli – Estensore.<br /> S.I.A.(Società Italiana di Andrologia) e altro (avv.ti M. Carusone e A. De Belvis) c.<br /> Regione Puglia,<br /> Assessorato alla Sanità della Regione Puglia.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inesistenza di norme immediatamente lesive nel regolamento reg. Puglia relativo alla organizzazione delle strutture autorizzate all&#8217;applicazione delle tecniche per la procreazione medicalmente assistita</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Igiene e sanità – Regione Puglia – Procreazione medicalmente assistita – Tecniche – Applicazione – Organizzazione delle strutture autorizzate – Regolamento reg. Puglia n.2 del 2005 – Interessi di singoli e di enti esponenziali &#8211; , Disposizioni immediatamente lesive – Inesistenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il Regolamento n.2 del 2005, col quale la Regione Puglia ha disciplinato l’organizzazione delle strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche per la procreazione medicalmente assistita, ai sensi della l. reg. Puglia n.7 del 2004, non contiene disposizioni tali da ledere immediatamente gli interessi né dei singoli né degli enti esponenziali, sicché, in carenza di concreti atti applicativi, non è ravvisabile alcuna lesione attuale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 475 del 2005, proposto da:<br />
&#8211; <b>S.I.A.(Società Italiana di Andrologia)</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore; Dott. Carlo Bettocchi e Luigi Cormio entrambi in proprio, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Maddalena Carusone, Alessandro De Belvis, con domicilio el<br />
<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Regione Puglia<i></b></i> in persona del legale rappresentante pro tempore;<br />
<b>Assessorato alla Sanità della Regione Puglia</b> in persona del legale rappresentante pro tempore;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del Regolamento regionale n.2 emanato dalla Regione Puglia in data 11 gennaio 2005 e pubblicato il successivo 14 gennaio, concernente l’organizzazione delle strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche per la procreazione medicalmente assistita ai sensi della l.n.40/2004 ed ogni altro atto presupposto connesso e collegato ancorché non conosciuti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 novembre 2009 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori avv. Luigi D&#8217;Ambrosio, in delega dell&#8217;avv. A.De Belvis;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
La legge n. 40 del 19 febbraio 2004 “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, ha inteso regolamentare le strutture abilitate all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, delegando alle Regioni la definizione dei requisiti tecnico scientifici ed organizzativi nonché l’individuazione del personale delle strutture medesime.<br />	<br />
L’art 7 della suddetta legge statale ha altresì previsto la definizione da parte del Ministro della Salute di linee guida per le suesposte strutture, espressamente definite come vincolanti per le medesime.<br />	<br />
In attuazione del dettato legislativo, con Decreto del 21 luglio 2004 pubblicato in G.U. n.191 del 16 agosto 2004, il Ministero provvedeva a definire le linee guida.<br />	<br />
La Regione Puglia, nell’esercizio delle proprie competenze normative, emanava la legge regionale n.7/2004 ed il Regolamento regionale n.2/2005.<br />	<br />
Con ricorso notificato il 2 marzo 2005 e depositato il successivo 24 marzo, l&#8217;ente esponenziale di categoria degli andrologi nonché i medici Carlo Bettocchi e Luigi Cormio in proprio, come sopra rappresentati e difesi, impugnano il Regolamento regionale n.2 emanato dalla Regione Puglia in data 11 gennaio 2005 avente ad oggetto “Organizzazione delle strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche per la procreazione medicalmente assistita ai sensi della l.r. n.7/2004”, deducendo i seguenti motivi di gravame:<br />	<br />
I. Violazione e falsa applicazione art 4 e 7 legge n.40/2004; violazione e falsa applicazione D.M. 21 luglio 2004; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; illogicità.<br />	<br />
Ad avviso dei ricorrenti, l’atto normativo adottato dalla Regione Puglia, nel limitare le funzioni garantite agli andrologi nell’ambito dei centri autorizzati all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita solo ed esclusivamente in relazione a “specifiche necessità terapeutiche” ha disatteso non solo il principio generale di natura obbligatoria di cui all’art 4 della legge statale che impone una stretta correlazione tra tecnica e diagnosi, ma ancor più specificatamente, il criterio diagnostico imposto dal combinato disposto dell’art 7 della l.n. 4/04 e dal D.M. 21/07/2004.<br />	<br />
Non si costituiva in giudizio la Regione Puglia.</p>
<p><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Il ricorso va dichiarato inammissibile per mancata dimostrazione della lesione di interesse personale, diretto ed attuale riferibile ai ricorrenti.<br />	<br />
Con l’impugnato Regolamento, la Regione Puglia ha disciplinato l’organizzazione delle strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche per la procreazione medicalmente assistita, ai sensi della l.r. n.7/2004, nell’esercizio delle proprie competenze legislative e regolamentari di tipo concorrente in materia di “tutela della salute” ai sensi dell’art 117 comma terzo Cost. (Corte costituzionale, 24 luglio 2009 sent. n. 248)<br />	<br />
Preliminarmente, va osservato che il Regolamento impugnato non contiene disposizioni tali da ledere immediatamente gli interessi né dei singoli né degli enti esponenziali, ragion per cui in carenza di concreti atti applicativi, non è allo stato ravvisabile alcuna lesione attuale, conformemente del resto al pacifico orientamento giurisprudenziale che delimita l’impugnazione immediata dei Regolamenti alle sole ipotesi in cui essi siano suscettibili di produrre, in via diretta ed immediata, una concreta ed attuale lesione dell&#8217;interesse di un determinato soggetto; se invece la lesione deriva dall&#8217;atto di applicazione concreta, le disposizioni regolamentari vanno impugnate solo congiuntamente al provvedimento applicativo, “<i>il quale solo rende attuale e certa la lesione dell&#8217;interesse protetto</i>” (ex multis T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 17 giugno 2009 , n. 4056, Consiglio Stato , sez. IV, 14 febbraio 2005 , n. 450).<br />	<br />
Ad avviso del Collegio, non dimostrano gli odierni ricorrenti alcuna concreta lesione diretta ed attuale alla proprie posizioni giuridiche &#8211; rispettivamente dell’interesse collettivo riferito all’ente esponenziale e degli interessi individuali dei due medici andrologi &#8211; essendo del tutto indimostrato il pregiudizio in termini “di immagine e di opportunità professionali” dedotto in via completamente generica.<br />	<br />
Gli odierni ricorrenti non assolvono pertanto all’onere probatorio circa l’allegazione e dimostrazione di una concreta e attuale lesione agli interessi di cui si assumono portatori, sia quanto agli interessi collettivi estesi all’intera categoria dei medici andrologi di cui è portatore la S.I.A., sia quanto agli interessi legittimi individuali riferibili ai singoli medici andrologi ricorrenti.<br />	<br />
L’interesse morale infatti, è sufficiente a sorreggere l&#8217;interesse al ricorso solo nei casi in cui il provvedimento incida in via immediata e diretta sulla sfera morale del soggetto ricorrente, contenendo valutazioni e giudizi su sue qualità soggettive e capacità, ovvero su suoi atti, o incidendo altrimenti sul suo prestigio (Consiglio Stato , sez. IV, 15 settembre 1998 , n. 1155<i>), </i>elementi tutti non dimostrati nella fattispecie per cui vi è causa.<br />	<br />
Ne consegue, per questo solo profilo, l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse concreto diretto ed attuale, dal momento che non è percepibile alcuna utilità, nemmeno sotto il profilo morale, in relazione all’accoglimento del ricorso di cui epigrafe.<br />	<br />
Per i suesposti motivi il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse<br />	<br />
Nulla per le spese, non essendosi la Regione costituita in giudizio.</p>
<p><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia &#8211; Bari sez II, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.<br />	<br />
Nulla per le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Pietro Morea, Presidente<br />	<br />
Antonio Pasca, Consigliere<br />	<br />
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/12/2009</p>
<p align=justify>
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