<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>4/12/2008 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/4-12-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/4-12-2008/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 17:38:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>4/12/2008 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/4-12-2008/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2008 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-4-12-2008-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-4-12-2008-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-4-12-2008-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2008 n.0</a></p>
<p>Pres. C.W.A. TIMMERMANS, Rel. C. TOADER sulla nozione di rifiuto e sugli impianti di incenerimento Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Direttiva 2000/76/CE – Incenerimento dei rifiuti – Impianto – Definizione – Trattamento termico – Presenza di una linea di incenerimento – Non occorre. Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-4-12-2008-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2008 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-4-12-2008-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2008 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C.W.A. TIMMERMANS, Rel. C. TOADER</span></p>
<hr />
<p>sulla nozione di rifiuto e sugli impianti di incenerimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Direttiva 2000/76/CE – Incenerimento dei rifiuti – Impianto – Definizione – Trattamento termico – Presenza di una linea di incenerimento – Non occorre.</p>
<p>Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Direttiva 2000/76/CE – Rifiuto – Nozione – Sostanza gassosa – Esclusione – Impianto che produce gas depurato – Impianto di coincenerimento – Uso del gas come combustibile – In una centrale elettrica – Impianto di incenerimento – Non lo è.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La definizione di impianto di incenerimento contemplata dalla direttiva 2000/76/CE comprende tutti gli impianto di trattamento termico dei rifiuti che producano sostanze che vengono successivamente incenerite, anche ove non sia presente una linea di incenerimento.</p>
<p>Un impianto che produce, a partire dai rifiuti, un gas depurato ha natura di impianto di coincenerimento ai sensi dell’art. 2000/76/CE; la centrale elettrica che utilizza come combustibile tale gas, il quale non costituisce un rifiuto secondo la nozione comunitaria, non costituisce un impianto di incenerimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)<br />
</b>4 dicembre 2008</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>Nel procedimento C 317/07,<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) con decisione 6 luglio 2007, pervenuta in cancelleria il 10 luglio 2007, nella causa promossa da<br />
<b><br />
Lahti Energia Oy,</b></p>
<p align=center>
LA CORTE (Seconda Sezione),</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>composta dal sig. C. W. A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann, J. Makarczyk, L. Bay Larsen e dalla sig.ra C. Toader (relatore), giudici,<br />
avvocato generale: sig.ra J. Kokott<br />
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 luglio 2008,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
–        per la Lahti Energia Oy, dal sig. T. Rinne, asianajaja, nonché dai sigg. M. Kivelä e H. Takala, rispettivamente direttore e ingegnere;<br />
–        per lo Hämeen ympäristökeskus, dalle sig.re P. Mäkinen e E. Mecklin, in qualità di agenti;<br />
–        per la Salpausselän luonnonystävät ry, dai sigg. M. Vikberg e S. Niemelä, asianajaja;<br />
–        per il governo finlandese, dal sig. J. Heliskoski, in qualità di agente;<br />
–        per il governo italiano, dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Fiengo, avvocato dello Stato;<br />
–        per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra C. Wissels e dal sig. M. de Grave, in qualità di agenti;<br />
–        per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente;<br />
–        per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. I. Koskinen e J.-B. Laignelot, in qualità di agenti,<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 settembre 2008,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
Sentenza
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE, sull’incenerimento dei rifiuti (GU L 332, pag. 91).<br />
2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Lahti Energia Oy (in prosieguo: la «Lahti Energia»), società di proprietà della città di Lahti, e l’Itä-Suomen ympäristölupavirasto (Ufficio per le autorizzazioni ambientali della Regione della Finlandia dell’Est; in prosieguo: l’«ympäristölupavirasto») in merito all’applicazione dei requisiti della direttiva 2000/76 ad un complesso costituito da un impianto di gassificazione e da una centrale elettrica.<br />
<b><br />
 Contesto normativo<br />
<i></b><br />
 La direttiva 2000/76<br />
</i>3        Il quinto e ventisettesimo ‘considerando’ della direttiva 2000/76 recitano: <br />
«(5)      In conformità dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all’articolo 5 del trattato, è necessario intervenire a livello comunitario. Il principio precauzionale fornisce il fondamento per ulteriori misure. La presente direttiva si limita ai requisiti minimi relativi agli impianti di incenerimento e coincenerimento.<br />
(…)<br />
(27)      Non si dovrebbe consentire che il coincenerimento dei rifiuti effettuato in impianti non destinati in primo luogo a tale scopo provochi emissioni più elevate di sostanze inquinanti nel volume dei gas derivanti dal suddetto coincenerimento rispetto a quelle consentite per impianti specificamente destinati all’incenerimento e che esso dovrebbe pertanto essere opportunamente limitato».<br />
4        Ai sensi dell’art. 3 di tale direttiva:<br />
«Ai fini della presente direttiva si intende per:<br />
1)      “rifiuto”: qualsiasi rifiuto solido o liquido quale definito all’articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE [direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39)];<br />
(…)<br />
4)      “impianto di incenerimento”: qualsiasi unità [o] attrezzatura tecnica fissa o mobile destinata al trattamento termico dei rifiuti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione. In questa definizione sono inclusi l’incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti nonché altri procedimenti di trattamento termico, quali ad esempio i procedimenti del plasma, sempreché le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite.<br />
La definizione include il sito e l’insieme dell’impianto di incenerimento, comprese le linee di incenerimento, i luoghi di ricezione e di stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione in rifiuti, in combustibile e in aria, la caldaia, le installazioni di trattamento dei gas di scarico, le installazioni di trattamento o stoccaggio in loco dei residui e delle acque reflue, il camino, i dispositivi e i sistemi di controllo delle operazioni di incenerimento, di registrazione e di sorveglianza delle condizioni di incenerimento;<br />
5)      “impianto di coincenerimento”: qualsiasi impianto fisso o mobile la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di prodotti materiali e<br />
–        che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o<br />
–        in cui i rifiuti sono sottoposti a un trattamento termico a fini di smaltimento.<br />
Se il coincenerimento avviene in modo che la funzione principale dell’impianto non consiste nella produzione di energia o di prodotti materiali bensì nel trattamento termico dei rifiuti, l’impianto è considerato un impianto di incenerimento ai sensi del punto 4.<br />
La definizione include il sito e l’insieme dell’impianto di incenerimento, comprese tutte le linee di coincenerimento, i luoghi di ricezione e di stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione in rifiuti, in combustibile e in aria, la caldaia, le installazioni di trattamento del gas di scarico; le installazioni in loco di trattamento o stoccaggio dei residui e delle acque reflue, il camino, i dispositivi e i sistemi di controllo delle operazioni di incenerimento, di registrazione e di sorveglianza delle condizioni di incenerimento;<br />
(…)<br />
12)      “autorizzazione”: la decisione o più decisioni scritte da parte dell’autorità competente che autorizzano l’esercizio dell’impianto a determinate condizioni che devono garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti della presente direttiva. Un’autorizzazione può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;<br />
13)      “residuo”: qualsiasi materiale liquido o solido (comprese le scorie e le ceneri pesanti, le ceneri volanti e la polvere di caldaia, i prodotti solidi di reazione derivanti dal trattamento del gas, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue, i catalizzatori esauriti e il carbone attivo esaurito) definito come rifiuto all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE, generato dal processo di incenerimento o di coincenerimento, dal trattamento dei gas di scarico o delle acque reflue o da altri processi all’interno dell’impianto di incenerimento o di coincenerimento». <br />
5        L’art. 7 della direttiva 2000/76, intitolato «Valori limite di emissione nell’atmosfera», dispone quanto segue:<br />
«1. Gli impianti di incenerimento sono progettati, costruiti, attrezzati e fatti funzionare in maniera da non superare i valori limite di emissione previsti all’allegato V per i gas di scarico.<br />
2. Gli impianti di coincenerimento sono progettati, costruiti, attrezzati e fatti funzionare in maniera da non superare i valori limite di emissione per i gas di scarico determinati conformemente all’allegato II o in esso previsti.<br />
(…)».<br />
<i> La direttiva 2006/12/CE<br />
</i>6        Ai sensi dell’art. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti (GU L 114, pag. 9), che, per motivi di chiarezza e di razionalità, procede alla codificazione della direttiva 75/442, per «rifiuto» si intende «qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi». <br />
<b><br />
 Causa principale e questioni pregiudiziali</p>
<p></b>7        La Lahti Energia ha chiesto all’Ympäristölupavirasto un’autorizzazione ambientale riguardante l’attività del suo impianto di gassificazione e della sua centrale elettrica. Detta autorizzazione riguarda un complesso costituito da due impianti distinti localizzati sullo stesso sito e comprendenti un impianto di gassificazione a partire da rifiuti e una centrale elettrica nella cui caldaia a vapore viene bruciato il gas depurato prodotto nell’impianto di gassificazione.<br />
8        L’Ympäristölupavirasto ha rilasciato alla Lahti Energia un’autorizzazione ambientale provvisoria, precisando le condizioni alle quali tale autorizzazione era stata rilasciata. Detto ufficio ha così valutato che l’impianto di gassificazione che produce gas e la centrale che incenerisce il gas costituiscono congiuntamente un impianto di coincenerimento ai sensi della direttiva 2000/76.<br />
9        La Lahti Energia ha proposto ricorso contro tale decisione dinanzi al Vaasan hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Vaasa), chiedendo che fosse dichiarato che la combustione in una caldaia principale di gas depurato e raffinato in un impianto distinto di produzione di gas non fosse considerata come un coincenerimento di rifiuti ai sensi della direttiva 2000/76.<br />
10      Il Vaasan hallinto-oikeus ha respinto il ricorso. In particolare, detto giudice ha ritenuto che la realizzazione degli obiettivi della direttiva 2000/76 potrebbe essere compromessa da un’interpretazione del suo ambito di applicazione talmente restrittiva al punto di rendere inapplicabili i presupposti di detta direttiva all’incenerimento di un rifiuto pretrattato. Tuttavia, tale giudice ha ritenuto che, in quanto unità funzionale distinta, l’impianto di gassificazione non dovesse essere considerato come un impianto di incenerimento ai sensi della direttiva 2000/76, poiché la gassificazione è un trattamento termico e poiché, per essere considerato come un impianto di incenerimento, l’impianto deve possedere una linea destinata all’incenerimento. <br />
11      Tuttavia, il Vaasan hallinto-oikeus ha giudicato che l’impianto di gassificazione e la centrale elettrica costituissero congiuntamente un impianto di coincenerimento ai sensi della direttiva 2000/76.<br />
12      La Lahti Energia ha quindi proposto un’impugnazione dinanzi al Korkein hallinto-oikeus, che ha deciso di sospendere la sua pronuncia e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:<br />
«1)       Se l’art. 3, punto 1, della direttiva 2000/76/CE debba essere interpretato nel senso che la direttiva non è applicabile all’incenerimento di rifiuti gassosi.<br />
2)      Se un impianto di gassificazione, in cui si ottiene gas dai rifiuti attraverso un processo di pirolisi, debba essere considerato un impianto di incenerimento, ai sensi dell’art. 3, punto 4, della direttiva 2000/76/CE, anche qualora in tale impianto non vi sia alcuna linea di incenerimento.<br />
3)      Se l’incenerimento nella caldaia di una centrale elettrica di gas formatosi in un impianto di gassificazione e depurato dopo il processo di gassificazione debba essere considerato un procedimento incluso nell’art. 3 della direttiva 2000/76/CE. Se, a tale riguardo, abbia rilevanza il fatto che il gas prodotto e depurato sostituisca il carburante fossile e che le emissioni della centrale elettrica per unità di energia prodotta, impiegando il gas ottenuto da rifiuti e depurato, siano inferiori rispetto a quelle derivanti dall’impiego di altri carburanti. Se, ai fini dell’interpretazione della portata della direttiva 2000/76/CE, sia rilevante che l’impianto di gassificazione e la centrale elettrica, da un punto di vista tecnico-funzionale e in considerazione della distanza a cui si trovano, costituiscano un unico impianto o il fatto che il gas prodotto, formatosi nell’impianto di gassificazione e depurato, possa essere trasportato e utilizzato come carburante o per altri scopi in altro luogo, ad esempio per la produzione di energia.<br />
4)      A quali condizioni il gas formatosi in un impianto di gassificazione e depurato possa essere considerato un prodotto, in modo da non rientrare più nell’ambito di applicazione delle disposizioni relative ai rifiuti».<br />
<b><br />
 Sulle questioni pregiudiziali</p>
<p><i></b> Sulla prima questione<br />
</i>13      Con la sua prima questione il giudice del rinvio intende stabilire se la nozione di «rifiuto» di cui all’art. 3, punto 1, della direttiva 2000/76 comprenda anche sostanze che si presentano in forma gassosa. <br />
14      Nell’ambito della causa principale, tale questione deve intendersi come diretta ad accertare se il gas risultante dal processo di pirolisi di rifiuti solidi di diverso tipo, effettuato in un impianto di gassificazione, possa essere considerato come un «rifiuto» ai sensi della direttiva 2000/76, cosicché tale sostanza gassosa, impiegata successivamente come combustibile in una centrale elettrica in aggiunta ad altri combustibili, potrebbe essere analizzata come una sostanza che «[viene] successivamente incenerit[a]» ai sensi dell’art. 3, punto 4, primo comma, in fine, di tale direttiva, cioè un rifiuto utilizzato come «combustibile (…) accessorio» o «sottopost[o] a un trattamento termico a fini di smaltimento» ai sensi dell’art. 3, punto 5, primo comma, di tale direttiva.<br />
15      A tale riguardo, come hanno sottolineato la Lahti Energia, i governi finlandese e italiano, nonché la Commissione delle Comunità europee, occorre constatare che la chiara formulazione dell’art. 3, punto 1, della direttiva 2000/76 definisce la nozione di «rifiuto», nel contesto di tale direttiva, come qualsiasi rifiuto «solido» o «liquido», quale definito all’art. 1, lett. a), della direttiva 75/442.<br />
16      Orbene, un’interpretazione letterale di tale disposizione è sufficiente per concludere che la direttiva 2000/76 si riferisce solo ai rifiuti che si presentano in forma solida o liquida e che quindi non occorre ulteriormente stabilire se la nozione di «rifiuto» nel contesto nella direttiva 75/442 riguardi a sua volta rifiuti che si presentano in forma gassosa.<br />
17      Occorre quindi risolvere la prima questione dichiarando che la nozione di «rifiuto» contenuta all’art. 3, punto 1, della direttiva 2000/76 non riguarda sostanze che si presentano in forma gassosa.<br />
<i><br />
 Sulla seconda questione<br />
</i>18      Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede alla Corte se l’esistenza di una linea di incenerimento sia una condizione necessaria a definire un’entità, come un impianto di gassificazione a partire da rifiuti, come «impianto di incenerimento» ai sensi dell’art. 3, punto 4, della direttiva 2000/76. <br />
19      Conformemente all’art. 3, punto 4, primo comma, della direttiva 2000/76, la nozione di impianto di incenerimento riguarda un’unità o attrezzatura tecnica destinata al trattamento termico dei rifiuti, in cui è incluso l’incenerimento mediante ossidazione o qualsiasi altro procedimento di trattamento termico quali, ad esempio, la pirolisi e la gassificazione. <br />
20      A tale riguardo, come risulta chiaramente da un confronto tra le diverse versioni linguistiche dell’art. 3, punto 4, della direttiva 2000/76 e come hanno sostenuto la Lahti Energia, lo Hämeen ympäristökeskus, il governo finlandese e la Commissione, un’entità in cui i rifiuti sono sottoposti ad un trattamento termico sarà qualificata come «impianto di incenerimento» solo se le sostanze che risultano dall’impiego di tale procedimento termico vengono successivamente incenerite.<br />
21      Come ha giustamente rilevato il governo dei Paesi Bassi, l’elenco di elementi tecnici, di cui all’art. 3, punto 4, secondo comma, della direttiva 2000/76, non può essere considerato né come un’elencazione esaustiva degli elementi che possono costituire un impianto di incenerimento né come un’elencazione degli elementi che devono necessariamente comporre tale impianto. Pertanto, la presenza di una linea di incenerimento non è un criterio necessario per qualificare un’entità come un «impianto di incenerimento».<br />
22      Pertanto, occorre risolvere la seconda questione dichiarando che la nozione di «impianto di incenerimento» di cui all’art. 3, punto 4, della direttiva 2000/76 riguarda qualsiasi unità o attrezzatura tecnica destinata al trattamento termico dei rifiuti, purché le sostanze che risultano dall’impiego del procedimento termico siano successivamente incenerite, e che, a tale riguardo, la presenza di una linea di incenerimento non costituisce un criterio necessario ai fini di tale qualifica.<br />
<i><br />
 Sulla terza questione<br />
</i>23      Con la sua terza questione il giudice del rinvio intende accertare, in sostanza, come analizzare, rispetto all’art. 3 della direttiva 2000/76, un complesso di produzione di energia in cui un impianto di gassificazione, situato nelle vicinanze di una centrale elettrica, fornisce a quest’ultima un gas depurato ottenuto dalla gassificazione di rifiuti e impiegato in tale centrale come combustibile in aggiunta ai combustibili fossili. Tale giudice si interroga, in particolare, sulla pertinenza, ai fini della qualificazione di tale complesso, da un lato, del fatto che l’impiego di detto gas depurato dalla centrale elettrica permette di ottenere meno residui rispetto all’impiego di combustibili fossili e, dall’altro, del fatto che le due entità che compongono detto complesso presentano una certa unità funzionale nel senso che l’impianto di gassificazione è destinato a soddisfare parzialmente il fabbisogno di combustibile della centrale elettrica, ma che, al contempo, il gas prodotto in tale impianto potrebbe essere destinato ad una commercializzazione all’esterno del sito di cui trattasi. <br />
24      Anzitutto, occorre sottolineare che, ai fini dell’applicazione della direttiva 2000/76, qualora una centrale termoelettrica sia costituita da più caldaie, ogni caldaia, comprese le attrezzature ad essa connesse, dev’essere considerata quale impianto distinto (sentenza 11 settembre 2008, causa C 251/07, Gävle Kraftvärme, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 33). <br />
25      Pertanto, analogamente, quando si tratta di due entità come quelle di cui trattasi nella causa principale, occorre, in linea di principio, procedere ad un esame distinto dell’impianto di gassificazione e della centrale elettrica ai fini dell’applicazione della direttiva 2000/76. <br />
26      Conformemente all’art. 3, punto 5, primo comma, della direttiva 2000/76, un impianto la cui funzione principale consista nella produzione di energia o di prodotti materiali e che utilizzi rifiuti come combustibile normale o accessorio ovvero in cui i rifiuti siano sottoposti ad un trattamento termico a fini di smaltimento dev’essere considerato quale impianto di coincenerimento (v. sentenza Gävle Kraftvärme, cit., punto 35).<br />
27      L’art. 3, punto 5, secondo comma, precisa che, qualora il coincenerimento avvenga in modo che la funzione principale dell’impianto non consista nella produzione di energia o di prodotti materiali, bensì nel trattamento termico dei rifiuti, l’impianto di cui trattasi dev’essere considerato quale «impianto di incenerimento» ai sensi del punto 4 del medesimo articolo (sentenza Gävle Kraftvärme, cit., punto 36).<br />
28      Quindi, dal tenore di tali disposizioni emerge chiaramente che un impianto di coincenerimento costituisce una forma particolare di impianto di incenerimento e che la questione se un impianto debba essere considerato quale impianto di incenerimento ovvero quale impianto di coincenerimento dipende dalla funzione principale dell’impianto medesimo (sentenza Gävle Kraftvärme, cit., punto 37).</p>
<p> Sulla qualifica dell’impianto di gassificazione<br />
29      Nella causa principale, e fatti salvi i rilievi di fatto che solo il giudice del rinvio può effettuare, risulta che nell’impianto di gassificazione determinati rifiuti sono oggetto di un trattamento termico, ma che le sostanze ottenute non sono incenerite nel medesimo impianto. Infatti, le sostanze ottenute da tale trattamento termico, nel caso di specie un gas grezzo, sono filtrate attraverso un depuratore che permette di ottenere un gas depurato, privato dalle particelle solide indesiderabili e idoneo, quindi, ad essere impiegato come combustibile.<br />
30      Quindi, poiché le sostanze risultanti dal trattamento termico cui sono sottoposti i rifiuti non sono incenerite nell’impianto di gassificazione, il funzionamento e le caratteristiche di tale impianto non permettono di qualificarlo, in quanto tale, come «impianto di incenerimento» ai sensi dell’art. 3, punto 4, della direttiva 2000/76.<br />
31      Tuttavia, risulta che l’obiettivo essenziale dell’impianto di gassificazione è la produzione di un combustibile, nel caso di specie, di un gas depurato, e che, all’interno di tale impianto, determinati rifiuti sono sottoposti a un trattamento termico a fini di smaltimento.<br />
32      In proposito, anche se, come è stato ricordato al punto 28 della presente sentenza, un impianto di coincenerimento costituisce una forma particolare di impianto di incenerimento, tuttavia questi due tipi di impianto rispondono a definizioni loro proprie. Orbene, come sottolinea l’avvocato generale al paragrafo 71 delle sue conclusioni, benché il presupposto collegato all’applicazione di un trattamento termico ai rifiuti possa essere richiesto nei due casi, per contro, per quanto riguarda la qualifica di impianto di coincenerimento, non è richiesto dal testo dell’art. 3, punto 5, della direttiva 2000/76 che le sostanze che ne risultano vengano successivamente incenerite.<br />
33      Ne consegue che, conformemente a quanto ricordato al punto 26 della presente sentenza, un impianto di gassificazione come quello di cui trattasi nella causa principale soddisfa i presupposti necessari alla sua qualifica come impianto di coincenerimento ai sensi dell’art. 3, punto 5, della direttiva 2000/76. <br />
34      Per quanto riguarda il gas depurato risultante dal trattamento termico dei rifiuti, secondo il governo austriaco potrebbe ritenersi che il gas depurato così prodotto nell’impianto di gassificazione corrisponda ad una sostanza che risulta dal trattamento termico applicato ai rifiuti in tale impianto e che, se detto gas è successivamente bruciato nella centrale elettrica, sarebbe quindi possibile considerare l’impianto di gassificazione come un impianto di incenerimento ai sensi dell’art. 3, punto 4, della direttiva 2000/76. <br />
35      A tale riguardo, da un lato, come risulta dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio, il gas di cui trattasi, a causa segnatamente del processo di filtraggio nel depuratore, presenta proprietà analoghe a un combustibile fossile e costituisce quindi un gas idoneo ad essere impiegato in quanto combustibile destinato alla produzione di energia, sia nella centrale elettrica cui è destinata la produzione dell’impianto di gassificazione sia in altre centrali elettriche.<br />
36      Pertanto, non può trattarsi di una sostanza derivante dal trattamento termico di rifiuti nell’impianto di gassificazione e incenerita nella centrale elettrica per completare un semplice procedimento di smaltimento di rifiuti. Infatti, come hanno affermato i governi finlandese e italiano, quando il processo viene completato all’interno dell’impianto di gassificazione, viene generato a partire da rifiuti un prodotto che ha le caratteristiche di un combustibile.<br />
37      D’altro lato, quando alcuni rifiuti sono sottoposti ad un trattamento termico a fini di smaltimento in un impianto che ha l’obiettivo essenziale di produrre dei prodotti materiali, nella fattispecie prodotti consistenti in gas, tale impianto deve essere qualificato come impianto di coincenerimento, conformemente alla sistematica dell’art. 3, punti 4 e 5, della direttiva 2000/76, che fa dipendere la qualifica di impianto di incenerimento o di impianto di coincenerimento dalla funzione principale dell’entità di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza Gävle Kraftvärme, cit., punto 40).</p>
<p> Sulla qualifica della centrale elettrica<br />
38      Per quanto riguarda le attività della centrale elettrica di cui trattasi nella causa principale, risulta che essa è destinata a produrre energia attraverso la combustione di materie prime come il carbone e, in particolare, di gas depurato come quello prodotto dall’impianto di gassificazione. Pertanto, occorre constatare che tale centrale non ha la funzione principale di incenerire sostanze che sarebbero il risultato del trattamento termico di rifiuti effettuato nell’impianto di gassificazione.<br />
39      Peraltro, non può sostenersi che la combustione di tale gas depurato nella centrale elettrica in aggiunta ai combustibili fossili costituisca un trattamento termico applicato ad un «rifiuto» nel senso della direttiva 2000/76, il che permetterebbe di qualificare tale centrale come un impianto di incenerimento. <br />
40      Infatti, come è stato rilevato al punto 17 della presente sentenza, detta direttiva non comprende affatto nella definizione di «rifiuto» sostanze che si presentano in forma gassosa. Quindi deve escludersi la possibilità di considerare la combustione, nella centrale elettrica, del gas depurato prodotto dall’impianto di gassificazione come un trattamento termico applicato ad un rifiuto.<br />
41      Ne consegue che, in circostanze come quelle di cui alla causa principale, mentre l’impianto di gassificazione persegue l’obiettivo di ottenere prodotti in forma gassosa sottoponendo dei rifiuti ad un trattamento termico, circostanza sufficiente a farlo qualificare come impianto di coincenerimento ai sensi dell’art. 3, punto 5, della direttiva 2000/76, la centrale elettrica, che utilizza il gas depurato ottenuto dal coincenerimento dei rifiuti in tale impianto di gassificazione, in sostituzione di combustibili fossili utilizzati in prevalenza nella sua attività di produzione di energia, non rientra nella sfera di applicazione di tale direttiva. <br />
42      A tale proposito, per qualificare un’entità come impianto di incenerimento o di coincenerimento, non occorre considerare quale qualifica permetta di raggiungere il livello di emissioni più favorevole per l’ambiente. Infatti, tale problematica rientra nella competenza del legislatore comunitario, il quale ha definito le condizioni necessarie alle qualifiche giuridiche degli impianti e i livelli di emissioni ammissibili sia per gli impianti di incenerimento e di coincenerimento sia per i grandi impianti di combustione. Di conseguenza, solo i presupposti elencati all’art. 3, punti 4 e 5, della direttiva 2000/76 sono pertinenti per il giudice nazionale investito di una questione di questo tipo. <br />
43      Alla luce di quanto precede occorre risolvere la terza questione dichiarando che, in circostanze come quelle di cui alla causa principale;<br />
–        un impianto di gassificazione che persegue l’obiettivo di ottenere prodotti in forma gassosa, nella fattispecie un gas depurato, sottoponendo dei rifiuti ad un trattamento termico deve essere qualificato come un «impianto di coincenerimento» ai sensi dell’art. 3, punto 5, della direttiva 2000/76; <br />
–        una centrale elettrica che utilizza come combustibile aggiuntivo, in sostituzione di combustibili fossili impiegati in prevalenza nella sua attività di produzione, un gas depurato ottenuto dal coincenerimento di rifiuti in un impianto di gassificazione non rientra nella sfera di applicazione di tale direttiva.<br />
<i><br />
 Sulla quarta questione<br />
</i>44      Con la sua quarta questione il giudice del rinvio si chiede a partire da quale stato chimico si possa ritenere che dei rifiuti diventino «prodotti».<br />
45      Tale giudice ha formulato la questione partendo dalla premessa secondo cui le sostanze gassose ottenute in seguito ad un trattamento termico cui sono stati sottoposti determinati rifiuti in un impianto di gassificazione come quello di cui alla causa principale avrebbero di per se stessi la natura di «rifiuto» ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2000/76. <br />
46      Orbene, a tale riguardo, in risposta alla prima questione, si è constatato che la nozione di «rifiuto» che compare in tale disposizione non riguarda sostanze che si presentano in forma gassosa.<br />
47      Pertanto, non occorre risolvere la summenzionata quarta questione.<br />
<b><br />
 Sulle spese</p>
<p></b>48      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Per questi motivi</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
la Corte (Seconda Sezione) dichiara:<br />
1)      La nozione di «rifiuto» contenuta all’art. 3, punto 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE, sull’incenerimento dei rifiuti, non riguarda sostanze che si presentano in forma gassosa.<br />
2)      La nozione di «impianto di incenerimento» di cui all’art. 3, punto 4, della direttiva 2000/76 riguarda qualsiasi unità o attrezzatura tecnica destinata al trattamento termico dei rifiuti, purché le sostanze che risultano dall’impiego del trattamento termico siano successivamente incenerite e, a tale riguardo, la presenza di una linea di incenerimento non costituisce un criterio necessario ai fini di tale qualifica. <br />
3)      In circostanze come quelle di cui alla causa principale:<br />
–        un impianto di gassificazione che persegue l’obiettivo di ottenere prodotti in forma gassosa, nella fattispecie un gas depurato, sottoponendo determinati rifiuti a un trattamento termico deve essere qualificato come un «impianto di coincenerimento» ai sensi dell’art. 3, punto 5, della direttiva 2000/76; <br />
–<b>       </b> una centrale elettrica che utilizza come combustibile aggiuntivo, in sostituzione di combustibili fossili impiegati in prevalenza nella sua attività di produzione, un gas depurato ottenuto dal coincenerimento di rifiuti in un impianto di gassificazione non rientra nella sfera di applicazione di tale direttiva.<b><br />
</b></p>
<p align=center>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-4-12-2008-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2008 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2008 n.688</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-4-12-2008-n-688/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-4-12-2008-n-688/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-4-12-2008-n-688/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2008 n.688</a></p>
<p>Luigi Passanisi – Presidente, Desirée Zonno – Estensore Demoter s.p.a. (avv. A. Merlo) c. Provincia di Reggio Calabria (avv. D. Barresi), Consorzio Magna Grecia s.r.l. R.T.I. Gimet s.r.l. e S.C.L. Montaggi e Costruzioni s.r.l. (avv. F. Luverà) sull&#8217;esclusione dalla gara dell&#8217;impresa in caso di mancata specifica sottoscrizione delle variazioni apportate</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-4-12-2008-n-688/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2008 n.688</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-4-12-2008-n-688/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2008 n.688</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Passanisi – Presidente, Desirée Zonno – Estensore<br /> Demoter s.p.a. (avv. A. Merlo) c. Provincia di Reggio Calabria (avv. D. Barresi),  Consorzio Magna Grecia s.r.l. R.T.I. Gimet s.r.l. e S.C.L. Montaggi e Costruzioni s.r.l. (avv. F. Luverà)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;esclusione dalla gara dell&#8217;impresa in caso di mancata specifica sottoscrizione delle variazioni apportate ad alcune voci della lista delle categorie e forniture previste per l&#8217;esecuzione dei lavori</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Offerte di gara – Lista delle categorie e forniture previste per l’esecuzione dei lavori – Voci – Variazioni – Sottoscrizione specifica – Mancanza – Impresa – Va esclusa dalla gara</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di offerte presentate ai fini della partecipazione alla gara per l’affidamento di un appalto pubblico, va esclusa dalla gara l’impresa che non ha provveduto a sottoscrivere in modo specifico le variazioni apportate ad alcune voci della lista delle categorie e forniture previste per l’esecuzione dei lavori, in quanto non sussiste una distinzione tra fatti consistenti in una mera modifica o integrazione e le correzioni vere e proprie.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />
Sezione Staccata di Reggio Calabria
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Sul ricorso numero di registro generale 929 del 2008, proposto da: </p>
<p><b>Demoter S.p.A.- in proprio e N.Q. Capo Gruppo Rti- Maeg Costruzioni S.p.A.</b>-, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Arturo Merlo, con domicilio eletto presso Sergio Florio Avv. in Reggio Calabria, via Miraglia, 19; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
<b>Provincia di Reggio Calabria</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Domenico Barresi, con domicilio eletto presso Domenico Barresi Avv. C/O Amm.Prov.Rc in , via S.Anna Ii.Tr.,Spirito Santo.; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>Consorzio Magna Grecia S.r.l. R.T.I. Gimet S.r.l. e S.C.L. Montaggi e Costruzioni S.r.l.<i></b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Luvera&#8217;, con domicilio eletto presso Giuseppe Strangio Avv. in Reggio Calabria, via Giulia 54; Consorzio Magna Grecia S.r.l., Gimet S.r.l., S.C.L. Montaggi e Costruzioni S.r.l.; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>della determinazione dirigenziale n. 1344 R.G. del 20.5.2008 con la quale è stata aggiudicata la gara indetta per l&#8217;affidamento dei lavori relativi all&#8217;intervento n. 8 -I° lotto &#8211; II stralcio svincolo Cittanova ex SS 111 &#8211; svincolo Razzà ex SS 111 dir &#8211; innesto Molochio &#8211; Terranova S.M. all’ ATI CONSORZIO MAGNA GRECIA SRL – GIMET SRL – S.C.L. MONTAGGI E COSTRUZIONI;<br />
del provvedimento di cui al 1° verbale della gara de qua del 20.12.2007 nella parte in cui l’aggiudicataria non è stata esclusa dalla gara;<br />
di tutti gli altri provvedimenti, presupposti e/o consequenziali, comunque connessi e lesivi in relazione alle censure più oltre spiegate.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Provincia di Reggio Calabria;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Consorzio Magna Grecia S.r.l. R.T.I. Gimet S.r.l. e S.C.L. Montaggi e Costruzioni S.r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 05/11/2008 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>La Provincia di Reggio Calabria ha bandito una gara d’appalto per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento n. 8 – I° lotto- II° stralcio &#8220;svincolo Cittanova ex SS. 111 – svincolo Razzà ex SS. 111 dir. – innesto per Molochio- Terranova S.M.&#8221; &#8211; importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): euro 18.575.963,43.<br />
Il prezzo offerto doveva essere determinato, ai sensi dell’art 82, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 163/2006 mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara.<br />
Hanno partecipato alla gara e sono stati ammessi, tra gli altri, il costituendo Raggruppamento d’impresa DEMOTER S.p.A. – MAEG COSTRUZIONI S.p.A. e quello controinteressato.<br />
All’esito della verifiche delle offerte, le migliori tra le 6 offerte ammesse sono risultate (cfr. I verbale 20 dicembre 2007): <br />
1. ATI CONSORZIO MAGNA GRECIA SRL – GIMET SRL – S.C.L. MONTAGGI E COSTRUZIONI (ribasso del 10,605%); <br />
2. ATI CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE – ROAN SRL (ribasso del 6,705 %); <br />
3. ATI DEMOTER SPA – MAEG COSTRUZIONI SPA (ribasso del 1,7880%).<br />
La Commissione di gara ha, quindi, proceduto ai calcoli di cui all’art. 86 del D.Lgs n. 163/06 per l’individuazione delle offerte da sottoporre a verifica dell’anomalia, che sono risultate le tre sopra indicate (cfr. sempre I verbale di gara 20 dicembre 2007).<br />
Ha, quindi, proceduto alla verifica progressiva delle offerte come sopra graduate.<br />
La verifica ha innanzitutto confermato la congruità dell’offerta dell’ATI CONSORZIO MAGNA GRECIA SRL – GIMET SRL – S.C.L. MONTAGGI E COSTRUZIONI, che, quindi, è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria (cfr. verbale di gara n. 2 del 27 dicembre 2007). <br />
Si è, conseguentemente, passati alla verifica dell’offerta dell’ATI CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE – ROAN SRL, le cui giustificazioni non hanno dato esito favorevole, per cui se ne è disposta l’esclusione (cfr. IV verbale del 15 maggio 2008).<br />
E’ stata così verificata, con esito favorevole, anche l’offerta dell’ ATI DEMOTER SPA – MAEG COSTRUZIONI SPA (cfr. verbale di gara n. 19 maggio 2008), che è stata dichiarata seconda aggiudicataria provvisoria (cfr. V verbale di gara del 19 maggio 2008).<br />
Con determinazione dirigenziale n. 1344 Reg.Gen. del 20/05/2008, è stata pronunciata l’aggiudicazione definitiva.<br />
Con nota prot. n. 117643 del 21-05-08 del Dirigente del I° Settore è stata data comunicazione dei superiori atti al costituendo raggruppamento capeggiato dalla designata DEMOTER S.p.A.<br />
Contro l’aggiudicazione definitiva ricorre la seconda classificata, denunciando l’illegittimità dell’ammissione dell’offerta del costituendo raggruppamento controinteressato.<br />
Deduce un unico motivo di ricorso rubricato: “ Violazione del bando (pag. 5, sezione VI.3) e del disciplinare di gara (pag. 4 – contenuto busta ‘B’ – n. 2)”.<br />
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, il bando, dopo avere indicato il criterio di aggiudicazione, a pag. 5, sezione VI.3), specifica che “Il prezzo offerto deve essere determinato … mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara”.<br />
Nel disciplinare di gara a pag. 5, nelle precisazioni di cui al punto 2 (descrittivo del contenuto della busta ‘B’) è previsto l’obbligo da parte dei concorrenti di “controllare le voci riportate nella lista [delle categorie di lavorazioni e forniture] previo accurato esame degli elaborati progettuali …. In esito a tale verifica, il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale …”.<br />
Lo stesso disciplinare, a pag. 4, nel descrivere il contenuto dell’offerta da inserire nella busta ‘B’, al punto 2), così dispone: “Lista delle categorie e forniture previste per l’esecuzione dei lavori, in base alla quale è determinato il prezzo globale offerto, messa a disposizione del concorrente, da completare in ogni sua parte. La stessa dovrà essere sottoscritta con firma leggibile in tutte le pagine dal legale rappresentante o dal suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte, a pena di esclusione.” <br />
L’offerta dell’ATI controinteressata presenterebbe, invece, in corrispondenza dei prezzi unitari contrassegnati con i numeri d’ordine e identificativo tariffa ‘44 – E.4.02/1.a’ e ‘45 – E.4.02/2.b’, la correzione delle rispettive quantità prestabilite dalla Stazione appaltante, che risultano sbarrate e sostituite, a penna, con diverse quantità.<br />
Per il primo dei due prezzi la quantità prestampata pari a ml 11.031,15 risulta sostituita con l’indicazione di ml 11.199,73. <br />
Per il secondo, la quantità di ml. 2.735,00 risulta sostituita con l’indicazione ml 2.566,42.<br />
Nessuna delle due variazioni risulterebbe specificamente confermata e sottoscritta a termini della espressa disposizione del disciplinare di gara superiormente riportata.<br />
Di qui la violazione della prescrizione prevista a pag. 4 (punto 2) del disciplinare di gara in precedenza riportata, con conseguente obbligo di esclusione dell’offerta dell’aggiudicataria, in ossequio all’ espressa prescrizione del disciplinare.<br />
Si sono costituite in giudizio sia la Provincia sia l’ATI controinteressata che, senza contestare in fatto quanto dedotto dalla ricorrente, hanno tuttavia dedotto la erroneità della tesi posta a fondamento del ricorso, basata sull’asserita coincidenza tra correzioni e variazioni delle quantità ritenute carenti od eccesive. Secondo le resistenti, infatti, andrebbe posta un distinzione tra “correzione”, da sottoscriversi a pena di esclusione, secondo quanto previsto dal disciplinare al punto 2 , pag. 4, e “variazione”, per la quale, in base al combinato disposto del punto 2, pag 4 del disciplinare e della precisazione n. 3 indicata a pag 5 dello stesso, sarebbe sufficiente la sottoscrizione della pagina contenente la variazione.<br />
La “correzione” infatti, starebbe ad indicare la rettifica di un precedente errore commesso in sede di compilazione della lista, mentre la variazione sarebbe da identificarsi con l’aumento o la riduzione delle quantità della lista delle lavorazioni. Solo per la prima sarebbe necessario una specifica sottoscrizione, ulteriore rispetto a quella apposta in calce alla pagina singola, sicchè, avendo l’aggiudicataria apportato delle “variazioni” e non delle “correzioni”, gli oneri formali richiesti dal bando sarebbero stati pienamente assolti.<br />
La causa è stata discussa e trattenuta in decisione all’udienza del 5.11.08<br />
Il ricorso è fondato.<br />
Rileva il Collegio che analoga questione è stata già affrontata da questo Tar con la sent. 835/05 con la quale analoghe doglianze sono state rigettate (in quella controversia la odierna ricorrente risultava aggiudicataria controinteressata).<br />
Nella citata decisione è stato rilevato che “la previsione in ordine alla necessità di una esplicita sottoscrizione delle “correzioni” deve, piuttosto intendersi, secondo il Collegio, nel senso che, nell’ipotesi ad esempio, di variazione di una diversa quantità già indicata, onde fugare perplessità ed equivoci, la concorrente dovesse sottoscrivere la correzione a conferma dell’intervenuta modifica.<br />
Ciò assume un senso ai fini della chiarezza dell’offerta, mentre l’onere di una puntuale sottoscrizione di ciascuna variazione, a fronte della già intervenuta sottoscrizione della relativa pagina, appare inutile, superfluo e sostanzialmente privo di qualsiasi significato o interesse pubblico per la pubblica amministrazione”<br />
Ed ancora: “integrazione, riduzione e inserimento indicano, come esattamente rilevato dalla controinteressata qualcosa di diverso dalla “correzione” soprattutto in quanto tali interventi precedono logicamente il momento fondamentale dell’offerta economica.<br />
Pertanto, la disposizione che prevedeva l’esclusione per la mancata conferma, con specifica sottoscrizione, delle correzioni apportate all’offerta non poteva riferirsi alle indicate integrazioni, riduzioni o inserimenti” . “Non a caso in fattispecie analoga, la giurisprudenza amministrativa (cfr T.A.R. Lazio, sez. III, N°1598 del 20 febbraio 2004), ha ritenuto non fondata la censura intesa a contestare la mancata sottoscrizione di ogni singola correzione apportata dall’aggiudicataria alla lista delle categorie di lavori. Nel caso in esame i giudici hanno osservato che, con riguardo alla lista-offerta prezzi, la lettera di invito prevedeva, secondo quanto disposto dall’art. 90, 5° comma, del D.P.R. n° 554/90, che il concorrente controllasse le voci attraverso l’esame degli elaborati progettuali e integrasse o riducesse le quantità carenti o eccessive, nonché inserisse voci relative a quantità mancanti, con applicazione dei prezzi unitari e obbligo di sottoscrivere la lista in ciascun foglio in calce all’importo complessivo offerto, con divieto di correzioni che non fossero espressamente confermate e sottoscritte, con una chiara distinzione, quindi tra integrazioni o riduzioni delle quantità o introduzione di voci relative a quantità, da una parte, e correzioni, dall’altra, evidentemente successive e ulteriori rispetto alle prime e riferite ad errori eventualmente commessi nel compilare la lista secondo le prescritte modalità, richiedendo l’espressa conferma e sottoscrizione solo per quest’ultime”.<br />
Le considerazioni appena esposte non sono state condivise dal Giudice di appello che ha ritenuto di riformare la sentenza 835/05. <br />
Il Consiglio di Stato, dopo aver richiamato la clausola del disciplinare di gara, esattamente identica a quella oggetto della odierna controversia, si è così espresso: “… Pertanto, viene prevista la mera sottoscrizione a piè di pagina allorché la lista delle lavorazioni contenute in quella pagina, come predisposte dall’Amministrazione, non abbia subito alcuna variazione da parte della ditta partecipante mentre, in caso diverso, viene stabilito che eventuali correzioni siano espressamente confermate e sottoscritte. La disposizione, del resto, ha una sua logica in quanto la mera sottoscrizione in calce ad una pagina non garantisce la provenienza di eventuali correzioni della stessa, ove queste non siano specificamente approvate e sottoscritte; in ogni caso, come già rilevato da questo giudice in sede cautelare, l’omessa conferma mediante specifica sottoscrizione delle correzioni apportate alla lista delle lavorazioni e forniture predisposte dalla stazione appaltante è sanzionata espressamente con l’esclusione dalla gara, qualunque sia la causa, la motivazione e lo scopo delle stesse e senza che sussista alcun profilo di equivocità su tale disposizione. <br />
Deve, pertanto, ritenersi priva di pregio la distinzione fatta dall’Amministrazione e confermata dalla sentenza di primo grado, sui fatti causativi delle correzioni, che vengono distinti in quelli consistenti in una mera modifica o integrazione, per i quali sarebbe sufficiente la sottoscrizione del foglio e le correzioni vere e proprie, che consisterebbero nella rettifica di precedenti errori dei dati già modificati, distinzione, questa, che non si deduce dal tenore del bando di gara, le cui prescrizioni, così come espresse nel loro contenuto letterale, vanno portate a completa esecuzione”.<br />
In ossequio alle statuizioni del Giudice di Appello, pertanto, il Collegio non può che modificare il proprio precedente orientamento, adeguandosi a quanto statuito dal Consiglio di Stato sul punto, al fine di garantire la univocità dell’orientamento giurisprudenziale.<br />
Né in senso contrario possono valere i due precedenti indicati all’udienza di discussione dalle parti resistenti.<br />
Infatti, se con la sentenza 552/06 di questo Tar sono state sostanzialmente ribadite le motivazioni espresse nella decisione n. 835/05, deve rilevarsi che la decisione resa in appello (recante n. 529/07), nel confermare la sentenza di I grado, non si occupa affatto della questione relativa alla distinzione tra correzioni e variazioni, sicchè, allo stato, l’unica pronuncia decisiva è quella già citata n.445/07 del CdS.<br />
Né, infine, possono deporre in senso contrario a quanto sin qui sostenuto le considerazioni dedotte dalla contro interessata a pag 11 del controricorso, secondo cui “non può non considerarsi che l’Amministrazione appaltante, memore dei contenziosi precedenti ed allo scopo di fugare ogni dubbio e/o equivoco sulla interpretazione delle stesse clausole del disciplinare di gara che controparte asserisce essere state violate dall’ATI controinteressata, ha provveduto ad integrare il modulo della lista delle categorie di lavorazioni con una ulteriore riga per ogni categoria di lavori in corrispondenza delle quantità, allo scopo, di consentire alla ditta partecipante alla gara, di inserire, senza, appunto, alcuna possibilità di equivoco alcuno, le proprie quantità dichiarate, se diverse da quelle previste dall’ente. <br />
L’ATI aggiudicataria, come detto, nella compilazione della predetta lista, non ha fatto altro che inserire doverosamente nella riga appositamente predisposta dall’Ente le proprie variazioni in aggiunta ed in riduzione delle quantità prospettate dalla committente.”<br />
Infatti, la lista, per come predisposta dall’Amministrazione resistente, presenta ancora profili di equivocità, poiché non contiene una apposita riga per le eventuali variazioni, dovendo queste essere apposte nella riga contenete le quantità prestampate dalla stazione appaltante.<br />
In ogni caso, anche laddove tale accorgimento fosse stato adottato, esso non avrebbe potuto escludere l’applicazione della clausola oggetto di controversia e, giova precisarlo, di non cristallina chiarezza.<br />
Nel caso di specie, quindi, di fronte alla rilevata mancata sottoscrizione specifica delle variazioni, la Commissione avrebbe dovuto escludere la controinteressata dalla gara. <br />
Ciò non esclude tuttavia, che la stazione appaltante, rilevata la equivocità della clausola contenuta nel disciplinare, dimostrata dagli opposti orientamenti giurisprudenziali, ritenga, previa ponderata, motivata e puntuale adozione di atto in autotutela, di revocare la precedente procedura ad evidenza pubblica, al fine di riformulare il bando in modo tale da evitare qualsivoglia equivocità.<br />
Per le ragioni suesposte il ricorso va accolto e, vanno di conseguenza annullati gli atti impugnati.<br />
Le spese, in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali, possono essere integralmente compensate.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale Amministrativo per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, accoglie il ricorso 929/08 e per l’effetto annulla la determinazione dirigenziale n. 1344 R.G. del 20.5.2008 con la quale è stata aggiudicata, all’ ATI CONSORZIO MAGNA GRECIA SRL – GIMET SRL – S.C.L. MONTAGGI E COSTRUZIONI, la gara indetta per l&#8217;affidamento dei lavori relativi all&#8217;intervento n. 8 -I° lotto &#8211; II stralcio svincolo Cittanova ex SS 111 &#8211; svincolo Razzà ex SS 111 dir &#8211; innesto Molochio &#8211; Terranova S.M., nonché il provvedimento di cui al 1° verbale della gara de qua del 20.12.2007 nella parte in cui l’aggiudicataria non è stata esclusa dalla gara.<br />
Spese integralmente compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 05/11/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Luigi Passanisi, Presidente<br />
Daniele Burzichelli, Consigliere<br />
Desirèe Zonno, Referendario, Estensore</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 04/12/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-4-12-2008-n-688/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2008 n.688</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2008 n.11006</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-4-12-2008-n-11006/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-4-12-2008-n-11006/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-4-12-2008-n-11006/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2008 n.11006</a></p>
<p>Pres. Riggio, Est. De Leoni Soc. AIVE s.p.a. (Avv.ti A. Manzi, P. Pettinelli ) c/ Gestore del Mercato Elettrico s.p.a. (Avv.ti M. Clarich, G. Fonderico, C. F. Giordano) sulla legittima esclusione del r.t.i. che non abbia indicato, nell&#8217;offerta, le parti del servizio di competenza di ciascun associato, come prescritto dall&#8217;art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-4-12-2008-n-11006/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2008 n.11006</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-4-12-2008-n-11006/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2008 n.11006</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riggio, Est. De Leoni<br /> Soc. AIVE s.p.a. (Avv.ti A. Manzi, P. Pettinelli ) c/ Gestore del Mercato Elettrico s.p.a. (Avv.ti M. Clarich, G. Fonderico, C. F. Giordano)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittima esclusione del r.t.i. che non abbia indicato, nell&#8217;offerta, le parti del servizio di competenza di ciascun associato, come prescritto dall&#8217;art. 37,co. 4, d.lgs. 163/2006</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Contratti della p.a. &#8211; R.t.i. &#8211; Indicazione parti del servizio per ciascun associato &#8211; Obbligo &#8211; R.t.i. orizzontale o verticale – Appalto omogeneo o disomogeneo – Sussiste.</p>
<p>2.Contratti della p.a. &#8211; Gara &#8211; R.t.i. &#8211; Parti del servizio per ciascun associato – Omessa indicazione &#8211; Esclusione &#8211; Legittimità – In mancanza di una specifica prescrizione della lex specialis – Sussiste</p>
<p>3.Contratti della p.a. &#8211; R.t.i. &#8211; Indicazione parti del servizio per ciascun associato – Obbligo &#8211; Indicazione dei soggetti preposti ai servizi e dei loro curricula – Insufficienza – Ragione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.L’obbligo per i r.t.i. di specificare nell’offerta le parti del servizio che saranno assunte da ciascun operatore riunito, si applica, in forza del dato letterale dell’art. 37, co. 4, d.lgs. 163/2006, sia ai raggruppamenti di tipo verticale sia a quelli di tipo orizzontale, ed a prescindere dal carattere omogeneo o disomogeneo dell’appalto. (1)</p>
<p>2.È legittima l’esclusione da una gara d’appalto del r.t.i. che non abbia specificato, nell’offerta, le parti del servizio di competenza dei singoli operatori riuniti, come prescritto dall’art. 37, co. 4, d. lgs. 163/06, anche in mancanza di una clausola del bando o della lettera di invito che imponga, a pena d’esclusione, detto obbligo, stante l’integrazione ex lege della lex specialis di gara.</p>
<p>3.Non vale a soddisfare l’obbligo per i r.t.i. di specificare nell’offerta le parti del servizio di competenza di ciascun operatore riunito, l’indicazione dei soggetti preposti ai servizi e dei relativi curricula, in quanto da tale elemento non si ricava necessariamente la ripartizione delle attività tra i componenti il raggruppamento, non essendo specificato come il monte ore sia distribuito tra i medesimi.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Tar Lazio-Sez. I, Sentenza 16 aprile 2008 n. 3215</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<p><
<br />
<b>REPUBBLICA ITALIANA	.<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL  LAZIO (Sezione III ter)
</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
composto dai Magistrati:<br />
Italo RIGGIO             &#8211;          Presidente<br />
Maria Luisa DE LEONI   &#8211;   Consigliere, relatore<br />
Stefano FANTINI          &#8211;      Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso  n. 6756 del 2008 Reg. Gen., proposto dalla </p>
<p><b>Soc. AIVE S.p.a.</b>, in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con HEWLETT-PACKARD ITALIANA S.r.l. e MEDIACON Sistemi Informativi S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Manzi e Paolo Pettinelli ed elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Confalonieri, n. 5;</p>
<p><b></p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il Gestore del Mercato Elettrico S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello Clarich, Giuliano Fonderico e Carolyn Frances Giordano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Piazza di Monte Citorio, n. 115;<br />
<b></p>
<p align=center>e, nei confronti
</p>
<p></p>
<p align=justify>
della Soc. INMATICA S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Lino Jacopo Silvestri e Claudio De Stefanis, presso i quali è elettivamente domiciliata in Roma, Via Ugo De Carolis, n. 34;</p>
<p><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del provvedimento di esclusione dalla gara bandita per l’affidamento del servizio di manutenzione, sviluppo evolutivo ed aggiornamento tecnologico delle applicazioni informatiche del Gestore del Mercato Elettrico (GME), dei verbali n. 6 del 15.4.2008 e n. 7 del 5.8.2008; dell’aggiudicazione definitiva della gara del 26 maggio 2008; del contratto eventualmente stipulato, nonché del bando e del disciplinare di gara se ed in quanto eterointegrati;</p>
<p>VISTO  il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTI  gli atti di costituzione in giudizio del Gestore del Mercato Elettrico S.p.a. e della INMATICA S.p.a.;<br />
Visto il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata Soc. INMATICA S.p.a.;<br />
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; <br />
VISTI tutti gli atti della causa;<br />
Nominato relatore alla pubblica udienza del 27 novembre 2008 il Consigliere Maria Luisa De Leoni e uditi i difensori delle parti costituite, come da verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso notificato il 4 luglio 2008, la Soc. Aive S.p.a., in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo RTI con le società Hewlett-Packard Italiana s.r.l. e Mediacon Sistemi Informativi s.p.a., impugnano il provvedimento citato in epigrafe, con cui è stata disposta la loro esclusione dalla gara a causa della mancata indicazione nell’offerta delle parti e dei servizi di competenza dei singoli componenti del raggruppamento, come prescritto dall’art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e l’aggiudicazione definitiva della gara stessa, deducendo un unico articolato motivo, che può riassumersi nelle seguenti argomentazioni:<br />
a)	l’esclusione dalla gara si fonda sulla mancata indicazione da parte del RTI Aive della natura orizzontale o verticale del raggruppamento, tuttavia tale indicazione non è necessaria laddove il bando non specifichi quale sia la prestazione principale del contratto e quali siano le secondarie;<br />	<br />
b)	ad avviso della stazione appaltante sarebbe mancata l’indicazione a cura del RTI delle parti del servizio oggetto della gara che avrebbero dovuto essere svolte dai singoli componenti del RTI, come prescritto dall’art. 37, comma 4, d. lgs. n. 163 del 2006.<br />	<br />
Peraltro va osservato su contrario che: 1) la disposizione testé menzionata si applica agli RTI di tipo orizzontale solo allorquando l’appalto si presenti con caratteri di “disomogeneità”, mentre quello di cui è causa deve ritenersi di tipo “omogeneo”, come dimostrato dalla S.A. laddove nel bando indica una sola categoria di servizi tra quelli previsti dagli allegati XVII A e XVI B della Direttiva 2004/17/CE, vale a dire la categoria dei “Servizi Informatici e Affini”; 2) né il bando né la lettera di invito richiedevano espressamente l’adempimento dell’obbligo di cui alla citata disposizione, né può ritenersi che il bando di gara potesse essere integrato dalla disciplina di legge; 3) il fac-simile dell’offerta economica non prevedeva tale indicazione né vi era spazio per inserirla; 4) nell’offerta economica le imprese del costituendo RTI hanno individuato nominativamente i soggetti destinati a svolgere le prestazioni oggetto dei servizi, allegando anche i relativi <i>curricula</i>, sicché la ripartizione dei servizi tra i componenti del RTI era ricavabile dai predetti dati. Tale ripartizione è ricavabile anche dallo stesso bando laddove prescrive come requisiti minimi che almeno il 60% del fatturato globale deve essere riferibile alla mandataria ed il 20% a ciascuna mandante.<br />
Con atto notificato il 18 luglio 2008 la controinteressata Soc. Inmatica s.p.a. in proprio e nella qualità di mandataria capo gruppo del RTI costituito tra la medesima e la soc. Elsag Datamat s.p.a. mandante, ha proposto ricorso incidentale, censurando l’operato della Commissione, sotto diversi profili, per non aver escluso la ricorrente principale e le altre imprese costituenti il raggruppamento sin dall’11 marzo 2008, all’atto dell’apertura della busta “A”, contenente la documentazione amministrativa, che appare carente di elementi essenziali e, in particolare: <b>1)</b> inottemperanza, da parte dell’AIVE, dell’obbligo –ribadito con chiarimenti dalla S.A. – della dichiarazione circa l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38, c. 1, lett. c) del D.Lgs. n.163/2006 anche per i soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente (cfr. doc. 4, 5 e 6);  <b>2)</b> – il documento comprovante la costituzione della cauzione provvisoria risulta sottoscritto solo dall’AIVE  e, quindi, vi è stata violazione dell’art. 75 d. lgs. 163/2006, poiché le mandanti avevano firmato il solo consenso alla trattazione dei dati personali; <b>3)</b>&#8211; l’offerta economica del costituendo raggruppamento  risulta giustificata da una sola voce di costi, ossia dal costo degli stipendi. Nessun costo viene indicato in ordine alle spese generali e per la gestione del personale impiegatizio, come pure nessun costo è stato indicato per la sicurezza<b>; 4)-</b> alla luce della normativa (art. 13, c. 13, d. lgs. 163/2006) e della lex specialis (art. 3) il costituendo raggruppamento avrebbe dovuto eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione, vale a dire del 60% per la AIVE e dal 20% per ciascuna delle mandanti. Sicché l’RTI AIVE in aperta violazione dell’art. 37, 13° comma, del d. lgs. n. 163 del 2006 e della lex specialis non ha rispettato la distribuzione percentuale dei “carichi di lavoro” in relazione ai requisiti di partecipazione previsti nel disciplinare, difettando la corrispondenza sostanziale tra quote di qualificazione e quote di partecipazione al RTI e tra quote di partecipazione e quote di esecuzione. La capogruppo, infatti, &#8211; secondo i calcoli dimostrativi effettuati dal ricorrente  incidentale – in caso di aggiudicazione avrebbe svolto una percentuale del servizio ben inferiore alla metà di quella per la quale si era qualificato (27,03% contro il 60%).<br />
All’Udienza del 27 novembre 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Ritiene il Collegio che, in aderenza ai principi affermati di recente dalla giurisprudenza amministrativa (C.d.S. Ad. Plen. n. 11 del 10 novembre 2008), debba essere previamente esaminato il ricorso principale, rispetto a quello incidentale, attesa la sua infondatezza nel merito.<br />
Come esposto brevemente in narrativa, la ricorrente impugna il provvedimento di esclusione dalla gara a causa della mancata indicazione nell’offerta delle parti e dei servizi di competenza dei singoli componenti del raggruppamento tempraneo di imprese (RTI), secondo il disposto dell’art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006.<br />
Le censure dedotte, sostanzialmente, si fondano sull’assunto che l’art. 37, comma 4, sopra citato sarebbe inapplicabile nella specie, poiché l’appalto presenta carattere “omogeneo”, come dimostrato dalla lettura del bando di gara che indica una sola categoria di servizi tra quelli previsti dagli allegati XVII A e XVI B della Direttiva 2004/17/CE, vale a dire la categoria dei “Servizi Informatici e Affini”. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, infatti, l’obbligo di specificazione delle parti del servizio che sarebbero state svolte da ciascun componente del raggruppamento incombe solo quando il bando preveda prestazioni disomogenee, rientranti in categorie diverse, ovvero quando trattasi di associazioni temporanee di imprese di tipo verticale. <br />
Va premesso, sul punto, che la mancata indicazione da parte del RTI Aive della natura orizzontale o verticale del raggruppamento, ancorché rilevata nel verbale della commissione di gara n. 6 del 15 aprile 2008, non ha costituito motivo di esclusione, concentrandosi i rilievi dell’organo anzidetto sul fatto che nell’offerta non siano state specificate le parti ed i servizi di competenza dei singoli componenti del raggruppamento, come prescritto dal ripetuto art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006. <br />
Questo Tribunale si è già espresso sul punto (cfr. TAR Lazio, sez. I ter, 16 aprile 2008, n. 3215), precisando che tale obbligo di specificazione di ciascuna impresa associata circa le parti del servizio da eseguire da ciascun componente si applica sia ai raggruppamenti temporanei di imprese di tipo verticale sia a quelli di tipo orizzontale  e ciò in quanto il tenore letterale dell’art. 37, comma 4, del più volte citato decreto legislativo n. 163 del 2006  non distingue tra A.T.I. orizzontali e verticali e, quindi, non può essere lasciata all’interprete una simile distinzione.<br />
La ricorrente, richiamando un pregresso indirizzo giurisprudenziale (Cons. Stato. Sez. V, 28 marzo 2007, n. 1440),  obiettano, tuttavia, che trattandosi di appalto di tipo omogeneo, in quanto il bando ha ricondotto le prestazioni richieste ad un’unica categoria di servizi, il suddetto obbligo non dovrebbe applicarsi.<br />
Al riguardo va rilevato che la predetta pronuncia di questo Tribunale (n. 3215 del 2008), che il Collegio condivide, afferma che l’obbligo di indicare le parti del servizio che saranno assunte da ciascuna impresa si applica sia ai raggruppamenti di tipo verticale sia a quelli di tipo orizzontale, indipendentemente dal carattere omogeneo o disomogeneo dell’appalto, in forza del dato letterale dell’art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006.<br />
Tuttavia non può farsi a meno di rilevare che, nella specie, non può essere sostenuto il carattere omogeneo dell’appalto in questione.<br />
Ed invero, l’art. 1 del disciplinare di gara dal titolo “oggetto dell’appalto” è chiarissimo nell’individuare il contenuto delle prestazioni del servizio che consistono essenzialmente nella “manutenzione”, “nello sviluppo evolutivo”, “nell’aggiornamento tecnologico delle applicazioni informatiche” e, infine, nella “realizzazione e manutenzione” di nuove applicazioni che potranno essere sviluppate nell’ambito di nuove attività del Gestore del Mercato Elettrico (GME). <br />
Il punto 7 del predetto disciplinare di gara, intitolato “<i>descrizione del sistema informatico del GME</i>”, analizza le applicazioni del sistema informatico del GME, precisando che: A) “<i>richiedono un continuo aggiornamento tecnologico al fine di garantire un adeguato livello di prestazioni, di affidabilità e di integrazione tra i vari sistemi; B) devono essere idonee a soddisfare nuove esigenze funzionali richieste da modifiche normative o dagli utilizzatori”. </i> Chiarisce, inoltre, che il GME gestisce applicativi espressamente dedicati ai mercati dell’energia ed ai mercati per l’ambiente, nonché applicativi per svolgere altri servizi ad essi complementari.<br />
Anche la Specifica Tecnica  allegata alla lettera di invito evidenzia i servizi che il soggetto aggiudicatario è chiamato a prestare, riconducendoli a tre tipologie distinte: “sviluppo”, ovvero la realizzazione di nuove funzionalità/applicazioni non presenti nell’attuale sistema; “manutenzione”, ovvero la realizzazione di funzioni aggiuntive, complementari o di modifiche al sistema esistente (manutenzione evolutiva), oppure, la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti dei malfunzionamenti delle procedure e dei programmi in esercizio (manutenzione correttiva); “assistenza”, ovvero il supporto fornito al GME per la gestione del sistema informatico attuale o successivamente sviluppato. La specifica tecnica citata distingue ulteriormente, a titolo meramente indicativo,  il servizio che il soggetto aggiudicatario dovrà erogare e dalla descrizione emerge con sufficiente chiarezza il carattere disomogeneo dell’appalto, comprensivo di prestazioni di diversa natura (manutenzione, sviluppo tecnologico, assistenza alla gestione).<br />
Né rileva la circostanza indicata dalla ricorrente, secondo cui nel bando di gara si sarebbe fatto riferimento alla sola categoria n. 7 prevista negli allegati XVII A e XVII B della direttiva 2004/17/CE, vale a dire “Servizi Informatici e Affini”, poiché il bando stesso per la voce II.1.2 precisa che occorre scegliere “una sola categoria, che corrisponda maggiormente all’oggetto specifico dell’appalto o degli acquisti” (V. Sez. II: oggetto dell’appalto p. II.1.2 del Bando di gara). La categoria n. 7, infatti, costituisce una macrocategoria, assai ampia, che comprende una serie di servizi complessi, articolati e disomogenei,  caratterizzati da  un tratto comune, ma generico.<br />
A conclusioni diverse non può nella specie pervenirsi argomentando, come dedotto dalla ricorrente, dall’assenza di una clausola di bando o della lettera di invito che imponesse, a pena di esclusione, l’obbligo sancito dall’art. 37, comma 4, del Codice dei contratti. Rileva l’interessata che tale obbligo non era rinvenibile  neanche nel fac-simile dell’offerta economica, nel quale mancava persino lo spazio per inserirlo. Sicché l’inosservanza della prescrizione non assistita dalla espressa sanzione di esclusione, non avrebbe dovuto condurre all’esclusione del RTI ricorrente, non potendosi ricorrere neanche alla eterointegrazione della lex specialis di gara da parte delle disposizioni normative.<br />
Va in contrario osservato &#8211; e sul punto la giurisprudenza è copiosa &#8211; che se la regola è dettata direttamente dalla legge, non è necessario che sia specificamente prescritta dal bando di gara, che può essere integrato con la regola stessa (cfr. in tal senso Cons. Stato, Sez. V, 28 settembre 2007, n. 5005;  11 febbraio 2003, n. 700; Cons. Stato, Sez. IV, 10 gennaio 2002, n. 113; TAR Lazio, sez., I Ter, 16 aprile 2008, n. 3215).<br />
L’integrazione <i>ex lege</i> del bando, infatti, non comporta in linea di principio una lesione dell’affidamento, poiché la presunta tutela dell’affidamento comporterebbe la disapplicazione del principio dell’efficacia vincolante della norma di legge, anche se ignota all’interessato (T.A.R. Veneto, Sez. I, 14 aprile 2004, n. 1038).<br />
Né può assumere rilievo la circostanza secondo cui il fac-simile dell’offerta economica allegata alla lettera di invito fosse carente dello spazio per indicare le parti del servizio di competenza di ciascun componente del raggruppamento, poiché ciò non escludeva che si potessero effettuare tutte le necessarie integrazioni  previste dalla legge. Dagli atti di causa si rileva, peraltro, che le ricorrenti hanno trascritto il fac-simile dell’offerta economica in un altro documento, sicché sarebbe stato possibile apportare tutte le necessarie integrazioni.<br />
Parimenti infondata è la censura con la quale la ricorrente deduce che le attività di competenza di ciascuna impresa del raggruppamento erano agevolmente ricavabili dall’aver “<i>individuato nominativamente i soggetti destinati a svolgere le prestazioni oggetto dei citati servizi, allegando agli atti di gara anche i relativi curricula”.</i><br />
La giurisprudenza, ancorché con riferimento alla precedente disciplina, la quale, tuttavia, può essere condivisa anche per il caso di specie, ha ritenuto che tale impegno, sottoscritto da tutti gli imprenditori che concorrono insieme, non può essere sostituito dall’analisi dell’offerta tecnica, da cui possa ricavarsi la parte di ciascuna impresa nell’esecuzione dell’appalto. <br />
Merita sottolineare, in proposito, che la Commissione, nella seduta del 15 aprile 2008 (verbale n. 6), ha verificato che “<i>anche l’offerta tecnica del RTI Aive non specifica la parte del servizio che sarà eseguita dalle singole imprese facenti parte del raggruppamento</i>”.<br />
Né è agevole seguire la tesi di parte ricorrente, secondo cui tale elemento sarebbe ricavabile dalla indicazione dei soggetti preposti ai servizi e dai relativi <i>curricula</i>, in quanto dall’indicazione di tali soggetti non necessariamente può ricavarsi la ripartizione delle attività tra i vari componenti del raggruppamento, non essendo specificato come il monte ore sia distribuito tra i medesimi.<br />
La ricorrente fa, infine, riferimento ai requisiti minimi prescritti dal bando di gara per il mandatario ed i mandanti, da cui sarebbe stato possibile ricavare le quote di attività di ciascuna impresa.<br />
Tuttavia, il disciplinare di gara, all’art. 3, lett. d) si limita ad indicare come deve essere dimostrato, in sede di pre-qualifica, il requisito del fatturato globale dell’impresa. Le percentuali ivi indicate nel caso di RTI, vale a dire il 60% dell’importo indicato deve essere riferibile alla mandataria ed il 20% a ciascuna delle mandanti, non danno alcun conto su come il raggruppamento andrà a ripartire le attività tra i suoi componenti.<br />
Merita sottolineare che la Commissione ha svolto un accurato approfondimento relativamente all’ambito applicativo dell’art. 37, comma 4, del Codice dei contratti – anche facendosi carico del diverso indirizzo giurisprudenziale che la stessa ricorrente ha richiamato (Cons. Stato, Sez. V, 28 marzo 2007, n. 1440) &#8211; e, condividendo le argomentazioni della citata pronuncia di questo Tribunale, è pervenuta alla conclusione di escludere il RTI ricorrente. Ha ritenuto, infatti, la Commissione che “<i>in tale ipotesi l’offerta deve considerarsi parziale, perché non è completa di tutti gli elementi essenziali, in quanto non è conosciuto il soggetto nei cui confronti vale direttamente l’obbligo di adempiere una parte della prestazione, e questa,  è anche indistinta, mancando la individuazione del soggetto che in concreto espleterà il servizio ed al quale dovranno far capo direttamente gli obblighi contrattuali, ferma la responsabilità solidale che opera su un diverso piano</i>” (cfr. verbale n. 7 del 5 maggio 2008). <br />
In conclusione, la decisione della Commissione di gara, sfociata con la esclusione del RTI ricorrente, risponde all’esigenza di conoscere preventivamente se i concorrenti in gara siano in possesso dei requisiti di partecipazione, vale a dire se viene rispettato il principio di corrispondenza sostanziale tra quote di qualificazione e quote di partecipazione al RTI e tra quote di partecipazione e quote di esecuzione dei lavori e tale obbligo deriva direttamente dalla legge senza alcuna necessità di espressa enunciazione nella <i>lex specialis. </i><br />
Per le argomentazioni che precedono, il ricorso principale va respinto. Quanto al ricorso incidentale, esso, in conseguenza della reiezione del ricorso principale, deve dichiararsi improcedibile per difetto di interesse, essendo esso volto a paralizzare, in via di eccezione, quello principale. <br />
In ragione degli opposti orientamenti giurisprudenziali, il Collegio dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così decide:<br />
a)  respinge il ricorso principale;<br />
b)  dichiara improcedibile il ricorso incidentale;<br />
c)  compensa, tra le parti, le spese e gli onorari di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2008.</p>
<p>Italo Riggio                                        &#8211; Presidente<br />
Maria Luisa De Leoni                       &#8211;  Consigliere estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-4-12-2008-n-11006/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2008 n.11006</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2008 n.5988</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-4-12-2008-n-5988/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-4-12-2008-n-5988/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-4-12-2008-n-5988/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2008 n.5988</a></p>
<p>Pres. G. Trotta – Est. G. Romeo Jolanda Amistaldi (Avv.ti Prof. P. Stella Richter, M. Dalla Flor e A. Lorenzi) c/ Provincia autonoma di Trento (Avv. G. Vaccari) e Comune di Riva del Garda (Avv.ti P. Pasolli e F. Vannicelli). 1. Edilizia ed Urbanistica – P.r.g. – Osservazioni – Natura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-4-12-2008-n-5988/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2008 n.5988</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-4-12-2008-n-5988/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2008 n.5988</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Trotta – Est. G. Romeo<br /> Jolanda Amistaldi (Avv.ti Prof. P. Stella Richter, M. Dalla<br /> Flor e A. Lorenzi) c/ Provincia autonoma di Trento (Avv.<br /> G. Vaccari) e Comune di Riva del Garda (Avv.ti P. Pasolli<br /> e F. Vannicelli).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed Urbanistica – P.r.g. – Osservazioni – Natura – Valutazione – Obbligo – Motivazione analitica – Non necessaria.</p>
<p>2. Edilizia ed Urbanistica – Previsione urbanistica – Adozione – Aspettativa alla <i>non reformatio in pejus</i> &#8211; Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le “osservazioni” al p.r.g. non sono veri e propri rimedi amministrativi di tipo impugnatorio, ma “apporti collaborativi” che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare, senza fornire una motivazione analitica che esamini in modo esaustivo tutti i profili sottoposti alla sua attenzione.</p>
<p>2. Da una determinata previsione urbanistica non sorge alcuna aspettativa “assistita da particolare affidamento” alla non <i>reformatio in pejus</i>.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
<i>(Sezione Quarta)</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello proposto da <br />
<b>Mandelli Luigi</b>, nella sua qualità di procuratore speciale della signora Jolanda Amistadi, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Dalla Flor, dall’avv. Andrea Lorenzi e dall’avv. prof. Paolo Stella Richter, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’ultimo in Roma, viale Mazzini n. 11, </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; la <b>Provincia Autonoma di Trento</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Gioia Vaccari, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale G. Rossini n. 18,<br />
&#8211; il <b>Comune di Riva del Garda</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Pasolli e dall’avv. Francesco Vannicelli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’ultimo in Roma, via Varrone, n. 9, </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza n. 440/2004 del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino – Alto Adige, sede di Trento. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del <i>4 novembre 2008</i>, relatore il Consigliere <i>Giuseppe Romeo</i>, uditi l’avv. Stella Richter, l’avv. Medugno per delega dell’avv. Vaccai, l’avv. Pasolli e l’avv. Vannicelli.   <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>	L’istante premette che la signora Amistadi:<br />	<br />
&#8211; è proprietaria del compendio immobiliare “ex Cinque Maggio”, ubicato in Riva del Garda, con destinazione parziale a residenza e parziale a commerciale e terziaria, e incluso nel p.r.g.i. nell’ambito delle zone RB1 residenziali, nelle quali sono ammesse- ha concluso con una impresa costruttrice un contratto preliminare che prevedeva il passaggio di proprietà, confidando nella destinazione di p.r.g.i., approvato dalla Giunta Provinciale nel settembre 2002;<br />
&#8211; ha appreso dalla stampa “l’intenzione” del Comune di Riva del Garda di aderire alla “indicazione” della Provincia, adottando una variante per opere pubbliche, con stralcio dall’ambito delle zone residenziali del compendio “ex Cinque maggio”;<br />
&#8211; ha proposto alla amministrazione comunale una sistemazione dell’area in grado di contemperare l’interesse pubblico con quello privato, con l’effetto di ottenere il differimento della adozione della variante di una sola settimana (delibera consiliare n.2. Il ricorso proposto dallo stesso istante innanzi al TGRA di Trento per l’annullamento delle delibere di Giunta della Provincia Autonoma di Trento di approvazione della variante generale per opere pubbliche del Comune di Riva del Garda, nonché delle presupposte delibere consiliari del Comune medesimo di data 21.11.2002 n. 339 e 11.2.2003 n. 365, è stato respinto con la sentenza in epigrafe della quale viene chiesta la riforma, sulla base delle seguenti deduzioni:<br />
&#8211; la odierna ricorrente (<i>recte </i>proprietaria) ha atteso per anni il perfezionamento dell’<i>iter </i>formativo del p.r.g.i., determinandosi a promettere la vendita del compendio ad una impresa di costruzione, e solo dopo due mesi dalla approvazione- per questo, l’adozione della variante avrebbe dovuto essere supportata da una particolare e adeguata motivazione sulla comparazione tra l’interesse privato al mantenimento della destinazione di p.r.g. (sebbene l’art. 42 della legge provinciale urbanisti<br />
&#8211; non è sufficiente affermare che vi è un’esigenza di ampliamento della struttura scolastica per rivedere una scelta pianificatoria deliberata due mesi prima, né è possibile sostenere che le esigenze scolastiche da soddisfare con la variante, siano un ele<br />
&#8211; la motivazione sul “mutamento di rotta” è laconica, e l’obbligo di comparare l’interesse al contestato ampliamento del liceo Maffei con quello al mantenimento della destinazione residenziale di p.r.g.i., si imponeva, anche perché era possibile utilizzar<br />
&#8211; le osservazioni presentate dalla proprietaria non sarebbero state adeguatamente valutate. <br />
	3. Si sono costituiti la Provincia Autonoma di Trento e il Comune di Riva del Garda, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato, ricorso che è stato trattenuto in decisione all’udienza del 4 novembre 2008.<br />	<br />
	4. La sentenza impugnata merita di essere confermata.<br />	<br />
 	L’interessato chiede l’annullamento della variante per opere pubbliche al p.r.g.i. del Comune di Riva del Garda, perché, a suo dire, sarebbe immotivata in relazione all’affidamento della proprietaria del compendio immobiliare “ex Cinque maggio” che avrebbe avuto dall’inserimento di tale compendio nell’ambito della zona RB1, dove sono ammesse destinazioni residenziali e costruzioni complementari.<br />	<br />
	Non viene dedotta la violazione della legge provinciale urbanistica n. 22/1991 (il cui art. 42 prevede la possibilità che la variante per opere pubbliche possa essere adottata prima che siano decorsi due anni dalla delibera di adozione del piano), salvo lamentare l’erronea applicazione dell’art. 40 della l. p. urbanistica, perché le osservazioni, presentate dalla stessa proprietaria dopo la pubblicazione della delibera di adozione della contestata variante, sarebbero state immotivatamente disattese.<br />	<br />
	L’istante assume, quindi, a parametro di riferimento della legittimità degli atti impugnati la propria aspettativa a non <i>subire </i>una modifica della zonizzazione del p.r.g.i., entrato in vigore due mesi prima della variante adottata, aspettativa che dovrebbe essere considerata <i>qualificata </i>alla stregua di un orientamento giurisprudenziale, secondo il quale, nell’ipotesi in cui la variante interessi un ben preciso terreno, occorre una puntuale motivazione.<br />	<br />
	La tesi non convince, perché la motivazione della impugnata variante per opere pubbliche (ampliamento del Liceo Classico “Andrea Maffei”) è chiaramente specificata nella delibera della sua adozione (n. 339 del 21.11.2002), nella quale sono indicate le ragioni (“risolvere i problemi della mancanza di spazio”; “dare risposta ai problemi di funzionalità scolastica”; “garantire il corretto funzionamento logistico del complesso scolastico”) che hanno indotto il Comune di Riva del Garda a dare una risposta positiva alla sollecitazione della Provincia Autonoma di Trento (nota del 5 novembre 2002), che “condivide la necessità di verificare, con assoluta urgenza, la possibilità e i relativi modi di attuazione di un ampliamento della sede attualmente ospitante l’istituzione scolastica”.<br />	<br />
	Di ciò, sembra essere consapevole lo stesso appellante, il quale “si chiede se le esigenze scolastiche (che sono quelle che sarebbero sottese alla variante qui impugnata) possano seriamente ritenersi un elemento sopravvenuto rispetto all’iter di elaborazione del piano”. Sarebbe questo “elemento cronologico” ad essere stato sottovalutato dal TRGA di Trento, il quale avrebbe dovuto rilevare che “una variante così penalizzante per la signora Amistadi” (la quale, una volta approvato il p.r.g.i., aveva promesso di vendere il compendio ad una impresa costruttrice) esigeva una diversa motivazione in grado di offrire una comparazione tra l’interesse pubblico e quello privato.<br />	<br />
	Anche questa osservazione non può essere condivisa, perché non sono “le esigenze scolastiche” ad essere sopravvenute a distanza di due mesi dalla approvazione del p.r.g.i., ma “la necessità” che queste esigenze (da tempo presenti) fossero soddisfatte con un ampliamento del liceo “Andrea Maffei”, piuttosto che con il suo trasferimento, attesa la sua “presenza storica significativa per il contesto sociale rivano, che consiglia “la localizzazione in centro abitato” (si vedano “le motivazioni urbanistiche della variante”). <br />	<br />
A questo proposito, l’appellante non trova risposta ad una domanda retorica che lo stesso si pone: “Come mai questa insopprimibile esigenza di sviluppo del Liceo Maffei sia emersa” a distanza di due mesi dalla diversa scelta pianificatoria (già definita). Alla domanda non occorre dare altra risposta, che non sia quella fornita dalla Amministrazione, che, nella sua discrezionalità, ha deciso di valorizzare la presenza storica del Liceo Maffei, ritenendo svantaggioso per la città un suo spostamento in periferia.     <br />
	D’altra parte, se è stato breve il tempo per “il mutamento di rotta” (questo assume l’istante), altrettanto breve è il tempo perché possa dirsi consolidata l’aspettativa della proprietaria, che si è affrettata a promettere la vendita del compendio non appena è stato approvato il p.r.g.i.. In ogni caso, da una determinata previsione urbanistica non sorge alcuna aspettativa “assistita da particolare affidamento” alla non <i>reformatio in pejus.<br />	<br />
</i>	L’ultima questione da esaminare è quella relativa al dedotto “mancato riscontro alle osservazioni”.<br />	<br />
	L’istante assume che “i contenuti” delle sue osservazioni non sarebbero stati esaminati, e la delibera definitiva di adozione del pr.g.i. (delibera n. 365 di data 11.2.2003) si sarebbe soffermata sulla “proposta indicativa che la signora Amistadi aveva allegato a dette osservazioni”, senza “replicare” al suggerimento di fare “coesistere funzioni certamente omogenee come quella del servizio scolastico con quelle residenziali commerciali o terziarie”.<br />	<br />
	La pretesa dell’interessato è eccessiva, giacché “le osservazioni” al p.r.g. non sono veri e propri rimedi amministrativi di tipo impugnatorio, ma “apporti collaborativi”, che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare, senza fornire una motivazione analitica che esamini in modo esaustivo tutti i profili sottoposti alla sua attenzione.<br />	<br />
	L’”istruttoria tecnica” – come evidenziato dal primo giudice – ha dato ampio riscontro alla osservazione della proprietaria, ritenendo la soluzione prospettata “improbabile da attuare” (si legga in proposito la deliberazione n. 365/2003).<br />	<br />
	L’appello va, pertanto, respinto.<br />	<br />
	Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensati.  <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, respinge l’appello indicato in epigrafe. <br />	<br />
	Compensa le spese.<br />	<br />
	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />	<br />
	Così deciso in Roma, il <i>4 novembre 2008 </i>dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) nella Camera di Consiglio con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Gaetano Trotta				Presidente<br />	<br />
Giuseppe Romeo  est.			Consigliere<br />	<br />
Antonino Anastasi			Consigliere<br />	<br />
Anna Leoni				Consigliere<br />	<br />
Bruno Mollica				Consigliere<br />	<br />
<i><b></p>
<p></b></i>Depositata in Segreteria<br />
           Il 04/12/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-4-12-2008-n-5988/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2008 n.5988</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2008 n.3782</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-4-12-2008-n-3782/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-4-12-2008-n-3782/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-4-12-2008-n-3782/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2008 n.3782</a></p>
<p>G. Cicciò Pres. S. Romano Est. C.M. Biagi (Avv. R. Camero) contro il Ministero delle Finanze &#8211; Monopoli di Stato (Avvocatura dello Stato) sull&#8217;applicazione delle circolari che prevedono una soglia di raccolta minima per le ricevitorie del lotto c.d. isolate, pena la decadenza dalla concessione Autorizzazione e concessione – Ricevitorie</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-4-12-2008-n-3782/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2008 n.3782</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-4-12-2008-n-3782/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2008 n.3782</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres. S. Romano Est.<br /> C.M. Biagi (Avv. R. Camero) contro il Ministero delle Finanze &#8211; Monopoli di Stato (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicazione delle circolari che prevedono una soglia di raccolta minima per le ricevitorie del lotto c.d. isolate, pena la decadenza dalla concessione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione – Ricevitorie del lotto &#8211; Circolari che prevedono una soglia di raccolta minima per le ricevitorie del lotto c.d. isolate – Modalità di calcolo della soglia minima biennale – Doppio conteggio del medesimo anno – Aumento della soglia – Decadenza dalla concessione – Illegittimità – mancata ottemperanza alla sospensione cautelare – Risarcimento del danno anche per la perdita dei clienti &#8211; Sussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema concessioni per le ricevitorie del lotto la circolare n. 13466 del 21.4.2006 – disponeva, per le ricevitorie c.d. isolate (e cioè ubicate oltre 600 metri da quella più vicina), una soglia di raccolta inferiore a quella fissata per le altre ricevitorie, in base ad una valutazione di svantaggio confermata anche dal successivo decreto direttoriale del 16.5.2007, il quale fissa soglie di raccolta delle giocate in ragione della popolazione comunale, mantenendo la deroga per le ricevitorie isolate (confermata a favore delle ricevitorie che si trovino ad una distanza maggiore di 1.000 metri e che raggiungano una raccolta pari a 20.658,28 euro). Laddove  negli ultimi due esercizi consecutivi 2004-2005 la raccolta sia stata solo per un anno inferiore alla soglia minima applicabile (euro 15.000 per le ricevitorie isolate) è illegittima la revoca della concessione. Né appare condivisibile l’operato dell’Amministrazione la quale ha prima ritenuto congruo il biennio 2004-2005 e poi, applicando la sopravvenuta nuova e più alta soglia ha ritenuto insufficiente la raccolta per gli anni 2005-2006. Difatti, nel caso in cui la soglia venga aumentata, non sembra logico né adeguato al tipo di accertamento imposto dalla norma riconsiderare il secondo anno del precedente biennio (risultato superiore alla soglia previgente o comunque ritenuto congruo dall’amministrazione) ai fini della verifica del raggiungimento della diversa e superiore soglia successivamente determinata (fissata in euro 20.000 dal decreto direttoriale del 2007, che ha mantenuto la deroga della soglia superiore a favore delle ricevitorie “isolate”). La mancata ottemperanza all’ordinanza cautelare rende altresì fondata la richiesta di risarcimento del danno, anche per la perdita dei clienti subita dalla ricorrente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 2057 del 2007, proposto da: </p>
<p><b>Biagi Carla Maria</b>, titolare Ricevitoria Lotto, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Roberto Camero, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli N. 40; </p>
<p><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<b>Ministero delle Finanze &#8211; Monopoli di Stato</b>, in persona del Direttore generale p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distr.le dello Stato presso la quale è domiciliato per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;<br />
Amm.ne Autonoma Monopoli di Stato &#8211; Reg. Toscana Umbria, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa come sopra; </p>
<p><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
&#8211; della determinazione del Direttore dell&#8217;Ufficio Regionale per la Toscana e Umbria dell&#8217;Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, prot. 22621/Lotto del 14/9/07 e comunicata all&#8217;interessata con racc. a.r. ricevuta il 2/10/2007, con la quale è stato- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ancorché incognito, con particolare riferimento alla nota di avvio del procedimento di revoca n. 8007/Lotto del 28/03/07, ricevuta in rac.ta a.r. dall&#8217;interessata in data 11/4/07;<br />
e per il risarcimento<br />
dei danni patiti e patiendi in dipendenza degli atti illegittimi impugnati e delle determinazioni assunte dall&#8217;Amministrazione.</p>
<p>
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Finanze &#8211; Monopoli di Stato;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23/10/2008 il dott. Saverio Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p>
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Premesso di essere titolare della ricevitoria del Lotto con sede nei locali siti in Lucca, via Nuova per Pisa n. 1865/1871, attribuita sulla base dell’art. 3 del decreto direttoriale AAMS 30.12.1999 (in base al quale i concessionari sono tenuti a garantire un incasso medio annuo non inferiore a lire 40 milioni, a pena di revoca della concessione) e che, ai sensi del successivo decreto direttoriale del 12.12.2003, dal 31 marzo 2005 la revoca presuppone una raccolta inferiore al predetto limite per due esercizi consecutivi, con atto notificato il 28 novembre 2007, la sig. Biagi ha impugnato gli atti sopra indicati, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:<br />
a) l’amministrazione pretende di applicare una norma sopravvenuta nel 2007 ad una fattispecie verificatasi nel 2006, sotto l’efficacia applicativa di altra norma più favorevole (che prevedeva, per le ricevitorie isolate, una soglia annua di raccolta minima inferiore, pari a euro 15 mila);<br />
b) il mancato rispetto del limite indicato, per una sola annualità, non produce la revoca della concessione; nella specie, lo stesso anno (il 2005) era già stato oggetto di verifica positiva ai fini del rispetto della soglia minima prevista dalla legge (conseguente violazione dell’art. 3 del decreto direttoriale del 2003).<br />
Costituitasi in giudizio, l’amministrazione intimata ha chiesto la reiezione nel merito, in quanto infondato.<br />
Le parti hanno depositato memorie difensive, argomentando le rispettive tesi sostenute.<br />
All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>E’ impugnato il provvedimento con cui è stata disposta la disdetta del contratto di assegnazione in concessione della ricevitoria, stipulato con la ricorrente, emesso sui seguenti presupposti: a) con decreto direttoriale del 2003 si è stabilito che, a partire dal 31 marzo 2005, sarebbero state revocate le concessioni per le ricevitorie che, per due anni consecutivi, avessero effettuato una raccolta del gioco del lotto inferiore a limite annuo di euro 20.658,28; b) negli ultimi due esercizi, riferiti agli anni 2005 e 2006, la raccolta delle giocate è stata, rispettivamente, di 14.379,50 e di 15.598,50 (come definitivamente accertato), pertanto inferiore al citato limite di 20.658,28; c) trattandosi di ricevitoria “isolata”, in quanto ubicata ad una distanza maggiore di 600 mt. rispetto a quella più vicina, vale per la ricevitoria in questione il limite minimo di euro 15.000,00 indicato nella circolare del 2006, che non risulta superato nell’anno 2006; d) la titolare della ricevitoria, tramite l’associazione sindacale di categoria, ha evidenziato l’esistenza di una discrasia tra i tabulati della Lottomatica e la raccolta delle giocate effettivamente incassate nell’anno 2006, che sarebbe stata superiore a 15.000 euro; e) l’ufficio sovraordinato ha ritenuto giustificata la revoca della concessione sul presupposto che le previsioni contenute nella circolare del 2006, in materia di ricevitorie isolate, sono da riconsiderarsi non più applicabili.<br />
In sostanza, dalla motivazione del provvedimento impugnato, si evince che, a sostegno della revoca della concessione, l’amministrazione intende far valere l’inapplicabilità della precedente circolare che fissava, per le ricevitorie isolate, il limite minimo annuo di 15.000 euro.<br />
Invero, la circolare di cui trattasi – n. 13466 del 21.4.2006 – disponeva, per le ricevitorie c.d. isolate (e cioè ubicate oltre 600 metri da quella più vicina), una soglia di raccolta inferiore a quella fissata per le altre ricevitorie, in base ad una valutazione di svantaggio confermata anche dal successivo decreto direttoriale del 16.5.2007, il quale fissa soglie di raccolta delle giocate in ragione della popolazione comunale, mantenendo la deroga per le ricevitorie isolate (confermata a favore delle ricevitorie che si trovino ad una distanza maggiore di 1.000 metri e che raggiungano una raccolta pari a 20.658,28 euro).<br />
Le circolari citate traggono fondamento dal decreto del Direttore generale 12.12.2003 il quale, all’art. 4, ha previsto la revoca delle concessioni relative alle ricevitorie che, negli ultimi due esercizi, abbiano effettuato una raccolta del gioco del lotto inferiore al limite annuo di Euro 20.658,28 nel caso in cui operano in comuni provvisti di un numero di ricevitorie superiore a due; nel caso di nuove concessioni attribuite dopo l’entrata in vigore del decreto direttoriale 30 dicembre 1999, la disposizione si applica con esclusione dei titolari di ricevitorie operanti in comuni provvisti di un solo punto di raccolta.<br />
La fattispecie, peraltro, resta regolata dai parametri fissati con la citata circolare del 21.4.2006 (600 metri di distanza e 15.000 euro di raccolta), la quale pertanto impone la revoca della concessione ove la soglia minima non sia raggiunta negli ultimi due esercizi consecutivi.<br />
Come affermato in ricorso e non contestato dall’amministrazione, la ricevitoria di che trattasi si trova ad una distanza di circa 2.000 metri dalla congenere più vicina.<br />
Negli ultimi due esercizi consecutivi 2004-2005 (considerati nel provvedimento impugnato), la raccolta è stata, rispettivamente, di euro 18.841,50 e di euro 14.379,50.<br />
Pertanto, contrariamente a quanto affermato dall’amministrazione, solo per un anno essa è risultata inferiore alla soglia minima nella specie applicabile (euro 15.000 per le ricevitorie isolate).<br />
Ne consegue che, per il biennio in questione, sulla scorta della disciplina vigente, non sussistevano i presupposti per la revoca della concessione.<br />
Ciò era stato già riconosciuto dalla stessa amministrazione, la quale (con una precedente determinazione datata 1° giugno 2006) aveva archiviato il provvedimento di revoca già avviato, preso atto del carattere “isolato” della ricevitoria in questione (accertato previo sopralluogo) e della trascurabile entità della differenza tra l’importo realizzato e quello determinato a favore delle c.d. ricevitorie isolate (erroneamente riferito, nella predetta determinazione, all’anno 2004 anziché all’anno 2005). <br />
Ciò nonostante, come si legge nel provvedimento impugnato, l’ufficio sovraordinato ha ritenuto giustificata la revoca della concessione sul presupposto che le previsioni contenute nella circolare del 2006, in materia di ricevitorie isolate, fossero da riconsiderarsi non più applicabili.<br />
Conseguentemente, per il biennio 2005-2006, l’amministrazione ha ritenuto che la raccolta delle giocate sia stata, per entrambe le annualità, inferiore alla soglia minima annua di riferimento (e cioè a quella di 20.658,28).<br />
Così facendo, lo stesso anno 2005 è stato, una prima volta, ritenuto congruo (quanto alla raccolta delle giocate) e non suscettibile di determinare la revoca della concessione (sulla base della disciplina vigente); una seconda volta, lo stesso anno è stato compreso in un diverso biennio con la conseguenza che il medesimo importo è stato ritenuto incongruo e tale da determinare (in uno con la raccolta del 2006) la revoca della concessione siccome inferiore alla soglia minima.<br />
Ritiene il Collegio che il provvedimento non abbia fatto corretta applicazione della disciplina applicabile in relazione alle annualità considerate.<br />
Invero tutti i decreti richiamati prevedono soglie differenziate, il cui mancato raggiungimento per un biennio ne comporta la revoca, in favore delle ricevitorie ubicate in comuni provvisti di un solo punto di raccolta ovvero ubicate ad una determinata distanza dall’esercizio congenere.<br />
Ciò stante, ritiene il Collegio che, ove il parametro di riferimento (individuato nella soglia minima annuale di raccolta il cui mancato raggiungimento, nel corso di due esercizi annuali consecutivi, determina il presupposto della revoca della concessione) non muta nel tempo, nulla osta a verificare, anno per anno, il raggiungimento della soglia di raccolta, prendendo di nuovo in considerazione, come primo anno del biennio successivo, quello che era stato valutato come secondo anno del biennio precedente.<br />
Infatti, lo scopo della verifica è quella di accertare che non si sommino due esercizi annuali consecutivi inferiori alla soglia prevista.<br />
Nel caso, invece, in cui la soglia venga aumentata (come accade nella fattispecie), non sembra logico né adeguato al tipo di accertamento imposto dalla norma riconsiderare il secondo anno del precedente biennio (risultato superiore alla soglia previgente o comunque ritenuto congruo dall’amministrazione) ai fini della verifica del raggiungimento della diversa e superiore soglia successivamente determinata (fissata in euro 20.000 dal decreto direttoriale del 2007, che ha mantenuto la deroga della soglia superiore a favore delle ricevitorie “isolate”).<br />
In altri termini, l’anno 2005 era già stato oggetto di verifica positiva, ai fini che qui interessano; pertanto, lo stesso anno non può costituire, insieme con quello successivo, il presupposto per ritenere integrato il presupposto dei due esercizi consecutivi inferiori alla soglia di raccolta, al fine di disporre la revoca della concessione, senza esporre l’azione amministrativa al vizio di contraddittorietà (come dedotto in ricorso).<br />
Nel contesto descritto, l’amministrazione avrebbe dovuto disporre una nuova verifica della sussistenza dei presupposti per il mantenimento della concessione, avendo come riferimento il biennio 2006-2007, anziché quello 2005-2006 sul quale è basato il provvedimento impugnato.<br />
Conclusivamente, sulla base delle ragioni esposte, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.<br />
La domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla ricorrente riguarda la perdita dell’aggio spettante sulla raccolta delle giocate effettuate, per il periodo dal 1° ottobre 2007 all’effettivo ripristino avvenuto in data 2 ottobre 2008, nonché il danno da perdita dell’avviamento dell’attività come conseguenza dell’interdizione della stessa per tutto il periodo di efficacia dell’atto impugnato. Sul punto, il Collegio rileva che il danno subito dalla ricorrente non deriva dall’efficacia del provvedimento impugnato, la cui sospensione è stata disposta da questo Tribunale con ordinanza del 18 dicembre 2007, bensì dal ritardo con il quale l’amministrazione ha provveduto al ripristino della situazione ex ante, avvenuta solo con la effettiva consegna del terminale, delle relative schede e degli scontrini, la cui disponibilità ha consentito alla ricorrente l’effettuazione delle giocate (cfr. memoria datata 8 10.2008 il cui contenuto non è stato contestato, sotto il profilo in esame, dalla difesa dell’amministrazione ).<br />
Pertanto, l’inottemperanza all’ordinanza cautelare ha comportato la diretta responsabilità della pubblica amministrazione nella causazione del danno derivante dalla perdurante efficacia dell’atto illegittimo.<br />
Ne consegue che la domanda risarcitoria si palesa fondata.<br />
Ritiene il Collegio che, per l’anno trascorso, sulla base delle giocate effettuate negli ultimi due esercizi, riferiti agli anni 2005 e 2006 (pari, rispettivamente, ad euro 14.379,50 e ad euro 15.598,50), possa ritenersi congruo il parametro di euro 15.000 (quindicimila), sul quale calcolare l’aggio spettante alla ricorrente.<br />
Ad esso, calcolato nella misura di legge, va ragionevolmente aggiunta una somma, a titolo di perdita della clientela che si è presumibilmente prodotta a causa del blocco dell’attività della ricevitoria, protrattosi per circa un anno, che si determina, in via equitativa, in Euro 100 (cento) mensili.<br />
Conclusivamente, sul punto in esame, la domanda di risarcimento del danno va accolta, nei sensi e nei limiti sopra precisati.<br />
Spese ed onorari di giudizio, secondo la regola generale, vanno posti a carico della parte soccombente e sono liquidati nella misura di cui in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato; condanna l’amministrazione resistente al risarcimento del danno, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.<br />
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio che si liquidano nella misura complessiva di Euro 3.000,00 (tremila/00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23/10/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Gaetano Cicciò, Presidente<br />
Saverio Romano, Consigliere, Estensore<br />
Carlo Testori, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-4-12-2008-n-3782/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2008 n.3782</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2008 n.3779</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-4-12-2008-n-3779/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-4-12-2008-n-3779/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-4-12-2008-n-3779/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2008 n.3779</a></p>
<p>G. Cicciò Pres. S. Romano Est. M.F. Maritato (Avv.ti L. Giaconi e M. Palla) contro l’I.N.P.D.A.P. Ufficio Provinciale di Pisa (Avv. C. Fiscella) ed il Comitato di Vigilanza Gestione Previdenziale, Direzione Generale I.N.P.D.A.P. (non costituito) sulla perentorietà del termine di un anno previsto dall&#8217;art. 30 T.U. 29 dicembre 1973 n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-4-12-2008-n-3779/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2008 n.3779</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-4-12-2008-n-3779/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2008 n.3779</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres. S. Romano Est.<br /> M.F. Maritato (Avv.ti L. Giaconi e M. Palla) contro l’I.N.P.D.A.P. Ufficio Provinciale di Pisa (Avv. C. Fiscella) ed il Comitato di Vigilanza Gestione Previdenziale, Direzione Generale I.N.P.D.A.P. (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>sulla perentorietà del termine di un anno previsto dall&#8217;art. 30 T.U. 29 dicembre 1973 n. 1032 per revocare o modificare il provvedimento di liquidazione dell&#8217;indennità di buonuscita</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Stipendi assegni ed indennità &#8211; Termine di un anno previsto dall’art. 30 T.U. 29 dicembre 1973 n. 1032 per revocare o modificare il provvedimento di liquidazione dell&#8217;indennità di buonuscita – Ha natura perentoria – Conseguenze &#8211; Impossibilità giuridica per l&#8217;INPDAP di far valere tardivamente il credito</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Poiché il termine di un anno previsto dall’art. 30 T.U. 29 dicembre 1973 n. 1032 per revocare o modificare il provvedimento di liquidazione dell&#8217;indennità di buonuscita è perentorio, l&#8217;inutile decorso di detto termine decadenziale comporta l&#8217;impossibilità giuridica per l&#8217;INPDAP di far valere tardivamente il credito. La norma difatti ha manifestamente lo scopo di contemperare le opposte esigenze, da un lato, di assicurare all&#8217;Amministrazione un lasso di tempo considerato congruo dal legislatore per verificare la correttezza dei suoi provvedimenti e, dall&#8217;altro, di non lasciare il destinatario di quei provvedimenti (e, spesso, i suoi ignari aventi causa) indefinitamente esposto al rischio del recupero di quanto percepito per errore della stessa Amministrazione. Sotto altro profilo, si osserva che la stessa formulazione letterale della norma e, in particolare, l&#8217;espressione &#8220;non oltre&#8221; adoperata proprio per qualificare il termine in questione, inducono a ritenere che il suo decorso determini in capo all&#8217;Ente previdenziale una situazione di definitiva carenza di potere all&#8217;adozione degli atti anche di recupero del credito avente ad oggetto quanto erroneamente pagato in più.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>
<b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 393 del 2003, proposto da: </p>
<p><b>Maritato Michele Francesco</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Luca Giaconi e Michele Palla, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli N. 40; </p>
<p><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<b>I.N.P.D.A.P. Ufficio Provinciale di Pisa</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Carmela Fiscella, con domicilio eletto presso Carmela Fiscella in Firenze, via Torta 14;<br />
Comitato di Vigilanza Gestione Previdenziale, Direzione Generale I.N.P.D.A.P., non costituitosi in giudizio; </p>
<p><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
del silenzio rigetto maturato relativamente al ricorso gerarchico, promosso di fronte al consiglio di Amministrazione I.N.P.D.A.P.; nonché della deliberazione n. 2489 del 7.6.2000 emessa dall’Ufficio provinciale e del relativo prospetto riepilogativo, in parte qua;<br />
per la condanna dell’ I.N.P.D.A.P. a pagare al ricorrente la somma corrispondente a quella indebitamente trattenuta, con interessi e rivalutazione monetaria, oltre al risarcimento del danno nella misura che risulterà provata in corso di causa.</p>
<p>
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di I.N.P.D.A.P. Ufficio Provinciale di Pisa;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 05/11/2008 il dott. Saverio Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p>
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>1 &#8211; Con atto ritualmente notificato il sig. Maritati esponeva:<br />
&#8211; di essere stato collocato in congedo per età nel corso del 1993 e di essersi trattenuto in servizio nella posizione di richiamato fino al 1999;<br />
&#8211; liquidatagli la somma spettante per il servizio permanente effettivo fino al 1993, nel 2000 gli veniva comunicato il progetto di liquidazione che, per il periodo di richiamo, indicava una somma con rilevante differenza tra importo netto e importo lordo;<br />
&#8211; di aver poi appreso che l’amministrazione aveva proceduto al recupero della quota di indennità erroneamente erogatagli, essendogli stata conteggiata anche l’indennità di aeronavigazione.<br />
Tanto premesso, il sig. Maritati ha impugnato gli atti sopra indicati, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; 2) violazione dell’art. 30 del d.p.r. n. 1032/1973 che fissa il termine di un anno per l’eventuale annullamento d’ufficio o la revoca dei provvedimenti; 3) violazione dell’art. 38 del d.p.r. n. 1032/1973, con riferimento alla natura retributiva dell’indennità di aeronavigazione; 4) violazione dell’art. 26, co. 6, del d.p.r. citato, atteso che il recupero deve avvenire mediante trattenute e non in un’unica soluzione.<br />
Costituitasi in giudizio, l’amministrazione intimata ha sostenuto la legittimità degli atti impugnati, chiedendo la reiezione del ricorso, in quanto infondato.<br />
All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.<br />
2 – Dopo l’avvenuta liquidazione dell’indennità di buonuscita, comprensiva dell’indennità di aeronavigazione, al ricorrente, maresciallo maggiore della Guardia di Finanza, già collocato in congedo nel 1993 e successivamente richiamato in servizio fino al 1999, l’I.N.P.D.A.P. ha riliquidato il trattamento di buonuscita, per tutto il periodo di servizio compreso quello già liquidato, detraendo l’indennità lorda conferita maggiorata degli interessi maturati per il periodo intercorso tra la precedente liquidazione e quella definitiva, sul presupposto che l’indennità di aeronavigazione non è utile a fini del trattamento previdenziale, non essendo prevista dall’art. 38 del d.p.r. n. 1032/1973 né da leggi successive.<br />
Secondo il ricorrente, gli atti impugnati sono illegittimi per omessa comunicazione di avvio del procedimento.<br />
Il primo motivo è infondato.<br />
In tema di recupero di somme indebitamente erogate dall’amministrazione ai propri dipendenti, è fermo l’orientamento della giurisprudenza che afferma il diritto della pubblica amministrazione di ripetere le somme corrisposte ai sensi dell’art. 2033 c.c. (indebito oggettivo), qualificando il recupero come un atto dovuto.<br />
Pertanto, non rileva la buona fede del percipiente, la quale può solo comportare l’obbligo di un’approfondita disamina e se del caso di una ponderazione degli interessi coinvolti, in particolari casi dovuti all’entità della lesione ovvero al lasso di tempo intercorso prima della determinazione di procedere al recupero di quanto erogato.<br />
In ogni caso, premesso che trattasi di atto dovuto, nella fattispecie alcun pregiudizio é derivato al ricorrente al quale non erano state ancora erogate le somme corrispondenti; il recupero è infatti avvenuto mediante conguaglio sul trattamento previsto dall’ultimo atto di riliquidazione della buonuscita.<br />
Trattandosi di diritto soggettivo della pubblica amministrazione alla restituzione di somme erroneamente rogate, la relativa determinazione non deve essere ulteriormente motivata, salvo circostanze particolari che qui non ricorrono, in relazione alla condizione psicologica e alle condizioni soggettive del percipiente.<br />
3 – Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 30, comma 2, del d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1032, per l’avvenuto superamento del termine di un anno previsto per l’annullamento d’ufficio o la revoca del provvedimento di recupero.<br />
L&#8217;art. 30 D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 prevede che i provvedimenti di liquidazione dell&#8217;indennità di buonuscita, nelle ipotesi in cui vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti oppure vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo di riscatto o nel calcolo dell&#8217;indennità di buonuscita o dell&#8217;assegno vitalizio, possono essere modificati, revocati o rettificati &#8220;non oltre il termine di un anno dalla data di emanazione&#8221; (secondo comma).<br />
La funzione della norma in esame, recante “Disposizioni sulla revoca, modifica o rettifica d&#8217;ufficio dei provvedimenti adottati dal Fondo di previdenza”, è volta ad attribuire stabilità e certezza ai provvedimenti adottati dall&#8217;amministrazione previdenziale. L&#8217;interpretazione della stessa, anche in relazione agli altri commi del citato art. 30, conduce a ritenere esatta la tesi dedotta dal ricorrente.<br />
Tale articolo, ai commi 1 e 2, in relazione a varie fattispecie, stabilisce che, nel caso vi sia stato “errore di fatto o si sia omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti”, o vi sia stato “errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo di riscatto o nel calcolo dell’indennità di buonuscita o dell’assegno vitalizio”, “il provvedimento è revocato, modificato o rettificato non oltre il termine di un anno dalla data di emanazione”.<br />
La stessa norma, dispone, all&#8217;ultimo comma, che &#8220;Nel caso previsto dall&#8217;art. 26, comma sesto, il provvedimento è revocato, modificato o rettificato nel termine di sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dell&#8217;amministrazione statale&#8221;.<br />
Orbene, il resistente Istituto di previdenza non contesta la circostanza, dedotta dal ricorrente, che il trattamento previdenziale già riconosciutogli ha subito una decurtazione di circa trentuno milioni di lire, a ben sette anni di distanza dal provvedimento con cui l&#8217;INPADP aveva originariamente liquidato all&#8217;interessato l&#8217;indennità di buonuscita.<br />
Pertanto, la norma in esame risulta violata.<br />
La giurisprudenza ha affermato che “è perentorio il termine di un anno previsto dall’art. 30 T.U. 29 dicembre 1973 n. 1032 per revocare o modificare il provvedimento di liquidazione dell&#8217;indennità di buonuscita” (Cons. St., VI, 4 aprile 2000 n. 1945; da ultimo, T.A.R. Liguria, 20 febbraio 2006 n. 153).<br />
In presenza di una norma esplicita che vieta la modifica o rettifica dei provvedimenti di buonuscita decorso un certo periodo di tempo, l&#8217;inutile decorso del termine decadenziale comporta quindi l&#8217;impossibilità giuridica per l&#8217;INPDAP di far valere tardivamente il credito (T.A.R. Basilicata Potenza, 01 giugno 2002, n. 458, citato).<br />
Analogo consolidato indirizzo giurisprudenziale si è formato in materia (cfr., tra le altre, T.A.R. Veneto, Sez. I, 25 novembre 1997, n. 1659; T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 21 aprile 1998 n. 893; T.A.R. Toscana, Sez. I, 9 marzo 1995, n. 227), con riferimento al termine di sessanta giorni indicato nell&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 30 D.P.R. n. 1032/73.<br />
Ha precisato la giurisprudenza: “Poiché il termine di giorni sessanta, disposto dall&#8217;art. 30 ultimo comma, ha la stessa natura di quello di cui al comma 2, in quanto trattasi di mera estensione di analogo termine ad altra fattispecie, deve ritenersi che, anche per tale profilo interpretativo, il termine di cui all&#8217;ultimo comma del predetto art. 30 abbia natura decadenziale (T.A.R. Basilicata Potenza, 01 giugno 2002, n. 458).<br />
Rimane da osservare, in relazione al rilievo difensivo sollevato dall&#8217;Istituto resistente secondo cui quest&#8217;ultimo avrebbe agito nell&#8217;ambito del generale potere di auto annullamento di precedenti atti illegittimi, la cui disciplina non può ritenersi ristretta nell&#8217;ambito del disposto dell&#8217;art. 30 del D.P.R. n. 1032/1973, che l&#8217;INPDAP non ha invero esercitato, nel caso di specie, alcun potere di annullamento dell&#8217;originario provvedimento di liquidazione dell&#8217;indennità di buonuscita.</p>
<p>Una certa giurisprudenza ha ritenuto che, in mancanza di un&#8217;espressa previsione di legge in tal senso, il termine ivi previsto abbia natura ordinatoria.<br />
La tesi, tuttavia, non può essere condivisa.<br />
Non è soltanto dall&#8217;univoca ed espressa volontà della legge che può desumersi il carattere della perentorietà di un termine, ben potendo ricavarsi anche da altri indici, come lo scopo che attraverso l&#8217;apposizione del termine la norma persegue, la funzione alla quale il termine adempie oppure gli effetti che la sua scadenza determina.<br />
Nella specie, il termine, la cui natura decadenziale è stata già affermata in giurisprudenza (cfr. C.S., Sez. VI, 19 luglio 1994 n. 1241; Sez. IV, 17 aprile 1998 n. 649), ha manifestamente lo scopo di contemperare le opposte esigenze, da un lato, di assicurare all&#8217;Amministrazione un lasso di tempo considerato congruo dal legislatore per verificare la correttezza dei suoi provvedimenti e, dall&#8217;altro, di non lasciare il destinatario di quei provvedimenti (e, spesso, i suoi ignari aventi causa, come nel nostro caso) indefinitamente esposto al rischio del recupero di quanto percepito per errore della stessa Amministrazione.<br />
Sotto altro profilo, si osserva che la stessa formulazione letterale della norma e, in particolare, l&#8217;espressione &#8220;non oltre&#8221; adoperata proprio per qualificare il termine in questione, inducono a ritenere che il suo decorso determini in capo all&#8217;Ente previdenziale una situazione di definitiva carenza di potere all&#8217;adozione degli atti di cui si tratta e, pertanto, la sua decadenza da tale potere.<br />
Il che si traduce nella impossibilità di far valere tardivamente, con qualsivoglia mezzo e, quindi, anche con azioni di recupero, il credito avente ad oggetto quanto erroneamente pagato in più (Cons. St., sez. VI, 28 ottobre 1999, n. 1563).<br />
Poiché l&#8217;art. 30 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, prevede che i provvedimenti di liquidazione dell&#8217;indennità di buonuscita non possono essere revocati, modificati o rettificati decorso un anno dalla data di emanazione, ne consegue l&#8217;impossibilità di atti consequenziali alla modifica o rettifica, quali il recupero di quanto erroneamente erogato e percepito in buona fede, ancorché mediante atti equipollenti quale la compensazione (Cons. St., sez. IV, 17 aprile 1998 , n. 649).<br />
4 &#8211; Conclusivamente, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.<br />
Spese ed onorari di giudizio, secondo la regola generale, vanno posti a carico della parte soccombente e sono liquidati nella misura di cui in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato; condanna l’Istituto resistente al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio che si liquidano nella misura complessiva di Euro 2.000,00 (duemila/00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 05/11/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Gaetano Cicciò, Presidente<br />
Saverio Romano, Consigliere, Estensore<br />
Carlo Testori, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-4-12-2008-n-3779/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2008 n.3779</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2008 n.3761</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-4-12-2008-n-3761/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-4-12-2008-n-3761/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-4-12-2008-n-3761/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2008 n.3761</a></p>
<p>A. Radesi Pres. S. La Guardia Est. Soc. Sagittario 86 S.r.l. (Avv. T. D&#8217;Amora) contro la Comunità Montana del Mugello (non costituita), l’Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura (Avv. S. Fantappiè) ed il Ministero Politiche Agricole e Forestali (Avvocatura dello Stato) in tema di aiuti al settore agricolo per la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-4-12-2008-n-3761/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2008 n.3761</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-4-12-2008-n-3761/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2008 n.3761</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Radesi Pres. S. La Guardia Est.<br /> Soc. Sagittario 86 S.r.l. (Avv. T. D&#8217;Amora) contro la Comunità Montana del Mugello (non costituita), l’Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura (Avv. S. Fantappiè) ed il Ministero Politiche Agricole e Forestali (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>in tema di aiuti al settore agricolo per la realizzazione di interventi di miglioramento delle superfici boschive e di modalità per la dimostrazione del reddito da lavoro agricolo di cui alla delibera n.252/99 della Giunta regionale della Regione Toscana</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Agricoltura e foreste &#8211; Aiuti al settore agricolo per la realizzazione di interventi di miglioramento delle superfici boschive &#8211; Regolamento CEE 2080/92 &#8211; Commissione Europea nota 11-01-95/VI/002570 &#8211; Ha puntualizzato i presupposti per la concessione del beneficio – Delibera n. 252/99 della Giunta regionale della Regione Toscana – Stabilisce che il reddito di lavoro agricolo sia dimostrabile alternativamente mediante denuncia dei redditi ovvero mediante predisposizione di un sintetico bilancio aziendale – Scelta tra i due metodi – Spetta al richiedente – Pronunzia di decadenza fondata sul pedissequo recepimento delle conclusioni investigative della Guardia di Finanza a loro volta fondate su un’erronea applicazione della richiamata disciplina regionale &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di aiuti al settore agricolo per la realizzazione di interventi di miglioramento delle superfici boschive la Commissione Europea ha fornito indicazioni sugli aspetti relativi all’applicazione del regolamento CEE 2080/92 con nota 11-01-95/VI/002570, puntualizzando che: per poter beneficiare degli aiuti al miglioramento dei boschi esistenti, l’imprenditore agricolo deve ricavare almeno il 25% del suo reddito dall’attività agricola; tale requisito di reddito deve essere verificato una sola volta, con riferimento al momento di accettazione della domanda, non essendo necessario assicurarsi che siano mantenuti per l’intero periodo per il quale l’aiuto è concesso; è di competenza delle autorità regionali stabilire le modalità di calcolo della percentuale di reddito agricolo sul reddito totale, come, per esempio, nel caso di redditi discontinui provenienti dalla vendita di legname prodotto dall’azienda agricola; nel caso di persone giuridiche, il requisito del 25% di reddito minimo proveniente dall’attività agricola, deve intendersi riferito alla composizione del reddito della persona giuridica stessa. La quantificazione percentuale minima del 25% di reddito proveniente dalle attività agricole del beneficiario è, coerentemente con dette indicazioni, stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale toscana n.252/99.L’autorità regionale ha, altresì, previsto che il requisito del ricavo di almeno detta percentuale del reddito globale da attività agricola debba essere documentato mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà predisposta secondo le modalità contemplate dalle procedure di attuazione della l.r. n. 6/1994 relativa all’istituzione degli albi provinciali degli imprenditori agricoli professionali, modalità le quali consentono che il reddito di lavoro agricolo sia dimostrabile, alternativamente, mediante denuncia dei redditi, prendendo a base i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito, ovvero mediante predisposizione di un sintetico bilancio aziendale, in cui la componente attiva è data, oltre che dalle entrate aziendali, anche dalla produzione lorda vendibile. La scelta tra i due suddetti metodi è rimessa al richiedente il beneficio. Ne consegue, nella specie, l’illegittimità della decadenza dagli aiuti fondata sul pedissequo recepimento da parte dell’amministrazione delle conclusioni investigative della Guardia di Finanza, a loro volta fondate su un’erronea applicazione della richiamata disciplina regionale che definisce la nozione di reddito di imprenditore agricolo per l’ottenimento dei finanziamenti di cui trattasi, nonché le modalità per la relativa dimostrazione precisando espressamente che può essere computata anche la produzione lorda vendibile</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>
<b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Terza)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1652 del 2004, proposto da: </p>
<p><b>Soc. Sagittario 86 S.r.l.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Tullio D&#8217;Amora, con domicilio eletto presso Tullio D&#8217;Amora in Firenze, via dei Rondinelli 2; </p>
<p><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<b>Comunita&#8217; Montana del Mugello</b>; <b>Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Silvia Fantappie&#8217;, con domicilio eletto presso Silvia Fantappie&#8217; in Firenze, Avv.Ra Reg.Le-P. Unita&#8217; Italiana 1; Ministero Politiche Agricole e Forestali, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4; </p>
<p><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
per l&#8217;annullamento della determinazione del Dirigente del Settore Agricolo Forestale della Comunità Montana Mugello n. 91 del 5 maggio 2004 con la quale è stato chiuso il procedimento di recupero nei confronti del ricorrente di contributo finanziario ex Reg. CEE 2080/92 per affermata insussistenza del dichiarato requisito reddituale d&#8217;accesso ed è stata pronunciata la decadenza totale dei benefici cocnessi, dando atto che il beneficiario è tenuto a restituire la somma ritenuta indebitamente percetta, pari a Euro 118.65.92 oltre interessi, con trasmissione dell&#8217;atto ad A.R.T.E.A. quale organismo pagatore;<br />
degli atti tutti a tale determinazione comunque presupposti, connessi e/o conseguenziali ed in particolare dell&#8217;allegato verbale di chiusura del procedimento di controllo del 4 maggio 2004 e della nota di trasmissione prot. n. 7802/03 del 18 maggio 2004..</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero Politiche Agricole e Forestali;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 08/05/2008 il dott. Silvia La Guardia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p>
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con atto notificato il 19-07-2004 la società ricorrente, come sopra rappresentata, agisce per l’annullamento del provvedimento di decadenza totale dai benefici concessile dalla Comunità montana del Mugello, assunto dal dirigente del relativo Servizio Agricoltura e Foreste in data 5-5-2004, sul presupposto della insussistenza del dichiarato requisito reddituale d’accesso, con trasmissione dell’atto ad A.R.T.E.A.,quale organismo pagatore. <br />
La ricorrente denuncia: 1) violazione e/o falsa applicazione delle previsioni regolamentari di cui alle deliberazioni della Giunta regionale toscana n.2558 del 28-3-1994 e successive modificazioni di cui alle delibere della G.R.T. n.4545 del 18-12-1995, n. 680 del 23-1-1995, n.252 dell’8-3-1999; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento ed errore di fatto; 2) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e ss. L. 7-8-1990 n. 241, eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, carenza di istruttoria e di motivazione.<br />
Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e l’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura –A.R.T.E.A., chiedendo la reiezione del ricorso.<br />
Questo e’ stato posto in decisione alla udienza dell’8-5-2008.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Come risulta dalla documentazione dimessa, la società ricorrente ha presentato alla Comunità montana del Mugello, in data 27-5-1999, domanda di aiuto relativa alle misure forestali del settore agricolo –Reg.CEE n. 2080/92 – anno 1999 per la realizzazione di interventi di miglioramento delle superfici boschive per ettari 58,40 ( miglioramento dei cedui invecchiati – avviamento all’alto fusto ) e di una strada forestale per km 1,62; in data 30-12-1999 la Comunità montana, quale ente delegato dalla Regione, ha autorizzato la ricorrente all’esecuzione dei lavori, i quali sono stati, in seguito, collaudati positivamente come da verbali del 13 e 24-9-2002, con conseguente concessione di un contributo di euro 118.656,30 ( v. doc.18 della Regione ), poi erogato da A.R.T.E.A..<br />
Nell’ottobre 2003, la Guardia di Finanza ha condotto delle verifiche nei confronti della società ricorrente in esito alle quali ha redatto verbale di constatazione 20-10-2003 per violazione alla l. 898/86, ritenendo che “ la Sagittario 86 S.r.l. abbia indebitamente ottenuto il finanziamento comunitario in argomento in quanto: 1) mediante l’esposizione di dati e notizie non veritieri il rappresentante della stessa attestava falsamente il possesso della qualità di impresa agricola, condizione necessaria per accedere all’aiuto comunitario successivamente conseguito; 2) mediante la presentazione di documenti di spesa non inerenti, in quanto di competenza di altro soggetto, ha aumentato i costi ammissibili al finanziamento, ottenendo indebitamente un maggior contributo comunitario…”.<br />
In riferimento a detto verbale, nella parte in cui evidenzia la mancata sussistenza del requisito essenziale per accedere agli aiuti previsti dal Reg. CEE 2080/92,indicato nello “essere imprenditori agricoli singoli o associati e ricavare almeno il 25% del reddito globale direttamente dall’attività agricola” (non viene, invece, preso in considerazione, per un’ipotetica decadenza parziale, il distinto ed ulteriore aspetto segnalato dalla G.d. F. della non inerenza di alcuni documenti di spesa ), la Comunità montana ha avviato il procedimento di controllo e pronunciato la decadenza totale dai benefici concessi, dando atto che ,ai sensi dell’art.15 del D.M. 18-02-1998 n.494, il beneficiario era tenuto a restituire la somma indebitamente percepita ad A.R.T.E.A., maggiorata degli interessi.<br />
Con il primo motivo la ricorrente si duole, in sintesi, del pedissequo recepimento da parte dell’amministrazione delle conclusioni investigative della Guardia di Finanza, a loro volta fondate su un’erronea applicazione della disciplina regionale che definisce la nozione di reddito di imprenditore agricolo per l’ottenimento dei finanziamenti di cui trattasi, nonché le modalità per la relativa dimostrazione.<br />
La censura è fondata.<br />
La Commissione Europea ha fornito indicazioni sugli aspetti relativi all’applicazione del regolamento CEE 2080/92 con nota 11-01-95/VI/002570, puntualizzando, per quanto interessa, che: per poter beneficiare degli aiuti al miglioramento dei boschi esistenti, l’imprenditore agricolo deve ricavare almeno il 25% del suo reddito dall’attività agricola; tale requisito di reddito deve essere verificato una sola volta, con riferimento al momento di accettazione della domanda, non essendo necessario assicurarsi che siano mantenuti per l’intero periodo per il quale l’aiuto è concesso; è di competenza delle autorità regionali stabilire le modalità di calcolo della percentuale di reddito agricolo sul reddito totale, come, per esempio, nel caso di redditi discontinui provenienti dalla vendita di legname prodotto dall’azienda agricola; nel caso di persone giuridiche, il requisito del 25% di reddito minimo proveniente dall’attività agricola, deve intendersi riferito alla composizione del reddito della persona giuridica stessa.<br />
La quantificazione percentuale minima del 25% di redito proveniente dalle attività agricole del beneficiario è, coerentemente con dette indicazioni, stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale toscana n.252/99.L’autorità regionale ha, altresì, previsto che il requisito del ricavo di almeno detta percentuale del reddito globale da attività agricola debba essere documentato mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà predisposta secondo le modalità contemplate dalle procedure di attuazione della l.r. n. 6/1994 relativa all’istituzione degli albi provinciali degli imprenditori agricoli professionali, modalità le quali consentono che il reddito di lavoro agricolo sia dimostrabile, alternativamente, mediante denuncia dei redditi , prendendo a base i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito, ovvero mediante predisposizione di un sintetico bilancio aziendale, in cui la componente attiva è data, oltre che dalle entrate aziendali, anche dalla produzione lorda vendibile.<br />
La scelta tra i due suddetti metodi è rimessa al richiedente il beneficio e l’opzione per la predisposizione di sintetico bilancio aziendale –nella specie effettuata dalla ricorrente (v. doc.7 dimesso da A.R.T.E.A.)- rende irrilevanti, ai fini del procedimento di concessione dell’aiuto in questione, le denunce dei redditi ,la cui valenza rimane circoscritta ai fini fiscali e tributari, e che , pertanto neppure possono costituire elemento idoneo alla revoca del contributo già concesso.<br />
Non convincono le obiezioni mosse da A.R.T.E.A. alla pretesa della ricorrente.L’Agenzia riconosce che le deliberazioni regionali in materia offrono un’ alternativa al soggetto istante i contributi comunitari in questione tra la presentazione della dichiarazione dei redditi e la redazione di un bilancio sintetico secondo il modello predisposto dalla stessa Regione Toscana ai fini dell’attestazione del noto requisito; riconosce altresì che, se pure i contributi in parola sono indirizzati prioritariamente in favore di coloro che esercitano l’attività agricola a titolo principale, la stessa normativa comunitaria ne stabilisce l’estensione anche a soggetti che ricavino almeno il 25% del reddito da attività agricola;tuttavia essa reputa che i contributi erogati alla ricorrente siano stati legittimamente revocati in quanto la stessa “ avvalendosi di una possibile interpretazione delle disposizioni regolamentari dettate dall’Amministrazione regionale, ha fruito di contributi che avevano lo scopo di sostenere un’attività agricola che la Società ricorrente in concreto non ha mai svolto e, presumibilmente, non ha mai inteso svolgere”, ottenendo un finanziamento sulla base di un’attività agricola meramente “virtuale”, in sostanza, di un’attività “puramente finanziaria”, con pretermissione delle autentica ratio della normativa comunitaria ed irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanti fornissero la propria dichiarazione dei redditi a comprova di una concreta attività imprenditoriale agricola.<br />
Osserva, al riguardo, il Collegio che la ricorrente risulta essersi avvalsa di una modalità contemplata dalla normativa regionale e che il concreto svolgimento della attività agricola in relazione alla quale era stato chiesto il contributo comunitario risulta dai verbali di collaudo dimessi dalla stessa A.R.T.E.A.;né pare contraddica la ratio del sistema ammettere che rientri nel concetto di prodotto lordo vendibile il quantitativo di legna ricavabile da un determinato terreno,ove siano state effettuati lavori di miglioramento dei cedui invecchiati ed avviamento all’alto fusto, trattandosi di prodotto di natura agricolo-forestale tipicamente di lunga maturazione e con turnazione di taglio rapportata ad essa .<br />
In accoglimento del primo,assorbente motivo va dunque disposto l’annullamento del provvedimento impugnato.<br />
Si ravvisano,in considerazione del carattere interpretativo della controversia, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 08/05/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Angela Radesi, Presidente<br />
Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore<br />
Alessio Liberati, Primo Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-4-12-2008-n-3761/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2008 n.3761</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
