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	<title>4/12/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>4/12/2007 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.618</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-4-12-2007-n-618/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-4-12-2007-n-618/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.618</a></p>
<p>L. Papiano Pres. I. Caso Est. Associazione per la salvaguardia del patrimonio storico e monumentale di Parma e Provincia (Avv. A. Allegri) contro il Comune di Parma, (Avv. G. Cugurra) il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell’Emilia-Romagna e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-4-12-2007-n-618/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.618</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-4-12-2007-n-618/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.618</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">L. Papiano Pres. I. Caso Est.<br /> Associazione per la salvaguardia del patrimonio storico e monumentale di Parma e Provincia (Avv. A. Allegri) contro il Comune di Parma, (Avv. G. Cugurra) il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell’Emilia-Romagna e la Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio di Bologna (Avvocatura dello Stato) il Direttore generale del Comune di Parma, il Segretario generale del Comune di Parma, il Dirigente del Settore Patrimonio del Comune di Parma, il Dirigente dell’Ufficio Contratti del Comune di Parma, il Direttore del Settore Lavori pubblici del Comune di Parma, la Provincia di Parma, l’Università degli Studi di Parma, il Dipartimento Beni culturali e dello Spettacolo dell’Università degli Studi di Parma, il Comitato Tecnico scientifico per i Beni architettonici e paesaggistici, il Capo Dipartimento Beni culturali e paesaggistici, il Direttore generale per i Beni architettonici e paesaggistici (tutti non costituiti in giudizio) e nei confronti di Impresa Pizzarotti &#038; C. S.p.A ed altra (Avv. F. Bassi), A. Piccinini (Avv. M. Zanlari ) di Foglia &#038; C. S.r.l. ed altri (tutti non costituiti in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimazione ad agire a protezione di un complesso monumentale per le associazioni locali a tutela ambientale e sulla tassatività dei servizi aggiuntivi di cui all&#8217;art. 117 del d.lgs. n. 42/2004</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Legittimazione ed interesse processuale &#8211; Associazioni locali di tutela ambientale – Tutela in via continuativa di interessi diffusi – Presupposti &#8211; Salvaguardia di beni e complessi monumentali di interesse storico-artistico, tutelati in passato dalla legge n. 1089 del 1939, e ora dal d.lgs. n. 42 del 2004 – Vi rientra – Momento di costituzione dell’associazione &#8211; Irrilevanza</p>
<p>2. Beni culturali &#8211; “Istituti e luoghi della cultura” di appartenenza pubblica Attribuzione in uso a terzi soggetti per lo svolgimento di attività che abbiano il solo limite (in negativo) della non compromissione dell’integrità del bene e dei valori storico-artistici di cui lo stesso è espressione – Non è consentita – Art. 117 d.lgs. n. 42/2004 recante “servizi aggiuntivi” &#8211; Esclude implicitamente ogni altra modalità di impiego ed identifica in modo tassativo le ulteriori attività compatibili con la natura del bene</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il giudice amministrativo può riconoscere ad associazioni locali la legittimazione ad impugnare atti amministrativi a tutela dell’ambiente purché dette associazioni, indipendentemente dalla loro natura giuridica, perseguano statutariamente e in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale, abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità e presentino un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume pregiudicato, condizioni che – ove tutte sussistenti – le fanno assurgere ad enti esponenziali in via continuativa di “interessi diffusi” radicati nel territorio. Al novero degli interessi “lato sensu” ambientali, peraltro, va ascritta anche la salvaguardia di beni e complessi monumentali di interesse storico-artistico, tutelati in passato dalla legge n. 1089 del 1939, e ora dal d.lgs. n. 42 del 2004.  Irrilevante la circostanza che l’associazione si sia costituita quando era già in corso il procedimento impugnato giacché una volta sorta una data formazione sociale non le si può poi precludere di intervenire a tutela degli interessi connessi alla sua attività per il solo fatto che, in relazione a quel determinato caso, l’Amministrazione pubblica abbia già in precedenza assunto una qualche decisione che incide negativamente sull’interesse perseguito, anche quando la formazione sociale sia nata in coincidenza con i fatti che vuole censurare, purché essa naturalmente non sia di carattere temporaneo, ovvero con scopo specifico e limitato.</p>
<p>2. Per gli “istituti e luoghi della cultura” di appartenenza pubblica, che costituiscono una categoria a sé stante nell’ambito dei “beni culturali”, non è consentita l’attribuzione in uso a terzi soggetti per lo svolgimento di attività che, ferma restando l’accessibilità da parte della generalità degli individui, abbiano il solo limite (in negativo) della non compromissione dell’integrità del bene e dei valori storico-artistici di cui lo stesso è espressione, in quanto l’esplicita previsione dei c.d. “servizi aggiuntivi” (art. 117 d.lgs. n. 42/2004), escludendo implicitamente ogni altra modalità di impiego, identifica in modo tassativo le ulteriori attività compatibili con la natura del bene e conferma ancora una volta la necessità di un uso che, per la parte principale, si caratterizzi per essere preordinato a finalità di interesse pubblico, per essere coerente con il valore culturale oggetto di tutela e per essere strumentale al pieno godimento di quest’ultimo da parte della collettività, in modo da preservare l’identità storico-artistica del bene e renderne partecipe la comunità attraverso la concreta adibizione ad una funzione che rispecchi la natura del bene, in ciò realizzandosi – come prescritto dalle legge (art. 101, comma 3, d.lgs. n. 42/2004) – la destinazione alla “pubblica fruizione” e l’espletamento di un “servizio pubblico” (fattispecie in cui è stata ritenuta non rispondente ad un servizio aggiuntivo la previsione di destinare circa il 44% della superficie del complesso monumentale ad uso privato per l’adibizione ad attività alberghiera, ad esercizi commerciali e ad uffici. Si tratta, come è evidente, di un impiego del bene che, per non rispondere alla fondamentale)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimazione ad agire a protezione di un complesso monumentale per le associazioni locali a tutela ambientale e sulla tassatività dei servizi aggiuntivi di cui all&#8217;art. 117 del d.lgs. n. 42/2004</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 00618/2007 REG.SEN.<br />
N. 00358/2004 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 358 del 2004 proposto da<br />
<b>“Monumenta &#8211; Associazione per la salvaguardia del patrimonio storico e monumentale di Parma e Provincia”</b>, in persona del Presidente legale rappresentante, difesa e rappresentata dall’avv. Arrigo Allegri e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Parma, via Repubblica n. 5, nonché proposto da <b>Allegri Arrigo</b>, in proprio, con domicilio eletto presso il suo studio in Parma, via Repubblica n. 5;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Parma</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Cugurra e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Parma, via Mistrali n. 4;</p>
<p>il <b>Ministero per i Beni e le Attività culturali, la Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell’Emilia-Romagna e la Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio di Bologna</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., difesi e rappresentati dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria “ex lege”;</p>
<p>il <b>Direttore generale del Comune di Parma, il Segretario generale del Comune di Parma, il Dirigente del Settore Patrimonio del Comune di Parma, il Dirigente dell’Ufficio Contratti del Comune di Parma, il Direttore del Settore Lavori pubblici del Comune di Parma, la Provincia di Parma, l’Università degli Studi di Parma, il Dipartimento Beni culturali e dello Spettacolo dell’Università degli Studi di Parma, il Comitato Tecnico scientifico per i Beni architettonici e paesaggistici, il Capo Dipartimento Beni culturali e paesaggistici, il Direttore generale per i Beni architettonici e paesaggistici</b>, non costituiti in giudizio;</p>
<p>nei confronti di</p>
<p><b>Impresa Pizzarotti &#038; C. S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale capogruppo dell’a.t.i. comprendente anche l’impresa <b>Foglia &#038; C. S.r.l.</b>, difesa e rappresentata dall’avv. Franco Bassi e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Parma, via Petrarca n. 20;</p>
<p>di <b>Piccinini Alberto</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Zanlari e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Parma, via Goito n. 16;</p>
<p>di <b>Foglia &#038; C. S.r.l., Bonatti S.p.A., Cooperativa Cattolica Costruzioni Edili &#8211; Reggio Emilia, Bagliani Domenico, Stancanelli Giuseppe, Caselli Stefano, Tini Oriano, Garzillo Elio, Quintavalle Carlo Arturo Ottaviano, Calzona Arturo, Taddei Carlotta, Babboni Stefania, Negri Roberto</b>, non costituiti in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della variante al p.o.c. del centro storico, adottata dal Consiglio comunale di Parma con atto n. 20 del 30 giugno 2003 (deliberazione n. 148/59);<br />
del bando di project &#8211; financing in data 30 giugno 2003;<br />
della deliberazione giuntale n. 536/36 del 6 maggio 2004;<br />
delle deliberazioni di nomina della Commissione giudicatrice del project &#8211; financing;<br />
di ogni altro provvedimento connesso, compreso il programma triennale oo.pp. 2003/2005;<br />
– quanto ai “motivi aggiunti” depositati il 29 ottobre 2004 – del parere n. 6902 in data 30 luglio 2004, reso dal Soprintendente regionale arch. Garzillo;<br />
– quanto ai “motivi aggiunti” depositati il 20 maggio 2005 – della deliberazione giuntale n. 522/37 in data 28 aprile 2005, avente ad oggetto l’individuazione del promotore e l’indizione di licitazione privata;<br />
– quanto ai “motivi aggiunti” depositati il 28 ottobre 2005 – della deliberazione giuntale n. 995/66 in data 3 agosto 2005 (decisione di completare la fase istruttoria del project &#8211; financing per l’Ospedale Vecchio attraverso la redazione di un documento di analisi storico critica del monumento), della nota del geom. Oriano Tini in data 17 agosto 2005 (designazione dei professionisti e docenti incaricati e comunicazione a strutture operative), della nota interna in data 26 agosto 2005 (comunicazione dei nominativi), della determinazione dirigenziale dell’ing. Giampaolo Monteverdi in data 10 ottobre 2005 (nomina degli incaricati, approvazione del disciplinare di incarico e della convenzione con l’Università degli Studi di Parma), del decreto rettorale di approvazione della convenzione, della deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 19 settembre 2005 (approvazione dell’incarico al prof. Quintavalle per la redazione del documento di analisi storico critica);<br />
– quanto ai “motivi aggiunti” depositati il 26 luglio 2006 – “in parte qua” del parere del Comitato Tecnico scientifico per i Beni architettonici e paesaggistici di cui al verbale n. 7 del 2 maggio 2006;<br />
– quanto ai “motivi aggiunti” depositati il 29 dicembre 2006 – del parere del Comitato Tecnico scientifico per i Beni architettonici e paesaggistici di cui al verbale n. 13 del 3 ottobre 2006;<br />
–	quanto ai “motivi aggiunti” depositati il 17 marzo 2007 – della deliberazione giuntale n. 223/14 del 19 febbraio 2007, avente ad oggetto l’individuazione del promotore e l’indizione di licitazione privata.																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti i “motivi aggiunti” depositati il 29 ottobre 2004, il 1° aprile 2005, il 6 aprile 2005, il 20 maggio 2005, il 9 giugno 2005, il 28 ottobre 2005, il 26 luglio 2006, il 29 dicembre 2006, il 17 marzo 2007;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Parma, del Ministero per i Beni e le Attività culturali, della Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell’Emilia-Romagna, della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio di Bologna, di Impresa Pizzarotti &#038; C. S.p.A., di Piccinini Alberto;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore il dott. Italo Caso;<br />
Uditi, per le parti, all’udienza pubblica del 6 novembre 2007 i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>Al fine di destinare il complesso immobiliare del c.d. «Ospedale Vecchio» a sede operativa di un progetto culturale incentrato sui temi dei media e della comunicazione denominato “Cittadella della Carta e del Cinema”, il Consiglio comunale di Parma disponeva una variante al piano operativo comunale &#8211; centro storico, e avviava l’iter di realizzazione dei relativi lavori a mezzo dello strumento operativo del project &#8211; financing, per il quale veniva prescelta la proposta dell’a.t.i. Pizzarotti &#8211; Foglia. Avvero tali atti (atto n. 20 del 30 giugno 2003 –deliberazione consiliare n. 148/59; bando di project &#8211; financing in data 30 giugno 2003; deliberazione giuntale n. 536/36 del 6 maggio 2004; deliberazioni di nomina della Commissione giudicatrice del project &#8211; financing; programma triennale oo.pp. 2003/2005) hanno proposto impugnativa i ricorrenti – l’una in qualità di associazione che si assume portatrice di interessi diffusi e l’altro in qualità di cittadino proprietario di un alloggio in zona –, censurando sotto molteplici profili la variante urbanistica (in contrasto con la disciplina locale e con la natura demaniale del bene, anche per essere quest’ultimo soggetto a vincolo storico-artistico), il bando (in contrasto con il principio per cui il complesso monumentale è suscettibile solo di restauro scientifico e non di ristrutturazione), la scelta del progetto dell’a.t.i. Pizzarotti &#8211; Foglia (in contrasto con la necessaria pubblica fruizione del complesso monumentale, ma anche viziata da un’inadeguata considerazione della rilevanza storico-artistica del bene e da un insufficiente apprezzamento degli interessi pubblici coinvolti), l’ammissione del progetto dell’a.t.i. Pizzarotti &#8211; Foglia (in contrasto con le norme di gara che prevedevano l’uso in concessione dell’area e non il diritto di superficie), il programma triennale oo.pp. 2003/2005 (in contrasto con le varie norme che tutelano il bene vincolato e ne impediscono la distruzione o la destinazione ad usi incompatibili con la sua natura). Di qui la richiesta di annullamento degli atti impugnati.<br />
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Parma e l’Impresa Pizzarotti &#038; C. S.p.A., resistendo al gravame.<br />
Con “motivi aggiunti” depositati il 29 ottobre 2004 i ricorrenti impugnavano successivamente il parere n. 6902 in data 30 luglio 2004, reso dal Soprintendente regionale arch. Garzillo. L’assenso al parziale utilizzo privato del complesso monumentale sarebbe viziato da incompetenza dell’ufficio che si è pronunciato, da inadeguata istruttoria e insufficiente motivazione, da sviamento di potere, dalla violazione delle norme che tutelano il bene e ne impongono la pubblica fruizione.<br />
A seguito di ciò si sono costituiti in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell’Emilia-Romagna e la Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio di Bologna, tutti a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame.<br />
Con “motivi aggiunti” depositati il 1° aprile 2005 i ricorrenti lamentavano ancora l’inidoneità e l’incompletezza del progetto presentato dall’a.t.i. Pizzarotti &#8211; Foglia, per difettare la necessaria analisi “storico critica” e per prefigurare l’elaborato una vera e propria ristrutturazione del complesso immobiliare in luogo del suo mero restauro. Imputavano poi al responsabile del procedimento (geom. Tini) il mancato possesso del diploma di laurea in architettura e dell’abilitazione professionale, mentre la Commissione giudicatrice avrebbe con la sua condotta integrato il vizio di sviamento, oltre ad avere operato con componenti solo in parte muniti della necessaria qualificazione professionale, e senza una corretta valutazione della tipologia di intervento prevista dal progetto, anche perché incompatibile per più ragioni con la normativa di settore, con conseguente illegittimità dei vari atti della serie procedimentale.<br />
Con “motivi aggiunti” depositati il 6 aprile 2005 i ricorrenti chiedevano una consulenza o una verificazione tecnica relativamente alla circostanza che il progetto dell’a.t.i. Pizzarotti &#8211; Foglia destinasse originariamente all’Archivio di Stato solo mq. 862, situazione di fatto che, se corrispondente al vero, avrebbe imposto l’esclusione del medesimo progetto, perché in contrasto con la prescritta superficie minima di mq. 1.000.<br />
Con “motivi aggiunti” depositati il 20 maggio 2005 i ricorrenti impugnavano la sopraggiunta deliberazione giuntale n. 522/37 in data 28 aprile 2005, avente ad oggetto l’individuazione del promotore e l’indizione di licitazione privata. Oltre a far valere l’invalidità derivata dalle censure già proposte, deducevano l’omessa valutazione da parte della Commissione giudicatrice delle modifiche progettuali “medio tempore” intervenute, la mancanza del necessario titolo professionale in capo al Responsabile del procedimento, la carenza di motivazione circa l’asserita sussistenza dell’interesse pubblico all’esecuzione del progetto dell’a.t.i. Pizzarotti &#8211; Foglia, l’omessa effettuazione della prescritta analisi “storico critica”, la previsione di una ristrutturazione in luogo di un restauro, l’indebita realizzazione di una struttura per depositi da destinare all’Archivio di Stato.<br />
Si è costituito in giudizio il dott. Alberto Piccinini, opponendosi all’accoglimento della domanda giudiziale.<br />
L’istanza cautelare dei ricorrenti veniva accolta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 7 giugno 2005 (ord. n. 181/2005).<br />
Con “motivi aggiunti” depositati il 9 giugno 2005 i ricorrenti censuravano ancora la mancata pubblicizzazione del bando in ambito comunitario.<br />
Con “motivi aggiunti” depositati il 28 ottobre 2005 i ricorrenti impugnavano nuovi atti, e cioè la deliberazione giuntale n. 995/66 in data 3 agosto 2005 (decisione di completare la fase istruttoria del project &#8211; financing per l’Ospedale Vecchio attraverso la redazione di un documento di analisi storico critica del monumento), la nota del geom. Oriano Tini in data 17 agosto 2005 (designazione dei professionisti e docenti incaricati e comunicazione a strutture operative), la nota interna in data 26 agosto 2005 (comunicazione dei nominativi), la determinazione dirigenziale dell’ing. Giampaolo Monteverdi in data 10 ottobre 2005 (nomina degli incaricati, approvazione del disciplinare di incarico e della convenzione con l’Università degli Studi di Parma), il decreto rettorale di approvazione della convenzione, la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 19 settembre 2005 (approvazione dell’incarico al prof. Quintavalle per la redazione del documento di analisi storico critica). Deducevano la sostanziale inosservanza della pronuncia cautelare di questa Sezione – sia per permanere la parziale destinazione ad uso privato e la ristrutturazione del bene, sia per integrare lo studio promosso un’inadeguata valutazione di tutte le necessarie implicazioni di ordine architettonico, storico e archeologico –, l’insussistenza in capo al Responsabile del procedimento del necessario titolo professionale, l’indebita assunzione da parte dell’Amministrazione comunale della spesa per l’IRAP relativa all’incarico professionale delle dott.sse Taddei e Babboni, l’incompetenza del Responsabile del procedimento circa la scelta dei professionisti nonché la carente indicazione dei criteri a tale scopo seguiti, l’incompatibilità del prof. Quintavalle relativamente all’incarico conferitogli per essersi egli già in precedenza pubblicamente pronunciato in favore del progetto, l’erroneità “in parte qua” del disciplinare di incarico.<br />
L’istanza cautelare dei ricorrenti veniva respinta dalla Sezione alla Camera di Consiglio in data 8 novembre 2005 (ord. n. 310/2005).<br />
Con “motivi aggiunti” depositati il 26 luglio 2006 i ricorrenti impugnavano “in parte qua” il parere del Comitato Tecnico scientifico per i Beni architettonici e paesaggistici di cui al verbale n. 7 del 2 maggio 2006. Imputavano, in particolare, all’organo tecnico l’omesso compiuto esame del documento di analisi “storico critica”, la contraddittorietà con il precedente parere quanto al contestato impiego del project &#8211; financing, la mancata considerazione che la legge richiede la pubblica fruizione del bene e quindi ne vieta usi privatistici, l’inosservanza della pronuncia cautelare di questa Sezione, l’ammissione all’istruttoria di un progetto non fatto proprio preventivamente dall’Amministrazione comunale, la mancata convocazione dell’associazione ricorrente e l’omesso vaglio di un suo scritto.<br />
Con “motivi aggiunti” depositati il 29 dicembre 2006 i ricorrenti impugnavano il parere del Comitato Tecnico scientifico per i Beni architettonici e paesaggistici di cui al verbale n. 13 del 3 ottobre 2006. Lamentavano la violazione della norma che riserva il complesso monumentale alla pubblica fruizione, l’inosservanza della pronuncia cautelare di questa Sezione, la contraddittorietà con il precedente parere quanto al contestato impiego del project &#8211; financing, la mancata convocazione dell’associazione ricorrente e l’omesso vaglio di un suo scritto, l’ammissione all’istruttoria di un progetto non fatto proprio preventivamente dall’Amministrazione comunale, l’inadeguatezza e l’incompletezza dell’analisi “storico critica” effettuata nonché l’indebita anticipata determinazione delle destinazioni finali.<br />
Con “motivi aggiunti” depositati il 17 marzo 2007, infine, i ricorrenti impugnavano la deliberazione giuntale n. 223/14 del 19 febbraio 2007, avente ad oggetto l’individuazione del promotore e l’indizione di licitazione privata. Deducevano l’indebita privatizzazione del 43,9% dell’intera superficie del complesso monumentale (funzioni alberghiere e ricettive, commerciali, ad uffici semi-pubblici, a parcheggio interrato), la violazione del bando laddove la parte destinata ad hotel è stata individuata dal progetto nella zona nord-ovest, l’inosservanza della disposizione del bando che prevedeva il restauro dell’intero compendio immobiliare – nessuna parte esclusa –, l’incompletezza e l’erroneità sotto più profili dell’analisi “storico critica”, l’inesistenza di una reale utilità dell’Amministrazione comunale ad avvalersi del project &#8211; financing ed in particolare del progetto nella circostanza presentato – anche per il significativo pregiudizio che ne subirebbe il complesso monumentale –, l’incompatibilità giuridica dello strumento del project &#8211; financing rispetto ad un bene culturale, l’illogico protrarsi della prima fase del project &#8211; financing per oltre tre anni e il non corretto procedere del relativo “iter” con l’emergere di più elementi rivelatori del vizio di sviamento di potere, l’inosservanza della pronuncia cautelare di questa Sezione, l’elaborazione del terzo progetto da parte di un’a.t.i. comprendente una società oramai fallita, l’omessa pronuncia del Consiglio comunale in ordine ad un progetto preliminare avente natura di “atto di indirizzo nel campo della cultura”.<br />
L’istanza cautelare dei ricorrenti veniva accolta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 3 aprile 2007 (ord. n. 78/2007), ma poi respinta dal giudice d’appello, che riformava la pronuncia di primo grado (Cons. Stato, Sez. V, ord. 12 giugno 2007 n. 2928).<br />
All’udienza del 6 novembre 2007, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.<br />
Preliminare ad ogni altra è la questione relativa alla legittimazione attiva dei ricorrenti, cui le controparti imputano di avere esercitato una mera azione popolare, come tale inammissibile.<br />
Quanto all’associazione “Monumenta”, il Collegio ritiene di dover richiamare quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice amministrativo può riconoscere ad associazioni locali la legittimazione ad impugnare atti amministrativi a tutela dell’ambiente purché dette associazioni, indipendentemente dalla loro natura giuridica, perseguano statutariamente e in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale, abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità e presentino un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume pregiudicato, condizioni che – ove tutte sussistenti – le fanno assurgere ad enti esponenziali in via continuativa di “interessi diffusi” radicati nel territorio (v., per tutte, Cons. Stato, Sez. V, 14 giugno 2007 n. 3191); al novero degli interessi “lato sensu” ambientali, peraltro, va ascritta anche la salvaguardia di beni e complessi monumentali di interesse storico-artistico, tutelati in passato dalla legge n. 1089 del 1939 (v. Cons. Stato, Sez. V, 5 novembre 1999 n. 1841), e ora dal d.lgs. n. 42 del 2004. Venendo quindi all’associazione ricorrente, inducono a riconoscerle la legittimazione attiva lo scopo statutario (“… L’Associazione persegue la valorizzazione e la tutela dei beni con valenza storica, artistica, culturale e paesaggistica, anche con la promozione di manifestazioni, convegni, mostre, contatti e intese con Autorità, Organismi locali e nazionali e proprietari degli stessi beni … L’impegno dell’Associazione è volto a perseguire le finalità suindicate, oltre che in modo propositivo, anche contestando od impugnando in sede amministrativa o giurisdizionale interventi che ritenga illegittimi ed incompatibili e/o dannosi per le strutture “protette” …”), l’area territoriale di riferimento della sua attività (patrimonio storico e monumentale di Parma e provincia), la stabilità dell’ente (articolato in una pluralità di organi ed aperto senza limiti all’adesione di soggetti interessati, il tutto in vista di una duratura attività), il livello di rappresentatività (pur con soli cinque soci fondatori, risulta ora composta da oltre duecento soci, con un terzo di questi già associato all’epoca di costituzione dell’associazione), l’attività svolta (organizzazione di convegni in sede locale, partecipazione ad iniziative di altre istituzioni, iniziative varie di interesse culturale); se ne evince, quindi, la non occasionalità della funzione di tutela di quegli stessi interessi alla cui protezione mira con il presente ricorso, in rappresentanza di un significativo numero di componenti della comunità locale. Né osta a tale conclusione l’obiezione per cui l’associazione si è costituita quando era già in corso il procedimento preordinato alla riqualificazione del complesso monumentale in questione, giacché – ad avviso del Collegio – una volta sorta una data formazione sociale non le si può poi precludere di intervenire a tutela degli interessi connessi alla sua attività per il solo fatto che, in relazione a quel determinato caso, l’Amministrazione pubblica abbia già in precedenza assunto una qualche decisione che incide negativamente sull’interesse perseguito, anche quando la formazione sociale sia nata in coincidenza con i fatti che vuole censurare, purché essa naturalmente non sia di carattere temporaneo, ovvero con scopo specifico e limitato; la circostanza, poi, che l’art. 2 dello statuto richiami la vicenda oggetto dell’attuale controversia (“… Precipuamente, fin da ora, è impegnata a seguire il programmato intervento per l’Ospedale Vecchio …”) evidenzia sì la consapevolezza dei soci fondatori circa il verificarsi di situazioni meritevoli di immediata attenzione, ma senza circoscrivere a tale aspetto un’azione associativa che è espressamente indirizzata ad un ampio settore di interventi, coma la condotta successiva ha del resto dimostrato.<br />
Va invece dichiarato privo di legittimazione a ricorrere l’avv. Arrigo Allegri, che ha agito “uti singulus”. Il suo resta un interesse di fatto, non scaturendo dalla mera proprietà di un’unità immobiliare nei pressi del complesso monumentale dell’«Ospedale Vecchio» una situazione soggettiva giuridicamente protetta rispetto a misure che, ove pure compromettessero il pregio storico-artistico del bene, non inciderebbero comunque in alcun modo sul valore e sull’utilizzo della proprietà del privato o sulle condizioni di vita di chi vi risiede. Né altri elementi significativi sono stati addotti per differenziare la posizione del ricorrente da quella della comunità locale, cui va indistintamente ricondotto l’interesse alla salvaguardia del patrimonio storico e monumentale della zona.<br />
Altra eccezione è fondata sulla tardività dell’impugnativa di atti (variante al p.o.c. del centro storico e avviso pubblico relativo al project &#8211; financing) che sono stati censurati congiuntamente alla deliberazione giuntale di recepimento delle risultanze dei lavori della Commissione esaminatrice, e che si assume invece dovessero essere immediatamente impugnate, perché autonomamente lesive. In realtà, prima della effettiva scelta di una determinata proposta progettuale il pregiudizio si presentava futuro ed eventuale, in quanto legato sia all’accertamento della sussistenza di soggetti privati interessati ad acquisire la veste di “promotori”, sia alla verifica della reale idoneità della loro offerta; onde correttamente si è adito il giudice amministrativo quando il pregiudizio potenziale è divenuto certo.<br />
Nel merito, occorre muovere dal quadro normativo di riferimento, quale risultante dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”). Limitando naturalmente l’indagine alle norme che assumono rilievo ai fini della risoluzione della controversia, il Collegio rileva che, nel regolare la “fruizione” e la “valorizzazione” dei “beni culturali”, il d.lgs. n. 42 definisce come “istituti e luoghi della cultura” i “musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali” (art. 101, comma 1), precisando in particolare che per «complesso monumentale» si intende un “insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica” (art. 101, comma 2) e stabilendo altresì che, se appartenenti a soggetti pubblici, essi sono “destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico” (art. 101, comma 3), mentre se “appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale” (art. 101, comma 4); dispone che lo “Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all’articolo 101, nel rispetto dei princìpi fondamentali fissati dal presente codice” (art. 102, comma 1), che nel “rispetto dei princìpi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente” (art. 102, comma 2), che la “fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all’articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati” (art. 102, comma 3); consente la concessione dell’uso dei “beni culturali” a singoli richiedenti, purché ne siano garantite la “conservazione e la fruizione pubblica” nonché la “compatibilità della destinazione d’uso con il carattere storico-artistico del bene” (art. 106); regola l’attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica e di proprietà privata (art. 111 e segg.); stabilisce che negli “istituti e nei luoghi della cultura indicati all’articolo 101 possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico” (art. 117, comma 1), con la precisazione che vi rientrano: a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali; b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario; c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali; d) la gestione dei punti vendita e l’utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni; e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l’infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro; f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba; g) l’organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali (art. 117, comma 2), e che detti servizi possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria (art. 117, comma 3), mentre la loro gestione è svolta direttamente dalle Amministrazioni o indirettamente a mezzo di concessione a terzi (art. 117, comma 4, e art. 115). <br />
Se ne desume, in conclusione, che per gli “istituti e luoghi della cultura” di appartenenza pubblica, che costituiscono una categoria a sé stante nell’ambito dei “beni culturali”, non è consentita l’attribuzione in uso a terzi soggetti per lo svolgimento di attività che, ferma restando l’accessibilità da parte della generalità degli individui, abbiano il solo limite (in negativo) della non compromissione dell’integrità del bene e dei valori storico-artistici di cui lo stesso è espressione – concessione in uso prevista invece per le restanti tipologie di beni –, in quanto l’esplicita previsione dei c.d. “servizi aggiuntivi”, escludendo implicitamente ogni altra modalità di impiego, identifica in modo tassativo le ulteriori attività compatibili con la natura del bene e conferma ancora una volta la necessità di un uso che, per la parte principale, si caratterizzi per essere preordinato a finalità di interesse pubblico, per essere coerente con il valore culturale oggetto di tutela e per essere strumentale al pieno godimento di quest’ultimo da parte della collettività, in modo da preservare l’identità storico-artistica del bene e renderne partecipe la comunità attraverso la concreta adibizione ad una funzione che rispecchi la natura del bene, in ciò realizzandosi – come prescritto dalle legge (art. 101, comma 3, d.lgs. n. 42/2004) – la destinazione alla “pubblica fruizione” e l’espletamento di un “servizio pubblico”.<br />
Ciò posto, emerge nella fattispecie che la riqualificazione del complesso monumentale del c.d. «Ospedale Vecchio», quale si evince dal progetto elaborato dall’a.t.i. Pizzarotti &#8211; Foglia e fatto proprio dall’Amministrazione comunale, prevede la destinazione di circa il 44% della superficie complessiva ad uso privato, per l’adibizione ad attività alberghiera, ad esercizi commerciali e ad uffici. Si tratta, come è evidente, di un impiego del bene che, per non rispondere alla fondamentale esigenza di una destinazione d’uso coerente con il valore culturale protetto e strumentale al suo pieno godimento da parte della collettività, non assolve quella funzione di “servizio pubblico” prescritta per i «complessi monumentali» di appartenenza pubblica, ma che non appare costituire neppure una destinazione riconducibile alla tipologia dei “servizi aggiuntivi” di cui all’art. 117 del d.lgs. n. 42 del 2004, malgrado l’opposta tesi formulata dalle difese delle controparti, le quali insistono sulla complementarietà di simili attività rispetto alla destinazione principale del bene, futura sede della c.d. “Cittadella della Carta e del Cinema”. In realtà, ad esaminare la casistica di cui all’art. 117, comma 2, risulta evidente come la struttura ricettivo-alberghiera esuli del tutto dai servizi ivi considerati, o comunque si presenti ipotetico, e neppure verosimile, il suo esclusivo impiego per esigenze legate alle finalità pubbliche insite nel bene tutelato, mentre la previsione di locali di gestione privata da utilizzare come “uffici pubblici o semipubblici”, per la genericità di una simile classificazione, rende indimostrato il collegamento con la destinazione principale del complesso monumentale; quanto, poi, alle attività commerciali, la “relazione illustrativa” del progetto preliminare ne delinea in modo esemplificativo l’adibizione a carto-librerie scientifiche, a gallerie d’arte, antiquariato, modernariato, a ristorazione, precisando che saranno posti vincoli legati alla necessità di rispettare, anche quanto all’arredo, le caratteristiche storico-architettoniche della struttura, e che, nell’ottica di una riproposizione delle botteghe già realizzate alla metà del Settecento, verranno “… escluse determinate categorie merceologiche ritenute incompatibili con l’edificio storico …” (pag. 10), dal che si evince – ad avviso del Collegio – che, lungi dall’integrare servizi accessori alla destinazione principale del bene, quali tassativamente elencati nell’art. 117 e connotati da una funzione servente degli obiettivi di interesse pubblico insiti in quella destinazione, gli esercizi commerciali “de quibus” si risolvono in attività private completamente autonome e distinte, prive di un nesso di interdipendenza, o comunque di un collegamento operativo, con le funzioni espletate dal gestore pubblico nel complesso monumentale.<br />
Di qui la fondatezza della doglianza in tal senso formulata dall’Associazione “Monumenta” e, assorbite le restanti censure, l’annullamento “in parte qua” degli atti impugnati.<br />
Le spese di giudizio possono essere compensate, sussistendone giusti motivi in relazione alla complessità delle questioni trattate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede;<br />
&#8211; accoglie nei sensi di cui in motivazione la domanda giudiziale proposta dall’Associazione “Monumenta” e, per effetto, annulla “in parte qua” gli atti impugnati;<br />
&#8211; dichiara il difetto di legittimazione attiva di Allegri Arrigo, uti singulus.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2007, con l’intervento dei signori:<br />
Luigi Papiano, Presidente<br />
Umberto Giovannini, Consigliere<br />
Italo Caso, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 04/12/2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.351</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-4-12-2007-n-351/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-4-12-2007-n-351/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.351</a></p>
<p>Pres. M. Rossi Dordi; Est. H. Zelger H. F. (Avv. I. Janes) c. il COMUNE DI VANDOIES (Avv.ti D. Schramm e Volgger &#038; Grüner) sul dies a quo della pretesa alla riscossione di contributi per oneri di urbanizzazione e sull&#8217;irrilevanza ai fini dell&#8217;esonero dai contributi di costruzione dell&#8217;assunzione dell&#8217;impegno previsto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-4-12-2007-n-351/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.351</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-4-12-2007-n-351/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.351</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Rossi Dordi; Est. H. Zelger<br /> H. F. (Avv. I. Janes) c. il COMUNE DI VANDOIES (Avv.ti D. Schramm e Volgger &#038; Grüner)</span></p>
<hr />
<p>sul dies a quo della pretesa alla riscossione di contributi per oneri di urbanizzazione e sull&#8217;irrilevanza ai fini dell&#8217;esonero dai contributi di costruzione dell&#8217;assunzione dell&#8217;impegno previsto a fronte dell&#8217;erogazione dei contributi di edilizia agevolata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Imposte e tributi – Ingiunzione ex R.D. 14 aprile 1910 n. 639 e D. lgs. 19 febbraio 1998 n. 51– Validità – Vidimazione – Non è più richiesta.</p>
<p>2. Imposte e tributi – Ingiunzione ex R.D. 14 aprile 1910 n. e D. lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 – Vizio di notifica – Sanatoria – In caso di opposizione – Si verifica.</p>
<p>3. Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia – Oneri concessori – Legislazione della Provincia Autonoma di Bolzano &#8211; Termine di prescrizione &#8211; Dies a quo – Individuazione.</p>
<p>4. Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia – Oneri concessori – Ricalcolo &#8211; Ammissibilità – Limiti.</p>
<p>5. Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia – Oneri concessori – Legislazione della Provincia Autonoma di Bolzano &#8211; Esonero – Condizioni – Vincolo reale di natura urbanistica &#8211; Necessità &#8211; Vincoli personali di edilizia agevolata – Irrilevanza – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La vidimazione delle ingiunzioni di cui al D.P.R. n. 14 aprile 1910 n. 639 è stata soppressa dall’art. 229 del D. lgs. 19 febbraio 1998 n. 51. (1)</p>
<p>2. La proposizione di opposizione contro il provvedimento che ingiunge il pagamento di contributi per oneri di urbanizzazione sana gli eventuali vizi della notificazione, operando il principio secondo il quale l&#8217;ingiunzione resta comunque valida ed efficace, indipendentemente dalla sua notifica, una volta che il provvedimento sia stato esternato e l&#8217;interessato risulti averne avuto conoscenza, tanto da essere in grado di spiegare opposizione per ottenerne la caducazione. (2)<br />
3. Ai fini dell’individuazione del dies a quo del termine di prescrizione della pretesa creditoria relativa ai contributi per oneri di urbanizzazione, occorre distinguere, ai sensi della normativa urbanistica provinciale di Bolzano [artt. 40 e 73 della L.P. 11 agosto 1997 n. 13 (già art. 22 L.P. 20 agosto 1972 n. 15 artt. 24 e 36 del T.U. delle leggi urbanistiche provinciali, approvato con D.P.G.P. n. 20 del 23 giugno 1970 e modifiche successive], gli oneri relativi alla realizzazione di edifici &#8211; situati in zone d’espansione &#8211; per i quali è prescritta la stipula di apposite convenzioni e gli edifici per i quali la stipula di convenzioni non è richiesta; nel primo caso, poiché l’ammontare dei contributi per l’urbanizzazione primaria deve corrispondere alla quota parte delle spese sostenute per l’urbanizzazione delle zone, risultante dal rendiconto finale, solo da tale momento inizia a decorrere il periodo decennale ai fini della prescrizione dei crediti del comune, dato che solo da allora il credito del comune &#8211; derivante dalla stipula della convenzione &#8211; è certo, liquido ed esigibile; nel secondo caso, invece, poiché i contributi di concessione sono da calcolare al rilascio della concessione edilizia, è da tale data che la pretesa può essere fatta valere dal Comune ed inizia, in applicazione del disposto dell’art. 2935 c.c., la decorrenza del termine di prescrizione delle somme dovute. (3)<br />
4. Il ricalcolo dei contributi per oneri di urbanizzazione è precluso unicamente nei casi di proroga del termini per l’inizio e la ultimazione dei lavori di costruzione, mentre il rinnovo e l’emissione di nuova concessione edilizia comporta un nuovo calcolo dei contributi di concessione nella percentuale dovuta al momento del rilascio della concessione e riferita al costo di costruzione vigente in quella data.(4)</p>
<p>5. Ai sensi della normativa urbanistica provinciale di Bolzano (art. 69 del Testo unico delle leggi urbanistiche della Provincia Autonoma di Bolzano, approvato con D.P.G.P. 26 ottobre 1993 n. 38, ora art. 79 della L.P. 11 agosto 1997 n. 13) presupposto per l’esonero dalla corresponsione del contributo al costo di costruzione è l’impegno – di natura reale &#8211; assunto dal concessionario a mezzo di convenzione o di atto unilaterale d’obbligo, a costruire abitazioni di standard popolare od economico e ad alienarle o locarle a famiglie residenti. (5) Ne consegue che i “vincoli sociali” assunti dal proprietario a garanzia degli obblighi inerenti la concessione di contributi per l’edilizia agevolata (ai sensi della L.P. 2 aprile 1962 n. 4 (ora L.P. 17 dicembre 1998 n. 13), avendo natura personale nonché scopi, finalità e gestioni tutt’affatto diversi dai vincoli urbanistici, non danno titolo all’esonero dalla corresponsione del contributo al costo di costruzione.(6)</b>________________________________________<br />
(1) Nulla in termini in questa Rivista.<br />
(2) Cfr., citata in motivazione, CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE QUINTA – Sentenza 20 settembre 2006 n. 20360.<br />
(3) In argomento, citata in motivazione, T.R.G.A. – SEZIONE DI BOLZANO – Sentenza 28 gennaio 2003 n. 22; id., 9 gennaio 2006 n. 5.<br />
(4) La conclusione raggiunta dal Collegio bolzanino poggia sulla distinzione – corrente in giurisprudenza &#8211; tra proroga e rinnovo di concessione edilizia: “Il rinnovo della concessione edilizia è atto radicalmente diverso dalla proroga del termine di scadenza della concessione stessa; infatti, mentre il rinnovo della concessione presuppone la sopravvenuta inefficacia dell&#8217;originario titolo concessorio e costituisce, a tutti gli effetti, una nuova concessione, la proroga è atto sfornito di propria autonomia che accede all&#8217;originaria concessione ed opera semplicemente uno spostamento in avanti del suo termine finale di efficacia.”: in questo senso, T.A.R. LAZIO – ROMA – SEZIONE II – Sentenza 6 novembre 2006, n. 11809. Il fondamento della distinzione recepita dall’indirizzo consolidato è rafforzato dal richiamo al principio di tipicità in CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA – Sentenza 4 febbraio 1997, n. 234: “La proroga del termine di scadenza della concessione edilizia è atto diverso dal rinnovo della concessione, posto che quest&#8217;ultimo postula la sopravvenuta inefficacia dell&#8217;originario titolo concessorio. L&#8217;atto di proroga costituisce atto accedente all&#8217;originaria concessione, determinandone modificazione del termine finale di efficacia. Stante la tipicità degli atti predetti non può, pertanto, l&#8217;amministrazione adottare l&#8217;uno o l&#8217;altro di essi discrezionalmente, senza rispettare i presupposti e le finalità di ciascuno.”.<br />
Nella specie il Collegio ravvisa un atto di rinnovazione della precedente concessione, indipendentemente dal nomen juris (Verlängerung) utilizzato dal Comune in calce al documento rilasciato al richiedente.<br />
(5) Il Collegio, nel respingere la pretesa all’esonero del contributo fondata sul convenzionamento di matrice urbanistica, osserva che “non interessa, nel caso specifico, che il ricorrente sarebbe stato obbligato al convenzionamento; tale mancata osservazione delle norme urbanistiche avrebbe dovuto comportare le sanzioni previste, ma non comporta l’esenzione, fino a quando la convenzione non è stipulata, dal pagamento del contributo al costo di costruzione.“.<br />
(6) Cfr., in motivazione, T.R.G.A. – SEZIONE DI BOLZANO &#8211; Sentenza 31 marzo 2004 n. 178. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa<br />
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
costituito dai magistrati:<br />
Marina ROSSI DORDI	            &#8211; Presidente <br />	<br />
Hans ZELGER			&#8211; Consigliere relatore<br />	<br />
Margit FALK EBNER            	&#8211; Consigliere <br />	<br />
Lorenza PANTOZZI LERJEFORS	&#8211; Consigliere </p>
<p>ha pronunziato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso iscritto al n.<b> 91 </b>del registro ricorsi<b> 2000</p>
<p>presentato da<br />
H. F., </b>rappresentato e difeso dall’avv. Igor Janes con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Bolzano, C.so Libertà n. 35, giusta delega a margine del nuovo atto di costituzione, 		    &#8211; <b>ricorrente –<br />	<br />
</b></p>
<p align=center>contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<B>COMUNE DI VANDOIES,</B> in persona del Sindaco pro tempore, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 132/A/2000 dd. 20.03.2000, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Dieter Schramm di Brunico, con elezione di domicilio presso l’avv. Volgger &#038; Grüner in Bolzano, Via Carducci 8, giusta delega a margine dell&#8217;atto di costituzione,     <b>&#8211; resistente –</p>
<p>per l&#8217;annullamento</b><br />
1) dell’ingiunzione di pagamento ex art. 2 L. 14.04.1910 n. 639 prot. n. 393/s – mgm dd. 17.01.2000, a firma del Sindaco del Comune di Vandoies, notificata in data 10 febbraio 2000 a mezzo messo comunale, con la quale si ingiunge il signor Huber Franz, opponente, al pagamento della somma di lire 62.924.545 più gli interessi legali da quantificarsi separatamente, importo pretesamene dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione afferenti all’immobile insistente sulla p.ed. 267 C.C. Vallarga in Vandoies, accompagnata da nota del Sindaco dd. 27.01.2000 prot. n. 682/hv nonché di ogni ulteriore atto precedente presupposto ed infraprocedimentale</p>
<p><b>e per l’accertamento<br />
</b>in giurisdizione esclusiva ai sensi della legge 28.01.1977 n. 10 del diritto del ricorrente ad ottenere quanto in più eventualmente versato a titolo di oneri di urbanizzazione.</p>
<p>Visto il ricorso notificato il 06.03.2000 e depositato in termini in segreteria il 30.03.2000 con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Vandoies dd. 14.04.2000;<br />
Vista l&#8217;ordinanza n. 74 dd. 18.04.2000 di questo Tribunale con la quale è stata cautelarmente sospesa l&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato;<br />
Vista l’ordinanza collegiale n. 7/2002, con la quale è stato ordinato al Comune di Vandoies il deposito di tutta la documentazione relativa al calcolo dei contributi di concessione, oggetto della presente vertenza;<br />
Visto l’adempimento eseguito dal Comune di Vandoies, in data 17.05.2002, con il deposito di 4 documenti;<br />
Vista l’ordinanza collegiale n. 16/2004, con la quale è stata disposta la nomina di un CTU in persona del Geom. Hermann Eppacher;<br />
Vista l’ordinanza collegiale n. 28/2006, con la quale è stato revocato l’incarico di CTU per il Geom. Hermann Eppacher e con la quale è stato nominato nuovo CTU in persona del dott. Rungger Josef Ludwig;<br />
Visto che il CTU ha adempiuto all’incarico con relazione tecnica depositata in data 04.01.2007;<br />
Vista l’ordinanza collegiale n. 14/2007 con la quale è stato ordinato al Comune di Vandoies il deposito di ulteriore documentazione relativa alla pratica edilizia, oggetto della presente vertenza;<br />
Visto l’adempimento eseguito dal Comune di Vandoies, in data 16.05.2007, con il deposito di 5 documenti;<br />
Viste le memorie prodotte;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore per la pubblica udienza del 07.11.2007 il Consigliere Hans Zelger ed ivi sentito l’avv. I. Janes per il ricorrente e l’avv. F. Complojer, in sostituzione dell’avv. D. Schramm per il Comune di Vandoies;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Oggetto del ricorso è il richiesto annullamento dell’ingiunzione ex art. 2 R.D. 14.4.1910 n. 639 per il pagamento della somma di lire 62.924.545, più interessi legali per contributi di concessione afferenti all’immobile insistente sulla p.ed. 267 C.C. Vallarga in Comune di Vandoies, accompagnata dalla nota del Sindaco dd. 27.1.2000, nonché la richiesta di accertamento, in giurisdizione esclusiva, del diritto del ricorrente ad ottenere quanto in più eventualmente versato a titolo di oneri di urbanizzazione.<br />
Il ricorrente espone di aver ottenuto in data 23 aprile 1979 una concessione edilizia per la demoricostruzione con ampliamento di un immobile destinato originariamente ad albergo per una cubatura complessiva (indicata nel ricorso) di mc. 5029, di cui 1.929,24 mc. già esistenti. Il Huber sostiene di aver assolto in sede di rilascio di tale concessione edilizia anche ai contributi di concessione e di aver realizzato l’intera sagoma dell’edificio entro l’anno 1980. <br />
Nell’anno 1987, avvalendosi della normativa sul condono, il ricorrente aveva provveduto ad inoltrare al Comune di Vandoies apposita domanda per il rilascio di una concessione edilizia in sanatoria afferente ad una quota parte di cubatura nel sottotetto per la quale era stata posta in essere una modifica della destinazione d’uso. Per tale concessione in sanatoria aveva provveduto al pagamento, in data 3.11.1989, di un importo di lire 44.688.000.- a titolo di contributo sul costo di costruzione e di lire 11.172.000.- per infrastrutture primarie e secondarie.<br />
Successivamente, a nove anni di distanza dalla realizzazione del rustico, il proprietario richiedeva ed otteneva nuova concessione edilizia in data 18.11.1989, integrata con variante del 4.12.1990 e del 21.4.1991, per il completamento della costruzione. Seguiva il rilascio della licenza d’uso in data 17.10.1991, però con esclusione dei vani desinati ad albergo nel piano terra (allora ancora in stato di rustico). <br />
Nell’anno 1994 il sig. Huber otteneva una nuova concessione edilizia per i completamento anche del piano terra, con modifica della destinazione d’uso da albergo ad abitazione.<br />
In data 24.2.1997, infine, è stata rilasciata la licenza d’uso per tutto lo stabile.<br />
Seguiva la nota del Sindaco di Vandoies dd. 29.10.1997 con la quale venivano determinati in lire 62.824.545.- gli importi a saldo ancora dovuti dal ricorrente per contributi di concessione.<br />
Vengono dedotti i seguenti motivi di impugnazione:<br />
1. Inefficacia dell’ingiunzione per omessa notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario o usciere dell’ufficio di conciliazione  (ora messi di conciliazione per effetto dell’art. 1 legge 3 febbraio 1957 n. 16) e quindi assoluta ed insanabile nullità della notificazione per l’incompetenza del soggetto notificatore.<br />
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, del R.D. 14.4.1910 n. 639 in relazione all’art. 229 del D. lgs. 19 febbraio 1938 per mancata vidimazione da parte del giudice dell’atto di ingiunzione.<br />
3. Intervenuta prescrizione di ogni credito afferente agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione relativi all’edificio in oggetto.<br />
4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 73 della legge urbanistica provinciale, 11.8.1997 n. 13, dell’art. 7 della legge prov. n. 17/1993 ed eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà manifesta e carenza di motivazione, per avere il Comune di Vandoies preteso tardivamente un ulteriore pagamento afferente agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione, nonostante il ricorrente avesse provveduto al pagamento di tutto quanto dovuto per la realizzazione della cubatura dell’edificio in contestazione, nonostante espressa dichiarazione nelle licenze d’uso e nelle concessioni edilizie di variante del 1989 e 1994 dell’avvenuto pagamento di  tutti gli oneri ad esso relativi – decadenza di ogni ulteriore pretesa per violazione del principio dell’affidamento del cittadino.<br />
5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 73 della legge urbanistica provinciale, 11.8.1997 n. 13, dell’art. 2 del R.D. n. 639/1910 ed eccesso di potere per confusione trattandosi nel caso de quo di credito assolutamente non certo ed esigibile per mancato adeguamento dei parametri di calcolo relativi agli importi già versati dal sig. Huber ai parametri applicati in occasione del ricalcalo e per errata applicazione della cubatura effettivamente da computarsi.<br />
Il Comune di Vandoies si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
All’udienza pubblica del 7 novembre 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il ricorso è infondato.<br />
1) Con il primo ed il secondo mezzo di impugnazione il ricorrente propone l’inefficacia dell’ingiunzione per omessa notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario o usciere dell’ufficio di conciliazione (ora messo di conciliazione per effetto dell’art. 1 legge 3 febbraio 1957 n. 16) e quindi l’assoluta ed insanabile nullità della notificazione per l’incompetenza del soggetto notificatore (il messo comunale e non il messo di conciliazione). Esso deduce anche la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, del R.D. 14.4.1910 n. 639 in relazione all’art. 229 del D. lgs. 19 febbraio 1938 per mancata vidimazione da parte del giudice dell’atto di ingiunzione. Pertanto sarebbe da dichiarare l’assoluta illegittimità di tale anomala ingiunzione per mancato rispetto delle forme di legge.<br />
1a) Le censure non reggono.<br />
1b) Il ricorrente non considera, formulando la doglianza, che la vidimazione delle ingiunzioni di cui al D.P.R. n. 639/1910 è stata soppressa dall’art. 229 del D. lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, con il quale è stato inoltre disposto che i relativi atti sono esecutivi di diritto (&#8230; “<i>Il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto</i>”…). <br />
1c) Parimenti infondata è la censura avverso la notifica dell’ingiunzione impugnata, perché la proposizione di opposizione contro tale provvedimento sana gli eventuali vizi della notificazione, operando anche per essa il principio secondo il quale l&#8217;ingiunzione resta comunque valida ed efficace, indipendentemente dalla sua notifica, una volta che il provvedimento sia stato esternato e l&#8217;interessato risulti averne avuto conoscenza, tanto da essere in grado di spiegare opposizione per ottenerne la caducazione (Cass. Civ. n. 20360/2006).<br />
2) Con un terzo mezzo il ricorrente propone la questione dell’intervenuta prescrizione dei contributi di concessione richiesti dal Comune di Vandoies.<b><br />
</b>I ricorrenti deducono, in primis, che il credito del Comune, oggetto del provvedimento impugnato, risulterebbe ampiamente prescritto, dato che le concessioni edilizie alle quali attiene la pretesa per i contributi di urbanizzazione, azionata dal comune, sono state rilasciate nel decennio che precede la richiesta delle somme da parte del Comune. Per tali concessioni sarebbero state calcolate le diverse rate e, all’atto del rilascio del certificato di abitabilità in data 17.10.1991, sarebbe stato dichiarato che tutto quanto dovuto sarebbe stato corrisposto. Prima dell’emissione dei provvedimenti impugnati non sarebbero mai state comunicate o richieste al ricorrente altre somme. Tale stato di fatto sarebbe ammesso dallo stesso Comune nelle premesse della licenza d’uso dalla quale risulta: ”<i>Accertato che il richiedente ha versato presso la Tesoreria comunale il contributo per le spese ed opere di urbanizzazione nonché il contributo commisurato al costo di costruzione</i>”. <br />
2a) Le doglianze hanno pregio solo in parte.<br />
2b) Le controversie sulla debenza o meno del contributo per il rilascio di una concessione edilizia e sul suo ammontare, devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall&#8217;art. 16 della l. 28 gennaio 1977 n. 10 (cfr. anche art. 4 legge 205/2000), riguardando diritti soggettivi, non sottostanno ai termini decadenziali propri dei giudizi impugnatori e possono essere attivate nei normali termini di prescrizione (Consiglio Stato sez. V, 6 dicembre 1999, n. 2056).<br />
È giurisdizione consolidata che i contributi di concessione di cui all’art. 66 e seguenti della legge provinciale n. 13 dell’11.8.1997 (già art. 60 T.U. n. 38/1993 e art. 24 T.U. 1970) sono soggetti a prescrizione decennale. <br />
2c) Per l’individuazione dell’inizio della decorrenza del termine di prescrizione occorre esaminare i combinati disposti degli artt. 40 e 73 della L.P. n. 13/1997 (già art. 22 L.P. n. 15 del 20.8.1972, artt. 24 e 36 del T.U. delle leggi urbanistiche provinciali, approvato con D.P.G.P. n. 20 del 23.6.1970 e modifiche successive). Detti disposti normativi prevedono che per la realizzazione degli edifici, situati in zone di espansione, è prescritta la stipula di convenzioni con le quali sono da stabilire fra l’altro anche i tempi e le modalità di realizzazione delle infrastrutture a servizio degli immobili. Essendo previsto (art. 40 L.P. n. 13/1997, già art. 22 L.P. n. 15 del 20.8.1972) che l’ammontare dei contributi per l’urbanizzazione primaria deve corrispondere alla quota parte delle spese sostenute per l’urbanizzazione delle zone, risultante dal rendiconto finale, ciò comporta inevitabilmente che solo da tale momento inizia a decorrere il periodo decennale ai fini della prescrizione dei crediti del comune, dato che solo da allora il credito del comune &#8211; derivante dalla stipula della convenzione &#8211; è certo, liquido ed esigibile. <br />
2d) Per la realizzazione di edifici in zone ove non è prevista la stipula di una convenzione di cui all’art. 40 della L.P. 11.8.1997 n. 13 (già art. n. 22 L.P. n. 15 del 20.8.1972) i contributi di concessione sono da calcolare al rilascio della concessione edilizia e quindi, per queste zone, è quella la data a decorrere della quale la riscossione può essere fatta valere. Da tale data inizia anche, in applicazione del disposto dell’art. 2935 c.c., la decorrenza del termine di prescrizione delle somme dovute (vedasi anche sent. di questo Tribunale n. 22 del 28.1.2003 e n. 5/2006).<br />
Nel caso di specie non risulta dalla documentazione depositata che sia stata stipulata una convenzione di cui all’art. 40 L.P. 13/1997, già art. 22 L.P. n. 15/1972, per l’urbanizzazione del lotto edificatorio, per cui, il termine di determinazione dei contributi di concessione decorre dalla data del rilascio delle singole concessioni edilizie; tale, quindi, è il momento in cui sorge l&#8217;obbligazione contributiva, ovvero, inizia a decorrere il termine della prescrizione decennale.<br />
Alla data della richiesta di pagamento dei contributi di concessione, cioè in data 29.10.1997 (doc. n. 14 ricorso), si sarebbero dovute considerare, per il calcolo delle somme ancora dovute, le concessioni edilizie rilasciate nell’arco dei 10 anni precedenti, e quindi quelle rilasciate dopo il 29.10.1987.<br />
Per le concessioni rilasciate anteriormente a quella data qualsiasi pretesa del comune era da considerarsi prescritta.<br />
3) Con un quarto mezzo di impugnazione il ricorrente propone la questione di violazione e falsa applicazione dell’art. 73 della legge urbanistica provinciale 11.8.1997 n. 13, dell’art. 7 della legge prov. N. 17/1993 ed eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà manifesta e carenza di motivazione per avere il Comune di Vandoies preteso tardivamente un ulteriore pagamento afferente agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione, nonostante il ricorrente avesse provveduto al pagamento di tutto quanto dovuto per la realizzazione della cubatura dell’edificio in contestazione, nonostante espressa dichiarazione nelle licenze d’uso rilasciate e nelle concessioni edilizie di variante del 1989 e 1994 dell’avvenuto pagamento di tutti gli oneri ad esso relativi – decadenza di ogni ulteriore pretesa per violazione del principio dell’affidamento del cittadino.<br />
3a) Le censure sono infondate.<br />
3b) Le controversie sulla debenza o meno del contributo per il rilascio di una concessione edilizia e sul suo ammontare, devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall&#8217;art. 16 della l. 28 gennaio 1977 n. 10 (cfr. anche art. 4 legge 205/2000), riguardando diritti soggettivi, non sottostanno ai termini decadenziali propri dei giudizi impugnatori e possono essere attivate nei normali termini di prescrizione. Per cui, il Comune, può attivarsi per richiedere, a seguito di nuovi calcoli, eventuali contributi integrativi a copertura degli importi dovuti per contributi al costo di costruzione o per oneri di urbanizzazione previsti da prescrizioni normative, da regolamenti comunali o da clausole contrattuali. <br />
Inoltre, è già stato sottolineato da questo Collegio che il rilascio di una concessione edilizia è subordinato all’esistenza delle opere di urbanizzazione o all’impegno dell’attuazione delle stesse. Il rilascio della concessione edilizia presuppone, pertanto, l’esistenza di tali opere rispettivamente obbliga il richiedente la concessione edilizia a corrispondere al Comune tutti i contributi previsti appunto da prescrizioni normative, regolamentari o contrattuali. <br />
Qualsiasi indicazione inerente l’avvenuto adempimento di tali pagamenti contenuta nella concessione edilizia rispettivamente nella licenza d’uso (che di regola non sono che clausole di rito) non libera il debitore (cioè non sono da considerarsi quietanze liberatorie di un obbligo, che soggiace comunque unicamente ai termini prescrizionali e non di decadenza). Resta, pertanto, la facoltà del Comune di richiedere entro i termini di prescrizione, cioè, entro il periodo di dieci anni dal rilascio della concessione edilizia, ulteriori contributi di concessione ancora dovuti dal concessionario.<br />
Nel caso di specie, quindi, il Comune di Vandoies poteva richiedere le somme ancora dovute dal ricorrente, risalendo alle concessioni edilizie a partire dal 29.10.1987.<br />
4) Con un quinto  mezzo di impugnazione il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 73 della legge urbanistica provinciale 11.8.1997 n. 13, dell’art. 2 del R.D. n. 639/1910 ed eccesso di potere per confusione trattandosi nel caso de quo di credito assolutamente non certo ed esigibile per mancato adeguamento dei parametri di calcolo relativi agli importi già versati dal sig. Huber ai parametri applicati in occasione del ricalcolo e per errata applicazione della cubatura effettivamente da computarsi.<br />
Il ricorrente osserva che i calcoli effettuati dal Comune sarebbero in ogni caso viziati sotto molteplici profili. <br />
In primo luogo, esaminando i calcoli contenuti nella nota 13.10.1997, si evincerebbe che il Comune di Vandoies, citando peraltro un D.P.G.P. inesistente, parta dal presupposto che alla costruzione finita al grezzo, si applichi l’importo pari al 43% degli oneri di costruzione e quantifica l’importo effettivamente dovuto all’epoca pari a Lire 12.328.645.- Orbene, all’atto del rilascio della concessione edilizia 23.4.1979 per la cubatura totale veniva quantificato un importo pari a lire 19.092.000.- il cui 43 % ammonterebbe semmai a lire 8.209.560,- e non 12.323.645.- come preteso dal Comune. <br />
Detratto il 43% dalla cubatura pari a 2.351 m3, calcolata ai fini del computo del costo di costruzione, rimarrebbe una cubatura residua pari a 1.341 m³.<br />
Il Comune di Vandoies però calcolerebbe ai fini della quantificazione degli oneri dovuti, 605 m3 per la concessione edilizia del 18.11.1989, (il cui costo di costruzione è lievitato da lire 92.000. m3 a lire 305.000 m3) e ben 2.241 m3 relativamente alla concessione del 1994 (il cui costo dì costruzione è ulteriormente lievitato a lire 407.000.-) per un totale di 2.846 m³ e quindi effettuerebbe i calcoli su una cubatura addirittura superiore a quella oggetto della originaria quantificazione ed a cui applicherebbe peraltro i costi molto più elevati in applicazione negli anni successivi. <br />
Esaminando la nota 25.9.1997 relativa agli oneri di urbanizzazione emergerebbe che nulla sarebbe dovuto a tal titolo per la concessione del 1979 e sarebbero dovuti gli importi su 605 m3 per la concessione del 1989 e su m³ 2241 per il 1994, con un importo totale di lire 25.627.820.-<br />
Dalle somme risultanti, e discutibili per le valutazioni <i>ut supra</i> svolte, il comune provvede a detrarre la somma capitale versata dall&#8217;opponente nel 1979 e 1989 senza alcun adeguamento degli importi ai parametri adottati nel ricalcolo. <br />
Esemplificativamente, sarebbe appena il caso dì osservare che il signor Huber aveva provveduto a versare la somma di lire 13.032.240.- in data 23.4.1979. <br />
Ammesso e non concesso che la somma effettivamente dovuta in relazione alla licenza del 1979 fosse pari a lire 8.209.560 (43% della cubatura realizzata), va da sé che l&#8217;opponente aveva versato nel 1979 una maggiore somma pari a lire 4.822.680,<i> </i>corrispondente, secondo valori del costo di costruzione vigenti all&#8217;epoca, a m³ 524,2 i quali avrebbero dovuto scomputarsi dai calcoli futuri, essendo necessario adeguare anche i costi di quanto versato in più, ai criteri di calcolo successivamente adottati, atteso che, in caso contrario, l&#8217;aumento dì va1ore del m³ andrebbe a tutto svantaggio del privato, che non vedrebbe equiparare quanto versato con quanto preteso. <br />
Il ricorrente sottolinea di aver versato nel 1989 un importo pari a lire 55.680.000.-<br />
Anche detta somma avrebbe dovuto essere adeguata agli importi successivamente calcolati.<br />
Con successive memorie il ricorrente deduce, inoltre, che sarebbe stata rilasciata concessione edilizia per la realizzazione dello stabile, oggetto della vertenza, già in data 11.12.1971, prorogata fino al 9.1.1974 e cioè in tempi anteriori all’introduzione del contributo al costo di costruzione di cui alla legge n. 10 del 28.1.1977. Calcolando che da tale data si dovrebbe aggiungere un anno per l’inizio dei lavori ed ulteriori 3 anni per la realizzazione dell’opera e considerando, inoltre che durante tale periodo dovevano essere applicate le misure di salvaguardia in attesa dell’approvazione definitiva di un piano di risanamento per la zone ove insiste l’immobile, oggetto di questa vertenza, sarebbero stati da calcolare unicamente i contributi per oneri d’urbanizzazione e non anche i contributi al costo di costruzione.<br />
4a) Le censure non convincono.<br />
4b) Con riferimento a quanto sviluppato al punto due di queste considerazioni di diritto, il Collegio ribadisce che il Comune, a seguito delle intervenute prescrizioni per il calcolo e l’esazione dei contributi di concessione, non potrà chiedere ed esigere alcun importo in relazione alle concessioni edilizie emesse in data anteriore al 29.10.1987. <br />
Devono, però, essere scomputati dai calcoli futuri, la quota parte dei contributi già versati in relazione alle concessioni edilizie rilasciate nei periodi anteriori al 29.10.1987, e precisamente per la quota dell’edificio non realizzato, come definito nell’art. 12 del D.P.G.P. n. 5 del 23.2.1998 (già art. 20 D.P.G.P. 27.7.1986 n. 26), aumentati degli interessi legali dalla data alla quale erano scaduti i termini per l’ultimazione dei lavori fino alla data di emissione di una nuova concessione edilizia. Nel caso di specie dal 23.4.1983 (rilascio concessione in data 24.4.1979 + 1 anno per l’inizio e 3 anni per l’ultimazione dei lavori) al 18.11.1989 (rilascio nuova concessione), in quanto tale periodo non era coperto di concessione edilizia. Il contributo di edificazione di cui all&#8217;art. 3 l. 28 gennaio 1977 n. 10, è strettamente connesso al concreto esercizio della facoltà di edificare, per cui non è dovuto in caso di rinuncia o di mancato utilizzo della concessione (<i>Consiglio Stato , sez. V, 12 giugno 1995, n. 894). </i>Nel caso di specie, pertanto, il ricorrente vantava, durante il predetto periodo, un credito di valuta per la restituzione della quota parte dell’edificio (completamento) non realizzato<i>.</i><br />
4c) Può essere rilevato dalla documentazione depositata che, all’atto del rilascio della concessione edilizia dd. 18.11.1989, risultava realizzato unicamente il rustico dello stabile che, in base alle tabelle di cui alla normativa appena citata, equivaleva, ai fini del calcolo dei contributi di concessione, al 43%, mentre rimaneva da completare ancora il 57%.<br />
4d) Giova precisare che la concessione edilizia rilasciata in data 11.12.1971 non è sopravvissuta fino all’emissione della concessione edilizia dd. 23.4.1979, anche se era stata rinnovata fino al 9.1.1974. <br />
Innanzitutto non è stata fornita la prova che sarebbero stati iniziati i lavori durante tale periodo, e neanche successivamente entro un anno dall’ultimo rinnovo. Per cui tale licenza è risultata decaduta a tutti gli effetti all’entrata in vigore della legge 28.1.1977 n. 10, ovvero della L.P. 3.1.1978 n. 1, in quanto non è stata, inoltre, fornita alcuna prova che vi fossero state chieste ovvero concesse proroghe per l’inizio o il completamento dei lavori di costruzione. Nessuna ripercussione avrebbe avuto neppure il fatto che l’approvazione del piano di risanamento per la zona, adottato con delibera n. 18 del 2.5.1977, avrebbe comportato l’applicazione di misure di salvaguardia atte a salvare la validità della concessione edilizia del 1971. Anzitutto, tale concessione era da considerare decaduta per mancato inizio dei lavori di costruzione già a partire dal 9.12.1975; tale approvazione del piano di risanamento, che contiene nuove prescrizioni urbanistiche, avrebbe, casomai, comportato, in applicazione dell’art. 24 dell’allora vigente T.U. delle legge provinciali sull’ordinamento urbanistico, la decadenza della concessione edilizia. <br />
Preme precisare che in relazione alle concessioni edilizie devono essere accuratamente distinte le definizioni di “<b>proroga dei termini di inizio ed ultimazione dei lavori</b>” e “<b>rinnovo della concessione edilizia</b>”.<br />
Infatti, l’art. 3 della L.P. 3.1.1978 n. 1, ora art. 73 della L.P. 11.8.1997 n. 13, dispone che : “<i>Il termine per l&#8217;inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno; il termine di ultimazione, entro il quale l&#8217;opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni; il termine per l&#8217;inizio dei lavori e quello per l&#8217;ultimazione possono essere <u>prorogati</u> con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. Un periodo più lungo per l&#8217;ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell&#8217;opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnicocostruttive….” </i>e che “<i>qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata</i>”.  L’art. 24 del T.U. delle leggi provinciali sull’ordinamento urbanistico, approvato con D.P.G.P. n. 20 del 23.6.1970, (ora art. 72 L.P. n. 13/1997), infine, prescrive che “<i>La concessione non può avere validità superiore ad un anno; qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati, l’interessato dovrà presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo della concessione”</i>. <br />
In aggiunta è da richiamare l’art. 18 della legge 28.1.1997, recepito anche dall’art. 12 della L.P. 3.1.1978 n. 1, che dispone: “<i>Rimangono salve le licenze edilizie già rilasciate, anche in attuazione di piani di lottizzazione, prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché i lavori siano completati entro quattro anni dalla stessa data così da rendere gli edifici abitabili o agibili. Per la parte non completata entro tale termine dovrà essere richiesta nuova concessione. Fermi restando gli oneri di urbanizzazione, la quota di cui all&#8217;articolo 6 riguardante il costo di costruzione: <br />
non è dovuta per le istanze presentate fino a sei mesi dalla data predetta; <br />
è ridotta al 30 per cento della misura stabilita dalle norme della presente legge per le istanze di concessione presentate entro dodici mesi dalla stessa data; <br />
è ridotta al 60 per cento della misura medesima per le istanze di concessione presentate entro ventiquattro mesi da tale data.<br />
Le disposizioni del precedente comma non si applicano qualora le istanze non siano corredate dagli atti, documenti ed elaborati previsti dalle vigenti norme urbanistico-edilizie ovvero i progetti presentati vengano assoggettati a varianti essenziali su richiesta del concessionario prodotta oltre i termini su indicati. <br />
I lavori oggetto delle concessioni di cui sopra debbono essere completati entro tre anni dalla data di rilascio, così da rendere gli edifici abitabili o agibili. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine su indicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell&#8217;opera non ultimata.”<br />
</i>Ne consegue pertanto che il ricalcolo dei contributi di concessione è precluso unicamente nei casi di proroga del termini per l’inizio e la ultimazione dei lavori di costruzione, mentre il rinnovo e l’emissione di nuova concessione edilizia comporta un nuovo calcolo dei contributi di concessione nella percentuale dovuta al momento del rilascio della concessione e riferita al costo di costruzione vigente in quella data. <i>(Il rinnovo della concessione edilizia è atto radicalmente diverso dalla proroga del termine di scadenza della concessione stessa; infatti, mentre il rinnovo della concessione presuppone la sopravvenuta inefficacia dell&#8217;originario titolo concessorio e costituisce, a tutti gli effetti, una nuova concessione, la proroga è atto sfornito di propria autonomia che accede all&#8217;originaria concessione ed opera semplicemente uno spostamento in avanti del suo termine finale di efficacia. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 06 novembre 2006, n. 11809).<br />
</i>Nel caso di specie non risulta che siano stati prorogati i termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori di costruzione. <br />
In relazione alla licenza di costruzione rilasciata in data 11.12.1971 è da precisare che si trattava anche già allora di rinnovazione della licenza fino al 9.12.1974 e non di proroga, ciò indipendentemente dal nomen juris (Verlängerung) utilizzato dal Comune in calce al documento. (<i>La proroga del termine di scadenza della concessione edilizia è atto diverso dal rinnovo della concessione, posto che quest&#8217;ultimo postula la sopravvenuta inefficacia dell&#8217;originario titolo concessorio. L&#8217;atto di proroga costituisce atto accedente all&#8217;originaria concessione, determinandone modificazione del termine finale di efficacia. Stante la tipicità degli atti predetti non può, pertanto, l&#8217;amministrazione adottare l&#8217;uno o l&#8217;altro di essi discrezionalmente, senza rispettare i presupposti e le finalità di ciascuno. Consiglio Stato , sez. VI, 04 febbraio 1997, n. 234)<br />
</i>Dalla documentazione prodotta, e precisamente dalla concessione edilizia dd. 23.4.1979 (doc. n. 2 ricorso), può essere desunto che il ricorrente aveva comunque presentato nuova domanda per concessione edilizia (trattandosi per di più di un nuovo progetto di dimensioni maggiori di quello del 1971 – vedi memoria comune del 6.7.2007, non contestata dal ricorrente), la quale era stata accolta con concessione dd. 23.04.1979, con i benefici di cui al citato art. 18. L’opera non era comunque stata ultimata e completata entro 3 anni (dal rilascio della concessione del 1979), così da rendere l’edificio abitabile o agibile, in quanto alla data del rilascio di nuova concessione edilizia dd. 18.11.1989 risultava realizzato comunque solo il rustico. Non rileva nella presente vertenza se il comune aveva applicato, ai sensi del disposto dell’art. 18 legge n. 10/1977, la sanzione pari al doppio del contributo al costo di costruzione per la parte dell’opera non ultimata.<br />
4e) Il Comune, quindi, alla data del 29.10.1997 era ancora nei termini per il ricalcolo dei contributi di concessione a partire dalle concessioni emesse dopo il 29.10.1987 e precisamente per la quota parte che si riferiva al completamento dell’edificio, cioè in ragione del 57% del contributo al costo di costruzione, in quanto in tale data risultava realizzato unicamente il rustico, che equivale, per il calcolo dei contributi di concessione, ex art. 12 del D.P.G.P. n. 5 del 23.2.1998 già art. 20 D.P.G.P. 27.7.1986 n. 26), al 43%.<br />
4f) Premesse queste considerazioni, giova prendere atto della relazione tecnica del CTU, dott. Rungger Josef Ludwig, depositata in data 4.1.2007, che ha svolto un calcolo accurato e preciso, anche in relazione alle norme, alla quota parte della cubatura soggetta ed alle tariffe (da applicare nella percentuale dovuta al momento del rilascio della concessione e riferita al costo di costruzione vigente in quella data).<br />
Costituisce, infatti, giurisprudenza pacifica che il fatto costitutivo dell&#8217;obbligo giuridico del titolare di una concessione edilizia di corrispondere i relativi contributi è rappresentato dal rilascio della concessione, con la conseguenza che è a tale momento che occorre aver riguardo per la determinazione del contributo (cfr. C.d.S., Sez. V, 25 ottobre 1993, n. 1071 e 6 dicembre 1999, n. 2056, C.d.S. Sez. VI, 18.3.2004 n. 1435).<br />
Da tale relazione può essere desunto che i contributi al costo di costruzione dovuti dal ricorrente all’atto del rilascio della concessione dd. 18.11.1989 ammontavano a Lire 15.776.883 ovvero € 8.148,08.- in relazione al completamento dell’edificio (57%) ed al cambio di destinazione d’uso da albergo ad abitazione di parte dell’edificio, cioè per una volumetria di 605 m³, mentre all’atto del rilascio della concessione dd. 16.5.1994 gli ulteriori contributi ancora dovuti ammontavano a lire 77.983.429 ovvero € 40.275,08.- in relazione al completamento dell’edificio (57%) ed al cambio di destinazione d’uso da albergo ad abitazione della restante volumetria, piano terra, di m³ 2.241 (sempre per la parte dell’edificio non ultimato). Ne consegue che sono stati calcolati a carico del ricorrente unicamente i contributi al costo di costruzione per il completamente dell’edifico (da calcolarsi in ragione del 57%) e per il cambio di destinazione d’uso. Nessun contributo è stato calcolato per il cambio di destinazione d’uso da albergo ad abitazione in relazione alla quota parte del rustico già realizzato. (“<i>Il cambio di destinazione d&#8217;uso comporta l&#8217;obbligo di corrispondere al comune il contributo nella misura rapportata alla nuova destinazione dell&#8217;immobile.” Consiglio Stato , sez. V, 27 febbraio 1998, n. 201)<br />
</i>Dalla relazione del CTU può essere rilevato, quindi, che a parere dello stesso l’importo complessivo per contributi al costo di costruzione raggiunge, considerando le sole  concessioni edilizie rilasciate a partire dal 29.10.1987, la somma di lire 93.760.312 ovvero € 48.423,16 e quindi tranquillamente quella indicata dal Comune di Vandoies nei provvedimenti impugnati.<br />
4g) In relazione alla evidenziazione, contenuta nella memoria difensiva depositata in data 17.2.2007, che le concessioni edilizie rilasciate negli anni 1989 e 1994 non avrebbero potute essere prese in considerazione ai fini del ricalcolo del contributo al costo di costruzione, trattandosi di concessioni riguardanti l’esecuzione di opere volte al mero cambiamento della destinazione d’uso della cubatura già esistente, già realizzata e, soprattutto, già conteggiata in precedenza, è da aggiungere che, almeno per il cambiamento di destinazione di cui alla concessione edilizia dd. 16.5.1994, all’epoca era in vigore l’art. 65 del T.U. n. 38/1993 che al comma 3 specifica, esplicitamente, che anche i cambiamenti di destinazione d’uso nell’ambito delle categorie di cui al comma 2 dello stesso articolo sono urbanisticamente rilevanti e quindi il cambiamento di destinazione d’uso di costruzioni esistenti, anche se attuati senza interventi edilizi, è considerato variante essenziale ai sensi dell’art. 72, comma secondo, dello stesso T.U. e quindi soggetto al contributo al costo di costruzione. Per cui sarebbe dovuto per tale cambiamento di destinazione d’uso, addirittura, la differenza fra la percentuale applicata per la realizzazione di un albergo (allora il 10% del costo di costruzione) e fra la percentuale da applicare per la realizzazione di abitazioni (il 15%) anche per la parte dell’edificio già realizzato (cioè il rustico). Però indipendentemente da questa considerazione, in caso di rilascio di nuova concessione edilizia è pur sempre dovuto il contributo al costo di costruzione per la parte non ultimata, da applicare nella percentuale dovuta al momento del rilascio della concessione e riferita al costo di costruzione vigente in quella data. L’applicazione del contributo al costo di costruzione nel caso di specie è ulteriormente confermato dall’art. 8 della L.P. 3.1.1978 n. 1 in base al quale tale contributo è dovuto, persino, per gli interventi di recupero che comportano mutamento della destinazione d’uso. Le concessione edilizie del 1989 e del 1994 comportavano la modifica di destinazione da albergo a abitazione.<br />
4h) È inammissibile la censura dedotta per la prima volta con memoria e non in sede di ricorso o per motivi aggiunti, con la quale il ricorrente lamenta la mancata detrazione della cubatura soggetta a convenzionamento ai fini del calcolo del contributo al costo di costruzione in sede di rilascio della concessione edilizia del 16.5.1994. <br />
Per completezza dell’esame della materia oggetto di questa vertenza giova, però, precisare che in base all’art. 69 del Testo unico delle leggi urbanistiche della Provincia Autonoma di Bolzano, approvato con D.P.G.P. 26.10.1993 n. 38, ora art. 79 della L.P. 11.8.1997 n. 13 presupposto per l’esonero dalla corresponsione del contributo al costo di costruzione è l’impegno del concessionario, a mezzo di convenzione o di atto unilaterale d’obbligo, a costruire abitazioni di standard popolare od economico e ad alienarle o locarle a famiglie residenti. Il ricorrente non ha prodotto alcun documento dal quale possa essere rilevato l’assunzione di tale obbligo. Non interessa, nel caso specifico, che il ricorrente sarebbe stato obbligato al convenzionamento; tale mancata osservazione delle norme urbanistiche avrebbe dovuto comportare le sanzioni previste, ma non comporta l’esenzione, fino a quando la convenzione non è stipulata, dal pagamento del contributo al costo di costruzione. Non rileva nel caso di specie che gli acquirenti degli alloggi hanno annotato sul libro fondiario i vincoli di cui all’art. 3 della L.P. 2.4.1961 n. 4. Tali annotazioni costituiscono i cosiddetti “vincoli sociali” a garanzia degli obblighi assunti in sede di concessione di contributi per l’edilizia agevolata, indipendentemente dal fatto se lo stabile sia stato convenzionato o non convenzionato. <br />
Il convenzionamento di cui all’art. 69 del Testo unico n. 38/1993 n. 38, ora art. 79 della L.P. n. 13/1997, è norma urbanistica ed è l’unica determinante per l’esonero dal contributo al costo di costruzione. <br />
L&#8217;assunzione, in applicazione dei disposti all’art. 7 della L.P. n. 1 del 3.1.1978, poi art. 69 del Testo unico delle leggi urbanistiche della Provincia Autonoma di Bolzano, approvato con D.P.G.P. 26.10.1993 n. 38, ora art. 79 della L.P. 11.8.1997 n. 13, degli oneri relativi al convenzionamento di un immobile ha natura di obbligazione “propter rem&#8221;, cioè segue l’immobile dall’inizio alla fine della validità del convenzionamento. I vincoli assunti, invece, ai sensi della L.P. n. del 2.4.1962, art. 3 (ora L.P. n. 13 del 17.12.1998) sono anch’essi annotati nel Libro Fondiario  a carico delle unità immobiliari, però sostanzialmente seguono la persona che ha assunto i relativi obblighi, in quanto gli stessi possono essere trasferiti in ogni momento, a seguito di autorizzazione, ad un&#8217;altra unità immobiliare. Essi sono iscritti a garanzia, affinché il contributo provinciale erogato non venga destinato a scopi diversi da quelli per i quali è stato concesso. Tale vincolo può essere iscritto anche su immobili non convenzionati e la gestione degli obblighi è affidata alla Provincia autonoma di Bolzano.<br />
Il convenzionamento di cui alle citate norme urbanistiche (attualmente art. 79 L.P. n. 13/1997), invece, deriva da una prescrizione urbanistica e costituisce una qualità oggettiva dell’immobile (cioè un’obbligazione propter rem), che non è condizionata in nessun modo dai vincoli di cui all’allora art. 3 della L.P. n. 4/1962. I due vincoli ben possono essere iscritti a carico della stessa porzione materiale, però hanno scopi, finalità e gestioni diversi. Il convenzionamento è gestito dal Comune competente e non può essere trasferito ad altro immobile. Il vincolo di cui alla L.P. n. 4/1962, invece, segue il beneficiario dei benefici provinciali, cioè segue la persona.<br />
<i>Il vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata&#8221; al quale è sottoposta l&#8217;abitazione oggetto di agevolazioni edilizie provinciali, di cui all&#8217;art. 62 l. prov. Bolzano n. 13 del 1998 e art. 3 l. prov. Bolzano n. 4 del 1962, come successivamente modificato, è un vincolo riguardante la persona beneficiaria e non un&#8217;obbligazione “propter rem&#8221;. Seppur la fattispecie della vendita forzata dell&#8217;abitazione non sia espressamente prevista dall&#8217;ordinamento dell&#8217;edilizia abitativa agevolata, indubbiamente il vincolo viene meno con il passaggio della proprietà dell&#8217;immobile al nuovo proprietario (sentenza di questo Tribunale n.178 del 31.3.2004).<br />
</i>4i) Per quanto attiene, invece, al contributo per oneri di urbanizzazione si concorda con il CTU che essendo questo stato calcolato già in sede di rilascio della concessione edilizia dd. 23.4.1979 non si dovevano calcolare ulteriori importi per le concessioni successive, indipendentemente dalla circostanza che fossero stati effettivamente pagati, in quanto tali debiti sarebbero stati comunque prescritti alla data del 29.10.1997. Tale contributo costituisce rimborso delle spese sostenute (anche solo virtualmente) dal Comune per l’urbanizzazione, a differenza del contributo al costo di costruzione che si riferisce allo <i>jus aedificandi (Il contributo di urbanizzazione, da pagare all&#8217;atto del rilascio della concessione di costruzione, ha natura contributiva, rappresentando un corrispettivo delle spese per la collettività si addossa per il conferimento al privato della facoltà di edificazione e dei vantaggi che il concessionario ottiene per effetto della trasformazione, mentre la quota del contributo commisurata al costo di costruzione ha natura tipicamente tributaria e si configura come una vera e propria imposta. T.A.R. Campania Salerno, 25 febbraio 1993, n. 102 &#8211; Il contributo introdotto in materia edilizia dalla legge n. 10 del 1977 ha natura di entrata di diritto pubblico e quindi di tributo e si classifica nella categoria dei tributi speciali “contributi.” Consiglio Stato , sez. V, 17 dicembre 1984, n. 920 ).<br />
</i>L’importo di lire 11.172.000.- versato dal ricorrente a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione in sede di rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere condonate in applicazione della L.P. 21.1.1987 n. 4, non deve far parte dell’esame della presente vertenza, in quanto la corresponsione di tale contributo era comunque presupposto, a titolo sanzionatorio, per il rilascio della concessione stessa ed in riferimento alla cubatura condonata di m³ 840 come può essere desunto dalla documentazione depositata (doc. n. 3, 4 e 5 ricorso).<br />
4k) Rimangono da verificare le somme già versate dal ricorrente, a titolo di contributo al costo di costruzione e che possono essere riferite alla quota parte per il completamento dell’edificio, come sopra meglio analizzato. <br />
A tal fine dovranno essere presi in considerazione anche gli importi addebitati e corrisposti in sede di rilascio della concessione edilizia dd. 23.4.1979 (doc. n 2 ricorso), a titolo di contributo al costo di costruzione, per un importo di lire 6.364.000.-(che equivale ad 1/3 della somma allora accertata), sempre però solo in ragione del 57%, e cioè per lire 3.627.480.-, ovvero per € 1.873,44.-<br />
Non è stata depositata alcuna documentazione dalla quale risulti che siano stati versati i restanti due terzi della predetta somma di lire 19.092.000.- originariamente accertata, per cui queste non possono essere considerate a fini della decurtazione della somma dovuta a seguito del rilascio delle nuove concessioni negli anni 1989 e 1994. <br />
In caso di rilascio di nuove concessioni edilizie devono essere, come già esposto più sopra, ricalcolati, per la parte non ultimata, i contributi al costo di costruzione in vigore in quelle date e possono essere decurtate, (per la parte dei lavori che non è stata portata a termine – nel caso di specie il 57%) unicamente gli importi già corrisposti in sede di concessioni di date anteriori.<br />
Dalla concessione edilizia a sanatoria dd. 8.11.1989 e dalla relativa quietanza di versamento (doc. 4 e 5 ricorso) risulta versato un importo di lire 44.688.000.- In applicazione del disposto dell’art. 31 della citata L.P. n. 4/1987 dovevano essere versati, allora, a titolo di contributi al costo di costruzione, gli importi complessivi, e cioè quelli sia per la parte del rustico e quelli per il completamento dell’opera (<i>nella percentuale dovuta al momento dell&#8217;inizio dei lavori delle opere abusive e riferita al costo di costruzione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge</i>). Dalla documentazione prodotta (doc. 6 ricorso) può essere rilevato che alla data del rilascio della concessione del 18.11.1989 era realizzato unicamente il rustico. Pertanto, è giusto che venga considerato anche il 57%, e cioè lire 25.472160.- ovvero € 13.155,27 a titolo di quota parte per il contributo al costo di costruzione come sopra calcolato in sede di rilascio della concessione a sanatoria. <br />
5) Per queste considerazioni può essere concluso che al 29.10.1997 il ricorrente risultava ancora debitore di lire 63.468.065.- ovvero € 32.778,52.- (derivante dal calcolo € 48.423,16 meno € 13.155,27, € 1.873.44.- e  € 615,93.- per interessi legali al 5% sull’importo di € 1.873,44.- dal 29.4.1983 al 18.11.1989), cioè, complessivamente per un importo superiore a lire 62.924.545.- di cui al provvedimento impugnato. <br />
Per queste considerazioni il ricorso deve essere rigettato. <br />
Per quanto sviluppato in parte motiva si accerta l’insussistenza di alcun diritto del ricorrente al ristoro di importi versati in più al Comune di Vandoies a titolo di oneri di urbanizzazione.<br />
Sussistono sufficienti motivi, vista la complessità della materia, per la compensazione delle spese di giudizio. Le spese del CTU nell’ammontare di € 2.321,50 più IVA e CAP dovranno essere sostenute in parti uguali sia dal ricorrente che dal Comune di Vandoies.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa &#8211; Sezione Autonoma di Bolzano &#8211; disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, <b>rigetta </b>il ricorso; <b>accerta </b>che non sono state versate dal ricorrente somme in eccedenza a titolo di oneri di urbanizzazione.<br />
Spese di giudizio compensate. <br />
Condanna il Comune di Vandoies ed il ricorrente al pagamento, in parti uguali, delle spese in favore del CTU dott. Rungger Josef Ludwig, liquidate in € 2.321,50 più IVA e CAP.<br />
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 07.11.2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-4-12-2007-n-351/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.351</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.3317</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-4-12-2007-n-3317/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-4-12-2007-n-3317/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-4-12-2007-n-3317/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.3317</a></p>
<p>Pres. Monteleone Est. Palliggiano Assifin Italia s.r.l. (Avv.ti G. Rubino, E. Daina, L. Cucchiara) c/ Gesip S.p.A. (Avv.ti S. Meli e G. Palazzolo), Banca Nuova s.p.a. (Avv. G. Cappellano Seminara). sulla necessità dell&#8217;espletamento di una procedura selettiva pubblica nella &#160;stipulazione&#160; di &#160;una convenzione tra soggetti formalmente privati per la fornitura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-4-12-2007-n-3317/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.3317</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-4-12-2007-n-3317/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.3317</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Monteleone      Est. Palliggiano<br /> Assifin Italia s.r.l. (Avv.ti G. Rubino, E. Daina, L. Cucchiara) c/ Gesip        S.p.A. (Avv.ti S. Meli e G. Palazzolo), Banca Nuova s.p.a. (Avv. G. Cappellano Seminara).</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità dell&#8217;espletamento di una procedura selettiva pubblica nella &nbsp;stipulazione&nbsp; di &nbsp;una convenzione tra soggetti formalmente privati per la fornitura di un servizio ad uno di essi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Organismo di diritto pubblico – S.p.A. a totale partecipazione pubblica che svolge servizi per un ente pubblico – Configurabilità &#8211; Ragioni.<br />
2. Contratti della P.A. –  Organismo di diritto pubblico &#8211; Convenzione – Servizio di finanziamento ai dipendenti – Procedura selettiva pubblica – Necessità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Sono organismi di diritto pubblico i soggetti giuridici che, pur dopo la loro trasformazione da enti pubblici a società private, continuano ad essere sottoposti ad una disciplina derogatoria rispetto a quella codicistica, in quanto conservano la posizione di affidatari di rilevanti interessi pubblici. Nella specie una società per azioni a totale partecipazione pubblica che svolge servizi per un ente pubblico è da considerarsi organismo di diritto pubblico.<br />
2.  La valenza negoziale di una convenzione per la fornitura di un servizio di finanziamento ai dipendenti non esclude la necessità dell’espletamento di una procedura selettiva pubblica, qualora il soggetto formalmente privato sia qualificabile come organismo di diritto pubblico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla necessità dell’espletamento di una procedura selettiva pubblica nella  stipulazione  di  una convenzione tra soggetti formalmente privati per la fornitura di un servizio ad uno di essi</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 3317/2007 R.S.<br />
N. 6598 Reg. Gen.<br />
Anno 2003</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia<br />
 Sede di Palermo &#8211; Sezione Seconda</b></p>
<p>  ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 6598/2003 R.G., proposto da<br />
<b>Scichilone Michelangelo</b>, nella qualità di legale rappresentante di ASSIFIN Italia s.r.l. (di seguito Assifin), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Girolamo Rubino, Ester Daina e Leonardo Cucchiara, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Oberdan n. 5, presso lo studio del primo,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211;	la <b>GESIP S.p.A.</b> (di seguito Gesip), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Meli e Giacomo Palazzolo, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via M. Stabile n. 43, presso lo studio del primo,																																																																																												</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>&#8211;	di <b>BANCA NUOVA S.p.A.</b> (di seguito Banca Nuova), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Cappellano Seminara, presso il cui studio in  Palermo, via M. Stabile n. 43, è elettivamente domiciliato,																																																																																												</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; della nota prot. n. 1374/MLF/pc dell’11.11.2003, con la quale la Gesip ha riscontrato la nota inoltrata l’ 11.10.2003 da Assifin;<br />
&#8211;	nonché della convenzione sottoscritta fra Gesip e Banca Nuova, avente ad oggetto la concessione di finanziamenti da parte di quest’ultima ai dipendenti della Gesip, contro la cessione del quinto dello stipendio,<br />	<br />
e per la condanna<br />
della Gesip al risarcimento del danno ingiustamente cagionato al ricorrente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate e le relative difese.<br />
Vista l’ordinanza cautelare n. 957 del 5 febbraio 2006.<br />
Vista l’ordinanza cautelare n. 456 del 31 maggio 2004 del CGA.<br />
Vista la memoria del ricorrente.<br />
Visti gli atti tutti della causa.<br />
Alla pubblica udienza del 10 ottobre 2007, designato relatore il referendario Gianmario Palliggiano ed uditi i difensori delle parti come da verbale.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>Fatto</b></p>
<p>Con ricorso, notificato il 21 novembre 2003 e depositato il successivo 1° dicembre, Assifin &#8211; mandataria della &#8220;Futuro&#8221; S.p.A. di Milano, Gruppo Banca popolare di Intra &#8211; ha chiesto l’annullamento della convenzione stipulata, il 10 settembre 2003, fra Banca Nuova e Gesip, finalizzata alla concessione di finanziamenti ai dipendenti di quest’ultima contro la cessione del quinto dello stipendio.<br />
La ricorrente chiarisce che, sin dal febbraio 2003, aveva proposto alla Gesip di stipulare convenzione analoga, non ricevendo però alcuna risposta se non la nota di riscontro negativo dell’11.10.2003.<br />
Con unico articolato motivo di ricorso, l’Assifin ravvisa l’illegittimità della convenzione tra Gesip e Banca Nuova sia perché non sarebbero state rispettate le normative sui finanziamenti ai pubblici dipendenti (art. 24 d.p.r. 895/1950 e 54 d.p.r. 180/1950) e  sul procedimento amministrativo (articoli 3 e 6 della legge 241/1990) sia perché, nella scelta del contraente, la Gesip avrebbe omesso di fare ricorso alle procedure concorsuali pubbliche. <br />
La ricorrente chiede l’annullamento della convenzione, previa sospensione cautelare, e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti.<br />
Con memoria di costituzione la resistente Gesip eccepisce in via preliminare la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo: in merito alle questioni dedotte nel giudizio, esclude infatti la sua qualificazione come soggetto di diritto pubblico in quanto è società per azioni costituita in regime di diritto comune, con personalità giuridica privata. In via subordinata, deduce l’infondatezza nel merito non trovando applicazione nel caso di specie le disposizioni sui procedimenti amministrativi né comunque la normativa relativa ai finanziamenti dei dipendenti pubblici. <br />
Anche Banca Nuova, costituitasi in giudizio, obietta per le medesime ragioni esposte dalla resistente Gesip il difetto di giurisdizione e, comunque, in via subordinata l’infondatezza nel merito.  <br />
La richiesta di sospensione è stata respinta sia da questo Tar, con ordinanza n. 957/2004, sia dal CGA, con ordinanza n. 456/2004 resa in sede di appello cautelare.<br />
Alla pubblica udienza del 12 aprile 2007, su richiesta della parte ricorrente, la causa è stata rinviata a data da destinarsi.<br />
La causa è stata quindi fissata per l’udienza pubblica del 24 ottobre 2007, data in cui è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p align=center><b>Diritto</b></p>
<p>1. Precede l’esame del merito della controversia, atteso che la sua soluzione è determinante anche ai fini della verifica del contestato profilo della giurisdizione di questo giudice.<br />
Con unico ed articolato motivo di ricorso la ricorrente censura il mancato ossequio della normativa sul procedimento amministrativo, in particolare degli articoli 3 e 6 della legge 241/1990, l’inosservanza della legislazione sui finanziamenti ai pubblici dipendenti ed, infine, l’omesso ricorso nella scelta del contraente alle procedure pubbliche di selezione.<br />
Res melius perpensa rispetto alla decisione cautelare di questo TAR, peraltro confermata dal CGA, il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti né sussiste un problema di giurisdizione.</p>
<p>2. La Gesip è una società per azioni a capitale interamente pubblico, partecipata al 51% dal comune di Palermo e per il restante 49% da “Italia Lavoro” s.p.a., l’Agenzia del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituita ai sensi dell’art. 30 della L. n. 448/2001, le cui azioni sono totalmente possedute dal Ministero dell’economia e delle finanze.<br />
Il suo oggetto sociale consiste nell’erogazione di servizi in favore del Comune di Palermo, svolgendo in particolare attività relativa alla manutenzione, custodia e pulizia degli immobili di proprietà comunale.<br />
2.1. Il problema che si pone ai fini della soluzione della controversia è se alla Gesip, società per azioni il cui capitale è interamente posseduto da enti pubblici con attività di servizi strumentali per conto del Comune, debba comunque applicarsi la nozione di organismo di diritto pubblico relativamente ad una convenzione stipulata a beneficio dei propri dipendenti con istituto finanziario privato.<br />
2.2. Ad avviso della resistente Gesip e della controinteressata Banca Nuova la fattispecie esulerebbe dall’ambito di applicazione delle procedure ad evidenza pubblica, atteso che la Gesip eroga un servizio consistente in prestazioni strumentali rese in favore del Comune di Palermo e non rientranti nella categoria dei “servizi pubblici” perché non dirette al soddisfacimento dei bisogni del pubblico degli utenti. Osservano peraltro che, nella specie, l’impugnazione si rivolge contro la convenzione che la Gesip ha stipulato con Banca Nuova per disciplinare in via generale il rapporto trilatero che s’instaura per effetto di eventuali rapporti di mutuo fra i suoi dipendenti e Banca Nuova. Tale convenzione, tuttavia, si limita a regolare le modalità di esecuzione delle ritenute sulle retribuzioni spettanti ai lavoratori e del loro versamento in favore della banca mutuante. Le censure della ricorrente, ad avviso della resistente e della controinteressata, sono quindi rivolte nei confronti di un’attività che non costituisce espressione dell’oggetto sociale, delle finalità perseguite o dell’attività in concreto svolta dalla Gesip.<br />
Resistente e controinteressata negano, pertanto, che la natura e gli effetti degli atti impugnati abbiano connotazione pubblicistica o comunque carattere che in qualche modo risulti idoneo a qualificarli come atti amministrativi tali da far risaltare l’invocata natura pubblica della Gesip (citano, al riguardo, Cons. Stato, sez. VI, 28 ottobre 1998, n. 1478).</p>
<p>2.3. A sostegno delle loro affermazioni entrambe richiamano pronunce della giurisprudenza amministrativa e delle Sezioni Unite in particolare: <br />
&#8211; 	Cons. Stato, sez. V, 17.4.2003 n. 2024, secondo cui per servizio pubblico locale, secondo la disposizione dell&#8217;art. 22 l. 8 giugno 1990 n. 142, ribadita dall&#8217;art. 122 d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, deve intendersi qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni e di servizi in funzione di un&#8217;utilità per la comunità locale, non solo in termini economici, ma anche ai fini di promozione sociale; <br />	<br />
&#8211; 	Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II, 21.1.2003 n. 60, secondo cui difetta della giurisdizione il giudice amministrativo in merito alla controversia relativa alla fase esecutiva di un appalto avente ad oggetto lo svolgimento del servizio di pulizia delle spiagge e delle acque marine costiere, strumentale rispetto alla gestione del pubblico servizio, ma estraneo alla clausola di cui alla lett. d) comma 2 dell&#8217;art. 33, d. lgs. n. 80 del 1998, imperniata in funzione delimitante sull&#8217;attinenza della controversia alla fase dell&#8217;affidamento; <br />	<br />
&#8211; 	Cass. civ., Sez. un. 22.7.2002, n. 10276, secondo cui la materia dei pubblici servizi &#8211; le cui controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 33 d. lgs. 31 marzo 1998 n. 80 &#8211; concerne le prestazioni erogate dal gestore del servizio al pubblico degli utenti, mentre non comprende le prestazioni effettuate a favore del gestore per consentirgli l&#8217;organizzazione del servizio (uguale orientamento espresso sempre dalle Sezioni unite con le sentenze 30 marzo 2000 n. 71; 12 novembre 2001 n. 14032). In tal senso, la materia dei pubblici servizi comprende i rapporti che s’instaurano tra il gestore del servizio e gli utenti in favore dei quali le prestazioni del servizio vengono effettuate, ma non può ampliarsi sino ad includere l&#8217;attività strumentale al servizio pubblico consistente nell&#8217;acquisizione dei beni e dei servizi necessari per l&#8217;espletamento del servizio pubblico.																																																																																												</p>
<p>3. Ciò premesso, il Collegio è dell’avviso che le difese di Gesip e Banca Nuova, per quanto argomentate e puntellate da significativa giurisprudenza, non siano insuperabili.</p>
<p>3.1. Occorre, al riguardo, ricondursi ai tre elementi che costruiscono la nozione comunitario di organismo di diritto pubblico, i primi due positivi ed il terzo negativo: il possesso della personalità giuridica, la sottoposizione ad un’influenza pubblica e l’istituzione in vista del soddisfacimento di “bisogni di interesse generale non avente carattere industriale o commerciale”.<br />
Nel caso controverso non si pongono particolari dubbi sulla sussistenza dei primi due, se solo si consideri che la Gesip da un lato è società per azioni e dall’altro è partecipata totalmente da soggetti pubblici (precisamente, 51% dal comune di Palermo e per il restante 49% da “Italia Lavoro” s.p.a., l’Agenzia del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).<br />
Riguardo al terzo requisito, l’istituzione in vista del soddisfacimento di “bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale”, appare utile il richiamo alla sentenza della  Corte di giustizia europea 15 gennaio 1998 (causa C44/96: Mannesmann-Austria) che ha affrontato il problema dell’applicabilità delle procedure di gara comunitarie ai contratti d’appalto stipulati dalla Tipografia di Stato austriaca. In quell’occasione la Corte di giustizia, acclarate in quest’ultima la personalità giuridica e la sottoposizione all’influenza dominante dello Stato, ha accertato la sussistenza del terzo requisito valorizzando la circostanza che l’attività di produzione di documenti, istituzionalmente spettante alla Tipografia di Stato, era diretta a soddisfare bisogni strettamente connessi “all’ordine pubblico ed la funzionamento istituzionale dello Stato”.<br />
3.2. E’ ben chiaro al Collegio che nel caso controverso la Gesip non svolge attività che realizzano i fini istituzionali dell’ente pubblico di riferimento. Tuttavia il collegamento funzionale, per quanto indiretto, è pur sempre sussistente. Tant’è che anche in questo caso rimane valida e pertinente l’affermazione del giudice comunitario che riconosce importanza decisiva all’elemento per cui l’ente societario, ancorché dotato di un apparato imprenditoriale e tenuto al rispetto delle “norme che regolano il commercio”, non è istituzionalmente preposto al soddisfacimento di bisogni diffusi, atteso che, lungi dal prestare servizi in favore della collettività, ossia dei singoli e molteplici consumatori, fa fronte alle esigenze del singolo ente di riferimento. <br />
Nell’argomentare, pertanto, non solo l’indole non commerciale o industriale ma anche la proiezione verso l’interesse generale dei bisogni da assolvere, la Corte europea ha accentuato il carattere servente dell’attività svolta dall’ente societario privato nei confronti dell’ente pubblico di riferimento.<br />
In questo caso, l’interesse generale non viene meno perché il collegamento genetico e funzionale tra società per azioni privata ed ente pubblico di appartenenza comporta che la prima si pone quale promanazione organizzativa tramite cui l’ente pubblico concorre &#8211; benché indirettamente &#8211; a realizzare le funzioni che gli sono proprie.</p>
<p>3.3. E’ utile al riguardo soffermarsi sulle conclusioni in materia prospettate dal Consiglio di Stato, sez. VI, con la decisione 5 marzo 2002 n. 1303, secondo cui va riconosciuta natura pubblicistica anche ai soggetti i quali, pur rivestendo una forma tipicamente privatistica qual è quella societaria, sono sottoposti ad una disciplina legislativa in larga parte derogatoria rispetto a quella codicistica. Queste società per azioni, che possono a ragione definirsi di tipo speciale, si caratterizzano, da un lato, per un particolare ed a volte penetrante legame con il soggetto pubblico, dall’altro, per il contenuto strumentale dell’attività che svolgono, non sempre conciliabile con lo scopo lucrativo che di regola connota i soggetti societari tipici.<br />
Secondo l’indicato indirizzo giurisprudenziale, alla luce anche della nozione allargata che del pubblico potere ha espresso l’ordinamento comunitario, tali società vanno concepite come articolazioni organicamente collegate dell’ente pubblico, pur senza diventarne enti strumentali, per lo svolgimento di compiti istituzionali allo stesso demandati.<br />
In altri termini, le società a partecipazione pubblica appaiono meri strumenti organizzativi per lo svolgimento di servizi, se non addirittura di funzioni pubbliche, privi come tali del carattere della vera e propria imprenditorialità. Costituiscono pertanto società di diritto speciale o singolare caratterizzate sia dal fatto di essere proiettate verso obiettivi non sempre conciliabili con la causa sociale tipica sia dalla sottoposizione a discipline giuridiche comportanti una più o meno intensa compressione dell’autonomia negoziale e statutaria.</p>
<p>3.4. Punto di partenza dell’analisi è l’affermazione del principio comunitario della cosiddetta “neutralità” delle forme giuridiche rispetto alle finalità in concreto s’intendono perseguire. <br />
In questo senso, l’involucro societario con le sue forme tipicamente private non è altro che un mezzo tecnico-giuridico più idoneo rispetto ai modelli pubblici, tradizionali nell’ordinamento giuridico nazionale, a garantire il conseguimento di vantaggi; questo perché, rispetto a questi ultimi, si caratterizza per più ampie snellezza operativa e flessibilità organizzativa.</p>
<p>3.5. Si è così ritenuto configurabile come organismi di diritto pubblico soggetti giuridici che, pur dopo la loro trasformazione da enti pubblici a società private, continuano ad essere sottoposti ad una disciplina derogatoria rispetto a quella codicistica, in quanto conservano la posizione di affidatari di rilevanti interessi pubblici (cfr. Cons. St., sez. VI, 2 marzo 2001 n. 1206).</p>
<p>3.6. Il legislatore della legge quadro 109/1994, alla quale si è conformato di recente il codice sui contratti pubblici (d. lgs. 163/2006), li ha peraltro esplicitamente indicati tra gli enti aggiudicatori sia per evitare dubbi interpretativi in merito alla loro rilevanza pubblicistica sia, in considerazione della loro struttura privatistica, per differenziarne la disciplina rispetto alla categoria generale dell’organismo di diritto pubblico sottoposto all’integrale applicazione della normativa sull’evidenza pubblica.</p>
<p>3.7. Non a caso sono poi escluse dall’elenco le società con partecipazione pubblica, maggioritaria o minoritaria, svolgenti attività d’impresa in senso proprio, in parificazione con gli altri soggetti operatori del mercato, le quali pertanto non rivestono la qualificazione di enti aggiudicatori o stazioni appaltanti. <br />
In quest’ultima ipotesi, risulta del tutto irrilevante la partecipazione pubblica nella società privata che, al pari di qualunque soggetto privato, persegue l’esclusivo fine del profitto. A fronte di ciò, non ricorrono le condizioni per assoggettare la società privata di proprietà pubblica alla normativa sull’evidenza pubblica.</p>
<p>4. Non può trascurarsi che, nella fattispecie in esame, l’oggetto sociale della Gesip non è inerente ad un’attività naturalmente indirizzata al libero mercato ma si rivolge ed esaurisce nello svolgimento di un servizio del tutto strumentale, quale la gestione, la cura e la pulizia del patrimonio immobiliare del Comune di Palermo, ente proprietario. E’ tuttavia proprio questa circostanza a svelare, tra il comune di Palermo e la Gesip, anziché smentirla, l’esistenza di un collegamento non solo genetico ma soprattutto funzionale, tale da indurre a considerare quest’ultima come una mera promanazione organizzativa  dell’ente pubblico.<br />
4.1. Questo aspetto riverbera i suoi effetti sulle iniziative che la Gesip  intende intraprendere le quali non possono considerarsi neutrali e scollegate dalle vicende dell’ente comunale proprietario. Corollario di queste considerazioni è che il collegamento condiziona inevitabilmente la disciplina giuridica dell’attività della Gesip.</p>
<p>4.2. Non si dubita sul fatto che la convenzione tra Gesip e Banca nuova assuma una veste propriamente negoziale e che non produca per la prima alcun costo, in quanto prevede condizioni vantaggiose per il finanziamento con prestiti ai suoi dipendenti, che intendano beneficiarne, e la semplificazione delle procedure per la cessione del quinto dello stipendio.<br />
 Ciò nonostante questi atti, pur nella loro natura privatistica  e tutta interna alla Gesip, producono effetti indiretti sotto il profilo economico nei confronti dei soggetti operanti nel settore finanziario che ne risultano esclusi. Questa circostanza è rilevante e non può essere trascurata, dovendo attribuirsi rilievo all’elemento del controllo strutturale e funzionale che il comune di Palermo ha nei confronti della Gesip.</p>
<p>4.3. Con la convenzione in parola, la Gesip resistente s’ingerisce nell’economia influendo, ancorché per il limitato risvolto dei finanziamenti a dipendenti tramite convenzione, sulle vicende del settore bancario e finanziario.<br />
Gli atti emessi da quest’ultima formalmente non sono atti amministrativi: ciò che si impugna è infatti una delibera assunta da una società privata con un consiglio di amministrazione i cui organi sono in definitiva lontani dalle tecnostrutture tipiche degli enti pubblici. La circostanza tuttavia non è di per sé decisiva per escludere la necessità del ricorso alle procedure selettive pubbliche, perché per le ragioni sopra più ampiamente esposte è ormai pacifico che l’ordinamento comunitario, rispetto alla nozione formale di amministrazione pubblica, ha preferito quella sostanziale, legata agli indici di collegamento con l’ente pubblico di riferimento che ne detiene il controllo.</p>
<p>4.4. La necessità di far ricorso a procedure di evidenza pubblica per la scelta del contraente e di garantire quindi un concreto confronto concorrenziale scaturisce dall’esistenza di una pluralità di imprese operanti nel settore e, dunque, dal principio generale in tema di attività negoziale della pubblica amministrazione che impone di procedere ad una adeguata valutazione comparativa per individuare il miglior possibile contraente alle migliori possibili condizioni contrattuali, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, imparzialità e buon andamento” (CGA, sez. giurisd., 6 agosto 2002, n. 514).</p>
<p>4.5. Nel caso specifico, l’attivazione di una procedura avrebbe offerto la possibilità di sottoscrivere una convenzione a condizioni più favorevoli per i dipendenti della Gesip, i quali avrebbero potuto accedere &#8211; ove si fosse attivata una procedura concorsuale &#8211; a finanziamenti con tassi d’interesse inferiori a quelli offerti da Banca Nuova.</p>
<p>5. Si conviene invece con le osservazioni della resistente e della controinteressata circa l’inapplicabilità al caso di specie della normativa in tema di finanziamenti a pubblici dipendenti, in particolare degli articoli 24 del dpr 895/1950 e del dpr 180/1950. Tuttavia ad avviso del Collegio la circostanza è irrilevante.</p>
<p>5.1. L’ambito soggettivo dei decreti sopra indicati, precedente le modifiche intervenute con il D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito nella L. 14 maggio 2005 n. 80, è infatti rivolto ad amministrazioni ed enti pubblici secondo la nozione accolta e sedimentata dall’ordinamento nazionale. Deve riflettersi sul fatto che questa disciplina normativa è sorta in un contesto in cui il pubblico impiego era governato da regole e principi affatto diversi dal settore privato e che nel tempo, con la contrattualizzazione del rapporto d’impiego, si sono notevolmente attenuati fino a ridursi considerevolmente. <br />
La stessa pertanto non può riferirsi alla Gesip, della quale non si discute la natura privata, atteso che le modifiche legislative che ne hanno esteso l’ambito di applicazione anche alle aziende private sono state introdotte solo con il D.L. 35/2005, convertito nella L. 80/2005, vale a dire successivamente agli atti per i quali si controverte.</p>
<p>5.2. Ciò tuttavia non deve distrarre dalla conclusioni cui si è pervenuti perché la questione dell’applicabilità o meno dei DD.PP.RR. 895/1950 e 180/1950 risulta del tutto influente ai fini della presente controversia. Tali decreti infatti non incidono sulla diversa problematica della qualificazione dei soggetti privati quali organismi di diritto pubblico, rispondendo a logiche diverse. Essi infatti, in ossequio ai tradizionali principi della contabilità di Stato, introducono meccanismi protettivi nei confronti sia dei pubblici dipendenti (e del loro status) sia delle stesse pubbliche amministrazioni per eventuali conseguenze che, a vario titolo, possano a queste derivare quali enti erogatori di emolumenti per fatti dei propri dipendenti o pensionati.<br />
5.3. Significativa al riguardo la previsione che comprende, nell’ambito soggettivo di applicazione della normativa, anche il personale dipendente dal Segretario generale della Presidenza della Repubblica e delle Camere del Parlamento appartenenti ad organi che, per principio, riguardo al proprio trattamento giuridico ed economico, sono sottoposti ad una disciplina domestica speciale.</p>
<p>5.4. Queste preoccupazioni hanno indotto il legislatore &#8211; fino alle modifiche apportate dal D.L. 35/2005, convertito nella L. 80/2005 &#8211; a sottrarre i dipendenti pubblici dalla disciplina che, altrimenti, sarebbe stata quella di diritto comune, sottoposta ai principi dell’autonomia negoziale vigenti per il settore dell’impiego privato (temperati semmai dalla disciplina sui prestiti e sui mutui bancari, anch’essa protettiva ma nei confronti della categoria dei consumatori).<br />
6. Le ragioni sopra illustrate risolvono in senso negativo l’eccezione di giurisdizione di questo giudice. La valenza negoziale della convenzione stipulata da soggetti formalmente privati non vale a superare il problema della necessità dell’espletamento di una procedura selettiva pubblica, aspetto che trova la sua naturale tutela presso questo giudice.</p>
<p>7. Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente annullamento della convenzione stipulata tra la Gesip e Banca nuova s.p.a.<br />
Si ritiene invece di non poter accedere alla richiesta del risarcimento del danno asseritamente subiti dalla ricorrente.<br />
L’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento della convenzione, è già di per sé satisfattivo delle pretese di Assifin. In questo caso non può infatti parlarsi di perdita di chance &#8211; che la ricorrente invero limita ai soli contratti di finanziamento già perfezionati per effetto della convenzione tra Gesip e Banca Nuova &#8211; in quanto non vi è alcuna certezza che la Gesip, ove avesse attivato una procedura selettiva per individuare il soggetto con il quale stipulare la convenzione più favorevole, l’avrebbe aggiudicata alla ricorrente Assifin.</p>
<p>8. Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti, in considerazione della peculiarità della controversia e dell’accoglimento limitato alla richiesta di annullamento della convenzione e non esteso al risarcimento del danni.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Seconda, accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso n. 6598/2003  in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla la convenzione con esso impugnata.<br />
Compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 10 ottobre 2007, con l&#8217;intervento dei Signori Magistrati:<br />
#NOME?	            &#8211; Presidente<br />	<br />
&#8211; Giovanni Tulumello                  &#8211; Consigliere <br />
#NOME?	&#8211; Referendario, estensore																																																																																												</p>
<p>Depositata in Segreteria il 4 dicembre 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-4-12-2007-n-3317/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.3317</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.6538</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-4-12-2007-n-6538/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-4-12-2007-n-6538/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-4-12-2007-n-6538/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.6538</a></p>
<p>Pres. Arosio – Est. Spadavecchia 1. Edilizia e urbanistica – Contratti di compravendita tra privati e pubblica amministrazione – Configurabilità quale accordo sostitutivo ex art. 11 l. N. 241 del 1990. 2. Edilizia e urbanistica – Giurisdizione ordinaria e amministrativa – Riconducibilità della convenzione all’art. 11 l. 241 del 1990</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-4-12-2007-n-6538/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.6538</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-4-12-2007-n-6538/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.6538</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Arosio – Est. Spadavecchia</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Edilizia e urbanistica – Contratti di compravendita tra privati e pubblica amministrazione – Configurabilità quale accordo sostitutivo ex art. 11 l. N. 241 del 1990.																																																																																												</p>
<p>2.	Edilizia e urbanistica – Giurisdizione ordinaria e amministrativa – Riconducibilità della convenzione all’art. 11 l. 241 del 1990 – Accordi funzionali all’attuazione della pianificazione territoriale delineato dallo strumento urbanistico generale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il contratto di compravendita stipulato da un Comune per l’acquisto, a titolo oneroso, di un’area di proprietà di un privato può ricondursi alla categoria degli accordi sostitutivi ai sensi dell’art. 11 della L. 7 agosto 1990 n. 241, qualora esso sia  funzionale alla concreta attuazione della pianificazione territoriale.</p>
<p>2. La convenzione stipulata tra un Comune ed un privato è qualificabile come “accordo sostitutivo” ex art. 11 l. 241 del 1990, e pertanto soggetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, qualora nel piano regolatore generale sia presente anche una mera previsione  che preveda la realizzazione di un’opera pubblica all’interno del terreno oggetto della cessione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><B><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA</B><BR><br />
<B>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<BR><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />
<i>Sezione 2^ </p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<B>SENTENZA <br />
</B>in forma semplificata ex artt. 21 e 26 legge 6.12.1971 n. 1034</p>
<p>sul ricorso n. 2390 del 2007  proposto da</p>
<p><b>COMUNE di CANTELLO </p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avv. Daniele Lucchetti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Varese, via San Martino 5</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p><b>BURTINI Sergio</b> e <b>D’ANGELO Paola</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Simone Riva, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Milano, via Manara 7</p>
<p align=center>per la condanna </p>
<p></p>
<p align=justify>
dei convenuti, previo accertamento del relativo obbligo, alla cessione di un’area di 95 mq da adibire a sede stradale in esecuzione della convenzione sottoscritta il 10 maggio 1993, registrata a Varese il 6 aprile 2007 (prot. n. 2542).</p>
<p>Visto il ricorso, notificato il 9 e depositato il 16 novembre 2007;<br />
Visto il controricorso dei resistenti;<br />
Vista la memoria 27 novembre 2007 del Comune;<br />
Visti atti e documenti di causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 28 novembre 2007, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, l’avv. Lucchetti e (per delega dell’avv. Riva) l’avv. Rita Bernasconi;<br />
Sentite le parti sul punto e ritenuto che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza semplificata;<br />
Considerato quanto segue in<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
1</b>. In data 10 maggio 1993 i resistenti stipulavano con il Comune di Cantello una convenzione in base alla quale si impegnavano a cedere, al prezzo globale di £. 950.000, un’area di 95 mq. per un’opera (l’ampliamento di una sede stradale) prevista dal piano regolatore generale approvato nel 1987 e coinvolgente le particelle fondiarie contrassegnate con i mappali n. 5374-5375; il Comune assumeva a suo carico il frazionamento, l’esecuzione dei lavori, la rimozione e l’arretramento della recinzione esistente.<br />
Con il ricorso in esame, premesso che i resistenti hanno rifiutato di comparire davanti a un notaio per formalizzare la cessione, il Comune agisce ai sensi dell’art. 2932 del codice civile per ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo assunto con la predetta convenzione (registrata a Varese il 6.4.2007), e chiede al Tribunale l’accertamento di detto obbligo e la condanna dei convenuti alla cessione dell’area, così come individuata dalla convenzione.<br />
<b>2</b>. I resistenti, costituiti in giudizio, hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (sul rilievo che l’area non è compresa in alcun piano di lottizzazione e l’accordo non inerisce né ad un provvedimento edilizio, né ad una procedura espropriativa); nel merito, eccepiscono la prescrizione (sul rilievo che il diritto del Comune alla cessione dell’area si sarebbe estinto al decorso del decennio dalla stipula della convenzione), nonché l’invalidità del preliminare (per difetto di previa deliberazione consiliare di acquisto e di previa autorizzazione a contrarre rilasciata al Sindaco).<br />
<b>3</b>. In punto di giurisdizione, il Collegio osserva che la convenzione è stata espressamente stipulata per una finalità pubblicistica, e cioè per l’esecuzione di un’opera prevista dal piano regolatore, destinata – a quanto dedotto dal Comune senza confutazione delle controparti – a migliorare la viabilità servente un nuovo complesso edilizio, realizzato sulla base di un piano attuativo.<br />
Ciò è sufficiente alla configurazione di un accordo di diritto pubblico, riconducibile all’ampia categoria delle convenzioni urbanistiche, funzionali alla concreta attuazione della pianificazione territoriale delineata dallo strumento generale o attuativo, e pertanto soggetto alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (cfr., argomentando <i>a contrario</i>, Cass. SS.UU. 23.12.04 n. 23827). <br />
Si tratta, specificamente, di un accordo sostitutivo, in quanto stipulato in luogo del provvedimento &#8211; o della sequenza di provvedimenti &#8211; che il Comune avrebbe potuto assumere per realizzare lo stesso scopo in via autoritativa.<br />
<b>4</b>. Ciò premesso, ritiene tuttavia il Collegio che debba essere accolta l’eccezione di prescrizione.<br />
La convenzione è stata sottoscritta il 10 maggio 1993, ma solo il 5.12.2005 il Comune ha chiesto ai resistenti di prestarsi alla stipula del contratto definitivo, e solo il 9.11.2007, con la notifica del presente ricorso, avvenuta a distanza di dodici anni dalla firma della convenzione, ha imboccato la via giudiziaria per ottenere l’adempimento dell’obbligo pattizio.<br />
Poiché il diritto del promissario acquirente alla stipulazione del contratto definitivo è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 codice civile (Cass 2^ 10.12.01 n. 15587, Cass. 2^ 29.7.92 n. 9086, Cass. 3^ 3.5.90 n. 3627), il diritto del Comune deve ritenersi prescritto. <br />
Non può accedersi alla tesi &#8211; prospettata dalla difesa comunale con memoria 27.11.2007, depositata in camera di consiglio &#8211; secondo cui, poiché la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), il termine decorrerebbe solo dal frazionamento dell’area, eseguito il 20 febbraio 2003.<br />
Il frazionamento dell’area non era dedotto come condizione di efficacia dell’accordo, né vi è prova che fosse indispensabile per l’esatta individuazione della porzione ceduta, già identificata attraverso le planimetrie allegate al contratto e menzionate nelle premesse del medesimo. <br />
Nulla impediva dunque al Comune di attivare il proprio diritto alla stipulazione del contratto definitivo entro il termine di prescrizione.<br />
<b>5</b>. Per le suesposte considerazioni, assorbito ogni altro profilo o eccezione, il ricorso va respinto, per intervenuta prescrizione. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.<b><br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia respinge il ricorso. <br />
Condanna il Comune di Cantello a rifondere ai resistenti le spese di causa, che si liquidano nella complessiva somma di € 3.000 (Euro tremila), oltre IVA e CPA.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28 novembre 2007, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Mario	Arosio	presidente<br />	<br />
Carmine	Spadavecchia	consigliere, estensore<br />	<br />
Alessio	Liberati	referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-4-12-2007-n-6538/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.6538</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.6538</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-4-12-2007-n-6538/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-4-12-2007-n-6538/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-4-12-2007-n-6538/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.6538</a></p>
<p>in ordine alla possibilità di ricondurre alla categoria degli accordi sostitutivi, ai sensi dell&#8217;art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la convenzione stipulata tra un&#8217;amministrazione comunale ed un privato per la vendita di un terreno, in forza di una previsione del p.r.g. che stabilisca la realizzazione di un&#8217;opera</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-4-12-2007-n-6538/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.6538</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-4-12-2007-n-6538/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.6538</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>in ordine alla possibilità di ricondurre alla categoria degli accordi sostitutivi, ai sensi dell&#8217;art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la convenzione stipulata tra un&#8217;amministrazione comunale ed un privato per la vendita di un terreno, in forza di una previsione del p.r.g. che stabilisca la realizzazione di un&#8217;opera pubblica nell&#8217;area oggetto di cessione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Edilizia e urbanistica – Contratti di compravendita tra privati e pubblica amministrazione – Configurabilità quale accordo sostitutivo ex art. 11 l. N. 241 del 1990.																																																																																												</p>
<p>2.	Edilizia e urbanistica – Giurisdizione ordinaria e amministrativa – Riconducibilità della convenzione all’art. 11 l. 241 del 1990 – Accordi funzionali all’attuazione della pianificazione territoriale delineato dallo strumento urbanistico generale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il contratto di compravendita stipulato da un Comune per l’acquisto, a titolo oneroso, di un’area di proprietà di un privato può ricondursi alla categoria degli accordi sostitutivi ai sensi dell’art. 11 della L. 7 agosto 1990 n. 241, qualora esso sia  funzionale alla concreta attuazione della pianificazione territoriale.</p>
<p>2. La convenzione stipulata tra un Comune ed un privato è qualificabile come “accordo sostitutivo” ex art. 11 l. 241 del 1990, e pertanto soggetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, qualora nel piano regolatore generale sia presente anche una mera previsione  che preveda la realizzazione di un’opera pubblica all’interno del terreno oggetto della cessione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><B><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA</B><BR><br />
<B>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<BR><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />
<i>Sezione 2^ </p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<B>SENTENZA <br />
</B>in forma semplificata ex artt. 21 e 26 legge 6.12.1971 n. 1034</p>
<p>sul ricorso n. 2390 del 2007  proposto da</p>
<p><b>COMUNE di CANTELLO </p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avv. Daniele Lucchetti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Varese, via San Martino 5</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p><b>BURTINI Sergio</b> e <b>D’ANGELO Paola</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Simone Riva, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Milano, via Manara 7</p>
<p align=center>per la condanna </p>
<p></p>
<p align=justify>
dei convenuti, previo accertamento del relativo obbligo, alla cessione di un’area di 95 mq da adibire a sede stradale in esecuzione della convenzione sottoscritta il 10 maggio 1993, registrata a Varese il 6 aprile 2007 (prot. n. 2542).</p>
<p>Visto il ricorso, notificato il 9 e depositato il 16 novembre 2007;<br />
Visto il controricorso dei resistenti;<br />
Vista la memoria 27 novembre 2007 del Comune;<br />
Visti atti e documenti di causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 28 novembre 2007, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, l’avv. Lucchetti e (per delega dell’avv. Riva) l’avv. Rita Bernasconi;<br />
Sentite le parti sul punto e ritenuto che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza semplificata;<br />
Considerato quanto segue in<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
1</b>. In data 10 maggio 1993 i resistenti stipulavano con il Comune di Cantello una convenzione in base alla quale si impegnavano a cedere, al prezzo globale di £. 950.000, un’area di 95 mq. per un’opera (l’ampliamento di una sede stradale) prevista dal piano regolatore generale approvato nel 1987 e coinvolgente le particelle fondiarie contrassegnate con i mappali n. 5374-5375; il Comune assumeva a suo carico il frazionamento, l’esecuzione dei lavori, la rimozione e l’arretramento della recinzione esistente.<br />
Con il ricorso in esame, premesso che i resistenti hanno rifiutato di comparire davanti a un notaio per formalizzare la cessione, il Comune agisce ai sensi dell’art. 2932 del codice civile per ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo assunto con la predetta convenzione (registrata a Varese il 6.4.2007), e chiede al Tribunale l’accertamento di detto obbligo e la condanna dei convenuti alla cessione dell’area, così come individuata dalla convenzione.<br />
<b>2</b>. I resistenti, costituiti in giudizio, hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (sul rilievo che l’area non è compresa in alcun piano di lottizzazione e l’accordo non inerisce né ad un provvedimento edilizio, né ad una procedura espropriativa); nel merito, eccepiscono la prescrizione (sul rilievo che il diritto del Comune alla cessione dell’area si sarebbe estinto al decorso del decennio dalla stipula della convenzione), nonché l’invalidità del preliminare (per difetto di previa deliberazione consiliare di acquisto e di previa autorizzazione a contrarre rilasciata al Sindaco).<br />
<b>3</b>. In punto di giurisdizione, il Collegio osserva che la convenzione è stata espressamente stipulata per una finalità pubblicistica, e cioè per l’esecuzione di un’opera prevista dal piano regolatore, destinata – a quanto dedotto dal Comune senza confutazione delle controparti – a migliorare la viabilità servente un nuovo complesso edilizio, realizzato sulla base di un piano attuativo.<br />
Ciò è sufficiente alla configurazione di un accordo di diritto pubblico, riconducibile all’ampia categoria delle convenzioni urbanistiche, funzionali alla concreta attuazione della pianificazione territoriale delineata dallo strumento generale o attuativo, e pertanto soggetto alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (cfr., argomentando <i>a contrario</i>, Cass. SS.UU. 23.12.04 n. 23827). <br />
Si tratta, specificamente, di un accordo sostitutivo, in quanto stipulato in luogo del provvedimento &#8211; o della sequenza di provvedimenti &#8211; che il Comune avrebbe potuto assumere per realizzare lo stesso scopo in via autoritativa.<br />
<b>4</b>. Ciò premesso, ritiene tuttavia il Collegio che debba essere accolta l’eccezione di prescrizione.<br />
La convenzione è stata sottoscritta il 10 maggio 1993, ma solo il 5.12.2005 il Comune ha chiesto ai resistenti di prestarsi alla stipula del contratto definitivo, e solo il 9.11.2007, con la notifica del presente ricorso, avvenuta a distanza di dodici anni dalla firma della convenzione, ha imboccato la via giudiziaria per ottenere l’adempimento dell’obbligo pattizio.<br />
Poiché il diritto del promissario acquirente alla stipulazione del contratto definitivo è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 codice civile (Cass 2^ 10.12.01 n. 15587, Cass. 2^ 29.7.92 n. 9086, Cass. 3^ 3.5.90 n. 3627), il diritto del Comune deve ritenersi prescritto. <br />
Non può accedersi alla tesi &#8211; prospettata dalla difesa comunale con memoria 27.11.2007, depositata in camera di consiglio &#8211; secondo cui, poiché la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), il termine decorrerebbe solo dal frazionamento dell’area, eseguito il 20 febbraio 2003.<br />
Il frazionamento dell’area non era dedotto come condizione di efficacia dell’accordo, né vi è prova che fosse indispensabile per l’esatta individuazione della porzione ceduta, già identificata attraverso le planimetrie allegate al contratto e menzionate nelle premesse del medesimo. <br />
Nulla impediva dunque al Comune di attivare il proprio diritto alla stipulazione del contratto definitivo entro il termine di prescrizione.<br />
<b>5</b>. Per le suesposte considerazioni, assorbito ogni altro profilo o eccezione, il ricorso va respinto, per intervenuta prescrizione. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.<b><br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia respinge il ricorso. <br />
Condanna il Comune di Cantello a rifondere ai resistenti le spese di causa, che si liquidano nella complessiva somma di € 3.000 (Euro tremila), oltre IVA e CPA.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28 novembre 2007, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Mario	Arosio	presidente<br />	<br />
Carmine	Spadavecchia	consigliere, estensore<br />	<br />
Alessio	Liberati	referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-4-12-2007-n-6538/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.6538</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/12/2007 n.6364</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-12-2007-n-6364/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-12-2007-n-6364/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-12-2007-n-6364/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/12/2007 n.6364</a></p>
<p>Va sospeso (salvi gli ulteriori provvedimenti amministrativi) il provvedimento di un Ufficio scolastico che nega ad una scuola la parità per alcuni indirizzi scolastici per l’anno scolastico 2007/08, in quanto la norma (art. 1, comma 4, lett. f) legge 62/2000) e la prassi amministrativa non precludono l’istituzione di classi terminali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-12-2007-n-6364/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/12/2007 n.6364</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-12-2007-n-6364/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/12/2007 n.6364</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso (salvi gli ulteriori provvedimenti amministrativi) il provvedimento di un Ufficio scolastico che nega ad una scuola la parità per alcuni indirizzi scolastici per l’anno scolastico 2007/08, in quanto la norma (art. 1, comma 4, lett. f) legge  62/2000) e la prassi amministrativa non precludono l’istituzione di classi terminali allorchè ricorrano determinate condizioni giustificative indicate negli atti anzidetti con particolare riferimento agli studenti lavoratori. Nel caso di specie, non risulta che l’Amministrazione abbia operato una puntuale verifica in tal senso con riguardo alla classe oggetto di causa ed alla possibilità di istituire eccezionalmente classi singole in presenza delle pressanti esigenze degli studenti lavoratori. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11756/g">Ordinanza sospensiva del 19 febbraio 2008 n. 925</p>
<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ. III QUATER &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11757/g">Ordinanza sospensiva del 16 gennaio 2008 n. 328</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 6364/07<br />
Registro Generale: 9276/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Gaetano Trotta<br />  Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Paolo Buonvino Est.<br />Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Aldo Scola<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 04 Dicembre 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>ISTITUZIONE SCOLASTICA PARITARIA PIO XII S.R.L., RUGGERI ALESSIO</b>, rappresentati e difesi dall’Avv.  CARLO RIENZIcon domicilio  eletto in Roma VIALE DELLE MILIZIE 9<br />
presso CARLO RIENZI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE<br />MINIST.PUBBLICA ISTRUZIONE-UFF.SCOL.REG.LAZIO-DIR.GEN.UFF.II</b><br />
rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GEN. STATO<br />
con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p><b>FUNARI MARCO<br />
GAETANI BENEDETTO</b> non costituitisi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione  III Quater n. 5000/2007, resa tra le parti, concernente DISPOSIZIONI E INDICAZIONI IN MATERIA DI PARITA&#8217;  SCOLASTICA;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINIST.PUBBLICA ISTRUZIONE-UFF.SCOL.REG.LAZIO-DIR.GEN.UFF.II<br />MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE<br />
Udito il relatore Cons. Paolo Buonvino e udito, altresì, per la parte appellante l’avv. Rienzi.<br />
Ritenuto che il disposto di cui all’art. 1, comma 4, lett. f), della legge n. 62/2000 nella stessa prassi amministrativa (v. C.M. n. 31 del 18 marzo 2003, punto 3-6; nota prot. 245/Uff.I, 20 febbraio 2002, della D.G. organizzazione servizi territorio-area parità scolastica; nota Capo Gabinetto Ministro P.I. 26 gennaio 2007, n. 1433/FR) è interpretato nel senso di non precludere l’istituzione di classi terminali allorché ricorrano determinate condizioni giustificative indicate negli atti anzidetti con particolare riferimento agli studenti lavoratori;<br />che non risulta che l’Amministrazione abbia operato una puntuale verifica in tal senso con riguardo alla classe I.T.C. “5D”, pur avendo assentito, in conformità del resto, con le istruzioni ministeriali anzidette, l’attivazione di due classi serali per studenti lavoratori (I.T.C.: 5C; I.T.G. 5C);<br />
che la disciplina normativa anzidetta non sembra precludere, allorché ne ricorrano condizioni verificabili ai sensi di quanto precede, la possibilità di istituire eccezionalmente ulteriori classi singole in presenza delle pressanti esigenze degli studenti lavoratori.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
accoglie l&#8217;appello e, in riforma, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato in primo grado, salvi ulteriori provvedimenti amministrativi.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 04 Dicembre 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-12-2007-n-6364/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/12/2007 n.6364</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.924</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-12-2007-n-924/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-12-2007-n-924/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-12-2007-n-924/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.924</a></p>
<p>M. Eliantonio – Presidente, L. Rasola – Estensore Di P. G. (Avv. G. Marchionno) c. Comune di Chieti (Avv.ti M. Morgione, P. Tracanna, G. Trifone) e nei confronti di Di P. A. A. (n.c.) illegittimo l&#8217;ordine di demolizione di un manufatto realizzato da oltre trenta anni su suolo comunale Edilizia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-12-2007-n-924/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.924</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-12-2007-n-924/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.924</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Eliantonio – Presidente, L. Rasola – Estensore<br /> Di P. G. (Avv. G. Marchionno) c. Comune di Chieti (Avv.ti<br />  M. Morgione, P. Tracanna, G. Trifone) e nei confronti di <br /> Di P. A. A. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>illegittimo l&#8217;ordine di demolizione di un manufatto realizzato da oltre trenta anni su suolo comunale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi – Ordine di demolizione – Lungo intervallo di tempo dalla commissione dell’abuso – Illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo l’ordine di demolizione ingiunto a distanza di oltre trenta anni dall’occupazione del suolo comunale e dalla realizzazione del manufatto, ove dette situazioni, ben note al Comune, siano state sempre avallate da numerosi atti, con i quali è stata espressa costantemente la volontà di lasciare inalterata la situazione posta in essere dal ricorrente, salvo a regolarizzarla mediante la cessione del terreno (stradale) dismesso ed occupato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di <b>registro generale 164 del 1999</b>, proposto da: <br />
<b>Di P. G.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Guglielmo Marchionno, con domicilio eletto presso Guglielmo Marchionno in Pescara, via Pesaro 54 C/De Carolis; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>COMUNE DI CHIETI<i></b></i>, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Morgione, Patrizia Tracanna, Giuliano Trifone, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Pescara, via Lo Feudo N. 1; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>Di P. A. A<i></b></i>.; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>ANNULRL PROVV.TO 446 DEL 02.12.98 ORDINE DEMOLIZIONE.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Chieti;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22/11/2007 il dott. Luciano Rasola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Riferisce il ricorrente, signor Giuseppe Di Pasquale, che negli anni ’60 il Comune di Chieti, a seguito di lavori di sistemazione e allargamento, dismetteva un tratto della strada di via Madonna della Vittoria, che veniva occupato dal ricorrente medesimo.<br />
Nel 1967 veniva rilasciata al predetto licenza edilizia in sanatoria per l’ampliamento e la sopraelevazione del suo fabbricato, computando nella proprietà anche la porzione di relitto stradale occupata, mentre nel 1972, con atto n. 1512, il Comune esprimeva parere favorevole alla cessione di detto relitto in favore del ricorrente, già utilizzato “in forza di autorizzazione a suo tempo rilasciata dall’Amministrazione”. </p>
<p>Il 3.5.1996 il ricorrente presentava una denuncia di inizio attività (DIA) per sostituire la esistente recinzione in ferro con altra in muratura, corredando detta denuncia di una relazione tecnica che dichiarava ricadere l’opera su area privata, tanto che con ordinanza n. 813 del 25.6.1996 veniva comminata al predetto la sanzione pecuniaria di £. 500.000 per aver abusivamente realizzato la preesistente recinzione in ferro, mentre nulla veniva osservato in ordine all’area, considerata in effetti di proprietà del predetto.</p>
<p>In data 5.2.1998, tuttavia, l’interessato chiedeva al Comune di Chieti in affitto l’area stradale occupata, richiesta in ordine alla quale veniva espresso, con atto del 18.2.1998, parere favorevole non all’affitto, ma alla vendita “in quanto l’area risulta già recintata ed occupata dal richiedente che ne ha il pieno possesso” . Con istanze del marzo 1998 il relitto stradale veniva richiesto anche da altre due ditte.</p>
<p>Con comunicazione del 9.7.1998, n. 31805/4404 il Comune respingeva la DIA nel rilievo che l’area interessata, sulla base della relazione di sopraluogo del 5.6.1998, non era di proprietà privata, ma di proprietà comunale.<br />
Sempre sulla base di detta relazione, il Comune emetteva l’ordinanza n. 414 del 2.11.1998 di demolizione della recinzione, ordinanza rettificata con quella successiva n. 446 del 2.12.1998.</p>
<p>Avverso detti atti insorge il ricorrente che ne rileva la contraddittorietà con precedenti provvedimenti susseguitisi nel corso di trent’anni, con i quali l’Amministrazione ha sempre manifestato una volontà acquiescente alla destinazione data al relitto stradale in questione, senza mai manifestare l’intento di tornare in possesso dell’area.<br />
In questo senso depongono diversi provvedimenti, quali la licenza edilizia in sanatoria del 1966, il silenzio-assenso maturato nel 1996 in ordine alla DIA, la concessione edilizia in sanatoria del 1997 e le ordinanze 813/1996 e 217/1998, nonché i pareri favorevoli alla vendita, tra cui quello del 1972 e del 18.2.1998, in cui si dà atto dell’utilizzazione e occupazione dell’area da parte del Di Pasquale.</p>
<p>Incompatibile con l’ordine di demolizione è infine il provvedimento n. 42765 dell’8.10.1998 in cui l’Amministrazione afferma che “ha tutto l’interesse acchè vengano ceduti terreni o relitti di strade, di proprietà comunale, abbandonati” .</p>
<p>Con un secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 3 della L. 241/1990 per difetto di motivazione in ordine alla mancata esternazione delle ragioni di interesse pubblico a sostegno della misura repressiva adottata, avendo il Comune nel corso di trenta anni posto in essere atti incompatibili con la volontà di demolire la recinzione e tesi invece a conservarla mediante la vendita del relitto stradale a suo tempo occupato, atti che hanno ingenerato nel ricorrente per circa trenta anni un legittimo affidamento.</p>
<p>Si è costituito in giudizio il Comune che replica alle tesi di parte avversa, ritenendole infondate e chiedendo che il ricorso sia rigettato.</p>
<p>La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 22 novembre 2007.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso merita di essere accolto.</p>
<p>Nella specie risulta che il Comune abbia fatto una pedissequa, quanto poco ragionevole e comunque sicuramente contraddittoria, applicazione dell’art. 4.2 della L. n. 47/1985.</p>
<p>Vero è che detta norma impone al Sindaco di ordinare, tra l’altro, la demolizione di opere eseguite su suolo comunale, ma è altresì incontestato che il Comune ha dimesso dal 1960 il tratto di strada denominato Madonna della Vittoria e occupato dal ricorrente da oltre trenta anni, senza che mai fosse stato imposto al predetto il rilascio dell’immobile.<br />
Va sottolineato anzi che esistono agli atti numerosi documenti dai quali si evince in modo chiaro una volontà del Comune acquiescente alla situazione posta in essere dall’interessato, atti rispetto ai quali quelli oggetto dell’odierno gravame appaiono del tutto contraddittori e immotivati.</p>
<p>Già nel 1972, con l’atto n. 1512 del 29.5.1972, l’Ingegnere capo del Comune affermava che “la superficie indicata come da cedere alla ditta Di Pasquale Giuseppe risulta già utilizzata dalla ditta medesima in forza di autorizzazione a suo tempo rilasciata dall’Amministrazione”, esprimendo “parere favorevole alle cessioni per il fatto che i relitti si prestano soltanto alla sistemazione a verde, il cui onere ricadrebbe sul Comune con beneficio quasi esclusivo dei privati”.</p>
<p>A seguito della DIA del 3.5.1996 presentata dal Di Pasquale per sostituire la vecchia recinzione in ferro con altra in muratura si formava l’assenso del Comune per decorso del termine di cui all’art. 4 del D.L. 398/1993, come sostituito dall’art. 2.60 della L. n. 662/1996. <br />
Né può dirsi che tale effetto si sia prodotto per avere il ricorrente affermato la proprietà dell’area, atteso che il Comune avrebbe potuto e dovuto esperire tutti gli accertamenti del caso, accertamenti non svolti, per cui non può avanzare recriminazioni sul punto.<br />
D’altro canto, detti accertamenti il Comune ometteva anche quando, con l’ordinanza n. 813 del 21.6.1996, sanzionava, per la recinzione preesistente, con la pena pecuniaria di £. 500.000 il ricorrente per aver “realizzato da oltre due anni abusivamente un tratto di recinzione a delimitazione del giardino di sua proprietà in via Madonna della Vittoria, costituito da un muretto in blocchi di c.l.s. sormontato da ringhiera metallica”.</p>
<p>Tale atto, con cui il Comune, sanzionando la preesistente recinzione realizzata senza alcun titolo autorizzativo, sana l’abuso, nulla eccependo in ordine alla situazione proprietaria del suolo, si pone in stridente ed illogica contraddizione con l’ordine di demolizione oggi impugnato.</p>
<p>A ciò aggiungasi l’atto dirigenziale del 18.2.1998, n. 8810/843, con cui si esprimeva parere favorevole alla vendita in favore del ricorrente “di detto relitto stradale&#8230;. non più esistente e non all’affitto come richiesto in quanto l’area risulta già recintata ed occupata dal richiedente che ne ha il pieno possesso”.</p>
<p>Con lettera dell’8.10.1998 n. 42756/561 il Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio ribadiva che “l’Amministrazione ha tutto l’interesse acchè vengano ceduti terreni o relitti di strade, di proprietà comunale, abbandonati, constatata la inutilizzabilità degli stessi per fini di primari interessi”. </p>
<p>In tale situazione di possesso pacifico, protrattasi per oltre trenta anni e mai contestata da parte del Comune, che anzi l’ha espressamente consentita, sono intervenuti gli atti impugnati che si pongono in palese contraddizione con la volontà acquiescente, manifestata costantemente per un periodo ultratrentennale, volontà tesa a regolarizzare, mediante cessione, il suolo comunale occupato (mq. 35).</p>
<p>I provvedimenti impugnati incorrono non solo nel vizio denunciato di contraddittorietà e di illogicità manifesta rispetto a precedenti provvedimenti, ma anche in quello del difetto di motivazione per l’omessa esternazione delle ragioni di interesse pubblico alla rimozione della recinzione, tenuto conto della peculiarità della situazione.<br />
Dette ragioni, in genere, non debbono essere prospettate, secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, quando viene esercitato il potere repressivo in materia di abusi edilizi, trattandosi di un potere normativamente tipizzato e vincolato, salvo che il potere stesso non sia esercitato dopo il decorso di un lungo periodo dall’abuso, idoneo a ingenerare un legittimo affidamento nel privato circa la conservazione dell’opera realizzata.</p>
<p>Nella specie, l’ordine di demolizione non solo è stato ingiunto dopo oltre trent’anni dall’occupazione del suolo comunale e dalla realizzazione della recinzione, ma dette situazioni, ben note al Comune, sono state sempre avallate con i diversi atti sopra menzionati, con i quali è stata espressa costantemente la volontà di lasciare inalterata la situazione posta in essere dal ricorrente, salvo a regolarizzarla mediante la cessione del terreno stradale dimesso ed occupato.</p>
<p>Per le ragioni sopra delineate il ricorso va accolto.<br />
Si ravvisano tuttavia eque ragioni per compensare tra le parti le spese di causa.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla gli atti impugnati.<br />
Spese compensate.<br />
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 22/11/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Michele Eliantonio, Presidente FF<br />
Dino Nazzaro, Consigliere<br />
Luciano Rasola, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 04/12/2007</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.913</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-12-2007-n-913/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-12-2007-n-913/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-12-2007-n-913/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.913</a></p>
<p>M. Eliantonio &#8211; Presidente, L. Rasola – Estensore L. D. (Avv.ti L. Nicodemo e M. Grillo) c. COMUNE DI CHIETI (Avv.ti M. Morgione, P. Tracanna, G. Trifone) sulle condizioni d&#8217;ammissibilità del giudizio d&#8217;ottemperanza di provvedimenti del giudice civile Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Eseguibilità di provvedimenti del giudice</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-12-2007-n-913/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.913</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Eliantonio &#8211; Presidente, L. Rasola – Estensore<br /> L. D. (Avv.ti L. Nicodemo e M. Grillo) c. COMUNE DI CHIETI (Avv.ti M. Morgione, P. Tracanna, G. Trifone)</span></p>
<hr />
<p>sulle condizioni d&#8217;ammissibilità del giudizio d&#8217;ottemperanza di provvedimenti del giudice civile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Eseguibilità di provvedimenti del giudice civile – Giudicato formale e sostanziale – Necessità – Concorrente esperibilità del giudizio di ottemperanza e dell’esecuzione civile &#8211; Limiti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In base all’art. 37, L. 6 dicembre 1971 n. 1034, il ricorso per l’ottemperanza è esperibile per l’esecuzione da parte dell’Amministrazione del giudicato del giudice civile, non essendo sufficiente la mera esecutività della sentenza non avente forza di giudicato, né la notificazione dell’atto di precetto, che non hanno rilevanza ai fini dell’ammissibilità del ricorso anzidetto, avente presupposti propri, ai sensi della norma citata. (1) Del resto, la simultanea e concorrente esperibilità dell’esecuzione in sede civile e del giudizio di ottemperanza del giudicato da parte di pubbliche amministrazioni (2) trova un limite nel divieto per il G.A. di intervenire ed interferire, attraverso l’ottemperanza, nell’ambito della pendente esecuzione civile (nella specie, il ricorrente instava per l’esecuzione di un’ordinanza emessa dal Giudice ordinario nell’ambito di una procedura di pignoramento presso terzi). (3)</p>
<p></b>_____________________________________<br />
(1) CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA – Sentenza 18 maggio 2000, n. 2838.<br />
(2) Sulla simultanea e concorrente esperibilità dei due rimedi in fase esecutiva si rinvia all’orientamento giurisprudenziale definito consolidato: CONSIGLIO DI STATO – ADUNANZA PLENARIA – Sentenza 9 marzo 1973, n. 1; CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – Sentenza 11 ottobre 2005, n. 5480.<br />
(3) Sul limite dell’intervento/interferenza del G.A. sull’esecuzione civile pendente non constano precedenti in termini in questa Rivista. La sentenza sul punto condivide e fa proprie le conclusioni di cui alla recente T.A.R. SICILIA – PALERMO – SEZIONE I &#8211; Sentenza 5 luglio 2006 n. 1575. (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di <b>registro generale 24 del 2007</b>, proposto da: <br />
<B>L. D.</B>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luigi Nicodemo, con domicilio eletto presso Mariangela Grillo in Pescara, via P. Nenni 16/A; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>COMUNE DI CHIETI<i></b></i>, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Morgione, Patrizia Tracanna, Giuliano Trifone, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Pescara, via Lo Feudo N. 1; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>OTTEMPERANZA ORDINANZA DEL 20.07.2006 CRON.1038 DEL TRIBUNALE DI CHIETI.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Chieti;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22/11/2007 il dott. Luciano Rasola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Espone il ricorrente, signor D. Linfozzi, che con sentenza n. 804/2006 del 14.6.2006 il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, condannava la Società Neturbà al pagamento in suo favore della somma di € 9.319,24, oltre agli interessi legali dalla data dell’evento al saldo e al pagamento delle spese processuali liquidate in € 3.000,00.</p>
<p>La sentenza, immediatamente esecutiva “ex lege”, veniva munita della formula esecutiva il 15.6.2006 e spedita in forma esecutiva, nonché notificata alla Neturbà il 16/19.6.2006 unitamente ad atto di precetto con cui veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 16.145,34, oltre interessi maturandi, che tuttavia il debitore non pagava.</p>
<p>Vantando tale Società a sua volta crediti nei confronti del Comune di Chieti, il ricorrente instaurava la procedura esecutiva presso terzi presso il Tribunale di Chieti, mediante pignoramento delle somme dovute dal Comune alla Neturbà.</p>
<p>All’udienza del 20.7.2006 il Funzionario delegato del Comune confermava l’esistenza dei crediti della Neturbà, dichiarando anche l’accantonamento di somme a seguito del pignoramento del 30.6.06.</p>
<p>Preso atto delle dichiarazioni del terzo pignorato, il Giudice dell’esecuzione, con ordinanza n. 1038 del 20.7.2006, assegnava al Linfozzi la somma di € 16.145,34, oltre interessi, nonché le spese dell’esecuzione, liquidate in € 1.000,00, oltre IVA e CAP ed accessori come per legge, disponendo che il pagamento avvenisse direttamente in favore del creditore Linfozzi.</p>
<p>L’ordinanza, in data 28.7.2006, veniva notificata al Comune, che, nonostante richieste di pagamento con note del 2.8.2006 e del 29.9.2006, non provvedeva all’adempimento, dopo di che il ricorrente diffidava, con atto notificato il 17.10.2006, il Comune ad adempiere.</p>
<p>Persistendo l’inerzia dell’Amministrazione, il ricorrente ha proposto con atto notificato il 18.12.2006 ricorso per l’ottemperanza, chiedendo che il TAR dichiari l’obbligo del Comune di pagare entro un termine perentorio, nominando anche un Commissario “ad acta” per l’ipotesi di perdurante inadempimento dell’ente.</p>
<p>Si è costituito in giudizio il Comune intimato che eccepisce in primo luogo l’inammissibilità della procedura instaurata dal ricorrente, chiedendo in via subordinata che sia dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto con mandato del 13.8.2007 è stato effettuato il pagamento in favore del Linfozzi della complessiva somma di € 18.187,43.</p>
<p>La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza camerale del 22 novembre 2007. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Come puntualmente eccepito dalla difesa del Comune, il ricorso proposto è inammissibile in quanto volto alla esecuzione di un provvedimento non avente i requisiti formali del giudicato, inammissibilità che preclude di dichiarare cessata la materia del contendere per l’avvenuto pagamento della somma vantata dal ricorrente, atteso che una siffatta dichiarazione presuppone l’ammissibilità dell’impugnativa.</p>
<p>Di identica questione si è già occupata la giurisprudenza con la pronuncia del TAR Sicilia, Palermo, sez.I, del 5.7.2006, n.1575, dalle cui conclusioni non si ha motivo di discostarsi.</p>
<p>E’ stato affermato che, in base all’art. 37 L. 1034/1971, il ricorso per l’ottemperanza è esperibile per l’esecuzione da parte dell’Amministrazione del giudicato del giudice civile, non essendo sufficiente la mera esecutività della sentenza non avente forza di giudicato, né la notificazione dell’atto di precetto, che non hanno rilevanza ai fini dell’ammissibilità del ricorso anzidetto, avente presupposti propri, ai sensi della norma citata (C.S., sez. VI, 18.5.2000, n. 2838).<br />
Nella specie, manca un giudicato in senso formale e sostanziale, essendo stato del tutto irritalmente proposto un ricorso che ha da oggetto un’ordinanza emessa dal Giudice ordinario nell’ambito di una procedura di pignoramento presso terzi.</p>
<p>Né può seguirsi il consolidato orientamento giurisprudenziale (C.S.A.P. 9.3.1973, n. 1; C.S., sez. V, 11.10.2005, n. 5480), che, come noto, ammette la simultanea e concorrente esperibilità dell’esecuzione in sede civile e del giudizio di ottemperanza del giudicato da parte di pubbliche amministrazioni, posto che il limite al contemporaneo ricorso di tali mezzi processuali, che possono essere percorsi autonomamente, senza interferenze reciproche, è costituito dal divieto per il G.A. di intervenire e interferire, attraverso l’ottemperanza, nell’ambito della pendente esecuzione civile.</p>
<p>Per tali ragioni il ricorso risulta inammissibile.<br />
Si ravvisano tuttavia ragioni per compensare le spese del giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, dichiara il ricorso in epigrafe<b> inammissibile</b>.<br />
Spese compensate.<br />
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 22/11/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Michele Eliantonio, Presidente FF<br />
Dino Nazzaro, Consigliere<br />
Luciano Rasola, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 04/12/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-12-2007-n-913/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.913</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.920</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-12-2007-n-920/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-12-2007-n-920/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.920</a></p>
<p>Pres.M. Eliantonio &#8211;Est.L. Rasola N. A. M. (Avv. G. Cerceo) c. Azienda Sanitaria Locale di Chieti (Avv. A. Boschetti); Universita&#8217; &#8220;G. D&#8217;Annunzio&#8221; Chieti; Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Universita&#8217; e Ricerca (Avv. Dist. St.) sulla necessità della conclusione di appositi protocolli d&#8217;intesa ai fini della concreta operatività del nuovo trattamento economico aggiuntivo previsto</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-12-2007-n-920/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.920</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i>M. Eliantonio &#8211;<i>Est.</i>L. Rasola<br /> N. A. M. (Avv. G. Cerceo) c. Azienda Sanitaria Locale di Chieti<br /> (Avv. A. Boschetti); Universita&#8217; &#8220;G. D&#8217;Annunzio&#8221; Chieti; Ministero<br /> dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Universita&#8217; e Ricerca (Avv. Dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità della conclusione di appositi protocolli d&#8217;intesa ai fini della concreta operatività del nuovo trattamento economico aggiuntivo previsto dall&#8217;art. 6, comma 1, D. Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 a favore di docenti universitari che svolgono attività assistenziale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Sanitari – Sanitari universitari &#8211; Stipendi, assegni ed indennità – Trattamento economico aggiuntivo ex art. 6, comma 1, D. Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 – Portata &#8211; Condizioni &#8211; Stipula di protocolli Regione-Università – Necessità – D.P.C.M. 24 maggio 2001 – Insufficienza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 6 comma 1, D. Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517, nel disporre che ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale, oltre al trattamento economico erogato dall’università, compete un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico (indennità di posizione) ed un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti ( indennità di risultato), non ha inteso prevedere detti emolumenti in sostituzione dell’indennità di equiparazione, bensì in aggiunta ad essa; peraltro, la concreta operatività del nuovo trattamento economico aggiuntivo è subordinata alla conclusione di specifici protocolli d’intesa stipulati dalla regione con le università ubicate in ciascun territorio di riferimento, alla cui carenza non può sopperire il D.P.C.M. 24 maggio 2001, il quale si è limitato a definire criteri e parametri delle attività assistenziali necessarie e non vicariabili per le attività istituzionali della facoltà di medicina e chirurgia (1), senza dettare disposizioni immediatamente precettive. (2)(3)</p>
<p></b>_____________________________________<br />
(1) TAR ABRUZZO – PESCARA &#8211; Sentenza 5 luglio 2007, n. 686.<br />
(2) TAR LAZIO – ROMA – SEZIONE III &#8211; Sentenza 29 settembre 2003 n. 7823<br />
(3) Non constano precedenti in termini in questa Rivista. (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di <b>registro generale 85 del 2005</b>, proposto da: <br />
<B>N. A. M</B>., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giulio Cerceo, con domicilio eletto presso Giulio Cerceo in Pescara, via G. D&#8217;Annunzio 142; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>Azienda Sanitaria Locale di Chieti<i></b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Boschetti, con domicilio eletto presso Antonio Boschetti in Pescara, via Candeloro 34; <b>Universita&#8217; &#8220;G. D&#8217;Annunzio&#8221; Chieti; Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Universita&#8217; e Ricerca</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distr.le L&#8217;Aquila, domiciliata per legge in L&#8217;Aquila, via Portici S.Berardino; </p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 405 del 2004, proposto da:<B>N. A. M</B>., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giulio Cerceo, con domicilio eletto presso Giulio Cerceo in Pescara, via G. D&#8217;Annunzio 142; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>Azienda Usl Chieti<i></b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Boschetti, con domicilio eletto presso Antonio Boschetti in Pescara, via Candeloro 34; <b>Universita&#8217; &#8220;G. D&#8217;Annunzio&#8221; Chieti, Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Universita&#8217; e Ricerca</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distr.le L&#8217;Aquila, domiciliata per legge in L&#8217;Aquila, via Portici S.Berardino; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>quanto al <b>ricorso n. 85 del 2005</b>:<br />
ANN. PROVV. N.1847 DELL&#8217;11.02.2005 &#8211; DINIEGO RICONOSCIMENTO INDENNITA&#8217; DI RAPPORTO ESCLUSIVO E DI POSIZIONE.<br />
quanto al ricorso n. 405 del 2004:<br />
ACCERTAMENTO AL847 DELL&#8217;11.02.2005 &#8211; DINIEGO RICONOSCIMENTO INDENNITA&#8217; DI RAPPORTO ESCLUSIVO E DI POSIZIONE.</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Azienda Sanitaria Locale di Chieti;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Universita&#8217; e Ricerca;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Azienda Usl Chieti;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Universita&#8217; &#8220;G. D&#8217;Annunzio&#8221; Chieti;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Universita&#8217; e Ricerca;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22/11/2007 il dott. Luciano Rasola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<b><br />
<P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>RIC. 405/2004.<br />
Riferisce il ricorrente, già docente ordinario presso la Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, nonché primario dell’U.O. di Chirurgia generale-Patologia Chirurgica-presso il P.O. clinicizzato “SS.Annunziata” di Chieti, di essere stato nominato quale Coordinatore del Dipartimento chirurgico dei due Presidi Ospedalieri della suddetta A.U.S.L., vale a dire quello di Chieti-Guardiagrele e quello di Ortona, a far data dall’8.1.2000 fino al 2.3.2004, giorno del suo collocamento a riposo.</p>
<p>Lamenta che a seguito del conferimento di detto incarico non gli sarebbe stato mai corrisposto l’incremento della retribuzione di posizione nella sua componente variabile, previsto dall’art. 39.9 del CCNL 8.6.2000 e al quale avrebbe diritto.<br />
L’Amministrazione sostiene che detta indennità è stata transitoriamente erogata nella misura minima contrattuale delle sue due componenti, fissa e variabile, non avendo provveduto al conferimento degli incarichi e non essendo possibile incrementarla nella sua componente variabile, così come previsto dalla contrattazione collettiva.<br />
Il riferimento ad una tale condizione, già prevista dalla precedente contrattazione, è stato soppresso dall’art. 39 richiamato, per cui si sostiene che non vi sarebbe più alcun ostacolo alla corresponsione di quanto si richiede.</p>
<p>In considerazione del conferimento del peculiare incarico di Coordinatore, al ricorrente dovevasi erogare l’ulteriore maggiorazione di cui al comma 9 del menzionato art. 39.</p>
<p>Fissata al 4.5.2006 l’udienza di trattazione di detto ricorso, il ricorrente, con istanza dell’11.4.2006, ha chiesto un rinvio per la trattazione congiunta con altro gravame successivamente prodotto.</p>
<p>Con memoria depositata il 26.4.2006, si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca scientifica, che chiede l’estromissione dal giudizio, perché non legittimato passivo.<br />
Con memoria del 25.10.2006 il ricorrente insiste nelle richieste avanzate.</p>
<p>RIC. 85/2005.<br />
Con istanza del 3.1.2005 il ricorrente ha chiesto il riconoscimento, a decorrere dal 1.1.2000, anche della c.d. indennità di rapporto esclusivo di cui all’art. 5 del CCNL della Dirigenza medica e veterinaria.<br />
A tale istanza ha opposto diniego l’ente sanitario con il provvedimento che viene impugnato con il presente ricorso, provvedimento con cui si afferma che detta indennità sarebbe stata regolarmente considerata ai fini della determinazione della differenza stipendiale versata dalla ASL di Chieti all’Università “G. D’Annunzio”, ai sensi dell’art. 12 della Convenzione stipulata tra i due enti.</p>
<p>Sostiene di contro l’esponente che dai fogli della retribuzione percepita non si evincerebbe la voce “indennità di rapporto esclusivo”, per cui o l’ente sanitario non ha erogato all’Ateneo quanto a tale titolo spettante al ricorrente o l’ente universitario non ha riconosciuto la cennata componente stipendiale.</p>
<p>Per il resto l’interessato insiste nella richiesta di cui al precedente ricorso. </p>
<p>Con atto depositato il 27.6.2006 si è costituito l’ente sanitario, che ha di poi depositato memoria difensiva per entrambi i ricorsi in data 27.9.2006, con cui eccepisce l’improcedibilità del ricorso n. 85/2005 e l’infondatezza nel merito degli stessi.</p>
<p>All’udienza del 9.11.2006 le cause sono state introitate per la decisione, che il Collegio ha ritenuto di assumere in forma interlocutoria per disporre l’acquisizione di documenti.</p>
<p>Poiché non sono stati trasmessi tutti i documenti richiesti l’interessato ha prodotto istanza per la corretta ottemperanza della sentenza istruttoria (n. 730/2006).</p>
<p>A seguito di tale istanza è stata emessa l’ordinanza presidenziale n. 3/2007, riscontrata dall’Azienda sanitaria con la nota n. 222 del 6.3.2007, con cui sono state trasmesse le copie delle deliberazioni n. 920/2004 e n. 565/2005 e si è relazionato esplicativamente in ordine al contenuto di tali atti. </p>
<p>Con memoria depositata il 27.9.2007 relativa ad entrambi i ricorsi il sanitario insiste nelle richieste avanzate.</p>
<p>Le cause sono state trattenute per la decisione nell’udienza pubblica del 22 novembre 2007.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>I due ricorsi possono essere riuniti e trattati congiuntamente per la loro evidente connessione.</p>
<p>Occorre preliminarmente precisare che il ricorrente, quale docente ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti, ha svolto servizio dal 1°.1.1981 presso l’Azienda USL n. 2 di Chieti, quale Primario dell’U.O. di Chirurgia Generale-Patologia Chirurgica, del P.O. clinicizzato “S.S.Annunziata” di Chieti, rimanendo in servizio fino al 2.3.2004, data del suo collocamento a riposo.</p>
<p>In tale posizione il ricorrente, ancorché abbia svolto la doppia attività assistenziale e didattica, ha intrattenuto un rapporto d’impiego con l’Università, da cui ha percepito il relativo trattamento economico, per cui il ricorso, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell’Azienda sanitaria, non doveva essere notificato alla Regione, sia perchè questa cura solo la provvista dei mezzi finanziari necessari alla gestione delle aziende sanitarie, sia perchè non viene in contestazione alcun atto della Regione, che è da ritenersi pertanto estranea al contenzioso attivato dal ricorrente (TAR Sicilia, Catania, sez. III, 26.1.2006, n. 101).</p>
<p>Parimenti estraneo a detto contenzioso è il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che va estromesso dal presente giudizio.</p>
<p>Venendo all’esame del primo dei ricorsi proposti (ric. 405/2004), lamenta il ricorrente il mancato riconoscimento da parte dell’ente sanitario dell’incremento della retribuzione di posizione nella sua componente variabile al quale aveva diritto a seguito dell’incarico di Coordinatore del Dipartimento chirurgico dei due P.O. di Chieti-Guardiagrele e di Ortona, incarico svolto dall’8.1.2000 al 2.3.2004.</p>
<p>Giova in proposito precisare che, in forza del principio perequativo generale stabilito dall’art. 31 del DPR 20.12.1979, n. 761, il trattamento economico del docente universitario è stato integrato dall’Azienda sanitaria onde non risultasse inferiore la posizione economica maturata presso l’Università rispetto a quella dei corrispondenti medici della AUSL.</p>
<p>Ciò è quanto risulta dal provvedimento impugnato in cui si afferma che i rapporti tra AUSL e Università sono disciplinati da apposita convenzione del 1997, il cui art. 12 attua il principio sopra esposto, prevedendo la corresponsione, tramite l’Amministrazione dell’Ateneo, al personale universitario che presta servizio presso l’azienda sanitaria chietina di una indennità che computa per intero le componenti stipendiali fisse previste per il personale medico ospedaliero di pari funzione e anzianità (stipendio tabellare, I.I.S., retribuzione individuale di anzianità ove acquisita, indennità di specificità medica, retribuzione di posizione nelle componenti fissa, variabile e variabile aziendale, quest’ultima a partire dal conferimento degli incarichi aziendali, indennità di rapporto di lavoro esclusivo, dal 1.1.2000, nelle misure fissate dall’art. 5 del CCNL 8.6.2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria). </p>
<p>Tale indennità viene adeguata in base agli incrementi previsti dai CCNL per il personale medico del S.S.N., nonché a seguito di variazioni della retribuzione universitaria.</p>
<p>Aggiunge l’ente sanitario nell’atto impugnato che “ sia l’indennità di rapporto esclusivo che la retribuzione di posizione sono state sempre considerate ai fini della determinazione della differenza stipendiale che questa Azienda corrisponde all’Università”, il che “può essere verificato dall’esame dei prospetti predisposti dal competente ufficio dello scrivente Dipartimento”, specificando, per quel che attiene alla retribuzione di posizione “che il competente ufficio…sta provvedendo a rideterminare la differenza stipendiale spettante dal 1°.1.2003, dal 1°.1.2004, dal 1°.1.2005 per effetto di variazioni della retribuzione universitaria”. Si aggiunge poi che “l’intera retribuzione di posizione così rideterminata ricomprende sia le componenti fissa e variabile, negli importi contrattualmente previsti e già valutati in precedenza ai fini della determinazione della differenza stipendiale a tutt’oggi corrisposta, nonché la quota relativa alla variabile aziendale”.</p>
<p>Da quanto esposto da parte dell’Amministrazione sanitaria si comprende che l’indennità di equiparazione abbia ricompreso la retribuzione di posizione, oltre l’indennità di rapporto esclusivo, rivendicata con il successivo ricorso n. 85/2005.</p>
<p>Se così stanno le cose, i ricorsi sono da respingere in quanto infondati.</p>
<p>A fronte delle esposte precisazioni, il ricorso proposto si basa su affermazioni del tutto generiche, prive di qualsiasi dimostrazione dell’assunto sostenuto, secondo cui “al prof. Dott. Napolitano, a seguito del conferimento del suddetto incarico non è stato mai riconosciuto dalla A.U.S.L. di Chieti l’incremento della retribuzione di posizione nella sua componente variabile”.<br />
Secondo un principio di carattere generale spetta a chi agisce in giudizio fornire la prova della pretesa avanzata, non potendosi il ricorrente limitare ad affermazioni sfornite di qualsiasi concreto elemento probante.</p>
<p>Le precisazioni dell’ente sanitario trovano ulteriore conferma nella nota esplicativa del 6.3.2007, n. 222, con cui tra l’altro, si specificano le misure, in base al CCNL 8.6.2000, della componente fissa, variabile e aziendale della retribuzione di posizione, di cui alla deliberazione n. 920/2004, che peraltro non risulta impugnata, nonché le misure di tali voci stabilite con deliberazione n. 565/2005, anche questa non impugnata, con effetto dal 1°.1.2002 e dal 1°.1.2003, in attuazione degli artt. 41 e 42 del CCNL 3.11.2005, relativo al biennio economico 2002/2003.<br />
Si aggiunge inoltre che con l’atto 565/2005 e con decorrenza dal 31.12.2003 una quota della retribuzione di posizione fissa e variabile è stata conglobata nello stipendio tabellare, sicchè dal 1°.1.2004 tali due componenti sono state riunificate in un’unica voce negli importi stabiliti dai citati artt. 41.1 e 42 del CCNL 3.11.2005 e precisamente in € 8.196, 51.</p>
<p>Il ricorrente non resta convinto delle “contorte, farraginose, contraddittorie e confuse giustificazioni addotte dalla A.U.S.L. d Chieti”, ma a sua volta non adduce argomenti convincenti a scalfire quanto precisato dall’amministrazione. </p>
<p>In ordine al ricorso n. 85/2005, relativo all’impugnativa del provvedimento 1847 dell’11.2.2005 di diniego, tra l’altro, secondo il ricorrente, dell’indennità di rapporto esclusivo, l’Amministrazione con detto provvedimento ha precisato che l’indennità di rapporto esclusivo è stata sempre considerata “ai fini della determinazione della differenza stipendiale che questa Azienda corrisponde all’Università”.<br />
Al riguardo il ricorrente si limita ad affermare che la voce “indennità di rapporto esclusivo” non compare affatto all’interno dei fogli specificativi della retribuzione percepita dal ricorrente, il che non vuol dire che tale indennità non sia stata corrisposta, in quanto è stata considerata ai fini della determinazione della differenza stipendiale versata dalla AUSL di Chieti all’Università, onde garantire la perequazione, ex art. 31 DPR 761/1979, tra i trattamenti dei sanitari del SSN e quelli dei docenti universitari che prestano la loro opera all’interno dei presidi ospedalieri.</p>
<p>Né in soccorso delle pretese avanzate può essere invocato l’art. 6 del D.Lvo n. 517 del 21.12.1999, che, al 1° comma, dispone che ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale, oltre al trattamento economico erogato dall’università, compete un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico (indennità di posizione) e un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti ( indennità di risultato). </p>
<p>Con tale norma, che va letta alla luce del consolidato principio di equiparazione tra il personale universitario che svolge attività assistenziale e il personale medico ospedaliero, (Corte Cost. n. 126/1981), si è inteso ridefinire il trattamento economico del personale universitario che svolge attività assistenziale per la necessità di definire l’equipollenza tra i due livelli (I° e II°) della Dirigenza medica del Comparto Sanità, introdotti innovativamente dall’art.15.1 del D.Lvo 502/1992 (che fa fatto venir meno le tre qualifiche sanitarie di Assistente, Aiuto e Primario), e i quattro livelli del personale medico dipendente dalle Università, convenzionato con le Aziende sanitarie, non essendo più attuali le corrispondenze funzionali stabilite dall’art. 102.3 del DPR 382/1980, nonché per la necessità di determinare le modalità di applicazione degli istituti giuridici ed economici previsti dal CCNL per i medici ospedalieri anche ai medici universitari (TAR Sicilia, Catania, sez. III, 11.7.2006, n.1156).</p>
<p>A detta esigenza ha provveduto l’art. 6 citato che non ha abolito il trattamento economico di equiparazione, ma introducendo i trattamenti aggiuntivi di cui al primo comma, ha inteso di personalizzare il trattamento di ciascun sanitario universitario in ragione delle funzioni assistenziali svolte, della posizione e degli incarichi ricevuti e dei risultati conseguiti, alla stessa stregua del personale medico ospedaliero, il cui trattamento economico è costituito dallo stipendio tabellare fisso previsto dal CCNL e da una serie di indennità con lo scopo di riconoscere lo specifico impegno profuso nell’attività e il livello di responsabilità.</p>
<p>Che l’indennità di equiparazione sia stata mantenuta è confermato dal fatto che i trattamenti aggiuntivi di cui al 1° comma della norma sono riconosciuti “oltre al trattamento economico erogato dall’Università”, trattamento che comprende pur sempre l’indennità di equiparazione, che dunque viene conservata.</p>
<p>Da ciò consegue che le indennità di posizione e di risultato previste dal 1°comma dell’art. 6 del D.Lvo 517/1999 non sono attribuite in sostituzione dell’indennità di equiparazione, ma in aggiunta alla stessa. Dette voci aggiuntive, in altri termini, non concorrono a determinare l’indennità di equiparazione, ma sono tese a riconoscere l’attività complessiva svolta dai docenti e ricercatori universitari e di cui il SSN usufruisce ( TAR Sicilia, Catania, n. 1156/2006, già citata).</p>
<p>La retribuzione, insomma, del personale universitario non deriva più dal raffronto a fini perequativi tra i trattamenti economici universitari e del SSN, ma si compone di un trattamento economico complesso integrato dai trattamenti economici aggiuntivi previsti dai relativi CCNL del Servizio sanitario nazionale che prescinde da una siffatta perequazione (TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, 30.9.2005, 1931).</p>
<p>In tal senso è stata letta la norma in questione nel Protocollo di intesa tra la Regione Liguria e l’Università di Genova (cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 1156/2006), protocollo d’intesa cui è subordinata l’operatività del menzionato art. 6 del D.Lvo 517/1999.</p>
<p>A specifici protocolli d’intesa stipulati dalla regione con le università ubicate in ciascun territorio fa riferimento l’art. 1 del menzionato D.Lvo per determinare l’attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Università.</p>
<p>E’ in siffatto protocollo che, in base all’art. 3 2 del D.P.C.M. 24.5.2001, deve essere previsto il trattamento economico di cui all’art. 6 dello stesso decreto, quale riconoscimento dovuto ai professori ed ai ricercatori universitari per lo svolgimento dell’attività assistenziale, trattamento che deve essere composto dalla voce aggiuntiva graduata in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico e dalla voce aggiuntiva graduata in relazione ai risultati ottenuti nell’attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri, concordati fra il direttore generale e il rettore.</p>
<p>Per l’entrata a regime, dunque, del più volte citato art. 6 occorre che sia intervenuta un’intesa tra regione e università e, a tal fine, onde siano perseguiti obiettivi comuni dai singoli protocolli locali, è stato emanato il ricordato D.P.C.M. 24.5.2001, recante linee guida per la formazione di dette intese, che, per sua natura, non contiene disposizioni immediatamente precettive (TAR Lazio, Roma, sez.III, n. 7823/29.9.2003), essendosi limitato a definire criteri e parametri delle attività assistenziali necessarie e non vicariabili per le attività istituzionali della facoltà di medicina e chirurgia (TAR Abruzzo, PE, 5.7.2007, n. 686).</p>
<p>L’ultimo periodo del comma IV^ del citato art. 3 riafferma il criterio del persistente sistema perequativo “per i primi cinque anni successivi all’entrata in vigore del presente decreto”, in cui “ogni professore o ricercatore universitario non potrà percepire, comunque, una retribuzione complessiva inferiore a quella in godimento all’atto dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 517 del 1999”.</p>
<p>In base a quanto riferito dall’ente sanitario, il ricorrente ha continuato a percepire il trattamento economico in godimento, comprensivo dell’indennità di equiparazione in cui sono state ricomprese le voci relative alle indennità di posizione e di risultato esclusivo e ogni altro elemento retributivo teso a realizzare il principio di equiparazione, ma, non essendo ancora operativo il menzionato art. 6, non può trovare accoglimento la pretesa del nuovo trattamento economico aggiuntivo. </p>
<p>La conservazione dell’indennità di perequazione comporta che anche la richiesta in ordine alla maggiorazione di cui al comma 9 dell’art. 39 del CCNL 8.6.2000, non può trovare accoglimento, atteso che, in base a quanto esposto, l’unica doglianza prospettabile da parte del ricorrente poteva riguardare l’attribuzione di un trattamento economico inferiore a quello perequato, il che nella specie non si è verificato. </p>
<p>Attesa la novità e complessità della questione, si ravvisano ragioni per compensare le spese dei due giudizi.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, previa riunione dei ricorsi in epigrafe ed estromissione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca, li <b>rigetta</b>.<br />
Spese compensate.<br />
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 22/11/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Michele Eliantonio, Presidente FF<br />
Dino Nazzaro, Consigliere<br />
Luciano Rasola, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 04/12/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-12-2007-n-920/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.920</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.921</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-12-2007-n-921/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-12-2007-n-921/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-12-2007-n-921/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.921</a></p>
<p>M. Eliantonio &#8211; Presidente, L. Rasola – Estensore C. V. O. M. A. P. (Avv. S. Acerbo) c. Ministero Difesa (Avv. Dist. St.) e nei confronti del Direttore 13^ Divisione 4^ Reparto sulla nozione di &#8220;evento dannoso&#8221; rilevante ai fini della riduzione dell&#8217;equo indennizzo in considerazione dell&#8217;età del danneggiato Militare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-12-2007-n-921/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.921</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-12-2007-n-921/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.921</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Eliantonio &#8211; Presidente, L. Rasola – Estensore<br /> C. V. O. M. A. P. (Avv. S. Acerbo) c. Ministero Difesa (Avv. Dist. St.) e nei confronti del Direttore 13^ Divisione 4^ Reparto</span></p>
<hr />
<p>sulla nozione di &ldquo;evento dannoso&rdquo; rilevante ai fini della riduzione dell&#8217;equo indennizzo in considerazione dell&#8217;età del danneggiato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare e militarizzato – Infermità e lesioni &#8211; Equo indennizzo – Riduzione per età del danneggiato – Momento in cui rileva l’età del danneggiato &#8211; Evento dannoso – Nozione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 2 della L. 23 dicembre 1970, n. 1094 prevede che l’equo indennizzo è ridotto del 25% o del 50% se il militare al momento dell’evento dannoso abbia superato rispettivamente i cinquanta o i sessanta anni di età; ai sensi di detta norma, per evento dannoso deve intendersi un evento che abbia arrecato danno e cioè un pregiudizio od una menomazione all’integrità fisica, per cui detto evento &#8211; che fa sorgere il diritto all’equo indennizzo e in relazione al quale deve essere considerata l’età del militare -non va identificato con il momento della contrazione dell’infermità per causa di servizio, ma con quello in cui si verifica la menomazione; tuttavia, allorquando il momento di insorgenza dell’evento dannoso non possa essere accertato in base alla documentazione sanitaria, deve farsi riferimento alla data in cui l’autorità medica competente accerti la dipendenza dell’infermità da causa di servizio ovvero (come nella specie) l’interdipendenza, riconoscendo la conseguente intervenuta menomazione. (1)</p>
<p></b>_________________________________<br />
(1) Non constano precedenti in termini in questa Rivista. (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo<br />
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di <b>registro generale 416 del 1999</b>, proposto da: <br />
<B>C. V. O. M. A. P</B>., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Salvatore Acerbo, con domicilio eletto presso Salvatore Acerbo in Pescara, via Parco Nazionale D&#8217;Abruzzo, N.5; <br />
<i><b><P ALIGN=CENTER>CONTRO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>MINISTERO DIFESA<i></b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distr.le L&#8217;Aquila, domiciliata per legge in L&#8217;Aquila, via Portici S.Berardino; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>DIRETTORE 13^ DIVISIONE 4^ REPARTO<i></b></i>; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>ANNULL DECRETO 200025/C DEL 22.10.98 CONCESSIONE DELL&#8217;EQUO INDENNIZZO AL 50%.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero Difesa;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22/11/2007 il dott. Luciano Rasola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorrente, già Capitano dell’Esercito, in godimento di pensione privilegiata ordinaria di 5^ categoria per l’intervenuto riconoscimento da causa di servizio di alcune infermità, in data 12.10.1996 inoltrava richiesta di interdipendenza di altra patologia (carcinoma epatocellulare mediamente differenziato su cirrosi da epatite cronica) con quelle già riconosciute, sostenendo che la situazione patologica successivamente intervenuta sarebbe dipesa dalle trasfusioni di sangue subite nel 1970.</p>
<p>Mentre tale interdipendenza non è stata riconosciuta dal CPPO, in senso favorevole si è invece espresso il Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa, per cui l’Amministrazione ha conferito all’istante un equo indennizzo ridotto del 50% per aver maturato il 60° anno di età all’atto dell’evento dannoso.</p>
<p>Avverso detto provvedimento si rileva il difetto di motivazione in quanto non si spiega cosa si intende per evento dannoso, mentre il Collegio medico legale ha chiaramente collegato la patologia manifestatasi solo successivamente alle trasfusioni del 1970 e che la epatite C non presenta da subito segni e sintomi evidenti.<br />
Viene quindi dedotta la violazione dell’art. 2 della L. 1094/1990, rilevando che l’evento dannoso, che secondo la giurisprudenza di verifica non nel momento della contrazione della malattia ma quando si verifica la menomazione, nella specie si è verificato in occasione delle trasfusioni cui il ricorrente è stato sottoposto nel 1970.</p>
<p>Essendo il ricorrente deceduto in data 29.12.2005, si è costituita in giudizio la consorte con atto del 20.3.2007. </p>
<p>Si è costituita in giudizio l’Amministrazione che ha depositato solo documenti.<br />
La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 22 novembre 2007.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.</p>
<p>L’art.2 della L. 23.1.2.1970, n. 1094 dispone che l’equo indennizzo è ridotto del 25% o del 50% se il militare al momento dell’evento dannoso abbia superato rispettivamente i cinquanta o i sessanta anni di età.</p>
<p>Per evento dannoso deve intendersi un evento che abbia arrecato danno e cioè pregiudizio o menomazione all’integrità fisica, per cui l’evento che fa sorgere il diritto all’equo indennizzo e in relazione al quale deve essere considerata l’età del militare non va identificato con il momento della contrazione dell’infermità per causa di servizio, ma con quello in cui si verifica la menomazione (C.S., sez. IV, 8.10.1985, n. 425).</p>
<p>Secondo un orientamento giurisprudenziale meno rigoroso, detto momento sarebbe quello dell’ingravescenza dell’infermità, per cui occorre tener conto, ai fini delle riduzioni di cui alla norma citata, dell’età raggiunta dall’interessato allorquando ha denunciato detto aggravamento o abbia comunque chiesto, come nella specie, l’interdipendenza dell’infermità “carcinoma epatocellulare mediamente differenziato su cirrosi da epatite cronica” con le infermità già riconosciute come dipendenti da causa di servizio, quali “esiti di gastroresezione” e “note nevrotiche ansiose in atto, sindrome depressiva con tratti psicoastenici marcati” (C.S., sez. IV, n. 425/1985, già citata).</p>
<p>Il ricorrente, nato il 29.7.1929, ha chiesto in data 12.10.1996 il riconoscimento dell’interdipendenza delle infermità intervenute successivamente, quando aveva già maturato anni 67, per cui deve ritenersi che l’amministrazione abbia fatto corretta applicazione dell’art. 2 sopra menzionato, così come interpretato dalla giurisprudenza.</p>
<p>Nel caso in cui, peraltro, il momento di insorgenza dell’evento dannoso non possa essere accertato in base alla documentazione sanitaria, deve farsi riferimento, secondo un indirizzo giurisprudenziale più rigoroso, alla data in cui l’autorità medica competente accerti la dipendenza dell’infermità da causa di servizio o, come nella specie, l’interdipendenza, riconoscendo la conseguente intervenuta menomazione. Detto riconoscimento, nel caso in esame, è intervenuto ad opera del Collegio medico legale in data 13.5.1998, allorché l’ex militare aveva compiuto 68 anni di età ( C.S., sez. IV, 17.2.1983, n. 91).</p>
<p>La tesi del ricorrente che vorrebbe far risalire la contrazione della epatite C al 1970 in cui ebbe ad essere sottoposto a diverse trasfusioni di sangue che sarebbero stata la causa di detta patologia non appare condivisibile.<br />
Se anche infatti si può convenire con alcuni passi della relazione peritale del Collegio medico legale <br />
in cui si afferma che negli anni ‘70 alto era il rischio di essere contagiati dal virus dell’epatite C, malattia che non presenta segni e sintomi evidenti, anche se reca “evidenze sierologiche e biochimiche” già dopo solo 2-26 settimane dalla trasfusione, deve tuttavia ammettersi che la manifestazione dell’evento menomativo dell’integrità fisica, che è il dato rilevante, si è verificato<br />
molto tempo dopo, quando l’interessato, in data 12.10.1996, ha chiesto il riconoscimento dell’interdipendenza. </p>
<p>Nessun difetto di motivazione può pertanto rinvenirsi nel provvedimento impugnato che ha operato la riduzione del 50% dell’equo indennizzo, in conformità della norma e dell’indirizzo giurisprudenziale, avendo il richiedente superato all’atto dell’evento dannoso il 60° anno di età.<br />
Detta motivazione deve ritenersi, ragionevolmente e oggettivamente, più che sufficiente ed esaustiva.</p>
<p>Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto, con equitativa compensazione delle spese.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, <b>respinge</b> il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 22/11/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Michele Eliantonio, Presidente FF<br />
Dino Nazzaro, Consigliere<br />
Luciano Rasola, Consigliere, Estensore		</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 04/12/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-12-2007-n-921/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.921</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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