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	<title>4/11/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>4/11/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4853</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4853-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4853-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4853</a></p>
<p>Va sospeso il dispositivo di sentenza (del TAR Lazio, Sezione II Ter n. 6363/2011 annulla procedura di gara per Campagne di sensibilizzazione rivolte a scuole italiane ed europee sull’importanza di una consapevole alimentazione); Considerato che, allo stato le questioni proposte con l’appello, riguardanti l’idoneità delle giustificazioni fornite dall’aggiudicataria e la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4853-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4853</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4853-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4853</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il dispositivo di sentenza (del TAR Lazio, Sezione II Ter n. 6363/2011 annulla procedura di gara per Campagne di sensibilizzazione rivolte a scuole italiane ed europee sull’importanza di una consapevole alimentazione); Considerato che, allo stato le questioni proposte con l’appello, riguardanti l’idoneità delle giustificazioni fornite dall’aggiudicataria e la congruità dei criteri di valutazione dei progetti presentati dalle concorrenti, richiedono attento approfondimento in sede di merito; inoltre, sussistono le esigenze cautelari espresse dalla parte appellante. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04853/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 06636/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 6636 del 2011, proposto da:<br />	<br />
Societa&#8217; <b>Protom Group S.p.A.</b> Quale Mandataria R.T.I., <b>Cosmo Adv Srl</b> Quale Impresa Mandante Rti, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Union Contact Srl</b> Quale Mandataria del Costituendo Rti, <b>Selecto Srl</b> A Socio Unico Quale Mandante del Costituendo Rti, rappresentati e difesi dagli avv. Angelo Clarizia, Andrea Callea, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2; 	</p>
<p>per la sospensione<br />	<br />
del dispositivo di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione II Ter n. 6363/2011;	</p>
<p>e per la riforma<br />	<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione II Ter n. 7458/2011;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 il Cons. Marco Lipari e uditi per le parti gli avvocati Tedeschini, Clarizia e dello Stato D&#8217;Elia;	</p>
<p>Considerato che, allo stato:<br />	<br />
&#8211; le questioni proposte con l’appello, riguardanti l’idoneità delle giustificazioni fornite dall’aggiudicataria e la congruità dei criteri di valutazione dei progetti presentati dalle concorrenti, richiedono attento approfondimento in sede di merito;<br />	<br />
&#8211; sussistono le esigenze cautelari espresse dalla parte appellante;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 6636/2011) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata.<br />	<br />
Fissa, per la discussione del merito, l’udienza del 17 febbraio 2012;<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Luigi Lodi, Presidente<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />	<br />
Hadrian Simonetti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.5127</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-5127/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-5127/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.5127</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. M. Buonauro Ferrovia Alifana e Benevento &#8211; Napoli S.r.l. (Avv. Francesco Casertano) c. Comune di San Felice a Cancello (N.C.) sulla possibilità di poter espletare attività pubbliche nel settore ferroviario da parte del privato 1. Giurisdizione e competenza – Passaggi a livello &#8211; Diritto di rivalsa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-5127/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.5127</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-5127/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.5127</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Guida, est. M. Buonauro<br /> Ferrovia Alifana e Benevento &#8211; Napoli S.r.l. (Avv. Francesco Casertano) c. Comune di San Felice a Cancello (N.C.)</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità di poter espletare attività pubbliche nel settore ferroviario da parte del privato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza –  Passaggi a livello &#8211; Diritto di rivalsa delle spese sostenute per il servizio di transennamento del passaggio a livello di una ferrovia – Controversia – Giurisdizione del G.A. &#8211; Ragioni	</p>
<p>2. Amministrazione pubblica &#8211; Attività di carattere pubblico – Possibilità di espletamento da parte del privato – Sussiste – Presupposti – Ragioni &#8211; Limiti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  L&#8217;adempimento imposto dall’art. 44 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) in ordine all&#8217;adeguamento ed alla messa in sicurezza dei passaggi a livello con semibarriere rappresenta un&#8217;attività di manutenzione delle strade pubbliche in funzione della salvaguardia della loro funzionalità e, dunque, un servizio pubblico. Ne consegue che, sussiste la giurisdizione amministrativa in caso di controversia inerente il predetto servizio ed, in particolare, avente ad oggetto (come accaduto nel caso di specie) il diritto di rivalsa delle spese sostenute per il servizio di transennamento del passaggio a livello di una data ferrovia, nonché per la sostituzione delle semibarriere ivi installate con le barriere complete, da parte della società che ne ha la gestione nei confronti dell&#8217;Amministrazione competente	</p>
<p>2. Sussiste la possibilità di derogare il generale principio secondo cui il privato non può sostituirsi alla P.A. per l’espletamento di alcune attività pubbliche (nella specie realizzazione di un transennamento del passaggio a livello di una ferrovia) se ricorrono tutti i presupposti previsti per l&#8217;esercizio dell&#8217;actio negotiorum gestorum, ovvero la mancanza di una prohibitio domini specificamente espressa dall&#8217;Amministrazione; l&#8217;utiliter coeptum, ossia il riconoscimento esplicito od implicito che la gestione dell&#8217;affare sia stata utilmente iniziata ed, infine, l&#8217;absentia domini, ossia l&#8217;impossibilità, sia pure temporanea, del dominus di provvedere ai suoi affari. (1) (In virtù dei suddetti principi nella specie è stato rigettato il ricorso avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute per la realizzazione di un transennamento del passaggio a livello di una ferrovia fondato sulla sola circostanza che la P.A. era rimasta inerte a fronte delle preminenti ragioni di sicurezza statale)	</p>
<p>________________________________</p>
<p>[1] Cfr. <i>TAR Campania – Napoli, Sez. I, sentenza n. 1360/06; Consiglio di Stato, n. 5929/2010</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1669 del 2002, proposto da: 	</p>
<p><b>Ferrovia Alifana e Benevento &#8211; Napoli S.r.l.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Casertano, con domicilio eletto presso E. Iacobelli in Napoli, via Giannone, n. 30; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di San Felice a Cancello</b>, n.c.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per il riconoscimento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del diritto di rivalsa delle spese sostenute per il servizio di transennamento del passaggio a livello Km 5+415 della linea ferroviaria Cancello &#8211; Benevento, nonché per la sostituzione delle semibarriere ivi installate con le barriere complete, intervenuti nell’anno 1996 in attuazione degli articoli 44, comma 2, e 234, comma 4, del nuovo Codice della Strada e per la conseguente liquidazione degli importi erogati a tal titolo dalla società ricorrente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2011 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>MetroCampania NordEst s.r.l. (già Ferrovia Alifana e Benevento-Napoli s.r.l.) ha proposto ricorso ai fini del riconoscimento del diritto di rivalsa delle spese sostenute per il servizio di transennamento del passaggio a livello Km 5+415 della linea ferroviaria Cancello &#8211; Benevento, nonché per la sostituzione delle semibarriere ivi installate con le barriere complete, intervenuti nell’anno 1996 in attuazione degli articoli 44, comma 2, e 234, comma 4, del nuovo Codice della Strada e per la conseguente liquidazione degli importi erogati a tal titolo dalla società ricorrente, il tutto sulla base del presupposto della configurazione del rapporto giuridico in essere tra ricorrente ed il Comune intimato in termini di negotiorum gestio.<br />	<br />
Secondo la tesi attorea, scaduto il termine del 31.12.1995 per l’adeguamento dei passaggi a livello alla nuova normativa, l’inadempimento da parte dell’amministrazione intimata rappresenta il titolo pubblicistico di dichiarare il diritto della società ricorrente al rimborso delle somme, sostenute – in luogo dell’Ente proprietario della strada rimasto inoperoso – per il servizio di transennamento manuale dei passaggi a livello, nonché per la sostituzione delle semibarriere preesistenti con barriere automatiche ivi installate, con corrispondente condanna dell’Ente proprietario a corrispondere le somme sostenute a tale titolo per un importo complessivo pari ad euro 46.475,51, oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla data dei pagamenti e fino all’effettivo soddisfo. <br />	<br />
In vista dell’udienza di discussione il ricorrente ha depositato memorie illustrative, ribadendo il contenuto delle proprie tesi difensive ed insistendo per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 26 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>In punto di giurisdizione giova osservare che, vertendo la questione su di un rapporto prettamente pubblicistico che in termini generali attiene alla gestione del servizio pubblico, viene in rilievo l’assolvimento di un compito inerente, appunto, alla sicurezza del servizio che la norma primaria qualifica in termini di obbligo di natura pubblicistica.<br />	<br />
Si tratta, allora, non già di un’ipotesi gestoria, configurabile unicamente con riferimento ad attività negoziali, ma di una vicenda che -in tesi- concreterebbe una sostituzione nell’adempimento di tale obbligo e, come tale, sicuramente rientrante nella giurisdizione amministrativa.<br />	<br />
Inoltre, non vi è dubbio che l’adempimento imposto dal codice della strada, ossia l’adeguamento e la messa in sicurezza dei passaggi a livello con semibarriere, è qualificabile come attività di manutenzione delle strade pubbliche in funzione della salvaguardia della loro funzionalità e quindi come servizio pubblico; la controversia, avendo ad oggetto un rapporto tra soggetti pubblici, implicante sia una valutazione di legittimità della sostituzione operata dal ricorrente, sia la fondatezza di una pretesa di natura indennitaria presenta proprio quella situazione di intreccio tra posizione di diritto ed interesse che configura una ipotesi di giurisdizione esclusiva.<br />	<br />
Nel merito, il ricorso è infondato.<br />	<br />
Sul punto non vi sono ragioni per discostarsi dall’orientamento espresso da questa Sezione (sentenza n. 1630 del 2006), integralmente confermato in sede di appello (C.d.S. n. 5929 del 2010).<br />	<br />
A norma dell’articolo 44 del Codice della strada, infatti, la sostituzione delle semibarriere con le barriere nei passaggi a livello sprovvisti di spartitraffico, così come l’apposizione di dispositivi di luce rossa fissa volta a segnalare l’arrivo dei treni, spetta ai gestori delle ferrovie.<br />	<br />
Tanto alla costruzione dello spartitraffico quanto all’attività di transennamento prescritta dal nuovo Codice della strada la società esercente la tratta ferroviaria in discorso ha provveduto, dunque, del tutto unilateralmente, in assenza di un atto dell’amministrazione provinciale che l’autorizzasse, appaltando a una società esterna i lavori di potenziamento dei passaggi a livello.<br />	<br />
A tale riguardo, occorre premettere in ordine alla vexata quaestio della esperibilità dell’azione ex art. 2028 c.c. nei confronti della pubblica amministrazione, che, com’è noto, il problema va risolto tenendo conto della differenza fra attività di carattere pubblicistico, nello svolgimento delle quali non sono ammesse ingerenze da parte degli amministrati, ed attività di carattere privatistico, nell’espletamento delle quali la giurisprudenza tende, entro certi limiti, ad ammettere che il cittadino si possa sostituire all’amministrazione, acquisendo il diritto ad essere rimborsato delle spese sostenute.<br />	<br />
Nel primo caso deve ritenersi carente uno dei presupposti cardine della gestione d’affari altrui, costituito dall’assenza della prohibitio domini. L’attività di carattere pubblicistico, infatti, è rigidamente riservata dall’ordinamento alla P.A. e deve pertanto riconoscersi un generale divieto, per i privati, di intraprendere qualsiasi affare in tali settori.<br />	<br />
Nel settore dell’attività di carattere privatistico della P.A., invece, non può ritenersi operante tale divieto generale e, infatti, si ritiene tendenzialmente ammissibile l’espletamento da parte di privati di attività di pertinenza dell’amministrazione. Affinché, tuttavia, sia configurabile il diritto del gestore al rimborso delle spese sostenute, così come l’obbligo della P.A. di adempiere alle obbligazioni assunte in suo nome, nonché quello di tenere indenne il privato di quelle assunte in nome proprio, è necessario che ricorrano tutti i presupposti cui il codice civile subordina l’actio negotiorum gestorum, vale a dire: la mancanza di una prohibitio domini specificamente espressa dall’amministrazione, l’utiliter coeptum, ossia il riconoscimento esplicito od implicito che la gestione dell’affare sia stata utilmente iniziata e, infine, l’absentia domini, ossia l’impossibilità, sia pure temporanea, del dominus di provvedere ai suoi affari (la quale però non può essere considerata ricorrente solamente a causa dei modi e dei tempi di deliberare e di operare della P.A., anche se ciò può comportare ritardi e disfunzioni nello svolgimento di talune attività: cfr. Cass. Civ., 9 novembre 1993, n. 11061). <br />	<br />
Nella specie, mancano gli estremi per poter configurare l’esperibilità dell’actio negotiorum gestorum nei confronti dell’amministrazione resistente.<br />	<br />
Anche laddove si ammettesse l’obbligo dell’Amministrazione locale alla costruzione dello spartitraffico, in nessun caso può poi accogliersi la tesi, perorata dal ricorrente, secondo cui a fronte dell’inerzia della Amministrazione e per preminenti ragioni di sicurezza stradale, la società esercente la ferrovia sia stata costretta a sostituirsi all’amministrazione nel compiere l’attività di sua precisa competenza. <br />	<br />
Ed invero la cornice normativa, applicabile ratione materiae alla fattispecie che ne occupa, comprende anche una ulteriore parte dell’articolo 44 del codice della strada (evocato a sostegno della pretesa), secondo cui: <<le semibarriere possono essere installate solo nel caso che la carreggiata sia divisa nei due sensi di marcia da spartitraffico invalicabile di adeguata lunghezza... ».<br />	<br />
Non può revocarsi in dubbio, allora, che la mancanza di tale spartitraffico invalicabile, che separi il doppio senso di marcia della carreggiata della strada, non consente più, secondo il dettato normativo, la permanenza delle semibarriere già in precedenza installate dal medesimo gestore della ferrovia.<br />	<br />
D’altra parte la società ricorrente non ha nemmeno dimostrato la obbligatorietà degli intrapresi interventi di adeguamento, che, a tacer d’altro, postulano una larghezza minima della carreggiata nel per l’apposizione di uno spartitraffico. <br />	<br />
In base alle considerazioni esposte il ricorso va rigettato. Stante la contumacia del Comune non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla sulle spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono, Consigliere<br />	<br />
Michele Buonauro, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/11/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-5127/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.5127</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 4/11/2011 n.291</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ordinanza-4-11-2011-n-291/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ordinanza-4-11-2011-n-291/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ordinanza-4-11-2011-n-291/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 4/11/2011 n.291</a></p>
<p>Presidente Quaranta, Redattore Grossi sul riparto di giurisdizione nei giudizi elettorali Elezioni – artt. 1-quater, 14-bis, comma 13, lettera c), 15, comma 3, lettera d), 16-bis, comma 7, lettera a), 17-ter, comma 4, lettere b) e c), della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Quaranta, Redattore Grossi</span></p>
<hr />
<p>sul riparto di giurisdizione nei giudizi elettorali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – artt. 1-quater, 14-bis, comma 13, lettera c), 15, comma 3, lettera d), 16-bis, comma 7, lettera a), 17-ter, comma 4, lettere b) e c), della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana) – Esclusione dei cittadini non residenti in Sicilia dalle elezioni dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Presidente della Regione – Q. l. c. sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania – Asserita violazione del’art. 2, 3 e 51, primo comma, della Cost. –  Manifesta inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1-quater, 14-bis, comma 13, lettera c), 15, comma 3, lettera d), 16-bis, comma 7, lettera a), 17-ter, comma 4, lettere b) e c), della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 51, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l’ordinanza indicata in epigrafe.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino Cassese, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1-quater, 14-bis, comma 13, lettera c), 15, comma 3, lettera d), 16-bis, comma 7, lettera a), 17-ter, comma 4, lettere b) e c), della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, nel procedimento vertente tra Pignataro Maria Catena Rita e l’Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Catania ed altro con ordinanza del 2 novembre 2010, iscritta al n. 87 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2011. <br />	<br />
<i><br />	<br />
Visto</i> l’atto di intervento della Regione siciliana; <br />	<br />
<i>Udito</i> nella camera di consiglio del 5 ottobre 2011 il Giudice relatore Paolo Grossi. <br />	<br />
<i><br />	<br />
Ritenuto</i> che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania – chiamato a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria, proposta dalla ricorrente nei confronti dell’Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Catania e dell’Ufficio centrale regionale presso la Corte d’appello di Palermo, in ragione della dedotta illegittimità della esclusione quale candidata di lista, nella circoscrizione elettorale di Catania, all’elezione dell’Assemblea regionale siciliana e del Presidente della Regione, fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, pronunciata «poiché iscritta nelle liste elettorali del Comune di Casale sul Sile (TV), ubicato fuori dal territorio della Regione Sicilia» –, con ordinanza emessa il 2 novembre 2010, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 1-quater, 14-bis, comma 13, lettera c), 15, comma 3, lettera d), 16-bis, comma 7, lettera a), 17-ter, comma 4, lettere b) e c), della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana), per contrasto con gli articoli 2, 3 e 51, primo comma, della Costituzione; <br />	<br />
che – premesso, in fatto, di avere sollevato in merito questione di pregiudizialità comunitaria, in ordine alla quale la Corte di giustizia CE (ordinanza 26 marzo 2009, C-535/08), si è ritenuta incompetente, affermando l’insussistenza di ogni collegamento fra la situazione della ricorrente nella causa principale e una qualsiasi delle situazioni considerate dalle disposizioni del Trattato, in particolare dagli artt. 17 e 18 – il rimettente pregiudizialmente ribadisce la sussistenza della propria giurisdizione nel giudizio a quo in base ai princìpi sanciti dalla decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 24 novembre 2005, sull’assunto che «l’atto con il quale la lesione è stata prodotta [alla ricorrente] rientra nel novero delle operazioni elettorali»; <br />	<br />
che, essendo stato riassunto il ricorso «ai soli fini di ottenere il risarcimento del danno per l’illegittima esclusione dalla competizione elettorale in applicazione di una norma che [parte ricorrente] ritiene incostituzionale sotto diversi profili», il rimettente, in termini di rilevanza, afferma che («essendo il ricorso finalizzato esclusivamente al risarcimento del danno conseguente all’esclusione dalla competizione elettorale») «solo dopo la verifica della conformità alla Costituzione della normativa in base alla quale l’esclusione è stata disposta (e segnatamente ai princìpi contenuti negli artt. 2, 3 e 51 Cost.) sarà possibile scrutinare la fondatezza della pretesa risarcitoria»; <br />	<br />
che, nel merito, il Collegio rimettente ritiene che le norme censurate – nella parte in cui «sostanzialmente escludono che cittadini non residenti in Sicilia possano partecipare alle elezioni dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Presidente della Regione» – si pongano in contrasto con gli articoli 2, 3 e 51 della Costituzione, che riconoscono e garantiscono a ogni cittadino il libero accesso alle cariche elettive, in condizioni di uguaglianza sostanziale su tutto il territorio nazionale, giacché la limitazione dell’elettorato passivo basato esclusivamente sul mero criterio territoriale della residenza determina una notevole e non giustificata compressione del diritto politico fondamentale di elettorato passivo riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri dell’inviolabilità; <br />	<br />
che – in assenza di un’espressa previsione statutaria che consenta di derogare all’art. 51 Cost. (laddove anzi l’art. 3 dello statuto siciliano dispone espressamente che la legge elettorale per l’Assemblea regionale siciliana sia «in armonia con la Costituzione e [con] i princìpi dell’ordinamento giuridico della Repubblica») – il giudice a quo rileva che la suddetta limitazione non sarebbe validamente motivata «da alcuna ragione idonea a giustificare il trattamento differenziato del “cittadino siciliano”, il quale, di conseguenza, sarebbe anche penalizzato sotto l’aspetto della libertà di circolazione sul territorio nazionale, poiché le disposizioni censurate, restringendo il diritto di elettorato passivo ai soli residenti nella Regione siciliana, limitano, di fatto, la libertà di circolazione dei lavoratori siciliani, inducendoli a non trasferirsi altrove per non perdere la possibilità di esercitare il diritto fondamentale di partecipazione politica»; <br />	<br />
che è intervenuta la Regione siciliana, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di non fondatezza della sollevata questione, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del t.a.r. adito, l’omessa indicazione dei parametri statutari che sarebbero stati violati e l’irrilevanza per mancato accertamento dell’effettiva sussistenza del diritto al risarcimento e di conseguenza della necessità di applicazione delle norme regionali denunciate; <br />	<br />
che, nel merito, la Regione osserva che è solo apodittico il riferimento alla violazione del parametro dell’art. 2 Cost. e che, quanto alla asserita violazione degli artt. 3 e 51 Cost., il semplice confronto fra la normativa regionale in esame e quella delle altre Regioni a statuto speciale rivela che anche queste ultime prevedono identiche limitazioni territoriali al diritto di elettorato passivo con riguardo al requisito della residenza per l’iscrizione nelle liste per le elezioni ai Consigli regionali; e che d’altronde tali limitazioni, proprio con riferimento alla medesima legge elettorale della Regione siciliana oggetto del presente scrutinio, sono già state ritenute da questa Corte compatibili con gli evocati precetti costituzionali nella sentenza n. 20 del 1985. <br />	<br />
<i><br />	<br />
Considerato</i> che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, solleva questione di legittimità costituzionale degli articoli 1-quater, 14-bis, comma 13, lettera c), 15, comma 3, lettera d), 16-bis, comma 7, lettera a), 17-ter, comma 4, lettere b) e c), della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana), nella parte in cui «sostanzialmente escludono che cittadini non residenti in Sicilia possano partecipare elle elezioni dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Presidente della Regione»; <br />	<br />
che, a giudizio del rimettente, le norme censurate si pongono in contrasto con gli articoli 2, 3 e 51, primo comma, della Costituzione, giacché la limitazione dell’elettorato passivo basato esclusivamente sul mero criterio territoriale della residenza (senza alcuna valida ragione in ordine al trattamento differenziato del «cittadino siciliano») determina una notevole e non giustificata compressione del diritto politico fondamentale di elettorato passivo riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri dell’inviolabilità; <br />	<br />
che la Regione siciliana ha preliminarmente eccepito (tra l’altro) l’inammissibilità della sollevata questione per difetto di giurisdizione del t.a.r., giacché le situazioni giuridiche soggettive che vengono in rilievo nel procedimento elettorale preparatorio devono essere sottoposte alla cognizione del giudice ordinario; <br />	<br />
che l’eccezione è fondata; <br />	<br />
che il rimettente – dato atto che, a seguito della restituzione degli atti dalla Corte di giustizia, il giudizio a quo è stato riassunto dalla ricorrente, «ai soli fini di ottenere il risarcimento del danno per l’illegittima esclusione dalla competizione elettorale in applicazione di una norma che ritiene incostituzionale» – si limita a sostenere la sussistenza nella specie della giurisdizione del giudice amministrativo sull’assunto che, se pure la ricorrente «lamenta che con la propria esclusione è stato leso il proprio diritto di elettorato passivo, l’atto con il quale la lesione è stata prodotta rientra nel novero delle operazioni elettorali, in ordine alle quali la cognizione sulle liti spetta al giudice amministrativo (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, decisione n. 10 del 2005) anche sotto il profilo risarcitorio»; <br />	<br />
che, al di là del carattere apodittico di una tale argomentazione, questa Corte rileva, in primo luogo, che il rimettente equivoca le affermazioni contenute nella richiamata decisione dell’Adunanza plenaria n. 10 del 2005, la quale – lungi dal derogare al consolidato orientamento in materia di riparto di giurisdizione sul contenzioso elettorale amministrativo – si pone integralmente nel solco del costante orientamento giurisprudenziale (di cui vengono espressamente citati i precedenti conformi di Cassazione, Sezioni unite, sentenze n. 11646 del 2003, n. 3601 del 2003 e n. 717 del 2002; Consiglio di Stato, Sezione V, decisione n. 5695 del 2001) che individua la spettanza al giudice ordinario della cognizione delle controversie concernenti l’ineleggibilità, la decadenza e l’incompatibilità (ossia quelle relative alla tutela del diritto di elettorato passivo), e devolve al giudice amministrativo le controversie riguardanti le operazioni elettorali (Cassazione, Sezioni unite, sentenza n. 1459 del 1992), considerate non per il risultato in sé, ossia per l’incidenza sul diritto di eleggibilità del candidato, ma solo per le modalità di svolgimento delle stesse in conformità alla disciplina legale (Cassazione, Sezioni unite, n. 2854 del 1992); <br />	<br />
che, peraltro, tale consolidato criterio di riparto non trova limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento di convalida degli eletti o dell’atto di proclamazione o di quello di decadenza, atteso che anche in tali ipotesi la decisione verte non sull’annullamento dell’atto amministrativo, ma sul diritto soggettivo perfetto inerente all’elettorato attivo o passivo (Cassazione, Sezioni unite, sentenze n. 23682 del 2009 e n. 22640 del 2007); <br />	<br />
che è evidente – come d’altronde affermato ripetutamente dallo stesso rimettente, che fonda le censure di incostituzionalità proprio sull’assunto della lesività delle norme impugnate rispetto al diritto fondamentale inviolabile di elettorato passivo – che, nella specie, il petitum sostanziale azionato (che va identificato, non solo e non tanto in base alla concreta statuizione meramente risarcitoria richiesta dopo la riassunzione del giudizio, ma anche e soprattutto in funzione della sottostante causa petendi, fondata sulla specifica natura della posizione giuridica dedotta in giudizio) sia individuabile nella domanda di riconoscimento e di tutela del diritto politico della ricorrente, nella sua espansione tendenzialmente piena, attraverso la dichiarazione di illegittimità delle norme impugnate che escludono la candidabilità alle elezioni regionali dei cittadini non residenti in Sicilia; <br />	<br />
che, dunque – al di là del carattere meramente assertivo (inidoneo persino a superare la soglia della non implausibilità) delle argomentazioni poste a sostegno dell’affermazione della sussistenza della giurisdizione in capo al giudice amministrativo sulla controversia de qua – il difetto di giurisdizione del rimettente emerge ictu oculi in modo macroscopico (sentenze n. 81 del 2010 e n. 241 del 2008); <br />	<br />
che, in presenza di siffatto profilo assorbente, la sollevata questione è irrilevante e quindi va dichiarata manifestamente inammissibile. <br />	<br />
<i>Visti </i>gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. <br />	<br />
<B><P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI<br />	<br />
</B><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<B><P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B><i>dichiara</i> la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1-quater, 14-bis, comma 13, lettera c), 15, comma 3, lettera d), 16-bis, comma 7, lettera a), 17-ter, comma 4, lettere b) e c), della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 51, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l’ordinanza indicata in epigrafe. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2011. </p>
<p>Depositata in Cancelleria il 4 novembre 2011. </p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4853</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4853/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4853/</guid>

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<p>Va sospesa la sentenza che annulla il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che approva la graduatoria delle offerte ed aggiudica la gara per l’affidamento dell’incarico relativo alla realizzazione delle “Campagne di sensibilizzazione rivolte a scuole italiane ed europee sull’importanza di una consapevole alimentazione, anni scolastici 2010/2013”;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4853/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4853</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4853/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4853</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che annulla il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che approva la graduatoria delle offerte ed aggiudica la gara per l’affidamento dell’incarico relativo alla realizzazione delle “Campagne di sensibilizzazione rivolte a scuole italiane ed europee sull’importanza di una consapevole alimentazione, anni scolastici 2010/2013”; cio&#8217; perche&#8217; le questioni proposte con l’appello, riguardanti l’idoneità delle giustificazioni fornite dall’aggiudicataria e la congruità dei criteri di valutazione dei progetti presentati dalle concorrenti, richiedono attento approfondimento in sede di merito. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04853/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 06636/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 6636 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Societa&#8217; Protom Group S.p.A.</b> Quale Mandataria R.T.I., <b>Cosmo Adv Srl </b>Quale Impresa Mandante Rti, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Union Contact Srl</b> Quale Mandataria del Costituendo Rti, <b>Selecto Srl</b> A Socio Unico Quale Mandante del Costituendo Rti, rappresentati e difesi dagli avv. Angelo Clarizia, Andrea Callea, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2; 	</p>
<p>per la sospensione<br />	<br />
del dispositivo di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione II Ter n. 6363/2011;	</p>
<p>e per la riforma<br />	<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione II Ter n. 7458/2011;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 il Cons. Marco Lipari e uditi per le parti gli avvocati Tedeschini, Clarizia e dello Stato D&#8217;Elia;	</p>
<p>Considerato che, allo stato:<br />	<br />
&#8211; le questioni proposte con l’appello, riguardanti l’idoneità delle giustificazioni fornite dall’aggiudicataria e la congruità dei criteri di valutazione dei progetti presentati dalle concorrenti, richiedono attento approfondimento in sede di merito;<br />	<br />
&#8211; sussistono le esigenze cautelari espresse dalla parte appellante;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 6636/2011) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata.	</p>
<p>Fissa, per la discussione del merito, l’udienza del 17 febbraio 2012;<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Luigi Lodi, Presidente<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />	<br />
Hadrian Simonetti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4853/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4853</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4845</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4845/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4845/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4845/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4845</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che accoglie il ricorso di un&#8217;impresa non aggiudicataria avverso l&#8217;affidamento di un servizio di ristorazione di un&#8217;azienda ospedaliera se, sulla base delle prescrizioni contenute negli atti che disciplinano la gara, l’appello e&#8217; sostenuto da elementi di fumus boni iuris. Il motivo di ricorso accolto prospettava</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4845/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4845</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che accoglie il ricorso di un&#8217;impresa non aggiudicataria avverso l&#8217;affidamento di un servizio di ristorazione di un&#8217;azienda ospedaliera se, sulla base delle prescrizioni contenute negli atti che disciplinano la gara, l’appello e&#8217; sostenuto da elementi di fumus boni iuris. Il motivo di ricorso accolto prospettava la violazione dell&#8217;art. 38 Codice dei Contratti e dall’art. 3 punto 1) lett. m) e n) delle norme di partecipazione, dove, con previsione inequivoca, si ribadiva che doveva essere “allegata anche la relativa dichiarazione autenticata del soggetto (direttore tecnico, socio di snc, soci accomandatari di S.a.s., amministratori muniti di rappresentanza o figura dell’institore)”. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04845/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 08225/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 8225 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Serenissima Ristorazione S.p.A.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Calgaro, Andrea Manzi, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Sodexho Italia Spa</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandra Pergolese, Beniamino Caravita Di Toritto, con domicilio eletto presso Beniamino Caravita Di Toritto in Roma, via di Porta Pinciana, 6; <b>Dipartimento Servizi Condivisi &#8211; Azienda Ospedaliera Universitaria &#8220;Santa Maria della Misericordia&#8221;</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza breve del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA &#8211; TRIESTE: SEZIONE I n. 00370/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE &#8211; RIS. DANNO	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Sodexho Italia Spa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti gli avvocati Calgaro, Manzi e Pergolese;	</p>
<p>Ritenuto che, sulla base delle prescrizioni contenute negli atti che disciplinano la gara, l’appello non sia sostenuto da sufficienti elementi di fumus boni iuris.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 8225/2011).	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Luigi Lodi, Presidente<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />	<br />
Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4845/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4845</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4843</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4843/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4843/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4843/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4843</a></p>
<p>Va sospesa, su ricorso della seconda classificata, la delibera Asl recante aggiudicazione della gara della procedura aperta per la fornitura triennale di gas medicali e tecnici per presidi ospedalieri. L&#8217;aggiudicataria aveva attivato la procedura per l’ammissione al concordato preventivo, omologato con decreto del Tribunale ed in epoca successiva ha presentato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4843/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4843</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4843/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4843</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, su ricorso della seconda classificata, la delibera Asl recante aggiudicazione della gara della procedura aperta per la fornitura triennale di gas medicali e tecnici per presidi ospedalieri. L&#8217;aggiudicataria aveva attivato la procedura per l’ammissione al concordato preventivo, omologato con decreto del Tribunale ed in epoca successiva ha presentato domanda di partecipazione alla gara esame; la tesi dell’amministrazione si basa sull’esegesi letterale dell’articolo 181 della legge fallimentare, secondo cui il giudizio di omologazione determina la chiusura della procedura del concordato preventivo, tesi non apparsa convincente perche&#8217; l’articolo 38, nel regolare i requisiti di moralità dell’impresa, preclude la partecipazione alle gare d&#8217;appalto ai soggetti &#8220;che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni&#8221;; il momento in cui termina lo stato di concordato preventivo va rinvenuto, come si desume dal complessivo sistema delineato dalla legge fallimentare, nel decreto con il quale il Tribunale autorizza la chiusura della procedura di concordato preventivo, atto peraltro avente natura meramente esecutiva, essendo attuativo delle funzioni di sorveglianza e controllo assegnate agli organi fallimentari (Cassazione civile, sez. I, 27 ottobre 2006, n. 23272); in appello la sospensiva e&#8217; stata confermata, tenuto conto anche che il T.A.R. ha già fissato l’udienza di merito per il bimestre successivo. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04843/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 08406/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 8406 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>S.O.N.- Societa&#8217; Ossigeno Napoli s.p.a.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Valerio Barone, Corrado Barbagallo e Giuseppe Sparano con domicilio eletto presso l’avvocato Stefano Vinti in Roma, via Emilia n. 88;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>SIAD- Societa&#8217; Italiana Acetilene e Derivati spa</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Manzi e Fabio Andrea Bifulco, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri n. 5; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Azienda Sanitaria Locale di Caserta</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Edoardo Barone, con domicilio eletto presso la Regione Campania in Roma, via Poli 29; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
ordinanza cautelare del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI- SEZIONE I n. 1556/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO FORNITURA TRIENNALE DI GAS MEDICINALI E TECNICI PER PRESIDI OSPEDALIERI &#8211; MCP	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di SIAD-Societa&#8217; Italiana Acetilene e Derivati spa e di Azienda Sanitaria Locale di Caserta;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 il Cons. Vittorio Stelo e uditi per le parti gli avvocati Barone Edoardo, Sparano e Manzi;	</p>
<p>Ritenuto che al momento, impregiudicato il merito, non sussistono motivi per l’accoglimento dell’appello cautelare, tenuto conto anche che il T.A.R. ha già fissato l’udienza di merito per il prossimo 25 gennaio 2012;<br />	<br />
ritenuto di disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 8406/2011).	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Luigi Lodi, Presidente<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />	<br />
Hadrian Simonetti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4843/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4843</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4832</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4832/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4832/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4832/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4832</a></p>
<p>Non va sospeso, su ricorso della quinta classificata, bando ed aggiudicazione del servizio di gestione e manutenzione della apparecchiature elettromedicali e ad alta tecnologia, da effettuare presso un&#8217;Azienda Ospedaliera, comprensivo del servizio sviluppo e implementazione delle dotazioni in ausilio alle attività cliniche erogate nei presidi ospedalieri aziendali&#8221;; infatti, la disciplina</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4832/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4832</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4832/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4832</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso, su ricorso della quinta classificata, bando ed aggiudicazione del servizio di gestione e manutenzione della apparecchiature elettromedicali e ad alta tecnologia, da effettuare presso un&#8217;Azienda Ospedaliera, comprensivo del servizio sviluppo e implementazione delle dotazioni in ausilio alle attività cliniche erogate nei presidi ospedalieri aziendali&#8221;; infatti, la disciplina di gara pare aver sufficientemente specificato l’oggetto della prestazione appaltata ed il supporto motivazionale sul quale poggiano le valutazioni tecniche, tenuto conto del criterio utilizzato (confronto a coppie), puo&#8217; essere compendiato nella sola espressione di un punteggio numerico; inoltre, in considerazione della sensibilità della prestazione appaltata, deve privilegiarsi l’interesse pubblico alla sollecita definizione della procedura consentendo l’avvio della gestione del servizio; in appello il diniego di sospensiva e&#8217; stato confermato ritenendo che per il principio di bilanciamento degli interessi va ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla prosecuzione del servizio, già affidato alla controinteressata. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04832/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 08254/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 8254 del 2011, proposto da <b>Ingegneria Biomedica Santa Lucia S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale Capogruppo e mandataria del R.T.I. con la mandante <b>Carlino Srl</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Ernesto Stajano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Villa Albani, 12/A;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Ferrari Franco, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta, 142; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Tecnologie Sanitarie Spa</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandataria del costituendo Rti con la mandante <b>Prima Vera Spa</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Valentino Vulpetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sabotino, 2/A;	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell’ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO: SEZIONE I n. 01557/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E AD ALTA TECNOLOGIA	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi e di Tecnologie Sanitarie Spa in proprio e quale mandataria del costituendo Rti;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia &#8211; Milano &#8211; di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli avvocati Stajano, Pinto su delega di Ferrari e Vulpetti;	</p>
<p>Ritenuto ad un primo esame che per il principio di bilanciamento degli interessi va ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla prosecuzione del servizio, già affidato alla controinteressata;<br />	<br />
Ritenuto, in ogni caso, che la complessità delle questioni prospettate dall’appellante richiede l’approfondimento nel merito e, a tal fine, va sollecitata la tempestiva trattazione del ricorso da parte del Tar;<br />	<br />
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possono compensarsi tra le parti;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l&#8217;appello, confermando la misura cautelare disposta in primo grado.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presenta ordinanza sia trasmessa al Tar per la fissazione dell&#8217;udienza di merito con priorità ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 11, cod. proc. amm..<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Luigi Lodi, Presidente<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />	<br />
Alba Paola Puliatti, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4832/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4832</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.753</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-753/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-753/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-753/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.753</a></p>
<p>Vanno sospesi i provvedimenti con cui la Sottocommissione per gli Esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Palermo per la sessione 2010 ha valutato insufficienti due dei tre elaborati della ricorrente, considerato che gli elaborati redatti dalla ricorrente sembrano soddisfare i parametri predeterminati dalla Commissione centrale in quanto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-753/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.753</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-753/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.753</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Vanno sospesi i provvedimenti con cui la Sottocommissione per gli Esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Palermo per la sessione 2010 ha valutato insufficienti due dei tre elaborati della ricorrente, considerato che gli elaborati redatti dalla ricorrente sembrano soddisfare i parametri predeterminati dalla Commissione centrale in quanto garantiscono una trattazione essenziale ma sufficientemente esaustiva degli istituti dei quali i candidati sono stati chiamati a fare applicazione; considerato che la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali costituiscono, se accompagnate – come nella specie- all’esaustività della trattazione un obiettivo da perseguire, come è stato sottolineato di recente dall’articolo 3, comma secondo, C.P.A; rilevato che gli stessi elaborati appaiono meritevoli di diversa valutazione, e&#8217; ritenuto opportuno concedere la tutela cautelare attraverso l’ammissione della ricorrente con riserva alle prove orali dell’esame di abilitazione in argomento. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00753/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01489/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1489 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Francesca Cotrino</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio P. Nichil, con domicilio eletto presso Antonio P. Nichil in Lecce, viale Leopardi, 151;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Commissione Esami Avvocato c/o Corte Appello di Lecce</b>, <b>Ministero della Giustizia</b>, <b>Commissione Esame Avvocato c/o Corte di Appello di Palermo</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Lecce, via F.Rubichi 23; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dei provvedimenti con cui la Sottocommissione per gli Esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Palermo per la sessione 2010 ha valutato insufficienti due dei tre elaborati della ricorrente e, in particolare, del provvedimento di non ammissione della ricorrente alle prove orali, provvedimenti pubblicati in data 28 giugno 2011; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale, e in particolare del verbale della medesima sottocommissione del 23/3/2011 n. 14 nel quale sono riportate le operazioni di correzione degli elaborati in questione.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissione Esami Avvocato c/o Corte Appello di Lecce e di Ministero della Giustizia e di Commissione Esame Avvocato c/o Corte di Appello di Palermo;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori Nichil Antonio, Pedone Giovanni.;	</p>
<p>Considerato che gli elaborati redatti dalla ricorrente sembrano soddisfare i parametri predeterminati dalla Commissione centrale in quanto garantiscono una trattazione essenziale ma sufficientemente esaustiva degli istituti dei quali i candidati sono stati chiamati a fare applicazione;<br />	<br />
considerato che la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali costituiscono, se accompagnate – come nella specie- all’esaustività della trattazione un obiettivo da perseguire , come è stato sottolineato di recente dall’articolo 3, comma secondo, C.P.A <br />	<br />
rilevato che gli stessi elaborati appaiono meritevoli di diversa valutazione;<br />	<br />
ritenuto opportuno concedere la tutela cautelare attraverso l’ammissione della ricorrente con riserva alle prove orali dell’esame di abilitazione in argomento;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima<br />	<br />
Accoglie la suindicata domanda cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) ammette la ricorrente con riserva al sostenimento delle prove orali dell’esame di abilitazione;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica dell’8 febbraio 2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Massimo Santini, Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-753/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.753</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.762</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-762/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-762/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-762/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.762</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura aperta indetta da Aeroporti di Puglia per l&#8217;affidamento dei servizi attinenti all&#8217;architettura e all&#8217;ingegneria, ai sensi dell&#8217;art. 91 del D.Lgs. n. 163/2006, relativi ai lavori di Ristrutturazione aerostazione di Brindisi, in ragione della pretesa ricorrenza a carico della stessa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-762/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.762</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-762/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.762</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura aperta indetta da Aeroporti di Puglia per l&#8217;affidamento dei servizi attinenti all&#8217;architettura e all&#8217;ingegneria, ai sensi dell&#8217;art. 91 del D.Lgs. n. 163/2006, relativi ai lavori di Ristrutturazione aerostazione di Brindisi, in ragione della pretesa ricorrenza a carico della stessa delle fattispecie interdittiva prevista dall&#8217;art. 38, co. 1, lett. f), del D.Lgs. n. 163/2006 (errore grave nell’esercizio dell’attività professionale), e nemmeno va sospeso il non luogo a provvedere in autotutela in relazione all&#8217;istanza/informativa in ordine all&#8217;intento di proporre ricorso giurisdizionale, inoltrata dalla ricorrente ai sensi dell&#8217;art. 243 bis del D.Lgs. 163/206; cio&#8217; perche&#8217; la fattispecie inadempitiva addebitata alla società ricorrente è scaturita dalla negligente esecuzione dei compiti inerenti alla direzione dei lavori relativi alla realizzazione , da parte di impresa appaltatrice, del prolungamento della pista di volo e via di rullaggio: negligenza consistita nella mancata tempestiva richiesta – da rivolgere alla impresa appaltatrice prima della intrapresa dei lavori – (e conseguente omessa acquisizione) dei rilievi topografici da confrontare con quelli che sono stati posti a base del progetto, onde accertare in tempo lo scostamento relativo alla pendenza longitudinale del tratto di pista da prolungare, così come riscontrata. L&#8217;inesatta esecuzione in cui è incorsa la società ricorrente ha connotazione di gravità atteso che la violazione dei propri doveri da parte della Direzione Lavori rileva di per sé, indipendentemente dall’entità degli effetti, cioè dallo scostamento rispetto alla pendenza programmata della pista di volo; inoltre il superamento della pendenza della pista di volo è stato accertato solo in seguito a verifica da parte della stazione appaltante, sicche&#8217; la situazione appare riconducibile al paradigma normativo di cui all’art 38, lettera f del d.lgs. 163/2006. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00762/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01463/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1463 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Tecno Engineering 2c Srl</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, con domicilio eletto presso Daniele Montinaro in Lecce, Vico Storto Carita&#8217; Vecchia, 3;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Aeroporti di Puglia Spa</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Loredana Papa, Emilio Toma, con domicilio eletto presso Sergio Camassa in Lecce, piazza Ludovico Ariosto N. 23; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento di esclusione della società ricorrente dalla procedura aperta indetta da Aeroporti di Puglia SpA per l&#8217;affidamento dei servizi attinenti all&#8217;architettura e all&#8217;ingegneria, ai sensi dell&#8217;art. 91 del D.Lgs. n. 163/2006, relativi ai lavori di &#8220;Ristrutturazione del secondo livello aerostazione passeggeri: ampliamento sale di imbarco presso l&#8217;Aeroporto Civile di Brindisi&#8221;, in ragione della pretesa ricorrenza a carico della stessa delle fattispecie interdittive previste dall&#8217;art. 38, co. 1, lett. f), del D.Lgs. n. 163/2006, ed in particolare:<br />	<br />
della nota prot. 9359 dd. 12/7/2011, a mezzo della quale Aeroporti di Puglia, ai sensi dell&#8217;art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006, ha comunicato alla Società ricorrente l&#8217;intervenuta esclusione dalla procedura di che trattasi;<br />	<br />
del verbale della seduta di gara del giorno 27/6/2011;<br />	<br />
del provvedimento allegato al verbale di gara del 27/6/2011 di esclusione a mezzo del quale è stata disposta l&#8217;esclusione dalla procedura de qua della società ricorrente;<br />	<br />
della nota prot. 8203 del 20/6/2011 a firma del Direttore Amministrativo di Aeroporti di Puglia;<br />	<br />
delle note di Aeroporti di Puglia S.p.A. prot. n. 18470 del 22/12/2010 e della nota prot. n. 1103 del 27/1/2011;<br />	<br />
del provvedimento dd. 31/8/2011, con cui la committente Aeroporti di Puglia ha disposto il non luogo a provvedere in autotutela in relazione all&#8217;istanza/informativa in ordine all&#8217;intento di proporre ricorso giurisdizionale, inoltrata dalla TE2C srl in data 5/8/2011, ai sensi dell&#8217;art. 243 bis del D.Lgs. 163/206;	</p>
<p>nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Aeroporti di Puglia Spa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori Vagnucci Francesco, Toma Emilio.;	</p>
<p>Premesso che la società ricorrente impugna il provvedimento di esclusione dalla gara per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria ai sensi dell’art 91 del d.lgs 163/2006 relativi ai lavori di “ristrutturazione del secondo livello Aerostazione Passeggeri: ampliamento Sale di Imbarco” presso l’aeroporto civile di Brindisi, adottato dalla stazione appaltante con nota del 12 luglio 2011;<br />	<br />
considerato che l’esclusione dalla gara di cui sopra è stata comminata per grave negligenza nell’esecuzione dell’appalto relativo al prolungamento pista di volo RWY 07/25 e via di rullaggio “T”- 1^ stralcio funzionale – e grave errore nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante, nonché per errore grave nell’esercizio dell’attività professionale , ai sensi dell’art 38 lettera f )del d.lgs 163/2006;<br />	<br />
considerato che la fattispecie inadempitiva addebitata alla società ricorrente è scaturita dalla negligente esecuzione dei compiti inerenti alla direzione dei lavori relativi alla realizzazione , da parte di impresa appaltatrice, del prolungamento della pista di volo e via di rullaggio di cui si è detto,<br />	<br />
considerato che detta negligenza è consistita nella mancata tempestiva richiesta – da rivolgere alla impresa appaltatrice prima della intrapresa dei lavori –(e conseguente omessa acquisizione) dei rilievi topografici da confrontare con quelli che sono stati posti a base del progetto, onde accertare in tempo lo scostamento relativo alla pendenza longitudinale del tratto di pista da prolungare , così come riscontrata;	</p>
<p>che l’inesatta esecuzione in cui è incorsa la società ricorrente ha connotazione di gravità atteso che:<br />	<br />
la violazione dei propri doveri da parte della Direzione Lavori rileva di per sé, indipendentemente dall’entità degli effetti, cioè dallo scostamento rispetto alla pendenza programmata della pista di volo;<br />	<br />
il superamento della pendenza della pista di volo è stato accertato solo in seguito a verifica da parte della stazione appaltante;<br />	<br />
la situazione appare, pertanto, riconducibile al paradigma normativo di cui all’art 38, lettera f del d.lgs 163/2006,	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima<br />	<br />
Respinge la suindicata domanda cautelare<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 22 febbraio 2012.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Massimo Santini, Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-762/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.762</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.1924</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-1924/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-1924/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-1924/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.1924</a></p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente, Massimo Santini – Estensore sull&#8217;ipotesi in cui la preventiva conoscenza delle caratteristiche dell&#8217;offerta tecnica non mette in pericolo la garanzia dell&#8217;imparzialità dell&#8217;operato della commissione di gara Contratti della p.a. – Offerte di gara – Offerta tecnica – Caratteristiche – Preventiva conoscenza – Garanzia dell’imparzialità – Messa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-1924/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.1924</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-1924/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.1924</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari – Presidente, Massimo Santini – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ipotesi in cui la preventiva conoscenza delle caratteristiche dell&#8217;offerta tecnica non mette in pericolo la garanzia dell&#8217;imparzialità dell&#8217;operato della commissione di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Offerte di gara – Offerta tecnica – Caratteristiche – Preventiva conoscenza – Garanzia dell’imparzialità – Messa in pericolo – Ipotesi in cui ciò non avviene</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Se è vero che la preventiva conoscenza delle caratteristiche dell’offerta tecnica mette in pericolo la garanzia dell’imparzialità dell’operato dell’organo valutativo, costituendo un dato di fatto potenzialmente deviante in quanto mette in condizione la commissione di plasmare i criteri o parametri specificativi adattandoli ai caratteri specifici delle offerte, conosciute o conoscibili, sì da sortire un effetto potenzialmente premiale nei confronti di una o più imprese, è anche vero che, sulla base di una valutazione di carattere sostanziale, qualora detta conoscenza avvenga in un momento successivo a quello della formulazione dei suddetti criteri specificativi, tale effetto deviante non potrà più in concreto verificarsi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Prima</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 964 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Trevi Spa, Igeco Costruzioni Spa e Coget Soc Coop, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Nicola Marcone, con domicilio eletto presso Antonio Palma in Lecce, viale Leopardi n. 15; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Autorità Portuale di Brindisi, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi n. 23; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Grandi Lavori Fincosit Spa, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giovanni Pellegrino, presso il cui studio in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16, è elettivamente domiciliata; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della nota del 3 maggio 2011 n. 4994 con la quale l&#8217;Autorità Portuale di Brindisi comunica alla Trevi l&#8217;esclusione dalla procedura di gara; della nota del 3 maggio 2011 n. 5042 con la quale l&#8217;Autorità Portuale di Brindisi comunica la graduatoria finale della gara; della nota del 18 maggio 2011 n. 5599 con la quale l&#8217;Autorità Portuale di Brindisi comunica alla Trevi il diniego di autotutela; del verbale di gara del 22 marzo 2011; del verbale di gara del 24 marzo 2011; del verbale di gara del 4 aprile 2011; del verbale di gara del 29 aprile 2011; dell&#8217;eventuale e non conosciuto dalla ricorrente provvedimento di aggiudicazione definitiva; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della amministrazione intimata e della società controinteressata;<br />	<br />
Viste le memorie difensive rispettivamente depositate dalla parti costituite;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto, in particolare, l’art. 120, comma 10, del decreto legislativo n. 104 del 2010; <br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2011 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori Lia Cesare, in sostituzione di Marcone Nicola, Pedone Giovanni e Pellegrino Giovanni;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>La società ricorrente partecipava alla pubblica gara per l’affidamento di alcuni lavori nell’ambito del porto di Brindisi (consolidamento e manutenzione straordinaria di alcune banchine).<br />	<br />
All’esito dell’esame della documentazione amministrativa venivano rinvenute alcune copie di certificati riguardanti lavori in precedenza svolti dalla società Trevi. Ritenendo tali elementi anticipatori dell’offerta tecnica l’amministrazione portuale, in dichiarata applicazione dei principi di segretezza delle offerte e di <i>par condicio</i> tra i ricorrenti, escludeva la medesima società dalla gara.<br />	<br />
Svolti gli adempimenti di cui all’art. 243-<i>bis</i> del codice degli appalti, il raggruppamento escluso interponeva gravame per i seguenti motivi: a) eccesso di potere per travisamento dei fatti, dato che i certificati rinvenuti non atterrebbero all’offerta tecnica ma alla documentazione amministrativa, e in particolare ai requisiti di ordine speciale concernenti l’adeguata idoneità tecnica; b) eccesso di potere per illogicità in quanto, anche a voler considerare tali certificati alla stregua di elementi attinenti all’offerta tecnica, la loro preventiva conoscenza non sarebbe stata in ogni grado idonea ad inficiare il relativo giudizio da parte della commissione di gara; c) violazione della <i>lex specialis</i> nella parte in cui il bando non prevederebbe una espressa comminatoria di esclusione per la preventiva rivelazione di elementi riguardanti l’offerta tecnica; d) violazione dell’art. 243-<i>bis </i>del decreto legislativo n. 163 del 2006. <br />	<br />
Si costituivano in giudizio l’amministrazione intimata e la ditta controinteressata per chiedere il rigetto del gravame.<br />	<br />
Con ordinanza n. 506 del 30 giugno 2011 veniva rigettata l’istanza di tutela cautelare.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 5 ottobre 2011 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso veniva infine trattenuto in decisione.<br />	<br />
Tutto ciò premesso il ricorso, ad un più attento esame che è proprio di questa fase di merito, è fondato per le ragioni di seguito indicate.<br />	<br />
In disparte ogni considerazione circa la mancanza di una espressa comminatoria di esclusione in tal senso, osserva infatti il collegio che se è ben vero, da un lato, che la preventiva conoscenza delle caratteristiche dell’offerta tecnica mette in pericolo la garanzia dell’imparzialità dell’operato dell’organo valutativo, costituendo “un dato di fatto potenzialmente deviante in quanto mette in condizione la commissione di plasmare i criteri o parametri specificativi adattandoli ai caratteri specifici delle offerte, conosciute o conoscibili, sì da sortire un effetto potenzialmente premiale nei confronti di una o più imprese” (cfr., <i>ex multis</i>, Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 2010, n. 6509; Cons. Stato, sez. VI, 20 dicembre 1999, n. 2117), è anche vero dall’altro lato che, sulla base di una valutazione di carattere sostanziale, qualora detta conoscenza avvenga in un momento successivo a quello della formulazione dei suddetti criteri specificativi, tale effetto <i>deviante</i> non potrà più in concreto verificarsi.<br />	<br />
Ciò che è avvenuto nel caso di specie, laddove i criteri ed i sub-criteri relativi all’offerta tecnica non sono stati in alcun modo specificati tra la fase di esame della documentazione amministrativa (fase all’interno della quale era avvenuta la conoscenza dei certificati di buona esecuzione, ossia di elementi riconducibili all’offerta tecnica ai sensi del punto A.5 del disciplinare di gara) e quella dedicata alla valutazione delle offerte tecniche: dunque, non vi è stato pregiudizio – come correttamente rilevato dalla difesa di parte ricorrente – in ordine al corretto, libero e indipendente svolgimento del processo intellettivo/volitivo dei commissari che si è poi concluso con il giudizio sull’offerta tecnica.<br />	<br />
D’altra parte, la valutazione in esame ( quella relativa alle “ esperienze pregresse “, come quelle attinenti a tutti gli altri elementi valutabili nell’ambito dell’offerta tecnica) è stata effettuata non in termini assoluti, ossia considerando separatamente le singole offerte, ma attraverso una particolare modalità di comparazione delle stesse, quella del c.d. <i>confronto a coppie</i>, che giocoforza implica la necessaria preventiva conoscenza di tutte le medesime offerte.<br />	<br />
Era quindi necessario che la commissione di gara prendesse cognizione della documentazione relativa alle esperienze pregresse ( come di quella relativa agli altri elementi di valutazione delle offerte tecniche previsti dal disciplinare di gara ) presentata da ogni concorrente prima di procedere alle valutazioni comparative. Così è stato in quanto la commissione ha provveduto ( verbale n. 6 del 4 aprile 2011) ad estrarre dalle buste contrassegnate con la lettera “ B “ la documentazione relativa all’offerta tecnica e poi “alla lettura dell’elaborato A. 5 <i>esperienze pregresse” </i>per ogni concorrente.<br />	<br />
La cognizione dei vari elaborati A.5 ha quindi preceduto la formulazione delle valutazioni a seguito del confronto a coppie.<br />	<br />
La pregressa cognizione della documentazione relativa alle esperienze pregresse della ricorrente,acquisita con l’apertura della busta A, in nulla ha quindi alterato il rapporto cronologico “cognizione delle offerte tecniche – valutazione delle stesse “ delineato nel disciplinare di gara.<br />	<br />
Nei termini di cui sopra osserva pertanto il collegio come la avvenuta conoscenza di alcuni elementi dell’offerta tecnica, in una fase anteriore alla sua specifica valutazione, non fosse in alcun modo idonea ad incidere sull’imparzialità della commissione e sulla <i>par condicio</i> tra i concorrenti.<br />	<br />
In conclusione il ricorso, assorbita ogni altra censura, è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti in epigrafe indicati.<br />	<br />
Data la notevole complessità e la novità della questione affrontata sussistono in ogni caso giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 964 del 2011, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti in epigrafe indicati.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Carlo Dibello, Primo Referendario<br />	<br />
Massimo Santini, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/11/2011</p>
<p align=justify>
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