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	<title>4/11/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>4/11/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.1152</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-1152/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-1152/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.1152</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Rel. Goso Lauro spa (avv.ti Delzanno, Piacentini) c. Provincia di Vercelli (avv. Rosci) e Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avvocatura distrettuale dello Stato) sulla necessità di segnalazione all&#8217;Autorità anche in caso di mancata comprova dei requisiti di ordine generale Contratti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-1152/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.1152</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-1152/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.1152</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Rel. Goso<br /> Lauro spa (avv.ti Delzanno, Piacentini) c. Provincia di Vercelli (avv. Rosci) e Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avvocatura distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità di segnalazione all&#8217;Autorità anche in caso di mancata comprova dei requisiti di ordine generale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti p.a. – Appalto – Gara –Mancanza comprova requisiti di ordine generale – Segnalazione all’Autorità – Legittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Anche con riferimento a gare indette prima dell’entrata in vigore del dl 70/2011, la segnalazione all’Autorità di vigilanza va fatta non soltanto nel caso di riscontrato difetto dei requisiti di ordine speciale in sede di controllo a campione, ma anche in caso di riscontrato difetto dei requisiti di ordine generale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/18565_TAR_18565.pdf">clicca qui</a></p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-1152/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.1152</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.1162</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-1162/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-1162/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.1162</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Rel. Limongelli Società Autostrada Asti – Cuneo spa (avv.ti Giardini, Caretta) c. Anas spa e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avvocatura distrettuale dello Stato) Contratti p.a. – Concessione – Approvazione progetto esecutivo – Applicazione prezziario superato – Illegittimità. E’ illegittima l’applicazione di un prezziario superato disposta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-1162/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.1162</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-1162/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.1162</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Rel. Limongelli<br /> Società Autostrada Asti – Cuneo spa (avv.ti Giardini, Caretta) c. Anas spa e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avvocatura distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti p.a. – Concessione – Approvazione progetto esecutivo – Applicazione prezziario superato – Illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittima l’applicazione di un prezziario superato disposta dall’Amministrazione nei confronti di un concessionario relativamente all’approvazione di un progetto definitivo di opera pubblica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.1173</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-1173/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-1173/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-1173/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.1173</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Rel. Malanetto Cooperativa Animazione Valdocco onlus (avv. Carapelle) c. Comune di Chiavasso (avv. Giardini) e Cooperativa Sociale Eurotrend Assistenza srl (avv.ti Enoch, Dimonte) sui limiti dell&#8217;inderogabilità delle tabelle ministeriali in caso di anomalia dell&#8217;offerta Contratti p.a. – Appalto – Offerta &#8211; Anomalia – Tabelle ministrali – Inderogabilità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-1173/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.1173</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-1173/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.1173</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Rel. Malanetto<br /> Cooperativa Animazione Valdocco onlus (avv. Carapelle) c. Comune di Chiavasso (avv. Giardini) e Cooperativa Sociale Eurotrend Assistenza srl (avv.ti Enoch, Dimonte)</span></p>
<hr />
<p>sui limiti dell&#8217;inderogabilità delle tabelle ministeriali in caso di anomalia dell&#8217;offerta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti p.a. – Appalto – Offerta &#8211; Anomalia – Tabelle ministrali – Inderogabilità – Soltanto per retribuzione minima oraria.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’unico parametro di computo dettato dalle tabelle ministeriali effettivamente inderogabile è la retribuzione minima oraria dettata dalla contrattazione collettiva, mentre i restanti maggiori costi possono essere concretamente giustificati in termini anche minori rispetto a quanto astrattamente previsto nelle tabelle ministeriali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-1173/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.1173</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4853</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4853-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4853-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4853</a></p>
<p>Va sospeso il dispositivo di sentenza (del TAR Lazio, Sezione II Ter n. 6363/2011 annulla procedura di gara per Campagne di sensibilizzazione rivolte a scuole italiane ed europee sull’importanza di una consapevole alimentazione); Considerato che, allo stato le questioni proposte con l’appello, riguardanti l’idoneità delle giustificazioni fornite dall’aggiudicataria e la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4853-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4853</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4853-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4853</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il dispositivo di sentenza (del TAR Lazio, Sezione II Ter n. 6363/2011 annulla procedura di gara per Campagne di sensibilizzazione rivolte a scuole italiane ed europee sull’importanza di una consapevole alimentazione); Considerato che, allo stato le questioni proposte con l’appello, riguardanti l’idoneità delle giustificazioni fornite dall’aggiudicataria e la congruità dei criteri di valutazione dei progetti presentati dalle concorrenti, richiedono attento approfondimento in sede di merito; inoltre, sussistono le esigenze cautelari espresse dalla parte appellante. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04853/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 06636/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 6636 del 2011, proposto da:<br />	<br />
Societa&#8217; <b>Protom Group S.p.A.</b> Quale Mandataria R.T.I., <b>Cosmo Adv Srl</b> Quale Impresa Mandante Rti, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Union Contact Srl</b> Quale Mandataria del Costituendo Rti, <b>Selecto Srl</b> A Socio Unico Quale Mandante del Costituendo Rti, rappresentati e difesi dagli avv. Angelo Clarizia, Andrea Callea, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2; 	</p>
<p>per la sospensione<br />	<br />
del dispositivo di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione II Ter n. 6363/2011;	</p>
<p>e per la riforma<br />	<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione II Ter n. 7458/2011;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 il Cons. Marco Lipari e uditi per le parti gli avvocati Tedeschini, Clarizia e dello Stato D&#8217;Elia;	</p>
<p>Considerato che, allo stato:<br />	<br />
&#8211; le questioni proposte con l’appello, riguardanti l’idoneità delle giustificazioni fornite dall’aggiudicataria e la congruità dei criteri di valutazione dei progetti presentati dalle concorrenti, richiedono attento approfondimento in sede di merito;<br />	<br />
&#8211; sussistono le esigenze cautelari espresse dalla parte appellante;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 6636/2011) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata.<br />	<br />
Fissa, per la discussione del merito, l’udienza del 17 febbraio 2012;<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Luigi Lodi, Presidente<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />	<br />
Hadrian Simonetti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4853-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4853</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.5127</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-5127/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-5127/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-5127/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.5127</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. M. Buonauro Ferrovia Alifana e Benevento &#8211; Napoli S.r.l. (Avv. Francesco Casertano) c. Comune di San Felice a Cancello (N.C.) sulla possibilità di poter espletare attività pubbliche nel settore ferroviario da parte del privato 1. Giurisdizione e competenza – Passaggi a livello &#8211; Diritto di rivalsa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-5127/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.5127</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-5127/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.5127</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Guida, est. M. Buonauro<br /> Ferrovia Alifana e Benevento &#8211; Napoli S.r.l. (Avv. Francesco Casertano) c. Comune di San Felice a Cancello (N.C.)</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità di poter espletare attività pubbliche nel settore ferroviario da parte del privato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza –  Passaggi a livello &#8211; Diritto di rivalsa delle spese sostenute per il servizio di transennamento del passaggio a livello di una ferrovia – Controversia – Giurisdizione del G.A. &#8211; Ragioni	</p>
<p>2. Amministrazione pubblica &#8211; Attività di carattere pubblico – Possibilità di espletamento da parte del privato – Sussiste – Presupposti – Ragioni &#8211; Limiti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  L&#8217;adempimento imposto dall’art. 44 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) in ordine all&#8217;adeguamento ed alla messa in sicurezza dei passaggi a livello con semibarriere rappresenta un&#8217;attività di manutenzione delle strade pubbliche in funzione della salvaguardia della loro funzionalità e, dunque, un servizio pubblico. Ne consegue che, sussiste la giurisdizione amministrativa in caso di controversia inerente il predetto servizio ed, in particolare, avente ad oggetto (come accaduto nel caso di specie) il diritto di rivalsa delle spese sostenute per il servizio di transennamento del passaggio a livello di una data ferrovia, nonché per la sostituzione delle semibarriere ivi installate con le barriere complete, da parte della società che ne ha la gestione nei confronti dell&#8217;Amministrazione competente	</p>
<p>2. Sussiste la possibilità di derogare il generale principio secondo cui il privato non può sostituirsi alla P.A. per l’espletamento di alcune attività pubbliche (nella specie realizzazione di un transennamento del passaggio a livello di una ferrovia) se ricorrono tutti i presupposti previsti per l&#8217;esercizio dell&#8217;actio negotiorum gestorum, ovvero la mancanza di una prohibitio domini specificamente espressa dall&#8217;Amministrazione; l&#8217;utiliter coeptum, ossia il riconoscimento esplicito od implicito che la gestione dell&#8217;affare sia stata utilmente iniziata ed, infine, l&#8217;absentia domini, ossia l&#8217;impossibilità, sia pure temporanea, del dominus di provvedere ai suoi affari. (1) (In virtù dei suddetti principi nella specie è stato rigettato il ricorso avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute per la realizzazione di un transennamento del passaggio a livello di una ferrovia fondato sulla sola circostanza che la P.A. era rimasta inerte a fronte delle preminenti ragioni di sicurezza statale)	</p>
<p>________________________________</p>
<p>[1] Cfr. <i>TAR Campania – Napoli, Sez. I, sentenza n. 1360/06; Consiglio di Stato, n. 5929/2010</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1669 del 2002, proposto da: 	</p>
<p><b>Ferrovia Alifana e Benevento &#8211; Napoli S.r.l.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Casertano, con domicilio eletto presso E. Iacobelli in Napoli, via Giannone, n. 30; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di San Felice a Cancello</b>, n.c.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per il riconoscimento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del diritto di rivalsa delle spese sostenute per il servizio di transennamento del passaggio a livello Km 5+415 della linea ferroviaria Cancello &#8211; Benevento, nonché per la sostituzione delle semibarriere ivi installate con le barriere complete, intervenuti nell’anno 1996 in attuazione degli articoli 44, comma 2, e 234, comma 4, del nuovo Codice della Strada e per la conseguente liquidazione degli importi erogati a tal titolo dalla società ricorrente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2011 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>MetroCampania NordEst s.r.l. (già Ferrovia Alifana e Benevento-Napoli s.r.l.) ha proposto ricorso ai fini del riconoscimento del diritto di rivalsa delle spese sostenute per il servizio di transennamento del passaggio a livello Km 5+415 della linea ferroviaria Cancello &#8211; Benevento, nonché per la sostituzione delle semibarriere ivi installate con le barriere complete, intervenuti nell’anno 1996 in attuazione degli articoli 44, comma 2, e 234, comma 4, del nuovo Codice della Strada e per la conseguente liquidazione degli importi erogati a tal titolo dalla società ricorrente, il tutto sulla base del presupposto della configurazione del rapporto giuridico in essere tra ricorrente ed il Comune intimato in termini di negotiorum gestio.<br />	<br />
Secondo la tesi attorea, scaduto il termine del 31.12.1995 per l’adeguamento dei passaggi a livello alla nuova normativa, l’inadempimento da parte dell’amministrazione intimata rappresenta il titolo pubblicistico di dichiarare il diritto della società ricorrente al rimborso delle somme, sostenute – in luogo dell’Ente proprietario della strada rimasto inoperoso – per il servizio di transennamento manuale dei passaggi a livello, nonché per la sostituzione delle semibarriere preesistenti con barriere automatiche ivi installate, con corrispondente condanna dell’Ente proprietario a corrispondere le somme sostenute a tale titolo per un importo complessivo pari ad euro 46.475,51, oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla data dei pagamenti e fino all’effettivo soddisfo. <br />	<br />
In vista dell’udienza di discussione il ricorrente ha depositato memorie illustrative, ribadendo il contenuto delle proprie tesi difensive ed insistendo per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 26 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>In punto di giurisdizione giova osservare che, vertendo la questione su di un rapporto prettamente pubblicistico che in termini generali attiene alla gestione del servizio pubblico, viene in rilievo l’assolvimento di un compito inerente, appunto, alla sicurezza del servizio che la norma primaria qualifica in termini di obbligo di natura pubblicistica.<br />	<br />
Si tratta, allora, non già di un’ipotesi gestoria, configurabile unicamente con riferimento ad attività negoziali, ma di una vicenda che -in tesi- concreterebbe una sostituzione nell’adempimento di tale obbligo e, come tale, sicuramente rientrante nella giurisdizione amministrativa.<br />	<br />
Inoltre, non vi è dubbio che l’adempimento imposto dal codice della strada, ossia l’adeguamento e la messa in sicurezza dei passaggi a livello con semibarriere, è qualificabile come attività di manutenzione delle strade pubbliche in funzione della salvaguardia della loro funzionalità e quindi come servizio pubblico; la controversia, avendo ad oggetto un rapporto tra soggetti pubblici, implicante sia una valutazione di legittimità della sostituzione operata dal ricorrente, sia la fondatezza di una pretesa di natura indennitaria presenta proprio quella situazione di intreccio tra posizione di diritto ed interesse che configura una ipotesi di giurisdizione esclusiva.<br />	<br />
Nel merito, il ricorso è infondato.<br />	<br />
Sul punto non vi sono ragioni per discostarsi dall’orientamento espresso da questa Sezione (sentenza n. 1630 del 2006), integralmente confermato in sede di appello (C.d.S. n. 5929 del 2010).<br />	<br />
A norma dell’articolo 44 del Codice della strada, infatti, la sostituzione delle semibarriere con le barriere nei passaggi a livello sprovvisti di spartitraffico, così come l’apposizione di dispositivi di luce rossa fissa volta a segnalare l’arrivo dei treni, spetta ai gestori delle ferrovie.<br />	<br />
Tanto alla costruzione dello spartitraffico quanto all’attività di transennamento prescritta dal nuovo Codice della strada la società esercente la tratta ferroviaria in discorso ha provveduto, dunque, del tutto unilateralmente, in assenza di un atto dell’amministrazione provinciale che l’autorizzasse, appaltando a una società esterna i lavori di potenziamento dei passaggi a livello.<br />	<br />
A tale riguardo, occorre premettere in ordine alla vexata quaestio della esperibilità dell’azione ex art. 2028 c.c. nei confronti della pubblica amministrazione, che, com’è noto, il problema va risolto tenendo conto della differenza fra attività di carattere pubblicistico, nello svolgimento delle quali non sono ammesse ingerenze da parte degli amministrati, ed attività di carattere privatistico, nell’espletamento delle quali la giurisprudenza tende, entro certi limiti, ad ammettere che il cittadino si possa sostituire all’amministrazione, acquisendo il diritto ad essere rimborsato delle spese sostenute.<br />	<br />
Nel primo caso deve ritenersi carente uno dei presupposti cardine della gestione d’affari altrui, costituito dall’assenza della prohibitio domini. L’attività di carattere pubblicistico, infatti, è rigidamente riservata dall’ordinamento alla P.A. e deve pertanto riconoscersi un generale divieto, per i privati, di intraprendere qualsiasi affare in tali settori.<br />	<br />
Nel settore dell’attività di carattere privatistico della P.A., invece, non può ritenersi operante tale divieto generale e, infatti, si ritiene tendenzialmente ammissibile l’espletamento da parte di privati di attività di pertinenza dell’amministrazione. Affinché, tuttavia, sia configurabile il diritto del gestore al rimborso delle spese sostenute, così come l’obbligo della P.A. di adempiere alle obbligazioni assunte in suo nome, nonché quello di tenere indenne il privato di quelle assunte in nome proprio, è necessario che ricorrano tutti i presupposti cui il codice civile subordina l’actio negotiorum gestorum, vale a dire: la mancanza di una prohibitio domini specificamente espressa dall’amministrazione, l’utiliter coeptum, ossia il riconoscimento esplicito od implicito che la gestione dell’affare sia stata utilmente iniziata e, infine, l’absentia domini, ossia l’impossibilità, sia pure temporanea, del dominus di provvedere ai suoi affari (la quale però non può essere considerata ricorrente solamente a causa dei modi e dei tempi di deliberare e di operare della P.A., anche se ciò può comportare ritardi e disfunzioni nello svolgimento di talune attività: cfr. Cass. Civ., 9 novembre 1993, n. 11061). <br />	<br />
Nella specie, mancano gli estremi per poter configurare l’esperibilità dell’actio negotiorum gestorum nei confronti dell’amministrazione resistente.<br />	<br />
Anche laddove si ammettesse l’obbligo dell’Amministrazione locale alla costruzione dello spartitraffico, in nessun caso può poi accogliersi la tesi, perorata dal ricorrente, secondo cui a fronte dell’inerzia della Amministrazione e per preminenti ragioni di sicurezza stradale, la società esercente la ferrovia sia stata costretta a sostituirsi all’amministrazione nel compiere l’attività di sua precisa competenza. <br />	<br />
Ed invero la cornice normativa, applicabile ratione materiae alla fattispecie che ne occupa, comprende anche una ulteriore parte dell’articolo 44 del codice della strada (evocato a sostegno della pretesa), secondo cui: <<le semibarriere possono essere installate solo nel caso che la carreggiata sia divisa nei due sensi di marcia da spartitraffico invalicabile di adeguata lunghezza... ».<br />	<br />
Non può revocarsi in dubbio, allora, che la mancanza di tale spartitraffico invalicabile, che separi il doppio senso di marcia della carreggiata della strada, non consente più, secondo il dettato normativo, la permanenza delle semibarriere già in precedenza installate dal medesimo gestore della ferrovia.<br />	<br />
D’altra parte la società ricorrente non ha nemmeno dimostrato la obbligatorietà degli intrapresi interventi di adeguamento, che, a tacer d’altro, postulano una larghezza minima della carreggiata nel per l’apposizione di uno spartitraffico. <br />	<br />
In base alle considerazioni esposte il ricorso va rigettato. Stante la contumacia del Comune non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla sulle spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono, Consigliere<br />	<br />
Michele Buonauro, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/11/2011</p>
<p align=justify>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-5127/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.5127</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 4/11/2011 n.291</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ordinanza-4-11-2011-n-291/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ordinanza-4-11-2011-n-291/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ordinanza-4-11-2011-n-291/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 4/11/2011 n.291</a></p>
<p>Presidente Quaranta, Redattore Grossi sul riparto di giurisdizione nei giudizi elettorali Elezioni – artt. 1-quater, 14-bis, comma 13, lettera c), 15, comma 3, lettera d), 16-bis, comma 7, lettera a), 17-ter, comma 4, lettere b) e c), della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ordinanza-4-11-2011-n-291/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 4/11/2011 n.291</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ordinanza-4-11-2011-n-291/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 4/11/2011 n.291</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Quaranta, Redattore Grossi</span></p>
<hr />
<p>sul riparto di giurisdizione nei giudizi elettorali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – artt. 1-quater, 14-bis, comma 13, lettera c), 15, comma 3, lettera d), 16-bis, comma 7, lettera a), 17-ter, comma 4, lettere b) e c), della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana) – Esclusione dei cittadini non residenti in Sicilia dalle elezioni dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Presidente della Regione – Q. l. c. sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania – Asserita violazione del’art. 2, 3 e 51, primo comma, della Cost. –  Manifesta inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1-quater, 14-bis, comma 13, lettera c), 15, comma 3, lettera d), 16-bis, comma 7, lettera a), 17-ter, comma 4, lettere b) e c), della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 51, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l’ordinanza indicata in epigrafe.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino Cassese, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1-quater, 14-bis, comma 13, lettera c), 15, comma 3, lettera d), 16-bis, comma 7, lettera a), 17-ter, comma 4, lettere b) e c), della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, nel procedimento vertente tra Pignataro Maria Catena Rita e l’Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Catania ed altro con ordinanza del 2 novembre 2010, iscritta al n. 87 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2011. <br />	<br />
<i><br />	<br />
Visto</i> l’atto di intervento della Regione siciliana; <br />	<br />
<i>Udito</i> nella camera di consiglio del 5 ottobre 2011 il Giudice relatore Paolo Grossi. <br />	<br />
<i><br />	<br />
Ritenuto</i> che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania – chiamato a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria, proposta dalla ricorrente nei confronti dell’Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Catania e dell’Ufficio centrale regionale presso la Corte d’appello di Palermo, in ragione della dedotta illegittimità della esclusione quale candidata di lista, nella circoscrizione elettorale di Catania, all’elezione dell’Assemblea regionale siciliana e del Presidente della Regione, fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, pronunciata «poiché iscritta nelle liste elettorali del Comune di Casale sul Sile (TV), ubicato fuori dal territorio della Regione Sicilia» –, con ordinanza emessa il 2 novembre 2010, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 1-quater, 14-bis, comma 13, lettera c), 15, comma 3, lettera d), 16-bis, comma 7, lettera a), 17-ter, comma 4, lettere b) e c), della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana), per contrasto con gli articoli 2, 3 e 51, primo comma, della Costituzione; <br />	<br />
che – premesso, in fatto, di avere sollevato in merito questione di pregiudizialità comunitaria, in ordine alla quale la Corte di giustizia CE (ordinanza 26 marzo 2009, C-535/08), si è ritenuta incompetente, affermando l’insussistenza di ogni collegamento fra la situazione della ricorrente nella causa principale e una qualsiasi delle situazioni considerate dalle disposizioni del Trattato, in particolare dagli artt. 17 e 18 – il rimettente pregiudizialmente ribadisce la sussistenza della propria giurisdizione nel giudizio a quo in base ai princìpi sanciti dalla decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 24 novembre 2005, sull’assunto che «l’atto con il quale la lesione è stata prodotta [alla ricorrente] rientra nel novero delle operazioni elettorali»; <br />	<br />
che, essendo stato riassunto il ricorso «ai soli fini di ottenere il risarcimento del danno per l’illegittima esclusione dalla competizione elettorale in applicazione di una norma che [parte ricorrente] ritiene incostituzionale sotto diversi profili», il rimettente, in termini di rilevanza, afferma che («essendo il ricorso finalizzato esclusivamente al risarcimento del danno conseguente all’esclusione dalla competizione elettorale») «solo dopo la verifica della conformità alla Costituzione della normativa in base alla quale l’esclusione è stata disposta (e segnatamente ai princìpi contenuti negli artt. 2, 3 e 51 Cost.) sarà possibile scrutinare la fondatezza della pretesa risarcitoria»; <br />	<br />
che, nel merito, il Collegio rimettente ritiene che le norme censurate – nella parte in cui «sostanzialmente escludono che cittadini non residenti in Sicilia possano partecipare alle elezioni dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Presidente della Regione» – si pongano in contrasto con gli articoli 2, 3 e 51 della Costituzione, che riconoscono e garantiscono a ogni cittadino il libero accesso alle cariche elettive, in condizioni di uguaglianza sostanziale su tutto il territorio nazionale, giacché la limitazione dell’elettorato passivo basato esclusivamente sul mero criterio territoriale della residenza determina una notevole e non giustificata compressione del diritto politico fondamentale di elettorato passivo riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri dell’inviolabilità; <br />	<br />
che – in assenza di un’espressa previsione statutaria che consenta di derogare all’art. 51 Cost. (laddove anzi l’art. 3 dello statuto siciliano dispone espressamente che la legge elettorale per l’Assemblea regionale siciliana sia «in armonia con la Costituzione e [con] i princìpi dell’ordinamento giuridico della Repubblica») – il giudice a quo rileva che la suddetta limitazione non sarebbe validamente motivata «da alcuna ragione idonea a giustificare il trattamento differenziato del “cittadino siciliano”, il quale, di conseguenza, sarebbe anche penalizzato sotto l’aspetto della libertà di circolazione sul territorio nazionale, poiché le disposizioni censurate, restringendo il diritto di elettorato passivo ai soli residenti nella Regione siciliana, limitano, di fatto, la libertà di circolazione dei lavoratori siciliani, inducendoli a non trasferirsi altrove per non perdere la possibilità di esercitare il diritto fondamentale di partecipazione politica»; <br />	<br />
che è intervenuta la Regione siciliana, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di non fondatezza della sollevata questione, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del t.a.r. adito, l’omessa indicazione dei parametri statutari che sarebbero stati violati e l’irrilevanza per mancato accertamento dell’effettiva sussistenza del diritto al risarcimento e di conseguenza della necessità di applicazione delle norme regionali denunciate; <br />	<br />
che, nel merito, la Regione osserva che è solo apodittico il riferimento alla violazione del parametro dell’art. 2 Cost. e che, quanto alla asserita violazione degli artt. 3 e 51 Cost., il semplice confronto fra la normativa regionale in esame e quella delle altre Regioni a statuto speciale rivela che anche queste ultime prevedono identiche limitazioni territoriali al diritto di elettorato passivo con riguardo al requisito della residenza per l’iscrizione nelle liste per le elezioni ai Consigli regionali; e che d’altronde tali limitazioni, proprio con riferimento alla medesima legge elettorale della Regione siciliana oggetto del presente scrutinio, sono già state ritenute da questa Corte compatibili con gli evocati precetti costituzionali nella sentenza n. 20 del 1985. <br />	<br />
<i><br />	<br />
Considerato</i> che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, solleva questione di legittimità costituzionale degli articoli 1-quater, 14-bis, comma 13, lettera c), 15, comma 3, lettera d), 16-bis, comma 7, lettera a), 17-ter, comma 4, lettere b) e c), della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana), nella parte in cui «sostanzialmente escludono che cittadini non residenti in Sicilia possano partecipare elle elezioni dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Presidente della Regione»; <br />	<br />
che, a giudizio del rimettente, le norme censurate si pongono in contrasto con gli articoli 2, 3 e 51, primo comma, della Costituzione, giacché la limitazione dell’elettorato passivo basato esclusivamente sul mero criterio territoriale della residenza (senza alcuna valida ragione in ordine al trattamento differenziato del «cittadino siciliano») determina una notevole e non giustificata compressione del diritto politico fondamentale di elettorato passivo riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri dell’inviolabilità; <br />	<br />
che la Regione siciliana ha preliminarmente eccepito (tra l’altro) l’inammissibilità della sollevata questione per difetto di giurisdizione del t.a.r., giacché le situazioni giuridiche soggettive che vengono in rilievo nel procedimento elettorale preparatorio devono essere sottoposte alla cognizione del giudice ordinario; <br />	<br />
che l’eccezione è fondata; <br />	<br />
che il rimettente – dato atto che, a seguito della restituzione degli atti dalla Corte di giustizia, il giudizio a quo è stato riassunto dalla ricorrente, «ai soli fini di ottenere il risarcimento del danno per l’illegittima esclusione dalla competizione elettorale in applicazione di una norma che ritiene incostituzionale» – si limita a sostenere la sussistenza nella specie della giurisdizione del giudice amministrativo sull’assunto che, se pure la ricorrente «lamenta che con la propria esclusione è stato leso il proprio diritto di elettorato passivo, l’atto con il quale la lesione è stata prodotta rientra nel novero delle operazioni elettorali, in ordine alle quali la cognizione sulle liti spetta al giudice amministrativo (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, decisione n. 10 del 2005) anche sotto il profilo risarcitorio»; <br />	<br />
che, al di là del carattere apodittico di una tale argomentazione, questa Corte rileva, in primo luogo, che il rimettente equivoca le affermazioni contenute nella richiamata decisione dell’Adunanza plenaria n. 10 del 2005, la quale – lungi dal derogare al consolidato orientamento in materia di riparto di giurisdizione sul contenzioso elettorale amministrativo – si pone integralmente nel solco del costante orientamento giurisprudenziale (di cui vengono espressamente citati i precedenti conformi di Cassazione, Sezioni unite, sentenze n. 11646 del 2003, n. 3601 del 2003 e n. 717 del 2002; Consiglio di Stato, Sezione V, decisione n. 5695 del 2001) che individua la spettanza al giudice ordinario della cognizione delle controversie concernenti l’ineleggibilità, la decadenza e l’incompatibilità (ossia quelle relative alla tutela del diritto di elettorato passivo), e devolve al giudice amministrativo le controversie riguardanti le operazioni elettorali (Cassazione, Sezioni unite, sentenza n. 1459 del 1992), considerate non per il risultato in sé, ossia per l’incidenza sul diritto di eleggibilità del candidato, ma solo per le modalità di svolgimento delle stesse in conformità alla disciplina legale (Cassazione, Sezioni unite, n. 2854 del 1992); <br />	<br />
che, peraltro, tale consolidato criterio di riparto non trova limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento di convalida degli eletti o dell’atto di proclamazione o di quello di decadenza, atteso che anche in tali ipotesi la decisione verte non sull’annullamento dell’atto amministrativo, ma sul diritto soggettivo perfetto inerente all’elettorato attivo o passivo (Cassazione, Sezioni unite, sentenze n. 23682 del 2009 e n. 22640 del 2007); <br />	<br />
che è evidente – come d’altronde affermato ripetutamente dallo stesso rimettente, che fonda le censure di incostituzionalità proprio sull’assunto della lesività delle norme impugnate rispetto al diritto fondamentale inviolabile di elettorato passivo – che, nella specie, il petitum sostanziale azionato (che va identificato, non solo e non tanto in base alla concreta statuizione meramente risarcitoria richiesta dopo la riassunzione del giudizio, ma anche e soprattutto in funzione della sottostante causa petendi, fondata sulla specifica natura della posizione giuridica dedotta in giudizio) sia individuabile nella domanda di riconoscimento e di tutela del diritto politico della ricorrente, nella sua espansione tendenzialmente piena, attraverso la dichiarazione di illegittimità delle norme impugnate che escludono la candidabilità alle elezioni regionali dei cittadini non residenti in Sicilia; <br />	<br />
che, dunque – al di là del carattere meramente assertivo (inidoneo persino a superare la soglia della non implausibilità) delle argomentazioni poste a sostegno dell’affermazione della sussistenza della giurisdizione in capo al giudice amministrativo sulla controversia de qua – il difetto di giurisdizione del rimettente emerge ictu oculi in modo macroscopico (sentenze n. 81 del 2010 e n. 241 del 2008); <br />	<br />
che, in presenza di siffatto profilo assorbente, la sollevata questione è irrilevante e quindi va dichiarata manifestamente inammissibile. <br />	<br />
<i>Visti </i>gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. <br />	<br />
<B><P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI<br />	<br />
</B><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<B><P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B><i>dichiara</i> la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1-quater, 14-bis, comma 13, lettera c), 15, comma 3, lettera d), 16-bis, comma 7, lettera a), 17-ter, comma 4, lettere b) e c), della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 51, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l’ordinanza indicata in epigrafe. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2011. </p>
<p>Depositata in Cancelleria il 4 novembre 2011. </p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ordinanza-4-11-2011-n-291/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 4/11/2011 n.291</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4853</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4853/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospesa la sentenza che annulla il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che approva la graduatoria delle offerte ed aggiudica la gara per l’affidamento dell’incarico relativo alla realizzazione delle “Campagne di sensibilizzazione rivolte a scuole italiane ed europee sull’importanza di una consapevole alimentazione, anni scolastici 2010/2013”;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4853/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4853</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4853/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4853</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che annulla il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che approva la graduatoria delle offerte ed aggiudica la gara per l’affidamento dell’incarico relativo alla realizzazione delle “Campagne di sensibilizzazione rivolte a scuole italiane ed europee sull’importanza di una consapevole alimentazione, anni scolastici 2010/2013”; cio&#8217; perche&#8217; le questioni proposte con l’appello, riguardanti l’idoneità delle giustificazioni fornite dall’aggiudicataria e la congruità dei criteri di valutazione dei progetti presentati dalle concorrenti, richiedono attento approfondimento in sede di merito. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04853/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 06636/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 6636 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Societa&#8217; Protom Group S.p.A.</b> Quale Mandataria R.T.I., <b>Cosmo Adv Srl </b>Quale Impresa Mandante Rti, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Union Contact Srl</b> Quale Mandataria del Costituendo Rti, <b>Selecto Srl</b> A Socio Unico Quale Mandante del Costituendo Rti, rappresentati e difesi dagli avv. Angelo Clarizia, Andrea Callea, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2; 	</p>
<p>per la sospensione<br />	<br />
del dispositivo di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione II Ter n. 6363/2011;	</p>
<p>e per la riforma<br />	<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione II Ter n. 7458/2011;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 il Cons. Marco Lipari e uditi per le parti gli avvocati Tedeschini, Clarizia e dello Stato D&#8217;Elia;	</p>
<p>Considerato che, allo stato:<br />	<br />
&#8211; le questioni proposte con l’appello, riguardanti l’idoneità delle giustificazioni fornite dall’aggiudicataria e la congruità dei criteri di valutazione dei progetti presentati dalle concorrenti, richiedono attento approfondimento in sede di merito;<br />	<br />
&#8211; sussistono le esigenze cautelari espresse dalla parte appellante;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 6636/2011) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata.	</p>
<p>Fissa, per la discussione del merito, l’udienza del 17 febbraio 2012;<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Luigi Lodi, Presidente<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />	<br />
Hadrian Simonetti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4853/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4853</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4845</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4845/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4845/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4845</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che accoglie il ricorso di un&#8217;impresa non aggiudicataria avverso l&#8217;affidamento di un servizio di ristorazione di un&#8217;azienda ospedaliera se, sulla base delle prescrizioni contenute negli atti che disciplinano la gara, l’appello e&#8217; sostenuto da elementi di fumus boni iuris. Il motivo di ricorso accolto prospettava</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4845/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4845</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4845/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4845</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che accoglie il ricorso di un&#8217;impresa non aggiudicataria avverso l&#8217;affidamento di un servizio di ristorazione di un&#8217;azienda ospedaliera se, sulla base delle prescrizioni contenute negli atti che disciplinano la gara, l’appello e&#8217; sostenuto da elementi di fumus boni iuris. Il motivo di ricorso accolto prospettava la violazione dell&#8217;art. 38 Codice dei Contratti e dall’art. 3 punto 1) lett. m) e n) delle norme di partecipazione, dove, con previsione inequivoca, si ribadiva che doveva essere “allegata anche la relativa dichiarazione autenticata del soggetto (direttore tecnico, socio di snc, soci accomandatari di S.a.s., amministratori muniti di rappresentanza o figura dell’institore)”. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04845/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 08225/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 8225 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Serenissima Ristorazione S.p.A.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Calgaro, Andrea Manzi, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Sodexho Italia Spa</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandra Pergolese, Beniamino Caravita Di Toritto, con domicilio eletto presso Beniamino Caravita Di Toritto in Roma, via di Porta Pinciana, 6; <b>Dipartimento Servizi Condivisi &#8211; Azienda Ospedaliera Universitaria &#8220;Santa Maria della Misericordia&#8221;</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza breve del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA &#8211; TRIESTE: SEZIONE I n. 00370/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE &#8211; RIS. DANNO	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Sodexho Italia Spa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti gli avvocati Calgaro, Manzi e Pergolese;	</p>
<p>Ritenuto che, sulla base delle prescrizioni contenute negli atti che disciplinano la gara, l’appello non sia sostenuto da sufficienti elementi di fumus boni iuris.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 8225/2011).	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Luigi Lodi, Presidente<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />	<br />
Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4845/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4845</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4843</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4843/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4843/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4843/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4843</a></p>
<p>Va sospesa, su ricorso della seconda classificata, la delibera Asl recante aggiudicazione della gara della procedura aperta per la fornitura triennale di gas medicali e tecnici per presidi ospedalieri. L&#8217;aggiudicataria aveva attivato la procedura per l’ammissione al concordato preventivo, omologato con decreto del Tribunale ed in epoca successiva ha presentato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4843/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4843</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4843/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4843</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, su ricorso della seconda classificata, la delibera Asl recante aggiudicazione della gara della procedura aperta per la fornitura triennale di gas medicali e tecnici per presidi ospedalieri. L&#8217;aggiudicataria aveva attivato la procedura per l’ammissione al concordato preventivo, omologato con decreto del Tribunale ed in epoca successiva ha presentato domanda di partecipazione alla gara esame; la tesi dell’amministrazione si basa sull’esegesi letterale dell’articolo 181 della legge fallimentare, secondo cui il giudizio di omologazione determina la chiusura della procedura del concordato preventivo, tesi non apparsa convincente perche&#8217; l’articolo 38, nel regolare i requisiti di moralità dell’impresa, preclude la partecipazione alle gare d&#8217;appalto ai soggetti &#8220;che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni&#8221;; il momento in cui termina lo stato di concordato preventivo va rinvenuto, come si desume dal complessivo sistema delineato dalla legge fallimentare, nel decreto con il quale il Tribunale autorizza la chiusura della procedura di concordato preventivo, atto peraltro avente natura meramente esecutiva, essendo attuativo delle funzioni di sorveglianza e controllo assegnate agli organi fallimentari (Cassazione civile, sez. I, 27 ottobre 2006, n. 23272); in appello la sospensiva e&#8217; stata confermata, tenuto conto anche che il T.A.R. ha già fissato l’udienza di merito per il bimestre successivo. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04843/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 08406/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 8406 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>S.O.N.- Societa&#8217; Ossigeno Napoli s.p.a.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Valerio Barone, Corrado Barbagallo e Giuseppe Sparano con domicilio eletto presso l’avvocato Stefano Vinti in Roma, via Emilia n. 88;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>SIAD- Societa&#8217; Italiana Acetilene e Derivati spa</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Manzi e Fabio Andrea Bifulco, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri n. 5; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Azienda Sanitaria Locale di Caserta</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Edoardo Barone, con domicilio eletto presso la Regione Campania in Roma, via Poli 29; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
ordinanza cautelare del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI- SEZIONE I n. 1556/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO FORNITURA TRIENNALE DI GAS MEDICINALI E TECNICI PER PRESIDI OSPEDALIERI &#8211; MCP	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di SIAD-Societa&#8217; Italiana Acetilene e Derivati spa e di Azienda Sanitaria Locale di Caserta;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 il Cons. Vittorio Stelo e uditi per le parti gli avvocati Barone Edoardo, Sparano e Manzi;	</p>
<p>Ritenuto che al momento, impregiudicato il merito, non sussistono motivi per l’accoglimento dell’appello cautelare, tenuto conto anche che il T.A.R. ha già fissato l’udienza di merito per il prossimo 25 gennaio 2012;<br />	<br />
ritenuto di disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 8406/2011).	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Luigi Lodi, Presidente<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />	<br />
Hadrian Simonetti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4843/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4843</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4832</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4832/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4832/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4832</a></p>
<p>Non va sospeso, su ricorso della quinta classificata, bando ed aggiudicazione del servizio di gestione e manutenzione della apparecchiature elettromedicali e ad alta tecnologia, da effettuare presso un&#8217;Azienda Ospedaliera, comprensivo del servizio sviluppo e implementazione delle dotazioni in ausilio alle attività cliniche erogate nei presidi ospedalieri aziendali&#8221;; infatti, la disciplina</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4832/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4832</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso, su ricorso della quinta classificata, bando ed aggiudicazione del servizio di gestione e manutenzione della apparecchiature elettromedicali e ad alta tecnologia, da effettuare presso un&#8217;Azienda Ospedaliera, comprensivo del servizio sviluppo e implementazione delle dotazioni in ausilio alle attività cliniche erogate nei presidi ospedalieri aziendali&#8221;; infatti, la disciplina di gara pare aver sufficientemente specificato l’oggetto della prestazione appaltata ed il supporto motivazionale sul quale poggiano le valutazioni tecniche, tenuto conto del criterio utilizzato (confronto a coppie), puo&#8217; essere compendiato nella sola espressione di un punteggio numerico; inoltre, in considerazione della sensibilità della prestazione appaltata, deve privilegiarsi l’interesse pubblico alla sollecita definizione della procedura consentendo l’avvio della gestione del servizio; in appello il diniego di sospensiva e&#8217; stato confermato ritenendo che per il principio di bilanciamento degli interessi va ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla prosecuzione del servizio, già affidato alla controinteressata. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04832/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 08254/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 8254 del 2011, proposto da <b>Ingegneria Biomedica Santa Lucia S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale Capogruppo e mandataria del R.T.I. con la mandante <b>Carlino Srl</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Ernesto Stajano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Villa Albani, 12/A;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Ferrari Franco, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta, 142; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Tecnologie Sanitarie Spa</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandataria del costituendo Rti con la mandante <b>Prima Vera Spa</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Valentino Vulpetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sabotino, 2/A;	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell’ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO: SEZIONE I n. 01557/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E AD ALTA TECNOLOGIA	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi e di Tecnologie Sanitarie Spa in proprio e quale mandataria del costituendo Rti;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia &#8211; Milano &#8211; di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli avvocati Stajano, Pinto su delega di Ferrari e Vulpetti;	</p>
<p>Ritenuto ad un primo esame che per il principio di bilanciamento degli interessi va ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla prosecuzione del servizio, già affidato alla controinteressata;<br />	<br />
Ritenuto, in ogni caso, che la complessità delle questioni prospettate dall’appellante richiede l’approfondimento nel merito e, a tal fine, va sollecitata la tempestiva trattazione del ricorso da parte del Tar;<br />	<br />
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possono compensarsi tra le parti;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l&#8217;appello, confermando la misura cautelare disposta in primo grado.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presenta ordinanza sia trasmessa al Tar per la fissazione dell&#8217;udienza di merito con priorità ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 11, cod. proc. amm..<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Luigi Lodi, Presidente<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />	<br />
Alba Paola Puliatti, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4832/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4832</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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