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	<title>4/11/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>4/11/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.5852</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-4-11-2011-n-5852/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-4-11-2011-n-5852/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.5852</a></p>
<p>Pres. Numerico – Est. Greco N. L. (Avv.ti F. Scotto, R. Nocerino, A. Barbieri) c/ Comune di Casamicciola (n.c.) sul termine di impugnazione della determina comunale di diffida al pagamento degli oneri di costruzione 1. Edilizia ed urbanistica – Concessioni e permessi edilizi – Contributi – Obblighi di pagamento –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-4-11-2011-n-5852/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.5852</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-4-11-2011-n-5852/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.5852</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Numerico – <i>Est.</i> Greco<br /> N. L. (Avv.ti F. Scotto, R. Nocerino, A. Barbieri) c/ Comune di Casamicciola (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sul termine di impugnazione della determina comunale di diffida al pagamento degli oneri di costruzione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Concessioni e permessi edilizi – Contributi – Obblighi di pagamento – Richiesta – Impugnazione – Termine – Prescrizione del diritto – Ragioni	</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Presentazione DIA – Pagamento oneri costruzione – Diffida al legale rappresentante cessato – Legittimazione passiva – Difetto – Sussiste – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nelle controversie aventi ad oggetto gli obblighi di pagamento dei contributi afferenti alle concessioni ed ai permessi edilizi, il giudizio non ha carattere impugnatorio, ancorché esso sia proposto, formalmente, come contestazione di una determinazione amministrativa, in quanto mira ad accertare la sussistenza o la misura del credito vantato dal’Amministrazione. Ne deriva che il ricorso può essere correttamente proposto nel termine di prescrizione del diritto, e dunque anche dopo che siano trascorsi più di sessanta giorni dalla conoscenza, da parte dell’interessato, dell’atto con cui l’amministrazione ha quantificato i contestati contributi, richiedendone il pagamento.	</p>
<p>2. Sussiste il difetto di legittimazione passiva del cessato amministratore di una società circa il pagamento degli oneri di costruzione, comprensivi di sanzione, relativi ad un intervento edilizio realizzato giusta D.I.A. presentata dallo stesso in qualità di legale rappresentante della predetta società. Infatti, in tali circostanze, il titolo ad aedificandum non può ritenersi inoltrato a titolo personale dall’amministratore ma nella propria qualità di legale rappresentante (all’epoca) della società in questione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05852/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 05235/2009 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello nr. 5235 del 2009, proposto dal <br />	<br />
signor <b>Nicola LOMBARDI</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ferdinando Scotto, Raimondo Nocerino e Alessandro Barbieri, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Alessandro III, 6,	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il <B>COMUNE DI CASAMICCIOLA</B>, in persona del Sindaco <i>pro tempore, </i>non costituito,<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>avverso e per l’annullamento e/o la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza nr. 374/2009, mai notificata, con la quale la Sezione Sesta del T.A.R. della Campania ha respinto il ricorso nr. 3775/2008 R.G. proposto dall’appellante.<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la memoria prodotta dall’appellante in data 14 settembre 2011 a sostegno delle proprie difese;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2011, il Consigliere Raffaele Greco;<br />	<br />
Udito l’avv. Felice Laudadio, in sostituzione dell’avv. Scotto, per l’appellante;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il signor Nicola Lombardi ha impugnato la sentenza con la quale il T.A.R. della Campania ha respinto il ricorso da lui proposto avverso l’atto con cui il Comune di Casamicciola lo aveva diffidato a pagare la somma complessiva di euro 117.480,00 a titolo di oneri di costruzione, comprensivi di sanzione, in relazione a un intervento edilizio realizzato giusta D.I.A. presentata in data 13 febbraio 2002 dalla società GI.VI. S.a.s. (della quale l’odierno appellante era all’epoca legale rappresentante).<br />	<br />
A sostegno dell’appello, l’istante ha dedotto:<br />	<br />
1) <i>error in iudicando; </i>violazione e falsa applicazione della legge 6 dicembre 1971, nr. 1034; omesso esame di punti e documenti decisivi della controversia; motivazione insufficiente, contraddittoria, illogica (in relazione alla reiezione della censura di difetto di legittimazione passiva all’ingiunzione, non essendo più l’appellante legato da rapporti con la predetta società, nel frattempo trasformatasi in S.r.l., nonché in relazione al mancato rispetto delle disposizioni del cod. proc. civ. in ordine al luogo di notificazione);<br />	<br />
2) <i>error in iudicando; </i>violazione e falsa applicazione della legge nr. 1034 del 1971; omesso esame di punti e documenti decisivi della controversia: motivazione insufficiente, contraddittoria, illogica (in relazione alla richiamata mancata impugnazione di precedente determinazione nella quale si procedeva a quantificare gli oneri dovuti, nonché alla reiezione della censura relativa alla violazione delle garanzie procedimentali);<br />	<br />
3) <i>error in iudicando; </i>violazione e falsa applicazione della legge nr. 1034 del 1971; violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; omesso esame di punti e documenti decisivi della controversia; motivazione insufficiente, contraddittoria ed illogica (in relazione al mancato esame delle ulteriori doglianze articolate in ricorso, inerenti alla riconducibilità dell’intervento per cui è causa alla categoria non della ristrutturazione ma della manutenzione straordinaria).<br />	<br />
L’Amministrazione comunale intimata non si è costituita.<br />	<br />
All’udienza del 18 ottobre 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. È appellata la sentenza con la quale il T.A.R. della Campania ha respinto il ricorso proposto dal signor Nicola Lombardi avverso l’atto (nr. 4719 del 1 aprile 2008) con cui il Comune di Casamicciola gli ha ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 117.480,00 a titolo di oneri di costruzione, nonché di sanzione per mancato pagamento.<br />	<br />
Detta ingiunzione concerne l’intervento di cui alla D.I.A. nr. 1505 del 13 febbraio 2002, a suo tempo presentata dall’odierno appellante nella propria qualità di legale rappresentante della società GI.VI. S.a.s.<br />	<br />
2. L’appello è fondato e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.<br />	<br />
3. Preliminarmente, occorre sgombrare il campo da un possibile profilo di parziale inammissibilità individuato dal primo giudice nella parte della sentenza impugnata in cui si rileva la mancata tempestiva impugnazione della precedente determinazione prot. nr. 3881 del 19 marzo 2007, nella quale il Comune aveva provveduto a quantificare le somme dovute a titolo di oneri di urbanizzazione e costi di costruzione, e conseguentemente non vengono esaminate le censure al riguardo articolate nel ricorso introduttivo (come lamentato col terzo motivo di appello).<br />	<br />
Infatti, costituisce indirizzo consolidato – dal quale la Sezione non ravvisa ragione per discostarsi – che, nelle controversie aventi a oggetto gli obblighi di pagamento dei contributi afferenti alle concessioni ed ai permessi edilizi, il giudizio non ha carattere impugnatorio, ancorché esso sia proposto, formalmente, come contestazione di una determinazione amministrativa, in quanto mira ad accertare la sussistenza o la misura del credito vantato dal Comune; ne deriva che il ricorso può essere correttamente proposto nel termine di prescrizione del diritto, e dunque anche dopo che siano trascorsi più di sessanta giorni dalla conoscenza, da parte dell’interessato, dell’atto con cui l’amministrazione ha quantificato i contestati contributi, richiedendone il pagamento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 2011, nr. 1365; Cons. Stato, sez. V, 6 novembre 2007, nr. 6237; id., 21 aprile 2006, nr. 2258; id., 10 luglio 2003, nr. 4102).<br />	<br />
Da ciò discende che nella specie alcuna rilevanza poteva avere, ai fini dell’esaminabilità nel merito delle censure svolte dal ricorrente, il dato storico della mancata impugnazione del pregresso atto determinativo degli oneri dovuti.<br />	<br />
4. Ciò premesso, si appalesa fondato e assorbente il primo motivo d’appello, con il quale l’istante ha reiterato la doglianza incentrata sul proprio difetto di legittimazione passiva quanto alla debenza degli oneri e della sanzione di cui agli atti gravati.<br />	<br />
Ed invero, risulta <i>per tabulas </i>che la ricordata D.I.A. del 13 marzo 2002 fu presentata dall’odierno appellante al Comune “<i>nella sua qualità di Amministratore unico della Società in accomandita semplice denominata GI.VI. S.a.s. di Nicola Lombardi</i>”; al riguardo, lo stesso appellante ha documentato che nel gennaio del 2007 la società in questione si è trasformata, assumendo la denominazione di GI.VI. S.r.l. con contestuale nomina di altro amministratore unico (ciò emerge dalla visura camerale e dal verbale di assemblea prodotti e non contestati <i>ex adverso</i>).<br />	<br />
Pertanto, non risulta in alcun modo smentito quanto assunto dall’odierno istante circa la sua attuale estraneità alla società beneficiaria dell’intervento edilizio, non avendo il Comune addotto alcun argomento o elemento idoneo a sostenere che egli abbia mantenuto rapporti di qualsiasi tipo con la suddetta società.<br />	<br />
A fronte di ciò, non può condividersi l’argomentazione spesa dal primo giudice a sostegno della legittimità dell’operato dell’Amministrazione, e cioè che la diffida sarebbe stata notificata allo stesso soggetto a suo tempo autore della D.I.A.: ciò in quanto, come già evidenziato, tale titolo <i>ad aedificandum </i>era stato espressamente inoltrato dal sig. Lombardi non a titolo personale, ma nella propria qualità di legale rappresentante (all’epoca) della società in questione.<br />	<br />
Quanto sopra rende recessivi gli ulteriori rilievi svolti nell’appello in ordine all’irritualità della notificazione dell’atto di diffida, recapitato dal Comune al domicilio personale dell’appellato anziché presso la sede della società.<br />	<br />
5. Il profilo di fondatezza testé scrutinato ha carattere assorbente, come detto, esonerando dall’esame delle ulteriori doglianze riproposte nell’appello.<br />	<br />
Tuttavia, al fine di orientare l’eventuale attività successiva dell’Amministrazione, la Sezione non può esimersi dal rilevare come la richiesta di pagamento degli oneri di costruzione presupponga la risoluzione da parte del Comune del quesito circa l’esatta qualificazione dell’intervento di cui alla ridetta D.I.A. del 13 febbraio 2002.<br />	<br />
Ciò in quanto, come detto, tale dichiarazione afferiva a opere asseritamente di “<i>manutenzione straordinaria</i>”, e il Comune risulta avervi prestato acquiescenza, non contestando trattarsi invece di un intervento di ristrutturazione (che avrebbe invece richiesto il permesso di costruire), né intervenendo poi in autotutela a seguito di una possibile “riqualificazione” dell’intervento <i>de quo; </i>a tale “riqualificazione”, invero, sembra essersi proceduto solo nel 2007, nell’atto di determinazione degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione.<br />	<br />
6. In ragione di quanto sin qui esposto, e in particolare di quanto osservato <i>sub </i>3 in ordine all’inapplicabilità del termine decadenziale per l’impugnazione, la sentenza di primo grado va riformata, con l’accoglimento del ricorso introduttivo e l’annullamento degli atti impugnati (non solo la diffida del 1° aprile 2008, ma anche la precedente determinazione del 19 marzo 2007).<br />	<br />
7. La peculiarità della vicenda esaminata giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e pertanto annulla gli atti con lo stesso impugnati.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Silvia La Guardia, Consigliere<br />	<br />
Umberto Realfonzo, Consigliere	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/11/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-4-11-2011-n-5852/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.5852</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.5866</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-4-11-2011-n-5866/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-4-11-2011-n-5866/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-4-11-2011-n-5866/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.5866</a></p>
<p>Pres.Lignani Est. D’Alessio Plurima Spa, Consorzio CSA e Coopservice S. Coop p.a. (Avv.ti V. Cerulli Irelli, E. Coffrini) / l’Ente per i Servizi Tecnico -Amministrativi di Area Vasta Centro (ESTAV Centro) (Avv. L. Maccari) sull&#8217;applicabilità del principio di pubblicità anche all&#8217;apertura della busta dell&#8217;offerta tecnica e sulla valutazione della gravità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-4-11-2011-n-5866/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.5866</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-4-11-2011-n-5866/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.5866</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Lignani    Est. D’Alessio <br /> Plurima Spa, Consorzio CSA e Coopservice S. Coop p.a. (Avv.ti V. Cerulli Irelli, E. Coffrini) / l’Ente per i Servizi Tecnico -Amministrativi di Area Vasta Centro (ESTAV Centro) (Avv. L. Maccari)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità del principio di pubblicità anche all&#8217;apertura della busta dell&#8217;offerta tecnica e sulla valutazione della gravità della negligenza o dell&#8217;errore professionale ai sensi dell&#8217;art. 38 comma 1 lettera f) del d.lgs 163/2006</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Giustizia amministrativa – Ricorso incidentale e principale – Ordine di esame – Criterio. </p>
<p>2.	Contratti della p.a. – Gara – Ricorso – Ammissibilità – Aggiudicazione definitiva – Impugnazione –  Sufficienza – Verbale di gara – Impugnazione – Non occorre. </p>
<p>3.	 Giustizia amministrava – Spese processuali – Compensazione – Condizioni- Valutazione di merito &#8211; Difetto di motivazione- Insindacabilità</p>
<p>4.	Contratti della p.a. – Gara – Offerta economicamente più vantaggiosa – Offerta tecnica – Apertura buste – Seduta pubblica – Necessità – Ragioni. </p>
<p>5.	Contratti della p.a. – Gara – Bando – Clausola – Offerta tecnica – Apertura buste – Seduta privata – Illegittimità – Ragioni. </p>
<p>6.	Contratti della P.A. – Gara – Requisiti di ordine generale – Inadempimento contratto precedente – Partecipazione &#8211; Preclusione &#8211; Operatività – Condizioni.</p>
<p>7.	Contratti della P.A. – Gara – Requisiti di ordine generale –- Inadempimento contratto precedente – Gravità &#8211; Valutazione – Criterio</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Nel caso in cui siano stati proposti un ricorso principale ed uno incidentale, il giudice può esaminare con priorità, a seconda dei casi, il ricorso che risulta decisivo per dirimere la lite, tenendo conto dei principi di economia processuale e di logicità. Pertanto, ove dalla definizione delle questioni dedotte con il ricorso incidentale discendano soluzioni ostative o preclusive dall’esame delle ragioni dedotte col ricorso principale, l’esame delle questioni dedotte con il ricorso incidentale deve avere priorità logica nell’ordine di trattazione delle questioni. </p>
<p>2.	Ai fini dell’ammissibilità di un ricorso proposto avverso l’aggiudicazione di un appalto, è sufficiente che sia stato impugnato il provvedimento di aggiudicazione definitiva, non costituendo causa di inammissibilità del ricorso la mancata impugnazione del verbale di gara con il quale la contro interessata (risultata aggiudicataria) è stata ammessa alla procedura che costituisce un atto endoprocedimentale. </p>
<p>3.	La decisione in materia di spese processuali è infatti censurabile soltanto quando le spese siano state poste, totalmente o parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre non è sindacabile, neppure per difetto di motivazione, la valutazione di merito operata dal giudice sulla loro compensazione. </p>
<p>4.	Negli appalti pubblici da aggiudicare con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, il principio della pubblicità delle operazioni da svolgere in seduta pubblica trova applicazione con specifico riferimento anche all&#8217;apertura della busta dell&#8217;offerta tecnica. Infatti, la pubblicità delle sedute di gara risponde all&#8217;esigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei concorrenti, ai quali deve essere permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti e di avere così la garanzia che non siano successivamente intervenute indebite alterazioni, ma anche dell&#8217;interesse pubblico alla trasparenza e all&#8217;imparzialità dell&#8217;azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi, in mancanza di un riscontro immediato.</p>
<p>5.	E’ illegittima  la clausola del bando che prevede, per la fase di apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, una seduta riservata, atteso che all’apertura delle buste delle offerte tecniche, come per quelle contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica, deve procedersi in seduta pubblica, trattandosi di un passaggio essenziale e determinante dell’esito della procedura concorsuale che deve essere presidiata dalle medesime garanzie previste per l’aperture delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica, a tutela degli interessi privati e pubblici coinvolti dal procedimento.</p>
<p>6.	Ai sensi dell&#8217;articolo 38, comma 1, lettera f), del d. lgs. n. 163/2006 ( che prevede la possibile esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto delle imprese che si sono rese responsabili di gravi inadempienze nell&#8217;esecuzione di precedenti rapporti contrattuali e che per questo non sono considerate affidabili dalla stazione appaltante) l&#8217;esclusione dalla gara non ha carattere sanzionatorio e che per procedere alla esclusione è necessario che l’amministrazione, con atto motivato, dia conto della gravità della negligenza o dell’errore professionale commesso e del rilievo che tali elementi hanno sull&#8217;affidabilità dell&#8217;impresa e sull&#8217;interesse pubblico a stipulare un nuovo contratto con la stessa.</p>
<p>7.	La gravità della negligenza o dell’errore professionale, cui fa riferimento l’art. 38 comma 1 lettera f) del d.lgs 163/2006, deve essere commisurata al pregiudizio arrecato alla fiducia che la stazione appaltante deve poter riporre nell’impresa affidataria dell’esecuzione di un nuovo rapporto contrattuale. Pertanto, il giudizio sulla gravità dell’errore pronunciato dopo il suo immediato verificarsi e finalizzato a mettere in mora l’impresa per le conseguenze ad esso connesse non può essere commisurato al diverso giudizio emesso successivamente in sede di ammissione ad una nuova gara tenuto conto che tale ultimo giudizio si fonda su molteplici ulteriori elementi, fra i quali la qualità complessiva delle prestazioni fornite in favore della stessa stazione appaltante e di altre pubbliche amministrazioni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05866/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00178/2011 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 178 del 2011, proposto da: </p>
<p><b>Plurima Spa, Consorzio CSA e Coopservice S. Coop p.a.</b>, in proprio e nella qualità di mandanti e capogruppo mandataria dell’Ati Plurima &#8211; Consorzio CSA &#8211; Coopservice S. Coop p.a, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli ed Ermes Coffrini, con domicilio eletto presso Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, via Dora n. 1; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
l’<b>Ente per i Servizi Tecnico -Amministrativi di Area Vasta Centro (ESTAV Centro)</b>, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Loriano Maccari, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Italarchivi S.r.l<i></b></i>., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Restano e Sebastiano Guerzoni, con domicilio eletto presso Laura Terracciano in Roma, via Taranto n. 21; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sezione I, n. 6713 del 2 dicembre 2010, resa tra le parti, concernente l’affidamento, in favore della società Italarchivi, del servizio di archiviazione delle cartelle cliniche per le aziende sanitarie USL 3 di Pistoia, USL 4 di Prato e USL 10 di Firenze (lotto 1) e per le Aziende Ospedaliero-Universitarie Careggi e Meyer di Firenze (lotto 2). </p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi di Area Vasta Centro e di Italarchivi;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 maggio 2011 il Cons. Dante D&#8217;Alessio e uditi per le parti gli avvocati Cerulli Irelli, Maccari e Guerzoni;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b>	</p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.- L’Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi di Area Vasta Centro (ESTAV Centro), con provvedimento del Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi n. 211 del 12 aprile 2010, aveva aggiudicato all’appellata Italarchivi, il servizio quinquennale di archiviazione delle cartelle cliniche per le aziende sanitarie USL 3 di Pistoia, USL 4 di Prato e USL 10 di Firenze (lotto 1) e per le Aziende Ospedaliero-Universitarie Careggi e Meyer di Firenze (lotto 2), per un importo complessivo euro 5.132.484,00, Iva inclusa.<br />	<br />
L’Italarchivi si era infatti classificata al primo posto della graduatoria di merito della gara sia per il lotto 1 che per il lotto 2, con il punteggio complessivo, per il lotto 1, di punti 82 (punti 42 per l’offerta tecnica e punti 40 per l’offerta economica), davanti al raggruppamento temporaneo di imprese formato dalla società Plurima, dal Consorzio CSA e dalla Coopservice che aveva ottenuto il punteggio complessivo di punti 65,62 (punti 47 per l’offerta tecnica e punti 18,62 per l’offerta economica) e, per il secondo lotto, con il punteggio complessivo di punti 83 (punti 43 per l’offerta tecnica e punti 40 per l’offerta economica), davanti al raggruppamento temporaneo di imprese formato dalla società Plurima, dal Consorzio CSA e dalla Coopservice che aveva ottenuto punti 77,22 (punti 50 per l’offerta tecnica e punti 26,72 per l’offerta economica).<br />	<br />
2.- Avverso l’aggiudicazione e gli atti della procedura di gara hanno proposto ricorso davanti al TAR per la Toscana la società Plurima, il Consorzio CSA e la Coopservice chiedendone l’annullamento per diversi motivi.<br />	<br />
Il TAR per la Toscana, Sezione I, con la sentenza n. 6713 del 2 dicembre 2010 ha respinto il ricorso.<br />	<br />
La società Plurima, il Consorzio CSA e la società Coopservice (di seguito Ati Plurima), in proprio e nella qualità di mandanti e capogruppo mandataria dell’Ati Plurima &#8211; Consorzio CSA &#8211; Coopservice S. Coop p.a, hanno appellato l’indicata sentenza chiedendone l’annullamento perché erronea sotto diversi profili.<br />	<br />
All’appello si sono opposte, proponendo anche appello incidentale, l’Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi di Area Vasta Centro (di seguito Estav) e la società Italarchivi.<br />	<br />
3.- Questo Collegio ritiene di dover preliminarmente esaminare gli appelli incidentali proposti dalla Estav e dalla società Italarchivi.<br />	<br />
Al riguardo si deve ricordare che, per principio consolidato, il giudice, nel caso in cui siano stati proposti un ricorso principale ed uno incidentale, può esaminare con priorità, a seconda dei casi, il ricorso che risulta decisivo per dirimere la lite, tenendo conto dei principi di economia processuale e di logicità (Consiglio Stato, sez. IV, 12 giugno 2009, n. 3696).<br />	<br />
Normalmente il ricorso incidentale, per la sua funzione difensiva, va esaminato dopo quello principale. Ma il ricorso incidentale va esaminato prima se con esso si propone una questione di carattere pregiudiziale, rispetto al merito della domanda (oggetto del ricorso principale), ed idonea a determinare la declaratoria d&#8217;inammissibilità del gravame principale per difetto di interesse (Consiglio Stato, sez. V, 21 febbraio 2011, n. 1072), come accade quando viene sollevata una questione riguardante l’ammissione alla gara del ricorrente principale (Consiglio Stato, sez. VI, 29 dicembre 2010, n. 9577). In proposito l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 4 del 7 aprile 2011, ha ribadito il principio di diritto secondo cui il ricorso incidentale, diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale mediante la censura della sua ammissione alla procedura di gara, deve essere esaminato prioritariamente.<br />	<br />
Più in generale, ove dalla definizione delle questioni dedotte con il ricorso incidentale discendano soluzioni ostative o preclusive dell&#8217;esame delle ragioni dedotte col ricorso principale, l&#8217;esame delle questioni dedotte con il ricorso incidentale deve avere priorità logica nell&#8217;ordine di trattazione delle questioni.<br />	<br />
4.- Ciò premesso, sostiene con il suo appello incidentale l’Estav che il ricorso della Ati Plurima doveva essere dichiarato inammissibile per la mancata tempestiva impugnazione del verbale di gara dal quale si evinceva l’ammissione alla gara della appellata Italarchivi.<br />	<br />
La censura è chiaramente infondata.<br />	<br />
Per principio pacifico infatti, ai fini dell&#8217;ammissibilità di un ricorso proposto avverso l&#8217;aggiudicazione di un appalto, è sufficiente che sia stato impugnato il provvedimento di aggiudicazione definitiva, non costituendo causa di inammissibilità del ricorso la mancata impugnazione del verbale di gara con il quale la controinteressata (risultata aggiudicataria) è stata ammessa alla procedura che costituisce un atto endoprocedimentale. <br />	<br />
Si è precisato che anche l’aggiudicazione provvisoria costituisce un atto endoprocedimentale la cui impugnazione è una facoltà ma non un onere, essendo l&#8217;atto effettivamente lesivo (da impugnare) quello conclusivo del procedimento dell’aggiudicazione definitiva (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3671 del 20 giugno 2011). <br />	<br />
5.- L’Estav nel suo appello incidentale ha anche censurato la parte della sentenza del TAR di Firenze con la quale è stata disposta la compensazione fra le parti delle spese di giudizio. <br />	<br />
Ma la censura è manifestamente infondata.<br />	<br />
Per principio costante la decisione in materia di spese processuali è infatti censurabile soltanto quando le spese siano state poste, totalmente o parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa. Non è invece sindacabile, neppure per difetto di motivazione, la valutazione di merito operata dal giudice sulla loro compensazione (fra le più recenti: Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4052 del 7 luglio 2011, Sez. VI n. 8224 del 24 novembre 2010). <br />	<br />
6.- Anche la Italarchivi ha proposto appello incidentale sostenendo che l’Ati Plurima doveva essere esclusa dalla gara per aver indicato, nell’offerta economica, i costi per le interferenze che non dovevano essere invece indicati perché il modulo allegato al disciplinare prevedeva un costo “0” per le interferenze. <br />	<br />
Anche tale censura non è fondata. Sebbene, nella fattispecie, non risulta che la stazione appaltante avesse predeterminato l’importo (non soggetto a ribasso) degli oneri di sicurezza per le interferenze, tuttavia non si può ritenere l’offerta della Ati Plurima erronea (e quindi illegittima) per aver la stessa specificamente indicato, nell’offerta economica, anche l’ammontare di tali oneri.<br />	<br />
L’Ati Plurima non poteva quindi per tale motivo essere esclusa dalla gara in questione.<br />	<br />
7.- Respinti gli appelli incidentali, si può quindi ora passare all’esame dell’appello principale proposto dalla Ati Plurima avverso la sentenza del T.A.R. per la Toscana, n. 6713 del 2 dicembre 2010, che aveva respinto il ricorso dalla stessa proposto avverso l’aggiudicazione in favore della Italarchivi dell’appalto in questione.<br />	<br />
Con il primo motivo l’appellante ha sostanzialmente riproposto le tre censure che erano state sollevate con il primo motivo del ricorso di primo grado.<br />	<br />
Ha lamentato quindi:<br />	<br />
la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. f) del d. lgs. n. 163 del 2006 per essere la Italarchivi incorsa in un grave errore professionale nella gestione delle cartelle cliniche dell’Ospedale Meyer di Firenze;<br />	<br />
la violazione, in ogni caso, del principio di leale collaborazione per non aver dichiarato chiaramente l’appellata Italarchivi tale circostanza;<br />	<br />
la violazione del principio di pubblicità delle gare per non essersi svolti in seduta pubblica gli adempimenti di verifica del contenuto delle offerte.<br />	<br />
8.- Il Collegio ritiene di dover esaminare per prima tale ultima censura poiché la soluzione della questione sollevata incide sulla legittimità della intera procedura di gara.<br />	<br />
Si deve preliminarmente precisare che, come emerge dagli atti, in seduta pubblica sono state aperte e risulta esaminato il contenuto delle buste contenenti la documentazione amministrativa (verbale del 12 febbraio 2009) e successivamente il contenuto delle buste contenenti l’offerta economica (verbale del 30 dicembre 2009).<br />	<br />
Non risultano invece aperte in seduta pubblica le buste contenenti le offerte tecniche che sono state dalla stazione appaltante affidate alla Commissione giudicatrice che le ha poi aperte e ne ha esaminato i contenuti in seduta riservata.<br />	<br />
L’appellante Ati Plurima sostiene che proprio tale procedura deve ritenersi illegittima e che del tutto erronea ed insufficiente è stata sul punto la valutazione compiuta dal TAR per la Toscana che si è limitato ad affermare, nella appellata sentenza, che “la prima riunione della Commissione di gara si è svolta pubblicamente e vi ha partecipato un rappresentante della ditta Plurima munito di delega, come da verbale del 12 febbraio 2009”.<br />	<br />
Sia la Estav che la Italarchivi sostengono invece la correttezza della procedura seguita, peraltro nel rispetto del Disciplinare di gara che nel capitolo dedicato allo svolgimento della gara prevedeva che il giorno 12.02.2009 il Presidente di gara (o altro dirigente delegato) avrebbe dovuto procedere all’apertura dei plichi pervenuti e procedere alla apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa (e alla sua verifica), mantenendo “chiuse le buste contenenti le offerte tecniche ed economiche”. Il Disciplinare precisava inoltre che la documentazione tecnica sarebbe stata trasmessa all’apposita Commissione giudicatrice per la valutazione, in successive sedute non pubbliche, degli aspetti qualitativi e per l’assegnazione dei relativi punteggi.<br />	<br />
9.- Ciò chiarito si deve rilevare che sulla questione di diritto proposta, che era stata oggetto di diverse valutazioni in giurisprudenza, si è espressa con una recentissima sentenza l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 13 del 28 luglio 2011, ha affermato che, negli appalti pubblici da aggiudicare con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, il principio della pubblicità delle operazioni da svolgere in seduta pubblica trova applicazione con specifico riferimento anche all&#8217;apertura della busta dell&#8217;offerta tecnica. Infatti, la pubblicità delle sedute di gara risponde all&#8217;esigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei concorrenti, ai quali deve essere permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti e di avere così la garanzia che non siano successivamente intervenute indebite alterazioni, ma anche dell&#8217;interesse pubblico alla trasparenza e all&#8217;imparzialità dell&#8217;azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi, in mancanza di un riscontro immediato. <br />	<br />
L’Adunanza Plenaria ha quindi affermato che è illegittima la clausola del bando che prevede, per la fase di apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, una seduta riservata, atteso che all’apertura delle buste delle offerte tecniche, come per quelle contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica, deve procedersi in seduta pubblica, trattandosi di un passaggio essenziale e determinante dell’esito della procedura concorsuale che deve essere presidiata dalle medesime garanzie previste per l’aperture delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica, a tutela degli interessi privati e pubblici coinvolti dal procedimento.<br />	<br />
10.- Applicando tali principi al caso di specie la censura sollevata dall’Ati Plurima si rileva fondata e l’appello deve essere conseguentemente accolto con l’annullamento della procedura di gara in questione che dovrà essere rinnovata dalla Estav facendo applicazione del principio di diritto affermato.<br />	<br />
11.- Questo Collegio, potendo avere la questione rilievo anche in sede di rinnovazione della gara, ritiene di dover peraltro esaminare anche la censura (sollevata con il primo profilo del primo motivo) riguardante l’errore professionale commesso dalla Italarchivi.<br />	<br />
Al riguardo si deve ricordare che, ai sensi dell&#8217;articolo 38, comma 1, lettera f), del d. lgs. n. 163 del 2006 &#8220;sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell&#8217;esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell&#8217;esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante&#8221;.<br />	<br />
Tale disposizione prevede quindi la possibile esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto delle imprese che si sono rese responsabili di gravi inadempienze nell&#8217;esecuzione di precedenti rapporti contrattuali e che per questo non sono considerate affidabili dalla stazione appaltante.<br />	<br />
La giurisprudenza ha peraltro chiarito che l&#8217;esclusione dalla gara non ha carattere sanzionatorio e che per procedere alla esclusione è necessario che l’amministrazione, con atto motivato, dia conto della gravità della negligenza o dell’errore professionale commesso e del rilievo che tali elementi hanno sull&#8217;affidabilità dell&#8217;impresa e sull&#8217;interesse pubblico a stipulare un nuovo contratto con la stessa (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 296 del 27 gennaio 2010).<br />	<br />
La gravità della negligenza o dell’errore professionale deve essere pertanto commisurata al pregiudizio arrecato alla fiducia che la stazione appaltante deve poter riporre nell&#8217;impresa affidataria dell&#8217;esecuzione di un nuovo rapporto contrattuale. <br />	<br />
La valutazione sulla rilevanza, ai fini dell’affidamento di un nuovo appalto, della negligenza o dell’errore professionale e quindi sulla sussistenza o meno del requisito di affidabilità, ha quindi carattere discrezionale e, per questo, occorre, come si è già detto, che il provvedimento di esclusione sia adeguatamente motivato con l’indicazione delle ragioni del convincimento circa la mancanza del requisito di affidabilità dell’impresa partecipante alla gara (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 409 del 21 gennaio 2011). <br />	<br />
12.- Nel caso di specie la mancata esclusione dalla gara della Italarchivi è stata determinata da una valutazione discrezionale dell’Estav che ha ritenuto che l’errore professionale commesso presso l’Ospedale Meyer di Firenze non potesse ritenersi tanto grave da far venir meno il requisito di affidabilità della stessa impresa nella partecipazione ad una nuova gara.<br />	<br />
E tale valutazione non appare manifestamente irragionevole tenuto conto che risulta pacificamente dagli atti che tale errore era stato l’unico commesso dalla detta società nel precedente rapporto e che l’Italarchivi ha svolto e svolge numerosi rapporti contrattuali con altre pubbliche amministrazioni.<br />	<br />
13.- Né tale scelta, come sostenuto dalla Ati Plurima, può ritenersi contraddittoria in relazione alla circostanza che quando era stato commesso l’errore era stato ritenuto grave.<br />	<br />
Il giudizio (sulla gravità) dell’errore pronunciato dopo il suo immediato verificarsi e finalizzato a mettere in mora l’impresa per le conseguenze ad esso connesse non può essere infatti commisurato al diverso giudizio emesso successivamente in sede di ammissione ad una nuova gara tenuto conto che tale ultimo giudizio si fonda su molteplici ulteriori elementi, fra i quali la qualità complessiva delle prestazioni fornite in favore della stessa stazione appaltante e di altre pubbliche amministrazioni.<br />	<br />
La censura, come ritenuto anche dal TAR per la Toscana, deve essere quindi respinta.<br />	<br />
14.- In conclusione, assorbiti gli altri motivi, l’appello deve essere accolto e deve essere disposto l’annullamento della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sezione I, n. 6713 del 2 dicembre 2010 e il conseguente annullamento della procedura di gara oggetto di impugnazione. <br />	<br />
Le spese del doppio grado di giudizio, considerata anche la novità delle questioni trattate, possono essere integralmente compensate fra le parti.<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto,<br />	<br />
accoglie l &#8216;appello e, per l&#8217;effetto, dispone l’annullamento della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sezione I, n. 6713 del 2 dicembre 2010 e l’annullamento della procedura di gara oggetto di impugnazione.<br />	<br />
Dispone l’integrale compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 27 maggio e del 28 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/11/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-4-11-2011-n-5866/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.5866</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.1152</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-1152/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-1152/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.1152</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Rel. Goso Lauro spa (avv.ti Delzanno, Piacentini) c. Provincia di Vercelli (avv. Rosci) e Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avvocatura distrettuale dello Stato) sulla necessità di segnalazione all&#8217;Autorità anche in caso di mancata comprova dei requisiti di ordine generale Contratti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-1152/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.1152</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-1152/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.1152</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Rel. Goso<br /> Lauro spa (avv.ti Delzanno, Piacentini) c. Provincia di Vercelli (avv. Rosci) e Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avvocatura distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità di segnalazione all&#8217;Autorità anche in caso di mancata comprova dei requisiti di ordine generale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti p.a. – Appalto – Gara –Mancanza comprova requisiti di ordine generale – Segnalazione all’Autorità – Legittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Anche con riferimento a gare indette prima dell’entrata in vigore del dl 70/2011, la segnalazione all’Autorità di vigilanza va fatta non soltanto nel caso di riscontrato difetto dei requisiti di ordine speciale in sede di controllo a campione, ma anche in caso di riscontrato difetto dei requisiti di ordine generale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/18565_TAR_18565.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-1152/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.1152</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.1162</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-1162/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-1162/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-1162/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.1162</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Rel. Limongelli Società Autostrada Asti – Cuneo spa (avv.ti Giardini, Caretta) c. Anas spa e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avvocatura distrettuale dello Stato) Contratti p.a. – Concessione – Approvazione progetto esecutivo – Applicazione prezziario superato – Illegittimità. E’ illegittima l’applicazione di un prezziario superato disposta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-1162/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.1162</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-1162/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.1162</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Rel. Limongelli<br /> Società Autostrada Asti – Cuneo spa (avv.ti Giardini, Caretta) c. Anas spa e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avvocatura distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti p.a. – Concessione – Approvazione progetto esecutivo – Applicazione prezziario superato – Illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittima l’applicazione di un prezziario superato disposta dall’Amministrazione nei confronti di un concessionario relativamente all’approvazione di un progetto definitivo di opera pubblica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.1173</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-1173/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Bianchi – Rel. Malanetto Cooperativa Animazione Valdocco onlus (avv. Carapelle) c. Comune di Chiavasso (avv. Giardini) e Cooperativa Sociale Eurotrend Assistenza srl (avv.ti Enoch, Dimonte) sui limiti dell&#8217;inderogabilità delle tabelle ministeriali in caso di anomalia dell&#8217;offerta Contratti p.a. – Appalto – Offerta &#8211; Anomalia – Tabelle ministrali – Inderogabilità</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Rel. Malanetto<br /> Cooperativa Animazione Valdocco onlus (avv. Carapelle) c. Comune di Chiavasso (avv. Giardini) e Cooperativa Sociale Eurotrend Assistenza srl (avv.ti Enoch, Dimonte)</span></p>
<hr />
<p>sui limiti dell&#8217;inderogabilità delle tabelle ministeriali in caso di anomalia dell&#8217;offerta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti p.a. – Appalto – Offerta &#8211; Anomalia – Tabelle ministrali – Inderogabilità – Soltanto per retribuzione minima oraria.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’unico parametro di computo dettato dalle tabelle ministeriali effettivamente inderogabile è la retribuzione minima oraria dettata dalla contrattazione collettiva, mentre i restanti maggiori costi possono essere concretamente giustificati in termini anche minori rispetto a quanto astrattamente previsto nelle tabelle ministeriali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4853</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4853-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4853-2/</guid>

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<p>Va sospeso il dispositivo di sentenza (del TAR Lazio, Sezione II Ter n. 6363/2011 annulla procedura di gara per Campagne di sensibilizzazione rivolte a scuole italiane ed europee sull’importanza di una consapevole alimentazione); Considerato che, allo stato le questioni proposte con l’appello, riguardanti l’idoneità delle giustificazioni fornite dall’aggiudicataria e la</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il dispositivo di sentenza (del TAR Lazio, Sezione II Ter n. 6363/2011 annulla procedura di gara per Campagne di sensibilizzazione rivolte a scuole italiane ed europee sull’importanza di una consapevole alimentazione); Considerato che, allo stato le questioni proposte con l’appello, riguardanti l’idoneità delle giustificazioni fornite dall’aggiudicataria e la congruità dei criteri di valutazione dei progetti presentati dalle concorrenti, richiedono attento approfondimento in sede di merito; inoltre, sussistono le esigenze cautelari espresse dalla parte appellante. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04853/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 06636/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 6636 del 2011, proposto da:<br />	<br />
Societa&#8217; <b>Protom Group S.p.A.</b> Quale Mandataria R.T.I., <b>Cosmo Adv Srl</b> Quale Impresa Mandante Rti, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Union Contact Srl</b> Quale Mandataria del Costituendo Rti, <b>Selecto Srl</b> A Socio Unico Quale Mandante del Costituendo Rti, rappresentati e difesi dagli avv. Angelo Clarizia, Andrea Callea, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2; 	</p>
<p>per la sospensione<br />	<br />
del dispositivo di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione II Ter n. 6363/2011;	</p>
<p>e per la riforma<br />	<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione II Ter n. 7458/2011;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 il Cons. Marco Lipari e uditi per le parti gli avvocati Tedeschini, Clarizia e dello Stato D&#8217;Elia;	</p>
<p>Considerato che, allo stato:<br />	<br />
&#8211; le questioni proposte con l’appello, riguardanti l’idoneità delle giustificazioni fornite dall’aggiudicataria e la congruità dei criteri di valutazione dei progetti presentati dalle concorrenti, richiedono attento approfondimento in sede di merito;<br />	<br />
&#8211; sussistono le esigenze cautelari espresse dalla parte appellante;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 6636/2011) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata.<br />	<br />
Fissa, per la discussione del merito, l’udienza del 17 febbraio 2012;<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Luigi Lodi, Presidente<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />	<br />
Hadrian Simonetti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.5127</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-5127/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-5127/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-5127/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.5127</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. M. Buonauro Ferrovia Alifana e Benevento &#8211; Napoli S.r.l. (Avv. Francesco Casertano) c. Comune di San Felice a Cancello (N.C.) sulla possibilità di poter espletare attività pubbliche nel settore ferroviario da parte del privato 1. Giurisdizione e competenza – Passaggi a livello &#8211; Diritto di rivalsa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-5127/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.5127</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-5127/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.5127</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Guida, est. M. Buonauro<br /> Ferrovia Alifana e Benevento &#8211; Napoli S.r.l. (Avv. Francesco Casertano) c. Comune di San Felice a Cancello (N.C.)</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità di poter espletare attività pubbliche nel settore ferroviario da parte del privato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza –  Passaggi a livello &#8211; Diritto di rivalsa delle spese sostenute per il servizio di transennamento del passaggio a livello di una ferrovia – Controversia – Giurisdizione del G.A. &#8211; Ragioni	</p>
<p>2. Amministrazione pubblica &#8211; Attività di carattere pubblico – Possibilità di espletamento da parte del privato – Sussiste – Presupposti – Ragioni &#8211; Limiti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  L&#8217;adempimento imposto dall’art. 44 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) in ordine all&#8217;adeguamento ed alla messa in sicurezza dei passaggi a livello con semibarriere rappresenta un&#8217;attività di manutenzione delle strade pubbliche in funzione della salvaguardia della loro funzionalità e, dunque, un servizio pubblico. Ne consegue che, sussiste la giurisdizione amministrativa in caso di controversia inerente il predetto servizio ed, in particolare, avente ad oggetto (come accaduto nel caso di specie) il diritto di rivalsa delle spese sostenute per il servizio di transennamento del passaggio a livello di una data ferrovia, nonché per la sostituzione delle semibarriere ivi installate con le barriere complete, da parte della società che ne ha la gestione nei confronti dell&#8217;Amministrazione competente	</p>
<p>2. Sussiste la possibilità di derogare il generale principio secondo cui il privato non può sostituirsi alla P.A. per l’espletamento di alcune attività pubbliche (nella specie realizzazione di un transennamento del passaggio a livello di una ferrovia) se ricorrono tutti i presupposti previsti per l&#8217;esercizio dell&#8217;actio negotiorum gestorum, ovvero la mancanza di una prohibitio domini specificamente espressa dall&#8217;Amministrazione; l&#8217;utiliter coeptum, ossia il riconoscimento esplicito od implicito che la gestione dell&#8217;affare sia stata utilmente iniziata ed, infine, l&#8217;absentia domini, ossia l&#8217;impossibilità, sia pure temporanea, del dominus di provvedere ai suoi affari. (1) (In virtù dei suddetti principi nella specie è stato rigettato il ricorso avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute per la realizzazione di un transennamento del passaggio a livello di una ferrovia fondato sulla sola circostanza che la P.A. era rimasta inerte a fronte delle preminenti ragioni di sicurezza statale)	</p>
<p>________________________________</p>
<p>[1] Cfr. <i>TAR Campania – Napoli, Sez. I, sentenza n. 1360/06; Consiglio di Stato, n. 5929/2010</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1669 del 2002, proposto da: 	</p>
<p><b>Ferrovia Alifana e Benevento &#8211; Napoli S.r.l.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Casertano, con domicilio eletto presso E. Iacobelli in Napoli, via Giannone, n. 30; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di San Felice a Cancello</b>, n.c.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per il riconoscimento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del diritto di rivalsa delle spese sostenute per il servizio di transennamento del passaggio a livello Km 5+415 della linea ferroviaria Cancello &#8211; Benevento, nonché per la sostituzione delle semibarriere ivi installate con le barriere complete, intervenuti nell’anno 1996 in attuazione degli articoli 44, comma 2, e 234, comma 4, del nuovo Codice della Strada e per la conseguente liquidazione degli importi erogati a tal titolo dalla società ricorrente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2011 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>MetroCampania NordEst s.r.l. (già Ferrovia Alifana e Benevento-Napoli s.r.l.) ha proposto ricorso ai fini del riconoscimento del diritto di rivalsa delle spese sostenute per il servizio di transennamento del passaggio a livello Km 5+415 della linea ferroviaria Cancello &#8211; Benevento, nonché per la sostituzione delle semibarriere ivi installate con le barriere complete, intervenuti nell’anno 1996 in attuazione degli articoli 44, comma 2, e 234, comma 4, del nuovo Codice della Strada e per la conseguente liquidazione degli importi erogati a tal titolo dalla società ricorrente, il tutto sulla base del presupposto della configurazione del rapporto giuridico in essere tra ricorrente ed il Comune intimato in termini di negotiorum gestio.<br />	<br />
Secondo la tesi attorea, scaduto il termine del 31.12.1995 per l’adeguamento dei passaggi a livello alla nuova normativa, l’inadempimento da parte dell’amministrazione intimata rappresenta il titolo pubblicistico di dichiarare il diritto della società ricorrente al rimborso delle somme, sostenute – in luogo dell’Ente proprietario della strada rimasto inoperoso – per il servizio di transennamento manuale dei passaggi a livello, nonché per la sostituzione delle semibarriere preesistenti con barriere automatiche ivi installate, con corrispondente condanna dell’Ente proprietario a corrispondere le somme sostenute a tale titolo per un importo complessivo pari ad euro 46.475,51, oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla data dei pagamenti e fino all’effettivo soddisfo. <br />	<br />
In vista dell’udienza di discussione il ricorrente ha depositato memorie illustrative, ribadendo il contenuto delle proprie tesi difensive ed insistendo per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 26 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>In punto di giurisdizione giova osservare che, vertendo la questione su di un rapporto prettamente pubblicistico che in termini generali attiene alla gestione del servizio pubblico, viene in rilievo l’assolvimento di un compito inerente, appunto, alla sicurezza del servizio che la norma primaria qualifica in termini di obbligo di natura pubblicistica.<br />	<br />
Si tratta, allora, non già di un’ipotesi gestoria, configurabile unicamente con riferimento ad attività negoziali, ma di una vicenda che -in tesi- concreterebbe una sostituzione nell’adempimento di tale obbligo e, come tale, sicuramente rientrante nella giurisdizione amministrativa.<br />	<br />
Inoltre, non vi è dubbio che l’adempimento imposto dal codice della strada, ossia l’adeguamento e la messa in sicurezza dei passaggi a livello con semibarriere, è qualificabile come attività di manutenzione delle strade pubbliche in funzione della salvaguardia della loro funzionalità e quindi come servizio pubblico; la controversia, avendo ad oggetto un rapporto tra soggetti pubblici, implicante sia una valutazione di legittimità della sostituzione operata dal ricorrente, sia la fondatezza di una pretesa di natura indennitaria presenta proprio quella situazione di intreccio tra posizione di diritto ed interesse che configura una ipotesi di giurisdizione esclusiva.<br />	<br />
Nel merito, il ricorso è infondato.<br />	<br />
Sul punto non vi sono ragioni per discostarsi dall’orientamento espresso da questa Sezione (sentenza n. 1630 del 2006), integralmente confermato in sede di appello (C.d.S. n. 5929 del 2010).<br />	<br />
A norma dell’articolo 44 del Codice della strada, infatti, la sostituzione delle semibarriere con le barriere nei passaggi a livello sprovvisti di spartitraffico, così come l’apposizione di dispositivi di luce rossa fissa volta a segnalare l’arrivo dei treni, spetta ai gestori delle ferrovie.<br />	<br />
Tanto alla costruzione dello spartitraffico quanto all’attività di transennamento prescritta dal nuovo Codice della strada la società esercente la tratta ferroviaria in discorso ha provveduto, dunque, del tutto unilateralmente, in assenza di un atto dell’amministrazione provinciale che l’autorizzasse, appaltando a una società esterna i lavori di potenziamento dei passaggi a livello.<br />	<br />
A tale riguardo, occorre premettere in ordine alla vexata quaestio della esperibilità dell’azione ex art. 2028 c.c. nei confronti della pubblica amministrazione, che, com’è noto, il problema va risolto tenendo conto della differenza fra attività di carattere pubblicistico, nello svolgimento delle quali non sono ammesse ingerenze da parte degli amministrati, ed attività di carattere privatistico, nell’espletamento delle quali la giurisprudenza tende, entro certi limiti, ad ammettere che il cittadino si possa sostituire all’amministrazione, acquisendo il diritto ad essere rimborsato delle spese sostenute.<br />	<br />
Nel primo caso deve ritenersi carente uno dei presupposti cardine della gestione d’affari altrui, costituito dall’assenza della prohibitio domini. L’attività di carattere pubblicistico, infatti, è rigidamente riservata dall’ordinamento alla P.A. e deve pertanto riconoscersi un generale divieto, per i privati, di intraprendere qualsiasi affare in tali settori.<br />	<br />
Nel settore dell’attività di carattere privatistico della P.A., invece, non può ritenersi operante tale divieto generale e, infatti, si ritiene tendenzialmente ammissibile l’espletamento da parte di privati di attività di pertinenza dell’amministrazione. Affinché, tuttavia, sia configurabile il diritto del gestore al rimborso delle spese sostenute, così come l’obbligo della P.A. di adempiere alle obbligazioni assunte in suo nome, nonché quello di tenere indenne il privato di quelle assunte in nome proprio, è necessario che ricorrano tutti i presupposti cui il codice civile subordina l’actio negotiorum gestorum, vale a dire: la mancanza di una prohibitio domini specificamente espressa dall’amministrazione, l’utiliter coeptum, ossia il riconoscimento esplicito od implicito che la gestione dell’affare sia stata utilmente iniziata e, infine, l’absentia domini, ossia l’impossibilità, sia pure temporanea, del dominus di provvedere ai suoi affari (la quale però non può essere considerata ricorrente solamente a causa dei modi e dei tempi di deliberare e di operare della P.A., anche se ciò può comportare ritardi e disfunzioni nello svolgimento di talune attività: cfr. Cass. Civ., 9 novembre 1993, n. 11061). <br />	<br />
Nella specie, mancano gli estremi per poter configurare l’esperibilità dell’actio negotiorum gestorum nei confronti dell’amministrazione resistente.<br />	<br />
Anche laddove si ammettesse l’obbligo dell’Amministrazione locale alla costruzione dello spartitraffico, in nessun caso può poi accogliersi la tesi, perorata dal ricorrente, secondo cui a fronte dell’inerzia della Amministrazione e per preminenti ragioni di sicurezza stradale, la società esercente la ferrovia sia stata costretta a sostituirsi all’amministrazione nel compiere l’attività di sua precisa competenza. <br />	<br />
Ed invero la cornice normativa, applicabile ratione materiae alla fattispecie che ne occupa, comprende anche una ulteriore parte dell’articolo 44 del codice della strada (evocato a sostegno della pretesa), secondo cui: <<le semibarriere possono essere installate solo nel caso che la carreggiata sia divisa nei due sensi di marcia da spartitraffico invalicabile di adeguata lunghezza... ».<br />	<br />
Non può revocarsi in dubbio, allora, che la mancanza di tale spartitraffico invalicabile, che separi il doppio senso di marcia della carreggiata della strada, non consente più, secondo il dettato normativo, la permanenza delle semibarriere già in precedenza installate dal medesimo gestore della ferrovia.<br />	<br />
D’altra parte la società ricorrente non ha nemmeno dimostrato la obbligatorietà degli intrapresi interventi di adeguamento, che, a tacer d’altro, postulano una larghezza minima della carreggiata nel per l’apposizione di uno spartitraffico. <br />	<br />
In base alle considerazioni esposte il ricorso va rigettato. Stante la contumacia del Comune non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla sulle spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono, Consigliere<br />	<br />
Michele Buonauro, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/11/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-5127/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.5127</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 4/11/2011 n.291</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ordinanza-4-11-2011-n-291/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ordinanza-4-11-2011-n-291/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ordinanza-4-11-2011-n-291/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 4/11/2011 n.291</a></p>
<p>Presidente Quaranta, Redattore Grossi sul riparto di giurisdizione nei giudizi elettorali Elezioni – artt. 1-quater, 14-bis, comma 13, lettera c), 15, comma 3, lettera d), 16-bis, comma 7, lettera a), 17-ter, comma 4, lettere b) e c), della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ordinanza-4-11-2011-n-291/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 4/11/2011 n.291</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ordinanza-4-11-2011-n-291/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 4/11/2011 n.291</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Quaranta, Redattore Grossi</span></p>
<hr />
<p>sul riparto di giurisdizione nei giudizi elettorali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – artt. 1-quater, 14-bis, comma 13, lettera c), 15, comma 3, lettera d), 16-bis, comma 7, lettera a), 17-ter, comma 4, lettere b) e c), della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana) – Esclusione dei cittadini non residenti in Sicilia dalle elezioni dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Presidente della Regione – Q. l. c. sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania – Asserita violazione del’art. 2, 3 e 51, primo comma, della Cost. –  Manifesta inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1-quater, 14-bis, comma 13, lettera c), 15, comma 3, lettera d), 16-bis, comma 7, lettera a), 17-ter, comma 4, lettere b) e c), della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 51, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l’ordinanza indicata in epigrafe.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino Cassese, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1-quater, 14-bis, comma 13, lettera c), 15, comma 3, lettera d), 16-bis, comma 7, lettera a), 17-ter, comma 4, lettere b) e c), della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, nel procedimento vertente tra Pignataro Maria Catena Rita e l’Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Catania ed altro con ordinanza del 2 novembre 2010, iscritta al n. 87 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2011. <br />	<br />
<i><br />	<br />
Visto</i> l’atto di intervento della Regione siciliana; <br />	<br />
<i>Udito</i> nella camera di consiglio del 5 ottobre 2011 il Giudice relatore Paolo Grossi. <br />	<br />
<i><br />	<br />
Ritenuto</i> che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania – chiamato a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria, proposta dalla ricorrente nei confronti dell’Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Catania e dell’Ufficio centrale regionale presso la Corte d’appello di Palermo, in ragione della dedotta illegittimità della esclusione quale candidata di lista, nella circoscrizione elettorale di Catania, all’elezione dell’Assemblea regionale siciliana e del Presidente della Regione, fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, pronunciata «poiché iscritta nelle liste elettorali del Comune di Casale sul Sile (TV), ubicato fuori dal territorio della Regione Sicilia» –, con ordinanza emessa il 2 novembre 2010, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 1-quater, 14-bis, comma 13, lettera c), 15, comma 3, lettera d), 16-bis, comma 7, lettera a), 17-ter, comma 4, lettere b) e c), della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana), per contrasto con gli articoli 2, 3 e 51, primo comma, della Costituzione; <br />	<br />
che – premesso, in fatto, di avere sollevato in merito questione di pregiudizialità comunitaria, in ordine alla quale la Corte di giustizia CE (ordinanza 26 marzo 2009, C-535/08), si è ritenuta incompetente, affermando l’insussistenza di ogni collegamento fra la situazione della ricorrente nella causa principale e una qualsiasi delle situazioni considerate dalle disposizioni del Trattato, in particolare dagli artt. 17 e 18 – il rimettente pregiudizialmente ribadisce la sussistenza della propria giurisdizione nel giudizio a quo in base ai princìpi sanciti dalla decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 24 novembre 2005, sull’assunto che «l’atto con il quale la lesione è stata prodotta [alla ricorrente] rientra nel novero delle operazioni elettorali»; <br />	<br />
che, essendo stato riassunto il ricorso «ai soli fini di ottenere il risarcimento del danno per l’illegittima esclusione dalla competizione elettorale in applicazione di una norma che [parte ricorrente] ritiene incostituzionale sotto diversi profili», il rimettente, in termini di rilevanza, afferma che («essendo il ricorso finalizzato esclusivamente al risarcimento del danno conseguente all’esclusione dalla competizione elettorale») «solo dopo la verifica della conformità alla Costituzione della normativa in base alla quale l’esclusione è stata disposta (e segnatamente ai princìpi contenuti negli artt. 2, 3 e 51 Cost.) sarà possibile scrutinare la fondatezza della pretesa risarcitoria»; <br />	<br />
che, nel merito, il Collegio rimettente ritiene che le norme censurate – nella parte in cui «sostanzialmente escludono che cittadini non residenti in Sicilia possano partecipare alle elezioni dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Presidente della Regione» – si pongano in contrasto con gli articoli 2, 3 e 51 della Costituzione, che riconoscono e garantiscono a ogni cittadino il libero accesso alle cariche elettive, in condizioni di uguaglianza sostanziale su tutto il territorio nazionale, giacché la limitazione dell’elettorato passivo basato esclusivamente sul mero criterio territoriale della residenza determina una notevole e non giustificata compressione del diritto politico fondamentale di elettorato passivo riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri dell’inviolabilità; <br />	<br />
che – in assenza di un’espressa previsione statutaria che consenta di derogare all’art. 51 Cost. (laddove anzi l’art. 3 dello statuto siciliano dispone espressamente che la legge elettorale per l’Assemblea regionale siciliana sia «in armonia con la Costituzione e [con] i princìpi dell’ordinamento giuridico della Repubblica») – il giudice a quo rileva che la suddetta limitazione non sarebbe validamente motivata «da alcuna ragione idonea a giustificare il trattamento differenziato del “cittadino siciliano”, il quale, di conseguenza, sarebbe anche penalizzato sotto l’aspetto della libertà di circolazione sul territorio nazionale, poiché le disposizioni censurate, restringendo il diritto di elettorato passivo ai soli residenti nella Regione siciliana, limitano, di fatto, la libertà di circolazione dei lavoratori siciliani, inducendoli a non trasferirsi altrove per non perdere la possibilità di esercitare il diritto fondamentale di partecipazione politica»; <br />	<br />
che è intervenuta la Regione siciliana, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di non fondatezza della sollevata questione, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del t.a.r. adito, l’omessa indicazione dei parametri statutari che sarebbero stati violati e l’irrilevanza per mancato accertamento dell’effettiva sussistenza del diritto al risarcimento e di conseguenza della necessità di applicazione delle norme regionali denunciate; <br />	<br />
che, nel merito, la Regione osserva che è solo apodittico il riferimento alla violazione del parametro dell’art. 2 Cost. e che, quanto alla asserita violazione degli artt. 3 e 51 Cost., il semplice confronto fra la normativa regionale in esame e quella delle altre Regioni a statuto speciale rivela che anche queste ultime prevedono identiche limitazioni territoriali al diritto di elettorato passivo con riguardo al requisito della residenza per l’iscrizione nelle liste per le elezioni ai Consigli regionali; e che d’altronde tali limitazioni, proprio con riferimento alla medesima legge elettorale della Regione siciliana oggetto del presente scrutinio, sono già state ritenute da questa Corte compatibili con gli evocati precetti costituzionali nella sentenza n. 20 del 1985. <br />	<br />
<i><br />	<br />
Considerato</i> che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, solleva questione di legittimità costituzionale degli articoli 1-quater, 14-bis, comma 13, lettera c), 15, comma 3, lettera d), 16-bis, comma 7, lettera a), 17-ter, comma 4, lettere b) e c), della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana), nella parte in cui «sostanzialmente escludono che cittadini non residenti in Sicilia possano partecipare elle elezioni dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Presidente della Regione»; <br />	<br />
che, a giudizio del rimettente, le norme censurate si pongono in contrasto con gli articoli 2, 3 e 51, primo comma, della Costituzione, giacché la limitazione dell’elettorato passivo basato esclusivamente sul mero criterio territoriale della residenza (senza alcuna valida ragione in ordine al trattamento differenziato del «cittadino siciliano») determina una notevole e non giustificata compressione del diritto politico fondamentale di elettorato passivo riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri dell’inviolabilità; <br />	<br />
che la Regione siciliana ha preliminarmente eccepito (tra l’altro) l’inammissibilità della sollevata questione per difetto di giurisdizione del t.a.r., giacché le situazioni giuridiche soggettive che vengono in rilievo nel procedimento elettorale preparatorio devono essere sottoposte alla cognizione del giudice ordinario; <br />	<br />
che l’eccezione è fondata; <br />	<br />
che il rimettente – dato atto che, a seguito della restituzione degli atti dalla Corte di giustizia, il giudizio a quo è stato riassunto dalla ricorrente, «ai soli fini di ottenere il risarcimento del danno per l’illegittima esclusione dalla competizione elettorale in applicazione di una norma che ritiene incostituzionale» – si limita a sostenere la sussistenza nella specie della giurisdizione del giudice amministrativo sull’assunto che, se pure la ricorrente «lamenta che con la propria esclusione è stato leso il proprio diritto di elettorato passivo, l’atto con il quale la lesione è stata prodotta rientra nel novero delle operazioni elettorali, in ordine alle quali la cognizione sulle liti spetta al giudice amministrativo (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, decisione n. 10 del 2005) anche sotto il profilo risarcitorio»; <br />	<br />
che, al di là del carattere apodittico di una tale argomentazione, questa Corte rileva, in primo luogo, che il rimettente equivoca le affermazioni contenute nella richiamata decisione dell’Adunanza plenaria n. 10 del 2005, la quale – lungi dal derogare al consolidato orientamento in materia di riparto di giurisdizione sul contenzioso elettorale amministrativo – si pone integralmente nel solco del costante orientamento giurisprudenziale (di cui vengono espressamente citati i precedenti conformi di Cassazione, Sezioni unite, sentenze n. 11646 del 2003, n. 3601 del 2003 e n. 717 del 2002; Consiglio di Stato, Sezione V, decisione n. 5695 del 2001) che individua la spettanza al giudice ordinario della cognizione delle controversie concernenti l’ineleggibilità, la decadenza e l’incompatibilità (ossia quelle relative alla tutela del diritto di elettorato passivo), e devolve al giudice amministrativo le controversie riguardanti le operazioni elettorali (Cassazione, Sezioni unite, sentenza n. 1459 del 1992), considerate non per il risultato in sé, ossia per l’incidenza sul diritto di eleggibilità del candidato, ma solo per le modalità di svolgimento delle stesse in conformità alla disciplina legale (Cassazione, Sezioni unite, n. 2854 del 1992); <br />	<br />
che, peraltro, tale consolidato criterio di riparto non trova limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento di convalida degli eletti o dell’atto di proclamazione o di quello di decadenza, atteso che anche in tali ipotesi la decisione verte non sull’annullamento dell’atto amministrativo, ma sul diritto soggettivo perfetto inerente all’elettorato attivo o passivo (Cassazione, Sezioni unite, sentenze n. 23682 del 2009 e n. 22640 del 2007); <br />	<br />
che è evidente – come d’altronde affermato ripetutamente dallo stesso rimettente, che fonda le censure di incostituzionalità proprio sull’assunto della lesività delle norme impugnate rispetto al diritto fondamentale inviolabile di elettorato passivo – che, nella specie, il petitum sostanziale azionato (che va identificato, non solo e non tanto in base alla concreta statuizione meramente risarcitoria richiesta dopo la riassunzione del giudizio, ma anche e soprattutto in funzione della sottostante causa petendi, fondata sulla specifica natura della posizione giuridica dedotta in giudizio) sia individuabile nella domanda di riconoscimento e di tutela del diritto politico della ricorrente, nella sua espansione tendenzialmente piena, attraverso la dichiarazione di illegittimità delle norme impugnate che escludono la candidabilità alle elezioni regionali dei cittadini non residenti in Sicilia; <br />	<br />
che, dunque – al di là del carattere meramente assertivo (inidoneo persino a superare la soglia della non implausibilità) delle argomentazioni poste a sostegno dell’affermazione della sussistenza della giurisdizione in capo al giudice amministrativo sulla controversia de qua – il difetto di giurisdizione del rimettente emerge ictu oculi in modo macroscopico (sentenze n. 81 del 2010 e n. 241 del 2008); <br />	<br />
che, in presenza di siffatto profilo assorbente, la sollevata questione è irrilevante e quindi va dichiarata manifestamente inammissibile. <br />	<br />
<i>Visti </i>gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. <br />	<br />
<B><P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI<br />	<br />
</B><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<B><P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B><i>dichiara</i> la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1-quater, 14-bis, comma 13, lettera c), 15, comma 3, lettera d), 16-bis, comma 7, lettera a), 17-ter, comma 4, lettere b) e c), della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 51, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l’ordinanza indicata in epigrafe. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2011. </p>
<p>Depositata in Cancelleria il 4 novembre 2011. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ordinanza-4-11-2011-n-291/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 4/11/2011 n.291</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4853</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4853/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4853/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4853/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4853</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che annulla il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che approva la graduatoria delle offerte ed aggiudica la gara per l’affidamento dell’incarico relativo alla realizzazione delle “Campagne di sensibilizzazione rivolte a scuole italiane ed europee sull’importanza di una consapevole alimentazione, anni scolastici 2010/2013”;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4853/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4853</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4853/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4853</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che annulla il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che approva la graduatoria delle offerte ed aggiudica la gara per l’affidamento dell’incarico relativo alla realizzazione delle “Campagne di sensibilizzazione rivolte a scuole italiane ed europee sull’importanza di una consapevole alimentazione, anni scolastici 2010/2013”; cio&#8217; perche&#8217; le questioni proposte con l’appello, riguardanti l’idoneità delle giustificazioni fornite dall’aggiudicataria e la congruità dei criteri di valutazione dei progetti presentati dalle concorrenti, richiedono attento approfondimento in sede di merito. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04853/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 06636/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 6636 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Societa&#8217; Protom Group S.p.A.</b> Quale Mandataria R.T.I., <b>Cosmo Adv Srl </b>Quale Impresa Mandante Rti, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Union Contact Srl</b> Quale Mandataria del Costituendo Rti, <b>Selecto Srl</b> A Socio Unico Quale Mandante del Costituendo Rti, rappresentati e difesi dagli avv. Angelo Clarizia, Andrea Callea, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2; 	</p>
<p>per la sospensione<br />	<br />
del dispositivo di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione II Ter n. 6363/2011;	</p>
<p>e per la riforma<br />	<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione II Ter n. 7458/2011;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 il Cons. Marco Lipari e uditi per le parti gli avvocati Tedeschini, Clarizia e dello Stato D&#8217;Elia;	</p>
<p>Considerato che, allo stato:<br />	<br />
&#8211; le questioni proposte con l’appello, riguardanti l’idoneità delle giustificazioni fornite dall’aggiudicataria e la congruità dei criteri di valutazione dei progetti presentati dalle concorrenti, richiedono attento approfondimento in sede di merito;<br />	<br />
&#8211; sussistono le esigenze cautelari espresse dalla parte appellante;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 6636/2011) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata.	</p>
<p>Fissa, per la discussione del merito, l’udienza del 17 febbraio 2012;<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Luigi Lodi, Presidente<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />	<br />
Hadrian Simonetti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4853/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4853</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4845</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Non va sospesa la sentenza che accoglie il ricorso di un&#8217;impresa non aggiudicataria avverso l&#8217;affidamento di un servizio di ristorazione di un&#8217;azienda ospedaliera se, sulla base delle prescrizioni contenute negli atti che disciplinano la gara, l’appello e&#8217; sostenuto da elementi di fumus boni iuris. Il motivo di ricorso accolto prospettava</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4845/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4845</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che accoglie il ricorso di un&#8217;impresa non aggiudicataria avverso l&#8217;affidamento di un servizio di ristorazione di un&#8217;azienda ospedaliera se, sulla base delle prescrizioni contenute negli atti che disciplinano la gara, l’appello e&#8217; sostenuto da elementi di fumus boni iuris. Il motivo di ricorso accolto prospettava la violazione dell&#8217;art. 38 Codice dei Contratti e dall’art. 3 punto 1) lett. m) e n) delle norme di partecipazione, dove, con previsione inequivoca, si ribadiva che doveva essere “allegata anche la relativa dichiarazione autenticata del soggetto (direttore tecnico, socio di snc, soci accomandatari di S.a.s., amministratori muniti di rappresentanza o figura dell’institore)”. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04845/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 08225/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 8225 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Serenissima Ristorazione S.p.A.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Calgaro, Andrea Manzi, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Sodexho Italia Spa</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandra Pergolese, Beniamino Caravita Di Toritto, con domicilio eletto presso Beniamino Caravita Di Toritto in Roma, via di Porta Pinciana, 6; <b>Dipartimento Servizi Condivisi &#8211; Azienda Ospedaliera Universitaria &#8220;Santa Maria della Misericordia&#8221;</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza breve del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA &#8211; TRIESTE: SEZIONE I n. 00370/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE &#8211; RIS. DANNO	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Sodexho Italia Spa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti gli avvocati Calgaro, Manzi e Pergolese;	</p>
<p>Ritenuto che, sulla base delle prescrizioni contenute negli atti che disciplinano la gara, l’appello non sia sostenuto da sufficienti elementi di fumus boni iuris.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 8225/2011).	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Luigi Lodi, Presidente<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />	<br />
Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-11-2011-n-4845/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/11/2011 n.4845</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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