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	<title>4/11/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>4/11/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.21099</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-4-11-2004-n-21099/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-4-11-2004-n-21099/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.21099</a></p>
<p>Pres. CARBONE, Est. GRAZIADEI Comune di Farra Soligo (Avv. .F. Lorenzoni e M. Zanchettin) c/ L. Candaigo, R. Collatuzzo, C. Nardi, S. Stella, L. Zago (Avv.ti L. Manzi, I. Cacciavillani, P. Michielan, M. Baratto) e altri. sulla giurisdizione del G.O. in tema di azione per la reintegrazione nel possesso nei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-4-11-2004-n-21099/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.21099</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-4-11-2004-n-21099/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.21099</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. CARBONE, Est. GRAZIADEI<br /> Comune di Farra Soligo (Avv. .F. Lorenzoni e M. Zanchettin) c/ L. Candaigo, R. Collatuzzo, C. Nardi, S. Stella, L. Zago (Avv.ti L. Manzi, I. Cacciavillani, P. Michielan, M. Baratto) e altri.</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del G.O. in tema di azione per la reintegrazione nel possesso nei confronti della p.a.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Spossessamento operato dalla P.A. in mancanza di provvedimento amministrativo – Azione possessoria &#8211; Giurisdizione del giudice ordinario – Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></p>
<hr />
<p>La domanda di reintegrazione nel possesso proposta da un privato nei confronti di un Comune, prospettando di avere subito uno spossessamento in mancanza della adozione di un provvedimento amministrativo, quindi facendo valere una posizione di diritto soggettivo e deducendo un mero comportamento materiale della P.A., non connesso neppure implicitamente all&#8217;esercizio di poteri d&#8217;imperio, deve ritenersi riservata alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi degli artt. 2 ss., legge n. 2248 del 1865, all. E, in quanto la regola generale stabilita in materia di riparto di giurisdizione non e&#8217; stata derogata nella materia edilizia ed urbanistica dall&#8217;art. 34, commi 1 e 2, d.lgs. n. 80 del 1998 -nel testo anteriore alla modifica introdotta dall&#8217;art. 7, legge n. 205 del 2000, applicabile nella specie &#8216;ratione temporis&#8217;, stante l&#8217;irretroattivita&#8217; di quest&#8217;ultima norma- poiche&#8217; la Corte costituzionale, con la sentenza n. 281 del 2004, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 34, commi 1 e 2, cit., nella parte in cui aveva istituito una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica, anziche&#8217; limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, con pronuncia che ha riconosciuto la rilevanza della questione di illegittimita&#8217; costituzionale sollevata sulla norma nel testo originario, anche dopo la dichiarazione di illegittimita&#8217; costituzionale delle disposizioni che l&#8217;hanno sostituita (sentenza n. 204 del 2004).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo della sentenza <a href="/static/pdf/g/5795_5795.pdf">clicca qui</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.7140</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-11-2004-n-7140/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-11-2004-n-7140/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.7140</a></p>
<p>Pres. Frascione – Est. Carlotti S.A.R. – AUTOLINEE RIVIERA S.P.A. (avv.ti Bormioli e Clarizia) c/ PROVINCIA DI SAVONA (avv.ti Alberti e Romanelli) &#8211; ORFEO SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. (avv.ti Ruggeri, Guerrato Trissino, Acquarone e di Gioia) &#8211; AUTOLINEE DELL’EMILIA S.P.A. (n.c.) sui limiti entro i quali può invocarsi il principio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-11-2004-n-7140/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.7140</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-11-2004-n-7140/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.7140</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frascione – Est. Carlotti<br /> S.A.R. – AUTOLINEE RIVIERA S.P.A. (avv.ti Bormioli e Clarizia) c/ PROVINCIA DI SAVONA (avv.ti Alberti e Romanelli) &#8211; ORFEO SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. (avv.ti Ruggeri, Guerrato Trissino, Acquarone e di Gioia) &#8211; AUTOLINEE DELL’EMILIA S.P.A. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sui limiti entro i quali può invocarsi il principio dell&#8217;affidamento in caso di errore sulla lex specialis della procedura di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – disciplina di gara – interpretazione – errore – principio dell’affidamento – invocabilità – condizioni – garanzia della <i>par condicio</i> – ambiguità e contraddittorietà del comportamento dell’amministrazione – necessità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Nella materia degli appalti, la considerazione dell’affidamento di un partecipante può rilevare, con finalità latamente “sananti”, alla condizione imprescindibile che essa risulti compatibile con la preminente protezione dei valori primari della garanzia del pari trattamento dei concorrenti e della selezione competitiva tra gli stessi (competizione che attiene anche all’attento esame ed alla corretta interpretazione della <i>lex specialis</i>), tal che il bilanciamento tra i differenti valori in gioco può risolversi a vantaggio dell’affidamento, inteso quale particolare declinazione del <i>favor partecipationis</i>, nelle sole ipotesi in cui esso poggi su di un atteggiamento psichico formatosi, appunto, “legittimamente”. Ne consegue che il principio in rassegna può esclusivamente invocarsi nei casi in cui alla genesi dell’errore, di percezione o di comprensione della <i>lex specialis</i>, nel quale sia incorso il concorrente interessato abbia causalmente contribuito il comportamento contraddittorio o ambiguo tenuto dall’amministrazione aggiudicataria (fattispecie in cui l’errore di interpretazione di un documento a base di gara era seguito all’avviso, da parte dell’amministrazione indicente, della possibile incompletezza di esso, e nonostante che nel capitolato d’oneri vi fossero analitiche indicazioni idonee ad escludere l’insorgenza dell’affidamento e, quindi, secondo il Collegio, l’invocabilità dell’affidamento).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta  Sezione</b></p>
<p>   ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>decisione</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 2996 del 2004 proposto da</p>
<p><b>S.A.R. – AUTOLINEE RIVIERA S.P.A.</b>, in persona del Presidente e l.r. p.t., in proprio e quale mandataria dell’ATI costituita con le imprese ATM S.P.A., SATTI S.P.A., APM S.P.A., ACTV S.P.A., ACTM S.P.A., COPIT S.P.A., ARPA S.P.A., ACTS S.P.A., AMT S.P.A., RT S.P.A., TRANSDEV, rappresentata e difesa dagli  avv.ti Giovanni Bormioli ed Angelo Clarizia, presso il cui studio legale elettivamente domicilia in Roma, alla via Principessa Clotilde n. 2;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PROVINCIA DI SAVONA</b>, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Piergiorgi Alberti e Guido Francesco Romanelli, elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest’ultimo in Roma, alla via Cosseria n. 5;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>ORFEO SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.</b>, in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberta Ruggeri, Alessandra Guerrato Trissino, Giovanni Acquarone e Giovanni Candido di Gioia, elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest’ultimo in Roma, alla piazza Mazzini n. 27;</p>
<p><b>AUTOLINEE DELL’EMILIA S.P.A.</b>,<br />
non costituitasi in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza n. 364 dell’11.3.2004/7.4.2004, pronunciata tra le parti dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, sez. II;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti i motivi aggiunti d’appello formulati dalla S.A.R.;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Savona e della Società consortile Orfeo;<br />
Visto l’appello incidentale proposto dalla Società consortile Orfeo;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il cons. Gabriele Carlotti;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 13.7.2004 gli avv.ti Bormioli e Clarizia per l’appellante principale, l’avv. Alberti per la Provincia di Savona e l’avv. G. Acquarone e, su delega dell’avv. Di Gioia, l’avv. L. Acquarone, per la Società consortile Orfeo;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1. Con il ricorso specificato in epigrafe l’a.t.i. capeggiata da Sar – Autolinee Riviera S.p.a. (nel prosieguo “Sar”) è insorta contro il dispositivo n. 16 del 2004, con il quale il T.a.r. della Liguria ebbe a respingere l’impugnativa proposta dalla medesima società avverso gli atti della gara espletata dalla Provincia di Savona per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale (t.p.l.), urbano ed extraurbano, per una  parte del territorio provinciale, definito “bacino A”.<br />
	La Sar ha altresì impugnato, deducendo motivi aggiunti d’appello, la sentenza del Tribunale ligure successivamente depositata.<br />	<br />
	Si sono costituite in giudizio la Società contortile Orfeo (in seguito “Consorzio Orfeo”) e l’amministrazione provinciale intimata.<br />	<br />
	Anche il Consorzio Orfeo ha appellato incidentalmente la sentenza in parola, riproponendo i motivi illustrati nell’omologo ricorso di primo grado.<br />	<br />
	All’udienza del 13.7.2004 parti e causa sono state assegnate in decisione.																																																																																												</p>
<p>2. È necessario premettere alla successiva esposizione alcuni brevi cenni sulla procedura di evidenza pubblica oggetto della controversia e sullo svolgimento del giudizio di primo grado.</p>
<p>2.1. Ai sensi delle previsioni del d.lgs. n. 422/1997 e delle disposizioni attuative della relativa legge regionale ligure (la l.r. n. 31/1998), la Provincia di Savona indisse una gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale (per la durata di sei anni, prorogabile per un ulteriore triennio) in una parte del territorio provinciale (il “bacino A”), “storicamente” gestiti dalla Sar.<br />
	Alla procedura ristretta parteciparono due (dei tre) concorrenti invitati dalla Provincia alla fase di prequalificazione, ossia la suddetta Sar (in a.t.i. con le altre imprese indicate in epigrafe) ed il Consorzio Orfeo, per conto delle consorziate Autolinee dell’Emilia s.p.a. e Saca s.c.r.l. (in seguito, rispettivamente, “Autolinee” e “Saca”).<br />	<br />
	All’esito della gara, svoltasi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, risultò aggiudicatario del servizio di t.p.l. il Consorzio Orfeo.																																																																																												</p>
<p>2.2. A questo punto la Sar ricorse contro gli atti di gara avanti al T.a.r. della Liguria lamentando la mancata esclusione del Consorzio Orfeo e contestando le operazioni di gara, soprattutto sotto il profilo del maggior punteggio attribuito alla controinteressata; la richiesta di annullamento fu affidata ai seguenti motivi (riproposti, in secondo grado, avverso il dispositivo della sentenza inizialmente gravato):<br />
I) violazione dell’art. 23, comma 3, d.lgs. n. 158/1995 e dei punti 12 e 13 del bando, quanto alla partecipazione del Consorzio Orfeo anche per conto di Saca; eccesso di potere per violazione dell’autolimite, contraddittorietà e difetto di motivazione, essendosi ammessa l’offerta del Consorzio Orfeo pur non avendo quest’ultimo specificato quale fosse la composizione soggettiva della consorziata Saca, né avendo indicato le imprese per le quali essa partecipasse alla gara;<br />
II) violazione dell’art. 23, comma 12, del d.lgs. n. 158/1995 e del punto 12 del bando; eccesso di potere per violazione dell’autolimite, contraddittorietà e difetto di motivazione, per non aver dimostrato il Consorzio aggiudicatario il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dalla lex specialis;<br />
III) violazione del punto 12 del bando sotto altro profilo; eccesso di potere per violazione dell’autolimite, contraddittorietà e difetto di motivazione, in quanto sia Autolinee sia Saca non avrebbero comprovato il possesso dell’idoneità professionale all’esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada, di cui all’art. 6 del d.m. 20.12.1991 n. 448;<br />
IV) violazione della lettera d’invito e del capitolato speciale; eccesso di potere per violazione dell’autolimite, contraddittorietà e difetto di motivazione con violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 riguardo alle distanze minime delle fermate dai centri abitati: in quanto l’offerta dell’aggiudicataria non avrebbe garantito l’effettiva presenza di una fermata, ad una distanza non superiore a 500 metri, dai centri abitati di Poggi, Conscente, Maccagne e Costino;<br />
V) violazione della lettera d’invito e del capitolato speciale; eccesso di potere per violazione dell’autolimite, contraddittorietà e difetto di motivazione, con violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, sotto ulteriore profilo, in ragione del mancato coordinamento dell’offerta dell’aggiudicataria con la linea Savona–Finale Ligure, appartenente al distinto e finitimo “bacino S”;<br />
VI) eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento di fatti, difetto del presupposto, illogicità, violazione del principio di serietà dell’offerta e dei connessi principi di correttezza e buona fede, violazione dell’art. 25 d.lgs. n. 158/1995, con riferimento all’asserita inidoneità del progetto di qualità presentato dall’aggiudicataria (con conseguente anomalia dell’offerta di quest’ultima per la ritenuta insufficienza dei mezzi finanziari destinati all’acquisto di autobus);<br />
VII) violazione dell’art. 25 d.lgs. n. 158/1995; violazione dei principi di serietà delle offerte e di correttezza e buona fede contrattuali, non essendosi pretesamente valutate, nella prospettiva di una corretta verifica dell’anomalia dell’offerta del Consorzio Orfeo, le prevedibili ricadute negative, in termini di contrazione della domanda dell’utenza, derivanti dall’attuazione del piano tariffario proposto dall’aggiudicataria, caratterizzato da consistenti aumenti;<br />
VIII) violazione dell’art. 9, comma 2, della l.r. Liguria n. 31/1998 e degli atti di gara nella parte in cui lo recepiscono (punto 7 del bando); in subordine difetto di istruttoria, violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e difetto di motivazione; violazione dell’art. 25 d.lgs. n. 158/1995, per la manifesta inosservanza, nel computo delle tariffe offerte dall’aggiudicataria, del rapporto di 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi (al netto dei costi di infrastruttura), previsto dall’art. 9, comma 2, della suddetta legge regionale;<br />
IX) eccesso di potere per mancata predeterminazione di criteri di massima; violazione dei generali principi in tema di funzionamento e formazione della volontà degli organi collegiali; violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e difetto di motivazione, con riguardo alla valutazione del progetto di rete ed al sottoelemento “transiti sul grafo della rete dei servizi extraurbani e struttura delle linee”;<br />
X) violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, difetto di motivazione; eccesso di potere per difetto del presupposto e travisamento dei fatti, con riferimento al progetto di qualità presentato dall’appellante;<br />
XI) violazione dei generali principi in tema di funzionamento e formazione della volontà degli organi collegiali; violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e difetto di motivazione determinato dal fatto che, nella valutazione del progetto di rete, la commissione avrebbe illegittimamente considerato la media aritmetica di espressioni di voto individuali;<br />
XII) violazione dell’art. 24, comma 1, lett. b), d.lgs. 158/1995; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto del presupposto, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza; violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, difetto di motivazione rispetto alla valutazione delle offerte economiche ed, in particolare, relativamente alle tariffe da praticarsi all’utenza;<br />
XIII) violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e difetto di motivazione, per essersi attribuiti ai concorrenti punteggi calcolati mediante l’applicazione di formule matematiche così complesse da rendere praticamente impossibile la comprensione del reale iter logico seguito dalla commissione;<br />
XIV) violazione dell’art. 25 d.lgs. n. 158/1995, in quanto la commissione avrebbe dovuto escludere, per anomalia, l’offerta dell’aggiudicataria.<br />
	La ricorrente, a corredo della richiesta di annullamento degli atti impugnati, propose altresì una domanda di condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni, con vittoria delle spese di causa.																																																																																												</p>
<p>2.3. Resistettero al ricorso sia il Consorzio Orfeo sia la Provincia di Savona contestando tutto quanto ex adverso dedotto e concludendo per la reiezione del gravame.</p>
<p>2.4. Il Consorzio Orfeo, da parte sua, notificava un ricorso incidentale deducendo, avverso i medesimi atti di gara impugnati dalla Sar, i seguenti motivi diretti a censurare la mancata esclusione dalla gara dell’offerta presentata dalla ricorrente principale:<br />
I) violazione da parte della Sar dell’art. 17 l. n. 68/1999, per omessa produzione della dichiarazione e della certificazione ivi prevista da parte di tutte le imprese associate; violazione dell’art. 23 d.lgs. n. 158/1995 e del punto 4.1. della lettera d’invito;<br />
II) violazione della lex specialis con riguardo al progetto di rete; violazione da parte della Sar delle disposizioni del capitolato d’oneri (Allegato AC p. 15, parte I) imponenti l’obbligo, sanzionato a pena di esclusione, di assicurare almeno una coppia di corse (“andata + ritorno”), in tutti i giorni feriali, per ciascun centro abitato dei Comuni (elencati nell’art. 2, 1° co., sub 1.a, dello stesso capitolato);<br />
III) eccesso di potere, con riguardo al progetto di qualità, a cagione dell’inidoneità degli investimenti finanziari programmati dalla Sar (per il rinnovo del parco mezzi) a soddisfare i requisiti del pari previsti a pena di esclusione. </p>
<p>2.5. Il T.a.r. Ligure, con la sentenza specificata in epigrafe, dichiarò infondate tutte le doglianze formulate dalla Sar, respingendo integralmente le domande proposte con il ricorso; non fu pertanto scrutinato quello incidentale.<br />
	La società soccombente venne inoltre condannata alla rifusione delle spese di giudizio in favore delle controparti costituite.																																																																																												</p>
<p>3. La Sar, come si è detto, ha dapprima proposto appello sulla base del solo dispositivo della decisione ed, una volta conosciutane le motivazioni successivamente depositate, ha integrato e precisato, con motivi aggiunti, le critiche rivolte alla sentenza.</p>
<p>3.1. Si è costituita con controricorso la Provincia di Savona chiedendo la reiezione integrale dell’impugnazione.</p>
<p>3.2. Il Consorzio Orfeo  ha  ampiamente controdedotto sulle censure avversarie ed ha pure riproposto, con apposito appello incidentale, i motivi del ricorso incidentale non esaminati dal primo giudice.</p>
<p>4. Tanto succintamente premesso, possono ora esporsi le ragioni della presente decisione.<br />
	Il Collegio ritiene che l’impugnata sentenza del T.a.r. Ligure meriti integrale riforma: si palesano invero fondati entrambi i mezzi di impugnazione, principale ed incidentale, nelle parti in cui le appellanti stigmatizzano l’operato della commissione di gara in punto alla mancata esclusione dalla procedura delle rispettive concorrenti.																																																																																												</p>
<p>5. Delle numerose ed articolate doglianze formulate dalla Sar appare infatti pienamente condivisibile ed assorbente quella precedentemente riferita sub 2.2.IV), con la quale si è denunciata l’inosservanza, da parte del Consorzio Orfeo, delle distanze minime dai centri abitati imposte dalla lettera-invito e dal capitolato speciale.</p>
<p>5.1. A tal proposito occorre riportare il contenuto in parte qua della normativa di gara.<br />
	Giova quindi premettere ulteriormente in fatto che:<br />	<br />
a) il punto 19 del bando di gara, rubricato «Criteri di aggiudicazione», prevede come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e stabilisce che «(a) tale fine si considereranno i contenuti dell’Offerta Tecnica, che si sostanzia in un Progetto di Rete ed in un Progetto di Qualità, e dell’Offerta Economica»;<br />
b) le modalità di presentazione dell’offerta sono disciplinate dalla lettera di invito; in particolare, il punto 3. esige il confezionamento, a cura delle partecipanti, di quattro distinti plichi (rispettivamente relativi ai documenti di gara, all’offerta tecnica, valori delle tariffe ed all’offerta economica);<br />
c) il ridetto punto 3. individua poi nel “Plico B” quello destinato a contenere l’offerta tecnica;<br />
d) il successivo punto 4.2., dedicato appunto al “Plico B”, stabilisce che l’offerta tecnica si compone di un Progetto di Rete e di un Progetto della Qualità dei Servizi, entrambi a redigersi secondo quanto previsto nell’Allegato AC del capitolato;<br />
e) il capitolato, costituito da un articolato e da una serie di allegati, reca all’art. 2 alcune definizioni dei termini utilizzati nella lex specialis; in particolare, ai sensi della lett. e) di questa disposizione, per «invarianti di capitolato di gara dell’offerta di trasporto» si intende l’«insieme di elementi sintetici descrittivi dell’offerta di trasporto la cui inosservanza determina l’esclusione dalla gara» (la sottolineatura è stata aggiunta);<br />
f) nel secondo comma del successivo art. 7, rubricato «Percorrenza minima richiesta ed “Invarianti di capitolato di gara dell’offerta di trasporto”», si precisa che «(l)a percorrenza minima annua richiesta costituisce una delle “invarianti di capitolato di gara dell’offerta di trasporto”. Nell’Allegato AC “Specifiche per la presentazione dell’offerta tecnica” sono indicate tutte le “invarianti di capitolato di gara dell’offerta di trasporto”»; ivi ancora si ribadisce che «Il mancato rispetto anche di una sola della “invarianti di capitolato di gara dell’offerta di trasporto” determina l’esclusione dell’offerta dalla gara”»;<br />
g) l’Allegato AC “Specifiche per la presentazione dell’offerta tecnica”, sub «Contenuti del Progetto di Rete», reca poi la disposizione maggiormente rilevante per la decisione della presente controversia; la previsione, nella parte di interesse, testualmente recita: «Il Progetto di rete ha una struttura formalizzata. Esso si compone di note descrittive, tabelle, schede ed elaborati grafici nel seguito specificati … <br />
Parte 1 Nota descrittiva  contenente la specifica delle nuove linee e delle relative modalità di esercizio mediante le quali l’impresa si impegna a servire con almeno una coppia di corse (andata+ritorno) in tutti i giorni feriali tutti i centri abitati dei comuni di cui all’art. 2, comma 1, sub 1.a) del presente Capitolato, con popolazione almeno pari a 50 unità come risultante dal Censimento ISTAT 1991, compresi quelli attualmente non serviti … Si precisa che un centro abitato si considera servito se il servizio di trasporto transita nelle sue prossimità, prevedendo una fermata a distanza non superiore a 500 metri dal principale aggregato di abitazioni del centro … Si rileva che l’obbligo di servire con almeno una coppia di corse nei giorni feriali tutti i centri abitati con almeno 50 residenti afferisce alla deliberazione del Consiglio Regionale n.° 73 del 28/12/2001 e qualifica una delle “Invarianti di capitolato di gara dell’offerta di trasporto” … È di seguito riportato l’elenco dei centri abitati dei comuni della provincia di Savona ricompresi nel Bacino e per i quali sussista l’obbligo di servizio, distintamente per comune di appartenenza e con la specificazione della popolazione residente: … poggi (123), … conscente (109), … maccagne (54), … costino (75) …». </p>
<p>5.2. Da quanto appena riferito si evince che la normativa di gara consentiva ai singoli concorrenti di strutturare liberamente il progetto di rete del servizio nel rispetto – preteso a pena di esclusione – di alcune cc.dd. “invarianti” e che, nel novero di queste ultime, certamente rientrava anche l’obbligo inderogabile di servire tutti i centri abitati, indicati nominativamente nell’Allegato AC ed analiticamente distinti per ciascun comune rientrante nel Bacino A.</p>
<p>5.3. La Sar, già in sede procedimentale, ebbe a denunciare la violazione di tale invariante da parte del dal Consorzio Orfeo la cui offerta tecnica, a detta dell’appellante, risultava deficitaria per i centri abitati di Conscente, Poggi, Maccagne e Costino; tanto è vero che la commissione di gara, siccome si apprende dalla lettura del verbale della seduta tenutasi il 7.2.2003, valutò opportuno incaricare i servizi tecnici del Settore Viabilità della Provincia della verifica delle distanze esistenti tra alcuni centri abitati e le fermate di t.p.l. a questi più vicine.</p>
<p>5.4. A siffatta richiesta di informazioni il Settore Viabilità della Provincia di Savona, disposte le necessarie verifiche (anche «in sito»), rispose con una nota del 7.3.2003, nella quale si rilevava come le fermate del bus esistenti rispettassero la distanza massima prevista dalla normativa di gara nei soli comuni di Conscente, Maccagne e Costino, mentre, nel caso del centro abitato di Poggi di Leca, tali  distanze (segnatamente calcolate dalle paline esistenti lungo la via Piemonte) oscillassero tra un minimo di 1.100 metri ed un massimo di 1.800 metri.</p>
<p>5.5. La commissione di gara, una volta ricevuta la nota provinciale summenzionata, si riunì nuovamente in data 11.3.2003 per giungere alla conclusione che l’esito degli accertamenti effettuati non inficiasse la regolarità dell’offerta tecnica del Consorzio Orfeo; tanto si legge infatti nel verbale della seduta: «La Commissione ritiene che le considerazioni del Settore Viabilità non siano tali da pregiudicare la successiva valutazione dell’offerta presentata da “Orfeo” e che si possa proseguire nella valutazione dell’offerta medesima. Infatti, sebbene le rilevazioni del suddetto Settore evidenzino un caso in cui è stata registrata una distanza superiore ai 500 metri (Poggi di Leca di Albenga), la Commissione non ritiene di poter escludere il concorrente dalla gara, perché, in ogni caso, vi è la possibilità di utilizzare (eventualmente su specifica prescrizione dell’amministrazione concedente, cui è riconosciuta tale possibilità) una fermata più vicina, oggi usata solo parzialmente». Nonostante le successive rimostranze della Sar, la commissione non si discostò più da tale posizione, ribadendola anche nei verbali delle sedute del 4.6.2003 e del 29.7.2003.</p>
<p>5.6. La Sar insistette nell’identica censura anche avanti al T.a.r. della Liguria.<br />
	In primo luogo la ricorrente contestò, sotto un duplice aspetto, la metodologia di misurazione seguita dall’ufficio provinciale interpellato, in quanto a) asseritamente consistita nell’esclusiva ricerca di riscontri di natura documentale (quale la consultazione delle cartografie esistenti e nella richiesta di dati in possesso di altri enti) invece che in una di una verifica in loco e b) comunque considerata frutto di un vero e proprio travisamento dell’oggetto dell’accertamento delegato per aver l’ufficio provinciale fatto riferimento, non già – siccome sarebbe stato pretesamente necessario alla stregua del letterale tenore della normativa di gara – all’effettiva ubicazione del principale aggregato di abitazioni dei vari centri interessati, ma ad inconferenti profili di natura giuridico-amministrativa (quali il cartello di inizio del centro abitato o la perimetrazione del centro abitato ai sensi del codice della strada).<br />	<br />
	In secondo luogo la Sar si lamentò dell’inerzia opposta dalla commissione di gara alle reiterate richieste di svolgere un ulteriore approfondimento istruttorio sull’osservanza del requisito in parola da parte del Consorzio Orfeo, nonostante le certificazioni comunali prodotte in sede procedimentale dalla ricorrente (confortate da una relazione tecnica asseverata eseguita, su incarico della stessa parte, da un libero professionista) fossero manifestamente in contrasto con le risultanze delle verifiche provinciali per le località Maccagne, Conscente, Poggi e Costino.<br />	<br />
	 Infine la Sar osservò come i riscontri effettuati dal Servizio provinciale, malgrado la loro asserita imprecisione, evidenziassero comunque l’incontrovertibile insussistenza della specifica invariante di gara nel caso della località di Poggi di Leca.																																																																																												</p>
<p>5.7. Il T.a.r. ligure non reputò fondate le censure articolate dalla Sar ed alle riferite argomentazioni oppose la seguente motivazione: «Con il quarto motivo la ricorrente deduce il mancato rispetto da parte dell’aggiudicataria dell’invariante di gara che impone di servire, con una fermata a distanza non inferiore 500 m., una serie di centri abitati, specificamente indicati nel capitolato di gara … La controinteressata, dal canto suo, oltre a ribadire le difficoltà di individuazione dei centri abitati stessi invoca un documento della Provincia, uno studio preliminare alla stesura del bando di gara ed alle operazioni di gara alla quale si sarebbe conformata.<br />
Tale documento è, tuttavia, contestato dalla ricorrente la quale rileva che non essendo documento di gara non poteva essere utilizzato, se non a suo rischio e pericolo, da Orfeo.<br />
Doverosamente chiarite le posizioni delle parti il Collegio osserva come la previsione del capitolato fosse alquanto generica … Orbene il concetto di “principale aggregato di abitazioni del centro” sembra difficilmente suscettibile di incontrovertibile accertamento quante volte si abbia a che fare con centri minuscoli i quali talvolta non presentano neppure un significativo agglomerato di abitazioni, configurandosi piuttosto come case sparse. Sotto altro profilo, una volta individuato il principale aggregato di abitazioni del centro, non viene stabilito da quale punto dell’agglomerato si debba operare la misurazione se cioè dal punto dell’ideale perimetro più vicino ovvero da quello più lontano ovvero ancora individuando una sorta di centro geometrico del perimetro. <br />
Va, infatti, rilevato che, sul punto, i documenti di gara non contengono alcun ulteriore precisazione. In queste condizioni stante la imperfetta determinazione del criterio le varianti possono essere tante quanti sono i misuratori, ne consegue che l’accertamento della Provincia non può essere sovvertito semplicemente adducendo altre e diverse misurazioni. <br />
Sotto altro profilo, in assenza di idonee indicazioni in sede di bando o capitolato di gara, il principio della massima partecipazione impone di considerare quale punto della misurazione quello più vicino alla fermata prevista dall’offerente.<br />
Invero, in presenza di una serie di criteri diversi tutti astrattamente compatibili con la lettera del bando impone di utilizzare il criterio che consente la più ampia partecipazione alla gara. In questo modo deve considerarsi valida l’offerta purché la fermata fosse situata almeno a 500 mt. dal punto più vicino dell’ideale perimetro che congiunge le linee esterne delle abitazioni che compongono il centro stesso.<br />
Utilizzando tale criterio è agevole avvedersi del rispetto della distanza anche nel caso in cui la Provincia lo ha escluso, relativamente al centro abitato di Poggi di Leca d’Albenga. <br />
In tale ipotesi, infatti, i misuratori della Provincia hanno, per loro stessa ammissione, considerato solo le fermate esistenti sulla via Piemonte di Leca d’Albenga non considerando la fermata del Cimitero di Leca d’Albenga, fermata prevista dalla linea n. 1560004 (Alberga  &#8211; Cimitero Leca) prevista dall’anagrafica delle linee di riferimento a pag. 33 del capitolato d’oneri (si cfr. capitolato d’oneri sub prod. 12 di Orfeo).<br />
Infine, non può farsi a meno di rilevare come lo stesso accertamento della Provincia evidenzi come il centro in questione (Poggi di Leca d’Albenga) non sia neppure identificabile come toponimo ai sensi del codice della strada e che quindi sarebbe stato necessario riferirsi alle indicazioni presenti sulle varie vie.<br />
Evidente si appalesa, a questo punto, l’inapplicabilità del criterio del principale aggregato di abitazioni del centro previsto dal capitolato.<br />
Infine ad avviso del Collegio un potenziale elemento di confusione è derivato dalle indicazioni dello studio predisposto dalla Provincia.<br />
A tal riguardo il Collegio non può escludere a priori la rilevanza di tale documento il quale da un lato è espressamente finalizzato alla redazione del bando di gara per l’affidamento del servizio di TPL nei bacini “A” e “S” della Provincia di Savona e dall’altro si riferisce esplicitamente ai servizi di TPL nel periodo 2001 – 2002. <br />
Di detto studio è fatto menzione nella deliberazione n. 142 del 9 luglio 2002 con cui è stata bandita la gara che nelle premesse esplicitamente afferma: “Vista la propria decisione in data 02.07.2002 con la quale, sulla base dell’elaborato predisposto dalla Società Trasporti territorio Ambiente, si prendeva atto e si approvava la quantificazione delle risorse in €. 4.316.863,00 oltre IVA al 10%; la definizione della percorrenza minima di bacino ammontante a 2.279.342 veicoli*km annui e la determinazione dei corrispettivi chilometrici pari a: €.1,89 oltre IVA al 10%.<br />
La menzione dello studio nella deliberazione di indizione della gara costituisce anche indizio della veridicità delle affermazioni della controinteressata relativamente alla distribuzione dello stesso ai partecipanti alla gara. <br />
Orbene, a pag. 63 dello studio si individuavano alcuni centri con popolazione superiore a 50 abitanti non serviti, tra i quali non figura nessuno dei centri oggetto di contestazione. <br />
In conclusione, la incertezza obbiettiva del criterio indicato nel capitolato, la presenza di uno studio che poteva prestarsi a interpretazione diverse configurano una condizione di obbiettiva incertezza delle prescrizioni del capitolato di gara e della loro concreta applicazione che tali da non ritenere censurabile il comportamento della provincia che non ha escluso Orfeo.<br />
Invero, la giurisprudenza ha, in più occasioni, richiamato l’operatività della massima partecipazione alle gare ogni qualvolta le clausole del bando siano di incerta interpretazione (C. di S., sez. V, 13 dicembre 1996 n. 1536, sez.V 25 giugno 2002 n. 3269, sez. V, 25 marzo 2002 n. 1695)».</p>
<p>5.8. A ben vedere le argomentazioni del primo giudice poggiano, innanzitutto, sul rilievo della pretesa oscurità, in parte qua, del testo della lex specialis: in particolare, a detta del T.a.r., l’esatta esegesi del concetto di “principale aggregato di abitazioni del centro” – termine asseritamente atecnico e non puntualmente definito dalla normativa di gara né univocamente precisabile (e dunque nemmeno incontrovertibilmente misurabile) sulla scorta di criteri oggettivi reperibili aliunde – nello specifico sarebbe stata resa ancor più difficile a cagione della confusione, pretesamente ingenerata nelle imprese partecipanti alla procedura, da uno studio predisposto dalla Provincia di Savona (citato altresì nella relativa deliberazione di indizione) in vista della redazione del bando della gara e tuttavia non recante menzione nel alcuna dei centri abitati in contestazione. <br />
	In presenza di siffatta incertezza obiettiva nell’applicazione di un’essenziale invariante di gara, il primo giudice ha giudicato corretta la decisione della commissione di non escludere l’offerta del Consorzio Orfeo, opinando di poter accordare prevalenza nella fattispecie al principio della massima partecipazione.<br />	<br />
	Sulla base di siffatto divisare il T.a.r. è così pervenuto alla conclusione che l’unico criterio compatibile con il suddetto favor partecipationis fosse quello della previsione di una fermata distante non più di 500 m. dal punto più vicino dell’«ideale» linea spezzata risultante dalla congiunzione dei punti esterni corrispondenti alle abitazioni di ciascun centro; in applicazione di tale criterio, l’offerta del Consorzio Orfeo risulterebbe conforme alla lex specialis per tutte le località in questione, ivi compresa quella di Poggi di Leca dovendosi considerare in tal caso la fermata del Cimitero prevista dall’anagrafica delle linee di riferimento del capitolato d’oneri.  																																																																																												</p>
<p>6. Le riferite motivazioni spiegate dal Tribunale genovese non sono condivisibili e richiedono analitica confutazione.</p>
<p>6.1. È d’uopo principiare dalla critica all’argomento della pretesa idoneità decettiva dello studio preliminare elaborato dalla Provincia di Savona. <br />
	Dalla pagine della sentenza impugnata affiora infatti l’idea che, anche qualora il Consorzio Orfeo avesse realmente violato la specifica invariante di gara, la circostanza non avrebbe potuto comunque condurre all’esclusione del medesimo dalla procedura in forza del prevalere, rispetto a tale “errore incolpevole”, dell’affidamento legittimo riposto dal Consorzio sul contenuto del prefato studio (non recante, come si è accennato, l’indicazione di alcuni centri abitati nominati invece nel richiamato Allegato AC del capitolato).<br />	<br />
	Non può aderirsi a siffatta opinione per le seguenti considerazioni. <br />	<br />
	Innanzitutto il dato incontestabile dal quale occorre muovere è che lo studio succitato non ha mai fatto parte integrante della normativa di gara, né può giungersi a diverse conclusioni facendo esclusivamente leva sul generico riferimento ad esso contenuto nel preambolo della deliberazione di indizione della procedura. <br />	<br />
	Non a caso, nello stesso “Rapporto” in parola, si dà chiaramente atto della valenza meramente interna di esso quale «strumento di supporto alle decisioni» (così a pag. 1) ed, ancor più esplicitamente, si precisa che:<br />	<br />
&#8211;	«(n)onostante la particolare cura dedicata all’aggiornamento della base dati dell’ORIT … non si può escludere la presenza di incongruenze ed errori puntuali. Le informazioni fornite non hanno pertanto valore probatorio ai fini della gara per l’affidamento dei servizi di trasporto dei due bacini» (così a pag. 9; la sottolineatura è stata aggiunta);<br />	<br />
&#8211;	con specifico riguardo al centro abitato di Poggi di Leca, che la dicitura «è posto a meno di 500 metri dalla più vicina fermata» (testualmente riportata a pag. 60 del  Progetto di rete presentato dal Consorzio Orfeo) aveva «soltanto valore di indicazione, poiché la distanza è calcolata su itinerario cartografico» (v. a pag. 28). <br />	<br />
	Sotto questo profilo, dunque, a fronte di un’espressa avvertenza, rimarcata dalla stessa amministrazione indicente, circa l’estraneità del documento (comunque dichiaratamente impreciso) alla disciplina di gara, non vi è spazio alcuno per accordare tutele di sorta all’affidamento (che, peraltro, il T.a.r. presume, ma non dimostra) su di esso ingiustificatamente riposto dal Consorzio Orfeo.<br />	<br />
	Invero, nella materia degli appalti, la considerazione dell’affidamento di un partecipante può rilevare, con finalità latamente “sananti”, alla condizione imprescindibile che essa risulti compatibile con la preminente protezione dei valori primari della garanzia del pari trattamento dei concorrenti e della selezione competitiva tra gli stessi (competizione che, si noti bene, attiene anche all’attento esame ed alla corretta interpretazione della lex specialis), tal che il bilanciamento tra i differenti valori in gioco può risolversi a vantaggio dell’affidamento, qui inteso quale particolare declinazione del favor partecipationis, nelle sole ipotesi in cui esso poggi su di un atteggiamento psichico formatosi, appunto, “legittimamente”. Detto altrimenti, il principio in rassegna può esclusivamente invocarsi nei casi in cui alla genesi dell’errore, di percezione o di comprensione della lex specialis, nel quale sia incorso il concorrente interessato abbia causalmente contribuito il comportamento contraddittorio o ambiguo tenuto dall’amministrazione aggiudicataria. <br />	<br />
	All’evidenza, nella vicenda in esame, siffatta condizione non si è affatto verificata: la Provincia di Savona ha, dapprima, correttamente avvisato i lettori dello studio della possibile incompletezza di esso e poi, nel capitolato d’oneri, ha analiticamente individuato i centri abitati da collegare con i servizi di trasporto.																																																																																												</p>
<p>6.2. Sgombrato così il campo dall’argomento fondato sulla tutela del legittimo affidamento, può passarsi a scrutinare l’altra parte della motivazione della sentenza appellata, laddove il T.a.r. ha ravvisato una violazione del dovere amministrativo di clare loqui; in dettaglio, il primo giudice ha censurato di oscurità il capitolato con riguardo al concetto di “principale aggregato di abitazioni”, trattandosi assertivamente di nozione non esattamente determinabile alla luce dei documenti di gara.<br />
	L’assunto è destituito di fondamento.<br />	<br />
	Nella lettera d’invito, sub 2, si precisa che del capitolato d’oneri fanno parte integrante anche gli allegati in esso specificati; nell’indice del capitolato si elencano tutti gli allegati, ivi inclusi quelli cartografici (Allegati T1 e T2). <br />	<br />
	L’Allegato T2 è costituito da una “Tavola 2” effigiante il grafo semplificato della rete extraurbana di riferimento per i Transiti Minimi.<br />	<br />
	A tal proposito la Sar ha segnalato che la suddetta Tavola 2  riporta la precisa (ed autovincolante per la p.a.) individuazione grafica del perimetro del centro abitato di Poggi.<br />	<br />
	Sul punto si osserva incidentalmente, in risposta ad un’eccezione d’inammissibilità sollevata dal Consorzio Orfeo, che la Tavola in questione è legittimamente transitata negli atti del presente giudizio: essa infatti risulta prodotta in prime cure dalla Provincia appellata (deposito del 28.2.2003; all. n. 1) e comunque, anche qualora siffatta produzione fosse stata omessa, il Collegio non avrebbe potuto espungerla dal fascicolo di causa, trattandosi di un elaborato grafico patentemente indispensabile ai fini del decidere costituendo parte essenziale della lex specialis (che il primo giudice avrebbe dovuto comunque acquisire ex art. 21 l. tar) nonché  sicuramente ammissibile alla stregua delle regole che disciplinano il novum in appello (non estendendosi il divieto dello jus novorum alle prove costituite quali i documenti che servono al giudice di appello per verificare l’esattezza della pronuncia impugnata).<br />	<br />
	Tornando ai superiori rilievi, va detto che, a tutto concedere, la perplessità ermeneutica sulla quale ha lungamente insistito il T.a.r. ligure potrebbe piuttosto concernere, non già la definizione geometrica di un perimetro che non è affatto «ideale» (come si legge invece a pag. 31 della decisione impugnata), quanto  i diversi profili: a) dell’esatta localizzazione, all’interno delle singole località delimitate dai grafici facenti parte della lex specialis, del “principale aggregato di abitazioni”, qualora queste ultime si presentino distribuite, nell’ambito delle singole aree, in maniera non uniforme né concentrata; e b) della precisa individuazione del punto rispetto al quale misurare la distanza prescritta (l’altro estremo di tale distacco è ovviamente la fermata del bus indicata dagli offerenti, per ogni centro abitato).<br />	<br />
	Anche questi dubbi tuttavia si dissolvono ad una ragionevole interpretazione della normativa di gara.<br />	<br />
	Innanzitutto occorre soffermarsi sull’oggetto della misurazione rilevante: certamente la distanza di m. 500, presa in considerazione dalla lex specialis, non è quella calcolabile “in linea d’aria”. Non occorre invero spendere molte parole sul fatto che gli utenti di un servizio di t.p.l. sono persone che non dispongono di un proprio mezzo di trasporto e, dunque, il tratto in questione deve logicamente coincidere con il “percorso minimo pedonale” (al quale, del resto, fa espresso riferimento la succitata nota provinciale del 7.3.2003). L’esigenza obiettivamente soddisfatta dal criterio in esame è infatti proprio quella di contenere la lunghezza del tragitto necessario a raggiungere la fermata dell’autobus, partendo dal centro abitato. <br />	<br />
	La perimetrazione tracciata nella Tavola 2 fuga poi le residue difficoltà interpretative sopra evidenziate: in presenza di un centro abitato, pur collocato all’interno di essa, ma non chiaramente distinguibile come “principale aggregato”, ben avrebbe potuto  l’amministrazione aggiudicatrice considerare conformi al capitolato tutte le offerte in cui la distanza tra la fermata stabilita ed un qualsiasi punto del ridetto perimetro fosse pari od inferiore a m. 500.<br />	<br />
	È bene mettere in risalto che siffatto criterio è solo apparentemente simile a quello suggerito dal T.a.r.: invero, in linea generale, non sussiste alcuna certezza che tutte le abitazioni più esterne (concetto di per sé assai vago) dei vari centri abitati, oggetto del servizio, siano effettivamente ricomprese nelle aree definite dalla Tavola 2. Ne consegue che l’applicazione del criterio indicato dal primo giudice – pur volendo sorvolare sulla circostanza che esso non è, in concreto, suffragato da alcun idoneo riscontro istruttorio &#8211; avrebbe potuto condurre ad esiti di volta in volta differenziati a seconda dei parametri utilizzati, a monte, per selezionare i vertici delle linee spezzate delimitanti le singole località. <br />	<br />
	Il criterio in parola non è stato rispettato dal Consorzio Orfeo nel caso del centro abitato di Poggi di Leca.<br />	<br />
	Sicuramente, come riconosciuto dallo stesso T.a.r. (a pag. 31 della motivazione), la violazione denunciata dalla Sar sussiste per la fermata esistente sulla via Piemonte di Leca d’Albenga.<br />	<br />
	Ad avviso del Collegio il primo giudice ha invece errato nel considerare conforme al requisito di gara l’altra fermata sita in prossimità del cimitero di Leca di Albenga. <br />	<br />
	Sul punto il giudizio del T.a.r. appare doppiamente fallace.<br />	<br />
	In primo luogo si ribadisce che le argomentazioni del Tribunale non sono sorrette da alcun riscontro probatorio.<br />	<br />
	Il giudice territoriale ha infatti dato per acquisito il dato metrico relativo a questa seconda fermata, senza tuttavia chiarire quali emergenze processuali conducessero ad una conclusione sicuramente non confortata dal riferito tenore della nota provinciale sia dalla perizia di parte prodotta dalla Sar. <br />	<br />
	Al cospetto di tali contraddittorie risultanze il T.a.r., invece di approdare apoditticamente ad esiti  non verificati (e, per quanto si è detto sopra, nemmeno univocamente verificabili), non avrebbe potuto esimersi dal disporre un ulteriore ed apposito accertamento istruttorio.<br />	<br />
	Opina però il Collegio che non sia questo il principale errore di giudizio insito nel ragionamento decisorio del T.a.r. (dacché il giudice d’appello dispone degli strumenti necessari per rimediare alle eventuali lacune istruttorie del primo processo).<br />	<br />
	Si è già detto infatti che, secondo la sentenza impugnata, la fermata da prendersi in considerazione, nel caso di Poggi di Leca,  fosse quella prevista dalla linea contraddistinta dal codice n. 1560004 (Albenga-Cimitero Leca). <br />	<br />
	Il primo giudice ha quindi mostrato di condividere l’avviso espresso dalla commissione giudicatrice nel verbale della seduta dell’11.3.2003. Il T.a.r. tuttavia non si è avveduto degli occulti vizi logici di quella determinazione amministrativa: lo stesso organo di gara non mancò infatti di rilevare contestualmente come allora l’uso della fermata sostitutiva in questione fosse, in realtà, soltanto parziale, tanto che ne poté ipotizzare un utilizzo più intenso soltanto a seguito di un’eventuale, futura, «specifica prescrizione dell’amministrazione concedente». <br />	<br />
	In altri termini la commissione di gara ha evidentemente ritenuto, pur non essendosi chiaramente espressa in tal senso, che la Provincia di Savona avrebbe potuto richiedere al Consorzio Orfeo di prevedere una fermata obbligatoria nei pressi del Cimitero di Leca in un’epoca successiva all’intervenuta aggiudicazione, ovverosia in sede di predisposizione del Programma di esercizio secondo quanto previsto dall’art. 9 del capitolato d’oneri (laddove esso dispone: «1. I servizi di trasporto sono esercitati in base ad un Programma di esercizio predisposto dall’impresa affidataria dei servizi di trasporto in forma coerente con il Progetto di Rete dalla stessa formulato. 2. Sono consentite modifiche al Programma di esercizio in esecuzione del contratto, nei modi e alle condizioni di cui agli artt. 8, 9, 10 dello Schema di contratto di servizio. 3. L’Ente affidante ha facoltà di richiedere l’attivazione di linee a carattere temporaneo finalizzata a sperimentare l’eventuale loro stabile inserimento, anche in termini sostitutivi di altre linee, nel Programma di esercizio, alle condizioni di cui all’art. 12 dello Schema di contratto di servizio»).<br />	<br />
	Le precedenti considerazioni rendono del tutto manifesta l’irrilevanza, ai fini del mantenimento in gara del Consorzio Orfeo, della possibile sostituzione configurata dalla commissione (ed anche dal T.a.r.), pena il plateale vulnus della par condicio concorsuale.<br />	<br />
	Il meccanismo disciplinato dal citato art. 9 del capitolato d’oneri concerne infatti le vicende successive all’aggiudicazione del servizio e pertiene, dunque, alla gestione delle eventuali sopravvenienze contrattuali afferenti al rapporto tra p.a. appaltante ed aggiudicataria, non già al distinto e prioritario (in senso logico e cronologico) profilo del rispetto, in sede di presentazione delle offerte da parte delle concorrenti, delle “invarianti di capitolato”. <br />	<br />
	Ne consegue che la commissione non avrebbe certamente potuto accordare rilievo ex ante, a giustificazione dell’omessa previsione da parte del Consorzio Orfeo di un requisito indefettibile dell’offerta tecnica,  alla circostanza che la normativa di gara contemplasse la potestà della Provincia di Savona di specificare dettagliatamente, in un momento posteriore all’avvenuta aggiudicazione, il Programma di esercizio (in modo da renderlo il più possibile aderente alle esigenze delle collettività interessate); essa piuttosto, una volta preso atto della mancata indicazione di una fermata “obbligatoria” in quel di Poggi di Leca (ossia, di una coppia di corse in tutti i giorni feriali), avrebbe dovuto sicuramente escludere la relativa offerta tecnica giacché in contrasto con la lex specialis.<br />	<br />
	Così non è stato.<br />	<br />
	Il doveroso accoglimento in parte qua dell’appello della Sar conduce all’inevitabile annullamento degli atti impugnati e, pertanto, il Collegio può esimersi dallo scrutinio degli ulteriori mezzi di gravame dedotti dall’appellante principale.																																																																																												</p>
<p>7. Siffatto esito processuale non esaurisce però l’intero thema decidendum oggetto del contenzioso. Se in primo grado il T.a.r., dopo aver dichiarato l’infondatezza dell’impugnativa proposta dalla Sar, ha potuto prescindere dal sindacare i motivi del ricorso incidentale del Consorzio Orfeo, non altrettanto è consentito al giudice di appello in presenza di un’omologa impugnativa recante le identiche doglianze formulate in  prime cure. <br />
	Avendo infatti concorso alla gara in parola soltanto le due appellanti, ciascuna di esse nutre, non rilevando la natura principale od incidentale dei gravami rispettivamente proposti, un pieno interesse all’esame delle critiche rivolte alla decisione impugnata giacché l’accoglimento dell’appello della Sar potrebbe non risolversi necessariamente, sul piano amministrativo, nella consequenziale aggiudicazione della gara allorquando anche la partecipazione alla procedura dell’appellante principale si rivelasse viziata alla stregua delle censure dedotte dal Consorzio Orfeo (che conserva dunque l’interesse strumentale, indubbiamente meritevole di tutela, all’eventuale ripetizione dell’intera procedura di gara, onde potervi nuovamente prendervi parte); quanto testé considerato giustifica, appunto, il mancato esame preliminare, da parte del Collegio, dell’appello incidentale in argomento.																																																																																												</p>
<p>7.1. Tre sono le lagnanze sottoposte dal Consorzio Orfeo al giudizio della Sezione:<br />
I) violazione, da parte della Sar, dell’art. 17 l. n. 68/1999, a causa della mancata produzione della dichiarazione e della certificazione ivi prevista per ciascuno dei legali rappresentanti delle imprese associate nella relativa a.t.i.; comunque violazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 158/1995 e del punto 4.1. della lettera d’invito;<br />
II) violazione della lex specialis, con riguardo al Progetto di Rete, per avere la Sar disatteso le disposizioni del capitolato d’oneri (Allegato AC, p. 15, parte I) dirette ad assicurare, a pena d’esclusione, il collegamento di tutti i centri abitati dei Comuni di cui all’art. 2, 1° co., sub 1.a. del capitolato d’oneri medesimo, con  (almeno) una coppia di corse (andata+ritorno) nei giorni feriali;<br />
III) eccesso di potere, con riguardo al Progetto di Qualità, mercé l’asserita inidoneità degli investimenti programmati dalla Sar (per il rinnovo del parco mezzi) a soddisfare i requisiti di vetustà richiesti a pena di esclusione.</p>
<p>7.2. Il Collegio, esaminati i motivi surriportati, ritiene fondato (nei limiti di seguito precisati) ed assorbente il primo di essi, relativo alla dedotta insufficienza della documentazione presentata dalla Sar rispetto a quanto puntualmente prescritto dal punto 4.1. della lettera d’invito (recante l’analitica elencazione dei documenti di gara da inserire nel “Plico A”).<br />
	A tal proposito giova premettere che l’ultimo periodo del punto succitato recita testualmente: «La mancata presentazione di anche uno solo dei documenti anzidetti … nei modi sopra indicati comporta l’esclusione dalla gara» e, poche righe sopra, la stessa previsione impone la produzione di una dichiarazione attestante l’osservanza, da parte del soggetto concorrente, delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. <br />	<br />
	La prescrizione, sebbene non corredata dall’espressa specificazione dei precetti di rango primario applicati, rinvia chiaramente all’art. 17 della l. n. 68/1999 che, rubricato «Obbligo di certificazione», dispone: «Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della presente legge, pena l’esclusione».<br />	<br />
	In alcune precedenti occasioni la Sezione si è occupata ex professo dell’adempimento prescritto dalla norma in rassegna, (costituente “requisito di partecipazione” e non mera “condizione di aggiudicazione”), segnalandone l’importanza ai fini della promozione e della tutela dinamica del valore dell’integrazione dei disabili nel mondo del lavoro (in tema, si veda, soprattutto, Cons. St., sez. V, 6.7.2002, n. 3733).																																																																																												</p>
<p>7.3. È a dirsi poi che la censura spiegata del Consorzio Orfeo si incentra sulla pretesa inidoneità della dichiarazione resa dalla Sar (che, si ricorda, capeggia un  nutrito raggruppamento) perché:<br />
a)	resa, non singolarmente da ciascuna impresa appartenente all’a.t.i., ma unicamente dal legale rappresentante della capogruppo mandataria, come tale non investito, soltanto in forza del mandato collettivo speciale, del potere di attestare il rispetto del requisito da parte di tutte le mandanti;<br />	<br />
b)	non supportata dal certificato, ugualmente menzionato dall’art. 17 l. cit..																																																																																												</p>
<p>7.4. Per una compiuta disamina della censura è d’uopo descrivere analiticamente, in via preliminare, la dichiarazione ex lege n. 68/1999 versata in atti dalla Sar (doc. 10): essa consiste in un documento, datato 19.12.2002 e composto di un unico foglio &#8211;  recante l’intestazione «Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n° 15» &#8211; a firma del legale rappresentante della Sar («ed in tale qualità in possesso di mandato collettivo speciale di rappresentanza del Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui la SAR s.p.a. è azienda mandataria»), dal seguente testuale tenore: «dichiara che tutte le aziende componenti il Raggruppamento Temporaneo di Imprese hanno ottemperato agli obblighi di assunzione dei disabili come previsto dall’art. 3 della Legge 12 marzo 1999 n° 68 …».</p>
<p>7.5. La Sar, sul punto, si è difesa rilevando come la suddetta dichiarazione dovesse ritenersi valida a comprovare l’ottemperanza di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento alle norme della l. n. 68/1999, in quanto pienamente conforme all’art. 47, 2° co., delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (ed alla lex specialis che puntualmente lo richiama al punto 12. del bando) laddove la norma del testo unico, con disposizione corrispondente a quella del previgente art. 2, 2° co., 1° per., del d.p.r. 20.10.1998, n. 403,  stabilisce che «La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza».<br />
	L’argomento principalmente addotto dalla Sar si fonda, in particolare, sull’interpretazione dell’espressione normativa «dichiarazione resa nell’interesse proprio»: ad avviso dell’appellata incidentale, la disposizione assegnerebbe piena efficacia certificativa alla “dichiarazione resa ‘anche’ nell’interesse proprio”. <br />	<br />
	Detto altrimenti la Sar, essendo a conoscenza del sicuro rispetto della normativa sul lavoro dei disabili da parte di tutte le imprese della compagine da essa guidata, ben avrebbe potuto  autodichiarare (quale «soggetto concorrente») tale “fatto”, per i  fini e gli effetti del secondo comma dell’art. 47, mediante un’unica dichiarazione.<br />	<br />
7.6. La tesi difensiva appena esposta (che rielabora e sviluppa l’identica soluzione patrocinata dalla commissione di gara nella seduta del 31.1.2003) non coglie nel segno.<br />
	È utile premettere alla successiva esposizione che, in linea generale, l’art. 17 l. n. 69/1999 non esige che la dichiarazione del legale rappresentante, anche qualora accompagnata da un’autocertificazione che tenga luogo di quella altrimenti rilasciata dagli uffici competenti (certificazione menzionata dallo stesso art. 17), sia resa nelle forme sostitutive dell’atto notorio, non potendosi infatti interpretare in senso così rigoroso il verbo “attestare” utilizzato dalla norma; tuttavia, nella fattispecie sottoposta al giudizio della Sezione, la dichiarazione a norma dell’art. 47, 2° co., d.p.r. n. 445/2000, secondo quanto postulato dalla stessa tesi difensiva poco sopra riferita, risultava obiettivamente indispensabile per avere la Sar allegato la conoscenza di fatti relativi a terzi. <br />	<br />
	Tanto preliminarmente osservato, possono quindi svilupparsi le argomentazioni che sorreggono il convincimento del Collegio. <br />	<br />
	Il documento prodotto dall’appellata incidentale, nella parte concernente le imprese del raggruppamento diverse dalla Sar, non integra un’efficace dichiarazione sostitutiva di atto notorio giacché carente dei requisiti formali indefettibilmente necessari ai fini della giuridica “attestazione di veridicità” di quanto dichiarato. <br />	<br />
	L’art. 47 in fatti va letto in combinazione con il precedente art. 38; tuttavia, per coglierne appieno le valenze precettive, occorre considerare altresì, in via di interpretazione sistematica, il disposto dei successivi artt. 75 e 76.<br />	<br />
	A tal fine occorre muovere dalla considerazione fondamentale che il Legislatore, fin dal lontano 1968, ha previsto la facoltà dei cittadini di forgiare autonomamente attestazioni connotate da una certezza legale privilegiata, senza alcuna mediazione di una pubblica autorità legittimata ad emanare atti fidefacenti.<br />	<br />
	Nondimeno la previsione di tale facoltà è sempre stata accompagnata dalla previsione di opportune cautele, consistenti in accorgimenti formali intesi a rafforzare l’autoresponsabilità del dichiarante: questi infatti, da un lato, deve essere pienamente consapevole della gravi conseguenze dell’eventuale accertamento della falsità di quanto dichiarato e, dall’altro lato, è comunque obbligato a comprovare esattamente la sua identità in modo da eliminare preventivamente ogni dubbio sulla paternità di un ipotetico mendacio.<br />	<br />
	In origine, questo duplice obiettivo era conseguito attraverso la prescrizione di un’apposita autenticazione della sottoscrizione del dichiarante (art. 20 l. n. 15/1968); in seguito il Legislatore, a partire dalla legge n. 241/1990 (art. 18) e soprattutto, con le leggi di riforma amministrativa succedutesi dal 1997 in poi, all’insegna di una maggior fiducia nei cittadini ed animato dall’intenzione di snellire sensibilmente i pesanti adempimenti burocratici imposti da numerosi procedimenti, ha promosso il ricorso a tali istituti di semplificazione, stimando alternativamente sufficiente &#8211; ai fini del conferimento del crisma della “certezza” alle dichiarazioni sostitutive formate dai privati &#8211; o che esse fossero sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle o, in tutti gli altri casi, che alle stesse fosse “unita” una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.<br />	<br />
	Così dispone infatti attualmente l’art. 38, 3° co., del d.p.r. cit..<br />	<br />
	Quanto appena considerato chiarisce che l’allegazione al testo della dichiarazione sostitutiva di volta in volta rilasciata di un valido documento di identità, lungi dal costituire un vuoto formalismo, costituisce piuttosto un fondamentale onere del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento della fattispecie normativa teleologicamente diretto a comprovare (per di più, con la surricordata valenza di monito), non tanto (melius, non soltanto) le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.<br />	<br />
	 In altre parole la dichiarazione sostitutiva del privato formata a norma degli artt. 38 e 47 d.p.r. n. 445/2000, è un documento con lo stesso valore giuridico di un atto di notorietà: segue da ciò che se il sottoscrittore dichiara il falso sarà punibile per falsità in atti.<br />	<br />
	Così dispone infatti l’art. 76 d.p.r. cit. che, nella parte di interesse, recita: «1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L&#8217;esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 …, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale». <br />	<br />
	La mendace dichiarazione sostitutiva ex art. 47 integra dunque il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico previsto e punito dall’art. 483 c.p. («Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l&#8217;atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni»).<br />	<br />
	A questo punto deve rimarcarsi come la condotta tipica, penalmente sanzionata, sia esclusivamente quella tassativamente delineata dal combinato disposto della previsione codicistica e dell’art. 76 d.p.r. n. 445/2000, tal che nessuna responsabilità penale potrà mai sorgere qualora il dichiarante, pur avendo sottoscritto una falsa attestazione, non abbia tuttavia rispettato le forme stabilite dagli artt. 47 e 38 del testo unico, tra le quali rientra essenzialmente l’adempimento consistente nell’onere di unire alla dichiarazione la copia fotostatica del documento di identità.<br />	<br />
	Ribaltando i termini della conclusione appena rassegnata, può tranquillamente affermarsi che l’effetto di “certificazione” di quanto affermato dal privato può scaturire da una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio nei soli casi in cui essa, laddove mendace, sia astrattamente suscettibile di condurre alla punizione del dichiarante a norma dell’art. 483 c.p., ovverosia sia idonea a garantire, attraverso quel minimo ineludibile di formalità rappresentato dalla produzione della copia del documento di identità, la provenienza soggettiva.<br />	<br />
	Nelle dichiarazioni sostitutive dunque il collegamento esistente tra il profilo dell’efficacia amministrativa dell’attestazione proveniente dal cittadino e quello della responsabilità penale del dichiarante si presenta come assolutamente inscindibile, giacché l’impegno consapevolmente assunto dal privato a “dire il vero” costituisce l’architrave che regge l’intera costruzione giuridica degli specifici istituti di semplificazione: è evidente infatti che, in questa parte, il sistema amministrativo collasserebbe laddove l’ordinamento non presidiasse il rispetto di tale “patto” di reciproca e leale collaborazione tra cittadini e p.a. con  adeguate sanzioni (anche di natura penale).<br />	<br />
	Non può dunque condividersi, tanto meno nella materia dei pubblici appalti, l’opinione, talora sostenuta anche in giurisprudenza (ma non da questa Sezione; v. Cons. St., sez. V, 1°.10.2003, n. 5677), secondo cui l’omessa allegazione del documento di identità integrerebbe una mera irregolarità della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà come tale suscettibile di emenda. Deve invece opinarsi che la dichiarazione formalmente difforme dal modello tipico delineato dagli artt. 38 e 47 d.p.r. n. 445/2000 non possa mai tener luogo dell’atto alternativo pubblicistico poiché, in tal caso, la mancata instaurazione di un nesso biunivocamente rilevante tra dichiarazione e responsabilità personale del sottoscrittore, comporta la radicale improduttività di qualunque effetto giuridico di “certezza”. <br />	<br />
	Non inficia quanto sopra esposto l’argomento incentrato sulla previsione dell’art. 75 d.p.r. cit. (che prevede la decadenza dal beneficio in caso di dichiarazioni non veritiere): innanzitutto perché anche tale disposizione si riferisce alle dichiarazioni di cui all’art. 47 (così l’art. 71), ma soprattutto perché la questione  nodale non è stabilire se, in concreto, la dichiarazione resa dalla Sar corrispondesse, o meno, al vero (anzi, sul punto, può quietamente soggiungersi che non sono emersi dubbi di sorta circa la  “storica” veridicità della stessa) quanto se essa, nella parte relativa alle altre imprese del raggruppamento, fosse o meno efficace e, quindi, se essa costituisse idoneo adempimento di quanto prescritto al punto 4.1. della lettera d’invito.																																																																																												</p>
<p>7.7. I principi appena esposti vanno ora calati nella fattispecie dedotta in contenzioso: alla dichiarazione resa dall’appellata incidentale (doc. 10 in atti) non è “unita” alcuna copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante e, dunque, essa, quantunque valida ai fini dell’art. 17 l. n. 68/1999 limitatamente alla posizione della sola Sar, non poteva invece considerarsi atta a comprovare lo specifico requisito dell’ottemperanza agli obblighi imposti dalla ridetta legge per le altre imprese partecipanti all’omonimo raggruppamento; né la commissione di gara avrebbe potuto invitare d’ufficio l’appellata incidentale a “regolarizzare” il documento, sollecitando il dichiarante (ad esempio, a norma dell’art. 71, 3° co., d.p.r. n. 445/2000 o dell’ultimo periodo del punto 12. del bando di gara) a produrre la copia in parola, dacché una condotta amministrativa del genere ipotizzato avrebbe costituito una grave violazione dell’obbligo del pari trattamento dei concorrenti: per quanto si è sopra osservato infatti, ciò avrebbe comportato l’estensione dell’efficacia “certatoria” della dichiarazione agli altri componenti dell’a.t.i., ma in tal modo l’amministrazione avrebbe illegittimamente consentito di integrare  la documentazione contenuta nel “Plico A” in una parte essenziale, rimediando così ad un onere di parte presidiato invece dalla lex specialis con la comminazione della sanzione espulsiva.</p>
<p>7.8. Occorre da ultimo soffermarsi sull’esatta interpretazione dell’avverbio «unitamente» utilizzato nel terzo comma dell’art. 38 d.p.r. n. 445/2000. <br />
	La presentazione unitaria della dichiarazione sottoscritta e della copia del documento di identità non significa necessariamente coesione fisica tra le due elementi documentali: invero, sebbene quest’ultima modalità appaia preferibile perché in grado di fugare in radice qualsiasi dubbio circa l’effettiva insorgenza del legame giuridico sopra descritto, nondimeno essa non è imposta dal dettato normativo. <br />	<br />
	Il requisito dell’”unità” deve quindi ritenersi soddisfatto ogniqualvolta possa stabilirsi un nitido collegamento tra il documento e la singola dichiarazione. La copia del documento può pertanto accedere anche ad una dichiarazione internamente articolata e contenutisticamente strutturata; quel che tuttavia deve sempre emergere con assoluta certezza (ad esempio, mediante un richiamo nel testo della stessa dichiarazione o attraverso l’apposizione di un contrassegno) è l’imprescindibile  corrispondenza soggettiva tra dichiarante e persona autovincolatasi al dovere di veridicità, penalmente sanzionato.<br />	<br />
	Le conclusioni appena rassegnate seguono a mo’ di corollario da quanto sopra esposto in tema di legame quoad effectum tra responsabilità penale e valore amministrativo della dichiarazione sostitutiva. Diversamente opinando, non vi è chi non veda come la comminazione della sanzione penale potrebbe essere facilmente elusa inserendo artatamente, in un qualunque punto di un fascicolo documentale (particolarmente se di grandi dimensioni), un documento d’identità in maniera tale da non evidenziare alcuna incontrovertibile relazione di complementarietà rispetto ad una specifica attestazione. 																																																																																												</p>
<p>7.9. Le superiori considerazioni portano il Collegio a ritenere che la dichiarazione versata in atti, con distinto riguardo alla “prova” del possesso dello specifico requisito da parte delle imprese facenti parte del raggruppamento capeggiato dalla Sar, fosse (e sia) un documento privo di qualunque idoneità dimostrativa, trattandosi di un atto giuridico non in grado di spiegare gli effetti certificativi previsti dalla corrispondente fattispecie normativa, in quanto nullo per difetto di una forma essenziale stabilita dalla legge.<br />
	La documentazione presentata dalla Sar pertanto, siccome condivisibilmente denunciato dal Consorzio Orfeo, manca (o, rectius, se ne deve rilevare la nullità in parte qua) delle dichiarazioni ex lege n. 68/1999 degli altri legali rappresentanti delle imprese partecipanti al raggruppamento.																																																																																												</p>
<p>8. Anche l’appello incidentale del Consorzio Orfeo merita dunque accoglimento nei limiti sopra indicati, con assorbimento delle altre doglianze.</p>
<p>9. La circostanza che la Sar, al pari del consorzio concorrente, dovesse essere esclusa dalla procedura esonera il Collegio dallo scrutinio della domanda di risarcimento dei danni (poiché evidentemente infondata) riproposta con l’appello principale.</p>
<p>10. L’accoglimento di entrambe le impugnazioni comporta l’annullamento degli atti impugnati ed, in assenza di altre imprese partecipanti alla procedura, la pronuncia sortisce l’esito consequenziale della ripetizione della gara.</p>
<p>11. Nella reciproca soccombenza delle parti si ravvisa un giustificato motivo per l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando, accoglie gli appelli, principale ed incidentale, nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza, accoglie i ricorsi, principale ed incidentale, proposti in primo grado e conseguentemente annulla gli atti di gara.<br />
Compensate integralmente tra le parti le spese del doppio giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 13.7.2004 con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Emidio Frascione				&#8211; Presidente<br />	<br />
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia		&#8211; Consigliere<br />	<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani		&#8211; Consigliere<br />	<br />
Cesare Lamberti				&#8211; Consigliere<br />	<br />
Gabriele Carlotti 				#NOME?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-11-2004-n-7140/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.7140</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.7141</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-11-2004-n-7141/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-11-2004-n-7141/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-11-2004-n-7141/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.7141</a></p>
<p>Pres. Farina – Est. Carlotti AZIENDA U.S.L. ROMA E (AVV. DE SANTIS) C/ SIFIN S.R.L. (AVV.TI DELLA CORTE E TERRIGNO) la giurisdizione esclusiva sui servizi pubblici, dopo la sentenza 204/04 della Corte costituzionale, non comprende più le controversie, riguardanti diritti di credito, nelle quali la pubblica amministrazione non é coinvolta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-11-2004-n-7141/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.7141</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-11-2004-n-7141/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.7141</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Farina – Est. Carlotti<br /> AZIENDA U.S.L. ROMA E (AVV. DE SANTIS) C/ SIFIN S.R.L. (AVV.TI  DELLA CORTE  E TERRIGNO)</span></p>
<hr />
<p>la giurisdizione esclusiva sui servizi pubblici, dopo la sentenza 204/04 della Corte costituzionale, non comprende più le controversie, riguardanti diritti di credito, nelle quali la pubblica amministrazione non é coinvolta come autorità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – giurisdizione esclusiva amministrativa sui servizi pubblici – dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 – controversie su diritti di credito relativi a rapporti compresi nel sistema di screditamento presso il S.S.N. – giurisdizione A.G.O.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Poiché la sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 6 luglio 2004 ha mutato il precedente assetto del riparto giurisdizionale in tema di «indennità, canoni ed altri corrispettivi» relativi a servizi pubblici, sottraendo dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, riguardanti diritti di credito, nelle quali la pubblica amministrazione (nella specie la Asl) non sia coinvolta come autorità, ancorché scaturenti da rapporti di tipo concessorio <i>ex lege</i> (alla cui stregua va inteso l’accreditamento, pur provvisorio, presso il S.s.n.), la riferita sopravvenienza comporta il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sullo specifico oggetto dedotto in contenzioso (originariamente sussumibile nella previsione di cui all’art. 33, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 80/1998), giacché l’arresto costituzionale dichiarativo della parziale illegittimità della disposizione succitata trova applicazione ai giudizi pendenti, attesa l&#8217;efficacia retroattiva che assiste tale tipo di pronunce e che, quindi, prevale sul contrario principio della <i>perpetuatio jurisdictionis</i> sancito dall’art. 5 c.p.c. (con l&#8217;unico limite costituito dalle situazioni consolidatesi per esaurimento dei relativi rapporti).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:	Cons. Giuseppe Farina F/F,<br />
Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani,  Cons. Goffredo Zaccardi,  Cons. Aldo Fera, Cons. Gabriele Carlotti Est.,ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 29 Ottobre 2004<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:</p>
<p>  <b>AZIENDA U.S.L. ROMA E</b>rappresentato e difeso da:<br />
  Avv.  GUIDO DE SANTIScon domicilio  eletto in RomaVIA MONTE SANTO, 68  presso<br />
GUIDO DE SANTIS </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>SIFIN S.R.L.</b>rappresentato e difeso da:<br />
Avv.  FERDINANDO DELLA CORTEAvv.  MASSIMILIANO TERRIGNOcon domicilio  eletto in RomaVIA EMILIA, 47presso<br />
MASSIMILIANO TERRIGNO<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR  LAZIO  &#8211;  ROMA: Sezione  III  5823/2004, resa tra le parti, concernente PAGAMENTO PRESTAZIONI   SANITARIE EROGATE IN REGIME DI ACCREDITAMENTO.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello; <br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
  SIFIN S.R.L.<br />Udito il relatore Cons. Gabriele Carlotti; nessuno è  comparso per le  parti;</p>
<p>Considerato che la Sezione, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, ritiene che il giudizio possa esser definito a norma degli artt. 21 e 26 L. n. 1034/1971, ricorrendone i presupposti stabiliti dalla legge;<br />
che, invero, la controversia sottoposta allo scrutinio del Collegio investe, non già direttamente il sistema di regressione tariffaria delineato dalle DD.GG.RR. Lazio nn. 944/2001 e 1436/2002 in ordine all’esercizio 2001, ma esclusivamente le pretese di pagamento per erogazione di prestazioni sanitarie, fatte valere nei confronti della Asl appellante, da parte di  Società cessionaria dei rispettivi crediti maturati da una struttura, operante in regime di accreditamento provvisorio, per gli anni 2001 e 2002;<br />
che la sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 6.7.2004 ha mutato il precedente assetto del riparto giurisdizionale in tema di «indennità, canoni ed altri corrispettivi» relativi a servizi pubblici, di tal che attualmente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia non comprende più le controversie, riguardanti diritti di credito, nelle quali la pubblica amministrazione (nella specie la Asl) non sia coinvolta come autorità, ancorché scaturenti da rapporti di tipo concessorio ex lege (alla cui stregua va inteso l’accreditamento, pur provvisorio, presso il S.s.n.);<br />
che la riferita sopravvenienza comporta il difetto di giurisdizione dell’a.g.a. sullo specifico oggetto dedotto in contenzioso (originariamente sussumibile nella previsione di cui all’art. 33, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 80/1998), giacché l’arresto costituzionale dichiarativo della parziale illegittimità della disposizione succitata trova applicazione ai giudizi pendenti, attesa l&#8217;efficacia retroattiva che assiste tale tipo di pronunce e che, quindi, prevale sul contrario principio della perpetuatio jurisdictionis sancito dall’art. 5 c.p.c. (con l&#8217;unico limite costituito dalle situazioni consolidatesi per esaurimento dei relativi rapporti);<br />
che il sopravvenuto difetto di giurisdizione, nella fattispecie, è rilevabile d’ufficio, non avendo costituito oggetto, nemmeno implicito, del primo giudizio;<br />
che, pertanto, in applicazione dell’art. 34 l. n. 1034/1971 la sentenza appellata deve essere annullata, senza disporre il rinvio dell’affare al primo giudice, versandosi in ambito di cognizione ormai devoluto al giudice ordinario, con assorbimento di ogni altra questione dedotta con gli appelli principale ed incidentale;<br />
che la mancata comparizione delle parti costituite all’odierna Camera di Consiglio non è di ostacolo alla pronuncia della presente decisione immediata;<br />
che sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (ricorso n. n. 7737/2004), annulla, senza rinvio, la sentenza appellata.<br />
Spese del doppio grado compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-11-2004-n-7141/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.7141</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.316</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-4-11-2004-n-316/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-4-11-2004-n-316/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.316</a></p>
<p>Pres. ONIDA, Red. CAPOTOSTI la Corte si pronuncia sul Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Istituzione, composizione e funzionamento stabiliti con decreto legislativo in base a decreti luogotenenziali anteriori all’entrata in vigore della Costituzione Sono inammissibili le questioni di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-4-11-2004-n-316/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.316</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-4-11-2004-n-316/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.316</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ONIDA, Red. CAPOTOSTI</span></p>
<hr />
<p>la Corte si pronuncia sul Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Istituzione, composizione e funzionamento stabiliti con decreto legislativo in base a decreti luogotenenziali anteriori all’entrata in vigore della Costituzione</span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 1, lettera d), e 2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti l’esercizio nella Regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato), nonché dell’art. 6 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 (Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l’amministrazione della giustizia), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 26 febbraio 2004, n. 45, sollevate dal Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in riferimento agli artt. 23 e 14, primo comma, dello statuto speciale della Regione siciliana, ed agli artt. 102, primo comma, 108, 3, 24, primo comma, 113, primo comma, 5, 117, primo e secondo comma, lettera l), 120, secondo comma e alla VI disposizione transitoria, primo comma, della Costituzione, con gli atti iscritti ai nn. 272 e 273 del registro ordinanze del 2004.</p>
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei medesimi artt. 4, commi 1, lettera d), e 2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 373 del 2003, nonché dell’art. 6 del d.l. n. 354 del 2003, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge n. 45 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 23 e 14, primo comma, dello statuto speciale della Regione siciliana, ed agli artt. 102, primo comma, 108, 3, 24, primo comma, 113, primo comma, 5, 117, primo e secondo comma, lettera l), 120 e alla VI disposizione transitoria, primo comma, della Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con la ordinanza r.o. 430 del 2004.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la Corte si pronuncia sul Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:- Valerio	ONIDA		Presidente &#8211; Carlo MEZZANOTTE Giudice &#8211; Fernanda	CONTRI  Giudice<br />
#NOME?	NEPPI MODONA	Giudice<br />
#NOME?	CAPOTOSTI	Giudice<br />
#NOME?	MARINI Giudice<br />
#NOME?	BILE		Giudice<br />
#NOME?	FLICK		Giudice<br />
#NOME?	AMIRANTE	Giudice<br />
#NOME?	DE SIERVO	Giudice<br />
#NOME?	VACCARELLA	Giudice<br />
#NOME?	MADDALENA	Giudice<br />
#NOME?	QUARANTA	Giudice 																																																																																											</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nei giudizi di costituzionalità dell’art. 3, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 (Integrazioni e modifiche al d.l. lgt. 25 giugno 1944, n. 151, relativo all’Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche); degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654 (Norme per l’esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato); dell’art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 (Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, giuramento dei membri del Governo e facoltà del Governo di emanare norme giuridiche); dell’art. 1 del decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 31 marzo 1952, n. 8 (Trattamento economico dei membri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana), ratificato dall’art. 1 della legge della Regione siciliana 13 marzo 1953, n. 9 (Ratifica del decreto legislativo presidenziale 31 marzo 1952, n. 8, concernente “Trattamento economico dei membri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana”) e degli artt. 4, comma 1, lett. d), e comma 2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2, decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l’esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato) e dell’art. 6 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 (Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l’amministrazione della giustizia), convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2004, n. 45, promossi con ordinanze del 13 maggio, del 9 settembre, ancora del 13 maggio 2003 e del 10 marzo 2004 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana rispettivamente iscritte ai nn. 443, 902 del registro ordinanze 2003 ed ai nn. 30 e 430 del registro ordinanze 2004, e con atti del 13 e del 26 febbraio 2004 dal Presidente dello stesso Consiglio, rispettivamente iscritti ai nn. 272 e 273 del registro ordinanze 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 28 e 45, prima serie speciale, dell’anno 2003, nella edizione straordinaria del 3 giugno 2004 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 8 e 12, prima serie speciale, dell’anno 2004.</p>
<p>Visti gli atti di costituzione dell’Ausonia Servizi Tributari S.p.A., del Comune di Belmonte Mezzagno, della Sipa S.p.A. ed altra e di Michele Basile ed altro nonché gli atti di intervento della Regione siciliana e del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
udito nell’udienza pubblica del 6 luglio 2004 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;<br />
uditi gli avvocati Salvatore Raimondi per l’ Ausonia Servizi Tributari S.p.A., Andrea Scuderi per la Sipa S.p.A. ed altra e per Michele Basile ed altro, Michele Arcadipane e Giovanni Carapezza Figlia per la Regione siciliana e l’avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>1. — Con due ordinanze di tenore sostanzialmente identico, emesse rispettivamente in data 13 maggio 2003 (r.o. n. 443 del 2003) e in data 9 settembre 2003 (r.o. n. 902 del 2003), nel corso di altrettanti giudizi su ricorsi in appello avverso sentenze del TAR per la Sicilia, i1 Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha sollevato una serie di questioni di legittimità costituzionale concernenti la istituzione del Consiglio stesso e la sua composizione. Le ordinanze muovono da una ricostruzione delle vicende che accompagnarono la emanazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana – anteriore alla Costituzione repubblicana, essendo stato approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e con la espressa riserva, contenuta nel secondo comma dell&#8217;articolo unico, di essere sottoposto all&#8217;Assemblea costituente per essere coordinato con la nuova Costituzione, coordinamento in realtà mai avvenuto – e da una premessa relativa al carattere della delega conferita al Governo per detta emanazione.<br />
Il giudice a quo impugna in via successivamente gradata l&#8217;art. 3, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 (Integrazioni e modifiche al d.l. lgt. 25 giugno 1944, n. 151, relativo all’Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche) e, derivatamente, gli artt. 1 e seguenti del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654 (Norme per l’esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato); l’art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 (Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, giuramento dei membri del Governo e facoltà del Governo di emanare norme giuridiche), in riferimento ai principi costituzionali in materia di delegazione legislativa, essendo stato lasciato il Governo – si sostiene nelle ordinanze – arbitro di legiferare in qualsiasi materia, con le sole eccezioni di quella costituzionale, elettorale ed internazionale.<br />
Ulteriore vizio di costituzionalità risiederebbe nel fatto che gli artt. 1, 3, primo comma, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del d. lgs. n. 654 del 1948 sono stati emanati in assenza dello speciale procedimento previsto dallo statuto siciliano, che dispone all&#8217;art. 43 che le norme di attuazione dello statuto stesso siano determinate da una commissione paritetica.<br />
In diverso ordine di idee, il giudice rimettente ha censurato l’art. 2, quarto comma, lettera b), e in parte qua, i successivi sesto e ottavo comma del d. lgs. n. 654 del 1948 di attuazione dello statuto, in riferimento all’art. 23, primo comma, dello statuto siciliano e al primo comma della VI disposizione transitoria della Costituzione, che esclude dalla revisione la giurisdizione del Consiglio di Stato; in riferimento agli artt. 102, secondo comma, e 108, primo e secondo comma, della Costituzione, non essendo consentito istituire sezioni specializzate nell’ambito dei giudici speciali; in riferimento allo stesso art. 23 dello statuto, all’art. 102, primo comma, all’art. 108 primo comma e all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto manca la previsione di una composizione del Consiglio di giustizia amministrativa diversa rispetto a quella del Consiglio di Stato, con la nomina di membri laici di designazione regionale e in quanto, in materia di giurisdizione e di ordinamento giudiziario, esiste una riserva di legge statale, ed eventuali deroghe ad essa, si rileva, non possono che essere previste da una norma di rango costituzionale. Lo stesso discorso varrebbe ove si qualifichi il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana come sezione specializzata del Consiglio di Stato.<br />
Altro profilo di illegittimità costituzionale della normativa censurata e, in particolare dell’art. 2, quarto comma, lettera b), e, derivatamente, dei successivi quinto, settimo e ottavo comma dello stesso articolo, dell’art. 3, secondo e terzo comma e dell’art. 7 del d. lgs n. 654 del 1948, viene ravvisato nella violazione degli artt. 3, 24, 100, terzo comma, 101, secondo comma, 108, secondo comma, 111, terzo comma, della Costituzione, per la irragionevole differenziazione del regime dei giudici laici rispetto ai togati, e per la violazione del principio della riserva di legge che deve assicurare l’indipendenza dei giudici. Ancora, vengono censurati l’art. 2, quarto comma, lettera b), e quinto comma, del d. lgs. n. 654 del 1948, come sostituito dal d. P.R. n. 204 del 1978, limitatamente alle parole “innanzi alle giurisdizioni amministrative”, nonché l’art. 1 del decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 31 marzo 1952, n. 8 (Trattamento economico dei membri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana), ratificato dall’art. 1 della legge regionale siciliana 12 marzo 1953, n. 9 (Ratifica del decreto legislativo presidenziale 31 marzo 1952, n. 8, concernente “Trattamento economico dei membri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana”), per violazione degli artt. 3, 24, 101, secondo comma, 108, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, per l’inferiore trattamento economico dei giudici laici rispetto ai togati, per il difetto di imparzialità e la mancanza di indipendenza dei primi. Infine, viene ravvisato il contrasto dell’art. 3, secondo comma, del d.P.R. n. 654 del 1948 con gli artt. 3, 24, 100, 101,103, 108 e 113 della Costituzione e con l&#8217;art. 23 dello statuto siciliano, per la mancata previsione di termini tassativi per la designazione dei membri regionali del Consiglio e la nomina dei medesimi, nonché di meccanismi sostitutivi tali da assicurare la continuità dell’attività giurisdizionale del Consiglio stesso.</p>
<p>2. — Nei giudizi innanzi alla Corte è intervenuta la Regione siciliana, che ha concluso per la infondatezza delle questioni.</p>
<p>3. — Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, investito dalla Presidenza della Regione di un parere in ordine ad un ricorso straordinario, ha sollevato, con ordinanza del 13 maggio 2003 (r.o. n. 30 del 2004), le medesime questioni di legittimità costituzionale già riferite, estendendole alla composizione della sezione consultiva dello stesso Consiglio.<br />
4. — Anche nel giudizio introdotto con la citata ordinanza, è intervenuta la Regione siciliana, concludendo per la infondatezza delle questioni.</p>
<p>5. — Il Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con atto del 13 febbraio 2004 (iscritto al n. 272 del registro ordinanze 2004), ha sollevato una serie di questioni di legittimità costituzionale concernenti il decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti l&#8217;esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato), nonché l’art. 6 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 (Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l’amministrazione della giustizia), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 26 febbraio 2004, n. 45. Il rimettente era stato chiamato, nel corso del procedimento sul ricorso per l’annullamento di una sentenza del TAR per la Sicilia – sede di Palermo – riguardante una gara relativa all’appalto del servizio di riscossione e gestione dei tributi, ad emettere, ai sensi dell’art. 21, nono comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotto dall’art. 3 della legge n. 205 del 2000, una pronuncia cautelare provvisoria in ordine alla istanza di sospensione della sentenza e del provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione.<br />
Il Presidente del predetto Consiglio, ritenuta la propria legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale, tanto più che nella specie il dubbio investe la costituzione e la composizione del collegio cui la causa dovrebbe essere rimessa, contestualmente ha dichiarato di procedere con separato provvedimento all’adozione della tutela interinale, e ha impugnato l’art. 4, comma 1, lettera d), e comma 2, l’art. 6, comma 2 (limitatamente alle parole “e all’art. 4 comma 1 lettera d”), concernenti la previsione della composizione mista della sezione giurisdizionale dello stesso Consiglio, con la partecipazione di quattro componenti “laici”(in possesso dei requisiti di cui all’art. 106, terzo comma, della Costituzione per la nomina a consigliere di Cassazione ovvero di cui all’art. 19, primo comma, n. 2, della legge 27 aprile 1982, n. 186), alla cui designazione provvede il Presidente della Regione; nonché l’art. 15, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 373 del 2003, limitatamente alla previsione della possibile permanenza in carica dei membri laici componenti del Consiglio alla data di entrata in vigore del decreto; e, derivatamente, l’art. 6 del d.l. 24 dicembre 2003, n. 354, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 26 febbraio 2004, n. 45, che dispone che per assicurare il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, anche mediante potenziamento della sua composizione, è autorizzata la spesa di euro 700.000 a decorrere dall&#8217;anno 2004.<br />
Le impugnate disposizioni si porrebbero in contrasto con l’art. 23 dello statuto siciliano, che non prevederebbe alcuna deroga alla composizione ordinaria delle sezioni del Consiglio di Stato da localizzare in Sicilia; con gli artt. 102, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, in quanto il d. lgs. n. 373 del 2003 disciplina una materia riservata dalla Costituzione alla legge statale, per cui eventuali deroghe a favore dell’autonomia regionale dovrebbero essere supportate da una espressa previsione di pari rango costituzionale; con gli artt. 3, 24, primo comma, 113, primo comma, della Costituzione, introducendo una ingiustificata differenziazione dell’organo giudicante e quindi anche dell’esercizio della giurisdizione su di una parte del territorio nazionale. <br />
In subordine, vengono censurati i medesimi articoli per violazione dell’art. 23, primo comma, dello statuto siciliano che non prevederebbe né una sezione specializzata del giudice speciale né una composizione collegiale diversa da quella ordinaria, e ciò anche in relazione, quali tertia comparationis, all’art. 24, primo comma, dello statuto concernente la composizione dell’Alta Corte, nonché all’art. 23, terzo comma, del medesimo statuto, al d. lgs. 6 maggio 1948, n. 655, concernente la istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana, ed agli artt. 90 e 91, secondo comma, del d. P.R. 31 agosto 1972, n. 670, concernente la istituzione di un Tribunale regionale di giustizia amministrativa nel Trentino-Alto Adige, con una autonoma sezione per la Provincia di Bolzano. <br />
In ulteriore subordine, i medesimi articoli sono impugnati per contrasto con l’art. 23, primo comma, dello statuto siciliano nonché con gli artt. 102, secondo comma, e 108, primo e secondo comma, della Costituzione, non essendo consentito istituire sezioni specializzate nell’ambito dei giudici speciali; ed ancora con l’art. 23, primo comma, dello statuto siciliano e con il primo comma della VI disposizione transitoria della Costituzione, che esclude dalla revisione la giurisdizione del Consiglio di Stato.<br />
Infine, in via ulteriormente gradata, gli stessi articoli sono censurati per contrasto con gli artt. 5, 117, primo e secondo comma, lettera l), e 120, secondo comma, della Costituzione, e con l’art. 14, primo comma, dello statuto siciliano. <br />
In punto di rilevanza della questione, il rimettente afferma che questa è da rinvenire nella circostanza della inevitabile rimessione della controversia, dapprima in sede cautelare definitiva, e successivamente nel merito, ad un collegio composto in base a norme della cui legittimità costituzionale egli dubita. <br />
Nel merito, il giudice a quo osserva che le disposizioni di attuazione dello statuto siciliano in materia di giurisdizione amministrativa di cui al d. lgs. n. 373 del 2003 relativamente alla composizione mista del collegio sono di segno contrario rispetto alle previsioni statutarie e comunque non sono in aderenza, come devono essere le norme di attuazione degli statuti, con la lettera e con lo spirito di quelle. Ed infatti, prosegue il rimettente, l’art. 23 dello statuto siciliano si limita  a prevedere che “gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione”, senza contenere alcun riferimento alla composizione dei collegi: pertanto, gli artt. 4 e 6 del d. lgs. n. 373 del 2003 introdurrebbero un principio del tutto estraneo allo statuto.<br />
D’altra parte, rileva il giudice a quo, in materia di ordinamento giudiziario esiste, ex art. 108 Cost., una riserva di legge statale, con la conseguenza che le disposizioni degli statuti speciali in materia hanno un carattere eccezionale, che confina la norma statutaria nel ristretto ambito del suo tenore letterale. Le norme censurate avrebbero introdotto in Sicilia un istituto eccezionale, quale la nomina di magistrati laici, disciplinando il loro status (oltre che, ex art. 8, quello dei togati), in modo diverso da quello ordinario, al di fuori di qualsiasi previsione statutaria, in una materia riservata alla disciplina statale, necessariamente uniforme sul punto, e pertanto derogabile solo per espressa previsione di norma equiordinata, e cioè di rango costituzionale. <br />
Le norme in questione, sotto l’apparenza di norme secundum legem, contrasterebbero nella sostanza con le disposizioni statutarie, e, comunque, non sarebbero dettate dalla necessità di dare ad esse attuazione. E pertanto il d. lgs. n. 373 del 2003, al pari dell’abrogato d. lgs. n. 654 del 1948, istituirebbe in Sicilia un organo di giustizia amministrativa caratterizzato da una propria fisionomia e struttura, diverso da quello ordinario, composto anche da giudici laici di nomina regionale, ampliando enormemente la sfera di autonomia regionale, con vulnus alla lettera e allo spirito della disposizione costituzionale statutaria. Né, rileva il rimettente, le conclusioni sul contrasto delle norme censurate con lo statuto siciliano e con l’art. 108 della Costituzione cambierebbero ove si qualificassero le disposizioni del d. lgs. n. 373 del 2003 non già contra, ma praeter legem: ed infatti la legittimità costituzionale delle norme di attuazione degli statuti regionali è subordinata alla duplice condizione, non ravvisabile nella specie secondo il rimettente, dell’essere concordanti con le disposizioni statutarie e con il principio dell’autonomia regionale e giustificate dalla finalità di dare attuazione allo statuto.<br />
Ed ancora, non potrebbe ritenersi, ad avviso del rimettente, che la riserva di legge statale nella materia de qua sia da intendere in senso meramente formale e non anche sostanziale, con la conseguenza che sia sufficiente l’adozione di una legge da parte dello Stato, il quale, assolto in tal modo l’onere della riserva di legge, potrebbe ad libitum dettare composizioni degli organi giurisdizionali collegiali differenti da regione a regione. Tale affermazione comporterebbe infatti che lo Stato possa anche differenziare la struttura dei processi tra le varie Regioni, con vulnus degli artt. 3, 24, primo comma, 113, primo comma, 102, primo e secondo comma, 108, primo comma, della Costituzione. Più in generale verrebbe vulnerato il principio dell’unità dell’ordinamento giuridico il cui valore, già riconosciuto dall’art. 5 della Costituzione, è attualmente ribadito dall’art. 120, secondo comma, della Costituzione nel testo introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001. <br />
Del resto, anche qualificando il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana come sezione specializzata, andrebbe rilevata comunque la esistenza di una riserva di legge dello Stato circa la istituzione di tali sezioni, laddove l’art. 23 dello statuto siciliano non contiene alcun accenno a tale possibilità: il decentramento non implica affatto la creazione di sezioni specializzate. Ed inoltre, l’art. 102, secondo comma, della Costituzione, prevede la istituzione di sezioni specializzate solo nell’ambito della magistratura ordinaria, e non anche, quindi, all’interno dei giudici speciali attualmente esistenti. Ma anche se dovesse escludersi un divieto in tal senso, la possibilità di una siffatta istituzione dovrebbe intendersi coperta da riserva di legge statale ex artt. 102, primo comma, e 108, primo comma, della Costituzione: in nessun caso, poi, potrebbe essere dettato, in assenza di specifiche disposizioni di deroga di rango costituzionale, un regime differenziato da regione a regione.<br />
Il giudice a quo richiama poi la VI disposizione transitoria della Costituzione, che prevedeva di procedere, entro cinque anni, alla revisione delle giurisdizioni speciali, ad eccezione del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.<br />
I riferiti dubbi di illegittimità costituzionale sembrano al rimettente ulteriormente rafforzati per effetto delle nuove disposizioni di cui al Titolo V della Parte II della Costituzione: l’art. 117 Cost. nella nuova formulazione rafforzerebbe infatti la necessità di attenersi ad una esegesi rigorosamente letterale dell’art. 23 dello statuto siciliano. <br />
Le questioni di legittimità costituzionale sollevate vengono riferite anche ai commi 1 e 2 dell’art. 15 del d. lgs. n. 373 del 2003, con riguardo ai membri laici della sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa.<br />
6. — Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la società ricorrente nel giudizio a quo, che ha concluso per l’accoglimento delle questioni sollevate, con argomentazioni adesive a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa.<br />
7. — Si è altresì costituito, ma fuori termine, il Comune appellato.</p>
<p>8. — E’ intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha preliminarmente concluso per la inammissibilità della questione sotto vari profili. Anzitutto, l’Autorità intervenuta eccepisce la non rilevanza della questione, attinente alla composizione dell’organo collegiale, ai fini della concessione o meno della tutela cautelare. Una ulteriore ragione di inammissibilità sarebbe poi da ravvisare nella mancata motivazione della sussistenza della estrema gravità ed urgenza della concessione della misura cautelare. Infine, esisterebbe un terzo profilo di inammissibilità per motivazione perplessa, non essendo ammissibile, secondo l’Avvocatura, la proposizione di questioni tra loro subordinate, in quanto tale prospettazione escluderebbe implicitamente la convinzione di non manifesta infondatezza delle questioni da parte del rimettente. <br />
Nel merito, l’Avvocatura conclude per la infondatezza della questione, osservando anzitutto che, anche a voler convenire che le norme di cui si tratta non siano secundum statutum, esse possono senz’altro essere ritenute praeter statutum, e, come tali, legittime ove concordanti con le disposizioni statutarie e con l’autonomia della Regione, e giustificate dalla esigenza di dare una miglior attuazione allo statuto stesso. Requisiti, questi, che l’Avvocatura ritiene sussistenti nella specie. Né potrebbe ritenersi violata la riserva di legge statale in materia di ordinamento giudiziario, ove si consideri che i decreti legislativi di attuazione degli statuti speciali non sono leggi regionali, ma fonti statali di rango primario. <br />
Quanto alla censura relativa alla diversa composizione del Consiglio di giustizia amministrativa rispetto al Consiglio di Stato, si osserva che la istituzione in Sicilia di una sezione specializzata del Consiglio di Stato è pienamente riconducibile all’art. 23 dello statuto siciliano, e pertanto ad una norma di rango costituzionale. Né sarebbe esatto che l’art. 102, secondo comma, della Costituzione vieti la istituzione di sezioni specializzate presso i giudici speciali, dovendo invece la relativa facoltà ritenersi ricompresa nella generale riserva di cui all’art. 108, primo comma, della Costituzione. Nemmeno, secondo l’Avvocatura, sussisterebbe il contrasto delle norme impugnate con l’art. 108 della Costituzione, in quanto quest’ultima disposizione prevede una riserva di legge statale anche in ordine alla istituzione di sezioni specializzate. Infatti, a parte la considerazione che è lo stesso statuto a prevedere la istituzione di una sezione specializzata del Consiglio di Stato in Sicilia, il d. lgs. n. 373 del 2003 ha valore di legge statale e non regionale. <br />
Quanto al preteso contrasto con la VI disposizione transitoria della Costituzione, l’Avvocatura rileva che detta disposizione non va intesa nel senso che debba ritenersi costituzionalmente illegittima qualsiasi modifica della disciplina del Consiglio di Stato, come degli altri organi giurisdizionali dalla stessa menzionati, ma solo come una presa d’atto della conformità dell’ordinamento di tali organi a Costituzione. <br />
Manifestamente infondata appare infine all’Avvocatura la censura relativa alla violazione degli artt. 117 e 120 della Costituzione, nonché dell’art. 14 dello statuto siciliano, con riferimento alla riserva alla competenza esclusiva dello Stato in materia giurisdizionale. Al riguardo si ribadisce che, da un lato, è lo stesso statuto siciliano a prevedere la istituzione di una sezione specializzata del Consiglio di Stato in Sicilia, e che, dall’altro, il d. lgs. n. 373 del 2003 non ha valore di fonte regionale, ma di legge statale ordinaria.</p>
<p>9. — Nel giudizio è altresì intervenuta la Regione Sicilia, che ha concluso per la inammissibilità e nel merito per la infondatezza delle questioni sollevate. Sotto il primo profilo, si osserva che non è consentito al giudice di sollevare questioni in ordine alla composizione di altro organo giudicante. <br />
Nel merito, rileva la Regione che le norme censurate non sono contra statutum, ma praeter statutum, e legittime in quanto sostanzialmente concordanti con le disposizioni statutarie, concorrendo con esse a perseguire la finalità di garantire l’autonomia della Regione. Indubbia apparirebbe inoltre la configurazione del Consiglio di giustizia amministrativa come una sezione del Consiglio di Stato, ciò che escluderebbe un esercizio differenziato della giurisdizione su una parte del territorio nazionale. <br />
In ordine, poi, ai regimi transitori di cui all’art. 15 del d. lgs. n. 373 del 2003, si osserva che questi sono certi nella durata. Infine, la censura relativa all’art. 6 del d.l. n. 354 del 2003 sembra alla Regione inammissibile e, nel merito, infondata.</p>
<p>10. — Le medesime questioni, fondate su analoghe argomentazioni, sono state sollevate dal Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa con successivo atto del 26 febbraio 2004 (iscritto al n. 273 del registro ordinanze 2004).<br />
11. — Anche in tale giudizio si è costituita la società ricorrente nel giudizio a quo, che ha concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme impugnate.</p>
<p>12. — E’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la inammissibilità, e, nel merito, per la infondatezza delle questioni sollevate, sulla base di argomentazioni simili a quelle riferite con riguardo all’atto di intervento nel primo giudizio. <br />
Analogamente, nel senso della inammissibilità o della infondatezza ha concluso la difesa della Regione, a sua volta intervenuta nel giudizio.</p>
<p>13. — Con ordinanza n. 430 del 10 marzo 2004 (r.o. n. 430 del 2004), il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia ha sollevato le medesime questioni di legittimità costituzionale, ripercorrendo l’iter argomentativo dei due citati atti del Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, sul quale si è già riferito.<br />
14. — Si è costituita la parte privata del giudizio a quo, che ha concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme censurate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, aderendo alle argomentazioni svolte nella ordinanza di rimessione, e, in particolare, rilevando che il d. lgs. n. 373 del 2003 non si limiterebbe a dettare norme attuative dell’art. 23 dello statuto siciliano, ma modificherebbe la struttura ordinaria di detto organo giurisdizionale e ne prevederebbe una particolare composizione.<br />
Altro profilo di illegittimità costituzionale riguarderebbe la mancata previsione espressa della incompatibilità tra le funzioni di componente laico del Consiglio e lo svolgimento della professione legale.<br />
Un ulteriore dubbio di illegittimità costituzionale espone la parte privata del giudizio principale con riferimento alla previsione contenuta nell’art. 6 del d. lgs. n. 373, secondo la quale i componenti laici del Consiglio di giustizia amministrativa alla scadenza del sessennio non possono esser confermati e cessano dalla carica e dall’esercizio delle funzioni. La norma, originata evidentemente dalla esigenza di evitare qualunque ipotesi di prorogatio, rimarrebbe lacunosa rispetto alla ipotesi in cui alla data di cessazione delle funzioni dei componenti in carica non sia già stato compiuto il procedimento relativo alla loro sostituzione. La paralisi che ne conseguirebbe vulnererebbe i principi costituzionali della effettività della tutela giurisdizionale e del buon andamento delle attività pubbliche.</p>
<p>15. — E’ intervenuto nel giudizio il Presidente della Regione siciliana, che ha concluso per la inammissibilità e, nel merito, per la infondatezza di tutte le questioni sollevate, richiamandosi alle argomentazioni svolte con riferimento alle precedenti ordinanze di rimessione.<br />
16. — E’ intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha del pari concluso per la inammissibilità o la infondatezza delle questioni.</p>
<p>17. — Nell’imminenza dell’udienza pubblica, hanno depositato memorie le parti private costituite nei giudizi a quibus, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>1. — Le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con le ordinanze in epigrafe, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana hanno in primo luogo ad oggetto: l’art. 3, primo comma, del d. lgs. lgt. 16 marzo 1946, n. 98 (Integrazioni e modifiche al d.l. lgt. 25 giugno 1944, n. 151, relativo all’Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche), gli artt. 1, 2, secondo comma, lettere b) e c), quarto comma, lettera b), quinto, sesto, ottavo comma, 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto ed ottavo comma, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del d. lgs. 6 maggio 1948, n. 654 (Norme per l’esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato), l’art. 4 del d.l. lgt. 25 giugno 1944, n. 151 (relativo all’Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche) e l’art. 1 del d. lgs. Presidente della Regione siciliana 31 marzo 1952, n. 8 (Trattamento economico dei membri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana). Costituiscono altresì oggetto delle predette questioni di legittimità costituzionale gli artt. 4, comma 1, lettera d), e comma 2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2, del d. lgs. 24 dicembre 2003, n. 373 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l’esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato) e l’art. 6 del d.l. 24 dicembre 2003, n. 354 (Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l’amministrazione della giustizia).<br />
I parametri costituzionali evocati sono gli artt. 3, 5, 24, primo comma, 100, 101, 102, primo e secondo comma, 108, primo e secondo comma, 111, 113, primo comma, 117, primo e secondo comma, lettera l), 120, 135 e VI disposizione transitoria, primo comma, della Costituzione, nonché gli artt. 14, primo comma, 23, 24, primo comma, e 43 del r.d. lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana) e l’art. 1 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Conversione in legge costituzionale dello statuto della Regione siciliana, approvato con il decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455).<br />
Diversi sono i profili di costituzionalità prospettati dai giudici rimettenti. Innanzi tutto, l’assoluta indeterminatezza della delega prevista dal d. lgs. lgt. n. 98 del 1946, che avrebbe lasciato sostanzialmente arbitro il Governo di legiferare in qualsiasi materia, salvo alcune specifiche eccezioni, cosicché, sotto questo aspetto, risulterebbe viziato, in via derivata, il d. lgs. n. 654 del 1948. In secondo luogo il giudice a quo censura, per quanto attiene alla composizione del Consiglio di giustizia amministrativa, le norme di attuazione dello statuto contenute nel citato d. lgs. n. 654, perché in contrasto con l’art. 23 dello statuto stesso, oltre che con le disposizioni costituzionali –artt. 102, primo comma, e 108, primo comma– che prevedono la riserva di legge statale per quanto riguarda l’ordinamento giudiziario e l’istituzione di sezioni specializzate, in modo da determinare una disciplina unitaria ed inderogabile in materia sull’intero territorio nazionale. Questi stessi profili di censura riguarderebbero, ad avviso del giudice a quo, anche il sopravvenuto d. lgs. n. 373 del 2003, tanto più che i principi unitari insiti nelle nuove competenze legislative esclusive dello Stato imporrebbero un’esegesi strettamente letterale dell’art. 23 dello statuto siciliano.<br />
Inoltre, secondo il giudice rimettente, un altro profilo di incostituzionalità concerne la mancanza delle necessarie garanzie di indipendenza ed imparzialità che debbono caratterizzare l’incarico di componente laico del Consiglio di giustizia amministrativa, anche per quanto attiene al regime delle incompatibilità professionali, al trattamento economico ed al loro status complessivo. Né, d’altra parte, le nuove norme di attuazione dello statuto speciale siciliano contenute nel citato decreto n. 373 del 2003 avrebbero, ad avviso del giudice rimettente, eliminato questi profili di incostituzionalità, poiché anche oggi il regime dei componenti laici e togati del Consiglio di giustizia amministrativa non è affatto identico e, per di più, la necessaria presenza di due membri laici nel collegio giudicante sottolinea questa differenziazione anche nell’esercizio della funzione giurisdizionale.</p>
<p>2. — La sostanziale omogeneità delle questioni di legittimità costituzionale prospettate e l’identità dei parametri costituzionali evocati inducono a riunire i procedimenti in esame, affinché siano decisi con un’unica pronuncia.</p>
<p>3. — Le ordinanze nn. 443 e 902 (sic!) del 2003 e n. 30 del 2004 in particolare hanno ad oggetto varie disposizioni di attuazione dello statuto siciliano contenute nel citato decreto legislativo n. 654 del 1948, il quale peraltro è stato, dopo la proposizione delle ordinanze stesse, sostituito ed espressamente abrogato dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373. A seguito della sopravvenienza di queste disposizioni, che hanno mutato il quadro normativo di riferimento, va pertanto disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché valuti se tuttora permane la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con le predette ordinanze.</p>
<p>4. — Il Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede di trattazione di misure cautelari provvisorie ai sensi dell’art. 21, nono comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall’art. 3 della legge n. 205 del 2000, ha sollevato con due distinti atti, iscritti rispettivamente ai nn. 272 e 273 del registro ordinanze 2004, varie questioni di legittimità costituzionale incentrate essenzialmente sulla composizione “mista” del Consiglio di giustizia amministrativa prevista dal citato d. lgs. n. 373 del 2003. Tali questioni sono inammissibili per difetto di rilevanza, in quanto il presidente del collegio non deve certo verificare, in sede di trattazione monocratica – per ragioni di “estrema gravità ed urgenza” – di una domanda cautelare, la legittimità di norme riguardanti la composizione del collegio giudicante, il quale si deve costituire subito dopo, cioè “nella prima camera di consiglio utile”, per decidere sulla medesima domanda cautelare.</p>
<p>5. — Tutto ciò premesso, vanno esaminate nel merito le questioni di legittimità costituzionale sollevate con l’ordinanza n. 430 del 2004, le quali non sono fondate.<br />
L’art. 23 dello statuto della Regione siciliana, approvato con r.d. lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, stabilisce un principio di specialità, disponendo che “gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione” e prevedendo anche che le “Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile”. <br />
Tale disposizione ha avuto una prima attuazione con il citato d. lgs. 6 maggio 1948, n. 654, che ha appunto istituito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con il compito di esercitare “le funzioni consultive e giurisdizionali spettanti alle sezioni regionali del Consiglio di Stato previste dall’art. 23 dello statuto della Regione siciliana”. Si stabiliva che tale organo fosse presieduto da un Presidente di sezione del Consiglio di Stato e, in sede giurisdizionale, fosse composto da due magistrati dello stesso Consiglio di Stato e da due “giuristi” non togati scelti dalla giunta regionale, con un incarico quadriennale rinnovabile, tra professori universitari di diritto o avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, ai quali, durante la carica, era interdetto l’esercizio della professione davanti alle giurisdizioni amministrative.<br />
Modificazioni ed integrazioni al suddetto d. lgs. n. 654 del 1948 sono state introdotte dal d. P.R. 5 aprile 1978, n. 204, anche a seguito della sentenza di questa Corte n. 25 del 1976, prevedendo in particolare che i “giuristi” non togati componenti del Consiglio di giustizia amministrativa, in sede giurisdizionale, fossero quattro ed il loro mandato avesse una durata di sei anni non rinnovabile, anche se per essi era ammessa la prorogatio della carica, e disponendo altresì che il collegio giudicante fosse composto dal presidente, da due consiglieri di Stato e da due membri “laici”.<br />
Questi due decreti di attuazione dell’art. 23 dello statuto siciliano sono stati però espressamente abrogati ed integralmente sostituiti dal d. lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, il quale, innanzi tutto, in coerenza con il tenore letterale dell’art. 23, ha mutato la struttura organizzativa del Consiglio di giustizia amministrativa, stabilendone la composizione in due sezioni, con funzioni rispettivamente consultive e giurisdizionali, le quali “costituiscono sezioni staccate del Consiglio di Stato”. In correlazione con questo nuovo assetto organizzativo sono stati introdotti significativi mutamenti alla previgente disciplina, prevedendo, tra l’altro, l’aumento del numero dei componenti “togati” e “laici” ed una loro diversa ripartizione tra le due sezioni, nonché la formale equiparazione di questi ultimi ai primi per quanto attiene allo stato giuridico, al regime disciplinare ed anche, sia pure entro certi limiti, al trattamento economico.</p>
<p>6. — Il profilo centrale delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con l’ordinanza in esame concerne essenzialmente l’interpretazione dell’art. 23 dello statuto siciliano, dal momento che in primo luogo si dubita che le denunciate norme del decreto di attuazione n. 373 del 2003 siano compatibili con il predetto articolo, sostenendo il giudice rimettente che il decreto stesso sarebbe non solo praeter statutum, ma addirittura contra statutum.<br />
Va ricordato che il decentramento territoriale degli organi giurisdizionali centrali, sancito in via di principio dal citato art. 23, corrisponde ad un’antica tradizione siciliana, che non si limita all’esperienza della Corte di cassazione di Palermo prima dell’unificazione del 1923, ma addirittura risale all’ordinamento del Regno delle Due Sicilie, con l’istituzione in Palermo di supremi organi di giustizia distinti da quelli omologhi con sede a Napoli. L’art. 23 contiene dunque un principio di specialità, che riafferma, anche se in termini generici ed atecnici, per di più formulati anteriormente alla redazione del testo costituzionale, un’aspirazione viva, e comunque saldamente radicata nella storia della Sicilia, ad ottenere forme di decentramento territoriale degli organi giurisdizionali centrali. I decreti menzionati hanno avuto l’intento di attuare concretamente questa aspirazione, predisponendo moduli organizzativi e funzionali, che, tra le realizzazioni astrattamente possibili, specificassero ed eventualmente integrassero i principi enunciati.<br />
Tali moduli del resto ebbero già, nel passato, uno scrutinio favorevole da parte di questa Corte, poiché nella citata sentenza n. 25 del 1976 si riconobbe che, nonostante che l’art. 23 preveda semplicemente l’istituzione di una sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato e non di un organo di giustizia amministrativa come quello disegnato dal d.P.R. n. 654 del 1948, tale organo esercitava le stesse funzioni delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. Pertanto, secondo la stessa sentenza, “la legittimità costituzionale del provvedimento istitutivo del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana nel suo complesso” non poteva non essere confermata, dopo la reiezione, nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 2994 del 1955, delle varie eccezioni di costituzionalità sollevate sul medesimo decreto n. 654 del 1948.<br />
In ogni caso, va sottolineato che il d. lgs. n. 373 del 2003 ha attuato una completa revisione della previgente normativa eliminando precedenti “anomalie”, già segnalate dalla Corte, e in particolare ha ripristinato l’originario modello statutario di decentramento, organizzato su due sezioni “staccate” del Consiglio di Stato, dando così “piena” attuazione al principio di specialità contenuto nell’art. 23. In questo modo si è dato vita ad una disciplina che ha fissato entro i contorni dello statuto quelli che, in relazione a questo profilo particolare, si possono definire i “contenuti storico-concreti” dell’autonomia regionale siciliana (cfr. sentenza n. 213 del 1998).<br />
La peculiare struttura e composizione del Consiglio di giustizia amministrativa delineate dal decreto n. 373 appaiono dunque pienamente giustificate, stante la chiarezza del principio espresso nell’art. 23 ma anche l’assenza di soluzioni organizzative prestabilite, dall’intento di realizzare concretamente quel principio attraverso la prefigurazione di un apposito modello la cui specialità, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, non appare certo praeter statutum. A questo riguardo è significativo ricordare che lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (ed il relativo decreto di attuazione 6 aprile 1984, n. 426) si sia ispirato agli stessi principi di autonomia, riproducendo sostanzialmente, a distanza di anni, il modello organizzativo siciliano basato sulla presenza, nell’organo di giustizia amministrativa, di membri “non togati” designati in sede locale. Si tratta evidentemente di un modello del tutto particolare fondato sulla “specialità” di alcuni statuti regionali i quali possono anche, nel campo dell’organizzazione giudiziaria, contenere norme a loro volta espressive di autonomia.<br />
Alla stregua di queste considerazioni va pertanto rigettata la censura principale, secondo cui la composizione “mista” delle sezioni del Consiglio di giustizia amministrativa siciliano sarebbe contra statutum. L’art. 4, comma 1, lettera d), e comma 2, e l’art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 373 del 2003 introducono infatti un criterio organizzativo delle funzioni e degli uffici, il quale non solo non è estraneo al principio di autonomia regionale, come appunto dimostrano le ricordate disposizioni dello statuto del Trentino-Alto Adige, ma rispecchia i contenuti profondi, poiché storicamente radicati, della concezione autonomistica siciliana in tema di organizzazione della giustizia amministrativa, che addirittura prevede l’attribuzione al Presidente della Regione della c.d. giustizia ritenuta per quanto concerne i ricorsi straordinari. Del resto, il profilo della diversità di posizione, nell’ambito del collegio, tra membri togati e membri non togati, in ragione della temporaneità dell’incarico di questi ultimi, era già stato sottoposto a scrutinio di costituzionalità nella ricordata sentenza n. 25 del 1976. In quella occasione, la Corte aveva espressamente stabilito che il carattere temporaneo del mandato dei membri del Consiglio di giustizia amministrativa “non contrasta, di per sé, con i principi costituzionali che garantiscono l’indipendenza e con essa l’imparzialità dei giudici, siano essi ordinari o estranei alle magistrature”, dal momento che a tali fini “non appare necessaria una inamovibilità assoluta”, specialmente per i membri “laici”, che, come anche altre esperienze dimostrano, “ben possono essere nominati per un determinato e congruo periodo di tempo”.<br />
L’indipendenza di tali giudici, secondo la stessa decisione, poteva invece ritenersi messa in pericolo da ipotesi, come quelle contenute nell’art. 3 del decreto n. 654 del 1948 –peraltro modificato dal d.P.R. n. 204 del 1978– di loro riconferma nel mandato. Questo però non è il caso della censura rivolta contro l’art. 15 del decreto n. 373, il quale dispone, al comma 2, che i membri “laici”, che non rimuovano le loro eventuali situazioni di incompatibilità o anche nell’ipotesi di scadenza del mandato, permangono comunque in carica, anche a titolo di prorogatio, per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni dall’entrata in vigore del medesimo decreto n. 373. Il periodo di tempo assai limitato e soprattutto la mancanza di ipotesi di riconferma non possono incidere sull’indipendenza del giudice, tanto più che la durata del periodo stesso appare comunque non irragionevole in relazione alle complessive esigenze di continuità e funzionalità dell’organo.<br />
In ogni caso va sottolineato che, come è noto, lo statuto siciliano è stato approvato prima dell’entrata in vigore del testo costituzionale e con esso non è stato mai coordinato, nonostante la sua “conversione” in legge costituzionale operata dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2. Possono così talvolta rinvenirsi formulazioni ambigue, o anche omissioni –come quelle in tema di forme d’intesa tra Stato e Regione nella nomina dei componenti “laici” del Consiglio di giustizia amministrativa, diversamente da quanto previsto per i magistrati della Corte dei conti siciliana– da risolvere sulla base di una complessiva interpretazione dello statuto e della singolarità dell’autonomia siciliana.</p>
<p>7. — Proprio in base a tale interpretazione si può dunque ritenere che non sussista alcuna rottura del doveroso rapporto di congruenza della normativa di attuazione con il principio statutario fissato dall’art. 23. D’altra parte i citati artt. 4 e 6 del d. lgs. n. 373 del 2003, nel dettare la speciale disciplina del Consiglio di giustizia amministrativa, non hanno neppure violato, avendo rango primario in quanto norme di attuazione di statuti speciali (cfr. sentenze n. 353 del 2001, n. 213 e n. 137 del 1998), la riserva di legge prevista in materia dall’art. 108 della Costituzione. E di conseguenza i predetti articoli possono anche, come fonti a competenza “riservata e separata” rispetto a quella esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica (cfr. sentenze n. 213 e n. 137 del 1998, n. 85 del 1990, n. 160 del 1985), introdurre una disciplina particolare ed innovativa, a condizione però di rispettare il “limite della corrispondenza alle norme e alla finalità di attuazione dello statuto, nel contesto del principio di autonomia regionale” (sentenze n. 353 del 2001 e n. 212 del 1984). Questa condizione, nella specie, risulta puntualmente verificata. <br />
Il carattere di piena attuazione, come già rilevato, del d. lgs. n. 373 del 2003 rispetto all’art. 23 dello statuto, che è norma di grado costituzionale, esclude, di per sé, qualsiasi contrasto, prospettato in via subordinata, sia con l’art. 102, secondo comma, relativo al divieto di istituire sezioni specializzate, sia con la VI disposizione transitoria della Costituzione, che ha sottratto la giurisdizione del Consiglio di Stato dalla prevista procedura di revisione degli organi speciali di giurisdizione esistenti. <br />
Sono altresì destituiti di fondamento i dubbi di costituzionalità sollevati, in via ulteriormente gradata, nei confronti delle citate disposizioni del decreto n. 373 in riferimento alla ipotizzata lesione delle disposizioni costituzionali che, nell’ambito del rapporto tra Stato e regioni, stabiliscono le competenze legislative esclusive dello Stato in materia giurisdizionale, giacché occorre tenere conto della natura statale e non regionale delle fonti recanti disposizioni di attuazione degli statuti speciali, oltre che del rango costituzionale del citato art. 23 dello statuto siciliano.<br />
In definitiva, le questioni di legittimità costituzionale in esame vanno rigettate sotto tutti i profili prospettati e, di conseguenza, risulta infondata anche la censura relativa all’art. 6 del d.l. 24 dicembre 2003, n. 354, che prevede la copertura finanziaria delle spese per il funzionamento, a decorrere dall’anno 2004, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.<br />
Per Questi Motivi</p>
<p align=center>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>riuniti i giudizi,<br />
a) ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti in relazione ai giudizi introdotti con le ordinanze r.o. nn. 443 e 902 del 2003 e n. 30 del 2004 indicate in epigrafe;<br />
b) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 1, lettera d), e 2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti l’esercizio nella Regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato), nonché dell’art. 6 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 (Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l’amministrazione della giustizia), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 26 febbraio 2004, n. 45, sollevate dal Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in riferimento agli artt. 23 e 14, primo comma, dello statuto speciale della Regione siciliana, ed agli artt. 102, primo comma, 108, 3, 24, primo comma, 113, primo comma, 5, 117, primo e secondo comma, lettera l), 120, secondo comma e alla VI disposizione transitoria, primo comma, della Costituzione, con gli atti iscritti ai nn. 272 e 273 del registro ordinanze del 2004, indicati in epigrafe;<br />
c) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei medesimi artt. 4, commi 1, lettera d), e 2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 373 del 2003, nonché dell’art. 6 del d.l. n. 354 del 2003, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge n. 45 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 23 e 14, primo comma, dello statuto speciale della Regione siciliana, ed agli artt. 102, primo comma, 108, 3, 24, primo comma, 113, primo comma, 5, 117, primo e secondo comma, lettera l), 120 e alla VI disposizione transitoria, primo comma, della Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con la ordinanza r.o. 430 del 2004, indicata in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 4 novembre 2004.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.7142</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-11-2004-n-7142/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Elefante; Est. Pullano Poletta (Avv.ti Stella Richter e Serafini) c/ Comune di Castel Gandolfo (Avv. Novelliere) sulla motivazione del provvedimento di diniego di concessione edilizia Concessione edilizia – diniego &#8211; motivato con carenze dell’eleborato grafico e generica incompatibilità ambientale – difetto di motivazione – sussiste Non sono sufficienti a</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante; Est. Pullano<br /> Poletta (Avv.ti Stella Richter e Serafini) c/ Comune di Castel Gandolfo (Avv. Novelliere)</span></p>
<hr />
<p>sulla motivazione del provvedimento di diniego di concessione edilizia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concessione edilizia – diniego &#8211; motivato con carenze dell’eleborato grafico e generica incompatibilità ambientale – difetto di motivazione – sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>Non sono sufficienti a fondare la motivazione del provvedimento di diniego di concessione edilizia le pretese carenze dell’eleborato grafico ed una dichiarazione di incompatibilità ambientale basata su generiche osservazioni estetiche. Nell’un caso, infatti, l’Amministraizone può richiedere l’integrazione e/o completamento degli elaborati progettuali, nell’altro deve espressamente indicare le norme urbanistiche con le quali il progetto sarebbe in contrasto</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla motivazione del provvedimento di  diniego di concessione edilizia</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
	    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 7142/04 REG.DEC<br />
N. 48        REG. RIC.<br />
ANNO 2002</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio di  Stato in  sede  giurisdizionale <br />
Quinta  Sezione </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente						       																																																																																							</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 48 del 2002 proposto dalla<br />
sig.ra <b>Amelia Poletta</b> rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Stella Richter e Rosanna Serafini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale G. Mazzini n. 11</p>
<p align=center>c  o  n  t  r  o</p>
<p><b>Comune di Castel Gandolfo</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Cesare Novelliere ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Giovanni de Calvi n. 72</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del TAR Lazio, Sezione seconda bis, n. 8161 del 6.10.2001.</p>
<p>Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Udito, alla pubblica udienza del 25 maggio 2004, il relatore, consigliere Nicolina Pullano, ed uditi, inoltre, gli Avv.ti	Di Rienzo su delega dell’avv. Stella Richter e Novelliere;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F  A  T  T  O</b></p>
<p>La sig.ra Amelia Poletta ha presentato al Comune di Castel Gandolfo domanda di concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato esistente.<br />
La concessione è stata negata in quanto l’intervento si presentava con una tipologia ed una configurazione non consone all’alto pregio paesistico della costa del lago.<br />
La stessa sorte hanno avuto due successive domande presentate a seguito di rielaborazione del progetto.<br />
Il terzo diniego è stato impugnato dinanzi al TAR Lazio con ricorso n. 526 del 1998.<br />
In data 26.2.1999 il Consiglio comunale ha approvato una variante al PRG, recante modifica alla normativa tecnica di attuazione che, per l’area interessata dall’immobile, ha previsto un diverso indice edificatorio.<br />
La sig.ra Poletta il 26.5.1999 ha, pertanto, presentato una ulteriore domanda di concessione edilizia, che, però, è stata nuovamente negata con la seguente motivazione: “l’elaborato grafico non rappresenta il manufatto esistente da demolire nella sua consistenza architettonica e volumetrica, e l’elaborato presentato risulta carente perché mancante delle quote sui prospetti e sulle sezioni. Infine il progetto, dal punto di vista ambientale, si ritiene non compatibile con l’ambiente, in quanto si configura non come opera architettonica, ma come mera cubatura edilizia che si somma alla esistente in zona che ha turbato l’equilibrio ambientale e la qualità paesaggistica”.<br />
L’interessata ha impugnato anche questo diniego con il ricorso n. 18343 del 1999.<br />
Il TAR Lazio, con la sentenza in epigrafe, previa riunione dei due ricorsi, ha dichiarato improcedibile il primo e ha respinto il secondo, non ritenendo fondata la censura di difetto di motivazione dedotta in ordine alla inadeguata specificazione delle ragioni della ritenuta incompatibilità delle opere con il vincolo paesaggistico, in quanto il giudizio di incompatibilità era stato talmente negativo da non richiedere ulteriori precisazioni e stante l’irrilevanza delle altre censure relative alla evidenziata carenza dei dati progettuali, essendo il provvedimento sorretto dalla motivazione suddetta.<br />
Con l’appello in esame la sig.ra Poletta chiede la riforma della sentenza per la parte in cui respinge il secondo ricorso, contestando le argomentazioni del TAR, che, a suo dire, legittimerebbero ogni arbitrio da parte dell’amministrazione comunale, e ribadendo il motivo di gravame dedotto in primo grado (violazione dei principi generali in materia urbanistica &#8211; eccesso di potere &#8211; motivazione mancante o comunque inadeguata). Ha anche reiterato la domanda di risarcimento dei danni quantificati nella misura di £. 300.000.000 ovvero in quella maggiore o minore rtenuta di giustizia.<br />
Il Comune di Castel Gandolfo, nel costituirsi in giudizio, ha illustrato i motivi di infondatezza dell’appello.<br />
L’appellante, con memoria depositata il 20.4.2004, ha ribadito le proprie tesi difensive.</p>
<p align=center><b>D  I  R  I  T  T  O</b></p>
<p>L’appello è fondato.<br />
Il Comune di Castel Gandolfo ha negato alla sig.ra Poletta la concessione edilizia per la demolizione di un accessorio edilizio e la costruzione di un edificio di civile abitazione per due ordini di motivi:</p>
<p>a) l’elaborato grafico non rappresenta il manufatto esistente da demolire nella sua consistenza architettonica e volumetrica e l’elaborato presentato risulta carente perchè mancante delle quote sui prospetti e sulle sezioni;</p>
<p>b) il progetto, dal punto di vista ambientale, si ritiene non compatibile con l’ambiente, in quanto si configura non come opera architettonica, ma come mera cubatura edilizia che si somma alla esistente in zona che, nel tempo, ha turbato l’equilibrio ambientale e la qualità paesaggistica.<br />
Quanto al motivo sub a) &#8211; che il TAR non ha esaminato, avendo ritenuto che quello sub b) fosse legittimo e da solo idoneo a sorreggere l’atto impugnato &#8211; si deve convenire con l’appellante che le pretese carenze dell’elaborato grafico non sono sufficienti a giustificare il diniego, potendo, semmai, comportare una richiesta di integrazione e/o completamento degli elaborati progettuali.<br />
Parimenti inidonea a giustificare la reiezione della domanda, contrariamente a quanto ha ritenuto il giudice di primo grado, appare l’affermazione che le opere progettate non si configurano cme opera architettonica, ma come mera cubatura, in quanto tale, incompatibile con l’ambiente.<br />
Al riguardo &#8211; a parte la considerazione che non è stato tenuto in alcun conto che il Parco Regionale dei Castelli Romani (che avrebbe dovuto essere interpellato ai sensi della L. R. 6.10.1997 n. 29, trattandosi di opere da realizzare all’interno di un’area naturale protetta) si era pronunciato sul progetto in questione, rilasciando, ai sensi dell’art. 28 della citata legge, il nulla osta preventivo ai fini ambientali e paesaggistici &#8211; certamente il diniego non poteva essere motivato con riferimento a generiche osservazioni di carattere estetico, dovendo essere espressamente indicate le norme urbanistiche con le quali il progetto si sarebbe posto in contrasto.<br />
Pertanto, attesa la fondatezza delle dedotte censure di violazione dei principi generali in materia urbanistica e di eccesso di potere per difetto di motivazione, l’appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va in parte accolto il ricorso di primo grado e, per l’effetto, va annullato il diniego di concessione edilizia; la domanda di risarcimento dei danni va, invece, respinta, essendo stata formulata del tutto genericamente.<br />
Le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere compensate.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>il Consiglio di Stato, Sezione quinta, accoglie l’appello in epigrafe e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie parzialmente il ricorso di primo grado e, per l’effetto, annulla il diniego di concessione edilizia, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 25 maggio 2004, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Agostino	ELEFANTE	Presidente<br />	<br />
Cesare	LAMBERTI	Consigliere<br />	<br />
Claudio	MARCHITIELLO	Consigliere<br />	<br />
Nicolina	PULLANO	Consigliere est.<br />	<br />
Gabriele	CARLOTTI	Consigliere																																																																																											</p>
<p>Depositata in segreteria<br />
Il 4 novembre 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.2051</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-4-11-2004-n-2051/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. (f.f.) Salvatore Mezzacapo, Est. Umberto Maiello Spizzirri (avv. S. De Santis) c. Comune di Bonifati (avv. S. De Luca, G. De Luca). Processo – Processo amministrativo – Occupazione divenuta illegittima – Controversia – Dopo C. cost. n.204 del 2004 – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Non sussiste. Per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-4-11-2004-n-2051/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.2051</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-4-11-2004-n-2051/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.2051</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. (f.f.) Salvatore Mezzacapo, Est. Umberto Maiello <br /> Spizzirri (avv. S. De Santis) c. Comune di Bonifati (avv. S. De Luca, G. De Luca).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Processo amministrativo – Occupazione divenuta illegittima – Controversia – Dopo C. cost. n.204 del 2004 – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Non sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per effetto della sentenza C. cost. 6 luglio 2004 n.204, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all’art.34, d.lg. 31 marzo 1998 n.80, è venuta meno nei casi di occupazione divenuta illegittima perché protrattasi oltre il termine di legge senza che ad essa abbia fatto seguito il tempestivo decreto di esproprio, in quanto dall’ambito cognitivo attualmente riservato al Tar vanno esclusi i comportamenti della p.a. non collegati all’esercizio di un potere autoritativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto un’occupazione divenuta illegittima</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA CALABRIA<br /> &#8211; CATANZARO<br />
PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>composto dai Signori Magistrati: Dott. Salvatore Mezzacapo,		Presidente;<br />
Dott. Nicola Durante,			Primo Ref.;<br />
Dott. Umberto Maiello,        Referendario Estensore</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 832/2003 proposto <br />da <b>Nicoletta Spizzirri</b>, rappresentata e difesa dall’Avv. Stanislao De Santis e domiciliata, in assenza di elezione di domicilio nel Comune di Catanzaro, presso la Segreteria di questo Tribunale;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di BONIFATI</b>, in persona del Sindaco pro – tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Salvatore e Giuseppe De Luca e domiciliato, in assenza di elezione di domicilio nel Comune di Catanzaro, presso la Segreteria di questo Tribunale;</p>
<p>per la declaratoria<br />
dell’illegittimità dell’occupazione, da parte del Comune di Bonifati, dell’immobile di proprietà della ricorrente;</p>
<p>nonché per la condanna<br />
del predetto Comune al risarcimento dei danni.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bonifati;<br />
Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 22 ottobre 2004 il dott. Umberto Maiello; <br />
uditi, altresì, i difensori delle parti come da verbale.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La ricorrente si afferma proprietaria di un immobile &#8211; ex convento S. Francesco – sul quale il Comune di Bonifati ha programmato l’esecuzione di lavori di “recupero e riqualificazione del centro storico”, approvati con delibere della G.M. n°296/1988 ( approvazione del progetto generale ), n°421/1990 ( approvazione del progetto relativo al 1° stralcio recante dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori), n°375/1993 ( approvazione del progetto di variante al 1° stralcio).<br />
Nell’ambito della connessa procedura ablatoria sono stati spediti i decreti sindacali n°1-2 del 4.10.1993, di occupazione dei cespiti occorrenti per l’esecuzione dei lavori de quibus.<br />
Espone la ricorrente che i lavori suddetti sono stati eseguiti nei termini previsti senza che la procedura ablatoria fosse portata a termine.<br />
Lamenta, altresì, che, in mancanza di idoneo titolo autorizzativo, il Comune resistente ha effettuato un intervento di ristrutturazione edilizia del locale retrostante la chiesa, di cui il predetto Ente si sarebbe indebitamente impossessato. <br />
I ricorrenti chiedono, pertanto, la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni, alla corresponsione dell’indennità di occupazione, al rilascio del bene indebitamente occupato.<br />
Resiste in giudizio il Comune di Bonifati.<br />
Alla pubblica udienza del 22 ottobre 2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Di recente, il Giudice d’Appello ( cfr. Consiglio di stato &#8211; sezione iv &#8211; sentenza 27 settembre 2004 n. 6328 ) ha evidenziato che, per effetto della sentenza della Corte Cost. n°204/2004, la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo di cui all’art. 34 del d. lgs. 80/1998 è venuta meno nei casi – come quello di specie – di occupazione divenuta illegittima perché protrattasi oltre il termine di legge senza che ad essa abbia fatto seguito il tempestivo decreto di esproprio, in quanto dall’ambito cognitivo attualmente riservato al TAR vanno esclusi i comportamenti della P.A. non collegati all’esercizio di un potere autoritativo. <br />
Il suddetto orientamento va vieppiù ribadito con riferimento alla controversia in esame, atteso che, in relazione alla tipologia dei lavori medio tempore effettuati, prevalentemente di consolidazione e di manutenzione, non sembra si sia verificata la cd. “trasformazione irreversibile “ del bene; di conseguenza,  l’illecito in contestazione, senza intaccare i diritti dominicali della ricorrente, potrebbe aver esaurito i suoi effetti lesivi nella permanente ablazione del solo possesso dell’immobile, resa possibile esclusivamente in ragione di meri comportamenti materiali.<br />
Anche in ragione di quanto appena evidenziato, ferma restando l’inconfigurabilità di una giurisdizione esclusiva, non sarebbe nemmeno ipotizzabile la cd. giurisdizione generale di legittimità del Giudice amministrativo, non essendo enucleabili situazioni giuridiche aventi consistenza di interesse legittimo, bensì solo situazioni di diritto soggettivo (quando, come nel caso di specie, si tratti di azioni restitutorie o risarcitòrie correlate al diritto di proprietà), oppure situazioni possessorie, la cui tutela è demandata, come s’è detto, in assenza di norme che ne affidino la cognizione ad altro giudice, al giudice ordinario (v. Cons. St., VI, n. 3267/2004, cit.).<br />
Non può, infine, essere revocata in dubbio l’applicabilità della suindicata declaratoria di illegittimità costituzionale ai giudizi pendenti, attesa l’efficacia retroattiva che assiste tale tipo di pronunce della Corte costituzionale, salvo il limite dei rapporti esauriti ( cfr. Cass., ss. uu., 6.5.2002, n. 6487 ).<br />
Analoga soluzione s’impone quanto alla cognizione delle questioni afferenti alla corresponsione dell’indennità di occupazione ( legittima ) già riservata al Giudice ordinario, come peraltro confermato dal disposto dell’art. 34 del d. lgs 3471998. <br />
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile. <br />
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese processuali.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria &#8211; Sezione Prima &#8211; definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2004.</p>
<p>Depositata in Segreteria il 4 novembre 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-4-11-2004-n-2051/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.2051</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.7139</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-11-2004-n-7139/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-11-2004-n-7139/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.7139</a></p>
<p>Pres. Frascione; Est. Pullano Comune di Presicce (Avv. Sticchi Damiani) c/ Antonazzo (Avv.ti Baldassarre e Lazzari); Duca (Avv. Lazzari). sul criterio di elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune in caso di parità Elezione Collegio dei Revisori dei Conti – ricorso al ballottaggio per la nomina</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frascione; Est. Pullano<br /> Comune di Presicce (Avv. Sticchi Damiani) c/ Antonazzo (Avv.ti Baldassarre e Lazzari); Duca (Avv. Lazzari).</span></p>
<hr />
<p>sul criterio di elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune in caso di parità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezione Collegio dei Revisori dei Conti – ricorso al ballottaggio  per la nomina di un membro – art .32 Regolamento Comunale – criterio di nomina del più anziano  &#8211; si applica – per il  riferimento a nomine previste dalla legge – art. 234 d.lgs n. 267/00 – annullamento in autotutela – legittimo ma solo per il segmento viziato del procedimento relativoall’eletto tramite ballottaggio</span></span></span></p>
<hr />
<p>Secondo l’art. 32 del vigente Regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale e dei suoi organi, per le nomine di organi previsti dalla legge da effettuarsi da parte del Consiglio Comunale con il sistema del voto limitato, a parità di voti, viene nominato il più anziano di età.<br />
Pertanto, poichè l’art. 234 del d.Lvo 18.8.2000 n. 267 dispone che il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dai consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane con il sistema del voto limitato, senza specificare le concrete modalità di votazione, è, appunto, all’art. 32 del Regolamento comunale che occorre aver riguardo per procedere alla nomina dei membri dell’organo suddetto.<br />
Tuttavia, l’annullamento della delibera in autotutela non può che riguardare il solo segmento viziato del procedimento riguardante il nominativo eletto mediante il ricorso allo strumento del ballottaggio illegittimamente adottato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul criterio di elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune in caso di parità</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.7139/04REG.DEC.<br />
N.7316-7317 REG. RIC. <br />
ANNO 2003</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta  Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente						   																																																																																							</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sui ricorsi in appello nn. 7316 e 7317 del 2003 proposti dal<br />
<b>Comune di Presicce</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Ernesto Sticchi Damiani ed elettivamente domiciliato in Roma, via Mantegazza n. 24, presso il Cav. Luigi Gardin</p>
<p align=center>c  o  n  t  r  o</p>
<p>quanto al ricorso n. 7316/2003</p>
<p>&#8211; Rag. <b>Arturo Antonazzo</b>, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Baldassarre e Silvestro Lazzari ed elettivamente domiciliato in Roma, via Ugo Bassi n. 3, presso lo studio dell’Avv. Roberto Masiani</p>
<p>&#8211;	Sigg. <b>Silvana Speranza Stefanelli, Carmelo Legittimo e Raffaele Piscopello</b>, n.c.																																																																																												</p>
<p>quanto al ricorso 7317/2003</p>
<p>&#8211; Dr. <b>Antonio Rocco Duca</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Silvestro Lazzari ed elettivamente domiciliato in Roma, via Ugo Bassi n. 3 presso lo studio dell’Avv. Roberto Masiani</p>
<p>&#8211; Sigg. <b>Silvana Speranza Stefanelli, Carmelo Legittimo e Raffaele Piscopello</b>, n.c.</p>
<p>per l’annullamento<br />
delle sentenze del TAR Puglia-Lecce, Sezione seconda, n. 5385 del 25.7.2003 (ric. n. 7316/03) e n. 3584 del 25.7.2003 (ric. n. 7317/03).</p>
<p>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Rag. Antonazzo e del Dr. Duca nei rispettivi ricorsi;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Udito, alla pubblica udienza del 16 marzo 2004, il relatore, consigliere Nicolina Pullano, ed uditi, inoltre, gli Avv.ti	Sticchi Damiani e Lazzari;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F  A  T  T  O</b></p>
<p>Il Consiglio Comunale di Presicce con delibera n. 7 del 25.3.2003 ha provveduto alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del dott. Raffaele Piscopello, dott. Antonio Rocco Duca e rag. Speranza Stefanelli. Quest’ultima è stata eletta a seguito di ballottaggio con il rag. Arturo Antonazzo, avendo entrambi ottenuto un numero pari di voti.<br />
Il rag. Antonazzo ha impugnato la delibera denunciando una serie di profili di illegittimità.<br />
Con successiva delibera n. 17 del 5.5.2003 lo stesso Consiglio comunale &#8211; premesso che l’art. 34, comma 5, del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e dei suoi organi vieta il ricorso al ballottaggio, all’infuori dei casi previsti dalla legge &#8211; ha annullato in sede di autotutela la delibera n. 7 del 2003, rinviando ad altra seduta la nomina dei nuovi membri del Collegio dei Revisori dei Conti.<br />
Infatti, nella seduta del 16.6.2003 ha rinnovato le votazioni, all’esito delle quali, con la deliberazione n. 22 di pari data, ha nominato il Collegio dei Revisori nelle persone del dott. Raffaele Piscopello, dott. Carmelo Legittimo e rag. Speranza Stefanelli.<br />
Il rag. Antonazzo e il dott. Duca, con separati ricorsi, proposti dinanzi al Tar Puglia, Sezione staccata di Lecce, hanno chiesto l’annullamento di entrambe le delibere per violazione dell’art. 32 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in combinato disposto con l’art. 234 del d.Lvo n. 267 del 18.8.2000, dello stesso art. 234 del d.Lvo n. 267 del 2000, dell’art. 4 del d.l. 16.5.1994 n. 293 e per eccesso di potere sotto più profili.<br />
Il TAR con la sentenza n. 2953 dell’8.5.2003 ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto per l’annullamento della delibera n. 7 del 2003 e con le sentenze in epigrafe, redatte in forma breve, ha accolto i ricorsi proposti dal rag. Antonazzo e dal dott. Duca per l’annullamento delle successive delibere, in quanto ha ritenuto che il provvedimento di autotutela non avrebbe dovuto travolgere per intero la delibera n. 7 del 2003, ma solo il segmento viziato, ossia la parte in cui si era proceduto alla nomina del terzo revisore con il sistema del ballottaggio, mentre, in applicazione della regola prevista dall’art. 32 del regolamento, nel caso di parità di voti, avrebbe dovuto essere nominato il più anziano di età.<br />
Il Comune di Presicce con gli appelli in esame chiede la riforma delle sentenze suddette, confutando l’applicabilità del c.d. criterio della decananza di cui al cit. art. 32 e sostenendo che tale norma riguarda la diversa ipotesi “della nomina nell’ambito di organi politico-amministrativi del Comune di consiglieri rappresentanti della maggioranza e della minoranza che, in attuazione del rapporto di rappresentatività che li lega alla parte consiliare elettrice, si facciano portatori delle istanze dello schieramento di appartenenza”.<br />
Ha anche eccepito in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso di primo grado proposto dal rag. Antonazzo, avendo lo stesso fatto acquiescenza alla pronuncia di improcedibilità della originaria delibera.<br />
Il rag. Antonazzo e il dott. Duca, costituitisi nei rispettivi giudizi, hanno illustrato le ragioni di infondatdezza degli appelli e reiterato le censure non esaminate dal TAR.</p>
<p align=center><b>D  I  R  I  T  T  O</b></p>
<p>I due appelli vanno riuniti per la loro evidente connessione.<br />
Va, quindi, pregiudizialmente esaminata l’eccezione, sollevata dall’amministrazione appellante, di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado dal rag. Antonazzo, in quanto questi avrebbe prestato acquiescenza alla precedente sentenza con la quale il TAR aveva dichiarato l’improcediblità del ricorso proposto avverso la delibera n. 7 del 2003, ritenendo satisfattive le modalità di esercizio del potere di autotutela estrinsecatesi nella delibera n. 17 del 2003.<br />
L’eccezione va disattesa perchè infondata in fatto.<br />
L’interessato, con il ricorso notificato al Comune ed ai controinteressati il 30.6.2003, ha, infatti, tempestivamente chiesto l’annullamento del provvedimento di autotutela (oltre che della successiva delibera n. 22 del 2003 recante la nuova nomina del Collegio dei Revisori dei Conti), denunciando l’illegittimità delle modalità di esercizio del potere suddetto.<br />
D’altra parte, non aveva interesse a proporre appello avverso la sentenza che dichiarava il sopravvenuto difetto di interesse all’annullamento della delibera n. 7 del 2003, poichè questa era stata eliminata dal provvedimento di autotutela, per cui, sotto tale aspetto e salvo verifica della legittimità di detto provvedimento (come in effetti è avvenuto), si era realizzato in via amministrativa il suo interesse all’eliminazione dell’atto lesivo<br />
Nel merito gli appelli sono infondati.<br />
La questione, la cui soluzione ha carattere decisivo, riguarda l’applicabilità alla fattispecie in esame della regola contenuta nell’art. 32 del vigente Regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale e dei suoi organi, secondo la quale per le nomine da effettuarsi con il sistema del voto limitato, a parità di voti, viene nominato il più anziano di età.<br />
L’amministrazione appellante &#8211; come si è accennato in fatto &#8211; sostiene che la norma suddetta non riguarderebbe la nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, ma la diversa ipotesi dell nomina, nell’ambito di organi politico-amministrativi del Comune, di consiglieri rappresentanti della maggioranza o della minoranza che, in attuazione del rapporto di rappresentatività che li lega alla parte consiliare elettrice, si facciano portatori delle istanze dello schieramento di appartenenza.<br />
Tale argomentazion non può essere condivisa.<br />
Il Regolamento di cui si discute riguarda, per sua stessa definizione, il “funzionamento” del Consiglio comunale e dei suoi organi, prevedendo una disciplina di dettaglio per l’esercizio di ogni loro attività.<br />
In particolare, l’art. 32 indica le modalità da seguire in caso di nomine, di competenza del Consiglio, di organi previsti dalla legge, per i quali va garantita la rappresentanza della minoranza e, al riguardo, precisa che per dette nomine si segue il sistema del voto limitato; che risultano eletti colui o coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; che, a parità di voti, viene nominato il più anziano di età.<br />
Il riferimento, senza alcuna esclusione, “a nomine previste dalla legge” è tale da non giustificare una lettura riduttiva della norma, che non troverebbe nella stessa alcun supporto.<br />
Pertanto, poichè l’art. 234 del d.Lvo 18.8.2000 n. 267 dispone che il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dai consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane con il sistema del voto limitato, senza specificare le concrete modalità di votazione, è, appunto, all’art. 32 del Regolamento comunale &#8211; il quale (si ribadisce) precisa le regole che il Consiglio comunale deve osservare in caso di nomine con il sistema del voto limitato &#8211; che occorre aver riguardo per procedere alla nomina dei membri dell’organo suddetto.<br />
Da quanto precisato consegue che il Consiglio comunale, con l’impugnato provvedimento di autotutela, mentre ha legittimamente ritenuto che il sistema del ballottaggio adottato per la nomina del terzo componente del Collegio, avendo ottenuto i rag. Antonazzo e Stefanelli un numero pari di voti, era illegittimo, in quanto non previsto dal più volte citato Regolamento, ha operato del tutto illegittimamente nel procedere al completo annullamento della delibera n. 7 del 20.3.2003, con la quale, a seguito del ballottaggio, erano stati nominati il dott. Piscopello, il dott. Duca e il rag. Stefanelli, e al rinnovo totale della votazione, che ha finito con il ledere anche l’interesse del dott. Duca che non ha raggiunto un numero di voti utile per la nomina.<br />
Di contro, come correttamente ha chiarito il giudice di primo grado, andava eliminato il solo segmento viziato del procedimento e sostituito, in applicazione della regola della c.d. decananza prevista dall’art. 32, con la nomina del rag. Antonazzo, il quale, come è pacifico tr le parti, era più anziano di età.<br />
Per le considerazioni che precedono gli appelli vanno respinti.<br />
Le spese di giudizio possono essere compensate.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>il Consiglio di Stato, Sezione quinta, riunisce gli appelli in epigrafe e li respinge entrambi.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 16 marzo 2004, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Emidio	FRASCIONE	Presidente<br />	<br />
Corrado	ALLEGRETTA	Consigliere<br />	<br />
Chiarenza	MILLEMAGGI	Consigliere<br />	<br />
Claudio	MARCHITIELLO	Consigliere<br />	<br />
Nicolina	PULLANO	Consigliere   est.																																																																																											</p>
<p>Depositata in segreteria<br />
Il 4 novembre 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.3846</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-4-11-2004-n-3846/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Luigi Trivellato; Est. Alessandra Farina NEGRAR COSTRUZIONI S.r.l. (avv.ti Paola Montresor, Paolo Pasetto e Claudio Codognato) c/ Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura distrettuale dello Stato) il vincolo indiretto può essere imposto anche su un immobile non contiguo al monumento, purché detto immobile faccia parte dell&#8217;ambiente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-4-11-2004-n-3846/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.3846</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-4-11-2004-n-3846/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.3846</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Luigi Trivellato; Est. Alessandra Farina<br />
NEGRAR COSTRUZIONI S.r.l. (avv.ti Paola Montresor, Paolo Pasetto e Claudio Codognato) c/ Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>il vincolo indiretto può essere imposto anche su un immobile non contiguo al monumento, purché detto immobile faccia parte dell&#8217;ambiente del monumento, come tutto ciò che si trova in vista o in prossimità dello stesso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica &#8211; Vincolo storico-artistico &#8211; Vincolo indiretto &#8211; valutazione discrezionale &#8211; Sulla “monumentalità” del complesso da tutelare e sull’estensione dell’area da vincolare. </span></span></span></p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica &#8211; Vincolo storico-artistico &#8211; Vincolo indiretto &#8211; Differenza con il vincolo diretto &#8211; Imposizione anche su un immobile non contiguo al monumento.</p>
<hr />
<p>1. La valutazione sull’entità e sull’opportunità dell’imposizione di prescrizioni vincolistiche su aree private, ai fini della tutela dell’ambiente circostante un complesso monumentale, di cui all’art. 21 della legge n. 1089/39, è rimessa esclusivamente alla discrezionalità dell’amministrazione ed è pertanto insindacabile in sede di legittimità. In particolare, attiene alla valutazione discrezionale dell’amministrazione il giudizio sulla “monumentalità” del complesso da tutelare, nonché la determinazione dell’estensione dell’area da vincolare, fatta salva ovviamente la verificabilità di eventuali vizi di eccesso di potere per manifesta illogicità.</p>
<p>2. A differenza del vincolo diretto, che riguarda il bene avente valore artistico e storico ma non oltrepassa i confini esterni dell’opera tutelata, il vincolo indiretto si caratterizza per coinvolgere l’ambito costituente la cd. “fascia di rispetto”, che come tale non coincide con l’ambito materiale dei confini perimetrali dei singoli immobili, ma va stabilita in rapporto alla globale consistenza della cd. “cornice ambientale”. Ciò comporta che il vincolo indiretto può essere imposto anche su un immobile non contiguo al monumento, purché detto immobile faccia parte dell’ambiente del monumento, come tutto ciò che si trova in vista o in prossimità dello stesso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il vincolo indiretto può essere imposto anche su un immobile non contiguo al monumento, purché detto immobile faccia parte dell’ambiente del monumento, come tutto ciò che si trova in vista o in prossimità dello stesso</span></span></span></p>
<hr />
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Ric. n. 545/00<br />
Sent. n. 3846/04</p>
<p align="center"><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
seconda Sezione</b></p>
<p>con l’intervento dei signori magistrati: Luigi Trivellato, Presidente;<br />
Lorenzo Stevanato, Consigliere; Alessandra Farina,Consigliere &#8211; relatore,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 545/00, proposto da</p>
<p><b>NEGRAR COSTRUZIONI S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Montresor, Paolo Pasetto e Claudio Codognato, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Venezia S. Croce 205, come da mandato a margine del ricorso;</p>
<p align="center">CONTRO</p>
<p>il <b>Ministero per i beni e le attività culturali – Ufficio Centrale per i beni ambientali e architettonici archeologici artistici e storici</b>, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege nella sua sede di Venezia, P.zza S. Marco, Palazzo Reale;</p>
<p>PER l’annullamento<br />
del decreto 30 ottobre 1999 del Direttore Generale dell’Ufficio Centrale per i beni ambientali e architettonici archeologici artistici e storici, con il quale veniva imposto il vincolo ex art. 21 della legge 1.6.1939 n. 1089 nei confronti, tra gli altri, degli immobili e dell’area siti in Comune di Negrar, località Novare, segnati in catasto al fg. 45 (ex fg. XXVI), part. 278-276, di proprietà della ricorrente.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato il 3.2.2000 e depositato presso la Segreteria il 24.2.2000, con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato, depositato l’1.8.2001;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Uditi nella pubblica udienza del 7 ottobre 2004 &#8211; relatore il Consigliere Alessandra Farina &#8211; l’avv. Antonio Sartori, in sostituzione dell’avv. Claudio Codognato, per la ricorrente e l’Avvocato dello Stato Antonello Brunetti per il Ministero;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align="center"><b>FATTO</b></p>
<p>L’odierna ricorrente, società Negrar Costruzioni S.r.l., espone che in Comune di Negrar, provincia di Vicenza, in particolare nella località denominata Novare, esiste un complesso immobiliare di particolare interesse storico, denominato “Villa ex Mosconi ora Bertani”, caratterizzato dalla villa e da una chiesetta con annesso parco, segnato al catasto al fg. XXIV, sez. unica, particelle 61-63-64-65-67-68-69-71-73-74-75.<br />
Con decreto ministeriale del 9.12.1960 il complesso così individuato è stato dichiarato dal competente Ministero di interesse particolarmente importante, da cui l’assoggettamento a vincolo diretto ex L. n. 1089/39.<br />
Quanto alla restante area, compresa sempre nell’ambito della località Novare, le prescrizioni urbanistiche comunali avevano previsto un’ampia zona, contigua a quella oggetto della tutela, destinata ad espansione residenziale, per la quale, in particolare a seguito dello strumento urbanistico approvato nel 1990, veniva individuata un’area posta ortogonalmente alla strada statale Valpolicella, destinata ad edilizia residenziale pubblica.<br />
Sulla base delle vigenti previsioni urbanistiche locali la dante causa dell’odierna ricorrente, società La Casa S.r.l., presentava istanza per l’attuazione in detto ambito di un piano di lottizzazione d’iniziativa privata, denominato “Quadrifoglio”, riguardante il terreno di proprietà della stessa, distinto al catasto terreni del Comune di Negrar al fg. 45, m.n. 276 e m.n. 278, per una superficie complessiva di mq. 14.150.<br />
Il piano veniva quindi regolarmente approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 59/1991.<br />
La società Negrar acquistava il complesso così individuato dalla società La Casa in data 8.4.1992.<br />
Peraltro, a seguito di vicissitudini in sede penale, parte del terreno così acquistato dalla società istante è stato trasferito, per effetto di confisca, al Comune di Negrar (mq. 4.922).<br />
In data 30.10.1999 il Ministero per i beni e le attività culturali provvedeva ad estendere il vincolo diretto già imposto sul complesso di Villa ex Mosconi ora Bertani con il decreto del 1960, comprendendo anche la particelle 52-53-54-55-57-58-60-76, fg. 42 (ex XXIV).<br />
Nella medesima data il Ministero poneva il vincolo indiretto ex art. 21 della legge n. 1089/39 fra gli altri, anche agli immobili di proprietà della ricorrente situati nei mappali n. 278-276, così come identificati a seguito del provvedimento di confisca (comprendendosi comunque anche la parte trasferita per tale effetto al Comune di Negrar).<br />
Il provvedimento veniva, quindi, notificato alla società Negrar in data 6.12.1999, con la previsione, ai fini della tutela dell’integrità della “Villa ex Mosconi ora Bertani con chiesetta ed annesso parco”, di assoluta inedificabilità, tra le altre, delle particelle 278-276 fg. 45.<br />
Avverso il provvedimento del 30.10.1999, nella parte in cui viene imposto il suddetto vincolo di inedificabilità assoluta sulle aree di proprietà della ricorrente, è stato proposto il gravame in oggetto, articolato nei seguenti motivi:<br />
&#8211; Violazione di legge, art. 7 e segg. L. n. 241/90; art. 4 d.m. 13.6.1994, n. 495; art. 3 L. n. 241/90.<br />
Alla società ricorrente non è stata data tempestiva comunicazione dell’avvio del procedimento conclusosi con il provvedimento di imposizione del vincolo ex art. 21 della legge n. 1089/39, ora ex art. 45 del D.lgs. n. 490/99, in tal modo impedendosi la partecipazione dell’interessata al procedimento sin dal suo effettivo inizio, con pregiudizio degli interessi dell’istante e del corretto esercizio del potere pubblico.<br />
&#8211; Eccesso di potere; sviamento di potere; carenza e/o insufficiente motivazione; travisamento dei fatti; violazione del principio di proporzionalità; omessa o insufficiente valutazione degli interessi in gioco; omesso o insufficiente accertamento; omessa o insufficiente istruttoria.<br />
Il provvedimento impugnato ha inteso imporre il vincolo indiretto anche sulle aree di proprietà della ricorrente, estendendo a tutta la zona adiacente, per un ampio raggio, il divieto assoluto di edificabilità, al fine di tutelare il complesso principale, villa ed annessi chiesetta e parco, giustificando la decisione con la finalità di tutelare un’importante parte del territorio.<br />
Stanti i presupposti così individuati, parte ricorrente rileva che la manifestata esigenza di tutela avrebbe dovuto essere soddisfatta mediante l’esercizio del diverso potere di imposizione del vincolo diretto di cui agli artt. 1, 2, e 3 della legge n. 1089/39 oppure, diversamente opinando, avrebbe dovuto trovare la sua logica collocazione nella disciplina di cui alla legge n. 1497/39, la quale individua proprio i complessi di cose immobili di particolare pregio estetico e tradizionale e le bellezze panoramiche.<br />
Parte istante rileva, inoltre, che l’amministrazione non ha spiegato le ragioni per le quali è stato imposto il vincolo di inedificabilità assoluta (che sacrifica in misura sensibile e senza previsione di alcun indennizzo le ragioni della proprietà) come il più idoneo a proteggere i valori storico-artistici del complesso monumentale di Villa Bertani, né ha indicato il vincolo di connessione che lega la misura limitativa e il fine pubblico conseguito.<br />
La relazione allegata al provvedimento impugnato non risulta supportata da una reale rappresentazione della situazione e della destinazione attualmente impressa alle aree circostanti il complesso monumentale, trattandosi di aree incolte, a ridosso della strada provinciale, distanti da Villa Bertani.<br />
Infine, nel provvedimento impugnato l’amministrazione non ha tenuto conto delle previsioni urbanistiche locali interessanti la zona circostante il complesso monumentale, omettendo così di calibrare l’imposizione del vincolo con la programmazione urbanistica comunale.<br />
Il Ministero per i beni e le attività culturali si è costituito in giudizio, contestando sotto ogni profilo le censure svolte in ricorso, in particolare rilevando che la comunicazione di avvio del procedimento ha comunque raggiunto l’amministratore delegato della società ricorrente, dato che lo stesso coincideva con quello della società La Casa, dante causa dell’istante, avente peraltro la stessa sede sociale.<br />
Quanto alle censure svolte in ordine alla scelta operata dal Ministero di imporre un vincolo di così ampia portata, coinvolgente tutto l’ambito territoriale nel quale è compreso il terreno di parte ricorrente, la difesa resistente evidenzia la particolare connotazione dell’intero ambito della “Tenuta Novare”, costituente un insieme caratterizzato non soltanto dalla presenza del complesso architettonico, ma anche da un paesaggio particolarmente significativo rappresentante una cornice ideale ed insostituibile, degna di essere preservata.<br />
Il cono prospettico percepibile dalla strada provinciale giustifica, quindi, l’estensione della tutela mediante l’imposizione del vincolo indiretto anche ai terreni circostanti, impedendo così che le previsioni urbanistiche locali possano pregiudicare detto contesto.<br />
All’udienza del 7 ottobre 2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align="center"><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il provvedimento oggetto del presente giudizio ha imposto un vincolo di tutela indiretta su un ambito immobiliare circostante il complesso monumentale di Villa Bertani, ex Mosconi, situato in località Novare nel Comune di Negrar.<br />
Come ampiamente riassunto nell’esposizione in fatto, l’imposizione di detto vincolo è derivata dall’ampliamento dell’originario vincolo diretto esistente sin dal 1960 sull’immobile principale, a sua volta ampliato con decreto del Ministero di pari data.<br />
Il vincolo diretto ha, infatti, coinvolto la villa con annesse costruzioni e parco nonché le aree adiacenti, mentre con l’imposizione del vincolo indiretto è stata tutelata l’intera area circostante, utilizzata sin dall’origine per l’agricoltura, al fine di preservare la cornice ambientale nella quale si colloca il bene tutelato, con la prescrizione dell’assoluta inedificabilità, ciò che preclude l’attuazione della previsioni urbanistiche locali, individuanti in particolare, per quanto interessa l’area di proprietà della ricorrente, la realizzazione di un piano per l’edilizia residenziale pubblica.<br />
Il gravame è articolato su due ordini di censure.<br />
Il primo motivo denuncia la violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento amministrativo, non essendo stata data comunicazione alla società istante, attuale proprietaria delle aree soggette al vincolo, dell’avvio del procedimento, a nulla rilevando l’avvenuta comunicazione nei confronti dell’amministratore delegato della società La Casa, dante causa della società Negrar.<br />
Il motivo non appare dotato di pregio.<br />
Effettivamente la comunicazione di avvio del procedimento, datata 11.9.99, è avvenuta nei confronti dell’amministratore delegato della società La Casa, ing. Franco Speri, all’indirizzo della sede sociale della stessa in Negrar, via Papa Giovanni 4/b.<br />
E’, peraltro, incontestato che lo stesso ing. Speri è amministratore delegato della società ricorrente, la quale a sua volta ha la propria sede sociale in Negrar, via Papa Giovanni 4/b.<br />
Orbene, come emerge dalla documentazione agli atti, lo stesso ing. Speri, proprio a seguito della comunicazione ricevuta, indiscutibilmente indicante in termini generici l’avvio del procedimento per l’imposizione del vincolo ex L. n. 1089/39, ha effettuato una richiesta di accesso documentale in data 16.9.99, cui ha fatto seguito in data 30.9.99 una più puntuale richiesta di acquisizione della documentazione relativa alla “Tutela monumentale ex Legge 1089/1939 art.1 e 21”.<br />
Se ne deduce che l’amministratore delegato della società ricorrente ha chiaramente compreso i termini e l’ampiezza del vincolo che stava per essere imposto sul bene di proprietà della società di cui è amministratore delegato, vincolo non solo diretto, bensì, per effetto dell’ampliamento di quello già esistente, anche indiretto, stante il puntuale richiamo nella nota di accesso all’art. 21 della legge n. 1089/39.<br />
La censura va, pertanto, respinta.<br />
Parimenti infondate sono le ulteriori censure esposte in ricorso avverso le determinazioni assunte dal Ministero.<br />
Come noto, la valutazione sull’entità e sull’opportunità dell’imposizione di prescrizioni vincolistiche su aree private, ai fini della tutela dell’ambiente circostante un complesso monumentale, di cui all’art.21 della legge n. 1089/39, è rimessa esclusivamente alla discrezionalità dell’amministrazione, pertanto insindacabile in sede di legittimità.<br />
In particolare, attiene alla valutazione discrezionale dell’amministrazione il giudizio sulla “monumentalità” del complesso da tutelare, nonché la determinazione dell’estensione dell’area da vincolare, fatta salva ovviamente la verificabilità di eventuali vizi di eccesso di potere per manifesta illogicità.<br />
Ad avviso del Collegio, ciò non si è verificato nel caso in esame, ove è stata ravvisata la necessità di coinvolgere nella tutela anche l’ambito circostante il complesso monumentale tutelato col vincolo diretto, peraltro a sua volta contestualmente ampliato rispetto all’ambito originariamente individuato.<br />
Il vincolo indiretto, infatti, si caratterizza proprio in quanto è destinato a coinvolgere – a differenza che per il vincolo diretto, il quale incide il bene avente valore artistico e storico, ma non oltrepassa i confini esterni dell’opera tutelata – l’ambito costituente la cd. “fascia di rispetto”, che come tale non coincide con l’ambito materiale dei confini perimetrali dei singoli immobili, ma va stabilita in rapporto alla globale consistenza della cd. “cornice ambientale”.<br />
Il che comporta che il vincolo indiretto può essere imposto anche su un immobile non contiguo al monumento, purchè detto immobile faccia parte dell’ambiente del monumento, come tutto ciò che si trova in vista o in prossimità dello stesso.<br />
Orbene, nel caso dei terreni oggetto dell’imposizione del vincolo ex art. 21, fra cui anche le aree di proprietà della società Negrar, l’amministrazione ha individuato un rapporto di unitarietà inteso come il contesto ambientale nel quale il bene monumentale è sempre stato inserito (la “Tenuta Novare”).<br />
La Tenuta Novare, infatti, da sempre ha avuto connotazione agricola e, proprio in ragione di questo suo costante inserimento in un ambiente agricolo, l’amministrazione ha ritenuto di preservare un ampio ambito nel quale mantenere la destinazione originaria, quale cornice naturale del complesso monumentale, imponendo il vincolo di inedificabilità assoluta.<br />
Come testualmente si legge nella relazione allegata al provvedimento impugnato : “L’ampia perimetrazione proposta è giustificata dalla necessità di salvaguardare un’importante e singolare porzione di territorio che costituisce un monumento significante che lega l’architettura del paesaggio e delle colture tradizionali al suo edificato, nella qualità di insostituibile documento storico che ci perviene a testimoniare i modi significativi dell’insediamento in villa tradizionalmente acquisiti nella storia della Valpolicella”<br />
Proprio in tale prospettiva è intervenuta l’imposizione del vincolo, che così impedisce – stante la prevalenza e l’autonomia della tutela monumentale e del patrimonio artistico e storico rispetto alla previsioni urbanistiche &#8211; l’attuazione della strumentazione locale, che avrebbe compromesso, mediante la realizzazione delle costruzioni e delle annesse infrastrutture, l’ambito paesaggistico nel quale è inserita la Villa Bertani e l’annesso complesso monumentale.<br />
Il ricorso non può, pertanto, trovare accoglimento e va respinto.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.</p>
<p align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo respinge.<br />
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole a favore dell’amministrazione intimata nella somma complessiva di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio il 7 ottobre 2004.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-4-11-2004-n-3846/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.3846</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.3848</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-4-11-2004-n-3848/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-4-11-2004-n-3848/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.3848</a></p>
<p>Pres. Luigi Trivellato; Est. Alessandra Farina GROTTO Pietro (avv.ti D. Fantini e F. Rech) c/ Comune di Thiene (avv. Marino Breganze) sulla nozione di completamento funzionale di cui all&#8217;art. 31 L. n. 47/1985 Edilizia e urbanistica &#8211; Abusi edilizi e condono &#8211; Nozione di completamento funzionale &#8211; Portata. La nozione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-4-11-2004-n-3848/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.3848</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-4-11-2004-n-3848/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.3848</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Luigi Trivellato; Est. Alessandra Farina<br /> GROTTO Pietro (avv.ti D. Fantini e F. Rech) c/ 	Comune di Thiene (avv. Marino Breganze)</span></p>
<hr />
<p>sulla nozione di completamento funzionale di cui all&#8217;art. 31 L. n. 47/1985</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica &#8211; Abusi edilizi e condono &#8211; Nozione di completamento funzionale &#8211; Portata.</span></span></span></p>
<hr />
<p>La nozione di completamento funzionale, di cui all’art. 31 L. n. 47/85, va intesa nel senso che l’immobile oggetto dell’intervento deve essere comunque fornito delle opere indispensabili a rendere effettivamente possibile l’uso indicato nella domanda di condono, ossia tali per cui, pur se non perfette nelle finiture, possano dirsi individuabili nei loro elementi strutturali, quali l’ubicazione, la determinazione del volume, la presenza di pavimentazione, e con le caratteristiche necessarie e sufficienti ad assolvere la funzione cui sono destinate.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla nozione di completamento funzionale di cui all’art. 31 L. n. 47/1985</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br /> seconda Sezione</p>
<p>con l’intervento dei signori magistrati:<br />
Luigi Trivellato, Presidente; Lorenzo Stevanato, Consigliere;<br />
Alessandra Farina, Cnsigliere, relatore,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 3162/97, proposto<br />
da <b>GROTTO Pietro</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniele Fantini e Francesca Rech, con elezione di domicilio presso lo studio della seconda in Venezia S. Marco 3856, come da mandato a margine del ricorso;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Thiene</b>, in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall’avv. Marino Breganze ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Giorgio Orsoni, in Venezia S. Croce n. 205;</p>
<p>PER<br />
l’annullamento del diniego espresso dal Sindaco del Comune di Thiene n. 9006 del 23.6.1997 Prot. Part. N. 93/95 Prot. Gen. 9473, notificato il 26.6.1997, in relazione alla richiesta di condono edilizio presentata dal ricorrente.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato il 9.10.1997 e depositato presso la Segreteria il 3.11.1997, con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Thiene, depositato il 6.7.1998;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Uditi nella pubblica udienza del 7 ottobre 2004 &#8211; relatore il Consigliere Alessandra Farina &#8211; l’avv. Francesca Rech per il ricorrente e l’avv. Antonio Sartori, in sostituzione dell’avv. Giorgio Orsoni, per il Comune;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Espone l’odierno ricorrente di essere proprietario nel Comune di Thiene di un immobile censito al catasto terreni al mapp. 21 foglio 7, sul quale è stato realizzato in assenza di concessione edilizia un manufatto costituito da una struttura metallica con relativa copertura mista in eternit e lamiera.<br />
Il ricorrente avviava, pertanto, la pratica per l’ottenimento del condono edilizio ai sensi dell’art. 31 della L. n. 47/85.<br />
Peraltro, nelle more, attesa la volontà di destinare la struttura a laboratorio artigianale, venivano effettuati lavori di ristrutturazione sull’immobile da condonare, mediante il rafforzamento delle strutture ed il tamponamento tra i pilastri.<br />
In data 26.6.1997 il Comune denegava il condono per quanto riguarda la struttura originaria adducendo le seguenti motivazioni:<br />
“ a) l’immobile non risulta avere le caratteristiche di edificio ad uso artigianale, pertanto ai sensi dell’art. 31 comma 2 della legge n. 47/85 l’opera non può essere considerata ultimata funzionalmente.<br />
b) mancanza di documentazione prevista dall’art. 31 comma 3, lettera b (perizia giurata sullo stato e dimensioni delle opere), lettera e), della legge n. 47/85. Tale documentazione era stata richiesta in data 21.3.1996 e successiva ordinanza n. 45 del 8.5.1996.<br />
c) in data 10.6.1997 l’Ufficio Regionale del Genio Civile di Vicenza ha negato il relativo nulla osta idraulico”.<br />
Avverso il provvedimento di diniego è stato, quindi, proposto il presente gravame, articolato nelle seguenti doglianze:<br />
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 comma 2 della legge n. 47/85; Travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione.<br />
Il ricorrente ritiene errata e fuorviante la valutazione operata dall’amministrazione circa il mancato completamento funzionale dell’opera, in quanto non supportata da adeguate indagini tecniche circa lo stato della struttura.<br />
Ciò ha comportato una erronea e travisata interpretazione del concetto di “completamento funzionale”, in quanto la mancanza, nel fabbricato da condonare, dei tamponamenti tra le strutture verticali non costituisce impedimento all’ottenimento della sanatoria.<br />
Al contrario di quanto ritenuto dal Comune, le caratteristiche della struttura risultano tali da renderla idonea al ricovero dei materiali e dei macchinari utilizzati dal ricorrente per lo svolgimento dell’attività artigianale di torneria meccanica.<br />
2) Difetto ed erronea motivazione, eccesso di potere, travisamento dei fatti, insufficienza di istruttoria, illogicità. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/90.<br />
Parte ricorrente contesta la carenza di documentazione rilevata dall’amministrazione, ritenendo, al contrario, completo il corredo documentale relativo al fascicolo relativo alla pratica di condono.<br />
Quanto, infine, al nulla osta idraulico, il ricorrente rileva che il Consorzio di Bonifica Medio Astico e Bacchiglione ha provveduto a rilasciare in data 1.8.1996 il relativo nulla osta.<br />
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio, rilevando l’infondatezza delle censure esposte in ricorso e concludendo per la reiezione del gravame.<br />
All’udienza del 7 ottobre 2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è infondato.<br />
Il provvedimento impugnato adduce, in primo luogo, a sostegno del diniego di condono della struttura sita sul terreno di proprietà del ricorrente, l’assenza della destinazione artigianale e delle caratteristiche tecnico funzionali per ospitare tale destinazione.<br />
Sulla base di tali rilevazioni, così come desunte dalla documentazione fotografica depositata dallo stesso ricorrente in allegato alla domanda di condono, il Comune di Thiene non ha ritenuto la sussistenza delle condizioni (c.d. completamento funzionale) richieste dall’art. 31, secondo comma della legge n. 47/85 per il rilascio del condono nell’ipotesi di edificazioni destinate ad uso non residenziale.<br />
Il Collegio ritiene che le valutazioni operate nel caso di specie dall’amministrazione comunale siano corrette ed idonee a supportare il diniego impugnato.<br />
Non sussistono, infatti, le condizioni indicate dal secondo comma dell’art. 31 della legge n. 47/85, in quanto le caratteristiche del manufatto non risultano tali da configurarlo quale “laboratorio artigianale”, così come indicato dal ricorrente nella domanda di condono, mancando il completamento funzionale dell’opera.<br />
Ciò in quanto, per il caso di abusi su immobili destinati ad uso diverso dalla residenza, non hanno alcuna rilevanza la copertura o il tamponamento delle pareti, bensì rileva essenzialmente il completamento funzionale del bene e cioè che lo stato degli interventi eseguiti sullo stesso alla data indicata dal legislatore per il condono sia tale da attestare che il manufatto abbia raggiunto la funzionalità propria  della destinazione d’uso per la quale è stato richiesto il condono.<br />
La nozione di completamento funzionale, in alternativa al criterio dell’esecuzione al rustico e completamento della copertura dell’edificio, proprio delle opere effettuate su edifici destinati alla residenza, va intesa nel senso che l’immobile oggetto dell’intervento deve essere  comunque già fornito delle opere indispensabili a rendere effettivamente possibile l’uso indicato nella domanda di condono, ossia tali per cui, pur se non perfette nelle finiture, possano dirsi individuabili nei loro elementi strutturali, quali l’ubicazione, la determinazione del volume, la presenza di pavimentazione, e con le caratteristiche necessarie e sufficienti ad assolvere la funzione cui sono destinate (nella specie a laboratorio artigianale)  (cfr. C.d.S., Sez. V, 18.12.2002 n. 7021; 21.5.1999, n.587; 25.10.1999, n. 1198; 25.1.1993, n. 167; T.A.R Campania, Salerno, Sez. II, 10.7.2003, n. 803; T.A.R. Valle d’Aosta, 15.2.2002, n. 35).<br />
Dette condizioni non sono state riscontrate nel caso della struttura realizzata abusivamente dal ricorrente, dato che le caratteristiche strutturali del bene all’atto dell’istanza di condono non risultavano – come appare incontestabile dalla documentazione agli atti – oggettivamente tali da configurarlo come completato in funzione della destinazione quale laboratorio artigianale dichiarata dall’istante nella domanda (l’effettiva realizzazione del completamento funzionale per adibire la struttura a laboratorio artigianale è, infatti, avvenuta soltanto dopo con gli interventi effettuati successivamente).<br />
La legittimità sotto il profilo così evidenziato del provvedimento impugnato appare pertanto sufficiente ai fini del rigetto del ricorso, con assorbimento delle ulteriori censure.<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo respinge.<br />
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole a favore dell’amministrazione resistente nella somma complessiva di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio il 7 ottobre 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-4-11-2004-n-3848/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.3848</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.12370</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-11-2004-n-12370/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-11-2004-n-12370/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-11-2004-n-12370/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.12370</a></p>
<p>Pres. Calabrò, Est. Soricelli Rotella T. + altri (Avv. F.M. Polito) c. Ministero della Giustizia ed altri 422 controinteressati in tema di giurisdizione sulle controversie inerenti a concorsi interni 1. Giurisdizione e competenza – Concorsi c.d. “interni” – Procedura selettiva preordinata a passaggi di area o fascia funzionale – Giurisdizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-11-2004-n-12370/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.12370</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-11-2004-n-12370/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.12370</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calabrò, Est. Soricelli<br /> Rotella T. + altri (Avv. F.M. Polito) c. Ministero della Giustizia ed altri 422 controinteressati</span></p>
<hr />
<p>in tema di giurisdizione sulle controversie inerenti a concorsi interni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Giurisdizione e competenza – Concorsi c.d. “interni” – Procedura selettiva preordinata a passaggi di area o fascia funzionale – Giurisdizione del G.A. – Sussiste.																																																																																												</p>
<p>2.	Giurisdizione e competenza – Concorsi c.d. “interni” &#8211; Impugnazione del provvedimento amministrativo dinanzi al G.O. e successivamente al G.A. – Inammissibilità – Situazione di oggettiva incertezza circa l’individuazione del giudice – E’ tale – Presupposto per la rimessione in termini – Sussiste.																																																																																												</p>
<p>3.	Giurisdizione e competenza – Concorsi c.d. “interni” – Disciplina delle aree o fasce funzionali C1, C2, C3 – Interpretazione della classificazione operata dai C.C.N.L. ai fini del riparto di giurisdizione – Fattispecie.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	La giurisdizione sulle controversie inerenti a “concorsi interni” appartiene al giudice amministrativo quando la procedura selettiva è preordinata a passaggi di area o fascia funzionale – da intendersi nel senso di passaggio da una qualifica inferiore a una qualifica superiore – mentre appartiene al giudice ordinario qualora il concorso preveda una semplice progressione economica nell’ambito della medesima area o fascia funzionale.																																																																																												</p>
<p>2.	La ontologica situazione di contrasto giurisprudenziale (non ancora pacifica) in ordine al riparto della giurisdizione tra il giudice ordinario ed il giudice amministrativo in tema di “concorsi interni” integra quella situazione di oggettiva incertezza in capo al ricorrente che rende possibile la remissione in termini per errore scusabile.																																																																																												</p>
<p>3.	In tema di riparto di giurisdizione dei c.d. “concorsi interni”, il riferimento all’area o fascia  funzionale operato dal prevalente orientamento della Suprema Corte di Cassazione non deve essere inteso come un mero rinvio alla classificazioni attualmente operate dai C.C.N.L. (che prevedono una semplice progressione economica nell’ambito della medesima fascia o area funzionale); piuttosto alla “qualifica” intesa come livello funzionale di inquadramento connotato da un complesso determinato di mansioni cui corrisponde un complesso altrettanto determinato di responsabilità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio<br />
sede di Roma, sezione I</b></p>
<p>composto dai signori:<br />
Corrado Calabro&#8217;,                          Presidente;<br />
Nicola Gaviano,                            Consigliere;<br />
Davide Soricelli,                           Primo Referendario, estensore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1556 del 2004 R.G., proposto da</p>
<p><b>ROTELLA TIZIANA, ABBATE MARISA, ABRAMO GIUSEPPA, ALBERTAZZIPATRIZIA, ALFONSO MARIA ROSARIA, ALTARE GIANBEBBE, ANDREOZZI GIULIANA,APICELLA STEFANO, ARGENTINO GIUSEPPE EDOARDO, ASSISI TIZIANA, ASTORINOROSA, BACCI FABRIZIO, BALESTRIERI STEFANIA, BARBUTO MARIAROSARIA,BARRIA PATRIZIA, BELLOMO ALBERTO, BENEDDUCE SABRINA, BIAGI AMALIA,BIANCALANA FELICITA, BIANCHI BRUNO, BISCEGLIA FRANCESCO, BOGHIPATRIZIA, BONACCORSI ELENA, BONANNI FILIPPO, BONANNI PARAGALLOVINCENZO, BONFIRRARO DANIELA, BRUGNONE VITA MARIA, BUONGIORNO ANNAMARIA, BURGO BASILIO, CACOPARDO GIOVANNA, CAMPISI GIUSEPPINA, CANZONIGLORIA, CAPORASO TERESA, CARCHIN MARIA CONCETTA, CARDEA MARINA,CARICATO ANTONELLA, CASALASPRO MARIA ANTONIETTA, CASELLA SANDRA,CASSANO TERESA, CENTORBI MARIO, CERINI SANDRO, CHIEFFALLO VINCENZO,CHINIGO RENATO, CILLO ANNA RITA, CIVOLANI CHIARA, CONIDI MARIAANGELITA, COPPETTI COSTANZA, CORRADO PASQUALE, CORREALE FEDERINANDO,CORTESE MILENA, COTUGNO FRANCESCA, COZZINO VINCENZA, CUCCHIARAROGIOVANNI, CUCINELLA ROSANGELA, CUCURACHI STEFANO, D&#8217;AGOSTINOABELARDO, D&#8217;ALESSIO MARIA VITTORIA, D&#8217;AMORE ILARIA, DE ANGELIS TIZIANA,DE ANSERIS MARIA ROSARIA, DE BENEDICTIS VINCENZO, DE CECILIA ROMINA, DEFEO PAOLO, DE MASI MARCELLA, DE MATTEIS ANNA LUCE, DE RE ELEONORA,DELINNA AGOSTINO, DESOGUS CRISTINA, DI FRANCO BRUNO, DI GIULIO MARIAPIA,DI LEO MARIA CONCETTA, DI LORENZO ANNA, DI MARTINO PAOLO, DI MARTINOSTEFANIA, DI PRIMA GIUSEPPE, DI STASIO CATIA, DINA GIAMMARCO, DINARDOGIUSEPPE, DIPASQUALE ROSA, DOMINICI DONATELLA, DONGU ANNA MARIA,ESPOSITO ANNA, ESPOSITO NICOLA, FABBRI MICHELE, FARRIS LIDIA, ANDREANAFAZIO ANTONINO, FAZIO ARABELLA, FAZIO DESIDERATA, FEDERIGHI MARIACRISTINA, FENOCCHIO MARIA PIERA, FERRARI VALERIA, FIMIANI ROSA, FIORILLOGIUSEPPINA, FIORINI LAURA, FOGACCI PIER LUIGI, FONTANA ROSANNA,FOSSATARO ELIANA, FRAGOMENO GIUSEPPE, FRANCOMANO CATERINA,FRASCHILLA LIVIO, GALLUCCI MELANIA, GERBINO CHIARA, GHEZZI TEAGLORIANA, GIACOMELLI IRINA, GIRONDA VERALDI ANNAMARIA, GIUFFRIDAGIUSEPPE, GIUSTI MARIO, GUADA MARILINDA, GUARNIERI ALBERTO, GUIDAPAOLA, GUIDO LAURA, GULLO GIUSEPPA, IZZO LUIGI, LA MANNA RENATOGIUSEPPE, LAGRAVINESE ROSANNA, LAI ANTONIO, LEONE ADA, LOMBARDIDANILO, LULINI ALESSANDRA, MADAIO PATRIZIA, MAGRELLI ANNA MARIA,MALLAMACE ROCCO, MANCA GRAZIELLA, MANCINI GIOVANNI, MANCUSOFEDERICO, MARCON LUCIA, MARIANO ELISABETTA, MARINO ADELE, MASALAANNA MARIA, MATTA MARIA RITA, MAZZA VANIA, MEI DANIELA, MELAPPIONIFRANCESCA, MELONI LOURDES, MELONI PAOLA, MERCIARI ELENA, MILANAROBERTO, MILANESE CRISTINA, MINERVA NICOLA, MINGIONE MARIA ROSARIA,MINIGRINO MASSIMO, MIRENNA ALFIO, MONTECALVO GIUSEPPE, MONTEFUSCOLUCA, MRCHESE CARMELA, MUSU GIOVANNA, NAPPI GIOVANNI, NASTRIALIGHIERI, NATALE CATERINA, NAVIGANTE MARIA TERESA, NICOSIA LEO SILVIA,NOTARIANNI ANTONIO, OROFINO AGNESE, PALLADINO LUCIA, PANETTIERIASSUNTA, PANZANO MARIA, PASQUALETTO FILIPPO, PERAZZI ANTONELLA,PERRICONE CARMELA, PETTINICCHI MARIA ROSARIA, PINGITORE MARIAGABRIELLA, PINO VINCENZO, PIRAS ELISABETTA, PIRRO PAOLA, PIZZO DARIA,PORRA&#8217; LUISA, PORRA&#8217; PAOLA, PRESUTTI CLELIA, PRIMAVERA PASQUALEFRANCESCO, PULVIRENTI MARIA, RABUANO UMBERTO, RACITI ANNA ROSSELLA,RATTI CLAUDIA, RICCI CAROLINA, RIZZO GRAZIA, ROGGIO GAETANO, ROMITIMICHAELA, ROSCIANO MARGHERITA, ROSSO PAOLA, RUOCCO PAOLA, SABINICARMELA, SALZANO ROSA, SANSEVERINO ANNA, SANTORO OLIMPIA RITA,SARLASSARE ANTONIA, SCANO FEDERICA, SCANO LEA, SCANU MARIAELISABETTA, SCARPA VALENTINA, SCERBO MARIA RITA, SCOTTI PASQUALE,SEMERARO CRISTINA, SIGNORELLO ANNA MARIA, SPATA SANDRO, SPOSATOLUCIANO, TASSITANO EUGENIO ANTONIO, TAVARIS SANDRA, TERRIZZI ROSA,TORTORA GIOVANNI, TRAPANESE PATRIZIA, TUVERI FABIOLA, UCCHEDDUCATERINA, URBANI FLAVIA, VALENTI FAUSTINA, VASSALLO LORENZO, VATTIMOFRANCESCO, VENTURINO UMBERTO, VESCOVI FABIO, VITALBA MARIA, VOLTANGIANFRANCO, ZANGARACI LUCIA, ZICCONE MARCELLO e ZITO FILOMENA</b>,rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Flavio Maria Polito, presso il cui studio in Roma, via Pasubio n.2, sono elettivamente domiciliati</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero della Giustizia</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difesodall&#8217;avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e&#8217;domiciliato ex lege</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>Piemontesi Libera, Raponi Delia Serena, Rizzo Maria Luisa, Mazzu&#8217; Salvatrice, MorozziniRoberta, Perrone Filomena, Mulas Catia Maria, Montereale Giuseppe, Lo Nigro Eugenia Lucrezia,Lunardini Paola, Pascale Gerardo, Mames Francesco, Miceli Francesco, Quattrocchi Angelo,Montalto Pietro Blasco, Messeni Petronilla, Rosa Silvana, Taglieri Elisabetta Anna, Calo&#8217; Iolanda,Zaccheo Liliana, Russo Lucia, Pireddu Maria Vittoria, Vianelli Maria, Santi Daniele, VattimoMaria Antonietta, Poggioni Giovanni, Petruzzi Daniele, Strano Giovanna, Micucci Raffaele, LofanoRaffaele, Menci Raul, Orrico Maddalena, Mancini Angela, Giudice Grazia, La Mantia Giuseppe,Mate Francesca, Pezzi Mara, Migliore Biagio, Liggieri Carmelo, Lucentini Franca, LombardoMaria, Moni Federico, Giliberti Maria, Gorbi Danilo, Del Giudice Rosa, Ventola Rita, PappalardoMichelangelo, Pennacchio Luisa, Paolucci Maria Luisa, Pratellesi Paola, Falcone Enza, FerlitoMaria, Leoni Raul, Orsini Marina, Conti Marcella, Di Russo Filomena, Lontano Loredana,Mandarino Anna, Gelli Graziano, Benanti Enrico, Leo Antonella, Svezia Giuseppa, Di CaraIgnazio, Gibbardo Vittorio, De Angelis Caterina, Cavallaro Santo, Minelli Anna Maria, BatteccaElisabetta, Piras Salvatore Antonio, Scioscia Carlo, Sartori Arturo, Carnevalini Maria Luisa, DiCola Fausta, Cesari Ornella, Iannaccone Maria, Del Monte Arcangelo, Leonardi Anna Rita,Gianoglio Maria Teresa, Di Cesare Rosa Pacina, D&#8217;Antonio Pierluigi, Donati Fiorella, BardiniAnna Rita, Genco Grazia, De Lullo Egisto, Cavallucci Silva, Di Chiara Federico, Cusati Pietro,Farnelli Margherita, Civardi Leonarda, Silvana Daniele, Biancolilli Angelo, D&#8217;Amato Luigi,Bassignana Liliana, Dinoi Maria Lucrezia, Bosco Rosaria, D&#8217;Auria Giuliana, Belnudo Tiziana eCecchi Riccardo Massimo,</b> rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Claudio Rossano, presso il cuistudio in Roma, via Veneto n. 108, sono elettivamente domiciliati</p>
<p><b>Cusani Anna Maria, Ferroni Anna Maria, Puglielli Gabriele e Bonifacio Antonio,</b>rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Claudio Rossano, presso il cui studio in Roma, via Veneto n.108, sono elettivamente domiciliati</p>
<p><b>Sole Antonio e Senatore Assunta</b>, rappresentati e difesi dagli avvocati Enrico Iossa eFrancesco Cinque, presso il cui studio in Roma, via Leto n. 2, sono elettivamente domiciliati</p>
<p><b>Morreale Felice, Mondello Onofrio Maurizio, Vaccarello Alfonso, Montaperto Calogero,Caramanno Francesco, Morreale Pietro Antonio, Vinti Italia, Fragapane Paolo, SciortinoGiuseppina, Gagliano Vincenza, Messina Maria Giovanna, Bellomo Carmela, Amato Francesco,Butera Antonio, La Placa Fiorella, Gentile Anna, Russo Vincenzo, Romano Rosario, PullaraPasquale, Taibi Concetta, Di Benedetto Giuseppe, Virga Concetta, Caramella Giuseppe, PullaraGiuseppe, Chianetta Antonino, Sindaco Isabella, Mostarda Massimo, Sanesi Giovannino, Micciche&#8217;Luciano, Vidoni Luigina, Graziani Luana, Camponeschi Cristina, Rossi Sauro, Fino Rosamaria,Fregni Daniela, Amoroso Carla, Cavallaro Aniello, Zardin Annamaria, Alberti Antonella, FornasiniAnnarita, Felice Maria, Lippolis Rosida, Giucciardi Deanna, Spaggiari Simona, Nizzoli Donatella,Farina Maria Rosa, Fino Donato, Caruso Salvatore, Giusti Barbara, Zito Luisa, Etna Francesco,Lettera Rosa, Natale Fausto, Arcaro Tiziana, Caselli Claudia, Azzaro Grazia, Bellucci, Patrizia, DeBiase Rachele, Guerrera Daniela, Esposito Antonio, Ferola Carmine, Sferrazza Calogero, BasanisiMaria Giovanna, Ferrantino Francesco, Abbamonte Maria, Gualtieri Deanna, Martinelli Vanna,Carone Paolo Michele Antonio, Gazzotti Renata, Silvestrini Gioedana, Zanasi Bianca Maria, ArtioliLiana, Oleari Roberta, Garuti Paola, Di Mattia Manuela, Pignatti Angela, Bettelli Miriam,Mantovani Maddalena, Camaioni Eliana, Vanni Agnese, Di Vita Mario, Lilo Claudio, TassinariMarta, Oliveri Rosa Maria, Giordano Maria Concetta, Spampinato Maria Letizia, Fogliani Loretta,Rinaldi Nadia, Munarini Viller, Rossetti Giovanna, Brunetti Mirko, Luppi Renata, Golia Marianna,Matrone Raffaele, Cavalletti Maria Rosa, Tebaldi Maria, Astolfi Gabriella, Miraglia FrancoVittorio, Trenti Franca, Ancona Maria Beatrice, Poltronieri Cristina, Amore Olimpia, BondiDomenica, Cutr Antonio, Palazzi Lorenza, Ferrante Giovanna, Rosso Federica, Andreina Lidia,Boni Urbano, Cuscire Antonio, Grieco Isabella, Romanzini Cathia, Pappalardo Sebastiano,Cataudella Emanuele, Cirrone Maria, Romano Nicola Antonio, Mingoia Nicolo&#8217;, Mangone Vittoria,Motto Ros Franco, Barale Maria Rosa, Azzaro Giuseppe, Scarito Libonia, Pappagallo Francesca,Talamanca Tommaso, Vellotti Ermelinda, Negrini Oriano, Ambrogi Alina, Rosalia Rosa, SoldatiniCosetta, Mazzara Giacomina, Pastorino Claudia, Caselli Cristiana, Magi Anna Maria, FabbriniCarla, Sensi Giancarlo, Picca Antonella, Carraro Antonella, Bardi Liana, Guerrini Massimo,Rotunno Massimo, Marcotulli Manuela, Musella Italia, Macchi Anna Maria, Giacosa Giovanna,Maccherini Ornella, Paolini Marco, Mencacci Gianpaolo, De Rosa Gregorio, Granai Marcello,Baccetti Marcella, Carla Bisogni, Cepparulo Carolina, Giorgi Gianangela, Tiriboco Mirella, CaielloFausta, Nuvolone Simonetta, Corradori Giovanna, Fabbri Susanna, Ferrini Benedetta, Giusti Meri,Iezzi Patrizio, Madiai Maria Cristina, Nannetti Lucia, Neri Cinzia, Panuccio Cristina, Perri Lilia,Capitanelli Alessandro, Guanti Antonella, Anselmi Daniela, Caporali Enrica, Turchetti Mario,Marinelli Vania, Scarpitti Barbara, Caporaletti Gigliola, Dentato Assunta, Casaccia Patrizia,Andreoni Alessandro, Brandimarti Maria Pia, Curzi Sabrina, Cingolani Marisa, Zannotti Giancarla,Boiani Angela, Battista Raffaella, Cannito Francesco, Capsalachi Calliope, Chiazzolla Livia,Chitani Giuseppe, Coppi Adele, Dell&#8217;Acqua Leonardo, Di Molfetta Giuseppe, Galietti Nicola,Gagliardi Rosalba, Guarnieri Felice Paolo, Maralfa Renato, Marsigliano Maddalena, ModugnoAngela, Musicco Giuseppe, Marino Angela, Memoli Caterina, Mongelli Lucia, Paparella Antonella,Rivoir Ilda, Stornata Nunzia, Serrano Carlo Vincenzo, Sivo Maria, Squeo Valentino, Susca Rosa,Tateo Anna Maria, Violante Irma, Volpe Vincenzo, Squeo Costantino, Romagnoli Dario, PicilloSilvana, Maderna Gianluca, Cannazza Alessandra, Cannazza Gabriella, Stella Antonella, TencallaEva, Callobicchio Paola, Di Lorenzo Ermenegildo, Carrieri Fortunata, Andreone Lucia, FerrarisErmanna, Mandalari Giovanna, Moccia Rita Teresa, Quaglio Lorenza, Porzio Giuseppe, MontanaroPaola, Pennisi Rosa, Vaccaro Gina, Triolo Francesco, Di Cola Sandro, Fiorino Antonina Silva,Levari Maria Carmela, Cortelezzi Daniela, Golisano Silvana, Cavalieri Renato, Palumbo Aniello,Berghella Paola, Leomazzi Quirino, Valleriani Emanuela, Caruso Martino, Pietrosanti Giovanna,Sassano Giovanna, Orlandi Ivana, Forti Matilde, Rinaldi Carlo, Venanzi Delia, BoscarinoGiuseppe, Di Domenico Anna, Izzo Domenico, Bernazza Maria Grazia, Bonta&#8217; Antonina, CorriasLuisa, Palombi Luigi, Santangelo Francesco, Pansera Gabriella, Cioffi Rosaria Maria, MachedaGraziella, Mallozzi Antonia, Franco Antonio, Di Donato Dilia, Andreocci Lucia, Baglio Antonino,Prisco Maria Consiglia, Di Falco Gabriella, Lombardi Annamaria Pia, Marzano Antonio, CataniaRosalba Maria, Caputo Antonello, Voli Maria Grazia, Visconti Luigi, Carlotta Mirella, MontaltoAlfredo, Bonaccolta Concetta, De Longis Paola, D&#8217;Amico Rossella, Protomanni Rita, Grippa Anna,Mancini Sonia, Sportiello Rosa, Baldassarre Silvana, Dall&#8217;Armellina Doriana, Nastro Alessandra,Raho Giancesare, Macera Maria Grazia, Lepore Mariannina, Gangi Crocifissa Antonina, Dell&#8217;UtriCalogero Antonio, Alaimo Margherita, Alfieri Pina, Amenta Sonia Rosaria, Amico Alida Emma,Anzalone Asabrina, Arnone Anna Maria, Aurnia Sarina, Averna Arcangelo, Bellanti Maria Stella,Bottari Alfonsinba, Bottari Francesco, Buhagiar Filippo, Burgio Carmelina, Cagnina Angela,Cagnina Maria, Cala&#8217; Rosaria Maria, Cani Vincenza, Capritta Antonella, Cassetti Tiziana Daria,Castellano Graziella Francesca Lucia, Castellano Pia Rita Grazia, Chiolo Ignazia, Chipato GiuseppeCoco Rasario, Cognata Ottavia Maria, Colombo Vincenzo, Corbo Angelo, Cordaro Giuseppe,Cartese Maria Carmela, Cosentino Salvatore, Culmone Salvatore, Cumbo Rosario Mario Aurelio,Curatolo Cinzia, Curto Rasaria, D&#8217;Amario Giovanni, D&#8217;Anca Calogero, D&#8217;Anna carmelo, D&#8217;AsaroMaria, Dellutri Ferdinando, Dell&#8217;Utri Michelangelo, Dell&#8217;Utri Rosa, Dell&#8217;Utri Silvana, Di BellaPiera, Di Benedetta Mirella, Di Francesco Paola, Difrancesco Maria Teresa, Distefano MicheleFrancesco, Faletra Angela, Falsone Michelina, Falsone Vincenzo, Favata Giuseppe, Ferrara MariaAntonia, Ferrara Silvana, Ferreri Franca, Ferro Ignazia, Ficarra Giovanna, Fina Rosa, FormicaSalvatore, Galletti Cinzia, Galletti Salvatore, Giambra Maria Assunta, Giambra Nicolina, GiordanoSiverio, Giumento Grazia Rita, Golisano Giuseppe, Grado Carmela, Grande Carmelo Francesco,GruttadauriaLuigia, Gurrera Olga Giovanna, Iacolina Silvana, Iannello vincenza, ImpellizzeriAntonia, Indorato Maria Crocifissa, La Furia Maria Rosa, La Magna Vincenzo Fabrizio, LacagninaAntonietta, Ladduca Antonina, Lanzarone Giuseppe, Leonardi Nicolino Pio, Li Pera Maria Fatima,Livecchi Laura Maria, Lo Cascio Giuseppa, Lo Curto Gabriella Lo Manto Maria, Lo VetereVincenza, Locascio Concetta, Lombardo Carmela, Lunetta Giuseppa, Maiorana Arcangela GraziaPia, Malerba Antonia, manno Rosa, Martorana Salvatore, Mastrosimone Tiziana Claudia,Mazzapica Giuseppa, Mazzapica Sonia, Melfa Maria Ignazia,Messina Fabiola Giuseppa Antonella,Messina Filomena, Lilia Mauro,Mugavero Croce, Naro Salvatore, Nicosia Michelina, NinottaTeresa, Nocera Salvatore, Panzica Armando, Panzica Filippo Francesco, Parisi Donatella, PasseoMaria, Pecoraro Stefano, Piazza Giuseppe Gaetano, Piccicuto Giovanna, Picone Grazia Maria,Polizzano Salvatore, Pollara Lucia, Riggi Salvatore, Ristuccia Rita Maria Pia, Rizzari Maria Luisa,Rizzo Giustina, Rizzo Riccardo Fasto, Romito Gero, Rotondo Orazio, Sanfilippo Antonino, SantoroMaria Rosa, Scalzo Ausilia, Scalzo Salvatore, Scalzo Salvatore Valerio, Scarlatta Rosalia, ScarpelloRita Lucia, Scarpulla Francesca, Scarpulla Maria Laura, Scribani Lucia, Semola Gaetana, SoleSimonetta, Spitaleri Maria Fatima, Taibi Giuseppina, Tavella Maria Rita, Tocco Maddalena,Tomasella Valeria, Trafficante Fausto, Trupia Salvatore, Tumminelli Maria Pia, TuttolomondoMaria Ausiliatrice, Vaccari Nicoletta Valentina, Vaccaro Luigi, Valle Gaetano, Vonoli Claudio,Vassallo Maurizio, Verso Ugo, Vitali Giuseppe, Vitrano Mariarita, Bettini Mauro, BrandoliniMirna, Colonna Lucia, De Luca Rosaria Antonietta, Dell&#8217;Amore Alessandra, Dell&#8217;Amore Lidia,Dell&#8217;Amore Raffaella, Francese Lucia Giuseppina, Giorgini Maria Angela, Manuzzi Elisabetta,Morelli Morena, Romagnoli Milvia, Tarantino Maria Paola, Triboli Giorgio, Zanetti Marinella,Zavalloni Dauria, Budellazzi Lorenzo, Abete Anacleto, Cheli Lucia, Allegri Loredana, PierantoniStefania, Cavina Miriam, Dameluzzo Giuseppina, Minguzzi Liliana, Bezzi Paola, De NotarisMatteo, Mazza Carmelo, Biondi Antonio, D&#8217;Amico Antonino, De Leo Carlo, Corbelli Patrizia,Zaganelli Giordana, Donatini Saula, Iglio Angela, Granili Anna, Zucchini Roberta, PandolfiPatrizia, Biral Anna Maria, Ilari Rita, Montanari Cristina, Magnani Tania, Tomasi Valeria, PiuMaria Bonaria, Senatore Filomena, Cavallucci Mirella, Lamargese Michelangelo, ZamagniMaurizio, Napolitano Raffaele, Manaresi Graziella, D&#8217;Amore Anna, Binzoni Rita, Rondoni ClaudiaRomana, Paesanti Nadia, Sodini Tiziana, Laghi Maura, Cavallini Anna Maria, Bartolini Settimia,Berti Vincenza, Tondelli Marinella, Zappia Silvana, Valentini Valeria, Tramonti Cristina, ProfiliStefania, Caricato Massimo, Minghetti Gian Paolo, Vizzati Flavio, Augello Antonino, PanelliPaola, Marinoni Laura, Cellini Sauro, Spada Luisa, Costa Antonino, Baruzzi Claudio, CoretallaAngela, Piraccini Donatella, Zaccarini Olga, Corbara Loretta, Gasperini Miria, Tommasini Tamara,Gordini Anna Rita, Bertoni Alessandra, Loreta Serena, Versari Catia, Mastropietro Claudia, CortesiAdalgisa, Aragona Maria, Alonge Alfonso, Falsetti Nicola, Sangiorgi Roberto, Scalisi Licia, PiniPatrizia, Donati Gabriella, Nardini Graziella, Randi Susi, De Angelis Patrizia, Lippi BruniAntonella, Di Giuseppe Loredana, Pazzi Antonella, Gasdia Palmiro, Zaffagnini Daniela,D&#8217;Angelosante Onorina, Valenti Carlotta, Morangoni Daniela, Mondini Mara, Marasco Alessandra,Liverani Lidia, Liverani Anna, Taliercio Francesco, Loperfido Vincenza, Montanari Leonida, PratoCarmine, Lo Russo Loredana, Caliendro Irene, Gencarelli Felicetta, Pazi Enrica, Nitti MariaAurora, Fanni Patrizia, Moretti Carmelina, Genoli Carla, Piastra Regina, Ciotta Marisa, Di PintiMario Romano, Garlaschelli Andreana, Bressi Concetta, Frezza Antonella, Centamore Benedetto,Bretti Barbara, Cifonelli Anna Rita, Righi Laura, Colasanti Anna, Cardarelli Alberto, Bruni Pietro,Coletti Maria Cristina, Marino Giuseppe, Gugliucci Liliana, Romeo Michelina, Venditti Rita,Sacripanti Leonardo, Camillo Venerina, Freguglia Gabriella, Navarra Maria Teresa, Talarico Paolo,Marino Giovanni, Gianfelice Patrizia, La Greca Fiorenzo, Venga Beatrice, Madonnini Sabrina,Martino Cinzia, Passeri Orietta, Luziatelli Daniela, Emili simonetta, Sementilli Elena, TorrasiFrancesco, Pizzillo Annunziata, Palaggi Virginio, Vittozzi Anna, Federici Anna, Mauriello Laura,Pedico Sandra, Baratti Massimo, Thouverai Claudia, Perrino Maria Teresa, Sorbello Carlo, GalanteMaria Luisa, Cicco Gianna, Blonna Michele, Taglieri Marina, Carassai Daniela, PandimiglioMonica, Oddo Giuseppina, De Biasio Bernardino, Aschettino Grazia Silvana, De Luca Lucia,Minichiello Armida, Baratti Lizzi, Oribone Pietro, Antamanti Maria Luisa, Regidore Mauro,Menichini Daniela, Caternuolo Salvatore, Micciche&#8217; Vincenso Salvatore, Iozza Antonio, FurneriFrancesco Antonio, Zonovello marina, Razza Accursia, Stornello Mariella, Picone Giuseppe,Capizzi Carmelo, Cacciatore Salvatore Collura Gaetano, Valenti Francesco, Abbisso Gaetano,Tabb Carmelo, Scarpinato Grazia Maria, Catalano Antonio Giuseppe, Cannarozzo Ignazio, Zuccala&#8217;Rosaria, Carrao Carmelo, Tuccio Marisa, Ferrante Giuseppina Rita, Lizzio Emanuela, CassarinoSalvatore, De Luca Silvana, Nicastro Mariella, Cassarino Maria, Orlando Sabino Ernaldo,Cascavilla Grazia, De Vito Rutilio, Petrellese Carmela, Schettino Clara, D&#8217;Ercole Carla, VassalloSabino, Ferola Giuseppe, Stisi Paola, Mancaniello Paolo, Di Giovanni Antonio, De Stefano Dora,Napolitano Alba, Pulvirenti Salvatore, Monica Giuseppe, Bruno Giovanni, Festa Rosalba, DellaCerra Francesco, Vitulano Francesco, Spina Antonietta, D&#8217;Aniello Maria, Capolupo Lucia, MarinoGiovanni, Freda Michelina, Ambrosio Consiglia, Capuano Vitantonio, De Maria Gerardo, PicardiRosa, D&#8217;Ercole Gianfranco, Rosa Silvana, De Gruttola Giovanni, Schiavo Antonietta, MoscarielloGiosue&#8217;, Iannella Maria, Vitagliano Gerardo, De Pippa Adriana, De Filippis Carmela, ZecchinoAntonio, Cioffi Gaetano, Barbieri Salvatore, Giordano Vincenzo, Sabato Irene, Canarino Luigi,Lombardi Giovanni, Pacifico Annunziatina, Bove Immacolata, Spiezio Antonio, Mitrione RosaMaria, Genovese Maria, Greco Anna, Gambale Giovanna, Buonanno Massimo, D&#8217;Amelio Giustina,Suma Maria, Sorrentino Carmencita, Andreozzo Giulia, Savignano Patrizia, Cannaviello Lucio,Guerriero Giovanna, Aliperti Gelsomina, Picariello Claudio, Russo Elvira, Piano Vincenza Lucia,Chieffo Maria Teresa, Pagliuca Concetta Giuseppina, Muscetta Carmen, Raimondi Alfredo,Romagnuolo Maria Grazia, Ronconi Antonia, Liriti, Loredana, Censullo Francesco, SchiavoneMaria Teresa, Bartolucci Laura, Argenio Antonella, Castaldo Massimo, Cava Francesca, D&#8217;AnielloAntonio, Donadio Filippo, Rubino Giovanni, Vece Carlo, Villani Raffaella, Zola Carlo, CantelmoAntonio, Iannaccone Rosa, Ganci Alba Carmen, Cioffi Carmine, Cerbino Tedesco Carla, FiorenziElio, Cardinale Rocco Mario, De Leo Licia Emma, Lotano Giuseppe, Vivolo Domenico, Di MiliaRosetta, Strazza Angelina, Antonelli Gianpaolo, Batista Luciana, Bolognone Carmelina, BonaseraMaria Luisa, Bussola Maurizio, Corigliano Maria, Cunsolo Giuseppina, D&#8217;Ermes Rachelina, DiDomenico Felice, Di Pietrantonio Romana, Donadio Ines, Fedele Vincenzo, Fergola Rosaria,Giaccoli Annamaria, Incalza Pietro Antonio, Leni Santi, Lombardo Giuseppe, ManiscalcoSalvatore, Marzano Domenico, Medici Enrico, Melidona Concetta, Merola Patrizia, Minora Carlo,Mistretta Benedetta, Nardone Martino, Naso Maria Pia, Nava Marisa, Panarelli Vittorio, PavaniniLea, Pratico&#8217; Anna, Puma Carmela, Riefoli Oronzo, Rizzo Eugenia, Saporito Mariella, Serio MariaConcetta, Somonetti Antonio, Sisinno Anna Filomena, Vecchio Bernardina, Zaccaria Angelo,Zigliai Maddalena Bruna, Rinaldo Aldo, Mongelli Francesco, Tucci Caterina, Muscetta Franca,Gargano Michele, Sansonetti Pasqua, Ciardi Nicola, Cortigliano Antonia, Cantatore Elio Domenico,Lacitignola Mariangela, Schilizzi Francesco Antonio Rocco, Tarantini Flavia, Petruzzelli Teresa,Montanari Leonida, Raffone Antonio, Maiorano Erminia, Lamusta Giuseppe Bruno, Zaccaria Luigi,Lenti Raffaele, Di Noi Damiano, Mastrovito Anna Maria, Iannella Angelo, Semeraro Dora, Di MitriGrazia, Sebastio Donato, Caputi Luigi, De Sanctis Angelo, Spataro Elena, Rinaldo Bruno, PrilloMichele, Muro Canio, Via Maria Antonietta, Armiento Rosa, Iacovino Mario, De Fata, Antonio,Cordisco Pasqualino, Padula Cesira Maria, Cilla Antonio, Larocca Rosa, Miele Anna Maria,Moscaritolo Lorenzo, Festa Michele, Carriero Imacolata, Romaniello Andrea, Fierro Giuseppina,La Torre Lucia, Imbriano Rosario, Lanzotti Ida, Parenti Gildo, Balestra Maria Felicia,Buongiardino Salvatore, De Meo Angelo, Pizza Angelo, Lanzillotti donato, Gallo Franca, SpiritoFilomena, Iuliano Giuseppe, Chieffo Anna Maria, Roselli Grazia, Cuccinello Maria, GambaleGeneroso, De Benedictis Marco, Carbone Flavia, Guarino Federico, Corona Ciro, AmorosoVincenza, Del Gaudio Cinzia, Rainone Angelo Michele, De Falco Eugenio, Tomeo laura, MainolfiPerone Giuseppa, Iorillo Maria Antonia, Moscatiello Luigi, Lettieri Vincenzo, Manzo Alessandro,Bova Claudia, Iannaccone Giuseppina, Lo Gatto Giuseppe, Verosimile Paolo, Santoro MariaMichela, Mstarazzo Giuseppe, De Lucia Maria, Petroccione Caterina, Ciamillo Iliana, D&#8217;ArgenioMaria Giovanna, Urciuoli Luciana, Sgambati Angela, Granatino Anna Maria, Scillia Giuseppe, LaBlunda Giuseppa, Montapero Santa, Politi Anna Maria, Spinelli Maria Luisa, Piredda Pasqualina,Masia Rosa Luisella, Pisu Graziella, Atzori Mariangela, Cuomo Brusco Giorgio Giuseppe, LaiMarco, Sotgiu Francesco, Marini Ernesto Maria, Meloni Laura, Rombi Sandra, Casu Sara, CareddaGiovanni, Gana Raimondo Salvatore, Locci Francesco, Meloni Annalisa, Demuro Maria Bonaria,Melis Maria Bonaria, Belfiori Clara Maria, Cocco Maria Elisabetta, Costa Mario, Sorgia Daniela,Costa Silvana, Nateri Vittorio, Pili Tiberia, Omu&#8217; Aldina, Santandrea Cesare, Bertolusso Carla, TattiGiuseppina, Marchetti Antonio, Orru&#8217; Isabella, Cambuli Marisa, Puddu Anna Maria, Cuccu Ileana,Altomonte Anna, Cangemi Francesco, Comparetto Angela, De Maria La Rosa Rosa Maria, DelGrosso Ledda Anna, Distefano Giovanni, Falcone Francesca, Federico Francesco, GarrapaLeonardo, Gedda Annalisa, Gedda Ilaria, Gianoncelli Mauro, Grandieri Angela, La Rocca Maria,Longo Angelina, Marabella Grazia, Mazzucco Anna Maria, Novello Maria Grazia, Perini Tiziana,Regazzi Maria Teresa, Romano Maria Rita, Turco Antonella, Valvo Maria, Ventriglia Vincenzo,Vannella Claudio, Baum Guido, Bressan Maurizio, de Savorgnani Miranda, Franzo&#8217; Claudio, IzzoTommaso, Leandro Mariateresa, Lodolo Ombretta, Malvani Lucia, Pedicini Maria Francesca,Picillo Francesco, Puzzer Patrizia, Schiavone Caterina, Sclaunich Renata, Semprini Eliana,Semprini Maurizio, Strussia Silvana, Tambalo Maria Grazia, Michelutti Nadia, Piccillo Maria Rosa,Tomat Chiara, Maccariello Giambattista, Ramot Fulvio, Barbera Andrea, Ranise Daniela, PiccininiPatrizia, Calzato Patrizia, Fontana Caterina, Corradi Annamaria, Cervetto Maria Rita, FabrizioMaria Stella, Castagno Maria Gabriella, Rizzato Nadia, Santato Giovanni, Aureli Gianfranco,Cavaliere Nicola, Cerasoli Licia, Cetra Franca, Cialone Tommaso, Ciccarelli Antonietta, CinagliaTeresa, Colaiuda Delfina, Consolati Tiziana, Corellas Virginia, Cripoli Patrizia, D&#8217;AprileAnnamaria, Di Donato Tullio, Gianfrancesco Anna, Miglio Marinella Laura, Morelli Nadia,Rosettini Beatrice, Troiani Giuseppe, Valente Palmerina, Vittorini Maria Paola, Laria Angelo,Allegri Rosangela, Carbone Gabriele, Scarica Antonio, Sposito Maria Albina, Schettini Giuseppe,Rizzi Biagio Luigi, Santangelo Amedeo Giuseppe, Andreozzi Vanda, Antonelli Assunta, AntoniettiFrine, Campisi Rita, Campoli Adriano Loreto, Campoli Giuseppe, Celani Laura, CristofariMassimo, D&#8217;Agostini Rosalba, Grossi Rocco, Lembo Rossana, Magnante Franco, MartinaAlessandra, Polletta Emanuela, Scala Maria, Sinopoli Daniela, Spaziani Margherita, VanvitelliFrancesco, Zeppieri Orietta, Inglese Michelina, Fiorenza Maurizio, Barraco Salvatore, CretaGiuseppe, Ottaviani Edoardo, Fratazzi Laura, D&#8217;Antoni Patrizia, Lentricchia Piero, GottardoliniSimonetta, Geraci Annunziata, Manetti Giampiero, Papini Nadia, Vargiu Anna, Gagliano Antonio,Legora Giordana, Paita Annamaria, Anzalone Matteo, Vernazzani Giovanna, Lombardi Tiziana,Lazzarotti Stefano, Sommovico Daniela, Musetti Rossella, De Maio Anna, Cafagno Riccardo,D&#8217;Oriano Luigi, Bracci Gabriella, Ravani Mirella, Aveta Concetta, Baratta Giuseppe, BottoneMaria Teresa, Buono Adriana, Cacace Cira, Capasso Giovanna, Del Gaudio Francesco, De Rosa DePonte Mario, Di Biase Maria Antonietta, Fedele Pasquale, Fortunato Amedeo, Grimaldi Domenico,Intavaja Alfonso, Lombardi Nunzio, Manganaro Letterio, Marinaccio Luigi, Marra Luciano,Napoletano Giovanna, Orlacchio Caterina, Palazzo Giuseppina, Palumbo Gabriella, PosilipoGiuseppe, Ruggiero Gennaro, Spena Vincenza, Cuomo Claudio, Esposito Maria, Galdi Elisa,Maglione Domenico, Carrino Fortunata, Di Domenico Teresa, Arpaia Anna, Bianco MariaAntonietta, Ciuoffo Salvatore, Ferraro Ignazio Antonio, Fontana Anna, Fucci Antonio, GrilloMaria, Maione Angela, Merola Immacolata, Ottaiano Giovanna, Nettuno Alfredo, Palma AnnaMaria, Palomba Tiziana, Pellegrino Concetta, Valente Gilda, Algeri Patrizia, Bertano Edia,Cannizzaro Claudio, Capoluongo Emilio, Capuano Giuseppe, Cigni Barbara, Costi Fiorella, CutroniMaria, D&#8217;Avino Domenico, D&#8217;Avino Rosalba, De Mitri Tiziana, Ferretti Elisabetta, Ferri Giovanna,Friello Franco, Gaddi Cristina, Galantino Paola, Ghiacci Mirca, Lauria Antonietta, Marchio&#8217; Anna,Pepe Gianni, Pini Lorena, Radichieri Cosetta, Renna Lucrezia, Ritorto Francesca Lucia, RosselliDanila, Stornaiuolo Michele, Spinelli Alfonso, Suriano Maria, Zecchetti Romano, Amore Giorgio,Buscemi Pasqualina, Campagnolo Gaetano, Coniglio Giancarlo, Di Bernardo Angelo, Di GiovanniFrancesco, Falcone Gesualdo, Ferrante Rosa, Gibellino Eleonora, Libertini Giuseppe, LombardoCecilia, Montalto Filippina, Ninfa Francesca, Noto Santa, Palazzo Gabriella, Paolata Caterina, PepiPasquale, Reina Daniele, Rizzo Carlo Giulio, Runza Saverio, Santangelo Luca Michele, ScalzoAgata, Scarcella Carmela, Sciacca Antonino, Taccia Adriana, Vellini Giovanna, Zisa GiuseppeDonato, Angilello Carmela, Piluso Marco, Taibba Concettina, Testa Eugenio, Di Filippo Giuseppe,Barricella Oreste, Castiello Rosalba, Cecere josephina, Ciervo Elio Luciano, D&#8217;Aronzo Rita, DeLorenzo Corrado, Diglio Emilia, Fiore Geppino, Goglia Adriana, Limata Alessandra, LiucciAngela, Lombardi Candida, Maglione Maria, Mucci Candida, Muscaritolo Rosa, Ritirato PioCarmine, Soricelli Elisa, Scarinzi Concetta, Ziccardi Ciriaco, Assini Pietro, Foschini Maria,Plenzick Filippo, Falato Giuseppe, Civitillo Innocenzio, Acciaro Maria Sandra, Arena Salvatore,Barbera Marisa Antonia, Bevilacqua Rosa, Blanca Nicolo&#8217;, Bonomo Augusto Maria Cesarino,Campagna Gaetana Vita, Cannata Roberto, Cianci Angela, Conti Loredana, Conti Rosaria Maria,D&#8217;Alu&#8217; Francesca, Di Maita Concetta, Di Salvo Carmela, Di Salvo Salvatore, Fioriglio Basilio,Flores Carolina, Grasso Calogera, La Porta Enrico, Lavuri Salvatrice Silvana, Lentini Carmelo,Lisacchi Concetta, Macaluso Dora Maria, Manto Maria Dionisia, Merlo Carmelo Maria Claudio,Messina Daamiana, Morante Pietra Rita, Morgana Gaetano, Novello Catena, Paternico&#8217; Tecla,Petitto Raffaello, Polonia Concetto, Puglisi Palmira Mirella, Puzzo Mario, Rabito Loredana,Raimondo Emilia, Refano Mario Armando, Rigo Maria Pia, Rivoli Maria Anna, Russo Dora, ScilliaUmberto, Spallina Maria Grazia, Sutera Luigi, Tilaro Angelo Massimo, Tramontana Vincenzo,Tudisco Antonio Salvatore, Ventura Rita Antonia, Veronica Roberto, Tarducci Leonarda, SpaternaMaria Teresa, Pasciuto Iole Maria, Agabitini Giuliana, Curcio Raffaele, Severi Francesca, SeveriPatrizia, Fiorucci Mirella, Maggiore Ruth Najda, Corridoni Luigia, Maggiore Maria Delizia,Cappelletti Sandrina, Mascalzoni Maria Rita, Di Maria Angela, Pagliarini Francesco, CapocciaAldo, Zuccherini Serenella, Minelli Annamaria, Galardini Anna Rita, Abbondandolo Annina,Abrile Matilde, Aleo Antonino, Asinaro Tiziana, Barbieri Annalisa, Basile Paolo, BertonascoSilvana, Botto Maria Carla, Buratto Ivana, Carletto Nicola Mario, Cattana Riccarda, CattarinGabriele, Cavaliero Laura, Chierchia Rita, Chiodi Maria Paola, Conforti Domenico, CorinoElisabetta, Cornara Maria, Cuttica Rosa, Di Dio Concetta, Elefante Antonietta, Fabbri Davide,Ferraioli Antonietta, Franco Angela, Gallareto Maurizia, Genovese Mirella, GiordanoElena,Giordano Michele, Giuliano Giuseppina, Grillo Carlo, Grossi Mariarosa, Rosa Arcangela,Laguzzi Marina, Lavaselli Maura, Leto Maria Pia, Libralesso Lorella, Mazzucca Bartolomeo,Menzoni Marisa, Montemerlo Anna Luisa, Nicotra Alessandro, natale Alice Paola, Nunzi AnnaTeresa Nunzi Maria Carmen Loredana, Oddone Giuseppina, Pesce Adele, Pratesi Davide, PrearoLuciana, Premer Margherita, Priora Fulvio,, Romano Ezio, Romeo Clotilde, Romiti Pio, RonchiRoberta, Sansone Loretta, Santiero Maria Margherita, Secondi Patrizia, Speranza Rocco, SpiritoFloriana, Tabucchi Nadia, Vezzoso Giovanna, Zaccara Maria Gaetana, Gabellone Giuseppe, panicoAntonio, Altieri Maria Rosaria, Aprea Annamaria maddalena, Chirico Luisa, Correggia Maria,D&#8217;Amore Maria, Del Coro Carmela, Della Corte Ciro, De Rosa Giuseppe, De Vito Rolando, DiRosa Bianca, Fierro Flavio, Fiore Pirone Petronilla, Fontana Giuseppina, Frangipani Luzio, FrattaAlessandro, Galise Luciana, Giorgini Maria Teresa, Guerrasio Maria Grazia, Iamarco Donatella,Luongo Anna, Luongo Assunta, Majella Lucia, Manna Adele, Mignona Michelino, Morra Monica,NocerinoAssunta, Perez Barbara, Rizzo Maria, Starace Brigida, Stendardo Luigi, TravaglioneElisabetta, Urciolo Evelina, Zuccarini Gaetano, Palermo Enza, Messina Paolo, Mirabella Salvatore,Scarpinato Anna Maria, Franchini Giuseppe, Nicolosi Rocco Domenico, Rizzo GiovannaMariaMarta, Neri Giuseppina, Belcastro Vincenzo, Sammarco Gaetana, Fichera Carmelina, CostantinoMaria Carmela, Russo Vincenzina, Vaccaro Giuseppe, Borrometi Salvatore, Marletta Rosaria,Pafumi Fulvia, Santuccio Corrado, Camilleri Dario, D&#8217;Angelo Francesca, Magra Domenico,Pantano Vito, Ingrao Ortensia, Martinez Bazan Fabio, Buccheri Andreana, Scozzoni Maria Angela,Scaravilli Giuseppe, Ranno Carmelo, Tudisco Serafina, Fabozzi Vincenza Urz Rosa, GrossoFortunato Penna Matteo, Germana&#8217; Rita, Zichittella Anna Rita, Giglio Olga, Giustolisi Francesca,Lombardo Innocenza Aprile Mafalda, Costanza Alfia, Valastro Grazia, D&#8217;urso Rosetta Angela,Campisi Aurora, Garozzo Mario, Defelice Liliana, Cannavo&#8217; Angela, Rinceri Gaetana, TerravecchiaCalogero, Buscema Salvatore, Russo Licia, Marcellino Marina, Musmeci Vincenzo, FicheraGiuseppina, Silvestro Antonio, Carrara Francesco, Sciacca Giosuele, Ferlito Maria, Sferlazzo MarioCarlo, Capodicasa Bernardo, Fede Franco, Carbone Paolo, Tomaselli Lucia, Barbagallo Riccardo,Riganati Angelo, Rubino Rosa, Scibilia Franca, Amuso Grazia, Galvagno Anna Maria, ConteCorradina, Nanfito&#8217; Marisa, Savoca Giuseppa, Panasc Giorgio, Guerrera Liliana, Demma Salvatore,Sortino Maria, Spina Franca, Minuto Rosa, Aureliano Salvatore, Samperi Maria Paola Loredana,Dimaiuta Giuseppa, Rizzo Amalia, Burcheri Arcangela Grazia, Di Bella Caterina, Cuffari Cosimo,Laudani Salvatore, Campisi Angela Maria, Cannizzaro Vittorio, Scalia Paola, Iozzia Giovanna,Giuffrida Giuseppe, Morsello Luigi Sebastiano Artale Antonio, Cazzetta Donatella, CocoAlessandra, Di Pietro Cesario, Drago Silvana, Franza Ugo, Giannone Salvatore, Lorefice Salvatore,Meloni Natalizia, Minniti Corrado, Mirabito Giuseppe, Oliveri Grazia, Pannuzzo Salvatore, PistrittoLuciano, Santino Andrea, Valvo Pietro, Vinci Emilia, Zappala&#8217; Angelo, Guglielmo Ignazio, CugnoCorrado, Gennaro Maria Carmela, Buonomo Antonietta, Cafararo Matilde, Crispo Alberto, FerriereAntonietta, Fiocco Maria Rosaria, Forlani Barbara Noemi, Frattini Raimondo, Gianquinto AnnaMaria, Loffredo Anna, Mazzeo Gennaro, Monfrecola Salvatore, Ruggiero Rosaria, Serra Giancarlo,Velente Vittorio, Virot Liliana, Urciuolo Maria, Zannella Francesco, Biasco Maurizio, CaropresoNicoletta, Casillo Assunta, Colonna Lucia, Conte Procolo, Coronato Patrizia, Cuomo Anna,D&#8217;Ambrosio Matilde, De Vita Rosaria, Di Leva CarMine, D&#8217;Onofrio Fulvia, Esposito Antonio,Favilla Albina, Ferraiolo Maria Immacolata, Foggia Teresa, Fuccio Igina, Germano&#8217; Vincenzo,Manno Salvatore, Masullo Giannino, Mazzella Salvatore, Mottola Franco, Orpello Diego, NocellaLucio, Pavia Elena, Pignatelli Maria Rosaria, Paterno Enrichetta, Pompeo Rosaria, QuarantielloGiuseppe, Ricciardi Anna, Racca Antonio, Sarpa Anna Maria, Sabatelli Patrizia, Sepe Aldo Franco,Vitale Angelina, Carano Antonio, Cuomo Domenico, Di Martino Vincenzo, Di Somma Carla,Donnarumma Gaetana, Esposito Virginia, Forte Anna Maria, Iaccarino Giovanna, martoneRaffaele, Regli Mariarosaria, Pacchiarotta Annamaria, Cotticelli Giuseppe, Lignola Alfonso,Vitaglione Ida, Accogli Carmela, Blanc Silvio, Bruzzese Giuseppe, Cantore Vito, CecchinelCaterina, Cutugno Anna Maria, Di Bernardo Amato Aldo, Gagliardi Carmela, Geracitano Maurizia,Lo Cascio Filippa, Marcon Anna Maria, Marsocci Salvatore, Putzolu Maria Antonietta, Re Rosalia,Rosito Gennaro, Siepi Antonella, Soverchia Rosalba, Aderigi Claudio, Aragona Raffaele, BulleraTamara, Ceccarelli Riccardo, Cini Anna Maria, Firrera Roberto, Franchi Maria Ercolana, FredianiMara, Galletti Moreno, Grassini Lorella, Iorio Lorenzo, Leoni Maria Cristina, Manna Luciana,Marinoni Roberta, Meucci Silvio, Pellegrini Elvira, Pernisco Francesca, Puntoni Silvia, AgrimiLidia, Alloggio Angelica, Arachi Vincenzo, Arnesano Carlo, Brucchietti Gilda, Caforio Franca,Candido Maria Grazia, Capone Marinella, Caprino Giuseppina, Carcagn Luigi, Cesarino Rita,Ciminiello Antonella, Contaldi Rodolfo, Costantini Maria Cesaria, Cuna Maria Antonia, De BlasiLucia, De Matteis Daniela, De Matteis Franco, De Pascalis Maria Liliana, De Pascalis MariaTeresa, De Vitis Giuseppe, Del Giudice Sabrina, Donatio Anna Luisa, Forcignano&#8217; Maria Colomba,Fracasso Anna Maria, Gervasi Fernando, Giannuzzi Teresa, Grillo Antonio, Guida Maria Teresa,Ingrosso Francesca, Lodeserto Maria, Lorenzo Massimo, Marcuccio Luigia, Margarito Pantaleo,Marzo Rocco Luigi, Masciullo Fabiola, Mastrolia Vincenzo, Molendini Ottavio, Morbidelli Anna,Morello Gianfranco, Mulas Franca Maria, Nicolau Stefano, Nobile Giovanni, Nuzzo Rita, OrlandoVincenzo, Pantaleo Vera Maria, Pascalicchio Michele, Pellegrino Tommaso, Pesce Armando,Pirelli Roberto, Podo Antonio, Renna Antonio Giovanni, Renna Corrado, Rizzo Giovanni, RizzoWilliam, Role&#8217; Raimonda, Rollo Adriana, Rollo Anna Rita, Romano Antonio, Rosato Elio,Saponaro Carmelina, Serafino Anacilda, Simmini Anna Maria, Spada Claudia, Spata Giancarlo,Stamer Carmela, Tamburetto Franco, Tarantino Egidio Ugo, Trazza Angelo, Turdo Pietrina, UleriGiovanna, Vedruccio Fabio, Vergori Lorella, Goffredo MAurizia, Gemma Lucia, Donno Fania,Gallo Silvia, Cicoira Maria Pia, Veccari Domenica, Anastasia Maria Lucia, Antonazzo Addolorata,Antonucci Amalia, Armeno Martina, Arseni Angela, Bergamo Ermelinda, Bottalico Silvana, BrunoMariolina, Cafaro Luigi, Calabrese Antonella, Capoti Rita, Cappello Giuseppa, Cappello MariaRosaria, Caracciolo Antonella, Castrignano&#8217; Maria Lucia, Chiriatti Claudia, Cisternino Giovanni,Civino Giovanna, Colella Loredana, Colizzi Maria Rita, Contino Annamaria, D&#8217;Andrea Donatella,D&#8217;Andrea Maria Nerina, De Gaetanis Gioacchino Roberto, De Giorgi Oronza, De Pascalis Lucia,Dell&#8217;Anna Paolo, Di Maria Carmela, Di Muro Giovanni, Dongiovanni Giovanni Paolo, EspositoAnna, Faggiano Luigi, Alessandr Marta Maria Maddalena, Fattizzo Giovanna, Gaetani Salvatore,Garrisi Daniela, Gerardi Sergio, Gainnotta Domenica, Gioia Maria, Giura Giovanni, GiustizieriEdvige, Goffredo Rosaria, Grazioli Giovanni, Greco Antonio, Greco Raffaele, Lamosa AnnaCarmela, Legittimo Marilena Pazienza, Luchena Patrizia, Magagnino Agnese, Mancarella MariaDomenica, Marra Silvana, Marchello Francesco, Marcucci Michelina, Marinosci Vincenzo,Masciullo Carmela, Mastrolia Maria Antonietta, Mazzeo Anna Rita, Mazzeo Concetta, MazzeoVincenza, Mazzotta Patrizia, Megha Roberta, Melcarne Donato, Mele Maria Rosaria, MililloGiacoma, Monastero Giancarlo, Morgagni Andrea, Nesta Lucilla, Padula Giulia, Pano Gregorio,Parlangeli Cosima Consiglia, Parlangeli Esterina, Pastore Giovanni, Pastorelli Giovanna, PedoneAntonia, Pedone Antonio, Petracca Antonio, Potera Valeria, Quaranta Anna, Quarta Elio, RampinoGiuseppa, Renna Anna Maria, Ricchiuto Antonio, Ripa Nicola, Rizzo Oronzo, Romano Angelo,Russo Antonio, Scillieri Giorgio, Siciliano Marcello, Sicuro Antonio, Tafuro Maria Rosaria, TanieliMarisa, Toma Luciana, Toma Miliana, Troisi Vincenzo, Urso Anna Lucia, Veca Maria Rita, VeseGabriele Salvatore, Vetere Rossi Anna, Vicentelli Maria, Villani Leonardo, Martignetti MariaGioia, Villa Fernando, Sgravo Luisa, Cimmino Roberto, Scialla Simona Rita, MontagnaniMariarosa, Ciolfi Emma, Mangione Paola, Cangemi Liliana, Corriero Monica, Natale Luciana,Lodovichi Mara, De Martinis Ada, Spina Giuditta, Pifferi Luigia, Palazzi Marinella, Natali Marisa,De Vito Wanda, Nizza Giuseppe, Cecconami Fabrizio, Bertolucci Mara, Tizzi Silvio, Corbo MariaRosaria, Galli Clotilde, Baldi Rossella, Borri Stefania, Caiazzo Leonardo, Cencini Luciano, DuchiniSergio, Forti Massimo, Fusi Alessandro, Gagnarli Patrizia, Giani Angela, Luinguanti Donella,Marascio Giuseppina, Marcocci Fiorella, Marzano Tullio, Menchini Maria Teresa, MigliorucciLoriana, Oci Enrico, Palazzo Maria Rosa, Ricci Mariella, Rinaldini Francesco, Romani Roberta,Santeanesi Anna Rita, Turchi Mariangela, Basile Gerardo, Biondo Luigi, Costantino Vincenzo, DiDomenico Domenico, Fiorentino Maria, Grimaldi Eliseo, Gasparro Anna, Gasparro Luigi,Guarracino Maria, Lettieri Rocco, Marano Vito, Santucci Giocondo, Spagnuolo Vincenzo, NapoliMaria Luisa, Giordano Regina, Girardi Francesca, Laudonia Clara, Livrieri Michele, Sibilio Mario,Caroniti Ida, Sessa Antonio, Guarino Cleonice, Abbate Maria Luisa, Baruffo Maria Grazia, CarliSilvana, De Rosa Daniela, Di Vaio Lucia, Di Vincenzo Raffaele, Esposito Rosanna, FerraraGiustina, Finizio Camillo, Forgione Umberto, Fummo Olga, Guida Mariano, Ippolito Maria, LabateRosaria, Manfellotti Roberta, Marseglia Daniela, Mirabile Anna, Montella Umberto, Paliotti AnnaMaria, Postiglione Anna, Priore Caterina, Ronga Emilia, Sammarco Concetta, Terlizzi VincenzoPaolo e Taglialatela Angelo,</b> rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Pasquale Lattari edelettivamente domiciliati presso la sede del Sag-Sindacato Autonomo Giustizia in Roma, Largo deiLombardi n. 21</p>
<p><b>UIL Pubblica amministrazione</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Maria Elisabetta Rende, presso il cui studio in Roma, viaPanaro n. 11, e&#8217; elettivamente domiciliata</p>
<p><b>CISL &#8211; Federazione Lavoratori Pubblici e dei servizi</b>, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Marcello Cardi, presso il cui studio in Roma, viaBasento n. 37, e&#8217; elettivamente domiciliata</p>
<p><b>SAG &#8211; Sindacato autonomo giustizia</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Pasquale Lattari ed elettivamente domiciliato Presso la propriasede in Roma, Largo dei Lombardi n. 21</p>
<p><b>tutti gli altri soggetti</b>, intimati a mezzo di pubblici proclami in attuazione dell&#8217;ordinanzaT.A.R. Lazio, sezione I, n. 1634 del 16 marzo 2004 e indicati nominativamente nell&#8217;avvisopubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  &#8211; Foglio delle inserzioni n. 105 del 6mag-04</p>
<p>per ottenere, previa concessione di tutela cautelare<br />
l&#8217;annullamento e/o la declaratoria di nullita&#8217; e/o illegittimita&#8217; e/o invalidita&#8217; dei seguenti atti:<br />
1) graduatoria definitiva per l&#8217;ammissione al percorso formativo del procedimento selettivo internoper l&#8217;accesso a 477 posti della posizione economica C3, profilo professionale &#8220;direttore dicancelleria&#8221; approvata il 28 febbraio 2002;<br />
2) atto di approvazione della graduatoria definitiva adottato il 28 febbraio 2002 dal direttoregenerale della formazione e del personale del ministero della giustizia;<br />
3) graduatoria provvisoria per l&#8217;ammissione al percorso formativo del procedimento selettivointerno per l&#8217;accesso a 477 posti della posizione economica C3, profilo professionale &#8220;direttore dicancelleria&#8221; approvata il 29 novembre 2001;<br />
4) atto di approvazione della graduatoria provvisoria adottato il 29 novembre 2001 dal capodipartimento del dipartimento dell&#8217;organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi delministero della giustizia;<br />
5) avviso di selezione per l&#8217;accesso a 477 posti della posizione economica C3, profilo professionaledirettore di cancelleria del 5 febbraio 2001;<br />
6) criteri generali disciplinanti la selezione all&#8217;interno delle aree contenuti negli articoli 16, 17 e 18del contratto integrativo di lavoro del ministero della giustizia 1998/2001, sottoscritto il 5 aprile2000;<br />
7) accordo ministero della giustizia/ org. sind. del 14 ottobre 2003;<br />
8) accordo ministero della giustizia/ org. sind. del 25 marzo 2002, recante modifiche al corso diformazione per l&#8217;accesso alla qualifica di &#8220;direttore di cancelleria, pos. C3&#8221;;<br />
9) circolare 11 novembre 2003 del direttore generale del personale e della formazione, recantecomunicazione dell&#8217;accordo sindacale del 14 ottobre 2003;<br />
10) circolare 28 novembre 2003 del direttore generale del personale e della formazione, recantecomunicazione della prosecuzione della procedura;</p>
<p>nonche&#8217; l&#8217;accertamento<br />
del diritto dei ricorrenti a partecipare al concorso per l&#8217;accesso alla qualifica di &#8220;direttore dicancelleria pos. C3&#8221; a mezzo di procedure selettive nel rispetto dei principi affermati dalla CorteCostituzionale nelle sentenze nn. 1 del 1999 e 904 del 2002.</p>
<p>Visto il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;amministrazione intimata e degli intervenienti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla udienza pubblica del 14 luglio 2004 il Primo Referendario Davide Soricelli; uditialtres l&#8217;avvocato Polito per i ricorrenti, l&#8217;avvocato Aiello per il ministero della giustizia e gliavvocati Rende, Lattari, Iossa e Rossano per gli altri resistenti;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. I ricorrenti sono funzionari del ministero della giustizia; in particolare essi sono stati assunti aseguito di pubblico concorso nella VIII qualifica funzionale &#8211; profilo professionale di funzionario dicancelleria.<br />
Entrato in vigore il primo contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto comune del comparto deiministeri (quadriennio 1998/2001), essi, in conseguenza del &#8220;superamento&#8221; del sistema diclassificazione e inquadramento basato sulle qualifiche funzionali, sono stati collocati nella cd.area funzionale C, posizione economica C2 (ed infatti in base alla tabella B allegata al contrattogli appartenenti alle ex q.f. VII, VIII e IX sono stati inseriti nell&#8217;area funzionale C rispettivamentenelle tre posizioni economiche C1, C2 e C3 in cui tale area e&#8217; stata articolata).</p>
<p>2. E&#8217; opportuno premettere sin d&#8217;ora che il contratto collettivo citato prevede che i posticorrispondenti alla posizione economica C3 siano interamente riservati (a differenza di quellicorrispondenti alle posizioni C1 e C2 per le quali e&#8217; prevista la possibilita&#8217; di accesso dall&#8217;esterno,mediante selezione pubblica, oltre che per passaggio interno) al personale interno in possesso dellaposizione C1, C1S (cioe&#8217; C1 super, costituente &#8220;sviluppo economico all&#8217;interno dell&#8217;area&#8221; exarticolo 17) e C2; in particolare l&#8217;articolo 15 del contratto stabilisce che &#8220;il passaggio dei dipendentida una posizione all&#8217;altra all&#8217;interno dell&#8217;area avverra&#8217; nei limiti dei posti di cui ai contingentiprevisti dal primo comma (cioe&#8217; concertati dall&#8217;amministrazione con le organizzazione sindacali),mediante percorsi di qualificazione e aggiornamento professionale con esame finale, al termine deiquali sara&#8217; definita una graduatoria per la cui formulazione sara&#8217; considerato, in ogni caso, elementodeterminante la posizione economica di provenienza. Sono considerati altres elementi utilil&#8217;esperienza professionale acquisita e il possesso di titoli di studio e professionali coerenti con iprocessi di riorganizzazione o innovazione tecnologica&#8221;.</p>
<p>2.1. E&#8217; altres opportuno aggiungere che, in data 5 aprile 2000, e&#8217; stato stipulato il contrattocollettivo integrativo per il ministero della giustizia che ha disciplinato, agli articoli 16, 17 e 18, lemodalita&#8217; di svolgimento delle selezioni per i passaggi dei dipendenti da una posizione economicaall&#8217;altra all&#8217;interno delle aree.</p>
<p>2.2. Successivamente in data 5 febbraio 2001 e&#8217; stata bandita la selezione interna per &#8220;l&#8217;attribuzionedi 477 posti disponibili nella figura professionale del direttore di cancelleria, area C, posizioneeconomica C3&#8221;.</p>
<p>2.3. Per quanto qui interessa, il contratto integrativo e l&#8217;avviso di selezione hanno previstol&#8217;ammissione alla procedura di un numero di soggetti pari al numero dei posti da attribuireincrementato del 20% (percentuale elevata al 100% in attuazione di un successivo accordosindacale del 14 ottobre 2003).</p>
<p>2.4. Piu&#8217; specificamente alla procedura possono essere ammessi i dipendenti dell&#8217;amministrazioneappartenenti all&#8217;area C; e&#8217; richiesto come titolo di studio la laurea; per i dipendenti privi di laurea(che costituisce il titolo di studio ordinariamente richiesto per l&#8217;accesso alla posizione C3) ma inpossesso del diploma di scuola secondaria superiore e&#8217; prescritta un&#8217;anzianita&#8217; di servizio di otto anninella posizione economica C1 o di quattro anni nella posizione economica C2.</p>
<p>2.5. L&#8217;ammissione al percorso formativo avviene sulla base di una graduatoria unica nazionale. Inparticolare, i candidati in possesso dei requisiti di ammissione sopra indicati sono graduati tenendoconto dell&#8217;anzianita&#8217; di servizio e dei titoli di studio posseduti (sono altres previsti punteggi negativiin corrispondenza di condanne riportate, ma questo profilo e&#8217; ininfluente ai fini del ricorso inesame).</p>
<p>2.6. E&#8217; opportuno precisare che: a) a parita&#8217; di punteggio il bando di selezione prevedeva laprecedenza del candidato &#8220;inquadrato nella posizione economica superiore&#8221; (qualora i candidatifossero in possesso delle medesima posizione economica, era preferito quello con maggioreanzianita&#8217; di servizio e, in caso di ulteriore parita&#8217;, quello con maggiore anzianita&#8217; pressol&#8217;amministrazione giudiziaria; infine in caso di identica anzianita&#8217; presso l&#8217;amministrazionegiudiziaria era preferito il candidato piu&#8217; anziano di eta&#8217;); b) il medesimo bando di selezioneconsentiva agli interessati di presentare domanda di partecipazione &#8220;a non piu&#8217; di due procedimentidi selezione&#8221;.<br />
L&#8217;accordo sindacale del 14 ottobre 2003 sopra citato ha innovato su entrambi i punti; esso ha infattistabilito che: a) in ogni caso &#8211; e quindi anche in fase di redazione delle graduatorie di ammissione -e&#8217; attribuita prevalenza alla posizione economica piu&#8217; elevata (art. 2); b) ogni interessato puo&#8217;partecipare ad una sola procedura con la conseguenza che coloro che si siano avvalsi della facolta&#8217;originariamente prevista di presentare domanda di partecipazione a piu&#8217; di una procedura sonoobbligati a sceglierne una sola (sono cioe&#8217; tenuti ad un&#8217;opzione di cui l&#8217;accordo ha anchedisciplinato modalita&#8217; e termini), mentre coloro che abbiano proposto un&#8217;unica domanda possonochiedere di partecipare alla procedura finalizzata all&#8217;inquadramento nella posizione economicaimmediatamente superiore a quella posseduta (quest&#8217;ultima previsione si riferisce, ad es., a chi, inpossesso della posizione C1, non abbia fatto domanda per la procedura per il passaggio allaposizione C2 ma solo a quella per il passaggio alla posizione C3) (art. 3).</p>
<p>2.7. Il percorso formativo consiste &#8220;in un periodo di tirocinio teorico-pratico della durata di 2 mesied in 5 moduli di 3 giornate d&#8217;aula&#8221;; al termine di esso e&#8217; prevista la presentazione e discussione diuna relazione su uno o piu&#8217; argomenti oggetto del percorso formativo. Con l&#8217;accordo del 25 marzo2002 e&#8217; stata peraltro concordata una riduzione del tirocinio teorico-pratico prevedendosi 30 giornidi tirocinio e 2 moduli di 5 giornate.</p>
<p>3. Con il loro ricorso, in concreto, i ricorrenti lamentano che le modalita&#8217; di copertura dei postidisponibili di direttore di cancelleria cos individuate dagli atti citati sono illegittime.</p>
<p>3.1. Essi anzitutto sostengono che e&#8217; illegittima la previsione della copertura dei posti attraverso lostrumento della selezione riservata esclusivamente a personale interno; al riguardo la tesi deiricorrenti &#8211; che richiamano la nota giurisprudenza costituzionale in materia &#8211; e&#8217; che dovrebbe farsiricorso al pubblico concorso.</p>
<p>3.2. In via logicamente subordinata, i ricorrenti censurano altres le modalita&#8217; con cui la selezioneinterna e&#8217; stata articolata.<br />
La tesi di fondo dei ricorrenti e&#8217; che il regolamento delle selezione e&#8217; sostanzialmente preordinato aduna sorta di cooptazione verso l&#8217;alto del personale avente maggiore anzianita&#8217; di servizio (in largamisura neppure in possesso del titolo di studio, cioe&#8217; la laurea, ordinariamente prescritto perl&#8217;accesso alle complesse e delicate funzioni di direttore di cancelleria).<br />
Questo obiettivo e&#8217; stato realizzato prevedendo: a) un contingente massimo di dipendenti daammettere al percorso formativo e da individuare sulla base di una graduatoria &#8211; peraltro neppureprevista dal C.C.N.L., che prevede invece la sola graduatoria da formare dopo l&#8217;espletamento delpercorso formativo &#8211; che privilegia chiaramente l&#8217;anzianita&#8217; di servizio rispetto al titolo di studio;b) l&#8217;articolazione del cd. percorso formativo con modalita&#8217; tali da escludere ogni possibilita&#8217; di unaseria verifica del livello di preparazione e di professionalita&#8217; dei partecipanti (che non sono neppuretenuti a sostenere una prova scritta).<br />
In concreto la sopravvalutazione dell&#8217;anzianita&#8217;, ad avviso dei ricorrenti, ha come conseguenza chenei posti utili della graduatoria di ammissione si siano collocati colleghi forniti di elevata anzianita&#8217;di servizio (spesso funzionari C1 neppure laureati); la ulteriore conseguenza e&#8217; che i dipendenti chepossono vantare una bassa anzianita&#8217; di servizio pur essendo in possesso della laurea (come iricorrenti che, in gran parte, sostengono di essere entrati in servizio nel 1996 a seguito di pubblicoconcorso) sono &#8220;automaticamente tagliati fuori&#8221; dalla possibilita&#8217; di essere ammessi al percorsoformativo. In pratica i ricorrenti lamentano che il regolamento concordato con le organizzazionisindacali produrra&#8217; la conseguenza di determinare uno scivolamento dalle posizioni C1 e C2 allaposizione C3 del personale piu&#8217; anziano ma meno qualificato a danno dei funzionari inseriti inposizione C2 in possesso di bassa anzianita&#8217; di servizio ma maggiormente qualificati in ragione delreclutamento a mezzo di concorso destinato a soggetti in possesso della laurea.</p>
<p>3.3. Sottolineano al riguardo i ricorrenti che questi elementi di disequilibrio a favore dei colleghicon maggiore anzianita&#8217; di servizio e con qualifica piu&#8217; bassa sono solo attenuati dall&#8217;accordosindacale del 14 ottobre 2003; questo accordo sindacale, stabilendo la regola della prevalenza anchein sede di formazione della graduatoria preliminare della posizione economica superiore,indubbiamente salvaguarda la situazione del personale in posizione C2 rispetto al personale diqualifica inferiore. In questa medesima direzione &#8220;si muove&#8221; anche la previsione dell&#8217;incrementodei dipendenti che possono essere ammessi al percorso formativo.<br />
Nondimeno sostengono i ricorrenti che neppure queste modifiche (incremento a 954 dei dipendentiammissibili al percorso e prevalenza della posizione di provenienza anche in sede di formazionedella graduatoria preliminare) sono tali da consentire loro di essere ammessi alla procedura, essendoessi collocati nelle ultime posizioni della graduatoria provvisoria (al riguardo e&#8217; opportuno precisareche tale graduatoria comprende quasi cinquemila candidati).<br />
In sostanza i ricorrenti sostengono che e&#8217; da escludere che essi possano utilmente collocarsi nellagraduatoria definitiva rideterminata per effetto delle opzioni e in attuazione della regola dellaprevalenza della posizione di provenienza piu&#8217; alta.</p>
<p>4. Si e&#8217; costituito in giudizio il ministero della giustizia che resiste al ricorso.</p>
<p>5. Con ordinanza n. 1634 del 16 marzo 2004, il Tribunale ha accolto l&#8217;istanza di tutela cautelare esospeso la procedura selettiva, ha disposto l&#8217;integrazione del contraddittorio nei confronti deisoggetti compresi nella graduatoria impugnata e delle organizzazioni sindacali sottoscrittici degliaccordi sindacali disciplinanti la procedura e fissato la trattazione del merito del ricorso perl&#8217;udienza del 14 luglio.</p>
<p>5.1. I ricorrenti hanno eseguito l&#8217;incombente nei termini stabiliti.</p>
<p>5.2. Si sono costituiti in giudizio i signori Libera Piemontesi e altri nominativamente indicati inepigrafe, i signori Cusani Anna Maria, Ferroni Anna Maria, Puglielli Gabriele e Bonifacio Antonio,i signori Sole Antonio e Senatore Assunta e, infine, i signori Migliaccio Felice e altri pure indicatinominativamente in epigrafe. Si sono altres costituiti la UIL Pubblica amministrazione, la CISL -Federazione Lavoratori Pubblici e dei servizi e la SAG &#8211; Sindacato autonomo giustizia.</p>
<p>5.3. Tutti resistono al ricorso di cui deducono l&#8217;inammissibilita&#8217; e, in subordine, l&#8217;infondatezza.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Preliminarmente occorre esaminare le eccezioni di inammissibilita&#8217; sollevate dai resistenti.</p>
<p>1.1. Questi anzitutto denunciano che il ricorso e&#8217; palesemente tardivo, in quanto la maggior partedegli atti impugnati sono precedenti di piu&#8217; di sessanta giorni rispetto a quello di notifica dell&#8217;attointroduttivo. Eccepiscono altres che il giudice amministrativo difetta di giurisdizione in quanto lacontroversia in esame non e&#8217; riconducibile alla residuale giurisdizione sui concorsi &#8220;per l&#8217;assunzionedei dipendenti della pubblica amministrazione&#8221; di cui all&#8217;articolo 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165.</p>
<p>1.2. Le eccezioni sono infondate.</p>
<p>1.3. Per quanto attiene ai profili inerenti alla tempestivita&#8217; del ricorso, il Collegio ribadisce quantogia&#8217; rilevato in sede cautelare in ordine alla sussistenza dei presupposti per rimettere in termini iricorrenti per errore scusabile dovuto alle incertezze inerenti alla individuazione del giudice aventegiurisdizione sulla controversia.</p>
<p>1.3.1. Non puo&#8217; infatti dubitarsi della sussistenza di tali presupposti.<br />
La definizione delle regole di riparto della giurisdizione tra il giudice ordinario e il giudiceamministrativo in ordine ai concorsi cd. interni e&#8217; stata oggetto negli ultimi anni di un intensocontenzioso e non puo&#8217; dirsi che in materia siano state ancora raggiunte soluzioni oggetto di generalecondivisione e tali da eliminare la situazione di diffusa e oggettiva incertezza in ordineall&#8217;individuazione del giudice avente giurisdizione.<br />
Basti solo ricordare che le sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno adottato in materiaposizioni diverse; e lo stesso puo&#8217; dirsi sia dei giudici ordinari di merito che dei giudiciamministrativi.<br />
Anche attualmente non puo&#8217; ritenersi che in materia esista un esteso consenso su una soluzione.</p>
<p>1.3.2. Venendo al ricorso in esame, non puo&#8217; negarsi che &#8211; allorche&#8217; sono stati adottati gli attiimpugnati e, in particolare, il bando di selezione (che e&#8217; l&#8217;atto che concreta la lesione dell&#8217;interessedei ricorrenti, dato che essi sostanzialmente contestano la legittimita&#8217; delle regole della selezione, siasotto il profilo della scelta, per cos dire &#8220;a monte&#8221;, del concorso interno in luogo di quello pubblicosia sotto il profilo della concreta disciplina del procedimento) &#8211; l&#8217;orientamento giurisprudenzialeprevalente fosse nel senso dell&#8217;appartenenza alla giurisdizione dell&#8217;a.g.o. delle controversie relativea concorsi interni; lo conferma del resto la circostanza &#8211; che i ricorrenti hanno puntualmentedocumentato &#8211; che numerosi giudici ordinari hanno adottato provvedimenti proprio sulla proceduraselettiva in esame.<br />
Non puo&#8217; quindi negarsi che sussistesse una situazione di oggettiva incertezza in ordineall&#8217;individuazione del giudice fornito di giurisdizione, che ha indotto i ricorrenti in un erratogiudizio circa esistenza ed attualita&#8217; dell&#8217;onere dell&#8217;impugnazione in sede giurisdizionaleamministrativa; tanto integra i presupposti per la rimessione in termini dei ricorrenti per errorescusabile (Consiglio Stato, sez. V, 23 giugno 2003, n. 3714, Consiglio Stato, sez. VI, 20 giugno2003, n. 3689, Consiglio Stato, sez. V, 8 ottobre 2002, n. 5315).</p>
<p>1.4. Si puo&#8217; ora esaminare la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione del giudiceamministrativo sulla controversia.</p>
<p>1.5. Ritiene il Collegio che la controversia in esame sia riconducibile al contenzioso in materia diconcorsi che, secondo la disposizione gia&#8217; citata dell&#8217;articolo 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165,rientra nella giurisdizione di legittimita&#8217; del giudice amministrativo anche a seguito della cd.contrattualizzazione del rapporto di impiego alla dipendenza di amministrazioni pubbliche.<br />
Di conseguenza l&#8217;eccezione di inammissibilita&#8217; dev&#8217;essere respinta, per le considerazioni cheseguono.</p>
<p>1.6. Sul punto si osserva che l&#8217;articolo 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (in cui sono confluite ledisposizioni dell&#8217;articolo 69 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni)- nel devolvere all&#8217;a.g.o. la giurisdizione sulle controversie relative ai rapporti di lavorocontrattualizzati, ivi comprese quelle &#8220;concernenti l&#8217;assunzione al lavoro, il conferimento e larevoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilita&#8217; dirigenziale, nonche&#8217; quelle concernenti leindennita&#8217; di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorche&#8217; vengano in questione attiamministrativi presupposti&#8221; &#8211; ha tuttavia disposto al quarto comma che &#8220;restano devolute allagiurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali perl&#8217;assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni&#8221;.</p>
<p>1.7. Sul significato di questa riserva, come gia&#8217; accennato, si sono subito registrate prese diposizione diversificate. Come e&#8217; intuibile, si e&#8217; subito posto il problema dell&#8217;individuazione delgiudice competente in materia di concorsi o selezioni interne, cioe&#8217; riservate al personale gia&#8217; inservizio alle dipendenze dell&#8217;amministrazione.</p>
<p>1.8. In sintesi, puo&#8217; ricordarsi che dopo iniziali incertezze la prevalente giurisprudenza, sia civile cheamministrativa, si e&#8217; orientata nel senso che le &#8220;procedure concorsuali per l&#8217;assunzione deidipendenti delle pubbliche amministrazioni&#8221; dovessero individuarsi esclusivamente nei pubbliciconcorsi preordinati alla (prima) instaurazione del rapporto di impiego con la p.a.; per i concorsiinterni si riteneva invece che sussistesse la giurisdizione dell&#8217;a.g.o. in quanto tali procedure,riferendosi a soggetti che rivestono gia&#8217; lo status di dipendenti della p.a., venivano configurate comeuna vicenda modificativa di un rapporto gia&#8217; in atto, che non subisce alcuna interruzione, in cui nonviene in rilievo l&#8217;esercizio di pubbliche potesta&#8217; ma l&#8217;esercizio di poteri di gestione del rapporto dilavoro, espressione dell&#8217;autonomia organizzativa del datore di lavoro.<br />
Questo orientamento &#8211; peraltro non incontroverso in quanto sia in ambito civile sia in ambitoamministrativo non mancavano posizioni difformi &#8211; implicava che restassero devolute allagiurisdizione amministrativa le controversie inerenti a concorsi pubblici, cioe&#8217; destinati a soggettiesterni (rectius soggetti non gia&#8217; dipendenti dell&#8217;amministrazione che bandisce il concorso), o misti,cioe&#8217; destinati a esterni ma con riserve a favore di candidati &#8220;interni&#8221;; venivano invece attratti nellagiurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro le controversie sui concorsiinteramente riservati a interni, indipendentemente dal fatto che implicassero o meno il passaggio daun&#8217;area o fascia funzionale all&#8217;altra.<br />
A questa posizione hanno inizialmente aderito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass.,sez. un. civ., 27 febbraio 2002 n. 2954, Cass., sez. un. civ., 11 dicembre 2001, n. 15638, Cass., sez.un. civ., 22 marzo 2001 n. 128).</p>
<p>1.9. Come e&#8217; noto, successivamente le Sezioni Unite della Cassazione hanno tuttavia modificato ilproprio orientamento: con la sentenza 15 ottobre 2003, n. 15403 hanno infatti affermato il principiosecondo cui &#8220;il comma 4 dell&#8217;articolo 63 del d.lg. n. 165 del 2001, nel riservare alla giurisdizionedel giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l&#8217;assunzione deidipendenti delle pubbliche amministrazioni, fa riferimento non solo alle procedure concorsualistrumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettivedirette a permettere l&#8217;accesso del personale gia&#8217; assunto ad una fascia o area funzionale superiore,posto che tale accesso deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunque denominatama costituente, in definitiva, un pubblico concorso, al quale, di norma, deve essere consentita anchela partecipazione di candidati esterni&#8221;.<br />
La Cassazione e&#8217; stata indotta a questo revirement dalla rilettura della giurisprudenza della CorteCostituzionale e dal principio da questa piu&#8217; volte affermato secondo cui il passaggio ad una fasciafunzionale superiore, nel quadro di un sistema come quello in vigore che non prevede carriere o leprevede entro ristretti limiti, deve essere attuato mediante una forma di reclutamento che permettaun selettivo accertamento delle attitudini e, quindi, mediante pubblico concorso, che non puo&#8217; diregola essere riservato esclusivamente ai dipendenti interni.<br />
Dovendo essere considerato come un imprenscindibile presupposto . il principio secondo cui, nelrapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l&#8217;accesso del personaledipendente ad un&#8217;area o fascia funzionale superiore deve avvenire per mezzo di una pubblicaselezione, comunque denominata ma costituente, in definitiva, un pubblico concorso, al quale, dinorma, deve essere consentita anche la partecipazione di candidati esterni&#8221; (cos letteralmente lasentenza sopra citata), le Sezioni Unite della Cassazione sono quindi giunte alla conclusione che ilquarto comma dell&#8217;articolo 63 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 fa riferimento non solo alleprocedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, maanche alle prove selettive dirette a permettere l&#8217;accesso del personale gia&#8217; assunto ad una fascia oarea superiore, dovendosi il termine assunzione correlare alla qualifica che il candidato tende aconseguire e non all&#8217;ingresso iniziale nella pianta organica del personale, dal momento chel&#8217;accesso nell&#8217;area superiore di personale interno od esterno implica, esso stesso, un ampliamentodella pianta organica.</p>
<p>1.10. Questa impostazione e&#8217; stata quindi ribadita dalla ordinanza 10 dicembre 2003, n. 18886, cuiha fatto seguito la ordinanza 3 febbraio 2004, n. 1989, e poi in una recentissima nuova ordinanzacon cui le Sezioni unite hanno anche fornito un quadro riassuntivo delle regole di ripartizione dellagiurisdizione in materia di concorsi prospettando quattro distinte ipotesi: a) giurisdizione del g.a.sulle controversie relative a concorsi per soli &#8220;esterni&#8221;; b) giurisdizione del g.a. sulle controversierelative a concorsi &#8220;misti&#8221; (cioe&#8217; a concorsi cui sono ammessi anche candidati esterniall&#8217;amministrazione risultando in tal caso irrilevante che il vincitore interno passi ad altra areafunzionale); c) giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a concorsi interniimplicanti passaggio ad un&#8217;area funzionale diversa (rimanendo al giudice del merito il compito diverificare se sia o meno legittima la riserva agli interni dei posti); d) residuale giurisdizionedell&#8217;a.g.o. sulle controversie relative a concorsi riservati a interni comportanti passaggio da unaqualifica ad un&#8217;altra ma nell&#8217;ambito della medesima fascia funzionale (Cass., Sez. un. civ. 26maggio 2004, n. 10183).</p>
<p>1.10.1. Alla luce di quanto precede, e nel presupposto che il Collegio intende adeguarsi a quantostatuito dal supremo organo regolatore della giurisdizione, deve a questo punto stabilirsi se lacontroversia in esame debba ricondursi alla ipotesi c) o alla ipotesi d) sopra descritte.</p>
<p>1.10.2. Se si seguisse una impostazione formalista si dovrebbe concludere &#8211; aderendo alleconclusioni dei resistenti &#8211; nel senso che la procedura per cui e&#8217; causa rientri nella ipotesi sub d):nella fattispecie infatti viene in rilievo una procedura comportante passaggio di dipendentidell&#8217;amministrazione dalle posizioni C1 o C2 alla posizione C3 dell&#8217;area funzionale C, cos comedefinita dal C.C.N.L. del comparto ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001; si avrebbecioe&#8217; un passaggio non ad una fascia o area funzionale superiore ma un passaggio all&#8217;interno dellemedesima fascia o area funzionale.</p>
<p>1.10.3. E&#8217; pero&#8217; opinione del Collegio che la Cassazione &#8211; nel parlare di area o fascia funzionale -non intendesse compiere una sorta di rinvio alle classificazioni del personale attualmente previstedai contratti collettivi ma piuttosto volesse riferirsi, coerentemente alle premesse delle conclusionida essa raggiunte, alla qualifica, da intendersi come livello funzionale di inquadramento connotatoda un complesso determinato di mansioni cui corrisponde un complesso altrettanto determinato diresponsabilita&#8217;.</p>
<p>1.10.4. In questa prospettiva non appare persuasivo il rilievo che la procedura per cui e&#8217; causa attieneal passaggio &#8211; nell&#8217;ambito della area funzionale C &#8211; di personale dalle posizioni economiche C1 eC2 alla posizione economica C3 e, quindi, si riferisce (o, meglio, sembra riferirsi) a una proceduraimplicante una mera progressione economica nell&#8217;ambito di una medesima area o fasciafunzionale.<br />
In realta&#8217;, il sistema di classificazione del personale del C.C.N.L. del comparto ministeri -nell&#8217;istituire l&#8217;area funzionale C e facendo confluire nelle &#8220;posizioni economiche&#8221; C1, C2 e C3 ilpersonale direttivo gia&#8217; inquadrato nelle ex qualifiche funzionali VII, VIII e IX &#8211; ha soloapparentemente superato (o meglio non ha ancora superato) il precedente sistema di articolazione ditale personale in qualifiche (cui corrispondono distinte mansioni e distinte responsabilita&#8217;)sostituendolo con un piu&#8217; flessibile meccanismo di classificazione imperniato su un&#8217;unica qualifica(o area funzionale), caratterizzata da mansioni e responsabilita&#8217; omogenee, al cui interno il personalee&#8217; distinto solo in base alla posizione economica.<br />
Basta la semplice lettura dell&#8217;allegato A al contratto per rendersi conto che alle &#8220;posizionieconomiche&#8221; C1, C2 e C3 corrispondono mansioni distinte e di complessita&#8217; via via crescente eresponsabilita&#8217; parimenti diverse e crescenti. Non si tratta quindi di semplici posizioni economichema di vere e proprie (distinte) aree o fasce funzionali, nel senso in cui tali espressioni sonoimpiegate nella citata giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Cassazione; in sostanza leposizioni economiche C1, C2 e C3 non sono (ancora) qualcosa di qualitativamente diverso dallevecchie VII, VIII e IX qualifica funzionale.<br />
In questo quadro deve dunque ritenersi che la procedura selettiva preordinata al passaggio da unaposizione economica ad altra, sia pur nell&#8217;ambito della &#8220;area funzionale C&#8221;, non costituisca unasemplice progressione economica all&#8217;interno di un&#8217;area o fascia funzionale (cioe&#8217; una selezionecomportante una progressione di tipo &#8220;orizzontale&#8221;, immutata rimanendo la qualifica) implicando alcontrario quel passaggio da una area o fascia funzionale ad altra che, secondo la giurisprudenzadella Cassazione, radica la giurisdizione del giudice amministrativo; si tratta dunque di unaselezione che comporta un passaggio di qualifica, cioe&#8217; una progressione di tipo verticale, come delresto conferma incontestabilmente la circostanza che la procedura e&#8217; preordinata alla copertura diposti vacanti: in altri termini si e&#8217; in presenza di una selezione che determina una &#8220;nuovaassunzione&#8221; nel senso indicato dalla citata giurisprudenza della Corte Costituzionale e dellaCassazione.</p>
<p>1.10.5. Potrebbe sostenersi che l&#8217;interpretazione proposta implichi una sostanziale esclusione dellagiurisdizione del giudice ordinario nella materia in esame.<br />
Deve pero&#8217; osservarsi in contrario che: a) non e&#8217; da escludere che i successivi sviluppi dellacontrattazione collettiva introducano classificazioni del personale idonee a operare una realeriduzione, mediante il loro accorpamento, delle qualifiche esistenti, cos determinando unallargamento dell&#8217;area delle selezioni implicanti progressioni economiche nell&#8217;ambito di unamedesima area o fascia funzionale; b) gia&#8217; attualmente esiste uno spazio per selezioni interne nonimplicanti passaggio da un&#8217;area o fascia funzionale ad altra (nel senso specificato), dato chel&#8217;articolo 17 del C.C.N.L. in esame ha introdotto le posizioni denominate &#8220;super&#8221; che realizzano unreale sviluppo economico nell&#8217;ambito della posizione A1, B3, C1 e C3.</p>
<p>1.10.6. Deve infine osservarsi che, ove il riferimento all&#8217;area o fascia funzionale dellagiurisprudenza della Cassazione si intendesse come rinvio alle classificazioni degli odierni contratticollettivi, la conseguenza sarebbe quella di sottoporre alla cognizione di giudici diversi procedureselettive prive di qualitativa differenziazione; per esemplificare le controversie su procedureselettive per l&#8217;accesso alla posizione C3 sarebbero sempre di competenza del giudice ordinario(dato che il C.C.N.L. esclude che tale &#8220;posizione economica&#8221; possa essere attribuita medianteselezione pubblica, stabilendo al contrario che essa sia attribuita mediante selezioni interne riservateal personale appartenente alla medesima area, cioe&#8217; in possesso delle posizioni C1, C1S e C2);quelle per l&#8217;accesso alla posizione C2 sarebbero invece di competenza del giudice amministrativo oordinario secondo che si tratti di selezione pubblica o riservata al personale interno in possesso dellaposizione C1 o C1S (ed infatti il contratto prevede che il reclutamento del personale C2 avvenga omediante concorso pubblico o mediante selezione interna riservata al personale in posizione C1 oC1 S); quelle per l&#8217;accesso alla posizione C1 sarebbero invece sempre di competenza del giudiceamministrativo sia nel caso di concorso pubblico sia nel caso di selezione riservata ai dipendenti inpossesso della posizione B1, B2, B3 o B3S (ed infatti anche per l&#8217;accesso alla posizione C1 ilcontratto prevede in alternativa il pubblico concorso o la selezione interna riservata al personaleproveniente dall&#8217;area funzionale B).<br />
Un tale sistema risulterebbe poco razionale; esso, per fare un esempio inerente alla controversia inesame, implicherebbe, in difetto di una plausibile giustificazione sul piano logico e giuridico,l&#8217;attribuzione a giudici diversi della cognizione delle controversie sulle selezioni riservate acollaboratori e funzionari di cancelleria (cioe&#8217; ai dipendenti ora inquadrati come C1 e C2) per ilconferimento della posizione di direttore di cancelleria (cioe&#8217; della odierna posizione C3) e dellecontroversie relative alle selezioni riservate ad operatori e assistenti giudiziari (cioe&#8217; ai dipendentiora in possesso delle posizioni B1, B2 e B3) per il conferimento della posizione di collaboratore dicancelleria (cioe&#8217; della posizione C1). Tra l&#8217;altro, sempre per restare all&#8217;esempio fatto, deveaggiungersi che, nel primo caso, si verifica sempre e comunque un mutamento di &#8220;figuraprofessionale&#8221; (il direttore di cancelleria C3 costituisce figura professionale distinta da quella deicancellieri, cioe&#8217; dei collaboratori C1 e funzionari di cancelleria C2), mentre nel secondo caso (in cuicomunque si verifica un passaggio di area funzionale), non necessariamente si verifica unmutamento di figura professionale dato che anche l&#8217;assistente giudiziario B3 appartiene alla figuraprofessionale del cancelliere, cosicche&#8217; il vincitore della selezione gia&#8217; in possesso di quest&#8217;ultimaposizione economica, transitando in posizione C1, cambia area funzionale ma non anche figuraprofessionale.</p>
<p>2. La conclusione e&#8217; che la giurisdizione sulle controversie inerenti a &#8220;concorsi interni&#8221; si ripartiscetra il giudice amministrativo e il giudice ordinario secondo che la procedura selettiva sia preordinataa passaggi di area o fascia funzionale &#8211; da intendersi nel senso di passaggio da una qualificainferiore a una qualifica superiore (cd. progressioni verticali) &#8211; ovvero a una semplice progressioneeconomica nell&#8217;ambito della medesima area o fascia (cd. progressione orizzontale).</p>
<p>3. I resistenti eccepiscono altres che il ricorso e&#8217; inammissibile per carenza di legittimazione attivae/o interesse a ricorrere.<br />
In concreto l&#8217;amministrazione evidenzia nella memoria depositata il 3 luglio 2004 che ben &#8220;126 su212 ricorrenti sono inseriti nella graduatoria di ammissione al percorso formativo, anche se alcunicon riserva&#8221; (il 23 giugno e&#8217; stata depositata anche documentazione attestante la circostanza); diconseguenza si afferma da un lato che gli ammessi non hanno interesse al ricorso e, dall&#8217;altro, che inon ammessi avrebbero dovuto fornire prova del loro personale interesse, cioe&#8217; prova di &#8220;potervincere il concorso de quo&#8221; ove esso fosse legittimamente espletato.</p>
<p>3.1. A questo riguardo e&#8217; opportuno sottolineare che l&#8217;amministrazione sembra far riferimento allagraduatoria rideterminata &#8211; evidentemente prima della concessione della tutela cautelare da partedel Tribunale &#8211; per effetto dell&#8217;accordo sindacale del 14 ottobre 2003 (cio&#8217; sembra dedursi dallacircostanza che sono indicati come ammessi al percorso formativo candidati collocati oltre il 572øposto, benche&#8217; in concreto la graduatoria non sia stata depositata).</p>
<p>3.2. L&#8217;eccezione e&#8217; infondata.<br />
Deve anzitutto premettersi che il reale oggetto dell&#8217;impugnazione proposta e&#8217; costituito dal bando diselezione; con il ricorso proposto i ricorrenti, come accennato, contestano sia le modalita&#8217; sceltedall&#8217;amministrazione per la copertura dei posti di direttore di cancelleria (selezione interamenteriservata al personale in servizio) sia le regole della selezione interna, in quanto ritenute inidonee siaa garantire parita&#8217; di trattamento tra i partecipanti alla procedura sia un oggettivo e trasparenteaccertamento del loro livello di conoscenze e professionalita&#8217;.<br />
In altri termini l&#8217;interesse fatto valere dai ricorrenti e&#8217; un interesse di tipo strumentale rivolto adottenere che, in sede di rinnovazione della procedura, i posti di direttore di cancelleria di cui albando in questione siano coperti con modalita&#8217; diverse (conformi alla Costituzione, ai principifondamentali dell&#8217;ordinamento e alla legge).</p>
<p>3.3. In questa prospettiva puo&#8217; osservarsi, con riferimento alla posizione dei ricorrenti che sarebberostati ammessi al percorso formativo e che pertanto hanno la possibilita&#8217; di risultare vincitori dellaselezione e di conseguire per tale via la qualifica di direttore di cancelleria, che per gli stessi piu&#8217; cheun &#8220;problema&#8221; di carenza d&#8217;interesse potrebbe ipotizzarsi una sopravvenuta carenza d&#8217;interesse alricorso (dato che al tempo della proposizione del gravame la graduatoria definitiva non risultavaancora essere stata rideterminata secondo le previsioni dell&#8217;accordo sindacale dell&#8217;ottobre2003).</p>
<p>3.3.1. Ritiene pero&#8217; il Collegio che cio&#8217; debba escludersi.<br />
Sul punto deve premettersi che la giurisprudenza ha chiarito che l&#8217;improcedibilita&#8217; del ricorso persopravvenuta carenza d&#8217;interesse &#8211; al fine di evitare una sostanziale elusione del dovere del giudicedi pronunciarsi sul merito della domanda &#8211; puo&#8217; essere dichiarata solo allorche&#8217; sussista unasituazione in fatto o in diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al tempo della proposizionedel ricorso e tale da escludere con assoluta sicurezza che la sentenza di merito possa conservare unaqualsiasi utilita&#8217; residua, anche meramente strumentale o morale, per il ricorrente (Consiglio diStato, 21 agosto 2003, n. 4699).</p>
<p>3.3.2. Nella fattispecie non sembra possa ritenersi con assoluta certezza che una tal situazione si siaverificata.<br />
Anche a prescindere dai rilievi del difensore dei ricorrenti che alla pubblica udienza ha insistitonell&#8217;affermare che la quasi totalita&#8217; dei suoi assistiti ammessi al percorso formativo e&#8217; in posizionetalmente &#8220;alta&#8221; da potersi escludere che all&#8217;esito della procedura possano risultare vincitori (nelsenso che anche ottenendo il massimo punteggio possibile essi comunque non riuscirebbero acollocarsi in posizione utile nella graduatoria finale), deve rilevarsi che i ricorrenti dichiarano diagire a tutela di &#8220;un interesse morale e professionale all&#8217;effettuazione di una seria selezione che nevalorizzi le capacita&#8217; e le attitudini&#8221; (cos letteralmente la memoria depositata il 3 luglio 2004); ditale interesse &#8211; che, avendo connotati di oggettiva consistenza e apparendo serio e non pretestuoso oemulativo, non sembra possa essere disconosciuto dal giudice &#8211; sono effettivamente arbitri ititolari.</p>
<p>3.3.3. Deve comunque aggiungersi, con specifico riguardo a quei ricorrenti che hanno collocazioniin graduatoria tali da far ritenere probabile che possano risultare vincitori della procedura (si pensial ricorrente Urbani che e&#8217; collocato in 205ø posizione), che questi conservano un interessestrumentale alla rinnovazione della procedura secundum legem: essi avrebbero infatti comunque lapossibilita&#8217; in sede di rinnovazione non solo di risultare vincitori (possibilita&#8217; che come accennato gia&#8217;hanno) ma eventualmente di ottenere &#8211; in un contesto di maggiore &#8220;competitivita&#8217;&#8221; &#8211; collocazioninella graduatoria finale migliori di quelle che loro assicura l&#8217;attuale regolamentazione dellaselezione (e cio&#8217; effettivamente potrebbe avvantaggiarli nei futuri sviluppi della vita professionale).Certamente per tali ricorrenti cio&#8217; implica l&#8217;assoggettamento all&#8217;alea insita nella partecipazione allanuova selezione ma si tratta di una loro consapevole e responsabile scelta che non puo&#8217; il giudiceamministrativo sindacare, tenuto anche conto che alla pubblica udienza il difensore dei ricorrenti,sollecitato su questa specifica questione, ha confermato che tutti i suoi assistiti conservano interessealla definizione nel merito del ricorso.</p>
<p>3.3.4. Nessun dubbio puo&#8217; invece sussistere circa l&#8217;interesse ad agire di quei ricorrenti che nonrisultano ammessi al percorso formativo. Essi hanno un incontestabile interesse all&#8217;annullamentodella procedura in esame e alla sua rinnovazione secondo regole che consentano loro diparteciparvi.<br />
Al riguardo deve solo aggiungersi che il Collegio non condivide il rilievo dei resistenti secondo cuitali ricorrenti dovrebbero, al fine di dare concreta prova del loro interesse ad agire, dimostrare dipoter vincere il concorso de quo ove esso fosse legittimamente espletato. L&#8217;interesse dei ricorrentiinfatti si radica proprio sulla circostanza che l&#8217;impugnata regolamentazione della selezione liesclude dalla possibilita&#8217; di partecipare; nello stesso tempo &#8211; ove i posti in contestazione fosserocoperti con le modalita&#8217; auspicate dai ricorrenti &#8211; avrebbe luogo una selezione sulla base di principie regole diverse, dai risultati imprevedibili, nel senso che di essa non e&#8217; possibile individuare a priorii vincitori. Al fine di poter riconoscere in capo ai ricorrenti l&#8217;interesse e la legittimazione ad agireappare quindi sufficiente la circostanza che essi siano in possesso dei titoli occorrenti a parteciparea tale nuova selezione e abbiano quindi astrattamente la possibilita&#8217; di risultarne vincitori.</p>
<p>4. Si puo&#8217; quindi passare all&#8217;esame del merito del ricorso, che e&#8217; fondato e deve pertanto essereaccolto nei limiti che saranno precisati in prosieguo.</p>
<p>5. Deve anzitutto rilevarsi che il contestato regolamento della selezione, cos come delineato dalbando impugnato, costituisce attuazione della disciplina contenuta nel contratto collettivo nazionaledel comparto ministeri relativo al quadriennio 1998/2002, nel successivo contratto integrativorelativo al ministero della giustizia del 2000 e negli ulteriori accordi sindacali del 25 marzo 2002 edel 14 ottobre 2003. Ed infatti i resistenti evidenziano come il bando di selezione costituisca daparte dell&#8217;amministrazione adempimento degli obblighi assunti con tali contratti, vincolanti per leparti stipulanti e per i lavoratori interessati.</p>
<p>5.1. A loro volta i ricorrenti chiedono che il Tribunale annulli ovvero dichiari la nullita&#8217; e/oillegittimita&#8217; e/o invalidita&#8217; dei contratti collettivi disciplinanti la selezione.</p>
<p>5.2. E&#8217; opportuno precisare al riguardo che i ricorrenti non impugnano il contratto collettivonazionale di lavoro del comparto ministeri relativo al quadriennio 1998/2002 (anche alla pubblicaudienza il legale dei ricorrenti ha confermato la circostanza); sul punto i resistenti eccepiscono chetale omessa impugnazione renderebbe inammissibile il ricorso in quanto i successivi contratticollettivi impugnati e gli atti della selezione parimenti impugnati costituirebbero atti esecutivi diquanto prescritto dal C.C.N.L. (e&#8217; infatti quest&#8217;ultimo che riserva interamente al personale interno iposti corrispondenti alla posizione economica C3 stabilendo che essi siano coperti &#8220;mediantepercorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale con esame finale&#8221;).<br />
In ogni caso i resistenti eccepiscono che la cognizione dei contratti collettivi di lavoro e&#8217; riservata algiudice ordinario cosicche&#8217; in materia il giudice amministrativo difetta di giurisdizione.</p>
<p>5.2.1. Il Collegio in parte condivide i rilievi dei resistenti.<br />
Deve anzitutto osservarsi che la residuale giurisdizione sui concorsi prevista dal piu&#8217; volte citatoarticolo 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 si identifica con la generale giurisdizione di legittimita&#8217; delgiudice amministrativo. Di conseguenza i relativi giudizi hanno come oggetto l&#8217;impugnazione diatti e provvedimenti amministrativi nei limiti dei vizi denunciati dal ricorrente; deve cos escludersiche nelle controversie in questione sia consentita l&#8217;impugnazione di atti di natura negoziale, quali icontratti collettivi di lavoro disciplinanti il rapporto di servizio dei dipendenti pubblicicontrattualizzati, in funzione di un loro annullamento ovvero di una declaratoria di nullita&#8217;: laverifica in via principale della validita&#8217; dei contratti collettivi compete infatti al giudice ordinario,unico titolare del potere di accertare con efficacia di giudicato e quindi erga omnes l&#8217;invalidita&#8217; ditali atti traendone le relative conseguenze con pronunce di annullamento o dichiarative di nullita&#8217;.Del resto lo stesso d.lgs. n. 165 all&#8217;articolo 64 delinea uno speciale procedimento in materiaprevedendo la competenza del giudice ordinario.</p>
<p>5.2.2. Quanto precede non esclude pero&#8217; la possibilita&#8217; nell&#8217;odierno giudizio di un sindacato sullavalidita&#8217; delle disposizioni dei descritti contratti collettivi disciplinanti i passaggi di posizione delpersonale.<br />
La questione della validita&#8217;- invalidita&#8217; di tali disposizioni costituisce rispetto alla questioneprincipale oggetto del giudizio &#8211; vale a dire quella della legittimita&#8217; degli atti amministratividisciplinanti la selezione e, in particolare, del bando di selezione &#8211; un antecedente logico delladecisione e, in particolare, una questione pregiudiziale.<br />
Se infatti le procedure di passaggio di qualifica del personale dipendente contrattualizzatocostituissero legittimo oggetto di disciplina da parte dell&#8217;autonomia collettiva e se le disposizioniinerenti a tale oggetto contenute nei contratti collettivi in esame fossero valide, gli attiamministrativi disciplinanti la selezione e in primo luogo il relativo bando &#8211; la verifica della cuilegittimita&#8217; costituisce, lo si ripete, la questione principale all&#8217;esame del Collegio &#8211; costituirebberonulla piu&#8217; che un atto dovuto da parte del ministero, nel senso che quest&#8217;ultimo si sarebbe limitato adare attuazione a una valida disciplina di origine negoziale, cosicche&#8217; dovrebbero escludersi leillegittimita&#8217; denunciate dai ricorrenti. In effetti nella fattispecie in esame i contratti collettivi hannoun contenuto assimilabile a quello di regolamenti e costituiscono l&#8217;atto presupposto del bando diselezione.<br />
Se la questione della validita&#8217; dei contratti collettivi disciplinanti la selezione costituisce &#8211; rispettoalla questione principale all&#8217;esame &#8211; una questione pregiudiziale, cioe&#8217; un antecedente logico delladecisione, essa puo&#8217; e deve essere fatta oggetto di cognizione incidentale in applicazione delprincipio &#8211; valevole anche nel processo amministrativo &#8211; secondo cui il giudice ha il potere didecidere incidenter tantum le questioni pregiudiziali la cui risoluzione sia necessaria ai fini delladefinizione della questione principale portata al suo esame (articolo 8 della legge 6 dicembre 1971,n. 1034).<br />
In questo quadro irrilevante e&#8217; la circostanza che i ricorrenti non abbiano impugnato il C.C.N.L. delcomparto ministeri relativo al quadriennio 1998/2001.</p>
<p>5.2.3. L&#8217;opinione del Collegio e&#8217; che le disposizioni dei contratti collettivi disciplinanti la selezionesiano nulle e che, conseguentemente, il bando che ad esse ha dato attuazione indicendo la selezionesia illegittimo.</p>
<p>5.2.4. Deve anzitutto rilevarsi come i contratti collettivi in questione pretendano di regolamentareuna materia &#8211; quella dei procedimenti di selezione per l&#8217;accesso al lavoro e di avviamento al lavoro- che l&#8217;articolo 2, comma1, lett. c) n. 4) della legge 23 ottobre 1992, n. 421 riserva alla legge,ovvero, sulla base della legge o nell&#8217;ambito dei princpi dalla stessa posti, ad atti normativi oamministrativi: riserva che, con specifico riferimento ad una delle questioni poste dal ricorso, e&#8217;anche giustificata dalla circostanza che le deroghe alla regola costituzionale dell&#8217;accesso al pubblicoimpiego mediante concorso pubblico possono essere introdotte soltanto dalla legge.<br />
Per concludere riguardo al profilo in esame, sussiste quindi un primo vizio di nullita&#8217; relativoall&#8217;oggetto; essendo le materie in esame sottratte all&#8217;autonomia collettiva e non potendo pertantoformare oggetto di regolamentazione ad opera dei contratti collettivi, questi sono viziati da nullita&#8217;per &#8220;impossibilita&#8217; giuridica dell&#8217;oggetto&#8221; ai sensi degli articoli 1346 e 1418 c.c..</p>
<p>5.2.5. Sotto il profilo sostanziale il Collegio &#8211; riconfermando sul punto le pur sommarie valutazionicompiute in sede cautelare &#8211; ritiene che la disciplina della selezione interna in contestazione, coscome delineata dai contratti collettivi sopra indicati e come dedotto dai ricorrenti, violi in modopalese i principi che la Corte Costituzionale ha piu&#8217; volte enunciato in materia di reclutamento deipubblici dipendenti (Corte costituzionale, 24 luglio 2003, n. 274, 4 dicembre 2002, n. 517, 23 luglio2002, n. 373, 29 maggio 2002, n. 218, 16 maggio 2002, n. 194, 4 gennaio 1999, n. 1, 30 ottobre1997 n. 320, 27 aprile 1995 n. 134, 29 dicembre 1995 n. 528 20 luglio 1994 n. 314, 27 dicembre1991 n. 487 e 4 aprile 1990 n. 161).<br />
In particolare la Corte ha piu&#8217; volte affermato che: 1) l&#8217;accesso ad una fascia funzionale superiorenon puo&#8217; essere ordinariamente sottratto alla regola del pubblico concorso, costituendo comunque unnuovo accesso ad una nuova posizione lavorativa e, quindi, una forma di reclutamento; 2) laprevisione di un concorso interno riservato ai dipendenti per una percentuale di posti disponibiliparticolarmente elevata ed incongrua, in quanto stabilita in mancanza di giustificazioni valide peruna migliore garanzia del buon andamento (da specificare puntualmente), e&#8217; irragionevole econtrasta con gli articoli 3, 51 e 97 Cost.; 3) contrasta con il principio del buon andamento (articolo97 Cost.) una procedura selettiva in realta&#8217; finalizzata ad un generale ed indiscriminato scivolamentoverso l&#8217;alto di tutto il personale; 4) una valorizzazione ingiustificata dell&#8217;anzianita&#8217; di servizio e&#8217;irragionevole ed irrazionale; 5) la deroga al titolo di studio previsto per l&#8217;accesso dall&#8217;esterno viola iprincipi di eguaglianza e di buon andamento; 6) e&#8217; illegittimo l&#8217;accesso al posto messo a concorsoanche da qualifiche non immediatamente inferiori; 7) i criteri di accertamento della formazioneprofessionale richiesta per la qualifica messa a concorso non possono essere talmente generici daimpedirne ogni verifica.</p>
<p>5.2.6. Tali principi &#8211; ricollegandosi e costituendo diretta applicazione della norma costituzionaleche sancisce l&#8217;accesso al pubblico impiego mediante concorso pubblico, salvo le eccezioni stabilitedalla legge (che ben puo&#8217; essere intesa come norma imperativa per il suo contenuto immediatamenteprecettivo), e della norma costituzionale che stabilisce i principi di imparzialita&#8217; e buon andamento -si atteggiano a veri e propri principi di ordine pubblico che, oltre a fungere da parametro dicostituzionalita&#8217; delle leggi, costituiscono anche parametro per la verifica della validita&#8217; dei contratticollettivi, che sono comunque assoggettati al limite del rispetto delle norme imperative, dell&#8217;ordinepubblico e del buon costume secondo quanto dispone l&#8217;articolo 1418 c.c.. <br />
Da questo punto di vista deve escludersi che cio&#8217; che non sarebbe consentito alla legge &#8211; cioe&#8217; laderoga ai principi costituzionali degli articoli 97 e 98 C. &#8211; possa essere consentito al contrattocollettivo. Deve in particolare negarsi che questo possa essere uno degli effetti (o, peggio, uno degliscopi) della cd. contrattualizzazione del rapporto di impiego alle dipendenze di amministrazionipubbliche; se cos fosse, non sarebbero infondati i dubbi di costituzionalita&#8217; avanzati dai ricorrentinei confronti delle disposizioni legislative che la contrattualizzazione hanno previsto e attuato (cioe&#8217;la legge 421 del 1992 e il d.lgs. n. 165 del 2001).</p>
<p>5.2.7. Al contrario il Collegio ritiene che i limiti costituzionali si impongano a qualsiasi fonteregolativa della materia in questione; di conseguenza, se la disciplina sospetta di incostituzionalita&#8217; e&#8217;contenuta in una legge, della questione dev&#8217;essere investita la Corte Costituzionale; se essa e&#8217; invececontenuta in un regolamento, quest&#8217;ultimo formera&#8217; oggetto di sindacato da parte del giudiceamministrativo ai fini del suo annullamento o della sua disapplicazione; se infine la disciplinasospetta d&#8217;incostituzionalita&#8217; e&#8217; contenuta, come avviene nella fattispecie in esame, in un contrattocollettivo e i suoi contenuti siano stati trasfusi in un provvedimento amministrativo oggetto diimpugnazione, il giudice amministrativo dovra&#8217; verificare incidenter tantum la validita&#8217; del contrattocollettivo.</p>
<p>5.3 Nella fattispecie i principi costituzionali sopra sintetizzati sono stati violati.</p>
<p>5.3.1. Anzitutto e&#8217; stata prevista la copertura di tutti i posti di direttore di cancelleria mediante ilricorso al concorso interno. In pratica quella che l&#8217;articolo 97 C. configura come eccezione &#8211; tral&#8217;altro implicante, come piu&#8217; volte accennato, una previsione legislativa &#8211; e&#8217; stata trasformata nellaregola senza che tale circostanza abbia la minima giustificazione.</p>
<p>5.3.2. Nello stesso tempo il regolamento della selezione interna appare abbastanza palesementepreordinato a favorire il personale fornito di maggiore anzianita&#8217; di servizio, pur in mancanza deltitolo di studio prescritto, a danno del personale piu&#8217; giovane.<br />
In questo quadro si colloca per es. la previsione dell&#8217;attribuzione di punti 0,125 per ogni anno diservizio presso l&#8217;amministrazione giudiziaria dall&#8217;assunzione fino al quinto anno compreso, a frontedell&#8217;attribuzione di un punto per ogni anno dal sesto al quindicesimo e di 0,5 punti per ogni anno diservizio successivo al quindicesimo; se a cio&#8217; si aggiunge che per i lavoratori in possesso dellaposizione C2 questi punteggi sono raddoppiati e che alla laurea e&#8217; attribuito un punteggio di 10 afronte del punteggio di 7 attribuito al diploma di scuola superiore, appare evidente la fondatezza deirilievi dei ricorrenti. Per esemplificare un dipendente laureato in posizione C2 con cinque anni diservizio si vede riconosciuto un punteggio complessivo di 11,250 (1,250 punti per l&#8217;anzianita&#8217; e 10per la laurea), mentre un collega C2 non laureato con dieci anni di anzianita&#8217; si vede invecericonosciuto un punteggio di 18,250 (11,250 per l&#8217;anzianita&#8217; e 7 per il titolo di studio).<br />
In pratica, per effetto della previsione di una graduatoria preliminare per l&#8217;ammissione al percorsoformativo imperniata su anzianita&#8217; di servizio e titolo di studio posseduto e della evidentesupervalutazione delle anzianita&#8217; di servizio medie e alte rispetto alle anzianita&#8217; di servizio basse,anche se accompagnate dal possesso della laurea, il meccanismo descritto produce la tendenzialeconseguenza di garantire l&#8217;accesso al percorso formativo al personale con maggiore anzianita&#8217; diservizio.<br />
Sul punto deve solo aggiungersi che il regolamento iniziale della procedura, prevedendo laprevalenza della posizione di provenienza piu&#8217; alta solo a parita&#8217; di punteggio esasperava la descrittaconseguenza, favorendo il personale piu&#8217; anziano senza distinguere tra personale inquadrato comeC1 o C2 (salvo il profilo del raddoppio del punteggio per quest&#8217;ultimo); le modifiche introdottedall&#8217;accordo sindacale del 14 ottobre 2003 da questo punto di vista attenuano le distorsioni descritte(sembrando disegnare un meccanismo preordinato a far &#8220;scivolare&#8221; il personale piu&#8217; anziano inposizione C1 verso la posizione C2 e, analogamente, il personale piu&#8217; anziano in posizione C2 versola posizione C3) ma non vi e&#8217; dubbio che non e&#8217; venuta meno la distorsione fondamentale, cioe&#8217; lasupervalutazione dell&#8217;anzianita&#8217; di servizio con il conseguente pregiudizio della possibilita&#8217; diammissione alla procedura per il personale piu&#8217; giovane.</p>
<p>5.3.3. Censurabile e&#8217; anche la previsione della possibilita&#8217; di accesso alla posizione di direttore dicancelleria per il personale sfornito del titolo di studio, cioe&#8217; la laurea, ordinariamente prescritto pertale posizione.</p>
<p>5.3.4. Altra violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale consiste nellaprevista possibilita&#8217; di transito alla posizione di direttore di cancelleria del personale in posizioneC1; in sostanza il regolamento della procedura consente che gli ex collaboratori di cancelleria (inpratica gli appartenenti alla vecchia VII q.f. ora inquadrati come C1) possano transitare per saltumalla posizione di direttore di cancelleria C3.</p>
<p>5.3.5. A quest&#8217;ultimo riguardo deve anche aggiungersi che tale possibilita&#8217; risulta particolarmentecensurabile alla luce della obiettiva scarsa consistenza del percorso formativo, le cui prove nonappaiono idonee &#8211; come persuasivamente sostenuto dai ricorrenti &#8211; a garantire una seria e oggettivaverifica dell&#8217;idoneita&#8217; degli ammessi al percorso formativo ad esercitare le delicate e complessefunzioni di direttore di cancelleria.<br />
In questo quadro altrettanto persuasive si palesano le deduzioni dei ricorrenti che segnalano comegli ammessi al percorso formativo non debbano sostenere neppure una prova scritta.</p>
<p>6. In conclusione la procedura in esame appare preordinata &#8211; attraverso la violazione della regolacostituzionale del pubblico concorso &#8211; a garantire lo scivolamento verso una qualifica piu&#8217; alta delpersonale piu&#8217; anziano, anche indipendentemente dal possesso del prescritto titolo di studio e inmancanza di un meccanismo di seria, oggettiva e trasparente verifica delle capacita&#8217;.</p>
<p>7. Quanto precede giustifica la valutazione di nullita&#8217; per impossibilita&#8217; giuridica dell&#8217;oggetto e percontrasto con norme imperative (la regola costituzionale del pubblico concorso) e con principi diordine pubblico sia delle disposizioni del contratto collettivo nazionale del comparto ministerirelativo al quadriennio 1998/2001 &#8211; e in particolare di quelle che riservano interamente al personaleinterno i posti corrispondenti alla posizione economica C3 stabilendo che essi siano copertimediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale con esame finale &#8211; sia delledisposizioni degli accordi collettivi che ad esso hanno dato attuazione, con specifico e particolareriguardo agli articoli 16, 17 e 18 del contratto integrativo nazionale del ministero della giustiziastipulato il 5 aprile 2000 (con le successive modifiche e integrazioni).</p>
<p>8. La nullita&#8217; delle disposizioni dei contratti collettivi ha la conseguenza che nessun vincolo potevaderivare dalle stesse a carico dell&#8217;amministrazione della giustizia; l&#8217;indizione della selezionesecondo le regole stabilite in sede di autonomia collettiva non puo&#8217; pertanto ritenersi adempimentodi obblighi negoziali.<br />
Ulteriore conseguenza di cio&#8217; e&#8217; che, dovendosi le disposizioni dei contratti collettivi indicateconsiderare tamquam non essent a causa della loro nullita&#8217;, il bando di selezione e&#8217; illegittimo e deveessere annullato. Una volta escluso, infatti, che possa trovare un valido presupposto nelledisposizioni dei contratti collettivi che in concreto attua, disposizioni che, come accennato, a causadelle loro nullita&#8217; sono improduttive di qualsiasi effetto, esso risulta illegittimo per violazione dilegge, nel senso che la violazione delle norme e dei principi costituzionali in materia direclutamento dei pubblici impiegati &#8211; che si traduce in vizio di nullita&#8217; dei contratti collettivi &#8220;amonte&#8221; della selezione &#8211; determina un vizio di violazione di legge degli atti amministratividisciplinanti la selezione &#8220;a valle&#8221; dei contratti collettivi.</p>
<p>9. Sostengono in contrario i resistenti che la previsione di selezioni interne riservate dirette aconsentire a chi e&#8217; gia&#8217; dipendente il transito verso qualifiche superiori e&#8217; consentita in base aldisposto dell&#8217;articolo 52, comma 1, del d.lgs. n. 165 citato secondo cui &#8220;il prestatore di lavoro deveessere adibito alle mansioni per le quali e&#8217; stato assunto o alle mansioni considerate equivalentinell&#8217;ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quellecorrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dellosviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive&#8221;; la disposizione in esame prevede chechi e&#8217; dipendente dell&#8217;amministrazione possa conseguire una qualifica superiore &#8211; oltre cheattraverso la partecipazione a una procedura concorsuale &#8211; anche attraverso uno &#8220;sviluppoprofessionale&#8221;; in questa prospettiva i &#8220;percorsi formativi&#8221; previsti dalla contrattazione collettivacostituirebbero appunto lo strumento attraverso cui si attua questo sviluppo professionale.</p>
<p>10. Deve osservarsi che la disposizione in questione deve essere letta &#8211; alla luce dell&#8217;articolo 97 C.che consente deroghe legislative al principio del reclutamento a mezzo di pubblico concorso &#8211; nelsenso che siano eccezionalmente ammesse selezioni interne riservate per favorire il transito didipendenti verso qualifiche superiori. Cio&#8217; puo&#8217; in concreto servire &#8211; risultando quindi strumentaleanche a esigenze di buon andamento &#8211; a motivare il personale, valorizzando l&#8217;impegno dimostrato ela professionalita&#8217; acquisita.<br />
Tale possibilita&#8217; pero&#8217; &#8211; configurandosi come una deroga a un principio generale dell&#8217;ordinamentoavente fondamento costituzionale &#8211; deve ammettersi entro limiti rigorosi. In conformita&#8217; ai principiaffermati dalla giurisprudenza costituzionale, deve quindi escludersi che questo strumento possaessere utilizzato per la copertura di aliquote di posti vacanti particolarmente elevate (o addiritturatotalitarie come avviene nel caso in esame); nello stesso tempo deve anche affermarsi che talestrumento puo&#8217; essere utilizzato esclusivamente per favorire il passaggio alla qualificaimmediatamente superiore a quella posseduta da parte di chi sia in possesso del necessario titolo distudio e sulla base di una seria, oggettiva e trasparente verifica della professionalita&#8217; posseduta oacquisita.<br />
In definitiva, il regolamento delle selezione interna in contestazione si pone in contrasto anche conle previsioni dell&#8217;articolo 52 citato, che non puo&#8217; pertanto fornirgli una &#8220;copertura legislativa&#8221;.</p>
<p>11. Deve poi osservarsi in relazione alla dedotta illegittimita&#8217; della previsione da parte del bando diuna graduatoria per l&#8217;ammissione al percorso formativo, in quanto non prevista dal contrattocollettivo nazionale e dal contratto integrativo, che l&#8217;illegittimita&#8217; (che in questo caso si concreta inun vizio del tutto autonomo del bando di selezione che prescinde dai contratti collettivi presupposti)deve ravvisarsi non tanto nella circostanza che sia stata prevista una graduazione degli interessati aifini dell&#8217;ammissione alla procedura, dato che, in presenza di un elevato numero di aspiranticandidati, la previsione di un meccanismo di selezione preliminare preordinato a contenere ilnumero dei partecipanti alla procedura puo&#8217; ritenersi ammissibile, ma piuttosto nella circostanza chei criteri sulla cui base avviene la graduazione sono illegittimi e ingiusti nel senso sopra specificato,e, in particolare, nel senso che essi negano a una parte degli interessati ogni reale e concretapossibilita&#8217; di ammissione alla procedura in condizioni di parita&#8217; di trattamento.</p>
<p>11.1. In altri termini, se si puo&#8217; ritenere in linea di principio legittima la previsione di un numeromassimo di partecipanti ad una procedura concorsuale per esigenze di semplificazione e diaccelerazione del suo svolgimento, deve contemporaneamente affermarsi che cio&#8217; non puo&#8217; cheavvenire garantendo la parita&#8217; di trattamento degli interessati, come prescritto dall&#8217;articolo 51 C.; diconseguenza il meccanismo che si adotta allo scopo deve essere tale da garantire a ogni interessatola reale possibilita&#8217; di essere ammesso alla procedura in condizioni di uguaglianza con gli altri,risultando pertanto illegittimi meccanismi pre-selettivi tali da escludere a priori di diritto o di fattola possibilita&#8217; di concorrere per intere categorie di soggetti.</p>
<p>12. Conclusivamente il ricorso deve essere accolto nei limiti sopra indicati; per l&#8217;effetto sonoannullati il bando di selezione e gli atti conseguenti. Novita&#8217; e complessita&#8217; delle questioni trattategiustificano l&#8217;integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione I, definitivamentepronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorita&#8217; amministrativa.</p>
<p>Cos deciso in Roma il 14 luglio 2004.</p>
<p>Corrado Calabro&#8217;,                    Presidente<br />
Davide Soricelli,                    Primo Referendario estensore</p>
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