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	<title>4/11/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>4/11/2004 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.3846</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-4-11-2004-n-3846/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-4-11-2004-n-3846/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.3846</a></p>
<p>Pres. Luigi Trivellato; Est. Alessandra Farina NEGRAR COSTRUZIONI S.r.l. (avv.ti Paola Montresor, Paolo Pasetto e Claudio Codognato) c/ Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura distrettuale dello Stato) il vincolo indiretto può essere imposto anche su un immobile non contiguo al monumento, purché detto immobile faccia parte dell&#8217;ambiente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-4-11-2004-n-3846/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.3846</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-4-11-2004-n-3846/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.3846</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Luigi Trivellato; Est. Alessandra Farina<br />
NEGRAR COSTRUZIONI S.r.l. (avv.ti Paola Montresor, Paolo Pasetto e Claudio Codognato) c/ Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>il vincolo indiretto può essere imposto anche su un immobile non contiguo al monumento, purché detto immobile faccia parte dell&#8217;ambiente del monumento, come tutto ciò che si trova in vista o in prossimità dello stesso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica &#8211; Vincolo storico-artistico &#8211; Vincolo indiretto &#8211; valutazione discrezionale &#8211; Sulla “monumentalità” del complesso da tutelare e sull’estensione dell’area da vincolare. </span></span></span></p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica &#8211; Vincolo storico-artistico &#8211; Vincolo indiretto &#8211; Differenza con il vincolo diretto &#8211; Imposizione anche su un immobile non contiguo al monumento.</p>
<hr />
<p>1. La valutazione sull’entità e sull’opportunità dell’imposizione di prescrizioni vincolistiche su aree private, ai fini della tutela dell’ambiente circostante un complesso monumentale, di cui all’art. 21 della legge n. 1089/39, è rimessa esclusivamente alla discrezionalità dell’amministrazione ed è pertanto insindacabile in sede di legittimità. In particolare, attiene alla valutazione discrezionale dell’amministrazione il giudizio sulla “monumentalità” del complesso da tutelare, nonché la determinazione dell’estensione dell’area da vincolare, fatta salva ovviamente la verificabilità di eventuali vizi di eccesso di potere per manifesta illogicità.</p>
<p>2. A differenza del vincolo diretto, che riguarda il bene avente valore artistico e storico ma non oltrepassa i confini esterni dell’opera tutelata, il vincolo indiretto si caratterizza per coinvolgere l’ambito costituente la cd. “fascia di rispetto”, che come tale non coincide con l’ambito materiale dei confini perimetrali dei singoli immobili, ma va stabilita in rapporto alla globale consistenza della cd. “cornice ambientale”. Ciò comporta che il vincolo indiretto può essere imposto anche su un immobile non contiguo al monumento, purché detto immobile faccia parte dell’ambiente del monumento, come tutto ciò che si trova in vista o in prossimità dello stesso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il vincolo indiretto può essere imposto anche su un immobile non contiguo al monumento, purché detto immobile faccia parte dell’ambiente del monumento, come tutto ciò che si trova in vista o in prossimità dello stesso</span></span></span></p>
<hr />
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Ric. n. 545/00<br />
Sent. n. 3846/04</p>
<p align="center"><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
seconda Sezione</b></p>
<p>con l’intervento dei signori magistrati: Luigi Trivellato, Presidente;<br />
Lorenzo Stevanato, Consigliere; Alessandra Farina,Consigliere &#8211; relatore,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 545/00, proposto da</p>
<p><b>NEGRAR COSTRUZIONI S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Montresor, Paolo Pasetto e Claudio Codognato, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Venezia S. Croce 205, come da mandato a margine del ricorso;</p>
<p align="center">CONTRO</p>
<p>il <b>Ministero per i beni e le attività culturali – Ufficio Centrale per i beni ambientali e architettonici archeologici artistici e storici</b>, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege nella sua sede di Venezia, P.zza S. Marco, Palazzo Reale;</p>
<p>PER l’annullamento<br />
del decreto 30 ottobre 1999 del Direttore Generale dell’Ufficio Centrale per i beni ambientali e architettonici archeologici artistici e storici, con il quale veniva imposto il vincolo ex art. 21 della legge 1.6.1939 n. 1089 nei confronti, tra gli altri, degli immobili e dell’area siti in Comune di Negrar, località Novare, segnati in catasto al fg. 45 (ex fg. XXVI), part. 278-276, di proprietà della ricorrente.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato il 3.2.2000 e depositato presso la Segreteria il 24.2.2000, con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato, depositato l’1.8.2001;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Uditi nella pubblica udienza del 7 ottobre 2004 &#8211; relatore il Consigliere Alessandra Farina &#8211; l’avv. Antonio Sartori, in sostituzione dell’avv. Claudio Codognato, per la ricorrente e l’Avvocato dello Stato Antonello Brunetti per il Ministero;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align="center"><b>FATTO</b></p>
<p>L’odierna ricorrente, società Negrar Costruzioni S.r.l., espone che in Comune di Negrar, provincia di Vicenza, in particolare nella località denominata Novare, esiste un complesso immobiliare di particolare interesse storico, denominato “Villa ex Mosconi ora Bertani”, caratterizzato dalla villa e da una chiesetta con annesso parco, segnato al catasto al fg. XXIV, sez. unica, particelle 61-63-64-65-67-68-69-71-73-74-75.<br />
Con decreto ministeriale del 9.12.1960 il complesso così individuato è stato dichiarato dal competente Ministero di interesse particolarmente importante, da cui l’assoggettamento a vincolo diretto ex L. n. 1089/39.<br />
Quanto alla restante area, compresa sempre nell’ambito della località Novare, le prescrizioni urbanistiche comunali avevano previsto un’ampia zona, contigua a quella oggetto della tutela, destinata ad espansione residenziale, per la quale, in particolare a seguito dello strumento urbanistico approvato nel 1990, veniva individuata un’area posta ortogonalmente alla strada statale Valpolicella, destinata ad edilizia residenziale pubblica.<br />
Sulla base delle vigenti previsioni urbanistiche locali la dante causa dell’odierna ricorrente, società La Casa S.r.l., presentava istanza per l’attuazione in detto ambito di un piano di lottizzazione d’iniziativa privata, denominato “Quadrifoglio”, riguardante il terreno di proprietà della stessa, distinto al catasto terreni del Comune di Negrar al fg. 45, m.n. 276 e m.n. 278, per una superficie complessiva di mq. 14.150.<br />
Il piano veniva quindi regolarmente approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 59/1991.<br />
La società Negrar acquistava il complesso così individuato dalla società La Casa in data 8.4.1992.<br />
Peraltro, a seguito di vicissitudini in sede penale, parte del terreno così acquistato dalla società istante è stato trasferito, per effetto di confisca, al Comune di Negrar (mq. 4.922).<br />
In data 30.10.1999 il Ministero per i beni e le attività culturali provvedeva ad estendere il vincolo diretto già imposto sul complesso di Villa ex Mosconi ora Bertani con il decreto del 1960, comprendendo anche la particelle 52-53-54-55-57-58-60-76, fg. 42 (ex XXIV).<br />
Nella medesima data il Ministero poneva il vincolo indiretto ex art. 21 della legge n. 1089/39 fra gli altri, anche agli immobili di proprietà della ricorrente situati nei mappali n. 278-276, così come identificati a seguito del provvedimento di confisca (comprendendosi comunque anche la parte trasferita per tale effetto al Comune di Negrar).<br />
Il provvedimento veniva, quindi, notificato alla società Negrar in data 6.12.1999, con la previsione, ai fini della tutela dell’integrità della “Villa ex Mosconi ora Bertani con chiesetta ed annesso parco”, di assoluta inedificabilità, tra le altre, delle particelle 278-276 fg. 45.<br />
Avverso il provvedimento del 30.10.1999, nella parte in cui viene imposto il suddetto vincolo di inedificabilità assoluta sulle aree di proprietà della ricorrente, è stato proposto il gravame in oggetto, articolato nei seguenti motivi:<br />
&#8211; Violazione di legge, art. 7 e segg. L. n. 241/90; art. 4 d.m. 13.6.1994, n. 495; art. 3 L. n. 241/90.<br />
Alla società ricorrente non è stata data tempestiva comunicazione dell’avvio del procedimento conclusosi con il provvedimento di imposizione del vincolo ex art. 21 della legge n. 1089/39, ora ex art. 45 del D.lgs. n. 490/99, in tal modo impedendosi la partecipazione dell’interessata al procedimento sin dal suo effettivo inizio, con pregiudizio degli interessi dell’istante e del corretto esercizio del potere pubblico.<br />
&#8211; Eccesso di potere; sviamento di potere; carenza e/o insufficiente motivazione; travisamento dei fatti; violazione del principio di proporzionalità; omessa o insufficiente valutazione degli interessi in gioco; omesso o insufficiente accertamento; omessa o insufficiente istruttoria.<br />
Il provvedimento impugnato ha inteso imporre il vincolo indiretto anche sulle aree di proprietà della ricorrente, estendendo a tutta la zona adiacente, per un ampio raggio, il divieto assoluto di edificabilità, al fine di tutelare il complesso principale, villa ed annessi chiesetta e parco, giustificando la decisione con la finalità di tutelare un’importante parte del territorio.<br />
Stanti i presupposti così individuati, parte ricorrente rileva che la manifestata esigenza di tutela avrebbe dovuto essere soddisfatta mediante l’esercizio del diverso potere di imposizione del vincolo diretto di cui agli artt. 1, 2, e 3 della legge n. 1089/39 oppure, diversamente opinando, avrebbe dovuto trovare la sua logica collocazione nella disciplina di cui alla legge n. 1497/39, la quale individua proprio i complessi di cose immobili di particolare pregio estetico e tradizionale e le bellezze panoramiche.<br />
Parte istante rileva, inoltre, che l’amministrazione non ha spiegato le ragioni per le quali è stato imposto il vincolo di inedificabilità assoluta (che sacrifica in misura sensibile e senza previsione di alcun indennizzo le ragioni della proprietà) come il più idoneo a proteggere i valori storico-artistici del complesso monumentale di Villa Bertani, né ha indicato il vincolo di connessione che lega la misura limitativa e il fine pubblico conseguito.<br />
La relazione allegata al provvedimento impugnato non risulta supportata da una reale rappresentazione della situazione e della destinazione attualmente impressa alle aree circostanti il complesso monumentale, trattandosi di aree incolte, a ridosso della strada provinciale, distanti da Villa Bertani.<br />
Infine, nel provvedimento impugnato l’amministrazione non ha tenuto conto delle previsioni urbanistiche locali interessanti la zona circostante il complesso monumentale, omettendo così di calibrare l’imposizione del vincolo con la programmazione urbanistica comunale.<br />
Il Ministero per i beni e le attività culturali si è costituito in giudizio, contestando sotto ogni profilo le censure svolte in ricorso, in particolare rilevando che la comunicazione di avvio del procedimento ha comunque raggiunto l’amministratore delegato della società ricorrente, dato che lo stesso coincideva con quello della società La Casa, dante causa dell’istante, avente peraltro la stessa sede sociale.<br />
Quanto alle censure svolte in ordine alla scelta operata dal Ministero di imporre un vincolo di così ampia portata, coinvolgente tutto l’ambito territoriale nel quale è compreso il terreno di parte ricorrente, la difesa resistente evidenzia la particolare connotazione dell’intero ambito della “Tenuta Novare”, costituente un insieme caratterizzato non soltanto dalla presenza del complesso architettonico, ma anche da un paesaggio particolarmente significativo rappresentante una cornice ideale ed insostituibile, degna di essere preservata.<br />
Il cono prospettico percepibile dalla strada provinciale giustifica, quindi, l’estensione della tutela mediante l’imposizione del vincolo indiretto anche ai terreni circostanti, impedendo così che le previsioni urbanistiche locali possano pregiudicare detto contesto.<br />
All’udienza del 7 ottobre 2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align="center"><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il provvedimento oggetto del presente giudizio ha imposto un vincolo di tutela indiretta su un ambito immobiliare circostante il complesso monumentale di Villa Bertani, ex Mosconi, situato in località Novare nel Comune di Negrar.<br />
Come ampiamente riassunto nell’esposizione in fatto, l’imposizione di detto vincolo è derivata dall’ampliamento dell’originario vincolo diretto esistente sin dal 1960 sull’immobile principale, a sua volta ampliato con decreto del Ministero di pari data.<br />
Il vincolo diretto ha, infatti, coinvolto la villa con annesse costruzioni e parco nonché le aree adiacenti, mentre con l’imposizione del vincolo indiretto è stata tutelata l’intera area circostante, utilizzata sin dall’origine per l’agricoltura, al fine di preservare la cornice ambientale nella quale si colloca il bene tutelato, con la prescrizione dell’assoluta inedificabilità, ciò che preclude l’attuazione della previsioni urbanistiche locali, individuanti in particolare, per quanto interessa l’area di proprietà della ricorrente, la realizzazione di un piano per l’edilizia residenziale pubblica.<br />
Il gravame è articolato su due ordini di censure.<br />
Il primo motivo denuncia la violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento amministrativo, non essendo stata data comunicazione alla società istante, attuale proprietaria delle aree soggette al vincolo, dell’avvio del procedimento, a nulla rilevando l’avvenuta comunicazione nei confronti dell’amministratore delegato della società La Casa, dante causa della società Negrar.<br />
Il motivo non appare dotato di pregio.<br />
Effettivamente la comunicazione di avvio del procedimento, datata 11.9.99, è avvenuta nei confronti dell’amministratore delegato della società La Casa, ing. Franco Speri, all’indirizzo della sede sociale della stessa in Negrar, via Papa Giovanni 4/b.<br />
E’, peraltro, incontestato che lo stesso ing. Speri è amministratore delegato della società ricorrente, la quale a sua volta ha la propria sede sociale in Negrar, via Papa Giovanni 4/b.<br />
Orbene, come emerge dalla documentazione agli atti, lo stesso ing. Speri, proprio a seguito della comunicazione ricevuta, indiscutibilmente indicante in termini generici l’avvio del procedimento per l’imposizione del vincolo ex L. n. 1089/39, ha effettuato una richiesta di accesso documentale in data 16.9.99, cui ha fatto seguito in data 30.9.99 una più puntuale richiesta di acquisizione della documentazione relativa alla “Tutela monumentale ex Legge 1089/1939 art.1 e 21”.<br />
Se ne deduce che l’amministratore delegato della società ricorrente ha chiaramente compreso i termini e l’ampiezza del vincolo che stava per essere imposto sul bene di proprietà della società di cui è amministratore delegato, vincolo non solo diretto, bensì, per effetto dell’ampliamento di quello già esistente, anche indiretto, stante il puntuale richiamo nella nota di accesso all’art. 21 della legge n. 1089/39.<br />
La censura va, pertanto, respinta.<br />
Parimenti infondate sono le ulteriori censure esposte in ricorso avverso le determinazioni assunte dal Ministero.<br />
Come noto, la valutazione sull’entità e sull’opportunità dell’imposizione di prescrizioni vincolistiche su aree private, ai fini della tutela dell’ambiente circostante un complesso monumentale, di cui all’art.21 della legge n. 1089/39, è rimessa esclusivamente alla discrezionalità dell’amministrazione, pertanto insindacabile in sede di legittimità.<br />
In particolare, attiene alla valutazione discrezionale dell’amministrazione il giudizio sulla “monumentalità” del complesso da tutelare, nonché la determinazione dell’estensione dell’area da vincolare, fatta salva ovviamente la verificabilità di eventuali vizi di eccesso di potere per manifesta illogicità.<br />
Ad avviso del Collegio, ciò non si è verificato nel caso in esame, ove è stata ravvisata la necessità di coinvolgere nella tutela anche l’ambito circostante il complesso monumentale tutelato col vincolo diretto, peraltro a sua volta contestualmente ampliato rispetto all’ambito originariamente individuato.<br />
Il vincolo indiretto, infatti, si caratterizza proprio in quanto è destinato a coinvolgere – a differenza che per il vincolo diretto, il quale incide il bene avente valore artistico e storico, ma non oltrepassa i confini esterni dell’opera tutelata – l’ambito costituente la cd. “fascia di rispetto”, che come tale non coincide con l’ambito materiale dei confini perimetrali dei singoli immobili, ma va stabilita in rapporto alla globale consistenza della cd. “cornice ambientale”.<br />
Il che comporta che il vincolo indiretto può essere imposto anche su un immobile non contiguo al monumento, purchè detto immobile faccia parte dell’ambiente del monumento, come tutto ciò che si trova in vista o in prossimità dello stesso.<br />
Orbene, nel caso dei terreni oggetto dell’imposizione del vincolo ex art. 21, fra cui anche le aree di proprietà della società Negrar, l’amministrazione ha individuato un rapporto di unitarietà inteso come il contesto ambientale nel quale il bene monumentale è sempre stato inserito (la “Tenuta Novare”).<br />
La Tenuta Novare, infatti, da sempre ha avuto connotazione agricola e, proprio in ragione di questo suo costante inserimento in un ambiente agricolo, l’amministrazione ha ritenuto di preservare un ampio ambito nel quale mantenere la destinazione originaria, quale cornice naturale del complesso monumentale, imponendo il vincolo di inedificabilità assoluta.<br />
Come testualmente si legge nella relazione allegata al provvedimento impugnato : “L’ampia perimetrazione proposta è giustificata dalla necessità di salvaguardare un’importante e singolare porzione di territorio che costituisce un monumento significante che lega l’architettura del paesaggio e delle colture tradizionali al suo edificato, nella qualità di insostituibile documento storico che ci perviene a testimoniare i modi significativi dell’insediamento in villa tradizionalmente acquisiti nella storia della Valpolicella”<br />
Proprio in tale prospettiva è intervenuta l’imposizione del vincolo, che così impedisce – stante la prevalenza e l’autonomia della tutela monumentale e del patrimonio artistico e storico rispetto alla previsioni urbanistiche &#8211; l’attuazione della strumentazione locale, che avrebbe compromesso, mediante la realizzazione delle costruzioni e delle annesse infrastrutture, l’ambito paesaggistico nel quale è inserita la Villa Bertani e l’annesso complesso monumentale.<br />
Il ricorso non può, pertanto, trovare accoglimento e va respinto.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.</p>
<p align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo respinge.<br />
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole a favore dell’amministrazione intimata nella somma complessiva di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio il 7 ottobre 2004.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-4-11-2004-n-3846/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.3846</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.3848</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-4-11-2004-n-3848/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-4-11-2004-n-3848/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.3848</a></p>
<p>Pres. Luigi Trivellato; Est. Alessandra Farina GROTTO Pietro (avv.ti D. Fantini e F. Rech) c/ Comune di Thiene (avv. Marino Breganze) sulla nozione di completamento funzionale di cui all&#8217;art. 31 L. n. 47/1985 Edilizia e urbanistica &#8211; Abusi edilizi e condono &#8211; Nozione di completamento funzionale &#8211; Portata. La nozione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-4-11-2004-n-3848/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.3848</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-4-11-2004-n-3848/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.3848</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Luigi Trivellato; Est. Alessandra Farina<br /> GROTTO Pietro (avv.ti D. Fantini e F. Rech) c/ 	Comune di Thiene (avv. Marino Breganze)</span></p>
<hr />
<p>sulla nozione di completamento funzionale di cui all&#8217;art. 31 L. n. 47/1985</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica &#8211; Abusi edilizi e condono &#8211; Nozione di completamento funzionale &#8211; Portata.</span></span></span></p>
<hr />
<p>La nozione di completamento funzionale, di cui all’art. 31 L. n. 47/85, va intesa nel senso che l’immobile oggetto dell’intervento deve essere comunque fornito delle opere indispensabili a rendere effettivamente possibile l’uso indicato nella domanda di condono, ossia tali per cui, pur se non perfette nelle finiture, possano dirsi individuabili nei loro elementi strutturali, quali l’ubicazione, la determinazione del volume, la presenza di pavimentazione, e con le caratteristiche necessarie e sufficienti ad assolvere la funzione cui sono destinate.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla nozione di completamento funzionale di cui all’art. 31 L. n. 47/1985</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br /> seconda Sezione</p>
<p>con l’intervento dei signori magistrati:<br />
Luigi Trivellato, Presidente; Lorenzo Stevanato, Consigliere;<br />
Alessandra Farina, Cnsigliere, relatore,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 3162/97, proposto<br />
da <b>GROTTO Pietro</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniele Fantini e Francesca Rech, con elezione di domicilio presso lo studio della seconda in Venezia S. Marco 3856, come da mandato a margine del ricorso;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Thiene</b>, in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall’avv. Marino Breganze ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Giorgio Orsoni, in Venezia S. Croce n. 205;</p>
<p>PER<br />
l’annullamento del diniego espresso dal Sindaco del Comune di Thiene n. 9006 del 23.6.1997 Prot. Part. N. 93/95 Prot. Gen. 9473, notificato il 26.6.1997, in relazione alla richiesta di condono edilizio presentata dal ricorrente.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato il 9.10.1997 e depositato presso la Segreteria il 3.11.1997, con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Thiene, depositato il 6.7.1998;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Uditi nella pubblica udienza del 7 ottobre 2004 &#8211; relatore il Consigliere Alessandra Farina &#8211; l’avv. Francesca Rech per il ricorrente e l’avv. Antonio Sartori, in sostituzione dell’avv. Giorgio Orsoni, per il Comune;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Espone l’odierno ricorrente di essere proprietario nel Comune di Thiene di un immobile censito al catasto terreni al mapp. 21 foglio 7, sul quale è stato realizzato in assenza di concessione edilizia un manufatto costituito da una struttura metallica con relativa copertura mista in eternit e lamiera.<br />
Il ricorrente avviava, pertanto, la pratica per l’ottenimento del condono edilizio ai sensi dell’art. 31 della L. n. 47/85.<br />
Peraltro, nelle more, attesa la volontà di destinare la struttura a laboratorio artigianale, venivano effettuati lavori di ristrutturazione sull’immobile da condonare, mediante il rafforzamento delle strutture ed il tamponamento tra i pilastri.<br />
In data 26.6.1997 il Comune denegava il condono per quanto riguarda la struttura originaria adducendo le seguenti motivazioni:<br />
“ a) l’immobile non risulta avere le caratteristiche di edificio ad uso artigianale, pertanto ai sensi dell’art. 31 comma 2 della legge n. 47/85 l’opera non può essere considerata ultimata funzionalmente.<br />
b) mancanza di documentazione prevista dall’art. 31 comma 3, lettera b (perizia giurata sullo stato e dimensioni delle opere), lettera e), della legge n. 47/85. Tale documentazione era stata richiesta in data 21.3.1996 e successiva ordinanza n. 45 del 8.5.1996.<br />
c) in data 10.6.1997 l’Ufficio Regionale del Genio Civile di Vicenza ha negato il relativo nulla osta idraulico”.<br />
Avverso il provvedimento di diniego è stato, quindi, proposto il presente gravame, articolato nelle seguenti doglianze:<br />
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 comma 2 della legge n. 47/85; Travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione.<br />
Il ricorrente ritiene errata e fuorviante la valutazione operata dall’amministrazione circa il mancato completamento funzionale dell’opera, in quanto non supportata da adeguate indagini tecniche circa lo stato della struttura.<br />
Ciò ha comportato una erronea e travisata interpretazione del concetto di “completamento funzionale”, in quanto la mancanza, nel fabbricato da condonare, dei tamponamenti tra le strutture verticali non costituisce impedimento all’ottenimento della sanatoria.<br />
Al contrario di quanto ritenuto dal Comune, le caratteristiche della struttura risultano tali da renderla idonea al ricovero dei materiali e dei macchinari utilizzati dal ricorrente per lo svolgimento dell’attività artigianale di torneria meccanica.<br />
2) Difetto ed erronea motivazione, eccesso di potere, travisamento dei fatti, insufficienza di istruttoria, illogicità. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/90.<br />
Parte ricorrente contesta la carenza di documentazione rilevata dall’amministrazione, ritenendo, al contrario, completo il corredo documentale relativo al fascicolo relativo alla pratica di condono.<br />
Quanto, infine, al nulla osta idraulico, il ricorrente rileva che il Consorzio di Bonifica Medio Astico e Bacchiglione ha provveduto a rilasciare in data 1.8.1996 il relativo nulla osta.<br />
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio, rilevando l’infondatezza delle censure esposte in ricorso e concludendo per la reiezione del gravame.<br />
All’udienza del 7 ottobre 2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è infondato.<br />
Il provvedimento impugnato adduce, in primo luogo, a sostegno del diniego di condono della struttura sita sul terreno di proprietà del ricorrente, l’assenza della destinazione artigianale e delle caratteristiche tecnico funzionali per ospitare tale destinazione.<br />
Sulla base di tali rilevazioni, così come desunte dalla documentazione fotografica depositata dallo stesso ricorrente in allegato alla domanda di condono, il Comune di Thiene non ha ritenuto la sussistenza delle condizioni (c.d. completamento funzionale) richieste dall’art. 31, secondo comma della legge n. 47/85 per il rilascio del condono nell’ipotesi di edificazioni destinate ad uso non residenziale.<br />
Il Collegio ritiene che le valutazioni operate nel caso di specie dall’amministrazione comunale siano corrette ed idonee a supportare il diniego impugnato.<br />
Non sussistono, infatti, le condizioni indicate dal secondo comma dell’art. 31 della legge n. 47/85, in quanto le caratteristiche del manufatto non risultano tali da configurarlo quale “laboratorio artigianale”, così come indicato dal ricorrente nella domanda di condono, mancando il completamento funzionale dell’opera.<br />
Ciò in quanto, per il caso di abusi su immobili destinati ad uso diverso dalla residenza, non hanno alcuna rilevanza la copertura o il tamponamento delle pareti, bensì rileva essenzialmente il completamento funzionale del bene e cioè che lo stato degli interventi eseguiti sullo stesso alla data indicata dal legislatore per il condono sia tale da attestare che il manufatto abbia raggiunto la funzionalità propria  della destinazione d’uso per la quale è stato richiesto il condono.<br />
La nozione di completamento funzionale, in alternativa al criterio dell’esecuzione al rustico e completamento della copertura dell’edificio, proprio delle opere effettuate su edifici destinati alla residenza, va intesa nel senso che l’immobile oggetto dell’intervento deve essere  comunque già fornito delle opere indispensabili a rendere effettivamente possibile l’uso indicato nella domanda di condono, ossia tali per cui, pur se non perfette nelle finiture, possano dirsi individuabili nei loro elementi strutturali, quali l’ubicazione, la determinazione del volume, la presenza di pavimentazione, e con le caratteristiche necessarie e sufficienti ad assolvere la funzione cui sono destinate (nella specie a laboratorio artigianale)  (cfr. C.d.S., Sez. V, 18.12.2002 n. 7021; 21.5.1999, n.587; 25.10.1999, n. 1198; 25.1.1993, n. 167; T.A.R Campania, Salerno, Sez. II, 10.7.2003, n. 803; T.A.R. Valle d’Aosta, 15.2.2002, n. 35).<br />
Dette condizioni non sono state riscontrate nel caso della struttura realizzata abusivamente dal ricorrente, dato che le caratteristiche strutturali del bene all’atto dell’istanza di condono non risultavano – come appare incontestabile dalla documentazione agli atti – oggettivamente tali da configurarlo come completato in funzione della destinazione quale laboratorio artigianale dichiarata dall’istante nella domanda (l’effettiva realizzazione del completamento funzionale per adibire la struttura a laboratorio artigianale è, infatti, avvenuta soltanto dopo con gli interventi effettuati successivamente).<br />
La legittimità sotto il profilo così evidenziato del provvedimento impugnato appare pertanto sufficiente ai fini del rigetto del ricorso, con assorbimento delle ulteriori censure.<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo respinge.<br />
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole a favore dell’amministrazione resistente nella somma complessiva di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio il 7 ottobre 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-4-11-2004-n-3848/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.3848</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.12370</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-11-2004-n-12370/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-11-2004-n-12370/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.12370</a></p>
<p>Pres. Calabrò, Est. Soricelli Rotella T. + altri (Avv. F.M. Polito) c. Ministero della Giustizia ed altri 422 controinteressati in tema di giurisdizione sulle controversie inerenti a concorsi interni 1. Giurisdizione e competenza – Concorsi c.d. “interni” – Procedura selettiva preordinata a passaggi di area o fascia funzionale – Giurisdizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-11-2004-n-12370/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.12370</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-11-2004-n-12370/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.12370</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calabrò, Est. Soricelli<br /> Rotella T. + altri (Avv. F.M. Polito) c. Ministero della Giustizia ed altri 422 controinteressati</span></p>
<hr />
<p>in tema di giurisdizione sulle controversie inerenti a concorsi interni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Giurisdizione e competenza – Concorsi c.d. “interni” – Procedura selettiva preordinata a passaggi di area o fascia funzionale – Giurisdizione del G.A. – Sussiste.																																																																																												</p>
<p>2.	Giurisdizione e competenza – Concorsi c.d. “interni” &#8211; Impugnazione del provvedimento amministrativo dinanzi al G.O. e successivamente al G.A. – Inammissibilità – Situazione di oggettiva incertezza circa l’individuazione del giudice – E’ tale – Presupposto per la rimessione in termini – Sussiste.																																																																																												</p>
<p>3.	Giurisdizione e competenza – Concorsi c.d. “interni” – Disciplina delle aree o fasce funzionali C1, C2, C3 – Interpretazione della classificazione operata dai C.C.N.L. ai fini del riparto di giurisdizione – Fattispecie.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	La giurisdizione sulle controversie inerenti a “concorsi interni” appartiene al giudice amministrativo quando la procedura selettiva è preordinata a passaggi di area o fascia funzionale – da intendersi nel senso di passaggio da una qualifica inferiore a una qualifica superiore – mentre appartiene al giudice ordinario qualora il concorso preveda una semplice progressione economica nell’ambito della medesima area o fascia funzionale.																																																																																												</p>
<p>2.	La ontologica situazione di contrasto giurisprudenziale (non ancora pacifica) in ordine al riparto della giurisdizione tra il giudice ordinario ed il giudice amministrativo in tema di “concorsi interni” integra quella situazione di oggettiva incertezza in capo al ricorrente che rende possibile la remissione in termini per errore scusabile.																																																																																												</p>
<p>3.	In tema di riparto di giurisdizione dei c.d. “concorsi interni”, il riferimento all’area o fascia  funzionale operato dal prevalente orientamento della Suprema Corte di Cassazione non deve essere inteso come un mero rinvio alla classificazioni attualmente operate dai C.C.N.L. (che prevedono una semplice progressione economica nell’ambito della medesima fascia o area funzionale); piuttosto alla “qualifica” intesa come livello funzionale di inquadramento connotato da un complesso determinato di mansioni cui corrisponde un complesso altrettanto determinato di responsabilità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio<br />
sede di Roma, sezione I</b></p>
<p>composto dai signori:<br />
Corrado Calabro&#8217;,                          Presidente;<br />
Nicola Gaviano,                            Consigliere;<br />
Davide Soricelli,                           Primo Referendario, estensore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1556 del 2004 R.G., proposto da</p>
<p><b>ROTELLA TIZIANA, ABBATE MARISA, ABRAMO GIUSEPPA, ALBERTAZZIPATRIZIA, ALFONSO MARIA ROSARIA, ALTARE GIANBEBBE, ANDREOZZI GIULIANA,APICELLA STEFANO, ARGENTINO GIUSEPPE EDOARDO, ASSISI TIZIANA, ASTORINOROSA, BACCI FABRIZIO, BALESTRIERI STEFANIA, BARBUTO MARIAROSARIA,BARRIA PATRIZIA, BELLOMO ALBERTO, BENEDDUCE SABRINA, BIAGI AMALIA,BIANCALANA FELICITA, BIANCHI BRUNO, BISCEGLIA FRANCESCO, BOGHIPATRIZIA, BONACCORSI ELENA, BONANNI FILIPPO, BONANNI PARAGALLOVINCENZO, BONFIRRARO DANIELA, BRUGNONE VITA MARIA, BUONGIORNO ANNAMARIA, BURGO BASILIO, CACOPARDO GIOVANNA, CAMPISI GIUSEPPINA, CANZONIGLORIA, CAPORASO TERESA, CARCHIN MARIA CONCETTA, CARDEA MARINA,CARICATO ANTONELLA, CASALASPRO MARIA ANTONIETTA, CASELLA SANDRA,CASSANO TERESA, CENTORBI MARIO, CERINI SANDRO, CHIEFFALLO VINCENZO,CHINIGO RENATO, CILLO ANNA RITA, CIVOLANI CHIARA, CONIDI MARIAANGELITA, COPPETTI COSTANZA, CORRADO PASQUALE, CORREALE FEDERINANDO,CORTESE MILENA, COTUGNO FRANCESCA, COZZINO VINCENZA, CUCCHIARAROGIOVANNI, CUCINELLA ROSANGELA, CUCURACHI STEFANO, D&#8217;AGOSTINOABELARDO, D&#8217;ALESSIO MARIA VITTORIA, D&#8217;AMORE ILARIA, DE ANGELIS TIZIANA,DE ANSERIS MARIA ROSARIA, DE BENEDICTIS VINCENZO, DE CECILIA ROMINA, DEFEO PAOLO, DE MASI MARCELLA, DE MATTEIS ANNA LUCE, DE RE ELEONORA,DELINNA AGOSTINO, DESOGUS CRISTINA, DI FRANCO BRUNO, DI GIULIO MARIAPIA,DI LEO MARIA CONCETTA, DI LORENZO ANNA, DI MARTINO PAOLO, DI MARTINOSTEFANIA, DI PRIMA GIUSEPPE, DI STASIO CATIA, DINA GIAMMARCO, DINARDOGIUSEPPE, DIPASQUALE ROSA, DOMINICI DONATELLA, DONGU ANNA MARIA,ESPOSITO ANNA, ESPOSITO NICOLA, FABBRI MICHELE, FARRIS LIDIA, ANDREANAFAZIO ANTONINO, FAZIO ARABELLA, FAZIO DESIDERATA, FEDERIGHI MARIACRISTINA, FENOCCHIO MARIA PIERA, FERRARI VALERIA, FIMIANI ROSA, FIORILLOGIUSEPPINA, FIORINI LAURA, FOGACCI PIER LUIGI, FONTANA ROSANNA,FOSSATARO ELIANA, FRAGOMENO GIUSEPPE, FRANCOMANO CATERINA,FRASCHILLA LIVIO, GALLUCCI MELANIA, GERBINO CHIARA, GHEZZI TEAGLORIANA, GIACOMELLI IRINA, GIRONDA VERALDI ANNAMARIA, GIUFFRIDAGIUSEPPE, GIUSTI MARIO, GUADA MARILINDA, GUARNIERI ALBERTO, GUIDAPAOLA, GUIDO LAURA, GULLO GIUSEPPA, IZZO LUIGI, LA MANNA RENATOGIUSEPPE, LAGRAVINESE ROSANNA, LAI ANTONIO, LEONE ADA, LOMBARDIDANILO, LULINI ALESSANDRA, MADAIO PATRIZIA, MAGRELLI ANNA MARIA,MALLAMACE ROCCO, MANCA GRAZIELLA, MANCINI GIOVANNI, MANCUSOFEDERICO, MARCON LUCIA, MARIANO ELISABETTA, MARINO ADELE, MASALAANNA MARIA, MATTA MARIA RITA, MAZZA VANIA, MEI DANIELA, MELAPPIONIFRANCESCA, MELONI LOURDES, MELONI PAOLA, MERCIARI ELENA, MILANAROBERTO, MILANESE CRISTINA, MINERVA NICOLA, MINGIONE MARIA ROSARIA,MINIGRINO MASSIMO, MIRENNA ALFIO, MONTECALVO GIUSEPPE, MONTEFUSCOLUCA, MRCHESE CARMELA, MUSU GIOVANNA, NAPPI GIOVANNI, NASTRIALIGHIERI, NATALE CATERINA, NAVIGANTE MARIA TERESA, NICOSIA LEO SILVIA,NOTARIANNI ANTONIO, OROFINO AGNESE, PALLADINO LUCIA, PANETTIERIASSUNTA, PANZANO MARIA, PASQUALETTO FILIPPO, PERAZZI ANTONELLA,PERRICONE CARMELA, PETTINICCHI MARIA ROSARIA, PINGITORE MARIAGABRIELLA, PINO VINCENZO, PIRAS ELISABETTA, PIRRO PAOLA, PIZZO DARIA,PORRA&#8217; LUISA, PORRA&#8217; PAOLA, PRESUTTI CLELIA, PRIMAVERA PASQUALEFRANCESCO, PULVIRENTI MARIA, RABUANO UMBERTO, RACITI ANNA ROSSELLA,RATTI CLAUDIA, RICCI CAROLINA, RIZZO GRAZIA, ROGGIO GAETANO, ROMITIMICHAELA, ROSCIANO MARGHERITA, ROSSO PAOLA, RUOCCO PAOLA, SABINICARMELA, SALZANO ROSA, SANSEVERINO ANNA, SANTORO OLIMPIA RITA,SARLASSARE ANTONIA, SCANO FEDERICA, SCANO LEA, SCANU MARIAELISABETTA, SCARPA VALENTINA, SCERBO MARIA RITA, SCOTTI PASQUALE,SEMERARO CRISTINA, SIGNORELLO ANNA MARIA, SPATA SANDRO, SPOSATOLUCIANO, TASSITANO EUGENIO ANTONIO, TAVARIS SANDRA, TERRIZZI ROSA,TORTORA GIOVANNI, TRAPANESE PATRIZIA, TUVERI FABIOLA, UCCHEDDUCATERINA, URBANI FLAVIA, VALENTI FAUSTINA, VASSALLO LORENZO, VATTIMOFRANCESCO, VENTURINO UMBERTO, VESCOVI FABIO, VITALBA MARIA, VOLTANGIANFRANCO, ZANGARACI LUCIA, ZICCONE MARCELLO e ZITO FILOMENA</b>,rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Flavio Maria Polito, presso il cui studio in Roma, via Pasubio n.2, sono elettivamente domiciliati</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero della Giustizia</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difesodall&#8217;avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e&#8217;domiciliato ex lege</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>Piemontesi Libera, Raponi Delia Serena, Rizzo Maria Luisa, Mazzu&#8217; Salvatrice, MorozziniRoberta, Perrone Filomena, Mulas Catia Maria, Montereale Giuseppe, Lo Nigro Eugenia Lucrezia,Lunardini Paola, Pascale Gerardo, Mames Francesco, Miceli Francesco, Quattrocchi Angelo,Montalto Pietro Blasco, Messeni Petronilla, Rosa Silvana, Taglieri Elisabetta Anna, Calo&#8217; Iolanda,Zaccheo Liliana, Russo Lucia, Pireddu Maria Vittoria, Vianelli Maria, Santi Daniele, VattimoMaria Antonietta, Poggioni Giovanni, Petruzzi Daniele, Strano Giovanna, Micucci Raffaele, LofanoRaffaele, Menci Raul, Orrico Maddalena, Mancini Angela, Giudice Grazia, La Mantia Giuseppe,Mate Francesca, Pezzi Mara, Migliore Biagio, Liggieri Carmelo, Lucentini Franca, LombardoMaria, Moni Federico, Giliberti Maria, Gorbi Danilo, Del Giudice Rosa, Ventola Rita, PappalardoMichelangelo, Pennacchio Luisa, Paolucci Maria Luisa, Pratellesi Paola, Falcone Enza, FerlitoMaria, Leoni Raul, Orsini Marina, Conti Marcella, Di Russo Filomena, Lontano Loredana,Mandarino Anna, Gelli Graziano, Benanti Enrico, Leo Antonella, Svezia Giuseppa, Di CaraIgnazio, Gibbardo Vittorio, De Angelis Caterina, Cavallaro Santo, Minelli Anna Maria, BatteccaElisabetta, Piras Salvatore Antonio, Scioscia Carlo, Sartori Arturo, Carnevalini Maria Luisa, DiCola Fausta, Cesari Ornella, Iannaccone Maria, Del Monte Arcangelo, Leonardi Anna Rita,Gianoglio Maria Teresa, Di Cesare Rosa Pacina, D&#8217;Antonio Pierluigi, Donati Fiorella, BardiniAnna Rita, Genco Grazia, De Lullo Egisto, Cavallucci Silva, Di Chiara Federico, Cusati Pietro,Farnelli Margherita, Civardi Leonarda, Silvana Daniele, Biancolilli Angelo, D&#8217;Amato Luigi,Bassignana Liliana, Dinoi Maria Lucrezia, Bosco Rosaria, D&#8217;Auria Giuliana, Belnudo Tiziana eCecchi Riccardo Massimo,</b> rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Claudio Rossano, presso il cuistudio in Roma, via Veneto n. 108, sono elettivamente domiciliati</p>
<p><b>Cusani Anna Maria, Ferroni Anna Maria, Puglielli Gabriele e Bonifacio Antonio,</b>rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Claudio Rossano, presso il cui studio in Roma, via Veneto n.108, sono elettivamente domiciliati</p>
<p><b>Sole Antonio e Senatore Assunta</b>, rappresentati e difesi dagli avvocati Enrico Iossa eFrancesco Cinque, presso il cui studio in Roma, via Leto n. 2, sono elettivamente domiciliati</p>
<p><b>Morreale Felice, Mondello Onofrio Maurizio, Vaccarello Alfonso, Montaperto Calogero,Caramanno Francesco, Morreale Pietro Antonio, Vinti Italia, Fragapane Paolo, SciortinoGiuseppina, Gagliano Vincenza, Messina Maria Giovanna, Bellomo Carmela, Amato Francesco,Butera Antonio, La Placa Fiorella, Gentile Anna, Russo Vincenzo, Romano Rosario, PullaraPasquale, Taibi Concetta, Di Benedetto Giuseppe, Virga Concetta, Caramella Giuseppe, PullaraGiuseppe, Chianetta Antonino, Sindaco Isabella, Mostarda Massimo, Sanesi Giovannino, Micciche&#8217;Luciano, Vidoni Luigina, Graziani Luana, Camponeschi Cristina, Rossi Sauro, Fino Rosamaria,Fregni Daniela, Amoroso Carla, Cavallaro Aniello, Zardin Annamaria, Alberti Antonella, FornasiniAnnarita, Felice Maria, Lippolis Rosida, Giucciardi Deanna, Spaggiari Simona, Nizzoli Donatella,Farina Maria Rosa, Fino Donato, Caruso Salvatore, Giusti Barbara, Zito Luisa, Etna Francesco,Lettera Rosa, Natale Fausto, Arcaro Tiziana, Caselli Claudia, Azzaro Grazia, Bellucci, Patrizia, DeBiase Rachele, Guerrera Daniela, Esposito Antonio, Ferola Carmine, Sferrazza Calogero, BasanisiMaria Giovanna, Ferrantino Francesco, Abbamonte Maria, Gualtieri Deanna, Martinelli Vanna,Carone Paolo Michele Antonio, Gazzotti Renata, Silvestrini Gioedana, Zanasi Bianca Maria, ArtioliLiana, Oleari Roberta, Garuti Paola, Di Mattia Manuela, Pignatti Angela, Bettelli Miriam,Mantovani Maddalena, Camaioni Eliana, Vanni Agnese, Di Vita Mario, Lilo Claudio, TassinariMarta, Oliveri Rosa Maria, Giordano Maria Concetta, Spampinato Maria Letizia, Fogliani Loretta,Rinaldi Nadia, Munarini Viller, Rossetti Giovanna, Brunetti Mirko, Luppi Renata, Golia Marianna,Matrone Raffaele, Cavalletti Maria Rosa, Tebaldi Maria, Astolfi Gabriella, Miraglia FrancoVittorio, Trenti Franca, Ancona Maria Beatrice, Poltronieri Cristina, Amore Olimpia, BondiDomenica, Cutr Antonio, Palazzi Lorenza, Ferrante Giovanna, Rosso Federica, Andreina Lidia,Boni Urbano, Cuscire Antonio, Grieco Isabella, Romanzini Cathia, Pappalardo Sebastiano,Cataudella Emanuele, Cirrone Maria, Romano Nicola Antonio, Mingoia Nicolo&#8217;, Mangone Vittoria,Motto Ros Franco, Barale Maria Rosa, Azzaro Giuseppe, Scarito Libonia, Pappagallo Francesca,Talamanca Tommaso, Vellotti Ermelinda, Negrini Oriano, Ambrogi Alina, Rosalia Rosa, SoldatiniCosetta, Mazzara Giacomina, Pastorino Claudia, Caselli Cristiana, Magi Anna Maria, FabbriniCarla, Sensi Giancarlo, Picca Antonella, Carraro Antonella, Bardi Liana, Guerrini Massimo,Rotunno Massimo, Marcotulli Manuela, Musella Italia, Macchi Anna Maria, Giacosa Giovanna,Maccherini Ornella, Paolini Marco, Mencacci Gianpaolo, De Rosa Gregorio, Granai Marcello,Baccetti Marcella, Carla Bisogni, Cepparulo Carolina, Giorgi Gianangela, Tiriboco Mirella, CaielloFausta, Nuvolone Simonetta, Corradori Giovanna, Fabbri Susanna, Ferrini Benedetta, Giusti Meri,Iezzi Patrizio, Madiai Maria Cristina, Nannetti Lucia, Neri Cinzia, Panuccio Cristina, Perri Lilia,Capitanelli Alessandro, Guanti Antonella, Anselmi Daniela, Caporali Enrica, Turchetti Mario,Marinelli Vania, Scarpitti Barbara, Caporaletti Gigliola, Dentato Assunta, Casaccia Patrizia,Andreoni Alessandro, Brandimarti Maria Pia, Curzi Sabrina, Cingolani Marisa, Zannotti Giancarla,Boiani Angela, Battista Raffaella, Cannito Francesco, Capsalachi Calliope, Chiazzolla Livia,Chitani Giuseppe, Coppi Adele, Dell&#8217;Acqua Leonardo, Di Molfetta Giuseppe, Galietti Nicola,Gagliardi Rosalba, Guarnieri Felice Paolo, Maralfa Renato, Marsigliano Maddalena, ModugnoAngela, Musicco Giuseppe, Marino Angela, Memoli Caterina, Mongelli Lucia, Paparella Antonella,Rivoir Ilda, Stornata Nunzia, Serrano Carlo Vincenzo, Sivo Maria, Squeo Valentino, Susca Rosa,Tateo Anna Maria, Violante Irma, Volpe Vincenzo, Squeo Costantino, Romagnoli Dario, PicilloSilvana, Maderna Gianluca, Cannazza Alessandra, Cannazza Gabriella, Stella Antonella, TencallaEva, Callobicchio Paola, Di Lorenzo Ermenegildo, Carrieri Fortunata, Andreone Lucia, FerrarisErmanna, Mandalari Giovanna, Moccia Rita Teresa, Quaglio Lorenza, Porzio Giuseppe, MontanaroPaola, Pennisi Rosa, Vaccaro Gina, Triolo Francesco, Di Cola Sandro, Fiorino Antonina Silva,Levari Maria Carmela, Cortelezzi Daniela, Golisano Silvana, Cavalieri Renato, Palumbo Aniello,Berghella Paola, Leomazzi Quirino, Valleriani Emanuela, Caruso Martino, Pietrosanti Giovanna,Sassano Giovanna, Orlandi Ivana, Forti Matilde, Rinaldi Carlo, Venanzi Delia, BoscarinoGiuseppe, Di Domenico Anna, Izzo Domenico, Bernazza Maria Grazia, Bonta&#8217; Antonina, CorriasLuisa, Palombi Luigi, Santangelo Francesco, Pansera Gabriella, Cioffi Rosaria Maria, MachedaGraziella, Mallozzi Antonia, Franco Antonio, Di Donato Dilia, Andreocci Lucia, Baglio Antonino,Prisco Maria Consiglia, Di Falco Gabriella, Lombardi Annamaria Pia, Marzano Antonio, CataniaRosalba Maria, Caputo Antonello, Voli Maria Grazia, Visconti Luigi, Carlotta Mirella, MontaltoAlfredo, Bonaccolta Concetta, De Longis Paola, D&#8217;Amico Rossella, Protomanni Rita, Grippa Anna,Mancini Sonia, Sportiello Rosa, Baldassarre Silvana, Dall&#8217;Armellina Doriana, Nastro Alessandra,Raho Giancesare, Macera Maria Grazia, Lepore Mariannina, Gangi Crocifissa Antonina, Dell&#8217;UtriCalogero Antonio, Alaimo Margherita, Alfieri Pina, Amenta Sonia Rosaria, Amico Alida Emma,Anzalone Asabrina, Arnone Anna Maria, Aurnia Sarina, Averna Arcangelo, Bellanti Maria Stella,Bottari Alfonsinba, Bottari Francesco, Buhagiar Filippo, Burgio Carmelina, Cagnina Angela,Cagnina Maria, Cala&#8217; Rosaria Maria, Cani Vincenza, Capritta Antonella, Cassetti Tiziana Daria,Castellano Graziella Francesca Lucia, Castellano Pia Rita Grazia, Chiolo Ignazia, Chipato GiuseppeCoco Rasario, Cognata Ottavia Maria, Colombo Vincenzo, Corbo Angelo, Cordaro Giuseppe,Cartese Maria Carmela, Cosentino Salvatore, Culmone Salvatore, Cumbo Rosario Mario Aurelio,Curatolo Cinzia, Curto Rasaria, D&#8217;Amario Giovanni, D&#8217;Anca Calogero, D&#8217;Anna carmelo, D&#8217;AsaroMaria, Dellutri Ferdinando, Dell&#8217;Utri Michelangelo, Dell&#8217;Utri Rosa, Dell&#8217;Utri Silvana, Di BellaPiera, Di Benedetta Mirella, Di Francesco Paola, Difrancesco Maria Teresa, Distefano MicheleFrancesco, Faletra Angela, Falsone Michelina, Falsone Vincenzo, Favata Giuseppe, Ferrara MariaAntonia, Ferrara Silvana, Ferreri Franca, Ferro Ignazia, Ficarra Giovanna, Fina Rosa, FormicaSalvatore, Galletti Cinzia, Galletti Salvatore, Giambra Maria Assunta, Giambra Nicolina, GiordanoSiverio, Giumento Grazia Rita, Golisano Giuseppe, Grado Carmela, Grande Carmelo Francesco,GruttadauriaLuigia, Gurrera Olga Giovanna, Iacolina Silvana, Iannello vincenza, ImpellizzeriAntonia, Indorato Maria Crocifissa, La Furia Maria Rosa, La Magna Vincenzo Fabrizio, LacagninaAntonietta, Ladduca Antonina, Lanzarone Giuseppe, Leonardi Nicolino Pio, Li Pera Maria Fatima,Livecchi Laura Maria, Lo Cascio Giuseppa, Lo Curto Gabriella Lo Manto Maria, Lo VetereVincenza, Locascio Concetta, Lombardo Carmela, Lunetta Giuseppa, Maiorana Arcangela GraziaPia, Malerba Antonia, manno Rosa, Martorana Salvatore, Mastrosimone Tiziana Claudia,Mazzapica Giuseppa, Mazzapica Sonia, Melfa Maria Ignazia,Messina Fabiola Giuseppa Antonella,Messina Filomena, Lilia Mauro,Mugavero Croce, Naro Salvatore, Nicosia Michelina, NinottaTeresa, Nocera Salvatore, Panzica Armando, Panzica Filippo Francesco, Parisi Donatella, PasseoMaria, Pecoraro Stefano, Piazza Giuseppe Gaetano, Piccicuto Giovanna, Picone Grazia Maria,Polizzano Salvatore, Pollara Lucia, Riggi Salvatore, Ristuccia Rita Maria Pia, Rizzari Maria Luisa,Rizzo Giustina, Rizzo Riccardo Fasto, Romito Gero, Rotondo Orazio, Sanfilippo Antonino, SantoroMaria Rosa, Scalzo Ausilia, Scalzo Salvatore, Scalzo Salvatore Valerio, Scarlatta Rosalia, ScarpelloRita Lucia, Scarpulla Francesca, Scarpulla Maria Laura, Scribani Lucia, Semola Gaetana, SoleSimonetta, Spitaleri Maria Fatima, Taibi Giuseppina, Tavella Maria Rita, Tocco Maddalena,Tomasella Valeria, Trafficante Fausto, Trupia Salvatore, Tumminelli Maria Pia, TuttolomondoMaria Ausiliatrice, Vaccari Nicoletta Valentina, Vaccaro Luigi, Valle Gaetano, Vonoli Claudio,Vassallo Maurizio, Verso Ugo, Vitali Giuseppe, Vitrano Mariarita, Bettini Mauro, BrandoliniMirna, Colonna Lucia, De Luca Rosaria Antonietta, Dell&#8217;Amore Alessandra, Dell&#8217;Amore Lidia,Dell&#8217;Amore Raffaella, Francese Lucia Giuseppina, Giorgini Maria Angela, Manuzzi Elisabetta,Morelli Morena, Romagnoli Milvia, Tarantino Maria Paola, Triboli Giorgio, Zanetti Marinella,Zavalloni Dauria, Budellazzi Lorenzo, Abete Anacleto, Cheli Lucia, Allegri Loredana, PierantoniStefania, Cavina Miriam, Dameluzzo Giuseppina, Minguzzi Liliana, Bezzi Paola, De NotarisMatteo, Mazza Carmelo, Biondi Antonio, D&#8217;Amico Antonino, De Leo Carlo, Corbelli Patrizia,Zaganelli Giordana, Donatini Saula, Iglio Angela, Granili Anna, Zucchini Roberta, PandolfiPatrizia, Biral Anna Maria, Ilari Rita, Montanari Cristina, Magnani Tania, Tomasi Valeria, PiuMaria Bonaria, Senatore Filomena, Cavallucci Mirella, Lamargese Michelangelo, ZamagniMaurizio, Napolitano Raffaele, Manaresi Graziella, D&#8217;Amore Anna, Binzoni Rita, Rondoni ClaudiaRomana, Paesanti Nadia, Sodini Tiziana, Laghi Maura, Cavallini Anna Maria, Bartolini Settimia,Berti Vincenza, Tondelli Marinella, Zappia Silvana, Valentini Valeria, Tramonti Cristina, ProfiliStefania, Caricato Massimo, Minghetti Gian Paolo, Vizzati Flavio, Augello Antonino, PanelliPaola, Marinoni Laura, Cellini Sauro, Spada Luisa, Costa Antonino, Baruzzi Claudio, CoretallaAngela, Piraccini Donatella, Zaccarini Olga, Corbara Loretta, Gasperini Miria, Tommasini Tamara,Gordini Anna Rita, Bertoni Alessandra, Loreta Serena, Versari Catia, Mastropietro Claudia, CortesiAdalgisa, Aragona Maria, Alonge Alfonso, Falsetti Nicola, Sangiorgi Roberto, Scalisi Licia, PiniPatrizia, Donati Gabriella, Nardini Graziella, Randi Susi, De Angelis Patrizia, Lippi BruniAntonella, Di Giuseppe Loredana, Pazzi Antonella, Gasdia Palmiro, Zaffagnini Daniela,D&#8217;Angelosante Onorina, Valenti Carlotta, Morangoni Daniela, Mondini Mara, Marasco Alessandra,Liverani Lidia, Liverani Anna, Taliercio Francesco, Loperfido Vincenza, Montanari Leonida, PratoCarmine, Lo Russo Loredana, Caliendro Irene, Gencarelli Felicetta, Pazi Enrica, Nitti MariaAurora, Fanni Patrizia, Moretti Carmelina, Genoli Carla, Piastra Regina, Ciotta Marisa, Di PintiMario Romano, Garlaschelli Andreana, Bressi Concetta, Frezza Antonella, Centamore Benedetto,Bretti Barbara, Cifonelli Anna Rita, Righi Laura, Colasanti Anna, Cardarelli Alberto, Bruni Pietro,Coletti Maria Cristina, Marino Giuseppe, Gugliucci Liliana, Romeo Michelina, Venditti Rita,Sacripanti Leonardo, Camillo Venerina, Freguglia Gabriella, Navarra Maria Teresa, Talarico Paolo,Marino Giovanni, Gianfelice Patrizia, La Greca Fiorenzo, Venga Beatrice, Madonnini Sabrina,Martino Cinzia, Passeri Orietta, Luziatelli Daniela, Emili simonetta, Sementilli Elena, TorrasiFrancesco, Pizzillo Annunziata, Palaggi Virginio, Vittozzi Anna, Federici Anna, Mauriello Laura,Pedico Sandra, Baratti Massimo, Thouverai Claudia, Perrino Maria Teresa, Sorbello Carlo, GalanteMaria Luisa, Cicco Gianna, Blonna Michele, Taglieri Marina, Carassai Daniela, PandimiglioMonica, Oddo Giuseppina, De Biasio Bernardino, Aschettino Grazia Silvana, De Luca Lucia,Minichiello Armida, Baratti Lizzi, Oribone Pietro, Antamanti Maria Luisa, Regidore Mauro,Menichini Daniela, Caternuolo Salvatore, Micciche&#8217; Vincenso Salvatore, Iozza Antonio, FurneriFrancesco Antonio, Zonovello marina, Razza Accursia, Stornello Mariella, Picone Giuseppe,Capizzi Carmelo, Cacciatore Salvatore Collura Gaetano, Valenti Francesco, Abbisso Gaetano,Tabb Carmelo, Scarpinato Grazia Maria, Catalano Antonio Giuseppe, Cannarozzo Ignazio, Zuccala&#8217;Rosaria, Carrao Carmelo, Tuccio Marisa, Ferrante Giuseppina Rita, Lizzio Emanuela, CassarinoSalvatore, De Luca Silvana, Nicastro Mariella, Cassarino Maria, Orlando Sabino Ernaldo,Cascavilla Grazia, De Vito Rutilio, Petrellese Carmela, Schettino Clara, D&#8217;Ercole Carla, VassalloSabino, Ferola Giuseppe, Stisi Paola, Mancaniello Paolo, Di Giovanni Antonio, De Stefano Dora,Napolitano Alba, Pulvirenti Salvatore, Monica Giuseppe, Bruno Giovanni, Festa Rosalba, DellaCerra Francesco, Vitulano Francesco, Spina Antonietta, D&#8217;Aniello Maria, Capolupo Lucia, MarinoGiovanni, Freda Michelina, Ambrosio Consiglia, Capuano Vitantonio, De Maria Gerardo, PicardiRosa, D&#8217;Ercole Gianfranco, Rosa Silvana, De Gruttola Giovanni, Schiavo Antonietta, MoscarielloGiosue&#8217;, Iannella Maria, Vitagliano Gerardo, De Pippa Adriana, De Filippis Carmela, ZecchinoAntonio, Cioffi Gaetano, Barbieri Salvatore, Giordano Vincenzo, Sabato Irene, Canarino Luigi,Lombardi Giovanni, Pacifico Annunziatina, Bove Immacolata, Spiezio Antonio, Mitrione RosaMaria, Genovese Maria, Greco Anna, Gambale Giovanna, Buonanno Massimo, D&#8217;Amelio Giustina,Suma Maria, Sorrentino Carmencita, Andreozzo Giulia, Savignano Patrizia, Cannaviello Lucio,Guerriero Giovanna, Aliperti Gelsomina, Picariello Claudio, Russo Elvira, Piano Vincenza Lucia,Chieffo Maria Teresa, Pagliuca Concetta Giuseppina, Muscetta Carmen, Raimondi Alfredo,Romagnuolo Maria Grazia, Ronconi Antonia, Liriti, Loredana, Censullo Francesco, SchiavoneMaria Teresa, Bartolucci Laura, Argenio Antonella, Castaldo Massimo, Cava Francesca, D&#8217;AnielloAntonio, Donadio Filippo, Rubino Giovanni, Vece Carlo, Villani Raffaella, Zola Carlo, CantelmoAntonio, Iannaccone Rosa, Ganci Alba Carmen, Cioffi Carmine, Cerbino Tedesco Carla, FiorenziElio, Cardinale Rocco Mario, De Leo Licia Emma, Lotano Giuseppe, Vivolo Domenico, Di MiliaRosetta, Strazza Angelina, Antonelli Gianpaolo, Batista Luciana, Bolognone Carmelina, BonaseraMaria Luisa, Bussola Maurizio, Corigliano Maria, Cunsolo Giuseppina, D&#8217;Ermes Rachelina, DiDomenico Felice, Di Pietrantonio Romana, Donadio Ines, Fedele Vincenzo, Fergola Rosaria,Giaccoli Annamaria, Incalza Pietro Antonio, Leni Santi, Lombardo Giuseppe, ManiscalcoSalvatore, Marzano Domenico, Medici Enrico, Melidona Concetta, Merola Patrizia, Minora Carlo,Mistretta Benedetta, Nardone Martino, Naso Maria Pia, Nava Marisa, Panarelli Vittorio, PavaniniLea, Pratico&#8217; Anna, Puma Carmela, Riefoli Oronzo, Rizzo Eugenia, Saporito Mariella, Serio MariaConcetta, Somonetti Antonio, Sisinno Anna Filomena, Vecchio Bernardina, Zaccaria Angelo,Zigliai Maddalena Bruna, Rinaldo Aldo, Mongelli Francesco, Tucci Caterina, Muscetta Franca,Gargano Michele, Sansonetti Pasqua, Ciardi Nicola, Cortigliano Antonia, Cantatore Elio Domenico,Lacitignola Mariangela, Schilizzi Francesco Antonio Rocco, Tarantini Flavia, Petruzzelli Teresa,Montanari Leonida, Raffone Antonio, Maiorano Erminia, Lamusta Giuseppe Bruno, Zaccaria Luigi,Lenti Raffaele, Di Noi Damiano, Mastrovito Anna Maria, Iannella Angelo, Semeraro Dora, Di MitriGrazia, Sebastio Donato, Caputi Luigi, De Sanctis Angelo, Spataro Elena, Rinaldo Bruno, PrilloMichele, Muro Canio, Via Maria Antonietta, Armiento Rosa, Iacovino Mario, De Fata, Antonio,Cordisco Pasqualino, Padula Cesira Maria, Cilla Antonio, Larocca Rosa, Miele Anna Maria,Moscaritolo Lorenzo, Festa Michele, Carriero Imacolata, Romaniello Andrea, Fierro Giuseppina,La Torre Lucia, Imbriano Rosario, Lanzotti Ida, Parenti Gildo, Balestra Maria Felicia,Buongiardino Salvatore, De Meo Angelo, Pizza Angelo, Lanzillotti donato, Gallo Franca, SpiritoFilomena, Iuliano Giuseppe, Chieffo Anna Maria, Roselli Grazia, Cuccinello Maria, GambaleGeneroso, De Benedictis Marco, Carbone Flavia, Guarino Federico, Corona Ciro, AmorosoVincenza, Del Gaudio Cinzia, Rainone Angelo Michele, De Falco Eugenio, Tomeo laura, MainolfiPerone Giuseppa, Iorillo Maria Antonia, Moscatiello Luigi, Lettieri Vincenzo, Manzo Alessandro,Bova Claudia, Iannaccone Giuseppina, Lo Gatto Giuseppe, Verosimile Paolo, Santoro MariaMichela, Mstarazzo Giuseppe, De Lucia Maria, Petroccione Caterina, Ciamillo Iliana, D&#8217;ArgenioMaria Giovanna, Urciuoli Luciana, Sgambati Angela, Granatino Anna Maria, Scillia Giuseppe, LaBlunda Giuseppa, Montapero Santa, Politi Anna Maria, Spinelli Maria Luisa, Piredda Pasqualina,Masia Rosa Luisella, Pisu Graziella, Atzori Mariangela, Cuomo Brusco Giorgio Giuseppe, LaiMarco, Sotgiu Francesco, Marini Ernesto Maria, Meloni Laura, Rombi Sandra, Casu Sara, CareddaGiovanni, Gana Raimondo Salvatore, Locci Francesco, Meloni Annalisa, Demuro Maria Bonaria,Melis Maria Bonaria, Belfiori Clara Maria, Cocco Maria Elisabetta, Costa Mario, Sorgia Daniela,Costa Silvana, Nateri Vittorio, Pili Tiberia, Omu&#8217; Aldina, Santandrea Cesare, Bertolusso Carla, TattiGiuseppina, Marchetti Antonio, Orru&#8217; Isabella, Cambuli Marisa, Puddu Anna Maria, Cuccu Ileana,Altomonte Anna, Cangemi Francesco, Comparetto Angela, De Maria La Rosa Rosa Maria, DelGrosso Ledda Anna, Distefano Giovanni, Falcone Francesca, Federico Francesco, GarrapaLeonardo, Gedda Annalisa, Gedda Ilaria, Gianoncelli Mauro, Grandieri Angela, La Rocca Maria,Longo Angelina, Marabella Grazia, Mazzucco Anna Maria, Novello Maria Grazia, Perini Tiziana,Regazzi Maria Teresa, Romano Maria Rita, Turco Antonella, Valvo Maria, Ventriglia Vincenzo,Vannella Claudio, Baum Guido, Bressan Maurizio, de Savorgnani Miranda, Franzo&#8217; Claudio, IzzoTommaso, Leandro Mariateresa, Lodolo Ombretta, Malvani Lucia, Pedicini Maria Francesca,Picillo Francesco, Puzzer Patrizia, Schiavone Caterina, Sclaunich Renata, Semprini Eliana,Semprini Maurizio, Strussia Silvana, Tambalo Maria Grazia, Michelutti Nadia, Piccillo Maria Rosa,Tomat Chiara, Maccariello Giambattista, Ramot Fulvio, Barbera Andrea, Ranise Daniela, PiccininiPatrizia, Calzato Patrizia, Fontana Caterina, Corradi Annamaria, Cervetto Maria Rita, FabrizioMaria Stella, Castagno Maria Gabriella, Rizzato Nadia, Santato Giovanni, Aureli Gianfranco,Cavaliere Nicola, Cerasoli Licia, Cetra Franca, Cialone Tommaso, Ciccarelli Antonietta, CinagliaTeresa, Colaiuda Delfina, Consolati Tiziana, Corellas Virginia, Cripoli Patrizia, D&#8217;AprileAnnamaria, Di Donato Tullio, Gianfrancesco Anna, Miglio Marinella Laura, Morelli Nadia,Rosettini Beatrice, Troiani Giuseppe, Valente Palmerina, Vittorini Maria Paola, Laria Angelo,Allegri Rosangela, Carbone Gabriele, Scarica Antonio, Sposito Maria Albina, Schettini Giuseppe,Rizzi Biagio Luigi, Santangelo Amedeo Giuseppe, Andreozzi Vanda, Antonelli Assunta, AntoniettiFrine, Campisi Rita, Campoli Adriano Loreto, Campoli Giuseppe, Celani Laura, CristofariMassimo, D&#8217;Agostini Rosalba, Grossi Rocco, Lembo Rossana, Magnante Franco, MartinaAlessandra, Polletta Emanuela, Scala Maria, Sinopoli Daniela, Spaziani Margherita, VanvitelliFrancesco, Zeppieri Orietta, Inglese Michelina, Fiorenza Maurizio, Barraco Salvatore, CretaGiuseppe, Ottaviani Edoardo, Fratazzi Laura, D&#8217;Antoni Patrizia, Lentricchia Piero, GottardoliniSimonetta, Geraci Annunziata, Manetti Giampiero, Papini Nadia, Vargiu Anna, Gagliano Antonio,Legora Giordana, Paita Annamaria, Anzalone Matteo, Vernazzani Giovanna, Lombardi Tiziana,Lazzarotti Stefano, Sommovico Daniela, Musetti Rossella, De Maio Anna, Cafagno Riccardo,D&#8217;Oriano Luigi, Bracci Gabriella, Ravani Mirella, Aveta Concetta, Baratta Giuseppe, BottoneMaria Teresa, Buono Adriana, Cacace Cira, Capasso Giovanna, Del Gaudio Francesco, De Rosa DePonte Mario, Di Biase Maria Antonietta, Fedele Pasquale, Fortunato Amedeo, Grimaldi Domenico,Intavaja Alfonso, Lombardi Nunzio, Manganaro Letterio, Marinaccio Luigi, Marra Luciano,Napoletano Giovanna, Orlacchio Caterina, Palazzo Giuseppina, Palumbo Gabriella, PosilipoGiuseppe, Ruggiero Gennaro, Spena Vincenza, Cuomo Claudio, Esposito Maria, Galdi Elisa,Maglione Domenico, Carrino Fortunata, Di Domenico Teresa, Arpaia Anna, Bianco MariaAntonietta, Ciuoffo Salvatore, Ferraro Ignazio Antonio, Fontana Anna, Fucci Antonio, GrilloMaria, Maione Angela, Merola Immacolata, Ottaiano Giovanna, Nettuno Alfredo, Palma AnnaMaria, Palomba Tiziana, Pellegrino Concetta, Valente Gilda, Algeri Patrizia, Bertano Edia,Cannizzaro Claudio, Capoluongo Emilio, Capuano Giuseppe, Cigni Barbara, Costi Fiorella, CutroniMaria, D&#8217;Avino Domenico, D&#8217;Avino Rosalba, De Mitri Tiziana, Ferretti Elisabetta, Ferri Giovanna,Friello Franco, Gaddi Cristina, Galantino Paola, Ghiacci Mirca, Lauria Antonietta, Marchio&#8217; Anna,Pepe Gianni, Pini Lorena, Radichieri Cosetta, Renna Lucrezia, Ritorto Francesca Lucia, RosselliDanila, Stornaiuolo Michele, Spinelli Alfonso, Suriano Maria, Zecchetti Romano, Amore Giorgio,Buscemi Pasqualina, Campagnolo Gaetano, Coniglio Giancarlo, Di Bernardo Angelo, Di GiovanniFrancesco, Falcone Gesualdo, Ferrante Rosa, Gibellino Eleonora, Libertini Giuseppe, LombardoCecilia, Montalto Filippina, Ninfa Francesca, Noto Santa, Palazzo Gabriella, Paolata Caterina, PepiPasquale, Reina Daniele, Rizzo Carlo Giulio, Runza Saverio, Santangelo Luca Michele, ScalzoAgata, Scarcella Carmela, Sciacca Antonino, Taccia Adriana, Vellini Giovanna, Zisa GiuseppeDonato, Angilello Carmela, Piluso Marco, Taibba Concettina, Testa Eugenio, Di Filippo Giuseppe,Barricella Oreste, Castiello Rosalba, Cecere josephina, Ciervo Elio Luciano, D&#8217;Aronzo Rita, DeLorenzo Corrado, Diglio Emilia, Fiore Geppino, Goglia Adriana, Limata Alessandra, LiucciAngela, Lombardi Candida, Maglione Maria, Mucci Candida, Muscaritolo Rosa, Ritirato PioCarmine, Soricelli Elisa, Scarinzi Concetta, Ziccardi Ciriaco, Assini Pietro, Foschini Maria,Plenzick Filippo, Falato Giuseppe, Civitillo Innocenzio, Acciaro Maria Sandra, Arena Salvatore,Barbera Marisa Antonia, Bevilacqua Rosa, Blanca Nicolo&#8217;, Bonomo Augusto Maria Cesarino,Campagna Gaetana Vita, Cannata Roberto, Cianci Angela, Conti Loredana, Conti Rosaria Maria,D&#8217;Alu&#8217; Francesca, Di Maita Concetta, Di Salvo Carmela, Di Salvo Salvatore, Fioriglio Basilio,Flores Carolina, Grasso Calogera, La Porta Enrico, Lavuri Salvatrice Silvana, Lentini Carmelo,Lisacchi Concetta, Macaluso Dora Maria, Manto Maria Dionisia, Merlo Carmelo Maria Claudio,Messina Daamiana, Morante Pietra Rita, Morgana Gaetano, Novello Catena, Paternico&#8217; Tecla,Petitto Raffaello, Polonia Concetto, Puglisi Palmira Mirella, Puzzo Mario, Rabito Loredana,Raimondo Emilia, Refano Mario Armando, Rigo Maria Pia, Rivoli Maria Anna, Russo Dora, ScilliaUmberto, Spallina Maria Grazia, Sutera Luigi, Tilaro Angelo Massimo, Tramontana Vincenzo,Tudisco Antonio Salvatore, Ventura Rita Antonia, Veronica Roberto, Tarducci Leonarda, SpaternaMaria Teresa, Pasciuto Iole Maria, Agabitini Giuliana, Curcio Raffaele, Severi Francesca, SeveriPatrizia, Fiorucci Mirella, Maggiore Ruth Najda, Corridoni Luigia, Maggiore Maria Delizia,Cappelletti Sandrina, Mascalzoni Maria Rita, Di Maria Angela, Pagliarini Francesco, CapocciaAldo, Zuccherini Serenella, Minelli Annamaria, Galardini Anna Rita, Abbondandolo Annina,Abrile Matilde, Aleo Antonino, Asinaro Tiziana, Barbieri Annalisa, Basile Paolo, BertonascoSilvana, Botto Maria Carla, Buratto Ivana, Carletto Nicola Mario, Cattana Riccarda, CattarinGabriele, Cavaliero Laura, Chierchia Rita, Chiodi Maria Paola, Conforti Domenico, CorinoElisabetta, Cornara Maria, Cuttica Rosa, Di Dio Concetta, Elefante Antonietta, Fabbri Davide,Ferraioli Antonietta, Franco Angela, Gallareto Maurizia, Genovese Mirella, GiordanoElena,Giordano Michele, Giuliano Giuseppina, Grillo Carlo, Grossi Mariarosa, Rosa Arcangela,Laguzzi Marina, Lavaselli Maura, Leto Maria Pia, Libralesso Lorella, Mazzucca Bartolomeo,Menzoni Marisa, Montemerlo Anna Luisa, Nicotra Alessandro, natale Alice Paola, Nunzi AnnaTeresa Nunzi Maria Carmen Loredana, Oddone Giuseppina, Pesce Adele, Pratesi Davide, PrearoLuciana, Premer Margherita, Priora Fulvio,, Romano Ezio, Romeo Clotilde, Romiti Pio, RonchiRoberta, Sansone Loretta, Santiero Maria Margherita, Secondi Patrizia, Speranza Rocco, SpiritoFloriana, Tabucchi Nadia, Vezzoso Giovanna, Zaccara Maria Gaetana, Gabellone Giuseppe, panicoAntonio, Altieri Maria Rosaria, Aprea Annamaria maddalena, Chirico Luisa, Correggia Maria,D&#8217;Amore Maria, Del Coro Carmela, Della Corte Ciro, De Rosa Giuseppe, De Vito Rolando, DiRosa Bianca, Fierro Flavio, Fiore Pirone Petronilla, Fontana Giuseppina, Frangipani Luzio, FrattaAlessandro, Galise Luciana, Giorgini Maria Teresa, Guerrasio Maria Grazia, Iamarco Donatella,Luongo Anna, Luongo Assunta, Majella Lucia, Manna Adele, Mignona Michelino, Morra Monica,NocerinoAssunta, Perez Barbara, Rizzo Maria, Starace Brigida, Stendardo Luigi, TravaglioneElisabetta, Urciolo Evelina, Zuccarini Gaetano, Palermo Enza, Messina Paolo, Mirabella Salvatore,Scarpinato Anna Maria, Franchini Giuseppe, Nicolosi Rocco Domenico, Rizzo GiovannaMariaMarta, Neri Giuseppina, Belcastro Vincenzo, Sammarco Gaetana, Fichera Carmelina, CostantinoMaria Carmela, Russo Vincenzina, Vaccaro Giuseppe, Borrometi Salvatore, Marletta Rosaria,Pafumi Fulvia, Santuccio Corrado, Camilleri Dario, D&#8217;Angelo Francesca, Magra Domenico,Pantano Vito, Ingrao Ortensia, Martinez Bazan Fabio, Buccheri Andreana, Scozzoni Maria Angela,Scaravilli Giuseppe, Ranno Carmelo, Tudisco Serafina, Fabozzi Vincenza Urz Rosa, GrossoFortunato Penna Matteo, Germana&#8217; Rita, Zichittella Anna Rita, Giglio Olga, Giustolisi Francesca,Lombardo Innocenza Aprile Mafalda, Costanza Alfia, Valastro Grazia, D&#8217;urso Rosetta Angela,Campisi Aurora, Garozzo Mario, Defelice Liliana, Cannavo&#8217; Angela, Rinceri Gaetana, TerravecchiaCalogero, Buscema Salvatore, Russo Licia, Marcellino Marina, Musmeci Vincenzo, FicheraGiuseppina, Silvestro Antonio, Carrara Francesco, Sciacca Giosuele, Ferlito Maria, Sferlazzo MarioCarlo, Capodicasa Bernardo, Fede Franco, Carbone Paolo, Tomaselli Lucia, Barbagallo Riccardo,Riganati Angelo, Rubino Rosa, Scibilia Franca, Amuso Grazia, Galvagno Anna Maria, ConteCorradina, Nanfito&#8217; Marisa, Savoca Giuseppa, Panasc Giorgio, Guerrera Liliana, Demma Salvatore,Sortino Maria, Spina Franca, Minuto Rosa, Aureliano Salvatore, Samperi Maria Paola Loredana,Dimaiuta Giuseppa, Rizzo Amalia, Burcheri Arcangela Grazia, Di Bella Caterina, Cuffari Cosimo,Laudani Salvatore, Campisi Angela Maria, Cannizzaro Vittorio, Scalia Paola, Iozzia Giovanna,Giuffrida Giuseppe, Morsello Luigi Sebastiano Artale Antonio, Cazzetta Donatella, CocoAlessandra, Di Pietro Cesario, Drago Silvana, Franza Ugo, Giannone Salvatore, Lorefice Salvatore,Meloni Natalizia, Minniti Corrado, Mirabito Giuseppe, Oliveri Grazia, Pannuzzo Salvatore, PistrittoLuciano, Santino Andrea, Valvo Pietro, Vinci Emilia, Zappala&#8217; Angelo, Guglielmo Ignazio, CugnoCorrado, Gennaro Maria Carmela, Buonomo Antonietta, Cafararo Matilde, Crispo Alberto, FerriereAntonietta, Fiocco Maria Rosaria, Forlani Barbara Noemi, Frattini Raimondo, Gianquinto AnnaMaria, Loffredo Anna, Mazzeo Gennaro, Monfrecola Salvatore, Ruggiero Rosaria, Serra Giancarlo,Velente Vittorio, Virot Liliana, Urciuolo Maria, Zannella Francesco, Biasco Maurizio, CaropresoNicoletta, Casillo Assunta, Colonna Lucia, Conte Procolo, Coronato Patrizia, Cuomo Anna,D&#8217;Ambrosio Matilde, De Vita Rosaria, Di Leva CarMine, D&#8217;Onofrio Fulvia, Esposito Antonio,Favilla Albina, Ferraiolo Maria Immacolata, Foggia Teresa, Fuccio Igina, Germano&#8217; Vincenzo,Manno Salvatore, Masullo Giannino, Mazzella Salvatore, Mottola Franco, Orpello Diego, NocellaLucio, Pavia Elena, Pignatelli Maria Rosaria, Paterno Enrichetta, Pompeo Rosaria, QuarantielloGiuseppe, Ricciardi Anna, Racca Antonio, Sarpa Anna Maria, Sabatelli Patrizia, Sepe Aldo Franco,Vitale Angelina, Carano Antonio, Cuomo Domenico, Di Martino Vincenzo, Di Somma Carla,Donnarumma Gaetana, Esposito Virginia, Forte Anna Maria, Iaccarino Giovanna, martoneRaffaele, Regli Mariarosaria, Pacchiarotta Annamaria, Cotticelli Giuseppe, Lignola Alfonso,Vitaglione Ida, Accogli Carmela, Blanc Silvio, Bruzzese Giuseppe, Cantore Vito, CecchinelCaterina, Cutugno Anna Maria, Di Bernardo Amato Aldo, Gagliardi Carmela, Geracitano Maurizia,Lo Cascio Filippa, Marcon Anna Maria, Marsocci Salvatore, Putzolu Maria Antonietta, Re Rosalia,Rosito Gennaro, Siepi Antonella, Soverchia Rosalba, Aderigi Claudio, Aragona Raffaele, BulleraTamara, Ceccarelli Riccardo, Cini Anna Maria, Firrera Roberto, Franchi Maria Ercolana, FredianiMara, Galletti Moreno, Grassini Lorella, Iorio Lorenzo, Leoni Maria Cristina, Manna Luciana,Marinoni Roberta, Meucci Silvio, Pellegrini Elvira, Pernisco Francesca, Puntoni Silvia, AgrimiLidia, Alloggio Angelica, Arachi Vincenzo, Arnesano Carlo, Brucchietti Gilda, Caforio Franca,Candido Maria Grazia, Capone Marinella, Caprino Giuseppina, Carcagn Luigi, Cesarino Rita,Ciminiello Antonella, Contaldi Rodolfo, Costantini Maria Cesaria, Cuna Maria Antonia, De BlasiLucia, De Matteis Daniela, De Matteis Franco, De Pascalis Maria Liliana, De Pascalis MariaTeresa, De Vitis Giuseppe, Del Giudice Sabrina, Donatio Anna Luisa, Forcignano&#8217; Maria Colomba,Fracasso Anna Maria, Gervasi Fernando, Giannuzzi Teresa, Grillo Antonio, Guida Maria Teresa,Ingrosso Francesca, Lodeserto Maria, Lorenzo Massimo, Marcuccio Luigia, Margarito Pantaleo,Marzo Rocco Luigi, Masciullo Fabiola, Mastrolia Vincenzo, Molendini Ottavio, Morbidelli Anna,Morello Gianfranco, Mulas Franca Maria, Nicolau Stefano, Nobile Giovanni, Nuzzo Rita, OrlandoVincenzo, Pantaleo Vera Maria, Pascalicchio Michele, Pellegrino Tommaso, Pesce Armando,Pirelli Roberto, Podo Antonio, Renna Antonio Giovanni, Renna Corrado, Rizzo Giovanni, RizzoWilliam, Role&#8217; Raimonda, Rollo Adriana, Rollo Anna Rita, Romano Antonio, Rosato Elio,Saponaro Carmelina, Serafino Anacilda, Simmini Anna Maria, Spada Claudia, Spata Giancarlo,Stamer Carmela, Tamburetto Franco, Tarantino Egidio Ugo, Trazza Angelo, Turdo Pietrina, UleriGiovanna, Vedruccio Fabio, Vergori Lorella, Goffredo MAurizia, Gemma Lucia, Donno Fania,Gallo Silvia, Cicoira Maria Pia, Veccari Domenica, Anastasia Maria Lucia, Antonazzo Addolorata,Antonucci Amalia, Armeno Martina, Arseni Angela, Bergamo Ermelinda, Bottalico Silvana, BrunoMariolina, Cafaro Luigi, Calabrese Antonella, Capoti Rita, Cappello Giuseppa, Cappello MariaRosaria, Caracciolo Antonella, Castrignano&#8217; Maria Lucia, Chiriatti Claudia, Cisternino Giovanni,Civino Giovanna, Colella Loredana, Colizzi Maria Rita, Contino Annamaria, D&#8217;Andrea Donatella,D&#8217;Andrea Maria Nerina, De Gaetanis Gioacchino Roberto, De Giorgi Oronza, De Pascalis Lucia,Dell&#8217;Anna Paolo, Di Maria Carmela, Di Muro Giovanni, Dongiovanni Giovanni Paolo, EspositoAnna, Faggiano Luigi, Alessandr Marta Maria Maddalena, Fattizzo Giovanna, Gaetani Salvatore,Garrisi Daniela, Gerardi Sergio, Gainnotta Domenica, Gioia Maria, Giura Giovanni, GiustizieriEdvige, Goffredo Rosaria, Grazioli Giovanni, Greco Antonio, Greco Raffaele, Lamosa AnnaCarmela, Legittimo Marilena Pazienza, Luchena Patrizia, Magagnino Agnese, Mancarella MariaDomenica, Marra Silvana, Marchello Francesco, Marcucci Michelina, Marinosci Vincenzo,Masciullo Carmela, Mastrolia Maria Antonietta, Mazzeo Anna Rita, Mazzeo Concetta, MazzeoVincenza, Mazzotta Patrizia, Megha Roberta, Melcarne Donato, Mele Maria Rosaria, MililloGiacoma, Monastero Giancarlo, Morgagni Andrea, Nesta Lucilla, Padula Giulia, Pano Gregorio,Parlangeli Cosima Consiglia, Parlangeli Esterina, Pastore Giovanni, Pastorelli Giovanna, PedoneAntonia, Pedone Antonio, Petracca Antonio, Potera Valeria, Quaranta Anna, Quarta Elio, RampinoGiuseppa, Renna Anna Maria, Ricchiuto Antonio, Ripa Nicola, Rizzo Oronzo, Romano Angelo,Russo Antonio, Scillieri Giorgio, Siciliano Marcello, Sicuro Antonio, Tafuro Maria Rosaria, TanieliMarisa, Toma Luciana, Toma Miliana, Troisi Vincenzo, Urso Anna Lucia, Veca Maria Rita, VeseGabriele Salvatore, Vetere Rossi Anna, Vicentelli Maria, Villani Leonardo, Martignetti MariaGioia, Villa Fernando, Sgravo Luisa, Cimmino Roberto, Scialla Simona Rita, MontagnaniMariarosa, Ciolfi Emma, Mangione Paola, Cangemi Liliana, Corriero Monica, Natale Luciana,Lodovichi Mara, De Martinis Ada, Spina Giuditta, Pifferi Luigia, Palazzi Marinella, Natali Marisa,De Vito Wanda, Nizza Giuseppe, Cecconami Fabrizio, Bertolucci Mara, Tizzi Silvio, Corbo MariaRosaria, Galli Clotilde, Baldi Rossella, Borri Stefania, Caiazzo Leonardo, Cencini Luciano, DuchiniSergio, Forti Massimo, Fusi Alessandro, Gagnarli Patrizia, Giani Angela, Luinguanti Donella,Marascio Giuseppina, Marcocci Fiorella, Marzano Tullio, Menchini Maria Teresa, MigliorucciLoriana, Oci Enrico, Palazzo Maria Rosa, Ricci Mariella, Rinaldini Francesco, Romani Roberta,Santeanesi Anna Rita, Turchi Mariangela, Basile Gerardo, Biondo Luigi, Costantino Vincenzo, DiDomenico Domenico, Fiorentino Maria, Grimaldi Eliseo, Gasparro Anna, Gasparro Luigi,Guarracino Maria, Lettieri Rocco, Marano Vito, Santucci Giocondo, Spagnuolo Vincenzo, NapoliMaria Luisa, Giordano Regina, Girardi Francesca, Laudonia Clara, Livrieri Michele, Sibilio Mario,Caroniti Ida, Sessa Antonio, Guarino Cleonice, Abbate Maria Luisa, Baruffo Maria Grazia, CarliSilvana, De Rosa Daniela, Di Vaio Lucia, Di Vincenzo Raffaele, Esposito Rosanna, FerraraGiustina, Finizio Camillo, Forgione Umberto, Fummo Olga, Guida Mariano, Ippolito Maria, LabateRosaria, Manfellotti Roberta, Marseglia Daniela, Mirabile Anna, Montella Umberto, Paliotti AnnaMaria, Postiglione Anna, Priore Caterina, Ronga Emilia, Sammarco Concetta, Terlizzi VincenzoPaolo e Taglialatela Angelo,</b> rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Pasquale Lattari edelettivamente domiciliati presso la sede del Sag-Sindacato Autonomo Giustizia in Roma, Largo deiLombardi n. 21</p>
<p><b>UIL Pubblica amministrazione</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Maria Elisabetta Rende, presso il cui studio in Roma, viaPanaro n. 11, e&#8217; elettivamente domiciliata</p>
<p><b>CISL &#8211; Federazione Lavoratori Pubblici e dei servizi</b>, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Marcello Cardi, presso il cui studio in Roma, viaBasento n. 37, e&#8217; elettivamente domiciliata</p>
<p><b>SAG &#8211; Sindacato autonomo giustizia</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Pasquale Lattari ed elettivamente domiciliato Presso la propriasede in Roma, Largo dei Lombardi n. 21</p>
<p><b>tutti gli altri soggetti</b>, intimati a mezzo di pubblici proclami in attuazione dell&#8217;ordinanzaT.A.R. Lazio, sezione I, n. 1634 del 16 marzo 2004 e indicati nominativamente nell&#8217;avvisopubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  &#8211; Foglio delle inserzioni n. 105 del 6mag-04</p>
<p>per ottenere, previa concessione di tutela cautelare<br />
l&#8217;annullamento e/o la declaratoria di nullita&#8217; e/o illegittimita&#8217; e/o invalidita&#8217; dei seguenti atti:<br />
1) graduatoria definitiva per l&#8217;ammissione al percorso formativo del procedimento selettivo internoper l&#8217;accesso a 477 posti della posizione economica C3, profilo professionale &#8220;direttore dicancelleria&#8221; approvata il 28 febbraio 2002;<br />
2) atto di approvazione della graduatoria definitiva adottato il 28 febbraio 2002 dal direttoregenerale della formazione e del personale del ministero della giustizia;<br />
3) graduatoria provvisoria per l&#8217;ammissione al percorso formativo del procedimento selettivointerno per l&#8217;accesso a 477 posti della posizione economica C3, profilo professionale &#8220;direttore dicancelleria&#8221; approvata il 29 novembre 2001;<br />
4) atto di approvazione della graduatoria provvisoria adottato il 29 novembre 2001 dal capodipartimento del dipartimento dell&#8217;organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi delministero della giustizia;<br />
5) avviso di selezione per l&#8217;accesso a 477 posti della posizione economica C3, profilo professionaledirettore di cancelleria del 5 febbraio 2001;<br />
6) criteri generali disciplinanti la selezione all&#8217;interno delle aree contenuti negli articoli 16, 17 e 18del contratto integrativo di lavoro del ministero della giustizia 1998/2001, sottoscritto il 5 aprile2000;<br />
7) accordo ministero della giustizia/ org. sind. del 14 ottobre 2003;<br />
8) accordo ministero della giustizia/ org. sind. del 25 marzo 2002, recante modifiche al corso diformazione per l&#8217;accesso alla qualifica di &#8220;direttore di cancelleria, pos. C3&#8221;;<br />
9) circolare 11 novembre 2003 del direttore generale del personale e della formazione, recantecomunicazione dell&#8217;accordo sindacale del 14 ottobre 2003;<br />
10) circolare 28 novembre 2003 del direttore generale del personale e della formazione, recantecomunicazione della prosecuzione della procedura;</p>
<p>nonche&#8217; l&#8217;accertamento<br />
del diritto dei ricorrenti a partecipare al concorso per l&#8217;accesso alla qualifica di &#8220;direttore dicancelleria pos. C3&#8221; a mezzo di procedure selettive nel rispetto dei principi affermati dalla CorteCostituzionale nelle sentenze nn. 1 del 1999 e 904 del 2002.</p>
<p>Visto il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;amministrazione intimata e degli intervenienti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla udienza pubblica del 14 luglio 2004 il Primo Referendario Davide Soricelli; uditialtres l&#8217;avvocato Polito per i ricorrenti, l&#8217;avvocato Aiello per il ministero della giustizia e gliavvocati Rende, Lattari, Iossa e Rossano per gli altri resistenti;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. I ricorrenti sono funzionari del ministero della giustizia; in particolare essi sono stati assunti aseguito di pubblico concorso nella VIII qualifica funzionale &#8211; profilo professionale di funzionario dicancelleria.<br />
Entrato in vigore il primo contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto comune del comparto deiministeri (quadriennio 1998/2001), essi, in conseguenza del &#8220;superamento&#8221; del sistema diclassificazione e inquadramento basato sulle qualifiche funzionali, sono stati collocati nella cd.area funzionale C, posizione economica C2 (ed infatti in base alla tabella B allegata al contrattogli appartenenti alle ex q.f. VII, VIII e IX sono stati inseriti nell&#8217;area funzionale C rispettivamentenelle tre posizioni economiche C1, C2 e C3 in cui tale area e&#8217; stata articolata).</p>
<p>2. E&#8217; opportuno premettere sin d&#8217;ora che il contratto collettivo citato prevede che i posticorrispondenti alla posizione economica C3 siano interamente riservati (a differenza di quellicorrispondenti alle posizioni C1 e C2 per le quali e&#8217; prevista la possibilita&#8217; di accesso dall&#8217;esterno,mediante selezione pubblica, oltre che per passaggio interno) al personale interno in possesso dellaposizione C1, C1S (cioe&#8217; C1 super, costituente &#8220;sviluppo economico all&#8217;interno dell&#8217;area&#8221; exarticolo 17) e C2; in particolare l&#8217;articolo 15 del contratto stabilisce che &#8220;il passaggio dei dipendentida una posizione all&#8217;altra all&#8217;interno dell&#8217;area avverra&#8217; nei limiti dei posti di cui ai contingentiprevisti dal primo comma (cioe&#8217; concertati dall&#8217;amministrazione con le organizzazione sindacali),mediante percorsi di qualificazione e aggiornamento professionale con esame finale, al termine deiquali sara&#8217; definita una graduatoria per la cui formulazione sara&#8217; considerato, in ogni caso, elementodeterminante la posizione economica di provenienza. Sono considerati altres elementi utilil&#8217;esperienza professionale acquisita e il possesso di titoli di studio e professionali coerenti con iprocessi di riorganizzazione o innovazione tecnologica&#8221;.</p>
<p>2.1. E&#8217; altres opportuno aggiungere che, in data 5 aprile 2000, e&#8217; stato stipulato il contrattocollettivo integrativo per il ministero della giustizia che ha disciplinato, agli articoli 16, 17 e 18, lemodalita&#8217; di svolgimento delle selezioni per i passaggi dei dipendenti da una posizione economicaall&#8217;altra all&#8217;interno delle aree.</p>
<p>2.2. Successivamente in data 5 febbraio 2001 e&#8217; stata bandita la selezione interna per &#8220;l&#8217;attribuzionedi 477 posti disponibili nella figura professionale del direttore di cancelleria, area C, posizioneeconomica C3&#8221;.</p>
<p>2.3. Per quanto qui interessa, il contratto integrativo e l&#8217;avviso di selezione hanno previstol&#8217;ammissione alla procedura di un numero di soggetti pari al numero dei posti da attribuireincrementato del 20% (percentuale elevata al 100% in attuazione di un successivo accordosindacale del 14 ottobre 2003).</p>
<p>2.4. Piu&#8217; specificamente alla procedura possono essere ammessi i dipendenti dell&#8217;amministrazioneappartenenti all&#8217;area C; e&#8217; richiesto come titolo di studio la laurea; per i dipendenti privi di laurea(che costituisce il titolo di studio ordinariamente richiesto per l&#8217;accesso alla posizione C3) ma inpossesso del diploma di scuola secondaria superiore e&#8217; prescritta un&#8217;anzianita&#8217; di servizio di otto anninella posizione economica C1 o di quattro anni nella posizione economica C2.</p>
<p>2.5. L&#8217;ammissione al percorso formativo avviene sulla base di una graduatoria unica nazionale. Inparticolare, i candidati in possesso dei requisiti di ammissione sopra indicati sono graduati tenendoconto dell&#8217;anzianita&#8217; di servizio e dei titoli di studio posseduti (sono altres previsti punteggi negativiin corrispondenza di condanne riportate, ma questo profilo e&#8217; ininfluente ai fini del ricorso inesame).</p>
<p>2.6. E&#8217; opportuno precisare che: a) a parita&#8217; di punteggio il bando di selezione prevedeva laprecedenza del candidato &#8220;inquadrato nella posizione economica superiore&#8221; (qualora i candidatifossero in possesso delle medesima posizione economica, era preferito quello con maggioreanzianita&#8217; di servizio e, in caso di ulteriore parita&#8217;, quello con maggiore anzianita&#8217; pressol&#8217;amministrazione giudiziaria; infine in caso di identica anzianita&#8217; presso l&#8217;amministrazionegiudiziaria era preferito il candidato piu&#8217; anziano di eta&#8217;); b) il medesimo bando di selezioneconsentiva agli interessati di presentare domanda di partecipazione &#8220;a non piu&#8217; di due procedimentidi selezione&#8221;.<br />
L&#8217;accordo sindacale del 14 ottobre 2003 sopra citato ha innovato su entrambi i punti; esso ha infattistabilito che: a) in ogni caso &#8211; e quindi anche in fase di redazione delle graduatorie di ammissione -e&#8217; attribuita prevalenza alla posizione economica piu&#8217; elevata (art. 2); b) ogni interessato puo&#8217;partecipare ad una sola procedura con la conseguenza che coloro che si siano avvalsi della facolta&#8217;originariamente prevista di presentare domanda di partecipazione a piu&#8217; di una procedura sonoobbligati a sceglierne una sola (sono cioe&#8217; tenuti ad un&#8217;opzione di cui l&#8217;accordo ha anchedisciplinato modalita&#8217; e termini), mentre coloro che abbiano proposto un&#8217;unica domanda possonochiedere di partecipare alla procedura finalizzata all&#8217;inquadramento nella posizione economicaimmediatamente superiore a quella posseduta (quest&#8217;ultima previsione si riferisce, ad es., a chi, inpossesso della posizione C1, non abbia fatto domanda per la procedura per il passaggio allaposizione C2 ma solo a quella per il passaggio alla posizione C3) (art. 3).</p>
<p>2.7. Il percorso formativo consiste &#8220;in un periodo di tirocinio teorico-pratico della durata di 2 mesied in 5 moduli di 3 giornate d&#8217;aula&#8221;; al termine di esso e&#8217; prevista la presentazione e discussione diuna relazione su uno o piu&#8217; argomenti oggetto del percorso formativo. Con l&#8217;accordo del 25 marzo2002 e&#8217; stata peraltro concordata una riduzione del tirocinio teorico-pratico prevedendosi 30 giornidi tirocinio e 2 moduli di 5 giornate.</p>
<p>3. Con il loro ricorso, in concreto, i ricorrenti lamentano che le modalita&#8217; di copertura dei postidisponibili di direttore di cancelleria cos individuate dagli atti citati sono illegittime.</p>
<p>3.1. Essi anzitutto sostengono che e&#8217; illegittima la previsione della copertura dei posti attraverso lostrumento della selezione riservata esclusivamente a personale interno; al riguardo la tesi deiricorrenti &#8211; che richiamano la nota giurisprudenza costituzionale in materia &#8211; e&#8217; che dovrebbe farsiricorso al pubblico concorso.</p>
<p>3.2. In via logicamente subordinata, i ricorrenti censurano altres le modalita&#8217; con cui la selezioneinterna e&#8217; stata articolata.<br />
La tesi di fondo dei ricorrenti e&#8217; che il regolamento delle selezione e&#8217; sostanzialmente preordinato aduna sorta di cooptazione verso l&#8217;alto del personale avente maggiore anzianita&#8217; di servizio (in largamisura neppure in possesso del titolo di studio, cioe&#8217; la laurea, ordinariamente prescritto perl&#8217;accesso alle complesse e delicate funzioni di direttore di cancelleria).<br />
Questo obiettivo e&#8217; stato realizzato prevedendo: a) un contingente massimo di dipendenti daammettere al percorso formativo e da individuare sulla base di una graduatoria &#8211; peraltro neppureprevista dal C.C.N.L., che prevede invece la sola graduatoria da formare dopo l&#8217;espletamento delpercorso formativo &#8211; che privilegia chiaramente l&#8217;anzianita&#8217; di servizio rispetto al titolo di studio;b) l&#8217;articolazione del cd. percorso formativo con modalita&#8217; tali da escludere ogni possibilita&#8217; di unaseria verifica del livello di preparazione e di professionalita&#8217; dei partecipanti (che non sono neppuretenuti a sostenere una prova scritta).<br />
In concreto la sopravvalutazione dell&#8217;anzianita&#8217;, ad avviso dei ricorrenti, ha come conseguenza chenei posti utili della graduatoria di ammissione si siano collocati colleghi forniti di elevata anzianita&#8217;di servizio (spesso funzionari C1 neppure laureati); la ulteriore conseguenza e&#8217; che i dipendenti chepossono vantare una bassa anzianita&#8217; di servizio pur essendo in possesso della laurea (come iricorrenti che, in gran parte, sostengono di essere entrati in servizio nel 1996 a seguito di pubblicoconcorso) sono &#8220;automaticamente tagliati fuori&#8221; dalla possibilita&#8217; di essere ammessi al percorsoformativo. In pratica i ricorrenti lamentano che il regolamento concordato con le organizzazionisindacali produrra&#8217; la conseguenza di determinare uno scivolamento dalle posizioni C1 e C2 allaposizione C3 del personale piu&#8217; anziano ma meno qualificato a danno dei funzionari inseriti inposizione C2 in possesso di bassa anzianita&#8217; di servizio ma maggiormente qualificati in ragione delreclutamento a mezzo di concorso destinato a soggetti in possesso della laurea.</p>
<p>3.3. Sottolineano al riguardo i ricorrenti che questi elementi di disequilibrio a favore dei colleghicon maggiore anzianita&#8217; di servizio e con qualifica piu&#8217; bassa sono solo attenuati dall&#8217;accordosindacale del 14 ottobre 2003; questo accordo sindacale, stabilendo la regola della prevalenza anchein sede di formazione della graduatoria preliminare della posizione economica superiore,indubbiamente salvaguarda la situazione del personale in posizione C2 rispetto al personale diqualifica inferiore. In questa medesima direzione &#8220;si muove&#8221; anche la previsione dell&#8217;incrementodei dipendenti che possono essere ammessi al percorso formativo.<br />
Nondimeno sostengono i ricorrenti che neppure queste modifiche (incremento a 954 dei dipendentiammissibili al percorso e prevalenza della posizione di provenienza anche in sede di formazionedella graduatoria preliminare) sono tali da consentire loro di essere ammessi alla procedura, essendoessi collocati nelle ultime posizioni della graduatoria provvisoria (al riguardo e&#8217; opportuno precisareche tale graduatoria comprende quasi cinquemila candidati).<br />
In sostanza i ricorrenti sostengono che e&#8217; da escludere che essi possano utilmente collocarsi nellagraduatoria definitiva rideterminata per effetto delle opzioni e in attuazione della regola dellaprevalenza della posizione di provenienza piu&#8217; alta.</p>
<p>4. Si e&#8217; costituito in giudizio il ministero della giustizia che resiste al ricorso.</p>
<p>5. Con ordinanza n. 1634 del 16 marzo 2004, il Tribunale ha accolto l&#8217;istanza di tutela cautelare esospeso la procedura selettiva, ha disposto l&#8217;integrazione del contraddittorio nei confronti deisoggetti compresi nella graduatoria impugnata e delle organizzazioni sindacali sottoscrittici degliaccordi sindacali disciplinanti la procedura e fissato la trattazione del merito del ricorso perl&#8217;udienza del 14 luglio.</p>
<p>5.1. I ricorrenti hanno eseguito l&#8217;incombente nei termini stabiliti.</p>
<p>5.2. Si sono costituiti in giudizio i signori Libera Piemontesi e altri nominativamente indicati inepigrafe, i signori Cusani Anna Maria, Ferroni Anna Maria, Puglielli Gabriele e Bonifacio Antonio,i signori Sole Antonio e Senatore Assunta e, infine, i signori Migliaccio Felice e altri pure indicatinominativamente in epigrafe. Si sono altres costituiti la UIL Pubblica amministrazione, la CISL -Federazione Lavoratori Pubblici e dei servizi e la SAG &#8211; Sindacato autonomo giustizia.</p>
<p>5.3. Tutti resistono al ricorso di cui deducono l&#8217;inammissibilita&#8217; e, in subordine, l&#8217;infondatezza.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Preliminarmente occorre esaminare le eccezioni di inammissibilita&#8217; sollevate dai resistenti.</p>
<p>1.1. Questi anzitutto denunciano che il ricorso e&#8217; palesemente tardivo, in quanto la maggior partedegli atti impugnati sono precedenti di piu&#8217; di sessanta giorni rispetto a quello di notifica dell&#8217;attointroduttivo. Eccepiscono altres che il giudice amministrativo difetta di giurisdizione in quanto lacontroversia in esame non e&#8217; riconducibile alla residuale giurisdizione sui concorsi &#8220;per l&#8217;assunzionedei dipendenti della pubblica amministrazione&#8221; di cui all&#8217;articolo 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165.</p>
<p>1.2. Le eccezioni sono infondate.</p>
<p>1.3. Per quanto attiene ai profili inerenti alla tempestivita&#8217; del ricorso, il Collegio ribadisce quantogia&#8217; rilevato in sede cautelare in ordine alla sussistenza dei presupposti per rimettere in termini iricorrenti per errore scusabile dovuto alle incertezze inerenti alla individuazione del giudice aventegiurisdizione sulla controversia.</p>
<p>1.3.1. Non puo&#8217; infatti dubitarsi della sussistenza di tali presupposti.<br />
La definizione delle regole di riparto della giurisdizione tra il giudice ordinario e il giudiceamministrativo in ordine ai concorsi cd. interni e&#8217; stata oggetto negli ultimi anni di un intensocontenzioso e non puo&#8217; dirsi che in materia siano state ancora raggiunte soluzioni oggetto di generalecondivisione e tali da eliminare la situazione di diffusa e oggettiva incertezza in ordineall&#8217;individuazione del giudice avente giurisdizione.<br />
Basti solo ricordare che le sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno adottato in materiaposizioni diverse; e lo stesso puo&#8217; dirsi sia dei giudici ordinari di merito che dei giudiciamministrativi.<br />
Anche attualmente non puo&#8217; ritenersi che in materia esista un esteso consenso su una soluzione.</p>
<p>1.3.2. Venendo al ricorso in esame, non puo&#8217; negarsi che &#8211; allorche&#8217; sono stati adottati gli attiimpugnati e, in particolare, il bando di selezione (che e&#8217; l&#8217;atto che concreta la lesione dell&#8217;interessedei ricorrenti, dato che essi sostanzialmente contestano la legittimita&#8217; delle regole della selezione, siasotto il profilo della scelta, per cos dire &#8220;a monte&#8221;, del concorso interno in luogo di quello pubblicosia sotto il profilo della concreta disciplina del procedimento) &#8211; l&#8217;orientamento giurisprudenzialeprevalente fosse nel senso dell&#8217;appartenenza alla giurisdizione dell&#8217;a.g.o. delle controversie relativea concorsi interni; lo conferma del resto la circostanza &#8211; che i ricorrenti hanno puntualmentedocumentato &#8211; che numerosi giudici ordinari hanno adottato provvedimenti proprio sulla proceduraselettiva in esame.<br />
Non puo&#8217; quindi negarsi che sussistesse una situazione di oggettiva incertezza in ordineall&#8217;individuazione del giudice fornito di giurisdizione, che ha indotto i ricorrenti in un erratogiudizio circa esistenza ed attualita&#8217; dell&#8217;onere dell&#8217;impugnazione in sede giurisdizionaleamministrativa; tanto integra i presupposti per la rimessione in termini dei ricorrenti per errorescusabile (Consiglio Stato, sez. V, 23 giugno 2003, n. 3714, Consiglio Stato, sez. VI, 20 giugno2003, n. 3689, Consiglio Stato, sez. V, 8 ottobre 2002, n. 5315).</p>
<p>1.4. Si puo&#8217; ora esaminare la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione del giudiceamministrativo sulla controversia.</p>
<p>1.5. Ritiene il Collegio che la controversia in esame sia riconducibile al contenzioso in materia diconcorsi che, secondo la disposizione gia&#8217; citata dell&#8217;articolo 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165,rientra nella giurisdizione di legittimita&#8217; del giudice amministrativo anche a seguito della cd.contrattualizzazione del rapporto di impiego alla dipendenza di amministrazioni pubbliche.<br />
Di conseguenza l&#8217;eccezione di inammissibilita&#8217; dev&#8217;essere respinta, per le considerazioni cheseguono.</p>
<p>1.6. Sul punto si osserva che l&#8217;articolo 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (in cui sono confluite ledisposizioni dell&#8217;articolo 69 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni)- nel devolvere all&#8217;a.g.o. la giurisdizione sulle controversie relative ai rapporti di lavorocontrattualizzati, ivi comprese quelle &#8220;concernenti l&#8217;assunzione al lavoro, il conferimento e larevoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilita&#8217; dirigenziale, nonche&#8217; quelle concernenti leindennita&#8217; di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorche&#8217; vengano in questione attiamministrativi presupposti&#8221; &#8211; ha tuttavia disposto al quarto comma che &#8220;restano devolute allagiurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali perl&#8217;assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni&#8221;.</p>
<p>1.7. Sul significato di questa riserva, come gia&#8217; accennato, si sono subito registrate prese diposizione diversificate. Come e&#8217; intuibile, si e&#8217; subito posto il problema dell&#8217;individuazione delgiudice competente in materia di concorsi o selezioni interne, cioe&#8217; riservate al personale gia&#8217; inservizio alle dipendenze dell&#8217;amministrazione.</p>
<p>1.8. In sintesi, puo&#8217; ricordarsi che dopo iniziali incertezze la prevalente giurisprudenza, sia civile cheamministrativa, si e&#8217; orientata nel senso che le &#8220;procedure concorsuali per l&#8217;assunzione deidipendenti delle pubbliche amministrazioni&#8221; dovessero individuarsi esclusivamente nei pubbliciconcorsi preordinati alla (prima) instaurazione del rapporto di impiego con la p.a.; per i concorsiinterni si riteneva invece che sussistesse la giurisdizione dell&#8217;a.g.o. in quanto tali procedure,riferendosi a soggetti che rivestono gia&#8217; lo status di dipendenti della p.a., venivano configurate comeuna vicenda modificativa di un rapporto gia&#8217; in atto, che non subisce alcuna interruzione, in cui nonviene in rilievo l&#8217;esercizio di pubbliche potesta&#8217; ma l&#8217;esercizio di poteri di gestione del rapporto dilavoro, espressione dell&#8217;autonomia organizzativa del datore di lavoro.<br />
Questo orientamento &#8211; peraltro non incontroverso in quanto sia in ambito civile sia in ambitoamministrativo non mancavano posizioni difformi &#8211; implicava che restassero devolute allagiurisdizione amministrativa le controversie inerenti a concorsi pubblici, cioe&#8217; destinati a soggettiesterni (rectius soggetti non gia&#8217; dipendenti dell&#8217;amministrazione che bandisce il concorso), o misti,cioe&#8217; destinati a esterni ma con riserve a favore di candidati &#8220;interni&#8221;; venivano invece attratti nellagiurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro le controversie sui concorsiinteramente riservati a interni, indipendentemente dal fatto che implicassero o meno il passaggio daun&#8217;area o fascia funzionale all&#8217;altra.<br />
A questa posizione hanno inizialmente aderito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass.,sez. un. civ., 27 febbraio 2002 n. 2954, Cass., sez. un. civ., 11 dicembre 2001, n. 15638, Cass., sez.un. civ., 22 marzo 2001 n. 128).</p>
<p>1.9. Come e&#8217; noto, successivamente le Sezioni Unite della Cassazione hanno tuttavia modificato ilproprio orientamento: con la sentenza 15 ottobre 2003, n. 15403 hanno infatti affermato il principiosecondo cui &#8220;il comma 4 dell&#8217;articolo 63 del d.lg. n. 165 del 2001, nel riservare alla giurisdizionedel giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l&#8217;assunzione deidipendenti delle pubbliche amministrazioni, fa riferimento non solo alle procedure concorsualistrumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettivedirette a permettere l&#8217;accesso del personale gia&#8217; assunto ad una fascia o area funzionale superiore,posto che tale accesso deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunque denominatama costituente, in definitiva, un pubblico concorso, al quale, di norma, deve essere consentita anchela partecipazione di candidati esterni&#8221;.<br />
La Cassazione e&#8217; stata indotta a questo revirement dalla rilettura della giurisprudenza della CorteCostituzionale e dal principio da questa piu&#8217; volte affermato secondo cui il passaggio ad una fasciafunzionale superiore, nel quadro di un sistema come quello in vigore che non prevede carriere o leprevede entro ristretti limiti, deve essere attuato mediante una forma di reclutamento che permettaun selettivo accertamento delle attitudini e, quindi, mediante pubblico concorso, che non puo&#8217; diregola essere riservato esclusivamente ai dipendenti interni.<br />
Dovendo essere considerato come un imprenscindibile presupposto . il principio secondo cui, nelrapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l&#8217;accesso del personaledipendente ad un&#8217;area o fascia funzionale superiore deve avvenire per mezzo di una pubblicaselezione, comunque denominata ma costituente, in definitiva, un pubblico concorso, al quale, dinorma, deve essere consentita anche la partecipazione di candidati esterni&#8221; (cos letteralmente lasentenza sopra citata), le Sezioni Unite della Cassazione sono quindi giunte alla conclusione che ilquarto comma dell&#8217;articolo 63 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 fa riferimento non solo alleprocedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, maanche alle prove selettive dirette a permettere l&#8217;accesso del personale gia&#8217; assunto ad una fascia oarea superiore, dovendosi il termine assunzione correlare alla qualifica che il candidato tende aconseguire e non all&#8217;ingresso iniziale nella pianta organica del personale, dal momento chel&#8217;accesso nell&#8217;area superiore di personale interno od esterno implica, esso stesso, un ampliamentodella pianta organica.</p>
<p>1.10. Questa impostazione e&#8217; stata quindi ribadita dalla ordinanza 10 dicembre 2003, n. 18886, cuiha fatto seguito la ordinanza 3 febbraio 2004, n. 1989, e poi in una recentissima nuova ordinanzacon cui le Sezioni unite hanno anche fornito un quadro riassuntivo delle regole di ripartizione dellagiurisdizione in materia di concorsi prospettando quattro distinte ipotesi: a) giurisdizione del g.a.sulle controversie relative a concorsi per soli &#8220;esterni&#8221;; b) giurisdizione del g.a. sulle controversierelative a concorsi &#8220;misti&#8221; (cioe&#8217; a concorsi cui sono ammessi anche candidati esterniall&#8217;amministrazione risultando in tal caso irrilevante che il vincitore interno passi ad altra areafunzionale); c) giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a concorsi interniimplicanti passaggio ad un&#8217;area funzionale diversa (rimanendo al giudice del merito il compito diverificare se sia o meno legittima la riserva agli interni dei posti); d) residuale giurisdizionedell&#8217;a.g.o. sulle controversie relative a concorsi riservati a interni comportanti passaggio da unaqualifica ad un&#8217;altra ma nell&#8217;ambito della medesima fascia funzionale (Cass., Sez. un. civ. 26maggio 2004, n. 10183).</p>
<p>1.10.1. Alla luce di quanto precede, e nel presupposto che il Collegio intende adeguarsi a quantostatuito dal supremo organo regolatore della giurisdizione, deve a questo punto stabilirsi se lacontroversia in esame debba ricondursi alla ipotesi c) o alla ipotesi d) sopra descritte.</p>
<p>1.10.2. Se si seguisse una impostazione formalista si dovrebbe concludere &#8211; aderendo alleconclusioni dei resistenti &#8211; nel senso che la procedura per cui e&#8217; causa rientri nella ipotesi sub d):nella fattispecie infatti viene in rilievo una procedura comportante passaggio di dipendentidell&#8217;amministrazione dalle posizioni C1 o C2 alla posizione C3 dell&#8217;area funzionale C, cos comedefinita dal C.C.N.L. del comparto ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001; si avrebbecioe&#8217; un passaggio non ad una fascia o area funzionale superiore ma un passaggio all&#8217;interno dellemedesima fascia o area funzionale.</p>
<p>1.10.3. E&#8217; pero&#8217; opinione del Collegio che la Cassazione &#8211; nel parlare di area o fascia funzionale -non intendesse compiere una sorta di rinvio alle classificazioni del personale attualmente previstedai contratti collettivi ma piuttosto volesse riferirsi, coerentemente alle premesse delle conclusionida essa raggiunte, alla qualifica, da intendersi come livello funzionale di inquadramento connotatoda un complesso determinato di mansioni cui corrisponde un complesso altrettanto determinato diresponsabilita&#8217;.</p>
<p>1.10.4. In questa prospettiva non appare persuasivo il rilievo che la procedura per cui e&#8217; causa attieneal passaggio &#8211; nell&#8217;ambito della area funzionale C &#8211; di personale dalle posizioni economiche C1 eC2 alla posizione economica C3 e, quindi, si riferisce (o, meglio, sembra riferirsi) a una proceduraimplicante una mera progressione economica nell&#8217;ambito di una medesima area o fasciafunzionale.<br />
In realta&#8217;, il sistema di classificazione del personale del C.C.N.L. del comparto ministeri -nell&#8217;istituire l&#8217;area funzionale C e facendo confluire nelle &#8220;posizioni economiche&#8221; C1, C2 e C3 ilpersonale direttivo gia&#8217; inquadrato nelle ex qualifiche funzionali VII, VIII e IX &#8211; ha soloapparentemente superato (o meglio non ha ancora superato) il precedente sistema di articolazione ditale personale in qualifiche (cui corrispondono distinte mansioni e distinte responsabilita&#8217;)sostituendolo con un piu&#8217; flessibile meccanismo di classificazione imperniato su un&#8217;unica qualifica(o area funzionale), caratterizzata da mansioni e responsabilita&#8217; omogenee, al cui interno il personalee&#8217; distinto solo in base alla posizione economica.<br />
Basta la semplice lettura dell&#8217;allegato A al contratto per rendersi conto che alle &#8220;posizionieconomiche&#8221; C1, C2 e C3 corrispondono mansioni distinte e di complessita&#8217; via via crescente eresponsabilita&#8217; parimenti diverse e crescenti. Non si tratta quindi di semplici posizioni economichema di vere e proprie (distinte) aree o fasce funzionali, nel senso in cui tali espressioni sonoimpiegate nella citata giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Cassazione; in sostanza leposizioni economiche C1, C2 e C3 non sono (ancora) qualcosa di qualitativamente diverso dallevecchie VII, VIII e IX qualifica funzionale.<br />
In questo quadro deve dunque ritenersi che la procedura selettiva preordinata al passaggio da unaposizione economica ad altra, sia pur nell&#8217;ambito della &#8220;area funzionale C&#8221;, non costituisca unasemplice progressione economica all&#8217;interno di un&#8217;area o fascia funzionale (cioe&#8217; una selezionecomportante una progressione di tipo &#8220;orizzontale&#8221;, immutata rimanendo la qualifica) implicando alcontrario quel passaggio da una area o fascia funzionale ad altra che, secondo la giurisprudenzadella Cassazione, radica la giurisdizione del giudice amministrativo; si tratta dunque di unaselezione che comporta un passaggio di qualifica, cioe&#8217; una progressione di tipo verticale, come delresto conferma incontestabilmente la circostanza che la procedura e&#8217; preordinata alla copertura diposti vacanti: in altri termini si e&#8217; in presenza di una selezione che determina una &#8220;nuovaassunzione&#8221; nel senso indicato dalla citata giurisprudenza della Corte Costituzionale e dellaCassazione.</p>
<p>1.10.5. Potrebbe sostenersi che l&#8217;interpretazione proposta implichi una sostanziale esclusione dellagiurisdizione del giudice ordinario nella materia in esame.<br />
Deve pero&#8217; osservarsi in contrario che: a) non e&#8217; da escludere che i successivi sviluppi dellacontrattazione collettiva introducano classificazioni del personale idonee a operare una realeriduzione, mediante il loro accorpamento, delle qualifiche esistenti, cos determinando unallargamento dell&#8217;area delle selezioni implicanti progressioni economiche nell&#8217;ambito di unamedesima area o fascia funzionale; b) gia&#8217; attualmente esiste uno spazio per selezioni interne nonimplicanti passaggio da un&#8217;area o fascia funzionale ad altra (nel senso specificato), dato chel&#8217;articolo 17 del C.C.N.L. in esame ha introdotto le posizioni denominate &#8220;super&#8221; che realizzano unreale sviluppo economico nell&#8217;ambito della posizione A1, B3, C1 e C3.</p>
<p>1.10.6. Deve infine osservarsi che, ove il riferimento all&#8217;area o fascia funzionale dellagiurisprudenza della Cassazione si intendesse come rinvio alle classificazioni degli odierni contratticollettivi, la conseguenza sarebbe quella di sottoporre alla cognizione di giudici diversi procedureselettive prive di qualitativa differenziazione; per esemplificare le controversie su procedureselettive per l&#8217;accesso alla posizione C3 sarebbero sempre di competenza del giudice ordinario(dato che il C.C.N.L. esclude che tale &#8220;posizione economica&#8221; possa essere attribuita medianteselezione pubblica, stabilendo al contrario che essa sia attribuita mediante selezioni interne riservateal personale appartenente alla medesima area, cioe&#8217; in possesso delle posizioni C1, C1S e C2);quelle per l&#8217;accesso alla posizione C2 sarebbero invece di competenza del giudice amministrativo oordinario secondo che si tratti di selezione pubblica o riservata al personale interno in possesso dellaposizione C1 o C1S (ed infatti il contratto prevede che il reclutamento del personale C2 avvenga omediante concorso pubblico o mediante selezione interna riservata al personale in posizione C1 oC1 S); quelle per l&#8217;accesso alla posizione C1 sarebbero invece sempre di competenza del giudiceamministrativo sia nel caso di concorso pubblico sia nel caso di selezione riservata ai dipendenti inpossesso della posizione B1, B2, B3 o B3S (ed infatti anche per l&#8217;accesso alla posizione C1 ilcontratto prevede in alternativa il pubblico concorso o la selezione interna riservata al personaleproveniente dall&#8217;area funzionale B).<br />
Un tale sistema risulterebbe poco razionale; esso, per fare un esempio inerente alla controversia inesame, implicherebbe, in difetto di una plausibile giustificazione sul piano logico e giuridico,l&#8217;attribuzione a giudici diversi della cognizione delle controversie sulle selezioni riservate acollaboratori e funzionari di cancelleria (cioe&#8217; ai dipendenti ora inquadrati come C1 e C2) per ilconferimento della posizione di direttore di cancelleria (cioe&#8217; della odierna posizione C3) e dellecontroversie relative alle selezioni riservate ad operatori e assistenti giudiziari (cioe&#8217; ai dipendentiora in possesso delle posizioni B1, B2 e B3) per il conferimento della posizione di collaboratore dicancelleria (cioe&#8217; della posizione C1). Tra l&#8217;altro, sempre per restare all&#8217;esempio fatto, deveaggiungersi che, nel primo caso, si verifica sempre e comunque un mutamento di &#8220;figuraprofessionale&#8221; (il direttore di cancelleria C3 costituisce figura professionale distinta da quella deicancellieri, cioe&#8217; dei collaboratori C1 e funzionari di cancelleria C2), mentre nel secondo caso (in cuicomunque si verifica un passaggio di area funzionale), non necessariamente si verifica unmutamento di figura professionale dato che anche l&#8217;assistente giudiziario B3 appartiene alla figuraprofessionale del cancelliere, cosicche&#8217; il vincitore della selezione gia&#8217; in possesso di quest&#8217;ultimaposizione economica, transitando in posizione C1, cambia area funzionale ma non anche figuraprofessionale.</p>
<p>2. La conclusione e&#8217; che la giurisdizione sulle controversie inerenti a &#8220;concorsi interni&#8221; si ripartiscetra il giudice amministrativo e il giudice ordinario secondo che la procedura selettiva sia preordinataa passaggi di area o fascia funzionale &#8211; da intendersi nel senso di passaggio da una qualificainferiore a una qualifica superiore (cd. progressioni verticali) &#8211; ovvero a una semplice progressioneeconomica nell&#8217;ambito della medesima area o fascia (cd. progressione orizzontale).</p>
<p>3. I resistenti eccepiscono altres che il ricorso e&#8217; inammissibile per carenza di legittimazione attivae/o interesse a ricorrere.<br />
In concreto l&#8217;amministrazione evidenzia nella memoria depositata il 3 luglio 2004 che ben &#8220;126 su212 ricorrenti sono inseriti nella graduatoria di ammissione al percorso formativo, anche se alcunicon riserva&#8221; (il 23 giugno e&#8217; stata depositata anche documentazione attestante la circostanza); diconseguenza si afferma da un lato che gli ammessi non hanno interesse al ricorso e, dall&#8217;altro, che inon ammessi avrebbero dovuto fornire prova del loro personale interesse, cioe&#8217; prova di &#8220;potervincere il concorso de quo&#8221; ove esso fosse legittimamente espletato.</p>
<p>3.1. A questo riguardo e&#8217; opportuno sottolineare che l&#8217;amministrazione sembra far riferimento allagraduatoria rideterminata &#8211; evidentemente prima della concessione della tutela cautelare da partedel Tribunale &#8211; per effetto dell&#8217;accordo sindacale del 14 ottobre 2003 (cio&#8217; sembra dedursi dallacircostanza che sono indicati come ammessi al percorso formativo candidati collocati oltre il 572øposto, benche&#8217; in concreto la graduatoria non sia stata depositata).</p>
<p>3.2. L&#8217;eccezione e&#8217; infondata.<br />
Deve anzitutto premettersi che il reale oggetto dell&#8217;impugnazione proposta e&#8217; costituito dal bando diselezione; con il ricorso proposto i ricorrenti, come accennato, contestano sia le modalita&#8217; sceltedall&#8217;amministrazione per la copertura dei posti di direttore di cancelleria (selezione interamenteriservata al personale in servizio) sia le regole della selezione interna, in quanto ritenute inidonee siaa garantire parita&#8217; di trattamento tra i partecipanti alla procedura sia un oggettivo e trasparenteaccertamento del loro livello di conoscenze e professionalita&#8217;.<br />
In altri termini l&#8217;interesse fatto valere dai ricorrenti e&#8217; un interesse di tipo strumentale rivolto adottenere che, in sede di rinnovazione della procedura, i posti di direttore di cancelleria di cui albando in questione siano coperti con modalita&#8217; diverse (conformi alla Costituzione, ai principifondamentali dell&#8217;ordinamento e alla legge).</p>
<p>3.3. In questa prospettiva puo&#8217; osservarsi, con riferimento alla posizione dei ricorrenti che sarebberostati ammessi al percorso formativo e che pertanto hanno la possibilita&#8217; di risultare vincitori dellaselezione e di conseguire per tale via la qualifica di direttore di cancelleria, che per gli stessi piu&#8217; cheun &#8220;problema&#8221; di carenza d&#8217;interesse potrebbe ipotizzarsi una sopravvenuta carenza d&#8217;interesse alricorso (dato che al tempo della proposizione del gravame la graduatoria definitiva non risultavaancora essere stata rideterminata secondo le previsioni dell&#8217;accordo sindacale dell&#8217;ottobre2003).</p>
<p>3.3.1. Ritiene pero&#8217; il Collegio che cio&#8217; debba escludersi.<br />
Sul punto deve premettersi che la giurisprudenza ha chiarito che l&#8217;improcedibilita&#8217; del ricorso persopravvenuta carenza d&#8217;interesse &#8211; al fine di evitare una sostanziale elusione del dovere del giudicedi pronunciarsi sul merito della domanda &#8211; puo&#8217; essere dichiarata solo allorche&#8217; sussista unasituazione in fatto o in diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al tempo della proposizionedel ricorso e tale da escludere con assoluta sicurezza che la sentenza di merito possa conservare unaqualsiasi utilita&#8217; residua, anche meramente strumentale o morale, per il ricorrente (Consiglio diStato, 21 agosto 2003, n. 4699).</p>
<p>3.3.2. Nella fattispecie non sembra possa ritenersi con assoluta certezza che una tal situazione si siaverificata.<br />
Anche a prescindere dai rilievi del difensore dei ricorrenti che alla pubblica udienza ha insistitonell&#8217;affermare che la quasi totalita&#8217; dei suoi assistiti ammessi al percorso formativo e&#8217; in posizionetalmente &#8220;alta&#8221; da potersi escludere che all&#8217;esito della procedura possano risultare vincitori (nelsenso che anche ottenendo il massimo punteggio possibile essi comunque non riuscirebbero acollocarsi in posizione utile nella graduatoria finale), deve rilevarsi che i ricorrenti dichiarano diagire a tutela di &#8220;un interesse morale e professionale all&#8217;effettuazione di una seria selezione che nevalorizzi le capacita&#8217; e le attitudini&#8221; (cos letteralmente la memoria depositata il 3 luglio 2004); ditale interesse &#8211; che, avendo connotati di oggettiva consistenza e apparendo serio e non pretestuoso oemulativo, non sembra possa essere disconosciuto dal giudice &#8211; sono effettivamente arbitri ititolari.</p>
<p>3.3.3. Deve comunque aggiungersi, con specifico riguardo a quei ricorrenti che hanno collocazioniin graduatoria tali da far ritenere probabile che possano risultare vincitori della procedura (si pensial ricorrente Urbani che e&#8217; collocato in 205ø posizione), che questi conservano un interessestrumentale alla rinnovazione della procedura secundum legem: essi avrebbero infatti comunque lapossibilita&#8217; in sede di rinnovazione non solo di risultare vincitori (possibilita&#8217; che come accennato gia&#8217;hanno) ma eventualmente di ottenere &#8211; in un contesto di maggiore &#8220;competitivita&#8217;&#8221; &#8211; collocazioninella graduatoria finale migliori di quelle che loro assicura l&#8217;attuale regolamentazione dellaselezione (e cio&#8217; effettivamente potrebbe avvantaggiarli nei futuri sviluppi della vita professionale).Certamente per tali ricorrenti cio&#8217; implica l&#8217;assoggettamento all&#8217;alea insita nella partecipazione allanuova selezione ma si tratta di una loro consapevole e responsabile scelta che non puo&#8217; il giudiceamministrativo sindacare, tenuto anche conto che alla pubblica udienza il difensore dei ricorrenti,sollecitato su questa specifica questione, ha confermato che tutti i suoi assistiti conservano interessealla definizione nel merito del ricorso.</p>
<p>3.3.4. Nessun dubbio puo&#8217; invece sussistere circa l&#8217;interesse ad agire di quei ricorrenti che nonrisultano ammessi al percorso formativo. Essi hanno un incontestabile interesse all&#8217;annullamentodella procedura in esame e alla sua rinnovazione secondo regole che consentano loro diparteciparvi.<br />
Al riguardo deve solo aggiungersi che il Collegio non condivide il rilievo dei resistenti secondo cuitali ricorrenti dovrebbero, al fine di dare concreta prova del loro interesse ad agire, dimostrare dipoter vincere il concorso de quo ove esso fosse legittimamente espletato. L&#8217;interesse dei ricorrentiinfatti si radica proprio sulla circostanza che l&#8217;impugnata regolamentazione della selezione liesclude dalla possibilita&#8217; di partecipare; nello stesso tempo &#8211; ove i posti in contestazione fosserocoperti con le modalita&#8217; auspicate dai ricorrenti &#8211; avrebbe luogo una selezione sulla base di principie regole diverse, dai risultati imprevedibili, nel senso che di essa non e&#8217; possibile individuare a priorii vincitori. Al fine di poter riconoscere in capo ai ricorrenti l&#8217;interesse e la legittimazione ad agireappare quindi sufficiente la circostanza che essi siano in possesso dei titoli occorrenti a parteciparea tale nuova selezione e abbiano quindi astrattamente la possibilita&#8217; di risultarne vincitori.</p>
<p>4. Si puo&#8217; quindi passare all&#8217;esame del merito del ricorso, che e&#8217; fondato e deve pertanto essereaccolto nei limiti che saranno precisati in prosieguo.</p>
<p>5. Deve anzitutto rilevarsi che il contestato regolamento della selezione, cos come delineato dalbando impugnato, costituisce attuazione della disciplina contenuta nel contratto collettivo nazionaledel comparto ministeri relativo al quadriennio 1998/2002, nel successivo contratto integrativorelativo al ministero della giustizia del 2000 e negli ulteriori accordi sindacali del 25 marzo 2002 edel 14 ottobre 2003. Ed infatti i resistenti evidenziano come il bando di selezione costituisca daparte dell&#8217;amministrazione adempimento degli obblighi assunti con tali contratti, vincolanti per leparti stipulanti e per i lavoratori interessati.</p>
<p>5.1. A loro volta i ricorrenti chiedono che il Tribunale annulli ovvero dichiari la nullita&#8217; e/oillegittimita&#8217; e/o invalidita&#8217; dei contratti collettivi disciplinanti la selezione.</p>
<p>5.2. E&#8217; opportuno precisare al riguardo che i ricorrenti non impugnano il contratto collettivonazionale di lavoro del comparto ministeri relativo al quadriennio 1998/2002 (anche alla pubblicaudienza il legale dei ricorrenti ha confermato la circostanza); sul punto i resistenti eccepiscono chetale omessa impugnazione renderebbe inammissibile il ricorso in quanto i successivi contratticollettivi impugnati e gli atti della selezione parimenti impugnati costituirebbero atti esecutivi diquanto prescritto dal C.C.N.L. (e&#8217; infatti quest&#8217;ultimo che riserva interamente al personale interno iposti corrispondenti alla posizione economica C3 stabilendo che essi siano coperti &#8220;mediantepercorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale con esame finale&#8221;).<br />
In ogni caso i resistenti eccepiscono che la cognizione dei contratti collettivi di lavoro e&#8217; riservata algiudice ordinario cosicche&#8217; in materia il giudice amministrativo difetta di giurisdizione.</p>
<p>5.2.1. Il Collegio in parte condivide i rilievi dei resistenti.<br />
Deve anzitutto osservarsi che la residuale giurisdizione sui concorsi prevista dal piu&#8217; volte citatoarticolo 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 si identifica con la generale giurisdizione di legittimita&#8217; delgiudice amministrativo. Di conseguenza i relativi giudizi hanno come oggetto l&#8217;impugnazione diatti e provvedimenti amministrativi nei limiti dei vizi denunciati dal ricorrente; deve cos escludersiche nelle controversie in questione sia consentita l&#8217;impugnazione di atti di natura negoziale, quali icontratti collettivi di lavoro disciplinanti il rapporto di servizio dei dipendenti pubblicicontrattualizzati, in funzione di un loro annullamento ovvero di una declaratoria di nullita&#8217;: laverifica in via principale della validita&#8217; dei contratti collettivi compete infatti al giudice ordinario,unico titolare del potere di accertare con efficacia di giudicato e quindi erga omnes l&#8217;invalidita&#8217; ditali atti traendone le relative conseguenze con pronunce di annullamento o dichiarative di nullita&#8217;.Del resto lo stesso d.lgs. n. 165 all&#8217;articolo 64 delinea uno speciale procedimento in materiaprevedendo la competenza del giudice ordinario.</p>
<p>5.2.2. Quanto precede non esclude pero&#8217; la possibilita&#8217; nell&#8217;odierno giudizio di un sindacato sullavalidita&#8217; delle disposizioni dei descritti contratti collettivi disciplinanti i passaggi di posizione delpersonale.<br />
La questione della validita&#8217;- invalidita&#8217; di tali disposizioni costituisce rispetto alla questioneprincipale oggetto del giudizio &#8211; vale a dire quella della legittimita&#8217; degli atti amministratividisciplinanti la selezione e, in particolare, del bando di selezione &#8211; un antecedente logico delladecisione e, in particolare, una questione pregiudiziale.<br />
Se infatti le procedure di passaggio di qualifica del personale dipendente contrattualizzatocostituissero legittimo oggetto di disciplina da parte dell&#8217;autonomia collettiva e se le disposizioniinerenti a tale oggetto contenute nei contratti collettivi in esame fossero valide, gli attiamministrativi disciplinanti la selezione e in primo luogo il relativo bando &#8211; la verifica della cuilegittimita&#8217; costituisce, lo si ripete, la questione principale all&#8217;esame del Collegio &#8211; costituirebberonulla piu&#8217; che un atto dovuto da parte del ministero, nel senso che quest&#8217;ultimo si sarebbe limitato adare attuazione a una valida disciplina di origine negoziale, cosicche&#8217; dovrebbero escludersi leillegittimita&#8217; denunciate dai ricorrenti. In effetti nella fattispecie in esame i contratti collettivi hannoun contenuto assimilabile a quello di regolamenti e costituiscono l&#8217;atto presupposto del bando diselezione.<br />
Se la questione della validita&#8217; dei contratti collettivi disciplinanti la selezione costituisce &#8211; rispettoalla questione principale all&#8217;esame &#8211; una questione pregiudiziale, cioe&#8217; un antecedente logico delladecisione, essa puo&#8217; e deve essere fatta oggetto di cognizione incidentale in applicazione delprincipio &#8211; valevole anche nel processo amministrativo &#8211; secondo cui il giudice ha il potere didecidere incidenter tantum le questioni pregiudiziali la cui risoluzione sia necessaria ai fini delladefinizione della questione principale portata al suo esame (articolo 8 della legge 6 dicembre 1971,n. 1034).<br />
In questo quadro irrilevante e&#8217; la circostanza che i ricorrenti non abbiano impugnato il C.C.N.L. delcomparto ministeri relativo al quadriennio 1998/2001.</p>
<p>5.2.3. L&#8217;opinione del Collegio e&#8217; che le disposizioni dei contratti collettivi disciplinanti la selezionesiano nulle e che, conseguentemente, il bando che ad esse ha dato attuazione indicendo la selezionesia illegittimo.</p>
<p>5.2.4. Deve anzitutto rilevarsi come i contratti collettivi in questione pretendano di regolamentareuna materia &#8211; quella dei procedimenti di selezione per l&#8217;accesso al lavoro e di avviamento al lavoro- che l&#8217;articolo 2, comma1, lett. c) n. 4) della legge 23 ottobre 1992, n. 421 riserva alla legge,ovvero, sulla base della legge o nell&#8217;ambito dei princpi dalla stessa posti, ad atti normativi oamministrativi: riserva che, con specifico riferimento ad una delle questioni poste dal ricorso, e&#8217;anche giustificata dalla circostanza che le deroghe alla regola costituzionale dell&#8217;accesso al pubblicoimpiego mediante concorso pubblico possono essere introdotte soltanto dalla legge.<br />
Per concludere riguardo al profilo in esame, sussiste quindi un primo vizio di nullita&#8217; relativoall&#8217;oggetto; essendo le materie in esame sottratte all&#8217;autonomia collettiva e non potendo pertantoformare oggetto di regolamentazione ad opera dei contratti collettivi, questi sono viziati da nullita&#8217;per &#8220;impossibilita&#8217; giuridica dell&#8217;oggetto&#8221; ai sensi degli articoli 1346 e 1418 c.c..</p>
<p>5.2.5. Sotto il profilo sostanziale il Collegio &#8211; riconfermando sul punto le pur sommarie valutazionicompiute in sede cautelare &#8211; ritiene che la disciplina della selezione interna in contestazione, coscome delineata dai contratti collettivi sopra indicati e come dedotto dai ricorrenti, violi in modopalese i principi che la Corte Costituzionale ha piu&#8217; volte enunciato in materia di reclutamento deipubblici dipendenti (Corte costituzionale, 24 luglio 2003, n. 274, 4 dicembre 2002, n. 517, 23 luglio2002, n. 373, 29 maggio 2002, n. 218, 16 maggio 2002, n. 194, 4 gennaio 1999, n. 1, 30 ottobre1997 n. 320, 27 aprile 1995 n. 134, 29 dicembre 1995 n. 528 20 luglio 1994 n. 314, 27 dicembre1991 n. 487 e 4 aprile 1990 n. 161).<br />
In particolare la Corte ha piu&#8217; volte affermato che: 1) l&#8217;accesso ad una fascia funzionale superiorenon puo&#8217; essere ordinariamente sottratto alla regola del pubblico concorso, costituendo comunque unnuovo accesso ad una nuova posizione lavorativa e, quindi, una forma di reclutamento; 2) laprevisione di un concorso interno riservato ai dipendenti per una percentuale di posti disponibiliparticolarmente elevata ed incongrua, in quanto stabilita in mancanza di giustificazioni valide peruna migliore garanzia del buon andamento (da specificare puntualmente), e&#8217; irragionevole econtrasta con gli articoli 3, 51 e 97 Cost.; 3) contrasta con il principio del buon andamento (articolo97 Cost.) una procedura selettiva in realta&#8217; finalizzata ad un generale ed indiscriminato scivolamentoverso l&#8217;alto di tutto il personale; 4) una valorizzazione ingiustificata dell&#8217;anzianita&#8217; di servizio e&#8217;irragionevole ed irrazionale; 5) la deroga al titolo di studio previsto per l&#8217;accesso dall&#8217;esterno viola iprincipi di eguaglianza e di buon andamento; 6) e&#8217; illegittimo l&#8217;accesso al posto messo a concorsoanche da qualifiche non immediatamente inferiori; 7) i criteri di accertamento della formazioneprofessionale richiesta per la qualifica messa a concorso non possono essere talmente generici daimpedirne ogni verifica.</p>
<p>5.2.6. Tali principi &#8211; ricollegandosi e costituendo diretta applicazione della norma costituzionaleche sancisce l&#8217;accesso al pubblico impiego mediante concorso pubblico, salvo le eccezioni stabilitedalla legge (che ben puo&#8217; essere intesa come norma imperativa per il suo contenuto immediatamenteprecettivo), e della norma costituzionale che stabilisce i principi di imparzialita&#8217; e buon andamento -si atteggiano a veri e propri principi di ordine pubblico che, oltre a fungere da parametro dicostituzionalita&#8217; delle leggi, costituiscono anche parametro per la verifica della validita&#8217; dei contratticollettivi, che sono comunque assoggettati al limite del rispetto delle norme imperative, dell&#8217;ordinepubblico e del buon costume secondo quanto dispone l&#8217;articolo 1418 c.c.. <br />
Da questo punto di vista deve escludersi che cio&#8217; che non sarebbe consentito alla legge &#8211; cioe&#8217; laderoga ai principi costituzionali degli articoli 97 e 98 C. &#8211; possa essere consentito al contrattocollettivo. Deve in particolare negarsi che questo possa essere uno degli effetti (o, peggio, uno degliscopi) della cd. contrattualizzazione del rapporto di impiego alle dipendenze di amministrazionipubbliche; se cos fosse, non sarebbero infondati i dubbi di costituzionalita&#8217; avanzati dai ricorrentinei confronti delle disposizioni legislative che la contrattualizzazione hanno previsto e attuato (cioe&#8217;la legge 421 del 1992 e il d.lgs. n. 165 del 2001).</p>
<p>5.2.7. Al contrario il Collegio ritiene che i limiti costituzionali si impongano a qualsiasi fonteregolativa della materia in questione; di conseguenza, se la disciplina sospetta di incostituzionalita&#8217; e&#8217;contenuta in una legge, della questione dev&#8217;essere investita la Corte Costituzionale; se essa e&#8217; invececontenuta in un regolamento, quest&#8217;ultimo formera&#8217; oggetto di sindacato da parte del giudiceamministrativo ai fini del suo annullamento o della sua disapplicazione; se infine la disciplinasospetta d&#8217;incostituzionalita&#8217; e&#8217; contenuta, come avviene nella fattispecie in esame, in un contrattocollettivo e i suoi contenuti siano stati trasfusi in un provvedimento amministrativo oggetto diimpugnazione, il giudice amministrativo dovra&#8217; verificare incidenter tantum la validita&#8217; del contrattocollettivo.</p>
<p>5.3 Nella fattispecie i principi costituzionali sopra sintetizzati sono stati violati.</p>
<p>5.3.1. Anzitutto e&#8217; stata prevista la copertura di tutti i posti di direttore di cancelleria mediante ilricorso al concorso interno. In pratica quella che l&#8217;articolo 97 C. configura come eccezione &#8211; tral&#8217;altro implicante, come piu&#8217; volte accennato, una previsione legislativa &#8211; e&#8217; stata trasformata nellaregola senza che tale circostanza abbia la minima giustificazione.</p>
<p>5.3.2. Nello stesso tempo il regolamento della selezione interna appare abbastanza palesementepreordinato a favorire il personale fornito di maggiore anzianita&#8217; di servizio, pur in mancanza deltitolo di studio prescritto, a danno del personale piu&#8217; giovane.<br />
In questo quadro si colloca per es. la previsione dell&#8217;attribuzione di punti 0,125 per ogni anno diservizio presso l&#8217;amministrazione giudiziaria dall&#8217;assunzione fino al quinto anno compreso, a frontedell&#8217;attribuzione di un punto per ogni anno dal sesto al quindicesimo e di 0,5 punti per ogni anno diservizio successivo al quindicesimo; se a cio&#8217; si aggiunge che per i lavoratori in possesso dellaposizione C2 questi punteggi sono raddoppiati e che alla laurea e&#8217; attribuito un punteggio di 10 afronte del punteggio di 7 attribuito al diploma di scuola superiore, appare evidente la fondatezza deirilievi dei ricorrenti. Per esemplificare un dipendente laureato in posizione C2 con cinque anni diservizio si vede riconosciuto un punteggio complessivo di 11,250 (1,250 punti per l&#8217;anzianita&#8217; e 10per la laurea), mentre un collega C2 non laureato con dieci anni di anzianita&#8217; si vede invecericonosciuto un punteggio di 18,250 (11,250 per l&#8217;anzianita&#8217; e 7 per il titolo di studio).<br />
In pratica, per effetto della previsione di una graduatoria preliminare per l&#8217;ammissione al percorsoformativo imperniata su anzianita&#8217; di servizio e titolo di studio posseduto e della evidentesupervalutazione delle anzianita&#8217; di servizio medie e alte rispetto alle anzianita&#8217; di servizio basse,anche se accompagnate dal possesso della laurea, il meccanismo descritto produce la tendenzialeconseguenza di garantire l&#8217;accesso al percorso formativo al personale con maggiore anzianita&#8217; diservizio.<br />
Sul punto deve solo aggiungersi che il regolamento iniziale della procedura, prevedendo laprevalenza della posizione di provenienza piu&#8217; alta solo a parita&#8217; di punteggio esasperava la descrittaconseguenza, favorendo il personale piu&#8217; anziano senza distinguere tra personale inquadrato comeC1 o C2 (salvo il profilo del raddoppio del punteggio per quest&#8217;ultimo); le modifiche introdottedall&#8217;accordo sindacale del 14 ottobre 2003 da questo punto di vista attenuano le distorsioni descritte(sembrando disegnare un meccanismo preordinato a far &#8220;scivolare&#8221; il personale piu&#8217; anziano inposizione C1 verso la posizione C2 e, analogamente, il personale piu&#8217; anziano in posizione C2 versola posizione C3) ma non vi e&#8217; dubbio che non e&#8217; venuta meno la distorsione fondamentale, cioe&#8217; lasupervalutazione dell&#8217;anzianita&#8217; di servizio con il conseguente pregiudizio della possibilita&#8217; diammissione alla procedura per il personale piu&#8217; giovane.</p>
<p>5.3.3. Censurabile e&#8217; anche la previsione della possibilita&#8217; di accesso alla posizione di direttore dicancelleria per il personale sfornito del titolo di studio, cioe&#8217; la laurea, ordinariamente prescritto pertale posizione.</p>
<p>5.3.4. Altra violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale consiste nellaprevista possibilita&#8217; di transito alla posizione di direttore di cancelleria del personale in posizioneC1; in sostanza il regolamento della procedura consente che gli ex collaboratori di cancelleria (inpratica gli appartenenti alla vecchia VII q.f. ora inquadrati come C1) possano transitare per saltumalla posizione di direttore di cancelleria C3.</p>
<p>5.3.5. A quest&#8217;ultimo riguardo deve anche aggiungersi che tale possibilita&#8217; risulta particolarmentecensurabile alla luce della obiettiva scarsa consistenza del percorso formativo, le cui prove nonappaiono idonee &#8211; come persuasivamente sostenuto dai ricorrenti &#8211; a garantire una seria e oggettivaverifica dell&#8217;idoneita&#8217; degli ammessi al percorso formativo ad esercitare le delicate e complessefunzioni di direttore di cancelleria.<br />
In questo quadro altrettanto persuasive si palesano le deduzioni dei ricorrenti che segnalano comegli ammessi al percorso formativo non debbano sostenere neppure una prova scritta.</p>
<p>6. In conclusione la procedura in esame appare preordinata &#8211; attraverso la violazione della regolacostituzionale del pubblico concorso &#8211; a garantire lo scivolamento verso una qualifica piu&#8217; alta delpersonale piu&#8217; anziano, anche indipendentemente dal possesso del prescritto titolo di studio e inmancanza di un meccanismo di seria, oggettiva e trasparente verifica delle capacita&#8217;.</p>
<p>7. Quanto precede giustifica la valutazione di nullita&#8217; per impossibilita&#8217; giuridica dell&#8217;oggetto e percontrasto con norme imperative (la regola costituzionale del pubblico concorso) e con principi diordine pubblico sia delle disposizioni del contratto collettivo nazionale del comparto ministerirelativo al quadriennio 1998/2001 &#8211; e in particolare di quelle che riservano interamente al personaleinterno i posti corrispondenti alla posizione economica C3 stabilendo che essi siano copertimediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale con esame finale &#8211; sia delledisposizioni degli accordi collettivi che ad esso hanno dato attuazione, con specifico e particolareriguardo agli articoli 16, 17 e 18 del contratto integrativo nazionale del ministero della giustiziastipulato il 5 aprile 2000 (con le successive modifiche e integrazioni).</p>
<p>8. La nullita&#8217; delle disposizioni dei contratti collettivi ha la conseguenza che nessun vincolo potevaderivare dalle stesse a carico dell&#8217;amministrazione della giustizia; l&#8217;indizione della selezionesecondo le regole stabilite in sede di autonomia collettiva non puo&#8217; pertanto ritenersi adempimentodi obblighi negoziali.<br />
Ulteriore conseguenza di cio&#8217; e&#8217; che, dovendosi le disposizioni dei contratti collettivi indicateconsiderare tamquam non essent a causa della loro nullita&#8217;, il bando di selezione e&#8217; illegittimo e deveessere annullato. Una volta escluso, infatti, che possa trovare un valido presupposto nelledisposizioni dei contratti collettivi che in concreto attua, disposizioni che, come accennato, a causadelle loro nullita&#8217; sono improduttive di qualsiasi effetto, esso risulta illegittimo per violazione dilegge, nel senso che la violazione delle norme e dei principi costituzionali in materia direclutamento dei pubblici impiegati &#8211; che si traduce in vizio di nullita&#8217; dei contratti collettivi &#8220;amonte&#8221; della selezione &#8211; determina un vizio di violazione di legge degli atti amministratividisciplinanti la selezione &#8220;a valle&#8221; dei contratti collettivi.</p>
<p>9. Sostengono in contrario i resistenti che la previsione di selezioni interne riservate dirette aconsentire a chi e&#8217; gia&#8217; dipendente il transito verso qualifiche superiori e&#8217; consentita in base aldisposto dell&#8217;articolo 52, comma 1, del d.lgs. n. 165 citato secondo cui &#8220;il prestatore di lavoro deveessere adibito alle mansioni per le quali e&#8217; stato assunto o alle mansioni considerate equivalentinell&#8217;ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quellecorrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dellosviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive&#8221;; la disposizione in esame prevede chechi e&#8217; dipendente dell&#8217;amministrazione possa conseguire una qualifica superiore &#8211; oltre cheattraverso la partecipazione a una procedura concorsuale &#8211; anche attraverso uno &#8220;sviluppoprofessionale&#8221;; in questa prospettiva i &#8220;percorsi formativi&#8221; previsti dalla contrattazione collettivacostituirebbero appunto lo strumento attraverso cui si attua questo sviluppo professionale.</p>
<p>10. Deve osservarsi che la disposizione in questione deve essere letta &#8211; alla luce dell&#8217;articolo 97 C.che consente deroghe legislative al principio del reclutamento a mezzo di pubblico concorso &#8211; nelsenso che siano eccezionalmente ammesse selezioni interne riservate per favorire il transito didipendenti verso qualifiche superiori. Cio&#8217; puo&#8217; in concreto servire &#8211; risultando quindi strumentaleanche a esigenze di buon andamento &#8211; a motivare il personale, valorizzando l&#8217;impegno dimostrato ela professionalita&#8217; acquisita.<br />
Tale possibilita&#8217; pero&#8217; &#8211; configurandosi come una deroga a un principio generale dell&#8217;ordinamentoavente fondamento costituzionale &#8211; deve ammettersi entro limiti rigorosi. In conformita&#8217; ai principiaffermati dalla giurisprudenza costituzionale, deve quindi escludersi che questo strumento possaessere utilizzato per la copertura di aliquote di posti vacanti particolarmente elevate (o addiritturatotalitarie come avviene nel caso in esame); nello stesso tempo deve anche affermarsi che talestrumento puo&#8217; essere utilizzato esclusivamente per favorire il passaggio alla qualificaimmediatamente superiore a quella posseduta da parte di chi sia in possesso del necessario titolo distudio e sulla base di una seria, oggettiva e trasparente verifica della professionalita&#8217; posseduta oacquisita.<br />
In definitiva, il regolamento delle selezione interna in contestazione si pone in contrasto anche conle previsioni dell&#8217;articolo 52 citato, che non puo&#8217; pertanto fornirgli una &#8220;copertura legislativa&#8221;.</p>
<p>11. Deve poi osservarsi in relazione alla dedotta illegittimita&#8217; della previsione da parte del bando diuna graduatoria per l&#8217;ammissione al percorso formativo, in quanto non prevista dal contrattocollettivo nazionale e dal contratto integrativo, che l&#8217;illegittimita&#8217; (che in questo caso si concreta inun vizio del tutto autonomo del bando di selezione che prescinde dai contratti collettivi presupposti)deve ravvisarsi non tanto nella circostanza che sia stata prevista una graduazione degli interessati aifini dell&#8217;ammissione alla procedura, dato che, in presenza di un elevato numero di aspiranticandidati, la previsione di un meccanismo di selezione preliminare preordinato a contenere ilnumero dei partecipanti alla procedura puo&#8217; ritenersi ammissibile, ma piuttosto nella circostanza chei criteri sulla cui base avviene la graduazione sono illegittimi e ingiusti nel senso sopra specificato,e, in particolare, nel senso che essi negano a una parte degli interessati ogni reale e concretapossibilita&#8217; di ammissione alla procedura in condizioni di parita&#8217; di trattamento.</p>
<p>11.1. In altri termini, se si puo&#8217; ritenere in linea di principio legittima la previsione di un numeromassimo di partecipanti ad una procedura concorsuale per esigenze di semplificazione e diaccelerazione del suo svolgimento, deve contemporaneamente affermarsi che cio&#8217; non puo&#8217; cheavvenire garantendo la parita&#8217; di trattamento degli interessati, come prescritto dall&#8217;articolo 51 C.; diconseguenza il meccanismo che si adotta allo scopo deve essere tale da garantire a ogni interessatola reale possibilita&#8217; di essere ammesso alla procedura in condizioni di uguaglianza con gli altri,risultando pertanto illegittimi meccanismi pre-selettivi tali da escludere a priori di diritto o di fattola possibilita&#8217; di concorrere per intere categorie di soggetti.</p>
<p>12. Conclusivamente il ricorso deve essere accolto nei limiti sopra indicati; per l&#8217;effetto sonoannullati il bando di selezione e gli atti conseguenti. Novita&#8217; e complessita&#8217; delle questioni trattategiustificano l&#8217;integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione I, definitivamentepronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorita&#8217; amministrativa.</p>
<p>Cos deciso in Roma il 14 luglio 2004.</p>
<p>Corrado Calabro&#8217;,                    Presidente<br />
Davide Soricelli,                    Primo Referendario estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-11-2004-n-12370/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.12370</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.5585</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-4-11-2004-n-5585/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-4-11-2004-n-5585/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.5585</a></p>
<p>Pres. RADESI, Est. PERNA Impresa Edile Arpa S.n.c. (Avv. U. Grella) c/ Comune di Besana Brianza (Avv. G. Bardelli) e Regione Lombardia (Avv. G. Ruggeri) è inammissibile l&#8217;impugnazione del certificato di destinazione urbanistica data la sua natura non provvedimentale 1. Edilizia ed urbanistica – Certificato di destinazione urbanistica – Natura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-4-11-2004-n-5585/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.5585</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-4-11-2004-n-5585/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.5585</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. RADESI, Est. PERNA<br /> Impresa Edile Arpa S.n.c. (Avv. U. Grella) c/ Comune di Besana Brianza (Avv. G. Bardelli) e Regione Lombardia (Avv. G. Ruggeri)</span></p>
<hr />
<p>è inammissibile l&#8217;impugnazione del certificato di destinazione urbanistica data la sua natura non provvedimentale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Certificato di destinazione urbanistica – Natura – Ha carattere dichiarativo e non costitutivo – Carattere provvedimentale – E’ escluso &#8211; Impugnazione – E’ inammissibile</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Verifica dell’esatto dimensionamento del PRG e della sussistenza degli standard urbanistici – Insufficienza dell’istruttoria precedente svolta – Assenza di nuovi atti a valenza istruttoria – Congruità e sufficienza dell’istruttoria – Non sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ accoglibile l’eccezione di inammissibilità del ricorso fondata sull’asserito difetto di natura provvedimentale del certificato di destinazione urbanistica . Il certificato in questione ha, infatti, carattere meramente dichiarativo, e non costitutivo degli effetti giuridici che dallo stesso risultano, effetti che discendono da altri precedenti provvedimenti i quali hanno determinato la situazione giuridica acclarata e/o dichiarata con il certificato in esame.</p>
<p>2. E’ insufficiente ed incongrua l’istruttoria svolta dall’organo regionale, in sede di riesercizio del potere di approvazione del Prg comunale, qualora, già originariamente ritenuta insufficiente, non risulti integrata da alcun nuovo atto a valenza istruttoria nelle more della nuova approvazione.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con <a href="/ga/id/2004/11/1798/d">nota dell&#8217;Avv. Manuela Petraglia</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo della sentenza <a href="/static/pdf/g/5594_5594.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-4-11-2004-n-5585/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.5585</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 4/11/2004 n.896</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-4-11-2004-n-896/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-4-11-2004-n-896/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-4-11-2004-n-896/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 4/11/2004 n.896</a></p>
<p>Pres. Virgilio, Est. Trovato AIA COSTRUZIONI S.p.A. (Avv. N. D’Alessandro) c. IMPRESA ANTIGONE Srl (Avv. I. Scuderi), SAC SOCIETA’ AEROPORTO CATANIA SPA (Avv. S. Giustolisi) sull&#8217;illegittimità del subentro nella ATI, durante la gara, di un nuovo partecipante Contratti della P.A. – Gare d’appalto – Associazione temporanea di imprese – Subentro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-4-11-2004-n-896/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 4/11/2004 n.896</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-4-11-2004-n-896/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 4/11/2004 n.896</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Virgilio, Est. Trovato<br /> AIA COSTRUZIONI S.p.A. (Avv. N. D’Alessandro) c. IMPRESA ANTIGONE Srl (Avv. I. Scuderi), SAC SOCIETA’ AEROPORTO CATANIA SPA (Avv. S. Giustolisi)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità del subentro nella ATI, durante la gara, di un nuovo partecipante</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gare d’appalto – Associazione temporanea di imprese – Subentro di nuovo partecipante – È illegittimo &#8211; Ragioni</span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di partecipazione alle gare d’appalto, il subentro di un concorrente nella ATI vìola il principio della personalità ed immutabilità del soggetto durante la partecipazione alla gara. È infatti inapplicabile, in via analogica, l’art. 35 della legge n. 109/1994, sia per la lettera della stessa norma che ipotizza il subentro “nella titolarità del contratto”, sia per la ratio della stessa intesa ad evitare che il subentro possa consentire al cedente di sottrarsi ad una puntuale verifica di tutti i suoi requisiti soggettivi ed oggettivi nonché al controllo delle sue dichiarazioni (vd. art. 10 comma I quater l. 109/94), sia, infine, in relazione al carattere di norma eccezionale del citato art. 35 l. 109/94 rispetto ai principi generali della immodificabilità della composizione dei consorzi delle ATI durante la gara (art. 13 comma 5 bis l. 109/1994) e del generale divieto di cessione del contratto ex art. 18 II comma L. 19 marzo 1990 n. 55, norma di principio di ordine pubblico anche economico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’illegittimità del subentro nella ATI, durante la gara, di un nuovo partecipante</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>   REPUBBLICA ITALIANA</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia<br /> in sede giurisdizionale </b></p>
<p>composto dai Signori: Pres. Riccardo Virgilio<br />
			  Cons. Pier Giorgio Trovato Est.<br />
			  Cons. Giorgio Giaccardi<br />
			  Cons. Antonino Corsaro<br />
			  Cons. Francesco Teresi																																																																																										</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 4 novembre 2004</p>
<p>	Visti gli artt. 21 u.c., e 23 bis comma 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;<br />	<br />
	Visto l’appello proposto da																																																																																												</p>
<p><b>AIA COSTRUZIONI S.p.A.</b><br />
rappresentata e difesa da:<br />
Avv. NICOLO’ D’ALESSANDRO<br />
con domicilio eletto in Palermo <br />
VIA F. CORDOVA 76<br />
presso <br />
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>IMPRESA ANTIGONE Srl</b><br />in proprio e quale capogruppo del raggruppamento temporaneo con la TECNIS Spa<br />
rappresentata e difesa da:<br />
Avv. IGNAZIO SCUDERI<br />
con domicilio eletto in Palermo<br />
VIA TRENTACOSTE N. 89<br />
presso<br />
PIETRO ALLOTTA</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>SAC SOCIETA’ AEROPORTO CATANIA SPA</b><br />
rappresentata e difesa da:<br />
Avv. SALVATORE GIUSTOLISI<br />
con domicilio eletto in Palermo<br />
VIA F. CORDOVA 76<br />
presso<br />
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA</p>
<p>Per l’annullamento delle ordinanze del TAR SICILIA – CATANIA: Sezione I n. 1362/2004 e n. 1496/04, rese tra le parti, concernenti: GARA D’APPALTO PER AFFIDAMENTO LAVORI INFRASTRUTTURE DI VOLO, BRETELLA DI RULLAGGIO;</p>
<p>	Visti gli atti e documenti depositati con l’appello;<br />	<br />
	Vista l’ordinanza di RIGETTO della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />	<br />
A.T.I. ANTIGONE SRL, TECNIS SPA (appellante incidentale)<br />
SAC SOCIETA’ AEROPORTO CATANIA SPA<br />
Udito il relatore Cons. Pier Giorgio Trovato e uditi, altresì, per la parte appellante l’Avv. N. D’Alessandro, l’Avv. Senden, l’Avv. S. Giustolisi<br />
	Viste le ordinanze collegiali di rimessione alla Corte costituzionale di questo Consiglio del 13 maggio 2003 n. 185 e 9 settembre 2003 n. 303;<br />	<br />
	Visto il decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373;<br />	<br />
	Visti i decreti presidenziali di rimessione alla Corte Costituzionale n. 77, in data 13 febbraio 2004 e n. 81, in data 26 febbraio 2004;<br />	<br />
	Considerato che nelle camere di consiglio del 9 – 10 marzo 2004 è stata altresì collegialmente sollevata questione di costituzionalità del predetto decreto legislativo;<br />	<br />
	Ritenuto che, nelle more della decisione della Corte costituzionale è possibile provvedere in via interinale sulle domande di sospensiva (corte cost. 444/1990; 3671/1991; 4/2000) dal momento che la fase di merito non è ancora incardinata presso questo Consiglio;<br />	<br />
	Ritenuto che, allo stato degli atti e ad un sommario esame:<br />	<br />
&#8211; l’appello incidentale dell’ATI Antigone non appare utile a neutralizzare l’appello principale, in quanto quest’ultimo, investendo anche l’ordinanza n. 1362/2004 del TAR, ha comunque attitudine a riproporre le questioni (attinenti sia al merito che al fu<br />
&#8211; quanto al fumus, il ricorso di primo grado della società AIA Costruzioni, ad un primo esame tipico della fase cautelare, sembra sorretto da sufficienti elementi di fondatezza in particolare laddove si deduce la violazione del principio della personalità<br />
&#8211; in presenza di un pregiudizio grave ed irreparabile, sussistono i presupposti per la trattazione anticipata del merito ex art. 23 bis, comma 3, della legge n. 1034/1971;<br />
&#8211; sussistono altresì i requisiti ex art. 23 bis, comma 5, della legge n. 1034/1971 per la sospensione medio tempore degli atti impugnati in primo grado, tenuto conto che i lavori risultano ancora allo stato iniziale;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>	Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, accoglie l’appello in epigrafe della Società AIA Costruzioni.<br />	<br />
	Manda alla Segreteria giurisdizionale di questo Consiglio di trasmettere la presente ordinanza alla Segreteria del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, per la fissazione della udienza di merito ex art. 23 bis, comma 3, della legge n. 1034/1971.<br />	<br />
	Rinvia per il prosieguo alla Camera di Consiglio da fissare su istanza di parte successiva alla decisione della Corte costituzionale sulle rimessioni di cui sopra ove, nelle more, non sia intervenuta la decisione di I grado.<br />	<br />
	La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti e alla Segreteria del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania																																																																																												</p>
<p>Palermo 4 novembre 2004</p>
<p>IL PRESIDENTE <br />
Riccardo Virgilio</p>
<p>L’ESTENSORE<br />
Pier Giorgio Trovato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-4-11-2004-n-896/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 4/11/2004 n.896</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 4/11/2004 n.893</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-4-11-2004-n-893/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-4-11-2004-n-893/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-4-11-2004-n-893/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 4/11/2004 n.893</a></p>
<p>Pres. ed Est. Virgilio IMPRESA DI COSTRUZIONI “CUTULI &#038; D’ANGELO S.R.L.” (Avv. A. Scuderi) c. CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI PALERMO (Avv. G. Armao), AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI (Avv. Stato), IMPRESA ALESA COSTRUZIONI s.r.l. (Avv. P.L. Matta) sull&#8217;estensione dell&#8217;esclusione dagli affidamenti di appalti e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-4-11-2004-n-893/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 4/11/2004 n.893</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-4-11-2004-n-893/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 4/11/2004 n.893</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed Est. Virgilio<br /> IMPRESA DI COSTRUZIONI “CUTULI &#038; D’ANGELO S.R.L.” (Avv. A. Scuderi) c. CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI PALERMO (Avv. G. Armao), AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI (Avv. Stato), IMPRESA ALESA COSTRUZIONI s.r.l. (Avv. P.L. Matta)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;estensione dell&#8217;esclusione dagli affidamenti di appalti e concessioni, ex art. 75, co. 1, lettera h) del DPR 554/1999, alle imprese cessionarie di ramo di azienda</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Esclusione dalla gara ex art. art. 75, co. 1, lettera h) del DPR 554/1999 – Estensione alle imprese cessionarie di ramo d’azienda &#8211; Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 75, co. 1, lettera h) del DPR 554/1999, relativa all’esclusione dalle procedure di affidamento di appalti e concessioni dei soggetti che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara (risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici) deve considerarsi estendibile anche alle imprese cessionarie di ramo di azienda</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’estensione dell’esclusione dagli affidamenti di appalti e concessioni, ex art. 75, co. 1, lettera h) del DPR 554/1999, alle imprese cessionarie di ramo di azienda</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia<br />in sede giurisdizionale</b></p>
<p>composto dai Signori:Pres. Riccardo Virgilio Est., Cons. Pier Giorgio Trovato,<br />
Cons. Giorgio Giaccardi, Cons. Antonino Corsaro, Cons. Francesco Teresi</p>
<p>Ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Nella Camera di Consiglio del 4 novembre 2004</p>
<p>Visti gli artt. u.c., bis comma 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;<br />
Visto l’appello proposto da:</p>
<p><b>IMPRESA DI COSTRUZIONI “CUTULI &#038; D’ANGELO S.R.L.”</b> in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria della costituenda A.T.I. con le imprese “DI BARTOLO GEOM. MARIO”, TOP IMPIANTI di BARBERA GIACOMO” e “CALASTRA COSTRUZIONI S.A.S. di GIACALONE MICHELE &#038; C.”<br />
rappresentata e difesa da:<br />
AVV. ANDREA SCUDERI<br />
Con domicilio eletto in Palermo<br />
VIA TRENTACOSTE N. 89<br />
presso<br />
PIETRO ALLOTTA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI PALERMO</b>,<br />
rappresentato e difeso da:<br />
AVV. GAETANO ARMAO<br />
con domicilio eletto in Palermo<br />
VIA NOTO N. 12<br />
presso<br />
GAETANO ARMAO</p>
<p><b>AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI</b><br />
rappresentata e difesa da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO<br />
con domicilio eletto in Palermo<br />
VIA DE GASPERI N. 81<br />
Presso<br />
AVVOCATURA DELLO STATO</p>
<p><b>IMPRESA ALESA COSTRUZIONI s.r.l.<</b>br><br />
rappresentata e difesa da:<br />
AVV. PIER LUIGI MATTA<br />
con domicilio eletto in Palermo<br />
VIA A. SCARLATTINI N. 12<br />
Presso<br />
PIER LUIGI MATTA</p>
<p>Per l’annullamento dell’Ordinanza del Tar Sicilia – Palermo: Sezione II n. 1537/2004, resa tra le parti, concernente GARA APPALTO LAVORI PER COMPLETAMENTO VIABILITA’ CONSORTILE;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l’appello;<br />
Visti l’ordinanza di RIGETTO della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Vista l’ordinanza interlocutoria n. 810/04 emessa da questo C.G.A. in data 23 settembre 2004;<br />
Visto l’adempimento effettuato in data 11 ottobre 2004;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />
AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI CONSORZIO A.S.I. DELLA PROVINCIA DI PALERMO IMPRESA ALESA COSTRUZIONI S.R.L.<br />
Udito il relatore Pres. Riccardo Virgilio e uditi, altresì, per la parte appellante l’Avv. I. Scuderi su delega dell’Avv. A. Scuderi, l’Avv. V. Caudia su delega dell’Avv. G. Armao, l’Avv. dello Stato Di Maggio, l’Avv. S. Giacolone su delega dell’Avv. P. L. Matta</p>
<p>Viste le ordinanze collegiali di rimessione alla Corte costituzionale di questo Consiglio del 13 maggio 2003 n. 185 e 9 settembre 2003 n. 303;<br />
Visto il decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373;<br />
Visti i decreti presidenziali di rimessione alla Corte Costituzionale n. 77, in data 13 febbraio 2004 e n. 81 in data 26 febbraio 2004;</p>
<p>Considerato che nelle camere di consiglio del 9 – 10 marzo 2004 è stata altresì collegialmente sollevata questione di costituzionalità del predetto decreto legislativo;</p>
<p>Ritenuto che, nelle more della decisione della Corte Costituzionale è possibile provvedere in via interinale sulle domande di sospensiva (Corte Cost. 444/90; 367/91; 4/2000) dal momento che la fase di merito non è ancora incardinata presso questo Consiglio;</p>
<p>Ritenuto che ad un primo esame l’appello cautelare presenta sufficienti profili di fondatezza in relazione alla censura sollevata nel primo motivo con riferimento alla estensione della previsione dell’art. 75 I comma lettera h) del DPR 554/1999 anche comunque alle imprese cessionarie di ramo di azienda;<br />
Ritenuta inoltre la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 23 bis III e V comma della L. 1034/1971</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale accoglie l’appello in epigrafe sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati in prime cure con il ricorso principale e con i motivi aggiunti e rinvia al TAR per la fissazione dell’udienza di merito<br />
Rinvia per il prosieguo alla Camera di Consiglio da fissare su istanza di parte successiva alla decisione della Corte costituzionale sulle rimessioni di cui sopra ove, nelle more, non sia intervenuta la decisione di I grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Palermo , 4 novembre 2004</p>
<p>IL PRESIDENTE ed ESTENSORE<br />
Riccardo Virgilio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-4-11-2004-n-893/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 4/11/2004 n.893</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.883</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-11-2004-n-883/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-11-2004-n-883/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-11-2004-n-883/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.883</a></p>
<p>dott. Antonio Catoni, Presidente &#8211; dott. Mario Di Giuseppe, Relatore non ricorre un rapporto di pubblico impiego nello svolgimento, presso un comune, di un tirocinio formativo assistito da borsa di studio 1. Pubblico impiego &#8211; Costituzione del rapporto di lavoro &#8211; Tirocinio formativo e assegnazione di borse di studio &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-11-2004-n-883/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.883</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-11-2004-n-883/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.883</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">dott. Antonio Catoni,                                            Presidente &#8211;  dott. Mario Di Giuseppe,                                     Relatore</span></p>
<hr />
<p>non ricorre un rapporto di pubblico impiego nello svolgimento, presso un comune, di un tirocinio formativo assistito da borsa di studio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego &#8211; Costituzione del rapporto di lavoro &#8211; Tirocinio formativo e assegnazione di borse di studio &#8211; Ipotesi tipica di accesso all’impiego &#8211; Non rientra.</p>
<p>2. Pubblico impiego &#8211; Costituzione del rapporto di lavoro &#8211; Tirocinio formativo e assegnazione di borse di studio &#8211; Negozio atipico &#8211; Non sussiste un rapporto di pubblico impiego.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La materia del tirocinio formativo non retribuito o dell’assegnazione di borse di studio in favore di giovani laureati o diplomati non attiene ad una ipotesi tipica di accesso all’impiego, ricorrendo la quale la giunta comunale deve attenersi ai criteri generali dettati dal consiglio comunale, in conformità a quanto previsto dalla disciplina nazionale di settore. Ne consegue che la giunta può liberamente introdurre questa materia nel regolamento relativo agli uffici e servizi comunali, senza violare la competenza del consiglio.</p>
<p>2. Il rapporto che, in applicazione di detta delibera della giunta comunale, si instaura tra il comune ed il “giovane” per lo svolgimento di un tirocinio del genere sopra descritto e pur con l’eventuale attribuzione di una borsa di studio, non presenta i connotati del rapporto di lavoro a tempo determinato, né dell’incarico stagionale (previsti dall’art. 92 del D.Lgs. n. 267 del 2000), neppure quelli delle forme contrattuali flessibili (previste dall’art. 36 del D.Lgs. n. 165 del 2001), nemmeno quelli degli incarichi esterni (previsti dall’art. 19 del D.Lgs. n.165 del 2001), tantomeno quelli del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (previsto dall’art. 91 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e dall’art. 35 del D.Lgs. n.165 del 2001). Ed invero, secondo la giurisprudenza, la funzione di una borsa di studio si caratterizza per l’assenza di una prestazione di lavoro resa con l’osservanza dell’orario d’ufficio, con il vincolo della subordinazione gerarchica e con la percezione di uno stipendio e per l’assenza di sinallagma in funzione di prestazioni di servizio inerenti alle finalità istituzionali dell’ente, sicché l’assegnazione di una borsa di studio a fini di qualificazione professionale è configurabile come un negozio atipico che non dà luogo ad un rapporto di pubblico impiego.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’ABRUZZO<br />
SEZIONE STACCATA DI PESCARA</b></p>
<p>composto dai magistrati:<br />
dott. Antonio Catoni,                                            Presidente;<br />
dott. Michele Eliantonio,                                     consigliere;<br />
dott. Mario Di Giuseppe,                                    consigliere relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 764 del 2003, proposto da</p>
<p><b>PASTORE Andrea, MASCI Carlo, BERGHELLA Vincenzo, DOGALI Vincenzo e VERI’ Nicoletta</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Loredana Di Giovanni e Giuliano Grossi, presso la prima elettivamente domiciliati in Pescara, via Conte di Ruvo n. 111;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>COMUNE di PESCARA</b>, in persona dell’Assessore delegato dal Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Paola Di Marco ed elettivamente domiciliato in Pescara, presso la Residenza municipale;</p>
<p>E NEI CONFRONTI DI</p>
<p><b>FLACCO Barbara</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Cristiana Serra, presso la stessa elettivamente domiciliata in Pescara, via Tavo n.287;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della deliberazione di Giunta comunale 1.9.2003 n. 584, relativa a modifica del regolamento comunale degli uffici e servizi e della disciplina dell’accesso, nonché della deliberazione della stessa Giunta 1.9.2003 n. 585, relativa ad attribuzione di una borsa di studio.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pescara e della controinteressata Flacco Barbara;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Vista la propria sentenza istruttoria 1.7.2004 n. 670 e vista la documentazione prodotta in adempimento;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 21.10.2004, il cons. Di Giuseppe;<br />
Uditi l’avv. Di Giovanni per la parte ricorrente, l’avv. Di Marco per la parte resistente e l’avv. Antonio Blasioli, su delega dell’avv. Serra per la parte controinteressata;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 14.11.2003 e depositato il 27.11.2003 il Senatore dr. Pastore Andrea ed altri quattro consorti di lite in epigrafe indicati, quali Consiglieri in carica del Comune di Pescara, hanno impugnato la delibera 1.9.2003 n. 584 con cui la Giunta comunale ha modificato il regolamento relativo agli uffici e servizi comunali ed alla disciplina dell’accesso all’impiego, introducendovi l’art. 22 bis, intitolato borse di studio e tirocini formativi, che prevede la possibilità di accogliere presso le strutture comunali giovani diplomati o laureati per lo svolgimento di un tirocinio formativo non retribuito e che conferisce al Sindaco la facoltà di attribuire borse di studio a giovani laureati particolarmente meritevoli per l’effettuazione presso l’Ente o altre istituzioni pubbliche di studi a carattere innovativo attinenti alle funzioni degli organi e dei servizi del comune, sulla base di un percorso formativo da concordare con il Capo di Gabinetto.<br />
Con lo stesso ricorso, gli interessati hanno impugnato, altresì, la delibera 1.9.2003 n. 585 con cui la stessa Giunta, in immediata applicazione della sopra trascritta norma regolamentare appena introdotta, ha stabilito di esprimere parere favorevole al conferimento da parte del Sindaco di una borsa di studio, dell’importo annuale di € 11.000,00 (undicimila/00), in favore della dr. Flacco Barbara, laureata con il massimo dei voti in lingue e letterature straniere, per l’effettuazione presso l’Ente di “studi a carattere innovativo attinenti ai progetti comunitari”.<br />
A sostegno del ricorso sono dedotti i seguenti motivi:<br />
I- violazione dell’art. 97 della Costituzione, degli artt. 7 e 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000 e succ. modif. ed integr., dell’art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e succ. modif., dell’art. 54 dello Statuto comunale, nonché incompetenza e parzialità, poiché (in sintesi) nel sistema delineato dalle succitate norme l’accesso all’impiego è governato da principi cardine quali procedimenti selettivi idonei a garantire imparzialità e trasparenza, adeguata pubblicità delle procedure selettive, idonee modalità di verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali, commissioni di concorso che assicurino imparzialità e professionalità; al Consiglio comunale è attribuita (dall’art. 48 cit.) la competenza a dettare i criteri generali che debbono presiedere all’organizzazione degli uffici ed alla disciplina dell’accesso all’impiego nell’Ente, mentre alla Giunta è riservata la competenza ad adottare il regolamento attuativo che deve attenersi a tali criteri generali. Ove, peraltro, non si ritenga necessaria una previa deliberazione consiliare, i sopra ricordati principi cardine risultano stabiliti dall’art. 54 dello Statuto comunale ed in ogni caso sono indicati dall’art. 35 cit. che funge da norma quadro. Senonchè, l’art.22 bis inserito nel regolamento in discorso dalla delibera n. 584 del 2003 appare discordante con tali principi, giacchè per l’accesso dei tirocinanti si richiede una semplice istanza degli interessati, senza necessità di alcun requisito o di alcuna procedura selettiva, sicchè la scelta dei giovani da introdurre negli uffici dell’Ente risulta assolutamente discrezionale, mentre per l’attribuzione di borse di studio non è, peraltro, richiesta neppure un’istanza, essendo il relativo conferimento rimesso alla facoltà del Sindaco. D’altro canto, la contemporanea delibera n. 585 del 2003 esprime parere favorevole all’attribuzione di una consistente borsa di studio a persona già individuata, escludendo perfino la possibilità per altri soggetti interessati di avanzare richiesta in tal senso.<br />
II- eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà manifeste, travisamento dei fatti, poiché (in sintesi) la delibera n. 584 del 2003 si basa sulla relazione del Capo di Gabinetto, ma da quest’ultima emerge che è il Sindaco a ritenere opportuna la modifica del regolamento in discorso, sicchè il dirigente firmatario non ne assume la paternità; in ogni caso la norma introdotta contrasta con gli artt. 2 e 5 dello stesso regolamento che prescrivono procedure selettive; peraltro, nella predetta relazione si asserisce che il tirocinio debba essere consentito a giovani diplomati o laureati particolarmente brillanti, mentre la succitata delibera elimina tale requisito. D’altra parte, la contemporanea delibera n. 585 del 2003 trasforma lo scopo della borsa di studio (come individuato nella presupposta delibera) in quello relativo a studi ed approfondimenti in materia di legislazione riguardante i progetti comunitari, tanto pure in contraddizione con la relazione del Capo di Gabinetto; peraltro, viene scelta per tal genere di studi giuridico-economici una laureata in lingue e letterature straniere.<br />
III- violazione degli artt. 91 e 92 del D.Lgs. 267 del 2000 e degli artt.19, comma 6, 35, comma 3, e 36 del D.Lgs. n. 165 del 2001, poiché (in sintesi) nel caso di specie non ricorrono i presupposti per fare ricorso a collaborazioni esterne, al di fuori della dotazione organica, com’è consentito per obiettivi determinati e con convenzioni a termine per le figure di alto contenuto professionale.<br />
IV- violazione dell’art. 42, comma 2 lett. I) del d.Lgs. n. 267 del 2000, poiché (in sintesi) le modalità d’imputazione della spesa, come risultanti dalla delibera n. 585 del 2003, lasciano intendere che da una parte si è trattato di incarico di collaborazione esterna (tit. 1-funz. 1-serv. 8-int. 3-cap. 236000), ma senza il rispetto della prescritta procedura selettiva, e, dall’altra, di spesa che impegna più esercizi, quindi di competenza del Consiglio e non della Giunta.<br />
V- violazione dell’art. 54 dello Statuto comunale, nonché dell’art. 7 del C.C.N.L. e dell’art. 4 del contratto integrativo decentrato, poiché (in sintesi) per le scelte fondamentali attinenti all’organizzazione operativa dell’Ente lo Statuto promuove il previo confronto con le organizzazioni sindacali, che nel caso di specie non risulta attuato.<br />
Per resistere si è costituito in giudizio il Comune di Pescara la cui difesa, con memorie depositate in data 2.12.2003 e 27.3.2004, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti e per carenza d’interesse a ricorrere diretto, attuale e concreto, in quanto dagli atti impugnati non risulta affatto leso il munus di consigliere comunale da ciascuno dei ricorrenti rivestito, oltrechè per mancata impugnazione dell’atto dirigenziale 28.11.2003 di conferimento della borsa di studio; ha peraltro controdedotto nel merito del ricorso, chiedendone il rigetto.<br />
Si è costituita in giudizio anche la controinteressata dr. Flacco Barbara la cui difesa, con memoria depositata il 3.12.2003, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, per carenza d’interesse a ricorrere e per difetto di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti, ed ha controdedotto nel merito, chiedendone il rigetto.<br />
Con memoria depositata il 27.3.2004 la difesa dei ricorrenti ha controdedotto in ordine alle avverse eccezioni ed argomentazioni, insistendo per l’accoglimento del ricorso.<br />
Con sentenza 1 luglio 2004 n. 670 il TAR ha disposto incombenti istruttori a carico del Comune che ha adempiuto mediante deposito della documentazione richiesta.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso in esame è diretto all’annullamento di una deliberazione di giunta comunale relativa ad una modifica del regolamento comunale degli uffici e servizi e della disciplina dell’accesso all’impiego nell’ente, nonché della conseguente deliberazione applicativa.<br />
I ricorrenti sono consiglieri comunali ed in tale qualità propongono il ricorso, in quanto ritengono leso il loro munus di consigliere: essi sostengono (in sintesi) che la modifica al regolamento in discorso sia tale da incidere sui criteri generali e principi che debbono presiedere all’organizzazione degli uffici comunali ed alla disciplina dell’accesso all’impiego nell’ente, criteri generali e principi che, secondo la legislazione vigente, debbono essere (e sono stati a suo tempo) prestabiliti dal consiglio comunale ed ai quali la giunta comunale deve attenersi nel regolamentare tali materie; pertanto, la deliberazione del secondo organo, che abbia integrato il regolamento in discorso introducendo un criterio generale nuovo, secondo i ricorrenti è lesiva del loro munus, poiché sottrae al consiglio comunale la competenza a dettare i criteri generali sulla materia di che trattasi.<br />
Le difese delle parti resistente e controinteressata eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti, in quanto non risulta leso il munus rivestito da ciascuno dei consiglieri ricorrenti.<br />
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame della sollevata eccezione (al cui riguardo la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi: Cons. St., Sez. V, 31 gennaio 2001 n. 358), appalesandosi il ricorso infondato nel merito.<br />
Come esposto in “fatto”, con l’impugnata modifica regolamentare la giunta comunale ha stabilito di prevedere la possibilità di accogliere presso le strutture comunali giovani diplomati o laureati per lo svolgimento di un tirocinio formativo non retribuito e di conferire al sindaco la facoltà di attribuire borse di studio a giovani laureati particolarmente meritevoli per l’effettuazione presso l’ente o altre istituzioni pubbliche di studi a carattere innovativo attinenti alle funzioni degli organi e dei servizi del comune, sulla base di un percorso formativo da concordare con il capo di gabinetto.<br />
Orbene, il rapporto che in applicazione di tale previsione regolamentare viene ad instaurarsi tra il comune ed il “giovane” per lo svolgimento di un tirocinio del genere sopra descritto, e pur con l’eventuale attribuzione di una borsa di studio per lo scopo sopra descritto, non presenta, ad avviso del Collegio, i connotati del rapporto di lavoro a tempo determinato, né dell’incarico stagionale (previsti dall’art. 92 del D.Lgs. n. 267 del 2000), neppure quelli delle forme contrattuali flessibili (previste dall’art. 36 del D.Lgs. n. 165 del 2001), nemmeno quelli degli incarichi esterni (previsti dall’art. 19 del D.Lgs. n.165 del 2001), men che meno quelli del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (previsto dall’art. 91 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e dall’art. 35 del D.Lgs. n.165 del 2001).<br />
Ed invero, secondo la giurisprudenza, la funzione di una borsa di studio si caratterizza per l’assenza di una prestazione di lavoro resa con l’osservanza dell’orario d’ufficio, con il vincolo della subordinazione gerarchica e con la percezione di uno stipendio e per l’assenza di sinallagma in funzione di prestazioni di servizio inerenti alle finalità istituzionali dell’ente, sicchè l’assegnazione di una borsa di studio a fini di qualificazione professionale è configurabile come un negozio atipico che non dà luogo ad un rapporto di pubblico impiego (cfr.: Cons. St., Sez. VI, 28 gennaio 1988 n. 142; TAR Umbria, 19 novembre 1997 n. 562; Lazio, Sez. III, 1 febbraio 1982 n. 121).<br />
Tanto premesso, deve rilevarsi che il ricorso in esame presuppone che l’impugnata norma regolamentare (introdotta con la delibera di Giunta 1.9.2003 n. 584) sia diretta a disciplinare una forma di accesso all’impiego presso il Comune di Pescara, materia questa in ordine alla quale il Consiglio comunale ha (con delibera 21.7.1997 n. 106, punti 7-8-10-11 del dispositivo) stabilito i criteri generali cui la Giunta si sarebbe dovuta attenere nell’adottare il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi comunali (adottato con delibera di Giunta 2.12.1999 n. 851).<br />
Orbene, dall’esame delle appena citate delibere di consiglio e di giunta emerge che il Consiglio comunale ha dettato i criteri generali, fra cui quello della trasparenza e della selezione pubblica, od interna per alcune fattispecie, mediante forme concorsuali, per i tipi di accesso all’impiego presso il predetto Comune previsti dalla legislazione nazionale, in particolare dalle norme di cui agli artt. 91 e 92 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed agli artt. 19, 35 e 36 del D.Lgs. n. 165 del 2001 (sopra citati), norme che (come detto) disciplinano le assunzioni a tempo indeterminato od a tempo determinato, gli incarichi stagionali, le assunzioni a carattere flessibile, gli incarichi esterni di funzioni dirigenziali.<br />
Nulla risulta stabilito dal Consiglio comunale in materia di tirocinio formativo non retribuito o di borse di studio in favore di giovani diplomati o laureati, così come nulla è previsto al riguardo dalle sopra citate norme legislative, invocate dal ricorso.<br />
Ebbene, tale essendo il quadro normativo, non può non evidenziarsi che, nel caso di specie, non si versa in ipotesi di costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato o stagionale, né in ipotesi di incarico esterno (previsti dalla legislazione nazionale e presi in considerazione dalla delibera consiliare di fissazione dei criteri generali invocati dal ricorso), bensì nella diversa ed atipica ipotesi di tirocinio formativo non retribuito con, o senza, borsa di studio, ipotesi che non concretizza alcuna delle figure lavorative sopra citate per le quali la legislazione di settore demanda al consiglio comunale di fissare i criteri generali cui la giunta comunale deve attenersi.<br />
Da tanto consegue, da una parte, che il munus del consiglio comunale o dei singoli consiglieri, fondato sul combinato disposto degli artt. 7, 42 e 48 del D.Lgs. n. 267 del 2000, non viene in rilievo e non è, quindi, leso, e, dall’altra parte, che tutti i motivi di ricorso (sopra riassunti in fatto) sono da valutare infondati, in quanto tutti presuppongono che la fattispecie (di cui si controverte) attenga ad una ipotesi tipica di accesso all’impiego, cioè del tipo di quelle contemplate dalla legislazione più sopra citata ed invocata dal ricorso, mentre invece essa attiene ad una ipotesi atipica (nel senso chiarito dalla giurisprudenza sopra ricordata).<br />
Per le argomentazioni che precedono, il ricorso in esame deve essere respinto, siccome inammissibile (per difetto d’interesse) ed infondato.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi (in relazione alla materia del contendere) per compensare le spese del giudizio tra tutte le parti in causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo-Sezione Staccata di Pescara respinge il ricorso in epigrafe indicato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 21 ottobre 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-11-2004-n-883/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.883</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.21108</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-4-11-2004-n-21108/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-4-11-2004-n-21108/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.21108</a></p>
<p>Pontorieri Presidente, Malpica Redattore, P.M. Scardacchione (diff.) Lante della Rovere Odescalchi ed altri (avv. F. Sensi) – Condominio Tetto Azzurro di Ladispoli (avv. E. Conte) sulla non configurabilità di una &#8220;proprietà a termine&#8221; in favore del costruttore di una rete fognaria e il relativo obbligo di allaccio a condizioni non</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-4-11-2004-n-21108/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.21108</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pontorieri Presidente, Malpica Redattore, P.M. Scardacchione (diff.)<br /> Lante della Rovere Odescalchi ed altri (avv. F. Sensi) – Condominio Tetto Azzurro di Ladispoli (avv. E. Conte)</span></p>
<hr />
<p>sulla non configurabilità di una &#8220;proprietà a termine&#8221; in favore del costruttore di una rete fognaria e il relativo obbligo di allaccio a condizioni non proibitive</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Opere pubbliche – Rete fognaria &#8211; Concessione di costruzione e gestione &#8211; “Proprietà a termine” in favore del costruttore &#8211; Non configurabilità – Obbligo di allaccio per l’utente del servizio, senza discrezionalità del concessionario</span></span></span></p>
<hr />
<p>Non esiste un principio generale per cui debba presumersi che la concessione di costruzione di un’opera pubblica ad un privato (nella specie una rete fognaria) comporti l’attribuzione al medesimo della proprietà sino alla scadenza della concessione, in assenza di una esplicita menzione nella convenzione, in quanto è del tutto normale che il concessionario recuperi i costi di costruzione e tragga l’utile di impresa dalla sola gestione del servizio, che normalmente è affidato al concessionario-costruttore per un numero di anni congruo in relazione proprio ai costi di investimento da recuperare.<br />
Ad ogni modo, anche ad ipotizzare una proprietà a termine dello stesso concessionario, non sarebbe comunque legittimo ipotizzare che l’accesso dell’utente al servizio sia rimesso alla discrezionalità del concessionario, libero di imporre condizioni di fatto proibitive.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con <a href="/ga/id/2004/12/1824/d">osservazione del prof. Alfonso Celotto</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo della sentenza <a href="/static/pdf/g/5719_5719.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-4-11-2004-n-21108/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.21108</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.875</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-11-2004-n-875/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-11-2004-n-875/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.875</a></p>
<p>Dr. Antonio Catoni Pres. Est. sulla localizzazione delle stazioni di telefonia mobile Ambiente e territorio – Inquinamento elettromagnetico – Localizzazione impianti telefonia mobile- Limitazione a siti di proprietà comunale Ambiente e territorio – Inquinamento elettromagnetico – Illegittimità norma regolamento comunale – Distanza siti sensibili Ambiente e territorio – Inquinamento elettromagnetico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-11-2004-n-875/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.875</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-11-2004-n-875/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.875</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dr. Antonio Catoni Pres. Est.</span></p>
<hr />
<p>sulla localizzazione delle stazioni di telefonia mobile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Inquinamento elettromagnetico – Localizzazione impianti telefonia mobile- Limitazione a siti di proprietà comunale</p>
<p>Ambiente e territorio – Inquinamento elettromagnetico – Illegittimità norma regolamento comunale – Distanza siti sensibili</p>
<p>Ambiente e territorio – Inquinamento elettromagnetico –Autorizzazione impianti di potenza inferiore a 20 Watt – Illegittimità</p>
<p>Ambiente e territorio – Inquinamento elettromagnetico –Estensione limiti DM 381/98- Illegittimità</p>
<p>Ambiente e territorio – Inquinamento elettromagnetico – Perentorietà termine dell’art. 87 Dlgs 269/03</span></span></span></p>
<hr />
<p>Gli articoli di un regolamento comunale che prevedono la localizzazione delle stazioni di telefonia mobile preferibilmente su siti di proprietà comunale contrastano con la vigente normativa che consente di sistemare queste strutture in ogni parte del territorio comunale, anche su proprietà privata, purché vengano rispettati i parametri di legge, in quanto  opere di interesse nazionale.<br />
E’  illegittima la norma del regolamento comunale che  impone la distanza di rispetto da siti sensibili, dal momento che la salvaguardia della salute, demandata allo Stato e non agli enti locali, è garantita ed assicurata dal rispetto dei limiti di esposizione e dai parametri legislativamente fissati.</p>
<p>E’ illegittimo l’articolo del regolamento comunale che introduce una sorta di autorizzazione per tutte le procedure riguardanti impianti di potenza inferiore ai 20 Watt in quanto, in virtù del articolo 87 dlgs 268/03, sono sottoposte alla sola D.I.A.</p>
<p>E’ illegittimo l’articolo del regolamento comunale che richiede  il rispetto dei limiti di cui al D.M. n.381/98, per qualsiasi installazione di telefonia mobile, mentre i limiti da esso fissato riguardano esclusivamente le strutture site in “corrispondenza di edifici adibiti a permanenza e non inferiori a quattro ore”.</p>
<p>Il  termine di quindici giorni di cui al V comma dell’articolo 87 del decreto legislativo 259/03 è da ritenersi di carattere perentorio infatti tutta la normativa in materia è finalizzata a snellire e ad impedire intralci di carattere burocratico che possano ritardare l’installazione delle strutture con potenza inferiore a 20 Watt.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo<br />
Sezione staccata di Pescara</b></p>
<p>composto dai signori:<br />
#NOME?								Presidente<br />
#NOME?							componente<br />
#NOME?							componente,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 333 del 2003, proposto dalla</p>
<p><b>società TIM</b>, rappresentata e difesa  dall&#8217;Avv. Nino Longobardi,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>comune di Chieti</b>, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Trifone, Patrizia Tracanna e Marco Morgione;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della delibera del  Consiglio comunale n. 268 del 30 ottobre 2002 e del “regolamento comunale per l’installazione di impianti per la telefonia mobile”;</p>
<p>nonché<br />
delle note del direttore del comune n. 63645/6411-12-13-14-16, tutte del 13 gennaio 2004, pervenute il 20 gennaio 2004, applicative del regolamento 268/02;<br />
della nota 17720/1704 del 6 aprile 2004, del direttore U.O.T.;<br />
del provvedimento n. 63647/6412 del 22 giugno 2004, di rigetto della  D.I.A.;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati,<br />
Visti i motivi aggiunti notificati il 15 marzo 2004, il 26 aprile 2004   e il 29 settembre  2004;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito in udienza, il 21 ottobre 2004, il relatore Dr. Catoni ed uditi, altresì, l&#8217;avv.  Manuel De Monte in sostituzione dell’avvocato Longobardi per il   ricorrente;<br />
Considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La società ricorrente   è titolare di una autorizzazione per  il servizio di telefonia mobile.<br />
In data 10 marzo 2003, ha ricevuto una nota del Direttore U.O.T. e del dirigente settore assetto del territorio e dell’assessore  all’urbanistica, con la quale veniva comunicata, con delibera di consiglio comunale numero 268/02, l’approvazione del “regolamento comunale per l’installazione di impianti per telefonia mobile”.<br />
La società ritiene che siffatto regolamento sia del tutto lesivo della sua posizione giuridica di titolare di una licenza del servizio radiomobile pubblico e lo impugna, lamentando quanto segue:<br />
1) – violazione e falsa applicazione del d. lgs. 4 settembre 2002, n. 198 con particolare riferimento agli art. 1, comma 1, lettera a); 3, commi 1 e 2; 4 comma 1; 5 e 6. violazione e falsa applicazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36, con  particolare riferimento agli art. 4 e 8; violazione del decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 con particolare riferimento agli art. 3 e 4; violazione dell’art. 1, legge n. 59 del 1997 (comma 4, lettera c) e del decreto lgs. 112/98 (Titolo III, Capo III e Titolo quarto, Capo I); violazione e falsa applicazione dell’art. 1, l. r. Abruzzo 6 luglio 2001, n. 22; violazione degli art. 1, comma 2 e 2, comma 2, legge n. 241/90; incompetenza; eccesso di potere per sviamento, contradditorietà ed illogicità manifesta, nonché per difetto assoluto di istruttoria e motivazione.<br />
Osserva la società ricorrente che il regolamento di che trattasi è stato espressamente adottato al fine di “tutelare la salute pubblica” e di “assicurare la tutela ambientale” (art. 1); esso espressamente prevede che le installazioni di stazioni di telefonia mobile vengano, “preferibilmente autorizzate su siti di proprietà comunale” (articolo 3); istituisce uno speciale elenco degli immobili comunali “da preferirsi” quali destinatari di questi impianti (articolo 4); stabilisce divieti assoluti di installazione su “ospedali, case di cura,<br />
case di riposo, asili nido, istituti, convitti, parchi pubblici ed edifici scolastici”, nonché una “distanza di rispetto non inferiore a 60 metri” dalle predette strutture (articolo 5), aggrava e rende indeterminato nei tempi il procedimento autorizzatorio (articoli 6 e 9),  rende più gravosa la D.I.A., reintroducendo l’autorizzazione edilizia (articolo 10), estende addirittura a  tutte le stazioni di telefonia mobile, oggetto di autorizzazione, i limiti di esposizione che il dec. min. n. 381/98 prevede, come misura di eccezionale cautela, esclusivamente “in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore” (articolo 11), stabilendo al riguardo misure e sanzioni amministrative in caso di non adeguamento (artt. 13 e 14), assegnando in materia agli uffici comunali attività di controllo e vigilanza anche “per il tramite di supporti tecnico logistici esterni”.<br />
Questa semplice descrizione delle misure che il regolamento impugnato assume è di per se emblematica della  illegittimità dello stesso, in quanto viola le più recenti disposizioni del decreto legislativo n. 198/02 che è finalizzato ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni e si pone in grandissimo contrasto con l’intero quadro normativo della materia nonché con consolidati principi giurisprudenziali.<br />
La società ricorrente illustra, quindi, in dettaglio le violazioni della normativa che vengono procurate dalle singole disposizioni del regolamento impugnato.<br />
Chiede, pertanto, l’annullamento dello stesso regolamento.<br />
Si costituisce il comune di Chieti con una semplice memoria di stile, chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
Successivamente, la ricorrente propone motivi aggiunti, impugnando tutte le comunicazioni, datate 13 gennaio 2004 con le quali l’amministrazione intimata, in riferimento alla D.I.A., richiede documentazione integrativa.<br />
Nei confronti di questi atti alla società denuncia:<br />
Illegittimità derivata. Violazione dell’articolo 87 del codice delle comunicazioni. Violazione dell’articolo 1, comma 2, della legge 241/90.<br />
Tutti questi atti   sono indubbiamente affetti da illegittimità derivata. <br />
Essi si propongono, infatti, di assicurare l’osservanza della predetta normativa regolamentare dell’amministrazione comunale, in palese violazione della normativa statale e regionale.<br />
Ricorda, poi, la società ricorrente che la Corte Costituzionale ha chiarito che, anche dopo la riforma del titolo V della Costituzione, la determinazione  dei valori di soglia, dei limiti di esposizione, dei valori di attuazione, costituiscono una attribuzione esclusiva dello Stato.<br />
Lamenta anche che le censure rivolte al regolamento comunale con riguardo alla mancata osservanza delle D. M. 381/98,  mantengono intatta la loro validità anche dopo l’emanazione del D.P.C.M. 8 LUGLIO 2003, recante “fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione, degli obiettivi di qualità per  la protezione della popolazione e esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete generati dagli  elettrodotti.<br />
D’altra parte, prosegue la ricorrente, le determinazioni contestate nelle note impugnate  risultano anche  illegittime, perché in violazione dell’articolo 87 del Codice delle comunicazioni.<br />
Questo, in  effetti, prevede un  meccanismo della D.I.A. che possa evitare ogni   ostacolo atta a  ritardarla, fissando termini rigorosi e  perentori, come la possibilità di richiedere documentazione integrativa  solo  entro il termine  dì 15 giorni, che non è stato assolutamente rispettato dalla amministrazione comunale resistente.<br />
Per questi motivi  la società interessata richiede anche un provvedimento cautelare nei confronti degli atti che ingiustificatamente   sono preordinati a ritardare l’attivazione delle stazioni richieste dalla ricorrente. <br />
Deposita una memoria difensiva l’amministrazione comunale, osservando come le censure sollevate con il ricorso principale siano da ritenersi ormai superate per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto legislativo (sentenza   primo ottobre 2003 n. 203).<br />
I motivi aggiunti, invece, sarebbero inammissibili perché diretti all’annullamento di atti meramente  endoprocedimentali, non direttamente   lesivi della ricorrente, posti in essere dalla amministrazione con l’intento di  ultimare e  non interrompere, come erroneamente ritiene la società, il procedimento amministrativo.<br />
Il responsabile del procedimento, del resto, si è limitato a richiedere documenti indispensabili per verificare la legittimità della  D.I.A., quale dichiarazione di rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento comunale, nulla osta del Consorzio ASI,  il quale si rende  indispensabile per qualsiasi intervento edilizio da attuare, come quelli di specie in  un territorio gestito dal  Consorzio e disciplinato da un piano territoriale   sovracomunale.<br />
Illustra le ragioni delle richieste contenute nelle ulteriori note del 13 gennaio 2004, contesta l’esistenza, sia del danno grave  sia del fumus del ricorso e conclude per il suo rigetto.<br />
Nella camera di consiglio dell’8 aprile 2004, la decisione sulla istanza cautelare  è rinviata, su richiesta della ricorrente, la quale con atto notificato il 26 aprile 2004, propone ulteriori motivi aggiunti, impugnando la nota n. 17720/1700 4 del 6 aprile 2004  a firma del direttore U.O.T.<br />
I motivi dedotti contro questa ulteriore comunicazione si  sostanziano  come appresso:<br />
Illegittimità derivata. Violazione dell’articolo 87 Codice comunicazioni. Violazione e falsa applicazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36, con particolare riguardo all’articolo 8. Violazione della legge regionale Abruzzo n. 22/01. Violazione D.P.C.M. 8 LUGLIO 2003.    Eccesso di potere per illogicità manifesta, contradditorietà, difetto assoluto di istruttoria e motivazione. Eccesso di potere per pretestuosità e sviamento.<br />
La società ricorrente denuncia, anche nei confronti di questa nota, illegittimità derivata, dato che anch’essa è un atto applicativo del regolamento,  impugnato con il ricorso principale.<br />
Le illegittimità si riferiscono principalmente agli articoli 3, 2  e 5, su ognuna delle quali la società si sofferma, illustrando le ragioni delle illegittimità stesse.<br />
Propone una nuova istanza cautelare la quale,  nella camera di consiglio del 6 maggio 2004, tuttavia, su accordo di entrambe le parti che ritengono più opportuna una decisione della merito, viene rinviata alla discussione  in una udienza pubblica, fissata per il 21 ottobre 2004.<br />
La società ricorrente, prima della discussione nel merito,  ha notificato un terzo atto di motivi aggiunti per l’annullamento del provvedimento n. 63647/6412 del 22 giugno 2004 con il quale è stata rigettata  la D.I.A. per l’installazione di una stazione di telefonia, presentata dalla società ricorrente, in data 24 dicembre 2003, nonché del parere espresso dalla commissione edilizia comunale il 17 giugno 2004.<br />
Nei confronti di questi provvedimenti  viene    dedotto  quanto segue:<br />
Violazione e falsa applicazione dell’articolo 5 del regolamento comunale per gli impianti di telefonia mobile.<br />
Si osserva   in questi motivi aggiunti che il parere contrario espresso dalla commissione edilizia comunale contrasta con lo stesso regolamento impugnato con il ricorso, in quanto l’antenna, situata a distanza superiore a 60 metri rispetto alla struttura  scolastica “scuola elementare villaggio Celtic”, viene ritenuta a distanza inferiore, perché questa è misurata dalla recinzione del parco circostante la scuola in evidente contrasto con il richiamato articolo 5 che impone la distanza di rispetto dal “perimetro esterno di queste strutture”.<br />
Conclude la società istante per l’annullamento di questo provvedimento.<br />
In udienza, dopo aver ascoltato il difensore della società ricorrente, in assenza  della parte resistente, il collegio ritiene la causa per deciderla.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è fondato.<br />
Per quanto attiene al regolamento comunale, la preferenza espressa da parte dell’autorità comunale sulla localizzazione delle stazioni di telefonia mobile su siti di proprietà comunale, contenuta negli articoli 3 e 4, contrasta certamente con la normativa vigente che consente di sistemare queste strutture in ogni parte del territorio comunale, per le loro caratteristiche che li individuano quali opere di interesse nazionale.<br />
È vero, come sostiene l’amministrazione intimata, che il decreto legislativo n. 198/02 è stato dichiarato incostituzionale, ma i principi in esso enunciati sono sempre validi alla luce della normativa di cui alla legge n. 36/01 e del più recente codice delle telecomunicazioni, emanato con il d. lgs. 259/03.<br />
D’altro canto, poiché lo stesso regolamento è fondato sulle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 198, il suo annullamento dovrebbe comportare,    ove si  accetti la tesi del comune resistente, la caducazione automatica del regolamento il quale, invece, deve essere oggi letto alla luce delle disposizioni vigenti.<br />
Non vi è dubbio alcuno che sotto questo profilo gli articoli 3 e 4, così come sostiene la società ricorrente, sono illegittimi perché impongono, attraverso l’uso della espressione “preferibilmente” usata dal comune, la localizzazione in siti indicati dall’autorità comunale, mentre nulla impedisce che la stazione base di telefonia possa essere ubicata in una zona a scelta della istante, anche su proprietà privata, purché vengano rispettati i parametri di legge.<br />
Tale interpretazione discende non solo dal fatto che le strutture di che trattasi sono equiparate ad opere di urbanizzazione ma anche dalla lettera della legge, visto che il d. lgs. 259/03, all’articolo 89, espressamente prevede che l’operatore che fornisca reti di comunicazione elettronica può aver il diritto di installare le proprie infrastrutture, non solo su proprietà pubblica ma anche su proprietà private.<br />
Per quanto riguarda la censura indirizzata nei confronti dell’art. 5 del regolamento, ritiene il collegio che, pur se fondata anch’essa, debba ritenersi priva di interesse, almeno in parte.<br />
In effetti, la limitazione riguardante i siti sensibili come scuole, case di cura, ospedali ecc.  rende impossibile l’installazione  sulle strutture di interesse, senza una precisa autorizzazione dell’ente pubblico, sicché non si vede come la società ricorrente possa superare, in astratto, un eventuale diniego da parte del comune che potrebbe semplicemente limitarsi ad affermare che non concede l’utilizzo della struttura per sistemare una stazione di telefonia su edifici dei quali ha la gestione o, comunque, la possibilità di impedire la localizzazione, di concerto con l’ente pubblico che utilizza le strutture stesse.<br />
Peraltro, la norma soffre di illegittimità nella parte in cui impone la distanza di rispetto dai predetti siti sensibili, dal momento che la salvaguardia della salute, demandata allo Stato e non agli enti locali, è garantita ed assicurata dal rispetto dei limiti di esposizione e dai parametri legislativamente fissati.<br />
La ricorrente censura, quindi, anche gli articoli 6,9 e  10, i quali introducono la necessità di un provvedimento autorizzatorio.<br />
Va precisato, tuttavia, che mentre la disposizione dell’articolo 6 non è immune da vizi, altrettanto non può affermarsi per quanto riguarda gli articoli 9 e10 che riguardano le installazioni che in base alla normativa vigente debbono essere necessariamente sottoposte ad autorizzazione, in quanto relative alle antenne superiori ai 20 Watt, così come disponeva l’articolo 5 del decreto legislativo 198/02 ed oggi dispone l’articolo 87, terzo comma, del decreto legislativo 259/03.<br />
Invece, l’articolo 6 del regolamento è certamente illegittimo nella misura in cui, in pratica, introduce una sorta di autorizzazione per tutte le procedure riguardanti impianti di potenza inferiore che, in virtù del richiamato articolo 87, sono sottoposte alla sola D.I.A.<br />
In effetti dalla norma sembra discendere che l’operatore autorizzato debba richiedere la possibilità di installazione direttamente alla autorità comunale, allo sportello unico per le attività produttive, ed ottenere il parere favorevole del comune, prima di provvedere ad eseguire i lavori, mentre in base alla normativa, sulla base della mera D.I.A., trascorso il tempo fissato dalla normativa, l’operatore può senz’altro procedere alla installazione, salvi  gli interventi del comune, laddove riscontri la sussistenza di elementi che  possano consentire l’annullamento della D.I.A.<br />
Del pari fondata è la censura rivolta nei confronti dell’articolo 11 del regolamento impugnato perché, come sostiene la ricorrente, con esso, per qualsiasi installazione di telefonia mobile, viene richiesta il rispetto dei limiti di cui al D.M. n.381/98, mentre i limiti da esso fissato riguardano esclusivamente le strutture site in “corrispondenza di edifici adibiti a permanenza e non inferiori a quattro ore”.<br />
Ciò sta a significare che tali limiti di esposizione dovrebbero essere rispettati nel territorio dell’intero comune anche per quegli impianti che dovessero essere localizzati in zone nelle quali non sono prescritti, in pratica rendendo del tutto impossibile anche la richiesta di una autorizzazione di impianto superiore a 20  Watt, con una ulteriore, evidente, violazione della normativa di cui al D. LGS. 259/03 che prevede anche la possibilità, di installare antenne con potenza superiore ai limiti di cui sopra, nelle zone dove ciò è consentito.<br />
Il regolamento deve, perciò, essere annullato in parte qua, beninteso nei limiti dell’interesse della società ricorrente.<br />
Il ricorso è, quindi, fondato anche per quanto riguarda i provvedimenti impugnati con i tre  atti di motivi aggiunti.<br />
Con  il primo di essi la società ricorrente impugna tutte le note del 13 gennaio con le quali il comune ha richiesto  documentazione integrativa, relativa alle istanze prodotte per diverse stazioni di telefonia, ricevute, come è attestato dalla documentazione in atti, il 23 dicembre 2003 dal comune di Chieti.<br />
A questo riguardo, va preliminarmente disattesa la eccezione del comune, di una pretesa inammissibilità dei motivi aggiunti, in quanto diretti nei confronti di atti endoprocedimentali.<br />
Infatti, è evidente che la richiesta di documentazione integrativa è finalizzata ad impedire il decorso di 90 giorni per la realizzazione di  impianto e già il mero ritardo che tale richiesta provoca, è suscettibile di integrare l’ interesse della ricorrente. (Cf al riguardo Consiglio di Stato sezione quarta, 28/2/02 n. 1201).<br />
Nei confronti di tutti gli atti di che trattasi,  la società ricorrente propone, in primo luogo una censura di illegittimità derivata da quella che inficia il regolamento impugnato con il ricorso introduttivo.<br />
A questo riguardo, peraltro, rileva il collegio come la richiesta di documentazione integrativa  sia prevista dalla normativa vigente, per cui indipendentemente dalla legittimità o meno del regolamento stesso, il comune  era certamente abilitato ad effettuare la richiesta.<br />
Discorso diverso è, invece, da farsi per quanto riguarda la violazione del termine di quindici giorni di cui al V comma dell’articolo 87 delle decreto legislativo 259/03, che la ricorrente correttamente ritiene di carattere perentorio.<br />
Tutta la normativa in materia è chiaramente finalizzata a snellire e ad impedire qualsiasi intralcio di carattere burocratico che possa ritardare in qualsiasi modo l’installazione di queste strutture.<br />
L’intento del legislatore è chiaramente evidente ove si esami la normativa che impone alle autorità competenti alla gestione del suolo pubblico di adottare senza indugio le occorrenti decisioni con procedure trasparenti e non discriminatorie, nell’esame delle domande di installazione.<br />
L’ impianto normativo, in caso di strutture con potenza inferiore a 20 Watt, prevede la particolare procedura della D.I.A., che è chiaramente preordinata alla sollecita sistemazione di queste strutture<br />
Se si accetta, quindi, la tesi della amministrazione resistente che sostiene la non perentorietà del termine stesso, è evidente che   il termine previsto per   il procedimento potrebbe venire  facilmente dilatato.<br />
Basterebbe, infatti, che l’amministrazione prima dello scadere dei 90 giorni, anche al penultimo giorno, richiedesse documentazione integrativa  per portare il termine stesso al di là dei 90 giorni prescritti, sino ad un massimo di oltre 180, in essi compresi i giorni assegnati per il deposito della documentazione.<br />
Ma, in ogni caso, è evidente la pretestuosità delle richieste dell’amministrazione per ogni singola S.R.B.<br />
Per tutte, in primo  luogo,    viene richiesta una esplicita dichiarazione sul rispetto del regolamento di cui alla delibera di consiglio comunale  n. 268/02.<br />
Poiché la richiesta stessa porta la data del 13 gennaio 2004, è evidente che l’amministrazione era perfettamente a conoscenza della circostanza che tale dichiarazione non poteva essere rilasciata dal momento che la società istante aveva impugnato il citato regolamento con ricorso notificato il 6 maggio 2003 e che, quindi, non condivideva   né era disposta ad accettare i contenuti dello stesso.<br />
Quindi, avrebbe dovuto, semmai, annullare la D.I.A. per contrasto con il regolamento stesso.<br />
La richiesta, perciò, esprime un chiaro intento dilatorio.<br />
Una seconda richiesta, contenuta nelle note impugnate riguarda la esibizione del nulla osta A.R.T.A., quando, nel rispetto del primo comma dell’articolo 87 del d. lgs. 259/03, la richiesta inoltrata al comune di Chieti era stata contemporaneamente   inviata  alla agenzia di che trattasi e di ciò il comune  era a conoscenza, visto che nella  istanza ad esso diretta, figurava  l’invio della richiesta di nulla osta.<br />
In alcune delle note è,  poi, contenuta una richiesta di un nulla osta del Consorzio A.S.I. Val PE.<br />
Orbene, il comune non si  preoccupa neanche di indicare se le relative installazioni   insistono in terreni siti nella zona industriale o, comunque, di proprietà del  Consorzio.<br />
Nella memoria depositata il comune si limita ad affermare in modo  certamente apodittico  che il nulla osta del Consorzio è un provvedimento indispensabile per qualsiasi intervento edilizio da attuarsi   in  un territorio gestito dal consorzio stesso.<br />
Dimentica, però, che è dubbio che si tratti di un intervento edilizio, non   prova che il Consorzio possa essere interessato in qualche modo, dimentica che nessuna norma prevede il rilascio di nulla osta del genere, non si rende conto  che nel  rispetto delle principio di leale collaborazione e di trasparenza amministrativa, per non aggravare  inutilmente il procedimento, l’amministrazione comunale poteva direttamente interessarsi per controllare se l’impianto andava ad insistere su terreni per i quali l’intervento del Consorzio si dovesse rendere necessario.<br />
Non  va dimenticato, infatti,  che nei casi in cui  deve essere richiesta l’autorizzazione questa va presentata allo S.U.A.P. ,  sì che si deve presumere che anche in caso  della D.I.A.,   incombe all’amministrazione  il controllo   della documentazione  della quale possa avere facilmente la disponibilità.<br />
In altre delle note impugnate, infine, si richiede anche  una relazione geologica di fattibilità, senza peraltro indicare se la struttura vada ad insistere su un terreno soggetto ad eventi franosi e senza indicare la tipologia della relativa zona, non  indicando neanche  da  quali caratteristiche del progetto presentato  desumeva  una necessità  siffatta. <br />
Nella memoria depositata il comune si preoccupa di indicare che si tratta di un palo di cemento armato di circa 26 metri da ubicarsi in area fluviale e che ciò, per il peso della struttura di un potrebbe  implicare qualche problema.<br />
Se è vera questa affermazione non si vede perché il comune non ha direttamente indicato nella richiesta le ragioni della necessità, senza dimenticare che la istanza era corredata da una relazione tecnica  del progetto dell’impianto  sul quale, peraltro, non si è ritenuta necessaria  spendere alcuna considerazione.<br />
Si deve ricordare che la motivazione non può essere integrata negli scritti difensivi. <br />
Non sembra, quindi, che nella specie  l’amministrazione abbia inteso  fornire la collaborazione e  la trasparenza    dì una procedura non discriminatoria che il più volte richiamato decreto legislativo numero 259,  intende perseguire  come   si  desume dal I comma dell’articolo 86<br />
Nel    secondo   atto di motivi aggiunti  la società ricorrente impugna la nota del 6 aprile 2004 con la quale, in ordine a tutte le richieste avanzate, il dirigente del settore assetto del territorio insiste nel richiedere la dichiarazione di rispetto del regolamento,  i nulla osta  già richiesti, oltre che la verifica sulla installazione in siti di proprietà comunale ed una verifica che  esse non insistono, invece, sulle strutture quali ospedali,  scuole ecc.<br />
La richiesta è anch’essa palesemente pretestuosa ove si pensi, ad esempio, che  l’A.R.T.A.  aveva già trasmesso al comune, in data 11 febbraio 2004, i nulla osta di che trattasi.<br />
È evidente, altresì, che la richiesta verifica sulla localizzazione in siti di proprietà comunale è palesemente fuor  di luogo, mentre la verifica che le apparecchiature non insistono su determinati edifici, posto che sia legittima, è certamente nella possibilità della stessa autorità comunale, laddove essa si sia realmente preoccupata di esaminare i progetti sottopostile.<br />
Con  il terzo atto  dei motivi aggiunti, infine, si censura con le medesime argomentazioni il diniego di reiezione della richiesta avanzata con  la   D.I.A.,  relativo   alla struttura   sita nel   del villaggio  CELDIT.<br />
La società ricorrente censura questa nota anche con riferimento allo stesso regolamento impugnato con il ricorso del quale denuncia la violazione dell’articolo 5, in  quanto questa disposizione prevede che l’impianto debba distare 60 metri dal perimetro esterno delle strutture sensibili, mentre la reiezione viene disposta perché questa distanza non è misurata dal perimetro esterno del fabbricato ma  dalla recinzione del parco  circostante la  stessa struttura scolastica e che per tale motivo ritenuta inferiore.<br />
Poiché lo stesso  regolamento impugnato con il ricorso, all’articolo 5 prevede, in effetti, che la distanza vada misurata  “dal perimetro esterno di queste strutture”, appare evidente l’illegittimità della pretesa  dell’amministrazione di ampliarne la portata sino alla recinzione del parco  circostante che potrebbe essere per avventura anche di molte centinaia di metri.<br />
Il ricorso è pertanto fondato e merita l’accoglimento, dal che consegue l’annullamento di tutti gli atti impugnati.<br />
 Le spese, liquidate come in un dispositivo, per le norme che regolano la soccombenza nei giudizi, vanno poste a carico del comune di Chieti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione di Pescara, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla   gli impugnati provvedimenti.<br />
Condanna il comune di Chieti al rimborso delle  spese del giudizio, liquidate  in complessive €  3000, in favore della società ricorrente.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Cosi deciso in Pescara  il 21 ottobre  2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-11-2004-n-875/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.875</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.21099</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-4-11-2004-n-21099/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-4-11-2004-n-21099/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-4-11-2004-n-21099/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.21099</a></p>
<p>Pres. CARBONE, Est. GRAZIADEI Comune di Farra Soligo (Avv. .F. Lorenzoni e M. Zanchettin) c/ L. Candaigo, R. Collatuzzo, C. Nardi, S. Stella, L. Zago (Avv.ti L. Manzi, I. Cacciavillani, P. Michielan, M. Baratto) e altri. sulla giurisdizione del G.O. in tema di azione per la reintegrazione nel possesso nei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-4-11-2004-n-21099/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.21099</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-4-11-2004-n-21099/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.21099</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. CARBONE, Est. GRAZIADEI<br /> Comune di Farra Soligo (Avv. .F. Lorenzoni e M. Zanchettin) c/ L. Candaigo, R. Collatuzzo, C. Nardi, S. Stella, L. Zago (Avv.ti L. Manzi, I. Cacciavillani, P. Michielan, M. Baratto) e altri.</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del G.O. in tema di azione per la reintegrazione nel possesso nei confronti della p.a.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Spossessamento operato dalla P.A. in mancanza di provvedimento amministrativo – Azione possessoria &#8211; Giurisdizione del giudice ordinario – Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></p>
<hr />
<p>La domanda di reintegrazione nel possesso proposta da un privato nei confronti di un Comune, prospettando di avere subito uno spossessamento in mancanza della adozione di un provvedimento amministrativo, quindi facendo valere una posizione di diritto soggettivo e deducendo un mero comportamento materiale della P.A., non connesso neppure implicitamente all&#8217;esercizio di poteri d&#8217;imperio, deve ritenersi riservata alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi degli artt. 2 ss., legge n. 2248 del 1865, all. E, in quanto la regola generale stabilita in materia di riparto di giurisdizione non e&#8217; stata derogata nella materia edilizia ed urbanistica dall&#8217;art. 34, commi 1 e 2, d.lgs. n. 80 del 1998 -nel testo anteriore alla modifica introdotta dall&#8217;art. 7, legge n. 205 del 2000, applicabile nella specie &#8216;ratione temporis&#8217;, stante l&#8217;irretroattivita&#8217; di quest&#8217;ultima norma- poiche&#8217; la Corte costituzionale, con la sentenza n. 281 del 2004, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 34, commi 1 e 2, cit., nella parte in cui aveva istituito una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica, anziche&#8217; limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, con pronuncia che ha riconosciuto la rilevanza della questione di illegittimita&#8217; costituzionale sollevata sulla norma nel testo originario, anche dopo la dichiarazione di illegittimita&#8217; costituzionale delle disposizioni che l&#8217;hanno sostituita (sentenza n. 204 del 2004).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<p>Per visualizzare il testo della sentenza <a href="/static/pdf/g/5795_5795.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-4-11-2004-n-21099/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.21099</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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