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	<title>4/10/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>4/10/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione consultiva per gli atti normativi &#8211; Parere &#8211; 4/10/2012 n.4180</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-consultiva-per-gli-atti-normativi-parere-4-10-2012-n-4180/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-consultiva-per-gli-atti-normativi-parere-4-10-2012-n-4180/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione consultiva per gli atti normativi &#8211; Parere &#8211; 4/10/2012 n.4180</a></p>
<p>sull&#8217;esenzione dall&#8217;IMU per gli enti non commerciali Imposte e tasse – Immobili di enti non commerciali – IMU – Previsione di esenzioni – Ministero dell’economia e delle finanze &#8211; Potere regolamentare – Esclusione – Conseguenze Non rientra nel potere regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze l’attuazione della nuova disciplina</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-consultiva-per-gli-atti-normativi-parere-4-10-2012-n-4180/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione consultiva per gli atti normativi &#8211; Parere &#8211; 4/10/2012 n.4180</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-consultiva-per-gli-atti-normativi-parere-4-10-2012-n-4180/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione consultiva per gli atti normativi &#8211; Parere &#8211; 4/10/2012 n.4180</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;esenzione dall&#8217;IMU per gli enti non commerciali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Imposte e tasse – Immobili di enti non commerciali – IMU – Previsione di esenzioni – Ministero dell’economia e delle finanze &#8211; Potere regolamentare – Esclusione – Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non rientra nel potere regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze l’attuazione della nuova disciplina dell’esenzione IMU per gli immobili degli enti non commerciali di cui all’art.91-bis del d.l. n. 1/2012. Infatti, tale norma non conferisce espressamente al Ministero il potere di disciplinare con regolamento i requisiti per qualificare le diverse attività come non commerciali. Di conseguenza, con lo schema di regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze relativo alla determinazione delle modalità e delle procedure per stabilire il rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali ai fini dell’applicazione dell’esenzione dell’IMU sono state compiute scelte applicative  che esulano dal potere regolamentare attribuito dall’ art.91-bis del d.l. n. 1/2012 e che sono state effettuate in assenza di criteri o di altre indicazioni normative atte a specificare la natura non commerciale di una attività.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Consiglio di Stato<br />	<br />
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi<br />	<br />
Adunanza di Sezione del 27 settembre 2012</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>OGGETTO:<br />	<br />
Ministero dell&#8217;economia e delle finanze. </p>
<p>Schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, recante regolamento avente ad oggetto la determinazione delle modalità e delle procedure per stabilire il rapporto proporzionale tra le attività svolte con modalità commerciali e le attività complessivamente svolte dagli enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR, ai fini dell’applicazione dell’esenzione dall’imposta municipale propria di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>LA SEZIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Vista la relazione prot. n. 3-11473/ucl del 5 settembre 2012 con la quale il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull&#8217; affare consultivo in oggetto;<br />	<br />
Esaminati gli atti e udito il relatore Consigliere Roberto Chieppa;</p>
<p>Riferisce l’Amministrazione che il presente regolamento è adottato in attuazione dell’art. 91-bis, comma 3, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che disciplina, a decorrere dal 1º gennaio 2013, l’applicazione dell’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per gli immobili degli enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR).<br />	<br />
Il citato comma 3 dell’articolo 91-bis, prevede che, qualora l’unità immobiliare abbia una utilizzazione mista (commerciale e non commerciale) e non sia possibile procedere alla individuazione della frazione dell’unità immobiliare nella quale si svolge l’attività non commerciale, l’esenzione dall’IMU, si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale quale risulta da apposita dichiarazione.<br />	<br />
Lo stesso comma 3 affida ad un decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze da emanare ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, la definizione delle modalità e delle procedure relative alla predetta dichiarazione e degli elementi rilevanti ai fini dell&#8217;individuazione del rapporto proporzionale.<br />	<br />
In attuazione di tale disposizione legislativa, è stato predisposto lo schema di regolamento in esame, che si compone di sette articoli, relativi alle definizioni (art. 1), all’oggetto del regolamento (art. 2), ai requisiti, generali e di settore, per lo svolgimento con modalità non commerciali delle varie attività (artt. 3 e 4), alla individuazione del sopra menzionato rapporto proporzionale e alla relativa dichiarazione (artt. 5 e 6) ed alle disposizioni finali (art. 7).<br />	<br />
Considerato:<br />	<br />
1. Lo schema di regolamento dà attuazione all’articolo 91-bis, comma 3, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che disciplina, a decorrere dal 1º gennaio 2013, l’applicazione dell’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) per gli enti non commerciali.<br />	<br />
L’ambito di applicazione dell’esenzione è fissato direttamente dal legislatore e riguarda, sotto il profilo soggettivo, gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l&#8217;esercizio di attività commerciali e, sotto il profilo oggettivo, gli immobili utilizzati da tali soggetti, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o di culto.<br />	<br />
Con il citato art. 91-bis del d.l. n. 1/2012 è stato inserito, nell’art. 7 del d. lgs. n. 504/1992, l’inciso “con modalità non commerciali” al fine di delimitare l’ambito di applicazione dell’esenzione con riguardo all’utilizzo dell’immobile e sono state disciplinate, ai commi 2 e 3, due diverse ipotesi di utilizzazione mista.<br />	<br />
Quando è possibile individuare gli immobili o le porzioni di immobili adibiti esclusivamente a attività di natura non commerciale, l’esenzione si applica solo alla frazione di unità in cui tale attività si svolge (art. 91-bis, comma 2).<br />	<br />
Quando, invece, tale individuazione non risulta possibile, l&#8217;esenzione si applica in proporzione all&#8217;utilizzazione non commerciale dell&#8217;immobile quale risulta da apposita dichiarazione (art. 91-bis, comma 3).<br />	<br />
L’oggetto dello schema di regolamento in esame è limitato a tale ultima ipotesi e, in particolare, alla definizione delle modalità e delle procedure relative alla predetta dichiarazione e degli elementi rilevanti ai fini dell&#8217;individuazione del rapporto proporzionale.<br />	<br />
Trattandosi di un decreto ministeriale da emanare ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, il potere regolamentare deve essere espressamente conferito dalla legge e, di conseguenza, il contenuto del regolamento deve essere limitato a quanto demandato a tale fonte dal comma 3 dell’art. 91-bis del d.l. n. 1/2012.<br />	<br />
Non è demandato al Ministero di dare generale attuazione alla nuova disciplina dell’esenzione IMU per gli immobili degli enti non commerciali.<br />	<br />
Sulla base di tali considerazioni deve essere rilevato che parte dello schema in esame è diretta a definire i requisiti, generali e di settore, per qualificare le diverse attività come svolte con modalità non commerciali.<br />	<br />
Tale aspetto esula dalla definizione degli elementi rilevanti ai fini dell&#8217;individuazione del rapporto proporzionale in caso di utilizzazione dell’immobile mista “c.d. indistinta” e mira a delimitare, o comunque a dare una interpretazione, in ordine al carattere non commerciale di determinate attività.<br />	<br />
Peraltro, si tratta di una qualificazione piuttosto articolata, contenuta in parte nelle definizioni dell’articolo 1 e soprattutto nei requisiti fissati in via generale dall’art. 3 e per i singoli settori dall’art. 4.<br />	<br />
Con quest’ultima disposizione l’amministrazione ha compiuto alcune scelte applicative, che non solo esulano dall’oggetto del potere regolamentare attribuito, ma che sono state effettuate in assenza di criteri o altre indicazione normative atte a specificare la natura non commerciale di una attività.<br />	<br />
Basti fare riferimento al criterio dell’accreditamento o convenzionamento con lo Stato per le attività assistenziali e sanitarie o ai diversi criteri stabiliti per la compatibilità del versamento di rette con la natura non commerciale dell’attività.<br />	<br />
In alcuni casi è utilizzato il criterio della gratuità o del carattere simbolico della retta (attività culturali, ricreative e sportive); in altri il criterio dell’importo non superiore alla metà di quello medio previsto per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità commerciali (attività ricettiva e in parte assistenziali e sanitarie); in altri ancora il criterio della non copertura integrale del costo effettivo del servizio (attività didattiche).<br />	<br />
Non è questa la sede per verificare la correttezza di ciascuno di tali criteri, ma la loro diversità e eterogeneità rispetto alla questione dell’utilizzo misto conferma che si è in presenza di profili, che esulano dal potere regolamentare in concreto attribuito.<br />	<br />
Tali profili potranno essere oggetto di un diverso tipo di intervento normativo o essere lasciati all’attuazione in sede amministrativa sulla base dei principi generali dell’ordinamento interno e di quello dell’Unione europea in tema di attività non commerciali (sia in termini generali attraverso circolari, sia con riferimento a fattispecie specifiche mediante altri strumenti, quali ad esempio le risposte all’interpello del contribuente).<br />	<br />
Va, peraltro, ricordato che proprio sulla analoga questione dell’esenzione dall’ICI la Commissione europea ha avviato in data 12 ottobre 2010 una indagine al fine della valutazione della sussistenza di un aiuto di Stato, avente ad oggetto anche la circolare del Ministero delle finanze n. 2/DF del 26 gennaio 2009, che in parte trattava aspetti oggetto del presente schema.<br />	<br />
Ciò impone estrema prudenza nell’individuare lo strumento idoneo a fare chiarezza sulla qualificazione di una attività come non commerciale e tale strumento non appare poter essere il presente regolamento per le ragioni anzidette (quanto meno per le parti contenute in alcune definizioni e negli articoli 3, 4 e 7, comma 1).<br />	<br />
2. Con riferimento alle ulteriori parti del regolamento non vi sono osservazioni da formulare, avendo l’amministrazione correttamente definito le modalità e le procedure relative alla dichiarazione richiesta in caso di utilizzazione mista “indistinta” e gli elementi rilevanti ai fini dell&#8217;individuazione del rapporto proporzionale (superficie, numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali ovvero non commerciali, periodi temporali).<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Nelle considerazioni che precedono è il parere della Sezione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-consultiva-per-gli-atti-normativi-parere-4-10-2012-n-4180/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione consultiva per gli atti normativi &#8211; Parere &#8211; 4/10/2012 n.4180</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2012 n.5203</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-4-10-2012-n-5203/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-4-10-2012-n-5203/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-4-10-2012-n-5203/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2012 n.5203</a></p>
<p>Pres. Botto &#8211; Est. Puliatti City Insurance S.A. (Avv.ti G. Caruso e S. Como) / AM Trust Europe Limited e Azienda Sanitaria Locale di Potenza Asp sulla legittimità dell&#8217;ammissione di una concorrente che ha prestato una cauzione provvisoria in misura dimezzata pur senza dimostrare il possesso della certificazione di qualità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-4-10-2012-n-5203/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2012 n.5203</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-4-10-2012-n-5203/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2012 n.5203</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Botto  &#8211;  Est. Puliatti <br /> City Insurance S.A. (Avv.ti G. Caruso e S. Como) / AM Trust Europe Limited e Azienda Sanitaria Locale di Potenza Asp</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dell&#8217;ammissione di una concorrente che ha prestato una cauzione provvisoria in misura dimezzata pur senza dimostrare il possesso della certificazione di qualità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Gara – Cauzione provvisoria – Dimidiazione – Certificazione di qualità – Dimostrazione – Mancanza &#8211; Ammissione – Legittimità – Ragioni – Cause di esclusione – Mancata previsione – Tassatività</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittima l’ammissione di una  concorrente che ha prestato la garanzia di cui all’art. 75, comma I, cod. contratti in misura dimezzata pur senza dimostrare il possesso della certificazione di qualità, in quanto, da un lato, il bando non prescriveva esclusioni per la mancata presentazione di certificazione di qualità, né ciò sarebbe desumibile dall’art. 43 cod. contratti; dall’altro, va rilevato che l’art. 75, comma I, non prescrive l’esclusione dalla gara per tale ragione e, dunque, implicitamente consente la regolarizzazione della cauzione medesima. Pertanto, in difetto di esplicite sanzioni di esclusione contenute nella legge e/o nel bando, deve ritenersi che non possa farsi luogo ad esclusioni, come prevede ora l’art. 46 comma 1 bis del codice dei contratti, modificato dall’art. 4, comma II, lett. d) D.L. 13.5.2011, n. 70.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1986 del 2012, proposto da: 	</p>
<p>City Insurance S.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Caruso e Sergio Como, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Como in Roma, via Giovanni Antonelli, 49; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>AM Trust Europe Limited, in persona del legale rappresentante pro-tempore; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Azienda Sanitaria Locale di Potenza Asp, in persona del legale rappresentante pro-tempore; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza breve del T.A.R. BASILICATA &#8211; POTENZA, SEZIONE I n. 00622/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA&#8217; CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D&#8217; OPERA.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 maggio 2012 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e udito l’Avv. Como;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. L’Azienda sanitaria Locale di Potenza ha indetto una gara da aggiudicare col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei servizi assicurativi e tra questi del lotto n. 1 relativo al servizio di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d’opera.<br />	<br />
La gara è stata aggiudicata a City Insurance S.A. con delibera n. 181 del 14.3.2011.<br />	<br />
2. Ha proposto ricorso avverso l’aggiudicazione la seconda classificata, AM Trust Europe Limited, che ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 75 del D.Lgs 163/2006, assumendo che l’aggiudicataria non potesse beneficiare della riduzione della cauzione provvisoria non avendo dimostrato il requisito del possesso della certificazione di qualità aziendale. Inoltre, ha dedotto la violazione degli artt. 41 e 49 D.Lgs 163/2006 e l’eccesso di potere sotto vari profili; la violazione e falsa applicazione della lex di gara, perché l’aggiudicataria avrebbe formulato un’offerta parziale e incompleta; la carenza di istruttoria e il difetto di motivazione, non avendo la Commissione di gara rilevato che l’aggiudicataria aveva reso una dichiarazione non veritiera in merito al requisito di capacità tecnica e professionale.<br />	<br />
3. Con la sentenza appellata è stato accolto il ricorso per la fondatezza del motivo con cui si deduceva la violazione dell’art. 75 codice degli appalti, non potendo l’Azienda accordare il beneficio del dimezzamento della cauzione in assenza di idonea documentazione attestante il possesso della certificazione di qualità in capo alla concorrente che intendeva avvalersi del beneficio; né la stazione appaltante avrebbe potuto attribuire rilievo alla certificazione posseduta dalla Anglo Lombarda, che ha prestato fideiussione per nome e conto dell’aggiudicataria, non essendo configurabile come impresa ausiliaria della concorrente, in difetto di un contratto di avvalimento.<br />	<br />
4. Propone appello l’aggiudicataria City Insurance S.A. deducendo l’error in iudicando in cui è incorso il primo giudice, la violazione dell’art. 75, VII comma, del D.Lgs 163/2006 e del combinato disposto dell’art. 46, comma I, dello stesso D.Lgs, l’erroneità della motivazione posta a fondamento dell’accoglimento del gravame. Afferma che correttamente la Commissione di gara, in applicazione del favor partecipationis e della par condicio, ha ritenuto con motivazione logica e congrua, nell’esercizio della propria discrezionalità, che sussisteva il requisito per accedere al beneficio del dimezzamento della fideiussione, facendo proprio un criterio valutativo poi formalmente introdotto dalla normativa di settore quale principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 46, comma 1 bis, codice contratti, introdotto dall’art. 4, comma II, lett. d) D.L. 13.5.2011, n. 70). Inoltre, l’appellante sostiene che l’art. 75, commi I e II, del codice degli appalti non consente l’esclusione dalla gara nel caso di mancata prestazione della cauzione nella misura richiesta, a garanzia della serietà dell’offerta, e che in ogni caso avrebbe potuto essere chiesta la regolarizzazione sia della cauzione che della certificazione di qualità.<br />	<br />
5.All’udienza del 25 maggio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. L’appello è fondato.<br />	<br />
2. Correttamente la Commissione ha ammesso l’appellante alla gara, nonostante avesse prestato la garanzia di cui all’art. 75, comma I, cod. contratti in misura dimezzata pur senza dimostrare il possesso della certificazione di qualità.<br />	<br />
In verità, va rilevato che il bando non prescriveva esclusioni per la mancata presentazione di certificazione di qualità, né ciò sarebbe desumibile dall’art. 43 cod. contratti.<br />	<br />
Inoltre, seppure la cauzione provvisoria di cui all’art. 75, comma I, sia stata prestata dimezzata del 50% , va rilevato che la norma del codice citata non prescrive l’esclusione dalla gara per tale ragione e, dunque, implicitamente consente la regolarizzazione della cauzione medesima.<br />	<br />
In difetto di esplicite sanzioni di esclusione contenute nella legge e/o nel bando, deve ritenersi che non possa farsi luogo ad esclusioni, come prevede ora l’art. 46 comma 1 bis del codice dei contratti, modificato dall’art. 4, comma II, lett. d) D.L. 13.5.2011, n. 70. <br />	<br />
Vero è che tale norma è successiva al bando ed all’espletamento della gara in esame, tuttavia essa introduce un principio di portata generale, quale quello della tassatività delle cause di esclusione, già da tempo elaborato dalla giurisprudenza e che rappresenta un’espressione del principio del “favor partecipationis”.<br />	<br />
La giurisprudenza formatasi anteriormente alla novella del 2011 ha costantemente osservato che nelle gare pubbliche le cause di esclusione, incidendo sull&#8217;autonomia privata delle imprese e limitando la libertà di concorrenza, nonché il principio di massima partecipazione, sono tassative e non possono essere interpretate analogicamente e, qualora manchi una chiara prescrizione che imponga in modo esplicito l&#8217;obbligo della esclusione, vale il principio della più ampia partecipazione alla gara allo scopo di garantire il migliore risultato per l&#8217;amministrazione stessa (Consiglio Stato sez. IV, 12 giugno 2009, n. 3696; T.A.R. Lazio sez. I, 21 luglio 1997, n. 1157). <br />	<br />
3. In conclusione, l’appello va accolto.<br />	<br />
4. Le spese si compensano tra le parti per giusti motivi.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenzs di primo grado, respinge il ricorso originariamente proposto.<br />	<br />
Spese compensate .<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati 29 luglio 2011<br />	<br />
Alessandro Botto, Presidente FF<br />	<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere<br />	<br />
Silvestro Maria Russo, Consigliere<br />	<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere<br />	<br />
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/10/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-4-10-2012-n-5203/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2012 n.5203</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2012 n.405</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-4-10-2012-n-405/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-4-10-2012-n-405/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-4-10-2012-n-405/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2012 n.405</a></p>
<p>Pres. C. Lamberti; Est. S. Fantini Anna Maria Freddi, Filippo Ranucci, Lucia Ranucci, Maria Teresa Ranucci, Sandra Ranucci (avv. G. Elia) c/ Comune di Amelia (avv. F. Marini) sull&#8217;applicabilità o meno del termine dilatorio di cui all&#8217;art. 14, D.L. 31 dicembre 1996 n. 669 al giudizio di ottemperanza Giudicato amministrativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-4-10-2012-n-405/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2012 n.405</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-4-10-2012-n-405/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2012 n.405</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Lamberti; Est. S. Fantini<br /> Anna Maria Freddi, Filippo Ranucci, Lucia Ranucci, Maria Teresa Ranucci, Sandra Ranucci (avv. G. Elia) c/ Comune di Amelia (avv. F. Marini)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità o meno del termine dilatorio di cui all&#8217;art. 14, D.L. 31 dicembre 1996 n. 669 al giudizio di ottemperanza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giudicato amministrativo – Azione di ottemperanza – Termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo – Art. 14, D.L. 31 dicembre 1996 n. 699 – Inapplicabilità &#8211; Conseguenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 14, D.L. 31 dicembre 1996 n. 669 &#8211; laddove prevede che, in materia di pagamento di somme di denaro dovute in forza di provvedimenti giurisdizionali, il creditore dell’Amministrazione pubblica non può procedere ad esecuzione forzata e neppure alla notifica dell’atto di precetto se non dopo centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo -, non si applica al giudizio di ottemperanza e, pertanto, il decorso del termine ivi previsto non integra una condizione dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 92 del 2012, proposto da: 	</p>
<p>Anna Maria Freddi, Filippo Ranucci, Lucia Ranucci, Maria Teresa Ranucci, Sandra Ranucci, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Guido Elia, con domicilio eletto presso T.A.R. Umbria in Perugia, via Baglioni, 3; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Comune di Amelia, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fabio Marini, con domicilio eletto presso l’avv. Roberto Baldoni in Perugia, via Pievaiola, 21; </p>
<p>per l&#8217;esecuzione<br />	<br />
del giudicato formatosi sulla sentenza civile n. 281/05, depositata in data 19 luglio 2005, della Corte d’Appello di Perugia.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Amelia;<br />	<br />
Vista la memoria difensiva dell’Amministrazione comunale;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2012 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>I ricorrenti chiedono l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza della Corte d’Appello di Perugia 19 luglio 2005, n. 281, che, in un giudizio dagli stessi intrapreso nei confronti del Comune di Amelia per l’opposizione alla stima dell’indennità di esproprio (di terreni edificabili siti in località Fornaci di Forcole), ha determinato l’indennità di esproprio in euro 380.767,78, l’indennità di occupazione d’urgenza in misura pari agli interessi legali sull’indennità di esproprio per il periodo che va dall’1 febbraio 1999 al 18 novembre 2002 (data di adozione del provvedimento ablatorio), dichiarando altresì il Comune tenuto al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle somme predette, maggiorate degli interessi legali al tasso legale con decorrenza, quanto all’indennità di esproprio, dalla data dell’esproprio e, quanto all’indennità di occupazione, dalla maturazione delle singole rate alla scadenza di ogni anno, in entrambi i casi fino al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti.<br />	<br />
Specificano che la sentenza è passata in cosa giudicata formale a seguito dell’ordinanza di Cass., Sez. I, 24 giugno 2011, n. 13967, di declaratoria dell’estinzione del processo per rinuncia al ricorso per cassazione (promosso dal Comune di Amelia), senza che l’Amministrazione abbia provveduto alla corresponsione dell’importo dovuto, neppure a seguito della richiesta di cui alla lettera del 19 luglio 2011, e della successiva rettifica del 25 ottobre 2011, come, del resto, attesta la nota comunale del 13 gennaio 2012 con la quale, alla luce delle difficoltà finanziarie dell’ente, a rischio di dissesto, si proponeva la rateizzazione del pagamento in tre anni a partire dalla primavera 2012, ed altresì una riduzione dell’importo dovuto.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Amelia, che, con successiva memoria del 19 luglio 2012, ha allegato di avere dato esecuzione al giudicato civile mediante introduzione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 3, del t.u.e.l., eccependo comunque anche l’improcedibilità /inammissibilità del ricorso per mancato rispetto della procedura prevista dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30), implicante la notificazione del titolo esecutivo, ai fini dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche Amministrazioni.<br />	<br />
Nella camera di consiglio del 19 settembre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. &#8211; Deve essere anzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per l’ottemperanza, argomentata nella considerazione che non sia stata rispettata la procedura prevista dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, alla cui stregua «le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completanto le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di denaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto».<br />	<br />
In particolare, come allegato dall’Amministrazione comunale, nella vicenda controversa non è stata effettuata la spedizione in forma esecutiva della sentenza secondo le modalità previste dal comma 1-bis del già ricordato art. 14.<br />	<br />
Ritiene il Collegio non condivisibile l’opinione giurisprudenziale che afferma l’applicabilità al giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, ove è disposto, in materia di pagamento di somme di denaro dovute in forza di provvedimenti giurisdizionali, che il creditore dell’Amministrazione pubblica non può procedere ad esecuzione forzata e neppure alla notifica dell’atto di precetto se non dopo centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (che, nel caso di specie, richiederebbe, secondo la prospettazione di parte resistente, il passaggio in giudicato della sentenza).<br />	<br />
Ed invero l’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 reca una disciplina relativa specificamente alla “esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni”, evocando il processo di esecuzione disciplinato dal cod. proc. civ. agli artt. 474 e ss. <br />	<br />
Diversa, come noto, è la natura del giudizio di ottemperanza, funzionale, con riguardo alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, ad ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato (art. 112, comma 2, lett. c, del cod. proc. amm.). Lo scopo del giudizio di ottemperanza non è dunque quello di ottenere l’esecuzione coattiva del comando contenuto nel giudicato, ma, piuttosto, di rendere effettivo quel comando (in termini, seppure con riguardo al giudicato tributario, Cass., Sez. V, 24 settembre 2010, n. 20202).<br />	<br />
Con riguardo all’ottemperanza non appare dunque condivisibile postulare che il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo integri una condizione dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione; in contrario avviso, del resto, depone la previsione dell’art. 115, comma 3, del cod. proc. amm., norma che, nel suo complesso, è idonea proprio a fare emergere la differenza tra l’esecuzione civile ed il giudizio di ottemperanza, per il quale è <i>apertisverbis</i> dichiarata non necessaria l’apposizione della formula esecutiva (con i suoi logici corollari di procedura).<br />	<br />
In tali termini, del resto, questo Tribunale Amministrativo si è frequentemente pronunciato in tema di ottemperanza a pronunce della Corte d’Appello sulla riparazione del danno da ritardo giudiziario (ai sensi della legge n. 89 del 2001 : c.d. legge Pinto) (così, a titolo esemplificativo, T.A.R. Umbria, 4 maggio 2012, n. 167).<br />	<br />
2. &#8211; Ciò chiarito, occorre aggiungere che agli atti è versato uno schema di delibera di riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio per complessivi euro 514.681,37 (con calcolo degli interessi al 31 dicembre 2011); negli scritti difensivi il Comune precisa peraltro che, non essendo stato ancora approvato il bilancio 2012, non può dare corso al procedimento disciplinato dall’art. 194 del t.u.e.l.<br />	<br />
Siffatta situazione esclude evidentemente che possa ravvisarsi una sia pure iniziale ottemperanza al giudicato; il che trova conferma nella considerazione per cui il riconoscimento del debito fuori bilancio (che, comunque, non risulta, allo stato, deliberato dal Consiglio comunale) non assolve ad una mera funzione ricognitoria, ma autorizzatoria e di controllo, in quanto finalizzato ad accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate dal predetto art. 194, e quindi a ricondurre l’obbligazione all’interno della contabilità dell’ente, individuando le risorse necessarie per farvi fronte e, se del caso, le connesse responsabilità.<br />	<br />
3. &#8211; Deve dunque, in accoglimento del ricorso, essere ordinato al Comune di Amelia di dare esecuzione al giudicato nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione, o notificazione (se antecedente), della presente sentenza, nominando sin da ora come commissario ad acta, per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione, il sig. Prefetto della Provincia di Terni, od un funzionario da lui delegato.<br />	<br />
Occorre, al contrario, disattendere la richiesta di irrogazione all’Amministrazione resistente della penalità di mora, misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario, che l’art. 114, comma 4, lett. e), del cod. proc. amm. prevede in caso di violazione, inosservanza successiva, o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, o sussistano altre ragioni ostative.<br />	<br />
A questo riguardo, il Comune ha allegato e dimostrato di versare in oggettive difficoltà economiche, che aggravano la notoria situazione di congiuntura che ha imposto severi tagli alla spesa pubblica (analogamente, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 27 agosto 2012, n. 1599).<br />	<br />
Le spese di giudizio seguono, come per regola, la soccombenza e sono liquidate nell’importo fissato nel dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto :<br />	<br />
a) ordina al Comune di Amelia di dare ottemperanza alla sentenza n. 281 del 2005 della Corte d’Appello di Perugia nel termine di giorni centoventi dalla comunicazione, ovvero, se antecedente, dalla notificazione della presente sentenza;<br />	<br />
b) nomina, fin da ora, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, quale commissario ad acta, il sig. Prefetto della Provincia di Terni, che potrà avvalersi di un funzionario da lui delegato.<br />	<br />
Condanna il Comune di Amelia alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro millecinquecento/00 (1.500,00), oltre agli oneri di legge ed alle spese successive occorrende.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa e che sia comunicata al sig. Prefetto di Terni.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere<br />	<br />
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/10/2012</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-4-10-2012-n-405/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2012 n.405</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2012 n.407</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-4-10-2012-n-407/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-4-10-2012-n-407/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-4-10-2012-n-407/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2012 n.407</a></p>
<p>Pres. C. Lamberti; Est. C. L. Cardoni Casa della Divina Provvidenza Per il Riposo della Vecchiaia (avv.ti S. Castellani, N. Di Mario) c/ Regione Umbria (avv.ti. P. Manuali, N. Marsala e T. Caselli) e nei confronti di Comune di Ficulle (avv. Urbano Barelli) sul giudice competente a conoscere delle liti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-4-10-2012-n-407/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2012 n.407</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-4-10-2012-n-407/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2012 n.407</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Lamberti; Est. C. L. Cardoni<br /> Casa della Divina Provvidenza Per il Riposo della Vecchiaia (avv.ti S. Castellani, N. Di Mario) c/ Regione Umbria (avv.ti. P. Manuali, N. Marsala e T. Caselli) e nei confronti di Comune di Ficulle (avv. Urbano Barelli)</span></p>
<hr />
<p>sul giudice competente a conoscere delle liti attinenti allo statuto di un ex IPAB trasformato in persona giuridica privata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Giurisdizione ordinaria – Liti attinenti allo statuto di un ex IPAB trasformato in persona giuridica privata &#8211; Vi rientrano</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Le liti attinenti allo statuto (o negozio di fondazione) di un ex IPAB trasformato in persona giuridica privata, trattandosi di negozi manifestazioni negoziali di volontà rivenienti dall&#8217;esercizio di diritti soggettivi perfetti, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 252 del 2010, proposto da:<br />
<br />	<br />
Casa della Divina Provvidenza Per il Riposo della Vecchiaia, rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Castellani, Nicola Di Mario, con domicilio eletto presso il secondo in Perugia, Largo Cacciatori delle Alpi, 8; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Regione Umbria, rappresentato e difeso dagli avv. Paola Manuali, Natascia Marsala, Tiziana Caselli, con domicilio eletto presso la prima in Perugia, corso Vannucci, 30; </p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
Comune di Ficulle, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Urbano Barelli, con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, via Cesare Beccaria, 11; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 285 del 2010, proposto da:<br />
<br />	<br />
Casa della Divina Provvidenza Per il Riposo della Vecchiaia, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Castellani, Nicola Di Mario, con domicilio eletto presso il primo in Perugia, Largo Cacciatori delle Alpi, 8; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Regione Umbria;<br />
Comune di Ficulle, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Urbano Barelli, con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, via Cesare Beccaria, 11; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
&#8211; quanto al ricorso n. 252 del 2010:<br />	<br />
• del sostanziale silenzio &#8211; diniego, assunto dalla Regione, sulla istanza proposta il giorno 28.12.2009 dalla associazione in epigrafe ai sensi degli artt. 1, 5° e 6° alinea, 2, co. i, d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361 e per gli effetti invocati di attesa iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui all’art. 3 dello stesso regolamento (in regime pubblicitario &#8211; costitutivo di integrazione della efficacia erga omnes) della deliberazione adottata dalla assemblea straordinaria dell&#8217; istituto privato – con atto pubblico a rogito del notaio dott.ssa Alberta Canape del distretto locale, sub n. 1620 rep. —registrato in data 18.12.2009 <br />	<br />
• e il mero provvedimento soprassessorio apparente, quale anticipato — in corso di fase istruttoria, nella identica procedura amministrativa in itinere — dalla Amministrazione sopra indicata come principale resistente il 7.4.2010, sub prot. n. 0056542, ma pervenuto a destinazione due giorni dopo e tutto ciò:<br />	<br />
• con domanda ricognitiva &#8211; declaratoria di illegittimità di medesimi atti autoritativi impugnati, avanti la giustizia intestataria, nonché di ogni altro a essi prodromico, presupposto, consequenziale, connesso e/o comunque –collegato, pure in via endoprocedimentale di rito, oltre che nel merito,<br />	<br />
&#8211; sia con richiesta al Tribunale adito di ordinarne una dovuta osservanza alla aspettativa di diritto, vantata da parte ricorrente &#8211; rimasta inevasa, ma meritevole di accoglimento &#8211; a carico della Regione dell’Umbria, a norma del combinato disposto degli<br />
&#8211; quanto al ricorso n. 285 del 2010:<br />	<br />
determinazione dirigenziale 28 maggio 2010 n. 4842 (mancata approvazione modifiche statutarie e altro).</p>
<p>Visti i ricorsi e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Umbria e di Comune di Ficulle;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 settembre 2012 il dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1- Con il primo ricorso (n. 252/2010) viene impugnato il silenzio che la Regione avrebbe serbato sull&#8217;istanza di approvazione (art. 5 R.R. n. 2/2001) di modifiche statutarie deliberate dall&#8217;assemblea dei soci dell’Ente ricorrente.<br />	<br />
Con il secondo ricorso (n. 285/2010) si avversano gli atti in forza dei quali la Regione non ha approvato dette modifiche rilevando la mancanza del quorum costitutivo e deliberativo.<br />	<br />
Difatti, l’art. 4 dello Statuto richiede la presenza ed il voto della maggioranza assoluta degli associati e la Regione ha ritenuto che non si potesse tener conto delle deleghe ai fini del computo delle presenze.<br />	<br />
2- Hanno controdedotto l’Amministrazione ed il Comune di Ficulle, controinteressato giacché estromesso, in forza delle deliberate modifiche, dal consiglio direttivo dell&#8217;ente del quale è ora membro di diritto nella persona del Sindaco (art. 5 Statuto).<br />	<br />
Nei facondi gravami si formulano censure di eccesso di potere e violazione di legge.<br />	<br />
3- Il Collegio, in primo luogo, riunisce i ricorsi per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.<br />	<br />
In secondo luogo, esamina le questioni nell&#8217;ordine indicato dall&#8217;art. 76, 4° comma C.P.A. e si ritiene privo di giurisdizione.<br />	<br />
Infatti, com&#8217;è noto, dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 207/2001, è stata abrogata (art. 21 ) la disciplina della L. n. 6972/1890 che attribuiva la materia delle IPAB alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art.80).<br />	<br />
In virtù del cennato Decreto Legislativo le IPAB sono state trasformate o in aziende pubbliche di servizi alla persona (con personalità di diritto pubblico) o in persone giuridiche private.<br />	<br />
4- Alle relative controversie si applicano dunque gli ordinari criteri di riparto della giurisdizione.<br />	<br />
Ne consegue che competono al Giudice Ordinario le liti attinenti allo statuto (o negozio di fondazione) e alle sue modificazioni, trattandosi di negozi manifestazioni negoziali di volontà rivenienti dall&#8217;esercizio di diritti soggettivi perfetti.<br />	<br />
Questi, non vengono affievoliti in virtù del controllo sulle inerenti deliberazioni assembleari, riconducibile, quanto alla tipologia giuridica, a quello previsto dall&#8217;art. 25 C.C. ( Cass. Sez. Un. 6 maggio 2009 n. 10635; arg. da : Cass. Sez. Un. 2 dicembre 2008 n. 28537).<br />	<br />
5- Non rileva in contrario la circostanza che il controllore sia un ente pubblico giacché questo espleta, nella specie, un&#8217;attività di mera verifica della rispondenza del negozio alle norme di settore , ma senza che ciò comporti alcun potere di supremazia o di valutazione discrezionale (Cass. Civ: Sez. Un. n. 10635/2009 cit.).<br />	<br />
Questo, osserva il Collegio, a differenza di quanto accadrebbe, in ipotesi, ove l&#8217;ente pubblico, non si limitasse alla verifica della validità dello statuto e delle sue variazioni, ma esercitasse, ad esempio, un eventuale potere di scioglimento degli organi degli enti poiché, in tal caso, si sarebbe in presenza di un atto autoritativo idoneo ad affievolire i diritti soggettivi (arg. da: Cons. Stato Sez. V, 18 aprile 2012 n. 2237; Sez. VI, 9 agosto 2011, n. 4732; TAR Lazio, Latina Sez. I, 2 dicembre 2010 n. 1919).<br />	<br />
6- Orbene, nel caso di specie non è controverso che l&#8217;ente ricorrente sia una ex I.P.A.B. trasformatasi in persona giuridica privata per cui, in virtù delle considerazioni sopra esposte, la giurisdizione sui ricorsi qui riuniti (dei quali quello contro il silenzio, n. 252/2010, sarebbe comunque improcedibile per il sopravvenire del provvedimento oggetto del secondo gravame, n. 285/2010), compete al Giudice Ordinario.<br />	<br />
Pertanto, il Tribunale declina la propria giurisdizione.<br />	<br />
Indica quale Autorità Giudiziaria fornita di Giurisdizione il Giudice Civile competente per materia, valore e territorio.<br />	<br />
Sussistono motivi sufficienti per compensare fra le parti le spese del giudizio in considerazione della complessità del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria <br />	<br />
definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe:<br />	<br />
&#8211; li riunisce<br />	<br />
&#8211; dichiara il difetto di giurisdizione<br />	<br />
&#8211; compensa le spese del giudizio<br />	<br />
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Stefano Fantini, Consigliere<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/10/2012</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-4-10-2012-n-407/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2012 n.407</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2012 n.410</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-4-10-2012-n-410/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-4-10-2012-n-410/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-4-10-2012-n-410/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2012 n.410</a></p>
<p>Pres. ff. C.L. Cardoni; Est. S. Fantini D. E. (avv. C. Mosconi) c/ A.Di.S.U. &#8211; Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell&#8217;Umbria (avv. M. Frenguelli); Regione Umbria (n.c.) sul giudice competente a conoscere delle controversie attinenti al procedimento di mobilità volontaria esterna tra amministrazioni Giurisdizione e competenza – Giurisdizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-4-10-2012-n-410/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2012 n.410</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-4-10-2012-n-410/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2012 n.410</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ff. C.L. Cardoni; Est. S. Fantini<br /> D. E. (avv. C. Mosconi) c/ A.Di.S.U. &#8211; Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell&#8217;Umbria (avv. M. Frenguelli); Regione Umbria (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sul giudice competente a conoscere delle controversie attinenti al procedimento di mobilità volontaria esterna tra amministrazioni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Giurisdizione ordinaria – Liti attinenti al procedimento di mobilità volontaria esterna tra amministrazioni &#8211; Art. 30, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 &#8211; Vi rientrano</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Rientrano nella giurisdizione ordinaria le controversie attinenti al procedimento di mobilità volontaria esterna tra amministrazioni di cui all’art. 30, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 13 del 2012, proposto da:<br />
<br />	<br />
Diamantini Emanuela, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Catia Mosconi, presso la quale è elettivamente domiciliata in Perugia, via Mazzini, 6; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; A.Di.S.U. &#8211; Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell&#8217;Umbria, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Matteo Frenguelli, presso il quale è elettivamente domiciliata in Perugia, via Cesarei, 4<br />
&#8211; Regione Umbria, non costituita in giudizio; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
della determinazione dirigenziale n. 531 del 31.10.2011 dell’A.Di.S.U. Agenzia per il diritto allo studio universitario dell&#8217;Umbria di “esito avviso di mobilità di cui alla d.d. n. 400 del 25.08.2011” con cui il dirigente determina di “dare atto che all’esito della procedura di mobilità indetta con avviso approvato con propria determinazione n. 400 del 25.08.2011 e pubblicato sul sito istituzionale dell’ente il giorno 25 agosto 2011, non è risultato idoneo alcun candidato in entrambe le categorie c e d”; della comunicazione A.Di.S.U., protocollo uscita n 15090/11 del 03.11.2011 e ricevuta il 09.11.201 dalla Diamantini Emanuela, la quale sarebbe “risultata non idonea a ricoprire il posto per il quale ha presentato domanda di mobilità, avendo riportato un punteggio inferiore alla votazione minima di 21/30”; del verbale della commissione relativamente alla individuazione dei criteri di valutazione, dei punteggi e della scheda di valutazione individuale-istruttore direttivo amministrativo e contabile categoria d e dell’esito delle procedure di mobilità; del bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di 2 unità nel profilo di istruttore amministrativo &#8211; cat. d &#8211; posizione giuridica d1 con riserva a favore di personale interno in misura 50%, indetto dal dirigente del servizio- organizzazione e gestione risorse umane, finanziarie e servizi comuni dell’A.Di.S.U., pubblicato sul b.u.r. Umbria del 22.112011 n. 47 ed in gazzetta ufficiale del 25.11.201.1 n. 93; nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso, conseguente o altrimenti collegato, se ed in quanto lesivo degli interessi dell’esponente, ivi comprese le relative delibere ed autorizzazioni regionali.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’A.Di.S.U. &#8211; Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell&#8217;Umbria;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 giugno 2012 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La ricorrente, impiegata in servizio presso il Comune di Bastia, quale istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria professionale D, P.E D2, premette che con delibera della G.R. dell’Umbria n. 892 del 29 luglio 2011 è stata autorizzata l’A.Di.S.U. (ente strumentale della Regione) all’attivazione di quattro procedure concorsuali per due posti di categoria D (di cui uno con riserva interna) e due di categoria C (di cui uno con riserva interna); con determina dirigenziale n. 400 in data 25 agosto 2011 l’A.Di.S.U. ha indetto l’avviso di mobilità esterna volontaria.<br />	<br />
Espone di avere presentato, in data 24 settembre 2011, domanda di partecipazione alla predetta procedura di mobilità volontaria per i due posti nel profilo di istruttore direttivo amministrativo, cat. D1, allegando il proprio curriculum, ed il certificato universitario con indicazione degli esami sostenuti per il conseguimento della laurea in Sociologia.<br />	<br />
Rappresenta di essere stata ammessa alla procedura di mobilità con determina dirigenziale n. 471 del 30 settembre 2011, e di essere stata successivamente invitata al colloquio per il giorno 20 ottobre 2011.<br />	<br />
Con nota del 3 novembre 2011 le è stato comunicato che non è «risultata idonea a ricoprire il posto per il quale ha presentato domanda di mobilità, avendo riportato un punteggio inferiore alla votazione minima di 21/30».<br />	<br />
Con quasi coeva determina dirigenziale n. 531 del 31 ottobre 2011 l’A.Di.S.U., recependo il verbale delle sedute della Commissione di valutazione, dava atto che non era risultato idoneo alcun candidato nelle categorie C e D nella procedura di mobilità.<br />	<br />
A ciò ha fatto seguito l’indizione, da parte dell’A.Di.S.U., di un concorso pubblico per esami ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato di due unità nel profilo di istruttore direttivo amministrativo, cat. D, posizione giuridica D1, pubblicato nel B.U.R. Umbria del 22 novembre 2011.<br />	<br />
Avverso la determina dirigenziale n. 531 del 2011, la comunicazione del 3 novembre 2011 di non essere risultata idonea, nonché avverso il bando di concorso deduce i seguenti motivi di diritto :<br />	<br />
1) Violazione degli artt. 3, 4, 51, 97 della Costituzione, dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 17 della l.r. n. 6 del 2006, della delibera di G.R. n. 1760 del 6 dicembre 2010; eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento e mancanza di idonei parametri di riferimento.<br />	<br />
La disciplina vigente, ed in primo luogo l’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, prevede l’obbligatorietà delle procedure di mobilità, da preferirsi a quelle concorsuali, espletabili solo in difetto di domande di trasferimento di dipendenti provenienti da altre Amministrazioni.<br />	<br />
Nel caso di specie l’Amministrazione non ha correttamente espletato la procedura di mobilità volontaria, in quanto, una volta individuati i soggetti ammessi, avrebbe dovuto applicare i criteri di scelta prefissati, al fine di redigere la graduatoria, senza valutare l’idoneità degli stessi alla funzione per categoria cui sono già assegnati. Di qui l’illegittimità degli atti gravati, volti alla valutazione dell’idoneità al profilo professionale del posto da ricoprire.<br />	<br />
Inoltre l’A.Di.S.U., nella copertura dell’organico, è tenuta a rispettare l’ordine di scelta previsto dall’art. 17, comma 3, della l.r. n. 6 del 2006, che impone l’immissione in ruolo dei dipendenti provenienti dalla Regione o dagli enti locali, impedendo nuove assunzioni laddove vi siano domande di trasferimento di dipendenti ammissibili per possesso dei requisiti richiesti.<br />	<br />
La dr.ssa Diamantini è stata ammessa alla procedura di mobilità esterna ed inoltre già nel gennaio 2010 aveva richiesto la mobilità verso la Regione Umbria ai sensi dell’art. 30 del d.l.gs n. 165 del 2001.<br />	<br />
2) Eccesso di potere per violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e correttezza nella determinazione dei criteri e delle modalità con cui ha operato le valutazioni delle prove, tale da risolversi in contraddittorietà intrinseca; violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994, lamentando che la Commissione esaminatrice che ha redatto la graduatoria ha omesso qualsivoglia riferimento ai criteri ed alle modalità con cui ha operato le valutazioni delle prove concorsuali, limitandosi ad attribuire alle stesse un semplice voto numerico, in assenza di una pur minima predeterminazione dei citeri di riferimento.<br />	<br />
3) Eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e correttezza; violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, lamentando che la Commissione esaminatrice non solo ha omesso di predeterminare i criteri di valutazione delle prove, ma non ha fornito neppure una benché minima motivazione in ordine ai giudizi valutativi operati con riferimento ai titoli.<br />	<br />
4) Eccesso di potere per contraddittorietà ed ingiustizia manifesta; violazione del principio di imparzialità della pubblica Amministrazione, contestandosi la irragionevolezza nell’attribuzione dei punteggi, specie nella considerazione che il regolamento regionale n. 6 del 2010, all’All. F, per la qualifica di “istruttore direttivo”, non prevede alcun requisito specifico. E’ illogica la valutazione di non attinenza della laurea in Sociologia, indirizzo Comunicazione e <i>mass media</i>, rispetto alla domanda per un posto di istruttore direttivo amministrativo presso l’A.Di.S.U. attitudinalmente orientata alla “progettazione ed attuazione di iniziative culturali, promozionali ed editoriali; attività di comunicazione anche tramite l’organizzazione e la gestione dei contenuti dei portali internet”, secondo quanto recita l’art. 1, comma 2, sub B9 dell’avviso di mobilità volontaria.<br />	<br />
D’altro canto, nel bando di concorso per esami successivamente pubblicato per l’assunzione nel profilo in questione viene richiesto un diploma di laurea senza specificazione alcuna.<br />	<br />
5) Violazione degli artt. 14-15 del regolamento regionale n. 6 del 2010, nell’assunto che i componenti della Commissione esaminatrice non avrebbero i requisiti prescritti dalla norma rubricata.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’A.Di.S.U. eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, e comunque la sua infondatezza nel merito. <br />	<br />
All’udienza del 20 giugno 2012 la causa è stata trattenuta in decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. &#8211; Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dall’A.Di.S.U. resistente richiamando la giurisprudenza formatasi sulle controversie attinenti al procedimento di mobilità volontaria esterna tra Amministrazioni, di cui al’art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, determinante una cessione del contratto di lavoro.<br />	<br />
L’eccezione, all’esito di una più approfondita disamina, appare meritevole di positiva valutazione.<br />	<br />
Giova, per chiarezza, precisare che questo Tribunale Amministrativo, in sede cautelare, con l’ordinanza 25 gennaio 2012, n. 14, ha ritenuto sussistere la propria giurisdizione, essenzialmente nella considerazione che il procedimento di mobilità controverso si caratterizzava come una selezione di tipo concorsuale.<br />	<br />
Detta ordinanza è stata riformata in sede di appello dall’ordinanza del Cons. Stato, Sez. VI, 21 marzo 2012, n. 1166, che, pur senza statuire espressamente sulla giurisdizione (per ciò stesso, implicitamente, ribadendola), anziché sospendere le prove concorsuali, ha ritenuto che i contrapposti interessi potessero essere tutelati consentendo il regolare svolgimento della procedura concorsuale, ma inibendo all’Amministrazione la stipulazione del contratto di lavoro all’esito del concorso stesso.<br />	<br />
Ad una più meditata riflessione, ritiene peraltro il Collegio che nel presente ricorso, con il quale sono stati impugnati la determina dirigenziale A.Di.S.U. n. 531 del 30 ottobre 2011 (la quale ha dato atto che all’esito della procedura di mobilità esterna non è risultato idoneo alcun candidato), la nota in data 3 novembre 2011 con cui è stato comunicato alla dr.ssa Diamantini il giudizio di non idoneità, la scheda di valutazione della procedura di mobilità, nonché il bando di concorso pubblico indetto per i posti non coperti con il procedimento di mobilità, difetti la giurisdizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
Ed invero la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che il procedimento di mobilità volontaria esterna tra pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è atto di gestione del rapporto di lavoro, ed il relativo contenzioso rientra nella giurisdizione del giudice del lavoro, dando luogo ad una semplice cessione del contratto di lavoro del dipendente tra l’Amministrazione di provenienza e quella di destinazione; non determina quindi la costituzione di un nuovo rapporto di pubblico impiego od una nuova assunzione, ma semplicemente la modificazione soggettiva del rapporto di lavoro già esistente, con continuità del suo contenuto (in termini, tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 26 ottobre 2009, n. 6541; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 27 ottobre 2010, n. 21821; Cass., Sez. Un., 9 settembre 2010, n. 19251; Cons. Stato, Sez. V, 25 novembre 2010, n. 8234; Cons. Stato, Sez. V, 20 luglio 2011, n. 4402).<br />	<br />
Peraltro, nel caso di specie, questo Tribunale Amministrativo aveva ritenuto che sul profilo causale della modificazione soggettiva del rapporto di lavoro (<i>id est</i> : cessione del contratto) prevalesse la natura selettiva della procedura, con conseguente attrazione alla (residuale) area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui all’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 della presente controversia, con la quale si censurano esclusivamente vizi della procedura di mobilità (in tale senso deponendo anche taluni precedenti, come quello di Cons. Stato, Sez. V, 14 aprile 2010, n. 2062, e di Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2008, n. 26021).<br />	<br />
Sennonché, <i>re melius perpensa</i>, non sembra corretto ritenere che le modalità (selettive) adottate dall’Amministrazione per l’individuazione dei dipendenti pubblici da trasferire siano idonee a mutare la natura giuridica della vicenda, trasformando il passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse, prefigurato dall’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, in un’assunzione mediante procedura concorsuale.<br />	<br />
D’altro canto, anche sul piano del diritto positivo, v’è da rilevare che il predetto art. 30 prevede espressamente che le Amministrazioni fissino preventivamente “i criteri di scelta”, adempimento in qualche misura prodromico di una selezione; inoltre il comma 2-ter prevede <i>apertis verbis</i> (seppure con riguardo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero degli affari esteri) che la mobilità avvenga previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio.<br />	<br />
In ogni caso, ove anche si voglia censurare (come è anche nel caso di specie) il fatto che l’A.Di.S.U. abbia proceduto ad una selezione in sede di mobilità, mediante valutazione dell’idoneità, tale doglianza deve essere proposta dinanzi al giudice dotato di <i>potestas iudicandi</i>, e cioè dinanzi al giudice ordinario.<br />	<br />
In definitiva, la declinatoria della giurisdizione amministrativa rinviene il proprio fondamento di razionalità proprio nel fatto che il procedimento di mobilità, sia che avvenga attraverso procedura comparativa, sia che avvenga mediante passaggio diretto, è atto di gestione del rapporto di lavoro, disciplinato dall’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, onde le relative controversie rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro (così anche T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 16 agosto 2011, n. 1509).<br />	<br />
Né può indurre ad una differente soluzione l’ulteriore considerazione per cui risulta impugnato anche il bando in data 15 novembre 2011 dell’A.Di.S.U., di indizione del concorso, per esami, per l’assunzione di due unità nel profilo di istruttore direttivo amministrativo, cat. D, posizione giuridica D1, conseguente all’esito infruttuoso della mobilità.<br />	<br />
Ed invero la giurisprudenza, specie in materia di riconoscimento del diritto allo “scorrimento” della graduatoria del concorso espletato, ha riconosciuto la cognizione del giudice amministrativo nel caso in cui la pretesa al riconoscimento del predetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, vale a dire nell’evenienza in cui l’azione sia diretta a contestare in via principale il provvedimento di indizione del concorso (così Cass., Sez, Un., 13 giugno 2011, n. 12895; Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio 2012, n. 269).<br />	<br />
Ma nella fattispecie oggetto di scrutinio non può ritenersi che il bando di concorso sia gravato in via principale, censurandosi l’esercizio del potere amministrativo di assumere al lavoro mediante procedura concorsuale (anziché per mobilità), come dimostra in modo inequivocabile la circostanza che nessuno specifico motivo è sviluppato nei confronti del bando (ragione per cui, tra l’altro, la relativa impugnazione sarebbe comunque inammissibile).<br />	<br />
2. &#8211; In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo.<br />	<br />
Il processo potrà comunque essere riproposto dinanzi al giudice ordinario con le modalità ed i termini previsti dall’art. 11 del cod. proc. amm.<br />	<br />
Si ravvisano giusti motivi per compensare tra tutte le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Presidente FF<br />	<br />
Pierfrancesco Ungari, Consigliere<br />	<br />
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/10/2012</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/10/2012 n.3562</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-10-2012-n-3562/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-10-2012-n-3562/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/10/2012 n.3562</a></p>
<p>Va sospesa la determinazione dirigenziale di Roma Capitale con la quale è stata disposta a carico del ricorrente la decadenza dall&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio della sede farmaceutica, tenuto conto della circostanza che il gravato provvedimento è stato adottato sulla scorta di una sentenza del giudice penale non ancora passata in giudicato e</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-10-2012-n-3562/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/10/2012 n.3562</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la determinazione dirigenziale di Roma Capitale con la quale è stata disposta a carico del ricorrente la decadenza dall&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio della sede farmaceutica, tenuto conto della circostanza che il gravato provvedimento è stato adottato sulla scorta di una sentenza del giudice penale non ancora passata in giudicato e senza che l’Amministrazione abbia svolto alcuna procedura specifica onde valutare, nel necessario rispetto del principio del contraddittorio, le specifiche ragioni che determinano a disporre un provvedimento di indubbia rilevanza pregiudizievole per l’interessato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03562/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 06814/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 6814 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Marco Morreale</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Simone Ciccotti e Paolo Leopardi, con domicilio eletto presso l’avv. Paolo Leopardi in Roma, Via G. Pisanelli, n. 2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Roma Capitale</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Pier Ludovico Patriarca dell’Avvocatura comunale, presso la cui sede è elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove, 21; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; della determinazione dirigenziale n. 3717 del 06.08.2012 di Roma Capitale, notificata in data 13.8.2012, con la quale è stata disposta a carico del ricorrente la decadenza dall&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio della sede farmaceutica n. 12 denominata &#8220;Trevi<br />
&#8211; nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2012 il dott. Stefano Toschei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato che, allo stato degli atti ed all’esito di una valutazione sommaria della documentazione prodotta, emergono elementi utili ai fini dell’accoglimento dell’istanza cautelare proposta, tenuto conto della circostanza che il gravato provvedimento è stato adottato sulla scorta di una sentenza del giudice penale non ancora passata in giudicato e senza che l’Amministrazione abbia svolto alcuna procedura specifica onde valutare, nel necessario rispetto del principio del contraddittorio, le specifiche ragioni che determinano a disporre un provvedimento di indubbia rilevanza pregiudizievole per l’interessato;<br />	<br />
Ritenuto che l’istanza cautelare va accolta con fissazione dell’udienza per la trattazione del merito la data del 24 aprile 2013 disponendosi, nel contempo, la compensazione delle spese della presente fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>accoglie l’istanza cautelare e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia dell’atto impugnato.<br />	<br />
Fissa per la trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica del 24 aprile 2013.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />	<br />
Salvatore Mezzacapo, Consigliere<br />	<br />
Stefano Toschei, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/10/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-10-2012-n-3562/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/10/2012 n.3562</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/10/2012 n.3564</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-10-2012-n-3564/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-10-2012-n-3564/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-10-2012-n-3564/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/10/2012 n.3564</a></p>
<p>Va sospesa l’esclusione, in sede di visita medica, dal bando di concorso&#8221; dal concorso per l&#8217;ammissione di 53 allievi ufficiali all&#8217;accademia della Guardia di finanza per deficit staturale, considerato che la Sezione, al fine di apprezzare le censure dedotte, ha disposto una verificazione, e che il Dipartimento Militare di Medicina</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-10-2012-n-3564/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/10/2012 n.3564</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-10-2012-n-3564/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/10/2012 n.3564</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’esclusione, in sede di visita medica, dal bando di concorso&#8221; dal concorso per l&#8217;ammissione di 53 allievi ufficiali all&#8217;accademia della Guardia di finanza per deficit staturale, considerato che la Sezione, al fine di apprezzare le censure dedotte, ha disposto una verificazione, e che il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma, onerato dei predetti incombenti, ha ritenuto l’idoneità della ricorrente quale allievo finanziere; Ritenuta la sussistenza del “periculum in mora”, in considerazione dell’imminente inizio dei corsi accademici, accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, ammette con riserva parte ricorrente alle ulteriori fasi della procedura concorsuale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03564/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 04340/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4340 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Denise Sgaramella</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Paolo Caruso, con domicilio eletto presso Paolo Caruso in Roma, via Federico Confalonieri, 5;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze</b>, rappresentato e difeso ope legis dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />	<br />
<b>Comando Generale della Guardia di Finanza</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del provvedimento di esclusione in sede di visita medica in quanto &#8220;non raggiunge la statura minima prevista dal bando di concorso&#8221; dal concorso per l&#8217;ammissione di 53 allievi ufficiali del ruolo normale all&#8217;accademia della Guardia di finanza per l&#8217;a.a.<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto o consequenziale, comunque connesso;	</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2012 il Cons. Silvia Martino;<br />
Uditi gli avv.ti come da verbale;	</p>
<p>Premesso che la ricorrente impugna il giudizio di non idoneità per il motivo indicato in epigrafe (deficit staturale);<br />	<br />
Considerato che la Sezione, al fine di apprezzare le censure dedotte, ha disposto una verificazione;<br />	<br />
Rilevato che il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma, onerato dei predetti incombenti, ha ritenuto l’idoneità della ricorrente quale allievo finanziere;<br />	<br />
Ritenuta la sussistenza del “periculum in mora”, in considerazione dell’imminente inizio dei corsi accademici;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II^, accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, ammette con riserva parte ricorrente alle ulteriori fasi della procedura concorsuale.	</p>
<p>Condanna l’amministrazione soccombente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre agli accessori, come per legge.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />	<br />
Salvatore Mezzacapo, Consigliere<br />	<br />
Silvia Martino, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/10/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-10-2012-n-3564/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/10/2012 n.3564</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/10/2012 n.3566</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-10-2012-n-3566/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-10-2012-n-3566/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-10-2012-n-3566/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/10/2012 n.3566</a></p>
<p>Non va sospesa la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, relativa al servizio di un giudice tributario sottoposto a procedimento penale con interdizione perpetua dai pubblici uffici, considerato che il provvedimento impugnato non ha natura disciplinare, bensì rappresenta una forma di sospensione cautelare dal servizio; inoltre, ad un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-10-2012-n-3566/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/10/2012 n.3566</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-10-2012-n-3566/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/10/2012 n.3566</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, relativa al servizio di un giudice tributario sottoposto a procedimento penale con interdizione perpetua dai pubblici uffici, considerato che il provvedimento impugnato non ha natura disciplinare, bensì rappresenta una forma di sospensione cautelare dal servizio; inoltre, ad un primo esame, non appare violato, da parte della normativa secondaria adottata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, il principio della riserva di legge, posto che la sospensione cautelare dal servizio del dipendente sottoposto a procedimento penale, nell’ipotesi di particolare gravità del titolo del reato per il quale si procede, è principio immanente nell’ordinamento (cfr., l’art. 91 del t.u. n. 3/57, ovvero, con specifico riguardo ai magistrati tributari, l’art. 7 lett. c) del d.lgs. n. 545 del 1992); Rilevato ancora che appare correttamente applicato anche l’art. 14 del Regolamento disciplinare, atteso che, nella fattispecie, trattasi chiaramente di reato commesso con abuso dei poteri ovvero violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, come palesato dalla circostanza che è stata applicata la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03566/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 07048/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7048 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Antonio Bandettini</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Bernardo Bettazzi, David Benedetti, con domicilio eletto presso Studio Mariani, Menaldi E Associati in Roma, via Savoia, 78;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Consiglio di Presidenza per la Giustizia Tributaria</b>; <b>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze</b>, <b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>, rappresentati e difesi ope legis dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; della delibera n. 767 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, proced. 277/2012;<br />	<br />
&#8211; della nota prot. 95/12/RPR in data 21.02.2012 del Presidente della Commissione Tributaria Regionale delòla Toscana;<br />	<br />
&#8211; della deliberazione 15.06.1999 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;	</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2012 il Cons. Silvia Martino;<br />	<br />
Uditi gli avv.ti delle parti, come da verbale;	</p>
<p>Considerato che, a parere del Collegio, il provvedimento impugnato non ha natura disciplinare, bensì rappresenta una forma di sospensione cautelare dal servizio;<br />	<br />
Considerato altresì che, ad un primo esame, non appare violato, da parte della normativa secondaria adottata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, il principio della riserva di legge, posto che la sospensione cautelare dal servizio del dipendente sottoposto a procedimento penale, nell’ipotesi di particolare gravità del titolo del reato per il quale si procede, è principio immanente nell’ordinamento (cfr., l’art. 91 del t.u. n. 3/57, ovvero, con specifico riguardo ai magistrati tributari, l’art. 7 lett. c) del d.lgs. n. 545 del 1992);<br />	<br />
Rilevato ancora che appare correttamente applicato anche l’art. 14 del Regolamento disciplinare, atteso che, nella fattispecie, trattasi chiaramente di reato commesso con abuso dei poteri ovvero violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, come palesato dalla circostanza che è stata applicata la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici (cfr., in particolare, la lett d dell’art. 14);	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II^, respinge l’istanza cautelare.<br />	<br />
Compensa le spese della fase.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />	<br />
Salvatore Mezzacapo, Consigliere<br />	<br />
Silvia Martino, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/10/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-10-2012-n-3566/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/10/2012 n.3566</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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	</channel>
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