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	<title>4/10/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>4/10/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2004 n.4102</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-4-10-2004-n-4102/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-4-10-2004-n-4102/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2004 n.4102</a></p>
<p>E. Lazzeri Pres. &#8211; F. Musilli Est. Soc. Swell S.a.s. (Avv.ti R. Righi e R. Tagliaferri) contro il Comune di Castiglione della Pescaia (Avv. D. Falagiani) e nei confronti del Bagno le Rocchette S.a.s., (Avv. C. Dragotta) obbligo di motivazione ed illegittimità del diniego al rilascio di una concessione demaniale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-4-10-2004-n-4102/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2004 n.4102</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-4-10-2004-n-4102/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2004 n.4102</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">E. Lazzeri Pres. &#8211; F. Musilli Est.<br /> Soc. Swell S.a.s. (Avv.ti R. Righi e R. Tagliaferri) contro il Comune di Castiglione della Pescaia (Avv. D. Falagiani) e nei confronti del Bagno le Rocchette S.a.s., (Avv. C. Dragotta)</span></p>
<hr />
<p>obbligo di motivazione ed illegittimità del diniego al rilascio di una concessione demaniale marittima motivato sulla circostanza che sono in corso di emanazione le direttive per l&#8217;utilizzo del demanio marittimo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione – Concessione demaniale marittima – Diniego – Motivazione – Mancata approvazione del P.U.A. – Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo il provvedimento di diniego al rilascio di una concessione demaniale marittima motivato unicamente sul fatto che sono in corso di emanazione le direttive per l’utilizzo del demanio marittimo prodromiche all’emanazione del Piano di Utilizzazione degli Arenili. Difatti l’Amministrazione Comunale avrebbe dovuto adeguatamente esternare le ragioni ostative all’accoglimento della domanda connesse all’uso pubblico del bene demaniale ed alla migliore fruibilità dello stesso da parte della collettività, non essendole consentito negare il rilascio di una concessione di un tratto di arenile se non per singole specifiche cause, adeguatamente documentate ed esplicitate, ostative al rilascio stesso.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(*) Nello stesso senso v. T.A.R. Abruzzo, Pescara, 30 marzo 1998, n. 434</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">obbligo di motivazione ed illegittimità del diniego al rilascio di una concessione demaniale marittima motivato sulla circostanza che sono in corso di emanazione le direttive per l’utilizzo del demanio marittimo</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA	&#8211; III SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 316/2004 proposto dalla</p>
<p><b>Soc. SWELL S.a.s.</b>, con sede in Castiglione della Pescaia (GR), località Le Rocchette, residence La Baia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Righi e Riccardo Tagliaferro, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze,  via A. Lamarmora n. 14;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>COMUNE di CASTIGLIONE della PESCAIA</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso  dall’ avv. Daniele Falagiani ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Tullio D’Amora, in Fi</p>
<p>e  nei  confronti<br />
&#8211; della <b>S.a.s.  BAGNO  LE  ROCCHETTE</b>, in persona del suo legale rappresentante sig, Bianchi Enzo, con sede in Castiglione della Pescaia, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. Cecilia Dragotta, ed elettivamente domiciliata press</p>
<p>PER   L‘ANNULLAMENTO<br />
&#8211; del provvedimento del Comune di Castiglione della Pescaia Prot. n. 40412 del 5 dicembre 2003 a firma del responsabile del procedimento;</p>
<p>E  PER  LA  CONDANNA<br />
&#8211; del Comune di Castiglione della Pescaia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a risarcire tutti i danni patiti e patiendi dalla società ricorrente per effetto del provvedimento impugnato;</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l’  atto di costituzione in giudizio del Comune di Castiglione della Pescaia  depositato in data 1 marzo 2004;<br />
Visto l’  atto di costituzione in giudizio della S.a.s. Bagno Le Rocchette depositato in data 1 marzo 2004;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 9 luglio 2004 &#8211; relatore il Consigliere Filippo MUSILLI -, gli avv.ti  R. Tagliaferri e L. Belli, delegato dall&#8217;avv. D. Falagiani;. <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La società SWELL gestisce fin dal gennaio 2002, un locale ad uso bar con annessa tettoia permeabile, ubicato in Castiglione della Pescaia. La stessa espone che detto bar si affaccia su un tratto di arenile della spiaggia delle “Rocchette”, attualmente libero da concessioni; di aver presentato al Comune, in data 26.11.2003, una domanda di rilascio di concessione demaniale e di eventuale contestuale anticipata occupazione con riferimento al suddetto tratto di spiaggia libera prospiciente al locale, e ciò al fine di mantenere la disponibilità della suddetta porzione di arenile per garantire un idoneo acceso al bar, nonché per offrire alla  propria clientela un servizio di posa di ombrelloni, senza la realizzazione di alcuna opera edilizia; che detta domanda è stata tuttavia rigettata dal Comune con il provvedimento dirigenziale indicato in epigrafe, del seguente tenore:<br />
 “Con la presente, Le comunichiamo che la Sua richiesta di cui in oggetto, al momento non può essere accolta, in quanto sono in corso di emanazione le direttive per l’utilizzo del demanio marittimo e l’area limitrofa, costituenti un primo orientamento alla regolamentazione definitiva, da attuarsi tramite il programmato piano della costa.<br />
La pratica è pertanto da ritenersi sospesa e giacente presso l’ufficio scrivente in attesa di quanto descritto.”<br />
Ritenendo tale provvedimento illegittimo, la società ricorrente lo impugna deducendo il  seguente motivo unico:<br />
1) Violazione e falsa applicazione dei principi desumibili dagli artt. 3 e 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione artt. 1,2,3 e 6 legge 7 agosto 1990 n. 241 – Violazione art. 36 Codice della Navigazione – Violazione artt. 5 e segg. Reg. per l’esecuzione del Cod. Navigazione – Violazione dell’art. 7 Decreto Ministeriale 30.3.1994 n. 765 – Eccesso di potere per sviamento di potere, carenza dei presupposti e difetto di motivazione.<br />
Si lamenta che il Comune ha arbitrariamente e sviantemente fatto uso di un potere di sospensione del procedimento, che non è previsto in subiecta materia dall’ordinamento di settore, né tanto meno con riferimento  al caso specifico e che appare dunque palesemente elusivo degli obblighi procedimentali che fanno capo alla P.A.; e che il generico richiamo ai principi di cui all’art. 6 della legge 241/1990, contenuto nell’oggetto del provvedimento è palesemente                    inconferente.<br />
L’illegittimità dello stesso provvedimento risulterebbe palese anche secondo altri profili, atteso che nel caso di specie non vi erano ragioni ostative al rilascio della concessione richiesta.<br />
Il Comune di Castiglione della Pescaia e la società controinteresssata  Bagno Le Rocchette contestano la fondatezza delle suesposte censure e concludono per il rigetto del ricorso, spese e competenze giudiziali rifuse.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Va premesso che, in linea generale, la mancata adozione di un atto programmatorio (in cui sostanzialmente si risolve la “emanazione in corso” delle “direttive per l’utilizzo del demanio marittimo e l’area limitrofa” dell’arenile del Comune di Castiglione della Pescaia) teso alla migliore utilizzazione dei beni pubblici non può essere invocata come causa generalizzata di non accoglimento delle istanze dei privati.<br />
Conseguentemente, a fronte della domanda di rilascio &#8211; presentata dalla Soc. Swell in data 26.11.2003 al Comune di Castiglione della Pescaia ai sensi dell’art. 36 Cod. Nav. con riferimento al tratto di spiaggia libera menzionato in fatto &#8211; l’Amministrazione Comunale avrebbe dovuto adeguatamente esternare le ragioni ostative all’accoglimento della domanda connesse all’uso pubblico del bene demaniale ed alla migliore fruibilità dello stesso da parte della collettività, non essendole consentito negare il rilascio di una concessione di un tratto di arenile se non per singole specifiche cause, adeguatamente documentate ed esplicitate, ostative al rilascio stesso (vd., in proposito, i principi esposti nel parere del Consiglio di Stato, Sez. II, 2.4.2003 n. 2364/2002, nonché, per la mancanza di una norma impositiva di una sorta di misura di salvaguardia in pendenza del piano comunale, T.A.R. Abruzzo, sez. Pescara,10.4.1999, n. 369).<br />
Per le ragioni fin qui esposte si appalesa fondato il proposto motivo unico di gravame.<br />
Il ricorso in esame va quindi accolto per quanto riguarda la domanda principale e, per l’effetto, va annullato il provvedimento soprassessorio dell’Amministrazione comunale di cui in premessa. Salvi e riservati gli ulteriori provvedimenti della stessa Amministrazione, anche se in corso di definizione.<br />
Va invece respinta la domanda risarcitoria, stante il suo carattere ipotetico (in quanto la fondatezza del motivo dedotto, ed il conseguente annullamento dell’atto impugnato, non comporta, di per sé, il rilascio della concessione richiesta) e presuntivo (come più volte precisato nella stima di cui alla nota tecnica 10.6.2004 del consulente aziendale Filippo Soffici).<br />
Le spese seguono la prevalente soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, accoglie la domanda principale e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato . <br />
Salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.<br />
Respinge la domanda di risarcimento del danno.<br />
Condanna il Comune di Castiglione della Pescaia al pagamento, in favore della Soc. Swell S.a.s., delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi euro 1500 (millecinquecento).  <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 9 Luglio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Dott . Eugenio  LAZZERI                                        &#8211; Presidente<br />
Dott.  ssa  Marcella COLOMBATI                          &#8211; Consigliere<br />
Dott. Filippo MUSILLI                                            &#8211; Consigliere, est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-4-10-2004-n-4102/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2004 n.4102</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2004 n.10117</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-10-2004-n-10117/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-10-2004-n-10117/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2004 n.10117</a></p>
<p>Pres. C.Calabrò, Est. G.Panzironi SOCIETA’ COLGATE PALMOLIVE ITALIA, (Avv.ti Sanino, Rapisardi e Ginevra), c/ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avocatura dello Stato) e c/ Società Lever Febergè Italia s.p.a, (Avv.ti Lepore e Votta) sulla legittimità a ricorrere avverso l&#8217;archiviazione della segnalazione di pubblicità ingannevole Industria e commercio –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-10-2004-n-10117/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2004 n.10117</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-10-2004-n-10117/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2004 n.10117</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C.Calabrò, Est. G.Panzironi<br />  SOCIETA’ COLGATE PALMOLIVE ITALIA, (Avv.ti Sanino, Rapisardi e Ginevra), c/ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avocatura dello Stato) e c/ Società Lever Febergè Italia s.p.a, (Avv.ti Lepore e Votta)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità a ricorrere avverso l&#8217;archiviazione della segnalazione di pubblicità ingannevole</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Industria e commercio – Pubblicità e concorrenza &#8211; Segnalazione all’Autorità della Concorrenza e del Mercato di presunta pubblicità ingannevole – Archiviazione della segnalazione – Ricorso avverso l’archiviazione – Legittimità al ricorso – Fattispecie</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ inammissibile il ricorso proposto da una società avverso l’archiviazione della segnalazione da questa inoltrata all’ A.G.C.M poiché il soggetto che ha segnalato il messaggio asseritamente ingannevole, non è, per ciò stesso, legittimato a ricorrere avverso il provvedimento dell’ Autorità che abbia disatteso le sue prospettazioni. Infatti oltre al rapporto di concorrenza, deve sussistere anche una possibile lesione arrecata direttamente alla sfera economica dei concorrenti quale effetto della natura sostanzialmente comparativa del messaggio denunciato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimità a ricorrere</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO<br />
SEZIONE I</b></p>
<p>composto dai signori: Corrado Calabrò PRESIDENTE; Germana Panzironi COMPONENTE, relatore; Mario Alberto Di Nezza COMPONENTE</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 97612/03 Reg. Gen., proposto dalla<br />
<b>Società Colgate Palmolive Italia</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Sanino, Rapisardi e Ginevra ed elettivamente domiciliata presso i medesimi in Roma, v. n.;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>L’<b>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</b>, in persona del Presidente pro- tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma ,Via dei Portoghesi n.12;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>Società Lever Fabergè Italia s.p.a.</b>, in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Lepore e dall’avv. Votta ed elettivamente domiciliata in Roma, via Cassiodoro n. 6;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento n. 19132/03 del 13-5-2003 con cui l’Autorità disponeva l’archiviazione della richiesta di intervento per inapplicabilità del d.lgs. n. 74/92;<br />
di tutti gli atti connessi;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 26-5-2004 data per letta la relazione del magistrato Consigliere Germana Panzironi, uditi gli avv.ti M. Sanino, G. Lepore  e l’avv.to dello Stato Filippo Arena;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con ricorso ritualmente notificato la società istante chiede l’annullamento del provvedimento in epigrafe con il quale l’Autorità ha disposto l’archiviazione della propria segnalazione, in data 19-3-2003, per inapplicabilità del d. lgs. n. 74/92, deducendo la violazione di legge e l’eccesso di potere.<br />
Premette in fatto di aver segnalato, in qualità di concorrente, l’ingannevolezza di vari messaggi pubblicitari relativi ad alcuni prodotti per l’igiene della casa, commercializzati dalla Lever Fabergé Italia s.p.a. con il marchio Lysoform, ed in particolare di tutti quei prodotti della linea Lysoform che non rientrano nella categoria dei presidi medico-chirurgici quali: candeggina, WC Active mousse, WC Active gel, salviette detergenti igienizzanti e panno profumato catturapolvere. In sostanza, la società segnalante lamentava che le affermazioni con cui venivano pubblicizzati detti prodotti fossero idonee a creare confusione con quei prodotti che invece sono presidi medico-chirurgici.<br />
L’Autorità ha ritenuto infondata la segnalazione ed ha proceduto ad archiviarla. <br />
Si è costituita l’Autorità in resistenza al ricorso, eccependone in via preliminare l’inammissibilità.<br />
Si è altresì costituita la controinteressata che ha chiesto il rigetto del ricorso siccome inammissibile ed infondato.<br />
Con successive memorie la parti hanno ribadito le conclusioni rese nel ricorso e negli atti di costituzione.<br />
All’udienza del 26-5-2004 la causa è stata trattenuta in decisione</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Preliminarmente il Collegio deve esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata sia dalla difesa erariale che dalla società controinteressata, per carenza di legittimazione dell’associazione ricorrente.<br />
L’eccezione merita accoglimento in quanto fondata.<br />
Come più volte affermato da questa Sezione, il soggetto che ha segnalato il messaggio asseritamente ingannevole non è, per ciò solo, legittimato a ricorrere avverso il provvedimento dell’Autorità che abbia disatteso le sue prospettazioni (cfr. sentt. n. 4450/03 e 4451/03 del 21 maggio 2003). Ciò vale anche quando segnalanti siano associazioni dei consumatori o concorrenti (sentt. n. 848/97, n. 1725/98, n. 1705/99, n. 1966/98. n. 1816/99, n.1817/99, n. 1818/99, n. 133/01). “L unica esigenza di tutela che il denunciante può fare valere in giudizio innanzi al giudice amministrativo riguarda l’interesse a che 1’ Autorità prenda in esame e si pronunci sulla sua denuncia”. Il soggetto denunciante è, infatti, “titolare solo di un mero interesse di fatto che lo abilita, se del caso, ad intervenire nell’ eventuale giudizio instaurato dall’ unico soggetto legittimato a reagire, ovvero sia il destinatario dell’ attività sanzionatoria” (15 ottobre 1998, n. 2952; 30 settembre 1998, n. 2746; 23 dicembre 1997, n. 2216).<br />
Tale orientamento è condiviso dal Consiglio di Stato, secondo il quale (sent. n. 1792/96) è del tutto irrilevante che il ricorrente sia il soggetto denunciante e ciò trae fondamento dal più generale principio secondo cui, in tutti i procedimenti repressivi, il soggetto denunciante non ha legittimazione ad essere parte necessaria dei giudizio amministrativo.<br />
La ricorrente invoca però, a sostegno delle proprie argomentazioni, la sent. 1258/02 del Consiglio di Stato, in cui è stata riconosciuta la legittimazione a ricorrere di un’associazione di imprese che aveva segnalato un’ipotesi di presunta pubblicità ingannevole. E’ evidente, tuttavia, come la ratio di tale decisione non risieda nella semplice esistenza di un rapporto di concorrenza tra l’operatore pubblicitario e il denunciante, come vorrebbe far ritenere la ricorrente. Se fosse così, nessuna ragione avrebbe avuto il Consiglio di Stato per continuare ad operare una distinzione tra soggetti legittimati a ricorrere da soggetti non legittimati; e rappresenta un argomento tautologico il richiamo ai danni che il successo di un operatore può arrecare ai suoi concorrenti.<br />
Nel caso deciso con la richiamata sentenza, invece, l’ Associazione nazionale dei produttori di alimenti zootecnici (Assalzoo) lamentava che un messaggio pubblicitario con cui la Plasmon dichiarava la sicurezza sanitaria dei propri omogeneizzati, perché non ricavati da animali alimentati con mangimi artificiali, fosse direttamente screditante nei confronti di tutte le imprese associate. Il Consiglio di Stato, pertanto, ha riconosciuto la legittimazione a ricorrere dell’associazione segnalante sulla base dell’evidenza di una possibile lesione arrecata direttamente alla sfera economica dei concorrenti. quale effetto della natura sostanzialmente comparativa del messaggio denunciato. Ha, in sintesi, affermato il Consiglio di Stato,che “Dalla complessiva lettura della direttiva comunitaria n. 450/84 e del D.Lgs. n. 74/92 emerge che la disciplina della pubblicità ingannevole mira alla tutela di interessi compositi costituiti non solo dalla corretta informazione del consumatore (e dalla salvaguardia della sua consapevole autodeterminazione), ma anche dal rispetto delle consuete regole di libera e corretta concorrenza tra le imprese. Per tale ragione, fermo restando il principio per cui dalla mera qualità di denunciante non deriva la legittimazione ad impugnare l’atto dell’ Autorità che valuti la fondatezza delle deduzioni, l’impresa che lamenti una propria specifica lesione a causa della pubblicità ingannevole (ad esempio perché direttamente contemplata nel relativo messaggio), oltre a potere proporre all’ Autorità il ricorso “previsto dall’art. 7 del DL gs. n. 74/92, è legittimata ad impugnare innanzi al giudice amministrativo la determinazione dell’ Autorità, assumendone il carattere lesivo”. <br />
Nel vicenda per cui è causa il collegio deve ritenere inammissibile il ricorso poiché i prodotti della società Colgate non sono menzionati nella pubblicità in esame e, pertanto, non è rinvenibile alcuna lesione diretta alla sua attività commerciale.<br />
Occorre evidenziare che la ricorrente non ha specificato quali prodotti siano in concorrenza per avere le medesime caratteristiche merceologiche, limitandosi ad affermare genericamente che la società “opera nel medesimo mercato della Lever della quale è diretta concorrente”.<br />
Tale circostanza, da sola, non integra il presupposto fondante la legittimazione ad agire nei confronti di provvedimenti deell’Autorità che archiviano le segnalazioni pervenute ai sensi del decreto legislativo n. 74/92, occorrendo la dimostrazione di uno specifico pregiudizio derivante dal messaggio pubblicitario segnalato.<br />
Peraltro le censure mosse avverso il provvedimento impugnato sono relative alla presunta ingannevolezza nei confronti dei consumatori, e non indicano anche solo la possibilità di una lesione concreta della propria attività.<br />
Alla luce di questa giurisprudenza, pertanto, nessun dubbio può sussistere sulla carenza di legittimazione della Colgate-Palmolive a ricorrere contro la decisione dell’Autorità.<br />
Conclusivamente il Collegio dichiara inammissibile il ricorso .<br />
Circa le spese e gli onorari del giudizio, si ravvisano giustificati motivi per compensarli tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il  26-5-2004, in Camera di Consiglio.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-10-2004-n-10117/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2004 n.10117</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2004 n.4084</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-4-10-2004-n-4084/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-4-10-2004-n-4084/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-4-10-2004-n-4084/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2004 n.4084</a></p>
<p>E. Lazzeri Pres. M. Colombati Est. Soc. Veraldi s.r.l. (Avv.ti P. Golini e G. Calugi) contro il Comune di Arezzo (Avv.ti R. Ricciarini e S. Pasquini) e nei confronti della soc. Co.ed.ar. s.c.r.l. (non costituita) della soc. Edilsantini s.p.a. (Avv.ti A.U. Serra e G. Gratteri) e di G. Mariottini (Avv.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-4-10-2004-n-4084/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2004 n.4084</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-4-10-2004-n-4084/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2004 n.4084</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">E. Lazzeri Pres. M. Colombati Est.<br /> Soc. Veraldi s.r.l. (Avv.ti P. Golini e G. Calugi) contro il Comune di Arezzo (Avv.ti R. Ricciarini e S. Pasquini) e nei confronti della soc. Co.ed.ar. s.c.r.l. (non costituita) della soc. Edilsantini s.p.a. (Avv.ti A.U. Serra e G. Gratteri)  e di G. Mariottini (Avv. D.B. Dini)</span></p>
<hr />
<p>legittimità della norma delle NTA del Piano per i pubblici esercizi che consente il rilascio di nuove autorizzazioni per gli esercizi di tipo &#8220;B&#8221; ubicati nelle aree P.I.P. anche in deroga ai parametri di contingentamento generali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazioni commerciali – Esercizi di tipo “B” ex art. 5 della legge n. 287/91 &#8211; Art. 8 delle N.T.A. del Piano per i pubblici esercizi – Possibilità di assentire nuove autorizzazioni nelle aree P.I.P. anche in deroga ai parametri di contingentamento generali &#8211; Legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>È legittimo l’art. 8 delle N.T.A. del Piano per i pubblici esercizi del Comune di Arezzo il quale, dopo aver previsto un contingentamento numerico per gli esercizi di tipo B (“bar”, ex art. 5 della legge n. 287/91) posti fuori del Centro storico, dispone che “in deroga ai parametri fissati” possono essere rilasciate “nuove autorizzazioni pertinenti e funzionali” (tra l’altro) alle aree P.I.P. con il vincolo di non trasferibilità della struttura. Difatti la ratio di tale disposizione, che tiene conto sia della legge n. 287/91 che dell’Atto di indirizzo e coordinamento del 1995, è che nelle aree P.I.P. non vale il contingentamento numerico poichè dette aree sono collegate, lontano da zone residenziali, e poichè gli esercizi pubblici in questione svolgono di norma la loro attività a servizio di coloro che lavorano nelle strutture delle aree produttive</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">legittimità della norma delle NTA del Piano per i pubblici esercizi che consente il rilascio di nuove autorizzazioni per gli esercizi di tipo “B” ubicati nelle aree P.I.P. anche in deroga ai parametri di contingentamento generali</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
&#8211; III  SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sui ricorsi nn. 202/2003 e 1051/2003 proposti<br />dalla <b>SOC. VERALDI S.R.L.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli  avv.ti Paolo Golini e Govanni Calugi con domicilio eletto nel loro studio in Firenze, via Gino Capponi n. 26;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>COMUNE DI AREZZO</b>, in persona del Sindaco pro tempore,costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberta Ricciarini e Stefano Pasquini con domicilio eletto presso la  Segreteria Generale di questo T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli n. 40;</p>
<p>e, nei confronti<br />
&#8211; <b>SOC. CO.ED.AR. S.C.R.L.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio; <br />
&#8211; <b>SOC. EDILSANTINI S.P.A.</b> , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Anton Ugo Serra e Giuseppe Gratteri con domicilio eletto presso il loro studio in Firenze, via Maggio n. 30;</p>
<p>e, relativamente al ricorso n. 202/2003 contro:<br />
&#8211;  <b>MARIOTTINI GIULIANO</b>, in proprio e quale legale rappresentante della Società Calamandrei S.r.l., rappresentato e dife so dall&#8217;avv. Dino Benedetto Dini con domicilio eletto presso l&#8217;avv. Silvia Clarice Fabbroni in Firenze, via San Niccolò n. 69;PER L&#8217; ANNULLAMENTO<br />
nel ricorso n. 202/2003:<br />
della concessione edilizia rilasciata dal Direttore del Servizio Edilizia del Comune di Arezzo il 17 dicembre 2002, pratica n. 02/4446, concessione n. 0/02/703; della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Arezzo n. 391/00 (sconosciuta alla ricorrente); della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Arezzo n. 1112/96 (sconosciuta alla ricorrente) e della successiva variante rilasciata dal Comune di Arezzo n. 199 del 29 marzo 2002 (sconosciuta dalla ricorrente); della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Arezzo n. 267/92 (sconosciuta alla ricorrente); nonchè di ogni atto ad essi presupposto, consequenziale e comunque connesso ed in particolare: i pareri   espressi,  in  relazione  alla  richieste  formulate dal COEDAR, <br />
dalla Commissione Assetto del Territorio e Ambiente del Comune di Arezzo con il verbale n. 111 del 7 novembre 2002; dalla Commissione urbanistica del Comune di Arezzo con il verbale n. 94 del 29 ottobre 2002; dalla Commissione urbanistica nella seduta n. 58 del 4 settembre 2001;  dalla Commissione Assetto del Territorio e Ambiente con il verbale n. 84 del 25 ottobre 2001; dalla Commissione Assetto del Territorio e Ambiente nella seduta del 29 marzo 1999; dalla Commissione Assetto del Territori nella seduta del 22 ottobre 1997. <br /> <br />
Visti i motivi aggiunti depositati il 20 giugno 2003 <br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti<br />
del provvedimento di autorizzazione per attività di pubblico esercizio tipo B rilasciata al signor Giuliano Mariottini come da comunicazione del Dirigente dell&#8217;Ufficio Commercio del Comune di Arezzo prot. gen. 18875/0.18.3 del 18 febbraio 2003, nonchè degli atti ad esso presupposti, consequenziali e comunque connessi ed, in particolare, del parere espresso dalla Commissione tecnica di cui all&#8217;art. 6 della legge 287/91 in data 17 febbraio 2003 e, per quanto occorrer possa, dell&#8217;art. 8 del N.T.A. del Piano per i pubblici esercizi, approvato con delibera consiliare n. 134 del 10 maggio 2002, nella parte in cui prevede e disciplina il rilascio di autorizzazioni in deroga ai parametri fissati dalla stessa norma;</p>
<p>Visti i motivi aggiunti depositati il 3 aprile 2004:<br />
per l&#8217;annullamento<br />
dell&#8217;autorizzazione per attività di pubblico esercizio tipo B n. 1784 rilasciata dal Comune di Arezzo al signori Giuliano Mariottini in data 11 novembre 2003 relativamente ai locali siti in Arezzo, via Calamandrei n. 135-138 per una superficie di mq. 100, nonchè degli atti ad essa presupposti, consequenziali e comunque connessi e, per quanto occorrer possa, dell&#8217;art. 8 delle N.T.A. del Piano per i pubblici esercizi approvato con delibera consiliare n. 134 del 10 maggio 2002 nella parte in cui prevede e disciplina il rilascio di autorizzazioni in deroga ai parametri fissati dalla stessa norma.<br />
nel ricorso n. 1051/2003:<br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti<br />
del provvedimento di autorizzazione per attività di pubblico esercizio tipo B rilasciata al signor Giuliano Mariottini come da comunicazione del Dirigente dell&#8217;Ufficio Commercio del Comune di Arezzo prot. gen. 18875/0.18.3 del 18 febbraio 2003, nonchè degli atti ad esso presupposti, consequenziali e comunque connessi ed, in particolare, del parere espresso dalla Commissione tecnica di cui all&#8217;art. 6 della legge 287/91 in data 17 febbraio 2003 e, per quanto occorrer possa, dell&#8217;art. 8 del N.T.A. del Piano per i pubblici esercizi, approvato con delibera consiliare n. 134 del 10 maggio 2002, nella parte in cui prevede e disciplina il rilascio di autorizzazioni in deroga ai parametri fissati dalla stessa norma;</p>
<p>nonchè per la sospensione cautelare degli effetti<br />
degli atti e dei provvedimenti già impugnati con ricorso n. 202/2003, e precisamente:<br />
della concessione edilizia rilasciata dal Direttore del Servizio Edilizia del Comune di Arezzo il 17 dicembre 2002, pratica n. 02/4446, concessione n. 0/02/703; della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Arezzo n. 391/00 (sconosciuta alla ricorrente); della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Arezzo n. 1112/96 (sconosciuta alla ricorrente) e della successiva variante rilasciata dal Comune di Arezzo n. 199 del 29 marzo 2002 (sconosciuta dalla ricorrente); della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Arezzo n. 267/92 (sconosciuta alla ricorrente); nonchè di ogni atto ad essi presupposto, consequenziale e comunque connesso ed in particolare: i pareri   espressi,  in  relazione  alla  richieste  formulate dal COEDAR,<br />dalla Commissione Assetto del Territorio e Ambiente del Comune di Arezzo con il verbale n. 111 del 7 novembre 2002; dalla Commissione urbanistica del Comune di Arezzo con il verbale n. 94 del 29 ottobre 2002; dalla Commissione urbanistica nella seduta n. 58 del 4 settembre 2001; dalla Commissione Assetto del Territorio e Ambiente con il verbale n. 84 del 25 ottobre 2001; dalla Commissione Assetto del Territorio e Ambiente nella seduta del 29 marzo 1999; dalla Commissione Assetto del Territori nella seduta del 22 ottobre 1997.<br />
Visti i motivi aggiunti depositati il 3 aprile 2004:<br />
per l&#8217;annullamento<br />
dell&#8217;autorizzazione per attività di pubblico esercizio tipo B n. 1784 rilasciata dal Comune di Arezzo al signori Giuliano Mariottini in data 11 novembre 2003 relativamente ai locali siti in Arezzo, via Calamandrei n. 135-138 per una superficie di mq. 100, nonchè degli atti ad essa presupposti, consequenziali e comunque connessi e, per quanto occorrer possa, dell&#8217;art. 8 delle N.T.A. del Piano per i pubblici esercizi approvato con delibera consiliare n. 134 del 10 maggio 2002 nella parte in cui prevede e disciplina il rilascio di autorizzazioni in deroga ai parametri fissati dalla stessa norma.</p>
<p>Visti i ricorsi e la relativa documentazione;<br />
Visti gli  atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;<br />Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 9 Luglio 2004 &#8211; relatore il Consigliere d.ssa Marcella Colombati -,  gli avv.ti E. Cirri, delegata dall&#8217;avv. P. Golini, S. Pasquini, P. Piemontese, delegato dall&#8217;avv. G. Gratteri  e D. Dini;<br /> Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>I) Con ricorso n. 202/03, notificato il 24.1.2003, la s.r.l. Veraldi, in persona del legale rappresentante, ha chiesto l’annullamento delle seguenti concessioni edilizie rilasciate a terzi dal Comune di Arezzo nn. 703/2002, 391/00, 1112/96, 199/2002, 267/92, nonché dei pareri espressi in relazione alle richieste del consorzio CO.ED.AR (Consorzio edile artigiano) dalla Commissione assetto del territorio e dalla Commissione urbanistica nel periodo 2002-1997.<br />
La ricorrente premette di essere proprietaria e di gestire un bar nel terreno prospiciente l’area dove è in corso di esecuzione il P.I.P. c.d. Pescaiola; di avere appreso, a seguito di accesso agli atti, che il P.I.P. è stato profondamente modificato nella distribuzione e destinazione delle volumetrie, nella quantità e destinazione delle aree pubbliche, nella viabilità; di subire lesioni sia di carattere urbanistico che commerciale.<br />
Chiarisce che con delibera C.C. n. 583/88 era stato approvato il piano planivolumetrico, successivamente modificato con del. C.C. n. 340/94 nella quale si precisava che ogni ulteriore modifica sulla disposizione volumetrica, anche nel rispetto della volumetria totale approvata, sarebbe stata approvata dal Consiglio comunale in quanto considerata variante al progetto approvato; che la soc.  CO.ED.AR dal 1997 al 2002 aveva chiesto 4 varianti con il parere favorevole delle Commissioni assetto del territorio e urbanistica; che è ignoto se tali varianti siano state approvate e da quale organo; che alla fine del 2002 la soc. Edilsantini s.p.a. dichiarava di avere acquistato il lotto n. 8 dalla soc. CO.ED.AR ed otteneva la volturazione della concessione edilizia n. 199/2002 chiedendo alcune varianti di contenuto ignoto; che il Direttore del servizio edilizia del Comune di Arezzo rilasciava alla soc. Edilsantini la concessione edilizia n. 703/2002.<br />
Avverso gli impugnati provvedimenti deduce il seguente complesso  motivo: <br />violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 10/77, degli artt. 30 e 31 della legge regionale n. 5/95, degli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 52/99; eccesso di potere per violazione della delibera consiliare n. 340/94; violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90; eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti, sviamento; violazione del principio del contrarius actus; incompetenza: l’intervento concessionato differisce dal piano planivolumetrico approvato con la del. C.C. n. 340/94 quanto alle volumetrie dei lotti 5, 6, 7 e 8, quanto alla strada di accesso su Via Calamandrei spostata dal lotto n. 5 al lotto n. 8, quanto alle sistemazioni esterne a verde e parcheggi, ed altro, senza che le modifiche siano state approvate dal Consiglio comunale; l’accesso al lotto n. 8 era stato espressamente escluso dalla commissione urbanistica nel 1993 e immotivatamente accolto nel 2002; la concessione edilizia n. 199/02 non è stata preceduta dai necessari pareri; sono decorsi i termini per l’esecuzione del P.I.P. e non sembra vi siano proroghe, cosicché la soc.  CO.ED.AR è decaduta dall’assegnazione dell’area.<br />
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Arezzo e la controinteressata soc. Edilsantini e non invece la s.r.l. CO.ED.AR.<br />
Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione e di interesse della ricorrente perché nessuna norma limita l’apertura di bar o mense o ristoranti nelle vicinanze di preesistenti esercizi di analoga natura e la destinazione specifica era già prevista nella delibera n. 340/94 non impugnata; nel merito osserva che la previsione dell’approvazione consiliare non si riferiva ad ogni variante, ma solo a quelle che comportavano variazioni alle volumetrie; solo la concessione n. 199/2002 ha previsto variazioni volumetriche compensate da altre diminuzioni; il d. lgs. n. 267/2000 non prevede che tutte le varianti alle concessioni edilizie siano di competenza del Consiglio comunale, cui sono riservate funzioni di programmazione, controllo e vigilanza; la concessione edilizia in variante n. 199/02 non ha natura urbanistica né costituisce variante al piano attuativo del P.I.P. del 1975,   perché il Pip non disponeva nulla per quell’area che era solo delimitata; il planivolumetrico approvato nel 1988 definiva per la prima volta l’assetto interno dell’area a servizi e quello del 1994 apportava modifiche al primo; entrambi sono stati approvati con delibere consiliari che però non hanno natura di piani attuativi perché l’art. 5 del P.I.P. li considera &#8220;atti atipici&#8221; che non superano i limiti di edificabilità; ogni trasferimento di volumetria tra i lotti 6, 7 e 8, considerati come un unico edificio, non ha rilievo urbanistico; quanto alla viabilità, si prevede non l’accesso diretto dalla via Calamandrei, ma da una controstrada dalla quale si accede al lotto e lo spostamento dal luogo originario dell’accesso non incide sulla sicurezza della circolazione.<br />
La controinteressata Edilsantini ha eccepito l’inammissibilità del ricorso: a) per omessa impugnazione della delibera n. 583/88 di localizzazione del P.I.P. da cui deriva l’effetto lesivo e il piano planivolumetrico del 1988 già prevedeva per il lotto 5 la destinazione a bar, mensa, ristoro in concorrenza con l’esercizio della soc. Veraldi ricorrente; b) per omessa impugnazione delle concessioni relative al lotto 5 di rinnovo e variante di quella originaria n. 267/92; c) per omessa notifica alla soc. Finital avente causa dal CO.ED.AR fin dal 1999 per il lotto 5; d) per mancanza di censure avverso la concessione n. 267/92 relativa al lotto 5. Ha anche dedotto la tardività del ricorso notificato il 24.1.23003, quando il fabbricato sul lotto 5 era edificato fin dal 1999. Nel merito sostiene l’infondatezza del gravame e precisa che il termine di ultimazione del P.I.P. Pescaiola è stato prorogato di tre anni con delibera G.M. n. 228/98 e di ulteriori tre anni con provvedimento del Direttore Ufficio urbanistica n. 2107/2001.<br />
Con ordinanza n. 407/03 di questa Sezione è stata respinta l’istanza cautelare.<br />
Con memoria notificata il 10.6.2003 la ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso la comunicazione del Comune del 18.2.2003, circa l’avvenuto accoglimento della richiesta del sig. Mariottini di rilascio dell’autorizzazione per attività di pubblico esercizio (tipo B),  il parere della Commissione tecnica del 17.2.2003, e l’art. 8 delle N.T.A. del Piano per i pubblici esercizi approvato con delibera consiliare n. 134/2002 nella parte in cui prevede il rilascio di autorizzazioni commerciali in deroga ai parametri numerici fissati dalla stessa norma. Queste le censure: 1) violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90, degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 3 della legge n. 287/91, eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento e difetto di motivazione: la p.a. si limita a dichiarare che l’autorizzazione è stata rilasciata “in deroga” ai parametri fissati dal piano richiamando il parere favorevole del 17.2.2003 che non è stato esibito; 2) violazione della legge n. 287/91, degli artt. 3,41,e 97 Cost., della legge n. 241/90, eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, sviamento; incompetenza: le deroghe previste nell’art. 8 delle N.T.A. del Piano non sono riconducibili a nessuna di  quelle consentite dalla legge n. 287 cit. (art. 3, comma 6); 3) illegittimità derivata dall’illegittimità degli atti presupposti impugnati col ricorso principale.<br />
La controinteressata Edilsantini ha eccepito che i motivi aggiunti sono tardivi perché la ricorrente già il 17.3.2003 era al corrente del rilascio dell’autorizzazione commerciale e della sua lesività, mentre la notifica è avvenuta soltanto il 6-11.6.2003. Nel merito ne contesta la fondatezza.<br />
Alla camera di consiglio del 10.7.2003 la ricorrente ha rinunziato all’istanza cautelare proposta coi primi motivi aggiunti.<br />
Con  successivo atto depositato, notificato il 19.3.2004 e depositato il 3.4.2004, la società ricorrente ha proposto ulteriori motivi aggiunti avverso l’autorizzazione commerciale n. 1784 rilasciata al sig. Mariottini in data 11.11.2003 e nuovamente gli atti ad essa presupposti, in particolare l’art. 8 delle N.T.A. (uguali ai primi motivi aggiunti).<br />
II) Con ricorso n. 1051 del 2003, notificato il 10.6.2003, la soc. Veraldi ha impugnato gli stessi atti gravati coi primi motivi aggiunti del primo ricorso, proponendo identiche censure.<br />
Si sono costituiti il Comune di Arezzo e la s.p.a. Edilsantini e non invece la società cooperativa  CO.ED.AR. Sono proposte le stesse eccezioni di cui al precedente ricorso e motivi aggiunti.<br />
Con ordinanza n. 718/2003 di questa Sezione è stata respinta l’istanza cautelare.<br />
III) Nella memoria di udienza relativa al primo ricorso, depositata il 22.1.2004, il Comune precisa che l’autorizzazione commerciale rilasciata a Mariottini non è stata ancora ritirata alla data del gennaio 2004; ribadisce le eccezioni già formulate e sostiene in ogni caso l’infondatezza del ricorso.<br />
Nella prima sua memoria di udienza, cumulativa per i due ricorsi e depositata il 23.1.2004, la ricorrente da un canto sembra limitare le sue censure solo con riferimento al lotto n.  8, prospiciente il proprio esercizio commerciale, e dall’altro contesta tutte le eccezioni (legittimazione, interesse, tardività); nel merito sostiene che l’approvazione delle varianti doveva essere del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 167/62 applicabile ai P.I.P. per il richiamo di cui all’art. 27, comma 4, della legge n. 865/71 (c.d. varianti leggere per le quali non c’è bisogno dell’approvazione regionale). Per il resto ribadisce le tesi difensive già svolte.<br />
IV) Con atto depositato il 10.6.2004 si è costituito in giudizio Giuliano Mariottini, citato coi motivi aggiunti del primo ricorso, che è titolare dell’autorizzazione commerciale per attività di pubblico esercizio, tipo B, relativamente all’immobile del lotto n. 8, e si è opposto al ricorso n. 202/03 e ai motivi aggiunti.<br />
V) Ulteriori memorie sono state depositate dalle parti costituite in vista dell’udienza.<br />
Il Comune (memoria depositata il 22.6.2004) ribadisce l’eccezione di difetto di interesse della ricorrente per il principio generale della libera concorrenza nello specifico settore nonché per il fatto che la destinazione a “ristoro mensa bar” nell’area a servizi era già prevista nella delibera consiliare n. 340/94 non impugnata; nel merito ribadisce l’infondatezza del ricorso, perché, con riguardo alle concessioni edilizie nn. 267/92, 1112/96, 391/00 e 703/02 e ai relativi pareri della Commissione assetto del territorio e della Commissione urbanistica, nessuna variante alle volumetrie è stata approvata e quindi non era necessaria l’approvazione del Consiglio comunale secondo quanto previsto dalla delibera consiliare n. 340/94; per la concessione edilizia n. 199/02 e i relativi pareri degli organi consultivi, la variante volumetrica è consistita nel trasferimento di volumetrie tra i lotti 6, 7 e 8, fermi restando i parametri urbanistici originari; in ogni caso, nel nuovo assetto delineato dalla legge n. 142/90 e dal d. lgs. n. 267/00 al Consiglio comunale competono soltanto funzioni di programmazione, controllo e vigilanza in materia edilizia, tra le quali non può essere annoverata l’approvazione di varianti meramente volumetriche senza alcun rilievo urbanistico all’interno di un PIP che nulla disponeva in merito all’assetto edilizio dell’area a servizi considerata.<br />
La società controinteressata Edilsantini s.p.a., che ha acquistato nel 2002 la proprietà del lotto n. 8 dal Consorzio CO.ED.AR ed è divenuta titolare delle concessioni edilizie a questo rilasciate nn. 1112/96, 391/00 e 199/02, nella memoria depositata il 22.6.2004 ribadisce le eccezioni e l’infondatezza dei ricorsi e dei motivi aggiunti.<br />
La ricorrente, nella memoria depositata il 28.6.2004, ribadisce le proprie tesi e contesta nuovamente tutte le eccezioni sostenendo la propria legittimazione e l’interesse al ricorso, in quanto gestisce un esercizio commerciale di bar-ristoro nell’area prospiciente quella del PIP, lotto n. 8 originariamente destinato a “uffici pubblici e privati” (delibera consiliare n. 340/94) e poi modificato in “ristoro-mensa-bar” soltanto con gli atti impugnati.<br />
VI) All’udienza del  9 luglio 2004, chiamati entrambi i ricorsi, gli stessi sono stati trattenuti in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. I due ricorsi, con i motivi aggiunti, possono essere riuniti ed essere decisi con unica sentenza per evidenti motivi di connessione soggettiva ed oggettiva. Con essi sono impugnate alcune concessioni edilizie rilasciate per i lotti nn. 5 e 8 del PIP c.d. Pescaiola in Comune di Arezzo, unitamente ai relativi pareri delle Commissioni assetto del territorio e urbanistica, l’autorizzazione commerciale per attività di pubblico esercizio (tipo B) rilasciata al sig. Mariottini sul lotto 8, originariamente destinato a “uffici pubblici e privati”, e l’art. 8 delle N.T.A. del Piano per i pubblici esercizi (delibera n. 134/2002) nella parte in cui prevede il rilascio di autorizzazioni commerciali in deroga ai limiti numerici consentiti.<br />
2. La complessità della controversia merita qualche precisazione in fatto.<br />
Trattasi di un P.I.P. del 1975 (doc. n. 1 del Comune), ristrutturato con progetto planivolumetrico approvato con delibera del Consiglio comunale n. 583 del 1988 relativa al comparto  A2 (doc. n. 4 del Comune), variato quanto alla volumetria dei lotti con delibera consiliare n. 340/94 nella quale si precisava che “ogni disposizione volumetrica diversa da quella originaria all’interno dei lotti…anche nel rispetto della volumetria totale approvata, costituisce senz’altro variante al progetto…planivolumetrico approvato….che deve essere sottoposto all’esame della Commissione urbanistica nonché all’approvazione del Consiglio comunale” (doc. n. 6 del Comune).<br />
Il comparto A2 è distinto in vari lotti tra i quali rilevano, ai fini della decisione, il n. 5 destinato a “ristoro mensa bar” e il n. 8 destinato a “uffici pubblici e privati” (delibera consiliare n. 340/94 cit. – doc. n. 3 e 4 allegati al  ricorso n. 202/2003 e doc. n. 6 del Comune).<br />
La destinazione dei due lotti nn. 5 e 8 viene modificata nel 1999 a “ristoro mensa bar uffici pubblici e privati” per entrambi (doc. n. 16 allegato al ricorso) su richiesta del Consorzio edile artigiano (CO.ED.AR.), concessionario del diritto di superficie sull’area P.I.P.  fin dal 1986 (doc. n. 1 della ricorrente) e divenuto proprietario dell’area nel 2002 (doc. 38 della ricorrente e doc. 18 della controinteressata Edilsantini).<br />
Il predetto Consorzio era titolare della concessione edilizia n. 1112/96,  rinnovata con la concessione n. 391/00 e successiva variante in corso d’opera n. 199/2002, per la realizzazione di un fabbricato nel lotto n. 8; trasferita la proprietà del lotto n. 8 alla s.p.a. Edilsantini, a questa sono stati volturati i precedenti titoli abilitativi con successiva concessione edilizia in variante n. 703/2002 (doc. 38 e 39 della ricorrente).<br />
Con istanze del predetto Consorzio la distribuzione volumetrica tra i lotti 5, 6, 7 e 8 è stata modificata nel rispetto della volumetria complessiva e degli altri  parametri del planovolumetrico, con varianti interne ai vari lotti.<br />
3. La ricorrente, che gestisce un esercizio commerciale di bar-ristoro e vendita prodotti  di torrefazione in via Calamandrei di fronte all’area P.I.P., sostiene che la realizzazione del piano, profondamente variato quanto alle volumetrie e alla loro destinazione, alla quantità e destinazione delle aree pubbliche e alla viabilità, lede i suoi interessi sia dal punto di vista urbanistico che sotto il profilo commerciale per l’insediamento di esercizi commerciali concorrenti e si duole che le concessioni edilizie impugnate avrebbero modificato il progetto planivolumetrico del 1994 senza  che tali modifiche ricevessero l’approvazione del Consiglio comunale, con conseguenti violazione delle norme urbanistiche invocate (artt. 4 legge n. 10/77, 30 e 31 legge regionale n. 5/95, 2 e 3 legge regionale n. 52/99) e del principio del contrarius actus; inoltre sarebbe illegittimo l’accesso diretto al lotto n. 8, che è stato richiesto per un diverso assetto proprietario dei lotti all’interno del comparto ed assentito, nonostante che era stato  già escluso nel 1993 dalla Commissione urbanistica; viene poi censurato l’aumento dell’altezza degli edifici da m. 10 a m. 12; infine la concessione edilizia rilasciata alla soc. Edilsantini sarebbe priva dei necessari pareri delle commissioni urbanistica, dell’assetto del territorio ed edilizia.<br />
6. Sono infondate le eccezioni di difetto di legittimazione e di interesse al ricorso, in quanto entrambi i requisiti debbono ritenersi sussistenti in capo alla ricorrente per effetto sia della localizzazione del suo esercizio commerciale di fronte all’area PIP sia dell’attività svolta nella gestione di un bar-ristoro che si assume compromessa dal rilascio di similari autorizzazioni commerciali nell’area fronteggiante. Peraltro, come si vedrà, l’interesse è in concreto limitato all’annullamento degli atti comunali che si riferiscono al solo lotto n. 8.<br />
Fondata è invece la eccezione di tardività dei primi motivi aggiunti, notificati il 10.6.2003, e del ricorso n. 1051/2003, notificato il 6-11 giugno 2003, rivolti entrambi  avverso la comunicazione del Comune del 18.2.2003 circa l’avvenuto accoglimento, sia pure condizionato ad un’integrazione documentale, della richiesta del sig. Mariottini di rilascio dell’autorizzazione commerciale all’apertura del bar all’interno del lotto 8; vero è che la nota è stata depositata in giudizio dal Comune in data 15 aprile 2003, il che renderebbe tempestivi i motivi aggiunti e il secondo ricorso; ma nell’istanza cautelare notificata il 17.3.2003 la ricorrente afferma (pag. 3) che “risulta che l’Amministrazione comunale abbia rilasciato provvedimenti di autorizzazione all’apertura di bar all’interno del PIP Pescaiola”, quindi con normale diligenza avrebbe potuto procurarsi l’atto di cui era comunque venuta a conoscenza ed impugnarlo nel termine decadenziale. In ogni caso, ciò è superato dai successivi motivi aggiunti, tempestivi, rivolti avverso il provvedimento definitivo di rilascio del provvedimento autorizzatorio, di cui si dirà in seguito.<br />
7. Il ricorso n. 202/2003 è infondato.<br />
Quanto alle norme urbanistiche invocate (artt. 4 legge 10/77, 30 e 31 legge regionale 5/95, 2 e 3 legge regionale 52/99), rispetto ad esse non sono sollevate specifiche  censure.<br />
La doglianza principale si indirizza avverso le concessioni edilizie che avrebbero modificato le volumetrie dei lotti 5 e 8, senza la previa approvazione del Consiglio comunale che si era riservato, nella delibera n. 340/94, di valutare le modifiche volumetriche.<br />
Va rilevato che nella memoria depositata il 23.1.2004 la ricorrente limita la sua impugnativa ai  soli provvedimenti comunali che interessano il lotto n. 8, prospiciente l’area ove la società Veraldi gestisce l’esercizio commerciale.Così precisato il petitum, la doglianza è infondata, sia perché le modifiche volumetriche non hanno comportato né aumento della volumetria generale del P.I.P. né aumento dei limiti di edificabilità rispetto alle previsioni originali, sia perché la sopravvenuta  disciplina sull’ordinamento degli enti locali (da ultimo: d. lgs. n. 267/2000) ha modificato l’ordine delle competenze tra il Consiglio comunale, cui sono riservate le funzioni di programmazione di controllo e di vigilanza, e i Dirigenti comunali cui sono attribuite le funzioni amministrative di gestione. Nella specie si tratta di varianti volumetriche a concessioni edilizie già rilasciate che non rientrano nella competenza del Consiglio comunale. A diverse conclusioni non inducono i richiami alle norme invocate (art. 27 legge 865/71, art. 2 N.T.A., art. 8, comma 6, legge 167/62) che affidano al Consiglio comunale l’approvazione e le modifiche dei P.I.P., perché nella specie non si tratta di varianti al Piano ma di una diversa consistenza del lotto 8, compensata dalla diminuzione degli altri lotti, con un trasferimento di volumetria nell’ambito di un “edificio unitario” rappresentato dai lotti 6, 7 e 8 (cfr: delibera consiliare n. 340/94), così come è consentito negli interventi di ristrutturazione urbanistica ove si ammette appunto il trasferimento della volumetria; il tutto soggetto a concessione edilizia rilasciata dal Dirigente, senza la necessità di un intervento del Consiglio comunale.<br />
E’ infondata la censura relativa allo spostamento dell’accesso al P.I.P.  dal lotto 5 al lotto 8, sia perché il paventato pericolo per la circolazione stradale non sussiste in quanto l’accesso non si apre direttamente sulla via Calamandrei, ma su una controstrada parallela a quella, sia perché è genericamente dedotto il pregiudizio che tale spostamento arrecherebbe all’esercizio commerciale della ricorrente, specie ove si consideri che la recente relativa liberalizzazione dell’attività commerciale (d. lgs. n. 114/98), in ossequio al principio dell’art. 41, primo comma, Cost., non consente più restrizioni o vincoli  per la vicinanza di esercizi congeneri che si porrebbero in contrasto anche con il principio della libera concorrenza.<br />
Quanto all’aumento dell’altezza massima degli edifici da 10 a 12 metri che, secondo la ricorrente sarebbe consentita solo per i comparti industriali e non per i lotti in questione che hanno perso qualunque carattere industriale per essere destinati a uffici e bar, la censura è infondata. L’art. 6 delle N.T.A. del P.I.P. prevede espressamente questa altezza per le aree per insediamenti produttivi; l’art. 5 per le aree per servizi e attrezzature nulla dispone al riguardo e non è illogico che, nell’assentire le concessioni edilizie, il Comune abbia ritenuto di poter applicare tale parametro anche a quelle aree che sono comunque a servizio delle zone industriali e artigianali del PIP.<br />
Quanto alla doglianza che sarebbero ormai decorsi i termini fissati nella convenzione del 1986 per la progettazione e l’esecuzione del P.I.P. da parte del Consorzio, che sarebbe quindi decaduto dall’assegnazione delle aree, è sufficiente osservare che il termine di realizzazione del programma costruttivo è stato prorogato due volte per tre anni ciascuna (cfr. doc. 17 della controinteressata Edilsantini) e sul punto la ricorrente nulla ha osservato.<br />
Infine, circa la censura che la concessione n. 703/2002 non sarebbe preceduta dall’acquisizione dei necessari pareri delle Commissioni edilizia, urbanistica e di assetto del territorio, si deve osservare che detto provvedimento è una mera voltura della precedente concessione edilizia rilasciata al Consorzio e non necessita di pareri di organi tecnici; per la contestuale variante in corso d’opera, ai sensi dell’art. 7, decimo comma, della legge regionale n. 52/99 sussiste il solo obbligo del deposito del progetto dell’opera così come effettivamente realizzata e la ricorrenza di determinate condizioni, sulle quali però la ricorrente non spende una parola. <br />
In conclusione il ricorso n. 202/2003 deve essere respinto.<br />
8. Vanno ora esaminati i secondi motivi aggiunti notificati il 19-20.3.2004 e proposti avverso l’autorizzazione commerciale n. 1784 rilasciata al sig. Mariottini in data 11.11.2003  (di cui il Comune dà notizia nella memoria depositata in data 22.1.2004 e di cui la ricorrente ha avuto copia a seguito di accesso ai documenti) e avverso l’art. 8 delle N.T.A. del Piano per i pubblici esercizi (delibera n. 134/02)<br />
La ricorrente si duole che l’autorizzazione predetta sarebbe stata rilasciata: senza motivazione (primo motivo aggiunto); in deroga ai limiti numerici dei pubblici esercizi fissati nella stessa norma, ma tale deroga non sarebbe compatibile con quelle previste dall’art. 3, comma 6, della legge n. 287/91 (secondo motivo aggiunto); con illegittimità derivata dall’illegittimità delle concessioni edilizie impugnate con il ricorso n. 202/2003 (terzo motivo aggiunto) e dall’illegittimità della nota 18.2.2003 nella quale si dà notizia dell’accoglimento dell’istanza del sig. Mariottini volta ad ottenere l’autorizzazione all’apertura di un bar nella zona P.I.P. (quarto motivo aggiunto).<br />
Non possono trovare accoglimento il terzo e quarto motivo aggiunto (illegittimità derivata) perché il ricorso n. 202/2003 è stato respinto e i motivi aggiunti avverso la nota comunale 18.2.2003 sono stati dichiarati tardivi.<br />
Per il resto, la questione principale verte sulla legittimità dell’art. 8 delle N.T.A. del Piano per i pubblici esercizi perché su tale norma si basa il rilascio dell’autorizzazione commerciale.<br />
L’art. 8 cit., dopo aver previsto che per gli esercizi di tipo B (“bar”, ex art. 5 della legge n. 287/91) fuori del Centro storico possono essere rilasciate autorizzazioni con un incremento del 2% annuo rispetto a quelle attive e quindi secondo un parametro contingentato, dispone che “in deroga ai parametri fissati” possono essere rilasciate “nuove autorizzazioni pertinenti e funzionali” (tra l’altro) alle aree P.I.P. con il vincolo di non trasferibilità della struttura.<br />
Trattasi effettivamente di una deroga non ricompresa tra quelle indicate nell’art. 3, comma 6, della legge n. 287/91, ma tale elencazione non può ritenersi tassativa alla luce delle modifiche normative intervenute nel settore dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.<br />
L’art. 3 cit., al comma 1, affida al Comune il rilascio delle autorizzazioni, sentito il parere di una Commissione (art. 6) e con l’osservanza dei criteri e parametri fissati dalle regioni (sulla base delle direttive ministeriali) “atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate”. Non risultano adottati dalla Regione Toscana questi criteri e parametri.<br />
L’art. 2 della legge 5 gennaio 1996 n. 25 ha dettato una disciplina transitoria, “fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge” n. 287/91, autorizzando i Comuni a fissare, su conforme parere della Commissione, “un parametro numerico che assicuri…la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto…delle abitudini di consumo extradomestico”.<br />
In più, con D.P.R. 13.12.1995 (pubblicato nella G.U. n. 44 del 22.2.1996, entrato in vigore dopo la legge n. 25/96  e annullato con sentenza della Corte costituzionale n. 121/97 soltanto limitatamente al territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano) è stato emanato un Atto di indirizzo e coordinamento per la determinazione del numero di tali pubblici esercizi, con il quale  sono state dettate direttive alle regioni per l’emanazione dei criteri e dei parametri da valere per i Comuni. In tale provvedimento si precisa che il numero delle autorizzazioni deve essere tale da facilitare, in ciascuna parte del territorio comunale, la fruibilità del servizio da parte del consumatore (lettera a), che deve essere agevolata l’apertura dei nuovi esercizi “destinati a integrare altre strutture commerciali” (lettera c), che è   “vietato in ogni caso porre limiti massimi alle autorizzazioni rilasciabili” (lettera f ).<br />
Poiché anche in base all’art. 3, comma 5, della legge n. 287/91 al Comune era consentito di stabilire le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni “anche per singole zone del territorio comunale” – sia pure sulla base delle direttive ministeriali e regionali – non è  illegittimo che il Comune di Arezzo abbia approvato il Piano per i pubblici esercizi con delibera n. 134/2002, nella quale si tiene conto sia della legge n. 287/91 che dell’Atto di indirizzo e coordinamento del 1995 (cfr. art. 7 del Piano), ed abbia stabilito all’art. 8 che nelle aree P.I.P. non vale il contingentamento numerico tenendo conto che dette aree sono collegate lontano da zone residenziali e che gli esercizi pubblici in questione svolgono di norma la loro attività a servizio di coloro che lavorano nelle strutture delle aree produttive.<br />
L’impugnato art. 8 del Piano si sottrae pertanto alle censure (secondo motivo aggiunto) e di conseguenza cade anche il primo motivo di difetto di motivazione dell’autorizzazione, pure impugnata, perché è sufficiente il richiamo alla norma di piano favorevole per legittimare il rilascio del titolo abilitativo.<br />
Conclusivamente devono essere rigettati anche i motivi aggiunti notificati il 19-20.3.2004.<br />
Le spese processuali possono essere compensate.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sezione terza, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, così provvede:<br />
-riunisce i ricorsi;<br />
-dichiara irricevibili i motivi aggiunti nel ricorso n. 202/03, notificati il 10.6.2003, e il  ricorso n. 1051/2003;<br />
-rigetta il ricorso n. 202/2003 e i motivi aggiunti notificati il 19-20.3.2004;<br />
-compensa le spese processuali<br />Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 9 Luglio, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Dott.  Eugenio  Lazzeri                                     &#8211; Presidente<br />
D.ssa Marcella Colombati                                &#8211; Consigliere, est.<br />
Dott.  Filippo    Musilli                                     &#8211; Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 4 OTTOBRE 2004<br />
Firenze, lì 4 OTTOBRE 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-4-10-2004-n-4084/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2004 n.4084</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di cassazione &#8211; Sezione V civile &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2004 n.19750</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-v-civile-sentenza-4-10-2004-n-19750/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-v-civile-sentenza-4-10-2004-n-19750/">Corte di cassazione &#8211; Sezione V civile &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2004 n.19750</a></p>
<p>Pres. PAOLINI, Est. SCHIRO’ Istituto Diocesano per il sostentamento del clero di Matera-Irsina (Avv. F. Di Caro) c/ Comune di Matera (Avv. E. Onorati) sulla rilevanza, in tema di imposta comunale sugli immobili, del valore dell&#8217;immobile ai soli fini della determinazione della base imponibile e quindi della concreta misura dell&#8217;imposta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-v-civile-sentenza-4-10-2004-n-19750/">Corte di cassazione &#8211; Sezione V civile &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2004 n.19750</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-v-civile-sentenza-4-10-2004-n-19750/">Corte di cassazione &#8211; Sezione V civile &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2004 n.19750</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. PAOLINI, Est. SCHIRO’<br /> Istituto Diocesano per il sostentamento del clero di Matera-Irsina (Avv. F. Di Caro) c/ Comune di Matera (Avv. E. Onorati)</span></p>
<hr />
<p>sulla rilevanza, in tema di imposta comunale sugli immobili, del valore dell&#8217;immobile ai soli fini della determinazione della base imponibile e quindi della concreta misura dell&#8217;imposta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1 Imposta e tasse – ICI – Art. 1 d.lgs. n.594/92 – Valore dell’immobile – Rilevanza ai soli fini della determinazione della base dell’imponibile – Sussiste &#8211; Conseguenze</p>
<p>2 Imposte e tasse – ICI – Art. 2, comma 1, lett b) d.lgs. n.504/92 – Edificatorietà di un terreno &#8211; Condizioni</span></span></span></p>
<hr />
<p>1 In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’art 1 del d.lgs. n. 594/92, in nessun modo ricollega il presupposto dell’imposta all’idoneità del bene a produrre reddito o alla sua attitudine ad incrementare il proprio valore o il reddito prodotto, assumendo rilievo il valore dell’immobile, ai sensi del successivo art. 5, ai soli fini della determinazione della base imponibile, e quindi della concreta misura dell’imposta, con la conseguenza che deve escludersi che un’area edificabile soggetta ad un vincolo urbanistico che la destini all’espropriazione sia per ciò esente dall’imposta.</p>
<p>2 In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504/92, un terreno è considerato edificatorio sia quando la edificabilità risulta dal piano regolatore generale o particolareggiato e dagli strumenti urbanistici in generale, sia quando, per lo stesso terreno, esistano possibilità effettive di edificazione. Nessun rilievo assume, invece, ai fini dell’edificabilità, la circostanza che l’area sia inclusa in un piano urbanistico che la destini, anziché a edificazione residenziale, all’espropriazione ed alla successiva assegnazione ad imprese per la realizzazione di un’area industriale, non rinvenendosi nella citata disposizione alcun elemento che circoscriva l’edificabilità alla sola edificazione di carattere residenziale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla rilevanza, in tema di imposta comunale sugli immobili, del  valore dell’immobile ai soli fini della determinazione della base imponibile e quindi della concreta misura dell’imposta.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo della sentenza <a href="/static/pdf/g/5696_5696.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-v-civile-sentenza-4-10-2004-n-19750/">Corte di cassazione &#8211; Sezione V civile &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2004 n.19750</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2004 n.99</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-4-10-2004-n-99/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-4-10-2004-n-99/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2004 n.99</a></p>
<p>Pres. Grieco, Est. Buonvino Vincenzo Guerra (avv. Tamburro) c/ Regione Molise (Avvocatura dello Stato) sulla configurazione dell&#8217;inerzia della Pubblica Amministrazione Acque pubbliche &#8211; Inerzia P.A. – Fattispecie – Particolare complessità – Legittimità Allorché le questioni in discussione siano caratterizzate da notevole complessità e da ampi margini di opinabilità e discrezionalità</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Grieco, Est. Buonvino<br /> Vincenzo Guerra (avv. Tamburro) c/ Regione Molise (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla configurazione dell&#8217;inerzia della Pubblica Amministrazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Acque pubbliche &#8211; Inerzia P.A. – Fattispecie – Particolare complessità – Legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Allorché le questioni in discussione siano caratterizzate da notevole complessità e da ampi margini di opinabilità e discrezionalità tecnica, non può configurarsi l’inerzia della P. A. tutte le volte in cui questa non ponga in essere un’attività meramente attendistica e, di fatto ostruzionistica o, comunque, sostanzialmente elusiva del proprio obbligo di provvedere, ma porti avanti in tempi non irragionevoli puntuali attività di approfondimento tecnico volte alla definizione dell’iter procedimentale e alla risoluzione degli aspetti controversi che lo caratterizzano. (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Con la sentenza che segue il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha dichiarato inammissibile un ricorso avverso il silenzio rifiuto dell’amministrazione perché ha ritenuto non sussistere l’inerzia a fronte di attività endoprocedimentali, non elusive dell’obbligo di provvedere ma finalizzate ad affrontare i diversi aspetti dell’oggetto del procedimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo della sentenza <a href="/static/pdf/g/5843_5843.pdf">clicca qui</a></p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2004 n.125</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-10-2004-n-125/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-10-2004-n-125/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2004 n.125</a></p>
<p>Pres. C. Calabrò, Est. C. Modica de MohacG. Moggi (avv.ti G. Alibrandi e R. Righi) c. Ministero della Giustizia , CSM e Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avvocatura dello Stato) solleva q.l.c dell&#8217;art. 8 L. 374/1991 per disparità di trattamento tra il Giudice di Pace &#8220;semplice&#8221;, il Giudice di Pace</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Calabrò, Est. C. Modica de Mohac<br />G. Moggi (avv.ti G. Alibrandi e R. Righi) c. Ministero della Giustizia , CSM e Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>solleva q.l.c dell&#8217;art. 8 L. 374/1991 per disparità di trattamento tra il Giudice di Pace &#8220;semplice&#8221;, il Giudice di Pace Avvocato ed il Magistrato Ordinario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Art. 8 della Legge 21 novembre 1991 n.374 &#8211; Giudice di Pace “semplice” e Giudice di Pace Avvocato –  Disparità di trattamento – Situazioni di incompatibilità &#8211; Decadenza dall’ufficio del Giudice di Pace “semplice” – Trasferimento o astensione del Giudice di Pace Avvocato – Questione di legittimità costituzionale – E’ rilevante e non manifestamente infondata</p>
<p>2. Art. 8 della Legge 21 novembre 1991 n.374 &#8211; Giudice di Pace “semplice” e Giudice di Pace Avvocato – Disparità di trattamento – Incompatibilità per conflitto di interesse –  Trasferimento presso altro ufficio del Giudice di Pace Avvocato – Rimozione della causa di incompatibilità – Decadenza del Giudice di Pace “semplice” &#8211; Questione di legittimità costituzionale – E’ rilevante e non manifestamente infondata</p>
<p>3. Art. 8 della Legge 21 novembre 1991 n.374 – Giudice di Pace “semplice” e Magistrato ordinario – Disparità di trattamento – congiunti che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche &#8211; Incompatibilità del Giudice di Pace – E’ presente &#8211; Incompatibilità del Magistrato ordinario – Non è presente &#8211; Questione di legittimità costituzionale – E’ rilevante e non manifestamente infondata</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’art.8 della legge 21 novembre 1991, n. 374 nel testo novellato dall’art. 6 della legge 24 novembre 1999, n.468 laddove  mentre per gli Avvocati che svolgano anche funzioni di Giudice di Pace  prevede la possibilità di richiedere il trasferimento ad altra sede (evitando così la pronunzia di decadenza dall’ufficio), non accorda la stessa facoltà ai Giudici di Pace che non svolgono la professione forense ma che vengano parimenti a trovarsi in posizione di sopravvenuta incompatibilità; ed inoltre laddove,  per i Giudici di Pace «semplici» che vengano a trovarsi in situazione di incompatibilità a causa di  congiunti che esercitano nel circondario la professione forense prevede la facoltà di astenersi dal giudizio, non accordando la stessa facoltà ai colleghi –anch’essi Giudici di Pace “semplici” – che si trovano in posizione di incompatibilità a causa di congiunti che esercitano una professione diversa da quella legale.</p>
<p>2. E’ rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’art.8 della legge 21 novembre 1991, n. 374 nel testo novellato dall’art. 6 della legge 24 novembre 1999, n.468 laddove  si prevede che i “Giudici di Pace &#8211; Avvocati” che  (per effetto delle innovazioni previste dalla stessa norma) vengano a trovarsi in posizione di sopravvenuta incompatibilità in ragione del potenziale conflitto d’interesse scaturente proprio dalla contestuale posizione di Giudice e di Avvocato, possano chiedere il trasferimento presso altro Ufficio per continuare a svolgere entrambe le funzioni,  l’esercizio della predetta facoltà costituendo “rimozione della causa di incompatibilità” e precludendo l’avvio del procedimento volto alla pronuncia della “decadenza”; analoga facoltà, infatti, non è stata accordata anche ai Giudici di Pace «semplici» che per il medesimo titolo (l’entrata in vigore della nuova legge) vengano a trovarsi in analoga posizione di incompatibilità (per conflitto di interesse), a causa dell’esercizio da parte loro, o di congiunti, di professioni diverse da quella forense.</p>
<p>3. E’ rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’art.8 della legge 21 novembre 1991, n. 374 nel testo novellato dall’art. 6 della legge 24 novembre 1999, n.468 laddove si prevede che i Giudici di Pace che abbiano congiunti che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche, sono considerati “incompatibili” con l’esercizio delle funzioni giurisdizionali; difatti identica soluzione, a fronte della medesima situazione, non è prevista per i Magistrati Ordinari dalle norme dell’Ordinamento giudiziario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">solleva q.l.c dell&#8217;art. 8 L. 374/1991 per disparità di trattamento tra il Giudice di Pace &#8220;semplice&#8221;, il Giudice di Pace Avvocato ed il Magistrato Ordinario</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
&#8211; SEZIONE I^ &#8211;</b></p>
<p>composto dai Signori Magistrati: CORRADO  CALABRÒ,   PRESIDENTE; NICOLA GAVIANO, CONSIGLIERE; CARLO MODICA DE MOHAC,  CONSIGLIERE &#8211; RELATORE</p>
<p>ha pronunziato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso n. reg. gen. 2538-2002, proposto dalla<br />
Dott.ssa <b>Giovanna Moggi</b>, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Alibrandi e Roberto Righi, ed selettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, Via G. Calducci n. 4;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>Ministero della Giustizia</b> in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede, in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è ex lege domiciliato;</p>
<p>&#8211; il <b>Consiglio Superiore della Magistratura</b> in persona del legale rappresentante p.t., come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;</p>
<p>&#8211; la <b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b> in persona del Presidente in carica, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione<br />
&#8211; del decreto del 6.7.2001 del Ministro della Giustizia, con il quale la ricorrente è stata dichiarata decaduta per causa di sopravvenuta  incompatibilità &#8211; ai sensi dell’art. 8, comma I, lett. “c” bis della L. n. 374/1991 come modificato dall’art. 6 dell<br />
&#8211;	della conforme deliberazione del 14.6.2001 del Consiglio Superiore della Magistratura;<br />	<br />
&#8211;	ove occorra, della Circolare del 19.1.2000 del Consiglio Superiore della Magistratura relativa alle incompatibilità dei Giudici di Pace;<br />	<br />
&#8211;	dell’art. 17, comma 9°, del D.P.R. 10.6.2000 n. 198, nella parte in cui non prevede che il termine per l’avvio del procedimento (volto alla pronunzia della decadenza) decorra dalla conoscenza, da parte dell’Amministrazione, della situazione di incompatibilità; e nella parte in cui non prevede che entro il termine annuale ivi stabilito (a pena di estinzione) per la conclusione del procedimento, debba intervenire anche la notificazione all’interessato del provvedimento.																																																																																												</p>
<p>Visti gli atti depositati dalla ricorrente;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio e la memoria delle Amministrazioni resistenti;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
designato relatore il Consigliere Avv. Carlo Modica;<br />
udito, alla pubblica udienza del 28.4.2004, l’Avv. F. Paoletti su delega dell’avv. R. Righi;  <br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 19.2.2002 e depositato il 6.3.2002, la Dott.ssa Giovanna Moggi impugna i provvedimenti  indicati in epigrafe, esponendo quanto segue.<br />
Nel 1995 la ricorrente veniva nominata Giudice di Pace.<br />
Nel 1999 entrava in vigore la L. n. 468/1999 che (con l’art. 6) ha modificato l’art. 8 della L. n. 374/1991, introducendo nuove cause di incompatibilità per i Giudici di Pace.<br />
In particolare, il “nuovo” art.8 della L. n. 374/1991 stabilisce che non possono esercitare le funzioni di Giudice di Pace “coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività”.<br />
L’art. 24 della L. 4 68/99 cit., ha poi accordato ai Giudici di Pace che alla data della sua entrata in vigore (avvenuta il 21 dicembre 1999) fossero già in servizio, il termine di sessanta giorni (decorrenti dalla predetta data) per rimuovere le sopravvenute situazioni di incompatibilità.<br />
Alla fine del primo quadriennio dalla nomina a Giudice di Pace ed al fine di ottenerne la conferma (a seguito del prescritto giudizio di idoneità), con nota del 10.1.2000 la ricorrente rappresentava al competente Consiglio Giudiziario che i suoi due figli svolgevano entrambi attività professionale di “Agente assicurativo” per conto della Compagnia “RAS”; e si impegnava “ad astenersi da tutte la cause in cui sia parte la predetta compagnia”.<br />
Successivamente, il 14.2.2000 la ricorrente  trasmetteva al Consiglio Superiore della Magistratura una nota nella quale chiedeva di essere confermata nell’incarico di Giudice di Pace ed assegnata       &#8211; proprio al fine di evitare situazioni di incompatibilità eventualmente scaturenti dall’attività professionale svolta dai figli &#8211;  alla trattazione delle sole cause di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni.<br />
In data 15.3.2000 l’Assemblea Plenaria del C.S.M., previa acquisizione del giudizio di idoneità espresso dal Consiglio Giudiziario, la confermava nell’incarico.<br />
Senonchè in data 8.8.2000 la Commissione per i Magistrati Onorari presso il C.S.M. comunicava alla ricorrente di aver avviato il procedimento volto alla “eventuale declaratoria di decadenza dall’ufficio di giudice di pace ai sensi dell’art. 9 della Legge 21 novembre 1991 n. 374 e succ. mod. per motivi di incompatibilità ex art. 8, comma 1, lett. C-bis, della stessa legge, a seguito della dichiarazione da Lei  resa in data 10 gennaio 2000, non risultando … l’avvenuta rimozione delle suddette cause di incompatibilità”.<br />
A seguito di tale contestazione,  con nota del 14.8.2000 la ricorrente trasmetteva al C.S.M. le proprie controdeduzioni, nelle quali faceva rilevare &#8211; tra l’altro &#8211; che inspiegabilmente la causa di incompatibilità a cagione della quale rischiava di essere dichiarata decaduta dalle funzioni, non era prevista anche per i Magistrati Ordinari.<br />
Lamentando, pertanto, che una interpretazione puramente letterale dell’art.8 cit. ne avrebbe evidenziato la illegittimità costituzionale (risultando vietato ai Giudici di Pace ciò che invece è consentito ai Magistrati Ordinari), la ricorrente proponeva una interpretazione più flessibile, e sistematicamente più logica, della norma in questione.<br />
In particolare la ricorrente sosteneva (e sostiene): <br />
&#8211;	che “l’agente di assicurazione non ha alcun interesse economico alla gestione della società assicuratrice se non con riguardo esclusivo alla stipula delle polizze”; e che, conseguentemente, in caso di lite fra assicurato e compagnia assicuratrice l’agente non è direttamente e personalmente interessato, ragion per cui è statisticamente molto raro (se non addirittura impossibile) che un Giudice di Pace che abbia un congiunto Agente assicurativo si trovi effettivamente in situazione di incompatibilità (che gli impedisca di giudicare serenamente) nelle cause insorte fra la compagnia assicuratrice (della quale il detto congiunto sia Agente)  e l’assicurato; <br />	<br />
&#8211;	che l’unico caso in cui può sorgere conflitto fra l’Agente e l’assicurato è quello della mancata riscossione del premio; e che in tali casi la garanzia dell’imparzialità del giudizio (per l’ipotesi in cui il Giudice di Pace abbia “legami” con l’Agente) è assicurata dall’istituto dell’”astensione” (e dalla normativa che lo regola);   <br />	<br />
&#8211;	e che pertanto con l’art. 8 cit. il Legislatore non ha inteso riferirsi anche agli Agenti di assicurazione. <br />	<br />
Il 29.3.2001 il Consiglio Giudiziario di Firenze udiva personalmente la ricorrente, la quale dichiarava di non aver rimosso la causa di incompatibilità; e insisteva nella sua tesi interpretativa sostenendo ancora la non sussistenza di alcun conflitto di interesse.<br />
Ma l’interpretazione proposta non ha convinto il Consiglio Giudiziario che ha proposto l’adozione del provvedimento di decadenza; né il C.S.M. che con la deliberazione del 14.6.2001 ha accolto la proposta.<br />
Infine con il Decreto ministeriale  del 5.7.2001 la ricorrente è stata definitivamente dichiarata decaduta dall’ufficio e dalle funzioni di Giudice di Pace.<br />
Impugnato il predetto provvedimento e gli atti ad esso connessi, la ricorrente lamenta:<br />
1)	violazione degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione; violazione dei principii desumibili dagli artt. 1, 2 e 29 della L. 7.8.1990 n.241; degli artt. 8 e 9  della L. 21.11.1991 n. 374 (nel testo modificato dagli artt. 6 e 7 della L. 24.11.1999 n.468) e degli artt. 17 e 19 del D.P.R. 10.6.2000 n.198, nonché eccesso di potere per violazione del giusto procedimento;<br />	<br />
2)	ulteriore violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; violazione degli artt. 102, 106, 107 e 108 della Costituzione; ulteriore violazione dell’art. 8 della L. 21.11.1991 n. 374 (nel testo modificato dagli artt. 6 e 7 della L. 24.11.1999 n. 468) anche in relazione all’art. 1903 del codice civile; nonché illegittimità derivata del provvedimento impugnato dalla illegittimità costituzionale dell’art.8, comma 1°, lett. “C-bis”, della Legge 21 novembre 1991 n. 374 (nel testo introdotto con l’art. 6 della Legge 24 novembre 1999 n.468), per contrasto con gli artt. 3, 97, 102, 106, 107 e 108 della Costituzione.<br />	<br />
Ritualmente costituitasi con fascicolo depositato il 22.3.2002, l’Amministrazione si è opposta all’accoglimento del ricorso.<br />
Con ordinanza n.1769 del 27.3.2002 di questo T.A.R., l’istanza cautelare avanzata dalla ricorrente è stata respinta.<br />
All’udienza del 28.4.2004, uditi i Difensori delle parti, i quali hanno insistito nelle rispettive richieste, deduzioni ed eccezioni, la causa è stata posta in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>1. 	La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Difesa della ricorrente appare rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata per le ragioni che si passa ad esporre.																																																																																												</p>
<p>1.1.	Con il primo profilo di doglianza di cui al secondo motivo di gravame del ricorso in epigrafe &#8211; motivo che va esaminato con precedenza, atteso il suo carattere pregiudiziale ed assorbente &#8211; la ricorrente lamenta, innanzitutto, la violazione &#8211; per erronea applicazione &#8211; dell’art. 8, comma 1°, lett. “c-bis”, della Legge 21 novembre 1991 n. 374 (nel testo introdotto con l’art. 6 della Legge 24 novembre 1999 n. 468), deducendo: <br />	<br />
&#8211;	che di regola gli agenti di assicurazione non vengono a trovarsi in situazione di conflitto con terzi a causa dell&#8217;attività svolta; e ciò in quanto non hanno alcun diretto interesse economico nella gestione dei sinistri, e non hanno comunque la rappresentanza legale della compagnia nel caso di contenzioso cagionato da sinistri; <br />	<br />
&#8211;	che, dunque, nel precludere l&#8217;assunzione delle funzioni di Giudice di pace a &#8220;coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione&#8221; o che abbiano congiunti che svolgano abitualmente tale attività, l&#8217;art. 8, comma 1, lett. &#8220;C bis&#8221; della L. n. 374/1991 non ha certamente inteso riferirsi anche agli &#8220;agenti di assicurazione&#8221;;<br />	<br />
&#8211;	e che pertanto l&#8217;Amministrazione ha errato nel ritenere che essa (ricorrente) fosse in situazione di assoluta incompatibilità all&#8217;esercizio della funzione di Giudice di pace a causa dell&#8217;attività di agenti di assicurazione svolta dai figli.<br />	<br />
La doglianza non merita accoglimento.<br />
Essa si fonda sul presupposto errato che nell&#8217;esercizio delle sue funzioni e della sua attività, l&#8217;agente di assicurazione non entri in conflitto con terzi; e che non abbia un interesse economico congiunto o comunque convergente con quello della compagnia da cui riceve il mandato (e nel cui nome agisce).<br />
Vero è, invece, l&#8217;esatto contrario; e cioè che nell&#8217;esercizio della sua attività e nella sua qualità di mandatario, l&#8217;agente può entrare in conflitto e trovarsi in lite giudiziaria con gli assicurati (proprio in ragione del rapporto contrattuale che con essi si instaura); e che, quand&#8217;anche non sia parte formale in giudizio, egli ha tutto l&#8217;interesse a che il contenzioso instaurato dagli assicurati si risolva favorevolmente per la compagnia assicurativa.</p>
<p>1.2.	Con il secondo profilo di doglianza di cui al secondo motivo di gravame la ricorrente lamenta la illegittimità derivata del provvedimento impugnato (decreto ministeriale di pronunzia della decadenza, per incompatibilità,  dall’ufficio e dalle funzioni di giudice di pace) dalla illegittimità costituzionale dell’art.8, comma 1°, lett. “c-bis”, della Legge 21 novembre 1991 n. 374 (nel testo introdotto con l’art. 6 della Legge 24 novembre 1999 n. 468), per contrasto con gli artt. 3, 97, 102, 106, 107 e 108 della Costituzione, deducendo:<br />	<br />
&#8211;	che mentre per gli Avvocati che svolgano anche funzioni di Giudice di Pace (d’ora innanzi, per comodità espositiva, denominati “Giudici di Pace &#8211; Avvocati”) la contestata norma ha previsto la possibilità di richiedere il trasferimento ad altra sede (evitando così la pronunzia di decadenza dall’ufficio), la stessa facoltà non è stata accordata ai Giudici di Pace che non svolgono la professione forense (d’ora innanzi, per comodità espositiva, denominati “Giudici di Pace «semplici»”) ma che vengano parimenti a trovarsi &#8211; a cagione del concomitante svolgimento di un’altra attività a carattere professionale &#8211;  in posizione di sopravvenuta incompatibilità; <br />	<br />
&#8211;	che mentre per i Giudici di Pace «semplici» che vengano a trovarsi in situazione di incompatibilità a cagione della circostanza che coniuge, convivente, parenti entro il secondo o affini entro il primo grado (d’ora in poi, per comodità espositiva, denominati semplicemente “congiunti”) esercitano nel circondario la professione forense, la contestata norma ha previsto la facoltà di astenersi dal giudizio (facoltà che li pone “al riparo” dalla pronunzia di decadenza); identica facoltà non è stata accordata ai colleghi &#8211; anch’essi Giudici di Pace «semplici» &#8211; che si trovino in posizione di incompatibilità a cagione della circostanza che i loro “congiunti” esercitano una professione diversa da quella legale (nella specie: agente assicurativo);<br />	<br />
&#8211;	e che tali differenze di trattamento, non giustificandosi sul piano della ragionevolezza, violano l’art.3 della Costituzione e contrastano con il principio di eguaglianza ivi predicato.<br />
&#8211;<br />
1.2.1.	La “rilevanza” della sollevata questione di legittimità costituzionale ai fini della decisione della causa introdotta dal ricorso in esame, appare &#8211; per il profilo in esame &#8211; evidente.<br />	<br />
Se, infatti, l’art. 8 fosse dichiarato costituzionalmente illegittimo, ne conseguirebbe “automaticamente” la “illegittimità derivata” del provvedimento impugnato che è stato adottato proprio in applicazione della suddetta norma.</p>
<p>1.2.2.	La questione appare, inoltre,  “non manifestamente infondata” per le seguenti ragioni.<br />	<br />
L’art. 8 in esame ha previsto che i “Giudici di Pace &#8211; Avvocati” che  (per effetto delle innovazioni previste dalla stessa norma) vengano a trovarsi in posizione di sopravvenuta incompatibilità in ragione del potenziale conflitto d’interesse scaturente proprio dalla contestuale posizione di Giudice e di Avvocato, possano chiedere il trasferimento presso altro Ufficio per continuare a svolgere entrambe le funzioni.   In tal caso, l’esercizio della predetta facoltà (id est: la pura e semplice proposizione della istanza di trasferimento) costituisce “rimozione della causa di incompatibilità” e preclude l’avvio del procedimento volto alla pronuncia della “decadenza”.<br />
Analoga facoltà non è stata accordata, però, anche ai Giudici di Pace «semplici» che per il medesimo titolo (l’entrata in vigore della nuova legge) vengano a trovarsi in analoga posizione di incompatibilità (per conflitto di interesse), a causa dell’esercizio da parte loro, o di “congiunti”, di professioni diverse da quella forense.<br />
E’ questa, dunque, la prima disparità di trattamento, fra “Giudici di Pace – Avvocati” e “Giudici di Pace «semplici»”, che viene in evidenza.<br />
V’è inoltre un’altra disparità da mettere in luce; forse meno evidente ma che introduce una discriminazione ulteriore, addirittura in seno alla categoria dei “Giudici di Pace «semplici»”.<br />
Il “sistema” delineato dal combinato disposto dell’art.8  e dell’art.10 della L. n. 374/1991 (così come novellato dalla L. n. 468/1999) prevede per i Giudici di Pace «semplici» (id est: “i giudici non avvocati”) che vengano a trovarsi in situazione di incompatibilità a cagione della circostanza che loro coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado o affini entro il primo grado (d’ora innanzi denominati “congiunti”) esercitano nel circondario la professione forense, la facoltà di astenersi di volta in volta dallo specifico giudizio che li vede coinvolti; facoltà che li pone al riparo dalla pronunzia di decadenza.<br />
Ancora una volta, però, analoga facoltà non è stata accordata ai colleghi &#8211; anch’essi Giudici di Pace «semplici» &#8211; che si trovino in posizione di incompatibilità a cagione della circostanza che i loro “congiunti” esercitano nel circondario una professione diversa da quella legale (ad esempio, come nel caso specie, quella di agente assicurativo).<br />
Il che significa: <br />
&#8211;	che il“Giudice di Pace &#8211; Avvocato” o il “Giudice di Pace «semplice»” che abbiano un “congiunto” Avvocato, hanno la facoltà di astenersi allorquando si trovino in situazione di conflitto di interesse; <br />	<br />
&#8211;	ma che la stessa facoltà non è stata riconosciuta a chi pur essendo parimenti Giudice di Pace non abbia la ventura di svolgere contestualmente la professione forense, o di essere “congiunto” di un soggetto che la svolga; e che pertanto il predetto &#8211; meno impegnato  &#8211; Giudice di Pace deve dimettersi dalla carica giurisdizionale, ovvero rimuovere “in radice” la situazione di incompatibilità, evidentemente “convincendo” il proprio “congiunto” a cambiare professione (non essendo previsto il trasferimento del Giudice di Pace ad altro Ufficio giudiziario; né essendo sufficiente che il suo “congiunto” cambi sede);  e ciò  a pena di essere dichiarato decaduto.<br />	<br />
In conclusione, non appare revocabile in dubbio: <br />
&#8211;	che il sistema normativo descritto abbia accordato un trattamento di miglior favore agli Avvocati e comunque  ai  Giudici di Pace &#8211; Avvocati, rispetto a quello riservato agli altri professionisti, o ai Giudici di Pace «semplici» o “congiunti” con professionisti non esercenti la professione forense (o, il che esprime il medesimo concetto, non congiunti con Avvocati);<br />	<br />
&#8211;	e che tale trattamento non trova alcuna giustificazione sul piano della ragionevolezza, non essendo comprensibile la ragione per la quale situazioni sostanzialmente eguali (di incompatibilità per conflitto d’interesse, talvolta potenziale talaltra effettivo) siano state trattate in maniera così diversa; e sì penalizzante esclusivamente per alcuni fra più soggetti appartenenti ad una unica categoria (trattasi &#8211; infatti &#8211; sempre e comunque di Giudici di Pace, nell’un caso svolgenti anche la professione di Avvocato o “congiunti” di soggetti che la svolgono; e nell’altro caso non svolgenti tale professione o non congiunti di soggetti che la svolgano). <br />	<br />
Ma v’è di più.<br />
Il riconoscimento del predetto trattamento di favore appare intrinsecamente contraddittorio con la ratio della stessa norma che lo ha introdotto, oltrecchè &#8211; come già visto &#8211; ingiustificabile sul piano della ragionevolezza.<br />
La ratio della introduzione delle nuove (e più rigide) ipotesi di incompatibilità all’esercizio di funzioni giurisdizionali (nella specie: all’esercizio delle funzioni di Giudice di Pace) riposa, infatti, nella esigenza di garantire (agli utenti dell’ordinamento giustiziale) che i giudicanti mantengano &#8211; e siano comunque obbligatoriamente e manifestamente posti nelle più obiettive e migliori condizioni per farlo &#8211; il massimo del distacco e della serenità d’animo nell’espletamento dei loro compiti; e ciò in modo da assicurare la necessaria e prescritta equidistanza dalle parti e, in ultima analisi, la imparzialità di giudizio alla quale ogni Ordinamento aspira.  <br />
Se così è, come indubitabilmente appare, è evidente che nell’ambito del “corpo” dei Giudici di Pace, i soggetti maggiormente “esposti” &#8211; anche dal punto di vista statistico &#8211; alla obiettiva possibilità di trovarsi ad esercitare le funzioni giudicanti in condizioni di conflitto d’interesse con una delle parti, sono proprio gli Avvocati. <br />
E ciò, beninteso, non già (o non tanto) per tendenza psicologica, ma per fisiologiche ragioni intrinsecamente connesse alle funzioni ed all’attività ordinariamente svolte, consistenti nella quotidiana e diffusa assunzione a titolo di prestazione professionale  &#8211; e dunque in forza di mandato o procura, e verso corrispettivo di onorario &#8211; della difesa e della tutela in giudizio degli interessi patrocinati; interessi che possono spaziare in ambiti settoriali molto estesi, e che possono venire a contrastare, o a coincidere, con quelli di parti processuali coinvolte nelle cause in cui essi stessi &#8211; i predetti “Giudici – Avvocati” &#8211; devono giudicare.<br />
Sicchè la salvaguardia loro accordata anche e proprio in sede di svolgimento di funzioni giudicanti non appare agevolmente giustificabile, se non in un quadro ordinamentale  ispirato all’esigenza del minimo sacrificio delle opportunità professionali dei congiunti dei Giudici di pace e di questi stessi.<br />
Ora, in tale contesto, del tutto irragionevole ed ingiustificata risulta la maggior rigidità riservata      &#8211; invece &#8211; agli “altri” Giudici di Pace (i cc.dd.  Giudici di pace «semplici»), i quali: <br />
&#8211;	non svolgono contestualmente funzioni ed attività di  Giudice e di Avvocato;<br />	<br />
&#8211;	non hanno accesso ad aule giudiziarie se non per l’esercizio di funzioni giudicanti;<br />	<br />
&#8211;	hanno meno probabilità statistica di trovarsi in situazione di conflitto d’interesse con una parte processuale, rispetto a quanto può accadere ai colleghi coinvolti nell’esercizio della professione forense  o i cui congiunti esercitino tale professione;<br />	<br />
&#8211;	sono, in definitiva, meno “esposti”,  a pressioni esterne o interne (id est: psicologiche) percepibili o inconsce;<br />	<br />
&#8211;	e dunque appaiono tendenzialmente in grado di assicurare, quantomeno a livello di probabilità, maggiori garanzie di indipendenza e di serenità di giudizio &#8211; anche laddove siano “congiunti” (come nel caso dedotto in giudizio) di soggetti esercenti professioni diverse (nella specie: Agente assicurativo) da quella forense &#8211; rispetto ai colleghi Avvocati.<br />
&#8211;<br />
1.3. Con il terzo profilo di doglianza di cui al secondo motivo di gravame, la ricorrente deduce che in forza del sistema normativo vigente (scaturente dall’art.8, comma 1°, lett. “c-bis”, L. 21.11.1991 n. 374 come novellata dall’art. 6 L. 24.11.1999 n. 468, applicabile ai Giudici di Pace, e dagli artt. 16 e 17 del R.D. 30.1.1941 n. 12, applicabili ai Magistrati Ordinari): <br />
&#8211;	una identica situazione viene considerata causa di incompatibilità per i Giudici di Pace, e non &#8211; invece &#8211; per i Magistrati Ordinari;<br />	<br />
&#8211;	che tale disparità di trattamento, a fronte di situazioni eguali, non si giustifica sul piano della ragionevolezza;<br />	<br />
&#8211;	e che pertanto la norma in esame (l’art.8 cit.) è costituzionalmente illegittima anche per questo aspetto.<br />
&#8211;<br />
1.3.1.	  La“rilevanza” della sollevata questione di legittimità costituzionale ai fini della decisione della causa introdotta dal ricorso in esame, è &#8211; ancora una volta, ed anche per il profilo adesso in esame &#8211; evidente;   e si basa sulla medesima considerazione già svolta nel capo 1.1.1. <br />	<br />
Infatti, se l’art.8 fosse dichiarato costituzionalmente illegittimo anche solamente per questo secondo profilo di censura, ne conseguirebbe “automaticamente” la “illegittimità derivata” del provvedimento impugnato, il quale &#8211; come si è detto &#8211; è stato adottato proprio in applicazione della suddetta norma.</p>
<p>1.3.2.	La questione appare, altresì,  “non manifestamente infondata”.<br />	<br />
Ed invero:<br />
&#8211;	mentre ai sensi dell’art.8, comma 1°, lett. “c-bis”, L. 21.11.1991 n. 374 come novellata dall’art. 6 L.24.11.1999 n. 468, i Giudici di Pace che abbiano coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado (d’ora innanzi denominati, tout court, “congiunti”) che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche, sono considerati “incompatibili” con l’esercizio delle funzioni giurisdizionali;<br />	<br />
&#8211;	identica soluzione, a fronte della medesima situazione, non è prevista per i Magistrati Ordinari dalle norme dell’Ordinamento giudiziario.<br />	<br />
Ne consegue che se la ricorrente fosse stata un Magistrato Ordinario, la circostanza che due suoi figli svolgono attività di Agenti di assicurazione (ed uno nella stessa circoscrizione dell’ufficio giudiziario presso cui lei è applicata), sarebbe stata considerata irrilevante e non avrebbe determinato alcuna situazione di incompatibilità.  <br />
Il che è ingiustificato e irrazionale.<br />
Non appare dunque revocabile in dubbio: <br />
&#8211;	che il sistema normativo descritto abbia accordato un trattamento deteriore ai Giudici di pace rispetto ai Magistrati Ordinari;<br />	<br />
&#8211;	e che tale trattamento non trova alcuna giustificazione sul piano della ragionevolezza, non essendo comprensibile la ragione per la quale situazioni sostanzialmente eguali (di incompatibilità per potenziale conflitto d’interesse) siano state trattate in maniera così diversa; e sì penalizzante esclusivamente per alcuni soltanto fra più soggetti appartenenti ad una unica categoria (trattasi &#8211; infatti &#8211; sempre e comunque di Giudici, svolgenti la funzione giurisdizionale e sottoposti ai medesimi doveri fondamentali). <br />	<br />
Il riconoscimento del predetto trattamento di favore appare, inoltre, intrinsecamente contraddittorio con la ratio della stessa norma che lo ha introdotto; e ciò per ragioni analoghe a quelle esposte nel capo 1.1.2.<br />
Se, infatti, la ratio delle norme introduttive di ipotesi di incompatibilità all’esercizio di funzioni giudicanti  riposa &#8211; com’è indubitabile &#8211; nella esigenza di garantire agli utenti dell’ordinamento giustiziale che i giudicanti mantengano &#8211; e siano comunque obbligatoriamente e manifestamente posti nelle più obiettive e migliori condizioni per farlo &#8211; il massimo del distacco e della serenità d’animo nell’espletamento dei loro compiti (in modo da assicurare la necessaria e prescritta equidistanza dalle parti e, in ultima analisi, la imparzialità di giudizio), non appare agevole comprendere la ragione per cui tale esigenza sia stata ritenuta sussistente solamente nella cause soggette alla giurisdizione dei Giudici di Pace.<br />
A meno che la norma in esame non abbia dato per  presupposto che i Giudici di Pace: <br />
&#8211;	siano “per naturale tendenza” inclini a subire influenze (si noti: con la sola eccezione proprio di quelli che svolgono la professione forense; il che è ulteriormente contraddittorio e certamente improbabile per quanto precedentemente osservato); <br />	<br />
&#8211;	ovvero, abbiano un tasso di resistenza alle influenze (e dunque una soglia di indipendenza e/o di imparzialità) nettamente inferiore rispetto ai Giudici ordinari; <br />	<br />
&#8211;	o, quantomeno, siano obiettivamente più “esposti” rispetto agli altri Giudici  &#8211; per la natura o per il numero delle cause trattate &#8211; a trovarsi in situazioni conflittuali, per motivi d’interesse, con una delle parti del giudizio.<br />	<br />
Ma, fermo restando che una presupposizione di tal genere evidenzierebbe una situazione che giammai potrebbe essere considerata fisiologica (anzichè patologica) e costituzionalmente accettabile, l’interpretazione della norma volta a valorizzare la tesi della “differenza ontologica” fra i due ordini (rectius sed non recte: fra le due “categorie”) di giudici non sembra obiettivamente e ragionevolmente sostenibile, non ravvisandosi  alcuna logica ed obiettiva ragione per ritenere che il sistema concorsuale di accesso alla Magistratura Ordinaria, così come del resto quello per l’accesso alle altre Magistrature (Amministrativa, Contabile, Militare, Tributaria etc.), offra maggiori garanzie di selezionare soggetti non solo forniti di più vagliata preparazione ma altresì muniti di maggiori doti di indipendenza rispetto ai Giudici di pace.<br />
La disparità a danno di questi ultimi appare pertanto lesiva del principio di eguaglianza fissato dall’art. 3 della Costituzione, in quanto per i Giudici di Pace è stato previsto un corpus di  “prerogative di status” differente  rispetto a quella accordato &#8211; anche di fronte a situazioni sostanzialmente eguali &#8211; agli altri Giudici della Repubblica.<br />
E ciò non ostante abbiano tutti il medesimo status magistratuale.</p>
<p>1.3.3. Non manifestamente infondata appare altresì la denuncia di contrasto con il disposto degli artt.102, primo comma, e 107, primo e terzo comma, della Costituzione, in quanto tali norme disegnano un sistema nel quale i Giudici si differenziano solamente per le funzioni e non anche per la dignità della carica e dunque per le prerogative di status accordabili. <br />
E poiché il sistema introdotto dal Legislatore per i Giudici di Pace &#8211; quanto a prerogative di astensione ed a cause di decadenza &#8211;  è differente e notevolmente deteriore rispetto a quello che regola lo status degli altri Giudici, ancora una volta il dettato costituzionale non sembra sia stato  rispettato.</p>
<p>2. In conclusione, non appare dunque giustificabile &#8211; sotto il profilo della ragionevolezza &#8211; il trattamento di disfavore riservato ai Giudici di Pace che non siano anche Avvocati (o che non abbiano “congiunti” Avvocati); ed allo stesso modo non appare giustificabile il trattamento deteriore riservato  ai Giudici di Pace rispetto  ai Magistrati di carriera.<br />
Tali disparità contrastano con il disposto e con i principii posti dagli artt. 3, 102, 107 (primo e terzo comma) della Costituzione. <br />
Per tali ragioni  va sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1°, lett.”c-bis” della legge 21 novembre 1991, n. 374 nel testo novellato dall’art. 6 della legge 24 novembre 1999, n. 468 per contrasto con gli artt. 3, 102, 107 (primo e terzo comma) della Costituzione (o comunque per contrasto della predetta norma di legge anche con una sola delle citate norme costituzionali).<br />
Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 21 della legge 11 marzo 1953 n. 87, per la relativa pronuncia sulla legittimità costituzionale della indicata norma.  </p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.8, comma 1°, lett.”c-bis” della legge 21 novembre 1991, n. 374 nel testo novellato dall’art. 6 della legge 24 novembre 1999, n. 468 per contrasto con gli artt. 3, 102, 107, comma I e III, della Costituzione. <br />
Dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.<br />
Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 28.4.2004.<br />
CORRADO CALABRÒ, Presidente;<br />
CARLO MODICA DE MOHAC, Consigliere – estensore.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-10-2004-n-125/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2004 n.125</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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