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	<title>4/1/2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>4/1/2019 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/1/2019 n.52</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-1-2019-n-52/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-1-2019-n-52/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/1/2019 n.52</a></p>
<p>Pres. Est. Correale Sull&#8217;affidamento diretto delle concessioni di servizi. 1. Contratti della P.A. &#8211; Concessione di servizi &#8211; Principi del codice dei contratti &#8211; Applicabilità 2. Contratti della P.A. &#8211; Concessione di servizi &#8211; Procedura semplificata &#8211; Modalità  di affidamento diretto &#8211; Applicabilità &#8211; Limiti.  1. L&#8217;affidamento in concessione di un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-1-2019-n-52/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/1/2019 n.52</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-1-2019-n-52/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/1/2019 n.52</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. Correale</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;affidamento diretto delle concessioni di servizi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Contratti della P.A. &#8211; Concessione di servizi &#8211; Principi del codice dei contratti &#8211; Applicabilità 2. Contratti della P.A. &#8211; Concessione di servizi &#8211; Procedura semplificata &#8211; Modalità  di affidamento diretto &#8211; Applicabilità &#8211; Limiti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. L&#8217;affidamento in concessione di un servizio deve rispettare i principi desumibili dal Trattato UE e quelli relativi al codice dei contratti pubblici, tra cui quelli di trasparenza, di adeguata pubblicità , di non discriminazione, di parità  di trattamento, di mutuo riconoscimento, di proporzionalità  e con predeterminazione dei criteri selettivi e secondo le regole applicabili, anche ex art. 30 e 171 del d.lgs. n. 50/16.<br /> 2. Se nell&#8217;affidare in concessione un servizio, la stazione appaltante avvia un confronto concorrenziale, sia pure informale, tra più¹ operatori del settore, non può procedere ad un affidamento diretto ex art. 36, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/16 e, dunque, applicare le modalità  ultra-semplificate ivi previste. Â Â Â </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 04/01/2019<br /> N. 00052/2019 REG.PROV.COLL.<br /> N. 03373/2018 REG.RIC.<br /> REPUBBLICA ITALIANA<br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br /> (Sezione Prima)<br /> ha pronunciato la presente<br /> SENTENZA<br /> sul ricorso numero di registro generale 3373 del 2018, proposto da Gruppo Edicom &#8211; Rete di Imprese ed Edicom Finance S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Invernizzi e Giovanni Corbyons, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Cicerone, 44;  <em>contro</em><br /> Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia &#8220;ex lege&#8221; in Roma, via dei Portoghesi, 12;  Tribunale di Arezzo, non costituito in giudizio;<br /> <em>nei confronti</em><br /> &#8211; Astalegale.Net S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Emanuela Romanelli e Cataldo Giuseppe Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, via Giulio Cesare, 14 A/4;  &#8211; Zucchetti Software Giuridico S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Rota, Emilio Maiocchi e Valentina Stefutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della terza in Roma, viale Aurelio Saffi, 20;  &#8211; C. G., in qualità  del Presidente del Tribunale di Arezzo, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Tommaso Di Gioia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Assumma in Roma, via Nicotera, 29;<br /> <em>per l&#8217;annullamento, previa tutela cautelare,</em><br /> delle note del Presidente del Tribunale 8 gennaio 2018 prot. n. 34/U, che comunica l&#8217;aggiudicazione di una &#8220;<em>procedura semplificata</em>&#8221; per affidare i servizi di pubblicità  legale e una serie di ulteriori servizi afferenti allo svolgimento della funzione giurisdizionale a controinteressate latrici di &#8220;<em>offerta congiunta&#8221;</em>, e 19 gennaio 2018, prot. 0000219.U, che conferma detta aggiudicazione, negando altresìÂ <em>in parte qua</em>Â l&#8217;accesso ai documenti chiesti dalla ricorrente, nonchè di tutti gli atti della procedura presupposti, consequenziali o comunque connessi rispetto alla nota, ivi inclusi, fra gli altri, anche se per ora non conosciuti, dell&#8217;atto di aggiudicazione alle controinteressate di estremi ignoti, dei verbali del &#8220;<em>gruppo di lavoro</em>&#8221; cui sarebbe stata affidata la &#8220;<em>selezione dei preventivi</em>&#8221; venute dagli operatori interpellati, dei verbali e dei provvedimenti dell&#8217;organo imprecisato detto latore della &#8220;<em>valutazione collegiale, in data 07 dicembre 2017</em>&#8220;, dei verbali delle operazioni condotte allorchè sarebbero state &#8220;<em>ascoltate le illustrazioni dei rappresentanti</em>&#8221; degli operatori interpellati, dei verbali di esame, da parte dei &#8220;<em>singoli magistrati, che hanno liberamente valutato &#8211; anche nel merito &#8211; la complessiva qualità  delle offerte, come da verbale del 23 ottobre 2017</em>&#8221; (<em>ibidem</em>, secondo capoverso), di quest&#8217;ultimo verbale stesso, che avrebbe deciso l&#8217;aggiudicazione, subito dopo la quale &#8220;<em>è stata firmata la convenzione</em>&#8221; con le aggiudicatarie, del verbale della &#8220;<em>ulteriore riunione [è stata] necessaria per valutare la proposta di adeguare alla circolare del D.O.G. la convenzione in corso e bilanciare i termini di scadenza di quella con Astalegale.net e Zucchetti con le necessità  dell&#8217;Ufficio</em>&#8220;, delle <em>e-mail</em>Â del dirigente amministrativo del Tribunale di Arezzo, inviate tra il 13 marzo 2017 e il 5 settembre 2017, nonchè, in quanto occorrer possa &#8211; per il caso nel quale, pur pubblicata dopo l&#8217;avvio della procedura impugnata, la si reputi tale da giustificare l&#8217;andamento e l&#8217;esito di quest&#8217;ultima &#8211; della circolare Ministero della Giustizia, Capo Dipartimento del Dipartimento dell&#8217;Organizzazione Giudiziaria, 13 ottobre 2017, prot. 0186223, nonchè per la caducazione ex artt. 121 e ss. c.p.a.<br /> in via principale <em>ex tunc</em>, e in subordine <em>ex nunc</em>, della &#8220;convenzione&#8221; stipulata il 7 dicembre u.s. tra Tribunale e controinteressate,<br /> nonchè, ex art. 116 c.p.a.,<br /> dato il parziale diniego di accesso opposto dal Tribunale all&#8217;istanza della ricorrente, per l&#8217;accertamento e la dichiarazione ex artt. 116 c.p.a., 22 ss. l. 241/1990 e 53 d.lgs. 50/2016, del diritto ad accedere ai documenti richiesti e per la condanna del Tribunale a rilasciarli.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, di Astalegale.Net S.p.A., di Zucchetti Software Giuridico S.r.l. e di C. G., con la relativa documentazione;<br /> Vista l&#8217;ordinanza cautelare di questa Sezione n. 2777/2018 del 10.5.2018;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del 21 novembre 2018 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue;</p>
<p> FATTO<br /> Rilevato che, ai sensi dell&#8217;art. 120, comma 10, c.p.a., gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività  tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente e la sentenza è redatta, ordinariamente, nelle forme di cui all&#8217;articolo 74 c.p.a.;<br /> Rilevato che, con ordinanza n. 348/2018 del 7.3.2018 della Sezione Seconda del T.A.R. per la Toscana, avanti al quale era stato instaurato in origine il presente contenzioso, è stata declinata da quel Tribunale la competenza in favore di quella del T.A.R. per il Lazio, in ragione dell&#8217;intervenuta impugnazione in quella sede della Circolare del Ministero della Giustizia, Capo Dipartimento dell&#8217;Organizzazione Giudiziaria prot. 0186223 del 13.10.2017;<br /> Rilevato che, con rituale ricorso in riassunzione, le parti ricorrenti, Gruppo Edicom &#8211; Rete di Imprese ed Edicom Finance S.r.l., riproponevano le domande in epigrafe, relative al ricorso introduttivo e relativi motivi aggiunti, concernenti l&#8217;annullamento, previa sospensiva, della &#8220;procedura semplificata&#8221; per affidare i servizi di pubblicità  legale e una serie di ulteriori servizi afferenti allo svolgimento della funzione giurisdizionale alle controinteressate, Astalegale.Net S.p.A (Astalegale) e Zucchetti Software Giuridico S.r.l., (Zucchetti) latrici di &#8220;offerta congiunta&#8221;, e altresì del diniego, &#8220;in parte qua&#8221;, dell&#8217;accesso a documenti chiesti dalla ricorrente;<br /> Rilevato che le ricorrenti articolavano diversi profili di illegittimità , che si riportano in sintesi;<br /> Rilevato che, con un primo motivo di ricorso, era lamentata la violazione degli artt. 1321 c.c. e 3, comma 1, lett. dd), d.lgs. n. 50/2016 (Codice), oltre a diverse figura sintomatiche di eccesso di potere, in quanto l&#8217;Amministrazione resistente aveva erroneamente giustificato la modalità  di procedura &#8220;informale&#8221; seguita sulla base della sussistenza della conseguente stipula di una &#8220;convenzione&#8221; e non di un &#8220;contratto&#8221;, invece equivalenti ai fini dell&#8217;applicazione del d.lgs. n. 50/16 cit.;<br /> Rilevato che, con un secondo motivo, le ricorrenti lamentavano la violazione della l. n. 241/90, di molteplici articoli di detto Codice e della Costituzione nonchè difetto di istruttoria e di motivazione, con sviamento di potere, dato che la procedura non era stata preceduta da alcuna pubblicazione di &#8220;lex specialis&#8221; e dei criteri con i quali si sarebbe proceduto alla scelta dell&#8217;affidatario, era stato negato l&#8217;accesso agli atti di gara ed era stato violato il principio di economicità  e qualità  nella selezione delle offerte;<br /> Rilevato che, con il terzo motivo, erano rilevate la violazione di diverse norme del Codice e varie forme di eccesso di potere, in quanto risultava che la selezione delle offerte era stata effettuata da un imprecisato &#8220;gruppo di lavoro&#8221;, pur facendo richiamo all&#8217;esame da parte di &#8220;singoli magistrati&#8221;, senza quindi chiarire se vi era stata la formazione di un collegio &#8211; da ritenersi operante nella sua integralità  &#8211; e senza dare pubblicità  alle sedute in cui si erano esaminate le singole offerte, ferma restando l&#8217;impugnazione della suddetta circolare qualora su di essa si era formato l'&#8221;iter&#8221; della procedura;<br /> Rilevato che, con un quarto motivo, era lamentata la violazione di altre norme del d.lgs. n. 50/16 cit., delle Linee Guida Anac n. 6, di norme della l. n. 241/90 e dei principi generali di &#8220;par condicio&#8221;, trasparenza e imparzialità , anche in riferimento all&#8217;art. 97 Cost., dato che doveva operare nei confronti di Astalegale la causa di esclusione legata alla non dichiarata sussistenza di una grave esposizione debitoria con l&#8217;Agenzia delle Entrate &#8211; come era emerso in procedura simile presso il Tribunale di Civitavecchia &#8211; sanata solo nel luglio 2017 e derivante dalla fusione con altra società ;<br /> Rilevato che, in ordine all&#8217;istanza di accesso e alla correlata domanda ex art. 116 c.p.a., la ricorrente, con il quinto motivo, lamentava la violazione di diverse norme della l. n. 241/90, dell&#8217;art. 53 del Codice, del d.p.r. n. 184/06 e sviamento di potere, dato che non potevano opporsi nel caso di specie le ragioni ostative di cui all&#8217;art. 24 l. n. 241/90 richiamate dall&#8217;Amministrazione, sussistendo un interesse dell&#8217;istante, concreto e attuale, alla difesa giudiziale e non risultando se i soggetti controinteressati erano stati effettivamente interpellati ai fini del rilascio di assenso;<br /> Rilevato che le ricorrenti concludevano la propria esposizione, chiedendo anche di pronunciare la caducazione del contratto;<br /> Rilevato che, con successivi motivi aggiunti, le ricorrenti ribadivano l&#8217;interesse all&#8217;ostensione dei documenti di gara, risultando ottemperata nelle more solo parzialmente la loro domanda;<br /> Rilevato che un sesto motivo aggiunto di ricorso, era lamentata la violazione dell&#8217;art. 97 Cost., dell&#8217;art. 1 l. n. 241/90 e dell&#8217;art. 30 del Codice, oltre a sviamento di potere, in quanto l&#8217;aggiudicazione risultava effettuata in seguito a valutazioni soggettive sulle passate esperienze di Zucchetti, ritenute prevalenti sul contenuto delle offerte, pur considerate equipollenti, delle ricorrenti, fondandosi quindi la stazione appaltante non su criteri oggettivi e predeterminati;<br /> Rilevato che, con il settimo motivo aggiunto, era lamentata la violazione del Codice, della l. n. 241/90 e dell&#8217;art. 97 Cost., oltre a difetto di istruttoria e sviamento sotto altro profilo, dato che l&#8217;offerta &#8220;congiunta&#8221; presentata da Astalegale e Zucchetti non rispondeva alle modalità  con le quali la normativa applicabile richiamata consente la partecipazione in forma aggregata alle procedure a evidenza pubblica;<br /> Rilevato che, con l&#8217;ottavo motivo aggiunto, le ricorrenti lamentavano la violazione di numerose norme del Codice sotto diverso profilo nonchè, nuovamente, difetto di istruttoria e sviamento, in quanto risultava che ben tre membri su quattro del &#8220;gruppo di lavoro&#8221; che aveva proceduto alla valutazione delle offerte aveva riconosciuto che il bando non era stato pubblicato prima della presentazione delle offerte, pur proseguendo nella procedura, fermo restando che, anche se fosse stato considerato legittimo il ricorso a mera indagine di mercato, comunque si sarebbe dovuto dare luogo a pubblicare &#8220;ex ante&#8221; un avviso o invito chiarificatore delle modalità  con cui l&#8217;Amministrazione avrebbe provveduto alla valutazione;<br /> Rilevato che, con il nono motivo aggiunto, le ricorrenti lamentavano violazione del Codice ed eccesso di potere sotto diverse forme, dato che il &#8220;gruppo di lavoro&#8221; doveva comunque essere considerato un &#8220;collegio perfetto&#8221;, era inizialmente composto da un numero pari di componenti e allo stesso si era solo successivamente aggregato un ulteriore membro, che perà² aveva rilevato di non poter esprimere un parere, vista la sua &#8220;limitata esperienza nell&#8217;Ufficio&#8221;;<br /> Rilevato che si costituivano in giudizio il Ministero della giustizia e la dr.ssa C.G., nella qualità  di Presidente del Tribunale di Arezzo, cui era pure stato notificato personalmente il ricorso, lamentando quest&#8217;ultima la sua carenza di legittimazione passiva;<br /> Rilevato che si costituivano in giudizio anche Astalegale e Zucchetti, affidando a memorie per la camera di consiglio cautelare l&#8217;illustrazione delle proprie tesi, orientate a rilevare l&#8217;infondatezza del gravame e la sua inammissibilità  per tardività , non avendo contestato la ricorrente sin dall&#8217;origine la modalità  di svolgimento della procedura ma solo, &#8220;a valle&#8221;, dopo l&#8217;aggiudicazione;<br /> Rilevato che, con l&#8217;ordinanza in epigrafe, la domanda cautelare era respinta sull&#8217;insussistenza di ragioni di estrema gravità  e urgenza, ex artt.119, comma 4, e 120, comma 3 c.p.a.;<br /> Rilevato che, in prossimità  della pubblica udienza, tutte le parti &#8211; ricorrenti, resistente e controinteressate aggiudicatarie &#8211; depositavano memorie a sostegno delle rispettive tesi difensive e, all&#8217;udienza di merito del 21.11.2018, la causa era trattenuta in decisione;<br /> DIRITTO<br /> Considerato che può condividersi preliminarmente l&#8217;eccezione di carenza di legittimazione passiva del Presidente del Tribunale di Arezzo, essendo riconducibili gli atti impugnati, sotto il profilo della legittimazione processuale passiva, al solo Ministero della Giustizia, peraltro costituitosi in giudizio, e ciù² perchè l&#8217;Ufficio giudiziario in tal caso opera &#8220;non quale organo giurisdizionale, ma come struttura o articolazione dell&#8217;Amministrazione della giustizia, preposta a realizzare un contesto organizzativo idoneo all&#8217;esercizio della funzione giurisdizionale, nonchè una legittima razionalizzazione di risorse e mezzi, correttamente osservando i principi di rango costituzionale della economicità  ed efficienza dell&#8217;azione amministrativa&#8221; (TAR Lazio, Sez. I. 26.10.17, n.10713);<br /> Considerato che, in relazione alle eccezioni di tardività , sollevate dalle aggiudicatarie, il Tribunale osserva che le stesse non possono condividersi, in quanto, come emerso dalla documentazione in atti, emerge che tra marzo e settembre 2017 il Tribunale di Arezzo aveva interpellato alcuni operatori economici di settore per affidare lo svolgimento dei servizi e che tali richieste risultavano formulate direttamente nei confronti di ciascun operatore economico, senza questi fossero stati posto a conoscenza della circostanza per la quale il Tribunale stava interpellando altri operatori per poi confrontare le rispettive &#8220;offerte-proposte&#8221; e affidare per un biennio il relativo servizio;<br /> Considerato, quindi, che le ricorrenti non potevano impugnare a suo tempo ciù² di cui non avevano conoscenza o cognizione e che hanno avanzato la loro azione di annullamento solo allorquando sia stato disposto il relativo affidamento, primo atto lesivo nei loro confronti nell&#8217;ambito della procedura intrapresa;<br /> Considerato, infatti, che la giurisprudenza ha definitivamente precisato (v. Cons. Stato, A.P. n. 4 del 2018) che bandi di gara e lettere di invito debbano ordinariamente essere impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento ed a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell&#8217;interessato, con le sole eccezioni al principio generale quando: a) si contesti in radice l&#8217;indizione della gara; b) si impugnino direttamente le clausole del bando assumendo che le stesse siano immediatamente escludenti o rendano in assoluto impossibile la partecipazione e la formulazione dell&#8217;offerta, fattispecie &#8211; queste &#8211; non operanti nel caso di specie;<br /> Considerato che tali conclusioni possono ben applicarsi anche alla fattispecie in esame, per quanto sarà  in prosieguo chiarito;<br /> Considerato che, in relazione alla domanda ex art. 116 c.p.a. su cui le ricorrenti non hanno più¹ insistito negli ultimi scritti difensivi, si ritiene che possa dichiararsi la sopravventa carenza di interesse, atteso che tutti gli atti della procedura risultano depositati dalle parte costituite nel corso del giudizio;<br /> Considerato che, venendo al merito dell&#8217;impugnativa, la giurisprudenza in argomento (peraltro pronunciata spesso tra le medesime imprese qui in contraddittorio) ha ormai definito che la fattispecie in esame rientra le concessioni di servizi pubblici (da ult.: TAR Marche, 12.11.18, n. 728) e, come tale, la relativa procedura di scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato UE e di quelli generali relativi al codice dei contratti pubblici, tra cui quelli di trasparenza, di adeguata pubblicità , di non discriminazione, di parità  di trattamento, di mutuo riconoscimento, di proporzionalità  e con predeterminazione dei criteri selettivi e secondo le regole applicabili, anche ex art. 30 e 171 del d.lgs. n. 50/16 (tra le ultime: Cons. Stato, Sez. V, 23.7.18, n. 4437 ma anche: Cons. Stato. Sez. V, 3.5.16 n.1690 e Sez. III, 15.9.14, n.4698; TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 10.11.14, n.1202);<br /> Considerato che non vale a conclusione opposta il richiamo all&#8217;assenza di oneri per il soggetto concedente, dato che l&#8217;art. 3, comma 1, lett. vv), d.lgs. n. 50/16 ha definito tra quelle di cui al Codice in questione anche la concessione di servizi, quale &#8220;contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtà¹ del quale una o più¹ stazioni appaltanti affidano a uno o più¹ operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall&#8217;esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi&#8221;;<br /> Considerato che, in tal senso, neanche vale il richiamo all&#8217;assenza di vincoli per il singolo giudice dell&#8217;esecuzione, in quanto la procedura in questione a cui ha dato luogo il Tribunale ha comunque la sostanza di un procedimento a evidenza pubblica finalizzato ad attivare &#8211; appunto &#8211; una concessione di servizi, sia pure &#8220;servente&#8221; rispetto alla funzione giurisdizionale, per il cui affidamento tale procedura si pone &#8220;a monte&#8221; dei singoli provvedimenti del giudice dell&#8217;esecuzione e &#8220;&#038;non perde la sua natura amministrativa per il solo fatto di confluire, parcellizzata, nelle singole ordinanze&#8221; (in tal senso: Cons. Stato, Sez. V, 23.7.18, n. 4437 e 12.9.17, n. 4297);<br /> Considerato, altresì, che neppure rileva richiamare che nel caso di specie si era dato luogo una mera &#8220;indagine di mercato&#8221; al fine di individuare un certo numero di operatori ai quali limitare il successivo confronto competitivo, dato che la procedura ha portato a individuare direttamente una singola impresa alla quale concedere i servizi in questione per un determinato arco temporale, come da relativa convenzione conseguentemente sottoscritta;<br /> Considerato che quindi, nel caso di specie dovevano essere seguiti i criteri sopra indicati e che non può convenirsi con le difese delle controinteressate (Zucchetti), secondo cui nell&#8217;ipotesi in esame si era al cospetto di un affidamento diretto ex art. 36, comma 1, lett. a), d.lgs. cit., in quanto tale norma prevede &#8211; appunto &#8211; un singolo affidamento in &#8220;via diretta&#8221; mentre nella fattispecie in esame è stato dato comunque avvio a un confronto concorrenziale, sia pure informale, tra più¹ operatori del settore, secondo quanto sopra evidenziato;<br /> Considerato, quindi, che al caso di specie doveva trovare applicazione in primo luogo l&#8217;art. 30, comma 1, d.lgs. n. 50/16 cit., secondo cui nell&#8217;affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità , nonchè di pubblicità  con le modalità  indicate nel presente codice&#8221;;<br /> Considerato che alla fattispecie doveva applicarsi altresì l&#8217;art. 171 d.lgs. cit.;<br /> Considerato che nel caso in esame risulta documentalmente illustrato che il Tribunale non aveva comunicato ai singoli operatori di essere in competizione con altri, non aveva pubblicato un bando anche solo sul sito internet del Tribunale (come rilevato da due componenti del gruppo di giudici che si era riunito il 23.10.17 per valutare le offerte), non aveva predisposto criteri predeterminati su cui conformare le offerte, aveva dato luogo alla predisposizione di un &#8220;gruppo di lavoro&#8221; per giudicare le offerte, che decideva perà² secondo una valutazione soggettiva di &#8220;affidabilità &#8221; del prodotto &#8220;software&#8221; e non su criteri oggettivi sui quali verificare &#8220;ex post&#8221; la correttezza del giudizio di valore, il tutto in violazione delle norme sopra richiamate (art. 30 e art. 171, commi 3 e 5, d.lgs. n. 50/16);<br /> Considerato, infatti, che risulta il mancato rispetto di principi di trasparenza e non discriminazione, laddove la motivazione per l&#8217;affidamento alle controinteressate è fondata su una valutazione soggettiva, espressa esplicitamente solo da due componenti del gruppo giudicante, su una generica &#8220;affidabilità &#8221; del &#8220;software&#8221; e del personale Zucchetti e su una non meglio specificata offerta &#8220;più¹ dettagliata&#8221; in riferimento alle vendite telematiche, come indicato nel verbale del 23.10.2017, senza che fossero identificabili parametri oggettivi su cui fondare tali conclusioni e senza che fosse indicato in che modo e in che limiti fosse ammessa la partecipazione in forma congiunta &#8211; di cui nel caso di specie si sono avvalse le due odierne controinteressate costituite &#8211; e come fosse valutabile la percentuale di servizio attribuita a ciascuna delle imprese;<br /> Considerato che, sotto tale profilo, non risulta rispettata neanche la Circolare ministeriale del 16.10.17, nella parte in cui fa riferimento alla necessità  di osservare principi di trasparenza e osservazione della &#8220;par condicio&#8221;, che perà² devono essere desumibili &#8220;ex ante&#8221; e nel caso di specie sono mancati;<br /> Considerato che ogni residuo profilo dell&#8217;impugnata Circolare in contrasto con le disposizioni di legge sopra richiamate comporta la disapplicazione di quest&#8217;ultima;<br /> Considerato, quindi, che la procedura di affidamento in esame risulta viziata &#8220;a monte&#8221;, sotto gli indicati profili per cui i conseguenti atti di aggiudicazione del servizio devono essere annullati, con conseguente inefficacia del contratto, da applicarsi ai sensi dell&#8217;art. 121 c.p.a. &#8211; per la natura del rapporto in esame interessante pubbliche funzioni -limitatamente alle prestazioni ancora da eseguire alla data della pubblicazione della presente sentenza, con conseguente obbligo dell&#8217;Amministrazione di provvedere immediatamente a indire nuova procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente che impone l&#8217;osservanza dei principi richiamati;<br /> Considerato che la fondatezza di quanto giù  illustrato con il ricorso introduttivo con i primi tre motivi comporta l&#8217;annullamento della procedura, con assorbimento di quanto dedotto con i seguenti motivi del ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti e della questione relativa alla tardività  della memoria per l&#8217;udienza pubblica di parte ricorrente sollevata dalla controinteressata;<br /> Considerato che, per la peculiarità  della fattispecie, su cui la giurisprudenza si è pronunciata solo di recente in misura consistente, anche sui soggetti legittimati a stare in giudizio, le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate tra tutte le parti, tranne quanto previsto dall&#8217;art. 13, comma 6bis.1, d.p.r. n. 115/02 sul contributo unificato;<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:<br /> 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva del Presidente del Tribunale di Arezzo;<br /> 2) accoglie il ricorso e, per l&#8217;effetto, annulla i provvedimenti impugnati, disponendo l&#8217;inefficacia della convenzione sottoscritta, limitatamente alle prestazioni ancora da eseguire alla data della pubblicazione della presente sentenza. Salvi ulteriori provvedimenti dell&#8217;Amministrazione.<br /> Spese compensate, tranne quanto previsto dall&#8217;art. 13, comma 6bis.1, d.p.r. n. 115/02 sul contributo unificato, da porsi a carico del Ministero della Giustizia.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 novembre 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Ivo Correale, Presidente FF, Estensore<br /> Roberta Ravasio, Consigliere<br /> Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/1/2019 n.108</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-1-2019-n-108/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/1/2019 n.108</a></p>
<p>G. Severini Pres., F. Franconiero Est., (XX rapp. avv.to L. Medugno, A. Lauteri c. CSM rapp. Avv.ra Generale dello Stato nonchè YY rapp. avv.to M. Luciani) Il principio di specificità  dei motivi di ricorso ex art. 40, comma 1, lett. d), Cod. proc. amm. onera la parte ad indicare in</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-1-2019-n-108/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/1/2019 n.108</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Severini Pres., F. Franconiero Est.,  (XX rapp. avv.to L. Medugno, A. Lauteri c. CSM rapp. Avv.ra Generale dello Stato nonchè YY rapp. avv.to M. Luciani)</span></p>
<hr />
<p>Il principio di specificità  dei motivi di ricorso ex art. 40, comma 1, lett. d), Cod. proc. amm. onera la parte ad indicare in modo puntuale i vizi da cui sarebbe affetto l&#8217;atto impugnato: vizi che nel giudizio di ottemperanza sono limitati alla nullità  per violazione o elusione del giudicato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1.- Processo amministrativo -giudizio di ottemperanza- nullità  per violazione o elusione del giudicato &#8211; specificità  dei motivi &#8211; ambito limitativo.</p>
</p>
<p>2.- Processo amministrativo &#8211; giudizio di ottemperanza &#8211; rinnovazione da parte della p.A. dell&#8217;esercizio del potere esercitato illegittimamente &#8211; motivazione addizionale &#8211; necessità .</p>
</p>
<p>3.- Provvedimento amministrativo &#8211; motivazione &#8211; caratteristica fondativa ed intrinseca dell&#8217;atto amministrativo &#8211; tale.</p>
</p>
<p>4.- Processo amministrativo &#8211; giudizio di ottemperanza &#8211; caducazione del provvedimento adottato in sede di cognizione &#8211; rinnovazione dell&#8217;atto &#8211; sostituzione di una motivazione con altra &#8211; identità  del risultato &#8211; illegittimità  &#8211; sussiste.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1.Il principio di specificità  dei motivi di ricorso ex art. 40, comma 1, lett. d), Cod. proc. amm. onera la parte ad indicare in modo puntuale i vizi da cui sarebbe affetto l&#8217;atto impugnato: vizi che nel giudizio di ottemperanza sono limitati alla nullità  per violazione o elusione del giudicato.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2.Ove l&#8217;annullamento nel giudizio di cognizione sia dipeso da un accertato difetto di motivazione, ne deriva l&#8217;obbligo per l&#8217;amministrazione di rinnovare il potere esercitato in modo illegittimo, deprivandolo delle ragioni invalidanti, e cioè attraverso una motivazione che risulti adeguata e sufficiente rispetto ai presupposti sostanziali che erano stati adottati in valutazione. Nel rinnovare il giudizio, l&#8217;Amministrazione deve sottrarsi al sospetto di elusione mediante la ricerca di un&#8217;addizione motivazionale sostitutiva.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>3.Specie dopo l&#8217;innovazione dell&#8217;art. 3 l. n. 241 del 1990, che ha elevato il vizio di motivazione a violazione di legge, vale a dire a difetto di un elemento strutturale del provvedimento, la motivazione compone una caratteristica fondativa e intrinseca dell&#8217;atto, perchè esterna il plausibile ragionamento che ha mosso e condotto l&#8217;amministrazione alla scelta e con cui l&#8217;amministrazione esprime, a giustificazione e trasparenza del proprio operato, la scelta fatta che incide sui destinatari della sua azione.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>4.In ipotesi di intervenuto annullamento giurisdizionale per un vizio di motivazione, non è legittimo semplicemente sostituire una motivazione con un&#8217;altra del tutto nuova che, in surroga dell&#8217;illegittima, automaticamente conduca al medesimo risultato pratico, quasi si tratti di elementi estrinseci e aggiuntivi all&#8217;atto, fungibili o intercambiabili. Al contrario, occorre ripercorrere l&#8217;intero ragionamento alla base delle valutazioni giù  fatte, espungendone quanto accertato illegittimo e valutando quanto residua di ciù² che era stato acquisito.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>PUBBLICATO il 4/01/2019</p>
<p>N. 00108/2019 RG.PROVV.COLL.</p>
<p>N. 07838/2018 REG.RIC.</p>
</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;OTTEMPERANZA</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Consiglio di Stato &#8211; sez. V n. 1345/2018, resa tra le parti, concernente il conferimento dell&#8217;ufficio semidirettivo di Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo aggiunto;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Fatto 1. Con la sentenza in epigrafe questa V Sezione ha annullato la delibera del Consiglio superiore della magistratura di attribuzione al dottor YY dell&#8217;ufficio semidirettivo requirente di Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo aggiunto (delibera in data 28 giugno 2016, adottata su conforme proposta della quinta commissione consiliare).</p>
<p style="text-align: justify;">2. La Sezione ha giudicato illegittimo il giudizio di prevalenza espresso dall&#8217;organo di governo autonomo nei confronti del dott. YY, all&#8217;epoca Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Milano, rispetto alla ricorrente dottoressa Ma. Vi. XX, all&#8217;epoca (e tuttora) sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, motivato perchè quest&#8217;ultima, sebbene in possesso di una specifica conoscenza dell&#8217;ufficio posto a concorso, nondimeno &quot;risult[ava] essersi da qualche tempo allontat[a] dalla diretta conduzione delle indagini&quot;, e dunque doveva considerarsi meno</p>
<p style="text-align: justify;">aggiornata del controinteressato &quot;rispetto ai più¹ recenti sviluppi delle tecniche di indagine e dei risvolti operativi&quot;, oltre che sfornita di esperienze di direzione di uffici, vantate invece dal dott. YY.</p>
<p style="text-align: justify;">3. La Sezione ha in particolare ritenuto &quot;incoerente dal punto di vista logico&quot; con le disposizioni di legge relative alla Direzione nazionale &#8211; contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 [Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136], &#8211; penalizzare il servizio svolto presso tale speciale ufficio, nell&#8217;ambito del giudizio attitudinale per l&#8217;attribuzione delle funzioni di Procuratore aggiunto. Si è ricordato che i magistrati addetti alla Direzione nazionale &quot;non attendono alla diretta conduzione di indagini, trattandosi di ufficio cui compete la funzione di assicurare il coordinamento a livello nazionale delle Direzioni territoriali nonchè i necessari collegamenti operativi con gli uffici giudiziari periferici, svolgendo, all&#8217;occorrenza, attività  di impulso (cfr. art. 371-bis Cod. proc. pen.)&quot;; e che per gli incarichi di vertice dell&#8217;ufficio, l&#8217;art. 103 del citato codice antimafia, cui rinvia l&#8217;art. 23 del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria (circolare del C.S.M. n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015), individua quale indicatore attitudinale specifico le &quot;specifiche attitudini, capacità  organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità  organizzata&quot;. Dacchè secondo per la decisione l&#8217;illogicità  del fare del servizio presso la Direzione nazionale &quot;ragione di comparativa svalutazione sotto il profilo attitudinale&quot;, quando invece il servizio in questione è considerato &quot;in applicazione dei criteri selettivi prescritti dalla lex specialis della procedura, l&#8217;esperienza più¹ qualificata alla stregua degli indicatori specifici&quot;.</p>
<p style="text-align: justify;">4. In sede di riesercizio del giudizio comparativo conseguente all&#8217;annullamento il CSM ha tuttavia deliberato nuovamente la nomina del dott. YY a Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo aggiunto (delibera del 16 maggio 2018).</p>
<p style="text-align: justify;">5. La dott.ssa XX ha quindi proposto ricorso per l&#8217;ottemperanza, chiedendo che la nuova delibera del CSM sia dichiarata nulla per elusione del giudicato amministrativo, oltre alla nomina di un commissario ad acta che provveda a dare esecuzione al giudicato medesimo.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Si sono costituiti in resistenza al ricorso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia, nonchè il controinteressato dott. YY.</p>
<p style="text-align: justify;">Diritto</p>
<p style="text-align: justify;">1. Ricorrendo per l&#8217;ottemperanza della sentenza di questa Sezione V, 5 marzo 2018, n. 1345, di annullamento del giudizio comparativo con il dott. YY, la dott.ssa XX desume l&#8217;intento elusivo del CSM perchè:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;organo di governo autonomo non si è limitato a rideterminarsi eliminando le illegittimità  accertate nel giudizio di cognizione, in relazione al quale ha solo riservato un fugace accenno alla sentenza di annullamento, ma ha rivalutato, senza esservi obbligato da questo, le posizioni di tutti i magistrati aspiranti all&#8217;ufficio semidirettivo presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, che pure non avevano proposto impugnazioni contro la delibera originaria;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nel riformulare il giudizio comparativo, il Consiglio CSM non ha incentrato la valutazione sull&#8217;indicatore attitudinale previsto dall&#8217;art. 103, comma 3, del Codice antimafia, come imposto dalla sentenza di annullamento, ma ha innanzitutto attribuito rilievo ora determinante al maggior periodo di servizio svolto dal dott. YY nelle funzioni requirenti, sebbene ai sensi di tale disposizione di legge ciù² costituisca un requisito di legittimazione per aspirare all&#8217;ufficio (periodo non inferiore a dieci anni anche non continuativi);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in questa prospettiva &#8211; aggiunge la ricorrente &#8211; l&#8217;organo di governo autonomo non ha poi considerato che, pur avendo ella ricoperto le funzioni requirenti per ventitrà© anni, contro i venticinque del controinteressato, la stessa XX sempre si è occupata di criminalità  organizzata, sin dall&#8217;assegnazione alla Procura della Repubblica di Napoli, risalente al 1985, allorchè le fu affidato il settore delle misure di prevenzione antimafia, per poi essere assegnata alle Direzioni distrettuali antimafia di Napoli, di Bologna ed infine alla Direzione nazionale;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; al medesimo riguardo evidenzia invece che il dott. YY si è occupato di criminalità  organizzata solo nel periodo in cui ha svolto le funzioni di sostituto procuratore presso la Direzione distrettuale antimafia di Milano dal 1992 al 2000, mentre nei successivi dodici anni di servizio trascorsi fino all&#8217;impugnata nomina di Procuratore aggiunto egli è stato assegnato ad altri settori specializzati, privi di collegamento con la criminalità  organizzata di stampo mafioso;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la dott.ssa XX censura la nuova delibera adottata in asserita esecuzione del giudicato anche laddove, nel formulare l&#8217;ipotesi subordinata che i profili attitudinali specifici dei candidati siano &quot;equivalenti&quot;, nondimeno il CSM ha affermato che il dott. YY prevale &quot;per il proficuo e duraturo esercizio delle funzioni semidirettive quale procuratore aggiunto presso il Tribunale di Milano&quot;, a differenza di essa ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la dott.ssa XX sostiene che il giudizio di equivalenza così espresso è immotivato, e privo di adeguata valutazione del proprio curriculum professionale, ed inoltre pone in rilievo l&#8217;intento elusivo dell&#8217;organo di governo autonomo ricavabile dal fatto che è stato considerato un incarico semidirettivo valutabile quale indicatore attitudinale generico, posto pertanto in posizione subordinata rispetto agli indicatori attitudinali specifici relativo all&#8217;ufficio da conferire;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;intento elusivo si evincerebbe dal contrasto con le ragioni dell&#8217;annullamento giudiziale del precedente giudizio e, inoltre, con il fatto che ai sensi del citato art. 103, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 in caso di equivalenza &quot;dei requisiti professionali&quot; opera il residuale criterio dell&#8217;anzianità  di ruolo;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con un ultimo ordine di censure la dott.ssa XX torna a contestare il giudizio di prevalenza a favore del dott. YY sulla base del fatto che costui &quot;può vantare molte esperienze in indagini aventi respiro internazionale ed il conseguimento di eccellenti risultati che gli hanno permesso di guadagnarsi l&#8217;elogio delle autorità  statunitensi&quot;, laddove ad essa ricorrente &quot;manca, invece, la dimensione internazionale&quot;, che invece risulta dalla ricostruzione della propria carriera contenuta nella medesima delibera qui impugnata, e a differenza del controinteressato non si è limitata a una funzione di</p>
<p style="text-align: justify;">cooperazione internazionale ma è consistita nella più¹ qualificante attività  di coordinamento investigativo con autorità  giurisdizionali straniere.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Le censure così sintetizzate sono fondate nei termini che seguono.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Diversamente da quanto eccepito dalle parti resistenti, le contestazioni formulate dalla dott.ssa XX nel presente ricorso per ottemperanza all&#8217;indirizzo della delibera adottata dal CSM in sede di rinnovazione del giudizio comparativo dopo il giudicato di annullamento non si sostanziano in censure nuove rispetto a quelle dedotte dalla stessa ricorrente nel giudizio di cognizione e pertanto inammissibili in questa sede esecutiva (e che conseguentemente, previa conversione del rito ai sensi dell&#8217;art. 32 Cod. proc. amm., andrebbero rimesse all&#8217;ordinaria sede di cognizione).</p>
<p style="text-align: justify;">4. Al contrario, tali censure si rivolgono alle ragioni su cui si fonda la nuova comparazione tra i magistrati parti del presente giudizio e che l&#8217;organo di governo autonomo ha posto a base della rinnovata prevalenza attribuita al dott. YY. La dott.ssa XX lamenta in particolare che il CSM si sia sottratto al vincolo conformativo discendente dal giudicato di annullamento attraverso il richiamo a profili curriculari esorbitanti dagli indicatori attitudinali specifici per l&#8217;ufficio semidirettivo da conferire sanciti dall&#8217;art. 103, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, sulla cui base si era fondato l&#8217;annullamento dell&#8217;originaria delibera consiliare.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, una simile prospettazione è non solo conforme al principio di specificità  dei motivi di ricorso ex art. 40, comma 1, lett. d), Cod. proc. amm., che onera la parte di indicare in modo puntuale i vizi da cui sarebbe affetto l&#8217;atto impugnato &#8211; vizi che nel giudizio di ottemperanza sono limitati alla nullità  per violazione o elusione del giudicato: artt. 31, comma 4, e 114, comma 4, lett. b), Cod. proc. amm. &#8211; ma è insita nella ragione di annullamento del giudizio di cognizione.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Quest&#8217;ultima è consistita nel difetto di motivazione: ne deriva l&#8217;obbligo per l&#8217;amministrazione di rinnovare il potere esercitato in modo illegittimo, ora deprivato delle ragioni invalidanti, e cioè attraverso una motivazione che risulti adeguata e sufficiente rispetto ai presupposti sostanziali che erano stati presi in valutazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel rinnovare il giudizio, l&#8217;Amministrazione deve sottrarsi al sospetto di elusione mediante la ricerca di un&#8217;addizione motivazionale sostitutiva, da applicare a una decisione sostanziale che resta in realtà  giù  preacquisita: addizione semplicemente surrogatoria di quella precedente dichiarata illegittima e dunque venuta meno. Con ciù² obliterando che &#8211; specie dopo l&#8217;innovazione dell&#8217;art. 3 l. n. 241 del 1990, che ha elevato il vizio di motivazione a violazione di legge, vale a dire a difetto di un elemento strutturale del provvedimento &#8211; la motivazione compone una caratteristica fondativa e intrinseca dell&#8217;atto, perchè esterna il plausibile ragionamento che ha mosso e condotto l&#8217;amministrazione alla scelta: e con cui l&#8217;amministrazione esprime, a giustificazione e trasparenza del proprio operato, la scelta fatta che incide sui destinatari della sua azione.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo significa che non è legittimo, nel caso di intervenuto annullamento giurisdizionale per un vizio di motivazione, semplicemente sostituire una motivazione con un&#8217;altra del tutto nuova che, in surroga dell&#8217;illegittima, automaticamente conduca al medesimo risultato pratico, quasi si tratti di elementi estrinseci e aggiuntivi all&#8217;atto, fungibili o intercambiabili. Al contrario, occorre ripercorrere l&#8217;intero ragionamento alla base delle valutazioni giù  fatte, espungendone quanto accertato illegittimo e valutando quanto residua di ciù² che era stato acquisito: che è ciù² di cui l&#8217;amministrazione era adeguatamente a conoscenza e responsabilmente stimava rilevante al momento delle sue determinazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Vero è che l&#8217;annullamento giurisdizionale cassa l&#8217;atto illegittimo: ma ciù² avviene per specifiche e circoscritte ragioni di accertata illegittimità , che verrebbero vanificate se all&#8217;amministrazione fosse dato &#8211; come fosse stata introdotta una tabula rasa &#8211; di dismettere la considerazione della rilevanza da essa giù  responsabilmente data agli altri, non illegittimi, elementi che aveva assunto da ponderare ai fini decisori, per sostituirli con altri e nuovi elementi, dando luogo ad una banalizzazione, potenzialmente ad infinitum, del vizio di motivazione definitivamente accertato in giustizia.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Nella prospettiva descritta si è posta la dott.ssa XX.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel fondare il ricorso in ottemperanza sulla nullità  della nuova delibera consiliare, per elusione del giudicato perchè anche ora è mancata una comparazione effettiva con il dott. YY circa l&#8217;indicatore attitudinale specifico previsto [per norma primaria] dall&#8217;art. 103, comma 3, del Codice antimafia per l&#8217;attribuzione dell&#8217;incarico di Procuratore aggiunto antimafia e antiterrorismo, la dott.ssa XX lamenta che si sia sorvolato sulle funzioni da lei svolte, specie presso la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo: funzioni invece tali da assicurarle la prevalenza rispetto al dott. YY riguardo all&#8217;indicatore della detta disposizione di legge: il che derivava dal vincolo del giudicato. Il CSM invece ha dato un peso decisivo alle indagini di carattere internazionale condotte dal dott. YY ed al conseguimento in esse di &quot;eccellenti risultati&quot;. Ma questo richiamo altro non sarebbe che &quot;un pretesto motivazionale, tale da consentire al CSM di mantenere ferma la decisione assunta in sede di prima delibazione, così sottraendosi all&#8217;osservanza dei vincoli derivanti dal giudicato&quot; (così a pag. 18 del ricorso).</p>
<p style="text-align: justify;">7. Sulla base di analoga prospettazione &#8211; in controversia su una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario &#8211; l&#8217;Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato ha affermato che la sede propria per contestare le modalità  con cui l&#8217;amministrazione si è rideterminata dopo il giudicato di annullamento di un suo precedente provvedimento è quella dell&#8217;ottemperanza (Cons. Stato, Ad. plen., 15 gennaio 2013, n. 2): e in particolare allorchè il ricorrente vittorioso nel giudizio di merito lamenti che l&#8217;esito nuovamente per lui sfavorevole dell&#8217;attività  amministrativa consegua &quot;ad una non corretta applicazione del decisum giurisdizionale ed, anzi, ad un vero e proprio stravolgimento della stessa, attuato mediante l&#8217;utilizzo di nuovi criteri esulanti dall&#8217;alveo procedimentale portato all&#8217;esame del giudice&quot; ed in cui, pertanto, &quot;la pretesa illegittimità  dell&#8217;azione amministrativa trova fondamento e parametro di valutazione proprio nella mancata coerenza con la decisione giurisdizionale&quot; (Â§ 6 della parte &quot;in diritto&quot;).</p>
<p style="text-align: justify;">8. L&#8217;assunto a base dell&#8217;eccezione del controinteressato dott. YY invece assegna alla carenza di motivazione dell&#8217;atto amministrativo un rango inferiore agli altri vizi di legittimità , che genera una fungibilità  con qualsivoglia altra nuova motivazione. La tesi &#8211; che nega rilievo al consolidato principio per cui il giudicato amministrativo è un &quot;giudicato a formazione progressiva&quot; &#8211; non trova riferimento normativo ed è in contrasto con il principio fondamentale di effettività  della tutela giurisdizionale attuata con il giudizio amministrativo (art. 1 Cod. proc. amm.), oltre che &#8211; come chiarito dal precedente richiamato dell&#8217;Adunanza plenaria &#8211; con il dovere delle parti, in particolare della Pubblica amministrazione, di dare esecuzione ai &quot;provvedimenti del giudice amministrativo&quot; (art. 112, comma 1, Cod. proc. amm.) e, in apice, il principio costituzionale di imparzialità  dell&#8217;attività  dei pubblici poteri (art. 97 Cost.). Se portato alle conseguenze ultime, l&#8217;assunto risulta circolare, perchè comporta un potenziale &quot;regresso all&#8217;infinito&quot;, e ad ogni pronuncia di annullamento per difetto di motivazione finirebbe per dover seguire un nuovo giudizio di cognizione per accertare l&#8217;illegittimità  della nuova determinazione amministrativa negativa per il ricorrente: così vanificando alla radice &#8211; finanche nel tempo e nell&#8217;economia della risorsa giurisdizionale &#8211; gli effetti prescrittivi di un costituito giudicato di annullamento per illegittimità .</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;assunto del dott. YY si pone dunque contro l&#8217;esigenza di certezza e sicurezza giuridica portata solennemente dal giudicato amministrativo, la quale fissa e consolida gli interessi coinvolti perchè giù  stimati legittimamente rilevanti, negandovi ingresso a quello illegittimo: e che dunque per il resto rimangono da comparare tra loro in sede di rinnovazione dell&#8217;atto.</p>
<p style="text-align: justify;">Rispetto a questa perimetrazione , in ottemperanza si concentrano le questioni di conformazione al giudicato avvenuta in sede di rivalutazione che l&#8217;amministrazione soccombente va a compiere dell&#8217;affare, vale a dire che &quot;la riedizione del potere (&#8230;) si concreti nel valutare differentemente, in base ad una nuova prospettazione, situazioni che, esplicitamente o implicitamente, siano state oggetto di esame da parte del giudice&quot;.</p>
<p style="text-align: justify;">Naturalmente, in ragione del principio dell&#8217;attualità  del provvedere, restano legittimamente escluse da ciù² le sole ipotesi in cui l&#8217;atto, adottato in asserita esecuzione del giudicato, sia fondato su fatti e situazioni ad esso documentatamente sopravvenute (così ancora la citata Cons. Stato, Ad. plen., 15 gennaio 2013, n. 2: v. anche Cons. Stato, Ad. plen., 9 giugno 2016, n. 11).</p>
<p style="text-align: justify;">9. Escluso che nel caso di specie si faccia questione di fatti sopravvenuti al giudicato, e rilevato che si verte solo di rivalutazione dei profili curriculari dei magistrati concorrenti al posto di procuratore aggiunto antimafia e antiterrorismo (espuntone quanto è stato accertato illegittimo dalla sentenza ottemperanda), si procede a vagliare le censure dalla ricorrente proposte.</p>
<p style="text-align: justify;">Va innanzitutto premesso che l&#8217;annullamento dell&#8217;iniziale giudizio comparativo a favore del dott. YY è stato motivato dall&#8217;ottemperanda sentenza nei seguenti termini:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; per l&#8217;ufficio semidirettivo requirente in contestazione è indicatore attitudinale quello dato dalle &quot;specifiche attitudini, capacità  organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti&quot; relativi al settore in questione: elemento cui va testuale riferimento la norma primaria dell&#8217;art. 103, comma 3; d.lgs. n. 159 del 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; illogico, irragionevole e non coerente con detto indicatore di legge, una volta che si considerino le speciali attribuzioni della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, penalizzare nella comparazione il magistrato ivi addetto rispetto ad uno addetto ad un ordinario ufficio requirente per il fatto che il primo, ovviamente in relazione alle attribuzioni istituzionali dello speciale ufficio, non svolga funzioni di diretta conduzione delle indagini: con il risultato pratico di invertire la valutazione di attitudini ad quem (in pratica: presumendo subvalente proprio il magistrato giù  addetto a quello speciale ufficio per cui si concorre) ed operare così una svalutazione pregiudiziale e irragionevole del&quot;l&#8217;esperienza più¹ qualificata alla stregua degli indicatori specifici&quot;.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Con la nuova delibera il Consiglio superiore della magistratura:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ha riconosciuto alla dott.ssa XX &quot;al pari del dott. YY, un&#8217;approfondita esperienza nell&#8217;attività  requirente, sia nel settore della criminalità  organizzata che in quello del terrorismo&quot;, per poi dare atto del maggiore svolgimento di quest&#8217;ultimo nell&#8217;esercizio delle funzioni requirenti (venticinque anni contro i ventitrà© della ricorrente);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ha stimato indicativo di più¹ spiccata attitudine per l&#8217;ufficio ad quem il fatto che il dott. YY abbia svolto &quot;molte esperienze in indagini aventi respiro internazionale ed il conseguimento di eccellenti risultati che gli hanno permesso di guadagnarsi l&#8217;elogio delle autorità  statunitensi&quot;, mentre alla dott.ssa XX &quot;manca (&#8230;) la dimensione internazionale&quot;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ha infine precisato che, pur in caso di attitudine specifica equivalente, il percorso professionale del dott. YY &quot;si distingue per il proficuo e duraturo esercizio delle funzioni semidirettive quale procuratore aggiunto presso il Tribunale di Milano&quot;, e che per contro la dott.ssa XX non ha mai ricoperto analogo incarico.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Così sintetizzati i punti del nuovo giudizio comparativo, lo stesso non si sottrae alle censure della ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Rispetto all&#8217;obbligo da giudicato di svolgere il rinnovato giudizio sulla base del parametro valutativo che ha per speciale volontà  di legge rilievo prioritario e che consiste nelle &quot;specifiche attitudini, capacità  organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità  organizzata&quot;, ai sensi del l&#8217;art. 103, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, il CSM ha dato per decisivi il &quot;respiro internazionale ed il conseguimento di eccellenti risultati&quot;, che sono valsi al dott. YY &quot;l&#8217;elogio delle autorità  statunitensi&quot;. Nondimeno, non ne viene da un lato chiarito il valore attitudinale specifico per lo speciale ufficio semidirettivo da attribuire, e dal un altro non viene spiegato perchè nell&#8217;ambito di nutriti percorsi professionali svolti dai due nel settore della criminalizzata organizzata, sia stato enucleato un simile aspetto e stimato prevalente su quello di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">12. L&#8217;assenza di riferimenti minimi in grado di fare emergere un giudizio compiuto &#8211; come esige il Testo unico sulla dirigenza giudiziaria: art. 26, comma 2, secondo cui il giudizio attitudinale &quot;è formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori&quot; &#8211; formalmente denunciata</p>
<p style="text-align: justify;">dalla manifesta sproporzione tra il profilo che nella comparazione ha poi assunto peso decisivo e la diffusa esposizione che la delibera impugnata nel presente giudizio fa dei percorsi di carriera del dott. YY, ma in modo ancora più¹ palese della dott.ssa XX.</p>
<p style="text-align: justify;">13. Infatti, del primo si ricorda, per il settore della criminalità  organizzata, il fatto che egli:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; (con riguardo al parametro del merito) nel periodo svolto quale sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Milano, dal 1992 al 2000, ha trattato &quot;processi di grande complessità  (per numero degli imputati e qualificazione giuridica dei fatti contestati) relativi alla mafia, alla camorra, alla &#8216;ndrangheta ed alle loro infiltrazioni nel tessuto economico milanese e lombardo&quot; oltre che la successiva &quot;gestione di molti maxi-dibattimenti, tutti conclusi positivamente&quot;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nel successivo segmento di carriera ha prestato servizio in &quot;dipartimenti specializzati&quot; della procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano &quot;occupandosi, nell&#8217;ordine, di criminalità  informatica e truffe aggravate, di criminalità  terroristica, di ambiente e lavoro (&#8230;) e di reati contro la Pubblica Amministrazione&quot;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in questa parte della carriera si è occupato di un procedimento collegato &quot;alla strage terroristica di matrice islamica avvenuta a Madrid l&#8217;11.3.2004&quot;, condotto in &quot;cooperazione giudiziaria internazionale con Spagna, Belgio e Francia e successivamente anche con Germania, Olanda e Stati Uniti&quot;, nell&#8217;ambito del quale il &quot;modulo investigativo&quot; adottato è stato indicato &quot;come &quot;modello&quot; di cooperazione internazionale in seno ad un seminario di Eurojust tenutosi nel 2004 e finalizzato a fare il punto della cooperazione giudiziaria internazionale nel contrasto al terrorismo c.d. islamico dopo le stragi di Madrid&quot;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;attività  di cooperazione internazionale complessivamente svolta gli è valsa &quot;plurime note di elogio del governo degli USA in relazione a procedimenti di cui si è occupato ed in relazione alla cooperazione offerta in procedimenti complessi&quot;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; quindi, (con riguardo al giudizio attitudinale) nell&#8217;iniziale periodo presso la direzione distrettuale antimafia, ha contribuito in modo decisivo &quot;alla realizzazione di una prima Banca Dati rivelatasi ben presto utilissimo strumento d&#8217;indagine&quot;; ed inoltre &quot;a predisporre un fascicolo informatico, in formato PDF non modificabile, riproduttivo di tutti gli atti del procedimento, certificato dalla segreteria, e messo a disposizione degli avvocati giù  in sede di deposito degli atti ex art. 415 bis c.p.p., e del Giudice all&#8217;atto del promovimento dell&#8217;azione penale&quot;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ed ancora, quale Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Milano, dal 2012, a capo del dipartimento competente in materia di antiterrorismo e di reati informatici, si è contraddistinto per le soluzioni organizzative adottate, consistite nella costituzione di due &quot;aree distinte, quanto alla relativa assegnazione dei procedimenti e all&#8217;allocazione delle forze di polizia&quot;, avendo perà² &quot;avuto cura di assicurare la circolazione delle conoscenze e delle informazioni, anche nella prospettiva di un ricambio nella composizione delle due aree, stabilendo l&#8217;assegnazione (o la co-assegnazione) di alcuni procedimenti dell&#8217;area terrorismo anche ai magistrati dell&#8217;area informatica&quot;; oltre che la costituzione in collaborazione col Comune di Milano di un &quot;fondo nel bilancio destinato a risarcire almeno in parte le vittime dei crimini informatici&quot;.</p>
<p style="text-align: justify;">14. Della dott.ssa XX la delibera qui impugnata invece pone in risalto:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;attività  di &quot;trattazione di numerosi e complessi procedimenti relativi ad alcuni tra i più¹ importanti clan camorristi&quot; durante l&#8217;esperienza presso la Direzione distrettuale antimafia di Napoli, dal 1992 al 1996, nell&#8217;ambito della quale essa &quot;ha svolto anche funzioni di referente in materia di collaboratori di giustizia ed ha coordinato la Sezione misure di prevenzione&quot;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;analoga esperienza in &quot;attività  investigative riferite a complessi procedimenti di criminalità  organizzata &#8211; in particolare &#8216;ndrangheta&quot; nel successivo periodo svolto presso la direzione distrettuale antimafia di Bologna, dal 1997 al 2000, nel corso del quale essa ha anche avuto occasione di &quot;occuparsi di camorra, in specie del cd clan dei Casalesi, operando in coordinamento con la D.D.A. di Napoli alla quale ultima venne anche applicata fra il 1998 ed il 2000&quot;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ed ancora si ricorda l&#8217;attività  in materia di terrorismo, che la ha vista occuparsi &quot;di una complessa indagine relativa al terrorismo islamico; proprio nella conduzione di tali ultime indagini, conclusa con l&#8217;individuazione e l&#8217;arresto di numerosi soggetti e di basi logistiche in Italia e all&#8217;estero&quot;, con &quot;proficue esperienze con Autorità  Giudiziarie di diversi Paesi stranieri&quot;.</p>
<p style="text-align: justify;">Per il servizio svolto dalla dott.ssa XX presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, dal 2009, si menziona:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la &quot;trattazione di numerosi affari concernenti collaboratori e testimoni di giustizia (anche in relazione alla concessione di benefici penitenziari e in materia di libertà  personale), di detenuti sottoposti al regime detentivo speciale ex art. 4l-bis Ord. Penit.&quot;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la delega nelle materie &quot;della contraffazione e delle misure di prevenzioni (sic) antimafia e antiterrorismo (personali e patrimoniali)&quot;, in cui &quot;ha avuto modo di distinguersi in modo significativo, anche in virtà¹ della pregressa esperienza maturata nel settore dei reati economici &#8211; finanziari, del riciclaggio, delle infiltrazioni della criminalità  organizzata nelle imprese, nella politica e nella pubblica amministrazione&quot;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;&quot;attività  di collegamento investigativo di cui all&#8217;art. 371 bis, comma 3, lett. a), cod. proc. pen.&quot; con i vari distretti di Corte d&#8217;Appello;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la delega all&#8217;esercizio &quot;delle funzioni di coordinamento investigativo in ambito nazionale nella materia delle Misure di prevenzione personali e patrimoniali sin dal 2009; nella materia della Contraffazione di marchi e Contraffazione dell&#8217;euro&quot;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; quindi le &quot;funzioni di coordinamento investigativo in ambito nazionale in materia di Mafia cinese e nigeriana&quot; e la cura dei &quot;rapporti di cooperazione con le autorità  dell&#8217;Olanda, Belgio e Lussemburgo&quot;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ed ancora la nomina a &quot;responsabile del Servizio Misure di prevenzione, di nuova istituzione, con l&#8217;incarico di dare organicità  e ampiezza di prospettive ai poteri di intervento del PNA in materia&quot;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la partecipazione al &quot;Servizio Cooperazione internazionale nell&#8217;ambito del quale è curata l&#8217;attività  della DNA nei rapporti giuridici internazionali&quot; e &quot;alla Sezione Camorra e Sacra corona unita che ha come obiettivo l&#8217;analisi delle caratteristiche strutturali e funzionali della criminalità  organizzata campana e pugliese&quot;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la partecipazione alle attività  &quot;della Sezione contrasto giudiziario al terrorismo, di nuova istituzione dopo l&#8217;entrata in vigore della legge 43/2015 che ha attribuito al procuratore nazionale le funzioni di coordinamento e impulso delle indagini penali e di prevenzione in materia di terrorismo; costituisce una struttura di supporto organizzativo, operativo, tecnico e gestionale, destinata a consentire il miglior funzionamento della Sezione terrorismo e di tutto l&#8217;Ufficio&quot;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;elaborazione di un &quot;Protocollo d&#8217;intesa in materia di misure di prevenzione patrimoniali con i Procuratori Generali, i Procuratori distrettuali e i Procuratori del distretto&quot;, con annessa partecipazione alle riunioni in tutti i distretti con la specifica finalità  &quot;di potenziare le misure di contrasto patrimoniale alla criminalità  organizzata e curare la sottoscrizione del Protocollo&quot;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la partecipazione al &quot;progetto di collaborazione tra il PNA e l&#8217;Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità  organizzata per la predisposizione delle linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dall&#8217;art. 112 del d.lgs. 6.09.2011 n. 159&quot;.</p>
<p style="text-align: justify;">15. Da questa ricognizione dei contenuti della nuova delibera si ricava che il CSM, pur vincolato dal giudicato di annullamento a svolgere una valutazione attitudinale nella materia del contrasto alle organizzazioni criminali e terroristiche, come voluto dall&#8217;art. 103, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, si è limitato in via ricognitiva ad elencare le attività  rispettivamente svolte nel settore in questione dai due magistrati. Ma di esse poi non ha fatto ragione effettiva e riscontrabile di ponderazione e selezione comparativa, se non quanto al secondario aspetto del carattere internazionale delle indagini &#8211; collocato infatti dallo stesso organo di governo autonomo nell&#8217;ambito dei profili di merito del magistrato &#8211; e di cui non è stato comunque chiarito il peso decisivo rispetto alle &quot;esigenze funzionali da soddisfare&quot;, ai sensi dell&#8217;art. 25, comma 1, del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria.</p>
<p style="text-align: justify;">16. Sotto il profilo evidenziato si può pertanto cogliere l&#8217;intento elusivo dell&#8217;organo di governo autonomo di sottrarsi al vincolo conformativo da giudicato, nell&#8217;ambito del quale si era tra l&#8217;altro rilevata la necessità  di considerare &quot;l&#8217;esperienza più¹ qualificata alla stregua degli indicatori specifici&quot; per l&#8217;ufficio semidirettivo in contestazione, che la dott.ssa XX può vantare, in virtà¹ del servizio ivi giù  svolto &#8211; oltre che di quello precedente presso due direzioni distrettuali antimafia, senza farne ragione di automatica prevalenza, ma nemmeno di paradossale aprioristica penalizzazione nell&#8217;ambito di una valutazione pur &quot;globale e complessiva&quot;. Ma con il non ponderare e valutare ancora una volta tale qualificato servizio prestato dall&#8217;odierna ricorrente nell&#8217;ufficio cui si riferisce l&#8217;incarico di funzione da attribuire, il CSM appare aver aggirato il vincolo conformativo da giudicato.</p>
<p style="text-align: justify;">17. Un simile intento è palesato anche dalla contraddizione insita nel valorizzare in chiave comparativa il carattere internazionale delle indagini del dott. YY, ed i risultati ed i riconoscimenti ottenuti, quando dalla stessa delibera emerge che la stessa dott.ssa XX, lungi dell&#8217;essere mancante della &quot;dimensione internazionale&quot; ha svolto tutte le attività  sopra menzionate e che queste ultime &#8211; come da lei dedotto &#8211; non si sono limitata alla cooperazione con autorità  straniere, ma sono consistite nella più¹ qualificante attività  di coordinamento internazionale, propria degli addetti alla Direzione nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, anche a ritenere che i profili curriculari dei due si equivalgano per attitudini specifiche maturate nel settore della criminalità  organizzata e terroristica &#8211; come sembra doversi desumere dalla motivazione addotta dal CSM a sostegno del nuovo giudizio comparativo &#8211; nondimeno la delibera qui impugnata appare affetta da contraddizione interna nell&#8217;enucleare un profilo rispetto al quale non risulta emergere una carenza della dott.ssa XX.</p>
<p style="text-align: justify;">18. Per il resto la delibera del CSM prospetta, in via subordinata rispetto al giudizio finora esaminato, un&#8217;equivalenza attitudinale specifica dei due candidati, che risolve ancora una volta a favore del dott. YY in base all&#8217;esperienza in funzione semidirettiva da svolta quale Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Milano.</p>
<p style="text-align: justify;">19. Anche per questa parte la delibera si espone alle censure di difetto di motivazione sollevate dal presente ricorso. Infatti, non è dato comprendere come possano essere stimati equivalenti profili di carriera tanto variegati, nell&#8217;ambito dei quali l&#8217;esperienza della dott.ssa XX appare più¹ ampia nei settori dell&#8217;antimafia e dell&#8217;antiterrorismo. Un tale difetto sul punto è ancora una volta sintomo di elusione dell&#8217;obbligo di comparazione effettiva derivante dal giudicato, e si manifesta ulteriormente nelle diffuse ragioni esposte nel presente giudizio dai due magistrati, e dunque anche il dott. YY, a sostegno della prevalenza del proprio rispettivo curriculmprofessionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Circa quest&#8217;ultimo ordine di rilievi, non compete a questo giudice, pur in sede dell&#8217;ottemperanza, attribuire la preferenza all&#8217;uno o all&#8217;altro o esprimere un giudizio di condivisione sull&#8217;operato del CSM esorbitante dai limiti del riscontro di vizi di legittimità  (cfr. Cass., SS.UU., 5 ottobre 2015, n. 19787, citata nella sentenza di cognizione e Cons. Stato, V, 23 gennaio 2018, n. 432 e V, 5 marzo 2018, n. 1345); ed in particolare di ragioni di nullità  per violazione o elusione del giudicato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il CSM dovrà  dunque rideterminarsi operando finalmente una seria e sostanziale valutazione attitudinale apprezzandole nell&#8217;ordine gerarchico emergente dal giudicato e dalla legge: che dunque consideri effettivamente ed adeguatamente le esperienze e le capacità  maturate nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità  organizzata, come previsto dall&#8217;art. 103, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">20. Per le ragioni sopra esposte deve essere dichiarata la nullità  per elusione del giudicato della nuova delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura.</p>
<p style="text-align: justify;">Per il riesercizio del potere imposto dalla presente pronuncia si assegna il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se antecedente, notificazione della presente sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Non si ravvisa, allo stato, la necessità  di nomina di un commissario ad acta. Questa parte della domanda pertanto, allo stato, non è accolta.</p>
<p style="text-align: justify;">21. Il ricorso va dunque accolto solo in parte, nei termini esposti.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;indubbia complessità  delle questioni controverse giustifica la compensazione delle spese di causa.</p>
<p style="text-align: justify;">PQM</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie in parte il ricorso, nei termini di cui in motivazione, e compensa le spese di causa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Giuseppe Severini, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Roberto Giovagnoli, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Alessandro Maggio, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 04 GEN. 2019.</p>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 4/1/2019 n.10</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-4-1-2019-n-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-4-1-2019-n-10/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 4/1/2019 n.10</a></p>
<p>Legge di Bilancio 2019 : &#34;a prima lettura&#34; La attuale legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145 in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 &#8211; S. O. n. 62) non si sottrae alla sua rituale lettura problematica, accogliendo in un solo articolo, di oltre mille</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>Legge di Bilancio 2019 :  &quot;a prima lettura&quot;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY">La attuale legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145 in <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 302 del 31 dicembre 2018 &#8211; S. O. n. 62) non si sottrae alla sua rituale lettura problematica, accogliendo in un solo articolo, di oltre mille commi, un panorama normativo quanto mai variegato, con innesti, parcellizzate novelle, rimandi a raffica di incerta lettura complessiva.</p>
<p align="JUSTIFY">Valga allora segnalare una moderata elencazione di interventi che si raccordano con le materie di più¹ consolidata frequentazione giuridica.</p>
<p align="RIGHT">A. Pagano</p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i style="">Mobilità  cittadina</i></p>
<p align="JUSTIFY">102. Al fine di sostenere la diffusione della micromobilità  elettrica e promuovere l&#8217;utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, nelle città  è autorizzata la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità  personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali <i>segway</i>, <i>hoverboard</i> e monopattini. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti le modalità  di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione.</p>
<p align="JUSTIFY">103. All&#8217;articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 9 è inserito il seguente: « 9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l&#8217;accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida ».</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>Autostrade ciclabili</i></p>
<p align="JUSTIFY">104. Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione delle autostrade ciclabili, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per le autostrade ciclabili con uno stanziamento di 2 milioni di euro per l&#8217;anno 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità  di erogazione delle risorse del predetto Fondo, nonchè le modalità  di verifica e controllo dell&#8217;effettivo utilizzo da parte degli enti territoriali delle risorse erogate per le finalità  di cui al presente comma.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>Opere Pubbliche</i></p>
<p align="JUSTIFY">139. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025, di 400 milioni di euro per l&#8217;anno 2026, di 450 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2031 e di 500 milioni di euro annui per gli anni 2032 e 2033. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.</p>
<p align="JUSTIFY">140. Gli enti di cui al comma 139 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell&#8217;interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell&#8217;esercizio precedente all&#8217;anno di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell&#8217;opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell&#8217;indicazione di un CUP valido ovvero l&#8217;errata indicazione in relazione all&#8217;opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l&#8217;esclusione dalla procedura. Per ciascun anno:</p>
<p align="JUSTIFY">a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatorio;</p>
<p align="JUSTIFY">b) ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;</p>
<p align="JUSTIFY">c) il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell&#8217;interno con cui sono stabilite le modalità  per la trasmissione delle domande.</p>
<p align="JUSTIFY">141. L&#8217;ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell&#8217;esercizio precedente all&#8217;anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell&#8217;interno, di concerto con il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità : a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà  dell&#8217;ente. Ferme restando le priorità  di cui alle lettere a), b) e c), qualora l&#8217;entità  delle richieste pervenute superi l&#8217;ammontare delle risorse disponibili, l&#8217;attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà  delle risorse disponibili.</p>
<p align="JUSTIFY">142. Le informazioni di cui al comma 141 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell&#8217;articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all&#8217;articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all&#8217;articolo 3 del decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all&#8217;ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell&#8217;articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall&#8217;ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell&#8217;interno.</p>
<p align="JUSTIFY">143. L&#8217;ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d&#8217;asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità  previste dal comma 141, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.</p>
<p align="JUSTIFY">144. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 141 sono erogati dal Ministero dell&#8217;interno agli enti beneficiari per il 20 per cento entro il 28 febbraio dell&#8217;anno di riferimento del contributo, per il 60 per cento entro il 31 luglio dell&#8217;anno di riferimento del contributo, previa verifica dell&#8217;avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 146, e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell&#8217;interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell&#8217;articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</p>
<p align="JUSTIFY">145. Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 143 e 144, il contributo è recuperato dal Ministero dell&#8217;interno secondo le modalità  di cui ai commi 128 e 129 dell&#8217;articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.</p>
<p align="JUSTIFY">146. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 139 a 145 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti legge di bilancio 2019 ».</p>
<p align="JUSTIFY">147. Il Ministero dell&#8217;interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al comma 139.</p>
<p align="JUSTIFY">148. Il Ministero dell&#8217;interno può stipulare un&#8217;apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti Spa, quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per disciplinare le attività  di supporto e assistenza tecnica connesse all&#8217;utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 139, con oneri posti a carico del medesimo fondo.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>Giustizia Amministrativa &#8211; assunzioni di Consiglieri di Stato e referendari TAR</i></p>
<p align="JUSTIFY">320. Al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l&#8217;arretrato, è autorizzata l&#8217;assunzione, con conseguente incremento della dotazione organica, di consiglieri di Stato e di referendari dei tribunali amministrativi regionali, anche in deroga alla vigente normativa in materia di <i>turn over</i>. A tal fine, è autorizzata la spesa per un onere massimo complessivo di 4,9 milioni di euro per l&#8217;anno 2019, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 5,6 milioni di euro per l&#8217;anno 2022, di 5,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 6 milioni di euro per l&#8217;anno 2025, di 6,1 milioni di euro per l&#8217;anno 2026 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall&#8217;anno 2027. Per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia amministrativa è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l&#8217;anno 2019 e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall&#8217;anno 2020. L&#8217;amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri &#8211; Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell&#8217;economia e delle finanze &#8211; Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>Giustizia Amministrativa &#8211; assunzione di personale (non magistratuale)</i></p>
<p align="JUSTIFY">321. Al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l&#8217;arretrato, per il triennio 2019-2021, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, è autorizzato il reclutamento, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sino a 26 unità  di personale non dirigenziale del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, con conseguente incremento della dotazione organica. Per l&#8217;attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l&#8217;anno 2019 e di 1,12 milioni di euro annui a decorrere dall&#8217;anno 2020. L&#8217;amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri &#8211; Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell&#8217;economia e delle finanze &#8211; Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>Giustizia contabile &#8211; assunzione di referendari della Corte dei Conti</i></p>
<p align="JUSTIFY">322. Al fine di agevolare la definizione dei processi pendenti dinanzi alla giurisdizione contabile, compresi i giudizi di conto, e di ridurre ulteriormente l&#8217;arretrato, è autorizzata l&#8217;assunzione di referendari della Corte dei conti, anche in deroga alla vigente normativa in materia di <i>turn over</i>. A tale fine è autorizzata una spesa nel limite massimo complessivo di 3.390.000 euro per l&#8217;anno 2019, di 3.457.000 euro per gli anni 2020 e 2021, di 3.582.000 euro per l&#8217;anno 2022, di 3.939.000 euro per l&#8217;anno 2023, di 3.961.000 euro per l&#8217;anno 2024, di 4.032.000 euro per l&#8217;anno 2025, di 4.103.000 euro per l&#8217;anno 2026 e di 5.308.000 euro annui a decorrere dall&#8217;anno 2027. Per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia contabile è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l&#8217;anno 2019 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall&#8217;anno 2020. Il Segretariato generale della Corte dei conti comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri &#8211; Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell&#8217;economia e delle finanze &#8211; Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>Magistratura ordinaria &#8211; ruolo organico del personale </i></p>
<p align="JUSTIFY">379. Il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 600 unità . Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle ordinarie facoltà  assunzionali, è autorizzato a bandire, dall&#8217;anno 2019, procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente massimo annuo di 200 magistrati ordinari per il triennio 2020-2022. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata dall&#8217;articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, è sostituita dalla tabella 2 allegata alla presente legge. Con uno o più¹ decreti del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono rideterminate le piante organiche degli uffici giudiziari.</p>
<p align="JUSTIFY">380. Per l&#8217;attuazione delle disposizioni del comma 379 è autorizzata la spesa nel limite di euro 13.962.056 per l&#8217;anno 2020, di euro 30.657.856 per l&#8217;anno 2021, di euro 48.915.996 per l&#8217;anno 2022, di euro 53.571.284 per l&#8217;anno 2023, di euro 60.491.402 per l&#8217;anno 2024, di euro 65.988.496 per l&#8217;anno 2025, di euro 71.553.688 per l&#8217;anno 2026, di euro 72.618.826 per l&#8217;anno 2027, di euro 73.971.952 per l&#8217;anno 2028, di euro 75.396.296 per l&#8217;anno 2029, di euro 76.322.120 per l&#8217;anno 2030 e di euro 76.820.640 annui a decorrere dall&#8217;anno 2031.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>Scuola Superiore Meridionale</i></p>
<p align="JUSTIFY">409. Al fine di rafforzare la partecipazione dell&#8217;Italia al progresso delle conoscenze e alla formazione post-laurea, anche mediante l&#8217;adesione alle migliori prassi internazionali, e per assicurare una più¹ equa distribuzione delle scuole superiori nel territorio nazionale, l&#8217;Università  degli studi di Napoli Federico II istituisce, in via sperimentale, nei propri locali, per il triennio costituito dagli anni accademici dal 2019/2020 al 2021/2022, la Scuola superiore meridionale.</p>
<p align="JUSTIFY">410. La Scuola superiore meridionale organizza corsi:</p>
<p align="JUSTIFY">a) di formazione pre-dottorale e di ricerca e formazione post-dottorato, rivolti a studiosi, ricercatori, professionisti e dirigenti altamente qualificati;</p>
<p align="JUSTIFY">b) di dottorato di ricerca di alto profilo internazionale, che uniscano ricerca pura e ricerca applicata in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre università ;</p>
<p align="JUSTIFY">c) ordinari e di master;</p>
<p align="JUSTIFY">d) di laurea magistrale in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre università .</p>
<p align="JUSTIFY">411. L&#8217;offerta formativa di cui al comma 410 è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un apposito comitato ordinatore, composto da due membri designati rispettivamente dall&#8217;Università  degli studi di Napoli Federico II e dalle scuole universitarie federate, nonchè da tre esperti di elevata professionalità  scelti dal Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università  e della ricerca. Ai componenti del comitato non spettano compensi, indennità , gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, nè rimborsi delle spese.</p>
<p align="JUSTIFY">412. Per le attività  della Scuola superiore meridionale è autorizzata la spesa di 8,209 milioni di euro per l&#8217;anno 2019, di 21,21 milioni di euro per l&#8217;anno 2020, di 18,944 milioni di euro per l&#8217;anno 2021, di 17,825 milioni di euro per l&#8217;anno 2022, di 14,631 milioni di euro per l&#8217;anno 2023, di 9,386 milioni di euro per l&#8217;anno 2024 e di 3,501 milioni di euro per l&#8217;anno 2025.</p>
<p align="JUSTIFY">413. Allo scadere del triennio di operatività , previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo, e previa valutazione positiva dei risultati da parte dell&#8217;Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la Scuola superiore meridionale assume carattere di stabilità  e autonomia di bilancio, statutaria e regolamentare. Previo parere favorevole del consiglio di amministrazione federato, la Scuola superiore meridionale potrà  entrare a far parte delle scuole universitarie federate. In caso di mancato reperimento delle risorse necessarie o di valutazione non positiva dei risultati del primo triennio, le attività  didattiche e di ricerca della Scuola sono portate a termine dall&#8217;Università  degli studi di Napoli Federico II, nell&#8217;ambito delle risorse di cui al comma 412.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>Dismissioni</i></p>
<p align="JUSTIFY">422. Nel periodo 2019-2021 il Governo si impegna ad attuare, con la cooperazione dei soggetti istituzionali competenti e utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla normativa di settore, un programma di dismissioni immobiliari volto a conseguire introiti per un importo non inferiore a 950 milioni di euro per l&#8217;anno 2019 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, al netto delle quote non destinate al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato o alla riduzione del debito degli enti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 aprile 2019, su proposta del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, è approvato un piano di cessione di immobili pubblici e sono disciplinati i criteri e le modalità  di dismissione degli immobili da attuare negli anni 2019, 2020 e 2021. Con la medesima procedura si provvede almeno annualmente all&#8217;aggiornamento del piano, nell&#8217;arco del triennio.</p>
<p align="JUSTIFY">423. Il piano di cui al comma 422 ricomprende:</p>
<p align="JUSTIFY">a) immobili di proprietà  dello Stato, non utilizzati per finalità  istituzionali, individuati con uno o più¹ decreti del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, su proposta dell&#8217;Agenzia del demanio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;</p>
<p align="JUSTIFY">b) immobili di proprietà  dello Stato in uso al Ministero della difesa, diverso dall&#8217;abitativo, non più¹ necessari alle proprie finalità  istituzionali e suscettibili di valorizzazione, individuati con uno o più¹ decreti del Ministro della difesa, sentita l&#8217;Agenzia del demanio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;</p>
<p align="JUSTIFY">c) immobili di proprietà  dello Stato per i quali sia stata presentata richiesta di attribuzione ai sensi dell&#8217;articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, accolta dall&#8217;Agenzia del demanio e per i quali l&#8217;ente non abbia adottato la prescritta delibera, salvo che non vi provveda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;</p>
<p align="JUSTIFY">d) immobili ad uso diverso da quello abitativo di proprietà  di altre pubbliche amministrazioni, diverse dagli enti territoriali, come definite ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che i suddetti enti possono proporre ai fini dell&#8217;inserimento nel piano di cessione.</p>
<p align="JUSTIFY">424. Le cessioni sono disciplinate dalla normativa vigente e nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</p>
<p align="JUSTIFY">425. Con riferimento al piano di cui al comma 422, le risorse rivenienti dalla cessione degli immobili statali sono destinate al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato; quelle rivenienti dalla cessione degli immobili degli altri enti sono destinate alla riduzione del debito degli stessi e, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato.</p>
<p align="JUSTIFY">426. Al fine di incentivare la realizzazione del piano di cui al comma 422, nonchè l&#8217;attivazione di nuovi investimenti in armonia con il tessuto sociale di riferimento, per i beni di cui al comma 423, lettere a), b) e c), il piano può individuare modalità  per la valorizzazione dei beni medesimi, ivi compreso l&#8217;adeguamento della loro destinazione, nonchè per l&#8217;attribuzione agli enti territoriali di una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento del ricavato della vendita degli immobili alla cui valorizzazione i predetti enti abbiano contribuito. La predetta quota è definita secondo i criteri previsti dal decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, del 7 agosto 2015, recante determinazione delle modalità  di attribuzione agli enti territoriali di una quota parte dei proventi della valorizzazione o alienazione degli immobili pubblici la cui destinazione d&#8217;uso sia stata modificata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 novembre 2015. Gli enti territoriali destinano le somme ricevute alla riduzione del debito degli stessi e, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.</p>
<p align="JUSTIFY">427. Con decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze sono riconosciuti all&#8217;Agenzia del demanio i maggiori costi sostenuti per le attività  connesse all&#8217;attuazione dei commi da 422 a 433 a valere sulle conseguenti maggiori entrate, secondo le modalità  previste dall&#8217;articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>Diritti audiovisivi</i></p>
<p align="JUSTIFY">651. All&#8217;articolo 18 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:</p>
<p align="JUSTIFY">« 1-bis. I licenziatari che hanno stipulato contratti di licenza con gli organizzatori della competizione o con gli organizzatori degli eventi sono legittimati ad agire in giudizio nel caso di violazione dei diritti audiovisivi oggetto della licenza trasmessi o diffusi sulle reti di comunicazione e ad ottenere che sia vietato il proseguimento della violazione. Sussiste in ogni caso il litisconsorzio necessario con i soggetti di cui al comma 1.</p>
<p align="JUSTIFY">1-ter. Il giudice, su istanza della parte legittimata ad agire ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dispone misure idonee ad impedire la reiterazione delle violazioni del diritto d&#8217;autore e dei diritti connessi, anche per l&#8217;intera durata della competizione e per ciascuno dei suoi eventi ».</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>Appalti pubblici</i></p>
<p align="JUSTIFY">912. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all&#8217;articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all&#8217;affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.</p>
<p align="JUSTIFY">913. Le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d&#8217;opera, nonchè quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città  metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all&#8217;articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono revocate e rimangono acquisite al fondo a tale scopo istituito nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri o, se finanziate ai sensi dell&#8217;articolo 1, commi 140 e 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al Fondo per lo sviluppo e la coesione, per essere destinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al finanziamento di spese di investimento dei comuni e delle città  metropolitane.</p>
<p align="JUSTIFY">914. Le convenzioni stipulate nell&#8217;ambito del Programma di cui al comma 913 e concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonchè delle delibere del CIPE n. 2/2017 del 3 marzo 2017 e n. 72/2017 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, producono effetti nel corso dell&#8217;anno 2019, ai sensi del comma 916 del presente articolo, con riguardo al rimborso delle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma.</p>
<p align="JUSTIFY">915. Al rimborso delle spese di cui al comma 914 si provvede mediante utilizzo dei residui iscritti nel Fondo per lo sviluppo e la coesione per le medesime finalità  del Programma straordinario di cui al comma 913.</p>
<p align="JUSTIFY">916. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti beneficiari provvedono all&#8217;adeguamento delle convenzioni giù  sottoscritte alle disposizioni del comma 913.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>Espropriazioni &#8211; Roma Capitale</i></p>
<p align="JUSTIFY">925. Fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma è autorizzato ad assumere nel piano di rientro, con i limiti di cui al comma 926 del presente articolo, gli oneri derivanti dall&#8217;emanazione da parte di Roma Capitale di provvedimenti ai sensi dell&#8217;articolo 42-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche adottati in pendenza di giudizio, qualora l&#8217;indebita utilizzazione di beni immobili per scopi di interesse pubblico abbia comportato la loro modificazione, anteriormente alla data del 28 aprile 2008, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità  ovvero qualora sia stato annullato l&#8217;atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all&#8217;esproprio o l&#8217;atto che abbia dichiarato la pubblica utilità  di un&#8217;opera ovvero il decreto di esproprio.</p>
<p align="JUSTIFY">926. Ai fini di cui al comma 925, il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma procede ad autorizzare il pagamento, sul bilancio separato del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, dell&#8217;indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale previsto dai commi 1 e 3 dell&#8217;articolo 42-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, entrambi devalutati in applicazione dell&#8217;articolo 248, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come richiamato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2008, determinato da Roma Capitale, e al ristoro del pregiudizio derivante da occupazione senza titolo di cui al comma 3 del medesimo articolo 42-bis limitatamente agli importi maturati sino alla data del 28 aprile 2008.</p>
<p align="JUSTIFY">
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		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/1/2019 n.3</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-4-1-2019-n-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-4-1-2019-n-3/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/1/2019 n.3</a></p>
<p>Pres. De Nictolis, Est. Simonetti Sull&#8217;illegittimità  della revoca totale di un contributo pubblico giù  erogato in caso di interdittiva antimafia sopravvenuta. Contributi pubblici &#8211; Informativa antimafia sopravvenuta &#8211; Revoca totale del contributo giù  erogato &#8211; Illegittimità  &#8211; Ragioni.  E&#8217; illegittima la revoca totale di un contributo pubblico, conseguente a informativa</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Nictolis, Est. Simonetti</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;illegittimità  della revoca totale di un contributo pubblico giù  erogato in caso di interdittiva antimafia sopravvenuta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Contributi pubblici &#8211; Informativa antimafia sopravvenuta &#8211; Revoca totale del contributo giù  erogato &#8211; Illegittimità  &#8211; Ragioni.<br /> </span></p>
<hr />
<p>E&#8217; illegittima la revoca totale di un contributo pubblico, conseguente a informativa antimafia sopravvenuta, nelle ipotesi in cui non sia stato fatto salvo, al momento della revoca del finanziamento, il pagamento del valore delle opere giù  eseguite e, quindi, consistente in somme giù  erogate, ove il finanziamento sia stato elargito sulla base di una prima informativa liberatoria. Infatti, l&#8217;art. 11, co. 2, D.P.R. n. 252/1998 fa &#8220;<em>salvo il pagamento del valore delle opere giù  eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l&#8217;esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità  eseguite</em>&#8220;. La particolare nozione di &#8220;utilità  conseguite&#8221; va estesa anche a quei vantaggi generali che l&#8217;esecuzione del programma finanziato aveva di mira, che sono da accettarsi da parte della Pubblica Amministrazione in termini di effettività  sul presupposto che &#8211; in un contesto che dovrebbe essere ispirato a serietà  e a premialità  delle iniziative private avviate in zone svantaggiate, il che non sempre avviane &#8211; ogni attività  della Pubblica Amministrazione che importa erogazione di provvidenze economiche è (deve essere) finalizzata a scopi di interesse pubblico e questi ultimi si sostanziano in benefici collettivi, immediatamente o mediatamente riconducibili all&#8217;esercizio del potere.<br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 04/01/2019<br /> N. 00003/2019REG.PROV.COLL.<br /> N. 01003/2017 REG.RIC.<br /> REPUBBLICA ITALIANA<br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA<br /> in sede giurisdizionale<br /> ha pronunciato la presente<br /> SENTENZA<br /> sul ricorso numero di registro generale 1003 del 2017, proposto da:Â -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Guglielmo Oberdan, 5;  <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;  U.T.G. &#8211; Prefettura di Palermo, in persona del Prefetto p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Palermo, via Alcide De Gasperi, 81;  <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del T.A.R. SICILIA &#8211; CATANIA, sez. IV n. 2132/2017, resa tra le parti, concernente la revoca di finanziamento disposta dal Ministero dello sviluppo economico a seguito di informativa prefettizia</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di U.T.G. &#8211; Prefettura di Palermo;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Vista l&#8217;ordinanza n. 5/2018;<br /> Vista la sentenza parziale n. 371/2018;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2018 il Cons. Hadrian Simonetti, uditi per le parti l&#8217;Avvocato Lucia Alfieri su delega di Girolamo Rubino e l&#8217;Avvocato dello Stato Davide Giovanni Pintus;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. La società  -OMISSIS- ottenne nel 1999 un contributo di circa un milione e mezzo di euro nell&#8217;ambito del Patto territoriale di Messina, per la realizzazione di un programma di investimenti destinato all&#8217;ammodernamento del villaggio turistico &#8220;-OMISSIS-&#8220;, contributo rilasciato in via provvisoria.<br /> A distanza di anni, dopo che i lavori nel frattempo erano stati realizzati e collaudati, il Ministero dello Sviluppo economico, con nota trasmessa il 12.6.2009, sospese la procedura di rilascio del saldo del contributo e successivamente, con decreto del 17.11.2010, revocò ai sensi dell&#8217;art. 9 del d.lgs. 123/1998 il contributo, ordinando la restituzione di quanto giù  erogato, in ragione della informativa interdittiva del Prefetto di Messina del 12.3.2008.<br /> Tale informativa aveva ravvisato un pericolo di infiltrazione mafiosa sul rilievo del legame parentale e delle cointeressenze societarie intercorrenti tra l&#8217;amministratore e socio della società , -OMISSIS-, e il figlio, -OMISSIS-, pluripregiudicato e arrestato per reati di mafia e, una volta scarcerato, domiciliato presso il villaggio turistico &#8220;-OMISSIS-&#8221; gestito dal padre.<br /> 2. Proposto ricorso e motivi aggiunti, avverso la sospensione, la revoca e l&#8217;interdittiva quale atto presupposto, deducendone l&#8217;illegittimità  per violazione degli artt. 2, 21-quinquies e 21-nonies della l. 241/1990 nonchè per contraddittorietà , carenza di istruttoria e di motivazione, il Tar lo ha respinto con sentenza n. 2132/2017, giudicandolo infondato.<br /> 3. Avverso la sentenza la società  ha proposto il presente appello, riproponendo e sviluppando (solamente una) parte delle originarie censure, compendiate in un unico motivo con cui si contesta sia l&#8217;informativa che la revoca, tanto nei loro presupposti quanto negli effetti che determinano, laddove è richiesta la restituzione di tutte le somme giù  da tempo erogate.<br /> In particolare, nei confronti dell&#8217;atto presupposto, l&#8217;interdittiva antimafia del 2008, parte appellante ha ribadito come i fatti posti a suo fondamento, relativi al figlio di uno degli allora soci della società , non sarebbero rilevanti e comunque sufficienti a fondare un giudizio di pericolosità , dato il tempo trascorso dall&#8217;erogazione del contributo e atteso anche che quel rapporto sociale è venuto meno, avendo -OMISSIS- ceduto le proprie quote e che società  nel 2011 è stata trasformata e ha mutato denominazione, divenendo l&#8217;attuale -OMISSIS-<br /> Sempre nell&#8217;appello si è evidenziato come nel 2015 la società  avesse poi conseguito un&#8217;informativa liberatoria e come su di una vertenza analoga, concernente un&#8217;informativa, in tesi di contenuto identico, emessa nei confronti di una società  che presentava la medesima compagine, constino due precedenti in termini del CGA (sentenze 530 e 531 del 2015).<br /> Costituitasi la Prefettura e non il Ministero, disposta una prima istruttoria, con sentenza parziale n. 371/2018 l&#8217;appello è stato respinto, e per l&#8217;effetto confermata sul punto la sentenza del TAR, quanto alla domanda di annullamento dell&#8217;informativa antimafia, avendo questo Consiglio ritenuto la valutazione compiuta dal Prefetto attendibile, essendo ragionevole inferire, da una serie di dati e di elementi disponibili, che alla data del 2008 vi fosse seriamente il pericolo in atto di un condizionamento, di origine mafiosa, dell&#8217;attività  economica della società  ricorrente.<br /> Quanto alla domanda relativa alla revoca del contributo, con la medesima sentenza 371/2018 è stata disposta istruttoria per conoscere se l&#8217;originaria erogazione del contributo a favore della -OMISSIS- fosse stata preceduta dall&#8217;acquisizione o dalla richiesta della documentazione antimafia ai sensi del d.p.r. 252/1998.<br /> 4. All&#8217;istruttoria ha adempiuto la Prefettura depositando la comunicazione del 14.12.1999 circa l&#8217;insussistenza a tale data di cause interdittive nei confronti della predetta società  e dei suoi soci.<br /> All&#8217;udienza del 12.12.2018, in vista della quale la difesa di parte appellante ha prodotto una memoria finale, la causa è passata in decisione.<br /> 5. Come giù  osservato, si controverte oramai unicamente in ordine alla legittimità  della revoca del contributo concesso e del conseguente recupero della somma a suo tempo versata, pari ad euro 1.208.892,72.<br /> La difesa di parte appellante ha contestato in vario modo tale provvedimento deducendone, nel giudizio di primo grado (v. motivi aggiunti del 18.3.2011), il contrasto con la legge 241/1990, in particolare con gli artt. 21-quinquies e nonies, nonchè l&#8217;eccesso di potere sotto diversi profili, sottolineando la tardività  della revoca e gli effetti prodotti sull&#8217;affidamento del privato; solo con l&#8217;appello ha individuato quale parametro esplicito anche l&#8217;art. 11 del d.p.r. 252/1998, di cui ha dedotto l&#8217;erronea e parziale applicazione, segnatamente da parte del Giudice di primo grado nella sentenza impugnata.<br /> La difesa erariale, che qui difende la sola Prefettura dal momento che il Ministero non è costituito, ha comunque controdedotto anche in ordine alla tempestività  della revoca (che è atto del Ministero), sottolineando la natura provvisoria del provvedimento originario di concessione del contributo, come tale &#8220;sensibile&#8221; al potere di accertamento attributo all&#8217;Autorità  di P.S., per quanto successivo nel tempo. In questo riproponendo il ragionamento del TAR, che era stato nel senso di attribuire all&#8217;informativa sopravvenuta nel 2008 valenza di condizione risolutiva di un contributo erogato sino ad allora soltanto in via provvisoria. Di qui l&#8217;impossibilità  di fare applicazione della disciplina sull&#8217;autotutela di cui alla l. 241/1990, dove l&#8217;elemento temporale è come noto assai rilevante, non essendo la &#8220;revoca&#8221; per cui è causa un provvedimento di autentico riesame ma &#8211; parrebbe di capire (v. il punto III della sentenza) &#8211; un atto ricognitivo con cui si sarebbe accertato il maturarsi della condizione risolutiva.<br /> Pur dando atto (anche ai fini della statuizione sulle spese) del lungo tempo trascorso dalla concessione del finanziamento alla sua revoca, nell&#8217;ordine di 11 anni, il Tar ha fatto leva su di una <em>ratio decidendi</em>Â per cui i finanziamenti pubblici concessi in via provvisoria sarebbero sensibili al potere di accertamento delle autorità  cui è demandato il compito di accertare il pericolo di infiltrazione mafiosa, &#8220;quantomeno sin tanto che non ne vengano stabilizzati gli effetti con il provvedimento di concessione in via definitiva degli stessi&#8221;; all&#8217;uopo richiamando il secondo comma dell&#8217;art. 11 del citato d.p.r. 252/1998.<br /> 6. Se queste sono le contrapposte tesi di parte e se quello appena ricordato è il punto nevralgico della decisione reiettiva del Giudice di primo grado, il Collegio reputa necessario ribadire la sequenza temporale dei fatti di causa, che vertono su di un contributo in conto impianti concesso &#8220;in via provvisoria&#8221; nel 1999, erogato in massima parte negli anni 2000, 2001 e 2005, per dei lavori di ammodernamento di un villaggio turistico ultimati nel 2002 e collaudati nel 2004, e di cui è stata chiesta la restituzione con la &#8220;revoca&#8221; del 2010 in ragione di un&#8217;informativa interdittiva sopravvenuta nel 2008.<br /> L&#8217;istruttoria disposta in corso di causa ha permesso di accertare, quanto alla vicenda storica che ha contrassegnato la proprietà  del villaggio turistico sito in -OMISSIS-, come in principio fosse stata rilasciata nel 1999 un&#8217;informativa liberatoria, confermata nel 2005 (secondo quanto allegato nei motivi aggiunti in primo grado e non contestato da controparte) e come, dopo la &#8220;parentesi&#8221; interdittiva del 2008, nel 2015, per effetto anche delle modifiche frattanto occorse alla compagine sociale, si sia tornati ad una nuova informativa liberatoria.<br /> Tutto questo pone al vaglio del collegio la questione dell&#8217;incidenza, ovvero degli effetti (se e quanto retroattivi nel tempo), dell&#8217;informativa cd. successiva, ossia sopravvenuta rispetto ad un contributo giù  erogato per un&#8217;opera nel frattempo giù  realizzata. Muovendo dalla premessa circa la natura dinamica e non statica dell&#8217;accertamento sui tentativi di infiltrazione mafiosa demandati al prefetto, le cui informazioni &#8211; espressione di giudizio e non di volizione, per cui è improprio, per quanto sia diffuso in giurisprudenza, ma criticato dalla dottrina più¹ autorevole, il riferimento alla discrezionalità  &#8211; &#8220;fotografano&#8221; la situazione di pericolo ad un dato momento e comunque all&#8217;attualità .<br /> Si deve chiarire, inoltre, come la &#8220;revoca&#8221; decretata dal Ministero dello Sviluppo Economico in questo caso non abbia come presupposto alcun inadempimento commesso dal soggetto beneficiario del finanziamento. Nella logica del mutuo di scopo, istituto privatistico cui è probabilmente assimilabile il tipo di finanziamento pubblico a suo tempo erogato in favore della società , lo scopo può considerarsi realizzato nella misura in cui si è proceduto all&#8217;investimento e all&#8217;iniziativa economica programmata. Di conseguenza non paiono invocabili tutte quelle disposizioni di leggi di settore che, in caso di revoca, per inosservanza degli impegni assunti, prevedono la perdita del finanziamento e la restituzione per intero di quanto eventualmente giù  erogato (v., in particolare, l&#8217;art. 9 del d.lgs. 123/1998 di cui è fatta menzione nel decreto ma che, ad avviso del Collegio, disciplina ipotesi differenti di revoca dei benefici, legate all&#8217;assenza <em>ab origine</em>Â dei requisiti, alla irregolarità  della documentazione prodotta, a fatti commessi nel corso dell&#8217;esecuzione dell&#8217;intervento finanziato).<br /> Nell&#8217;atto di revoca il solo richiamo pertinente deve quindi considerarsi, anzichè l&#8217;art. 9 del d.lgs. 123/1998, il d.p.r. 252/1998 in tema di rilascio delle informazioni antimafia &#8211; da intendersi quale disposizione speciale &#8211; che, quanto agli effetti della revoca e del recesso all&#8217;uopo disposti, laddove intervenuti successivamente all&#8217;avvio dell&#8217;attività  da parte del privato, reca una disposizione che fa espressamente &#8220;<em>salvo il pagamento del valore delle opere giù  eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l&#8217;esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità  conseguite</em>&#8221; (art. 11, co. 2).<br /> Tale previsione, espressione di un principio generale di indennizzabilità  che trova anche altrove la sua manifestazione (ad esempio nell&#8217;art. 2041 c.c., come anche nell&#8217;art. 109, co. 5, del nuovo codice dei contratti che mutua disposizioni risalenti nel tempo in tema di recesso), si lega peraltro ad una ipotesi che qui non ricorre: quella in cui l&#8217;amministrazione che eroga il contributo vi abbia provveduto &#8220;in assenza delle informazioni del prefetto&#8221; e che, dunque, il contributo sia (stato) corrisposto &#8220;sotto condizione risolutiva&#8221;; laddove, invece, la documentazione prodotta da ultimo dalla difesa erariale dimostra come le erogazioni del 2000, 2001 e 2005 siano avvenute in forza dell&#8217;informativa liberatoria del 14.12.1999. Sicchè la vicenda qui in discussione è stata contrassegnata, al principio, da una prima informativa liberatoria rilasciata anteriormente alla corresponsione del contributo, cui ha fatto seguito, a distanza di quasi dieci anni (peraltro dopo una seconda informativa, anch&#8217;essa non interdittiva, del 2005, per come allegato dalla difesa di parte ricorrente), una (terza) informativa di segno interdittivo che, in tesi, avrebbe giustificato la revoca di cui all&#8217;art. 11, co. 3, a mente del quale &#8220;<em>Le facoltà  di revoca e di recesso di cui al comma 2 si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all&#8217;autorizzazione del subcontratto</em>&#8220;.<br /> Il discorso è poi reso più¹ complicato dal fatto che l&#8217;art. 11, co. 2, nella prima parte fa riferimento ad ipotesi di elargizione di denaro pubblico aventi titolo non solo in contratti (appalti e concessioni di lavori) ma anche in atti unilaterali, appartenenti alÂ <em>genus</em>Â dei provvedimenti amministrativi ovvero degli atti &#8220;autoritativi&#8221; della pubblica amministrazione, per quanto ampliativi la sfera giuridica dei destinatari, quali autorizzazioni e concessioni (di denaro); atti ulteriori di cui, perà², la norma non fa più¹ espressa menzione tanto nel co. 3, quando disciplina il caso in cui la revoca o il recesso avvengano sulla base di un&#8217;informativa successiva, che nella seconda parte del co. 2, quanto prevede la giù  ricordata clausola di salvezza per le opere giù  eseguite e le spese sostenute.<br /> Ciù² posto, nella vicenda qui in esame, se per un verso il Ministero ha adottato il proprio atto di revoca sul presupposto &#8211; dato del tutto per pacifico &#8211; che il potere di revoca di cui al co. 3 valga anche per le concessioni di denaro pubblico (finanziamenti); per altro verso la difesa di parte appellante ha continuato ad invocare simmetricamente l&#8217;applicazione della clausola legislativa che fa salve le opere giù  eseguite e le spese giù  sostenute.<br /> 7. Ebbene, mentre il primo assunto è dato per pacifico e nei suoi termini astratti e generali non è contestato neppure da parte appellante; il secondo dato ha ricevuto in giurisprudenza opinioni divergenti, quantunque in una casistica all&#8217;apparenza limitata, almeno per quanto noto a questo Collegio. Ad una linea interpretativa che legge l&#8217;espressione &#8220;nei limiti delle utilità  conseguite&#8221; come riferibile anche alla sfera pubblica, se e nella misura in cui, nella logica del mutuo di scopo cui giù  si è fatto cenno, l&#8217;erogazione sia destinata ad una finalità  che è propria di entrambe le parti, concedente e concessionario, il che obbliga l&#8217;<em>accipiensÂ </em>ad eseguire il programma concordato, a vantaggio dell&#8217;intera collettività  (in termini ad esempio occupazionali, di sviluppo economico, di conservazione dei luoghi etc.), quanto meno di quella localizzata nel territorio interessato (v., ad esempio, Tar Reggio Calabria n. 119/2013); se ne contrappone un&#8217;altra che, invece, ritiene che il limite dell&#8217;utilità  conseguita non sarebbe &#8220;dilatabile sino al punto da ricomprendere in esso anche l&#8217;ipotesi del finanziamento andato a buon fine mediante la realizzazione del progetto finanziato, ove l&#8217;interesse pubblico è soltanto indiretto&#8221; (v., più¹ di recente, Cons. St., III, n. 5578/2018).<br /> Se questi sono i termini della questione, e se è difficilmente negabile che una differenza vi sia tra i rapporti contrattuali in senso proprio, all&#8217;insegna di una evidente corrispettività , e quelli originati da un atto unilaterale, dove la reciprocità  è sicuramente più¹ attenuata, sebbene siano anche essi potenzialmente durevoli nel tempo, il Collegio reputa tuttavia più¹ persuasivo il ragionamento che sorregge la prima tesi. Ciù² per la ragione che la nozione di &#8220;utilità  conseguite&#8221; di cui all&#8217;art. 11 va estesa anche a quei vantaggi generali che l&#8217;esecuzione del programma finanziato aveva di mira, che sono da accertarsi da parte della pubblica Amministrazione in termini di effettività  sul presupposto che &#8211; in un contesto che dovrebbe essere ispirato a serietà  e a premialità  delle iniziative private avviate in zone svantaggiate, il che non sempre avviene &#8211; ogni attività  della pubblica Amministrazione che importa erogazione di provvidenze economiche è (deve essere) finalizzata a scopi di interesse pubblico e questi ultimi si sostanziano in benefici collettivi, immediatamente o mediatamente riconducibili all&#8217;esercizio del potere.<br /> 8. Al lume di questo ragionamento, che pone in relazione (la misura de)gli effetti della revoca con le finalità  pubbliche delle erogazioni a soggetti privati e che in questi termini rilegge la nozione di &#8220;utilità  conseguite&#8221;, sussiste nel caso di specie la dedotta violazione dell&#8217;art. 11, co. 2, seconda parte, non avendo l&#8217;Amministrazione fatto salvo, al momento della revoca, il pagamento del valore delle opere giù  eseguite, costituito dagli importi giù  da tempo erogati e spesi con relativa (e a quanto è dato sapere, non contestata) rendicontazione.<br /> Con la precisazione che la violazione di questa disposizione, sebbene non fosse menzionata espressamente nei motivi aggiunti dinanzi al Tar, era pur sempre sussumibile nella censura più¹ generale riguardante la violazione dei principi di certezza e di affidamento articolata con il quinto dei motivi aggiunti; ed è stata poi resa più¹ esplicita, e comunque sviluppata, quale specifica censura alla sentenza del Tar che dell&#8217;art. 11 ha fatto menzione per confutare la natura di atto in autotutela, quindi di vera revoca, dell&#8217;atto impugnato.<br /> 9. Ad ogni modo l&#8217;appello, sempre per quanto concerne la revoca, e il recupero delle somme giù  erogate, è fondato anche sotto il profilo del dedotto eccesso di potere per illogicità  e ingiustizia manifesta.<br /> Il giudice di primo grado, nel respingere i motivi incentrati sugli articoli della l. 241/1990 e sulla lesione del principio di affidamento, ha sottolineato, come ricordato, la natura provvisoria del contributo concesso, passibile di essere sempre rimesso in discussione e quindi recuperato, sino a quando non ne vengano stabilizzati gli effetti con il provvedimento di concessione in via definitiva; da tutto questo inferendo che non si sarebbe trattato di vera revoca ma, piuttosto, di un atto ricognitivo di una condizione risolutiva costituita dal sopravvenire dell&#8217;informativa interdittiva.<br /> Ribadito come il riferimento alla condizione risolutiva non sia pertinente al caso di specie, al cospetto di un finanziamento erogato in origine sulla base di un&#8217;informativa (non mancante bensì) liberatoria, neppure il ragionamento sul carattere provvisorio del contributo persuade.<br /> Infatti, anche a riconoscerne davvero la (originaria) provvisorietà , un simile attributo presupporrebbe pur sempre che questa condizione iniziale abbia una durata definita nel tempo, che dunque ciù² che nasce provvisorio diventi il prima possibile definitivo; pena, altrimenti, l&#8217;impossibilità  di qualunque previsione e di qualunque calcolo da parte di cittadini ed imprese (per tali intendendosi non solo i beneficiari in via diretta del finanziamento ma anche, quantomeno, i terzi aventi causa e i loro creditori). Laddove invece, nella vicenda qui in esame, questa condizione di provvisorietà  si è protratta per lunghi anni, nonostante che nel frattempo buona parte delle somme fossero state erogate, i lavori realizzati, le spese rendicontate. Si vuole quindi sottolineare come, anche nella logica della provvisorietà  teorizzata dal Giudice di primo grado &#8211; e che pure trova un fondamento nelle modalità  del rilascio della concessione e nel sistema di questi finanziamenti &#8211; alla data di adozione dell&#8217;informativa del 2008 sarebbe stato del tutto naturale che gli effetti della concessione si fossero da tempo stabilizzati (il d.l. 415/1992 convertito in l. 488/1992, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività  produttive nelle aree depresse del paese e costituente la base legale del finanziamento qui in discussione, prevedeva giù  all&#8217;epoca l&#8217;accelerazione delle procedure in vista di una loro maggiore efficienza). Così non è stato, per causa imputabile alla parte pubblica, e sarebbe manifestamente ingiusto che di questo ritardo le conseguenze ricadessero sulla parte privata. Detto altrimenti, se il rapporto di finanziamento avesse fatto il suo corso, se alla rendicontazione delle spese fosse seguito il tempestivo definirsi e stabilizzarsi, per così dire, del finanziamento pubblico, il sopraggiungere dell&#8217;informativa nel 2008 non avrebbe potuto rivolgere i propri effetti nei confronti di un rapporto di durata che &#8211; giova ribadire &#8211; si era in massima parte svolto, realizzando il proprio scopo, nel periodo immediatamente successivo all&#8217;informativa liberatoria del 1999.<br /> 10. Il Collegio non ignora il recente approdo dell&#8217;Adunanza Plenaria n. 3/2018 in tema di effetti delle informative antimafia, nel senso che determinerebbero una sorta di incapacità  giuridica, impedendo di ottenere contributi, finanziamenti, corrispettivi e persino il pagamento di somme di denaro a titolo di risarcimento dei danni, quantunque aventi titolo in sentenze di condanna passate in giudicato. Ma, prescindendo dall&#8217;approfondire un simile orientamento che pone una serie di problemi, anche di teoria generale, di sicuro questo principio di diritto non può valere per i rapporti esauriti o che sarebbero dovuti esserlo da tempo e che non lo sono stati per ragioni imputabili alla pubblica amministrazione. Se così non fosse &#8211; si deve rilevare &#8211; i ritardi e le inefficienze dell&#8217;azione amministrativa sarebbero premiati e persino incentivati, ledendo le garanzie fondamentali delle parti private (la cui fisionomia può essere mutata nel tempo, avendo reciso i vecchi legami, riparato i propri errori, come deve ritenersi sia avvenuto nel caso della società  odierna appellante alla luce dell&#8217;informativa liberatoria del 2015) e contribuendo a determinare un senso di incertezza e di insicurezza, nei traffici commerciali e nella serietà  degli impegni giuridici, che concorre a definire il grado di &#8220;legalità &#8221; di un Paese e che potrebbe non essere di minor danno dell&#8217;insicurezza e del pericolo intollerabilmente originati e alimentati dal fenomeno e dal metodo mafioso.<br /> 11. Anche per tale concorrente ragione, quindi, l&#8217;atto del Ministero impugnato deve ritenersi illegittimo nella parte in cui, con la revoca, ha disposto il recupero delle somme giù  erogate, non facendo salvo il pagamento del valore delle opere giù  eseguite al momento della revoca del finanziamento.<br /> 12. La peculiarità  della vicenda, la complessità  delle questioni affrontate e l&#8217;esito complessivo del giudizio, sono tutti elementi che giustificano la compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, richiamata la sentenza parziale n. 3717/2018 con cui è stata respinta la domanda di annullamento dell&#8217;informativa antimafia del 12.3.2008, lo accoglie limitatamente al recupero della somma di euro 1.208.829,72 disposto con la revoca del contributo del 17.11.2010, per tale parte riformando la sentenza impugnata ed accogliendo i motivi aggiunti proposti nel giudizio di primo grado, nei termini e con gli effetti di cui in motivazione.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, comma 1, d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società  ricorrente e i suoi soci.<br /> Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Rosanna De Nictolis, Presidente<br /> Hadrian Simonetti, Consigliere, Estensore<br /> Silvia La Guardia, Consigliere<br /> Giuseppe Barone, Consigliere<br /> Giuseppe Verde, Consigliere<br /> </p>
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