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	<title>4/01/2022 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>4/01/2022 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sul risarcimento del danno da mancata aggiudicazione in caso di successiva revoca dell’intera procedura.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 17:04:20 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-risarcimento-del-danno-da-mancata-aggiudicazione-in-caso-di-successiva-revoca-dellintera-procedura/">Sul risarcimento del danno da mancata aggiudicazione in caso di successiva revoca dell’intera procedura.</a></p>
<p>1. &#8211; Contratti della p.a. – Mancata aggiudicazione – Risarcimento per equivalente – Revoca dell’intera procedura di gara – Mancata impugnazione. 2. &#8211; Illecito da attività provvedimentale – Elementi costitutivi – Nesso di causalità – Fatto impeditivo – Presunzione relativa – Onere della prova – Danno curriculare. 1. -Non è inammissibile</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-risarcimento-del-danno-da-mancata-aggiudicazione-in-caso-di-successiva-revoca-dellintera-procedura/">Sul risarcimento del danno da mancata aggiudicazione in caso di successiva revoca dell’intera procedura.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-risarcimento-del-danno-da-mancata-aggiudicazione-in-caso-di-successiva-revoca-dellintera-procedura/">Sul risarcimento del danno da mancata aggiudicazione in caso di successiva revoca dell’intera procedura.</a></p>
<div style="text-align: justify;">1. &#8211; Contratti della p.a. – Mancata aggiudicazione – Risarcimento per equivalente – Revoca dell’intera procedura di gara – Mancata impugnazione.</div>
<div style="text-align: justify;">2. &#8211; Illecito da attività provvedimentale – Elementi costitutivi – Nesso di causalità – Fatto impeditivo – Presunzione relativa – Onere della prova – Danno curriculare.</div>
<div style="text-align: justify;">
<hr />
</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">1. -Non è inammissibile la domanda risarcitoria del danno da mancata aggiudicazione, neppure ove l’Amministrazione, in seguito all’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione, abbia annullato d’ufficio l’intera procedura di gara con determinazione non impugnata. Il danno da mancata aggiudicazione dell’appalto, lamentato in via principale dalla società ricorrente, non consegue infatti alla sopravvenuta caducazione della procedura di gara, la quale determina invece l’impossibilità di ottenere il risarcimento del danno in forma specifica mediante l’aggiudicazione del servizio ed il subentro nell’esecuzione del contratto, ma non l’impossibilità di ottenere il risarcimento del danno per equivalente monetario. Il sopravvenuto annullamento d’ufficio del provvedimento impugnato non preclude al Collegio, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del codice del processo amministrativo, di accertare l’illegittimità dell’atto, ove sussista l’interesse a fini risarcitori, come espressamente dichiarato dalla parte ricorrente. Ai fini della tutela risarcitoria, il rimedio impugnatorio a tutela degli interessi legittimi dell’operatore economico è esigibile soltanto quando risulti certo o altamente probabile che lo stesso avrebbe evitato o ridotto i danni prodotti dal provvedimento illegittimo ma non anche quando tale evenienza sia esclusa ovvero sia altamente probabile l’inutilità del rimedio giurisdizionale demolitorio.</div>
<div style="text-align: justify;">La decisione della società ricorrente di non impugnare il provvedimento con il quale è stata disposta la caducazione dell’intera procedura di gara, è stata determinata dall’esigenza di non porre in discussione la scelta della stazione appaltante fondata, ai sensi dell’articolo 95, comma 12 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla carenza di offerte convenienti. La rinnovata valutazione della non convenienza dell’offerta della società ricorrente, alla luce degli sviluppi correlati alla permanenza dello stato di emergenza sanitaria, induce a qualificare la caducazione della gara come revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, la cui efficacia <i>ex nunc </i>non è idonea a travolgere l’interesse risarcitorio fatto valere nel presente giudizio.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">2. &#8211; La mancata impugnazione della revoca della procedura aperta, in considerazione della sua efficacia <i>ex nunc</i>, non è idonea ad interrompere il nesso causale tra l’illegittimità dell’aggiudicazione del servizio e l’evento dannoso della sua mancata aggiudicazione alla società ricorrente.</div>
<div style="text-align: justify;">Per escludere l’ingiustizia del danno, l’Azienda avrebbe dovuto tuttavia fornire la prova del fatto impeditivo dell’aggiudicazione alla seconda classificata effettuando in contraddittorio con la stessa il giudizio di congruità dell’offerta presentata, verifica che non risulta essere stata attuata.</div>
<div style="text-align: justify;">Deve dunque riconoscersi la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie del danno da mancata aggiudicazione della procedura di gara. L’Azienda non ha infatti dimostrato con argomenti concreti la complessiva insostenibilità dell’offerta presentata dalla società ricorrente ma si è limitata ad affermarne la non economicità in relazione al sopravvenuto mutamento dei fabbisogni prestazionali.</div>
<div style="text-align: justify;">La decisione aderisce all’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il fatto impeditivo dell’integrale risarcimento da mancata aggiudicazione non può essere oggetto di una presunzione ma, in applicazione dell’onere della prova di cui all’articolo 2697 del codice civile, deve essere provato dalla parte che lo ha eccepito: l’Azienda si è limitata ad invocare l’applicazione della presunzione relativa e non ha pertanto fornito neppure un principio di prova avente ad oggetto lo svolgimento di altre commesse da parte della società ricorrente nel periodo di esecuzione dell’appalto da parte dell’illegittima aggiudicataria. Non può trovare riconoscimento la voce del danno curriculare, ovvero del pregiudizio subito dall’operatore economico in dipendenza del mancato arricchimento del proprio <i>curriculum </i>e dell’immagine professionale con l’indicazione dell’avvenuta esecuzione dell’appalto, perduta a causa del comportamento tenuto dalla stazione appaltante.</div>
<div style="text-align: justify;">
<hr />
<p>Pres. Giordano &#8211; Est. Perilli</p></div>
<div>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2193 del 2020, proposto da<br />
Progect s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Laura Ferrario, Stefano Da Rold ed Elisa Bandera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Azienda di servizi alla persona Istituti milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Meraviglia e Sabrina Allisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nancy 2000 s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Francesca Canta e Marco Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per il risarcimento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">del danno conseguente al provvedimento del 29 settembre 2020, con il quale l’Azienda di servizi alla persona Istituti milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio &#8211; in esecuzione della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione I, 5 agosto 2020, n. 1529, resa tra le parti nel ricorso n.r.g. 1992/2019 &#8211; ha confermato l’aggiudicazione dei servizi alla società Nancy 2000 a r.l. ed al comportamento successivamente serbato, sino all’annullamento d’ufficio della predetta aggiudicazione ed alla caducazione della intera procedura aperta per l’affidamento del servizio di portierato, sostituzione custodi ed addetti alle pulizie, rotazione e resa sacchi, fornitura e materiale di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e manutenzione delle aree verdi, disposta con determinazione del responsabile unico del procedimento del 25 gennaio 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda di servizi alla persona Istituti milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio e della società Nancy 2000 a r.l.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la memoria notificata e depositata in data 22 febbraio 2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 novembre 2021 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per la parte ricorrente l’avvocato Anna Laura Ferrario e per la parte resistente l’avvocato Massimo Meraviglia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Con sentenza n. 1529 del 5 agosto 2020 questo Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla società Progect a r.l., ha annullato l’aggiudicazione alla società Nancy 2000 a r.l. della procedura aperta, indetta dall’Azienda di servizi alla persona Istituti milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio (d’ora in avanti solo l’Azienda) per l’affidamento del servizio di portierato e di altri servizi connessi, da eseguirsi presso gli stabili di Milano e dei comuni limitrofi per la durata di anni tre.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In esecuzione della predetta sentenza, l’Azienda ha rinnovato i segmenti procedurali relativi all’accertamento del possesso del requisito speciale di partecipazione del &lt;&lt;<i>fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto</i>&gt;&gt; ed alla verifica della congruità dell’offerta della società Nancy 2000 a r.l., con specifico riferimento al calcolo del costo unitario delle singole professionalità impiegate nello svolgimento dei vari servizi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sulla scorta della relazione del responsabile unico del procedimento del 28 settembre 2020, l’Azienda, con provvedimento del 29 settembre 2020, ha confermato l’aggiudicazione dei servizi alla società Nancy 2000 a r.l..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.1. Con il presente ricorso la società Progect a r.l. ha agito, in via principale, per l’ottemperanza della sentenza n. 1529 del 5 agosto 2020 ed in particolare per la declaratoria di inefficacia del provvedimento di conferma dell’aggiudicazione, in quanto adottato in violazione delle prescrizioni ivi impartite. In via subordinata la società ricorrente, nella qualità di seconda ed ultima classificata nella graduatoria della procedura aperta, ha agito per l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione del 29 settembre 2020 e per la condanna dell’Azienda al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’aggiudicazione e la sottoscrizione del contratto per l’intera durata del servizio o mediante il subentro nell’esecuzione, previa declaratoria di inefficacia del contratto stipulato tra l’Azienda e la società Nancy 2000 a r.l. in data 13 settembre 2019, e, in via ulteriormente subordinata, per il risarcimento del danno per equivalente monetario.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.2. Con determinazione del responsabile unico del procedimento n. AEP/6/2021 del 25 gennaio 2021, adottato in seguito al rinnovo spontaneo del sub procedimento di verifica della congruità dell’offerta della Nancy 2000 s.r.l., l’Azienda:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) ha annullato d’ufficio la determinazione n. AEP/123/2020 del 29 settembre 2020, con la quale aveva disposto nuovamente l’aggiudicazione del servizio in favore della società Nancy 2000 a r.l.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) ha disposto la caducazione integrale della procedura di gara;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) si è impegnata a formalizzare, entro il termine di trenta giorni, una nuova procedura aperta per l’affidamento del servizio;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d) ha prorogato l’esecuzione del contratto, stipulato con la società Nancy 2000 a r.l. in data 13 settembre 2019, sino all’attivazione del contratto conseguente all’aggiudicazione della nuova procedura di gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.3. Con memoria notificata e depositata in data 22 febbraio 2021, la società ricorrente ha dichiarato la permanenza dell’interesse a coltivare la domanda risarcitoria spiegata nel ricorso introduttivo anche, eventualmente ed in subordine, a titolo di responsabilità precontrattuale della stazione appaltante, conseguente al comportamento tenuto successivamente all’adozione del provvedimento impugnato, sfociato nella caducazione della intera procedura di gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.4. Con sentenza n. 2023 del 10 marzo 2021, la terza Sezione del Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, l’appello proposto dalla società ricorrente avverso la sentenza di questo Tribunale n. 1529 del 5 agosto 2020.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.5. Con sentenza non definitiva n. 746 del 22 marzo 2021 il Tribunale ha rigettato la domanda di declaratoria di inefficacia degli atti impugnati e, previa conversione del rito per l’ottemperanza nel rito ordinario, ha disposto il prosieguo della trattazione della domanda risarcitoria per equivalente, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del codice del processo amministrativo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.6. In vista della trattazione della domanda risarcitoria, l’Azienda ha depositato una memoria ed una memoria di replica. La società ricorrente ha depositato documenti, una memoria ed una memoria di replica, nella quale ha chiesto di non tenere conto, ai fini del decidere, della memoria tardivamente proposta dall’Azienda in data 18 ottobre 2021, oltre il termine dei trenta giorni liberi prima dell’udienza, fissato dall’articolo 73, comma 1, del codice del processo amministrativo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.7. Alla pubblica udienza del 17 novembre 2021 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Nella memoria notificata e depositata in data 22 febbraio 2021, la società ricorrente ha specificato la <i>causa petendi</i> della domanda risarcitoria, con la quale ha chiesto, in via principale, la condanna dell’Azienda al risarcimento per equivalente del danno subito in seguito alla mancata aggiudicazione del servizio per il periodo di durata integrale dell’appalto, pari a tre anni, e, in via gradatamente subordinata, per il periodo nel quale la società Nancy a r.l. ha eseguito il servizio o, ancora, per il periodo compreso tra il 4 settembre 2020 (termine assegnato dalla sentenza del Tribunale n. 1529 del 5 agosto 2020 per l’esecuzione della sentenza) sino alla conclusione della nuova procedura di gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1. La società ricorrente ha altresì domandato il risarcimento del danno curriculare e del danno emergente, individuato nelle spese sostenute per partecipare alla gara, incluse quelle per la predisposizione dell’offerta e per la coltivazione dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali, volti a far valere l’illegittimità dell’aggiudicazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2. In subordine, la società ricorrente ha domandato il risarcimento per equivalente del danno subito in seguito alla sopravvenuta caducazione della procedura di gara, la quale avrebbe frustrato l’affidamento allo svolgimento della stessa secondo criteri di correttezza e di buona fede e dunque l’interesse a non essere coinvolta in una partecipazione rivelatasi inutile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2. La società ricorrente ha infine domandato la condanna alle spese, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, secondo periodo, del codice del processo amministrativo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Nella memoria di replica del 26 febbraio 2021 l’Azienda ha eccepito l’inammissibilità della domanda risarcitoria:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) per mancata impugnazione della determinazione di annullamento della procedura di gara, adottata dal responsabile unico del procedimento in data 25 gennaio 2021, atteso che il danno lamentato dalla società ricorrente deriverebbe dall’annullamento dell’intera procedura di gara;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) per tardività della domanda risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale, proposta in via subordinata solo con la memoria del 22 febbraio 2021 e non con il ricorso introduttivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.1. L’Azienda ha altresì contestato le singole voci di danno, in particolare:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) il danno da mancato utile, per l’impossibilità della società ricorrente di aggiudicarsi la procedura di gara, in considerazione della non convenienza dell’offerta economica rispetto alla qualità dell’offerta tecnica e per non aver tenuto conto della decurtazione conseguente alla presunzione relativa del c.d. <i>aliunde perceptum;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) il danno curriculare, per non aver fornito la prova della sicura o della probabile aggiudicazione della procedura di gara e per non averlo adeguatamente quantificato;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) il danno emergente, in quanto le spese sostenute per la partecipazione alla procedura di gara rientrerebbero comunque nel rischio di impresa che incombe esclusivamente sull’operatore economico;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d) il danno da responsabilità precontrattuale, specificato in via subordinata, atteso che la facoltà riconosciuta alla stazione appaltante dall’articolo 19, comma 4, del disciplinare di gara, di non procedere all’aggiudicazione nell’ipotesi in cui nessuna delle offerte sia risultata conveniente, escluderebbe in radice l’affidamento riposto dalla società ricorrente nell’aggiudicazione del servizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Il Collegio deve preliminarmente esaminare la questione, sollevata dall’Azienda nella memoria di replica del 26 febbraio 2021, di inammissibilità della domanda risarcitoria per equivalente, atteso che il danno lamentato dalla società ricorrente deriverebbe dalla caducazione dell’intera procedura di gara, disposta con la determinazione del 25 gennaio 2021, la quale non risulta essere stata impugnata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La censura non può essere apprezzata favorevolmente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il danno da mancata aggiudicazione dell’appalto, lamentato in via principale dalla società ricorrente, non consegue infatti alla sopravvenuta caducazione della procedura di gara, la quale determina invece l’impossibilità di ottenere il risarcimento del danno in forma specifica mediante l’aggiudicazione del servizio ed il subentro nell’esecuzione del contratto ma non, come già rilevato nella sentenza non definitiva n. 746 del 22 marzo 2021, l’impossibilità di ottenere il risarcimento del danno per equivalente monetario.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’evento causativo del danno è infatti la mancata aggiudicazione della procedura aperta alla società ricorrente, in seguito alla riedizione del potere, ordinata dal Tribunale con la sentenza n. 1529 del 5 agosto 2020.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il sopravvenuto annullamento d’ufficio del provvedimento impugnato con il presente ricorso, non preclude al Collegio, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del codice del processo amministrativo, di accertare l’illegittimità dell’atto, ove sussista l’interesse a fini risarcitori, come espressamente dichiarato dalla parte ricorrente nella memoria del 22 febbraio 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">D’altro canto, ai fini della tutela risarcitoria, il rimedio impugnatorio a tutela degli interessi legittimi dell’operatore economico è esigibile soltanto quando risulti certo o altamente probabile che lo stesso avrebbe evitato o ridotto i danni prodotti dal provvedimento illegittimo ma non anche quando tale evenienza sia esclusa ovvero sia altamente probabile l’inutilità del rimedio giurisdizionale demolitorio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso di specie, la decisione della società ricorrente di non impugnare il provvedimento del 25 gennaio 2021, con il quale è stata disposta la caducazione dell’intera procedura di gara, è stata determinata dall’esigenza di non porre in discussione la scelta della stazione appaltante, fondata, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla carenza di offerte convenienti, &lt;&lt;anche avuto riguardo ad esigenze di attualizzazione prestazionale in forza delle circostanze di fatto e diritto intervenute <i>medio tempore</i>, tenuto conto dell’inevitabile emersione di nuovi fabbisogno prestazionali correlati all’emergenza pandemica ed al perdurare dello stato emergenziale sull’intero territorio nazionale&gt;&gt;.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La rinnovata valutazione della non convenienza dell’offerta della società ricorrente, alla luce degli sviluppi correlati alla permanenza dello stato di emergenza sanitaria, induce a qualificare la caducazione della gara come revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, la cui efficacia <i>ex nunc </i>non è idonea a travolgere l’interesse risarcitorio fatto valere nel presente giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Il Collegio deve dunque procedere, sia pure secondo un giudizio virtuale finalizzato alla tutela risarcitoria, all’escussione del terzo e del quarto motivo di ricorso, con i quali la società Progect a r.l. ha denunciato l’illegittimità dell’aggiudicazione del servizio alla società Nancy 2000 a.r.l., per violazione del principio di immodificabilità dell’offerta e della <i>par</i> <i>condicio competitorum </i>nonché per difetto di istruttoria e di motivazione della rivalutazione dell’organizzazione aziendale della società aggiudicataria del servizio, effettuata dal responsabile unico del procedimento<i>.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Essi sono fondati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le generiche motivazioni con le quali l’Azienda ha confermato l’aggiudicazione dei servizi alla Nancy 2000 s.r.l., quali i &lt;&lt;<i>criteri di effettività gestionale inscindibilmente legati alla concreta organizzazione del servizio e alla sua esecuzione</i>&gt;&gt;, &lt;&lt;<i>l’inequivocabile profilo di oggettività e coerenza rispetto all’esecuzione del servizio</i>&gt;&gt; o il &lt;&lt;<i>riguardo alle condizioni organizzative e produttive realmente esistenti ed osservate nella gestione dell’appalto&gt;&gt;, </i>non riescono a dar conto delle ragioni per cui il numero e la qualifica degli operai effettivamente utilizzati nell’esecuzione dei servizi siano inferiori a quelli indicati nell’offerta né delle ragioni per cui sia stato ritenuto emendabile l’omesso conteggio di voci salariali obbligatorie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione impugnato con il presente ricorso è stata, d’altro canto, confermata dalla determinazione del 25 gennaio 2021, con la quale l’Azienda ha riconosciuto la violazione del principio di immodificabilità dell’offerta con riferimento alla variazione del costo del numero del personale impiegato per l’esecuzione dei servizi, in quanto la sostituzione del personale di III livello con personale di II livello sarebbe avvenuta &lt;&lt;solo in sede postuma ed esecutiva&gt;&gt;.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Accertata l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione del 29 settembre 2020, occorre a questo punto procedere all’accertamento della sussistenza degli altri elementi costitutivi dell’illecito da attività provvedimentale, quali il nesso di causalità tra la condotta tenuta dall’Azienda, anche successivamente al provvedimento di aggiudicazione, e l’evento dannoso della mancata aggiudicazione nonché l’ingiustizia del danno.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel risarcimento da mancata aggiudicazione delle gare pubbliche di appalti e concessioni, a partire dalla nota sentenza della Corte di giustizia, Sezione III, 30 settembre 2010, C-314/09, non è invece più richiesta la prova della colpa dell’amministrazione aggiudicatrice, poiché il risarcimento del danno è qualificato come rimedio per la lesione della situazione sostanziale e dunque per l’attuazione del principio di effettività della tutela.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.1. Occorre innanzitutto rilevare che la mancata impugnazione della revoca della procedura aperta, in considerazione della sua efficacia <i>ex nunc</i>, non è idonea ad interrompere il nesso causale tra l’illegittimità dell’aggiudicazione del servizio e l’evento dannoso della sua mancata aggiudicazione alla società ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.2. L’ingiustizia del danno deve essere altresì ravvisata nella circostanza che, ove i servizi oggetto dell’appalto non fossero stati aggiudicati alla Nancy 2000 s.r.l., essi sarebbero stati certamente o con alto grado di probabilità aggiudicati alla società ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’Azienda si è infatti limitata ad invocare la diseconomicità dell’offerta della società ricorrente, con riferimento alla sopravvenuta situazione emergenziale ed al mutamento dei fabbisogni prestazionali ad essa conseguenti, dai quali ha tratto la necessità di indire una nuova procedura di gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per escludere l’ingiustizia del danno, l’Azienda avrebbe dovuto tuttavia fornire la prova del fatto impeditivo dell’aggiudicazione alla seconda classificata effettuando in contraddittorio con la stessa il giudizio di congruità dell’offerta presentata, verifica che non risulta essere stata attuata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.3. Deve dunque riconoscersi la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie del danno da mancata aggiudicazione della procedura di gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. All’accertamento del danno da mancata aggiudicazione consegue il rigetto della domanda risarcitoria sotto il profilo del danno emergente per le spese di partecipazione alla gara sostenute dalla società ricorrente, specificate e parzialmente documentate nel versamento del contributo ANAC, nelle spese per la consulenza giuslavoristica e nel <i>surplus</i> di impegno aziendale e di forza lavoro impiegati per la predisposizione dell’offerta e per la coltivazione sia del procedimento amministrativo per l’esecuzione della sentenza che dei procedimenti giurisdizionali, per i quali la Progect s.r.l. ha richiesto anche la restituzione delle somme versate a titolo di contributo unificato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Osserva il Collegio che il contributo unificato è un accessorio delle spese di lite e che pertanto deve essere posto a carico del soccombente, esclusivamente nell’ambito della decisione sulle spese di lite di ogni singolo giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per quanto riguarda le spese sostenute per la partecipazione alla gara, quando l’aggiudicazione sia mancata per fatto imputabile alla stazione appaltante, deve ritenersi che l’utile di impresa che l’operatore economico avrebbe conseguito, oggetto della liquidazione del danno da mancata aggiudicazione, sia remunerativo anche dei costi di partecipazione alla procedura di gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. La somma dovuta alla società ricorrente a titolo di lucro cessante per la mancata aggiudicazione dell’appalto deve essere individuata, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Sezione V, 26 gennaio 2021, n. 788; 25 febbraio 2019, n. 1257), in base all’utile indicato nella propria offerta economica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il danno da mancata aggiudicazione deve essere dunque riconosciuto alla società ricorrente in misura integrale, per l’intera durata triennale del contratto, in base all’utile esposto nell’offerta economica, pari ad euro 35.703,68 (trentacinquemilasettecentotre/68).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ove infatti l’Azienda avesse correttamente effettuato il giudizio di congruità dell’offerta presentata dalla Nancy 2000 s.r.l., la società ricorrente, seconda classificata nella graduatoria, avrebbe verosimilmente eseguito il servizio sin dal settembre del 2019 e per tutto il periodo di durata indicato nella <i>lex specialis</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come già evidenziato in precedenza, l’Azienda non ha infatti dimostrato con argomenti concreti la complessiva insostenibilità dell’offerta presentata dalla società ricorrente ma si è limitata ad affermarne la non economicità in relazione al sopravvenuto mutamento dei fabbisogni prestazionali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La somma dovuta alla società ricorrente a titolo di lucro cessante deve essere pertanto liquidata in euro 35.703,68 (trentacinquemilasettecentotre/68).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8.1. Il Collegio ritiene di non dover accogliere la richiesta formulata dall’Azienda per cui, nell’eventualità in cui fosse riconosciuto il danno da mancata aggiudicazione, questo dovrebbe subire l’abbattimento derivante dal c.d. <i>aliunde perceptum</i>, ovvero dalla presunzione relativa che, in ragione delle commesse svolte nel frattempo dall’operatore economico danneggiato, questi non avrebbe potuto far fronte anche all’esecuzione dell’appalto oggetto del giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Collegio ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il fatto impeditivo dell’integrale risarcimento da mancata aggiudicazione non può essere oggetto di una presunzione ma, in applicazione dell’onere della prova di cui all’articolo 2697 del codice civile, deve essere provato dalla parte che lo ha eccepito (Consiglio di Stato, Sezione V, 26 gennaio 2021, n. 788).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’Azienda si è limitata ad invocare l’applicazione della presunzione relativa e non ha pertanto fornito neppure un principio di prova avente ad oggetto lo svolgimento di altre commesse da parte della società ricorrente nel periodo di esecuzione dell’appalto da parte dell’illegittima aggiudicataria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Non può trovare riconoscimento la voce del danno curriculare, ovvero del pregiudizio subito dall’operatore economico in dipendenza del mancato arricchimento del proprio <i>curriculum</i> e dell’immagine professionale con l’indicazione dell’avvenuta esecuzione dell’appalto, perduta a causa del comportamento tenuto dalla stazione appaltante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E’ pur vero che la possibilità di indicare l’esecuzione di un appalto accresce la capacità competitiva dell’operatore economico nel mercato di riferimento e dunque la <i>chanche</i> di aggiudicarsi in futuro ulteriori appalti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Al riguardo, il Collegio non ignora l’orientamento giurisprudenziale per cui il danno curriculare, ove l’aggiudicazione dell’appalto sia mancata per fatto imputabile alla stazione appaltante, debba ritenersi una conseguenza naturale, secondo l’<i>id quod plerumque accidit, </i>della<i> </i>mancata<i> </i>esecuzione dell’appalto e possa essere stimato, attesa la difficoltà della prova negativa ad esso sottesa, secondo un criterio equitativo (Consiglio di Stato, sez. V, 25 febbraio 2019, n. 1257).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Collegio ritiene tuttavia di aderire al diverso e costante orientamento giurisprudenziale per cui il ricorrente deve fornire la prova puntuale in ordine all’<i>an</i> ed al <i>quantum</i> del richiesto danno curriculare (Consiglio di Stato, Sezione V, 30 ottobre 2017, n. 4968; 11 maggio 2017, n. 2184), il quale, contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, non può ritenersi in <i>re ipsa.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In mancanza di elementi di prova su tale ultima componente del danno, va dunque escluso il risarcimento del danno curriculare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. Alla luce delle considerazioni sinora esposte, la domanda risarcitoria per equivalente del danno da mancata aggiudicazione, nella specifica voce del lucro cessante, deve essere accolta e, per l’effetto, l’Azienda resistente deve essere condannata al pagamento, in favore della società ricorrente, della corrispondente voce di danno, pari ad euro 35.703,68), oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal 13 settembre 2019 (data della stipulazione del contratto con la Nancy 2000 s.r.l.) all’attualità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sulla somma rivalutata andranno altresì corrisposti gli interessi nella misura legale vigente alla data della stipulazione sopra indicata, dal dovuto al saldo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. Le spese di lite del giudizio seguono la soccombenza dell’Azienda resistente e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le spese di lite devono essere invece compensate tra la società ricorrente e la società controinteressata, in considerazione della sostanziale estraneità della stessa alla conferma della seconda aggiudicazione, ritenuta illegittima.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Collegio ritiene infine di non dover accogliere la domanda spiegata dalla società ricorrente di condannare l’Azienda a corrisponderle anche una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, secondo periodo, del codice del processo amministrativo, in quanto non ha riscontrato la formulazione di censure manifestamente infondate nelle difese della parte resistente.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui motivazione e, per l’effetto, condanna l’Azienda di servizi alla persona Istituti milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio al pagamento, in favore della società Progect a r.l., della somma complessiva di euro 35.703,68 ( trentacinquemilasettecentotre/68), oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna altresì l’Azienda di servizi alla persona Istituti milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio a corrispondere alla società ricorrente le spese di lite del giudizio, che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori, inclusa la restituzione del contributo unificato versato per il presente giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dispone la compensazione delle spese di lite tra la società ricorrente e la società controinteressata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Domenico Giordano, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Valentina Santina Mameli, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Rosanna Perilli, Referendario, Estensore</p>
</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulla motivazione dell’affidamento in house dei servizi di igiene ambientale e di controllo analogo congiunto.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 16:59:55 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-motivazione-dellaffidamento-in-house-dei-servizi-di-igiene-ambientale-e-di-controllo-analogo-congiunto/">Sulla motivazione dell’affidamento in house dei servizi di igiene ambientale e di controllo analogo congiunto.</a></p>
<p>1. &#8211; Contratti della p.a. –  Affidamento in house – Motivazione – Esame complessivo – Indagine di mercato – Non è necessaria. 2. &#8211; Contratti della p.a. –  Affidamento in house – Controllo analogo congiunto – Partecipazione pulviscolare. 1. &#8211; La motivazione delle ragioni preferenziali dell’affidamento in house dei servizi</p>
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<div style="text-align: justify;">1. &#8211; Contratti della p.a. –  Affidamento in house – Motivazione – Esame complessivo – Indagine di mercato – Non è necessaria.</div>
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">2. &#8211; Contratti della p.a. –  Affidamento in house – Controllo analogo congiunto – Partecipazione pulviscolare.</div>
<div>
<hr />
</div>
</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">1. &#8211; La motivazione delle ragioni preferenziali dell’affidamento <i>in house </i>dei servizi di igiene ambientale, rispetto ad altre modalità di affidamento, risulta logica e ragionevole, ove esaminata nel suo complesso. La motivazione delle ragioni del mancato ricorso al mercato e della valutazione dei benefici per la collettività può essere resa in forma unitaria, sintetica ed osmotica; inoltre la motivazione del fallimento del mercato può ritenersi sufficientemente integrata con il riferimento alla mera possibilità di ricorrere al mercato tutte le volte che i benefici per la collettività siano di per sé tali da giustificare il mancato ricorso al mercato. La preferenza per il modello organizzativo dell’in house providing, rispetto a quello della esternalizzazione del servizio, deve tenere conto delle peculiarità del caso concreto ed essere esposta in modo ragionevole e plausibile, ma non è richiesto, quale adempimento necessario, lo svolgimento di specifiche indagini di mercato o la comparazione tra la soluzione organizzativa e gestionale praticabile attraverso il soggetto in house e la capacità del mercato di offrirne una equivalente.</div>
<div style="text-align: justify;">2. &#8211; È fondata la censura relativa alla carenza del requisito del controllo analogo congiunto esercitabile dal Comune di Sedriano, congiuntamente agli altri Comuni che detengono una partecipazione minoritaria, sulla società <i>in house</i>. L’effettiva possibilità, per i soci pubblici affidanti che partecipano ad una società interamente pubblica, di incidere sulle decisioni strategiche della stessa deve ritenersi, in astratto, direttamente proporzionale alla loro quota di partecipazione. Una partecipazione c.d. pulviscolare, quale quella detenuta dal Comune di Sedriano, è infatti certamente sintomatica della difficoltà dell’Ente di interferire in maniera decisiva sul conseguimento del fine pubblico che intende perseguire con l’attività di impresa. Proprio per far fronte a tale <i>deficit </i>rappresentativo degli Enti pubblici di minoranza, sono previsti degli strumenti per assicurare l’effettività del controllo analogo congiunto degli stessi sulle scelte gestorie, quali la designazione di un proprio rappresentante nell’organo direttivo e l’attribuzione del potere di veto sulle decisioni che riguardino direttamente il proprio territorio, i quali devono essere contenuti in primo luogo nelle clausole statutarie della società <i>in house</i>. Ove tali clausole si dimostrino insufficienti ad assicurare l’effettiva partecipazione alle decisioni strategiche per la realizzazione del fine pubblico, i soci pubblici di minoranza possono perseguire il medesimo risultato mediante la stipulazione di accordi o di patti parasociali che consentano loro di coordinarsi per esercitare congiuntamente il controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l’attività della società partecipata.</div>
<div style="text-align: justify;">
<hr />
<p>Pres. Giordano &#8211; Est. Perilli</p></div>
<div style="text-align: justify;">
<hr />
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo">sul ricorso numero di registro generale 606 del 2021, proposto da<br />
Idealservice società cooperativa, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Di Pasquale e Barbara Di Blas, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo">Comune di Sedriano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Lezzi e Federica Fischetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giorgio Lezzi in Milano, corso di Porta Vittoria, 9;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo">Azienda speciale multiservizi – ASM s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Maurizio Zoppolato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Dante, 16;<br />
Comune di Magenta, Comune di Bernate Ticino, Comune di Corbetta, Comune di Marcallo con Casone, Comune di Ossona, Comune di Robecco sul Naviglio, Comune di Santo Stefano Ticino, Comune di Boffalora sopra Ticino, Comune di Cuggiono e Comune di Mesero, in persona dei rispettivi Sindaci in carica, non costituiti in giudizio;<br />
Autorità nazionale anticorruzione &#8211; ANAC, in persona del Presidente in carica, non costituita in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo">&#8211; della deliberazione del Consiglio comunale di Sedriano n. 5 del 16 febbraio 2021, pubblicata in data 9 marzo 2021, avente ad oggetto l&#8217;acquisto di partecipazioni sociali nella società ASM a r.l. e l&#8217;affidamento <i>in house</i>, in favore della stessa, della gestione del servizio di igiene ambientale nel territorio del Comune di Sedriano, indicativamente dall’1 marzo 2021 al 28 febbraio 2026, e dei relativi allegati;</p>
<p class="popolo">&#8211; delle relazioni pubblicate in data 15 ottobre 2020 e 20 gennaio 2021, redatte ai sensi dell’articolo 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, illustrative delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta;</p>
<p class="popolo">&#8211; degli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;</p>
<p class="popolo">nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di affidamento del servizio, ove lo stesso sia stato nelle more stipulato, tra il Comune di Sedriano e la società ASM &#8211; Azienda speciale multiservizi a r.l..</p>
<p class="popolo">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sedriano e della ASM &#8211; Azienda speciale multiservizi s.r.l.;</p>
<p class="popolo">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2021 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per la società ricorrente gli avvocati Anna Di Pasquale e Barbara De Blas, per il Comune di Sedriano l’avvocato Giorgio Lezzi e per la ASM s.r.l. l’avvocato Maurizio Zoppolato;</p>
<p class="popolo">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo">1. All’esito di una procedura di evidenza pubblica espletata nel 2013, la società cooperativa Idealservice ha ottenuto l’affidamento del servizio di igiene urbana del Comune di Sedriano e lo ha gestito sino alla naturale scadenza del 30 settembre 2020 e successivamente, in regime di proroga, sino al 31 luglio 2021.</p>
<p class="popolo">Con relazione pubblicata sul sito istituzionale in data 15 ottobre 2020, redatta ai sensi degli articoli 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, e 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Comune di Sedriano ha esplicitato le ragioni a sostegno dell’affidamento diretto del servizio integrato di igiene ambientale, mediante il modulo organizzativo dell’<i>in house</i> <i>providing</i>, alla società a totale partecipazione pubblica Azienda speciale multiservizi a r.l. (d’ora in avanti solo ASM s.r.l.), il cui oggetto sociale è costituito, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, dello statuto, dalla gestione di servizi pubblici locali, inclusa la &lt;&lt;<i>gestione dei rifiuti di ogni tipologia ai sensi del D. Lgs. n. 152/06</i>&gt;&gt;, in favore dei Comuni che detengono una quota di partecipazione al capitale sociale.</p>
<p class="popolo">La società cooperativa Idealservice ha trasmesso al Comune di Sedriano osservazioni alla predetta relazione, con le quali ha rilevato:</p>
<p class="popolo">a) la carenza di motivazione del mancato ricorso al mercato e della eccezionalità delle ragioni che giustificano la scelta organizzativa dell’affidamento dei servizi locali mediante lo strumento dell’<i>in house providing;</i><i></i></p>
<p class="popolo">b) la carenza di motivazione in ordine ai benefici ritraibili dalla collettività dall’adozione del modello organizzativo dell’<i>in house providing</i>;</p>
<p class="popolo">c) la carenza dei requisiti di qualificazione della società ASM a r.l. quale società <i>in house</i>.</p>
<p class="popolo">In data 20 gennaio 2021<i> </i>il Comune di Sedriano ha pubblicato sul sito istituzionale la relazione, parzialmente modificata, e la nota esplicativa dell’11 gennaio 2021, pervenutale dalla società ASM a r.l..</p>
<p class="popolo">La società cooperativa Idealservice ha trasmesso al Comune di Sedriano ulteriori osservazioni.</p>
<p class="popolo">Con deliberazione n. 5 del 16 febbraio 2021, pubblicata in data 9 marzo 2021, il Consiglio comunale di Sedriano ha disposto l&#8217;acquisto di una quota del capitale sociale della ASM s r.l. &#8211; pari a circa lo 0,03 % e per un valore nominale di euro 5.000,00 (cinquemila/00) &#8211; ed ha autorizzato l&#8217;affidamento, in favore della stessa, della gestione del servizio di igiene ambientale per un quinquennio, a decorrere presumibilmente dall’1 marzo 2021.</p>
<p class="popolo">1.1. Con ricorso notificato il 7 aprile 2021 e depositato il 15 aprile 2021, la società cooperativa Idealservice ha domandato l’annullamento della deliberazione del Consiglio del Comune di Sedriano n. 5 del 16 febbraio 2021, per i motivi di seguito indicati:</p>
<p class="popolo">a) violazione dell’onere di motivazione rafforzato, imposto dall’articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e difetto di istruttoria, con particolare riferimento alle ragioni del mancato ricorso al mercato, alla convenienza economica del prospetto dei costi del servizio, elaborato dalla società ASM a r.l., ed alle modalità organizzative del servizio contenute nel progetto tecnico (primo motivo);</p>
<p class="popolo">b) difetto di istruttoria in relazione ai requisiti richiesti dall’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), e comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con particolare riferimento alla rappresentatività del Comune di Sedriano nell’organo amministrativo della società ASM a r.l., all’effettività del controllo analogo congiunto svolto dal Comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo, previsto dall’articolo 11 dello statuto della ASM s.r.l., ed alla destinazione prevalente dell’attività sociale in favore degli enti soci (secondo motivo);</p>
<p class="popolo">c) carenza di motivazione in ordine alle ragioni di urgenza che hanno determinato la dichiarazione di immediata esecutività della deliberazione impugnata (terzo motivo).</p>
<p class="popolo">La società cooperativa Idealservice ha altresì domandato la dichiarazione di inefficacia del contratto di servizio di igiene ambientale, eventualmente stipulato tra il Comune di Sedriano e la ASM s.r.l..</p>
<p class="popolo">1.2. Hanno resistito al ricorso il Comune di Sedriano e la ASM s.r.l..</p>
<p class="popolo">1.3. Con ordinanza n. 427 del 29 aprile 2021 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare proposta dalla società ricorrente per carenza del presupposto del <i>fumus boni</i> <i>iuris</i>.</p>
<p class="popolo">1.4. Con istanza notificata in data 6 settembre 2021, depositata il 7 settembre 2021, la parte ricorrente ha formulato la richiesta incidentale di accesso documentale, ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del codice del processo amministrativo, e tuttavia, in seguito all’avvenuta ostensione dei documenti da parte della ASM s.r.l.., in data 23 settembre 2021 ha dichiarato di non avere più interesse alla trattazione dell’istanza.</p>
<p class="popolo">1.5. In vista della trattazione del merito del ricorso, la società ricorrente e la ASM s.r.l. hanno depositato documenti e tutte le parti hanno depositato memorie e repliche.</p>
<p class="popolo">1.6. Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2021 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo">2. Preliminarmente il Collegio deve dare atto della cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso depositato in data 7 settembre 2019, proposto avverso il silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso alla documentazione relativa all’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori dei comuni soci della ASM s.r.l. che operano mediante affidamenti diretti a favore della stessa.</p>
<p class="popolo">Difatti, con dichiarazione depositata in data 23 settembre 2021, la ricorrente ha comunicato che la documentazione oggetto dell’istanza le è stata esibita.</p>
<p class="popolo">3. Nel merito, il Collegio ritiene di dover scrutinare con priorità il terzo motivo di ricorso, con il quale la società cooperativa Idealservice ha eccepito l’illegittimità della deliberazione consiliare impugnata, per omessa motivazione delle ragioni di urgenza sottese alla dichiarazione di immediata esecutività, in considerazione della sua manifesta infondatezza.</p>
<p class="popolo">L’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che &lt;&lt;<i>Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti</i>&gt;&gt;.</p>
<p class="popolo">All’autonomia della clausola di immediata eseguibilità &#8211; per la quale è prevista un’apposita votazione ed è richiesto un <i>quorum</i> deliberativo aggravato rispetto all’approvazione della deliberazione alla quale accede &#8211; consegue che la violazione dell’onere di motivazione del requisito dell’urgenza non è idonea ad incidere sulla validità della deliberazione consiliare ma inficia esclusivamente l’esecutività immediata della stessa.</p>
<p class="popolo">La conseguenza della violazione dell’onere di motivazione delle ragioni di urgenza si ridurrebbe, tutt’al più, al differimento degli effetti della deliberazione impugnata al decimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell’albo pretorio.</p>
<p class="popolo">Il terzo motivo del ricorso deve essere pertanto rigettato.</p>
<p class="popolo">4. Il primo motivo di ricorso, incentrato sul difetto di istruttoria e sulla violazione dell’onere di motivazione rafforzato sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti <i>in house</i>, di cui all’articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è infondato.</p>
<p class="popolo">4.1. Con sentenza del 6 febbraio 2020, pronunciata nelle cause riunite C-89/2019 e C-91/2019, la Corte di Giustizia UE, Sezione IX, ha ritenuto conforme all’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE la normativa interna che subordina il ricorso al modulo organizzativo dell’<i>in house providing</i> alla dimostrazione del duplice requisito del fallimento del mercato e dei benefici ritraibili dalla collettività.</p>
<p class="popolo">Con sentenza del 27 maggio 2020, n. 100, la Corte costituzionale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha affermato che l’onere motivazionale, avente ad oggetto le ragioni del mancato ricorso al mercato, è coerente con la <i>ratio</i> della norma, che è quella di evitare, in un’ottica pro concorrenziale, l’abuso dell’affidamento diretto, mediante un’interpretazione restrittiva dell’istituto.</p>
<p class="popolo">Il Consiglio di Stato si è pronunciato, a proposito della effettiva consistenza dell’onere di motivazione delle ragioni che hanno comportato la scelta del modello organizzativo dell’<i>in house</i> <i>providing,</i> ed ha affermato che:</p>
<p class="popolo">a) la motivazione delle ragioni del mancato ricorso al mercato e della valutazione dei benefici per la collettività può essere resa in forma unitaria, sintetica ed osmotica;</p>
<p class="popolo">b) la motivazione del fallimento del mercato può ritenersi sufficientemente integrata con il riferimento alla mera possibilità di ricorrere al mercato &lt;&lt;<i>tutte le volte che i benefici per la collettività siano di per sé tali da giustificare il mancato ricorso al mercato&gt;&gt; </i>(Consiglio di Stato, Sezione III, 12 marzo 2021, n. 2102);</p>
<p class="popolo">c) la preferenza del modello organizzativo dell’<i>in house</i> <i>providing,</i> rispetto a quello della esternalizzazione del servizio, deve tenere conto delle peculiarità del caso concreto ed essere esposta in modo ragionevole e plausibile;</p>
<p class="popolo">d) non è richiesto, quale adempimento necessario, lo svolgimento di specifiche indagini di mercato o la comparazione tra &lt;&lt;<i>la soluzione organizzativa e gestionale praticabile attraverso il soggetto in house</i>&gt;&gt; e &lt;&lt;<i>la capacità del mercato di offrirne una equivalente</i>&gt;&gt; (Consiglio di Stato, Sezione IV, 2021, n. 4723).</p>
<p class="popolo">4.2. Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, la motivazione delle ragioni preferenziali dell’affidamento <i>in house</i> dei servizi di igiene ambientale, rispetto ad altre modalità di affidamento, risulta logica e ragionevole, ove esaminata nel suo complesso.</p>
<p class="popolo">Nella relazione illustrativa del 20 gennaio 2021, redatta ai sensi degli articoli 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, e 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si è dato conto della esistenza di un mercato frazionato dei servizi di igiene ambientale e della necessità di procedere ad un unico affidamento del servizio integrato, che includa anche il segmento dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani non riciclabili, al fine di perseguire:</p>
<p class="popolo">a) una maggiore economicità nella gestione del servizio, mediante l’abbattimento dei tempi e dei costi derivanti dalla segmentazione degli affidamenti e delle relazioni intraprese con diversi operatori economici;</p>
<p class="popolo">b) una maggiore efficienza, mediante la semplificazione dei sistemi di controllo sull’intera filiera dei rifiuti;</p>
<p class="popolo">c) una maggiore garanzia di flessibilità per fronteggiare le mutevoli esigenze gestionali, determinate da eventuali situazioni emergenziali.</p>
<p class="popolo">La convenienza economica dell’affidamento unitario del servizio è stata inoltre valutata dal Comune di Sedriano, sulla scorta della soluzione organizzativa elaborata dalla società ASM a r.l. nella proposta tecnica e contrattuale, la quale non sembra contenere dati alterati o inattendibili.</p>
<p class="popolo">Osserva il Collegio che l’aver omesso un confronto puntuale tra i dati economici e gestionali desumibili da un’indagine di mercato e la proposta contrattuale e gestionale presentata della ASM s.r.l. non rappresenta un elemento idoneo ad inficiare la complessiva congruità di quest’ultima e la plausibilità delle motivazioni addotte dal Comune di Sedriano, con particolare riferimento alla maggiore flessibilità della gestione unitaria del servizio, garantita dall’adozione del modello organizzativo dell’<i>in house. </i><i></i></p>
<p class="popolo">La realizzazione dell’interesse pubblico, sotteso alla scelta del gestore del servizio, non esige infatti che l’onere motivazionale si estenda sino all’accertamento della oggettiva impossibilità di conseguire il medesimo risultato con il ricorso al mercato, atteso che esso può ritenersi integrato, nel rispetto della discrezionalità riconosciuta alle amministrazioni aggiudicatrici dall’articolo 2, comma 1, della direttiva 2014/23/UE, anche mediante l’indicazione di plausibili ed atipiche ragioni preferenziali, addotte a sostegno della globale convenienza dello strumento pubblico. <i></i><i></i></p>
<p class="popolo">4.3. La motivazione della scelta, effettuata dal Comune di Sedriano, di affidare la gestione del servizio integrato di igiene ambientale in ambito pubblico<i> </i>si rivela dunque conforme ai canoni della logica economica e della ragionevolezza tecnica, con conseguente reiezione del primo motivo di ricorso.</p>
<p class="popolo">5. Residua infine la trattazione del secondo motivo del ricorso, con il quale sono state specificate plurime censure in relazione all’effettività del requisito del controllo analogo, esperibile dal Comune di Sedriano nei confronti dell’organo amministrativo della società ASM s.r.l., ed alla destinazione prevalente dell’attività sociale in favore degli Enti soci.</p>
<p class="popolo">5.1. Il Collegio deve preliminarmente rigettare l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione, formulata dal Comune di Sedriano, il quale sostiene che la società ricorrente, anche in caso di accoglimento del secondo motivo del ricorso, non potrebbe ritrarre l’utilità alla quale aspira, ovvero la partecipazione, anche in forma associata, ad una procedura di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di igiene ambientale.</p>
<p class="popolo">La società ricorrente, nella qualità di operatore economico del settore del ciclo dei rifiuti, agisce per la realizzazione di un interesse &lt;&lt;mediano&gt;&gt;, che è quello di accrescere, mediante la riedizione del potere, le proprie <i>chanche</i> di partecipazione ad una procedura competitiva, la quale è pur sempre astrattamente praticabile come una delle possibili opzioni per la gestione del servizio (Consiglio di Stato, Sezione III, 3 marzo 2020, n. 1564).</p>
<p class="popolo">Essa ha pertanto un interesse specifico, concreto ed attuale a contrastare la scelta del Comune di Sedriano di sottrarre l’affidamento del servizio di igiene ambientale al mercato di riferimento.</p>
<p class="popolo">5.2. La censura avente ad oggetto la violazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativa alla carenza del requisito della destinazione prevalente dell’attività svolta dalla società ASM a r.l. in favore degli Enti soci, è infondata.</p>
<p class="popolo">Dai chiarimenti resi al Comune dalla ASM s.r.l. con la risposta al quesito n. 1, contenuta nella nota dell’11 febbraio 2021, risulta infatti che la media dei ricavi dell’attività <i>in house</i>, risultante dai bilanci approvati degli ultimi tre esercizi, si attesta su un valore pari al 96,70% dei ricavi totali.</p>
<p class="popolo">5.3. Deve invece ritenersi fondata la censura avente ad oggetto la violazione dell’articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativa alla carenza del requisito del controllo analogo congiunto esercitabile dal Comune di Sedriano, congiuntamente agli altri Comuni che detengono una partecipazione minoritaria, sulla società <i>in house</i>.</p>
<p class="popolo">Con la citata sentenza del 6 febbraio 2020, pronunciata nelle cause riunite C-89/2019 e C-91/2019, la Corte di Giustizia UE, Sezione IX, ha ritenuto conforme all’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE la normativa interna che &lt;&lt;<i>impedisce ad un’amministrazione</i> <i>aggiudicatrice di acquisire partecipazioni al capitale di un ente partecipato da altre amministrazioni aggiudicatrici, qualora tali partecipazioni siano inidonee a garantire il controllo o un potere di veto</i> <i>e qualora detta amministrazione aggiudicatrice intenda acquisire successivamente una posizione di controllo congiunto e di conseguenza la possibilità di procedere ad affidamenti diretti di appalti a favore di tale ente, il cui capitale è detenuto da più amministrazioni aggiudicatrici&gt;&gt;.</i><i></i></p>
<p class="popolo">L’effettiva possibilità, per i soci pubblici affidanti che partecipano ad una società interamente pubblica, di incidere sulle decisioni strategiche della stessa deve ritenersi, in astratto, direttamente proporzionale alla loro quota di partecipazione.</p>
<p class="popolo">Una partecipazione c.d. pulviscolare, quale quella detenuta dal Comune di Sedriano (pari a circa lo 0,03 % del capitale sociale), è infatti certamente sintomatica della difficoltà dell’Ente di interferire in maniera decisiva sul conseguimento del fine pubblico che intende perseguire con l’attività di impresa.</p>
<p class="popolo">Proprio per far fronte a tale <i>deficit</i> rappresentativo degli Enti pubblici di minoranza, sono previsti degli strumenti per assicurare l’effettività del controllo analogo congiunto degli stessi sulle scelte gestorie, quali la designazione di un proprio rappresentante nell’organo direttivo e l’attribuzione del potere di veto sulle decisioni che riguardino direttamente il proprio territorio, i quali devono essere contenuti in primo luogo nelle clausole statutarie della società <i>in house </i>(Consiglio di Stato, Sezione V, 30 aprile 2018, n. 2599<i>)</i>.</p>
<p class="popolo">Ove tali clausole si dimostrino insufficienti ad assicurare l’effettiva partecipazione alle decisioni strategiche per la realizzazione del fine pubblico, i soci pubblici di minoranza possono perseguire il medesimo risultato mediante la stipulazione di accordi o di patti parasociali che consentano loro di coordinarsi per esercitare congiuntamente il controllo &lt;&lt;<i>sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l’attività della società partecipata&gt;&gt; </i>(Consiglio di Stato, Sezione V, 23 gennaio 2019, n. 578; Commissione speciale, parere 1 febbraio 2017, n. 282).</p>
<p class="popolo">5.4. Prima di procedere all’esame delle singole censure, occorre esaminare gli strumenti contenuti nello statuto della ASM s.r.l. per garantire l’effettiva partecipazione di tutti i soci affidatari di servizi di pubblica utilità alle scelte strategiche imprenditoriali, a prescindere dall’entità della quota di partecipazione al capitale sociale.</p>
<p class="popolo">Ai sensi dell’articolo 16 dello statuto della ASM s.r.l., l’assemblea dei soci può essere convocata su istanza dell’organo amministrativo o su richiesta dei soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale; il <i>quorum</i> deliberativo e costitutivo dell’assemblea, alla quale l’articolo 18 attribuisce il potere di nominare e di revocare gli amministratori, è fissato nel voto dei soci che rappresentino almeno i 4/5 del capitale sociale.</p>
<p class="popolo">L’articolo 19, comma 6, dello statuto prevede tuttavia che &lt;&lt;<i>Tutti gli enti soci sono posti nella condizione, mancando l’unanimità, di designare i propri componenti degli organi della società, attraverso il voto di lista, convenzioni di funzioni, patti di sindacato o patti parasociali</i>&gt;&gt;.</p>
<p class="popolo">L’articolo 10 dello statuto prevede altresì il diritto di recesso dell’Ente socio che dimostri una grave ed irrimediabile disapplicazione del contratto di servizio nonché il diritto di veto dell’Ente socio<i> &lt;&lt;sulle deliberazioni assunte dagli organi sociali in modo difforme dagli indirizzi ricevuti dai consigli dell’ente locale in materia di contratto di servizio, riferito al proprio territorio</i>&gt;&gt;.</p>
<p class="popolo">L’articolo 11 dello statuto disciplina infine il Comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo, nominato dall’organo assembleare e composto da un numero minimo di tre membri fino ad un numero massimo di membri corrispondente al numero dei soci, la cui attività si svolge secondo le competenze indicate nell’articolo 3 dell’apposito regolamento e, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, richiede la presenza obbligatoria ed il voto favorevole del rappresentante del Comune interessato, per i servizi che lo riguardano.</p>
<p class="popolo">5.5. In data 11 giugno 2021, successivamente alla pronuncia cautelare di questo Tribunale, l’Autorità nazionale anticorruzione, nell’ambito del procedimento per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori avviato da un altro Ente socio della ASM s.r.l., ha rilevato l’insussistenza del requisito del controllo analogo, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2018, n. 50, con particolare riferimento all’articolo 18 dello statuto della ASM s.r.l., per cui il <i>quorum</i> costitutivo e deliberativo dell’assemblea sei soci, alla quale sono demandate importanti decisioni strategiche, sarebbe effettivamente riservato a soli quattro soci su dieci.</p>
<p class="popolo">Dall’esame delle clausole statutarie non si evince la concreta possibilità per il Comune di Sedriano, il quale possiede una quota di capitale pari allo 0,03%, di poter formulare le linee di indirizzo e gli obiettivi strategici della società e di nominare un amministratore che rappresenti i propri interessi, anche congiuntamente a quelli degli altri Enti soci.</p>
<p class="popolo">D’altro canto, sia il diritto di recesso che il diritto di veto sulle deliberazioni dell’organo amministrativo, che siano immediatamente riferibili al proprio territorio, non sono idonei a garantire <i>ex ante</i> la effettiva rappresentatività dell’Ente nell’organo amministrativo e la capacità di orientare le scelte gestorie in senso favorevole allo stesso.</p>
<p class="popolo">5.6. Pertanto, in assenza dell’adozione di un accordo tra enti o di patti parasociali che introducano un meccanismo di convergenza dei voti dei soci di minoranza su un candidato comune che li rappresenti nell’organo amministrativo, occorre accertare se il Comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo, previsto dall’articolo 11 dello statuto della ASM s.r.l., sia effettivamente qualificabile come organismo comune, formato dai rappresentanti dei vari enti locali con diritto di voto paritario, indipendentemente dalla consistenza della partecipazione azionaria, e se sia competente a definire indirizzi operativi sui servizi affidati, che siano vincolanti per l’organo amministrativo.</p>
<p class="popolo">Il Collegio ritiene che anche il Comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo, in quanto nominato dall’organo assembleare con il <i>quorum</i> deliberativo fissato dall’articolo 18 dello statuto, sconti a monte le criticità rappresentative, già riscontrate in punto di nomina e di revoca degli amministratori.</p>
<p class="popolo">Inoltre la composizione prevista &#8211; variabile da un numero minimo di tre membri ad un numero massimo di membri, corrispondente al numero dei soci &#8211; non assicura che ogni Ente socio, indipendentemente dall’entità della sua partecipazione, possa esprimere in seno ad esso un suo rappresentante.</p>
<p class="popolo">Anche la presenza obbligatoria ed il voto favorevole del rappresentante del Comune interessato, per i servizi che lo riguardano, prevista dall’articolo 5, comma 3, del regolamento per il funzionamento del Comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo adottato dalla ASM s.r.l. (d’ora in avanti solo &lt;&lt;il regolamento&gt;&gt;), non assicura che l’Ente interessato possa effettivamente concorrere alle decisioni relative all’affidamento del servizio: l’articolo 4, comma 4, del regolamento non prevede infatti alcun <i>quorum</i>deliberativo ma esclusivamente il raggiungimento della maggioranza assoluta per la validità della sua costituzione.</p>
<p class="popolo">Le competenze attribuite al Comitato dall’articolo 3 del regolamento, ai fini dell’esercizio del controllo analogo, sono inoltre meramente propositive, atteso che il comma 2 di detto articolo prevede che &lt;<i>&lt;I pareri preventivi resi dal Comitato consistono in manifestazioni di giudizio aventi funzione valutativa ed ausiliaria ai fini dell’esercizio del controllo analogo da parte dei Soci ed influiscono sulla competenza gestoria e la relativa autonomia decisionale attribuite al C.d.A. dallo Statuto</i>&gt;&gt;.</p>
<p class="popolo">Pertanto, in assenza di clausole statutarie e di convenzioni, di patti di sindacato o di patti parasociali stipulati tra di Enti soci, che introducano meccanismi volti ad assicurare l’effettiva presenza dei rappresentanti dei vari Enti locali ed il diritto di voto paritario, indipendentemente dall’entità della partecipazione, per tutte le decisioni che afferiscono al proprio territorio, deve ritenersi che le proposte formulate dal Comitato sugli indirizzi operativi, che riguardano la gestione dei servizi affidati, non sono vincolanti per l’organo amministrativo.</p>
<p class="popolo">5.7. Dalla lettura integrata dello statuto e del regolamento, si evince pertanto che al Comune di Sedriano non viene assicurata la prerogativa, indefettibile per il ricorso al modello organizzativo dell’<i>in</i> <i>house providing</i>, di concorrere effettivamente, anche congiuntamente ad altri soci, ad orientare l’attività della società partecipata verso il raggiungimento delle finalità di pubblico interesse che ha inteso perseguire mediante l’affidamento diretto del servizio di igiene ambientale.</p>
<p class="popolo">4.8. Il secondo motivo di ricorso deve essere in parte accolto e, per l’effetto, deve essere annullata la deliberazione impugnata, nei limiti dell’interesse della parte ricorrente.</p>
<p class="popolo">6. In conclusione, il primo ed il terzo motivo del ricorso devono essere rigettati.</p>
<p class="popolo">Il secondo motivo del ricorso deve essere parzialmente accolto, con conseguente rigetto delle altre censure, limitatamente alla carenza di effettività del controllo analogo congiunto, e, per l’effetto, deve essere annullata la deliberazione del Consiglio comunale di Sedriano n. 5 del 16 febbraio 2021.</p>
<p class="popolo">7. L’accoglimento solo parziale del ricorso e la soccombenza reciproca delle parti giustificano la compensazione tra le stesse delle spese di lite del giudizio.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo">Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla la deliberazione del Consiglio comunale di Sedriano n. 5 del 16 febbraio 2021.</p>
<p class="popolo">Dichiara cessata la materia del contendere in relazione all’istanza proposta ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del codice del processo amministrativo.</p>
<p class="popolo">Compensa tra le parti le spese di lite del giudizio.</p>
<p class="popolo">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo">Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula">Domenico Giordano, Presidente</p>
<p class="tabula">Valentina Santina Mameli, Consigliere</p>
<p class="tabula">Rosanna Perilli, Referendario, Estensore</p>
<hr />
</div>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-motivazione-dellaffidamento-in-house-dei-servizi-di-igiene-ambientale-e-di-controllo-analogo-congiunto/">Sulla motivazione dell’affidamento in house dei servizi di igiene ambientale e di controllo analogo congiunto.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla rimessione all&#8217;Adunanza Plenaria della questione inerente ai soggetti ai quali può essere escussa la garanzia ex art. 93, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rimessione-alladunanza-plenaria-della-questione-inerente-ai-soggetti-ai-quali-puo-essere-escussa-la-garanzia-ex-art-93-comma-6-d-lgs-n-50-del-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 11:18:04 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=83509</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rimessione-alladunanza-plenaria-della-questione-inerente-ai-soggetti-ai-quali-puo-essere-escussa-la-garanzia-ex-art-93-comma-6-d-lgs-n-50-del-2016/">Sulla rimessione all&#8217;Adunanza Plenaria della questione inerente ai soggetti ai quali può essere escussa la garanzia ex art. 93, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016</a></p>
<p>Contratti della p.a. – Garanzia – Escussione – Concorrente proposto per l’aggiudicazione – Possibilità – Rimessione all’Adunanza plenaria. Deve essere rimesso all’Adunanza plenaria il seguente quesito di diritto: “se l’art. 93, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016 possa (recte, debba) trovare applicazione non solo nei confronti del soggetto cui sia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rimessione-alladunanza-plenaria-della-questione-inerente-ai-soggetti-ai-quali-puo-essere-escussa-la-garanzia-ex-art-93-comma-6-d-lgs-n-50-del-2016/">Sulla rimessione all&#8217;Adunanza Plenaria della questione inerente ai soggetti ai quali può essere escussa la garanzia ex art. 93, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rimessione-alladunanza-plenaria-della-questione-inerente-ai-soggetti-ai-quali-puo-essere-escussa-la-garanzia-ex-art-93-comma-6-d-lgs-n-50-del-2016/">Sulla rimessione all&#8217;Adunanza Plenaria della questione inerente ai soggetti ai quali può essere escussa la garanzia ex art. 93, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. – Garanzia – Escussione – Concorrente proposto per l’aggiudicazione – Possibilità – Rimessione all’Adunanza plenaria.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Deve essere rimesso all’Adunanza plenaria il seguente quesito di diritto: “<i>se l’art. 93, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016 possa (recte, debba) trovare applicazione non solo nei confronti del soggetto cui sia già stata definitivamente aggiudicata la gara, ma anche nei confronti del soggetto che la commissione giudicatrice, dopo le valutazioni di spettanza, abbia proposto per l’aggiudicazione</i>”.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Poli &#8211; Est. Lamberti</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA NON DEFINITIVA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 8410 del 2021, proposto dalla società De Vizia Transfer s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Gennaro Macri, Mario Pagliarulo e Fiorita Iasevoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">il Comune di Monza, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Bragante e Giancosimo Maludrottu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; <i></i><i></i><i></i></p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della società Impresa Sangalli Giancarlo &amp; C. s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Invernizzi ed Andrea Manzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, n. 33;<br />
dell’ANAC &#8211; Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa <i>ex lege</i> dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12<br />
delle società Acsm-Agam Ambiente s.r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con Amsa s.p.a., ed Amsa s.p.a., in proprio e quale mandante del costituendo R.T.I. con Acsm-Agam Ambiente s.r.l., in persona del rispettivo legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituite in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, n. 1581 del 28 giugno 2021, resa tra le parti, concernente una procedura di gara per l’affidamento di un appalto di servizi in materia di rifiuti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monza, della società Impresa Sangalli Giancarlo &amp; C. s.r.l. e dell’ANAC &#8211; Autorità Nazionale Anticorruzione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’appello incidentale della società Impresa Sangalli Giancarlo &amp; C. s.r.l.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’art. 36, comma 2, c.p.a.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’art. 99 c.p.a.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 novembre 2021 il consigliere Luca Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Angelo Clarizia, Gennaro Macri, Mario Pagliarulo, Annalisa Bragante, Giancosimo Maludrottu, Roberto Invernizzi ed Andrea Manzi;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I FATTI DI CAUSA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Con bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 5 ottobre 2018, il Comune di Monza ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti urbani.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.1. L’appalto non è suddiviso in lotti ed il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di 70 punti massimi all’offerta tecnica e di 30 punti massimi a quella economica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.2. La <i>lex specialis</i>, inoltre, da un lato prevede una soglia minima di sbarramento pari a 40 punti per il punteggio tecnico complessivo, con conseguente esclusione del concorrente che non raggiunga tale soglia, dall’altro richiama il “<i>protocollo di vigilanza e collaborazione</i>” in precedenza sottoscritto dal Comune con ANAC.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. In esito alla seduta del 18 luglio 2019, la commissione di gara ha dato atto che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la società De Vizia Transfer s.p.a. è stata ammessa alla procedura con determinazione dirigenziale prot. n. 722 del 18 aprile 2019;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dei cinque concorrenti ammessi, soltanto la società De Vizia Transfer s.p.a. e la società Impresa Sangalli Giancarlo &amp; C. s.r.l. (gestore uscente del servizio) superano l’esposta soglia di sbarramento;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; nessuna delle due offerte <i>de quibus</i> “<i>si trova nella condizione di cui all’art. 97, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016</i>”, sì che “<i>non si procederà alla verifica di anomalia</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1. La commissione, quindi, ha proceduto all’apertura delle buste delle due società contenenti la rispettiva offerta economica, ha redatto la relativa “<i>graduatoria finale</i>” ed ha “<i>formulato la proposta di aggiudicazione nei confronti della De Vizia</i>”, risultata prima classificata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. In data 22 luglio 2019 il Comune ha avviato i controlli finalizzati a verificare il rispetto, da parte di De Vizia, dei requisiti di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016 e, con determinazione dirigenziale prot. n. 21874 del 29 gennaio 2020, ha escluso De Vizia dalla gara, alla luce di tre distinti e concorrenti profili.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.1. Il Comune, in particolare, ha rilevato che De Vizia non ha comunicato:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) il rinvio a giudizio disposto all’esito dell’udienza preliminare del 22 novembre 2019 dal G.i.p. di Salerno, su richiesta del locale Pubblico Ministero formulata in data 1 febbraio 2019, nei confronti del Presidente del Consiglio di amministrazione, nonché socio di maggioranza, e nei confronti del di lui coniuge, socio di minoranza, per fatti connessi all’affidamento di appalti pubblici e ritenuti integrare le fattispecie di reato di cui agli articoli 110, 353, 353-<i>bis</i>, 356 e 314 c.p.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) la sussistenza di una pronuncia del Consiglio di Stato (sez. V, 12 aprile 2019 n. 2407) da cui si evince “<i>l’esistenza di un’ulteriore vicenda penale in capo ad un rappresentante della De Vizia</i>”, nell’ambito della quale è stata emessa la “<i>sentenza di condanna n. 243/2013, che avrebbe dovuto essere resa nota al Comune di Monza</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) la pendenza di un procedimento, allibrato al n.r.g. 185 del 2019, avanti il T.a.r. per il Piemonte per l’ottemperanza alla sentenza del medesimo T.a.r. n. 119 del 2018 (confermata in appello da questo Consiglio), da ultimo definito con sentenza n. 959 del 23 agosto 2019, che ha dichiarato nulla l’aggiudicazione alla De Vizia della gara indetta da un Consorzio di Comuni piemontesi; il T.a.r., in particolare, ha fondato la dichiarazione di nullità sulla rilevanza escludente di talune omissioni dichiarative della De Vizia, inerenti a “<i>condotte penalmente rilevanti</i>” di esponenti sociali che, “<i>sebbene non ancora sanzionate da una pronuncia di condanna, avrebbero dovuto essere dichiarate in gara</i>”, giacché “<i>la loro omessa menzione costituisce di per sé un grave errore professionale</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.2. Il Comune &#8211; dato atto di avere “<i>avviato i contraddittori su tali rilievi</i>” e di avere segnalato tali circostanze ad ANAC – ha formulato in proposito le seguenti considerazioni:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) il provvedimento di rinvio a giudizio &#8211; peraltro inerente a reati correlati proprio allo svolgimento di pubbliche gare &#8211; consegue alla richiesta della Procura del 1 febbraio 2019, nota alla De Vizia “<i>prima che il Seggio di gara comunicasse, in seduta pubblica, ai concorrenti l’esito dell’esame della documentazione amministrativa circa il possesso dei requisiti di ammissione (verbale del 18 aprile 2019)</i>”; la De Vizia, dunque, non ha comunicato né il procedimento penale, già pendente all’atto della delibazione circa l’ammissione alla gara, né il successivo rinvio a giudizio, in violazione della “<i>disciplina più rigorosa di quella ordinaria in relazione al possesso dei requisiti morali</i>” conseguente alla sottoposizione della procedura al “<i>protocollo di vigilanza collaborativa da parte di ANAC</i>”, espressamente accettata da De Vizia, come da tutti gli altri concorrenti, al momento della formulazione di domanda di partecipazione; De Vizia, dunque, non può che essere esclusa, alla luce della causa ostativa alla prospettica stipulazione del contratto rappresentata dal rinvio a giudizio di suoi esponenti apicali, giacché il rinvio a giudizio per uno dei reati <i>de quibus</i> costituisce, per disposizione della <i>lex specialis</i>, causa di risoluzione di diritto del contratto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) il precedente non dichiarato, riveniente dalla sentenza di condanna n. 243 del 2013, “<i>poteva avere una rilevanza ai fini della valutazione circa la concreta incidenza … sulla moralità professionale dell’impresa, anche in virtù del fatto che si trattava di materia analoga a quella della presente gara</i>”; la dichiarazione, peraltro, era doverosa benché il procuratore fosse, <i>medio tempore</i>, cessato, posto che “<i>alla data di pubblicazione del bando non era ancora decorso il termine dell’anno antecedente</i>”; di converso, non sono “<i>emerse delle misure di dissociazione</i>” dalla condotta del prevenuto da parte di De Vizia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) nella fase antecedente alla decisione sulle ammissioni alla gara, De Vizia ha dichiarato la conferma dell’aggiudicazione da parte del Consorzio di Comuni piemontesi, facendo espresso riferimento ai provvedimenti poi dichiarati nulli dalla sentenza del T.a.r. per il Piemonte n. 959 del 23 agosto 2019, cui viceversa De Vizia non ha fatto alcun cenno.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.3. Il Comune, pertanto, ha disposto l’esclusione di De Vizia, alla luce di tre distinte, autonome e concorrenti ragioni, ossia “<i>l’esistenza del motivo ostativo alla sottoscrizione del contratto per intervenuto rinvio a giudizio</i>” di esponenti apicali, nonché “<i>la violazione degli obblighi dichiarativi</i>” relativi tanto alla sentenza di condanna n. 243 del 2013, quanto alla sentenza del T.a.r. per il Piemonte n. 959 del 2019.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.4. In proposito, l’Ente ha specificato che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; da un lato, “<i>il comportamento dell’operatore economico deve essere improntato a principi di lealtà ed integrità</i>”, sì che “<i>l’eventuale omissione dichiarativa di situazioni potenzialmente rilevanti integra un grave errore professionale</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dall’altro, “<i>i requisiti di ammissione devono essere posseduti non solo al tempo della presentazione dell’offerta, ma anche al momento dell’aggiudicazione e stipulazione del contratto</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.5. Con successiva determinazione del responsabile del settore n. 131 del 29 gennaio 2020, il Comune ha deliberato di “<i>non approvare</i>” la proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione giudicatrice con il cennato verbale del 18 luglio 2019, dichiarata contestualmente “<i>inefficace</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.6. La richiesta di annullamento in autotutela svolta da De Vizia è stata respinta con determinazione dirigenziale prot. n. 28232 del 7 febbraio 2020.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.7. Quindi, con successiva determinazione dirigenziale prot. n. 35387 del 18 febbraio 2020, il Comune ha disposto l’escussione della garanzia a suo tempo presentata da De Vizia a corredo dell’offerta, ai sensi dell’art. 93, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. De Vizia ha impugnato tutti i richiamati atti avanti il T.a.r. per la Lombardia e, con successivo ricorso per motivi aggiunti, ha contestato l’intervenuta aggiudicazione della gara a favore di Sangalli, disposta dal Comune con determinazione dirigenziale prot. n. 113282 del 22 luglio 2020.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.1. Sangalli, costituitasi in resistenza, ha formulato a sua volta ricorso incidentale, integrato da tre successivi ricorsi per motivi aggiunti, avverso l’atto di esclusione di De Vizia, nella parte in cui non ha escluso la medesima anche per ragioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle ivi valorizzate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.2. Sono intervenuti <i>ad opponendum</i> le società Acsm-Agam Ambiente s.r.l. ed Amsa s.p.a., nella qualità rispettivamente di mandataria e mandante del costituendo R.T.I., il cui punteggio per l’offerta tecnica era il più alto tra quelli attribuiti ai tre concorrenti esclusi per non aver raggiunto la soglia di sbarramento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.3. Con la sentenza indicata in epigrafe, il T.a.r. per la Lombardia:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ha respinto tutti i mezzi articolati da De Vizia tanto nel ricorso introduttivo, quanto nel ricorso per motivi aggiunti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale di Sangalli;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ha dichiarato parimenti improcedibile l’intervento <i>ad opponendum</i>, come da richiesta degli stessi intervenienti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ha compensato fra le parti le spese di lite.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">IL GIUDIZIO DI APPELLO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Con ricorso notificato in data 1 ottobre 2021 De Vizia ha interposto appello, articolando 10 motivi (da pagina 4 a pagina 47), con cui ha reiterato, nella sostanza, le doglianze di primo grado.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.1. Si sono costituiti in resistenza il Comune di Monza, ANAC e Sangalli che, da ultimo, con ricorso notificato in data 29 ottobre 2021, ha proposto altresì appello incidentale avverso la declaratoria di improcedibilità del ricorso incidentale svolto in prime cure.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.2. Il giudizio è stato trattato alla pubblica udienza del 25 novembre 2021, in vista della quale le parti hanno versato in atti difese scritte.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.3. L’istanza di superamento dei limiti dimensionali, svolta in proposito dal Comune di Monza, è stata respinta con decreto n. 1940 del 5 novembre 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Il Collegio, preliminarmente, rileva che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il Comune ha accettato il contraddittorio sul ricorso incidentale, rinunciando espressamente ai termini a difesa con atto del 15 novembre 2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; De Vizia non ha sollevato alcuna obiezione in merito nel corso della discussione orale, in tal modo implicitamente accettando anch’essa il contraddittorio;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ANAC non ha partecipato alla discussione, né ha sollevato per iscritto obiezioni, ciò che dimostra <i>per facta concludentia</i> la sostanziale accettazione del contraddittorio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.1. Pertanto, la materia del contendere del presente grado di giudizio comprende anche il ricorso incidentale svolto da Sangalli.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Ciò posto, il Collegio osserva che, a seguito della proposizione dell’appello e dell’appello incidentale, è nella sostanza riemerso interamente il <i>thema decidendum</i>del giudizio di primo grado – che perimetra necessariamente il processo di appello ex art. 104 c.p.a. – sicché, per ragioni di economia dei mezzi processuali e di semplicità espositiva, secondo la logica sottesa alla decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, il Collegio prende direttamente ed esclusivamente in esame gli originari motivi articolati in prime cure (cfr., <i>ex plurimis</i>, Cons. Stato, sez. IV, n. 1137 del 2020).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">LA DECISIONE PARZIALE DELL’APPELLO PRINCIPALE DI DE VIZIA:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; L’ESTROMISSIONE DI DE VIZIA DALLA GARA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Con le censure svolte avanti il T.a.r. avverso la prima ragione di esclusione, De Vizia sostiene che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il rinvio a giudizio <i>de quo</i> è stato disposto soltanto dopo la presentazione delle offerte e, oltretutto, afferisce ad una vicenda del 2011;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’esclusione, disposta in via automatica in asserita applicazione degli articoli 25 del capitolato speciale d’appalto e dell’art. 37 dello schema di contratto, sarebbe fondata sull’applicazione di clausole mai sottoscritte dalle parti, per di più comunque soggette a doppia sottoscrizione ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., oltre che, in ogni caso, nulle per inosservanza dell’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; per di più, le clausole di cui sopra atterrebbero alla fase di esecuzione del contratto e non alla fase prodromica di scelta del contraente, oltre ad essere in contrasto con il diritto dell’Unione Europea, in tesi ostativo a normative nazionali che impongano l’esclusione automatica di un operatore dalle procedure di gara;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ancora, “<i>le disposizioni del bando prevalgono sul c.s.a. e non possono essere modificate da quest’ultimo</i>”, giacché “<i>bando di gara e capitolato speciale d’appalto assolvono a differenti funzioni, in quanto il primo regola il procedimento di gara ed il secondo le condizioni del futuro rapporto contrattuale</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; “<i>la corretta interpretazione della clausola (art. 25 c.s.a.) induce comunque a riferirne l’operatività alle situazioni in cui il rinvio a giudizio afferisce ad ipotesi di reato inerenti alla stessa gara/appalto indetta dal Comune di Monza</i>”, pervenendosi altrimenti ad “<i>un risultato abnorme, palesemente confliggente con i principi di proporzionalità, ragionevolezza e con tutti i principi dell’ordinamento</i>”, poiché “<i>un’impresa potrebbe subire la risoluzione automatica ed &lt;&lt;a catena&gt;&gt; di tutti i contratti da essa sottoscritti con le più svariate amministrazioni, solo perché in relazione ad una vicenda è risultata destinataria di misure non definitive</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; infine, “<i>il provvedimento di esclusione avrebbe pertanto comunque dovuto essere adeguatamente motivato, essendo onere della stazione appaltante &lt;&lt;dimostrare&gt;&gt; che l’operatore economico si è effettivamente reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. In relazione a tali prospettazioni, il Collegio evidenzia quanto segue.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9.1. Per consolidata giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 11 novembre 2021, n. 7533, § 39.4 e ss.), i requisiti di partecipazione devono sì essere posseduti al momento della formulazione della domanda, ma debbono altresì essere mantenuti per tutto il corso della procedura amministrativa di selezione del contraente (cfr., in proposito, l’art. 80, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9.2. Argomentare diversamente, del resto, condurrebbe a diverse aporie logiche:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il concorrente, una volta ammesso, potrebbe in seguito perdere i requisiti di partecipazione senza alcuna conseguenza negativa, beneficiando in tal modo, per tutto il seguito del procedimento, di una sorta di “zona franca” sostanziale, <i>prima facie</i> collidente con gli scopi e le ragioni dell’evidenza pubblica;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; sotto altro aspetto, l’ammissione di un concorrente ne cristallizzerebbe una volta per tutte la facoltà di partecipare alla gara, rendendo <i>de jure</i> irrilevanti tutte le eventuali vicende successive pur occorse durante lo svolgimento del procedimento, in spregio del principio di continuità dell’azione amministrativa e di immanenza del pubblico interesse perseguito dall’Amministrazione mediante la procedura di selezione del contraente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; i requisiti di partecipazione, posti dalla legge a tutela dell’integrità della selezione pubblica, sarebbero posti in non cale proprio durante il corso della medesima, generandosi un palese corto circuito logico-giuridico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9.3. Sotto altro profilo, il dovere di lealtà e trasparenza, insito nella partecipazione stessa dell’operatore economico ad un procedimento di selezione del contraente (che genera un conseguente e sotteso rapporto amministrativo specificamente normato), impone la pronta comunicazione all’Amministrazione delle vicende penali che abbiano interessato gli esponenti apicali del concorrente costituito in forma societaria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9.4. Oltretutto, nella specie la richiesta di rinvio a giudizio era anteriore alla stessa ammissione di De Vizia alla gara, sì che, <i>a fortiori</i>, il dovere di sollecita comunicazione (quanto meno) del successivo rinvio a giudizio assume una valenza ancor più pregnante, in quanto costituente lo sviluppo<i></i> di una vicenda procedimentale (penale) iniziata già prima della stessa ammissione alla gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9.5. E’, infine, del tutto irrilevante che la vicenda in tesi delittuosa risalga al 2011, posto che ciò che conta è esclusivamente l’attualità dell’omissione dichiarativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. L’art. 25 del capitolato speciale d’appalto (integralmente ripreso dall’art. 37 dello schema di contratto), come rettificato ed integrato dal Comune in data 31 ottobre 2018, stabilisce che “<i>il Sindaco del Comune di Monza si avvale della clausola risolutiva espressa di cui all&#8217;art. 1456 c.c</i>. <i>ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell&#8217;impresa con funzioni specifiche relative all&#8217;affidamento alla stipula e all&#8217;esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.1. La clausola <i>de qua</i> è stata inserita nella <i>lex specialis</i> in virtù del “<i>Protocollo di vigilanza collaborativa</i>” sottoscritto da Comune ed ANAC in data 21 febbraio 2018 (cfr. documento 6 prodotto in prime cure dal Comune): la sottoscrizione del Protocollo era stata richiesta dallo stesso Ente locale ai sensi dell’art. 4 del Regolamento ANAC <i>in subiecta materia</i>, giacché il precedente contratto novennale stipulato con Sangalli nel 2009 era stato oggetto delle misure di cui all’art. 32, comma 1, d.l. n. 90 del 2014.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.2. Ai sensi di tale Protocollo, il Sindaco si impegnava, tra l’altro, “<i>ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale</i>” l’esposta clausola.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.3. Di converso, tutti i concorrenti, ivi inclusa De Vizia, compilando il <i>format</i> della domanda di partecipazione predisposto dalla stazione appaltante, hanno accettato “<i>incondizionatamente, espressamente e senza riserva alcuna</i>” la cennata clausola.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.4. Ora, è evidente che, se il rinvio a giudizio di esponenti apicali dell’operatore economico cui la commissione giudicatrice aveva proposto di aggiudicare la gara precede temporalmente la conclusione del contratto, del tutto legittimamente il Comune omette di stipularlo ed esclude l’operatore economico dalla gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.5. Invero, ciò che, a valle della stipulazione negoziale, costituisce, per disposizione della <i>lex specialis</i> specificamente ed incondizionatamente accettata dai concorrenti, causa di risoluzione di diritto del contratto, a monte della stessa non può che valere quale causa ostativa alla conclusione del medesimo: altrimenti, si verificherebbe l’ossimoro giuridico di una stipulazione contrattuale operata dalla stazione appaltante nella consapevole prospettiva dell’immediato e doveroso scioglimento unilaterale del vincolo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.6. Altrimenti detto, l’intervento, nel corso della procedura di evidenza pubblica, di una causa (sostanziale) ostativa alla prospettica stipulazione del contratto non può che riflettersi, in chiave procedimentale, nell’immediata estromissione del concorrente dalla gara (conforme la posizione di ANAC – cfr. la nota prot. n. 223697 del 20 dicembre 2019).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.7. Del resto, giacché la gara è teleologicamente volta alla stipulazione del contratto, un concorrente giuridicamente incapace di stipulare tale contratto &#8211; per il sopraggiungere di una causa a ciò ostativa &#8211; non ha più ragione di (continuare a) prendere parte alla procedura, che, peraltro, impone alla stazione appaltante la spendita di energie amministrative per loro natura scarse e, dunque, necessariamente da ottimizzare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. Non si apprezza, in proposito, una violazione dell’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016, in considerazione dell’art. 1, comma 17, l. n. 190 del 2012, ai sensi del quale “<i>le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11.1. A sua volta, la previsione dell’art. 1, comma 17, l. n. 190 del 2012, mirando alla prevenzione del fenomeno corruttivo (interesse generale d’ordine pubblico secondo il diritto nazionale ed euro-unitario) ed essendo subordinata alla preventiva predisposizione, da parte della stazione appaltante, di “<i>protocolli di legalità o patti di integrità</i>” ed alla relativa accettazione da parte del concorrente, si palesa rispettosa del principio di proporzionalità e, più in generale, in armonia con i lineamenti fondamentali del diritto euro-unitario (spunti in tal senso in Corte di giustizia dell’Unione europea, causa C-425/14, <i>Edilux s.r.l.</i>).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. Né vale l’osservazione della ricorrente, secondo cui la clausola non è stata specificamente sottoscritta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12.1. In proposito, rileva il fatto che la clausola non costituisce né una “<i>condizione generale di contratto</i>” (art. 1341 c.c.), né, comunque, una previsione negoziale: al contrario, si è in presenza di una condizione di partecipazione ad un procedimento amministrativo indetto, nell’esercizio di un potere istituzionalmente riservato, dall’Amministrazione comunale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12.2. Peraltro, in termini più generali, l’applicazione della normativa civilistica nelle materie oggetto di potere amministrativo non è immediato e, per così dire, fisiologico, ma è viceversa eccezionale (arg. <i>a contrario</i> dall’art. 1, comma 1-<i>bis</i>, l. n. 241 del 1990), posto che la fattispecie, proprio in quanto frutto della spendita di potere, è interamente regolata secondo il meccanismo norma – potere – effetto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12.3. Per di più, nella specie l’estromissione dalla gara:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; non è stata automatica, ma è <i>per tabulas</i> stata preceduta da apposito contraddittorio con l’interessata;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; è stata specificamente motivata dalla stazione appaltante (cfr. pagine da 3 a 5 dell’atto impugnato con ricorso introduttivo), cui è <i>ex lege</i> riservata la valutazione discrezionale in ordine alla gravità della condotta del concorrente (tanto dichiarativa quanto, soprattutto, sostanziale) ed alla relativa sussumibilità nel <i>genus</i> “<i>grave errore professionale</i>”; tale valutazione, come noto, è sindacabile in giudizio solo <i>ab externo</i> (cfr., da ultimo, Cons. Stato, ad. plen., n. 16 del 28 agosto 2020; Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2020, n. 8532, § 43 e ss.; Cons. Stato, sez. IV, 11 novembre 2021, n. 7533, § 41).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. Sotto altro aspetto, è inconferente la considerazione di De Vizia, secondo cui “<i>l’esclusione risulterebbe comunque illegittima per violazione dell’art. 25 del c.s.a. in base al quale spetta in ogni caso all’Anac … la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.1. I poteri conferiti ad ANAC dall’art. 32, comma 1, d.l. n. 90 del 2014 presuppongono la previa stipulazione del contratto e si situano, dunque, interamente nell’ambito della fase esecutiva: il principio di tipicità del potere impedisce che se ne possa assumere, nel silenzio della legge, l’estensione anche alla propedeutica fase di selezione del contraente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.2. Oltretutto, non ve ne sarebbe motivo né in chiave logico-sistematica, né in chiave teleologica: la <i>ratio</i> della disposizione, infatti, risiede nel contemperamento dell’interesse pubblico alla riconduzione a legalità della gestione imprenditoriale dell’aggiudicatario con l’interesse, anch’esso pubblico, alla prosecuzione della prestazione contrattuale: laddove l’esecuzione della prestazione non sia ancora iniziata non vi è, pertanto, alcuna ragione di attivare siffatto potere di ANAC, potendo l’Amministrazione indicente, molto più semplicemente, affidare l’appalto ad altro concorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14. Non ha pregio neppure l’ulteriore argomentazione di De Vizia, secondo cui “<i>la clausola risulta riferirsi solo alle situazioni in cui il rinvio a giudizio afferisce ad ipotesi di reato inerenti alla stessa gara/appalto indetta dal soggetto con il quale è stato stipulato il Protocollo di Vigilanza e cioè nella specie dal Comune di Monza</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.1. Questa esegesi è, di fatto, un’interpretazione <i>abrogans</i> della previsione, la cui <i>ratio</i> di presidio avanzato di legalità ne impone, viceversa, il riferimento a tutte le gare cui abbia preso parte il concorrente, pena la frustrazione dello scopo cui la stessa, conformemente del resto all’intrinseca finalità del Protocollo di vigilanza, è preordinata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15. Infine, il c.s.a. costituisce “<i>parte integrante e sostanziale</i>” dei “<i>documenti di gara</i>”<i> </i>(cfr. disciplinare di gara, art. 2.1), sì che è inconferente l’argomentazione secondo cui “<i>le disposizioni del bando prevalgono sul c.s.a. e non possono essere modificate da quest’ultimo</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16. Il Collegio può arrestare qui l’esame delle censure svolte dall’odierna appellante avverso l’atto comunale recante l’esclusione dalla gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16.1. Invero, tale atto costituisce un esempio di provvedimento pluri-motivato, ossia di atto fondato su distinte ragioni, ciascuna autonomamente in grado di sorreggerne il <i>decisum</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16.2. Il tenore motivazionale dell’atto rende, infatti, evidente che ciascuno dei tre profili ivi enucleati costituisce una ragione di per sé idonea a giustificare la deliberazione di esclusione dalla gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16.3. In termini generali, il Collegio osserva che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in presenza di provvedimenti motivati con distinte ragioni, ciascuna delle quali di per sé astrattamente sufficiente a sorreggere la volizione amministrativa, la parte che agisce per l’annullamento ha l’onere di aggredire tutti i pilastri motivazionali che reggono l’avversata decisione, pena l’inammissibilità dell’azione, strutturalmente inidonea, quand’anche <i>in toto</i> accolta, a determinare l’annullamento dell’atto, che, al contrario, resterebbe in piedi in virtù delle ragioni non fatte oggetto di censura;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; specularmente, pur ove il ricorrente abbia aggredito tutti i pilastri motivazionali, ove uno dei motivi indicati dall’Amministrazione a fondamento del provvedimento superi il vaglio giurisdizionale (regga, cioè, alle doglianze formulate dall’interessato), il giudice può arrestarsi, posto che, quand’anche gli altri motivi enucleati dall’Amministrazione venissero ritenuti illegittimi, comunque l’atto non sarebbe caducato, stante la piena idoneità del primo motivo a sorreggerne da solo il deliberato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16.4. Si può operare, in proposito, integrale richiamo alla pronuncia dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio n. 5 del 27 aprile 2015, in particolare al § 9.3.4.3, in ordine all’istituto pretorio dell’assorbimento per ragioni di economia processuale (v. anche, in proposito, Cass. civ., sez. un., nn. 26242 e 26243 del 12 dicembre 2014).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17. Le censure svolte da De Vizia avverso l’atto di escussione della cauzione saranno trattate <i>infra</i>, al termine della presente sentenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; L’AGGIUDICAZIONE DELLA GARA A SANGALLI</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18. Può dunque passarsi alle censure svolte da De Vizia, con ricorso per motivi aggiunti, avverso l’aggiudicazione della gara a Sangalli.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18.1. Tali censure sono inammissibili per carenza sia di legittimazione, sia di interesse, profili costituenti condizioni dell’azione e, come tali, rilevabili d’ufficio anche in appello (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9, § 8.1; arg. anche da Cons. Stato, ad. plen., 9 dicembre 2021, n. 22).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18.2. In termini generali, la contestazione dell’esito di una procedura di selezione del contraente può essere formulata soltanto dall’operatore economico che a quella procedura abbia preso parte.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18.3. Tuttavia, non rileva, in proposito, la mera partecipazione di fatto, poiché solo la legittima partecipazione ascrive in capo all’operatore una situazione differenziata e qualificata (ossia l’interesse legittimo alla regolare conduzione delle operazioni di selezione da parte della stazione appaltante) che lo facoltizza a lamentare, in sede processuale, l’esito della procedura, proprio in quanto vi ha partecipato <i>secundum jus</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18.4. In termini tecnico-giuridici, la partecipazione alla gara, quale fattore legittimante la formulazione di un ricorso avverso l’esito della stessa, rileva quale elemento (<i>recte</i>, presupposto) normativo, non semplicemente fattuale, dell’istanza di giustizia veicolata in giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18.5. La formulazione di un ricorso e la sua decidibilità nel merito richiedono infatti, alla sua base, una situazione sostanziale giuridicamente qualificata, posto che il processo è, nella sua essenza, la forma pubblicistica di tutela di situazioni giuridiche soggettive.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18.6. L’assenza, originaria o sopravvenuta, di tale fondamento sostanziale dell’istanza di giustizia priva <i>ab imis</i> la dinamica processuale del suo stesso oggetto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18.7. In una prospettiva concreta e modulata in base a quanto qui di interesse, non ha titolo ad impugnare l’aggiudicazione non solo il partecipante che sia stato in precedenza escluso dalla gara, eventualmente anche in sede di autotutela officiosa, con provvedimento inoppugnato, ma anche il partecipante che abbia visto respinto in sede giurisdizionale, con pronuncia definitiva, il proprio ricorso avverso l’estromissione dalla gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18.8. In questo ultimo caso, sussistente nella specie, la pronuncia giurisdizionale, nel respingere il ricorso, accerta che il concorrente non ha<i> ab origine</i> partecipato <i>secundum jus</i> alla gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18.9. Le pronunce di rigetto del Giudice amministrativo, infatti, si limitano a dichiarare l’infondatezza dei motivi di censura svolti dall’interessato avverso una manifestazione provvedimentale di volontà, che, dunque, resta <i>ab origine</i> l’unica fonte di regolazione della fattispecie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18.10. L’estromissione non è in tali casi disposta <i>hic et nunc</i> dal giudice con la sentenza, ma in precedenza dall’Amministrazione con un proprio provvedimento, in ordine al quale il giudice si è limitato ad escludere la sussistenza dei profili di illegittimità lamentati dall’operatore interessato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18.11. In siffatta ipotesi, pertanto, in termini giuridici il concorrente è<i> </i>da intendersi <i>ab imis</i> estraneo alla procedura, posto che la sua partecipazione di fatto non ha riposato su un sostrato normativo legittimante: altrimenti detto, non ha<i> ex tunc</i> avuto rilievo giuridico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">19. Tali considerazioni di massima valgono anche nel caso in cui il ricorso avverso l’aggiudicazione sia stato formulato in pendenza del giudizio avverso l’atto di esclusione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">19.1. La reiezione di quest’ultimo determina in chiave processuale la perdita <i>ex tunc</i>, in capo al ricorrente, della posizione legittimante il successivo ricorso avverso l’aggiudicazione, quale riflesso necessario ed ineludibile della carenza sostanziale di un interesse legittimo al regolare svolgimento della gara, strutturalmente insuscettibile di cristallizzarsi in capo ad un soggetto che non vi abbia <i>tout court</i> preso parte o &#8211; ciò che ai fini <i>de quibus</i> è lo stesso &#8211; ne sia stato escluso con provvedimento legittimo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">19.2. Nella specie, il rigetto del gravame di De Vizia comporta la piena esecutività della decisione della stazione appaltante del 29 gennaio 2020 di estromissione dalla gara, con conseguente carenza di legittimazione (processuale) ed interesse (sostanziale) a contestarne l’esito poi stabilito in data 22 luglio 2020, trattandosi oramai, a tutti gli effetti, di procedura <i>inter alios acta</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">19.3. Una tale conclusione è pienamente conforme all’indirizzo esegetico nazionale (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9, cui si fa espresso ed integrale richiamo; arg. anche da Cons. Stato, ad. plen., 9 dicembre 2021, n. 22).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">20. A ben vedere, inoltre, la conclusione in esame è coerente con il quadro regolatorio euro-unitario (cfr., in particolare, la sentenza della Corte di giustizia UE 11 maggio 2017, C-131/16, <i>Archus</i>, § 57-59 e la sentenza 21 dicembre 2016, C-355/15, <i>B.T.G</i>., § 24 e ss.).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">20.1. Il Collegio premette che il regolatore euro-unitario non conosce una disciplina generale del processo, rimessa ai legislatori nazionali con l’unico limite dei principi di equivalenza (del trattamento delle situazioni giuridiche nazionali ed euro-unitarie) ed effettività (della tutela giurisdizionale in concreto erogabile).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">20.2. Il diritto processuale nazionale impone, con l’art. 120, comma 7, c.p.a., che tutti gli atti emessi nell’ambito di una procedura di gara già oggetto di un ricorso debbano essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">20.3. La disposizione ha un carattere processuale e tende a perseguire il fine della concentrazione processuale, quale fattore di razionalizzazione e velocizzazione del contenzioso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">20.4. La disposizione, tuttavia, non impinge nella natura sostanziale degli atti impugnati, non ne muta il regime giuridico, non incide sulla relativa efficacia, non ne elide l’autonomia strutturale e funzionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">20.5. Nella specie, De Vizia ha impugnato:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dapprima, con ricorso introduttivo, il provvedimento del 29 gennaio 2020 che la estrometteva dalla gara;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; quindi, con ricorso per motivi aggiunti, il provvedimento del 22 luglio 2020 di aggiudicazione della gara a Sangalli.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">20.6. Si tratta, con ogni evidenza, di iniziative giurisdizionali distinte sul piano non solo temporale, ma prima ancora sostanziale, e confluite nel medesimo giudizio in virtù della disposizione di cui all’art. 120, comma 7, c.p.a., avente mera portata processuale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">20.7. Ora, è evidente che il giudice investito di tale complessa controversia (processualmente) unitaria debba prendere le mosse dal ricorso avverso l’atto di esclusione, non solo perché temporalmente anteriore, ma soprattutto perché funzionalmente propedeutico alla stessa possibilità di cognizione del secondo: la verifica della ritualità dell’esclusione del concorrente è, infatti, oggettivamente prioritaria rispetto allo scrutinio delle censure da questi mosse avverso il successivo esito della gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">20.8. Del resto, il diritto euro-unitario conosce, anche nella materia degli appalti, il valore della risorsa giustizia, la cui ontologica scarsità osta a che sia dispersa nello scrutinio di ricorsi avverso atti di aggiudicazione formulati da concorrenti che, al momento della delibazione da parte del giudice, risultino oramai estranei alla gara stessa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21. Non può che interpretarsi così il passaggio operato dalla Corte di giustizia nella sentenza C-355/15 (al § 34), secondo cui “[il diritto euro-unitario] <i>consente ad ogni partecipante escluso di contestare non solo la decisione di esclusione, ma anche, fintantoché detta contestazione è pendente, le successive decisioni che gli arrecherebbero pregiudizio ove la propria esclusione fosse annullata</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21.1. Del resto, le condizioni dell’azione debbono sussistere al momento del radicamento della lite e persistere per tutta la relativa durata, per cui, se al momento della delibazione giudiziale del ricorso avverso l’aggiudicazione il concorrente risulti definitivamente escluso dalla procedura a seguito del rigetto dell’impugnazione dell’atto di estromissione a suo tempo emanato dalla stazione appaltante, ne viene meno <i>ex tunc</i> la legittimazione e lo stesso interesse a ricorrere.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21.2. La correttezza dell’esegesi in parola, comunque, è lumeggiata dalla successiva decisione della Corte di giustizia emessa a definizione della causa C-131/16.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21.3. In tale controversia, la parte ricorrente aveva impugnato due decisioni contestuali dell’Amministrazione, una di “<i>rigetto</i>” della propria offerta, l’altra di aggiudicazione a terzi dell’appalto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21.4. In questo contesto, la pronuncia in commento osserva (al § 57) che “<i>la Corte ha giudicato che, nel caso che ha portato alla sentenza del 21 dicembre 2016, Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung und Caverion Österreich (C‑355/15, EU:C:2016:988, punti da 13 a 16, 31 e 36), a un offerente la cui offerta era stata esclusa dall’amministrazione aggiudicatrice da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico poteva essere negato l’accesso a un ricorso avverso la decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico. Tuttavia, la decisione di esclusione di tale offerente è stata confermata da una decisione che ha acquisito autorità di cosa giudicata prima che il giudice investito del ricorso avverso la decisione di aggiudicazione dell’appalto statuisse, in modo tale che detto offerente doveva essere considerato definitivamente escluso dalla procedura di aggiudicazione dell’appalto pubblico in questione</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21.5. Ciò rappresenta, secondo la Corte, il profilo differenziale rispetto alla situazione sottesa al giudizio in trattazione, in cui, invece, “<i>l’Archus e la Gama hanno proposto ricorso avverso la decisione che esclude la loro offerta e avverso la decisione che aggiudica l’appalto, adottate contemporaneamente, e non possono quindi essere ritenute definitivamente escluse dalla procedura di aggiudicazione dell’appalto pubblico</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21.6. Orbene, la presente controversia si presenta affine a quella decisa dalla Corte con la sentenza 21 dicembre 2016, giacché:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’esclusione di De Vizia è stata disposta sei mesi prima dell’aggiudicazione dell’appalto a Sangalli;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’impugnazione dell’esclusione è stata formulata da De Vizia sei mesi prima dell’impugnazione dell’aggiudicazione a Sangalli;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; i due ricorsi sono stati trattati unitariamente in ragione di una disposizione nazionale di carattere meramente processuale, ferma la rispettiva distinzione sul piano sostanziale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il ricorso avverso l’esclusione è stato affrontato e delibato per primo, per ragioni di priorità temporale e di precedenza funzionale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; tale ricorso è stato <i>in toto</i> definito nel merito (è noto che il ricorso per Cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato afferisce al solo profilo della giurisdizione) prima di passare allo scrutinio di quello relativo all’aggiudicazione a Sangalli.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">22. Né questo Collegio incorre in una violazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a., giacché in prime cure Sangalli ha esplicitamente affermato che “<i>l’inammissibilità e infondatezza del ricorso introduttivo contro l’esclusione avversa esimerebbe a rigore dal venire al ricorso per motivi aggiunti contro l’aggiudicazione della gara</i>” (cfr. memoria del 9 novembre 2020, pag. 20), con ciò ventilando, sia pure <i>in nuce</i>, profili di inammissibilità del ricorso per aggiunzione, in relazione ai quali può, dunque, sostenersi che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; sono entrati nel <i>thema decidendum</i> del presente giudizio;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; non sono stati in alcun modo affrontati dal T.a.r., sì che non può dirsi integrato, in proposito, alcun giudicato implicito (interno), essendosi viceversa in presenza di una mera omissione di pronuncia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; per consolidata giurisprudenza, non necessitavano di espressa riproposizione in appello, non trattandosi di eccezioni in senso stretto (arg., <i>ex multis</i>, da Cons. Stato, sez. IV, 12 aprile 2021, n. 2965).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’APPELLO INCIDENTALE DI SANGALLI</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">23. Il Collegio passa, ora, ad affrontare l’appello incidentale svolto da Sangalli, con cui quest’ultima:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; censura la declaratoria del T.a.r. di improcedibilità del ricorso incidentale svolto in prime cure “<i>per sopravvenuta carenza di interesse</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ripropone le doglianze formulate in tale atto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">23.1. L’appello incidentale è infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">24. Il Collegio – in ossequio all’obbligo di sintesi imposto dall’art. 3, comma 2, c.p.a., vieppiù rafforzato dall’art. 120, comma 10, c.p.a. – accenna anzitutto alla distinzione fra ricorso incidentale (di primo grado) proprio e ricorso incidentale (di primo grado) improprio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">24.1. Premessa la natura occasionale, accessoria e, per così dire, non “originaria” dell’interesse sotteso alla proposizione dell’impugnazione incidentale (che non consegue all’atto, ma all’altrui impugnazione di tale atto), il Collegio osserva che il ricorso incidentale proprio non introduce una domanda demolitoria autonoma nell’oggetto, ma costituisce una contro-impugnazione rivolta avverso il medesimo atto già impugnato <i>ex adverso</i>, che viene censurato nella parte in cui è lesivo per il ricorrente incidentale (qualifica processuale che, sul piano sostanziale, corrisponde a quella di contro-interessato).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">24.1.1. Da un punto di vista processuale, il ricorso incidentale proprio non estende l’oggetto provvedimentale del giudizio <i>stricto sensu</i> inteso, che resta incentrato sull’atto già aggredito con l’impugnazione principale, ma ne arricchisce la cognizione, estesa anche alle censure incidentali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">24.1.2. Peraltro, a ben vedere il ricorso incidentale non tende teleologicamente a rimuovere l’atto gravato, ma a mantenerlo: per far ciò, stigmatizza profili di illegittimità dell’atto, distinti da quelli lamentati <i>ex adverso</i>, tali da neutralizzare l’impugnazione principale, preservando l’assetto degli interessi delineato dal provvedimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">24.1.3. Si ponga mente all’impugnazione di una graduatoria, aggredita in via principale da soggetto non utilmente classificato ed impugnata in via incidentale da uno dei vincitori, lamentando la mancata considerazione, a suo favore, di punteggi ulteriori che renderebbero inutile l’avversa impugnazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">24.2. Viceversa, il ricorso incidentale improprio attinge un diverso atto, il cui prospettico annullamento priverebbe di efficacia l’avversa impugnazione principale (ad esempio, l’impugnazione incidentale dell’ammissione alla gara del soggetto che ha impugnato, in via principale, l’aggiudicazione della stessa).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">24.2.1. Siffatta impugnazione, dunque, arricchisce l’oggetto del giudizio e mira a sterilizzare <i>ab externo</i> l’iniziativa giurisdizionale principale, elidendone <i>ab imis</i> i presupposti (<i>in primis</i> di ammissibilità o procedibilità).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">24.2.2. Anche il ricorso incidentale improprio, pur connotato da un portato demolitorio, mira comunque, in definitiva, a preservare l’assetto degli interessi fissato dall’Amministrazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">25. La natura finalisticamente difensiva e strutturalmente conservativa del ricorso incidentale (proprio od improprio che sia), nonostante la forma impugnatoria, ne condiziona intrinsecamente l’ammissibilità e la procedibilità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">25.1. Invero, il ricorso incidentale:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; è ammissibile solo se effettivamente in grado, ove accolto, di neutralizzare l’avversa impugnazione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; è procedibile solo in caso di ritenuta fondatezza dell’impugnazione principale, posto che, in caso contrario, l’assetto degli interessi fissato in via amministrativa resterebbe comunque intonso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">25.2. Quanto a quest’ultimo punto, è d’uopo evidenziare che a sostegno dell’impugnazione incidentale non vi è una lesione attuale (che richiede l’esperimento di una impugnazione autonoma), ma una mera lesione virtuale conseguente all’ipotetico accoglimento dell’impugnazione principale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">25.3. Ove venga meno questo pericolo, la finalità difensiva cui è preordinato il ricorso incidentale è pienamente soddisfatta, sì che l’impugnazione incidentale perde <i>naturaliter </i>di interesse.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">26. Orbene, nella specie, l’integrale reiezione, da parte del T.a.r., delle censure formulate da De Vizia avverso l’atto di esclusione soddisfa in pieno l’interesse di Sangalli di tener fermo l’assetto di interessi fissato dall’Amministrazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">26.1. Ne consegue che il ricorso incidentale (proprio) formulato da Sangalli non aveva alcuna ragione oggettiva per essere scrutinato dal T.a.r., posto che la lesione virtuale che ne sottendeva la proposizione non si era attualizzata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">26.2. E’, pertanto, corretta la statuizione di improcedibilità disposta in prime cure.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">26.3. Peraltro, la reiezione dell’appello di De Vizia in punto di esclusione dalla gara priva Sangalli di concreto interesse all’esame delle assunte ragioni ulteriori, riproposte con l’appello incidentale, che avrebbero dovuto motivare siffatta esclusione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">IL DEFERIMENTO ALL’ADUNANZA PLENARIA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">27. Il Collegio affronta, a questo punto, la questione di diritto che ritiene necessario portare all’esame dell’Adunanza plenaria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">28. Con la determinazione dirigenziale prot. n. 35387 del 18 febbraio 2020, indirizzata alla Reale Mutua Assicurazioni e, per conoscenza, all’odierna appellante, il Comune ha disposto l’escussione della garanzia a suo tempo presentata da De Vizia a corredo dell’offerta, ai sensi dell’art. 93, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">28.1. Il Comune, nella determinazione in parola, si è limitato a richiamare tale articolo e ad osservare che De Vizia era “<i>risultata destinataria di proposta di aggiudicazione</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">29. De Vizia, in proposito, ha lamentato (cfr. ricorso avanti il T.a.r., pagine 43 e 44) che tale determinazione:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; sia in primo luogo inficiata “<i>in via derivata</i>” dai motivi svolti avverso l’estromissione dalla gara (profilo superato dalle argomentazioni svolte nei paragrafi precedenti e su cui, dunque, non si tornerà);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; sia, comunque, “<i>affetta da vizi autonomi</i>”, in quanto disposta a carico non di un aggiudicatario, ma di un soggetto destinatario di una mera proposta di aggiudicazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">29.1. L’art. 93, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016, infatti, secondo l’odierna appellante “<i>non si applica alle ipotesi, quale quella in esame, in cui non è ancora intervenuta l’aggiudicazione ovvero in quelle ipotesi in cui la stazione appaltante procede discrezionalmente, nel corso della gara, alla verifica dei requisiti di uno o più concorrenti</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">29.2. Oltretutto, prosegue l’appellante, l’escussione della cauzione non sarebbe “<i>fondata su fatti riconducibili all’aggiudicatario, ma su circostanze (segnatamente il rinvio a giudizio) sopravvenute rispetto alla presentazione dell’offerta, all’aggiudicazione ed alla comprova dei requisiti</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">30. Il T.a.r., viceversa, ha ritenuto che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; “<i>la cauzione assolve una funzione essenziale di garanzia della serietà e dell’attendibilità dell’offerta, sicché copre ogni ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto addebitabile all’offerente, anche nel caso in cui l’aggiudicatario non superi le verifiche conseguenti alla redazione della graduatoria finale</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; nella specie, “<i>la mancata conclusione del procedimento di gara e la conseguente omessa stipulazione del contratto sono certamente riferibili a Devizia, per cui la decisione dell’Appaltante di avviare l’escussione della cauzione non pare erronea</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">31. De Vizia, in appello, ripropone le argomentazioni di prime cure, sostenendo, in particolare, che la disposizione in parola differisce dal previgente art. 48, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006 proprio in quanto limita al solo aggiudicatario la facoltà della stazione appaltante di escussione della cauzione, in precedenza, invece, esercitabile nei confronti di ogni “<i>concorrente</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">31.1. Tale fondamentale tratto distintivo fra le due norme sarebbe stato colto da questo Consiglio che, con ordinanza della V sezione n. 3299 del 26 aprile 2021, avrebbe sollevato questione di legittimità costituzionale in ordine alla mancata previsione, da parte dell’art. 93, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016 (in combinato disposto con il successivo art. 216), della retroattività della <i>regula juris</i> ivi stabilita, avente carattere più favorevole rispetto al pregresso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">32. Il Comune contesta tali argomentazioni anche sulla scorta della sentenza di questa sezione n. 3255 del 22 aprile 2021, nonché della sentenza della III sezione n. 5517 del 22 luglio 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">32.1. Il Comune, in sostanza, ritiene che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il d.lgs. n. 50 del 2016 abbia ridotto gli adempimenti della stazione appaltante, <i>de jure condito </i>tenuta a verificare i requisiti del solo aggiudicatario, non anche, sia pure a campione, degli altri concorrenti, come in precedenza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; tale verifica sia funzionale al perfezionamento del contratto e debba, pertanto, essere applicata in considerazione di tale precipua finalizzazione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; una siffatta <i>ratio</i> ricorrerebbe pienamente nella presente fattispecie, in cui “<i>l’aggiudicazione si avviava al suo perfezionamento e, tuttavia, prima della sua formalizzazione definitiva, emergevano le circostanze che, dopo la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 del 20.9.2020 e la relativa istruttoria, comportavano l’esclusione</i>” della De Vizia, “<i>la quale poteva ben definirsi aggiudicataria lato sensu</i>”, almeno ai fini <i>de quibus</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">33. Sangalli si limita a riproporre l’eccezione di carenza di giurisdizione già formulata in prime cure “<i>(nella memoria 9.11.2020, p. 20, § 115) poiché la doglianza avversa riguarda soli diritti soggettivi</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">34. Il Collegio premette che la questione di giurisdizione – in disparte ogni altra considerazione – è infondata: è sufficiente richiamare, al fine di motivare la sussistenza della giurisdizione di questo plesso giurisdizionale, la recente pronuncia delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 9005 del 31 marzo 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">35. Quanto al merito della questione, il Collegio premette che il vigente testo dell’art. 93, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016, come modificato dal d.lgs. n. 56 del 2017, ha il seguente tenore: “<i>La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">35.1. In precedenza, l’articolo recitava come segue: “<i>La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">36. Risalta subito l’espunzione, nel vigente testo, di ogni riferimento all’elemento soggettivo dell’affidatario, viceversa contemplato nella precedente versione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">36.1. L’attuale formulazione dell’articolo, infatti, si limita ad individuare, quale presupposto dell’escussione, la sussistenza di un “<i>fatto riconducibile all’affidatario</i>”, ovvero “<i>l’adozione di informazione antimafia interdittiva</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">36.2. La prima locuzione (“<i>fatto riconducibile all’affidatario</i>”) esprime un collegamento meramente eziologico fra un “<i>fatto</i>” dell’aggiudicatario e la “<i>mancata sottoscrizione del contratto</i>”, richiamando dunque una concezione meramente oggettiva dei presupposti per l’applicazione dell’escussione, cui è estranea ogni valutazione circa la colpevolezza di tale “<i>fatto</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">36.3. Peraltro, la scelta dell’espressione “<i>fatto</i>”, anziché dell’espressione “<i>atto</i>”, rafforza vieppiù questa conclusione, posto che, nel linguaggio tecnico-giuridico, il “<i>fatto</i>” rimanda ad un mero accadimento materiale (dunque anche ad un’azione umana, ma vista esclusivamente nel suo portato materiale e nella sua natura oggettiva), senza alcuna rilevanza circa il sotteso assetto volontaristico del soggetto, proprio, invece, dello “<i>atto</i>” in senso stretto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">36.4. Tale esegesi trova ulteriore, indiretta conferma nell’individuazione, come ulteriore fattispecie che attiva l’escussione, dell’adozione di informativa antimafia interdittiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">36.5. Tale provvedimento compete alla Pubblica Autorità (cui è, dunque, estraneo qualsiasi intervento dell’interessato) a seguito della discrezionale valutazione di elementi sintomatici di permeabilità mafiosa, ed è emesso senza che sia necessario alcuno scrutinio circa la colpevolezza del soggetto in ordine a tale situazione permeabilità, che ben può essere anche semplicemente subita o tollerata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">36.6. L’assoluta irrilevanza dell’elemento soggettivo in tale seconda ipotesi depone, quindi, per un’analoga conclusione circa l’altra fattispecie, in omaggio anche ad un criterio di necessaria coerenza interna della disposizione di legge, che deve sempre guidare l’interprete nel trarne la corrispondente norma.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">37. In definitiva, ad avviso del Collegio la disposizione in parola prescinde da un addebito di colpevolezza in capo all’interessato e pertanto:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; si applica automaticamente al verificarsi, per quanto qui di interesse, di qualunque “<i>fatto</i>” riconducibile alla sfera giuridica dell’affidatario che abbia reso impossibile la stipulazione del contratto, locuzione volutamente ampia al cui interno ben può sussumersi il difetto, originario o sopravvenuto in corso di procedura, dei necessari requisiti di partecipazione stabiliti dalla legge;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; è priva di carattere sanzionatorio, con ogni relativa conseguenza in ordine all’irrilevanza dei principi di diritto di provenienza sovra-statuale &#8211; <i>in primis</i> della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come interpretata dalla relativa Corte &#8211; circa i caratteri del “diritto punitivo”, locuzione che, come noto, in sede sovra-nazionale si protende oltre i confini ascritti in sede nazionale al diritto penale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">38. Il Collegio rileva, per completezza, che alcune recenti decisioni sono di segno opposto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">38.1. Si fa riferimento, in particolare, all’ordinanza della V sezione n. 3299 del 26 aprile 2021, ove si ritiene “<i>di dover confermare la natura anche sanzionatoria dell’istituto dell’escussione della garanzia provvisoria, per come disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 2006</i>”, anche in coerenza con “<i>la decisione dell’Adunanza plenaria 4 ottobre 2005, n. 8</i>” e “<i>la successiva decisione 10 dicembre 2014, n. 34 dell’Adunanza plenaria</i>”, nonché secondo altri arresti (“<i>Cons. Stato, V, 27 giugno 2017, n. 3701; V, 19 aprile 2017, n. 1818; IV, 19 novembre 2015, n. 5280; IV, 9 giugno 2015, n. 2829; V, 10 settembre 2012, n. 4778</i>”, “<i>Cons. Stato, V, 10 aprile 2018, n. 2181</i>”, “ ).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">38.2. In tale ordinanza si sostiene, in sostanza, che “<i>l’escussione della cauzione provvisoria assumerebbe anche la funzione di una sanzione amministrativa, seppure non in senso proprio</i>”, posto che “<i>non può essere considerata una misura meramente ripristinatoria dello status quo ante, né ha natura risarcitoria (o anche solo indennitaria), né mira semplicemente alla prevenzione di nuove irregolarità da parte dell’operatore economico</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">38.3. Analoghe conclusioni sono, inoltre, raggiunte dalla sentenza di questa sezione n. 3255 del 22 aprile 2021, § 9.1, sia pure senza una specifica motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">39. Il Collegio osserva, tuttavia, che la natura sanzionatoria del provvedimento di escussione della cauzione non è unanimemente sostenuta nella giurisprudenza amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">39.1. In senso (almeno) parzialmente contrario si richiama la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 34 del 2014, riferita al previgente d.lgs. n. 163 del 2006, in cui, con riferimento alla questione della “<i>legittimità della clausola, contenuta in atti di indizione di procedure di affidamento di appalti pubblici, che preveda l’escussione della cauzione provvisoria anche nei confronti di imprese non risultate aggiudicatarie, ma solo concorrenti, in caso di riscontrata assenza del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 del codice dei contratti pubblici</i>”, si legge che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; “<i>la cauzione provvisoria assolve la funzione di garanzia del mantenimento dell’offerta in un duplice senso, giacché, per un verso, essa presidia la serietà dell’offerta e il mantenimento di questa da parte di tutti partecipanti alla gara fino al momento dell’aggiudicazione; per altro verso, essa garantisce la stipula del contratto da parte della offerente che risulti, all’esito della procedura, aggiudicataria</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; pertanto, “<i>in questo senso l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nella decisione n. 8 del 2005, ha affermato che la cauzione provvisoria, oltre ad indennizzare la stazione appaltante dall&#8217;eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell&#8217;aggiudicatario (funzione indennitaria), svolge (può svolgere) altresì una funzione sanzionatoria verso altri possibili inadempimenti contrattuali dei concorrenti</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’istituto della cauzione provvisoria, tuttavia, “<i>si profila come garanzia del rispetto dell’ampio patto di integrità cui si vincola chi partecipa ad una gara pubblica</i>”, ne presidia “<i>l’obbligo di diligenza</i>” e, “<i>ferma restando la generale distinzione fra l’istituto della clausola penale (1383 c.c.) avente funzione di liquidazione anticipata del danno da inadempimento e della caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) avente la funzione di dimostrare la serietà dell’intento di stipulare il contratto sin dal momento delle trattative o del perfezionamento dello stesso</i>”, va ricondotto alla caparra confirmatoria, “<i>sia perché è finalizzata a confermare la serietà di un impegno da assumere in futuro, sia perché tale qualificazione risulta la più coerente con l’esigenza, rilevante contabilmente, di non vulnerare l’amministrazione costringendola a pretendere il maggior danno</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’istituto in esame consiste, dunque, in “<i>una misura di indole patrimoniale, priva di carattere sanzionatorio amministrativo nel senso proprio, che costituisce l’automatica conseguenza della violazione di regole e doveri contrattuali espressamente accettati</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; non assumono rilievo, pertanto, né il principio di tassatività né quello di legalità, giacché quest’ultimo riguarda le “<i>sanzioni in senso proprio</i>” e non già “<i>le misure di indole patrimoniale liberamente contenute negli atti di indizione, accettate dai concorrenti, non irragionevoli né illogiche, rispondenti all’autonomia patrimoniale delle parti, non contrarie a norme imperative e anzi agganciate alla ratio rinvenibile nelle disposizioni del codice</i>”, mentre il primo è “<i>riferibile alle sole cause di esclusione dalla gara e non già ad altre misure di tipo patrimoniale contenute in clausole degli atti di indizione e riferibili a doveri di correttezza contrattuale</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">39.2. Si vedano, in proposito, anche:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Cons. Stato, sez. V, del 27 luglio 2017, n. 3701, secondo cui “<i>l’incameramento della cauzione provvisoria è una misura di carattere strettamente patrimoniale, senza un carattere sanzionatorio amministrativo nel senso proprio: non ha infatti né carattere reintegrativo o ripristinatorio di un ordine violato, né di punizione per un illecito amministrativo previsto a tutela di un interesse generale [&#8230;]. Essa ha il suo titolo e la sua causa nella violazione di regole e doveri contrattuali già espressamente accettati negli stretti confronti dell’amministrazione appaltante. La lata funzione sanzionatoria che sopra si è detta, dunque, inerisce al solo rapporto che si è costituito inter partes con l’amministrazione appaltante per effetto della domanda di partecipazione alla gara</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Cons. Stato, sez. IV, 28 dicembre 2016, n. 5501, secondo cui “<i>l’escussione della cauzione provvisoria ai sensi dell&#8217;art. 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006 rappresenta una misura di indole patrimoniale, priva di carattere sanzionatorio amministrativo, che costituisce l&#8217;automatica conseguenza della violazione di doveri o regole contrattuali espressamente accertate</i>”; come tale, essa è “<i>applicabile a prescindere dalla scusabilità dell’errore, sicché il detto incameramento della cauzione provvisoria previsto dall&#8217;art. 48 del Codice dei contratti pubblici, costituisce una conseguenza automatica del provvedimento di esclusione, come tale non suscettibile di alcuna valutazione discrezionale con riguardo ai singoli casi concreti. Tale misura, quindi, risulta insensibile ad eventuali valutazioni volte ad evidenziare la non imputabilità a colpa della violazione che ha dato causa all&#8217;esclusione</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Cons. Stato, Ad. plen., 29 febbraio 2016, n. 5, secondo cui “<i>l’incameramento della cauzione provvisoria previsto dall’art. 48 del Codice dei contratti pubblici, costituisce una conseguenza automatica del provvedimento di esclusione, come tale non suscettibile di alcuna valutazione discrezionale con riguardo ai singoli casi concreti. Tale misura, quindi, risulta insensibile ad eventuali valutazioni volte ad evidenziare la non imputabilità a colpa della violazione che ha dato causa all’esclusione</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">39.3. Del resto, aggiunge il Collegio, anche in dottrina si dubita della natura sanzionatoria dell’istituto (che, peraltro, imporrebbe di riconoscerne la prescrittibilità quinquennale &#8211; cfr. art. 28 l. n. 689 del 1981).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">39.4. Non può non evidenziarsi, inoltre, che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; è revocabile in dubbio che la funzione sanzionatoria di una misura, tanto più se indiretta, ne attesti <i>ex se</i> la natura giuridica propriamente sanzionatoria;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; un istituto o ha natura sanzionatoria o non la ha, non contemplandosi casi di istituti con natura sanzionatoria “<i>seppure non in senso proprio</i>”, alla luce del principio di tassatività e legalità espressamente posto a fondamento del diritto amministrativo sanzionatorio (cfr. art. 1 l. n. 689 del 1981; art. 3 d.lgs. n. 472 del 1997).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">40. In conclusione sul punto, ad avviso del Collegio l’escussione della garanzia è legittimamente disposta dalla stazione appaltante in ogni caso in cui la stipulazione del contratto non sia possibile a motivo di un “<i>fatto</i>” afferente alla sfera giuridica dell’aggiudicatario, quale ben può essere la mancanza o la perdita sopravvenuta dei requisiti cui la legge subordina la partecipazione ad una gara, senza che sia necessaria alcuna ulteriore indagine.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">41. Resta, a questo punto, il distinto profilo della possibilità di equiparare, ai fini <i>de quibus</i>, l’aggiudicatario propriamente detto ed il soggetto a cui favore è stata semplicemente proposta l’aggiudicazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">42. Il profilo, su cui non constano precedenti di questo Consiglio, può dar luogo a contrasti giurisprudenziali e, pertanto, il Collegio, pur conscio dell’importanza del principio della sollecita definizione dei giudizi, tanto più se in tema di procedure di selezione del contraente, ritiene prudenzialmente di deferirlo all’Adunanza plenaria, in ossequio alla funzione nomofilattica che questo Consiglio è tenuto a svolgere, nell’interesse non solo degli operatori del settore, ma del diritto oggettivo nel suo complesso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">43. In proposito, effettivamente, come sostiene l’appellante, la disposizione vigente fa riferimento esclusivamente all’aggiudicatario, laddove stabilisce che “<i>la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">43.1. Ove ci si limitasse alla mera lettera della legge, la censura svolta da De Vizia sarebbe, pertanto, da accogliere.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">44. Il Collegio ritiene, tuttavia, che non possa omettersi un’esegesi di carattere logico-sistematico e teleologico della disposizione, invero necessaria al fine di collocarne ed inquadrarne armonicamente il portato normativo entro il più ampio ambito regolatorio recato dal d.lgs. n. 50 del 2016, costituente un <i>corpus</i> unitario (tanto da recare, in rubrica, la definizione di “<i>codice</i>”) volto a disciplinare l’intera materia dell’affidamento dei contratti pubblici (cfr. l’art. 1 d.lgs. n. 50 del 2016, secondo cui “<i>il presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione</i>”).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">44.1. In siffatta prospettiva, doverosamente attenta al dato sistematico ed alla proiezione finalistica, emerge plasticamente l’assoluta identità, ai fini <i>de quibus</i>, tra la situazione dell’aggiudicatario e quella in cui versa il soggetto “<i>proposto per l’aggiudicazione</i>” che, tuttavia, si sia visto rifiutare la formale aggiudicazione, con contestuale esclusione dalla procedura, poiché, all’esito dei controlli operati dalla stazione appaltante proprio in vista della stipulazione del contratto, sia emersa l’assenza, non importa se originaria o sopravvenuta, dei necessari requisiti di legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">44.2. In un caso siffatto, invero, la mancata stipulazione del contratto consegue in via diretta, immediata ed esclusiva ad un “<i>fatto</i>” del soggetto già proposto per l’aggiudicazione (dunque già individuato come vincitore della selezione), risultato privo di uno dei requisiti necessari per la stessa partecipazione alla gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">44.3. Del resto, nella specie la stazione appaltante non ha contestato la proposta di aggiudicazione formulata dal seggio di gara per profili afferenti all’attribuzione dei punteggi, ma, al contrario, implicitamente ammettendone la correttezza, ha proceduto alla verifica della posizione del proposto, escludendolo per profili afferenti (non, appunto, alla ritualità della valutazione operata dalla commissione giudicatrice, ma) al possesso dei necessari requisiti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">44.4. Un’interpretazione siffatta, lungi dal violare la disposizione, ne trae di contro – ad avviso del Collegio – la norma più consona alla sottesa <i>ratio</i>, tesa a concentrare, a differenza che nel passato (cfr. art. 48, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006), i controlli amministrativi sul solo soggetto risultato vincitore della selezione, al fine di alleviare l’onere gravante sulla stazione appaltante e concentrarne le energie sul controllo del solo operatore con cui, all’esito della gara, deve essere stipulato il contratto, di converso limitando a carico di quest’ultimo il rischio dell’eventuale escussione della garanzia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">44.5. La disposizione in parola, del resto, ove menziona “<i>la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione</i>”, richiama quella fase situata dopo l’esito della procedura e prima della sottoscrizione negoziale, ossia proprio la fase in cui si svolgono i controlli sul soggetto proposto per l’aggiudicazione, una volta operato, da parte della commissione giudicatrice, il confronto concorrenziale in cui si sostanzia il senso ed il <i>proprium</i> della gara pubblica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">44.6. L’esegesi proposta, dunque, non determina alcuna violazione della disposizione &#8211; la cui natura non sanzionatoria, peraltro, non impone alcun rigido perimetro all’interprete &#8211; ma, al contrario, ne trae, ad avviso del Collegio, la norma più coerente con la più ampia cornice regolatoria recata dal <i>corpus </i>codicistico in cui la disposizione è contenuta: risulterebbe, invero, contraddittorio e diseconomico obbligare la stazione appaltante a procedere all’aggiudicazione nei confronti del “<i>proposto</i>” e, subito dopo, ad esercitare l’annullamento in autotutela di tale provvedimento per carenza, in capo all’affidatario, di un imprescindibile requisito soggettivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">45. In conclusione, il Collegio rimette all’Adunanza plenaria il seguente quesito di diritto: “<i>se l’art. 93, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016 possa (recte, debba) trovare applicazione non solo nei confronti del soggetto cui sia già stata definitivamente aggiudicata la gara, ma anche nei confronti del soggetto che la commissione giudicatrice, dopo le valutazioni di spettanza, abbia proposto per l’aggiudicazione</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">46. Posto che la presente sentenza non definitiva ha risolto tutte le altre questioni in contestazione, l’Adunanza plenaria, ove ritenga opportuno non limitarsi all’enunciazione del punto di diritto, può altresì definire il giudizio, provvedendo in tal caso al conseguente regolamento delle spese.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dispone come segue:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; rigetta in parte l’appello principale, con esclusione della sola questione deferita all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, di cui in parte motiva, sub § 45;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; rigetta integralmente l’appello incidentale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dispone il deferimento all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato della questione indicata in parte motiva, sub § 45.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese al definitivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Manda alla segreteria della sezione per gli adempimenti di competenza, e, in particolare, per la trasmissione del fascicolo di causa e della presente ordinanza al segretario incaricato di assistere all’Adunanza plenaria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2021, con l’intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Vito Poli, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Luca Lamberti, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Francesco Gambato Spisani, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Alessandro Verrico, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Michele Pizzi, Consigliere</p>
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