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	<title>31/8/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>31/8/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.3851</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-3851/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-3851/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-3851/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.3851</a></p>
<p>Va sospeso l&#8217;esito del giudizio di avanzamento al grado di Maggiore di un Capitano per l&#8217;anno 2011 se, a tutela degli effetti sostanziali dell’eventuale esito positivo del giudizio definitivo, sussiste un pregiudizio grave ed irreparabile allorquando, come affermato da recenti precedenti di questa Sezione (v., ad esempio, ord.2363/2011), il mancato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-3851/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.3851</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-3851/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.3851</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso l&#8217;esito del giudizio di avanzamento al grado di Maggiore di un Capitano per l&#8217;anno 2011 se, a tutela degli effetti sostanziali dell’eventuale esito positivo del giudizio definitivo, sussiste un pregiudizio grave ed irreparabile allorquando, come affermato da recenti precedenti di questa Sezione (v., ad esempio, ord.2363/2011), il mancato avanzamento è abbinato ad inserimento nel ruolo speciale (in primo grado la sospensiva era stata respinta ritenendo che l’eventuale accoglimento dell’istanza cautelare non avrebbe potuto direttamente comportare l’obbligo, per la P.A., di far avanzare il Capitano all’ambito grado di Maggiore). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03851/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 06550/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale<br /> <br />
(Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 6550 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Marco Vicini</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso Giancarlo Viglione in Roma, via Lungotevere dei Mellini, 17;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero della Difesa</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE I BIS n. 05721/2011, resa tra le parti, concernente GIUDIZIO DI AVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE PER L&#8217;ANNO 2011.	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2011 il Cons. Silvia La Guardia e uditi per le parti gli avvocati Giancarlo Viglione e Cristina Gerardis (Avv. Stato);	</p>
<p>Ritenuto che la questione sottoposta all’esame del Collegio richiede un approfondimento nella più appropriata sede di merito e che nelle more, a tutela degli effetti sostanziali dell’eventuale esito positivo del giudizio definitivo, appare opportuno accogliere la domanda cautelare, stante la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile allorquando, come affermato da recenti precedenti di questa Sezione (v., ad esempio, ord.2363/2011), il mancato avanzamento è abbinato ad inserimento nel ruolo speciale;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 6550/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare proposta in primo grado.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm..	</p>
<p>Spese della presente fase compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere<br />	<br />
Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/08/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-3851/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.3851</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.3849</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-3849/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-3849/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-3849/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.3849</a></p>
<p>va sospeso il versamento a carico di agenzie per scommesse in integrazione a titolo di minimo garantito per l&#8217;anno 2009 per concessioni per la raccolta delle scommesse ippiche, in quanto i provvedimenti di riscossione di tali somme richiedevano la previa definizione delle c.d. misure di salvaguardia ex art. 38, co.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-3849/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.3849</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-3849/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.3849</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va sospeso il versamento a carico di agenzie per scommesse in integrazione a titolo di minimo garantito per l&#8217;anno 2009 per concessioni per la raccolta delle scommesse ippiche, in quanto i provvedimenti di riscossione di tali somme richiedevano la previa definizione delle c.d. misure di salvaguardia ex art. 38, co. 4, del D.L. 223/2006. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03849/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 06390/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 6390 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Giuseppe Maria D&#8217;Annucci Srl, Agenzia Ippica Monza Srl, Super Play Snc, La Miravalle-Agenzia Ippica Srl, Eversport Srl, Parma Bet Sas di Perruccio Luca &#038; C., Azzurra Betting Srl, Dog in 1 Sas di Roberto Malfatti &#038; C., Angelo Sonvico Srl, Lidomatic Srl, Marson di Angelo Sonvico Srl, Agenzia Ippica Snc di Groppelli Claudio e Silvana, The Last Hurrah Srl, Sport Betting Center G.Giove Srl, Agenzia Ippica Varesina Srl, Agenzia Dott.Domenico Semeraro Srl, Agenzia Ippica di Luciano Giove Srl, Fg3 di Lacca Ernesto Srl, Agenzia Ippica di Meloni Simonetta, Agenzia Ippica di Meloni Attilio Srl, Agenzia Ippica del Trapanese di Scalabrino Lorenzina Giovanna &#038; C. Snc, Agenzia Ippica Lissone Srl, Nuova Ippica Srl, Lady N Agenzia Ippica Srl, Ai Avignonesi Srl, Italbet Srl, Agenzia Ippica Erba Srl, Agenzia Ippica di Mosti Cinzia &#038; C.Snc, Agenzia Ippica Mosti Srl, Bardi Bet Srl, Agenzia Ippica Jovinelli Srl, Agenzia Ippica di Mataloni Nicola e Cappelletti Umberto Snc, Agenzia Ippica di Mataloni Nicola e C. Srl, Vincenza Scommesse Srl, Agenzia Ippica Parmense di Bassi Carla &#038; C.Snc, Norfini Mario Srl, La Giostra Srl, Agenzia Ippica di Siena Srl, Agenzia Ippica di Sassari Sas di Patteri Giovanni &#038; C., Ascot Snc di Saut Annamaria, Nineandnine Srl, Pakundobet Srl, Tototeam Srl, Cecca Celestina Srl, Agenzia Ippica Cologno Monzese Srl, Agenzia Ippica Castello Srl, Silvia Gem Srl, Agenzia Ippica Motta Srl, Morisani &#038; C. Snc di Moscatelli Roberto, Punto Scommesse Correggio Srl, Di.Gi. Srl, Agenzia Ippica Esquilino Srl, Laurentina Srl, Gait Srl, Agenzia Ippica Cento Srl, Pasquali Oreste &#038; C. Snc, Queen Bet Srl, Perugia Giochi Srl, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Fabio Lorenzoni, con domicilio eletto presso Fabio Lorenzoni in Roma, via del Viminale, 43; Agenzia Ippica Torino Nord Snc di Buzzi Riccardo &#038; C., Agenzia Scommesse Como Snc di Trento Lidia &#038; C., Agenzia Ippica Silvano Rastelli di Idria Massellucci Sas;</b>	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze</b>, <b>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze -Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato </b>rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE II n. 02084/2011, resa tra le parti, concernente VERSAMENTO INGRAZIONE A TITOLO DI MINIMO GARANTITO PER L&#8217;ANNO 2009 PER CONCESSIONI PER LA RACCOLTA DELLE SCOMMESSE IPPICHE	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2011 il Cons. Silvia La Guardia e uditi per le parti gli avvocati Fabio Lorenzoni e Cristina Gerardis (avv. Stato), la quale dichiara di costituirsi verbalmente;	</p>
<p>Ritenuto, ad un primo sommario esame, che i provvedimenti di riscossione di somme per il raggiungimento del c.d. minimo garantito richiedevano la previa definizione delle c.d. misure di salvaguardia ex art. 38, co. 4, del D.L. 223/2006, onde va accolta, in riforma dell’impugnata ordinanza, l’istanza cautelare proposta in primo grado;<br />	<br />
Ritenuto sussistere ragioni di compensazione delle spese della presente fase;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 6390/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare presentata in primo grado.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm..	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere<br />	<br />
Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/08/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-3849/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.3849</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.3838</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-3838/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-3838/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-3838/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.3838</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento dell&#8217;amministrazione militare che rigetta un&#8217; istanza volta ad ottenere i benefici di cui all&#8217;art. 33, comma 5, L. 104/1992, al fine di portare assistenza alla propria madre, in quanto sussiste, indubbiamente, il requisito del pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile, mentre il provvedimento difetta di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-3838/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.3838</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-3838/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.3838</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento dell&#8217;amministrazione militare che rigetta un&#8217; istanza volta ad ottenere i benefici di cui all&#8217;art. 33, comma 5, L. 104/1992, al fine di portare assistenza alla propria madre, in quanto sussiste, indubbiamente, il requisito del pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile, mentre il provvedimento difetta di istruttoria e motivazione, in quanto la dimostrazione del requisito dell’esclusività, pur a carico del richiedente, non può risolversi in una “probatio diabolica”, in cui alle istanze e alle prove presentate dal richiedente viene opposta, in via puramente astratta, la possibilità che un altro parente presti assistenza all’infermo (nello stesso senso Cds Sez V 27.7.2007 n. 4182, Tar Marche 3.6.2009 n. 460) e, inoltre, che tale possibilità vada valutata con particolare prudenza nel caso di vincolo di affinità e non di parentela. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03838/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 05934/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 5934 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Ministero della Difesa</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Gregorio Giungi</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Salvatore Menditto, con domicilio eletto presso Gianluca Perone in Roma, via G. Zanardelli 23; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. MARCHE &#8211; ANCONA: SEZIONE I n. 00413/2011, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI DI CUI ALL&#8217;ART.22 C- 3 L.104/1992 PER ASSISTENZA AI FAMILIARI	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Gregorio Giungi;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2011 il Cons. Silvia La Guardia e uditi per le parti gli avvocati Cristina Gerardis e Salvatore Menditto;	</p>
<p>Ritenuto, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, di condividere l’avviso espresso dai giudici di primo grado;<br />	<br />
Ritenuto, in considerazione della natura della controversia, di compensare le spese della presente fase;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 5934/2011).<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere<br />	<br />
Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/08/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-3838/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.3838</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.3812</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-3812/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-3812/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.3812</a></p>
<p>Non va sospesa l&#8217;esecuzione della sentenza T.A.R. che annulla, su istanza di vicini, un permesso di costruire in deroga con raddoppio della capacita&#8217; insediativa per realizzare una clinica convenzionata: i profili evidenziati nel ricorso in appello possono avere compiuta definizione solo con l’esame nel merito del ricorso, anche in considerazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-3812/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.3812</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-3812/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.3812</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l&#8217;esecuzione della sentenza T.A.R. che annulla, su istanza di vicini, un permesso di costruire in deroga con raddoppio della capacita&#8217;  insediativa per realizzare una clinica convenzionata: i profili evidenziati nel ricorso in appello possono avere compiuta definizione solo con l’esame nel merito del ricorso, anche in considerazione – nell’eventuale ipotesi di accoglimento del medesimo – del necessario esame dei motivi dichiarati assorbiti dal giudice di I grado, mentre il danno lamentato dagli appellanti che in primo grado hanno visto annullare il permesso in deroga, non appare prima facie assistito dal requisito della gravità. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03812/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 06870/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 6870 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Allegra Srl</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Cocchi, Guido Anastasio Pugliese, con domicilio eletto presso Guido Anastasio Pugliese in Roma, via Giangiacomo Porro, 26;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Condominio via Montallegro 40, Claudio Brichetto, Maria Salluzzo, Daniela Brovedani, Antonello Gamaleri, Caterina Bardi, Giovanna Pinasco, Astghig Sara Uluhogian,</b> rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Mario Alberto Quaglia, con domicilio eletto presso Mario Alberto Quaglia in Roma, via G. Carducci, 4; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Condominio via Montallegro 42</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alberto Quaglia, con domicilio eletto presso Mario Alberto Quaglia in Roma, via G. Carducci, 4; <b>Comune di Genova</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Gabriele Pafundi, Maria Paola Pessagno, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare, 14/4 Sc.A; <b>Conferenza dei Servizi Presso Comune di Genova Per L&#8217;Approvazione in Variante al Puc, Provincia di Genova, Mediterranea delle Acque Spa, Azienda Servizi Territoriale Sistema Strade Genova Spa (Aster); </b>	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. LIGURIA &#8211; GENOVA: SEZIONE I n. 01053/2011, resa tra le parti, concernente della sentenza del T.A.R. LIGURIA &#8211; GENOVA: SEZIONE I n. 01053/2011, resa tra le parti, concernente PERMESSO DI COSTRUIRE – MCP (la sentenza ha annullato per varie ragioni il permesso in parola).	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Condominio via Montallegro 40 e di Claudio Brichetto e di Maria Salluzzo e di Daniela Brovedani e di Antonello Gamaleri e di Caterina Bardi e di Giovanna Pinasco e di Astghig Sara Uluhogian e di Condominio via Montallegro 42 e di Comune di Genova;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2011 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Guido Anastasio Pugliese, Mario Alberto Quaglia e Gabriele Pafundi;	</p>
<p>Considerato che i profili evidenziati con il ricorso in appello possono avere compiuta definizione solo con l’esame nel merito del ricorso, anche in considerazione – nell’eventuale ipotesi di accoglimento del medesimo – del necessario esame dei motivi dichiarati assorbiti dal giudice di I grado;<br />	<br />
Considerato che il danno lamentato non appare prima facie assistito dal requisito della gravità;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 6870/2011).	</p>
<p>Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: compensa le spese della fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere<br />	<br />
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/08/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-3812/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.3812</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.3811</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-3811/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-3811/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-3811/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.3811</a></p>
<p>Va sospesa, su ricorso di un Comune contro la Provincia, la sentenza T.A.R. che respinge il ricorso avverso l&#8217;approvazione provinciale di un progetto coltivazione cava ghiaia e sabbia, poiche&#8217;, nelle more della definizione del giudizio, appare necessario evitare modificazioni tendenzialmente irreversibili del territorio, derivanti dalla coltivazione di cava, conseguente alla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-3811/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.3811</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-3811/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.3811</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, su ricorso di un Comune contro la Provincia, la sentenza T.A.R. che respinge il ricorso avverso l&#8217;approvazione provinciale di un progetto coltivazione cava ghiaia e sabbia, poiche&#8217;, nelle more della definizione del giudizio, appare necessario evitare modificazioni tendenzialmente irreversibili del territorio, derivanti dalla coltivazione di cava, conseguente alla emanazione di provvedimenti necessitati dalla esecutività della sentenza appellata (la sentenza di primo grado respingeva il ricorso del Comune in quanto l&#8217;intervento di escavazione era conforme al Piano regionale ed il Programma provinciale delle attività estrattive). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03811/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 06645/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 6645 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Comune di Jesi</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Mastri, con domicilio eletto presso Ilaria Brunelli in Roma, viale Angelico N. 38;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Provincia di Ancona</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Claudia Domizio, Massimo Demetrio Sgrignuoli, con domicilio eletto presso Giovanni Bonaccio in Roma, piazza Attilio Friggeri, N.18; <b>Regione Marche; Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali -Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici Marche, Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali &#8211; Soprintendenza Per i Beni Archeologici delle Marche, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali &#8211; Corpo Forestale dello Stato</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Fatma Spa, Edilscavi Srl, Vecchietti Augusto &#038; Figli Snc, Beton Granulati Spa (Oggi Colabeton Spa), Quercetti Srl, Ati Esino-Associazione Temporanea di Imprese Esino</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Stefano Vinti, Massimo Spinozzi, con domicilio eletto presso Stefano Vinti in Roma, via Emilia N. 88; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. MARCHE &#8211; ANCONA: SEZIONE I n. 00185/2011, resa tra le parti, concernente PROGETTO COLTIVAZIONE CAVA GHIAIA E SABBIA COMUNE DI JESI	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Ancona e di Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali -Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici Marche e di Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali &#8211; Soprintendenza Per i Beni Archeologici delle Marche e di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali &#8211; Corpo Forestale dello Stato e di Fatma Spa e di Edilscavi Srl e di Vecchietti Augusto &#038; Figli Snc e di Beton Granulati Spa (Oggi Colabeton Spa) e di Quercetti Srl e di Ati Esino-Associazione Temporanea di Imprese Esino;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2011 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Antonio Mastri, Elia Barbieri, su delega dell&#8217;avv. Stefano Vinti, Massimo Spinozzi e Claudia Domizio;	</p>
<p>Considerato che l’appello, ad un primo sommario esame, appare assistito da sufficiente fumus boni iuris;<br />	<br />
Rilevato, inoltre, che la definizione di taluni aspetti della presente controversia risulta dipendente dalla decisione di questo stesso Collegio sull’appello proposto avverso la sent. N. 173/2011 del TAR Marche;<br />	<br />
ritenuto sussistente il danno lamentato dal Comune appellante, posto che, nelle more della definizione del giudizio, appare necessario evitare modificazioni tendenzialmente irreversibili del territorio, derivanti dalla coltivazione di cava, conseguente alla emanazione di provvedimenti necessitati dalla esecutività della sentenza appellata;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 6645/2011) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata.	</p>
<p>Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere<br />	<br />
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/08/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-3811/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.3811</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.3765</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-3765/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-3765/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-3765/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.3765</a></p>
<p>Va sospesa, con fissazione del merito dopo due mesi, la sentenza che respinge il ricorso avverso un procedimento di esproprio per realizzare edilizia pubblica (gia&#8217; in primo grado la procedura era stata cautelarmente sospesa). (G.S.) N. 03765/2011 REG.PROV.CAU. N. 05857/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-3765/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.3765</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-3765/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.3765</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, con fissazione del merito dopo due mesi, la sentenza che respinge il ricorso avverso un procedimento di esproprio per realizzare edilizia pubblica (gia&#8217; in primo grado la procedura era stata cautelarmente sospesa). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03765/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 05857/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 5857 del 2011, proposto da <b>Alberto Del Vecchio</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Ernesto Stajano e Daniele Villa, con domicilio eletto presso Ernesto Stajano in Roma, via di Villa Albani N. 112a;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Sperlonga</b>, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Corrado De Simone, con domicilio eletto presso Roberta Carta in Roma, piazza Antonio Mancini, 4;<br />
<b>Regione Lazio</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; SEZ. STACCATA DI LATINA: SEZIONE I n. 00302/2011, resa tra le parti, concernente della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; SEZ. STACCATA DI LATINA: SEZIONE I n. 00302/2011, resa tra le parti, concernente della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; SEZ. STACCATA DI LATINA: SEZIONE I n. 00302/2011, resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE VINCOLO ESPROPRIATIVO &#8211; MCP;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Sperlonga;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2011 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Ernesto Stajano, Daniele Villa, nonché l&#8217;avv. Corrado De Simone;	</p>
<p>considerato che le parti congiuntamente hanno chiesto alla Sezione di disporre per la trattazione della causa nel merito, mantenendo fermi gli effetti della misura cautelare presidenziale disposta;<br />	<br />
considerato che, in disparte ogni valutazione sul fumus dell’istanza dell’appellante e valorizzando unicamente il profilo del danno vantato, può accogliersi la domanda cautelare con contestuale fissazione della data della trattazione della causa del merito all’udienza pubblica del 22 novembre 2011;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 5857/2011) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata.	</p>
<p>Rinvia per la trattazione della causa nel merito all’udienza pubblica del 22 novembre 2011.<br />	<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase di giudizio.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere<br />	<br />
Silvia La Guardia, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/08/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-3765/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.3765</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.3759</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-3759/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-3759/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.3759</a></p>
<p>Va sospesa la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, se risultano violati principi di proporzionalità e ragionevolezza della (massima) sanzione disciplinare adottata in considerazione del fatto che il comportamento censurato non sembra avere avuto alcun diretto riflesso su stato e concreto svolgimento del servizio prestato</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-3759/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.3759</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, se risultano violati principi di proporzionalità e ragionevolezza della (massima) sanzione disciplinare adottata in considerazione del fatto che il comportamento censurato non sembra avere avuto alcun diretto riflesso su stato e concreto svolgimento del servizio prestato dal ricorrente, ed inoltre e&#8217; accertata la gravità del danno conseguente all’esecuzione dell’atto impugnato. I profili di danno dell&#8217;amministrazione conseguenti alla misura cautelare, possono essere agevolmente tutelati dalla stessa amministrazione militare facendo ricorso ad altri procedimenti di gestione del personale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03759/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 06467/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 6467 del 2011, proposto dal <b>Ministero della difesa</b>, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Marco Rainoldi</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Carta e Giovanni Carta, con domicilio eletto presso Giorgio Carta in Roma, via Bruno Buozzi, 87; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LIGURIA &#8211; GENOVA: SEZIONE II n. 00283/2011, resa tra le parti, concernente SANZIONE DISCIPLINARE DELLA PERDITA DEL GRADO PER RIMOZIONE PER MOTIVI DISCIPLINARI	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Marco Rainoldi;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2011 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti l’avvocato Giorgio Carta e l’avvocato dello Stato Giovanni Pietro De Figueiredo;	</p>
<p>considerato che la valutazione operata dal giudice di prime cure non appare allo stato censurabile, sia in relazione alle considerazioni espresse in tema di proporzionalità della sanzione disciplinare adottata, sia in rapporto alle non chiare modalità con cui si è dato avvio al procedimento amministrativo, sia in merito al collegamento tra il comportamento censurato e le conseguenze sul servizio prestato dall’ufficiale in questione;<br />	<br />
considerato che i profili di danno grave ed irreparabile, evidenziati dall’appellante, possono essere agevolmente tutelati dalla stessa amministrazione militare facendo ricorso ad altri procedimenti di gestione del personale;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 6467/2011).	</p>
<p>Compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase di giudizio.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere<br />	<br />
Silvia La Guardia, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/08/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.3677</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-3677/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-3677/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-3677/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.3677</a></p>
<p>Va sospeso il parere di congruità espresso da un Consiglio dell&#8217;Ordine degli Avvocati per la liquidazione degli onorari in favore di un avvocato, poiche&#8217; spetta al Giudice amministrativo conoscere della controversia concernente il parere di congruità sulle parcelle professionali reso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati; inoltre, che il ricorso presenta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-3677/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.3677</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-3677/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.3677</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il parere di congruità espresso da un Consiglio dell&#8217;Ordine degli Avvocati per la liquidazione degli onorari in favore di un avvocato, poiche&#8217; spetta al Giudice amministrativo conoscere della controversia concernente il parere di congruità sulle parcelle professionali reso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati; inoltre, che il ricorso presenta consistenti elementi di fondatezza in relazione al motivo relativo alla omessa comunicazione di avvio del procedimento. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03677/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 06157/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 6157 del 2011, proposto dall’<b>Ordine degli Avvocati di Velletri</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Malinconico, con domicilio eletto presso Federico Pernazza in Roma, via Nizza, 53;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la signora <b>Patrizia Vicario</b>, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Naticchioni e Gloria Naticchioni, con domicilio eletto presso Gloria Naticchioni in Roma, via Capo Miseno, 21; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE III QUA n. 01434/2011, resa tra le parti, concernente LIQUIDAZIONE ONORARI;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 del codice del processo amministrativo;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della signora Patrizia Vicario;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2011 il consigliere di Stato Maurizio Meschino e uditi per le parti l’avvocato Giovanni Malinconico e l&#8217;avvocato Bonaccio per delega degli avvocati Franco e Gloria Naticchioni;	</p>
<p>Ritenuto, nell’esame proprio della fase cautelare, che l’appello non appare assistito da profili evidenti di fumus boni iuris e rilevata comunque la insussistenza per l’appellante della irreparabilità del danno considerata la fissazione del giudizio di merito in primo grado a breve (5 dicembre 2011);<br />	<br />
Ritenuti sussistere motivi per la compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 6157/2011).	</p>
<p>Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2011, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />	<br />
Gabriella De Michele, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/08/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-3677/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.3677</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2011 n.4892</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-31-8-2011-n-4892/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-31-8-2011-n-4892/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-31-8-2011-n-4892/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2011 n.4892</a></p>
<p>Pres. Lignani – Est. Dell’Utri Azienda ULSS n. 16 di Padova (Avv.ti A. Bianchini, G. Pafundi) c/ Lu.Na. Costruzioni s.r.l. (Avv.ti V. Scolavino, D. Vitale) sull&#8217;obbligo di presentare la dichiarazione ex art. 38 d.lgs. 163/2006 relativamente al Vice presidente vicario Contratti della P.A. – Gara – Requisiti di ordine generale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-31-8-2011-n-4892/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2011 n.4892</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-31-8-2011-n-4892/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2011 n.4892</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Lignani – <i>Est.</i> Dell’Utri<br /> Azienda ULSS n. 16 di Padova (Avv.ti A. Bianchini, G. Pafundi) c/ Lu.Na. Costruzioni s.r.l. (Avv.ti V. Scolavino, D. Vitale)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo di presentare la dichiarazione ex art. 38 d.lgs. 163/2006 relativamente al Vice presidente vicario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Requisiti di ordine generale – Dichiarazione – Vice presidente vicario – Obbligo – Sussiste – Ragioni &#8211;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione  ex art. 38 D.lgs. 163/2006 deve essere resa anche dal Vice presidente vicario poichè la carica in questione comporta l’esercizio dei medesimi poteri spettanti al presidente del consiglio di amministrazione, ossia di amministrazione e di rappresentanza, e come tale la persona fisica che la ricopre è in grado di impegnare la Società verso terzi. Non assume rilievo che tali poteri possano essere esercitati soltanto in funzione vicaria, ciò che conta è la titolarità del potere e non anche il suo esercizio, in particolar modo quando il soggetto sia abilitato a sostituire il titolare principale della rappresentanza in qualsiasi momento della vita sociale e per qualsiasi atto, senza necessità di intermediazione di autorizzazione o investitura ulteriore.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04892/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 02077/2011 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2077 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p><b>Azienda ULSS n. 16 di Padova</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Alfredo Bianchini e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso l’avv. Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare n. 14; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Lu. Na. Costruzioni s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Vincenzo Scolavino e Domenico Vitale, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Napolitano in Roma, via Sicilia n. 50; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Edilbasso s.p.a. in liquidazione<i></b></i>, in proprio e quale capogruppo mandataria di a.t.i. con S.I.E.L.V. s.r.l. (ora s.p.a.);	</p>
<p><b>S.I.E.L.V. s.p.a. </b>(già s.r.l.) con socio unico, in proprio e quale mandante di a.t.i. con Edilbasso s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Calegari, Nicola Creuso, Stefania Lago ed Andrea Manzi, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri n. 5; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del dispositivo n. 196/2011 e della sentenza n. 401/2011 del T.A.R. VENETO &#8211; VENEZIA: SEZIONE I, resi tra le parti, concernenti AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO REPARTO OSPEDALIERO</p>
<p>Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Lu.Na. Costruzioni s.r.l.;<br />	<br />
Visto l’appello incidentale di S.I.E.L.V. s.p.a.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 luglio 2011 il Cons. Angelica Dell&#8217;Utri e uditi per le parti gli avvocati Bianchini, Pafundi, Vitale e Manzi;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con deliberazione 6 febbraio 2009 n. 70 il Direttore generale dell’A.ULSS n. 16 di Padova ha indetto una gara a procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione della nuova psichiatria presso l’ospedale S. Antonio di Padova. Con provvedimento 14 luglio 2009 n. 571 la gara è stata aggiudicata in favore dell’a.t.i. Edilbasso s.p.a. e S.I.E.L.V. s.r.l. e la concorrente seconda graduata è stata la Lu.Na. Costruzioni s.r.l..<br />	<br />
Con ricorso straordinario al Capo dello Stato quest’ultima ha impugnato l’aggiudicazione. Trasposto il ricorso in sede giurisdizionale a seguito di opposizione dell’Azienda, Lu.Na. ha proposto motivi aggiunti e l’a.t.i. ha proposto ricorso incidentale.<br />	<br />
In data 4 febbraio 2011 è stato pubblicato il dispositivo di sentenza n. 196 del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, recante accoglimento del ricorso principale e condanna al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese di lite, nonché dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale.<br />	<br />
Con atto inoltrato per la notifica il 4 marzo 2011 e depositato il 18 seguente l’A.ULSS n. 16 di Padova ha appellato detto dispositivo, non notificato, deducendo l’infondatezza dei tre motivi del ricorso principale, l’inammissibilità per tardività dei motivi aggiunti contenenti domande di declaratoria di inefficacia del contratto e di risarcimento del danno, nonché, comunque, la loro infondatezza.<br />	<br />
Lu.Na. Costruzioni si è costituita formalmente in giudizio.<br />	<br />
Con memoria del 5 aprile 2011 l’Azienda ha insistito per l’accoglimento dell’appello.<br />	<br />
Pubblicata in data 11 marzo 2011 la sentenza n. 401, con cui è stata ritenuta fondata l’assorbente censura concernente la mancata esclusione dell’a.t.i. aggiudicataria per l’omessa presentazione della dichiarazione dell’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, co. 1, lett. b) e c), del d.lgs. n. 163 del 2006 in ordine ai signori Lidia Miolo e Paolo Sguotti, quali procuratori speciali della Edilbasso, con atto inoltrato per la notifica lo stesso 5 aprile 2011 e depositato il 7 seguente l’Azienda medesima ha proposto i seguenti motivi aggiunti:<br />	<br />
1.- Erroneità della sentenza per illogicità e contraddittorietà manifeste. Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 nonché dell’art. 1362 cod. civ.. Erroneità della sentenza per travisamento dei fatti. Erroneità della sentenza per violazione dei principi in materia di concorrenza, parità di trattamento e massima partecipazione alle pubbliche gare.<br />	<br />
2.- Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 124 D.Lgs. n. 104/2010, per inammissibilità ed infondatezza delle domande di risarcimento del danno. Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1226, 1227, 2043, 2056 e 2697 codice civile. Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c..<br />	<br />
Con atto inoltrato per la notifica l’11 maggio 2011 e depositato il 16 seguente S.I.E.L.V. s.p.a. ha a sua volta proposto appello incidentale improprio avverso i capi di sentenza di cui ai punti 3, 4 e 5 (esclusi, cioè, i capi di cui ai punti 1 e 2, relativi alla reiezione dell’eccezione di irricevibilità dei motivi aggiunti ed alla declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale), col quale ha dedotto:<br />	<br />
1.- Erroneità della sentenza per illogicità e contraddittorietà manifeste. Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell’art. 1362 cod. civ.. Erroneità della sentenza per travisamento dei fatti. Erroneità della sentenza per violazione dei principi in materia di concorrenza, parità di trattamento e massima partecipazione alle pubbliche gare.<br />	<br />
2.- . Erroneità della sentenza in punto di c.d. falso innocuo.<br />	<br />
3.- Sull’erronea quantificazione del danno.<br />	<br />
Con memoria del 21 giugno 2011 Lu.Na. ha eccepito l’inammissibilità per tardività dell’appello incidentale “improprio” di S.I.E.L.V. e, in subordine, per carenza di interesse delle doglianze relative ai capi 4 e 5 della sentenza gravata, concernenti il risarcimento del danno a carico della Stazione appaltante. Ha poi esposto controdeduzioni all’appello principale.<br />	<br />
Con memorie del 22 giugno 2011 l’ASL e S.I.E.L.V. hanno svolto considerazioni a sostegno delle rispettive tesi. Infine, con memoria del 27 seguente l’ASL, rilevato che Lu.Na. non ha riproposto le doglianze dichiarate assorbite dal TAR, ha insistito per l’accoglimento del proprio appello.<br />	<br />
All’odierna udienza pubblica la causa è stata introitata in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Si controverte della mancata esclusione da una gara per l’affidamento di lavori pubblici, indetta dall’A.ULSS n. 16 di Padova, dell’aggiudicataria a.t.i. Edilbasso-S.I.E.L.V. per essere state omesse le dichiarazioni di insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall’art. 38. co. 1, lett. b) e c), del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 dei signori Lidia Miolo e Paolo Sguotti, procuratori speciali della Edilbasso, nonché la prima consigliere, vice presidente e consigliere delegato della medesima società.<br />	<br />
Circa le modalità di partecipazione alla procedura, il disciplinare di gara prevedeva che nella domanda di ammissione, da inserire nel plico n. 1 “documentazione amministrativa”, tra le prescritte dichiarazioni dovesse essere resa quella dei “soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lett. b) e c) d.lgs. 163/2006 e s.m.i.”, i quali appunto “dovranno dichiarare, a pena di esclusione, ai sensi del DPR 445/2000 che non sussistono” le predette condizioni ostative alla partecipazione. <br />	<br />
Da un lato, dunque, il disciplinare sanzionava edittalmente con l’esclusione l’omissione dell’adempimento, dall’altro lato rimandava al disposto di legge per l’individuazione dei soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni in parola.<br />	<br />
Il ripetuto art. 38, co. 1, lett. b) e c), fa riferimento, per le società di tipo diverso da quelle in nome collettivo ed in accomandita semplice ed oltre al direttore tecnico, a “gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza”.<br />	<br />
Si tratta perciò di stabilire se i procuratori speciali, i consiglieri, il vice presidente o il consigliere delegato della Edilbasso si sostanzino, tutte o anche una soltanto di tali figure, in quella di amministratore munito di poteri di rappresentanza.<br />	<br />
La Sezione non dubita che quanto meno la figura di vice presidente debba essere ricondotta a tale concetto.<br />	<br />
Alla stregua del certificato camerale in atti, la signora Miolo (nominata vice presidente con atto del 28 febbraio 2008 e fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010, quindi in carica all’epoca in cui si è svolta la gara e, in particolare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione da parte dell’a.t.i.) in relazione a tale carica “potrà in assenza o impedimento del presidente del consiglio assumere gli stessi poteri e di fronte ai terzi la sua firma farà fede dell’assenza o dell’impedimento del presidente”.<br />	<br />
Pertanto, la carica in questione comporta l’esercizio dei medesimi poteri spettanti al presidente del consiglio di amministrazione, ossia di amministrazione e di rappresentanza della Edilbasso, e come tale la persona fisica che la ricopre è in grado di impegnare la Società verso terzi.<br />	<br />
Né assume rilievo che tali poteri possano essere esercitati soltanto in funzione vicaria, giacché, come questo Consiglio ha già ritenuto sulla scorta della formula di legge (“muniti”), ciò che conta è la titolarità del potere e non anche il suo esercizio, in particolar modo quando, come nella specie, il soggetto sia abilitato a sostituire il titolare principale della rappresentanza in qualsiasi momento della vita sociale e per qualsiasi atto, senza necessità di intermediazione di autorizzazione o investitura ulteriore, perciò senza controllo sull’effettività dell’impedimento o dell’assenza, di cui la firma dello stesso vice presidente fa fede nei confronti di qualunque terzo; con la conseguenza che opinare diversamente implicherebbe il superamento della volontà normativa (cfr., in fattispecie del tutto analoga alla presente, Cons. St., Sez. V, 15 gennaio 2008 n. 36).<br />	<br />
Ne deriva che, ai sensi del ripetuto art. 38, lett. b) e c), e secondo quanto testualmente previsto dalla <i>lex specialis</i> della procedura, la signora Miolo era tenuta “a pena di esclusione” a rendere le dichiarazioni in questione, in assenza delle quali la commissione giudicatrice della gara avrebbe dovuto escludere dalla procedura l’a.ti. Edilbasso.<br />	<br />
Per tali considerazioni vanno disattesi i motivi degli appelli principale ed incidentale riguardanti gli aspetti trattati, senza che sia necessario in questa sede prendere posizione in ordine ai contrapposti orientamenti presenti in giurisprudenza in ordine sia alla figura del procuratore speciale in relazione all’ampiezza dei poteri loro conferiti ovvero prescindendone, stante l’assorbente profilo di cui innanzi; sia in tema del c.d. falso innocuo, ossia al ricollegarsi della causa di esclusione al solo dato sostanziale del mancato possesso dei prescritti requisiti morali e professionali (la cui sussistenza in capo ai signori Miolo e Sguotti, nella specie, non era posta in discussione da Lu.Na.) ovvero al mero dato formale dell’omessa dichiarazione, stante il preciso disposto del disciplinare.<br />	<br />
I restanti motivi concernono la pronuncia sulle domande risarcitorie.<br />	<br />
Si contesta in primo luogo che non sia stato provato dalla ricorrente l’elemento oggettivo della spettanza del bene della vita a cui ella aspirava, essendo errato l’assunto secondo cui, in assenza della illegittima aggiudicazione in favore dell’a.t.i. Edilbasso, Lu.Na. sarebbe restata a sua volta aggiudicataria poiché la sua offerta avrebbe superato la verifica di anomalia, deducendosi che invece, come eccepito in primo grado, solo l’offerta della prima graduata è stata positivamente esaminata, mentre la busta contenente le giustificazioni preventive della seconda graduata è conservata ancora sigillata dall’Amministrazione. <br />	<br />
Ricordato che l’a.t.i. aveva offerto il ribasso del 36,557%, Lu.Na. quello del 35,770 e l’offerta della prima è stata ritenuta congrua nella considerazione che “il 70% delle offerte offre un ribasso superiore al 30% e la reciproca vicinanza delle percentuali di ribassi che accumuna più offerte non fa ritenere il sussistere di elementi tali da ritenere l’offerta dell’Ati Edilbasso spa-SIELV srl incongrua”, la Sezione osserva come sia ben difficilmente ipotizzabile che l’offerta di Lu.Na. non potesse essere ritenuta congrua, sicché l’esistenza del danno deve ritenersi sufficientemente comprovata; d’altra parte, la dimostrazione dell’eventuale incongruità dell’offerta era onere dell’Amministrazione, essendo nella sua disponibilità.<br />	<br />
In ogni caso, per le stesse ragioni molto consistente è il grado delle perdute <i>chance</i> della medesima Lu.Na. di divenire aggiudicataria in luogo dell’a.t.i.. <br />	<br />
E’ noto che il pregiudizio per perdita di chance di aggiudicazione consiste in un danno patrimoniale relativo alla perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo secondo una valutazione <i>ex ante</i> collegata al momento in cui il comportamento illegittimo ha inciso su tale possibilità; pertanto si configura come danno attuale e risarcibile, sempreché ne sia provata la sussistenza anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni; pertanto, come nella specie sostiene l’Azienda appellante, alla mancanza di tale prova non è possibile sopperire con una valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., infatti diretta a fronteggiare l’impossibilità di provare non l’esistenza del danno risarcibile, bensì del suo esatto ammontare. In altri termini, la perdita di <i>chance</i> di rilievo risarcitorio, in quanto entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione e non mera aspettativa di fatto o generiche ed astratte aspirazioni di lucro, deve correlarsi a dati reali, senza i quali risulta impossibile il calcolo percentuale di possibilità delle concrete occasioni di conseguire un determinato bene. <br />	<br />
Nel caso in esame, tuttavia, tali dati reali ed in equivoci risultano in atti e comprovano l’altissima probabilità dell’assegnazione a Lu.Na. dell’appalto.<br />	<br />
In secondo luogo, si oppone l’insussistenza dell’elemento soggettivo della colpa, non desumibile dalla mera illegittimità e tenuto conto dell’opinabilità dell’interpretazione del cit. art. 38 seguita dal primo giudice.<br />	<br />
In proposito, basta osservare che, con riguardo alla figura del vice presidente, la richiamata giurisprudenza risale ad epoca anteriore alla gara in parola e non risulta ancor oggi contrastata. Pertanto, in presenza dell’espressa comminatoria contenuta nella relativa <i>lex specialis</i>, può senz’altro affermarsi che l’elemento soggettivo della colpa è chiaramente ravvisabile nell’inosservanza delle regole che la stessa stazione appaltante si era data; inosservanza che è stata confermata con la nota AULSS 22 settembre 2009 n. 0091441, nonostante la richiesta in data 14 settembre anteriore dell’interessata di procedere in autotutela (anche in espressa considerazione dell’evidenziata carica della signora Miolo), e che, oltretutto, si è tradotta nella sostanziale violazione del principio della <i>par condicio</i> tra i concorrenti.<br />	<br />
In terzo luogo, circa il risarcimento del danno per lucro cessante, stabilito dal T.A.R. nel 4% dell’importo dell’offerta e liquidato in via equitativa tenuto anche conto dell’omessa dimostrazione del mancato impiego di mezzi e maestranze, si lamenta che la medesima ricorrente non abbia fornito alcuna prova, sostenendosi che l’applicazione del criterio equitativo presupponga la rigorosa prova dell’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il preciso ammontare del danno, mentre nella specie sarebbe stato nella disponibilità dell’interessata provare il mancato utile, desumibile dalle giustificazioni preventive, rispetto al quale la percentuale liquidata apparrebbe sovradimensionata in relazione ai normali rendimenti.<br />	<br />
Tuttavia l’esistenza del danno per lucro cessante deve ritenersi sussistente per quanto appena esposto in ordine alla concreta, ampia possibilità di Lu.Na. di divenire aggiudicataria in luogo dell’a.t.i. Edilbasso.<br />	<br />
Quanto all’entità, essendo le giustificazioni preventive contenute nel plico in possesso dell’Amministrazione, erano a suo tempo uscite dalla disponibilità della ricorrente (che peraltro in questa sede assume di aver previsto un utile del 5%, superiore al 4% liquidato) per rientrare in quella della stessa Azienda resistente la quale, come essa stessa afferma, non ha dato corso a tale verifica nei riguardi dell’offerta seconda graduata; ciò ancorché, con verbale 22 aprile 2009 n. 2, la commissione di gara avesse dichiarato sospesa la seduta in attesa della verifica di congruità delle 12 offerte risultate anormalmente basse, sulla base della quale procedere all’eventuale esclusione “delle offerte” riscontrate come inaffidabili. Quindi essa stessa ha dato luogo alla impossibilità per la ricorrente di fornire la prova in parola, onde si giustifica il criterio presuntivo seguito dal primo giudice.<br />	<br />
Quanto alla mancata allegazione di prova circa l’inutilizzo altrimenti di mezzi e maestranze, si è già accennato che il medesimo primo giudice ne ha tenuto conto, dimidiando il dato di partenza dell’8%.<br />	<br />
Né, alla stregua delle deduzioni dell’Azienda, al fine della riduzione di detto dato di partenza può valere in questa sede la percentuale di utile qui dichiarata dall’appellata, giacché la medesima Azienda assume non che il dato posto dal TAR a base del calcolo sia errato rispetto a quello riscontrabile dalle giustificazioni preventive, che come detto non ha aperto e di cui non chiede la preventiva verifica, ma che tale dato sarebbe incongruo perché non rispondente alle attuali condizioni di mercato, tali da produrre rendimenti finanziari piuttosto modesti, ossia si basa su elementi meramente presuntivi e generici, non puntualmente afferenti alla concreta fattispecie in esame, come invece sarebbe stato necessario.<br />	<br />
Infine, quanto al danno curriculare, liquidato dal T.A.R, parimenti in via equitativa, nel 5% dell’importo a sua volta liquidato per lucro cessante, anche al riguardo si adduce che la domanda mancherebbe di un minimo di concretezza, limitandosi la ricorrente alla sua mera enunciazione. Ma la ricorrente lamentava il mancato incremento dell’avviamento professionale e della qualificazione aziendale che l’impresa avrebbe conseguito in caso di esecuzione dell’appalto, ossia forniva elementi validi e sufficienti a fondare la domanda. <br />	<br />
Invero, è comune esperienza che nella vita dell’impresa il fatto stesso di eseguire un appalto pubblico è fonte, oltre che del ricavo costituito dal corrispettivo, di un aggiuntivo vantaggio non patrimoniale, ma economicamente valutabile, derivante dall’accrescimento dell’immagine dell’azienda, dal suo radicamento nel mercato e, di qui, dalla maggior possibilità di aggiudicarsi ulteriori e futuri appalti. <br />	<br />
E’ chiaro che, come di recente precisato in giurisprudenza, un tale peculiare pregiudizio “fuoriesce dagli ambiti meramente probabilistici della valutazione delle <i>chances</i>” e, pertanto, è “intrinsecamente e necessariamente valutabile (…) in termini equitativi a’ sensi dell’art. 1226 c.c.” (cfr. Cons. St., 16 maggio 2011 n. 2955, richiamata dall’appellata).<br />	<br />
Non sussisteva, dunque, alcun problema di prova dell’esistenza siffatto pregiudizio, trattandosi eventualmente di un problema di scelta da parte del T.A.R. della percentuale del ristoro, sul quale non v’è doglianza.<br />	<br />
Pertanto, nei limiti in cui sono formulate, le censure proposte al riguardo con l’appello principale, riprese pedissequamente nel terzo dell’appello incidentale. non possono che essere disattese.<br />	<br />
Conclusivamente, entrambi gli appelli principale ed incidentale devono essere respinti, senza che occorra trattare le eccezioni d’inammissibilità per tardività di quest’ultimo, ovvero della parte riguardante il risarcimento per difetto di interesse, sollevate dall’appellata.<br />	<br />
Come di regola le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, respinge gli appelli principale ed incidentale.<br />	<br />
Condanna le appellanti principale ed incidentale, in parti uguali ed in solido, al pagamento in favore dell’appellata Lu.Na delle spese del grado, che liquida in complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre gli accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere, Estensore <br />	<br />
Hadrian Simonetti, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/08/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-31-8-2011-n-4892/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2011 n.4892</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.163</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-163/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-163/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-163/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.163</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento con cui un ufficio scolastico regionale ha proceduto ad accorpare una classe di un Liceo Classico alle altre sezioni, eliminando di fatto, per l&#8217;anno scolastico 2011/2012, la sez. D per la classe III liceale, per mancato rispetto delle norme igieniche e di sicurezza in conseguenza del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-163/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.163</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-163/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.163</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento con cui un ufficio scolastico regionale ha proceduto ad accorpare una classe di un Liceo Classico alle altre sezioni, eliminando di fatto, per l&#8217;anno scolastico 2011/2012, la sez. D per la classe III liceale, per mancato rispetto delle norme igieniche e di sicurezza in conseguenza del sovraffollamento delle classi prime. Poiche&#8217;, in relazione al richiamato motivo di censura, nessuna deduzione difensiva è stata articolata in fatto o in diritto dalla difesa erariale, in applicazione del generale principio di non contestazione devono ritenersi, allo stato, sussistenti le carenze segnalate dal dirigente scolastico, essendo comunque onere dell’ufficio scolastico regionale, in sede di dimensionamento delle classi, verificare preventivamente il rispetto delle norme igieniche e di sicurezza, pur in presenza di possibili inadempienze imputabili alla Provincia quale ente responsabile della manutenzione degli immobili scolastici. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00163/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00274/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 274 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Vincenzo Piparo, Antonia Cannarsa, Mariamichela Fasolino, Maria Vittoria Dina Genovese, Patrizia Lembo, Veneranda Petti, Antonio Prezioso, rappresentati e difesi dagli avv. Michele Coromano, Marcella Ceniccola</b>, con domicilio eletto presso Michele Coromano Avv. in Campobasso, Principe di Piemonte, 41;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca</b> in Persona del Ministro P.T., <b>Ufficio Scolastico Reg. Per il Molise</b> in Pers.Del Leg.Rapp.P.T., <b>Liceo Classico &#8220;Mario Pagano&#8221; </b>in Pers. del Dirig. Scol. P.T., rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, 124; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del  provvedimento 24 giugno 2011, con cui l&#8217;Ufficio scolastico regionale per il Molise ha proceduto ad accorpare la classe II (o V ginnasio) sez. D. del Liceo Classico &#8220;Mario Pagano&#8221; alle altre sezioni, eliminando di fatto, per l&#8217;anno scolastico 2011/2012, la sez. D per la classe III (o I) liceale e prevedendo di conseguenza esclusivamente tre classi terze (o prime) liceali;<br />	<br />
di ogni atto preordinato, presupposto e/o comunque consequenziale; nonchè, in via subordinata, per la disapplicazione del D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81, nella parte in cui si pone in contrasto con la normativa legislativs in materia di edilizia scolastica;<br />	<br />
delle circolari MIUR nn. 21 del 14.03.2011 e 63 del 13.07.2011, nella parte in cui, nel dare attuazione al D.P.R. n. 81/09, si pongono in contrasto con la medesima normativa in materia di edilizia scolastica.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca in Persona del Ministro P.T. e di Ufficio Scolastico Reg. Per il Molise in Pers.Del Leg.Rapp.P.T. e di Liceo Classico &#8220;Mario Pagano&#8221; in Pers. del Dirig. Scol. P.T.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2011 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, che il ricorso appare assistito da sufficienti profili di fondatezza con particolare riferimento al motivo di censura con il quale è stato contestato il mancato rispetto delle norme igieniche e di sicurezza in conseguenza del sovraffollamento delle classi prime.<br />	<br />
Rilevato in particolare che, in relazione al richiamato motivo di censura, nessuna deduzione difensiva è stata articolata in fatto o in diritto dalla difesa erariale sicchè in applicazione del generale principio di non contestazione devono ritenersi, allo stato, sussistenti le carenze segnalate dal dirigente scolastico con nota del 19 maggio 2011 e del 8 luglio 2011 nonché dal responsabile della sicurezza con nota del 6 luglio 2011 essendo comunque onere dell’ufficio scolastico regionale, in sede di dimensionamento delle classi, verificare preventivamente il rispetto delle norme igieniche e di sicurezza, pur in presenza di possibili inadempienze imputabili alla Provincia quale ente responsabile della manutenzione degli immobili scolastici.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto, sospende gli effetti del provvedimento impugnato.	</p>
<p>Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 24.5.2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Goffredo Zaccardi, Presidente<br />	<br />
Luca Monteferrante, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Massimiliano Balloriani, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/08/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-163/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.163</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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