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	<title>31/8/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>31/8/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 31/8/2010 n.3989</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-31-8-2010-n-3989/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-31-8-2010-n-3989/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-31-8-2010-n-3989/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 31/8/2010 n.3989</a></p>
<p>Pres. Numerico – Est. Sabatino Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato) C/ Provincia di Roma (Avv.ti R. Giovagnoli, M. Sieni, M. Stella Richter) + altri il consiglio di Stato conferma la sospensione del decreto di aumento delle tariffe autostradali Giustizia amministrativa – Provvedimento di aumento delle tariffe autostradali &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-31-8-2010-n-3989/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 31/8/2010 n.3989</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-31-8-2010-n-3989/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 31/8/2010 n.3989</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Numerico – <i>Est. </i>Sabatino<br /> Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato) C/<br /> Provincia di Roma (Avv.ti R. Giovagnoli, M. Sieni, M. Stella Richter) + altri</span></p>
<hr />
<p>il consiglio di Stato conferma la sospensione del decreto di aumento delle tariffe autostradali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Provvedimento di aumento delle tariffe autostradali &#8211; Enti territoriali  &#8211; Legittimazione ad agire – Sussiste – Limiti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Agli enti territoriali è riconosciuta la legittimazione ad agire, avverso il decreto di aumento delle tariffe autostradali, atteso che gli effetti dell’imposizione tariffaria, determinando mutamenti nei flussi di traffico, comportano conseguenze in ambiti disciplinari in cui sono rinvenibili attribuzione proprie o concorrenti degli enti territoriali, nei limiti in cui il provvedimento gravato incida nel proprio ambito spaziale di competenza.	</p>
<p>________________________________	</p>
<p>Vedi anche l’Ordinanza <a href="/ga/id/2010/9/15809/g"> n. 3545 del 29 luglio 2010 di primo grado del T.A.R. Lazio &#8211; Roma</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03989/2010 REG.ORD.SOSP.<br />	<br />
N. 07008/2010 REG.RIC.           </p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 7008 del 2010, proposto dalla </p>
<p><b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;	</p>
<p><b>Anas s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Provincia di Roma</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Riccardo Giovagnoli, Massimiliano Sieni e Mario Stella Richter, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale della Provincia in Roma, via Quattro Novembre 119 /A; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Comune di Frascati<i></b></i>, rappresentato e difeso dagli avv. Caterina Albesano, Massimiliano Graziani, con domicilio eletto presso Cons. Di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13; </p>
<p><b>Codacons</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Ramadori e Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale nazionale Codacons in Roma, viale Giuseppe Mazzini N.73; 	</p>
<p><b>Comune di Fiumicino, Comune di Bracciano, Comune di Olevano Romano, Comune di Ladispoli, Comune Velletri, Comune di Gallicano nel Lazio, Comune di Genazzano, Comune di Ciampino, Comune di Canterano, Comune di Rocca di Papa, Comune di Genzano, Comune di Castel Gandolfo, Comune di Morlupo, Comune di Ladispoli, Comune di Ariccia, Comune di Albano Laziale, Comune di San Vito Romano,</b> in persona dei rispettivi sindaci legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Marcello Cardi, con domicilio eletto presso Marcello Cardi in Roma, viale Bruno Buozzi N.51; 	</p>
<p><b>Provincia di Rieti</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Gianluigi Pellegrino e Tommaso Pallavicini, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento, 11; </p>
<p><i><b>per l’annullamento<br />	<br />
</b></i>dell’ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, n. 3545 del 29 luglio 2010;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Provincia di Roma;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Frascati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Codacons;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Olevano Romano;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Ladispoli;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Provincia di Rieti;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Velletri;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Gallicano nel Lazio;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Genazzano;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Ciampino;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Canterano;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Rocca di Papa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Genzano;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Castel Gandolfo;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Morlupo;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Ladispoli;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Ariccia;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Albano Laziale;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di San Vito Romano;<br />	<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2010 il consigliere Diego Sabatino;<br />	<br />
Uditi per le parti gli avvocati Riccardo Giovagnoli, Massimiliano Sieni, Mario Stella Richter, Marco Ramadori, Carlo Rienzi, Marcello Cardi, Gianluigi Pellegrino e l&#8217;avv. dello Stato Giacomo Aiello;</p>
<p>considerato che, nel sommario esame proprio della fase cautelare, appare sostenibile la ricostruzione che annette agli enti territoriali la legittimazione a tutelare gli interessi incisi dal decreto gravato, atteso che gli effetti dell’imposizione tariffaria, determinando mutamenti nei flussi di traffico, comportano conseguenze in ambiti disciplinari (quali la circolazione stradale, il governo del territorio, ecc.) in cui sono rinvenibili attribuzioni proprie o concorrenti degli enti territoriali;<br />	<br />
considerato che gli enti territoriali ricorrenti in primo grado possono pertanto vantare una legittimazione ad agire nei limiti in cui il provvedimento gravato incida nel proprio ambito spaziale di competenza, in questo senso differenziandosi dalle associazioni consumeristiche, che possono invece giovarsi ex lege di una legittimazione non confinata territorialmente qualora si verta in provvedimenti che incidono sui diritti delle categorie da queste tutelate;<br />	<br />
considerato che quindi l’ordinanza gravata deve essere interpretata nel senso di riferirsi non all’intero territorio nazionale, ma solo ai singoli segmenti stradali interessanti gli ambiti spaziali degli enti territoriali ricorrenti;<br />	<br />
considerato che nel caso in specie l’intervento ad adiuvandum di un’associazione consumeristica, facoltizzata ex lege a proporre impugnativa autonoma, non è idoneo a sanare il limite di rappresentatività sopra evidenziato, e quindi non influisce sulla legittimazione come sopra esaminata e sulle conseguenze che ne derivano;<br />	<br />
considerato che, in relazione ai profili del fumus boni iuris, non pare errata la valutazione operata dal giudice di prime cure, che ha sottolineato l’incompatibilità della disciplina dettata dal decreto gravato con i principi derivanti dal diritto comunitario;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Respinge l&#8217;appello (ricorso numero: 7008/2010).<br />	<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.<br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Pier Luigi Lodi, Consigliere<br />	<br />
Vito Poli, Consigliere<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore	</p>
<p><b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b><br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/08/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-31-8-2010-n-3989/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 31/8/2010 n.3989</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 31/8/2010 n.3988</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-31-8-2010-n-3988/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-31-8-2010-n-3988/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-31-8-2010-n-3988/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 31/8/2010 n.3988</a></p>
<p>Pres. Numerico – Est. Sabatino Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato) C/ Provincia di Pescara (Avv.ti G.A.Inzaghi) + altri il consiglio di Stato conferma la sospensione del decreto di aumento delle tariffe autostradali Giustizia amministrativa – Provvedimento di aumento delle tariffe autostradali &#8211; Enti territoriali &#8211; Legittimazione ad agire</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-31-8-2010-n-3988/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 31/8/2010 n.3988</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-31-8-2010-n-3988/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 31/8/2010 n.3988</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><b>Pres.</b> Numerico – <b>Est.</b> Sabatino<br /> Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato) C/ <br />Provincia di Pescara (Avv.ti G.A.Inzaghi) + altri</span></p>
<hr />
<p>il consiglio di Stato conferma la sospensione del decreto di aumento delle tariffe autostradali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Provvedimento di aumento delle tariffe autostradali &#8211; Enti territoriali  &#8211; Legittimazione ad agire – Sussiste – Limiti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Agli enti territoriali è riconosciuta la legittimazione ad agire, avverso il decreto di aumento delle tariffe autostradali, atteso che gli effetti dell’imposizione tariffaria, determinando mutamenti nei flussi di traffico, comportano conseguenze in ambiti disciplinari in cui sono rinvenibili attribuzione proprie o concorrenti degli enti territoriali, nei limiti in cui il provvedimento gravato incida nel proprio ambito spaziale di competenza.	</p>
<p>___________________________________</p>
<p>Vedi anche l’Ordinanza  n. 3543 del 29 luglio 2010 di primo grado del T.A.R. Lazio – Roma</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03988/2010 REG.ORD.SOSP.<br />	<br />
N. 07007/2010 REG.RIC.           </p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 7007 del 2010, proposto dalla</p>
<p><b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;	</p>
<p><b>Anas s.p.a.,</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Provincia di Pescara</b>, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Guido Alberto Inzaghi, con domicilio eletto presso Guido Alberto Inzaghi in Roma, via dei Due Macelli, 66; </p>
<p><i><b>per l’annullamento<br />	<br />
</b></i>dell’ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, n. 3543 del 29 luglio 2010;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia di Pescara;<br />	<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2010 il consigliere Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Guido Alberto Inzaghi e l&#8217;avv. dello Stato G. Aiello;</p>
<p>considerato che, nel sommario esame proprio della fase cautelare, appare sostenibile la ricostruzione che annette agli enti territoriali la legittimazione a tutelare gli interessi incisi dal decreto gravato, atteso che gli effetti dell’imposizione tariffaria, determinando mutamenti nei flussi di traffico, comportano conseguenze in ambiti disciplinari (quali la circolazione stradale, il governo del territorio, ecc.) in cui sono rinvenibili attribuzioni proprie o concorrenti degli enti territoriali;<br />	<br />
considerato che gli enti territoriali ricorrenti in primo grado possono pertanto vantare una legittimazione ad agire nei limiti in cui il provvedimento gravato incida nel proprio ambito spaziale di competenza, in questo senso differenziandosi dalle associazioni consumeristiche, che possono invece giovarsi ex lege di una legittimazione non confinata territorialmente qualora si verta in provvedimenti che incidono sui diritti delle categorie da queste tutelate;<br />	<br />
considerato che quindi l’ordinanza gravata deve essere interpretata nel senso di riferirsi non all’intero territorio nazionale, ma solo ai singoli segmenti stradali interessanti gli ambiti spaziali degli enti territoriali ricorrenti;<br />	<br />
considerato che, in relazione ai profili del fumus boni iuris, non pare errata la valutazione operata dal giudice di prime cure, che ha sottolineato l’incompatibilità della disciplina dettata dal decreto gravato con i principi derivanti dal diritto comunitario;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Respinge l&#8217;appello (ricorso numero: 7007/2010).<br />	<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.<br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Pier Luigi Lodi, Consigliere<br />	<br />
Vito Poli, Consigliere<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore	</p>
<p><b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b><br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/08/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-31-8-2010-n-3988/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 31/8/2010 n.3988</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2010 n.5144</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-31-8-2010-n-5144/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-31-8-2010-n-5144/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-31-8-2010-n-5144/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2010 n.5144</a></p>
<p>Pres. M. Nicolosi Est.B. Massari Associazione per la Tutela Ambientale della Versilia ed altra (Avv. F. Zuccaio) contro la Regione Toscana (Avv.ti L. Bora e B. Mancino) , la Provincia di Lucca (Avv. G. Poli) e nei confronti di Soc. Termo Energia Versilia (T.E.V.) S.p.A. (Avv.ti A. Bianchi, A. Fantappie)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-31-8-2010-n-5144/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2010 n.5144</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-31-8-2010-n-5144/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2010 n.5144</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> M. Nicolosi  <i>Est.</i>B. Massari <br /> Associazione per la Tutela Ambientale della Versilia ed altra (Avv. F. Zuccaio) contro la Regione<br /> Toscana (Avv.ti L. Bora e B. Mancino) , la Provincia di Lucca (Avv. G. Poli) e nei confronti di Soc.<br /> Termo Energia Versilia (T.E.V.) S.p.A. (Avv.ti A. Bianchi, A. Fantappie)</span></p>
<hr />
<p>sulla dimostrazione della legittimazione ad impugnare un piano di gestione dei rifiuti urbani per le associazioni ambientaliste non comprese nell&#8217;elenco di cui all&#8217;art. 13, l. n. 349 del 1986 e per i privati vicini ad un impianto di trattamento termico di rifiuti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Legittimazione ed interesse processuale – Associazioni ambientaliste non comprese nell&#8217;elenco di cui all&#8217;art. 13, l. n. 349 del 1986 – Requisiti &#8211; Fattispecie	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Legittimazione ed interesse processuale – Privati &#8211; Mera vicinanza di un&#8217;abitazione ad una discarica o ad altro impianto per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti – Insufficienza – Dimostrazione del danno &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le associazioni ambientaliste non comprese nell&#8217;elenco di cui all&#8217;art. 13, l. n. 349 del 1986, sono legittimate ad impugnare i provvedimenti lesivi di interessi ambientali qualora abbiano il possesso dei seguenti requisiti che debbono sussistere cumulativamente: 1) perseguire statutariamente, in modo non occasionale, obiettivi di tutela ambientale; 2) avere un adeguato grado di rappresentatività e stabilità; 3) avere un&#8217;area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso. Nel caso di specie non pare che in capo alla predetta Associazione siano configurabili integralmente i suddetti requisiti. Difatti dallo statuto dell’associazione è possibile evincere (art. 3) che la medesima “ha per scopo la difesa e la tutela dell’ambiente e del territorio versiliese”, ma tale profilo, in assenza di prova della sua rappresentatività conduce ad esito negativo l’accertamento della propria legittimazione ad impugnare il piano di gestione dei rifiuti urbani in oggetto. E’ necessario, infatti, che sia provato il collegamento stabile con il territorio interessato, consolidatosi obiettivamente in un periodo di tempo significativo, nonché un&#8217;azione associativa dotata di adeguata consistenza e di rappresentatività degli interessi che si intendono tutelare, anche con riferimento al numero e alla qualità degli associati, aspetti che, nella fattispecie, non risultano dimostrati . 	</p>
<p>2. La mera vicinanza di un&#8217;abitazione ad una discarica o ad altro impianto per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti non legittima il proprietario frontista ad insorgere avverso il provvedimento di approvazione dell&#8217;opera, essendo invece necessaria anche l&#8217;ulteriore prova del danno che da questo egli riceve nella sua sfera giuridica o per il fatto che la localizzazione dell&#8217;impianto riduce il valore economico del fondo situato nelle sue vicinanze, o perché le prescrizioni dettate dall&#8217;autorità competente in ordine alle modalità di gestione dell&#8217;impianto sono inidonee a salvaguardare la salute di chi vive nelle sue vicinanze. Nella specie la ricorrente ha prodotto una certificazione anagrafica comprovante la sua residenza, nonché una planimetria della zona dalla quale si evincerebbe la prossimità della sua abitazione all’impianto alimentato a biomasse di cui si contesta la realizzazione. Osserva il collegio che, anche a prescindere dalla circostanza che tale ultima circostanza non risulta adeguatamente riscontrabile, mancando la scala della rappresentazione cartografica depositata e, quindi, la prova di una vicinanza qualificata all’impianto, ciò che difetta nella fattispecie è la prova del danno che la ricorrente subirebbe dal funzionamento dell’impianto, non essendo a tal fine sufficienti generiche allegazioni afferenti alla nocività di questo sorrette da <i>“dati di comune esperienza”, </i>ovvero riferite al diritto dell’interessata<i> “a una vita salubre e ad un ambiente vivibile”.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05144/2010 REG.SEN.<br />	<br />
N. 02328/2002 REG.RIC.</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)<br />	<br />
</i></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 2328 del 2002, proposto da:	</p>
<p><B>ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA AMBIENTALE DELLA VERSILIA</B>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, e da BERTOLUCCI Daniela, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Franco Zuccaro, con domicilio eletto presso Monica Bandini in Firenze, via Cavour 85; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Regione Toscana</b>, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv. Lucia Bora, Barbara Mancino, con domicilio eletto presso Lucia Bora in Firenze, c/o Avvocatura regionale, p.za Unità Italiana 1; 	</p>
<p><b>Provincia di Lucca</b>, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa, dall&#8217;avv. Gianluca Poli, con domicilio eletto presso Gianluca Poli in Firenze, via dello Studio 8; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Soc. Termo Energia Versilia (T.E.V.) S.p.A.<i></b></i>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv. Alberto Bianchi, Andrea Fantappie&#8217;, con domicilio eletto presso Alberto Bianchi in Firenze, piazza S. Spirito 10; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
</i>della deliberazione n. 890 del 5 agosto 2002 della Giunta Regionale Toscana, avente ad oggetto la pubblicazione del piano di gestione dei rifiuti urbani e assimilati della Provincia di Lucca, che conferma l&#8217;esistenza dell&#8217;impianto di trattamento termico di Falascaia, definendolo impianto di piano ai sensi della normativa vigente, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana il 4 settembre 2002 e di ogni altro atto, anche non conosciuto dai ricorrenti, presupposto, connesso e conseguente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Toscana;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Provincia di Lucca;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Soc. Termo Energia Versilia (T.E.V.) S.p.A.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 maggio 2010 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b>	</p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>I ricorrenti impugnano la deliberazione della Giunta Regionale Toscana, n. 890 del 5 agosto 2002 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione il 4 settembre 2002) con cui è stato approvato il piano di gestione dei rifiuti urbani e assimilati della Provincia di Lucca, tra l’altro confermando, per quanto di interesse, l’esistenza dell’impianto di trattamento termico di Falascaia, definito “impianto di piano” ai sensi della normativa vigente.<br />	<br />
A domandarne l’annullamento sono: l’Associazione per la tutela ambientale della Versilia, associazione senza personalità giuridica non ricompresa nell&#8217;elenco di cui all&#8217;art. 13, l. n. 349 del 1986, tra quelle <i>ex lege</i> riconosciute titolari di legittimazione ad impugnare i provvedimenti lesivi di interessi ambientali; la sig.ra Bertolucci Daniela che si afferma residente nel Comune di Pietrasanta e perciò asseritamente legittimata anch’essa, secondo il criterio della <i>vicinitas</i>, a contestare in parte qua il provvedimento sopra rubricato.<br />	<br />
Tanto le Amministrazioni intimate, quanto la controinteressata Soc. Termo Energia Versilia costituendosi in giudizio hanno, tra l’altro, eccepito il difetto di legittimazione delle parti ricorrenti e la conseguente inammissibilità del gravame.<br />	<br />
L’eccezione che deve essere scrutinata con priorità sulle altre questioni merita di essere condivisa.<br />	<br />
Quanto all’Associazione per la tutela ambientale della Versilia l’orientamento giurisprudenziale prevalente è nel senso che le associazioni ambientaliste non comprese nell&#8217;elenco di cui all&#8217;art. 13, l. n. 349 del 1986, sono legittimate ad impugnare i provvedimenti lesivi di interessi ambientali qualora perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale, abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità, abbiano un&#8217;area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso (T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 15 aprile 2009, n. 866).<br />	<br />
E’ pur vero che l&#8217;affidamento al Ministero dell&#8217;ambiente, ex art. 13 l. 8 luglio 1986 n. 349, del potere di accertamento della legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste e dei comitati non esclude la possibilità per il giudice di valutare caso per caso l&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 18 l. n. 349 del 1986, accertando la sussistenza della legittimazione in capo ad una determinata associazione ad impugnare provvedimenti lesivi di interessi ambientali, ma la verifica di tale capacità di agire è assoggettata a precise e circoscritte condizioni (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5760).<br />	<br />
Si è perciò ritenuto che la legittimazione in parola, al fine di evitare il configurarsi di un&#8217;azione popolare, sia condizionata al possesso dei seguenti requisiti che debbono sussistere cumulativamente: 1) perseguire statutariamente, in modo non occasionale, obiettivi di tutela ambientale; 2) avere un adeguato grado di rappresentatività e stabilità; 3) avere un&#8217;area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 aprile 2007, n. 1830). <br />	<br />
Nel caso di specie non pare che in capo alla predetta Associazione siano configurabili integralmente i suddetti requisiti.<br />	<br />
E’ depositato in atti lo statuto dell’associazione dal quale è possibile evincere (art. 3) che la medesima “<i>ha per scopo la difesa e la tutela dell’ambiente e del territorio versiliese</i>”, ma tale profilo, in assenza di prova della sua rappresentatività conduce ad esito negativo l’accertamento della propria legittimazione ad impugnare l’atto in epigrafe. <br />	<br />
E’ necessario, infatti, che sia provato il collegamento stabile con il territorio interessato, consolidatosi obiettivamente in un periodo di tempo significativo, nonché un&#8217;azione associativa dotata di adeguata consistenza e di rappresentatività degli interessi che si intendono tutelare, anche con riferimento al numero e alla qualità degli associati, aspetti che, nella fattispecie, non risultano dimostrati (T.A.R. Toscana, sez. II, 5 febbraio 1998, n. 145).<br />	<br />
Per quanto riguarda l’altra ricorrente, sig.ra Bertolucci Daniela, non può che essere ribadito il principio per cui la mera vicinanza di un&#8217;abitazione ad una discarica o ad altro impianto per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti non legittima il proprietario frontista ad insorgere avverso il provvedimento di approvazione dell&#8217;opera, essendo invece necessaria anche l&#8217;ulteriore prova del danno che da questo egli riceve nella sua sfera giuridica o per il fatto che la localizzazione dell&#8217;impianto riduce il valore economico del fondo situato nelle sue vicinanze, o perché le prescrizioni dettate dall&#8217;autorità competente in ordine alle modalità di gestione dell&#8217;impianto sono inidonee a salvaguardare la salute di chi vive nelle sue vicinanze (Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2007, n. 3192).<br />	<br />
La ricorrente ha prodotto una certificazione anagrafica comprovante la sua residenza, in via Pontenuovo, nel Comune di Pietrasanta, nonché una planimetria della zona dalla quale si evincerebbe la prossimità della sua abitazione all’impianto alimentato a biomasse di cui si contesta la realizzazione.<br />	<br />
Osserva il collegio che, anche a prescindere dalla circostanza che tale ultima circostanza non risulta adeguatamente riscontrabile, mancando la scala della rappresentazione cartografica depositata e, quindi, la prova di una vicinanza qualificata all’impianto, ciò che difetta nella fattispecie è la prova del danno che la ricorrente subirebbe dal funzionamento dell’impianto, non essendo a tal fine sufficienti generiche allegazioni afferenti alla nocività di questo sorrette da “<i>dati di comune esperienza</i>”, ovvero riferite al diritto dell’interessata “<i>a una vita salubre e ad un ambiente vivibile</i>”.<br />	<br />
Manca, in buona sostanza, l’allegazione della sussistenza di una lesione concreta, immediata ed attuale, che rinverrebbe alla sua sfera giuridica dall’esecuzione del provvedimento impugnato.<br />	<br />
D’altro canto, già con l’ordinanza n. 914/2006 del 17 novembre 2006 e la sentenza n. 2735 del 9 luglio 2003 questa Sezione, con riferimento alla medesima fattispecie (autorizzazione all’esercizio di un impianto mediante utilizzo di CDR), aveva espresso il convincimento, dal quale non si rinvengono motivi per discostarsi, che le odierne ricorrenti sono sfornite del requisito della legittimazione attiva.<br />	<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione dei ricorrenti.<br />	<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza come da liquidazione fattane in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione 2^, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Condanna le parti ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in € 2.500,00, oltre IVA e CPA.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Pietro De Berardinis, Primo Referendario	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/08/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-31-8-2010-n-5144/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2010 n.5144</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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