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	<title>31/8/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>31/8/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2007 n.4543</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-8-2007-n-4543/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-8-2007-n-4543/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2007 n.4543</a></p>
<p>Pres. Santoro, est. Corradino Tekneko Sistemi Ecologici s.r.l. (Avv.ti A. Milo e V. Retico) c. Sao s.r.l. (Avv.ti A. Campagnola e F. Rosi), Comune di Orte (Avv.ti F. Cianca e A. M. Papaia) sugli effetti della mancata presentazione della documentazione attestante il rispetto della normativa sui disabili nelle gare e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-8-2007-n-4543/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2007 n.4543</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-8-2007-n-4543/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2007 n.4543</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro, est. Corradino<br /> Tekneko Sistemi Ecologici s.r.l. (Avv.ti A. Milo e V. Retico) c. Sao s.r.l. <br />(Avv.ti A. Campagnola e F. Rosi), Comune di Orte (Avv.ti F. Cianca e A. M.<br /> Papaia)</span></p>
<hr />
<p>sugli effetti della mancata presentazione della documentazione attestante il rispetto della normativa sui disabili nelle gare e sulla impossibilità di procedere all&#8217;assegnazione del punteggio con il metodo del &ldquo;confronto a coppie&rdquo; in assenza di criteri di valutazione predeterminati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Aggiudicazione &#8211; Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Assenza nel bando di criteri di valutazione predefiniti – Assegnazione dei punteggi mediante sistema del c.d. “confronto a coppie” &#8211; Inammissibilità</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Controversia concernente i criteri di giudizio adottati dal seggio di gara – Interesse strumentale del concorrente, non classificatosi in posizione immediatamente successiva all’aggiudicatario, al rinnovo delle operazioni di valutazione &#8211; Sussiste</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Art. 17 L. 68/1999 – Mancata presentazione della documentazione attestante il rispetto della normativa sui disabili – Assenza di specifica previsione nella lex specialis  -Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il metodo del c.d. confronto a coppie – introdotto con il d.p.c.m. 27 febbraio 1997, n. 116 (recentemente abrogato con legge n. 39 del 2002) e con il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (art. 61, all. C ed A) –, con il quale è possibile mettere a raffronto, a due a due, gli elementi delle offerte presentate, sì da trarne, poi, una graduazione che è il risultato di tutte le comparazioni fatte con attribuzione di preferenze che vanno da un minimo ad un massimo di punti predeterminati, non influisce in alcun modo sulle regole proprie della motivazione. Invero, sia nell’allegato A, sopra citato, sia, con maggior analisi, nel predetto DPCM, all’art. 2, non si rinvengono elementi circa i criteri da adottare o le motivazioni da addurre per formulare i giudizi di valore espressi con l’assegnazione dei punteggi. Ne consegue che è illegittima l’assegnazione del punteggio con tale metodo in assenza di predeterminati criteri di valutazione e valori ponderali in riferimento al punteggio massimo conferibile, desumibili dalla lex specialis o dagli atti del seggio di gara.</p>
<p>2. Il motivo di ricorso relativo ai criteri di giudizio stabiliti dalla commissione di gara va ad inficiare globalmente l’attività di valutazione da questa operata. In tal caso deve ritenersi sussistente l’interesse strumentale del concorrente, quand’anche non classificatosi in posizione immediatamente successiva all’aggiudiatario, alla ripetizione del giudizio sulle offerte dei partecipanti, ben potendo essere rimessa in gioco anche la possibilità di concorrere all’aggiudicazione della gara.<br />
3. Nelle gare d’appalto, la mancata presentazione della documentazione attestante il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 17 della legge n. 68/99, documentazione non richiesta dalla lex specialis di gara, non può comportare l’esclusione dell’impresa, ma semmai l’invito alla stessa impresa ad una integrazione  degli atti prodotti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 4543/07  REG.DEC. <br />
N. 2685 REG:RIC. <br />
ANNO 2006<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta  Sezione</p>
<p></p>
<p align=justify>
         </b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>decisione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Sul ricorso n. 2685/06 R.G. proposto dalla <br />
<b>Tekneko Sistemi Ecologici s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Milo e Vincenzo Retico, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Ugo Biagianti, in Roma, Via Francesco Densa, n. 27;<br />
<b></p>
<p align=center>
</b>contro</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; <b>Sao s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Campagnola e Francesco Rosi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, in Roma, Via Lutezia, n. 8;</p>
<p>e nei confronti di<br />
&#8211; <b>Comune di Orte</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore,</i> rappresentato e difeso dagli Avv.ti Federico Cianca e Alberto Maria Papadia, ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio di quest’ultimo, Via Catanzaro, n. 9;<br />
<b></p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
PER LA RIFORMA<br />
</b>della sentenza resa dal T.A.R. per il Lazio, Sezione II ter, n. 121/06, pubblicata in data 5 gennaio 2006.<b> <br />
</b><br />
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Sao s.r.l.;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Orte;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore il Consigliere Michele Corradino;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 28.11.2006 gli avv.ti Retico e Rosi, come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con sentenza n. 121 del 5 gennaio 2006, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione II ter, accoglieva il ricorso proposto dalla Sao s.r.l. per l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione alla soc. Tekneko s.r.l. disposta con delibera della giunta comunale di Orte n. 148 del 28 maggio 2004, di ogni altro atto comunque connesso e coordinato con quello impugnato, ivi compresi i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice della gara ed in particolare del verbale di fissazione dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica nonché di tutti i provvedimenti consequenziali all’aggiudicazione della gara in favore della Società Tekneko s.r.l., quale il contratto di affidamento ed il relativo capitolato speciale di appalto; nonché, per quanto di ragione, del bando di gara del servizio di raccolta e trasporto datato 27 gennaio 2004 e del relativo capitolato speciale.<br />
L’appellante contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado.<br />
Si è costituita, per resistere all’appello, la Sao s.r.l.<br />
Si è, altresì, costituito, il Comune di Orto.<br />
Con memorie depositate in vista dell&#8217;udienza le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.<br />
Alla pubblica udienza del 28.11.2006 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.</p>
<p><b></p>
<p align=center>
               DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b> 	<br />	<br />
1.	L’appello è infondato.<br />	<br />
2.	Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente sostiene che il T.A.R. avrebbe errato nel ritenere che il metodo di valutazione delle offerte secondo il “confronto a coppie”, scelto dalla stazione appellante, non era supportato dalla predeterminazione nel bando di gara di analitici criteri ponderali di attribuzione del punteggio, necessari per garantire l’imparzialità dello svolgimento della procedura. Secondo l’appellante, le previsioni della lex specialis erano sufficienti, in realtà, a scongiurare ogni censura di genericità.<br />	<br />
La censura è infondata.<br />
Nella gara in esame è stato utilizzato il criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa precisazione soltanto degli elementi di valutazione dell’offerta e dei relativi punteggi numerici, e con la previsione che l’esame delle offerte tecniche sarebbe avvenuta con il metodo del confronto a coppie, secondo le linee guida di cui all’Allegato A al D.P.R. n. 554/99. <br />
Al riguardo, la giurisprudenza di questo Consiglio ha già chiarito che il punteggio numerico può essere considerato sufficiente a motivare gli elementi dell’offerta economicamente più vantaggiosa soltanto nell’ipotesi in cui il bando di gara abbia espressamente predefinito specifici, obiettivi e puntuali criteri di valutazione, visto che tale criterio di aggiudicazione svincola l’amministrazione da una valutazione meccanica, attribuendole un potere fortemente discrezionale. Tale esigenza risponde al principio di correttezza dell’azione amministrativa, ineludibile per tutte le procedure di evidenza pubblica, a garanzia dell’imparziale svolgimento di tali procedimenti ed al fine di consentire la verifica dell’operato dell’Amministrazione sia da parte del privato interessato, che del Giudice Amministrativo, al quale deve essere permesso di poter ricostruire l’iter logico seguito dalla stazione appaltante (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 6 maggio 2003, n. 2379; Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2004, n. 3471).<br />
Nella specie non è rinvenibile nelle norme del bando di gara e negli atti della commissione giudicatrice, con riguardo alla valutazione dell’elemento qualitativo dell’offerta, alcuna prefissazione dei previsti sottoelementi con la predeterminazione dei relativi valori ponderali in riferimento al punteggio massimo conferibile, come pure nessuna esplicitazione è stata data a proposito delle ragioni delle preferenze accordate, se non mediante i punteggi del confronto a coppie, che non può sopperire all’assenza di criteri predefiniti. <br />
Tale metodo – introdotto con il d.p.c.m. 27 febbraio 1997, n. 116 (recentemente abrogato con legge n. 39 del 2002) e con il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (art. 61, all. C ed A) – con il quale è possibile mettere a raffronto, a due a due, gli elementi delle offerte presentate, sì da trarne, poi, una graduazione che è il risultato di tutte le comparazioni fatte con attribuzione di preferenze che vanno da un minimo ad un massimo di punti predeterminati, non influisce in alcun modo sulle regole proprie della motivazione. Invero, sia nell’allegato A, sopra citato, sia, con maggior analisi, nel predetto DPCM, all’art. 2, non si rinvengono elementi circa i criteri da adottare o le motivazioni da addurre per formulare i giudizi di valore espressi con l’assegnazione dei punteggi (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 6 maggio 2003, cit.).<br />
Queste ultime indicazioni, come detto, non appaiono nel bando o nel disciplinare o negli atti della commissione, per cui non può affermarsi che le preferenze date nel “confronto a coppie” siano basate su parametri puntualmente predefiniti, né che esse, nel confronto diretto, siano sorrette da sufficienti indicazioni dei criteri di valutazione seguiti. <br />
3.	Con la seconda doglianza la società appellante censura la sentenza gravata nel punto in cui il giudice di primo grado ha rigettato le eccezioni di inammissibilità del ricorso sia per carenza di interesse, considerato che l’odierna appellata, classificatasi al terzo posto della graduatoria finale, non poteva comunque avere una decisione a sé favorevole, sia per la mancata impugnazione del bando di gara nei termini previsti.<br />	<br />
Il motivo è infondato.<br />
Deve rilevarsi, infatti, che la doglianza relativa ai criteri di giudizio stabiliti dalla commissione di gara va ad inficiare globalmente l’attività di valutazione da questa operata, sussistendo, quindi, l’interesse strumentale della ricorrente di primo grado alla ripetizione del giudizio sulle offerte dei partecipanti, ben potendo essere rimessa in gioco anche la possibilità di concorrere all’aggiudicazione della gara. <br />
Non merita, del pari, accoglimento il rilievo relativo alla tardività del ricorso di primo grado, dato che, secondo l’appellante, oggetto dell’impugnativa avrebbe dovuto essere il bando di gara, che conteneva un vizio tanto evidente da inficiare la procedura di gara a prescindere dal proprio esito. <br />
Sul punto, infatti, basta richiamare l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio n. 1/03, la quale, pronunciandosi in merito all’impugnazione dei bandi di gara, ha stabilito che ai fini dell’individuazione del momento della ricorribilità occorre fare riferimento ai principi che regolano l’ammissibilità del ricorso amministrativo. Tali principi richiedono che sia l’interesse sostanziale, a tutela del quale si agisce, che l’interesse ad agire siano caratterizzati dai requisiti della personalità e della attualità. Questi interessi devono, cioè, essere propri del soggetto ricorrente e devono avere riferimento ad una fattispecie già perfezionatasi; diversamente, infatti, si sarebbe di fronte ad interessi meramente potenziali. Nella specie, la “condizione di concorrenti” dei partecipanti alla gara può essere apprezzata e valutata esclusivamente con riferimento all’unico interesse sostanziale di cui essi sono titolari, che è quello all’aggiudicazione e, comunque, all’esito positivo della procedura concorsuale, sicchè l’eventuale incidenza di clausole che conformino illegittimamente la condizione di concorrenti dei singoli partecipanti può acquistare rilievo esclusivamente se si traduce in un diniego di aggiudicazione, o, comunque, in un arresto procedimentale con riferimento al medesimo obiettivo; non appare configurabile un interesse autonomo alla legittimità delle regole e delle operazioni di gara, distinto dalla pretesa all’aggiudicazione. Ben diversa, invece, sarebbe la condizione di chi sia stato illegittimamente escluso dalla gara in conseguenza delle previsioni del bando. In questo caso l’immediata impugnativa si giustifica perché l’interesse al conseguimento dell’utilità connessa alla gara viene subito leso in maniera attuale e concreta (cfr. Ad. Pl., 23 gennaio 2003, n. 1). <br />
E’ chiaro che, nella specie, il lamentato vizio del bando di gara non risulta preclusivo della partecipabilità alla procedura, dovendo, quindi, la relativa impugnativa essere proposta unitamente al provvedimento di aggiudicazione.<br />
Con il terzo motivo di gravame, infine, l’appellante lamenta che il T.A.R., omettendo di pronunciarsi in proposito, non ha rilevato, come dedotto dalla stessa società in primo grado con il ricorso incidentale, che la Sao s.r.l. doveva essere esclusa dalla gara in questione per non aver prodotto la documentazione attestante il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 17 della legge n. 68/99.<br />
L’assunto è infondato.<br />
Invero, a prescindere dall’asserito mancato esame della questione da parte del giudice di primo grado, va rilevato che, non essendo tale documentazione richiesta dal bando di gara, che è la <i>lex specialis</i> della procedura, la mancata presentazione della stessa non poteva comportare l’esclusione dell’impresa, ma semmai l’invito ad una integrazione  degli atti prodotti.<br />
4.	Per le esposte ragioni, il ricorso in appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.<br />	<br />
5.	Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) rigetta l’appello in epigrafe.<br />
           Compensa le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità     amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 28.11.2006 con l’intervento dei sig.ri :<br />
 Sergio Santoro  Presidente,<br />
 Raffaele Carboni Consigliere,<br />
 Cesare Lamberti Consigliere,<br />
 Caro Lucrezio  Monticelli Consigliere,<br />
          Michele Corradino	 Consigliere estensore.<br />	<br />
<b>  </b></p>
<p align=center>
</p>
<p></p>
<p align=justify>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il      31-08-2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-8-2007-n-4543/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2007 n.4543</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2007 n.4541</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-8-2007-n-4541/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-8-2007-n-4541/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-8-2007-n-4541/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2007 n.4541</a></p>
<p>Pres. Carboni, est. Millemaggi Cogliani Quartullo (Avv. G. Salivetto) c. Azienda Usl Roma/D (Avv. F. Graglia), Comune di Roma, Regione Lazio, n. c. sull&#8217;insussistenza, nei confronti del coniuge in regime di comunione legale, di una posizione differenziata ed autonoma che lo legittimi a proporre opposizione di terzo avverso la decisione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-8-2007-n-4541/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2007 n.4541</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-8-2007-n-4541/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2007 n.4541</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carboni, est. Millemaggi Cogliani<br /> Quartullo (Avv. G. Salivetto) c. Azienda Usl Roma/D (Avv. F. Graglia),  Comune di Roma, Regione Lazio, n. c.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;insussistenza, nei confronti del coniuge in regime di comunione legale, di una posizione differenziata ed autonoma che lo legittimi a proporre opposizione di terzo avverso la decisione amministrativa che inerisce alla sfera personale degli interessi legittimi dell&#8217;altro coniuge</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Opposizione di terzo – Proposizione da parte del coniuge in regime di comunione legale – Legittimazione attiva – esclusione – Eccezioni</p>
<p>2. Processo amministrativo – Opposizione di terzo – Avverso la decisione amministrativa di annullamento degli atti di concorso e della assunzione del coniuge &#8211; Opposizione da parte del coniuge in regime di comunione legale – Inammissibilità &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il coniuge in regime di comunione di beni non è, in linea di principio, titolare di alcuna legittima aspettiva alla conservazione, nella sfera giuridica dell’altro coniuge, della fonte dalla quale proviene il reddito destinato a confluire nella comunione familiare, a meno che non si tratti di un bene o di un’azienda sin dall’origine compresi, essi stessi, nella comunione legale contemplata dal codice civile.</p>
<p>2. Nella sfera del coniuge (quand’anche in regime di comunione di beni) di un soggetto titolare di una posizione di interesse legittimo non è riconoscibile la titolarità di una posizione differenziata e autonoma, che lo legittimi a proporre opposizione di terzo avverso la decisione amministrativa che inerisce alla sfera personale degli interessi legittimi dell’altro coniuge (nel caso di specie annullamento di procedura concorsuale e del conseguente atto di nomina), se non, eventualmente, nel caso che la decisione sia direttamente incidente su un oggetto rientrante nell’ambito della comunione familiare. Pertanto l’interesse alla instaurazione o al mantenimento di un rapporto di impiego con una parte pubblica, fatto valere dall’altro coniuge, in quanto interesse estraneo all’ambito della comunione familiare, concreta un interesse di mero fatto e, come tale, non è suscettibile di tutela.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 4541/07  REG.DEC.<b>      <br />
 </b>N. 10238 REG.RIC <br />
ANNO 2002<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO		.<br />	<br />
Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta  Sezione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in opposizione di terzo n. 10238/2002, proposto dal <br />
Sig. <b>Giuliano QUARTULLO</b> , nato a Roma il 23 agosto 1940, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Salivetto, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma,  via Guido Banti, n. 34</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
l’ <B>AZIENDA USL  ROMA/D</B>, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante in carica, Avv. Marco Bonamico, rappresentata e difesa dall’Avv. Franco Graglia, con domicilio eletto in Roma, presso la sede legale dell’Ente, via di Casalbernocchi, Località Casalbernocchi – Acilia – 00125,<br />
e nei confronti<br />
&#8211; del <b>Comune di Roma</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Brigato, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura Comunale, in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;<br />
&#8211; della <b>Regione Lazio</b>, n. c.</p>
<p>per la riforma<br />
della decisione della Sezione n. 1475 dell’1 dicembre 1997, emessa nel giudizio d’appello avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I <i>bis</i>, n. 1555 del 16 settembre 1996, promosso dall’Azienda U.S.L. RM/D, contro la Signora Luiso Troisi e nei confronti del Comune di Roma, e della Regione Lazio, in tema di immissione in ruolo; </p>
<p>	<b>Visto</b> il ricorso in opposizione di terzo, con i relativi allegati;<br />	<br />
<b>Visti </b>gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda USL Roma/D del Comune di Roma;<br />
<b>	Viste</b> le memoria prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	<b>Visti</b> gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	<b>Relatore</b>, alla pubblica udienza del 20 febbraio 2007, il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; Nessuno è comparso per le parti; <br />	<br />
<b>	Vista</b> la sentenza impugnata;</p>
<p><b>Considerato in fatto</b>:<br />
&#8211; con la decisione opposta la Sezione, accogliendo l’appello proposto dall’Azienda sanitaria intimata, ha riformato la sentenza n. 1555 del 16 settembre 1996, emessa in primo grado dalla Sezione I <i>bis</i> del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazi<br />
&#8211; l’opponente sostiene che, in quanto coniuge, in regime di comunione di beni, della Sig. Lucia Troisi, avrebbe un personale interesse ad opporsi alla decisone di appello, e chiede che sia revocata, con consequenziale conferma della sentenza di primo grad<br />
&#8211; si sono costituiti in giudizio, per resistere all’opposizione,l’Azienda sanitaria USL RM/D ed il Comune di Roma, la prima in particolare eccependo, fra l’altro, l’inammissibilità per difetto di legittimazione;</p>
<p><b>Ritenuto e considerato in diritto</b>:<br />
&#8211; il coniuge in regime di comunione di beni non è, in linea di principio, titolare di alcuna legittima aspettiva alla conservazione, nella sfera giuridica dell’altro coniuge, della fonte dalla quale proviene il reddito destinato a confluire nella comunion<br />
&#8211; infatti, il regime patrimoniale legale della famiglia, ovvero la comunione dei beni, fissata dall’art. 159 del codice civile (nel testo sostituito dall’art. 41 della legge 19 maggio 1978 n. 151) e regolata dalla Sezione III, del Capo VI, Titolo VI, Libr<br />
a) gli acquisti compiuti dai coniugi, insieme o separatamente durante il matrimonio (ad esclusione di quelli relativi ai beni personali);<br />
 b) i frutti dei beni propri dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;<br />
 c) i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi, se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; delle aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;<br />
 d) gli utili e gli incrementi derivanti dalle aziende costituite anteriormente al matrimonio da uno dei coniugi e successivamente gestite da entrambi;<br />
ed escludendo, invece, i beni “personali” indicati dall’art. 179 dello stesso codice civile, fra cui sono annoverati quelli “<i>che servono all’esercizio della professione del coniuge</i>” e quelli “<i>ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa</i>”;<br />
&#8211; dal complesso delle disposizioni che precedono, ed in linea generale dalle norme che governano i rapporti fra i coniugi, non è dato rinvenire alcuna disposizione che lasci intravedere una qualsiasi giuridica rilevanza della aspettativa riposta da uno de<br />
&#8211; al contrario, lo stesso regime generale (quello patrimoniale legale) appare rivolto a preservare la sfera delle autonomie personali nella quale sono riconducibili la generalità delle posizione soggettive di diritti ed interessi non strettamente inerenti<br />
&#8211; ne consegue che nella sfera del coniuge (quand’anche in regime di comunione di beni) di un soggetto titolare di una posizione di interesse legittimo non è riconoscibile la titolarità di una posizione differenziata e autonoma, che lo legittimi a proporre<br />
&#8211; a ciò è estraneo l’interesse alla instaurazione o al mantenimento di un rapporto di impiego con una parte pubblica, in quanto l’aspettativa alla realizzazione dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio dall’altro coniuge è, per altro partecipan<br />
&#8211; invero non sono che remoti, ipotetici ed eventuali gli effetti della decisione sui beni in comunione (da cui l’attuale opponente trae argomento per sostenere la legittimazione oppositiva);<br />
<b>Ritenuto, </b>in conclusione, che:<br />
&#8211; il ricorso è manifestamente inammissibile, per difetto di legittimazione attiva dell’opponente;<br />
&#8211; le spese del giudizio, che si liquidano in dispositivo, devono essere poste a carico dell’opponente ed in favore dei resistenti;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.   Q.   M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) &#8211; definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l’opposizione di terzo in esame;<br />	<br />
	Condanna l’opponente al pagamento,in favore dei resistenti, delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi  <b>€ </b>4.000,00=, da corrispondere in ragione di <b>€</b>2.000,00= in favore dell’Azienda USAL RM/D, e di <b>€ </b>2.000,00= in favore del Comune  di Roma, per entrambi oltre IVA e CPA, come per legge;<br />	<br />
	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Roma, addì 20 febbraio 2007, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l&#8217;intervento dei seguenti Magistrati:<br />	<br />
Raffaele CARBONI	PRESIDENTE<br />	<br />
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI est.	CONSIGLIERE<br />	<br />
Aldo FERA	CONSIGLIERE<br />	<br />
Marco LIPARI	CONSIGLIERE<br />	<br />
Giancarlo GIAMBARTOLOMEI	CONSIGLIERE<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
</b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il      31-08-2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-8-2007-n-4541/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2007 n.4541</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2007 n.4527</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-8-2007-n-4527/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-8-2007-n-4527/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2007 n.4527</a></p>
<p>Pres. Santoro, est. Corradino Canazio e Avv. Marra c. Regione Campania (Avv. C. Argenzio), U.S.L. n. 38 di Napoli, A.S.L. Napoli 1 (n.c.) in tema di compensazione delle spese di giudizio Processo – Spese di giudizio – Compensazione per giusti motivi – Indicazione esplicita dei motivi – Necessità – Non</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-8-2007-n-4527/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2007 n.4527</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro, est. Corradino<br />		 Canazio e Avv. Marra c. Regione Campania (Avv. C. Argenzio), U.S.L. n. 38 di Napoli, A.S.L. Napoli 1 (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>in tema di compensazione delle spese di giudizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Spese di giudizio – Compensazione per giusti motivi – Indicazione esplicita dei motivi – Necessità – Non sussiste &#8211; Limiti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La giustificazione dell’esercizio del potere discrezionale del giudice di compensare le spese giudiziali per giusti motivi deve risultare, sia pure per implicito, dalla lettura della complessiva motivazione della decisione, cui la statuizione ex art. 92 c.p.c., co. 2, inerisce. Peraltro, la possibilità di desumere anche implicitamente le ragioni della compensazione dal complessivo contesto della decisone risulta confermata anche dalla recente modifica legislativa dell’art. 92 c.p.c. ad opera dell’art. 2 L. 263/2005 smi, a seguito della quale, per i soli procedimenti instaurati dopo il primo marzo 2006, la compensazione delle spese di giudizio va disposta a condizione che i giusti motivi vengano esplicitamente indicati in motivazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 4527/07  REG.DEC. <br />
N. 861 REG:RIC. <br />
ANNO 2006<br />
<b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA</b><br />
<B>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</B><br />
Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta  Sezione<b><br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>decisione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Sul ricorso n. 861/06 R.G. proposto dalla <br />
Sig.ra <b>Canazio Assunta</b>, familiare di Di Domenico Clemente, rappresentata e difesa dall’Avv. Alfonso Luigi Marra, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Via Sistina, n. 121; nonché dallo stesso Avv. Marra in proprio, che si dichiara antistatario;</p>
<p align=center>contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
&#8211; <b>Regione Campania</b>, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Carmela Argenzio dell’Avvocatura Regionale, ed elettivamente domiciliata presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania, i<br />
&#8211; <b>U.S.L. n. 38 di Napoli</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;<br />
&#8211; <b>A.S.L. Napoli 1</b>, Gestione Liquidatoria della disciolta U.S.L. n. 38,  in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita; </p>
<p>
<B>PER LA RIFORMA<br />
</B>Della sentenza resa dal T.A.R. per la Campania, Napoli, Sezione III^, n. 9804/05, pubblicata in data 18 luglio 2005.<b> </p>
<p></b>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; <br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore il Consigliere Michele Corradino;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 28.11.2006 i difensori delle parti come da relativo verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con sentenza n. 9804 del 18 luglio 2005 il T.A.R. per la Campania, Napoli, Sezione III^, dichiarava in parte improcedibile ed accoglieva per la restante parte il gravame proposto da diciannove ricorrenti, fra cui la sig.ra Assunta Canazio, per l’annullamento del silenzio rifiuto serbato dalle amministrazioni appellate sulle singole istanze degli stessi e sul successivo atto di diffida e messa in mora intesi ad ottenere la liquidazione del contributo previsto dall’art. 26 della L. n. 11 del 15 marzo 1984 della Regione Campania.<br />
Gli appellanti contrastano le argomentazioni del giudice di primo grado.<br />
Si è costituita la Regione Campania per resistere all’appello. <br />
Non si sono costituite la U.S.L. n. 38 di Napoli e la A.S.L. Napoli 1. <br />
Alla pubblica udienza del 28.11.2006 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Collegio può prescindere dalla disamina delle eccezioni di inammissibilità ed irricevibilità del ricorso  proposte dalla Regione Campania, in quanto l’appello è comunque infondato nel merito e, pertanto, non può essere favorevolmente definito.<br />
2. Gli appellanti lamentano l’erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha compensato le spese di giudizio per la sussistenza di giusti motivi in relazione alla natura della controversia, sostenendo che, visto l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio rifiuto, il T.A.R. avrebbe dovuto, invece, condannare le amministrazioni intimate al pagamento delle spese di giudizio, per le quali l’Avv. Marra aveva anche un diritto autonomo, essendosi dichiarato antistatario in relazione alle scarse condizioni economiche dei ricorrenti.<br />
La doglianza è infondata.<br />
Con la sentenza appellata non è stato accolto in toto il ricorso di primo grado, proposto in modo collettivo da diciannove ricorrenti, essendo stato per diciassette di essi dichiarato improcedibile.<br />
L’atto introduttivo di detto giudizio, inoltre, non contiene alcuna dichiarazione del difensore e dei soggetti ricorrenti in ordine alla posizione di antistatario del difensore e la procura alle liti in calce al ricorso medesimo non reca menzione della anticipazione delle spese da parte del difensore.<br />
Lo stesso difensore, poi, ha dichiarato la causa totalmente esente da imposta di bollo <i>“in quanto relativa a controversia in materia di previdenza ed assistenza”</i>  (dichiarazione depositata davanti al T.A.R. della Campania) ed esente anche da qualsiasi contributo unificato.<br />
Nel fascicolo di parte depositato in primo grado, infine, non figura alcuna nota spese redatta dal difensore.<br />
Alla stregua delle precedenti considerazioni non appare pertanto arbitraria la statuizione del giudice di primo grado in ordine alla compensazione delle spese del giudizio, in relazione alla natura della controversia, potendo la relativa giustificazione desumersi implicitamente dal contenuto della decisione stessa.<br />
Ripercorrendo le posizioni giurisprudenziali in materia, va osservato che la giurisprudenza della Cassazione, in modo largamente prevalente, è attestata sul principio secondo il quale la compensazione delle spese, anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa, costituisce espressione di un potere discrezionale che non richiede espressa motivazione, con conseguente insindacabilità della relativa statuizione ed inconfigurabilità del vizio di omessa o carente motivazione. Tale incensurabilità non sussisterebbe nei casi in cui le ragioni dell&#8217;esercizio del potere compensativo ex art. 92 c.p.c., comma 2, siano state indicate e risultino palesemente illogiche (in tal senso v. Cass.  n. 9597/94 e, più recentemente Cass. n. 17692/03, n. 5405/04, n. 16162/04, n. 8540/05).<br />
”L’incoerenza&#8221; di tale orientamento (rispetto al quale un significativo parziale dissenso si poteva già cogliere in Cass. 1^, 5 gennaio 1999, n. 4455) è stata, tuttavia, evidenziata dalla pronuncia della Cass., sez. 2^, n. 5783 del 15 marzo 2006, nella quale è stato osservato come il mero &#8220;arbitrio&#8221; da parte del giudice, che potrebbe apoditticamente affermare la sussistenza di &#8220;giusti motivi&#8221; al riguardo, in base ad un suo &#8220;intimo apprezzamento&#8221; non esternato, che in concreto potrebbe anche essere deviato da considerazioni ingiuste ed illogiche, risulterebbe immune da ogni forma di tutela, a differenza dei casi in cui le ragioni siano state, invece, espresse. <br />
Ciò comporta l’adesione, ad avviso del Collegio, a quelle pronunce che, temperando l’assolutezza dei principi affermati dal maggioritario indirizzo giurisprudenziale, non si spingono fino ad affermare che la motivazione dell&#8217;esercizio del potere di compensazione &#8220;per giusti motivi&#8221; possa del tutto mancare, ma ritengono che le ragioni della statuizione compensatoria debbano essere comunque desumibili dal contesto della decisione (v. in particolare Cass. 1^ n. 1887/98, n. 4455/99, n. 2066/02, n. 10861/02, n. 11597/02). Quanto detto equivale a ritenere la necessità dell’evidenza di una plausibile ed implicita giustificazione al riguardo, emergente dalla lettura del provvedimento, ancorché privo di specifiche argomentazioni ad hoc.<br />
La necessità che la giustificazione dell’esercizio del potere discrezionale in questione risulti, sia pure per implicito, verificabile dalla lettura della complessiva motivazione della decisione, cui la statuizione ex art. 92 c.p.c., comma 2, inerisce, è stata particolarmente evidenziata, nella sentenza n. 4455/99, in precedenza già citata, sottolineandosi come, in difetto, la mancata specificazione dei motivi verrebbe a tradursi in vero e proprio esercizio arbitrario del potere di regolamento in questione, ed in violazione dell&#8217;art. 24 Cost., comma 1, allorquando il &#8220;valore della causa sia di non rilevante entità, ovvero risulti, in concreto, economicamente incomparabile rispetto alle spese processuali&#8221;. <br />
Va, ancora, ricordato che in varie pronunce la Corte di Cassazione  ha dichiarato manifestamente infondata l&#8217;eccezione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 92 c.p.c. in parte qua, in riferimento all&#8217;obbligo della motivazione imposto dall&#8217;art. 111 Cost., osservando come lo stesso si riferisca alla decisione nel suo complesso e non ad ogni sua singola statuizione, quale quella sulle spese, di natura accessoria e priva di autonomia, le cui ragioni ben possono essere desunte dal contesto generale del provvedimento (v., tra le altre, sent. n. 12657/92, n. 1887/98). In altre e più recenti decisioni, in linea con l&#8217;orientamento prevalente, è stato anche escluso il contrasto con l&#8217;art. 24 Cost., comma 1, sul rilievo che il potere di compensazione delle spese non costituirebbe &#8220;ostacolo alla difesa dei propri diritti, non potendosi estendere la garanzia costituzionale dell&#8217;effettività della tutela giurisdizionale sino a comprendervi anche la condanna del soccombente&#8221; (così Cass. 1^ n. 5405/04), o sulla considerazione che la ragione della possibilità di compensazione, anche totale, delle spese processuali pur nei casi in cui una parte sia risultata del tutto vittoriosa, andrebbe &#8220;rinvenuta nell&#8217;esigenza di stimolare la parte ad un uso cosciente del proprio diritto di difesa e di evitare che ne abusi a fini dilatori&#8221; (così Cass. 3^ n. 18857/04).<br />
La  correttezza della possibilità di desumere anche implicitamente le ragioni della compensazione dal complessivo contesto della decisone risulta confermata dalla recente modifica legislativa dell’art. 92 c.p.c. ad opera del’art. 2 L. 28.12.2005 n. 263, come ulteriormente  modificato dall’art. 39 quater D. L. 30.12.2005 n.273, convertito dalla L. 23. 2. 2006. <br />
Solo a seguito di detta modifica, se concorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, questi debbono essere esplicitamente indicati nella motivazione, ma espressamente ciò è stato limitato ai procedimenti instaurati dopo l’1 marzo 2006. <br />
Nella specie, invece, la menzionata novella legislativa ratione temporis non può trovare applicazione in quanto il giudizio di 1° grado è stato instaurato nel 1999 (mentre l’appello è stato depositato pure prima dell’1 marzo 2006). <br />
3. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso in appello va rigettato. <br />
4. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) rigetta il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 28.11.2006, con l&#8217;intervento dei sigg.ri</p>
<p>Sergio Santoro                       Presidente,<br />
Raffaele Carboni                  Consigliere,<br />
Aniello  Cerreto                  Consigliere,<br />
Michele Corradino	           Consigliere estensore.<br />	<br />
Adolfo Metro                        Consigliere,</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il      31-08-2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-8-2007-n-4527/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2007 n.4527</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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