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	<title>31/8/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>31/8/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2005 n.1852</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-31-8-2005-n-1852/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-31-8-2005-n-1852/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2005 n.1852</a></p>
<p>Pres. L. Tosti, Est. M. R. Panunzio Ramada S.r.l. (Avv.ti C. De Magistris e F. Delitala) c. l’A.N.A.S. – Azienda Nazionale Autonoma delle Strade di Roma (Avv. M. Marotta) le controversie aventi ad oggetto l&#8217;accessione invertita del fondo per mancata definizione del procedimento espropriativo sfuggono alla giurisdizione amministrativa. Giurisdizione e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-31-8-2005-n-1852/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2005 n.1852</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-31-8-2005-n-1852/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2005 n.1852</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Tosti, Est. M. R. Panunzio<br /> Ramada S.r.l. (Avv.ti C. De Magistris e F. Delitala) c. l’A.N.A.S. – Azienda Nazionale Autonoma delle Strade di Roma (Avv. M. Marotta)</span></p>
<hr />
<p>le controversie aventi ad oggetto l&#8217;accessione invertita del fondo per mancata definizione del procedimento espropriativo sfuggono alla giurisdizione amministrativa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – espropriazione per pubblica utilità – accessione invertita – sentenza C. Costituzionale n. 204/2004 – Effetti – giurisdizione amministrativa – non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>A seguito della sentenza 6 luglio 2004 n. 204 della Corte Costituzionale l’ambito di applicazione della norma (art. 34 1° comma del D- Lgs. 80/1998, poi trasfuso nell’art. 53 del D.Lgs. 327/2001 T.U. espropri), che definisce la sfera di giurisdizione del giudice amministrativo, è stato ridotto, limitando la giurisdizione esclusiva (nelle materie di “edilizia ed urbanistica”) alle controversie ove l’Amministrazione abbia esplicato pubblici poteri, con l’adozione di atti e provvedimenti. Sono state espunte le controversie scaturenti da meri “comportamenti” e quindi quelle attinenti propriamente l’ “accessione invertita”. In tale ottica l’omessa definizione della procedura ablativa implica che l’acquisizione delle aree sia frutto del “comportamento” illecito della PA, e, come tale, non più rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 86/2004 proposto dalla<br />
<b>RAMADA s.r.l.</b>, rappresentata e difesa, per mandato a margine dell&#8217;atto introduttivo, dagli avvocati Carlo De Magistris e Francesco Delitala, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Cagliari, Via G. Deledda n. 74;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>A.N.A.S. – Azienda Nazionale Autonoma delle Strade di Roma</b>, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Marotta, con elezione di domicilio in Cagliari, via Puccini n. 2, presso lo studio dell’avvocato Marco Pisano;</p>
<p>per la determinazione<br />della somma dovuta dall’A.N.A.S. a titolo risarcitorio per l’illegittima occupazione e l’irreversibile trasformazione di alcuni immobili di proprietà della RAMADA s.r.l., previa dichiarazione di nullità del decreto n. 715 del 23/5/95 dell’Amministratore Straordinario dell’ANAS,del decreto del Prefetto di Sassari n. 3350/1 Sett. del 11/8/95 e del provvedimento dell’Amministratore Straordinario dell’A.N.A.S. n. 1896 del 5/2/97;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione intimata;<br />
Visti gli atti prodotti dalle parti;<br />
Designato relatore il consigliere Rosa Panunzio;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 22 giugno 2005 gli avvocati delle parti, come da separato verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il Prefetto di Sassari autorizzava, con decreto n. 3350/I del 11/8/1995, la Società Tor di Valle Costruzioni, quale mandataria dell’A.N.A.S., ad occupare in via d’urgenza, per la durata di cinque anni, gli immobili situati nel Comune di Olbia, zona portuale, per la realizzazione dei lavori di allacciamento del Porto di Olbia alla viabilità esterna.<br />
L’Amministratore Straordinario dell’A.N.A.S. aveva approvato i lavori in questione ed ha fissato il termine per il compimento delle espropriazioni, con decreto n. 715 del 23/5/95. <br />
Successivamente, in data 5 febbraio 1997, veniva approvato un progetto di variante.<br />
Seguiva l’immissi<br />one in possesso con redazione degli stati di consistenza.<br />
Decorso il termine quinquennale di occupazione legittima senza che venisse emesso il decreto di esproprio, la Società ricorrente, proprietaria delle aree interessate alla procedura espropriativa, propone ricorso giurisdizionale chiedendo l’accertamento del diritto al risarcimento del danno conseguente alla perdita della proprietà delle aree, di fatto acquisite dall’A.N.A.S. con la realizzazione dell’opera pubblica.<br />
Parte ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo:<br />
a) di accertare e dichiarare l’intervenuta irreversibile trasformazione, attraverso l’occupazione illegittima, dei beni di sua proprietà;<br />
b) dichiarare l’obbligo dell’A.N.A.S. al risarcimento del danno per l’illegittima occupazione delle aree, nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal momento dell’ablazione al saldo.<br />
In particolare sostiene che sussiste il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti l’illegittima occupazione, in quanto l’A.N.A.S. ha protratto l’occupazione d’urgenza oltre i 5 anni senza addivenire all’adozione del provvedimento finale di esproprio.<br />
Trattandosi di comportamento illecito della PA, la richiesta di risarcimento viene proposta innanzi al giudice amministrativo, in applicazione dell’art. 7 della L. 205/2000, che ha sostituito l’art. 34 del D.Lgs. 31.3.1998 n. 80, e che attribuiva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto “atti, provvedimenti e comportamenti delle P.A. in materia di urbanistica ed edilizia”.<br />
Si è costituita in giudizio l&#8217;Amministrazione resistente, contestando, con memoria, l&#8217;ammissibilità e la fondatezza del gravame.<br />
Alla pubblica udienza del  22 giugno 2005 i procuratori delle parti hanno chiesto la decisione del ricorso, insistendo nelle rispettive conclusioni.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Trattasi di controversia risarcitoria “pura”, nonostante nell’epigrafe del ricorso si indichino tutti gli atti della procedura espropriativa (atti invero risalenti nel tempo, oggetto in parte di autonomo ricorso – n. 2209/1995 – al quale si è rinunciato) non al fine di ottenere una autonoma pronuncia di nullità o di annullamento degli stessi, ma al fine di ottenere esclusivamente il risarcimento del danno. <br />
Il ricorso non ha, pertanto, natura impugnatoria.<br />
La richiesta di risarcimento dei danni si fonda sulla avvenuta acquisizione della proprietà delle aree, da parte dell’A.N.A.S. (con la realizzazione di fatto delle opere), senza che sia stato emanato nei termini il decreto di espropriazione.<br />
Sebbene radicato correttamente il giudizio (alla luce della normativa esistente al momento del deposito del ricorso), questo risente necessariamente degli effetti conseguenti alla pronuncia di incostituzionalità intervenuta con la sentenza n. 204 del 6 luglio 2004.<br />
A seguito di tale decisione l’ambito di applicazione della norma (art. 34 1° comma del D- Lgs. 80/1998, poi trasfuso nell’art. 53 del D.Lgs. 327/2001 T.U. espropri), che definisce la sfera di giurisdizione del giudice amministrativo, è stato ridotto, limitando la giurisdizione esclusiva (nelle materie di “edilizia ed urbanistica”) alle controversie ove l’Amministrazione abbia esplicato pubblici poteri, con l’adozione di atti e provvedimenti.<br />
Sono state espunte le controversie scaturenti da meri “comportamenti” e quindi quelle attinenti propriamente l’ “accessione invertita”.<br />
Nel caso di specie, l’omessa definizione della procedura ablativa implica che l’acquisizione delle aree sia frutto del “comportamento” illecito della PA, e, come tale, non più rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. Cons. St., IV, 21.1.2005 n. 99; T.A.R. Lombardia, Brescia, 26.1.2005, n. 53; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 14.2.2005, n. 94; T.A.R. Sardegna, 13.5.2005, n. 1077).<br />
In conclusione va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>Dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione.<br />
Compensa tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 22 giugno 2005, con l&#8217;intervento dei Signori Magistrati:</p>
<p>#NOME?	&#8211; Presidente;<br />	<br />
#NOME?	&#8211; Consigliere &#8211; estensore;<br />	<br />
#NOME?	#NOME?																																																																																												</p>
<p>Depositata in Segreteria il 31/08/2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-31-8-2005-n-1852/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2005 n.1852</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2005 n.1851</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-31-8-2005-n-1851/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-31-8-2005-n-1851/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-31-8-2005-n-1851/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2005 n.1851</a></p>
<p>Pres. M. Atzeni, Est. T. Aru. G. Gigi (Avv. L. Pau) c. Ministero della Difesa, Comando Militare Marittimo Autonomo della Sardegna (Avv. Stato) cessazione dell&#8217;incarico e alloggio di servizio 1. Militare e militarizzato – alloggio ASI – cessazione del servizio – decadenza dalla concessione dell’alloggio. 2. Militare e militarizzato –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-31-8-2005-n-1851/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2005 n.1851</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-31-8-2005-n-1851/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2005 n.1851</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Atzeni, Est. T. Aru.<br /> G. Gigi (Avv. L. Pau) c. Ministero della Difesa, Comando Militare Marittimo Autonomo della Sardegna (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>cessazione dell&#8217;incarico e alloggio di servizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Militare e militarizzato – alloggio ASI – cessazione del servizio – decadenza dalla concessione dell’alloggio.																																																																																												</p>
<p>2.	Militare e militarizzato – diritto di prelazione ex art 43, comma 16, L. n. 388/2000- norma programmatica – posizione soggettiva consolidata – insussistenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Il presupposto necessario per il mantenimento dell’alloggio ASI è l’assolvimento di un incarico di servizio, cessato il quale – per qualunque ragione ciò sia avvenuto – viene meno la ragione del titolo concessorio.																																																																																												</p>
<p>2.	Il diritto di prelazione riconosciuto dall’art. 43, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 è oggetto di norma programmatica inidonea ad attribuire posizioni consolidate in mancanza delle disposizioni di attuazione rimesse alla competenza del Ministero della difesa soprattutto con riguardo alla individuazione degli immobili da alienare.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 738/2003 proposto dal<br />sig. <b>Gigi Giuseppe</b> rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dall&#8217;avv. Luigi Pau ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via San Lucifero n. 90, presso lo studio del medesimo legale,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211;	il <b>Ministero della Difesa</b>, in persona del Ministro in carica,<br /> <br />
&#8211;	il <b>Comando Militare Marittimo Autonomo della Sardegna</b>, in persona del legale rappresentante in carica,rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura dello Stato presso il cui Ufficio Distrettuale di Cagliari, in via Dante n. 23, sono per legge domiciliati,																																																																																												</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
dell’ordinanza del Comando Militare Marittimo Autonomo della Sardegna  del 31 marzo 2003 n. CA/1343 AGDO, recante l’ordine di recupero coattivo n. 3/2003 dell’alloggio di servizio n. 158 della sede di Cagliari, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, conseguenti o comunque connessi.,<br />
nonché per l’annullamento (con ricorso per motivi aggiunti)<br />
della determinazione del Sottosegretario di Stato alla Difesa del 5 marzo 2003;</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Designato relatore il Primo Referendario dott. Tito Aru;<br />	<br />
	Uditi alla pubblica udienza del 1° giugno 2005 i legali delle parti come da separato verbale;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	Con il ricorso in esame, notificato il 27 maggio 2003 e depositato il successivo giorno 31, il ricorrente, Maresciallo della Marina Militare attualmente in pensione, espone quanto segue.<br />	<br />
	Con atto di concessione del 30 gennaio 1984 l’Amministrazione della Difesa gli assegnava, ai sensi dell’art. 8 della legge 18 agosto 1978 n. 497, un alloggio di servizio ubicato in Cagliari, via Vergine di Lluc n. 7.<br />	<br />
	Con l’impugnata ordinanza del 31 marzo 2003 il Comandante del Comando Militare Marittimo Autonomo della Sardegna, ritenendolo privo del titolo alla concessione fin dal 1° gennaio 1997, gli intimava il rilascio del predetto immobile, assegnando per lo sgombero il termine del 13 giugno 2003.<br />	<br />
	Il sig. Gigi ha tuttavia impugnato tale provvedimento ritenendolo illegittimo per i seguenti motivi:<br />	<br />
&#8211;	Violazione e falsa  applicazione del D.M. 22 novembre 2002 relativo al piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa;<br />	<br />
&#8211;	Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 7°, della legge 24 dicembre 1993 n. 537;<br />	<br />
&#8211;	Eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di istruttoria;<br />	<br />
&#8211;	Violazione e falsa applicazione dell’art. 43 della legge 23 dicembre 2000 n. 388.<br />	<br />
L’art. 9, comma 7°, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 prevede che il Ministro della difesa, entro il 31 marzo di ogni anno, definisca con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa, indicando reddito e condizioni per mantenere la conduzione degli alloggi di servizio. Il ricorrente si troverebbe nelle condizioni economiche personali e familiari previste per la permanenza nella conduzione dell’immobile.<br />
Inoltre, sulla base della più recente normativa (legge 23 dicembre 2000 n. 388) vanterebbe un titolo di prelazione al mantenimento dell’immobile.<br />
	Concludeva quindi il ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento del provvedimento impugnato, con favore delle spese.<br />	<br />
	Per resistere al ricorso si è costituita l’Amministrazione intimata che ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese.<br />	<br />
	Con ordinanza n. 316/03 dell’11 giugno 2003 il Tribunale adito ha<br />
respinto cautelare di sospensione.<br />
	Con ordinanza n. 3487/2003 del 30 luglio 2003 il Consiglio di Stato ha riformato tale ordinanza accogliendo l’istanza di sospensione presentata dal sig. Gigi.<br />	<br />
	Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 23 settembre 2003 e depositato il successivo 9 ottobre, il ricorrente ha impugnato anche la determinazione del Sottosegretario di Stato alla Difesa del 5 marzo 2003 con la quale si esprimeva parere favorevole al recupero coattivo dell’alloggio detenuto dal ricorrente.<br />	<br />
Con ordinanza n. 11/2005 del 1° febbraio 2005 il Tribunale disponeva l’acquisizione di chiarimenti ritenuti necessari ai fini del decidere.<br />
Quanto richiesto veniva depositato in Segreteria il successivo 23 febbraio 2005.<br />
	Con secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 21 aprile 2005 e depositato il successivo giorno 29, il ricorrente ha contestato la rilevanza e la validità della documentazione istruttoria acquisita.<br />	<br />
	Alla pubblica udienza del 1° giugno 2005, sentiti i difensori delle parti ed acquisiti col consenso di controparte note d’udienza prodotte dal legale del ricorrente, la causa è stata posta in decisione.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>	L’infondatezza nel merito del ricorso consente al Collegio di prescindere dall’esame delle eccezioni procedurali sollevate dalla difesa dell’Amministrazione.<br />	<br />
	Ed invero, ai sensi dell’art. 20 della legge 18 agosto 1978 n. 497, il Ministro della difesa emana con proprio decreto il regolamento contenente norme per la gestione degli alloggi di servizio.<br />	<br />
	Orbene, dalla documentazione agli atti risulta che il ricorrente era titolare di una concessione di alloggio ASI (seppur originariamente AST).<br />	<br />
Per tale categoria di alloggi il regolamento vigente all’epoca dei fatti (D.M. 16 gennaio 1997 n. 253) prevedeva (art. 2 lett. c): “alloggi di servizio connessi con l&#8217;incarico (ASI): per il personale al quale siano affidati incarichi che richiedano l&#8217;obbligo di abitare presso la località di servizio per il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità e sicurezza del servizio medesimo”.<br />
	Coerentemente con tale finalità l’art. 8, comma 1°, del medesimo regolamento stabiliva che le concessioni degli alloggi ASI hanno durata “per il periodo di permanenza nell&#8217;incarico per il quale è stato concesso l&#8217;alloggio”.<br />	<br />
	Dal predetto quadro normativo si ricava agevolmente che il presupposto necessario per il mantenimento dell’alloggio ASI è l’assolvimento di un incarico di servizio, cessato il quale – per qualunque ragione ciò sia avvenuto – viene meno la ragione del titolo concessorio.<br />	<br />
	In proposito la giurisprudenza amministrativa è oltremodo chiara nel precisare che “Gli alloggi concessi ai militari per esigenze di servizio sono  gravati  da  un vincolo di destinazione correlato, appunto, alle esigenze dello svolgimento del  servizio. Ove questa  correlazione cessi per qualsiasi ragione, viene meno anche il titolo per l&#8217;utilizzazione dell&#8217;alloggio” (cfr: Consiglio Stato sez. IV, 15 luglio 1999, n. 1254).<br />	<br />
	Nel caso di specie è incontestato che il ricorrente è cessato dal servizio dal 1° gennaio 1997.<br />	<br />
	Ne deriva che a seguito del provvedimento n. 7588 del 10 luglio 1997 – oltretutto non impugnato &#8211; che assegnava al ricorrente il termine del 30 novembre 1997 per lo sgombero dei locali, a partire da tale data il sig. Gigi ha detenuto l’immobile senza un valido titolo giuridico.<br />	<br />
	Di qui la legittimità del provvedimento oggetto dell’impugnativa in esame col quale l’Amministrazione, per far fronte alle pressanti esigenze di sistemazione del personale attualmente in servizio, ha attivato la procedura per il recupero coattivo dell’alloggio.<br />	<br />
Come detto, infatti, il ricorrente era tenuto a rilasciare l’alloggio al fine di renderlo tempestivamente disponibile al momento della conclusione del suo incarico essendo l’alloggio medesimo destinato ad agevolare l’espletamento delle funzioni del nuovo titolare dell’ufficio. <br />
	In relazione a quanto sopra le avverse deduzioni del ricorrente non si rivelano fondate.<br />	<br />
	In particolare non si rivela pertinente il richiamo al D.M. 22 novembre 2002 riferibile, per espressa previsione dell’art. 2, agli utenti di alloggi AST (ossia, ai sensi dell’art. 2, lett. d) del D.M. 253/1997, agli alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari) per i quali non vale l’intima connessione funzionale all’espletamento del servizio richiesta, invece, come sopra evidenziato, per l’utilizzo degli alloggi ASI.<br />	<br />
	Col primo ricorso per motivi aggiunti il sig. Gigi ha impugnato la determinazione del Sottosegretario di Stato in data 5 marzo 2003, unitamente alla allegata proposta di recupero coattivo dell’alloggio demaniale, nella quale risultano evidenziate le ragioni, supportate dai relativi supporti normativi, per le quali l’Amministrazione ha ritenuto di procedere al recupero dell’alloggio in questione.<br />	<br />
	L’impugnazione è tuttavia priva di pregio giacchè in parte ripropone le censure contenute nel ricorso principale senza tener conto della particolare destinazione assegnata dal D.M. n. 253/1997 agli alloggi ASI (vedi supra), in parte contesta infondatamente che la natura dell’alloggio detenuto sia ASI anziché AST invocando la disciplina applicabile a questi ultimi.<br />	<br />
	Tale ultima contestazione, infatti, ha formato oggetto di apposito accertamento istruttorio disposto dal Collegio con ordinanza n. 10/2005 del 1° febbraio 2005 e l’Amministrazione della Difesa ha precisato che l’alloggio per cui è causa originariamente fu assegnato al sig. Gigi con la qualifica di A.S.T. ma che, con ordine del giorno n. 117 del 5 febbraio 1996 (in atti), tale alloggio ha ricevuto la nuova destinazione di alloggio ASI di 1° fascia e che da allora ha sempre mantenuto la suddetta destinazione di servizio.<br />	<br />
	Con secondo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha contestato la validità e la rilevanza della documentazione acquisita col predetto accertamento istruttorio, ma le sue argomentazioni – totalmente disattese dalle risultanze documentali e dalle dichiarazioni versate agli atti dalle Autorità Militari – si rivelano prive di valore decisivo in quanto mere enunciazioni prive del benché minimo riscontro probatorio.<br />	<br />
	Non decisivo, infine, si rivela il richiamo al diritto di prelazione riconosciuto dall’art. 43, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 trattandosi, evidentemente, di norma programmatica inidonea ad attribuire posizioni consolidate in mancanza delle disposizioni di attuazione rimesse alla competenza del Ministero della difesa soprattutto con riguardo alla individuazione degli immobili da alienare.<br />	<br />
	Tale disposizione, infatti, per quanto qui interessa, recita testualmente: “In relazione al processo di ristrutturazione delle Forze armate, anche allo scopo di assicurare la mobilità del personale militare, il Ministro della difesa è autorizzato a procedere all&#8217;alienazione degli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, nel quale è, altresì, previsto il riconoscimento del diritto di prelazione a favore degli utenti. Con lo stesso regolamento il Ministro può procedere alla riclassificazione degli alloggi di cui alla citata legge n. 497 del 1978 …. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, individua annualmente gli alloggi, non ubicati nelle infrastrutture militari, ritenuti non più utili nel quadro delle esigenze della Difesa, per i quali occorre procedere alla alienazione”.<br />	<br />
	Per quanto sopra, dunque, il ricorso si rivela infondato e va respinto.<br />	<br />
	Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 1° giugno 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei Signori Magistrati:</p>
<p>&#8211; Manfredo Atzeni, 		Presidente f.f.,<br />	<br />
&#8211; Alessandro Maggio, 	Consigliere,<br />	<br />
&#8211; Tito Aru, 			Primo Referendario, estensore.																																																																																										</p>
<p>Depositata in segreteria oggi 31/08/2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-31-8-2005-n-1851/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2005 n.1851</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2005 n.1849</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-31-8-2005-n-1849/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-31-8-2005-n-1849/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-31-8-2005-n-1849/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2005 n.1849</a></p>
<p>Pres. M. Atzeni, Est. T. Aru M. Bullita (Avv. P. Loi) c. Ministero dell’Interno – Direzione Generale Protezione Civile (Avv. Stato) la diagnosi medica non basta a dimostrare l&#8217;esistenza di una causa impeditiva all&#8217;ammissione all&#8217;impiego pubblico Pubblico Impiego – Vigili del Fuoco – concorso – esiti cicatriziali cheratomia radiale –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-31-8-2005-n-1849/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2005 n.1849</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-31-8-2005-n-1849/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2005 n.1849</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Atzeni, Est. T. Aru<br /> M. Bullita (Avv. P. Loi) c. Ministero dell’Interno – Direzione Generale Protezione Civile (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>la diagnosi medica non basta a dimostrare l&#8217;esistenza di una causa impeditiva all&#8217;ammissione all&#8217;impiego pubblico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico Impiego – Vigili del Fuoco – concorso – esiti cicatriziali cheratomia radiale – giudizio diagnostico non seguito da giudizio medico-legale – esclusione dal concorso – illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Qualora un candidato al concorso nazionale per vigili del fuoco sia stato dichiarato inidoneo all&#8217;impiego per &#8220;esiti cicatriziali cheratomia radiale CD e CS&#8221;, ma il giudizio diagnostico non sia stato seguito dal giudizio medico &#8211; legale necessario per ricollegare la riscontrata infermità ad uno dei quadri patologici previsti  dall&#8217;art. 2, lett. g)  d.m. 3 maggio 1993 n. 228 come cause impeditive dell&#8217;ammissione all&#8217;impiego pubblico, deve essere caducata la decisione dell’Amministrazione di escluderlo dalla procedura concorsuale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2078/1996 proposto dal</p>
<p>sig. <b>Marco Bullita</b> rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dall&#8217;avv. Piergiorgio Loi ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Alghero n. 22, presso lo studio del medesimo legale,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero dell’Interno – Direzione Generale Protezione Civile e S.A.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato presso il cui Ufficio Distrettuale di Cagliari, in via Dante n. 23, è per legge domiciliato,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211;	della determinazione del 6 aprile 1996 con la quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo al Concorso pubblico per esami a 588 posti di vigile in prova del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto ad esso inerente, conseguente o presupposto ed, in particolare, il telegramma in data 4 aprile 1996 col quale gli è stata comunicata la predetta non idoneità e gli atti di accertamento psico-fisico attitudinali, di estremi ignoti, con i quali il ricorrente è stato riconosciuto non idoneo.																																																																																												</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Designato relatore il Primo Referendario dott. Tito Aru;<br />	<br />
	Uditi alla pubblica udienza del 1° giugno 2005 l’avv. Piergiorgio Loi per il ricorrente e l’avvocato dello Stato Giandomenico Tenaglia per l’Amministrazione resistente;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	Con il ricorso in esame, notificato il 1° giugno 1996 e depositato il successivo giorno 12, il ricorrente espone di aver partecipato al concorso pubblico per esami a 588 posti di vigile in prova del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ma di essere stato giudicato non idoneo a seguito dell’espletamento degli accertamenti psico-fisico attitudinali per il seguente motivo: “Esiti cicatriziali di cheratotomia OD e OS (art. 2, comma 1°, punto G del D.M. 3.5.1993 n. 228)”.<br />	<br />
	Avverso tale provvedimento il sig. Bullita ha proposto il ricorso in esame affidandolo ai seguenti motivi:<br />	<br />
Violazione e falsa applicazione ed interpretazione dell’art. 2 comma 1°, punto G del D.M. 3.5.1993 n. 228 – Eccesso di potere per travisamento dei fatti – Illogicità manifesta: in quanto gli esiti cicatriziali riscontrati sarebbero ben diversi dai postumi degli interventi chirurgici richiesti dalla norma posta dall’Amministrazione a fondamento del provvedimento di non idoneità.<br />
	Concludeva quindi il ricorrente chiedendo, previa sospensiva, l’annullamento del provvedimento impugnato, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del giudizio.<br />	<br />
	Per resistere al ricorso si è costituita l’Amministrazione intimata che ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese.<br />	<br />
	Con ordinanza n. 394/96 dell’8 luglio 1996 il Tribunale adito ha accolto, ai fini dell’ammissione con riserva alle successive fasi procedimentali, l’istanza cautelare di sospensione.<br />	<br />
	In vista dell’udienza di discussione entrambe le parti hanno integrato le loro difese con ulteriori scritti difensivi con i quali hanno confermato le rispettive conclusioni.<br />	<br />
	Alla pubblica udienza del 1° giugno 2005, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>	A seguito dell’ordinanza cautelare di ammissione con riserva il ricorrente ha partecipato – superandole &#8211; alle prove concorsuali ed è stato assunto con riserva a decorrere dal 29 dicembre 1997.<br />	<br />
	Di qui il permanere del suo interesse alla definizione con sentenza del presente giudizio.<br />	<br />
	Il ricorso è fondato.<br />	<br />
	Il bando del concorso per cui è causa richiedeva tra l’altro, tra i requisiti di ammissione, all’art. 2, punto n. 9, l’incondizionata idoneità psico-fisica ed attitudinale all’impiego da accertarsi da un’apposita commissione medica.<br />	<br />
	Il ricorrente è stato sottoposto a visita il 25 marzo 1996 ed è stato dichiarato non idoneo per il seguente motivo: “Esiti cicatriziali di cheratotomia OD e OS (art. 2, comma 1°, punto G del D.M. 3.5.1993 n. 228)”.<br />	<br />
	Tale ultima disposizione comprende tra le cause di non idoneità per l’ammissione ai concorsi per l’accesso nelle qualifiche dell’area operativa tecnica del Corpo nazionale vigili del fuoco i postumi degli interventi chirurgici interessanti il segmento anteriore e posteriore dell’occhio.<br />	<br />
	Orbene, premesso che i giudizi delle commissioni mediche non sono sottratti alla verifica da parte del giudice amministrativo in sede di legittimità, almeno quando si prospettino affetti da contraddittorietà o illogicità o irrazionalità o quando emerga una incompleta o non corretta assunzione dei fatt, nel caso di specie il ricorso si appalesa fondato e dev&#8217;essere accolto con la conseguenziale statuizione di annullamento del provvedimento impugnato.<br />	<br />
	Come precisato dalla giurisprudenza formatasi su fattispecie analoghe a quella in esame, infatti, qualora un candidato al concorso nazionale per vigili del fuoco sia stato dichiarato inidoneo all&#8217;impiego per &#8220;esiti cicatriziali cheratomia radiale CD e CS&#8221;, ma il giudizio diagnostico non sia stato seguito dal giudizio medico &#8211; legale necessario per ricollegare la riscontrata infermità ad uno dei quadri patologici previsti  dall&#8217;art. 2, lett. g)  d.m. 3 maggio 1993 n. 228 come cause impeditive dell&#8217;ammissione all&#8217;impiego pubblico, deve essere caducata la decisione dell’Amministrazione di escluderlo dalla procedura concorsuale (cfr:  Consiglio Stato sez. IV, 30 agosto 1996, Ord. n. 1118).<br />	<br />
Poiché nel caso di specie sono mancati – successivamente all’esito della visita cui è stato sottoposto il sig. Bullita &#8211; &#8211; agli accertamenti volti a verificare in concreto la sussistenza di una delle cause di inidoneità previste dalla disciplina speciale sopra richiamata, e tenuto altresì conto sia delle più recenti acquisizioni della letteratura scientifica in ordine all’efficacia della tipologia di intervento cui è stato sottoposto il ricorrente – il quale nelle più recenti visite specialistiche ha evidenziato un visus di 10/10 per ciascun occhio – sia del rilievo che nelle stesse visite specialistiche il sig. Bullita è risultato perfettamente idoneo alle mansioni che svolge da circa un decennio per effetto dell’accoglimento dell’istanza cautelare a suo tempo proposta, il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.<br />
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA<br />
Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 1° giugno 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei Signori Magistrati:</p>
<p>&#8211; Manfredo Atzeni, 	Presidente f.f.,<br />	<br />
&#8211; Alessandro Maggio, Consigliere,<br />
&#8211; Tito Aru, 		Primo Referendario, estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-31-8-2005-n-1849/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2005 n.1849</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2005 n.1840</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-31-8-2005-n-1840/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-31-8-2005-n-1840/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2005 n.1840</a></p>
<p>Pres. L. Tosti, Est. F. Scano F. Satta e G. Porcu (Avv. S. Pinna) c. Comune di Nuoro (Avv. C. Murgia) ordine di demolizione e preventivo esame della domanda di sanatoria Edilizia e Urbanistica – costruzioni abusive – ordine di demolizione – mancato preventivo esame della domanda di sanatoria –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-31-8-2005-n-1840/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2005 n.1840</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-31-8-2005-n-1840/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2005 n.1840</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Tosti, Est. F. Scano<br /> F. Satta e G. Porcu (Avv. S. Pinna) c. Comune di Nuoro (Avv. C. Murgia)</span></p>
<hr />
<p>ordine di demolizione e preventivo esame della domanda di sanatoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e Urbanistica – costruzioni abusive – ordine di demolizione – mancato preventivo esame della domanda di sanatoria – illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Illegittimo l’ordine di demolizione di un fabbricato abusivo, ove il Comune non abbia previamente esaminato  la domanda di sanatoria edilizia, poiché solo con la reiezione   della domanda di sanatoria (o di accertamento di conformità) si ha la valutazione definitiva sulla non condonabilità della costruzione e quindi sull’impossibilità del rilascio di un titolo che legittimi il mantenimento della costruzione edilizia realizzata abusivamente</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1500/92 proposto dalla</p>
<p>signora <b>SATTA Francesca in Natalini</b>, cui è subentrato l’erede Natalini dott. Benedetto Antonio Maria, e dal signor Porcu Giuseppe,  rappresentati e  difesi dall&#8217;avv. Silvio Pinna presso lo studio del quale in Cagliari, via San Lucifero n. 65, sono elettivamente domiciliati;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Nuoro</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dal prof. avv. Costantino Murgia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Cagliari nella via Bonaria n. 80;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento prot. n. 3978/UT del 28/5/92 con cui si intima al signor Giuseppe Porcu la demolizione delle opere di sua pertinenza, eseguite in virtù di concessione edificatoria a titolo precario, nel termine di sei mesi; </p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Nuoro;<br />
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del  22 giugno 2005 il consigliere Francesco Scano;<br />
UDITI gli avvocati delle parti, come da separato verbale,<br />
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La signora Satta Francesca in Natalini è proprietaria di un’area, posta nell’ambito territoriale del Comune di Nuoro, concessa in locazione da lungo tempo al signor Porcu Giuseppe.<br />
In data 9/1/1980 il Porcu inoltrò al Comune domanda per ottenere la concessione a titolo precario per la realizzazione in detta area di un capannone da adibire all’uso di officina meccanica. Nonostante il parere negativo espresso al riguardo dal Comune, il Porcu realizzò ugualmente la suddetta struttura, dopo essersi unilateralmente impegnato peraltro a demolire il suddetto capannone a richiesta dell’Amministrazione.<br />
Tale struttura dunque, per quanto detto, non può affatto considerarsi edificata a seguito del rilascio di concessione a titolo precario.<br />
Essendo poi entrata in vigore la L. 47/1985, che, unitamente alla L.R. 23/85, rendeva possibile la presentazione di una domanda di  sanatoria delle opere abusive, quali quella de qua, che non può essere equiparata alle opere realizzate a seguito di concessione a titolo precario, venne presentata dal Porcu in data 26/3/1986 domanda di concessione in sanatoria in relazione al citato capannone (prot. n. 558) e vennero altresì contestualmente corrisposte al Comune le somme di L. 816.000 a titolo di oblazione e l. 150.000 a titolo di acconto per opere di urbanizzazione.<br />
In data 2/7/1986 il Porcu versò al Comune di Nuoro, ad integrazione di quanto già versato, l’ulteriore somma di L. 558.000.<br />
Con la impugnata nota n. 3978 del 28/5/1992 sottoscritta dall’Assessore all’Urbanistica del Comune di Nuoro, si intimava al ricorrente di demolire la struttura che a detta del comune sarebbe stata realizzata in seguito al rilascio di una concessione precaria.<br />
A sostegno del ricorso vengono proposte le seguenti censure:<br />
1) eccesso di potere per erroneità del presupposto, per carenza di istruttoria, per travisamento dei fatti.<br />
2) Eccesso di potere per carenza di motivazione e per erroneità del presupposto e per carenza di istruttoria sotto altro profilo.<br />
3) Violazione di legge per mancata applicazione artt. 13 e 31 della L. 47/85, dell’art. 26 L.R. 23/85, eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità del presupposto, illogicità manifesta.<br />
4) Incompetenza, violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 36, 2° comma, della L. 142/90, posto in relazione con la L. 47/85 e la L.R. 23/85.<br />
Il Comune di Nuoro ha dedotto l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.<br />
Alla pubblica udienza del 22 giugno 2005 la causa, su concorde richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione dal Collegio.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>I ricorrenti impugnano il provvedimento, descritto in epigrafe, con il quale l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Nuoro ha ordinato la rimozione di un fabbricato, posto nella via Mannironi del Comune di Nuoro, perché realizzato a titolo precario e con l’obbligo della sua rimozione che sarebbe stato assunto  al momento del rilascio della concessione.<br />
Il ricorso merita accoglimento.<br />
Fondata si rileva l’assorbente censura proposta con il terzo motivo di ricorso, con il quale viene dedotta di violazione della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e della legge regionale 11 ottobre 1985 n. 23, per non essere stata previamente esaminata la domanda di concessione in sanatoria.<br />
La giurisprudenza è assolutamente pacifica nel ritenere illegittimo l’ordine di demolizione di un fabbricato abusivo, ove il Comune non abbia previamente esaminato  la domanda di sanatoria edilizia, poiché solo con la reiezione   della domanda di sanatoria (o di accertamento di conformità) si ha la valutazione definitiva sulla non condonabilità della costruzione e quindi sull’impossibilità del rilascio di un titolo che legittimi il mantenimento della costruzione edilizia realizzata abusivamente (cfr Cons. Stato, sez IV, 5.7.04 n. 501; C.G.A. 28.2.1995, n. 58).<br />
La difesa del Comune sostiene che la costruzione non può beneficiare della sanatoria edilizia perché realizzata a titolo precario e con l’assunzione dell’impegno della sua demolizione a richiesta dell’Autorità comunale e perché in contrasto con la destinazione urbanistica (S2) di zona.<br />
Le osservazioni non sono idonee a giustificare la legittimità dell’impugnato provvedimento.<br />
L’asserita precarietà della costruzione, potrebbe tutt’al più giustificare la reiezione della domanda di sanatoria, ma non certo esonerare il Comune dall’obbligo della previa definizione della domanda di sanatoria (sulla non sanabilità delle costruzioni realizzate “in precario” vedasi Cons. Stato sez. V, 4.2.1998 n. 131 e 3.10.1995 n. 1372; TAR Puglia, Bari, sez. II, 6.5.2003 n. 1896).<br />
Quanto all’esistenza di una destinazione urbanistica difforme, può osservarsi che solo l’imposizione di un vincolo di assoluta inedificabilità,    ex art. 33 della legge 47/85, impedisce il conseguimento della sanatoria edilizia, e comunque l’ordine di demolizione poteva essere adottato solo a  seguito dell’esame e dell’eventuale reiezione della domanda di sanatoria.<br />
La difesa del Comune sostiene ancora che l’atto impugnato varrebbe anche come diniego di sanatoria.<br />
La tesi non può essere condivisa, atteso che il distinto procedimento iniziato con la domanda di sanatoria deve essere concluso con un esplicito provvedimento che esponga le ragioni della determinazione assunta. L’atto impugnato neppure menziona la domanda di sanatoria.<br />
In conclusione il ricorso va accolto e  l’impugnato provvedimento va annullato.<br />
 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA<br />
accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi 1.500,00 Euro, oltre IVA e CPA come per legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 22 giugno 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Lucia Tosti	 		Presidente;<br />	<br />
Rosa Panunzio,	 	Consigliere;<br />	<br />
Francesco Scano, 		Consigliere, estensore</p>
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