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	<title>31/7/2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>31/7/2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2019 n.10184</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-31-7-2019-n-10184/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-31-7-2019-n-10184/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2019 n.10184</a></p>
<p>Riccardo Savoia, Presidente, Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore; PARTI: (E. T., rappr. dall&#8217;avvocato Paolo De Simone c. Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. dall&#8217;avvocato Elisa Caprio) L&#8217;art. 30 del C.P.A. non trova applicazione in riferimento alle domande di risarcimento del danno ad interessi legittimi allorquando la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-31-7-2019-n-10184/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2019 n.10184</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-31-7-2019-n-10184/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2019 n.10184</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Riccardo Savoia, Presidente, Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore; PARTI: (E. T., rappr. dall&#8217;avvocato Paolo De Simone c. Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. dall&#8217;avvocato Elisa Caprio)</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;art. 30 del C.P.A. non trova applicazione in riferimento alle domande di risarcimento del danno ad interessi legittimi allorquando la fattispecie dedotta come fonte di responsabilità  aquiliana della p.A. si sia perfezionata prima dell&#8217;entrata in vigore dello stesso codice.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1.- Processo amministrativo &#8211; risarcimento del danno &#8211; fatti precedenti alla entrata in vigore del C.P.A. &#8211; art. 30 C.P.A. &#8211; applicabilità  &#8211; va esclusa.</strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;art. 30 del C.P.A. non trova applicazione in riferimento alle domande di risarcimento del danno ad interessi legittimi allorquando la fattispecie dedotta come fonte di responsabilità  aquiliana della p.A. si sia perfezionata prima dell&#8217;entrata in vigore dello stesso codice. In questi casi il termine di prescrizione quinquennale dell&#8217;azione di risarcimento del danno decorre dalla data dell&#8217;illecito e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento da parte del giudice amministrativo, poichè ai fini dell&#8217;ammissibilità  e proponibilità  della domanda di risarcimento del danno da attività  illegittima della p.A. e da lesione di interessi legittimi non è necessario il previo annullamento, in via giurisdizionale o amministrativa, dell&#8217;atto amministrativo illegittimo da cui si lamenta essere derivato il pregiudizio.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Pubblicato il 31/07/2019</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b>N. 10184/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b>N. 08029/2010 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">sul ricorso numero di registro generale 8029 del 2010, proposto da E. T., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Paolo De Simone, con domicilio eletto presso lo studio Cristiano Bartoletti in Roma, via della Moletta,49, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Lorella Giannicchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b><i>contro</i></b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Elisa Caprio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b><i>risarcimento dei danni subiti e subendi a seguito dell&#8217;esclusione dalla graduatoria unica regionale per la medicina generale</i></b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 5 luglio 2019 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Con l&#8217;atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva di condannare l&#8217;amministrazione resistente al risarcimento dei danni subiti nella misura che sarà  determinata in corso di causa. In particolare, la ricorrente rappresentava che: nel 1994 conseguiva la laurea in medicina e si iscriveva agli esami di abilitazione alla professione medica; la ricorrente presentava domanda per l&#8217;inserimento nella graduatoria regionale per la medicina generale provvisoria per l&#8217;anno 1995; la stessa era esclusa dalla graduatoria unica per l&#8217;anno 1995 nonchè per gli anni successivi fino al 2002; la ricorrente impugnava il provvedimento di esclusione dinanzi al Tar Lazio che con sentenza n. 420 del 2002 accoglieva il ricorso con conseguente riammissione della ricorrente al pieno esercizio della professione medica. Con riferimento ai danni rappresentava che per 8 anni era fortemente pregiudicata in quanto non poteva intraprendere attività  lavorativa e per le altre motivazioni descritte nel medesimo ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Si costituiva l&#8217;amministrazione resistente chiedendo tra l&#8217;altro accertarsi l&#8217;intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">L&#8217;azione proposta ha ad oggetto domanda di risarcimento danni per lesione di interesse legittimo della ricorrente, avvenuta anteriormente all&#8217;entrata in vigore del codice del processo amministrativo. Alla fattispecie in esame, ferma l&#8217;inapplicabilità  del citato codice, deve ritenersi applicabile il termine di prescrizione quinquennale relativo anche al risarcimento del danno extracontrattuale. Sul punto, la giurisprudenza, con orientamento pienamente condivisibile (cfr. Tar. Lazio 788/2018), ha osservato che l&#8217;art. 30 del c.p.a. non trova applicazione in riferimento alle domande di risarcimento del danno ad interessi legittimi allorquando la fattispecie dedotta come fonte di responsabilità  aquiliana della p.a. si sia perfezionata prima dell&#8217;entrata in vigore dello stesso codice. In questi casi il termine di prescrizione quinquennale dell&#8217;azione di risarcimento del danno decorre dalla data dell&#8217;illecito e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento da parte del giudice amministrativo, poichè ai fini dell&#8217;ammissibilità  e proponibilità  della domanda di risarcimento del danno da attività  illegittima della p.a. e da lesione di interessi legittimi non è necessario il previo annullamento, in via giurisdizionale o amministrativa, dell&#8217;atto amministrativo illegittimo da cui si lamenta essere derivato il pregiudizio (cfr. Tar Puglia, Lecce, 1255/2017, secondo cui il termine di decadenza di 120 giorni introdotto dall&#8217;art. 30 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) per la domanda di risarcimento dei danni da lesione di interessi legittimi, non è utilizzabile in relazione ai fatti illeciti anteriori all&#8217;entrata in vigore del CPA, trovando per essi applicazione l&#8217;ordinario termine di prescrizione quinquennale di cui all&#8217;art. 2947 c.c.; Cons. Stato. 190/2017, secondo cui La disciplina dei termini per avanzare domanda risarcitoria nel processo amministrativo prevede che: a) il termine decadenziale di centoventi giorni previsto, per la domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi, dall&#8217;art. 30, comma 3, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), non è applicabile ai fatti illeciti anteriori all&#8217;entrata in vigore del CPA; b) l&#8217;azione di risarcimento dei danni può essere proposta sia unitamente all&#8217;azione giurisdizionale di annullamento degli atti illegittimi, sia in via autonoma, dopo l&#8217;annullamento degli atti in sede giurisdizionale; in quest&#8217;ultimo caso, il momento iniziale del decorso del termine quinquennale di prescrizione dell&#8217;azione di risarcimento va individuato nella data di passaggio in giudicato della decisione di annullamento del Giudice Amministrativo).</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Ne discende che il termine di prescrizione è quinquennale e decorre dal 2002, anno del passaggio in giudicato della decisione di annullamento in questione. In tale data la ricorrente era pienamente consapevole del danno subito, tanto è vero che il pregiudizio dalla stessa allegato riguarda il periodo intercorrente tra il 1995 e il 2002, mentre non rappresenta nè descrive di aver subito danni successivamente a tale data (cfr. in questo senso, tra le altre, Cass. 7272/2011, secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute patito dal lavoratore in conseguenza della mancata adozione da parte del datore di adeguate misure di sicurezza delle condizioni di lavoro, ai sensi dall&#8217;art. 2087 cod. civ., decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile solo ove l&#8217;illecito sia istantaneo, ossia si esaurisca in un tempo definito, ancorchè abbia effetti permanenti, mentre ove, l&#8217;illecito sia permanente e si sia perciù² protratto nel tempo, il termine prescrizionale inizia a decorrere al momento della definitiva cessazione della condotta inadempiente; Cass. civ., 13201 del 2013, secondo cui la mera protrazione degli effetti negativi derivanti da una condotta illecita integra un illecito istantaneo ad effetti permanenti e non giù  un illecito permanente, per il quale soltanto è configurabile un diritto al risarcimento che sorge in modo continuo e che in modo continuo si prescrive, se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si produce). Ne discende che, posta la non configurabilità  di un illecito permanente, non può individuarsi nel caso di specie neanche un danno lungo latente del quale la ricorrente sia venuta a conoscenza solo in un momento successivo.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Il ricorso deve pertanto essere rigettato per intervenuta prescrizione della domanda di risarcimento del danno. Ciù² premesso, si rappresenta che parte ricorrente non ha provato nè fornito adeguati elementi istruttori per dimostrare la sussistenza dei danni descritti nel ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">In considerazione delle peculiarità  del giudizio e della natura delle situazioni giuridiche oggetto dello stesso devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Spese compensate.</p>
<div style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa .</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2019 n.5444</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-7-2019-n-5444/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-7-2019-n-5444/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2019 n.5444</a></p>
<p>F. Caringella Pres.; F. Di Matteo Est.De Vizia Transfer s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Gennaro Macri, contro Comune di Latina, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesco Paolo Cavalcanti, altresì Azienda per i Beni Comuni di Latina,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-7-2019-n-5444/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2019 n.5444</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-7-2019-n-5444/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2019 n.5444</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">F. Caringella Pres.; F. Di Matteo Est.De Vizia Transfer s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Gennaro Macri, contro Comune di Latina, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesco Paolo Cavalcanti,  altresì Azienda per i Beni Comuni di Latina, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Malinconico e Bruno De Maria.</span></p>
<hr />
<p>Modelli di gestione dei servizi pubblici locali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Processo amministrativo &#8211; revocazione- presupposti .</p>
<p> 2. Processo amministrativo &#8211; errore di fatto &#8211; errore di fatto revocatorio- caratteristiche .</p>
<p> 3.  Crisi di impresa di società  a partecipazione pubblica &#8211; fallimento <br /> 4. Servizio pubblico- società  a partecipazione pubblica</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.L&#8217;omissione di pronuncia su domanda, motivo di ricorso o eccezione è ragione di revocazione della sentenza del Consiglio di Stato per errore di fatto ai sensi dell&#8217;art. 395, comma 1, Cod. proc. civ., cui rinvia l&#8217;art. 106 Cod. proc. amm., alle condizioni fissate dalla sentenza dell&#8217;Adunanza plenaria 22 gennaio 1997, n. 3, cui la giurisprudenza successiva si è costantemente uniformata. Â <br /> 2. L&#8217;errore di fatto, rilevante per l&#8217; omissione di pronuncia, deve possedere le note caratteristiche dell&#8217;errore di fatto c.d. revocatorio ovvero:<br /> a) consistere nell&#8217;erronea percezione del contenuto materiale degli atti del processo (ovvero in una svista, in un errore di lettura, nell&#8217; &#8220;abbaglio dei sensi&#8221;) per il quale il giudice abbia fondato il suo convincimento su di un falso presupposto di fatto</p>
<p> b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;</p>
<p> c) essere decisivo, vale a dire trovarsi in un rapporto di stretta consequenzialità  con la pronuncia adottata dal giudice (ovvero, più¹ chiaramente, più¹ opportunamente, la soluzione con la quale il giudice ha chiuso la controversia), di modo che si possa dire che se l&#8217;errore non sia fosse verificato l&#8217;esito sarebbe stato diverso.</p>
<p> 3.  Il divieto di cui all&#8217; art. 14 (Crisi di impresa di società  a partecipazione pubblica), comma 6, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società  a partecipazione pubblica) Â ha ad oggetto la costituzione di &#8220;nuove società &#8220;, come pure l&#8217;acquisizione di partecipazioni societarie e il loro mantenimento; l&#8217;espresso riferimento ad una delle modalità  di gestione del servizio pubblico &#8211; la società  a partecipazione pubblica (che a gestire un servizio pubblico può servire per l&#8217;art. 4 del d.lgs. 175 cit.) &#8211; porta ad escludere dal divieto le altre modalità , per la presunzione dell&#8217;uso preciso e consapevole da parte del legislatore dell&#8217;espressioni contenute nelle norme .</p>
<p> 4. In altri termini la pubblica amministrazione controllante può gestire il servizio pubblico, in precedenza affidato alla società  a partecipazione pubblica dichiarata fallita, mediante la costituzione di un&#8217;azienda speciale e, più¹ in generale, attraverso forme di gestione diverse dalla società  a partecipazione pubblica, come pure decidere di rivolgersi al mercato con una procedura di gara.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 31/07/2019</div>
<p style="text-align: justify;">N. 05444/2019REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p>sul ricorso per revocazione iscritto al numero di registro generale 3502 del 2019, proposto da<br /> De Vizia Transfer s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Gennaro Macri, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p>Comune di Latina, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesco Paolo Cavalcanti, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p>Azienda per i Beni Comuni di Latina, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Malinconico e Bruno De Maria, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Federico Pernazza in Roma, via Po, 22;</p>
<p style="text-align: justify;">per la revocazione,</p>
<p>della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 14 marzo 2019, n. 1687</p>
</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p>Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Latina e di Azienda per i Beni Comuni di Latina;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2019 il Cons. Federico Di Matteo e uditi per le parti gli avvocati Angelo Clarizia, Gennaro Macri, Francesco P. Cavalcanti, Bruno De Maria e Giovanni Malinconico;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p>1. Con deliberazione n. 95 del 2016 il Comune di Latina approvava la costituzione di una società  mista a prevalente capitale pubblico per la gestione dei servizi pubblici comunali afferenti l&#8217;igiene e la bonifica ambientale, denominata Latina Ambiente s.p.a.; la società  gestiva il servizio senza soluzione di continuità  fino al 2016.</p>
<p>Il 3 maggio 2016, con decisione dell&#8217;assemblea dei soci, Latina Ambiente s.p.a. era posta in liquidazione; la società  era dichiarata fallita dal Tribunale di Latina con sentenza 7 dicembre 2016, n. 105.</p>
<p>1.1. Con deliberazione dell&#8217;11 dicembre 2015, n. 47, il Commissario prefettizio, assunti i poteri del Consiglio comunale, stabiliva di affidare il servizio di igiene urbana mediante procedura di gara; seguiva la determinazione 23 maggio 2016, n. 779 avente ad oggetto l&#8217; &#8220;<i>affidamento del servizio igiene urbana, approvazione atti di gara e conferma impegni di spesa per pubblicazioni di cui alla det. n. 553 del 18.4.2016</i>&#8221; ed infine, il 1° giugno 2016 la pubblicazione del bando di gara per l&#8217;affidamento per sette anni del &#8220;<i>servizio di igiene urbana del territorio comunale</i>&#8220;, da aggiudicarsi con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa e con importo a base d&#8217;asta pari ad € 18.015.293,01, Iva inclusa.</p>
<p>1.2. Presentava offerta De Vizia Transfer s.p.a. in costituendo A.t.i. &#8211; associazione temporanea di imprese con Urbaser s.a.; dopo la presentazione delle offerte, tuttavia, la procedura era sospesa in attesa del parere dell&#8217;A.N.A.C. &#8211; autorità  nazionale anticorruzione richiesto dalla stazione appaltante sulla legittimità  di talune clausole del disciplinare di gara. Il 29 marzo 2017 l&#8217;A.N.A.C. rendeva il parere richiesto nel senso dell&#8217;illegittimità  delle clausole relative ai requisiti di capacità  tecnica richiesti (avere svolto per almeno 12 anni consecutivi negli ultimi 3 anni servizio in almeno un Comune con popolazione superiore ai 125.000 abitanti) per violazione del principio dell&#8217;apertura alla massima concorrenza tra gli operatori economici.</p>
<p>1.3. Il 10 luglio 2017 il Comune di Latina trasmetteva agli operatori economici che avevano presentato offerta comunicazione di avvio del procedimento di annullamento della gara; seguivano, il 14 ottobre 2017 le osservazioni della De Vizia Transfer s.p.a..</p>
<p>Con determinazione del dirigente responsabile del servizio &#8220;<i>Gare e contratti</i>&#8221; del Comune di Latina 13 luglio 2017, n. 1142 la procedura di gara era annullata <i>ex</i> art. 21 <i>nonies</i> l. 7 agosto 1990, n. 241.</p>
<p>1.4. Con deliberazione del Consiglio comunale 8 agosto 2017, n. 70 il Comune di Latina costituiva l&#8217;azienda speciale per i Beni Comuni di Latina (denominata &#8220;ABC&#8221;), ne approvava lo statuto e l&#8217;atto costitutivo e individuava in essa il soggetto più¹ adatto a gestire il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale; con scrittura privata autenticata del 30 dicembre 2017, intervenuta tra i curatori fallimentari e il presidente del consiglio di amministrazione, l&#8217;azienda speciale acquisiva il ramo di azienda organizzato per lo svolgimento dei servizi di igiene ambientale giù  in capo alla Latina Ambiente s.p.a..</p>
<p>2. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. staccata di Latina, De Vizia Transfer s.p.a. impugnava la predetta delibera, unitamente al provvedimento di annullamento in autotutela della procedura di gara. Il ricorso era affidato a sette motivi.</p>
<p>Nel giudizio si costituivano il Comune di Latina e l&#8217;Azienda speciale ABC che concludevano per il rigetto del ricorso.</p>
<p>2.1. Con un primo ricorso per motivi aggiunti De Vizia Transfer s.p.a. impugnava la deliberazione della Giunta del Comune di Latina 18 dicembre 2017, n. 564 di approvazione dello schema di contratto di servizio per la disciplina dei rapporti tra l&#8217;ente locale e l&#8217;azienda speciale, comprensivo del capitolato speciale.</p>
<p>2.2. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti era impugnata la deliberazione del Consiglio comunale 31 gennaio 2018, n. 2 di approvazione degli &#8220;<i>atti fondamentali dell&#8217;azienda speciale denominata &#8220;Azienda per i beni comuni di Latina&#8221; ai sensi dell&#8217;art. 114, c. 8 del tuel e dell&#8217;art. 31 dello stato dell&#8217;azienda</i>&#8220;; si trattava, in particolare, del &#8220;<i>piano &#8211; programma</i>&#8221; comprendente la versione definitiva del &#8220;<i>contratto di servizio</i>&#8220;. Nel ricorso era domandata la declaratoria di inefficacia del contratto di servizio stipulato il 31 gennaio 2018 tra il Comune di Latina e l&#8217;Azienda speciale ABC.</p>
<p>2.3. Il Tribunale amministrativo regionale adito, con sentenza, sez. I, 2 luglio 2018, n. 367, dichiarava l&#8217;inammissibilità  del ricorso e dei motivi aggiunti per carenza di interesse a ricorrere; a parere del giudice di primo grado, nella fase anteriore all&#8217;aggiudicazione (e, comunque, prima dell&#8217;avvio di ogni attività  di verifica dei requisiti di ammissione dei concorrenti e di valutazione delle offerte) non sussiste alcuna situazione soggettiva tutelabile in giudizio dell&#8217;operatore economico che abbia presentato domanda di partecipazione.</p>
<p>Ulteriore ragione di inammissibilità  era individuata nella violazione del divieto di cumulo di atti non connessi (quali, in particolare la determinazione dirigenziale n. 1142/2017 di annullamento in autotutela degli atti di gara e la delibera n. 70 del 2017, di costituzione dell&#8217;Azienda speciale ABC).</p>
<p>3. Proponeva appello De Vizia Transfer s.p.a. che domandava la riforma della sentenza con conseguente esame nel merito dei motivi di ricorso proposti in primo grado; si costituivano in giudizio il Comune di Latina e l&#8217;Azienda per i beni comuni di Latina.</p>
<p>3.1. Il Consiglio di Stato, con sentenza sez. V, 14 marzo 2019, n. 1687, accoglieva l&#8217;appello proposto, e in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva il secondo motivo del ricorso, riconoscendo l&#8217;illegittimità  della determinazione dirigenziale n. 1142/2017 di annullamento in autotutela degli atti di gara.</p>
<p>3.2. La sentenza riteneva sussistente la violazione delle regole del c.d. giusto procedimento poste dagli artt. 7 e ss. l. 7 agosto 1990, n. 241: il Comune, pur avendo comunicato l&#8217;avvio del procedimento di annullamento in autotutela degli atti di gara, l&#8217;aveva poi concluso senza permettere ai concorrenti interessati di interloquire in alcun modo; nè, era aggiunto, poteva ritenersi che il contributo degli operatori, seppure acquisito prima della formazione della determinazione, non avrebbe impresso sorte diversa alla procedura, visto il potere discrezionale dell&#8217;amministrazione nell&#8217;adozione di un atto di autotutela per nulla vincolato.</p>
<p>4. De Vizia Transfer s.p.a. propone ricorso per revocazione; nel giudizio si è costituito il Comune di Latina e l&#8217;Azienda speciale per i beni comuni di Latina.</p>
<p>Alla camera di consiglio del 6 giugno 2019, fissata per l&#8217;esame dell&#8217;istanza cautelare proposta dalla ricorrente, la causa era rinviata al 20 giugno 2019 per ragioni di integrità  del Collegio.</p>
<p>Alla camera di consiglio del 20 giugno 2019, dato avviso alle parti della possibilità  di decidere la controversia con sentenza in forma semplificata ex art. 60 Cod. proc. amm., la causa era trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p>1. De Vizia Transfer s.p.a. domanda la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato 14 marzo 2019, n. 1687 ai sensi degli artt. 106 Cod. proc. amm. e 395, comma 1, n. 4) Cod. proc. civ. per errore di fatto consistito nell&#8217;omessa pronuncia su taluni motivi di appello: in particolare, il giudice d&#8217;appello non avrebbe pronunciato sulla censura di invalidità  derivata della delibera del Consiglio comunale di Latina n. 70 del 2017 &#8211; di costituzione dell&#8217;Azienda speciale ABC e affidamento ad essa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti &#8211; contenuta nel secondo motivo di appello.</p>
<p>1.1. Il ricorrente precisa di aver concluso il secondo motivo di appello, dopo aver dedotto i vizi di legittimità  della determinazione dirigenziale n. 1142/2017, di annullamento in autotutela degli atti di gara, in questo modo: &#8220;<i>i suddetti vizi sono idonei ad inficiare, oltre la determina n. 1142/2017, altresì in via derivata, la successiva delibera di C.C. n. 70/17, fondata sul presupposto della validità  ed efficacia della prima. La sentenza è dunque anche sotto tali profili errata e deve essere riformata</i>&#8220;; sul piano rescissorio insiste per l&#8217;annullamento anche della delibera del Consiglio comunale di Latina per invalidità  derivata della determinazione dirigenziale n. 1142/2017 considerato il rapporto di connessione funzionale tra i due atti, accertato, a suo dire, dalla stessa sentenza d&#8217;appello.</p>
<p>1.2. Con altro motivo di ricorso è chiesta nuovamente la revocazione della sentenza ai sensi degli artt. 106 Cod. proc. amm. e 395, comma 1, n. 4) Cod. proc. civ. per errore di fatto consistito nell&#8217;omessa pronuncia sulle censure ritualmente dedotte nell&#8217;atto di appello con le quali era domandato l&#8217;annullamento della delibera del Consiglio comunale di Latina n. 70 del 2017, di costituzione dell&#8217;azienda speciale, anche per vizi autonomi. I motivi di appello sono integralmente riproposti nel presente ricorso.</p>
<p>2. Il primo motivo di ricorso è fondato.</p>
<p>2.1. L&#8217;omissione di pronuncia su domanda, motivo di ricorso o eccezione è ragione di revocazione della sentenza del Consiglio di Stato per errore di fatto ai sensi dell&#8217;art. 395, comma 1, Cod. proc. civ., cui rinvia l&#8217;art. 106 Cod. proc. amm., alle condizioni fissate dalla sentenza dell&#8217;Adunanza plenaria 22 gennaio 1997, n. 3, cui la giurisprudenza successiva si è costantemente uniformata (in ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 26 aprile 2018, n. 2530).</p>
<p>2.2. Il ragionamento dell&#8217;Adunanza plenaria è articolato nei seguenti passaggi:</p>
<p>&#8221; non v&#8217;è dubbio che l&#8217;omessa pronuncia del giudice costituisce violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (e, dunque, un errore di diritto per violazione di norma processuale, art. 112 c.p.c.);</p>
<p>&#8221; ciù², perà², non significa che questa violazione non possa aver causa in un errore di fatto revocatorio;</p>
<p>&#8221; può, infatti, accadere che il giudice, pur rendendosi conto del suo dovere di pronunciare, poi, perà², in concreto, non l&#8217;abbia fatto;</p>
<p>&#8221; è necessario &#8211; ed è questo il passaggio decisivo di tutto il ragionamento dell&#8217;Adunanza plenaria &#8211; che ciù² emerga dalla sentenza e la motivazione è lo strumento principale mediante il quale può emergere l&#8217;errore di fatto nel quale sia incorso il giudice per non aver pronunciato su di un motivo che gli era stato proposto.</p>
<p>2.3. L&#8217;errore di fatto &#8211; quand&#8217;anche esiti nell&#8217;omissione di pronuncia &#8211; dovrà  così possedere le note caratteristiche dell&#8217;errore di fatto c.d. revocatorio ovvero:</p>
<p>a) consistere nell&#8217;erronea percezione del contenuto materiale degli atti del processo (ovvero in una svista, in un errore di lettura, nell&#8217; &#8220;<i>abbaglio dei sensi</i>&#8220;) per il quale il giudice abbia fondato il suo convincimento su di un falso presupposto di fatto (solo per limitarsi alle ultime pronunce cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22 gennaio 2019, n. 553; sez.VI, 4 gennaio 2019, n. 102; sez. V, 8 giugno 2018, n. 3478; sez. VI, 17 maggio 2018, n. 2997; sez. V, 3 aprile 2018, n. 2037; sez. V, 2 marzo 2018, n. 1297; sez. V, 7 febbraio 2018, n. 813);</p>
<p>b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;</p>
<p>c) essere decisivo, vale a dire trovarsi in un rapporto di stretta consequenzialità  con la pronuncia adottata dal giudice (ovvero, più¹ chiaramente, più¹ opportunamente, la soluzione con la quale il giudice ha chiuso la controversia), di modo che si possa dire che se l&#8217;errore non sia fosse verificato l&#8217;esito sarebbe stato diverso (in tal senso, <i>ex multis</i>, Cons. Stato, sez. VI, 2 novembre 2018, n. 6223 III, 24 ottobre 2018, n. 6061; IV, 14 giugno 2018, n. 3671; V, 3 aprile 2018).</p>
<p>2.4. Se v&#8217;è omissione di pronuncia, dunque, è sul giudice della revocazione (<i>melius</i>: cui è rivolto il ricorso per revocazione della sentenza per omissione di pronuncia dovuta ad errore di fatto) che ricade l&#8217;alternativa: se ritiene, alla luce della motivazione della sentenza, l&#8217;omessa pronuncia conseguenza di una &#8220;<i>svista</i>&#8220;, vale a dire di un errore nella lettura degli atti di causa tale per cui il giudice non si è reso conto dell&#8217;esistenza di una domanda proposta dalle parti (o di un motivo), revocare la sentenza e pronunciare, in sede rescissoria, sulla domanda (o sul motivo) non esaminato; se, invece, ritiene l&#8217;omessa pronuncia conseguenza di un errore di giudizio &#8211; che cioè il giudice abbia consapevolmente ritenuto non doversi pronunciare sulla domanda o sul motivo di ricorso proposto, che pure aveva ben percepito &#8211; dichiarare inammissibile il ricorso per revocazione, non potendo la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, allo stato dell&#8217;ordinamento, trovare rimedio nel ricorso per revocazione.</p>
<p>2.5. La sentenza impugnata è viziata da omissione di pronuncia: come esposto dall&#8217;odierna ricorrente, a pag. 21 dell&#8217;atto di appello era espressamente argomentata, dalla pretesa illegittimità  della determinazione dirigenziale n. 1142 del 2017, di annullamento in autotutela degli atti di gara, l&#8217;invalidità  derivata della successiva delibera del Consiglio comunale del Comune di Latina n. 70 del 2017, per essere fondata sul presupposto della validità  ed efficacia della prima.</p>
<p>Dalla motivazione della sentenza non risultano ragioni, nè espresse nè tacite, per le quali il giudice d&#8217;appello non ebbe a pronunciare su tale specifica censura, di modo che si possa dire sia stata la sua una scelta consapevole &#8211; ma errata &#8211; e quindi qualificabile come errore di diritto; è, invece, da credere che l&#8217;omissione di pronuncia sulla censura abbia spiegazione in una mera &#8220;<i>svista</i>&#8221; ovvero nell&#8217;erronea lettura degli atti di causa, che non gli ha consentito di cogliere, all&#8217;interno del secondo motivo di appello &#8211; contente le censure di illegittimità  dell&#8217;annullamento in autotutela degli atti di gara &#8211; la presenza di una censura diretta a far valere l&#8217;annullamento anche della delibera consiliare.</p>
<p>2.6. Decisiva, perchè ciù² accadesse, potrebbe essere stata la modalità  di redazione del motivo di appello: la censura di illegittimità  della delibera consiliare per invalidità  derivata, era formulata nell&#8217;ultima parte dello stesso, ed argomentata dall&#8217;appellante come inderogabile conseguenza dell&#8217;accoglimento dei suesposti vizi dell&#8217;atto di annullamento in autotutela degli atti di gara; è plausibile che il giudice d&#8217;appello non l&#8217;abbia percepita alla lettura del motivo di ricorso e per questa ragione non abbia emesso pronuncia.</p>
<p>2.7. In conclusione, il primo motivo di ricorso per revocazione va accolto e la sentenza revocata per omessa pronuncia sulla domanda di annullamento per invalidità  derivata della delibera del Consiglio comunale del Comune di Latina 8 agosto 2017, n. 70.</p>
<p>3. Quanto al secondo motivo del ricorso per revocazione valgono le seguenti considerazioni.</p>
<p>3.1. La ricorrente richiede la revocazione della sentenza per omissione di pronuncia sui motivi di appello diretti a far valere i vizi autonomi della delibera del Consiglio comunale di Latina 8 agosto 2017, n. 70.</p>
<p>3.2. La sentenza impugnata effettivamente non reca pronuncia su detti motivi; è da credere, perà², che essi non siano stati esaminati per scelta consapevole del giudice che ha ritenuto possibile l&#8217;assorbimento per aver ritenuto illegittima la determinazione di annullamento in autotutela degli atti di gara.</p>
<p>Non è possibile ritenere, infatti, che il giudice di appello abbia arrestato la sua lettura dell&#8217;atto di appello al secondo motivo di appello e, per una &#8220;<i>svista</i>&#8220;, non esaminato i successivi motivi di appello. E&#8217; escluso, dunque, l&#8217;errore di fatto ex art. 395, comma 1, n. 4) Cod. proc. civ.</p>
<p>3.3. Senonchè, la decisione di assorbimento dei motivi esponenti i vizi autonomi della delibera consiliare dipende dalla decisione sulla domanda di annullamento per invalidità  derivata della determinazione di annullamento in autotutela degli atti di gara &#8211; sulla quale, come accertato, non vi fu pronuncia per errore di fatto: ne segue che, conclusa la fase rescindente, in fase rescissoria, si dovrà  dapprima valutare la fondatezza della censura di invalidità  derivata, e all&#8217;esito di questa, esaminare (o dichiarare assorbiti) gli altri motivi di appello.</p>
<p>4. Può avviarsi ora la fase rescissoria del giudizio con l&#8217;esame della censura di invalidità  derivata della delibera del Consiglio comunale di Latina n. 70 del 2017 per illegittimità  della determinazione dirigenziale di annullamento in autotutela degli atti di gara; quest&#8217;ultima coperta dal giudicato interno recato dalla sentenza oggetto dell&#8217;odierna revocazione.</p>
<p>4.1. Il motivo è infondato.</p>
<p>4.2. Ritiene il Collegio che tra il procedimento concluso con la determinazione dirigenziale 13 luglio 2017, n. 1142, di annullamento in autotutela degli atti della procedura di gara e la delibera del Consiglio comunale di Latina dell&#8217;8 agosto 2018, n. 70, non ricorre quella connessione funzionale per la quale i vizi dell&#8217;atto presupposto si riversano sull&#8217;atto conseguente in via di invalidità  derivata.</p>
<p>I due atti sono autonomi; tra loro non v&#8217;è alcun nesso di presupposizione tale che il primo possa dirsi il presupposto per il legittimo esercizio del potere del quale il secondo è espressione (per un caso di invalidità  derivata c.d. interna, cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2019, n. 569; III, 15 novembre 2018, n. 6448; per i casi di invalidità  c.d. ad effetto caducante, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 novembre 2017, n. 5060; IV, 21 settembre 2015, n. 4404), con la conseguenza che l&#8217;illegittimità  del primo è causa di invalidità  del secondo.</p>
<p>4.3. Ne è prova, d&#8217;altronde, la motivazione della determinazione del dirigente responsabile del servizio Gare e contratti 13 luglio 2017, n. 1142 ove la decisione di procedere all&#8217;annullamento in autotutela della procedura di gara bandita per l&#8217;affidamento del servizio di igiene urbana nel Comune di Latina è ricondotta unicamente al parere dell&#8217;A.N.A.C. di accertamento della portata &#8220;<i>irragionevolmente restrittiva della concorrenza</i>&#8221; della clausola di cui al punto 13.1.5. del disciplinare di gara.</p>
<p>Il dirigente si determinava all&#8217;annullamento degli atti di gara <i>ex</i> art. 21 &#8211; <i>nonies</i> l. 7 agosto 1990, n. 241, &#8220;<i>Considerato che, accanto alla necessità  di individuare il miglior contraente &#8220;vale a dire del contraente che offra le migliori garanzie al prezzo più¹ conveniente per la corretta esecuzione della prestazione</i>&#8221; <i>volta al controllo della spesa pubblica per il miglior utilizzo del denaro della collettività , la procedura di evidenza pubblica è finalizzata anche alla tutela della concorrenza</i>&#8221; (così nella motivazione del provvedimento).</p>
<p>4.4. Non v&#8217;è, invece, alcun riferimento alla (sopraggiunta) volontà  di gestire il servizio di igiene urbana non giù  mediante suo affidamento attraverso procedura di gara, ma in altra forma; decisione, peraltro, che avrebbe comportato non l&#8217;annullamento degli atti di gara, ma la revoca ai sensi dell&#8217;art. 21 &#8211; <i>quinquies</i> l. 241 del 1990 per &#8220;<i>sopravvenuti motivi di pubblico interesse</i>&#8220;.</p>
<p>4.5. La delibera del Consiglio comunale dell&#8217;8 agosto 2017, n. 70 individua quale soggetto più¹ idoneo alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti l&#8217;azienda speciale ex art. 114 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (<i>Testo unico enti locali</i>) ed approva lo statuto dell&#8217;azienda speciale denominata &#8220;<i>Azienda per i beni comuni di Latina (ABC Latina)</i>&#8220;, il suo atto costitutivo e, infine, conferisce il capitale di dotazione mediante stanziamento a valere sull&#8217;esercizio 2017 del bilancio comunale.</p>
<p>4.6. Tra i presupposti richiamati nella delibera consiliare v&#8217;è l&#8217;avvenuto annullamento in autotutela degli atti della gara bandita per l&#8217;affidamento del servizio di igiene urbana, ma è così dimostrata esclusivamente una connessione di mero fatto tra i due atti &#8211; annullata la gara il Comune si è trovato nella condizione di dover valutare nuovamente quale fosse la migliore modalità  organizzativa per il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti &#8211; e non giuridica nei sensi precedentemente descritti.</p>
<p>4.7. Tanto più¹ che, come rilevato dall&#8217;azienda nella memoria difensiva, l&#8217;oggetto sociale dell&#8217;azienda speciale, quale risulta dallo statuto approvato (art. 4), è più¹ ampio della sola gestione del servizio di igiene urbana e raccolta differenziata dei rifiuti, poichè comprende anche la realizzazione delle opere destinate all&#8217;esercizio del servizio (lett. a), la cura del decoro urbano e del verde pubblico (lett. b), ed infine, &#8220;<i>la gestione dei beni comuni indicati dall&#8217;apposito regolamento comunale</i>&#8221; (lett. c).</p>
<p>4.8. Un&#8217;ultima precisazione è imposta dalla peculiarità  della vicenda.</p>
<p>L&#8217;annullamento della determinazione dirigenziale &#8211; disposta dalla sentenza impugnata nella parte non oggetto di revocazione &#8211; imporrebbe al Comune di Latina di adottare una decisione sulla ripresa della procedura di gara per l&#8217;affidamento del servizio di igiene urbana giù  avviata dal Commissario prefettizio.</p>
<p>Senonchè, nell&#8217;odierna vicenda, una decisione giù  esiste ed è quella assunta con la delibera consiliare dell&#8217;8 agosto 2017, n. 70, nella quale è espressa, in maniera risolutiva, l&#8217;idea che il soggetto più¹ idoneo a garantire il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani sia l&#8217;azienda speciale ABC.</p>
<p>La delibera consiliare è chiara espressione della volontà  dell&#8217;amministrazione di soprassedere alla procedura di gara e di utilizzare un&#8217;altra modalità  di gestione del servizio; in essa, poi, sono chiaramente indicate le ragioni a fondamento di tale decisione.</p>
<p>Richiedere altra determinazione dell&#8217;amministrazione avrebbe quale unica conseguenza imporre un onere conformativo assolutamente defatigante ed inutile alla luce della volontà  dell&#8217;amministrazione comunale, giù  disvelata dall&#8217;andamento dell&#8217;azione amministrativa.</p>
<p>5. La predetta considerazione vale tanto più¹ che la De Vizia Transfer s.p.a. ha rivolto plurimi motivi di ricorso avverso la delibera del Consiglio comunale dell&#8217;8 agosto 2017, n. 70 censurando, diffusamente, l&#8217;affidamento del servizio all&#8217;azienda speciale ABC, e con esse le ragioni che sono a fondamento di tale scelta dell&#8217;amministrazione.</p>
<p>Vanno, pertanto, esaminati i motivi di appello non decisi nella sentenza impugnata &#8211; a loro volta ripropositivi degli originari motivi di ricorso diretti a far valere i vizi autonomi della delibera consiliare &#8211; per i quali v&#8217;è ora interesse alla decisione (cfr. Adunanza plenaria 27 aprile 2015, n. 5).</p>
<p>Con la precisazione che le censure esposte nel terzo motivo (rubricato &#8220;<i>Error in iudicando: in ordine alla illegittimità  della d.c.c. n. 70/17</i>&#8220;), contrastanti le riflessioni che il giudice di primo grado ha ritenuto di spendere dopo aver dichiarato inammissibile il ricorso, saranno meglio approfondite nell&#8217;esame dei successivi motivi.</p>
<p>6. Con il quarto motivo, (rubricato &#8220;<i>Error in iudicando: violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 14 del d.lgs. n. 175/2016 e dei principi generali in tema di finanza pubblica; eccesso di potere per sviamento di potere, contraddittorietà  manifesta, irragionevolezza, illogicità , difetto di istruttoria, errore sui presupposti e travisamento dei fatti</i>&#8220;) la ricorrente sostiene l&#8217;illegittimità  della delibera del Consiglio comunale di Latina n. 70 del 2017 per violazione del divieto, contenuto nell&#8217;art. 14, comma 6, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, di assumere e/o mantenere l&#8217;organizzazione e la gestione del servizio attraverso enti partecipati in caso di dichiarazione di fallimento della società  controllata precedente gestore del servizio.</p>
<p>Assume la ricorrente che tale divieto impediva al Comune di Latina &#8211; controllante la società  a partecipazione pubblica Latina Ambiente s.p.a. dichiarata fallita dal Tribunale di Latina con sentenza 7 dicembre 2016, n. 105 &#8211; di affidare il servizio di igiene urbana, svolto negli anni dalla società  fallita, ad un ente partecipato qual è l&#8217;azienda speciale ABC.</p>
<p>6.1. La ricorrente ricorda come il divieto sia stato interpretato (in particolare dalla giurisprudenza contabile) come vera e propria sanzione che impone all&#8217;amministrazione di dismettere la veste di imprenditore pubblico, per la cattiva prova che ne ha dato rendendo possibile il fallimento della società  partecipata, e di procedere all&#8217;esternalizzazione del servizio.</p>
<p>6.2. Il Comune di Latina, invece, con lo strumento dell&#8217;azienda speciale, continuerebbe a gestire il servizio; prova sarebbe l&#8217;avvenuta cessione del ramo di azienda, ivi compresi i dipendenti che ne facevano parte, da Latina Ambiente s.p.a. in fase di liquidazione all&#8217;azienda speciale: il Comune di Latina, in breve, continuerebbe ad operare quale imprenditore pubblico, con il medesimo complesso aziendale facente capo alla società  fallita, in elusione della ratio sottostante al divieto come in precedenza individuata.</p>
<p>7. Il motivo è infondato.</p>
<p>7.1. L&#8217;art. 14 (<i>Crisi di impresa di società  a partecipazione pubblica</i>), comma 6, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (<i>Testo unico in materia di società  a partecipazione pubblica</i>) stabilisce che: &#8220;<i>Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società  a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società , nè acquisire o mantenere partecipazioni in società , qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita</i>&#8220;.</p>
<p>E&#8217; posta la questione se, fermo il divieto di costituzione di nuova società  (acquisizione o mantenimento in società ), la pubblica amministrazione controllante possa gestire il servizio pubblico giù  affidato alla società  dichiarata fallita mediante modelli di gestione diversi quale, in particolare, per l&#8217;odierna vicenda, l&#8217;azienda speciale di cui all&#8217;art. 114 T.U.E.L..</p>
<p>7.2. Ritiene il Collegio che la pubblica amministrazione controllante può gestire il servizio pubblico, in precedenza affidato alla società  a partecipazione pubblica dichiarata fallita, mediante la costituzione di un&#8217;azienda speciale e, più¹ in generale, attraverso forme di gestione diverse dalla società  a partecipazione pubblica, come pure decidere di rivolgersi al mercato con una procedura di gara.</p>
<p>7.3. Il divieto ha ad oggetto la costituzione di &#8220;<i>nuove società </i>&#8220;, come pure l&#8217;acquisizione di partecipazioni societarie e il loro mantenimento; l&#8217;espresso riferimento ad una delle modalità  di gestione del servizio pubblico &#8211; la società  a partecipazione pubblica (che a gestire un servizio pubblico può servire per l&#8217;art. 4 del d.lgs. 175 cit.) &#8211; porta ad escludere dal divieto le altre modalità , per la presunzione dell&#8217;uso preciso e consapevole da parte del legislatore dell&#8217;espressioni contenute nelle norme (argomento del c.d. legislatore consapevole, cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 8 novembre 2018, n. 28575, ma sin da Corte cost., 18 ottobre 1995, n. 440).</p>
<p>7.4. D&#8217;altronde, per la chiara lettera della legge, l&#8217;estensione del divieto ad altre modalità  di gestione del servizio pubblico potrebbe avvenire solo attraverso un&#8217;interpretazione analogica, ma la norma è derogatoria dell&#8217;ordinaria capacità  d&#8217;agire delle amministrazioni pubbliche e, per questo, ne è vietata l&#8217;interpretazione analogica ai sensi dell&#8217;art. 14 delle preleggi: in breve, il divieto non può essere esteso a casi diversi da quello cui espressamente si riferisce.</p>
<p>7.5. L&#8217;azienda speciale, del resto, ha caratteri diversi da quelli della società  a partecipazione pubblica (per un&#8217;ampia disamina degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali sulla natura dell&#8217;azienda speciale, specie in punto di sua equiparazione all&#8217;ente pubblico economico, cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 9 agosto 2018, n. 20684, che, al par. 41, parla di &#8220;indubbie differenze&#8221; dell&#8217;azienda speciale con la società  in house):</p>
<p>a) per la natura: l&#8217;azienda speciale è, per l&#8217;art. 114, comma 1, TUEL, un ente pubblico, appartenente alla categoria degli &#8220;enti strumentali&#8221;, laddove, invece, la società , pur se a partecipazione pubblica, è soggetto privato (ovvero, forse più¹ esattamente, un soggetto pubblico in forma privatistica);</p>
<p>b) per la struttura: organi dell&#8217;azienda speciale sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore (art. 114, comma 3, TUEL) e il collegio dei revisori, organi della società  a partecipazione pubblica sono, invece, l&#8217;amministratore unico ovvero il consiglio di amministrazione (quale organo amministrativo, art. 11, commi 2 e 3, d.lgs. n. 175 del 2016) e l&#8217;assemblea della società  (salva la scelta per uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI &#8211; bis del Capo V del titolo V del codice civile; art. 11, comma 3, penultimo periodo, d.lgs. n. 175 cit.);</p>
<p>c) per il regime giuridico: &#8211; degli atti e dei provvedimenti assunti (cfr. sulla forma dei contratti delle aziende speciali, cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 9 agosto 2018, n. 20684 giù  citata); &#8211; dei beni in dotazione; delle regole in materia di assunzione del personale; della responsabilità  amministrativa e contabile degli amministratori.</p>
<p>d) per la relazione che intercorre con l&#8217;amministrazione pubblica controllante: al pari della società  a partecipazione pubblica, l&#8217;azienda speciale è dotata di autonomia organizzativa ed imprenditoriale ma l&#8217;ente locale di riferimento esercita su di essa, fa ogni altra pubblica amministrazione nei confronti di un proprio ente strumentale, un penetrante potere di indirizzo e vigilanza che si compendia nel definizione degli indirizzi e delle finalità  da perseguire, nella nomina degli organi ed, infine, specialmente, nel potere di approvazione di tutti gli atti fondamentali (il comma 8 dell&#8217;art. 114 TUEL contiene l&#8217;elencazione specifica degli atti da sottoporre ad approvazione) e di verifica dei risultati di gestione.</p>
<p>L&#8217;azienda speciale gode, dunque, di autonomia (che l&#8217;art. 114, comma 1, TUEL, definisce opportunamente &#8220;imprenditoriale&#8221;) ma la sua attività  è diretta e orientata dall&#8217;ente controllante in un rapporto assimilabile a quello che l&#8217;ente ha con un proprio organo (non è un caso che nella vigenza della l. 103/1903 l&#8217;azienda speciale era considerata quale organo speciale dell&#8217;ente, incardinata nel suo apparato amministrativo, ma dotata di propria autonomia gestionale e contabile).</p>
<p>Si tratta, in breve, di un&#8217; &#8220;amministrazione parallela&#8221;, cioè di una struttura inquadrata organicamente nella più¹ ampia organizzazione pubblicistica dell&#8217;ente pubblico (così, testualmente, Cons. Stato, sez. V, 22 settembre 2017, n. 4435; cfr. anche Cons. Stato, sez. III, 10 aprile 2015, n. 1842; V, 20 febbraio 2014, n. 820).</p>
<p>Le differenze enucleate tra i due soggetti non ne consente l&#8217;assimilazione ai fini, di interesse per l&#8217;odierno giudizio, dell&#8217;estensione del divieto di cui al citato art. 14, comma 6, d.lgs. 175 del 2016.</p>
<p>7.6. Il predetto divieto, d&#8217;altronde, non va inteso alla stregua di una sanzione comminata all&#8217;amministrazione pubblica di dismettere temporaneamente la veste di imprenditore pubblico, ma, in maniera più¹ calibrata, come obbligo di ricorre a modalità  di gestione del servizio pubblico, avente ad oggetto la produzione di beni e l&#8217;erogazione di servizi, diverse dalla società  a partecipazione pubblica al fine di un miglior investimento delle risorse pubbliche.</p>
<p>7.7. In conclusione: se il divieto posto dall&#8217;art. 14, comma 6, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 è limitato alla sola costituzione di una nuova società  cui affidare il medesimo servizio pubblico giù  in capo alla società  fallita, il Comune di Latina non l&#8217;ha violato per aver deciso di costituire un&#8217;azienda speciale per la gestione del servizio di igiene urbana nel suo territorio nè lo ha eluso per aver l&#8217;azienda acquisito il ramo di azienda giù  in titolarità  della società  partecipata.</p>
<p>Per quanto in precedenza esposto, d&#8217;altra parte, quel che differenzia l&#8217;azienda speciale dalla società  a partecipazione pubblica non è la natura dell&#8217;attività , che consiste pur sempre nella produzione in forma imprenditoriale di beni e servizi, e, piuttosto, nella condizione di più¹ organico collegamento dell&#8217;azienda speciale all&#8217;ente locale (come chiarito dalla più¹ volte citata sentenza della Corte di cassazione, Sez. Unite, n. 20684 del 2018, in cui si propone la tesi della coesistenza di una &#8220;doppia anima&#8221; nell&#8217;azienda speciale, l&#8217;una legata alla natura di attività  di impresa esercitata e l&#8217;altra all&#8217;imprescindibile rapporto di collegamento con l&#8217;ente locale).</p>
<p>8. Con il quarto motivo (rubricato &#8220;<i>Error in iudicando: violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 3, L. 241/90. Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 34, comma 20, D.L. 179/12. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 192, comma 2, d.lgs. 50/16. Violazione dei principi generali di imparzialità  e buon andamento (art. 97 Cost.) dell&#8217;azione amministrativa. Eccesso di potere sub specie di difetto di istruttoria &#8211; difetto di motivazione &#8211; errore nei presupposti &#8211; illogicità  manifesta &#8211; contraddittorietà  &#8211; sviamento</i>&#8220;) è contestata la legittimità  della delibera del Consiglio comunale di Latina n. 70 del 2017 per violazione degli oneri posti a carico della pubblica amministrazione, qualora decida di procedere all&#8217;affidamento <i>in house</i> di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato.</p>
<p>8.1. La tesi della ricorrente si snoda attraverso i seguenti passaggi:</p>
<p>&#8211; ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cit. l&#8217;azienda speciale è un organismo <i>in house</i>;</p>
<p>&#8211; ne segue che, per affidare ad esso in via diretta il servizio pubblico di igiene urbana era necessario rispettare gli oneri imposti alle stazioni appaltanti in caso di affidamento a società  <i>in house</i> di un contratto, e precisamente la preventiva valutazione della congruità  economica dell&#8217;offerta del soggetto <i>in house</i> con conseguente assolvimento dell&#8217;onere motivazionale circa le ragioni del mancato ricorso al mercato nonchè dei benefici per la collettività  della forma di gestione prescelta (anche con riferimento agli obiettivi di universalità  e socialità , di efficienza, di economicità  e di qualità  del servizio, nonchè di ottimale impiego delle risorse pubbliche);</p>
<p>&#8211; le motivazioni della delibera del Consiglio comunale di Latina n. 70/2017 non danno conto delle ragioni per le quali l&#8217;affidamento del servizio di igiene urbana alla azienda speciale ABC risulterebbe comparativamente più¹ vantaggioso rispetto alla ordinaria scelta dell&#8217;affidamento al contraente selezionato attraverso una procedura di gara nè quali benefici ne deriverebbero per la collettività .</p>
<p>9. Il motivo è infondato.</p>
<p>9.1. In premessa: l&#8217;art. 14, comma 6, d.lgs. n. 175 cit., più¹ volte citato, disciplina la fase successiva al fallimento della società  partecipata affidataria del servizio pubblico in negativo, con il divieto alla costituzione di nuove società  (acquisire partecipazioni societarie o mantenere partecipazioni in società ) per la gestione del medesimo servizio, ma non in positivo, non indica, cioè, un modello di gestione da utilizzare per l&#8217;erogazione del servizio pubblico (per sua natura continuativamente dovuto alla collettività ).</p>
<p>Al fallimento della società  partecipata dall&#8217;ente locale, precedente gestore del servizio, non segue necessariamente l&#8217;esternalizzazione dello stesso mediante affidamento a contraente selezionato con procedura di gara ma l&#8217;amministrazione pubblica è libera di scegliere la modalità  di gestione del servizio ritenuta più¹ opportuna.</p>
<p>9.2. L&#8217;azienda speciale, per le caratteristiche precedentemente esposte, è il modello di gestione del servizio pubblico più¹ vicino alla completa internalizzazione o autoproduzione del servizio stesso. In questo senso l&#8217;azienda speciale è un soggetto <i>in house</i>, al pari della società  a partecipazione pubblica c.d. <i>in house</i>, inteso come <i>longa manus</i> dell&#8217;amministrazione pubblica per la realizzazione di lavori o opere o per l&#8217;espletamento di servizi. L&#8217;affidamento del servizio pubblico ad un&#8217;azienda speciale configura, pertanto, un c.d. affidamento <i>in house</i>.</p>
<p>9.3. Per gli affidamenti <i>in house</i> la pubblica amministrazione è tenuta al rispetto delle condizioni poste dall&#8217;art. 192, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per il quale: &#8220;<i>Ai fini dell&#8217;affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità  economica dell&#8217;offerta di soggetti in house, avuto riguardo all&#8217;oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonchè dei benefici per la collettività  della forma di gestione prescelta, anche con riguardo agli obiettivi di universalità  e socialità , di efficienza, di economicità  e di qualità  del servizio, nonchè di ottimale impiego delle risorse pubbliche</i>&#8220;.</p>
<p>9.4. Il Consiglio di Stato, con ordinanza di questa Sezione, 14 gennaio 2019, n. 296 ha spiegato che l&#8217;art. 192, comma 2, citato assoggetta l&#8217;affidamento <i>in house</i> ad una duplice condizione: a) la prima consiste nell&#8217;obbligo di motivare le condizioni che hanno comportato l&#8217;esclusione del ricorso al mercato; b) la seconda nell&#8217;obbligo di indicare gli specifici benefici per la collettività  connessi all&#8217;affidamento <i>in house</i>. Si è aggiunto che l&#8217;aggravamento degli oneri posti a carico delle amministrazioni pubbliche che intendano ricorrere ad affidamenti <i>in house</i> va spiegata con l&#8217;orientamento di sfavore del legislatore italiano verso gli affidamenti diretti in regime di delegazione interorganica rispetto ad altre forme di affidamento ed, in particolare, all&#8217;affidamento che avvenga mediante procedura di gara.</p>
<p>9.5. Il Consiglio di Stato ha, dunque, ritenuto opportuno, con l&#8217;ordinanza citata, sottoporre alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea, a mezzo rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, la questione della compatibilità  delle previsioni del diritto nazionale italiano &#8211; che pongono gli affidamenti in house in una posizione subordinata e subvalente rispetto all&#8217;affidamento che avvenga mediante selezione del contraente con procedura di gara &#8211; con i principi e le disposizioni del diritto dell&#8217;Unione europea (ed, in particolare, con l&#8217;art. 2 della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull&#8217;aggiudicazione dei contratti di concessione) che, per il principio di libera organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sembrano comportare una piena equiordinazione fra le diverse modalità  di assegnazione dei servizi di interesse delle amministrazioni pubbliche, se non addirittura la prevalenza logica del sistema di autoproduzione rispetto ai modelli di esternalizzazione.</p>
<p>9.6. Il rispetto degli oneri motivazionali rafforzati imposti dall&#8217;art. 192, comma 2, d.lgs. n. 50 cit. rileva anche ai fini della soluzione dell&#8217;odierna controversia, e, tuttavia, il Collegio ritiene che non sia necessario procedere alla sospensione (c.d. impropria) del giudizio in attesa della sentenza della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea poichè il Comune di Latina (a differenza di quanto accaduto nella vicenda dalla quale è scaturito il rinvio pregiudiziale: ne dà  conto l&#8217;ordinanza al punto 3.2.1.) ha motivato la sua decisione di procedere all&#8217;affidamento <i>in house</i> nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa interna.</p>
<p>9.7. La delibera del Consiglio comunale di Latina n. 70/2017, di affidamento <i>in house</i> all&#8217;azienda speciale ABC del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, rimanda &#8211; e fa propria &#8211; per la specificazione delle ragioni a giustificazione della modalità  di gestione prescelta alla relazione illustrativa redatta ai sensi dell&#8217;art. 34, comma 20, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221 a mente del quale: &#8220;<i>Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità  tra gli operatori, l&#8217;economicità  della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività  di riferimento, l&#8217;affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblica sul sito internet dell&#8217;ente affidante, che dà  conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall&#8217;ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste</i>&#8220;.</p>
<p>La relazione, dunque, va esaminata per la verifica del corretto assolvimento degli obblighi motivazionali aggravati di cui si è detto.</p>
<p>9.8. La relazione contiene un parte (la Sezione D) espressamente dedicata alla &#8220;<i>Motivazione economico &#8211; finanziaria della scelta</i>&#8221; con le ragioni per le quali la scelta per l&#8217;affidamento diretto all&#8217;azienda speciale erano prevalenti su quelle per l&#8217;affidamento definito &#8220;<i>concorrenziale</i>&#8221; (ovvero affidamento mediante procedura di gara).</p>
<p>In particolare, (a pagg. 82 &#8211; 83) era evidenziato che il quantitativo di rifiuti oggetto di raccolta differenziata risultava essere significativamente inferiore rispetto ai limiti minimi imposti dalla legge (il 30% a fronte del 65%), e che, dunque, si rendeva necessario un cambio radicale nella gestione complessiva del servizio, attraverso l&#8217;internalizzazione dello stesso per consentire all&#8217;ente locale di effettuare un controllo più¹ immediato e diretto sul gestore del servizio di quello possibile nei confronti del contraente privato cui lo stesso è affidato con la stipulazione di un contratto d&#8217;appalto, le cui rigide clausole mai possono consentire un dialogo altrettanto flessibile e continuativo.</p>
<p>Altra ragione era individuata nella riduzione del costo del servizio conseguente all&#8217;eliminazione dell&#8217;utile di impresa (fatto salvo un 5% da riservare ad un fondo per gli investimenti), cui sarebbe potuto conseguire una riduzione del canone dovuto dall&#8217;utenza (anche in ragione dell&#8217;incremento della raccolta differenziata).</p>
<p>La conclusione cui perviene la relazione è che: &#8220;<i>nonostante la filosofia gestionale richieda maggiori costi per l&#8217;alta intensità  di manodopera, il costo complessivo del servizio risulta più¹ economico e permette di raggiungere un obiettivo gestionale sensibilmente più¹ elevato</i>&#8220;.</p>
<p>9.9. Le motivazioni contenute nella relazione sono criticate dalla ricorrente:</p>
<p>a) per l&#8217;erroneità  dei calcoli relativi al costo di servizio, per aver preso in considerazione, quanto al costo del contratto di appalto, il prezzo a base d&#8217;asta e non anche i ribassi percentuali che le imprese avrebbero proposto;</p>
<p>b) perchè un servizio analogo (essendo nel disciplinare di gara previsto una percentuale di raccolta differenziata del 70%) è effettuato ad un costo maggiore (per la necessità  dell&#8217;azienda speciale di ulteriori 29 unità  lavorative rispetto a quelle previste dal disciplinare);</p>
<p>c) sul piano delle &#8220;politiche ambientali&#8221; per essere essa stessa in grado di realizzare una raccolta differenziata superiore a quella prevista nel piano economico &#8211; finanziario, come giù  avvenuto in altra affidamenti ottenuti da altri Comuni.</p>
<p>Infine, la ricorrente lamenta un approccio &#8220;ideologico e distorto&#8221; alla materia, in assenza di concreti e dimostrabili elementi di un reale beneficio per la collettività  della gestione del servizio mediante azienda speciale.</p>
<p>9.10. Le critiche esposte non meritano condivisione.</p>
<p>In via generale, ai sensi dell&#8217;art. 192, comma 2, cit. al Comune di Latina era richiesto di dare atto della congruità  economica dell&#8217;offerta dell&#8217;azienda speciale, nonchè di giustificare l&#8217;esclusione del ricorso al mercato e di indicare i benefici che ne sarebbero derivati per la collettività  dalla nuova forma di gestione prescelta.</p>
<p>Il Comune ha assolto all&#8217;onere motivazionale mediante l&#8217;allegazione di tabelle contenenti i costi del servizio affidato all&#8217;azienda speciale dimostrative, a sua valutazione, della congruità  economica degli stessi, con la necessità  di sperimentare un nuovo approccio all&#8217;esecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti, con riduzione dei costi del servizio, e conseguente riduzione della tariffa imposta ai cittadini, nonchè per la necessità  di procedere al reinvestimento degli utili nel miglioramento degli standard qualitativi del servizio.</p>
<p>Quanto alle criticità  evidenziate dalla ricorrente, va precisato che la stessa relazione (a pag. 84) dà  conto del fatto che nel costo per l&#8217;esternalizzazione non sono considerati i possibili ribassi in sede di gara, così dimostrando di aver chiara la questione e, d&#8217;altra parte, è precisato che i servizi posti a confronto tra affidamento al mercato ed affidamento <i>in house</i> e le basi per la stima dei costi sono differenti, e che, comunque, il costo del servizio potrà  essere ulteriormente ribassato mediante la revisione del piano da parte del Direttore responsabile della gestione dell&#8217;azienda speciale.</p>
<p>Tali considerazioni valgono a superare anche la seconda critica &#8211; l&#8217;affidamento <i>in house</i> comporterebbe un costo maggiore per ottenere un analogo risultato &#8211; mentre i livelli di differenziata raggiunti dalla De Vizia Transfer s.p.a., in altri Comuni, non può essere di certo ragione di preferenza del mercato considerate le specificità  proprie di ogni appalto.</p>
<p>9.11. In conclusione sul punto: la scelta del Comune di Latina è conforme alle prescrizioni normative e questo, non altro, rende irrilevante quale che sia la ragione ideologica che l&#8217;ha ispirata.</p>
<p>10. Le esposte considerazioni conducono alla reiezione anche del quinto motivo di ricorso (rubricato: &#8220;<i>Error in iudicando: violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 3 l. 241/90. Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 192, comma 2, d.lgs. 50/16. Violazione dei principi generali di imparzialità  e buon andamento (art 97 Cost.) dell&#8217;azione amministrativa, eccesso di potere sub specie di difetto di istruttoria &#8211; difetto di motivazione &#8211; errore nei presupposti &#8211; illogicità  manifesta &#8211; contraddittorietà </i>&#8220;) ove è contestata l&#8217;assenza della valutazione di congruità  economica dell&#8217;offerta dei soggetti <i>in house</i>: la relazione illustrativa contiene tabelle nelle quali sono dettagliatamente descritti i costi per ogni attività  ricompresa nel servizio di raccolta dei rifiuti e v&#8217;è espressa la valutazione di sostenibilità  degli stessi mediante i ricavi dalla tariffa applicata alla cittadinanza.</p>
<p>11. Il sesto motivo di ricorso (rubricato: &#8220;<i>Error in iudicando: violazione dell&#8217;art. 192 del d.lgs. 50 del 2016; violazione dell&#8217;art. 114 del d.lgs. 267/00; eccesso di potere per carenza di presupposti, contradditorietà , difetto di istruttoria, errore sui presupposti di fatto e di diritto</i>&#8220;) è inammissibile per carenza di interesse.</p>
<p>E&#8217; contestato il potere del Comune di Latina di fissare in via unilaterale e preventiva le condizioni alle quali l&#8217;azienda speciale è tenuta a svolgere il servizio pubblico che l&#8217;ente le affida, per essere l&#8217;azienda speciale un soggetto distinto dal Comune e, comunque, dotato di &#8220;autonomia imprenditoriale&#8221;.</p>
<p>Si tratta di un profilo che attiene ai rapporti interni tra l&#8217;ente locale e l&#8217;azienda speciale, ai quali è estranea De Vizia Transfer s.p.a. e che, dunque, non ha nè legittimazione nè interesse a contestarne le modalità  attuative.</p>
<p>12. Con il sesto motivo di ricorso (rubricato: &#8220;<i>Error in iudicando: violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 49 del d.lgs. 267/00; eccesso di potere per errore sui presupposti; sviamento</i>&#8220;), si assume l&#8217;illegittimità  della delibera del Consiglio comunale di Latina per violazione dell&#8217;art. 49, comma 1, T.U.E.L. ove è previsto che le proposte di deliberazione di Giunta o di Consiglio sono corredate dal parere di regolarità  tecnica del responsabile del Servizio e che, solo in carenza di tale figura, il parere possa essere reso dal segretario generale.</p>
<p>Afferma la ricorrente che la delibera consiliare impugnata, per avere ad oggetto l&#8217;affidamento del servizio di igiene urbana, dovesse essere accompagnata dal parere del dirigente del Servizio ambiente, invece mancante.</p>
<p>12.1. Il motivo è infondato.</p>
<p>La regolarità  della delibera consiliare è attestata dal dirigente del Servizio programmazione e bilancio, unitamente al Segretario direttore generale del Comune di Latina.</p>
<p>E&#8217; così rispettato l&#8217;art. 49, comma 2, T.U.E.L. che richiede l&#8217;attestazione della regolarità  tecnica da parte del responsabile del &#8220;<i>servizio interessato</i>&#8220;; non v&#8217;è dubbio, infatti, che all&#8217;istituzione della azienda speciale ABC &#8211; contenuto principale della delibera &#8211; e all&#8217;affidamento ad essa in via esclusiva di uno dei servizi pubblici a competenza comunale, la raccolta dei rifiuti urbani, risulti interessato più¹ di ogni altro il Servizio programmazione e bilancio del Comune in quanto la delibera incide in maniera immediata e diretta &#8211; e non con effetti meramente indiretti o riflessi (situazione che avrebbe comportato, per l&#8217;art. 49, comma 2, il parere di regolarità  tecnica del responsabile di ragioneria) &#8211; sulla programmazione finanziaria e sul bilancio comunale.</p>
<p>13. Con il settimo motivo di ricorso De Vizia Transfer censura la delibera di Giunta comunale n. 564 del 2017, come pure lo schema di contratto di servizio e di capitolato speciale alla stessa allegati, per eccesso di potere nelle figure sintomatiche della contraddittorietà , irragionevolezza, illogicità , difetto di istruttoria, errore sui presupposti e travisamento dei fatti, nonchè per sviamento di potere.</p>
<p>Sostiene la ricorrente che la lettura delle clausole contenute nel contratto di servizio, come pure nel capitolato speciale, dirette a regolamentare le modalità  di svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani da parte dell&#8217;azienda speciale dimostrerebbe che i benefici derivanti alla collettività  dall&#8217;affidamento <i>in house</i> dello stesso &#8211; a fondamento della decisione assunta con la delibera consiliare n. 70 del 2017 &#8211; siano meramente fittizie.</p>
<p>In particolare, afferma la ricorrente, le condizioni imposte nel disciplinare di gara annullata agli operatori economici, quanto ai mezzi da utilizzare e al tempo massimo per raggiungere il livello del 70% della raccolta differenziata, risultavano maggiormente favorevoli per l&#8217;interesse collettivo di quelle imposte all&#8217;azienda speciale.</p>
<p>Ne trae la ricorrente il convincimento che sia ancor più¹ dimostrata la sua tesi della pervicace volontà  dell&#8217;amministrazione pubblica di sottrarre l&#8217;affidamento del servizio al mercato sebbene, all&#8217;evidenza, questa modalità  desse maggiore convenienza in termini di economicità , efficienza, solidarietà  sociale e benefici ecologici e sociali per la collettività , e, dunque, l&#8217;eccesso di potere degli atti impugnati.</p>
<p>13.1. Il motivo è infondato.</p>
<p>Nel contratto di servizio e nel capitolato speciale di servizio sono contenute le condizioni alle quali l&#8217;azienda speciale ABC è tenuta a garantire il servizio di igiene urbana; che esse possano essere meno gravose di quelle imposte (o che si sarebbe potuto imporre) agli operatori economici che operano sul mercato in termini di standard ambientali e di efficienza è scelta che l&#8217;amministrazione ha compiuto nell&#8217;esercizio della sua discrezionalità  tecnica e che, nel caso di specie, appare ragionevole considerato che l&#8217;azienda speciale ABC, al pari di una società  di nuova costituzione, necessitava di un periodo di avviamento per operare a pieno regime.</p>
<p>Gli esempi indicati dalla ricorrente, pertanto, non sono espressione di uno sviamento di potere, per aver, come si è esposto nei motivi precedenti, il Comune ampiamente esplicitato le ragioni preferenza verso il modello organizzativo dell&#8217;azienda speciale piuttosto che quello del ricorso al mercato.</p>
<p>14. In conclusione, quanto alla fase rescissoria, l&#8217;appello proposto dalla De Vizia Trasfer s.p.a., in relazione alle censure e i motivi non esaminati dalla sentenza revocanda, va integralmente respinto.</p>
<p>15. Le spese del presente giudizio possono essere compensate per la complessità  della vicenda.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per gli effetti, in fase rescindente, revoca la sentenza del Consiglio di Stato n. 1687/2019 nei limiti di cui in motivazione e, in fase rescissoria, respinge gli ulteriori motivi di appello proposti dalla De Vizia Transfer s.p.a. (con Rg. n. 8476/2018).</p>
<p>Compensa le spese del giudizio tra tutte le parti in causa.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-7-2019-n-5444/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2019 n.5444</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2019 n.10165</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-31-7-2019-n-10165/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-31-7-2019-n-10165/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2019 n.10165</a></p>
<p>G. Sapone, Pres., R. Tuccillo, Est. Sull&#8217;inadeguatezza della motivazione posta a fondamento di una valutazione di &#8220;non coerenza&#8221; espressa da una Commissione valutatrice in sede concorsuale, indice sintomatico di incompleto o inadeguato esame del materiale curriculare. E sulla possibilità  di un sindacato da parte del G.A. 1. Concorsi pubblici- Disciplina</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Sapone, Pres., R. Tuccillo, Est.</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;inadeguatezza della motivazione posta a fondamento di una valutazione di &#8220;non coerenza&#8221; espressa da una Commissione valutatrice in sede concorsuale, indice sintomatico di incompleto o inadeguato esame del materiale curriculare. E sulla possibilità  di un sindacato da parte del G.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Concorsi pubblici- Disciplina normativa- Abilitazione scientifica a professore di I fascia- Valutazione dei requisiti da parte della Commissione- Esercizio di discrezionalità  tecnica- Insindacabilità  nel merito da parte del G.A.<br /> 2. Concorsi pubblici- Valutazione di inadeguatezza da parte della commissione esaminatrice- Motivazione- Strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità .<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Il D.m. 76/2012 indica i criteri e i parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell&#8217;attribuzione dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale per l&#8217;accesso alla prima e seconda fascia dei professori universitari, prescrivendo, tra l&#8217;altro che la commissione valutatrice debba formulare un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato e sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate.<br /> In particolare le pubblicazioni devono essere di impatto significativo nella comunità  scientifica di riferimento- anche in punto di originalità &#8211; e coerenti con le tematiche del settore concorsuale. Originalità  e coerenza sono tuttavia criteri differenti da valutare autonomamente.<br /> 2. La valutazione di una commissione costituisce esercizio di discrezionalità  tecnica non sindacabile nel merito da parte del G.A., che al più¹ può verificare la correttezza delle operazioni tecniche. La motivazione del giudizio tecnico valutativo costituisce lo strumento per verificare il rispetto dei limiti della discrezionalità  allo scopo anche di far conoscere a chi ne abbia interesse le ragioni che impongono le restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l&#8217;ampliamento. L&#8217;inadeguatezza o l&#8217;insufficiente motivazione della valutazione compiuta dalla Commissione costituisce indice sintomatico di inadeguatezza dell&#8217;esame del materiale curriculare e rende non intelligibili le ragioni poste a fondamento della stessa, con conseguente illegittimità  del giudizio valutativo.</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 31/07/2019<br /> <strong>N. 10165/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 14956/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 14956 del 2018, proposto da<br /> Sara Landini, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Righi, Andrea Pontenani, Francesco Paoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Paoletti in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 118;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università  e della Ricerca, Commissione per il Conseguimento dell&#8217;Abilitazione Scientifica Nazionale Indetta con D.D. 1532/2016 non costituiti in giudizio;<br /> Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> Giudizio di sintesi, con esito di non abilitazione per la i° fascia, per la Prof.ssa Sara Landini, pubblicato sul sito web www.abilitazione.miur.it a partire dal 09.10.2018, espresso dalla Commissione per il conseguimento dell&#8217;Abilitazione Scientifica Nazionale, settore concorsuale 12/E3, relativamente alla procedura di cui al D.D. 1532/2016<br /> Giudizio collegiale, con esito di non abilitazione per la i° fascia, per la Prof.ssa Sara Landini, pubblicato sul sito web www.abilitazione.miur.it a partire dal 09.10.2018, espresso dalla Commissione per il conseguimento dell&#8217;Abilitazione Scientifica Nazionale, settore concorsuale 12/E3, relativamente alla procedura di cui al D.D. 1532/2016<br /> D.D. n. 2396 del 31.10.2016 di nomina della Commissione giudicatrice<br /> in partibus quibus dei Giudizi Individuali dei Commissari membri della Commissione per il conseguimento dell&#8217;Abilitazione Scientifica Nazionale, settore concorsuale 12/E3, relativamente alla procedura di cui al D.D. 1532/2016, laddove esprimono il proprio giudizio parzialmente negativo in merito alle pubblicazioni ed ai titoli della Prof.ssa Sara Landini<br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 luglio 2019 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con l&#8217;atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva di annullare i giudizi di non idoneità  al conseguimento dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale a professore di I fascia espresso nei confronti della ricorrente, dalla commissione giudicatrice per il settore concorsuale 12/E3, diritto dell&#8217;economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione.<br /> Si costituiva l&#8217;amministrazione resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.<br /> 2. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.<br /> Il D.M. n. 76 del 7 giugno 2012 (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell&#8217;attribuzione dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale per l&#8217;accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonchè le modalità  di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell&#8217;articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222), intervenuto a regolare nel dettaglio la materia, definisce i criteri, i parametri e gli indicatori di attività  scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all&#8217;abilitazione, nonchè le modalità  di accertamento della coerenza dei criteri e parametri indicatori di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all&#8217;abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.<br /> In particolare l&#8217;art. 3 del menzionato D.M. n. 76/2012 prevede che <em>&#8220;nelle procedure di abilitazione per l&#8217;accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5</em>&#8220;, i quali, per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, stabiliscono che la Commissione si attiene, tra gli altri parametri, all&#8217;impatto della produzione scientifica complessiva all&#8217;interno del settore concorsuale valutata mediante gli indicatori di cui all&#8217;art. 6 e agli allegati A e E.<br /> Mentre l&#8217;art. 5 richiede che il candidato possieda almeno tre titoli fra quelli (non meno di sei) scelti dalla Commissione nell&#8217;elenco di cui all&#8217;allegato &#8220;A&#8221; al regolamento stesso nonchè superi almeno due su tre &#8220;valori soglia&#8221;, rapportati al numero di pubblicazioni su determinate categorie di riviste e alle citazioni registrate &#8211; in ordine alla relativa produzione scientifica &#8211; su specifiche banche dati internazionali di cui al relativo allegato &#8220;C&#8221; al d.m.<br /> In sostanza, l&#8217;abilitazione può essere rilasciata ai candidati che, oltre a possedere almeno tre titoli di cui sopra, ottengano una valutazione positiva sull&#8217;impatto, della propria produzione scientifica e le cui pubblicazioni siano valutate complessivamente di qualità  &#8220;elevata&#8221; definita nell&#8217;allegato &#8220;B&#8221; al medesimo regolamento (&#8220;<em>si intende per pubblicazione di qualità  elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità  e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità  scientifica di riferimento, a livello anche internazionale</em>&#8220;).<br /> I Commissari sono cinque e i candidati ottengono l&#8217;abilitazione solo se hanno ottenuto almeno 3 su 5 giudizi positivi, ricondotti poi ad un unico giudizio collegiale.<br /> Ulteriori disposizioni indicano, poi, il numero di pubblicazioni da produrre, gli anni di riferimento e alcune diversificazioni per le valutazioni, da riferire alla I^ o alla II^ fascia di docenza.<br /> E&#8217; poi da rilevare che il giudizio di un organo di valutazione come quello in esame, che mira a verificare l&#8217;idoneità  a partecipare a concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità  scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità  tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità .<br /> Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell&#8217;iter logico seguito dall&#8217;autorità  amministrativa, bensì alla verifica diretta dell&#8217;attendibilità  delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (cfr. Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).<br /> La valutazione negativa è stata espressa all&#8217;unanimità  con riferimento al requisito della congruenza con il settore disciplinare di riferimento che viene tradotto dalla commissione in una valutazione di mancanza di originalità . Il giudizio collegiale è sostanzialmente ripreso anche nei vari giudizi individuali che evidenziano la non coerenza delle pubblicazioni con le tematiche del settore concorsuale e che tale non coerenza si traduce in una mancanza di originalità  e qualità  delle stesse.<br /> Occorre tuttavia considerare che in base al d.m. del 2016, la Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell&#8217;articolo 7, secondo i seguenti criteri: a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l&#8217;apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità  della produzione scientifica, valutata all&#8217;interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell&#8217;originalita&#8217;, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualita&#8217; del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonche&#8217; la continuita&#8217; della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all&#8217;interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.<br /> In particolare, per quanto interessa, la lettera a) richiede di esaminare la coerenza con le tematiche del settore concorsuale (e si tratta di una valutazione svolta sia nel giudizio collegiale che in quelli individuali), nonchè della coerenza con tematiche interdisciplinari pertinenti con il settore concorsuale. Nel caso di specie, ferma l&#8217;autonomia e la differenza tra i due settori concorsuali, la motivazione difetta di una tale valutazione, con la conseguenza che la stessa appare carente sul punto. Occorre ancora considerare che coerenza e originalità  sono criteri differenti da valutare autonomamente, mentre nel giudizio della commissione appare esservi una commistione tra i due profili. Si consideri, inoltre, sempre ai fini del sindacato sulla pertinenza, che la ricorrente è risultata giù  abilitata nel settore concorsuale in oggetto, con valutazione di coerenza delle relative pubblicazioni.<br /> La motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell&#8217;enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell&#8217;iter logico-giuridico che ha determinato la volontà  dell&#8217;Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata, sicchè la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità  allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l&#8217;ampliamento (cfr. Tar Bologna, sez. II, 15 febbraio 2017, n.127). Il Collegio, nel ritenere fondate la predetta censura avverso la valutazione di &#8220;non coerenza&#8221; espressa dalla Commissione, non entra, per ciù² solo, nel merito di valutazioni tecniche e scientifiche che sono, per definizione, riservate alla Commissione valutatrice. Ciù² in quanto il sindacato di questo Giudice attiene alla inadeguata ed insufficiente motivazione della valutazione compiuta dalla Commissione sul punto, il che costituisce indice sintomatico di non adeguato (e non completo) esame del materiale curriculare e rende, altresì, non intellegibili e, dunque, non verificabili, le ragioni poste alla base della valutazione stessa (Tar Lazio 239/2019).<br /> Ne discende che il ricorso deve trovare accoglimento per difetto di adeguata motivazione, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.<br /> Visto l&#8217;art. 34, comma 1, lett. c), il Collegio dispone che l&#8217;Amministrazione dovrà  procedere ad un nuovo esame del candidato, avvalendosi di una Commissione in differente composizione, entro il termine di 90 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.<br /> 3. In considerazione delle peculiarità  della questione di lite e degli orientamenti giurisprudenziali sul tema devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br /> Ordina all&#8217;Amministrazione di rivalutare l&#8217;interessato entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.<br /> Compensa le spese di lite.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-31-7-2019-n-10165/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2019 n.10165</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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