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	<title>31/7/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>31/7/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 31/7/2015 n.257</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-31-7-2015-n-257/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-31-7-2015-n-257/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 31/7/2015 n.257</a></p>
<p>Pres. Balucani, Est. Masaracchia C.R. (Avv.ti Caviglione e Magnano) vs. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Istituto di Istruzione Secondaria “Santorre di Santarosa” (Avvocatura distrettuale dello Stato) in tema di esami di Stato e di costituzione di sottocommissioni composte da soli due membri Istruzione pubblica &#8211; Concorsi ed esami –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-31-7-2015-n-257/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 31/7/2015 n.257</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-31-7-2015-n-257/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 31/7/2015 n.257</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Balucani, Est. Masaracchia<br /> C.R. (Avv.ti Caviglione e Magnano) vs. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Istituto di Istruzione Secondaria “Santorre di Santarosa” (Avvocatura distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>in tema di esami di Stato e di costituzione di sottocommissioni composte da soli due membri</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Istruzione pubblica  &#8211; Concorsi ed esami – Esame di Stato – Commissioni – Composizione – Membri  &#8211; Numero inferiore a tre – Conseguenze – Mancato superamento dell’esame – Impugnazioni – Istanza cautelare di sospensione e ammissione con riserva – Va accolta</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Va sospeso il giudizio di mancato superamento degli esami preliminari all’Esame di Stato conclusivo del ciclo di studi secondari di secondo livello, con conseguente ammissione con riserva, non essendo ammissibile la costituzione di sottocommissioni composte da un numero di membri inferiore a tre (in contrasto con quanto disposto dall’art. 7 co. 8 dell’ordinanza ministeriale n. 37 del 19 maggio 2014)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 804 del 2015, proposto da:</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
CHIARA ROVEDA, rappresentata e difesa dagli avv. Alfredo Caviglione, Sergio Magnano, con domicilio eletto presso Alfredo Caviglione in Torino, corso Montevecchio, 48;</p>
<p align=center>
<i>contro</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, DELL&#8217;UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, ISTITUTO DIISTRUZIONE SECONDARIA &#8220;SANTORRE DI SANTAROSA&#8221; DI TORINO, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;<br />
I^ COMMISSIONE DIRIGENTI PER ESAMI PRELIMINARI ALL’ESAME STATO, PRESSO L’I.I.S. “SANTORRE DI SANTAROSA” DI TORINO; <br />
<i></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>ANDREA DELL&#8217;AGNESE; <br />
<i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>del giudizio di mancato superamento degli esami preliminari all&#8217;Esame di Stato conclusivo del ciclo di studi secondari di secondo livello e, conseguentemente, del giudizio di mancata ammissione a sostenere l&#8217;Esame di Stato conclusivo del ciclo di studi secondari di secondo livello, indirizzo &#8220;Dirigenti di Comunità&#8221; emesso dalla commissione riunita presso l&#8217;Istituto d&#8217;Istruzione Secondaria &#8220;Santorre di Santarosa&#8221; di Torino in data 27 maggio 2015 e successivamente pubblicato in data 30 maggio 2015;<br />
nonchè, occorrendo, per l&#8217;annullamento della circolare n. 490, prot. 14903 emessa il 9 ottobre 2012 dal Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca &#8211; Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte &#8211; Ufficio VIII Ambito territoriale per la provincia di Torino, a firma del Dirigente Paola d&#8217;Alessandro, nonchè, occorrendo, per l&#8217;annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, allo stato non noti, in relazione ai quali si formula sin d&#8217;ora riserva di motivi aggiunti.</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca e dell’Istituto diIstruzione Secondaria &#8220;Santorre di Santarosa&#8221; di Torino;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2015 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
<i><br />
Considerato </i>che, ad un primo sommario esame tipico della presente fase cautelare, il ricorso appare assistito da apprezzabili profili di <i>fumus boni iuris</i> con riguardo alle modalità di svolgimento delle prove orali;<br />
che, infatti, appare illegittima la costituzione di sottocommissioni composte di due soli membri, come da verbale del 25 maggio 2015, ponendosi ciò in contrasto con quanto disposto dall’art. 7, comma 8, dell’ordinanza ministeriale n. 37, del 19 maggio 2014, che imponeva la presenza di almeno tre membri;<br />
che, del resto, la riferita circostanza fattuale (ossia, la presenza di due soli membri in ciascuna sottocommissione), comunque risultante <i>per tabulas</i> dal citato verbale del 25 maggio 2015, non è neanche smentita negli atti difensivi dell’Avvocatura dello Stato né dalle allegate relazioni dei docenti le quali confermano che quasi tutti i colloqui per ciascuna disciplina sono avvenuti alla presenza di due soli membri della commissione;<br />
che sussiste anche il requisito del <i>periculum in mora</i>, in relazione all’interesse della ricorrente di non perdere la prossima ed imminente sessione straordinaria degli esami di Stato, in programma nel mese di settembre;<br />
che, pertanto, anche alla luce dei voti comunque sufficienti riportati dalla ricorrente nelle prove scritte, quest’ultima va ammessa con riserva agli esami di Stato conclusivi del ciclo di studi di cui al proprio indirizzo “Dirigenti di comunità”;<br />
che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate, sussistendo giusti motivi;<br />
che la discussione per il merito del ricorso va fissata all’udienza pubblica del 20 aprile 2016;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione seconda,<br />
<i>a) </i>accoglie l’istanza cautelare proposta e, per l’effetto, sospende l’efficacia degli atti impugnati, nella parte di interesse della ricorrente;<br />
<i>b) </i>ammette con riserva la sig.ra Chiara Roveda a sostenere gli esami di Stato conclusivi del ciclo di studi secondari di secondo livello, indirizzo “Dirigenti di comunità”;<br />
<i>c) </i>compensa le spese della fase cautelare;<br />
<i>d) </i>fissa la discussione per il merito all’udienza pubblica del 20 aprile 2016.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Lanfranco Balucani, Presidente<br />
Savio Picone, Primo Referendario<br />
Antonino Masaracchia, Primo Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 31/07/2015</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-31-7-2015-n-257/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 31/7/2015 n.257</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2015 n.1147</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-31-7-2015-n-1147/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-31-7-2015-n-1147/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2015 n.1147</a></p>
<p>Pres. Saverio Romano, est. Luigi Viola Sulla giurisdizione a conoscere delle controversie relative ai rapporti “di provvista” tra PP. AA. 1. Giurisdizione e competenza – Art. 133 c.p.a.- Rapporto “di provvista”- Controversie – Giurisdizione del G.A.- Sussiste &#160; 1. Ai sensi dell’art. 133, comma 1, c.p.a., spetta al giudice amministrativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-31-7-2015-n-1147/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2015 n.1147</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-31-7-2015-n-1147/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2015 n.1147</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Saverio Romano, est. Luigi Viola</span></p>
<hr />
<p>Sulla giurisdizione a conoscere delle controversie relative ai rapporti “di provvista” tra PP. AA.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p>1. Giurisdizione e competenza – Art. 133 c.p.a.- Rapporto “di provvista”- Controversie – Giurisdizione del G.A.- Sussiste &nbsp;</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi dell’art. 133, comma 1, c.p.a., spetta al giudice amministrativo la giurisdizione sulla controversia riguardante il rapporto &#8220;di provvista&#8221; tra due Pubbliche Amministrazioni per il pagamento dell&#8217;indennità cd. “De Maria” in applicazione di un rapporto convenzionale intercorrente tra le stesse. (Nel caso di specie, il TAR Toscana, rilevato &nbsp;che l&#8217;Università fa valere la sua pretesa al rimborso delle indennità cd. “De Maria” nei confronti del Azienda Ospedaliera Universitaria resistente, in applicazione del rapporto convenzionale intercorrente con l’amministrazione sanitaria, ha dichiarato che spetta al G.A. la giurisdizione esclusiva. a conoscere della controversia, ai sensi dell’ art. 133 c.p.a.)(1)</p>
<p>(1) cfr: T.A.R. Toscana, sez. I, 25 settembre 2012 n. 1554</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong></div>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 44 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Università degli Studi di Firenze in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Raffaella Rita De Angelis, con domicilio eletto presso Raffaella De Angelis in Firenze, piazza S. Marco 4 (Rettorato);&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Paolo Stolzi, con domicilio eletto presso Paolo Stolzi in Firenze, Via Masaccio 183;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la revoca</em></strong></div>
<p>del decreto ingiuntivo 4 febbraio 2015 n. 142 del Presidente della II Sezione del T.A.R. Toscana;<br />
e la condanna, in via riconvenzionale, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi al pagamento della complessiva somma di euro 642.006,59, inclusi gli interessi legali dal dì del dovuto sino al saldo.<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di di opposizione di Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 luglio 2015 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<p>Con ricorso per ingiunzione di pagamento 14 gennaio 2015, l’Università degli Studi di Firenze chiedeva di ingiungere all’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi il pagamento della somma complessiva di € 642.006,59, oltre a diritti, spese ed onorari del procedimento; la pretesa originava dalle somme corrisposte, in esecuzione della sentenza della locale Corte d’Appello-Sez. Lavoro 26 marzo 2014 n. 308 ed a titolo di differenze di inquadramento, ad alcuni dipendenti dell’Università svolgenti funzioni assistenziali (i Sigg. Elena Borrani, Massimo Giachi, Susanna Lombardi e Giampietro Orlandi); nella prospettazione dell’Università degli Studi di Firenze, le dette somme sarebbero di pertinenza del Servizio Sanitario regionale ed in particolare, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi.<br />
Con decreto 4 febbraio 2015 n. 142, il Presidente della II Sezione del T.A.R. Toscana accoglieva il ricorso per ingiunzione di pagamento ed ordinava all’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi &lt;<il 642.006="" complessiva="" della="" di="" euro="" pagamento="" somma="">&gt;; condannava altresì l’ingiunta a pagare le spese del procedimento, liquidate in complessivi euro 6.386,53.<br />
Il decreto ingiuntivo era tempestivamente opposto dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, che sollevava censure di: 1) difetto di giurisdizione; 2) violazione del principio di cosa giudicata e di non proponibilità della domanda, estinzione del diritto dell’Università; 3) in via subordinata, violazione per falsa interpretazione ed applicazione del d.m. 30 gennaio 1982.<br />
Si costituiva nel giudizio di opposizione l’Università degli Studi di Firenze, controdeducendo sui motivi di opposizione e formulando, per l’ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, domanda riconvenzionale di condanna dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi alla corresponsione integrale della somma di € 642.006,59 (inclusi gli interessi legali maturati dal dì del del dovuto sino al saldo), già posta a base del ricorso per ingiunzione; l’Università degli studi di Firenze sollevava altresì eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell’A.G.O. con riferimento al terzo motivo di cui all’atto di opposizione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi.<br />
L’opposizione proposta dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi è infondata e deve pertanto essere rigettata.<br />
L’eccezione di difetto di giurisdizione posta a base del primo motivo di opposizione è già stata affrontata dal T.A.R. con la sentenza 25 settembre 2012 n. 1554 della Prima Sezione, pienamente condivisa anche dalla Seconda Sezione e che può essere richiamata in questa sede, in funzione motivazionale della presente decisione: &lt;<le argomentazioni="" dalla="" dell="" difesa="" in="" proposito="" svolte=""> Le stesse considerazioni valgono nel caso in esame, posto che l&#8217;Università fa valere la sua pretesa al rimborso in applicazione del rapporto convenzionale intercorrente con l&#8217;amministrazione sanitaria; si tratta di un rapporto distinto da quello intercorrente tra l&#8217;Università medesima e i suoi dipendenti (come peraltro prospettato nello stesso atto di opposizione dell’AOUC a pag. 7): perciò l&#8217;iter argomentativo sviluppato nelle sentenze del TAR che sono all&#8217;origine di questa vicenda (e che riguardano appunto i rapporti Università-dipendenti) non incide sul diverso rapporto &#8220;di provvista&#8221;, con specifico riferimento all’individuazione del giudice chiamato a conoscere delle relative controversie&gt;&gt; (T.A.R. Toscana, sez. I, 25 settembre 2012 n. 1554).<br />
Anche nel caso che ci occupa siamo in presenza di una controversia pienamente ricadente nel cd. “rapporto di provvista” relativo a dipendenti universitari svolgenti funzioni assistenziali ed è pertanto indubbia la necessità di riportare la controversia alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo prevista dall’art. 133, 1° comma lett. a) n. 2 del c.p.a. in materia di &lt;<formazione, accordi="" amministrativo="" amministrazioni="" conclusione="" degli="" di="" e="" ed="" esecuzione="" fra="" integrativi="" o="" provvedimento="" pubbliche="" sostitutivi="">&gt;.<br />
Con riferimento al secondo motivo di opposizione è poi sufficiente richiamare la giurisprudenza della Corte di cassazione che, con riferimento alla previsione dell’art. 346 c.p.c. (&lt;<le accolte="" di="" domande="" e="" eccezioni="" grado="" le="" nella="" non="" primo="" sentenza="">&gt;), ha affermato la &lt;<natura consequenziale="" decadenza="" della="" e="" esclusivamente="" la="" possibilit="" processuale="">&gt; (Cass., civ., sez. III, 16 maggio 2006 n. 11356; sez. II 30 maggio 2002 n. 7917; sez. III, 9 ottobre 1998, n. 10029; sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260).<br />
Il fatto che la sentenza della Corte d’Appello di Firenze-Sez. Lavoro 26 marzo 2014 n. 308 abbia dato atto della mancata presentazione di conclusioni da parte dell’Università degli Studi di Firenze nei confronti delle Amministrazioni (tra cui era anche l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi) chiamate a manlevare l’Amministrazione universitaria degli emolumenti da corrispondere ai ricorrenti deve pertanto essere riportato alla fattispecie di cui all’art. 346 c.p.c. e non può pertanto essere considerato espressione di un definitiva rinuncia alla pretesa sostanziale destinata ad esplicare effetti anche all’interno del cd. rapporto di provvista (la cui cognizione è peraltro riservata ad altro Giudice, come sopra rilevato).<br />
Del resto, sostanzialmente irrilevanti appaiono le considerazioni articolate dalla difesa dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi in ordine all’intervenuta regolazione delle spese di giudizio (accadimento che si riferisce al rapporto processuale concluso dalla sentenza della Corte d’Appello di Firenze e che non implica necessariamente la definizione sostanziale della controversia relativa al rapporto di provvista) o la giurisprudenza citata dall’opponente (che si riferisce a problematica ben differente dalla fattispecie di cui all’art. 346 c.p.c., come la rinuncia espressa all’azione).<br />
Per quello che riguarda il terzo motivo di opposizione, la Sezione non può poi mancare di rilevare come il tentativo dell’opponente di ridiscutere l’esito del contenzioso conclusosi con la condanna dell’Università degli Studi di Firenze a corrispondere ai ricorrenti le somme oggi poste a base del decreto ingiuntivo opposto, sulla base della giurisprudenza più recente della Corte di cassazione (Cass. civ., sez. lav. 19 agosto 2013 n. 19190) trovi sicuro ostacolo nelle preclusioni nascenti dal giudicato.<br />
Il semplice esame delle sentenze della Corte di cassazione (Cass. civ. sez. lav., 14 febbraio 2013 n. 3676) e della Corte d’Appello di Firenze (sez. Lavoro 26 marzo 2014 n. 308) che hanno definito la problematica evidenzia, infatti, come l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi fosse presente nei relativi giudizi; anche con riferimento all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi appre pertanto operativo il vincolo del giudicato, con conseguenziale impossibilità di ridiscutere (peraltro sulla base di una giurisprudenza sopravvenuta) la soluzione prescelta dal Giudicante e che oggi ha definitivamente concluso la vicenda, accertando la spettanza ai dipendenti delle somme che hanno originato il presente contenzioso.<br />
Del resto e come esattamente rilevato dalla difesa dell’Università degli Studi di Firenze, la ridiscussione in questa sede della spettanza ai dipendenti delle somme che hanno originato la presente vicenda incontrerebbe comunque il limite del difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo (trattandosi di questione rientrante nella giurisdizione dell’A.G.O. in materia di rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici cd. “privatizzati) e non appare comunque ammissibile una soluzione della questione diversa (ed opposta) nei due “versanti” del rapporto di lavoro del dipendente e dell’accessorio rapporto di provvista tra Amministrazioni.<br />
In definitiva, l’opposizione proposta dall’Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi deve essere rigettata, con conseguenziale attribuzione al decreto ingiuntivo 4 febbraio 2015 n. 142 del Presidente della II Sezione del T.A.R. Toscana dell’efficacia esecutiva ex art. 653, 1° comma c.p.c. (applicabile alla fattispecie in virtù del rinvio di cui all’art. 118 c.p.a.); sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta l’opposizione proposta dall’Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi, con consequenziale attribuzione, al decreto ingiuntivo 4 febbraio 2015 n. 142 del Presidente della II Sezione del T.A.R. Toscana, dell’efficacia esecutiva.<br />
Compensa le spese di giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />
Luigi Viola, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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</tbody>
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<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 31/07/2015<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</natura></le></formazione,></le></il></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2015 n.137</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-31-7-2015-n-137/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-31-7-2015-n-137/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2015 n.137</a></p>
<p>Pres. Galtieri, Est.Tenore – P.M. GrassoProcura regionale c. Deghi, Poli (avv. Ambrosini e Dal Molin), Furlanetto (avv.Travi) sulla nozione e sul risarcimento del danno ambientale Responsabilità amministrativa – Danno erariale – Danno ambientale – Nozione. Responsabilità amministrativa – Danno erariale – Danno ambientale – Nozione ex art. 300 del d.lgs.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Galtieri, Est.Tenore – P.M. Grasso<br />Procura regionale c. Deghi, Poli (avv. Ambrosini e Dal Molin), Furlanetto (avv.Travi)</span></p>
<hr />
<p>sulla nozione e sul risarcimento del danno ambientale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Responsabilità amministrativa – Danno erariale – Danno ambientale – Nozione.</p>
<p>Responsabilità amministrativa – Danno erariale – Danno ambientale – Nozione ex art. 300 del d.lgs. n. 152/2006 –- Rapporti con nozione ex art. 2  direttiva 2004/35/CE  &#8211; Nozione nazionale più ampia &#8211; Tutela civilistica anche delle risorse naturali.</p>
<p>Responsabilità amministrativa – Danno erariale – Danno ambientale – Tutela risarcitoria nei confronti dello Stato &#8211; Art. 311, del d.gs 152/2006 – Ripristino o per equivalente.</p>
<p>Ambiente – Tutela- Soggetti coinvolti – Per adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino – Individuazione – Conseguenze – Legittimazione ed obbligo di agire – Omissione – Illegittimità foriera di danno.</p>
<p>Ambiente – Tutela &#8211; Legislativa, penale, amministrativa, civile, e, amministrativo-contabile  &#8211; Cumulabilità.</p>
<p>Ambiente – Danno ambientale – Tutela – Riparto di giurisdizione – Giudice ordinario e contabile &#8211; Art. 313, co.6,  d. lgs. n.152 del 2006 – Generale giurisdizione ordinaria &#8211; Danno provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti &#8211; Obbligo di denuncia del Ministro dell&#8217;ambiente – Giurisdizione contabile.</p>
<p>Responsabilità amministrativa – Danno erariale – Danno ambientale –Provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti – Segnalazione alla Procura non tramite Ministero dell’ambiente ex art. 313, co.6,  d. lgs. n.152 del 2006 ma tramite Corpo Forestale dello Stato &#8211; &#8211; Giurisdizione contabile &#8211; Sussiste</p>
<p>Ambiente – Danno ambientale – Tutela – Riparto di giurisdizione – Giudice ordinario e contabile – Novella disciplina ex art. 313, co.6,  d. lgs. n.152 del 2006 –  Portata temporale – Art.5 c.p.c. &#8211; Danno provocato da funzionari pubblici segnalato da Corpo Forestale &#8211; Domande di risarcimento del danno successive al d.lgs. n.152 del 2006 – Giurisdizione contabile – Sussiste.</p>
<p>Ambiente – Danno ambientale – Tutela – Riparto di giurisdizione – Giudice ordinario e contabile – Novella disciplina ex art. 313, co.6,  d. lgs. n.152 del 2006 –  Portata temporale – Art.5 c.p.c. &#8211; Danno provocato da funzionari pubblici prodotto prima e dopo il novello d.lgs. n.152 del 2006 – Danno tuttavia ad oggi sussistente – Per costi di ripristino ad oggi acclarati e quantificati – Giurisdizione contabile – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Alla luce della nota definizione dottrinale sui tre significati giuridici di ambiente (ambiente come paesaggio; ambiente come difesa degli elementi costitutivi del pianeta -acqua, suolo, aria etc.- e ambiente come territorio oggetto del diritto urbanistico) e della giurisprudenza fondata sull’analisi degli artt. 9 e 32 della Costituzione, può ormai ritenersi pacifica la definizione di ambiente come “bene immateriale unitario sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutele; ma tutte nell&#8217;insieme, sono riconducibili ad unità” (1).</p>
<p>In base all’art. 300 del d.lgs.152/2006, il legislatore italiano fornisce per la prima volta una definizione di danno ambientale, statuendo che “E&#8217; danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell&#8217;utilità assicurata da quest&#8217;ultima”: trattasi di una definizione diversa da quella di cui all&#8217;art. 2 della direttiva 2004/35/CE  (secondo cui è danno ambientale: a) il danno alle specie e agli habitat naturali protetti in base alle direttive Habitat ed Uccelli della Comunità Europea, ad esclusione di quei danni preventivamente identificati di un&#8217;“attività professionale” espressamente autorizzata dalle autorità competenti; b) il danno alle acque, vale a dire qualsiasi modificazione significativa e negativa dello stato ecologico, chimico e/o quantitativo e/o sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, a eccezione degli effetti negativi cui si applica l&#8217;articolo 4, paragrafo 7 di tale direttiva;  c) ogni contaminazione del terreno che crei un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana a seguito dell&#8217;introduzione diretta o indiretta nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze preparati organismi o microrganismi) perché effettuando un generico riferimento alle “risorse naturali” sembra dare ingresso alla tutela civilistica anche a risorse naturali, come per esempio l&#8217;atmosfera, escluse dalla definizione di danno ambientale contenuta nella direttiva comunitaria.</p>
<p>L&#8217;art. 311, del d.gs 152/2006 dedicato al “Risarcimento del danno ambientale”, ribadendo la risarcibilità del danno ambientale già statuita dall’art.18, l. n.349/1986 (seppur con devoluzione della giurisdizione all’a.g.o., stabilisce che chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all&#8217;ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato.</p>
<p>I soggetti coinvolti, in varie vesti, nella protezione dell’ambiente sono molteplici: Ministero dell’Ambiente,  Regioni, Province, Comunità montane, Comuni, Enti-Parco, Corpo Forestale, Magistratura penale, nonché le stesse persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale, o che vantino un interesse alla partecipazione al procedimento relativo all’adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino: anche esse sono legittimate ad agire, secondo i principi generali,  per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell’attivazione, da parte del Ministero, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale, avanti al giudice amministrativo.</p>
<p>Il bene “ambiente” trova nel nostro ordinamento, sul piano preventivo e repressivo, una tutela legislativa, penale, amministrativa, civile, e, come questo giudizio conferma, anche amministrativo-contabile  a fronte di condotte di soggetti pubblici-persone fisiche che con la loro inerzia producano danno ambientale.</p>
<p>Ai sensi dell’art. 313, co.6, del d. lgs. 3.4.2006 n. 152 “nel caso di danno provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, il Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio, anziché ingiungere il pagamento del risarcimento per equivalente patrimoniale, invia rapporto all&#8217;Ufficio di Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente per territorio” Tale norma ha introdotto un chiaro discrimine nella giurisdizione in materia di danno ambientale, appartenente in via generale al giudice ordinario, salvo i casi in cui tale danno sia “provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti”, nel qual caso il Ministero non può agire autonomamente, ma deve limitarsi ad inviare “rapporto all&#8217;Ufficio di Procura regionale”, per l’azione di competenza dinanzi alla Sezione giurisdizionale della stessa Corte (2). </p>
<p> Qualora la conoscenza di un danno ambientale da parte della Procura contabile  avvenga non già su segnalazione del Ministero dell’ambiente  ai sensi dell’art. 313, co.6, del d. lgs. 3.4.2006 n. 152, ma del Corpo Forestale con relazione, specifica, concreta e dettagliata (parametri di ricevibilità/procedibilità dell’azione della Procura rilevanti ex 17, comma 30-ter, del d.l. n.78/2009), tale canale di conoscenza non preclude la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti di soggetti, quali i convenuti, incontestabilmente sottoposti a giurisdizione contabile quali funzionari pubblici autori di un danno a beni pubblici (3). </p>
<p>Il decreto legislativo n. 152 del 2006 nel dettare norme in materia ambientale ha disposto: a) all’art. 318, co. 2, lett. a), l’abrogazione dell’art. 18, co.2 della legge n. 349 del 1986 a mente della quale per la materia del danno ambientale disciplinata dal comma 1 «la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella della Corte dei conti, di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3»; b) all’art. 313, comma 6, che «nel caso di danno provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, il Ministro dell’ ambiente e della tutela del territorio e del mare, anziché ingiungere il pagamento del risarcimento per equivalente patrimoniale, invia rapporto all’Ufficio di Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente per territorio»: ne consegue che tale novello riparto di giurisdizione trova immediata applicazione, in base a quanto previsto dall’art. 5 c.p.c., alle domande di risarcimento del danno proposte successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (4). </p>
<p>Ai sensi dell’art. 303, comma 1 lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 la parte sesta di tale d.lgs. (che comprende anche l’art. 318) «non si applica al danno causato da un’emissione, un evento o un incidente verificatosi prima della data di entrata in vigore della parte sesta del presente decreto»: tuttavia sussiste la giurisdizione contabile (e non quella ordinaria) qualora la pretesa attorea azionata  si fondi su un danno ambientale quale “costo monetario per le operazioni di ripristino dello stato dei luoghi”, acclarato dal Corpo Forestale dello Stato con relazione successiva a tale d.lgs. n.152 in relazione al danno ambientale da ripristinare ad oggi sussistente e, dunque, ben successivo al 2006, data di entrata in vigore del d.lgs n.152.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>-1	C.cost. 30 dicembre 1987, n. 641<br />	<br />
-2	Sul tema C.Conti Sez. Sardegna, 18 settembre 2008 n.1830, confermata da sez.I app., 31.1.2013 n.77.<br />	<br />
-3	C.conti, sez.Molise, 6.12.2010 n.144; id., sez.Toscana 31.5.2012 n.273.<br />	<br />
-4	C.conti, sez.II app., 26.11.2014 n.684.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/22286_22286.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-31-7-2015-n-137/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2015 n.137</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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