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	<title>31/7/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>31/7/2007 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2007 n.7259</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-31-7-2007-n-7259/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-31-7-2007-n-7259/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2007 n.7259</a></p>
<p>Pres. Corasaniti, Est. Calveri Mazars &#038; Guerard s.p.a. (Avv.ti V. Angelini, R. Albertazzi) c/ Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. (Avv. dello Stato), Deloitte &#038; Touche (n.c.) sulla legittimazione ad impugnare il bando di gara in capo all&#8217;impresa che non abbia presentato domanda di partecipazione e sulla proporzionalità dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-31-7-2007-n-7259/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2007 n.7259</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-31-7-2007-n-7259/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2007 n.7259</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corasaniti, Est. Calveri<br /> Mazars &#038; Guerard s.p.a. (Avv.ti V. Angelini, R. Albertazzi) c/ Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. (Avv. dello Stato), Deloitte &#038; Touche (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimazione ad impugnare il bando di gara in capo all&#8217;impresa che non abbia presentato domanda di partecipazione e sulla proporzionalità dei requisiti, rispetto all&#8217;oggetto dell&#8217;appalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Giustizia amministrativa – Contratti della p.a. – Legittimazione ad impugnare il bando – In capo all’impresa non partecipante alla gara – Sussiste – Presupposto.																																																																																												</p>
<p>2.	 Contratti della p.a. – Appalti pubblici – Bando di gara – Requisiti di capacità tecnico-finanziaria &#8211; Principio di proporzionalità – Necessità &#8211; Contenuto – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	L’impresa non partecipante ad una gara d’appalto deve ritenersi legittimata ad impugnare il bando, ove deduca vizi incidenti sulla sua stessa possibilità di  partecipare alla gara e di presentare la sua offerta, con riguardo a clausole che impongano requisiti di partecipazione manifestamente sproporzionati, tali da precludere l’accesso alla procedura (1). 																																																																																												</p>
<p>2.	La determinazione da parte della stazione appaltante di requisiti ulteriori e più stringenti rispetto a quelli richiesti dalla normativa di riferimento, presuppone il rispetto del principio di proporzionalità, ben presente nell’ordinamento fin dalla L. 584/1977 ed oggi trasfuso nell’art. 42, D. lgs. 163/2006. Tale principio  impone un rapporto di adeguamento tra il valore e la complessità dell’appalto e i requisiti di capacità tecnica e finanziaria posti a pena d’esclusione. (Nella specie, pertanto, il bando ha legittimamente imposto il requisito di aver impiegato 700 managers nel triennio precedente, tenuto conto della natura e dell’importo modesto -quantificabile nel valore medio annuo di 80.000 euro- del servizio da appaltare &#8211; consistente nell’attività di revisione contabile e di certificazione del bilancio).																																																																																												</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1)   Cfr. Consiglio di Stato, Sentenza 23 gennaio 2007 n. 428</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
(sezione Terza &#8211; <i>bis</i>)</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>composto dai signori:<br />
Saverio                    Corasaniti     &#8211;     presidente<br />
Massimo Luciano    Calveri          &#8211;    consigliere rel.<br />
Francesco                 Arzillo           &#8211;   consigliere    <br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso n. 2605 del 2007, proposto da</p>
<p><b>Mazars &#038; Guerard s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro</i> <i>tempore,</i> rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Angelini e Roberto Albertazzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Sergio Vacirca in Roma, alla Via Flaminia n. 195;</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p><b>Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede – in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12 – domicilia per legge;</p>
<p align=center>
e nei confronti di </p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Deloitte &#038; Touche</b>, non costituita in giudizio;</p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
del bando di gara per “l’appalto delle attività di controllo contabile ai sensi dell’art. 2049 ter C.C. e revisione contabile del bilancio di esercizio dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa e del bilancio consolidato del Gruppo ISPZ per gli esercizi 2007-2008-2009” pubblicato il 3 febbraio 2007 sulla GUCE, nonché degli atti attinenti alla medesima procedura competitiva e di ogni altro atto antecedente o presupposto, attuativo, esecutivo, consequenziale o comunque connesso.</p>
<p align=center>
e per il risarcimento</p>
<p></p>
<p align=justify>
di ogni danno, materiale o immateriale, che la ricorrente abbia  subito o dovesse subire in corso di causa, in relazione all’illegittimità degli atti impugnati.</p>
<p> Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 24 maggio 2007 il consigliere Massimo L.  Calveri e uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO-DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>1.- L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato indiceva con il bando di gara in epigrafe una gara per il controllo, la revisione e la certificazione contabile della propria attività.<br />
Alla gara intendeva partecipare la ricorrente Mazars &#038; Guerard s.p.a. (<i>inde</i>, Mazars), società di revisione contabile iscritta all’albo speciale CONSOB, e come tale autorizzata alla revisione e certificazione di tutte le società quotate presso la Borsa italiana. <br />
In particolare, la Mazars, che dispone di 9 sedi sul territorio nazionale, di 170 dipendenti nel settore Revisione contabile per un fatturato annuo di circa 30 milioni di euro, risulta collocata, per numero di dipendenti e fatturato, al quinto posto tra le società di revisione presenti in Italia; essa è poi parte del gruppo internazionale Mazars presente in 58 paesi del Mondo con 13.000 dipendenti e 508 milioni di euro di fatturato annuo. <br />
In ragione del fatto che, in sede dei requisiti comprovanti la capacità economica, finanziaria e tecnica, il bando di gara imponeva ai partecipanti, a pena di esclusione, alcune prescrizioni &#8211; a detta della ricorrente &#8211; “irragionevoli e contraddittorie tra loro” (che l’impresa: abbia certificato negli ultimi tre esercizi i bilanci di almeno tre soggetti pubblici/privati con fatturato annuo non inferiore a un miliardo di euro; possieda almeno un numero medio di <i>manager </i>impiegati nel triennio 2003-2004-2005 non inferiore a 700; disponga di un fatturato nel settore oggetto di appalto negli ultimi tre esercizi non inferiore a un milione di euro per anno), la Mazars, in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando ad eccezione di quello concernente i settecento <i>managers</i> impiegati,  si attivava presso l’amministrazione, con lettera del 5 marzo 2007, sollecitando un chiarimento.<br />
L’amministrazione replicava, con lettera del successivo 16 marzo, ribadendo la legittimità del proprio operato e puntualizzando, quanto al personale delle società ammesse a partecipare (organico medio annuo complessivamente non inferiore a 700 unità), che “l’Istituto ha ritenuto di richiedere in capo alla società un’organizzazione tale da garantire la possibilità di adibire al servizio oggetto dell’appalto (sia per la sede di Roma che per quella di Foggia) un adeguato numero di personale qualificato”. </p>
<p>1.1.- Rilevando l’incongruenza tra la modesta cifra posta a base di gara (240.000 euro per tre anni) e i “draconiani requisiti” di capacità tecnica richiesti dal bando, in particola con riguardo all’impiego annuo di settecento <i>managers</i>, la Mazars, con atto notificato il 22 marzo 2007, impugnava il bando di gara, chiedendo in via preliminare l’adozione di idonea misura cautelare.<br />
La ricorrente deduceva, in diritto, i seguenti motivi: <i>violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.lgs. 16 del d.lgs.3/2006 e dei principi sull’evidenza pubblica di diritto italiano e comunitario; erronea rappresentazione dei fatti, illogicità e irragionevolezza; carenza e insufficienza della motivazione, in relazione alla legge  n. 241 del 1990;  eccesso e  sviamento di potere.<br />
</i>Premesso che procedura in questione ricade nell’ambito dell’applicazione del d.lgs. n. 163/2006, come del resto confermato dal richiamo contenuto in proposito nel bando di gara, nella specie sarebbe violato l’art. 42 del d.lgs n. 163/2006, avente a oggetto la “capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori dei servizi”, nella parte in cui, ribadendo la possibilità per le amministrazioni di richiedere ai ricorrenti la prova delle proprie capacità tecniche, sancisce che “le informazioni richieste non possono eccedere l’oggetto dell’appalto” (terzo comma); tanto sarebbe avvenuto con la procedura impugnata, atteso che per un lavoro del valore di 80.000 euro, è stato chiesto ai concorrenti il requisito di aver impiegato 700 <i>managers</i> nel reiennio precedente.<br />
L’amministrazione avrebbe nella specie violato il principio di proporzionalità  &#8211; implicante un rapporto di adeguatezza tra il valore e la complessità dell’appalto, da un lato, e i requisiti posti a pena di esclusione – del resto ben presente nell’ordinamento fin dalla legge fin dalla legge n. 584/1977 e poi enunciato, proprio in materia di appalti di servizi, dall’art. 13 del d.lgs, n. 157/1995, oggi trasfuso nel precitato art. 42 del d.lgs. n. 163/2006.<br />
La portata di tale ultima norma è stata più volte chiarita dalla giurisprudenza amministrativa affermandosi che il rispetto del richiamato principio di proporzionalità, di derivazione comunitaria, postula che, in tema di contratti della pubblica amministrazione, vi sia coerenza tra i requisiti richiesti  e l’oggetto dell’affidamento.<br />
Imporre &#8211; come nel caso di specie in relazione al numero minimo di <i>managers</i> impiegati – requisiti manifestamente sproporzionati rispetto al servizio posto a gara genera una irragionevole limitazione della platea di possibili partecipanti alla gara e un’irragionevole discriminazione tra possibili concorrenti.<br />
Peraltro l’amministrazione, alla quale va riconosciuta la discrezionalità nel richiedere ai partecipanti alla gara requisiti anche stringenti purché ragionevoli, avrebbe dato mano a un bando incoerente e contraddittorio, avuto riguardo all’oggetto dell’appalto che riguarda la revisione contabile e la certificazione del bilancio; tale discrasia rileverebbe non soltanto con riferimento al censurato requisito numerico del personale impiegato, ma anche con le altre due condizioni previste a pena di esclusione (l’aver fatturato nel triennio precedente almeno un milione di euro/anno nel settore oggetto dell’appalto e l’aver certificato bilanci per almeno un miliardo di fatturato).</p>
<p>2.- Nel giudizio si costituiva l’Istituto intimato eccependo <i>in limine</i> l’inammissibilità del gravame in quanto la società ricorrente ha impugnato il bando di gara senza avere però presentato domanda di partecipazione alla gara stessa.</p>
<p>3.- Alla camera di consiglio del 13 aprile 2007, nella sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 23-<i>bis</i>, comma 3, della l. 1034/1971, è stata fissata la discussione nel merito del ricorso alla pubblica udienza del 24 maggio 2007.</p>
<p>4.- Preliminarmente va esaminata l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Istituto resistente nel rilievo che, in assenza  della presentazione dell’offerta da parte della Mazars nel termine e con le modalità fissate nel bando di gara, l’impugnazione del solo bando, come proposta, non risulterebbe assistita da un interesse giuridicamente apprezzabile.</p>
<p>4.1.- L’eccezione non è fondata per le ragioni condivisibilmente esposte dalla società ricorrente.<br />
Invero, quest’ultima, in quanto interessata allo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto, si era tempestivamente rivolta all’amministrazione appaltante, con la precitata lettera del 5 marzo 2007, per chiedere chiarimenti in ordine alla clausola ritenuta ostativa alla partecipazione alla gara, rappresentando, in particolare, come “l’esigenza di un numero medio annuo di dipendenti non inferiore a 700” appariva “non coerente con le dimensioni dell’Istituto e la natura e la complessità dell’incarico”.<br />
E’ confermato che, con risposta del successivo 16 marzo, l’amministrazione replicava come “il requisito numerico relativo all’organico” fosse da considerarsi per il bando necessario, ai fini della partecipazione alla gara, per l’esigenza “di garantire in concreto il regolare svolgimento del servizio oggetto dell’appalto”.<br />
Nella descritta situazione è evidente come l’unico percorso praticabile dalla Mazars per rimuovere l’ostacolo alla propria partecipazione alla gara (costituita dal mancato possesso del precitato requisito numerico) era costituito dal rimedio giurisdizionale da rivolgersi tempestivamente nei riguardi del bando di gara e segnatamente della clausola che ne impediva la partecipazione alla procedura concorsuale.<br />
Quanto precede porta ad affermare che l’iniziativa giurisdizionale della società ricorrente è certamente assistita da un interesse qualificato e quindi giuridicamente apprezzabile.</p>
<p>4.2.- Deve poi, sempre sul tema dell’interesse all’impugnativa,  ulteriormente disattendersi la prospettazione difensiva, che fa leva sull’insegnamento tracciato con l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 1/2003, per inferire che la domanda di partecipazione alla gara sarebbe pur sempre “indispensabile al fine di qualificare il ricorrente come il destinatario identificato…ad evidenziare l’interesse concreto all’impugnazione”.<br />
Come opposto dalla ricorrente, è ben vero, diversamente, che la decisione dell’adunanza plenaria, lungi dall’esprimere il principio ora enunciato, si limita a confermare che “le clausole del bando che debbono essere immediatamente impugnate sono, di norma, quelle che prescrivono requisiti di ammissione o di partecipazione alle gare per l’aggiudicazione, dal momento che la loro asserita lesività non si manifesta e non opera per la prima volta con l’aggiudicazione, bensì nel momento anteriore nel quale tali requisiti sono stati assunti come regole per l’amministrazione”.<br />
Va peraltro osservato, proprio con pertinente riferimento al <i>them</i>a <i>decidendum</i>,  che la decisione <i>de qua</i> ha affermato l’onere di immediata e autonoma impugnazione del bando con riferimento a clausole che impongano, ai fini della partecipazione, “<i>oneri</i> <i>manifestamente sproporzionati</i> ai caratteri della gara” tali da comportare “<i>l’impossibilità, per l’interessato, di accedere alla  procedura ed il conseguente arresto procedimentale</i>”.<br />
Orbene, poiché nella vicenda all’esame è incontestato che la regola selettiva del requisito numerico relativo all’organico (del cui carattere sproporzionato si dirà più oltre) si poneva come preclusiva della partecipazione alla gara della Mazars, non par dubbio che questa era legittimata a impugnare direttamente, ed esclusivamente, il bando di gara indipendentemente dalla circostanza dell’avere presentato domanda di partecipazione alla contestata procedura concorsuale.<br />
A meno che non voglia ritenersi, valorizzando il processo come esercitazione di sterili ritualismi e non come luogo di reale composizione degli interessi sostanziali incisi da provvedimenti illegittimi, che, in tema di procedure contrattuali indette dalla p.a., l’ammissibilità dell’impugnativa giurisdizionale postuli pur sempre e comunque la partecipazione dell’impresa ricorrente alle procedure medesime.<br />
E’ da dire, peraltro, che questo stesso Collegio si è di recente pronunciato <i>in subiecta materia</i> (sent. 23 gennaio 2007, n. 428) statuendo che se, in linea generale, l’impresa non partecipante a una gara di appalto deve ritenersi priva di legittimazione attiva all’impugnativa della procedura concorsuale, ciò non vale nel caso in cui l’impresa deduca vizi incidenti sulla possibilità di partecipare alla gara e di presentare la sua offerta.<br />
Tale approdo interpretativo è del resto consonante alla giurisprudenza, cui ha fatto riferimento la ricorrente in sede di confutazione dell’eccezione pregiudiziale posta dalla resistente, secondo cui “i principi desumibili dalle norme comunitarie (come anche interpretati dalla Corte di giustizia) sono nel senso che l’interesse degli operatori economici a partecipare alle pubbliche gare ha rilievo talmente incisivo da doversene ammettere la tutela anticipata, contro il bando di gara, anche senza la presentazione dell’offerta, allorché le clausole siano talmente chiare nel prevedere l’esclusione dell’aspirante, sulla base dei requisiti di partecipazione richiesti, da rendere inutile ed antieconomico esigere la previa qualificazione mediante la presentazione dell’offerta, spesso fortemente onerosa”.<br />
Alla stregua di quanto precede va dichiarata l’ammissibilità del ricorso.</p>
<p>5.- Oltre che ammissibile il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo della violazione del principio di proporzionalità che implica un rapporto di adeguatezza tra il valore dell’appalto ovvero l’oggetto dell’affidamento e i requisiti richiesti per partecipare alla relativa gara.<br />
Occorre puntualizzare che il principio di proporzionalità, di derivazione comunitaria (esso è stato introdotto con il Trattato di Maastricht nell’art. 5 del Trattato della Comunità europea), è principio generale dell’ordinamento (cfr. sul punto, e da ultimo la decisione della Terza Sezione di questo Tribunale n. 563 in data 25 gennaio 207); in ragione di tale sua valenza, il principio deve sempre sostenere l’azione amministrativa e postula, in via generale, che la p.a., nel perseguimento delle finalità istituzionali, debba adottare la soluzione idonea e adeguata, comportante il minor sacrificio possibile per gli interessi compresenti. <br />
Come è stato osservato (CdS, V, 14 aprile 2006, n. 2087), del  principio di proporzionalità si fa applicazione maggiormente in materia di limitazione del diritto di proprietà, di attività di autotutela, di ordinanze di necessità e di urgenza, di irrogazioni di sanzioni e di diritto ambientale. <br />
In materia contrattuale della p.a. il principio, come si evidenzia in ricorso, ha  trovato a ben vedere positiva formalizzazione a partire dalla l. 8 agosto 1977, n. 584 (“Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea”) laddove, in sede di enumerazione degli elementi comprovanti la  capacità tecnica dell’imprenditore, si precisava che “Nel bando di gara viene indicato, <i>in relazione alla natura e all&#8217;importo dei lavori</i>, quali delle suddette referenze devono essere presentate” (art. 14, comma 2).<br />
Un’eco del suddetto principio sembra poi potersi rinvenire, proprio nella specifica materia degli appalti di servizi, nell’art. 14, comma 3, del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157 (norma ora trasfusa nel d.lgs. 163/2006) che, in ordine alla capacità tecnica dei concorrenti negli appalti in questione, imponeva che “ Le informazioni di cui all&#8217;art. 13 e quelle di cui al comma 1 non possono eccedere l&#8217;oggetto dell&#8217;appalto”.<br />
Con riferimento alla fonte legislativa da ultimo menzionata, la giurisprudenza, secondo la puntuale ricognizione offerta dalla ricorrente, ha affermato che negli appalti in questione l’integrazione delle previsioni specificatamente previste dalla norme di riferimento (artt. 13 e 14 d.lgs. 157/1995), “con requisiti ulteriori e più stringenti nella <i>lex specialis</i> di gara, presuppone comunque il rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità” (Tar Lombardia, Milano, III, 24 febbraio 1999, n. 628); che “il principio direttamente ricavabile dal regime giuridico dei contratti della Pubblica amministrazione…è quello della necessaria proporzione tra i requisiti richiesti e l’oggetto dell’affidamento” (CdS, V, 13 dicembre 2005, n. 7081); che “la determinazione da parte della Stazione appaltante dei requisiti di cui agli artt. 13 e 14 d.lgs. n. 157 del 1995 incontra il solo limite della loro ragionevolezza che va valutata con specifico riferimento all’oggetto dell’appalto e alle sue caratteristiche particolari, nel rispetto dei principi, di derivazione comunitaria ed immanenti nell’ordinamento nazionale, di ragionevolezza e proporzionalità, in relazione alle finalità di assicurare la libera concorrenza” (Tar Toscana, I, 20 ottobre 2004, n. 5000).<br />
Orbene, nel caso di specie non può di certo affermarsi che l’amministrazione abbia agito in osservanza del principio di proporzionalità, secondo l’esplicitazione esegetica operata dalla riportata giurisprudenza, avendo l’impugnato bando di gara imposto requisiti di partecipazione manifestamente sproporzionati rispetto al servizio oggetto dell’affidamento.<br />
E’ di solare evidenza infatti che non vi è alcun nesso di adeguatezza tra il valore attribuito dall’amministrazione alle attività poste a base dell’appalto, valore individuato in 240.000 euro per tre anni (e quindi in 80.000 euro per anno) e i requisiti (icasticamente definiti “draconiani” dalla parte ricorrente) di capacità tecnica imposti ai partecipanti, specie con riferimento al censurato requisito numerico relativo all’organico di settecento unita di <i>managers</i> mediamente impiegati nel triennio di riferimento.<br />
Non valgono a superare l’incongruenza di tale previsione le ragioni giustificative opposte dall’amministrazione in risposta alla nota di chiarimenti inviata dalla ricorrente in data 5 marzo 2007: invero, non può stabilirsi alcuna ragionevole correlazione tra l’indicato numero di dipendenti medi nell’ultimo triennio e l’esigenza sottesa al loro impiego nelle due distinte sedi operative di Roma e di Foggia, anche in ragione della  circostanza che lo stesso bando prevedeva (punto 2.1 lett. d) che l’impresa, in caso di aggiudicazione definitiva, avrebbe dovuto dichiarare di impegnarsi a istituirle entro trenta giorni dalla relativa comunicazione.<br />
 Sotto altro verso, proprio in omaggio al ricordato principio di proporzionalità che si materializza nel divieto di esigere che i partecipanti alla gara dimostrino una capacità tecnica macroscopicamente debordante dall’oggetto dell’appalto, non può sottacersi la rilevata contraddittorietà e l’incongruenza tra le attività poste a base di quest’ultimo, e cioè la revisione contabile e la certificazione di bilancio, e gli ulteriori  requisiti indicati nel bando concernenti l’avere l’impresa fatturato nei tre anni precedenti almeno un milione di euro/anno nel settore oggetto dell’appalto, nonché l’avere certificato bilanci per almeno un miliardo di fatturato.<br />
A tale riguardo, è ben vero,  secondo la puntualizzazione difensiva dell’Istituto resistente, che la ricorrente, in quanto in possesso di tali requisiti, non avrebbe interesse a censurarli; è ben vero però che le censure, come formulate, non si appuntano <i>singulatim</i> sui due requisiti in questione ma involgono il complessivo agire dell’amministrazione nel senso che questa avrebbe (ha) dato mano a un bando di gara perplesso, disarmonico e comunque non ispirato a criteri di ragionevolezza.<br />
Peraltro, la fissazione nel bando di gara di requisiti che per la loro gravosità  limitano la platea dei partecipanti alla gara danno corpo al dedotto vizio di violazione dei principi sull’evidenza pubblica, congiuntamente posti dal diritto nazionale e da quello comunitario, atteso che essi rifluiscono sulla finalità di assicurare nelle gare di appalto la massima partecipazione dei concorrenti propedeuticamente orientata a favorirne la libera concorrenza.<br />
Esemplare è infatti il caso di specie: in relazione alla natura e all’importo invero modesto del servizio da appaltare (quantificabile nel valore medio annuo di 80.000 euro) si perviene a escludere dalla procedura concorsuale la ricorrente ancorché essa sia in possesso di una consistente  struttura societaria tale da collocarla tra le prime società di revisione in Italia.</p>
<p>6.- Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso va accolto e, per l’effetto, va disposto l’annullamento del bando di gara impugnato.<br />
La domanda risarcitoria va però respinta essendo stata formulata in via ipotetica e prospettata in  modo generico.<br />
Quanto alle spese di giudizio e agli onorari di causa esse seguono, come di consueto, la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza <i>bis)</i>, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:<br />
a.- l’accoglie e, per l’effetto, annulla il bando di gara impugnato;<br />
b.- respinge la domanda risarcitoria;<br />
c.- condanna l’Istituto soccombente al pagamento delle spese di lite quantificate in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre IVA e CPA come per legge.<br />
e.- ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 maggio 2007. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-31-7-2007-n-7259/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2007 n.7259</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2007 n.7157</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-31-7-2007-n-7157/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-31-7-2007-n-7157/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-31-7-2007-n-7157/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2007 n.7157</a></p>
<p>Pres. Antonio Onorato, est. A. Pannone Simonelli Roberto (Avv. Ettore Leperino) c. Trenitalia s.p.a. (Avv. Raffaele De Luca Tamajo) sul diritto d&#8217;accesso esercitato nei confronti di soggetti privati la cui attività sia di pubblico interesse 1. Accesso agli atti e ai documenti – Attività amministrativa correlata al diritto di accesso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-31-7-2007-n-7157/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2007 n.7157</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-31-7-2007-n-7157/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2007 n.7157</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Antonio Onorato, est. A. Pannone  <br /> Simonelli Roberto (Avv. Ettore Leperino) c. Trenitalia s.p.a. (Avv. Raffaele De Luca Tamajo)</span></p>
<hr />
<p>sul diritto d&#8217;accesso esercitato nei confronti di soggetti privati la cui attività sia di pubblico interesse</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Accesso agli atti e ai documenti – Attività amministrativa correlata al diritto di accesso dagli artt. 22 e 23 legge n. 241/90 e s.m.i. – Ricomprende anche quella di diritto privato esercitata da soggetti che svolgono attività di pubblico interesse – Conseguenze.<br />
2. Accesso agli atti e ai documenti – Atti di diritto privato funzionalmente inerenti la gestione di interessi collettivi – Sono equiparati ai documenti amministrativi.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’attività amministrativa, cui gli artt. 22 e 23 della legge 241 del 1990 correlano il diritto di accesso, ricomprende non solo quella di diritto amministrativo, ma anche quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest’ultima da un nesso di strumentalità derivante anche, sul versante soggettivo, dalla intensa conformazione pubblicistica. Ne consegue l’applicabilità della legge n. 241/90 anche alle S.P.A. che svolgano funzione pubblica(1).</p>
<p>2. Gli atti di diritto privato di un soggetto incaricato di un pubblico servizio possono essere oggetto di accesso, e sono quindi equiparati agli atti amministrativi, in quanto funzionalmente inerenti la gestione di interessi collettivi e nella misura in cui impongono l’esigenza di garantire il rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza(2).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. C.d.S. IV, 26 gennaio 2006, n. 229; Consiglio di Stato VI, n. 269/2006, v. doc. n. 2, Consiglio di Stato VI, n. 2855/02, v. doc. n. 3, e nello stesso senso Consiglio di Stato VI, n. 4152/02, n. 67/02, n. 654/01; TAR Campania, di recente, con sentenza n. 7729/2006.</p>
<p>(2) Cfr. C.d.S. Adunanza Plenaria n. 4/99; C.d.S., VI, 16 dicembre 1998, n. 1683.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
Sezione Quinta</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>composto dai magistrati:<b>	</b><br />	<br />
dott. Antonio	 &#8211; Onorato	Presidente	<br />	<br />
dott. Andrea	Pannone &#8211;	Consigliere Relatore<br />	<br />
dott. Michelangelo	Francavilla &#8211;	I Referendario <br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso n. 1887/2007 registro generale promosso da:</p>
<p><b>SIMONELLI Roberto</b>, nato a Napoli il 6 maggio 1951<br />
difesa officiata:  avvocato Ettore Leperino<br />
domicilio: eletto in Napoli, alla via Ricciardi, n. 28</p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p><b>Trenitalia s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore<br />
difesa officiata: professor avvocato Raffaele De Luca Tamajo<br />
domicilio: eletto in Napoli, vila Antonio gramsci, n. 14</p>
<p align=center>
PER L’ANNULLAMENTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
del diniego tacito, ex a. 25, 4° comma, legge 241/1990, della TRENITALIA s.p.a, avverso l’istanza di accesso ai documenti amministrativi proposta dal ricorrente a mezzo lettere raccomandate A/R n. 13072775561-9 e n. 1999807025-8 del 31/01/2007 inviate a Trenitalia s.p.a, rispettivamente presso la sede legale, in Roma alla Piazza della Croce Rossa, n. 1, e presso l’ufficio I.T.P. di Napoli al c/so Novara n. 10, con cui l’istante chiedeva il rilascio in copia dei modelli TV310/E, c.d. “Diario dei servizi del personale di macchina” relativi all’arco temporale dal I/01/1999 al 31/12/2001</p>
<p align=center>
NONCHÈ</p>
<p></p>
<p align=justify>
per il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere copia della suddetta documentazione, necessaria al lavoratore al fine di conoscere il numero complessivo di giornate di festività coincidenti con i riposi settimanali e valutare l’esattezza del compenso erogato dalla società per tali giorni.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato in data 17 marzo 2007 e depositato in data 5 aprile 2007, con i relativi allegati.<br />
Vista la domanda di fissazione d’udienza n. 1876 del 5 aprile 2007.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Trenitalia s.p.a.<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti della causa.<br />
Data per letta, nella c. di c. del 10/05/2007, la relazione del dott. Pannone.<br />
Uditi gli avvocati indicati nel verbale d’udienza.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Si assume in atto introduttivo di giudizio che il ricorrente è dipendente della Trenitalia S.p.A., matricola 2785770, inquadrato nella Categoria D1 Tecnici Specializzati, con profilo professionale macchinista, e presta la propria attività lavorativa presso l’I.T.P di Napoli. Can lettere raccomandate A/R. n. 13072775561 &#8211; 9 e n. 12999807025 – 8 del 31 gennaio 2007 inviate a Trenitalia S.p.A. rispettivamente presso la sede legale di Roma alla Piazza della Croce Rossa n. 1 (v. doc. 1) e presso l’ufficio I.T.P. in Napoli al Corso Novara n. 10 (v. doc. 1), lo stesso chiedeva, ai sensi degli a. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990 come modificata dalla legge n. 15 del 2005, di accedere, mediante rilascio di copia, ai documenti della società convenuta dai quali risulta il numero complessivo di giornate di festività coincidenti con i riposi settimanali, vale a dire i modelli TV310/E, c.d. “Diario dei servizi del personale di macchina” per il periodo dal 1°/01/1999 al 31/12/2001.<br />
Il ricorrente precisava nella richiesta, ove mai ne fosse stato bisogno, che tale documentazione era necessaria al fine di conoscere il numero complessivo di ornate di festività coincidenti con i riposi settimanali e valutare l’esattezza del compenso erogato dalla società per tali giorni.<br />
Detta richiesta, formulata ai sensi della legge 241/90 e del DPR 27/06/1992 n. 352, non ha ottenuto, nei termini di cui al comma 4 dell’a. 25 della richiamata legge, alcun riscontro da parte di Trenitalia S.p.A. il cui silenzio è da intendersi come diniego tacito dell’accesso.<br />
Con il ricorso in trattazione l’interessato ha dedotto i seguenti motivi.<br />
I) Violazione di legge: a. 22, 23, 24 e 25 Legge n. 241 del 1990.<br />
Il silenzio rifiuto serbato dalla società convenuta, quale diniego tacito ex a. 25, c. 4, della l. n. 241 del 1990, avverso l’istanza di accesso ai documenti amministrativi proposta dal ricorrente, si palesa illegittimo ed in violazione delle disposizioni normative riportate in rubrica atteso che la documentazione chiesta in copia dal ricorrente è accessibile non esistendo alcuna esigenza di riservatezza o, ancor meno, necessità di segretezza data la natura degli atti in discussione che concernono la posizione lavorativa del dipendente.<br />
Difatti il lavoratore ha chiesto semplicemente il rilascio di copia dei modelli 7V310/E, c.d. “Diario dei servizi del personale di macchina”, dai quali poter dedurre l’effettivo numero di giornate di festività coincidenti con i riposi settimanali.<br />
L’istanza proposta dal Simonelli è stata peraltro motivata, ove questo fosse comunque ritenuto necessario, dalla esigenza del lavoratore di conoscere con precisione il numero delle suddette giornate al fine di valutare la esattezza del compenso erogato dalla società in tali giorni.<br />
Detta istanza è stata inoltrata sia alla sede legale della società sia all’I.T.P. di Napoli che detiene materialmente la documentazione richiesta, senza tuttavia ottenere alcun riscontro né dall’una né dall’altra sede.<br />
Occorre precisare che alcun rilievo può avere la circostanza che trattasi la Trenitalia di società privata atteso che come ha di sovente sostenuto il Consiglio di Stato: <i>“… l’attività amministrativa, cui gli i. 22 e 23 1. n. 241 del 1990 correlano il diritto di accesso, ricomprende non solo quella di diritto amministrativo, ma anche quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest’ultima da un nesso di strumentalità derivante anche, sul versante soggettivo, dalla intensa conformazione pubblicistica” </i>(Consiglio di Stato VI, n. 269/2006, <i>v. </i>doc. n. 2, Consiglio di Stato VI, n. 2855/02, v. doc. n. 3, e nello stesso senso Consiglio di Stato VI, n. 4152/02, n. 67/02, n. 654/01).<br />
Peraltro, l’a. 23 della legge n. 241 del 1990, come novellato dall’a. 4, comma 2, della legge n. 265 del 1999, espressamente estende l’esercizio di tale diritto di accesso nei confronti dei gestori di pubblici servizi.<br />
Anche il TAR Campania, di recente, con sentenza n. 7729 del 22/06/2006 — 28/07/2006, in un caso di diritto analogo, in linea all’orientamento del Consiglio di Stato, ha ribadito l’applicabilità della L. 241/1990 anche alle S.p.A. che svolgono funzione pubblica.<br />
II) Violazione di legge: a. 2, commi 2, 3 e 4, della legge n. 241 del 1990 e dell’a 4, comma 5, del D. P. R. n. 352 del 1992.<br />
Il silenzio serbato dalla società avverso l’istanza di accesso ai documenti amministrativi proposta dal ricorrente si palesa in violazione, altresì, delle disposizioni normative di cui all’a. 2, c. 2, 3 e 4, della legge n. 241 del 1990 ed all’a. 4, c. 5, del D.P.R. n. 352 del 1992 che suggellano in capo alla pubblica amministrazione il dovere di concludere il procedimento attivato su istanza di parte mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Come precisato nella esposizione dei fatti dianzi svolta, la società, nel caso in esame, non ha emesso alcun provvedimento nel termine di 30 giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990.<br />
III) Violazione di legge: a. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990 e dell’a. 7, comma 1, del D.P.R. n. 352 del 1992.<br />
Il comportamento omissivo di Trenitalia S.p.A. viola, infine, il dettato normativo di cui all’a. 3, c. 1, della L. n. 241/1990 cd all’a. 7, c. 1, del D.P.R. n. 352/1992, che impongono alle amministrazioni pubbliche di motivare ogni provvedimento amministrativo indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Nel caso di specie è ovvia l’inottemperanza di tale obbligo non avendo la società emesso alcun provvedimento avverso l’istanza proposta dal ricorrente.<br />
Si costituiva in giudizio Trenitalia s.p.a., che deduceva quanto segue.<br />
La documentazione richiesta è relativa, come è evidente, alla gestione del rapporto di lavoro e non ha nessuna inerenza o rapporto con l’interesse pubblico sotteso al servizio pubblico, effettuato dalla società resistente. Ne deriva, pertanto, l’inammissibilità del ricorso, stante la non utilizzabilità dello strumento previsto dalla l. 241/90 per atti di natura prettamente privatistica.<br />
I &#8211; Sulla inammissibilità del ricorso e sulla inapplicabilità della normativa sull’accesso per attività estranee allo svolgimento del servizio pubblico.<br />
L’istante ha presentato, come si ricordava, richiesta di accesso tesa alla estrazione di copia dei modelli TV310/E, “Diari dei servizi del personale di macchina”, relativi all’arco temporale 1 gennaio/31 dicembre 2001. Ha specificato che la finalità della richiesta era quella di <i>“conoscere il numero complessivo di giornate di festività coincidenti con i riposi settimanali e valutare l’esattezza del compenso erogato dalla società per tali ragioni”.<br />
</i>Qualificando come diniego tacito il silenzio serbato dalla società resistente, rilevante ai sensi e per gli effetti dell’A. 25, 4° comma, legge 241/90, lo ha impugnato, chiedendo altresì l’accertamento del diritto ad ottenere copia della documentazione richiesta.<br />
L’oggetto della richiesta di accesso, però, è del tutto estraneo e disancorato dall’interesse pubblico &#8220;curato&#8221; dal gestore del servizio pubblico.<br />
Trattasi di atti che costituiscono addirittura un <i>minus </i>rispetto alla gestione del rapporto di lavoro, essendo relativi alla valutazione della esattezza di un elemento della retribuzione.<br />
Non vi è dubbio che tale attività non può farsi rientrare tra quelle che – pur essendo svolte da un soggetto privato &#8211; la giurisprudenza assoggetta al principio della trasparenza, in quanto strumentali al perseguimento di un interesse pubblico.<br />
È noto, infatti, che il giudice amministrativo ha costantemente affermato che &#8220;<i>gli a. 22 e 23 della legge 241/90 consentono l’accesso agli atti di natura privata e, in presenza di un interesse pubblico prevalente, ammettono l’accesso nei confronti di chi svolga un pubblico servizio (in base ad una norma di legge </i>o <i>ad un atto amministrativo) applicando regole di diritto privato&#8221; </i>(C.S. Adunanza Plenaria 4/99). Pur sottolineando l’irrilevanza del regime giuridico dell’attività oggetto di accesso, il Giudice amministrativo richiede, però, la necessaria inerenza dell’attività, anche se di diritto privato, ad un interesse pubblico: l’attività deve, infatti, essere svolta nel rispetto dei canoni di cui all’a. 97 Cost. ed, <i>in primis, </i>dell’imparzialità e della trasparenza: <i>&#8220;Gli atti provenienti dai soggetti privati sono equiparati, ai fini dell’accesso, ai documenti amministrativi e sono, quindi, suscettibili di ostensione, solo se in quanto “utilizzati ai fini dell’attività amministrativa” ovverosia allorché, indipendentemente dalla caratterizzazione soggettiva, abbiano avuto una incidenza nelle determinazioni amministrative&#8221; </i>(C. Stato, VI, 16 dicembre 1998, n. 1683.<br />
Gli atti di diritto privato di un soggetto incaricato di un pubblico servizio possono essere oggetto di accesso, in quanto funzionalmente inerenti la gestione di interessi collettivi e nella misura in cui impongono l’esigenza di garantire il rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza.<br />
Pur riconoscendo, quindi, con una interpretazione elastica, l’equiparazione fra soggetti privati e soggetti pubblici, non par dubbio che il Consiglio di Stato si sia posto il problema della individuazione del limite entro il quale i gestori privati di un pubblico servizio sono tenuti a garantire l’accesso.<br />
In sintesi, in applicazione del criterio della strumentalità dell’attività rispetto alla gestione del servizio, può ritenersi ragionevole il riconoscimento del diritto in parola, avendo quelle attività rilievo organizzativo e/o gestionale e/o incidendo, comunque, sulla qualità del servizio.<br />
Lo stesso non può dirsi, però, con riferimento ad atti che tale ricaduta e/o riflesso non hanno. E’ del tutto evidente, infatti, che la fattispecie che ci occupa concerne una richiesta di accesso relativa ad attività e/o atti assolutamente disancorati dall’interesse pubblico nel senso appena cennato e fatto proprio dal Supremo Consesso amministrativo: la selezione del personale o anche un cambio di qualifica è ben altra cosa rispetto alla richiesta relativa ai modelli TV310/E, c.d. “Diario dei servizi del personale di macchina”, <i>in quanto necessari a valutare <l’esattezza del compenso </i>erogato <i>dalla società in tali giorni>.<br />
</i>Tali atti non possono avere, nemmeno in astratto, valenza pubblicistica o riflessi sull’interesse pubblico curato né tantomeno sulla qualità del servizio.<br />
II – Ancora sulla inammissibilità e la infondatezza.<br />
Sia la legge 11.02.2005 n. 15, sia il Regolamento recato dal D.P.R. 184/06 sono intervenuti sulla normativa sull’accesso.<br />
L’a. 22 della legge 241/90 &#8211; nella sua nuova formulazione, comma 1, lett. d) e lett. e) &#8211; nel precisare, ai fini dell’accesso, il concetto di documento amministrativo e di pubblica amministrazione, introduce notevoli limitazioni all’esercizio del relativo diritto nei confronti dei soggetti di diritto privato.<br />
Quanto al concetto di documento amministrativo, la lett. d) dell’A. 22 stabilisce che per esso deve intendersi <i>&#8220;ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni </i>o <i>non relativi ad uno specifico procedimento. detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale&#8221;. </i>La successiva lett. e), nell’individuazione dei soggetti passivi dell’accesso, stabilisce che per pubblica amministrazione devono intendersi <i>&#8220;tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario&#8221;.<br />
</i>Il legislatore, quindi, opera riferimento ai <i>&#8220;soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario&#8221;.<br />
</i>Tale locuzione viene ripresa e riprodotta anche nel regolamento 184/06, a. 2, c. 1, laddove si stabilisce che <i>&#8220;II diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario&#8221;.<br />
</i>Tali previsioni &#8211; frutto certamente, anche, del recepimento degli approdi della giurisprudenza in materia &#8211; manifestano, in ogni caso, l’intenzione del legislatore di circoscrivere, con riferimento ai soggetti di diritto privato, come è nella specie la società resistente, l’ambito di applicazione, nei loro confronti, dell’accesso (in termini, TAR Napoli, V, n. 7729/06).<br />
La limitazione normativa e regolamentare dell’accesso agli atti e alle attività di pubblico interesse individua in modo non più eludibile l’ambito delle attività che possono essere oggetto dell’accesso. L’elemento di chiarificazione, fornito dal legislatore, è dato dal riferimento al pubblico interesse: solo le attività che siano direttamente connesse con il pubblico interesse curato dal soggetto di diritto privato sono suscettibili di accesso.<br />
Logico e necessario corollario della delimitazione è che gli atti e le attività di natura privata, che il soggetto di diritto privato pone in essere, sono – per legge – escluse dall’accesso.<br />
Il nuovo contesto normativo e regolamentare impedisce, pertanto, che possano ritenersi accessibili i modelli TV310/E, “Diari dei servizi del personale di macchina”, in quanto indiscutibilmente connessi all’attività residuale sottratta <i>ex lege </i>all’accesso nella qualità di gestore di un servizi pubblico, dalla società resistente (in tutto e per tutto privata).<br />
Nella c. di c. del 10 maggio 2007 il ricorso è stato posto in decisione</p>
<p align=center>
<b>DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>La sezione ritiene di poter confermare quanto deciso con la sentenza del 28 luglio 2006, n. 7729 con la quale è stato affermato che: “In primo luogo non merita condivisione l’argomento della società resistente che sostiene di non essere assoggettata alla normativa in tema di accesso o, quanto meno, di non esserlo quando agisce in regime di concorrenza.<br />
Il Collegio, infatti, ritiene al riguardo di non doversi discostare dall’orienta¬mento del Consiglio di Stato, secondo cui l’attività amministrativa, cui gli a. 22 e 23 della legge 241 del 1990 correlano il diritto di accesso, ricomprende non solo quella di diritto amministrativo, ma anche quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest’ultima da un nesso di strumentalità derivante anche, sul versante soggettivo, dalla intensa conformazione pubblicistica (C.S. IV, 26 gennaio 2006, n. 229). Nella sentenza ora citata, pronunziata contro la società Poste Italiane s.p.a., il Consiglio di Stato ha espressamente affermato il diritto di accesso dei dipendenti di tale società alle schede di rilevazione delle presenze (modelli 70/P). Ora il Collegio non nega la discutibilità di tale assunto, in base al quale è sufficiente, ai fini dell’assoggettamento allo speciale regime di pubblicità/trasparenza previsto dal Capo V della legge n. 241 del 1990, un collegamento anche del tutto indiretto e mediato tra gli atti di cui si chiede l’accesso e l’organizzazione del servizio pubblico, ma, per ragioni di unitarietà di trattamento e di favor per l’accesso, piuttosto che per la riservatezza degli atti, non intende, come detto, contraddire tale orientamento di maggior apertura del giudice di appello (orientamento peraltro oggi sorretto ulteriormente dalla previsione del nuovo comma 1-ter inserito nell’art. 1 della legge n. 241 del 1990 dalla legge n. 15 del 2005)”.<br />
Il ricorso può essere accolto ordinando alla società resistente di esibire (e di consentire l’estrazione di copia) dei modelli TV310/E, c.d. “Diario dei servizi del personale di macchina” relativi all’arco temporale dal I gennaio 1999 al 31 dicembre 2001.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Quinta, accoglie il ricorso e, pr l’effetto, ordina a TRENITALIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, l’esibizione dei modelli TV310/E, c.d. “Diario dei servizi del personale di macchina” relativi all’arco temporale dal I gennaio 1999 al 31 dicembre 2001, consentendo a parte ricorrente di estrarre copia dei documenti di proprio interesse.<br />
Compensati spese, competenze ed onorari di giudizio.<br />
Ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nelle c. di c. 10 maggio 2007e del 12 luglio 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-31-7-2007-n-7157/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2007 n.7157</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2007 n.7159</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-31-7-2007-n-7159/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. A. Onorato, est. A. PannoneFlower By Pass s.r.l. (Avv. Marcello Fortunato) c. Comune di S. Salvatore Telesino (BN) (Avv. Umberto Gentile) sul concetto di controinteressato nel giudizio ex art. 25 legge n. 241/90 e s.m.i in materia di accesso e sull&#8217;obbligo di notifica a carico dell&#8217;Amministrazione; sulla tenuità dell&#8217;interesse</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-31-7-2007-n-7159/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2007 n.7159</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Onorato, est. A. Pannone<br />Flower By Pass s.r.l. (Avv. Marcello Fortunato) c. Comune di S. Salvatore Telesino (BN) (Avv. Umberto Gentile)</span></p>
<hr />
<p>sul concetto di controinteressato nel giudizio ex art. 25 legge n. 241/90 e s.m.i in materia di accesso e sull&#8217;obbligo di notifica a carico dell&#8217;Amministrazione; sulla tenuità dell&#8217;interesse ad accedere ad un atto rispetto all&#8217;interesse ad ottenere l&#8217;annullamento del medesimo atto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Accesso ai documenti e agli atti amministrativi – Controinteressati – Obbligo di notifica della richiesta di accesso – E’ a carico dell’Amministrazione ex art. 3, D.P.R. 184/06.<br />
2. Accesso ai documenti e agli atti amministrativi – Soggetti indicati in atti per i quali sia prevista una forma di pubblicità – Non possono essere considerati controinteressati– Differenza con i controinteressati nel ricorso giurisdizionale impugnatorio – Obbligo di notifica dell’istanza di accesso – Non sussiste.</p>
<p>3. Accesso ai documenti e agli atti amministrativi – Interesse ad estrarne copia – Tenuità di tale interesse rispetto all’interesse ad impugnare i medesimi provvedimenti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 3, D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 pone, in maniera incontrovertibile, a carico dell’amministrazione l’obbligo di comunicare la richiesta di accesso agli atti ai soggetti controinteressati.<br />
2. Nel ricorso disciplinato dall’art. 25 della legge 241/1990 è controinteressato colui che dall’esercizio dell’accesso vedrebbe compromesso il proprio diritto alla riservatezza. Ne consegue che non vi è alcun obbligo di notifica ai soggetti indicati in atti, oggetto dell’istanza di accesso, per i quali è prevista una qualsiasi forma di pubblicità, poiché tali soggetti non possono essere considerati controinteressati, essendo lo stesso ordinamento a ritenere recessivo l’interesse del privato rispetto a quello della conoscenza dell’atto da parte della collettività.</p>
<p>3. Ai fini della dimostrazione dell’interesse ad ottenere copia dei provvedimenti richiesti è sufficiente comprovare che, se tali provvedimenti esistessero, non si potrebbe negare a parte ricorrente di adire il giudice amministrativo, in sede di giurisdizione di legittimità, per ottenerne l’annullamento. Orbene l’interesse ad ottenere copia di un provvedimento può ritenersi assai più tenue dell’interesse ad ottenere l’annullamento dell’atto. Ne consegue che se il ricorrente può impugnare un atto, ha certamente diritto ad ottenerne copia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul concetto di controinteressato nel giudizio ex art. 25 legge n. 241/90 e s.m.i in materia di accesso e sull’obbligo di notifica a carico dell’Amministrazione; sulla tenuità dell’interesse ad accedere ad un atto rispetto all’interesse ad ottenere l’annullamento del medesimo atto</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 7159/07<br />Registro Sentenze<br />N. 2517/2007<br />Registro Generale</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai magistrati:dott. Antonio	Onorato	Presidente; dott. Andrea	Pannone	Consigliere Relatore; dott. Michelangelo	Francavilla	I Referendario 																																																																																							</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2517/2007 registro generale promosso da:</p>
<p><b>Flower By Pass s.r.l.</b> difesa officiata: avvocato Marcello Fortunato domicilio: eleto in Napoli, via Duomo, n. 61 c/o avvocato Biagio Matera</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di S. Salvatore Telesino (BN)</b>, in persona del sindaco p.t. difesa officiata: avvocato Umberto Gentile con il qual elettivamente domicilia in Napoli, via Melisurgo, n. 4 c/o avvocato Andrea Abbamonte</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />del provvedimento di cui alla nota protocollo n. 2875 del 27 marzo 2007, successivamente conosciuto, a firma del Responsabile del Procedimento, con il quale è stata respinta l’istanza di accesso agli atti prodotta dalla ricorrente in data 16.03.2007 per l’assenza di situazioni giuridicamente rilevanti.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato in data 30 aprile 2007 e depositato in data 4 maggio 2007, con i relativi allegati.<br />Vista la domanda di fissazione d’udienza n. 2479 del 4 maggio 2007.<br />Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di S. Salvatore Telesino.<br />Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti della causa.<br />Data per letta, nella c. di c. del 24/05/2007, la relazione del dott. Pannone.<br />Uditi gli avvocati indicati nel verbale d’udienza.<br />Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Si assume in atto introduttivo di giudizio che: “La società ricorrente ha la disponibilità di un’area sita nel Comune di Amorosi, alla località Poeta, distinta in catasto al foglio 4, particelle nn. 622, 625, 854 e 866, ricompresa in zona omogenea “D3” del vigente P.R.G.<br />In data 20.06.06, avendo interesse alla realizzazione, nell’ambito della predetta area, di una grande di struttura di vendita, ha depositato apposita istanza, in uno a tutti gli elaborati di rito, ai fini del rilascio del prescritto provvedimento unico.<br />Ad oggi, il suddetto procedimento è ancora pendente.<br />Di recente, la ricorrente è venuta a conoscenza che nel limitrofo Comune di San Salvatore Telesino, nelle immediate vicinanze dell’area oggetto del proprio intervento edilizio, sono in corso lavori diretti alla realizzazione di una struttura commerciale per la vendita al dettaglio.<br />Preso atto di tale circostanza e in considerazione del fatto che nell’ambito della predetta area limitrofa non è consentita la realizzazione di strutture del tipo, in data 13.03.2006 ha inoltrato al Comune di S. Salvatore Telesino apposita diffida con la quale ha invitato la P.A. “a &#8211; ad astenersi dal rilasciare qualsiasi titolo di assenso ai fini della realizzazione di medie e/o grandi strutture di vendita nell’ambito del territorio comunale; b &#8211; ove rilasciati, a procedere all’immediato annullamento, in sede di autotutela, dei relativi atti; c &#8211; in ogni caso, ad esercitare il dovuto potere di controllo e di vigilanza sull’attività edilizia in corso e, ove necessario e/o opportuno, a procedere alla immediata sospensione dei lavori”.<br />Nel contempo, con lo stesso atto, attesa la posizione qualificata di soggetto impegnato nello stesso settore e, quindi, di titolare di un interesse qualificato, ha chiesto al Comune di San Salvatore Telesino, ai sensi degli a. 22 e seguenti della L. n. 241/90, il rilascio di copia degli atti relativi alla media e/o grande struttura di vendita in corso di realizzazione.<br />Con il provvedimento impugnato l’amministrazione resistente ha evidenziato altresì che il Comune di San salvatore Telesino è in possesso di un piano commerciale approvato con decreto regionale, in virtù del quale è possibile realizzare medie strutture di vendita se tali opere sono supportate dai necessari requisiti tecnici ed amministrativi.<br />Con il ricorso in trattazione la società ha dedotto i seguenti motivi:</p>
<p>I &#8211; Violazione di legge (a. 22 e seguenti L. n. 241/90). Eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto &#8211; di istruttoria &#8211; arbitrarieta’ &#8211; erroneità &#8211; sviamento).</p>
<p>1.1 &#8211; In applicazione dell’a. 22 L. 241/90, “al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi”.<br />La ratio di tale norma è chiaramente riconducibile alla garanzia che, sempre in misura maggiore, il legislatore ha inteso assicurare ai privati di fronte all’attività posta in essere dalla P.A..</p>
<p>1.2 &#8211; La ricorrente è azienda impegnata da anni nel settore della vendita di prodotti alimentari e non. In virtù della predetta attività ed avendo interesse alla realizzazione di una grande struttura di vendita nella “Valle Telesina”, ha depositato al Comune di Amoroso apposita istanza diretta al rilascio del previsto provvedimento unico.<br />Una iniziativa analoga a quella prevista dalla società ricorrente è in corso di realizzazione, a quanto è dato sapere, nel limitrofo Comune di San Salvatore Telesino.<br />La rilevanza e l’incidenza con quella della ricorrente, tenuto conto delle ridotte estensioni dei territori comunali, è evidente. In tale esatto contesto, la posizione della ricorrente, quale soggetto operante nello stesso settore commerciale, è insuperabile.<br />E ciò, tanto più ove si consideri che, a quanto è dato sapere, nell’area limitrofa non è consentita la realizzazione di strutture commerciale, sia sotto il profilo urbanistico che edilizio. Ne consegue la violazione degli a. 22 e ss. della L. n. 241/90 ed in particolare, la sussistenza di una situazione giuridicamente rilevante ai fini dell’accesso agli atti.</p>
<p>1.3 &#8211; Sul punto, è principio pacifico in giurisprudenza che “il diritto di accedere agli atti dell’Amministrazione comunale è legato non tanto alla residenza del soggetto richiedente, quanto al collegamento fra l’interesse sotteso alla richiesta di accesso e l’attività del Comune, con la conseguenza che un imprenditore avente sede fuori dal territorio comunale ha diritto all’esibizione degli atti riguardanti un’attività posta in essere nel Comune da un’impresa concorrente, in quanto la detta estensione consente di  valutare  l’eventuale esistenza di irregolarità che possano tradursi in pregiudizi alla concorrenza” (cfr. Lomabrdia Brescia sez. I 11.04.2005 n. 306; T.A.R. Sicilia Catania 15.01.2004 n. 28).</p>
<p>1.4 &#8211; Per altro verso, è appena il caso di evidenziare che, ai sensi dell’a. 22 L. n. 241/90, l’accesso ai documenti amministrativi, attesa la sua rilevante finalità di pubblico interesse. “costituisce principio generale dell’attività amministrativa” in quanto strumento per assicurare e trasparenza all’attività posta in essere dalla P.A. confronti dei cittadini.<br />E ciò, soprattutto laddove si consideri che trattasi di diritti costituzionalmente protetti, quali l’attività economica, e di un interesse altrettanto meritevole di tutela, quale la libera (e corretta) concorrenza.<br />In tale esatto contesto, è evidente l’interesse (recte: diritto) ricorrente ad esercitare l’invocato accesso agli atti e, a prendere visione ed estrarre immediatamente copia di i documenti richiesti.</p>
<p>II &#8211; Violazione di legge (a. 3 e 24 L. n. 241/90). Eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto &#8211; di istruttoria &#8211; erroneità manifesta).</p>
<p>2.1 &#8211; &#8211; Il motivo che precede è assorbente.<br />In ogni caso, deve rilevarsi l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’a. 3 della L. n. 241/90.<br />Non è dato comprendere, infatti, per quale motivo la posizione -ca della ricorrente sia stata ritenuta non rilevante.<br />La motivazione è insussistente.</p>
<p>2.2 &#8211; Ma non solo.<br />L’illegittimità del provvedimento impugnato è confermata esame dell’a. 24 della L. n. 241/90, recante la indicazione ipotesi ricorrendo le quali è escluso l’accesso agli atti amministrativi. La fattispecie in esame non è riconducibile ad alcuna delle tipiche previste sia dall’a. 24 succitato che dal regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 352/92. Anche sotto tale ulteriore profilo, è evidente la sussistenza invocato diritto di accesso”.<br />Si costituiva in giudizio l’amministrazione che deduceva quanto segue.<br />“La soc. Flower by pass srl è proprietaria di un’area classificata D2 ricadente nel Comune di Amorosi. La srl Flower By pass non opera nel territorio del Comune di San Salvatore Telesino né esercita un’attività di commercio al dettaglio nel Comune di Amorosi.<br />Con atto di diffida notificato il 16/03/2007 dopo aver affermato di aver interesse alla realizzazione nell’ambito del territorio comunale di Amorosi di una grande struttura vendita, il cui titolo edilizio e commerciale che ne consente l’esercizio non risulta mai rilasciato, ha richiesto copia di tutti gli atti relativi alla media e/o grande struttura di vendita in corso di realizzazione.<br />Con nota n. protocollo 2875 del 27 marzo 2007 si è negato l’accesso ai documenti richiesto per carenza di una situazione giuridicamente rilevante evidenziando, tuttavia, che nel Comune di san Salvatore Telesino , per quanto stabilito dal SIAD vigente approvato ai sensi della L.R.C. 1/2000 è possibile realizzare solo medie strutture di vendita e non grandi strutture quale quella che la soc. ricorrente intende realizzare.<br />Tale nota è sta impugnata con il ricorso cui si resiste che deve ritenersi inammissibile ed infondato.</p>
<p>I.- Preliminarmente deve rilevarsi la inammissibilità del ricorso cui si resiste perché privo delle condizioni di legge e per l’eccessiva genericità.<br />La domanda di accesso deve avere, infatti, un oggetto determinato o quanto meno determinabile, e non può essere generica, deve riferirsi a specifici documenti e non può pertanto comportare la necessità di un’attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (C.S. VI, 20-05-2004, n. 3271; C.S.VI, 10-04-2003, n. 1925; C.S. V, 01-06-1998, n. 718), deve essere finalizzata alla tutela di uno specifico interesse giuridico di cui il richiedente è portatore (C.S: VI, 30-09-1998, n. 1346), non può essere uno strumento di controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione ovvero del gestore di pubblico servizio nei cui confronti l’accesso viene esercitato (C.S. IV, 29-04-2002, n. 2283; C.S. VI, 17-03-2000, n. 1414, resa sulla domanda di accesso esercitata da CONDACONS per ottenere dalla OMNITEL la documentazione relativa alla collocazione e potenza degli impianti fissi della rete di telefonia mobile della città di Bologna), ed, infine, non può neanche essere un mezzo per compiere una indagine o un controllo ispettivo, cui sono ordinariamente preposti organi pubblici, perché in tal caso nella domanda di accesso è assente un diretto collegamento con specifiche situazioni giuridicamente rilevanti (C.S. IV, 29-04-2002, n. 2283; T.a.r. Lazio, sez. Il, 22-07-1998, n. 1201, resa sulla domanda di accesso del CONDACONS mirante a prendere conoscenza di tutto il materiale &#8211; reclami, denunce, provvedimenti disciplinari, spese per risarcimento &#8211; inerente a casi di smarrimento o furto verificatisi in occasione di spedizioni postali nell’arco di più anni).<br />Sul punto la sentenza del C.S. VI n. 555 del 10 febbraio 2006 n. 555 secondo al quale: “Deve ritenersi inammissibile un ricorso avverso il silenzio-rigetto della P.A. in merito ad un’istanza di accesso agli atti nel caso in cui la domanda di accesso: a) abbia un oggetto generico e indeterminato; b) sia finalizzata ad un controllo ,generalizzato sull’operato dei destinatari dell’istanza; c) per taluni profili non riguardi documenti esistenti, ma postuli una attività di elaborazione di dati; d) ove si tratti di domanda di accesso presentata da una associazione di tutela dei consumatori, per buona parte del suo oggetto non evidenzi uno specifico interesse in relazione a reali o probabili lesioni degli interessi dei consumatori, ma miri, in una logica di sospetto, a ottenere dati per verfficare la possibilità di violazioni; e) miri ad un controllo di tipo investigativo &#8211; prevevtivo. A quest’ultimo proposito, si deve ribadire, infatti, che il diritto di accesso non è uno strionento di controllo generalizzato sull’attività del soggetto destinatario dell’accesso, bensì uno strumento per acquisire atti e documenti puntuali”.<br />In ogni caso devono essere specificati gli atti di cui si chiede l’accesso.<br />Sul punto  Tar Lazio – Roma I BIS n. 1994 del 20 marzo 2006 secondo la quale “ai sensi degli a. 3, comma 2, e 4, comma 4, del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, grava sull’interessato il dovere di indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta di accesso ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, non è configurabile alcun obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta (alla stregua del principio nella specie è stato ritenuto legittimo il diniego di accesso a tutti gli atti amministrativi inerenti il procedimento, motivato sulla considerazione della mancata specificazione degli atti nei cui confronti si intendeva esercitare l’accesso)”.<br />E nel caso di specie, non vi è dubbio, che la domanda di accesso sia inammissibile ed il diniego impugnato legittimo.<br />L’istanza, infatti, mira ad accedere a tutti gli atti relativi alla media e/o grande struttura di vendita in corso di realizzazione.<br />Non si specificano gli atti di cui si chiede, l’accesso, né il presunto soggetto in cui favore sarebbe stata rilasciata l’autorizzazione di cui si fa cenno, né se si tratti di rande o media struttura di vendita, né alcun elemento che consenta di individuare siffatta struttura.<br />L’eccessiva genericità dell’istanza tenuto conto della circostanza che sul territorio operano diverse strutture di vendita al dettaglio ha determinato l’inammissibilità del ricorso ex a. 25 L. 241/1990.</p>
<p>II &#8211; Il ricorso è inammissibile per mancata notifica ad almeno un controinteressato. Il giudizio introdotto con il ricorso previsto a tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi, ex a. 25 L. 241/1990, ha natura imipugnatoria di un provvedimento di diniego ovvero dell’inerzia dell’ammini¬strazione per cui tale giudizio è sottoposto alla generale disciplina del processo amministrativo; ne consegue che il ricorso deve essere notificato a pena di inammissibilità tanto all’Amministrazione quanto ai controinteressati che devono considerarsi i soggetti determinati cui si riferiscono i documenti chiesti e ciò nel termine perentorio di trenta giorni fissati dalla legge.<br />Sul punto, tra le tante, si veda la sentenza del Consiglio di Stato, VI, n. 6012 dell’8 novembre 2000, ha stabilito espressamente: “Il ricorso proposto ai sensi dell’a. 25 L. n. 241 del 1990 contro il diniego di accesso ai documenti amministrativi deve essere notificato a tutti i soggetti ai quali i detti documenti si riferiscono”.<br />Significativa è anche la recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma I ter, n. 1456 del 16 febbraio 2004, che con riferimento ad una fattispecie analoga a quella in esame, ha stabilito espressamente: “Il giudizio introdotto COM il ricorso previsto a tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi ex a. 25 della legge n.  241 del 1990 ha natura impugnatoria di un provvedimento di diniego ovvero dell’inerzia dell’Amministrazione, per cui tale giudizio è sottoposto alla generale disciplina del processo amministrativo; ne consegue che il ricorso in questione deve essere notificato a pena di inammissibilità tanto all’Amministrazione quanto ai controinteressati che devono considerarsi i soggetti determinati cui si riferiscono i documenti chiesti, nel termine perentorio di trenta giorni fissati dalla legge”.<br />Nello stesso senso si veda anche Consiglio di Stato IV, sentenza n. 3549 del 26 giugno 2002, del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, V, sentenza n. 110 del 7 gennaio 2002.<br />Applicando tali principi al caso di specie, emerge in maniera chiara che il ricorso andava, quindi, notificato anche ad almeno una della società operanti sul territorio comunale quali strutture commerciali di vendita al dettaglio e relativamente alla quale la società ricorrente ha richiesto l’accesso alla documentazione, in quanto la predetta società è direttamente interessata dall’acquisizione dei documenti ad opera di terzi.<br />Non essendo ciò avvenuto, il ricorso cui si resiste deve necessariamente ritenersi inammissibile.</p>
<p>III. – L’inammissibilità del ricorso deriva anche da un altro ordine di considerazioni. Non si evince dagli atti una situazione giuridicamente rilevante che legittimava l’accesso agli atti.<br />La società ricorrente non opera nel territorio di San Salvatore Telesino e neanche in quelli limitrofi, ma ha solo la disponibilità di un’area produttiva in altro comune.<br />Allo stato a tale società non risulta rilasciato alcun titolo che le consenta effettivamente l’esercizio di un’attività commerciale di vendita al dettaglio nel territorio di Amorosi. Inoltre la società ricorrente avrebbe presentato istanza di rilascio di un’autorizzazione unica ex L.R.C. 1/2000 per la realizzazione di una grande struttura di vendita.<br />Nel territorio comunale di San Salvatore Telesino come emerge dal DD dell’AGC13 della Regione Campania con cui si è rilasciato il visto di conformità al SIAD comunale alla pagina 3 al secondo capoverso non sono allo stato realizzabili grandi strutture di vendita, che sono localizzate in aree soggette a variazione urbanistica, ma solo medie strutture di vendita.<br />Di qui la carenza di una situazione giuridicamente rilevante anche in ordine a tale profilo d’ indagine.<br />Ne consegue l’infondatezza dei due motivi di ricorso proposti”.<br />Nella camera d consiglio del 24/05/2007 il ricorso è stato posto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’articolo 22 (definizioni e principi in materia di accesso) della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata dalla 11 febbraio 2005, n. 15, dà, per quel che qui interessa, la seguente definizione:<br />“c) (sono) “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”.<br />L’articolo 3 del DPR 12 aprile 2006, n. 184 (regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi) all’articolo 3 (notifica ai controinteressati) prevede:<br />“1. Fermo quanto previsto dall’articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all’articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all’articolo 7, comma 2. <br /> 2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1”.<br />L’articolo 3 del DPR 12 aprile 2006, n. 184 pone, in maniera incontrovertibile, a carico dell’amministrazione l’obbligo di comunicare ai controinteressati la richiesta di accesso agli atti.<br />L’eccezione di inammissibilità del ricorso, per omessa notifica ad almeno un controinteressato, risulta pertanto infondata in quanto la richiesta di accesso su cui si controverte è stata formulata dopo l’entrata in vigore della norma esaminata.<br />La sezione, d’altro canto, non può non rilevare la differenza di nozione di controinteressato nel ricorso giurisdizionale impugnatorio e nel ricorso disciplinato dall’a. 25 ella legge 241/1990. In tale ultimo giudizio, secondo la definizione normativa richiamata, è controinteresato colui che dall’esercizio dell’accesso vedrebbe compromesso il proprio diritto alla riservatezza.<br />Ne consegue che, ove si chieda copia di atti per i quali è prevista una qualsiasi forma di pubblicità, i soggetti in essi indicati non possono essere considerati controinteressati perché è l’ordinamento stesso che, nel prevedere una forma di divulgazione, ritiene recessivo l’interesse del privato rispetto a quello della conoscenza dell’atto da parte della collettività. Tale principio non può trovare applicazione tutte le volte in cui, per gli atti richiesti, non esista alcuna forma di pubblicità ovvero, per i presupposti in essi richiamati, il destinatario non poteva in ogni caso supporre che essi potessero essere utilizzati da soggetti estranei al rapporto con la pubblica amministrazione.<br />Ai fini della dimostrazione dell’interesse, che l’amministrazione resistente non riconosce, ad ottenere copia dei provvedimenti richiesti è sufficiente osservare che, se tali provvedimenti esistessero, non si potrebbe negare a parte ricorrente di adire il giudice amministrativo, in sede di giurisdizione di legittimità, per ottenerne l’annullamento. Orbene l’interesse ad ottenere copia di un provvedimento può ritenersi assai più tenue dell’interesse ad ottenere l’annullamento dell’atto; così come si è già visto che la nozione di controinteressato, nel giudizio sull’accesso, ha contenuti più limitati rispetto alla figura di controinteressato nel processo di annullamento. Ed allora se il ricorrente può impugnare quell’atto, ha certamente diritto ad ottenerne copia.<br />Né nel caso di specie poi non possono invocarsi oggettive difficoltà di ricerca dei provvedimenti richiesti in ragione delle dimensioni del comune resistente che conta meno di 4.00 abitanti e nel quale verosimilmente le autorizzazioni rilasciate sono computabili nell’ordine delle unità.<br />In conclusione il ricorso va accolto con conseguente ordine all’amministra¬zione resistente di rilasciare a parte ricorrente copia delle autorizzazioni eventualmente concesse ovvero certificato attestante che nessuna autorizzazione è stata rilasciata.<br />Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Quinta, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.<br />Compensati spese, competenze ed onorari di giudizio.<br />Condanna il Comune di san Salvatore Telesino al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), per contributo unificato.<br />Ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nelle c. di c. del 24 maggio 2007 e del 12 luglio 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-31-7-2007-n-7159/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2007 n.7159</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/7/2007 n.4157</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-31-7-2007-n-4157/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospesa la sentenza che accoglie il ricorso avverso l’aggiudicazione delle progettazione di impianti e messa in sicurezza di una galleria ferroviaria atteso che la modalità di attribuzione dei punteggi, censurata dal TAR, appare dipendere dalle non contestate previsioni della lex specialis della gara. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-31-7-2007-n-4157/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/7/2007 n.4157</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-31-7-2007-n-4157/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/7/2007 n.4157</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che accoglie il ricorso avverso l’aggiudicazione  delle progettazione di impianti  e messa in sicurezza di una galleria  ferroviaria atteso che la modalità di attribuzione dei punteggi, censurata dal TAR, appare dipendere dalle non contestate previsioni della lex specialis della gara. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 4157/07<br />
Registro Generale: 5674/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giovanni Ruoppolo<br />Cons. Giuseppe Romeo<br />  Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Roberto Chieppa Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 31 Luglio 2007</p>
<p>Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</b>rappresentato e difeso dall’Avv.  GERARDO MARIA CANTOREcon domicilio eletto in Roma VIA PORTUENSE 104 presso ANTONIA DE ANGELIS</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>RTP TECHPROJECT S.R.L. IN Q. DI MANDATARIA A.T.I.</b>rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco MARASCIO e Francesco SCALZI<br />
con domicilio  eletto in Roma VIA G.B. Martini, 2 presso Francesco Marascio</p>
<p><b>ATI &#8211; ITACA S.P.A.</b>non costituitasi;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>RTP SYSTRA S.A. IN Q. DI MANDATARIA A.T.I., ATI &#8211; PROGIN S.P.A., ATI &#8211; VIA INGEGNERIA S.R.L.</b>rappresentate e difese dall’Avv. DOMENICO MORACEcon domicilio  eletto in Roma VIA DI VILLA ALBANI N. 8 presso MASSIMILIANO LOMBARDO</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />della sentenza del TAR CAMPANIA &#8211; NAPOLI: Sezione II 2600/2007, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE PROGETTAZIONE IMPIANTI MESSA IN SICUREZZA GALLERIA FERROVIARIA.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
ATI &#8211; PROGIN S.P.A., ATI &#8211; VIA INGEGNERIA S.R.L., RTP SYSTRA S.A. IN Q. DI MANDATARIA A.T.I.<br />
Udito il relatore Cons. Roberto Chieppa e uditi, altresì, per le parti gli Avv.ti Cantore, Ambroselliper delega dell’Avv.to Morce e Gracilli per delega dell’Avv.to Scalzi.</p>
<p>Ritenuto che sussistono i presupposti per la sospensione dell’impugnata sentenza, tenuto conto che la modalità di attribuzione dei punteggi, censurata dal TAR, appare dipendere dalle non contestate previsioni della lex specialis della gara (richiesta di offerta);</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 5674/2007) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 31 Luglio 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/7/2007 n.638</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-31-7-2007-n-638/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-31-7-2007-n-638/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/7/2007 n.638</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento di decadenza di un consiglio di amministrazione di IPAB, con conferma di un commissario straordinario, se alla data di convocazione dell’Assemblea dei soci per il rinnovo del Consiglio, detto organo risultava già sospeso e quindi privo dei poteri di amministrazione; inoltre non vi e’ periculum</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-31-7-2007-n-638/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/7/2007 n.638</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento di decadenza di un consiglio di   amministrazione di IPAB, con  conferma  di un commissario  straordinario, se   alla data di convocazione dell’Assemblea dei soci per il rinnovo del Consiglio, detto organo risultava già sospeso e quindi privo dei poteri di amministrazione;  inoltre non vi e’ periculum in mora perche’ collegato ad un presunto pregiudizio di natura esclusivamente economica, quindi di per sé sempre riparabile. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; <a href="/ga/id/2007/12/11242/g">Ordinanza sospensiva del 11 dicembre 2007 n. 6410</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA PUGLIA<br />BARI </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE MISTA</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 638/2007<br />
Registro Generale: 476/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
AMEDEO URBANO Presidente<br />  LEONARDO SPAGNOLETTI Cons.<br />FEDERICA CABRINI Primo Ref., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 31 Luglio 2007<br />
Visto il ricorso 476/2007 proposto da:<br />
<b>VALENTE ANTONIO, MAGGIO DOMENICO E SACINO GIOVANNI</b>rappresentato e difeso da:MARIANI AVV.GIUSEPPEcon domicilio eletto in BARIVIA AMENDOLA, 21pressoMARIANI AVV.GIUSEPPE </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE PUGLIA </b><br />
rappresentato e difeso da: GIRONE AVV.LUCREZIA &#8211; CLARIZIO AVV.LUCA ALBERTOcon domicilio eletto in BARIVIA VITO NICOLA DE NICOLO&#8217; N.7pressoCLARIZIO AVV.LUCA ALBERTO<br />
<b>COMUNE DI BITRITTO</b>  rappresentato e difeso da:DE CARLO AVV.DONATOcon domicilio eletto in BARIVIA PUTIGNANI N. 200presso la sua sede<br />
e nei confronti di<br /><b>VACCARELLI RODOLFO </b> rappresentato e difeso da:TRIGGIANI AVV.VITTORIOcon domicilio eletto in BARIPIAZZA GARIBALDI, 23presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione:<br />
&#8211; del decreto del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 27 del 18 gennaio 2007, avente oggetto la decadenza del Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia Maria Santissima di Constantinopoli e la conferma del Commissario Straordinario;<br />
Visto l’atto di motivi aggiunti, notificato il 3 luglio 2007 e depositato il 4 luglio 2007, con il quale si chiede l’annullamento, previa sospensiva dell’esecuzione:<br />
&#8211; del decreto del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 471 del 5 giugno 2007, avente ad oggetto la proroga di ulteriori sei mesi della sospensione del Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia Maria Santissima di Costantinopoli di Bitritto e- della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 620 del 25 maggio 2007, avente ad oggetto la proroga della sospensione del Consiglio di Amministrazione e la conferma del Commissario Straordinario dell’Opera Pia Maria Santissima di Cos<br />
Visti l’atto di motivi aggiunti notificato il 17 luglio 2007 e depositato il 18 luglilo 2007, con il quale si chiede l’annulamento previa sospensiva dell’esecuzione:<br />
&#8211; del decreto del Presidente della Giunta della Regione Puglia registro n. 587 del 2007, prodotto in copia senza specificazione di data, avente ad oggetto la decadenza del Consiglio di amministrazione e la riconfenna del commissario straordinario dell&#8217;Ope<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia n. 959 del 19 giugno 2007, avente ad oggetto la decadenza del Consiglio di amministrazione e la riconfenna del commissario straordinario dell&#8217;Opera Pia Maria Santissima di Costantinopoli di<br />
&#8211; di ogni altro atto al predetto comunque connesso, sia esso presupposto che consequenziale, ancorche non conosciuto.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente con il ricorso principale e con i motivi aggiunti;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI BITRITTO<br />REGIONE PUGLIA<br />VACCARELLI RODOLFO<br />
Udito il relatore Primo Ref. FEDERICA CABRINI e uditi altresì i difensori delle parti presenti, come da verbale;</p>
<p>Visto il disposto di cui all’art. 367 c.p.c.;</p>
<p>Ritenuta la manifesta infondatezza dell’istanza per regolamento preventivo di giurisdizione alla luce della sentenza resa da questo T.a.r. 27/12/2006, n. 4564;</p>
<p>Considerato che ad un sommario esame proprio della fase cautelare il ricorso non appare assistito da sufficiente fumus boni iuris atteso che alla data di convocazione dell’Assemblea dei soci per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell’I.P.A.B., detto Consiglio risultava già sospeso (con deliberazione di Giunta Regionale n. 1678 del 14/11/2006 giudicata legittima da questo T.a.r. con la citata sentenza n. 4564/2006) e quindi privo dei poteri di amministrazione;</p>
<p>Ritenuto peraltro che il ricorso appare altresì assolutamente sprovvisto del requisito del periculum in mora in quanto esso è solo allegato e non provato ed è collegato ad un presunto pregiudizio di natura esclusivamente economica e quindi di per sé sempre riparabile;</p>
<p>Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti richiesti dall’art. 21, ultimo comma, della Legge 1971, n. 1034, come sostituito dall’art. 3 della Legge 205/2000;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sede di Bari, Sez. Mista, non sospende il processo e rigetta la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>BARI, li 31 Luglio 2007<br />
Amedeo Urbano &#8211; Presidente<br />
Federica Cabrini &#8211; Estensore</p>
<p>Depositata in segreteria<br />
il 31 luglio 2007<br />
(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/7/2007 n.4145</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-31-7-2007-n-4145/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-31-7-2007-n-4145/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/7/2007 n.4145</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che accoglie il ricorso avverso la rimodulazione dei corsi speciali di insegnanti non di ruolo per l&#8217;abilitazione all&#8217;insegnamento ed avverso la durata omogenea e la contestuale conclusione dei corsi abilitanti. Cio’ perche’ allo stato, è condivisibile che l’Amministrazione abbia considerato la necessità di assicurare parità di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-31-7-2007-n-4145/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/7/2007 n.4145</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-31-7-2007-n-4145/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/7/2007 n.4145</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che accoglie il ricorso avverso la rimodulazione dei corsi   speciali di insegnanti non di ruolo per l&#8217;abilitazione all&#8217;insegnamento ed avverso la durata omogenea e la contestuale conclusione dei corsi abilitanti. Cio’ perche’ allo stato, è condivisibile che l’Amministrazione abbia considerato la necessità di assicurare parità di trattamento fra i destinatari della normativa. Inoltre i ricorrenti, nell’ipotesi di un definitivo accertamento della loro posizione e di una favorevole valutazione delle tesi prospettate, potranno comunque essere reintegrati del pregiudizio asseritamente subito. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/4/12171/g">Ordinanza sospensiva dell’8 aprile 2008 n. 1957</p>
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/4/12173/g">Ordinanza sospensiva del 31 luglio 2007 n. 4103</p>
<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA, SEZ. III BIS <a href="/ga/id/2008/4/12174/g">Ordinanza sospensiva del 10 maggio 2007 n. 2217</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 4145/07<br />
Registro Generale: 5488/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giovanni Ruoppolo<br />  Cons. Giuseppe Romeo<br />  Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Manfredo Atzeni Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 31 Luglio 2007.<br />
Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE &#8211; MINISTERO DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLE RICERCHE</b>rappresentati e difesi dall’ AVVOCATURA GEN. STATO<br />
con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ALTIERI SOFIA &#8211; AMATUCCI BENEDETTO &#8211; AMBROGINI GIOVANNI ROBERTO &#8211; ANDREANI GIANCARLO &#8211; ANNECCHINO ALESSIA – ANTOGNINI SIMONA &#8211; APRILE DOMENICO &#8211; APRILE FEDELE GIOVANNI &#8211; BALDO GIUSEPPINA &#8211; ZAPPI DANIELA &#8211; ZAPPULLO DOMENICO &#8211; ZIZZI ANNA MARIA &#8211; ZURLO GIANFRANCO – ed altri </b><br />
non costituitisi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  LAZIO &#8211; ROMA: Sezione III BIS n. 2211/2007, resa tra le parti, concernente RIMODULAZIONE PERCORSI  FORMATIVI CORSI ABILITANTI SPECIALI;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
 ALTIERI SOFIA, AMATUCCI BENEDETTO, AMBROGINI GIOVANNI ROBERTO, ANDREANI GIANCARLO,  ANNECCHINO ALESSIA, ANTOGNINI SIMONA, APRILE DOMENICO, APRILE FEDELE GIOVANNI, BALDO GIUSEPPINA, VOLANTE MIRIAM <br />
Udito il relatore Cons. Manfredo Atzeni   e uditi, altresì, per le  parti l’ Avv. dello Stato Bruni e l’Avv. Masini su delega dell’ Avv Minniti   Ritenuto che nella fattispecie concreta, riguardante il perfezionamento di procedure speciali volte al conseguimento dell’abilitazione da parte di insegnanti precari, in attuazione di quanto disposto dall’art. 2, comma 3 bis del D.L. 7 aprile 2004 n° 97, introdotto dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 di conversione del medesimo decreto, giustamente l’amministrazione abbia dato la prevalenza all’esigenza di assicurare parità di trattamento fra i destinatari della norma;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 5488/2007) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata,  respinge  l&#8217;istanza  cautelare  proposta  in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 31 Luglio 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-31-7-2007-n-4145/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/7/2007 n.4145</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/7/2007 n.4103</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-31-7-2007-n-4103/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-31-7-2007-n-4103/</guid>

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<p>Va sospesa la sentenza che accoglie il ricorso avverso la rimodulazione dei corsi speciali di insegnanti non di ruolo per l&#8217;abilitazione all&#8217;insegnamento ed avverso la durata omogenea e la contestuale conclusione dei corsi abilitanti. Cio’ perche’ allo stato, è condivisibile che l’Amministrazione abbia considerato la necessità di assicurare parità di</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che accoglie il ricorso avverso la rimodulazione dei corsi   speciali di insegnanti non di ruolo per l&#8217;abilitazione all&#8217;insegnamento ed avverso la durata omogenea e la contestuale conclusione dei corsi abilitanti. Cio’ perche’ allo stato, è condivisibile che l’Amministrazione abbia considerato la necessità di assicurare parità di trattamento fra i destinatari della normativa. Inoltre i ricorrenti, nell’ipotesi di un definitivo accertamento della loro posizione e di una favorevole valutazione delle tesi prospettate, potranno comunque essere reintegrati del pregiudizio asseritamente subito. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/4/12171/g">Ordinanza sospensiva dell’8 aprile 2008 n. 1957</p>
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/4/12172/g">Ordinanza sospensiva del 31 luglio 2007 n. 4145</p>
<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA, SEZ. III BIS <a href="/ga/id/2008/4/12174/g">Ordinanza sospensiva del 10 maggio 2007 n. 2217</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza:  4103/07<br />
Registro Generale: 5180/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giovanni Ruoppolo<br />  Cons. Giuseppe Romeo<br />  Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Francesco Bellomo Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 31 Luglio 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MINISTERO DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA</b>rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO<br />
con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ATZTORI LUCIANO, ARGIOLU MARIA IMMACOLATA, ARIU SONIA, BARRACCA MARIA ASSUNTA, BIANCIARDI ed altri </b>rappresentato e difeso dagli Avv.ti  MARIA STEFANIA MASINI, MAURO BARBERIO e STEFANO PORCUcon domicilio  eletto in Roma VIA DELLA VITE N.7 presso MARIA STEFANIA MASINI</p>
<p><b>CAMPODONICO ADA, CALLEDDA ELISABETTA, CARTA CARLO, FANCELLO SERAFINA, MERCEDE DESSI&#8217; NICOLETTA, LACONI FAUSTO, MARICCA FLORIANA, PIRAS ROSSANA, PIRAS MARIA GRAZIA FRANCESCA, SABA LUIGI, UDA RITA, SPADA PATRIZIA, SIRIGU GIANFRANCO, SILVANI ALESSANDRA, SERRA ELENA, SANTILLI MONJA, POLLACCIA FRANCESCA, ORTU MANUEL, MELONI ROBERTO. MELIS MANUELA, MANCA STEFANINA, MANCA ANTONIO </b><br />
non costituitisi;<br />
Interveniente ad Opponendum<br />
<b>CARNEGLIA FRANCESCA, MERLINO SANGUINETTI ELENA, PASTORINO ALESSANDRA, PELLETTIERI ISABELLA, POGGI ed altri </b>rappresentato e difeso dagli Avv.ti  ALBERTO MARCONI e GIOVAN CANDIDO DI GIOIA<br />
con domicilio  eletto in Roma PIAZZA G. MAZZINI 27</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  LAZIO  &#8211;  ROMA: Sezione III BIS  n. 2217/2007, resa tra le parti, concernente RIMODULAZIONE PERCORSI FORMATIVI CORSI ABILITANTI SPECIALI;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
ABRAMO ANGELA, ALIGHIERI LAURA, ARGIOLU MARIA IMMACOLATA, ARIU SONIA, ASUNI ALESSANDRA, ATZTORI LUCIANO, BADARACCO DANIELA, BALLICU STEFANIA, BARONE LAURA, BARRACCA MARIA ASSUNTA, BELLU MAURA GIUSEPPINA, BELLUGI BARBARA, BERGAMINI MARIA ed altri</p>
<p>Udito il relatore Cons. Francesco Bellomo e uditi, altresì, per le parti l’Avv.to dello Stato Bruni e gli Avv.ti Masini, Di Gioia e Marconi.</p>
<p>Ritenuto che l’appello principale vada accolto poiché, non risultando ad una sommaria indagine smentita la base legale del potere esercitato, il differimento della data di conclusione di corsi rivolti all’attribuzione di punteggi da far valere nelle graduatorie permanenti per l’insegnamento scolastico finalizzato ad evitare disparità di trattamento tra i diversi partecipanti appare coerente con il principio di imparzialità dell’azione amministrativa e nient’affatto pregiudizievole del principio di buon andamento, visto nella prospettiva del rapporto costi/benefici in relazione all’obiettivo scolpito dalla legge, che impone un’analisi ulteriore rispetto all’unico parametro &#8211; apprezzato nell’ordinanza appellata – della contiguità temporale tra didattica (ultimata o di imminente ultimazione) ed esame finale;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 5180/2007) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata,  respinge  l&#8217;istanza  cautelare  proposta  in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />
Roma, 31 Luglio 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 31/7/2007 n.4039</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-31-7-2007-n-4039/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Vacirca, Est. Leoni Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’economia e delle finanze (Avv. dello Stato) c/ A.M. Petroni (Avv.ti A. Romano, F. Satta), Società italiana Autori ed editori, Rai-Radiotelevisione Italiana spa (Avv. R. Esposito) il Consiglio di Stato annulla la decisione del Tar Lazio che aveva sospeso la</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-31-7-2007-n-4039/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 31/7/2007 n.4039</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vacirca, Est. Leoni<br /> Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’economia e delle finanze (Avv. dello Stato) c/ A.M. Petroni (Avv.ti A. Romano, F. Satta), Società italiana Autori ed editori, Rai-Radiotelevisione Italiana spa (Avv. R. Esposito)</span></p>
<hr />
<p>il Consiglio di Stato annulla la decisione del Tar Lazio che aveva sospeso la richiesta di revoca del consigliere RAI &nbsp;A.M. Petroni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Servizi pubblici – RAI – Richiesta di revoca di un componente del consiglio di Amministrazione &#8211;  Atto propedeutico – Conseguenza &#8211; Danno attuale – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Posto che la richiesta del Ministro dell’Economia e delle Finanze di revocare un componente  del consiglio di amministrazione della RAI, costituisce atto di natura propedeutica, funzionale alla assunzione di deliberazioni riferibili alla volontà della maggioranza dei soci, la stessa non è in grado di provocare un danno attuale a detto soggetto, essendo difatti solo suscettibile di produrre conseguenze per lui pregiudizievoli se ed in quanto l’Assemblea dei soci deliberi in senso conforme.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<p><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<b><br />
composto dai Signori:<br />
</b>Pres. Giovanni Vacirca   <br />
Cons. Pier Luigi Lodi  <br />
Cons. Anna Leoni Est.  <br />
Cons. Carlo Deodato <br />
Cons. Vito Carella  <br />
ha pronunciato la presente <br />
<b></p>
<p align=center>
ORDINANZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>nella Camera di Consiglio del <b>31 Luglio 2007 </b>.<b></p>
<p></b>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<i></p>
<p align=center>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<br />
MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE<br />
</i>rappresentato e difeso da:<i><br />
AVVOCATURA GEN. STATO<br />
</i>con domicilio  in Roma<i><br />
VIA DEI PORTOGHESI 12<br />
</i><b><br />
contro<br />
</b><i><br />
PETRONI ANGELO MARIA<br />
</i>rappresentato e difeso da:<i><br />
Avv.  ANNA ROMANO<br />
Avv.  FILIPPO SATTA<br />
</i>con domicilio  eletto in Roma<i><br />
VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 47</p>
<p>SOCIETA&#8217; ITALIANA AUTORI ED EDITORI (SIAE)<br />
</i>non costituitosi;<i></p>
<p></i><b>e nei confronti di</b><i><br />
RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA<br />
</i>rappresentato e difeso da:<i><br />
Avv.  RUBENS ESPOSITO<br />
</i>con domicilio  eletto in Roma<i><br />
VIALE MAZZINI 14</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i><br />
<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del <i><b>TAR  LAZIO  &#8211;  ROMA  :Sezione  III  TER  n. 2716/2007 </b></i>,<b> </b>resa tra le parti, concernente <I>RICHIESTA DI REVOCA   COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA RAI</I>;<b><br />
</b>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello; <br />
Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p><P ALIGN=CENTER>PETRONI ANGELO MARIA <br />
RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA </P><P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
Udito il relatore Cons. Anna Leoni e uditi, altresì, per le parti l’Avv. dello Stato De Bellis e l’Avv. Satta;</p>
<p>Considerato che, ad un primo sommario esame, prescindendo ai fini cautelari dalla questione di giurisdizione sollevata dalle Amministrazioni appellanti, gli atti impugnati dinanzi al TAR, finalizzati alla convocazione dell’Assemblea dei soci della RAI spa, di natura propedeutica e funzionali alla assunzione di deliberazioni riferibili alla volontà della maggioranza dei soci, non sembrano in grado di recare un danno attuale al ricorrente in primo grado;<br />
Ritenuto, infatti, che il manifestato intendimento del Ministro dell’Economia e delle Finanze di revocare il rappresentante dell’Amministrazione in seno alla RAI spa sia suscettibile di produrre conseguenze pregiudizievoli per il ricorrente se ed in quanto l’Assemblea dei soci deliberi in senso conforme;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 5917/2007) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata,  <b>respinge</b>  l&#8217;istanza  cautelare  proposta  in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-31-7-2007-n-4039/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 31/7/2007 n.4039</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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