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	<title>31/7/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>31/7/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2006 n.4093</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-31-7-2006-n-4093/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-31-7-2006-n-4093/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-31-7-2006-n-4093/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2006 n.4093</a></p>
<p>Aldo Ravalli – Presidente, Enrico d’Arpe – Estensore Milano e altro (avv.ti B. Carbone e T. Mandoi) c. Comune di Mottola (avv. M. Goffredo) sulla giurisdizione del g.a. in ordine alla domanda di risarcimento del danno derivante dall&#8217;irreversibile trasformazione del fondo consumata nel periodo di occupazione legittima, in difetto, alla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-31-7-2006-n-4093/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2006 n.4093</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-31-7-2006-n-4093/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2006 n.4093</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Aldo Ravalli – Presidente, Enrico d’Arpe – Estensore<br /> Milano e altro (avv.ti B. Carbone e T. Mandoi) c. Comune di Mottola (avv. M. Goffredo)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla giurisdizione del g.a. in ordine alla domanda di risarcimento del danno derivante dall&#8217;irreversibile trasformazione del fondo consumata nel periodo di occupazione legittima, in difetto, alla sua scadenza, della tempestiva emanazione del decreto di esproprio</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione acquisitiva – Irreversibile trasformazione del fondo consumata nel periodo di occupazione legittima – Risarcimento del danno – Domanda – Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo</span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 34, d.lg. 31 marzo 1998 n. 80 (come sostituito dall’art. 7, l. 21 luglio 2000 n. 205) risultante all’esito dell’intervento correttivo della Corte costituzionale di cui alla sentenza 6 luglio 2004 n. 204, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la domanda di risarcimento del danno derivante dall’irreversibile trasformazione del fondo consumata nel periodo di occupazione legittima, in difetto, alla sua scadenza, della tempestiva emanazione del decreto di esproprio, costituendo ciò non già un’ipotesi di carenza di potere (c.d. in concreto), bensì di cattivo uso della potestà ablatoria da parte della p.a.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce<br />
Prima Sezione</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p></b>Composto dai Signori Magistrati:<br />
Aldo Ravalli	&#8211; Presidente<br />	<br />
Enrico d’Arpe	&#8211; Componente est.<br />	<br />
Claudio Contessa	&#8211; Componente <br />	<br />
ha pronunziato la seguente </p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso n° 588/2003 presentato dai</p>
<p>Signori <b>Milano Vincenzo e Piepoli Francesca</b>, rappresentati e difesi dagli Avvocati Bruno Carbone e Tommaso Mandoi e domiciliati ai fini del presente giudizio presso la Segreteria di questo T.A.R.,  </p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>il <b>Comune di Mottola</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Goffredo,</p>
<p align=center>
per la condanna</p>
<p></p>
<p align=justify>
del Comune di Mottola al pagamento, in favore dei ricorrenti, dell’indennità per il periodo di occupazione d’urgenza, dalla data di presa di possesso (20 Gennaio 1998) e sino allo scadere del termine quinquennale previsto nel decreto sindacale n° 97/1997, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento del danno per la perdita dell’area illecitamente appresa dall’Ente medesimo, con i profili monetari accessori. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Mottola;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato alla pubblica udienza del 5 Luglio 2006 il Relatore Cons. Dr. Enrico d&#8217;Arpe; e udita, altresì, l&#8217;Avv. Maria Goffredo per l&#8217;Amministrazione Comunale resistente; <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
I coniugi ricorrenti – comproprietari di un’area sita nel territorio del Comune Mottola alla Contrada “Belvedere” della superficie di 6.218 mq. (distinta in catasto al fol. 60 p.lla 284, poi frazionata nelle p.lle 416, 417 e 418) – espongono:<br />
&#8211; che il Sindaco del Comune di Mottola, con decreto n° 97 del 12 Dicembre 1997, autorizzava ai fini della realizzazione dell’insediamento industriale di San Basilio, l’occupazione temporanea e d’urgenza, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla dat<br />
&#8211; che, alla presa di possesso avvenuta il 20 Gennaio 1998, non è seguita (a dire dei ricorrenti) né la restituzione del bene appreso o la proroga dell’occupazione d’urgenza (scaduta il 20 Gennaio 2003), né l’adozione dell’atto di espropriazione dell’area- che ciò comporta (secondo l’assunto) che la dichiarazione di pubblica utilità ha perso efficacia, con la conseguente illiceità dell’attività ablatoria posta in essere dal Comune resistente;<br />
&#8211; che, atteso che l’opera pubblica è stata realizzata con modificazione irreversibile dell’area occupata, nella fattispecie si sarebbe verificata l’ipotesi dell’occupazione appropriativa dell’area stessa da parte del Comune di Mottola, in capo al quale sa<br />
I ricorrenti hanno formulato i seguenti motivi di ricorso.<br />
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della Legge n° 2359/1865 ed Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e dei principi di correttezza e buona amministrazione e sviamento.<br />
2) Risarcimento del danno ex art. 2043 Codice Civile ed indennità di occupazione d’urgenza. <br />
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto delle domande azionate, i ricorrenti concludevano come riportato in epigrafe.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Mottola, depositando articolate memorie difensive con le quali ha replicato puntualmente alle argomentazioni delle controparti, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed in ogni caso per la reiezione del ricorso.<br />
Alla pubblica udienza del 5 Luglio 2006, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Come illustrato in narrativa, i coniugi ricorrenti – comproprietari di un’area sita nel territorio del Comune Mottola alla Contrada “Belvedere” della superficie di 6.218 mq. (distinta in catasto al fol. 60 p.lla 284, poi frazionata nelle p.lle 416, 417 e 418), occupata in via d’urgenza (per un’estensione pari a mq. 2.730) dal Comune resistente in data 20 Gennaio 1998 ai fini della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria del P.I.P. della Contrada San Basilio (in forza: della delibera consiliare n° 17 del 28/2/1996 di approvazione del P.I.P.; delle delibere giuntali n° 389 del 29/8/1997, di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di urbanizzazioni primarie dell’area di San Basilio, e n° 460 del 10/12/1997 autorizzante l’occupazione temporanea e d’urgenza, e del decreto sindacale n° 97 del 12/12/1997 statuente l’occupazione temporanea e d’urgenza) – chiedono la condanna del Comune di Mottola al pagamento dell’indennità dovuta per il periodo di occupazione d’urgenza ed al risarcimento dei danno subìto per la perdita dell’area illecitamente appresa dal Comune resistente a titolo di occupazione appropriativa, nonché degli ulteriori eventuali danni alla parte residua della loro proprietà.<br />
Il ricorso è inammissibile.<br />
In via del tutto preliminare, il Collegio – premesso (in linea generale) che notoriamente il principio della perpetuatio iurisdictionis (di cui all’art. 5 c.p.c.) non opera quando la giurisdizione venga meno (come è parzialmente avvenuto con riferimento all’art. 34 del Decreto Legislativo n° 80 del 1998 e ss.mm.) per effetto di una sentenza della Corte Costituzionale (n° 204 del 2004) operante in via retroattiva – osserva che la controversia oggetto del presente giudizio, vertente in tema di risarcimento danni da “occupazione acquisitiva”, rientra, pur dopo la sentenza della Corte Costituzione n° 204 del 2004, nella giurisdizione esclusiva dell’adito Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 34 primo comma del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n° 80 e ss.mm.. <br />
Infatti, il Tribunale (pur consapevole del diverso orientamento autorevolmente espresso dalla Corte di Cassazione Civile) ritiene, peraltro in conformità del recentissimo insegnamento dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (decisione 30 Agosto 2005 n° 4), che le controversie aventi per oggetto lesioni del diritto di proprietà provocate, in area urbanistica (nell’ampia accezione di cui al secondo comma dell’art. 34 del Decreto Legislativo n° 80/1998 comprensiva della materia espropriativa), dall’esecuzione di provvedimenti amministrativi autoritativi degradatori (come il decreto di occupazione d’urgenza) venuti meno per sopraggiunta inefficacia ex lege appartengano tutt’ora alla giurisdizione esclusiva del G.A..<br />
A ben vedere, va correttamente qualificata come controversia riconducibile all’esplicazione del pubblico potere (nel senso in cui ne parla il menzionato art. 34, in contrapposizione ai meri “comportamenti” materiali riservati, dopo la pronuncia della Consulta, alla cognizione dell’A.G.O.) qualunque lite (anche meramente risarcitoria) suscitata da lesioni del diritto di proprietà (ad esempio: perdita del diritto dominicale del terreno sul quale è stata realizzata l’opera pubblica) provocate, nell’area urbanistico-ablatoria, dall’esecuzione di provvedimenti autoritativi (quale il decreto di occupazione temporanea d’urgenza), pur se in un momento nel quale il pubblico potere della P.A. risulta ormai mutilato della sua forza autoritativa per la sopraggiunta inefficacia (ex tunc) disposta dalla legge in ragione della mancata conclusione del procedimento espropriativo nel termine finale prefissato nella dichiarazione di pubblica utilità (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 30 Agosto 2005 n° 4).<br />
Sembra senz’altro da disattendere (anche perché estranea alla sentenza della Consulta n° 204/2004), invece, l’impostazione eccessivamente restrittiva (di chiara ispirazione processuale) secondo cui la giurisdizione esclusiva presupporrebbe necessariamente (sul piano costituzionale) la congiunta deduzione, nello stesso singolo processo, sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi, situazione che si realizzerebbe esclusivamente nell’ipotesi della pretesa risarcitoria dedotta, in via consequenziale, dopo l’annullamento del provvedimento degradatorio, e non anche quando l’atto autoritativo ed i suoi effetti siano venuti meno ex lege.<br />
In altri termini, la Sezione è dell’avviso meditato che, ai sensi dell’art. 34 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n° 80 (come sostituito dall’art. 7 della Legge 21 Luglio 2000 n° 205) risultante all’esito dell’intervento correttivo della Corte Costituzionale di cui alla sentenza 6 Luglio 2004 n° 204, rientra nella giurisdizione del Giudice Amministrativo la domanda di risarcimento del danno derivante (come nella vicenda de qua, alla stregua dell’assunto dei ricorrenti) dall’irreversibile trasformazione del fondo consumata nel periodo di occupazione legittima, in difetto (secondo la tesi attorea), alla sua scadenza, della tempestiva emanazione del decreto di esproprio, costituendo ciò non già un’ipotesi di carenza di potere (c.d. in concreto), bensì di cattivo uso della potestà ablatoria da parte della Pubblica Amministrazione (in tal senso: T.A.R. Puglia, Bari, II Sezione, 29 Ottobre 2004 n° 4883).<br />
Ciò premesso e rammentato che le SS.UU. della Corte di Cassazione (con le importanti sentenze 14 Aprile 2003 n° 5902 e 6 Maggio 2003 n° 6853) hanno ribadito la conformità alla Costituzione italiana ed al principio di legalità sancito dall’art. 1 del protocollo addizionale della C.E.D.U. (in ragione della presenza di una formale e valida dichiarazione di pubblica utilità dell’opera) dell’istituto di origine pretoria dell’occupazione acquisitiva (o “accessione invertita”), rileva però il Collegio che – dalla documentazione versata agli atti del processo –  non risultano integrati, nella fattispecie concreta all’esame del Tribunale, gli elementi idonei a concretizzare il fatto illecito denominato “accessione invertita”, in quanto all’occupazione d’urgenza (tra le altre) di mq. 2.730 dell’area di proprietà dei ricorrenti (disposta dal Comune di Mottola con delibera giuntale n° 460/1997 e con decreto sindacale n° 97/1997) è seguita, dopo l’effettiva immissione in possesso, la tempestiva emanazione dei decreti definitivi di esproprio n° 3385 del 19 Marzo 2001 e n° 347 del 31 Luglio 2002 (a cura della competente Autorità Comunale), adottati entro il termine finale all’uopo prefissato nei provvedimenti contenenti la dichiarazione di pubblica utilità delle opere urbanizzative di che trattasi (20 Gennaio 2003). <br />
I predetti decreti di esproprio nn° 3385/2001 e 347/2002 (inerenti, rispettivamente, le p.lle 417 e 416 del fol. 60), peraltro, risultano essere stati regolarmente trascritti, registrati, pubblicati e notificati ai proprietari destinatari.<br />
In conclusione, non essendosi affatto realizzata, nel caso di spcie, l’allegata “occupazione appropriativa” delle aree de quibus, non è sorto alcun diritto soggettivo di natura risarcitoria in capo ai proprieri ricorrenti e, pertanto, la relativa domanda di accertamento e di condanna azionata con il ricorso introduttivo del presente giudizio deve essere essere dichiarata inammissibile.<br />
Sussiste, poi, un palese difetto di giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo sulla ulteriore domanda proposta tendente al conseguimento dell’indennità per mancato godimento dell’area de qua nel periodo dell’occupazione d’urgenza.<br />
E’ appena il caso di rammentare, infatti, che gli artt. 34 secondo comma lettera b) del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n° 80 e ss.mm. e 53 terzo comma del D.P.R. 8 Giugno 2001 n° 327 riservano alla giurisdizione dell’A.G.O. le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa. <br />
Le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Prima Sezione di Lecce – definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile.<br />
Condanna i ricorrenti, in via solidale, al pagamento in favore del Comune resistente delle spese e competenze del presente giudizio, liquidate in complessivi € 1.000,00 (Mille/00), oltre I.V.A. e C.A.P. nelle misure di legge. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 5 Luglio 2006. </p>
<p align=center>Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 31 luglio 2006</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-31-7-2006-n-4093/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2006 n.4093</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2006 n.4090</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-31-7-2006-n-4090/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-31-7-2006-n-4090/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-31-7-2006-n-4090/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2006 n.4090</a></p>
<p>Aldo Ravalli – Presidente, Enrico d’Arpe – Estensore. Edipower s.p.a. (avv. A. Travi e M.A. Grimaldi) c. Provincia di Brindisi (avv. F. Giampietro, P.L. Portaluri e L. Durano), Comune di Brindisi (n.c.), Enel Produzione s.p.a. (avv. E. Stricchi Damiani). in tema di convenzioni tra Enti locali ed il titolare di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-31-7-2006-n-4090/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2006 n.4090</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-31-7-2006-n-4090/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2006 n.4090</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Aldo Ravalli – Presidente, Enrico d’Arpe – Estensore.<br /> Edipower s.p.a. (avv. A. Travi e M.A. Grimaldi) c. Provincia di Brindisi (avv. F. Giampietro, P.L. Portaluri e L. Durano), Comune di Brindisi (n.c.), Enel Produzione s.p.a. (avv. E. Stricchi Damiani).</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di convenzioni tra Enti locali ed il titolare di una centrale termoelettrica policombustibile</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblica amministrazione – Accordi amministrativi – Centrale termoelettrica policombustibile – Convenzioni tra Comune e Provincia ed il soggetto titolare di una centrale &#8211; Ac-cordi ex art.11, l. n.241 del 1990 – Configurazione.</p>
<p>2. Pubblica amministrazione – Accordi amministrativi – Centrale termoelettrica policom-bustibile – Convenzioni tra Comune e Provincia ed il soggetto titolare di una centrale – Provvedimenti autorizzatori ministeriali rilasciati – Obblighi incompatibili – Introduzione – Impossibilità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Devono essere qualificate alla stregua di “accordi” perfezionati, ai sensi dell’art. 11, l. 7 agosto 1990 n. 241 le convenzioni tra Comune e Provincia ed il soggetto (ratione temporis) titolare di una centrale termoelettrica policombustibile concluse allo specifico fine di determinare il contenuto discrezionale degli atti rientranti in subiecta materia nelle competenze amministrative dei due predetti Enti Locali (ancorché stipulate, talvolta, presso la sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e sottoposte alla “presa d’atto” dell’ autorità governativa).<br />
2. Siccome l’autorizzazione dell’esercizio di una centrale termoelettrica appartiene alla competenza amministrativa dell’autorità statale (in conformità agli indirizzi di politica energetica nazionale), una “convenzione” stipulata tra l’operatore e gli Enti Locali non può certamente introdurre obblighi (concernenti l’attività e l’esercizio dell’impianto di produzione dell’energia elettrica) incompatibili con il disposto dei provvedimenti autorizzatori ministeriali rilasciati, per cui  il riferimento contenuto nella “convenzione” a limiti o moda-lità di esercizio della centrale termoelettrica ha significato e validità unicamente in una logica “ricognitiva” della situazione disciplinata dai provvedimenti ministeriali in quel momento vigenti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di convenzioni tra Enti locali ed il titolare di una centrale termoelettrica policombustibile</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b> REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 4090/2006 	Reg.Dec.<br />	<br />
N. 231  Reg.Ric.<br />
ANNO 2005</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
Sezione di Lecce &#8211; Prima Sezione</b></p>
<p>Composto dai Signori Magistrati: Aldo Ravalli	Presidente; Enrico d’Arpe	Componente est.; Claudio Contessa	Componente 																																																																																										</p>
<p>ha pronunziato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n° 231/2005 presentato da<br />
<b>Edipower S.p.A.</b>, in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante ing. Giulio Del Ninno,  rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Aldo Travi e dall’Avv. Martino Alberto Grimaldi ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest’ultimo in Lecce, Via Baldassarre Papadia n° 14, </p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Provincia di Brindisi</b>, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dai Prof. Avv. Franco Giampietro e Pier Luigi Portaluri e dall’Avv. Lorenzo Durano;<br />
e nei confronti di</p>
<p>&#8211; <b>Comune di Brindisi</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>&#8211;	<b>Enel Produzione S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani;  																																																																																												</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211;	della delibera 24 Novembre 2004 n° 52/24 del Consiglio Provinciale di Brindisi (comunicata alla Società ricorrente con nota prot. n° 250176 ricevuta in data 31 Dicembre 2004), avente ad oggetto: “Convenzione tra Provincia di Brindisi, Comune di Brindisi, Enel Produzione S.p.A. e Edipower S.p.A. – Diniego di recepimento delle deliberazioni Giunta Provinciale n° 309 del 22 Ottobre 2002 e n° 3 dell’11 Febbraio 2003 &#8211; Determinazioni per attivazione delle procedure di recesso dalle convenzioni 25 Ottobre 2002 con Enel Produzione S.p.A. e 17 Febbraio 2003 con Edipower S.p.A.”;<br />	<br />
&#8211;	di tutti gli atti preparatori e consequenziali;																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti i motivi aggiunti, ex art. 1 Legge n° 205/2000, notificati in data 15-16 Marzo 2005;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia di Brindisi;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Enel Produzione S.p.A.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato alla pubblica udienza del 5 Luglio 2006 il Relatore Cons. Dr. Enrico d&#8217;Arpe; e uditi, altresì, il Prof. Avv. Aldo Travi per la Società ricorrente, i Prof. Avv. Franco Giampietro, Pier Luigi Portaluri e Lorenzo Durano per l&#8217;Amministrazione Provinciale resistente ed il Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani per l’Enel Produzione S.p.A.. <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La Società ricorrente espone:<br />
&#8211;	che, al fine di avviare anche nel nostro Paese un mercato dell’energia elettrica e per superare la situazione di monopolio precedente, il Decreto Lgs. 16 Marzo 1999 n° 79 (in attuazione delle direttive comunitarie emanate in subiecta materia), ha imposto all’E.N.E.L. di cedere una parte dei propri impianti per la produzione dell’energia elettrica; <br />	<br />
&#8211;	che la cessione è avvenuta sulla base di un piano approvato dall’Autorità governativa e concretamente ha comportato la costituzione da parte dell’E.N.E.L. di tre società (c.d. GenCo) alla cui titolarità sono state assegnate le centrali elettriche da dismettere;<br />	<br />
&#8211;	che alla più importante di tali società (l’Eurogen) veniva assegnato (tra gli altri) l’impianto di produzione di energia elettrica di Brindisi Nord;<br />	<br />
&#8211;	che, dopo una complessa procedura ad evidenza pubblica, Eurogen veniva acquistata da un importante gruppo di operatori nazionali e la sua denominazione veniva modificata in Edipower S.p.A. (cessione perfezionata in data 31 Maggio 2002);<br />	<br />
&#8211;	che, pertanto, la Società ricorrente è subentrata nei rapporti già facenti capo all’E.N.E.L., relativi alla centrale di Brindisi Nord;<br />	<br />
&#8211;	che la centrale termoelettrica di Brindisi Nord era stata oggetto (in precedenza) di una “convenzione” stipulata dall’E.N.E.L. con il Comune e la Provincia di Brindisi in data 12 Novembre 1996 (tale “convenzione” prevedeva, tra l’altro, che i due gruppi della centrale attrezzati per utilizzare metano potevano rimanere in attività fino al 31 Dicembre 2007, mentre gli altri due gruppi sarebbero stati eserciti a carbone fino al 31 Dicembre 1998 e successivamente sarebbero stati eserciti a metano “se disponibile” ovvero ad olio combustibile STZ fino al 31 Dicembre 2000 e che, “per il periodo successivo al 31 Dicembre 2000 nella centrale di Brindisi Nord non potranno essere usati combustibili diversi dal metano”; con la precisazione, però, che il successivo art. 1 bis della stessa “convenzione” recepisce un accordo diverso sul punto intervenuto il 25 Luglio 1996 a livello ministeriale contemplante una modifica delle modalità di esercizio della centrale termoelettrica policombustibile di Brindisi Nord rispetto a quanto previsto nel precedente art. 1);<br />	<br />
&#8211;	che, con l’emanazione del Decreto Lgs. 16 Marzo 1999 n° 79, l’intero quadro della programmazione delle centrali elettriche in Italia venne trasformato e l’E.N.E.L. perse il ruolo istituzionale che aveva precedentemente;<br />	<br />
&#8211;	che, con il D.P.C.M. 4 Agosto 1999 (col quale fu approvato il piano delle cessioni E.N.E.L.), venne anche stabilita la trasformazione degli impianti di Brindisi Nord in centrale a ciclo combinato con lavori da effettuarsi nel periodo 2003-2007 e, perciò, fu prevista la prosecuzione della relativa attività;<br />	<br />
&#8211;	che la previsione della prosecuzione dell’esercizio della centrale di Brindisi Nord richiedeva l’adozione di nuovi provvedimenti autorizzatori (che, per legge, devono essere adottati con l’intervento degli Enti Locali), e che la Provincia di Brindisi partecipava a tali procedure, intervenendo attivamente alla definizione dei relativi atti;<br />	<br />
&#8211;	che, in data 17 Febbraio 2003, la Provincia ed il Comune di Brindisi sottoscrivevano una nuova “convenzione” con l’Edipower S.p.A., che prendeva atto del mutato quadro generale ed autorizzatorio e contemplava la prosecuzione nell’esercizio della centrale termoelettrica di Brindisi Nord (in coerenza con il progetto di sviluppo predisposto dalla odierna ricorrente);<br />	<br />
&#8211;	che, in particolare, la nuova “convenzione” prevedeva il “mantenimento di un nucleo produttivo alimentato a carbone accanto a un nucleo produttivo a ciclo combinato alimentato a metano”;<br />	<br />
&#8211;	che, con la deliberazione 24 Novembre 2004 n° 52/24, il Consiglio Provinciale di Brindisi assume, ora, non solo che la “convenzione” del 1996 sarebbe rimasta efficace, ma anche che essa avrebbe comportato un obbligo autonomo dell’E.N.E.L. (e quindi della Società ricorrente) di chiudere la centrale di Brindisi Nord;<br />	<br />
&#8211;	che, in particolare, con tale atto del 24 Novembre 2004, il Consiglio Provinciale di Brindisi ha deliberato: “di esprimere il diniego di recepimento delle deliberazioni della Giunta Provinciale di Brindisi n° 309 del 22 Ottobre 2002 e n° 3 dell’11 Febbraio 2003 relative, rispettivamente, all’approvazione delle convenzioni con Enel Produzione S.p.A. ed Edipower S.p.A., nonché dell’operato del Presidente della Provincia che in esecuzione delle predette deliberazioni di Giunta ha sottoscritto le convenzioni 25 Ottobre 2002 (con Enel Produzione S.p.A.) e 17 Febbraio 2003 (con Edipower S.p.A.); di impegnare la Giunta Provinciale ad annullare per incompetenza le proprie deliberazioni n° 309 del 22 Ottobre 2002 e n° 3 dell’11 Febbraio 2003 ed attivare le conseguenti azioni e procedure per il recesso dalle convenzioni indicate al punto precedente, nonché ogni eventuale azione cautelare inibitoria; di impegnare l’Amministrazione ad adottare atti e provvedimenti conseguenti idonei ad inibire l’esercizio delle Centrali Termoelettriche di Enel Produzione S.p.A. ed Edipower S.p.A. in condizioni di superamento dei limiti delle emissioni massiche in atmosfera, delle quantità di carbone da utilizzare e della potenza di esercizio previsti dalla convenzione sottoscritta nel 1996 e recepiti nel D.P.R. 23 Aprile 1998 di approvazione del Piano di disinquinamento e risanamento del territorio della Provincia di Brindisi….; di fornire direttive ai propri organi ed ai propri Dirigenti perché adeguino i propri comportamenti alle decisioni ed agli indirizzi innanzi assunti, astenendosi dall’adottare provvedimenti di competenza della Provincia che consentano l’esercizio delle predette Centrali con limiti di emissioni massiche, delle quantità di carbone da utilizzare e della potenza di esercizio superiori a quelli previsti dalla convenzione sottoscritta nel 1996 e recepiti nel D.P.R. 23 Aprile 1998 di approvazione del Piano di disinquinamento e risanamento del territorio della Provincia di Brindisi………..; di dare mandato al Presidente ed alla Giunta di attivare tutte le iniziative possibili, anche unitamente ai Comuni di Brindisi, S. Pietro Vernotico, Cellino S. Marco e Torchiarolo, perché si giunga alla stipula di nuovi accordi con l’Enel Produzione S.p.A. e con l’Edipower S.p.A. che impongano limiti di emissioni massiche, delle quantità di carbone da utilizzare e della potenza di esercizio non superiori a quelli previsti dalla convenzione sottoscritta nel 1996 e recepiti nel D.P.R. 23 Aprile 1998 di approvazione del Piano di disinquinamento e risanamento del territorio della Provincia di Brindisi”.<br />	<br />
La Edipower S.p.A., ritenendo illegittimo tale provvedimento amministrativo, lo ha impugnato (unitamente agli atti preparatori e consequenziali) dinanzi all’intestato Tribunale formulando i seguenti motivi di ricorso.<br />
1) Illegittimità della delibera del Consiglio Provinciale per carenza di presupposto e travisamento dei fatti, nonché per violazione di legge in relazione all’affermazione della vigenza della convenzione del 1996.<br />
2) Illegittimità della delibera del Consiglio Provinciale in considerazione della piena regolarità della convenzione del 17 Febbraio 2003 e della insussistenza in merito di una competenza consiliare.<br />
3) Illegittimità della delibera del Consiglio Provinciale per violazione di legge (violazione dei principi sull’efficacia di una convenzione) e per eccesso di potere (per sviamento, contraddittorietà e travisamento dei fatti).<br />
4) Illegittimità della delibera del Consiglio Provinciale per incompetenza della Provincia e sviamento di potere.<br />
5) Illegittimità della delibera del Consiglio Provinciale per difetto di istruttoria e di motivazione e per violazione di legge.<br />
6) Illegittimità della delibera del Consiglio Provinciale per violazione degli artt. 7 e ss. della Legge 7 Agosto 1990 n° 241.<br />
7) Illegittimità della delibera del Consiglio Provinciale per violazione dell’art. 49 Decreto Lgs. n° 267/2000.<br />
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto della domanda azionata, la ricorrente concludeva come riportato in epigrafe (riservando di proporre domanda di risarcimento danni in separato giudizio).<br />
Con atto notificato alle controparti in data 15-16 Marzo 2005, la Società ricorrente ha altresì impugnato (ai sensi dell’art. 1 della Legge n° 205/2000) il provvedimento 14 Febbraio 2005 n° 31864 (con cui il Dirigente del Servizio Ecologia e Ambiente della Provincia di Brindisi, dopo avere richiesto “una integrazione documentale”, ha comunicato che “nelle more di acquisire quanto richiesto, …tutte le richieste avanzate e tutti i procedimenti da attivare e quelli già in itinere sono da intendersi sospesi”), formulando i seguenti motivi aggiunti.<br />
A) Illegittimità del provvedimento dirigenziale 14 Febbraio 2005 n° 31864 per illegittimità derivata in relazione ai vizi già dedotti nei confronti della delibera consiliare 24 Novembre 2004 n° 52/24.<br />
B) Illegittimità del provvedimento dirigenziale 14 Febbraio 2005 n° 31864 per violazione di legge ed eccesso di potere in relazione alla disposta sospensione “di tutti i procedimenti da attivare e quelli già in itinere”.<br />
C) Illegittimità del provvedimento dirigenziale 14 Febbraio 2005 n° 31864 per violazione di legge ed eccesso di potere in relazione al riferimento alla convenzione stipulata dalla Provincia e da E.N.E.L. nel 1996 ed all’esigenza di assicurarne l’osservanza.<br />
D) Illegittimità del provvedimento dirigenziale 14 Febbraio 2005 n° 31864 per violazione di legge ed eccesso di potere in relazione al riferimento al piano di disinquinamento e risanamento del territorio di Brindisi approvato con D.P.R. 23 Aprile 1998.<br />
E) Illegittimità del provvedimento dirigenziale 14 Febbraio 2005 n° 31864 per violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all’incoerenza della documentazione richiesta e l’oggetto dei procedimenti sospesi.<br />
F) Illegittimità del provvedimento dirigenziale 14 Febbraio 2005 n° 31864 per incompetenza ed eccesso di potere per sviamento, in relazione alla insussistenza di una competenza della Provincia ad autorizzare o meno una centrale nel territorio provinciale.<br />
Si è costituita in giudizio la Provincia di Brindisi, depositando articolate memorie difensive con le quali ha replicato, ampiamente e puntualmente, alle argomentazioni della controparte, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed, in ogni caso, per la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti.<br />
Si è altresì costituita in giudizio l’Enel Produzione S.p.A. depositando una breve memoria difensiva con la quale ha chiesto la reiezione del ricorso. <br />
Alla pubblica udienza del 5 Luglio 2006, dopo ampia discussione orale e su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Come diffusamente illustrato in narrativa, l’Edipower S.p.A. – subentrata nel 2002 (in seguito alle vicende seguite all’emanazione del Decreto Lgs. 16 Marzo 1999 n° 79) nei rapporti già facenti capo all’E.N.E.L. relativi alla centrale policombustibile di 1.280 Mw (a quattro sezioni) per la produzione di energia elettrica di Brindisi Nord – impugna la delibera n° 52/24 del 24 Novembre 2004 del Consiglio Provinciale di Brindisi (comunicatale con nota ricevuta il 31 Dicembre 2004), avente ad oggetto: “Convenzione tra Provincia di Brindisi, Comune di Brindisi, Enel Produzione S.p.A. e Edipower S.p.A. – Diniego di recepimento delle deliberazioni Giunta Provinciale n° 309 del 22 Ottobre 2002 e n° 3 dell’11 Febbraio 2003 &#8211; Determinazioni per attivazione delle procedure di recesso dalle convenzioni 25 Ottobre 2002 con Enel Produzione S.p.A. e 17 Febbraio 2003 con Edipower S.p.A.”, nonché gli atti preparatori e consequenziali. Con motivi aggiunti, ex art. 1 Legge n° 205/2000, notificati in data 15-16 Marzo 2005, impugna altresì il provvedimento 14 Febbraio 2005 n° 31864 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia e Ambiente della Provincia di Brindisi (richiamandosi alla delibera consiliare 24 Novembre 2004 n° 52/24), dopo avere richiesto “una integrazione documentale” (che indichi nel dettaglio e passo passo, tutte le variazioni relative agli aspetti: impiantistici, produzione energetica, utilizzo di combustibile, gestione del rapporto e dello stoccaggio del carbone, scarichi acque reflue e di raffreddamento, dei sistemi di monitoraggio delle emissioni e della qualità dell’aria, smaltimento rifiuti….nonché quant’altro relativo agli aspetti riguardanti l’ecologia, l’ambiente, la salvaguardia del territorio e della salute pubblica), ha comunicato alla Società ricorrente che “nelle more di acquisire quanto richiesto, …tutte le richieste avanzate e tutti i procedimenti da attivare e quelli già in itinere sono da intendersi sospesi”. La Società ricorrente si riserva di proporre domanda di risarcimento danni in separata sede.<br />
In via preliminare, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del gravame sollevate dalla Provincia resistente.<br />
E’agevole rilevare in proposito che – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della Provincia di Brindisi – l’impugnata deliberazione consiliare n° 52/24 del 24 Novembre 2004 deve essere qualificata come un atto amministrativo di natura provvedimentale avente rilevanza esterna, idoneo a ledere (con concretezza ed attualità) la sfera giuridica della Edipower S.p.A..<br />
Infatti, (con tale provvedimento) il Consiglio Provinciale di Brindisi, da un lato, ha espresso il diniego di recepimento (per quanto qui interessa) della deliberazione della Giunta Provinciale di Brindisi n° 3 dell’11 Febbraio 2003 (di approvazione della convenzione con Edipower del 2003) – rivendicando la competenza consiliare in tal senso – e, dall’altro, ha “impegnato” l’Amministrazione Provinciale resistente ad adottare atti e provvedimenti idonei ad inibire o comunque ad ostacolare – da subito –  l’esercizio della centrale termoelettrica di Brindisi Nord, riattribuendo, in tal modo, immediato vigore alle previsioni della precedente “convezione” sottoscritta nel 1996. <br />
Nel merito, occorre premettere, in punto di fatto, che la centrale termoelettrica di Brindisi Nord è stata oggetto – dapprima –  di una “convenzione” stipulata in data 12 Novembre 1996 tra l’Enel, il Comune e la Provincia di Brindisi e che tale “convenzione” prevedeva (all’art. 1) che i due gruppi della centrale attrezzati per utilizzare metano potevano rimanere in attività fino al 31 Dicembre 2007, mentre gli altri due gruppi sarebbero stati eserciti a carbone fino al 31 Dicembre 1998 e successivamente sarebbero stati eserciti a metano “se disponibile” ovvero ad olio combustibile STZ fino al 31 Dicembre 2000 e che, “per il periodo successivo al 31 Dicembre 2000 nella centrale di Brindisi Nord non potranno essere usati combustibili diversi dal metano”; con la precisazione, però, che il successivo art. 1 bis della stessa “convenzione” recepisce un accordo diverso sul punto intervenuto all’ultimo momento (in data 25 Luglio 1996) a livello ministeriale contemplante una modifica delle modalità di esercizio della centrale termoelettrica policombustibile di Brindisi Nord rispetto a quanto previsto nel precedente art. 1.<br />
Successivamente (in seguito all’adozione di nuovi provvedimenti autorizzatori, adottati a livello ministeriale &#8211; con il coinvolgimento degli enti locali -, riguardanti la centrale termoelettrica di Brindisi Nord) il Comune e la Provincia di Brindisi, in data 17 Febbraio 2003, hanno sottoscritto con Edipower S.p.A. una nuova “convenzione” che, prendendo atto del mutato quadro generale ed autorizzatorio, contempla la prosecuzione dell’esercizio della centrale termoelettrica policombustibile di Brindisi Nord, prevedendo in particolare (articolo 3) “il mantenimento di un nucleo produttivo alimentato a carbone accanto a un nucleo produttivo a ciclo combinato alimentato a metano”.<br />
Ciò premesso, si rileva in primo luogo – in diritto – che le predette “convenzioni” devono essere qualificate alla stregua di “accordi” perfezionati, ai sensi dell’art. 11 della Legge 7 Agosto 1990 n° 241, tra il Comune e la Provincia di Brindisi ed il soggetto (ratione temporis) titolare della centrale termoelettrica policombustibile di Brindisi Nord, allo specifico fine di determinare il contenuto discrezionale degli atti rientranti in “subiecta materia” nelle competenze amministrative dei due predetti Enti Locali (ancorché stipulate, talvolta, presso la sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e sottoposte alla “presa d’atto” dell’autorità governativa). <br />
Quindi, non si tratta di contratti di diritto comune nei quali la P.A. agisce jure privatorum (né, tantomeno, di atipici strumenti di recepimento di improbabili “accordi transattivi” inerenti il complessivo polo energetico di Brindisi), bensì dell’attuazione dell’innovativo modulo convenzionale dell’azione amministrativa introdotto dal menzionato art. 11 della Legge n° 241/1990, con il quale l’Amministrazione, nell’esercizio delle pubbliche potestà, va alla ricerca del consenso con il privato, raggiungendo un assetto di interessi concordato che costituirà il contenuto dei provvedimenti amministrativi di sua competenza (che recepiscono, appunto, l’accordo tra P.A. e privato).<br />
Chiarito ciò, appare evidente che la delibera 24 Novembre 2004 n° 52/24 del Consiglio Provinciale di Brindisi (impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio), con la quale si “esprime dissenso” (per quanto qui interessa) rispetto al contenuto della deliberazione della Giunta Provinciale n° 3 dell’11 Febbraio 2003 (rifiutandone il recepimento) e si assumono “determinazioni per l’attivazione delle procedure di recesso dalla convenzione 17 Febbraio 2003 con Edipower S.p.A.”, è affetta dai principali vizi di legittimità denunciati dalla Società ricorrente.<br />
Innanzitutto, l’impugnata deliberazione consiliare è censurabile (sotto i profili evidenziati nel primo motivo di ricorso) nella misura in cui, del tutto erroneamente, ritiene che la “convenzione” stipulata in data 12 Novembre 1996 sia idonea a disciplinare sul piano giuridico (negli aspetti fondamentali) l’esercizio della centrale termoelettrica di Brindisi Nord, anziché solo le prerogative (di carattere principalmente – anche se non soltanto – consultivo) spettanti per legge in tale materia agli Enti Locali territorialmente interessati.<br />
E’ notorio, infatti, che siccome l’autorizzazione dell’esercizio di una centrale termoelettrica appartiene alla competenza amministrativa dell’autorità statale (in conformità agli indirizzi di politica energetica nazionale), una “convenzione” stipulata tra l’operatore e gli Enti Locali non può certamente introdurre obblighi (concernenti l’attività e l’esercizio dell’impianto di produzione dell’energia elettrica) incompatibili con il disposto dei provvedimenti autorizzatori ministeriali rilasciati, per cui – come correttamente argomentato in ricorso – il riferimento contenuto nella “convenzione” a limiti o modalità di esercizio della centrale termoelettrica di che trattasi ha significato e validità unicamente in una logica “ricognitiva” della situazione disciplinata dai provvedimenti ministeriali in quel momento vigenti.<br />
Di conseguenza, è manifestamente errato il presupposto su cui si basa la delibera gravata di considerare ancora giuridicamente efficace, per tali aspetti (concernenti le previsioni dei termini di cessazione della centrale e/o di limitazioni dell’esercizio della stessa), la convenzione del 12 Novembre 1996, pur in presenza di numerosi decreti ministeriali successivi al 1996 che hanno innovativamente approvato differenti modalità di esercizio della centrale termoelettrica di Brindisi Nord (ex multis: DD.MM. 13/2001, 5/2002, 11/2003). <br />
E’ evidente, invece, che la “convenzione” del 1996 ha “automaticamente” perso ogni valore per quanto attiene le previsioni della stessa (peraltro, come detto, di carattere “ricognitivo”) incompatibili con i provvedimenti ministeriali sopravvenuti.<br />
In secondo luogo – sottolineato che non si verte assolutamente, nel caso di specie, in tema di “recesso unilaterale” dal più recente accordo (del 17 Febbraio 2003) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse (di cui al quarto comma dell’art. 11 della Legge 7 Agosto 1990 n° 241), bensì  (tutt’al più) di un’iniziativa finalizzata all’annullamento in autotutela di quest’ultimo accordo (rectius: delle determinazioni amministrative poste a base e che recepiscono tale accordo) – osserva il Collegio che, a ben vedere, la delibera del Consiglio Provinciale di Brindisi n° 52/24 del 24 Novembre 2004 si limita (peraltro, omettendo la preliminare doverosa comunicazione alla società odierna ricorrente dell’avvio del procedimento di secondo grado di cui all’art. 7 della Legge n° 241/1990) ad invitare la Giunta Provinciale ad assumere (in autotutela) le iniziative necessarie per rendere inefficace la nuova “convenzione” del 17 Febbraio 2003, per cui – essendo quest’ultima ancora giuridicamente vigente al momento dell’emanazione dell’impugnata delibera consiliare – non si comprende come possa essere ritenuta efficace ed operativa la precedente convenzione del 12 Novembre 1996 (al punto da giustificare l’illegittima direttiva impartita ai propri organi e dirigenti di astenersi dall’adottare provvedimenti di competenza della Provincia di Brindisi che consentano l’esercizio della centrale elettrica de qua con limiti di emissione massiche, quantitità di carbone da utilizzare e potenza di esercizio superiori a quelli previsti dalla convezione sottoscritta nel 1996), tenuto conto che l’art. 2 della successiva convenzione stipulata in data 17 Febbraio 2003 dispone testualmente che: “la presente convenzione sostituisce ed annulla integralmente la convenzione del 12 Novembre 1996, i cui effetti in vigore cessano a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto”.     <br />
In ultima analisi, con l’impugnato provvedimento, l’organo consiliare della Provincia resistente finisce con l’intervenire direttamente sulle modalità e sui limiti di esercizio della centrale termoelettrica policombustibile di Brindisi Nord, esulando dai limiti delle proprie competenze amministrative in materia e ponendosi in palese contrasto con i provvedimenti autorizzatori adottati dal Ministero delle Attività Produttive in relazione alla predetta centrale dal 1999 in poi (giammai impugnati).   <br />
Anche l’impugnazione interposta dalla ricorrente (ai sensi dell’art. 1 Legge n° 205/2000), con i motivi aggiunti notificati in data 15-16 Marzo 2005, della nota del 14 Febbraio 2005 n° 31864, con cui il Dirigente del Servizio Ecologia e Ambiente della Provincia di Brindisi (richiamandosi alla delibera consiliare 24 Novembre 2004 n° 52/24) ha comunicato ad Edipower S.p.A. che “tutte le richieste avanzate e tutti i procedimenti da attivare e quelli già in itinere sono da intendersi sospesi”, è ammissibile (trattandosi, a ben vedere, non già di una mera comunicazione istruttoria, bensi di un atto immediatamente lesivo per la ricorrente, poichè palesemente diretto ad evitare il rilascio di tutti gli atti e provvedimenti di competenza provinciale necessari per consentire la prosecuzione dell’esercizio della centrale termoelettrica) e va accolta, anzitutto, per l’illegittimità derivata che inficia tale provvedimento dirigenziale (denunciata con il primo motivo aggiunto).<br />
Inoltre, trattasi di atto amministrativo inficiato anche da macroscopici vizi propri di legittimità formulati dalla ricorrente nei successivi motivi aggiunti.<br />
Appare sufficiente rilevare sinteticamente in proposito che con il predetto provvedimento dirigenziale viene disposta una sospensione a tempo indeterminato (e quindi in patente violazione sia dell’art. 21 quater della Legge n° 241/1990 che del preesistente insegnamento giurisprudenziale nello stesso senso) incredibilmente riferita a tutti i procedimenti amministrativi in corso (alcuni dei quali di competenza specifica della Provincia di Brindisi, altri di competenza di altre P.A., ma che contemplano interventi a vario titolo della Provincia stessa) e, addirittura, “a quelli non ancora avviati” che comunque coinvolgono una competenza provinciale, rendendo del tutto evidente la pretestuosità delle richieste istruttorie (genericamente) avanzate con lo stesso atto (e indistintamente riferite ad una pluralità di differenti procedimenti amministrativi).<br />
Per le ragioni sopra illustrate l’impugnazione proposta con il ricorso introduttivo del giudizio e con i motivi aggiunti deve esere accolta e, per l’effetto, va annullata sia la delibera consiliare n° 52/24 del 24 Novembre 2004, nelle parti lesive degli interessi della Edipower S.p.A., sia il provvedimento dirigenziale n° 31864 del 14 Febbraio 2005.<br />
Le spese processuali, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico dell’Amministrazione Provinciale di Brindisi e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Prima Sezione di Lecce – definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie, nei limiti dell’interesse della parte ricorrente, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati con l’atto introduttivo del giudizio e con i motivi aggiunti del 15-16 Marzo 2005.<br />
Condanna l’Amministrazione Provinciale resistente al pagamento, in favore della Società ricorrente, delle spese e competenze del presente giudizio, liquidate in complessivi € 3.000,00 (Tremila/00), oltre I.V.A. e C.A.P. nelle misure di legge.<br />
Compensa nei confronti delle altre parti in causa le spese processuali.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 5 Luglio 2006.<br />
Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 31 luglio 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-31-7-2006-n-4090/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2006 n.4090</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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