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	<title>31/5/2017 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>31/5/2017 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2017 n.2626</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-31-5-2017-n-2626/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-31-5-2017-n-2626/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2017 n.2626</a></p>
<p>Luciano Barra Caracciolo, Presidente Vincenzo Lopilato, Consigliere Francesco Mele, Consigliere Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore Italo Volpe, Consigliere Sulla legittimità del diniego di autorizzazione del servizio di trasporto privato locale in caso di sovrapposizione e interferenza con quello pubblico 1. Autorizzazioni e concessioni &#8211; Servizio di trasporto locale passeggeri &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-31-5-2017-n-2626/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2017 n.2626</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-31-5-2017-n-2626/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2017 n.2626</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luciano Barra Caracciolo, Presidente<br />
Vincenzo Lopilato, Consigliere<br />
Francesco Mele, Consigliere<br />
Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore<br />
Italo Volpe, Consigliere</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimità del diniego di autorizzazione del servizio di trasporto privato locale in caso di sovrapposizione e interferenza con quello pubblico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazioni e concessioni &#8211; Servizio di trasporto locale passeggeri &#8211; Servizio privato &#8211; Autorizzazione del Comune &#8211; Diniego &#8211; Legittimità &#8211; In caso di sovrapposizione e interferenza</p>
<p>2. Autorizzazioni e concessioni &#8211; Servizio di trasporto privato &#8211; Prezzi praticati &#8211; Intervento del Comune &#8211; Inammissibile</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il divieto di “sovrapposizione o interferenza” del servizio provato di trasporto passeggeri autorizzato con il servizio pubblico di trasporto previsto dall’art. 106 comma 2 TFUE e recepito dalla legge della Regione Veneto n. 25/1998 intende escludere che il servizio di trasporto autorizzato sia in concreto gestito in modo da coprire, in tutto o in parte, lo stesso tragitto del servizio pubblico, e ciò corrisponde appunto alla “sovrapposizione”, oppure con modalità le quali, anche senza sovrapposizione materiale, siano tali da sottrarre al servizio pubblico la propria utenza, e ciò corrisponde alla “interferenza”. La ratio del divieto è quella di evitare una potenziale crisi dell’equilibrio economico finanziario che va comunque mantenuto anche nell’ambito del servizio pubblico, e che potrebbe determinare la sospensione o l’abbandono di quest’ultimo, con danno di tutti gli utenti.&nbsp;</p>
<p>2. Un servizio autorizzato, che si svolge ad intero rischio economico del privato gestore, non è in generale soggetto a un potere di intervento dell’autorità comunale sui prezzi praticati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
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<p>Pubblicato il 31/05/2017<br />
N. 02626/2017REG.PROV.COLL.<br />
N. 09139/2016 REG.RIC.<br />
&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 9139 del 2016, proposto dalla Venezia City Sightseeing Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Domenichelli, Stefano Bigolaro, Alessio Vianello, Alessandro Veronese e Andrea Manzi, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri 5;&nbsp;<br />
contro<br />
il Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Maurizio Ballarin e Nicolo&#8217; Paoletti, con domicilio eletto presso lo studio Nicolo&#8217; Paoletti in Roma, via Barnaba Tortolini 34;&nbsp;<br />
l’Ente di governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia, non costituito in giudizio;&nbsp;<br />
nei confronti di<br />
Azienda Veneziana della Mobilità &#8211; A.V.M. Spa; Actv Spa; Città metropolitana di Venezia; Polizia municipale di Venezia, Servizio Navigazione; non costituiti in giudizio;&nbsp;<br />
Alilaguna Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Guzzardi e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso lo studio Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare 14a/4;&nbsp;<br />
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Capitaneria di porto di Venezia, Autorità portuale di Venezia, Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino Alto Adige e il Friuli V.G., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;&nbsp;<br />
per l’annullamento ovvero la riforma<br />
previa assunzione di misure cautelari<br />
della sentenza del TAR Veneto, sezione I 10 giugno 2015 n.612, resa fra le parti, con la quale si sono respinti i ricorsi riuniti n.280/2015 e n.1705/2015 R.G. proposti per l’annullamento dei seguenti atti del Comune di Venezia:<br />
quanto al ricorso n.280/2015, del provvedimento 11 dicembre 2014 prot. n.514232, di reiezione di due istanze presentate da Venezia City Sightseeing – VCS S.r.l. la prima il giorno 25 settembre 2014 prot. n.39744 per la modifica dell’autorizzazione rilasciata con provvedimento 11 luglio 2014 prot. n.293611, concernente un servizio commerciale di trasporto pubblico di linea monodirezionale con sistema cd. saliscendi nella laguna di Venezia; la seconda il giorno 25 settembre 2014 prot. n.397423, per l’autorizzazione all’esercizio di una nuova linea;<br />
quanto al ricorso n.1705/2015, del provvedimento 3 novembre 2015 prot. n.501013, di reiezione dell’ulteriore istanza di modifica della predetta autorizzazione 11 luglio 2014 prot. n.293611 presentata da VCS S.r.l. e di ogni atto presupposto;<br />
b) degli atti presupposti, ovvero: c) della comunicazione 8 novembre 2013 prot. n.436928 dei motivi ostativi all’accoglimento; d) dei verbali 26 agosto e 26 settembre 2013 della conferenza di servizi; e) della risposta alla nota dell’Autorità ricorrente; f) delle affermazioni nella audizione 31 marzo 2014; g) della nota 9 aprile 2014;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia, della Alilaguna Spa, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Capitaneria di porto di Venezia, della Autorità portuale di Venezia e del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino Alto Adige e il Friuli V.G.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 aprile 2017 il Cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti gli avvocati Andrea Manzi, Stefano Bigolaro, Vittorio Domenichelli, Alessandro Veronese, Alessio Vianello e Nicolò Paoletti, nonché l’avvocato dello Stato Marco Stigliano Messuti;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO<br />
La ricorrente appellante è una società del gruppo multinazionale City Sightseeing, attivo nel settore del trasporto turistico con la particolare formula “hop on- hop off”, detta in Italia del “saliscendi”. Nelle principali città d’arte, o comunque di interesse turistico, del mondo, tale gruppo, per mezzo delle proprie consociate, offre un servizio di trasporto su caratteristici autobus scoperti a due piani, decorati in modo ben riconoscibile: a bordo del mezzo, che effettua fermate nei luoghi di maggiore interesse, il turista può ascoltare un “commentario”, disponibile in 8 lingue, che spiega tutto quello che è possibile vedere lungo il percorso e racconta storia, leggende e tradizioni della città; può poi, per il periodo di durata del biglietto, salire e scendere dal mezzo senza limitazioni, per visitare direttamente i siti (fatti da ritenere notori).<br />
La ricorrente appellante ha ottenuto dal Comune di Venezia, con provvedimento 11 luglio 2014 prot. n.293611, l’autorizzazione ad esercitare un servizio di tal tipo anche a Venezia, con l’uso di imbarcazioni al posto degli autobus e lungo una linea cosiddetta monodirezionale, ovvero che funziona lungo un unico senso di marcia, e quindi non consente di effettuare viaggi di andata e ritorno, se non ripercorrendo l’intero tragitto della linea. Detta linea comprende, nel caso concreto, undici fermate più il capolinea, ovvero Stazione S. Lucia, Tronchetto Terminal Crociere, Hilton Molino Stucky, Zattere, San Marco Riva Schiavoni, Giardini, Lido, Arsenale, Fondamente Nuove, Murano, e nuovamente Stazione S. Lucia (doc. 1 in I grado ricorrente appellante, provvedimento indicato; v. anche la sentenza impugnata).<br />
Con successive istanze del giorno 25 settembre 2014, la prima prot. n.397334 e la seconda prot. n.39723, la ricorrente appellante ha poi chiesto rispettivamente una modifica al percorso della linea già autorizzata, per sopprimere le fermate Arsenale e Fondamente Nuove, e una nuova autorizzazione per avviare una linea ulteriore, con itinerario inverso a quello autorizzato, sviluppato su otto fermate più il capolinea, da Sacca San Girolamo a Stazione S. Lucia, passando per Fondamente Nuove, San Marco Riva degli Schiavoni, Zattere, Hilton Stucky e Tronchetto (doc. ti 2 e 3 in I grado ricorrente appellante, istanze in questione; v. anche la sentenza impugnata).<br />
Il Comune di Venezia, con il provvedimento 11 dicembre 2014 meglio indicato in epigrafe, ha respinto entrambe le istanze. Tale provvedimento, in motivazione, ritiene “opportuno trattare unitamente le due richieste strettamente legate fra loro, giacché i servizi di trasporto richiesti sarebbero effettuati con i medesimi mezzi e configurerebbero un unico servizio all’utenza di andata e ritorno con fermate presenti in entrambe le direzioni”; ciò premesso, motiva il diniego con quattro ordini di ragioni, così come segue.<br />
In primo luogo, fa valere, alla lettera a), la “sovrapposizione” con un tratto della linea 2 dei servizi affidati alla ACTV S.p.a., notoriamente l’azienda che gestisce nel Comune il trasporto pubblico locale.<br />
In secondo luogo, fa valere, alla lettera b), la “sovrapposizione” con un tratto della linea “Blu” dei servizi affidati ad Alilaguna S.p.a., notoriamente affidataria di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale.<br />
In terzo luogo, fa valere, alla lettera c), la “interferenza” con i servizi di linea programmati affidati alle stesse ACTV ed Alilaguna, “per la sostanziale identità delle aree servite, in entrambe le direzioni, in concorrenza con il servizio pubblico, innescata da una pluralità di offerta rivolta alla medesima utenza.” Sul punto, il provvedimento prosegue affermando: “poiché sulle relazioni servite dai suddetti affidatari del servizio pubblico di linea, oggetto della richiesta di autorizzazione… non risulta dimostrata una quantità di domanda di trasporto non soddisfatta o eccedente l’offerta di servizio pubblico, ne consegue che una nuova linea autorizzata sul medesimo collegamento e rivolta allo stesso target di utenza, sottrarrebbe proventi tariffari ai suddetti affidatari, con pregiudizio della sostenibilità economica dei servizi nel complesso da essi esercitati”.<br />
In quarto ed ultimo luogo, evidenzia, alla lettera d), la “mancanza dei presupposti” che hanno determinato il rilascio dell’autorizzazione in essere, di cui si chiede la modifica. Puntualizza infatti che, autorizzando quanto richiesto, il servizio si andrebbe a configurare come “servizio di andata e ritorno tra i terminal di accesso di Ferrovia (oltre a piazzale Roma, data l’agevole raggiungibilità del sito attraverso il ponte della Costituzione) Terminal Crociere e Tronchetto, e le fermate intermedie comprese sino all’area di San Marco, mantenendo solo marginalmente, e solo nel percorso tra San Marco e Sacca San Girolamo, le caratteristiche di servizio monodirezionale secondo il sistema “saliscendi”, riproponendo nei fatti i motivi che hanno determinato il diniego prot. n. 458507 del 21 ottobre 2013 alla precedente richiesta…” (doc. 6 in I grado ricorrente appellante, provvedimento di diniego citato). Il riferimento è appunto ad una precedente prima richiesta della ricorrente appellante, la quale aveva inteso avviare il servizio secondo modalità diverse da quelle poi autorizzate, ovvero secondo un percorso bidirezionale, e aveva ricevuto un diniego dall’amministrazione.<br />
La ricorrente appellante ha impugnato in primo grado tale diniego, con ricorso rubricato al n.280/2015 R.G. del TAR territoriale.<br />
Successivamente, con istanza 1 luglio 2015, la ricorrente appellante chiedeva al Comune di Venezia di essere autorizzata a modifiche delle tariffe e del programma di esercizio relativi alla linea già attiva, e anche in questo caso otteneva un diniego, con provvedimento 3 novembre 2015, motivato con riferimento alle ragioni già contenute nel precedente diniego, nonché con un rilievo di incompatibilità degli orari programmati con le velocità massime consentite ai mezzi.<br />
La ricorrente appellante ha impugnato anche tale ultimo diniego, con ricorso rubricato al n.1705/2015 R.G. del TAR territoriale.<br />
Con la sentenza in epigrafe, il TAR ha riunito i ricorsi e li ha respinti entrambi, ritenendo in estrema sintesi che effettivamente le modifiche al servizio esercitato dalla ricorrente appellante sarebbero andate contro il divieto di sovrapposizione e interferenza con i servizi di trasporto gestiti dalla ACTV e dalla Alilaguna.<br />
Contro tale sentenza, la ricorrente in primo grado ha proposto impugnazione, con appello contenente sette censure, le prime quattro relative al capo di sentenza che respinge il ricorso n.280/2015 R.G. e le restanti relative al capo di sentenza che respinge il ricorso n.1705/2015, censure riconducibili secondo logica ai seguenti cinque motivi.<br />
In dettaglio:<br />
&#8211; con il primo motivo, corrispondente alle censure prima e seconda relative al ricorso n.280/2015, alle pp. da 7 a 29 dell’atto, sostiene in sintesi estrema che il servizio da lei svolto sarebbe un servizio liberalizzato secondo le norme dell’Unione europ<br />
&#8211; con il secondo motivo, corrispondente alla censura terza relativa al ricorso n.280/2015 a p. 30 dell’atto, ripropone il quinto motivo del ricorso di primo grado, dichiarato inammissibile nella sentenza impugnata. Con tale motivo, aveva dedotto l’impossi<br />
&#8211; con il terzo motivo, corrispondente alla quarta censura relativa al ricorso n.280/2015, a p. 32 dell’atto, critica ancora la sentenza impugnata per aver ritenuto non rilevante un asserito conflitto di interessi che sussisterebbe in capo al Comune di Ven<br />
&#8211; con il quarto motivo, corrispondente alla prima censura relativa al ricorso n.1705/2015, deduce ulteriore violazione dei principi europei e nazionali sulla concorrenza, e sostiene che le tariffe del proprio servizio dovrebbero intendersi come liberalizz<br />
&#8211; con il quinto motivo, corrispondente alla seconda censura relativa al ricorso n.1705/2015, deduce infine eccesso di potere per sviamento, e ripropone i motivi di primo grado con i quali aveva sostenuto che il Comune di Venezia porrebbe in essere una con<br />
Hanno resistito la Alilaguna, con memorie 16 dicembre 2016 e 20 gennaio 2017, nonché il Comune di Venezia, con atto 19 dicembre 2016 e memoria 19 gennaio 2017, in cui;<br />
&#8211; in via preliminare (memoria Comune 19 gennaio 2017 p. 18) deducono la inammissibilità dei motivi di appello che deducano la violazione di norme non richiamate in primo grado, ritenendo che per ciò solo si tratterebbe di motivi nuovi;<br />
&#8211; sempre in via preliminare (memoria Comune 19 gennaio 2017 p.45) ripropongono l’eccezione, già dedotta in primo grado, di inammissibilità del ricorso 1705/2015, in quanto esso non contiene censure contro una autonoma ragione di diniego contenuta nel prov<br />
&#8211; nel merito, chiedono che l’appello sia respinto.<br />
Con memorie 6 marzo 2017 per tutte le parti e con repliche 15 marzo 2017 per il Comune e 16 marzo 2017 per la ricorrente appellante, le parti hanno ribadito le rispettive difese.<br />
In particolare, nella replica 16 marzo 2017, la ricorrente appellante ha chiesto che questo Giudice rimetta alla Corte di giustizia dell’Unione ai sensi dell’art. 267 TFUE la questione pregiudiziale concernente la normativa applicabile alla propria attività.<br />
All’udienza del giorno 6 aprile 2017, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.<br />
DIRITTO<br />
1. Le eccezioni preliminari proposte dall’amministrazione appellata e dall’intimata sono infondate e vanno respinte, nei termini che seguono.<br />
2. L’eccezione preliminare proposta dal Comune, per cui, in sostanza, ogni qualificazione in diritto dei fatti di causa diversa da quella prospettata in primo grado renderebbe l’appello inammissibile, perché costituirebbe altrettanto inammissibile proposizione di motivi nuovi, nella sua assolutezza è infondata.<br />
Per principio pacifico, che come tale non richiede puntuali citazioni giurisprudenziali, alle parti spetta di dedurre i fatti di causa che ritengano rilevanti, mentre la qualificazione giuridica di essi appartiene al giudice, e le indicazioni in tal senso che le parti stesse ritengano di proporre rimangono al livello di semplici suggerimenti.<br />
Ciò è vero nel primo grado del giudizio, ma va affermato anche nel presente grado di appello, che, come è noto, è un gravame devolutivo, ovvero consiste in un riesame della stessa controversia, se pur limitatamente ai punti oggetto dell’impugnazione.<br />
3. L’ulteriore eccezione preliminare proposta dal Comune, per cui sarebbero inammissibili l’originario ricorso di primo grado 1705/2015, e per conseguenza i motivi di appello che riguardano la relativa decisione, in quanto rivolta all’intero ricorso è infondata in fatto.<br />
A lettura dei motivi di appello quarto e quinto, appunto quelli che si riferiscono alla decisione sul ricorso 1705/2015, si comprende infatti che la ricorrente appellante intende censurare nel suo complesso la decisione del Comune, che le impedisce di modificare il servizio, decisione di cui il divieto di variare le tariffe è soltanto una parte.<br />
In tal senso, quindi, il ricorso originario, e i motivi di appello ad esso riferiti, sono in astratto ammissibili. Di inammissibilità si deve invece ragionare con riferimento al quarto motivo isolatamente considerato, nei termini di cui si dirà.<br />
4. Ciò posto, per chiarezza, è necessaria una premessa di carattere generale.<br />
Il servizio svolto dalla ricorrente appellante, nel corso di questo processo, è sempre stato qualificato come servizio di trasporto.<br />
Ciò è in coerenza anzitutto con il provvedimento comunale di autorizzazione 11 luglio 2014 di cui si è detto, che si riferisce ad un “servizio commerciale di trasporto pubblico” (doc. 1 in I grado ricorrente appellante, cit.).<br />
E’ in coerenza anche con la prassi di impresa della capofila del gruppo cui appartiene la società ricorrente appellante, capofila la quale, come si deve ritenere notorio, ad una ricerca sul web è individuata come “società che opera nel settore del trasporto turistico”.<br />
Pertanto, la normativa europea e nazionale applicabile alla materia in esame è appunto quella dei trasporti, che va delineata nei suoi tratti essenziali a fini di chiarezza.<br />
5. In materia, dispone anzitutto l’art. 58 del Trattato sul funzionamento dell’Unione – TFUE, per cui “La libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti”.<br />
Il titolo in questione, composto dagli articoli da 90 a 100, prevede, per quanto qui interessa, una liberalizzazione limitata, soggetta a norme sue proprie, e comunque non contempla una liberalizzazione integrale, diversamente da quanto la ricorrente appellante sostiene.<br />
Con ciò è coerente la direttiva 2006/123/CE, di liberalizzazione dei servizi nel mercato interno, la quale al “considerando” numero 17 esclude in modo espresso dal proprio ambito di applicazione i “servizi di interesse economico generale nel settore dei trasporti”.<br />
Nell’ordinamento nazionale, ha attuato la direttiva suddetta il d. lgs. 26 marzo 2010 n.59, che all’art. 6 comma 1 prevede: “Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi di trasporto aereo, marittimo, per le altre vie navigabili, ferroviario e su strada, ivi inclusi i servizi di trasporto urbani, di taxi, di ambulanza, nonché i servizi portuali e i servizi di noleggio auto con conducente”, e quindi lo sottrae alla liberalizzazione disposta per altri settori economici.<br />
6. Per altro verso, il servizio di trasporto è qualificabile senz’altro come “servizio di interesse economico generale”; non è quindi soggetto per intero al regime della concorrenza anche in base ad una norma generale relativa a tutti i servizi di tale natura.<br />
Si tratta dell’art. 106 comma 2 TFUE, per cui “Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l&#8217;applicazione di tali norme non osti all&#8217;adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell&#8217;Unione.”<br />
Si condivide quindi quanto afferma la sentenza impugnata, ovvero che l’art. 106 comma 2 appena citato è la norma che legittima, sotto il profilo della compatibilità con il diritto europeo, la normativa nazionale applicabile al caso di specie.<br />
7. Nel nostro ordinamento, come è noto, i trasporti sono materia di competenza legislativa regionale.<br />
Nella regione Veneto, le norme relative sono contenute nella l.r. 30 ottobre 1998 n.25, dedicata alla “Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale”.<br />
Per quanto qui interessa, tale legge distingue, all’art. 4, da un lato i “servizi programmati” e dall’altro i “servizi autorizzati”.<br />
Per “servizi programmati”, si intendono i servizi “previsti dagli strumenti di programmazione indicati dalla presente legge”, ulteriormente distinti in “servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini”, istituiti a cura e a spese della regione, e in “servizi aggiuntivi istituiti da province, comuni e comunità montane nell&#8217;ambito dell&#8217;unità di rete e in aggiunta a quelli minimi con oneri a carico dei bilanci degli enti stessi”.<br />
Tutti questi servizi sono “affidati”, nel senso che vengono affidati mediante gara dall’amministrazione, a meno che essa non preferisca gestirli direttamente o mediante il modello della società in house.<br />
Per “servizi autorizzati”, si intendono invece quelli esercitati da privati imprenditori in base ad un’autorizzazione amministrativa, senza oneri finanziari a carico dell’amministrazione.<br />
8. In altre parole, nel sistema del trasporto pubblico locale convivono due realtà distinte.<br />
Vi è il servizio pubblico, finanziato dal settore pubblico, che serve a garantire la mobilità sul territorio a tutti i cittadini, in prospettiva anche a coloro i quali non potrebbero pagare un prezzo di mercato.<br />
Vi è invece il servizio privato, che rappresenta un’attività di impresa e opera sul mercato secondo le regole di esso.<br />
9. In tale contesto, l’art. 106 comma 2 TFUE citato è la norma che giustifica il divieto di “sovrapposizione o interferenza” con i servizi affidati posto a carico di chiunque eserciti un servizio di trasporto passeggeri, divieto previsto dall’art. 23 della l.r. 25/1998.<br />
Nel contesto descritto, il senso del divieto è chiaro.<br />
Un servizio di trasporto autorizzato potrebbe essere in concreto gestito in modo da coprire, in tutto o in parte, lo stesso tragitto del servizio pubblico, e ciò corrisponde appunto alla “sovrapposizione”, oppure con modalità le quali, anche senza sovrapposizione materiale, siano tali da sottrarre al servizio pubblico la propria utenza, e ciò corrisponde alla “interferenza”.<br />
Nell’uno e nell’altro caso, il risultato sarebbe una potenziale crisi dell’equilibrio economico finanziario che va comunque mantenuto anche nell’ambito del servizio pubblico, crisi che potrebbe determinare la sospensione o l’abbandono di quest’ultimo, con danno di tutti gli utenti.<br />
Il divieto quindi garantisce, in ultima analisi, che il servizio a vantaggio della collettività dei cittadini possa continuare a esistere.<br />
10. Come prima conseguenza di quanto precede, non va accolta la richiesta pregiudiziale della ricorrente appellante di rimessione della causa alla Corte di giustizia dell’Unione ai sensi dell’art. 267 TFUE allo scopo di accertare se il servizio per cui è causa sia interamente liberalizzato. La disciplina relativa è chiaramente individuata, e si è quindi in presenza di un caso di acte eclaire, in cui non vi è ragionevole dubbio su quale debba essere la soluzione: sul punto, per tutte, Corte di giustizia UE 6 ottobre 1982 C 283/81 CILFIT.<br />
11. Il ricorso, tutto ciò posto, è infondato nel merito, nei termini che seguono.<br />
12. Quanto sin qui esposto porta anzitutto a respingere il primo motivo, per cui, a dire della ricorrente appellante, l’attività da lei svolta sarebbe secondo le norme dell’Unione europea un’attività ampiamente liberalizzata, in misura tale che del descritto divieto di “sovrapposizione o interferenza” si dovrebbe dare un’interpretazione in sostanza abrogatrice.<br />
Si è infatti visto che una liberalizzazione ampia in materia non sussiste, ed anzi che il divieto citato trova una ben precisa copertura proprio in una norma dei Trattati.<br />
13. Quanto al secondo motivo di appello, va confermata sul punto la sentenza di primo grado, secondo la quale il motivo di ricorso corrispondente è inammissibile. Il provvedimento 11 dicembre 2014 impugnato, oggetto dell’originario ricorso di primo grado n. 280/2015 come risulta dalla motivazione di esso riportata in premesse, fonda il diniego su più ordini di ragioni distinte.<br />
Afferma infatti che il nuovo percorso richiesto dalla ricorrente appellante creerebbe sovrapposizione e interferenza con due distinti servizi, ovvero sia con quello gestito dalla ACTV, affidataria in house dei servizi minimi, sia con quello gestito dalla Alilaguna, avente natura di servizio aggiuntivo.<br />
In tal modo, l’atto impugnato si configura come atto fondato su due distinti ed indipendenti ordini di ragioni, con la conseguenza che è appunto inammissibile la censura volta ad attaccare una sola di esse: sul principio, per tutte, C.d.S. sez. IV 12 maggio 2016 n.1917 e 30 maggio 2005 n.2767.<br />
14. Per completezza, va però aggiunto quanto segue.<br />
L’accertamento della effettiva sovrapposizione ovvero interferenza fra un servizio autorizzato ed il servizio pubblico, all’evidenza, è manifestazione di discrezionalità tecnica, perché comporta valutazioni, da compiere appunto secondo regole tecniche, sulla domanda e sull’offerta effettive di trasporto e sui corrispondenti flussi di passeggeri e, fra essi, di turisti.<br />
In materia pertanto, il sindacato di legittimità del Giudice, in base ad un principio pacifico, che come tale non richiede puntuali citazioni, è limitato ai casi in cui le valutazioni stesse siano in contrasto con i presupposti di fatto accertati, ovvero siano contraddittorie o manifestamente illogiche.<br />
Nulla di tutto ciò si ritrova nella motivazione dell’atto 11 dicembre 2014 impugnato, in cui anzi, nei termini riportati in narrativa, il Comune svolge, in sintesi estrema, un ragionamento tutt’altro che illogico, ma anzi plausibile secondo comune apprezzamento: un servizio bidirezionale, cioè con corse in andata e in ritorno, che si svolga lungo lo stesso tragitto del servizio pubblico è idoneo a sottrarre passeggeri a quest’ultimo, tenuto conto del fatto notorio per cui a Venezia il prezzo del biglietto per le imbarcazioni di linea, per coloro i quali non siano in possesso dell’apposito documento, rilasciato ai soli residenti, è sensibilmente più alto di quello usuale per un trasporto urbano, ed è prossimo a quelli del trasporto turistico.<br />
15. Il terzo motivo di appello va a sua volta respinto con le stesse motivazioni della sentenza di primo grado, che si condivide sul punto specifico.<br />
La circostanza per cui il Comune di Venezia è ad un tempo il soggetto che rilascia ai privati le licenze per i servizi di trasporto ed il gestore del servizio pubblico, tramite la già ricordata società in house non è infatti qualificabile come conflitto di interessi perché deriva direttamente da norme di legge.<br />
Sotto il primo profilo, è infatti l’art. 9 comma 1 lettera c) ultima parte della l.r. 25/1998 che attribuisce al Comune la competenza a rilasciare “l&#8217;autorizzazione all&#8217;effettuazione dei servizi commerciali di cui all&#8217;articolo 4, comma 4, lettera c)” concernenti il proprio territorio.<br />
Sotto il secondo profilo, il comma 2 bis dello stesso art. 9 consente in modo espresso ai Comuni di esercitare le funzioni loro attribuite in materia di trasporto pubblico anche avvalendosi “di enti strumentali a totale partecipazione pubblica”, dei quali fa parte lo strumento della società in house.<br />
Va quindi ripetuto quanto afferma la sentenza di primo grado ovvero (p. 17 della motivazione) che in tal caso la garanzia del privato risiede nell’esercizio del potere autorizzatorio nel rispetto delle norme che lo disciplinano.<br />
16. Il quarto motivo di appello è invece inammissibile.<br />
Occorre partire dal rilievo al quale si si è già accennato, per cui il provvedimento 3 novembre 2015, al quale il motivo si riferisce, ha espresso un diniego che è relativo non ad una semplice modifica tariffaria, ma ad una complessiva riorganizzazione di tutto il servizio svolto dalla ricorrente appellante, di cui la modifica dei prezzi è solo una parte.<br />
Ciò posto, sulla problematica della modifica tariffaria isolatamente considerata, la Sezione si è già espressa con la sentenza sul ricorso n.9138/2016 R.G. trattenuto in decisione alla stessa udienza pubblica del 6 aprile 2016, ed ha ritenuto, in sintesi estrema, che un servizio autorizzato, che si svolge ad intero rischio economico del privato gestore, non sia in generale soggetto a un potere di intervento dell’autorità comunale sui prezzi praticati.<br />
Tale considerazione però non basta a far ritenere illegittimo il provvedimento impugnato, che come si è detto si basa su una pluralità di ragioni, le quali trascendono il punto specifico.<br />
La ricorrente appellante, pertanto, non ha interesse a far valere il motivo in esame, che sulle ulteriori ragioni non si sofferma.<br />
17. Infine va respinto anche il quinto motivo di appello, imperniato su un presunto sviamento di potere da parte del Comune, che, a dire della ricorrente appellante, con il provvedimento 3 novembre 2015 avrebbe inteso impedire che si facesse concorrenza al servizio da esso gestito con l’ACTV e a quello affidato alla Alilaguna.<br />
In proposito, si osserva anzitutto che, in presenza del più volte citato divieto di sovrapposizione e interferenza, di concorrenza in senso proprio fra i due servizi non è possibile parlare.<br />
Ciò posto, il provvedimento 3 novembre 2015 richiama le considerazioni già contenute nella motivazione del precedente diniego 11 dicembre 2014, di cui si è già affermato il carattere non arbitrario.<br />
18. In conclusione, l’appello va respinto.<br />
19. La particolarità e complessità delle questioni trattate, per le quali non consta un orientamento giurisprudenziale consolidato, è giusto motivo per compensare le spese.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n.9139/2016), lo respinge.<br />
Spese del presente grado di giudizio compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luciano Barra Caracciolo, Presidente<br />
Vincenzo Lopilato, Consigliere<br />
Francesco Mele, Consigliere<br />
Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore<br />
Italo Volpe, Consigliere<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;IL PRESIDENTE<br />
Francesco Gambato Spisani&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Luciano Barra Caracciolo<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
IL SEGRETARIO</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2017 n.875</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-31-5-2017-n-875/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres Di Santo /Est. Lattanzi Illegittima la gara al massimo ribasso per l&#8217;affidamento di servizi legali 1. Processo amministrativo – Ricorso collettivo – Natura giuridica – Conseguenze. &#160; 2. Contratti della P.A. – Criteri di aggiudicazione prezzo più basso – Illegittimo – Per attività legale – Ragioni. &#160; 3. Contratti</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-31-5-2017-n-875/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2017 n.875</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres Di Santo /Est. Lattanzi</span></p>
<hr />
<p>Illegittima la gara al massimo ribasso per l&#8217;affidamento di servizi legali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Ricorso collettivo – Natura giuridica – Conseguenze.<br />
&nbsp;<br />
2. Contratti della P.A. – Criteri di aggiudicazione prezzo più basso – Illegittimo – Per attività legale – Ragioni.<br />
&nbsp;<br />
3. Contratti della P.A. – Principio di trasparenza e pubblicità – Applicabili anche ai servizi esclusi dall’art 95 del d.lgs. 50/2016 – Ragioni.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile nel solo caso in cui sussistano, congiuntamente, il requisito dell&#8217;identità di situazioni sostanziali e processuali, ossia che le domande giudiziali siano identiche nell&#8217;oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi&nbsp; e il requisito dell&#8217;assenza di un conflitto di interessi tra le parti.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;2. L’art. 95 del D.l. 95/2016 e la direttiva 2014/24/UE, dispongono che l’applicazione di criteri di aggiudicazione si fondano su un complessivo apprezzamento del miglior rapporto qualità/prezzo, relegando il tradizionale criterio del prezzo più basso ad ipotesi tassativamente individuate. Conseguentemente, il criterio di aggiudicazione fondato sul rapporto qualità/prezzo costituisce un principio immanente al sistema che consente l’applicazione del prezzo più basso solo nei casi espressamente previsti dall’art. 95 co. 4 del d.lgs. 50/2016. In tale prospettiva, il criterio qualità/prezzo è coniugabile con il disposto dell’art. 2233, 2° comma, cod. civ., che – nel disciplinare il contratto d’opera intellettuale, cui è pur sempre riconducibile l’attività legale il quale dispone che “<em>in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione</em>”. Ne consegue che è illegittima la scelta dell’amministrazione di procedere con il criterio del prezzo più basso, atteso che esso non è compatibile con le disposizioni dell’art. 95 del codice, poiché il legislatore ne ha reso possibile l’applicazione solo in presenza di prestazioni ripetitive ovvero standardizzate, connotati questi che certo non possono ritenersi propri della attività legale che si caratterizza, invece, proprio per la peculiarità e specificità di ciascuna questione, sia essa contenziosa o stragiudiziale.<br />
&nbsp;<br />
3. I servizi esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione del Codice (come quello in esame dell’attività legale in esame) sono comunque soggetti ai “<em>principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica</em>” ex art. 4 Codice. Pertanto l’applicazione dei principi di trasparenza e di pubblicità richiedono che ogni potenziale offerente sia messo in condizione di essere a conoscenza di tutte le informazioni necessarie all’appalto in modo tale da consentire un’offerta completa ed adeguata. (Nel caso in esame, l’amministrazione comunale ha omesso del tutto l’applicazione di questi principi. Infatti, nessuna motivazione è stata data in ordine alla congruità del compenso posto a base di gara, e non è stata effettuata alcuna istruttoria per determinare i parametri, quali la tipologia o quantità del contenzioso anche prendendo in considerazione gli anni precedenti, idonei per determinare il prezzo posto a base di gara e per permettere un’offerta consapevole. Infatti, l’impossibilità di predeterminare il numero e gli importi dei procedimenti contenziosi, nonché la qualità e quantità dell’attività stragiudiziale, preclude qualsiasi serio apprezzamento della congruità dell’importo a base d’asta che, almeno teoricamente, l’amministrazione avrebbe potuto confortare ove avesse fornito dati statistici desunti dall’attività svolta negli anni precedenti).</div>
<div style="text-align: justify;">
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>Pubblicato il 31/05/2017				</p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00875/2017 REG.PROV.COLL.</strong><br />	<br />
			<strong>N. 01875/2016 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />	<br />
			<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />	<br />
			<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia</strong><br />	<br />
			<strong>Lecce &#8211; Sezione Seconda</strong><br />	<br />
			ha pronunciato la presente<br />	<br />
			<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>			sul ricorso numero di registro generale 1875 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />	<br />
			Ordine degli Avvocati di Lecce presso Corte d&#8217;Appello di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luciano Ancora, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Imbriani, 30;&nbsp;<br />	<br />
			Camera Amministrativa Distrettuale Avvocati di Lecce Brindisi Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Luciano Ancora, Giuseppe Misserini, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Lecce, via Imbriani, 30;&nbsp;<br />	<br />
			Associazione Italiana dei Giovani Avvocati &#8211; Aiga Sezione di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Guglielmo Napolitano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luciano Ancora in Lecce, via Imbriani, 30;&nbsp;<br />	<br />
			Valeria Pellegrino, rappresentata e difesa da se medesima , con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luciano Ancora in Lecce, via Imbriani, 30;&nbsp;<br />	<br />
			Luciano Ancora, rappresentato e difeso da se medesimo, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Imbriani, 30;&nbsp;<br />	<br />
			Guglielmo Napolitano, rappresentato e difeso da se medesimo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luciano Ancora in Lecce, via Imbriani, 30;&nbsp;<br />	<br />
			Cosimo Rampino, rappresentato e difeso da se medesimo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luciano Ancora in Lecce, via Imbriani, 30;&nbsp;<br />	<br />
			Vincenzo Caprioli, rappresentato e difeso da se medesimo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luciano Ancora in Lecce, via Imbriani, 30;&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>			Comune di Racale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesco Saverio Marini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>			Daniele Santantonio, non costituito in giudizio;&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p>			&#8211; della delibera G.C. n. 143 del 30.6.2016;<br />	<br />
			&#8211; della determina dirigenziale n. 745/RG del 2.11.2016;<br />	<br />
			&#8211; del bando di gara per l&#8217;affidamento del servizio giuridico-legale per il Comune di Racale del 2.11.2016 e dell&#8217;allegato disciplinare di oneri, pubblicato sull&#8217;Albo Pretorio del Comune di Racale dal 2.11.2016 al 23.11.2016;<br />	<br />
			&#8211; dell&#8217;aggiudicazione provvisoria del 24.11.2016 a favore dell&#8217;avv. Daniele Santantonio, pubblicato sull&#8217;Albo Pretorio il 24.11.2016;<br />	<br />
			&#8211; della determina n. 823/RG del 30.11.2016;<br />	<br />
			di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale.<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
			Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Racale;<br />	<br />
			Viste le memorie difensive;<br />	<br />
			Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
			Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 marzo 2017 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi gli avv.ti V. Pellegrino, G. Misserini e G. Capozzi, per i ricorrenti, e l’avv. A. Scalcione, in sostituzione dell&#8217;avv. prof. F.sco Saverio Marini, per il Comune;<br />	<br />
			Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>			I ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui il comune di Racale ha indetto una gara, per l’affidamento della gestione del contenzioso e del supporto giuridico-legale ai vari uffici, e la successiva aggiudicazione provvisoria.<br />	<br />
			I ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001; eccesso di potere per falsa applicazione del d.lgs. 50/2016; eccesso di potere per carenza di istruttoria. 2. Violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. 50/2016; eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifeste. 3. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 95 e 83 del d.lgs. 50/2016; eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza manifeste; carenza di istruttoria. 4. Violazione di legge; violazione d.lgs. 50/2016 e, in particolare, degli artt. 3 e 95, comma 2; violazione del d.m. 55/2014; violazione dell’art. 2233, comma 2, c.c.; violazione dei principi i tema di appalto a corpo e di indeterminatezza dell’oggetto. 5. Falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 17, 4, 60 e 95, del d.lgs. 50/2016; violazione dei principi generali in materia di organizzazione e struttura dei servizi comunali, anche di cui al d.lgs. 267/2000; violazione degli artt. 18, 19 e 23 della l. 247/2012; violazione dei principi generali in tema di obbligo di svolgimento del concorso pubblico; falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 7, comma 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater del d.lgs. 165/2001, dell’art. 110, comma 6 del d.lgs. 267/2000, dell’art. 2222 e ss. c.c. e dell’art., comma 56, della l. 244/2007, in considerazione anche del d.l. 112/2008; assoluta carenza motivazionale; violazione di legge; sviamento di potere.<br />	<br />
			Sostengono i ricorrenti: che la prestazione professionale prevista dal bando non rientra nell’ambito di applicazione del d.lgs. 50/2016, ma deve ritenersi regolata dagli artt. 7 e 8 del d.lgs. 165/2001; che la prestazione di rappresentanza legale non rientra nell’ambito dell’appalto; che comunque, anche a voler ammettere l’appalto di servizi legali, non è possibile affidare questi servizi con il criterio del massimo ribasso e senza idonei criteri di selezione; che, in ragione dell’importo a base d’asta, l’affidamento del servizio, essendo sottosoglia, risulta disciplinato dall’art. 95 del Codice che ammette il criterio del minor prezzo solo per i servizi con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; che non sono stati indicati idonei criteri di selezione; che sussiste una carenza di istruttoria in ordine alla determinazione dell’importo del prezzo base su cui operare il ribasso; che si tratta di un contratto a misura e non a corpo; che il prezzo previsto è violativo dell’art. 2233, comma 2, c.c.; che, in ragione delle modalità di svolgimento del servizio richiesto, si è, in sostanza, acquisita senza concorso la disponibilità di prestazioni professionali assimilabili a quelle del lavoro dipendente; che ciò integra una ulteriore illegittimità sotto il profilo dell’incompatibilità con il regime proprio dell’attività dell’avvocato esercente la libera professione.<br />	<br />
			I ricorrenti hanno poi chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sulla questione se la direttiva 2014/24/UE osti a una disciplina nazionale che preveda la possibilità di indire una procedura a evidenza pubblica per l’affidamento di un appalto di servizi legali.<br />	<br />
			Il Comune, con memoria del 16 gennaio 2017, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso collettivo per la disomogeneità delle posizioni sostanziali vantate dai ricorrenti, nonché per difetto di legittimazione a ricorrere in capo alle varie categorie di ricorrenti, e l’irricevibilità del ricorso.<br />	<br />
			Nel merito ha rilevato: che con l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti non si può più applicare l’art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001; che il nuovo codice chiarisce che lo svolgimento di attività giuridico-legale in favore delle amministrazioni configura un appalto di servizi; che le amministrazioni possono scegliere di avviare una vera e propria procedura di gara; che nessuna norma preclude l’utilizzo del criterio del massimo ribasso; che l’art. 95 del codice non può applicarsi al caso in esame posto che è uno dei servizi per i quali trovano applicazione solo gli artt. 140, 142, 143 e 144; che nessuna disposizione impone alla stazione appaltante di prevedere speciali criteri di qualificazione; che alla procedura hanno partecipato 17 professionisti con la conseguenza che il prezzo determinato non può ritenersi incongruo; che le tariffe professionali sono state abrogate; che il Comune non ha assunto alcun nuovo dipendente.<br />	<br />
			Con ordinanza 21/2017 è stata accolta la richiesta misura cautelare.<br />	<br />
			Le parti hanno depositato ulteriori memorie.<br />	<br />
			Alla pubblica udienza del 29 marzo 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.				</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>			1. Ha carattere preliminare l’esame delle eccezioni di inammissibilità proposte dalla difesa comunale.<br />	<br />
			1.1. Infondata è l’eccezione con la quale si contesta l’ammissibilità del ricorso collettivo.<br />	<br />
			Sul punto va richiamato il pacifico indirizzo in base al quale il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile nel solo caso in cui sussistano, congiuntamente, il requisito dell&#8217;identità di situazioni sostanziali e processuali &#8211; ossia che le domande giudiziali siano identiche nell&#8217;oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi &#8211; e il requisito dell&#8217;assenza di un conflitto di interessi tra le parti (cfr.&nbsp;<em>ex plurimis</em>&nbsp;Tar Lecce, sez. III, 08 agosto /2016, &nbsp;n. 1324; Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2015, nr. 831; id., sez. III, 20 maggio 2014, nr. 2581; id., sez. IV, 29 dicembre 2011, nr. 6990).<br />	<br />
			Nel caso in esame sussistono i requisiti per la proposizione del ricorso collettivo atteso che tra i ricorrenti non vi è alcun conflitto di interessi, tendendo tutti alla tutela della dignità professionale; la domanda giudiziale formulata è la stessa, avendo chiesto tutti l’annullamento dei medesimi atti e le censure formulate avverso gli atti impugnati sono le stesse.<br />	<br />
			1.2. In relazione alla dedotta inammissibilità per difetto di legittimazione si rileva quanto segue.<br />	<br />
			L’eccezione è fondata per quanto riguarda l’Ordine degli Avvocati, posto che, com’è stato precisato dall’Adunanza Plenaria (9/2015) “<em>è, inoltre, indispensabile che l’interesse tutelato con l’intervento sia comune a tutti gli associati, che non vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi e che non siano, in definitiva, configurabili conflitti interni all’associazione (anche con gli interessi di uno solo dei consociati), che implicherebbero automaticamente il difetto del carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio (cfr. ex multis Cons. St., sez. III, 27 aprile 2015, n.2150)”.</em><br />	<br />
			Nel caso in esame, l’interesse di cui si chiede tutela (la dignità professionale) è un interesse che pur appartenendo alla generalità della categoria degli associati, e quindi anche agli avvocati che hanno partecipato all’appalto in questione, e in particolare all’avvocato controinteressato che è risultato aggiudicatario, si pone in conflitto con l’interesse al bene della vita da questi ultimi concretamente perseguito attraverso la partecipazione alla gara in questione.<br />	<br />
			1.3. Discorso diverso deve essere fatto per la Camera Amministrativa e l’Associazione Italiana dei Giovani Avvocati, posto che per queste associazioni non è stata data la prova dell’appartenenza del controinteressato, o anche degli altri avvocati partecipanti, a queste associazioni.<br />	<br />
			1.4. Deve, poi, ritenersi ammissibile il ricorso dei singoli avvocati, posto che questi contestano in radice l’avviso pubblico, perché contiene varie disposizioni ritenute incompatibili con l’ordinamento forense, tra cui quella che prevede la corresponsione di un compenso ritenuto irrisorio – per tutte le procedure contenziose e stragiudiziali, per un anno, l’importo a base d’asta era di € 18.000,00 e quello di aggiudicazione di € 6.633,00 &#8211; a fronte della mole del contenzioso dell’ente. “<em>Ne consegue che si rientra nell&#8217;ambito dell&#8217;impugnazione delle clausole degli atti di indizione di procedure selettive che rendono impossibile la stessa formulazione dell&#8217;offerta, per le quali la giurisprudenza amministrativa ammette pacificamente l&#8217;impugnabilità immediata indipendentemente dalla presentazione dell&#8217;istanza di partecipazione. Non avrebbe, infatti, senso partecipare a una selezione che si ritiene non avrebbe potuto essere indetta alle condizioni previste nel bando</em>” (così Tar Palermo, sez. III, 22 dicembre 2016,&nbsp;n. 3057).<br />	<br />
			1.5. Infondata è poi l’eccezione di tardività.<br />	<br />
			Il ricorso concerne l’affidamento di un pubblico servizio, sicché trova applicazione la disposizione speciale di cui all&#8217;art. 120 comma 5 c.p.a., a mente del quale&nbsp;<em>&#8220;per l&#8217;impugnazione degli atti di cui al presente articolo</em>&nbsp;[cioè dei provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, n.d.r.]&nbsp;<em>il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all&#8217;articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all&#8217;articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell&#8217;atto. Per il ricorso incidentale la decorrenza del termine è disciplinata dall&#8217;articolo 42&#8243;</em>.<br />	<br />
			Secondo la giurisprudenza che si condivide “<em>La disposizione fa decorrere il termine d&#8217;impugnazione &#8220;dalla conoscenza dell&#8217;atto&#8221;, che è concetto ben diverso da quello di &#8220;piena conoscenza&#8221; richiamato dalla norma generale, siccome interpretato da una costante giurisprudenza. Dunque, in mancanza della prova della conoscenza dell&#8217;atto, il termine per impugnare l&#8217;affidamento non poteva che decorrere dalla pubblicazione della deliberazione all&#8217;albo pretorio, pubblicazione che realizza &#8211; per l&#8217;appunto &#8211; la conoscenza (legale) dell&#8217;atto</em>” (Tar Liguria, sez. II, 08 febbraio 2016, n. 120).<br />	<br />
			Ora, tenuto conto che il bando è stato pubblicato nell’albo pretorio dal 2 novembre 2016 al 23 novembre 2016, e che il ricorso è stato notificato il 22 dicembre 2016, lo stesso risulta tempestivo.<br />	<br />
			2. Nel merito.<br />	<br />
			2.1. Infondato è il motivo di ricorso con cui si contesta l’applicazione alla tipologia di servizi in questione della disciplina del d.lgs. 50/2016.<br />	<br />
			Il nuovo codice dei contratti, che, per quanto qui interessa, ha fedelmente recepito le direttive comunitarie, ha mantenuto i servizi legali tra gli appalti elencati nell’allegato IX, cui si applica il regime “alleggerito” ex artt. 140 e ss., mentre all’art. 17 sono elencati tra gli appalti esclusi dall’applicazione del codice quelli di servizi concernenti cinque tipologie di servizi legali tra cui, per quanto qui interessa, quelli di “<em>rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell&#8217;articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni</em>”.<br />	<br />
			Nel caso di specie, è pacifico che il bando aveva ad oggetto sia l’affidamento relativo all’attività contenziosa, rientrante nel citato art. 17, sia l’affidamento di attività stragiudiziale rientrante negli appalti di servizi di cui al citato allegato IX.<br />	<br />
			Quest’ultima, soprattutto quando ha carattere generale, deve essere affidata nel rispetto delle previsioni del codice dei contratti.<br />	<br />
			Nel caso in esame non è possibile apprezzare se risulti prevalente l’attività contenziosa (il cui affidamento è sottratto al codice dei contratti) o quella stragiudiziale (da affidare nel rispetto del codice dei contratti e delle altre norme dell’ordinamento applicabili) e, a ben vedere, non è neanche necessario tale accertamento poiché l’amministrazione ha inteso operare un unico affidamento sia per il contenzioso sia per l’attività stragiudiziale, di talchè una siffatta scelta non poteva che comportare la necessità della procedura ad evidenza pubblica, quale che fosse l’estensione e il “peso” delle attività stragiudiziali, pena, altrimenti, la violazione delle norme che ne regolano l’affidamento. Peraltro, la ordinaria sottrazione dell’affidamento del contenzioso alle procedure del codice dei contratti non preclude certo all’amministrazione di far ricorso ad esse per propria scelta, non risultando rinvenibile un divieto in tal senso.<br />	<br />
			Va da sé che la decisione di operare un unico affidamento – sia del contenzioso sia dell’attività stragiudiziale – impone, come innanzi già esposto, il rispetto delle norme del codice dei contratti pubblici e delle altre disposizioni dell’ordinamento.<br />	<br />
			Di qui l’insussistenza dei presupposti per una rimessione della questione alla Corte di Giustizia.<br />	<br />
			2.2. Ciò premesso, al fine di individuare, per quanto in questa sede necessario, le disposizioni applicabili all’affidamento dei servizi legali, occorre rammentare che, oltre agli artt. 140, 142, 143 e 144, trova applicazione all’appalto&nbsp;<em>de quo</em>&nbsp;anche l’art. 95 d.lgs. 50/2016 – concernente i criteri di aggiudicazione &#8211; come rilevato da una condivisibile giurisprudenza, “<em>in virtù dell&#8217;esplicito rinvio operato, per tutti gli appalti dei settori speciali, dall&#8217;art. 133, I comma, dello stesso Codice (applicabile anche ai servizi specifici di cui all&#8217;Allegato IX, per effetto della previsione dell&#8217;art. 114, I comma, il quale estende in via generale l&#8217;applicabilità della disciplina del Titolo VI &#8211; Capo I del Codice, ivi compreso l&#8217;art. 133 e le norme da quest&#8217;ultimo richiamate, anche ai servizi elencati nell&#8217;Allegato IX e menzionati nell&#8217;art. 140, I comma)</em>” (Tar Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 30 novembre 2016, n. 1186).<br />	<br />
			L’art. 95 codice dei contratti pubblici, prevede che “<em>salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all&#8217;aggiudicazione degli appalti e all&#8217;affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell&#8217;elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all&#8217;articolo 96</em>” (comma 2).<br />	<br />
			Per il comma 4 “<em>Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall&#8217;obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo; b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all&#8217;articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo</em>”.<br />	<br />
			Il D. Lgs. n. 50/2016 e, prima ancora, la direttiva 2014/24/UE, ha segnato una netta preferenza per l’applicazione di criteri di aggiudicazione che si fondino su un complessivo apprezzamento del miglior rapporto qualità/prezzo, relegando il tradizionale criterio del prezzo più basso ad ipotesi tassativamente individuate. Conseguentemente, il criterio di aggiudicazione fondato sul rapporto qualità/prezzo costituisce un principio immanente al sistema che consente l’applicazione del prezzo più basso solo nei casi espressamente previsti.<br />	<br />
			In tale prospettiva, il criterio qualità/prezzo è certamente più agevolmente coniugabile (rispetto al criterio del massimo ribasso) con il disposto dell’art. 2233, 2° comma, cod. civ., che – nel disciplinare il contratto d’opera intellettuale, cui è pur sempre riconducibile l’attività legale – dispone che “<em>in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione</em>”.<br />	<br />
			Le considerazioni innanzi svolte dimostrano – conformemente alle deduzioni ricorsuali &#8211; le ragioni dell’illegittimità della scelta dell’amministrazione comunale di procedere con il criterio del prezzo più basso, atteso che esso non è compatibile con le disposizioni dell’art. 95 del codice – come si è detto, per più motivi applicabile all’appalto per cui è causa – poiché il legislatore ne ha reso possibile l’applicazione solo in presenza di prestazioni ripetitive ovvero standardizzate, connotati questi che certo non possono ritenersi propri della attività legale che si caratterizza, invece, proprio per la peculiarità e specificità di ciascuna questione, sia essa contenziosa o stragiudiziale.<br />	<br />
			2.3. È inoltre fondato il motivo con cui si contestano le modalità con cui l’amministrazione comunale ha determinato l’importo dell’appalto.<br />	<br />
			I servizi esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione del Codice, quale quello in esame, sono comunque soggetti ai“<em>principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica</em>” ex art. 4 Codice.<br />	<br />
			L’applicazione dei principi di trasparenza e di pubblicità richiedono che ogni potenziale offerente sia messo in condizione di essere a conoscenza di tutte le informazioni necessarie all’appalto in modo tale da consentire un’offerta completa ed adeguata.<br />	<br />
			Nel caso in esame, l’amministrazione comunale ha omesso del tutto l’applicazione di questi principi.<br />	<br />
			Infatti, nessuna motivazione è stata data in ordine alla congruità del compenso posto a base di gara, e non è stata effettuata alcuna istruttoria per determinare i parametri, quali la tipologia o quantità del contenzioso anche prendendo in considerazione gli anni precedenti, idonei per determinare il prezzo posto a base di gara e per permettere un’offerta consapevole.<br />	<br />
			Infatti, l’impossibilità di predeterminare il numero e gli importi dei procedimenti contenziosi, nonché la qualità e quantità dell’attività stragiudiziale, preclude qualsiasi serio apprezzamento della congruità dell’importo a base d’asta che, almeno teoricamente, l’amministrazione avrebbe potuto confortare ove avesse fornito dati statistici desunti dall’attività svolta negli anni precedenti.<br />	<br />
			3 In conclusione, il ricorso, previa dichiarazione di inammissibilità dello stesso per difetto di legittimazione attiva nei confronti dell’Ordine degli Avvocati, va accolto, nei termini innanzi indicati, con assorbimento delle censure non esaminate.<br />	<br />
			4. Le spese possono essere eccezionalmente compensate data la novità della questione.				</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>			Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe, previa dichiarazione di inammissibilità dello stesso nei confronti dell’Ordine degli Avvocati di Lecce per difetto di legittimazione attiva, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />	<br />
			Spese compensate.<br />	<br />
			Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
			Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
			Eleonora Di Santo, Presidente<br />	<br />
			Ettore Manca, Consigliere<br />	<br />
			Claudia Lattanzi, Primo Referendario, Estensore				</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td><strong>Claudia Lattanzi</strong></td>
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<td><strong>Eleonora Di Santo</strong></td>
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<div style="text-align: center;">IL SEGRETARIO</div>
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<div style="clear:both;">&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-31-5-2017-n-875/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2017 n.875</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Camera dei Deputati &#8211; Servizio Studi &#8211; Studio &#8211; 31/5/2017 n.303</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/camera-dei-deputati-servizio-studi-studio-31-5-2017-n-303/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/camera-dei-deputati-servizio-studi-studio-31-5-2017-n-303/">Camera dei Deputati &#8211; Servizio Studi &#8211; Studio &#8211; 31/5/2017 n.303</a></p>
<p>l mercato dei contratti pubblici. lavori, servizi e forniture nel periodo 2012-2016 Documento predisposto dal Servizio Studi a seguito della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici del 27 luglio 2016, in collaborazione con l’Autorità nazionale anticorruzione e l’Istituto di ricerca CRESME. Per il testo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/camera-dei-deputati-servizio-studi-studio-31-5-2017-n-303/">Camera dei Deputati &#8211; Servizio Studi &#8211; Studio &#8211; 31/5/2017 n.303</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/camera-dei-deputati-servizio-studi-studio-31-5-2017-n-303/">Camera dei Deputati &#8211; Servizio Studi &#8211; Studio &#8211; 31/5/2017 n.303</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">l mercato dei contratti pubblici. lavori, servizi e forniture nel periodo 2012-2016</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Documento predisposto dal Servizio Studi a seguito della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici del 27 luglio 2016, in collaborazione con l’Autorità nazionale anticorruzione e l’Istituto di ricerca CRESME.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per il testo del provvedimento <a href="http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/file/documenti/ContrattiPubblici.pdf">cliccare qui</a></p>
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