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	<title>31/5/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>31/5/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2012 n.133</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-31-5-2012-n-133/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-31-5-2012-n-133/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2012 n.133</a></p>
<p>Presidente Quaranta, Redattore Napolitano sull&#8217;illegittimità costituzionale del rinnovo tacito delle autorizzazioni agli scarichi idrici previsto dalla normativa regionale Ambiente e territorio &#8211; Smaltimento rifiuti &#8211; Legge della Regione Liguria 5 luglio 2011, n. 17, recante «Modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n.18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-31-5-2012-n-133/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2012 n.133</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-31-5-2012-n-133/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2012 n.133</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Quaranta, Redattore Napolitano</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità costituzionale del rinnovo tacito delle autorizzazioni agli scarichi idrici previsto dalla normativa regionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio &#8211; Smaltimento rifiuti &#8211; Legge della Regione Liguria 5 luglio 2011, n. 17, recante «Modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n.18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni» &#8211; Autorizzazioni agli scarichi domestici e assimilati &#8211; Validità per quattro anni dal momento del rilascio &#8211; Rinnovo tacito &#8211; Lamentata attribuzione di valore provvedi mentale al silenzio dell&#8217;Amministrazione &#8211; Q.l.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione dell’art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione &#8211; Illegittimità costituzionale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittima la legge della Regione Liguria 5 luglio 2011, n. 17, recante «Modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n.18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni», che aggiunge all’articolo 85 della legge della Regione Liguria 21 giugno 1999, n. 18, il comma 3-bis.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 5 luglio 2011, n. 17, recante «Modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 1°-5 settembre 2011, depositato in cancelleria il 7 settembre 2011 ed iscritto al n. 86 del registro ricorsi 2011. </p>
<p>Udito nell’udienza pubblica del 3 aprile 2012 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano; <br />	<br />
udito l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.–– Con ricorso spedito per la notifica il 1° settembre 2011, ricevuto il successivo 5 settembre e depositato in cancelleria il successivo 7 settembre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 5 luglio 2011, n. 17, recante «Modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni», per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. </p>
<p>2.–– Il ricorrente premette che la sopra indicata legge regionale – composta, peraltro, del solo articolo 1 – è venuta a modificare la legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), aggiungendo, all’art. 85 della medesima, dopo il comma 3, il comma 3-bis, il quale prevede che: «Le autorizzazioni agli scarichi domestici e assimilati, ad esclusione di quelli di cui all’articolo 74, comma 1, lettera h), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modificazioni ed integrazioni, sono valide per quattro anni dal momento del rilascio e, qualora ne sussistano gli stessi presupposti e requisiti, si intendono tacitamente rinnovate di quattro anni in quattro anni». </p>
<p>Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che la norma impugnata violerebbe l’art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., in quanto sarebbe in contrasto sia con l’art. 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sia con l’art. 124, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). </p>
<p>Secondo il ricorrente, infatti, la disposizione regionale impugnata, prevedendo un rinnovo tacito, di quattro anni in quattro anni, delle autorizzazioni agli scarichi domestici ed assimilati, «nel caso l’Amministrazione non abbia provveduto espressamente sull’istanza di rinnovo», si porrebbe in contrasto con la prima delle due norme, la quale stabilisce che «il silenzio» della pubblica amministrazione (inteso quale comportamento volto a significare assenso o dissenso al rilascio di provvedimenti autorizzativi) non può essere in nessun caso applicato alla materia «ambiente». </p>
<p>2.1.–– La norma in esame, inoltre, così disponendo, verrebbe anche a violare il principio in materia ambientale dettato dall’art. 124, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo cui l’autorizzazione relativa agli scarichi è valida per quattro anni dal momento del rilascio, con obbligo del rinnovo della stessa un anno prima della scadenza, «così escludendo ogni possibilità di rinnovo tacito». </p>
<p>Né si potrebbe ritenere, prosegue il ricorrente, che la norma regionale sospettata sarebbe legittima in forza del dettato dell’ultimo capoverso del citato art. 124, comma 8, secondo il quale «la disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima». Tale disposizione legislativa statale, difatti, correttamente intesa, prevede non «un generalizzato rinnovo tacito delle autorizzazioni agli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate, così come disposto dal legislatore regionale», ma stabilisce solo la possibilità di un tale rinnovo «esclusivamente» per specifiche tipologie di scarichi, che il legislatore regionale, conclude l’Avvocatura generale dello Stato, «avrebbe dovuto individuare in modo puntuale». </p>
<p>2.2.–– Pertanto, conclude il ricorrente, la norma in esame – prevedendo, diversamente da quella statale, un generico e tacito rinnovo per l’autorizzazione degli scarichi di acque reflue, in una materia afferente (per giurisprudenza costituzionale consolidata e costante) alla «tutela dell’ambiente», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, non derogabile da parte del legislatore regionale – sarebbe illegittima per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. </p>
<p>3.–– La Regione Liguria non si è costituita. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.–– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 5 luglio 2011, n. 17, recante «Modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n.18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni», per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. </p>
<p>2.–– L’art. 1 della sopra indicata legge regionale (peraltro composta di questo solo articolo), rileva il ricorrente, è venuto a modificare l’art. 85 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), inserendo, dopo il comma 3 di quest’ultimo, il comma 3-bis, il quale prevede la possibilità che le autorizzazioni agli scarichi domestici ed assimilati, valide per quattro anni dal momento del rilascio, «qualora ne sussistano gli stessi presupposti e requisiti, si intendono tacitamente rinnovate di quattro anni in quattro anni». </p>
<p>2.1.–– Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la norma regionale, prevedendo «un generico tacito rinnovo» dell’autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate, viene a violare l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dettando, in una materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, una disciplina in contrasto sia con l’art. 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sia con il principio in materia di ambiente dettato dall’art. 124, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). In particolare, quanto alla prima disposizione indicata, la normativa impugnata si discosterebbe da quella statale, là dove essa stabilisce che «il silenzio» della Pubblica amministrazione (inteso come comportamento volto a significare assenso o dissenso al rilascio di provvedimenti autorizzativi) non può essere in nessun caso applicato alla materia «ambiente»; quanto alla seconda norma statale, nella parte in cui quest’ultima prevede che «l’autorizzazione agli scarichi ha validità per quattro anni dal momento del rilascio ed impone di chiederne il rinnovo un anno prima della scadenza, così escludendo ogni possibilità di rinnovo tacito», salvo la possibilità di tale rinnovo esclusivamente per specifiche tipologie di scarichi domestici, che, peraltro, il legislatore regionale «avrebbe dovuto individuare in modo puntuale». </p>
<p>3.–– Ritiene prioritariamente questa Corte di esaminare la legittimità costituzionale della disposizione impugnata in riferimento alla sua coerenza con l’art. 124, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006, ritenuto espressione della tutela approntata dallo Stato in tema di autorizzazione agli scarichi idrici, peraltro ascrivibile, per giurisprudenza costituzionale consolidata, alla materia di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (ex multis: sentenze nn. 187 e 44 del 2011, n. 234 del 2010, n. 254 e n. 251 del 2009). </p>
<p>4.–– La questione di legittimità costituzionale è fondata. </p>
<p>4.1.–– È da premettere che la disciplina degli scarichi idrici, per costante giurisprudenza di questa Corte, si colloca nell’ambito della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Lo Stato, nell’esercizio di tale competenza – al fine di dettare, su tutto il territorio nazionale, una disciplina unitaria ed omogenea che superi gli interessi locali e regionali – ha adottato una propria normativa, stabilendo «standard minimi di tutela» volti ad assicurare – come anche di recente si è ribadito – una tutela «adeguata e non riducibile dell’ambiente», «non derogabile dalle Regioni» (da ultimo, sentenza n. 187 del 2011), neppure se a statuto speciale, o dalle Province autonome (sentenza n. 234 del 2010). </p>
<p>4.1.1.–– Nel caso di specie, la norma regionale censurata, prevedendo un generico e tacito rinnovo, peraltro di quattro anni in quattro anni, dell’autorizzazione agli scarichi domestici ed assimilati senza una ulteriore e specifica individuazione, si discosta da quanto stabilito dalla normativa statale di riferimento. </p>
<p>Il legislatore statale, infatti, dopo aver affermato, al comma 1 dell’art. 124 del d.lgs. n. 152 del 2006, che «Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati», al comma 8 del medesimo articolo, stabilisce che tale «autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo». </p>
<p>Diversamente dall’enunciato principio, il comma 3-bis dell’art. 85 della legge regionale della Liguria n. 18 del 1999, come introdotto dalla successiva legge regionale n. 17 del 2011, ha previsto che «le autorizzazioni agli scarichi domestici e assimilati, (…), valide per quattro anni dal momento del rilascio, nel caso che sussistano gli stessi presupposti e requisiti», possano intendersi «tacitamente rinnovate di quattro anni in quattro anni». </p>
<p>Né vale a salvare dalla censura di illegittimità costituzionale la norma impugnata quanto stabilito dall’ultimo capoverso del comma 8 dell’art. 124 del codice dell’ambiente, il quale – ai sensi del comma 3 del medesimo articolo – consente al legislatore regionale di prevedere forme di rinnovo tacito di autorizzazioni agli scarichi idrici esclusivamente «per specifiche tipologie di scarichi “di acque reflue domestiche”» individuate «in modo puntuale». </p>
<p>La norma regionale censurata, al contrario, prevede un generalizzato rinnovo tacito delle autorizzazioni agli scarichi non solo «domestici», ma anche di quelli a questi «assimilati», e, quindi, non meglio individuati, discostandosi, altresì, anche dal dettato dell’art. 101 del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006, che, a sua volta, fissando i criteri generali della disciplina degli scarichi, al comma 7, lettera e), recita: «ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue (…) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale». </p>
<p>4.1.2.–– Così disponendo, inoltre, la normativa regionale censurata sottrarrebbe, di fatto, all’autorità competente la possibilità di verifica del perdurare delle condizioni richieste per ottenere il rinnovo dell’autorizzazione, venendo, conseguentemente, a vanificare lo scopo che il legislatore statale vuole perseguire con il comma 8 dell’art. 124 del sopra ricordato decreto legislativo, cioè quello di verificare periodicamente la presenza delle condizioni individuate come necessarie per la concessione dell’autorizzazione allo scarico idrico richiesto, al fine di assicurare forme di protezione ambientali adeguate e «standard» uniformi di tutela delle medesime sull’intero territorio nazionale. </p>
<p>4.2.–– Ad ulteriore conferma dell’illegittimità costituzionale della norma impugnata per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., si ricorda che questa Corte ha ripetutamente affermato la necessità che il provvedimento autorizzatorio in tema di scarichi idrici (più in generale, di smaltimento dei rifiuti), «venga concesso previa positiva verifica della esistenza dei requisiti necessari al rilascio» dello stesso (sentenze n. 234 del 2010 e n. 62 del 2008), dichiarando l’illegittimità costituzionale di norme delle Regioni che prevedevano forme di «prorogatio destinat[e] a surrogare, ex lege ed in forma automatica, i controlli tipici dei procedimenti amministrativi di rinnovo delle autorizzazioni», in quanto tale disciplina, da un lato, non «garantisce che le autorizzazioni in corso di “esercizio” (originario o prorogato) [siano] state – ab origine o in sede di proroga – assoggettate a valutazione di impatto ambientale; dall’altro, il perdurante regime normativo di mantenimento dello status quo cristallizza, ex lege, l’elusione dell’obbligo e, con esso, attraverso il meccanismo della legge-provvedimento, il mancato rispetto della normativa dettata in materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato» (sentenza n. 67 del 2010). </p>
<p>4.3.–– La norma in esame della Regione Liguria, pertanto, ponendosi in contrasto con il comma 8 dell’art. 124 del d.lgs. n. 152 del 2006 ed apprestando al predetto bene ambientale una tutela inferiore rispetto a quella assicurata dalla normativa statale (sentenza n. 234 del 2010), è costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. </p>
<p>5.–– Restano assorbiti gli ulteriori motivi di censura. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
</b><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 5 luglio 2011, n. 17, recante «Modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n.18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni», che aggiunge all’articolo 85 della legge della Regione Liguria 21 giugno 1999, n. 18, il comma 3-bis. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2012. </p>
<p>Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2012. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-31-5-2012-n-133/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2012 n.133</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2012 n.3251</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-5-2012-n-3251/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-5-2012-n-3251/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-5-2012-n-3251/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2012 n.3251</a></p>
<p>Pres. Trovato – Est. Amicuzzi Europetroli Srl (Avv. M. Fortunato) c/ Ge.Sco Consortile Arl (n.c.), Smet Logistic Srl, De Vizia Transfer Spa (Avv.ti A. Clarizia, G. Macrì) sulla legittimità delle clausole del bando che prescrivono quali requisiti di partecipazione il possesso delle certificazioni UNI 10617:20009 e SA8000 1. Giurisdizione e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-5-2012-n-3251/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2012 n.3251</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-5-2012-n-3251/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2012 n.3251</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trovato – Est. Amicuzzi<br /> Europetroli Srl (Avv. M. Fortunato) c/ Ge.Sco Consortile Arl (n.c.), Smet Logistic Srl, De Vizia Transfer Spa (Avv.ti A. Clarizia, G. Macrì)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità delle clausole del bando che prescrivono quali requisiti di partecipazione il possesso delle certificazioni UNI 10617:20009 e SA8000</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza &#8211; Contratti della P.A. – Servizio rifiuti – Affidamento &#8211; Competenza inderogabile del TAR Lazio – Non sussiste – Ragioni &#8211; Art. 135 C.p.a. &#8211; Controversie relative alla gestione rifiuti – Interpretazioni restrittiva e letterale	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Servizio trasporto rifiuti – Requisiti di partecipazione– Certificazioni UNI 10617:20009 e SA8000 – Legittimità &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non sussiste la competenza inderogabile del TAR Lazio nelle controversie concernenti l’affidamento della gestione dei rifiuti a seguito di procedura di evidenza pubblica atteso che costituisce attività meramente preparatoria e strumentale rispetto alla “gestione” in senso stretto. Infatti, l’art.135 del c.p.a., il quale devolve alla del T.A.R. Lazio, sede di Roma, le controversie relative alla fase di gestione dei servizi di cui trattasi, deve essere interpretato in senso letterale e restrittivo in quanto norma eccezionale in deroga all’ordinaria competenza territoriale dei Tribunali Amministrativi Regionali.	</p>
<p>2. Sono legittime le clausole del bando che, relativamente al servizio di trasporto rifiuti,  prescrivono il possesso della certificazione UNI 10617:20009, inerente i requisiti che includono tutti gli aspetti critici che riguardano la sicurezza dei canali di distribuzione, come l’imballaggio  dei rifiuti pericolosi, e dela certificazione SA8000, relativa al rispetto dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori, atteso che tali requisiti, seppure più rigorosi di quelli strettamente necessari, sono idonei a perseguire il fine di garantire che il servizio di trasporto dei rifiuti si svolga nella maniera più idonea.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 6763 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p>Societa&#8217; Europetroli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Guido Lenza, in Roma, via XX Settembre, n. 98/E; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ge.Sco. Società Consortile a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Smet Logistics s.r.l. e De Vizia Transfer s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Angelo Clarizia e Gennaro Macri, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza breve del T.A.R. Campania, Salerno, Sezione I, n. 01411/2011, resa tra le parti, di accoglimento del ricorso, corredato da motivi aggiunti, delle società Smet logistics s.r.l. e De Vizia Transfer s.p.a. con i quali era stato impugnato il provvedimento di aggiudicazione alla società Europetroli s.r.l. della gara per l’affidamento del servizio trasporto rifiuti CER 10.01.08 e CER 20.02.01 dell’area di trasferenza GES.CO di Giffoni Valle Piana agli impianti di destinazione finale individuati dalla stazione appaltante (nella parte in cui, con il secondo motivo, lamentavano la illegittimità del relativo bando, per violazione del principio di massima partecipazione alle gare, essendo stati previsti requisiti aggiuntivi che impedivano la partecipazione alla gara delle ricorrenti suddette).</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Smet Logistics s.r.l. e di De Vizia Transfer s.p.a.;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visto il decreto monocratico 5 agosto 2011 n. 3553;<br />	<br />
Vista la propria ordinanza 14 settembre 2011 n. 3955;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2012 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Fortunato e Clarizia;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso in appello in esame la società Europetroli s.r.l., che era risultata aggiudicataria della gara per l’affidamento del servizio trasporto rifiuti CER 10.01.08 e CER 20.02.01 dell’area di trasferenza GES.CO di Giffoni Valle Piana agli impianti di destinazione finale, ha chiesto l’annullamento o la riforma della sentenza del T.A.R. in epigrafe indicata con la quale, ritenuta la propria competenza territoriale, è stato accolto il ricorso, corredato da motivi aggiunti, proposto dalle società Smet logistics s.r.l. e De Vizia Transfer s.p.a. per l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione (essendo stata ritenuta fondata, con valore assorbente, la censura di illegittimità del bando per aver violato il principio di massima partecipazione alle gare, essendo stati previsti requisiti aggiuntivi che impedivano la partecipazione alla gara).<br />	<br />
A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi:<br />	<br />
1.- Incompetenza funzionale (art. 133 del d.lgs. n. 104/2010).<br />	<br />
La competenza in materia di ciclo integrato dei rifiuti è riservata a quella funzionale inderogabile del T.A.R. Lazio in base all’art. 133, comma 1, lettera p), ed all’art. 135, comma 1, lettera e), del d. lgs. n. 104/2010, atteso che la controversia è comunque attinente alla complessiva azione di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.<br />	<br />
2.- “Error in iudicando” e violazione dell&#8217;art. 120 del d. lgs. n. 104/2010.<br />	<br />
In base alla norma in epigrafe indicata il ricorso ed i motivi aggiunti per la impugnazione degli atti di cui all’articolo stesso devono essere proposti nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’art. 66, comma 8, del d. lgs. n. 163/2006, cioè dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.<br />	<br />
Nel caso di specie il bando impugnato in primo grado era stato pubblicato sulla G.U. n. 125 del 27.10.2010, mentre il ricorso è stato inviato alla notifica solo in data 10.12.2010, dopo 44 giorni.<br />	<br />
La inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio comporta la inammissibilità anche dei motivi aggiunti.<br />	<br />
3.- Inammissibilità del ricorso di primo grado.<br />	<br />
La ricorrente ha impugnato il bando senza partecipare alla relativa gara, il che rende inammissibile il ricorso, anche nel caso in cui costituisca oggetto di impugnazione la previsione dei requisiti di partecipazione di cui il ricorrente sia privo, in quanto l’eventuale annullamento delle clausole del bando relative a detti requisiti non rimetterebbe il ricorrente in termini per proporre la domanda di partecipazione.<br />	<br />
4.- “Error in iudicando”. Violazione dell’art. 41 del d. lgs. n. 163/2006.<br />	<br />
Erroneamente il Giudice di prime cure ha accolto il secondo motivo di ricorso, con il quale era stata lamentata una presunta illegittimità del bando, per aver previsto requisiti aggiuntivi superflui ed in contrasto con l’art. 41, comma 2, del d. lgs. n. 163/2006, in quanto incongrui ed abnormi e tali da restringere ingiustificatamente il confronto concorrenziale.<br />	<br />
I requisiti richiesti dal bando non erano infatti affatto tali, rispondendo invece a specifiche esigenze della stazione appaltante. In particolare la certificazione UNI10617:2009 mirava ad anticipare e a prevenire gli incidenti rilevanti ed a minimizzare il rischio per le imprese e l’ambiente circostante. La certificazione ISO28000:2007 attiene a standard internazionali e ha ad oggetto la previsione di ordinari requisiti di sicurezza anche per il settore trasporti. La certificazione SA8000 concerne la tutela del lavoro e dei diritti dei lavoratori.<br />	<br />
Anche la doglianza che i requisisti di iscrizione all’albo degli smaltitori richiesti devono essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata era infondata.<br />	<br />
Questa Sezione, con decreto del 5 agosto 2011 n. 3553, ha accolto la domanda di misure cautelari monocratiche.<br />	<br />
Con memoria depositata il 9.9.2011 si sono costituite in giudizio le società Smet Logistics s.r.l. e De Vizia Transfer s.p.a., che hanno dedotto la infondatezza del ricorso in appello, concludendo per la reiezione.<br />	<br />
Con ordinanza 14 settembre 2011 n. 3955 la Sezione ha accolto la domanda di sospensione della esecutività della sentenza impugnata.<br />	<br />
A seguito della acquisizione di copia delle certificazioni di qualità presentate dalla società aggiudicataria le società controinteressate hanno proposto, ex art. 104, comma terzo, del c.p.a., motivi aggiunti, notificati il 9.12.2011 e depositati il 13.12.2011, deducendo:<br />	<br />
1.- Violazione e falsa applicazione della “lex specialis” di gara; violazione delle norme e dei principi in tema di accreditamento; violazione dell’art. 43 del d. lgs. n. 163/2006; violazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9.7.2009; violazione dell’art. 4 della l. n. 99/2009 e del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 29.12.2009. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento.<br />	<br />
Sono da ritenersi inidonee a soddisfare i requisiti richiesti dalla lex specialis le certificazioni di qualità prodotte dalla Europetroli, perché rilasciate da un istituto la cui idoneità risulta attestata da un organismo privo della autorizzazione del Ministro dello Sviluppo Economico e non riconosciuto dall’organismo europeo di cooperazione.<br />	<br />
La stazione appaltante non ha quindi rilevato la inidoneità delle certificazioni prodotte dall’unica impresa partecipante alla gara.<br />	<br />
Con memoria depositata il 23.12.2011 la parte appellante ha ribadito la fondatezza dell’appello e ha eccepito la inammissibilità del motivo aggiunto proposto dalle società controinteressate SMET Logistics s.r.l. e De Vizia Transfer s.p.a., sia perché si tratterebbe di prerogativa che l’art. 104, comma terzo, del c.p.a. riconosce solo all’appellante, sia per carenza di interesse, perché esse controinteressate non hanno partecipato alla gara (e non hanno dedotto la illegittimità del bando, ma della ammissione della appellante), e sia perché deduce la inidoneità di una certificazione di qualità in assenza di impugnazione di tale atto. Ha quindi ribadito tesi e richieste, concludendo per l’accoglimento dell&#8217;appello e per la reiezione dei motivi aggiunti.<br />	<br />
Con memoria depositata il 23.12.2011 le società controinteressate hanno ribadito tesi e richieste e con memoria depositata il 30.12.2011 hanno replicato alle avverse argomentazioni.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 10.1.2012 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.- Il giudizio in esame verte sulla richiesta di annullamento, formulata dalla società Europetroli s.r.l., della sentenza in epigrafe specificata, con la quale il T.A.R., ritenuta la propria competenza territoriale, ha accolto il ricorso, corredato da motivi aggiunti, proposto dalle società Smet logistics s.r.l. e De Vizia Transfer s.p.a. per l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione ad Europetroli s.r.l. della gara per l’affidamento del servizio trasporto rifiuti CER 10.01.08 e CER 20.02.01 dell’area di trasferenza GES.CO di Giffoni Valle Piana agli impianti di destinazione finale individuati dalla stazione appaltante (essendo stata ritenuta fondata, con valore assorbente, la censura di illegittimità del bando per violazione del principio di massima partecipazione alle gare, essendo stati previsti requisiti aggiuntivi che impedivano la partecipazione delle società ricorrenti alla procedura di cui trattasi).</p>
<p>2.- Con il primo motivo di appello è stata dedotta la erroneità della impugnata sentenza del T.A.R. Campania, Salerno, laddove ha ritenuto la propria competenza in materia de qua. <br />	<br />
La competenza in materia di ciclo integrato dei rifiuti sarebbe invero riservata a quella funzionale inderogabile del T.A.R. Lazio in base all’art. 133, comma 1, lettera p), ed all’art. 135, comma 1, lettera e), del d. lgs. n. 104/2010, atteso che nel concetto di gestione dei rifiuti vanno ricondotti la raccolta, il recupero e lo smaltimento degli stessi.<br />	<br />
Sarebbe quindi da considerare non condivisibile la tesi del T.A.R. che la competenza funzionale del T.A.R. Lazio sussisterebbe solo per le situazioni emergenziali, perché l’art. 133, comma 1, lettera p), del c.p.a. contempla due diverse fattispecie, la prima delle quali riguarda tutte le controversie aventi ad oggetto provvedimenti adottati nelle situazioni di emergenza dichiarate ex art. 5, comma 1, della l. n. 22571992, mentre la seconda è relativa alle controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.<br />	<br />
2.1.- Osserva innanzi tutto la Sezione che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato in data 2.2.2011, quindi, per il principio espresso dall&#8217;art. 5 c.p.c. (secondo cui il momento determinante la competenza è quello della proposizione della domanda giudiziale), nella vigenza del d. lgs. n. 104/2010, entrato in vigore il 16.9.2010.<br />	<br />
Per il combinato disposto di cui agli artt. 133, comma 1, lett. &#8220;p&#8221;, e 135, comma 1, lett. &#8220;e&#8221;, del c.p.a. sono attribuite alla competenza funzionale del T.A.R. Lazio le &#8220;controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti&#8221;, nella quale vanno ricondotti la raccolta, il trasporto, lo smaltimento ed i relativi controlli, ma non le procedure di affidamento del relativo servizio.<br />	<br />
In altro indirizzo , ancora più restrittivo, una lettura costituzionalmente orientata di tutta la normativa relativa alla competenza inderogabile del T.A.R. Lazio in materia (e conforme ai criteri di delega), comporta che per “controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti”, siano da intendere solo quelle riconducibili nell’ambito di una emergenza dichiarata ai sensi dell’art. 5, comma 1, della l. n. 225 del 1992. Del resto, all’atto della emanazione del d.lgs. n. 58/2011, non è stata riproposta detta disposizione nell’indicare le materie rientranti nella competenza funzionale inderogabile del T.A.R. Lazio, sede di Roma, essendo stato fatto riferimento, al novellato art. 135, comma 1, lettera e), alle controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti amministrativi commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’art. 5, comma 1, della l. n. 225/1992.<br />	<br />
Comunque, come detto, l’affidamento della gestione dei rifiuti a seguito di procedura di evidenza pubblica non attiene alla gestione in senso stretto ma costituisce attività meramente preparatoria e strumentale rispetto ad essa, attività come tale autonomamente disciplinata in modo unitario dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 133 del c. p. a., che ha ribadito la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per tutte le controversie relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all&#8217;applicazione della normativa comunitaria, ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.<br />	<br />
Poiché l’art. 14 del c.p.a., che devolve alla competenza inderogabile del T.A.R. Lazio, sede di Roma, le controversie indicate dal seguente art. 135 e dalla legge, non prevede per le controversie relative alla fase di affidamento dei servizi di cui trattasi nel caso di specie alla competenza funzionale di alcun Tribunale amministrativo regionale, con riguardo ad esse, ai sensi dell’art. 13 del c.p.a. e considerato che deve effettuarsi una interpretazione letterale e restrittiva delle norme eccezionali in deroga all’ordinaria competenza territoriale dei Tribunali Amministrativi Regionali, deve ritenersi che fosse effettivamente competente il T.A.R. Campania, Salerno, nella cui circoscrizione territoriale ha sede l’Amministrazione procedente o comunque sono limitati gli effetti diretti degli atti contestati.<br />	<br />
Il motivo di appello in esame non è quindi suscettibile di assenso.</p>
<p>3.- Con il secondo motivo di appello è stata dedotta la violazione dell&#8217;art. 120 del d. lgs. n. 104/2010, in base al quale il ricorso ed i motivi aggiunti per la impugnazione dei bandi autonomamente lesivi devono essere proposti nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’art. 66, comma 8, del d. lgs. n. 163/2006, cioè dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.<br />	<br />
Nel caso di specie il bando impugnato in primo grado era stato pubblicato sulla G.U. n. 125 del 27.10.2010, mentre il ricorso è stato inviato alla notifica solo in data 10.12.2010, dopo 44 giorni, oltre, quindi, il termine stabilito da detto art. 120, comma 5, del c.p.a..<br />	<br />
La inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio comporterebbe la inammissibilità anche dei motivi aggiunti.<br />	<br />
3.1.- Osserva la Sezione al riguardo che con il ricorso introduttivo del giudizio, premesso che sulla G.U. era stato pubblicato solo l’avviso relativo al bando di cui trattasi e non quello integrale (assuntamente neppure pubblicato sul sito informatico della Ges.Co. s.c.a r.l.), successivamente conosciuto, sono state impugnate, in primo luogo, le clausole del bando della gara di cui trattasi relative al possesso da parte degli aspiranti di requisiti di partecipazione (nello specifico certificazioni di qualità), nonché al possesso di requisiti di iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori ambientali da parte di tutte le ditte partecipanti all’A.T.I. o Consorzi assimilati.<br />	<br />
Costituisce principio condiviso e consolidato in giurisprudenza che il &#8220;dies a quo&#8221; del termine per la presentazione del ricorso non può essere quello della pubblicazione del bando, decorrendo non tanto dalla conoscenza dell&#8217;esistenza dell&#8217;atto ma del suo contenuto ed dei suoi essenziali elementi costitutivi, onde poterne valutare la legittimità e dedurre motivi specifici d&#8217;impugnativa, quindi dell&#8217;effettiva e piena conoscenza delle clausole dello stesso lesive; con la conseguenza che, se gli adempimenti pubblicitari non sono stati completi, non può operare la presunzione legale di conoscenza della lesività del bando (Consiglio Stato, sez. VI, 30 maggio 2003, n. 2998).<br />	<br />
Le clausole sopra indicate non risultano essere riportate sull’estratto del bando di gara pubblicato sulla G.U., V Serie Speciale, Contratti Pubblici, n. 125 del 27.10.2010, allegata in copia al ricorso di primo grado e pertanto la censura in esame non può essere positivamente condivisa perché il termine per la loro impugnazione non decorreva dall’epoca di pubblicazione del bando ma da quella della piena conoscenza delle clausole stesse.</p>
<p>4.- Con il terzo motivo di appello è stato dedotto che la società ricorrente in primo grado ha impugnato il bando senza partecipare alla relativa gara, il che renderebbe inammissibile il ricorso, anche nel caso in cui costituisca oggetto di impugnazione la previsione dei requisiti di partecipazione di cui il ricorrente sia privo, in quanto l’eventuale annullamento delle clausole del bando relative a detti requisiti non rimetterebbe il ricorrente in termini per proporre la domanda di partecipazione.<br />	<br />
4.1.- Considera al riguardo la Sezione che con decisione della Corte di Giustizia C.E. del 12.2.2004, nella causa C-7230/02, è stato affermato che nell&#8217;ipotesi in cui un&#8217;impresa non abbia presentato un&#8217; offerta a causa della presenza di specifiche ritenute discriminatorie nei documenti relativi al bando di gara o nel disciplinare &#8211; specifiche che in caso di partecipazione alla procedura selettiva le avrebbero impedito di fornire l&#8217;insieme delle prestazioni richieste &#8211; essa ha, comunque, il diritto di presentare un ricorso direttamente avverso tali clausole<br />	<br />
Successivamente a detta decisione si è consolidato in giurisprudenza il principio, condiviso dalla Sezione, che, qualora la partecipazione ad una gara di appalto sia preclusa dallo stesso bando, sussiste l&#8217;interesse a gravare la relativa determinazione a prescindere dalla mancata presentazione della domanda, perché la presentazione di questa si risolverebbe in un adempimento formale inevitabilmente seguito da un atto di esclusione, con un risultato analogo a quello di un&#8217;originaria preclusione, e quindi senza effettiva utilità pratica; pertanto non può esigersi che la società che si ritenga lesa da clausole discriminatorie contenute nel bando di gara, debba necessariamente presentare un&#8217;offerta nell&#8217;ambito del procedimento di aggiudicazione dell&#8217;appalto, per poter poi essere riconosciuta di interesse a proporre ricorso giurisdizionale, quando le probabilità che le venga aggiudicato sarebbero nulle a causa dell&#8217;esistenza delle clausole escludenti (per tutte: Consiglio Stato, sez. V, 9 aprile 2010, n. 1999).<br />	<br />
Né può affermarsi che, in caso di accoglimento del ricorso giurisdizionale avverso il bando contenente dette clausole, la parte non ha interesse perché non potrebbe comunque essere rimessa in termini per partecipare alla gara. A seguito dell’accoglimento della censura di illegittima previsione nel bando di requisiti di partecipazione non necessari, questo non può, infatti, che essere rinnovato, con possibilità di partecipazione alla gara di tutte le ditte in possesso dei requisiti legittimamente previsti.<br />	<br />
La società ricorrente in primo grado era quindi titolare di interesse al gravame e la censura in esame deve essere disattesa.</p>
<p>5.- Con il quarto motivo di appello è stato dedotto che erroneamente il Giudice di prime cure ha accolto il secondo motivo di ricorso, con il quale era stata lamentata una presunta illegittimità del bando, per aver previsto requisiti aggiuntivi superflui ed in contrasto con l’art. 41, comma 2, del d. lgs. n. 163/2006, in quanto incongrui ed abnormi e tali da restringere ingiustificatamente il confronto concorrenziale.<br />	<br />
I requisiti richiesti dal bando non erano, invero, affatto tali, rispondendo invece a specifiche esigenze della stazione appaltante.<br />	<br />
In particolare la certificazione UNI10617:2009 mira ad anticipare e a prevenire gli incidenti rilevanti ed a minimizzare il rischio per le imprese e l’ambiente circostante, atteso che è disciplinata dal d.lgs. n. 334/1999 applicabile agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose.<br />	<br />
La certificazione ISO28000:2007 attiene a standard internazionali e ha ad oggetto la previsione di ordinari requisiti di sicurezza anche per il settore trasporti.<br />	<br />
La certificazione SA8000 concerne la tutela del lavoro e dei diritti dei lavoratori.<br />	<br />
Anche la doglianza che i richiesti requisisti di iscrizione all’albo degli smaltitori devono essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata era infondata, essendo pacifica, ex art. 37 del d. lgs. n. 163/2006, la necessità della perfetta corrispondenza tra quote di esecuzione, quote di partecipazione e quote di qualificazione, sicché il possesso da parte di ciascuna impresa dei requisiti in misura pari alla quota di partecipazione era comunque doveroso.<br />	<br />
5.1.- Osserva la Sezione che il T.A.R. ha accolto la censura relativa alla violazione del principio di massima partecipazione alle gare di appalto pubblico nell’assunto che i requisiti aggiuntivi introdotti dal bando gara per l’espletamento del servizio erano in palese contrasto all’art. 41, comma 2, del d. lgs. 163 del 2006, apparendo non solo più rigorosi di quelli indicati dalla legge, ma, “ictu oculi”, manifestamente incongrui ed abnormi e tali da restringere, oltre lo stretto indispensabile, ingiustificatamente il confronto concorrenziale.<br />	<br />
La Sezione, conformemente a quanto sostenuto con l’atto di appello, non ritiene invece sussistere tale abnormità o illogicità, apparendo i requisiti in questione, se pur più rigorosi di quelli strettamente necessari, sufficientemente idonei a perseguire il fine di garantire che il servizio de quo, relativo al trasporto dei rifiuti, si svolgesse nella maniera più idonea.<br />	<br />
Ed invero, quanto alla richiesta certificazione UNI10617:2009, disciplinata dal d.lgs. n. 334/1999, di attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, va rilevato che è finalizzata a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l&#8217;uomo e per l&#8217;ambiente; essa riguarda gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose oltre una certa quantità e (anche se l’art. 4 di detto d.lgs. esclude, alla lettera f), le discariche di rifiuti) contempla gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti le sostanze pericolose di cui all&#8217;allegato I, tra i quali, come sostenuto in ricorso, possono essere compresi impianti industriali per la lavorazione e distruzione dei rifiuti di cui trattasi, in cui questi devono essere trasportati in esecuzione dell’appalto de quo.<br />	<br />
Al riguardo le controinteressate hanno sostenuto che detta certificazione UNI 10617:2009 concerne imprese che gestiscono impianti a rischio di incidente rilevante e sarebbe irrilevante per una impresa di trasporto avente ad oggetto rifiuti non pericolosi ricadenti nelle codifiche CER 200201 e 200108.<br />	<br />
Tuttavia rileva la Sezione che la codifica 200201 è relativa a rifiuti biodegradabili e la codifica 200108 è relativa a rifiuti biodegradabili di cucine e mense.<br />	<br />
Anche a prescindere dal fatto che non può escludersi a priori che tra detti rifiuti siano presenti anche sostanze pericolose va rilevato che non è comunque affatto illogico ed abnorme prevedere il possesso della certificazione in questione per le imprese destinate a svolgere il servizio di trasporto in questione in impianti di smaltimento, dovendosi al riguardo osservare ogni tipo di prudenza.<br />	<br />
Quanto alla richiesta di certificazione ISO28000:2007 le società controinteressate hanno sostenuto che, attenendo alla sicurezza dei canali di distribuzione e quindi alle imprese che si occupano di rifornimenti strategici per i clienti, ne sarebbe irrilevante il possesso nel caso che occupa.<br />	<br />
Ma va rilevato che essa attiene a standard internazionali e ha ad oggetto la previsione di ordinari requisiti di sicurezza anche per il settore trasporti, certificando requisiti che includono tutti gli aspetti critici che riguardano la sicurezza dei canali di distribuzione, come la gestione delle informazioni, l’imballaggio, lo stoccaggio o il trasferimento dei beni tra luoghi e veicoli, non solo rifornimenti strategici.<br />	<br />
Non va ritenuta, quindi, affatto abnorme la previsione della certificazione in questione per lo svolgimento del servizio di trasporto di cui trattasi.<br />	<br />
Quanto alla certificazione SA8000 va rilevato che al riguardo le controinteressate hanno sostenuto che essa, che è assuntamente appannaggio di un numero esiguo di imprese, attesta il rispetto di determinati “standard” aziendali relativi alla responsabilità sociale della impresa.<br />	<br />
Va tuttavia osservato che essi “standard” consistono nel rispetto dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori, nonché nella tutela contro lo sfruttamento dei minori e nella fornitura delle garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro. <br />	<br />
Non può ritenersi quindi che la richiesta di essa certificazione sia abnorme o illogica, essendo del tutto ragionevole richiedere anche il possesso della stessa per l’affidamento del servizio di trasporto di materiale comunque insalubri.<br />	<br />
In accoglimento dell’appello la censura di primo grado in esame va quindi, in riforma della impugnata sentenza, respinta.</p>
<p>6.- Quanto alla doglianza di primo grado, riproposta con memoria in appello dalle società SMET Logistics s.r.l. e De Vizia Transfer s.p.a. (e da esaminare per il carattere devolutivo dell’appello), che i requisiti di iscrizione all’albo degli smaltitori richiesti devono essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata, va rilevato che è stato sostenuto che illegittimamente era stata richiesta la iscrizione all’albo smaltitori per ogni impresa consorziata perché ciò vanificherebbe la possibilità di raggrupparsi in ATI. <br />	<br />
Può al riguardo convenirsi con la parte appellante che la censura è infondata, essendo necessaria, ex art. 37 del d. lgs. n. 163/2006, la perfetta corrispondenza tra quote di esecuzione, quote di partecipazione e quote di qualificazione, sicché il possesso da parte di ciascuna impresa del requisito in misura pari alla quota di partecipazione era comunque doveroso.<br />	<br />
Allorquando l&#8217;interesse dell&#8217;amministrazione appaltante sia l&#8217;individuazione di un soggetto cui aggiudicare un determinato sevizio in stretta correlazione alla sua idoneità ad offrire “standard” di elevata qualità nella prestazione dello stesso, tali requisiti, ove trattasi di imprese raggruppate in RTI, devono infatti essere posseduti da ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento e non soltanto dalla società capogruppo mandataria, trattandosi di certificare la qualità di tutti i soggetti tenuti ad eseguire le prestazioni contrattuali che la stazione appaltante, con la prescrizione relativa alla documentazione del possesso degli stessi requisiti di qualità, ha inteso assicurare.<br />	<br />
6.1.- Le società Smet Logistics s.r.l. e De Vizia Transfer s.p.a. hanno anche aggiunto, riproponendo il motivo di ricorso di primo grado, quanto ai requisiti di natura economico finanziaria, che anche essi risulterebbero incongrui, in quanto, in palese violazione degli artt. 41 e seguenti del c.p.a. e del principio di proporzionalità, eccederebbero di gran lunga l’oggetto dell’appalto.<br />	<br />
Osserva in proposito la Sezione che la censura è da considerare generica, non essendo stato adeguatamente specificato perché essi requisiti sarebbero incongrui, né fornito alcun principio di prova del fatto che i requisiti fissati dalla stazione appaltante fossero abnormi ed irrispettosi del &#8220;principio di proporzionalità&#8221;, il quale esige che ogni requisito individuato sia al tempo stesso necessario ed adeguato rispetto agli scopi perseguiti, e che il concreto esercizio del potere discrezionale non è stato funzionalmente coerente con il complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal pubblico incanto.<br />	<br />
Aggiungasi che la disposizione contenuta nell&#8217;articolo 41 del d. lgs. n. 163/2006 consente all&#8217;amministrazione appaltante di inserire nel bando di gara la richiesta della prova della capacità economica e finanziaria attraverso una dichiarazione che riguardi sia il fatturato globale, sia il fatturato del settore oggetto dell&#8217;appalto, e la richiesta è rimessa alla discrezionalità in gran parte insindacabile dell&#8217;amministrazione, che ha il potere-dovere di apprestare (attraverso la specifica individuazione dei requisiti di ammissione e di partecipazione ad una gara) gli strumenti e le misure più adeguati, congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell&#8217;interesse pubblico concreto, oggetto dell&#8217;appalto da affidare. <br />	<br />
Unico limite a detta insindacabilità della scelta, si rinviene allorché la stessa sia manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, illogica e contraddittoria, nonché lesiva della concorrenza; peraltro la ragionevolezza dei requisiti in questione non deve essere valutata in astratto, ma in correlazione al valore dell&#8217;appalto (Consiglio Stato, sez. V, 31 gennaio 2006, n. 348).<br />	<br />
Profili questi (della cui sussistenza, si ribadisce, non è stata data dimostrazione con specifiche argomentazioni) che non appaiono “ictu oculi” sussistere nel caso di specie, (fatturato globale almeno pari ad € 36.000.000,00 e fatturato specifico € almeno parti ad € 26.000.000,00, tenuto conto della circostanza che l’importo dell’appalto era di € 12.000.000,00, ).<br />	<br />
Avuto riguardo alla tipologia del servizio di cui trattasi, non appare invero irragionevole ai fini della verifica del livello di idoneità economica e finanziaria il collegamento al fatturato globale (di quell&#8217;importo), e ciò anche in relazione all&#8217;assetto organizzativo ed aziendale delle imprese che ordinariamente offrono il servizio in questione. Infatti, la richiesta del possesso in capo alle imprese di quello specifico requisito economico &#8211; finanziario è evidentemente finalizzata alla scelta del concorrente che dia prova di adeguata affidabilità all&#8217;espletamento del servizio da affidare, così che la relativa scelta è del tutto coerente, logica ed adeguata in relazione allo specifico oggetto della gara di appalto.<br />	<br />
La censura in esame non è quindi suscettibile di assenso.</p>
<p>7.- Quanto agli ulteriori motivi di ricorso e motivi aggiunti di primo grado la Sezione dà atto che, non essendo state riproposte espressamente dalle società SMET Logistics s.r.l. e De Vizia Transfer s.p.a., attuali controinteressate, con memoria depositata nel termine per la costituzione in giudizio devono ritenersi rinunciate ai sensi dell’art. 101, comma secondo, del c.p.a..</p>
<p>8.- Quanto ai motivi aggiunti proposti da esse società controinteressate a seguito della acquisizione di copia delle certificazioni di qualità presentate dalla società aggiudicataria, ex art. 104, comma terzo, del c.p.a., il Collegio deve innanzi tutto escludere la condivisibilità della eccezione formulata dalla parte appellante, di inammissibilità di esso motivo aggiunto perché si tratterebbe di prerogativa che l’art. 104, comma terzo, del c.p.a. riconosce solo all’appellante.<br />	<br />
La loro presentazione, in base al tenore letterale di tale norma, che fa generico riferimento alla possibilità per la parte che venga a conoscenza di documenti, non prodotti in primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati, di proporre motivi aggiunti in appello, deve invero ritenersi ammissibile non solo da parte dell’appellante, ma anche da parte del soggetto ricorrente in primo grado e il cui ricorso sia in tale sede stato accolto, che, convenuto in appello dal controinteressato, già aggiudicatario della gara, soccombente in primo grado, abbia interesse a dedurre ulteriori vizi del provvedimento impugnato, prima sconosciuti, volti a dimostrare la illegittimità della aggiudicazione.<br />	<br />
Va invece accolta la eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, formulata dalla parte appellante nell’assunto che le attuali controinteressate, ricorrenti in primo grado, non hanno partecipato alla gara.<br />	<br />
Con i motivi aggiunti è stata formulata la censura che l’unico istituto di accreditamento degli organismi di certificazione di qualità operante in Italia sarebbe Accredia, designata in conformità al disposto dell’art. 4 del citato Regolamento; sarebbero quindi da ritenersi inidonee a soddisfare i requisiti richiesti dalla lex specialis le certificazioni di qualità prodotte dalla Europetroli s.r.l., perché rilasciate da un istituto (International Institute for Technical Quality Certificate) la cui idoneità risulta attestata da un organismo (Veritas) che sarebbe privo della autorizzazione del Ministro dello Sviluppo Economico e non riconosciuto dall’organismo europeo di cooperazione, quindi non legittimato ad attestare la conformità degli enti certificatori ai criteri stabiliti dalle norme europee ex art. 43 del d.lgs. n. 163/2006. La stazione appaltante non avrebbe quindi rilevato la inidoneità delle certificazioni prodotte dall’unica impresa partecipante alla gara.<br />	<br />
Osserva invero la Sezione che la impresa che non ha partecipato ad una gara di appalto, la partecipazione alla quale le è preclusa dallo stesso bando, ha interesse a gravare la relativa determinazione a prescindere dalla mancata presentazione della domanda, ma solo ed esclusivamente con riguardo alla asserita illegittimità delle clausole discriminatorie contenute nel bando di gara, sicché è da ritenere titolare solo di un interesse di fatto a censurare la carenza in capo alla parte aggiudicataria resistente in primo grado di requisiti di ammissione alla gara richiesti dalla lex specialis.<br />	<br />
Solo la presentazione della domanda di partecipazione fa del soggetto che vi ha provveduto un destinatario identificato, direttamente inciso dal bando, e, in quanto tale, titolare di una situazione giuridica differenziata rispetto a quella delle altre ditte presenti sul mercato a dedurre la insussistenza in capo alla aggiudicataria dei requisiti di ammissione.</p>
<p>9.- L’appello deve essere conclusivamente accolto e, in riforma della prima decisione, vanno respinti il ricorso introduttivo del ricorso ed i motivi aggiunti formulati in primo grado contro il provvedimento di aggiudicazione della gara ad Europetroli; i motivi aggiunti proposti in appello dalle società Smet Logistics s.r.l. e De Vizia Transfer s.p.a. ex art. 104, comma terzo, del c.p.a. vanno dichiarati inammissibili per difetto di legittimazione. </p>
<p>10.- Nella complessità e parziale novità delle questioni trattate il Collegio ravvisa eccezionali ragioni per compensare, ai sensi degli artt. 26, co. 1, c.p.a e 92, co. 2, c.p.c., le spese del doppio grado di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo, accoglie l’appello in esame e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso originario proposto dinanzi al T.A.R.. Dichiara inammissibili i motivi aggiunti proposti in appello dalle società Smet Logistics s.r.l. e De Vizia Transfer s.p.a. ex art. 104, comma terzo, del c.p.a..<br />	<br />
Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/05/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-5-2012-n-3251/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2012 n.3251</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2012 n.3270</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-5-2012-n-3270/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-5-2012-n-3270/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2012 n.3270</a></p>
<p>Pres. Trotta – Est. Spagnoletti Costruzioni &#038; Servizi S.p.A. (Avv.ti G. e M. Anastasio Pugliese) c/ Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Avv. Stato) sulla responsabilità precontrattuale della p.a. nell&#8217;ipotesi in cui essa abbia lasciato trascorrere un apprezzabile lasso di tempo (1 anno) tra la risoluzione del precedente contratto per negligenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-5-2012-n-3270/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2012 n.3270</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-5-2012-n-3270/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2012 n.3270</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta – Est. Spagnoletti<br /> Costruzioni &#038; Servizi S.p.A. (Avv.ti G. e M. Anastasio Pugliese) c/ Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla responsabilità precontrattuale della p.a. nell&#8217;ipotesi in cui essa abbia lasciato trascorrere un apprezzabile lasso di tempo (1 anno) tra la risoluzione del precedente contratto per negligenza e il diniego di approvazione del nuovo contratto, ex art. 38 co.1 lett f) d.lgs. 163/2006</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Requisiti di ordine generale – Errore grave nell’esecuzione delle prestazioni – Risoluzione del contratto – Accertamento giudiziale definitivo – Necessità – Esclusione – Ragioni – Interesse pubblico – Sollecita esecuzione lavori.	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Errore grave nell’esecuzione delle prestazioni – Risoluzione contratto – Diniego di approvazione contratto – Notevole lasso di tempo – Responsabilità precontrattuale – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini della sussistenza della fattispecie ex art. 38 co.1 lett f) d.lgs. 163/2006, la quale preclude la partecipazione alle gare, la stipula del contratto e legittima il diniego di approvazione del contratto, nei confronti dei soggetti che hanno commesso grave negligenza nell’esecuzione delle prestazioni affidate, non è necessario che sulla risoluzione del precedente contratto sia intervenuto accertamento giudiziale definitivo e ciò sia perché la vicenda negoziale pregressa assume, ex voluntas legis, valore di indice sintomatico negativo in ordine all’affidabilità dell’appaltatore nell’esecuzione di lavori pubblici, sia perché superiori esigenze d’interesse pubblico esigono che la sorte del successivo contratto non resti affidata ai tempi, prevedibilmente non brevi, e incompatibili con l’interesse alla più sollecita esecuzione dei lavori, relativi alla definizione del giudizio civile instaurato per l’accertamento della legittimità della risoluzione contrattuale.	</p>
<p>2. Si configura la responsabilità precontrattuale della p.a. nell’ipotesi in cui essa abbia lasciato trascorrere un apprezzabile lasso di tempo (1 anno) tra la risoluzione del precedente contratto per negligenza  e il diniego di approvazione del nuovo contratto, ex art. 38 co.1 lett f) d.lgs. 163/2006, per violazione del dovere di buona fede che incombe su tutta l’attività  delle parti dal contatto alla sua stipulazione; pertanto, deve ammettersi il risarcimento del danno sotto il profilo del danno emergente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4985 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Costruzioni &#038; Servizi S.p.A., con sede in Roma, in persona del Presidente pro-tempore del Consiglio di amministrazione, in proprio e nella dichiarata qualità di mandataria capogruppo dell’Associazione temporanea d’imprese con la società S.P.B.I.S. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Guido Anastasio Pugliese e Marcello Anastasio Pugliese, e presso il loro studio elettivamente domiciliata in Roma, alla via Giovanni Antonelli n. 47, per mandato a margine dell’appello;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero delle Infrastrutture e Trasporti &#8211; SIIT Settore Infrastrutture per il Lazio, l&#8217;Abruzzo e la Sardegna, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero degli Affari Esteri &#8211; Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sez. III, n. 6643 del 13 aprile 2010, resa inter partes, con cui è stato in parte respinto e in parte accolto il ricorso proposto in primo grado di cui al n. 7645/2008, e in particolare è stata rigettata la domanda di annullamento della nota provvedimentale n. 18548 di prot. del 14 maggio 2008 del Ministero delle Infrastrutture SIIT Settore infrastrutture per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, recante diniego di approvazione del contratto d’appalto relativo all’affidamento dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento palazzina ex CIVIS da destinarsi ad uffici del Ministero degli Esteri in Roma, ed è stata accolta la domanda di risarcimento dei danni, a titolo di responsabilità precontrattuale, limitatamente al periodo tra il 22 marzo 2007 (data di risoluzione di precedente contratto d’appalto) e il 14-22 maggio 2008 (data di adozione e comunicazione del diniego di approvazione del contratto d’appalto), per le sole spese relative alla custodia del cantiere, liquidate in via equitativa in € 50.000,00, con compensazione delle spese del giudizio</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e del Ministero degli Affari Esteri;<br />	<br />
Visto l’appello incidentale proposto dalle Autorità statali appellate per la riforma della medesima sentenza n. 6643 del 13 aprile 2010, nella parte in cui ha riconosciuto e liquidato il risarcimento del danno con riferimento alle spese per la custodia del cantiere;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2012 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi l’avv. Giuseppe Cinti, per delega dell’avv. Guido Anastasio Pugliese, per l’appellante principale e l’avvocato di Stato Anna Collabolletta per le Autorità statali appellanti incidentali;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con appello ritualmente notificato e depositato la società Costruzioni &#038; Servizi S.p.A., con sede in Roma, in persona del Presidente pro-tempore del Consiglio di amministrazione, in proprio e nella dichiarata qualità di mandataria capogruppo dell’Associazione temporanea d’imprese con la società S.P.B.I.S. S.r.l., ha impugnato la sentenza in epigrafe meglio indicata.<br />	<br />
Giova premettere in punto di fatto che:<br />	<br />
&#8211; a seguito di aggiudicazione della gara d’appalto per all’affidamento dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento della palazzina ex CIVIS (da destinarsi ad uffici del Ministero degli affari esteri in Roma), in data 4 maggio 2006 fu stipulato il contra<br />
&#8211; l’approvazione del contratto -il cui ritardo veniva giustificato dall’Amministrazione in relazione a intervenute impugnative del provvedimento di aggiudicazione proposte da altre imprese concorrenti alla gara, definitivamente respinte con sentenza del C<br />
&#8211; la sentenza appellata ha ritenuto legittimo il diniego di approvazione del contratto sul rilievo che esso è pienamente giustificato, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera f) del d.lgs. n. 163/2006, non essendo necessario che l’inadempimento che ha dato<br />
&#8211; la sentenza ha, invece, ritenuto fondata parzialmente la domanda risarcitoria proposta in via cumulativa, considerando imputabile e colpevole il ritardo dell’Amministrazione per il ritardo con cui, intervenuto il provvedimento di risoluzione richiamato<br />
Con l’appello sono state dedotti, in sintesi, i seguenti motivi:<br />	<br />
1) <i>Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, contraddittorietà e illogicità manifesta</i><br />	<br />
L’art. 38 comma 1 lettera f) del d.lgs. n. 163/2006 richiede una motivata valutazione dell’Amministrazione appaltante, onde non sarebbe sufficiente il richiamo per relationem alla risoluzione di altro contratto, ancora <i>sub judice</i>; si ribadisce che l’Amministrazione avrebbe ritardato, in modo ingiustificato e pretestuoso, l’approvazione del contratto; si richiamano i rilievi svolti nella relazione di C.T.U. del giudizio civile, facendo rilevare che essa era stata depositata accedendo ad espresso invito del Tribunale nella precedente udienza di discussione del 14 ottobre 2009.<br />	<br />
2) <i>Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta ed erronea valutazione dei fatti</i><br />	<br />
Il Ministero degli affari esteri avrebbe pretestuosamente differito l’approvazione del contratto, laddove il diniego di approvazione sarebbe riconducibile invece alla utilizzazione dei mezzi finanziari all’uopo destinati per l’esecuzione di altri lavori.<br />	<br />
3) <i>Eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, insufficiente motivazione e illogicità della motivazione</i>,<br />	<br />
Il giudice di primo grado ha omesso di considerare che, in base ai rilievi della C.T.U. in sede civile, doveva escludersi che l’impresa, nell’esecuzione dei lavori di cui al contratto oggetto di risoluzione, fosse incorsa in colpevoli ritardi, laddove l’andamento dei lavori era stato condizionato dalle carenze della progettazione esecutiva e da insufficienti indagini geognostiche.<br />	<br />
4) <i>Errata applicazione delle norme di legge sulla responsabilità precontrattuale ex artt. 1337-1338 cod. civ. e dell’art. 354 l. 2248/1865 all. F</i><br />	<br />
Si insiste per il risarcimento tanto del danno emergente quanto del lucro cessante, secondo tabella descrittiva riportata nell’appello, per complessivi € 2.808.196,19.<br />	<br />
Il Ministero delle infrastrutture e trasporti e il Ministero degli affari esteri, con appello incidentale ritualmente notificato e depositato, ribadita la correttezza della sentenza nella parte relativa alla reiezione dell’impugnativa del diniego di approvazione, l’ha gravata nella parte in cui ha accolto, parzialmente, la domanda risarcitoria deducendo, senza rubricazione di motivi, che la consegna dei lavori non era mai avvenuta, che anzi nell’area di cantiere erano stati conservati materiali e macchine edili relativi ad altri diversi lavori, che la società appellante non poteva ignorare l’invalidità del contratto d’appalto (connessa alla risoluzione del precedente contratto), né accampare pretese in ordine ad una “…abusiva anticipazione dell’esecuzione del contratto, appunto perché non autorizzata…”.<br />	<br />
Con memoria difensiva depositata il 17 dicembre 2011 l’Avvocatura dello Stato ha ribadito e ulteriormente illustrato i rilievi svolti nell’appello incidentale.<br />	<br />
A sua volta, con memoria di replica depositata il 5 gennaio 2012, l’appellante principale ha insistito nelle censure dedotte e nelle domande proposte.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 17 gennaio 2012 gli appelli, principale e incidentale, sono stati discussi e riservati per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.) Il Collegio deve esaminare, nell’ordine, l’appello principale, per la parte relativa al censurato rigetto della domanda di annullamento del diniego di approvazione del contratto d’appalto, e quindi l’appello principale e quello incidentale “successivo”, per la parte che attiene alla domanda risarcitoria.<br />	<br />
1.1) Quanto all’impugnativa del diniego di approvazione del contratto d’appalto, disposto con la nota provvedimentale n. 18548 di prot. del 14 maggio 2008, il Collegio ritiene condivisibile e corretta la motivazione posta dal T.A.R. capitolino a sostegno della reiezione della domanda di annullamento. <br />	<br />
L’art. 38 comma 1 lettera f) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 preclude la partecipazione alle gare e la stipulazione del contratto -e quindi estensivamente legittima il diniego di approvazione del contratto- nei confronti dei soggetti “…che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante”.<br />	<br />
A differenza del previgente art. 75 comma 1 lettera f) del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 -che si limitava a disporre l’esclusione dalle gare e il divieto di stipulazione dei contratti con i soggetti che “hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara”-, non è dunque sufficiente il semplice rilievo di pregresse condotte negative nello svolgimento di precedenti lavori, richiedendosi una “<i>motivata valutazione</i>”.<br />	<br />
In altri termini, se l’esclusione dalle gare e dalla stipulazione dei contratti è vincolata alla ricognizione del presupposto, quest’ultimo è oggetto nondimeno di valutazione e quindi di un apprezzamento specifico, concreto e motivato, in ordine alla gravità dell’episodio “escludente”, e quindi alla sua idoneità a minare la fiducia dell’Amministrazione nell’appaltatore.<br />	<br />
Sennonché, è orientamento ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, che tale motivata valutazione possa essere costituita dal riferimento all’episodio contestato, in base ad un’attività di mero riscontro della fattispecie concreta con quella astratta (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 28 luglio 2010, n. 5029) e dal richiamo <i>per relationem</i> all’atto con cui si sia provveduto alla risoluzione per inadempimenti contrattuali (Cons. Stato, Sez. V, 27 gennaio 2010, n. 296).<br />	<br />
Né è necessario che sulla risoluzione del precedente contratto sia intervenuto accertamento giudiziale definitivo (vedi Cons. Stato, Sez. V, 21 gennaio 2011, n. 409) e ciò sia perché la vicenda negoziale pregressa assume, <i>ex voluntas legis</i>, valore di indice sintomatico negativo in ordine all’affidabilità dell’appaltatore nell’esecuzione di lavori pubblici, sia perché superiori e intuibili esigenze d’interesse pubblico esigono che la sorte del successivo contratto non resti affidata -con conseguente paralisi medio-tempore dell’esecuzione dei lavori e con le negative conseguenze a essa connesse, anche in termini di lievitazione dei costi, oltre che di incidenza frustrante sulle esigenze relative all’utilizzazione dell’opera pubblica- ai tempi, prevedibilmente non brevi, e incompatibili con l’interesse alla più sollecita esecuzione dei lavori, relativi alla definizione del giudizio civile instaurato per l’accertamento della legittimità della risoluzione contrattuale. <br />	<br />
In tal senso è da negare, come osservato dal primo giudice, qualsivoglia rapporto di pregiudizialità tra il giudizio civile relativo alla contestazione della risoluzione del precedente contratto e il giudizio amministrativo concernente la legittimità dell’esclusione dalla gara o del diniego di approvazione del successivo contratto.<br />	<br />
Alla stregua delle osservazioni che precedono risultano quindi infondati il primo, secondo e terzo motivo d’appello.<br />	<br />
Quanto al primo motivo, perché il diniego di approvazione è congruamente e sufficientemente motivato con il richiamo <i>per relationem</i> del provvedimento del Ministero degli affari esteri del 22 marzo 2007, col quale è stata disposta la risoluzione per grave ritardo nell’esecuzione dei lavori del contratto d’appalto n. 272 di rep. del 26 ottobre 2004 (relativo a lavori di ristrutturazione dell’Ambasciata italiana in Algeri).<br />	<br />
Inoltre non è dato ravvisare alcun ingiustificato e/o pretestuoso differimento in ordine all’approvazione del contratto, poiché l’Amministrazione, almeno finché non è intervenuta la risoluzione del precedente contratto d’appalto costituente presupposto del diniego di approvazione, in modo legittimo aveva prudenzialmente atteso l’esito del contenzioso relativo all’aggiudicazione. <br />	<br />
Quanto al secondo motivo, esulano del tutto elementi che corroborino l’allegazione della società appellante principale in ordine ad un presunto intento sviato, connesso all’utilizzazione ad altri fini della provvista finanziaria per l’esecuzione dei lavori.<br />	<br />
Quanto al terzo motivo, -e pur prescindendo dalla palese inammissibilità, pure rilevata dal primo giudice, dell’introduzione di nuovo motivo con memoria difensiva- in nessun caso il giudice amministrativo avrebbe potuto, sulla scorta delle risultanze dell’invocata consulenza tecnica d’ufficio svolta nel giudizio civile, esprimere valutazioni in ordine alla risoluzione contrattuale, riservate al giudice civile, rifluenti sull’apprezzamento della legittimità del diniego di approvazione del contratto successivo, come pure esattamente osservato dal T.A.R. capitolino.<br />	<br />
1.2) Con riferimento alla domanda risarcitoria, deve convenirsi col primo giudice che l’acclarata legittimità del diniego di approvazione non preclude l’esame della domanda risarcitoria per responsabilità precontrattuale, con riferimento alla valutazione del comportamento negoziale dell’Amministrazione, quando essa, come nel caso di specie, abbia lasciato trascorrere un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione del precedente contratto e il diniego di approvazione del nuovo contratto (oltre un anno), in violazione del dovere di buona fede che incombe su tutta l’attività delle parti, dal “contatto” alla stipulazione del contratto, o alla sua giustificata mancata stipulazione.<br />	<br />
Né può sostenersi che, prima della risoluzione del precedente contratto -come preteso dalle Amministrazioni nell’appello incidentale, che risulta quindi infondato sul punto- la società appellante potesse e dovesse essere consapevole di versare in una situazione che avrebbe determinato il diniego di approvazione, poiché ogni valutazione in ordine alla gravità e serietà dei ritardi (peraltro contestati nella loro imputabilità) nell’andamento dei lavori di ristrutturazione dell’immobile sede dell’Ambasciata d’Italia a Algeri e della loro incidenza sull’approvazione del successivo contratto era, ovviamente, rimessa all’apprezzamento unilaterale dell’Amministrazione appaltante.<br />	<br />
Non può peraltro accogliersi la domanda risarcitoria nei termini riproposti dall’appellante principale, e quindi comprensiva del lucro cessante, calcolato nella nota percentuale del 10% sull’importo dei lavori.<br />	<br />
Al contrario, deve ammettersi il risarcimento per il profilo del danno emergente, e quindi il ristoro delle spese di progettazione esecutiva, indicate dall’appellante principale in misura pari ad € 235.700,00, al netto del ribasso di gara, nonché delle spese sostenute per la custodia del cantiere, indicate come pari a € 102.666,74,00.<br />	<br />
Sotto quest’ultimo profilo, le Amministrazioni appellanti incidentali non negano che sia stata assicurata la custodia del cantiere, risultando irrilevante che essa sia riferibile anche a materiali e mezzi relativi ad altri lavori, a suo tempo commissionati alla stessa società, né hanno contestato la misura delle anzidette spese. <br />	<br />
Pertanto, respinto l’appello incidentale, e in accoglimento parziale dell’appello principale, in riforma parziale della sentenza impugnata, deve riconoscersi il diritto della società Costruzioni &#038; Servizi S.p.A., in proprio e nella dichiarata qualità di mandataria capogruppo dell’Associazione temporanea d’imprese con la società S.P.B.I.S. S.r.l., di conseguire il pagamento delle spese di progettazione esecutiva e delle spese di custodia del cantiere, nella misura innanzi indicata, oltre interessi legali dalla data della risoluzione del contratto n. 272 di rep. del 26 ottobre 2004 e sino al soddisfo.<br />	<br />
2.) Sussistono giuste ragioni per dichiarare compensate per intero tra le parti anche le spese del giudizio d’appello.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) così provvede sull’appello in epigrafe n. 4985/2010:<br />	<br />
1) accoglie in parte l’appello principale e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sez. III, n. 6643 del 13 aprile 2010, riconosce il diritto della società Costruzioni &#038; Servizi S.p.A., in proprio e nella dichiarata qualità di mandataria capogruppo dell’Associazione temporanea d’imprese con la società S.P.B.I.S. S.r.l., di conseguire il pagamento delle spese di progettazione esecutiva e delle spese di custodia del cantiere, nella misura indicata in motivazione, oltre interessi legali con la decorrenza pure ivi indicata; <br />	<br />
2) rigetta nella residua parte l’appello principale;<br />	<br />
3) rigetta l’appello incidentale proposto dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero delle infrastrutture e trasporti;<br />	<br />
4) dichiara compensate per intero tra le parti le spese e onorari del giudizio d’appello.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere<br />	<br />
Fulvio Rocco, Consigliere<br />	<br />
Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/05/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-5-2012-n-3270/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2012 n.3270</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2012 n.3275</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-5-2012-n-3275/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-5-2012-n-3275/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-5-2012-n-3275/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2012 n.3275</a></p>
<p>Pres. Piscitello – Est. Saltelli Borchi Costruzioni S.r.l. (Avv.ti P. Chirulli, S. Vinti, G. Inglese) c/ Comune di Valtournenche (n.c.), I.V.I.E.S. S.P.A., (Avv.ti A. Massaia, Chiara Servetti) in tema di qualificazione per le categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30 1. Contratti della P.A. – Gara – Lavori &#8211; Art. 28</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-5-2012-n-3275/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2012 n.3275</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-5-2012-n-3275/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2012 n.3275</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Piscitello – Est. Saltelli<br /> Borchi Costruzioni S.r.l. (Avv.ti P. Chirulli, S. Vinti, G. Inglese) c/ Comune di Valtournenche (n.c.), I.V.I.E.S. S.P.A., (Avv.ti A. Massaia, Chiara Servetti)</span></p>
<hr />
<p>in tema di qualificazione per le categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Lavori &#8211; Art. 28 Co. 12 L.R. Valle d’Aosta12/1996 &#8211; Categoria scorporabile &#8211;  Limitazione –Esecuzione di una sola impresa – Ostacolo alla concorrenza – Non sussiste – Ragioni 	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Lavori – Qualificazione – Categorie 0S3, 0S28 e 0S30 &#8211; Clausola del bando – Legittimità – Qualificazione categoria OG11 &#8211;  Equivalenza &#8211; Inconfigurabilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il comma 12 dell’art. 28 L.R. Valle d’Aosta12/1996, nello stabilire che “nelle associazioni temporanee di imprese ciascuna opera scorporabile deve essere assunta ed eseguita per intero da un’unica impresa”, lungi dall’introdurre inammissibili limitazioni o ostacolo alla concorrenza, alla massima partecipazione dei concorrenti, costituisce piuttosto un più che ragionevole e proporzionale strumento volto ad evitare che proprio la possibilità offerta di agli operatori economici, di partecipare anche agli appalti che sarebbero loro interdetti per la carenza di requisiti economico &#8211; finanziari e tecnico &#8211; organizzativi attraverso l’istituto dell’associazione temporanea di imprese, possa determinare un (ulteriore) frazionamento dei lavori da eseguire, tale da impedire o rendere estremamente difficoltoso l’esercizio del necessario potere di controllo da parte delle amministrazioni appaltanti, ponendo a rischio proprio il principio costituzionale del buon andamento e i corollari di efficienza, efficacia, speditezza, economicità ed adeguatezza dell’azione amministrativa.  	</p>
<p>2. La qualificazione nella categoria OG11 non ricomprende ed assorbe necessariamente anche le qualificazioni singolarmente previste nelle categorie specialistiche 0S3, 0S28 e 0S30 e dunque il bando può legittimamente richiedere la qualificazione nelle suddette categorie specialistiche in tal caso il difetto di qualificazione non può essere sanato con il possesso della qualificazione nella sola categoria  OG11.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 130 del 2011, proposto da:<br />
<br />	<br />
BORCHI COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Paola Chirulli, Stefano Vinti e Giuseppe Inglese, con domicilio eletto presso &#038; Associati Studio Vinti in Roma, via Emilia, n. 88; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>COMUNE DI VALTOURNENCHE, in persona del sindaco in carica, non costituito in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>I.V.I.E.S. S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Massaia e Chiara Servetti, con domicilio eletto presso Francesco Vagnucci in Roma, via G. Mercalli, n.13; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. VALLE D&#8217;AOSTA – AOSTA, n. 66 del 17 novembre 2010, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI POLO SCOLASTICO;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di I.V.I.E.S. S.p.A.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2012 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Paola Chirulli e Claudio De Portu, su delega degli avv.ti Alessandro Massaia, e Chiara Servetti;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il Comune di Valtournenche ha bandito in data 2 aprile 2010 una procedura aperta per i lavori di realizzazione di un nuovo polo scolastico, scuole materna ed elementare, per un importo di €. 3.965.783,75 (comprensivo degli oneri di sicurezza), da aggiudicarsi con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.<br />	<br />
Nel predetto bando sono state così indicate le categorie di lavorazioni (con i relativi importi): edifici civili e industriali, categoria prevalente OG1, €. 2.165.706,03; demolizioni di opere, categoria 0S23, subappaltabile, ma non scorporabile, €. 94.753,87; opere strutturali speciali, categoria 0S21, lavorazioni subappaltabili e scorporabili, €. 274.106,19; impianti idrosanitari, categoria OS3, lavorazioni subappaltabili e scorporabili, €. 237.108,25; impianti termici, categoria OS28, lavorazioni scorporabili ma a qualificazione obbligatoria già in sede di gara, €. 628.125,00; impianti interni elettrici, categoria OS30, lavorazioni subappaltabili e scorporabili, €. 299.037,39; impianti di reti, OS19, opere subappaltabili, ma non scorporabili, €. 54.314,90; impianti per la mobilità, categoria OS24, opere subappaltabili, ma non scorporabili, €. 31.178,14; è stato altresì precisato che, ai sensi dell’art. 28, comma 16, della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, “…le lavorazioni di cui alla categoria 0S28, rientranti fra quelle definite “Strutture, impianti ed opere speciali” indicate all’art. 72, comma 4, del D.P.R. n. 554/1999, di importo superiore al 15% dell’importo dei lavori a base d’asta, dovranno essere eseguite direttamente dall’impresa concorrente, se in possesso della relativa qualificazione, ovvero eseguiti da imprese mandanti associate in senso verticale, in possesso delle necessarie qualificazioni”.<br />	<br />
La Commissione di gara, in data 5 maggio 2010, verbale n. 1, ha escluso dalla gara il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra Borchi Costruzioni s.r.l., Paolo Borchi s.r.l. e IRIS s.r.l. per aver partecipato in raggruppamento orizzontale anche per la categoria scorporabile OS28, non ottemperando “…a quanto previsto dai documenti di gara e dall’art. 28 comma 12 della L.R. e s.m. che cita: “l’opera scorporabile deve essere assunta da un’unica impresa mandante…””.<br />	<br />
2. Borchi Costruzioni s.r.l. ha impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Valle d’Aosta la predetta esclusione (comunicata con nota del 6 maggio 2010), nonché il bando di gara (nella parte in cui aveva previsto tra le categoria di lavorazioni scorporabili la OS3 impianti idrosanitari, la OS28 impianti termici e la OS30 impianti interni elettrici &#8211; punto II.2.1.a &#8211; e la qualificazione nella categoria OS28 &#8211; punto III.2.2 &#8211; anziché nella OG11) e il disciplinare (nella parte in cui era stabilito che non sarebbero state accettate categorie sostitutive rispetto a quelle tassativamente richieste dal bando e che non sarebbe stata accettata l’assorbenza con la categoria 0G11).<br />	<br />
L’impugnativa è stata affidata a tre motivi di censura, “Illegittimità del provvedimento di esclusione, conseguente a contraddittorietà del bando – Violazione del principio del favor partecipationis – Eccesso di potere per errore sui presupposti e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà ed ingiustizia grave e manifesta”, “Incompatibilità con i principi comunitari di proporzionalità e ragionevolezza nonché illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 97 e 41 Cost., dell’art. 28 comma 12, legge regionale Valle d’Aosta 20/6/1996 n. 12 – Illegittimità, in via propria e derivata, del bando, del disciplinare di gara e del provvedimento di esclusione per incompatibilità con – e/o violazione per di – dette disposizioni e principi comunitari e costituzionali nonché per eccesso di potere per errore sui presupposti e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, ingiustizia grave e manifesta” e “Illegittimità del provvedimento di esclusione, del bando e del disciplinare di gara per violazione del D.P.R. n. 34/2000 nonché per eccesso di potere per errore sui presupposti e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, ingiustizia grave e manifesta”.<br />	<br />
Sopraggiunta l’aggiudicazione dell’appalto in favore di I.V.I.E.S. S.P.A., anche di quest’ultima (in uno con i verbali di gara) è stato chiesto l’annullamento con ricorso per motivi aggiunti, con cui sono state formulate le stesse censure sollevate con il ricorso introduttivo del giudizio.<br />	<br />
3. L’adito tribunale con la sentenza n. 66 del 17 novembre 2010, nella resistenza del Comune di Valtournenche e della controinteressata I.V.I.E.S. S.p.A., prescindendo dalle preliminari eccezioni di inammissibilità sollevate da quest’ultima, ha respinto il ricorso, ritenendo infondato tutti i motivi di censura.<br />	<br />
In particolare: a) quanto al primo motivo, è stata sottolineata la perentorietà e l’inequivocità della disposizione della lex specialis secondo cui le opere scorporabili dovevano essere assunte da un’unica impresa, anche nel caso in cui l’opera scorporabile fosse stata assunta utilizzando l’eccellenza della categoria prevalente, il che escludeva in radice la stessa possibilità che opere scorporabili fossero realizzate da imprese diverse; b) quanto al secondo motivo, è stato evidenziato che la norma di cui all’articolo 28, comma 12, della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, in applicazione della quale la ricorrente era stata esclusa, non violava i principi comunitari di ragionevolezza e proporzionalità (in relazione alla necessità di consentire la più ampia partecipazione possibile alle gare di appalto e la libera esplicazione dell’iniziativa economica privata), né poteva essere tacciata di incostituzionalità (in riferimento agli articoli 3, 41 e 97 Cost.), tanto più che detta norma non prevede un divieto assoluto, rimettendo piuttosto all’amministrazione la scelta di stabilire nella lex specialis la possibilità di attribuire a più soggetti singole parti delle opere scorporabili; c) quanto al terzo motivo, poi, è stato osservato che spetta alla stazione appaltante di stabilire le categorie necessarie per partecipare alle gare, così che non poteva essere contestata la scelta dell’amministrazione di richiedere la qualificazione nelle categorie 0S28 (impianti termici), 0S23 (impianti idrosanitari) e OS30 (impianti elettrici) invece della sola OG11 (quale categoria assorbente anche i lavori di cui alle predette categorie speciali), tanto più che la ricorrente non aveva neppure provato di aver chiesto l’ammissione alla gara in relazione alla categoria OG11.<br />	<br />
4. Con rituale e tempestivo atto di appello Borchi s.r.l. ha chiesto la riforma della predetta sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua di quattro motivi di gravame, rubricati rispettivamente, “Della incompatibilità dell’art. 28, comma 12, L.R. 12/1996 con i principi comunitari di proporzionalità, ragionevolezza e libera esplicazione dell’iniziativa economica privata: assenza e/o insufficienza ed erroneità della motivazione”, “Della illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 12, L.R. n. 12/1996 per contrasto con gli artt. 3, 97 e 41 Cost.: assenza e/o insufficienza ed erroneità della motivazione”, “Della illegittimità del provvedimento di esclusone, del bando e del disciplinare di gara per violazione del D.P.R. n. 34/2000: erroneità ed inconferenza della motivazione” e “Della illegittimità del provvedimento di esclusione conseguente a contraddittorietà del bando: erroneità della motivazione”.<br />	<br />
Ha resistito al gravame la I.V.I.E.S. S.p.A., che ne ha chiesto il rigetto, deducendone l’inammissibilità e l’infondatezza.<br />	<br />
5. Le parti costituite hanno illustrato le proprie difese con apposite memorie depositate ritualmente in vista dell’udienza di discussione. <br />	<br />
All’udienza pubblica del 24 gennaio 2012, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>6. L’appello è infondato e deve essere respinto.<br />	<br />
6.1. Possono essere esaminati congiuntamente, per la loro intima connessione, i primi due motivi di gravame con i quali l’appellante, riproponendo sostanzialmente le censura già sollevate in primo grado, a suo avviso malamente apprezzate ed inopinatamente respinte con motivazione erronea ed insufficiente, ha ribadito che la disposizione contenuta nell’articolo 28, comma 12, della legge regionale della Valle d’Aosta 20 giugno 1996, n. 12, secondo cui, tra l’altro, “…nelle associazioni temporanee di imprese ciascuna opera scorporabile deve essere assunta ed eseguita per intero da un’unica impresa…”, vietando l’eseguibilità delle opere scorporabili da parte di più di un’impresa, per un verso, sarebbe incompatibile con i principi comunitari di proporzionalità, ragionevolezza e libera esplicazione dell’iniziativa privata in quanto restringerebbe irragionevolmente le modalità organizzate delle A.T.I. e costituirebbe un illogico ostacolo alla più ampia partecipazione agli appalti ed al principio della più ampia concorrenza; per altro verso, essa sarebbe in contrasto gli articoli 3, 97 e 41 della Costituzione.<br />	<br />
Le pur suggestive prospettazioni formulate dall’appellante non sono meritevoli di favorevole considerazione.<br />	<br />
6.1.1. La legge regionale della Valle d’Aosta 20 giugno 1996, n. 12, “Legge regionale in materia di lavori pubblici”, all’articolo 28, significativamente rubricato “Soggetti ammessi alle gare”, individua i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici, indicando, al comma 1, le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali e le società cooperative (lett. a); i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi fra le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (lett. b); i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615 – ter del codice civile, tra imprese individuali anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro (lett. c); le associazioni temporanee di concorrenti, costituite tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito o si impegnino a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l’offerta in nome e per contro proprio e dei mandanti (lett. d); i consorzi di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615 &#8211; ter del codice civile (lett. e); i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del D. Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, nonché gli altri soggetti previsti dalla normativa comunitaria e statale vigente.<br />	<br />
Il comma 10 del predetto articolo stabilisce poi che le associazioni temporanee di concorrenti possono essere strutturati: a) in forma orizzontale per l’esecuzione di lavori omogenei; b) in forma verticale, per l’esecuzione di lavori ove il bando di gara configuri tipologie di opere scorporabili; c) in forma combinata o mista, ove sia possibile l’utilizzo simultaneo delle due forme di cui alle lettere a) e b); il successivo comma 11, con riferimento alla tematica del possesso dei requisiti economico – finanziari e tecnico organizzativi nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, per quanto concerne le associazioni temporanee in forma verticale (di cui al comma 10, lett. b) prevede che i requisiti devono essere posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente e per il corrispondente importo e dalla o dalle mandanti con riferimento alle categoria scorporabili e per i corrispondenti importi, aggiungendo che i requisiti relativi alle opere scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alle opere scorporabili o alla eccedenza nella categoria prevalente.<br />	<br />
6.1.2. E’ in tale contesto sistematico &#8211; normativo che deve essere esaminata la disposizione del comma 12, secondo cui “Nelle associazioni temporanee di cui al comma 10, ciascuna opera scorporabile deve essere assunta ed eseguita per intero da un’unica impresa, salvo il caso in cui il bando di gara individui interi sistemi o sub sistemi di impianti ciascuno assumibile ed eseguibile, nella sua interezza, dalla mandataria o da un’unica impresa mandante in possesso della relativa qualificazione”.<br />	<br />
Invero, la finalità di assicurare la più ampia partecipazione possibile agli operatori economici alle procedure di gara per l’affidamento dei lavori pubblici, dando concreta attuazione ai principi della concorrenza e della libera esplicazione dell’iniziativa economica privata, è in realtà pienamente ed adeguatamente garantita proprio dall’istituto dell’associazione di imprese, la cui funzione è proprio quella di consentire una maggiore concorrenza attraverso l&#8217;unione delle risorse organizzative, personali e finanziarie di più imprese che, per le loro oggettive dimensioni ridotte, non essendo in possesso dei requisiti di capacità economico &#8211; finanziaria e tecnico – organizzativa, non potrebbero altrimenti partecipare alle gare stesse, così limitando irragionevolmente la concorrenza sul mercato, ostacolando la stessa crescita economica e funzionale delle imprese e dell’intero sistema produttivo ed impedendo, peraltro, quella fisiologica competizione tra le imprese di per sé stessa utile e necessaria anche al fine di individuare il “giusto” contraente con la pubblica amministrazione in funzione del perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, adeguatezza ed economicità dell’azione amministrativa, corollari del principio di buon andamento sancito dall’articolo 97 della Costituzione.<br />	<br />
In tale prospettiva la disposizione contenuta nel comma 12 in esame, nello stabilire che “nelle associazioni temporanee di imprese ciascuna opera scorporabile deve essere assunta ed eseguita per intero da un’unica impresa”, lungi dall’introdurre inammissibili limitazioni o ostacolo alla concorrenza, alla massima partecipazione dei concorrenti o alla libera esplicazione dell’attività economica privata, costituisce piuttosto un più che ragionevole e proporzionale strumento volto ad evitare che proprio la possibilità offerta di agli operatori economici, di partecipare anche agli appalti che sarebbero loro interdetti per la carenza di requisiti economico &#8211; finanziari e tecnico &#8211; organizzativi attraverso l’istituto dell’associazione temporanea di imprese, possa determinare un (ulteriore) frazionamento dei lavori da eseguire tale da impedire o rendere estremamente difficoltoso l’esercizio del necessario potere di controllo da parte delle amministrazioni appaltanti, ponendo a rischio proprio il principio costituzionale del buon andamento e i ricordati corollari di efficienza, efficacia, speditezza, economicità ed adeguatezza dell’azione amministrativa: è del tutto intuitiva del resto la peculiare esigenza di direzione e controllo nelle ipotesi di associazioni di imprese di tipo verticale, nelle quali ciascun componente svolge una attività ontologicamente diversa da quella dell&#8217;altro ed in cui, pertanto, vi è la necessità di individuare esattamente il quid della prestazione esigibile da ciascuna impresa. <br />	<br />
La norma in questione, in definitiva, costituisce una misura normativa ragionevole e adeguata nel contemperare i ricordati principi, comunitari e costituzionali, che vengono in rilievo nelle procedure di affidamento di lavori pubblici.<br />	<br />
Peraltro deve osservarsi che, proprio perché, come si è accennato, i principi di concorrenza, di massima partecipazione alle gare ad evidenza pubblica e di libera esplicazione dell’attività economica privata, risultano già adeguatamente tutelati e garantiti con la possibilità di far ricorso all’associazione temporanea di imprese, è del tutto ultroneo inammissibile e privo di qualsiasi ragionevolezza invocare ulteriormente tale principio anche con riferimento al contenuto del comma 12, tanto più se si tiene conto della circostanza che nell’A.T.I. di tipo verticale delle obbligazioni nascenti dall’appalto la sola mandataria è responsabile dell’intero appalto, mentre le mandanti rispondono solo delle opere scorporabili.<br />	<br />
6.1.3. Sulla scorta di tali osservazioni, come peraltro già correttamente rilevato dai primi giudici, sono destituite di fondamento sia le censure concernenti la presunta incompatibilità della norma esaminata con i più volte ricordati principi comunitari (di concorrenza, massima partecipazione alle gare pubbliche e libera esplicazione dell’iniziativa economica privata), sia quelle riguardanti la prospettata illegittimità costituzionale per violazione degli articoli 3, 41 e 97 della Costituzionale, violazione che non è dato minimamente di poter apprezzare.<br />	<br />
6.2. Con il terzo motivo di gravame l’appellante, richiamando la censura sollevata con il terzo motivo del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, ha innanzitutto evidenziato che l’amministrazione appaltante avrebbe illegittimamente previsto nel bando alcune categorie di opere speciali (OS28, impianti termici; 0S3, impianti idrosanitari; 0S30, impianti elettrici) in luogo della qualificazione nella categoria 0G 11 (impianti tecnologici), stante il carattere coordinato e congiunto degli impianti necessari alla realizzazione dell’edificio oggetto dell’appalto; ha quindi rivendicato il diritto ad essere ammessa alla gara, possedendo la qualificazione sia per la categoria prevalente (OG1, clas. V) che per le opere scorporabili (OG11, classe III), con cooptazione per la sola categoria OS28, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, osservando in subordine il bando era illegittimo nella parte in cui fosse stata ritenuta ostativa all’ammissione dell’A.T.I. la clausola che vietava l’assorbenza con la categoria OG 11; erano pertanto palesemente erronee le motivazioni con cui i primi giudici avevano respinto tali censure adducendo, in sintesi, la puntualità ed inequivocità del bando di gara ed il potere dell’amministrazione di stabilire le categorie necessarie di partecipazione alla gara (anche con riferimento al contenuto della categoria OG11), nonché la carenza di prova in ordine alla richiesta di ammissione alla gara sulla base del possesso della qualificazione nella cat. OG11 e la carenza di interesse in ordine all’annullamento in parte qua del bando di gara proprio per la mancata prova dell’attestazione del possesso della qualificazione.<br />	<br />
Anche tale doglianza deve essere respinta.<br />	<br />
Occorre innanzitutto osservare che in realtà attraverso l’articolata censura viene sostanzialmente contestata la determinazione dell’amministrazione appaltante di individuare nell’ambito dei lavori oggetto dell’appalto in esame delle categorie di opere speciali scorporabili (e subappaltabili:OS3, impianti idrosanitari; OS30, impianti interni elettrici) ovvero scorporabili a qualificazione obbligatoria (OS28, impianti termici) sul presupposto che tali opere costituirebbero il naturale completamento dei lavori da appaltare (realizzazione di un nuovo polo scolastico comportante la demolizione delle preesistenze e la costruzione di un nuovo edificio completo di impianti elettrici, termini e idrosanitari), senza presentare alcun carattere di peculiarità o di specialità, quanto ai predetti impianti.<br />	<br />
Sennonchè, come puntualmente eccepito nelle difese della controinteressata, tali argomentazioni finiscono per sovrapporre la propria personale valutazione delle lavorazioni di cui compone l’appalto a quella dell’amministrazione, sfociando in un inammissibile sindacato sulle scelte discrezionali di quest’ultima, sindacato notoriamente consentito soltanto nei limiti estrinseci della irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o del manifesto travisamento dei fatti che nel caso di specie, non solo non risultano effettivamente apprezzabili, ma che neppure sono stati prospettati.<br />	<br />
Peraltro la Sezione non può sottacere che, seppure vi sono alcune pronunce secondo cui la qualificazione nella categoria OG 11 assorbe quella di cui alle categorie speciali 0S3, 0S 28 e 0S30, (cfr. C.d.S., sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6765, che tuttavia fa salva l’eventuale disciplina della gara che rechi una clausola contraria; C.d.S., sez. IV, 19 ottobre 2006, n. 6232, ma in quella fattispecie il predetto assorbimento risultava stabilito dalla stessa lex specialis), è stato in ogni caso riconosciuto alle stazioni appaltanti il potere di chiedere il possesso di una determinata categoria specialistica senza ammettere equivalenti (C.d.S., sez. III, 7 marzo 2011, n. 1422, secondo cui in particolare, “… la specifica richiesta della categoria speciale può costituire una sottolineatura dell&#8217;importanza di quelle lavorazioni nella logica complessiva dell&#8217;appalto e tiene conto anche della circostanza che per ottenere la qualificazione in OG11 non era necessario aver eseguito opere corrispondenti in tutte le categorie dei lavori inclusi nella qualifica). Si è quindi affermato che la qualificazione nella categoria OG11 non ricomprende ed assorbe necessariamente anche le qualificazioni singolarmente previste nelle suindicate categorie specialistiche e che il bando di gara può legittimamente richiedere la qualificazione in una delle predette categorie specialistiche e che, in tal caso, il difetto della qualificazione in tali categorie, per effetto di quanto previsto dal bando, non può essere sanato con il possesso della qualificazione nella sola categoria OG11”.<br />	<br />
Ciò esclude qualsiasi dubbio sulla legittimità della clausola del bando che ha escluso la equivalenza tra OG11 e 0S3, 0S28 e 0S30, non sussistendo peraltro, proprio sulla scorta delle osservazioni fin qui svolte, alcuna contraddittorietà circa la previsione della necessità dell’attestazione SOA nelle categorie OG1, classe V, e 0S28, classifica III, trattandosi di previsione che ribadisce la necessità della qualificazione per categorie specifiche di opere (del resto, secondo C.d.S., sez. VI, 9 marzo 2011, n. 1494, la eventuale possibilità &#8211; da escludere nella controversia de qua – di utilizzare la categoria OG11 anche per soddisfare solo alcune delle categorie che si considerano assorbite impone in ogni caso che l’impresa risulti poi autonomamente qualificata per la categoria speciale rispetto alla quale non utilizza l’assorbenza nella predetta categoria OG11).<br />	<br />
E’ appena il caso di aggiungere che, come pure puntualmente osservato dalla controinteressata, la circostanza che le opere concernenti gli impianti termici superassero la soglia del 15% (corrispondendo in realtà al 16%) ne giustificava la qualificazione quali opere scorporabile, non consentendone pertanto la sussumibilità nella categoria OG11.<br />	<br />
6.3. Non è meritevole di favorevole considerazione neppure l’ultimo motivo, con il quale è stata denunciata la illegittimità dell’esclusione dalla gara per contraddittorietà del bando che, stabilendo al punto II.2.1., lett. a), prevedendo letteralmente che “…le lavorazioni di cui alla categoria 0S28…dovranno essere eseguite direttamente dall’impresa concorrente, se in possesso della relativa qualificazione, ovvero da imprese mandanti associate in senso verticale, in possesso delle necessarie qualificazioni”, ammetteva proprio la possibilità che quelle opere speciali fossero eseguite anche da più di un impresa.<br />	<br />
E’ sufficiente al riguardo rinviare a quanto già osservato sub. 6.1.1. e 6.1.2. circa la ratio e conseguente conformità comunitaria e legittimità costituzionale della disposizione contenuta nel comma 12 dell’articolo 28 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 12, di cui la ricordata disposizione del bando costituisce concreta attuazione, essendo solo il caso di segnalare che, come convincentemente rilevato dai primi giudici, l’uso del plurale, piuttosto che esprimere un’inammissibile volontà dell’amministrazione (peraltro) macroscopicamente contrastante con la norma legislativa, è correttamente utilizzato con riferimento alla specifica ed univoca previsione secondo cui le lavorazioni di cui alla categoria 0S 28, avrebbero dovuto essere eseguite direttamente dall’impresa concorrente, se in possesso della relativa qualificazione, ovvero dalle mandanti, associate in senso verticale, in possesso delle necessarie qualificazioni, da intendersi nel senso di una sola delle eventuali mandanti (e quindi coerentemente con il disposto del più volte ricordato comma 12 dell’articolo 28).<br />	<br />
7. In conclusione sulla scorta delle osservazioni svolte l’appello deve essere respinto.<br />	<br />
Sussistono tuttavia in ragione della peculiarità della controversa giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Borchi s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Valle d’Aosta n. 66 del 17 novembre 2010, lo respinge.<br />	<br />
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/05/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-5-2012-n-3275/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2012 n.3275</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/5/2012 n.731</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-31-5-2012-n-731/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospeso il provvedimento del Direttore del Dipartimento per i trasporti e Motorizzazione Civile di Milano che nega ai ricorrenti la possibilità di esercitare le funzioni di istruttori di guida, basandosi sul disposto di cui all’art. 122, comma 2 del codice della strada (in materia di limiti di età del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-31-5-2012-n-731/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/5/2012 n.731</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-31-5-2012-n-731/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/5/2012 n.731</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento del Direttore del Dipartimento per i trasporti e Motorizzazione Civile di Milano che nega ai ricorrenti la possibilità di esercitare le funzioni di istruttori di guida, basandosi sul disposto di cui all’art. 122, comma 2 del codice della strada (in materia di limiti di età del soggetto che, in funzione di istruttore, accompagni nelle esercitazioni pratiche l’aspirante “privatista” alla patente di guida); in particolare, secondo l’amministrazione, la previsione dell’art. 9 del d.m. n. 317/1995, in ordine alla non applicazione dei limiti di età previsti dal comma 22 dell’art. 122 del d.lgs. n. 285/1992, dovrebbe trovare applicazione solo per gli istruttori di guida che non operano presso una autoscuola, ma secondo i giudici amministrativi la norma non e’ interpretabile restrittivamente, se i ricorrenti risultano formalmente idonei alla funzione di istruttori di guida (come da certificati di idoneità rilasciati dal Ministero dei Trasporti e dell’Aviazione civile). Inoltre, i ricorrenti appaiono esposti al pregiudizio grave ed irreparabile di subire, durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, la perdita del loro “status” lavorativo, con potenziale compromissione del reddito minimo vitale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00731/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01193/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1193 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Raffaele Pisanelli</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Renato Ragozzino e Giuliana Scaricabarozzi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Via Fontana, 28;	</p>
<p><b>Alfredo Bello</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuliana Scaricabarozzi e Renato Ragozzino, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano, Via Fontana, 28	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ufficio Motorizzazione Civile di Milano e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati ex lege in Milano, Via Freguglia, 1 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento prot. 4/436/UL del 12.3.2012 del Direttore del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici &#8211; Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest &#8211; Ufficio Motorizzazione Civile di Milano, pervenuto il 20.3.2012 ed, occorrendo, della nota del 22.12.2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, Navigazione e Sistemi Informativi e Statici &#8211; Direzione Generale della Motorizzazione prot. 35719/8.3, e di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza di quello sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in correlazione.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Motorizzazione Civile di Milano e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.	</p>
<p>Rilevato:<br />	<br />
che i ricorrenti hanno impugnato – in quanto affetto da eccesso di potere, oltre che in contrasto con l’art. 9 del d.m. 17 maggio 1995, n. 317 e con il principio di eguaglianza costituzionalmente garantito -, l’atto con il quale l’amministrazione convenuta ha, di fatto, negato loro la possibilità di esercitare le funzioni di istruttori di guida;<br />	<br />
che tale provvedimento è stato motivato con riferimento al disposto di cui all’art. 122, comma 2 del codice della strada in materia di limiti di età del soggetto che, in funzione di istruttore, accompagni nelle esercitazioni pratiche l’aspirante “privatista” alla patente di guida;<br />	<br />
che, in particolare, secondo l’amministrazione resistente, la previsione dell’art. 9 del d.m. n. 317/1995, in ordine alla non applicazione dei limiti di età previsti dal comma 22 dell’art. 122 del d.lgs. n. 285/1992, dovrebbe trovare applicazione solo per gli istruttori di guida che non operano presso una autoscuola;	</p>
<p>Ritenuto:<br />	<br />
che il ricorso pare allo stato fondato, in quanto i ricorrenti risultano formalmente idonei alla funzione di istruttori di guida (si vedano a tale riguardo i certificati di idoneità rilasciati dal Ministero dei Trasporti e dell’Aviazione civile versati in atti) e non sono pertanto direttamente attinti dal divieto espresso dal comma 2 dell’art. 122 del codice della strada, secondo il quale la persona che funge da istruttore non deve avere un’età superiore a sessantacinque anni;<br />	<br />
che, anche alla luce delle superiori considerazioni, appare del tutto irragionevole l’interpretazione fornita dall’amministrazione resistente sulla non applicabilità ai ricorrenti del citato divieto inerente al superamento dei limiti di età, dovendosi al contrario ritenere che il comma 3 dell’art. 9 del d.m. n. 317 del 1995 contenga una disposizione di natura generale (“agli istruttori abilitati e autorizzati dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non si applicano i limiti di età previsti dal comma 2 dell&#8217;art. 122 del codice della strada”), come tale non interpretabile restrittivamente alla stregua di un beneficio rivolto ai solo istruttori inseriti all’interno di autoscuole per conducenti;<br />	<br />
che i ricorrenti appaiono esposti al pregiudizio grave ed irreparabile di subire, durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, la perdita del loro “status” lavorativo, con potenziale compromissione del reddito minimo vitale;<br />	<br />
che sussistono, pertanto, i presupposti per la concessione della cautela richiesta;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I),<br />	<br />
accoglie l’istanza cautelare e per l&#8217;effetto sospende i provvedimenti impugnati.	</p>
<p>Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida equitativamente in € 1.500,00, oltre ad accessori di legge.<br />	<br />
Fissa per la trattazione del merito l’udienza del 21 novembre 2012.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Mariuzzo, Presidente<br />	<br />
Raffaello Gisondi, Primo Referendario<br />	<br />
Roberto Lombardi, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-31-5-2012-n-731/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/5/2012 n.731</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/5/2012 n.355</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-31-5-2012-n-355/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-31-5-2012-n-355/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-31-5-2012-n-355/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/5/2012 n.355</a></p>
<p>Non va sospesa la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Altamura ha disposto l’esclusione della Cooperativa ricorrente dalla gara di appalto per il Servizio di custodia, pulizia e manutenzione dei parchi gioco, comunicandone le ragioni alla AVCP. Rilevato che il bando di gara contenente i contestati requisiti di partecipazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-31-5-2012-n-355/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/5/2012 n.355</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-31-5-2012-n-355/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/5/2012 n.355</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Altamura ha disposto l’esclusione della Cooperativa ricorrente dalla gara di appalto per il Servizio di custodia, pulizia e manutenzione dei parchi gioco, comunicandone le ragioni alla AVCP. Rilevato che il bando di gara contenente i contestati requisiti di partecipazione (non posseduti dalla ricorrente) è stato pubblicato sin dal 29 dicembre 2011; che vengono censurate in questa sede dall’odierna ricorrente clausole del bando “escludenti” (e cioè relative ai requisiti di partecipazione) immediatamente lesive; che, tuttavia, parte ricorrente ha omesso la tempestiva impugnazione in parte qua della lex specialis di gara; Considerato, altresì, che l’iscrizione della ricorrente nell’Albo regionale è avvenuta soltanto in data 17 febbraio 2012 con determinazione dirigenziale n. 78 e quindi successivamente alla data di scadenza del termine di partecipazione alla gara (27 gennaio 2012); che, conseguentemente, la stessa ricorrente non era in possesso nei termini richiesti dei requisiti di partecipazione imposti, a pena di esclusione, dal bando di gara; che l’iscrizione nell’Albo regionale, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, non sembra possedere carattere dichiarativo operante in via retroattiva (e cioè sin dalla presentazione della domanda), essendo necessario un apposito provvedimento formale adottato con decreto del Presidente della Giunta Regionale; che la mera presentazione della domanda di iscrizione (nel caso di specie avvenuta in data 12 gennaio 2012) non ha, quindi, alcun effetto né costitutivo, né dichiarativo in favore dell’impresa richiedente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00355/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00662/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 662 del 2012, proposto da <b>C.D.S. Onlus Cooperativa Sociale</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Donato Antonucci, con domicilio eletto in Bari, via Piccinni, 59;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Altamura</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Emilio Bonelli, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari;	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Soc. Coop. Oltre il Muro Onlus a r.l.</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Fernando Rodio, con domicilio eletto in Bari, via Putignani, 168;	</p>
<p>per l’annullamento,<br />	<br />
previa adozione di idonee misure cautelari,<br />	<br />
&#8211; della determinazione dirigenziale n. 407 del 3.4.2012, trasmessa con nota racc. prot. n. 18458 del 6.4.2012, con cui il Comune di Altamura ha disposto l’esclusione della Cooperativa ricorrente dalla gara di appalto per il “Servizio di custodia, pulizia<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e/o comunque connesso a quello impugnato ed in particolare, nei limiti dell’interesse della ricorrente, del bando di gara;	</p>
<p>&#8211; nonché dell’aggiudicazione definitiva in favore della Soc. Coop. Oltre il Muro;<br />	<br />
e per la declaratoria dell’aggiudicazione del servizio in favore della ricorrente;<br />	<br />
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato in pendenza del giudizio e, comunque, per la declaratoria del diritto della ricorrente a subentrare nel contratto eventualmente concluso;<br />	<br />
nonché, in via gradata, per il risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente in conseguenza della illegittima esclusione dalla gara, dell’aggiudicazione del servizio in favore della controinteressata e del mancato espletamento del servizio da parte di essa ricorrente;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Altamura e della Soc. Coop. Oltre il Muro Onlus a r.l.;<br />	<br />
Vista la domanda di adozione di idonee misure cautelari, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 per le parti i difensori avv.ti Donato Antonucci, Emilio Bonelli e Antonella Martellotta, su delega dell’avv. Fernando Rodio;	</p>
<p>Rilevato che il bando di gara contenente i contestati requisiti di partecipazione (non posseduti dalla ricorrente) è stato pubblicato dal Comune di Altamura sin dal 29 dicembre 2011; che vengono censurate in questa sede dall’odierna deducente C.D.S. Onlus Cooperativa Sociale clausole del bando “escludenti” (e cioè relative ai requisiti di partecipazione) immediatamente lesive; che, tuttavia, parte ricorrente ha omesso la tempestiva impugnazione in parte qua della lex specialis di gara;<br />	<br />
Considerato, altresì, che l’iscrizione della ricorrente nell’Albo regionale è avvenuta soltanto in data 17 febbraio 2012 con determinazione dirigenziale n. 78 e quindi successivamente alla data di scadenza del termine di partecipazione alla gara (i.e. 27 gennaio 2012); che, conseguentemente, la stessa C.D.S. Onlus Cooperativa Sociale non era in possesso nei termini richiesti dei requisiti di partecipazione imposti, a pena di esclusione, dal bando di gara; che l’iscrizione nell’Albo regionale, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, non sembra possedere carattere dichiarativo operante in via retroattiva (e cioè sin dalla presentazione della domanda), essendo necessario un apposito provvedimento formale adottato ai sensi dell’art. 4 legge Regione Puglia n. 21/1993 con decreto del Presidente della Giunta Regionale; che la mera presentazione della domanda di iscrizione (nel caso di specie avvenuta in data 12 gennaio 2012) non ha, quindi, alcun effetto né costitutivo, né dichiarativo in favore dell’impresa richiedente;<br />	<br />
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>respinge l’istanza cautelare.	</p>
<p>Condanna la ricorrente C.D.S. Onlus Cooperativa Sociale al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore del Comune di Altamura, liquidate in complessivi €. 600,00, oltre accessori come per legge.<br />	<br />
Condanna la ricorrente C.D.S. Onlus Cooperativa Sociale al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore della Soc. Coop. Oltre il Muro Onlus a r.l., liquidate in complessivi €. 600,00, oltre accessori come per legge.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Savio Picone, Primo Referendario<br />	<br />
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-31-5-2012-n-355/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/5/2012 n.355</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/5/2012 n.349</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-31-5-2012-n-349/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-31-5-2012-n-349/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-31-5-2012-n-349/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/5/2012 n.349</a></p>
<p>Va sospesa, ai fini del riesame, la determinazione del Consiglio regionale della Puglia, di aggiudicazione del servizio di manutenzione e gestione del portale ufficiale e della rete intranet istituzionale, per la durata di 36 mesi, ritenendo fondato il motivo circa la valutazione dell’offerta tecnica della ricorrente e, in particolare, il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-31-5-2012-n-349/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/5/2012 n.349</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-31-5-2012-n-349/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/5/2012 n.349</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, ai fini del riesame, la determinazione del Consiglio regionale della Puglia, di aggiudicazione del servizio di manutenzione e gestione del portale ufficiale e della rete intranet istituzionale, per la durata di 36 mesi, ritenendo fondato il motivo circa la valutazione dell’offerta tecnica della ricorrente e, in particolare, il sub-punteggio attribuito per il numero e la qualificazione del personale messo a disposizione della stazione appaltante, per il quale la commissione giudicatrice pare aver travisato l’effettiva consistenza dell’offerta di altro concorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00349/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00696/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 696 del 2012, proposto da <b>Zero Uno Media s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Tangari, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Piccinni, 150;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Regione Puglia</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Sivo e Renato Grelle, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Abate Gimma, 147; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Cadan s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cristiano Stefanì e Marilda Lazzaro, con domicilio eletto presso il primo in Bari, piazza Eroi del Mare, 5; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della determinazione 4 luglio 2012 n. 17 del Dirigente del Servizio Biblioteca e comunicazione istituzionale del Consiglio regionale della Puglia, di aggiudicazione in favore dell’impresa Cadan s.r.l. del servizio di manutenzione e gestione del portale ufficiale e della rete intranet istituzionale, per la durata di 36 mesi;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Cadan S.r.l.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Carlo Tangari, Giovanni Sivo, Renato Grelle, Cristiano Stefanì e Marilda Lazzaro;	</p>
<p>Ritenuto che il primo motivo di ricorso appare sorretto da fumus, in relazione alla valutazione dell’offerta tecnica della Zero Uno Media s.r.l. (e, in particolare, al sub-punteggio attribuito per il numero e la qualificazione del personale messo a disposizione della stazione appaltante, per il quale la commissione giudicatrice pare aver travisato l’effettiva consistenza del Team group, così come illustrata nella relazione allegata all’offerta – cfr. doc. 4.2 di parte ricorrente);<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, di dover accogliere l’istanza cautelare, ai fini del riesame da parte della commissione giudicatrice del predetto elemento;<br />	<br />
Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie la domanda di sospensiva e sospende gli effetti della determinazione 4 luglio 2012 n. 17, ai fini del riesame nei sensi di cui in motivazione.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Paolo Amovilli, Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-31-5-2012-n-349/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/5/2012 n.349</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/5/2012 n.328</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-31-5-2012-n-328/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-31-5-2012-n-328/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-31-5-2012-n-328/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/5/2012 n.328</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento con il quale l’Amministrazione comunale ordina la demolizione di alcune opere edilizie ritenute abusive, considerato che l’impugnazione presenta evidenti profili di connessione con altri due ricorsi, la cui decisione potrebbe essere condizionata dall’eventuale illegittimità delle suddette opere, sicche’ la sospensiva va concessa sia pur al limitato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-31-5-2012-n-328/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/5/2012 n.328</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-31-5-2012-n-328/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/5/2012 n.328</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento con il quale l’Amministrazione comunale ordina la demolizione di alcune opere edilizie ritenute abusive, considerato che l’impugnazione presenta evidenti profili di connessione con altri due ricorsi, la cui decisione potrebbe essere condizionata dall’eventuale illegittimità delle suddette opere, sicche’ la sospensiva va concessa sia pur al limitato fine di riservare al Collegio, in sede di merito, una valutazione re adhuc integra -oltre che complessiva- della vicenda. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00328/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00610/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Terza</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Sul ricorso n. 610 del 2012, proposto da:<br />	<br />
&#8211; <b>Annita De Caroppo</b>, rappresentata e difesa dall’Avv. Benedetto Cimino, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.a.r.;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>Comune di Taviano</b>, non costituito; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
&#8211; <b>Giuliana Maria Mele</b>, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Lezzi e M. Alberto Grimaldi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Lecce alla via G. Oberdan 43; 	</p>
<p>per l’annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell’efficacia,<br />	<br />
&#8211; dell’ordinanza di demolizione di opere abusive n. 15 del 15 marzo 2012.	</p>
<p>Visto il ricorso.<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Giuliana Maria Mele.<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.<br />	<br />
Visto l’art. 55 c.p.a..<br />	<br />
Visti gli atti della causa.	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza.<br />	<br />
Relatore alla camera di consiglio del 30 maggio 2012 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Cimino, Grimaldi e Lezzi.	</p>
<p>Premesso che la ricorrente impugna un provvedimento con il quale l’Amministrazione intimata le ordinava la demolizione di alcune opere edilizie ritenute abusive.<br />	<br />
Considerato che l’impugnazione presenta evidenti profili di connessione con altri due ricorsi, la cui decisione potrebbe essere condizionata dall’eventuale illegittimità delle suddette opere (ric. n. 1733/2011 e ric. già notificato da De Caroppo Antonella e in corso di deposito). <br />	<br />
Ritenuto che, per quanto appena evidenziato e impregiudicata ogni questione relativa al fumus del gravame, va disposta la sospensione degli effetti dell’atto impugnato, sia pur al limitato fine di riservare al Collegio, in sede di merito, una valutazione re adhuc integra -oltre che complessiva- della vicenda.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza di Lecce, accoglie nei sensi indicati in motivazione l’istanza cautelare indicata in epigrafe.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 30 maggio 2012, con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Rosaria Trizzino, Presidente<br />	<br />
Ettore Manca, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Gabriella Caprini, Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-31-5-2012-n-328/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/5/2012 n.328</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/5/2012 n.329</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-31-5-2012-n-329/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-31-5-2012-n-329/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-31-5-2012-n-329/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/5/2012 n.329</a></p>
<p>Va sospesa, ai fini del riesame e su istanza di un ente acquedottistico, l’ordinanza di sospensione lavori e rimozione delle opere realizzate, emessa da un Comune; Considerato che: &#8211; la mancata recinzione dell’area espone la popolazione a grave pericolo per la salute, dovendosi evitare che l’area di salvaguardia della risorsa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-31-5-2012-n-329/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/5/2012 n.329</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-31-5-2012-n-329/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/5/2012 n.329</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, ai fini del riesame e su istanza di un ente acquedottistico, l’ordinanza di sospensione lavori e rimozione delle opere realizzate, emessa da un Comune; Considerato che: &#8211; la mancata recinzione dell’area espone la popolazione a grave pericolo per la salute, dovendosi evitare che l’area di salvaguardia della risorsa idrica divenga, come in passato, oggetto di deposito abusivo di rifiuti nonché eventuale luogo di scarico delle acque reflue; &#8211; l’ordinanza impugnata preclude la possibilità di individuare eventuali rettifiche da apportare al progetto o alle opere realizzate; &#8211; si rende necessario un diretto confronto tra l’Ente e la società ricorrente al fine di individuare una idonea soluzione per la compatibilità dell’opera ai fini urbanistici; Ritenuto di dovere accogliere l’istanza cautelare ai fini del riesame per l’individuazione delle modifiche al progetto che consentano il completamento della recinzione secondo le intese raggiunte. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00329/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00614/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Terza</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 614 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Acquedotto Pugliese Spa</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Rosaria Mola e Vincenzo Libro, elettivamente domiciliata in Lecce, via Monteroni;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Roccaforzata</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Misserini, elettivamente domiciliato presso l’avv. Agnese Caprioli in Lecce, via Luigi Scarambone, 56;<br /> <br />
<b>Comune di Taranto</b>, non costituito; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Autorità Idrica Pugliese</b>, non costituita; 	</p>
<p>per l’annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; dell’ordinanza di sospensione lavori e rimozione delle opere realizzate, emessa dal Comune di Roccaforzata, n. 5 del 28 febbraio 2012;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente, nonché della nota prot. n. 1278 del 30 marzo 2012, della medesima Amministrazione comunale;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roccaforzata;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi l’avv. Mola per la ricorrente e l’avv. Misserini per la P.A.;	</p>
<p>Vista la nota della Prefettura di Taranto – Ufficio Territoriale del Governo prot. n. 8716/14.6/Gab del 26 aprile 2012;	</p>
<p>Considerato che:<br />	<br />
&#8211; la mancata recinzione dell’area espone la popolazione a grave pericolo per la salute, dovendosi evitare che l’area di salvaguardia della risorsa idrica divenga, come in passato, oggetto di deposito abusivo di rifiuti nonché eventuale luogo di scarico de<br />
&#8211; l’ordinanza impugnata preclude la possibilità di individuare eventuali rettifiche da apportare al progetto o alle opere realizzate;<br />	<br />
&#8211; si rende necessario un diretto confronto tra l’Ente e la società ricorrente al fine di individuare una idonea soluzione per la compatibilità dell’opera ai fini urbanistici;<br />	<br />
Ritenuto di dovere accogliere l’istanza cautelare ai fini del riesame per l’individuazione delle modifiche al progetto che consentano il completamento della recinzione secondo le intese raggiunte;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Terza accoglie e per l’effetto:<br />	<br />
a) sospende, ai fini del riesame, l’efficacia dei provvedimenti impugnati;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 13 dicembre 2012;<br />	<br />
c) compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Rosaria Trizzino, Presidente<br />	<br />
Ettore Manca, Consigliere<br />	<br />
Gabriella Caprini, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-31-5-2012-n-329/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/5/2012 n.329</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/5/2012 n.331</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-31-5-2012-n-331/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-31-5-2012-n-331/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-31-5-2012-n-331/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/5/2012 n.331</a></p>
<p>Con ordinanza cautelare il giudice dispone che un Comune riesamini il procedimento edilizio che nega una d.i.a. relativa a lavori di installazione di un ascensore in un condominio, tenendo conto delle indicazioni dei Vigili del Fuoco, valutando la possibilità di un’autorizzazione in deroga sottoposta alle condizioni di sicurezza precisate dai</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-31-5-2012-n-331/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/5/2012 n.331</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-31-5-2012-n-331/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/5/2012 n.331</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Con ordinanza cautelare il giudice dispone che un Comune riesamini il procedimento edilizio che nega una d.i.a. relativa a lavori di installazione di un ascensore in un condominio, tenendo conto delle indicazioni dei Vigili del Fuoco, valutando la possibilità di un’autorizzazione in deroga sottoposta alle condizioni di sicurezza precisate dai VV.FF. In precedenza i Vigili del Fuoco avevano evidenziato che la riduzione della larghezza del vano scale conseguente ai lavori in parola (da 95 cm. a 69 cm.) determinava un “serio pregiudizio per la sicurezza dello stabile, risultando fortemente limitata la possibilità di evacuazione […] nei casi di necessità, specie di eventuali soggetti portatori di disabilità, nonché risultando fortemente limitata la possibilità di un agevole accesso da parte dei soccorritori nei casi di eventuale bisogno”; interveniva poi un provvedimento con cui il Comune, preso atto dei rilievi dei VV.FF., ordinava la sospensione dei lavori e il ripristino dello stato dei luoghi; il Condominio chiedeva quindi al Comune la possibilità di derogare alla normativa in materia (sull’eliminazione delle barriere architettoniche piuttosto in materia di sicurezza anti-incendi); il Comune rispondeva con nota impugnata con motivi aggiunti, con cui richiamava una già emessa ordinanza. Osservato che la “sostanza” delle questioni poste dal ricorrente (indipendentemente dalla loro prospettazione normativa, probabilmente inesatta), e cioè la necessità di agevolare le possibilità di spostamento di alcuni condomini anziani o con problemi di salute, rende necessario un approfondimento istruttorio, dovendosi in specie accertare se ricorrano o meno le condizioni per derogare -ai sensi dei citati d.p.r. n. 37 del 1998 e n. 151 del 2011- alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi, si e&#8217; disposto che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto debba formulare una relazione di chiarimenti nella quale, previ gli accertamenti tecnici, esprima le proprie valutazioni circa la possibilità di soluzioni costruttive che consentano la realizzazione dell’ascensore in deroga alle previsioni dagli stessi VV.FF. e, comunque, nel rispetto delle concrete esigenze di sicurezza. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00331/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01949/2010 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Terza</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Sul ricorso n. 1949 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto dal:<br />	<br />
&#8211; <b>Condominio di via Anfiteatro 63</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco De Feis, con domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.a.r.;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>Comune di Taranto</b>, non costituito;<br />	<br />
&#8211; il <b>Ministero dell’Interno</b> e il <b>Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto</b>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima per legge domiciliati; 	</p>
<p>per l’annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell’efficacia,<br />	<br />
&#8211; della nota n. 154061 dell’1 ottobre 2010 del Dirigente del Comune di Taranto, Direzione Urbanistica &#8211; Edilità;<br />	<br />
&#8211; della nota in data 25 settembre 2010 del Comando dei VV.FF. di Taranto;<br />	<br />
&#8211; della nota dirigenziale n. 195467 del 7 dicembre 2010, notificata in data 12 dicembre 2010, del Dirigente del Comune di Taranto, Direzione Urbanistica &#8211; Edilità.	</p>
<p>Visti il ricorso e i motivi aggiunti.<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto.<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.<br />	<br />
Visto l’art. 55 c.p.a..<br />	<br />
Visti gli atti della causa.	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza.<br />	<br />
Relatore alla camera di consiglio del 30 maggio 2012 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti De Feis e Pedone -per l’Avvocatura dello Stato.	</p>
<p>Richiamata, anzitutto, l’ordinanza di questa Sezione n. 236 del 2012, con cui si disponeva quanto segue:<br />	<br />
<<Premesso che:<br />	<br />
&#8211; il Condominio ricorrente presentava -il 27 aprile 2010- allo Sportello unico per l’edilizia del Comune di Taranto una d.i.a. relativa a lavori di installazione di un ascensore e del relativo castelletto;<br />	<br />
&#8211; a seguito di sopralluogo i Vigili del Fuoco evidenziavano, tuttavia, che la riduzione della larghezza del vano scale conseguente ai lavori in parola (da 95 cm. a 69 cm.) determinava un “serio pregiudizio per la sicurezza dello stabile, risultando fortem<br />
&#8211; interveniva, poi, l’impugnato provvedimento in data 1 ottobre 2010, prot. n. 154061, con cui il Comune, preso atto dei rilievi dei VV.FF., ordinava la sospensione dei lavori e il ripristino dello stato dei luoghi;<br />	<br />
&#8211; il Condominio chiedeva quindi al Comune la possibilità di derogare alla normativa in materia (anche se, per quel che pare di comprendere dalla documentazione in atti, incompleta, facendo riferimento all’art. 19, comma 2, d.p.r. n. 503 del 1996 relativo<br />
&#8211; il Comune rispondeva infine con nota in data 7 dicembre 2010, prot. n. 195467 -impugnata con motivi aggiunti-, con cui richiamava la già emessa ordinanza prot. n. 154061/2010.<br />	<br />
Osservato che la “sostanza” delle questioni poste dal ricorrente (indipendentemente dalla loro prospettazione normativa, probabilmente inesatta), e cioè la necessità di agevolare le possibilità di spostamento di alcuni condomini anziani o con problemi di salute, rende necessario un approfondimento istruttorio, dovendosi in specie accertare se ricorrano o meno le condizioni per derogare -ai sensi dei citati d.p.r. n. 37 del 1998 e n. 151 del 2011- alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi.<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto, nella persona del suo Comandante, debba formulare una relazione di chiarimenti nella quale, previ gli accertamenti tecnici eventualmente necessari, esprima le proprie valutazioni circa la possibilità di soluzioni costruttive che consentano la realizzazione dell’ascensore in deroga alle previsioni dagli stessi VV.FF. richiamate nella propria nota del 25 settembre 2010, prot. n. 14646, e, comunque, nel rispetto delle concrete esigenze di sicurezza […]>> (ord. n. 236 del 30 marzo 2012).<br />	<br />
Considerato che il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto indicava, nella propria relazione del 19 aprile 2012, prot. n. 5174, una serie di puntuali condizioni nel rispetto delle quali risulterebbe garantito, almeno quanto al tema della prevenzione incendi, “un grado di sicurezza equivalente alla situazione dell’edificio prima della riduzione della larghezza della scale ed all’installazione dell’impianto ascensore” (v. pag. 4 della relazione).<br />	<br />
Ritenuto che il Comune debba dunque riesaminare il procedimento edilizio tenendo conto di siffatte indicazioni, e, in particolare, valutare la possibilità di un’autorizzazione in deroga sottoposta alle condizioni di sicurezza precisate nella richiamata relazione istruttoria (deve ricordarsi, d’altronde, che l’iniziativa sanzionatoria del Comune scaturiva proprio dai rilievi in precedenza espressi dai VV.FF., i quali sembrerebbero quindi superabili dando corso alle prescrizioni da ultimo formulate).<br />	<br />
Ritenuto, infine, che sino al riesame dell’istanza, da svolgersi entro la data del 15 settembre 2012, debbano sospendersi gli effetti dell’ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi impugnata.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza di Lecce, accoglie nei sensi precisati in motivazione l’istanza cautelare indicata in epigrafe.	</p>
<p>Rinvia la procedura alla camera di consiglio del 25 ottobre 2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 30 maggio 2012, con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Rosaria Trizzino, Presidente<br />	<br />
Ettore Manca, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Gabriella Caprini, Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-31-5-2012-n-331/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/5/2012 n.331</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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