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	<title>31/3/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>31/3/2020 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2020 n.324</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-31-3-2020-n-324/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-31-3-2020-n-324/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2020 n.324</a></p>
<p>Alessandra Farina, Presidente, Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore PARTI: Istituto Cesana Malanotti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Caputi, Matteo Corbo, Fabrizio FilÃ¬, Elena Mitzman, contro Azienda Unità  Locale Socio Sanitaria n. 2 &#34;Marca Trevigiana&#34;, in persona del legale rappresentante pro tempore, Comitato dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-31-3-2020-n-324/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2020 n.324</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-31-3-2020-n-324/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2020 n.324</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Alessandra Farina, Presidente, Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore PARTI: Istituto Cesana Malanotti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Caputi, Matteo Corbo, Fabrizio FilÃ¬, Elena Mitzman,  contro Azienda Unità  Locale Socio Sanitaria n. 2 &quot;Marca Trevigiana&quot;, in persona del legale rappresentante pro tempore, Comitato dei Sindaci del Distretto di Pieve di Soligo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Luigi Garofalo; Conferenza dei Sindaci dell&#8217;Ulss 2 Marca Trevigiana non costituita in giudizio;  Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franca Caprioglio, Luisa Londei, Ezio Zanon</span></p>
<hr />
<p>Sanità  pubblica e sanità  convenzionata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.Igiene e sanità &#8211; realizzazione di strutture ed esercizio di attività  sanitarie e sociosanitarie ex art.8 ter del D.lgs. n. 502 del 1992 (Â Riordino della disciplina in materia sanitaria) &#8211; rilascio dell&#8217;autorizzazione per strutture private non accreditate-programmazione regionale &#8211; prioritaria esigenza &#8211; sussiste .</p>
<p> 2.Igiene e sanità  &#8211; allocazione delle strutture sanitarie private sul territorio- vincolo della programmazione dell&#8217;attività  sanitaria privata &#8211;  tutela dei profili pubblici connessi all&#8217;attività  sanitaria- necessità . <br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. L&#8217;art. 8 ter del D.lgs. n. 502 del 1992 dispone che la realizzazione di strutture e l&#8217;esercizio di attività  sanitarie e sociosanitarie siano &#8220;subordinate ad autorizzazione&#8221; e che per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il Comune acquisisce, nell&#8217;esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all&#8217;art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e s. m., la verifica di compatibilità  del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l&#8217;accessibilità  ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.<br /> Il legislatore nazionale, con la norma dell&#8217;art. 8 ter del D.L. vo n. 502/1992, ha stabilito di sottoporre anche il rilascio della semplice autorizzazione per strutture private non accreditate (e quindi eroganti prestazioni senza oneri finanziari a carico del SSR) alle prioritarie esigenze della programmazione regionale, perseguendo vari obiettivi di preminente interesse generale.<br /> Tra questi obiettivi di interesse generale emergono evidenti quello, per un verso, di disincentivare (per la prioritaria tutela di un adeguato standard qualitativo dell&#8217;attività  sanitaria) una proliferazione incontrollata di strutture, che potrebbero dar luogo ad una offerta di prestazioni esuberanti rispetto all&#8217;effettivo fabbisogno collettivo, nonchè quello di sovrintendere, altresì¬, ad una equilibrata allocazione delle strutture sanitarie private sul territorio, allo specifico fine di evitare fenomeni di concentrazione, che esporrebbero la collettività  al rischio connesso alla logica del maggior vantaggio economico rispetto alla esigenza pubblica di garantire una adeguata accessibilità  al servizio sanitario e da realizzare attraverso una programmata collocazione delle strutture sanitarie autorizzate nelle diverse aree dell&#8217;ambito delle Aziende Sanitarie operanti nella Regione.</p>
<p> 2. Il legislatore ha privilegiato la tutela dei profili pubblici, ontologicamente connessi alla attività  sanitaria, quali il diritto alla salute ed alla accessibilità  a cure di standard qualitativo adeguato, e, quindi, ha ritenuto che il vincolo della programmazione di tale attività  fosse il mezzo pìù idoneo, da un lato, a garantire la equa distribuzione sul territorio di varie tipologie di centri di cura e, dall&#8217;altro, ad evitare il fenomeno deteriore di un&#8217;offerta di prestazioni sanitarie con alta remunerazione, che risulti sovradimensionata rispetto al fabbisogno effettivo della collettività  e, quindi, dia luogo anche a processi di eccessiva concorrenza, che potrebbero portare ad un inaccettabile caduta del livello della prestazione sanitaria o, comunque, alla utilizzazione di tecniche non virtuose di orientamento della scelta dell&#8217;assistito, parimenti non compatibili con la tutela del diritto alla salute del cittadino.</em><br /> <br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 31/03/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00324/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00163/2018 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 163 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da <br /> Istituto Cesana Malanotti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Caputi, Matteo Corbo, Fabrizio FilÃ¬, Elena Mitzman, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabrizio FilÃ¬ in Venezia, viale Ancona n. 26; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Azienda Unità  Locale Socio Sanitaria n. 2 &quot;Marca Trevigiana&quot;, in persona del legale rappresentante pro tempore, Comitato dei Sindaci del Distretto di Pieve di Soligo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Luigi Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Piazzale Roma n. 468/B; <br /> Conferenza dei Sindaci dell&#8217;Ulss 2 Marca Trevigiana non costituita in giudizio; <br /> Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franca Caprioglio, Luisa Londei, Ezio Zanon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ezio Zanon in Venezia, Cannaregio 23; </p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Vittorio Veneto non costituito in giudizio;<br /> ISP &#8211; Cooperativa sociale Insieme si Può, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della nota del Direttore generale dell&#8217;Ulss 2 Marca Trevigiana, prot. 215974 del 30.11.2017, inviata all&#8217;odierno ricorrente a mezzo PEC in data 30.11.2017;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del Piano di Zona 2011-2018, ri-pianificazione 2017, approvato il 30.05.2017 dal Comitato dei Sindaci del distretto di Pieve di Soligo dell&#8217;Ulss 2 Marca Trevigiana, poi confluito nel Piano di Zona dell&#8217;Ulss 2 Marca Trevigiana, approvato con deliberazione del direttore generale n. 1669 del 07.09.2017; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 464 del 2006 (BUR n. 30 del 28.03.2006), n. 457 del 2007 (BUR n. 30 del 27.03.2007), n. 190 del 2011 (BUR n. 21 del 15.03.2011) e n. 2243 del 2013 (BUR n. 113 del 24.12.2013), nella parte e nella misura in cui debbano essere interpretate come ostative all&#8217;accoglimento delle richieste odierne;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro provvedimento connesso, presupposto e/o conseguente, ivi inclusi i verbali delle sedute dell&#8217;Esecutivo del Comitato dei Sindaci di distretto di Pieve di Soligo del 23.11.2017 e dell&#8217;11.12.2017 e della seduta del Comitato dei Sindaci di distretto del&#8217; 11.12.2017, oltre che la nota del Direttore generale dell&#8217;Area sanità  e sociale della Regione Veneto del 5 giugno 2017, prot. n. 219072, conosciuta a seguito di accesso agli atti in data 15 gennaio 2017;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè per l&#8217;accertamento:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del diritto/interesse legittimo dell&#8217;Istituto ricorrente ad ottenere l&#8217;aggiornamento del Piano di Zona per l&#8217;anno 2017 dell&#8217;Ulss n. 2 Marca Trevigiana, nella parte relativa al Distretto di Pieve di Soligo, attraverso la previsione, in favore dell&#8217;Istituto medesimo, di ulteriori 200 posti letto per anziani non autosufficienti e per disabili;</p>
<p style="text-align: justify;">e per la condanna:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del Comitato dei Sindaci del distretto Pieve di Soligo a procedere all&#8217;aggiornamento del Piano di Zona mediante inserimento della richiesta di 200 posti letto per anziani non autosufficienti e disabili;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 23.12.2018: </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del Piano di Zona 2011-2018, ri-pianificazione 2018, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1686 del 27 settembre 2018, pubblicata all&#8217;Albo pretorio dell&#8217;Ulss 2 Marca Trevigiana il 25.10.2018 e per i 15 giorni successivi, nella parte in cui non prevede l&#8217;inserimento dei nuovi posti letto richiesti dal ricorrente nella programmazione attuativa locale del distretto, rinviandone l&#8217;esame a data futura non meglio precisata;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della nota del Direttore Generale dell&#8217;Area sanità  e sociale della Regione del Veneto dell&#8217;11 luglio 2018, prot. n. 294080, nei termini precisati nel ricorso;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e/o conseguente;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ove occorrer possa, degli atti impugnati con il ricorso introduttivo, nei termini ivi indicati;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè per l&#8217;accertamento:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del diritto/interesse legittimo dell&#8217;Istituto ricorrente ad ottenere l&#8217;aggiornamento del Piano di Zona per l&#8217;anno 2018 dell&#8217;Ulss n. 2 Marca Trevigiana, nella parte relativa al Distretto di Pieve di Soligo, attraverso la previsione, in favore dell&#8217;Istituto medesimo, di ulteriori 200 posti letto per anziani non autosufficienti e per disabili, in ogni caso a valere dal Piano di Zona 2017;</p>
<p style="text-align: justify;">e per la condanna:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del Comitato dei Sindaci del distretto Pieve di Soligo a procedere all&#8217;aggiornamento del Piano di Zona mediante inserimento della richiesta di 200 posti letto per anziani non autosufficienti e disabili;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 20.12.2019 : </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del Piano di Zona 2011-2018, ri-pianificazione 2019, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1853 del 27 settembre 2019, pubblicata all&#8217;Albo pretorio dell&#8217;Ulss 2 Marca Trevigiana il 4 ottobre 2019 e per 15 giorni successivi, nella parte in cui non prevede l&#8217;inserimento dei nuovi posti letto richiesti dal ricorrente nella programmazione attuativa locale del distretto, rinviandone l&#8217;esame a data futura non meglio precisata;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della DGRV n.1974/2018 (erroneamente indicata come n.1974/2019) di proroga della validità  dei Piani di Zona dei servizi sociali e sociosanitari 2011/2015 al 31 dicembre 2019, recante indicazioni per la ri-pianificazione 2019;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della DGRV n. 426 del 9.04.2019, con cui la Regione del Veneto ha approvato le nuove &#8220;Linee Guida per la predisposizione del Piano di Zona del triennio 2020-2022&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e/o conseguente;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nonchè, ove occorrer possa, degli atti impugnati con il ricorso introduttivo, e con ricorso per motivi aggiunti, nei termini ivi indicati;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè per l&#8217;accertamento:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del diritto/interesse legittimo dell&#8217;Istituto ricorrente ad ottenere l&#8217;aggiornamento del Piano di Zona per l&#8217;anno 2019 dell&#8217;Ulss n. 2 Marca Trevigiana, nella parte relativa al Distretto di Pieve di Soligo, attraverso la previsione, in favore dell&#8217;Istituto medesimo, di ulteriori 200 posti letto per anziani non autosufficienti e per disabili, in ogni caso a valere dal Piano di Zona 2017;</p>
<p style="text-align: justify;">e per la condanna:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del Comitato dei Sindaci del distretto Pieve di Soligo a procedere all&#8217;aggiornamento del Piano di Zona mediante inserimento della richiesta di 200 posti letto per anziani non autosufficienti e disabili;</p>
<p style="text-align: justify;">e, in subordine, per la condanna:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della Regione Veneto a procedere all&#8217;aggiornamento dei dati relativi al fabbisogno e a definire criteri oggettivi e imparziali per l&#8217;inserimento dei progetti nei Piani di Zona.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Azienda ULSS n. 2 &#8220;Marca Trevigiana&#8221;, del Comitato dei Sindaci del Distretto di Pieve di Soligo e della Regione Veneto;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2020 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.L&#8217;Istituto Cesana Malanotti, rientrante nel novero delle IPAB operanti nel settore dell&#8217;assistenza agli anziani e ai disabili, espone nel ricorso introduttivo che all&#8217;inizio del 2017 è diventata &#8220;pìù concreta&#8221; l&#8217;opportunità  &#8220;di ampliare la propria offerta residenziale&#8221; &#8220;essendosi consolidata la prospettiva di poter usufruire di due immobili storici siti nel Comune di Vittorio Veneto, attualmente inutilizzati e riconvertibili ad uso di pubblica utilità  a scopi assistenziali; per l&#8217;un caso, grazie alla donazione di un privato (in corso di perfezionamento) e, per l&#8217;altro caso, in virtà¹ della messa a disposizione da parte del Comune&#8221;. </p>
<p style="text-align: justify;">1.1. In relazione a tale percorso di potenziamento e ridefinizione della sua offerta di servizi, l&#8217;Istituto ha, quindi, trasmesso, con nota del 17.05.2017 ( doc. 3 in atti deposito parte ricorrente), alla Conferenza dei Sindaci del distretto della ex ULSS 7, alla ULSS 2 e al Comune di Vittorio Veneto, una richiesta di assegnazione di 200 posti letto per anziani non autosufficienti e disabili, allegando la delibera n. 15 del 15.05.2017 ( doc. n. 4 in atti deposito ULSS resistente) con cui il consiglio di amministrazione dell&#8217;Istituto, &#8220;ritenuto che vi sussistano i presupposti affinchè l&#8217;ICM sia riconosciuto come assegnatario di 200 posti letto per non autosufficienti e disabili, i quali siano inseriti nell&#8217;aggiornamento del Piano di Zona e nei piani attuativi locali dell&#8217;Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, distretto di Pieve di Soligo, siano destinati all&#8217;implementazione nel territorio del Comune di Vittorio Veneto e siano aggiuntivi a quelli attualmente autorizzati e accreditati all&#8217;ICM stesso&#8221; e &#8220;precisato che, non appena sarà  stato acquisito il parere favorevole del Sindaco del Comune di Vittorio Veneto e della Conferenza dei Sindaci, verrà  dato immediatamente corso alla presentazione dei relativi progetti e alle previste procedure autorizzative e di accreditamento in conformità  alle vigenti disposizioni normative&#8221; aveva deliberato di dare mandato al Presidente di trasmettere copia del provvedimento e di richiedere tempestivamente al Sindaco del Comune di Vittorio Veneto e al Presidente della Conferenza dei Sindaci che l&#8217;ICM fosse &#8220;dichiarato assegnatario di 200 posti letto per non autosufficienti e disabili, come tali inseriti nell&#8217;aggiornamento del Piano di Zona e nei piani attuativi locali dell&#8217;Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, distretto di Pieve di Soligo, implementandi nel territorio del Comune di Vittorio Veneto e da aggiungersi a quelli attualmente autorizzati ed accreditati all&#8217;ICM&#8221;. </p>
<p style="text-align: justify;">1.2.Lo stesso Istituto faceva, poi, seguire all&#8217;istanza del maggio 2017, in data 28 luglio 2017 una pìù articolata domanda di autorizzazione alla realizzazione e attivazione sempre di 200 posti letto per anziani non autosufficienti e disabili (140 posti per anziani non autosufficienti e 60 posti per disabili), previo inserimento nel Piano di Zona dell&#8217;Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana e nel relativo Piano Attuativo Locale del Distretto afferente al territorio dell&#8217;ex ULSS n. 7; istanza cui faceva poi seguire ulteriori note integrative, con relativa documentazione, del 30 ottobre 2017 (docc. 5-8 in atti deposito ULSS) e del 10 novembre 2017 (docc. 9-11 in atti deposito ULSS; cfr. altresì¬ la nota di rettifica del 17 novembre 2017, docc. 12-13 in atti deposito ULSS).</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. Il 12 settembre 2017 è stata pubblicata nell&#8217;albo Aziendale della ULSS 2 la ripianificazione per l&#8217;annualità  2017 del Piano di Zona, recepita con delibera del Direttore generale della ULSS 2 del 7 settembre 2017 e approvata dai tre Comitati dei Sindaci dei relativi distretti (il Comitato dei Sindaci Distretto Pieve di Soligo nella seduta del 30/05/2017; il Comitato dei Sindaci Distretto Asolo nella seduta del 19/07/2017; il Comitato dei Sindaci Distretto Treviso nella seduta del 26/07/2017), nella quale non risulta l&#8217;accoglimento della richiesta dell&#8217;Istituto ricorrente (doc. 4 in atti deposito parte ricorrente).</p>
<p style="text-align: justify;">1.4. Con nota del 30 novembre 2017, il Direttore generale dell&#8217;Azienda ULSS 2 (doc. 7 in atti deposito parte ricorrente) rappresentava all&#8217;Istituto l&#8217;assetto normativo vigente e gli eventi intercorsi, ricordando, in particolare, che &#8220;con nota prot. n. 17601 del 30/05/2016 l&#8217;Azienda Ulss n. 7 ha provveduto a inviare a tutti i Centri di servizi del territorio, su richiesta dell&#8217;Esecutivo della Conferenza dei Sindaci, una tabella di ricognizione dello stato di attuazione dei posti letto assegnati dalla pianificazione 2011-2015, chiedendo di indicare nella stessa l&#8217;interesse alla realizzazione di nuovi posti, per pervenire alla collocazione secondo i criteri previsti dalla DGRV n. 502/2011, di tutti i posti ancora da assegnare in base alle DGRV n. 190/2011 e n. 2243/2013&#8221; e che &#8220;l&#8217;Istituto Cesana Malanotti, con nota prot. n. 401 del 21/06/2016, rispondeva confermando quanto previsto dalla pianificazione 2011-2015 e non esprimendo nessun interesse a realizzazione di nuovi posti&#8221;. Nella medesima nota, inoltre, veniva precisato che all&#8217;istanza di autorizzazione alla realizzazione dei posti letto ambiti dall&#8217;odierna ricorrente &#8221; era titolato a rispondere solamente il Comune di ubicazione della struttura&#8221;, secondo quanto stabilito dall&#8217;art. 7 della L.R. n. 22/2002, e che l&#8217;Esecutivo del Comitato dei Sindaci &#8211; Distretto Pieve di Soligo si &#8221; è riunito in data 23/11/2017, inserendo tra i punti all&#8217;ODG la disamina dell&#8217;istanza presentata dall&#8217;Istituto &quot;Cesana Malanotti&#8221; e che &#8221; ha ritenuto di prendere atto di quanto presentato ma di non dare seguito alla richiesta in considerazione della completa assegnazione dei posti letto previsti dalla programmazione regionale. L&#8217;Istituto &quot;Cesana Malanotti&quot; potrà  presentare l&#8217;istanza al momento della definizione della futura nuova programmazione, secondo i parametri che saranno fissati dalla Regione Veneto per il territorio dell&#8217;Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana&#8221; (doc. 7 in atti deposito parte ricorrente).</p>
<p style="text-align: justify;">Il 23 novembre 2017, infatti, si era riunito l&#8217;Esecutivo del Comitato dei Sindaci di Pieve di Soligo, che aveva dato atto di come il Piano di Zona 2011-2015 (ivi incluso il Piano Locale per la Non Autosufficienza) fosse stato &#8220;prorogato dalla Regione al 31/12/2018&#8221;, sicchè &#8211; vista la giÃ  intervenuta &#8220;completa assegnazione di tutti i posti per non autosufficienti previsti dalla programmazione regionale&#8221; &#8211; &#8220;non è possibile, fino a nuova programmazione regionale, che sarà  sull&#8217;Ulss provinciale, assegnare nessun ulteriore posto per non autosufficienti&#8221; (doc. 14 in atti deposito ULSS).</p>
<p style="text-align: justify;">1.5. A ciò seguiva l&#8217;inoltro di una formale diffida del 7 dicembre 2019 da parte dell&#8217;Istituto Cesana Malanotti nei confronti del Comitato dei Sindaci del Distretto di Pieve di Soligo, per il tramite dei propri legali, onde ottenere una rivalutazione delle istanze giÃ  presentate e l&#8217;aggiornamento del piano di Zona 2017 con la previsione di ulteriori 200 posti letto per anziani non autosufficienti e disabili a favore dell&#8217;Istituto (doc. 9 in atti deposito parte ricorrente), previo inserimento della questione all&#8217;ordine del giorno della seduta giÃ  fissata per il giorno 11 dicembre 2017.</p>
<p style="text-align: justify;">1.6. In data 11 dicembre 2017 si riuniva nuovamente il Comitato dei Sindaci del Distretto di Pieve di Soligo, per riesaminare tra l&#8217;altro la situazione locale nel settore della non autosufficienza e in quell&#8217;occasione veniva esaminata anche la questione relativa alla richiesta dell&#8217;Istituto Cesana Malanotti e, ribadita la totale assegnazione dei posti per non autosufficienti previsti dalla programmazione regionale (come da documento allegato al verbale, cfr. doc. 16 in atti deposito ULSS), il Comitato conveniva di disporre il &#8220;rinvio della decisione sulla possibile assegnazione dei posti per non autosufficienza&#8221; richiesti dall&#8217;Istituto Cesana Malanotti (doc. 15 in atti deposito ULSS, verbale della seduta). </p>
<p style="text-align: justify;">2. L&#8217;Istituto proponeva, quindi, davanti a questo Tar il ricorso introduttivo, notificato il 27 gennaio 2018, lamentando l&#8217;illegittimità  degli atti, meglio indicati in epigrafe, per cinque articolati motivi di ricorso così¬ rubricati:</p>
<p style="text-align: justify;">I)<i>illegittimo mancato inserimento, nella pianificazione locale, dei richiesti 140 posti letto per anziani non autosufficienti, ai fini dell&#8217;autorizzazione: erroneità  del presupposto per confusione tra autorizzazione e accreditamento &#8211; violazione dell&#8217;art. 3 della l. 241/1990 &#8211; violazione dell&#8217;art. 26 della l.r. 19/2016 &#8211; violazione della Nota della Regione Veneto prot. 219072/2017 &#8211; violazione degli artt. 3 e 97 Cost. &#8211; violazione del diritto alla salute e alla libera scelta del luogo di cura (art. 32 Cost.) &#8211; violazione dei principi costituzionali ed europei di libera iniziativa economica e libertà  dell&#8217;assistenza privata (artt. 41 e 38 Cost.) &#8211; eccesso di potere per disparità  di trattamento, carenza di motivazione, oscurità  del provvedimento, difetto di istruttoria, illogicità  manifesta, travisamento dei fatti e sviamento di potere;</i></p>
<p style="text-align: justify;">II)<i>vizi procedurali dei provvedimenti impugnati: mancata consultazione degli attori istituzionali e incompetenza &#8211; violazione degli artt. 3 e 10-bis della l. 241/1990 &#8211; violazione degli artt. 26 della l.r. 19/2016 e 7 della l.r. 22/2002 &#8211; violazione della DGR 157/2010, All. A &#8211; violazione della Nota della Regione prot. 2190727/2017 &#8211; violazione dell&#8217;art. 3 Cost. &#8211; violazione del principio di imparzialità  e buon andamento (art. 97 Cost.) &#8211; violazione dell&#8217;art. 78 TUEL &#8211; Eccesso di potere per disparità  di trattamento e per sviamento</i>;</p>
<p style="text-align: justify;">III)<i>vizi di incostituzionalità  e violazione del diritto UE: incostituzionalità  e contrarietà  al diritto dell&#8217;Unione europea degli artt. 7, 8 e 15 della l.r. 22/2002 e dell&#8217;art. 8-ter e 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992 &#8211; Violazione degli artt. 3, 11, 32, 38, 41 e 97, 114, 117 e 118 della Costituzione &#8211; violazione dell&#8217;art. 8 e dell&#8217;art. 1 del I protocollo della CEDU &#8211; violazione degli artt. 16, 25, 34, 35 della Carta dei diritti dell&#8217;Unione europea &#8211; violazione dei principi generali di diritto dell&#8217;Unione europea di libera concorrenza, libera circolazione dei servizi, proporzionalità  e ragionevolezza &#8211; illegittimità  riflessa degli atti impugnati &#8211; illegittimità  autonoma degli atti impugnati per contrarietà  alle norme e ai principi citati</i>;</p>
<p style="text-align: justify;">IV)<i>illegittimità  parziale della nota prot. 219072/2017 &#8211; illegittima richiesta di un impegno a non chiedere l&#8217;accreditamento per un periodo di almeno tre anni: violazione degli artt. 3, 11, 32, 38, 41 e 97, 114, 117 e 118 della Costituzione &#8211; violazione dell&#8217;art. 8 e dell&#8217;art. 1 del I protocollo della CEDU &#8211; violazione degli artt. 25, 34, 35 della Carta dei diritti dell&#8217;Unione europea &#8211; violazione dei principi generali di diritto dell&#8217;Unione europea di libera concorrenza, libera circolazione dei servizi, proporzionalità  e ragionevolezza &#8211; violazione del principio di proporzionalità  e ragionevolezza &#8211; eccesso di potere per illogicità  ed arbitrarietà </i>;</p>
<p style="text-align: justify;">V)<i>vizi specifici relativi alla richiesta di 60 posti letto per disabili: violazione dell&#8217;art. 59 della l.r. 2/2007 e dell&#8217;art. 27 l.r. 9/2005 &#8211; violazione della DGR n. 4589/2007 &#8211; violazione dell&#8217;art. 3 della l. 241/1990 &#8211; violazione art. 32 Cost. e art. 8 CEDU &#8211; eccesso di potere per manifesta contraddittorietà , incongruenza, illogicità , ingiustizia, difetto di motivazione e di istruttoria</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. Sulla base di questi motivi, l&#8217;Istituto ha chiesto l&#8217;annullamento della Nota dell&#8217;Ulss 2 del 30.11.2017, e dello stesso aggiornamento del Piano di Zona &#8211; assieme agli atti ad esso prodromici -nella parte in cui dispongono la mancata inclusione, tra le nuove unità  di offerta da autorizzare, della richiesta di inserimento dei 200 posti letto per anziani non autosufficienti e disabili, con l&#8217;obbligo per l&#8217;Amministrazione &#8220;di procedere ad una nuova ripianificazione, con specifica introduzione della richiesta avanzata dall&#8217;ICM tra le nuove unità  di offerta di posti letto&#8221; e ha chiesto che questo Tribunale &#8221; accerti e dichiari il diritto/interesse legittimo dell&#8217;Istituto ricorrente ad ottenere il richiesto inserimento nel Piano di Zona del Distretto di Pieve di Soligo dei 140 posti per anziani non autosufficienti e dei 60 posti per disabili&#8221;, in quanto provvedimento dovuto e vincolato, rispetto al quale non residuerebbe alcuna attività  discrezionale o istruttoria; con condanna del Comitato dei Sindaci del Distretto, ex art. 34, c. 1 lett. c) c.p.a., all&#8217;aggiornamento del Piano di Zona &#8211; ripianificazione 2017, mediante inclusione della richiesta dell&#8217;ICM nel Piano, tra le nuove unità  di offerta da autorizzare; e riservandosi di proporre anche azione di risarcimento del danno.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Nelle more della fissazione dell&#8217;udienza di merito, l&#8217;Istituto rinnovava l&#8217;istanza di inserimento dei 200 posti letto per la programmazione di zona 2018 (doc. 17 in atti deposito parte ricorrente), ma la richiesta veniva nuovamente disattesa dalla ULSS 2 che, ad esito del relativo procedimento, con decreto del Direttore generale del 27 settembre 2018, n. 1686, ha recepito il documento di ripianificazione del Piano di Zona per il 2018, previa approvazione da parte dei Comitati dei Sindaci dei Distretti.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;aggiornamento del Piano di zona per il 2018, con riferimento a diverse richieste di inserimento di nuove strutture nella programmazione, si dispone infatti che &#8220;la realizzazione dei nuovi progetti/strutture sopra descritti [tra cui quello dell&#8217;Istituto Cesana Malanotti] sarà  oggetto della futura programmazione a seguito di specifica valutazione ed approvazione da parte dei rispettivi Comitati dei Sindaci che saranno chiamati ad una valutazione della fattibilità  e sostenibilità  economica nel rispetto dei criteri che gli stessi avranno declinato&#8221; (doc. 18 in atti deposito parte ricorrente).</p>
<p style="text-align: justify;">4. l&#8217;Istituto ha quindi proposto ricorso per motivi aggiunti, notificato il 26 novembre 2018 e depositato il 23 dicembre 2018, lamentando l&#8217;illegittimità  degli atti indicati in epigrafe, per i seguenti articolati motivi, in parte comuni a quelli del ricorso introduttivo:</p>
<p style="text-align: justify;">I)<i>illegittimo mancato inserimento dei posti letto richiesti all&#8217;interno del Piano di Zona. </i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>I.1. Illegittimo differimento dell&#8217;attività  di pianificazione e vizi procedurali. Eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria &#8211; mancata consultazione degli attori istituzionali &#8211; violazione degli artt. 2, 3 e 10-bis della l. 241/1990 &#8211; incompetenza del Comitato di Distretto a definire i criteri per l&#8217;inserimento dei progetti all&#8217;interno del Piano di Zona &#8211; violazione degli artt. 26 della l.r. 19/2016 e 7 della l.r. 22/2002 &#8211; violazione della DGR 157/2010, All. A &#8211; violazione dell&#8217;art. 3 Cost. &#8211; violazione del principio di imparzialità  e buon andamento (art. 97 Cost.) &#8211; violazione dell&#8217;art. 78 TUEL &#8211; eccesso di potere per disparità  di trattamento e per sviamento &#8211; eccesso di potere per manifesta contraddittorietà  e carenza di potere</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad avviso dell&#8217;Istituto, il mancato inserimento dei 200 posti letto richiesti nell&#8217;aggiornamento del Piano di Zona 2018 sarebbe illegittimo in quanto costituirebbe &#8220;un illegittimo soprassessorio differimento dell&#8217;attività  di pianificazione, in violazione degli obblighi e delle responsabilità  del Comitato dei Sindaci e dell&#8217;Ulss&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, l&#8217;Istituto lamenta il difetto di motivazione, la violazione dell&#8217;obbligo di ripianificazione annuale da parte dei Comitati dei Sindaci e delle ULSS di cui alla legge regionale n. 19 del 2016, la violazione dell&#8217;art. 2 della legge n. 241/1990, evidenziando, inoltre, che il rinvio dell&#8217;esame alla futura programmazione non potrebbe essere giustificato dal richiamo alla necessità  di applicare i criteri che gli stessi Comitati avranno declinato, in quanto tale competenza sarebbe invece della Regione e comunque, se pure fosse dei Comitati dei Sindaci, non ci sarebbero ragioni per rinviarne l&#8217;esercizio. </p>
<p style="text-align: justify;">Si lamenta, inoltre, la mancata partecipazione dell&#8217;Istituto al procedimento in questione, in violazione dell&#8217;art. 10-bis della legge n. 241/1990 e della disciplina regionale, che invece richiederebbe il coinvolgimento degli attori del territorio nella predisposizione dei Piani di Zona, con disparità  di trattamento rispetto a quanto avvenuto in altre ULSS (che avrebbero proceduto invece alle consultazioni) e a quanto fatto dalla ULSS 2 nel 2016, e con violazione del principio di buona fede e buon andamento della Pubblica amministrazione (art. 97 Cost.);</p>
<p style="text-align: justify;"><i>I.2. Illegittimo mancato inserimento dei 140 posti letto per anziani non autosufficienti, per violazione della disciplina di riferimento</i>. </p>
<p style="text-align: justify;">La dilazione delle richieste avanzate dall&#8217;Istituto sarebbe in contrasto con la normativa specifica in materia di assistenza agli anziani non autosufficienti: l&#8217;atteggiamento dilatorio dell&#8217;ULSS 2 e del Comitato dei Sindaci si tradurrebbe in una illegittima paralisi dell&#8217;attività  di pianificazione e quindi in un illegittimo contingentamento dei posti letto autorizzabili a livello locale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad avviso dell&#8217;Istituto, infatti, la quota del fabbisogno assistenziale definito dalla Regione Veneto non potrebbe essere considerata un tetto massimo inderogabile, trattandosi di un parametro obsoleto e ormai superato, risalente alla DGR 2243 del 2013. Per cui, se l&#8217;ULSS 2 avesse voluto riferirsi alla programmazione regionale, come parametro quantitativo per l&#8217;inserimento di nuove unità  di offerta nel Piano di Zona, avrebbe dovuto aggiornare i calcoli demografici secondo i criteri previsti dalla DGR 464/2006 e dalla DGR 394/2007. Inoltre, nella prassi, i dati relativi alla programmazione del fabbisogno definiti dalla Regione nel 2013 sarebbero stati progressivamente superati, non soltanto da parte di varie ULSS del territorio ( come nel caso della ULSS n. 8 Berica e nel caso della stessa ULSS 2), ma anche da parte della stessa Regione, in particolare con l&#8217;emanazione della nota n. 219072/2017, che avrebbe previsto la necessità  di inserire nei Piani di zona anche i posti letto non inclusi nella programmazione aziendale, ossia i posti in esubero rispetto ai dati previsti dalla programmazione regionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto sopra, pertanto, i posti letto richiesti dall&#8217;Istituto avrebbero dovuto essere inseriti nel Piano di Zona, a maggior ragione trattandosi di posti letto &#8220;in libero mercato&#8221;, per i quali il contingentamento disposto dall&#8217;ULSS 2 risulterebbe ancor pìù ingiustificato.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto altro profilo ancora, l&#8217;approccio restrittivo adottato dall&#8217;ULSS 2 sarebbe incompatibile con il principio di libera scelta del luogo di cura e sarebbe in contraddizione con gli obiettivi di adeguamento che lo stesso Piano di Zona si pone;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>I.3. Illegittimo mancato inserimento dei 60 posti letto per disabili, per violazione della disciplina di riferimento ed eccesso di potere. </i></p>
<p style="text-align: justify;">Anche il mancato inserimento nella programmazione di Zona dei posti per disabili richiesti sarebbe illegittimo per violazione della disciplina di settore, in quanto il fabbisogno di posti letto per disabili, approvato dalla Regione Veneto (Allegato B DGRV n. 4589 del 2007, recante &#8220;indirizzi per la determinazione dei livelli di assistenza alle persone con disabilità  accolte nei servizi residenziali. Attuazione dell&#8217;art. 59 della L.R. 2/2007&#8221;) risulterebbe essere insoddisfatto per l&#8217;ambito territoriale della ex ULSS 7 (il fabbisogno sarebbe di 149 posti autorizzabili/accreditabili nel sistema di offerta di residenzialità  mentre l&#8217;offerta attuale sarebbe di gran lunga inferiore). Oltretutto, il comportamento della ULSS 2 sarebbe immotivato e irragionevole anche considerato che la legge n. 112/2016 (c.d. &#8220;Dopo di noi&#8221;) ha istituito un fondo specifico a sostegno del tipo di intervento richiesto;</p>
<p style="text-align: justify;">II)<i>incostituzionalità  e violazione del diritto UE</i>. </p>
<p style="text-align: justify;"><i>Incostituzionalità  e contrarietà  al diritto dell&#8217;Unione europea degli artt. 7, 8 e 15 della l.r. 22/2002 e dell&#8217;art. 8-ter e 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992 &#8211; violazione degli artt. 3, 11, 32, 38, 41 e 97, 114, 117 e 118 della Costituzione &#8211; violazione dell&#8217;art. 8 e dell&#8217;art. 1 del I protocollo della CEDU &#8211; violazione degli artt. 16, 25, 34, 35 della Carta dei diritti dell&#8217;Unione europea &#8211; violazione dei principi generali di diritto dell&#8217;Unione europea di libera concorrenza, libera circolazione dei servizi, proporzionalità  e ragionevolezza &#8211; illegittimità  riflessa degli atti impugnati &#8211; illegittimità  autonoma del provvedimento impugnato per contrarietà  alle norme e ai principi citati.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Ove non si ritenesse accoglibile l&#8217;interpretazione propugnata da parte ricorrente, la stessa evidenzia che il sistema regionale della programmazione del fabbisogno di residenzialità , ove interpretato nel senso di consentire il contingentamento sulla base del fabbisogno regionale, violerebbe i principi costituzionali in materia di tutela della salute, della concorrenza e delle autonomie locali e violerebbe i principi in materia di concorrenza dell&#8217;U.E., in quanto comporterebbe una illogica ed irragionevole limitazione del settore dei servizi socio-sanitari, &#8220;stante l&#8217;evidente anacronismo dei dati relativi al fabbisogno residenziale calcolato nel 2013, rispetto al mutato contesto attuale&#8221;, e in quanto il quadro regionale, così¬ interpretato, si porrebbe in contrasto con il principio di concorrenza, in un mercato che, salvo il raggiungimento dei necessari standard qualitativi, dovrebbe considerarsi liberalizzato, riconoscendo condizioni di parità  tutti gli operatori del settore. </p>
<p style="text-align: justify;">III)<i>illegittimità  parziale della nota della Regione Veneto n. 294080/2018</i>. </p>
<p style="text-align: justify;"><i>Violazione dell&#8217;art. 3 L. n. 241/1990 &#8211; carenza di motivazione &#8211; eccesso di potere per manifesta contraddittorietà , carenza di potere, illogicità  &#8211; violazione degli artt. 3, 11, 32, 38, 41 e 97, 114, 117 e 118 della Costituzione &#8211; violazione dell&#8217;art. 8 e dell&#8217;art. 1 del I protocollo della CEDU &#8211; violazione degli artt. 16, 25, 34, 35 della Carta dei diritti dell&#8217;Unione europea &#8211; violazione dei principi generali di diritto dell&#8217;Unione europea di libera concorrenza, libera circolazione dei servizi, proporzionalità  e ragionevolezza</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Con tale motivo si lamenta l&#8217;illegittimità  della nota della Regione Veneto n. 294080/2018, che, a differenza della precedente nota n. 219072/2017 ha disposto che &#8220;eventuali unità  di offerta non rientranti nella programmazione [&#8230;] non sono oggetto di rilevazione nell&#8217;ambito del Piano di Zona&#8221;, ritenendola contraddittoria con quanto affermato in occasione della riprogrammazione 2017 e violativa del quadro normativo e regolamentare vigente in materia, dei principi costituzionali e di diritto dell&#8217;Unione europea di cui al motivo II, nonchè dei principi di buona amministrazione e ragionevolezza, in quanto precluderebbe ai Comitati dei Sindaci e alle ULSS un effettivo aggiornamento dei Piani di Zona e determinerebbe un illegittimo blocco e contingentamento dei servizi socio-sanitari.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. Per quanto sopra, pertanto, l&#8217;Istituto ha chiesto l&#8217;annullamento della ripianificazione 2018 del Piano di Zona e della nota della Regione prot. n. 294080/2018, con riferimento alla mancata inclusione, tra le nuove unità  di offerta da autorizzare, dei posti letto da lui richiesti.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2. Inoltre l&#8217;Istituto ha chiesto l&#8217;accertamento e la dichiarazione del &#8220;diritto/interesse legittimo ad ottenere che le proprie istanze siano analizzate nel merito e che i posti letto richiesti siano inseriti nel Piano di Zona del Distretto di Pieve di Soligo&#8221; trattandosi di provvedimento &#8220;dovuto e vincolato, rispetto al quale non residua alcuna attività  discrezionale o istruttoria&#8221;, con conseguente &#8220;condanna del Comitato di Distretto, ex art. 34, c. 1 lett. c) c.p.a., all&#8217;aggiornamento del Piano di Zona &#8211; ripianificazione 2018, mediante inclusione della richiesta dell&#8217;ICM nel Piano tra le nuove unità  di offerta da autorizzare&#8221; e nomina di un eventuale commissario ad acta.</p>
<p style="text-align: justify;">4.3. In subordine, nel caso non si giungesse alla condanna del Comitato dei Sindaci e della ULSS 2 ad effettuare l&#8217;aggiornamento del Piano di Zona secondo quanto sopra, l&#8217;Istituto ha chiesto la condanna della Regione Veneto ex art. 34, c. 1 lett. c) c.p.a., a procedere all&#8217;aggiornamento dei dati relativi alla stima del fabbisogno assistenziale, al fine di consentire l&#8217;inserimento nel Piano di Zona dei nuovi posti letto, con eventuale nomina di un commissario ad acta. </p>
<p style="text-align: justify;">4.4. Si sono costituite in giudizio la Regione Veneto e la ULSS 2 formulando diverse eccezioni di rito e contrastando analiticamente nel merito le avverse pretese.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, la Regione Veneto ha eccepito l&#8217;inammissibilità  del ricorso introduttivo in quanto non notificato ad alcun controinteressato, l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;impugnativa delle note del Direttore dell&#8217;area sanità  e sociale della Regione Veneto n. 219072 in data 5.6.2017 e n. 294080 in data 11.7.2018 &#8211; quest&#8217;ultima impugnata con i motivi aggiunti- poichè atti privi di natura provvedimentale, l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;impugnativa delle deliberazioni di giunta richiamate nel ricorso in quanto espressione di valutazioni discrezionali della P.A. insindacabili in sede giurisdizionale, se non nella misura in cui si rivelano irragionevoli e/o illogiche, ipotesi che nel caso concreto non sarebbe configurabile. </p>
<p style="text-align: justify;">La Regione ha, inoltre, contrastato nel merito le avverse pretese, evidenziando tra l&#8217;altro che la proroga dei Piani di Zona, fermo restando l&#8217;aggiornamento annuale, si era resa inevitabile, in termini di ragionevolezza, economicità  e buona amministrazione in considerazione del riorganizzazione del servizio sanitario regionale, operata con la legge regionale n. 19 del 2016 e del complesso iter di adeguamento che ne era seguito.</p>
<p style="text-align: justify;">La ULSS 2, in via preliminare, ha eccepito: l&#8217;inammissibilità  del ricorso introduttivo per mancata notifica ad almeno un controinteressato (da individuare nelle strutture indicate nell&#8217;aggiornamento del piano di zona tra cui sono stati distribuiti i posti letto e su cui inciderebbe un eventuale redistribuzione dei posti), l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;impugnativa della nota del Direttore generale della ULSS 2 del 30 novembre 2017, che non avrebbe valenza provvedimentale in quanto il Direttore con la stessa non ha assunto alcuna decisione sul punto ma si è limitato a ripercorrere l&#8217;iter della pianificazione locale e a riportare le decisioni sino a quel momento assunte dagli organi competenti; l&#8217;irricevibilità  per tardività  del ricorso introduttivo, in quanto l&#8217;unico atto provvedimentale impugnabile sarebbe la deliberazione con cui è stata approvata la ripianificazione 2017 ma tale provvedimento, datato 7 settembre 2017, è stato affisso all&#8217;albo aziendale dal 12 settembre 2017 e per i consecutivi quindici giorni mentre il ricorso è stato notificato solo il 27 gennaio 2018; l&#8217;improcedibilità  del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, considerato che la richiesta di posti letto è stata reiterata nel 2018 e su questa si è deciso con l&#8217;aggiornamento del piano di Zona per il 2018, approvato con delibera n. 1686 del 2018 e oggetto del ricorso per motivi aggiunti. La ULSS 2 ha inoltre analiticamente contrastato nel merito le avverse pretese. </p>
<p style="text-align: justify;">5. In vista dell&#8217;udienza pubblica, fissata a seguito di istanza di prelievo alla data del 9 ottobre 2019, le parti hanno depositato ulteriori memorie e repliche, insistendo nelle loro pretese.</p>
<p style="text-align: justify;">6. All&#8217;udienza pubblica del 9 ottobre 2019, il Collegio ha autorizzato il deposito della deliberazione del Direttore generale della ULSS 2 n. 1853 del 27 settembre 2019 di recepimento dell&#8217;allegata ripianificazione del Piano di Zona per il 2019, approvata dalla Conferenza dei Sindaci del Distretto, e l&#8217;udienza pubblica è stata rinviata alla data del 12 febbraio 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">7. L&#8217;Istituto, con ulteriore ricorso per motivi aggiunti, notificato il 26 novembre 2019 e depositato il 20 dicembre 2019, ha impugnato tale ultimo aggiornamento del piano di Zona per il 2019, nella parte in cui non prevede l&#8217;inserimento dei 200 nuovi posti letto nella programmazione locale del Distretto (l&#8217;Istituto aveva rinnovato l&#8217;istanza di inserimento dei 200 posti letto per anziani non autosufficienti e disabili anche per il 2019, doc. 20 in atti deposito parte ricorrente), rinviandone l&#8217;esame alla futura programmazione; nonchè la DGR n.1974 del 2018 (erroneamente indicata nel ricorso per motivi aggiunti come DGRV n. 1974/2019), recante proroga della validità  dei Piani di Zona dei servizi sociali e sociosanitari 2011/2015 al 31 dicembre 2019, e la DGR n. 426 del 2019, con cui la Regione del Veneto ha approvato le nuove &#8220;Linee Guida per la predisposizione del Piano di Zona del triennio 2020-2022&#8221;; lamentandone l&#8217;illegittimità  per i seguenti articolati motivi, che, in sostanza, ripropongono con integrazioni le doglianze giÃ  dedotte con il ricorso introduttivo e con primi motivi aggiunti:</p>
<p style="text-align: justify;">I)<i>illegittimo mancato inserimento dei posti letto richiesti all&#8217;interno del piano di zona.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>I.1. Illegittimo differimento dell&#8217;attività  di pianificazione e vizi procedurali &#8211; eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria &#8211; mancata consultazione degli attori istituzionali &#8211; violazione degli artt. 2, 3, 9, 10 e 10-bis della l. 241/1990 &#8211; incompetenza del Comitato di Distretto a definire i criteri per l&#8217;inserimento dei progetti all&#8217;interno del Piano di Zona &#8211; violazione degli artt. 24 e 26 della l.r. 19/2016 e 7 della l.r. 22/2002 &#8211; violazione delle Linee guida sulla redazione dei Piani di Zona &#8211; violazione della DGR 157/2010, All. A &#8211; violazione dell&#8217;art. 3 Cost. &#8211; violazione del principio di imparzialità  e buon andamento (art. 97 Cost.) &#8211; violazione dell&#8217;art. 78 TUEL &#8211; eccesso di potere per disparità  di trattamento e per sviamento &#8211; eccesso di potere per manifesta contraddittorietà  e carenza di potere &#8211; violazione art. 34, commi 2 e 7, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con mod. in l. n. 214 del 2011, dell&#8217;art. 1 del d.l. n. 1 del 2012, conv. con mod. in l. n. 27 del 2012 &#8211; violazione degli artt. 32 e 41 Cost., dell&#8217;art. 8-ter del d. lgs. n. 502 del 1992</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Istituto ribadisce che il mancato inserimento dei 200 posti letto richiesti nell&#8217;aggiornamento del Piano di Zona per il 2019 costituirebbe un illegittimo soprassessorio differimento dell&#8217;attività  di pianificazione, in violazione degli obblighi e delle responsabilità  del Comitato dei Sindaci e della ULSS 2.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto l&#8217;Istituto richiama, per quanto non di seguito specificato, i vizi giÃ  proposti nei motivi I e II del ricorso introduttivo e I dei motivi aggiunti, in quanto anche l&#8217;aggiornamento del Piano di Zona per il 2019 si limita a riportare &#8220;le richieste di realizzazione di nuove strutture pervenute dal territorio, e che potranno essere oggetto della prossima attività  di programmazione dei Piani di Zona&#8221;, tra cui anche quelle avanzate dall&#8217;Istituto nel 2017, e ad affermare in proposito che &#8220;La realizzazione dei nuovi progetti/strutture sopra descritti sarà  oggetto della futura programmazione a seguito di specifica valutazione ed approvazione da parte dei rispettivi Comitati dei Sindaci che saranno chiamati ad una valutazione della fattibilità  e sostenibilità  economica nel rispetto dei criteri che gli stessi avranno declinato&#8221; (cfr. doc. 61 in atti deposito ULSS 2, pag. 4 -7).</p>
<p style="text-align: justify;">Tale previsione sarebbe, quindi, illegittima per difetto di motivazione e per violazione della normativa di settore, non precisando peraltro a quale programmazione futura si riferisce. E anche a volerla intendere come la programmazione 2020-2022, parte ricorrente rileva che anche Linee guida per la pianificazione 2020-2022, approvate con DGR n. 426 del 9.04.2019 &#8220;non sembrano offrire particolare spunti rispetto alle precedenti. Ad esempio, non chiariscono quali siano i criteri per l&#8217;inserimento dei progetti nei Piani di Zona, nè fanno riferimento a un possibile aggiornamento dei fabbisogni&#8221; per cui anche tale futura programmazione rischierebbe di essere inefficace e soprassessoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comitato dei Sindaci, rinviando la decisione sul punto, non avrebbe adempiuto al proprio dovere di ripianificazione annuale, in violazione della L.R. n. 19/2016, che stabilisce che il Comitato dei Sindaci &#8220;elabora e approva il Piano di Zona del distretto&#8221;, art. 26, comma 5, lett. b) (cfr. anche art. 8, comma 2, legge regionale 56/1994 e art. 19 legge 328/2000), così¬ come sarebbe confermato anche dalle citate Linee guida regionali.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;operato del Comitato e della ULSS 2 si porrebbe, inoltre, in contrasto con il principio stabilito dall&#8217;art. 2 della L. n. 241/1990, in punto di necessaria conclusione del procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Illegittimo sarebbe anche il rinvio alla futura definizione di criteri per la &#8220;valutazione della fattibilità  e sostenibilità  economica&#8221; dei progetti da inserire nella programmazione, perchè tale competenza spetterebbe alla Regione, per esigenze di uniformità  tra i territori, e comunque, se davvero tale competenza spettasse ai Comitati dei Sindaci dei Distretti non ci sarebbe ragione, nel caso di specie, per rinviare ulteriormente tale adempimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, il procedimento di ripianificazione del 2019 sarebbe illegittimo per violazione dei principi di partecipazione, &#8220;essendosi omesso qualsivoglia confronto con il ricorrente&#8221;: l&#8217;operato delle Amministrazioni competenti sarebbe illegittimo per violazione degli articoli 9 e 10, oltre che 10-bis della L. n. 241/1990, nonchè della normativa regionale, come altresì¬ esplicitata nelle Linee guida elaborate in materia dalla regione Veneto, che prevedono la partecipazione delle IPAB al processo di pianificazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><i>I.2. Illegittimo mancato inserimento dei 140 posti letto per anziani non autosufficienti, per violazione della disciplina di riferimento. </i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Erroneità  del presupposto per confusione tra autorizzazione e accreditamento &#8211; violazione dell&#8217;art. 3 della l. 241/1990 &#8211; violazione dell&#8217;art. 26 della l.r. 19/2016 &#8211; violazione degli artt. 3 e 97 Cost. &#8211; violazione del diritto alla salute e alla libera scelta del luogo di cura (art. 32 Cost.) &#8211; violazione dei principi costituzionali ed europei di libera iniziativa economica e libertà  dell&#8217;assistenza privata (artt. 41 e 38 Cost.) &#8211; violazione dell&#8217;art. 8-ter del d. lgs. n. 502 del 1992 &#8211; eccesso di potere per disparità  di trattamento, carenza di motivazione, manifesta contraddittorietà , difetto di istruttoria, illogicità  manifesta, travisamento dei fatti e sviamento di potere.</i></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Istituto ritiene che la dilazione delle richieste avanzate dall&#8217;ICM in sede di ripianificazione sarebbe in contrasto con la normativa specifica in materia di assistenza agli anziani non autosufficienti, traducendosi in un illegittimo contingentamento dei posti letto autorizzabili a livello locale, che non troverebbe supporto a livello normativo, nè nella programmazione regionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Piano di Zona del 2019 sarebbe affetto dai medesimi vizi d&#8217;illegittimità  di quelli precedenti, per cui parte ricorrente richiama integralmente i motivi I, II, III e V del ricorso introduttivo, nonchè I e II dei primi motivi aggiunti, per quanto non specificato in questa sede.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, l&#8217;Istituto ribadisce che la stima del fabbisogno assistenziale definito dalla Regione Veneto sarebbe &#8220;del tutto obsoleta rispetto alle esigenze assistenziali del territorio&#8221;, essendo stata aggiornata per l&#8217;ultima volta nel 2013 (DGR n. 2243/2013) e che comunque tali dati sarebbero &#8220;ampiamente superati nella prassi&#8221;, richiamando il caso della ULSS n. 8 Berica, nonchè il caso della stessa ULSS 2, nel cui territorio il numero di posti letto autorizzati nei singoli distretti sarebbe superiore al numero di posti teoricamente accreditabili ai sensi della DGR 2243/2013.</p>
<p style="text-align: justify;">La dilazione, poi, sarebbe ulteriormente grave trattandosi di posti letto &#8220;in libero mercato&#8221;, per i quali, ad avviso dell&#8217;Istituto, il contingentamento disposto dalla ULSS 2 sarebbe ancor pìù ingiustificato. </p>
<p style="text-align: justify;">E sarebbe confermata, inoltre, la disparità  di trattamento subita dall&#8217;Istituto rispetto agli operatori attivi nel territorio di altre ULSS.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Istituto ribadisce che il Comitato dei Sindaci e la ULSS 2 avrebbero dovuto inserire i posti letto chiesti dall&#8217;Istituto nel Piano di Zona, a prescindere dai dati regionali ormai obsoleti, oppure &#8211; se avessero voluto fare riferimento ai dati della programmazione regionale &#8211; avrebbero dovuto aggiornare i calcoli demografici secondo i criteri previsti dalla DGR 464/2006 e dalla DGR 394/2007.</p>
<p style="text-align: justify;">Al contrario, l&#8217;applicazione di dati obsoleti e non aggiornati costituirebbe una violazione del quadro normativo di riferimento, che non potrebbe ammettere un blocco così¬ prolungato del numero di posti letto disponibili, considerati i dati recenti relativi all&#8217;aumento costante della popolazione anziana, in particolare nella provincia di Treviso, e quelli relativi alle lunghe liste d&#8217;attesa per le strutture di ricovero, come risulterebbe dalla documentazione depositata da parte ricorrente, nonchè dalla richiesta di aumento di posti letto da parte di diverse strutture, riportate nello stesso aggiornamento del piano di Zona 2019. </p>
<p style="text-align: justify;">Il che confermerebbe ulteriormente l&#8217;illegittimità , per illogicità  ed eccesso di potere, del differimento delle richieste dell&#8217;Istituto sulla base di dati relativi al fabbisogno di posti letto obsoleti.</p>
<p style="text-align: justify;">Diversamente, ove si ritenesse che spetti soltanto alla Regione l&#8217;aggiornamento dei dati relativi al fabbisogno, allora l&#8217;Istituto ritiene che il &#8220;TAR dovrà  chiarire che la Regione stessa è tenuta ad aggiornarli, non potendosi differire ancora tale doverosa attività &#8220;, come chiesto successivamente.</p>
<p style="text-align: justify;"><i>I.3. Illegittimo mancato inserimento dei 60 posti letto per disabili, per violazione della disciplina di riferimento. </i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Violazione dell&#8217;art. 59 della l.r. 2/2007 e dell&#8217;art. 27 l.r. 9/2005 &#8211; violazione della DGR n. 4589/2007 &#8211; Violazione dell&#8217;art. 3 della l. 241/1990 &#8211; violazione art. 32 Cost. e art. 8 CEDU &#8211; violazione dell&#8217;art. 8-ter del d. lgs. n. 502 del 1992 &#8211; eccesso di potere per manifesta contraddittorietà , incongruenza, illogicità , ingiustizia, difetto di motivazione e di istruttoria</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche il mancato inserimento nella programmazione di Zona dei 60 posti letto richiesti per i disabili sarebbe illegittimo per violazione della disciplina di settore, dal momento che il fabbisogno di posti letto per persone disabili, approvato dalla Regione Veneto con DGR n. 4589 del 2007, Allegato B, sarebbe del insoddisfatto per l&#8217;ambito territoriale della ex ULSS 7, con violazione del diritto alla salute di persone in condizioni di difficoltà  psico-fisica (art. 32 Cost. e 8 CEDU). E, inoltre, sarebbe in contraddizione con il quadro normativo regionale, che ha dato specifica rilevanza a questi progetti approvando una legge ad hoc (n. 112/2016) sul c.d. &#8220;Dopo di noi&#8221;; </p>
<p style="text-align: justify;"><i>II) Incostituzionalità  e violazione del diritto UE.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Incostituzionalità  e contrarietà  al diritto dell&#8217;Unione europea degli artt. 7, 8 e 15 della l.r. 22/2002, dell&#8217;art. 24 della l.r. 19/2016, dell&#8217;art. 8-ter e 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992 &#8211; violazione degli artt. 3, 11, 32, 38, 41 e 97, 114, 117 e 118 della Costituzione &#8211; violazione dell&#8217;art. 8 e dell&#8217;art. 1 del I protocollo della CEDU &#8211; violazione degli artt. 16, 25, 34, 35 della Carta dei diritti dell&#8217;Unione europea &#8211; violazione dei principi generali di diritto dell&#8217;Unione europea di libera concorrenza, libera circolazione dei servizi, proporzionalità  e ragionevolezza &#8211; violazione dell&#8217;art. 106 TFUE &#8211; violazione dell&#8217;art. 34 della l. n. 214 del 2011 &#8211; illegittimità  riflessa degli atti impugnati &#8211; illegittimità  autonoma del provvedimento impugnato per contrarietà  alle norme e ai principi citati</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Con questo motivo, l&#8217;Istituto ripropone i motivi giÃ  illustrati nel ricorso introduttivo e nei primi motivi aggiunti, ribadendo che, qualora non si aderisca all&#8217;interpretazione da lui propugnata, il sistema sarebbe in contrasto con i principi di diritto europeo e costituzionale, primo tra tutti quello alla salute dei cittadini e quello alla libera scelta del luogo di cura, oltre che con il diritto alla libera iniziativa economica in un regime concorrenziale, di ragionevolezza e proporzionalità  e di tutela delle autonomie locali, in quanto si tradurrebbe in un arbitrario contingentamento delle autorizzazioni, non giustificato e non ragionevole in considerazione tra l&#8217;altro del mancato aggiornamento dei fabbisogni e considerata l&#8217;assenza di criteri prestabiliti di selezione dei progetti da inserire nei Piani di Zona, in violazione anche della potestà  pianificatoria dei Comitati di Distretto.</p>
<p style="text-align: justify;"><i>III) Illegittimità  dei provvedimenti della Regione</i>.</p>
<p style="text-align: justify;"><i>Violazione dell&#8217;art. 3 L. n. 241/1990 &#8211; carenza di motivazione &#8211; eccesso di potere per manifesta contraddittorietà , carenza di potere, illogicità  &#8211; violazione degli artt. 3, 11, 32, 38, 41 e 97, 114, 117 e 118 della Costituzione &#8211; violazione dell&#8217;art. 8 e dell&#8217;art. 1 del I protocollo della CEDU &#8211; violazione degli artt. 16, 25, 34, 35 della Carta dei diritti dell&#8217;Unione europea &#8211; violazione dei principi generali di diritto dell&#8217;Unione europea di libera concorrenza, libera circolazione dei servizi, proporzionalità  e ragionevolezza &#8211; violazione degli artt. 7, 8 e 15 della l.r. 22/2002, dell&#8217;art. 24 della l.r. 19/2016, dell&#8217;art. 8-ter e 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992 &#8211; violazioni indicate in epigrafe degli altri motivi precedenti</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Con tale motivo l&#8217;Istituto deduce l&#8217;illegittimità  della DGRV n.1974 del 2018 (erroneamente indicata come DGRV n.1974 del 2019) nella parte in cui ha esteso, anche per la ripianificazione di Zona per il 2019, le indicazioni giÃ  date con nota prot. n. 294080 del 11.07.2018, e cioè che &#8220;eventuali unità  di offerta non rientranti nella programmazione [&#8230;] non sono oggetto di rilevazione nell&#8217;ambito del Piano di Zona&#8221;, in ritenuta contraddizione con quanto invece disposto con la precedente nota prot. n. 219072 del 2017. </p>
<p style="text-align: justify;">Parte ricorrente deduce, infatti, che ove tale nota prot. n. 294080 del 11.07.2018 dovesse ritenersi &#8220;vincolante, o comunque tale da condizionare l&#8217;interpretazione delle norme superiori, la stessa, acquisendo in tal modo portata lesiva, non potrebbe che ritenersi illegittima, e dovrebbe essere annullata, quanto meno nella parte in cui, contestualmente, non delibera l&#8217;avvio dell&#8217;aggiornamento della programmazione regionale&#8221;, in quanto comporterebbe un illegittimo blocco della programmazione dei posti letto e sarebbe in contrasto con il quadro normativo nazionale e regionale vigente in materia, con i principi costituzionali e di diritto dell&#8217;UE richiamati al motivo precedente e con il principio di buona amministrazione e ragionevolezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Parimenti illegittime sarebbero la disposta proroga dei Piani di Zona, ove intesa come vero e proprio blocco della pianificazione e, ove occorrer possa, le Linee guida per la pianificazione 2020 &#8211; 2022.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1. L&#8217;Istituto, in conclusione, chiede l&#8217;annullamento degli atti impugnati &#8220;nella parte in cui dispongono la mancata inclusione, tra le nuove unità  di offerta da autorizzare, dei posti letto richiesti dall&#8217;ICM&#8221; e chiede che questo Tar accerti in ogni caso e dichiari &#8220;il diritto/interesse legittimo dell&#8217;Istituto ricorrente a ottenere che le proprie istanze siano analizzate nel merito e che i posti letto richiesti siano inseriti nel Piano di Zona del Distretto di Pieve di Soligo, trattandosi di provvedimento dovuto e vincolato, rispetto al quale non residua alcuna attività  discrezionale o istruttoria&#8221;, con conseguente condanna del Comitato di Distretto, ex art. 34, c. 1 lett. c) c.p.a., &#8220;all&#8217;aggiornamento del Piano di Zona mediante inclusione della richiesta dell&#8217;Istituto nel Piano tra le nuove unità  di offerta da autorizzare&#8221;, con eventuale nomina di un commissario ad acta.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2. In subordine, nella denegata ipotesi non si giungesse alla condanna del Comitato dei Sindaci e dell&#8217;ULSS 2 ad effettuare un aggiornamento del Piano di Zona secondo quanto sopra esposto, l&#8217;Istituto chiede la condanna della Regione Veneto, ex art. 34, c. 1 lett. c) c.p.a., a procedere all&#8217;aggiornamento dei dati relativi alla stima del fabbisogno assistenziale, al fine di consentire l&#8217;inserimento nel Piano di Zona dei nuovi posti letto, con eventuale nomina di un commissario ad acta.</p>
<p style="text-align: justify;">7.3. L&#8217;Istituto, infine, rappresenta il suo interesse all&#8217;accertamento delle illegittimità  denunciate con il ricorso introduttivo e con i ricorsi per motivi aggiunti anche ai fini risarcitori, riservandosi di proporre azione di condanna al risarcimento del danno, ex art. 30, commi 2 e 5, c.p.a..</p>
<p style="text-align: justify;">8. In vista dell&#8217;udienza di discussione del 12 febbraio 2020, le parti hanno depositato ulteriori documenti e memorie, insistendo nelle loro pretese.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, la Regione ha eccepito la tardività  del secondo ricorso per motivi aggiunti con riferimento alle delibere regionali impugnate, n.1974 del 2018 e n. 426 del 2019, perchè proposto quando il termine di impugnativa di tali atti era giÃ  scaduto, sia prendendo a riferimento la pubblicazione sul BUR delle deliberazioni regionali, sia la conoscenza comunque acquisita tramite la produzione documentale in giudizio, e ha contrastato nel merito le avverse pretese.</p>
<p style="text-align: justify;">La ULSS 2 ha eccepito la tardività  del secondo ricorso per motivi aggiunti, nella parte in cui chiede l&#8217;annullamento delle delibere regionali sopracitate, ha evidenziato la mancanza di specificità  delle doglianze relative alla DGR n. 426 del 2019 di approvazione delle Linee Guida per i Piani di Zona 2020-2022, e ha ribadito l&#8217;improcedibilità  sia del ricorso introduttivo che dei primi motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che la pianificazione di Zona 2017 e 2018 è stata sostituita da quella intervenuta nel mese di settembre 2019, e ha insistito per l&#8217;infondatezza nel merito dei motivi di ricorso. </p>
<p style="text-align: justify;">9. All&#8217;udienza del 12 febbraio 2020 il ricorso introduttivo e i ricorsi per motivi aggiunti sono stati trattenuti in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">10. In via preliminare, il Collegio deve scrutinare l&#8217;eccezione di improcedibilità  del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;eccezione è, ad avviso del Collegio, fondata in quanto l&#8217;approvazione dell&#8217;aggiornamento del Piano di zona per il 2019, in cui espressamente si fa riferimento anche alla richiesta del maggio 2017 dell&#8217;Istituto Cesana Malanotti di aumentare a suo favore i posti letto per anziani non autosufficienti e per disabili di 200 unità  complessive (140 per anziani non autosufficienti e 60 per disabili) e si dispone che la stessa e quelle presentate da altre strutture saranno oggetto della futura programmazione, supera i precedenti atti di aggiornamento del Piano di Zona per il 2017 e 2018. E&#8217;, infatti, tale ultimo atto di aggiornamento del Piano di Zona per il 2019 che, a seguito di una nuova istruttoria, disciplina l&#8217;attuale programmazione di Zona e si pone come attualmente lesivo dell&#8217;interesse dell&#8217;Istituto a vedere inserito in tale programmazione i posti letti richiesti, nè si può ritenere che lo stesso abbia valore meramente confermativo dei precedenti atti programmatori essendo frutto di una rinnovata istruttoria (cfr., tra le altre, C.d.S., sent. n. 2172 del 2018).</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, si ritiene che non possa essere sufficiente a radicare un interesse all&#8217;annullamento dell&#8217;aggiornamento della programmazione di Zona 2017 e 2018 quanto evidenziato da parte ricorrente in relazione alla eventualità  che una maggiore anzianità  d&#8217;inserimento nel Piano di Zona &#8220;potrebbe rilevare, un domani, come criterio preferenziale ai fini dell&#8217;adozione di successivi provvedimenti (come l&#8217;autorizzazione alla realizzazione dei posti letto, o l&#8217;accesso ad altro genere di benefici)&#8221;. Non risulta, infatti, che tale criterio di preferenza temporale sia attualmente vigente per la ULSS2 e la mera eventualità  che ciò possa avvenire in futuro non è sufficiente a radicare un interesse all&#8217;annullamento con riferimento agli atti relativi alla programmazione 2017 e 2018, ormai superati dalla programmazione 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, non si ritiene che questo Tar debba procedere comunque ad accertare l&#8217;illegittimità  dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, del c.p.a., in quanto l&#8217;Istituto ricorrente si è solo riservato la futura presentazione della domanda di risarcimento (sul punto si richiama l&#8217;orientamento giurisprudenziale pìù rigoroso, che si ritiene di condividere, secondo cui &#8220;l&#8217;art. 34, comma 3, cod. proc. amm. deve applicarsi in via restrittiva e quindi si può accertare l&#8217;illegittimità  degli atti ai fini risarcitori soltanto laddove la relativa domanda (di risarcimento) sia stata proposta nello stesso giudizio, oppure quando la parte ricorrente dimostri di aver giÃ  incardinato un separato giudizio di risarcimento o che è in procinto di farlo; in mancanza di tali adempimenti il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse&#8221;, così¬ Tar Veneto, sent. n.1095 del 2019 con la giurisprudenza ivi citata; cfr. anche Tar Milano, sent. n.1516 del 2019 con la giurisprudenza ivi citata), e in quanto, comunque, non risultano compiutamente allegati nel presente giudizio tutti i presupposti per la successiva proposizione dell&#8217;azione risarcitoria (cfr., da ultimo C.d.S., sent. n. 7831 del 2019, secondo cui &#8220;&#038;omissis&#038;l&#8217;art. 34, comma 3, c.p.a. non può essere interpretato nel senso che, in seguito ad una semplice generica indicazione della parte, il giudice debba verificare la sussistenza di un interesse a fini risarcitori, anche perchè, sul piano sistematico, diversamente opinando, perderebbe di senso il principio dell&#8217;autonomia dell&#8217;azione risarcitoria enucleato dall&#8217;art. 30 dello stesso c.p.a. e verrebbe svalutato anche il principio dispositivo che informa anche il giudizio amministrativo e preclude la mutabilità  ex officio del giudizio di annullamento, una volta azionato (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 ottobre 2018, n.5771)&#8221; e C.d.S. n. 1214 del 2018, secondo cui &#8220;La riserva di chiedere in un separato giudizio il risarcimento dei danni non è di per sè sufficiente all&#8217;accertamento d&#8217;ufficio dell&#8217;illegittimità  dell&#8217;indizione della gara oggetto del contendere, ma occorre una domanda da parte del ricorrente; inoltre occorre che egli abbia allegato compiutamente i presupposti per la successiva proposizione dell&#8217;azione risarcitoria od abbia, almeno, comprovato, sulla base di elementi concreti, il danno ingiustamente subito&#8221;).</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, si evidenzia che le censure investono comunque una attività  programmatoria per sua natura caratterizzata da ampia discrezionalità , come meglio si vedrà  in seguito, e che anche l&#8217;eventuale annullamento degli atti di pianificazione impugnati non avrebbe potuto portare alla declaratoria del diritto dell&#8217;Istituto a vedersi riconosciuto l&#8217;inserimento nel Piano di Zona dei 200 posti letto richiesti (tutti nel Comune di Vittorio Veneto) e alla conseguente condanna del Comitato dei Sindaci del Distretto ad inserirli nel Piano di Zona, come pure chiesto da parte ricorrente, ma eventualmente avrebbe potuto portare solo ad una riedizione del potere, il che non consentirebbe comunque di radicare allo stato un interesse dell&#8217;Istituto al risarcimento del danno paventato in relazione al mancato inserimento dei 200 posti richiesti nella programmazione di Zona 2017 e 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto sopra esposto, pertanto, il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Per quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti, in via preliminare, va scrutinata l&#8217;eccezione di tardività  dello stesso, nella parte relativa all&#8217;impugnativa della delibera della Giunta regionale del Veneto del 21 dicembre 2018, n. 1974, che ha disposto la proroga dei piani di Zona dei servizi sociali e sociosanitari fino al 31 dicembre 2019, nonchè della delibera di Giunta del 9 aprile 2019, n. 426 che ha approvato le nuove &#8220;Linee Guida per la predisposizione dei Piani di Zona 2020-2022&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;eccezione di tardività  dell&#8217;impugnativa della DGR n. 426 del 2019 è fondata, in quanto tale DGR è stata pubblicata in forma integrale nel BUR n. 37 del 16 aprile 2019 per quindici giorni e, in ogni caso, risulta dagli atti di causa che parte ricorrente ha avuto comunque piena conoscenza del testo integrale di tale DGR quantomeno a seguito del deposito in giudizio della stessa da parte della ULSS 2 in data 29 luglio 2019 (docc. 44-45 in atti deposito ULSS 2), per cui alla data del 26 novembre 2019, di notifica del secondo ricorso per motivi aggiunti, il termine di impugnativa era giÃ  scaduto, sia prendendo a riferimento la pubblicazione sul BUR della deliberazione regionale, sia la conoscenza comunque acquisita e risultante dalla produzione documentale in giudizio. Nè si può ritenere che la DGR n. 426 del 2019, come sostenuto dall&#8217;Istituto nella memoria di replica, fosse da ritenere prodromica al rigetto delle istanze dell&#8217;Istituto di cui al Piano di Zona 2019 e, quindi, da impugnare unitamente ad esso, riguardando tale DGR n. 426 non l&#8217;aggiornamento dei piani di Zona per il 2019, bensì¬ la successiva programmazione 2020-2022 in relazione alla quale è iniziato ed è in corso il nuovo processo programmatorio. Si rileva, inoltre, come eccepito dalla ULSS2, che le censure contro la DGR n. 426 del 2019 sono prive dei requisiti della necessaria specificità  e, pertanto, comunque inammissibili. </p>
<p style="text-align: justify;">Fondata è anche l&#8217;eccezione di tardività  dell&#8217;impugnativa della delibera regionale n. 1974 del 2018, in quanto tale delibera, che ha disposto la proroga della validità  dei piani di Zona 2011-2015 al 31 dicembre 2019 e ha previsto che anche per la ripianificazione di Zona 2019 si applicassero le indicazioni di cui alla nota regionale prot. n. 294080 del 2018, appare immediatamente lesiva dell&#8217;interesse fatto valere dall&#8217;Istituto con le censure proposte, non residuando spazi di discrezionalità  al Comitato dei Sindaci per discostarsi dalla proroga dei Piani di Zona disposta dalla Regione e dalle indicazioni, rinnovate per la ripianificazione 2019, nella parte in cui precisano che &#8220;ulteriori eventuali unità  di offerta non rientranti nella programmazione&#038;non sono oggetto di rilevazione nell&#8217;ambito del Piano di Zona&#8221;; e tale delibera, richiamata inoltre nel suo contenuto essenziale anche dalla DGR n. 426 del 2019, depositata in giudizio dalla ULSS in data 29 luglio 2019 come giÃ  detto sopra, è stata pubblicata in forma integrale sul BUR n. 2 del 4 gennaio 2019 per quindici giorni, per cui alla data del 26 novembre 2019, di notifica del secondo ricorso per motivi aggiunti, il termine di impugnativa era da considerarsi giÃ  scaduto.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, il secondo ricorso per motivi aggiunti va dichiarato irricevibile nella parte in cui domanda l&#8217;annullamento della delibera della Giunta regionale del Veneto del 21 dicembre 2018, n. 1974, e della delibera di Giunta regionale del Veneto del 9 aprile 2019, n. 426.</p>
<p style="text-align: justify;">12. Per quanto riguarda le censure relative alla Pianificazione di Zona 2019, approvata dal Comitato dei Sindaci del Distretto e recepita con delibera del Direttore generale della ULSS 2 n. 1853 del 2019, che si esaminano congiuntamente in quanto tra loro connesse, le stesse non sono fondate secondo quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">12.1. L&#8217;art. 8 ter del D.lgs. n. 502 del 1992 dispone che la realizzazione di strutture e l&#8217;esercizio di attività  sanitarie e sociosanitarie siano &#8220;subordinate ad autorizzazione&#8221; e che per &#8220;la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell&#8217;esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all&#8217;art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità  del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l&#8217;accessibilità  ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo l&#8217;interpretazione giurisprudenziale pìù recente ormai consolidatasi in materia, il legislatore nazionale, con la norma dell&#8217;art. 8 ter del D.L. vo n. 502/1992, ha stabilito di sottoporre anche il rilascio della semplice autorizzazione per strutture private non accreditate (e quindi eroganti prestazioni senza oneri finanziari a carico del SSR) alle prioritarie esigenze della programmazione regionale, perseguendo vari obiettivi di preminente interesse generale.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra questi obiettivi di interesse generale &#8220;emergono evidenti quello, per un verso, di disincentivare (per la prioritaria tutela di un adeguato standard qualitativo dell&#8217;attività  sanitaria) una proliferazione incontrollata di strutture, che potrebbero dar luogo ad una offerta di prestazioni esuberanti rispetto all&#8217;effettivo fabbisogno collettivo, nonchè quello di sovrintendere, altresì¬, ad una equilibrata allocazione delle strutture sanitarie private sul territorio, allo specifico fine di evitare fenomeni di concentrazione, che (come abbiamo giÃ  detto) esporrebbero la collettività  al rischio connesso alla logica del maggior vantaggio economico rispetto alla esigenza pubblica di garantire una adeguata accessibilità  al servizio sanitario e da realizzare attraverso una programmata collocazione delle strutture sanitarie autorizzate nelle diverse aree dell&#8217;ambito delle Aziende Sanitarie operanti nella Regione&#8221; (cfr. C.d.S. sent. n. 5310 del 2018).</p>
<p style="text-align: justify;">Come evidenziato dalla giurisprudenza, il legislatore in tale materia ha privilegiato &#8220;la tutela dei profili pubblici, ontologicamente connessi alla attività  sanitaria, quali il diritto alla salute ed alla accessibilità  a cure di standard qualitativo adeguato, e, quindi, ha ritenuto che il vincolo della programmazione di tale attività  fosse il mezzo pìù idoneo, da un lato, a garantire la equa distribuzione sul territorio di varie tipologie di centri di cura e, dall&#8217;altro, ad evitare il fenomeno deteriore di un&#8217;offerta di prestazioni sanitarie con alta remunerazione, che risulti sovradimensionata rispetto al fabbisogno effettivo della collettività  e, quindi, dia luogo anche a processi di eccessiva concorrenza, che potrebbero portare ad un inaccettabile caduta del livello della prestazione sanitaria o, comunque, alla utilizzazione di tecniche non virtuose di orientamento della scelta dell&#8217;assistito, parimenti non compatibili con la tutela del diritto alla salute del cittadino&#8221; ( così¬ C.d.S., sent. n. 5310 del 2018 citata; in termini anche C.d.S. sent. n. 1589 del 2019; sent. n. 4187 del 2017; sent. n. 4190 del 2016).</p>
<p style="text-align: justify;">Non è stato, quindi, individuato un doppio regime per le attività  svolte nell&#8217;ambito dell&#8217;attività  privata e quelle in regime di accreditamento, prevedendo invece che entrambe debbano rispettare la programmazione regionale (cfr. C.d.S., sent. n. 792 del 2017).</p>
<p style="text-align: justify;">Anche recentemente il Consiglio di Stato si è espresso a favore della legittimità  di un sistema che preveda che non solo l&#8217;accreditamento ma anche l&#8217;autorizzazione per la realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie private avvenga nel rispetto della programmazione regionale, sostenendo che per &#8220;&#038;essenziali ragioni, che attengono non solo alla tutela della salute, quale irrinunciabile interesse della collettività  (art. 32 Cost.), ma anche alla tutela della concorrenza, questa Sezione non può che ribadire come l&#8217;autorizzazione per la realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie, ai sensi dell&#8217;art. 8-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502 del 1992, debba necessariamente &#8211; e si rimarca necessariamente &#8211; restare inserita nell&#8217;ambito della programmazione regionale, in quanto la verifica di compatibilità , effettuata dalla Regione, ha proprio il fine di accertare l&#8217;armonico inserimento della struttura in un contesto di offerta sanitaria rispondente al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di garantire meglio l&#8217;accessibilità  ai servizi e di valorizzare le aree di insediamento prioritario delle nuove strutture&#8221;; e fermo restando il rispetto del principio di ragionevolezza e proporzionalità  dell&#8217;azione amministrativa in quanto la pur ampia discrezionalità  in materia sanitaria non &#8220;può essere illimitata nè schiudere la strada ad ingiustificate e sproporzionate restrizioni dell&#8217;iniziativa economica, senza trovare un ragionevole e proporzionato controbilanciamento nella cura in concreto, da parte della pubblica amministrazione decidente, dell&#8217;interesse pubblico demandatole&#038;&#8221; (cfr. C.d.S., sent. n. 1589/2019).</p>
<p style="text-align: justify;">La stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia UE in materia si è espressa nel senso di considerare non incompatibile con il diritto eurounitario in tema di libertà  di stabilimento e libertà  di concorrenza un sistema di programmazione previsto dagli Stati membri che sia volto a tutelare esigenze di sanità  pubblica, purchè ciò avvenga nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità , e ha altresì¬ affermato che &#8220;la salute e la vita delle persone rivestono un&#8217;importanza primaria tra i beni e gli interessi protetti dal Trattato per cui spetta agli Stati membri, i quali dispongono di un margine di potere discrezionale, decidere il livello al quale intendono garantire la tutela della sanità  pubblica e il modo in cui tale livello deve essere raggiunto&#8221; (cfr. C.d.S., sent. n. 5310 del 2018 cit. e C.d.S. n. 1589 del 2019 cit. con relativi richiami alla giurisprudenza della Corte di Giustizia; Corte di Giustizia, Grande Sezione, 10 marzo 2009, in C-169/07; Corte Giustizia UE, sez. IV, 5 dicembre 2013 nelle cause riunite C-159/12 e in C-162/12).</p>
<p style="text-align: justify;">12.2. Coerentemente con tali coordinate normative e interpretative, la legge della Regione Veneto n. 22 del 2002, all&#8217;art. 7 prevede che il rilascio delle autorizzazioni per la &#8220;costruzione, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede&#8221; delle strutture che erogano prestazioni di assistenza residenziale extraospedaliera &#8220;avviene previa positiva valutazione della compatibilità  con la programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale, definita in rapporto al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione e distribuzione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l&#8217;accessibilità  ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">12.3. Per quanto riguarda i criteri in base ai quali individuare il fabbisogno di posti letto per non autosufficienti, si evidenzia che la DGR n. 394 del 2007, fa riferimento a parametri demografici della popolazione anziana, sulla base di elaborazioni &#8220;desunte non solo dalla tendenza all&#8217;invecchiamento demografico della popolazione secondo le previsioni dell&#8217;ISTAT ma anche della domanda effettiva di residenzialità , rintracciabile dalle valutazioni multidimensionale in rapporto alle condizioni di offerta del sistema, dal periodo di permanenza in struttura e dal tasso di occupazione dei posti letto&#8221; ( cfr. paragrafo 7, all. A a DGR n. 394/2007 -doc. 24 in atti deposito ULSS). Inoltre, i parametri per il calcolo dei posti letto sono suddivisi per classi di età  della popolazione bisognose di assistenza residenziale, &#8220;attribuendo maggiore peso alle classi di età  pìù elevate, pìù esposte alla perdita di autonomie personali e con conseguente aumento dei bisogni assistenziali&#8221;; si prendono, altresì¬, in considerazione le &#8220;tendenze epidemiologiche della terza età  che vedono l&#8217;aumento soprattutto nelle fasce di età  elevata, di disabilità  gravi e croniche, con rilevanti carichi assistenziali&#8221;, evidenziando comunque che è necessario &#8220;tenere presente la ricaduta positiva delle politiche regionali orientate a dare priorità  alla realizzazione e all&#8217;implementazione anche del sistema della domiciliarità &#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">12.4. A differenza di quanto sostenuto dall&#8217;Istituto ricorrente, quindi, l&#8217;aggiornamento del fabbisogno non avviene in maniera automatica, sulla base di meri calcoli matematici o dei soli indici ISTAT, ma richiede una istruttoria ben pìù complessa che implica valutazioni di carattere tecnico discrezionale e di sistema.</p>
<p style="text-align: justify;">12.5. In particolare, il fabbisogno per il distretto di Pieve di Soligo di posti letto per anziani non autosufficienti è stato fissato in n. 1606 posti letto dalla DGR n. 2243 del 2013, secondo il fabbisogno teorico del +25%, indicato dalla precedente DGR n. 190/2011 (cfr. docc. 33-35 in atti deposito ULSS).</p>
<p style="text-align: justify;">12.6. Nell&#8217;ambito del sistema di programmazione in materia sociale e socio-sanitaria è poi prevista a livello locale l&#8217;adozione di appositi Piani di Zona per gli interventi sociali e socio-sanitari, elaborati e approvati dai Comitati dei Sindaci dei distretti (vedi legge n. 328 del 2000, art. 19; legge regionale Veneto n.11 del 2001, art.128; legge regionale Veneto n. 56 del 1994, artt. 5 e 8; legge regionale Veneto n. 19 del 2016, art.26). </p>
<p style="text-align: justify;">Il Piano di Zona &#8220;si configura come specifico strumento di programmazione delle politiche sociali e socio-sanitarie definite a livello locale in coerenza con le linee di indirizzo regionali. Attraverso il piano di zona si programmano la distribuzione e l&#8217;allocazione delle risorse, coerentemente con i vincoli stabiliti su base regionale, nonchè tutti gli interventi sociali e socio &#8211; sanitari del territorio, includendo sia gli interventi consolidati, sia le azioni di potenziamento e di innovazione promosse&#8221; (cfr. Linee Guida per la programmazione dei Piani di Zona approvate con DGR n. 157 del 2010, doc. 18 e 19 in atti deposito ULSS e legge regionale Veneto n.11 del 2001, art.128, commi 5 e 5 bis &#8220;5. Il piano di zona, di cui all&#8217;articolo 8 della legge regionale n. 56/1994 e agli articoli 4 e 5 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5, nonchè previsto dall&#8217;articolo 19 della legge n. 328/2000, è lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e dell&#8217;integrazione sociosanitaria. 5 bis. In conformità  ai principi contenuti nello Statuto, il piano di zona è anche strumento di programmazione delle politiche sociali e socio-sanitarie definite a livello locale in coerenza con la programmazione regionale.&#8221;). </p>
<p style="text-align: justify;">Tale Piano contiene tutti gli interventi sociali e socio-sanitari, pubblici e privati, siano essi riferiti al territorio comunale, sovracomunale, distrettuale o all&#8217;intero ambito territoriale di riferimento dell&#8217;Azienda ULSS, ivi compresa la programmazione del sistema dell&#8217;offerta residenziale o semiresidenziale, in coerenza con la programmazione regionale (cfr. Linee Guida cit.).</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo quanto previsto dalle Linee Guida regionali per la predisposizione dei Piani di Zona, approvate con DGR n. 157 del 2010, e in coerenza con la programmazione regionale, sono stati quindi approvati i Piani di Zona per il periodo 2011-2015. </p>
<p style="text-align: justify;">A seguito della riforma del sistema sanitario regionale e della ridefinizione dell&#8217;assetto organizzativo delle Aziende ULSS, di cui alla legge regionale n.19 del 2016, la Regione Veneto ha ritenuto necessario prorogare al 31.12.2018 la validità  dei Piani di Zona 2011-2015, in considerazione del complesso percorso di riorganizzazione in atto, fermo restando l&#8217;aggiornamento dei Piani di Zona da parte dei Comitati dei Sindaci in sede di ripianificazione annuale (cfr. DGR n. 2174 del 2016, doc.37 in atti deposito ULSS).</p>
<p style="text-align: justify;">12.7. Premesso tale quadro generale, va rilevato che, nell&#8217;ambito del processo programmatorio sopra descritto e in vista dell&#8217;aggiornamento del Piano di Zona per l&#8217;anno 2016, con nota prot. 17601 del 30 maggio 2016, l&#8217;allora Azienda ULSS n. 7 di Pieve di Soligo, come controdedotto dalla ULSS 2 e dalla Regione, aveva inviato a tutti i Centri erogatori di servizi socio-assistenziali a non autosufficienti della zona (ivi compreso l&#8217;Istituto Cesana Malanotti) una tabella ricognitiva dell&#8217;offerta di residenzialità  prevista dalla pianificazione 2011-2015, richiedendo a ciascun centro assistenziale di segnalare il proprio interesse alla realizzazione di nuovi posti letto per anziani (cfr. doc. 38 in atti deposito ULSS), e, in quell&#8217;occasione, l&#8217;Istituto Cesana Malanotti ha confermato di non avere interesse, nel prossimo futuro, alla realizzazione di nuovi posti-letto destinati a soggetti non autosufficienti.</p>
<p style="text-align: justify;">Con delibera del 21 dicembre 2016, n. 1497, pertanto, l&#8217;ex Azienda ULSS n. 7 ha recepito il Piano Locale per la non autosufficienza per la residenzialità  2011-2016, parte integrante del Piano di Zona 2011-2016, secondo l&#8217;aggiornamento disposto dalla locale Conferenza dei Sindaci nella seduta del 14 dicembre 2016 (cfr. doc. 40 in atti deposito ULSS), distribuendo tutti i posti letto ancora disponibili nella programmazione e dando, quindi, completa attuazione alle previsioni regionali in termini di allocazione dei posti letto per anziani non autosufficienti. </p>
<p style="text-align: justify;">12.8. La Regione, poi, con DGR n. 1974 del 2018 (doc. 63 in atti deposito ULSS) ha ritenuto necessario prorogare ulteriormente la validità  dei Piani di Zona 2011-2015 al 31 dicembre 2019 (fatto salvo comunque l&#8217;aggiornamento degli stessi in sede di ripianificazione annuale), in considerazione del complesso processo di completamento attuativo della riforma del sistema sanitario regionale di cui alla legge regionale n. 19 del 2016, e ha previsto l&#8217;estensione dell&#8217;applicazione delle &#8220;indicazioni per la ripianificazione dei Piani di Zona anno 2018 dell&#8217;Area Sanità  e Sociale (nota prot. n. 294080 del 11/07/2018)&#8221; anche per l&#8217;anno 2019, per cui &#8220;eventuali unità  di offerta non rientranti nella programmazione &#8230; non sono oggetto di rilevazione nell&#8217;ambito del Piano di Zona&#8221; (cfr. doc. 62 e 63 in atti deposito ULSS). </p>
<p style="text-align: justify;">Tale delibera, come detto sopra al paragrafo 11, è stata tardivamente impugnata dall&#8217;Istituto ricorrente e deve pertanto ritenersi consolidata. </p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, considerata la complessità  dell&#8217;intervenuta riforma del sistema sanitario regionale di cui alla legge regionale n. 19 del 2016, con le sue ricadute in termini organizzativi e programmatori, considerati i tempi di formazione del nuovo Piano socio-sanitario (approvato con la legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018) con cui, tenendo conto delle evoluzioni economiche, sociali e culturali in atto e del cambiamento dei bisogni della popolazione, sono stati stabiliti gli indirizzi di programmazione per il quinquennio 2019-2023, considerati i tempi di istruttoria e adozione delle conseguenti nuove Linee Guida per la programmazione dei Piani di Zona che erano in corso di valutazione, e considerato altresì¬ che, come controdedotto condivisibilmente dalla Regione, dai dati risultanti dalla banca dati regionale aggiornati al 7.1.2020, distinti per le diverse Aziende sanitarie (risultanze non oggetto di contestazione) nell&#8217;ambito dell&#8217;Azienda ULSS n. 2 la programmazione regionale non può comunque dirsi in concreto esaurita poichè vi sono realtà  territoriali dove i posti letto programmati non hanno ricevuto in concreto attuazione, non può ritenersi irragionevole la scelta della Regione di prorogare i Piani di Zona 2011-2015 al 31 dicembre 2019, fatto salvo l&#8217;aggiornamento in sede di ripianificazione annuale, e anche le indicazioni per la ripianificazione di Zona 2019 , secondo cui &#8220;eventuali unità  di offerta non rientranti nella programmazione &#8230; non sono oggetto di rilevazione nell&#8217;ambito del Piano di Zona&#8221; possono ritenersi legittime, in quanto coerenti con il complessivo sistema dei diversi livelli di programmazione operante in materia socio-sanitaria e con l&#8217;esigenza di raccordo a livello regionale.</p>
<p style="text-align: justify;">12.9. Considerata, quindi, l&#8217;intervenuta e consolidata proroga della programmazione dei Piani di Zona 2011-2015 e considerato che la Regione Veneto non aveva aumentato il numero di posti letto autorizzabili/accreditabili e che questi erano giÃ  stati assegnati per intero nel Distretto di Pieve di Soligo in sede di pregressa programmazione, il Comitato dei Sindaci del predetto Distretto non poteva, come vorrebbe invece parte ricorrente, autonomamente e a prescindere dalla programmazione regionale e dal nuovo ciclo programmatorio, inserire i ben 140 posti letto per anziani non autosufficienti richiesti dall&#8217;Istituto, da realizzare peraltro tutti nel comune di Vittorio Veneto, nell&#8217;aggiornamento del Piano di Zona 2019, pena il venire meno del raccordo con la pianificazione regionale in termini di efficiente allocazione territoriale dei servizi e di garanzia di equilibrio complessivo del sistema, tenuto conto altresì¬ che la programmazione regionale dei posti letto per persone anziane non autosufficienti non può dirsi in concreto ancora esaurita.</p>
<p style="text-align: justify;">12.10. Infatti, in relazione a quanto dedotto da parte ricorrente con riferimento al fatto che il fabbisogno di posti letto per anziani non autosufficienti individuato dalla Regione sarebbe totalmente superato, anche alla luce della lista di attesa per l&#8217;Istituto Cesana Malanotti (lista di attesa che riguarda circa 240 persone che, perà², in sostanza hanno comunque espresso preferenze multiple per diverse strutture del Distretto e non per il solo Istituto Cesana Malanotti), va rilevato, sulla base delle risultanze della banca dati regionale (risultanze non contestate da parte ricorrente), che rispetto ai posti massimi previsti dalla programmazione regionale nell&#8217;ambito della ULSS 2 risultano ancora n. 330 posti letto da autorizzare all&#8217;esercizio e, in particolare, relativamente al distretto 7 dell&#8217;Azienda ULSS n. 2 (Pieve di Soligo) la citata DGR n. 2243 del 2013 ha programmato n. 1606 posti letto autorizzabili/accreditabili, che, come giÃ  detto, sono stati tutti assegnati con la programmazione di Zona, ma di questi restano ancora circa 130 posti letto da autorizzare all&#8217;esercizio, di cui n. 20 riguardanti l&#8217;Istituto ricorrente (cfr. aggiornamento del Piano di zona 2019, nella parte dedicata alla &#8220;Area persone anziane&#8221; di detto distretto, doc. 61 in atti deposito ULSS, pag. 118 e ss.).</p>
<p style="text-align: justify;">12.11. Pertanto, tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, legittimamente nell&#8217;aggiornamento del Piano di Zona approvato per il 2019 è stato previsto il rinvio dell&#8217;esame dell&#8217;istanza dell&#8217;Istituto Cesana Malanotti al prossimo ciclo di programmazione 2020-2022 e alla complessiva istruttoria che verrà  fatta in tale sede anche in relazione ai criteri di valutazione: ciclo di programmazione che è stato giÃ  avviato con l&#8217;adozione delle Linee Guida da parte della Regione con delibera di giunta n. 426 in data 9 aprile 2019 (cfr. docc. 44-45 in atti deposito ULSS) e che è in corso (l&#8217;Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana e la ULSS hanno giÃ  a settembre 2019 organizzato un apposito incontro seminariale rivolto agli operatori del settore sulla nuova programmazione 2020-2022, cfr. doc. 64-65 in atti deposito ULSS), per cui non si può dire che sussista un rinvio &#8220;sine die&#8221; della programmazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Con DGR n. 426 in data 9 aprile 2019, infatti, ad esito del complesso processo di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, sono state approvate le nuove Linee guida per la predisposizione, secondo criteri di programmazione integrata e partecipata, dei Piani di Zona 2020-2022, in cui dovranno essere indicati non solo i bisogni consolidati, ma anche i bisogni emergenti, ed è a tale nuovo di ciclo di programmazione, e non sine die, e ai relativi criteri che in tale sede saranno individuati, che il Piano di Zona-ripianificazione 2019 ha demandato l&#8217;esame della richiesta dell&#8217;Istituto ricorrente e delle altre richieste degli operatori del settore pervenute dal territorio.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, la pretesa dell&#8217;Istituto ricorrente di volersi vedere assegnati ben 140 nuovi posti letto per anziani non autosufficienti nel solo Comune di Vittorio Veneto in sede di mero aggiornamento del piano di Zona per il 2019 e a prescindere dalla programmazione regionale del fabbisogno e dalle valutazioni complessive demandate al nuovo ciclo programmatorio 2020-2022, che, come previsto dalle Linee guida giÃ  approvate, riguarderanno anche i bisogni emergenti, non può ritenersi legittima.</p>
<p style="text-align: justify;">12.12. Quanto, poi, ai posti letto per i disabili richiesti dall&#8217;Istituto, se da un lato la programmazione regionale nel distretto, disposta con la DGR n. 4589 del 2007, allegato B, come dedotto da parte ricorrente non è ancora esaurita, va considerato perà² che, secondo quanto prodotto dalla ULSS2 in giudizio (vedi doc. 66 in atti deposito ULSS 2), a fronte dell&#8217;aumento richiesto dall&#8217;Istituto di 60 posti letto per disabili, il numero di persone in lista di attesa per Comunità  Alloggio e RSA per l&#8217;intero distretto di Pieve di Soligo è molto limitato e, pertanto, considerata la sproporzione tra la domanda riscontrata nell&#8217;intero distretto e la richiesta dell&#8217;Istituto di vedersi assegnati ben 60 posti letto nel solo Comune di Vittorio Veneto, non si può considerare palesemente irragionevole la scelta dell&#8217;amministrazione di demandare l&#8217;esame anche di questa richiesta alle valutazioni complessive che verranno fatte in sede di nuovo ciclo programmatorio 2020-2022. </p>
<p style="text-align: justify;">12.13. Quanto alle censure relative al dedotto mancato coinvolgimento dell&#8217;Istituto nel procedimento di aggiornamento del Piano di Zona 2019, le stesse sono prive di pregio considerato che si tratta di atti di pianificazione e programmazione e che, comunque, nei fatti la partecipazione si è in sostanza realizzata, avendo l&#8217;Istituto segnalato con apposite note alla ULSS 2, al Comitato dei Sindaci del distretto di Pieve di Soligo e alla Conferenza dei Sindaci dell&#8217;ULSS 2, le proprie richieste, evidenziando le ragioni a sostegno delle stesse. </p>
<p style="text-align: justify;">12.14. Infine, alla luce di quanto giÃ  sopra evidenziato in relazione allo specifico caso di specie e tenuto conto della recente giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia riportata al paragrafo 12.1., le censure relative all&#8217;illegittimità  costituzionale e al contrasto con i principi e la disciplina eurounitaria non possono ritenersi fondate. </p>
<p style="text-align: justify;">13. Per quanto sopra esposto, pertanto, il secondo ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, è da considerarsi in parte irricevibile e per il resto va respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">14. In definitiva, il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili e il secondo ricorso per motivi aggiunti va dichiarato in parte irricevibile e per il resto va respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">15. Le spese di lite possono essere compensate, considerata la complessità  e peculiarità  delle questioni controverse.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dichiara improcedibili il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dichiara il secondo ricorso per motivi aggiunti in parte irricevibile e per il resto lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese di lite compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Alessandra Farina, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Marco Rinaldi, Primo Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-31-3-2020-n-324/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2020 n.324</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2020 n.3730</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-31-3-2020-n-3730/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-31-3-2020-n-3730/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2020 n.3730</a></p>
<p>Eds Infrastrutture S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ugo Luca Savio De Luca e Annalisa Ciociano, contro Autorità  Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, nei confronti Anas S.p.a., in persona del legale rappresentante</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-31-3-2020-n-3730/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2020 n.3730</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-31-3-2020-n-3730/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2020 n.3730</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Eds Infrastrutture S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ugo Luca Savio De Luca e Annalisa Ciociano,  contro Autorità  Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato,  nei confronti Anas S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato,</span></p>
<hr />
<p>Sussiste un potere dell&#8217;ANAC di disporre l&#8217;iscrizione nel casellario informatico delle notizie &#8220;utili&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Contratti della PA- ANAC &#8211; iscrizione nel casellario delle notizie &#8220;utili&#8221; ex art. 8, comma 2, lett. dd), del d.p.r. n. 207/2010- successiva abrogazione &#8211; non rileva &#8211; ratio. <br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em> Sussiste un potere dell&#8217;ANAC di disporre l&#8217;iscrizione nel casellario informatico delle notizie &#8220;utili&#8221; e che tale potere è esercitato &#8211; ed esercitabile &#8211; senza soluzione di continuità , anche dopo l&#8217;abrogazione dell&#8217;art. 8, comma 2, lett. dd), del d.p.r. n. 207/2010, in quanto tale attività  è funzionale al compito assegnato all&#8217;Autorità  di supportare, attraverso la facilitazione dello scambio di informazioni, le stazioni appaltanti.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 31/03/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 03730/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 04259/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 4259 del 2019, proposto da <br /> Eds Infrastrutture S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ugo Luca Savio De Luca e Annalisa Ciociano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Ugo Luca Savio De Luca in Roma, via Federico Rosazza 32; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Autorità  Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Anas S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento,</p>
<p style="text-align: justify;">previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento dell&#8217;Autorità  Nazionale Anticorruzione con il quale è stata disposta l&#8217;annotazione nel Casellario informatico comunicato con nota n. prot. 0016102 del 26.2.2019;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè della nota prot. ANAC n. 73197 del 4.9.2018 di avvio del procedimento di inserimento dell&#8217;annotazione nel Casellario informatico;</p>
<p style="text-align: justify;">del rigetto opposto dall&#8217;Autorità  Nazionale Anticorruzione alla integrazione dell&#8217;annotazione con il testo e/o le notizie utili segnalate da EDS Infrastrutture S.p.a. con nota del 4.10.2018;</p>
<p style="text-align: justify;">di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale;</p>
<p style="text-align: justify;">ove occorrer possa,</p>
<p style="text-align: justify;">della nota prot. ANAC n. 0022956 del 20.3.2019, con la quale l&#8217;Autorità  Nazionale Anticorruzione ha provveduto ad accogliere la richiesta di integrazione del testo dell&#8217;annotazione proposta dalla società  Grandi Lavori Fincosit S.p.a.;</p>
<p style="text-align: justify;">di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas S.p.a. e dell&#8217;Autorità  Nazionale Anticorruzione;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2020 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con il ricorso in epigrafe EDS Infrastrutture s.p.a. ha impugnato il provvedimento con cui l&#8217;Autorità  Nazionale Anticorruzione, a conclusione di un procedimento avviato ai sensi dell&#8217;art. 213, comma 10 del d.lgs. 50 del 2016, le ha comunicato, il 26 febbraio 2019, l&#8217;inserimento nell&#8217;Area B del Casellario Informatico dell&#8217;annotazione della risoluzione da parte dell&#8217;ANAS del contratto di appalto per la &#8220;Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione della nuova S.S.195 &#8220;Sulcitana&#8221; tratto Cagliari-Pula. Lotti 1° e 3° e Opera Connessa Sud&#8221;, sottoscritto con l&#8217;A.T.I. Grandi Lavori Fincosit S.p.a. &#8211; E.D.S. Infrastrutture S.p.a., ai sensi dell&#8217;art. 136, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. 163/2006, per grave ritardo, grave irregolarità  e grave inadempimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il procedimento era stato avviato con nota dell&#8217;ANAC del 4 settembre 2018 a seguito della segnalazione effettuata dall&#8217;ANAS il 25 giugno 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente ha esposto che il contratto d&#8217;appalto stipulato con l&#8217;ANAS prevedeva un termine complessivo per l&#8217;ultimazione dell&#8217;opera pari a 1150 giorni naturali e consecutivi, salvo il tempo necessario all&#8217;amministrazione aggiudicatrice per l&#8217;approvazione del progetto esecutivo; tuttavia nel corso dell&#8217;appalto si erano registrati ritardi esecutivi dovuti a ritrovamenti archeologici, alla risoluzione di interferenze, ai maggiori scavi conseguenti alle bonifiche geotecniche e all&#8217;indisponibilità  di aree per lo stoccaggio dei maggiori volumi di scavo, tanto che, a causa dei ritardi esecutivi, la stazione appaltante aveva concesso una proroga di 610 giorni del termine per l&#8217;ultimazione dei lavori.</p>
<p style="text-align: justify;">Nonostante ciò l&#8217;ANAS, con nota del 21 maggio 2018, aveva contestato all&#8217;ATI presunti inadempimenti e ritardi giÃ  addotti nell&#8217;Ordine di servizio n. 29 del 24.1.2017 e, ancor prima, nell&#8217;Ordine di servizio n. 27 del 28.7.2016; Grandi Lavori Fincosit aveva fornito le giustificazioni richieste e, contestualmente, aveva diffidato ANAS a metterla in condizioni di ultimare i lavori.</p>
<p style="text-align: justify;">Non avendo ANAS dato corso ad alcuno degli adempimenti richiesti, con nota del 15 giugno 2018 l&#8217;appaltatrice aveva comunicato l&#8217;intervenuta risoluzione di diritto del contratto nonchè l&#8217;avvio del ripiegamento del cantiere a partire dal giorno successivo.</p>
<p style="text-align: justify;">In pari data, appena ricevuta la risoluzione operata da Grandi Lavori Fincosit, anche ANAS aveva comunicato la risoluzione contrattuale per l&#8217;asserito inadempimento dell&#8217;ATI alle richieste contenute nell&#8217;Ordine di servizio n. 29 del 24.1.2017, dandone altresì¬ notizia all&#8217;ANAC.</p>
<p style="text-align: justify;">Il 7 dicembre 2018 GLF aveva notificato ad ANAS atto di citazione innanzi al Tribunale di Roma al fine di sentir accertare l&#8217;intervenuta risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento e, comunque, per fatto dell&#8217;Amministrazione appaltante.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel frattempo, con nota del 4 ottobre 2018, la ricorrente aveva comunicato all&#8217;ANAC di avere diffidato la stazione appaltante ad informare la stessa autorità  della propria estraneità , quale mandante di ATI verticale, rispetto alle contestazioni poste alla base della risoluzione contrattuale avanzata da ANAS, chiedendo il rigetto dell&#8217;istanza di annotazione e, in subordine, che il relativo testo fosse integrato con la precisazione che &#8220;<i>la risoluzione contrattuale non è ascrivibile alla mandante EDS Infrastrutture S.p.A.</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale richiesta si fondava sul fatto che le contestazioni avanzate da ANAS si riferivano esclusivamente alle lavorazioni spettanti all&#8217;impresa mandataria, come confermato dalla stessa nella propria memoria depositata presso l&#8217;ANAC in data 29.9.2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò in quanto l&#8217;ATI in questione era un raggruppamento di tipo &#8220;verticale&#8221;, in cui la mandataria Grandi Lavori Fincosit S.p.a. aveva il compito di eseguire il 95% dei lavori (rientranti nelle categorie OG3, OG13, OS10, OS11, OS12, OS 21, OS34), mentre la mandante, odierna ricorrente, doveva eseguire il 5% dei lavori (rientranti nella categoria OG11); pertanto, ai sensi dell&#8217;articolo 37, comma 5 del d.lgs. n. 163/2016, EDS rispondeva soltanto per le prestazioni dalla stessa assunte, in quanto la responsabilità  per eventuali inadempimenti della mandataria, nel raggruppamento di tipo verticale, non si estendeva alle mandanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Nonostante le suesposte deduzioni, ANAC, dopo aver richiesto chiarimenti sul punto alla stazione appaltante, aveva concluso il procedimento disponendo l&#8217;annotazione impugnata, alla quale veniva aggiunto unicamente che la risoluzione del contratto di appalto nei confronti dell&#8217;ATI avrebbe operato &#8220;<i>con gli effetti e nei limiti dettati dall&#8217;atto di costituzione della stessa</i>&#8220;; veniva inoltre inserita, su istanza di Grandi Lavori Fincosit, la menzione della causa dalla stessa iniziata presso il Tribunale di Roma. </p>
<p style="text-align: justify;">A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:</p>
<p style="text-align: justify;">I. violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 del d.lgs. 163/2006, dell&#8217;art. 8 d.P.R. n. 207/2010, e dell&#8217;art. 213 d.lgs. n. 50/2016, eccesso di potere per omessa/carente istruttoria, carenza di presupposti, travisamento, sulla illegittimità  dell&#8217;annotazione, eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto &#8211; difetto di istruttoria e di motivazione &#8211; violazione del principio di proporzionalità  e ragionevolezza, in quanto il procedimento era stato avviato dall&#8217;ANAS ai sensi dell&#8217;art. 8, comma 2, lett. p), d.P.R. n. 207/2010, poi abrogato dall&#8217;art. 217 d.lgs. n. 50/2016, con la conseguenza che attualmente le notizie da riportare nel casellario dovevano ritenersi solo quelle rilevanti per le esclusioni di cui all&#8217;art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, mentre l&#8217;annotazione in questione non rientrava in tale ambito.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, anche ritenendo che l&#8217;annotazione nel Casellario informatico dell&#8217;Autorità  costituisse un potere esercitabile anche dopo l&#8217;abrogazione dell&#8217;art. 8, c. 2 lett. dd) del d.P.R. 207/2010, nel caso di specie l&#8217;annotazione era illegittima, in quanto l&#8217;Autorità  non aveva tenuto conto delle circostanze rappresentatele da GLF e da EDS in ordine ai ritardi nell&#8217;esecuzione del contratto, alla risoluzione dello stesso e alle relative responsabilità , dando conto della causa pendente al riguardo ma non della natura dell&#8217;ATI e dell&#8217;estraneità  di EDS alle contestazioni poste alla base della risoluzione contrattuale.</p>
<p style="text-align: justify;">II. Violazione e falsa applicazione ed interpretazione degli artt. 37, comma 5, 38, comma 1-ter, e 136 del d.lgs. 163/2006 nonchè dell&#8217;art. 8, comma 2, lettera s), del d.P.R. 207/2010 &#8211; violazione della l. 241/1990, eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto, eccesso di potere per omessa/carente istruttoria, carenza di presupposti, travisamento, sulla illegittimità  dell&#8217;annotazione, eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto &#8211; difetto di istruttoria e di motivazione &#8211; violazione del principio di proporzionalità  e ragionevolezza, in quanto la ricorrente, quale mandante dell&#8217;ATI verticale, aveva il compito di eseguire tutte le lavorazioni di cui alla categoria OG11 (pari al 5% dell&#8217;importo contrattuale) e, pertanto, ai sensi dell&#8217;articolo 37, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, soltanto per l&#8217;esecuzione di tali lavorazioni era responsabile nei confronti di ANAS, mentre le inadempienze e ritardi contestati attenevano alle prestazioni contrattuali di GLF.</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono costituite l&#8217;ANAC e l&#8217;ANAS chiedendo il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;esito della camera di consiglio dell&#8217;8 maggio 2019 questa Sezione, ritenuto che l&#8217;esigenza cautelare prospettata potesse trovare adeguata tutela attraverso la fissazione della data di trattazione del merito della controversia, ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato a tal fine l&#8217;udienza pubblica del 26 febbraio 2020, alla quale la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il provvedimento in esame l&#8217;Autorità  Nazionale Anticorruzione, a conclusione del procedimento avviato ai sensi dell&#8217;art. 213, comma 10 del d.lgs. 50 del 2016, ha inserito nell&#8217;Area B del Casellario Informatico l&#8217;annotazione della risoluzione, da parte dell&#8217;ANAS, del contratto di appalto per la &#8220;Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione della nuova S.S.195 &#8220;Sulcitana&#8221; tratto Cagliari-Pula. Lotti 1° e 3° e Opera Connessa Sud&#8221;, sottoscritto con l&#8217;A.T.I. Grandi Lavori Fincosit S.p.a. &#8211; E.D.S. Infrastrutture S.p.a., ai sensi dell&#8217;art. 136, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. 163/2006, per grave ritardo, grave irregolarità  e grave inadempimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato che il provvedimento era stato avviato in applicazione dell&#8217;art. 8 d.p.r. n. 207/2010, abrogato dall&#8217;art. 217 d.lgs. n. 50/2016; in conseguenza dell&#8217;abrogazione della norma, nel casellario avrebbero potuto essere riportate unicamente le notizie rilevanti ai fini dell&#8217;esclusione ai sensi dell&#8217;art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, tra le quali non rientrava l&#8217;annotazione in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto deve osservarsi che, nel caso di specie, l&#8217;ANAC ha fatto applicazione dell&#8217;art. 8, comma 2, lett. dd), del d.p.r. n. 207/2010, norma attualmente abrogata; tuttavia, questa Sezione ha giÃ  avuto modo di affermare che, in linea generale, sussiste un potere dell&#8217;ANAC di disporre l&#8217;iscrizione nel casellario informatico delle notizie &#8220;utili&#8221; e che tale potere è esercitato &#8211; ed esercitabile &#8211; senza soluzione di continuità , anche dopo l&#8217;abrogazione di tale disposizione, in quanto tale attività  è funzionale al compito assegnato all&#8217;Autorità  di supportare, attraverso la facilitazione dello scambio di informazioni, le stazioni appaltanti (TAR Lazio, Sez. I, 28.12.2018, n. 12606, confermata sul punto dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1318 del 21.2.2020).</p>
<p style="text-align: justify;">Dalla lettura complessiva delle norme di cui al d.lgs. n. 50/2016, infatti, si evince la chiara volontà  del legislatore di realizzare un sistema di controlli e vigilanza sulle procedure di affidamento fondato anche sull&#8217;utilizzo di plurimi dati (quali la banca dati nazionale dei contratti pubblici, l&#8217;Osservatorio e il Casellario informatico), per la cui alimentazione non può prescindersi dalla pubblicazione delle c.d. &#8220;notizie utili&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;annotazione, pertanto, costituisce atto a contenuto meramente informativo, che trova piena giustificazione nella funzione surriferita di acquisire e pubblicare ogni notizia ritenuta utile a fini di trasparenza e di corretta conduzione delle procedure a evidenza pubblica (TAR Lazio, Sez. I, 13.12.18, n. 12155).</p>
<p style="text-align: justify;">Deve quindi ritenersi che il potere di disporre l&#8217;iscrizione riguardi, anche dopo l&#8217;abrogazione dell&#8217;art. 8, comma 2, lett. dd), del d.p.r. n. 207/2010, tanto le notizie che, anche indipendentemente dall&#8217;esecuzione dei lavori, sono dall&#8217;Autorità  ritenute utili ai fini della tenuta del casellario, come precedentemente previsto, che quelle rilevanti ai fini dell&#8217;esclusione dalla gara, oggi codificate dall&#8217;art. 80 del d.lgs. n. 50/2016. </p>
<p style="text-align: justify;">Di conseguenza la vicenda afferente la risoluzione del contratto appaltato all&#8217;ATI Grandi Lavori Fincosit-EDS Infrastrutture, oggetto dell&#8217;annotazione impugnata, rientra pienamente nell&#8217;ambito di tale potere. </p>
<p style="text-align: justify;">Nella seconda parte del motivo la ricorrente ha dedotto, tuttavia, che, anche ritenendo che l&#8217;annotazione nel Casellario informatico dell&#8217;Autorità  costituisse un potere esercitabile anche dopo l&#8217;abrogazione dell&#8217;art. 8, c. 2 lett. dd) del D.P.R. 207/2010, nel caso di specie l&#8217;annotazione era illegittima, in quanto l&#8217;Autorità  non aveva tenuto conto delle circostanze rappresentatele da Grandi Lavori Fincosit e da EDS Infrastrutture in ordine ai ritardi nell&#8217;esecuzione del contratto, alla risoluzione dello stesso e alle relative responsabilità , dando conto della causa pendente al riguardo ma non della natura dell&#8217;ATI e dell&#8217;estraneità  di EDS Infrastrutture alle contestazioni poste alla base della risoluzione contrattuale.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale assunto, che può essere esaminato congiuntamente al secondo motivo, afferente alle medesime contestazioni, è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;esame della documentazione contrattuale e dall&#8217;atto costitutivo dell&#8217;associazione temporanea di imprese tra Grandi Lavori Fincosit ed EDS Infrastrutture non evidenzia, infatti, elementi idonei a comprovare l&#8217;assunto della natura verticale dell&#8217;ATI in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo l&#8217;interpretazione giurisprudenziale, la possibilità  di dar vita a raggruppamenti di tipo verticale (e di ammetterli ad una gara) sussiste solo laddove la stazione appaltante abbia preventivamente individuato negli atti di gara, con chiarezza, le prestazioni &quot;principali&quot; e quelle &quot;secondarie&quot;. Ciò alla luce dell&#8217;art. 48, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 50/2016 (&quot;le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie&quot;) e in quanto è precluso al partecipante alla gara «procedere di sua iniziativa alla scomposizione del contenuto della prestazione, distinguendo fra prestazioni principali e secondarie», onde ripartirle all&#8217;interno di un raggruppamento di tipo verticale (T.A.R. Toscana, sez. III, 26.7.2018, n.1099; Cons. Stato, Sez. III, 9 maggio 2012, n. 2689).</p>
<p style="text-align: justify;">Tale divieto si giustifica in ragione della disciplina legale della responsabilità  delle imprese riunite in associazione temporanea, ai sensi dell&#8217;art. 48, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, posto che &quot;per i raggruppamenti verticali, [&#8230;] la responsabilità  dei concorrenti che si fanno carico delle parti secondarie del servizio è circoscritta all&#8217;esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, talchè non pare possibile rimettere alla loro libera scelta l&#8217;individuazione delle prestazioni principali e di quelle secondarie (attraverso l&#8217;indicazione della parte del servizio di competenza di ciascuno) e la conseguente elusione della norma in materia di responsabilità  solidale, in assenza di apposita previsione del bando di gara&quot; (Cons. Stato, V, 7.12.2017, n. 5772).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, il contratto di appalto oggetto della segnalazione all&#8217;Anac non prevedeva una distinzione tra le prestazioni da eseguire dalle due componenti del raggruppamento; l&#8217;atto di costituzione dell&#8217;ATI disponeva, al riguardo, che l&#8217;associazione era di tipo verticale e che i lavori oggetto del contratto sarebbero stati eseguiti per il 95% da Grandi Lavori Fincosit s.p.a. e per il 5% da EDS Infrastrutture; nessuna ulteriore specificazione risulta contenuta nel contratto di appalto e nell&#8217;atto costitutivo dell&#8217;a.t.i. circa la distinzione per categorie dei lavori da eseguire.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto all&#8217;autonoma qualificazione come verticale del raggruppamento contenuta nell&#8217;atto di costituzione, deve osservarsi che la stessa non può assumere alcun rilievo, secondo i principi sopra riportati, in difetto di conferma di tale caratteristica da parte della stazione appaltante e, quindi, di accordo tra le parti in ordine al regime di ripartizione delle responsabilità .</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, dalla documentazione prodotta risulta una distinzione solo quantitativa in percentuale nelle opere da eseguire, come tale non idonea a demarcare una ripartizione tra le lavorazioni e le rispettive responsabilità  delle ditte associate.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel medesimo senso depone poi lo stesso atto costitutivo dell&#8217;ATI, nel quale è espressamente prevista la responsabilità  solidale di entrambe le società  nei confronti della stazione appaltante (&#8220;&#038;le società  riunite in Raggruppamento Temporaneo di Imprese assumono vincolo di solidarietà  nei confronti dell&#8217;Amministrazione aggiudicatrice&#8221;); anche tale espressa pattuizione evidenzia la natura orizzontale, e non verticale, del raggruppamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, confermata la natura orizzontale dell&#8217;associazione di imprese e la responsabilità  solidale delle stesse nei confronti della stazione appaltante, l&#8217;inserimento dell&#8217;annotazione anche nei confronti della ricorrente non presenta i profili di illegittimità  denunciati.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo deve evidenziarsi, altresì¬, che l&#8217;ANAC ha provveduto correttamente ad accertare, interloquendo con l&#8217;interessata e con la stazione appaltante, sia le vicende afferenti alla risoluzione del contratto che la natura delle rispettive responsabilità : nell&#8217;annotazione è stata, infatti, inserita non solo la menzione della causa iniziata presso il Tribunale di Roma da Grandi Lavori Fincosit per la risoluzione del contratto, ma anche la precisazione che la risoluzione del contratto di appalto nei confronti dell&#8217;ATI operava &#8220;con gli effetti e nei limiti dettati dall&#8217;atto di costituzione della stessa&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, anche sotto tale profilo non si ravvisano nell&#8217;annotazione i profili di illegittimità  contestati.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso va quindi respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei confronti dell&#8217;ANAC, mentre possono essere compensate, in considerazione delle peculiarità  della vicenda intercorsa tra le parti, nei confronti dell&#8217;ANAS.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;</p>
<p style="text-align: justify;">condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell&#8217;ANAC delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.000 oltre accessori di legge; </p>
<p style="text-align: justify;">compensa le spese nei confronti dell&#8217;ANAS.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Antonino Savo Amodio, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-31-3-2020-n-3730/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2020 n.3730</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2020 n.2186</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-31-3-2020-n-2186/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-31-3-2020-n-2186/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2020 n.2186</a></p>
<p>Marco Lipari, Presidente, Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore; PARTI: (Q. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio De Portu, Francesco Tassone, c. Asl Br, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierandrea Piccinni, Maurizio Nunzio Cesare Friolo e nei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-31-3-2020-n-2186/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2020 n.2186</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-31-3-2020-n-2186/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2020 n.2186</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marco Lipari, Presidente, Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Q. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio De Portu, Francesco Tassone, c. Asl Br, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierandrea Piccinni, Maurizio Nunzio Cesare Friolo e nei confronti di R. Diagnostics S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Franco Ferrari)</span></p>
<hr />
<p>Bando di gara e potere discrezionale della stazione appaltante</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Appalti pubblici &#8211; bando di gara &#8211; prescrizioni selettive &#8211; potere discrezionale della stazione appaltante &#8211; va riconosciuto &#8211; sindacato del giudice amministrativo &#8211; limiti.<br /> <br /> 2.- Appalti pubblici &#8211; bando di gara -ampiezza o esiguità  degli operatori potenzialmente offerenti &#8211; legittimità  &#8211; non è elemento ex se decisivo.<br /> <br /> 3.- Appalti pubblici &#8211; bando di gara &#8211; prescrizioni del capitolato &#8211; caratteristiche di prodotto particolarmente selettive &#8211; caratteristiche scientificamente preferibili &#8211; necessità  &#8211; va esclusa.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. La determinazione del contenuto del bando di gara, e delle relative prescrizioni selettive, costituisce espressione un potere discrezionale in base al quale la stazione appaltante può ricercare sul mercato prodotti particolarmente funzionali ed efficaci rispetto agli interessi di cui essa è attributaria, &#8220;ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell&#8217;interesse pubblico concreto, oggetto dell&#8217;appalto da affidare. Le scelte così¬ operate, ampiamente discrezionali, impingono nel merito dell&#8217;azione amministrativa e si sottraggono, pertanto, al sindacato del giudice amministrativo, salvo che non siano ictu oculi manifestamente irragionevoli, irrazionali, arbitrarie o sproporzionate, specie avuto riguardo alla specificità  dell&#8217;oggetto e all&#8217;esigenza di non restringere la platea dei potenziali concorrenti e di non precostituire situazioni di privilegi.</em></div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;"><em>2. Non rileva l&#8217;esiguità  ovvero l&#8217;ampiezza di un plurimo numero di operatori potenzialmente interessati (numero peraltro condizionato dalla struttura del relativo mercato): ciò che appare decisivo, nello scrutinio di legittimità , è che vi sia una dinamica concorrenziale non impedita dalle caratteristiche della domanda. Invero, il numero in sè degli operatori presenti sul mercato non risulta decisivo anche perchè essendo la condizione di concorrenza funzionale comunque alla conclusione di un contratto relativo al soddisfacimento di un interesse pubblico, tale condizione non può misurarsi in assoluto, ma con riguardo alla logicità  e ragionevolezza dei fattori antagonisti.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>In tesi anche l&#8217;individuazione di un prodotto nella disponibilità  di un solo operatore potrebbe risultare legittima, ove ragionevole, logica e proporzionata rispetto alla finalità  del soddisfacimento dell&#8217;interesse pubblico portato dalla stazione appaltante.</em></div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;"><em>3. I logici e razionali limiti del potere della stazione appaltante nel richiedere caratteristiche di prodotto particolarmente selettive non impongono che tali caratteristiche siano scientificamente preferibili in assoluto, purchè sia non illogica, in ragione della plausibile maggiore efficacia nell&#8217;ambito della gestione e dell&#8217;organizzazione del relativo servizio pubblico, la scelta di premiare particolari attitudini in funzione del concreto impiego del prodotto, nella specifica realtà  considerata. Ciò in quanto il giudizio relazionale fra interesse pubblico da soddisfare e mezzi prescelti allo scopo non può evidentemente essere inteso in chiave puramente astratta, ma va attualizzato in relazione alle concrete e peculiari esigenze specifiche di cui la stazione appaltante debba farsi carico, e in tale prospettiva va operato il giudizio di logicità  e ragionevolezza delle prescrizioni del capitolato.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 31/03/2020<br /> <strong>N. 02186/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 08117/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 8117 del 2019, proposto da Q. S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio De Portu, Francesco Tassone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Claudio De Portu in Roma, via Flaminia 354;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Asl Br, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierandrea Piccinni, Maurizio Nunzio Cesare Friolo, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Barbara Cataldi in Roma, via Antonio Corseto n. 29;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> R. Diagnostics S.p.A., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta 142;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 01335/2019, resa tra le parti.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl Br e di R. Diagnostics S.p.A.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2020 il Cons. Giovanni Tulumello e uditi per le parti gli avvocati Claudio De Portu, Gaetano Zurlo su delega di Pierandrea Piccinni e Giuseppe Franco Ferrari;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con sentenza n. 1335/2019, pubblicata il 22 luglio 2019, il T.A.R. Puglia, Sezione staccata di Lecce, II Sezione, ha respinto il ricorso proposto dalla s.r.l. Q., ed i connessi ricorsi per motivi aggiunti, con i quali erano stati impugnati sia la <em>lex specialis</em> che gli atti di aggiudicazione in favore di R. Diagnostic s.p.a della procedura aperta in unione di acquisto tra le Aziende Sanitarie della Regione Puglia per l&#8217;affidamento della fornitura in service quinquennale di sistemi diagnostici e prodotti per screening molecolare HPV-HR, relativamente al lotto n. 1.<br /> Con ricorso in appello notificato il 30 settembre 2019, e depositato il successivo 7 ottobre, la ricorrente in primo grado ha impugnato la sentenza sopra indicata.<br /> Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso in appello, la A.S.L. di Brindisi e R. Diagnostic s.p.a.<br /> Alla camera di consiglio del 24 ottobre 2019, fissata per l&#8217;esame della domanda cautelare, sull&#8217;accordo delle parti il ricorso è stato rinviato al merito.<br /> Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2020 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione.<br /> 2. I provvedimenti impugnati in primo grado concernono la procedura aperta per l&#8217;affidamento della fornitura in service quinquennale di sistemi diagnostici e prodotti per screening molecolare HPV-HR (con riferimento al lotto n. 1).<br /> L&#8217;odierna appellante ha contestato in primo grado sia la legittimità  dei requisiti richiesti dalla legge di gara in merito ai prodotti da offrire e i punteggi attribuiti agli stessi, sia la valutazione che in concreto è stata operata, nonchè la combinazione &#8211; in tesi, irragionevolmente restrittiva della concorrenza &#8211; fra tali fattori.<br /> La sentenza appellata, all&#8217;esito di una verificazione eseguita dal prof. Prof. Carlo Federico Perno, dell&#8217;Università  degli Studi di Milano, ha ritenuto che la <em>lex specialis</em> fosse esente dai vizi denunciati nel ricorso introduttivo.<br /> 3. La ASL di Brindisi ha sollevato preliminarmente un&#8217;eccezione di inammissibilità  dell&#8217;appello nei termini seguenti: &#8220;<em>La reale portata della doglianza di controparte è da rinvenirsi, non giÃ  nella definizione di caratteristiche tecnologicamente avanzate da parte della S.A. e ritenute dall&#8217;appellante asseritamente escludenti (cfr. censure formulate in primo grado), ma nel meccanismo di gara formato dalla prevista soglia di sbarramento e dai punteggi eccessivamente premianti tale da inibire a controparte di conseguire la soglia della sufficienza. Ed allora, innanzitutto, il motivo avversario è inammissibile per novità , in violazione dell&#8217;art. 104 CPA, posto che Q. nel primo grado di giudizio non ha mai contestato nè la soglia di sbarramento nè la gradazione dei punteggi; al contrario, innanzi al Giudice di prime cure, Q. aveva contestato esclusivamente la portata escludente dei criteri di gara formulati, poichè -in tesi- ritenuti appannaggio unicamente della controinteressata</em>&#8220;.<br /> L&#8217;eccezione è infondata: l&#8217;appellante ha infatti chiarito che l&#8217;illegittimo risultato che intende censurare è la risultante della combinazione fra la previsione delle caratteristiche tecnologiche dei prodotti richiesti, la soglia di sbarramento e la successiva graduazione dei punteggi.<br /> 4. Sempre in via preliminare va preso atto, ai fini della delimitazione della materia del contendere, che nel ricorso in appello si afferma che i motivi II, III e VI del ricorso introduttivo in primo grado sono stati rinunciati, &#8220;<em>residuando dunque i motivi I, IV e V, nonchè i successivi motivi aggiunti</em>&#8220;.<br /> 5. La critica alla sentenza, quanto al primo motivo del ricorso in appello, concerne essenzialmente l&#8217;esatta valutazione delle conclusioni della verificazione in punto di esistenza di una effettiva concorrenzialità  nella fornitura del prodotto richiesto, alla luce delle prescrizioni del capitolato.<br /> A pag. 9 del ricorso in appello si lamenta che &#8220;<em>il Verificatore incaricato esprime sì¬ un giudizio di complessiva ragionevolezza, dal punto di vista scientifico, delle caratteristiche espresse dalla S.A., ma: &#8211; per un verso, manca di indicare perchè la asserita ragionevolezza delle scelte operate dalla S.A. (in favore di alcune caratteristiche esaminate), avrebbe precluso alla stessa S.A. di ammettere anche altre caratteristiche comunque ragionevoli: profilo, questo, invero e certamente, di appannaggio del Giudice che al riguardo, perà², non si è pronunciato; &#8211; per altro verso, espressamente stigmatizza la &#8220;chiusura&#8221; operata dalla S.A. (riconoscendo la bontà  delle censure azionate): in particolare, laddove la legge di gara ha fissato a monte punteggi eccessivamente premianti in caso di possesso di quelle stesse caratteristiche</em>&#8220;.<br /> Il ricorso in appello critica dunque la formulazione del quesito posto al verificatore: ma critica altresì¬ l&#8217;utilizzo che la sentenza di primo grado ha fatto delle conclusioni della verificazione (&#8220;<em>Il Verificatore ha quindi espresso la seguente considerazione: potenzialmente, vi sarebbero alcune imprese in grado di superare la soglia di sbarramento prevista dalla legge di gara; peraltro, avendo la S.A. previsto un punteggio &quot;eccessivo&quot; in caso di possesso di determinate caratteristiche tecniche, e nullo nel caso contrario, in effetti le imprese concretamente in grado di raggiungere un &quot;risultato utile&quot; sono certamente meno!</em>&#8220;).<br /> L&#8217;appello contesta poi il fatto che la <em>lex specialis</em>ritiene essenziali il possesso di requisiti che solo la controinteressata R. sarebbe in grado di assicurare, o che comunque danno a R. un vantaggio di 20 punti (come ricostruito dal verificatore) rispetto agli altri possibili concorrenti (al massimo altri due): &#8220;<em>Il che vale, dunque e incontestabilmente, ad assicurare a quel solo operatore economico un vantaggio competitivo incolmabile, giacchè le (pochissime) altre imprese che sono potenzialmente in grado partecipare alla gara de qua, non hanno comunque oggettivamente modo di aggiudicarsela. (&#038;.) la S.A. avrebbe dovuto assumersi la responsabilità  di procedere ad un affidamento diretto in favore di R., ai sensi dell&#8217;art. 36 del Codice dei contratti pubblici, come si è reiteratamente osservato giÃ  nel giudizio di primo grado (vd., ad esempio, secondo atto di motivi aggiunti, pag. 12: e su tale aspetto della contestazione il TAR, nulla ha detto)</em>&#8220;.<br /> 6. Il mezzo è infondato.<br /> Va anzitutto osservato che per costante giurisprudenza la determinazione del contenuto del bando di gara, e delle relative prescrizioni selettive, costituisce espressione un potere discrezionale in base al quale la stazione appaltante può ricercare sul mercato prodotti particolarmente funzionali ed efficaci rispetto agli interessi di cui essa è attributaria, &#8220;<em>ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell&#8217;interesse pubblico concreto, oggetto dell&#8217;appalto da affidare. Le scelte così¬ operate, ampiamente discrezionali, impingono nel merito dell&#8217;azione amministrativa e si sottraggono, pertanto, al sindacato del giudice amministrativo, salvo che non siano ictu oculi manifestamente irragionevoli, irrazionali, arbitrarie o sproporzionate, specie avuto riguardo alla specificità  dell&#8217;oggetto e all&#8217;esigenza di non restringere la platea dei potenziali concorrenti e di non precostituire situazioni di privilegi</em>&#8221; (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 6006/2018).<br /> Per le ragioni che seguono non è dato ravvisare nella fattispecie dedotta l&#8217;esistenza di vizi &#8211; nel potere esercitato dalla stazione appaltante &#8211; rilevanti negli indicati limiti del sindacato giurisdizionale, nè il pure dedotto cattivo uso di tale sindacato da parte del primo giudice.<br /> La verificazione eseguita in primo grado è, per questa parte, incentrata sull&#8217;effettiva concorrenzialità  del bando, vale a dire sulla esistenza sul mercato di una pluralità  di prodotti tali da superare la soglia di sbarramento di 50/70 individuata dalla legge di gara (e, nei fatti, superata dalla sola aggiudicataria: che ha proposto un ribasso minimo), e tali da avere concrete ed effettive chances di aggiudicazione.<br /> Il verificatore ha plausibilmente e congruamente motivato le ragioni per le quali ha accertato che:<br /> lo standard richiesto dalla stazione appaltante, in relazione ai vari profili oggetto di censura, non fosse svincolato sul piano scientifico da una effettiva, maggiore efficacia delle caratteristiche di prodotto oggetto, nei termini individuati dalla <em>lex specialis</em>, delle disposizioni attributive di punteggi premiali contestate;<br /> le suddette disposizioni non impedivano comunque la presentazione di offerte, in grado di aggiudicarsi la gara, da parte di una pluralità  (ancorchè esigua, in ragione del mercato di riferimento) di aziende in grado di rispettare tali caratteristiche.<br /> Avuto riguardo ai superiori elementi, è pertanto evidente che nessun profilo di illogicità  o di irragionevolezza può ravvisarsi nella censurata condotta della stazione appaltante, dal momento che le prescrizioni contestate rispondono ad una non implausibile logica scientifica, e che comunque non c&#8217;è un solo operatore sul mercato in grado di offrire prodotti conformi ad esse.<br /> Non rileva poi, nei margini di sindacato qui in considerazione, l&#8217;esiguità  ovvero l&#8217;ampiezza di tale &#8211; plurimo &#8211; numero di operatori potenzialmente interessati (numero peraltro condizionato dalla struttura del relativo mercato): ciò che appare decisivo è che vi sia una dinamica concorrenziale non impedita dalle caratteristiche della domanda.<br /> Il numero in sè degli operatori presenti sul mercato non risulta decisivo anche perchè essendo la condizione di concorrenza funzionale comunque alla conclusione di un contratto relativo al soddisfacimento di un interesse pubblico, tale condizione non può misurarsi in assoluto, ma con riguardo alla logicità  e ragionevolezza dei fattori antagonisti.<br /> In tesi anche l&#8217;individuazione di un prodotto nella disponibilità  di un solo operatore sarebbe stata legittima, ove ragionevole, logica e proporzionata rispetto alla finalità  del soddisfacimento dell&#8217;interesse pubblico portato dalla stazione appaltante.<br /> Gli argomenti di parte appellante relativi all&#8217;esito concreto della gara, inoltre, riguardano &#8211; come meglio si dirà  in seguito &#8211; non giÃ  la rispondenza delle censurate clausole ai criteri sopra richiamati, ma il risultato della loro successiva operatività  in relazione alle offerte presentate: elemento che, all&#8217;evidenza, non può concorrere sul piano dello scrutinio di legittimità  delle clausole medesime, per come prospettato dalla stessa parte ricorrente in primo grado (<em>id est</em>, con riguardo alle caratteristiche scientifiche dei prodotti).<br /> L&#8217;appellante in memoria invoca poi la sentenza di questa Sezione n. 6559/2018, nella parte in cui afferma che &#8220;<em>il prodotto offerto corrisponde al saggio &#8220;Hybrid Capture 2&#8221;, riconosciuto dalle linee guida Nazionali e Internazionali come il test di riferimento per lo screening e la diagnosi precoce dei tumori della cervice uterina (saggio validato in ogni sua fase da Società  Scientifiche e da Organismi di Sanità  Pubblica internazionali, fra cui la Public Health of England). L&#8217;Appellata Quiagen srl ha peraltro provato che detto sistema viene utilizzato per lo screening HPV da anni e su scala mondiale e la sua conformità  è certificata dalla &#8220;EC Declaration of Conformity&#8221; della casa madre (la cui documentazione risulta versata in atti)</em>&#8220;.<br /> Il richiamo non è pertinente giacchè non sono in discussione le caratteristiche qualitative del prodotto offerto dall&#8217;appellante considerate in assoluto, ma l&#8217;esercizio del potere discrezionale della stazione appaltante nel senso di stabilire (in modo logico e ragionevole) l&#8217;attribuzione dei punteggi sulla base delle esigenze specifiche sottese agli obiettivi d&#8217;interesse pubblico avuti di mira: in quest&#8217;ottica, anche il prodotto astrattamente migliore presente sul mercato potrebbe non essere funzionale a tali obiettivi.<br /> 7. Il secondo motivo di appello ha invece riguardo alla reale e ragionevole necessità  di strutturare la legge di gara in funzione di caratteristiche asseritamente prive di rilevanza scientifica tale da giustificare una restrizione della concorrenza.<br /> L&#8217;odierna appellante lamenta soprattutto la pretesa irragionevolezza dell&#8217;attribuzione di 10 punti ciascuna alle caratteristiche rubricate alle lettere B) (&#8220;rilevazione specifica del DNA di un controllo interno di estrazione/amplificazione/rilevazione e di adeguatezza del prelievo al fine di evitare falsi negativi&#8221;), D) (&#8220;identificazione/rilevazione univoca del genotipo 16 e del genotipo 18&#8221;), e 5 punti alla caratteristica rubricata alla lettera G (&#8220;tecnologia pcr realtime&#8221;) del Capitolato.<br /> b.1. Quanto alla caratteristica B), l&#8217;appellante deduce, tra l&#8217;altro, l&#8217;equivalenza di &#8220;prodotti basati su anticorpi (quale è Digene® HPV Test, della deducente Q.) anzichè su enzimi&#8221;.<br /> b.2. Quanto alla caratteristica D) l&#8217;appellante deduce che &#8220;La richiesta che la predetta caratteristica esprime, tuttavia, è assolutamente priva di rilevanza scientifica e avvantaggia ancora una volta unicamente R., giacchè la capacità  di genotipizzare non è da ritenersi caratteristica migliorativa per un test dedicato allo screening primario&#8221;.<br /> b.3. Quanto alla caratteristica G, deduce l&#8217;appellante che la stessa non risulta adeguata nell&#8217;ambito di un contesto di screening.<br /> L&#8217;appellante contesta poi la previsione nel Capitolato della caratteristica I (&#8220;volume di terreno di trasporto utilizzato per la processazione del campione (proporzionale), <a> a 1 ml = 1 punto&#8221;)<br /> Deduce l&#8217;appellante che la verificazione, sul punto, ha ritenuto ragionevole la scelta operata dalla stazione appaltante non con riguardo alla oggettiva preferibilità  scientifica delle caratteristiche richieste, ma in relazione alle preferenze espresse dall&#8217;amministrazione: &#8220;<em>Ãˆ quindi ragionevole che, alla luce delle competenze specifiche degli operatori dei laboratori in oggetto, delle loro preferenze di lavoro, e sulla base delle proposte pìù moderne in letteratura riguardo le metodiche diagnostiche di HPV-HR, essi abbiano optato per controlli di qualità  di estrazione/amplificazione/rilevazione ecc., consistenti con una metodica per loro preferenziale</em>&#8220;.<br /> Deduce quindi ulteriormente che &#8220;<em>Dalla verificazione, allora, si trae la seguente conclusione: &#8211; può giustificarsi la scelta della S.A. di inserire nella legge di gara talune caratteristiche scientifiche, benchè esse non siano &#8220;scientificamente preferibili&#8221; in valore assoluto, ma in ragione delle valutazioni operate dalla S.A. stessa (in tal guisa, si anticipa, non &#8220;assecondando&#8221; affatto la linea argomentativa che poi seguirà  il TAR); &#8211; non si giustifica, invece, la previsione (specie per talune di esse) di un punteggio talmente elevato da risultare discriminante (in tal guisa confermando la censura azionata con il ricorso, aspetto questo non considerato nella sentenza)</em>&#8220;.<br /> 8. Anche questo profilo di censura è infondato.<br /> Alle considerazioni svolte al punto precedente &#8211; specie con riguardo alle risultanze della verificazione &#8211; è sufficiente aggiungere che i limiti, poc&#8217;anzi tracciati, del potere della stazione appaltante di richiedere caratteristiche di prodotto particolarmente selettive non impongono che tali caratteristiche siano scientificamente preferibili in assoluto, purchè sia non illogica, in ragione della plausibile maggiore efficacia nell&#8217;ambito della gestione e dell&#8217;organizzazione del relativo servizio pubblico, la scelta di premiare particolari attitudini in funzione del concreto impiego del prodotto, nella specifica realtà  considerata.<br /> Ciò in quanto il giudizio relazionale fra interesse pubblico da soddisfare e mezzi prescelti allo scopo non può evidentemente essere inteso in chiave puramente astratta, ma va attualizzato in relazione alle concrete e peculiari esigenze specifiche di cui la stazione appaltante debba farsi carico, e in tale prospettiva va operato il giudizio di logicità  e ragionevolezza delle prescrizioni del capitolato.<br /> Appare in tal senso condivisibile, avuto riguardo alle superiori considerazioni, quanto affermato dall&#8217;Azienda appellata in relazione al fatto che la richiesta presente nel capitolato è relativa alla fornitura di strumenti e relativi kit, caratterizzati da innovatività  rispetto agli standards tradizionali, in grado di assicurare una diagnostica moderna per lo screening HPV-HR per i 5 anni successivi all&#8217;inizio della fornitura.<br /> Tale pretesa della stazione appaltante, avuto riguardo alle richiamate risultanze della verificazione e alla considerazioni fin qui svolte, non deborda dai limiti del potere di determinazione della <em>lex speciali</em>s, come sopra delineato.<br /> 9. Il terzo motivo del ricorso in appello concerne la questione, giÃ  oggetto del quarto motivo del ricorso introduttivo in primo grado, relativa alla individuazione dei centri di screening, e al numero di macchine previste per ciascuno di essi.<br /> La Q. contesta, in particolare, la previsione di ben 6 centri di screening, con due macchine per ciascuno, affermando nel ricorso in appello che &#8220;<em>la strumentazione Rapid Capture System, fornita dalla deducente Q., è in grado di processare in una sola seduta, e nell&#8217;arco del turno di lavoro, ben 352 campioni, e dunque un numero senz&#8217;altro superiore anche alla processività  richiesta dai maggiori Centri</em>&#8220;, ed invocando la conclusione a suo dire conforme del verificatore (peraltro formulata in via ipotetica, stante la mancata partecipazione della stazione appaltante alla verificazione).<br /> La censura è infondata, avendo anche in questo caso il verificatore individuato una plausibile e congrua ragione in capo alla scelta della stazione appaltante censurata dall&#8217;appellante, nella necessità <br /> di non ritardare l&#8217;esecuzione e la consegna del referto, e dunque in definitiva nell&#8217;esigenza di migliorare l&#8217;<em>iter</em> diagnostico; oltre che &#8211; con riferimento alla previsione di una seconda macchina in ciascun centro &#8211; nell&#8217;esigenza di prevenire inconvenienti da guasti o malfunzionamento &#8220;<em>comuni e ben note a tutti coloro che lavorano in laboratorio</em>&#8220;.<br /> 10. Il quarto motivo del ricorso in appello concerne invece l&#8217;individuazione del numero di test per ciascuna ASL destinataria della fornitura.<br /> Anche in questo caso la censura è infondata perchè per un verso il verificatore non ha evidenziato apprezzabili profili di illogicità  ed irragionevolezza della scelta, e perchè, per altro verso, entro i superiori limiti l&#8217;opzione prescelta dalla stazione appaltante è legittimamente inserita nell&#8217;ambito di non implausibili scelte di politica sanitaria.<br /> 11. Il quinto motivo del ricorso in appello ripropone le censure dedotte nel secondo ricorso per motivi aggiunti in primo grado, in particolare con i motivi aggiunti VII e VIII; parte appellante lamenta altresì¬ che su tali censure non vi è stata pronuncia da parte del primo giudice.<br /> L&#8217;appellante ha, in particolare, integralmente trascritto nel ricorso in appello i motivi aggiunti non esaminati (VII e VIII).<br /> Con tali mezzi la parte appellante dichiara di integrare &#8220;<em>l&#8217;impugnazione originaria alla luce degli esiti conclusivi della procedura di gara in argomento</em>&#8220;, evidenziando come &#8220;Â <em>il &#8220;combinato disposto&#8221; delle caratteristiche fissate e pretese dalla legge di gara&#8221; abbia condotto all&#8217;aggiudicazione della gara a R.</em>&#8220;.<br /> Premessa comune a tali censure è che &#8220;<em>la legge di gara è illegittima, perchè non si indÃ¬ce una gara per affidare ad un concorrente predestinato: in tale situazione, infatti, la procedura da osservarsi, con congrua motivazione, è quella dell&#8217;affidamento diretto ad un operatore</em>&#8220;.<br /> In altre parole, l&#8217;appellante, dopo avere censurato &#8211; per i profili sopra esaminati &#8211; la legge di gara, ne censura l&#8217;applicazione: ma non giÃ  nella prospettiva del cattivo uso del potere, bensì¬ quale conseguenza coerente alle prescrizioni del capitolato e del bando.<br /> Così¬ prospettate, e chiarite, dalla stessa parte appellante, le censure sono infondate.<br /> Tale conclusione discende dall&#8217;infondatezza dei presupposti logici dei mezzi in esame, vale a dire delle censure proposte nei motivi di appello fin qui esaminati.<br /> Una volta riconosciuta la legittimità  delle prescrizioni della <em>lex specialis</em> orientate all&#8217;acquisizione di prodotti dotati di caratteristiche tecnologiche particolarmente avanzate, comunque tali da non escludere una dinamica concorrenziale, il successivo risultato della gara, in qualche modo condizionato (ma non certo &#8220;predestinato&#8221;, come si sostiene) da tali scelte effettuate a monte, non costituisce evidentemente un vizio dei relativi provvedimenti, una volta che non si censuri il cattivo uso del potere di aggiudicazione, ma anzi proprio il suo esercizio coerente al contenuto degli atti presupposti.<br /> Il VII motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti, poi, lamenta la pretesa impossibilità  della concorrente Arrow di aggiudicarsi la gara: rispetto a tale censura l&#8217;odierna appellante è all&#8217;evidenza carente d&#8217;interesse, mentre ove s&#8217;intenda la censura stessa come sviluppo logico di quelle di cui ai precedenti motivi (nel senso sopra indicato), la stessa è infondata nel merito.<br /> Pertanto le censure in esame sono infondate.<br /> La delibazione d&#8217;infondatezza delle stesse esime il Collegio dall&#8217;esame dell&#8217;eccezione sollevata dall&#8217;Azienda appellata sia per tardività  della proposizione del secondo ricorso per motivi aggiunti in primo grado (rispetto alla data della conoscenza delle valutazioni della Commissione), sia per difetto d&#8217;interesse a coltivare tali mezzi, in relazione alla mancata prova di resistenza che l&#8217;appellante, terza classificata, avrebbe dovuto fornire in merito.<br /> 12. In conclusione, il ricorso in appello è infondato, e come tale deve essere respinto.<br /> Sussistono le condizioni di legge, avuto riguardo alla peculiarità  della fattispecie e alla complessità  delle questioni trattate, per disporre la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Marco Lipari, Presidente<br /> Stefania Santoleri, Consigliere<br /> Giovanni Pescatore, Consigliere<br /> Ezio Fedullo, Consigliere<br /> Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore.</a></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-31-3-2020-n-2186/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2020 n.2186</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 31/3/2020 n.121</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-31-3-2020-n-121/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-31-3-2020-n-121/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 31/3/2020 n.121</a></p>
<p>&#34;Sugli effetti pratici dell&#8217;applicazione dell&#8217;art. 84 d.l. n. 18 del 2020 in tema di tutela cautelare: l&#8217;incertezza del Consiglio di Stato sull&#8217;appellabilità  dei decreti monocratici.&#34; a cura di Maria Alessandra Sandulli Sugli effetti pratici dell&#8217;applicazione dell&#8217;art. 84 d.l. n. 18 del 2020 in tema di tutela cautelare: l&#8217;incertezza del Consiglio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-31-3-2020-n-121/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 31/3/2020 n.121</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-31-3-2020-n-121/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 31/3/2020 n.121</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
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<p>&quot;Sugli effetti pratici dell&#8217;applicazione dell&#8217;art. 84 d.l. n. 18 del 2020 in tema di tutela cautelare: l&#8217;incertezza del Consiglio di Stato sull&#8217;appellabilità  dei decreti monocratici.&quot; a cura di Maria Alessandra Sandulli</p>
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<div style="text-align: justify;"><strong>Sugli effetti pratici dell&#8217;applicazione dell&#8217;art. 84 d.l. n. 18 del 2020 in tema di tutela cautelare: l&#8217;incertezza del Consiglio di Stato sull&#8217;appellabilità  dei decreti monocratici.</strong><br /> </div>
<div style="text-align: right;"> a cura di Maria Alessandra Sandulli</div>
<div style="text-align: justify;"> <br /> In attesa di leggere gli esiti del monitoraggio sui decreti monocratici resi dal Consiglio di Stato in applicazione del nuovo art. 84 d.l. n. 18 del 2020, si segnalano due decreti (n. 1343 del 23 marzo , est. il pres. Montedoro e <a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/26196">1553 del 30 marzo, est. il pres. Frattini</a>) resi su appello su precedente decreto monocratico di primo grado.<br /> Nonostante il divieto di impugnazione dei decreti monocratici testualmente sancito dall&#8217;art. 56, co. 2, c.p.a. e la (ponderata) assenza di previsioni derogatorie nel d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, gli originari ricorrenti hanno adito il Consiglio di Stato per chiedere la riforma dei decreti con cui i giudici di primo grado avevano respinto in via monocratica le proprie istanze cautelari. <br /> Nel primo caso, deciso con il citato decreto sez. VI, n. 1343<a title="">[1]</a>, il giudice di appello ha (condivisibilmente) dichiarato l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;impugnazione, espressamente sottolineando che l&#8217;emergenza Covid-19, in assenza di espresse disposizioni derogatorie, non consente di disattendere le regole processuali. <br /> Il secondo decreto monocratico è stato reso su un &#8220;appello su decreto monocratico&#8221; reiettivo di istanza cautelare emesso dal TAR Calabria, Catanzaro, il 28 marzo u.s. (decreto n. 165, leggibile inÂ <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">www.giustizia-amministrativa.it</a>). In particolare, il giudice di primo grado aveva in questo caso respinto la richiesta di sospensione cautelare dell&#8217;ordine di quarantena obbligatoria con sorveglianza sanitaria e isolamento presso la propria residenza (fino al 3 aprile) avanzata da un bracciante agricolo che si era allontanato dalla propria abitazione per andare a lavorare nei campi. <br /> Con il citato decreto 1553 del 30 marzo u.s., invece, il Presidente titolare della III sezione del Consiglio di Stato, pur condividendo nel merito la posizione del TAR, e dunque respingendo la richiesta alla luce del contemperamento dell&#8217;interesse privato con quello della collettività  a prevenire il diffondersi del virus, ha espressamente richiamato &#8211; dimostrandone condivisione &#8211; l&#8217;orientamento espresso in altre occasioni (per vero in due soli casi<a title="">[2]</a>, conclusi entrambi con l&#8217;accoglimento dell&#8217;appello) dal Consiglio di Stato, nel senso che l&#8217;appello su decreti monocratici sarebbe, <em>de jure condito</em>, ammissibile &#8220;<em>nei soli, limitatissimi, casi in cui l&#8217;effetto del decreto presidenziale del TAR produrrebbe la definitiva e irreversibile perdita del preteso bene della vita e che tale &#8220;bene della vita&#8221; corrisponda a un diritto costituzionalmente garantito</em>&#8220;.<br /> Stante il chiaro e inequivocabile tenore dell&#8217;art. 56, co. 2 del c.p.a. e l&#8217;altrettanto chiara <em>voluntas legis</em>espressa dal Governo nell&#8217;espungere dal testo finale dell&#8217;art. 84 del d.l. n. 18 la previsione (presente nello schema) di appellabilità  dei nuovi decreti monocratici <em>ex lege </em>(v. anche la Direttiva del Presidente del Consiglio di Stato del 9 marzo 2020), la posizione espressa in questo secondo decreto, determinando ulteriori incertezze in un momento che ne conosce giÃ  molte, non può non destare perplessità .<br /> <br /> </div>
<div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[1]</a>In particolare, era stato appellato il decreto n. 1536 del 18 marzo (assunto il 17 marzo in applicazione dell&#8217;art. 3, co. 1, d.l. 11 dell&#8217;8 marzo 2020), con cui il TAR Lazio, sez. III, aveva respinto la richiesta di sospendere il provvedimento con cui l&#8217;Università  La Sapienza avevo negato al ricorrente l&#8217;autorizzazione allo svolgimento di attività  di ricerca all&#8217;estero.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[2]</a>Cons. Stato, Sez. IV, decreto 7 dicembre 2018, n. 5971 (est. il pres. Maruotti); Sez. III, decreto 11 dicembre 2014, n. 5650 (est. S.M. Russo).</div>
</p></div>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2020 n.2185</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-31-3-2020-n-2185/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-31-3-2020-n-2185/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2020 n.2185</a></p>
<p>Giancarlo Montedoro Presidente, Silvestro Maria Russo Consigliere estensore; PARTI: (Omissis, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Alfredo Zaza D&#8217;Aulisio, c. la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Elisa Caprio; il Commissario ad acta presso la Regione Lazio e Comune di Sperlonga (LT), in persona del Sindaco</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-31-3-2020-n-2185/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2020 n.2185</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-31-3-2020-n-2185/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2020 n.2185</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giancarlo Montedoro Presidente, Silvestro Maria Russo Consigliere estensore; PARTI:  (Omissis, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Alfredo Zaza D&#8217;Aulisio, c. la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Elisa Caprio; il Commissario ad acta presso la Regione Lazio e Comune di Sperlonga (LT), in persona del Sindaco pro tempore, non costituiti in giudizio e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; MIT, il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze &#8211; MEF e l&#8217;Agenzia del demanio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;errore di fatto revocatorio: identificazione .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; revocazione &#8211; errore di fatto &#8211; identificazione.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;errore di fatto revocatorio, per esser dirimente ai sensi dell&#8217;art. 395, I co, n. 4), c.p.c., si ha solo quando: 1) a causa d&#8217;una svista sulla percezionedelle risultanze materiali del processo, oggettivamente e immediatamente rilevabili, il Giudice supponga l&#8217;esistenza di un fatto la cui verità  sia esclusa in modo incontrovertibile o viceversa; 2) l&#8217;errore dev&#8217;esser decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non deve cadere su di un punto controverso, sul quale il Giudice si sia pronunciato; 4) deve presentare i caratteri di evidenza e di obiettività , sì¬ da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non deve consistere in un vizio di assunzione del fatto, nè tampoco in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo.</em><br /> <em>In altri termini, l&#8217;errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità , sicchè lo si può ravvisare solo nell&#8217;attività  preliminare del Giudice, relativa alla lettura e alla percezione degli atti acquisiti al processo quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, ma non coinvolge la successiva attività  d&#8217;interpretazione e di valutazione del contenuto di domande ed eccezioni, ai fini della formazione del convincimento e della conseguente statuizione e, quindi, esso è idoneo eccezionalmente a fondare la domanda di revocazione solo con riguardo all&#8217;attività  ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo (quanto a loro esistenza e significato letterale), tale che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 31/03/2020<br /> <strong>N. 02185/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02560/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso NRG 2560/2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Alfredo Zaza D&#8217;Aulisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina n. 47, presso il prof. Francesco Cardarelli,<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> &#8211; la Regione Lazio, in persona del Presidente <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, &#8211; il Commissario <em>ad acta</em> presso la Regione Lazio geom. Alessandro Corsi e Comune di Sperlonga (LT), in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, non costituiti in giudizio e &#8211; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti &#8211; MIT, il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze &#8211; MEF e l&#8217;Agenzia del demanio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi n. 12,<br /> <strong><em>per la revocazione</em></strong><br /> della sentenza della Sezione n. -OMISSIS-/2017, resa tra le parti e concernente l&#8217;appello verso la sentenza del TAR Lazio &#8211; Latina, n. -OMISSIS-/2015, sul il rigetto dell&#8217;istanza attorea sul condono di taluni abusi edilizi realizzati in Sperlonga, in area soggetta a vicolo paesaggistico;<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio solo della Regione e delle Amministrazioni statali intimate;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore all&#8217;udienza pubblica del 13 febbraio 2020 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì¬, per le parti costituite, gli avvocati Quadrale (in dichiarata delega di Zaza D&#8217;Aulisio) e Privitera (in dichiarata delega di Caprio) e l&#8217;Avvocato dello Stato Andrea Fedeli;<br /> <br /> Ritenuto in fatto che:<br /> &#8211; la sig. -OMISSIS- dichiara d&#8217;esser proprietaria d&#8217;un edificio di civile abitazione in Sperlonga (LT), loc. -OMISSIS-, via -OMISSIS-snc e censito al catasto al -OMISSIS-, a suo dire per la pìù parte costruito fuori dal centro abitato e prima del 1967, in area retrostante l&#8217;arenile della spiaggia demaniale;<br /> &#8211; la sig. -OMISSIS- rende noto pure d&#8217;aver chiesto al Comune di Sperlonga (istanza prot. n. 2907 del 28 febbraio 1995) il condono edilizio ex art. 39 della l. 23 dicembre 1994 n. 724, con riguardo ad opere realizzate tra il 16 marzo 1985 ed il 31 dicembre 1993, in area soggetta ai vincoli di cui alla l. 1° giugno 1939 n. 1497 ed all&#8217;art. 1 del DL 27 giugno 1985 n. 312 (conv. modif. dalla l. 8 agosto 1985 n. 431) ed alla l. 2 febbraio 1974 n. 64 (costruzioni in zona sismica);<br /> &#8211; su tal istanza intervennero il parere paesaggistico favorevole, con prescrizioni, del Comune (prot. n. 15325 del 31 ottobre 2001) ai sensi dell&#8217;art. 32 della l. 28 febbraio 1985 n. 47, nonchè della competente Soprintendenza BAP (col decreto del 30 ottobre 2002), quest&#8217;ultimo emanato in sede di riesame d&#8217;uno precedente di segno contrario;<br /> &#8211; tal approvazione intervenne perchè fu appurata la realizzazione dell&#8217;edificio abusivo attoreo per la pìù parte prima del 1967 e la porzione in ampliamento, pari a mq 24, nel periodo 1979/1993, a detta della Soprintendenza, quindi e per ca. mq 90, prima dell&#8217;adozione del PTPR 13, sub-ambito 4, zina L/a a tutela limitata normata dall&#8217;art. 74 delle relative NTA;<br /> &#8211; intervenne quindi la nota prot. n. 4300 del 2002, con cui la Capitaneria di porto di Gaeta rilasciò il n.o. favorevole ex art. 55 cod. nav. su tali opere, in quanto site entro m 30 dal demanio marittimo;<br /> Rilevato altresì¬ che:<br /> &#8211; a seguito del commissariamento regionale del Comune di Sperlonga per il ripristino della legalità  in ordine alla realizzazione di manufatti abusivi in area demaniale marittima, fu nominato, con il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T04050 del 5 dicembre 2011, un Commissario <em>ad acta</em> ex art. 31 della l. reg. Laz. 11 agosto 2008 n. 15, per l&#8217;esercizio dei poteri sostitutivi regionali al riguardo;<br /> &#8211; con nota prot. n. 168845 del 16 dicembre 2013 il Commissario preavvisì², ai sensi dell&#8217;art. 10-bis della l. 7 agosto 1990 n. 241, la sig. -OMISSIS- del rigetto della di lei istanza di condono, trattandosi di un edificio della complessiva superficie di mq 94 ricadente nell&#8217;area di sedime della part. 288 demaniale marittima, come evidenziato nella delimitazione degli arenili redatta, per il territorio comunale di Sperlonga, tra il 2 e l&#8217;11 dicembre 1930 (problematica, questa, oggetto della sentenza del Tribunale di Latina &#8211; sez. stacc. di Terracina del 19 marzo 2010, con cui ella fu condannata qual occupante abusiva del demanio marittimo statale), oltre a contestarle che le opere insistevano in un fondo sito a meno di m 300 dalla battigia, come tale insuscettibile di sanatoria;<br /> &#8211; il 10 gennaio 2014 e con missiva del suo avvocato, la sig. -OMISSIS- replicÃ² al Commissario <em>ad acta</em>, precisando che: 1) a seguito di CTU disposta dal Tribunale di Roma nella causa tra il Comune di Sperlonga e l&#8217;Agenzia del demanio e altri, fu escluso che il confine della ex-part. 100 potesse esser determinato in base alla delimitazione del 1930; 2) dunque l&#8217;edificio ricadesse in un terrendo sì¬ di proprietà  comunale (bene patrimoniale), non in area demaniale marittima; 3) comunque, esso sarebbe condonabile per l&#8217;art. 1 del DL 5 ottobre 1993 n. 400 (conv. modif. dalla l. 4 dicembre 1993 n. 494) e perchè realizzato nel 1967 e prima sia dell&#8217;adozione del PTPR e dell&#8217;entrata in vigore del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42; 4) in base agli artt. 32 e 33 della l. 47/1985, i vincoli d&#8217;inedificabilità  assoluta sono preclusivi solo se entrati in vigore prima dell&#8217;esecuzione degli abusi edilizi;<br /> &#8211; nonostante ciò, con determinazione prot. n. 5237 del 14 marzo 2014, pervenuta il successivo 7 aprile, il Commissario <em>ad acta</em> rigettà² l&#8217;istanza attorea di condono edilizio, in quanto: a) trattavasi di opere abusive ubicate su terreno demaniale e a distanza inferiore di m 300 dalla battigia, realizzate successivamente all&#8217;entrata in vigore del vincolo introdotto con la l.r. 2 luglio 1974 n. 30; b) esse insistevano su terreno demaniale marittimo, secondo la citata Delimitazione degli arenili del 1930; c) in ogni caso, fu inapplicabile nella specie, a fronte dell&#8217;istanza per il n.o. ex art. 55 cod. nav., il silenzio assenso ex DPR 26 aprile 1992 n. 300, trattandosi di opera ricadente nel e non prossima al Demanio marittimo; d) non vi fu prova della reale appartenenza dell&#8217;area al demanio del Comune di Sperlonga, che sul punto non fornÃ¬ alcuna prova; e) sarebbe stata comunque impossibile la tacita sdemanializzazione del demanio marittimo da parte del Comune, all&#8217;uopo occorrendo uno specifico provvedimento ad effetto costitutivo; f) tal problematica fu affrontata, contro la stessa sig. -OMISSIS-, dalla sentenza penale del 19 marzo 2010; g) le predette opere furono realizzate a meno di m 300 della battigia dopo la l.r. 30/1974 e del DL 312/1985 e senza n.o. dell&#8217;Autorità  preposta al vincolo;<br /> Rilevato poi che:<br /> &#8211; avverso tal statuizione, la nota della relativa trasmissione ed il preavviso di rigetto, la sig. -OMISSIS- si gravÃ² innanzi al TAR Latina, col ricorso NRG 478/2014, deducendo: A) l&#8217;inidoneità  assoluta, attestata da numerose pronunce dell&#8217;AGO (Tribunale di Roma e Corte d&#8217;appello), del verbale di delimitazione del 1930 ad attestare la demanialità  dell&#8217;area <em>de qua</em>; B) l&#8217;intervenuta autorizzazione demaniale ex art. 55 cod. nav. da parte della Capitaneria di porto, che riconobbe così¬ l&#8217;estraneità  di detta area al demanio marittimo; C) in ogni caso, la demanialità  dell&#8217;area non avrebbe potuto ostare al rilascio del condono, ben potendo la P.A. subordinare, a&#8217;sensi dell&#8217;art. 32, V co. della legge n. 47, la sanatoria alla disponibilità  dell&#8217;Ente proprietario a concedere onerosamente l&#8217;uso del suolo, a pìù forte ragione dopo l&#8217;entrata in vigore del citato art. 1 del DL 400/1993; D) l&#8217;inopponibilità  della mancata sdemanializzazione al rilascio del condono, sia per l&#8217;inidoneità  del citato verbale del 1930 che per la possibilità  d&#8217;ottenere la sanatoria pure per le aree demaniali ai sensi dell&#8217;art. 32, V co. della l. 47/1985; E) l&#8217;irrilevanza della citata sentenza del Tribunale di Latina &#8211; Terracina, sia perchè non è passata in giudicato, sia perchè anche le opere insistenti in area demaniale avrebbero potuto avere il condono, tant&#8217;è che il Commissario, prima d&#8217;emanara l&#8217;atto impugnato, meglio avrebbe fatto a verificare la disponibilità  dell&#8217;Autorità  marittima; F) l&#8217;incompetenza del Commissario, nel respingere l&#8217;istanza, a pronunciare giudizi di compatibilità  paesaggistica, peraltro giÃ  ottenuta dalla ricorrente da parte del Comune e della competente Soprintendenza; G) l&#8217;inopponibilità  dell&#8217;art. 1 del DL 312/1985 all&#8217;istanza di condono, poichè il relativo vincolo non è d&#8217;inedificabilità  assoluta ai sensi dell&#8217;art. 33 della l. 47/1985 e, comunque, fu successivo alla realizzazione dell&#8217;edificio, come si potà© notare dall&#8217;aerofotogrammetria del 1968; H) l&#8217;inopponibilità  pure della l.r. 30/1974, la quale previde non l&#8217;inedificabilità  assoluta bensì¬ una sia pur minima cubatura edificabile (mq 0,001/mc), fu abrogata dall&#8217;art. 5 della l.r. 10/2011 e, recando un regime transitorio, comunque cessì² quando furono emanati i PTP ex l.r. 6 luglio 1998 n. 24;<br /> &#8211; l&#8217;adito TAR, con sentenza n. -OMISSIS- del 2 aprile 2015 rigettà² la pretesa attorea, giacchè: a) quando fu realizzato l&#8217;abuso edilizio (tra il 1985 ed il 31 dicembre 1993), ancora vigevano gli artt. 1 e 3 della l.r. 30/1974 (abolita solo dalla l.r. 10/2011), che aveva previso un vincolo d&#8217;inedificabilità  assoluta sui territori costieri compresi nella fascia della profondità  di m 300 dalla linea di battigia, preclusiva quindi d&#8217;ogni sanatoria ai sensi dell&#8217;art. 33 della l. 47/1985; b) il parere paesaggistico comunale n. 15325/2001 non fu vincolante, avendo in modo espresso fatta salva « <em>l&#8217;esistenza degli altri ed ulteriori vincoli di cui all&#8217;art. 33 L. 47/85</em>»;<br /> &#8211; appellÃ² dunque la sig. -OMISSIS-, col ricorso NRG 9818/2015, deducendo l&#8217;erroneità  della sentenza gravata per non aver colto: I) &#8211; l&#8217;incompetenza del Commissario <em>ad acta</em> a compiere la valutazione paesaggistica, operata inoltre in violazione del principio ex art. 146 del D.lgs. 42/2004 di cogestione del vincolo con la competente Soprintendenza (che giÃ  il 30 ottobre 2002 aveva reso il suo parere favorevole, senza clausole di salvezza, ma con l&#8217;obbligo del Comune d&#8217;accertare la conformità  urbanistica delle opere), fermo restando che l&#8217;art. 3 della l. 30/1974 (comunque giÃ  abolita quando il Commissario emanÃ² il rigetto impugnato) previde (in base alle modifiche recate dall&#8217;art. 1, I co. della l.r. 25 ottobre 1976 n. 52) non l&#8217;inedificabilità  assoluta, ma un indice d&#8217;edificabilità  pari a mc 0,001/mq (donde l&#8217;inapplicabilità  dell&#8217;art. 33 della l. 47/1985), che il regime dell&#8217;area era ormai soggetto alle previsioni del PTP come integrato fin dal 2008 dall&#8217;art. 28 delle NTA del PTPR (pure essi recando vincoli di tutela limitata e d&#8217;inedificabilità  relativa) e che la maggior consistenza del manufatto oggetto di sanatoria era stato realizzato prima del 1968; II) &#8211; gli altri motivi assorbiti o non esaminati che qui furono riproposti;<br /> &#8211; la Sezione, con sentenza n. -OMISSIS- del 24 luglio 2017, rigettà² l&#8217;appello, poichè: 1) &#8211; dall&#8217;istanza di condono attorea presentata risultà² che il fabbricato ad uso residenziale <em>de quo </em>fu realizzato nel periodo compreso tra il 16 marzo 1985 e il 31 dicembre 1993, assumendo tal dichiarazione di parte una peculiare valenza probatoria (in quanto ad effetti sfavorevoli alla stessa dichiarante) non pìù superabile da dichiarazioni successive (per cui il fabbricato sarebbe stato costruito prima del 1967), palesemente strumentali a cambiare in senso favorevole alla sig. -OMISSIS- fatti da lei espressamente posti a base di detta istanza; 2) &#8211; in ogni caso, dall&#8217;attento esame del materiale aerofotogrammetrico (risalente agli anni 1968 e 1979, in atti), l&#8217;edificio attoreo non potà© dirsi d&#8217;epoca anteriore al 1967, seppur un manufatto abusivo d&#8217;una certa consistenza comparve sulla documentazione del 1979 (pur se in forma non ancora coincidente con quello oggetto di condono), donde la veridicità  di quel che a suo tempo dichiarà² l&#8217;appellante stessa; 3) &#8211; dall&#8217;ampia documentazione fotografica e planimetrica in atti s&#8217;evinse che il manufatto abusivo fu realizzato direttamente sulla duna del litorale nord di Sperlonga, a poche decine di metri dalla linea di battigia e direttamente sull&#8217;arenile, ossia in un&#8217;area altamente sensibile sotto il profilo paesaggistico e ambientale, donde l&#8217;irrilevanza dei vari arresti dello stesso TAR richiamati e resi per vicende su siti non sovrapponibili e comparabili con quello di causa; 4) &#8211; per inquadrare la fattispecie andava considerata la sola normativa vigente al momento in cui fu commesso l&#8217;abuso e fu proposta l&#8217;istanza di condono, non potendo i privati invocare a loro favore norme sopravvenute (specie nel contesto, ove il Comune per lungo tempo tollerà² molteplici abusi, tanto da indurre la Regione a nominare un Commissario <em>ad acta</em>); 5) pertanto, non solo fu chiara la soggezione della fattispecie al vincolo d&#8217;inedificabilità  assoluta ex art. 3 della l.r. 30/1974, ma furono altresì¬ irrilevanti l&#8217;abrogazione di quest&#8217;ultima ad opera della l.r. 10/2011 (ampiamente successiva all&#8217;abuso ed alla presentazione dell&#8217;istanza), la sopravvenuta l.r. 24/1998 (sui PTP e la loro approvazione ed anch&#8217;essa successiva all&#8217;abuso e all&#8217;istanza), le previsioni di PTP e di PTPR (comunque non applicabili al caso in esame), il richiamo alla novella ex art. 1 della l.r. 52/1976 (il cui III per. vietà² qualsiasi attività  costruttiva o comunque di trasformazione del territorio «<em>prima dell&#8217;approvazione dello strumento urbanistico attuativo</em>») e l&#8217;art. 39, co. 20 della l. 724/1994 (che, nel dettare il regime di sanatoria, non si sarebbe potuta interpretare nel senso d&#8217;aver richiamato pure il ben diverso vincolo previsto dall&#8217;art. 3 della l.r. 30/1974 (che tutelava una categoria generale ed astratta di aree e di beni, senza intermediazione di poteri amministrativi in precedenza esercitati); 5) &#8211; non sussistà© l&#8217;incompetenza del Commissario <em>ad acta</em>, essendosi questi limitato a rilevare soltanto una condizione ostativa all&#8217;applicazione del condono, discendente direttamente <em>ex lege </em>e tale da non implicare valutazioni discrezionali di compatibilità  paesaggistica, donde l&#8217;infondatezza dei profili sulla violazione del regime di cogestione del vincolo e delle garanzie procedimentali correlate e la irrilevanza del rilascio del n.o. paesaggistico comunale (sostanzialmente confermato dal parere della Soprintendenza del 9 ottobre 2002), avendo esso fatto salva l&#8217;incompatibilità  delle opere coi vincoli ex art. 33, I co. della l. 47/1985; 6) &#8211; trattandosi di rilievo autonomamente sufficiente a fondare il diniego di condono, il mancato esame delle doglianze relative all&#8217;appartenenza dell&#8217;area attorea al demanio marittimo (che l&#8217;impugnato provvedimento addusse qual seconda ed autonoma ragione del diniego), fu non un&#8217;omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., bensì¬ l&#8217;assorbimento dei motivi irrilevanti ai fini della decisione, per ragioni di economia processuale, donde l&#8217;assenza d&#8217;ogni necessità  di affrontare il tema della demanialità , attesa l&#8217;autosufficienza della restante motivazione del TAR in ordine all&#8217;inedificabilità  dell&#8217;area a sorreggere il dispositivo di rigetto del ricorso di primo grado;<br /> &#8211; la sig. -OMISSIS- agisce, quindi, per la revocazione di detta sentenza col ricorso in epigrafe, con cui lamenta quali errori di fatto revocatori: I) la realizzazione del manufatto sanando nel periodo 1985 -1993 (come dichiarato nell&#8217;istanza di condono), mentre giÃ  la Soprintendenza BAP, nel decreto del 30 ottobre 2002 aveva chiarito che « <em>la maggior consistenza del fabbricato è stata abusivamente realizzata in data antecedente al 1967, mentre l&#8217;ampliamento, pari a circa mq 24, è stato realizzato nel periodo compreso tra gli anni 1979-1993</em>», accertando la corrispondenza dei documenti allegati all&#8217;istanza (stralcio aerofotogrammetrico del 1979) corrisponde a quanto colÃ  dichiarato ed attestato dalle aerofotogrammetrie del 1968 la maggior consistenza del edificio, onde tanto questa, quanto l&#8217;ampliamento andavano valutati sotto il profilo paesaggistico in termini di compatibilità  e non di conformità , essendo entrambi precedenti al vincolo ex l.r. 30/1974 e, rispettivamente, alle norme del PTPR; II) &#8211; la consequenziale erroneità  dell&#8217;omessa pronuncia sull&#8217;insussistenza d&#8217;ogni vincolo d&#8217;inedificabilità  assoluta, posto che l&#8217;istanza di condono andava valutata alla luce della normativa vigente a quel momento e non al tempo dell&#8217;abuso, donde l&#8217;assenza dell&#8217;inedificabilità  assoluta affermata in sentenza e la necessità  d&#8217;applicare il vigente PTPR; III) &#8211; l&#8217;aver ritenuto non vincolante il n.o. comunale del 2001 (peraltro intervenuto quando giÃ  il PTP era stato emanato ed era cessata il regime transitorio ex art. 3 della l.r. 30/1974) sol perchè fece salva « <em>l&#8217;esistenza degli altri ed ulteriori vincoli di cui all&#8217;art. 33 L. 47/85</em>», clausola, questa, non solo non replicata dal successivo parere della Soprintendenza BAP, ma da quest&#8217;ultima modificata nell&#8217;obbligo del Comune di riscontrare la conformità  dell&#8217;intervento con le sole norme urbanistiche vigenti;<br /> &#8211; resistono in giudizio la Regione Lazio e le Amministrazioni statali intimate, concludendo in varia guisa per l&#8217;inammissibilità  del ricorso in epigrafe;<br /> Considerato in diritto che:<br /> &#8211; il ricorso in epigrafe è manifestamente inammissibile, giacchè nessuno dei tre argomenti addotti costituisce quell&#8217;errore di fatto revocatorio, il quale, per esser dirimente ai sensi dell&#8217;art. 395, I co, n. 4), c.p.c., si ha solo quando: 1) a causa d&#8217;una svista sulla <em>percezione</em> delle risultanze materiali del processo, oggettivamente e immediatamente rilevabili il Giudice supponga l&#8217;esistenza di un fatto la cui verità  sia esclusa in modo incontrovertibile o viceversa; 2) l&#8217;errore dev&#8217;esser decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non deve cadere su di un punto controverso, sul quale il Giudice si sia pronunciato; 4) deve presentare i caratteri di evidenza e di obiettività , sì¬ da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non deve consistere in un vizio di assunzione del fatto, nè tampoco in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo (cfr., per tutti da ultimo, Cons. St., IV, 25 giugno 2019 n. 4348; id., V, 22 agosto 2019 n. 5788; id., III, 6 settembre 2019 n. 6106; id., VI, 2 ottobre 2019 n. 6749);<br /> &#8211; pertanto, detto errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità , sicchè lo si può ravvisare solo nell&#8217;attività  preliminare del Giudice, relativa alla lettura e alla percezione degli atti acquisiti al processo quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, ma non coinvolge la successiva attività  d&#8217;interpretazione e di valutazione del contenuto di domande ed eccezioni, ai fini della formazione del convincimento e della conseguente statuizione e, quindi, esso è idoneo eccezionalmente a fondare la domanda di revocazione solo con riguardo all&#8217;attività  ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo (quanto a loro esistenza e significato letterale), tale che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali (cfr. <em>funditus</em> Cons. St., III , 21 novembre 2019 n. 7938, con ampia citazione di giurisprudenza);<br /> &#8211; se, dunque, l&#8217;errore revocatorio non può coinvolgere mai la successiva attività  di ragionamento ed apprezzamento (o d&#8217;interpretazione e valutazione del contenuto di domande, eccezioni e prove, che dir si voglia) che formano il convincimento del Giudice, allora non sussiste l&#8217;errore revocatorio di cui al primo mezzo di gravame, giacchè, per un verso, la datazione della realizzazione dell&#8217;edificio attoreo fu raggiunta dalla sentenza impugnata in base non ad una speculazione autonoma e disgiunta dai documenti di causa ma alla rilevante ed assorbente dichiarazione resa dalla ricorrente nella di lei istanza di sanatoria e, per altro verso, ciò avvenne attraverso « <em>un attento esame del materiale aerofotogrammetrico</em>», vale a dire proprio il materiale probatorio allegato al ricorso in appello e rubricato ai nn. 1/3 della produzione attorea in quella sede;<br /> &#8211; per altro verso, ai fini dei detta datazione nota il Collegio svariate contraddizioni ed ambiguità  tra la dichiarazione attorea resa nell&#8217;istanza di condono (dichiarazione di scienza della ricorrente citata e non travisata dalla sentenza), quella sostitutiva che la sig. -OMISSIS- rilasciò, non è chiaro nè è stato chiarito a quali fini, il 24 marzo 2000 (e recante una descrizione dell&#8217;edificio, per cui esso insisteva su bene comunale, era stato realizzato dal padre della ricorrente prima del 1967 e per esso erano giÃ  stati assolti l&#8217;oblazione e gli oneri concessori), la nota comunale n. 15325/2001 (recante il giudizio diretto di compatibilità  paesaggistica favorevole dell&#8217;edificio stesso, ma senza riferimenti al tempo della sua realizzazione ed alla relativa documentazione, ma con salvezza dell&#8217;incompatibilità  delle opere con l&#8217;eventuale sussistenza dei vincoli d&#8217;inedificabilità  assoluta ex art. 33, I co. della l. 47/1985presumibilmente con riferimento alle norme di tutela delle coste marine  e in subordine alla indennità  pecuniaria ex art. 164 del D.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490) e la nota della Soprintendenza BAP del 30 ottobre 2002 (recante la conferma del giudizio comunale di compatibilità  paesaggistica con riguardo, perà², a documentazione non esibita avanti al Comune ed <em>ex abrupto </em>valutata dalla Soprintendenza previo annullamento d&#8217;un precedente DM, recante invece un parere opposto, oltre a porre una clausola di salvezza ai poteri d&#8217;accertamento autonomo di esso, tra l&#8217;altro, ai fini dell&#8217;ammissibilità  della sanatoria);<br /> &#8211; alla luce di questi dati, non solo non si ravvisa alcun errore nella sentenza per aver previlegiato un percorso interpretativo di risalto a quanto dichiarato dalla sig. -OMISSIS- nella sua istanza di condono, ma soprattutto neppure v&#8217;è stata una &#8220;dimenticanza&#8221; del parere soprintendentizio, perchè la Sezione lo ha ritenuto irrilevante ed inopponibile alla predetta scelta interpretativa basata su una pìù attenta lettura dei dati grafici ed aerofotogrammentrici, rivelatisi assai meno chiari ed intelligibili di quanto la ricorrente vuol affermare;<br /> &#8211; invero, non è possibile, neppure ora, ritrarre alcuna seria prova, in mancanza d&#8217;altro serio e chiaro dato, dall&#8217;aerofotogrammetria del 1969 (piccolissimo manufatto non abitativo) desumere l&#8217;esistenza d&#8217;un edificio di grandezza pari o vicino ai 2/3 di quello oggetto di sanatoria, mentre da quella del 1979/1982, scattata dal volo della SIAT di Roma (da cui si scorge un manufatto di piccola/media grandezza, comparato a quella degli immobili viciniori) è difficile ipotizzare una superficie che, alla luce di quanto descrisse la Soprintendenza, avrebbe dovuto avere una superficie di ca. mq 65/70;<br /> &#8211; anzi, anche a tralasciare la circostanza che la piena adesione attorea alla nota della Soprintendenza implicherebbe pure la data della realizzazione dell&#8217;ampliamento tra il 1979 ed il 1993ossia ben dopo l&#8217;art. 3 della l.r. 30/1974 e prima dell&#8217;emanazione del PTP ai sensi della l.r. 24/1998 , non può sfuggire al Collegio la documentazione rimessa al Comune dal geom. -OMISSIS-, tecnico di fiducia della ricorrente (e valutata nella nota comunale n. 15325/2001), dai cui elaborati grafici si evince che le opere <em>de quibus</em> erano state realizzate dalla stessa sig. -OMISSIS- prima del 31 dicembre 1993, con ciò evidenziando sia la congruenza cronologica di tal dato con quello esposto nell&#8217;istanza di condono del 1995, sia la continua modifica strutturale della costruzione nel corso degli anni, fino a giungere alle attuali due unità  residenziali in cui s&#8217;articola la costruzione attorea;<br /> &#8211; va esclusa, quindi, ogni doglianza revocatoria per cui la sentenza impugnata si fondi sul fatto testà© citato, supposto dalla Sezione e la cui verità  sia indubbia ed inoppugnabile (e, soprattutto, escluso da ogni contestazione), stante il diverso accertamento svolto, su cui la sentenza stessa ha basato le sue statuizioni in diritto, anche ai fini della non condonabilità  dell&#8217;opera;<br /> Considerato altresì¬ che:<br /> &#8211; neppure convince il secondo motivo, giacchè, nell&#8217;affermare l&#8217;erroneità  dell&#8217;omessa pronuncia in ordine all&#8217;inapplicabilità  (per sopravvenute emanazione della novella ex art. 1 della l.r. 52/1976 con l&#8217;introduzione dell&#8217;indice di fabbricabilità  pari a mc 0,001/mc ed abrogazione per effetto dell&#8217;art. 5, co. 42 della l.r. 10/2011) di vincoli d&#8217;inedificabilità  assoluta (in particolare dell&#8217;art. 3 della legge n. 30 e delle norme di salvaguardia ex DL 312/1985) all&#8217;area d&#8217;impianto ed all&#8217;obbligo di valutare la domanda di condono secondo la normativa vigente in quel momento (in base, quindi, alle NTA del vigente PTPR), ciò s&#8217;appalesa una censura di diritto, ossia sulla (pretesa erronea) ed interpretazione di norme applicabili ad un fatto sì¬ desunto dal primo motivo, ma la cui qualificazione giuridica non è sindacabile in sede di revocazione;<br /> &#8211; invero, la sentenza impugnata ha chiarito la necessità  d&#8217;aver riguardo « <em>al quadro normativo vigente al momento del compimento dell&#8217;abuso e della presentazione dell&#8217;istanza di condono, anche per&#038; i vincoli di inedificabilità  insistenti sull&#8217;area di ubicazione dell&#8217;immobile </em>(di talchè i privati non possono)<em>&#038; invocare una eventuale disciplina sopravvenuta all&#8217;istanza&#038; pìù favorevole in tema di vincoli di inedificabilità , attesa, per un verso, la natura eccezionale e straordinaria del condono a sanatoria degli abusi edilizi, che impone una interpretazione restrittiva dei relativi presupposti sostanziali di ammissibilità </em>», con ciò evidenziando il principio di diritto individuato, sia la scelta ermeneutica sottesa che era ed è controversa, come si vede e, quindi, tutt&#8217;altro che un dato di fatto avente un&#8217;unica, sicura e non controversa rappresentazione;<br /> &#8211; è inammissibile pure il terzo motivo, poichè al parere comunale n. 15235/2001, con la, anzi grazie alla, sua clausola di salvezza degli eventuali vincoli d&#8217;inedificabilità  assoluta vigenti sull&#8217;area del fabbricato attoreo, la sentenza impugnata ha riconosciuto il significato, giuridico, di segmento d&#8217;un accertamento a formazione progressiva, quindi in sè non definitivo (al di lÃ  di qualunque significato diverso abbia potuto la ricorrente attribuire ad esso ed al consecutivo parere della Soprintendenza), opzione interpretativa, questa, irriducibile a questione di mero fatto travisato o tralasciato;<br /> &#8211; del pari, anche il parere soprintendentizio, ben lungi dal dire cose diverse dal n.o. comunale, sul punto prescrisse solo che « <em>il Comune di Sperlonga dovrà  accertare la conformità  dell&#8217;intervento medesimo alla normativa urbanistica vigente sull&#8217;area interessata</em>», senz&#8217;altro aggiungere con riguardo agli altri vincoli che conformano l&#8217;attività  urbanistico-edilizia e la definizione delle istanze di condono, donde, per un verso, la conservazione della citata clausola di salvezza e, per altro verso, la superfluità  della citazione dell&#8217;atto della Soprintendenza, non altrimenti significativo nella scelta interpretativa della fattispecie poi conclusa dal provvedimento commissariale;<br /> &#8211; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, mentre le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI), definitivamente pronunciando sul ricorso NRG 2560/2018 in epigrafe, lo dichiara inammissibile.<br /> Condanna la ricorrente al pagamento, a favore delle Amministrazioni costituite ed in misura uguale tra loro, delle spese del presente giudizio, che sono nel complesso liquidate in € 5.000,00 (Euro cinquemila/00).<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità .<br /> Così¬ deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2020, con l&#8217;intervento dei sigg. Magistrati:<br /> Giancarlo Montedoro, Presidente<br /> Diego Sabatino, Consigliere<br /> Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore<br /> Vincenzo Lopilato, Consigliere<br /> Davide Ponte, Consigliere.</div>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2020 n.1303</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-31-3-2020-n-1303/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-31-3-2020-n-1303/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2020 n.1303</a></p>
<p>Pierina Biancofiore, Presidente, Rita Luce, Consigliere, Estensore PARTI : Maria Cozzolino, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Orazio Abbamonte contro Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Municipale del Comune di Napoli Epoca della realizzazione dell&#8217; abuso edilizio : spettanza dell&#8217; onere della prova. Ediliza</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-31-3-2020-n-1303/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2020 n.1303</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pierina Biancofiore, Presidente, Rita Luce, Consigliere, Estensore PARTI : Maria Cozzolino, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Orazio Abbamonte contro Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Municipale del Comune di Napoli</span></p>
<hr />
<p>Epoca della realizzazione dell&#8217; abuso edilizio : spettanza dell&#8217; onere della prova.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Ediliza ed urbanistica- abusi edilizi- epoca della realizzazione &#8211; onere della prova- spettanza.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>In materia edilizia, l&#8217;onere della prova in ordine all&#8217;epoca di realizzazione degli abusi grava sull&#8217;interessato che voglia dimostrare la legittimità  del proprio operato e non sugli Uffici comunali, traslando detto onere probatorio sull&#8217;Amministrazione solo nel caso in cui il ricorrente abbia fornito elementi concreti ed altamente probanti in ordine alla data di realizzazione del manufatto .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 31/03/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 01303/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 04376/2016 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 4376 del 2016, proposto da <br /> Maria Cozzolino, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Orazio Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale A. Gramsci n. 16; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Municipale del Comune di Napoli, presso i cui Uffici domicilia al p.zzo San Giacomo, in piazza Municipio, Napoli.</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento prot. 565346 del 5 luglio 2016 del Comune di Napoli avente ad oggetto diniego di condono.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2020 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">La signora Gallo Olga, dante causa della odierna ricorrente, presentava tre distinte istanze di condono per la sanatoria del manufatto abusivo di sua proprietà  sito nel Comune di Napoli alla via Orazio n. 248/B, realizzato in assenza di titolo edilizio. Pìù nel dettaglio, la prima istanza, presentata nell&#8217;anno 1986, si riferiva ad un manufatto di circa 50 mq, destinato ad uso abitativo, posto al piano terra e composto da un unico ambiente; la seconda istanza veniva, invece, presentata per la sanatoria di un ampliamento di ulteriori 19 mq, non computati nella precedente richiesta mentre l&#8217;ultima istanza veniva presentata, ai sensi della legge n. 724/96, per la sanatoria di una ulteriore superficie di 12 mq.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune di Napoli, dopo aver comunicato i motivi ostativi al loro accoglimento, e recependo i rilievi formulati dalla Polizia Locale con sopralluogo del 4/9/1985, con provvedimento prot. n. 565346 del 5 luglio 2016, respingeva tutte le istanze di sanatoria sopra indicate. Ad avviso del Comune, infatti, il manufatto oggetto di condono non corrispondeva a quello originariamente esistente, consistente in una mera tettoia, ed aveva acquisito la sua attuale destinazione ad uso abitativo solo dopo il 1/10/1983: pertanto, non poteva considerarsi suscettibile di sanatoria. </p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente ha, quindi, impugnato il provvedimento di diniego denunciandone l&#8217;illegittimità  per violazione degli artt. 31 e ss della legge 28 febbraio 1985 n. 47, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. A detta di parte ricorrente, il verbale di sopralluogo del 1985 attestava espressamente che l&#8217;immobile &#8220;non risultava di recente fattura&#8221; e, pertanto, confermava quanto dichiarato da parte istante nella istanza di condono circa la sua realizzazione ben prima dell&#8217;anno 1983; tra l&#8217;altro, il suddetto verbale si riferiva ad un immobile di &#8220;circa&#8221; 50 mq, cosicchè non appariva decisivo al fine di escludere l&#8217;esistenza, ante 1983, dell&#8217;ulteriore ampliamento posto ad oggetto della seconda istanza di sanatoria. Ad ogni modo, l&#8217;Amministrazione aveva provveduto sulle istanze di sanatoria a distanza di ben 30 anni dalla loro presentazione cosicchè avrebbe dovuto riqualificare le originarie istanze alla luce della legge n. 724/94 nel frattempo sopravvenuta. </p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli eccependo l&#8217;infondatezza del ricorso ed insistendo per il suo rigetto.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza pubblica dl 26 febbraio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono. </p>
<p style="text-align: justify;">Giova, in primo luogo, rilevare che gli interventi richiesti a sanatoria risultano realizzati in area sottoposta, con Decreto Ministeriale n. 45 del 24/2/1953, a vincolo paesistico ambientale e ricadono nelle aree vincolate del Piano Paesistico Agnano-Camaldoli-Posillipo (D.M. 14/12/1995) zona R.U.A. </p>
<p style="text-align: justify;">Ãˆ anche consolidato l&#8217;orientamento secondo cui, in materia edilizia, l&#8217;onere della prova in ordine all&#8217;epoca di realizzazione degli abusi grava sull&#8217;interessato che voglia dimostrare la legittimità  del proprio operato e non sugli Uffici comunali, traslando detto onere probatorio sull&#8217;Amministrazione solo nel caso in cui il ricorrente abbia fornito elementi concreti ed altamente probanti in ordine alla data di realizzazione del manufatto (Cons. Stato, sez. V, 6 febbraio 2019, n. 903).</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò premesso, il Comune resistente ha denegato le istanze di sanatoria presentate dalla dante causa della ricorrente rilevando come, mentre la costruzione riportata sulla cartografia della S.T.R. presentava le caratteristiche di una semplice tettoia (nota 12637 del 22.03.1988 del Settore Condono Edilizio), dal sopralluogo del 4/9/1985, emergeva, invece, l&#8217;esistenza di un manufatto ad uso abitativo, con l&#8217;avvenuta realizzazione di nuovo solaio e la posa in opera di pavimenti ed infissi. L&#8217;Ufficio, in sostanza, ha, ritenuto che l&#8217;immobile oggetto di condono doveva considerarsi frutto di un intervento edilizio successivo al 1983, che aveva riconfigurato l&#8217;immobile nelle sue caratteristiche e destinazione originarie. Si trattava, quindi, di opere realizzate successivamente al 1/10/1983, limite temporale di condonabilità  previsto dalla legge 47/85, come tali non condonabili.</p>
<p style="text-align: justify;">Per analoghe ragioni veniva respinta anche la seconda istanza di sanatoria relativa agli ulteriori mq. 19,22 non dichiarati per mero errore con la precedente istanza, atteso che dal sopralluogo del 4/9/1985 emergeva l&#8217;esistenza di un manufatto di soli mq. 50,00 e non di mq. 70,00. Venendo a mancare i presupposti per la condonabilità  del manufatto principale, infine, il Comune respingeva anche l&#8217;ultima istanza, ex lege 724/94 di cui alla pratica n. 1861/95, relativa ad un ulteriore ampliamento di mq. 12,80 che costituiva mera pertinenza dell&#8217;immobile principale.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, a fronte di tali rilievi, le doglianze articolate in sede di ricorso risultano quanto mai generiche e non supportate da alcun argomento di ordine probatorio; la ricorrente, infatti, non ha prodotto nè allegato alcun elemento idoneo a superare quanto emerso in sede di istruttoria procedimentale, limitandosi ad una contestazione del tutto generica dei rilievi mossi dal Comune.</p>
<p style="text-align: justify;">Nemmeno può ritenersi che l&#8217;Ufficio avrebbe dovuto riqualificare la domanda originaria come domanda presentata ai sensi della legge n. 724/9, nella more intervenuta, trattandosi di tesi del tutto sfornita di fondamento.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, l&#8217;operato del Comune appare corretto venendo a mancare, nella specie, i presupposti per la stessa condonabilità  del manufatto ovvero la sua realizzazione prima del termine ultimo del 1.10.1983. Per tali ragioni, il ricorso è infondato e va respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Napoli nella misura di euro 1500,00 oltre accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Pierina Biancofiore, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Ida Raiola, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Rita Luce, Consigliere, Estensore</p>
<p> </p>
<p> </p>
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