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	<title>31/3/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>31/3/2015 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2015 n.54</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-31-3-2015-n-54/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-31-3-2015-n-54/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2015 n.54</a></p>
<p>Presidente Criscuolo, Redattore Napolitano in tema di attività professionale sanitaria intramuraria SANITÀ PUBBLICA &#8211; RAPPORTI STATO/REGIONI &#8211; Artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Liguria 31 marzo 2014, n. 6. &#8211; Previsione della possibilità per il personale che esercita le professioni sanitarie di cui alla legge n. 251</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-31-3-2015-n-54/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2015 n.54</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-31-3-2015-n-54/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2015 n.54</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Criscuolo, Redattore Napolitano</span></p>
<hr />
<p>in tema di attività professionale sanitaria intramuraria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">SANITÀ PUBBLICA &#8211; RAPPORTI STATO/REGIONI &#8211; Artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Liguria 31 marzo 2014, n. 6. &#8211; Previsione della possibilità per il personale che esercita le professioni sanitarie di cui alla legge n. 251 del 2000 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) di esercitare attività libero professionale, al di fuori dell&#8217;orario di servizio, anche singolarmente all&#8217;interno dell&#8217;Azienda e in forma intramuraria allargata presso le Aziende sanitarie locali, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli altri enti equiparati. &#8211; Q.l.c. promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri &#8211; Lamentata violazione dell’art. 117, comma 3, Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Liguria 31 marzo 2014, n. 6 recante «Disposizioni in materia di esercizio di attività professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) e successive modificazioni e integrazioni».</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Liguria 31 marzo 2014, n. 6 recante «Disposizioni in materia di esercizio di attività professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica), e successive modificazioni e integrazioni», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 30 maggio-4 giugno 2014, depositato in cancelleria il 5 giugno 2014 ed iscritto al n. 37 del registro ricorsi 2014.</p>
<p>Visto l’atto di costituzione della Regione Liguria;<br />
udito nell’udienza pubblica del 24 febbraio 2015 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;<br />
uditi l’avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Emanuela Romanelli per la Regione Liguria.<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.– Con ricorso spedito per la notifica il 30 maggio 2014, ricevuto dalla resistente il successivo 4 giugno e depositato nella cancelleria di questa Corte il 5 giugno 2014 (reg. ric. n. 37 del 2014), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Liguria 31 marzo 2014, n. 6 recante «Disposizioni in materia di esercizio di attività professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) e successive modificazioni e integrazioni».<br />
La legge regionale censurata, al dichiarato scopo di assicurare una più efficace e funzionale organizzazione dei servizi sanitari regionali, prevede che il personale sanitario non medico di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) possa svolgere attività libero-professionale intramuraria in strutture sanitarie regionali, sia «singolarmente», sia anche in forma «allargata» in strutture sanitarie diverse da quella di afferenza (art. 1, comma 1).<br />
La concreta disciplina dell’organizzazione e delle modalità di svolgimento di tale attività è demandata alla Giunta regionale della Liguria che dovrà adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge una direttiva vincolante (art. 1, comma 2).<br />
Ritiene il ricorrente che tali previsioni violino l’art. 117, terzo comma Cost. in quanto si porrebbero in contrasto con i principi fondamentali nella materia di «tutela della salute». L’esercizio della libera professione intramuraria sarebbe stata prevista dal legislatore statale esclusivamente per i dirigenti medici e i medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale e solo a particolari condizioni, al fine di assicurare un equilibrio tra attività istituzionale e libera professione. Infatti, l’art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) ha introdotto il principio della esclusività del rapporto di lavoro del personale medico con il servizio sanitario nazionale e la sua incompatibilità con altro rapporto di lavoro dipendente, con il rapporto convenzionale, nonché con l’esercizio di altra attività o con la titolarità o partecipazione di quote di imprese che possano determinare un conflitto di interessi con il servizio sanitario.<br />
Osserva ancora l’Avvocatura generale come l’art. 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ha stabilito l’incompatibilità tra attività libero-professionale intramuraria ed extramuraria nonché il divieto di attività libero-professionale extra moenia all’interno delle strutture sanitarie pubbliche diverse da quelle di appartenenza o presso strutture sanitarie private. Inoltre, l’art. 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), introdotto dall’art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419), ha stabilito che i dirigenti sanitari il cui contratto di lavoro sia stato stipulato successivamente al 31 dicembre 1998, ovvero che, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 229 del 1999, abbiano optato per l’esercizio di attività libero-professionale intramuraria, siano sottoposti al rapporto di lavoro esclusivo con il Servizio sanitario nazionale.<br />
La disposizione in parola, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, ha, inoltre, previsto la possibilità per i dirigenti medici di optare per il rapporto di lavoro non esclusivo mediante richiesta da presentarsi entro il 30 novembre di ciascun anno.<br />
Ancora, l’art. 15-quinquies, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992 dispone che l’attività libero-professionale intramuraria non debba comportare un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per l’attività istituzionale e, a tal fine, prevede appositi controlli per accertare eventuali violazioni di tale limite. Analogamente, l’art. 22-bis, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha affidato alle Regioni i controlli sullo svolgimento dell’attività libero-professionale intramuraria da parte dei dirigenti medici al fine di verificare il corretto equilibrio di tale attività con quella istituzionale.<br />
Infine, l’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120 (Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria), come modificato dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 ha demandato alle Regioni l’assunzione di iniziative idonee al fine di individuare gli spazi necessari all’esercizio della libera professione intramuraria e di realizzare gli interventi di ristrutturazione edilizia necessari a tale scopo.<br />
Dalle disposizioni richiamate emergerebbe, ad avviso del ricorrente, che il legislatore statale ha disciplinato l’esercizio della libera professione intramuraria «quale specificità prevista esclusivamente per i dirigenti medici e i medici dipendenti del Ssn e solo a particolari condizioni, al fine di salvaguardare un equilibrato rapporto tra attività istituzionale e libero-professionale».<br />
Inoltre, il rapporto di lavoro del personale medico sarebbe improntato ai principi dell’esclusività e dell’incompatibilità con altro rapporto di lavoro dipendente, con altro rapporto di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, nonché con l’esercizio di altra attività.<br />
L’attività libero-professionale intra moenia costituirebbe una deroga al principio di esclusività del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale, la quale può essere giustificata solo alla luce di un equilibrato bilanciamento tra l’interesse allo svolgimento dell’attività libero-professionale e quello dello Stato a garantire imparzialità, efficacia ed efficienza delle funzioni preordinate alla tutela della salute. Proprio l’esigenza di assicurare tale contemperamento renderebbe necessaria l’adozione di una disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale, anche sotto il profilo soggettivo, della individuazione, cioè, dei soggetti legittimati a svolgere attività libero-professionale.<br />
Premesso che la Corte costituzionale ritiene oramai pacificamente che la disciplina della professione sanitaria intramuraria rientra nella materia concorrente «tutela della salute» (sono richiamate le sentenze n. 301 del 2013, n. 371 del 2008 e n. 181 del 2006), l’Avvocatura generale sostiene che l’individuazione dei soggetti abilitati allo svolgimento di attività intramuraria costituirebbe enunciazione di un principio fondamentale della materia. Tale conclusione troverebbe conferma nell’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992 il quale stabilisce che le disposizioni in esso contenute costituiscono enunciazione di principi fondamentali, ai sensi dell’art. 117 Cost.<br />
Troverebbe, altresì, conferma nelle altre disposizioni statali richiamate nel ricorso dalle quali emergerebbe come il legislatore nazionale abbia creato «un organico sistema di esercizio dell’attività libero professionale intramuraria incentrato sulle figure del dirigente medico e del medico dipendente del Ssn». D’altra parte, la individuazione delle categorie professionali ammesse a svolgere attività intra moenia, richiedendo l’individuazione di un equilibrio tra le opposte istanze di svolgimento della professione e di esclusività del rapporto con il Servizio sanitario nazionale, sarebbe strettamente funzionale alla tutela della salute (è richiamata la sentenza di questa Corte n. 50 del 2007). Coerentemente con tale assetto, la legislazione statale consentirebbe al personale di cui alla legge n. 251 del 2000 unicamente il lavoro intra moenia d’équipe.<br />
La legge regionale impugnata, pertanto, intervenendo a disciplinare il profilo soggettivo dell’attività libero professionale intramuraria, inciderebbe su un ambito riservato alla competenza del legislatore statale.<br />
1.2.– Il ricorrente individua un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge reg. n. 6 del 2014, nella parte in cui consente al personale sanitario non medico lo svolgimento di attività libero-professionale «anche in forma intramuraria allargata, presso le Aziende sanitarie locali, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli altri enti equiparati». Tale disposizione contrasterebbe con l’art. 1 della legge n. 120 del 2007 in base al quale devono essere le strutture sanitarie a rendere possibile l’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria attraverso l’individuazione di appositi spazi per lo svolgimento di tale attività. Solo in via residuale, e previa autorizzazione della Regione, è prevista la possibilità di procedere all’acquisto o alla locazione di spazi presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate ovvero presso altri soggetti pubblici.<br />
Tale disposizione costituirebbe un principio fondamentale nella materia della tutela della salute dal momento che questa Corte ha affermato che è da ritenere vincolante anche ogni previsione che, sebbene a contenuto specifico e dettagliato, sia «da considerare per la finalità perseguita, in “rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione” con le norme-principio che connotano il settore» (è richiamata la sentenza n. 301 del 2013).<br />
L’art. 1 della legge reg. n. 6 del 2014, in contrasto con tale previsione, consentirebbe al personale non medico di cui alla legge n. 251 del 2000 di svolgere attività intramuraria anche presso strutture diverse da quella di appartenenza, contravvenendo al modello delineato dal legislatore statale che pone a carico della struttura di appartenenza il compito di individuare gli spazi da assegnare all’attività intra moenia.<br />
1.3.– Infine, il ricorrente, rilevata la inscindibile connessione dell’ art. 1, commi 2 e 3 e degli artt. 2 e 3 con l’art. 1, comma 1, eccepisce l’illegittimità costituzionale anche di tali disposizioni per i medesimi motivi sopra indicati.<br />
2.– Si è costituita in giudizio la Regione Liguria la quale ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando come la legge impugnata troverebbe fondamento nell’esigenza di fronteggiare la forte carenza di professionisti infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica, della prevenzione, delle cure riabilitative, della ostetricia e degli altri operatori delle professioni sanitarie non mediche, carenza che si ripercuoterebbe sulla adeguata erogazione di cure a livello territoriale. La legge impugnata, ad avviso della difesa regionale, si collocherebbe nella materia della «organizzazione sanitaria» di competenza residuale delle Regioni, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost. (sono richiamate, al riguardo, le sentenze di questa Corte n. 162 e n. 105 del 2007; n. 510 del 2002).<br />
Anche laddove si volesse ritenere che la materia attinta sia quella della «tutela della salute», non vi sarebbe violazione dei principi fondamentali della legislazione statale. La circostanza che il personale sanitario non medico non sia espressamente previsto tra i soggetti legittimati allo svolgimento di attività intramuraria non attesterebbe univocamente l’esistenza di una preclusione allo svolgimento di questa attività. D’altronde, tale personale sarebbe espressamente autorizzato allo svolgimento di attività intramuraria d’équipe e a supporto del professionista dall’art. 1 della legge n. 120 del 2007.<br />
Inoltre, le censure svolte nel ricorso non terrebbero conto dei principi desumibili dalla legge n. 251 del 2000 che coinvolgono le Regioni nel compito di valorizzare e responsabilizzare le professioni sanitarie non mediche, ricollegando tale opera alla realizzazione del diritto alla salute dell’utente.<br />
3.– In prossimità dell’udienza la Regione ha depositato una memoria nella quale ha eccepito l’inammissibilità delle censure statali per genericità delle stesse. Il ricorrente, infatti, non avrebbe specificato in quale modo la scelta regionale di consentire lo svolgimento dell’attività libero-professionale al personale sanitario, di cui alla legge n. 251 del 2000, avrebbe violato i principi fondamentali della legislazione statale nella materia della tutela della salute.<br />
La difesa regionale ha ribadito, poi, che la legge censurata interverrebbe, non già in materia di tutela della salute, bensì in materia di “assistenza e organizzazione sanitaria” riservata alla legislazione regionale. Infatti, l’ampliamento della sfera dei soggetti abilitati all’esercizio della libera professione intramuraria costituirebbe una misura volta a contrastare l’esodo di infermieri professionisti e tecnici sanitari verso la sanità privata e dunque a migliorare le prestazioni del servizio sanitario. L’organizzazione sanitaria, pertanto, si rivelerebbe una condizione necessaria e “prodromica” rispetto alla tutela della salute.<br />
La Regione, pur consapevole che, allorché una norma si presti ad incidere in una pluralità di ambiti competenziali, la giurisprudenza costituzionale utilizza il criterio della “prevalenza”, sostiene che, nel caso di specie, non potrebbe ravvisarsi una prevalenza della materia «tutela della salute» dal momento che la disciplina censurata non inciderebbe sulla natura del rapporto di lavoro del personale – dovendo l’attività libero-professionale essere svolta fuori dall’orario di lavoro – e sarebbe rivolta a garantire la sicurezza nella erogazione delle prestazioni ed elevati standard di assistenza infermieristica e tecnica.<br />
4.– Alla pubblica udienza la difesa regionale, oltre a ribadire le argomentazioni svolte nei propri scritti, ha eccepito l’inammissibilità delle censure per omessa indicazione del parametro interposto asseritamente violato. Lo Stato, infatti, non avrebbe individuato la disposizione che sancisce il principio fondamentale che preclude al personale sanitario di cui alla legge n. 251 del 2000 di svolgere attività libero-professionale intramuraria.<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Liguria 31 marzo 2014, n. 6 recante «Disposizioni in materia di esercizio di attività professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) e successive modificazioni e integrazioni».<br />
La legge regionale censurata, all’art. 1, comma 1, stabilisce che «Al fine di conseguire una più efficace e funzionale organizzazione dei servizi sanitari regionali, il personale che esercita le professioni sanitarie di cui alla L. 251/2000 e successive modificazioni e integrazioni, operante con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nelle strutture pubbliche regionali, può esercitare attività libero professionale, al di fuori dell’orario di servizio, anche singolarmente all’interno dell’Azienda e in forma intramuraria allargata, presso le Aziende sanitarie locali, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli altri enti equiparati».<br />
La concreta disciplina dell’organizzazione e delle modalità di svolgimento di tale attività è demandata alla Giunta regionale della Liguria che dovrà adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge una direttiva vincolante (art. 1, comma 2). Nei successivi sessanta giorni, le aziende sanitarie provvedono ad adeguare «i rispettivi atti regolamentari ai contenuti della direttiva stessa, in modo che non sorga contrasto con le loro finalità istituzionali e si integri l’assolvimento dei compiti di istituto assicurando la piena funzionalità dei servizi anche nella continuità della cura a domicilio» (art. 1, comma 3).<br />
L’art. 2 prevede che la Giunta regionale presenti annualmente alla competente Commissione consiliare una relazione sull’attuazione della legge medesima. Infine, l’art. 3 pone una clausola di invarianza finanziaria stabilendo che dall’attuazione della legge «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale».<br />
Il ricorrente sostiene che tali previsioni violerebbero l’art. 117, terzo comma, Cost. in quanto si porrebbero in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale nella materia «tutela della salute».<br />
In particolare, l’art. 1, comma 1, permettendo al personale che esercita le professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) di svolgere attività libero-professionale intramuraria, disciplinerebbe il profilo soggettivo dell’attività sanitaria intra moenia che attiene ai principi fondamentali in materia di tutela della salute, la cui individuazione è riservata alla legislazione statale.<br />
Inoltre, la medesima disposizione regionale, nella parte in cui consente al personale sanitario non medico lo svolgimento di attività libero-professionale intramuraria anche presso strutture diverse da quella di appartenenza, contrasterebbe con il principio fondamentale in materia di «tutela della salute» stabilito dall’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120 (Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria), in base al quale devono essere le strutture sanitarie di appartenenza a rendere possibile l’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria attraverso l’individuazione di appositi spazi per lo svolgimento di tale attività e solo in via residuale, e previa autorizzazione della Regione, possono procedere all’acquisto o alla locazione di spazi presso strutture sanitarie diverse da quella di appartenenza.<br />
Infine, l’art. 1, commi 2 e 3 e gli artt. 2 e 3 della legge reg. n. 6 del 2014, i quali sono inscindibilmente connessi con l’art. 1, comma 1, violerebbero l’art. 117, terzo comma, Cost. per i medesimi motivi sopra indicati.<br />
2.– Preliminarmente, deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità delle censure statali per genericità delle stesse prospettata dalla Regione Liguria, la quale ha sostenuto che il ricorrente non avrebbe specificato in quale modo la scelta regionale di consentire lo svolgimento dell’attività libero-professionale al personale sanitario di cui alla legge n. 251 del 2000 avrebbe violato i principi fondamentali della legislazione statale nella materia della tutela della salute.<br />
In realtà, il ricorrente argomenta in modo adeguato le proprie censure sostenendo che la disciplina regionale determinerebbe un allargamento dell’ambito dei soggetti ai quali la legge statale consente lo svolgimento di attività intramuraria, in tal modo ponendosi in contrasto con i principi fondamentali della materia «tutela della salute» la cui determinazione spetta alla legislazione dello Stato. Sul tema ci si soffermerà più diffusamente nel successivo punto 3 nell’esaminare la specifica eccezione sollevata dalla Regione nella pubblica udienza.<br />
Analogamente, appare sufficientemente e puntualmente argomentata anche la censura concernente la previsione regionale circa l’attività intra moenia cosiddetta «allargata». Il Presidente del Consiglio, infatti, evoca la disposizione statale asseritamente violata, individuandola nell’art. 1 della legge n. 120 del 2007 e illustra le ragioni per cui alla stessa debba riconoscersi la natura di principio fondamentale, richiamando la giurisprudenza di questa Corte la quale ha affermato che nelle materie di competenza ripartita è da ritenere vincolante anche ogni previsione che, sebbene a contenuto vincolato, è da considerare, per la finalità perseguita, in rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione con le norme-principio che connotano il settore (è citata in proposito la sentenza n. 301 del 2013).<br />
Quanto, infine, alla censura avente ad oggetto l’art. 1, commi 2 e 3, e gli artt. 2 e 3, essa risulta motivata, sia pure in termini estremamente sintetici, mediante il rinvio alle argomentazioni svolte in relazione alle altre censure. Il tenore complessivo dell’atto introduttivo rende possibile comprendere tanto le censure rivolte avverso tali disposizioni, quanto le ragioni poste a loro sostegno.<br />
La difesa regionale ha, altresì, eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa indicazione del parametro interposto asseritamente violato, non avendo lo Stato individuato la disposizione che sancisce il principio fondamentale che precluderebbe al personale sanitario di cui alla legge n. 251 del 2000 di svolgere attività libero-professionale intramuraria.<br />
Anche tale eccezione è priva di fondamento. È ben vero che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, laddove si denunci la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. è onere del ricorrente indicare specificamente la disposizione statale che si ritiene violata, ed in particolare il principio fondamentale asseritamente leso (ex plurimis, sentenze n. 165 del 2014 e n. 141 del 2013). Nel caso di specie, tuttavia, tale onere è stato assolto dal ricorrente il quale ha individuato il complesso delle diposizioni statali in materia di attività libero-professionale intramuraria da cui emergerebbe l’esistenza del principio fondamentale di cui si lamenta la violazione. Tali disposizioni sono individuate: nell’art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) il quale avrebbe introdotto il principio della esclusività del rapporto di lavoro del personale medico con il Servizio sanitario nazionale e la sua incompatibilità con altro rapporto di lavoro dipendente; nell’art. 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) la quale avrebbe stabilito l’incompatibilità tra attività libero-professionale intramuraria ed extramuraria nonché il divieto di attività libero-professionale extra moenia all’interno delle strutture sanitarie pubbliche diverse da quelle di appartenenza o presso strutture sanitarie private; nell’art. 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), introdotto dall’art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419), il quale ha stabilito che i dirigenti sanitari il cui contratto di lavoro sia stato stipulato successivamente al 31 dicembre 1998, ovvero che alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 229 del 1999 abbiano optato per l’esercizio di attività libero-professionale intramuraria, sono sottoposti al rapporto di lavoro esclusivo con il Servizio sanitario nazionale; nell’art. 15-quinquies, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992 il quale dispone che l’attività libero-professionale intramuraria non deve comportare un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per l’attività istituzionale e, a tal fine, prevede appositi controlli per accertare eventuali violazioni di tale limite; nell’art. 22-bis, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale ha affidato alle Regioni i controlli sullo svolgimento dell’attività libero-professionale intramuraria da parte dei dirigenti medici al fine di verificare il corretto equilibrio di tale attività con quella istituzionale.<br />
Sostiene il ricorrente che dall’insieme delle disposizioni ora richiamate emergerebbe il principio fondamentale in materia di «tutela della salute» che riserva esclusivamente ai dirigenti medici e ai medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale lo svolgimento dell’attività libero-professionale intramuraria e solo a particolari condizioni, al fine di assicurare un equilibrato rapporto tra attività istituzionale e libero-professionale. Tale opera di contemperamento presupporrebbe, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, una disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale.<br />
L’onere di specifica indicazione del parametro interposto risulta assolto anche con riguardo alla seconda censura, concernente la previsione della attività intra moenia «allargata». In tal caso, il ricorrente ha evocato espressamente la disposizione statale contenente il principio fondamentale di cui denuncia la lesione, individuandolo nell’art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2007 il quale stabilisce che è la stessa struttura sanitaria di appartenenza del medico ad individuare gli spazi da assegnare all’attività intramuraria e solo in via residuale, e previa autorizzazione regionale, consente di ricorrere alla locazione o all’acquisto di spazi presso altre strutture sanitarie od altri soggetti pubblici.<br />
3.– Nel merito, le questioni prospettate sono fondate.<br />
3.1.– È innanzitutto necessario individuare l’ambito materiale nel quale si collocano le disposizioni regionali impugnate.<br />
Il ricorrente sostiene che esse, in quanto disciplinano l’esercizio della professione sanitaria intramuraria, sarebbero riconducibili alla materia concorrente della «tutela della salute». Per contro, la difesa regionale ritiene che le disposizioni censurate, in quanto rivolte a fronteggiare la carenza di operatori delle professioni sanitarie non mediche, atterrebbero alla materia della «organizzazione sanitaria» rientrante nella competenza residuale delle Regioni, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.<br />
In realtà, questa Corte ha già avuto modo più volte di chiarire che le disposizioni concernenti l’attività sanitaria intramuraria debbono essere ricondotte alla materia della «tutela della salute». Infatti, «il “nuovo quadro costituzionale”, delineato dalla legge di riforma del titolo V della parte II della Costituzione, recepisce (…) una nozione della materia ‘tutela della salute’ “assai più ampia rispetto alla precedente materia ‘assistenza sanitaria e ospedaliera’”, con la conseguenza che le norme attinenti allo svolgimento dell’attività professionale intramuraria, “sebbene si prestino ad incidere contestualmente su una pluralità di materie (e segnatamente, tra le altre, su quella della organizzazione di enti ‘non statali e non nazionali’)”, vanno “comunque ascritte, con prevalenza, a quella della ‘tutela della salute’”. Rileva, in tale prospettiva, “la stretta inerenza che tutte le norme de quibus presentano con l’organizzazione del servizio sanitario regionale e, in definitiva, con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all’utenza, essendo queste ultime condizionate, sotto molteplici aspetti, dalla capacità, dalla professionalità e dall’impegno di tutti i sanitari addetti ai servizi, e segnatamente di coloro che rivestono una posizione apicale” (sentenze n. 181 del 2006 e n. 50 del 2007)» (così la sentenza n. 371 del 2008. Negli stessi termini, da ultimo, sentenza n. 301 del 2013).<br />
Questa Corte ha, invece, escluso che le disposizioni attinenti alla disciplina dell’attività intramuraria, ivi comprese quelle concernenti la predisposizione delle strutture a tal fine necessarie, possano essere ricondotte alla materia della “organizzazione sanitaria” dal momento che tale ambito «neppure può essere invocato come “materia” a sé stante, agli effetti del novellato art. 117 Cost., in quanto l’organizzazione sanitaria è parte integrante della “materia” costituita dalla “tutela della salute” di cui al terzo comma del citato art. 117 Cost.» (sentenza n. 371 del 2008).<br />
Dunque, alla luce della giurisprudenza costituzionale si deve affermare che la legge della Regione Liguria n. 6 del 2014, nel riconoscere agli esercenti delle professioni sanitarie non mediche la possibilità di svolgere attività libero-professionale intra moenia, si colloca nell’ambito della materia «tutela della salute».<br />
3.2.– Il ricorrente sostiene che l’individuazione dell’ambito dei soggetti ammessi allo svolgimento di tale attività costituirebbe espressione di un principio fondamentale della materia, come tale riservato al legislatore statale e che la legge regionale impugnata, estendendo tale ambito, eccederebbe dalla sfera di competenza ad essa riservata, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.<br />
Per verificare la fondatezza della questione è opportuno ripercorrere brevemente l’evoluzione della normativa in materia.<br />
Fin dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera) al personale medico degli istituti di cura e degli enti ospedalieri era riconosciuta la possibilità, nelle ore libere dalle attività istituzionali, di svolgere la libera professione, anche nell’ambito della struttura sanitaria di appartenenza (art. 43, comma 1, lettera d).<br />
Il d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri) aveva poi specificato che il rapporto di lavoro del personale medico poteva essere, a scelta dell’interessato, a tempo pieno ovvero a tempo definito: nel primo caso il medico rinunciava alla attività libero-professionale extra ospedaliera (art. 24, comma 3, lettera a), a fronte di un premio di servizio che compensava detta rinuncia e aveva «priorità per l’esercizio dell’attività professionale nell’ambito dell’ospedale» (art. 47, comma 12). Nel secondo caso, il sanitario poteva svolgere l’attività professionale anche fuori dalla struttura sanitaria, nel rispetto, comunque, dell’orario di servizio (art. 24, comma 3, lettera b).<br />
Successivamente, la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) aveva espressamente riconosciuto il diritto allo svolgimento della libera professione al personale medico ed ai veterinari dipendenti dalle unità sanitarie locali (art. 47, comma 3, numero 4) sul presupposto che ciò potenziasse le capacità del medico, nell’interesse degli utenti e della collettività. Così, in attuazione della delega contenuta nella legge ora richiamata, il d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) aveva previsto per il personale medico che avesse scelto il rapporto di lavoro a tempo pieno il diritto all’esercizio dell’attività libero-professionale nell’ambito dei servizi e delle strutture della unità sanitaria locale (art. 35, comma 2, lettera d). Al di fuori di tale ambito, l’attività in questione era limitata solo a «consulti e consulenze, non continuativi» specificamente autorizzati (art. 35, comma 2, lettera c). Per i medici che avessero, invece, optato per il rapporto di lavoro a tempo definito era prevista la facoltà di esercitare l’attività libero-professionale «anche fuori dei servizi e delle strutture dell’unità sanitaria locale», purché tale attività non fosse prestata con rapporto di lavoro subordinato (art. 35, comma 3, lettera c).<br />
La legge n. 412 del 1991, poi, «liberalizzava del tutto l’esercizio dell’attività professionale sia extra che intramuraria e incentivava “la scelta per il rapporto di lavoro dipendente, assicurando in tal caso, a semplice domanda, il passaggio dal “tempo definito” al “tempo pieno”, anche in soprannumero» con la conseguente incidenza sulla retribuzione (sentenza n. 50 del 2007).<br />
Successivamente, il d.lgs. n. 502 del 1992 ha introdotto meccanismi per incentivare l’attività intra moenia, prevedendo, altresì, la necessità di individuare appositi spazi da riservare allo svolgimento della libera professione intramuraria con la possibilità, in mancanza, di reperirli all’esterno tramite la stipula di convenzioni tra le unità sanitarie e altre case di cura pubbliche o private. L’art. 15-quater, comma 4, del decreto legislativo, come modificato dall’art. 2-septies del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, ha riconosciuto a tutti i dirigenti sanitari pubblici la possibilità di optare per il rapporto di lavoro esclusivo, ovvero per quello non esclusivo entro il 30 novembre di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo, salva la facoltà per le Regioni di stabilire una cadenza temporale più breve.<br />
L’art. 15-quinquies del citato decreto, introdotto dall’art. 13 del d.lgs. n. 229 del 1999, ha stabilito che il rapporto di lavoro esclusivo comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall’azienda con impegno orario contrattualmente definito. Inoltre, all’opzione per tale tipologia di rapporto segue il diritto all’esercizio dell’attività libero-professionale, al di fuori dell’orario di servizio, nell’ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale, d’intesa con il collegio di direzione. La medesima disposizione ha fissato, altresì, dei limiti al volume di tale attività al fine di assicurare un «corretto ed equilibrato rapporto» tra di essa e l’attività istituzionale stabilendo che l’attività libero-professionale non può comportare un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali, rinviando alla disciplina contrattuale nazionale la definizione del corretto equilibrio tra le due tipologie di attività (comma 3).<br />
L’art. 1, della legge n. 120 del 2007, infine, ha fatto carico alle Regioni di predisporre le strutture necessarie per consentire al personale medico lo svolgimento dell’attività intramuraria, consentendo, in mancanza e nelle more della loro realizzazione o individuazione, di reperire spazi sostitutivi in strutture non accreditate, ovvero di utilizzare, previa autorizzazione, studi professionali privati. Tale disposizione ha, inoltre, stabilito che le Regioni debbano garantire, attraverso proprie linee guida, che «le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l’attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio», ed ha individuato le modalità con cui tale finalità deve essere assicurata. In particolare, è prevista l’adozione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di sistemi e di moduli organizzativi e tecnologici che consentano il controllo dei volumi delle prestazioni libero-professionali, che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell’orario di lavoro (comma 4, lettera a); il pagamento di prestazioni di qualsiasi importo direttamente al competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo (comma 4, lettera b); la definizione degli importi da corrispondere a cura dell’assistito, idonei per ogni prestazione, a remunerare i compensi del professionista, dell’équipe, del personale di supporto, nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dalle aziende, compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari (comma 4, lettera c); la prevenzione delle situazioni che possono determinare l’insorgenza di un conflitto di interesse o di forme di concorrenza sleale (comma 4, lettera e); il progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell’ambito dell’attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria «al fine di assicurare che il ricorso a quest’ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell’organizzazione dei servizi resi nell’ambito dell’attività istituzionale» (comma 4, lettera g).<br />
Come appare chiaro dalla normativa richiamata, la disciplina dell’attività libero-professionale intramuraria ha sempre riguardato specificamente il personale medico, nonché, ai sensi degli artt. 4, comma 11-bis e 15 del d.lgs. n. 502 del 1992, il personale della dirigenza del ruolo sanitario, costituito da farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi secondo quanto specificato dall’art. 3 del d.P.C.m. 27 marzo 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale). Quanto ai veterinari del servizio pubblico, il d.P.R. n. 761 del 1979 ha riconosciuto loro la facoltà di svolgere attività libero-professionale fuori dei servizi e delle strutture dell’unità sanitaria locale (art. 36).<br />
Nulla, invece, è previsto per il personale sanitario non medico, ad eccezione di quanto stabilito dall’art. 30, comma 4, del R.D. 30 settembre 1938 n. 1631 (Norme generali per l’ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali), il quale dispone che «Tanto alla ostetrica capo che alle ostetriche è inibito l’esercizio professionale».<br />
Non può condividersi l’assunto della difesa regionale secondo la quale il personale non medico sarebbe già abilitato all’esercizio della libera professione in équipe e a supporto del professionista in forza dell’art. 1, comma 4, lettera c), della legge n. 120 del 2007. Tale disposizione, infatti, si limita semplicemente a prevedere che gli importi da corrispondere a carico dell’assistito per la prestazione libero-professionale intra moenia devono remunerare anche i compensi dell’équipe e del personale di supporto.<br />
3.3.– La circostanza che lo svolgimento dell’attività libero-professionale all’interno della struttura sanitaria sia stato previsto e disciplinato espressamente solo per i medici e i dirigenti del ruolo sanitario assume – diversamente da quanto sostenuto dalla difesa regionale – il preciso significato di circoscrivere a tali categorie il riconoscimento del diritto in questione.<br />
In tal senso depongono una pluralità di elementi. Innanzitutto, occorre considerare che nel settore sanitario l’esercizio dell’attività libero-professionale – come si è visto – si atteggia con caratteristiche del tutto peculiari, sia quanto alle conseguenze che l’opzione per il suo svolgimento intra moenia determina sulla tipologia del rapporto di lavoro, sia quanto alle conseguenze relative all’organizzazione delle strutture sanitarie nelle quali essa è esercitata. Sotto il primo profilo è previsto che l’opzione per l’esercizio dell’attività intramuraria determina l’assoggettamento del sanitario al rapporto di lavoro esclusivo (art. 15-quater, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992) con la conseguente totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni attribuite dall’azienda, nonché l’incompatibilità con l’esercizio dell’attività libero-professionale extra moenia, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 5, della legge n. 662 del 1996.<br />
Sotto il secondo profilo, la necessità per le strutture sanitarie di consentire lo svolgimento della libera professione intramuraria per il personale medico e sanitario che abbia esercitato la relativa opzione determina il sorgere dell’onere per le stesse di assumere le iniziative volte a reperire gli spazi a tal fine necessari, predisporre gli strumenti organizzativi per le attività di supporto (quali il servizio di prenotazione e di riscossione degli onorari), individuare sistemi e moduli organizzativi per il controllo dei volumi delle prestazioni libero-professionali, prevenire situazioni che possano determinare l’insorgere di situazioni di conflitto di interessi o forme di concorrenza sleale (art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2007).<br />
Tutto ciò rende evidente come le disposizioni che disciplinano l’attività intramuraria «rappresentano un elemento tra i più caratterizzanti nella disciplina del rapporto fra personale sanitario ed utenti del Servizio sanitario, nonché della stessa organizzazione sanitaria» (sentenza n. 50 del 2007). D’altra parte questa Corte ha già riconosciuto a diverse disposizioni che disciplinano questa materia la natura di principio fondamentale. Ciò vale, in particolare, per la previsione (art. 15-quater, comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992, modificato dall’art. 2-septies del decreto-legge n. 81 del 2004, come convertito) che riconosce ai dirigenti medici e del ruolo sanitario la facoltà di scelta tra il regime di lavoro esclusivo e non esclusivo, in quanto volta «a garantire una tendenziale uniformità tra le diverse legislazioni ed i sistemi sanitari delle Regioni e delle Province autonome in ordine ad un profilo qualificante del rapporto tra sanità ed utenti» (sentenza n. 50 del 2007; sentenza n. 371 del 2008). Ha, inoltre, affermato che partecipa della medesima natura di principio fondamentale anche la disciplina dettata dall’art. 1 della legge n. 120 del 2007 volta ad assicurare che non resti priva di conseguenze, in termini di concrete possibilità di svolgimento dell’attività libero-professionale intramuraria, l’opzione compiuta dal sanitario in favore del rapporto di lavoro esclusivo (sentenza n. 371 del 2008). In questo quadro, anche la disciplina del profilo soggettivo dell’attività intra moenia riveste la natura di principio fondamentale della materia, in quanto volta a definire uno degli aspetti più qualificanti della organizzazione sanitaria, ovverosia quello della individuazione dei soggetti legittimati a svolgere la libera professione all’interno della struttura sanitaria, il quale richiede una disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale.<br />
Conseguentemente, l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Liguria n. 6 del 2014, nell’estendere al personale sanitario non medico di cui alla legge n. 251 del 2000 la facoltà di svolgere tale attività, ha esorbitato dall’ambito riservato alla legislazione regionale, violando l’art. 117, terzo comma, Cost.<br />
3.4.– L’accoglimento della prima questione implica, quale diretta conseguenza, che anche le questioni promosse con riguardo alle altre disposizioni regionali sono fondate. Esse, infatti, disciplinano tutte lo svolgimento dell’attività intra moenia da parte del personale sanitario non medico, di tal che la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione che riconosce tale facoltà determina la caducazione delle restanti disposizioni ad essa collegate.<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Liguria 31 marzo 2014, n. 6 recante «Disposizioni in materia di esercizio di attività professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) e successive modificazioni e integrazioni».</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2015.</p>
<p align=center>Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2015.</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-31-3-2015-n-54/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2015 n.54</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2015 n.55</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-31-3-2015-n-55/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-31-3-2015-n-55/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-31-3-2015-n-55/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2015 n.55</a></p>
<p>Presidente Criscuolo, Redattore Amato in tema di emissioni nell&#8217;atmosfera AMBIENTE E TERRITORIO &#8211; RAPPORTI STATO/REGIONI &#8211; Legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 23 e, in via subordinata, art. 13 della stessa legge; legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32 e, in via subordinata art. 9 della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-31-3-2015-n-55/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2015 n.55</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-31-3-2015-n-55/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2015 n.55</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Criscuolo, Redattore Amato</span></p>
<hr />
<p>in tema di emissioni nell&#8217;atmosfera</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">AMBIENTE E TERRITORIO &#8211; RAPPORTI STATO/REGIONI &#8211; Legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 23 e, in via subordinata, art. 13 della stessa legge; legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32 e, in via subordinata art. 9 della stessa legge. &#8211; Inosservanza da parte dei gestori di impianti industriali delle prescrizioni contenute nell&#8217;autorizzazione relativa alle emissioni in atmosfera. &#8211; Previsione di una nuova procedura autorizzativa al fine della riattivazione-riaccensione degli impianti che producono emissioni insalubri nell’atmosfera. &#8211; Q.l.c. promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri &#8211; Lamentata violazione degli artt. 3, 117, comma 2, lett. s) e 123 Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittima la legge della Regione Abruzzo n. 23 del 28 aprile 2014, ad eccezione dell’art. 12; nonché la legge della Regione Abruzzo del 21 maggio 2014, n. 32 (Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali nn. 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l’anno d’imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014), ad eccezione dell’art. 11.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nei giudizi di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 marzo 2005, n. 18, 21 febbraio 2011, n. 5, 16 luglio 2013, n. 19, 19 dicembre 2007, n. 44, 16 settembre 1998, n. 81 e ulteriori disposizioni normative) e, in via subordinata, dell’art. 13 della stessa legge; nonché della legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32 (Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali nn. 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l’anno d’imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014) e, in via subordinata, dell’art. 9 della stessa legge, promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati rispettivamente il 27-30 giugno 2014 e il 31 luglio-4 agosto 2014, depositati in cancelleria il 3 luglio ed il 5 agosto 2014 e rispettivamente iscritti ai nn. 49 e 58 del registro ricorsi 2014. <br />
<i><br />
Visto</i> l’atto di costituzione della Regione Abruzzo nel giudizio relativo al ricorso n. 49 del 2014; <br />
<i>udito</i> nell’udienza pubblica del 10 marzo 2015 il Giudice relatore Giuliano Amato; <br />
<i>uditi</i> l’avvocato dello Stato Alessandro Maddalo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Fabio Francesco Franco per la Regione Abruzzo. <br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.– Con ricorso notificato il 27-30 giugno 2014, depositato il 3 luglio 2014 e iscritto al registro ricorsi n. 49 del 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’intero testo della legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 marzo 2005, n. 18, 21 febbraio 2011, n. 5, 16 luglio 2013, n. 19, 19 dicembre 2007, n. 44, 16 settembre 1998, n. 81 e ulteriori disposizioni normative), per violazione dell’art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo 28 dicembre 2006, in relazione all’art. 123 della Costituzione. <br />
1.1.– Secondo il ricorrente, tale legge sarebbe stata approvata dal Consiglio regionale in regime di prorogatio, dal momento che le precedenti elezioni per il rinnovo dell’organo si erano svolte il 14-15 dicembre 2008. <br />
Di conseguenza, troverebbe applicazione l’art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo, che contiene un’espressa limitazione ai poteri esercitabili dal Consiglio regionale nel periodo successivo alla indizione delle elezioni, in armonia con la costante giurisprudenza costituzionale che ha circoscritto la portata di tali poteri ai soli adempimenti indifferibili e urgenti. <br />
Tuttavia, ad avviso della difesa dello Stato, dalla lettura della legge impugnata emergerebbe l’assenza dei caratteri di indefettibilità e urgenza, oltre che di ogni motivazione al riguardo; soltanto l’art. 12 farebbe espresso riferimento a ragioni di necessità e urgenza, ancorché in via del tutto astratta. Il Consiglio regionale, pertanto, avrebbe esorbitato dai poteri riconducibili alla sua natura di organo in prorogatio. <br />
1.2.– Con il medesimo ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in subordine, l’art. 13 della legge regionale in oggetto, nel testo modificato dall’art. 9, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32 (Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionalinn. 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l’anno d’imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014), per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 3 Cost. <br />
Il denunciato art. 13 prevede che «Al fine della tutela e valorizzazione delle produzioni agricole, le industrie insalubri che emettono in atmosfera e che abbiano subito provvedimento di sequestro del proprio impianto per violazioni al Testo Unico Ambientale ed al Codice Penale, al fine della riattivazione e riaccensione dell’impianto sono sottoposti a nuova procedura autorizzativa. Nelle more della nuova eventuale autorizzazione è sospesa l’attività relativa alle emissioni in atmosfera». <br />
1.2.1.– Ad avviso del ricorrente, tale disposizione sarebbe in contrasto con l’art. 278 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal quale si ricaverebbe che le funzioni di controllo esercitate dall’autorità competente, in caso di accertate violazioni da parte dei gestori degli impianti, consisterebbero nell’applicazione di misure graduali, che vanno dalla semplice diffida, alla diffida con contestuale temporanea sospensione dell’autorizzazione, sino alla revoca dell’autorizzazione, con chiusura dell’impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida stessa, o a fronte di reiterate violazioni che determinino pericolo per la salute o per l’ambiente. <br />
La disposizione impugnata, pertanto, non distinguendo tra sospensione temporanea e revoca dell’autorizzazione, in assenza di una valutazione da effettuare caso per caso in relazione alla gravità dell’infrazione, nonché imponendo, per la riattivazione dell’impianto, che questo sia sempre sottoposto ad una nuova procedura autorizzativa, violerebbe la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. <br />
1.2.2.– Essa, inoltre, violerebbe l’art. 3 Cost. sotto il profilo della irragionevole parificazione del trattamento riservato a situazioni eterogenee in ragione della loro diversa lesività, nonché sotto il profilo del difetto di proporzionalità. <br />
2.– Con atto depositato il 7 agosto 2014, si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo, chiedendo che le censure sollevate nel ricorso, limitatamente agli artt. da 1 a 9, 12, 15, 16, 17 e 18 dell’impugnata legge regionale, siano dichiarate inammissibili o infondate. <br />
2.1.– Secondo la Regione, tali disposizioni sarebbero costituzionalmente legittime in quanto contenenti modifiche normative urgenti, che rientrerebbero pienamente nella casistica contemplata dall’art. 86, comma 3, dello statuto. <br />
Ad avviso della Regione, inoltre, l’esistenza delle ragioni di necessità ed urgenza, che giustificano l’intervento legislativo, dovrebbe essere valutata alla luce delle motivazioni contenute sia nelle stesse disposizioni, sia nei lavori preparatori. <br />
In ordine alla ratio delle singole disposizioni, dai lavori preparatori emergerebbe espressamente che l’urgenza degli artt. da 1 a 9 deriverebbe dalla necessità di offrire agli operatori dei distretti rurali gli strumenti necessari per avvalersi delle provvidenze di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio. <br />
L’urgenza dell’art. 12 sarebbe stata esplicitata nel testo stesso della disposizione. Per l’art. 15, le ragioni dell’urgenza andrebbero individuate nella necessità di evitare la chiusura delle attività del mercato ortofrutticolo. <br />
Quanto all’art. 16, esso sarebbe giustificato dalla necessità di arrivare alla definizione della pregressa gestione dell’Interporto Val Pescara, la cui mancanza avrebbe esposto la Regione Abruzzo ad un grave danno. L’art. 17, a sua volta, sarebbe giustificato dalla necessità di garantire la partecipazione della Regione al Comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia 2015. <br />
Quanto all’art. 18, infine, l’urgenza deriverebbe dal fatto che tale disposizione si riferisce all’utilizzo di risorse per le finalità previste dall’art. 34, comma 32, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221. <br />
3.– Con ricorso notificato il 31 luglio-4 agosto 2014, depositato il successivo 5 agosto e iscritto al registro ricorsi n. 58 del 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’intero testo della legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32 (Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali nn. 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l’anno d’imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014), per violazione dell’art. 86, comma 3, dello statuto regionale, in relazione all’art. 123 Cost.; nonché, in subordine, l’art. 9 della medesima legge, per violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera s), Cost. <br />
3.1.– Sia la doglianza relativa alla legge regionale nella sua interezza, che quella relativa al solo art. 9, sono sorrette dalle medesime argomentazioni svolte nel ricorso avverso la legge Regione Abruzzo n. 23 del 2014. <br />
3.1.1.– Quanto alla prima censura, infatti, si lamenta che il Consiglio regionale avrebbe legiferato al di fuori dei limiti riconducibili alla sua condizione di organo in prorogatio. <br />
3.1.2.– Quanto alla seconda censura, si lamenta la lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela ambientale; nonché l’irragionevole parificazione del trattamento riservato a situazioni eterogenee in ragione della loro diversa lesività, oltre al difetto di proporzionalità. <br />
4.– In questo secondo giudizio la Regione Abruzzo non si è costituita. <br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.– Con due distinti ricorsi (iscritti al reg. ric. n. 49 e n. 58 del 2014), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha in primo luogo impugnato, nell’intero testo, la legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 marzo 2005, n. 18, 21 febbraio 2011, n. 5, 16 luglio 2013, n. 19, 19 dicembre 2007, n. 44, 16 settembre 1998, n. 81 e ulteriori disposizioni normative) e la legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32 (Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali nn. 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l’anno d’imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014). <br />
1.1.– In entrambi i ricorsi si lamenta la violazione dell’art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo 28 dicembre 2006, in riferimento all’art. 123 della Costituzione, in quanto il Consiglio regionale avrebbe esorbitato dai limiti propri della sua condizione di organo in prorogatio. <br />
1.2.– Con i medesimi ricorsi, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in subordine, questione di legittimità costituzionale di due specifiche disposizioni contenute nelle leggi impugnate. <br />
In particolare, con il ricorso iscritto al reg. ric. n. 49 del 2014, ha impugnato l’art. 13 della legge regionale n. 23 del 2014, nel testo modificato dall’art. 9, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2014, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 3 Cost. <br />
Con il ricorso iscritto al reg. ric. n. 58 del 2014, ha impugnato il medesimo art. 9 della legge regionale n. 32 del 2014, per violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera s), Cost. <br />
2.– In considerazione dell’identità dei profili di illegittimità fatti valere nei due ricorsi, questi possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza. <br />
3.– Preliminarmente, deve essere dichiarata l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale promossa con il primo ricorso (reg. ric. n. 49 del 2014), avente ad oggetto l’art. 13 della legge della Regione Abruzzo n. 23 del 2014, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 3 Cost. <br />
Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale deve sussistere, a pena d’inammissibilità, una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l’organo legittimato si determina all’impugnazione ed il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell’atto di impugnazione (ex plurimis, sentenza n. 309 del 2013). <br />
Nel caso di specie, il ricorso del Presidente del Consiglio indica, quale oggetto di impugnazione, l’art. 13 «nel testo modificato dall’art. 9, comma 1, L.R. 21 maggio 2014, n. 32». Nella relazione del Ministro per gli affari regionali, sulla cui base il Consiglio dei ministri ha deliberato l’impugnativa, tuttavia, viene censurata la disposizione di cui all’art. 13 nella sua formulazione originaria e non nel testo modificato dall’art. 9, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2014. <br />
Tale difformità, pertanto, determina l’inammissibilità della questione. <br />
4.– Nel merito, le questioni di legittimità costituzionale delle leggi regionali impugnate, promosse in riferimento all’art. 123 Cost. ed in relazione all’art. 86, terzo comma, lettera a) dello statuto regionale, sono fondate, salvo che per l’art. 12 della legge regionale n. 23 del 2014 e per gli artt. 9 e 11 della legge regionale n. 32 del 2014.<br />
 4.1.– Questa Corte ha già chiarito che «L’istituto della prorogatio […] non incide […] sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo l’esercizio dei poteri nell’intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l’entrata in carica del nuovo organo eletto» (sentenza n. 196 del 2003); e, più di recente, ha affermato che «È pacifico, pertanto, che l’istituto in esame presuppone la scadenza, naturale o anticipata, del mandato del titolare dell’organo. Prima di tale scadenza, non vi può essere prorogatio» (sentenza n. 181 del 2014). <br />
Ebbene, il mandato del Consiglio regionale dell’Abruzzo è scaduto il 14 dicembre 2013, al termine del quinquennio di durata in carica dell’organo, decorrente dalle precedenti elezioni regionali, che si erano svolte il 14 e 15 dicembre 2008. Successivamente, con decreto del 14 gennaio 2014, n. 6, il Presidente della Giunta regionale ha indetto le nuove elezioni regionali per il giorno 25 maggio 2014. <br />
La legge regionale n. 23 del 2014 è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta n. 183 del 15 aprile 2014 e la legge regionale n. 32 del 2014 nella seduta n. 184 del 29 aprile 2014. Le due leggi impugnate, pertanto, sono state approvate successivamente allo scioglimento del Consiglio e, dunque, in regime di prorogatio. <br />
4.2.– In questa fase, i Consigli regionali «dispongono di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza» (sentenza n. 468 del 1991); pertanto, in mancanza di esplicite indicazioni contenute negli statuti, devono limitarsi al «solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari e urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili». Essi, inoltre, devono «comunque astenersi, al fine di assicurare una competizione libera e trasparente, da ogni intervento legislativo che possa essere interpretato come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori» (sentenza n. 68 del 2010). <br />
Lo statuto regionale, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge statutaria 9 febbraio 2012, n. 1 (Modifiche allo Statuto della Regione Abruzzo), reca ora un’esplicita limitazione ai poteri esercitabili dal Consiglio regionale nel periodo successivo alla scadenza del mandato, circoscrivendoli ai soli «interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità» (art. 86, comma 3, lettera a). <br />
Con riguardo a quest’ultima tipologia di interventi, poi, il Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale richiede ulteriormente che l’urgenza e la necessità siano «espressamente dichiarate ed adeguatamente motivate» (art. 141, comma 2, della delibera del Consiglio regionale 12 ottobre 2010, n. 56/2).<br />
 4.3.– Alla luce di tali previsioni ed in considerazione del contenuto delle leggi oggetto del presente giudizio, solo l’art. 12 della legge regionale n. 23 del 2014 e gli artt. 9 e 11 della legge regionale n. 32 del 2014 sono stati legittimamente approvati dal Consiglio regionale in prorogatio. <br />
Nell’art. 12 della legge regionale n. 23 del 2014, infatti, l’urgenza dell’intervento è espressamente dichiarata e discende dall’esigenza di adeguare – nell’imminenza delle elezioni regionali e del contestuale svolgimento di un referendum consultivo &#8722; la disciplina sulla composizione degli uffici di sezione, nei casi di accorpamento fra consultazioni elettorali e referendarie. La questione relativa a tale disposizione è, pertanto, non fondata. <br />
È parimenti non fondata la questione relativa all’art. 11 della legge regionale n. 32 del 2014, in relazione al quale l’urgenza di incrementare la spesa per il «Sostegno alimentare alle persone in stato di povertà», è giustificata dal fatto che il relativo capitolo di bilancio era stato progressivamente svuotato, fino ad arrivare a 0 euro, come risulta dalla risoluzione approvata dal Consiglio regionale l’8 aprile 2014. <br />
4.4.– Diverso è il caso dell’art. 9 della legge regionale n. 32 del 2014. <br />
Esso risulta legittimamente approvato dal Consiglio regionale, sotto il profilo dei poteri del medesimo in regime di prorogatio. Infatti, per tale disposizione, l’urgenza è connessa alla sottoposizione a sequestro di impianti che producono emissioni insalubri nell’atmosfera. <br />
Nel merito, tuttavia, è fondata la questione di legittimità costituzionale del richiamato art. 9, promossa, in via subordinata, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. <br />
La disposizione in esame, infatti, viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, poiché detta una disciplina delle sanzioni, per le violazioni in materia di emissioni nell’atmosfera, difforme da quanto previsto dall’art. 278 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). <br />
Le ulteriori censure restano assorbite. <br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />
</b><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>riuniti i giudizi, <br />
<i>dichiara</i> la illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui alla legge della Regione Abruzzo n. 23 del 2014, ad eccezione dell’art. 12; nonché l’illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui alla legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32 (Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali nn. 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l’anno d’imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014), ad eccezione dell’art. 11; <br />
2) <i>dichiara </i>non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge della Regione Abruzzo n. 23 del 2014, promossa, in riferimento all’art. 123 Cost. ed in relazione all’art. 86, terzo comma, lettera a), dello statuto regionale, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; <br />
3) <i>dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge della Regione Abruzzo n. 32 del 2014, promossa, in riferimento all’art. 123 Cost. ed in relazione all’art. 86, terzo comma, lettera a), dello statuto regionale, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; <br />
4) <i>dichiara</i> inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 marzo 2005, n. 18, 21 febbraio 2011, n. 5, 16 luglio 2013, n. 19, 19 dicembre 2007, n. 44, 16 settembre 1998, n. 81 e ulteriori disposizioni normative), sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s) e 3 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con in ricorso in epigrafe; </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2015. </p>
<p align=center>Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2015.</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-31-3-2015-n-55/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2015 n.55</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2015 n.1692</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-3-2015-n-1692/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-3-2015-n-1692/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-3-2015-n-1692/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2015 n.1692</a></p>
<p>Pres. Zaccardi, est. Taormina Comune di Verona (Avv. ti M. Clarich e G. R. Caineri) c. L.V. e altri (Avv.ti L. Manzi e P. Pasetto) e altri sulle modalità di misurazione delle distanze delle costruzioni dal confine Edilizia ed urbanistica – Costruzioni – Confine – Distanze minime – Misurazione &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-3-2015-n-1692/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2015 n.1692</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-3-2015-n-1692/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2015 n.1692</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Zaccardi, est. Taormina<br /> Comune di Verona (Avv. ti M. Clarich e G. R. Caineri) c. L.V. e altri (Avv.ti L. Manzi e P. Pasetto) e altri</span></p>
<hr />
<p>sulle modalità di misurazione delle distanze delle costruzioni dal confine</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Costruzioni – Confine – Distanze minime – Misurazione &#8211; Modalità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di distanze delle costruzioni dal confine, qualora le NTA prescrivano che le distanze minime dei fabbricati dai vari confini deve essere la minore tra tutte quelle misurabili nel punto più vicino tra fabbricato e confine, occorre fare riferimento alla misurazione radiale, altrimenti si arriverebbe alla assurda possibilità di autorizzare l’edificazione di costruzioni, in fondi di diversi proprietari, che si toccano sugli angoli.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 670 del 2006, proposto da:<br />
Comune di Verona, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dagli avv. Marcello Clarich, Giovanni R. Caineri, con domicilio eletto presso Marcello Clarich in Roma, viale Liegi, 32; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Lonardi Vittorina, Garonzi Gianfranco; Fianelli S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Manzi, Paolo Pasetto, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, Via Federico Confalonieri, 5; Fasoli Gaetano, rappresentato e difeso dagli avv. Gianandrea Chiavegatti, Claudia Zhara Buda, con domicilio eletto presso Claudia Zhara Buda in Roma, Via Orti della Farnesina, 155; </p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. del VENETO – Sede di VENEZIA &#8211; SEZIONE II n. 04035/2005, resa tra le parti, concernente realizzazione di un nuovo edificio residenziale;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2015 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli Avvocati Carli, per delega dell&#8217;Avv. Clarich, Romano, per delega dell&#8217;Avv. Zhara Buda, e Mazzeo, per delega dell&#8217;Avv. Manzi;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il ricorso di primo grado era stato chiesto dall’ odierna parte appellata LONARDI VITTORINA e S.R.L. FIANELLI,l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del provvedimento comunale 17.10.2005 n. 182151 reso dal Comune di Verona di annullamento parziale di titolo edilizio, nonché il risarcimento dei danni subiti. Con sentenza in forma semplificata il Tar ha accolto il mezzo considerato che il calcolo della distanza tra il fabbricato oggetto del permesso di costruire e il confine della proprietà Fasoli avrebbe dovuto effettuarsi secondo il metodo lineare e non secondo il metodo radiale (nella specie il Comune aveva erroneamente applicato il citato metodo radiale)<br />
Il ricorso è stato pertanto accolto con riferimento al detto primo e assorbente motivo.<br />
L’appellante amministrazione comunale, già resistente rimasta integralmente soccombente ha proposto una articolata critica alla sentenza in epigrafe sotto tutti i versanti motivazionali suindicati chiedendo la riforma dell’appellata decisione. <br />
Ha in particolare ripercorso la cronologia degli accadimenti, ed ha fatto presente che la parte appellata all’atto di richiedere il permesso di costruire aveva indotto in errore il comune non rappresentando la distanza dal confine della proprietà Fasoli (e neppure che avrebbe dovuto prendersi in esame anche la distanza dal fondo Fasoli) ma soltanto la distanza con una altra proprietà limitrofa (Garonzi) e la convenzione intercorsa con quest’ultima (ex art. 11 delle NTA, il distacco dai confini, per la zona omogenea,doveva essere pari a mt. 7,5, ulteriormente diminuibili soltanto in virtù di convenzione trascritta determinante servitù di inedificabilità sul terreno vicino ex art. 15 delle Nta medesime).<br />
Premesso che parte appellata aveva anche violato detta convenzione, aprendo due finestre per piano indebitamente (e preannunciando quanto a tale profilo la futura presentazione di una Dia in variante), la semplice visione degli elaborati e la verifica dello stato dei luoghi rendeva evidente che correttamente, il comune, accortosi che sul lato est della proprietà dell’appellata insisteva non soltanto il fondo di proprietà Garonzi, ma anche quello di proprietà Fasoli, non aveva potuto che prendere atto che la distanza dal confine di quest’ultimo (con il quale non era intercorsa alcuna convenzione) non era mt 7, 50, ma era pari ad appena mt. 3, 50.<br />
Aveva pertanto preannunciato l’annullamento parziale del permesso di costruire, esaminato e disatteso le avverse considerazioni difensive, ed infine annullato parzialmente il titolo abilitativo rilasciato.<br />
La sentenza del Tar non prendeva in considerazione:<br />
a)la previsione dell’art. 15 delle NTA (norma questa, peraltro non impugnata;<br />
b)la circostanza che, trattandosi di punti sulla stessa retta, indipendentemente dal metodo di calcolo utilizzato (radiale o lineare) la misura era la stessa.<br />
Infatti le linee di confine tra le proprietà Fasoli e Lonardi (il cui nuovo edificio era previsto in aderenza alla proprietà Garonzi) giacevano sulla stessa retta, e la previsione dell’art. 15 delle NTA non accordava preferenza ad alcun criterio di misurazione lineare rispetto a quello radiale. <br />
Il controinteressato di primo grado Fasoli, rimasto soccombente, ha proposto appello incidentale (contenente prospettazioni sostanzialmente analoghe a quelle rappresentate dal comune), facendo presente che la sentenza aveva fatto malgoverno del principio per cui il metodo di misurazione lineare atteneva a controversie di rilievo esclusivamente civilistico, mentre il metodo di misurazione radiale atteneva a controversie di rilievo pubblicistico (quale certamente doveva considerarsi l’odierna vicenda processuale).<br />
Ha quindi ripercorso la cronologia degli accadimenti, sfociata nell’annullamento parziale del titolo edilizio rilasciato a LONARDI VITTORINA nella parte in cui il fabbricato erigendo era posizionato a soli mt 3, 50 (invece di 7, 50) dal confine di pertinenza Fasoli ed alla apertura di finestre nel cavedio posto al lato est del predetto fabbricato.<br />
Ha fatto presente che la sentenza aveva erroneamente interpretato l’art. 15 delle NTA.<br />
Il metodo lineare –prescelto dal Tar- avrebbe condotto alla abnorme conseguenza della chiusura ad angolo dei due edifici. Il “prodotto” dell’interpretazione del Tar, era abnorme: l’appellante incidentale, per costruire, avrebbe dovuto arretrare di ulteriori 4 metri rispetto ai 7, 50 previsti dall’art. 15 delle NTA: probabilmente non avrebbe mai potuto edificare alcunché nel proprio fondo.<br />
L’appellata . S.R.L. FIANELLI, promissaria acquirente vittoriosa nel giudizio di primo grado ha depositato una memoria chiedendo la reiezione degli appelli e riproponendo le censure di primo grado assorbite.<br />
Ha quindi fatto presente che:<br />
a)il comune di Verona non aveva effettuato direttamente alcuna misurazione sull’area né aveva effettuato alcun (indispensabile) sopralluogo; si era vincolato ad effettuare la misurazione secondo il metodo lineare e non secondo il metodo radiale, e poi si era arbitrariamente discostato da tale autovincolo;<br />
b)la violazione delle distanze, a tutto concedere, (pag. 13 della memoria) sarebbe pari ad un solo centimetro (bastando ridurre di un cm la lunghezza della parete nord) il che non poteva condurre all’annullamento del titolo abilitativo rilasciato;<br />
c)era stato violato (terzo motivo) l’affidamento ex art. 21 nonies e non v’era motivazione alcuna sull’interesse pubblico, tanto più che in sede di richiesta di permesso lo stato dei luoghi era stato determinato correttamente e, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante comune non v’era stata alcuna infedele rappresentazione della realtà: l’area Fasoli era stata indicata quale “altra proprietà”;<br />
In via subordinata, è stata dedotta la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, in quanto non era stato dato alla predetta società avviso dell’avvio del procedimento in autotutela.<br />
Il Signor Fasoli Gaetano ha depositato un appello incidentale censurando la sentenza di primo grado (e chiedendo accogliersi l’appello principale) sostanzialmente per ragioni analoghe a quelle prospettate dall’appellante comune di Verona ribadendo che le linee di confine delle proprietà Fasoli e Lonardi giacevano sulla stessa retta. <br />
Alla odierna pubblica udienza del 10 febbraio 2015 la causa è stata posta in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.L’appello dell’amministrazione comunale è fondato e merita di essere accolto, con conseguente reiezione del ricorso di primo grado. Per identiche ragioni va parimenti accolto l’appello incidentale proposto dal’originario contro interessato di primo grado Fasoli.<br />
2. Si controverte in ordine alla esattezza –o meno- dell’annullamento parziale del titolo edilizio rilasciato a LONARDI VITTORINA nella parte in cui il fabbricato erigendo era posizionato a soli mt 3, 50 (invece di 7, 50) dal confine di pertinenza Fasoli ed alla apertura di finestre nel cavedio posto al lato est del predetto fabbricato.<br />
2.1. Posto che l’appellata S.R.L. FIANELLI, costituendosi con memoria, ha riproposto i motivi del mezzo di primo grado assorbiti dal Tar, ritiene il Collegio per comodità espositiva di vagliare prioritariamente questi ultimi.<br />
2.2. Essi sono palesemente infondati. <br />
2.3.Invero la ditta Fianelli, esecutrice dei lavori, non era proprietaria dell’area, e “vanta” esclusivamente una posizione derivata: posto che l’avviso dell’avvio del procedimento di autotutela ex art. 7 della legge n. 241/1990 fu inviato alla titolare dell’area Vittorina Lonardi (che aveva richiesto in proprio il titolo abilitativo 24.12.2004) e latrice del permesso di costruire (come lealmente ammesso dalla stessa ditta Fianelli a pag. 24 dell’appello, in seno al terzo motivo) essa non può dolersi che l’avviso non le sia stato direttamente inoltrato.<br />
2.4. Quanto alla asserita insussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’autotutela (secondo riproposto motivo di doglianza), la censura non persuade.<br />
Il permesso di costruire fu rilasciato il 11.7.2005; i lavori (sbancamenti, etc) iniziarono il 16.7.2005 (come sostenuto dalla predetta ditta Fianelli, e rimasto incontestato): ma già in data 8.8.2005 parte appellante incidentale Fasoli (e l’altro vicino, Sig Garonzi) si attivò inviando un esposto al comune e per conoscenza alla proprietaria dell’area Vittorina Lonardi ed alla stessa Fianelli, facendo presente che il fabbricato non rispettava le distanze (e che v’erano due aperture abusive, peraltro).<br />
Il brevissimo termine dall’avvio dei lavori rende palese che i presupposti oggettivi dell’autotutela sussistevano; per altro verso, parte appellata Fianelli richiama a torto la doverosità di una comparativa delibazione sull’interesse pubblico.<br />
Essa non può mai mancare –è ben vero- nel caso di esercizio di autotutela. Ma nel caso di specie essa è recessiva, e comunque l’interesse pubblico è in re ipsa, laddove si consideri che in tema di rispetto delle distanze costituisce jus receptum il principio per cui ( ex aliis, ancora di recente T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, 29-04-2014, n. 561, ma si veda anche Cons. Giust. Amm. Sic., 30-05-2013, n. 514, Cons. Stato Sez. V, 28-12-2011, n. 6955 ) “in tema di distanze fra costruzioni o di queste con i confini vige il regime della c.d. &#8220;doppia tutela&#8221;, per cui il soggetto che assume di essere stato danneggiato dalla violazione delle norme in materia è titolare, da un lato, del diritto soggettivo al risarcimento del danno o alla riduzione in pristino nei confronti dell&#8217;autore dell&#8217;attività edilizia illecita (con competenza del G.O.) e, dall&#8217;altra, dell&#8217;interesse legittimo alla rimozione del provvedimento invalido dell&#8217;amministrazione, quando tale attività sia stata autorizzata, consentita e permessa (conosciuto dal G.A.) “. <br />
A fronte di una fondata denuncia di malgoverno delle disposizioni che regolano le distanze, quindi, all’Amministrazione non resta –salvo casi limite qui certo non ricorrenti- che attivare le verifiche ed eventualmente annullare il titolo rilasciato.<br />
Non si tratta –quindi- di dare “rilievo unicamente all’interesse di una parte” come infondatamente sostenuto da parte appellata: si tratta invece di applicare la legge, a fronte di due interessi speculari e pari ordinati integranti posizioni di diritto soggettivo.<br />
Ad avviso del Collegio, parte appellata non ha neppure un reale interesse a sollevare la questione: l’appellante incidentale, ove la sua ricostruzione fosse ritenuta fondata e pur tuttavia il provvedimento di autotutela venisse annullato per vizi formali e comunque suoi propri, potrebbe rivolgersi al GO ottenendo la disapplicazione del provvedimento abilitativo illegittimo e la rimozione in pristino.<br />
Ne discende che l’unica questione centrale è quella riposante nella esattezza – o meno- della ricostruzione dell’amministrazione comunale, e che anche il secondo motivo della memoria di parte appellata è infondato, e comunque vi sarebbe da dubitare del concreto interesse a proporlo. <br />
3. Proprio passando all’esame della questione centrale, rileva il Collegio che la sentenza va riformata.<br />
3.1. In via preliminare due notazioni sono necessarie: la prima di esse, riposa nella constatazione che è la stessa parte appellata Fianelli SRL a riconoscere che, così come presentato, il progetto non rispetterebbe le distanze (pag 13 della memoria), laddove ammette che “basterebbe arretrarlo di un cm”, pur se si dovesse accedere alla ricostruzione dalla stessa patrocinata.<br />
Ciò –per il vero- sarebbe stato sufficiente a respingere il mezzo di primo grado.<br />
La seconda, riposa nel convincimento che la documentazione sottesa al rilascio del permesso di costruire non potesse dirsi “falsa”, ma che quantomeno fosse lacunosa ed incompleta, nella parte in cui indicava le distanze dall’edificio/fondo Garonzi ed il posizionamento dell’erigenda costruzione unicamente rispetto a quest’ultimo non indicava quelle dal fondo Fasoli, limitandosi ad indicare “altro edificio” e così inducendo in errore il comune in ordine alla circostanza che l’unico confine “rilevante “ e da prendere in esame, fosse quello della proprietà Garonzi.<br />
Ciò premesso, e rilevato che il riferimento a possibili future convenzioni da stipularsi da parte del Fasoli con il vicino Garonzi costituiscono dati ipotetici, non esaminabili né suscettibili di essere presi in considerazione rileva il Collegio che la sentenza del Tar è errata.<br />
Anche a volere prescindere da quanto rilevato circa la ammessa erroneità del progetto (sia pur per un solo centimetro necessario ad arretrare la costruzione erigenda) essa non ha tenuto conto del principio contenuto sub art.15 NTA secondo cui “la distanza minima dei fabbricati dai vari confini deve essere la minore tra tutte quelle misurabili nel punto più vicino tra fabbricato e confine”.<br />
Come efficacemente dimostrato da parte appellante incidentale e dal comune, quanto sopra impone che ci si rifaccia alla misurazione radiale, altrimenti si arriverebbe alla assurda possibilità di autorizzare l’edificazione di costruzioni, in fondi di diversi proprietari, che si toccano sugli angoli.<br />
Nel caso di specie, il progetto assentito avrebbe obbligato il Fasoli ad arretrarsi (in assenza di alcuna convenzione): di converso quest’ultimo ha provato che le proprietà Fasoli e Lonardi giacciono sulla stessa retta. <br />
3.2. Ne consegue, che l’appello va accolto, nei termini di cui alla motivazione che precede, e per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza, deve essere respinto il ricorso di primo grado, con salvezza degli atti impugnati, mentre tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.<br />
4. Quanto alle spese processuali del grado, esse vanno compensate a cagione della complessità fattuale della controversia, e non chiara perspicuità delle disposizioni regolamentari disciplinanti la fattispecie. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello principale ed accoglie l’appello incidentale e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza, respinge il ricorso di primo grado, con salvezza degli atti impugnati.<br />
Spese processuali compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Goffredo Zaccardi, Presidente<br />
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />
Massimiliano Noccelli, Consigliere<br />
Giuseppe Castiglia, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 31/03/2015</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-3-2015-n-1692/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2015 n.1692</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 31/3/2015 n.57</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-ordinanza-31-3-2015-n-57/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-ordinanza-31-3-2015-n-57/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-ordinanza-31-3-2015-n-57/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 31/3/2015 n.57</a></p>
<p>Pres. Criscuolo Red. Morelli Sulle azioni risarcitorie proposte anteriormente all&#8217;entrata in vigore del c.p.a. Processo amministrativo &#8211; Azioni risarcitorie &#8211; Prima dell&#8217;entrata in vigore del c.p.a. &#8211; Prescrizione quinquennale &#8211; Applicabilità L’art. 2 del Titolo II dell’Allegato 3 (Norme transitorie) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 &#8211; nel</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-ordinanza-31-3-2015-n-57/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 31/3/2015 n.57</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-ordinanza-31-3-2015-n-57/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 31/3/2015 n.57</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Criscuolo   Red. Morelli</span></p>
<hr />
<p>Sulle azioni risarcitorie proposte anteriormente all&#8217;entrata in vigore del c.p.a.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Processo amministrativo &#8211; Azioni risarcitorie &#8211; Prima dell&#8217;entrata in vigore del c.p.a. &#8211; Prescrizione quinquennale &#8211; Applicabilità</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">L’art. 2 del Titolo II dell’Allegato 3 (Norme transitorie) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 &#8211; nel prevedere (sotto la rubrica «Ultrattività della disciplina previgente») che «Per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice [del processo amministrativo] continuano a trovare applicazione le norme previgenti» &#8722; non è altrimenti interpretabile che nel senso della sua riferibilità anche (e a maggior ragione) all’ipotesi di successione tra un termine sostanziale, qual è quello di prescrizione, ed un termine processuale precedentemente non previsto, quale appunto il termine di decadenza sub art. 30 c.p.a., essendo una diversa lettura della predetta disposizione (nel senso, restrittivo, della sua riferibilità solo a termini processuali «in corso») innegabilmente contra Constitutionem, per la compromissione che ne deriverebbe, non solo della tutela, ma della esistenza stessa della situazione soggettiva.&nbsp;Alle azioni risarcitorie proposte anteriormente all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo trova applicazione il regime di prescrizione quinquennale di diritto comune (art. 2947 cod. civ.) e non il termine decadenziale di cui al sopravvenuto art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 104 del 2010.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">ORDINANZA N. 57<br />
ANNO 2015<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
ORDINANZA<br />
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 5, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria nel procedimento vertente tra Cugnata Giovanni e il Comune di Chiavari con ordinanza del 22 gennaio 2014, iscritta al n. 105 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2014.<br />
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
udito nella camera di consiglio dell’11 marzo 2015 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.<br />
Ritenuto che, nel corso di un giudizio amministrativo avente ad oggetto una domanda di risarcimento danni da illegittima esclusione da un bando comunale di gara per l’esecuzione di lavori pubblici, l’adito Tribunale amministrativo regionale per la Liguria &#8722; al fine del decidere sulla eccezione preliminare, formulata dalla resistente amministrazione, di inammissibilità della domanda, per intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 30, comma 5, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo) &#8722; ha sollevato, con l’ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale del predetto art. 30, comma 5, per sospetto contrasto con gli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, nonché con l’art. 117, primo comma Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU);<br />
che, in punto di rilevanza, si argomenta nell’ordinanza di rimessione, che &#8722; pur ricollegandosi la proposta azione risarcitoria ad un provvedimento comunale, ed al successivo suo annullamento in esito a ricorso straordinario al Capo dello Stato, risalenti (entrambi) ad epoca precedente all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo &#8722; «il collegio dovrebbe dichiarare inammissibile il ricorso» in ragione, appunto, della denunciata disposizione di cui al comma 5 del menzionato art. 30 &#8722; applicabile, per la sua natura di norma processuale, anche ai giudizi in corso &#8722; con la quale il legislatore dal 2010 ha sostituito il previgente termine prescrizionale con il nuovo termine di decadenza (nel caso sub iudice in concreto non osservato), per effetto del quale l’azione risarcitoria per lesione di interessi legittimi (connessa a quella di annullamento del provvedimento lesivo), ove non formulata nel corso dello stesso giudizio di annullamento, può essere proposta «sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza»;<br />
che, ciò premesso, dubita, però, il rimettente che la riferita disposizione (la quale precluderebbe, nel giudizio a quo l’esame, nel merito, della domanda risarcitoria) sia compatibile con i parametri evocati, in relazione ai quali, dunque, sollecita a questa Corte lo scrutinio di legittimità costituzionale;<br />
che, infatti, ad avviso di detto TAR, la non manifesta infondatezza della questione così sollevata «discende[rebbe], innanzi tutto, dal rilievo della irragionevole compressione del diritto di difesa in giudizio della parte danneggiata, con violazione degli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione», quale implicata dalla introduzione, senza un titolo legittimante e in assenza di un tertium comparationis, di un termine decadenziale in tema di azione risarcitoria, atteso che &#8722; come chiarito da «un ininterrotto e coerente insegnamento» &#8722; la decadenza ha per oggetto un “atto” (che per effetto di esso non può più essere compiuto), mentre ove si tratti, come nella specie, di “un rapporto”, la correlativa estinzione per inerzia del titolare del diritto non sarebbe altrimenti riconducibile che all’istituto della prescrizione;<br />
che, a maggior ragione, irragionevole sarebbe, comunque, la previsione di decadenza dalla domanda risarcitoria, quale ricollegata dal censurato comma 5 dell’art. 30 in esame, non già alla contestuale impugnazione del provvedimento lesivo, bensì alla diversa fattispecie di già acquisita certezza della illegittimità del provvedimento stesso;<br />
che risulterebbe, infine, violato, sempre secondo il rimettente, l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della CEDU, in tema di “giusto processo”, «in quanto il legislatore nazionale, fissando il suddetto ristretto termine decadenziale, ha interferito nell’amministrazione della giustizia, attribuendo alla pubblica amministrazione una posizione di vantaggio in assenza di “motivi imperativi di interesse generale”, come enucleati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo»;<br />
che, è intervenuto nel giudizio innanzi a questa Corte il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o, in subordine, per la manifesta infondatezza della questione.<br />
Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria &#8722; nel presupporre che il denunciato art. 30, comma 5, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 si applichi, in ragione della sua natura processuale, anche nel giudizio a quo, introdotto anteriormente alla sua entrata in vigore &#8722; non tiene adeguatamente conto della disposizione di cui all’art. 2 del Titolo II dell’Allegato 3 (Norme transitorie) del decreto stesso;<br />
che, infatti, detta ultima disposizione &#8722; nel prevedere, (sotto la rubrica «Ultrattività della disciplina previgente») che «Per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice [del processo amministrativo] continuano a trovare applicazione le norme previgenti» &#8722; non è altrimenti interpretabile che nel senso della sua riferibilità anche (e a maggior ragione) all’ipotesi di successione tra un termine sostanziale, qual è quello di prescrizione, ed un termine processuale precedentemente non previsto, quale appunto il termine di decadenza sub art. 30 citato, essendo una diversa lettura della predetta disposizione (nel senso, restrittivo, della sua riferibilità solo a termini processuali «in corso») innegabilmente contra Constitutionem, per la compromissione, che ne deriverebbe, non solo della tutela ma della esistenza stessa della situazione soggettiva (così, da ultimo, anche Consiglio di Stato, sezione terza, 22 gennaio 2014, n. 297);<br />
che, pertanto, essendo vigente il regime di prescrizione quinquennale di diritto comune (art. 2947 cod. civ.) al momento della proposizione dell’azione risarcitoria di che trattasi, è a quel regime &#8722; e non alla sopravvenuta disciplina di cui al censurato art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 104 del 2010 &#8722; che il TAR avrebbe dovuto far riferimento ai fini della statuizione da adottare in ordine alla ammissibilità (rectius: tempestività) del ricorso;<br />
che, per altro, anche agli effetti di detta (corretta) prospettiva decisoria (che, sia pur per altra via, conduce allo stesso risultato avuto di mira dall’ordinanza di rimessione), il TAR trascura, comunque, di precisare se il giudizio principale sia stato, o non, introdotto entro il quinquennio dall’adozione del provvedimento dell’amministrazione comunale da cui trae causa la domanda risarcitoria;<br />
che, dunque, la motivazione sulla rilevanza della questione sollevata è, sotto duplice profilo, carente, dal che la manifesta inammissibilità della questione stessa.</p>
<p>per questi motivi<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 5, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, nonché all’art.117, comma primo, Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, con l’ordinanza in epigrafe.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 marzo 2015.<br />
F.to:<br />
Alessandro CRISCUOLO, Presidente<br />
Mario Rosario MORELLI, Redattore<br />
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2015.<br />
Il Direttore della Cancelleria<br />
F.to: Gabriella Paola MELATTI</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-ordinanza-31-3-2015-n-57/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 31/3/2015 n.57</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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