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	<title>31/3/2014 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>31/3/2014 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2014 n.884</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-31-3-2014-n-884/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-31-3-2014-n-884/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2014 n.884</a></p>
<p>Pres. Trizzino, est. Rinaldi Claudio Luigi Leuci (Avv.ti Alessandro Leuci e Roberto Gualtiero Marra) c. Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Lecce (Avv. Alessandro Orlandini) nei confronti di Annamaria Leucci e Angelo Vincenti (Avv. Angelo Vantaggiato) 1. Pubblico impiego – Concorsi pubblici – In genere. 2. Pubblico impiego –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-31-3-2014-n-884/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2014 n.884</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-31-3-2014-n-884/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2014 n.884</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trizzino, est. Rinaldi<br /> Claudio Luigi Leuci (Avv.ti Alessandro Leuci e Roberto Gualtiero Marra) c. Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Lecce (Avv. Alessandro Orlandini) nei confronti di Annamaria Leucci e Angelo Vincenti (Avv. Angelo Vantaggiato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego – Concorsi pubblici – In genere.</p>
<p>2. Pubblico impiego – Concorsi pubblici – Camera di Commercio – Utilizzo della graduatoria di altri enti similari in luogo della propria graduatoria interna – Illegittimità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  In materia di pubblico impiego la più recente giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che, qualora la P.A. abbia deciso di procedere alla copertura del posto vacante, deve tenersi nel massimo rilievo la circostanza che l’ordinamento attuale afferma un generale favore per l&#8217;utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente motivate dall’Amministrazione, dando conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti ragioni di interesse pubblico che si oppongono allo scorrimento; in tal senso, il favor ordinamentale per lo scorrimento della graduatoria deve essere inteso, innanzitutto, come preferenza per l’utilizzo delle graduatorie interne, rispetto a quelle esterne formatesi presso altri enti, ancorché similari, da utilizzare solo in via residuale. (2)</p>
<p>2. Deve ritenersi illegittima, e va annullata, la delibera con cui la Camera di Commercio di Lecce, pur avendo a disposizione una propria graduatoria concorsuale valida ed efficace, ha deciso di ricoprire un posto vacante nella dotazione organica tramite l’utilizzo di recenti graduatorie di altre Camere di Commercio, atteso che sussiste una priorità delle graduatoria interne che si impone a garanzia della razionalità e non contraddizione dell’azione amministrativa nonché del rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e tutela dell’affidamento. (Il TAR ha altresì ritenuto insufficiente nonché generica la motivazione addotta dall’Amministrazione secondo cui la graduatoria interna sarebbe obsoleta in ragione del notevole tempo trascorso, poiché ad aver dato causa a tale supposta obsolescenza era stata la stessa Pubblica Amministrazione optando via via per modalità di copertura del posto alternative allo scorrimento della graduatoria interna).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Il Consiglio di Stato con ordinanza n. 3794/2014 ha respinto l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza.<br />
(2) Cfr. ex multis, Ad. Plen. 14/11 e Cons. Stato, sez. V, 10 settembre 2012 n.4770.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
Lecce &#8211; Sezione Seconda</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 617 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Claudio Luigi Leuci, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Leuci e Roberto Gualtiero Marra, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Lecce, piazza Mazzini 72; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Lecce, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Alessandro Orlandini, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore, 16; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Annamaria Leucci e Angelo Vincenti, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli 7; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; della deliberazione di Giunta della C.C.I.A.A. di Lecce n.11 del 18 febbraio 2013; della deliberazione di Giunta della C.C.I.A.A. di Lecce n. 149 del 31 luglio 2012; <br />
&#8211; della determinazione dirigenziale n. 166 del 15 marzo 2013; <br />
&#8211; dei provvedimenti della C.C.I.A.A. di Lecce di approvazione dei bandi di mobilità per l’assunzione nella qualifica dirigenziale, degli stessi bandi e di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali. <br />
Come da motivi aggiunti depositati in data 11 febbraio 2014:<br />
&#8211; della delibera della Giunta camerale del 20 dicembre 2013 con cui la C.C.I.A.A. ha avviato una “ricognizione circa l’eventualità di procedere alla copertura del posto di Dirigente mediante accordo con altre Camere di Commercio per l’utilizzo di recenti<br />
<br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Lecce e di Annamaria Leucci e di Angelo Vincenti;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2014 il dott. Marco Rinaldi e uditi gli avv.ti R. G. Marra e A. Leuci per il ricorrente, l’avv. A. Orlandini per la P.A. e l’avv. A. Vantaggiato per i controinteressati;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Il ricorrente, collocato al terzo posto degli idonei non vincitori nella graduatoria del concorso pubblico per esami a due posti di Dirigente approvata dalla Camera di Commercio di Lecce con deliberazione consiliare n. 79 del 2004, ha impugnato, in un precedente giudizio, gli atti con cui nel 2008 il medesimo ente decideva di ricoprire i due posti dirigenziali resisi vacanti, sui tre previsti dalla dotazione organica, mediante procedure selettive riservate al personale interno (conferimento di incarichi dirigenziali quinquennali a personale interno di categoria D), anziché attraverso l’utilizzo (cd. scorrimento) della preesistente graduatoria in cui risulta idoneo il dott. Leuci, ritenuta non più rispondente alle specifiche esigenze professionali dell’ente.<br />
1.1. Con sentenza n. 1329 del 2012 questo Tar accoglieva il ricorso e annullava gli atti impugnati osservando che &#8220;<i>i provvedimenti gravati finiscono, surrettiziamente, per trasformare il meccanismo straordinario ed eccezionale di conferimento temporaneo di incarico di funzione dirigenziale a soggetti di elevatissima professionalità previsto dal sesto comma dell’art. 19 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n° 165 in un sistema ordinario di promozione/accesso (sia pure a tempo determinato, ma per un notevole lasso temporale) a tutti i posti vacanti in organico di qualifica dirigenziale”.</i><br />
La sentenza, impugnata dalla C.C.I.A.A., veniva confermata dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza n. 6153 del 2013.<br />
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tar Puglia n. 1329 del 2012, con cui sono state dichiarate illegittime le modalità di copertura dei primi due posti dirigenziali resisi vacanti, nonché impugnato, lamentandone l’illegittimità, gli atti con cui la Camera di Commercio di Lecce ha deciso di ricoprire il terzo e ultimo posto dirigenziale resosi vacante in dotazione organica mediante concorso pubblico o, in alternativa, mediante l’avvio di procedure di mobilità esterna e, in caso di esito infruttuoso, interna, anziché attraverso lo scorrimento della graduatoria degli idonei formatasi a seguito dell’espletamento della procedura concorsuale del 2004 (delibera del 18 febbraio 2013).<br />
2.1. Con il medesimo atto introduttivo del giudizio il dott. Leuci ha, altresì, chiesto il risarcimento, in forma specifica o per equivalente, dei danni subiti, per avere la C.C.I.A.A. impedito e/o ritardato lo scorrimento della graduatoria.<br />
3. Si sono costituiti in giudizio la Camera di Commercio di Lecce e i controinteressati, signori Vincenti e Leucci, chiedendo la reiezione del ricorso e delle molteplici censure di violazione di legge ed eccesso di potere ivi formulate.<br />
4. All’udienza camerale del 17 maggio 2013 il Collegio &#8211; rilevato che il ricorso introduttivo conteneva specifici motivi di impugnazione attinenti alla legittimità degli atti impugnati e che gli stessi risultavano prevalenti e più significativi rispetto a quelli eventualmente ricollegabili alla violazione e/o elusione del <i>dictum</i> contenuto nella sentenza n. 1329/2012 &#8211; ha qualificato l’azione proposta dal ricorrente come azione di annullamento e disposto, con ordinanza, la conversione del rito (da rito camerale in rito ordinario).<br />
5. Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 11 febbraio 2014 il ricorrente ha impugnato gli atti con cui la Camera di Commercio di Lecce, riscontrato l’esito negativo delle procedure di mobilità nel frattempo esperite, valutate le opzioni percorribili per la copertura del posto vacante, ha rimeditato l’originaria intenzione di indire il concorso per Dirigente e deciso di avviare una<i> “ricognizione circa l’eventualità di procedere alla copertura del posto di Dirigente mediante accordo con altre Camere di Commercio per l’utilizzo di recenti graduatorie concorsuali vigenti ai sensi dell’articolo 3 comma 61 della legge 24 dicembre 2003 n. 350””</i> (delibera della Giunta camerale del 20 dicembre 2013), anziché procedere allo scorrimento della graduatoria interna.<br />
6. Ha resistito anche a tale gravame la Camera di Commercio di Lecce, confermando la legittimità del proprio operato.<br />
7. Alla camera di consiglio del 27 febbraio 2014, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il Tribunale, ravvisata la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 60 c.p.a., ha dato avviso alle parti che la vertenza poteva essere decisa in forma semplificata e ha trattenuto la causa in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>8. Il giudizio ha ad oggetto la verifica della legittimità degli atti con cui la Camera di Commercio di Lecce ha inteso provvedere alla copertura del terzo posto dirigenziale resosi vacante nella dotazione organica.<br />
Non avendo le procedure di mobilità indette dalla Camera di Commercio sortito esito positivo e avendo l’ente rimeditato l’originaria intenzione di bandire un nuovo concorso per Dirigente, l’attenzione del TAR deve focalizzarsi essenzialmente sulla deliberazione n. 255 del 20 dicembre 2013, impugnata con motivi aggiunti, con cui la C.C.I.A.A., preso atto dell’esito infruttuoso di tutte le procedure di mobilità, abbandonata l’idea di bandire un nuovo concorso, sostituendo le precedenti determinazioni, ha deciso di avviare una <i>“ricognizione circa l’eventualità di procedere alla copertura del posto di Dirigente mediante accordo con altre Camere di Commercio per l’utilizzo di recenti graduatorie concorsuali vigenti ai sensi dell’articolo 3 comma 61 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 a seguito di concorsi pubblici banditi per la copertura di posti inerenti lo stesso profilo categoria professionale del soggetto ad assumere”.</i><br />
9. Tale delibera con cui la Camera di Commercio ha deciso di ricoprire il terzo posto dirigenziale resosi vacante mediante l’utilizzo di recenti graduatorie concorsuali approvate da altri enti, previo accordo da raggiungere con le amministrazioni interessate, anziché scorrere la graduatoria interna del 2004, risulta illegittima per i motivi di seguito indicati.<br />
9.1. Giova, preliminarmente, osservare che in conseguenza dell’infruttuoso esito delle procedure di mobilità e dell’effetto demolitorio-ripristinatorio prodotto dalle sentenze di questo TAR e del Consiglio di Stato citate in narrativa &#8211; che hanno comportato l’obbligo per la P.A. di revocare (peraltro solo in prossimità della loro naturale scadenza) gli incarichi dirigenziali in precedenza illegittimamente conferiti ai signori Vincenti e Leucci &#8211; l’intero ruolo dirigenziale previsto dalla dotazione organica della Camera di Commercio di Lecce, composto di tre unità, risulta attualmente vacante.<br />
9.1.1.In una situazione di questo tipo, in cui si registra una scopertura pari al 100% dell’organico, elementari esigenze di continuità e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) imponevano alla P.A. di optare per una modalità di copertura dei posti dirigenziali resisi vacanti idonea ad assicurare il celere reclutamento del personale mancante. <br />
9.2. La delibera impugnata con cui la Camera di Commercio di Lecce – anziché procedere allo scorrimento della (propria) graduatoria in cui risulta inserito il dott. Leuci – ha deciso di ricoprire il posto vacante mediante l’utilizzo di recenti graduatorie di altre Camere di Commercio, previo accordo con tali enti, è illegittima in quanto:<br />
a) la Camera di Commercio di Lecce già dispone di una propria graduatoria concorsuale valida ed efficace, avendo il legislatore prorogato l’efficacia delle graduatorie “approvate successivamente al 30 settembre 2003, dapprima sino al 30 giugno 2012 (art. 1 co. 388 Legge n. 228 del 2012), di seguito sino al 31 dicembre 2015 (art 4 D.L. n. 101 del 2013) e da ultimo, sino al 31 dicembre 2016 (art. 6 Legge n. 125 del 2013);<br />
b) la più recente giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che, qualora la P.A. abbia deciso di procedere alla copertura del posto vacante (e nel caso di specie con delibera del 18 febbraio 2013, adottata quando ancora erano coperti i primi due posti dirigenziali, la C.C.I.A.A. ha ritenuto non solo necessaria, ma addirittura “prioritaria” la provvista del terzo posto dirigenziale), deve tenersi nel massimo rilievo la circostanza che l’ordinamento attuale afferma un generale favore per l&#8217;utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente motivate dall’Amministrazione, dando conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti ragioni di interesse pubblico che si oppongono allo scorrimento (v. <i>ex multis,</i> Ad. Plen. 14/11 e Cons. Stato, sez. V, 10 settembre 2012 n.4770);<br />
c) a giudizio del Collegio il <i>favor</i> ordinamentale per lo scorrimento della graduatoria deve essere inteso, innanzitutto, come preferenza per l’utilizzo delle graduatorie interne (graduatorie approvate dall’ente che ha bandito il concorso) rispetto a quelle esterne formatesi presso altri enti, ancorchè similiari, da utilizzare solo in via residuale. <br />
La priorità delle graduatorie interne, purché valide ed efficaci, rispetto a quelle formate da altre amministrazioni s’impone sia per garantire la razionalità e non contraddizione dell’azione amministrativa (<i>non venire contro factum proprium</i>), sia per assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e tutela dell’affidamento, considerata l’incidenza che le opzioni compiute dal soggetto pubblico producono, in questo ambito, sulle posizioni soggettive vantate dai soggetti che hanno maturato l’idoneità in uno specifico concorso bandito da un determinato ente. Ove, infatti, l’Amministrazione avesse mano libera e potesse indifferentemente attingere a questa o quella graduatoria, essendo i nominativi dei soggetti graduati noti a tutti, il sospetto che la relativa decisione sia influenzata dal maggiore o minor gradimento che il soggetto graduato incontra presso l’ente che deve procedere all’assunzione sarebbe fortissimo;<br />
d) la motivazione, già bocciata dal Consiglio di Stato nel precedente giudizio, secondo cui lo scorrimento della graduatoria del 2004 sarebbe precluso dall’obsolescenza della preparazione del dott. Leuci, causata dall’eccessivo lasso di tempo trascorso tra l’approvazione della graduatoria del 2004 e la decisione di ricoprire il posto dirigenziale resosi vacante e dalle numerose riforme che hanno nel frattempo radicalmente mutato le funzioni e le competenze della C.C.I.A.A, non appare appagante né sufficiente poiché generica e soprattutto poiché, nel caso di specie, è la stessa Camera di Commercio, ostinandosi pervicacemente dal 2008 ad oggi a non utilizzare la graduatoria in cui risulta essere utilmente inserito il dott. Leuci (optando via via per tutte le modalità alternative di copertura del posto astrattamente prefigurabili: conferimento dell’incarico a personale interno di categoria D, ricorso a procedure di modalità interna ed esterna o, in subordine, indizione di un nuovo concorso o utilizzo di idonei inseriti nelle graduatorie approvate da altri enti), ad aver dato causa a tale supposta e indimostrata obsolescenza, sicché essa non può oggi trarre vantaggio o pretesto dalle proprie precedenti illegittimità.<br />
Alla luce delle suesposte considerazioni, considerati i principi già enunciati da questo Tar, con sentenza n. 1329 del 2012, e dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 6153 del 2013, valutata la situazione di attuale scopertura dell’intero ruolo dirigenziale previsto dalla dotazione organica della Camera di Commercio di Lecce, vanno ritenute illegittime le modalità di copertura del terzo posto dirigenziale resosi vacante prescelte dalla C.C.I.A.A. con la delibera 225/2013: ne deriva l’accoglimento dei motivi aggiunti, con conseguente annullamento dell’impugnata delibera e degli atti conseguenti.<br />
Va invece, dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse del ricorso originario poiché proposto contro atti &#8211; decisione di ricoprire il posto dirigenziale resosi vacante in dotazione organica mediante concorso pubblico (poi rimeditata dalla P.A.) o, in alternativa, mediante l’avvio di procedure di mobilità esterna e interna (entrambe esperite con esito infruttuoso) &#8211; che in quanto superati e assorbiti dalla successiva delibera 225/2013, impugnata con motivi aggiunti, hanno nel corso del giudizio, perso la loro originaria carica lesiva. <br />
10. Deve, infine, essere rigettata nel merito, poiché sfornita di specifiche allegazioni, la domanda con cui il ricorrente ha chiesto genericamente la condanna della Camera di Commercio al risarcimento, in forma specifica o per equivalente, dei danni subiti per avere l’ente pubblico impedito e/o ritardato lo scorrimento della graduatoria.<br />
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della Camera di Commercio nella misura indicata in dispositivo.<br />
Nei rapporti tra il ricorrente e gli originari controinteressati le spese vanno compensate in ragione della sostanziale estraneità dei signori Leucci e Vincenti alle domande proposte dal ricorrente, così come riqualificate dal Tribunale con ordinanza del 17 maggio 2013.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Seconda definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata:<br />
a) dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;<br />
b) accoglie i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla la delibera C.C.I.A.A. n. 225 del 20 dicembre 2013 e gli atti conseguenti;<br />
c) rigetta la domanda risarcitoria;<br />
d) condanna la Camera di Commercio di Lecce al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate forfettariamente in euro 3.000, oltre IVA e CPA: compensa le spese processuali nei confronti dei controinteressati.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Rosaria Trizzino, Presidente<br />
Carlo Dibello, Consigliere<br />
Marco Rinaldi, Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 31/03/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-31-3-2014-n-884/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2014 n.884</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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