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	<title>31/3/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>31/3/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2010 n.1752</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-31-3-2010-n-1752/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-31-3-2010-n-1752/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2010 n.1752</a></p>
<p>Pres. A. Scafuri, est. A. Monaciliuni Ebraico Vincenzo (Avv. Bruno Carbone) c. Comune di Caserta (N.C.) sui limiti soggettivi ed oggettivi delle domande di accesso alle informazioni ambientali Procedimento amministrativo – Accesso – Informazioni ambientali – Requisiti – Generiche informazioni – Possibilità Sussiste In materia ambientale, la domanda di accesso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-31-3-2010-n-1752/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2010 n.1752</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-31-3-2010-n-1752/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2010 n.1752</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Scafuri, est. A. Monaciliuni<br /> Ebraico Vincenzo (Avv. Bruno Carbone) c. Comune di Caserta (N.C.)</span></p>
<hr />
<p>sui limiti soggettivi ed oggettivi delle domande di accesso alle informazioni ambientali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo – Accesso – Informazioni ambientali – Requisiti – Generiche informazioni – Possibilità Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia ambientale, la domanda di accesso alle informazioni ambientali può consistere anche in una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto ambientale, a condizione che questo sia specificato e che la richiesta non sia mirata ad un mero sindacato ispettivo sull&#8217;attività della P.A. (1)	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. Campania – Napoli, Sez. V, 12 gennaio 2010, n. 68</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 809 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>Ebraico Vincenzo</b>, rappresentato e difeso, per mandato a margine dell’atto introduttivo del giudizio, dall&#8217;avv. Bruno Carbone, presso il cui studio è eletto domicilio in Napoli, via S. Teresa al Museo, n. 8<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Comune di Caserta<i></b></i>, in persona del suo legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del silenzio rifiuto formatosi ex art. 25 l. 241 del 1990 sull’istanza di accesso presentata, ai sensi degli artt. 25 l. 241 del 1990 cit. e 7 del d.l.vo n. 195 del 2005, dalla parte ricorrente al Comune di Caserta in data 23 dicembre 2009 <br />	<br />
<i><br />	<br />
nonché, per la declaratoria </i><br />	<br />
del suo diritto all’accesso alle notizie relative all’attivazione della tutela paesaggistica di cui alla suddetta istanza</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2010 il dott. Arcangelo Monaciliuni ed uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1- A mezzo del gravame in esame, notificato il 28 gennaio 2010 e depositato l’11 febbraio successivo, il sig. Ebraico Vincenzo ha adito questo Tribunale con l’azione prevista dall’art. 25 della legge n. 241/1990 per ottenerne l’annullamento “<i>del silenzio rifiuto formatosi ex art. 25 l. 241 del 1990 sull’istanza di accesso presentata al Comune di Caserta in data 23 dicembre 2009, ai sensi del combinato disposto fra art. 25 l. 241 del 1990 cit. ed art. 7 del d.l.vo n. 195 del 2005</i>”, nonché per la declaratoria del suo diritto <i>“all’accesso alle notizie relative all’attivazione della tutela paesaggistica di cui alla suddetta istanza</i>”.<br />	<br />
1a- In punto di fatto il ricorrente ha dapprima esposto:<br />	<br />
&#8211; di essere condomino del parco Carlo III sito in Caserta alla via Feudo di San Martino;<br />	<br />
&#8211; in tale qualità di aver denunciato, con nota del 30 marzo 2009, l’arbitrario abbattimento di un pino di particolare anzianità e bellezza esistente in detto parco, fatto eseguire dall’amministratore “<i>senza la preventiva autorizzazione degli organi pre<br />
&#8211; che il comando provinciale di Caserta del Corpo forestale dello Stato, con nota del 2 aprile 2009, aveva chiarito come l’intervento fosse stato effettuato in zona vincolata, nella quale era “<i>vietato il taglio e l’espianto di alberi di alto fusto</i>”<br />
L’esposizione attorea a questo punto prosegue significando di aver inoltrato nel dicembre del 2009 al Comune di Caserta l’istanza sulla quale si è formata il silenzio per cui è causa. <br />	<br />
1b- Con detta istanza, dopo essersi ripercorsi i fatti quali innanzi riepilogati:<br />	<br />
&#8211; si assume che “<i>è pertanto palese nella fattispecie la violazione alle disposizioni del piano territoriale paesistico vigente e che quindi codesto ente, preposto alla tutela ed alla vigilanza dei beni paesaggistici del proprio territorio, deve attivar<br />
&#8211; si invita, quindi, l’amministrazione “<i>ai sensi dell’art. 25 l. 241 del 1990 cit. e dell’art. 3 del d.l.vo n. 195 del 2005 di far conoscere lo stato della procedura relativa all’attivazione della tutela paesaggistica richiesta e specificata in premess<br />
<br />	<br />
2- Prima di procedere con l’esame del merito, va precisato che il ricorso, proposto in presenza del silenzio fatto maturare a fronte di siffatta richiesta, risulta essere stato spedito -da parte dell’ufficiale giudiziario cui l’atto era stato affidato per la notifica al <i>solo</i> Comune di Caserta- a mezzo plico raccomandato in data 28 gennaio 2010, senza tuttavia che sia stata poi depositato l&#8217;avviso del relativo ricevimento. </p>
<p>3- Nondimeno, ritiene il Collegio di prescindere dai profili di rito relativi alla corretta instaurazione del contraddittorio in quanto il gravame va dichiarato inammissibile poichè la pretesa attorea non può essere fatta valere a mezzo dell’azione giudiziaria invece qui utilizzata.<br />	<br />
Come si è visto innanzi, a mezzo dell’istanza formulata nel dicembre del 2009 il sig. Ebraico <i>pretende</i> che il Comune di Caserta<i> attivi</i> le procedure di cui all’art. 181, comma 1, del d.lvo n. 42 del 2004 (volte a sanzionare, con refluenze anche penali, l’esecuzione di opere eseguite su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa), assumendo la sussistenza del relativo cogente obbligo giuridico e, in relazione a detta pretesa ed obbligo, chiede di conoscere lo stato della procedura ed il nominativo del funzionario responsabile del procedimento.<br />	<br />
Orbene, nel sistema delineato dalla legge 241 del 1990 l&#8217;accesso è limitato ai documenti, ove esistenti, e non è esteso alle informazioni. <br />	<br />
Secondo principi pacifici, a tutela di quest’ultimo diverso diritto, beninteso ove sussista l&#8217;obbligo giuridico per le amministrazioni di fornirle, “<i>l&#8217;ordinamento appresta altri rimedi, id est, contro il possibile silenzio formatosi sulla richiesta, l&#8217;azione disciplinata dall&#8217;art. 2 l. 7 agosto 1990 n. 241 perché l&#8217;Amministrazione concluda il procedimento o un ordinario giudizio annullatorio contro il diniego di rilascio di informazioni</i>” (cfr., da ultimo, Tar Lazio Roma, sezione terza, 5 novembre 2009, n. 10837); ed invero “<i>ove si chieda di conoscere lo stato della pratica e il nominativo del responsabile del procedimento l&#8217;istanza non è qualificabile come istanza di accesso in quanto volta, come chiarito dal suo inequivocabile tenore testuale, a promuovere la conclusione del procedimento e ad assicurare la partecipazione allo svolgimento dello stesso</i>” (Tar Lazio, Roma, sezione seconda, 17 gennaio 2008, n. 292).<br />	<br />
Ne consegue l’irritualità dell’azione proposta ex art. 25 della l. 241 del 1990, a maggior ragione in situazione quale quella qui data in cui la pretesa sostanziale fatta valere è che l’amministrazione adotti i provvedimenti sanzionatori,<i> nella prospettazione già qui offerta sussistendone tutti i presupposti di doverosità</i>.</p>
<p>4- Siffatta conclusione non muta per effetto del più ampio spettro di azione conferito all’istituto dalla normativa dettata in tema di accesso alle informazioni ambientali, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (di recepimento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, n. 2003/4/CE) ed all’articolo 3-sexies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (recante norme in materia ambientale), come aggiunto dal decreto correttivo n. 4 del 2008.<br />	<br />
Il Collegio è ben consapevole che l’istituto dell’accesso alle informazioni ambientali non si assoggetta ai limiti soggettivi e oggettivi propri dell’accesso ai documenti amministrativi, nel senso che non è sottoposto al filtro soggettivo potendo essere esercitato da chiunque “<i>senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante</i>”, né al limite oggettivo proprio della legge n. 241/1990 “<i>potendo riguardare anche informazioni da elaborare appositamente, e non soltanto documenti già formati ed esistenti presso l’amministrazione</i>” (cfr., sul punto, Tar Campania, sezione quinta, sentenza 12 gennaio 2010, n. 68).<br />	<br />
Resta tuttavia fermo che deve pur sempre trattarsi, ex art. 1 del d.l.vo n. 195/2005, di informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche e concernenti <i>lo stato</i> degli elementi dell&#8217;ambiente, i <i>fattori</i> che incidono o possono incidere sui suoi elementi, <i>le misure</i>, anche amministrative che incidono o possono incidere sui ripetuti elementi e fattori e così via seguendosi l’elencazione di cui all’art. 2 del decreto cennato.</p>
<p>5- Ne consegue che la domanda qui azionata non può ritenersi ammissibile -ancorchè, come la disattesa richiesta di accesso, fondata sulle previsioni di tale ultima normativa in combinato disposto con quella recata dalla legge sul procedimento- posto che, come innanzi chiarito, nella fattispecie data non è stata avanzata richiesta di alcuna informazione in materia ambientale, nel caso da elaborarsi traendola dagli atti detenuti dall’amministrazione; al contrario, parte ricorrente è già in possesso di quante informazioni necessarie a “<i>pretendere</i>” l’attivazione dei poteri sanzionatori: pretesa tuttavia che non può essere fatta valere direttamente o indirettamente a mezzo del proposto gravame, ma tramite diversa azione giudiziaria nell’integrità del contraddittorio.</p>
<p>6- Traendo le fila, il ricorso va dichiarato inammissibile. <br />	<br />
Nulla a statuirsi sulle spese di giudizio in carenza di costituzione dell’amministrazione intimata.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania &#8211; sede di Napoli, sezione sesta, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Nulla a statuirsi sulle spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Angelo Scafuri, Presidente FF<br />	<br />
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberta Cicchese, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/03/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-31-3-2010-n-1752/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2010 n.1752</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2010 n.5284</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-31-3-2010-n-5284/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-31-3-2010-n-5284/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-31-3-2010-n-5284/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2010 n.5284</a></p>
<p>Pres. Tosti Est. Maddalena Soc Bari Sport Scommesse Srl ( Avv. Viglione) c/ Ministero dell’Economia e delle Finanze ( Avv. dello Stato) sull&#8217;applicabilità del principio di massima partecipazione alle procedure selettive in presenza di clausole incerte o di dubbio significato Contratti della P.A. – Gara – Prescrizioni lex specialis –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-31-3-2010-n-5284/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2010 n.5284</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-31-3-2010-n-5284/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2010 n.5284</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti  Est. Maddalena<br /> Soc Bari Sport Scommesse Srl ( Avv. Viglione) c/ Ministero dell’Economia e <br />delle Finanze ( Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità del principio di massima partecipazione alle procedure selettive in presenza di clausole incerte o di dubbio significato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Prescrizioni lex specialis – Vincolatività  &#8211; Sussiste – Clausole incerte – Principio massima partecipazione – Applicabilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nelle gare pubbliche, le regole stabilite dalla lex specialis vincolano rigidamente l’Amministrazione, la quale è tenuta senza alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazione, in applicazione del principio di tutela della par condicio e del principio generale che vieta la disapplicazione del bando quale atto con il quale l’Amministrazione si è in origine autovincolata. Pertanto, solo in presenza di clausole incerte o di dubbio significato , può trovare applicazione il principio interpretativo  di massima partecipazione alle procedure selettive.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 10056 del 2006, proposto da:<br />
<b>Soc Bari Sport Giochi Scommesse Srl</b> e <b>Soc Taranto Sport Giochi Scommesse Srl</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avv. Maria Claudia Ioannucci, Giancarlo Viglione, Riccardo Ventre, con domicilio eletto presso Giancarlo Viglione in Roma, via Ovidio, 32; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>del provvedimento con il quale le società ricorrenti venivano escluse dalla procedura di selezione per l&#8217;affidamento in concessione dell&#8217;esercizio dei giochi pubblici di cui all’art. 38, comma 2 del d.l. 223/2006, convertito nella legge n. 186/2006; <br />	<br />
e, per quanto di ragione, del provvedimento prot. n. 2006/36795/giochi/conc de ministero dell’economia e delle finanze del 24.10.2006, notificato il 25.10.2006, con il quale veniva respinta una precedente istanza di riammissione alla gara; <br />	<br />
del relativo bando di gara pubblicato sulla GU de 28.8.2006, nonché del relativo capitolato d’oneri; <br />	<br />
del verbale di gara del 24.10.2006; <br />	<br />
del provvedimento, ove esistente, di approvazione dei verbali di gara;<br />	<br />
di ogni altro atto non conosciuto, presupposto, connesso o conseguente;<br />	<br />
nonché per il risarcimento<br />	<br />
di tutti i danni che potrebbero derivare alla ricorrente per effetto dell’illegittimità degli atti impugnati.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2010 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso in epigrafe, le società ricorrenti impugnano i provvedimenti con i quali sono state escluse dalla partecipazione alla gara per l’affidamento in concessione dell’esercizio dei giochi pubblici di cui all’art. 38, comma 2, del d.l. 223/2006, convertito nella legge n. 186/2006.<br />	<br />
L’esclusione – secondo quanto si evince dalla nota del 24.10.2006, pure impugnata &#8211; è stata disposta in quanto l’offerta è stata inviata in data 20.10.2006 alle ore 10.39, ma è pervenuta alla amministrazione in data 23.10.2006, mentre il capitolato d’oneri al punto 5.2 prevedeva che le offerte dovessero pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 18 del 20 ottobre 2006 e al punto 5.9. si specificava che tale termine era da considerarsi perentorio.<br />	<br />
Il ricorso è articolato nelle seguenti doglianze:<br />	<br />
violazione e falsa applicazione del capitolato d’oneri (art. 15, punti 1 e 2 e punti 5.2. e 5.7), eccesso di potere per arbitrarietà. Contraddittorietà manifesta, violazione del principio generale di massima partecipazione alle gare d’appalto, in quanto: <br />	<br />
1. &#8211; non è stato notificato alle ricorrenti un formale provvedimento di esclusione dalla gara, comunicata loro solo verbalmente e senza motivazione, e tuttavia è stato loro impedito di assistere all’apertura dei plichi, pur essendo ammessa, a mente del capitolato d’oneri, la presenza di un rappresentante per ciascun candidato; solo con il successivo atto del 25 ottobre 2006, con cui l’amministrazione respingeva l’istanza di riammissione presentata dalle ricorrenti, è stato possibile conoscere le ragioni della esclusione; <br />	<br />
2. &#8211; la corretta interpretazione del capitolato impone di ritenere il termine delle ore 18 del giorno 20 ottobre 2006 come riferito solo alle consegne a mano dei plichi; infatti, per quelli inviati tramite servizio postale il punto 5.7 del capitolato prevedeva solo che entro detto termine dovesse essere inviato un fax di comunicazione dell’avvenuto invio del plico, cosicché deve concludersi che il termine per la recezione dei plichi inviati tramite servizio postale fosse quella dell’avvio della procedura di gara, ovvero le ore 10 del 24 ottobre 2006, termine che le ricorrenti hanno sicuramente rispettato, oltre ad aver tempestivamente inviato il fax di comunicazione di invio del plico;<br />	<br />
3. &#8211; le disposizioni del capitolato sono evidentemente contraddittorie e di difficile interpretazione cosicché la stazione appaltante, in applicazione del principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, avrebbe dovuto ammettere anche le società istanti.<br />	<br />
Le ricorrenti chiedevano inoltre il risarcimento dei danni patiti per effetto della illegittima esclusione.<br />	<br />
L’avvocatura dello Stato si è costituita ed ha depositato una memoria per chiedere il rigetto del ricorso perché infondato.<br />	<br />
L’istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati è stata rigettata con ordinanza del 23 novembre 2006.<br />	<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto.<br />	<br />
Con la prima censura, le ricorrenti si dolgono di non aver ricevuto un formale provvedimento di esclusione dalla gara, comunicata loro solo verbalmente e senza alcuna motivazione, e di non aver potuto assistere all’apertura dei plichi. <br />	<br />
La doglianza non può essere accolta.<br />	<br />
Come ha chiarito l’avvocatura nella sua memoria difensiva e come si evince anche dalla lettura del provvedimento del 24.10.2006, non esiste alcun precedente provvedimento di esclusione oltre a quello sopra citato. Esso, infatti, non è stato adottato, come si afferma in ricorso, in risposta alla richiesta di riammissione alla gara presentata in data 24.10.2006, bensì in risposta della comunicazione via fax dell’avvenuto invio del plico tramite servizio postale da parte delle società ricorrenti. Alle ricorrenti, dunque, il giorno fissato per l’apertura dei plichi (24 ottobre 2006) è stata semplicemente data notizia della intervenuta esclusione formalizzata nel provvedimento emesso in pari data e notificato via fax il giorno successivo. Nessuna irregolarità dunque si ravvisa per il fatto che alle ricorrenti, ormai escluse, sia stato impedito di assistere alla apertura dei plichi. Né è ipotizzabile la denunciata carenza di motivazione posto che essa va rinvenuta appunto nel provvedimento del 24.10.2006, il quale ampiamente argomenta circa le ragioni che hanno condotto alla esclusione delle ricorrenti.<br />	<br />
Con il secondo motivo, le ricorrenti sostengono che la stazione appaltante avrebbe errato nella interpretazione del capitolato di gara giacché il termine per la presentazione dei plichi tramite servizio postale avrebbe dovuto ritenersi rispettato con la comunicazione via fax dell’avvenuto inoltro, dovendosi ritenere come termine ultimo per la ricezione del plico solo quello dell’inizio delle operazioni di gara.<br />	<br />
La tesi delle ricorrenti non convince alla luce del tenore letterale del capitolato. <br />	<br />
Infatti, come sottolinea il provvedimento di esclusione impugnato, il punto 5.2. del capitolato espressamente richiede, a pena di esclusione, che i plichi debbano pervenire entro e non oltre le ore 18 del 20.10.2006, non ritenendo sufficiente il loro invio entro tale termine.<br />	<br />
Ad ulteriormente chiarire il significato di questa disposizione, il punto 5.9. specifica che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione indicato al punto 5.2. è perentorio.<br />	<br />
In questo quadro, la previsione dell’ulteriore obbligo di dare comunicazione via fax dell’avvenuto invio dei plichi tramite servizio postale non può essere inteso come alternativo al rispetto all’obbligo di far pervenire i plichi entro le ore 18 del 20 ottobre 2006. <br />	<br />
In sostanza, la ricostruzione delle ricorrenti, pur suggestiva, non può essere fatta propria dal collegio a causa delle inequivoche prescrizioni del bando sul punto.<br />	<br />
Le ricorrenti, in ultimo, lamentano la poca chiarezza e la contraddittorietà delle norme del capitolato e invocano il principio di massima partecipazione alle gare pubbliche. <br />	<br />
Osserva sul punto il collegio che la giurisprudenza ha chiarito che nelle gare pubbliche le regole stabilite dalla lex specialis vincolano rigidamente l&#8217;Amministrazione, la quale è tenuta ad applicarle senza alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazione, in applicazione del principio di tutela della par condicio e del principio generale che vieta la disapplicazione del bando quale atto con il quale l&#8217;Amministrazione si è in origine autovincolata. (Consiglio Stato , sez. V, 29 gennaio 2009 , n. 498). <br />	<br />
Pertanto, solo in presenza di clausole incerte o di dubbio significato, può trovare applicazione il principio interpretativo invocato dalle ricorrenti di massima partecipazione alle procedure selettive ( Consiglio Stato , sez. V, 16 giugno 2009 , n. 3902).<br />	<br />
Nel caso di specie, tuttavia, come si è detto sopra, tale presupposto non si ravvisa, non potendosi ritenere ambigue le clausole del capitolato sopra riportate. <br />	<br />
Infatti, la previsione della comunicazione via fax dell’avvenuto invio del plico non si pone in contraddizione con la previsione di un termine perentorio per la ricezione dei plichi in parola, potendo essa rispondere a diverse esigenze, quale, ad esempio, quella di conoscere, per ragioni organizzative, il prima possibile il numero delle imprese partecipanti alla procedura, come si evince dal fatto che al punto 5.7. si richiede che detta comunicazione venga effettuata con immediatezza, “non appena” il plico sia stato inviato, pur prevedendosi come termine ultimo quello delle 18 del 20.10.2006.<br />	<br />
In conclusione, dunque, il ricorso, con la conseguente domanda risarcitoria, deve essere respinto.<br />	<br />
La peculiarità della questione, tuttavia, giustifica la compensazione tra le parti della spese del presente giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II, respinge il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Compensa le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />	<br />
Silvestro Maria Russo, Consigliere<br />	<br />
Maria Laura Maddalena, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/03/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-31-3-2010-n-5284/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2010 n.5284</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2010 n.1830</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-3-2010-n-1830/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-3-2010-n-1830/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-3-2010-n-1830/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2010 n.1830</a></p>
<p>Pres. Trotta Est. Mollica Progress Insurance Broker s.r.l. ( Avv. Lubrano) c/ Ministero degli Affari Esteri ( Avv. dello Stato) sulla illegittimità della composizione di una Commissione giudicatrice nel caso di nomina di un componente esterno non rientrante nell&#8217;elenco fornito dagli Ordini professionali Contratti della P.A. – Gara – Commissione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-3-2010-n-1830/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2010 n.1830</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-3-2010-n-1830/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2010 n.1830</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta  Est. Mollica  Progress Insurance Broker s.r.l. ( Avv. Lubrano) c/ Ministero degli Affari<br /> Esteri ( Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla illegittimità della composizione di una Commissione giudicatrice nel caso di nomina di un componente esterno non rientrante nell&#8217;elenco fornito dagli Ordini professionali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara  – Commissione giudicatrice – Composizione  &#8211; Componente esterno  –  Elenco ordini professionali – Inserimento &#8211;  Necessita</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittima la composizione di una Commissione giudicatrice, nel  caso di nomina di un componente esterno non rientrante nella “rosa di canditati” indicata dall’art. 84 D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 . La norma individua una ben definita sfera di “esperti” dalla quale deve essere effettuata la scelta del componente esterno; trattasi di una qualificazione normativa ex ante in funzione di preventiva garanzia della competenza professionale e della terzietà del componente, la cui tassatività non lascia spazio ad ulteriori designazioni . La stazione appaltante avrebbe dovuto richiedere preventivamente agli Ordini professionali ( e alle Facoltà universitarie) le rose dei candidati da cui trarre il nominativo del componente esterno.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 5366 del 2009, proposto da:<br />
<b>Progress Insurance Broker s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Bersani e Filippo Lubrano, ed elettivamente domiciliata presso Massimo Bersani, in Roma, piazza Cola di Rienzo 69;<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, </b>rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
<b>Aon s.p.a. Insurance &#038; Reinsurance Brokers</b>;</p>
<p><i></p>
<p align=center>per la riforma<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma: Sezione I n. 05220/2009, resa tra le parti;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore il Consigliere Bruno Mollica;<br />	<br />
uditi altresì, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2010, gli avv.ti Massimo Bersani, Filippo Lubrano e l&#8217;avv. dello Stato Enrico De Giovanni;<br />	<br />
Visto il dispositivo di sentenza n. 64 del 9 febbraio 2010;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.- La società Progress Insurance Broker s.r.l. impugna la sentenza di TAR indicata in epigrafe, con la quale è stato rigettato il ricorso dalla medesima proposto per l’annullamento del bando di gara per l’affidamento del servizio di supporto, assistenza e gestione del servizio assicurativo presso il Ministero degli affari esteri nonché del provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice e degli atti presupposti, connessi e conseguenziali.<br />	<br />
La società appellante ripropone le argomentazioni di cui al ricorso introduttivo di 1° grado ed alla memoria integrativa depositata in tale sede di giudizio nonché gli ulteriori autonomi vizi di legittimità non esaminati dal primo giudice; insiste, in particolare, anche in memoria depositata in vista dell’udienza di discussione, sul rilievo concernente la illegittima composizione della Commissione giudicatrice; chiede altresì il risarcimento dei danni subiti sotto il profilo della perdita di chances nonché del costo vivo e del costo-opportunità delle risorse impegnate per la progettazione e la partecipazione alla procedura in genere, con espressa riserva di più precisa rappresentazione e quantificazione nel prosieguo.<br />	<br />
Resiste l’Amministrazione con articolata e diffusa memoria difensiva e controdeduce in ordine ai singoli motivi di ricorso; eccepisce altresì l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse in ragione dell’omessa allegazione all’offerta, da parte della società odierna appellante, della dichiarazione attestante l’inesistenza di provvedimenti di fermo amministrativo; sì che ne sarebbe derivata l’esclusione dalla procedura.<br />	<br />
2.- Il rilievo di inammissibilità del ricorso deve essere disatteso.<br />	<br />
Ciò in ragione del consolidato arresto giurisprudenziale in ordine alla persistenza dell’interesse a coltivare l’impugnativa nel caso di vizio idoneo a comportare l’annullamento dell’intera procedura e, quindi, la rinnovazione della stessa secondo corrette regole procedimentali; in tale quadro si innesta, invero, l’azione giurisdizionale proposta dalla Progress Insurance Broker.<br />	<br />
3.- Nel merito, presenta carattere assorbente, ed appare fondata, la doglianza che investe la composizione della Commissione giudicatrice.<br />	<br />
Assume la impugnata sentenza che “la designazione del componente della Commissione di gara (avv. Rago) è pienamente legittima, solo che si rilevi che essa è avvenuta, da un lato, per mancanza nell’organico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di adeguate professionalità e, dall’altro, in virtù dell’esperienza e della professionalità (invero neppure contestata) del prescelto; quanto, poi, alle modalità di selezione, è sufficiente osservare che l’amministrazione degli esteri non risulta si fosse dotata di quell’elenco di professionisti (dal quale attingere), cui fa riferimento l’art. 84, nono comma, del decreto legislativo n. 163 invocato, sicchè la nomina non poteva che essere orientata verso un elemento di sicuro affidamento”.<br />	<br />
L’assunto non può essere condiviso.<br />	<br />
Stabilisce l’art. 84 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 che, in caso di aggiudicazione col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – come nel caso che ne occupa – la valutazione è demandata ad una Commissione giudicatrice composta da un numero dispari di componenti “esperti nello specifico settore cui si riferisce l’appalto”.<br />	<br />
Il presidente deve essere di norma un dirigente della stazione appaltante, ovvero, in caso di mancanza in organico, un funzionario della medesima; gli altri componenti, a norma del comma 8, sono selezionati tra i funzionari della stessa stazione appaltante o, in presenza di determinate condizioni, tra i funzionari di altre Amministrazioni aggiudicatrici, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:<br />	<br />
a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli Ordini professionali;<br />	<br />
b) professori universitari di ruolo, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalla Facoltà di appartenenza.<br />	<br />
La norma individua quindi una ben definita sfera di “esperti” dalla quale deve essere effettuata la scelta del “componente” esterno; trattasi di una qualificazione normativa <i>ex antea</i> in funzione di preventiva garanzia della competenza professionale e della terzietà del componente, la cui tassatività non lascia spazio ad ulteriori designazioni.<br />	<br />
Nella specie, la diretta scelta dell’avv. Rago – la cui competenza non è ovviamente in contestazione – è avvenuta al di fuori dei criteri imposti dalla precitata disposizione.<br />	<br />
La stazione appaltante avrebbe invero dovuto richiedere preventivamente agli Ordini professionali (e alle Facoltà universitarie) le “rose di candidati” da cui trarre il nominativo del componente esterno (in tal senso, cfr. anche, da ultimo, Sez. V, 4.6.2008 n. 2629).<br />	<br />
Oppone la difesa erariale che l’Amministrazione non ha potuto ottemperare al disposto della lettera a) in esame perché il competente Ordine professionale degli avvocati non ha provveduto a predisporre e quindi a fornire le “rose” dei candidati necessari per la formazione degli elenchi, non evadendo la richiesta formulata dall’Amministrazione; gli elenchi con le segnalate “rose” di nomi peraltro non risulterebbero – secondo la detta difesa – essere state istituite neppure successivamente; si tratterebbe quindi di un caso di oggettiva impossibilità a provvedere derivante da forza maggiore.<br />	<br />
In disparte l’annotazione che l’Amministrazione ben avrebbe potuto formulare analoga richiesta anche all’Università degli studi, osserva il Collegio che non vi è prova dell’avvenuta richiesta né del fatto che la stessa sia rimasta “inevasa”; dalla discussione in udienza pubblica si rileva che la stazione appaltante si sarebbe limitata ad effettuare una “telefonata”, di cui peraltro non è traccia in sede probatoria.<br />	<br />
Non risulta, in conclusione, che siano state osservate le prescrizioni normativamente imposte per la scelta del commissario esterno; il che vizia insanabilmente la composizione della Commissione giudicatrice e, di conseguenza, l’intera procedura concorsuale.<br />	<br />
4.- Nei sensi esposti il <i>petitum</i> di annullamento deve essere accolto in parte qua.<br />	<br />
5.- Deve essere per converso rigettata la domanda risarcitoria in ragione della genericità della stessa e della mancata adeguata dimostrazione dei presupposti per la configurazione dello specifico danno, nonostante la “espressa riserva di più precisa rappresentazione e quantificazione nel prosieguo” contenuta nell’atto di appello.<br />	<br />
6.- Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in appello nella parte concernente la domanda di annullamento e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte qua il ricorso di 1° grado; respinge la domanda risarcitoria.<br />	<br />
Condanna il Ministero degli affari esteri al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 6.000,00 (seimila/00) in favore della società appellante Progress Insurance Broker s.r.l..<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente<br />	<br />
Goffredo Zaccardi, Consigliere<br />	<br />
Armando Pozzi, Consigliere<br />	<br />
Bruno Mollica, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/03/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-3-2010-n-1830/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2010 n.1830</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2010 n.1832</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-3-2010-n-1832/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-3-2010-n-1832/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-3-2010-n-1832/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2010 n.1832</a></p>
<p>Pres. Trotta Est. Zaccardi Tecnis s.p.a ( Avv. Ilardo) c/ Anas ( Avv. dello Stato) sulla legittimità dell&#8217;esclusione del concorrente nel caso di mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione ad una gara Contratti della P.A. – Gara – Domanda di partecipazione &#8211; Sottoscrizione – Mancanza – Esclusione – Legittimità –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-3-2010-n-1832/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2010 n.1832</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-3-2010-n-1832/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2010 n.1832</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta  Est.  Zaccardi<br />    Tecnis s.p.a ( Avv. Ilardo) c/ Anas ( Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dell&#8217;esclusione del concorrente nel caso di mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione ad una gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara –  Domanda di partecipazione &#8211; Sottoscrizione – Mancanza – Esclusione – Legittimità – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nelle gare pubbliche, la mancata sottoscrizione di un atto che costituisce uno dei documenti integranti la domanda di partecipazione alla gara da parte di un concorrente non può essere considerata in via di principio una irregolarità formale sanabile nel corso del procedimento perché fa venire meno la certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo complesso . Nel caso di specie la sottoscrizione era stata chiesta espressamente a pena di esclusione e l’Amministrazione non avrebbe potuto ignorare la clausola che aveva dettato specificamente a garanzia della completezza e veridicità delle dichiarazioni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 2893 del 2009, proposto da:<br />
<b>Tecnis s .p. a .</b> ,in proprio e quale mandataria della Associazione di imprese con <b>Cogip s . p . a .</b>e <b>Ing Pavesi e C. s . p . a .</b> , , rappresentata e difesa dagli avv. ti Umberto Ilardo e Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento n.11; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Todini Costruzioni Generali s .p. a .</b>, rappresentata e difesa dagli avv. ti Paolo Carbone e Guido Mancini, con domicilio eletto presso Paolo Carbone in Roma, viale Regina Margherita n. 290; Anas s.p.a., rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>della sentenza del TAR LAZIO &#8211; ROMA :Sezione III n. 02440/2009, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO LAVORI DI COSTRUZIONE INFRASTRUTTURA VIARIA.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l’appello incidentale proposto dalla Todini Costruzioni Generali s . p . a .;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 novembre 2009 il dott. Goffredo Zaccardi e uditi per le parti gli avvocati Gianluigi Pellegrino, Carbone e l&#8217;avvocato dello Stato Noviello;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1)La sentenza appellata ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto in primo grado dalla Società attuale appellante per l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva ( emesso dal Presidente dell’ANAS il 20 giugno 2008, n. 128) dei lavori ,da eseguirsi in provincia di Cagliari, di costruzione di una strada sostitutiva della SS 125- Tronco II ( dallo svincolo di Capo Boi allo svincolo di Terra Mala ), secondo lotto .<br />	<br />
La decisione è stata determinata dall’accoglimento del terzo motivo del ricorso incidentale avanzato dalla Todini Costruzioni Generali s . p . a . , motivo con cui era stata messa in evidenza la mancata sottoscrizione finale della dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara da parte della Cogip s . p . a ., società mandante della Tecnis s . p. a . e con la quale si era presentata in associazione di imprese nel procedimento concorsuale qui in esame.<br />	<br />
Il giudice di primo grado , con motivazione scarna ma centrata sul punto essenziale, ha ritenuto che la mancanza della sottoscrizione della dichiarazione suddetta ,richiesta a pena di esclusione dall’articolo III . 2. 1 del bando di gara , fosse sufficiente per giustificare l’esclusione della Società attuale appellante.<br />	<br />
2)Appare utile al Collegio precisare alcune circostanze di fatto per una migliore comprensione della questione di diritto posta in questa fase di giudizio.<br />	<br />
2-1)Il bando di gara al punto III. 2.1. richiedeva espressamente la presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del candidato con cui doveva essere attestato il possesso dei requisiti soggettivi per la partecipazione alla gara in questione.<br />	<br />
La specifica dichiarazione resa dalla Cogip s . p . a . ( vedi il documento n. 8 depositato in atti nel corso del giudizio di primo grado il 15 ottobre 2008) è composto di cinque pagine di cui ,le prime quattro sono sottoscritte dall’Amministratore Unico mentre la quinta ,ed ultima, è priva di sottoscrizione e reca solo il timbro della Società dichiarante.<br />	<br />
Nella pagina conclusiva non firmata sono contenute dichiarazioni di diversa tipologia : a) due riferimenti espliciti a certificazioni già prodotte in ordine ai punti III. 2.3 lettera c) e III. 2 . 3 lettera e) del bando di gara ; b) la indicazione di alcuni requisiti non richiesti dal bando di gara concernenti ,in particolare, la sussistenza di un procedimento penale nella fase delle indagini preliminari presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce di cui si precisa il numero d’ordine ma non le ipotesi di reato oggetto di indagine nonché la mancata estensione nei confronti del legale rappresentante della Società di misure di prevenzione adottate nei riguardi di altri soggetti e la inesistenza di analoghi provvedimenti emessi nei suoi confronti ( è noto al riguardo che la dichiarazione ex articolo 38 , primo comma , lettera b ) del D. lvo 12 aprile 2006 n. 163 , ritualmente resa dall’ Amministratore Unico di Cogip s . p . a ., riguarda solo i provvedimenti di condanna definitivi e la sussistenza di procedimenti pendenti per l’applicazione di misure di prevenzione ) ; c) la precisazione del possesso della qualificazione necessaria per le sole attività di costruzione e con la individuazione dei soggetti di cui la Società intendeva avvalersi per la progettazione ; d) la manifestazione di volontà di eseguire i lavori nel limite del 20% ; e) l’affermazione che nel certificato del Casellario Giudiziale e nel registro delle notizie di reato presso la Procura della Repubblica di Catania non risultavano iscrizioni a carico del legale rappresentante di Cogip s . p . a .<br />	<br />
3)Ritiene il Collegio che , sulla base di questi elementi di fatto la decisione qui in esame rimanga indenne dalle censure proposte dalla Società appellante.<br />	<br />
3-1)Si deve , in primo luogo , considerare in punto di fatto che la sottoscrizione della dichiarazione sul possesso dei requisiti , che costituisce con evidenza un documento unitario, nel caso di specie manca e non può essere sostituita dalla sottoscrizione solo parziale delle pagine precedenti quella conclusiva della dichiarazione stessa. La sottoscrizione in calce non è , pertanto, intervenuta e non si è realizzata la condzione prevista dal bando di gara come necessaria per l’accesso alla procedura concorsuale. <br />	<br />
3-2)Ciò posto , si osserva , su un piano più generale , che la mancata sottoscrizione di un atto che costituisce uno dei documenti integranti la domanda di partecipazione alla gara da parte di un concorrente non può essere considerata in via di principio una irregolarità formale sanabile nel corso del procedimento perché fa venire meno la certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo complesso.<br />	<br />
A conclusioni diverse si potrebbe semmai giungere ove mancasse la sottoscrizione singola di tutte le pagine di cui il documento si compone ma non dell’ultima la cui sottoscrizione , secondo la logica comune, sta a significare l’appropriazione del contenuto complessivo di un determinato atto.<br />	<br />
Nel caso qui in esame poi la sottoscrizione era stata chiesta espressamente a pena di esclusione e l’Amministrazione , a giudizio del Collegio , non avrebbe potuto legittimamente ignorare la clausola che aveva dettato specificamente a garanzia della completezza e veridicità delle dichiarazioni ( sul punto è chiara proprio la decisione citata da parte appellante del Consiglio di Stato n. 4959 dell’otto ottobre 2008).<br />	<br />
3-3)E’ appena il caso poi di puntualizzare che nessun valore può assumere l’apposizione del timbro dell’impresa concorrente sull’ultimo foglio della dichiarazione in parola.<br />	<br />
3-4)Quindi , anche solo in base a queste considerazioni la decisione appellata merita di essere confermata.<br />	<br />
4)Appare utile , tuttavia, a confutazione delle considerazioni articolate ed analitiche espresse nell’appello in ordine alla questione qui in esame ,tutte incentrate nel tentativo di dimostrare che ci si troverebbe di fronte ad un caso di incompletezza della documentazione suscettibile di sanatoria perché le dichiarazioni contenute nella pagina non sottoscritta sarebbero non essenziali ovvero relative a circostanze di fatto documentate in altro modo nel corso del procedimento, svolgere alcune ulteriori considerazioni.<br />	<br />
4-1)Non è esatto , infatti, che il contenuto delle dichiarazioni effettuate nell’ultima pagina del documento presentato dalla Cogip s p . a . fosse del tutto ininfluente o , comunque , meramente confermativo di notizie e documenti già forniti dalla concorrente.<br />	<br />
4-1-1)Ed invero ,se per quel che concerne i riferimenti a documenti e certificati già presentati in corso di procedura ( di cui alla lettera a ) del punto 2.-1 che precede ) può essere condivisa la tesi difensiva di parte appellante circa la sostanziale ininfluenza della mancata sottoscrizione posto che la stazione appaltante aveva comunque la disponibilità dei dati e notizie richiesti, non si può giungere ad analoga conclusione per i contenuti delle altre dichiarazioni rese nel foglio non sottoscritto.<br />	<br />
4-1-2)In particolare è , in primo luogo , significativa la mancata sottoscrizione dell’impegno ad avvalersi di due soggetti individuati in modo puntuale per la effettuazione delle attività di progettazione posto che la Cogip s . p . a . aveva dichiarato solo la qualificazione per le opere costruttive ( punto 2-1 lettera c)) . <br />	<br />
Non ha pregio al riguardo sostenere che la dichiarazione in parola era stata resa in sede di richiesta di partecipazione unitamente alle altre società in associazione è , infatti, evidente che la prescrizione del bando di gara violata nel caso di specie richiedeva una autonoma ed esplicita dichiarazione del concorrente sullo specifico punto per eliminare ogni possibile dubbio o incertezza sugli esecutori delle varie tipologie di lavori . Quindi, la mancanza di una specifica sottoscrizione di tale impegno è elemento idoneo ,al di là della volontà effettiva del dichiarante che l’Amministrazione non era tenuta ad indagare , a creare una perplessità nella manifestazione di volontà della concorrente tale da determinare eventualmente anche conseguenze negative in sede di esecuzione dei lavori ove fosse insorta controversia in ordine alla indicazione dei progettisti incaricati di eseguire tale parte dei lavori affidati.<br />	<br />
4-1-3)Da altra angolazione è parimenti rilevante la mancata sottoscrizione dell’impegno ad effettuare una quota di lavori non superiore al 20% dell’importo complessivo degli stessi ( punto 2.1 lettera d).<br />	<br />
Anche in questo caso non è sufficiente sostenere che analoga dichiarazione era stata resa in sede di dichiarazione di interesse alla partecipazione alla gara unitamente alle altre imprese associate. Anche in questo caso , nello stesso ordine di idee che si è rappresentato al punto che precede, manca una conferma della volontà espressa in ordine a tale elemento della prestazione contrattuale riferibile alla esclusiva responsabilità della singola impresa concorrente . Né si può escludere ,in via di principio, che in sede di esecuzione dei lavori la realizzazione in concreto di una quota maggiore di lavori e la relativa pretesa del concorrente , potrebbero trovare fondamento con il pretesto della mancata manifestazione della volontà in modo esplicito di rimanere nell’ambito del 20% prescritto .<br />	<br />
4-1-4)E’ decisiva , inoltre ,ad avviso del Collegio la circostanza che non è stata sottoscritta la pagina della dichiarazione in cui è indicata la data di effettuazione delle dichiarazioni con il che non è certo che le stesse siano state contestuali rispetto a quelle che secondo la difesa della Società appellante sono state rese dalle imprese associate ( ed anche dalla società appellante ) né che i requisiti concernenti le dichiarazioni contenute anche nelle prime quattro pagine siano state effettuate nella data ( 11 gennaio 2008 ) riportata in calce alla dichiarazione.<br />	<br />
4-1-5)Per quel che concerne invece gli elementi relativi ( punto lettera b) ) alla insussistenza di provvedimenti estensivi di misure di prevenzione adottate nei confronti di terzi ovvero di misure già definite a carico della Società dichiarante ed anche della esistenza di un procedimento penale nella fase delle indagini preliminare di cui è indicato solo il numero di registro ma non l’oggetto (come si è accennato dichiarazioni non richieste espressamente dall’articolo 38 , primo comma , lettera b) del D. lvo n. 163 / 2006 ma effettuate cionondimeno dalla Società appellante ) è necessario precisare che la mancata sottoscrizione se non può condurre all’esclusione della Società dalla gara avrebbe comunque imposto all’Amministrazione un integrazione di istruttoria . Ciò per conoscere la natura del procedimento avviato in sede penale ed accertare la sussistenza del requisito per contrarre con le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 10 , secondo comma , della legge n. 575 del 31 maggio 1965 .Si deve , infatti, ricordare che la dichiarazione di cui all’articolo 38 , primo comma lettera b) del D.lvo 163 del 2006 riguarda solo i procedimenti pendenti per l’applicazione delle misure di prevenzione ( evidentemente al fine di consentire al giudice penale di esercitare i poteri di sospensione indicati nel terzo comma dell’articolo 10 ora richiamato) e non , almeno esplicitamente , l’esistenza di provvedimenti già emessi.<br />	<br />
4-1-6)Infine è significativa anche la omissione della dichiarazione in ordine alla inesistenza di precedenti penali o procedimenti in corso ( punto lettera e) ) avendo riguardo alla mancata sottoscrizione della data in cui la dichiarazione veniva resa.<br />	<br />
5)Alla stregua delle considerazioni che precedono l’appello principale è respinto , rimanendo ferma la statuizione del primo giudice di esclusione della Società appellante dalla gara in questione e, conseguentemente è improcedibile per difetto di interesse ad una statuizione nel merito l’appello iincidentale proposto dalla Società appellata.<br />	<br />
Sussistono ragioni , in relazione alla peculiarità della fattispecie , per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale , sezione quarta , definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe respinge l’appello principale e dichiara la improcedibilità dell’appello incidentale.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2009 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente<br />	<br />
Luigi Maruotti, Consigliere<br />	<br />
Giuseppe Romeo, Consigliere<br />	<br />
Goffredo Zaccardi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/03/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-3-2010-n-1832/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2010 n.1832</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2010 n.1841</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-3-2010-n-1841/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-3-2010-n-1841/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-3-2010-n-1841/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2010 n.1841</a></p>
<p>Pres. Trotta Est. Mollica Laviani ( Avv. Tuzza) c/ Costa ( Avv. Sanino) sulla necessità di valutare fatti non contestati o non controversi nella valutazione del CSM per la nomina di magistrati a incarichi direttivi Magistrati – CSM – Incarichi direttivi – Nomina &#8211; Discrezionalità – Sindacabilità &#8211; Sussiste –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-3-2010-n-1841/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2010 n.1841</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-3-2010-n-1841/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2010 n.1841</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta  Est. Mollica<br />  Laviani ( Avv. Tuzza) c/  Costa ( Avv. Sanino)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità di valutare fatti non contestati o non controversi nella valutazione del CSM per la nomina di magistrati a incarichi direttivi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Magistrati – CSM – Incarichi direttivi – Nomina &#8211;  Discrezionalità – Sindacabilità &#8211;  Sussiste – Limiti – Fatti  non contestati o non controversi  – Necessità &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>I provvedimenti di nomina dei magistrati a incarichi direttivi adottati dal Consiglio Superiore della Magistratura sono espressione di un’ampia valutazione discrezionale; essi pertanto sono sindacabili in sede di legittimità solo ove risultino inficiati da palese irragionevolezza, travisamento dei fatti o arbitrarietà. Nel giudizio quello che rileva è che i fatti esaminati dall’Organo di autogoverno e posti a base della sua decisione siano rispondenti al vero o, comunque, non siano contestati o controversi, in quanto una valutazione discrezionale non può assumere a suo presupposto elementi fattuali che non trovino riscontro nella realtà e che anzi trovino, negli atti di causa, puntuale e sicura smentita .</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 8791 del 2009, proposto da<br />	<br />
<b>Pier Filippo Laviani</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Castiello e Angelo Tuzza, ed elettivamente domiciliato presso il primo dei difensori in Roma, via Giuseppe Cerbara n. 64, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;</p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Elio Costa</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Sanino, ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, viale Parioli n. 180, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;</p>
<p><i></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Ministero della giustizia</b>, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore;<br />
<b>Consiglio superiore della Magistratura</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore;</p>
<p>sul ricorso in appello n. 8345 del 2009, proposto dal Ministero della giustizia, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Elio Costa</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Sanino, ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, viale Parioli n. 180, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;</p>
<p><i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Pierluigi Laviani</b>, <b>Agnello Rossi</b>; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l’annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>quanto al ricorso n. 8345 del 2009:<br />	<br />
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, n. 6193 del 25 giugno 2009;<br />	<br />
quanto al ricorso n. 8791 del 2009:<br />	<br />
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, n. 6193 del 25 giugno 2009;</p>
<p>Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Elio Costa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Elio Costa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2010 il dott. Diego Sabatino;<br />	<br />
Uditi per le parti gli avvocati Francesco Castiello e Mario Sanino;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso iscritto al n. 8791 del 2009, Pier Filippo Laviani proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, n. 6193 del 25 giugno 2009 con la quale era stato accolto il ricorso proposto da Elio Costa contro il Ministero della giustizia e nei suoi confronti per l&#8217;annullamento della determinazione del 20.11.08 con la quale era stato conferito allo stesso dott. Laviani un posto di procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma.<br />	<br />
La stessa sentenza viene altresì gravata, con ricorso in appello n. 8345 del 2009, dal Ministero della giustizia.<br />	<br />
Nel giudizio di primo grado, il ricorrente Costa aveva portato nuovamente all’esame del Tribunale la vicenda riguardante la selezione indetta dal C.S.M. per la copertura di un posto di Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma, in esito alla quale è stato prescelto il dott. Laviani.<br />	<br />
Il precedente scrutinio effettuato dall’Organo di autogoverno era stato annullato dal T.A.R. del Lazio con la sentenza 24 luglio 2008 n. 7360 e che il C.S.M., in sede di ottemperanza, aveva sostanzialmente confermato quanto precedentemente deciso, sia pure con una diversa motivazione, contro la quale proponeva diversi elementi di censura.<br />	<br />
Inoltre, evidenziava come il C.S.M. avesse del tutto sottovalutata la carriera del ricorrente e, in particolare, la circostanza che egli sarebbe l’unico ad avere esercitato le funzioni specifiche di carattere direttivo, per giunta in contesti difficili, quali quello di Crotone, prima, e di Palmi successivamente.<br />	<br />
Costituitosi il Ministero della giustizia, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva fondate le doglianze, ritenendo errata la valutazione operata dall’organo di autogoverno.<br />	<br />
Contestando le statuizioni del primo giudice, le parti appellanti evidenziavano l’erroneità del giudizio di primo grado, che non aveva considerato la rilevanza delle fattispecie esaminate dal C.S.M. e la loro valenza ai fini della valutazione per l’assegnazione della funzione richiesta.<br />	<br />
In entrambi i giudizi, si costituiva Elio Costa, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso e dispiegando ricorso incidentale.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2010, i ricorsi sono stati congiuntamente discussi ed assunti in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. &#8211; In via preliminare, va disposta la riunione dei due appelli, in quanto proposti contro la stessa sentenza.<br />	<br />
2. &#8211; Gli appelli sono fondati e meritano accoglimento, come appresso precisato.<br />	<br />
3. &#8211; La giurisprudenza di questa Sezione è ferma nell’affermare che i provvedimenti di nomina dei magistrati a incarichi direttivi adottati dal Consiglio Superiore della Magistratura sono espressione un’ampia valutazione discrezionale; essi, pertanto, sono sindacabili in sede di legittimità solo ove risultino inficiati da palese irragionevolezza, travisamento dei fatti o arbitrarietà (da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 ottobre 2009, n. 6707). Per tale ragione, gli atti di conferimento non necessitano di una motivazione particolarmente estesa, purché da essa emerga, ancorché in modo sintetico, ma chiaro, esplicito e coerente, le ragioni in base alle quali l&#8217;organo deliberante, procedendo all&#8217;apprezzamento complessivo dei candidati, si sia convinto circa la preferenza da attribuire ad un candidato rispetto agli altri (Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 dicembre 2007, n. 6616). <br />	<br />
Tuttavia, nel caso in esame, la questione centrale dell’intera vicenda è fondamentalmente diversa ed attiene fondamentalmente alla base ed al metro di giudizio che devono essere utilizzati dal Consiglio superiore della Magistratura nell’ambito delle procedure per l’attribuzione di incarichi direttivi. In dettaglio, ciò su cui si pone la questione è se nella valutazione dei precedenti ai fini dell’espressione del punteggio attitudinale, il Consiglio superiore della Magistratura possa fondarsi sugli elementi oggettivi che hanno dato l’avvio a procedure in sede penale o disciplina oppure se, nella disamina di tale eventi, sia necessariamente vincolato ai soli esiti determinatisi in tali procedimenti.<br />	<br />
In merito alla base del giudizio, ossia all’ampiezza di elementi conoscitivi su cui fondarsi, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, non può ritenersi che l’organo di autogoverno sia vincolato ai soli fatti posti a fondamento delle precedenti valutazioni. In effetti, la delicatezza dell’esame da condurre e quindi la necessità di una piena valutazione in tema di attitudine del magistrato al conferimento dell’incarico da assegnare, non consente di dare eccessivo rilievo al fatto che venga introdotto nello scrutinio successivo una circostanza che precedentemente non era stata fatta oggetto di considerazione. Come icasticamente afferma il T.A.R., “quello che esclusivamente rileva è che i fatti esaminati dall’Organo di autogoverno e posti a base della sua decisione siano rispondenti al vero o, comunque, non siano contestati o controversi”, in quanto una valutazione discrezionale non può assumere a suo presupposto elementi fattuali che non trovino riscontro nella realtà e che anzi trovano, negli atti di causa, puntuale e sicura smentita (Consiglio di Stato, sez. IV, 31 luglio 2009, n. 4839).<br />	<br />
In merito al metro di giudizio, occorre invece evidenziare come la valutazione per il conferimento degli incarichi direttivi ai magistrati comporti una considerazione complessiva, sebbene analitica nei vari profili dell’anzianità, del merito e delle attitudini, e quindi venga basata su una pluralità di elementi di fonte eterogenea, che difficilmente si prestano ad essere oggetto di un calcolo meramente aritmetico. Tale considerazione, unita alla rilevanza della discrezionalità tecnica dell’amministrazione e della necessità che il sostrato fattuale venga adeguatamente provato, esclude che il Consiglio superiore della Magistratura sia vincolato dagli accertamenti operati in sede diverse, quali quella disciplinare o quella penale, se non nei limiti in cui dai detti procedimenti emergano profili idonei ad incidere la base di giudizio, escludendo l’effettiva esistenza di una circostanza. Il compito dell’organo di autogoverno è invero quello di valutare la persona del magistrato in vista dell’esplicazione delle funzioni direttive, e si avvale quindi di un modus operandi non omogeneo rispetto agli altri.<br />	<br />
Sulla base di quanto appena evidenziato, la Sezione ritiene che non possa ritenersi errata la valutazione svolta dal C.S.M. sulle attitudini dell’appellato Costa in relazione all’incarico oggetto di conferimento.<br />	<br />
4. &#8211; Come emerge dalla lettura dei documenti, la minor considerazione della posizione della parte appellata è stata fondata sull’esistenza di un rapporto privilegiato tra il procuratore Elio Costa e l’imprenditore Andrea Costa, provato dall’esistenza di intercettazioni telefoniche che hanno fatto risaltare elementi tali da indurre considerazioni non del tutto positive in rapporto al carattere di indipendenza e riserbo, connaturati all’esercizio dell’attività giudiziaria. La detta fattispecie, sebbene non assurta a profilo rilevante dal punto di vista penale o disciplinare, è comunque fatto storicamente accertato e non confutato. Si tratta quindi di un elemento che il Consiglio superiore della Magistratura ben poteva porre a fondamento della propria decisione, indipendentemente dal fatto che fosse stato valutato in quelle sedi diverse con esiti favorevoli al procuratore Costa. L’ipotesi ricostruttiva operata dal giudice di prime cure, per cui il dato dell’intercettazione deve essere letto in funzione degli esiti dei procedimenti penali e disciplinari, non può quindi essere seguita, dovendosi invece ritenere che il singolo fatto ben possa essere considerato in maniera non omogenea a seconda dei diversi criteri di giudizio utilizzati, proprio perché la valutazione delle fattispecie penali, quella per l’amministrazione della disciplina e quella per il conferimento degli incarichi direttivi si svolgono secondo prospettive e finalità non assimilabili.<br />	<br />
Nel concreto, e nei limiti del sindacato del giudice amministrativo sopra evidenziati, la scelta operata dall’organo di autogoverno della Magistratura non pare quindi criticabile, atteso che il dato oggettivo della frequentazione è fatto non dubbio ed è da questo, principalmente, che deriva il minor punteggio conseguito dal procuratore Costa in sede di considerazione delle attitudini. <br />	<br />
5. &#8211; Le predette considerazioni, che impongono di accogliere le ragioni di censura formulate dalle parti appellanti, impongono di valutare le ragioni contenute nell’appello incidentale presentato dalla difesa del procuratore Costa. Nell’atto, vengono riproposti tre motivi di appello non valutati dal T.A.R..<br />	<br />
5.1. &#8211; Con il primo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione della circolare del C.S.M. del 30 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, travisamento, disparità, sviamento di potere, atteso che l’organo di autogoverno avrebbe valorizzato un episodio – concernente lo sviluppo del porto di Gioia Tauro – che era stato invece considerato non rilevante nei precedenti pareri espressi dai Consiglio giudiziari espressi anche nel periodo in questione.<br />	<br />
La censura non può essere accolta, atteso che, come sopra evidenziato, il modo ed il criterio utilizzati in sede di attribuzione degli incarichi direttivi hanno una spiccata individualità e come tali non sono condizionati dagli esiti valutativi espressi in circostanze non identiche.<br />	<br />
5.2. &#8211; Viene altresì dedotta violazione e falsa applicazione della circolare del C.S.M. del 30 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni; eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto l’amministrazione non avrebbe correttamente evidenziato tutti gli elementi curriculari dell’appellato Costa, il cui profilo professionale sarebbe stato tracciato in modo non corretto e sottacendo dei risultati ottenuti.<br />	<br />
Ritiene tuttavia la Sezione che la censura non possa essere accolta, in ragione del fatto che la considerazione ponderale degli elementi di giudizio appartiene interamente al merito della decisione amministrativa, in quanto ciò che è necessario è che il C.S.M. proceda ad una comparazione, per ciascun candidato, “dei tratti essenziali e qualificanti dei rispettivi curricula professionali, nonché la valutazione ponderata degli stessi in rapporto allo specifico oggetto di conferimento” (Consiglio di Stato, sez. IV, 19 giugno 2007, n. 3299). Nel caso in specie, non vi è dubbio che la scelta sia stata operata in relazione alla considerazione complessiva dell’attività svolta, al cui interno vengono a confluire i singoli momenti dell’attività prestata dal magistrato.<br />	<br />
5.3. &#8211; Con l’ultimo motivo, viene poi rilevato come l’amministrazione abbia continuato ad attribuire rilievo alla circostanza che la parte controinteressata presti già servizio presso la Procura della Repubblica di Roma.<br />	<br />
L’argomento è inconferente. <br />	<br />
Sebbene si tratti di criterio selettivo già censurato dal T.A.R., la questione non appare incidere sull’effettiva valutazione operata, che è invece discriminante per il solo appellato Costa in relazione alle ragioni sovra esposte, mentre non comporta una particolare considerazione del luogo di prestazione del servizio in favore dei controinteressati.<br />	<br />
6. &#8211; L’appello va quindi accolto. Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, determinati dalle oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sull’esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti (così da ultimo, Cassazione civile, sez. un., 30 luglio 2008 n. 20598).</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:<br />	<br />
1. Dispone la riunione dei ricorsi n. 8791 del 2009 e n. 8345 del 2009;<br />	<br />
2. Accoglie gli appelli riuniti n. 8791 del 2009 e n. 8345 del 2009 e per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, n. 6193 del 25 giugno 2009, respinge il ricorso di primo grado;<br />	<br />
3. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2010, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta &#8211; con la partecipazione dei signori:<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente<br />	<br />
Antonino Anastasi, Consigliere<br />	<br />
Anna Leoni, Consigliere<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/03/2010	</p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 31/3/2010 n.1454</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-31-3-2010-n-1454/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-31-3-2010-n-1454/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 31/3/2010 n.1454</a></p>
<p>Pres. Pozzi Est. Lageder Dierna ( Avv. Rigano) c/ Ministero della Giustizia ( Avv. dello Stato) sull&#8217;ammissibilità della nomina a commissari nel concorso da magistrato ordinario dei docenti delle scuole di specializzazione Concorsi pubblici – Magistrato ordinario &#8211; Commissioni – Componenti &#8211; Scuole di specializzazione – Docenti – Incompatibilità –</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pozzi  Est. Lageder<br /> Dierna ( Avv. Rigano)  c/ Ministero della Giustizia ( Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissibilità della nomina a commissari nel concorso da magistrato ordinario dei docenti delle scuole di specializzazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici – Magistrato ordinario &#8211; Commissioni – Componenti &#8211; Scuole di specializzazione  – Docenti –  Incompatibilità – Non sussiste – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art.5, comma 1-bis, d.lgs. n. 160/2006, (secondo cui non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario ) per scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario devono intendersi le sole scuole organizzate al fine specifico di preparare il concorso di magistratura, e non anche le scuole di specializzazione gestite dalle Università e previste dall’art. 16 d.lgs. n. 398/1997 e succ. mod. quale modulo di formazione postuniversitaria per l’avviamento a tutte le professioni legali, presso le quali è cospicuo il coinvolgimento di magistrati ( e di professori universitari) sia nei consigli direttivi che nel corpo docente. Infatti se il divieto fosse esteso anche alle scuole di  specializzazione , a causa della consistente restrizione della cerchia dei soggetti a cui attingere per la composizione delle commissioni , si introdurrebbe un forte fattore di inefficienza nell’organizzazione del concorso di magistratura ordinaria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01454/2010 REG.ORD.SOSP.<br />	<br />
N. 01977/2010 REG.RIC.           </p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
ORDINANZA</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1977 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>Marta Emilia Dierna</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Rosario Torrisi Rigano, con domicilio eletto presso Barbara Pirocchi in Roma, via Salaria, 280; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero della Giustizia</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Commissione Esaminatrice Concorso<b> </b>A 500 Posti di Uditore Giudiziario, Sottocommissione Concorso A 550 Posti di Uditore Giudiziario; </p>
<p>	<br />
nei confronti di</p>
<p><b>Rosario Maria Annibale Cupri, Antonella Trainito</b>; </p>
<p>per la riforma</p>
<p>della ordinanza sospensiva del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE I n. 05244/2009, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE PROVE ORALI CONCORSO PER UDITORE GIUDIZIARIO.</p>
<p>Visto l&#8217;art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />	<br />
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2010 il Cons. Bernhard Lageder e uditi per le parti l’Avv. Rosario Torrisi Rigano e l&#8217;Avvocato dello Stato Cristina Gerardis;</p>
<p>Ritenuto, sulla base di una delibazione sommaria dei motivi di gravame: <br />	<br />
che per “<i>scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario</i>” <i>ex </i>art. 5, comma 1-<i>bis</i> secondo alinea, d. lgs. n. 160/2006 e succ. mod. (che testualmente recita: “<i>Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario</i>”) devono intendersi le sole scuole organizzate al fine specifico di preparare il concorso di magistratura, e non anche le scuole di specializzazione gestite dalle Università e previste dall’art. 16 d.lgs. n. 398/1997 e succ. mod. quale modulo di formazione postuniversitaria per l’avviamento a tutte le professioni legali, presso le quali è cospicuo il coinvolgimento di magistrati (e di professori universitari) sia nei consigli direttivi che nel corpo docente; <br />	<br />
che, se il divieto fosse esteso anche alle scuole di specializzazione, a causa della consistente restrizione della cerchia dei soggetti a cui attingere per la composizione delle commissioni, si introdurrebbe un forte fattore di inefficienza nell’organizzazione del concorso di magistratura ordinaria, di regola da bandirsi annualmente; <br />	<br />
che, quanto alla sufficienza motivazionale del giudizio numerico o di non idoneità, si richiama la costante giurisprudenza di questa Sezione (v., da ultimo, C.d.S., Sez. IV., 15 febbraio 2010, n. 835);<br />	<br />
ritenuta pertanto l’inconsistenza del <i>fumus boni iuris</i>;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Respinge l&#8217;appello cautelare (Ricorso numero: 1977/2010). <br />	<br />
Pone le spese di causa, liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre agli accessori di legge, a provvisorio carico dell’appellante soccombente. <br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Armando Pozzi, Presidente FF<br />	<br />
Anna Leoni, Consigliere<br />	<br />
Bruno Mollica, Consigliere<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />	<br />
Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/03/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-31-3-2010-n-1454/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 31/3/2010 n.1454</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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