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	<title>31/3/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>31/3/2005 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2005 n.2957</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-31-3-2005-n-2957/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-31-3-2005-n-2957/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2005 n.2957</a></p>
<p>Pres. Onorato, est. Pappalardo Ortoli L. (avv.ti A. Pentangelo e M. Gaeta) c. Ministero della Difesa (Avv. Stato) a decorrere dal 1&#176; gennaio 2005 nessun soggetto può essere obbligatoriamente chiamato ad effettuare il servizio di leva Militare e militarizzato – Servizio di leva obbligatoria &#8211; Art. 1 L. 226/2004 –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-31-3-2005-n-2957/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2005 n.2957</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Onorato, est. Pappalardo<br /> Ortoli L. (avv.ti A. Pentangelo e M. Gaeta) c. Ministero della Difesa (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>a decorrere dal 1&deg; gennaio 2005 nessun soggetto può essere obbligatoriamente chiamato ad effettuare il servizio di leva</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare e militarizzato – Servizio di leva obbligatoria &#8211;  Art. 1 L. 226/2004 – Sospensione delle chiamate – Conseguenza – Impossibilità della chiamata obbligatoria allo svolgimento del servizio di leva – Imporocedibilità del ricorso per l’annullamento della cartolina-precetto per difetto di interesse</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L&#8217;art. 1 L. 23 agosto 2004, n. 226, relativo alla sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, dispone che le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005. Dal complesso delle norme contenute nella predetta legge si ricava la volontà del legislatore di assicurare le esigenze dell&#8217;Amministrazione della Difesa, per quanto attiene ai militari di truppa, attraverso il reclutamento esclusivo di soggetti volontari. In astratto era possibile che, accanto ai volontari, potessero ancora prestare servizio obbligatorio anche quei soggetti che, pur essendovi tenuti, alla data del 31 dicembre 2004 non lo avevano ancora effettuato. Tuttavia una simile scelta doveva essere chiaramente formulata in quanto la coesistenza temporale di diverse discipline organizzative (per la prestazione del medesimo servizio) è evenienza eccezionale che non può ricavarsi in via di mera interpretazione. Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2005, nessun soggetto, ivi compresi quelli che comunque vi erano tenuti sino al 31 dicembre 2004, può essere obbligatoriamente chiamato ad effettuare il servizio di leva. Ne consegue che il ricorso per l’annullamento della cartolina-precetto è improcedibile, restando la parte ricorrente in ogni caso esonerata dalla prestazione, ove non resa, del servizio di leva.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />
SECONDA SEZIONE</b></p>
<p>composto dai magistrati:<br />
Presidente,			dott. Antonio Onorato<br />
&#8211; Consigliere,			dott.ssa Anna Pappalardo, relatore<br />
&#8211; Referendario,			dott. Umberto Maiello<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 6782 del 1997 proposto dal</p>
<p><b>sig. ORTOLI LUIGI</b> rappresentato e difeso dagli avv.ti PENTANGELO ANTONIO e GAETA MICHELE e con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli, Via Cesario Console n. 3 (studio avv. MARONE),</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero della Difesa</b>, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in Napoli, Via A. Diaz n. 11 presso l&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege,</p>
<p>per l’annullamento<br />
della cartolina precetto notificata il 26/07/1997, con la quale si ordina al ricorrente di presentarsi per il giorno 16/09/1997 presso l’Ente Addestrativo 7° RGT “CUNEO” di Udine per assolvere gli obblighi di leva, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso, presupposto e conseguente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati, <br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio,<br />
Visti gli atti tutti della causa, <br />
Relatore alla pubblica udienza del 24 marzo 2005 il Consigliere PAPPALARDO ANNA,<br />
Uditi i difensori presenti come da verbale,<br />
Ritenuto e considerato quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è improcedibile.<br />
Il giudice adito è tenuto ad adottare una simile decisione allorquando sia l&#8217;accoglimento che il rigetto del ricorso non avrebbero alcun effetto sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio.<br />
Com&#8217;è noto l&#8217;art. 1 della Legge 23 agosto 2004, n. 226 (sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata) dispone, tra l&#8217;altro, che le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005.<br />
Dal complesso delle norme contenute nella legge richiamata si ricava la volontà del legislatore di assicurare le esigenze dell&#8217;Amministrazione della Difesa, per quanto attiene ai militari di truppa, attraverso il reclutamento esclusivo di soggetti volontari. La sezione deve evidenziare che era astrattamente possibile che, accanto ai volontari, potessero ancora prestare servizio obbligatorio anche quei soggetti che, pur essendovi tenuti, alla data del 31 dicembre 2004 non lo avevano ancora effettuato. Ma una simile scelta doveva essere chiaramente formulata in quanto la coesistenza temporale di diverse discipline organizzative (per la prestazione del medesimo servizio) è evenienza eccezionale che non può ricavarsi in via di mera interpretazione.<br />
In assenza di un&#8217;apposita disciplina al riguardo deve concludersi che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, nessun soggetto, ivi compresi quelli che comunque vi erano tenuti sino al 31 dicembre 2004, può essere obbligatoriamente chiamato ad effettuare il servizio di leva.<br />
Ne consegue pertanto che, anche in ipotesi di rigetto del ricorso, la parte ricorrente non sarebbe tenuta alla prestazione del servizio di leva.<br />
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato improcedibile restando parte ricorrente in ogni caso esonerata dalla prestazione, ove non resa, del servizio di leva.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, dichiara improcedibile, con le precisazioni di cui in motivazione, il ricorso meglio specificato in epigrafe.<br />
Compensati spese, competenze ed onorari di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 24 marzo 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-31-3-2005-n-2957/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2005 n.2957</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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