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	<title>31/12/2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>31/12/2019 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2019 n.8923</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-12-2019-n-8923/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2019 n.8923</a></p>
<p>Giuseppe Severini, Presidente, Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore; PARTI: A. 2011 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Federico Freni c. Roma Capitale, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Rosalda Rocchi; Roma Capitale &#8211; Municipio I Centro &#8211; U.O. Pubblici Esercizi non costituito in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-12-2019-n-8923/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2019 n.8923</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-12-2019-n-8923/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2019 n.8923</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Severini, Presidente, Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore; PARTI: A. 2011 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Federico Freni c. Roma Capitale, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Rosalda Rocchi; Roma Capitale &#8211; Municipio I Centro &#8211; U.O. Pubblici Esercizi non costituito in giudizio.</span></p>
<hr />
<p>Il discrimine tra una tale attività  liberalizzata e quella non liberalizzata si incentra, pertanto, testualmente sulla ricorrenza delÂ «servizio assistito».</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Concorrenza &#8211; attività  liberalizzate &#8211; art. 3 D.L. n. 223 del 2006 &#8211; portata &#8211; &#8220;servizio assistito&#8221; &#8211; rilevanza operativa.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;art. 3 D. L. n. 223 del 2006, nel disporre in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi e nell&#8217;assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità  all&#8217;acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ha rimosso alcuni limiti e prescrizioni per le attività  commerciali individuate dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell&#8217;articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed ha tra l&#8217;altro &#8211; come convertito in legge &#8211; stabilito (comma 1, lett. f-bis)) «il divieto o l&#8217;ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l&#8217;esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell&#8217;azienda con l&#8217;esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l&#8217;osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie».</em><br /> <em>Inoltre, circa le attività  di panificazione e di forno, il seguente art. 4, comma 2-bis, ha stabilito: «E&#8217; comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2 l&#8217;attività  di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato utilizzando i locali e gli arredi dell&#8217;azienda con l&#8217;esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l&#8217;osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie».</em><br /> <em>Il discrimine tra una tale attività  liberalizzata e quella non liberalizzata si incentra, pertanto, testualmente sulla ricorrenza delÂ «servizio assistito»; e ciù² almeno fino alla circolare del Ministero per lo sviluppo economico n. 372321 del 28 novembre 2016 (la quale ha anche recepito orientamenti dell&#8217;AGCM) che ha tracciato un criterio di distinzione tra esercizi di somministrazione propriamente dettied attività  di produzione di alimenti conÂ possibilità  di consumo immediato con utilizzo dei locali e degli arredidell&#8217;azienda.</em><br /> <em>Ivi, le modalità  di consumo vengono considerate in termini di tipologia di attrezzature, per cui piani di appoggio e panche (e anche tavolini e sedie) sono consentiti anche per gli esercizi di produzione che non sono non autorizzati alla somministrazione, se ed in quanto inidonei, quantitativamente e qualitativamente, a identificare l&#8217;attività  come somministrazione: il che può affermarsi, se non è riscontrabile, in via esemplificativa, un servizio di caffetteria o comunque un servizio ai tavoli, o apparecchiature, e se gli ambienti non sono assimilabili ai ristoranti per la presenza dei detti arredi, senza carattere preponderante nel complesso dell&#8217;esercizio.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 31/12/2019<br /> <strong>N. 08923/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01288/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso in appello numero di registro generale 1288 del 2019, proposto da A. 2011 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Federico Freni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni, 281;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Roma Capitale, in persona del Sindaco <em>pro-tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Rosalda Rocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici comunali in Roma, via del Tempio di Giove, 21; Roma Capitale &#8211; Municipio I Centro &#8211; U.O. Pubblici Esercizi non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 1641/2019, resa tra le parti, concernente l&#8217;ordine di cessazione dell&#8217;attività  di somministrazione di alimenti e bevande;<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2019 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Freni Federico e Rocchi Rosalda;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;<br /> FATTO e DIRITTO<br /> Con ricorso proposto al Tribunale amministrativo del Lazio, A. 2011 s.r.l., titolare dell&#8217;<em>Antico Forno ai Serpenti</em>, impugnava la determinazione dirigenziale prot. n. CA/135512/2017 del 1° agosto 2017 di Roma Capitale che le aveva ordinato la cessazione dell&#8217;attività  di <em>somministrazione di alimenti e bevande</em>Â esercitata nei locali di via dei Serpenti, 122, sulla base delle risoluzioni del Ministero dello sviluppo economico nn. 146342/14, 86321/15, 174884/15 e 372321/16, considerato che sul posto era effettuata, in assenza di autorizzazione, un&#8217;attività  di <em>somministrazione</em>Â che andava desunta dalla presenza di nove tavoli con sgabelli abbinati e panche in muratura.<br /> Roma Capitale si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso.<br /> Con la sentenza 8 febbraio 2019 n. 1641 il Tribunale amministrativo respingeva il ricorso.<br /> Veniva dapprima ritenuta infondata la censura di violazione dell&#8217;art. 10 l. n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per difetto d&#8217;istruttoria e motivazione, sull&#8217;asserita omessa valutazioni delle osservazioni formulate nel corso del procedimento e ciù² sulla base dell&#8217;art. 21-<em>octies</em>, comma 2, l. n. 241 del 1990, vista la natura vincolata e la correttezza sostanziale dell&#8217;atto impugnato.<br /> Altresì infondata era ritenuta la censura di violazione del principio comunitario di concorrenza e degli artt. 3, comma 1, lett.Â <em>f-bis)</em>Â e 4, comma 2-<em>bis</em>Â d.-l. n. 223 del 2006; 7, comma 3, d.lgs. n. 114 del 1998; 10 d.lgs. n. 59 del 2010; 3 d.-l. n. 138 del 2011; 34, comma 2, d.-l. n. 201 del 2011 ed 1 d.-l. n. 1 del 2012 ed eccesso di potere per irragionevolezza, in specie degli artt. 3 e 4 d.-l. n. 223 del 2006, sull&#8217;eliminazione di ogni <em>&#8220;compartimentazione precedentemente esistente tra attività  di somministrazione ed esercizi di vicinato&#8221;,Â </em>e della mancata valutazione dell&#8217;assimilabilità  dell&#8217;attività  effettivamente esercitata a quelle di <em>somministrazione </em>e <em>ristorazione</em>.<br /> La sentenza svolgeva una ricognizione delle norme e delle correnti interpretazioni del Ministero dello sviluppo economico, dell&#8217;AGCM e della giurisprudenza secondo cui la liberalizzazione del mercato dei servizi non va intesa in senso assoluto, anche tale libertà  economica dovendo essere rapportata con il potere di pianificazione urbanistica degli insediamenti, compresi quelli produttivi e commerciali secondo i limiti giustificati dall&#8217;interesse generale. Perciù² il Tribunale amministrativo riteneva che, ai fini della qualificazione dell&#8217;attività  &#8211; se di <em>somministrazione</em>Â o <em>consumo sul posto</em>Â &#8211; si doveva procedere a una valutazione caso per caso anche sulla base dell&#8217;art. 3, comma 1, lett. f-<em>bis)</em>, d.-l. n. 223 del 2006, per il quale ilÂ <em>consumo immediato</em>Â di prodotti da asporto all&#8217;interno di esercizi abilitati si distingue dalla <em>ristorazione</em>Â per diversi presupposti e requisiti abilitanti, secondo un criterio di <em>accessorietà </em>Â rispetto alla <em>vendita da asporto</em>, la quale deve mantenere carattere prevalente e funzionale.<br /> In questo senso, l&#8217;assenza di <em>servizio assistito</em>, che detta norma prefigura a parametro di riferimento per la qualificazione della fattispecie, andava intesa come criterio &quot;funzionale&quot;, che non si esauriva nella semplice presenza o meno di camerieri, ma che rinviava a un concreto assetto dell&#8217;organizzazione dell&#8217;offerta, il quale restava da accertarsi caso per caso, per essere o meno rivolto a mantenere il consumo sul posto come una semplice facoltà  della clientela.<br /> Nel caso in esame, era stato rilevato che l&#8217;entità  della superfice destinata al consumo sul posto, il numero dei posti a sedere, la presenza di tavoli abbinati con sgabelli e di sedute fisse in muratura e la tipologia e la modalità  di sistemazione della mobilia, non apparivano consone ad un mero consumo occasionale sul posto, ma costituivano elementi da cui si desumeva che il consumo sul posto avvenisse con modalità  similari o coincidenti con la <em>somministrazione assistita</em>.<br /> Il ricorso era dunque ritenuto infondato e veniva respinto.<br /> Con appello in Consiglio di Stato notificato il 14 febbraio 2019, la A. 2011 s.r.l. impugnava la sentenza e ribadiva l&#8217;inosservanza dell&#8217;art. 10 l. n. 241 del 1990 e più¹ in generale dei diritti di partecipazione al procedimento: se attivati, le avrebbero permesso di opporre una ragionata difesa sostanziale in merito alle valutazioni che poi la stessa sentenza aveva detto necessarie. Essa contestava la mancata considerazione da parte del primo giudice della comunanza degli ambienti di vendita e di consumo e la ridotta espansione in proporzione alle dimensioni totali del locale delle panche a muro e dei tavolini per consumare. Inoltre lamentava che solo una (qui inesistente) <em>prevalenza</em>Â delÂ <em>servizio assistito</em>Â e delle aree destinate al consumo rispetto a quelle riservate alla vendita avrebbe potuto condurre ai provvedimenti negatori. Infine denunciava la contraddittorietà  della sentenza che, dopo citato la necessità  di un esame caso per caso, non aveva rilevato che l&#8217;insieme delle caratteristiche dell&#8217;esercizio non integravano quelle di un esercizio di <em>somministrazione</em>.<br /> La A. 2011 s.r.l. concludeva così per l&#8217;accoglimento dell&#8217;appello con vittoria di spese.<br /> Roma Capitale si è costituita sostenendo l&#8217;infondatezza dell&#8217;appello e rilevando le caratteristiche di <em>somministrazione</em>Â presenti nel locale dell&#8217;<em>Antico Forno ai Serpenti</em>.<br /> All&#8217;udienza del 12 dicembre 2019 la causa è passata in decisione.<br /> Si può prescindere dalle censure sulle violazioni procedimentali, in particolare dei principi di cui alla l. n. 241 del 1990. Infatti appaiono fondate le censure di merito, che riguardano la sostanza del provvedimento impugnato in origine<br /> In particolare, il terzo e il quarto motivo si riferiscono ai contenuti interpretativi degli artt. 3 (<em>Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale</em>) e 4 (<em>Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell&#8217;attività  di produzione di pane</em>) d. l. 4 luglio 2006, n. 223 (<em>Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all&#8217;evasione fiscale</em>) come convertiti dalla l. 4 agosto 2006, n. 248.<br /> La censure della ditta interessata assumono che queste norme abbiano liberalizzato il consumo <em>in loco</em>Â dei prodotti alimentari venduti negli esercizi commerciali, con la sola esclusione delÂ <em>servizio assistito</em>; e che tali previsioni abbiano consentito ai titolari di impianti di <em>panificazione e vendita</em>Â il consumo immediato <em>in loco</em>Â dei relativi prodotti con utilizzo dei locali e degli arredi dell&#8217;esercizio.<br /> Il Collegio considera che l&#8217;art. 3 d.-l. n. 223 del 2006, nel disporre in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi e nell&#8217;assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità  all&#8217;acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ha rimosso alcuni limiti e prescrizioni per le attività  commerciali individuate dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (<em>Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell&#8217;articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59</em>) e per gli esercizi di <em>somministrazione di alimenti e bevande </em>ed ha tra l&#8217;altro &#8211; come convertito in legge &#8211; stabilito (comma 1, lett. f-<em>bis)</em>) «<em>il divieto o l&#8217;ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l&#8217;esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell&#8217;azienda con l&#8217;esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l&#8217;osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie</em>».<br /> Inoltre, circa le attività  di panificazione e di forno, il seguente art. 4, comma 2-<em>bis</em>, ha stabilito: «<em>E&#8217; comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2 l&#8217;attività  di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato utilizzando i locali e gli arredi dell&#8217;azienda con l&#8217;esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l&#8217;osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie</em>».<br /> Il discrimine tra una tale attività  liberalizzata e quella non liberalizzata si incentra testualmente sulla ricorrenza delÂ <em>«servizio assistito»</em>; e ciù² almeno fino alla circolare del Ministero per lo sviluppo economico n. 372321 del 28 novembre 2016 (la quale ha anche recepito orientamenti dell&#8217;AGCM) che ha tracciato un criterio di distinzione tra esercizi di somministrazione <em>propriamente detti</em>Â ed attività  di produzione di alimenti conÂ <em>possibilità  di consumo immediato con utilizzo dei locali e degli arredi</em>Â dell&#8217;azienda. Le modalità  di consumo vi vengono considerate in termini di <em>tipologia di attrezzature</em>: per cui piani di appoggio e panche (e anche tavolini e sedie) sono consentiti anche per gli esercizi di produzione che non sono non autorizzati alla <em>somministrazione</em>, se ed in quanto inidonei, quantitativamente e qualitativamente, a identificare l&#8217;attività  come <em>somministrazione</em>: il che è se non è riscontrabile, ad esempio, un servizio di caffetteria o comunque un servizio ai tavoli, o apparecchiature, e se gli ambienti non sono assimilabili ai ristoranti per la presenza dei detti arredi, senza carattere preponderante nel complesso dell&#8217;esercizio.<br /> E&#8217; dunque su tale base e sulla verifica di tali dati di fatto che occorre verificare l&#8217;eventuale superamento delle attività  liberalizzate ai sensi delle dette norme del d.-l. n. 223 del 2006.<br /> Ad approfondimento di un precedente di questa V Sezione (Cons. Stato, V, 8 aprile 2019 n. 2280) deve considerarsi che nel caso presente emerge che la questione dirimente consiste nel significato di sistema che, nell&#8217;ordinamento in questione (dove rilevano anche le altre norme primarie considerate dal giudice di primo grado), deve riconoscersi all&#8217;espressione <em>«servizio assistito di somministrazione»</em>, di cui alle ricordate disposizioni.<br /> Questo significato non può, ragionevolmente, essere circoscritto alla presenza del c.d.Â <em>servizio da sala</em>, vale a dire alla presenza fisica di camerieri che ricevano le ordinazioni o prestino comunque il servizio al tavolo degli avventori. L&#8217;opposto tipo di servizio è invero in via di diffusione anche in alcuni ristoranti, dove, per ragioni di contenimento dei costi, va crescendo la pratica delÂ <em>buffet</em>Â e <em>self-service</em>, in piedi o con tavoli: e senza che si dubiti che si resta nella ristorazione.<br /> IlÂ <em>«servizio assistito di somministrazione»</em>Â di cui qui si tratta ben può dunque includere anche pratiche senza camerieri. Ne viene che il discrimine effettivo consiste &#8211; come in punto di diritto bene rileva il giudice di primo grado &#8211; nella predisposizione di risorse, non solo umane ma anche semplicemente materiali, che siano di <em>servizio</em>Â al cliente <em>assistendolo</em>Â per consumare confortevolmente sul posto (cioè: non meramente in piedi) quanto acquistato <em>in loco</em>. Il che dunque può avvenire anche mediante tavolini e attrezzature di particolare evidenza.<br /> E&#8217; allora coerente con la legge fare riferimento anche alÂ <em>criterio funzionale</em>Â cui guarda l&#8217;amministrazione e che è proprio di queste attrezzature materiali (tavolini, banchi, panche, ecc.), la cui presenza è di<em>Â servizio</em>Â all&#8217;avventore che intenda sì¹bito consumare sul luogo quanto ha acquistato. Naturalmente, secondo un altrettanto criterio di ragionevolezza, perchè questa <em>funzionalità </em>Â alla somministrazione &#8211; anzichè al mero consumo sul posto &#8211; vi sia occorre che le attrezzature predisposte dall&#8217;esercente o da chi per lui &#8211; pur senza un servizio al tavolo &#8211; siano di caratteri, dimensioni, quantità  e arredi tali da indurre indistintamente gli avventori al consumo sul posto dei prodotti appena acquistati: il che, incidendo sulle caratteristiche commerciali effettive dell&#8217;intero esercizio &#8211; visto dalla potenziale clientela non più¹ come un luogo di mero approvvigionamento, ma anche come un possibile e ordinario luogo di ristoro &#8211; viene a rilevare sul piano urbanistico della regolamentazione generale del commercio dell&#8217;area e sul discrimine reale tra attività  liberalizzate e attività  non liberalizzate.<br /> Ciù² posto, e considerato che evidentemente si tratta di una valutazione da effettuare di volta in volta, nel caso di specie va rilevato che le attrezzature predisposte <em>a latere</em>Â dell&#8217;attività  di vendita hanno caratteristiche tali che non raggiungono un livello tale da connotare il locale come (anche) da somministrazione, ma si contengono in una dimensione accessoria, eventuale e secondaria rispetto alla vendita da asporto, la quale -bene evidenzia il primo giudice &#8211; deve comunque mantenere il carattere prevalente e funzionale.<br /> Appare dunque fondato qui il (solo, ma assorbente) quarto motivo, incentrato sulla valutazione concreta degli arredi. A. 2011 vi sostiene l&#8217;accessorietà  minima degli elementi presenti nei due vani di cui è formato l&#8217;esercizio. Si tratta invero &#8211; a quanto emerge dagli atti &#8211; di pochi tavolini di dimensioni assai ridotte &#8211; cinque di forma rotonda del diametro di appena circa 50 cm e tre quadrati dal lato delle stesse modeste dimensioni &#8211; privi di apparecchiature e arredi, solo in parte vicini alla lunga panca che ne offre un uso solo parziale o avvicinabili tramite sgabelli mobili da banconi da bar.<br /> Questi oggetti occupano una parte secondaria e non preponderante nel locale. La presenza poi di una sorta di menu appeso alle pareti dell&#8217;esercizio, per quanto in ipotesi potrebbe lasciar deporre in senso opposto, non sembra giungere a concretizzare quell&#8217;orientamento a un&#8217;attività  di somministrazione che invece assume il I Municipio di Roma Capitale come abusivamente intrapresa.<br /> Per le considerazioni esposte l&#8217;appello va accolto con la conseguente riforma della sentenza impugnata.<br /> Spese come da dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso introduttivo.<br /> Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 3.000,00 (tremila/00) oltre agli accessori di legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2019 n.6216</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-31-12-2019-n-6216/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Michelangelo Maria Liguori, Presidente, Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore Sussiste lagiurisdizione del giudice ordinario ove il privato contesti l&#8217;ordinanza di sgombero eccependone l&#8217;illegittimità  per l&#8217;assenza delle caratteristiche di demanialità  rivendicando la proprietà  del bene. 1.Beni pubblici e privati &#8212; ordinanza di sgombero &#8211; bene di cui si contesta la</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-31-12-2019-n-6216/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2019 n.6216</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Michelangelo Maria Liguori, Presidente, Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore</span></p>
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<p>Sussiste lagiurisdizione del giudice ordinario ove il privato contesti l&#8217;ordinanza di sgombero eccependone l&#8217;illegittimità  per l&#8217;assenza delle caratteristiche di demanialità  rivendicando la proprietà  del bene.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.Beni pubblici e privati &#8212; ordinanza di sgombero &#8211; bene di cui si contesta la demanialità  &#8211; giurisdizione dell&#8217;AGO- va affermata.</p>
<p> 2.  Beni Pubblici &#8211; autotutela ex art. 823 C.C.- giurisdizione del G.A. &#8211; sussiste.<br /> </span></p>
<hr />
<p><em>1. Sussiste lagiurisdizione del giudice ordinario ove il privato contesti l&#8217;ordinanza di sgombero eccependone l&#8217;illegittimità  per l&#8217;assenza delle caratteristiche di demanialità  rivendicando la proprietà  del bene.</p>
<p> 2.La giurisdizione spetta al giudice amministrativo ove, in base al criterio del petitum sostanziale, la domanda abbia ad oggetto il provvedimento di autotutela amministrativa adottato ai sensi dell&#8217;articolo 823 cod. civ.in una situazione in cui l&#8217;appartenenza pubblicistica del bene da sgomberare non è in discussione.</em><br /> </p>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 31/12/2019</div>
<p style="text-align: justify;">N. 06216/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 04455/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 4455 del 2019, proposto da Eredi Cirillo srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra Rita Vitiello, nonchè nell&#8217;interesse della predetta sig.ra Rita Vitiello in proprio, rappresentate e difese dagli avv.ti Alessandro Raucci e Lorenzo Roccasalva Capasso, domicilio pec come da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Luigi M. D&#8217;Angiolella, domicilio pec come da Registri di Giustizia, domicilio fisico in Napoli al Viale A. Gramsci n. 16;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">dell&#8217;ordinanza n. 129/2019 adottata con provvedimento prot. n. 21826 del 3.07.20198, notificata a mezzo pec alla ricorrente società  in data 25.07.2019, nonchè alla sig.ra Rita Vitiello in data 14.10.2019, con il quale il Comune di Santa Maria Capua Vetere ha ordinato alla Ditta Eredi Cirillo srl, il rilascio del manufatto denominato cabina elettrica e dell&#8217;area attigue scoperte ubicate in Santa Maria Capua Vetere (CE) in area adiacente al cimitero comunale in quanto detenute &#8220;sine titulo&#8221;; nonchè di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Santa Maria Capua Vetere;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2019 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">Premesso che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all&#8217;articolo 60 e all&#8217;art. 74 d.lgs. 104/2010; accertata l&#8217;integrità  del contraddittorio e ritenuto che l&#8217;istruttoria è completa;</p>
<p style="text-align: justify;">RILEVATO che la parte ricorrente premetteva che, con l&#8217;ordinanza n. 129 del 3.7.2019 notificata alla ricorrente società  a mezzo pec in data 25.07.2019, nonchè alla sig.ra Rita Vitiello in data 14.10.2019, il Comune di Santa Maria Capua Vetere ordinava alla Ditta Eredi Cirillo srl, &#8220;<i>occupante senza valido e legittimo titolo, di rilasciare i manufatti e l&#8217;area scoperta di cui sopra provvedendo a consegnare le chiavi di accesso ai locali e di chiusura del lucchetto dell&#8217;area scoperta, nonchè a lasciare gli stessi liberi da persone e cose entro gg 45 dalla data di notifica del presente al fine di consentirne il pieno utilizzo da parte del Comune per le proprie finalità  pubbliche, avvertendo sin d&#8217;ora che decorso inutilmente detto termine, il Comune procederà  ad immettersi coattivamente in possesso del bene, anche mediante l&#8217;ausilio della forza pubblica con spese a carico della Società  destinataria.</i>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">che l&#8217;ente comunale richiamava la delibera di Giunta Comunale n. 2899 del 26.10.1988, avente ad oggetto la concessione a favore della Eredi Cirillo srl di un suolo pubblico necessario per la costruzione di una cabina di trasformazione Enel;</p>
<p style="text-align: justify;">che, secondo il Comune, la realizzazione di detto impianto si rendeva necessaria per la gestione del servizio di illuminazione votiva; pertanto, avendo affidato il summenzionato servizio ad altro gestore dopo la scadenza della precedente concessione, la Eredi Cirillo srl sarebbe stata tenuta alla restituzione dei locali e delle aree, detenuti &#8220;sine titulo&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">che pertanto la parte ricorrente impugnava tale provvedimento, ritenendolo illegittimo per i seguenti motivi: 1) violazione dell&#8217;art. 7 l. n. 241/90, attesa l&#8217;omessa comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento; 2) violazione dell&#8217;art. 10 l. n. 241/1990, atteso che il Comune non avrebbe affatto preso in considerazione la memoria che la società  ricorrente, in data 8.09.2019 aveva inoltrato all&#8217;amministrazione resistente; 3) l&#8217;unico bene astrattamente riconducibile alla Eredi Cirillo srl nella predetta zona sarebbe l&#8217;immobile ubicato a Via degli Spiriti, p.T., in adiacenza al cimitero, censito in Catasto al f.lo 2 p.lla 5285, avente una superficie di c.ca 114 mq, il quale, tuttavia, sarebbe di proprietà  esclusiva dei sigg.ri Cirillo Paolo e Cirillo Marta in nuda proprietà , con usufrutto alla sig.ra Rita Vitiello (quindi, neanche della Eredi Cirillo srl), immobile denominato &#8220;Cabina Elettrica&#8221;; la ricorrente, dunque, non occuperebbe affatto un bene pubblico; la cabina di trasformazione elettrica di cui alla delibera n. 2899 del 1988 sarebbe stata sì effettivamente realizzata dalla Eredi Cirillo, ma ceduta poi direttamente all&#8217;Enel; 4) violazione dei principi di cui agli artt. 823 e ss. c.c., attesa la mancanza di un atto amministrativo che conferisca al bene una destinazione all&#8217;uso pubblico; 5) carenza di legittimazione passiva delle ricorrenti, atteso che l&#8217;immobile di cui si discute sarebbe da sempre di proprietà  esclusiva dei sigg.ri Cirillo Paolo e Cirillo Marta (nudi proprietari), con usufrutto a favore della sig.ra Rita Vitiello, la quale, essendo la rapp.te legale della Eredi Cirillo, l&#8217;avrebbe adibita ad ufficio operativo della predetta società ;</p>
<p style="text-align: justify;">CONSIDERATO che il ricorso è inammissibile;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che, infatti, deve ritenersi fondata l&#8217;eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, opposta dall&#8217;Amministrazione resistente;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che, in giurisprudenza, è pacifica la giurisdizione del giudice ordinario ove il privato contesti l&#8217;ordinanza di sgombero eccependone l&#8217;illegittimità  per l&#8217;assenza delle caratteristiche di demanialità  rivendicando la proprietà  del bene (Cass. Civ., Sez. un., 7 maggio 2014, n. 9827; Cass. Civ., Sez. un., 15 marzo 2012, n. 4127; Cass. Civ., Sez. un., 29 marzo 2011, n. 7097 e Cons. Stato, Sez. V, 20 luglio 2016, n. 3288; Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2012, n. 5741; Cons. giust. amm. Reg. Siciliana, 13 dicembre 2016, n. 461; T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent. 26-06-2019, n. 8320);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che la giurisdizione spetta, invece, al giudice amministrativo ove, in base al criterio del petitum sostanziale, la domanda abbia ad oggetto il provvedimento di autotutela amministrativa adottato ai sensi dell&#8217;articolo 823 cod. civ.Â <i>&quot;(&#8230;) in una situazione in cui l&#8217;appartenenza del bene da sgomberare alla cosa pubblica non è in discussione (&#8230;); atto la cui illegittimità  è denunciata per difetto di una delle condizioni di legge</i>&quot; (Cass. civ., SS.UU., 17 marzo 2017, n. 6964);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che, nel caso di specie, la parte ricorrente afferma chiaramente che il bene occupato è di proprietà  privata, negando dunque l&#8217;appartenenza dello stesso al patrimonio pubblico;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che, pertanto:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che sulla presente controversia sussiste la giurisdizione del giudice ordinario;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che, ai sensi dell&#8217;art. 11 comma 2 c.p.a., ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato;</p>
<p style="text-align: justify;">CHE sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA &#8211; Settima Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:</p>
<p style="text-align: justify;">1. Dichiara inammissibile il ricorso n. 4455 dell&#8217;anno 2019 per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che sulla presente controversia sussiste la giurisdizione del giudice ordinario; ai sensi dell&#8217;art. 11 comma 2 c.p.a., ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato;</p>
<p style="text-align: justify;">2. Compensa integralmente le spese tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
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