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	<title>31/10/2013 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>31/10/2013 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2013 n.5276</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-31-10-2013-n-5276/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-31-10-2013-n-5276/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2013 n.5276</a></p>
<p>Rosanna Russo (avv. G. Di Paolo) vs Sindaco del Comune di Battipaglia; Comune di Battipaglia (avv. G. Lullo) e nei confronti di Ministero dell’Interno, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avvocatura Generale dello Stato) sui presupposti per l&#8217;adozione di un&#8217;ordinanza sindacale contingibile ed urgente 1. Giustizia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-31-10-2013-n-5276/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2013 n.5276</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-31-10-2013-n-5276/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2013 n.5276</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Rosanna Russo (avv. G. Di Paolo) vs Sindaco del Comune di Battipaglia; Comune di Battipaglia (avv. G. Lullo) e nei confronti di Ministero dell’Interno, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per l&#8217;adozione di un&#8217;ordinanza sindacale contingibile ed urgente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Giustizia amministrativa – Sindaco &#8211; Ordinanza contingibile ed urgente – Presupposti – Misure eccezionali ed imprevedibili – Necessità – Condizione – Temporaneità degli effetti – Fattispecie.</p>
<p>2.	Giustizia amministrativa – Sindaco &#8211; Ordinanza contingibile ed urgente – Potere –Valenza creativa – Inconfigurabilità – Ragione – Tipicità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Presupposto indefettibile per l&#8217;adozione delle ordinanze sindacali ex artt. 50 e 54 TUEL è la necessità di intervenire urgentemente con misure eccezionali e imprevedibili di carattere “provvisorio”, non fronteggiabili con gli “ordinari” mezzi previsti dall’ordinamento giuridico ed a condizione della “temporaneità dei loro effetti” (1). Nella fattispecie è stata annullata in quanto illegittima l’ordinanza che ha ingiunto al concessionario di un’area pubblica di smontare una struttura metallica per la vendita di piante e fiori in precedenza autorizzata, per asseriti inconvenienti igienico-sanitari ed ambientali, nonché per un pericolo per la pubblica incolumità.</p>
<p>2.	Il potere sindacale di ordinanza ex art. 54 D.Lvo 267/2000 non può avere una valenza &#8220;creativa&#8221; ma deve limitarsi a prefigurare misure che assicurino il rispetto di norme ordinarie volte a tutelare l&#8217;ordinata convivenza civile, tutte le volte in cui dalla loro violazione possano derivare gravi pericoli per l’ordine pubblico e per la sicurezza pubblica. Soltanto nelle ipotesi tipiche il Sindaco, in qualità di ufficiale di governo, assume il ruolo di garante della sicurezza pubblica e può provvedere, sotto il controllo prefettizio ed in conformità delle direttive del Ministero dell&#8217;interno, alle misure necessarie a prevenire o eliminare i gravi pericoli che la possano minacciare.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Cfr. Corte Cost., sentenze 7 aprile 2011 n.115 e 1 luglio 2009, n. 196.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.<br />
sul ricorso numero di registro generale 4575 del 2013, proposto da Rosanna Russo, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Gabriele Di Paolo, con domicilio eletto presso Gabriele Di Paolo in Roma, viale Liegi n. 35/B; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Sindaco del Comune di Battipaglia, in qualità di Ufficiale di Governo, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;<br />
Comune di Battipaglia (Polizia Municipale), rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Lullo, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, p.za Capo di Ferro n. 13;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero dell&#8217;Interno, Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA &#8211; SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 01098/2013, resa tra le parti, concernente ordinanza sindacale urgente e contingibile di rimozione chiosco.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Battipaglia nonché della difesa statale per il Sindaco del Comune di Battipaglia in qualità di Ufficiale di Governo e per i Ministeri intimati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2013 il Cons. Vito Carella e uditi per le parti gli avvocati Di Paolo e Lullo;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>1.- La presente decisione viene assunta in forma semplificata, a termini degli artt. 60 e 74 c.p.a., dopo aver accertato la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, preavvertite le parti, essendo chiara la situazione di fatto nei suoi punti di riferimento e nella problematica dibattuta, alla luce di pacifici principi e consolidati precedenti giurisprudenziali, dai quali non v’è ragione alcuna per discostarsi.<br />	<br />
L’appello va accolto e la sentenza gravata deve essere per l’effetto parzialmente riformata.<br />	<br />
2.- La ricorrente in primo grado, autorizzata nel 1988 dal Comune di Battipaglia alla installazione in via Campania di una struttura metallica smontabile non ancorata al suolo per la vendita di piante e fiori, ha impugnato l’ordinanza sindacale urgente e contingibile n. 79 del 28 febbraio 2013, emessa ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs n. 267 del 2000, disponente la rimozione di tale <i>box </i>perché causa di inconvenienti igienico-sanitari ed ambientali, nonché di pericolo per la pubblica incolumità; l’interessata ha anche proposto domanda risarcitoria.<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe indicato, con la sentenza impugnata, ha respinto il ricorso con compensazione delle spese di giudizio, nel rilievo che le censure sollevate di violazione degli artt. 27 e 31 DPR n. 380/2001, degli artt. 50 e 54 DPR n. 267/2000 e dell’art. 192 D.Lvo n. 152/2006, dell’art. 7 legge n. 241/1990 e di eccesso di potere sotto diversi profili, siano prive di fondamento.<br />	<br />
3.- L’appellante ha gravato la sentenza in esame e ne ha chiesto la riforma, previa misura cautelare, a mezzo di unico articolato motivo di censura per erronea applicazione di legge ed eccesso di potere, tramite il quale si sostiene l’assenza dei dovuti presupposti, il mancato annullamento del titolo abilitativo del 1988, l’omesso contraddittorio, la non detenzione dell’area (pubblica) retrostante il <i>box</i>, la non responsabilità per i fatti addebitati (astretta agli arresti domiciliari dal 22 febbraio 2012 al 21 febbraio 2013).<br />	<br />
Hanno resistito in giudizio la difesa statale e il Comune di Battipaglia che, con la memoria del 3 luglio 2013, ha dedotto che il manufatto costituisce fonte di pericolo ed è assolutamente inidoneo a qualsiasi uso (<i>box</i> tipo adoperato nei cantieri edili per il ricovero degli attrezzi).<br />	<br />
La ricorrente ha replicato con la memoria depositata il 9 luglio 2013 e ha contestato l’eccepito difetto di legittimazione passiva dei Ministeri, precisando altresì di avere provveduto, a proprie cure e spese, a sistemare le lamiere del gazebo, a rimuovere la tettoia cadente, ad asportare i rifiuti e la vegetazione dietro al <i>box</i>.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 12 luglio 2013 la causa è stata trattenuta in decisione, per la sua definizione in forma semplificata, dopo aver sentito le parti presenti.<br />	<br />
4.- Preliminarmente merita osservare che l’eccezione pregiudiziale di difetto di legittimazione passiva sollevata dai Ministeri resistenti è fondata.<br />	<br />
Va invero rilevato, in punto di fatto, che il provvedimento gravato è stato emesso dal Sindaco resistente ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lvo 18 agosto 2000, n. 267.<br />	<br />
Come è noto, l&#8217;ordinanza contingibile ed urgente prevista dalle citate norme del predetto decreto legislativo è espressione di un potere atipico e residuale, il cui presupposto per l&#8217;adozione &#8220;<i>extra ordinem</i>&#8221; è il pericolo per l&#8217;incolumità pubblica, dotato del carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabile interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nell&#8217;imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato.<br />	<br />
Inoltre, presupposto indefettibile per l&#8217;adozione di siffatte ordinanze sindacali è la necessità di intervenire urgentemente con misure eccezionali e imprevedibili di carattere “<i>provvisorio</i>”, non fronteggiabili con gli “<i>ordinari</i>” mezzi previsti dall’ordinamento giuridico e a condizione della “<i>temporaneità dei loro effetti</i>” (Corte Cost., sentenze 7 aprile 2011 n.115 e 1 luglio 2009, n. 196).<br />	<br />
Laddove, nel caso in esame, la rimozione comandata si traduce in un definitivo ordine irreversibile di eliminazione del <i>box</i>, quando sicuramente non ricorre la fattispecie dell&#8217;emergenza sanitaria e/o di igiene pubblica di carattere locale, in quanto la vicenda controversa si riferisce esclusivamente soltanto all’area di detto manufatto metallico, non sembrano coinvolti eventi dannosi per la collettività e, come da documentazione fotografica, sono implicati unicamente fattori estetici, sui quali si tornerà in appresso.<br />	<br />
5.- In punto di diritto giova prioritariamente notare come la Corte Costituzionale abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, solo nella parte in cui il disposto comprendeva la locuzione «anche» prima delle parole «contingibili e urgenti» e, quindi, perché non limitato unicamente a tali ultime circostanze, in violazione della riserva di legge relativa di cui all’art. 23 Costituzione (sentenza 7 aprile 2011 n. 115).<br />	<br />
Il citato art. 54 del D.Lvo 267/2000, che nella sua versione originaria abilitava il Sindaco nella sua qualità di Ufficiale di governo ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti per eliminare gravi pericoli a livello locale che minaccino l&#8217;incolumità pubblica, è stata oggetto di una incisiva riforma ad opera del D.L. 92/08 convertito in legge 125/08 ed esteso anche alla &#8220;sicurezza urbana&#8221;, meglio definita dal decreto del Ministero dell&#8217;interno in data 5 agosto 2008 (come bene pubblico da tutelare, in ambito locale, attraverso attività poste a difesa del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile al fine di migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale) ed intesa dalla Consulta come da riferire esclusivamente alla tutela della sicurezza pubblica ed in funzione delle relative attività di prevenzione e repressione dei reati (Corte Costituzionale, 1° luglio 2009, n. 196).<br />	<br />
Infatti, la titolazione del decreto-legge n. 92 del 2008 richiama in modo esplicito la &#8220;<i>sicurezza pubblica</i>&#8221; e, nelle premesse del citato decreto ministeriale, oltre a venire chiaramente esclusa dall’ambito normativo di riferimento la polizia amministrativa locale, si cita anche in maniera espressa, a suo fondamento giuridico, il secondo comma, lettera h), dell&#8217;art. 117 Costituzione il quale, secondo la giurisprudenza della Consulta, attiene appunto alla prevenzione dei reati e alla tutela dei primari interessi pubblici sui quali si regge l&#8217;ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale (sentenze n. 237 e n. 222 del 2006, n. 383 del 2005).<br />	<br />
In sintesi, il potere in questione può essere legittimamente esercitato, quale immanente prerogativa sindacale di provvedere in via d’urgenza e contingibile alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica, nonché quando la violazione delle norme che tutelano i beni previsti dal DM del 5 agosto 2008 (situazioni di degrado o isolamento, tutela del patrimonio pubblico e della sua fruibilità, incuria ed occupazione abusiva di immobili, intralcio alla viabilità o alterazione del decoro urbano) non assuma rilevanza solo in sé stessa (poiché in tal caso soccorrono gli strumenti ordinari) ma qualora possa costituire la premessa per l&#8217;insorgere di fenomeni di criminalità suscettibili di minare la sicurezza pubblica, dato che, in tal caso, vengono in rilievo interessi che vanno oltre le normali competenze di polizia amministrativa locale.<br />	<br />
Soltanto nelle illustrate ipotesi il Sindaco dunque, in qualità di ufficiale di governo, assume il ruolo di garante della sicurezza pubblica e può provvedere, sotto il controllo prefettizio ed in conformità delle direttive del Ministero dell&#8217;interno, alle misure necessarie a prevenire o eliminare i gravi pericoli che la possano minacciare.<br />	<br />
Da tanto consegue che il potere sindacale di ordinanza <i>ex </i>art. 54 D.Lvo 267/2000 non può avere una valenza &#8220;<i>creativa</i>&#8221; ma deve limitarsi a prefigurare misure che assicurino il rispetto di norme ordinarie volte a tutelare l&#8217;ordinata convivenza civile, tutte le volte in cui dalla loro violazione possano derivare gravi pericoli per l’ordine pubblico e per la sicurezza pubblica, quale però non è nel concreto la fattispecie in esame e nella quale non è ravvisabile una siffatta “<i>urgenza qualificata</i>”.<br />	<br />
6.- Alla luce delle suddette premesse dalle quali non è dato evincere specifici e immediati pericoli per la sicurezza o la salute pubblica e con riguardo alla esposta situazione di fatto circoscritta alla persistenza del <i>box </i>in argomento per il decoro di via Campania, il provvedimento gravato si manifesta, non solo esorbitante ed eccessivo, ma anche sproporzionato in relazione al principio di realtà nel fronteggiare una vicenda che si palesa soltanto per essere una circostanza di omessa manutenzione da parte della ricorrente concessionaria.<br />	<br />
In proposito, quanto alla tipologia del <i>box,</i> va ricordato che tale modulo venne a suo tempo assentito dall’amministrazione comunale e, in base alle delibere consiliari n. 33 del 21.3.2011 e n. 130 del 3.8. 2011 (concernenti regolamento per l’occupazione di suolo pubblico per l’installazione ed esercizio di chioschi), detto <i>box</i> è stato classificato tra quelli “<i>da sostituire</i>”.<br />	<br />
Il gravato provvedimento straordinario, in luogo del mezzo ordinario, ha l’effetto eccedente di privare per sempre l’appellante (in quanto <i>box </i>non più esistente) della possibilità di adeguarsi mediante la sostituzione del manufatto attuale con uno di struttura conforme alle caratteristiche regolamentari e così consentire le condizioni minime di vita ad un soggetto in disagiate condizioni economiche.<br />	<br />
Inoltre, relativamente all’addebitato degrado ambientale, non si può mancare di ricordare che la ricorrente si è trovata in condizione di impedimento per un anno e che il proprietario del sito è il Comune, laddove l’usuaria non può essere chiamata a risponderne senza la concreta verifica, da parte dell’amministrazione, della condotta colpevole, commissiva od omissiva.<br />	<br />
Da qui discende, non versandosi in ipotesi di legittimo ricorso allo strumento dell&#8217;ordinanza contingibile ed urgente, che non si giustifica neppure l&#8217;omissione della comunicazione di avvio del procedimento.<br />	<br />
7.- Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto con l’annullamento dell’ordinanza sindacale impugnata, non rinvenendosi in particolare immediati pericoli alla salute pubblica e dovendo ricondursi l’adempimento imposto di rimozione del <i>box</i> esclusivamente nell&#8217;ambito dell’ordinario rapporto concessorio vigente.<br />	<br />
In derivazione, deve essere quindi affermata l’estromissione dal giudizio della parte statale costituita.<br />	<br />
Si devono inoltre ritenere assorbite le altre censure contenute nell&#8217;atto introduttivo del presente gravame, non esaminate.<br />	<br />
Va infine respinta la domanda risarcitoria, in quanto il censurato comportamento comunale non si è sostanziato in un concreto elemento di danno per l’appellante e, comunque, per non essere stati da lei forniti e provati i necessari elementi di riscontro.<br />	<br />
Le spese di lite relative al doppio grado di giudizio vanno poste a carico del Comune di Battipaglia soccombente, mentre meritano di essere integralmente compensate rispetto alle amministrazioni statali resistenti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri resistenti, accoglie in parte l’appello e, in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 1098 del 15 maggio 2013, accoglie in parte il ricorso di primo grado, rigetta la domanda risarcitoria.<br />	<br />
Condanna il Comune di Battipaglia al pagamento delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio, che si liquidano a favore della ricorrente nella misura di € 3.000,00 (euro tremila/00), con integrale compensazione delle spese di giudizio nei confronti delle amministrazioni statali resistenti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Vito Carella, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/10/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-31-10-2013-n-5276/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2013 n.5276</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2013 n.5246</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-10-2013-n-5246/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-10-2013-n-5246/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-10-2013-n-5246/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2013 n.5246</a></p>
<p>Pres. M. L. Torsello – Est. V. Poli Comune di Accadia (avv. F. Furore) vs Scardi Ristorazione s.r.l. (avv. V. Di Natale) sulla richiesta di condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata 1. Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Ricorso in appello – Deposito – Termine dimezzato. 2. Giustizia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-10-2013-n-5246/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2013 n.5246</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-10-2013-n-5246/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2013 n.5246</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. L. Torsello – Est. V. Poli<br /> Comune di Accadia (avv. F. Furore) vs Scardi Ristorazione s.r.l. (avv. V. Di Natale)</span></p>
<hr />
<p>sulla richiesta di condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Ricorso in appello – Deposito – Termine dimezzato.	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Art. 37 c.p.a. – Errore scusabile – Interpretazione – Ipotesi. 	</p>
<p>3. Giustizia amministrativa – Art. 99 c.p.a. &#8211; Deferimento all’Adunanza plenaria –Interpretazione restrittiva – Ragioni – Certezza del diritto – Funzione nomofilattica.	</p>
<p>4. Giustizia amministrativa – Responsabilità processuale aggravata – Richiesta di condanna – Mancata indicazione della norma applicabile &#8211; Ipotesi contestata –  Inammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il termine per il deposito del ricorso in appello avverso la sentenza resa secondo il rito dell’ottemperanza, è quello dimezzato di 15 giorni sancito dal combinato disposto degli artt. 87, co. 3, 94, co. 1, e 114, co. 8 e 9, c.p.a.. Invero, l’art. 114 c.p.a. (che disciplina il procedimento per il giudizio di ottemperanza), al comma 8, stabilisce che le disposizioni del giudizio di ottemperanza si applicano anche alle impugnazioni avverso i provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell’ottemperanza.	</p>
<p>2. La norma sancita dall’art. 37 c.p.a. è rigorosamente interpretata nel senso che i presupposti per la concessione dell’errore scusabile sono individuabili esclusivamente nella oscurità del quadro normativo, nelle oscillazioni della giurisprudenza, in comportamenti ambigui dell’amministrazione, nell’ordine del giudice di compiere un determinato adempimento processuale in violazione dei termini effettivamente previsti dalla legge, nel caso fortuito e nella forza maggiore.	</p>
<p>3. Devono ritenersi di stretta interpretazione entrambe le ipotesi di deferimento della causa all’adunanza plenaria: quella facoltativa (art. 99, co. 1, c.p.a.), allorquando la sezione riscontri un contrasto di giurisprudenza reale o potenziale (perché non intende seguire l’indirizzo consolidato); quella obbligatoria (art. 99, co. 3, c.p.a.), ove la sezione intenda rimettere in discussione un principio di diritto già enunciato dall’adunanza plenaria. A tal fine rileva il tenore testuale della norma de qua, lo scopo della medesima (garantire la certezza del diritto attraverso il rafforzamento della funzione nomofilattica dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato) ed il necessario rispetto del principio costituzionale del giudice naturale (art. 25, co. 1 Cost.).	</p>
<p>4. È inammissibile la richiesta di condanna della controparte a titolo di responsabilità processuale aggravata per assoluta genericità qualora non sia precisata la norma applicabile ed a quale ipotesi di responsabilità processuale ci si riferisca (1).	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Cfr., Cons. St., sez. V, 11 giugno 2013, n. 3210.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3117 del 2013, proposto dal Comune di Accadia, in persona del sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Franco Furore, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Rocco Mele in Roma, via Regina Margherita n. 192; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Scardi Ristorazione s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Vito Di Natale, con domicilio eletto presso lo studio Placidi in Roma, via Cosseria n. 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma </p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.a.r. per la Puglia – Bari &#8211; Sezione I, n. 1951 del 15 novembre 2012.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della società Scardi Ristorazione s.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive depositate dal comune (in data 3 ottobre 2013) e dalla società Scardi Ristorazione s.r.l. (in data 5 e 11 ottobre 2013, quest’ultima con allegata notula per la liquidazione dei compensi e delle spese);<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 114 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2013 il consigliere Vito Poli e uditi per le parti gli avvocati Furore e Di Natale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con sentenza irrevocabile del T.a.r. per la Puglia – Bari – Sezione I, n. 512 dell’8 marzo 2012, in accoglimento del ricorso proposto dalla società Scardi Ristorazione s.r.l. (in prosieguo ditta Scardi), il comune di Accadia è stato condannato a rinnovare la gara di appalto per la gestione del servizio di mensa scolastica per il biennio 2012 – 2013, conformandosi ad alcune dettagliate prescrizioni.<br />	<br />
2. Instaurato giudizio di ottemperanza davanti al medesimo giudice, con la sentenza n. 1951 del 15 novembre 2012, oggetto del presente appello:<br />	<br />
a) è stata assodata l’inerzia colpevole del comune nel rinnovare la gara;<br />	<br />
b) è stato imposto alla stazione appaltante di portare a termine la procedura di gara e di pagare per intero il contributo unificato;<br />	<br />
c) sono state respinte le domande, proposte dalla ditta Scardi, di nullità della determinazione n. 7 del 2012, di risarcimento del danno e del pagamento di somme a titolo di astreintes;<br />	<br />
d) è stato nominato il commissario <i>ad acta</i>;<br />	<br />
e) il comune è stato condannato alla refusione delle spese di lite.<br />	<br />
3. Avverso la su menzionata sentenza n. 1951 del 2012 il comune ha interposto appello notificato il 5 aprile 2013 e depositato il successivo giorno 26 aprile 2013.<br />	<br />
4. Si è costituita la ditta Scardi eccependo, in rito, la tardività del deposito dell’atto di appello in violazione del termine dimezzato di 15 giorni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 87, co. 3, e 94, co. 1, c.p.a.; nel merito ha concluso per l’infondatezza del gravame.<br />	<br />
5. Il comune, con memoria depositata in data 3 ottobre 2013:<br />	<br />
a) ha sostenuto che in base alle norme sancite dal combinato disposto degli artt. 87, co. 3, 94, co. 1, e 114, co. 9, c.p.a, il termine per il deposito dell’atto di appello nel rito dell’ottemperanza è quello ordinario di trenta giorni;<br />	<br />
b) ha evidenziato la presenza di alcuni punti oscuri nel procedimento di notificazione a mezzo posta e, in particolare, per quanto attiene alla restituzione dell’avviso di ricevimento dell’atto giudiziario;<br />	<br />
c) ha chiesto la rimessione in termini per errore scusabile ai sensi dell’art. 37 c.p.a. stante l’incertezza esegetica delle norme di riferimento e del comportamento dell’agente postale;<br />	<br />
d) infine, ha insistito per il deferimento della controversia all’adunanza plenaria, stante la necessità di approfondire tutte le questioni di diritto sottese alla medesima anche in relazione alla concedibilità della rimessione in termini.<br />	<br />
6. Ha replicato la ditta Scardi con memorie in data 5 e 11 ottobre 2013.<br />	<br />
7. La causa è stata assunta in decisione alla camera di consiglio del 22 ottobre 2013.<br />	<br />
8. L’appello è irricevibile.<br />	<br />
9. Per una migliore intelligenza della vicenda in esame, conviene muovere dalla analitica ricostruzione del procedimento di notificazione del gravame (sulla scorta dei documenti versati nel fascicolo d’ufficio ed in particolare delle cartoline di avviso di ricevimento n. 76593225672-1 e n. 76545031466-0 inviate al difensore del comune e pervenute a quest’ultimo rispettivamente in data 7 e 18 aprile 2013), da cui risulta quanto segue:<br />	<br />
a) il difensore del comune ha proceduto alla notificazione dell’atto di appello a mezzo servizio postale ai sensi della l. n. 53 del 1994; <br />	<br />
b) in data 28 marzo 2013 ha spedito al domicilio del difensore della società Scardi la raccomandata n. 76491381584-1 (cfr. ricevuta di consegna in pari data e timbro a secco dell’ufficio postale di Foggia);<br />	<br />
c) il giorno 4 aprile 2013, l’agente postale si è recato presso lo studio dell’avvocato della società – sito in Bari a via Guido de Ruggero n. 9 &#8211; ma non ha potuto consegnare il plico contenente l’atto di appello stante l’assenza di quest’ultimo; conseguentemente ha immesso avviso in cassetta ed ha depositato il plico presso l’ufficio postale di Bari;<br />	<br />
d) il giorno successivo (5 aprile), l’avvocato della società si è recato presso l’ufficio postale di Bari ed ha ritirato il plico;<br />	<br />
e) delle attività svolte dall’agente postale è stata data notizia al difensore del comune notificante con i due distinti avvisi menzionati sub n. 9. <br />	<br />
9.1. Tanto premesso in fatto, osserva il collegio in diritto &#8211; in adesione alle norme ed ai principi forgiati dalla giurisprudenza di questo Consiglio da cui non intende decampare ed ai quali rinvia ai sensi dell’art. 88, co. 2, lett. d), c.p.a. (cfr., <i>ex plurimis</i>, Cons. St., ad. plen. 9 agosto 2012, n. 32; ad. plen. 3 giugno 2011, n. 10; ad. plen. 2 dicembre 2010, n. 3; sez. V, 28 febbraio 2013, n. 1218; sez. III, 20 settembre 2012, n. 5021; sez. VI, 19 gennaio 2012, n. 211; Cons. giust. amm. 5 gennaio 2012, n. 49; sez. V, 1 aprile 2011, n. 2036) &#8211; che:<br />	<br />
a) il dies a quo in relazione al quale computare il termine perentorio per il deposito del ricorso (sia in primo grado che in appello a mente dell’art. 45, co. 1, c.p.a. applicabile al processo di impugnazione in virtù del richiamo effettuato dall’art. 94, co. 1, c.p.a.), è quello che decorre nel momento in cui si perfeziona l’ultima notificazione per il destinatario dell’atto e non dalla conoscenza che il notificante ha avuto di tale evento (come risulta, del resto, dal significato testuale e dalla logica che innervano le disposizioni sancite dai commi 2 e 3, dell’art. 45 cit.);<br />	<br />
b) sia prima che dopo la novella dell’art. 87, co. 3, recata dal primo correttivo al codice del processo amministrativo (art. 1, co. 1, lett. s), n. 2, d.lgs. n. 195 del 2011), la giurisprudenza unanime del Consiglio di Stato ha ritenuto che il termine per il deposito del ricorso in appello avverso sentenza resa secondo il rito dell’ottemperanza, sia quello dimezzato di 15 giorni sancito dal combinato disposto degli artt. 87, co. 3, 94, co. 1, e 114, co. 8 e 9, c.p.a.; invero, l’art. 114 c.p.a. (che disciplina il procedimento per il giudizio di ottemperanza), al comma 8, stabilisce che le disposizioni del giudizio di ottemperanza si applicano anche alle impugnazioni avverso i provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell’ottemperanza; quanto ai termini per la proposizione delle impugnazioni, al comma 9, stabilisce che questi ultimi sono quelli previsti nel libro terzo e, quindi quelli dettati dall’art. 94 c.p.a., norma di carattere generale che, a sua volta, sancisce che il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito entro 30 giorni dall’ultima notificazione; tale disposizione è, tuttavia, derogata dall’art. 87 c.p.a., comma 3, che relativamente ai procedimenti in camera di consiglio (tra i quali alla lettera d) è compreso il giudizio di ottemperanza), stabilisce che tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del giudizio ordinario, tranne quelli per la notificazione del ricorso; l’unico ambito di discussione, anteriormente al primo decreto correttivo, era quello concernente il dimezzamento dei termini per la notificazione dell’atto di appello avverso sentenza in materia di ottemperanza; successivamente al d.lgs. n. 195 del 2011, la questione si è completamente chiarita nel senso che tutti i termini, incluso quello per proporre appello, sono dimezzati (<<…<i>tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale dei motivi aggiunti</i>.>>); <br />	<br />
c) la norma sancita dall’art. 37 c.p.a. è rigorosamente interpretata nel senso che i presupposti per la concessione dell’errore scusabile sono individuabili esclusivamente nella oscurità del quadro normativo, nelle oscillazioni della giurisprudenza, in comportamenti ambigui dell’amministrazione, nell’ordine del giudice di compiere un determinato adempimento processuale in violazione dei termini effettivamente previsti dalla legge, nel caso fortuito e nella forza maggiore;<br />	<br />
d) sulla scorta del tenore testuale delle norme divisate dall’art. 99, co. 1 e 3, c.p.a., dello scopo delle medesime (garantire la certezza del diritto attraverso il rafforzamento della funzione nomofilattica dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato) e del necessario rispetto del principio costituzionale del giudice naturale (art. 25, co. 1 Cost.), devono ritenersi di stretta interpretazione entrambe le ipotesi di deferimento della causa all’adunanza plenaria: quella facoltativa (art. 99, co. 1, c.p.a.), allorquando la sezione riscontri un contrasto di giurisprudenza reale o potenziale (perché non intende seguire l’indirizzo consolidato); quella obbligatoria (art. 99, co. 3, c.p.a.), ove la sezione intenda rimettere in discussione un principio di diritto già enunciato dall’adunanza plenaria.<br />	<br />
9.2. Facendo applicazione dei su esposti principi al caso di specie il collegio rileva che:<br />	<br />
a) alcuna irregolarità è rinvenibile nelle operazioni compiute dall’agente postale (la cui sussistenza è provata fino a querela di falso dagli avvisi di ricevimento debitamente sottoscritti e versati in atti), né si configurano un complessivo comportamento fuorviante (riferibile al giudice o alla controparte), ovvero il caso fortuito o la forza maggiore;<br />	<br />
b) alcuna oscillazione o contrasto giurisprudenziale è stato mai registrato in ordine alla individuazione del termine di deposito del ricorso in appello avverso sentenza resa secondo il rito dell’ottemperanza;<br />	<br />
c) la vicenda che occupa si è svolta circa due anni dopo l’entrata in vigore della novella dell’art. 87, co. 3, cit.;<br />	<br />
d) il micro ordinamento di settore è chiaro ed univoca è l’applicazione delle disposizioni che lo compongono;<br />	<br />
e) conseguentemente deve essere respinta sia la richiesta di rimessione in termini che quella di deferimento dell’affare all’adunanza plenaria del Consiglio di Stato.<br />	<br />
10. In conclusione l’appello deve essere dichiarato irricevibile.<br />	<br />
11. Gli onorari del presente grado di giudizio, regolamentati secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidati in dispositivo.<br />	<br />
Non può trovare ingresso la richiesta di refusione forfettaria delle spese generali avanzata dalla società intimata, non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall’art. 13, co. 10, l. n. 247 del 2012 (deputato a fissarne il tetto massimo); in via transitoria, pertanto, a mente dell’art. 64, co. 2, della precitata l. n. 247 del 2012, continua a trovare applicazione il d.m. n. 140 del 2012 il cui art. 1, co. 2, vieta espressamente il rimborso delle spese forfettarie (cfr. Cons. St., sez. V, 31 ottobre 2012, n. 5548).<br />	<br />
12. Parimenti inaccoglibile, stante la sua assoluta genericità, è la richiesta di condanna del comune di Accadia, a titolo di responsabilità processuale aggravata, avanzata dalla dita Scardi (pagina 5 della memoria depositata il 5 ottobre 2013, e pagina 5 della memoria depositata l’11 ottobre 2013); è sufficiente osservare che, in apice, non si comprende neppure a quale ipotesi di responsabilità processuale si riferisca la società appellata fra quelle previste dall’ordinamento (cfr., sul punto e da ultimo, Cons. St., sez. V, 11 giugno 2013, n. 3210 cui si rinvia a mente dell’art. 88, co. 2, lett. d), c.p.a.): <br />	<br />
a) art. 96, co. 1, c.p.c. applicabile ex art. 26, co. 1, c.p.a. (che prevede l’assolvimento dell’onere della prova della mala fede e colpa grave dell’autore dell’illecito nonché del danno in concreto subito, di cui non v’è traccia in atti); <br />	<br />
b) art. 96, co. 3, c.p.c. applicabile ex art. 26, co. 1, c.p.a. (che consente al giudice di condannare anche d’ufficio l’autore dell’illecito processuale ad una pena privata in favore della controparte); <br />	<br />
c) art. 26, co. 2, c.p.a. (che consente al giudice amministrativo di infliggere una sanzione pecuniaria processuale da riversarsi a speciale capitolo per il funzionamento della giustizia amministrativa).<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile e per l’effetto conferma l’impugnata sentenza.<br />	<br />
Condanna il comune di Accadia a rifondere in favore della società Scardi Ristorazione s.r.l. gli onorari del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 3.000/00 (tremila/00) oltre accessori come per legge (I.V.A. e C.P.A.).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Mario Luigi Torsello, Presidente<br />	<br />
Vito Poli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Sabato Malinconico, Consigliere<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/10/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-10-2013-n-5246/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2013 n.5246</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2013 n.9336</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-31-10-2013-n-9336/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-31-10-2013-n-9336/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-31-10-2013-n-9336/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2013 n.9336</a></p>
<p>Pres. Pugliese – Est. Arzillo E. Tiero, F. Bianchi, R. Vecchi (Avv.ti C. De Simone, C. Morrone) c/ Regione Lazio (Avv. G. Pellegrino) sulla legittimità delle modalità di ripartizione dei seggi tra le diverse circoscrizioni, in sede di elezione dei Consigli Regionali 1. Elezioni – Legge regionale – Rinvio a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-31-10-2013-n-9336/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2013 n.9336</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-31-10-2013-n-9336/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2013 n.9336</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pugliese  – Est. Arzillo<br /> E. Tiero, F. Bianchi, R. Vecchi (Avv.ti C. De Simone, C. Morrone) c/ Regione Lazio (Avv. G. Pellegrino)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità delle modalità di ripartizione dei seggi tra le diverse circoscrizioni, in sede di elezione dei Consigli Regionali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Elezioni – Legge regionale – Rinvio a legge statale – Rinvio recettizio – Interpretazione conforme a Costituzione – Rinvio mobile – Esclusione.	</p>
<p>2. Elezioni – Elezione dei Consigli Regionali – Assegnazione dei seggi – Trasmigrazione dei seggi da una circoscrizione all’altra – Ammissibilità – Condizioni – Assegnazione voti residui.	</p>
<p>3. Elezioni – Elezione dei Consigli Regionali – Assegnazione dei seggi – L. 108/1968 – Principio di rappresentatività – Violazione – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il rinvio recettizio di una legge regionale in materia elettorale ad una legge statale va inteso nel senso che la legge regionale viene a dettare, per relationem, disposizioni di contenuto identico a quelle della legge statale, ferma restandone la diversa forza formale e la diversa sfera di efficacia (1). Va, di contro, disattesa l’interpretazione secondo cui la legge regionale disporrebbe un rinvio mobile perché contraria al consolidato canone dell’interpretazione conforme a Costituzione (essa comporterebbe, infatti, una significativa abdicazione della Regione all’esercizio della potestà legislativa ad essa riconosciuta dalla Costituzione, consentendo al legislatore statale di intervenire permanentemente nell’esercizio di una competenza esclusa dalla Carta costituzionale).	</p>
<p>2. In tema di elezione dei Consigli Regionali e relativa assegnazione dei seggi, è ammissibile la trasmigrazione dei seggi da una circoscrizione all’altra ,in sede di assegnazione dei voti residuati al riparto nelle singole circoscrizioni con il sistema proporzionale. La L. 108/1968 (“Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario”) prevede, infatti, l’assegnazione dei seggi in due fasi distinte: mediante riparto nelle singole circoscrizioni provinciali e con recupero dei voti residui nel collegio unico regionale. Solo nella prima fase trova pedissequa applicazione il numero dei seggi stabilito per ogni circoscrizione provinciale. Nella seconda fase, relativa ai voti residuati, l’assegnazione avviene in modo svincolato dal rispetto del numero dei seggi assegnato a ciascuna circoscrizione con il decreto prefettizio.	</p>
<p>3. Il principio di rappresentatività non ha alcuna copertura costituzionale. Ne consegue che, in materia di elezione dei Consigli Regionali, la scelta delle modalità di ripartizione dei seggi tra le diverse circoscrizioni rientra nella discrezionalità del legislatore. E’ quindi manifestamente infondata la questione di incostituzionalità della L. 108/1968 per contrasto con i principi costituzionali che reggono il diritto elettorale (artt. 1 e 48) e con il principio di rappresentanza territoriale degli eletti (artt. 56 e 57), tenuto conto che il bilanciamento tra criterio di rappresentanza territoriale e criterio di proporzionalità politica è rimesso al legislatore ordinario il quale, nel disegnare il sistema elettorale a livello regionale, ha tenuto conto anche di altri criteri, quali la stabilità degli organi elettivi, la governabilità, nonché quello di garantire ai gruppi di minoranza, un’adeguata rappresentanza (2).	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Corte Cost. 5 giugno 2003, n. 196<br />	<br />
(2) Cons. St., Sez. V, 31 maggio 2011, n. 3254</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Bis)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3168 del 2013, proposto da:<br />
Enrico Tiero, nella qualità di candidato ed elettore;<br />
Fabio Bianchi, nella qualità di delegato alla presentazione della lista ed elettore;<br />
Renzo Vecchi, nella qualità di rappresentante per le operazioni di verifica ed elettore,<br />
tutti rappresentati e difesi dagli Avv. ti Corrado De Simone e Corrado Morrone, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Associato Panunzio e Romano in Roma, viale XXI Aprile, 11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, corso Rinascimento, 11;<br />
Ufficio Centrale Regionale, n.c.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Enrico Panunzi, n.c.;<br />
Riccardo Agostini, n.c.;<br />
Oscar Tortosa, n.c.;<br />
Gianluca Quadrana, n.c.;<br />
Piero Petrassi, n.c.;<br />
Daniele Sabatini, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Galoppi, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Sistina, 42;<br />
Silvia Blasi, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Paolo Morricone, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Seneca, 73;<br />
Olimpia Tarzia, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Raffaele Bifulco e Paolo Pittori, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Roma, Lungotevere dei Mellini, 24; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ad opponendum:<br />
Daniele Leodori, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Raffaele Bifulco e Paolo Pittori, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Roma, Lungotevere dei Mellini, 24; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1) del provvedimento dell&#8217;Ufficio Centrale Regionale costituito presso la Corte di Appello di Roma in data 27.02.2013, recante l’attribuzione alla Circoscrizione di Roma dei seguenti seggi:<br />	<br />
&#8211; Lista Storace Presidente (p. 19 del verbale);<br />	<br />
&#8211; Lista Centro Democratico per Zingaretti (p. 20 del verbale);<br />	<br />
&#8211; Lista Partito Democratico (p. 21 del verbale);<br />	<br />
&#8211; Lista Partito Socialista Italiano per Zingaretti (p.22 del verbale);<br />	<br />
&#8211; Lista Civica Nicola Zingaretti (p. 23 del verbale);<br />	<br />
2) del provvedimento dell&#8217;Ufficio Centrale Regionale costituito presso la Corte di Appello di Roma in data 27.02.2013, recante l’attribuzione alla Circoscrizione di Viterbo dei seguenti seggi:<br />	<br />
&#8211; Lista Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it (p. 16 del verbale);<br />	<br />
&#8211; Lista Il Popolo della Libertà Berlusconi Presidente (p. 17 del verbale);<br />	<br />
&#8211; Lista Partito Democratico (p. 21 del verbale);<br />	<br />
3) delle operazioni dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Roma in data 12 marzo 2013 e del verbale di proclamazione alla carica di Consigliere regionale dei signori Olimpia Tarzia, Riccardo Agostini, Oscar Tortosa, Gianluca Quadrana, Piero Petrassi;<br />	<br />
4) delle operazioni dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Viterbo in data 12 marzo 2013 e del verbale di proclamazione alla carica di Consigliere regionale dei signori Enrico Panunzi, Daniele Sabatini e Silvia Blasi;<br />	<br />
5) delle operazioni dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Latina in data 12 marzo 2013, limitatamente alla mancata proclamazione del ricorrente Enrico Tiero alla carica di Consigliere regionale,<br />	<br />
nonché per la correzione dei risultati riportati nei verbali dell’Ufficio Centrale Regionale e degli Uffici Centrali Circoscrizionali di Latina, di Viterbo e di Roma, in ogni caso con la sostituzione di Enrico Tiero a uno dei controinteressati proclamati eletti nelle Circoscrizioni di Viterbo e/o di Roma, nonché<br />	<br />
&#8211; per quanto necessario ed eventualmente occorrente, dell’ordine del giorno n. 299/2012, menzionato nel Decreto n. T00412/2012;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, di Daniele Sabatini, di Silvia Blasi e di Olimpia Tarzia;<br />	<br />
Visto l’intervento <i>ad opponendum</i> di Daniele Leodori;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Il ricorrente dott. Enrico Tiero ha partecipato alle consultazioni elettorali del 24 e 25 febbraio 2013 per il rinnovo del Consiglio regionale del Lazio e per l’elezione del Presidente della Regione Lazio. Egli agisce in questa sede unitamente al dott. Fabio Bianchi (delegato alla presentazione della lista ed elettore) e al dott. Renzo Vecchi (rappresentante per le operazioni di verifica ed elettore), contestando <i>in parte qua </i>gli esiti elettorali mediante l’impugnazione dei relativi provvedimenti dell’Ufficio Centrale Regionale del 27 febbraio 2013, nonché degli Uffici Centrali Circoscrizionali di Roma, Viterbo e Latina, indicati in epigrafe, nella parte in cui sono stati proclamati eletti i signori Tarzia Olimpia, Agostini Riccardo, Tortosa Oscar, Quadrana Gianluca, Petrassi Piero, Panunzi Enrico, Sabatini Daniele e Blasi Silvia, mentre non è stato assegnato al ricorrente, primo dei non eletti della lista del PDL di Latina, il quarto seggio spettante alla circoscrizione di Latina alla stregua dei presupposti decreti del Presidente della Regione Lazio.<br />	<br />
2. Si sono costituiti in giudizio la Regione Lazio, nonché i controinteressati Olimpia Tarzia, Silvia Blasi e Daniele Sabatini, resistendo al ricorso.<br />	<br />
Ha proposto intervento <i>ad opponendum</i> il signor Daniele Leodori.<br />	<br />
3. Il ricorso è stato chiamato per la discussione all’udienza pubblica del 24 ottobre 2013, e quindi trattenuto in decisione.<br />	<br />
4. Il ricorso muove dalla considerazione dei decreti del Presidente della Regione Lazio n. T00412 del 1° dicembre 2012 e n. T00421 del 22 dicembre 2012, nella parte relativa alla distribuzione dei seggi su base provinciale in relazione all’elezione di quattro quinti dei consiglieri, con particolare riferimento alle allegate Tabelle A, che hanno attribuito n. 4 seggi alla circoscrizione provinciale di Latina, in proporzione alla popolazione in essa residente.<br />	<br />
In buona sostanza, parte ricorrente si duole del fatto che a detta ultima circoscrizione siano stati di fatto attribuiti, in esito alla procedura elettorale, solo n. 3 seggi invece dei 4 alla stessa anteriormente assegnati dai decreti del Presidente della Regione; mentre per converso alla circoscrizione di Viterbo e a quella di Roma sono stati rispettivamente assegnati n. 3 seggi (invece di 2) e n. 30 seggi (invece di 29).<br />	<br />
Ciò avrebbe comportato &#8211; in sintesi &#8211; la violazione del meccanismo di cui all’art. 4 della L.R. Lazio n. 2/2005, che ha sostituito il testo dell’art. 2, comma 3 della L. 17 febbraio 1968, n. 108, nonché del principio di rappresentatività dei consiglieri eletti in ciascuna singola circoscrizione, anche nell’ipotesi che essi risultino eletti con i resti e non con i quozienti interi.<br />	<br />
Il ricorrente sostiene poi, in particolare, che il quarto seggio gli sarebbe spettato, in quanto la lista del PDL ha ottenuto il più alto numero di voti residuati nella circoscrizione di Latina, ed egli risulta essere il primo dei non eletti della medesima lista.<br />	<br />
5. Il Collegio ritiene che la tardività della produzione documentale rilevata dalla parte ricorrente nei confronti della parte resistente e dei controinteressati (ad eccezione di Sabatini) non ne comporti l’estromissione dal giudizio: secondo quanto affermato in giurisprudenza con riferimento all’analoga previgente disposizione dell’art. 83/11, comma 3, del d.P.R. n. 570 del 1960, la perentorietà del termine opera in questo caso solamente nel senso che &#8211; decorso tale <i>spatium</i> &#8211; l&#8217;ente o i controinteressati possono comunque costituirsi e svolgere difese orali all&#8217;udienza di discussione, come è avvenuto nella specie (cfr. ad es. T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211;  Trento,   sez. I,  23 aprile 2009, n. 132).<br />	<br />
6. Va disattesa poi la dedotta inammissibilità dell’intervento <i>ad opponendum</i> di Daniele Leodori, avuto riguardo alla peculiarità della situazione giuridica azionata in giudizio, sotto il profilo della difficoltà di individuare <i>ex ante</i> i soggetti realmente controinteressati: situazione a fronte della quale non può disconoscersi la consistenza dell’interesse che sorregge l’intervento <i>ad opponendum.</i><br />	<br />
7. Il Collegio ritiene altresì di poter prescindere dall’esame dai possibili profili di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso, in quanto lo stesso è infondato, alla stregua delle considerazioni che seguono.<br />	<br />
8. La Regione Lazio, con la legge 13 gennaio 2005, n. 2, ha adottato &#8220;<i>Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale</i>&#8220;, esercitando così, nell’ambito dei principi di cui alla legge statale 2 luglio 2004, n.165, la potestà legislativa concorrente ad essa attribuita dall’art.122, primo comma, della Costituzione, nel testo sostituito dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.<br />	<br />
In linea generale, come già evidenziato da questo Tribunale nella sentenza n. 33019/2010, l’art.1, comma 2 della suddetta legge regionale contiene un rinvio recettizio alle leggi statali n. 108/1968 e n. 43/1995. Infatti:<br />	<br />
&#8211; il tenore testuale della disposizione fa riferimento a una forma di “recepimento” (non solo nella rubrica, ma anche nel testo, dove si impiega il verbo “recepire”);<br />	<br />
&#8211; il riferimento alle “successive modificazioni e integrazioni” è una classica formula tecnica, pienamente compatibile con la figura del rinvio materiale: in questo caso, essa indica il testo vigente all’epoca del recepimento, alla stregua degli intervent<br />
&#8211; la Corte costituzionale, esprimendosi sull’analoga previsione dell’art. 1 della L. R. Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1, ha affermato che “tale ‘recepimento’ va ovviamente inteso nel senso che la legge regionale viene a dettare, per relationem, disposizioni d<br />
&#8211; il riconoscimento della legittimità del fenomeno della produzione di norme regionali mediante rinvio materiale a leggi dello Stato risale, del resto, alla prima giurisprudenza della Corte (cfr. Corte cost., 9 marzo 1959, n. 11);<br />	<br />
&#8211; l’opposta interpretazione, secondo la quale la legge regionale disporrebbe invece un rinvio mobile, non può correttamente fondarsi sul richiamo al successivo comma 3 dell’art. 1 della L.R. n. 2/2005 (“Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la<br />
&#8211; la tesi del rinvio mobile va, infine, disattesa perché contraria al consolidato canone dell’interpretazione conforme a Costituzione: essa comporterebbe, infatti, una significativa abdicazione della Regione all’esercizio della potestà legislativa ad essa<br />
Per quanto qui interessa, quindi, la disciplina va ricostruita componendo una sorta di intarsio tra le innovazioni della legge regionale e la disciplina statale che è oggetto di recezione.<br />	<br />
In particolare, il terzo comma dell&#8217;articolo 2 della L. n. 108/1968, nel testo sostituito dalla L.R. n. 2/2005, così dispone:<br />	<br />
La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l&#8217;assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Regione emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.<br />	<br />
Viene altresì in rilievo, nella specie, il meccanismo di cui all’art. 15 della legge n. 108/1968, che si applica integralmente, ad eccezione di alcune modifiche apportate dall’art. 6 della L.R. n. 2/2005 (non direttamente rilevanti ai fini che qui interessano).<br />	<br />
La V Sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza 31 maggio 2011, n. 3254, ha ben chiarito come opera tale meccanismo. Esso, nel disciplinare le operazioni per l’assegnazione dei seggi della quota proporzionale, “regola diversamente l’assegnazione dei seggi a seconda che avvenga a quoziente intero o in base ai voti residuati:<br />	<br />
a) l’assegnazione dei seggi sulla base dei quozienti interi avviene mediante riparto dei seggi tra le liste tenuto conto della cifra elettorale di ciascuna lista, ottenuta dividendo il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione con il decreto prefettizio più uno e attribuendo ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista;<br />	<br />
b) se tutti i seggi della circoscrizione, nel numero stabilito dal decreto prefettizio, non vengono assegnati per insufficienza dei quozienti interi, i seggi residui sono attribuiti al collegio unico regionale e l’Ufficio Centrale regionale è tenuto a considerarli nel loro numero complessivo e ad assegnarli secondo il criterio di attribuire il seggio alla lista provinciale che più si avvicina alla percentuale necessaria per conquistarli.<br />	<br />
Tanto si desume dalla lettura della norma (art. 1, comma 2, della l. n. 108 del 1968), che testualmente dice “<i>l’assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province della regione e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale”, </i>nonché dalla disposizione dell’art. 15 della medesima legge (“<i>L&#8217;Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell&#8217;art. 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali: 1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni; 2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno; 3) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1.. A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire;…. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale. Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale…”.</i><br />	<br />
In conclusione sulla scorta del dato testuale della l. n. 108 del 1968 e, conformemente a giurisprudenza consolidata (cfr., Cons. Stato, sez. V, 15 febbraio 2002, n. 915), va affermato che l’assegnazione dei seggi con il sistema proporzionale viene effettuata in due fasi distinte: mediante riparto nelle singole circoscrizioni provinciali e con recupero dei voti residui nel collegio unico regionale. Solo nella prima fase trova pedissequa applicazione il numero dei seggi stabilito per ogni circoscrizione provinciale dal decreto del Prefetto ai sensi dell’art. 1 della l. n. 108 del 1968, in quanto in tale fase l’Ufficio Centrale Circoscrizionale assegna a ciascuna lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale circoscrizionale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.<br />	<br />
Nella seconda fase, relativa ai voti residuati, l’assegnazione avviene a favore della circoscrizione che ha riportato il più alto quoziente rilevato attraverso il procedimento disciplinato interamente dalla legge che è svincolato dal rispetto del numero dei seggi assegnato a ciascuna circoscrizione con il decreto prefettizio” (nel caso del Lazio, col decreto del Presidente della Regione).<br />	<br />
Ad analoghe conclusioni è pervenuto il TAR di Latina con la sentenza 7 ottobre 2010 n. 1658, riferita proprio alla legislazione elettorale del Lazio.<br />	<br />
Il Collegio rileva quindi, con riferimento al caso in esame, che i competenti organi, dopo aver assegnato alla circoscrizione di Latina i 2 seggi spettanti in virtù del calcolo dei quozienti pieni, hanno legittimamente proceduto &#8211; in applicazione della richiamata normativa &#8211; alle conseguenti operazioni, in base alle quali al PDL è spettato un solo seggio attribuito alla lista circoscrizionale di Viterbo, trattandosi di operazioni basate sulla logica &#8211; positivamente recepita &#8211; del collegio regionale: logica che comporta la fisiologica possibilità della cd. trasmigrazione dei seggi da una circoscrizione all’altra.<br />	<br />
Mentre d’altra parte l’assegnazione di un terzo seggio a Latina è derivata dall’applicazione del criterio normativo riguardante l’assegnazione del seggio del candidato perdente alla presidenza.<br />	<br />
Pertanto non vi è spazio per l’assegnazione di un quarto seggio in detta circoscrizione, che il ricorrente pone a fondamento della sua pretesa; in tal modo restando irrilevanti gli ulteriori profili applicativi e di calcolo dallo stesso prospettati nel ricorso.<br />	<br />
9. Circa la dedotta violazione del principio di rappresentatività, il Consiglio di Stato nella richiamata decisione ha affermato condivisibilmente che essi sono infondati per i seguenti motivi:<br />	<br />
“In primo luogo, va osservato che il consigliere regionale non rappresenta la provincia di provenienza ma l’intera regione (l’art. 1, comma 5, della l. n. 108 del 1968 stabilisce che “<i>i consiglieri regionali rappresentano l’intera regione senza vincolo di mandato</i>”).<br />	<br />
In secondo luogo, il presente procedimento è disciplinato dalle norme sopraindicate, di cui le operazioni controverse costituiscono puntuale applicazione.<br />	<br />
Né possono avere rilevanza in questa sede i principi affermati dalla sezione con la sentenza n. 2884 del 2011, in quanto relativi alle specifiche norme del sistema delle elezioni per il Parlamento europeo […] In ordine alla dedotta eccezione di incostituzionalità della l. n. 108 del 1968, <i>in parte qua</i>, per violazione del principio di rappresentatività, va osservato che tale principio non ha alcuna copertura costituzionale e che, in ogni caso, non è l’unico principio tenuto presente dal legislatore nella disciplina del sistema elettorale.<br />	<br />
Sulla questione del bilanciamento tra proporzionalità politica e proporzionalità territoriale, peraltro, si è già espressa la Corte costituzionale con la sentenza n. 271 del 2010.<br />	<br />
Precisa la Corte che la scelta del sistema di ripartizione dei seggi tra le diverse circoscrizioni rientra nella discrezionalità del legislatore (l’assegnazione viene fatta in base alla popolazione, ma potrebbe benissimo essere fatta in base ai cittadini, o agli elettori o ad una combinazione di tali criteri).<br />	<br />
La Corte aggiunge che accanto al criterio di rappresentanza c.d. territoriale, occorre tener conto del “criterio della proporzionalità politica”, che premia la partecipazione alle consultazioni elettorali e l’esercizio del diritto di voto.<br />	<br />
Trattasi, dunque, di criteri, nessuno dei quali è costituzionalmente obbligato, il cui contemperamento è rimesso al legislatore ordinario, che nel disegnare il sistema elettorale a livello regionale ha tenuto conto anche di altri criteri, quali la stabilità degli organi elettivi, la governabilità, nonché quello di garantire ai gruppi di minoranza, un’adeguata rappresentanza.<br />	<br />
Questi ultimi principi affermati dall’art. 4 della l. 2 luglio 2004, n. 165, costituiscono ai sensi dell’art. 122 della Costituzione, principi fondamentali in materia di elezione degli organi rappresentativi della Regione […]. Deve, in conclusione, aggiungersi che il sistema seguito dal legislatore per l’attribuzione dei seggi affluiti al collegio unico regionale (in quanto non potuti assegnare con il sistema ancorato alla popolazione e cioè con il quoziente circoscrizionale) è coerente con i principi costituzionali e non è nemmeno irragionevole, atteso che in tal modo si è data la preferenza a un sistema che rispetta in primo luogo la volontà popolare espressa con il voto di lista, ripartendo tutti i seggi tra le circoscrizioni a partire dalle liste che si avvicinano maggiormente in percentuale, al quoziente circoscrizionale e, quindi risultano maggiormente rappresentative”.<br />	<br />
10. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve conclusivamente essere respinto.<br />	<br />
11. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Manda alla Segreteria per le comunicazioni ai sensi dell’art. 130, comma 8 c.p.a..</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Eduardo Pugliese, Presidente<br />	<br />
Antonio Vinciguerra, Consigliere<br />	<br />
Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/10/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-31-10-2013-n-9336/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2013 n.9336</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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