<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>31/10/2011 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/31-10-2011/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/31-10-2011/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 18:32:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>31/10/2011 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/31-10-2011/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 31/10/2011 n.4814</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-31-10-2011-n-4814/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-31-10-2011-n-4814/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-31-10-2011-n-4814/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 31/10/2011 n.4814</a></p>
<p>Pres. Maruotti &#8211; Est. Taormina C. Zinno (Avv. ti L. Russo e G. Moriani ed altri)/ Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (Avv. Gen. Stato) illegittimo il giudizio di non idoneità alla promozione in terza elementare motivato dal comportamento indisciplinato ed immaturo dell&#8217;alunno Istruzione pubblica – Scuola Elementare &#8211; Giudizio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-31-10-2011-n-4814/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 31/10/2011 n.4814</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-31-10-2011-n-4814/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 31/10/2011 n.4814</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maruotti  &#8211; Est. Taormina<br /> C. Zinno (Avv. ti L. Russo e G. Moriani ed altri)/ Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (Avv. Gen. Stato)</span></p>
<hr />
<p>illegittimo il giudizio di non idoneità alla promozione in terza elementare motivato dal comportamento indisciplinato ed immaturo dell&#8217;alunno</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Istruzione pubblica – Scuola Elementare &#8211; Giudizio di non ammissione dell’alunno alla classe successiva &#8211; Condotta indisciplinata &#8211; Mancata ammissione- Non sussiste &#8211; Ragioni- Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di non ammissione alla classe successiva, Il giudizio di non idoneità alla promozione non può basarsi su un rilievo preminente di un comportamento ritenuto indisciplinato ed immaturo , malgrado vi sia un abbassamento dei voti al termine del secondo quadrimestre e  nessuna delle insufficienze riportate nella votazione finale risulta grave. Va pertanto accolta l’istanza cautelare focalizzata sulla nuova valutazione dell’alunno da parte di un corpo docente diverso rispetto a quello che ha espresso il giudizio negativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 8228 del 2011, proposto da: </p>
<p>Ciro Zinno, rappresentato e difeso dagli avv. Luca Russo, Gianluca Moriani, Sabrina Facciorusso, con domicilio eletto presso Gianluca Moriani in Roma, via G. Nicotera 29; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge; 	</p>
<p>Istituto Scuola Primaria Paritaria &#8220;Casa Famiglia&#8221;, non costituitosi in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma della</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ordinanza cautelare del T.A.R. dell’ EMILIA-ROMAGNA – Sezione Staccata di PARMA &#8211; SEZIONE I n. 00337/2011, resa tra le parti, concernente GIUDIZIO DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA.</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 del codice del processo amministrativo;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2011 il Consigliere Fabio Taormina e udito per l’ appellante l’ avvocato Moriani;</p>
<p>Rilevato che con il provvedimento impugnato in primo grado l’alunno iscritto alla seconda, sez. A, della scuola primaria paritaria ‘Casa famiglia’ di Parma non è stato valutato idoneo alla classe successiva;<br />	<br />
Vista l’ordinanza appellata, con cui il TAR ha respinto la domanda cautelare, formulata dei genitori dell’alunno, in considerazione della ‘discrezionalità del corpo docente’;<br />	<br />
Visto l’atto di appello, con cui sono state riproposte le censure formulate in primo grado, riguardanti la sussistenza di profili di eccesso di potere nel giudizio posto a base della valutazione di inidoneità;<br />	<br />
Rilevato che l’appello cautelare, all’evidenza assistito dal requisito del periculum in mora, risulta fondato, in relazione alla circostanza che la valutazione complessiva dell’alunno alla fine del primo quadrimestre era pienamente sufficiente (l’unica insufficienza, peraltro lieve riguardava l’italiano, laddove l’alunno aveva riportato il punteggio di 5), e che anche gli elaborati dallo stesso redatti e contenuti nei quaderni esibiti erano stati costantemente valutati in senso positivo;<br />	<br />
Rilevata la palese contraddittorietà dei medesimi punteggi riportati al termine del primo quadrimestre, rispetto alla contestuale valutazione complessiva di parziale raggiungimento degli obiettivi;<br />	<br />
Rilevato che dalla documentazione acquisita emerge che la valutazione finale di inidoneità ha attribuito rilievo preminente al comportamento indisciplinato ed immaturo, già segnalato al termine del primo quadrimestre, ma che non ha impedito l’attribuzione dei punteggi pienamente sufficienti (tranne il cinque in italiano, come sopra evidenziato);<br />	<br />
Rilevato che un giudizio di non idoneità alla promozione nella classe successiva non può basarsi su un rilievo preminente di un comportamento ritenuto indisciplinato e che – malgrado vi sia stato un abbassamento dei voti al termine del secondo quadrimestre &#8211; nessuna delle insufficienze riportate nella votazione finale risulta grave (avendo l’alunno riportato il punteggio di 5 in tutte le materie);<br />	<br />
Considerato che, sulla base della documentazione acquisita, i giudizi numerici e quelli analitici, posti a base della valutazione di inidoneità, non hanno costruito un quadro valutativo coerente, già al termine del primo quadrimestre e anche al termine del secondo;<br />	<br />
Rilevato inoltre che la medesima valutazione negativa non ha evidenziato come la permanenza nella classe di appartenenza per un anno ulteriore aiuterebbe il bambino a superare i suoi disagi, ovvero fornirebbe una opportunità di crescita, ciò che invece si sarebbe dovuto complessivamente considerare in sede amministrativa;<br />	<br />
Rilevato che va accolta la domanda cautelare riproposta in questa sede e che, conseguentemente, appare doveroso sottoporre l’alunno ad una nuova valutazione e che va attribuita la relativa competenza organizzativa al Dirigente dell’Ufficio Scolastico competente per la provincia di Parma, che può da subito disporre, in attesa della nuova valutazione, che la frequentazione dell’alunno abbia luogo presso un’altra classe della seconda elementare ovvero presso un’altra scuola del distretto, previo consenso dei genitori; <br />	<br />
Considerato che tale ulteriore valutazione, comunque da svolgersi a cura di un corpo docente diversamente composto rispetto a quello che ha espresso il giudizio negativo di non ammissione oggetto di impugnazione, avverrà all’esito della frequentazione da parte dell’alunno della classe seconda elementare, individuata dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico competente per la provincia di Parma, decorso il termine di dieci giorni o quello maggiore ritenuto da questi strettamente necessario, all’esito del quale il corpo docente dovrà esprimere, anche eventualmente avvalendosi delle ‘prove Invalsi’, il giudizio complessivo in ordine alla possibilità che l’alunno sia ammesso a frequentare, nell’anno in corso, la classe terza elementare;<br />	<br />
Considerato che, ove la predetta valutazione dia esito positivo, a cura del medesimo Dirigente Scolastico l’alunno verrà avviato alla frequentazione della classe terza elementare dell’Istituto Scuola Primaria Paritaria “Casa famiglia’, ovvero di un’altra classe terza, individuata d’accordo con i genitori; <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 8228/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado disponendo gli incombenti di cui alla motivazione che precede.<br />	<br />
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Dispone che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia comunicata con urgenza ed anche via fax alle parti ed al Dirigente dell’Ufficio Scolastico competente per la provincia di Parma. <br />	<br />
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare. <br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/10/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-31-10-2011-n-4814/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 31/10/2011 n.4814</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2011 n.8318</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-31-10-2011-n-8318/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-31-10-2011-n-8318/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-31-10-2011-n-8318/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2011 n.8318</a></p>
<p>Pres. Tosti – Est. Modica de Mohac G. A. (Avv. A. Campagnola) c/ Comune di Roma (Avv. N. Sabato) sull&#8217;obbligo di difesa della proprietà privata incombente in capo all&#8217;Amministrazione 1. Comune e province – Proprietà privata – Difesa – Competenza autorità amministrativa – Conseguenze – Atti abusivi di terzi –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-31-10-2011-n-8318/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2011 n.8318</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-31-10-2011-n-8318/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2011 n.8318</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Tosti – <i>Est.</i> Modica de Mohac<br /> G. A. (Avv. A. Campagnola) c/ Comune di Roma (Avv. N. Sabato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo di difesa della proprietà privata incombente in capo all&#8217;Amministrazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Comune e province – Proprietà privata – Difesa – Competenza autorità amministrativa – Conseguenze – Atti abusivi di terzi – Misure a carico del proprietario – Ingiunzione – Inammissibilità	</p>
<p>2. Ambiente e territorio – Sgombero materiali in luoghi aperti al pubblico – Applicabilità – Limiti – Zone urbanizzate ad alta densità – Aree non residenziali – Inapplicabilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La difesa della proprietà privata contro atti di violazione della stessa, costituenti reato, incombe sull’Amministrazione e, dunque, il proprietario non può essere ritenuto responsabile degli abusi compiuti da terzi sulla sua proprietà (specie se li abbia tempestivamente denunciati), né può essere “obbligato” ad approntare a proprie spese strumenti di difesa contro atti violentemente lesivi della stessa e contro altrui reati (nella specie il Collegio ha ritenuto che l’ingiunzione della P.A., con cui era stato attribuita direttamente ed esclusivamente al proprietario la difesa della propria proprietà dagli atti abusivi di terzi, si connotasse come richiesta eccessivamente gravosa e tendenzialmente inesigibile).	</p>
<p>2. L’art. 47 del Regolamento di polizia urbana &#8211; che stabilisce che il proprietario di luoghi aperti al pubblico o in vista del pubblico deve provvedere allo sgombero di materiali di risulta ed alla nettezza degli stessi &#8211; si riferisce ad aree ubicate in zone urbanizzate ove sussista una densità (e sia prevista una destinazione) abitativa; e non anche ad aree disabitate e comunque non residenziali dell’agro comunale (seppur confinanti con quartieri abitati), come possono essere talune zone agricole; o come certamente sono i boschi e le montagne.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 08318/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 12570/1995 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 12570 del 1995, proposto dal <br />	<br />
Prof. <b>Giovanni ALDOBRANDINI</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Antonio Campagnola, presso il cui studio, in Roma, via Lutezia n. 8, è elettivamente domiciliato; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Roma</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Nicola Sabato,unitamente al quale elegge domicilio presso gli uffici dell’Avvocatura comunale, in Roma, via Tempio di Giove n.21; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dell’ordinanza sindacale n.117 del 7.8.1995, notificata in data 6.9.1995, con la quale il Sindaco di Roma ingiunge al ricorrente di recingere il terreno ivi indicato (dell’estensione di ha 45) e di tenerlo libero dai rifiuti che vi vengono abbandonati;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 luglio 2011 il Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorrente è proprietario di un’area di quarantacinque ettari (ha 45) in Ostia (località “Procoio”), sulla quale insiste una pineta, soggetta a vincolo di riserva naturale, e confinante con aree fittamente edificate ed abitate.<br />	<br />
Preso atto che parte di essa viene occupata abusivamente ad opera di soggetti extra-comunitari (zingari e nomadi) che periodicamente la utilizzano come zona di sosta dei propri automezzi e come accampamento, e che porzioni della medesima vengono utilizzate come ricettacolo di carcasse di auto abbandonate e, in ultima analisi, come discarica, il ricorrente ha denunciato tali fatti a tutte le competenti Autorità chiedendo l’intervento dei pubblici poteri al fine di ottenere lo sgombero dei terreni mediante l’ausilio della forza pubblica.<br />	<br />
Da tale denunzia è però scaturita &#8211; anzicchè l’invocata azione di intervento a tutela della proprietà &#8211; una multa a carico del denunziante (elevata dai Vigili Urbani), alla quale è seguita un’ordinanza di sgombero a firma del Commissario Straordinario (la n.243 del 3.9.1993), ordinanza che il ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato.<br />	<br />
A distanza di poco più un anno il Sindaco di Roma ha adottato l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale ingiunge al ricorrente di recingere il terreno in questione (di 45 ettari) e di tenerlo libero dai rifiuti che vi vengono abusivamente (ed illecitamente) abbandonati dai terzi.<br />	<br />
Con il ricorso in esame il ricorrente la ha impugnata.<br />	<br />
Nel chiederne l’annullamento, per le conseguenti statuizioni conformative e di condanna, lamenta:<br />	<br />
eccesso di potere per travisamento dei fatti, nonché per sviamento e straripamento di potere, deducendo che la difesa della proprietà privata contro atti di violazione della stessa incombe sull’Amministrazione; che egli non può essere ritenuto responsabile degli abusi compiuti da terzi sulla sua proprietà, né obbligato ad approntare a proprie spese strumenti di difesa della sua proprietà per prevenire altrui reati;<br />	<br />
violazione, per falsa applicazione, dell’art.47 del Regolamento di polizia urbana (che stabilisce che il proprietario di luoghi aperti al pubblico o in vista del pubblico deve provvedere allo sgombero di materiali di risulta ed alla nettezza degli stessi), deducendo che esso non è applicabile allorquando il proprietario subisca atti di immissione, costituenti reato (e comunque atto illecito), da parte di terzi;<br />	<br />
violazione dell’art.38 della L. n.142 del 1990, deducendo che difettavano i presupposti per l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente;<br />	<br />
violazione dell’art.3 della L. n.241 del 1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, deducendo che la motivazione del provvedimento è incongrua, posto che attribuisce la responsabilità in ordine ai fatti contestati (accumulo di rifiuti) non già agli occupanti abusivi, ma allo stesso proprietario (“colpevole” di non aver recintato i suoi 45 ettari);<br />	<br />
eccesso di potere per ingiustizia manifesta, deducendo che il provvedimento penalizza ingiustamente il proprietario, il quale non soltanto subisce gli effetti degli atti illeciti degli occupanti abusivi, ma viene anche chiamato a sobbarcarsi le spese di ripristino dell’area.<br />	<br />
Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione ha eccepito l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.<br />	<br />
Nel corso del giudizio entrambe le parti hanno insistito nelle rispettive richieste ed eccezioni.<br />	<br />
Infine, all’udienza dl 13.7.2011, uditi i Difensori indicati nell’apposito verbale, la causa è stata posta n decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il ricorso è fondato.<br />	<br />
Con il primo, il secondo, il quarto ed il quinto motivi di gravame &#8211; che possono essere trattati congiuntamente in considerazione della loro connessione argomentativa &#8211; il ricorrente lamenta violazione dell’art.3 della L. n.241 del 1990, violazione, per falsa applicazione, dell’art.47 del Regolamento di polizia urbana, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento, straripamento di potere, difetto di motivazione ed ingiustizia manifesta, deducendo:<br />	<br />
che la difesa della proprietà privata contro atti di violazione della stessa incombe sull’Amministrazione; che egli non può essere ritenuto responsabile degli abusi compiuti da terzi sulla sua proprietà, né obbligato ad approntare a proprie spese strumenti di difesa della medesima per prevenire altrui reati;<br />	<br />
che la motivazione del provvedimento è incongrua, posto che attribuisce la responsabilità in ordine ai fatti contestati (accumulo di rifiuti) non già agli occupanti abusivi, ma allo stesso proprietario (“colpevole” di non aver recintato i suoi quarantacinque ettari)<br />	<br />
e che il provvedimento penalizza ingiustamente il proprietario, il quale non soltanto subisce gli effetti degli atti illeciti compiuti dagli occupanti abusivi, ma viene anche chiamato a sobbarcarsi le spese di ripristino dell’area;<br />	<br />
e che l’art.47 del Regolamento di polizia urbana non è applicabile allorquando il proprietario subisca atti di immissione, costituenti reato (e comunque atto illecito), da parte di terzi.<br />	<br />
L’articolata doglianza merita accoglimento.<br />	<br />
1.1. Il ricorrente ha denunciato alle competenti Autorità che il suo terreno viene <i>illecitamente</i> varcato e &#8211; ciò che è peggio &#8211; <i>abusivamente occupato</i> da soggetti da lui non autorizzati (apparentemente zingari e nomadi) che lo utilizzano in parte come “accampamento” (per l’impianto di tende o per il parcheggio di camper) ed in parte come vera e propria discarica per i loro rifiuti.<br />	<br />
Esclusa (per evidenti ragioni di fatto e di diritto) la possibilità di farsi giustizia da sé, Egli -denunciati più volte i fatti &#8211; ha atteso con fiducia l’intervento delle Istituzioni, che immaginava (sarebbe stato) finalizzato ad intimare ai soggetti abusivi lo sgombero, a farlo eseguire (ove necessario) anche coattivamente (cosa per lui impossibile), e a punire i colpevoli dei fatti di reato lesivi del suo diritto di proprietà.<br />	<br />
Ma contrariamente alle sue aspettative, il ricorrente &#8211; ancorchè denunziante &#8211; si è visto raggiungere da un’ordinanza che lo obbliga a recingere il suo terreno, esteso ben quarantacinque ettari. <br />	<br />
E cioè, in buona sostanza, da un provvedimento amministrativo che lo <i>“costringe” a difendere da solo</i> &#8211; e senza l’ausilio e la protezione dell’Ordinamento &#8211; il suo <i>diritto di proprietà</i>.<br />	<br />
Il che, all’evidenza, è <i>giuridicamente inaccettabile</i>.<br />	<br />
La difesa della proprietà privata contro atti di violazione della stessa, costituenti reato, incombe &#8211; infatti &#8211; sull’Amministrazione. <br />	<br />
Ed il proprietario non può essere ritenuto responsabile degli abusi compiuti da terzi sulla sua proprietà (specie se li abbia tempestivamente denunciati), né può essere “obbligato” ad approntare a proprie spese strumenti di difesa contro atti violentemente lesivi della stessa e contro altrui reati.<br />	<br />
1.2. In tale ottica l’art. 47 del Regolamento di polizia urbana &#8211; che stabilisce che il proprietario di luoghi aperti al pubblico o in vista del pubblico deve provvedere allo sgombero di materiali di risulta ed alla nettezza degli stessi &#8211; non appare applicabile, <i>sic et simpliciter</i>, alla fattispecie per cui è causa. <br />	<br />
Esso pone una <i>regola di civiltà</i> in un <i>contesto di legalità</i>, e dunque non può essere invocato da un’Amministrazione che non garantisca &#8211; con tutti gli strumenti a sua disposizione &#8211; quel contesto. <br />	<br />
1.3. A ciò si aggiunga che la disposizione in esame si riferisce ad aree ubicate in <i>zone urbanizzate</i> ove sussista una densità (e sia prevista una destinazione) abitativa; e non anche ad <i>aree disabitate</i> e comunque <i>non residenziali</i> dell’agro comunale (seppur confinanti con quartieri abitati), come possono essere talune zone agricole; o come certamente sono i boschi e le montagne. <br />	<br />
Ora, nella fattispecie dedotta in giudizio, l’area del ricorrente è una “pineta” di quarantacinque ettari, soggetta a <i>vincolo ambientale</i> ed <i>assolutamente inedificabile</i>, ovviamente <i>disabitata.</i><br />	<br />
Da essa, nelle condizioni di fatto e giuridiche nelle quali si trova, il proprietario non trae alcuna utilità.<br />	<br />
La pretesa che detta zona venga recintata e “difesa” (da atti abusivi di terzi che ne pregiudicano la naturale pulizia e la bellezza paesaggistica) <i>direttamente ed esclusivamente</i> dal proprietario, si connota certamente &#8211; dunque &#8211; come <i>richiesta eccessivamente gravosa;</i> e perciostesso &#8211; com’è desumibile da un elementare principio di diritto (<i>ad impossibilia nemo tenetur</i>) &#8211; tendenzialmente <i>inesigibile</i>.<br />	<br />
In fattispecie come quella per cui è causa, la soluzione consiste &#8211; invero &#8211; nell’<i>equilibrata collaborazione</i> fra Pubblica Amministrazione e privato proprietario, e cioè nel <i>congiunto adempimento</i>, da parte di ciascuno, dei propri obblighi. <br />	<br />
E se è vero che il proprietario ha l’obbligo di curare la sua proprietà in modo da evitare che essa possa inquinare l’ambiente e/o divenire fonte di pericoli, non appare revocabile in dubbio che <i>l’Amministrazione abbia il dovere di difenderlo da atti di terzi che ledano, in modo violento ed abusivo, il suo diritto</i>. <br />	<br />
Ciò che nella fattispecie l’Amministrazione ha omesso di fare, <i>gravando irragionevolmente</i> il proprietario di un <i>onere</i> che egli da solo non è in grado di sostenere; e che traduce il suo diritto di proprietà &#8211; già compresso, in favore della collettività, da un vincolo che riduce significativamente la possibilità di trarne un apprezzabile utile (sufficiente quantomeno a coprire le spese di manutenzione) &#8211; <i>esclusivamente in un costo</i>.<br />	<br />
2. In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.<br />	<br />
Si ravvisano giuste ragioni per condannare l’Amministrazione soccombente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi €.2.000,00.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali con le modalità e nella misura indicate in motivazione.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei Signori Magistrati:<br />	<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />	<br />
Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Salvatore Mezzacapo, Consigliere	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/10/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-31-10-2011-n-8318/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2011 n.8318</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2011 n.5823</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-31-10-2011-n-5823/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-31-10-2011-n-5823/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-31-10-2011-n-5823/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2011 n.5823</a></p>
<p>Pres. Lignani – Est. Lipari CMO Srl (Avv. A. Abbamonte) c/ ASL Napoli 3 Sud (Avv. R. A. Peluso) sulla giurisdizione del G.A. nelle controversie che attengono all&#8217;accertamento di un diritto soggettivo di credito al pagamento di prestazioni sanitarie Giurisdizione e competenza – Sanità – Accreditamento provvisorio &#8211; Controversia &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-31-10-2011-n-5823/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2011 n.5823</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-31-10-2011-n-5823/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2011 n.5823</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lignani – Est. Lipari<br /> CMO Srl (Avv. A. Abbamonte) c/ ASL Napoli 3 Sud (Avv. R. A. Peluso)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del G.A. nelle controversie che attengono all&#8217;accertamento di un diritto soggettivo di credito al pagamento di prestazioni sanitarie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Sanità – Accreditamento provvisorio &#8211; Controversia &#8211; Pagamento prestazioni sanitarie-  Accertamento diritto – Giurisdizione del G.A. – Sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste la giurisdizione esclusiva  amministrativa quando la domanda fatta valere in giudizio riguardi  l’accertamento di un diritto soggettivo di credito al pagamento di prestazioni sanitarie rese in favore di assistiti del S.S.R, tenuto conto che il diritto soggettivo alle remunerazione delle prestazioni sanitarie specialistiche è intimamente intrecciato con le questioni riguardanti l’esercizio del potere pubblicistico in materia di organizzazione del servizio sanitario e l’accertamento del titolo su cui si basa la gestione del pubblico servizio sanitario affidato mediante il sistema dell’accreditamento provvisorio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n. 6620/2011, proposto da:<br />
<b>CMO Srl</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso Andrea Abbamonte in Roma, via degli Avignonesi, 5; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>ASL Napoli 3 Sud<i></b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Rosa Anna Peluso, con domicilio eletto presso Ufficio di Rappresentanza Regione Campania in Roma, via Poli,29; Regione Campania; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per la riforma<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione I, n. 468/2011.</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2011 il Cons. Marco Lipari e uditi per le parti gli avvocati Abbamonte e Peluso;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Il ricorso può essere definito nel merito.<br />	<br />
La sentenza impugnata, pronunciata in forma semplificata, ha dichiarato “inammissibile per difetto di giurisdizione” il ricorso proposto dall’attuale appellante per l’annullamento di diversi atti adottati dalla ASL Napoli 3 Sud (già ASL NA 5), concernenti la contestazione delle prestazioni mediche specialistiche svolte dalla società ricorrente, nell’ambito del rapporto di accreditamento con il Servizio Sanitario nel corso del 2010, con riferimento ai mesi da marzo a luglio.<br />	<br />
In particolare, gli atti impugnati in primo grado invitavano la ricorrente ad “emettere note di credito” a favore della ASL, per le prestazioni di Laboratorio lettera “R” del Nomenclatore Tariffario, asserendo che non siano rimborsabili in regime di accreditamento, in quanto “non previste per la branca”.<br />	<br />
L’appellante contesta la pronuncia, mentre l’amministrazione resiste al gravame.<br />	<br />
2. L’appello è fondato.<br />	<br />
La pronuncia del TAR richiama l’articolo 133, comma 1, lettera <i>c)</i>, del codice del processo amministrativo, in forza del quale:<br />	<br />
“Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: (…) <i>c)</i> le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità.”<br />	<br />
3. A dire del TAR, la controversia in esame riguarda gli atti dell’amministrazione sanitaria “inerenti al recupero di indebiti su corrispettivi dovuti per l’erogazione di prestazioni assistenziali in regime di provvisorio accreditamento.” <br />	<br />
Pertanto, la domanda proposta riguarda “l’accertamento di un diritto soggettivo di credito al pagamento di prestazioni sanitarie rese in favore di assistiti del S.S.R.”<br />	<br />
Va osservato, però, che nel caso di specie, l’oggetto del ricorso di primo grado è rappresentato dalla impugnazione degli atti con cui l’amministrazione sanitaria ha disconosciuto la riconducibilità al rapporto di accreditamento provvisorio delle prestazioni di cui alla “lettera R”, svolte dalla ricorrente. Si tratta, cioè, di determinazioni dell’amministrazione, le quali, seppure ritenute prive di carattere provvedimentale (come affermato dal TAR), intendono mettere in discussione l’oggetto del rapporto di accreditamento tra la ASL e il centro medico appellante.<br />	<br />
4. È vero che l’interesse sostanziale dedotto in giudizio dalla parte ricorrente ha contenuto patrimoniale e mira, in ultima analisi, al riconoscimento della pretesa creditoria alla remunerazione delle prestazioni specialistiche erogate agli assistiti privati. <br />	<br />
Ma è indiscutibile che la posizione sostanziale fatta valere in giudizio è direttamente correlata all’accertamento del titolo su cui si basa la gestione del pubblico servizio sanitario affidata al Centro appellante, mediante il sistema dell’accreditamento provvisorio.<br />	<br />
Il diritto soggettivo alle remunerazione delle prestazioni sanitarie specialistiche è intimamente intrecciato con le questioni riguardanti l’esercizio del potere pubblicistico in materia di organizzazione del servizio sanitario e la definizione del rapporto con il gestore privato.<br />	<br />
Si tratta, quindi, di una delle situazioni tipiche, nelle quali, alla luce degli indirizzi espressi dalla Corte costituzionale (sentenza n. 204/2004), trova piena giustificazione la giurisdizione esclusiva amministrativa, poiché resta centrale l’esercizio del potere pubblicistico e la verifica della sua legittimità.<br />	<br />
5. La controversia in esame, quindi, non riguarda la mera affermazione del diritto soggettivo al pagamento di un corrispettivo, ma investe la questione più ampia della sussistenza e dell’estensione della convenzione di accreditamento tra l’amministrazione e la parte appellante, con riferimento alle prestazioni effettivamente rese.<br />	<br />
In concreto, si tratta di stabilire se l’accreditamento provvisorio comprenda, o meno, anche le prestazioni specialistiche incluse nella lettera “R” del Nomenclatore Tariffario. Tale questione non rileva in via meramente incidentale, per accertare la sussistenza del diritto soggettivo vantato dalla parte dalla appellante, ma costituisce l’oggetto principale della controversia. Ciò emerge dalla circostanza che la ASL ha ripetutamente asserito, con le note impugnate in primo grado, che il rapporto di accreditamento con l’appellante non comprende la branca di cui alla lettera R.<br />	<br />
La giurisprudenza delle Sezioni Unite è ferma nel ritenere che la giurisdizione esclusiva amministrativa sussiste anche quando la richiesta di pagamento di somme di denaro si collega in modo diretto con la questione riguardante l’esistenza del potere dell’amministrazione concedente con riguardo all’espletamento dell’attività di servizio pubblico concessa, oppure sugli atti posti in essere dall’ente concedente nel corso del suo svolgimento (Cass., 23 dicembre 2005, n. 28501).<br />	<br />
6. Anche questa Sezione ha affermato il principio secondo cui la controversia avente ad oggetto il contenuto di un rapporto di tipo concessorio e le prestazioni rese nell&#8217;espletamento di un servizio pubblico -quale quello sanitario- resta devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (in base all&#8217;art. 33 del d.lgs. n. 80/1998, nel testo sostituito dall&#8217;art. 7 della legge n. 205/2000, come emendato dalla sentenza n. 204 del 2004 della Corte Costituzionale e trasfuso nell&#8217;art. 133, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo, allorché la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo o si valga della facoltà, riconosciutale dalla legge, di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo (Cons. Stato Sez. III, 14 giugno 2011, n. 3611).<br />	<br />
Ora, nella vicenda in esame, gli atti impugnati si basano proprio sulla affermazione secondo cui l’interessata sarebbe priva del prescritto accreditamento.<br />	<br />
Ne deriva che la controversia non spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché non è affatto limitata al solo accertamento del diritto alla corresponsione di indennità o altre somme pecuniarie, in relazione ad un rapporto “paritario” con l’amministrazione, ma investe il profilo pubblicistico della esatta portata del rapporto concessorio, attuato mediante lo strumento dell’accreditamento.<br />	<br />
7. In definitiva, l’appello deve essere accolto, con la conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado.<br />	<br />
L’onere delle spese di questa fase del giudizio potrà essere stabilito con la decisione di merito.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
Accoglie l &#8216;appello e, per l&#8217;effetto, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo;<br />	<br />
Annulla la sentenza appellata e rinvia la causa al giudice di primo grado.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />	<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/10/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-31-10-2011-n-5823/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2011 n.5823</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
