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	<title>31/10/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>31/10/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2007 n.10326</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-31-10-2007-n-10326/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-31-10-2007-n-10326/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2007 n.10326</a></p>
<p>Pres. Guerriero, est. Polidori Coop Baios – Impresa Lavoratori Portuali Di Baia s.c.p.l. a r.l., (Avv. S. Criscuolo ed E. De Vita) c. Regione Campania (Avv. L. Buondonno), Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Capitaneria di Porto di Napoli e l’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato),</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-31-10-2007-n-10326/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2007 n.10326</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-31-10-2007-n-10326/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2007 n.10326</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Guerriero, est. Polidori<br /> Coop Baios – Impresa Lavoratori Portuali Di Baia s.c.p.l. a r.l.,  (Avv. S. Criscuolo ed E. De Vita) c. Regione Campania (Avv. L. Buondonno), Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Capitaneria di Porto di Napoli e l’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato), la società Artinautica s.a.s. (Avv. F. Scotto), il Consorzio Nauticon (Avv. F. Scotto), Comune di Bacoli (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo di rispettare i principi dell&#8217;evidenza pubblica in tema di rilascio di concessioni demaniali marittime</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Legittimazione a ricorrere – Sussistenza – Individuazione – Fattispecie.</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Termine per proporre ricorso – Decorrenza – Individuazione.</p>
<p>3. Giustizia amministrativa – Termine per impugnare una delibera di Giunta Regionale – Dies a quo &#8211; Per i soggetti contemplati nella delibera – Non coincide con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.</p>
<p>4. Autorizzazione e concessione – Concessione demaniale marittima – Disciplina – Individuazione.</p>
<p>5. Autorizzazione e concessione – Concessione demaniale marittima &#8211; Rilasciate per finalità imprenditoriali – Obbligo di osservare i principi dell’evidenza pubblica – Sussiste – Ragioni.</p>
<p>6. Giustizia amministrativa – Obbligo di preventiva disamina del ricorso incidentale – Casi in cui sussiste – Individuazione.</p>
<p>7. Giustizia amministrativa – Ricorso incidentale – Impugnativa di provvedimenti non correlati a quelli impugnati dal ricorrente principale – Inammissibilità – Va dichiarata.</p>
<p>8. Giustizia amministrativa – Ricorso incidentale – Termine per il deposito – E’ di dieci giorni decorrenti dall’ultima notifica – Mancato rispetto – Inammissibilità – Va dichiarata.</p>
<p>9. Giustizia amministrativa – Risarcimento dei danni – In caso di annullamento di provvedimento di affidamento diretto di concessione demaniale marittima – Non può essere riconosciuto – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La legittimazione a ricorrere avverso un provvedimento amministrativo deriva dalla titolarità di una situazione giuridica sostanziale nei riguardi della quale la determinazione amministrativa impugnata è destinata a produrre effetti sfavorevoli e, pertanto, nel caso di impugnazione di una concessione demaniale è necessario che il ricorrente sia titolare di analogo rapporto concessorio già in atto in relazione alla stessa area oggetto del provvedimento gravato, ovvero che la sua pretesa al conseguimento dello stesso bene conferito al controinteressato risulti qualificata e formalizzata per effetto dell’instaurazione dell’apposito procedimento di comparazione tra le varie domande, previsto dall’art. 37 cod. nav.</p>
<p>2. Il termine per l’impugnazione di atti amministrativi generali che incidono in modo diretto sulla sfera giuridico-patrimoniale dei privati decorre dalla data in cui costoro ne conseguono sicura e piena conoscenza, in genere attraverso i relativi provvedimenti di applicazione, a nulla rilevando, ai fini della decorrenza di detto termine, che tali atti generali siano stati assoggettati ad una forma di pubblicazione da cui non derivi per legge la conoscenza legale da parte dei destinatari.</p>
<p>3. Il termine per l’impugnazione di una delibera di Giunta Regionale non decorre dalla pubblicazione sul bollettino regionale per i soggetti che nella delibera sono direttamente contemplati (per i quali  l’art. 2 del regio decreto n. 642/1907, richiede la comunicazione individuale ovvero la piena conoscenza comunque acquisita).</p>
<p>4. In attuazione dell’art. 823 cod. civ., secondo il quale i beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano, l’art. 36, comma 1, cod. nav. prevede che l’amministrazione, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, possa rilasciare concessioni aventi ad oggetto l’occupazione e l’uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo; il successivo art. 37, comma 1, cod. nav. dispone che, nel caso di più domande di concessione, sia preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell’Amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico, mentre l’art. 18, comma 1, del D.P.R. 5 febbraio 1952, n. 328 (regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione) prevede espressamente l’obbligo della pubblicazione della domanda,  laddove si tratti di concessioni di particolare importanza per l’entità o per lo scopo, e specifica le modalità di pubblicazione della stessa.</p>
<p>5. Le concessioni di aree demaniali marittime rilasciate per finalità imprenditoriali devono essere sempre sottoposte ai principi dell’evidenza pubblica e l’Amministrazione deve adottare specifiche misure volte a garantire un effettivo confronto concorrenziale (quali, ad esempio, forme idonee di pubblicità o di comunicazione rivolte ai soggetti potenzialmente interessati a partecipare alla procedura, dei quali l’Amministrazione sia a conoscenza) e tanto sia nell’ipotesi in cui il relativo procedimento abbia inizio per volontà dell’Amministrazione, sia nel caso in cui sia avviato a seguito di una specifica richiesta proveniente da uno dei soggetti interessati all’utilizzo del bene, dal momento che la scelta del concessionario incontra i limiti indicati dalle norme del Trattato dell’Unione Europea in materia di libera prestazione di servizi e dai principi generali del diritto comunitario in materia di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento.</p>
<p>6. Il principio secondo cui ricorso incidentale deve essere esaminato dopo quello principale e solo in caso di riconosciuta ed astratta fondatezza di quest’ultimo, operando di regola come un’eccezione processuale in senso tecnico, subisce una deroga nel caso in cui sia stato proposto un ricorso incidentale tendente a paralizzare l’azione principale per ragioni di ordine processuale, dovendo il giudice dare la precedenza alle questioni sollevate dal ricorrente incidentale che abbiano priorità logica su quelle sollevate dal ricorrente principale,  ossia alle questioni che incidono sull’esistenza dell’interesse a ricorrere del ricorrente principale, perché tali questioni, pur profilandosi come questioni di merito, producono effetti sull’esistenza di una condizione dell’azione, e quindi su una questione di rito.</p>
<p>7. E’ ammessa la possibilità di impugnare, con il ricorso incidentale, provvedimenti diversi rispetto a quelli investiti del gravame principale, purché correlati alla vicenda sostanziale in contestazione, con la conseguenza che deve essere dichiarato inammissibile il ricorso incidentale con cui siano impugnati provvedimenti che non abbiano alcun rapporto di connessione con quelli impugnati in via principale.</p>
<p>8. Secondo l’art. 37, comma 3, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (applicabile nei giudizi innanzi ai T.A.R. in forza del rinvio disposto dall’art. 22 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034), il deposito del ricorso incidentale deve essere effettuato nel termine decadenziale di dieci giorni, che deve essere computato a decorrere dal giorno dell’ultima notifica, a pena di inammissibilità dell’impugnativa.</p>
<p>9. Nei casi di accoglimento di ricorsi proposti avverso un illegittimo affidamento diretto, non è risarcibile il danno derivante dalla lesione dell’interesse legittimo perché l’attribuzione del bene della vita (consistente nell’affidamento di un bene demaniale o di un servizio) spetta solo al partecipante che risulti vittorioso all’esito  della procedura concorsuale, e costui ben potrebbe essere un soggetto diverso dal ricorrente che ha ottenuto l’annullamento del provvedimento di affidamento diretto, e nemmeno può ipotizzarsi lo svolgimento della c.d. gara virtuale, stante l’impossibilità di conoscere il numero e l’identità dei soggetti interessati a partecipare alla suddetta procedura concorsuale, sicché risulta pressoché preclusa anche la possibilità di riconoscere un eventuale risarcimento per perdita di chance.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
Sede Napoli, Sezione settima</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
con l’intervento dei signori Magistrati:<br />
Francesco Guerriero	                    &#8211;     	Presidente<br />	<br />
Arcangelo Monaciliuni                    &#8211;        	Consigliere<br />	<br />
Carlo Polidori				&#8211;	Referendario &#8211; estensore<br />	<br />
ha pronunciato  la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sui  seguenti ricorsi riuniti:<br />
–  <b>n. 9055/2002</b>, proposto dalla COOP BAIOS – IMPRESA LAVORATORI PORTUALI DI BAIA s.c.p.l. a r.l., in persona del legale rappresentante, signor Antonio Pelliccia, rappresentato e difeso, per mandato a margine del ricorso, dagli avvocati Sabato Criscuolo ed Ennio De Vita, con i  quali è  elettivamente domiciliato in Napoli, via Duomo n. 61, presso l’Avvocato Biagio Matera,<br />
<P ALIGN=CENTER>CONTRO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
&#8211; la Regione Campania, in persona del presidente della Giunta Regionale <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso, dall’avvocato Lidia Buondonno, con la quale è  elettivamente domiciliato in Napoli, via S. Lucia n. 81;<br />
&#8211; il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Capitaneria di Porto di Napoli e l’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli, in persona dei legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stat<br />
&#8211; la società Artinautica s.a.s., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, signor Francesco Coppola, rappresentato e difeso dall’avvocato Ferdinando Scotto, con il  quale è  elettivamente domiciliata in Napoli, viale F. Caracciolo n. 15;<br
<P ALIGN=CENTER>PER L’ANNULLAMENTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
&#8211; dell’autorizzazione n. 15 in data 8 agosto 2002, rilasciata dal Settore Demanio Marittimo della Regione Campania in favore della società Artinautica s.a.s., per l’installazione di pontili galleggianti da adibire ad ormeggio di unità da diporto nel Comun<br />
&#8211; della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 3194 del 5 luglio 2002, con la quale sono state impartite direttive per l’assegnazione degli specchi d’acqua nel porto di Baia, nella parte in cui prevede il rilascio di autorizzazioni stagionali “<br />
&#8211; della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 2000 del 17 maggio 2002, con la quale sono stati impartiti indirizzi operativi per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni demaniali,<br />
&#8211; del parere n. 273 del 1° agosto 2002 espresso dall’Autorità marittima,<br />
&#8211; degli atti istruttori del procedimento relativo all’autorizzazione n. 15 in data 8 agosto 2002,<br />
&#8211; di tutti gli altri atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, nonché<br />
<P ALIGN=CENTER>PER LA CONDANNA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
dell’Amministrazione al risarcimento dei danni cagionati dall’adozione del provvedimento impugnato;<br />
–  <b>n. 9056/2002</b>, proposto dalla COOP BAIOS – IMPRESA LAVORATORI PORTUALI DI BAIA s.c.p.l. a r.l., in persona del legale rappresentante, signor Antonio Pelliccia, rappresentato e difeso, per mandato a margine del ricorso, dagli avvocati Sabato Criscuolo ed Ennio De Vita, con i  quali è  elettivamente domiciliato in Napoli, via Duomo n. 61, presso l’Avvocato Biagio Matera,<br />
<P ALIGN=CENTER>CONTRO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
&#8211; la Regione Campania, in persona del presidente della Giunta Regionale <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso, dall’avvocato Lidia Buondonno, con la  quale è  elettivamente domiciliato in Napoli, via S. Lucia n. 81;<br />
&#8211; il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Capitaneria di Porto di Napoli e l’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli, in persona dei legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stat<br />
&#8211; il consorzio Nauticon, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, signor Jacobsthal Giovanni, rappresentato e difeso dall’avvocato Ferdinando Scotto, con il  quale è  elettivamente domiciliato in Napoli, viale F. Caracciolo n. 15;<br />
<P ALIGN=CENTER>PER L’ANNULLAMENTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
&#8211; dell’autorizzazione n. 16 in data 8 agosto 2002, rilasciata dal Settore Demanio Marittimo della Regione Campania in favore del consorzio Nauticon, per l’installazione di pontili galleggianti da adibire ad ormeggio di unità da diporto nel Comune di Bacol<br />
&#8211; della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 3194 del 5 luglio 2002, con la quale sono state impartite direttive per l’assegnazione degli specchi d’acqua nel porto di Baia, nella parte in cui prevede il rilascio di autorizzazioni stagionali “<br />
&#8211; della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 2000 del 17 maggio 2002, con la quale sono stati impartiti indirizzi operativi per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni demaniali,<br />
&#8211; del parere n. 273 del 1° agosto 2002 espresso dall’Autorità marittima,<br />
&#8211; degli atti istruttori del procedimento relativo all’autorizzazione n. 15 in data 8 agosto 2002,<br />
&#8211; di tutti gli altri atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, nonché<br />
<P ALIGN=CENTER>PER LA CONDANNA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
dell’Amministrazione al risarcimento dei danni cagionati dall’adozione del provvedimento impugnato;<br />
–  <b>n. 9097/2003</b>, proposto dalla COOP BAIOS – IMPRESA LAVORATORI PORTUALI DI BAIA s.c.p.l. a r.l., in persona del legale rappresentante, signor Antonio Pelliccia, rappresentato e difeso, per mandato a margine del ricorso, dagli avvocati Sabato Criscuolo ed Ennio De Vita, con i quali è  elettivamente domiciliato in Napoli, via Duomo n. 61, presso l’Avvocato Biagio Matera,<br />
<P ALIGN=CENTER>CONTRO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
&#8211; la Regione Campania, in persona del presidente della Giunta Regionale <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso, dall’avvocato Raffaele Chianese, con il quale è  elettivamente domiciliato in Napoli, via S. Lucia n. 81;<br />
&#8211; il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Soprintendenza per i beni archeologici delle Province di Napoli e Caserta, la Capitaneria di Porto di Napoli e l’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli, in persona dei legali rappresentanti <i>p<br />
&#8211; la società Artinautica s.a.s., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, signor Giuseppe Ciro Coppola, rappresentato e difeso dall’avvocato Ferdinando Scotto, con il  quale è  elettivamente domiciliato in Napoli, viale F. Caracciolo n. 15<br />
&#8211; il Comune di Bacoli, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, non costituito in giudizio;<br />
<P ALIGN=CENTER>PER L’ANNULLAMENTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
&#8211; dell’autorizzazione n. 229 in data 31 luglio 2003, rilasciata dal Settore Demanio Marittimo della Regione Campania, in favore della società Artinautica s.a.s., per l’installazione di pontili galleggianti da adibire ad ormeggio di unità da diporto nel Co<br />
&#8211; della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 2003 del 30 maggio 2003, con la quale sono stati impartiti indirizzi operativi per l’assegnazione degli specchi d’acqua nel porto di Baia, nella parte in cui prevede il rilascio di autorizzazioni s<br />
&#8211; di tutti i provvedimenti posti a fondamento della predetta delibera n. 2003 del 30 maggio 2003, ivi comprese le delibere della Giunta Regionale della Campania n. 2000 del 17 maggio 2002 e n. 3194 del 5 luglio 2002 ed  il verbale della conferenza di serv<br />
&#8211; di tutti gli altri atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, ivi compresa la nota n. 317113 del 30 giugno 2003 del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale della Campania, nonché<br />
<P ALIGN=CENTER>PER LA CONDANNA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
dell’Amministrazione al risarcimento dei danni cagionati dall’adozione del provvedimento impugnato;<br />
–  <b>n. 9098/2003</b>, proposto dalla COOP BAIOS – IMPRESA LAVORATORI PORTUALI DI BAIA s.c.p.l. a r.l., in persona del legale rappresentante, signor Antonio Pelliccia, rappresentato e difeso, per mandato a margine del ricorso, dagli avvocati Sabato Criscuolo ed Ennio De Vita, con i  quali è  elettivamente domiciliato in Napoli, via Duomo n. 61, presso l’Avvocato Biagio Matera,<br />
<P ALIGN=CENTER>CONTRO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
&#8211; la Regione Campania, in persona del presidente della Giunta Regionale <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso, dall’avvocato Raffaele Chianese, con il quale è  elettivamente domiciliato in Napoli, via S. Lucia n. 81;<br />
&#8211; il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Soprintendenza per i beni archeologici delle Province di Napoli e Caserta, la Capitaneria di Porto di Napoli e l’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli, in persona dei legali rappresentanti <i>p<br />
&#8211; il consorzio Nauticon, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, signor Jacobsthal Giovanni, rappresentato e difeso dall’avvocato Ferdinando Scotto, con il  quale è  elettivamente domiciliato in Napoli, viale F. Caracciolo n. 15;<br />
&#8211; il Comune di Bacoli, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, non costituito in giudizio;<br />
<P ALIGN=CENTER>PER L’ANNULLAMENTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
&#8211; dell’autorizzazione n. 227 in data 31 luglio 2003, rilasciata dal Settore Demanio Marittimo della Regione Campania in favore del consorzio Nauticon, per l’installazione di pontili galleggianti da adibire ad ormeggio di unità da diporto nel Comune di Bac<br />
&#8211; della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 2003 del 30 maggio 2003, con la quale sono stati impartiti indirizzi operativi per l’assegnazione degli specchi d’acqua nel porto di Baia, nella parte in cui prevede il rilascio di autorizzazioni s<br />
&#8211; di tutti i provvedimenti posti a fondamento della predetta delibera n. 2003 del 30 maggio 2003, ivi comprese le delibere della Giunta Regionale della Campania n. 2000 del 17 maggio 2002 e n. 3194 del 5 luglio 2002 ed  il verbale della conferenza di serv<br />
&#8211; di tutti gli altri atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, ivi compresa la nota n. 317113 del 30 giugno 2003 del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale della Campania, nonché<br />
<P ALIGN=CENTER>PER LA CONDANNA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
dell’Amministrazione al risarcimento dei danni cagionati dall’adozione del provvedimento impugnato;<br />
–  <b>n. 13764/2003</b>, proposto dal CONSORZIO NAUTICON, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, signor Domenico Bocchetti, e dalla società ARTINAUTICA s.a.s., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, signor Giuseppe Ciro Coppola, rappresentati e difesi, per mandato a margine del ricorso, dall’avvocato Ferdinando Scotto, con il  quale sono  elettivamente domiciliati in Napoli, viale F. Caracciolo n. 15;<br />
<P ALIGN=CENTER>CONTRO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
&#8211; la Regione Campania, in persona del presidente della Giunta Regionale <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso, dall’avvocato Guido Maria Talarico, con il quale è  elettivamente domiciliato in Napoli, via S. Lucia n. 81;<br />
&#8211; il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale è <i>ope legis</i> domiciliato alla via Diaz n. 11;<br
- la Coop Baios – Impresa Lavoratori Portuali Di Baia s.c.p.l. a r.l., in persona del legale rappresentante, signor Antonio Pelliccia, rappresentato e difeso, per mandato a margine del ricorso, dagli avvocati Sabato Criscuolo ed Ennio De Vita, con i  qual
<br />
<P ALIGN=CENTER>PER L’ANNULLAMENTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
&#8211; del decreto dirigenziale n. 1928 del 28 ottobre 2003, con il quale il Coordinatore dell’Area Generale Trasporti e Viabilità della Regione Campania ha dichiarato la decadenza parziale dei ricorrenti dalle autorizzazioni temporanee n. 227 e n. 229 in data<br />
&#8211; di tutti gli altri atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, ivi comprese le relazioni del Settore Demanio Marittimo in data 1° agosto 2003 e 3 settembre 2003, la nota n. 416871 dello stesso Settore e la relazione dell’Ufficio Marittimo di<br />
–  <b>n. 558/2004</b>, proposto dalla COOP BAIOS – IMPRESA LAVORATORI PORTUALI DI BAIA s.c.p.l. a r.l., in persona del legale rappresentante, signor Antonio Pelliccia, rappresentato e difeso, per mandato a margine del ricorso, dagli avvocati Sabato Criscuolo ed Ennio De Vita, con i  quali è  elettivamente domiciliato in Napoli, via Duomo n. 61, presso l’Avvocato Biagio Matera,<br />
<P ALIGN=CENTER>CONTRO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
&#8211; la Regione Campania, in persona del presidente della Giunta Regionale <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso, dall’avvocato Raffaele Chianese, con il  quale è  elettivamente domiciliato in Napoli, via S. Lucia n. 81;<br />
&#8211; il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Capitaneria di Porto di Napoli, in persona dei legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, non costituiti in giudizio;<br />
&#8211; la società Artinautica s.a.s., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, signor Giuseppe Ciro Coppola, rappresentato e difeso dall’avvocato Ferdinando Scotto, con il  quale è  elettivamente domiciliato in Napoli, viale F. Caracciolo n. 15<br />
&#8211; il consorzio Nauticon, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, signor Domenico Bocchetti, non costituito in giudizio;<br />
<P ALIGN=CENTER>PER L’ANNULLAMENTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
&#8211; del decreto dirigenziale n. 1928 del 28 ottobre 2003, con il quale il Coordinatore dell’Area Generale Trasporti e Viabilità della Regione Campania ha dichiarato la decadenza solo parziale del consorzio Nauticon e della società Artinautica s.a.s. dalle a<br />
&#8211; di tutti gli altri atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, ivi compresi la nota n. 2003 in data 11 novembre 2003, nonché<br />
<P ALIGN=CENTER>PER L’ACCERTAMENTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
della sussistenza dei presupposti per la declaratoria della integrale decadenza del consorzio Nauticon e della società Artinautica s.a.s. dalle autorizzazioni demaniali marittime n. 227 e n. 229 in data 31 luglio 2003,  nonchè dalle precedenti autorizzazioni demaniali n. 15/02  e n. 66/01 (rilasciate in favore della società Artinautica s.a.s.) e n. 16/02 e n. 60/01 (rilasciate in favore del consorzio Nauticon);<br />
–  <b>n. 11353/2004</b>, proposto dalla COOP BAIOS – IMPRESA LAVORATORI PORTUALI DI BAIA s.c.p.l. a r.l., in persona del legale rappresentante, signor Antonio Pelliccia, rappresentato e difeso, per mandato a margine del ricorso, dagli avvocati Sabato Criscuolo ed Ennio De Vita, con i  quali è  elettivamente domiciliato in Napoli, via Duomo n. 61, presso l’Avvocato Biagio Matera,<br />
<P ALIGN=CENTER>CONTRO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
&#8211; la Regione Campania, in persona del presidente della Giunta Regionale <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso, dall’avvocato Tiziana Monti, con la quale è elettivamente domiciliato in Napoli, via S. Lucia n. 81;<br />
&#8211; il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Soprintendenza per i beni archeologici delle Province di Napoli e Caserta, la Capitaneria di Porto di Napoli, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli, l’Agenzia del Demanio &#8211; filiale di Napoli- la società Artinautica s.a.s., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, signor Giuseppe Ciro Coppola, rappresentato e difeso dall’avvocato Ferdinando Scotto, con il  quale è  elettivamente domiciliato in Napoli, viale F. Caracciolo n. 15<br />
<P ALIGN=CENTER>PER L’ANNULLAMENTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
&#8211; dell’autorizzazione n. 126 in data 12 luglio 2004, rilasciata dal Settore Demanio Marittimo della Regione Campania per l’anno 2004, in favore della società Artinautica s.a.s., per l’installazione di pontili galleggianti da adibire ad ormeggio di unità d<br />
&#8211; della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 681 del 12 luglio 2004, con la quale sono stati impartiti indirizzi operativi per l’assegnazione degli specchi d’acqua nel porto di Baia, nella parte in cui prevede il rilascio di autorizzazioni st<br />
&#8211; di tutti i provvedimenti posti a fondamento della predetta autorizzazione e della delibera n. 681 del 12 luglio 2004, ivi comprese la precedente autorizzazione n. 229/03, le precedenti delibere della Giunta Regionale della Campania n. 2000 del 17 maggio<br />
<P ALIGN=CENTER>PER LA CONDANNA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
dell’Amministrazione al risarcimento dei danni cagionati dall’adozione del provvedimento impugnato;<br />
–  <b>n. 11356/2004</b>, proposto dalla COOP BAIOS – IMPRESA LAVORATORI PORTUALI DI BAIA s.c.p.l. a r.l., in persona del legale rappresentante, signor Antonio Pelliccia, rappresentato e difeso, per mandato a margine del ricorso, dagli avvocati Sabato Criscuolo ed Ennio De Vita, con i  quali è  elettivamente domiciliato in Napoli, via Duomo n. 61, presso l’Avvocato Biagio Matera,<br />
<P ALIGN=CENTER>CONTRO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
&#8211; la Regione Campania, in persona del presidente della Giunta Regionale <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso, dall’avvocato Tiziana Monti, con la quale è  elettivamente domiciliato in Napoli, via S. Lucia n. 81;<br />
&#8211; il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Soprintendenza per i beni archeologici delle Province di Napoli e Caserta, la Capitaneria di Porto di Napoli, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli, l’Agenzia del Demanio &#8211; filiale di Napoli- il consorzio Nauticon, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, signor Domenico Bocchetti, rappresentato e difeso dall’avvocato Ferdinando Scotto, con il  quale è  elettivamente domiciliato in Napoli, viale F. Caracciolo n. 15;<br />
<P ALIGN=CENTER>PER L’ANNULLAMENTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
&#8211; dell’autorizzazione n. 127 in data 12 luglio 2004, rilasciata dal Settore Demanio Marittimo della Regione Campania per l’anno 2004, in favore consorzio Nauticon, per l’installazione di pontili galleggianti da adibire ad ormeggio di unità da diporto nel- della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 681 del 12 luglio 2004, con la quale sono stati impartiti indirizzi operativi per l’assegnazione degli specchi d’acqua nel porto di Baia, nella parte in cui prevede il rilascio di autorizzazioni st<br />
&#8211; di tutti i provvedimenti posti a fondamento della predetta autorizzazione e della delibera n. 681 del 12 luglio 2004, ivi comprese la precedente autorizzazione n. 229/03, le precedenti delibere della Giunta Regionale della Campania n. 2000 del 17 maggio<br />
<P ALIGN=CENTER>PER LA CONDANNA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
dell’Amministrazione al risarcimento dei danni cagionati dall’adozione del provvedimento impugnato;</p>
<p>Visti i ricorsi con il relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti e dei controinteressati;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore il Referendario Carlo Polidori;<br />
Udite alla pubblica udienza del 10 ottobre 2007 le parti presenti come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
1.</b>	Con i ricorsi n. 9055/2002 e 9056/2002, entrambi notificati in data 6 settembre 2002 e depositati in data 20 settembre 2002,  la cooperativa Baios ha impugnato le autorizzazioni demaniali n. 15 e n. 16 in data 8 agosto 2002, rilasciate dal Settore Demanio Marittimo della Regione Campania per l’anno 2002 (con scadenza 30 settembre 2002), in favore della società Artinautica s.a.s. e del consorzio Nauticon, per l’installazione di pontili galleggianti da adibire ad ormeggio di unità da diporto nel porto di Baia, nonché tutti gli atti presupposti, ivi compresa la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 3194 del 5 luglio 2002, con la quale sono state impartite direttive per l’assegnazione degli specchi d’acqua nel porto di Baia, nella parte in cui prevede il rilascio di autorizzazioni stagionali ai “soggetti che hanno utilizzato gli specchi acquei nel porto di Baia nel corso della precedente stagione estiva” e dispone l’assegnazione alla cooperativa ricorrente dello stesso specchio d’acqua già concesso nel 2001, anziché dell’intero specchio d’acqua corrispondente al lotto C dalla stessa richiesto.<br />	<br />
La cooperativa Baios, nel ricostruire le complesse vicende in cui si inseriscono i provvedimenti impugnati,  riferisce innanzi tutto che, a seguito del trasferimento alle Regioni delle competenze in materia di rilascio delle concessioni demaniali, la Regione Campania nel 2002 è succeduta alla Capitaneria di Porto di Napoli nel procedimento in corso per il rilascio delle concessioni di specchi acquei nel porto di Baia (destinati all’installazione di pontili galleggianti da adibire ad ormeggio di unità da diporto),  nell’ambito del quale la predetta cooperativa aveva richiesto l’assegnazione dell’intero lotto C.<br />
Rappresenta inoltre che le concessioni stagionali n. 60/01 e 66/01, rilasciate dalla Capitaneria di Porto di Napoli per l’anno 2001 in favore del consorzio Nauticon e della società Artinautica ed aventi ad oggetto l’occupazione di due specchi acquei ricompresi nel medesimo lotto C, sono state annullate in sede di ricorso gerarchico per violazione dell’art. 18 del D.P.R. 5 febbraio 1952, n. 328 (regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione).<br />
Ciononostante la Regione Campania, dopo aver inizialmente stabilito con la delibera n. 2000 del 17 maggio 2002 (relativa a tutti i porti della Campania) di procedere al rinnovo delle sole concessioni scadute il 31 dicembre 2001, con la successiva delibera n. 3194 del 5 luglio 2002 (relativa al solo porto di Baia) ha adottato un ulteriore atto d’indirizzo che prevede (nelle more dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica volta alla valutazione comparativa delle domande per il rilascio delle concessioni pluriennali), oltre al rinnovo delle concessioni stagionali rilasciate per l’anno 2001 in favore della cooperativa ricorrente e degli altri due operatori storici del porto di Baia (la società Servizi Ausiliari Marittimi Ormeggi e Pilotaggio s.a.s. e l’Agenzia Spedizionieri Doganali di Gennaro Ramazio), anche l’annullamento di tutte le concessioni rilasciate nel 2001 in assenza della procedura prevista dal citato art. 18 del D.P.R. 5 febbraio 1952, n. 328, ed il rilascio di “autorizzazioni provvisorie” con scadenza 30 settembre 2002 in favore di tutti i “soggetti che hanno utilizzato gli specchi acquei nel porto di Baia nel corso della precedente stagione estiva” (ivi compresi la società Artinautica s.a.s. ed il consorzio Nauticon), invocando a supporto di tale di quest’ultima decisione generiche “esigenze di ordine pubblico, nonché di interesse pubblico alla fruizione dei servizi turistici”. <br />
Quindi, in attuazione della delibera n. 3194 del 5 luglio 2002, sono state rilasciate in favore della società Artinautica s.a.s. e del consorzio Nauticon le autorizzazioni provvisorie n. 15 e n. 16 in data 8 agosto 2002, aventi ad oggetto gli stessi specchi d’acqua di fatto occupati nel 2001, omettendo di considerare &#8211; secondo la prospettazione della ricorrente &#8211; che i titoli legittimanti tali occupazioni erano stati annullati in sede di ricorso gerarchico e che la cooperativa Baios, nelle more della definizione del procedimento per il rilascio delle concessioni pluriennali, aveva richiesto l’assegnazione dell’intero lotto C per la stagione estiva 2002.<br />
Con i ricorsi in esame viene quindi chiesto l’annullamento dei  provvedimenti impugnati deducendo i seguenti motivi.<br />
I)	<i>Violazione dell’art. 18 del D.P.R. 5 febbraio 1952, n. 328 (regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione) e degli articoli 36 e 37 cod. nav.; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per arbitrarietà, contraddittorietà, illogicità e sviamento; violazione dei principi generali in tema di concorrenza.  </i>La ricorrente deduce che l’assegnazione di specchi acquei in favore della società Artinautica s.a.s. e del consorzio Nauticon, oggetto delle autorizzazioni provvisorie n. 15 e n. 16 in data 8 agosto 2002, è avvenuta in violazione  dell’art. 18 del D.P.R. 5 febbraio 1952, n. 328, e dei principi generali in tema di concorrenza, perché è stata completamente omessa la fase di pubblicazione delle domande presentate dai soggetti assegnatari ed il conseguente confronto con le domande concorrenti, evidenziando altresì che trattasi della stessa violazione che ha determinato l’annullamento in sede di ricorso gerarchico delle concessioni stagionali n. 66/01 e n. 60/01, in precedenza rilasciate dalla Capitaneria di Porto di Napoli in favore della società Artinautica s.a.s. e del consorzio Nauticon.<br />	<br />
 II)	<i>Violazione degli articoli 36 e 37 cod. nav. e dell’art. 3 della legge n. 241/1990; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per arbitrarietà, difetto assoluto di motivazione, illogicità e sviamento; violazione dei principi generali in tema di concorrenza.	</i>Anche la presente censura è incentrata sull’illegittimità della assegnazione diretta degli specchi acquei in favore della società Artinautica s.a.s. e del consorzio Nauticon. Infatti la ricorrente ribadisce che, nelle more della definizione del procedimento per il rilascio delle concessioni pluriennali, con atto di diffida del 9 aprile 2002 aveva richiesto l’assegnazione dell’intero lotto C per la stagione estiva 2002, sicché risulta violato l’art. 37 cod. nav. perché tale richiesta non è stata affatto esaminata.<br />	<br />
III)	<i>Violazione degli articoli 36 e 37 cod. nav., dell’art. 8 del D.P.R. 5 febbraio 1952, n. 328 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per arbitrarietà, difetto assoluto di motivazione, illogicità e sviamento; violazione dei principi generali in tema di concorrenza; violazione dell’obbligo di conformarsi alle decisioni amministrative assunte in sede di ricorso gerarchico.</i>	La presente censura riguarda la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 3194 del 5 luglio 2002, nella parte in cui prevede il rilascio di autorizzazioni stagionali a favore di tutti “soggetti che hanno utilizzato gli specchi acquei nel porto di Baia nel corso della precedente stagione estiva”. Secondo la ricorrente tale delibera è palesemente viziata per sviamento perché la Regione, non potendo procedere al rinnovo delle concessioni stagionali n. 66/01 e n. 60/01, precluso dall’annullamento delle concessioni  stesse in sede di ricorso gerarchico, ha “simulato” un procedimento di annullamento di annullamento d’ufficio di tutte le altre concessioni stagionali rilasciate per il 2001 e che risultavano affette dallo stesso vizio che aveva determinato l’annullamento delle concessioni n. 66/01 e 60/01 (ossia la violazione  dell’art. 18 del D.P.R. 5 febbraio 1952, n. 328), al solo fine di creare i presupposti per il rilascio di nuove concessioni stagionali in favore di tutti i soggetti che nel 2001 avevano “di fatto” utilizzato gli specchi acquei nel porto di Baia. <br />	<br />
Tale sviamento &#8211; del quale si trae conferma dal fatto che nelle premesse della predetta delibera sono citate le concessioni n. 66/01 e 60/01, ma non i provvedimenti di annullamento delle stesse, nonché dalla stessa denominazione dei provvedimenti rilasciati in favore della società Artinautica s.a.s. e del consorzio Nauticon per l’anno 2002, che la Regione qualifica come “autorizzazioni”, pur essendo le stesse identiche alla “concessione” rilasciata alla ricorrente &#8211; appare  ancor più grave, secondo la cooperativa ricorrente, se si considera che l’Amministrazione al fine di eludere i provvedimenti assunti in sede di ricorso gerarchico ha adottato un tipo di provvedimento (l’autorizzazione provvisoria) estraneo al novero degli atti tassativamente previsti dal codice della navigazione per costituire diritti a favore di terzi su beni del demanio marittimo.<br />
IV)	<i>Violazione degli articoli 36 e 37 cod. nav. e dell’art. 3 della legge n. 241/1990; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per arbitrarietà, difetto assoluto di motivazione, illogicità e sviamento.  </i>Anche la presente censura riguarda la delibera n. 3194 del 5 luglio 2002. Infatti la ricorrente lamenta che la decisione di procedere al rilascio di autorizzazioni stagionali è motivata soltanto attraverso un generico e stereotipo riferimento  ad  “esigenze di ordine pubblico, nonché di interesse pubblico alla fruizione dei servizi turistici”.<br />	<br />
V)	<i>Violazione degli articoli 36 e 47, lett. a) ed f), cod. nav. e dell’art. 3 della legge n. 241/1990; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per arbitrarietà, difetto assoluto del presupposto e  di motivazione, illogicità e sviamento.</i>	La ricorrente deduce che, come si evince dalle allegate perizie a firma dell’ing. Raimondi, la società Artinautica s.a.s. ed il consorzio Nauticon non hanno provveduto all’esecuzione delle opere previste dalle concessioni n. 66/01 e 60/01. Pertanto l’inadempimento degli obblighi previsti da tali concessioni, che avrebbe dovuto condurre alla decadenza dei concessionari, preclude comunque il rilascio di nuove autorizzazioni stagionali.<br />	<br />
VI)	<i>Violazione dell’art. 36 cod. nav., dell’art. 8 del D.P.R. 5 febbraio 1952, n. 328, dell’art. 823 cod. civ. e dell’art. 3 della legge n. 241/1990; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per arbitrarietà, difetto assoluto di motivazione, illogicità e sviamento.  </i>La ricorrente lamenta in particolare la violazione e dell’art. 823 cod. civ.. e dell’art. 36 cod. nav., evidenziando che l’Amministrazione ha adottato un provvedimento atipico &#8211; l’autorizzazione demaniale provvisoria &#8211; estraneo al novero degli atti tassativamente previsti dal codice della navigazione per costituire diritti a favore di terzi su beni del demanio marittimo.<br />	<br />
VII)	<i>Violazione dell’art. 12 del D.P.R. 5 febbraio 1952, n. 328; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per arbitrarietà, difetto assoluto di motivazione, illogicità e sviamento; incompetenza.  </i>La ricorrente si duole del fatto che, ai fini del rilascio delle autorizzazioni impugnate, non sia stato preventivamente acquisito il parere tecnico del Genio civile sul posizionamento del pontile di 130 metri, evidenziando che le valutazioni tecniche oggetto di tale  parere non possono comunque ritenersi validamente espresse nei pareri della Capitaneria di Porto richiamati nelle premesse delle predette autorizzazioni.<br />	<br />
VIII)	<i>Violazione degli articoli 21, 23 e 24 del D. Lgs. n. 490/1999; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per arbitrarietà, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, illogicità e sviamento.</i><b>  </b>La ricorrente si duole infine del fatto che ai fini del rilascio delle autorizzazioni impugnate non sia stato preventivamente acquisito il nulla osta della Soprintendenza archeologica sulla realizzazione del pontile di 130 metri, evidenziando che tale realizzazione richiede l’allocazione di numerosi corpi morti e relative catenarie in una zona di rilevante interesse archeologico.<br />	<br />
<b>2.</b>	Sia nel giudizio introdotto con il riscorso n. 9055/2002, sia in quello introdotto con il ricorso<b> </b>n. 9056/2002 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Capitaneria di Porto di Napoli si sono costituiti in giudizio in data 3 ottobre 2002 per resistere al ricorso. La Regione Campania a sua volta si è costituita in giudizio in data 3 dicembre 2002 ed ha depositato una memoria difensiva in data 25 marzo 2005, con la quale è stata, tra l’altro, eccepita l’improcedibilità dei predetti ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse, avendo gli stessi ad oggetto provvedimenti oramai divenuti inefficaci.<br />	<br />
Inoltre in entrambi i giudizi i  controinteressati Artinautica s.a.s. e consorzio Nauticon, nel costituirsi con memorie notificate in data 31 ottobre 2002 e depositate in data 8 novembre 2002, hanno proposto ricorso incidentale denunciando ulteriori profili di illegittimità dei provvedimenti impugnati dalla Cooperativa Baios. In particolare i controinteressati, nella denegata ipotesi di accoglimento dei riscorsi n. 9055/2002, e <b> </b>n. 9056/2002, chiedono l’annullamento della delibera n. 3194 del 5 luglio 2002 per i seguenti motivi.<br />
<i>Violazione dell’art.  37 cod. nav., dell’art. 8 del D.P.R. 5 febbraio 1952, n. 328 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per difetto di motivazione e irragionevolezza.  </i>Secondo i controinteressati la delibera n. 3194 del 5 luglio 2002 è illegittima nella parte in cui prevede il rinnovo per la stagione 2002 delle concessioni stagionali rilasciate in favore della cooperativa Baios e degli altri due operatori storici del porto di Baia per la stagione 2001. Infatti l’annullamento (in sede gerarchica) delle concessioni stagionali n. 60/01 e 66/01 e (in autotutela)  di tutte le altre concessioni stagionali rilasciate per il 2001 avrebbe dovuto determinare anche l’annullamento della concessione stagionale rilasciata in favore della cooperativa Baios per l’anno 2001 e, quindi, l’Amministrazione avrebbe dovuto   procedere alla comparazione della richiesta presentata dalla Baios con le richieste  a suo tempo presentate dagli altri concorrenti (ivi compresi il consorzio Nauticon e l’Artinautica s.a.s.) per lo specchio acqueo occupato dalla Baios nel 2001.<b><br />
3.	</b>Con i successivi ricorsi n. 9097/2003 e n. 90978/2003, entrambi notificati in data 30 agosto 2003 e depositati il 10 settembre 2003,  la cooperativa Baios ha impugnato le autorizzazioni demaniali n. 229 e n. 227 in data 31 luglio 2003, rilasciate dal Settore Demanio Marittimo della Regione Campania per l’anno 2003 (con scadenza 30 ottobre 2003) rispettivamente in favore della società Artinautica s.a.s. e del consorzio Nauticon, per l’installazione di pontili galleggianti da adibire ad ormeggio di unità da diporto nel porto di Baia , nonché tutti gli atti presupposti, ivi compresa la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 2003 del 30 maggio 2003, con la quale sono stati impartiti indirizzi operativi per l’assegnazione degli specchi d’acqua nel porto di Baia, nella parte in cui prevede il rilascio di autorizzazioni stagionali in favore dei soggetti precedentemente autorizzati.<br />	<br />
Dei  provvedimenti impugnati la cooperativa ricorrente chiede l’annullamento per i seguenti motivi.<br />
I)	<i>Violazione degli articoli 36 e ss. cod. nav.,  degli articoli 8 e ss. e dell’art. 18  del D.P.R. 5 febbraio 1952, n. 328 (regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione) e dell’art. 3 della legge n. 241/1990; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per arbitrarietà, difetto assoluto di motivazione, illogicità, contraddittorietà e contrasto con la delibera n. 3194/2002, e sviamento; violazione dei principi generali in tema di concorrenza; violazione dell’obbligo di conformarsi alle decisioni amministrative assunte in sede di ricorso gerarchico.</i>  Secondo la ricorrente sia la delibera n. 2003 del 30 maggio 2003, sia le autorizzazioni demaniali n. 229 e n. 227 in data 31 luglio 2003 sono viziate per sviamento. Infatti l’Amministrazione &#8211; contraddicendo apertamente quanto deliberato con la delibera n. 3194/2002, ove era stata posta in evidenza la provvisorietà delle autorizzazioni stagionali rilasciate per la stagione 2002, prevedendo espressamente che tali autorizzazioni avrebbero avuto scadenza al 30 settembre 2002 e non sarebbero state ulteriormente rinnovate o prorogate &#8211; con i provvedimenti impugnati ha di fatto rinnovato anche per la stagione 2003 i titoli già illegittimamente rilasciati in favore della società Artinautica s.a.s. e del consorzio Nauticon per la stagione 2002. <br />	<br />
In tal modo l’Amministrazione non solo pone nuovamente sullo stesso piano soggetti titolari di concessioni scadute (come la cooperativa Baios) e soggetti titolari di concessioni annullate (come la società Artinautica s.a.s. ed il consorzio Nauticon), ma soprattutto persevera nel suo intento sviato di eludere i provvedimenti di annullamento delle concessioni n. 66/01 e 60/01 assunti in sede di ricorso gerarchico, attraverso l’adozione di un tipo di provvedimento (l’autorizzazione provvisoria) estraneo al novero degli atti tassativamente previsti dal codice della navigazione per costituire diritti a favore di terzi su beni del demanio marittimo.<br />
Inoltre la ricorrente si duole del fatto che l’assegnazione di specchi acquei in favore della società Artinautica s.a.s. e del consorzio Nauticon, oggetto delle autorizzazioni provvisorie n. 229 e n. 227 in data 31 luglio 2003, sia avvenuta in violazione  dell’art. 18 del D.P.R. 5 febbraio 1952, n. 328, e dell’art. 37 cod. nav., perché è stata nuovamente omessa la fase di pubblicazione delle domande presentate dai soggetti assegnatari ed il conseguente confronto con le domande concorrenti<br />
II)	<i>Violazione degli articoli 36 e 47, lett. a) ed f), cod. nav. e dell’art. 3 della legge n. 241/1990; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per arbitrarietà, difetto assoluto del presupposto e  di motivazione, illogicità e sviamento. </i>La presente censura è identica a quella dedotta con il quinto motivo dei ricorsi n. 9055/2002 e 9056/2002. Infatti la  ricorrente deduce nuovamente che né la società Artinautica s.a.s. ed né il consorzio Nauticon hanno provveduto all’esecuzione delle opere previste dalle concessioni n. 66/01 e 60/01.<i><br />	<br />
</i>III)	<i>Violazione degli articoli 36 e ss. cod. nav.,  dell’art. 8 e ss. del D.P.R. 5 febbraio 1952, n. 328, dell’art. 823 cod. civ. e dell’art. 3 della legge n. 241/1990; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per arbitrarietà, difetto assoluto di motivazione, illogicità, contraddittorietà e contrasto con la delibera n. 3194/2002, e sviamento. </i>La presente censura è identica a quella dedotta con il sesto motivo dei ricorsi n. 9055/2002 e 9056/2002. Infatti la ricorrente ribadisce che  l’autorizzazione demaniale provvisoria costituisce un provvedimento amministrativo atipico, estraneo al novero degli atti tassativamente previsti dal codice della navigazione per costituire diritti a favore di terzi su beni del demanio marittimo.<br />	<br />
<b>4.</b>	Sia nel giudizio introdotto con il riscorso n. 9097/2003, sia in quello introdotto con il ricorso<b> </b>n. 9098/2003 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è costituito in giudizio in data 24 settembre 2003 per resistere al ricorso. La Regione Campania a sua volta si è costituita in giudizio in data 16 marzo 2005 ed ha depositato una memoria difensiva in data 25 marzo 2005, con la quale è stata eccepita, tra l’altro, l’inammissibilità dei predetti ricorsi per carenza di legittimazione a ricorrere e l’improcedibilità degli stessi per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto aventi ad oggetto provvedimenti oramai divenuti inefficaci.<br />	<br />
Inoltre in entrambi i giudizi i  controinteressati Artinautica s.a.s. e consorzio Nauticon, nel costituirsi con memorie notificate in data 24 ottobre 2003 e depositate in data 4 ottobre 2003, hanno proposto ricorso incidentale denunciando ulteriori profili di illegittimità dei provvedimenti impugnati dalla cooperativa Baios. In particolare i controinteressati, nella denegata ipotesi di accoglimento dei riscorsi n. 9097/2003 e<b> </b>n. 9098/2003, chiedono l’annullamento della delibera n. 2003 del 30 maggio 2003, per i seguenti motivi.<br />
I)<i>	Violazione dell’art.  37 cod. nav., dell’art. 8 del D.P.R. 5 febbraio 1952, n. 328 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per difetto di motivazione e irragionevolezza.  </i>Secondo i controinteressati, avendo la delibera n. 2003 del 30 maggio 2003 previsto il rinnovo per la stagione 2003 delle autorizzazioni demaniali già rilasciate per la stagione 2002 in esecuzione della precedente delibera n. 3194 del 5 luglio 2002, i vizi di quest’ultima delibera (già denunciati con i ricorsi incidentali proposti nei giudizi introdotti con i ricorsi n. 9055/2002 e 9056/2002) inficiano inevitabilmente anche la predetta  delibera n. 2003 del 30 maggio 2003, in virtù del principio dell’invalidità derivata. Pertanto i controinteressati si dolgono nuovamente del fatto che l’Amministrazione, non avendo provveduto ad annullare anche la concessione stagionale rilasciata per l’anno 2001 in favore della cooperativa Baios,  neppure per la stagione 2003 abbia proceduto alla comparazione della richiesta presentata dalla Baios con le richieste a suo tempo presentate dagli altri concorrenti (ivi compresi il consorzio Nauticon e l’Artinautica s.a.s.) per lo specchio acqueo occupato dalla Baios nel 2001.<br />	<br />
II)<i>	Violazione del D.Lgs. n. 112/1998 e della legge n. 394/1991;  incompetenza. </i>Tale censura è incentrata sulla persistente competenza statale in materia di rilascio delle concessioni relative a beni demaniali ricompresi all’interno delle aree protette di cui alla legge n. 394/1991, tra le quali rientra anche il porto di Baia in virtù del Decreto del Ministro dell’Ambiente in data 7 agosto 2002.<br />	<br />
<b>5.	</b>Con il<b> </b>ricorso n. 13764/2003, notificato in data 4 dicembre 2003 e depositato in data 17 dicembre 2003, il consorzio Nauticon e la società Artinautica s.a.s. hanno impugnato il decreto dirigenziale n. 1928 del 28 ottobre 2003 &#8211; con il quale il Coordinatore dell’Area Generale Trasporti e Viabilità della Regione Campania ha dichiarato la decadenza parziale dei ricorrenti dalle suddette autorizzazioni temporanee n. 227 e n. 229 in data 31 luglio 2003 per violazione dell’art. 47, comma 1, lettere <i>a</i> (mancata esecuzione di opere prescritte nell’atto di concessione) ed  <i>f</i> (inadempienza agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o regolamenti) &#8211; chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi.<br />	<br />
I)	<i>Violazione e falsa applicazione dell’art. 47 cod. nav. e della legge n. 241/1990; violazione del giusto procedimento; violazione dell’art. 24 Cost.; violazione dei principi generali sull’esercizio del potere sanzionatorio; eccesso di potere per inesistenza dei presupposti in fatto ed in diritto, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, illogicità, sproporzione e irragionevolezza. </i>Tali censure sono incentrate sul difetto di istruttoria e sulla violazione delle garanzie procedimentali previste dalla legge n. 241/1990 e dall’art. 47 cod. nav. a tutela del soggetto nei confronti del quale è avviato il procedimento di decadenza da una concessione demaniale.<br />	<br />
II)	<i>Violazione e falsa applicazione degli articoli 47 e 48 cod. nav, dell’art. 26 del D.P.R. 5 febbraio 1952, n. 328, e della legge n. 241/1990; eccesso di potere per inesistenza dei presupposti in fatto ed in diritto, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, illogicità, irragionevolezza,  sproporzione e sviamento.</i> I ricorrenti si dolgono in particolare del fatto che l’Amministrazione, pur di addivenire alla declaratoria della decadenza dalle autorizzazioni prima della loro scadenza, non abbia consentito di accedere agli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti.<br />	<br />
III)	<i>Violazione  dell’art. 12 del D.P.R. 5 febbraio 1952, n. 328; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per difetto di istruttoria.</i> La presente censura è incentrata sull’omessa acquisizione del parere del Genio civile in relazione agli inadempimenti di carattere tecnico contestati ai ricorrenti.<br />	<br />
IV)	<i>Violazione e falsa applicazione degli articoli 47 e 48 cod. nav, dell’art. 26 del D.P.R. 5 febbraio 1952, n. 328, e della legge n. 241/1990; eccesso di potere per inesistenza dei presupposti in fatto ed in diritto, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, illogicità, sproporzione e irragionevolezza.</i> I ricorrenti contestano la sussistenza degli inadempimenti che hanno condotto alla declaratoria delle autorizzazioni in questione, evidenziando che hanno sempre prontamente e puntualmente ottemperato alle richieste dell’Amministrazione, intervenendo sui pontili al fine di renderli pienamente conformi agli elaborati progettuali ed alla normativa in materia di sicurezza.<br />	<br />
V)<i>	Violazione del D.Lgs. n. 112/1998 e della legge n. 394/1991;  incompetenza. </i>Tale censura è incentrata sulla persistente competenza statale in materia di concessioni relative a beni demaniali compresi all’interno delle aree protette di cui alla legge n. 394/1991, tra le quali rientra anche il porto di Baia in virtù del Decreto del Ministro dell’Ambiente in data 7 agosto 2002.<br />	<br />
<b>6.</b>	Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è costituito in giudizio in data 19 gennaio 2004 per resistere al ricorso. La Regione Campania a sua volta si è costituita in giudizio in data 1° aprile 2004 ed ha depositato una memoria difensiva in data 11 maggio 2007.<br />	<br />
La controinteressata Baios, nel costituirsi in giudizio con memoria notificata in data 7 gennaio 2004 e depositata in data 16 gennaio 2004, ha proposto ricorso incidentale denunciando i seguenti ulteriori profili di illegittimità del provvedimento impugnato con il<b> </b>ricorso n. 13764/2003.<br />
I)	<i>Violazione dell’art. 47 cod. nav.; violazione dei principi generali in tema di concessioni amministrative e di decadenza; violazione dei principi generali in tema di tipicità degli atti che determinano la cessazione dei rapporti concessori; eccesso di potere per arbitrarietà, difetto assoluto del presupposto, illogicità e sviamento. </i>La cooperativa Baios si duole del fatto che l’Amministrazione, in presenza degli accertati inadempimenti da parte del consorzio Nauticon e la società Artinautica s.a.s., invece di disporre la decadenza integrale dalle autorizzazioni agli stessi  rilasciate, abbia adottato un provvedimento atipico di decadenza parziale.<br />	<br />
II)	<i>Violazione dell’art. 47 cod. nav., anche in relazione all’art. 3 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per arbitrarietà, contraddittorietà, difetto assoluto di motivazione, illogicità e sviamento.</i> In via subordinata la cooperativa Baios deduce che l’Amministrazione non ha comunque specificato le ragioni che l’hanno indotta a disporre nei confronti del consorzio Nauticon e della società Artinautica s.a.s. la decadenza solo parziale dalle suddette autorizzazioni temporanee.<br />	<br />
III)	<i>Violazione dell’art. 47 cod. nav.; violazione dei principi generali in tema di concessioni amministrative e di decadenza; eccesso di potere per arbitrarietà, contraddittorietà, difetto assoluto di motivazione, illogicità e sviamento.</i> Anche la presente censura è incentrata sul fatto che l’Amministrazione, in presenza degli accertati inadempimenti che hanno fatto venir meno il rapporto fiduciario con il consorzio Nauticon e la società Artinautica s.a.s., non abbia disposto la decadenza integrale dalle autorizzazioni agli stessi  rilasciate.<br />	<br />
IV)	<i>Violazione dell’art. 47 cod. nav., anche in relazione all’art. 3 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di  motivazione, difetto del presupposto e sviamento.</i> La cooperativa Baios si duole del fatto che l’Amministrazione non abbia tenuto conto di tutti gli inadempimenti segnalati con l’esposto diffida del 29 agosto 2003.<br />	<br />
V)	<i>Violazione dell’art. 47 cod. nav.; violazione dei principi generali in tema di concessioni amministrative e di decadenza; eccesso di potere per sviamento.</i> La cooperativa Baios sostiene che l’Amministrazione, pur avendo adottato due distinte comunicazioni dell’avvio del procedimento nei confronti del consorzio Nauticon e della società Artinautica s.a.s., ha poi adottato un solo provvedimento di decadenza per contestare l’unica difformità comune si due concessionari, in modo da sminuire gli inadempimenti che avrebbero dovuto condurre alla decadenza integrale dalle predette concessioni.<br />	<br />
VI)	<i>Violazione dell’art. 47 cod. nav.; violazione dei principi generali in tema di concessioni amministrative e di decadenza; violazione dei principi generali in tema di tipicità degli atti che determinano la cessazione dei rapporti concessori; eccesso di potere per arbitrarietà, difetto assoluto del presupposto, illogicità e sviamento.</i> La cooperativa Baios si duole infine del fatto che la decadenza non sia stata dichiarata anche in relazione alle autorizzazioni rilasciate in favore del consorzio Nauticon e della società Artinautica s.a.s. per le stagioni 2001 e 2002, evidenziando che gli inadempimenti in contestazione risalgono al 2001.<i><br />	<br />
</i><b>7.</b>	Con il<b> </b>ricorso n. 558/2004, notificato in data 8 gennaio 2004 e depositato in data 16 gennaio 2004, la cooperativa Baios ha autonomamente impugnato il suddetto decreto dirigenziale n. 1928 del 28 ottobre 2003, a firma del Coordinatore dell’Area Generale Trasporti e Viabilità della Regione Campania, chiedendone l’annullamento per gli stessi motivi dedotti con il ricorso incidentale proposto nel giudizio introdotto con il ricorso n. 13764/2003.<br />	<br />
<b>8.</b>	La Regione Campania si è costituita in giudizio in data 16 marzo 2005 per resistere al ricorso ed ha depositato una memoria difensiva in data 25 marzo 2005.<br />	<br />
La controinteressata Artinautica s.a.s si è costituita in giudizio in data 22 gennaio 2004 per resistere al ricorso.<br />
<b>9.	</b>Infine con i ricorsi n. 11353/2004 e n. 11356/2004, entrambi notificati in data 29 settembre 2004 e depositati il 12 ottobre 2004,  la cooperativa Baios ha impugnato le autorizzazioni demaniali n. 126 e n. 127 in data 12 luglio 2004, rilasciate dal Settore Demanio Marittimo della Regione Campania per l’anno 2004, rispettivamente in favore della società Artinautica s.a.s. e del consorzio Nauticon, per l’installazione di pontili galleggianti da adibire ad ormeggio di unità da diporto nel porto di Baia, nonché tutti gli atti presupposti, ivi compresa la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 681 del 12 luglio 2004, con la quale sono stati impartiti indirizzi operativi per l’assegnazione degli specchi d’acqua nel porto di Baia, nella parte in cui prevede il rilascio di autorizzazioni stagionali anche in favore dei soggetti precedentemente autorizzati, ivi compresi la società Artinautica s.a.s. ed il consorzio Nauticon.<br />	<br />
Dei  provvedimenti impugnati la cooperativa ricorrente chiede l’annullamento per i seguenti motivi.<br />
I)	<i>Violazione degli articoli 36 e ss. cod. nav.,  degli articoli 8 e ss. e dell’art. 18  del D.P.R. 5 febbraio 1952, n. 328 (regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione) e dell’art. 3 della legge n. 241/1990; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per arbitrarietà, difetto assoluto di motivazione, illogicità, contraddittorietà e contrasto con la delibera n. 3194/2002, e sviamento; violazione dei principi generali in tema di concorrenza; violazione dell’obbligo di conformarsi alle decisioni amministrative assunte in sede di ricorso gerarchico.</i>  Secondo la ricorrente sia la delibera n. 681 del 12 luglio 2004, sia le autorizzazioni demaniali n. 126 e n. 127 in data 12 luglio 2004 sono viziate per sviamento. Infatti, come già accaduto nel 2003, l’Amministrazione &#8211; contraddicendo nuovamente quanto deliberato a suo tempo con la delibera n. 3194/2002, ove era stato espressamente previsto che le autorizzazioni rilasciate per la stagione 2002 avrebbero avuto scadenza al 30 settembre 2002 e non sarebbero state ulteriormente rinnovate o prorogate &#8211; con i provvedimenti impugnati ha di fatto rinnovato anche per la stagione 2004 i titoli già illegittimamente rilasciati in favore della società Artinautica s.a.s. e del consorzio Nauticon per le stagioni 2002 e 2003. <br />	<br />
In particolare la ricorrente evidenzia che l’Amministrazione nella delibera n. 681 del 12 luglio 2004 non opera più alcuna distinzione tra soggetti titolari di concessioni scadute (come la cooperativa Baios) e soggetti titolari di concessioni annullate (come la società Artinautica s.a.s. ed il consorzio Nauticon) e, soprattutto, persevera nel suo intento sviato di eludere l’intervenuto annullamento delle concessioni n. 66/01 e 60/01, attraverso l’adozione di un tipo di provvedimento (l’autorizzazione provvisoria) estraneo al novero degli atti tassativamente previsti dal codice della navigazione per costituire diritti a favore di terzi su beni del demanio marittimo.<br />
Inoltre la ricorrente si duole del fatto che l’assegnazione di specchi acquei in favore della società Artinautica s.a.s. e del consorzio Nauticon, oggetto delle suddette autorizzazioni n. 126 e n. 127 in data 12 luglio 2004, sia avvenuta in violazione  dell’art. 18 del D.P.R. 5 febbraio 1952, n. 328, e dell’art. 37 cod. nav., perché è stata nuovamente omessa la fase di pubblicazione delle domande presentate dai soggetti assegnatari ed il conseguente confronto con le domande concorrenti<br />
II)	<i>Violazione degli articoli 36 e 47, lett. a) ed f), cod. nav. e dell’art. 3 della legge n. 241/1990; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per arbitrarietà, difetto assoluto del presupposto e  di motivazione, illogicità e sviamento. </i>La cooperativa ricorrente oltre a ribadire gli inadempimenti della società Artinautica s.a.s. e del consorzio Nauticon agli obblighi previsti dalle rispettive autorizzazioni, si duole del fatto che l’Amministrazione non abbia tenuto alcun conto del provvedimento di decadenza disposto con il suddetto decreto dirigenziale n. 1928 del 28 ottobre 2003, che non risulta neppure citato nella delibera n. 681 del 12 luglio 2004, né nella motivazione delle autorizzazioni n. 126 e n. 127 del 12 luglio 2004.<i><br />	<br />
</i>III)	<i>Violazione degli articoli 36 e 47, lett. a) ed f), cod. nav. e dell’art. 3 della legge n. 241/1990; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per arbitrarietà, difetto assoluto del presupposto e  di motivazione, illogicità e sviamento. </i>In via subordinata la ricorrente deduce che, anche a voler ammettere il rinnovo dei titoli stagionali in favore della società Artinautica s.a.s. e del consorzio Nauticon anche per il 2004, tali titoli non potevano comunque riguardare anche la parte oggetto del suddetto provvedimento di decadenza.<br />	<br />
IV)	<i>Violazione degli articoli 36 e ss. cod. nav.,  dell’art. 8 e ss. del D.P.R. 5 febbraio 1952, n. 328, dell’art. 823 cod. civ. e dell’art. 3 della legge n. 241/1990; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per arbitrarietà, difetto assoluto di motivazione, illogicità e sviamento. </i>La presente censura è identica a quella dedotta con il sesto motivo dei ricorsi n. 9055/2002 e 9056/2002. Infatti la ricorrente ribadisce anche in questa sede che l’autorizzazione demaniale provvisoria costituisce un provvedimento amministrativo atipico, estraneo al novero degli atti tassativamente previsti dal codice della navigazione per costituire diritti a favore di terzi su beni del demanio marittimo.<br />	<br />
<b>10.	</b>Sia nel giudizio introdotto con il riscorso n. 11353/2004, sia in quello introdotto con il ricorso<b> </b>n. 11356/2004 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è costituito in giudizio in data 25 ottobre 2004 per resistere al ricorso. La Regione Campania a sua volta si è costituita in giudizio in data 17 marzo 2005 ed ha depositato una memoria difensiva in data 25 marzo 2005, con la quale è stata eccepita, tra l’altro, la tardività dell’impugnazione della delibera n. 681 del 12 luglio 2004 e la conseguente inammissibilità delle autorizzazioni n. 126 e n. 127 del 12 luglio 2004, nonché l’improcedibilità degli stessi per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto aventi ad oggetto provvedimenti oramai divenuti inefficaci.<br />	<br />
Inoltre in entrambi i giudizi i  controinteressati Artinautica s.a.s. e consorzio Nauticon, nel costituirsi con memorie notificate in data 17 novembre 2004 e depositate in data 30 novembre 2004, hanno proposto ricorso incidentale denunciando ulteriori profili di illegittimità dei provvedimenti impugnati dalla cooperativa Baios. In particolare i controinteressati, nella denegata ipotesi di accoglimento dei riscorsi n. 11353/2004 e n. 11356/2004, chiedono l’annullamento della delibera n. 681 del 12 luglio 2004, deducendo censure identiche a quelle oggetto dei ricorsi incidentali proposti nei giudizi introdotti con i ricorsi n. 9097/2003 e n. 90978/2003.<br />
<b>11.	</b>In relazione alle domande di risarcimento danni proposte con i ricorsi n. 9055/2002, n. 9056/2002, n. 9097/2003, n. 9098/2003, n. 11353/2004 e n. 11356/2004, la Cooperativa Baios in data 16 marzo 2005 ha depositato una relazione di consulenza, a firma del rag. D’Isanto, contenente una quantificazione dei ricavi che essa avrebbe conseguito se fosse stata assegnataria, per le stagioni 2002, 2003  e 2004, degli specchi acquei oggetto delle autorizzazioni stagionali rilasciate in favore della Artinautica s.a.s. e del consorzio Nauticon.<br />	<br />
	Da ultimo con memoria depositata in data 10 maggio 2007 la Cooperativa Baios ha rappresentato di avere tuttora interesse ad una decisione nel merito sui ricorsi dalla stessa proposti, ha illustrato le censure dedotte con tali ricorsi, ha eccepito l’inammissibilità di tutti i ricorsi incidentali proposti dalla Artinautica s.a.s. e dal consorzio Nauticon ed ha definitivamente quantificato in euro 136.162,74 i danni ad essa derivanti dalla mancata assegnazione degli specchi acquei oggetto delle autorizzazioni stagionali rilasciate in favore della Artinautica s.a.s. e del consorzio Nauticon per le stagioni 2002, 2003 e 2004.<br />	<br />
<b>12.</b>	In esecuzione dell’ordinanza collegiale istruttoria n. 375 in data 15 giugno 2007 il difensore della  Cooperativa Baios ha depositato la copia in suo possesso dell’istanza di prelievo relativa ai ricorsi n. 9055/2002, n. 9056/2002, n. 9097/2003, n. 9098/2003, n. 558/2004 n. 11353/2004 e n. 11356/2004.<br />	<br />
Con la successiva ordinanza istruttoria n. 506 in data 1° agosto 2007 il Collegio &#8211; avendo rilevato che dal timbro a secco apposto sull’istanza di prelievo in possesso del  difensore della  Cooperativa Baios tale istanza  risulta presentata in data 20 aprile 2005, ma sprovvista del prescritto numero di protocollo &#8211; ha  ordinato alla Segreteria della Sezione di effettuare ricerche presso la Segreteria Generale di questo Tribunale, al fine di accertare se dai registri in uso alla stessa risulti l’avvenuta presentazione dell’istanza di prelievo in questione, con attribuzione del numero di protocollo.<br />
	In esecuzione di tale ordinanza, il Direttore della Segreteria della VII Sezione ha depositato la nota n. 10/2007, in data 17 settembre 2007 dalla quale si evince che l’istanza di prelievo relativa ai predetti ricorsi è stata ritualmente presentata in data 20 aprile 2005, con attribuzione dei seguenti numeri di protocollo: n. 16132, n. 16133, n. 16134, n. 16135, n. 16136, n. 16137, n. 16139.<br />	<br />
<b>13.</b>	Alla pubblica udienza del 10 ottobre 2007 i ricorsi in epigrafe indicati sono stati chiamati e trattenuti per la decisione.<br />	<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p>1.	</b>In via preliminare<b> </b>si deve disporre la riunione di tutti i ricorsi in epigrafe indicati per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva. Infatti tutti i gravami proposti dalla Cooperativa Baios hanno ad oggetto autorizzazioni stagionali rilasciate dal Settore Demanio Marittimo della Regione Campania in favore della Artinautica s.a.s. e del consorzio Nauticon, nonché il decreto dirigenziale n. 1928 del 28 ottobre 2003, con il quale è stata disposta la decadenza parziale da due delle suddette autorizzazioni, mentre il ricorso n. 13764/2003, proposto dal consorzio Nauticon e dalla società Artinautica s.a.s., ha ad oggetto anch’esso il decreto dirigenziale n. 1928 del 28 ottobre 2003.<br />	<br />
<b>2.</b>	Passando all’esame congiunto dei ricorsi n. 9055/2002, n. 9056/2002, n. 9097/2003, n. 9098/2003, n. 11353/2004 e n. 11356/2004 &#8211; con i quali la Cooperativa Baios ha impugnato le autorizzazioni stagionali rilasciate per gli anni 2002, 2003 e 2004 in favore della Artinautica s.a.s. e del consorzio Nauticon (aventi ad oggetto specchi acquei del porto di Baia destinati all’installazione di pontili galleggianti da adibire ad ormeggio di unità da diporto), nonché i relativi atti presupposti, costituiti dalle delibere della Giunta Regionale della Campania n. 3194 del 5 luglio 2002, n. 2003 del 30 maggio 2003 e n. 681 del 12 luglio 2004 &#8211;<b> </b>devono essere preliminarmente esaminate le eccezioni processuali sollevate dalla Regione Campania nelle sue memorie difensive.<br />	<br />
Innanzi tutto il Collegio osserva che la cooperativa Baios ha dimostrato di essere legittimata all’impugnazione delle suddette autorizzazioni stagionali ed ha tuttora interesse alla definizione nel merito dei suddetti ricorsi, benché i provvedimenti con gli stessi impugnati siano divenuti inefficaci per effetto del decorso del termine di durata degli stessi. <br />
<b>2.1.</b>	In particolare, quanto alla legittimazione a ricorrere avverso un provvedimento amministrativo, si deve rammentare che essa deriva dalla titolarità di una situazione giuridica sostanziale nei riguardi della quale la determinazione amministrativa impugnata è destinata a produrre effetti sfavorevoli. Inoltre, come già evidenziato da questa Sezione in altre occasioni (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 6 aprile 2006, n. 3463; 31 marzo 2006, n. 3289), nel caso di impugnazione di una concessione demaniale è necessario che il ricorrente sia titolare di analogo rapporto concessorio già in atto in relazione alla stessa area oggetto del provvedimento gravato, ovvero che la sua pretesa al conseguimento dello stesso bene conferito al controinteressato risulti qualificata e formalizzata per effetto dell’instaurazione dell’apposito procedimento di comparazione tra le varie domande, previsto dall’art. 37 cod. nav.<br />	<br />
	Orbene, nel caso in esame la legittimazione della cooperativa Baios ad impugnare le autorizzazioni stagionali rilasciate in favore della Artinautica s.a.s. e del consorzio Nauticon deriva dal fatto che tali autorizzazioni hanno ad oggetto due distinti specchi acquei del porto di Baia rientranti nel lotto C, in relazione al quale la predetta cooperativa, a seguito dell’avviso del 6 giugno 2001, risulta aver chiesto il rilascio di una concessione pluriennale con istanza presentata alla Capitaneria di Porto di Napoli in data 14 luglio 2001. <br />	<br />
Inoltre la Cooperativa Baios ha prodotto in giudizio un’istanza in data 9 aprile 2002, rivolta al Settore Demanio Marittimo della Regione Campania, con la quale viene richiesto il rilascio di una concessione stagionale per gli stessi specchi d’acqua richiesti nel procedimento di cui al suddetto avviso del 6 giugno 2001, “anche in relazione alla circostanza che le altre due  concessioni rilasciate nel 2001 per il lotto C, in favore del consorzio Nauticon e di Artinautica, sono state annullate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.<br />
<b>2.2.	</b>Quanto al perdurante interesse ad agire della cooperativa Baios è sufficiente richiamare quanto dalla stessa evidenziato nella memoria depositata in data 10 maggio 2007, e cioè che la pregressa titolarità di una concessione demaniale su una determinata area potrebbe valere ai fini dell’attribuzione di un maggior punteggio nell’ambito del successivo procedimento finalizzato al rilascio di una nuova concessione sulla stessa area. <br />	<br />
Inoltre &#8211; e tale circostanza assume rilevanza decisiva &#8211; l’esame delle domande di annullamento  delle autorizzazioni stagionali rilasciate in favore della Artinautica s.a.s. e del consorzio Nauticon per le stagioni 2002, 2003 e 2004 risulta comunque allo stato necessario ai fini dell’esame delle richieste di risarcimento dei danni che la Baios assume di aver subito per effetto dalla mancata assegnazione degli specchi acquei oggetto delle predette autorizzazioni stagionali.<br />
<b>2.3.	</b>Quanto alle restanti  eccezioni di inammissibilità dei ricorsi n. 11353/2004 e n. 11356/2004 per tardività dell’impugnazione della delibera n. 681 del 12 luglio 2004, con conseguente inammissibilità delle impugnazioni relative alle autorizzazioni n. 126 e n. 127 del 12 luglio 2004, si deve preliminarmente evidenziare che tali eccezioni sono state sollevate dalla Regione Campania sul duplice presupposto della immediata lesività della predetta delibera e della rituale pubblicazione della stessa  sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 30 del 21 giugno 2003.<br />	<br />
Anche tali eccezioni sono infondate, alla luce della giurisprudenza formatasi sull’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (secondo il quale “il ricorso deve essere notificato … entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento”). <br />
Infatti è stato chiarito che il termine per l’impugnazione di atti amministrativi generali che incidono in modo diretto sulla sfera giuridico-patrimoniale dei privati decorre dalla data in cui costoro ne conseguono sicura e piena conoscenza, in genere attraverso i relativi provvedimenti di applicazione, a nulla rilevando, ai fini della decorrenza di detto termine, che tali atti generali siano stati assoggettati ad una forma di pubblicazione da cui non derivi per legge la conoscenza legale da parte dei destinatari (Cons. Stato, Sez. V, 2 dicembre 2002, n. 6601). Inoltre la giurisprudenza ha  precisato, proprio con riferimento al termine per l’impugnazione di una delibera di Giunta Regionale, che il termine per l’impugnazione delle disposizioni ivi contenute non decorre dalla pubblicazione sul bollettino regionale per i soggetti che nella delibera sono direttamente contemplati (per i quali  l’art. 2 del regio decreto n. 642/1907, richiede la comunicazione individuale ovvero la piena conoscenza comunque acquisita).<br />
<b>3.	</b>Passando al merito, il Collegio ritiene innanzi tutto necessario riepilogare i tratti essenziali della vigente disciplina in materia di procedure di rilascio delle concessioni aventi ad oggetto l’uso esclusivo di specchi acquei di proprietà demaniale da parte di terzi.<br />	<br />
<b>3.1.</b>	Innanzi tutto si deve rammentare che in attuazione dell’art. 823 cod. civ., secondo il quale i beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano, l’art. 36, comma 1, cod. nav. prevede che l’amministrazione, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, possa rilasciare concessioni aventi ad oggetto l’occupazione e l’uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo.<br />	<br />
Inoltre l’art. 37, comma 1, cod. nav. dispone che, nel caso di più domande di concessione, sia preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell’amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico, mentre l’art. 18, comma 1, del D.P.R. 5 febbraio 1952, n. 328 (regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione) prevede espressamente l’obbligo della pubblicazione della domanda,  laddove si tratti di concessioni di particolare importanza per l’entità o per lo scopo, e specifica le modalità di pubblicazione della stessa.  <br />
Infine va evidenziata, per la particolare rilevanza che assume in questa sede, la previsione dell’art. 8 del D.P.R. 5 febbraio 1952, n. 328, in materia di “concessioni per licenza”. Infatti secondo tale disposizione &#8211; da ritenersi tuttora vigente (Cons. Stato, Sez. VI, 23 ottobre 2001, n. 5584) &#8211; le concessioni di durata non superiore al quadriennio che non importino impianti di difficile rimozione sono rilasciate con licenza e possono essere rinnovate senza formalità di istruttoria.<br />
<b>3.2.</b>	A fronte di tale disciplina, la prevalente giurisprudenza (da ultimo T.A.R. Lazio Latina, 8 settembre 2006, n. 610; T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, 7 novembre 2005, n. 1437) afferma che le concessioni di aree demaniali marittime rilasciate per finalità imprenditoriali devono ritenersi sempre sottoposte ai principi dell’evidenza pubblica, cioè sia nell’ipotesi in cui il relativo procedimento abbia inizio per volontà dell’Amministrazione, sia nel caso in cui venga avviato a seguito di una specifica richiesta proveniente da uno dei soggetti interessati all’utilizzo del bene. <br />	<br />
Infatti, a prescindere dalla ricorrenza di specifiche norme comunitarie o interne, la scelta del concessionario incontra i limiti indicati dalle norme del Trattato dell’Unione Europea in materia di libera prestazione di servizi e dai principi generali del diritto comunitario in materia di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento (Cons. Stato, Sez. VI, 25 gennaio 2005, n. 168, ove è stato precisato che l’indifferenza comunitaria al <i>nomen </i>della fattispecie, e quindi alla sua riqualificazione interna in termini pubblicistici o privatistici, fa sì che la sottoposizione ai principi dell’evidenza pubblica trova il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione di area demaniale marittima si fornisca un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai ricordati principi di non discriminazione, trasparenza e  parità di trattamento).<br />
Deve quindi conclusivamente ritenersi che l’affidamento in concessione di beni demaniali suscettibili di uno sfruttamento economico debba essere sempre preceduto dal confronto concorrenziale, anche nel caso in cui non vi sia una espressa prescrizione normativa, e che tale principio vada quindi a rafforzare ogni disciplina di settore che già preveda &#8211; come accade nel caso dell’art. 37 cod. nav. &#8211; il ricorso alla procedura di evidenza pubblica, imponendo l’adozione di specifiche misure volte a garantire un effettivo confronto concorrenziale quali, ad esempio, forme idonee di pubblicità o di comunicazione rivolte ai soggetti potenzialmente interessati a partecipare alla procedura, dei quali l’Amministrazione sia a conoscenza.<br />
<b>4.</b>	 Poste tali premesse il Collegio ritiene fondati i motivi con i quali la Cooperativa Baios nei ricorsi n. 9055/2002, n. 9056/2002, n. 9097/2003, n. 9098/2003, n. 11353/2004 e n. 11356/2004 ha denunciato la violazione delle regole dell’evidenza pubblica desumibili dall’art. 37 cod. nav. e dall’art. 18 del D.P.R. 5 febbraio 1952, n. 328. <br />	<br />
<b>4.1.</b>	Occorre infatti evidenziare, in punto di fatto, che l’Amministrazione regionale &#8211; succeduta nel 2002 alla Capitaneria di Porto di Napoli nei procedimenti in corso per il rilascio delle concessioni di specchi acquei nel porto di Baia &#8211; non solo per l’anno 2002, ma anche per i successivi anni 2003 e 2004 ha provveduto a rilasciare “autorizzazioni provvisorie” finalizzate a consentire l’uso esclusivo di tali specchi acquei per brevi periodi di tempo, ossia durante la stagione estiva, da parte dei soggetti che avevano già utilizzato tali specchi nel corso della precedente stagione estiva.<br />	<br />
Tuttavia, come puntualmente rilevato dalla Cooperativa Baios, tali autorizzazioni provvisorie sono state rilasciate non solo in favore di soggetti già titolari di concessioni scadute, bensì in favore di tutti i soggetti che avessero di fatto utilizzato gli specchi acquei in questione nel corso della precedente stagione estiva, e quindi anche in favore di soggetti già titolari di concessioni annullate, come la società Artinautica s.a.s. ed il Consorzio Nauticon (titolari delle concessioni stagionali n. 66/01 e n. 60/01, annullate a seguito di ricorsi gerarchici proposti dalla stessa Cooperativa Baios). <br />
<b>4.2.</b>	Stante quanto precede, non risulta affatto condivisibile la tesi sostenuta dall’Amministrazione regionale in tutte le sue memorie difensive, secondo la quale le autorizzazioni in questione non costituirebbero né rinnovi di precedenti concessioni, né nuove concessioni, bensì provvedimenti di breve durata temporale adeguatamente motivati in relazione alla pressante esigenza di consentire l’utilizzazione degli specchi acquei durante l’imminente stagione estiva da parte degli stessi operatori economici già ritenuti in passato dalla Capitaneria di Porto in possesso dei requisiti necessari per gestire tali beni demaniali. Infatti, se così fosse, risulterebbero palesemente violate le regole in materia di tipicità dei provvedimenti previsti dalla legge per costituire diritti a favore di terzi su beni del demanio marittimo, desumibili degli articoli 823 cod. civ. e 36 cod. nav..<br />	<br />
 	In realtà, come evidenziato dai controinteressati nelle loro memorie difensive, le autorizzazioni provvisorie oggetto dei ricorsi in esame sembrano piuttosto appartenere  al <i>genus</i> delle “concessioni per licenza”, previste dall’art. 8 del D.P.R. 5 febbraio 1952, n. 328, che non a caso risulta espressamente richiamato nella motivazione delle autorizzazioni in questione. Tuttavia, anche seguendo tale impostazione,  non viene comunque meno l’illegittimità predette autorizzazioni provvisorie, in ragione del rilascio delle stesse in violazione delle regole dell’evidenza pubblica desumibili dall’art. 37 cod. nav. e dall’art. 18 del D.P.R. 5 febbraio 1952, n. 328, interpretati in conformità ai suddetti principi comunitari.  <br />	<br />
<b>4.3.</b>	Innanzi tutto &#8211; a prescindere da ogni considerazione in merito alla compatibilità con i  suddetti principi comunitari dell’art. 8 del D.P.R. 5 febbraio 1952, n. 328, nella parte in cui prevede che il semplice rinnovo della “concessione per licenza” avvenga “senza formalità di istruttoria” &#8211; nel caso delle autorizzazioni rilasciate in favore della società Artinautica s.a.s. ed il Consorzio Nauticon per la stagione 2002 non può parlarsi di un semplice rinnovo di concessioni scadute perché, come già evidenziato in precedenza,  le concessioni stagionali n. 66/01 e n. 60/01 allo stato risultano annullate in accoglimento dei ricorsi gerarchici proposti dalla stessa Cooperativa Baios. <br />	<br />
Né può ritenersi condivisibile la tesi sostenuta dalla Regione Campania nelle sue memorie difensive, secondo la quale l’urgenza di provvedere di per sé costituirebbe una ragione sufficiente per legittimare l’affidamento diretto in concessione del bene demaniale. Infatti &#8211; premesso che nel caso in esame potrebbe parlarsi di una pressante esigenza di provvedere in vista dell’imminente stagione estiva solo in relazione all’anno 2002, trattandosi dell’anno in cui la Regione Campania è succeduta alla Capitaneria di Porto di Napoli nei procedimenti in corso per il rilascio delle concessioni relative al porto di Baia &#8211; il Collegio ritiene che le ragioni di urgenza prospettate dalla Regione Campania non possano comunque legittimare l’omissione del confronto concorrenziale con un soggetto che abbia tempestivamente rappresentato il proprio interesse ad ottenere l’affidamento del bene demaniale.<br />
In particolare, dagli atti di causa risulta che  la Cooperativa Baios ha manifestato il proprio interesse all’assegnazione dell’intero lotto C sin dal 14 luglio 2001 (data della richiesta di partecipazione al procedimento di cui all’avviso del 6 giugno 2001) ed ha successivamente inoltrato al Settore Demanio Marittimo della Regione Campania non solo un’istanza (datata 9 aprile 2002) finalizzata al rilascio per la stagione 2002 di una nuova concessione stagionale avente ad oggetto l’intero lotto C, ma anche una diffida (datata 2 luglio 2002) volta ad impedire il rinnovo delle suddette concessioni n. 60/01 e n. 66/01 (aventi ad oggetto due specchi d’acqua compresi nel lotto C) in favore del consorzio Nauticon e della società Artinautica s.a.s. <br />
Inoltre si deve rammentare che le suddette concessioni 60/01 e 66/01 furono annullate proprio in ragione della violazione dell’art. 18, comma 1, del D.P.R. 5 febbraio 1952, n. 328 e che la stessa Amministrazione regionale con la delibera n. 3194 del 5 luglio 2002 ha stabilito di annullare in autotutela tutte le concessioni stagionali rilasciate nel 2001 in assenza  della procedura prevista dal citato art. 18, comma 1, del D.P.R. 5 febbraio 1952, n. 328, sicché risulta quanto meno contraddittoria l’ulteriore decisione assunta con la predetta delibera di procedere comunque al rilascio di autorizzazioni provvisorie, non preceduto da alcuna forma di confronto concorrenziale. <br />
Risulta quindi evidente &#8211; stante quanto evidenziato in precedenza con riferimento all’obbligo di far precedere l’affidamento in concessione dei beni demaniali suscettibili di uno sfruttamento economico da un confronto concorrenziale tra tutti i soggetti interessati &#8211; che l’Amministrazione regionale, a fronte dell’intervenuto annullamento delle concessioni n. 60/01 e n. 66/01 e in presenza delle reiterate richieste provenienti dalla Cooperativa Baios, non avrebbe dovuto procedere ad affidamenti diretti in favore del consorzio Nauticon e della società Artinautica s.a.s. per la stagione estiva 2002. <br />
Ancor più evidente risulta infine l’illegittimità della condotta tenuta dall’Amministrazione regionale in relazione agli ulteriori affidamenti diretti in favore del consorzio Nauticon e della società Artinautica s.a.s. disposti per le stagioni estive 2003 e 2004, in ragione della palese impossibilità di configurare una situazione permanente di “urgenza di provvedere” che legittimi l’omissione di ogni forma di confronto concorrenziale (impossibilità della quale la stessa Amministrazione regionale dimostra di essere stata pienamente consapevole quando nella delibera n. 3194/2002 ha previsto espressamente che le autorizzazioni provvisorie rilasciate per la stagione 2002 avrebbero avuto scadenza al 30 settembre 2002 e non sarebbero state ulteriormente rinnovate o prorogate).<br />
<b>5.</b>	Stante quanto precede i ricorsi n. 9055/2002, n. 9056/2002, n. 9097/2003, n. 9098/2003, n. 11353/2004 e n. 11356/2004 devono essere accolti e, per l’effetto, si deve disporre l’annullamento delle autorizzazioni provvisorie n. 15 in data 8 agosto 2002, n. 229 in data 31 luglio 2003 e n. 126 in data 12 luglio 2004, rilasciate in favore della società Artinautica s.a.s., delle autorizzazioni provvisorie  n. 16 in data 8 agosto 2002, n. 227 in data 31 luglio 2003 e n. 127 in data 12 luglio 2004, rilasciate in favore consorzio Nauticon, nonché della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 3194 del 5 luglio 2002, nella parte in cui prevede il rilascio di autorizzazioni stagionali in favore di soggetti che hanno utilizzato gli specchi acquei nel porto di Baia nel corso della precedente stagione estiva, e delle successive delibere n. 2003 del 30 maggio 2003 e n. 681 del 12 luglio 2004, nella parte in cui prevedono il rilascio di autorizzazioni provvisorie anche in favore dei soggetti precedentemente autorizzati, con assorbimento delle restanti censure.<br />	<br />
<b>6.	</b>L’accoglimento dei suddetti ricorsi rende peraltro necessario procedere all’esame dei ricorsi incidentali proposti dalla società Artinautica s.a.s. e dal Consorzio Nauticon nei relativi giudizi.<br />	<br />
<b>6.1.</b>	In proposito si deve preliminarmente rammentare che il principio, elaborato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo il quale il ricorso incidentale deve essere esaminato dopo quello principale e solo in caso di riconosciuta ed astratta fondatezza di quest’ultimo, operando di regola come un’eccezione processuale in senso tecnico, subisce una deroga nel caso in cui sia stato proposto un ricorso incidentale tendente a paralizzare l’azione principale per ragioni di ordine processuale, dovendo il giudice dare la precedenza alle questioni sollevate dal ricorrente incidentale che abbiano priorità logica su quelle sollevate dal ricorrente principale,  ossia alle questioni che incidono sull’esistenza dell’interesse a ricorrere del ricorrente principale, perché tali questioni, pur profilandosi come questioni di merito, producono effetti sull’esistenza di una condizione dell’azione, e quindi su una questione di rito (Consiglio Stato, Sez. V, 29 agosto 2005, n. 4407). <br />	<br />
Ciò posto il Collegio osserva che all’esame dei ricorsi principali non è stato anteposto l’esame dei suddetti ricorsi incidentali, perché con tali gravami (aventi ad oggetto la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 3194 del 5 luglio 2002, nella parte in cui prevede il rinnovo per la stagione 2002 della concessione stagionale rilasciata in favore della cooperativa Baios per la stagione 2001, e le successive delibere n. 2003 del 30 maggio 2003 e n. 681 del 12 luglio 2004, nella parte in cui prevedono anche in favore della cooperativa Baios il rilascio di autorizzazioni provvisorie per le stagioni 2003 e 2004) la società Artinautica s.a.s. ed il Consorzio Nauticon non hanno sollevato questioni incidenti sull’interesse a ricorrere della Cooperativa Baios, ma hanno inteso piuttosto tutelare un loro autonomo interesse. <br />
Tale interesse allo stato non può certo essere individuato nell’interesse a concorrere per l’assegnazione degli specchi acquei oggetto dei titoli rilasciati in favore della Baios per le stagioni 2002, 2003 e 2004, perché tali stagioni si sono ormai concluse, ma potrebbe comunque essere identificato con l’interesse ad impedire che la Baios possa far valere la pregressa titolarità della suddetta concessione stagionale ai fini dell’attribuzione di un maggior punteggio nell’ambito del procedimento finalizzato al rilascio della concessione pluriennale relativa allo stesso specchio acqueo. <br />
Ciononostante il Collegio ritiene che tutti i suddetti ricorsi incidentali debbano essere comunque dichiarati inammissibili per altre cause.<br />
<b>6.2.	</b>In particolare, i ricorsi incidentali proposti dalla società Artinautica s.a.s. e dal Consorzio Nauticon nei giudizi introdotti con i ricorsi n. 9055/2002 e n. 9056/2002 risultano inammissibili perché, a ben vedere, sono stati proposti a tutela di intereressi del tutto autonomi e distinti rispetto agli interessi perseguiti dalla cooperativa Baios con i ricorsi principali.<br />	<br />
	Infatti &#8211; premesso che,  a fronte di un precedente orientamento giurisprudenziale secondo il quale con il ricorso incidentale poteva impugnarsi esclusivamente lo stesso provvedimento già oggetto di impugnazione nell’ambito del ricorso principale, la giurisprudenza prevalente oramai ammette la possibilità di impugnare in via incidentale anche atti diversi, purché correlati alla vicenda sostanziale in contestazione (<i>ex multis</i>, T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 24 ottobre 2006, n. 5052; Cons. Stato, Sez. V, 30 agosto 2006, n. 5082; 12 novembre 2002 n. 6259) &#8211; il Collegio ritiene che non sussista alcun rapporto di connessione tra la concessione rilasciata in favore della Cooperativa Baios per la stagione 2002 e le autorizzazioni provvisorie rilasciate in favore della società Artinautica s.a.s. e del Consorzio Nauticon per la medesima stagione, perché tali provvedimenti hanno in comune soltanto il fatto di essere stati adottati in esecuzione del medesimo atto presupposto (costituito dalla suddetta delibera n. 3194 del 5 luglio 2002, nella parte in cui prevede il rinnovo per la stagione 2002 della concessione stagionale rilasciata in favore della cooperativa Baios per la stagione 2001), ma hanno ad oggetto tre diversi specchi acquei, e quindi tre distinti beni giuridici. <br />	<br />
Risulta quindi fondata l’eccezione di inammissibilità dei ricorsi incidentali in questione sollevata dalla Cooperativa Baios nella memoria depositata il 10 maggio 2007, dovendosi ritenere che la società Artinautica s.a.s. e del Consorzio Nauticon avrebbero dovuto tutelare i loro interessi attraverso la tempestiva impugnazione, in via principale, della concessione rilasciata in favore della Cooperativa Baios per la stagione 2002 e del relativo atto presupposto (la suddetta delibera n. 3194 del 5 luglio 2002).<br />
<b>6.3.</b>	Parimenti fondata risulta l’eccezione di inammissibilità per tardività del deposito, sollevata dalla Cooperativa Baios (nella suddetta memoria difensiva) in relazione ai ricorsi incidentali proposti nei giudizi introdotti con i ricorsi n. 9097/2003, n. 9098/2003, n. 11353/2004 e n. 11356/2004.<br />	<br />
	In proposito si deve rammentare che, secondo l’art. 37, comma 3, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (applicabile nei giudizi innanzi ai T.A.R. in forza del rinvio disposto dall’art. 22 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034), il deposito del ricorso incidentale deve essere effettuato nel termine decadenziale di dieci giorni, che deve essere computato a decorrere dal giorno dell’ultima notifica.<br />	<br />
	Risulta quindi evidente la tardività del deposito dei gravami in questione. Infatti i ricorsi n. 9097/2003 e n. 9098/2003 risultano depositati il 4 novembre 2003, mentre le ultima notifica (quella effettuata al Comune di Bacoli) risulta effettuata in data 24 ottobre 2003, il ricorso n. 11353/2004 risulta depositato il 30 novembre 2004, mentre le relative notifiche risultano effettuate in data 17 novembre 2004, ed il ricorso n. 11356/2004 risulta depositato il 30 novembre 2004, mentre l’ultima notifica (quella effettuata alla Cooperativa Baios)  risulta effettuate in data 18  novembre 2004.<br />	<br />
<b>7.	</b>Quanto alle domande risarcitorie proposte dalla Cooperativa Baios con i ricorsi n. 9055/2002, n. 9056/2002, n. 9097/2003, n. 9098/2003, n. 11353/2004 e n. 11356/2004 &#8211; aventi ad oggetto i danni (definitivamente quantificati, nella memoria depositata in data 10  maggio 2007, in euro 136.162,74) che la ricorrente assume di aver subito per effetto della mancata assegnazione degli specchi acquei oggetto delle autorizzazioni stagionali rilasciate in favore della società Artinautica s.a.s. e del consorzio Nauticon per le stagioni 2002, 2003  e 2004 &#8211; non possono trovare accoglimento. <br />	<br />
	Infatti, secondo la prevalente giurisprudenza (T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, 27 giugno 2006, n. 695; T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, 18 gennaio 2005, n. 100; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 3 novembre 2004, n. 5575), nei casi di accoglimento di ricorsi proposti avverso un illegittimo affidamento diretto &#8211; tra i quali rientrano le fattispecie sottoposte all’esame del Collegio &#8211; non è risarcibile il danno derivante dalla  lesione dell’interesse legittimo perché l’attribuzione del bene della vita (consistente nell’affidamento di un bene demaniale o di un servizio) spetta solo al partecipante che risulti vittorioso all’esito  della procedura concorsuale, e costui ben potrebbe essere un soggetto diverso dal ricorrente che ha ottenuto l’annullamento del provvedimento di affidamento diretto. Né può ipotizzarsi lo svolgimento della c.d. gara virtuale, stante l’impossibilità di conoscere il numero e l’identità dei soggetti interessati a partecipare alla suddetta procedura concorsuale, sicché risulta pressoché preclusa anche la possibilità di riconoscere un eventuale risarcimento per perdita di <i>chance</i> (peraltro neppure richiesto dalla Cooperativa Baios nei ricorsi in esame).<br />	<br />
<b>8.</b>	Infine il Collegio rileva che, per effetto dell’annullamento delle autorizzazioni n. 229 e n. 227 in data 31 luglio 2003 (disposto in accoglimento dei ricorsi n. 9097/2003 e n. 9098/2003), devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse sia i ricorsi n. 13764/2003 e  n. 558/2004, sia il ricorso incidentale proposto dalla cooperativa Baios nel giudizio introdotto con il  ricorso n. 13764/2003, trattandosi di gravami aventi ad oggetto il decreto dirigenziale n. 1928 del 28 ottobre 2003, con il quale è stata  dichiarata la decadenza parziale della società Artinautica s.a.s. e del Consorzio Nauticon dalle predette autorizzazioni temporanee n. 227 e n. 229 del 31 luglio 2003.<br />	<br />
<b>9.</b>	In relazione alla natura delle questioni oggetto del presente ricorso e al parziale accoglimento delle domande formulate dalla Cooperativa Baios, sussistono comunque giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><i>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe indicati:<br />
</i>– <i>accoglie in parte  i ricorsi n. 9055/2002, n. 9056/2002, n. 9097/2003, n. 9098/2003, n. 11353/2004 e n. 11356/2004 e, per l’effetto annulla  le delibere della Giunta Regionale della Campania n. 3194 del 5 luglio 2002, n. 2003 del 30 maggio 2003 e n. 681 del 12 luglio 2004, nei limiti indicati in motivazione, nonché le autorizzazioni provvisorie n. 15 in data 8 agosto 2002, n. 229 in data 31 luglio 2003 e n. 126 in data 12 luglio 2004, rilasciate in favore della società Artinautica s.a.s., e le autorizzazioni provvisorie  n. 16 in data 8 agosto 2002, n. 227 in data 31 luglio 2003 e n. 127 in data 12 luglio 2004, rilasciate in favore consorzio Nauticon;<br />
&#8211; respinge le domande di risarcimento dei danni presentate dalla cooperativa ricorrente con i suddetti ricorsi;<br />
</i>– <i>dichiara inammissibili i ricorsi incidentali proposti nei giudizi introdotti con i ricorsi n. 9055/2002, n. 9056/2002, n. 9097/2003, n. 9098/2003, n. 11353/2004 e n. 11356/2004;<br />
</i>– <i>dichiara improcedibili i ricorsi n. 13764/2003 e  n. 558/2004 ed il ricorso incidentale proposto nel giudizio introdotto con il  ricorso n. 13764/2003.<br />
Dispone la compensazione di tutte le spese di giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
</i><br />
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-31-10-2007-n-10326/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2007 n.10326</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2007 n.3558</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-31-10-2007-n-3558/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>G. Cicciò Pres. &#8211; S. Romano Est. Cooperativa Edificatrice Il Sole. s.r.l. (Avv. A. Cecchi) contro il Comune di Pietrasanta (Avv. L. Gracili) sui controinteressati nel ricorso proposto avverso il silenzio con il quale si chiede che l&#8217;amministrazione proceda all&#8217;esproprio nei confronti dei proprietari di terreni inclusi in un comparto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-31-10-2007-n-3558/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2007 n.3558</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres. &#8211; S. Romano Est.<br /> Cooperativa Edificatrice Il Sole. s.r.l. (Avv. A. Cecchi) contro il Comune di Pietrasanta (Avv. L. Gracili)</span></p>
<hr />
<p>sui controinteressati nel ricorso proposto avverso il silenzio con il quale si chiede che l&#8217;amministrazione proceda all&#8217;esproprio nei confronti dei proprietari di terreni inclusi in un comparto urbanistico al quale non hanno ritenuto di aderire</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa &#8211; Ricorso avverso il silenzio della P.A. con il quale si chiede che l’amministrazione proceda all’esproprio nei confronti dei proprietari di terreni inclusi in un comparto urbanistico al quale non hanno ritenuto di aderire – Proprietari non aderenti &#8211; Rivestono la posizione di terzi controinteressati – Notifica &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione, con il quale si chiede che l’amministrazione proceda all’esproprio nei confronti dei proprietari di terreni inclusi in un comparto urbanistico al quale non hanno ritenuto di aderire, questi ultimi rivestono la posizione di terzi controinteressati, ai quali esso deve essere necessariamente notificato a pena di inammissibilità, in quanto verrebbero direttamente e immediatamente incisi dai provvedimenti che il Comune avrebbe l’obbligo di emanare a seguito dell’accoglimento della pretesa azionata in giudizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<i><br />
&#8211; I^ SEZIONE &#8211;</i></b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
nelle persone dei sigg.ri:<br />
Dott. Gaetano CICCIO’	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. Saverio ROMANO	&#8211; Consigliere, rel.<br />	<br />
Dott. Eleonora DI SANTO	&#8211; Consigliere<br />	<br />
ha pronunciato la seguente:<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>SENTENZA</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
sul ricorso <b>n. 1471/2007</b> proposto da</p>
<p><b>COOPERATIVA EDIFICATRICE IL SOLE. s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Cecchi con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Firenze, via Masaccio, 172;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i><br />
COMUNE DI PIETRASANTA<i></b></i>, in persona del sindaco <i>pro-tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avv. Luisa Gracili, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Firenze, via dei Servi, 38;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
per la dichiarazione</b></i></p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i>dell’obbligo di provvedere sulla diffida delle società cooperative Edificatrice Il Sole s.c.a r.l. e Edificatrice Bellini s.c.a r.l., notificata il data 16 settembre 2007;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 17 ottobre 2007, il Consigliere dott. Saverio Romano;<br />
Uditi, altresì, per le parti l’avv. A.Cecchi e l’avv. L.Gracili;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>FATTO  E  DIRITTO<br />
<i></b></i></p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i>1 &#8211; Con ricorso notificato il 21 settembre 2007, premesso che:<br />
&#8211; la società ricorrente, insieme con altra società cooperativa con la quale si è fusa, è proprietaria di  terreni edificabili nel comune di Pietrasanta, ricadenti all’interno del comparto urbanistico n. 51, edificabile fin dal p.r.g. del 1998;<br />
&#8211; i proprietari hanno presentato un piano di inquadramento operativo di comparto (ai sensi dell’art. 14 delle n.t.a.), approvato dalla Giunta comunale nel 2003, la cui sottozona a) corrisponde ai terreni acquistati dalle due cooperative;<br />
&#8211; a causa della mancata intesa con i proprietari di piccoli terreni inclusi nel comparto, le due cooperative richiedevano al comune di procedere all’esproprio ai sensi dell’art. 23 della legge n. 1150/1942;<br />
&#8211; successivamente, nella speranza di raggiungere un’intesa con gli stessi proprietari, le cooperative chiedevano al comune di sospendere il procedimento di esproprio e di procedere alla stipula della convenzione urbanistica.<br />
Nel corso del 2004, è stata sottoscritta la convenzione la quale prevede, all’art. 1, l’obbligo della parte privata di invitare formalmente i proprietari dei mappali 405 e 406 del foglio 36 a partecipare al comparto.<br />
Nel 2005, le due cooperative hanno chiesto al comune di riattivare la procedura espropriativa.<br />
Uno dei due proprietari ha dichiarato non solo di non voler aderire al comparto, ma anche di non voler cedere la sua proprietà.<br />
Successivamente, è iniziato un procedimento penale a carico di vari rappresentanti comunali e di alcuni privati, avente ad oggetto talune procedure amministrative tra le quali quelle relative al comparto 51, seguito dal rinvio a giudizio degli indagati.<br />
A seguito di atto di diffida del 16.9.2006, il comune faceva presente che, stante i provvedimenti giudiziari che avevano interessato i soggetti e la procedura relativa al comparto di cui trattasi, era stato chiesto un parere legale per accertare se si potesse dare seguito all’iter procedurale.<br />
Il parere legale consigliava al comune di sospendere  l’attuazione dei procedimenti, in attesa del chiarimento circa la fondatezza o meno degli addebiti contestati dall’autorità giudiziaria.<br />
In data 29.5.2007, una delle cooperative proprietarie dei terreni di cui al comparto ha notificato una nuova diffida al comune, alla quale è stato dato riscontro con la nota del 25 giugno 2006, mediante la quale il comune ha comunicato che il procedimento è sospeso sino all’accertamento della liceità degli atti prodromici al suddetto provvedimento nel procedimento penale in cui sono ipotizzati reati di corruzione che coinvolgono il comparto in oggetto.<br />
Con il ricorso proposto, ai sensi dell’art. 21 bis della legge n. 1034/1974, la cooperativa in epigrafe ha chiesto l’accertamento dell’obbligo del comune di provvedere all’esproprio dei terreni dei proprietari che non hanno inteso partecipare al piano attuativo del comparto urbanistico.<br />
2 &#8211; Osserva il Collegio che, nella fattispecie sopra descritta, i soggetti destinatari dei provvedimenti, che i ricorrenti hanno diffidato il comune di adottare, rivestono la qualità di controinteressati al ricorso proposto.<br />
Infatti, sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla giurisprudenza per la configurabilità di soggetti controinteressati nel giudizio ordinario.<br />
Com’è noto, per l’individuazione della figura del controinteressato in senso tecnico, sono necessari due elementi, di cui uno sostanziale individuabile nella presenza di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato ed uno di carattere formale costituito dalla circostanza che il soggetto titolare di tale interesse sia espressamente o nominativamente individuato nel provvedimento o comunque agevolmente individuabile in base ad esso (da ultimo, cfr. <i>Tar Campania, Napoli, Sez. II, 7 maggio 2007 n. 4792</i>).<br />
Il ricorso in esame, peraltro, non è volto solo all’accertamento del presunto inadempimento del comune a fronte della norma urbanistica invocata; è teso anche, e principalmente, all’accertamento della pretesa sostanziale sottesa, individuabile nell’interesse della ricorrente alla conclusione dei procedimenti finalizzati all’esproprio dei terreni dei soggetti che non hanno aderito al comparto urbanistico approvato.<br />
Nella fattispecie, trattandosi di ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione, con il quale si chiede – come previsto dalla norma di cui si pretende l’applicazione – che l’amministrazione proceda all’esproprio nei confronti di soggetti, proprietari di terreni inclusi in un comparto urbanistico al quale non hanno ritenuto di aderire, si configura l’esistenza di terzi controinteressati al ricorso, ai quali esso deve essere necessariamente notificato, che verrebbero direttamente e immediatamente incisi dai provvedimenti che il comune avrebbe l’obbligo di emanare a seguito della sentenza che questo Giudice è chiamato ad pronunciare.<br />
Va, pertanto, condivisa, con riferimento alla fattispecie in esame , la tesi secondo cui la regola che impone la notifica ai controinteressati, consacrata dall’art. 21, comma 1, legge n. 1034/71, esprime il principio generale della necessaria instaurazione di un contraddittorio processuale integro, con il conseguente onere applicabile a tutti i ricorsi, anche non preordinati all’annullamento di un atto amministrativo,  in cui risulti configurabile l’esistenza di soggetti titolari di un interesse contrario a quello di chi li propone.<br />
Pertanto, va qualificato come controinteressato il soggetto che, nei giudizi di impugnazione del silenzio rifiuto, resta direttamente pregiudicato dalla dichiarazione dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere (<i>Cons. Stato, Sez. IV, 9 agosto 2005 n. 4231</i>).<br />
Ciò appare tanto più necessario, a seguito della novella introdotta dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15 e dal decreto – legge 14 marzo 2005 n. 35, in base alla quale il processo introdotto mediante l’impugnazione del silenzio rifiuto si può estendere fino ad accertare la fondatezza sostanziale della pretesa posta a base dell’istanza e dedotta in giudizio (<i>Tar Lazio, Roma, Sez. III  ter, 12 aprile 2007 n. 3166</i>).<br />
La tesi testé enunciata appare, inoltre, consequenziale alla giurisprudenza, condivisa da questo Collegio,  secondo cui, rispetto ad uno strumento urbanistico esecutivo ad iniziativa di privati, la qualità di soggetti controinteressati non può essere disconosciuta ai soggetti che vantino posizioni dominicali sulle aree comprese nel piano di lottizzazione, dalla cui adozione o approvazione possano conseguire limitazioni e/o vincoli all’utilizzazione di suoli di loro proprietà, tanto più quando dall’approvazione di detto piano può conseguire l’applicazione delle disposizioni sul comparto edificatorio, con l’obbligatoria alternativa tra l’adesione al consorzio o l’espropriazione dei propri suoli (cfr. <i>Tar Puglia,  Bari, Sez. III, 7 maggio 2007 n. 1257</i>).<br />
Conclusivamente, per le ragioni sopra esposte, il ricorso, non essendo stato notificato ad alcuno dei controinteressati, va dichiaro inammissibile.<br />
Spese ed onorari di giudizio vanno posti a carico della parte soccombente, nella misura di cui in dispositivo.<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>P.Q.M.<br />
<i></p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara <b>inammissibile </b>e condanna la ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso nella Camera di Consiglio del 17 ottobre 2007.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 31 OTTOBRE 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-31-10-2007-n-3558/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2007 n.3558</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2007 n.3493</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-31-10-2007-n-3493/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>sulla nozione di ristrutturazione edilizia Edilizia e Urbanistica – Ristrutturazione – Nesso di continuità materiale Il concetto di ristrutturazione edilizia è stato dalla giurisprudenza esteso agli interventi di demolizione integrale con successiva ricostruzione di un fabbricato nuovo, che deve riprodurre fedelmente quello demolito, fermo restando che tra il fabbricato vecchio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-31-10-2007-n-3493/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2007 n.3493</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-31-10-2007-n-3493/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2007 n.3493</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sulla nozione di ristrutturazione edilizia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e Urbanistica – Ristrutturazione – Nesso di continuità materiale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il concetto di ristrutturazione edilizia è stato dalla giurisprudenza esteso agli interventi di demolizione integrale con successiva ricostruzione di un fabbricato nuovo, che deve riprodurre fedelmente quello demolito, fermo restando che tra il fabbricato vecchio ed il nuovo deve intercorrere un nesso di continuità materiale. Esula quindi dalla nozione di ristrutturazione il ripristino di corpi di fabbrica riguardanti strutture non più esistenti da decenni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
seconda Sezione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
con l’intervento dei signori magistrati:<br />
Umberto Zuballi	&#8211;	Presidente, relatore<br />	<br />
Claudio Rovis		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Alessandra Farina	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso n. 1879/2007 proposto da</p>
<p><B>GREGO DONATELLA</B>, rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Bucci, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;</p>
<p align=center>
CONTRO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di Venezia</b> in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Gidoni, M.Maddalena Morino, Antonio Iannotta, Maurizio Ballarin, Nicoletta Ongaro e Giuseppe Venezian, con elezione di domicilio presso la Civica Avvocatura nella sede municipale;</p>
<p>la <b>Regione Veneto</b> in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
della <b>S.r.l. Euro Centro Servizi Immobiliari</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p align=center>
PER </p>
<p></p>
<p align=justify>
l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del permesso di costruire n. 2005/428974/PG rilasciato dal Comune di Venezia alla S.r.l. Euro Centro Servizi Immobiliari in data 24.7.2007 e dell’art. 64.6, lett. c) (“ripristino tipologico”) delle N.T.S.A. del P.R.G. di Venezia approvato con la deliberazione D.R. Veneto n. 3905 del 3.12.2004.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato il 27.9.2007 e depositato presso la Segreteria il 15.10.2007, con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia, depositato il 18.10.2007;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Uditi alla camera di consiglio del 30 ottobre 2007, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 &#8211; relatore il Presidente Umberto Zuballi &#8211; l’avv. Bucci per la ricorrente e l’avv. Iannotta per il Comune di Venezia;<br />
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;<br />
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;</p>
<p align=center>
considerato quanto segue.<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
Il presente ricorso risulta ammissibile; invero, il Comune non riesce affatto a dimostrare, se non con mere illazioni, che l’attuale ricorrente avesse conosciuto il provvedimento nel maggio del 2007, in quanto asseritamente comunicatogli dal coniuge convivente. Inoltre le opere assentite nel 2006 non sono risultate evidenti prima dell’estate del 2007.<br />
Venendo ora al merito, come noto, ai sensi dell&#8217;art. 3 comma 1 lett. d), t.u. 6 giugno 2001 n. 380, come modificato dal d.lg. 27 dicembre 2002 n. 301, il concetto di ristrutturazione edilizia, come qualificato dall&#8217;art. 31 comma 1 lett. d), l. 5 agosto 1978 n. 457, comprende anche la demolizione seguita dalla fedele ricostruzione del manufatto, con l&#8217;unica condizione che la riedificazione assicuri la piena conformità di sagome, volume tra il vecchio e il nuovo manufatto, con la conseguente possibilità di pervenire, in tal modo, ad un organismo edilizio (Consiglio Stato , sez. IV, 11 aprile 2007 , n. 1669).<br />
Più precisamente, posto che il concetto di ristrutturazione edilizia è stato dalla giurisprudenza esteso agli interventi di demolizione integrale con successiva ricostruzione di un fabbricato nuovo, che deve riprodurre fedelmente quello demolito, la fedeltà della ricostruzione va ricondotta alla nozione di recupero, nel senso che il fabbricato nuovo, pur potendo costituire un organismo edilizio anche in tutto diverso, deve essere comunque materialmente riferibile a quello preesistente, in quanto non si può pretendere dagli interventi di demolizione totale e successiva ricostruzione una fedeltà alla vecchia struttura maggiore di quella esigibile nei casi in cui tale struttura sia in parte conservata, fermo restando che tra il fabbricato vecchio ed il nuovo deve intercorrere un nesso di continuità materiale e che le eventuali diversità non possono riguardare il sedime e i volumi (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 18 ottobre 2004 , n. 2504).<br />
Inoltre, tra il rilascio dell&#8217;originario titolo, il crollo e la presentazione del nuovo progetto non si deve verificare alcuna soluzione di continuità (Consiglio Stato , sez. V, 01 dicembre 1999 , n. 2021).<br />
Orbene, nel caso in esame è proprio tale continuità temporale e funzionale a risultare carente, posto che parte ricorrente dimostra che il ripristino di due corpi di fabbrica demoliti riguarda due strutture non più esistenti da decenni, in quanto presenti unicamente ab antiquo ma assenti nei catasti del 1838, del 1846 e del 1929.<br />
Va infine aggiunto che una nuova edificazione non appare consentita tanto più che non vengono rispettate le distanze dal confine.<br />
Per quanto detto il ricorso va accolto e va annullato il permesso di costruire n. 2005/428974/PG rilasciato dal Comune di Venezia alla S.r.l. Euro Centro Servizi Immobiliari in data 24.7.2007 laddove non necessita annullare l’art. 64.6, lett. c) (“ripristino tipologico”) delle N.T.S.A. del P.R.G. di Venezia approvato con la deliberazione D.R. Veneto n. 3905 del 3.12.2004, impugnato solo in via subordinata  e tuzioristica.<br />
Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie come da motivazione  e, per l’effetto, annulla il permesso di costruire n. 2005/428974/PG rilasciato dal Comune di Venezia alla S.r.l. Euro Centro Servizi Immobiliari in data 24.7.2007.<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-31-10-2007-n-3493/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2007 n.3493</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2007 n.2010</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-31-10-2007-n-2010/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-31-10-2007-n-2010/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-31-10-2007-n-2010/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2007 n.2010</a></p>
<p>Pres. Tosti, Rel. PanunzioTorre Terrata S.r.l. (Avv. P. Corda) c.Comune di Golfo Aranci (n.c.);Regione Autonoma della Sardegna (Av. P. Contu) sull&#8217;illegittimità dell&#8217;inserimento, in sede di approvazione del PPR, di una disposizione di attuazione non approvata preventivamente dagli organi competenti e sull&#8217;illegittimità del diniego di concessione edilizia basato su tale norma</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti, Rel. Panunzio<br />Torre Terrata S.r.l. (Avv. P. Corda)	c.Comune di Golfo Aranci (n.c.);Regione Autonoma della Sardegna (Av. P. Contu)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità dell&#8217;inserimento, in sede di approvazione del PPR, di una disposizione di attuazione non approvata preventivamente dagli organi competenti e sull&#8217;illegittimità del diniego di concessione edilizia basato su tale norma di attuazione illegittima</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica – Piano paesaggistico regionale – Norme di attuazione &#8211; Successiva  modifica &#8211; Illegittimità																																																																																												</p>
<p>2. Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia – Annullamento – Norma di attuazione – Preventiva approvazione &#8211; Carenza &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	E’ illegittima la previsione inserita tra le norme tecniche di attuazione del PPR, in sede di approvazione di quest’ultimo, che imponga di sottoporre gli interventi urbanistici ed edilizi in merito ai quali, alla data di entrata in vigore del PPR, non siano ancora stati rilasciati i titoli abilitativi, al raggiungimento dell’intesa attraverso la conferenza di servizi, quando tale previsione non faceva parte originariamente delle NTA del PPR e quindi non sia stata oggetto delle c.d. “conferenze di co-pianificazione” e di tutto il procedimento di approvazione da parte della commissione consiliare e della relativa istruttoria pubblica previsti dalla legge regionale in riferimento all’approvazione del PPR.																																																																																												</p>
<p>2.	E’ illegittimo l’annullamento da parte del Responsabile del Servizio Urbanistica Comunale della concessione edilizia rilasciata per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal Piano di lottizzazione, quando tale diniego sia basato sull’applicazione di una norma che sia stata inserita tra le norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, senza la preventiva approvazione da parte della Giunta comunale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’illegittimità dell’inserimento, in sede di approvazione del PPR, di una disposizione di attuazione non approvata preventivamente dagli organi competenti e sull’illegittimità del diniego di concessione edilizia basato su tale norma di attuazione illegittima</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent.n. 2010/2007<br />
Ric. n. 134/2007</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA <br />
Sezione seconda</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 134/2007 proposto da<b><br />
Torre Terrata Srl</b>, rappresentata e difesa dall’avvocato Pietro Corda ed elettivamente domiciliata in Cagliari, via Eistein, n. 7, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Del Rio;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Golfo Aranci</b>, in persona del Sindaco in carica, non costituitosi in giudizio;</p>
<p>la <b>Regione Autonoma della Sardegna</b>, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Gian Piero Contu, presso il medesimo ufficio in Cagliari, Viale Trento, n. 69;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211; dell’atto 5/12//2006 prot. 13869 con il quale il Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Golfo Aranci ha annullato la concessione edilizia 20 settembre 2006 n. 76/06 rilasciata alla soc. ricorrente per la realizzazione delle opere di urbaniz<br />
 &#8211; del presupposto, comma 4 dell’art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con deliberazione n. 36/7 del 5/9/2006 della Giunta Regionale, pubblicata nel BURAS n. 30 del 8/9/2006;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, inerente e conseguente, con particolare riferimento all’art. 11 delle N.T.A. del P.P.R..</p>
<p>	VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del  27 giugno 2007 il consigliere Rosa Panunzio;<br />
UDITI gli avvocati delle parti come da separato verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Il comune di Golfo Aranci è dotato di Piano Umanistico Comunale definitivamente approvato in data antecedente al 10 agosto 2004, tale Piano ha avuto l’autorizzazione paesaggistica in quanto, con decreto ministeriale del 30 novembre 1965, l’intero territorio comunale è stato sottoposto a vincolo paesaggistico.<br />
La ricorrente ha realizzato in località “Torre Terrata” una lottizzazione  ricadente in zona F3 del PUC, il relativo piano è stato definitivamente approvato con delibera consiliare del 15 marzo 2006 n. 19 e la relativa convenzione è stata stipulata con atto pubblico il 18 maggio 2006.<br />
La ricorrente società richiedeva, quindi, al comune la concessione edilizia per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste nel piano di lottizzazione; la concessione veniva regolarmente rilasciata con atto  n. 76/06.<br />
Il Responsabile del Servizio Urbanistica del comune, tuttavia, con provvedimento del 5 dicembre 2006 n. 13869, richiamando “l’intesa” di cui al punto 4 dell’art. 15 delle norme di attuazione del PPR, ha annullato la suddetta concessione edilizia<br />
Contro tale determinazione, nonché contro il 4° comma dell’art. 15 delle NTA del PPR, propone la società Torre Terrata ricorso giurisdizionale, deducendo i seguenti motivi censura:<br />
1)	violazione dell’art. 11 della legge regionale 22 dicembre 1989 n. 45, violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge regionale 25 novembre 2004 n. 8; violazione dell’art. 144 del decreto legislativo n. 42/2004; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e difetto di motivazione. L’art. 8 della legge regionale n. 8/2004 prevede che i PUC approvati prima del 10 agosto 2004 conservano la loro validità ed efficacia “in termini effettivi e di esecutività”, il secondo comma dello stesso articolo equipara ai PUC di cui sopra, quelli adottati prima del 10 agosto 2004 e approvati entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge regionale n. 8/2004; in entrambi i casi la norma prevede che, dal momento che tali piani conservano la loro “validità ed efficacia in termini attuativi e di esecutività”, si possono realizzare tutte le previsioni fino al loro adeguamento alle prescrizioni de PPR. L’art. 15, comma 3, delle norme di attuazione del PPR proposto ed adottato prevedeva che nei comuni dotati di PUC potessero essere realizzati gli interventi previsti degli strumenti urbanistici attuativi approvati e con convenzione efficace alla data di adozione del PPR (24 maggio 2006). La disposizione è stata confermata dall’art. 15, comma 3 delle NTA del PPR, ma al quarto comma, comparso in fase di approvazione, si dispone che il completamento degli interventi urbanistici ed edilizi di cui al precedente comma 3, per i quali non siano stati rilasciati alla data di entrata in vigore del PPR i relativi titoli abilitativi è sottoposto al raggiungimento dell’intesa di cui all’art. 11 delle NTA. Tale comma deve ritenersi illegittimo per violazione dell’art. 8 della legge regionale n. 8/2004 e per violazione dell’art. 11 della legge regionale n. 45/1989, nel testo di cui all’art. 2 della legge regionale n. 8/2004 perché è stato introdotto arbitrariamente ed immotivatamente, solo in sede di approvazione e, quindi, in violazione del procedimento stabilito dalla legge; la disposizione non è stata oggetto delle c.d. “conferenze di co-pianificazione” e della c.d “istruttoria pubblica”, non ha potuto essere oggetto di osservazioni e non è stata sottoposta alle valutazioni del CTRU, non è stata adottata, non è stata pubblicata dopo la (non avvenuta) adozione e, infine, non è stata sottoposta al parere della commissione consiliare. Deve, inoltre, ritenersi illegittima per contraddittorietà con le precedenti disposizioni ed anche con i commi 3 e 4 dell’art. 15 delle NTA del PPR.<br />	<br />
2)	Violazione dell’art. 5 della legge regionale n. 45/1989; violazione dei principi generali in tema di conferenza di servizi di cui all’art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241, anche in riferimento all’art. 11 delle NTA; eccesso di potere per illogicità, manifesta ingiustizia e difetto di motivazione. Le intese di cui all’art. 11 delle NTA riguardano non l’attuazione di uno strumento urbanistico attuativo, ma esclusivamente quella del PPR, difatti tale intesa viene posta sullo stesso livello della “pianificazione provinciale e comunale” e dei “Piani delle aree protette di cui all’art. 45, comma 4, del d. lgs. 157/2006, anch’essi non autorizzati paesaggisticamente.  L’art. 11 delle NTA, nella parte in cui prevede l’intesa tra Regione, Provincia e Comuni è illegittimo: a) per violazione dell’art. 11 della legge regionale n. 45/1989 poiché è stato introdotto arbitrariamente e immotivatamente in sede di approvazione, quindi in violazione del procedimento stabilito dalla legge; anche questa disposizione, art. 11 delle NTA, così come il comma 4 dell’art. 15 non faceva parte originariamente delle NTA del PPR, quindi non è stata oggetto delle c.d. “conferenze di co-pianificazione”, non ha potuto essere oggetto di osservazioni e non è stata sottoposta alle valutazioni del CTRU, non è stata adottata, non è stata pubblicata dopo la (non avvenuta) adozione e, infine, non è stata sottoposta al parere della commissione consiliare. b) perché al procedimento d’intesa possono partecipare soltanto gli enti locali interessati e non anche il lottizzante, c) perché, in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione di cui all’articolo 97 della cost. la condizione imprescindibile per il completamento degli interventi urbanistici di un piano di lottizzazione è costituito dal “raggiungimento dell’intesa” attribuendo così alla Regione, alla Provincia ed ai Comuni una forma di diritto di veto.<br />	<br />
3)	Illegittimità derivata; il provvedimento emanato dal comune di Golfo Aranci è illegittimo per invalidità derivata, ma anche per i seguenti vizi propri: <br />	<br />
4)	violazione ed errata applicazione dell’art. 8, comma 1, della legge regionale n. 8/2004 e dell’art. 4 delle “disposizioni sulla legge in generale” di cui alle preleggi al codice civile; poiché il PUC di Golfo Aranci è valido ed efficace per effetto dell’art. 8, comma 1, della legge regionale n. 8/2004, i Pdl delle zona F1A, G15-G16 in località “Marana” hanno conservato la loro efficacia, pertanto le disposizioni regolamentari contenute nelle NTA, che prevedono l’intesa, devono essere disapplicate, laddove confliggono con una disposizione di legge.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’amministrazione regionale intimata che, per il tramite del proprio difensore, controdeduce alle tesi esposte in ricorso e ne chiede il rigetto, con vittoria di spese.<br />
L’amministrazione comunale non si è costituita in giudizio.<br />
Alla pubblica udienza del 27 giugno 2007, presenti i difensori delle parti, la causa è stata assunta in decisione dal Tribunale.</p>
<p align=center><b> D I R I T T O</b></p>
<p>	Preliminarmente deve essere chiarito che la presente controversia ha ad oggetto, oltre l’atto del 5/12//2006 prot. 13869, con il quale il Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Golfo Aranci ha annullato la concessione edilizia n. 76/06 (rilasciata alla soc. ricorrente per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal Piano di lottizzazione in loc. Terra Terrata), il solo comma 4 dell’art. 15 delle NTA del PPR. L’art. 11 è contestato in modo strumentale, in quanto a tale norma fa riferimento l’art. 15 per imporre il raggiungimento dell’intesa anche in caso di piani di lottizzazione approvati e fatti salvi, al fine di ottenere le relative concessioni edilizie.<br />	<br />
L’eventuale accoglimento del ricorso relativamente alla previsione dell’art. 15 rende pertanto superflua, in relazione all’interesse fatto valere, la soluzione della diversa questione della legittimità dell’art. 11. <br />
Trattandosi della disposizione (art. 15, comma 4) che il comune pone a presupposto dell’atto di annullamento devono essere esaminati per primi i motivi con cui si contesta la legittimità di tale previsione. <br />
La decisione, nella specie, va inoltre circoscritta, tenuto conto delle censure dedotte, quanto al profilo procedurale, alla verifica della legittimità delle modalità con cui la previsione contestata è stata inserita nelle norme tecniche di attuazione, e, quanto al merito, al giudizio di legittimità delle relative disposizioni in relazione al complesso delle disposizioni transitorie ed al quadro normativo che ne forma il presupposto. <br />
In merito al primo punto, parte ricorrente sostiene che il quarto comma dell’art. 15 delle NTA, sarebbe stato introdotto immotivatamente ed arbitrariamente solo in sede di approvazione e dunque in violazione del procedimento stabilito dalla legge. <br />
Il terzo comma dell’art. 15 stabilisce che “Per i Comuni dotati di PUC approvato ai sensi dei commi 1 e 2 della L.R. n. 8/2004 nelle medesime zone C, D, F e G possono essere realizzati gli interventi previsti negli strumenti urbanistici attuativi, purchè approvati e con convenzione efficace alla data di adozione del PPR” ; il quarto comma dispone che “Il completamento degli interventi urbanistici ed edilizi” di cui al comma 3 “per i quali non siano stati rilasciati alla data di entrata in vigore del PPR i relativi titoli abilitativi è sottoposto al raggiungimento dell’intesa di cui all’art. 11…”.<br />
Sul punto, per ottenere un chiarimento in fatto, il Tribunale ha disposto un’istruttoria, all’esito della quale la Regione ha precisato che la modifica dell’art. 15, ovvero l’introduzione del 4 comma, si sarebbe resa necessaria “successivamente alla data di adozione” perché sarebbero pervenute all’amministrazione diverse segnalazioni che evidenziavano “alcuni elementi fortemente negativi” rappresentati dalla possibilità, per i comuni dotati di Puc, di mandare avanti –frettolosamente- interventi di trasformazione del territorio in base a semplice stipula di convenzione di lottizzazione entro il 24 maggio 2006”.<br />
A conforto dell’affermazione sono stati depositati vari documenti, da cui, in disparte ogni valutazione sulle modalità di relativa protocollazione, risulta provato: <br />
&#8211; che la presidenza della Regione aveva ricevuto il parere 8 agosto 2006 della Commissione consiliare e che, in base allo stesso, era stata fatta una rilettura ragionata del testo delle norme tecniche, trasmesso il 1 settembre al Presidente del Consiglio- che le norme modificate risultano espressamente indicate e vi si annotano a margine le relative modifiche;<br />
&#8211; che, per quanto in questa sede rileva, “ l’art 15 è stato riformulato solo “ al fine “di ricomprendere le nozioni di interclusione e contiguità”, per specificare meglio il concetto di “efficacia dei piani attuativi” e per inserire nei commi 9 e 10 (ndr.<br />
&#8211; che successivamente, in data 5 settembre, la quarta Commissione ha preso atto delle modifiche apportate e, per quanto non recepito, ha confermato  il parere espresso in precedenza.<br />
E’ dunque un dato di fatto incontrovertibile che il comma in contestazione è stato introdotto quando ormai il procedimento di formazione del piano, in special modo nelle sue norme tecniche, si doveva ritenere concluso e quando l’impianto normativo si era definito nella sua consistenza oggettiva e nei contenuti sostanziali delle relative prescrizioni.<br />
Non risulta peraltro e non è stato dimostrato in giudizio che la modifica ora in contestazione sia stata fatta oggetto di specifica discussione neanche in sede di approvazione del Piano da parte della Giunta.<br />
Si tratta, dunque, di una disposizione che non solo non è stata fatta oggetto delle conferenze di copianificazione e di istruttoria pubblica, ma che non ha potuto essere sottoposta alla fase delle osservazioni da parte e dei comuni e dei privati titolari di posizioni differenziate e qualificate, e che, inoltre, non risulta esaminata e valutata, nei suoi effetti, da nessun organo titolare di competenze nell’adozione ed approvazione del Piano. <br />
Né può essere sufficiente l’approvazione da parte della Giunta del testo contenente la modifica, laddove non sia stato dimostrato o non sia stato  possibile dimostrare quando, come e da chi tale modifica è stata introdotta e se la nuova formulazione della norma, nel testo ora contestato, sia stata sufficientemente evidenziata dall’organo (o ufficio) proponente all’organo collegiale, non trattandosi della correzione di un errore materiale o di una irregolarità. <br />
Alla constatazione dell’esistenza di questo anomalo procedimento, la difesa regionale ha obiettato che la legge regionale che ha disciplinato la procedura di approvazione del PTP ha carattere speciale, per cui non sarebbero invocabili per la sua interpretazione regole desunte dall’art. 10 L. 1150/42; che in ogni caso, per giurisprudenza pacifica, le modificazioni che impongono una riapertura e la rinnovazione del procedimento devono essere sostanziali, comportare cioè un consistente e rilevante mutamento delle caratteristiche essenziali e dei principi informatori del provvedimento; che le modifiche “qualificate”, cioè quelle relative alla tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici possono essere introdotte in sede di approvazione anche quando sono sostanziali. <br />
Si tratta di principi pacifici in giurisprudenza che il Collegio condivide, ma che non si attagliano al peculiare caso di specie. <br />
La procedura di approvazione del piano paesaggistico, che può avere anche la valenza di piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici anche per la legge regionale n. 8/2004,  pur avendo una sua peculiarità, prevede comunque la partecipazione, a diversi livelli di incisività, sia del Consiglio regionale che degli enti locali, sia dei privati che di altri enti esponenziali (questi ultimi attraverso le osservazioni); prevede fasi distinte di adozione e di approvazione, e presenta dunque un livello di assimilabilità con la procedura di approvazione dei piani urbanistici tale da consentire di mutuare i principi giurisprudenziali formatisi in campo urbanistico.<br />
 Ad avviso del Collegio, inoltre, l’incidenza della modifica rispetto all’impostazione del piano deve essere valutata di volta in volta e, nel caso in esame, la modifica introdotta va considerata sostanziale, non trascurando di considerare che “la condivisione con la comunità” è uno degli obiettivi della pianificazione unitamente al “governo in forma sostenibile delle trasformazioni del territorio” (cfr. linee giuda, pag. 8).<br />
La disposizione, infatti, non si limita ad  introdurre, come sostenuto dalle difese della Regione, un’innovazione strumentale consistente nel modo di attuare le previsioni del PPR, ma incide in misura determinante sullo stesso uso del territorio, come si dirà nell’esaminare il merito, interferendo sia sull’autonomia dei comuni, fatta salva dalla stessa legge regionale n. 8/2004, sia su una molteplicità di corrispondenti posizioni soggettive dei privati che lo stesso legislatore, nel disciplinare i contenuti del nuovo piano paesaggistico, ha inteso salvaguardare, con una previsione che ha una sua coerenza, poiché “premia” i comuni virtuosi dotatisi per tempo di piani urbanistici, approvati secondo regole già più sensibili alla presenza di valori paesaggistici da preservare. <br />
Non è infatti una novità che tra i principi ispiratori, sia della legge regionale del 2004, sia espressamente, del PPR vi è quello di  “imporre” alla maggioranza dei comuni sardi &#8211; anche attraverso la previsione di misure di salvaguardia talvolta estremamente rigide, ma giustificate se correlate al fine da perseguire &#8211; l’assunzione di consapevoli iniziative dirette all’approvazione, in tempi brevi, di strumenti di governo del territorio, piani urbanistici comunali, rispondenti a moderni criteri di gestione delle risorse. Nelle linee guida, infatti, è contenuta una critica diretta al sistema, adottato nella maggior parte dei casi, di procedere per anni attraverso varianti agli ormai superati programmi di fabbricazione. <br />
Né l’introduzione può essere giustificata con il riferimento alle c.d. modifiche qualificate, sempre consentite . <br />
Non ogni norma contenuta nel Piano deve solo per questo ritenersi posta a tutela del paesaggio.<br />
Nel caso di specie, affrontando in questo modo anche il merito della questione, l’ordinamento già prevede idonei e sufficienti strumenti di tutela di questi beni. <br />
L’obbligo di attivare il procedimento dell’intesa è stato infatti introdotto, nel contesto delle NTA, a carico di piani attuativi  (previsiti in PUC approvati ai sensi dei commi 1 e 2 della legge n. 8/2004 o compresi oltre la fascia dei 2000 metri dalla linea di battigia), già passati al controllo delle autorità comunali (ed efficaci, in quanto con convenzione sottoscritta &#8211; cfr. sul punto: Tar Sardegna n. 1807/2007), che ne hanno verificata la corrispondenza con le previsioni urbanistiche fatte salve da una legge, e sono anche passati alla verifica delle Autorità regionali, poste a garanzia del bene paesaggio, giungendo, ormai, alla fase esecutiva. <br />
E’ ben noto, infatti, che il rilascio dei titoli abilitativi, se la proprietà ricade in un’area gravata da vincolo, o preesistente od imposto ex novo correttamente dallo stesso PPR su beni tipizzati ed individuati, è subordinato al rilascio del nulla osta paesaggistico. <br />
In conclusione, se l’intesa introdotta col quarto comma, secondo quanto illustrato dalla difesa, “non incide sulle possibilità di attuare il PUC, lasciando ferme le volumetrie previste negli strumenti attuativi, ma…incide solo sulle modalità attuative dello jus aedificandi” deve evidenziarsi che tale fine è già garantito dal sistema normativo vigente. <br />
Se invece l’intesa costituisce, come sembra più corretto sostenere, applicazione delle norme del Codice dei beni culturali, le quali rimettono alla disciplina dei piani paesaggistici l’indicazione di misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale (art. 145, comma 2), affidando alla regione il compito di disciplinare il procedimento di conformazione e di adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica (art. 145, comma 5), non vi è spazio per la sua applicazione nelle fattispecie contemplate dall’art. 15 terzo comma e secondo comma lett. b), in quanto nei casi ivi previsti non vi sono previsioni pianificatorie da conformare, ma solo strumenti attuativi già approvati da completare, secondo le procedure vigenti prima dell’approvazione del piano paesaggistico. <br />
L’imposizione di questo ulteriore aggravio procedimentale è quindi illegittima anche sul piano sostanziale. <br />
Né può giustificare l’inserimento della norma, secondo una procedura quanto meno anomala, la constatazione che molti comuni si siano affrettati ad approvare piani di lottizzazione prima dell’approvazione definitiva del piano paesaggistico. Se tali piani sono stati approvati in modo legittimo, seguendo le procedure vigenti è inutile l’aggravio del procedimento, se invece non sono state rispettate le norme non è con lo strumento dell’intesa che deve porsi rimedio all’illegittimità.  <br />
In relazione al provvedimento impugnato di annullamento della concessione edilizia n. 76/06 rilasciata il 20/9/2006, il Collegio non può che evidenziare che lo stesso aveva quale unica motivazione il riferimento alle norme del PPR ritenute in questa sede illegittime, con la conseguenza che lo stesso va annullato per invalidità derivata in accoglimento del terzo motivo di ricorso.<br />
Alla stregua delle considerazioni svolte ed assorbiti gli ulteriori motivi di censura, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del quarto comma dell’art. 15 delle NTA del Piano, e, per invalidità derivata, del  provvedimento di annullamento della concessione edilizia già rilasciata alla società ricorrente. <br />
Le spese di giudizio sono poste a carico dell’amministrazione regionale intimata e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, mentre sono compensate nei confronti del comune di Golfo Aranci che si è limitato a dare applicazione alle disposizioni regionali contenute nelle NTA del Piano.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
Accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il quarto comma dell’art. 15 delle NTA del Piano Paesistico regionale, nei sensi di cui in motivazione e il provvedimento del 5 dicembre 2006 n. 13869 di annullamento della concessione edilizia n. 76/06.<br />
Condanna l’amministrazione regionale intimata al pagamento delle spese di giudizio che liquida forfetariamente nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) più IVA e CPA.<br />
Compensa le spese nei confronti del comune intimato.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 27 giugno 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Lucia Tosti,                               Pres.<br />
Rosa Panunzio,                          Cons. est.	 	<br />	<br />
Francesco Scano,                      Cons.</p>
<p>Depositata in segreteria oggi: 31/10/2007</p>
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