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	<title>31/1/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>31/1/2020 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2020 n.106</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-31-1-2020-n-106/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-31-1-2020-n-106/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2020 n.106</a></p>
<p>Eleonora Di Santo, Presidente; Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario, Estensore PARTI: Comune di San Donato di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Rosa Fanizzi,;  contro Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero per i Beni e Le Attività  Culturali, in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-31-1-2020-n-106/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2020 n.106</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-31-1-2020-n-106/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2020 n.106</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Eleonora Di Santo, Presidente; Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario, Estensore PARTI: Comune di San Donato di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Rosa Fanizzi,;  contro Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero per i Beni e Le Attività  Culturali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce,  nei confronti Regione Puglia, Arpa Puglia, Provincia di Lecce, Comune di Cavallino, Asl Lecce, Pra S.r.l., Geo Ambiente S.r.l, non costituiti in giudizio;  Project Resource Asbestos &#8211; P.R.A. S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ernesto Sticchi Damiani, Andrea Sticchi Damiani.</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;attività  mediante la quale l&#8217;amministrazione provvede alle valutazioni poste alla base della verifica di assoggettabilità  della VIA è connotata da discrezionalità  tecnica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Contratti della PA- &#8211; VIA- verifica di assoggettabilità  &#8211; discrezionalità  tecnica- processo amministrativo &#8211; giurisdizione di legittimità  &#8211; sindacabilità  &#8211; limiti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;attività  mediante la quale l&#8217;amministrazione provvede alle valutazioni poste alla base della verifica di assoggettabilità  della VIA è connotata da discrezionalità  tecnica e, quindi, può essere sindacata in sede giurisdizionale di legittimità  nei limiti del non corretto esercizio del potere sotto il profilo del difetto di motivazione, della illogicità  manifesta, della erroneità  dei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti e, ciò, fermo restando che le illegittimità  e incongruenze debbono essere macroscopiche e manifeste.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 31/01/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00106/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00953/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 953 del 2019, proposto da <br /> Comune di San Donato di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Rosa Fanizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero per i Beni e Le Attività  Culturali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis; </p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Regione Puglia, Arpa Puglia, Provincia di Lecce, Comune di Cavallino, Asl Lecce, Pra S.r.l., Geo Ambiente S.r.l, non costituiti in giudizio; <br /> Project Resource Asbestos &#8211; P.R.A. S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ernesto Sticchi Damiani, Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">e con l&#8217;intervento di</p>
<p style="text-align: justify;">ad adiuvandum:<br /> Comitato Libero per la Salvaguardia del Territorio di Cavallino e della Salute dei Cittadini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Mario Giacinto Petracca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Fabio Filzi, 22; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">del decreto del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. m_amte. DVA.REGISTRO DECRETI.R. 0000230 del 17.5.2018, con il quale è stata determinata &#8220;l&#8217;esclusione dalla procedura di valutazione dell&#8217;impatto ambientale del progetto &#8216;Impianto sperimentale di trasformazione manufatti in cemento-amianto&#8217; da realizzarsi nel comune di Cavallino (LE), proposto dalla società  Project Resouces Asbestos s.r.l., subordinata al rispetto delle indicazioni descritte nello Studio di impatto ambientale (SIA) e delle condizioni ambientali&#8221; di cui al medesimo decreto;</p>
<p style="text-align: justify;">del parere n. 2709 del 20.4.2018 della Commissione Tecnica di Verifica dell&#8217;Impatto Ambientale &#8211; VIA e VAS con cui il medesimo progetto è stato escluso dall&#8217;applicazione della procedura di VIA; </p>
<p style="text-align: justify;">di ogni atto comunque connesso, presupposto e consequenziale, e in particolare, ove occorra: </p>
<p style="text-align: justify;">di ogni eventuale e ulteriore provvedimento successivo e/o consequenziale al decreto ministeriale di esclusione del progetto da VIA, di data, numero e contenuto sconosciuti, per cui si è giÃ  proceduto, in data 21.6.2018, a formalizzare a mezzo pec istanza di accesso agli atti al Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonchè al Comune di Cavallino, senza aver ottenuto (ad oggi) alcun tipo di riscontro, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti e/o ulteriori in relazione all&#8217;esito dell&#8217;accesso agli atti richiesto.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Project Resource Asbestos &#8211; P.R.A. S.r.l. e di Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Ministero per i Beni e Le Attività  Culturali;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2020 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv. R. Fanizzi per il ricorrente, avv. M. G. Petracca per l&#8217;interventore, avv. S De Giorgi, in sostituzione degli avv.ti E. e A. Sticchi Damiani, per la controinteressata, e avv. dello Stato M. G. Invitto;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il Comune di San Donato di Lecce ha impugnato il decreto del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 230 del 17.5.2018, con il quale è stata determinata &#8220;l&#8217;esclusione dalla procedura di valutazione dell&#8217;impatto ambientale del progetto &#8216;Impianto sperimentale di trasformazione manufatti in cemento-amianto&#8217; da realizzarsi nel comune di Cavallino (LE), proposto dalla società  Project Resouces Asbestos s.r.l., subordinata al rispetto delle indicazioni descritte nello Studio di impatto ambientale (SIA) e delle condizioni ambientali&#8221; di cui al medesimo decreto.</p>
<p style="text-align: justify;">A sostegno del ricorso, il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame: 1) Violazione principi comunitari di precauzione e di prevenzione. Violazione principio di azione ambientale ex art. 3-ter d.lgs. 152/2006 e s.m.i. letto in combinato disposto con gli artt. 174 co. 2 e 191 co. 1 e 2 TFUE. Violazione principio di integrità  ambientale. Violazione e falsa applicazione principio dello sviluppo sostenibile ex art. 3-quater d.lgs. 152/2006 e s.m.i. Violazione artt. 9 e 32 cost. Violazione art. 3 l. 241/90 e s.m.i. letto in combinato disposto con l&#8217;art. 9 d.lgs. 152/2006 e s.m.i. Difetto di motivazione con riferimento alle risultanze dell&#8217;istruttoria. Incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti. Carenza assoluta di istruttoria. Erroneità  nei presupposti. Illogicità  e irrazionalità  manifesta. Incongruità . Perplessità . Contraddittorietà . Sviamento; 2) Violazione, falsa ed errata applicazione disciplina nazionale e comunitaria in materia di VIA. Violazione e falsa applicazione artt. 4 co. 4 lett. b) e 6 commi 5 e 7 d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (testo previgente). Violazione allegato V alla parte seconda d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (testo previgente). Violazione dei principi in tema di procedura di screening. Violazione e falsa applicazione all. 1 punto 5) d.m. n. 308 del 24.12.2015 recante: &#8220;Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale&#8221;. Violazione d.lgs. n. 114/1995 e s.m.i. Sotto ulteriore profilo: Violazione art. 3 l. 241/90 e s.m.i. letto in combinato disposto con l&#8217;art. 9 d.lgs. 152/2006 e s.m.i. Difetto di motivazione con riferimento alle risultanze dell&#8217;istruttoria. Incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti. Carenza assoluta di istruttoria. Erroneità  nei presupposti. Travisamento; 3) Violazione Piano di Gestione Rifiuti Speciale Regione Puglia. Violazione PPTR Puglia. Violazione art. 178, commi 1 e 3, d.lgs. n. 152/2006 s.m.i. Violazione principio comunitario &#8220;Chi inquina paga&#8221; ex art. 191, paragrafo 2, TfUE. Ulteriore. Violazione dei principi comunitari di precauzione e prevenzione. Violazione principio di azione ambientale ex art. 3-ter d.lgs. 152/2006 e s.m.i. letto in combinato disposto con gli artt. 174 co. 2 e 191 co. 1 e 2 TfUE. Violazione principio di integrità  ambientale. Violazione artt. 9 e 32 cost. Sotto altro profilo. Violazione, falsa ed errata applicazione disciplina nazionale e comunitaria in materia di VIA. Violazione e falsa applicazione art. 6 commi 5 e 7 d.lgs. 152/2006 e s.m.i. Violazione allegato V alla parte seconda d.lgs. 152/2006 e s.m.i. Violazione dei principi in tema di procedura di screening. Difetto assoluto di istruttoria. Difetto e/o insufficienza della motivazione. Erroneità  nei presupposti. Travisamento; 4) illegittimità  derivata.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha chiesto pertanto l&#8217;annullamento dell&#8217;atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">Costituitisi in giudizio, il Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonchè la controinteressata Project Resource Asbestos (PRA) s.r.l, hanno preliminarmente eccepito l&#8217;inammissibilità  del ricorso per difetto di interesse da parte del ricorrente. Nel merito, hanno chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comitato Libero per la salvaguardia del territorio di Cavallino e della salute dei cittadini ha depositato in data 9.12.2019 atto di intervento ad adiuvandum.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza pubblica del 9.1.2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il ricorso, nel merito, è infondato. Ciò esime il Collegio dall&#8217;esame dell&#8217;eccezione preliminare di inammissibilità  del ricorso dedotta dal Ministero resistente e dalla controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Con i primi due motivi di gravame, variamente articolati, il Comune ricorrente deduce la violazione del principio di precauzione, di derivazione eurounitaria. In particolare, ad avviso del ricorrente, il carattere sperimentale dell&#8217;intervento costituirebbe elemento decisivo nel senso di ritenere il proposto intervento assoggettabile a VIA, come chiarito dai pareri negativi resi da Arpa Puglia, dalla Regione e dalla ASL Lecce. Inoltre, l&#8217;istruttoria compiuta dall&#8217;Amministrazione sarebbe errata e/o omissiva sotto vari profili, come messo in luce dalla relazione tecnica di parte.</p>
<p style="text-align: justify;">Le censure sono infondate.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2. Ai sensi dell&#8217;art. 20 co. 5 d. lgs. n. 152/06 (nella versione applicabile ratione temporis), &#8220;Se il progetto non ha impatti negativi e significativi sull&#8217;ambiente [o non costituisce modifica sostanziale], l&#8217;autorità  compente dispone l&#8217;esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale essendo il contenuto della suddetta previsione normativa, occorre ora esaminarne la portata.</p>
<p style="text-align: justify;">3.3. Sul punto, ritiene il Collegio, sulla base di pacifica giurisprudenza amministrativa, che: &#8220;L&#8217;attività  mediante la quale l&#8217;amministrazione provvede alle valutazioni poste alla base della verifica di assoggettabilità  della VIA è connotata da discrezionalità  tecnica e, quindi, può essere sindacata in sede giurisdizionale di legittimità  nei limiti del non corretto esercizio del potere sotto il profilo del difetto di motivazione, della illogicità  manifesta, della erroneità  dei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti e, ciò, fermo restando che le illegittimità  e incongruenze debbono essere macroscopiche e manifeste&#8221; (TAR Venezia, III, 20.1.2016, n. 52. In termini confermativi, cfr. altresì¬ TAR Milano, III, 18.7.2019, n. 1661; TAR Molise, I, 6.6.2019, n. 209; TAR Friuli Venezia Giulia, I, 15.12.2011, n. 560).</p>
<p style="text-align: justify;">4. Ciò chiarito, e venendo ora alla fattispecie in esame, emerge dall&#8217;atto impugnato, nonchè dal presupposto parere n. 2709/18 della Commissione Tecnica di verifica dell&#8217;Impatto ambientale VIA e VAS, che il progetto proposto dalla controinteressata produce una trasformazione molecolare dell&#8217;amianto. Esso sfrutta, nella sua fase iniziale, le proprietà  acide del siero di latte esausto per aggredire e decomporre a temperatura ambientale la matrice cementizia dell&#8217;eternit. Le fibre di amianto liberate dalla decomposizione della matrice cementizia vengono quindi fatte reagire a temperature moderatamente alte (circa 150°C) con altro siero di latte in reattore chiuso, a pressione compresa tra 6-10 bar, che completano il processo di trasformazione molecolare dell&#8217;amianto.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Tale essendo il contenuto essenziale del progetto proposto dalla controinteressata, la non assoggettabilità  a VIA del progetto è stata autorizzata sulla base di una istruttoria quantomai ampia e approfondita. In particolare, sono state compiutamente analizzate tutte le seguenti fasi, sia di trasformazione dell&#8217;amianto, sia delle attività  ad essa successive: fase di decarbonizzazione; fase idrotermica; destinazione dei prodotti finali; potenzialità  del trattamento e durata della sperimentazione; localizzazione dell&#8217;impianto pilota; attività  del progetto svolte in situ; locali adibiti alla sperimentazione; polverizzazione del materiale; miscelazione siero di latte-polvere cemento amianto; gestione delle emergenze; monitoraggio aria; gestione finale dei rifiuti.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Particolari prescrizioni sono state poi dettate con riferimento ai locali adibiti alla sperimentazione, al fine di evitare la dispersione di sostanze nocive in atmosfera. A tal riguardo, l&#8217;Amministrazione ha imposto prescrizioni da osservarsi, rispettivamente, nella fase antecedente, concomitante e successiva all&#8217;attività  oggetto di sperimentazione. In particolare, si specifica che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il prototipo sperimentale sarà  ospitato all&#8217;interno di un capannone industriale esistente, ubicato nella zona PIP del Comune di Cavallino;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; all&#8217;interno del capannone verrà  delimitata un&#8217;area dedicata, avente estensione di circa 40 mq, in cui si provvederà  a realizzare i locali che conterranno tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento dell&#8217;attività  sperimentale;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il locale in esame verrà  realizzato con pannelli coibentati, e per garantire la tenuta dell&#8217;ambiente interno, tutte le giunzioni dei pannelli saranno sigillate con poliuretano espanso a presa rapida;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; prima dell&#8217;inizio di qualsiasi attività  di lavorazione di materiali contenenti amianto all&#8217;interno dell&#8217;impianto, saranno effettuate delle prove per verificare la depressione degli ambienti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; al termine di ogni ciclo di lavoro si effettuerà  un&#8217;accurata pulizia del locale tramite apposito aspirapolvere;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; periodicamente si effettueranno cicli di pulizia con acqua che sarà  opportunamente incanalata, raccolta e trattata tramite filtri assoluti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il pavimento dei locali dedicati alla lavorazione sarà  isolato dalla pavimentazione industriale esistente all&#8217;interno del capannone mediante geomembrana in HDPE da 2 mm;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la pavimentazione dei locali dedicati alla lavorazione sarà  modellata in modo da evitare possibili zone di deposito concentrato di polveri;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la pavimentazione sarà  costruita con un&#8217;intercapedine funzionale a raccogliere eventuali sversamenti di sostanze liquide che dovessero verificarsi all&#8217;interno del locale di sperimentazione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; i liquidi verranno drenati da apposite griglie metalliche installate a pavimento;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;ingresso al locale avverrà  dall&#8217;esterno, attraverso una porta laterale del capannone giÃ  esistente;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; mediante la porta esterna si accederà  all&#8217;interno di un&#8217;unità  di decontaminazione a quattro stadi;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; vi è un sistema mobile per il riscaldamento, recupero e filtrazione delle acque contaminate;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il locale sarà  compartimentato in pìù zone funzionali, e segnatamente: a) l&#8217;unità  di decontaminazione a 4 stadi, collocata in corrispondenza della porta di ingresso conforme al d.m. 6.9.1994; b) il vano tecnico per l&#8217;alloggiamento del gruppo di aspirazione e del sistema di filtrazione dell&#8217;aria con filtri assoluti; c) un piccolo vano di servizio in cui verranno stoccati i reagenti, e che sarà  dotato anch&#8217;esso di porta di ingresso;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il materiale contenente amianto entrerà  dentro l&#8217;area dell&#8217;impianto tramite una pass-box dotata di due sportelli vetrati ad interblocco elettronico, due elettroserrature, due stati porta, due semafori, centralina di gestione interblocco porte, e sarà  stoccato in una zona confinata a tenuta stagna ove sarà  costantemente presente un impianto di aspirazione atto a mantenere costantemente in depressione sia la stessa pass-box sia l&#8217;intero locale, intercettando eventuali fibre aerodisperse che saranno poi convogliate in filtri assoluti.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Alla ponderosa mole di cautele imposte dall&#8217;Amministrazione si affiancano poi ulteriori elementi idonei a rendere ancor pìù sicuro l&#8217;intero quadro di riferimento. Ci si riferisce, in particolare, ai seguenti quattro aspetti, tutti evidenziati nel citato parere n. 2709/18, posto a fondamento dell&#8217;atto impugnato: a) ridotta dimensione fisica dell&#8217;impianto, costruito all&#8217;interno di un capannone industriale; b) livelli di sicurezza adottati; c) limitati volumi di trattamento di rifiuti di cemento-amianto (massimo 20 kg/giorno, e 400 kg/mese); d) durata massima del progetto sperimentale (2 anni).</p>
<p style="text-align: justify;">8. Infine, a sugello di quanto sopra, l&#8217;Amministrazione ha ribadito che quello in progetto &#8220;&#038; costituisce un prototipo sperimentale, che non può e non deve essere utilizzato per scopo industriale di trattamento dei rifiuti cemento-amianto&#8221;, e che &#8220;&#038; in ogni caso gli organi competenti potranno imporre ulteriori misure di sicurezza durante le fasi di autorizzazione, costruzione e successivo controllo dell&#8217;impianto&#8221; (cfr. parere cit, p. 11).</p>
<p style="text-align: justify;">9. Alla luce di tali emergenze, può senz&#8217;altro affermarsi che la valutazione di non assoggettabilità  a VIA consegue all&#8217;espletamento di un&#8217;istruttoria assolutamente ampia e approfondita da parte dell&#8217;Amministrazione; istruttoria mirante ad intercettare ogni possibile fonte di rischio conosciuta, azzerandone l&#8217;impatto negativo per la salute umana.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tali ragioni, è evidente l&#8217;infondatezza delle censure di parte ricorrente, che pretende di sostituire la propria valutazione a quella &#8211; assolutamente ampia e approfondita &#8211; dell&#8217;Amministrazione, in totale assenza di qualsivoglia elemento di erroneità , irragionevolezza, irrazionalità , travisamento palese dei fatti, ecc, che soli possono consentire il sindacato giurisdizionale sulle scelte tecnico-discrezionali dell&#8217;Amministrazione. </p>
<p style="text-align: justify;">In sostanza, il Comune ricorrente pretende di porsi esso stesso quale Amministrazione preposta alla tutela dell&#8217;ambiente, in assenza di competenze tecniche specifiche, le quali vengono interamente delegate ad una relazione tecnica di parte, che non contiene tuttavia alcun elemento volto a scalfire la certosina istruttoria compiuta dall&#8217;Amministrazione. In particolare, il vulnus di tale relazione tecnica di parte risiede nella parcellizzazione dei profili di criticità  a suo dire riscontrabili nell&#8217;istruttoria compiuta dall&#8217;Amministrazione. Si lamentano infatti asserite omissioni (es. mancata indicazione della classe dei filtri assoluti; aria in uscita dal mulino a martelli, ecc.), omettendo tuttavia di pronunciarsi sulla globalità  degli accorgimenti e cautele prescritti nei locali oggetto di lavorazione (cfr. supra, punto n. 6). In ogni caso, ci si profonde in considerazioni di ordine squisitamente soggettivo, inidonee come tali a revocare in dubbio nè la correttezza del procedimento tecnico seguito dall&#8217;Amministrazione nel caso in esame, nè i relativi risultati pratico-applicativi.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Tali conclusioni non appaiono smentite dall&#8217;apparente contraddizione tra l&#8217;imposizione del divieto di emissioni di CO2 o altri gas in atmosfera da parte dell&#8217;Amministrazione, e l&#8217;affermazione della ricorrente, contenuta nella relazione tecnica, dell&#8217;impossibilità  di garantire emissioni pari a zero. Ciò in quanto ciò che conta non è la dispersione di gas in quanto tali, ma il loro rilascio in atmosfera. Rilascio che è invece escluso alla luce delle suddette prescrizioni (cfr. supra, punto n. 6), da osservarsi nelle fasi antecedente, concomitante e successiva al trattamento del cemento-amianto.</p>
<p style="text-align: justify;">In sostanza, tali prescrizioni mirano anzitutto a prevenire la fuoriuscita di esalazioni nocive durante la fase della lavorazione. Ad esse si affiancano poi ulteriori prescrizioni miranti a garantire che, in caso di piccole fuoriuscite di gas, gli stessi vengano resi innocui (cfr. la citata prescrizione che impone la messa in opera di un impianto di aspirazione atto a mantenere costantemente in depressione sia la pass-box sia l&#8217;intero locale, intercettando eventuali fibre aerodisperse che poi vengono convogliate in filtri assoluti).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;osservanza di tali prescrizioni garantirà  pertanto l&#8217;assenza di dispersione di gas di qualunque tipo in atmosfera.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Alla stessa stregua, va escluso ogni profilo di contraddizione in relazione alla frantumazione del cemento-amianto, che verrà  sì¬ conferito dall&#8217;esterno, ma con prescrizioni idonee ad evitare dispersioni in atmosfera. Invero, come si legge nella relazione integrativa del 27.10.2017, &#8220;<i>il cemento-amianto da trattare giungerà  giÃ  in frammenti di pezzatura centimetrica all&#8217;interno di idonei contenitori a tenuta ermetica (&#8220;big-bags&#8221;). I frammenti di eternit da utilizzare per le prove verranno forniti da ditte autorizzate all&#8217;esecuzione degli interventi di bonifica dell&#8217;amianto, durante i quali vengono sempre raccolti frammenti di piccole dimensioni, che vengono collocati all&#8217;interno di big-bags per essere successivamente inviati in discarica. Le ditte conferitrici dei materiali contenenti amianto dovranno essere puntualmente iscritte all&#8217;Albo nazionale gestori ambientali come previsto dall&#8217;art. 212 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. alla categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi) in corso di validità . Nel dettaglio, il materiale conferito in ingresso all&#8217;impianto pilota avrà  provenienza da cantiere di bonifica effettuato da ditta iscritta all&#8217;albo nazionale gestori ambientali in categoria 10 (bonifica dei beni contenenti amianto), e sarà  confezionato secondo il D.M. 6 Settembre 1994 ed etichettato. In tal modo il rischio di rilascio di fibre nell&#8217;ambiente circostante durante il trasporto è parificato a quello di conferimento presso impianto autorizzato a ricevere rifiuti di materiali contenenti amianto. Il materiale così¬ confezionato sarà  trasportato, evitando stoccaggi intermedi, da stessa o altra ditta iscritta in categoria 5 dell&#8217;albo nazionale gestori ambientali, la quale conferirà  piccole quantità  di eternit in frammenti di piccole dimensioni, selezionati e contenuti in appositi big-bags del peso pari a 20 kg</i>&#8221; (fr. relaz. cit, p. 25).</p>
<p style="text-align: justify;">12. Infine, le conclusioni cui è giunta l&#8217;Amministrazione non sono in alcun modo in contrasto con il principio di precauzione, invocato dal ricorrente. Invero, la giurisprudenza amministrativa ha sul punto condivisibilmente chiarito che: &#8220;<i>&#038; l&#8217;adozione di misure fondate sul principio di precauzione è condizionata al preventivo svolgimento di una valutazione quanto pìù possibile completa dei rischi calata nella concretezza del contesto spazio temporale di riferimento</i>&#8220;, ma &#8220;<i>&#038; non può legittimare una interpretazione delle disposizioni normative, tecniche ed amministrative vigenti in un dato settore che ne dilati il senso fino a ricomprendervi vicende non significativamente pregiudizievoli dell&#8217;area interessata; la situazione di pericolo deve essere potenziale o latente ma non meramente ipotizzata e deve incidere significativamente sull&#8217;ambiente e la salute dell&#8217;uomo; sotto tale angolazione il principio di precauzione non consente ex se di attribuire ad un organo pubblico un potere di interdizione di un certo progetto o misura; in ogni caso il principio di precauzione affida alle autorità  competenti il compito di prevenire il verificarsi o il ripetersi di danni ambientali ma lascia alle stesse ampi margini di discrezionalità  in ordine all&#8217;individuazione delle misure ritenute pìù efficaci, economiche ed efficienti in relazione a tutte le circostanze del caso concreto</i>&#8221; (C.d.S, V, 27.12.2013, n. 6250).</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, nella specie il ricorrente ha individuato rischi del tutto astratto-ipotetici (la qual cosa giÃ  implica di per sè la non condivisibilità  del suo <i>modus operandi</i>), concludendo nel senso dell&#8217;irrealizzabilità  dell&#8217;impianto, a prescindere dall&#8217;attuazione di eventuali misure di salvaguardia, da esso neanche ipotizzate.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tali ragioni, è evidente l&#8217;infondatezza delle dedotte censure.</p>
<p style="text-align: justify;">13. Da ultimo, nessun rilievo assumono i pareri negativi resi da Arpa Puglia e dalla Regione, essendo essi fondati unicamente sulla documentazione originaria, e non anche sulle integrazioni documentali richieste dal Ministero con nota 10.10.2017.</p>
<p style="text-align: justify;">14. Alla luce di tali considerazioni, i primi due motivi di gravame sono infondati.</p>
<p style="text-align: justify;">15. Con il terzo motivo di gravame, il ricorrente ha contestato la violazione del Piano Regionale Rifiuti Speciali della Puglia p. 115, punto 6), a motivo del fatto che l&#8217;impianto in esame sorgerebbe a circa 600 metri di distanza dalla discarica RSU, e di conseguenza non verrebbe rispettato quanto richiesto dal suddetto Piano Regionale. </p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, è sufficiente osservare, in primo luogo, che tale censura è assolutamente inconferente nel caso in esame, atteso che tale aspetto non costituisce oggetto di valutazione da parte del Ministero, in sede di valutazione di esclusione da VIA, al pìù potendo la relativa questione porsi in sede di rilascio di autorizzazione unica.</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo, le descritte cautele da adottarsi in sede di lavorazione del cemento-amianto (cfr. supra, punto n. 6) sono tali da escludere impatti negativi sull&#8217;ambiente, sicchè nessun rilievo assume il criterio della distanza con la pìù vicina discarica. Il tutto tenendo presente che, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, il punto 6 del Piano Regionale Rifiuti prevede che la localizzazione degli impianti di trattamenti di rifiuti speciali avvenga &lt;&gt;.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, nel caso di specie, non solo non vi è nessun elemento autorizzi a ritenere che, in caso di immissione di fumi in atmosfera da parte dell&#8217;impianto in progetto, non sia possibile risalire all&#8217;autore dell&#8217;inquinamento, ma le prescrizioni imposte dal Ministero sono tali da azzerare (sulla base delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche) i rischi paventati dal ricorrente. Rischi che, nella non auspicata (e non ipotizzabile) ipotesi di inveramento, vedrebbero quale unico autore la società  controinteressata, la quale sarebbe dunque destinataria di tutta una serie di obblighi, in osservanza del principio eurounitario &#8220;chi inquina paga&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">16. Conclusivamente, il ricorso è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue il suo rigetto.</p>
<p style="text-align: justify;">17. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla complessità  delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Seconda,</p>
<p style="text-align: justify;">definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa le spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-31-1-2020-n-106/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2020 n.106</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2020 n.41</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-31-1-2020-n-41/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-31-1-2020-n-41/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2020 n.41</a></p>
<p>Raffaele Potenza, Presidente, Enrico Mattei, Primo Referendario, Estensore PARTI:OMISSIS, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Annalisa Lauteri, contro Comune di Città  della Pieve, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Virginia Marchesini nei confronti Baglioni Andrea &#38; c. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-31-1-2020-n-41/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2020 n.41</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-31-1-2020-n-41/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2020 n.41</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Raffaele Potenza, Presidente, Enrico Mattei, Primo Referendario, Estensore PARTI:OMISSIS, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Annalisa Lauteri, contro Comune di Città  della Pieve, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Virginia Marchesini nei confronti Baglioni Andrea &amp; c. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Luca Giardini</span></p>
<hr />
<p>Canna fumaria: vÃ  esclusa la necessità  del permesso di costruire in quanto è un volume tecnico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Edilizia ed Urbanistica &#8211; canna fumaria- permesso di costruire- necessità  &#8211; va esclusa &#8211; volume tecnico &#8211; è tale.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La canna fumaria deve ritenersi ordinariamente un volume tecnico e, come tale, un&#8217;opera priva di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale, per la cui realizzazione non è necessario il permesso di costruire, senza essere conseguentemente soggetta alla sanzione della demolizione, a meno che non si tratti di opere di palese evidenza rispetto alla costruzione ed alla sagoma dell&#8217;immobile, occorrendo solo in tal caso il permesso di costruire.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 31/01/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00041/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00115/2017 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 115 del 2017, proposto da <br /> Giacomo Rossetti, Miriam Nardelli, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Annalisa Lauteri, con domicilio eletto <i>ex</i> art. 25, comma 1, lett. a), cod. proc. amm., presso l&#8217;intestato Tribunale in Perugia, via Baglioni, 3; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Città  della Pieve, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Virginia Marchesini, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via G. Dottori n. 85; </p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Baglioni Andrea &amp; c. s.n.c., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Luca Giardini, con domicilio eletto presso il suo studio in Orvieto, via Felice Cavallotti n. 16; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">dell&#8217;atto del Comune di Città  della Pieve -Area Tecnica- prot. n. 534 del 16 gennaio 2017, con il quale sono stati ritenuti legittimi i titoli abilitativi relativi alla realizzazione, da parte della Baglioni Andrea &amp; C. s.n.c., di una canna fumaria esterna sul fabbricato sito in via P. Vannucci, n. 98/100, Città  della Pieve, e di ogni altro atto ad esso presupposto, coordinato e/o connesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Baglioni Andrea &amp; c. s.n.c. e del Comune di Città  della Pieve;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2020 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con atto di ricorso (n.r.g. 115/2017) notificato al Comune di Città  della Pieve in data 17marzo 2017, i sig.ri Giacomo Rossetti e Miriam Nardelli hanno adito l&#8217;intestato Tribunale per chiedere l&#8217;annullamento dell&#8217;atto, meglio in epigrafe riportato, con il quale il Comune di Città  della Pieve, in risposta ad una diffida presentata dagli odierni ricorrenti<i>ex</i> art. 19, comma 6 <i>terÂ </i>della legge n. 241/1990, ha ritenuto legittimi i titoli abilitativi relativi alla realizzazione, da parte della Baglioni Andrea &amp; c. s.n.c., di una canna fumaria esterna sul fabbricato sito Città  della Pieve, via P. Vannucci, n. 98/100.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il gravame è stato affidato al seguente motivo:</p>
<p style="text-align: justify;">I. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 199, comma 1, lettera e), della Legge Regione Umbria n. 1/2015, nonchè dell&#8217;art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 9 del D.M. n. 1444/1968. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità  e contraddittorietà .</p>
<p style="text-align: justify;">Lamentano in sintesi i ricorrenti: l&#8217;assenza del permesso di costruire quale necessario titolo abilitativo edilizio trattandosi di opera di dimensioni tali da alterare la sagoma ed il prospetto dell&#8217;edificio; la violazione delle norme in tema di distanze tra edifici di cui al d.m. n. 1444/1968; la violazione del divieto di installazioni lungo le strutture portanti degli edifici esposte alla pubblica vista di cui all&#8217;art. B18 delle N.T.A. comunali; la presenza del vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. n. 42/2004.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Il Comune di Città  della Pieve si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare l&#8217;inammissibilità  del ricorso in ragione della valenza non provvedimentale dell&#8217;atto impugnato e concludendo nel merito l&#8217;infondatezza delle censure <i>ex adverso</i> svolte.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Si è altresì¬ costituita in giudizio la ditta proprietaria della canna fumaria per cui è causa, concludendo anch&#8217;essa per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Alla pubblica udienza del giorno 14 gennaio 2020, uditi i difensori, la causa è passata in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Tanto premesso in punto di fatto, osserva il Collegio che per costante orientamento giurisprudenziale &#8220;la canna fumaria deve ritenersi ordinariamente un volume tecnico e, come tale, un&#8217;opera priva di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale, per la cui realizzazione non è necessario il permesso di costruire, senza essere conseguentemente soggetta alla sanzione della demolizione (<i>ex multis</i>, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 15 dicembre 2010, n. 27380), a meno che non si tratti di opere di palese evidenza rispetto alla costruzione ed alla sagoma dell&#8217;immobile, occorrendo solo in tal caso il permesso di costruire&#8221; (cfr., <i>ex multis</i>, T.A.R. Abruzzo, L&#8217;Aquila, sez. I, 7 aprile 2016, n. 209).</p>
<p style="text-align: justify;">7. Ciò considerato, deve rilevarsi che nel caso di specie la canna fumaria ha un diametro di appena 30 cm, dista da terra oltre 3 mt. ed è aderente ad un prospetto secondario dell&#8217;edificio la cui facciata principale aggetta su Corso Vannucci.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Trattasi dunque di canna fumaria le cui caratteristiche tecniche e dimensionali appaiono ininfluenti rispetto al sedime ed alla sagoma dell&#8217;edificio e non necessitano pertanto dell&#8217;invocato permesso a costruire di cui all&#8217;art. 199, comma 1, lett. e), della legge regionale n. 1/2015, il cui regime si applica ai soli &#8220;interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche del sedime e della sagoma dell&#8217;edificio&#8221;, ovvero nel regime di cui alle NT.A. del P.R.G. (art. B18), concernente invero &#8220;le canne fumarie e le condotte di esalazione di grossa sezione&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Ne discende, parimenti, l&#8217;inapplicabilità  delle disposizioni di cui al d.m. n. 1444/1968 in tema di distanze tra volumi edificati e preesistenti, non potendo al canna fumaria per cui è causa ritenersi, come sopra rappresentato, un &#8220;volume edificato&#8221; ovvero una &#8220;nuova costruzione&#8221; nel senso di cui alla citata normativa ministeriale, essendo peraltro posizionata ad una altezza da terra (oltre tre metri) tale da non ostacolare il transito pedonale ed in un punto in cui la pubblica via, non percorribile da automezzi, ha una larghezza di 2,10 mt., ben superiore a quella minima attuale di mt. 1,70.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Deve infine ritenersi priva di pregio l&#8217;asserita violazione della normativa in materia di vincolo paesaggistico di cui al d.lgs. n. 42/2004, essendosi pronunciate favorevolmente all&#8217;intervento in contestazione sia la Commissione per la Qualità  Architettonica ed il Paesaggio del Comune sia la Soprintendenza BB.CC. dell&#8217;Umbria.</p>
<p style="text-align: justify;">12. Le considerazioni che precedono impongono il rigetto delle censure di parte ricorrente e consento di prescindere dall&#8217;eccezione di inammissibilità  del ricorso in ragione del carattere non provvedimentale dell&#8217;atto impugnato, formulata dalla difesa comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">13. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di Città  della Pieve e di Baglioni Andrea &amp; c. s.n.c. nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00) ciascuno, oltre oneri ed accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-31-1-2020-n-41/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2020 n.41</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2020 n.10</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-31-1-2020-n-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-31-1-2020-n-10/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-31-1-2020-n-10/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2020 n.10</a></p>
<p>Marta Cartabia, Presidente, Daria de Pretis, Redattore; PARTI: Giudizio di ammissibilità , ai sensi dell&#8217;art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale), della richiesta di referendum popolare per l&#8217;abrogazione di disposizioni del Testo Unico delle leggi recanti norme per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-31-1-2020-n-10/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2020 n.10</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-31-1-2020-n-10/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2020 n.10</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marta Cartabia, Presidente, Daria de Pretis, Redattore; PARTI: Giudizio di ammissibilità , ai sensi dell&#8217;art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale), della richiesta di referendum popolare per l&#8217;abrogazione di disposizioni del Testo Unico delle leggi recanti norme per l&#8217;elezione della Camera dei Deputati e delle altre norme sotto indicate, dichiarata legittima con ordinanza del 20 novembre 2019, pronunciata dall&#8217;Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di Cassazione.</span></p>
<hr />
<p>Referendum sul Testo Unico delle leggi recanti norme per l&#8217;elezione della Camera dei Deputati è inammissibile.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Costituzione Italiana &#8211; referendum -ammissibilità  &#8211; condizioni.<br /> <br /> 2.- Costituzione Italiana &#8211; referendum &#8211; T.U. Elezione Camera e Senato &#8211; inammissibilità </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Va affermata la necessità , non solo che la richiesta referendaria non investa una delle leggi indicate nell&#8217;art. 75 Cost. o comunque riconducibili ad esse, ma anche che il quesito da sottoporre al giudizio del corpo elettorale consenta una scelta libera e consapevole, richiedendosi pertanto i caratteri della chiarezza, dell&#8217;omogeneità , dell&#8217;univocità  del medesimo quesito, oltre che l&#8217;esistenza di una sua matrice razionalmente unitaria. </em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>La libertà  dei promotori delle richieste di referendum e libertà  degli elettori chiamati a valutare le richieste stesse non vanno, infatti, confuse fra loro: in quanto è ben vero che la presentazione delle richieste rappresenta l&#8217;avvio necessario del procedimento destinato a concludersi con la consultazione popolare; ma non è meno vero che la sovranità  del popolo non comporta la sovranità  dei promotori e che il popolo stesso dev&#8217;esser garantito, in questa sede, nell&#8217;esercizio del suo potere sovrano: ne consegue che il referendum abrogativo non può essere trasformato &#8211; insindacabilmente &#8211; in un distorto strumento di democrazia rappresentativa, mediante il quale si vengano in sostanza a proporre plebisciti o voti popolari di fiducia, nei confronti di complessive inscindibili scelte politiche dei partiti o dei gruppi organizzati che abbiano assunto e sostenuto le iniziative referendarie.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>Nel delineato contesto, sono anche ammissibili le operazioni di ritaglio di frammenti normativi e di singole parole, a condizione perà² che l&#8217;abrogazione parziale chiesta con il quesito referendario non si risolva sostanzialmente in una proposta all&#8217;elettore, attraverso l&#8217;operazione di ritaglio sulle parole e il conseguente stravolgimento dell&#8217;originaria ratio e struttura della disposizione. In questi casi, infatti, il referendum, perdendo la propria natura abrogativa, tradirebbe la ragione ispiratrice dell&#8217;istituto, diventando approvativo di nuovi principi e surrettiziamente propositivo: un&#8217;ipotesi non ammessa dalla Costituzione, perchè il referendum non può «introdurre una nuova statuizione, non ricavabile ex se dall&#8217;ordinamento</em>.</div>
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<div style="text-align: justify;"><em>2. Va, pertanto, dichiarata inammissibile la richiesta di referendum in epigrafe, dichiarata legittima con ordinanza del 20 novembre 2019, pronunciata dall&#8217;Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di Cassazione.</em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">SENTENZA<br /> nel giudizio di ammissibilità , ai sensi dell&#8217;art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale), della richiesta di referendum popolare per l&#8217;abrogazione delle seguenti disposizioni:<br />«a) [&#038;] Testo Unico delle leggi recanti norme per l&#8217;elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente a:<br /> &#8211; articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole &#8220;un numero di&#8221;, nonchè alle parole &#8220;tre ottavi del totale dei&#8221;, alle parole &#8220;con arrotondamento all&#8217;unità  inferiore,&#8221; alle parole &#8220;la circoscrizione Trentino-Alto Adige/sì¼dtirol è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà  dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all&#8217;unità  pari superiore.&#8221; e all&#8217;ultimo periodo: &#8220;Le circoscrizioni cui sono assegnati tre deputati sono ripartite in due collegi uninominali; le circoscrizioni cui sono assegnati due deputati sono costituite in un collegio uninominale&#8221;; comma 3: &#8220;3. Per l&#8217;assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall&#8217;aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.&#8221;; comma 4, ultimo periodo: &#8220;Gli altri seggi sono assegnati nei collegi plurinominali e sono attribuiti, con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, alle liste e alle coalizioni di liste.&#8221;;<br /> &#8211; articolo 3, comma 2: &#8220;2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell&#8217;ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla pìù recente pubblicazione ufficiale dell&#8217;Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali.&#8221;;<br /> &#8211; articolo 4, comma 2, limitatamente alle parole &#8220;, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale&#8221;;<br /> &#8211; articolo 14, primo comma, limitatamente alle parole &#8220;nei collegi plurinominali e&#8221; nonchè alle parole &#8220;nei singoli collegi plurinominali e&#8221;;<br /> &#8211; articolo 17, primo comma, limitatamente alle parole &#8220;delle liste di candidati nei collegi plurinominali e&#8221;;<br /> &#8211; articolo 18-bis, comma 1, limitatamente alle parole &#8220;nel collegio plurinominale, con l&#8217;indicazione dei candidati della lista&#8221;, nonchè alle parole &#8220;compresi nel collegio plurinominale,&#8221;, alla parola &#8220;plurinominale&#8221; ovunque ricorra, nonchè alla parola &#8220;plurinominali&#8221;; comma 1-bis, limitatamente alla parola &#8220;plurinominale&#8221;; comma 2-bis, secondo periodo: &#8220;Ciascuna lista è tenuta a presentare candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale, a pena di inammissibilità .&#8221;; comma 3: &#8220;3. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all&#8217;atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà , con arrotondamento all&#8217;unità  superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale; in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due nè superiore a quattro. A pena di inammissibilità , nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere.&#8221;; comma 3.1, secondo periodo: &#8220;Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all&#8217;unità  pìù prossima.&#8221;; comma 3-bis: &#8220;3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista è allegato un elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di sesso femminile.&#8221;;<br /> &#8211; articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole &#8220;plurinominali o&#8221;; commi 2: &#8220;2. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in pìù di cinque collegi plurinominali, a pena di nullità .&#8221; e 4: &#8220;4. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato, con il medesimo contrassegno, in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque.&#8221;; comma 5, limitatamente alle parole &#8220;plurinominale o&#8221;;<br /> &#8211; articolo 20, primo comma, limitatamente alle parole &#8220;Le liste dei candidati nei collegi plurinominali e&#8221;;<br /> &#8211; articolo 21, secondo comma, limitatamente alle parole &#8220;delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate,&#8221;;<br /> &#8211; articolo 22, primo comma, n. 3), limitatamente alle parole &#8220;riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell&#8217;articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi, e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell&#8217;articolo 18-bis e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma&#8221;; n. 6-bis, limitatamente alle parole &#8220;dei candidati di ciascuna lista e&#8221; nonchè alle parole &#8220;che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente&#8221; e alle successive lettere a) e b): &#8221; a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all&#8217;articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell&#8217;elenco dei candidati supplenti di cui all&#8217;articolo 18-bis, comma 3-bis;&#8221;, &#8220;b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all&#8217;articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell&#8217;elenco dei candidati supplenti di cui all&#8217;articolo 18-bis, comma 3-bis.&#8221;; n. 6-ter: &#8220;6-ter) a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all&#8217;articolo 18-bis e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede all&#8217;eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali nel modo seguente: a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all&#8217;articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell&#8217;elenco dei candidati supplenti di cui all&#8217;articolo 18-bis, comma 3-bis; b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all&#8217;articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell&#8217;elenco dei candidati supplenti di cui all&#8217;articolo 18-bis, comma 3-bis.&#8221;; secondo comma, limitatamente alle parole &#8220;e delle modificazioni da questo apportate alla lista.&#8221;;<br /> &#8211; articolo 24, primo comma, n. 2), limitatamente alla parola &#8220;plurinominali&#8221;, alle parole &#8220;di lista,&#8221;, alle parole &#8220;delle liste della coalizione,&#8221; nonchè alle parole &#8220;ai nominativi dei candidati, nell&#8217;ordine numerico di cui all&#8217;articolo 18-bis, comma 3, e&#8221;; n. 5), limitatamente alla parola &#8220;plurinominali&#8221;;<br /> &#8211; articolo 30, primo comma, n. 4, limitatamente alle parole &#8220;le liste dei candidati del collegio plurinominale e&#8221;;<br /> &#8211; articolo 31, comma 1, limitatamente alle parole &#8220;con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico&#8221;; comma 2, secondo periodo: &#8220;A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione.&#8221;; comma 3, limitatamente alle parole &#8220;nonchè i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale&#8221;; comma 4, limitatamente alle parole &#8220;nonchè i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale.&#8221;; comma 5: &#8220;5. Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: &#8220;Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta ed è espresso per tale lista e per il candidato uninominale ad essa collegato. Se è tracciato un segno sul nome del candidato uninominale il voto è espresso anche per la lista ad esso collegata e, nel caso di pìù liste collegate, il voto è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio&#8221;.&#8221;;<br /> &#8211; articolo 48, primo comma, secondo periodo, limitatamente alla parola &#8220;plurinominale.&#8221;; terzo periodo, limitatamente alla parola &#8220;plurinominale,&#8221;;<br /> &#8211; articolo 53, primo comma, limitatamente alla parola &#8220;plurinominale&#8221;;<br /> &#8211; articolo 58, secondo comma, primo periodo, limitatamente alle parole &#8220;e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.&#8221;; secondo periodo, limitatamente alle parole &#8220;a favore della lista e&#8221;; terzo comma, primo periodo, limitatamente alle parole &#8220;a favore della lista e&#8221; nonchè secondo periodo: &#8220;Nel caso di pìù liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.&#8221;;<br /> &#8211; articolo 59-bis, comma 1, limitatamente alle parole &#8220;e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale,&#8221; nonchè alle parole &#8220;a favore della lista e&#8221;; comma 2, limitatamente alle parole &#8220;e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima&#8221; nonchè alle parole &#8220;a favore della lista e&#8221;;<br /> &#8211; articolo 68, comma 3, quarto periodo, limitatamente alle parole &#8220;dei voti di ciascuna lista e&#8221;; comma 3-bis, limitatamente alle parole &#8220;i voti di lista e&#8221;;<br /> &#8211; articolo 69, secondo periodo: &#8220;Quando un unico segno sia tracciato su pìù rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso.&#8221;;<br /> &#8211; articolo 71, primo comma, n. 2), limitatamente alle parole &#8220;dei voti di lista e&#8221;; secondo comma, limitatamente alle parole &#8220;per le singole liste e&#8221;;<br /> &#8211; articolo 77, primo comma, lettere c) d), e) f) g), h), i) ed l): &#8220;c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a pìù liste in coalizione di cui all&#8217;articolo 58, terzo comma, ultimo periodo, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l&#8217;Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così¬ ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l&#8217;ordine decrescente dei resti medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a pìù liste in coalizione, l&#8217;Ufficio esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell&#8217;articolo 18-bis, comma 1-bis;&#8221;, &#8220;d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;&#8221;, &#8220;e) determina la cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;&#8221;, &#8220;f) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;&#8221;, &#8220;g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;&#8221;, &#8220;h) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione non proclamati eletti, disponendoli nell&#8217;ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità  di cifre individuali percentuali, prevale il pìù giovane di età . In caso di collegamento dei candidati con pìù liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;&#8221;, &#8220;i) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;&#8221;, &#8220;l) comunica all&#8217;Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonchè il totale dei voti validi della circoscrizione.&#8221;;<br /> &#8211; articolo 83;<br /> &#8211; articolo 83-bis;<br /> &#8211; articolo 84;<br /> &#8211; articolo 85;<br /> &#8211; articolo 86, commi 1: &#8220;1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, in un collegio plurinominale è attribuito, nell&#8217;ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti, secondo l&#8217;ordine di presentazione.&#8221; e 2: &#8220;2. Nel caso in cui una lista abbia giÃ  esaurito i propri candidati si procede con le modalità  di cui all&#8217;articolo 84, commi 2, 3, 4 e 5.&#8221;;<br /> &#8211; articolo 106, primo comma, limitatamente alle parole &#8220;o pìù di una lista di candidati&#8221;;<br /> &#8211; tabelle A-BIS e A-TER;<br /> b) [&#038;] decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante testo unico delle leggi recanti norme per l&#8217;elezione del Senato della Repubblica, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti:<br /> &#8211; articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole &#8220;un numero di&#8221;, alle parole &#8220;pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali, con arrotondamento all&#8217;unità  pìù prossima, assicurandone uno per ogni circoscrizione.&#8221; nonchè alle parole &#8220;e quelli del Trentino-Alto Adige/sì¼dtirol,&#8221; e alla parola &#8220;restanti&#8221;; commi 2-bis: &#8220;2-bis. Per la assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall&#8217;aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto. L&#8217;assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell&#8217;articolo 17.&#8221;, 2-ter: &#8220;2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell&#8217;ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla pìù recente pubblicazione ufficiale dell&#8217;Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione regionale nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali.&#8221; e 4: &#8220;4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422, ovvero in un numero di collegi uninominali individuato nel numero pari pìù alto nel limite dei seggi assegnati alla regione. La restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale.&#8221;;<br /> &#8211; articolo 2, limitatamente alle parole &#8220;e in collegi plurinominali.&#8221;;<br /> &#8211; articolo 9, comma 2, limitatamente alle parole &#8220;di candidati per l&#8217;attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali&#8221; e alle parole &#8220;compresi nel collegio plurinominale,&#8221;; comma 4: &#8220;4. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all&#8217;atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà , con arrotondamento all&#8217;unità  superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale. In ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due nè superiore a quattro; nei collegi plurinominali in cui è assegnato un solo seggio, la lista è composta da un solo candidato. A pena di inammissibilità , nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere.&#8221;; comma 4-bis, secondo periodo: &#8220;Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello regionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all&#8217;unità  pìù prossima.&#8221;;<br /> &#8211; articolo 10, comma 5, limitatamente alle parole &#8220;delle liste di candidati&#8221;; comma 6, limitatamente alle parole &#8220;di liste o&#8221;;<br /> &#8211; articolo 11, comma 1, lettera a), limitatamente alla parola &#8220;plurinominali&#8221; nonchè alle parole &#8220;di lista&#8221;, alle parole &#8220;delle liste della coalizione&#8221;, alle parole &#8220;di ciascuna lista&#8221; e alle parole &#8220;ai nominativi dei candidati, nell&#8217;ordine numerico di presentazione, e&#8221;; lettera c), n. 1), limitatamente alle parole &#8220;delle liste&#8221;; comma 3, secondo periodo: &#8220;Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico.&#8221;;<br /> &#8211; articolo 14, comma 1, primo periodo, limitatamente alla parola &#8220;plurinominale&#8221;, e secondo periodo: &#8220;Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell&#8217;elezione del candidato nel collegio uninominale.&#8221;; comma 2, primo periodo, limitatamente alle parole &#8220;a favore della lista e ai fini dell&#8217;elezione del candidato nel collegio uninominale&#8221;, e secondo periodo: &#8220;Nel caso di pìù liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.&#8221;;<br /> &#8211; articolo 16, comma 1, lettere c), d), e), f) g), h), i) ed l): &#8220;c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a pìù liste in coalizione di cui all&#8217;articolo 14, comma 2, secondo periodo, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l&#8217;ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così¬ ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l&#8217;ordine decrescente dei resti medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a pìù liste in coalizione, l&#8217;ufficio esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove questa abbia presentato proprie candidature ai sensi dell&#8217;articolo 18-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;&#8221;, &#8220;d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;&#8221;, &#8220;e) determina la cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;&#8221;, &#8220;f) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;&#8221;, &#8220;g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;&#8221;, &#8220;h) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della regione non proclamati eletti, disponendoli nell&#8217;ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità  di cifre individuali percentuali, prevale il pìù giovane di età . In caso di collegamento dei candidati con pìù liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;&#8221;, &#8220;i) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;&#8221;, &#8220;l) comunica all&#8217;Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all&#8217;articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonchè il totale dei voti validi della regione.&#8221;;<br /> &#8211; articolo 16-bis;<br /> &#8211; articolo 17;<br /> &#8211; articolo 17-bis;<br /> &#8211; articolo 19, comma 2: &#8220;2. Nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio plurinominale si applica l&#8217;articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.&#8221;;<br /> &#8211; tabelle A e B;<br /> c) [&#038;] legge 27 maggio 2019, n. 51, limitatamente alle seguenti parti:<br /> &#8211; articolo 3, rubrica, limitatamente alle parole &#8220;e plurinominali&#8221;; comma 1, limitatamente alle parole: &#8220;Qualora, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia promulgata una legge costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione,&#8221; e alle parole &#8220;e plurinominali&#8221;; comma 2, alinea, limitatamente alle parole &#8220;dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale di cui al medesimo comma 1,&#8221;; comma 2, lettera a), n. 2), limitatamente alla parola &#8220;b),&#8221;; comma 2, lettera b), n. 2), limitatamente alla parola &#8220;b),&#8221;;<br /> d) [&#038;] legge 3 novembre 2017, n. 165, limitatamente alle seguenti parti: articolo 3, rubrica, limitatamente alle parole &#8220;e dei collegi plurinominali&#8221;; comma 1, alinea, limitatamente alle parole &#8220;e dei collegi plurinominali&#8221;; comma 1, lettera a), limitatamente alle parole &#8220;fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d&#8217;Aosta/Vallèe d&#8217;Aoste,&#8221;, alla parola &#8220;restanti&#8221;, alla parola &#8220;231&#8221; nonchè alle parole &#8220;Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/sì¼dtirol e Molise sono costituiti, rispettivamente, sei e due collegi uninominali come territorialmente definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica;&#8221; alla parola &#8220;altre&#8221;; comma 1, lettera b): &#8220;b) con esclusione della circoscrizione Valle d&#8217;Aosta/Vallèe d&#8217;Aoste, in ciascuna delle altre circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti collegi plurinominali formati dall&#8217;aggregazione di collegi uninominali contigui; il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente calcolata ai sensi della lettera a), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio; al Molise è assegnato un seggio da attribuire con metodo proporzionale ai sensi degli articoli 83 e 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Ciascun collegio uninominale della circoscrizione è compreso in un collegio plurinominale. Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/sì¼dtirol, Umbria, Molise e Basilicata è costituito un unico collegio plurinominale comprensivo di tutti i collegi uninominali della circoscrizione;&#8221;; comma 1, lettera c), limitatamente alle parole &#8220;e di ciascun collegio plurinominale&#8221;, alla parola &#8220;rispettivamente,&#8221; e alle parole &#8220;e dei collegi plurinominali&#8221;; comma 1, lettera d), limitatamente alle parole &#8220;e nella formazione dei collegi plurinominali&#8221;, nonchè alle parole &#8220;e i collegi plurinominali,&#8221; nonchè all&#8217;ultimo periodo: &#8220;Fermi restando i principi e criteri direttivi previsti per la determinazione dei collegi plurinominali, nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei collegi uninominali è pari a quello previsto dal citato decreto legislativo n. 535 del 1993 la formazione dei collegi uninominali è effettuata adottando come riferimento, ove possibile, le delimitazioni dei collegi previste dal medesimo decreto legislativo n. 535 del 1993&#8221;; comma 2, alinea, limitatamente alle parole &#8220;e i collegi plurinominali&#8221;; comma 2, lettera a), limitatamente alle parole &#8220;fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d&#8217;Aosta/Vallèe d&#8217;Aoste e Trentino-Alto Adige/sì¼dtirol,&#8221;, alla parola &#8220;restanti&#8221;, alla parola &#8220;109&#8221; nonchè al secondo periodo: &#8220;Il territorio della regione Molise è costituito in un unico collegio uninominale.&#8221; e, al terzo periodo, alla parola &#8220;altre&#8221;; lettera b): &#8220;b) con esclusione delle regioni Valle d&#8217;Aosta/Vallèe d&#8217;Aoste, Trentino-Alto Adige/sì¼dtirol e Molise, in ciascuna delle restanti regioni sono costituiti collegi plurinominali formati dall&#8217;aggregazione di collegi uninominali contigui; il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna regione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente calcolata ai sensi della lettera a), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a due e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero dei collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio. Ciascun collegio uninominale della regione è compreso in un collegio plurinominale;&#8221;; lettera c), limitatamente alle parole &#8220;e di ciascun collegio plurinominale&#8221;, alla parola &#8220;rispettivamente,&#8221; nonchè alle parole &#8220;e dei collegi plurinominali&#8221;; lettera d), limitatamente alle parole &#8220;e nella formazione dei collegi plurinominali&#8221; e alle parole &#8220;e i collegi plurinominali,&#8221;; comma 6, secondo e terzo periodo, limitatamente alle parole &#8220;e dei collegi plurinominali&#8221;Â», giudizio iscritto al n. 172 del registro referendum.<br /> Vista l&#8217;ordinanza del 20 novembre 2019 con la quale l&#8217;Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;<br /> udito nella camera di consiglio del 15 gennaio 2020 il Giudice relatore Daria de Pretis;<br /> uditi gli avvocati Enzo Paolini per Giuseppe L. e altri, Felice B. per sè medesimo, per Giuseppe L. e altri, per Federico Fornaro in proprio e nella qualità  di legale rappresentante del gruppo parlamentare della Camera dei deputati &#8220;Liberi e Uguali&#8221;, per Paolo M. in proprio e nella qualità  di legale rappresentante dell&#8217;Associazione &#8220;Attuare la Costituzione&#8221;, Pietro Adami per Massimo V. in proprio e nella qualità  di legale rappresentante del &#8220;Coordinamento per la Democrazia costituzionale&#8221; e Mario Bertolissi e Giovanni Guzzetta per i delegati dei Consigli regionali di Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Veneto;<br /> deliberato nella camera di consiglio del 16 gennaio 2020.<br /> <br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.- Con ordinanza del 20 novembre 2019, depositata in pari data, l&#8217;Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, ai sensi dell&#8217;art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) e successive modificazioni, ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di referendum popolare abrogativo, promossa dai Consigli regionali delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Veneto, sul quesito di cui in epigrafe.<br /> 2.  &#8220;L&#8217;Ufficio centrale per il referendum ha attribuito al quesito il seguente titolo: «Abolizione del metodo proporzionale nell&#8217;attribuzione dei seggi in collegi plurinominali nel sistema elettorale della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica».<br /> 3.  &#8220;Ricevuta comunicazione dell&#8217;ordinanza dell&#8217;Ufficio centrale per il referendum, il Presidente della Corte costituzionale ha fissato, per la conseguente deliberazione, la camera di consiglio del 15 gennaio 2020, disponendo che ne fosse data comunicazione ai presentatori della richiesta di referendum e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell&#8217;art. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970.<br /> 4.  &#8220;In prossimità  della data fissata per la camera di consiglio, i Consigli regionali richiedenti hanno depositato una memoria, nella quale, dopo un&#8217;ampia premessa sulla natura e sulle finalità  del referendum abrogativo e, in particolare, su quello avente ad oggetto leggi elettorali, argomentano a sostegno dell&#8217;ammissibilità  dell&#8217;odierno quesito.<br /> Al riguardo, i Consigli promotori sottolineano come l&#8217;esito del referendum consista in una «espansione della disciplina, giÃ  esistente, ma limitata solo ad una quota di seggi, che prevede un meccanismo elettorale di tipo uninominale maggioritario a un turno». Precisano, altresì¬, che i quattro complessi normativi oggetto del quesito sarebbero «avvinti da una matrice unitaria, in quanto strumentali a perseguire il fine intrinseco della volontà  abrogatrice».<br /> 4.1.  &#8220;Quanto al «problema dell&#8217;auto-applicatività  della disciplina residuale», la scelta di integrare il quesito con la proposta abrogativa di alcune disposizioni dell&#8217;art. 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51 (Disposizioni per assicurare l&#8217;applicabilità  delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari) troverebbe fondamento nell&#8217;«esigenza di evitare il rischio di vuoto normativo, quale esito del pronunciamento popolare». In particolare, la norma di delega contenuta nel citato art. 3 avrebbe «una finalità  immediata (rectius: un&#8217;occasio legis) consistente nell&#8217;evitare che la modifica costituzionale in questione [&#038;] possa riflettersi su un assetto normativo tale da rendere la vigente disciplina elettorale inapplicabile, attesa la riduzione del numero dei seggi parlamentari e la necessità  di una ridefinizione dei relativi collegi elettorali». Secondo la difesa dei Consigli regionali, «[t]ale obiettivo, perseguito dalla menzionata legge, perà², si iscrive in una cornice teleologica pìù ampia; una finalità , per dir così¬ mediata, ascrivibile, appunto, al principio per il quale nessun evento normativo incidente sulla legislazione elettorale sia tollerabile dall&#8217;ordinamento costituzionale allorchè da esso discenda rischio di paralisi di funzionamento degli organi costituzionali cui la legislazione elettorale si riferisce». In altri termini, «la ratio ultima della disciplina, di cui all&#8217;art. 3 della legge n. 51/2019, è pur sempre quella di evitare vuoti normativi in materie su cui operano leggi costituzionalmente necessarie».<br /> Alla luce di queste considerazioni l&#8217;inserimento nella richiesta referendaria anche di questa disposizione sarebbe stato, in un certo senso, obbligato, «proprio per assicurare coerenza all&#8217;intervento abrogativo (la matrice razionalmente unitaria) e scongiurare il rischio di una normativa di risulta non auto-applicativa», con la conseguenza che la mancata integrazione di questa disposizione nel quesito «avrebbe determinato un vulnus in termini di omogeneità  e coerenza dello stesso».<br /> Si sarebbe così¬ proceduto «ad un intervento &#8220;chirurgico&#8221;, finalizzato a far espandere, a seguito dell&#8217;abrogazione, le potenzialità  normative giÃ  insite nella legislazione &#8220;aggredita&#8221;Â». Tale &#8220;espansione&#8221; delle «virtualità  applicative della delega», al fine di «ampliare lo spettro della propria potenzialità  teleologica», sarebbe stata realizzata attraverso l&#8217;abrogazione della disposizione che condiziona la delega «alla &#8220;sola&#8221; circostanza dell&#8217;approvazione di una legge costituzionale di modifica [del numero dei parlamentari]Â». In questo modo, a seguito dell&#8217;eventuale abrogazione referendaria, «la delega potrà  essere utilizzata &#8220;anche&#8221;, ma non &#8220;solo&#8221;, per dare copertura legislativa (elettorale) alla riforma costituzionale». In definitiva, l&#8217;intervento manipolativo si muoverebbe «all&#8217;interno dei limiti consentiti dalla giurisprudenza costituzionale, in quanto non si [proporrebbe] un ritaglio finalizzato a propiziare una &#8220;saldatura&#8221; tra due frammenti lessicali appartenenti a due norme completamente diverse. [&#038;] Al contrario, la disciplina risultante [deriverebbe] &#8220;dalla fisiologica espansione delle norme residue, o dai consueti criteri di autointegrazione dell&#8217;ordinamento&#8221;Â» (è richiamata la sentenza n. 36 del 1997).<br /> 4.2.  &#8220;Ciò chiarito, la difesa dei promotori ritiene che non sia imputabile al quesito referendario alcun rischio di «vuoto normativo», giacchè l&#8217;aver ricompreso nella richiesta anche la norma di delega consentirebbe di «scongiurare un vuoto normativo come diretta conseguenza del referendum». Sul punto la stessa difesa sottolinea come non possa essere imposto ai promotori di perseguire tale obiettivo «in una modalità  pìù gravosa di quanto è consentito al legislatore parlamentare»; in sostanza, «il quesito [assicurerebbe] l&#8217;auto-applicatività , tanto quanto &#8211; e nelle condizioni in cui &#8211; essa è assicurata dalla legislazione vigente». Infatti, il rischio di inerzia governativa «sussiste[rebbe] comunque (indipendentemente dallo svolgimento del referendum abrogativo), con riferimento al &#8220;seguito&#8221; dell&#8217;eventuale riforma costituzionale».</div>
<div style="text-align: justify;">Nè si potrebbe obiettare che «l&#8217;utilizzo della delega per assicurare l&#8217;operatività  della disciplina di risulta del referendum finirebbe inevitabilmente per &#8220;consumare&#8221; la delega stessa, determinando l&#8217;impossibilità  di un intervento per l&#8217;attuazione della riforma costituzionale». Sempre secondo i promotori, «la sovrapposizione cronologica tra i due procedimenti in questione consentirebbe, in concreto, di coordinare l&#8217;applicazione, di tal chè l&#8217;intervento del legislatore delegato potrebbe tener conto di entrambi gli esiti dei procedimenti». A tal fine, la difesa dei Consigli regionali svolge «una ricognizione della scansione temporale dei procedimenti considerando gli scenari estremi, a seconda che la riforma costituzionale entri in vigore immediatamente o sia, invece, depositata richiesta di referendum approvativo».<br /> All&#8217;esito di tale ricognizione i promotori rilevano che sarebbe «perfettamente possibile coordinare i procedimenti [&#038;] al fine di consentire al Governo di procedere all&#8217;esercizio della delega alla luce di entrambi i risultati degli eventuali referendum, calibrando così¬ la confezione del decreto legislativo in modo coerente con i risultati medesimi». Si tratterebbe, quindi, di operare solo «aggiustamenti pratici, che non possono essere considerati ostativi rispetto all&#8217;esigenza di assicurare l&#8217;esercizio della sovranità  popolare mediante il referendum abrogativo».<br /> 4.3.  &#8220;In subordine, la difesa dei Consigli regionali eccepisce l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 37, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 352 del 1970, per il caso in cui la Corte costituzionale ritenesse non soddisfatto il criterio dell&#8217;auto-applicatività  della normativa di risulta. In proposito, i promotori ricordano di aver sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in relazione alla disposizione anzidetta, precisando che l&#8217;eccezione di illegittimità  costituzionale è formulata per il caso in cui la Corte non accogliesse il conflitto tra poteri.<br /> 4.3.1.  &#8220;Quanto all&#8217;asserita incostituzionalità , i promotori richiamano la giurisprudenza costituzionale che, nell&#8217;ipotesi di referendum abrogativi attinenti a leggi costituzionalmente necessarie e, in particolare, a leggi elettorali, ha ripetutamente affermato che gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale «non possono essere esposti alla eventualità , anche soltanto teorica, di paralisi di funzionamento» (sentenza n. 29 del 1987), con la conseguenza che questi referendum devono riguardare solo parti di tali leggi, in modo che residui «una normativa complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell&#8217;organo costituzionale elettivo» (sentenza n. 15 del 2008, ma sono richiamate anche altre pronunzie in termini analoghi).<br /> Dall&#8217;esame di questa giurisprudenza la difesa dei Consigli regionali deduce che «il principio della &#8220;perdurante operatività &#8221; degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale dispiega una pregnante portata assiologica, ostando all&#8217;ammissibilità  di referendum abrogativi su leggi elettorali, tutte le volte che il relativo quesito non assicuri una normativa di risulta &#8220;auto-applicativa&#8221;Â». Proprio la considerazione che l&#8217;eventuale difetto di «autosufficienza» della normativa di risulta possa determinare «il sacrificio integrale del contrapposto interesse dei promotori e dei cittadini, rispettivamente, a dare impulso all&#8217;iniziativa referendaria e a pronunciarsi mediante l&#8217;esercizio del suffragio», renderebbe ineludibile &#8211; secondo i promotori &#8211; «ricondurre il bilanciamento tra i principi costituzionali menzionati [&#038;] entro canoni di &#8220;ragionevolezza&#8221; e &#8220;proporzionalità &#8220;Â».<br /> In proposito, la difesa dei Consigli regionali riconosce che i criteri di ammissibilità  dei referendum enucleati da questa Corte «condizionano, e precedono, logicamente, il perimetro dell&#8217;interesse tutelato (vale a dire, il diritto-potere al referendum)Â»; tuttavia, «trattandosi di parametri ricavati, per via ermeneutica, da &#8220;esigenze supreme&#8221; dell&#8217;ordinamento giuridico-costituzionale», la stessa difesa ritiene necessario «interrogarsi sul &#8220;peso&#8221; che, nella valutazione operata, si sarebbe dovuto &#8211; e si dovrebbe &#8211; attribuire proprio a quell&#8217;interesse, quale corollario del principio di sovranità  popolare».<br /> In altre parole, si ritiene che questa Corte non possa accordare «preferenza assoluta, esclusiva e assorbente» al principio di «costante operatività» degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, che per questo verso diverrebbe «tiranno» nei confronti di altre situazioni giuridiche riconosciute e tutelate, ma debba bilanciare la tutela di siffatto principio con quella di altri interessi di pari rango, tra cui quello allo svolgimento del referendum. Sempre attraverso il richiamo a numerose pronunce, la difesa dei Consigli regionali rileva come la giurisprudenza costituzionale sia «approdata, attraverso la valorizzazione del canone di proporzionalità , quale riflesso del pìù generale principio di ragionevolezza, alla dottrina del &#8220;vincolo del minor sacrificio possibile&#8221;, come regola di sindacato (e censura) sull&#8217;utilizzo della discrezionalità  legislativa».<br /> Di questa dottrina non vi sarebbe traccia, perà², nella giurisprudenza relativa all&#8217;ammissibilità  dei referendum abrogativi su leggi elettorali, sebbene il vincolo rappresentato dall&#8217;«autosufficienza» della normativa di risulta comporti &#8211; sempre secondo i promotori &#8211; «una limitazione estrema a carico del diritto-potere al referendum, sancito dall&#8217;art. 75 Cost.». Questa considerazione sarebbe aggravata dalla considerazione che, nel caso delle leggi costituzionalmente necessarie, il legislatore potrebbe costruire la struttura dell&#8217;atto normativo in modo tale da impedire, di fatto, un intervento manipolativo capace di garantire la sopravvivenza di una normativa di risulta «autosufficiente». Pertanto, la possibilità  di esercitare i «diritti di democrazia diretta» sarebbe rimessa alla «totale disponibilità  del &#8220;controinteressato&#8221; all&#8217;iniziativa referendaria, il Legislatore», «grazie ad un&#8217;applicazione &#8220;opportunistica&#8221; dell&#8217;usbergo del principio di &#8220;costante operatività &#8221; degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale».<br /> L&#8217;esigenza di tener conto della dottrina del «vincolo del minor sacrificio possibile», che costituirebbe «la premessa &#8220;metodologica&#8221; indispensabile» per bilanciare il principio della «costante operatività» con quello di sovranità  popolare, si tradurrebbe in concreto nella necessità  di una «modulazione degli effetti temporali dell&#8217;abrogazione referendaria». In particolare, il «punto di equilibrio normativo» è individuato dai Consigli regionali nella «previsione della sospensione dell&#8217;entrata in vigore dell&#8217;abrogazione referendaria, sino all&#8217;adozione, ad opera del Legislatore, delle misure applicative, che ne rendano gli effetti interamente operativi».<br /> In proposito, i promotori sostengono che la sospensione degli effetti dell&#8217;abrogazione referendaria «non rappresent[i] una fattispecie meramente ipotetica, tra le possibili soluzioni di bilanciamento tra principi costituzionali in gioco» e richiamano, sul punto, quanto previsto dall&#8217;art. 37, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 352 del 1970 e quanto eccezionalmente disposto dall&#8217;art. 2 della legge 7 agosto 1987, n. 332 (Deroghe alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum). Nella medesima prospettiva si inquadrerebbero anche le disposizioni contenute nell&#8217;art. 10 della legge 4 agosto 1993, n. 276 (Norme per l&#8217;elezione del Senato della Repubblica) e nell&#8217;art. 10 della legge 4 agosto 1993, n. 277 (Nuove norme per l&#8217;elezione della Camera dei deputati), con le quali veniva introdotta una disciplina transitoria che subordinava la produzione dell&#8217;effetto abrogativo della pregressa disciplina elettorale all&#8217;entrata in vigore di quella di attuazione.<br /> Gli eventuali inconvenienti applicativi derivanti dall&#8217;introduzione di una nuova disciplina sarebbero stati risolti, dunque, «attraverso la scelta, propria della discrezionalità  legislativa, di utilizzare l&#8217;istituto della condizione sospensiva dell&#8217;operatività  della novella, in modo tale da bilanciare l&#8217;interesse e/o valore riconducibile all&#8217;esercizio della funzione legislativa stessa con quello della &#8220;continuità &#8221; degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale».<br /> Da tutto questo i promotori traggono argomenti per censurare l&#8217;assenza nella legge n. 352 del 1970 di «un dispositivo che, nella logica del bilanciamento &#8211; ragionevole e proporzionato &#8211; tra interessi e/o valori costituzionali confliggenti, contempli la sospensione degli effetti dell&#8217;abrogazione, sino all&#8217;adozione della disciplina necessaria al fine di garantire l'&#8221;autosufficienza&#8221; della normativa di risulta, sì¬ da attenuare l&#8217;entità  del sacrificio (attualmente integrale) a carico del principio della sovranità  popolare a vantaggio di quello della &#8220;costante operatività &#8221; degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, permettendo, comunque, al corpo elettorale di esprimersi e manifestare la propria (eventuale) volontà  abrogatrice».<br /> La disciplina recata dall&#8217;art. 37, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 352 del 1970 costituirebbe dunque «una soluzione irragionevole &#8211; e, perciò, costituzionalmente illegittima -, nella misura in cui, nella sua attuale formulazione, non è in grado di far fronte &#8211; per il caso di approvazione di un referendum abrogativo da cui scaturisca una normativa non &#8220;autoapplicativa&#8221; &#8211; al rischio di una lesione integrale del bene giuridico della &#8220;continuità  funzionale&#8221; delle istituzioni coinvolte, a meno di non rinunziare, completamente, alla tutela del principio di sovranità  popolare».<br /> La difesa dei Consigli regionali ricorda come, in occasione del giudizio di ammissibilità  del referendum, deciso con la sentenza n. 13 del 2012, l&#8217;allora Comitato promotore avesse eccepito l&#8217;incostituzionalità  dell&#8217;art. 37, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 352 del 1970, chiedendo a questa Corte, previa rimessione davanti a sè della relativa questione, di dichiarare l&#8217;illegittimità  parziale di tale disposizione. L&#8217;eccezione era stata, tuttavia, respinta, in quanto manifestamente infondata poichè l&#8217;eventuale accoglimento, oltre a rimettere alla mera volontà  dei parlamentari la determinazione del momento di produzione dell&#8217;effetto abrogativo del referendum, avrebbe comportato, in caso di inerzia del legislatore e di ripetute reiterazioni, «una grave incertezza che esporrebbe organi costituzionali a una paralisi di funzionamento anche solo teorica e temporanea».<br /> Per questa ragione, con la loro nuova eccezione di illegittimità  costituzionale, i Consigli regionali sollecitano un intervento additivo, che estenda la previsione della sospensione, di cui all&#8217;art. 37, comma 3, secondo periodo, della legge n. 352 del 1970, «rendendola automatica, e a tempo indeterminato, per il caso in cui la normativa di risulta non sia &#8220;auto-applicativa&#8221;, sino all&#8217;adozione, da parte del Legislatore, delle misure attuative sufficienti ad assicurare la piena operatività  della legge costituzionalmente necessaria, e, segnatamente, della legge elettorale stessa».<br /> La difesa dei Consigli regionali esclude, inoltre, che abbiano fondamento le possibili obiezioni secondo cui l&#8217;intervento additivo richiesto alla Corte rischierebbe &#8211; in caso di persistente inerzia del legislatore &#8211; di pregiudicare il bene della vita che si vuole perseguire mediante il referendum e sarebbe dubbia l&#8217;esistenza stessa di un obbligo, a carico del Parlamento, di intervenire nel senso richiesto dai promotori. L&#8217;eventuale omissione del legislatore integrerebbe, infatti, «una fattispecie indiretta di violazione del limite [&#038;] per il quale la disciplina abrogata per via popolare è da reputarsi superata e non pìù &#8220;ripristinabile&#8221;Â».<br /> In altre parole, il legislatore, «per non trasgredire il divieto di ripristino (di cui il mantenimento in vigore costituirebbe, palesemente, una variante &#8220;in frode&#8221; al divieto stesso)Â», sarebbe obbligato a introdurre le misure attuative dell&#8217;esito referendario o ad adottare una nuova disciplina sostanzialmente diversa da quella abrogata. Di conseguenza, la mera inerzia esporrebbe il legislatore alla censura della responsabilità  politica, ma costituirebbe anche un comportamento «antigiuridico, in quanto commesso in spregio dei principi costituzionali in tema di &#8220;seguito&#8221; referendario».<br /> I Consigli regionali sottolineano, da ultimo, che non mancherebbero gli strumenti volti a stimolare l&#8217;intervento del legislatore: innanzitutto, i promotori del referendum potrebbero proporre un conflitto interorganico contro l&#8217;omissione legislativa, ben potendosi considerare legittimati ad agire, in quanto il procedimento referendario non potrebbe dirsi effettivamente esaurito in ragione della sospensione dell&#8217;effetto abrogativo; in secondo luogo, il Presidente della Repubblica potrebbe esercitare il suo potere di messaggio e di esternazione o addirittura di scioglimento delle Camere, saldandosi, in questo caso, la responsabilità  giuridica da inadempimento con la verifica della responsabilità  politica.<br /> 5.  &#8220;In prossimità  della data fissata per la camera di consiglio, sono stati depositati quattro atti di intervento ad opponendum, di identico contenuto, da parte dell&#8217;on. F. Fornaro, legale rappresentante del gruppo parlamentare &#8220;Liberi e Uguali&#8221; alla Camera dei deputati, del prof. P. M., legale rappresentante dell&#8217;associazione di promozione sociale &#8220;Attuare la Costituzione&#8221;, dell&#8217;on. prof. M. V., legale rappresentante dell&#8217;associazione politica &#8220;Coordinamento per la democrazia costituzionale&#8221;, dei signori G. L., prof. A.D.G. Ferrara, F. Astengo, R. Biscardini, avv. F. B.., sen. G. De Falco, L.A. Belli Paci, avv. E. Paolini, tutti anche in proprio.<br /> 5.1.  &#8220;Gli atti di intervento prendono le mosse da alcune considerazioni di carattere generale sull&#8217;importanza della legge elettorale nel sistema istituzionale, da cui viene fatta discendere la inammissibilità  di quesiti referendari eccessivamente manipolativi. Gli intervenienti si soffermano lungamente sui principi di univocità , omogeneità  e chiarezza elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in sede di ammissibilità  del referendum abrogativo. In particolare, richiamano poi il principio di auto-applicatività  della normativa di risulta, delineato dalla Corte costituzionale con specifico riferimento alla materia elettorale.<br /> Sono, poi, prese in esame le disposizioni di delegazione legislativa inserite nel quesito referendario dai Consigli regionali promotori al fine di assicurare l&#8217;auto-applicatività  della normativa di risulta, rendendo possibile l&#8217;esercizio della delega per la definizione dei collegi elettorali da parte del Governo. Sul punto gli intervenienti sollevano diverse censure per violazione: a) dell&#8217;art. 76 Cost., in relazione sia al termine di esercizio della delega, che sarebbe modificato, sia all&#8217;oggetto della stessa, in quanto il Governo è delegato dalla legge n. 51 del 2019 a ridisegnare i collegi in caso di approvazione della revisione costituzionale che riduce il numero dei parlamentari, che, infine, ai principi e criteri direttivi, in quanto sono richiamati quelli dettati dalla legge n. 165 del 2017, che contiene una delega giÃ  esercitata; b) dell&#8217;art. 77, primo comma, Cost., poichè il quesito in esame conferirebbe al Governo la potestà  legislativa delegata, che solo il Parlamento &#8211; e non il corpo elettorale &#8211; può conferire all&#8217;esecutivo; c) dell&#8217;art. 76 Cost., in quanto il termine per l&#8217;esercizio della delega legislativa contenuta nella legge n. 165 del 2017 sarebbe spirato e la delega giÃ  esercitata; d) degli artt. 70 e 77 Cost., poichè il corpo elettorale in sede referendaria non potrebbe conferire al Governo alcuna delega legislativa; e) dei criteri di univocità , omogeneità  e chiarezza, in quanto il quesito referendario ometterebbe l&#8217;abrogazione di alcuni riferimenti alle liste dei candidati per i collegi plurinominali; f) dell&#8217;art. 51, primo comma, secondo periodo, Cost., poichè il quesito eliminerebbe le disposizioni dirette a favorire la parità  di genere nelle candidature.<br /> Gli intervenienti analizzano, inoltre, il rapporto tra il numero di elettori e il numero di eletti che verrebbe a determinarsi a seguito dell&#8217;approvazione della revisione costituzionale sulla riduzione dei parlamentari e mettono in evidenza come esso possa condurre gli elettori a valutazioni diverse sul sistema elettorale della Camera dei deputati rispetto a quello per il Senato della Repubblica, data la perdurante previsione costituzionale che impone l&#8217;elezione su base regionale di quest&#8217;ultimo. Inoltre, gli atti di intervento accennano alla necessità  di assicurare rappresentanza alle minoranze linguistiche presenti in diverse Regioni italiane, oltre che nelle Province autonome di Trento e Bolzano. L&#8217;insieme di queste considerazioni dovrebbe indurre a ritenere carente il quesito sotto i profili della univocità  e chiarezza, posto che la normativa elettorale di entrambi i rami del Parlamento viene ricompresa nel medesimo quesito.<br /> Gli intervenienti sottolineano come il conflitto di attribuzione proposto da alcuni dei Consigli regionali promotori abbia lo scopo di far dichiarare la non spettanza alle Camere del potere di omettere la previsione della disposizione dell&#8217;art. 37, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 352 del 1970, nella parte in cui non prevede la sospensione de jure degli effetti del referendum approvato, condizionata all&#8217;adozione delle misure applicative sufficienti per la piena operatività  della legge costituzionalmente necessaria e, segnatamente, della legge elettorale per gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, con conseguente parziale annullamento della disposizione in parola. Il conflitto di attribuzione proposto rappresenterebbe, per gli intervenienti, un riconoscimento della non auto-applicatività  della normativa di risulta, da cui discenderebbe l&#8217;inevitabile inammissibilità  del quesito referendario.<br /> Negli atti di intervento si propone che la Corte costituzionale, in sede di giudizio sulla ammissibilità  del referendum abrogativo in esame, sollevi questioni di costituzionalità  dinanzi a sè stessa su diverse disposizioni della normativa oggetto del quesito referendario: 1) la prima censura riguarda le norme sulla nomina e sulla composizione della Commissione di cui dovrebbe avvalersi il Governo nella designazione dei collegi elettorali, come stabilito dall&#8217;art. 3 della legge n. 51 del 2019 e dall&#8217;art. 3, comma 2, della legge n. 165 del 2017; viene, inoltre, censurata la procedura che tale Commissione dovrebbe seguire nel determinare i collegi elettorali; 2) la seconda questione ha ad oggetto l&#8217;impossibilità  &#8211; derivante dai commi 4, 19 e 21 dell&#8217;art. 1 della legge n. 165 del 2017 &#8211; per gli elettori di esprimere un voto disgiunto per l&#8217;elezione dei candidati al collegio uninominale e per i candidati nelle liste proporzionali a questi collegate; a tal fine, si sostiene che, in caso di autorimessione di una questione di costituzionalità  sulle norme oggetto del quesito referendario, dovrebbe essere sospeso il giudizio di ammissibilità  del referendum, in quanto i termini di cui alla legge n. 352 del 1970 non sarebbero perentori, purchè non sia impedita la celebrazione della consultazione referendaria nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno.<br /> 5.2.  &#8220;Infine, gli intervenienti allegano ai propri atti uno schema delle censure di incostituzionalità  relative al sistema elettorale disciplinato nella legge n. 165 del 2017. In particolare, lamentano l&#8217;incostituzionalità  della quota maggioritaria, che produrrebbe una distorsione dei risultati elettorali, accentuata dal collegamento obbligato tra seggi uninominali e liste bloccate proporzionali. I dubbi sollevati si aggraverebbero e acquisterebbero ancor pìù evidenza qualora venisse definitivamente approvata la revisione costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari e nell&#8217;ipotesi in cui dovesse entrare in vigore il sistema delineato dal quesito referendario. Le eccezioni di illegittimità  costituzionale vengono riassunte in base ai seguenti parametri invocati: 1) l&#8217;art. 48 Cost. sarebbe violato sotto i profili della libertà  del voto, a causa della impossibilità  di esprimere il voto disgiunto tra candidati al collegio uninominale e liste proporzionali, della uguaglianza del voto, in ragione della sussistenza delle soglie di sbarramento e della personalità  del voto, per la previsione delle liste bloccate; 2) l&#8217;art. 51 Cost. verrebbe leso in quanto non sarebbe assicurata la parità  di genere nelle candidature; 3) la base regionale prevista all&#8217;art. 57 Cost. verrebbe violata dalla previsione di una soglia di sbarramento nazionale per l&#8217;elezione del Senato; 4) gli artt. 3 e 6 Cost. sarebbero violati poichè la legge elettorale vigente non assicurerebbe parità  nell&#8217;accesso alla rappresentanza alle minoranze linguistiche di Regioni diverse dal Trentino-Alto Adige/sì¼dtirol; 5) il principio di eguaglianza del voto sarebbe leso dalle norme sulla elezione per la Camera dei deputati per il Trentino-Alto Adige/sì¼dtirol, in quanto i deputati eletti tramite collegi uninominali sarebbero i sei undicesimi, invece dei tre ottavi previsti per tutto il territorio nazionale; 6) il principio per cui il candidato in una circoscrizione non può essere danneggiato o favorito dai voti in altre circoscrizioni sarebbe violato in quanto la legge elettorale oggetto di referendum consentirebbe l&#8217;elezione dei candidati al Senato attraverso il recupero dei resti ottenuti dalla medesima lista in altre Regioni.</p>
<p> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.  &#8220;Il presente giudizio ha a oggetto l&#8217;ammissibilità  della richiesta di referendum popolare dichiarata legittima con ordinanza del 20 novembre 2019 dell&#8217;Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.<br /> La richiesta di referendum popolare, promossa dai Consigli regionali delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Veneto, ha a oggetto l&#8217;abrogazione di alcune disposizioni del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l&#8217;elezione del Senato della Repubblica), della legge 27 maggio 2019, n. 51 (Disposizioni per assicurare l&#8217;applicabilità  delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari) e della legge 3 novembre 2017, n. 165 (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali).<br /> 2.  &#8220;In via preliminare, si deve rilevare che, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2020, questa Corte ha disposto, come giÃ  avvenuto pìù volte in passato, sia di consentire l&#8217;illustrazione orale delle memorie depositate dai soggetti presentatori del referendum ai sensi dell&#8217;art. 33, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), sia &#8211; prima ancora &#8211; di ammettere gli scritti presentati da soggetti diversi da quelli contemplati dalla disposizione citata, e tuttavia interessati alla decisione sull&#8217;ammissibilità  delle richieste referendarie, come contributi contenenti argomentazioni ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione della Corte (ex plurimis: sentenze n. 5 del 2015, n. 13 del 2012, n. 28, n. 27, n. 26, n. 25 e n. 24 del 2011, n. 17, n. 16 e n. 15 del 2008).<br /> Tale ammissione, che viene qui confermata, non si traduce in un diritto di questi soggetti di partecipare al procedimento &#8211; che, comunque, «deve tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita» (sentenza n. 31 del 2000) &#8211; e di illustrare le relative tesi in camera di consiglio, ma comporta solo la facoltà  della Corte, ove lo ritenga opportuno, di consentire brevi integrazioni orali degli scritti, come è appunto avvenuto nella camera di consiglio del 15 gennaio 2020, prima che i soggetti di cui al citato art. 33 illustrino le rispettive posizioni.<br /> 3.  &#8220;Sempre in via preliminare, occorre definire il contesto normativo nel quale si collocano le disposizioni oggetto del quesito referendario.<br /> 3.1.  &#8220;Il d.P.R. n. 361 del 1957 e il d.lgs. n. 533 del 1993, recanti, rispettivamente, i testi unici delle leggi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono stati novellati, da ultimo, proprio dagli ulteriori due testi normativi oggetto, in parte, del quesito referendario (legge n. 165 del 2017 e legge n. 51 del 2019).<br /> 3.2.  &#8220;Pìù precisamente, la legge n. 165 del 2017 ha modificato il meccanismo di elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, prevedendo, per entrambi i rami del Parlamento, un sistema elettorale misto a prevalenza proporzionale.<br /> Alla Camera il territorio nazionale è così¬ ripartito in 28 circoscrizioni. Per alcune circoscrizioni il territorio coincide con quello dell&#8217;intera Regione, mentre negli altri casi il territorio regionale è ripartito in pìù circoscrizioni. Ciascuna circoscrizione è suddivisa in collegi uninominali e in uno o pìù collegi plurinominali. I 231 collegi uninominali del territorio nazionale sono ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione (cui si aggiunge il collegio uninominale della Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta/Vallèe d&#8217;Aoste). Per l&#8217;assegnazione del restante numero di seggi, con metodo proporzionale, ogni circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.<br /> Al Senato il territorio nazionale è ripartito in 20 circoscrizioni corrispondenti al territorio di ciascuna Regione. Ogni circoscrizione regionale è suddivisa in collegi uninominali e in uno o pìù collegi plurinominali. I 109 collegi uninominali del territorio nazionale sono ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione (ad essi si aggiungono 1 collegio nella Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta/Vallèe d&#8217;Aoste e 6 collegi nella Regione autonoma Trentino-Alto Adige/sì¼dtirol). Al Senato i collegi plurinominali sono costituiti dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto.<br /> Al totale dei seggi così¬ assegnati si aggiungono 12 deputati e 6 senatori eletti nella circoscrizione Estero.<br /> A seguito dell&#8217;introduzione del sistema elettorale così¬ sinteticamente descritto, si è reso necessario determinare i collegi uninominali e quelli plurinominali; e a tale fine l&#8217;art. 3 della legge n. 165 del 2017 recava una norma di delega, che è stata esercitata dal Governo con il decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189 (Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell&#8217;articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali).<br /> 3.3.  &#8220;La legge n. 51 del 2019 reca, invece, «Disposizioni per assicurare l&#8217;applicabilità  delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari». Questa legge, pur novellando il testo unico delle leggi elettorali per la Camera (all&#8217;art. 1) e per il Senato (all&#8217;art. 2), non modifica il meccanismo di trasformazione dei voti in seggi, ma si limita a introdurre una serie di disposizioni dirette ad assicurare l&#8217;applicabilità  delle leggi elettorali vigenti «indipendentemente dal numero dei parlamentari».<br /> Dalla relazione illustrativa del relativo disegno di legge e dai lavori preparatori si evince chiaramente che la legge in parola &#8211; destinata a trovare applicazione, teoricamente, in caso di qualsivoglia modifica del numero dei parlamentari &#8211; è stata approvata nella prospettiva dell&#8217;eventuale approvazione definitiva della legge costituzionale che dispone la riduzione del numero dei parlamentari.<br /> Quest&#8217;ultima, com&#8217;è noto, è stata approvata dal Senato, in seconda deliberazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti (e quindi non con quella dei due terzi) nella seduta dell&#8217;11 luglio 2019, e dalla Camera dei deputati, in seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti nella seduta dell&#8217;8 ottobre 2019. La mancata approvazione da parte di entrambe le Camere con la maggioranza dei due terzi ha impedito l&#8217;immediata promulgazione e pubblicazione della legge costituzionale, rendendo possibile la richiesta di referendum ai sensi dell&#8217;art. 138 della Costituzione; pertanto, il testo della legge costituzionale è stato pubblicato, a fini notiziali, nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del 12 ottobre 2019, n. 240. Entro il termine di tre mesi da tale pubblicazione, ossia entro il 12 gennaio 2020, un quinto dei membri del Senato ha depositato un&#8217;apposita richiesta referendaria presso la Corte di cassazione. La legge costituzionale in parola prevede la riduzione del numero complessivo dei deputati da 630 a 400, e, tra questi, di quelli eletti nella circoscrizione Estero da 12 a 8; prevede inoltre la riduzione del numero complessivo dei senatori da 315 a 200, e, tra questi, di quelli eletti nella circoscrizione Estero da 6 a 4.<br /> Nella prospettiva dell&#8217;approvazione definitiva e dell&#8217;entrata in vigore di questa legge costituzionale, la legge n. 51 del 2019 ha disposto, tra l&#8217;altro, nel d.P.R. n. 361 del 1957 (t.u. Camera), la sostituzione delle parole: «231 collegi uninominali» con le seguenti: «un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, con arrotondamento all&#8217;unità  inferiore,», e delle parole da: «le circoscrizioni Trentino-Alto Adige/sì¼dtirolÂ» fino alla fine del comma con le seguenti: «la circoscrizione Trentino-Alto Adige/sì¼dtirol è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà  dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all&#8217;unità  pari superiore. Le circoscrizioni cui sono assegnati tre deputati sono ripartite in due collegi uninominali; le circoscrizioni cui sono assegnati due deputati sono costituite in un collegio uninominale».<br /> La stessa legge ha disposto, tra l&#8217;altro, nel d.lgs. n. 533 del 1993 (t.u. Senato) la sostituzione delle parole: «Il territorio nazionale, con eccezione della Valle d&#8217;Aosta/Vallèe d&#8217;Aoste e del Trentino-Alto Adige/sì¼dtirol, è suddiviso in 109 collegi uninominali nell&#8217;ambito delle circoscrizioni regionali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. i» con le seguenti: «Il territorio nazionale è suddiviso in un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali, con arrotondamento all&#8217;unità  pìù prossima, assicurandone uno per ogni circoscrizione. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni che eleggono un solo senatore e quelli del Trentino-Alto Adige/sì¼dtirol, i».<br /> La legge n. 51 del 2019 non è quindi intervenuta per modificare i meccanismi di conversione dei voti in seggi, ma per sostituire l&#8217;indicazione numerica dei collegi uninominali con un&#8217;indicazione a mezzo di frazioni, al fine di rendere immediatamente applicabile la legge elettorale vigente in caso di modifica del denominatore della frazione (cioè del totale dei seggi), restando del tutto inalterata la proporzione tra il numero dei parlamentari eletti nei collegi uninominali (con sistema maggioritario) e quello dei parlamentari eletti nei collegi plurinominali (con sistema proporzionale).<br /> La legge n. 51 del 2019 reca, poi, una norma di delega (art. 3) per la determinazione dei nuovi collegi elettorali (uninominali e plurinominali), che, pur rimanendo nella stessa proporzione quanto ai parlamentari eletti (i tre ottavi di questi ultimi nei collegi uninominali e i cinque ottavi in quelli plurinominali), a seguito dell&#8217;eventuale entrata in vigore della legge costituzionale saranno ovviamente di numero inferiore e, di conseguenza, di dimensioni maggiori rispetto agli attuali. Pìù precisamente, l&#8217;art. 3, comma 1, della legge n. 51 del 2019 prevede che «[q]ualora, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia promulgata una legge costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l&#8217;elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica». Il comma 2 del medesimo art. 3 dispone che «[i]l decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale di cui al medesimo comma 1», sulla base dei medesimi principi e criteri direttivi recati dalla legge n. 165 del 2017.<br /> La norma di delega di cui si discute presenta dunque la caratteristica di essere sottoposta a una condizione sospensiva legata al verificarsi di un evento complesso: la promulgazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 51 del 2019, di una legge costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere. Di conseguenza, la delega in questione non sarebbe esercitabile se una legge costituzionale di modifica del numero dei parlamentari non fosse mai promulgata, nè se la promulgazione avvenisse oltre il termine dei ventiquattro mesi dall&#8217;entrata in vigore della legge n. 51 del 2019, quindi oltre il 26 giugno 2021. Si tratta, dunque, di una delega &#8220;precaria&#8221;, rispetto al cui esercizio è incerto l&#8217;an, ma non il quando, essendo definiti i limiti temporali del suo esercizio, ovviamente possibile solo a condizione che si verifichi l&#8217;evento complesso di cui sopra.<br /> 4.  &#8220;Il quesito referendario investe le disposizioni recate dai testi unici delle leggi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica attinenti all&#8217;articolazione del territorio nazionale in collegi uninominali e plurinominali, e inoltre dall&#8217;art. 3 della legge n. 51 del 2019, che contiene l&#8217;anzidetta norma di delega in materia di determinazione dei collegi elettorali in caso di modifica del numero dei parlamentari, nonchè dall&#8217;art. 3 della legge n. 165 del 2017, nelle parti &#8211; peraltro eccedenti il mero richiamo ad esso contenuto nell&#8217;art. 3 della legge n. 51 del 2019 &#8211; in cui stabilisce i principi e criteri direttivi della delega per la determinazione dei collegi elettorali a seguito della modifica del sistema elettorale operata dalla stessa legge n. 165 del 2017.<br /> In particolare, i Consigli regionali promotori chiedono che sia sottoposta al referendum popolare la proposta di abrogazione, in tutto o in parte: degli artt. 1, 3, 4, 14, 17, 18-bis, 19, 20, 21, 22, 24, 30, 31, 48, 53, 58, 59-bis, 68, 69, 71, 77, 83, 83-bis, 84, 85, 86 e 106 del d.P.R. n. 361 del 1957 e delle allegate Tabelle A-bis e A-ter; degli artt. 1, 2, 9, 10, 11, 14, 16, 16-bis, 17, 17-bis e 19 del d.lgs. n. 533 del 1993 e delle allegate Tabelle A e B; dell&#8217;art. 3 della legge n. 51 del 2019; e dell&#8217;art. 3 della legge n. 165 del 2017.<br /> 4.1.  &#8220;Quanto al d.P.R. n. 361 del 1957 (t.u. Camera), i promotori del referendum chiedono l&#8217;abrogazione di tutte le disposizioni, i frammenti normativi e le singole parole che fanno riferimento ai collegi plurinominali, con l&#8217;obiettivo di estendere alla totalità  dei seggi un meccanismo di assegnazione basato su collegi uninominali, portandolo quindi dall&#8217;attuale previsione di tre ottavi al totale di otto ottavi.<br /> In questa prospettiva oggetto della richiesta di abrogazione sono, tra le altre: le disposizioni che regolano la presentazione delle liste e delle candidature; quelle che stabiliscono le modalità  di espressione del voto; quelle che disciplinano l&#8217;assegnazione dei seggi e quindi la trasformazione dei voti in seggi; e, infine, quelle che definiscono le caratteristiche della scheda (art. 31). Dall&#8217;abrogazione richiesta deriva la conseguenza che il sistema elettorale attualmente misto (maggioritario per la quota di seggi assegnata nei collegi uninominali e proporzionale per quella assegnata nei collegi plurinominali) diventerebbe esclusivamente maggioritario con collegi uninominali a turno unico.<br /> Conseguenziale rispetto a quanto detto è la richiesta di abrogazione anche delle tabelle allegate al d.P.R. n. 361 del 1957, che disciplinano, rispettivamente, la parte interna (Tabella A-bis) e quella esterna (Tabella A-ter) della scheda per la votazione. In questo caso l&#8217;abrogazione richiesta è totale, non essendo possibile ritagliare nell&#8217;allegato modello di scheda la sola parte relativa ai candidati nei collegi plurinominali.<br /> 4.2.  &#8220;Quanto al d.lgs. n. 533 del 1993 (t.u. Senato), anche in questo caso valgono le considerazioni svolte sopra a proposito del d.P.R. n. 361 del 1957. D&#8217;altro canto, l&#8217;identità  dei sistemi elettorali di Camera e Senato determina, di riflesso, la pressochè totale identità  delle disposizioni oggetto della richiesta di referendum popolare. Anche con riferimento al d.lgs. n. 533 del 1993, quindi, i promotori del referendum chiedono l&#8217;abrogazione di tutte le disposizioni, i frammenti normativi e le singole parole che fanno riferimento ai collegi plurinominali, con l&#8217;obiettivo di estendere alla totalità  dei seggi un meccanismo di assegnazione basato su collegi uninominali, portandolo quindi dall&#8217;attuale previsione di tre ottavi al totale di otto ottavi.<br /> Anche in questo caso la richiesta di abrogazione ha a oggetto, tra le altre: le disposizioni che regolano la presentazione delle liste e delle candidature; quelle che stabiliscono le modalità  di espressione del voto; quelle che disciplinano l&#8217;assegnazione dei seggi e quindi la trasformazione dei voti in seggi; e, infine, quelle che definiscono le caratteristiche della scheda (art. 11, comma 3). Dall&#8217;abrogazione richiesta deriva che il sistema elettorale attualmente misto (maggioritario per la quota di seggi assegnata nei collegi uninominali e proporzionale per quella assegnata nei collegi plurinominali) diventerebbe esclusivamente maggioritario con collegi uninominali a turno unico.<br /> Viene chiesta inoltre l&#8217;abrogazione delle tabelle allegate al d.lgs. che disciplinano, rispettivamente, la parte interna (Tabella A) e quella esterna (Tabella B) della scheda per la votazione. In questo caso l&#8217;abrogazione richiesta è totale, non potendosi ritagliare nell&#8217;allegato modello di scheda la sola parte relativa ai candidati nei collegi plurinominali.<br /> 4.3.  &#8220;Quanto all&#8217;art. 3 della legge n. 51 del 2019, i promotori del referendum chiedono l&#8217;abrogazione dell&#8217;incipit del comma 1 lÃ  dove si individua la condizione sospensiva della delega e di quella parte del comma 2 in cui si fissa il dies a quo del termine di 60 giorni per l&#8217;esercizio della delega. Infine, sono oggetto del quesito il riferimento ai collegi plurinominali contenuto nella rubrica e nel comma 1, nonchè il richiamo dei principi e criteri direttivi di delega previsti nell&#8217;art. 3, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), della legge n. 165 del 2017.<br /> 4.4.  &#8220;Quanto all&#8217;art. 3 della legge n. 165 del 2017, recante la norma di delega giÃ  scaduta ed esercitata dal Governo con il d.lgs. n. 189 del 2017, i promotori del referendum chiedono l&#8217;abrogazione delle parti di esso costituenti principi e criteri direttivi dell&#8217;altra delega contenuta nell&#8217;art. 3 della legge n. 51 del 2019.<br /> 4.5.  &#8220;In definitiva, l&#8217;abrogazione parziale dell&#8217;art. 3 della legge n. 51 del 2019 è chiesta per adattare la delega al Governo per la ridefinizione dei collegi al mutamento del sistema elettorale determinato dall&#8217;eventuale esito positivo del referendum abrogativo. A sua volta l&#8217;abrogazione parziale dell&#8217;art. 3 della legge n. 165 del 2017 è chiesta per adattare i principi e criteri direttivi in esso contenuti al detto mutamento del sistema elettorale. Non è invece oggetto del quesito referendario il d.lgs. n. 189 del 2017, che attualmente reca, nelle quattro Tabelle allegate, l&#8217;individuazione dei collegi uninominali e plurinominali di Camera e Senato.<br /> 5.  &#8220;Così¬ delineati il contesto normativo di riferimento e l&#8217;insieme delle disposizioni oggetto del quesito referendario, questa Corte è chiamata a giudicare sull&#8217;ammissibilità  di quest&#8217;ultimo alla luce dei criteri desumibili dall&#8217;art. 75 Cost. e del complesso dei «valori di ordine costituzionale, riferibili alle strutture od ai temi delle richieste referendarie, da tutelare escludendo i relativi referendum, al di lÃ  della lettera dell&#8217;art. 75 secondo comma Cost.» (sentenza n. 16 del 1978).<br /> Di qui la necessità , non solo che la richiesta referendaria non investa una delle leggi indicate nell&#8217;art. 75 Cost. o comunque riconducibili ad esse, ma anche che il quesito da sottoporre al giudizio del corpo elettorale consenta una scelta libera e consapevole, richiedendosi pertanto i caratteri della chiarezza, dell&#8217;omogeneità , dell&#8217;univocità  del medesimo quesito, oltre che l&#8217;esistenza di una sua matrice razionalmente unitaria. Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di precisare che «libertà  dei promotori delle richieste di referendum e libertà  degli elettori chiamati a valutare le richieste stesse non vanno confuse fra loro: in quanto è ben vero che la presentazione delle richieste rappresenta l&#8217;avvio necessario del procedimento destinato a concludersi con la consultazione popolare; ma non è meno vero che la sovranità  del popolo non comporta la sovranità  dei promotori e che il popolo stesso dev&#8217;esser garantito, in questa sede, nell&#8217;esercizio del suo potere sovrano» (sentenza n. 16 del 1978). Ne consegue l&#8217;ulteriore affermazione che il referendum abrogativo non può essere «trasformato &#8211; insindacabilmente &#8211; in un distorto strumento di democrazia rappresentativa, mediante il quale si vengano in sostanza a proporre plebisciti o voti popolari di fiducia, nei confronti di complessive inscindibili scelte politiche dei partiti o dei gruppi organizzati che abbiano assunto e sostenuto le iniziative referendarie» (sentenza n. 16 del 1978).<br /> In generale, questa Corte ha ammesso anche le operazioni di ritaglio di frammenti normativi e di singole parole, a condizione perà² che l&#8217;abrogazione parziale chiesta con il quesito referendario non si risolva sostanzialmente «in una proposta all&#8217;elettore, attraverso l&#8217;operazione di ritaglio sulle parole e il conseguente stravolgimento dell&#8217;originaria ratio e struttura della disposizione» (sentenza n. 36 del 1997). In questi casi, infatti, il referendum, perdendo la propria natura abrogativa, tradirebbe la ragione ispiratrice dell&#8217;istituto, diventando approvativo di nuovi principi e «surrettiziamente propositivo» (ex plurimis, sentenze n. 13 del 2012, n. 28 del 2011, n. 33 e n. 23 del 2000 e n. 13 del 1999; nello stesso senso, sentenze n. 43 del 2003, n. 38 e n. 34 del 2000): un&#8217;ipotesi non ammessa dalla Costituzione, perchè il referendum non può «introdurre una nuova statuizione, non ricavabile ex se dall&#8217;ordinamento» (sentenza n. 36 del 1997).<br /> Agli indicati requisiti questa Corte ne ha aggiunto altri in ragione della specificità  dell&#8217;oggetto della richiesta referendaria, sempre nella prospettiva della piena realizzazione dei richiamati «valori di ordine costituzionale». E in questo contesto ha affermato che sono sottratte all&#8217;abrogazione totale mediante referendum le leggi costituzionalmente necessarie, quali in particolare le leggi elettorali di organi costituzionali o di rango costituzionale, la cui mancanza creerebbe un grave vulnus nell&#8217;assetto costituzionale dei poteri dello Stato.<br /> Allo stesso modo, anche l&#8217;eventuale abrogazione parziale di leggi costituzionalmente necessarie, e in primis delle leggi elettorali, deve comunque garantire l&#8217;«indefettibilità  della dotazione di norme elettorali» (sentenza n. 29 del 1987), dovendosi evitare che l&#8217;organo delle cui regole elettorali si discute possa essere esposto «alla eventualità , anche solo teorica, di paralisi di funzionamento» (sentenza n. 47 del 1991). Sicchè è condizione di ammissibilità  del quesito che all&#8217;esito dell&#8217;eventuale abrogazione referendaria risulti «una coerente normativa residua, immediatamente applicabile, in guisa da garantire, pur nell&#8217;eventualità  di inerzia legislativa, la costante operatività  dell&#8217;organo» (sentenza n. 32 del 1993; nello stesso senso, sentenze n. 13 del 2012, n. 16 e n. 15 del 2008, n. 13 del 1999, n. 26 del 1997, n. 5 del 1995), dovendosi intendere in particolare la cosiddetta auto-applicatività  della normativa di risulta alla stregua di «una disciplina in grado di far svolgere correttamente una consultazione elettorale in tutte le sue fasi, dalla presentazione delle candidature all&#8217;assegnazione dei seggi» (sentenze n. 16 e n. 15 del 2008). La medesima esigenza si è posta anche nel caso di parziale illegittimità  costituzionale delle leggi elettorali della Camera e del Senato (sentenze n. 35 del 2017 e n. 1 del 2014).<br /> è appena il caso di aggiungere che non spetta invece a questa Corte, in sede di giudizio di ammissibilità  del referendum abrogativo, «favorire un potenziamento del ruolo dell&#8217;elettore nella scelta degli eletti» al fine di «consentire che il [Parlamento] rifiorisca», come chiedono i promotori del referendum, giacchè in tale giudizio essa è chiamata solamente a verificare il rispetto delle condizioni e dei limiti costituzionali all&#8217;esercizio del referendum.<br /> 6.  &#8220;Nel caso in esame, il quesito referendario sottoposto al giudizio di questa Corte è sicuramente univoco nell&#8217;obiettivo che intende perseguire e risulta dotato di una matrice razionalmente unitaria. è evidente, infatti, che l&#8217;obiettivo dei Consigli regionali promotori è di estendere alla totalità  dei seggi di Camera e Senato il sistema elettorale attualmente previsto per l&#8217;assegnazione dei tre ottavi di essi. Ciò emerge a chiare lettere dall&#8217;esame dei frammenti normativi che il quesito chiede di rimuovere nel d.P.R. n. 361 del 1957 e nel d.lgs. n. 533 del 1993. Si può osservare fin d&#8217;ora, inoltre, che alla stessa matrice unitaria non è estraneo l&#8217;intervento proposto sulla norma di delega del 2019 e, in quanto oggetto di rinvio da parte di quest&#8217;ultima, su quella del 2017, giacchè l&#8217;inclusione nel quesito anche di queste normative si pone come strumentale, nelle intenzioni dei promotori, al raggiungimento del medesimo risultato, come si vedrà  meglio infra.<br /> Con specifico riguardo alla parte del quesito che investe i due testi normativi elettorali, ossia il d.P.R. n. 361 del 1957 e il d.lgs. n. 533 del 1993, si deve osservare che la proposta referendaria presenta alcune incongruenze legate per un verso al permanere, nel tessuto normativo dei due testi, di numerosi richiami alla «lista» e alle «liste», per altro verso alla richiesta abrogazione delle Tabelle allegate a entrambi i decreti, recanti i modelli di scheda elettorale. Si tratta nondimeno di inconvenienti superabili mediante l&#8217;impiego degli ordinari criteri d&#8217;interpretazione, o comunque risolvibili «anche mediante interventi normativi secondari, meramente tecnici ed applicativi» (in questi termini, per un analogo intervento sulla scheda elettorale, sentenza n. 1 del 2014). In presenza di inconvenienti di questo tipo in quesiti referendari riguardanti leggi elettorali, questa Corte ha ritenuto infatti di poterli considerare irrilevanti a condizione che non incidessero sull&#8217;operatività  del sistema elettorale e non paralizzassero la funzionalità  dell&#8217;organo (sentenza n. 32 del 1993). Ciò che non avviene nel caso in esame, nel quale le incongruenze derivanti dai sopravvissuti riferimenti normativi possono essere agevolmente superate attraverso gli ordinari strumenti di interpretazione, e all&#8217;assenza della previsione legislativa del modello di scheda può essere posto rimedio in modo pressochè automatico disponendo &#8211; anche con un atto di normazione secondaria &#8211; il mero mantenimento dei nomi dei candidati nei collegi uninominali e dei gruppi politici che li sostengono.<br /> 7.  &#8220;Quanto alla normativa di risulta, i Consigli regionali promotori, consapevoli della richiamata giurisprudenza di questa Corte, si fanno carico dell&#8217;esigenza di assicurarne l&#8217;immediata applicabilità  attraverso un duplice percorso. Per un verso, chiedono l&#8217;eliminazione di qualsiasi riferimento ai collegi plurinominali, in modo da consentire l&#8217;«espansione» a tutti i seggi del sistema elettorale, attualmente previsto solo per quelli assegnati nei collegi uninominali, dando vita in questo modo a un sistema elettorale in sè compiuto e astrattamente funzionante. Per altro verso, implicando il sistema elettorale così¬ risultante la necessità  di rideterminare i collegi elettorali, chiedono la parziale abrogazione della norma di delega recata dall&#8217;art. 3 della legge n. 51 del 2019 onde consentire la necessaria ridefinizione dei nuovi collegi uninominali.<br /> L&#8217;operazione abrogativa richiesta, che non manca, come visto, di intrinseca coerenza, si presenta perà² inammissibile per l&#8217;assorbente ragione del carattere eccessivamente manipolativo dell&#8217;intervento sulla norma di delega.<br /> 7.1.  &#8220;Al riguardo, occorre premettere che questa Corte, giÃ  in altre occasioni, ha avuto modo di affrontare la questione della necessità  di una nuova determinazione dei collegi elettorali a seguito dell&#8217;eventuale abrogazione referendaria (sentenze n. 5 del 1995, n. 26 del 1997 e n. 13 del 1999) o della dichiarazione di illegittimità  costituzionale di una parte della normativa elettorale (sentenza n. 1 del 2014).<br /> In particolare, nel giudizio di ammissibilità  del referendum deciso con la sentenza n. 5 del 1995, ha rilevato che «[a] seguito della espansione del sistema maggioritario per l&#8217;attribuzione del totale dei seggi [&#038;], occorrerebbe procedere ad una nuova determinazione dei collegi uninominali in ciascuna circoscrizione, ridisegnandoli in modo da ottenerne un numero, sul territorio nazionale, pari al totale dei deputati da eleggere e non pìù al solo settantacinque per cento del totale medesimo».<br /> Con la medesima pronuncia, preso atto del fatto che l&#8217;opera di revisione dei collegi «è pur sempre destinata a concludersi, dopo un complesso procedimento, con l&#8217;approvazione di una legge, ovvero con un decreto legislativo emanato dal Governo sulla base di una nuova legge di delegazione, così¬ come avvenuto nel 1993», questa Corte ha ritenuto «decisivo rilevare che di fronte all&#8217;inerzia del legislatore, pur sempre possibile, l&#8217;ordinamento non offre comunque alcun efficace rimedio», con il rischio che si determini «la crisi del sistema di democrazia rappresentativa, senza che sia possibile ovviarvi». Di conseguenza, ha dichiarato inammissibile la richiesta referendaria.<br /> Parimenti, nel giudizio di ammissibilità  del referendum deciso con la sentenza n. 26 del 1997, la necessità  di «procedere a una nuova definizione dei collegi uninominali in ciascuna circoscrizione, ridisegnandola in modo da ottenere un numero, sul territorio nazionale, pari al totale dei deputati da eleggere e non pìù [&#038;] al 75 per cento», ha indotto questa Corte a rilevare che «il sistema elettorale non consentirebbe la rinnovazione dell&#8217;organo», non potendo «dirsi sufficiente, allo stato, l&#8217;attività  istruttoria svolta dalla speciale commissione tecnica, di cui all&#8217;art. 7 della legge n. 276 del 1993, dal momento che occorrerebbe pur sempre un intervento del legislatore, volto a conferire una nuova delega o imperniato su una diversa scansione procedurale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e con la garanzia dei pareri delle Camere». Da cui, anche in quel caso, l&#8217;inammissibilità  del relativo quesito referendario.<br /> A esiti opposti, ma sempre utilizzando lo stesso schema argomentativo, questa Corte è giunta nel giudizio di ammissibilità  del referendum deciso con la sentenza n. 13 del 1999, lÃ  dove ha riscontrato «una piena garanzia di immediata applicabilità  del sistema di risulta, in quanto i collegi elettorali uninominali rimarrebbero immutati, senza nessuna necessità  di ridefinizione in ciascuna circoscrizione, sia nel numero sia nel conseguente ambito territoriale».<br /> Infine, nel giudizio di legittimità  costituzionale definito con la sentenza n. 1 del 2014, questa Corte ha incidentalmente affermato che «la normativa che rimane in vigore stabilisce un meccanismo di trasformazione dei voti in seggi che consente l&#8217;attribuzione di tutti i seggi, in relazione a circoscrizioni elettorali che rimangono immutate, sia per la Camera che per il Senato».<br /> 7.2.  &#8220;Nell&#8217;odierno giudizio di ammissibilità  il problema della determinazione dei collegi elettorali si presenta in termini parzialmente diversi dai giudizi di cui si è dato conto nel paragrafo precedente, per l&#8217;inclusione nel quesito referendario di una previsione di delega per la revisione dei collegi elettorali. Anche in questo caso, tuttavia, non si può non osservare che l&#8217;ineludibile necessità  che siano ridisegnati i collegi elettorali e che sia quindi adottato un decreto legislativo a ciò diretto, ulteriore rispetto all&#8217;esito del referendum, finirebbe ugualmente per vanificare le prospettive di ammissibilità  dell&#8217;iniziativa referendaria.<br /> Pur consapevole dei limiti che il requisito della immediata applicabilità  pone all&#8217;ammissibilità  di referendum su leggi elettorali, questa Corte non ritiene tuttavia praticabile il percorso demolitorio-ricostruttivo individuato dai promotori per superare l&#8217;ostacolo della non auto-applicatività . Infatti, i Consigli regionali promotori, al fine di evitare che la richiesta referendaria avente ad oggetto i testi delle leggi elettorali di Camera e Senato potesse incorrere nei medesimi profili di inammissibilità  per difetto del carattere di auto-applicatività  della normativa di risulta, giÃ  rilevati in casi simili dalla giurisprudenza costituzionale, individuano la soluzione nella richiesta di parziale abrogazione anche della norma di delega recata dall&#8217;art. 3 della legge n. 51 del 2019, con l&#8217;obiettivo di renderne possibile l&#8217;esercizio anche a seguito dell&#8217;eventuale esito positivo del referendum abrogativo.<br /> In altre parole, cogliendo l&#8217;occasione dell&#8217;esistenza di una delega resa dal Parlamento al Governo al fine di consentire l&#8217;applicabilità  della riforma costituzionale in itinere che modifica il numero dei parlamentari &#8211; e impone per questo, pur a sistema elettorale invariato, una modifica dei collegi elettorali, uninominali e plurinominali, esistenti &#8211; i Consigli regionali promotori propongono un intervento su di essa diretto a conferirle il contenuto di delega a rideterminare i collegi uninominali in attuazione del nuovo sistema elettorale in ipotesi prodotto dal referendum.<br /> L&#8217;intervento sulla disposizione di delega si realizza essenzialmente con: a) la parziale modifica del suo oggetto, che viene circoscritto, sia nella rubrica sia nel comma 1 del citato art. 3, alla «determinazione dei collegi uninominali» e non pìù di quelli plurinominali; b) l&#8217;eliminazione della condizione sospensiva della delega, che ne consentirebbe l&#8217;esercizio anche in caso di mancata promulgazione di una legge costituzionale di modifica del numero dei parlamentari entro ventiquattro mesi dalla entrata in vigore della legge n. 51 del 2019; c) l&#8217;abrogazione del dies a quo del termine di sessanta giorni per l&#8217;esercizio della delega; d) l&#8217;eliminazione dei riferimenti ai collegi plurinominali nei principi e criteri direttivi della delega (sia nella legge n. 51 del 2019, sia nella legge n. 165 del 2017).<br /> è evidente, quindi, che l&#8217;obiettivo che i promotori si prefiggono di raggiungere presuppone una modifica della disposizione di delega che ne investe l&#8217;oggetto, la decorrenza del termine per il suo esercizio, i principi e criteri direttivi e la stessa condizione di operatività .<br /> L&#8217;intervento richiesto sull&#8217;art. 3 della legge n. 51 del 2019 è dunque solo apparentemente abrogativo e si traduce con tutta evidenza in una manipolazione della disposizione di delega diretta a dare vita a una &#8220;nuova&#8221; norma di delega, diversa, nei suoi tratti caratterizzanti, da quella originaria.<br /> Quanto alla radicale alterazione della delega originaria, sia sufficiente osservare che tutti i &#8220;caratteri somatici&#8221; della legge di delegazione &#8211; individuati dall&#8217;art. 76 Cost. come condizioni per la delega dell&#8217;esercizio della funzione legislativa da parte del Parlamento &#8211; si presenterebbero completamente modificati nella delega di risulta.<br /> Questa avrebbe, tra l&#8217;altro, giÃ  sulla base della rubrica dell&#8217;art. 3 che lo individua, un oggetto diverso (non pìù «Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali», ma «Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali»).<br /> I principi e criteri direttivi della delega originaria permarrebbero, sia pure sfrondati dei riferimenti ai collegi plurinominali, con la conseguenza, perà², di rendere ancora pìù manifesta la manipolazione referendaria. Si finirebbe, infatti, con il prevedere gli stessi principi e criteri direttivi per la determinazione dei collegi elettorali nel contesto di un sistema elettorale radicalmente diverso da quello per il quale essi erano stati predisposti (quest&#8217;ultimo, introdotto con la legge n. 165 del 2017, a forte prevalenza proporzionale; quello risultante all&#8217;esito del referendum, esclusivamente maggioritario). Sicchè, in altre parole, modificandosi il contesto del sistema elettorale in cui la nuova delega opererebbe, i principi e criteri direttivi finirebbero per essere solo formalmente gli stessi e per acquistare invece, alla luce del nuovo e diverso meccanismo di trasformazione dei voti in seggi, portata a sua volta inevitabilmente nuova e diversa.<br /> Radicalmente diverso sarebbe, ancora, il dies a quo del termine per l&#8217;esercizio della delega, attualmente previsto nel momento di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del numero dei parlamentari, ma oggetto di abrogazione totale da parte del quesito referendario. In questo caso, quand&#8217;anche si ritenesse che la sua abrogazione in esito al referendum consenta di rinvenire, in via interpretativa, un nuovo dies a quo nel momento in cui si produrrà  l&#8217;effetto abrogativo del referendum stesso, si tratterebbe comunque, all&#8217;evidenza, di un termine del tutto nuovo.<br /> Infine, il quesito referendario mira a sopprimere la condizione sospensiva della delega di cui all&#8217;art. 3 della legge n. 51 del 2019, eliminando per questo verso il suo legame &#8220;genetico&#8221; con la riforma costituzionale del numero dei parlamentari e finendo con il produrre in questo modo una delega &#8220;stabile&#8221; e, in quanto non pìù condizionata a una particolare evenienza, sicuramente operativa. Vi sarebbe, in tal modo, un inammissibile effetto ampliativo della delega originaria che, conferita dal Parlamento sub condicione, diventerebbe incondizionata con il risultato di una manipolazione incompatibile, giÃ  solo per questo, con i limiti e le connotazioni peculiari della delega legislativa.<br /> A ulteriore conferma dell&#8217;inammissibile grado di manipolazione che connota il quesito referendario sul punto vi è, poi, la considerazione che la delega, ancorchè parzialmente abrogata, dovrebbe rimanere utilizzabile &#8211; come affermato dalla difesa degli stessi promotori &#8211; anche a seguito dell&#8217;entrata in vigore della legge costituzionale che riduce il numero dei parlamentari, alla quale era destinata a dare attuazione, ed essere così¬ oggetto di un duplice e contestuale esercizio, dopo lo svolgimento del referendum costituzionale e di quello abrogativo qui all&#8217;esame. Al che si aggiunge la possibilità  che i due referendum si svolgano in tempi diversi, come potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui il referendum abrogativo dovesse essere rinviato per intervenuto scioglimento anticipato delle Camere in applicazione di quanto previsto all&#8217;art. 34, secondo comma, della legge n. 352 del 1970. Nel qual caso la delega stessa risulterebbe esaurita, e non pìù utilizzabile, all&#8217;atto dello svolgimento del referendum abrogativo.<br /> L&#8217;unicità  del quesito referendario e la sua stessa matrice razionalmente unitaria impediscono a questa Corte di scindere la valutazione di ammissibilità  della parte del quesito relativa alla norma di delega da quella relativa alle altre parti, con la conseguenza che sul quesito stesso deve essere formulato un giudizio unitario.<br /> 7.3.  &#8220;Per le ragioni anzidette deve ritenersi dunque che l&#8217;eccessiva manipolatività  del quesito referendario, nella parte in cui investe la delega di cui all&#8217;art. 3 della legge n. 51 del 2019, è incompatibile con la natura abrogativa dell&#8217;istituto del referendum previsto all&#8217;art. 75 Cost., ciò che ne determina l&#8217;inammissibilità .<br /> 8.  &#8220;Deve essere, infine, dichiarata manifestamente inammissibile anche l&#8217;eccezione di illegittimità  costituzionale sollevata dai Consigli regionali promotori in riferimento all&#8217;art. 37, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 352 del 1970 per difetto di rilevanza. L&#8217;eccezione investiva, infatti, il citato art. 37 nell&#8217;ipotesi in cui la Corte avesse ritenuto inammissibile la richiesta referendaria per difetto del carattere di auto-applicatività  della normativa di risulta. L&#8217;aver escluso l&#8217;ammissibilità  del referendum per una diversa ragione rende, quindi, priva di rilievo l&#8217;eccepita questione di legittimità  costituzionale.</p>
<p> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> dichiara inammissibile la richiesta di referendum in epigrafe, dichiarata legittima con ordinanza del 20 novembre 2019, pronunciata dall&#8217;Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2020.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-31-1-2020-n-10/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2020 n.10</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2020 n.218</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-31-1-2020-n-218/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2020 n.218</a></p>
<p>D. Giordano Pres. &#8211; F. Fornataro Est.; PARTI: Omissis rapp. avv.to V. M. Sessa c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rapp. Avvocatura distrettuale dello Stato. Sulla giurisdizione del G.O. nel caso di diniego di rilascio del titolo abilitativo alla guida . 1. Circolazione stradale &#8211; Patente di guida &#8211;</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">D. Giordano Pres. &#8211; F. Fornataro Est.; PARTI: Omissis rapp. avv.to V. M. Sessa c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rapp. Avvocatura distrettuale dello Stato.</span></p>
<hr />
<p>Sulla giurisdizione del G.O. nel caso di diniego di rilascio del titolo abilitativo alla guida .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">1. Circolazione stradale &#8211; Patente di guida &#8211; Diniego &#8211; Giurisdizione ordinaria &#8211; Sussiste &#8211; Ragioni. </p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>In tema di circolazione stradale, ogni questione relativa al possesso dei requisiti morali di cui all&#8217;articolo 120 del Codice della Strada, prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida, spetta alla cognizione dell&#8217;A.G.O., &quot;trattandosi di accertamento avente natura vincolata e con vincolo posto nell&#8217;esclusivo interesse privato, la cui posizione giuridica va qualificata in termini di diritto soggettivo perfetto&quot;.<br /> La situazione non è mutata in seguito alla recente sentenza 9 febbraio 2018, n. 22 della Corte Costituzionale, in quanto la declaratoria di illegittimità  costituzionale ha attratto nella giurisdizione del G.A. i provvedimenti di revoca della patente di guida fondati sulla condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dovendo tali provvedimenti adottarsi, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, non in via automatica, ma nell&#8217;esercizio del potere valutativo discrezionale del Prefetto. La sentenza della Corte non riguarda pertanto il diniego di rilascio della patente per le ragioni ostative di cui all&#8217;art. 120 comma 1 c.d.s., a prescindere dall&#8217;individuazione della concreta ragione ostativa fra quelle menzionate dal medesimo disposto normativo.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
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