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	<title>31/1/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>31/1/2011 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.853</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-31-1-2011-n-853/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-31-1-2011-n-853/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.853</a></p>
<p>Pres. Riggio – Est. Spiezia Tecnologie Sanitarie S.p.A. (Avv. V. Vulpetti) c/ Azienda Ospedaliera S. Filippo Neri (Avv. M.C. Lenoci) e Elettronica Biomedicale S.r.l. + Ati (Avv. L. Tufarelli e M. Di Carlo) sull&#8217;obbligo di presentare le dichiarazioni ex art. 38 d.lgs. 163/06, anche nel caso di società incorporate in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-31-1-2011-n-853/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.853</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-31-1-2011-n-853/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.853</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riggio – Est. Spiezia<br /> Tecnologie Sanitarie S.p.A. (Avv. V. Vulpetti) c/ Azienda Ospedaliera S. Filippo Neri (Avv. M.C. Lenoci) e Elettronica Biomedicale S.r.l. + Ati (Avv. L. Tufarelli e M. Di Carlo)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo di presentare le dichiarazioni ex art. 38 d.lgs. 163/06, anche nel caso di società incorporate in società appartenenti all&#8217;ATI</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Appalto pubblico &#8211; Fusione per incorporazione &#8211; ATI –Requisiti di moralità – Dichiarazione – Amministratori aziende incorporate – Necessità – Sussiste – Ragione.	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Appalto pubblico – Offerte &#8211; Dichiarazioni ex art. 38 d.lgs. 163/06 – Necessità – Integrazione postuma – Inammissibilità.	</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Appalto di servizi –RTI – Quote di partecipazione – Indicazione – Obbligo – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ illegittima l’aggiudicazione disposta a favore dell’ATI che non abbia presentato la dichiarazione di sussistenza dei requisiti di moralità degli amministratori in carica (nell’ultimo triennio prima della gara) presso società fuse per incorporazione in una società appartenente all’ATI, in quanto, atteso che la fusione determina una successione inter vivos a titolo universale da parte della incorporante in tutte le situazioni attive e passive riferibili alle aziende incorporate, si deve ritenere che gli ultimi amministratori delle società incorporate vanno classificati nella categoria degli amministratori “cessati dalla carica nel triennio precedente la pubblicazione del bando di gara.	</p>
<p>2. Le “dichiarazioni” ex art. 38 D.lgs. n. 163/2006 sono richieste fin dalla fase di presentazione dell’offerta, per consentire alla stazione appaltante una immediata e tempestiva verifica dell’affidabilità e serietà dell’aspirante contraente; l’omissione determina l’immediata esclusione dalla gara non essendo ammissibile una postuma integrazione della documentazione nelle ipotesi in cui in concreto gli amministratori posseggono il requisito, non avendo subito condanne.	</p>
<p>3. L’obbligo di indicare la quota di partecipazione al RTI è espressione di un principio generale valido per ogni tipologia di raggruppamento di imprese e per ogni tipologia di appalto, sia di lavori che di servizi, e deve essere adempiuto con l’atto di partecipazione alla gara stessa e non in sede di esecuzione del contratto, pena l’esclusione dalla gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Quater)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 7336 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p>Soc. Tecnologie Sanitarie S.p.a., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Valentino Vulpetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sabotino, 2/A; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Azienda Complesso Ospedaliero S. Filippo Neri, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Maria Cristina Lenoci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cola di Rienzo,271; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Elettronica Biomedicale S.r.l., in proprio e quale mandataria della costituenda A.T.I. con Soc. Philips S.p.a., GE Medical System S.p.a. e Soc. Prima Vera S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Tufarelli e Mario Di Carlo, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via E.Q. Visconti, 20; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensione</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>degli atti relativi alla procedura aperta per l&#8217;affidamento del servizio quadriennale integrato di assistenza e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, nonché della delibera Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri 12.7.2010 n. 519 di approvazione dell’aggiudicazione definitiva alla contro interessata, nonché per il risarcimento del danno;</p>
<p>Visto l’atto introduttivo nonché i due atti di motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Complesso Ospedaliero S. Filippo Neri e di Soc. Elettronica Biomedicale S.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive di ciascuna delle parti;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2010 il Consigliere Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Visto il dispositivo di sentenza n. 249 del 10 dicembre 2010;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con determinazione 12 luglio 2010 n. 519 il direttore generale dell’Azienda Complesso Ospedaliero S. Filippo Neri ha disposto l’aggiudicazione definitiva all’ATI Elettronica Bio-Medicale S.r.l. – Philips S.p.a. – GE Medical System Italia S.p.a. e Prima Vera S.p.a. della gara a procedura aperta bandita per l’affidamento, per la durata di mesi 48, del servizio integrato di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomediche della predetta Azienda Ospedaliera, per un importo annuo pari ad euro 1.863.565,20 IVA esclusa.<br />	<br />
Avverso l’aggiudicazione e gli atti della procedura di gara ha proposto il ricorso in epigrafe la seconda classificata Tecnologie Sanitarie S.p.a. (con sede a Roma), chiedendone l’annullamento, previa sospensione, per i seguenti articolati motivi:<br />	<br />
1 e 2) Violazione dell’art. 38, comma 1, lett. c, D.lgs. n. 163/2006 con riferimento agli amm.ri con potere di rappresentanza sia di Philips Medical System S.p.a. e Philips Consumer Luminaires Italy S.p.a., incorporate da Philips S.p.a., sia di Surgical Technologies Italia S.r.l. e Panacea Clinical Services S.r.l., incorporate in Ital Tbs Telematic S.p.a. (cedente ramo di azienda ad Elettronica Biomedicale S.r.l.), nonché violazione della lex specialis;<br />	<br />
3) Violazione del disciplinare art. 10, nonché del D.lgs. n. 163/2006 artt. 82 e 83 e D.P.R. n. 554/1999 artt. 89, 90 e 91 ed allegati C ed E nella parte in cui prescrivono che, per individuare il prezzo più conveniente, vanno considerati i ribassi, e non i prezzi offerti; nonché, in subordine, la stessa normativa di gara, ove interpretata in senso diverso, e la formula di attribuzione del punteggio.<br />	<br />
4) Violazione degli artt. 13, comma 6, e 79, comma 5 quater del D.lgs. 163/2006, per diniego di accesso immediato all’intera documentazione di gara dell’aggiudicataria.<br />	<br />
Infine la ricorrente ha chiesto, altresì, di annullare il contratto eventualmente stipulato nelle more del giudizio, dando la disponibilità al subentro nel servizio (ove già avviato), nonché di condannare la stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica oppure per equivalente da liquidarsi in esito ad apposita istruttoria, o, in difetto, in via equitativa oppure a seguito di fissazione dei criteri di valutazione da parte del Giudice ai sensi del D.lgs. n. 80/1998 art. 35.<br />	<br />
1.1. Con atto di motivi aggiunti (notificato il 15.9.2010) parte ricorrente (a seguito dell’accesso, anche se parziale, alla documentazione di gara) ha dedotto i seguenti ulteriori articolati motivi:<br />	<br />
1) Violazione del disciplinare art. 7 e del D.lgs. n. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. m ter, per omessa dichiarazione sul requisito.<br />	<br />
2 e 3) Violazione del disciplinare art. 7 e all. B nonché del D.lgs. n. 163/2006 art. 38 per omessa dichiarazione dei requisiti di moralità da parte dei procuratori speciali Philips S.p.a. e GE Medical System S.p.a. in carica e di quelli cessati nel triennio precedente.<br />	<br />
4 e 5) Violazione del D.lgs n. 163/2006 art. 38, comma 1, lett. b e m ter, per omessa dichiarazione da parte del procuratore speciale sig. Stefano Beorchia di Ital Tbs (cedente ramo d’azienda ad Elettronica Biomedicale) nonché art. 38, comma 1, lett. h, per omessa dichiarazione da parte di Elettonica Biomedicale S.r.l. e di Philips S.p.a. circa il possesso del requisito in questione.<br />	<br />
6) Violazione del D.lgs. n. 163/2006 art. 37, commi 4 e 13, per omessa ripartizione tra le imprese dell’ATI della manutenzione straordinaria, nonché per omessa dichiarazione delle quote di partecipazione in ATI da parte delle singole imprese.<br />	<br />
7) Violazione del disciplinare e del capitolato per difformità dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, nonché eccesso di potere, difetto di motivazione, contraddittorietà e violazione del principio di imparzialità, buon andamento ed economicità nell’attribuzione del punteggio all’offerta aggiudicataria da parte della commissione.<br />	<br />
8) Violazione dell’art. 7 del disciplinare con riguardo alla predisposizione dell’offerta dell’aggiudicataria e dei plichi che la contengono.<br />	<br />
9) Violazione dell’art. 83 D.lgs. n. 163/2006 con riguardo al subcriterio di valutazione n. 4 A, inserito all’art. 10.1 del disciplinare di gara; commistione tra criteri di valutazione e requisiti soggettivi di partecipazione.<br />	<br />
10) Violazione della legge n. 241/1990, artt. 24 e 25, nonché del D.lgs. n. 163/2006, artt. 13 e 79, con riguardo al diniego di copia dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria.<br />	<br />
Da ultimo la ricorrente, dopo aver chiesto di annullare il diniego di accesso alla copia dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, ha in pratica riproposto le conclusioni già rassegnate nell’atto introduttivo.<br />	<br />
1.2. Successivamente, in data 15 ottobre 2010, la deducente ha presentato il secondo atto di motivi aggiunti (a seguito di ulteriore accesso a documenti rilasciati in copia il 25 sett. 2010), chiedendo l’annullamento dei provvedimenti già indicati nell’atto introduttivo, compreso il silenzio diniego sull’informativa ex art. 243 bis D.lgs. n. 163/2006, per vizi di violazione del D.lgs. n. 163/2006, artt. 48, commi 1 e 2, e 38, commi 1 e 3, con riguardo alla mancata dimostrazione, da parte dell’aggiudicataria, del possesso dei requisiti di regolarità fiscale e rispetto della normativa sui disabili; la parte ha, poi, insistito nell’accoglimento del ricorso con l’annullamento dell’aggiudicazione a favore della controinteressata e con la condanna della stazione appaltante al risarcimento in forma specifica mediante affidamento del servizio (con disponibilità al subentro, ove già attivato) oppure, in subordine, per equivalente, confermando le conclusioni già illustrate in precedenza.<br />	<br />
1.3. Si è costituita in giudizio la stazione appaltante che, con più scritti difensivi, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità ed improcedibilità dell’atto introduttivo e del primo atto di motivi aggiunti per indeterminatezza dell’oggetto della impugnativa, atteso che nell’epigrafe parte ricorrente chiede l’annullamento, prima, della procedura per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali della Azienda USL di Caserta e, poi, della aggiudicazione disposta a favore della controinteressata dall’Azienda Complesso Ospedaliero S. Filippo Neri con determ. 12.7.2010 n. 519; nel merito, poi, ha puntualmente contro dedotto alle avverse censure, eccependo altresì profili di inammissibilità del primo e quinto motivo aggiunto e del terzo motivo dell’atto introduttivo.<br />	<br />
Si è costituta anche la Elettronica Biomedicale S.r.l. (con sede a Foligno), in proprio e quale mandataria dell’ATI aggiudicataria che, preliminarmente eccepita l’inammissibilità del ricorso per indeterminatezza dell’oggetto (nei sensi illustrati dalla stessa stazione appaltante), nel merito, con più scritti difensivi, ha poi puntualmente contro dedotto alle avverse censure sia in fatto che in diritto.<br />	<br />
Dopo aver acquisito ulteriore documentazione dalla stazione appaltante con ordinanza istruttoria 29 settembre 2010 n. 4271, questa Sezione ha accolto l’istanza di sospensione dell’aggiudicazione con ordinanza cautelare 20 ottobre 2010, fissando la trattazione della causa al 1° dicembre 2010.<br />	<br />
Con ulteriori memorie difensive ciascuna delle parti ha replicato alle avverse controdeduzioni, insistendo nelle proprie conclusioni.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 1° dicembre 2010, uditi i difensori presenti per le parti, la causa è passata in decisione.<br />	<br />
In data 10 dicembre 2010 è stato pubblicato il dispositivo di sentenza n. 249/2010 ai sensi dell’art. 120 c.p.a..</p>
<p>2. Quanto sopra, premesso in fatto, in diritto la controversia concerne la dedotta illegittimità della delibera 12 luglio 2010 n. 519 con cui il Direttore generale Azienda Complesso Ospedaliero S. Filippo Neri ha approvato l’aggiudicazione definitiva alla controinteressata della gara a procedura aperta per il servizio integrato di assistenza e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali per la durata di mesi 48 per un importo complessivo annuo pari ad euro 1.863.565,20 (IVA esclusa) e con un punteggio di 86,38, mentre al 2° posto si classificava la ricorrente (in R.T.I. con altri) con un’offerta di euro 1.432.000,00 e con un punteggio complessivo di p. 78,88.<br />	<br />
In via preliminare va disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla stazione appaltante e dall’aggiudicataria con riguardo alla errata indicazione, nell’epigrafe dell’atto introduttivo, della gara in controversia e della stazione appaltante, individuata nell’Az. USL di Caserta anziché nell’Azienda Ospedaliera S. Filippo Neri: infatti, essendo correttamente riportati, nella stessa epigrafe, sia le ragioni sociali delle imprese in A.T.I. risultate aggiudicatarie sia gli estremi della delibera n. 519/2010 dell’Ospedale S. Filippo Neri (anch’esso correttamente indicato come Azienda Complesso Ospedaliero S. Filippo Neri), il Collegio ritiene evidente che gli estremi corretti della controversia siano parimenti desumibili dall’atto introduttivo e che, quindi, non vi sia margine di incertezza concreta, trattandosi chiaramente di un errore materiale nella utilizzazione della scrittura con metodo informatico.<br />	<br />
2.1. Nel merito appaiono meritevoli di accoglimento le censure di violazione dell’art. 38, comma 1, lett. c, e dell’art. 37, comma 13, del Codice degli appalti di cui al D.lgs. n. 163/2006, dedotte (rispettivamente) con il primo motivo dell’atto introduttivo e con il sesto motivo del primo atto di motivi aggiunti.<br />	<br />
In primo luogo il Collegio ritiene che nel raggruppamento aggiudicatario la mandante S.p.a. Philips avrebbe dovuto presentare la dichiarazione della sussistenza dei requisiti di moralità in capo anche agli amm.ri in carica (nell’ultimo triennio prima della gara)presso la Philips Medical System e Philips Consumer Luminaries, entrambe fuse per incorporazione nella Philips S.p.a. suddetta; si tratta di due soggetti ciascuno dei quali certamente dotato di poteri di rappresentanza presso l’azienda in cui erano in servizio.<br />	<br />
Nel caso di specie, infatti, con decorrenza dal 30 sett. 2009 è stata deliberata la fusione di tali società per incorporazione nella Philips S.p.a., dando luogo, quindi, ad una successione inter vivos a titolo universale da parte della incorporante in tutte le situazioni attive e passive riferibili alle aziende incorporate (vedi art. 2504 cod. civ.); in conseguenza gli ultimi amm.ri delle società incorporate vanno classificati nella categoria degli amm.ri “cessati dalla carica nel triennio precedente la pubblicazione del bando di gara”.<br />	<br />
D’altra parte il disciplinare di gara all’art. 7 richiedeva, a pena di esclusione, nella prima busta l’inserimento della dichiarazione (a carico di singola impresa facente parte di un RTI) di possesso dei requisiti di moralità (di cui all’art. 38, comma 1; lett. c) da compilarsi secondo il modulo allegato al disciplinare stesso, nel quale erano espressamente menzionati “i soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente”.<br />	<br />
Pertanto non giova all’aggiudicataria replicare che, comunque, l’omissione (anche ove riconosciuta) sarebbe stata inidonea a dar luogo all’esclusione, potendo invece, (per il principio del favor partecipationis e per quello della tipicità e interpretazione restrittiva delle cause di esclusione) essere sanata mediante successiva integrazione della documentazione già presentata per gli amm.ri in carica della mandante Philips S.p.a..<br />	<br />
2.1.1. Inoltre va ricordato che il Codice appalti all’art. 51 contempla espressamente la verifica della presenza dei prescritti requisiti in capo al soggetto concorrente, ove questo rimanga coinvolto in procedimento di cessione o trasformazione, per fusione o scissione, risultando cessionario o incorporante e, quindi, per coerenza sistematica, non può essere negata la corrispondente rilevanza della successione universale della mandante Philips S.p.a. nelle situazioni delle due incorporate, non solo per i rapporti di dare ed avere, ma anche per le responsabilità relative alla corretta conduzione degli affari aziendali.<br />	<br />
Infine, con riguardo all’onere di moralità imposto alle partecipanti imprese, va considerata con attenzione la circostanza che la pretesa irrilevanza delle vicende di incorporazione avvenute nel triennio precedente la gara rappresenterebbe un facile mezzo per riciclare imprese ed amministratori compromessi, evitando loro di uscire dal lucroso circuito degli appalti con la Pubblica amministrazione.<br />	<br />
2.1.2. Né appare argomento risolutivo a favore della aggiudicataria l’orientamento sostanzialista di una parte della giurisprudenza (vedi C.d.S., Sez. V, 7967/2010 e 1017/2010) secondo il quale l’omessa dichiarazione non comporterebbe, comunque, l’esclusione dalla gara dell’impresa, quando in realtà è sufficiente una postuma integrazione della documentazione nelle ipotesi in cui in concreto gli amm.ri posseggono il requisito, non avendo subito condanne: infatti, come ha rilevato altro orientamento dello stesso Consiglio di Stato (vedi C.d.S. n. 6114/2009, n. 3742/2009 e n. 2090/2008 ex multis), le “dichiarazioni” ex art. 38 D.lgs. n. 163/2006 sono richieste fin dalla fase di presentazione dell’offerta al fine di consentire alla stazione appaltante una immediata e tempestiva verifica dell’affidabilità e serietà dell’aspirante contraente; tanto più che la verifica della veridicità di tali dichiarazioni è prevista soltanto a campione ed a valle del procedimento e, quindi, in tal guisa richiede (per la compiutezza del sistema di chiusura nei confronti di imprese che praticano affari con modalità illegali) di necessità almeno, a monte, una provvista completa di elementi conoscitivi idonei a consentire una tempestiva esclusione dalla gara dei partecipanti che presentino attestazioni di situazioni non conformi alle disposizioni della lex specialis.<br />	<br />
2.1.3. D’altra parte gli stessi certificati dei casellari giudiziari prodotti dalla controinteressata in corso di causa non risultano effettivamente integrativi della documentazione allegata all’offerta in quanto, essendo stati rilasciati su richiesta dei soggetti privati interessati, potrebbero non riportare le condanne comminate con il beneficio della non menzione.</p>
<p>3. Appare, inoltre, fondata anche la censura di violazione dell’art. 37, comma 13, D.lgs n. 163/2006 (dedotta nel 6° motivo aggiunto) per omessa indicazione delle quote di partecipazione delle singole imprese associate (4) al raggruppamento.<br />	<br />
Al riguardo in punto di fatto giova chiarire, in primo luogo, che la dichiarazione allegata all’offerta dell’aggiudicataria (nota 128/co del 25.2.2010) non contiene “implicitamente” (vedi memoria stazione appaltante 28 sett. 2010 pag. 3) l’obbligo ad eseguire le prestazioni poste a base di gara “nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione all’ATI una volta costituita”; in secondo luogo, poi, va evidenziato che secondo la dichiarazione allegata all’offerta, la mandataria E.B.M. avrebbe eseguito il 100% di varie attività; parimenti analoga situazione è rilevabile per le mandanti Philips S.p.a. e GE Medical System Italia S.p.a. (per manutenzione apparecchiature di propria produzione) per cui non è configurabile l’ipotesi di un R.T.I. orizzontale.<br />	<br />
In conseguenza la quota di partecipazione al raggruppamento non è neanche ipotizzabile, elaborando i dati forniti in ordine alle parti del servizio che ciascuna impresa si impegnava (nel raggruppamento) ad eseguire.<br />	<br />
3.1. In punto di diritto, poi, come la prevalente giurisprudenza amministrativa ha precisato (vedi C.d.S., n. 1038/2010, n. 5817/2009 e n. 2079/2008, nonché TAR Lazio, Sez. 3^, 27.2.2010 n. 3118) l’obbligo di indicare la quota di partecipazione al R.T.I. è espressione di un principio generale valido per ogni tipologia di Raggruppamento di imprese e la sua osservanza è requisito di ammissione alla gara e deve sussistere all’atto della partecipazione alla gara stessa, e non in sede di esecuzione del contratto (v. C.d.S., V, n. 744/2010).<br />	<br />
La ratio della disposizione va individuata nella necessità di escludere fin dall’inizio della procedura una eventuale partecipazione di comodo con la conseguenza che, ove tale dichiarazione manchi, il R.T.I. deve essere escluso dalla gara.<br />	<br />
3.2. Né trova riscontro testuale l’affermazione (della controinteressata e della stazione appaltante) secondo cui la disposizione del comma 13 in questione (e la giurisprudenza che richiede la relativa dichiarazione) sarebbe applicabile ai soli appalti di lavori, e non a quelli di servizi, per i quali le stazioni appaltanti avrebbero ampia discrezionalità nell’individuare i requisiti di capacità tecnica nel raggruppamento. <br />	<br />
Inoltre, sotto il profilo logico, l’argomento prova troppo, poiché anche nel caso di appalti di lavori l’individuazione delle specifiche categorie SOA di cui si richiede il possesso si pone su un piano diverso rispetto all’obbligo di indicare la quota di partecipazione al raggruppamento: infatti la corrispondenza tra percentuale delle prestazioni e quota di partecipazione al raggruppamento consente alla stazione appaltante di esplicitare nel contratto i contributi imprenditoriali di ciascun soggetto del raggruppamento e formalizzare e fissare l’assetto delle quote interne (del raggruppamento medesimo), che, altrimenti, sarebbe una variabile indipendente dall’esecuzione delle percentuali delle prestazioni.<br />	<br />
3.3. Infine, ma non per minore importanza, va ricordato che il disciplinare di gara agli artt. 5 e 8 richiama espressamente sia l’obbligo per i R.T.I. di conformarsi &#8221; alla normativa prevista dall’art. 37 del D.lgs. n. 163/2006” sia l’applicabilità in gara” della normativa di cui agli artt. 35-36 e 37 del D.lgs. n. 163/2006”.<br />	<br />
3.4. Concludendo, quindi, nei sensi e limiti sopra illustrati vanno accolti l’atto introduttivo ed il primo atto di motivi aggiunti, mentre il Collegio ritiene per economia di mezzi di essere esonerato dall’esame del secondo atto di motivi aggiunti le cui censure, pertanto, restano assorbite; conseguentemente va accolta, altresì, la domanda di risarcimento del danno in forma specifica mediante l’affidamento del servizio alla ricorrente, espletate le necessarie verifiche.<br />	<br />
Infine l’atto introduttivo e di motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili ed inammissibili in parte qua con riguardo ai motivi di impugnazione del diniego di accesso alla documentazione di gara e della stessa offerta della controinteressata: infatti, da un lato, in corso di causa l’accesso in questione è stato consentito ad una parte della documentazione, mentre, per altro verso, per il diniego di copia relativo alla documentazione dell’offerta tecnica, comunque, l’impugnazione del relativo diniego è stata effettuata con modalità irrituale mediante censure inserite nell’ambito dell’atto introduttivo e dei motivi aggiunti e, quindi, in contrasto con le disposizioni (che richiedono il deposito di specifica istanza presso la segreteria della Sezione cui è assegnato il ricorso principale) all’epoca vigente (e cioè prima la legge n. 241/1990 e ss.mm. e poi il Codice del processo amministrativo, art. 116).</p>
<p>4. Riepilogando, quindi, preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità dell’atto introduttivo (con riguardo all’errato richiamo nell’epigrafe del ricorso ad altra stazione appaltante e ad altra gara), nel merito, nei sensi e limiti illustrati, vanno accolti l’atto introduttivo ed il primo atto di motivi aggiunti e, per l’effetto, va annullata la delibera 12 luglio 2010 n. 519, con cui il Direttore generale del Complesso Ospedaliero S. Filippo Neri ha aggiudicato definitivamente la gara in controversia al RTI controinteressato, con la conseguente condanna della stazione appaltante al risarcimento dei danni in forma specifica mediante l’affidamento del servizio in controversia alla ricorrente (espletate le necessarie verifiche); in ordine a tale affidamento, inoltre, fatta salva la facoltà della stazione appaltante di esercitare eventualmente il potere di auto annullamento dell’intera procedura di gara, non vi è necessità di ulteriori valutazioni in ordine al “subentro”, in quanto (a seguito della sospensiva della gara disposta con l’ordinanza 20 ott. 2010 n. 4638) alla impugnata aggiudicazione non ha fatto seguito la stipula del contratto con l’aggiudicataria; infine il ricorso va dichiarato improcedibile ed inammissibile in parte qua con riguardo al diniego di accesso agli atti di gara ed all’offerta dell’aggiudicataria.<br />	<br />
Gli oneri di lite sono compensati tra le parti in ragione delle caratteristiche della controversia e della specificità tecnica dell’offerta oggetto di impugnazione; nulla vi è da disporre nei confronti delle parti non costituite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la delibera n. 519/2010 di aggiudicazione definitiva della gara in controversia alla A.T.I. di cui Elettronica Biomedicale s.r.l. è mandataria, unitamente agli atti di gara connessi e, conseguentemente, condanna la stazione appaltante al risarcimento in forma specifica in favore della ricorrente mediante l’affidamento del servizio alla medesima, espletate le necessarie verifiche; infine lo dichiara improcedibile ed inammissibile quanto al diniego di accesso alla documentazione attinente alla offerta della aggiudicataria ed agli altri atti richiesti.<br />	<br />
Spese di lite compensate tra le parti costituite; nulla vi è da disporre nei confronti delle parti non costituite. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Italo Riggio, Presidente<br />	<br />
Carlo Taglienti, Consigliere<br />	<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/01/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-31-1-2011-n-853/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.853</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.831</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-31-1-2011-n-831/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-31-1-2011-n-831/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-31-1-2011-n-831/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.831</a></p>
<p>Pres. Sandulli – Est. Russo Comune di Marino (Avv. R. Bifulco) c/ Regione Lazio (Avv. E. Caprio) + altri sull&#8217;efficacia delle misure di salvaguardia ambientali Edilizia e urbanistica – Parco – Perimetrazione definitiva – Estensione – Misure di salvaguardia – Ricorso – Inammissibilità – Ragioni – Carenza interesse Posto che</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-31-1-2011-n-831/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.831</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-31-1-2011-n-831/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.831</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Sandulli – Est. Russo<br /> Comune di Marino (Avv. R. Bifulco) c/ Regione Lazio (Avv. E. Caprio) + altri</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;efficacia delle misure di salvaguardia ambientali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Parco – Perimetrazione definitiva – Estensione – Misure di salvaguardia – Ricorso – Inammissibilità – Ragioni – Carenza interesse</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Posto che il preminente rilievo degli interessi ambientali sul piano costituzionale (art. 9 Cost.), impedisce di assimilare le misure di salvaguardia previste per la perimetrazione del Parco ( nella specie si tratta del Parco suburbano dei Castelli Romani) a quella delle ordinarie misure di salvaguardia urbanistiche, l’adozione del perimetro definitivo produce l’effetto di estendere le misure di salvaguardia anche alle aree non comprese nella precedente perimetrazione provvisoria, fermo restando che le stesse misure dovevano ritenersi efficaci già alla data di adozione del Piano definitivo. Ne consegue, nella specie, l’inammissibilità per carenza di interesse del ricorso proposto avverso l’adozione del Piano di assetto definitivo, fondato su una presunta violazione derivante dall’applicazione delle misure di salvaguardia, in quanto l’applicazione delle misure non dipende e non è consequenziale al provvedimento di adozione, ma prescinde da esso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima Ter)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 8682 del 2009, proposto da:<br />
<br />	<br />
Comune di Marino, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Raffaele Bifulco, con domicilio eletto presso Raffaele Bifulco in Roma, Lungotevere Michelangelo, 9; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Regione Lazio<br />
rappresentata e difesa dall’avv.to Elisa Caprio con domicilio eletto in Roma, via M.Colonna, 27; 	</p>
<p>Parco Regionale dei Castelli Romani,<br />
rappresentato e difeso dagli avv. Caterina Albesano, Massimiliano Graziani, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;<br />
Comune di Albano Laziale, Comune di Lariano, Comune di Monte Porzio Catone, Comune di Nemi, Comune di Rocca di Papa; Comune di Montecompatri, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Carola Chinappi, con domicilio eletto presso Carola Chinappi in Roma, via Numidia 1; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dell&#8217;intera deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco Regionale dei Castelli Romani, n. 23 del 21 maggio 2009, avente ad oggetto Piano del Parco, adozione, conosciuta in data 24 giugno 2009 e, comunque, delle disposizioni delle sue NTA e relative cartografie e vincoli: la perimetrazione dei Paesaggi dei Centri e dei nuclei storici con relativa fascia di rispetto; la previsione di una fascia di rispetto al tessuto del centro storico dell&#8217;area in località via Cesare Colizza; le previsioni normative e cartografiche relative ad aree in Comune di Marino; le previsioni in contrasto con il Nucleo Costa Caselle Prato della Corte nella parte in cui il Piano di assetto (da ora anche PdA) non coincide con il perimetro della variante adottata; le previsioni in contrasto con il Nucleo Montecrescenzio nella parte in cui il paesaggio proposto non coincide con il perimetro della variante stessa; gli artt. 24, 26, 28, 29, 34, 4, 37 delle Norme tecniche di attuazione (da ora anche NTA) del Piano di assetto e relativa disciplina cartografica e vincolistica e di ogni altro atto indicato nell&#8217;epigrafe del ricorso;.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Parco Regionale dei Castelli Romani e di Comune di Montecompatri;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 novembre 2010 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il Parco suburbano dei Castelli Romani è stato istituito, in applicazione dell’art. 20 della l.reg. n. 46/1977, con l.reg. n. 2/1984 allo scopo di tutelare l’integrità delle caratteristiche naturali e culturali dei quindici paesi che occupano l’antico Vulcano Laziale e per contribuire al riequilibrio territoriale e allo sviluppo socio-economico delle popolazioni interessate. <br />	<br />
L’originario perimetro, fissato in via provvisoria dalla stessa legge, coincideva in linea di massima con gli interi territori comunali delle amministrazioni costituenti il consorzio al quale la legge affidava la gestione. <br />	<br />
Le successive leggi n. 64/1984 e 63/1990 hanno ridimensionato in modo consistente tale perimetro e hanno attribuito agli organi di gestione del Parco (Consorzio formato da rappresentanti dei Comuni rientranti nel perimetro del Parco) il compito di formulare, unitamente al Piano di assetto, una proposta di perimetrazione definitiva, sulla base delle direttive espressamente individuate dalla Regione nell’art. 6.<br />	<br />
La l.reg. n. 2/1984 prevede delle norme di salvaguardia da applicare fino alla data di entrata in vigore del Piano di assetto (art. 8). <br />	<br />
Successivamente, la l.reg. n. 29/1997 ha sostituito il Consorzio di gestione, previsto dalla l.reg. n. 2/1984, con l’Ente regionale di diritto pubblico Parco regionale dei Castelli Romani cui ha affidato l’amministrazione e la gestione delle attività e del territorio del già costituito parco.<br />	<br />
La l.reg. n. 29/97 detta una disciplina transitoria per le aree protette esistenti all’art. 39, poi modificata dalla L.reg. n. 14/98. <br />	<br />
Con delibera n. 1 del 31.3.1998 il Commissario straordinario del Parco dei Castelli Romani ha adottato il programma di attuazione e la perimetrazione del Parco suddetto. <br />	<br />
La citata delibera è stata adottata nella vigenza del testo originario della norma che prevedeva, decorso il termine di un anno, cui si aggiungeva quello per l&#8217;esercizio del potere sostitutivo regionale, la decadenza delle norme di salvaguardia stabilite nelle singole leggi istitutive.<br />	<br />
Essa è stata adottata tempestivamente nel termine di decadenza<br />	<br />
Con successiva delibera di G.R. n. 566 del 25.7.2007 e n. 1205 del 21.12.2007 la Regione Lazio ha adottato il Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), ai sensi e per gli effetti della l.reg. n. 24/1998 e del D.Lgs. n. 42/2004. <br />	<br />
Infine, con la delibera impugnata n. 23 del 21.5.2009, il Consiglio direttivo del Parco ha adottato il Piano di assetto del Parco ai sensi dell’art. 7 della legge istitutiva n. 2/1984, dell’art. 14, comma 2, della l.reg. Lazio n. 29/1997 e dell’art. 8 dello statuto del Parco, adottato dal Consiglio direttivo del Parco con deliberazione n. 57/1999.<br />	<br />
Alla Comunità del Parco partecipano la provincia di Roma, l’XI Comunità montana e i seguenti 15 Comuni : Albano, Ariccia, Castelgandolfo, Frascati, Genoano, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Montecompatri, Monteporzio, Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora. <br />	<br />
Nel ricorso in epigrafe l’interessato ha prospettato i seguenti vizi: <br />	<br />
1). Violazione e falsa applicazione artt. 143 e 145, commi 3 e 4, D. Lgs. n. 42/2004 e del PTPR adottato dalla Giunta regionale con atti n. 566 del 25.7.2007 e n. 1025 del 21.12.2007; violazione e falsa applicazione art. 117 Cost.; violazione della riserva di legge (regionale e nazionale) in materia di disciplina dei procedimenti amministrativi in materia di urbanistica, paesaggio, edilizia e ambiente; nullità assoluta ratione materiae;<br />	<br />
2). Violazione e falsa applicazione art. 7, comma 3, delle NTA del piano adottato, violazione e falsa applicazione del principio di leale collaborazione; difetto di istruttoria e carenza di motivazione, violazione e falsa applicazione legge reg. istitutiva artt. 8 e 9; <br />	<br />
3). Illegittimità costituzionale art. 7 l.reg. Lazio n.2/1984 e art. 26 l.reg. Lazio n.29/1997 per violazione art. 22 L. n. 394/1991; art. 117, commi 1 e 3, Cost. nonché del principio costituzionale di leale collaborazione; <br />	<br />
4). Istanza di rimessione alla Corte Costituzionale ai sensi degli artt. 134 Cost., 1 L.Cost. n. 1/1948; 23 L. n. 87/1953;<br />	<br />
5). Illegittimità della delibera n. 1 del 1998. <br />	<br />
L’Ente Parco – nella memoria di costituzione depositata il 30.10.2010 &#8211; ha eccepito: <br />	<br />
a). inammissibilità del ricorso; <br />	<br />
b). infondatezza nel merito. <br />	<br />
Anche la Regione Lazio ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità per carenza di interesse e l’infondatezza nel merito.<br />	<br />
Successivamente le parti hanno depositato ulteriori memorie difensive. <br />	<br />
Tanto premesso, il presente ricorso è inammissibile.<br />	<br />
In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione relativa all’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. <br />	<br />
La Regione Lazio, nella memoria depositata il 10.2.2010, eccepisce l’inammissibilità per mancanza di capacità lesiva specifica degli atti impugnati nei confronti del Comune; né, allo stato attuale, tali atti vanno ad inficiare i compiti-poteri del medesimo.<br />	<br />
Anche l’Ente Parco dei Castelli Romani sostiene che il Piano di assetto adottato non è produttivo di alcun effetto pregiudizievole nei confronti del ricorrente in quanto l’applicazione delle misure di salvaguardia previste dalla Legge istitutiva del Parco non dipende e non è consequenziale al provvedimento di adozione ma prescinde da esso. <br />	<br />
L’applicazione delle misure di salvaguardia previste dall’art. 8 della l.reg. n. 2/1984 è, infatti, esclusivamente, correlata alla perimetrazione adottata ai sensi dell’art. 6 della l.reg. n. 2/1984 dal Commissario ad acta con deliberazione n. 1/1998 in base agli ampi poteri conferiti dal Legislatore regionale agli organi di gestione del Parco. <br />	<br />
Il ricorrente replica, nella memoria depositata il 10.3.2010, richiamando parte della giurisprudenza che stabilisce l’immediata impugnabilità dell’atto di adozione di uno strumento urbanistico come rimedio inteso ad ampliare il perimetro di tutela del soggetto inciso e precisa di essere toccato nei propri interessi urbanistici dall’adozione del Piano di assetto in questione. <br />	<br />
Il Collegio ritiene di dover aderire alle tesi svolte dalle controparti (Regione Lazio ed Ente Parco dei Castelli Romani) e di poter – pertanto &#8211; accogliere la predetta eccezione preliminare.<br />	<br />
In particolare, si osserva quanto segue : <br />	<br />
a). è principio pacifico che gli strumenti urbanistici, una volta adottati, possono formare oggetto di immediata impugnazione – soltanto &#8211; quando da essi consegue l&#8217;eliminazione o la limitazione dello &#8220;ius aedificandi&#8221; in forza delle previsioni vincolistiche in esso racchiuse (T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, 06 febbraio 2010 , n. 302) e quando producono effetti lesivi diretti sul soggetto che propone l’azione; <br />	<br />
b). la recente giurisprudenza del Tar Lazio (cfr., T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 10 maggio 2010, n. 10577; n. 49/2000) ha, già, affermato che la delibera n. 1 del 31.3.1998 è legittima in quanto il procedimento ricavabile dal regime previgente alla L.reg. n. 29/97 (L.reg. n. 46/1997) e dalla legge istitutiva del Parco (art. 8 L.reg. n. 2/1984) era inverso rispetto a quello attuale: la Regione individuava un nucleo essenziale e frammentario di perimetrazione, delegando all&#8217;ente di gestione la perimetrazione definitiva, sulla base dei dovuti approfondimenti scientifici e conoscitivi (oggi invece è la Regione che vi provvede prima della istituzione del parco, in capo al quale residua solo un potere di correzione). Quindi occorre rifarsi all&#8217;art. 6 della legge istitutiva che consente, purché siano rispettati i criteri direttivi, l&#8217;ampliamento in misura consistente dei confini del parco;<br />	<br />
c). altra giurisprudenza (cfr., T.A.R. Lazio Roma, sez. II, n. 10252 del 21.10.2009), sulla scia della precedente sentenza n. 49/2000, non si pronuncia diffusamente sul problema della decadenza delle misure di salvaguardia, ma presuppone che &#8211; alla stregua dell&#8217;art. 8 della L.reg. n. 2/1984 &#8211; esse restino in vigore fino all&#8217;approvazione regionale del piano di assetto;<br />	<br />
d). in altre parole, l’adozione del perimetro definitivo produce l&#8217;effetto di rendere applicabili alle nuove aree, fino all’approvazione regionale, le norme di salvaguardia previste dalla legge istitutiva. In particolare, la previsione dell’art. 8 della L.reg. n. 2/84 &#8211; &#8220;Fino all’entrata in vigore del piano di assetto, del programma di attuazione nonché del regolamento di cui all’art. 9 della legge regionale 28 aprile 1977 n. 46, si applicano le norme transitorie di salvaguardia prescritte nel presente articolo&#8221; &#8211; si intende riferita alla data di approvazione da parte degli organi regionali del piano di assetto. E quindi le norme di salvaguardia fissate nella legge istitutiva del Parco si applicano anche alle aree inserite nel perimetro definitivo (cfr., T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 10 maggio 2010, n. 10577);<br />	<br />
e). peraltro, la stessa recentissima giurisprudenza (cfr., T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 10 maggio 2010, n. 10577) ha pure affermato che &#8211; nel sistema della l. reg. n. 29/97 &#8211; la decadenza quinquennale riguarda testualmente il Piano regionale della aree protette, che precede l’istituzione del piano e la relativa perimetrazione provvisoria; mentre l’art. 9, comma 3, lettera b), rinvia a misure di salvaguardia specifiche a seguito dell’istituzione per legge del piano, facendo riferimento a un’applicazione delle stesse &#8220;fino alla data di operatività della disciplina dell&#8217;area naturale protetta contenuta nel piano e nel regolamento di cui agli articoli 26 e 27&#8221; (ossia fino al piano di assetto con la relativa perimetrazione definitiva), senza prevedere decadenza alcuna; in presenza della &#8220;eadem ratio&#8221;, è a quest’ultima disposizione che bisogna quindi fare principalmente riferimento quale elemento di comparazione;<br />	<br />
f). in definitiva, il Legislatore ha chiaramente escluso, sia nell’art. 8 della L. reg. n. 2/84, sia nella disciplina transitoria come ricostruita da questo TAR nelle precedenti sentenze, sia nella L. reg. n. 29/97, che questo tipo di misura di salvaguardia sia soggetta a decadenza;<br />	<br />
g). significativo, al riguardo, è anche l’art. 6, comma 4, della Legge quadro sulle aree protette n. 394/91, secondo cui le misure di salvaguardia ivi previste operano sino all&#8217;approvazione del regolamento del parco;<br />	<br />
h). dunque, il Collegio non ha motivo di disattendere l’impostazione di fondo delle precedenti sentenze in ordine al fatto che l’adozione del perimetro definitivo produce l’effetto di estendere le misure di salvaguardia previste dalla legge originaria anche alle aree non comprese nella precedente perimetrazione provvisoria e che le stesse misure di salvaguardia fossero efficaci anche alla data di adozione dell’atto impugnato con il presente ricorso;<br />	<br />
i). ne deriva che il Piano di assetto adottato non è produttivo di alcun effetto pregiudizievole nei confronti del ricorrente in quanto l’applicazione delle misure di salvaguardia previste dalla Legge istitutiva del Parco è indipendente dal provvedimento di adozione. <br />	<br />
In conclusione – richiamando anche il preminente rilievo degli interessi ambientali sul piano costituzionale (art. 9 Cost.), che impedisce di assimilare la presente questione a quella delle ordinarie misure di salvaguardia urbanistiche – il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse in mancanza di effetto lesivo in capo al ricorrente.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il presente ricorso.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Linda Sandulli, Presidente<br />	<br />
Pietro Morabito, Consigliere<br />	<br />
Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/01/2011</p>
<p align=justify>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.714</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-31-1-2011-n-714/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-31-1-2011-n-714/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.714</a></p>
<p>Pres. Maruotti – Est. Polito Società Terme Dolomia s.r.l. (Avv.ti G. Detomas, P. Mazzoli) c/ Fassa Terme s.r.l. (Avv.ti M. Maccaferri, G. Tanzarella, D. Vaiano) sui criteri di selezione del concessionario per lo sfruttamento minerario di acque termali in caso di pluralità di proposte concorrenti 1. Autorizzazioni e concessioni –</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maruotti – Est. Polito<br /> Società Terme Dolomia s.r.l. (Avv.ti G. Detomas, P. Mazzoli) c/ Fassa Terme s.r.l. (Avv.ti M. Maccaferri, G. Tanzarella, D. Vaiano)</span></p>
<hr />
<p>sui criteri di selezione del concessionario per lo sfruttamento minerario di acque termali in caso di pluralità di proposte concorrenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazioni e concessioni – Acque termali – Pluralità proposte – Valutazione comparativa – Criteri – Regole per l’affidamento appalti pubblici &#8211; Esclusione 	</p>
<p>2. Autorizzazioni e concessioni – Acque termali – Pluralità proposte – Criteri di valutazione – Predeterminazione – Necessità	</p>
<p>3. Autorizzazioni e concessioni – Acque termali – Valutazione comparativa proposte – Criteri – Privilegio per il diritto di insistenza – Inammissibilità – Ragioni – Violazione principi di concorrenza e libertà di stabilimento	</p>
<p>4. Autorizzazioni e concessioni –Acque termali – Contratti di somministrazione &#8211; Sub delega alla concessionaria – Inammissibilità – Ragioni	</p>
<p>5. Autorizzazioni e concessioni – Permesso di ricerca acque minerali – Diniego – Motivazione – Giudizio prognostico negativo su istanza di utilizzo della sorgente – Illegittimità – Ragioni –</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nella fase di valutazione comparativa delle proposte volte ad ottenere una concessione mineraria di acque termali, l’amministrazione non deve dare luogo ad una pedissequa applicazione delle regole applicabili per l’affidamento degli appalti pubblici, secondo criteri più strettamente meccanicistici di convenienza economica e congruità tecnica dovendo, viceversa, esprimere una scelta orientata a garantire il miglior utilizzo delle risorse termali, anche nei riflessi sull’offerta turistica locale. 	</p>
<p>2. L’Amministrazione è tenuta, a mezzo di atto di indizione della procedura selettiva, a stabilire preliminarmente i contenuti qualificanti l’offerta di utilizzo della risorsa mineraria, nonché i criteri di massima di valutazione delle offerte medesime, al fine di garantire la possibilità di accesso al bene pubblico in condizioni di trasparenza, concorsualità ed imparzialità della scelta.	</p>
<p>3. In materia di concessioni minerarie di acque termali, l’amministrazione locale, in sede di valutazione comparativa delle proposte, non può valutare le stesse in ragione dell’avvenuta realizzazione della struttura termale, così come in relazione alla valorizzazione della continuità dello sfruttamento, in quanto ciò determinerebbe un evidente sbilanciamento, fra il precedente concessionario, che già dispone delle strutture termali, e chi per la prima volta intende accedere all’utilizzo della sorgente, così privilegiando il diritto di insistenza nella concessione, impedendosi l’accesso al bene pubblico da parte di chi non ne aveva la precedente disponibilità, in violazione dei principi di concorrenza e della libertà di stabilimento garantita dall’art. 42 del Trattato C.E.	</p>
<p>4. E’ illegittima l’attribuzione all’unica concessionaria per lo sfruttamento minerario di acque termali del potere di stipulare contratti di somministrazione con terzi per le esigenze di eventuali progetti o iniziative termali localmente promossi. Infatti, tale soluzione, ponendosi  in contrasto con la possibilità di accesso al bene pubblico in condizioni di parità da parte di una pluralità di soggetti che aspirano al suo utilizzo, determina una condizione di monopolio e, quindi, anticoncorrenziale dell’unico concessionario che, con autonome scelte, è posto in condizione di selezionare i soggetti ai quali consentire lo sfruttamento del giacimento. Ne deriva che la scelta di ogni altro utilizzatore del bene minerario va, invece, riservata alla sfera dei poteri pubblicistici dell’ente.	</p>
<p>5. Ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego del permesso alla ricerca di acque minerali, il giudizio prognostico di un possibile esito negativo dell’istanza di utilizzo della sorgente per uso termale, non può costituirne idonea motivazione, tenuto conto che il permesso di ricerca per lo sfruttamento di acque non costituisce presupposto in senso tecnico e giuridico della concessione mineraria, trattandosi di provvedimenti fra loro autonomi che concludono procedimenti distinti e che sono preordinati al raggiungimento di finalità diverse.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 259 del 2009, proposto dalla</p>
<p>Società Terme Dolomia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Detomas, Paolo Mazzoli, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, viale Parioli, n. 44; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Fassa Terme S.r.l., rappresentata e difesoa dagli avv. Mario Maccaferri, Giancarlo Tanzarella, Diego Vaiano, con domicilio eletto presso l’ ultimo in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; la Provincia Autonoma di Trento, rappresentata e difesa dagli avv. Lucia Bobbio, Fabio Lorenzoni, Nicolò Pedrazzoli, con domicilio eletto presso l’ avv. Fabio Lorenzoni in Roma, via del Viminale, n. 43;	</p>
<p>&#8211; il Servizio Minerario, il Servizio Geologico, il Servizio Turismo, il Servizio utilizzazione acque della Provincia Autonoma di Trento;<br />
&#8211; l’ Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma n.c.;<br />
&#8211; Comune di Pozza di Fassa n.c.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.R.G.A. &#8211; DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00136/2008, resa tra le parti, concernente DINIEGO CONCESSIONE MINERARIA PER ACQUE TERMALI</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 novembre 2010 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti gli avvocati Izzo, per delega dell&#8217;avvocato Vaiano, Lorenzoni e Mazzoli;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1). Con un primo ricorso proposto avanti al T.R.G.A. del Trentino Alto Adige, la Soc. Fassa Terme – che per finalità statutaria persegue la realizzazione e l’esercizio di complessi ricettivo/termali, in particolare su aree in proprietà dei soci, site in prossimità della fonte termale denominata “<i>Alloch</i>”, ed al cui capitale partecipa anche il Comune di Pozza di Fassa – impugnava per dedotti motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili le determinazioni del Dirigente del Servizio minerario della Provincia autonoma di Trento nn. 4 e 5 del 22.2.2007, con le quali è stata negata alla ricorrente la concessione mineraria per acque termali denominata &#8220;<i>Alloch</i>&#8221; ed è stata rinnovata quella rilasciata alla controinteressata Terme Dolomia s.r.l. per la medesima risorsa termale.<br />	<br />
A sostegno del provvedimento negativo – sulla scorta degli elementi emersi nella conferenza di servizi appositamente indetta – era posto il rilievo che la società Fassa s.r.l. “<i>difetti dei requisiti per garantire l’immediato sfruttamento del giacimento e, pertanto, il rilascio della concessione alla predetta società interromperebbe di fatto l’immediato utilizzo dell’acqua, in violazione del principio che in vista dell’ interesse pubblico prevede un utilizzo proficuo del giacimento</i>”.<br />	<br />
Nel provvedimento concessorio in favore della soc. Terme Dolomia, erano introdotte clausole volte a garantire il congruo utilizzo della risorsa idrica sotto l’ aspetto sia qualitativo che quantitativo.<br />	<br />
1.1). Con separata determinazione n. 7 del 14.3.2007, il Dirigente del Servizio minerario della Provincia autonoma negava il rilascio in favore della soc. Fassa Terme del permesso di ricerca di acqua minerale naturale denominata &#8220;<i>Alloch Antico Bagno</i>&#8221; sul rilievo, tra l’altro, di potenziali interferenze con la portata della sorgente <i>Alloch</i>, per la quale era già intervenuto il rinnovo della concessione di utilizzo in favore di altro soggetto privato e stante, inoltre, idoneità nel flusso attuale della sorgente a soddisfare le esigenze anche di altri potenziali fruitori.<br />	<br />
Anche detto provvedimento formava oggetto di ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento per motivi di violazione degli artt. 1 della l.p. n. 6 del 1988; 97 della Costituzione; 3 e 10 bis della legge n. 241 del 1990 e di eccesso di potere in diverse figure sintomatiche.<br />	<br />
1.3). Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, il T.R.G.A. adito, previa riunione, accoglieva il primo ricorso e dichiarava improcedibile il secondo per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.<br />	<br />
Il T.R.G.A., in particolare, riteneva osservata la regola di esame comparativo delle domande intese a fruire della medesima risorsa mineraria e dava atto dell’irrilevanza del c.d. diritto di insistenza agli effetti del rinnovo del titolo di concessione in favore del precedente beneficiario.<br />	<br />
Il Tribunale riconosceva, tuttavia, l’incongruità delle ragioni elevate dall’Amministrazione a condizione ostativa del rilascio della concessione in favore della soc. Fassa Terme, nonché l’omessa valutazione della richiesta formulata in via subordinata dalla società predetta di utilizzo della acque non sfruttate dalla soc. Terme Dolomia.<br />	<br />
Avverso detta sentenza ha proposto appello la soc. Terme Dolomia, che ha contrastato le conclusioni del T.A.R. insistendo per la riforma della decisione impugnata.<br />	<br />
Si è costituita il giudizio la Provincia autonoma di Trento, che ha svolto in memoria considerazioni a sostegno del rigetto dell’ appello incidentale e per la riforma della sentenza impugnata.<br />	<br />
Resiste all’appello la soc. Fassa Terme che, dopo aver contraddetto i motivi di impugnativa e riproposto le censure assorbite dal giudice di primo grado, ha, in via incidentale, censurato i capi della sentenza contrari alle proprie ragioni.<br />	<br />
All’udienza del 16 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />	<br />
2). Il Servizio minerario della Provincia autonoma di Trento &#8211; sulla scorta delle risultanze istruttorie e del parere espresso dalla conferenza di servizi &#8211; con atto n. 5 del 22 febbraio 2007 perveniva alla statuizione di diniego di rilascio della concessione mineraria per acque termali denominata &#8220;<i>Alloch</i>&#8221; in favore dell’odierna appellata soc. Fassa Terme sulla scorta di plurime considerazione che possono così riassumersi:<br />	<br />
&#8211; la proposta della predetta società presenterebbe &#8211; come posto in rilievo dal Servizio turismo con nota dell’8 gennaio 2007 &#8211; “<i>alcune incertezze, quali l’assenza del know how termale progettato, la sommarietà del progetto e la sovrastima degli utili d<br />
&#8211; difetta un organico programma di studi e di indagini geologiche, idrogeologiche e geochimiche per definire la qualità e la quantità d’acqua e per stabilire i criteri di salvaguardia della risorsa;<br />	<br />
&#8211; la soc. Fassa Terme non dispone di una struttura termale già realizzata;<br />	<br />
&#8211; il rilascio della concessione mineraria in favore della soc. Fassa Terme verrebbe ad incidere sulla continuità di utilizzo dell’acqua termale, con nocumento del pubblico interesse.<br />	<br />
Contestualmente alla determinazione reiettiva della domanda presentata dalla soc. Fassa Terme, il Servizio minerario, con separato provvedimento n. 4 del 22 febbraio 2007, facendo proprie le conclusioni della conferenza di servizi, rinnovava per la durata di un ventennio la concessione mineraria per lo sfruttamento della sergente “<i>Alloch</i>” in favore della soc. Terme Dolomia.<br />	<br />
L’Amministrazione, in particolare, riconosceva che il progetto redatto dal precedente concessionario &#8211; recante l’ ampliamento dello stabilimento termale e la realizzazione di servizi per prestazioni di riabilitazione – consentiva l’ utile prosieguo del<i> “programma di sfruttamento delle acque con l’obiettivo di favorire altresì un ulteriore sviluppo delle strutture termali</i>”.<br />	<br />
Nell’atto concessorio era inserita una specifica prescrizione intesa a garantire l’ottimale sfruttamento della risorsa idrica sotto l’ aspetto sia qualitativo, che quantitativo, con possibilità di soddisfare, “<i>anche attraverso contratti di somministrazione, le esigenze di eventuali progetti ed iniziative termali localmente promossi</i>”.<br />	<br />
A tali conclusioni l’Amministrazione perveniva sulla base di una valutazione comparativa delle posizioni dei due soggetti aspiranti all’utilizzo della risorsa acquifera dopo aver assicurato pubblicità, ai sensi dell’art. 10 del regolamento provinciale 5 giugno 2000, n. 10, alla domanda di rinnovo della concessione presentata dalla soc. Terme Dolomia.<br />	<br />
2.1). In merito alle deduzioni formulate con il ricorso incidentale dalla soc. Fassa Terme circa le modalità con cui si è svolta la valutazione comparativa, va osservato che in tale sede non doveva darsi luogo ad una pedissequa applicazione delle regole applicabili per l’affidamento degli appalti pubblici, secondo criteri più strettamente meccanicistici di convenienza economica e congruità tecnica, dovendosi esprimere una scelta orientata a garantire il miglior utilizzo delle risorse termali anche nei riflessi sull’offerta turistica locale. <br />	<br />
L’Amministrazione tuttavia, come posto in rilievo nell’appello incidentale, doveva darsi carico, a mezzo di atto di indizione della procedura selettiva, di stabilire preliminarmente i contenuti qualificanti l’offerta di utilizzo della risorsa mineraria, nonché i criteri di massima di valutazione delle offerte medesime, così soddisfacendo la possibilità di accesso al bene pubblico in condizioni di trasparenza, concorsualità ed imparzialità della scelta.<br />	<br />
In tali limiti l’impugnativa incidentale merita accoglimento.<br />	<br />
2.2). Le conclusioni cui è pervenuto il T.A.R. in ordine ai profili di inadeguatezza e non congruità della motivazione in base alla quale è stata respinta l’istanza della Soc. Fassa Terme alla captazione e sfruttamento della risorsa idrica non recedono a fronte dei motivi articolati in appello.<br />	<br />
2.3). Diversamente da quanto dedotto dalla soc. Terme Dolomia, il T.A.R. non ha sovrapposto né sostituito una propria valutazione di merito tecnico alle conclusioni rassegnate dalla conferenza di servizi ed alle pedisseque determinazioni del Servizio minerario.<br />	<br />
Il sindacato del primo giudice è, avvenuto, invero nei limiti di stretta legittimità in ordine alla sufficienza e coerenza interna della motivazione, in raffronto ai presupposti del provvedere ed al possesso dei requisiti richiesti per rivestire la qualità di concessionario della risorsa mineraria.<br />	<br />
2.4). Ciò posto – come correttamente dedotto in prime cure dalla soc. Fassa Terme &#8211; non poteva condizionarsi il rilascio della concessione ad uno studio propedeutico sulla quantità e quantità dell’acqua, trattandosi di sorgente ormai nota nella sua portata e nelle qualità chimiche e terapeutiche ed avendo formato già oggetto di pluriennale concessione per il suo utilizzo. <br />	<br />
Quanto al rilievo dato nel parere della conferenza di servizi all’assenza di una “<i>struttura termale realizzata</i>”, si tratta di requisito non esigibile in capo a chi intende accedere all’utilizzo delle acque termali, che solo in presenza dell’ atto di concessione può assumere validi impegni sul piano economico per la realizzazione delle strutture a ciò necessarie.<br />	<br />
Accedere all’opposta tesi verrebbe a determinare un evidente sbilanciamento, in sede di valutazione comparativa, fra il precedente concessionario, che già dispone delle strutture termali, e chi per la prima volta intende accedere all’utilizzo della sorgente. Surrettiziamente verrebbe a privilegiarsi il diritto di insistenza nella concessione (che la stessa Amministrazione, dando luogo alla valutazione comparativa, ha inteso ripudiare), impedendosi l’accesso al bene pubblico da parte di chi non ne aveva la precedente disponibilità, in violazione dei principi di concorrenza e della libertà di stabilimento garantita dall’art. 42 del Trattato C.E. (cfr. sui principi Corte Costituzionale, 1° luglio 2010, n. 233).<br />	<br />
Quanto precede vale anche per la valorizzazione della continuità dello sfruttamento del giacimento – che nel provvedimento impugnato è elevato ad elemento preferenziale per la scelta del precedente concessionario – trattandosi di regola di selezione che discrimina il potenziale nuovo entrante nell’utilizzo del giacimento il quale, dopo il rilascio del titolo di concessione, necessariamente deve disporre di un congruo arco temporale per approntare i mezzi a ciò necessari. In disparte resta la considerazione che le esigenze di proficuo e continuo sfruttamento del giacimento possono essere soddisfatte collegando la data di scadenza dell’esercizio del precedente concessionario al momento in cui il nuovo abbia realizzato le strutture per l’utilizzo delle acque termali.<br />	<br />
Quanto al parere espresso dal Servizio turismo sul progetto predisposto dalla soc. Fassa Terme, lo stesso è connotato da valutazioni di segno positivo in merito al suo impatto per la qualificazione dell’offerta turistica, tant’ è che – pur esprimendo la scelta preferenziale in favore del precedente concessionario – contestualmente segnala l’opportunità di assecondare accordi contrattuali per assicurare la disponibilità dell’acqua in esubero da parte della stessa società Fassa Terme.<br />	<br />
2.5). Il T.A.R. ha, inoltre, correttamente accolto il motivo formulato avverso la mancata valutazione della domanda prodotta in via subordinata per la concessione dell’acqua sorgiva in esubero e non utilizzata dal concessionario.<br />	<br />
Dagli atti del procedimento e dalla stessa motivazione del provvedimento conclusivo, emerge infatti l’esigenza di “<i>garantire un effettivo incremento dello sfruttamento dell’ acqua ed un congruo utilizzo della risorsa sia sotto l’aspetto qualitativo che quantitativo</i>” (cfr. il verbale della conferenza di servizi del 25 gennaio 2007 e il parere del Servizio turismo dell’ 8 gennaio 2007).<br />	<br />
Con il provvedimento di rinnovo della concessione in favore della soc. Terme Dolomia, l’ Amministrazione ha inteso ovviare al sottoutilizzo dell’acqua consentendo la stipula di “<i>contratti di somministrazione </i>(per) <i>le esigenze di eventuali progetti o iniziative termali localmente promossi</i>”.<br />	<br />
La su riferita soluzione provvedimentale si pone, tuttavia, in contrasto con la possibilità di accesso al bene pubblico in condizioni di parità da parte di una pluralità di soggetti che aspirano al suo utilizzo, venendosi a determinare – pur in presenza di una sovrabbondante disponibilità della risorsa – una condizione di monopolio e, quindi, anticoncorrenziale dell’unico concessionario che, con autonome scelte, è posto in condizione di selezionare i soggetti ai quale consentire lo sfruttamento del giacimento.<br />	<br />
La scelta di ogni altro utilizzatore del bene minerario va, invece, riservata alla sfera dei poteri pubblicistici dell’ente e non può formare oggetto di un implicita sub delega all’unico concessionario.<br />	<br />
Non è di ostacolo all’esame della domanda presentata in via subordinata dalla soc. Fassa Terme l’art. 10 del d.p.p. 5 giugno 2003, n. 10, che prevede il divieto di rilascio della concessione mineraria in caso di interferenza con un’area già oggetto di concessione relativa alla medesima sostanza.<br />	<br />
La disposizione assume a riferimento la nozione di “<i>area</i>” asservita allo sfruttamento del giacimento e si riferisce ad una situazione di fatto che, sul piano materiale, impedisce ogni contestuale attività di estrazione mineraria da parte di altro soggetto. Detta ipotesi non ricorre nel caso di captazione di una risorsa liquida che, a mezzo di opportuni accorgimenti tecnici, può essere consentita nella misura eccedente le esigenze dell’unico ed originario concessionario.<br />	<br />
3) La soc. Fassa Terme, inoltre, fondatamente ripropone le doglianze &#8211; non esaminate dal T.A.R. per assorbimento &#8211; formulate avverso il diniego del permesso di ricerca mineraria di acqua minerale naturale denominata “Alloch Antico Bagno” in un’ area di ettari 8,70, ricadente nel territorio del Comune di Pozza di Fassa.<br />	<br />
Va, invero, ribadito il differente ruolo funzionale che è chiamato ad assolvere il permesso di ricerca &#8211; consistente nella verifica preliminare dell’esistenza nel sottosuolo del deposito minerario &#8211; rispetto al provvedimento concessorio che abilita allo sfruttamento delle risorsa mineraria, ove effettivamente esistente.<br />	<br />
Ciò comporta che non può costituire idonea motivazione del diniego il giudizio prognostico di un possibile esito negativo dell’istanza di utilizzo della sorgente per uso termale. Valgono al riguardo i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa – cui fa conferente richiamo la società appellante &#8211; secondo i quali il permesso di ricerca per lo sfruttamento di acque minerali non costituisce presupposto in senso tecnico e giuridico della concessione mineraria, trattandosi di provvedimenti fra loro autonomi che concludono procedimenti distinti e che sono preordinati al raggiungimento di finalità diverse (Cons. Stato, sez. VI, 24 novembre 1983, n. 852).<br />	<br />
Alla luce di detti principi non possono essere elevati a causa ostativa del rilascio del permesso di ricerca le valutazioni sull’idoneità della sorgente “<i>Alloch</i>”, nell’attuale portata, a garantire il fabbisogno dell’attuale concessionaria e di altri soggetti interessati allo sfruttamento, nel quadro del prefigurato sviluppo termale locale, trattandosi di questioni che potranno assumere rilievo unicamente in sede di esame di una richiesta di concessione mineraria, e non gli effetti del rilascio del solo permesso di ricerca.<br />	<br />
Quanto agli aspetti più strettamente tecnici, ritenuti impeditivi allo svolgimento dell’ attività di ricerca, la limitata interferenza per circa 200 mt. della zona di ricerca (indicata in circa ettari 8.70) con la porzione di territorio interessata dalla concessione rilasciata alla soc. Terme Dolomia avrebbe potuto, tutto al più, giustificare il diniego dell’ atto autorizzatorio limitatamente a detta area, ma non il suo rigetto “<i>in toto</i>”, ovvero, in via alternativa, costituire presupposto per l’attivazione di una fase istruttoria per ovviare a detto interferenza, nel quadro di un rapporto collaborativo con il responsabile del procedimento secondo quanto previsto dall’ art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241.<br />	<br />
In ordine, infine, al rilievo del Servizio minerario in merito all’interferenza delle perforazioni sulla portata della sorgente “<i>Alloch</i>”, la soc. Fassa Terme correttamente rileva che l’attività di ricerca nel suo contenuto ricognitivo non comporta captazione della risorsa acquifera, mentre la paventata incidenza (peraltro non comprovata in base ad puntuali e documentate verifiche tecniche) potrebbe assumere rilievo solo all’atto del rilascio del titolo concessorio per lo sfruttamento della sorgente.<br />	<br />
Per le considerazioni che precedono va respinto l’appello principale e va accolta l’impugnativa incidentale nei limiti di cui in motivazione.<br />	<br />
In relazione ai particolari profili delle controversia, le spese e gli onorari del giudizio possono essere compensati fra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello n. 259 del 2009, come in epigrafe proposto:<br />	<br />
&#8211; respinge l’ appello principale;<br />	<br />
&#8211; accoglie in parte l’appello incidentale, nei sensi indicati in motivazione;<br />	<br />
&#8211; compensa fra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberto Giovagnoli, Consigliere<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/01/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-31-1-2011-n-714/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.714</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.720</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-31-1-2011-n-720/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-31-1-2011-n-720/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.720</a></p>
<p>Pres. Maruotti &#8211; Est. Giovagnoli Enel Energia s.p.a. (Avv. F.G.Scoca) c/ AGCM (Avv. Stato) 1. Pratiche commerciali scorrette – Normativa di settore – Rispetto – Irrilevante – Comportamento di buona fede &#8211; Necessità. 2. Pratiche commerciali scorrette – Professionista – Standard di diligenza – Individuazione – Parametro – Consapevole determinazione</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maruotti &#8211; Est. Giovagnoli<br /> Enel Energia s.p.a. (Avv. F.G.Scoca) c/ AGCM (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pratiche commerciali scorrette – Normativa di settore – Rispetto – Irrilevante – Comportamento di buona fede &#8211; Necessità.	</p>
<p>2. Pratiche commerciali scorrette – Professionista – Standard di diligenza – Individuazione – Parametro – Consapevole determinazione del consumatore.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di pratiche commerciali scorrette, il rispetto delle normativa di settore non vale ad esonerare il professionista dal porre in essere quei comportamenti ulteriori che, pur non espressamente previsti, discendono comunque dall’applicazione del più generale principio di buona fede a cui si ispira tutta la disciplina a tutela del consumatore. Pertanto, un comportamento commerciale, può essere sanzionato pur in mancanza della violazione di una specifica disposizione volta a regolamentare il settore. (Nella specie è legittima la sanzione imposta all’Enel per non aver sospeso le riscossioni dei corrispettivi per la fornitura di energia nel corso della verifica tecnica sulla correttezza dell’ammontare di tali addebiti e per aver, invece, intimato ai consumatori il pagamento pena l’interruzione della fornitura del servizio).   	</p>
<p>2. In materia di pratiche commerciali, i professionisti sono tenuti a rispettare uno standard di diligenza tale da consentire al consumatore di determinarsi consapevolmente in un mercato concorrenziale. Tale canone di diligenza viene, infatti, definito dall’art. 18, comma 1, lett. h), del codice del consumo, come il “normale grado della specifica competenza che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività dei professionisti”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 779 del 2010, proposto da</p>
<p>Enel Energia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Franco Gaetano Scoca in Roma, via G.Paisiello, 55; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>L’Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE I n. 08399/2009, resa tra le parti, concernente PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA AI SENSI ARTT. 24 E 25 DEL CODICE DEL CONSUMO &#8211; (EMISSIONE FATTURAZIONI ERRATE IN ORDINE AI CONSUMI DI GAS)</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato &#8211; Antitrust;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 novembre 2010 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti l’avvocato Scoca e l&#8217;avvocato dello Stato Ventrella;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Viene in decisione l’appello proposto dall’Enel s.p.a. per ottenere la riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, sez. I, n. 8399/2009. <br />	<br />
La sentenza di primo grado ha respinto il ricorso proposto dall’Enel avverso il provvedimento n. 19232 del 3 dicembre 2008 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con il quale veniva irrogata una sanzione di 90.000 euro alla società in quanto avrebbe posto in essere alcune condotte aggressive ai sensi degli artt. 24 e 25 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del consumo”). </p>
<p>2. L’appello non merita accoglimento.</p>
<p>3. Dagli atti emerge che l’Enel ha effettivamente posto in essere un comportamento contrario con il principio di buona fede sancito dal codice del consumo. <br />	<br />
Come è noto, in materia di pratiche commerciali, i professionisti sono tenuti a rispettare uno standard di diligenza tale da consentire al consumatore di determinarsi consapevolmente in un mercato concorrenziale. Tale canone di diligenza viene definito dall’art. 18, comma 1, lett. h), del codice del consumo, come il “normale grado della specifica competenza che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività dei professionisti”. <br />	<br />
Si tratta di una nozione di “diligenza professionale” che assume rilievo specifico nell’ambito della disciplina delle pratiche commerciali scorrette e si differenzia rispetto alla nozione civilistica di diligenza nell’adempimento delle obbligazioni e di colpa nell’ambito dell’illecito aquiliano. <br />	<br />
Nel caso di specie, questo <i>standard</i> di diligenza risulta essere stato violato perché l’Enel, pur a fronte di puntuali reclami da parte del consumatore sull’entità degli addebiti, non ha ritenuto, nelle more della verifica tecnica, di sospendere la procedure esecutive per la riscossione, che espone l’utente, in caso di mancato pagamento, al rischio del distacco della fornitura <br />	<br />
Come ha correttamente rilevato il giudice di primo grado, la minaccia di distacco della fornitura, unitamente al sollecito di pagamento, corrisponde pienamente al paradigma di “coercizione” o di “indebito condizionamento”, configurato dagli artt. 24 e 25 del codice del consumo, in quanto idonea, secondo l’<i>id quod plerumque accidit</i>, a limitare la libertà di scelta del comportamento del consumatore. </p>
<p>4. Non sussistono neanche profili di disparità di trattamento con altri operatori, perché nel caso dell’Enel, a prescindere dalla parziale sovrapponibilità del sistema adottato con quello di altri operatori, è emerso, in concreto, che in almeno 8 casi, pur in presenza di precisi reclami da parte degli utenti tendenti a contestare l’entità dell’importo fatturato, la società non ha provveduto a bloccare cautelativamente la procedura di riscossione dell’importo, inviando al contrario solleciti di pagamento. </p>
<p>5. Non ha pregio nemmeno il motivo con cui si contesta che la condotta di Enel sarebbe in linea con la regolamentazione di settore quale risultante dalle delibera AEEG 229/01. L’AGCM non ha infatti contestato la violazione della regolamentazione di settore (che non prevede alcun obbligo di sospendere la procedura di riscossione in presenza di reclami da parte dei clienti), ma la violazione di un precetto di carattere generale: la diligenza professionale richiesta dal codice del consumo. <br />	<br />
Al riguardo, deve ritenersi che il rispetto delle normativa di settore non valga ad esonerare il professionista dal porre in essere quei comportamenti ulteriori che, pur non espressamente previsti, discendono comunque dall’applicazione del più generale principio di buona fede a cui si ispira tutta la disciplina a tutela del consumatore. <br />	<br />
Un comportamento commerciale, quindi, può essere sanzionato pur in mancanza della violazione di una specifica disposizione volta a regolamentare il settore, dovendosi certamente escludere che la delibera AEEG n. 229/01 possa avere l’effetto di esonerare il professionista dal porre in essere quegli ulteriori accorgimenti che, sebbene non espressamente prescritti, derivano, tuttavia, dal più generale canone di diligenza professionale o di buona fede. <br />	<br />
Del resto, come correttamente rilevato dal T.a.r, richiamando sul punto il parere n. 3999/2008 della I Sezione del Consiglio di Stato, il principio di specialità di cui all’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 206/2005 opera solo laddove esista una compiuta ed organica disciplina della materia, e certamente la disciplina dettata dall’AEEG con la citata delibera del 2001 non possiede tali caratteristiche. <br />	<br />
Nel caso di specie, quindi, a prescindere dall’assenza di violazione (mai contestate dall’AGCM) della regolamentazione AEEG, la scorrettezza della pratica commerciale discende dal non aver tenuto indenne il consumatore delle conseguenze negative di errori di misurazione precedentemente commessi dall’Enel, che avrebbe dovuto, anziché sollecitare il pagamento, provvedere a bloccare la procedura di fatturazione a seguito della presentazione di legittimi reclami. </p>
<p>6. Non risultano fondate neanche le censure che contestano l’eccessività della sanzione.<br />	<br />
La sanzione comminata (90.000 euro), al contrario, ben inferiore rispetto al massimo edittale (500.000 euro) risulta pienamente giustificata in ragione della gravità dei comportamenti contestati, incidenti peraltro sull’erogazione di un servizio essenziale (quale il consumo del gas) e delle dimensioni dell’operatore, che risulta essere una della più importanti imprese del settore. </p>
<p>7. In definitiva, l’appello deve essere respinto. Le spese del secondo grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00). <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto (n. 779/2010), lo respinge. <br />	<br />
Condanna l’Enel s.p.a. al pagamento delle spese processuali a favore dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che liquida in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00). <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />	<br />
Paolo Buonvino, Consigliere<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/01/2011</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.886</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-31-1-2011-n-886/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-31-1-2011-n-886/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-31-1-2011-n-886/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.886</a></p>
<p>Pres. Giovannini &#8211; Est. Forlenza Acea s,p,a, (Avv. A. Pocci, E.A. Raffaelli, P. Todaro) c/AGCM (Avv. Stato) 1. Pratiche commerciali scorrette – Fornitura servizio idrico &#8211; Condotta del professionista – Incisiva sul rapporto contrattuale – Configurabilità – Ragioni. 2. Pratiche commerciali scorrette – Fornitura servizio idrico &#8211; Diligenza professionale –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-31-1-2011-n-886/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.886</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-31-1-2011-n-886/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.886</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini &#8211; Est. Forlenza<br /> Acea s,p,a, (Avv. A. Pocci, E.A. Raffaelli, P. Todaro) c/AGCM (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pratiche commerciali scorrette – Fornitura servizio idrico &#8211; Condotta del professionista – Incisiva sul rapporto contrattuale – Configurabilità – Ragioni.	</p>
<p>2.  Pratiche commerciali scorrette – Fornitura servizio idrico &#8211; Diligenza professionale – Valutazione – In relazione ai singoli condomini – Ragioni. 	</p>
<p>3. Pratiche commerciali scorrette – Fornitura servizio idrico – Interruzione – Informazioni rilevanti – Mancata comunicazione – Configurabilità &#8211; Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel concetto di pratica commerciale scorretta rientrano non solo le condotte del professionista che incidono sulle scelte dei consumatori per indurli a stipulare il contratto, ma anche i comportamenti che influiscono sul rapporto contrattuale, come nella specie la violazione dell’obbligo informativo relativo all’interruzione della fornitura del servizio idrico.	</p>
<p>2. In tema di pratiche commerciali scorrette,  la diligenza professionale – nella specie relativa alla fornitura del servizio idrico &#8211; va valutata con riferimento ai singoli condomini, considerati “consumatori”, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale e non in relazione all’amministratore del condominio che agisce soltanto quale mandatario con rappresentanza dei vari condomini.   	</p>
<p>3. E’ configurabile una pratica commerciale scorretta nella interruzione della fornitura di un servizio – nella specie quello idrico – disposta dal fornitore senza fornire ai consumatori informazioni rilevanti in ordine all’esistenza di una situazione di morosità , di un eventuale  termine per regolarizzare la posizione e senza dare un preavviso di distacco ad una certa data. Infatti, la cessazione della fornitura di un bene della vita, quale l’acqua, non può essere disposta dal fornitore senza la raggiunta certezza in ordine alla consapevolezza del consumatore dell’esistenza e delle conseguenze della morosità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4680 del 2009, proposto da: 	</p>
<p>Soc Acea Spa (Soc Acea Ato 2 Spa), rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Pocci, Enrico Adriano Raffaelli, Paolo Todaro, con domicilio eletto presso Paolo Todaro in Roma, via Gregoriana, 5; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato &#8211; Antitrust, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Paolo Bortot, Pietro Casella, Gabriella De Santis, Adriana Incelli, Condominio di via Ariccia 19/A, Condominio di via Fonte Buono N. 77/93 Sc G-H-I; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento dell&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adottato in data 12 marzo 2009 e notificato ad ACEA ATO 2 S.p.A. in data 31.3.2009 nella parte in cui ha deliberato: che la pratica commerciale consistente nell&#8217;aver interrotto la fornitura del servizio idrico, senza fornire preventivamente agli utenti informazioni rilevanti costituisce una pratica commerciale scorretta e ne ha vietato l&#8217;ulteriore diffusione ed ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 150.000;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato &#8211; Antitrust;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2010 il dott. Oberdan Forlenza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con ricorso notificato in data 29-30 maggio 2009, depositato il 10 giugno 2009, la società ACEA, quale mandataria di ACEA ATO 2 s.p.a., impugna, in particolare, il provvedimento 12 marzo 2009, con il quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato:<br />	<br />
&#8211; ha ritenuto che la pratica commerciale consistente nell’avere interrotto la fornitura del servizio idrico, senza fornire preventivamente agli utenti informazioni rilevanti (quale l’esistenza di una situazione di morosità, un termine per regolarizzare la<br />
&#8211; ha irrogato ad ACEA ATO 2 s.p.a. una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150.000 (centocinquantamila).<br />	<br />
Premessa una ampia ricostruzione del quadro normativo regolante la materia e della disciplina per il recupero dei crediti (pp. 14-25 del ricorso), la società ricorrente propone i seguenti motivi di gravame:<br />	<br />
a) violazione e falsa applicazione art. 27 d. lgs. n. 206/2005, degli artt. 6, 11 e 14 del Regolamento sulle procedure istruttorie; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, carenza di motivazione; ciò in quanto “nessuna comunicazione di avvio del procedimento relativo ad una contestazione di presunta violazione del Codice del consumo è stata fatta ad Acea s.p.a.”, con la conseguente illegittimità dell’ispezione effettuata presso i locali di tale società, nonché dell’intero procedimento e del provvedimento finale;<br />	<br />
b) violazione e falsa applicazione artt. 18 e 19 del Codice del Consumo; carenza di potere in concreto; poiché, nel caso di specie, non ricorre una “pratica commerciale scorretta”, in quanto tale non è “un comportamento specifico volto a fronteggiare il comportamento palesemente e gravemente inadempiente delle proprie controparti commerciali”, che “si inserisce infatti nella fase patologica del rapporto contrattuale, ovvero la acclarata e perdurante inadempienza di una delle parti (il contraente consumatore) nei confronti dell’altra (il professionista fornitore); ne consegue che “manca un comportamento del professionista idoneo a falsare in misura significativa la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole”;<br />	<br />
c) violazione e falsa applicazione artt. 18, 19, 20 e 22 del Codice del consumo; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, perplessità, ingiustizia manifesta; poiché nel caso di specie – ed ai fini della qualificazione come “pratica commerciale scorretta” – mancano sia il presupposto della “contrarietà alla diligenza professionale”, sia il presupposto della “falsità e idoneità a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico . . . del consumatore medio”, posto che la ricorrente “ha soltanto posto in essere una procedura per il recupero del credito all’interno della quale è prevista – extrema ratio – la comunicazione di preavviso di distacco nel caso in cui la morosità perduri”; peraltro, “la possibilità di esercitare il legittimo diritto di sospendere la fornitura e quindi provvedere al distacco, da un lato è chiaramente previsto nel Regolamento di utenza e nella Carta del servizio, oltre che nelle Condizioni generali di fornitura, dall’altro le relative informazioni sono puntualmente comunicate da ACEA ATO 2 al contraente consumatore”. In particolare, “il condominio in quanto tale deve essere considerato consumatore ai fini dell’applicabilità delle disposizioni del Codice del consumo” e dunque “la diligenza professionale richiesta . . . deve essere esercitata dal professionista nei confronti dell’amministratore del condominio, nella sua qualità di mandatario della comunione e rappresentante della medesima”, e che è il soggetto che “stipula, in nome e per conto di tutti i condomini, il contratto di somministrazione della fornitura d’acqua”. Né la società ricorrente può svolgere attività di supplenza (e/o essere ritenuta responsabile) dell’eventuale inadempimento dell’amministratore del condominio alle proprie obbligazioni di mandatario”. Inoltre, nessuna norma prescrive che “il gestore debba indicare nella comunicazione di preavviso il giorno previsto per il distacco”;<br />	<br />
d) eccesso di potere; carenza di istruttoria; stante la “assoluta carenza di indizi gravi, precisi e concordanti sui quali si può fondare un provvedimento sanzionatorio”; <br />	<br />
e) violazione e falsa applicazione art. 27, co. 8 e 9 del Codice del consumo e art. 11 l. n. 689/1981, in relazione alla sanzione; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, difetto di motivazione; poichè l’obbligo imposto di “non facere” non è individuabile con “ragionevole chiarezza e certezza”, ed essendo irrealizzabile la prescrizione di avvisare i consumatori del giorno esatto in cui avverrà il distacco; né sussistono presupposti di gravità e durata della pratica commerciale scorretta tali da giustificare la sanzione irrogata (peraltro ACEA ATO 2 “ha sospeso gli interventi di distacco sin dal gennaio 2009”).<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha concluso per il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza.<br />	<br />
All’odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>2. Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, respinto.<br />	<br />
Quanto al primo motivo di ricorso, occorre osservare che il procedimento che ha dato luogo al provvedimento impugnato nella presente sede ha avuto come parte esclusivamente la società ACEA ATO 2 s.p.a. (e non l’ACEA s.p.a., ancorchè erroneamente indicata), tanto è vero che è nei confronti della suddetta ACEA ATO 2 che è emesso il provvedimento finale e non a caso la società ACEA s.p.a. è ricorrente non in proprio, bensì “in qualità di mandataria” di ACEA ATO 2.<br />	<br />
D’altra parte, dalla ricostruzione delle fasi del procedimento risulta che la società ACEA ha comunque avuto piena contezza dell’esistenza del procedimento, al quale ha comunque partecipato. <br />	<br />
Nel merito, occorre osservare come la presente controversia (alla luce dei motivi ulteriori introdotti dalla ricorrente, riportati sub b) c) ed e) dell’esposizione in fatto), verte, in sostanza, su due questioni:<br />	<br />
a) se il comportamento di ACEA ATO 2 (concretizzantesi nel distacco delle forniture di acqua in presenza di morosità) possa essere ritenuto una “pratica commerciale scorretta”, e come tale sanzionabile dall’Autorità;<br />	<br />
b) se l’ACEA sia tenuta a informare della sussistenza della morosità non il solo condominio (che è il soggetto che – per mezzo del suo amministratore – ha stipulato il contratto di fornitura), in persona del suo amministratore, ma anche i singoli condomini, e se tale informativa deve indicare con esattezza il giorno previsto per il distacco.<br />	<br />
Ai fini della decisione, occorre tenere presente, quale elemento non secondario ai fini della concreta ricostruzione della fattispecie, che oggetto della controversia è un deficit informativo in ordine alla cessazione (per morosità) della fornitura del bene idrico.<br />	<br />
Si tratta, dunque, innanzi tutto di un bene essenziale per l’esistenza dell’individuo, la cui mancanza incide direttamente sull’esercizio dei diritti della persona costituzionalmente garantiti, e di un settore nel quale il professionista opera in condizioni di sostanziale monopolio. Di modo che la commercializzazione del bene (e le pratiche a ciò connesse), la legittima ricerca di un profitto nello svolgimento dell’attività ed i rapporti tra erogatore del servizio e consumatori devono essere necessariamente contestualizzati (ed in tal senso ricostruiti e valutati) alla luce della natura primaria ed essenziale del bene “acqua”. <br />	<br />
Il che non significa, ovviamente, che il servizio di erogazione debba essere assicurato a prescindere dall’adempimento delle proprie obbligazioni da parte del consumatore, e cioè nonostante la morosità di quest’ultimo, ma che la cessazione dell’erogazione deve essere considerata una extrema ratio, ed essere accompagnata da una pluralità di misure e cautele volte a rendere edotto il consumatore medesimo che, persistendo nel proprio inadempimento, la conseguenza grave, ma inevitabile, non potrà che essere la cessazione della fornitura. </p>
<p>3. Tanto precisato, occorre osservare che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. d) del Codice del consumo (d. lgs. 6 settembre 2005 n.206), per “pratica commerciale tra professionisti e consumatori” deve intendersi “qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori”.<br />	<br />
Alla luce dell’ampia dizione utilizzata dal legislatore, appare evidente come nel concetto di “pratica commerciale” non rientri solo ogni attività (o altro) finalizzata o connessa alla conclusione del contratto (sia esso di compravendita, di somministrazione o altro), ma anche tutto quanto si riconnetta (ed intervenga) sul rapporto contrattuale. Ciò si evince sia dalle finalità proprie dell’intervento legislativo, concernenti la tutela del consumatore (sarebbe, infatti, a tutta evidenza illogica una normativa che tutelasse il consumatore e la sua libertà di volizione nella fase antecedente alla conclusione del contratto e non anche per ciò che concerne la disciplina dell’esecuzione del medesimo), sia dallo specifico riferimento effettuato alla “fornitura” di un prodotto ai consumatori, che implica necessariamente la considerazione del rapporto scaturente dal contratto anteriormente stipulato.<br />	<br />
Non può, dunque, trovare accoglimento la tesi esposta dalla ricorrente, tendente ad asseverare una interpretazione che restringa il concetto di “pratica commerciale” a quei comportamenti posti in essere “al fine di condizionare le scelte dei consumatori”, escludendo completamente, dunque, tutto ciò che – per di più se unilateralmente predisposto dal professionista – incide sul rapporto contrattuale.<br />	<br />
E ciò a maggior ragione laddove – come sottolinea l’amministrazione resistente (v. pag. 6 memoria dep. il 11 ottobre 2010) – il professionista “versa in una situazione di speciale responsabilità dovuta al fatto di essere monopolista, seppure in un mercato regolamentato, e di erogare un servizio primario come la somministrazione del bene idrico, la cui essenzialità è pacificamente riconosciuta”.<br />	<br />
Né l’Autorità ha inteso sanzionare “un comportamento specifico volto a fronteggiare il comportamento palesemente e gravemente inadempiente delle proprie controparti commerciali”, come sostiene la ricorrente, ma ha, al contrario, inteso valutare (e, dopo compiuto esame, sanzionare) le modalità attraverso le quali si tutela la legittima pretesa all’adempimento delle proprie obbligazioni da parte dei consumatori, con particolare riguardo al deficit informativo in ordine alle comunicazioni precedenti al distacco della fornitura. <br />	<br />
Modalità che, se pur intervengono concretamente in un momento patologico del rapporto, sono conseguenza di una predisposizione dell’assetto normativo del medesimo che, laddove si caratterizzi per deficit informativo in ordine alle conseguenze di propri comportamenti in costanza di rapporto, ben può costituire una “pratica commerciale scorretta”.</p>
<p>4. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene l’assenza di scorrettezza nel comportamento di ACEA ATO 2, sia in quanto non sussiste la contrarietà alla diligenza professionale, sia in quanto non sussiste una condotta caratterizzata per falsità o idoneità a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta; né, secondo la ricorrente, la condotta è qualificabile come “pratica scorretta ingannevole per avere la ricorrente omesso informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale”, ai sensi dell’art. 22 del Codice del consumo.<br />	<br />
Ai fini dell’esame del motivo, preliminare appare la verifica di chi assuma la veste di “consumatore” nel rapporto contrattuale con il professionista erogatore del servizio idrico. Orbene:<br />	<br />
&#8211; secondo la ricorrente, tale consumatore è il condominio, che ha sottoscritto il contratto per mezzo del proprio rappresentante legale (l’amministratore). Da ciò consegue che, se è “il condominio in quanto tale ad essere considerato consumatore”, la dili<br />
&#8211; secondo l’Autorità, se “parte formale del rapporto di utenza è il condominio”, nondimeno “beneficiario effettivo della somministrazione, soggetto tenuto al pagamento delle quantità consumate e destinatario finale delle condotte commerciali del professio<br />
La giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che, in presenza di un condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, i condomini devono essere considerati “consumatori”, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale (in tal senso, anche la definizione di consumatore, di cui all’art. 18 del Codice del consumo), mentre l’amministratore agisce quale mandatario con rappresentanza dei vari condomini (Cass. civ., sez. III, 24 luglio 2001 n. 10086; sez. III, 12 gennaio 2005 n. 452).<br />	<br />
E’, dunque, in relazione ai singoli condomini, cui va riconosciuta la natura di “consumatori” che deve essere rapportata (e quindi valutata) la diligenza del professionista e la sua condotta; così come, se occorre giungere ad una decisione drastica, ancorchè legittima in presenza di morosità, quale quella della cessazione dell’erogazione dell’acqua, è ai consumatori/condomini che occorre fare riferimento (quanto alla corretta e completa informazione in ordine alle loro libere e consapevoli determinazioni). <br />	<br />
In altre parole, non è in discussione né la qualificazione dell’amministratore di condominio quale mandatario con rappresentanza, né i suoi poteri (e limiti) nell’impegnare il condominio (i singoli condomini), anche contrattualmente, né nel poter egli essere, conseguentemente, destinatario di comunicazioni da parte di eventuali soggetti erogatori di servizi con i quali si è stipulato un contratto, né, tantomeno, sono in discussione gli obblighi (e le eventuali responsabilità) dell’amministratore verso i condomini.<br />	<br />
Allo steso tempo, non è in discussione il legittimo esercizio delle proprie ragioni da parte del fornitore in presenza di una perdurante morosità del soggetto cui la fornitura è resa.<br />	<br />
Ciò che, nel caso oggetto della presente decisione, è in discussione, alla luce del provvedimento impugnato, è se una condotta consistente nel distacco di una fornitura particolare quale l’acqua, in presenza di morosità del condominio, possa ritenersi corretta, qualora tale informazione (cioè il futuro distacco perdurando l’inadempimento), per un verso sia stata resa al solo amministratore, per altro verso non contenga l’indicazione di una data certa nella quale tale cessazione di fornitura interverrà.<br />	<br />
E da tale punto di vista, il Tribunale ritiene che la pratica commerciale (tale essendo, per le ragioni già esposte, quella di ACEA ATO 2) si connoti come pratica commerciale scorretta, poiché determina l’interruzione della fornitura senza fornire ai consumatori (tali essendo i singoli condomini) informazioni rilevanti in ordine all’esistenza di una situazione di morosità, un termine per regolarizzare la posizione, e il preavviso di distacco ad una certa data, in assenza di regolarizzazione.<br />	<br />
E ciò a maggior ragione laddove si consideri che oggetto della fornitura è un bene primario della vita, quale l’acqua, la cui cessazione di erogazione non può essere disposta dal fornitore (peraltro sostanziale monopolista), senza la raggiunta certezza in ordine alla consapevolezza del consumatore (il singolo condomino) dell’esistenza della morosità, della necessità di sanarla, delle conseguenze del perdurante inadempimento, della data oltre la quale il “bene primario acqua” non gli sarà più reso disponibile.<br />	<br />
A tali conclusioni non si oppongono le considerazioni espresse dalla ricorrente in ordine ad una sostanziale impossibilità di operare il distacco, non conoscendo essa “chi usufruisca dell’acqua né in che misura ne faccia uso”, ben potendo il professionista, nella determinazione delle proprie procedure, ed in sede di stipulazione del contratto, richiedere le generalità dei fruitori effettivi dell’acqua, (restando a carico del consumatore l’onere di un aggiornamento dei dati), ovvero verificare forme di pubblicità che consentano di ritenere ragionevolmente assolta l’informazione nei confronti dei condomini.<br />	<br />
Né sembra irragionevole ipotizzare una informazione in ordine alla data del distacco, ben potendo il professionista – ed in considerazione della natura di extrema ratio della cessazione della fornitura di un bene vitale &#8211; conseguentemente organizzare la propria attività operativa. A tale conclusione, non osta il fatto che nessuna disposizione normativa o regolamentare contempli “che il gestore debba indicare nella comunicazione di preavviso il giorno previsto per il distacco”, dovendosi tale comunicazione intendere come informazione rilevante ( e quindi da effettuarsi a prescindere da una prescrizione normativa), ai fini delle corrette decisioni da assumersi da parte del consumatore.<br />	<br />
Per le ragioni esposte, devono ritenersi infondati sia il motivo sub c) dell’esposizione in fatto, sia il motivo sub d), posto che quanto evidenziato sorregge, sul piano del materiale indiziario raccolto, il provvedimento dell’Autorità.</p>
<p>5. Anche il motivo sub e) dell’esposizione in fatto è infondato.<br />	<br />
Ed infatti, appare del tutto comprensibile, alla luce delle considerazioni esposte (in particolare al precedente paragrafo), quale sia la condotta inibita al professionista per effetto del provvedimento dell’Autorità.<br />	<br />
Quanto alla determinazione della sanzione in relazione alla gravità e durata della condotta, la stessa non appare irragionevole, proprio in ragione del “particolare contesto” nel quale la condotta si inserisce, e che si è già ampiamente rappresentato.<br />	<br />
Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato. <br />	<br />
Stante la complessità degli elementi concernenti la controversia, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ACEA s.p.a. (n. 4680/2009 r.g.), lo rigetta.<br />	<br />
Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Roberto Politi, Consigliere<br />	<br />
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/01/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-31-1-2011-n-886/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.886</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.848</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-31-1-2011-n-848/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-31-1-2011-n-848/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.848</a></p>
<p>Pres. Tosti – Est. MezzacapoSoc Mizar s.r.l. (Avv. A. M. Nico) c/ Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv. Stato), Codacons (Avv.ti G. Giuliano, C. Rienzi) sulla illegittimità comunitaria del decreto ministeriale recante la fissazione del prezzo minimo dei tabacchi lavorati 1. Concorrenza e mercato – Tabacchi &#8211; Prezzi minimi di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-31-1-2011-n-848/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.848</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-31-1-2011-n-848/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.848</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti – Est. Mezzacapo<br />Soc Mizar s.r.l. (Avv. A. M. Nico) c/ Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv. Stato), Codacons (Avv.ti G. Giuliano, C. Rienzi)</span></p>
<hr />
<p>sulla illegittimità comunitaria del decreto ministeriale recante la fissazione del prezzo minimo dei tabacchi lavorati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorrenza e mercato – Tabacchi &#8211; Prezzi minimi di vendita – Illegittimità – Ragioni – Incompatibilità comunitaria	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Disciplina nazionale – Incompatibilità comunitaria – Disapplicazione – Necessità – Incidente di  costituzionalità – Inammissibilità	</p>
<p>3. Atto amministrativo e provvedimento – Atto amministrativo – Incompatibilità comunitaria – Annullabilità – Conseguenze – Decorso termine di impugnazione – Non disapplicabilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il sistema di prezzi minimi di vendita al minuto dei prodotti del tabacco lavorato introdotto dai decreto ministeriale 25 luglio 2005, è illegittimo perché incompatibile con la normativa comunitaria ex art. 9, n. 1 direttiva 95/59, e con il più generale principio di libertà della concorrenza, non ammettendosi una deroga in forza dell’obiettivo di tutela della salute e della vita delle persone di cui all’art. 30 CE.	</p>
<p>2. Il giudice nazionale ha l’obbligo di interpretare le norme dell’ordinamento interno in conformità al diritto comunitario, ovvero di procedere in via immediata e diretta alla loro disapplicazione in favore del diritto comunitario, previa eventuale pronuncia &#8211; come nel caso di specie &#8211; del giudice comunitario ma senza dover transitare per il filtro dell’accertamento della loro incostituzionalità sul piano interno	</p>
<p>3. La violazione, da parte dell&#8217;atto amministrativo nazionale, di norme appartenenti al diritto comunitario, primario o derivato, comporta una illegittimità dell&#8217;atto da inquadrare nell&#8217;ambito dell&#8217;annullabilità, con conseguente applicabilità, nei suoi confronti, delle ordinarie regole sostanziali e processuali in materia di efficacia, di inoppugnabilità per decorso dei termini di impugnazione e di non disapplicabilità dell&#8217;atto in sede di giurisdizione amministrativa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00848/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 06499/2008 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 6499 del 2008, proposto da: 	</p>
<p><b>Soc Mizar Srl</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Anna Maria Nico, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi Dott in Roma, via Cosseria, 2; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Soc British American Tobacco Italia Spa<i></b></i>; </p>
<p><i><b>e con l&#8217;intervento di<br />	<br />
</b></i>ad opponendum:<br />
<b>Codacons, Aidma</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Gino Giuliano, Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso Carlo Rienzi in Roma, viale G. Mazzini, 73; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 4 aprile 2008, avente ad oggetto la determinazione del prezzo minimo di vendita al pubblico delle sigarette, e di ogni altro atto a questo presupposto, connesso e conseguente, ed, in particolare, del decreto del 25 luglio 2005, con il quale è stato introdotto il prezzo minimo di vendita delle sigarette; per la non applicazione del predetto decreto 4 aprile 2008 e, in subordine, per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per l’interpretazione, ai sensi dell’art. 234 del Trattato CE, dell’art. 9 della Direttiva CEE n. 95/59 del 27 novembre 1995.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2010 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso in esame la ricorrente società chiede l’annullamento del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 aprile 2088 recante “<i>determinazione del prezzo minimo di vendita al pubblico delle sigarette</i>” (e comunque la sua non applicazione) e di ogni altro atto a questo presupposto, connesso e conseguente, ed, in particolare, del decreto del 25 luglio 2005, con il quale è stato introdotto il prezzo minimo di vendita delle sigarette.<br />	<br />
Premette in fatto di essere una società che importa tabacchi lavorati, la quale ha affidato ad altra società l’insieme dei servizi di logistica, amministrazione e gestione dati connessi allo scarico, immagazzinamento e rivendita al dettaglio dei propri prodotti. <br />	<br />
Rileva quindi che, in applicazione dell’art. 1 comma 386 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, il quale stabilisce che “<i>per il perseguimento di obiettivi di pubblico interesse, ivi compresi quelli di difesa della salute pubblica, con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero della salute, possono essere individuati criteri e modalità di determinazione di un prezzo minimo di vendita al pubblico di tabacchi lavorati</i>”, è stato adottato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 25 luglio 2005 con cui è stato introdotto il “<i>prezzo minimo di vendita al dettaglio delle sigarette al di sotto del quale è vietata la commercializzazione dei prodotti</i>”. Il citato decreto inoltre stabilisce che «<i>Il prezzo minimo di vendita è individuato in una percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al dettaglio di tutte le sigarette inscritte nella tariffa ed effettivamente commercializzate. Il valore assoluto del prezzo minimo non può essere superiore al prezzo registrato dalla sigaretta più venduta, così come individuata ai sensi del secondo comma dell’art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni</i>».<br />	<br />
Da ultimo, considerata “<i>la necessità di adeguare il prezzo minimo di vendita al pubblico delle sigarette con le modalità previste dal decreto direttoriale 25 luglio 2005</i>” è intervenuto – appunto in attuazione del decreto 25 luglio2005 &#8211; il decreto ministeriale del 4 aprile 2008, il cui annullamento è chiesto con il presente ricorso (unitamente al citato decreto presupposto). In concreto, con il decreto 4 aprile 2008 è stato determinato il prezzo minimo di vendita al pubblico a 3,50 euro per il pacchetto da 20 sigarette e a 1,75 euro per il pacchetto da 10 sigarette, confermandosi per il resto le disposizioni del citato decreto direttoriale 25 luglio 2005.<br />	<br />
A sostegno del proposto ricorso si deduce violazione ed erronea interpretazione e falsa applicazione della Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea 95/59; illegittimità propria e derivata. In altri termini, con la fissazione di un prezzo minimo l’Italia è venuta meno, ad avviso della ricorrente, agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 9 della citata Direttiva relativa alle imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati. E comunque, a prescindere dalla violazione della Direttiva citata, la ricorrente deduce la illegittimità dell’avversato decreto anche con riguardo all’art. 30 del Trattato CE, nel senso che esso non può trovare supporto sulla base della paventata tutela della salute pubblica ex art. 30 citato.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.<br />	<br />
Ad analoghe conclusioni sono pervenuti, con intervento <i>ad opponendum</i>, il Codacons e l’AIDMA.<br />	<br />
Con ordinanza 25 gennaio 2010 n. 147, questo Tribunale, “<i>Considerato che la controversia si appalesa identica a quella oggetto della procedura C-571-08 (Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana) pendente innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (G.U. dell’Unione Europea 7 marzo 2009-C 55/13)</i>” e che “<i>in particolare, che in quella sede è stato richiesto di accertare, tra altro, se la Repubblica italiana, fissando un prezzo minimo per le sigarette, ha mancato agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 9, comma 1 della direttiva 95/59/CE</i>”, ha sospeso “<i>il processo sino alla definizione della procedura C-571-08 (Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana) pendente innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea</i>”. <br />	<br />
Essendo venuta meno la causa di sospensione del giudizio, la ricorrente ha, in riassunzione del ricorso, chiesto all’adito Tribunale di voler accogliere le richieste di cui al ricorso introduttivo.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2010 il ricorso viene ritenuto in decisione in esito alla discussione orale.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.<br />	<br />
Rileva preliminarmente il Collegio che con l’art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2010 n. 48 è stato abrogato – con decorrenza 1° aprile 2010 &#8211; l’innanzi richiamato art. 1 comma 486 della legge 311 del 2004, e tuttavia lo stesso decreto legislativo ha modificato il D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, recante il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, introducendo, sempre con decorrenza 1° aprile 2010, un nuovo art.. 39-quater, rubricato “Tariffe di vendita”, il quale dispone che “I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori. Le richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta” (comma 2) e che “Per il perseguimento di obiettivi di pubblico interesse, ivi compresi quelli di difesa della salute pubblica, con provvedimento del Direttore dell&#8217;Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero della salute, possono essere individuati criteri e modalità di determinazione di un prezzo minimo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati”. <br />	<br />
La causa di sospensione del presente giudizio è, come rileva la ricorrente, cessata per essere intervenuta la sentenza della III Sezione della Corte di Giustizia CE del 24 giugno 2010 con cui la Corte ha dichiarato e statuito che “La Repubblica italiana, prevedendo un prezzo minimo di vendita per le sigarette, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE, relativa alle imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 12 febbraio 2002, 2002/10/CE”.<br />	<br />
La causa innanzi al giudice comunitario è stata originata da ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 22 dicembre 2008, dalla Commissione europea contro la Repubblica italiana. In particolare, la Commissione delle Comunità europee ha chiesto alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, prevedendo un prezzo minimo per le sigarette, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 12 febbraio 2002, 2002/10/CE . Per quanto qui più direttamente interessa, il citato art. 9, n. 1 stabilisce che “I produttori o, se del caso, i loro rappresentanti o mandatari nella Comunità, nonché gli importatori di paesi terzi stabiliscono liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti per ciascuno Stato membro in cui sono destinati ad essere immessi in consumo”. Detta disposizione “non osta, tuttavia, all’applicazione delle legislazioni nazionali sul controllo del livello dei prezzi imposti, sempreché siano compatibili con la normativa comunitaria”.<br />	<br />
Innanzi alla Corte, invero, la Repubblica italiana ha contestato l’inadempimento addebitatole sostenendo che il citato art. 9, n. 1 non incide sul diritto degli Stati membri di imporre un prezzo minimo di vendita per ragioni collegate alla tutela della sanità pubblica, posto che l’unico limite all’ambito di intervento degli Stati medesimi è quello fissato, in proposito, dall’art. 30 CE.<br />	<br />
Ciò posto, la Corte di Giustizia è pervenuta alla già esposta conclusione muovendo dal preliminare richiamo al terzo ‘considerando’ della direttiva 95/59 dal quale “emerge che essa si inserisce nel contesto di una politica di armonizzazione delle strutture dell’accisa dei tabacchi lavorati che mira ad evitare che la competitività delle varie categorie di tabacchi lavorati appartenenti ad uno stesso gruppo sia falsata e che, per tal via, sia realizzata l’apertura dei mercati nazionali degli Stati membri” ed al settimo ‘considerando’ della direttiva medesima, secondo cui le esigenze della concorrenza implicano un sistema di prezzi che si formino liberamente per tutti i gruppi di tabacchi lavorati.<br />	<br />
Ciò premesso, ad avviso della Corte (che richiama propria costante giurisprudenza) la disposizione di cui all’art. 9. n. 1 “mira a garantire che la determinazione della base imponibile dell’accisa proporzionale sui prodotti del tabacco, vale a dire il prezzo massimo di vendita al minuto di tali prodotti, sia sottoposta alle stesse regole in tutti gli Stati membri. Essa mira altresì a tutelare la libertà degli operatori sopracitati, che consente loro di beneficiare effettivamente del vantaggio concorrenziale risultante da eventuali prezzi di costo inferiori”. Pertanto, prosegue la Corte, “l’imposizione di un prezzo minimo di vendita al minuto ad opera delle autorità pubbliche fa sì che il prezzo massimo di vendita al minuto stabilito dai produttori e dagli importatori non possa essere in alcun caso inferiore a tale prezzo minimo obbligatorio. Una normativa che impone un siffatto prezzo minimo è quindi idonea ad arrecare pregiudizio alle relazioni concorrenziali, impedendo a taluni di questi produttori o importatori di trarre vantaggio da prezzi di costo inferiori per proporre più allettanti prezzi di vendita al minuto”. Di qui l’affermazione per cui “un sistema di prezzi minimi di vendita al minuto dei prodotti del tabacco lavorato non può essere considerato compatibile con l’art. 9, n. 1, della direttiva 95/59, ove non sia strutturato in modo tale da escludere, in ogni caso, che risulti pregiudicato il vantaggio concorrenziale che potrebbe risultare, per taluni produttori o importatori di prodotti siffatti, da prezzi di costo inferiori e che, pertanto, si produca una distorsione della concorrenza”. Questi sono dunque i principi alla luce dei quali la Corte ha poi proceduto ad esaminare la normativa nazionale. La Corte ha affermato che la normativa italiana (la quale, si rammenta, impone ai produttori e agli importatori attivi sul mercato italiano un prezzo minimo di vendita al minuto delle sigarette, sotto forma di una percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al minuto di tutte le sigarette iscritte nella tariffa di vendita al pubblico ed effettivamente commercializzate) “non consente di escludere, in ogni caso, che il prezzo minimo imposto pregiudichi il vantaggio concorrenziale che potrebbe risultare, per taluni produttori o importatori di prodotti del tabacco, da prezzi di costo inferiori. Al contrario,….allineando ai prezzi più elevati i prezzi di vendita al minuto delle sigarette che si situano nella parte inferiore della forcella di prezzi, tende a neutralizzare le differenze di prezzo tra i vari prodotti”. Con la conseguenza che “detto regime pregiudica quindi la libertà dei produttori e degli importatori di stabilire il loro prezzo massimo di vendita al minuto, libertà garantita dall’art. 9, n. 1, secondo comma, della direttiva 95/59”. Quanto alla tesi sostenuta in sede difensiva dal nostro Paese, secondo cui il regime di prezzi minimi sarebbe giustificato dall’obiettivo di tutela della salute e della vita delle persone di cui all’art. 30 CE, la Corte ha affermato che “detta disposizione non può essere intesa nel senso che consente ad una normativa nazionale di discostarsi da un obbligo espressamente sancito da una disposizione di una direttiva, ma deve intendersi nel senso che essa può essere invocata esclusivamente allo scopo di giustificare una restrizione agli artt. 28 CE e 29 CE”. Di sicuro interesse allora il passaggio della motivazione della Corte con il quale si chiarisce che, fermo restando che nell’attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità deve essere garantito un livello elevato di protezione della salute umana, il livello di imposizione fiscale è un elemento fondamentale del prezzo dei prodotti del tabacco, che a sua volta influenza le preferenze dei consumatori. Quindi, per i prodotti del tabacco, “la disciplina fiscale costituisce uno strumento importante ed efficace di lotta al consumo di tali prodotti e, pertanto, di tutela della sanità pubblica”, con la conseguenza allora che “l’obiettivo di garantire che i prezzi di tali prodotti siano fissati a livelli elevati può essere adeguatamente perseguito mediante l’aumento dell’imposizione fiscale su tali prodotti, dal momento che gli aumenti dei diritti di accisa devono prima o poi tradursi in un aumento dei prezzi di vendita al minuto, senza con ciò compromettere la libertà di determinazione del prezzo”.<br />	<br />
Consegue, al chiaro ed inequivoco argomentare della pronuncia della Corte di Giustizia, la “illegittimità comunitaria” degli avversati decreti ministeriali, recante appunto fissazione del prezzo minimo dei tabacchi lavorati, i quale vanno dunque annullati, previa disapplicazione della legislazione nazionale (di cui gli stessi fanno invero applicazione) poiché contrastante con il diritto comunitario..<br />	<br />
Ciò nel presupposto che, come afferma pacifica giurisprudenza, le pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee hanno efficacia diretta nell&#8217;ordinamento interno degli Stati membri, al pari dei regolamenti e delle direttive e delle decisioni della commissione, vincolando il giudice nazionale alla disapplicazione delle norme interne con esse configgenti (cfr. Cons.giust.amm. Sicilia , sez. giurisd., 25 maggio 2009 , n. 470 e Consiglio Stato , sez. V, 13 luglio 2006, n. 4440).<br />	<br />
Sussiste, infatti, un obbligo, per il giudice nazionale, di interpretare le norme interne in conformità al diritto comunitario, ovvero di procedere in via immediata e diretta alla loro disapplicazione in favore del diritto comunitario, previa eventuale pronuncia (come nel caso di specie) del giudice comunitario ma senza dover transitare per il filtro dell’accertamento della loro incostituzionalità sul piano interno (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 18 maggio 2010 , n. 11984). Si tratta, in sostanza, del principio della primauté del diritto comunitario, in forza del quale deve essere disapplicata qualsiasi disposizione della legislazione nazionale in contrasto con una norma comunitaria, indipendentemente dal fatto che sia anteriore o posteriore a quest&#8217;ultima, incombendo tale obbligo di disapplicazione sul giudice nazionale e su tutti gli organi dello Stato (cfr.T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 25 febbraio 2010 , n. 395).<br />	<br />
Ed infatti, non va disapplicato l’avversato decreto ministeriale, che costituisce ordinaria esplicazione di potere amministrativo, quanto è piuttosto la normativa pro tempore vigente (ed invero successivamente abrogata ed al contempo riscritta), segnatamente l’art. 1 comma 486 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, a dover essere disapplicata poiché appunto configgente con l’art. 9 n. 1 della Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea n. 95/59; laddove gli avversati decreti ministeriali vanno annullati poiché illegittimi per violazione delle richiamate disposizioni comunitarie, per come del resto argomentatamene dedotto dalla ricorrente. Del resto, avuto riguardo ai decreti ministeriali impugnati, la violazione dell’ordinamento comunitario altro non è che una violazione di legge e dunque sostanzia una ordinaria fattispecie di illegittimità dell’atto conducente al suo annullamento. <br />	<br />
Va quindi ribadita condivisibile giurisprudenza amministrativa, a mente della quale la violazione, da parte dell&#8217;atto amministrativo nazionale, di norme appartenenti al diritto comunitario (primario o derivato), comporta una illegittimità dell&#8217;atto da inquadrare nell&#8217;ambito dell&#8217;annullabilità, con conseguente applicabilità, nei suoi confronti, delle ordinarie regole sostanziali e processuali in materia di efficacia, di inoppugnabilità per decorso dei termini di impugnazione e di non disapplicabilità dell&#8217;atto in sede di giurisdizione amministrativa (cfr. T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 11 luglio 2008 , n. 1367). Come già rilevato, infatti, la violazione della disposizione comunitaria implica un vizio di illegittimità dell&#8217;atto interno (e non di nullità dello stesso), che comporta, alla stregua degli ordinari canoni di valutazione della patologia dell&#8217;atto amministrativo, l&#8217;annullabilità di quest&#8217;ultimo, che può conseguirsi solo attraverso la sua impugnazione dinanzi al g.a. ovvero attraverso l&#8217;esercizio degli ordinari poteri di autotutela (cfr. Consiglio Stato , sez. VI, 20 maggio 2005 , n. 2566).<br />	<br />
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio accoglie il ricorso in esame, e, previa disapplicazione dell’art. 1 comma 486 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, annulla gli impugnati decreti ministeriali.<br />	<br />
Condanna la resistente Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in euro 3.000,00 (tremila(00).<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, , previa disapplicazione dell’art. 1 comma 486 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, annulla gli impugnati decreti ministeriali.<br />	<br />
Condanna la resistente Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in euro 3.000,00 (tremila(00).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />	<br />
Silvestro Maria Russo, Consigliere<br />	<br />
Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/01/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-31-1-2011-n-848/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.848</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.841</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-31-1-2011-n-841/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-31-1-2011-n-841/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.841</a></p>
<p>Pres. Sandulli – Est. Russo A.D. (Avv. S. A. Napoli) c./ Regione Lazio (Avv. P. Sandulli) sulla illegittimità del bando di concorso riservato ai soli soggetti esterni all&#8217;Amministrazione 1. Pubblico Impiego – Incarichi dirigenziali – Selezione &#8211; Ampia discrezionalità – Sindacato g.a. – Sussiste – Limiti 2. Pubblico Impiego –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-31-1-2011-n-841/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.841</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Sandulli – Est. Russo<br /> A.D. (Avv. S. A. Napoli) c./ Regione Lazio (Avv. P. Sandulli)</span></p>
<hr />
<p>sulla illegittimità del bando di concorso riservato ai soli soggetti esterni all&#8217;Amministrazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico Impiego – Incarichi dirigenziali – Selezione &#8211; Ampia discrezionalità – Sindacato g.a. – Sussiste – Limiti	</p>
<p>2. Pubblico Impiego – Incarichi dirigenziali – Riserva a soggetti esterni – Istruttoria inadeguata – Illegittimità 	</p>
<p>3. Atto amministrativo – Provvedimento – Motivazione – Iter logico – Necessità – Ragioni – Conseguenze – Legittima aspettativa privato</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Anche in tema di concorso per le strutture dirigenziali della Regione Lazio, contraddistinto da ampia discrezionalità, l’operato dell’Amministrazione deve ritenersi sindacabile sotto il profilo dell&#8217;eccesso di potere, per illogicità manifesta, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento. 	</p>
<p>2. E’ illegittimo per contrasto con i principi generali in materia di partecipazione concorsuale il bando riservato ai soli soggetti esterni all’amministrazione, senza un’adeguata istruttoria, ed in mancanza di una comparazione tra l&#8217;interesse pubblico all’assegnazione dell’incarico dirigenziale, da attribuire a soggetto esterno all’amministrazione, e gli altri interessi e posizioni giuridiche confliggenti con il primo.	</p>
<p>3. In tema di procedimento amministrativo, l’obbligo di motivazione di un provvedimento, consistente nel dovere di enunciare le ragioni di fatto e di diritto che giustificano il contenuto dell’atto, finalizzate a consentire al destinatario la ricostruzione dell&#8217;iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell&#8217;Amministrazione, assume un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall&#8217;art. 3, della L. 241/90, rispetto al quale sorge, per il privato, una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00841/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 11202/2009 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Prima Ter)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 11202 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p><b>Agnese D&#8217;Alessio</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Salvatore A. Napoli, con domicilio eletto presso Salvatore Antonio Napoli in Roma, via C. Morin, 1; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Regione Lazio</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Piero Sandulli, con domicilio eletto presso Piero Sandulli in Roma, via F. Paulucci de&#8217; Calboli, 9; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>della determinazione del Direttore regionale alla &#8220;Organizzazione e Personale&#8221; n. A4396 del 21.10.2009, pubblicato sul BUR n.40 del 28.10.2009 con il numero D4396;<br />	<br />
del provvedimento di numero, data e contenuto sconosciuto con il quale è stata dichiarata la insussistenza di professionalità interne, per la copertura del posto di dirigente, poi messo a concorso esterno, di cui alla determinazione sub a);<br />	<br />
della determinazione del &#8220;Dipartimento sociale&#8221; &#8211; &#8220;Direzione regionale delle Politiche della prevenzione e sicurezza sul lavoro&#8221; &#8211; e di ogni altro atto indicato nell&#8217;epigrafe del ricorso;<br />	<br />
e per l&#8217;annullamento di cui all’atto di motivi aggiunti<br />	<br />
della determinazione del Direttore del Dipartimento sociale n. D 4206 del 16.12.2009 avente ad oggetto “Conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Area autorizzazione accreditamento ed attività ispettiva della Direzione regionale Politiche della prevenzione e dell’assistenza sanitaria territoriale del Dipartimento sociale”.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2010 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>La ricorrente è stata inquadrata nei ruoli regionali il 29.12.1992 nella VII q.f. e in data 12.7.2000 è cessata dal servizio.<br />	<br />
Dal 23.11.2001 al 30.1.2007 la stessa ha prestato servizio alla Regione Lazio quale dirigente in posizione di comando e, dal 31.1.2007 all’1.12.2008, quale dirigente con contratto a tempo determinato; dal 2002 al 2008 la medesima ha prestato servizio presso la Regione direzione Programmazione sanitaria. <br />	<br />
In data 2.12.2008 la D’Alessio è stata inquadrata nel ruolo dirigenziale e, il 29.12.2008, ha sottoscritto il contratto per l’incarico di dirigente della struttura di Staff del Dipartimento territorio legale e contenzioso. <br />	<br />
Con bando interno del 15.12.2008 la Regione Lazio ha messo a concorso tutte le strutture dirigenziali con l’individuazione dei profili correlati alle declaratorie delle funzioni di ciascuna di esse. <br />	<br />
La ricorrente ha inoltrato la domanda indicando cinque opzioni e le è stato conferito un incarico presso una delle strutture indicate. <br />	<br />
Con determinazione dirigenziale D4191 del 5.12.2008 la Regione Lazio ha attuato una riorganizzazione delle Aree e ha modificato le declaratorie delle competenze delle aree e uffici della Direzione regionale Programmazione sanitaria e i profili dei dirigenti relativi. In tale riorganizzazione è stato previsto, per gli interni, quale titolo di studio per l’accesso la laurea in medicina, mentre, per gli esterni, il titolo è stato ritenuto solo preferenziale; dunque, la ricorrente non ha potuto presentare la domanda per quell’area. <br />	<br />
Avverso i provvedimenti relativi alla citata riorganizzazione la ricorrente ha proposto ricorso, n. 1584/2009, e successivi motivi aggiunti.<br />	<br />
Successivamente, la Regione ha provveduto alla ennesima riorganizzazione e ha modificato il titolo di studio richiesto per l’accesso alla funzione di dirigente dell’Area Autorizzazione accreditamento ed attività ispettiva della Direzione regionale Politiche della prevenzione e della assistenza sanitaria territoriale del Dipartimento sociale, reintroducendo la laurea in giurisprudenza in precedenza sostituita con quella in medicina.<br />	<br />
In data 28.9.2009, la Regione ha pubblicato, sull’intranet regionale, apposito avviso, ai sensi dell’art. 13 del regolamento regionale n. 14/2008, al quale hanno risposto diversi dirigenti (tra i quali la D’Alessio).<br />	<br />
Con la determinazione del Direttore regionale alla &#8220;Organizzazione e Personale&#8221; n. A4396 del 21.10.2009, pubblicata sul BUR n.40 del 28.10.2009 con il numero D4396, la Regione ha stabilito di rivolgere la ricerca all’esterno al fine di reperire soggetti esterni all’amministrazione regionale dotati di particolare comprovata qualificazione professionale. <br />	<br />
A conclusione della relativa procedura veniva conferito l’incarico di dirigente della predetta area alla sig.ra Gloria Di Gregorio. <br />	<br />
Nel ricorso in epigrafe l’interessata ha prospettato i seguenti vizi: <br />	<br />
1). Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di contenimento della spesa pubblica, previsti, da ultimo, dalla legge finanziaria n. 244/2007 e dalla legge finanziaria successiva per il 2008 – violazione del Patto di stabilità Governo/Regione Lazio, violazione dei principi in materia di ordinaria amministrazione; <br />	<br />
2). Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di partecipazione ai concorsi pubblici; <br />	<br />
3). Violazione e falsa applicazione art. 3 L. n. 241/1990; <br />	<br />
4). Violazione e falsa applicazione regolamento regionale n. 1 del 6.9.2002 e succ. modifiche; <br />	<br />
5). Eccesso di potere sotto molteplici profili : difetto o insufficienza di istruttoria, mancata previsione dei criteri; falsità dei presupposti; illogicità e irrazionalità manifesta, contraddittorietà; sviamento di potere; <br />	<br />
6). Risarcimento dei danni morali e di immagine da liquidarsi secondo equità. <br />	<br />
In data 25.2.2010 la ricorrente ha depositato atto di motivi aggiunti con i quali ha impugnato la determinazione del Direttore del Dipartimento sociale n. D 4206 del 16.12.2009 avente ad oggetto “Conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Area autorizzazione accreditamento ed attività ispettiva della Direzione regionale Politiche della prevenzione e dell’assistenza sanitaria territoriale del Dipartimento sociale”.<br />	<br />
In data 26.1.2010 si è costituita controparte.<br />	<br />
In data 14.10.2010 la ricorrente ha depositato altra memoria difensiva. <br />	<br />
Tanto premesso, il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati e devono essere accolti. <br />	<br />
1). Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta (pag. 7) che l’avviso pubblico del 29.9.2009, per l’assegnazione di un incarico dirigenziale da attribuire a soggetto esterno all’amministrazione, ai sensi dell’art. 20 del reg. reg. n. 6/2002, contiene un limite invalicabile a parteciparvi, costituito dall’appartenenza dei candidati ai ruoli regionali.<br />	<br />
Questo vìola i principi generali in materia di partecipazione concorsuale in quanto inibisce, in modo assoluto, ai dipendenti regionali di parteciparvi quali esterni. <br />	<br />
Dunque, in base al predetto avviso pubblico, è impedito alla ricorrente &#8211; in modo assoluto – di partecipare alla procedura in questione; la stessa lamenta che la finalità della formulazione dell’avviso nei termini suddetti è stata “quello di impedire agli interni di prendere parte alla selezione esterna al fine di blindare i relativi avvisi da sgradevoli sorprese che potessero giungere dall’esterno”.<br />	<br />
Ad avviso della ricorrente (che, dunque, non può partecipare alla selezione quale esterna) è mancata anche una adeguata istruttoria del procedimento in questione. <br />	<br />
Il Collegio ritiene condivisibili le predette argomentazioni della ricorrente. <br />	<br />
Nella specie, si verte in tema di provvedimenti connotati da ampia discrezionalità.<br />	<br />
Tuttavia, come noto, l’esercizio della discrezionalità, per quanto ampia, è stato ritenuto sindacabile sotto il profilo dell&#8217;eccesso di potere, per illogicità manifesta, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento.<br />	<br />
Nella specie, l’operato della Regione è effettivamente viziato sotto questi profili; tanto più che, dalla documentazione in atti, non appare effettuata né una puntuale e adeguata istruttoria; né, conseguentemente, i provvedimenti impugnati sono assistiti da idonea motivazione.<br />	<br />
In particolare, l&#8217;amministrazione ha del tutto omesso di operare un&#8217;adeguata comparazione tra l&#8217;interesse pubblico alla assegnazione del predetto incarico dirigenziale, da attribuire a soggetto esterno all’amministrazione, e gli altri interessi e posizioni giuridiche confliggenti con il primo. <br />	<br />
In sostanza, sulla base degli atti esibiti e depositati in giudizio, non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall&#8217;Autorità emanante e restano non altrimenti comprensibili le ragioni sottese al predetto avviso pubblico, che non risultano esplicitate in modo chiaro e sufficiente, sì da porre in grado l&#8217;interessata di conoscere esattamente il procedimento logico seguito dall&#8217;amministrazione e di rimediare eventualmente a mancanze o lacune, anche ai fini dell&#8217;eventuale rinnovamento del procedimento.<br />	<br />
Come noto, la motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell&#8217;iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell&#8217;Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 ottobre 2003, n. 5868; idem, Sez. V, 18 dicembre 2003, n. 8341; idem, Sez. VI, 3 marzo 2004, n. 1047; idem, Sez. IV, 22 settembre 2005, 4982; cit. n. 1750 del 2006).<br />	<br />
La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l&#8217;ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo (fra le tante Cons. Stato sez.V, 3 aprile 2002 n. 1904 ), atteso il disposto di cui all&#8217;art. 3 L. 241/1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell&#8217;amministrazione.<br />	<br />
All&#8217;osservanza dell&#8217;obbligo della motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall&#8217;art. 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 rispetto al quale sorge, per il privato, una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e il motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta (cfr., ex multis, Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 22 settembre 2005, n. 1431; Tar Lazio, Roma, Sez. II, 20 gennaio 2006, n. 460; Cons. Stato, Sez. V, 4 aprile 2006, n. 1750).<br />	<br />
Pertanto, la determinazione del Direttore Dir. Reg. organizzazione e personale 21 ottobre 2009, n. D4396, non appare adeguatamente motivata nella parte in cui si limita a precisare che “non sussistono professionalità dirigenziali interne idonee per ricoprire l’incarico di cui trattasi”. <br />	<br />
Come sostenuto dalla ricorrente, in cinque anni (soltanto) si sono adottate cinque riorganizzazioni e tutti e tre i direttori regionali sono esterni. <br />	<br />
Inoltre, la fondatezza dell’impugnativa poggia anche sui seguenti argomenti : <br />	<br />
a). come noto, la giurisprudenza, anche costituzionale, in più occasioni ha affermato e richiamato il principio del buon andamento degli uffici che si attua, anche, attraverso la migliore selezione del personale garantita appunto dalla maggior partecipazione alle procedure selettive;<br />	<br />
b). la possibilità di selezionare il personale con criteri più restrittivi presuppone esigenze del tutto peculiari ed eccezionali, idonee a giustificare le deroghe per garantire il buon andamento;<br />	<br />
c). come noto, già nelle previsioni contenute nel d.lgs. n.165/2001, gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, a soggetti connotati da particolare e comprovata qualificazione professionale e da concrete esperienze di lavoro, che non siano rinvenibili nei ruoli dell&#8217;amministrazione;<br />	<br />
d). tuttavia, il d. lgs. n. 150/2009, sotto questo profilo, ha teso a limitare il ricorso ad incarichi esterni, richiedendo una esplicita motivazione per il conferimento dell’incarico e ampliando i requisiti professionali e culturali richiesti (art. 40);<br />	<br />
e). la giurisprudenza costituzionale – sul problema del conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei all’amministrazione regionale &#8211; ha, anche di recente, sottolineato che – in mancanza di presupposti (“peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico”), atti a giustificare la deroga al principio del concorso pubblico, che deve essere funzionale alle esigenze di buon andamento della pubblica amministrazione, le relative norme regionali adottate sono incostituzionali (cfr., Corte costituzionale sentenza n. 9 del 2010); <br />	<br />
f). dunque, la natura “tecnico-professionale” degli incarichi in questione comporta che si deve verificare il possesso di specifici requisiti di competenza e professionalità e con procedure di selezione basate sull’apprezzamento di qualità e competenze professionali;<br />	<br />
g). in ultimo, si ribadisce che le garanzie e i limiti di derivazione costituzionale sono posti “non solo e non tanto nell’interesse del soggetto da rimuovere, ma anche e soprattutto a protezione di più generali interessi collettivi” al buon andamento e all’imparzialità dell’amministrazione, pregiudicati dal “costo finanziario aggiuntivo”, attribuito alla collettività (sentenza Corte Cost. n. 351 del 2008), nonché da interventi che impediscono “la regolarità e la continuità dell’azione amministrativa e, in particolare, dei pubblici servizi” (sentenza Corte Cost. n. 104 del 2007).<br />	<br />
Per le stesse considerazioni di cui sopra sono fondati anche i motivi aggiunti con i quali la Dott.ssa D’Alessio ribadisce le argomentazioni svolte con l’impugnativa principale. <br />	<br />
In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati e devono essere accolti e, per l’effetto, sono annullati gli atti impugnati. <br />	<br />
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni, l&#8217;assoluta assenza di qualsiasi indicazione, nella domanda della ricorrente, circa l&#8217;entità degli stessi, nonché di qualsiasi prova (o, quanto meno, di un principio di prova) quanto alla esistenza stessa di un danno sofferto per effetto degli impugnati provvedimenti (di cui alcuna presunzione è consentita a questo giudice), ne impongono la reiezione.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il presente ricorso e i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati. Respinge la domanda risarcitoria. <br />	<br />
Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Linda Sandulli, Presidente<br />	<br />
Pietro Morabito, Consigliere<br />	<br />
Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/01/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-31-1-2011-n-841/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.841</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.32</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-31-1-2011-n-32/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-31-1-2011-n-32/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.32</a></p>
<p>M. Perrelli Pres. I. Caso Est. Gruppo Argenta S.p.A. (Avv.ti A. Carullo e G. Pinardi) contro l’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Macedonio Melloni” di Parma (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di Express S.r.l. (Avv. S. Dilani) sull&#8217;applicabilità alla concessione di servizi del divieto di commistione tra requisiti di partecipazione e</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-31-1-2011-n-32/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.32</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Perrelli Pres. I. Caso Est. <br />Gruppo Argenta S.p.A. (Avv.ti A. Carullo e G. Pinardi) contro l’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Macedonio Melloni” di Parma (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di Express S.r.l. (Avv. S. Dilani)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità alla concessione di servizi del divieto di commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Bando &#8211; Divieto di commistione tra requisiti di partecipazione alla gara e criteri di valutazione dell’offerta – Concessione di servizi – Art. 30, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006 &#8211; Applicabilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il divieto di commistione fra i criteri soggettivi di prequalificazione e i criteri afferenti alla valutazione dell’offerta ai fini dell’aggiudicazione si applica anche alla concessione di servizi ai sensi dell’art. 30, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006 che impone il rispetto dei principi generali in tema di contratti pubblici tra cui  indubbiamente rientra il divieto in esame</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00032/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00003/2011 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
<i>sezione staccata di Parma (Sezione Prima)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><i>ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm.<br />	<br />
</i><br />
sul ricorso n. 3 del 2011 proposto da</p>
<p><b>Gruppo Argenta S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante p.t. Stefano Fanti, difesa e rappresentata dall’avv. Antonio Carullo e dall’avv. Giovanni Pinardi, e presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Parma, borgo della Salnitrara n. 4;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
l’<b>Istituto Tecnico Commerciale Statale “Macedonio Melloni” di Parma</b>, in persona del Dirigente scolastico p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria <i>ex lege</i>;</p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Express S.r.l.<i></b></i>, in persona del legale rappresentante p.t. Renato Stoppa, difesa e rappresentata dall’avv. Sandro Milani e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Parma, strada XXII Luglio n. 22;</p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>del provvedimento prot. n. 6916 A 35 del Dirigente scolastico dell’Istituto Tecnico Commerciale “Macedonio Melloni”, avente ad oggetto “<i>esito gara per assegnazione servizi distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande</i>”, con cui è stata comunicata alla società ricorrente l’aggiudicazione del servizio alla Express S.r.l.;<br />	<br />
di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, della nota prot. n. 7062/C14 del 22 dicembre 2010, nonché <i>in parte qua</i> del bando di gara.<br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Macedonio Melloni” di Parma e di Express S.r.l.;<br />	<br />
Vista l’istanza cautelare della società ricorrente;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Nominato relatore il dott. Italo Caso;<br />	<br />
Uditi, per le parti, alla Camera di Consiglio del 26 gennaio 2011 i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Visto l’art. 60 cod.proc.amm., che consente l’immediata assunzione di una decisione di merito, con “sentenza in forma semplificata”, ove nella Camera di Consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e nessuna delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;<br />	<br />
Considerato che l’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Macedonio Melloni” di Parma indiceva una gara per la concessione del “<i>servizio di distribuzione di bevande calde, fredde e snack, con installazione di macchinari automatici, per gli anni 2010/11 &#8211; 2011/12 &#8211; 2012/13</i>”, da aggiudicare sulla base della presentazione di offerte suddivise in una parte tecnica (valutata in ragione di ben specificati parametri) e di una parte economica (riguardante la corresponsione di un contributo annuo in favore dell’istituto);<br />	<br />
che all’esito della gara il servizio veniva aggiudicato alla Express S.r.l., mentre la ditta ricorrente, altra concorrente, conseguiva un punteggio complessivo più basso (76,11 contro 79,35);<br />	<br />
che avverso le relative determinazioni ha proposto impugnativa <i>in parte qua</i> l’interessata, imputando all’Amministrazione di avere indebitamente incluso tra i criteri di valutazione delle offerte elementi che attenevano alla capacità tecnica dell’impresa (certificazione di qualità e pregressa esperienza presso soggetti pubblici e privati) anziché alla qualità dell’offerta, e di avere assegnato all’altra ditta quattro punti in più rispetto a quelli spettanti sulla base dell’effettivo numero dei precedenti servizi presso istituti scolastici (20 e non 21);<br />	<br />
che si sono costituiti in giudizio l’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Macedonio Melloni” di Parma e la Express S.r.l., resistendo al gravame;<br />	<br />
che alla Camera di Consiglio del 26 gennaio 2011, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione;<br />	<br />
Ritenuto che occorre muovere dall’esame della censura imperniata sull’attribuzione di un ingiustificato maggiore punteggio alla ditta aggiudicataria, la quale si è vista conteggiare due servizi presso i licei “Ariosto” e “Spallanzani” di Reggio Emilia, mentre si tratterebbe di un unico istituto scolastico articolato in due sedi, sicché si invoca la correzione del numero complessivo dei servizi (da 21 a 20) e la conseguente riduzione del relativo punteggio parziale da 8 a 4;<br />	<br />
che la doglianza appare tuttavia priva di fondamento, in quanto le norme di gara facevano riferimento ai “<i>servizi presso istituti scolastici e/o ditte. Elencare i contratti in vigore alla data del bando</i>”, ovvero avevano l’evidente finalità di premiare le concorrenti che, in ragione di un dato meramente quantitativo, avessero maturato la maggiore esperienza in attività similari, e allora più alto era il numero delle sedi in cui erano stati installati distributori automatici e curata la loro funzionalità e più considerevole – nell’ottica dell’Amministrazione – si presumeva dovesse essere l’attitudine della ditta a garantire un adeguato soddisfacimento delle esigenze dei fruitori del servizio, mentre il richiamo ai «contratti», lungi dall’identificare il numero dei servizi, aveva il solo fine di circoscrivere la rilevanza dei precedenti rapporti a quelli “<i>in vigore alla data del bando</i>” e cioè a quelli ancora in essere al momento dell’indizione della gara;<br />	<br />
che risulta invece fondata la doglianza con cui si assume indebitamente incluso tra i criteri di valutazione delle offerte elementi che attengono alla capacità tecnica dell’impresa (certificazione di qualità e pregressa esperienza presso soggetti pubblici e privati) anziché alla qualità dell’offerta, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, di carattere comunitario e nazionale, il quale ascrive al novero dei principi regolatori la materia delle pubbliche gare quello del divieto di commistione fra i criteri soggettivi di prequalificazione e i criteri afferenti alla valutazione dell’offerta ai fini dell’aggiudicazione, in funzione dell’esigenza di aprire il mercato premiando le offerte più competitive ove presentate da imprese comunque affidabili, anche allo scopo di dare applicazione al canone della <i>par condicio</i> – ostativo ad asimmetrie pregiudiziali di tipo meramente soggettivo –, con la conseguente necessità di tenere separati i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara da quelli che invece attengono all’offerta e all’aggiudicazione, non potendo rientrare tre questi ultimi i requisiti soggettivi in sé considerati e cioè avulsi dalla valutazione dell’incidenza dell’organizzazione sull’espletamento dello specifico servizio da aggiudicare (v., <i>ex multis</i>, Cons. Stato, Sez. V, 28 agosto 2009 n. 5105);<br />	<br />
che non si oppone, del resto, all’applicazione di tale principio la circostanza che il rapporto negoziale alla cui instaurazione era preordinata la gara oggetto della presente controversia va qualificato come una concessione di servizi, per doversi comunque la scelta del concessionario uniformare ai principi generali in tema di contratti pubblici, ai sensi dell’art. 30, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006 (v. TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 29 gennaio 2010 n. 430);<br />	<br />
che la parziale illegittimità delle norme di gara, laddove raccordano i criteri di aggiudicazione al possesso di astratti attributi soggettivi delle concorrenti (certificazione di qualità e pregressa esperienza presso soggetti pubblici e privati) inidonei a rivelare le specifiche caratteristiche di mezzi e personale da impiegare nel servizio <i>de quo</i>, travolge l’intero procedimento e ne rende pertanto necessaria la rinnovazione integrale;<br />	<br />
che non rileva, d’altra parte, l’avvenuta presentazione in sede di gara di una dichiarazione della ricorrente di accettazione incondizionata delle condizioni del bando, essendo stato più volte rilevato dalla giurisprudenza come ciò non possa costituire impedimento all’impugnativa del bando stesso una volta concretizzatosi l’interesse a censurare le relative prescrizioni (v., <i>ex multis</i>, TAR Umbria 6 aprile 2006 n. 212);<br />	<br />
Considerato, in conclusione, che – stante la sussistenza dei presupposti di legge – la Sezione può decidere con “sentenza in forma semplificata”, ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm.;<br />	<br />
che nel corso della Camera di Consiglio il Collegio ha avvertito i presenti dell’eventualità di definizione del giudizio nel merito;<br />	<br />
che le spese di lite possono essere compensate, sussistendone giusti motivi in ragione della particolarità della questione legata alle modalità di svolgimento di una gara inerente una concessione di servizi, mentre ai sensi dell’art. 13, comma 6-<i>bis</i>, del d.P.R. n. 115 del 2002 compete alla ricorrente la rifusione del contributo unificato</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.<br />	<br />
Compensa le spese di lite, ma con la rifusione alla ricorrente (ai sensi dell’art. 13, comma 6-<i>bis</i>, del d.P.R. n. 115/2002) del contributo unificato pari a € 2.000,00 (duemila/00), con onere a carico dell’Amministrazione.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 26 gennaio 2011, con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Michele Perrelli, Presidente<br />	<br />
Italo Caso, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Emanuela Loria, Primo Referendario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/01/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-31-1-2011-n-32/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.32</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.860</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-31-1-2011-n-860/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-31-1-2011-n-860/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-31-1-2011-n-860/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.860</a></p>
<p>Pres. Tosti – Est. ToscheiSOCIETA’ ROMANA NUOTO (Avv.ti G. Tobia, G. Macchiarelli) c/ MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE sulla giurisdizione del g.o. in ordine alle questioni dal contenuto meramente patrimoniale in materia di concessioni amministrative Giurisdizione e competenza – Concessioni amministrative – Aree demaniali – Occupazione sine titulo – Indennità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-31-1-2011-n-860/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.860</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-31-1-2011-n-860/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.860</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti – Est. Toschei<br />SOCIETA’ ROMANA NUOTO (Avv.ti G. Tobia, G. Macchiarelli) c/  MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del g.o. in ordine alle questioni dal contenuto meramente patrimoniale in materia di concessioni amministrative</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Concessioni amministrative – Aree demaniali – Occupazione sine titulo – Indennità e canoni – Meramente patrimoniali – Ricorso – Difetto di giurisdizione g.a.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di concessioni amministrative di beni pubblici è inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso proposto avverso la richiesta di indennità per abusiva occupazione di arre demaniali – nel caso di specie uno specchio acqueo in Roma zona Lungotevere Augusta –  per le quali sia già da tempo scaduta la concessione, in quanto è da escludersi qualsiasi apprezzamento di natura discrezionale da parte dell’Amministrazione interessata. Infatti, l’art. 5 comma II, L. 1034/71, in materia di concessioni amministrative, riserva alla giurisdizione del g.o. le controversie concernenti indennità od altri corrispettivi, aventi un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della p.a. a tutela di interessi generali; quando, invece, la controversia coinvolga la verifica dell&#8217;azione autoritativa della Pubblica amministrazione sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investa l&#8217;esercizio di poteri discrezionali-valutativi che hanno effetti sulla determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali, la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00860/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 07096/1994 REG.RIC.<br />	<br />
N. 08292/1998 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
<p>REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 7096 del 1994, proposto da:	</p>
<p><B>SOCIETÁ ROMANA NUOTO</B>, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianfranco Tobia e Girolamo Macchiarelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo dei suindicati difensori in Roma, Viale G. Mazzini n. 11; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il <B>MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE</B>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge; </p>
<p>	<br />
sul ricorso numero di registro generale 8292 del 1998, proposto da: 	</p>
<p><B>SOCIETÁ</B> <B>SOCIETA’ ROMANA NUOTO</B>, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gianfranco Tobia, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini n. 11;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il <B>MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE</B>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>	<br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell’efficacia</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>quanto al ricorso n. 7096 del 1994:<br />	<br />
&#8211; del provvedimento con cui è stato determinato l’indennizzo per gli anni dal 1975 a l 1993 (salvo conguaglio) dovuto dalla Società romana nuoto per l’occupazione di uno specchio acqueo con galleggiante sito in Roma, sponda Tevere, località Lungotevere Au<br />
&#8211; dell’intimazione a pagare prot. n. 1055 del 7 febbraio 1994 dell’Ufficio del Registro del demanio, con la quale è stato chiesto il pagamento dell’importo complessivo di lire 20.393.000, salvo conguaglio, per il periodo dal 1975 al 1993;<br />	<br />
&#8211; delle note dell’Intendenza di finanza di Roma n. 74972/90 del 23 ottobre 1990 e n. 47549 del 30 novembre 1990;<br />	<br />
&#8211; della nota dell’Ufficio tecnico erariale di Roma 24 luglio 1993, prot. 20032/89/IA;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto anteriore e conseguente, connesso e collegato del procedimento seguito.</p>
<p>quanto al ricorso n. 8292 del 1998:<br />	<br />
&#8211; del provvedimento con cui è stato determinato l’indennizzo per gli anni dal 1975 a l 1997 (salvo conguaglio) dovuto dalla Società romana nuoto “per l’occupazione abusiva/senza titolo di uno specchio acqueo demaniale di mq 825 sito in Comune di Roma, loc<br />
&#8211; dell’intimazione a pagare prot. n. 7698 dell’11 maggio 1998 dell’Ufficio del Registro del demanio, con la quale è stato chiesto il pagamento dell’importo complessivo di lire 98.009.020, oltre lire 203.400 per interessi maturati al 30 aprile 1998, salvo<br />
&#8211; delle note della Direzione compartimentale territorio, Sezione staccata del demanio di Roma n. 7948/97 del 9 aprile 1998 e n. 7711/97 del 13 febbraio 1998;<br />	<br />
&#8211; della nota dell’Ufficio tecnico erariale di Roma 7agosto 1997, prot. 25098/94/IA;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto anteriore e conseguente, connesso e collegato del procedimento seguito.</p>
<p>Visti i ricorsi con i documenti allegati;<br />	<br />
Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata ed i documenti prodotti;<br />	<br />
Viste l’ordinanza n. 1998 del 1994 con la quale questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente con riferimento al ricorso n. R.g. 7096 del 1994 e l’ordinanza n. 2129 del 1998 con la quale questo Tribunale ha accolto in parte analoga istanza proposta nell’ambito del ricorso R.g. n. 8292 del 1998;<br />	<br />
Esaminate le memorie integrative depositate;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 maggio 2010 il dott. Stefano Toschei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.- Con un primo ricorso, rubricato al n. R.g. 7096 del 1994, la Società Romana Nuoto ha impugnato il provvedimento con il quale l’Ufficio del Registro del demanio le ha ingiunto il pagamento della somma di lire 20.393.000, salvo conguaglio, per l’asserita occupazione abusiva di uno specchio acqueo con galleggiante sito in Roma, sponda Tevere, località Lungotevere Augusta (tra il Ponte Margherita e il Ponte Cavour) di complessivi mq 438, per il periodo dal 1975 al 1993.<br />	<br />
Lamenta la ricorrente l’illegittimità del predetto atto visto che esso non reca alcuna indicazione circa il provvedimento ad esso presupposto che, se emesso, non eliminerebbe la contestata illegittimità in quanto, pur non potendolo dimostrare documentalmente, la Società ha sempre utilizzato lo specchio acqueo in questione. Sotto altro profilo apparirebbe irragionevole e priva di adeguata istruttoria la determinazione con la qual l’Amministrazione ebbe a quantificare l’importo dovuto.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione principalmente intimata depositando documenti.<br />	<br />
Con ordinanza n. 1998 del 1994 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente.<br />	<br />
2. – Con un secondo ricorso, rubricato al n. R.g. 8292 del 1998, la Società Romana Nuoto ha impugnato il provvedimento con il quale l’Ufficio del Registro del demanio le ha ingiunto il pagamento della somma di lire 98.009.020, oltre lire 203.400 per interessi maturati al 30 aprile 1998, salvo conguaglio, per l’asserita occupazione abusiva di uno specchio acqueo con galleggiante sito in Roma, sponda Tevere, località Lungotevere Augusta (tra il Ponte Margherita e il Ponte Cavour) di complessivi mq 825 (di cui mq 460 occupati da galleggianti, già mq 438 di cui 189 coperti), per il periodo dal 1975 al 1997.<br />	<br />
Riproduce la ricorrente, sostanzialmente, i motivi di doglianza già evidenziati nel ricorso di cui sopra sia con riferimento all’asserita abusività dell’occupazione sia alla incomprensibile valutazione operata dall’Amministrazione per giungere ad intimare il pagamento della somma indicata nel provvedimento impugnato.<br />	<br />
Si è costituita anche in tale secondo giudizio la difesa erariale.<br />	<br />
Con ordinanza n. 2129 del 1998 questo Tribunale ha accolto in parte analoga istanza proposta dalla ricorrente con riferimento al provvedimento impugnato con tale secondo gravame<br />	<br />
3. – Parte ricorrente presentava per entrambi i giudizi memorie conclusive confermando le già rassegnate conclusioni.<br />	<br />
Trattenuta riservata la decisione dei due ricorsi nell’udienza di merito del 26 maggio 2010 la riserva è stata sciolta nella Camera di consiglio del 7 luglio 2010.<br />	<br />
4. &#8211; In via preliminare il Collegio stima opportuno disporre la riunione del ricorso n. R.g. 8292 del 1998 al ricorso n. R.g. 7096 del 1994 per evidenti ragioni di economia dei mezzi processuali. Infatti la vicenda impugnatoria che attraversa i due giudizi attiene alla richiesta di annullamento di due distinti provvedimenti per mezzo dei quali alla Società Romana Nuoto è stato chiesto il pagamento di somme per l’asserita occupazione abusiva dello stesso specchio acqueo demaniale. Unica è, quindi, la vicenda sottostante all’adozione dei provvedimenti gravati.<br />	<br />
Deriva da quanto sopra la necessità di valorizzare gli elementi di connessione soggettiva e, seppur parzialmente, oggettiva che affiorano nei due ricorsi in ordine ai quali, dunque, deve disporsi la ridetta riunione in un unico giudizio al fine di scongiurare il pericolo – pur sempre in thesi realizzabile &#8211; di esiti giudiziali non completamente uniformi.<br />	<br />
5. – Il Collegio deve rilevare preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla vicenda in questione.<br />	<br />
Dalla documentazione versata in atti nel ricorso n. R.g. 7096 del 1994 (ma analogamente si riscontra nella documentazione versata per il secondo ricorso) si rileva che la concessione dello specchio acqueo alla Società ricorrente è scaduta nel 1974 (seppur ciò è contestato dalla ricorrente – ved. sul punto pag. 7 del ricorso introduttivo &#8211; che vorrebbe retrodatare tale evento al 1970, ma questo non incide sul contenuto delle presenti valutazioni) e ciò evidenzia come il titolo per il quale l’Amministrazione richiede il pagamento delle somme è l’abusiva occupazione di quello specchio acqueo.<br />	<br />
Orbene ciò determina che sulla controversia avente ad oggetto la legittimità del titolo per il quale è richiesto il pagamento e la correttezza della somma imputata dall’Amministrazione a carico della Società ricorrente non possa che riconoscersi la giurisdizione del giudice ordinario, ponendosi tale contenzioso anche al di fuori del quadro applicativo di cui all’art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 all’epoca della proposizione dei ricorsi vigente.<br />	<br />
6. – D’altronde, come è noto, la giurisprudenza ha più volte affermato che le controversie in punto di debenza e quantificazione dell&#8217;indennizzo in caso di abusiva occupazione di aree demaniali sono comuni controversie in materia di diritti soggettivi e rientrano pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario; né la controversia all&#8217;esame è riconducibile alla giurisdizione esclusiva in materia di concessioni di beni pubblici dato che nella fattispecie il rapporto concessorio difetta per definizione essendo ormai venuto a scadere (cfr. Cass., SS.UU., 8 luglio 2003 n. 10371 nonché T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 13 novembre 2007 n. 1200, T.A.R. Sardegna, 27 settembre 2004 n. 1399 e T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 12 maggio 2003, n. 761).<br />	<br />
Sul punto, giova rammentare che, come rilevato dalla Corte regolatrice della giurisdizione con orientamento dal quale non v&#8217;è ragione di discostarsi, le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi riservate, in materia di concessioni amministrative, dall&#8217;art. 5, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 alla giurisdizione del giudice ordinario sono quelle aventi un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della Pubblica amministrazione a tutela di interessi generali; quando, invece, la controversia coinvolga la verifica dell&#8217;azione autoritativa della Pubblica amministrazione sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investa l&#8217;esercizio di poteri discrezionali-valutativi che hanno effetti sulla determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali (sia sull&#8217;an che sul quantum), la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (in tal senso, Cass. Civ., SS.UU., 23 ottobre 2006 n. 22661). <br />	<br />
Sulla scorta di tali argomentazioni, parte della giurisprudenza amministrativa (TAR Sardegna, sez. I, n. 1399 del 2004, cit.) è arrivata poi ad affermare che la controversia avente ad oggetto la quantificazione delle somme spettanti all&#8217;Amministrazione intimata per abusiva occupazione di demanio (dove cioè è assente qualsiasi profilo di esercizio autoritativo del potere) esula addirittura dallo schema applicativo dell&#8217;art. 5 della legge n. 1034 del 1971 in quanto il giudizio, non interferendo su atti o provvedimenti relativi a concessione del bene pubblico, riguarda problematiche relative a rapporti obbligatori, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass., SS.UU., 19 novembre 2001 n. 14543).<br />	<br />
Non a caso i predetti orientamenti giurisprudenziali si pongono in linea con quanto fissato ormai definitivamente dalla Corte costituzionale nella sentenza 11 maggio 2006 n. 191, secondo la quale non vi è spazio per la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo laddove la controversia abbia ad oggetto una vicenda rispetto alla quale non viene in emersione alcuna contestazione circa l&#8217;esercizio di potestà autoritativa da parte della Pubblica amministrazione.<br />	<br />
Nel caso in esame, dunque, in disparte l&#8217;esplicito richiamo offerto dall&#8217;art. 5 della legge n. 1034 del 1971, trattandosi di controversia attinente esclusivamente alla questione del calcolo e della richiesta dell&#8217;indennità, non si apprezzano momenti riconducibili all&#8217;esercizio di potestà autoritativa, trattandosi comunque di un accertamento di fatto che non comporta apprezzamenti di natura discrezionale da parte dell&#8217;Amministrazione interessata, di talché deve dichiararsi l&#8217;inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
7. – In ragione delle suesposte osservazioni, disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe meglio descritti, il Collegio dichiara l’inammissibilità dei ricorsi per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla vicenda contenziosa in essi contenuta.<br />	<br />
Alla dichiarazione di difetto di giurisdizione segue &#8211; alla luce degli arresti della Corte Costituzionale (sentenza n. 77/2007) e della Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 4109/2007) in tema di traslatio iudicii &#8211; il rinvio della causa al giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione (sent. Corte Cost. n. 77/2007). Vanno pertanto dichiarati salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda sempreché il processo sia riproposto innanzi al giudice ordinario competente entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione (a mente dell’art. 11, comma 2, c.p.a.).<br />	<br />
Nondimeno, in ragione della peculiarità delle questioni che hanno dato luogo alla presente decisione, il Collegio stima equo compensare le spese di giudizio tra le parti costituite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sui ricorsi indicati in epigrafe:<br />	<br />
&#61485; dispone la riunione del ricorso n. R.g. 8292 del 1998 al ricorso n. R.g. 7096 del 1994;<br />	<br />
&#61485; li dichiara inammissibili;<br />	<br />
&#61485; compensa le spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, nelle Camere di consiglio del 26 maggio 2010 e del 7 luglio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />	<br />
Silvestro Maria Russo, Consigliere<br />	<br />
Stefano Toschei, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/01/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-31-1-2011-n-860/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.860</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.851</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-31-1-2011-n-851/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-31-1-2011-n-851/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-31-1-2011-n-851/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.851</a></p>
<p>Pres. Riggio – Est. FerrariGe.Ri.Bar. s.r.l. (Avv.ti G. Iannetti, L. Lavitola, C. Contaldi La Grotteria) c/ l’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata (Avv. P.Conio), Serenissima Ristorazione s.p.a (Avv.ti M. Calgaro, A. Manzi) nella valutazione delle offerte tecniche complesse, la carenza di elementi di carattere non essenziale non è sufficiente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-31-1-2011-n-851/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.851</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-31-1-2011-n-851/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.851</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Riggio – <i>Est.</i> Ferrari<br />Ge.Ri.Bar. s.r.l. (Avv.ti G. Iannetti, L. Lavitola, C. Contaldi La Grotteria) c/ l’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata (Avv. P.Conio), Serenissima Ristorazione s.p.a (Avv.ti M. Calgaro,  A. Manzi)</span></p>
<hr />
<p>nella valutazione delle offerte tecniche complesse, la carenza di elementi di carattere non essenziale non è sufficiente a determinare l&#8217;esclusione dalla gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Gara – Requisiti economico-finanziari – Dichiarazione sostitutiva – Sufficienza – Certificati – Omissione – Esclusione – Illegittimità	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Gara – Offerta tecnica – Requisiti non essenziali – Carenza – Esclusione – Illegittimità	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Gara – Requisiti – Verifica a campione – Comprova requisiti di ordine generale – Non necessaria &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non è causa di esclusione da una gara di appalto per fornitura di servizi l’omessa produzione dei certificati comprovanti i principali servizi realizzati dalla concorrente in allegato e contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, in quanto si determinerebbe un immotivato e ingiustificato aggravio contrario anche alla regola generale che consente di autocertificare le dichiarazione e di comprovare quanto dichiarato in un momento successivo.	</p>
<p>2. In sede di esame di un’offerta tecnica complessa, quale è quella che deriva dalla previsione e dal rilievo assegnato ad una serie di elementi di diversa valenza, la carenza o l’incompatibilità di uno di questi, di carattere non essenziale o condizionante in via esclusiva il giudizio globale che la commissione è chiamata ad esprimere sull’offerta nel suo complesso, non può determinare l’esclusione dalla procedura, ma costituiscono solo elementi non valutabili.	</p>
<p>3. E’ legittima la scelta della Commissione di gara di richiedere alla sorteggiata, ex art. 48 codice dei contratti, la comprova dei soli requisiti tecnico-economici con esclusione di quelli di ordine generale, in quanto la norma suddetta, la cui ratio è individuabile nella necessità di contemperare il principio di libero accesso alle gare con la garanzia che vi partecipino imprese affidabili, si riferisce esclusivamente ai requisiti di ordine speciale e non anche a quelli di ordine generale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00851/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 09011/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Terza Quater)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n. 9011/10, proposto dalla <br />	<br />
<b>s.r.l. Ge.Ri.Bar</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluigi Iannetti, Livio Lavitola e Carlo Contaldi La Grotteria, presso il cui studio in Roma, via A. Gramsci n. 22 è elettivamente domiciliata, 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
l’<b>Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Paola Conio presso il cui studio in Roma, via Appennini n. 46 è elettivamente domiciliata, </p>
<p>nonché <br />	<br />
<i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Serenissima Ristorazione s.p.a<i></b></i>., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Calgaro e Andrea Manzi e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via Federico Confalonieri n. 5, presso lo studio dell’avv. Andrea Manzi, e Gestioni Romito s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio, </p>
<p><i><b>e con l&#8217;intervento di<br />	<br />
</b></i>ad adiuvandum:	</p>
<p>sig.ri <b>Giuseppe De Simone </b>e <b>Margherita Morosini</b>, entrambi rappresentati e difesi dall’avv. Pietro Madonia presso il cui studio in Roma, Piazza Irnerio n. 67 sono elettivamente domiciliati, <br />	<br />
<i><b><br />	<br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensiva,<br />	<br />
</b></i>dei provvedimenti adottati nel corso della gara n. 4/2010, relativa alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione bar aziendali con concessione in uso dei locali ubicati all’interno dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni – Addolorata per la durata di sei anni dalla data di aggiudicazione relativamente al Lotto 1, e in particolare: dell’aggiudicazione definitiva adottata con delibera del Direttore generale n. 1310 del 25 agosto 2010; del verbale di gara n. 1 del 15 giugno 2010 di ammissione della s.p.a. Serenissima Ristorazione e della s.r.l. Gestioni Romito alle successive fasi di gara e di richiesta di integrazione documentale; del verbale di gara n. 2 del 18 giugno 2010 di ammissione della s.r.l. Gestione Romito alle successive fasi di gara; del verbale n. 3 del 5 luglio 2010 (in seduta privata) di esonero della s.r.l. Gestioni Romito della già richiesta dimostrazione di possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 48 D.L.vo n. 163 del 2006 nonché di nuova ufficiale ammissione della s.r.l. Gestioni Romito alle successive fasi di gara; del verbale n. 5 del 16 luglio 2010 di attribuzione del punteggio alle offerte tecniche e di mancata esclusione della s.r.l. Gestioni Romito; del verbale di gara n. 8 del 4 agosto 2010 di formulazione del giudizio di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria; del verbale n. 9 del 6 agosto 2010 di formazione della graduatoria e aggiudicazione provvisoria, nonché, ove occorrer possa, della nota n. 21309 del 15 ottobre 2010 di rigetto del cd. preavviso di ricorso, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato (lotto I) ed il conseguente ordine all’Amministrazione intimata di far subentrare la ricorrente nel contratto, nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere all’offerta tecnica dell’aggiudicataria, previo annullamento del diniego opposto dalla suddetta Amministrazione con provvedimento n. 19203 del 17 settembre 2010 ed ordine alla stessa di provvedere al deposito nel presente giudizio;<br />	<br />
nonché, <br />	<br />
con il primo atto di motivi aggiunti, del provvedimento, adottato dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera, denominato “diffida”, n. 21674 del 20 ottobre 2010,<br />	<br />
nonché, <br />	<br />
con il secondo atto di motivi aggiunti, del provvedimento, adottato dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera, avente ad oggetto “occupazione locali e/o spazi aziendali occupati, n. 1724/DG/F.F. del 22 novembre 2010”. </p>
<p>Visti il ricorso ed i relativi allegati; <br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della s.p.a. Serenissima Ristorazione.;<br />	<br />
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum dei sig.ri Giuseppe De Simone e Margherita Morosini;<br />	<br />
Visti i due atti di motivi aggiunti notificati, rispettivamente, il 22 ottobre e il 29 dicembre 2010 e depositati, rispettivamente il 26 ottobre e il 29 dicembre 2010;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore alla pubblica udienza del 26 gennaio 2011 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale; <br />	<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con ricorso notificato in data 18 ottobre 2010 e depositato il successivo 22 ottobre la s.r.l. Ge.Ri.Bar ha impugnato i provvedimenti, in epigrafe indicati, adottati nel corso della gara n. 4/2010, relativa alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione bar aziendali, con concessione in uso dei locali ubicati all’interno dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni –Addolorata, per la durata di sei anni dalla data di aggiudicazione, relativamente al Lotto 1. Ha altresì chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato, sempre limitatamente al lotto 1, ed il conseguente ordine alla stazione appaltante di farla subentrare nel contratto.<br />	<br />
Espone, in fatto, di essere l’attuale gestore del bar, sito all’interno del complesso ospedaliero San Giovanni-Addolorata, in forza di un contratto stipulato con l’OR.SO. organismo Sociale Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, che ha la disponibilità dei relativi locali in virtù di una concessione onerosa di durata quadriennale con l’Azienda Ospedaliera del primo dicembre 1998, prorogata una prima volta tacitamente, sino al 2002, e una seconda volta, sino al 2008, in virtù di un’espressa delibera dell’Azienda Ospedaliera. Tale ultima delibera prevedeva, quale termine finale dell’affidamento, la data di sottoscrizione del nuovo disciplinare. In mancanza di approvazione del richiamato disciplinare la convenzione si è quindi ulteriormente prorogata sino al 2012.<br />	<br />
La gestione di detto bar è oggetto del primo lotto della gara bandita dall’Azienda ospedaliera. Detta gara si è conclusa con l’aggiudicazione alla s.p.a. Serenissima Ristorazione, mentre al secondo posto si è classificata la s.r.l. Gestioni Romito.<br />	<br />
2. Avverso i predetti provvedimenti la ricorrente è insorta deducendo:<br />	<br />
A) quanto alla prima classificata:<br />	<br />
a) Violazione dell’art. 74, comma 1, D.L.vo n. 163 del 2006 – Violazione del disciplinare di gara – Violazione D.P.R. n. 445 del 2000 – Inesistenza dell’offerta dell’aggiudicataria.<br />	<br />
Illegittimamente l’offerta della controinteressata non è stata sottoscritta dal legale rappresentante.<br />	<br />
b) Violazione art. 38 D.L.vo n. 163 del 2006.<br />	<br />
La controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa per mancanza di due dichiarazioni ex art. 38, lett. c), del Codice.<br />	<br />
c) Violazione artt. 86 ss. D.L.vo n. 163 del 2006. Mancata celebrazione del sub procedimento di verifica dell’anomalia. Eccesso di potere e violazione art. 3 L. n. 241 del 1990 per difetto di motivazione – Difetto di istruttoria.<br />	<br />
L’offerta della controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa per grave anomalia in quanto l’incasso medio giornaliero stimato dalla prima classificata è assolutamente irrealistico.<br />	<br />
B) quanto alla seconda classificata:<br />	<br />
d) Violazione artt. 42 e 46 D.L.vo n. 163 del 2006 – Violazione della par condicio competitorum. Violazione del bando e del disciplinare di gara.<br />	<br />
La seconda classificata avrebbe dovuto essere esclusa per mancata produzione dei certificati richiamati dal disciplinare e previsti dall’art. 42, lett. a), D.L.vo n. 163 del 2006.<br />	<br />
e) Violazione art. 9 del Capitolato speciale – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti.<br />	<br />
L’offerta della seconda classificata si pone in contrasto con la regola della lex specialis che esclude i “pasti espressi”.<br />	<br />
f) Violazione art. 48 D.L.vo n. 163 del 20065 e del disciplinare di gara nella parte in cui, tra le modalità di aggiudicazione, era previsto che in sede di apertura delle buste venisse sorteggiato un numero di concorrenti per un numero non inferiore al 10% delle offerte pervenute, ai quali chiedere di comprovare il possesso dei requisiti dell’art. 48, comma 1, D.L.vo n. 163 del 2006 – Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti.<br />	<br />
Illegittimamente la commissione di gara non ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti della seconda classificata, sorteggiata ai sensi dell’art. 48 D.L.vo n. 163 del 2006.<br />	<br />
3. La ricorrente impugna altresì il diniego di accesso agli atti di gara relativi all’aggiudicataria.<br />	<br />
Chiede ancora la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato (lotto I) ed il conseguente ordine alla stazione appaltante di farla subentrare nel contratto.<br />	<br />
4. Con un primo atto di motivi aggiunti, notificato il 22 ottobre 2010 e depositato il 26 ottobre 2010, la ricorrente impugna il provvedimento, adottato dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera, n. 21674 del 20 ottobre 2010, con il quale è stata diffidata a lasciare liberi i locali da persone o cose entro le ore 8,30 del 2 novembre 2010, con l’avvertenza che in caso di mancata ottemperanza si sarebbe proceduto alla chiusura delle adduzioni di acqua, energia elettrica e gas.<br />	<br />
Avverso detta diffida la ricorrente è insorta deducendo:<br />	<br />
a) Violazione dell’art. 11, commi 10 e 10 bis, D.L.vo n. 163 del 2006 – Violazione della deliberazione n. 1469 del 20 novembre 2009. Difetto assoluto di attribuzione – Eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà.<br />	<br />
Fino allo scadere dello stand still non potrà essere stipulato il contratto. <br />	<br />
b) Carenza assoluta di potere – Eccesso di potere per sviamento – Violazione dell’art. 97 Cost..<br />	<br />
L’Azienda ospedaliera non può legittimamente disporre il distacco delle utenze.<br />	<br />
c) Eccesso di potere per violazione della D.G. del 20 novembre 2009.<br />	<br />
L’atto impugnato è illegittimo perché viola la precedente determina dirigenziale del 20 novembre 2009.<br />	<br />
5. Con un secondo atto di motivi aggiunti, notificato e depositato il 29 dicembre 2010, la ricorrente impugna il provvedimento, adottato dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera, avente ad oggetto “occupazione locali e/o spazi aziendali occupati, n. 1724/DG/F.F. del 22 novembre 2010”, con il quale le è stato comunicato che l’Azienda sanitaria vuole rientrare nel possesso di tutti i locali e gli spazi occupati dalla società dal 1 gennaio 2011.<br />	<br />
Avverso detta diffida la ricorrente è insorta deducendo:<br />	<br />
a) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, illogicità ed irragionevolezza – Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa.<br />	<br />
Non è vero, in punto di fatto, che l’Amministrazione sostiene spese per i locali occupati dalla ricorrente.<br />	<br />
b) Nullità ai sensi dell’art. 21 septies L. n. 241 del 1990 o illegittimità della delibera n. 1724 per violazione dell’art. 112 c.p.a..<br />	<br />
Il provvedimento impugnato è nullo perché adottato in violazione dell’ordinanza di sospensione n. 4974 del 18 novembre 2010.<br />	<br />
6. Si è costituita in giudizio l’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni-Addolorata, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto diversi profili, mentre nel merito ne ha sostenuto l&#8217;infondatezza. Ha altresì affermato l’inammissibilità degli atti di motivi aggiunti atteso che, non sussistendo alcun rapporto tra la ricorrente e l’Azienda sanitaria (che, per i locali occupati dalla Ge.Ri.Bar s.p.a. intrattiene rapporti solo con la OR.SO.), la ricorrente occupa sine titulo i locali oggetto della diffida di sgombero. Ha infine eccepito l’inammissibilità dell’atto di intervento dei sig.ri Giuseppe De Simone e Margherita Morosini.<br />	<br />
7. Si è costituita in giudizio la s.pa. Serenissima Ristorazione, che ha sostenuto l&#8217;infondatezza, nel merito, del ricorso.<br />	<br />
8. La s.r.l. Gestioni Romito non si è costituita in giudizio.<br />	<br />
9. Si sono costituiti in giudizio, con intervento ad adiuvandum, i sig.ri Giuseppe De Simone e Margherita Morosini.<br />	<br />
10. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.<br />	<br />
11. Con ordinanza di sospensione n. 4974 del 18 novembre 2010, è stata accolta l’istanza cautelare di sospensiva richiesta con l’atto introduttivo del giudizio.<br />	<br />
12. All’udienza del 26 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Come esposto in narrativa la ricorrente, terza graduata, relativamente al Lotto 1, alla gara per l’affidamento del servizio di gestione bar aziendali con concessione in uso dei locali ubicati all’interno dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata per la durata di sei anni dalla data di aggiudicazione, con l’atto introduttivo del giudizio propone censure relativamente alla posizione della prima (s.p.a. Serenissima Ristorazione) e della seconda classificata (s.r.l. Gestioni Romito ).<br />	<br />
Preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’atto di intervento ad adiuvandum dei sig.ri Giuseppe De Simone e Margherita Morosini. Questi, infatti, in quanto gestori del bar all’interno, rispettivamente, del presidio ospedaliero San Giovanni Addolorata e del presidio sanitario Santa Maria e, dunque, di bar afferenti al lotto 2, non hanno un interesse concreto e qualificato ad intervenire nel giudizio che ha ad oggetto l’aggiudicazione del servizio e gestione del bar ricompresso nel lotto 1.<br />	<br />
Ritiene invece il Collegio di dover rinviare alla conclusione dell’esame dei motivi di ricorso l’eccezione di inammissibilità parziale dell’atto introduttivo del giudizio, perché dedotta in relazione agli effetti derivanti da un eventuale accoglimento del gravame.<br />	<br />
2. Il Collegio ritiene di dover principiare dall’esame dei motivi rivolti contro la seconda classificata, atteso che un’eventuale loro reiezione farebbe venir meno l’interesse all’esame della posizione della prima graduata, essendosi la ricorrente posizionata terza in graduatoria.<br />	<br />
Con un primo motivo (il quarto del ricorso) si afferma che la s.r.l. Gestioni Romito avrebbe dovuto essere esclusa per aver prodotto solo in un secondo momento i certificati richiesti dal disciplinare e previsti dall’art. 42, lett. a), D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163. Peraltro anche la documentazione tardivamente prodotta, su richiesta, è insufficiente.<br />	<br />
Il motivo non è suscettibile di positiva valutazione.<br />	<br />
Ai sensi del combinato disposto dei commi primo, lett. a) e quarto dell’art. 42 D.L.vo n. 163 del 2006, infatti, si evince che il concorrente non è tenuto a presentare, unitamente all’elenco “dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi 3 anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi”, anche la documentazione comprovante quanto dichiarato, atteso che “i requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445” (quarto comma). Il richiamo, nella lett. a) del primo comma, alla necessità, se se si tratta di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o Enti pubblici, che esse siano provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi”, vale solo a chiarire che l’autocertificazione non è sufficiente e che il concorrente deve comunque essere pronto a comprovare quanto dichiarato con la documentazione che ha personalmente richiesto alla Pubblica amministrazione (Tar Piemonte, sez. I, 21 maggio 2010 n. 2424). Ne discende che le conclusioni di parte ricorrente, che vorrebbe che la documentazione afferente ai suddetti servizi fosse presentata da tutti i concorrenti in allegato e contestualmente alla domanda di partecipazione, oltre ad essere prive del necessario supporto normativo determinerebbero un immotivato e ingiustificato aggravio (Tar Palermo, sez. III, 20 luglio 2007 n. 1863), contrario anche alla regola generale che consente di autocertificare le dichiarazioni e di comprovare quanto dichiarato in un momento successivo.<br />	<br />
Aggiungasi che lo stesso disciplinare di gara prevedeva (pag. 3) che doveva essere presentata “a pena di esclusione” la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di capacità tecnica ex art. 42, comma 1, lett. a), del codice degli appalti, senza richiedere che tale dichiarazione fosse accompagnata dalla relativa certificazione.<br />	<br />
La certificazione è, infatti, richiamata nel successivo alinea della stessa lett. c) (pag. 4) relativa alla dichiarazione di aver effettuato attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande, e quindi, in relazione ad elemento diverso da quello censurato dalla ricorrente nel motivo in esame.<br />	<br />
Ciò chiarito, risulta evidente che non costituisce profilo di illegittimità la circostanza che: a) alcuni certificati esibiti, su richiesta, dalla s.r.l. Romito Gestioni siano stati rilasciati in data successiva alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, non essendo la concorrente tenuta ad esibirli unitamente alla domanda; b) per due appalti è stata prodotta la richiesta di rilascio della relativa attestazione alla stazione appaltante e non la certificazione, ancora non pervenuta alla richiedente, rendendosi necessaria la relativa esibizione al momento della riprova del possesso dei requisiti da parte della concorrente risultata aggiudicataria; c) la dichiarazione non specifica l’importo fatturato anno per anno, non essendo espressamente richiesto dal disciplinare in relazione alla dichiarazione di cui alla lett. a) del primo comma dell’art. 42 del codice degli appalti.<br />	<br />
Infine, risulta infondata, in punto di fato, la circostanza che solo una dichiarazione riguarda l’anno 2007, essendo quasi tutte relative al triennio 2007-2009.<br />	<br />
3. Non condivisibile è anche il quinto motivo dedotto avverso la posizione in graduatoria assegnata alla s.r.l. Gestioni Romito, atteso che, seppure l’offerta tecnica presentata da detta concorrente dovesse intendersi in contrasto con l’art. 9 del capitolato speciale (che esclude la “produzione di pasti espressi” e impone la fornitura solo di pasti surgelati), perché prevede la preparazione della pizza napoletana nei locali del bar (come sembra potersi desumere dalla circostanza che si precisa che il servizio pizzeria provvederà alla “preparazione e somministrazione” di tale pietanza), è altrettanto vero che nel capitolato non è previsto che la violazione del suddetto divieto avrebbe portato all’esclusione della concorrente, precisazione, questa, necessaria per poter comminare tale sanzione. <br />	<br />
Né, del resto, poteva essere diversamente. Ed invero, in sede di esame di un’offerta tecnica complessa, quale è quella che deriva dalla previsione e dal rilevo assegnato ad una serie di elementi di diversa valenza, la carenza o l’incompatibilità di uno di questi, di carattere non essenziale o condizionante in via esclusiva il giudizio globale che la commissione è chiamata ad esprimere sull’offerta nel suo complesso, non possono determinare l’esclusione dalla procedura, ma costituiscono solo elementi non valutabili.<br />	<br />
Peraltro, seppure dovesse ritenersi – ma si tratta di affermazione non supportata da alcuna prova – che l’offerta della pizza abbia contribuito all’assegnazione degli 11 punti attribuiti alla Gestioni Romito s.r.l., è ragionevole ritenere che essa non può aver assunto un peso pari a 3,62 punti, che costituiscono lo scarto tra il punteggio finale della seconda classificata e quello della ricorrente.<br />	<br />
4. Con il sesto motivo la ricorrente afferma che illegittimamente la commissione di gara non ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti della seconda classificata, sorteggiata ai sensi dell’art. 48 D.L.vo n. 163 del 2006, perché nella seduta del 5 luglio 2010 (verbale n. 3) avrebbe dato atto che tale accertamento non era, allo stato, necessario. Aggiunge che parte della documentazione trasmessa e riguardante il possesso dei requisiti è stata verificata dalla Commissione in seduta privata e non pubblica.<br />	<br />
La prima censura dedotta con detto motivo è infondata. Risulta infatti dal verbale n. 3 relativo alla seduta del 5 luglio 2010 che, con nota del 22 giugno 2010, la Gestioni Romito s.r.l., unitamente alla seconda ditta sorteggiata (la s.r.l. Fiuggi Ristorazione), è stata esonerata dal deposito della documentazione utile a comprovare il possesso solo dei requisiti richiesti ai punti 1) e 2) delle note nn. 13462 e 13463 del 2010, e cioè di quelli relativi all’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38 D.L.vo n. 163 del 2006 e dei piani individuali di emersione di cui all’artt. 1 bis, comma 14, L. n. 383 del 18 ottobre 2001. A giudizio della Commissione, infatti, il possesso di detti requisiti avrebbe potuto essere comprovato dalla ditta risultata aggiudicataria ad ultimazione della procedura e prima della stipula del contratto.<br />	<br />
Tale modus procedendi della Commissione appare al Collegio corretto, atteso che l’art. 48, comma 1, del codice dei contratti prevede che “le stazioni appaltanti, prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate … di comprovare … il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito”. Non devono essere depositati, dunque, i documenti comprovanti i requisiti di carattere generale (sulla circostanza che l’art. 48, primo comma, si riferisce ai soli requisiti di ordine speciale e non anche a quelli di ordine generale v. Tar Lazio, sez. III quater, 27 marzo 2009, nn. 3215 e 3218; Tar Veneto, sez. I, 12 maggio 2008, n. 1326). La ratio sottesa al cit. art. 48 deve essere infatti individuata nella necessità di contemperare il principio del libero accesso alle gare con la garanzia che vi partecipino imprese affidabili; a tale fine, il legislatore impone una campionatura a sorteggio tesa a riscontrare il possesso, da parte delle imprese, dei requisiti dichiarati ai fini partecipativi; la finalità è quella di responsabilizzare i partecipanti e di escludere subito i soggetti privi delle richieste qualità economico &#8211; imprenditoriali volute dal bando, soggetti i quali, per il solo fatto di partecipare sine titulo, alterano, di per sé, la gara quantomeno per un aggravio di lavoro del seggio, chiamato a vagliare anche concorrenti inidonei, con le relative questioni innescabili (Tar Napoli, sez. VIII, 7 giugno 2010 n. 12713).<br />	<br />
Giustamente quindi la Commissione, avvedutasi dell’errore in cui era incorsa richiedendo documentazione non necessaria nella fase in cui era la gara, ha rinviato ad un momento successivo una parte della produzione documentale e limitatamente alla concorrente che sarebbe risultata aggiudicataria all’esito della procedura.<br />	<br />
Quanto alla seconda censura, sempre dedotta con il sesto motivo, è sufficiente rilevare che il disciplinare di gara prevedeva (pag. 8) che in seduta pubblica doveva avvenire solo il sorteggio delle imprese, e non anche l’esame della documentazione dalla stessa prodotta, con la conseguenza che la censura avrebbe dovuto essere proposta avverso la lex specialis di gara, che non risulta, invece, tra gli atti impugnati.<br />	<br />
5. L’infondatezza di tutti i motivi rivolti avverso la seconda classificata comporta il difetto di interesse a coltivare i motivi dedotti avverso l’aggiudicataria atteso che, seppure gli stessi risultassero fondati e si accertasse quindi che la prima graduata avrebbe dovuto essere esclusa, la gara sarebbe aggiudicata alla s.r.l. Gestioni Romito, e non alla ricorrente, terza graduata.<br />	<br />
Anche il motivo proposto contro il diniego di accesso ai documenti resta assorbito dal momento che la documentazione di cui è stata negata l’ostensione riguarda la sola aggiudicataria.<br />	<br />
6. La conferma dell’aggiudicazione in capo alla Serenissima Ristorazione s.p.a comporta l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dei due atti di motivi aggiunti, proposti avverso la diffida a lasciare liberi da persone e cose il locale bar, dovendo l’aggiudicataria entrare in possesso dei locali in questione. <br />	<br />
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l&#8217;integrale compensazione fra le parti costituite, stante il diverso esito della fase cautelare.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) dichiara inammissibile l’atto di intervento ad adiuvandum; b) respinge l’atto introduttivo del giudizio; dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse i due atti di motivi aggiunti.<br />	<br />
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Italo Riggio, Presidente<br />	<br />
Maria Luisa De Leoni, Consigliere<br />	<br />
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/01/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-31-1-2011-n-851/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.851</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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