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	<title>31/1/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>31/1/2008 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2008 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iv-sentenza-31-1-2008-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iv-sentenza-31-1-2008-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2008 n.0</a></p>
<p>Nel procedimento C 380/05 Pres. e rel. Lenaerts Centro Europa 7 Srl c. Ministero delle Comunicazioni e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni la Corte di Giustizia &#8220;boccia&#8221; il sistema italiano di assegnazione di frequenze delineato dalle Leggi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iv-sentenza-31-1-2008-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2008 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iv-sentenza-31-1-2008-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2008 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Nel procedimento C 380/05<br /> Pres. e rel.  Lenaerts<br /> Centro Europa 7 Srl c. Ministero delle Comunicazioni e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni</span></p>
<hr />
<p>la Corte di Giustizia &ldquo;boccia&rdquo; il sistema italiano di assegnazione di frequenze delineato dalle Leggi cc.dd. Maccanico e Gasparri</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Diritto delle comunicazioni &#8211;  Attività di radiodiffusione televisiva – Assegnazione di frequenze di trasmissione – L. n. 249/1997 e L. n. 112/2004  &#8211; Previsione di un regime transitorio – Incompatibilità con il diritto comunitario &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 49 CE e, a decorrere dal momento della loro applicabilità, l’art. 9, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro»), gli artt. 5, nn. 1 e 2, secondo comma, e 7, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni»), nonché l’art. 4 della direttiva della Commissione 16 settembre 2002, 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, devono essere interpretati nel senso che essi ostano, in materia di trasmissione televisiva, ad una normativa nazionale la cui applicazione conduca a che un operatore titolare di una concessione si trovi nell’impossibilità di trasmettere in mancanza di frequenze di trasmissione assegnate sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con <a href="/ga/id/2008/2/2885/d">nota dell&#8217;Avv. <b>Federico Marini Balestra</b></a>, della <a href="/ga/id/2008/2/2889/d">Prof. Cristina Schepisi e della Dott.ssa Francesca Nicolini</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>SENTENZA DELLA CORTE <br />
Quarta Sezione<br />
31 gennaio 2008 </b></p>
<p>«Libera prestazione di servizi – Comunicazioni elettroniche – Attività di radiodiffusione televisiva – Nuovo quadro normativo comune – Assegnazione di frequenze di trasmissione»</p>
<p></p>
<p align=justify>
Nel procedimento C 380/05,<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Consiglio di Stato con decisione 19 aprile 2005, pervenuta in cancelleria il 18 ottobre 2005, nella causa tra</p>
<p><b>Centro Europa 7 Srl</b></p>
<p>e</p>
<p><b>Ministero delle Comunicazioni e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,</b></p>
<p><b>Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni,</b></p>
<p align=center>LA CORTE (Quarta Sezione),</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>composta dal sig. K. Lenaerts (relatore), presidente di sezione, dal sig. G. Arestis, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dai sigg. J. Malenovský e T. von Danwitz, giudici,<br />
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro<br />
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 30 novembre 2006,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
–        per la Centro Europa 7 Srl, dagli avv.ti A. Pace, R. Mastroianni e O. Grandinetti;<br />
–        per il governo italiano, dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato;<br />
–        per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. F. Benyon, E. Traversa, M. Shotter e F. Amato, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. L. G. Radicati di Brozolo,<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 settembre 2007,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b></p>
<p align=center>Sentenza</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p></b>1        La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione, nel settore della radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale, delle disposizioni del Trattato CE in materia di libera prestazione di servizi e di concorrenza, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro») (GU L 108, pag. 33; in prosieguo: la «direttiva “quadro”»), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni») (GU L 108, pag. 21; in prosieguo: la «direttiva “autorizzazioni”»), e della direttiva della Commissione 16 settembre 2002, 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU L 249, pag. 21; in prosieguo: la «direttiva “concorrenza”»), nonché dell’art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), come richiamato dall’art. 6 UE.<br />
2        Tale domanda è stata presentanta nell’ambito di una controversia pendente tra, da un lato, la società Centro Europa 7 Srl (in prosieguo: la «Centro Europa 7») e, dall’altro, il Ministero delle Comunicazioni e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché la Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni (in prosieguo, insieme: i «convenuti nella causa principale»).<br />
<b> Contesto normativo<br />
<i></b> Normativa comunitaria<br />
</i>3        Il nuovo quadro normativo comune per i servizi di comunicazione elettronica, per le reti di comunicazione elettronica e per le risorse e i servizi correlati (in prosieguo: il «NQNC») si compone della direttiva «quadro» e di quattro direttive specifiche, tra cui la direttiva «autorizzazioni», completate dalla direttiva «concorrenza».</p>
<p> La direttiva «quadro»<br />
4        Ai sensi del suo art. 1, n. 1, la direttiva «quadro»:<br />
«istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, definisce le funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione ed istituisce le procedure atte a garantire l’applicazione armonizzata del quadro normativo nella Comunità».<br />
5        Secondo il suo art. 1, n. 3,<br />
«[la direttiva “quadro”] e le direttive particolari si applicano fatte salve le misure adottate a livello comunitario o nazionale, in conformità del diritto comunitario, per perseguire obiettivi di interesse generale relativi, in particolare, alle regolamentazioni dei contenuti ed alla politica audiovisiva».<br />
6        L’art. 2 della direttiva «quadro» dispone quanto segue:<br />
«Ai fini della presente direttiva si intende per:<br />
a)      “reti di comunicazione elettronica”, i sistemi di trasmissione (…) che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri fisse (…) e mobili, (…) le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;<br />
(…)<br />
c)      “servizio di comunicazione elettronica”, i servizi forniti di norma a pagamento consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva (&#8230;).<br />
(…)».<br />
7        L’art. 8 della direttiva «quadro», intitolato «Obiettivi generali e principi dell’attività di regolamentazione», dispone:<br />
«1.      Gli Stati membri provvedono affinché, nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, le autorità nazionali di regolamentazione adottino tutte le ragionevoli misure intese a conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Le misure sono proporzionate a tali obiettivi.<br />
(…)<br />
2.      Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, tra l’altro:<br />
(…)<br />
b)      garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche;<br />
(…)<br />
d)      incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione.<br />
3.      Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno, tra l’altro:<br />
a)      rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di reti di comunicazione elettronica, di risorse e servizi correlati e di servizi di comunicazione elettronica a livello europeo; <br />
(…)».<br />
8        Ai sensi dell’art. 9, n. 1, della direttiva «quadro», «[g]li Stati membri provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio» e «a che l’allocazione e l’assegnazione di tali radiofrequenze da parte delle autorità nazionali di regolamentazione siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati».<br />
9        L’art. 28, n. 1, della direttiva «quadro» specifica che «[g]li Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a [tale] direttiva entro il 24 luglio 2003» e «applicano dette disposizioni a decorrere dal 25 luglio 2003».<br />
 La direttiva «autorizzazioni»<br />
10      L’art. 1 della direttiva «autorizzazioni» così recita:<br />
«1.      Obiettivo della presente direttiva è la realizzazione di un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica mediante l’armonizzazione e la semplificazione delle norme e delle condizioni di autorizzazione al fine di agevolarne la fornitura in tutta la Comunità.<br />
2.      La presente direttiva si applica alle autorizzazioni per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica».<br />
11      L’art. 2, n. 1, della direttiva «autorizzazioni» enuncia quanto segue:<br />
«Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni della direttiva [“quadro”]».<br />
12      Ai sensi dell’art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva «autorizzazioni», per «autorizzazione generale» si intende «un quadro normativo istituito dallo Stato membro che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente alla presente direttiva».<br />
13      L’art. 3 della direttiva «autorizzazioni», intitolato «Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica», dispone quanto segue:<br />
«1.      Gli Stati membri garantiscono la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, fatte salve le condizioni stabilite nella presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri non impediscono alle imprese di fornire reti o servizi di comunicazione elettronica, salvo quando ciò si renda necessario per i motivi di cui all’articolo 46, paragrafo 1 del Trattato.<br />
2.      La fornitura di reti di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica può, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 2 o i diritti di uso di cui all’articolo 5, essere assoggettata soltanto ad un’autorizzazione generale. All’impresa interessata può essere imposto l’obbligo di notifica, ma non l’obbligo di ottenere una decisione esplicita o qualunque altro atto amministrativo da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione prima di esercitare i diritti che derivano dall’autorizzazione. Dopo la notifica, se necessario, l’impresa può iniziare la propria attività, se del caso, nel rispetto delle disposizioni sui diritti d’uso stabilite negli articoli 5, 6 e 7.<br />
(…)».<br />
14      L’art. 5 della direttiva «autorizzazioni», intitolato «Diritti d’uso delle frequenze radio e dei numeri», è formulato nei seguenti termini:<br />
«1.      Ogni qualvolta sia possibile e soprattutto qualora il rischio di interferenze dannose sia trascurabile, gli Stati membri si astengono dal subordinare l’uso delle frequenze radio alla concessione di diritti d’uso individuali, includendo invece le condizioni d’uso di tali frequenze nell’autorizzazione generale.<br />
2.      Qualora sia necessario concedere diritti individuali d’uso delle frequenze radio e dei numeri, gli Stati membri attribuiscono tali diritti, a richiesta, ad ogni impresa che fornisca o utilizzi reti o servizi in forza di un’autorizzazione generale, nel rispetto degli articoli 6, 7 e 11, paragrafo 1, lettera c), e di ogni altra disposizione che garantisca l’uso efficiente di tali risorse in conformità della direttiva [“quadro”]. <br />
Fatti salvi criteri e procedure specifici adottati dagli Stati membri per concedere i diritti d’uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo, per il conseguimento di obiettivi d’interesse generale conformemente alla normativa comunitaria, tali diritti d’uso sono concessi mediante procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie. (…)<br />
(…)<br />
5.      Gli Stati membri non limitano il numero dei diritti d’uso da concedere, salvo quando ciò sia necessario per garantire l’uso efficiente delle frequenze radio in conformità dell’articolo 7».<br />
15      L’art. 7 della direttiva «autorizzazioni», intitolato «Procedura per limitare il numero dei diritti d’uso da concedere per le frequenze radio», prevede quanto segue:<br />
«1.      Quando debba valutare l’opportunità di limitare il numero di diritti d’uso da concedere per le frequenze radio, lo Stato membro inter alia:<br />
a)      tiene adeguatamente conto dell’esigenza di ottimizzare i vantaggi per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza; <br />
(…)<br />
c)      pubblica qualsiasi decisione di concedere solo un numero limitato di diritti d’uso, indicandone le ragioni; <br />
d)      invita a presentare domanda per i diritti d’uso, dopo aver deciso la procedura da seguire, e <br />
e)      riesamina tali limitazioni a scadenze ragionevoli o a ragionevole richiesta delle imprese interessate. <br />
(…)<br />
3.      Qualora sia necessario concedere i diritti d’uso delle frequenze radio solo in numero limitato, gli Stati membri ne effettuano l’assegnazione in base a criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori. Tali criteri di selezione devono tenere adeguatamente conto del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 8 della direttiva [“quadro”].<br />
(…)».<br />
16      L’art. 17 della direttiva «autorizzazioni», intitolato «Autorizzazioni preesistenti», è formulato nei seguenti termini:<br />
«1.      Al più tardi entro la data di applicazione indicata all’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri allineano alle disposizioni della presente direttiva le autorizzazioni preesistenti alla data in cui essa entra in vigore.<br />
(…)».<br />
17      L’art. 18, n. 1, della direttiva «autorizzazioni» precisa che «[g]li Stati membri adottano e pubblicano entro il 24 luglio 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a [detta] direttiva» ed «applicano tali disposizioni [a partire dal] 25 luglio 2003».</p>
<p> La direttiva «concorrenza»<br />
18      Risulta dal suo art. 1, punti 1 e 3, che la direttiva «concorrenza» si applica alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica, come definiti all’art. 2, lett. a) e c), della direttiva «quadro».<br />
19      L’art. 2 della direttiva «concorrenza», intitolato «Diritti esclusivi e speciali relativi alle reti di comunicazione elettronica e ai servizi di comunicazione elettronica», così dispone:<br />
«1.      Agli Stati membri è fatto divieto di accordare o mantenere in vigore diritti esclusivi o speciali per l’installazione e/o la fornitura di reti di comunicazione elettronica, o per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico.<br />
2.      Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché a ciascuna impresa sia garantito il diritto di prestare servizi di comunicazione elettronica o di installare, ampliare o fornire reti di comunicazione elettronica.<br />
(…)<br />
4.      Gli Stati membri provvedono affinché l’autorizzazione generale concessa ad un’impresa per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica o l’installazione e/o fornitura di reti di comunicazione elettronica, nonché le relative condizioni, si basino su criteri obiettivi, non discriminatori, proporzionati e trasparenti.<br />
(…)».<br />
20      L’art. 4 della direttiva «concorrenza», intitolato «Diritti relativi all’uso di frequenze», precisa:<br />
«Lasciando impregiudicati i criteri e le procedure specifici adottati dagli Stati membri per concedere l’uso di frequenze radio a fornitori di servizi relativi al contenuto delle trasmissioni radiofoniche e televisive al fine di perseguire obiettivi di interesse generale conformemente al diritto comunitario:<br />
1)      gli Stati membri si astengono dal concedere diritti esclusivi o speciali di uso di frequenze radio per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica;<br />
2)      l’attribuzione delle frequenze radio per i servizi di comunicazione elettronica si fonda su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati».<br />
21      Ai sensi dell’art. 9 della direttiva «concorrenza»: <br />
«Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 24 luglio 2003 tutte le informazioni necessarie affinché la Commissione possa confermare che hanno ottemperato alle disposizioni della presente direttiva».<br />
<i> Normativa nazionale<br />
</i> La legge 31 luglio 1997, n. 249<br />
22      La legge 31 luglio 1997, n. 249 (Supplemento ordinario alla GURI n. 177 del 31 luglio 1997; in prosieguo: la «legge n. 249/1997»), entrata in vigore il 1° agosto 1998, ha istituito l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (in prosieguo: l’«Autorità»).<br />
23      L’art. 2, n. 6, della legge n. 249/1997 fissava limiti alle concentrazioni nel settore delle telecomunicazioni, vietando ad uno stesso soggetto di essere titolare di concessioni che gli consentissero di irradiare più del 20% delle reti televisive, in ambito nazionale, trasmesse su frequenze terrestri.<br />
24      L’art. 3 della legge n. 249/1997 prevedeva, al suo n. 1, la possibilità, per i soggetti legittimamente operanti ai sensi della normativa anteriore, di continuare a trasmettere in ambito nazionale e locale fino al rilascio di nuove concessioni ovvero fino alla reiezione delle domande di nuove concessioni e comunque non oltre il 30 aprile 1998.<br />
25      L’art. 3, n. 2, della legge n. 249/1997 prevedeva l’adozione da parte dell’Autorità di un piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva (in prosieguo: il «piano nazionale di assegnazione delle frequenze») entro e non oltre il 31 gennaio 1998 e, sulla base di detto piano, l’assegnazione di nuove concessioni entro e non oltre il 30 aprile 1998.<br />
26      Dalle indicazioni contenute nella decisione di rinvio e confermate dalle osservazioni del governo italiano e della Commissione delle Comunità europee emerge che il piano nazionale di assegnazione delle frequenze è stato adottato il 30 ottobre 1998 con la delibera n. 68/98 dell’Autorità e che quest’ultima ha altresì adottato, con la delibera n. 78/98 del 1° dicembre 1998, il regolamento sulle condizioni e le modalità per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri analogiche.<br />
27      Al suo art. 3, n. 6, la legge n. 249/1997 contemplava un regime transitorio per le reti televisive nazionali esistenti che eccedevano i limiti alla concentrazione imposti all’art. 2, n. 6, di tale legge (in prosieguo: le «reti eccedenti»), grazie al quale tali reti potevano provvisoriamente continuare a trasmettere su frequenze terrestri dopo il 30 aprile 1998, alle stesse condizioni stabilite per i destinatari delle concessioni, purché le trasmissioni fossero effettuate contemporaneamente anche via satellite o via cavo.<br />
28      In applicazione dell’art. 3, n. 7, della legge n. 249/1997, all’Autorità veniva affidata la fissazione del termine entro cui, dato l’aumento effettivo e considerevole degli utenti dei programmi via cavo o via satellite, le reti eccedenti avrebbero dovuto trasmettere i loro programmi soltanto via satellite o via cavo, abbandonando le frequenze terrestri.<br />
29      Dalle indicazioni contenute nella decisione di rinvio e confermate dalle osservazioni del governo italiano e della Commissione emerge che, con la sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 466 (GURI del 27 novembre 2002), questo termine è stato fissato al 31 dicembre 2003.<br />
 La legge 20 marzo 2001, n. 66<br />
30      Dai documenti del fascicolo risulta che, in applicazione del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 (GURI n. 19 del 24 gennaio 2001, pag. 5), convertito in legge e modificato dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 (GURI n. 70 del 24 marzo 2001, pag. 3), i soggetti esercenti legittimamente l’attività della radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri venivano autorizzati a proseguire l’esercizio della radiodiffusione fino all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.<br />
 La legge 24 febbraio 2004, n. 43, e la legge 3 maggio 2004, n. 112<br />
31      L’art. 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 352 (GURI n. 300 del 29 dicembre 2003, pag. 4; in prosieguo: il «decreto legge n. 352/2003»), convertito in legge e modificato dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 (GURI n. 47 del 26 febbraio 2004, pag. 4), autorizzava le reti eccedenti a proseguire le loro trasmissioni sulle frequenze televisive analogiche e digitali fino alla conclusione di un esame sullo sviluppo delle reti televisive digitali.<br />
32      La legge 3 maggio 2004, n. 112 (Supplemento ordinario n. 82 alla GURI n. 104 del 5 maggio 2004, pag. 5; in prosieguo: la «legge n. 112/2004»), precisava le diverse tappe della fase di avvio delle trasmissioni in tecnica digitale sulle frequenze terrestri.<br />
33      L’art. 23 della legge n. 112/2004 dispone:<br />
«1.      Fino all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque titolo attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale in possesso dei requisiti previsti per ottenere l’autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ai sensi (…) del decreto legge (…) n. 5 [del 23 gennaio 2001], convertito, con modificazioni, dalla legge (…) n. 66 [del 20 marzo 2001], possono effettuare, anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi già diffusi in tecnica analogica, le predette sperimentazioni fino alla completa conversione delle reti, nonché richiedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge (…), le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre.<br />
2.      La sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale può essere effettuata sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica alla data di entrata in vigore della presente legge. <br />
3.      Ai fini della realizzazione delle reti digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente l’attività televisiva in ambito nazionale o locale, a condizione che le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in tecnica digitale. <br />
(…)<br />
5.      A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la licenza di operatore di rete televisiva è rilasciata, su domanda, ai soggetti che esercitano legittimamente l’attività di diffusione televisiva, in virtù di titolo concessorio ovvero per il generale assentimento di cui al comma 1, qualora dimostrino di avere raggiunto una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione o del bacino locale. <br />
(…)<br />
9.      Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei programmi radiotelevisivi prosegue con l’esercizio degli impianti legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge. (…)».<br />
<b> Controversia principale e questioni pregiudiziali<br />
</b>34      La controversia di cui alla causa principale attiene al risarcimento del danno che la Centro Europa 7 sostiene di aver sofferto per il fatto che non le sono state assegnate, dai convenuti nella causa principale, le frequenze terrestri in tecnica analogica necessarie per svolgere l’attività di diffusione di programmi radiotelevisivi.<br />
35      Il 28 luglio 1999, in applicazione della legge n. 249/1997, le competenti autorità italiane hanno rilasciato alla Centro Europa 7 una concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale che l’autorizzava a installare ed esercitare una rete televisiva con tecnica analogica. Per l’assegnazione delle frequenze, la concessione rinviava al piano nazionale di assegnazione quale adottato il 30 ottobre 1998. Secondo il giudice del rinvio, detto piano non è stato tuttavia attuato, di modo che, pur disponendo di una concessione, la Centro Europa 7 non è mai stata in grado di trasmettere, non essendole state assegnate le frequenze. <br />
36      La Centro Europa 7 ha proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio un ricorso diretto, segnatamente, a far dichiarare il suo diritto ad ottenere l’assegnazione delle frequenze ed il risarcimento del danno subìto. <br />
37      Detto Tribunale ha respinto tale ricorso con sentenza 16 settembre 2004.<br />
38      Dalla decisione di rinvio emerge che, nell’ambito dell’impugnazione proposta avverso tale sentenza dalla Centro Europa 7 dinanzi al Consiglio di Stato, i convenuti nella causa principale fanno valere, segnatamente, la legge n. 112/2004.<br />
39      Pur precisando, nella detta decisione, di limitare il proprio esame alla domanda di risarcimento danni della Centro Europa 7 e di non intendere pronunciarsi, al momento, sulla domanda di concessione delle frequenze, il Consiglio di Stato osserva che la mancata assegnazione delle frequenze alla Centro Europa 7 è stata determinata da fattori essenzialmente normativi.<br />
40      Esso ricorda che l’art. 3, n. 2, della legge n. 249/1997 consentiva agli «occupanti di fatto» delle frequenze radio, legittimati ad operare in base alla precedente disciplina, di continuare a trasmettere fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero alla reiezione delle domande di nuove concessioni e comunque non oltre il 30 aprile 1998.<br />
41      Esso ricorda altresì che l’art. 3, n. 7, della legge n. 249/1997 consentiva la prosecuzione di tali trasmissioni, rimettendo all’Autorità la fissazione di un termine ultimo, alla sola condizione che le trasmissioni fossero effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo. In mancanza di una data stabilita dall’Autorità, la Corte costituzionale ha fissato al 31 dicembre 2003 il termine entro il quale i programmi irradiati dalle reti eccedenti avrebbero dovuto essere trasmessi solo via satellite o via cavo, liberando così, secondo il giudice del rinvio, le frequenze da assegnare alla Centro Europa 7.<br />
42      Secondo il giudice del rinvio, tale termine non è stato però rispettato in seguito all’intervento del legislatore nazionale, dato che, da una parte, l’art. 1 del decreto legge n. 352/2003, convertito nella legge 24 febbraio 2004, n. 43, ha prorogato l’esercizio delle reti eccedenti fino allo svolgimento di un’indagine dell’Autorità sullo sviluppo delle reti televisive digitali e che, dall’altra, è intervenuta la legge n. 112/2004, in particolare, il suo art. 23, n. 5.<br />
43      La legge n. 112/2004, con il meccanismo di autorizzazione generale, avrebbe prolungato la possibilità per le reti eccedenti di continuare a trasmettere sulle frequenze terrestri fino all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la televisione digitale, di modo che tali reti non sono state obbligate a liberare le frequenze destinate a essere assegnate ai soggetti titolari di concessioni.<br />
44      Tale legge ha quindi avuto l’effetto, secondo il giudice del rinvio, di non liberare le frequenze destinate a essere assegnate ai soggetti titolari di concessioni in tecnica analogica e di impedire ad operatori diversi da quelli che trasmettono di fatto su frequenze terrestri di partecipare alla sperimentazione della televisione digitale.<br />
45      Poiché la Centro Europa 7 ha contestato la compatibilità del decreto legge n. 352/2003 e della legge n. 112/2004 con il diritto comunitario, il Consiglio di Stato si interroga sulla conformità della normativa italiana, a partire dalla legge n. 249/1997, alle disposizioni del Trattato sulla libera prestazione di servizi e sulla concorrenza, agli artt. 8 e 9, n. 1, della direttiva «quadro», agli artt. 5, 7 e 17 della direttiva «autorizzazioni», nonché al principio del pluralismo delle fonti d’informazione sancito dall’art. 10 della CEDU, in quanto principio generale di diritto comunitario.<br />
46      Pertanto, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:<br />
«1)      Se l’art. 10 della [CEDU], come richiamato dall’art. 6 [UE], garantisca il pluralismo informativo esterno nel settore radiotelevisivo, con ciò obbligando gli Stati membri a garantire un pluralismo effettivo ed una concorrenza effettiva, nel settore, basata su un sistema antitrust che, in relazione allo sviluppo tecnologico, garantisca accesso alle reti e pluralità degli operatori, senza possibilità di ritenere legittimi assetti duopolistici del mercato.<br />
2)      Se le disposizioni del Trattato (&#8230;) che garantiscono la libertà di prestazione di servizi e la concorrenza, nell’interpretazione datane dalla Commissione con la comunicazione interpretativa del 29 aprile 2000 sulle concessioni nel diritto comunitario, esigano principi di affidamento delle concessioni capaci di assicurare un trattamento non discriminatorio, paritario, nonché trasparenza, proporzionalità e rispetto dei diritti dei singoli, e se con tali disposizioni e principi del Trattato contrastino le disposizioni del diritto italiano di cui all’art. 3, settimo comma, della legge n. 249/1997, di cui all’art. 1 del decreto legge [n. 352/2003] (&#8230;), in quanto hanno consentito a soggetti esercenti reti radiotelevisive “eccedenti” i limiti antitrust di continuare ininterrottamente ad esercitare la loro attività escludendo operatori come la società appellante che, pur in possesso della relativa concessione, assegnata a seguito di regolare procedura competitiva, non hanno potuto svolgere l’attività concessionata per mancata assegnazione di frequenze (dovuta alla loro insufficienza o scarsità, determinata dalla anzidetta prosecuzione dell’esercizio da parte dei titolari delle c.d. reti eccedenti);<br />
3)      Se, a decorrere dal 25 luglio 2003, l’art. 17 della [direttiva “autorizzazioni”] imponesse l’efficacia diretta di tale direttiva nell’ordinamento interno ed imponesse l’obbligo, allo Stato membro che avesse rilasciato concessioni per l’attività di radiodiffusione televisiva (comprensive del diritto d’installare reti o di fornire servizi di comunicazione elettronica o diritto all’uso di frequenze), di allinearle alla disciplina comunitaria e se tale obbligo dovesse comportare la necessità di effettivamente assegnare le frequenze necessarie per svolgere l’attività.<br />
4)      Se l’art. 9 della [direttiva “quadro”] e l’art. 5 della direttiva “autorizzazioni”, prevedendo procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie (art. 5) svolte in base a criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionali (art. 9), siano in contrasto con un regime di generale assentimento, previsto dal diritto nazionale (art. 23, quinto comma, della legge n. 112/2004), che, consentendo la prosecuzione delle c.d. “reti eccedenti” non selezionate a mezzo gare, finisce per ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa comunitaria (art. 17, secondo comma, della direttiva [&#8230;] “autorizzazioni”), le quali, pur vincitrici di procedure competitive, si vedono preclusa la possibilità di operare.<br />
5)      Se gli artt. 9 della direttiva (…) “quadro”, 5, n. 2, secondo comma, e 7, n. 3, della direttiva (…) “autorizzazioni”e l’art. 4 della [direttiva “concorrenza”] imponessero agli Stati membri di far cessare, quantomeno a decorrere dal 25 luglio 2003 (v. art. 17 direttiva autorizzazioni), una situazione di occupazione di fatto delle frequenze (esercizio d’impianti senza concessioni o autorizzazioni rilasciate a seguito di comparazione degli aspiranti) con riferimento all’attività di radiodiffusione televisiva, quale quella svolta, così non consentendo uno svolgimento di tale attività al di fuori di qualsiasi corretta pianificazione dell’etere ed al di fuori di ogni logica di incremento del pluralismo oltre che in contraddizione con le stesse concessioni assegnate dallo Stato membro all’esito di una procedura pubblica.<br />
6)      Se la deroga prevista dall’art. 5, n. 2, secondo comma, della direttiva (…) “autorizzazioni” e dall’art. 4 della direttiva (…) [“concorrenza”] fosse e sia invocabile dallo Stato membro solo a tutela del pluralismo informativo e per garantire la tutela della diversità culturale o linguistica e non a favore degli esercenti di reti eccedenti i limiti antitrust già previsti dalla normativa nazionale.<br />
7)      Se, per avvalersi della deroga di cui all’art. 5 della direttiva (…) [“autorizzazioni”], lo Stato membro debba indicare quali sono gli obiettivi effettivamente perseguiti con la normativa derogatoria nazionale.<br />
8)      Se tale deroga possa applicarsi al di fuori del caso della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI in Italia) anche a favore di operatori privati non vincitori di procedure competitive ed a danno di imprese che abbiano invece regolarmente visto assentita una concessione a seguito di gara.<br />
9)      Se, ancora, il quadro di regole derivanti dal diritto comunitario dei Trattati e derivato, improntato a garantire una concorrenza effettiva (<i>workable competition</i>) anche nel settore del mercato radiotelevisivo, non avrebbe dovuto imporre al legislatore nazionale di evitare la sovrapposizione della proroga del vecchio regime transitorio analogico collegata all’avvio del c.d. digitale terrestre, poiché solo nel caso del c.d. <i>switch-off</i> delle trasmissioni analogiche (con il conseguente passaggio generalizzato al digitale) sarebbe possibile riallocare frequenze liberate per vari usi, mentre, nel caso del mero avvio del processo di transizione al digitale terrestre, si rischia di ulteriormente aggravare la scarsità delle frequenze disponibili, dovuta alla trasmissione analogica e digitale in parallelo (simulcast).<br />
10)      Se, in ultimo, la tutela del pluralismo delle fonti d’informazione e della concorrenza nel settore radiotelevisivo garantita dal diritto europeo sia assicurata da una disciplina nazionale – come la legge n. 112/2004 – che prevede un nuovo limite del 20% delle risorse, collegato ad un nuovo paniere (il c.d. SIC: art. 2, lett. g); art. 15 della legge n. 112/2004) molto ampio che include anche attività che non hanno impatto sul pluralismo delle fonti d’informazione, mentre il “mercato rilevante” nel diritto antitrust è costruito normalmente differenziando i mercati, nel settore radiotelevisivo, perfino distinguendo fra pay-tv e televisioni non a pagamento che operano via etere (si vedano inter alia le decisioni della Commissione 21 marzo 2000, che dichiara la compatibilità con il mercato comune di una concentrazione (caso COMP/JV. 37 – BSKYB/Kirch Pay TV), basata sul regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese], e [2 aprile 2003, che dichiara la compatibilità di una concentrazione con il mercato comune e con l’accordo sul SEE (caso COMP/M. 2876 – Newscorp/Telepiù), basata sul regolamento n. 4064/89]».<br />
<b> Sulle questioni pregiudiziali<br />
</b>47      Con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di pronunciarsi sull’interpretazione delle disposizioni del Trattato sulla libera prestazione di servizi e sulla concorrenza, della direttiva «quadro», della direttiva «autorizzazioni», della direttiva «concorrenza» nonché dell’art. 10 della CEDU, come richiamato dall’art. 6 UE.</p>
<p><i> Sulla competenza della Corte e sulla ricevibilità delle questioni<br />
</i>48      In via preliminare, occorre constatare che, con talune delle sue questioni, il giudice del rinvio invita la Corte a pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto comunitario di talune disposizioni della normativa italiana pertinente al caso di specie.<br />
49      Orbene, non spetta alla Corte pronunciarsi, nell’ambito di un procedimento pregiudiziale, sulla compatibilità di una normativa nazionale con il diritto comunitario, né interpretare disposizioni legislative o regolamentari nazionali (v. sentenze 9 settembre 2003, causa C 151/02, Jaeger, Racc. pag. I 8389, punto 43, e 23 marzo 2006, causa C 237/04, Enirisorse, Racc. pag. I 2843, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).<br />
50      Tuttavia, la Corte ha reiteratamente dichiarato di essere competente a fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto comunitario che gli consentano di pronunciarsi su tale compatibilità per la definizione della causa per la quale è adito (v., in particolare, sentenze 15 dicembre 1993, causa C 292/92, Hünermund e a., Racc. pag. I 6787, punto 8, e Enirisorse, citata, punto 24).<br />
51      Pertanto, la Corte è tenuta, nel presente procedimento, a limitare il suo esame alle disposizioni del diritto comunitario, fornendone un’interpretazione utile al giudice del rinvio, al quale spetta la valutazione della compatibilità delle disposizioni legislative nazionali con il diritto comunitario, per definire la controversia di cui è investito.<br />
52      Si deve, in secondo luogo, rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (sentenze 15 dicembre 1995, causa C 415/93, Bosman, Racc. pag. I 4921, punto 59, e 15 giugno 2006, causa C 466/04, Acereda Herrera, Racc. pag. I 5341, punto 47).<br />
53      La Corte non può però statuire su una questione sollevata da un giudice nazionale qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione di una norma comunitaria chiesta dal giudice nazionale non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della causa a qua, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure ancora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenze Bosman, citata, punto 61; Acereda Herrera, citata, punto 48, e 5 dicembre 2006, cause riunite C 94/04 e C 202/04, Cipolla e a., Racc. pag. I 11421, punto 25).<br />
54      A tale riguardo, la decisione di rinvio deve indicare i motivi precisi che hanno indotto il giudice nazionale ad interrogarsi sull’interpretazione del diritto comunitario e a ritenere necessaria la formulazione di questioni pregiudiziali alla Corte. In tale contesto, è indispensabile che il giudice nazionale fornisca un minimo di spiegazioni sui motivi della scelta delle disposizioni comunitarie di cui chiede l’interpretazione e sul nesso che individua tra quelle disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia principale (ordinanza 7 aprile 1995, causa C 167/94, Grau Gomis e a., Racc. pag. I 1023, punto 9; sentenze 6 dicembre 2005, cause riunite C 453/03, C 11/04, C 12/04 e C 194/04, ABNA e a., Racc. pag. I 10423, punto 46; 6 marzo 2007, cause riunite C 338/04, C 359/04 e C 360/04, Placanica e a., Racc. pag. I 1891, punto 34, nonché 19 aprile 2007, causa C 295/05, Asemfo, Racc. pag. I 2999, punto 33).<br />
55      Orbene, è giocoforza constatare che, per quanto riguarda la sua decima questione, il giudice del rinvio non fornisce alcuna indicazione quanto alle disposizioni di diritto comunitario di cui chiede l’interpretazione né alcuna spiegazione sul nesso a suo avviso esistente tra tali disposizioni e la causa principale o l’oggetto della controversia.<br />
56      Di conseguenza, la decima questione è irricevibile.<br />
57      Si deve, in terzo luogo, ricordare che l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca l’ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (v. sentenze 26 gennaio 1993, cause riunite da C 320/90 a C 322/90, Telemarsicabruzzo e a., Racc. pag. I 393, punto 6; 14 luglio 1998, causa C 341/95, Bettati, Racc. pag. I 4355, punto 67; 21 settembre 1999, causa C 67/96, Albany International, Racc. pag. I 5751, punto 39, nonché Cipolla e a., citata, punto 25).<br />
58      Tali esigenze valgono in modo del tutto particolare nel settore della concorrenza, caratterizzato da situazioni di fatto e di diritto complesse (citate sentenze Telemarsicabruzzo e a., punto 7; Bettati, punto 68, e Albany International, punto 39).<br />
59      Orbene, nel presente procedimento, come rileva l’avvocato generale al paragrafo 27 delle conclusioni, sembra che, chiedendo un’interpretazione delle disposizioni del Trattato sulla concorrenza, nella sua seconda questione il giudice del rinvio si riferisca essenzialmente all’art. 86, n. 1, CE, in combinato disposto con l’art. 82 CE.<br />
60      In conformità alla giurisprudenza della Corte, uno Stato membro contravviene ai divieti posti da queste due disposizioni quando l’impresa di cui trattasi è indotta, con il mero esercizio dei diritti speciali o esclusivi che le sono attribuiti, a sfruttare abusivamente la sua posizione dominante, o quando questi diritti sono atti a produrre una situazione in cui l’impresa è indotta a commettere abusi del genere (sentenze 12 settembre 2000, cause riunite da C 180/98 a C 184/98, Pavlov e a., Racc. pag. I 6451, punto 127; 25 ottobre 2001, causa C 475/99, Ambulanz Glöckner, Racc. pag. I 8089, punto 39, e 30 marzo 2006, causa C 451/03, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, Racc. pag. I 2941, punto 23).<br />
61      Tuttavia, la decisione di rinvio non contiene alcuna indicazione relativa, segnatamente, alla definizione di mercato rilevante, al calcolo delle quote di mercato detenute dalle diverse imprese ivi operanti e al presunto abuso di posizione dominante.<br />
62      Occorre quindi considerare che, per la parte in cui attiene alle disposizioni del Trattato sulla concorrenza, la seconda questione è irricevibile (v., in tal senso, sentenza 17 febbraio 2005, causa C 134/03, Viacom Outdoor, Racc. pag. I 1167, punti 25-29).<br />
63      Per gli stessi motivi, occorre considerare che la nona questione è irricevibile.<br />
64      In quarto luogo, si deve verificare la competenza della Corte nel presente procedimento a pronunciarsi sull’art. 49 CE, dato che è pacifico che tutti gli elementi della controversia principale sono circoscritti al territorio di un solo Stato membro.<br />
65      In effetti, in linea generale, una normativa nazionale quale quella di cui alla causa principale, che si applica indistintamente ai cittadini italiani e ai cittadini degli altri Stati membri, deve risultare conforme alle disposizioni relative alla libera prestazione dei servizi istituite dal Trattato solo in quanto si applichi a situazioni che hanno un collegamento con gli scambi intracomunitari (sentenze 15 dicembre 1982, causa 286/81, Oosthoek’s Uitgeversmaatschappij, Racc. pag. 4575, punto 9, e 11 settembre 2003, causa C 6/01, Anomar e a., Racc. pag. I 8621, punto 39).<br />
66      Ebbene, non si può escludere che, nella causa principale, imprese stabilite in Stati membri diversi dalla Repubblica italiana siano state o siano interessate a fornire i servizi di cui si tratta (v., in tal senso, sentenze 25 aprile 1996, causa C 87/94, Commissione/Belgio, Racc. pag. I 2043, punto 33, e 13 ottobre 2005, causa C 458/03, Parking Brixen, Racc. pag. I 8585, punto 55).<br />
67      La constatazione di un collegamento con gli scambi intracomunitari sarà presunta qualora il mercato di cui trattasi presenti un interesse transfrontaliero certo (sentenza 13 novembre 2007, causa C 507/03, Commissione/Irlanda, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 29), quale dev’essere verificato dal giudice del rinvio.<br />
68      In ogni caso, occorre rispondere alla seconda questione sottoposta alla Corte nel presente procedimento nella parte in cui essa riguarda l’art. 49 CE.<br />
69      Infatti, una risposta siffatta potrebbe essere utile al giudice del rinvio nell’ipotesi in cui il proprio diritto nazionale imponesse di riconoscere ad un cittadino italiano gli stessi diritti di cui godrebbe in base al diritto comunitario, nella medesima situazione, un cittadino di un altro Stato membro (sentenze 5 dicembre 2000, causa C 448/98, Guimont, Racc. pag. I 10663, punto 23; 5 marzo 2002, cause riunite C 515/99, da C 519/99 a C 524/99 e da C 526/99 a C 540/99, Reisch e a., Racc. pag. I 2157, punto 26; Anomar e a., cit., punto 41; Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, cit., punto 29, nonché Cipolla e a., cit., punto 30).<br />
70      Di conseguenza, la Corte è competente a pronunciarsi sull’interpretazione dell’art. 49 CE.<br />
71      Pertanto, la seconda questione è ricevibile per la parte in cui riguarda l’art. 49 CE.<br />
<i> Sulla seconda, sulla quarta e sulla quinta questione<br />
</i>72      La seconda, la quarta e la quinta questione sono tutte dirette a sapere, in sostanza, se le disposizioni dell’art. 49 CE o del NQNC ostino, in materia di trasmissione televisiva, ad una normativa nazionale la cui applicazione conduca a che un operatore titolare di una concessione si trovi, in mancanza di assegnazione delle frequenze di trasmissione, nell’impossibilità di trasmettere.<br />
73      È vero che, nell’ambito della seconda questione, la Corte può pronunciarsi sotto il profilo dell’art. 49 CE solo nei limiti in cui tale questione concerne la normativa italiana, cioè l’art. 3, n. 7, della legge n. 249/1997, precedente alla data di applicazione del NQNC, come risulta dagli artt. 28, n. 1, della direttiva «quadro», 18, n. 1, della direttiva «autorizzazioni» e 9 della direttiva «concorrenza».<br />
74      Allo stesso modo, la quarta e la quinta questione riguardano solo il NQNC, dato che attengono alla normativa nazionale successiva alla data di applicazione di quest’ultimo, cioè le disposizioni della legge n. 112/2004.<br />
75      Tuttavia, da un lato, la seconda questione riguarda anche la normativa italiana successiva all’applicabilità del NQNC, cioè l’art. 1 del decreto legge n. 352/2003.<br />
76      Dall’altro lato, come rileva la Commissione nelle osservazioni presentate alla Corte, il NQNC ha attuato le disposizioni del Trattato, in particolare quelle sulla libera prestazione di servizi, nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica come definiti agli artt. 2, lett. a) e c), della direttiva «quadro», 2, n. 1, della direttiva «autorizzazioni» e 1, punti 1 e 3, della direttiva «concorrenza».<br />
77      Occorre quindi trattare congiuntamente la seconda, la quarta e la quinta questione, dovendosi precisare che gli elementi di soluzione forniti sul NQNC rilevano solo a decorrere dal momento della sua applicabilità, quale indicato agli artt. 28, n. 1, della direttiva «quadro», 18, n. 1, della direttiva «autorizzazioni» e 9 della direttiva «concorrenza».<br />
78      Per fornire una soluzione utile al giudice del rinvio in merito a tali questioni, si deve ricordare che il Trattato non impone l’abolizione assoluta dei monopoli nazionali che presentano carattere commerciale, ma dispone il loro riordino in modo da escludere qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all’approvvigionamento e allo smercio (sentenza 23 ottobre 1997, causa C 189/95, Franzén, Racc. pag. I 5909, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).<br />
79      Tuttavia, l’art. 49 CE osta all’applicazione di qualsiasi normativa nazionale che abbia l’effetto di rendere la prestazione di servizi tra Stati membri più difficile della prestazione di servizi puramente interna ad uno Stato membro (sentenza 8 settembre 2005, cause riunite C 544/03 e C 545/03, Mobistar e Belgacom Mobile, Racc. pag. I 7723, punto 30).<br />
80      Nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica tali principi sono stati attuati dal NQNC.<br />
81      L’art. 8 della direttiva «quadro» prescrive, infatti, agli Stati membri l’obbligo di assicurarsi che le autorità nazionali di regolamentazione adottino tutte le ragionevoli misure intese a promuovere la concorrenza nella fornitura dei servizi di comunicazione elettronica, garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche e rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura dei detti servizi a livello europeo.<br />
82      Parimenti, l’art. 2, n. 2, della direttiva «concorrenza» obbliga gli Stati membri ad adottare i provvedimenti necessari affinché a ciascuna impresa sia garantito il diritto di prestare servizi di comunicazione elettronica o di installare, ampliare o fornire reti di comunicazione elettronica.<br />
83      L’art. 3, n. 1, della direttiva «autorizzazioni» obbliga peraltro gli Stati membri a garantire la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica e vieta loro di impedire alle imprese di fornire tali reti o tali servizi, salvo quando ciò si renda necessario per i motivi di cui all’art. 46, n. 1, CE.<br />
84      A tal fine, l’art. 3, n. 2, della direttiva «autorizzazioni» precisa che la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica può essere assoggettata soltanto ad un’autorizzazione generale.<br />
85      Su tale punto va precisato che, nel settore delle trasmissioni televisive, la libera prestazione di servizi, come sancita all’art. 49 CE e attuata in tale settore dal NQNC, esige non solo la concessione di autorizzazioni alla trasmissione, ma altresì l’assegnazione di frequenze di trasmissione.<br />
86      Infatti, in mancanza di frequenze di trasmissione, un operatore non può esercitare in modo effettivo i diritti conferitigli dal diritto comunitario circa l’accesso al mercato della trasmissione televisiva.<br />
87      A tal fine, l’art. 9, n. 1, della direttiva «quadro» prevede che «[g]li Stati membri provved[a]no alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio».<br />
88      Allo stesso modo, l’art. 5, n. 1, della direttiva «autorizzazioni» precisa che, ogni qualvolta sia possibile e soprattutto qualora il rischio di interferenze dannose sia trascurabile, gli Stati membri si astengono dal subordinare l’uso delle frequenze radio alla concessione di diritti d’uso individuali, includendo invece le condizioni d’uso di tali frequenze nell’autorizzazione generale.<br />
89      Peraltro, l’art. 4, punto 1, della direttiva «concorrenza» vieta agli Stati membri di concedere diritti esclusivi o speciali di uso di frequenze radio per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica.<br />
90      Nel presente procedimento, il giudice del rinvio interroga la Corte sui criteri attuati per la concessione delle frequenze radio al fine di operare sul mercato delle trasmissioni televisive in tecnica analogica.<br />
91      Da un lato, il giudice del rinvio non interroga la Corte sui criteri attuati, in applicazione della legge n. 249/1997, per la concessione dei diritti ad operare sul mercato delle trasmissioni televisive in tecnica analogica. Tali criteri non sono neanche contestati dalla Centro Europa 7, né dinanzi al giudice del rinvio né nelle osservazioni presentate alla Corte, dato che proprio in applicazione di detti criteri essa ha ricevuto una concessione.<br />
92      La Corte non è quindi tenuta a pronunciarsi su tali criteri.<br />
93      Il giudice del rinvio nutre dubbi circa la compatibilità con il diritto comunitario della legge n. 249/1997 solo per la parte in cui il suo art. 3, n. 7, ha istituito un regime transitorio in favore delle reti esistenti, che ha avuto l’effetto di impedire agli operatori sprovvisti di frequenze radio, come la Centro Europa 7, l’accesso al mercato di cui trattasi.<br />
94      Dall’altro lato, il giudice del rinvio interroga la Corte sui criteri attuati, in applicazione della legge n. 112/2004, per la concessione dei diritti ad operare sul mercato delle trasmissioni televisive in tecnica digitale e in tecnica analogica solo nei limiti in cui tali criteri hanno consolidato il regime transitorio istituito a favore delle reti esistenti dall’art. 1 del decreto legge n. 352/2003, il quale ha avuto l’effetto di ostacolare l’assegnazione ad operatori pur provvisti di concessioni assegnate in applicazione della legge n. 249/1997 di frequenze radio per operare sul mercato delle trasmissioni televisive in tecnica analogica.<br />
95      A tal riguardo, occorre rilevare che l’applicazione in successione dei regimi transitori istituiti dagli artt. 3, n. 7, della legge n. 249/1997 e 1 del decreto legge n. 352/2003 a favore delle reti esistenti ha avuto l’effetto di impedire agli operatori sprovvisti di frequenze di trasmissione l’accesso al mercato di cui trattasi.<br />
96      Si deve altresì considerare che, prevedendo un’autorizzazione generale ad operare sul mercato dei servizi radiotelevisivi a favore delle sole reti esistenti, l’art. 23, n. 5, della legge n. 112/2004 ha consolidato l’effetto restrittivo constatato al punto precedente.<br />
97      Infatti, da un lato, limitando di fatto il numero di operatori che possono trasmettere sul mercato di cui trattasi, tali misure sono e/o sono state idonee ad ostacolare la prestazione di servizi nel settore delle trasmissioni radiotelevisive.<br />
98      Dall’altro lato, tali misure hanno e/o hanno avuto l’effetto di immobilizzare le strutture del mercato nazionale e di proteggere la posizione degli operatori nazionali già attivi sul detto mercato.<br />
99      Di conseguenza, l’art. 49 CE e, a decorrere dal momento della loro applicabilità, gli artt. 9, n. 1, della direttiva «quadro», 5, n. 1, della direttiva «autorizzazioni» e 4, punto 1, della direttiva «concorrenza» ostano a tali misure, a meno che esse siano giustificate.<br />
100    A tal riguardo, occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza della Corte, un sistema di concessioni che limita il numero degli operatori nel territorio nazionale può essere giustificato da obiettivi di interesse generale (v., in tal senso, sentenza Placanica e a., citata, punto 53), purché le restrizioni che ne derivano siano appropriate e non vadano oltre quanto necessario per il raggiungimento di detti obiettivi.<br />
101    Così, il NQNC consente espressamente agli Stati membri, ai sensi dell’art. 1, n. 3, della direttiva «quadro», di adottare o mantenere in vigore, nel rispetto del diritto comunitario, disposizioni che perseguono obiettivi di interesse generale relativi, in particolare, alla politica audiovisiva.<br />
102    Parimenti, l’art. 5, n. 2, primo comma, della direttiva «autorizzazioni» consente agli Stati membri di procedere all’attribuzione di diritti di uso delle frequenze su base individuale al fine di rispettare l’obiettivo di un uso efficiente delle stesse, come rammentato dalla direttiva «quadro».<br />
103    Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 34 e 37 delle conclusioni, per essere giustificato, un regime del genere, che in linea di principio contravviene all’art. 49 CE e al NQNC, non deve solo obbedire a obiettivi di interesse generale, ma deve anche essere organizzato sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati (v., in tal senso, sentenza Placanica e a., citata, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).<br />
104    Così, l’art. 9, n. 1, della direttiva «quadro» dispone che gli Stati membri provvedono a che l’allocazione e l’assegnazione delle frequenze radio da parte delle autorità nazionali di regolamentazione siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.<br />
105    Inoltre, qualora sia necessario concedere diritti individuali d’uso delle frequenze radio, tali diritti devono essere attribuiti, ai sensi dell’art. 5, n. 2, secondo comma, della direttiva «autorizzazioni», «mediante procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie».<br />
106    Analogamente, ai sensi dell’art. 7, n. 3, della direttiva «autorizzazioni», «[q]ualora sia necessario concedere i diritti d’uso delle frequenze radio solo in numero limitato, gli Stati membri ne effettuano l’assegnazione in base a criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori». <br />
107    Tale esigenza è confermata dall’art. 4, punto 2, della direttiva «concorrenza», ai termini del quale «l’attribuzione delle frequenze radio per i servizi di comunicazione elettronica si fonda su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati».<br />
108    Orbene, nella causa principale, emerge dagli elementi forniti dal giudice del rinvio che, in applicazione della legge n. 249/1997, l’attribuzione delle frequenze ad un numero limitato di operatori non è stata effettuata in base a criteri siffatti.<br />
109    Infatti, da un lato, le dette frequenze sono state assegnate di fatto alle reti esistenti in applicazione del regime transitorio istituito all’art. 3, n. 7, della legge n. 249/1997, sebbene a talune di tali reti non fosse stata rilasciata la concessione ai sensi di tale legge.<br />
110    Dall’altro lato, ad operatori come la Centro Europa 7 non sono state attribuite frequenze, sebbene fossero state rilasciate loro concessioni ai sensi della detta legge.<br />
111    Di conseguenza, indipendentemente dagli obiettivi perseguiti dalla legge n. 249/1997 con il regime di assegnazione delle frequenze ad un numero limitato di operatori, si deve considerare che l’art. 49 CE ostava ad un regime siffatto.<br />
112    La medesima valutazione si impone per quanto riguarda il regime di assegnazione delle frequenze ad un numero limitato di operatori in applicazione della legge n. 112/2004: tale regime non è stato attuato sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, in violazione dell’art. 49 CE e, a decorrere dal momento della loro applicabilità, dell’art. 9, n. 1, della direttiva «quadro», degli artt. 5, n. 2, secondo comma, e 7, n. 3, della direttiva «autorizzazioni», nonché dell’art. 4, punto 2, della direttiva «concorrenza».<br />
113    Infatti, in applicazione della legge n. 112/2004, le frequenze sono state assegnate alle reti esistenti e queste ultime sono state autorizzate a trasmettere in applicazione del regime transitorio regolato all’art. 1 del decreto legge n. 352/2003, che si è limitato a prolungare il regime transitorio istituito dalla legge n. 249/1997.<br />
114    In ogni caso, le restrizioni constatate supra non possono essere giustificate dalla necessità di garantire una rapida evoluzione verso la trasmissione televisiva in tecnica digitale.<br />
115    Infatti, anche qualora un obiettivo siffatto possa rappresentare un obiettivo di interesse generale tale da giustificare restrizioni del genere, è giocoforza constatare, come giustamente rilevato dalla Commissione nelle osservazioni presentate alla Corte, che la normativa italiana, in particolare la legge n. 112/2004, non si limita ad attribuire agli operatori esistenti un diritto prioritario ad ottenere le frequenze, ma riserva loro tale diritto in esclusiva, senza limiti di tempo alla situazione di privilegio così creata e senza prevedere un obbligo di restituzione delle frequenze eccedenti dopo la transizione alla trasmissione televisiva in tecnica digitale.<br />
116    Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la seconda, la quarta e la quinta questione, esaminate congiuntamente, dichiarando che l’art. 49 CE e, a decorrere dal momento della loro applicabilità, l’art. 9, n. 1, della direttiva «quadro», gli artt. 5, nn. 1 e 2, secondo comma, e 7, n. 3, della direttiva «autorizzazioni», nonché l’art. 4 della direttiva «concorrenza» devono essere interpretati nel senso che essi ostano, in materia di trasmissione televisiva, ad una normativa nazionale la cui applicazione conduca a che un operatore titolare di una concessione si trovi nell’impossibilità di trasmettere in mancanza di frequenze di trasmissione assegnate sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.</p>
<p><i> Sulla prima e sulla terza questione<br />
</i>117    Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di accertare se le disposizioni dell’art. 10 della CEDU, come richiamato dall’art. 6 UE, ostino, in materia di trasmissione televisiva, ad una normativa nazionale la cui applicazione conduca a che un operatore titolare di una concessione, come la Centro Europa 7, si trovi, in mancanza di assegnazione di frequenze di trasmissione, nell’impossibilità di trasmettere.<br />
118    Con la sua terza questione, il giudice del rinvio interroga la Corte sull’obbligo, derivante dall’eventuale effetto diretto dell’art. 17 della direttiva «autorizzazioni» a decorrere dal momento della sua applicabilità, per lo Stato membro che abbia rilasciato concessioni per l’attività di trasmissioni televisive, di allinearle alla disciplina comunitaria e, di conseguenza, di assegnare alla Centro Europa 7 le frequenze di emissione necessarie all’esercizio di tale attività.<br />
119    Con tali questioni il giudice del rinvio intende quindi verificare l’esistenza di violazioni del diritto comunitario al fine di pronunciarsi su una domanda di risarcimento dei danni che ne sono derivati.<br />
120    Orbene, dalla soluzione fornita alla seconda, alla quarta e alla quinta questione emerge che l’art. 49 CE e, a decorrere dal momento della loro applicabilità, l’art. 9, n. 1, della direttiva «quadro», gli artt. 5, nn. 1 e 2, secondo comma, e 7, n. 3, della direttiva «autorizzazioni», nonché l’art. 4 della direttiva «concorrenza» devono essere interpretati nel senso che essi ostano, in materia di trasmissione televisiva, ad una normativa nazionale la cui applicazione conduca a che un operatore titolare di una concessione si trovi nell’impossibilità di trasmettere in mancanza di frequenze di trasmissione assegnate sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.<br />
121    Ne consegue che tale soluzione già consente al giudice del rinvio di pronunciarsi sulla domanda proposta dalla Centro Europa 7 di risarcimento dei danni da essa sofferti.<br />
122    Pertanto, alla luce della soluzione fornita dalla Corte alla seconda, alla quarta e alla quinta questione, non occorre pronunciarsi sulla prima e sulla terza.</p>
<p><i> Sulla sesta, sulla settima e sull’ottava questione<br />
</i>123    Con la sesta, la settima e l’ottava questione, il giudice del rinvio interroga la Corte, in sostanza, sulle condizioni di attuazione, da parte degli Stati membri, della deroga prevista agli artt. 5, n. 2, secondo comma, della direttiva «autorizzazioni» e 4 della direttiva «concorrenza».<br />
124    Orbene, dalla soluzione fornita alla quarta e alla quinta questione emerge che, a decorrere dal momento della loro applicabilità, gli artt. 5, n. 2, secondo comma, della direttiva «autorizzazioni» e 4 della direttiva «concorrenza» devono essere interpretati nel senso che essi ostano, in materia di trasmissione televisiva, ad una normativa nazionale la cui applicazione conduca a che un operatore titolare di una concessione si trovi nell’impossibilità di trasmettere in mancanza di frequenze di trasmissione assegnate sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.<br />
125    Risulta, quindi, da tale soluzione che il rispetto di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati costituisce una condizione necessaria all’attuazione della deroga prevista agli artt. 5, n. 2, secondo comma, della direttiva «autorizzazioni» e 4 della direttiva «concorrenza».<br />
126    Di conseguenza, non occorre pronunciarsi su altre eventuali condizioni di attuazione di detta deroga, come quelle menzionate nella sesta, nella settima e nell’ottava questione.<br />
127    Ne consegue che, considerata la soluzione fornita dalla Corte alla quarta e alla quinta questione, esaminate congiuntamente alla seconda, non occorre pronunciarsi sulla sesta, sulla settima e sull’ottava questione.</p>
<p><b> Sulle spese<br />
</b>128    Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:<br />
<b>L’art. 49 CE e, a decorrere dal momento della loro applicabilità, l’art. 9, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro»), gli artt. 5, nn. 1 e 2, secondo comma, e 7, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni»), nonché l’art. 4 della direttiva della Commissione 16 settembre 2002, 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, devono essere interpretati nel senso che essi ostano, in materia di trasmissione televisiva, ad una normativa nazionale la cui applicazione conduca a che un operatore titolare di una concessione si trovi nell’impossibilità di trasmettere in mancanza di frequenze di trasmissione assegnate sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iv-sentenza-31-1-2008-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2008 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2008 n.16</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-31-1-2008-n-16/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-31-1-2008-n-16/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-31-1-2008-n-16/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2008 n.16</a></p>
<p>Presidente Bile, Redattore Silvestri lè ammissibile il quesito referendario sulla legge elettorale relativo all&#8217;abrogazione di tutte le proposizioni normative, e di tutte le frasi o parole collegate, che prevedono la possibilità per le liste concorrenti alle elezioni politiche del Senato della Repubblica di collegarsi tra loro e di essere, di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-31-1-2008-n-16/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2008 n.16</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-31-1-2008-n-16/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2008 n.16</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Bile, Redattore Silvestri</span></p>
<hr />
<p>lè ammissibile il quesito referendario sulla legge elettorale relativo all&#8217;abrogazione di tutte le proposizioni normative, e di tutte le frasi o parole collegate, che prevedono la possibilità per le liste concorrenti alle elezioni politiche del Senato della Repubblica di collegarsi tra loro e di essere, di conseguenza, attributarie del &laquo;premio di coalizione regionale&raquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Legge elettorale – Referendum abrogativo &#8211; degli artt. 1, comma 2, 9, comma 3, 11, commi 1 e 3, 16, comma 1, 17, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, 17-bis e 19, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 &#8211; Elezione del Senato della Repubblica – Abrogazione della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste &#8211; Richiesta dell’Ufficio centrale del referendum presso la Corte di cassazione – Ammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È ammissibile la richiesta di referendum popolare per l&#8217;abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, degli artt. 1, comma 2, 9, comma 3, 11, commi 1 e 3, 16, comma 1, 17, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, 17-bis e 19, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l&#8217;elezione del Senato della Repubblica), richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 28 novembre 2007 dall&#8217;Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta  dai  signori:  </p>
<p><b>Presidente</b>:  Franco  BILE; <br />
<b>Giudici</b>: Giovanni Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  <br />
Ugo  DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO, <br />
Alfonso  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, <br />
Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO, <br />
Paolo Maria NAPOLITANO;</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</b>
</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell&#8217;articolo 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di <i>referendum</i> popolare per l&#8217;abrogazione del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l&#8217;elezione del Senato della Repubblica), nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:<br />
    «art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: “di coalizione”;<br />
    art. 9, comma 3, limitatamente alle parole: “Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell&#8217;articolo 14-<i>bis</i>, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell&#8217;articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.”;<br />
    art. 11, comma 1, lettera <i>a</i>), limitatamente alle parole: “alle coalizioni e”;<br />
    art. 11, comma 1, lettera <i>a</i>), limitatamente alle parole: “non collegate”;<br />
    art. 11, comma 1, lettera <i>a</i>), limitatamente alle parole: “, nonché, per ciascuna coalizione, l&#8217;ordine dei contrassegni delle liste della coalizione”;<br />
    art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: “delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione”;<br />
    art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: “di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all&#8217;altro, su un&#8217;unica riga”;<br />
    art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: “delle coalizioni e”;<br />
    art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: “non collegate”;<br />
    art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: “di ciascuna coalizione”;<br />
    art. 16, comma 1, lettera <i>a</i>), limitatamente alle parole: “. Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono”;<br />
    art. 16, comma 1, lettera <i>b</i>), numero 1): “1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;”;<br />
    art. 16, comma 1, lettera <i>b</i>), numero 2), limitatamente alle parole: “non collegate”;<br />
    art. 16, comma 1, lettera <i>b</i>), numero 2), limitatamente alle parole: “nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l&#8217;8 per cento dei voti validi espressi”;<br />
    art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: “le coalizioni di liste e”;<br />
    art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”;<br />
    art. 17, comma 1, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”;<br />
    art. 17, comma 2, limitatamente alle parole: “la coalizione di liste o”;<br />
    art. 17, comma 3: “Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo, l&#8217;ufficio elettorale regionale individua, nell&#8217;àmbito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all&#8217;articolo 16, comma 1, lettera <i>b</i>), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi del comma 1, ottenendo così il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell&#8217;effettuare tale divisione non tiene conto dell&#8217;eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest&#8217;ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui all&#8217;articolo 16, comma 1, lettera <i>b</i>), numero 2), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del comma 1.”;<br />
    art. 17, comma 4, limitatamente alle parole: “alla coalizione di liste o”;<br />
    art. 17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizioni di liste o”;<br />
    art. 17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”;<br />
    art. 17, comma 5, limitatamente alle parole: “alle coalizioni di liste e”;<br />
    art. 17, comma 6: “Per ciascuna coalizione l&#8217;ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto ai sensi dell&#8217;articolo 16, comma 1, lettera <i>b</i>), numero 1), per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell&#8217;effettuare tale divisione non tiene conto dell&#8217;eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per quest&#8217;ultimo quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista per la quale queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.”;<br />
    art. 17, comma 8: “Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l&#8217;ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.”;<br />
    art. 17-<i>bis</i>, limitatamente alle parole: “e 6”;<br />
    art. 19, comma 2: “Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, questo è attribuito, nell&#8217;àmbito della stessa circoscrizione, ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 8.”», giudizio iscritto al n. 147 del registro <i>referendum</i>.<br />
<i>    Vista</i> l&#8217;ordinanza del 28 novembre 2007 – integrata da quella del 13 dicembre 2007 – con la quale l&#8217;Ufficio centrale per il <i>referendum</i> presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;<br />
<i>    udito</i> nella camera di consiglio del 16 gennaio 2008 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;<br />
<i>    uditi</i> gli avvocati Graziella Colaiacomo per il Partito dei Comunisti Italiani, Felice Carlo Besostri per il Senatore Tommaso Barbato, in proprio e nella qualità di capogruppo del partito/gruppo politico organizzato denominato “Popolari U.D.EUR”, per l&#8217;On. Dott. Mauro Fabris, in proprio e nella qualità di capogruppo del partito/gruppo politico organizzato denominato “Popolari U.D.EUR”, e per i gruppi politici organizzati “Uniti a sinistra”, “Ars Associazione Rinnovamento della Sinistra”, “Associazione RossoVerde-Sinistra Europea” e “Gruppo del Cantiere”, Felice Carlo Besostri e Vittorio Angiolini per il partito/gruppo politico organizzato denominato “per la sinistra” e per l&#8217;On. Avv. Felice Carlo Besostri, Felice Carlo Besostri e Costantino Murgia per i Socialisti Democratici Italiani (SDI) e per il Comitato promotore nazionale per il costituendo Partito Socialista, Massimo Luciani per il gruppo parlamentare del Senato della Repubblica “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo” e per l&#8217;associazione denominata “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo”, Federico Sorrentino, Beniamino Caravita di Toritto e Nicolò Zanon per i presentatori Giovanni Guzzetta, Mariotto Giovanni Battista Segni e Natale Maria Alfonso D&#8217;Amico.<br />
<b><br />
<i></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto<br />
</i></p>
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<i></p>
<p align=justify>
</i></b>    1. &#8722; L&#8217;Ufficio centrale per il <i>referendum</i>, costituito presso la Corte di cassazione ai sensi dell&#8217;art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, con ordinanza del 28 novembre 2007 ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di <i>referendum</i> popolare (pubblicata nella <i>Gazzetta ufficiale</i> del 26 ottobre 2006, serie generale, n. 250), promossa da sessantuno cittadini italiani, avente ad oggetto alcune disposizioni del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l&#8217;elezione del Senato della Repubblica), nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive.<br />
    2. &#8722; L&#8217;Ufficio centrale ha attribuito al quesito il numero 2 ed il seguente titolo: «Elezione del Senato della Repubblica – Abrogazione della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste».<br />
    3. &#8722; Il Presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione dell&#8217;ordinanza dell&#8217;Ufficio centrale per il <i>referendum</i>, ha fissato, per la conseguente deliberazione, la camera di consiglio del 16 gennaio 2008, disponendo che ne fosse dato avviso ai presentatori della richiesta di <i>referendum</i> e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell&#8217;art. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970.<br />
    4. – Con ordinanza del 13 dicembre 2007, il Presidente dell&#8217;Ufficio centrale per il <i>referendum</i> ha disposto la correzione di tre errori materiali contenuti nell&#8217;ordinanza del 28 novembre 2007, per cui il testo del quesito referendario risulta essere il seguente:<br />
    «Volete voi che sia abrogato il Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato “Testo unico delle leggi recanti norme per l&#8217;elezione del Senato della Repubblica”, limitatamente alle seguenti parti:<br />
    art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: “di coalizione”;<br />
    art. 9, comma 3, limitatamente alle parole: “Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell&#8217;articolo 14-<i>bis</i>, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell&#8217;articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.”;<br />
    art. 11, comma 1, lettera <i>a</i>), limitatamente alle parole: “alle coalizioni e”;<br />
    art. 11, comma 1, lettera <i>a</i>), limitatamente alle parole: “non collegate”;<br />
    art. 11, comma 1, lettera <i>a</i>), limitatamente alle parole: “, nonché, per ciascuna coalizione, l&#8217;ordine dei contrassegni delle liste della coalizione”;<br />
    art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: “delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione”;<br />
    art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: “di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all&#8217;altro, su un&#8217;unica riga”;<br />
    art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: “delle coalizioni e”;<br />
    art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: “non collegate”;<br />
    art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: “di ciascuna coalizione”;<br />
    art. 16, comma 1, lettera <i>a</i>), limitatamente alle parole: “. Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono”;<br />
    art. 16, comma 1, lettera <i>b</i>), numero 1): “1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;”;<br />
    art. 16, comma 1, lettera <i>b</i>), numero 2), limitatamente alle parole: “non collegate”;<br />
    art. 16, comma 1, lettera <i>b</i>), numero 2), limitatamente alle parole: “nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l&#8217;8 per cento dei voti validi espressi”;<br />
    art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: “le coalizioni di liste e”;<br />
    art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”;<br />
    art. 17, comma 1, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”;<br />
    art. 17, comma 2, limitatamente alle parole: “la coalizione di liste o”;<br />
    art. 17, comma 3: “Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo, l&#8217;ufficio elettorale regionale individua, nell&#8217;àmbito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all&#8217;articolo 16, comma 1, lettera <i>b</i>), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi del comma 1, ottenendo così il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell&#8217;effettuare tale divisione non tiene conto dell&#8217;eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest&#8217;ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui all&#8217;articolo 16, comma 1, lettera <i>b</i>), numero 2), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del comma 1.”;<br />
    art. 17, comma 4, limitatamente alle parole: “alla coalizione di liste o”;<br />
    art. 17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizioni di liste o”;<br />
    art. 17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”;<br />
    art. 17, comma 5, limitatamente alle parole: “alle coalizioni di liste e”;<br />
    art. 17, comma 6: “Per ciascuna coalizione l&#8217;ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto ai sensi dell&#8217;articolo 16, comma 1, lettera <i>b</i>), numero 1), per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell&#8217;effettuare tale divisione non tiene conto dell&#8217;eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per quest&#8217;ultimo quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista per la quale queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.”;<br />
    art. 17, comma 8: “Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l&#8217;ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.”;<br />
    art. 17-<i>bis</i>, limitatamente alle parole: “e 6”;<br />
    art. 19, comma 2: “Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, questo è attribuito, nell&#8217;àmbito della stessa circoscrizione, ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 8.” ?».<br />
    5. – In data 10 gennaio 2008, i presentatori del <i>referendum</i> hanno depositato una memoria illustrativa, concludendo per l&#8217;ammissibilità della richiesta referendaria. <br />
    La difesa dei presentatori, dopo aver richiamato la giurisprudenza della Corte costituzionale sui <i>referendum</i> aventi ad oggetto norme elettorali, sottolinea come il quesito referendario rispetti tutte le condizioni poste dalla citata giurisprudenza. In particolare, esso sarebbe «dotato delle necessarie qualità della chiarezza, univocità ed omogeneità, in quanto risponde ad una matrice razionalmente unitaria»; inoltre, sarebbe diretto solo ad abrogare parzialmente la normativa elettorale del Senato della Repubblica, senza sostituirla con una disciplina estranea allo stesso contesto normativo.<br />
    Sempre secondo la difesa dei presentatori, la normativa di risulta sarebbe immediatamente applicabile, in quanto il quesito referendario si proporrebbe di «abrogare, tra le due modalità di partecipazione alle elezioni, quella che fa ricorso alle coalizioni di liste, lasciando in vigore la possibilità di partecipare solo mediante liste non collegate». In questo modo si espanderebbe «il criterio compresente, basato sulla partecipazione alle elezioni solo attraverso singole liste, non coalizzate».<br />
    La normativa di risulta non presenterebbe «né impedimenti, né inconvenienti» dello stesso tipo di quelli rilevati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 32 del 1993, con la quale peraltro è stato dichiarato ammissibile il <i>referendum</i> su alcune disposizioni della legge elettorale del Senato.<br />
    La difesa dei presentatori esclude, poi, che il quesito sia inammissibile a causa della presunta incostituzionalità della normativa di risulta, svolgendo, al riguardo, tre ordini di considerazioni.<br />
    In primo luogo, ai fini dell&#8217;ammissibilità del quesito referendario, non rileverebbero gli eventuali profili attinenti all&#8217;incostituzionalità della disciplina conseguente all&#8217;abrogazione.<br />
    In secondo luogo, i presunti profili di incostituzionalità – consistenti nell&#8217;irragionevolezza della normativa di risulta e nella lesione dei principi fondamentali dell&#8217;ordinamento costituzionale, entrambi derivanti dall&#8217;attribuzione di un premio di maggioranza alla sola lista che abbia raggiunto la maggioranza relativa senza che sia prevista una soglia minima per ottenere tale premio – potrebbero essere esclusi sulla base della stessa giurisprudenza della Corte costituzionale (sono richiamate, in proposito, le sentenze numeri 10 e 429 del 1995). Inoltre, osservano i presentatori, «l&#8217;argomento del premio “eccessivo” alla lista che dovesse ricevere anche il 15-20% dei voti – al di là del carattere assolutamente teorico di una simile argomentazione – non coglierebbe nel segno: il sistema del Senato assegna, infatti, il premio su base regionale, di modo che il sistema elettorale di risulta di tutto potrebbe essere accusato, ma certo non di assicurare un premio eccessivo al vincitore, giacché si avrebbero venti diversi vincitori a livello regionale».<br />
    Infine, i presunti elementi di contrasto con la Costituzione, «se riscontrabili», sarebbero «già tutti contenuti nella legge vigente» e dunque non deriverebbero dall&#8217;eventuale approvazione del quesito referendario. Al riguardo, i presentatori ricordano che, nella legislazione vigente, la formazione di coalizioni è soltanto eventuale, per cui ben potrebbe una singola lista ottenere il premio di maggioranza, e il detto premio può essere attribuito anche «a coalizioni di liste (oltre che a liste) minoritarie (20% al Senato)».<br />
    6. – Hanno depositato memorie i seguenti soggetti, tutti sollecitando la declaratoria di inammissibilità del quesito referendario: i Socialisti Democratici Italiani (SDI), il Comitato promotore nazionale per il costituendo Partito Socialista, il gruppo parlamentare del Senato della Repubblica “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo”, l&#8217;associazione denominata “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo”, il Senatore Tommaso Barbato in proprio e nella qualità di capogruppo del partito/gruppo politico organizzato denominato “Popolari U.D.EUR”, l&#8217;On. Dott. Mauro Fabris, in proprio e nella qualità di capogruppo del partito/gruppo politico organizzato denominato “Popolari U.D.EUR”, il partito/gruppo politico organizzato denominato “per la sinistra” e l&#8217;On. Avv. Felice Carlo Besostri, i gruppi politici organizzati “Uniti a sinistra”, “Ars Associazione Rinnovamento della Sinistra”, “Associazione RossoVerde-Sinistra Europea” e “Gruppo del Cantiere” ed il Partito dei Comunisti Italiani. <br />
    7. – Nella camera di consiglio del 16 gennaio 2008 sono intervenuti, per i presentatori Giovanni Guzzetta, Mariotto Giovanni Battista Segni e Natale Maria Alfonso D&#8217;Amico, gli avvocati Federico Sorrentino, Beniamino Caravita di Toritto e Nicolò Zanon.<br />
    Sono stati altresì sentiti gli avvocati Graziella Colaiacomo per il Partito dei Comunisti Italiani, Felice Carlo Besostri per il Senatore Tommaso Barbato, in proprio e nella qualità di capogruppo del partito/gruppo politico organizzato denominato “Popolari U.D.EUR”, per l&#8217;On. Dott. Mauro Fabris, in proprio e nella qualità di capogruppo del partito/gruppo politico organizzato denominato “Popolari U.D.EUR”, e per i gruppi politici organizzati “Uniti a sinistra”, “Ars Associazione Rinnovamento della Sinistra”, “Associazione RossoVerde-Sinistra Europea” e “Gruppo del Cantiere”, Felice Carlo Besostri e Vittorio Angiolini per il partito/gruppo politico organizzato denominato “per la sinistra” e per l&#8217;On. Avv. Felice Carlo Besostri, Felice Carlo Besostri e Costantino Murgia per i Socialisti Democratici Italiani (SDI) e per il Comitato promotore nazionale per il costituendo Partito Socialista, Massimo Luciani per il gruppo parlamentare del Senato della Repubblica “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo” e per l&#8217;associazione denominata “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo”.</p>
<p>
<i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto<br />
</b></i></p>
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<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i>    1. – La richiesta di <i>referendum</i> abrogativo, dichiarata conforme alle disposizioni di legge dall&#8217;Ufficio centrale per il <i>referendum</i> con ordinanza del 28 novembre 2007, ha ad oggetto alcune disposizioni del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l&#8217;elezione del Senato della Repubblica).<br />
    2. – Conformemente alla più recente giurisprudenza (sentenze numeri 45, 46, 47, 48 e 49 del 2005), questa Corte ha disposto, oltre che di dar corso – come già avvenuto più volte in passato – all&#8217;illustrazione orale delle memorie depositate dai soggetti presentatori del <i>referendum</i>, ai sensi del terzo comma dell&#8217;art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, di ammettere gli scritti presentati da soggetti diversi da quelli contemplati dalla disposizione citata, e tuttavia interessati alla decisione sull&#8217;ammissibilità del <i>referendum</i>, come contributi contenenti argomentazioni ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione della Corte.<br />
    Tale ammissione, come più volte ricordato da questa Corte, non si traduce però in un potere di questi soggetti di partecipare al procedimento – che comunque deve «tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita» (sentenza n. 31 del 2000) – con conseguente diritto ad illustrare le relative tesi in camera di consiglio, a differenza di quanto vale per i soggetti espressamente indicati dall&#8217;art. 33 della legge n. 352 del 1970, cioè per i promotori del <i>referendum </i>e per il Governo. In ogni caso, è fatta salva la facoltà della Corte, ove lo ritenga opportuno – come è avvenuto nella camera di consiglio del 16 gennaio 2008 – di consentire brevi integrazioni orali degli scritti pervenuti, prima che i soggetti di cui all&#8217;art. 33 citato illustrino le rispettive posizioni.<br />
    3. – Il quesito n. 2 – recante il titolo «Elezione del Senato della Repubblica – Abrogazione della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste» – è ammissibile.<br />
    4. – Questa Corte ha affermato, con giurisprudenza costante, che le leggi elettorali possono essere oggetto di <i>referendum</i> abrogativi, poiché le stesse non sono comprese, in quanto tali, tra gli atti legislativi per i quali l&#8217;art. 75, secondo comma, della Costituzione, esclude l&#8217;ammissibilità dell&#8217;abrogazione popolare (sentenza n. 47 del 1991, confermata da tutta la successiva giurisprudenza costituzionale sul tema).<br />
    Le leggi elettorali appartengono alla categoria delle leggi costituzionalmente necessarie, la cui esistenza e vigenza è indispensabile per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi costituzionali della Repubblica. In coerenza a tale principio generale, questa Corte ha posto in rilievo le «caratteristiche proprie della materia elettorale, con riferimento in particolare all&#8217;esigenza di poter disporre, in ogni tempo, di una normativa operante» (sentenza n. 13 del 1999). L&#8217;ammissibilità di un <i>referendum</i> su norme contenute in una legge elettorale relativa ad organi costituzionali o a rilevanza costituzionale è pertanto assoggettata «alla duplice condizione che i quesiti siano omogenei e riconducibili a una matrice razionalmente unitaria, e ne risulti una coerente normativa residua, immediatamente applicabile, in guisa da garantire, pur nell&#8217;eventualità di inerzia legislativa, la costante operatività dell&#8217;organo» (sentenza n. 32 del 1993).<br />
    I requisiti fondamentali di ammissibilità dei <i>referendum</i> abrogativi concernenti leggi elettorali, così come delineati dalla citata giurisprudenza di questa Corte, implicano, come conseguenza logica e giuridica, che i quesiti referendari, oltre a possedere le caratteristiche indispensabili fissate sin dalla sentenza n. 16 del 1978 – chiarezza, univocità ed omogeneità – non possono avere ad oggetto una legge elettorale nella sua interezza, ma devono necessariamente riguardare parti di essa, la cui ablazione lasci in vigore una normativa complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell&#8217;organo costituzionale elettivo. L&#8217;indefettibilità delle leggi elettorali è di massima evidenza e rilevanza per le due Camere del Parlamento, anche allo scopo di non paralizzare il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica previsto dall&#8217;art. 88 Cost.<br />
    Da quanto detto deriva che, ai fini dell&#8217;ammissibilità, un <i>referendum</i> in materia elettorale deve essere necessariamente parziale, deve cioè investire solo specifiche norme contenute negli atti legislativi che disciplinano le elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica. L&#8217;abrogazione referendaria richiesta deve perciò mirare ad espungere dal corpo della legislazione elettorale solo alcune disposizioni, tra loro collegate e non indispensabili per la perdurante operatività dell&#8217;intero sistema.<br />
    Il collegamento tra le disposizioni oggetto della richiesta di abrogazione risponde ad un&#8217;esigenza di ordine generale, giacché «il quesito referendario deve incorporare l&#8217;evidenza del fine intrinseco dell&#8217;atto abrogativo, cioè la puntuale <i>ratio</i> che lo ispira, nel senso che dalle norme proposte per l&#8217;abrogazione sia dato trarre con evidenza “una matrice razionalmente unitaria”» (sentenza n. 47 del 1991, conforme alle sentenze n. 16 del 1978, n. 25 del 1981 e n. 29 del 1987).<br />
    La perdurante operatività dell&#8217;intero sistema, pur in assenza delle disposizioni oggetto dell&#8217;abrogazione referendaria, costituisce, invece, una specifica caratteristica dei <i>referendum</i> elettorali, i quali risultano essere intrinsecamente e inevitabilmente “manipolativi”, nel senso che, sottraendo ad una disciplina complessa e interrelata singole disposizioni o gruppi di esse, si determina, come effetto naturale e spontaneo, la ricomposizione del tessuto normativo rimanente, in modo da rendere la regolamentazione elettorale successiva all&#8217;abrogazione referendaria diversa da quella prima esistente. Nel caso delle leggi elettorali si dimostra evidente la validità dell&#8217;osservazione teorica generale secondo cui, negli ordinamenti moderni, abrogare non significa non disporre, ma disporre diversamente.<br />
    Per i motivi sopra evidenziati, «è di per sé irrilevante il modo di formulazione del quesito, che può anche includere singole parole o singole frasi della legge prive di autonomo significato normativo» (sentenza n. 32 del 1993). L&#8217;uso di questa tecnica può essere imposto dalla duplice necessità di assicurare chiarezza, univocità ed omogeneità al quesito e di mantenere in vita una normativa residua che renda possibile il rinnovo delle assemblee legislative.<br />
    Peraltro l&#8217;art. 27, terzo comma, della legge n. 352 del 1970 prevede che possa essere presentata richiesta di <i>referendum</i> «per la abrogazione di parte di uno o più articoli di legge», con ciò ponendo in primo piano l&#8217;organicità concettuale e normativa richiesta al quesito, che deve essere tale da mettere gli elettori nella condizione di esprimere una scelta consapevole ed in sé coerente, quali che siano le disposizioni o i frammenti di disposizioni coinvolti nella richiesta abrogativa.<br />
    5. – Il quesito referendario n. 2 mira all&#8217;abrogazione di tutte le proposizioni normative, e di tutte le frasi o parole collegate, che prevedono la possibilità per le liste concorrenti alle elezioni politiche del Senato della Repubblica di collegarsi tra loro e di essere, di conseguenza, attributarie del «premio di coalizione regionale» previsto dal d.lgs. n. 533 del 1993, nel testo risultante dalle successive modificazioni.<br />
    5.1. – In particolare, il risultato voluto viene perseguito dai proponenti mediante la richiesta di abrogazione, principalmente, di una parte del terzo comma dell&#8217;art. 9 del d.lgs. n. 533 del 1993, e conseguentemente di tutte le altre disposizioni o parti di disposizioni, contenute nello stesso testo unico, che fanno riferimento al collegamento tra liste. L&#8217;art. 9 citato, nella parte in cui esclude dall&#8217;obbligo di sottoscrizione della dichiarazione di presentazione delle liste «i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell&#8217;articolo 14-<i>bis</i>, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361», “incorpora” nel quadro normativo concernente l&#8217;elezione del Senato della Repubblica, il meccanismo di collegamento tra le liste, previsto dall&#8217;art. 14-<i>bis</i>, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957.<br />
    L&#8217;effetto più rilevante di tale operazione – evidenziato nello stesso titolo del quesito referendario – è quello di restringere alle sole liste singole la possibilità di ottenere il “premio di maggioranza”. Quest&#8217;ultimo consiste, secondo il testo vigente dell&#8217;art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 533 del 1993, nell&#8217;attribuzione alla coalizione di liste o alla singola lista di maggioranza relativa, che non abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla Regione, del numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza.<br />
    Il fine incorporato nel quesito emerge con chiarezza dal nesso interno esistente tra le disposizioni, o parti di esse, oggetto della richiesta di abrogazione referendaria. L&#8217;esame della disciplina attualmente in vigore consente infatti di rilevare due aspetti distinti: <i>a</i>) l&#8217;esistenza necessaria di liste di candidati; <i>b</i>) l&#8217;esistenza solo eventuale di coalizioni di liste. Mentre l&#8217;art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 533 del 1993 prevede che l&#8217;assegnazione dei seggi avviene «tra le liste concorrenti», l&#8217;art. 14-<i>bis</i> del d.P.R. n. 361 del 1957, richiamato dall&#8217;art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 533 del 1993, dispone: «I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate».<br />
    Senza le liste non sarebbero possibili le elezioni, mentre senza le coalizioni verrebbe meno esclusivamente una facoltà di cui i partiti o i gruppi politici organizzati possono avvalersi per esprimere in anticipo una convergenza politica e programmatica, che si riflette nell&#8217;unicità del programma elettorale e nella dichiarazione del nome e cognome della persona da essi indicata come unico capo della coalizione. Il quesito referendario propone agli elettori di eliminare tale possibilità, con il risultato di lasciare in vita il nucleo essenziale della normativa, costituito dalle liste di candidati, cui si dovrebbero riferire gli effetti previsti dalla legge, primo fra tutti il premio di maggioranza, che già nel sistema vigente può teoricamente spettare ad una lista e non ad una coalizione.<br />
    5.2. – L&#8217;intenzione dei promotori del <i>referendum</i> in oggetto emerge con sufficiente chiarezza e può essere identificata nella finalità di una più stringente integrazione delle forze politiche partecipanti ad una competizione elettorale. Rimane intatto il meccanismo mediante il quale il legislatore ha ritenuto di favorire la stabilità delle maggioranze parlamentari, vale a dire la previsione del premio di maggioranza regionale. L&#8217;attribuzione di quest&#8217;ultimo alla lista più votata a livello regionale, anziché alla coalizione maggioritaria, dovrebbe avere l&#8217;effetto di rafforzare, secondo i propositi dei presentatori della richiesta (resi espliciti nell&#8217;intervento spiegato nel presente giudizio), il processo di integrazione politica e di ridurre la frammentazione della rappresentanza parlamentare, fonte di instabilità dei governi e di inefficienza legislativa.<br />
    Il fine intrinseco incorporato, nel senso voluto dalla giurisprudenza costituzionale, è quello che si manifesta nel quesito in sé e viene reso più comprensibile dal titolo attribuito allo stesso quesito dall&#8217;Ufficio centrale per il <i>referendum</i>. Tale fine ha quindi un carattere oggettivo ed attuale, in modo da poter essere sottoposto a controllo da parte di questa Corte. Non rilevano invece in questa sede le possibili conseguenze ulteriori, che dipendono dai comportamenti dei soggetti politici e del corpo elettorale, oltre che da altri fattori di natura economica, sociale e culturale, estranei al campo delle valutazioni concesse al giudice costituzionale.<br />
    5.3. – Se si rimane sul piano dell&#8217;oggettività e dell&#8217;attualità del fine, il quesito deve essere considerato – per i motivi sopra esposti – chiaro, univoco e omogeneo. La manipolazione prospettata non supera i limiti propri di ogni proposta di abrogazione referendaria riguardante una legge elettorale. Essa non mira a sostituire la disciplina vigente con un&#8217;altra assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo, trasformando l&#8217;abrogazione in legislazione positiva (sentenza n. 36 del 1997), ma utilizza i criteri di assegnazione dei seggi già esistenti, restringendo l&#8217;arco delle possibilità offerte ai partiti ed ai gruppi politici. <br />
    Accanto alle disposizioni principali oggetto della proposta di abrogazione, vi è pure una serie di frammenti lessicali indispensabili per rendere il quesito completo e coerente. La loro eliminazione corrisponde a quell&#8217;opera di «cosmesi normativa», ritenuta da questa Corte necessaria alla ripulitura del testo residuo (sentenza n. 26 del 1997). In altre parole, ciascuno dei “ritagli” previsti non è fine a se stesso, né tende a rovesciare il significato degli enunciati su cui incide o ad introdurre statuizioni eterogenee, non ricavabili dal ricorso a forme di autointegrazione normativa, ma è semplicemente la conseguenza della proposta referendaria riferita alle norme principali investite dal quesito.<br />
    5.4. – L&#8217;espansione delle potenzialità intrinseche nella normativa vigente può essere più o meno intensa, a seconda del ruolo e della collocazione delle disposizioni, o frammenti di disposizioni, di cui si chiede l&#8217;abrogazione. Questa Corte nel 1993 ha ritenuto ammissibile l&#8217;espansione di una eventualità interna alla legge elettorale, di rara verificazione – perché legata all&#8217;elevata maggioranza del 65 per cento nei singoli collegi senatoriali –, in una regola di normale applicazione, in quanto sganciata, a seguito dell&#8217;ablazione di un piccolo inciso, da quella maggioranza (sentenza n. 32 del 1993).<br />
    La <i>ratio</i> della citata decisione, confermata dalla successiva giurisprudenza, è quella di lasciare al corpo elettorale la valutazione delle conseguenze politiche della dilatazione di una regola già presente nel sistema normativo vigente. Diversamente opinando, la Corte diventerebbe giudice non della ammissibilità di un <i>referendum</i> abrogativo, ma della sua opportunità e della misura in cui può estendersi la sovranità popolare chiamata in causa dalla proposta in esso contenuta.<br />
    6. – Questa Corte ha escluso – ancora in tempi recenti ed in conformità ad una costante giurisprudenza – che in sede di controllo di ammissibilità dei <i>referendum</i> possano venire in rilievo profili di incostituzionalità sia della legge oggetto di <i>referendum</i> sia della normativa di risulta (sentenze numeri 45, 46, 47 e 48 del 2005); «ciò che può rilevare, ai fini del giudizio di ammissibilità della richiesta referendaria, è soltanto una valutazione liminare e inevitabilmente limitata del rapporto tra oggetto del quesito e norme costituzionali, al fine di verificare se, nei singoli casi di specie, il venir meno di una determinata disciplina non comporti <i>ex se</i> un pregiudizio totale all&#8217;applicazione di un precetto costituzionale, consistente in una diretta e immediata vulnerazione delle situazioni soggettive o dell&#8217;assetto organizzativo risultanti a livello costituzionale» (sentenza n. 45 del 2005).<br />
    6.1. – In particolare, un giudizio di ragionevolezza sulla normativa di risulta non potrebbe essere anticipato in tale sede per varie ragioni.<br />
    Innanzitutto, la ricomposizione del tessuto normativo inciso dall&#8217;ablazione referendaria è frutto dell&#8217;opera interpretativa dei soggetti istituzionali competenti. Il giudizio di ragionevolezza è sempre espresso da questa Corte in esito ad una considerazione dei principi costituzionali in gioco, con riferimento ad una norma attuale, frutto dell&#8217;originario bilanciamento effettuato dal legislatore, e già eventuale oggetto di interpretazione, in prima battuta, da parte dei giudici comuni. Un giudizio anticipato sulla situazione normativa risultante dall&#8217;avvenuta, in ipotesi, abrogazione referendaria, verterebbe su norme future e incerte, in palese violazione delle regole del processo costituzionale italiano, che vietano al giudice delle leggi di procedere allo scrutinio di costituzionalità senza che la questione sia sorta in occasione di una concreta vicenda applicativa della norma censurata.<br />
    Del resto, l&#8217;assenza di una soglia minima per l&#8217;assegnazione del premio di maggioranza – che renderebbe, secondo talune prospettazioni, inammissibile il quesito, in quanto potenzialmente foriero di una eccessiva sovra-rappresentazione, sia pure solo a livello regionale, della lista di maggioranza relativa – è carenza riscontrabile già nella normativa vigente che, giova ricordare, non impone le coalizioni, ma le rende solo possibili.<br />
    Occorre rilevare, peraltro, che la ripartizione dei seggi a livello regionale implica che il detto premio di maggioranza venga assegnato a tante liste quante sono le circoscrizioni regionali; ciò rende meno probabile che l&#8217;attribuzione del premio si traduca in un&#8217;eccessiva sovra-rappresentazione della lista più votata rispetto alle altre.<br />
    L&#8217;abrogazione richiesta dal quesito referendario avrebbe, per esplicita ammissione dei sostenitori dell&#8217;inammissibilità, solo l&#8217;effetto di rendere più probabile l&#8217;attribuzione del 55 per cento dei seggi, nell&#8217;ambito regionale, ad una lista con un numero di voti relativamente esiguo. Anche una coalizione di piccoli partiti potrebbe, ad esempio, superare con minimo scarto liste singole corrispondenti a partiti più consistenti non coalizzati ed accedere in tal modo, con una bassa percentuale di voti, al premio di maggioranza. <br />
    Altre ipotesi potrebbero farsi, ma è sufficiente, ai fini della valutazione del quesito in sé e per sé, rilevare che la sua ammissibilità non può dipendere da possibili esiti futuri, molteplici e imprevedibili, tali da aggravare, o non, carenze già esistenti nella legge vigente. <br />
    Questa Corte può spingersi soltanto sino a valutare un dato di assoluta oggettività, quale la permanenza di una legislazione elettorale applicabile, a garanzia della stessa sovranità popolare, che esige il rinnovo periodico degli organi rappresentativi. Ogni ulteriore considerazione deve seguire le vie normali di accesso al giudizio di costituzionalità delle leggi.<br />
    L&#8217;impossibilità di dare, in questa sede, un giudizio anticipato di legittimità costituzionale non esime tuttavia questa Corte dal dovere di segnalare al Parlamento l&#8217;esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici di una legislazione che non subordina l&#8217;attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento, sia pure a livello regionale, di una soglia minima di voti e/o di seggi.<br />
    6.2. – Si deve escludere altresì che il quesito sia in contrasto con il principio costituzionale dell&#8217;eguaglianza del voto. Senza entrare nel merito della normativa di risulta, che, come detto sopra, non può essere sindacata in questa sede, bisogna dire che un <i>referendum</i> abrogativo che tenda ad influire sulla tecnica di attribuzione dei seggi, in modo da favorire la formazione di maggioranze coese e di diminuire, allo stesso tempo, la frammentazione del sistema politico non è, in sé e per sé, in contrasto né con l&#8217;art. 48 né con l&#8217;art. 49 Cost.<br />
    In ordine al primo dubbio prospettato, si deve ricordare che questa Corte ha precisato che il principio di eguaglianza del voto non si estende al risultato delle elezioni, giacché esso opera esclusivamente nella fase in cui viene espresso, con conseguente esclusione del voto multiplo e del voto plurimo (sentenza n. 429 del 1995). Qualsiasi sistema elettorale implica un grado più o meno consistente di distorsione nella fase conclusiva della distribuzione dei seggi. Nella sede presente è sufficiente tale osservazione per ritenere che il fine intrinseco del <i>referendum</i>, oggi all&#8217;esame di questa Corte, non può essere causa di inammissibilità dello stesso. Altro problema è quello, cui si è accennato nel paragrafo precedente, del grado di distorsione in concreto prodotto. Ciò richiederebbe tuttavia una analisi della normativa di risulta ed, ancor prima, della legge vigente, estranea alla natura del giudizio di ammissibilità.<br />
    A proposito della presunta lesione, da parte del quesito referendario, dell&#8217;art. 49 Cost., in quanto lo stesso tenderebbe a costringere i partiti politici a confluire in liste uniche – perdendo così la propria identità tutelata dalla Costituzione, che garantisce agli stessi uguale diritto di partecipare alla determinazione della politica nazionale –, si deve rammentare come questa Corte, nella sentenza n. 429 del 1995, abbia affermato che «la libertà di associarsi in partiti politici, per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, trova nel momento elettorale, con il quale si costituiscono gli organi di rappresentanza politica, un efficace strumento di partecipazione al governo della cosa pubblica. Ma ammesso il rapporto, che il legislatore può stabilire, tra partiti e liste elettorali, dando alle formazioni politiche la facoltà di presentare proprie liste di candidati, non ne segue l&#8217;identificazione tra liste elettorali e partiti». <br />
    Le scelte che i partiti ritengono di dover fare, allo scopo di sfruttare al massimo in proprio favore le potenzialità del sistema elettorale vigente, non influiscono sulla loro libertà e sulla loro possibilità di partecipare alla competizione. Il fine del <i>referendum</i> oggetto del presente giudizio non è quello di impedire o porre ostacoli alla presentazione di liste di partito, ma di predisporre meccanismi premiali per favorire un più stringente processo di integrazione. Tale finalità può essere valutata in modo positivo o negativo da diversi punti di vista, ma non lede alcun principio costituzionale.<br />
    7. – Si è già ricordato che questa Corte ha posto una precisa condizione perché un <i>referendum</i> elettorale sia ammissibile: la cosiddetta auto-applicatività della normativa di risulta, onde consentire in qualsiasi momento il rinnovo delle assemblee rappresentative (sentenza n. 13 del 1999).<br />
    7.1. – La condizione di cui sopra deve ritenersi soddisfatta quando, in esito all&#8217;abrogazione referendaria richiesta, si disponga di una disciplina in grado di far svolgere correttamente una consultazione elettorale in tutte le sue fasi, dalla presentazione delle candidature all&#8217;assegnazione dei seggi. L&#8217;eliminazione della possibilità di collegamento tra liste non incide sulla operatività di un sistema elettorale, che resta uguale a se stesso nei suoi meccanismi di funzionamento e pienamente applicabile alle liste singole. Del resto, come si è già osservato, la formazione di coalizioni non è obbligatoria secondo la legge vigente. Tutti gli inconvenienti che possono essere individuati, dal punto di vista tecnico, per il sistema che scaturirà dall&#8217;eventuale abrogazione referendaria sono già insiti nella legge vigente. Difatti, se gli inconvenienti, paventati da alcuni, sono legati al modo di funzionamento del sistema in presenza di sole liste, senza coalizioni, gli stessi potrebbero presentarsi ugualmente nell&#8217;ipotesi che ciò avvenga a legge invariata.<br />
    7.2. – È stato segnalato che l&#8217;eventuale presentazione di liste formate complessivamente da un numero di candidati pari anche soltanto ad un terzo dei seggi assegnati alla circoscrizione (in base a quanto previsto dall&#8217;art. 9, comma 4, d.lgs. n. 533 del 1993) potrebbe condurre, in ipotesi estreme, alla mancata assegnazione di seggi ed alla possibilità che il premio di maggioranza non venga assegnato. Come s&#8217;è detto prima, una tale evenienza è ipotizzabile anche a legislazione invariata, salva l&#8217;applicabilità di norme di chiusura, che non spetta a questa Corte individuare ed il cui reperimento è proprio dei soggetti istituzionali cui è affidato il compito di applicare la legge elettorale. Del resto, qualunque sistema elettorale manifesta gradi diversi di inefficienza nei casi estremi. Questi ultimi sono evitabili se si pongono in risalto le condizioni in cui possono verificarsi, allo scopo di sollecitare comportamenti non manifestamente irrazionali delle forze politiche.<br />
    In definitiva su questo punto: se ci si mantiene sul piano delle ipotesi astratte, il paventato inconveniente è possibile sia a legge invariata sia dopo l&#8217;eventuale abrogazione referendaria; se invece ci si pone sul piano delle probabilità concrete, allora si deve riconoscere che si tratta di eventualità remote nell&#8217;una e nell&#8217;altra situazione normativa.<br />
    7.3. – Come ha già fatto in passato in altri casi (sentenza n. 32 del 1993), questa Corte richiama l&#8217;attenzione del Parlamento e delle forze politiche sull&#8217;inconveniente di cui sopra e ripete anche in questa occasione quanto ebbe a ricordare in una precedente pronuncia (sentenza n. 26 del 1981), e cioè che l&#8217;art. 37, terzo comma, della legge n. 352 del 1970 consente di ritardare l&#8217;entrata in vigore dell&#8217;abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni dalla data della pubblicazione del decreto che la dichiara.</p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><i>    dichiara</i> ammissibile la richiesta di <i>referendum</i> popolare per l&#8217;abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, degli artt. 1, comma 2, 9, comma 3, 11, commi 1 e 3, 16, comma 1, 17, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, 17-<i>bis</i> e 19, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l&#8217;elezione del Senato della Repubblica), richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 28 novembre 2007 dall&#8217;Ufficio centrale per il <i>referendum</i> costituito presso la Corte di cassazione.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2008.<br />
F.to:<br />
Franco BILE, Presidente<br />
Gaetano SILVESTRI, Redattore<br />
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-31-1-2008-n-16/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2008 n.16</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2008 n.15</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-31-1-2008-n-15/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-31-1-2008-n-15/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-31-1-2008-n-15/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2008 n.15</a></p>
<p>Presidente Bile, Redattore Silvestri è ammissibile il quesito referendario sulla legge elettorale relativo all&#8217;abrogazione di tutte le proposizioni normative, e di tutte le frasi o parole collegate, che prevedono la possibilità per le liste concorrenti alle elezioni politiche della Camera dei deputati di collegarsi tra loro e di essere, di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-31-1-2008-n-15/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2008 n.15</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-31-1-2008-n-15/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2008 n.15</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Bile, Redattore Silvestri</span></p>
<hr />
<p>è ammissibile il quesito referendario sulla legge elettorale relativo all&#8217;abrogazione di tutte le proposizioni normative, e di tutte le frasi o parole collegate, che prevedono la possibilità per le liste concorrenti alle elezioni politiche della Camera dei deputati di collegarsi tra loro e di essere, di conseguenza, attributarie del premio di maggioranza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Legge elettorale – Referendum abrogativo &#8211; artt. 14-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 18-bis, comma 2, 24, numero 2), 31, comma 2, 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 84, commi 3 e 4, 86, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) – Elezione dei componenti della Camera dei Deputati &#8211; Abrogazione della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste &#8211; Richiesta dell’Ufficio centrale del referendum presso la Corte di cassazione – Ammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È ammissibile la richiesta di referendum popolare per l&#8217;abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, degli artt. 14-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 18-bis, comma 2, 24, numero 2), 31, comma 2, 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 84, commi 3 e 4, 86, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 28 novembre 2007 dall&#8217;Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori:<br />
<b>Presidente</b>: Franco BILE; <br />
<b>Giudici</b>: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, <br />
Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, <br />
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, <br />
Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, <br />
Paolo Maria NAPOLITANO;</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell&#8217;articolo 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di <i>referendum</i> popolare per l&#8217;abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:<br />
    «art. 14-<i>bis</i>, comma 1: “I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.”;<br />
    art. 14-<i>bis</i>, comma 2: “La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all&#8217;articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.”;<br />
    art. 14-<i>bis</i>, comma 3, limitatamente alle parole: “I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione.”;<br />
    art. 14-<i>bis</i>, comma 4, limitatamente alle parole: “1, 2 e”;<br />
    art. 14-<i>bis</i>, comma 5, limitatamente alle parole: “dei collegamenti ammessi”;<br />
    art. 18-<i>bis</i>, comma 2, limitatamente alle parole: “Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell&#8217;articolo 14-<i>bis</i>, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell&#8217;articolo 14.»;<br />
    art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: “alle coalizioni e”;<br />
    art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: “non collegate”;<br />
    art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: “, nonché, per ciascuna coalizione, l&#8217;ordine dei contrassegni delle liste della coalizione”;<br />
    art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione”;<br />
    art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all&#8217;altro, su un&#8217;unica riga”;<br />
    art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “delle coalizioni e”;<br />
    art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “non collegate”;<br />
    art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “di ciascuna coalizione”;<br />
    art. 83, comma 1, numero 2): “2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;”;<br />
    art. 83, comma 1, numero 3), lettera <i>a</i>): “<i>a</i>) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;”;<br />
    art. 83, comma 1, numero 3), lettera <i>b</i>), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “non collegate”; <br />
    art. 83, comma 1, numero 3), lettera <i>b</i>), limitatamente alle parole: “, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera <i>a</i>) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione”;<br />
    art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: “le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera <i>a</i>), e”;<br />
    art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”;<br />
    art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”; <br />
    art. 83, comma 1, numero 5), limitatamente alle parole: “la coalizione di liste o”;<br />
    art. 83, comma l, numero 6): “6) individua quindi, nell&#8217;àmbito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera <i>a</i>), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;”;<br />
    art. 83, comma 1, numero 7): “7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell&#8217;effettuare tale divisione non tiene conto dell&#8217;eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest&#8217;ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera <i>b</i>), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);”; <br />
    art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “varie coalizioni di liste o”; <br />
    art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l&#8217;indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente,”;<br />
    art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”;<br />
    art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizioni di liste o”;<br />
    art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “coalizioni o”;<br />
    art. 83, comma 1, numero 9): “9) salvo quanto disposto dal comma 2, l&#8217;Ufficio procede quindi all&#8217;attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell&#8217;effettuare tale divisione non tiene conto dell&#8217;eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest&#8217;ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l&#8217;Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.”;<br />
    art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “la coalizione di liste o”;<br />
    art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “coalizione di liste o”;<br />
    art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “di tutte le liste della coalizione o”; <br />
    art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste e”; <br />
    art. 83, comma 3, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”; <br />
    art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”; <br />
    art. 83, comma 4: “L&#8217;Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.”; <br />
    art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “numero 6),”; <br />
    art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “e 9)”; <br />
    art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “coalizione di liste o”; <br />
    art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”; <br />
    art. 84, comma 3: “Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell&#8217;àmbito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.”;<br />
    art. 84, comma 4, limitatamente alle parole: “e 3”;<br />
    art. 86, comma 2, limitatamente alle parole: “, 3”», giudizio iscritto al n. 146 del registro <i>referendum</i>.<br />
<i>    Vista</i> l&#8217;ordinanza del 28 novembre 2007 con la quale l&#8217;Ufficio centrale per il <i>referendum</i> presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;<br />
<i>    udito</i> nella camera di consiglio del 16 gennaio 2008 il Giudice relatore Ugo De Siervo, sostituito per la redazione della sentenza dal Giudice Gaetano Silvestri;<br />
<i>    uditi</i> gli avvocati Graziella Colaiacomo per il Partito dei Comunisti Italiani, Felice Carlo Besostri per il Senatore Tommaso Barbato, in proprio e nella qualità di capogruppo del partito/gruppo politico organizzato denominato “Popolari U.D.EUR”, per l&#8217;On. Dott. Mauro Fabris, in proprio e nella qualità di capogruppo del partito/gruppo politico organizzato denominato “Popolari U.D.EUR”, e per i gruppi politici organizzati “Uniti a sinistra”, “Ars Associazione Rinnovamento della Sinistra”, “Associazione RossoVerde-Sinistra Europea” e “Gruppo del Cantiere”, Felice Carlo Besostri e Vittorio Angiolini per il partito/gruppo politico organizzato denominato “per la sinistra” e per l&#8217;On. Avv. Felice Carlo Besostri, Felice Carlo Besostri e Costantino Murgia per i Socialisti Democratici Italiani (SDI) e per il Comitato promotore nazionale per il costituendo Partito Socialista, Massimo Luciani per il gruppo parlamentare del Senato della Repubblica “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo” e per l&#8217;associazione denominata “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo”, Federico Sorrentino, Beniamino Caravita di Toritto e Nicolò Zanon per i presentatori Giovanni Guzzetta, Mariotto Giovanni Battista Segni e Natale Maria Alfonso D&#8217;Amico.<br />
<b><br />
<i></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</i></p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</i></b>    1. &#8722; L&#8217;Ufficio centrale per il <i>referendum</i>, costituito presso la Corte di cassazione ai sensi dell&#8217;art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, con ordinanza del 28 novembre 2007 ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di <i>referendum</i> popolare (pubblicata nella <i>Gazzetta ufficiale</i> del 26 ottobre 2006, serie generale, n. 250), promossa da sessantuno cittadini italiani, sul seguente quesito:<br />
    «Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle seguenti parti:<br />
    art. 14-<i>bis</i>, comma 1: “I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.”;<br />
    art. 14-<i>bis</i>, comma 2: “La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all&#8217;articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.”;<br />
    art. 14-<i>bis</i>, comma 3, limitatamente alle parole: “I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione.”;<br />
    art. 14-<i>bis</i>, comma 4, limitatamente alle parole: “1, 2 e”;<br />
    art. 14-<i>bis</i>, comma 5, limitatamente alle parole: “dei collegamenti ammessi”;<br />
    art. 18-<i>bis</i>, comma 2, limitatamente alle parole: “Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell&#8217;articolo 14-<i>bis</i>, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell&#8217;articolo 14.»;<br />
    art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: “alle coalizioni e”;<br />
    art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: “non collegate”;<br />
    art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: “, nonché, per ciascuna coalizione, l&#8217;ordine dei contrassegni delle liste della coalizione”;<br />
    art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione”;<br />
    art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all&#8217;altro, su un&#8217;unica riga”;<br />
    art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “delle coalizioni e”;<br />
    art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “non collegate”;<br />
    art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “di ciascuna coalizione”;<br />
    art. 83, comma 1, numero 2): “2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;”;<br />
    art. 83, comma 1, numero 3), lettera <i>a</i>): “<i>a</i>) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;”;<br />
    art. 83, comma 1, numero 3), lettera <i>b</i>), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “non collegate”; <br />
    art. 83, comma 1, numero 3), lettera <i>b</i>), limitatamente alle parole: “, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera <i>a</i>) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione”;<br />
    art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: “le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera <i>a</i>), e”;<br />
    art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”; <br />
    art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”; <br />
    art. 83, comma 1, numero 5), limitatamente alle parole: “la coalizione di liste o”; <br />
    art. 83, comma l, numero 6): “6) individua quindi, nell&#8217;àmbito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera <i>a</i>), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;”; <br />
    art. 83, comma 1, numero 7): “7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell&#8217;effettuare tale divisione non tiene conto dell&#8217;eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest&#8217;ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera <i>b</i>), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);”; <br />
    art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “varie coalizioni di liste o”; <br />
    art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l&#8217;indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente,”;<br />
    art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”;<br />
    art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizioni di liste o”;<br />
    art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “coalizioni o”;<br />
    art. 83, comma 1, numero 9): “9) salvo quanto disposto dal comma 2, l&#8217;Ufficio procede quindi all&#8217;attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell&#8217;effettuare tale divisione non tiene conto dell&#8217;eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest&#8217;ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l&#8217;Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.”;<br />
    art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “la coalizione di liste o”;<br />
    art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “coalizione di liste o”;<br />
    art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “di tutte le liste della coalizione o”; <br />
    art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste e”; <br />
    art. 83, comma 3, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”; <br />
    art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”; <br />
    art. 83, comma 4: “L&#8217;Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.”; <br />
    art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “numero 6),”; <br />
    art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “e 9)”; <br />
    art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “coalizione di liste o”; <br />
    art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”; <br />
    art. 84, comma 3: “Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell&#8217;àmbito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.”;<br />
    art. 84, comma 4, limitatamente alle parole: “e 3”;<br />
    art. 86, comma 2, limitatamente alle parole: “, 3” ?».<br />
    2. &#8722; L&#8217;Ufficio centrale ha attribuito al quesito il numero 1 ed il seguente titolo: «Elezione della Camera dei Deputati – Abrogazione della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste».<br />
    3. &#8722; Il Presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione dell&#8217;ordinanza dell&#8217;Ufficio centrale per il <i>referendum</i>, ha fissato, per la conseguente deliberazione, la camera di consiglio del 16 gennaio 2008, disponendo che ne fosse dato avviso ai presentatori della richiesta di <i>referendum</i> e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell&#8217;art. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970.<br />
    4. – In data 10 gennaio 2008, i presentatori del <i>referendum</i> hanno depositato una memoria illustrativa, concludendo per l&#8217;ammissibilità della richiesta referendaria. <br />
    La difesa dei presentatori, dopo aver richiamato la giurisprudenza della Corte costituzionale sui <i>referendum</i> aventi ad oggetto norme elettorali, sottolinea come il quesito referendario rispetti tutte le condizioni poste dalla citata giurisprudenza. In particolare, esso sarebbe «dotato delle necessarie qualità della chiarezza, univocità ed omogeneità, in quanto risponde ad una matrice razionalmente unitaria»; inoltre, sarebbe diretto solo ad abrogare parzialmente la normativa elettorale della Camera dei deputati, senza sostituirla con una disciplina estranea allo stesso contesto normativo.<br />
    Sempre secondo la difesa dei presentatori, la normativa di risulta sarebbe immediatamente applicabile, in quanto il quesito referendario si proporrebbe di «abrogare, tra le due modalità di partecipazione alle elezioni, quella che fa ricorso alle coalizioni di liste, lasciando in vigore la possibilità di partecipare solo mediante liste non collegate». In questo modo si espanderebbe «il criterio compresente, basato sulla partecipazione alle elezioni solo attraverso singole liste, non coalizzate».<br />
    La normativa di risulta non presenterebbe «né impedimenti, né inconvenienti» dello stesso tipo di quelli rilevati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 32 del 1993, con la quale peraltro è stato dichiarato ammissibile il <i>referendum</i> su alcune disposizioni della legge elettorale del Senato.<br />
    La difesa dei presentatori esclude, poi, che il quesito sia inammissibile a causa della presunta incostituzionalità della normativa di risulta, svolgendo, al riguardo, tre ordini di considerazioni.<br />
    In primo luogo, ai fini dell&#8217;ammissibilità del quesito referendario, non rileverebbero gli eventuali profili attinenti all&#8217;incostituzionalità della disciplina conseguente all&#8217;abrogazione.<br />
    In secondo luogo, i presunti profili di incostituzionalità – consistenti nell&#8217;irragionevolezza della normativa di risulta e nella lesione dei principi fondamentali dell&#8217;ordinamento costituzionale, entrambi derivanti dall&#8217;attribuzione di un premio di maggioranza alla sola lista che abbia raggiunto la maggioranza relativa senza che sia prevista una soglia minima per ottenere tale premio – potrebbero essere esclusi sulla base della stessa giurisprudenza della Corte costituzionale (sono richiamate, in proposito, le sentenze numeri 10 e 429 del 1995). <br />
    Infine, i presunti elementi di contrasto con la Costituzione, «se riscontrabili», sarebbero «già tutti contenuti nella legge vigente» e dunque non deriverebbero dall&#8217;eventuale approvazione del quesito referendario. Al riguardo, i presentatori ricordano che, nella legislazione vigente, la formazione di coalizioni è soltanto eventuale, per cui ben potrebbe una singola lista ottenere il premio di maggioranza, e il detto premio può essere attribuito anche «a coalizioni di liste (oltre che a liste) minoritarie (con il limite del 10% alla Camera dei deputati)».<br />
    5. – Hanno depositato memorie i seguenti soggetti, tutti sollecitando la declaratoria di inammissibilità del quesito referendario: i Socialisti Democratici Italiani (SDI), il Comitato promotore nazionale per il costituendo Partito Socialista, il gruppo parlamentare del Senato della Repubblica “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo”, l&#8217;associazione denominata “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo”, il Senatore Tommaso Barbato in proprio e nella qualità di capogruppo del partito/gruppo politico organizzato denominato “Popolari U.D.EUR”, l&#8217;On. Dott. Mauro Fabris, in proprio e nella qualità di capogruppo del partito/gruppo politico organizzato denominato “Popolari U.D.EUR”, il partito/gruppo politico organizzato denominato “per la sinistra” e l&#8217;On. Avv. Felice Carlo Besostri, i gruppi politici organizzati “Uniti a sinistra”, “Ars Associazione Rinnovamento della Sinistra”, “Associazione RossoVerde-Sinistra Europea” e “Gruppo del Cantiere” ed il Partito dei Comunisti Italiani. <br />
    6. – Nella camera di consiglio del 16 gennaio 2008 sono intervenuti, per i presentatori Giovanni Guzzetta, Mariotto Giovanni Battista Segni e Natale Maria Alfonso D&#8217;Amico, gli avvocati Federico Sorrentino, Beniamino Caravita di Toritto e Nicolò Zanon.<br />
    Sono stati altresì sentiti gli avvocati Graziella Colaiacomo per il Partito dei Comunisti Italiani, Felice Carlo Besostri per il Senatore Tommaso Barbato, in proprio e nella qualità di capogruppo del partito/gruppo politico organizzato denominato “Popolari U.D.EUR”, per l&#8217;On. Dott. Mauro Fabris, in proprio e nella qualità di capogruppo del partito/gruppo politico organizzato denominato “Popolari U.D.EUR”, e per i gruppi politici organizzati “Uniti a sinistra”, “Ars Associazione Rinnovamento della Sinistra”, “Associazione RossoVerde-Sinistra Europea” e “Gruppo del Cantiere”, Felice Carlo Besostri e Vittorio Angiolini per il partito/gruppo politico organizzato denominato “per la sinistra” e per l&#8217;On. Avv. Felice Carlo Besostri, Felice Carlo Besostri e Costantino Murgia per i Socialisti Democratici Italiani (SDI) e per il Comitato promotore nazionale per il costituendo Partito Socialista, Massimo Luciani per il gruppo parlamentare del Senato della Repubblica “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo” e per l&#8217;associazione denominata “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo”.<br />
<b><br />
<i></p>
<p align=center>Considerato in diritto</i></p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</i></b>    1. – La richiesta di <i>referendum</i> abrogativo, dichiarata conforme alle disposizioni di legge dall&#8217;Ufficio centrale per il <i>referendum</i> con ordinanza del 28 novembre 2007, ha ad oggetto alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati).<br />
    2. – Conformemente alla più recente giurisprudenza (sentenze numeri 45, 46, 47, 48 e 49 del 2005), questa Corte ha disposto, oltre che di dar corso – come già avvenuto più volte in passato – all&#8217;illustrazione orale delle memorie depositate dai soggetti presentatori del <i>referendum</i>, ai sensi del terzo comma dell&#8217;art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, di ammettere gli scritti presentati da soggetti diversi da quelli contemplati dalla disposizione citata, e tuttavia interessati alla decisione sull&#8217;ammissibilità del <i>referendum</i>, come contributi contenenti argomentazioni ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione della Corte.<br />
    Tale ammissione, come più volte ricordato da questa Corte, non si traduce però in un potere di questi soggetti di partecipare al procedimento – che comunque deve «tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita» (sentenza n. 31 del 2000) – con conseguente diritto ad illustrare le relative tesi in camera di consiglio, a differenza di quanto vale per i soggetti espressamente indicati dall&#8217;art. 33 della legge n. 352 del 1970, cioè per i promotori del <i>referendum </i>e per il Governo. In ogni caso, è fatta salva la facoltà della Corte, ove lo ritenga opportuno – come è avvenuto nella camera di consiglio del 16 gennaio 2008 – di consentire brevi integrazioni orali degli scritti pervenuti, prima che i soggetti di cui all&#8217;art. 33 citato illustrino le rispettive posizioni.<br />
    3. – Il quesito n. 1 – recante il titolo «Elezione della Camera dei Deputati – Abrogazione della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste» – è ammissibile.<br />
    4. – Questa Corte ha affermato, con giurisprudenza costante, che le leggi elettorali possono essere oggetto di <i>referendum</i> abrogativi, poiché le stesse non sono comprese, in quanto tali, tra gli atti legislativi per i quali l&#8217;art. 75, secondo comma, della Costituzione, esclude l&#8217;ammissibilità dell&#8217;abrogazione popolare (sentenza n. 47 del 1991, confermata da tutta la successiva giurisprudenza costituzionale sul tema).<br />
    Le leggi elettorali appartengono alla categoria delle leggi costituzionalmente necessarie, la cui esistenza e vigenza è indispensabile per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi costituzionali della Repubblica. In coerenza a tale principio generale, questa Corte ha posto in rilievo le «caratteristiche proprie della materia elettorale, con riferimento in particolare all&#8217;esigenza di poter disporre, in ogni tempo, di una normativa operante» (sentenza n. 13 del 1999). L&#8217;ammissibilità di un <i>referendum</i> su norme contenute in una legge elettorale relativa ad organi costituzionali o a rilevanza costituzionale è pertanto assoggettata «alla duplice condizione che i quesiti siano omogenei e riconducibili a una matrice razionalmente unitaria, e ne risulti una coerente normativa residua, immediatamente applicabile, in guisa da garantire, pur nell&#8217;eventualità di inerzia legislativa, la costante operatività dell&#8217;organo» (sentenza n. 32 del 1993).<br />
    I requisiti fondamentali di ammissibilità dei <i>referendum</i> abrogativi concernenti leggi elettorali, così come delineati dalla citata giurisprudenza di questa Corte, implicano, come conseguenza logica e giuridica, che i quesiti referendari, oltre a possedere le caratteristiche indispensabili fissate sin dalla sentenza n. 16 del 1978 – chiarezza, univocità ed omogeneità – non possono avere ad oggetto una legge elettorale nella sua interezza, ma devono necessariamente riguardare parti di essa, la cui ablazione lasci in vigore una normativa complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell&#8217;organo costituzionale elettivo. L&#8217;indefettibilità delle leggi elettorali è di massima evidenza e rilevanza per le due Camere del Parlamento, anche allo scopo di non paralizzare il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica previsto dall&#8217;art. 88 Cost.<br />
    Da quanto detto deriva che, ai fini dell&#8217;ammissibilità, un <i>referendum</i> in materia elettorale deve essere necessariamente parziale, deve cioè investire solo specifiche norme contenute negli atti legislativi che disciplinano le elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica. L&#8217;abrogazione referendaria richiesta deve perciò mirare ad espungere dal corpo della legislazione elettorale solo alcune disposizioni, tra loro collegate e non indispensabili per la perdurante operatività dell&#8217;intero sistema.<br />
    Il collegamento tra le disposizioni oggetto della richiesta di abrogazione risponde ad un&#8217;esigenza di ordine generale, giacché «il quesito referendario deve incorporare l&#8217;evidenza del fine intrinseco dell&#8217;atto abrogativo, cioè la puntuale <i>ratio</i> che lo ispira, nel senso che dalle norme proposte per l&#8217;abrogazione sia dato trarre con evidenza “una matrice razionalmente unitaria”» (sentenza n. 47 del 1991, conforme alle sentenze n. 16 del 1978, n. 25 del 1981 e n. 29 del 1987). <br />
    La perdurante operatività dell&#8217;intero sistema, pur in assenza delle disposizioni oggetto dell&#8217;abrogazione referendaria, costituisce, invece, una specifica caratteristica dei <i>referendum</i> elettorali, i quali risultano essere intrinsecamente e inevitabilmente “manipolativi”, nel senso che, sottraendo ad una disciplina complessa e interrelata singole disposizioni o gruppi di esse, si determina, come effetto naturale e spontaneo, la ricomposizione del tessuto normativo rimanente, in modo da rendere la regolamentazione elettorale successiva all&#8217;abrogazione referendaria diversa da quella prima esistente. Nel caso delle leggi elettorali si dimostra evidente la validità dell&#8217;osservazione teorica generale secondo cui, negli ordinamenti moderni, abrogare non significa non disporre, ma disporre diversamente.<br />
    Per i motivi sopra evidenziati, «è di per sé irrilevante il modo di formulazione del quesito, che può anche includere singole parole o singole frasi della legge prive di autonomo significato normativo» (sentenza n. 32 del 1993). L&#8217;uso di questa tecnica può essere imposto dalla duplice necessità di assicurare chiarezza, univocità ed omogeneità al quesito e di mantenere in vita una normativa residua che renda possibile il rinnovo delle assemblee legislative.<br />
    Peraltro l&#8217;art. 27, terzo comma, della legge n. 352 del 1970 prevede che possa essere presentata richiesta di <i>referendum</i> «per la abrogazione di parte di uno o più articoli di legge», con ciò ponendo in primo piano l&#8217;organicità concettuale e normativa richiesta al quesito, che deve essere tale da mettere gli elettori nella condizione di esprimere una scelta consapevole ed in sé coerente, quali che siano le disposizioni o i frammenti di disposizioni coinvolti nella richiesta abrogativa.<br />
    5. – Il quesito referendario n. 1 mira all&#8217;abrogazione di tutte le proposizioni normative, e di tutte le frasi o parole collegate, che prevedono la possibilità per le liste concorrenti alle elezioni politiche della Camera dei deputati di collegarsi tra loro e di essere, di conseguenza, attributarie del premio di maggioranza previsto dal d.P.R. n. 361 del 1957, nel testo risultante dalle successive modificazioni.<br />
    5.1. – In particolare, il risultato voluto viene perseguito dai proponenti mediante la richiesta di abrogazione, principalmente, del primo e del secondo comma dell&#8217;art. 14-<i>bis</i> del d.P.R. n. 361 del 1957, e conseguentemente di tutte le altre disposizioni o parti di disposizioni, contenute nello stesso testo unico, che fanno riferimento al collegamento tra liste. L&#8217;effetto più rilevante di tale operazione – evidenziato nello stesso titolo del quesito referendario – è quello di restringere alle sole liste singole la possibilità di ottenere il “premio di maggioranza”. Quest&#8217;ultimo consiste, secondo il testo vigente dell&#8217;art. 83, commi 2 e 3, del citato d.P.R. n. 361 del 1957, nell&#8217;attribuzione alla coalizione di liste o alla singola lista di maggioranza relativa, che non abbia conseguito almeno 340 seggi, del numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza.<br />
    Il fine incorporato nel quesito emerge con chiarezza dal nesso interno esistente tra le disposizioni, o parti di esse, oggetto della richiesta di abrogazione referendaria. L&#8217;esame della disciplina attualmente in vigore consente infatti di rilevare due aspetti distinti: <i>a</i>) l&#8217;esistenza necessaria di liste di candidati; <i>b</i>) l&#8217;esistenza solo eventuale di coalizioni di liste. Mentre l&#8217;art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957 prevede che il voto degli elettori è «attribuito a liste di candidati concorrenti», l&#8217;art. 14-<i>bis</i> dello stesso decreto dispone: «I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate».<br />
    Senza le liste non sarebbero possibili le elezioni, mentre senza le coalizioni verrebbe meno esclusivamente una facoltà di cui i partiti o i gruppi politici organizzati possono avvalersi per esprimere in anticipo una convergenza politica e programmatica, che si riflette nell&#8217;unicità del programma elettorale e nella dichiarazione del nome e cognome della persona da essi indicata come unico capo della coalizione. Il quesito referendario propone agli elettori di eliminare tale possibilità, con il risultato di lasciare in vita il nucleo essenziale della normativa, costituito dalle liste di candidati, cui si dovrebbero riferire gli effetti previsti dalla legge, primo fra tutti il premio di maggioranza, che già nel sistema vigente può teoricamente spettare ad una lista e non ad una coalizione.<br />
    5.2. – L&#8217;intenzione dei promotori del <i>referendum</i> in oggetto emerge con sufficiente chiarezza e può essere identificata nella finalità di una più stringente integrazione delle forze politiche partecipanti ad una competizione elettorale. Rimane intatto il meccanismo mediante il quale il legislatore ha ritenuto di favorire la stabilità delle maggioranze parlamentari, vale a dire la previsione del premio di maggioranza. L&#8217;attribuzione di quest&#8217;ultimo alla lista più votata, anziché alla coalizione maggioritaria, dovrebbe avere l&#8217;effetto di rafforzare, secondo i propositi dei presentatori della richiesta (resi espliciti nell&#8217;intervento spiegato nel presente giudizio), il processo di integrazione politica e di ridurre la frammentazione della rappresentanza parlamentare, fonte di instabilità dei governi e di inefficienza legislativa.<br />
    Il fine intrinseco incorporato, nel senso voluto dalla giurisprudenza costituzionale, è quello che si manifesta nel quesito in sé e viene reso più comprensibile dal titolo attribuito allo stesso quesito dall&#8217;Ufficio centrale per il <i>referendum</i>. Tale fine ha quindi un carattere oggettivo ed attuale, in modo da poter essere sottoposto a controllo da parte di questa Corte. Non rilevano invece in questa sede le possibili conseguenze ulteriori, che dipendono dai comportamenti dei soggetti politici e del corpo elettorale, oltre che da altri fattori di natura economica, sociale e culturale, estranei al campo delle valutazioni concesse al giudice costituzionale.<br />
    5.3. – Se si rimane sul piano dell&#8217;oggettività e dell&#8217;attualità del fine, il quesito deve essere considerato – per i motivi sopra esposti – chiaro, univoco e omogeneo. La manipolazione prospettata non supera i limiti propri di ogni proposta di abrogazione referendaria riguardante una legge elettorale. Essa non mira a sostituire la disciplina vigente con un&#8217;altra assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo, trasformando l&#8217;abrogazione in legislazione positiva (sentenza n. 36 del 1997), ma utilizza i criteri di assegnazione dei seggi già esistenti, restringendo l&#8217;arco delle possibilità offerte ai partiti ed ai gruppi politici. <br />
    Accanto alle disposizioni principali oggetto della proposta di abrogazione, vi è pure una serie di frammenti lessicali indispensabili per rendere il quesito completo e coerente. La loro eliminazione corrisponde a quell&#8217;opera di «cosmesi normativa», ritenuta da questa Corte necessaria alla ripulitura del testo residuo (sentenza n. 26 del 1997). In altre parole, ciascuno dei “ritagli” previsti non è fine a se stesso, né tende a rovesciare il significato degli enunciati su cui incide o ad introdurre statuizioni eterogenee, non ricavabili dal ricorso a forme di autointegrazione normativa, ma è semplicemente la conseguenza della proposta referendaria riferita alle norme principali investite dal quesito.<br />
    5.4. – L&#8217;espansione delle potenzialità intrinseche nella normativa vigente può essere più o meno intensa, a seconda del ruolo e della collocazione delle disposizioni, o frammenti di disposizioni, di cui si chiede l&#8217;abrogazione. Questa Corte nel 1993 ha ritenuto ammissibile l&#8217;espansione di una eventualità interna alla legge elettorale, di rara verificazione – perché legata all&#8217;elevata maggioranza del 65 per cento nei singoli collegi senatoriali –, in una regola di normale applicazione, in quanto sganciata, a seguito dell&#8217;ablazione di un piccolo inciso, da quella maggioranza (sentenza n. 32 del 1993).<br />
    La <i>ratio</i> della citata decisione, confermata dalla successiva giurisprudenza, è quella di lasciare al corpo elettorale la valutazione delle conseguenze politiche della dilatazione di una regola già presente nel sistema normativo vigente. Diversamente opinando, la Corte diventerebbe giudice non della ammissibilità di un <i>referendum</i> abrogativo, ma della sua opportunità e della misura in cui può estendersi la sovranità popolare chiamata in causa dalla proposta in esso contenuta.<br />
    6. – Questa Corte ha escluso – ancora in tempi recenti ed in conformità ad una costante giurisprudenza – che in sede di controllo di ammissibilità dei <i>referendum</i> possano venire in rilievo profili di incostituzionalità sia della legge oggetto di <i>referendum</i> sia della normativa di risulta (sentenze numeri 45, 46, 47 e 48 del 2005); «ciò che può rilevare, ai fini del giudizio di ammissibilità della richiesta referendaria, è soltanto una valutazione liminare e inevitabilmente limitata del rapporto tra oggetto del quesito e norme costituzionali, al fine di verificare se, nei singoli casi di specie, il venir meno di una determinata disciplina non comporti <i>ex se</i> un pregiudizio totale all&#8217;applicazione di un precetto costituzionale, consistente in una diretta e immediata vulnerazione delle situazioni soggettive o dell&#8217;assetto organizzativo risultanti a livello costituzionale» (sentenza n. 45 del 2005).<br />
    6.1. – In particolare, un giudizio di ragionevolezza sulla normativa di risulta non potrebbe essere anticipato in tale sede per varie ragioni.<br />
    Innanzitutto, la ricomposizione del tessuto normativo inciso dall&#8217;ablazione referendaria è frutto dell&#8217;opera interpretativa dei soggetti istituzionali competenti. Il giudizio di ragionevolezza è sempre espresso da questa Corte in esito ad una considerazione dei principi costituzionali in gioco, con riferimento ad una norma attuale, frutto dell&#8217;originario bilanciamento effettuato dal legislatore, e già eventuale oggetto di interpretazione, in prima battuta, da parte dei giudici comuni. Un giudizio anticipato sulla situazione normativa risultante dall&#8217;avvenuta, in ipotesi, abrogazione referendaria, verterebbe su norme future e incerte, in palese violazione delle regole del processo costituzionale italiano, che vietano al giudice delle leggi di procedere allo scrutinio di costituzionalità senza che la questione sia sorta in occasione di una concreta vicenda applicativa della norma censurata.<br />
    Del resto, l&#8217;assenza di una soglia minima per l&#8217;assegnazione del premio di maggioranza – che renderebbe, secondo talune prospettazioni, inammissibile il quesito, in quanto potenzialmente foriero di una eccessiva sovra-rappresentazione della lista di maggioranza relativa – è carenza riscontrabile già nella normativa vigente che, giova ricordare, non impone le coalizioni, ma le rende solo possibili. L&#8217;abrogazione richiesta dal quesito referendario avrebbe, per esplicita ammissione dei sostenitori dell&#8217;inammissibilità, solo l&#8217;effetto di rendere più probabile l&#8217;attribuzione dei 340 seggi ad una lista con un numero di voti relativamente esiguo. Anche una coalizione di piccoli partiti potrebbe, ad esempio, superare con minimo scarto liste singole corrispondenti a partiti più consistenti non coalizzati ed accedere in tal modo, con una bassa percentuale di voti, al premio di maggioranza. <br />
    Altre ipotesi potrebbero farsi, ma è sufficiente, ai fini della valutazione del quesito in sé e per sé, rilevare che la sua ammissibilità non può dipendere da possibili esiti futuri, molteplici e imprevedibili, tali da aggravare, o non, carenze già esistenti nella legge vigente. <br />
    Questa Corte può spingersi soltanto sino a valutare un dato di assoluta oggettività, quale la permanenza di una legislazione elettorale applicabile, a garanzia della stessa sovranità popolare, che esige il rinnovo periodico degli organi rappresentativi. Ogni ulteriore considerazione deve seguire le vie normali di accesso al giudizio di costituzionalità delle leggi.<br />
    L&#8217;impossibilità di dare, in questa sede, un giudizio anticipato di legittimità costituzionale non esime tuttavia questa Corte dal dovere di segnalare al Parlamento l&#8217;esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici di una legislazione che non subordina l&#8217;attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi.<br />
    6.2. – Si deve escludere altresì che il quesito sia in contrasto con il principio costituzionale dell&#8217;eguaglianza del voto. Senza entrare nel merito della normativa di risulta, che, come detto sopra, non può essere sindacata in questa sede, bisogna dire che un <i>referendum</i> abrogativo che tenda ad influire sulla tecnica di attribuzione dei seggi, in modo da favorire la formazione di maggioranze coese e di diminuire, allo stesso tempo, la frammentazione del sistema politico non è, in sé e per sé, in contrasto né con l&#8217;art. 48 né con l&#8217;art. 49 Cost.<br />
    In ordine al primo dubbio prospettato, si deve ricordare che questa Corte ha precisato che il principio di eguaglianza del voto non si estende al risultato delle elezioni, giacché esso opera esclusivamente nella fase in cui viene espresso, con conseguente esclusione del voto multiplo e del voto plurimo (sentenza n. 429 del 1995). Qualsiasi sistema elettorale implica un grado più o meno consistente di distorsione nella fase conclusiva della distribuzione dei seggi. Nella sede presente è sufficiente tale osservazione per ritenere che il fine intrinseco del <i>referendum</i>, oggi all&#8217;esame di questa Corte, non può essere causa di inammissibilità dello stesso. Altro problema è quello, cui si è accennato nel paragrafo precedente, del grado di distorsione in concreto prodotto. Ciò richiederebbe tuttavia una analisi della normativa di risulta ed, ancor prima, della legge vigente, estranea alla natura del giudizio di ammissibilità.<br />
    A proposito della presunta lesione, da parte del quesito referendario, dell&#8217;art. 49 Cost., in quanto lo stesso tenderebbe a costringere i partiti politici a confluire in liste uniche – perdendo così la propria identità tutelata dalla Costituzione, che garantisce agli stessi uguale diritto di partecipare alla determinazione della politica nazionale –, si deve rammentare come questa Corte, nella sentenza n. 429 del 1995, abbia affermato che «la libertà di associarsi in partiti politici, per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, trova nel momento elettorale, con il quale si costituiscono gli organi di rappresentanza politica, un efficace strumento di partecipazione al governo della cosa pubblica. Ma ammesso il rapporto, che il legislatore può stabilire, tra partiti e liste elettorali, dando alle formazioni politiche la facoltà di presentare proprie liste di candidati, non ne segue l&#8217;identificazione tra liste elettorali e partiti». <br />
    Le scelte che i partiti ritengono di dover fare, allo scopo di sfruttare al massimo in proprio favore le potenzialità del sistema elettorale vigente, non influiscono sulla loro libertà e sulla loro possibilità di partecipare alla competizione. Il fine del <i>referendum</i> oggetto del presente giudizio non è quello di impedire o porre ostacoli alla presentazione di liste di partito, ma di predisporre meccanismi premiali per favorire un più stringente processo di integrazione. Tale finalità può essere valutata in modo positivo o negativo da diversi punti di vista, ma non lede alcun principio costituzionale.<br />
    7. – Si è già ricordato che questa Corte ha posto una precisa condizione perché un <i>referendum</i> elettorale sia ammissibile: la cosiddetta auto-applicatività della normativa di risulta, onde consentire in qualsiasi momento il rinnovo delle assemblee rappresentative (sentenza n. 13 del 1999).<br />
    7.1. – La condizione di cui sopra deve ritenersi soddisfatta quando, in esito all&#8217;abrogazione referendaria richiesta, si disponga di una disciplina in grado di far svolgere correttamente una consultazione elettorale in tutte le sue fasi, dalla presentazione delle candidature all&#8217;assegnazione dei seggi. L&#8217;eliminazione della possibilità di collegamento tra liste non incide sulla operatività di un sistema elettorale, che resta uguale a se stesso nei suoi meccanismi di funzionamento e pienamente applicabile alle liste singole. Del resto, come si è già osservato, la formazione di coalizioni non è obbligatoria secondo la legge vigente. Tutti gli inconvenienti che possono essere individuati, dal punto di vista tecnico, per il sistema che scaturirà dall&#8217;eventuale abrogazione referendaria sono già insiti nella legge vigente. Difatti, se gli inconvenienti, paventati da alcuni, sono legati al modo di funzionamento del sistema in presenza di sole liste, senza coalizioni, gli stessi potrebbero presentarsi ugualmente nell&#8217;ipotesi che ciò avvenga a legge invariata.<br />
    7.2. – È stato segnalato che l&#8217;eventuale presentazione di liste formate complessivamente da un numero di candidati pari anche soltanto ad un terzo dei seggi assegnati alla circoscrizione (in base a quanto previsto dall&#8217;art. 18-<i>bis</i>, comma 3, d.P.R. n. 361 del 1957) potrebbe condurre, in ipotesi estreme, alla mancata assegnazione di seggi ed alla possibilità che il premio di maggioranza non venga assegnato. Come s&#8217;è detto prima, una tale evenienza è ipotizzabile anche a legislazione invariata, salva l&#8217;applicabilità di norme di chiusura, che non spetta a questa Corte individuare ed il cui reperimento è proprio dei soggetti istituzionali cui è affidato il compito di applicare la legge elettorale. Del resto, qualunque sistema elettorale manifesta gradi diversi di inefficienza nei casi estremi. Questi ultimi sono evitabili se si pongono in risalto le condizioni in cui possono verificarsi, allo scopo di sollecitare comportamenti non manifestamente irrazionali delle forze politiche. <br />
    In definitiva su questo punto: se ci si mantiene sul piano delle ipotesi astratte, il paventato inconveniente è possibile sia a legge invariata sia dopo l&#8217;eventuale abrogazione referendaria; se invece ci si pone sul piano delle probabilità concrete, allora si deve riconoscere che si tratta di eventualità remote nell&#8217;una e nell&#8217;altra situazione normativa.<br />
    7.3. – Come ha già fatto in passato in altri casi (sentenza n. 32 del 1993), questa Corte richiama l&#8217;attenzione del Parlamento e delle forze politiche sull&#8217;inconveniente di cui sopra e ripete anche in questa occasione quanto ebbe a ricordare in una precedente pronuncia (sentenza n. 26 del 1981), e cioè che l&#8217;art. 37, terzo comma, della legge n. 352 del 1970 consente di ritardare l&#8217;entrata in vigore dell&#8217;abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni dalla data della pubblicazione del decreto che la dichiara.</p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><i>    dichiara</i> ammissibile la richiesta di <i>referendum</i> popolare per l&#8217;abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, degli artt. 14-<i>bis</i>, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 18-<i>bis</i>, comma 2, 24, numero 2), 31, comma 2, 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 84, commi 3 e 4, 86, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 28 novembre 2007 dall&#8217;Ufficio centrale per il <i>referendum</i> costituito presso la Corte di cassazione.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2008.<br />
F.to:<br />
Franco BILE, Presidente<br />
Gaetano SILVESTRI, Redattore<br />
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-31-1-2008-n-15/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2008 n.15</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2008 n.17</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-31-1-2008-n-17/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-31-1-2008-n-17/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-31-1-2008-n-17/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2008 n.17</a></p>
<p>Presidente Bile, Redattore Bile è ammissibile il quesito referendario sulla legge elettorale per l&#8217;elezione della Camera dei Deputati, relativo all&#8217;abrogazione della possibilità per uno stesso candidato di presentare la propria candidatura in più di una circoscrizione Legge elettorale – Referendum abrogativo &#8211; Articolo 19, limitatamente alle parole “nella stessa” e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-31-1-2008-n-17/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2008 n.17</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-31-1-2008-n-17/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2008 n.17</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Bile, Redattore Bile</span></p>
<hr />
<p>è ammissibile il quesito referendario sulla legge elettorale per l&#8217;elezione della Camera dei Deputati, relativo all&#8217;abrogazione della possibilità per uno stesso candidato di presentare la propria candidatura in più di una circoscrizione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Legge elettorale – Referendum abrogativo &#8211; Articolo 19, limitatamente alle parole “nella stessa” e articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati)- Elezione della Camera dei Deputati – Abrogazione della possibilità per uno stesso candidato di presentare la propria candidatura in più di una circoscrizione &#8211; Richiesta dell’Ufficio centrale del referendum presso la Corte di cassazione – Ammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare – dichiarata legittima con ordinanza del 28 novembre 2007 dall&#8217;Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione – per l&#8217;abrogazione delle seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive: «articolo 19, limitatamente alle parole “nella stessa”; articolo 85».</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori: <br />
<b><br />
Presidente</b>: Franco BILE; <br />
<b>Giudici</b>: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, <br />
Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, <br />
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, <br />
Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, <br />
Paolo Maria NAPOLITANO;</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell&#8217;articolo 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di <i>referendum </i>popolare per l&#8217;abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti: «articolo 19, limitatamente alle parole: “nella stessa”; articolo 85», giudizio iscritto al n. 148 del registro <i>referendum</i>.<br />
<i>    Vista </i>l&#8217;ordinanza del 28 novembre 2007 con la quale l&#8217;Ufficio centrale per il <i>referendum </i>presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;<br />
<i>    udito </i>nella camera di consiglio del 16 gennaio 2008 il Giudice relatore Francesco Amirante, sostituito per la redazione della sentenza dal Presidente Franco Bile;<br />
<i>    uditi</i> gli avvocati Graziella Colaiacomo per il Partito dei Comunisti Italiani, Felice Carlo Besostri per il Senatore Tommaso Barbato, in proprio e nella qualità di capo gruppo del partito/gruppo politico organizzato denominato “Popolari U.D.EUR” e per l&#8217;On. Dott. Mauro Fabris, in proprio e nella qualità di capo gruppo del partito/gruppo politico organizzato denominato “Popolari U.D.EUR”, Massimo Luciani per il gruppo parlamentare del Senato della Repubblica “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo” e per l&#8217;associazione denominata “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo”, Federico Sorrentino, Beniamino Caravita di Toritto e Nicolò Zanon per i presentatori Giovanni Guzzetta, Mariotto Giovanni Battista Segni e Natale Maria Alfonso D&#8217;Amico.<br />
<b><br />
<i></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto<br />
</i></p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</i></b>    1. – L&#8217;Ufficio centrale per il <i>referendum</i>, costituito presso la Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni, con ordinanza del 28 novembre 2007, ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge, tra le altre, la richiesta di <i>referendum</i> popolare (pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 26 ottobre 2006, serie generale, n. 250), promossa da sessantuno cittadini italiani sul seguente quesito: «Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, intitolato “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle seguenti parti: art. 19, limitatamente alle parole: “nella stessa”; art. 85?».<br />
	2. – L&#8217;Ufficio centrale ha attribuito al quesito il numero 3 ed il seguente titolo: «Elezione della Camera dei Deputati &#8211; Abrogazione della possibilità per uno stesso candidato di presentare la propria candidatura in più di una circoscrizione».<br />	<br />
	3. – Ricevuta comunicazione dell&#8217;ordinanza dell&#8217;Ufficio centrale per il <i>referendum</i>, il Presidente della Corte costituzionale ha fissato, per la conseguente deliberazione, la camera di consiglio del 16 gennaio 2008, disponendo che ne fosse data comunicazione ai presentatori della richiesta referendaria ed al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell&#8217;art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.<br />	<br />
	4. – In data 10 gennaio 2008, i presentatori della richiesta di <i>referendum</i>, nelle persone di<i> </i>Giovanni Guzzetta, Mariotto Giovanni Battista Segni e Natale Maria Alfonso D&#8217;Amico, hanno depositato una memoria a sostegno della sua ammissibilità.<br />	<br />
	5. – Hanno altresì depositato memorie, deducendo l&#8217;inammissibilità della richiesta e chiedendo di potere intervenire per opporsi ad essa, il gruppo parlamentare del Senato della Repubblica “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo”, l&#8217;associazione denominata “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo”, i gruppi parlamentari del partito/gruppo politico organizzato denominato “Popolari U.D.EUR”, e il Partito dei Comunisti Italiani.<br />	<br />
	6. – Nella camera di consiglio del 16 gennaio 2008 sono stati sentiti gli avvocati Federico Sorrentino, Beniamino Caravita di Toritto e Nicolò Zanon per i presentatori Giovanni Guzzetta, Mariotto Giovanni Battista Segni e Natale Maria Alfonso D&#8217;Amico.<br />	<br />
	A seguito dell&#8217;ordinanza letta in camera di consiglio, sono stati ammessi altresì ad illustrare gli scritti presentati l&#8217;avvocato Massimo Luciani per il gruppo parlamentare del Senato della Repubblica “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo” e per l&#8217;associazione denominata “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo”, gli avvocati Felice Carlo Besostri per il Senatore Tommaso Barbato, in proprio e nella qualità di capo gruppo del partito/gruppo politico organizzato denominato “Popolari U.D.EUR” e per l&#8217;On. Dott. Mauro Fabris, in proprio e nella qualità di capo gruppo del partito/gruppo politico organizzato denominato “Popolari U.D.EUR”, e l&#8217;avvocato Graziella Colaiacomo per il Partito dei Comunisti italiani.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto<br />
</b></i></p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i>    1. – La Corte è chiamata a pronunciarsi sull&#8217;ammissibilità della richiesta di <i>referendum</i> abrogativo di due disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante da modificazioni ed integrazioni successive, e precisamente dell&#8217;art. 19, limitatamente alle parole «nella stessa», e dell&#8217;intero art. 85.<br />
    2. – Conformemente alla più recente giurisprudenza (sentenze numeri 45, 46, 47, 48 e 49 del 2005), questa Corte ha disposto, oltre che di dar corso – come già avvenuto più volte in passato – all&#8217;illustrazione orale delle memorie depositate dai soggetti presentatori del <i>referendum</i>, ai sensi del terzo comma dell&#8217;art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, di ammettere gli scritti presentati da soggetti diversi da quelli contemplati dalla disposizione citata, e tuttavia interessati alla decisione sull&#8217;ammissibilità del <i>referendum</i>, come contributi contenenti argomentazioni ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione della Corte.<br />
    Tale ammissione, come più volte ricordato da questa Corte, non si traduce però in un potere di questi soggetti di partecipare al procedimento – che comunque deve «tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita» (sentenza n. 31 del 2000) – con conseguente diritto ad illustrare le relative tesi in camera di consiglio, a differenza di quanto vale per i soggetti espressamente indicati dall&#8217;art. 33 della legge n. 352 del 1970, cioè per i promotori del <i>referendum</i> e per il Governo. In ogni caso, è fatta salva la facoltà della Corte, ove lo ritenga opportuno – come è avvenuto nella camera di consiglio del 16 gennaio 2008 – di consentire brevi integrazioni orali degli scritti pervenuti, prima che i soggetti di cui all&#8217;art. 33 citato illustrino le rispettive posizioni.<br />
    3. – Il quesito n. 3 – recante il titolo «Elezione della Camera dei Deputati &#8211; Abrogazione della possibilità per uno stesso candidato di presentare la propria candidatura in più di una circoscrizione» – è ammissibile.<br />
    4. – A fronte della regola generale posta dal testo unico citato (artt. 18-<i>bis </i>e seguenti) – secondo cui l&#8217;intenzione di concorrere all&#8217;elezione a deputato si esprime con l&#8217;inclusione del nome del candidato in una lista presentata da un partito o gruppo politico in una determinata circoscrizione – i ricordati artt. 19 e 85 riguardano la diversa ipotesi della presentazione di più candidature da parte della stessa persona.<br />
    In particolare, la possibilità che una medesima candidatura sia presentata in varie circoscrizioni (beninteso in liste con contrassegno identico) costituisce il presupposto dell&#8217;art. 85, nel quale si rinviene la disciplina del procedimento, successivo al voto, per l&#8217;indicazione, da parte del deputato “pluri-eletto”, della circoscrizione prescelta, salvo il sorteggio in caso di mancata opzione. Dal canto suo, l&#8217;art. 19 vieta tra l&#8217;altro, a pena di nullità dell&#8217;elezione, l&#8217;inclusione del candidato in liste con diversi contrassegni «nella stessa o in altra circoscrizione».<br />
    5. – Il quesito non riguarda le leggi per le quali l&#8217;art. 75, secondo comma, della Costituzione espressamente esclude il <i>referendum</i> abrogativo; e al tempo stesso rispetta i limiti ulteriori che questa Corte, a partire dalla sentenza n. 16 del 1978, ha desunto in via interpretativa dal sistema costituzionale.<br />
    In particolare, le disposizioni della legge elettorale oggetto della richiesta non possono essere ritenute a contenuto costituzionalmente vincolato, così da sottrarsi alla possibilità di abrogazione referendaria (sentenze n. 5 del 1995, n. 32 del 1993 e n. 47 del 1991).<br />
    6. – Il quesito presenta poi il necessario carattere di omogeneità, chiarezza ed univocità. Esso infatti è idoneo al conseguimento dello scopo voluto dai presentatori, che – come risulta dal titolo formulato dall&#8217;Ufficio centrale per il <i>referendum</i> costituito presso la Corte di cassazione – è quello di ottenere l&#8217;abrogazione della possibilità per uno stesso candidato di presentare la propria candidatura in più di una circoscrizione.<br />
    L&#8217;eventuale esito favorevole del <i>referendum </i>comporterebbe invero la totale abrogazione dell&#8217;art. 85, e quindi la caducazione della facoltà del candidato di presentarsi, con il medesimo contrassegno, in più circoscrizioni. Nel contempo, l&#8217;ablazione nell&#8217;art. 19 delle parole «nella stessa» lascerebbe intatto il divieto di candidature plurime con contrassegni diversi, contenuto nella disposizione, e tenderebbe solo ad esplicitare ulteriormente l&#8217;impossibilità di candidature in più circoscrizioni con lo stesso contrassegno, già derivante dalla contestuale abrogazione dell&#8217;art. 85.<br />
    Ne conseguirebbe pertanto – in adesione alla ricordata finalità dei promotori – l&#8217;espansione senza limiti del ricordato principio generale per cui la candidatura si manifesta mediante l&#8217;inclusione del nome del candidato in una (sola) lista di una determinata circoscrizione.<br />
    7. – Infine la normativa di risulta non presenta elementi di indeterminatezza che non siano risolvibili alla stregua dei normali canoni interpretativi, onde la sua autoapplicatività.</p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><i>    dichiara</i> ammissibile la richiesta di <i>referendum </i>popolare – dichiarata legittima con ordinanza del 28 novembre 2007 dall&#8217;Ufficio centrale per il <i>referendum</i> costituito presso la Corte di cassazione – per l&#8217;abrogazione delle seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive: «articolo 19, limitatamente alle parole “nella stessa”; articolo 85».</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2008.</p>
<p>F.to:<br />
Franco BILE, Presidente<br />
Franco BILE, Redattore<br />
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-31-1-2008-n-17/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2008 n.17</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2008 n.448</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-31-1-2008-n-448/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Guida, est. Severini A.I.P.A. – AGENZIA ITALIANA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI S.P.A (Avv. Iovane, Zoppolato e Napoli) c. COMUNE DI MASSA LUBRENSE, (Avv. Pinto, Renditiso e Persico) e MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. (avv. Satta Florese e Poggi) sulla cogenza del principio di pubblicità delle sedute di gara 1. Contratti della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-31-1-2008-n-448/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2008 n.448</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-31-1-2008-n-448/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2008 n.448</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Guida, est. Severini<br /> A.I.P.A. – AGENZIA ITALIANA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI S.P.A  (Avv. Iovane, Zoppolato e Napoli) c. COMUNE DI MASSA LUBRENSE, (Avv. Pinto, Renditiso e Persico) e MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. (avv. Satta Florese e Poggi)</span></p>
<hr />
<p>sulla cogenza del principio di pubblicità delle sedute di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Principio di pubblicità delle sedute di gara deputate all’apertura dei plichi pervenuti – Cogenza – Anche in mancanza di comprovata l’effettiva lesione sofferta dai concorrenti – Sussiste.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Mancata specificazione, nel bando e negli altri documenti di gara, della data e dell’ora fissata per l’apertura dei plichi e per l’esame dei requisiti d’ammissione alla procedura – Illegittimità dell’intera procedura.</p>
<p>3. Giustizia Amministrativa – Ricorso – Avvesro le risutlanze di una gara di appalto – Verifica dell’interesse a ricorrere mediante la cd. “prova di resistenza” – Fattispecie</p>
<p>4. Cotnratti della P.A. – Gara – Annullamento in s.g. – Caducazione del contratto successivamente stipulato  &#8211; Si verifica.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di procedure di gara per l’aggiudicazione di pubblici appalti, la mancata pubblicità delle sedute di una gara deputate all’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e le offerte economiche  comporta l’invalidità di tutti gli atti della procedura selettiva anche ove non sia comprovata l’effettiva lesione sofferta dai concorrenti, trattandosi di adempimento posto a tutela non solo della parità di trattamento tra gli stessi, ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza ed all’imparzialità dell’azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post, una volta rotti i sigilli e aperti i plichi in mancanza di un riscontro immediato (1).</p>
<p>2. Deve ritenersi illegittima una gara d’appalto nel caso di  mancata specificazione, nel bando e negli altri documenti di gara, della data e dell’ora fissata per l’apertura dei plichi pervenuti e per l’esame dei requisiti d’ammissione alla procedura: tale omissione ha finito evidentemente con il rendere la seduta riservata, anziché pubblica –  nonostante ogni contraria qualificazione da parte del disciplinare &#8211; con la conseguenza che è stato violato, in maniera illegittima, il principio della pubblicità delle sedute di gara deputate all’apertura delle offerte pervenute.</p>
<p>3. La verifica dell’interesse ad impugnare le operazioni di una procedura di gara per l’aggiudicaizone di pubbliche commesse (la c.d. “prova di resistenza”) può essere compiuta solo se il ricorso investa la valutazione dei singoli concorrenti e non anche quando le cause dedotte concernano i criteri di valutazione o le regole che presiedono all’intera procedura e comportino, in caso d’annullamento, la rinnovazione di tutti gli atti del procedimento: come tale è comunque ammissibile, a prescidere dalla cd. “prova di resistenza”, il ricorso proposto avverso le risultanze di una gara d’appalto che contenga censure caducanti l’intera procedura, avendo il ricorrente l’interesse alla rinnovazione della gara.</p>
<p>4. L’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione travolge il contratto che ne costituisce il successivo svolgimento: la tesi della intangibilità del contratto stipulato nelle more del giudizio sulla legittimità dell’aggiudicazione equivarrebbe a porre nel nulla quel dictum giurisdizionale la cui esecuzione comportasse il diritto del ricorrente a conseguire l’appalto, e quindi anche il giudicato che su di esso dovesse successivamente intervenire; ma tali effetti indubbiamente riduttivi della tutela giurisdizionale non pare possano determinarsi in assenza di specifiche disposizioni di legge e ciò anche a voler trascurare evidenti implicazioni di costituzionalità (in relazione all’art. 113, comma II) (2)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Giurisprudenza costante: cfr. Consiglio Stato, sez. V, 20 marzo 2006, n. 1445; T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 06 settembre 2005, n. 4293.<br />
(2) Cfr T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 11 luglio 2007, n. 6668; Consiglio Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n. 41</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla cogenza del principio di pubblicità delle sedute di gara</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>   Registro Sentenze:  448/ 2008<br />
		                   Registro Generale:    5117/2007																																																																																											</p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA<br />
 NAPOLI &#8211; PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>                nelle persone dei Signori: dott. ANTONIO GUIDA           Presidente; dott. PAOLO CORCIULO       Primo Referendario; dott. PAOLO SEVERINI          Primo Referendario, rel. ed est.</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 5117/2007 R. G., proposto da:<br />
<b>A.I.P.A. – AGENZIA ITALIANA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI S.P.A</b>., in proprio ed in qualità di mandataria della costituenda Associazione Temporanea d’Imprese con la designata mandante TERRA DELLE SIRENE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Giuseppe IOVANE, Maurizio ZOPPOLATO e Marco NAPOLI, con domicilio eletto in Napoli alla via Francesco CRISPI, n. 111,  presso l’Avv. Carlo ESPOSITO; </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI MASSA LUBRENSE</b>, in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Ferdinando PINTO, Giulio RENDITISO e Rosa PERSICO, con domicilio eletto in Napoli alla via Cesario CONSOLE n. 3, presso l’Avv. Erik FURNO</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore,  rappresentato e difeso dagli Avv. Riccardo SATTA FLORES e Pier Paolo POGGI, con domicilio eletto in Napoli alla via ORSINI n.  5, presso l’Avv. SATTA FLORES;<br />
per l’annullamento<br />
del provvedimento di data ed estremi ignoti, con cui il Comune di Massa Lubrense ha aggiudicato alla Maggioli Tributi s.p.a. la gara per “l’affidamento del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento”, indetto dallo stesso ente con bando del 3 maggio 2007;<br />
d’ogni atto ad essa preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con particolare riferimento ai verbali della gara de qua, relativi alle sedute del 13 e del 15 giugno 2007, nonché – ove occorra – al bando della medesima procedura, nella parte in cui lo stesso non reca alcun’indicazione sulla data della seduta pubblica dedicata alla verifica dell’integrità dei plichi ed all’ammissibilità delle istanze di partecipazione;<br />
e per la conseguente condanna<br />
dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente economico;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione e della controinteressata;  <br />
Lette le memorie, depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese; <br />
Uditi, all’udienza pubblica del 5.12.07, il relatore dr. Paolo Severini e i difensori, come da verbale;<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con l’atto introduttivo del giudizio, specificato in epigrafe, la società A. I. P. A. p. a. ha impugnato gli atti ed i provvedimenti sopra indicati, rappresentando d’aver partecipato, in costituenda associazione temporanea d’imprese con Terra delle Sirene s.p.a., alla procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di “gestione delle aree di sosta a pagamento per 800 posti auto”, per cinque anni, indetta, ai sensi del d. l.vo 163/06, dal Comune di Massa Lubrense, con bando, spedito per la pubblicazione in GUCE il 3 maggio 2007; che il criterio d’aggiudicazione era stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; che, peraltro, il bando, sia nella versione reperibile sul sito Internet del Comune, sia in quella pubblicata in GUCE, era del tutto privo dell’indicazione, prevista dal par. 13, punto 3 (“bando di gara”) dell’allegato IX A del d. l.vo 163/2006 (come richiamato, a sua volta, dall’art. 64, co. 4 dello stesso decreto), non fornendo alcun’informazione – pur se obbligatoriamente prescritta, nel caso delle procedure aperte – circa le persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte e soprattutto circa la data, l’ora e il luogo di tale apertura;  né l’assenza di tale ultima fondamentale informazione era stata colmata dalla documentazione di gara (Capitolato d’oneri e Disciplinare); che essa ricorrente aveva fatto, quindi, pervenire la propria offerta, nei termini previsti dalla lex specialis (12 giugno 2007), dopo di che né essa, né Terra delle Sirene s.p.a. avevano ricevuto alcuna notizia circa l’espletamento delle operazioni di gara, in particolare quanto alle date fissate dalla stazione appaltante per l’apertura dei plichi d’offerta e per la verifica dei requisiti d’ammissione dei concorrenti, nonché per l’apertura e la valutazione delle offerte economiche; tanto che l’esito della gara in esame era stato appreso, dall’A.T.I. ricorrente, soltanto in via informale, dopo che la procedura, in data 15 giugno 2007, era stata aggiudicata in favore della Maggioli Tributi s.p.a., in forza di un punteggio di 82,88 su 100, laddove la ricorrente s’era classificata seconda, nella graduatoria finale, con punti 80 su 100; in sede d’accesso, oltre ad apprendere le suddette notizie, il responsabile del procedimento aveva inoltre riferito, al rappresentante della società ricorrente, che l’ente avrebbe in realtà dato notizia delle date, previste per le due sedute pubbliche, menzionate dal Disciplinare di gara, per il tramite di due distinte affissioni, effettuate presso l’Albo Pretorio del Comune; tanto premesso, articolava, avverso gli atti indicati in epigrafe, ed in particolare avverso l’aggiudicazione della gara in favore della Maggioli Tributi s.p.a., la seguente censura in diritto, nonché formulava domanda di risarcimento del danno ed istanza di sospensione cautelare: <br />
Violazione dell’art. 89 del R. D. 23 maggio 1924 n. 827; violazione della lex specialis di gara; violazione dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 1 della l. 7 agosto 1990 n. 241; violazione dell’art. 64 comma 4° del d. l.vo 12 aprile 2006, n. 163, nonché dell’allegato IX A, punto 3, del d. l.vo n. 163/2006; violazione dell’art. 77 del  d. l.vo n. 163/06; violazione dei principi generali in materia di pubbliche gare; eccesso di potere per difetto d’istruttoria, carenza di motivazione e travisamento dei presupposti in fatto e in diritto: la doglianza era formulata in relazione all’omissione d’ogni convocazione delle imprese concorrenti ovvero di qualsiasi notizia, fornita alle stesse, circa le date fissate per le due sedute di gara, delle quali lo stesso disciplinare imponeva, del resto, espressamente la pubblicità; tanto valeva sia per la prima seduta del 13 giugno 2007, dedicata all’apertura dei plichi d’offerta ed all’esame dei requisirti d’ammissione dei partecipanti alla procedura, sia per la successiva seduta, del 15 giugno 2007, dedicata all’apertura delle offerte economiche; benché le due sedute in questione fossero espressamente definite come pubbliche, le stesse, svoltesi senza che le ricorrenti n’avessero avuto notizia alcuna, erano state, nei fatti, secretate, con conseguente violazione del principio di pubblicità delle sedute di gara ed invalidità dell’intera procedura; né valeva, a superare i rilievi in questione, la circostanza dell’affissione delle informazioni, circa le date delle due sedute de quibus, all’Albo Pretorio del Comune, non trattandosi di uno strumento di comunicazione individuale e “diretta”, invece necessaria, ex art. 77 del d. l.vo 163/06.<br />
In data 23.10.07 si costituiva in giudizio la controinteressata Maggioli Tributi s.p.a., eccependo l’inammissibilità del ricorso, per carenza d’interesse, atteso che controparte non avrebbe soddisfatto la cd. prova di resistenza, dimostrando di risultare aggiudicataria, in caso d’accoglimento del gravame; nonché eccependo la tardività del ricorso, perché l’A.T.I. A. I. P. A. avrebbe dovuto provvedere all’immediata impugnazione del bando, inviato alla GUCE in data 3 maggio 2007, poiché lo stesso andava considerato come direttamente lesivo; eccependo, ancora, il difetto di giurisdizione del G. A., relativamente all’impugnazione del contratto d’appalto, sottoscritto tra le parti il 9 agosto 2007, prima della proposizione del presente ricorso; nonché sostenendo l’infondatezza, nel merito, del gravame, in applicazione anche dei principi di conservazione dei provvedimenti amministrativi (utile per inutile non vitiatur) e della tutela dell’affidamento del terzo.<br />
Il 24 ottobre 2007 si costituiva in giudizio anche il Comune di Massa Lubrense, eccependo la tardività del ricorso, perché le ricorrenti avevano ricevuto i verbali di gara il 2 luglio 2007, ma l’impugnativa dei medesimi era stata notificata solo in data 20.09.07, oltre il termine dimidiato di trenta giorni, che sarebbe venuto a scadere il 16 settembre 2007; nonché eccependo l’inammissibilità del ricorso per assoluta carenza d’interesse, per avere, la ricorrente, offerto un modello di parcometro con caratteristiche difformi, rispetto a quelle richieste, dal bando, a pena d’esclusione, come rilevato del resto anche nella seduta della commissione del 14 giugno 2007; nonché, infine, sostenendo l’infondatezza dei motivi di ricorso e della pedissequa domanda risarcitoria.<br />
Con ordinanza, emessa all’esito dell’udienza, in camera di consiglio, del 24 ottobre 2007, la Sezione riteneva sussistenti, ex art. 23 bis l. 1034/71, i presupposti per la fissazione abbreviata della data di discussione, nel merito, del ricorso, per il cui svolgimento stabiliva l’udienza del 5 dicembre 2007.<br />
Nell’imminenza del passaggio della causa a sentenza, le parti producevano memorie difensive riepilogative (l’A. I. P. A. s.p.a. replicava anche alle eccezioni preliminari, sollevate dalle controparti); indi il ricorso era trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Occorre anzitutto esaminare le eccezioni preliminari sollevate dalle difese delle resistenti. <br />
La prima eccezione è quella d’inammissibilità del ricorso, per mancato superamento della cd. prova di resistenza, formulata dalla difesa della controinteressata Maggioli Tributi s.p.a.<br />
Osserva il Collegio, al riguardo, che secondo il noto principio, espresso ex multis nella seguente massima: “La verifica dell’interesse ad impugnare le operazioni concorsuali (la c.d. “prova di resistenza”) può essere compiuta solo se il ricorso investa la valutazione dei singoli candidati e non anche quando le cause dedotte concernano i criteri di valutazione o le regole che presiedono all’intera procedura e comportino, in caso d’annullamento, la rinnovazione di tutti gli atti del procedimento” (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 10 febbraio 2005, n. 942); poiché, in caso d’accoglimento del presente ricorso, conseguirebbe appunto la ripetizione integrale della gara, l’eccezione è evidentemente priva di pregio.<br />
Viene poi in rilievo l’ulteriore eccezione della controinteressata, secondo cui il gravame sarebbe stato tardivo, per mancata tempestiva impugnazione del bando di gara, da considerarsi come direttamente lesivo; in sostanza, l’A.T.I. A. I. P. A. avrebbe avuto notizia, sin dalla data di pubblicazione del bando (3 maggio 2007) dell’intenzione dell’ente di tenere riservate – anziché pubbliche – le sedute di gara, sopra specificate; con la conseguenza che il ricorso, notificato il 20.09.07, sarebbe stato irrimediabilmente affetto da tardività.<br />
Anche tal eccezione è destituita di fondamento, sol che si consideri il pacifico orientamento giurisprudenziale, espresso nella seguente decisione: “La previsione di bando deve essere tempestivamente e autonomamente impugnata solo quando contenga una prescrizione diretta a precludere all’interessato la stessa possibilità di partecipazione alla procedura concorsuale; al contrario, l’impugnazione deve essere effettuata con il provvedimento conclusivo della procedura, nel caso in cui la lesività della disposizione non sia, in concreto, percepibile, per effetto della successiva applicazione fattane, nel corso della procedura, dall’amministrazione” (Consiglio Stato, sez. V, 11 maggio 2004, n. 2964).<br />
Del resto, nel disciplinare di gara, sotto la rubrica Modalità d’espletamento della gara (fol. 9), sia la seduta, dedicata all’ammissione dei concorrenti, sia quella, in cui sarebbero stati formalizzati i risultati dell’esame delle offerte tecniche e si sarebbe proceduto alla valutazione delle offerte economiche, sono state espressamente qualificate come pubbliche, onde non si comprende la ragione per cui la società ricorrente avrebbe dovuto gravare immediatamente di ricorso prescrizioni della lex specialis, delle quali non era evidentemente ancora in grado di cogliere la misura dell’eventuale lesività.<br />
Va ancora analizzato, in via preliminare, il terzo ed ultimo dei rilievi esposti dalla controinteressata Maggioli Tributi s. p. a., impingente nel difetto di giurisdizione del G. A., relativamente all’impugnazione del contratto d’appalto, sottoscritto inter partes in data 9 agosto 2007, prima della proposizione del ricorso; più in particolare, il fatto che il contratto sia stato stipulato, prima della notifica del presente gravame, impedirebbe al T.A.R. di far derivare, dall’annullamento dell’aggiudicazione, l’invalidità del rapporto negoziale concluso tra le parti. <br />
Il rilievo non merita accoglimento, in considerazione del pacifico indirizzo, espresso nella seguente massima: “L’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione travolge il contratto che ne costituisce il successivo svolgimento” (Consiglio Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n. 41); con l’importante precisazione che: ”L’annullamento del provvedimento di aggiudicazione o affidamento di quanto oggetto della gara determina il venir meno di un presupposto imprescindibile, quale la volontà negoziale dell’Amministrazione, il quale, per poter determinare la conseguenza giuridica di validamente instaurare il rapporto contrattuale, deve invece essere presente imprescindibilmente, poiché solo dalla permanenza di tale volontà il momento strettamente contrattuale della stipula della convenzione trae legittimazione giuridica: l’annullamento dell’aggiudicazione/affidamento comporta, pertanto, che il successivo accordo contrattuale viene ad essere privato del suo indispensabile presupposto giuridico, costituito in particolare dalla legittima individuazione del soggetto con cui contrattare (l’aggiudicatario); peraltro, l’opposta tesi della intangibilità del contratto stipulato nelle more del giudizio sulla legittimità dell’aggiudicazione equivarrebbe a porre nel nulla quel dictum giurisdizionale la cui esecuzione comportasse il diritto del ricorrente a conseguire l’appalto, e quindi anche il giudicato che su di esso dovesse successivamente intervenire; ma tali effetti indubbiamente riduttivi della tutela giurisdizionale non pare possano determinarsi in assenza di specifiche disposizioni di legge e ciò anche a voler trascurare evidenti implicazioni di costituzionalità (in relazione all’art. 113, comma II)” (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 11 luglio 2007, n. 6668).<br />
Vanno, quindi, esaminate le eccezioni d’inammissibilità del ricorso, sollevate dalla difesa dell’Amministrazione; quanto alla prima, di tardività del gravame, per notifica del medesimo oltre il termine – dimidiato – di giorni trenta, essa urta contro il disposto testuale dell’art. 23 bis co. 2° l. 1034/71. <br />
Cfr., al riguardo, da ultimo, T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 06 settembre 2007, n. 8675, secondo cui:  “L’art. 23 bis comma 2, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, dimezza tutti i termini processuali, salvo quelli per la proposizione del ricorso.”. <br />
L’ulteriore eccezione del Comune di Massa Lubrense concerne, poi, la dedotta inammissibilità del ricorso, per assoluta carenza d’interesse, per avere, la ricorrente, offerto un modello di parcometro con caratteristiche difformi, rispetto a quelle richieste, dal bando, a pena d’esclusione (come sarebbe stato rilevato, del resto, anche dalla commissione di gara, nel corso della seduta del 14 giugno 2007).<br />
Ne deriverebbe la carenza di qualsiasi interesse al ricorso, da parte della società ricorrente, la quale non potrebbe aspirare ad ottenere alcun vantaggio od utilità dalla spiegata impugnativa, “non potendo comunque ottenere l’aggiudicazione”.<br />
L’eccezione è stata ripresa anche dalla controinteressata Maggioli Tributi s.p.a., la quale – nella memoria difensiva depositata il 27.11.07 – ha affermato che, a causa delle caratteristiche del parcometro offerto, difformi da quelle previste dalla lex specialis di gara, la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, e che se ciò non era avvenuto, era soltanto perché la stessa non era risultata aggiudicataria; inoltre, la Maggioli Tributi s.p.a. osservava come la ricorrente non avesse neppure contestato “il principio che avrebbe portato alla sua esclusione”.<br />
Al fine di delibare tale eccezione, è d’uopo riportare quanto testualmente risulta dal verbale della seduta della Commissione Comunale per l’esame delle offerte tecniche, relative alla gara de qua, del 14 giugno 2007; dopo aver esaminato le varie caratteristiche di tali offerte, ed aver assegnato i relativi punteggi, la Commissione dava atto che dalla disamina di quella dell’A.T.I. A. I. P. A. s.p.a. – Terra delle Sirene s.p.a. era emerso – a pag. 6 della stessa – che i parcometri avrebbero avuto “tastiera interna di programmazione e manutenzione, in evidente contrasto con quanto previsto dall’art. 19 punto 1 del Capitolato”; la Commissione rilevava, altresì, che nella documentazione amministrativa presentata dalla costituenda A.T.I. era contenuta idonea dichiarazione del fornitore dei parcometri, “in merito alla conformità degli stessi con quanto previsto dal Capitolato”; la stessa Commissione decideva, pertanto, “in caso risultasse che il predetto costituendo R. T. I. abbia presentato la migliore offerta, di chiedere allo stesso chiarimenti in merito, prima di proporre l’aggiudicazione alla stazione appaltante”.  <br />
Ne consegue che, non essendo stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla gara, da parte della Commissione (la quale s’era limitata a riservarsi di chiedere chiarimenti alla ricorrente medesima, circa un aspetto tecnico dell’offerta, ove ne fosse sorta la necessità), A. I. P. A. non era affatto tenuta ad impugnare tale decisione, dalla quale non derivava alcuna lesione attuale dei suoi interessi. <br />
L’eccezione d’inammissibilità, spiegata dalle resistenti, non coglie quindi nel segno, e tanto in disparte l’osservazione, già esposta a proposito della prima eccezione della Maggioli Tributi s.p.a., secondo la quale l’unica, articolata, censura della ricorrente tende ad infirmare la validità dell’intera procedura di gara, con conseguente necessità di ripetizione della stessa, per il caso d’accoglimento del ricorso (non ha quindi molto senso domandarsi se la ricorrente medesima avesse, o meno, chances di aggiudicarsela).<br />
Sgombrato così il campo dalle questioni preliminari poste dalle controparti, ci si può concentrare sull’esame dell’unica doglianza dell’A. I. P. A., la quale risulta, ad avviso del Tribunale, pienamente fondata.   <br />
Si rileva, infatti, che ai sensi dell’art. 64, co. 4°, del d.l.vo 163/06: “Il bando di gara contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all’allegato IX A, punto 3, e ogni altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all’articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18”; ebbene, il punto 3 dell’All. IX A (intitolato: Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di appalti pubblici), dedicato al “Bando di Gara”, stabilisce, al punto 13), che nel caso delle procedure aperte, tali informazioni sono rappresentante, tra le altre, dalle seguenti: a) persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte; b) data, ora e luogo di tale apertura.<br />
Ora, dall’esame del bando di gara, licenziato dall’Amministrazione Comunale di Massa Lubrense, per l’affidamento della gestione delle aree di sosta a pagamento nel territorio dell’ente (800 posti auto), non risulta alcuna indicazione circa data, ora e luogo di apertura delle offerte.  <br />
Tale omissione ha riguardato anche la restante disciplina di gara, costituita dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal Disciplinare; in quest’ultimo, a fol. 9, si legge, infatti, che la gara avrebbe avuto inizio “nella data e alle ore di cui al bando di gara, presso il Comando Polizia Municipale della stazione appaltante, sito in Massa Lubrense, Piazza Vescovado 2”; se, quindi, tale indicazione è potuta servire ad individuare il luogo d’apertura delle offerte, sono restate indeterminate la data e l’ora di tale operazione, posto che il bando, come appena detto, nulla prevedeva al riguardo; ciò, nonostante che lo stesso disciplinare, sotto la rubrica “Modalità di espletamento della gara”, qualificasse espressamente come pubbliche (secondo quanto già riferito in precedenza), sia la seduta relativa all’ammissione dei concorrenti, sia quella in cui sarebbero stati resi noti i risultati dell’esame delle offerte tecniche e si sarebbero valutate le offerte economiche; né, del resto, le indicazioni mancanti si rinvenivano nel Capitolato Speciale d’Appalto, attesa anche la sua tipica funzione, di dettagliare le caratteristiche tecniche del servizio da svolgersi ed i rispettivi obblighi delle parti.<br />
Orbene, la mancata specificazione, nel bando e negli altri documenti di gara, della data e dell’ora fissata per l’apertura dei plichi e per l’esame dei requisiti d’ammissione alla procedura, ha finito evidentemente con il rendere riservata, anziché pubblica –  nonostante ogni contraria qualificazione da parte del disciplinare – la prima seduta della Commissione, svoltasi, giusta quanto emerge dagli atti, in data 13 giugno 2007.  <br />
Riguardo a tale prima seduta della Commissione, l’Amministrazione s’è difesa rilevando: a) che la data e l’ora del suo svolgimento erano state rese note, mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune; b) che, in ogni caso, l’apertura dei plichi era avvenuta alla presenza dei rappresentanti di due delle quattro imprese partecipanti, il che adeguatamente garantiva circa l’idoneità delle modalità di comunicazione prescelte; c) che la mandante Terra delle Sirene s.p.a., società partecipata dal Comune, aveva sede presso lo stesso Municipio di Massa Lubrense, sicché non si spiegava come la stessa non si fosse resa conto della pubblicazione di tali informazioni all’albo dell’ente, avendo presentato domanda di partecipazione ed essendo, quindi, “in attesa di una convocazione”.  <br />
Nessuno di tali argomenti appare dirimente: fermo restando che il Comune ha omesso di riportare, nel bando, indicazioni obbligatorie circa data ed ora della prima seduta di gara, non può ritenersi che valga a sanare tale omissione l’avvenuta pubblicazione, di tali indicazioni, all’albo pretorio dell’ente.         <br />
E, infatti, essendo stato diversamente pubblicizzato il bando di gara, occorreva che l’indicazione dei dati omessi avvenisse con lo stesso sistema, adoperato per render nota, all’esterno, la lex specialis; ovvero, quanto meno, che all’omissione in parola si ponesse rimedio, mediante strumenti di comunicazione diretta nei confronti delle ditte concorrenti, tali da garantire, con ragionevole certezza, che le stesse fossero state rese edotte di tali fondamentali (ai fini della pubblicità della procedura) informazioni.<br />
Soccorre, in proposito, il disposto dell’art. 77 co. 1 del d. l.vo 163/06, a tenore del quale: “Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e operatori economici possono avvenire, a scelta delle stazioni appaltanti, mediante posta, mediante fax, per via elettronica ai sensi dei commi 5 e 6, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al comma 7, o mediante una combinazione di tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere indicati nel bando o, ove manchi il bando, nell’invito alla procedura”.<br />
Come può notarsi, i mezzi di comunicazione, indicati in tale disposizione di legge, sono tutti strumenti direttamente e specificamente – e non solo potenzialmente, come l’affissione all’albo pretorio – rivolti ai loro destinatari; ne consegue l’esplicazione di un principio generale, valevole in tutte le procedure di gara, volto a garantire la conoscenza effettiva, da parte dei concorrenti, delle notizie concernenti lo svolgimento delle medesime, principio che del resto trova espressa conferma nel capoverso del citato art. 77 del codice degli appalti, dove s’afferma che: “Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione”.  <br />
Quanto al secondo argomento, esposto dalla difesa dell’Amministrazione, la presenza, alla prima seduta di gara, dei rappresentanti di due ditte sulle quattro partecipanti è evidentemente irrilevante, non essendo stata garantita la partecipazione, a detta seduta, di tutti, indistintamente, i concorrenti; del pari non decisivo si palesa l’ulteriore rilievo, dell’essere posta, la sede della società mandante Terra delle Sirene p. a., nella stessa casa comunale, concernente un dato meramente estrinseco e che ovviamente giammai potrebbe fornire assicurazione circa l’avvenuta conoscenza, da parte della ricorrente, del comunicato affisso all’albo pretorio.<br />
Né del resto può ritenersi adeguatamente acquisita agli atti la circostanza della comunicazione telefonica, circa la data e l’ora della prima seduta, che sarebbe stata ricevuta dalla ricorrente, secondo la deduzione della controinteressata Maggioli Tributi s.p.a.; quest’ultima può, ovviamente, affermare di aver ricevuto una tale comunicazione, ma non può evidentemente provare che la telefonata in questione sia stata effettuata, anche nei confronti della ricorrente.   <br />
Quanto testé esposto, in relazione alla prima seduta di gara, ed in particolare la mancanza d’idonea comunicazione individuale nei confronti delle ditte partecipanti alla gara, circa la data e l’ora del suo svolgimento, vale ovviamente, mutatis mutandis, anche per la riunione della Commissione del 15 giugno 2007, dedicata all’apertura delle offerte economiche:  anche rispetto ad essa, infatti, non è stata garantita una pubblicità adeguata, né prima, né durante l’espletamento della procedura di gara, senza che possa valere in contrario la deduzione della difesa dell’Amministrazione, secondo la quale le sedute successive alla prima, inerendo valutazioni discrezionali, non dovrebbero essere pubbliche.<br />
In contrario, si rileva che della seduta de qua era espressamente richiesta la pubblicità, dal disciplinare di gara, laddove a dover rimanere riservata, secondo la lex specialis, era naturalmente quella del 14 giugno 2007, dedicata all’esame delle offerte tecniche; tanto, in conformità alla giurisprudenza assolutamente prevalente, per la quale si legga la seguente decisione: “Il principio di pubblicità delle gare d’appalto, che costituisce applicazione del più generale principio di imparzialità dell’azione amministrativa e riceve esplicito riconoscimento nell’art. 89 r.d. 23 maggio 1924 n. 827, può trovare deroga soltanto in relazione alle fasi in cui la commissione giudicatrice sia chiamata ad esprimere valutazioni tecniche sulla proposta contrattuale, come si verifica nell’appalto concorso o allorché l’aggiudicazione debba avvenire col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ne consegue che solo l’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica deve necessariamente avvenire in seduta pubblica, onde consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di verificare il rispetto delle garanzie che circondano la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale nonché l’identità, l’integrità e la segretezza delle offerte economiche” (T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 06 settembre 2005, n. 4293).<br />
In definitiva, ritiene il Tribunale che nella specie, per le considerazioni esposte in precedenza, sia stato violato, in maniera illegittima, il principio della pubblicità di talune fondamentali fasi della gara, principio circa la cui valenza generale si legga la seguente massima “La mancata pubblicità delle sedute di gara per l’aggiudicazione di contratti con la pubblica amministrazione comporta l’invalidità di tutti gli atti della procedura selettiva anche ove non sia comprovata l’effettiva lesione sofferta dai concorrenti, trattandosi di adempimento posto a tutela non solo della parità di trattamento tra gli stessi, ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza ed all’imparzialità dell’azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post, una volta rotti i sigilli e aperti i plichi in mancanza di un riscontro immediato” (Consiglio Stato, sez. V, 20 marzo 2006, n. 1445).<br />
Analogamente è stato rilevato come: “Il principio di pubblicità delle gare d’appalto, che ha carattere inderogabile, impone non solo, ed in negativo, che le sedute non debbano essere riservate o segrete, ma anche, in positivo, che il calendario delle sedute debba essere adeguatamente pubblicizzato e che l’orario previsto per lo svolgimento delle operazioni di gara ivi previsto, quantomeno in mancanza di consenso espresso di tutti i concorrenti, debba essere rispettato” (T.A.R. Lombardia Brescia, 05 dicembre 2006, n. 1541).<br />
Né – a fronte dell’ampiezza delle conseguenze, derivanti dalla mancata osservanza del principio in questione – sarebbe possibile salvare la sorte delle operazioni, compiute dalla Commissione di gara, istituita presso il Comune di Massa Lubrense, in base al principio della conservazione degli effetti giuridici (utile per inutile non vitiatur), come vorrebbe invece la controinteressata Maggioli Tributi s.p.a.: detto principio si presenta, infatti, evidentemente come recessivo, rispetto a quello della pubblicità delle sedute di gara, la cui inderogabilità è stata espressamente ribadita, da ultimo, nella recente sentenza del Consiglio Stato, sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2426; del pari recessivo va considerato, del resto, l’ulteriore principio citato, a sostegno della legittimità delle operazioni di gara,   dalla controinteressata, vale a dire quello della tutela dell’affidamento del terzo (circa la regolarità delle operazioni di gara), che non può evidentemente valere a sacrificare il rispetto di fondamentali adempimenti di natura formale, quale appunto quelli concernenti l’idonea comunicazione, a tutti i concorrenti, delle notizie circa il tempo ed il luogo dello svolgimento delle sedute di gara, destinate ad essere pubbliche. <br />
In conformità alle considerazioni sinora esposte, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati e travolgimento integrale delle operazioni di gara.    <br />
Va invece respinta la domanda di risarcimento del danno, avanzata dalle ricorrenti, sia perché generica, sia, soprattutto, in aderenza all’orientamento espresso nella seguente decisione: “L’annullamento giurisdizionale dell’illegittima aggiudicazione di un appalto comporta la nullità del contratto di durata stipulato dall’amministrazione, con la conseguenza che l’amministrazione appaltante è tenuta a disporre la rinnovazione integrale della gara con conseguente inammissibilità della domanda risarcitoria per equivalente, non sussistendo, sino all’esito della rinnovazione, alcun danno risarcibile” (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 10 aprile 2006, n. 2553).    <br />
Sussistono, per la complessità degli argomenti trattati, giustificati motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese di giudizio.                                  </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Prima Sezione di Napoli, decidendo in ordine al ricorso n. 5117/2007 R. G., l’accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Respinge la domanda di risarcimento del danno, avanzata dalla ricorrente. <br />
Compensa integralmente spese ed onorari di giudizio. <br />
Ordina all’Amministrazione di dare esecuzione alla presente sentenza.</p>
<p>Così deciso, in Napoli, presso la sede del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-31-1-2008-n-448/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2008 n.448</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2008 n.415</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-31-1-2008-n-415/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-31-1-2008-n-415/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2008 n.415</a></p>
<p>Pres. est. A. PannoneAntonio Matarazzo (Avv. A.Peluso) c. Ministero dell&#8217;interno &#8211; Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) Di Napoli (Avvocatura dello Stato). sulla legittimità del diniego del porto d&#8217;armi nelle ipotesi di accertata inaffidabilità del soggetto 1. Autorizzazione e concessione – Licenza di porto d’armi – Diniego di rilascio &#8211; Discrezionalità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-31-1-2008-n-415/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2008 n.415</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-31-1-2008-n-415/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2008 n.415</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. est. A. Pannone<br />Antonio Matarazzo  (Avv. A.Peluso) c. Ministero dell&#8217;interno &#8211; Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) Di Napoli (Avvocatura dello Stato).</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità del diniego del porto d&#8217;armi nelle ipotesi di accertata inaffidabilità del soggetto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione e concessione – Licenza di porto d’armi – Diniego di rilascio &#8211; Discrezionalità &#8211; E’ ampia &#8211; Motivazione che fa riferimento ad una condanna penale &#8211; Non occorre.</p>
<p>2. Autorizzazione e concessione &#8211; Licenza di porto d’armi &#8211; Presupposti &#8211; Requisito della buona condotta &#8211; Accertamento &#8211; Ambito dell’indagine – Individuazione.</p>
<p>3. Autorizzazione e concessione – Licenza di porto d’armi – Revoca – Accertato abuso nell’uso delle armi – Non è necessario – Precedenti penali – Non è necessario.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  L’art. 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.LL.P.S.), il quale prevede che la licenza di porto d’armi può essere negata a chi non dà affidamento di non abusare delle armi, ha la finalità di prevenire la commissione di reati e, in generale, di fatti lesivi della sicurezza pubblica e non quella di sanzionare reati già commessi e implica una valutazione latamente discrezionale che ben può prescindere da una già intervenuta condanna penale dell&#8217;interessato.</p>
<p>2. Ai sensi. 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.LL.P.S.), il giudizio sintetico valutativo di accertamento del possesso del prescritto requisito della buona condotta deve investire nel complesso la condotta di vita del soggetto interessato, con riguardo all’osservanza delle comuni regole di convivenza sociale e di quelle tradotte in precetti giuridici a salvaguardia dei valori fondamentali dell’ordinamento, così che non emerga il ripetersi di fatti e circostanze da cui l’Autorità di P.S. possa dedurre la pericolosità di chi richiede l’autorizzazione e la possibilità di abuso dell’arma (2).</p>
<p>3. La revoca (o il diniego) della licenza di polizia in tema di detenzione e porto d&#8217;armi non richiede un oggettivo ed accertato abuso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, né è necessario che i precedenti penali o le ipotesi di reato per cui il soggetto sia stato deferito all’A.G. presentino una specifica e diretta attinenza all’abuso delle armi (3).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>1. TAR Campania &#8211; Napoli, sez. IV, 18 gennaio 2005, n. 173<br />
2. Cons. Stato, sez. VI, 10 ottobre 2005, n. 5462<br />
3. TAR Puglia &#8211; Bari, sez. II, 29 agosto 2005, n. 3620; TAR Calabria &#8211; Catanzaro, sez. I, 23 gennaio 2002, n. 84.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimità del diniego del porto d&#8217;armi nelle ipotesi di accertata inaffidabilità del soggetto</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania <br />
 Sezione V^ </b></p>
<p> composto dai Signori: 1) Andrea Pannone &#8211; Presidente f.f.; 2) Paolo Carpentieri &#8211; Componente relatore; 3) Michelangelo Francavilla – Componente</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>ex art. 26, commi 4 e 5 L. 1034/1971 e s.m.i.<br />
sul ricorso n. 6842/2007 Reg. Gen., proposto da<br />
<b>Matarazzo Antonio</b> rappresentato e difeso dall’avv. Peluso Angelo, con domicilio eletto in Napoli alla Via Chiaia n. 216</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero dell’interno &#8211; Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) di Napoli</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso in giudizio, ex lege, dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia ope legis in Napoli alla via Diaz 11;</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione<br />
“1) del provvedimento prot. n. 14920/12B16/Gab/Staff Sic Citt., notificato il 19.07.2007, con il quale il Prefetto di Napoli  ha disposto nei confronti del sig. Matarazzo Antonio il divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti; 2) di ogni atto presupposto, conseguente, collegato e conseguenziale.”.</p>
<p>	VISTI il ricorso ed i relativi allegati;<br />	<br />
	VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata, con le annesse produzioni;<br />	<br />
VISTI gli atti tutti di causa;<br />
	UDITI alla camera di consiglio del 20 dicembre 2007- relatore il Magistrato Dr. Carpentieri – gli avv.ti riportati a verbale;<br />	<br />
	RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui agli articoli 21, decimo comma, e 26, commi quarto e quinto, della legge n. 1034 del 1971 e successive modifiche e integrazioni, il contraddittorio risulta correttamente instaurato, i procuratori delle parti, sentiti in camera di consiglio, nulla hanno obiettato alla immediata decisione nel merito della causa, che appare matura per la decisione;<br />
CONSIDERATO che il ricorrente, titolare di licenza di porto d’armi uso caccia e detentore di un fucile calibro 12, marca Breda, matricola SL/627579, di un fucile calibro 12 matricola 386, di due scimitarre stile indiano per uso ornamentale e di un pugnale stile indiano, ha chiesto l’annullamento del provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Prefetto di Napoli gli ha imposto il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti per non avere denunciato il trasferimento delle armi suddette dall’abitazione sita in Pozzuoli, Traversa Cacciapuoti n. 14, all’abitazione sita in Pozzuoli alla via Vigna n. 31, per non avere usato la dovuta diligenza nella custodia delle due scimitarre e del pugnale sopra descritti, andati smarriti, e per aver altresì omesso di denunciare all’autorità di polizia l’avvenuto smarrimento;<br />
RILEVATO che il provvedimento impugnato riferisce dell’avvenuta iscrizione del sig. Matarazzo, per i fatti ora descritti, nel registro degli indagati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per i reati di cui agli artt. 221 R.d. n. 773 del 1931, in relazione all’art. 58, comma terzo, del R.d. n. 635 del 1940, nonché di cui all’art. 20, commi secondo e quarto, della l. n. 110 del 1975;<br />
RITENUTO che il provvedimento impugnato si palesa legittimo sia sul piano formale/procedurale – essendo state osservate nella fattispecie le regole procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990 -, sia sul piano sostanziale, palesandosi invero infondate le censure di merito proposte in ricorso, atteso che:<br />
&#8211; in linea generale, come chiarito da costante e condivisibile giurisprudenza, l&#8217;inaffidabilità della persona in ordine al non abuso e alla corretta gestione e tenuta delle armi, prevista dall’articolo 43, secondo comma, del R.d. 18 giugno 1931, n. 773, q<br />
&#8211; che altresì, secondo la condivisibile giurisprudenza prevalente, la revoca (o il diniego) della licenza di polizia in tema di detenzione e porto d&#8217;armi non richiede un oggettivo ed accertato abuso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto non dia- che, nel caso di specie in esame, il giudizio di insussistenza, in capo al ricorrente, dei requisiti soggettivi per il mantenimento del titolo di detenzione di armi, formulato dall’amministrazione, risulta sorretto da idonei elementi istruttori, si pale<br />
RITENUTO, conclusivamente, per tutti gli esposti motivi, che il ricorso deve dunque giudicarsi infondato e merita come tale di essere rigettato;<br />
RITENUTO, quanto alle spese, che le stesse devono essere regolate secondo il criterio della soccombenza e vanno pertanto poste a carico del ricorrente, nell’importo liquidato in dispositivo;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE V^, visti ed applicati gli artt. 21 comma 10 e 26, commi 4 e 5, della legge 1034/1971, come integrata e modificata dalla legge 205/2000, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 1.000/00 (mille/00).</p>
<p>Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 20 Dicembre 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-31-1-2008-n-415/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2008 n.415</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/1/2008 n.689</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-31-1-2008-n-689/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-31-1-2008-n-689/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-31-1-2008-n-689/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/1/2008 n.689</a></p>
<p>Non va sospesa la gara per l’affidamento del servizio di distribuzione dei prodotti carbo-petroliferi su un tratto autostradale atteso che i requisiti di capacità tecnico-economico devono essere rapportati a parametri di eccellenza e tenuto, altresì, conto che la preclusione alla partecipazione alla gara de qua non era assoluta poichè, in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-31-1-2008-n-689/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/1/2008 n.689</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-31-1-2008-n-689/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/1/2008 n.689</a></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la gara per l’affidamento del servizio di distribuzione dei prodotti carbo-petroliferi su un tratto autostradale atteso che i requisiti di capacità tecnico-economico devono essere rapportati a parametri di eccellenza e tenuto, altresì, conto che la preclusione alla partecipazione alla gara de qua non era assoluta poichè, in relazione ai requisiti di cui al paragrafo 2 della impugnata sollecitazione, la ricorrente avrebbe potuto avvalersi di altre forme imprenditoriali. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV &#8211; <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1110/">Ordinanza sospensiva del 26 febbraio 2008 n. 1110</a></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO<br />
ROMA</b></p>
<p align="center"><b>SEZIONE TERZA TER </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 689/2008<br />
Registro Generale: 10033/2007</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
ITALO RIGGIO Presidente<br />
MARIA LUISA DE LEONI Cons., relatore<br />
DIEGO SABATINO Primo Ref.</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align="center"><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 31 Gennaio 2008</p>
<p>Visto il ricorso 10033/2007 proposto da:<br />
<b>SOC EUROPAM SRL</b><br />
rappresentata e difesa da:<br />
MARCONI AVV ALBERTO STUDIO LEG ACQUARONE<br />
con domicilio eletto in ROMA<br />
VIA NAZIONALE,200<br />
presso<br />
MARCONI AVV ALBERTO STUDIO LEG ACQUARONE</p>
<p align="center">contro</p>
<p><b>SOC STRADA DEI PARCHI SPA </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
SANINO AVV. MARIO<br />
con domicilio eletto in ROMA<br />
V.LE PARIOLI, 180<br />
presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; della sollecitazione alla domanda datata 19.9.2007, non ritualmente pubblicata e conosciuta solo nei giorni scorsi avente ad oggetto l’affidamento del servizio di distribuzione di carbolubrificanti ed attività accessorie e collaterali per l’area di servizio autostradale Tiburtina Nord, Autostrada A 24, km. 5,6;<br />
&#8211; nonchè di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
SOC STRADA DEI PARCHI SPA<br />
Udito il relatore Cons. Maria Luisa DE LEONI e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Considerato che il ricorso non presenta consistenti elementi di fondatezza, tenuto conto che, nella specie, i requisiti di capacità tecnico-economico devono essere rapportati a parametri di eccellenza e tenuto, altresì, conto che la preclusione alla partecipazione alla gara de qua non era assoluta poichè, in relazione ai requisiti di cui al paragrafo 2 della impugnata sollecitazione, la ricorrente avrebbe potuto avvalersi di altre forme imprenditoriali;</p>
<p align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Ter respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 31 gennaio 2008</p>
<p>Il Presidente: Italo RIGGIO<br />
L’Estensore: Maria Luisa DE LEONI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-31-1-2008-n-689/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/1/2008 n.689</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/1/2008 n.682</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-31-1-2008-n-682/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-31-1-2008-n-682/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-31-1-2008-n-682/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/1/2008 n.682</a></p>
<p>Non va sospesa la decisione di una commissione disciplinare ippica che sospende un allenatore per mesi 18 oltre al distanziamento totale di un cavallo e divieto per lo stesso di partecipare a corse Tris per 12 mesi atteso che rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione stabilire tolleranza zero per le sostanze dopanti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-31-1-2008-n-682/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/1/2008 n.682</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-31-1-2008-n-682/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/1/2008 n.682</a></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la decisione di una commissione disciplinare ippica che sospende un allenatore per mesi 18 oltre al distanziamento totale di un cavallo e divieto per lo stesso di partecipare a corse Tris per 12 mesi atteso che rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione stabilire tolleranza zero per le sostanze dopanti ovvero prevedere una soglia minima; inoltre, il ricorrente non ha fornito consistenti elementi probatori al fine di escludere la propria responsabilità. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-31-1-2008-n-682/">Ordinanza sospensiva  8/4/2008  n. 1961</a></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO<br />
ROMA </b></p>
<p align="center"><b>SEZIONE TERZA TER</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 682/2008<br />
Registro Generale: 13/2008</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
ITALO RIGGIO Presidente<br />
MARIA LUISA DE LEONI Cons., relatore<br />
DIEGO SABATINO Primo Ref.</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align="center"><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 31 Gennaio 2008</p>
<p>Visto il ricorso 13/2008 proposto da:<br />
<b>MENEGATTI FABIO</b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
CONTALDI AVV. MARIO &#8211; GALLINATTI AVV. PAOLO &#8211; SERVETTI AVV. CHIARA<br />
con domicilio eletto in ROMA<br />
VIA P.G. DA PALESTRINA, 63<br />
presso<br />
CONTALDI AVV. MARIO</p>
<p align="center">contro</p>
<p><b>UNIRE </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO<br />
con domicilio eletto in ROMA<br />
VIA DEI PORTOGHESI, 12<br />
presso la sua sede</p>
<p><b>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO<br />
con domicilio eletto in ROMA<br />
VIA DEI PORTOGHESI, 12<br />
presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; della decisione n. 725/a/t della Commissione Disciplina di Appello dell’UNIRE depositata in data 29.10.2007 e comunicata con nota prot. n. 2007/0070312 in data 13/16-11-2007, successivamente pervenuta con la quale è stato respinto il ricorso proposto dal ricorrente avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza dell’UNIRE, depositata in data 21.5.2007, ed è stata conseguentemente confermata a carico del ricorrente la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e da ogni altra da lui rivestiva per mesi 18, nonchè la multa di € 4.500 in relazione al contestato doping del cavallo EVANDER KYU nella corsa Premio Vergato disputatasi a Torino il 10.5.2006 oltre al distanziamento totale del cavallo e divieto per lo stesso di partecipare a corse Tris per il periodo di 12 mesi;<br />
&#8211; nonchè di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI<br />
UNIRE<br />
Udito il relatore Cons. Maria Luisa DE LEONI e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Considerato che il ricorso non presenta consistenti elementi di fondatezza, tenuto conto che rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione stabilire tolleranza zero per le sostanze dopanti ovvero prevedere una soglia minima;<br />
che, peraltro, il ricorrente non ha fornito consistenti elementi probatori al fine di escludere la propria responsabilità;</p>
<p align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Ter respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 31 gennaio 2008</p>
<p>Il Presidente: Italo RIGGIO<br />
L’Estensore: Maria Luisa DE LEONI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-31-1-2008-n-682/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/1/2008 n.682</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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