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	<title>31/1/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>31/1/2007 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2007 n.370</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-31-1-2007-n-370/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-31-1-2007-n-370/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2007 n.370</a></p>
<p>Pres. Varrone Est. Chieppa M.G. Ghiaia(Avv.ti F. B. e L. Colantoni)c/ Regione Marche(Avv. S. Coen); Comune di Saltara(n.c.) sulla possibilità o meno di autorizzare un progetto di variante per una cava che preveda l&#8217;incremento di attività estrattiva in zona sottoposta a vincolo di tutela integrale Ambiente e Territorio-Autorizzazione Paesaggistica- Zona</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-31-1-2007-n-370/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2007 n.370</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-31-1-2007-n-370/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2007 n.370</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Varrone     <i>Est.</i> Chieppa<br /> M.G. Ghiaia(Avv.ti F. B. e L. Colantoni)c/ Regione Marche(Avv. S. Coen); Comune di Saltara(n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità o meno di autorizzare un progetto di variante per una cava che preveda l&#8217;incremento di attività estrattiva in zona sottoposta a vincolo di tutela integrale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e Territorio-Autorizzazione Paesaggistica- Zona sottoposta a vincolo paesaggistico integrale –Progetto di variante relativo a cava-Incremento dell’ attività estrattiva- -Mancata autorizzazione- Legittimità- Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittimo il provvedimento  che respinge l’ autorizzazione recante variante al progetto di ampliamento e recupero di una cava di materiale ghiaioso-sabbioso, atteso che l’ introduzione in un progetto di variante(che interessa la fascia di rispetto fluviale sottoposta a vincolo di tutela integrale) di una soluzione tecnica, seppure migliorativa, non può costituire il pretesto per la continuazione dell’ attività estrattiva, nella specie per ottenere l’ incremento del materiale ghiaioso- sabbioso da asportare all’ interno della fascia di tutela fluviale, con conseguente abbassamento del piano di campagna.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello proposto da <br />
<b>Mei Gualtiero</b>, titolare dell’omonima ditta Mei Gualtiero Ghiaia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Buonassisi e Luciana Colantoni, ed elettivamente domiciliato presso quest’ultima, in Roma, via G.G. Belli, n. 60;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Regione Marche</b>, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall&#8217; avv.to Simonella Coen, ed elettivamente domiciliato presso l’Avv. Sergio Del Vecchio, in Roma, viale Angelico, n. 38; </p>
<p>e nei confronti<br />
<b>Comune di Saltara</b>, non costituitosi in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sezione I, n. 989/2005;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 14-11-2006 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.<br />
Uditi l&#8217;Avv. Colantoni e l&#8217;Avv. Del Vecchio per delega dell’Avv. Coen;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E  DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Con l’impugnata sentenza il Tar ha respinto il ricorso proposto dalla ditta Mei Gualtiero Ghiaia e Sabbia avverso la deliberazione della Giunta regionale delle Marche,con la quale è stata negata la compatibilità paesistico ambientale di cui agli artt. 43 e 63/ter delle norme tecniche di attuazione (N.T.A.) del Piano Paesaggistico Ambientale della Regione Marche – P.P.A.R. e l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 7 della legge n. 1497 del 1939, relativamente al progetto presentato dalla stessa ditta ricorrente, recante variante al progetto di ampliamento e recupero della cava di materiale ghiaioso-sabbioso, sita in località Piano dei Laghi del Comune di Saltara.<br />
A seguito di una verificazione disposta in corso di giudizio, il giudice di primo grado ha ritenuto che:<br />
&#8211; il progetto di variante di un precedente intervento di recupero di cava dovesse essere ricompreso tra quelli di rilevante trasformazione del territorio, assoggettabili a dichiarazione di valutazione di impatto ambientale;<br />
&#8211; la valutazione negativa, effettuata dalla Regione, era corretta e logica, tenuto conto che il progetto interessava porzioni della fascia di rispetto fluviale sottoposta a vincolo di tutela integrale, con un notevole incremento delle asportazioni di mate<br />
&#8211; la circostanza che il Piano regolatore comunale avesse dato ai terreni interessati dall’area di cava una destinazione di zona agricola con attività estrattiva non faceva comunque venire meno la necessità del rispetto dei regimi di vincolo paesaggisticoLa ditta Mei Gualtiero Ghiaia e Sabbia ha impugnato tale decisione, deducendo:<br />
1) la violazione dell’art. 45 del III comma del P.P.A.R., e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, in quanto le attività estrattive e le opere connesse in base alle norme invocate non sono da considerare come intervento di rilevante trasformazione del territorio e, come tali, non sono soggette a dichiarazione di compatibilità paesistico-ambientale, soprattutto allorché risultano di modesta entità, come quelle interessate dalla variante del progetto di cava di cui si controverte; con l’impugnata deliberazione, invece, è stato ingiustificatamente sottoposto a tale giudizio di compatibilità con il P.P.A.R. il progetto di variante, per giunta senza fornire alcuna giustificazione in ordine alle caratteristiche tecniche dell’intervento progettuale, tali da ricomprenderlo tra quelli individuati dall’art. 43 delle N.T.A. del suddetto Piano Paesaggistico Ambientale Regionale.<br />
2) eccesso di potere sotto i diversi profili dell’erroneità, della carenza di istruttoria e di violazione del principio di buona amministrazione, in quanto, come emerso dalla stessa verificazione, la richiesta variante, oltre ad essere compatibile con le previsioni urbanistiche comunali, risulta essere migliorativa sotto il profilo della tutela ambientale e comporta una limitata modificazione del progetto di cava già assentito dall’Autorità regionale.<br />
La Regione Marche si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso in appello.<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
2. Il primo motivo del ricorso, relativo all’asserita assenza del requisito della rilevante trasformazione del territorio, è infondato.<br />
L’art. 45 delle norme tecniche di attuazione (N.T.A.) del Piano Paesaggistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.), approvato con Delibera del Consiglio Regionale delle Marche n.198 del 3 novembre 1989, ha ricompreso le attività estrattive e le opere connesse tra gli interventi di rilevante trasformazione del territorio la cui realizzazione è subordinata alla preventiva dichiarazione di compatibilità paesistico-ambientale da parte della Giunta regionale, ai sensi di quanto espressamente stabilito dall’art.63/ter dello stesso P.P.A.R..<br />
Con la stessa disposizione è precisato che non sono da considerarsi interventi di rilevante trasformazione del territorio, quelli di modesta entità, tali da non modificare i caratteri costitutivi del contesto paesistico ambientale o della singola risorsa.<br />
Nell’impugnata deliberazione della Giunta regionale è presente un ampia descrizione dell’intervento richiesto in variante con conseguente accertamento che lo stesso rientra tra le opere di rilevante trasformazione del territorio, di cui al citato art. 45 del P.P.A.R..<br />
Non è quindi vero che l’amministrazione non abbia verificato la ricorrenza del presupposto per l’esercizio della sua funzione, come sostenuto dal ricorrente.<br />
Né tale valutazione risulta insufficientemente motivata, in quanto la giustificazione del predetto accertamento si ricava dalla descrizione dell’intervento e dal richiamo della precedente valutazione di compatibilità e delle modifiche apportate nel corso della precedente istruttoria, in cui a seguito di contatti con l’ufficio urbanistica la ricorrente aveva modificato l’originario progetto, che prevedeva soluzioni simili a quelle poi richieste nuovamente in sede di variante.<br />
La verificazione, disposta dal Tar, non ha costituito, quindi, una motivazione postuma dell’assoggettabilità dell’intervento alla menzionata valutazione, ma ha rappresentato un accertamento istruttorio idoneo a confermare la correttezza della valutazione, contenuta nell’impugnato provvedimento.<br />
Non è neanche corretto limitare la valutazione sull’entità dell’intervento al solo dato del nuovo materiale movimentato, in quanto la rilevanza del progetto non può prescindere dal fatto che si tratta di una variante ad un precedente intervento, già autorizzato a seguito di positiva valutazione di impatto.<br />
Costituisce principio pacifico quello secondo cui la rinnovazione del giudizio di compatibilità ambientale si impone allorché le varianti progettuali determinino la costruzione di un intervento significativamente diverso da quello già esaminato.<br />
Nel caso di un’autorizzazione alla realizzazione di un intervento in più fasi, è necessaria una valutazione dell’impatto ambientale se nel corso della seconda fase (e, quindi, anche in sede di variante) il progetto può avere un impatto ambientale importante, in particolare per la sua natura, le sue dimensioni o la sua ubicazione (in tal senso, Cons. Stato, VI, n. 2694/2006; principio conforme a Corte Giust., 4 maggio 2006, C-290/2003).<br />
Nel caso di specie, le modifiche apportate al progetto approvato in precedenza, pur non delineando un’opera sostanzialmente diversa, non sono certo costituite da marginali variazioni, ma integrano importanti modifiche incidenti anche sull’aspetto ambientale, come emerso a seguito della verificazione, in relazione alle nuove movimentazioni previste, alla quantità del materiale da asportare, alle caratteristiche morfologiche dell’intervento ed alla sua incidenza su beni specificatamente tutelati.<br />
Non può, peraltro, essere trascurato il fatto che il progetto in variante, pur non ricalcando fedelmente l’originario progetto inizialmente presentato dalla ricorrente e poi sostituito con quello autorizzato nel 1996, presenta aspetti simili ad un intervento, che proprio a seguito della precedente istruttoria era stato modificato al fine di ottenere la valutazione positiva.<br />
Sarebbe elusivo della precedente autorizzazione consentire che in sede di variante possano essere riproposte soluzioni simili a quelle già esaminate in precedenza, senza “passare” da una nuova valutazione di impatto.<br />
3. E’ infondato anche l’ulteriore motivo, con cui l’appellante contesta la correttezza e la logicità della valutazione negativa, contenuta nell’impugnato provvedimento.<br />
Innanzitutto, come rilevato dal Tar, non rileva il fatto che il Piano regolatore comunale avesse dato ai terreni interessati dall’area di cava una destinazione di zona agricola con attività estrattiva, perché era comunque necessario il rispetto dei regimi di vincolo paesaggistico ed ambientale presenti nella stessa zona ed imposti dal P.P.A.R., tanto più che, come certificato dal verificatore, l’Autorità regionale, in sede di approvazione del P.R.G. del Comune di Saltara (delibera G.R. n.452 del 19.12.1994) aveva espressamente prescritto che la destinazione urbanistica suddetta comportava comunque il mantenimento dell’ambito di tutela integrale imposto dal P.P.A.R. sulle fasce di rispetto della sponda del fiume Metauro, da verificare di volta in volta in sede di valutazione della compatibilità paesistico-ambientale dei progetti singoli di intervento di trasformazione del territorio incidenti su tale zona di rispetto.<br />
In sede di verificazione è stato, inoltre, confermato che la variante interessa la fascia di rispetto fluviale sottoposta a vincolo di tutela integrale, con un notevole incremento delle asportazioni di materiale ghiaioso e sabbioso all’interno della fascia di tutela.<br />
L’appellante valorizza alcune delle conclusioni del soggetto incaricato della verificazione, per cercare di dimostrare come la variante fosse migliorativa del precedente progetto e dovesse, quindi, essere autorizzata.<br />
Viene, in particolare sottolineato come, in sede di verificazione sia emerso che:<br />
&#8211; la soluzione della doppia scarpata, presente nel precedente progetto e sostituita da una unica scarpata in variante, non fosse da considerare essenziale ai fini della compatibilità paesistico ambientale;<br />
&#8211; la variante non ricalca fedelmente l’originario progetto, poi sostituito dalla stessa ditta;<br />
&#8211; il progetto respinto era migliorativo rispetto a quello già autorizzato.<br />
Al riguardo, va evidenziato che tale ultimo giudizio è riferito al fatto che l’intervento già autorizzato prevede una doppia scarpata in prossimità del fiume Metauro, mentre quello richiesto in variante comporta un rimodellamento morfologico dell’area, attraverso la realizzazione di un’unica scarpata alta 12 metri, in sostituzione delle due scarpate alte tra i 5 e i 7 metri previste nell’originario progetto approvato nell’anno 1996.<br />
Il soggetto verificatore ritiene migliorativa la soluzione dell’unica scarpata, considerando la doppia scarpata un “terrazzo antropico, che poco ha a che fare con le caratteristiche geomorfologiche naturali preesistenti”.<br />
Tuttavia, la valutazione negativa non è stata espressa per un giudizio negativo sulla soluzione dell’unica scarpata, ma per una maggiore escavazione nella fascia di tutela del fiume Metauro.<br />
Tale valutazione è corretta e logica, in quanto l’introduzione di una soluzione tecnica migliorativa (unica scarpata) non può  costituire il pretesto per ottenere necessariamente l’incremento  del materiale ghiaioso-sabbioso da asportare all’interno della fascia di tutela fluviale con il conseguente abbassamento del piano di campagna.<br />
Nella relazione del verificatore è, infatti, indicato che tale ulteriore asportazione andrebbe a ridurre “il piano di campagna dalla locale superficie piezometrica, riducendo il fianco di protezione e di conseguenza aumentando la vulnerabilità della falda sotterranea”.<br />
Del resto, l’amministrazione regionale, con la nota del 23-4-2002, ha spiegato che con la relazione di sopralluogo del 7-7-2000 erano state espresse valutazioni positive in ordine alla soluzione dell’unica scarpata, ma era stato precisato che tale proposta non dovesse fornire il pretesto per una continuazione dell’attività estrattiva.<br />
Deve, quindi, ritenersi che il progetto di variante, pur presentando alcuni aspetti migliorativi, sia stato legittimamente respinto dall’amministrazione regionale in ragione delle menzionate considerazioni inerente l’aumento del materiale da asportare.<br />
La ditta ricorrente avrebbe potuto, e può, eventualmente presentare un progetto di variante che mantenga le soluzioni migliorative e le renda compatibili con le esigenze di tutela, rappresentate dall’amministrazione sulla base di valutazioni, non scalfite dalla disposta verificazione.<br />
4. In conclusione, l’appello deve essere respinto.<br />
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe. <br />
Compensa tra le parti le spese del giudizio. <br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, il 14-11-2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Claudio Varrone					Presidente<br />	<br />
G.Paolo Cirillo					Consigliere<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo				Consigliere<br />	<br />
Giuseppe Minicone					Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa					Consigliere Est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-31-1-2007-n-370/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2007 n.370</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2007 n.140</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-31-1-2007-n-140/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-31-1-2007-n-140/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-31-1-2007-n-140/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2007 n.140</a></p>
<p>Pres. Piacentini – Rel. Piacentini ADS Automated Data System spa (avv. Stefanelli, Mattina) c. Provincia di Milano (avv. Fiori, Bartolomeo, Ferrari, Baviera) e Delta Dator spa (avv. Osele, Sarti) e Santer spa (avv. Salvadori del Prato, Morazzoni) ambito di applicazione dell&#8217;art. 13 del cd. decreto Bersani sotto il profilo soggettivo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-31-1-2007-n-140/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2007 n.140</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-31-1-2007-n-140/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2007 n.140</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Piacentini – Rel. Piacentini<br />  ADS Automated Data System spa (avv. Stefanelli, Mattina) c. Provincia di Milano (avv. Fiori, Bartolomeo, Ferrari, Baviera) e Delta Dator spa (avv. Osele, Sarti) e Santer spa (avv. Salvadori del Prato, Morazzoni)</span></p>
<hr />
<p>ambito di applicazione dell&#8217;art. 13 del cd. decreto Bersani sotto il profilo soggettivo e sua disciplina transitoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.  Concorrenza e mercato – Disciplina ex art. 13 d.l. 223/2006 convertito in l. 248/2006 – Estensione –Società partecipate da società partecipata da società partecipata da pubbliche amministrazioni regionali – Applicabilità.</p>
<p>2.  Concorrenza e mercato – Disciplina ex art. 13 d.l. 223/2006 convertito in l. 248/2006 – Estensione – Camera di Commercio &#8211; Partecipazione da parte di amministrazione pubblica locale e regionale – Applicabilità.</p>
<p>3.  Concorrenza e mercato – Disciplina transitoria ex art. 13 d.l. 223/2006 convertito in l. 248/2006 – Disciplina transitoria  ex art. 13 4° co. d.l. 223/2006 convertito in l. 248/2006 – Riforma ex art. 1 720° co. L. 296/2006 – Applicazione – Ambito – Aggiudicazione senza successiva stipulazione di contratto – Insufficienza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La disciplina prevista dall’art. 13 d.l. 223/2006 convertito in l. 248/2006 (cd. decreto Bersani) si applica anche alle società partecipate da società a loro volta partecipate da società che a loro volta sono partecipate da pubbliche amministrazioni regionali.</p>
<p>2. La disciplina prevista dall’art. 13 d.l. 223/2006 convertito in l. 248/2006 (cd. decreto Bersani) si applica anche alle società partecipate da Camere di Commercio.</p>
<p>3. La disciplina transitoria prevista dall’art. 13 4° co. d.l. 223/2006 convertito in l. 248/2006 (c.d. Bersani) come riformata ex art. 1 720° co. L. 296/2006 si applica solo alle fattispecie in cui all’aggiudicazione sia conseguita la stipulazione del contratto.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento dell&#8217;Avv. Simona Rostagno <a href="/ga/id/2007/2/2618/d">&#8220;L’ambito soggettivo di applicazione della disciplina dell’art. 13 del cd. decreto Bersani: prime indicazioni della giurisprudenza e prime perplessità&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambito di applicazione dell’art. 13 del cd. decreto Bersani sotto il profilo soggettivo e sua disciplina transitoria</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/9377_TAR_9377.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-31-1-2007-n-140/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2007 n.140</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2007 n.373</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-31-1-2007-n-373/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-31-1-2007-n-373/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-31-1-2007-n-373/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2007 n.373</a></p>
<p>Presidente Monteleone, Estensore Tulumello Sindacato Branche a Visita &#8211; Regione Sicilia/ Assessorato regionale alla sanità ed altri sulla proponibilità del ricorso cumulativo nel rito speciale in materia di silenzio-rifiuto Processo amministrativo &#8211; Ricorsi avverso il silenzio-rifiuto della pubblica amministrazione &#8211; Ricorso cumulativo &#8211; Ammissibilità &#8211; Limiti #NOME? Nel rito speciale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-31-1-2007-n-373/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2007 n.373</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Monteleone, Estensore Tulumello<br /> Sindacato Branche a Visita &#8211; Regione Sicilia/ Assessorato regionale alla sanità ed altri</span></p>
<hr />
<p>sulla proponibilità del ricorso cumulativo nel rito speciale in materia di silenzio-rifiuto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo &#8211; Ricorsi avverso il silenzio-rifiuto della<br />
pubblica amministrazione &#8211; Ricorso cumulativo &#8211; Ammissibilità &#8211; Limiti<br />
#NOME?</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel rito speciale in materia di silenzio della pubblica<br />
amministrazione, caratterizzato da esigenze di semplificazione e di<br />
speditezza, e dalla possibilità per il giudice di decidere il merito<br />
della controversia, l&#8217;ambito della connessione tra cause è più<br />
ristretto rispetto al processo amministrativo d&#8217;impugnazione:<br />
conseguentemente, risulta ridotto lo spazio per la proponibilità del<br />
ricorso cumulativo (fattispecie nella quale è stato ritenuto<br />
inammissibile il ricorso proposto dallo stesso ricorrente nei<br />
confronti di enti diversi, in relazione alla mancata risposta<br />
all&#8217;istanza di partecipazione ad altrettanti procedimenti<br />
amministrativi, ciascuno dei quali privo di nessi funzionali rispetto<br />
agli altri, ma accomunati unicamente dall&#8217;analogia delle questioni<br />
giuridiche dedotte).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />
Sezione Seconda</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>composto dai signori magistrati:<br />
Dott. Nicolò Monteleone Presidente<br />
Dott. Giovanni Tulumello Primo Referendario,<br />
estensore<br />
Dott. Gianmario Palliggiano Referendario<br />
ha pronunziato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso n. 2574/2006, R.G., proposto dal</p>
<p><b>Sindacato Branche a Visita &#8211; Regione Sicilia</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Gabriella Valenti presso lo studio della quale in Palermo, via Alcide De Gasperi n. 58, è elettivamente domiciliato;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>&#8211; l&#8217;<b>Azienda U.S.L. n. 1 di Agrigento</b>, in persona del Direttore Generale pro-tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>&#8211; l&#8217;<b>Azienda U.S.L. n. 2 di Caltanissetta</b>, in persona del DirettoreGenerale pro-tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>&#8211; l&#8217;<b>Azienda U.S.L. n. 3 di Catania</b>, in persona del Direttore Generale pro-tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>&#8211; l&#8217;<b>Azienda U.S.L. n. 5 di Messina</b>, in persona del Direttore Generale pro-tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>&#8211; l&#8217;<b>Azienda U.S.L. n. 6 di Palermo</b>, in persona del Direttore Generale pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giorgio Li Vigni, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Ippolito Pindemonte n. 88, presso l&#8217;Ufficio Legale dell&#8217;azienda;</p>
<p>&#8211; l&#8217;<b>Azienda U.S.L. n. 7 di Ragusa</b>, in persona del Direttore Generale pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Vincenzo Rocchè, presso lo studio del quale, in Palermo, via Terrasanta n. 46, è elettivamente domiciliato;</p>
<p>&#8211; l&#8217;<b>Azienda U.S.L. n. 8 di Siracusa</b>, in persona del Direttore Generale pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Salvatore Buscemi, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via D. Trentacoste n. 89, presso lo studio legale Allotta;</p>
<p>&#8211; l&#8217;<b>Azienda U.S.L. n. 9 di Trapani</b>, in persona del Direttore Generale pro-tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>dell&#8217;<b>Assessorato regionale alla Sanità</b>, in persona dell&#8217;Assessore pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in Palermo, via Alcide De Gasperi n. 81 è domiciliato per legge</p>
<p>per la declaratoria di illegittimità<br />
del silenzio serbato sulle istanze con le quali, al Direttore Generale di ciascuna Azienda intimata, è stata richiesta la convocazione e l&#8217;audizione, nonché la partecipazione al procedimento di formazione del &#8220;programma attuativo aziendale&#8221;, ai sensi del D.A. 30 giugno 2006</p>
<p>e per l&#8217;affermazione<br />
dell&#8217;obbligo del Direttore Generale di ciascuna Azienda di provvedere alla convocazione ed audizione in relazione alla formulazione del programma attuativo</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Aziende U.S.L. n. 6 DI Palermo, n. 7 di Ragusa e n. 8 di Siracusa;<br />
Letti ed esaminati gli scritti difensivi ed i documenti prodotti dalle<br />
parti;  <br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Designato relatore il Primo Referendario Giovanni Tulumello;<br />
Uditi, all&#8217; udienza camerale del 23 gennaio 2007 l&#8217;avv. Valenti per la parte ricorrente, l&#8217;avv. Li Vigni per l&#8217;Azienda U.S.L. n. 6 di Palermo, l&#8217;avv. Rocchè per l&#8217;Azienda U.S.L. n. 7 di Ragusa e l&#8217;avv. dello Stato La Spina per l&#8217;Assessorato alla Sanità;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
1. Con ricorso notificato il 12 dicembre 2006, e depositato il successivo 20 dicembre, il Sindacato Branche a Visita – Regione Sicilia deduceva di aver inviato alle Aziende intimata altrettante istanze con le quali richiedeva la convocazione e l&#8217;audizione, nonché la partecipazione al procedimento di formazione del &#8220;programma attuativo aziendale&#8221;, ai sensi del D.A. 30 giugno 2006.<br />
Sul silenzio serbato dalle Aziende U.S.L. intimate in relazioni a tali istanze, il Sindacato ricorrente ha proposto il ricorso in esame, tendente alla declaratoria della illegittimità del silenzio e dell&#8217;obbligo delle Aziende di provvedere alla convocazione ed audizione di esso ricorrente in relazione alla formulazione del programma attuativo.<br />
Si sono costituite in giudizio, per resistere al ricorso, le Aziende U.S.L. n. 6 di Palermo, n. 7 di Ragusa e n. 8 di Siracusa.<br />
Si è altresì costituito in giudizio l&#8217;Assessorato regionale alla sanità, senza spiegare difese.<br />
L&#8217;Azienda U.S.L. n. 1 di Agrigento ha fatto pervenire, in data 16 gennaio 2007, una nota nella quale si rappresentano le ragioni che ostano all&#8217;accoglimento della pretesa di merito della parte ricorrente, vale a dire alla convocazione ed alla partecipazione per cui è causa.<br />
Il ricorso è stato trattenuto in decisione nell&#8217;udienza camerale del 23 gennaio 2007.</p>
<p>2. Ritiene il collegio che debba essere preliminarmente scrutinata l&#8217;ammissibilità del ricorso.<br />
Il ricorso in esame, formulato ai sensi dell&#8217;art. 21-bis della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (aggiunto dall&#8217;art. 2 della 21 luglio 2000, n. 205), è stato proposto secondo lo speciale rito camerale previsto dalla richiamata disposizione, al fine di far dichiarare l&#8217;illegittimità dell&#8217;inerzia serbata dalle amministrazioni intimate.<br />
Il ricorso predetto è stato proposto in via cumulativa nei confronti di tutte le Aziende U.S.L. della Regione Sicilia cui il sindacato ricorrente aveva inviato istanza di partecipazione all&#8217;attività procedimentale relativa alla formazione del &#8220;programma attuativo aziendale&#8221;, ai sensi del D.A. 30 giugno 2006.<br />
Per ciascuna Azienda il sindacato ricorrente ha formulato una diversa istanza e, non ricevendo risposta da alcuna delle destinatarie, ha impugnato nell&#8217;unico giudizio in esame tutti i comportamenti inerti in questione. <br />
Si pone pertanto il problema dell&#8217;ammissibilità di un ricorso cumulativo nello speciale rito tendente alla declaratoria dell&#8217;illegittimità del silenzio dell&#8217;amministrazione.</p>
<p>3. Nulla disponendo la legge regolatrice del rito, occorre in prima battuta operare una ricognizione dei princìpi in materia di ammissibilità del ricorso cumulativo sanciti dalla giurisprudenza in materia di processo amministrativo d&#8217;impugnazione (di atti).<br />
In argomento, si è sedimentato un orientamento giurisprudenziale secondo cui &#8220;nel processo amministrativo, in assenza di una espressa disciplina dell&#8217;istituto della connessione, il principio secondo il quale il ricorso giurisdizionale deve essere diretto contro un solo atto oppure contro atti diversi ma tra loro collegati, si fonda sulla necessità di evitare la confusione tra controversie del tutto diverse, il che si verifica quando in un solo giudizio confluiscono atti che promanano da Autorità differenti, che difettino di ogni collegamento e che attengano a rapporti sostanziali diversi&#8221; (così Consiglio di Stato, sez. V, 13 dicembre 2005 , n. 7058).<br />
La decisione da ultimo citata prosegue poi con una più analitica indicazione degli elementi sintomatici dell&#8217;ammissibilità del ricorso cumulativo: &#8220;Orbene, la giurisprudenza dominante, alla quale il Collegio aderisce, ha affermato che l&#8217;esistenza di fattispecie connesse, idonee a essere proposte con ricorso cumulativo va assunta in termini di ragionevolezza, di giustizia sostanziale e di razionalità, scevra da spirito formalistico e in modo da non cagionare una superflua gravosità di adempimenti procedurali a carico di chi intenda tutelarsi avverso atti, ritenuti non legittimi, della pubblica autorità (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 03/10/2002, n. 5210, Cons. Stato, sez. IV, 22/01/1999, n. 52; Cons. Giust. Amm. Sic., sez. giurisdiz., 13/10/1998, n. 620 che evidenzia le ragioni di economia processuale dell&#8217;indirizzo interpretativo condiviso; Cons. Stato, sez. IV, 10/07/1996, n. 830; Cons. Stato sez. IV, 20/12/1996, 1311; Cons. Stato, sez. VI, 07/06/1994, n. 923). Alla luce di tale impostazione è stato ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo contro distinti provvedimenti amministrativi, quando tra gli stessi provvedimenti sussista un vincolo di connessione che legittimerebbe la riunione dei ricorsi, ove separatamente proposti, a tutela di un medesimo bene giuridico o con riferimento ad atti di un medesimo procedimento amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 05/06/2001, n. 3015), ovvero quando tra gli atti impugnati sussista un nesso procedimentale o di preordinazione funzionale o logica, tale da rendere gli stessi i componenti di un quadro provvedimentale unitariamente lesivo dell&#8217;interesse del ricorrente (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15/03/1993, n. 357)&#8221; (Consiglio di Stato, n. 7058/2005, cit.). <br />
Facendo applicazione di tali princìpi in una fattispecie nella quale sono stati impugnati, cumulativamente (nei confronti della stessa amministrazione), un provvedimento ampliativi rilasciato in favore di terzi ed un comportamento silenzioso, la giurisprudenza ha osservato che &#8220;Tanto appare sufficiente per riscontrare esistente nella fattispecie quel vincolo di connessione, tra i provvedimenti impugnati, che giustifica la proposizione di un ricorso cumulativo . E&#8217;noto, infatti, che l&#8217;impugnazione cumulativa in sede giurisdizionale è ritenuta ammissibile quando si sia di fronte a provvedimenti collegati, analoghi o coevi, impugnati per motivi, almeno in parte, comuni: nel caso in esame il Codacons ha impugnato il silenzio serbato dal Comune con riferimento al un&#8217;unica diffida, sia pure riferentesi a due vicende di identico contenuto – quelle riguardanti l&#8217;installazione degli impianti di telefonia a seguito di denuncia di inizio di attività &#8211; ancorché riguardanti concessionari diversi, ed ha dedotto, nei confronti di essi, motivi di impugnazione del tutto identici. Alla connessione discendente, sul piano del procedimento, dall&#8217;unicità della diffida a suo tempo notificata dal Codacons, si accompagna l&#8217;identità oggettiva (e non la semplice connessione) delle due vicende cui fa riferimento il silenzio serbato dal Comune, e l&#8217;identità delle censure dedotte in sede giurisdizionale: con la conseguenza che non può essere messa in discussione l&#8217;ammissibilità del ricorso cumulativo&#8221; (Consiglio di Stato, sez. VI, 4 settembre 2002 , n. 4453).</p>
<p>4. Nel caso in esame, tuttavia, difettano i superiori requisiti di elaborazione giurisprudenziale.<br />
Identico è il ricorrente, ma diverse sono le amministrazioni intimate e diversi sono i procedimenti amministrativi &#8211; ed i relativi rapporti giuridici &#8211; cui si riferisce la domanda di sindacato giurisdizionale.<br />
La connessione non è tale in senso proprio, essendosi in presenza di una occasionale analogia &#8211; ma non, come si dirà, identità – di questioni giuridiche dedotte, afferenti rapporti giuridici diversi, instaurati dalla parte ricorrente con soggetti pubblici diversi.<br />
Che si tratti di questioni giuridiche analoghe, ma non identiche (nel senso che la soluzione di tali questioni non si impone in modo necessariamente uniforme per tutte le Aziende intimate), si ricava dalla stessa prospettazione della parte ricorrente, secondo la quale l&#8217;obbligo di convocazione discenderebbe dalla previsione normativa secondo la quale la predisposizione dei programmi aziendali è preceduta dalla consultazione delle organizzazioni rappresentative degli specialisti preaccreditati: una simile valutazione, in sede di selezione dei soggetti che secondo questa tesi devono fornire un necessario apporto partecipativo nel singolo procedimento, non comporta una soluzione unitaria in ogni diverso ambito amministrativo e territoriale.<br />
Ma ciò che più rileva, è che l&#8217;esclusione della connessione processuale discende dal rilievo che, sotto il profilo sostanziale, i diversi procedimenti amministrativi dedotti in giudizio non presentano nessi di interdipendenza (o anche solo di condizionamento) sul piano funzionale.<br />
La diversità soggettiva degli enti intimati non è solo formale, come accade ad esempio nell&#8217;ipotesi di procedimenti amministrativi avvinti da un nesso di consecuzione (si pensi all&#8217;ipotesi della contemporanea richiesta, al Comune e alla Soprintendenza, dei diversi titoli abilitativi per la realizzazione del medesimo immobile, ed alla conseguente unitarietà delle ragioni di tutela che impongono di reagire sul piano giurisdizionale all&#8217;inerzia serbata da entrambi, unico essendo in tal caso il bene della vita avuto di mira dal ricorrente).<br />
Non è dato dunque ipotizzare l&#8217;esistenza di un legame sostanziale, al di là della generica affinità delle questioni di diritto sollevate, che possa legittimare una connessione oggettiva fra le plurime condotte inerti censurate. </p>
<p>5. La rilevata diversità &#8211; nei termini precisati &#8211; dei rapporti giuridici controversi, e dei corrispondenti beni della vita rivendicati dalla parte ricorrente, è evidente se si ha riguardo alle diverse sorti che, già nella fase embrionale del presente processo, i rapporti stessi hanno conosciuto.<br />
Sul piano strettamente processuale, va rilevato che alcune delle Aziende intimate hanno sede nella circoscrizione di questo Ufficio, mentre altre no: tanto che, ad esempio, l&#8217;Azienda U.S.L. n. 8 di Siracusa si è costituita in giudizio eccependo lincompetenza territoriale di questa sede del T.A.R. Sicilia, per essere competente la sede di Catania.<br />
In relazione alle conseguenze processuali della diversità sostanziale dei rapporti giuridici dedotti, va poi rilevato che il Collegio dovrebbe pervenire a tante distinte decisioni, quante sono le diverse sorti di ogni singolo &#8211; e diverso &#8211; rapporto facente capo a ciascuna Azienda intimata.<br />
Così, per quanto riguarda l&#8217;Azienda U.S.L. n. 7 di Ragusa, l&#8217;intervenuta conclusione del procedimento de quo, con l&#8217;adozione del programma aziendale, comporterebbe &#8211; ove il ricorso superasse la delibazione di ammissibilità &#8211; un rilievo di improcedibilità per carenza d&#8217;interesse, spostandosi l&#8217;interesse della parte ricorrente alla eventuale contestazione del programma aziendale per lamentato difetto della necessaria partecipazione procedimentale.<br />
Analogamente è a dirsi quanto all&#8217;Azienda U.S.L. n. 1 di Agrigento, che pur non essendosi costituita in giudizio ha fatto pervenire un provvedimento sopravvenuto di diniego: per costante giurisprudenza, in caso di emanazione, successiva all&#8217;instaurarsi del giudizio sul silenzio, del provvedimenti con cui l&#8217;amministrazione provvede sull&#8217;istanza della parte ricorrente, viene meno l&#8217;interesse di quest&#8217;ultima alla declaratoria dell&#8217;obbligo di provvedere (Consiglio di Stato, sez. V, 7 aprile 2003, n. 1836: &#8220;una volta adottato dall&#8217;Amministrazione un provvedimento di sostanziale rigetto dell&#8217;istanza non può che essere dichiarato dal giudice l&#8217;improcedibilità del ricorso avverso il silenzio rifiuto per carenza sopravvenuta di interesse&#8221;).<br />
Questi rilievi confermano come alla pluralità e diversità soggettiva delle Aziende intimate corrisponde una sostanziale diversità dei rispettivi rapporti giuridici instaurati con la parte odierna ricorrente, tale da escludere che si sia in presenza di una ipotesi di connessione in senso proprio, legittimante la proposizione di un ricorso cumulativo.</p>
<p>6. A queste considerazioni, condotte in applicazione dei princìpi giurisprudenziali formatisi in tema di processo amministrativo d&#8217;impugnazione di provvedimenti, deve aggiungersi che le peculiarità del rito speciale in materia di silenzio-rifiuto suggeriscono di individuare uno spazio ancor minore per il ricorso cumulativo.<br />
Le caratteristiche di semplificazione e di speditezza del rito, si pongono infatti in contrasto con l&#8217;esigenza di valutazione congiunta di pretese sostanziali afferenti rapporti giuridici sostanziali autonomi, facenti capo ad enti diversi, non reciprocamente condizionanti.<br />
Questa conclusione è poi rafforzata dalla modifica apportata all&#8217;art. 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dall&#8217;art. 3, comma 6-bis, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione: la trasformazione del giudizio sul silenzio-rifiuto, da giudizio relativo allo scrutinio dell&#8217;esistenza o meno dell&#8217;obbligo di provvedere in capo all&#8217;amministrazione (e, conseguentemente, alla illegittimità o meno del silenzio), in giudizio anche sul merito della pretesa sostanziale dell&#8217;interessato, comporta una contrazione della nozione di connessione riferita a questo speciale rito, nell&#8217;ambito della quale non può includersi la mera analogia (o identità) delle questioni di diritto dedotte in relazione all&#8217;individuazione dell&#8217;obbligo di provvedere, non essendosi più questo l&#8217;unico profilo di giudizio.</p>
<p>7. Il ricorso è pertanto inammissibile.<br />
Considerata la parziale novità della questione, sussistono giusti motivi per l&#8217;integrale compensazione fra le parti delle spese processuali. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sezione II, dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe.<br />
Dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 23 gennaio 2007.</p>
<p>Depositata in Segreteria addì 31 gennaio 2007.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2007 n.707</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-31-1-2007-n-707/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-31-1-2007-n-707/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-31-1-2007-n-707/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2007 n.707</a></p>
<p>Pres. Giulia, Rel. Giordano A. Domenici, D. Nardi, R. Cornacchia (Avv. M. Domenici) c./ Comune di Sant’Angelo Romano (Avv. C. Ciavarella), U. Di Pietro (n.c.) sul difetto di interesse ad agire dei Consiglieri comunali avverso l&#8217;atto del Sindaco di nomina diretta di un Assessore e sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-31-1-2007-n-707/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2007 n.707</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-31-1-2007-n-707/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2007 n.707</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giulia, Rel. Giordano<br /> A. Domenici, D. Nardi, R. Cornacchia (Avv. M. Domenici) c./  Comune di Sant’Angelo Romano (Avv. C. Ciavarella), U. Di Pietro (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sul difetto di interesse ad agire dei Consiglieri comunali avverso l&#8217;atto del Sindaco di nomina diretta di un Assessore e sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa in tema di requisiti per la nomina ad Assessore esterno ex art. 47, IV comma D. Lgs. 267/00</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Processo amministrativo – Legittimazione ed interesse ad agire – Legittimazione dei Consiglieri comunali &#8211; Giudizio avverso la nomina diretta di un Assessore comunale che ricopre la carica di Consigliere presso la Giunta  di un altro Comune – Non sussiste – Ragioni</p>
<p>2) Processo amministrativo – Giurisdizione e competenza – Competenza del Giudice Amministrativo nella vertenza promossa dai Consiglieri comunali avverso la nomina diretta di un Assessore – Sussiste – Ragioni – Ripartizione della giurisdizione ex D. Lgs. n. 267/00 &#8211; Interesse legittimo &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1) Non sussiste l’interesse ad agire dei Consiglieri comunali nel giudizio avverso la nomina diretta da parte del Sindaco di un Assessore comunale che contemporaneamente ricopre la carica di Consigliere presso la Giunta di un altro Comune, in quanto la legittimazione dei Consiglieri ad impugnare gli atti del Sindaco, della Giunta e del Consiglio è limitata alle sole ipotesi in cui detti atti incidano negativamente sulla loro posizione all’interno dell’organo di appartenenza, ovvero quando il ricorso sia diretto a contestarne una modifica di composizione o il funzionamento; è da escludere che l’impugnativa possa ricollegarsi al solo generico interesse al ripristino della legalità asseritamente violata, in quanto i Consiglieri, non avendo una generalizzata funzione di controllo sull’attività del Comune, non sono titolari di un interesse differenziato tale da poter configurare un’azione popolare, peraltro non consentita nell’ambito del giudizio amministrativo, eccetto casi tassativi.</p>
<p>2) Sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo nella vertenza promossa dai Consiglieri comunali per contestare l’atto del Sindaco di nomina diretta di un Assessore, seguita dalla presa d’atto della Giunta e non da una elezione, in quanto, viene in considerazione non l’ineleggibilità o l’incompatibilità di cui al Capo II del D. Lgs. n. 267/00, di competenza del Giudice ordinario ex art. 67, bensì i requisiti per la nomina ad Assessore esterno, ex art. 47, IV comma dello stesso decreto, per cui la richiamata norma sulla giurisdizione ordinaria non sarebbe applicabile. Pertanto, non trattandosi di controversia attinente il diritto di elettorato passivo, né di una situazione di incompatibilità nei confronti di una carica elettiva, non è applicabile la disciplina del contenzioso elettorale amministrativo, nell’ambito del quale sono devolute al giudice amministrativo le controversie in tema di operazioni elettorali, mentre spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie attinenti l’ineleggibilità, le decadenze e le incompatibilità. Il ricorso, infatti, investe direttamente non posizioni di diritto soggettivo, ma di interesse legittimo, qual’è la posizione di chi sia stato nominato assessore comunale in base alla previsione di cui all’art. 47 D. Lgs. 267/00, equiparabile a quella di chi sia stato nominato ad una qualsiasi carica od ufficio pubblico non elettivo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
<i>-SEZIONE II BIS-</i></b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. <b>8913/2004 </b>proposto da<b> <br />
DOMENICI Amedeo, NARDI Dino e CORNACCHIA Roberto,  </b>tutti rappresentati e difesi dall’avv. Martina Domenici, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Maffio Maffii n. 11, sc. C, int. 9;</p>
<p align=center>contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<B>COMUNE DI SANT’ANGELO ROMANO</B>, in persona del Sindaco <i>p.t.</i>, rappresentato e difeso dall’avv. Claudia Ciavarella e domiciliato presso la Segreteria della Sezione giudicante in Roma, Via Flaminia n. 189;<br />
<b><br />
e nei confronti di<br />
</b>      <b>DI PIETRO Umberto</b>, non costituito in giudizio;</p>
<p><b>per l’annullamento<br />
</b>&#8211; della deliberazione consiliare n. 3 recante “Presa d’atto della nomina della Giunta”, adottata il 22/6/2004, nella parte in cui prevede la nomina           ad assessore del controinteressato, sig. Di Pietro;<br />
&#8211; dell’atto di nomina ad assessore del sig. Di Pietro da parte del Sindaco di Sant’Angelo Romano, datato 21/6/2004 e protocollato il 22/6/2004 col n. 003425;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;      <br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
      Relatore, per la Camera di Consiglio del 23 novembre 2006,  il Consigliere Francesco GIORDANO;<br />
      Uditi gli avvocati come da relativo verbale;<br />
      Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto<br />
      segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>Espongono i ricorrenti che, in data 22 giugno 2004, si è insediato il Consiglio comunale di Sant’Angelo Romano presieduto dal neo-eletto Sindaco, sig. Angelo Gabrielli.<br />
Nella stessa seduta il Sindaco ha comunicato la nomina della Giunta comprendente, quale assessore esterno al Consiglio comunale, il sig. Umberto Di Pietro, in atto consigliere comunale presso il Comune di Guidonia Montecelio a decorrere dall’anno 2000.<br />
Il Consiglio ha, quindi, formalizzato la presa d’atto della nomina della Giunta, mediante la deliberazione n. 3 adottata nella seduta in questione.<br />
Affermano gli istanti che la nomina del Di Pietro sarebbe viziata, perché disposta in violazione del D. Lgs. n. 267/2000 che -agli artt. 47, comma 4° e 65, comma 2°- prevede l’incompatibilità di un consigliere di un Comune a ricoprire la carica di consigliere, nonché di assessore in un altro Comune.<br />
Essi chiedono, pertanto, l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.<br />
Nei suoi scritti difensivi il Comune intimato ha eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale adito e, quanto al merito, ha sostenuto l’infondatezza del gravame insistendo per il suo rigetto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.<br />
Ha replicato parte ricorrente, argomentando in senso contrario ai ricorrenti e ribadendo le conclusioni precedentemente rassegnate.<br />
Con ordinanza n. 5361 del 7 ottobre 2004 la Sezione ha disposto il rigetto della domanda cautelare, prodotta dai ricorrenti unitamente al ricorso in esame.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Come accennato in narrativa, gli istanti hanno adito il giudice amministrativo per ottenere l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, mediante i quali si è proceduto al conferimento all’attuale controinteressato, estraneo al Consiglio comunale di  Sant’Angelo Romano, dell’incarico di assessore nel medesimo Comune.<br />
Va preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione resistente sul presupposto che le questioni in materia di incompatibilità dei componenti degli organi di governo dei comuni, di cui al Capo II del D.Lgs n. 267 del 2000, sarebbero di competenza del giudice ordinario, come previsto dall’art. 69 dello stesso D.Lgs.<br />
Al riguardo i ricorrenti hanno controdedotto che, derivando la contestata nomina ad assessore da un atto del Sindaco, seguito dalla presa d’atto del Consiglio comunale, e non da una elezione, e venendo in considerazione non ineleggibilità e incompatibilità disposte dal cit. Capo II D.Lgs n. 267/2000 e sopravvenute alla elezione, bensì i requisiti per la nomina ad assessore “esterno” ex art. 47, quarto comma dello stesso D.Lgs., la richiamata norma sulla giurisdizione, contenuta nell’art. 69 sarebbe nella specie inapplicabile.<br />
Il Collegio condivide l’assunto di parte ricorrente secondo il quale, in buona sostanza, l’attuale controversia, non attenendo nè al diritto di elettorato (passivo) nè ad una situazione di incompatibilità nei confronti di una carica elettiva, è estranea al contenzioso elettorale amministrativo nell’ambito del quale sono devolute al giudice amministrativo le controversie in tema di operazioni elettorali, mentre spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie concernenti l’ineleggibilità, le decadenze e le incompatibilità (cfr. Cass. Civile, Sezioni Unite, 4 maggio 2004, n. 8469).<br />
Il ricorso, infatti, investe direttamente non posizioni di diritto soggettivo ma di interesse legittimo, qual’è la posizione di chi sia stato nominato assessore comunale in base alla previsione di cui all’art. 47, quarto comma, D.Lgs n. 267/2000, equiparabile a quella di chi sia stato nominato ad una qualsiasi carica od ufficio pubblico non elettivo, mentre la questione della incompatibilità del controinteressato a ricoprire la carica di consigliere del Comune di S. Angelo Romano, da cui deriverebbe, secondo i ricorrenti, la illegittimità della nomina ad assessore, si configura come meramente pregiudiziale rispetto a quella principale.<br />
Ciò non è, tuttavia, sufficiente a consentire al Collegio la integrale conoscenza della materia del contendere, poichè detta questione pregiudiziale, riguardando una posizione di stato del soggetto interessato, riferibile ai diritti politici connessi allo “status” di cittadino, non può essere risolta dal giudice amministrativo neppure “incidenter tantum”, essendo riservata alla competenza del giudice ordinario ex art. 8 l. 6.12.1971, n. 1034.<br />
Dovrebbe, quindi, sospendersi il giudizio in attesa che su tale questione possa pronunciarsi il giudice competente, ma ciò non è necessario, essendo il ricorso comunque inammissibile per difetto di interesse.<br />
Invero, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, il ricorso al giudice amministrativo è diretto alla risoluzione di controversie intersoggettive e non può di regola avere ad oggetto controversie tra organi o componenti di organi (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 31.1.2001, n. 358).<br />
Pertanto la legittimazione dei Consiglieri comunali ad impugnare atti del Sindaco, della Giunta e del Consiglio è limitata alle ipotesi in cui detti atti incidono negativamente sulla loro posizione all’interno dell’organo di appartenenza, ovvero quando il ricorso sia diretto a contestarne una modifica di composizione o il funzionamento, ma sempre in relazione ad un interesse connesso al “munus” rivestito dal consigliere comunale (cfr., da ultimo, Cons. Stato, parere Sez. I, 12.1.2005, n. 11272/2004).<br />
E’ invece da escludere che l’impugnativa possa ricollegarsi solo al generico interesse al ripristino della legalità asseritamente violata, in quanto i consiglieri comunali, non avendo una generalizzata funzione di controllo sull’attività del comune, non sono titolari di un interesse differenziato rispetto al “quisque de populo”, per cui ammettere tale legittimazione configurerebbe un’azione popolare non consentita nell’ambito del giudizio amministrativo tranne tassative eccezioni espressamente previste dalla legge.<br />
Nel caso in esame le censure proposte dai ricorrenti, in qualità di consiglieri comunali, attengono alla asserita violazione delle norme che disciplinano la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio comunale, senza alcun riferimento ad eventuali ragioni per le quali la illegittimità denunciata sarebbe lesiva dell’interesse e della posizione soggettiva dei ricorrenti stessi.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda <i>bis</i>, <b>dichiara inammissibile, per difetto di interesse, </b>il ricorso meglio specificato in epigrafe. <br />
Spese compensate per intero.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II <i>bis</i>, nella Camera di Consiglio del 23 novembre 2006 con l’intervento dei signori Giudici:<br />
Patrizio       GIULIA           Presidente<br />
Francesco   GIORDANO    Consigliere rel. estensore<br />
Solveig        COGLIANI      Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-31-1-2007-n-707/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2007 n.707</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/1/2007 n.532</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-31-1-2007-n-532/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-31-1-2007-n-532/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/1/2007 n.532</a></p>
<p>Va sospesa la gara per affidamento servizio di tesoreria, su ricorso del precedente tesoriere che prospetti illogicita’ di punteggi. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIOROMA SEZIONE TERZA QUATER Registro Ordinanze: 532/2007Registro Generale: 73/2007 nelle persone dei Signori: MARIO DI GIUSEPPE Presidente, relatore LINDA SANDULLI Cons.CARLO TAGLIENTI Cons. ha</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-31-1-2007-n-532/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/1/2007 n.532</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-31-1-2007-n-532/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/1/2007 n.532</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la gara per affidamento servizio di tesoreria, su ricorso del precedente tesoriere che prospetti illogicita’ di punteggi. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA QUATER</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 532/2007<br />Registro Generale: 73/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
MARIO DI GIUSEPPE Presidente, relatore<br /> LINDA SANDULLI Cons.<br />CARLO TAGLIENTI Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 31 Gennaio 2007<br />
Visto il ricorso 73/2007  proposto da:<br />
<b>SOC BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA</b>rappresentata e difesa da:CLARIZIA AVV. ANGELOcon domicilio eletto in ROMAVIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 2pressoCLARIZIA AVV. ANGELO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA&#8217;</b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO domiciliataria ex lege  in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di<br /><b>SOC BANCA DELLE MARCHE SPA </b><br />
rappresentato e difeso da:SCOCA AVV. FRANCO GAETANOcon domicilio eletto in ROMAVIA G. PAISIELLO, 55presso la sua sede;</p>
<p>per l’annullamento,<br />previa sospensione dell’esecuzione,<br />
&#8211; dell’aggiudicazione provvisoria alla Banca delle Marche della gara per il servizio di tesoreria e sportello bancario all’interno dell’Istituto Superiore di Sanità;<br />
&#8211; di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visti i motivi aggiunti prodotti dalla parte ricorretne e visto il ricorso incidentale proposto dalla parte controinteressata;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA&#8217;<br />SOC BANCA DELLE MARCHE SPA<br />Vista la propria ordinanza 17.1.2007 n. 216 di accoglimento a termine dell’istanza cautelare proposta dalla ricorrente;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Nominato relatore il Presidente Mario DI GIUSEPPE e uditi alla Camera di Consiglio del 31 gennaio 2007 gli avvocati come da verbale;<br />
Considerato che, trattandosi di servizi di tesoreria, appare opportuno trattare con immediatezza la causa nel merito, ferma restando la cautela accordata;<br />
Considerato che a tale fine le parti hanno concordemente rinunciato a tutti i termini processuali;</p>
<p>P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III Quater, FISSA<br />
l’udienza del 28.2.2007 per la trattazione della causa nel merito ed accoglie la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente fino alla pubblicazione del dispositivo della sentenza.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Autorità Amministrativa ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 31 gennaio 2007.</p>
<p>Mario Di Giuseppe Presidente, relatore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-31-1-2007-n-532/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/1/2007 n.532</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/1/2007 n.536</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-31-1-2007-n-536/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-31-1-2007-n-536/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-31-1-2007-n-536/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/1/2007 n.536</a></p>
<p>Non va sospesa la rinnovazione della procedura concorsuale per l’accesso al 2^ livello e al I^ livello differenziato di professionalità dell’area legale in relazione al difetto di giurisdizione collegato alla natura privatistica dell’atto che dispone il recupero.(G.S.) vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; Ordinanza sospensiva del 26 giugno</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-31-1-2007-n-536/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/1/2007 n.536</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-31-1-2007-n-536/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/1/2007 n.536</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la rinnovazione della procedura concorsuale per l’accesso al 2^ livello e al I^ livello differenziato di professionalità dell’area legale  in relazione al difetto di giurisdizione collegato alla natura privatistica dell’atto che dispone il recupero.(G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2007/10/10815/g">Ordinanza sospensiva del 26 giugno 2007 n. 3284</p>
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2007/10/10865/g">Ordinanza sospensiva del 28 ottobre 2005 n. 5187</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA</b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA QUATER</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 536/2007<br />
Registro Generale: 11705/2003</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
MARIO DI GIUSEPPE Presidente<br /> LINDA SANDULLI Cons.<br />CARLO TAGLIENTI Cons., relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 31 Gennaio 2007<br />
Visto il ricorso 11705/2003  proposto da:<br />
<b>FILOGRANA EMANUELE</b>rappresentato e difeso da:<br />
ROMANELLI AVV. GUIDO FRANCESCO  &#8211; SIBOLDI AVV. ENRICO &#8211; BUGLIONI AVV. GIORGIO &#8211; FERRARIS AVV. GIUSEPPEcon domicilio eletto in ROMAVIA COSSERIA, 5presso ROMANELLI AVV. GUIDO FRANCESCO </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>INPS &#8211; ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE</b>rappresentato e difeso da:MERCANTI AVV. VALERIO &#8211; LANZETTA AVV ELISABETTA &#8211; GHERA AVV. EDOARDO &#8211; TADRIS PATRIZIAcon domicilio eletto in ROMAV.LE DELLE MILIZIE, 1presso<br />
GHERA AVV. EDOARDO<br />
e nei confronti di<br /><b>ROMOLI GIANNI </b><br />
e nei confronti di<br /><b>BOER PAOLO</b><br />
e nei confronti di<br /><b>LIPARI VITO </b></p>
<p>e nei confronti di<br /><b>LUPELLI ANTONIO</b><br />
e nei confronti di<br /><b>CERVETTI PAOLA</b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; del provvedimento 446/03 avente ad oggetto la rinnovazione della procedura concorsuale per l’accesso al 2^ livello e al 1^ livello differenziato di professionalità dell’area legale;<br />
&#8211; di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
INPS &#8211; ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Nominato relatore il Cons. CARLO TAGLIENTI e uditi alla Camera di Consiglio del 31 gennaio 2007 gli avvocati come da verbale;<br />
Ritenuto che non sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare;<br />
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato Sez. VI n. 5187 del 28 ottobre 2005.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III Quater, respinge la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Autorità Amministrativa ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 31 gennaio 2007.</p>
<p>Mario Di Giuseppe Presidente<br />
Carlo Taglienti	Consigliere, relatore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-31-1-2007-n-536/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/1/2007 n.536</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2007 n.803</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-31-1-2007-n-803/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. est. A. Onorato. Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano (Avv. Fabio Benicasa) c. Comune di Amorosi (Avv. Fianci Emilio Iacobelli) e c. Ministero dell’Interno ( Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli). sulle indicazioni che devono contenere le ordinanze contingibili ed urgenti e sugli adempimenti preliminari all&#8217;adozione ai sensi del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-31-1-2007-n-803/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2007 n.803</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-31-1-2007-n-803/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2007 n.803</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. est. A. Onorato.<br /> Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano (Avv. Fabio Benicasa) c. Comune di Amorosi (Avv. Fianci Emilio Iacobelli) e c. Ministero dell’Interno ( Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli).</span></p>
<hr />
<p>sulle indicazioni che devono contenere le ordinanze contingibili ed urgenti e sugli adempimenti preliminari all&#8217;adozione ai sensi del D.lgs. n. 152/2006</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Emergenze sanitarie o di igiene pubblica – Stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani – Ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco ex art. 50 T.U. n. 267/2000 – Art. 5 D.L. n. 263/2006 convertito in legge n. 290/2006 – E’ norma eccezionale che attribuisce, in Campania, la competenza al Commissario delegato.<br />
2. Ambiente e territorio – Emergenze sanitarie o di igiene pubblica – Stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani &#8211; Ordinanze contingibili ed urgenti – Menzione delle norme a cui si intende derogare e acquisizione parere degli organi tecnici e tecnico – sanitari locali – Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 50 T.U. n. 267/2000 attribuisce al Sindaco la competenza ad adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale. Tale potere del Sindaco, per quanto concerne la particolare situazione di emergenza in Campania in materia di rifiuti, risulta sospeso per effetto della norma eccezionale contenuta nell’art. 5, co. 5, D.L. n. 263/2006, convertito dalla legge n. 290/2006 secondo cui, in questi casi, il Commissario delegato si sostituisce al Sindaco e ai Presidenti delle Province della Regione Campania.<br />
2. Ai sensi dell’art. 191, co. 3, D.lgs. n. 152/2006, il Sindaco, o il Commissario delegato nella Regione Campania, nell’adottare le ordinanze contingibili ed urgenti in materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica deve fare espressa menzione delle norme a cui intende derogare e deve previamente acquisire il parere degli organi tecnici e tecnico-sanitari locali sulle conseguenze ambientali dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti solido urbani su una parte del territorio comunale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA    ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
Sezione Quinta<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>Composto dai signori</p>
<p>Antonio Onorato		presidente<br />	<br />
Andrea Pannone		consigliere<br />	<br />
Paolo Carpentieri		consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 243 del 2007 proposto dal <br />
<b>Consorzio di bonifica del Sannio Alifano</b> in persona del Commissario straordinario pro-tempore, rappresentato e difeso dall’ avv. Fabio Benincasa  e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, via S.Maria in Costantinopoli n, 3,</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di Amorosi</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’ avv. Fianci Emilio Iacobelli  e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, via Pietro Giannone 30,</p>
<p align=center>e</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Ministero dell’interno</b>, in persona  del Ministro pro-tempore, ex lege domiciliato in via Dia n.11 presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato la quale ex lege lo rappresenta e difense in giudizio,</p>
<p>avverso e per l’annullamento<br />
previa sospensiva, dell’ordinanza 20 dicembre 2006 n. 11246 con la quale il Sindaco ha disposto la requisizione di una vasca di cemento di proprietà della parte ricorrente al fine dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti solidi urbani,  </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati; <br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti,<br />
Relatore, alla camera di consiglio del 25 gennaio 2007, il presidente;<br />
Uditi i difensori presenti: come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto che – come è stato rappresentato ai difensori presenti alla camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare – il ricorso può essere immediatamente definito con sentenza redatta in forma semplificata in quanto manifestamente fondato.<br />
Constatato che l’ordinanza  sopra descritta è stata adottata dal Sindaco ai sensi dell’art. 50 T.U.18 agosto 2000 n. 267, secondo il quale: (comma 4) «Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge” e (comma 5) « in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l&#8217;adozione dei provvedimenti d&#8217;urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell&#8217;emergenza e dell&#8217;eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali»,<br />
Rilevato che, tuttavia, l’esercizio di tale particolare potere del Sindaco, per quanto concerne la particolare situazione di emergenza determinatasi in Campania  in materia di rifiuti, risulta sospeso per effetto della norma eccezionale contenuta nell’art. art. 5 comma 5 del D.L. 9 ottobre 2006 n. 263 (convertito dalla L. 6 dicembre 2006 n. 290), secondo il quale, “il Commissario delegato assicura il ciclo di smaltimento dei rifiuti <u><i>sostituendosi ai sindaci ed ai Presidenti delle province della regione Campania per l&#8217;esercizio delle competenze di cui ai commi 5 e 6 dell&#8217;articolo 50 ed all&#8217;articolo 54 del testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto</i></u> <u><i>2000, n. 267</i></u>, [e successive modificazioni,] nonché, avvalendosi dei prefetti della regione Campania territorialmente competenti, per l&#8217;esercizio dei poteri in materia di ordine e sicurezza pubblica di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».<br />
Ritento che, pertanto, risulta fondato il primo motivo di ricorso con il quale è stato denunciato il vizio di incompetenza,<br />
Constatato che risulta fondato anche il secondo motivo in quanto risulta violato l’art. 191 comma 3 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152, secondo il quale “le ordinanze” contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco nella specifica materia “indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali”; tanto perché, nella specie, tali adempimenti sono stati del tutto omessi e, in particolare, nell’ordinanza sindacale manca sia la menzione delle disposizioni alle quali si è inteso derogare, sia la previa espressione ed acquisizione del parere obbligatorio degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali sulle conseguenze ambientali dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti solidi urbani su una parte del territorio comunale, non istituzionalmente destinata ed attrezzata a tale scopo. <br />
Ritenuto che, pertanto, il ricorso in esame debba essere accolto con assorbimento di ogni altra  censura e con equa compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, quinta sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento con lo stesso impugnato<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 25 gennaio 2007.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2007 n.703</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-31-1-2007-n-703/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-31-1-2007-n-703/</guid>

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<p>Pres. De Lise, Est. Caponigro D. Coppola, Società Finpaco Project s.p.a., Società Tikal Plaza s.a. (Avv.ti G. Di Chio, S. Rostagno, A. Clarizia) c/ Commissione Nazionale per la Società e la Borsa -Consob (Avv.ti F. Biagianti, S. Providenti, G. Randisi, M. G. De Gaetano Polverosi, S. Zagaria) sul difetto di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-31-1-2007-n-703/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2007 n.703</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Lise, Est. Caponigro<br /> D. Coppola,   Società Finpaco Project s.p.a., Società Tikal Plaza s.a. (Avv.ti G. Di Chio, S. Rostagno, A. Clarizia) c/ Commissione Nazionale per la Società e la Borsa -Consob (Avv.ti F. Biagianti, S. Providenti, G. Randisi, M. G. De Gaetano Polverosi, S. Zagaria)</span></p>
<hr />
<p>sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell&#8217;art. 195, co. 4, D. Lgs. 58/98, sulle controversie relative alle sanzioni irrogate dalla Consob ex art. 193, co. 2, D. Lgs. 58/98</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza –  Giurisdizione del giudice ordinario – Sulle controversie in tema di sanzioni irrogate dalla Consob ai sensi dell’art. 193, co. 2, D. Lgs. 58/98 – Sussiste – Ex art. 195, co. 4, D. Lgs. 58/98 – Giurisdizione del giudice amministrativo &#8211; Ex art. 24, co. 5, L. 262/2005 &#8211; Irrilevanza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 195, co. 4, D. Lgs. 58/98, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Consob ex art. 193, co. 2, D. Lgs. 58/98 &#8211; nella specie, per violazione dell’art. 122, commi 1,4 e 5, in tema di patti parasocaili-. Né tale giurisdizione è venuta meno a seguito dell’entrata in vigore della L. 262/2005 –sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari-, atteso che l’art. 24, co. 5, di tale legge, nel prevedere la proponibilità del ricorso giurisdizionale dinanzi al Tar Lazio, avverso i provvedimenti individuali adottati dalle Autorità di cui al co. 4 del medesimo articolo -tra le quali è compresa la Consob-, mantiene fermo quanto previsto dal predetto art. 195, co. 4.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
Roma – Prima Sezione
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>nelle persone dei magistrati:</p>
<p>Dott. Pasquale de Lise	Presidente<br />	<br />
Dott. Roberto Politi	Componente<br />	<br />
Dott. Roberto Caponigro	Componente, relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 8853 del 2006, proposto da<br />
<b>Danilo Coppola, Società Finpaco Project s.p.a. </b>in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, sig. Francesco Bellocchi,<br />
<b>Società Tikal Plaza s.a. </b>in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, sig. Danilo Coppola, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giuseppe Di Chio, Simona Rostagno e Angelo Clarizia ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2 </p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)</b>, in persona del Presidente e legale rappresentante Pres. Lamberto Cardia, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabio Biagianti, Salvatore Providenti, Gianfranco Randisi, Maria Gioconda De Gaetano Polverosi e Simona Zagaria della Consulenza Legale interna ed elettivamente domiciliata presso la propria sede in Roma, Via G.B. Martini n. 3</p>
<p>per l’annullamento<br />
della delibera Consob 6 luglio 2006, n. 15493, con cui l’organo di vigilanza ha irrogato al sig. Danilo Coppola “le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: relativamente alla violazione di cui all’art. 122, commi 1 e 5, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la sanzione pecuniaria di € 100.000,00; relativamente alla violazione del divieto di cui all’art. 122, comma 4, del medesimo D.lgs. n. 58/98, la sanzione pecuniaria di € 30.700,00”;<br />
di ogni altro atto ulteriore, presupposto, connesso o comunque collegato con quello sopra impugnato e, in ogni caso, dell’atto di accertamento allegato alla delibera Consob n. 15493/2006 a formarne parte integrante, con il quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha espresso le proprie considerazioni conclusive in ordine alla qualificazione dei fatti e alla quantificazione delle sanzioni nonché per quanto occorra delle delibere 21 giugno 2005, nn. 15085, 15086 e 15087.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista la costituzione in giudizio della Consob;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla udienza pubblica del 24 gennaio 2007, relatore il dott. Roberto Caponigro, l’avv. Angelo Clarizia per i ricorrenti e l’avv. Salvatore Providenti per la Consob;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	La Consob, con delibera 6 luglio 2006, n 15493, ha irrogato al sig. Danilo Coppola le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:<br />	<br />
&#8211;	relativamente alla violazione degli obblighi di cui all’art. 122, co. 1 e 5, del D.Lgs. 58/1998, la sanzione pecuniaria di € 100.000,00;<br />	<br />
&#8211;	relativamente alla violazione del divieto di cui all’art. 122, co. 4, del medesimo D.Lgs. n. 58/98, la sanzione pecuniaria di € 30.700,00.<br />	<br />
	Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:<br />	<br />
1.	Violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. Violazione dell’art. 111 Cost. Violazione dell’art. 195, co. 2, D.Lgs. 58/1998 e s.m.i. Violazione dell’art. 1 L. 241/1990 s.m.i. con riferimento al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.<br />	<br />
2.	Violazione dell’art. 1, co. 6, <i>sub</i> art. 1 L. 216/1974. Violazione dell’art. 1 L. 241/1990.<br />	<br />
3.	Violazione degli artt. 97, co. 1, Cost. e 1 L. 241/1990 e s.m.i. con riferimento alla proroga del termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio da giorni 180 a giorni 360 di cui alla comunicazione Consob 30 settembre 2005, prot. n. 5064920, disposta ex art. 1 delibera Consob 5 agosto 2005, n. 15131. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Eccesso di potere per difetto di motivazione.<br />	<br />
4.	Violazione e falsa applicazione delle regole sul funzionamento degli organi collegiali e specificatamente della Consob con riferimento alla L. 216/1974, al D.Lgs. 58/1998 e s.m.i. ed al regolamento Consob 17 novembre 1974, n. 8674 e s.m.i.<br />	<br />
5.	Violazione degli artt. 1, 3 e 10 L. 241/1990 s.m.i. Eccesso di potere per travisamento del fatto, per illogicità e per contraddittorietà manifesta.<br />	<br />
La Consob ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto dello stesso.<br />
	All’udienza pubblica del 24 gennaio 2007, la causa è stata introitata per la decisione.<br />	<br />
	Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
	Le sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti del sig. Coppola sono state irrogate, ai sensi dell’art. 193, co. 2, del D.Lgs. 58/1998, per la violazione dell’art. 122, co. 1, 4 e 5, dello stesso decreto, in materia di patti parasociali.<br />	<br />
	L’art. 195, co. 4, del D.Lgs. 58/1998 prevede che avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo, tra queste le sanzioni di cui all’art. 193, è ammessa opposizione alla corte d’appello del luogo in cui ha sede la società o l’ente cui appartiene l’autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa.<br />	<br />
	L’art. 195, co. 4, del D.Lgs. 58/1998, quindi, attribuisce al giudice ordinario la giurisdizione nelle controversie aventi ad oggetto le sanzioni <i>de quibus</i>.<br />	<br />
	Né l’attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario è mutata a seguito dell’entrata in vigore della L. 262/2005, atteso che l’art. 24, co. 5, di tale legge, nello specificare che avverso gli atti adottati dalle Autorità di cui al comma 4, tra cui la Consob, può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. del Lazio, mantiene ferme le disposizioni previste per l’impugnazione dei provvedimenti sanzionatori dall’art. 195, comma 4 e seguenti, del testo unico di cui al D.Lgs. 58/1998.<br />	<br />
Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2007.<br />
Dott. Pasquale de Lise	Presidente<br />	<br />
Dott. Roberto Caponigro	Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-31-1-2007-n-703/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2007 n.703</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2007 n.399</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-1-2007-n-399/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-1-2007-n-399/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-1-2007-n-399/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2007 n.399</a></p>
<p>Pres. Salvatore, est. De Felice Strada dei Parchi S.p.a. (Avv. M. Sanino) c. Regione Lazio (Avv. G. Terracciano), ANAS S.p.a. (Avv. Stato); Autostrade per l’Italia S.p.a. (n.c.); Regione Abruzzo (Avv.ti P. Di Salvatore, S. Pasquali e V. Cerulli Irelli); Toto S.p.a. (Avv.ti G. Milia e M. D’Alicandro); Provincia di Teramo</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvatore, est. De Felice<br /> Strada dei Parchi S.p.a. (Avv. M. Sanino)	c. Regione Lazio (Avv. G. Terracciano), ANAS S.p.a. (Avv. Stato); Autostrade per l’Italia S.p.a. (n.c.); Regione Abruzzo (Avv.ti P. Di Salvatore, S. Pasquali e V. Cerulli Irelli); Toto S.p.a. (Avv.ti G. Milia e M. D’Alicandro); Provincia di Teramo (Avv.ti A. Zecchino, P. Grassi e S. Mangiameli); Comunità Montana del Gran Sasso Zona “O” (Avv.ti P. Grassi e S. Mangiameli); ad adiuvandum Ass. Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (Avv. A. Clarizia); ad opponendum Codacons Abruzzi e Nazionale (Avv. G. Urini)</span></p>
<hr />
<p>sulla sussistenza della giurisdizione esclusiva del GA sulla controversia tra concedente e concessionario avente ad oggetto l&#8217;inadempimento della convenzione autostradale; sulla carenza di legittimazione ad agire dell&#8217;ente territoriale esponenziale in veste di portatore di interessi generali della collettività territoriale; sulla inammissibilità dell&#8217;intervento in appello del soggetto che aveva titolo per proporre ricorso in primo grado</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Processo amministrativo – Giurisdizione e competenza – Giurisdizione esclusiva del GA nella controversia avente ad oggetto l’inadempimento di una convenzione, qualora quest’ultimo sia fatto valere da un soggetto estraneo al rapporto &#8211; Sussiste</p>
<p>2) Processo amministrativo – Legittimazione ed interesse ad agire – Legittimazione ad agire dell’ente territoriale esponenziale in veste di portatore di interessi generali della collettività &#8211; Non sussiste &#8211; Ragioni</p>
<p>3) Processo amministrativo – Intervento ad adiuvandum e ad opponendum – Intervento in appello del soggetto che aveva titolo per proporre ricorso in primo grado &#8211;  Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1) Sussiste, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 204/04, la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 33 comma 2 e 35 D.Lgs. n. 80/1998, sulla controversia tra concedente e concessionario avente ad oggetto l’inadempimento della convenzione autostradale, anche qualora il suddetto inadempimento sia fatto valere da soggetto estraneo al rapporto.</p>
<p>2) La legittimazione ad impugnare gli atti generali di determinazione delle tariffe va riconosciuta sul piano astratto agli utenti, alle associazioni di consumatori e di categorie, ad enti esponenziali di interessi diffusi e collettivi, mentre, va esclusa la legittimazione a ricorrere da parte di un ente esponenziale di interesse, non già collettivo e diffuso ma, tout court pubblico, quale l’ente territoriale regione. Infatti, la legittimazione ad agire, sia per gli utenti che per le associazioni di consumatori è prevista espressamente dalla legge per casi specifici, mentre, per l’ente pubblico territoriale non può derivare direttamente dal ruolo di portatore di interessi generali della collettività territoriale.</p>
<p>3) E’ inammissibile l’intervento ad opponendum in appello dell’associazione di consumatori che non sia stata parte e non abbia partecipato in alcun modo, pur avendone titoli, al giudizio di primo grado. Infatti, chi, pur essendo legittimato a tutelare in via principale un interesse, rimane inerte, non può successivamente intervenire in sede di appello al fine di far valere lo stesso interesse.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2007 n.695</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-31-1-2007-n-695/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-31-1-2007-n-695/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-31-1-2007-n-695/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2007 n.695</a></p>
<p>Pres. Baccarini, Est. Panzironi Società Tamoil Petroli s.p.a. (Avv.ti D. Traina, R. Villata, A. degli Espositi) c/ ANAS (Avv. dello Stato), Agip Petroli s.p.a. (n.c.) sull&#8217;illegittimità dell&#8217;esclusione di un&#8217;impresa che dimostri di avere effettiva disponibilità, sia pure non a titolo di proprietà, dei mezzi richiesti dalla lex specialis di gara</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini,     Est. Panzironi<br /> Società Tamoil Petroli s.p.a. (Avv.ti D. Traina, R. Villata, A. degli Espositi) c/ ANAS (Avv. dello Stato), Agip Petroli s.p.a. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità dell&#8217;esclusione di un&#8217;impresa che dimostri di avere effettiva disponibilità, sia pure non a titolo di proprietà, dei mezzi richiesti dalla lex specialis di gara al fine di verificare la capacità tecnica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Appalti pubblici – Bando di gara &#8211; Requisiti di partecipazione – Disponibilità di determinati mezzi &#8211;  Necessità di un titolo di proprietà sui mezzi medesimi &#8211; Non sussiste &#8211; Conseguenze.</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Gara d’appalto per la fornitura di carburante  &#8211; Requisiti di capacità tecnica – Clausola che prescrive la disponibilità di depositi di carburante – Equivalenza tra depositi e basi operative – Sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di appalti pubblici, la clausola che prescriva, tra i requisiti di capacità tecnica, la disponibilità di determinati mezzi, va intesa nel senso di richiedere l’effettiva disponibilità ma non anche la proprietà dei predetti mezzi, a nulla rilevando, al fine di verificare la capacità tecnica, il titolo in base al quale l’impresa ne dispone. Ne deriva che, nella specie, è illegittima l’esclusione, dalla gara d’appalto per la fornitura di carburante, dell’impresa risultata proprietaria di quattro dei cinque depositi richiesti dal bando, avendo la stessa peraltro dimostrato di avere la piena disponibilità del quinto deposito, sia pure non a titolo di proprietà ma in base ad un contratto di deposito, gestione e trasporto di prodotti petroliferi.<br />
2. In materia di appalti per la fornitura di carburanti, ove la lex specialis prescriva, tra i requisiti di capacità tecnica, la disponibilità di un certo numero di depositi, vale a soddisfare tale requisito la dimostrazione della disponibilità di“basi operative”, posto che, in ragione del peculiare funzionamento del mercato italiano dei carburanti, depositi e basi operative devono ritenersi equivalenti sul piano funzionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>PER IL LAZIO &#8211; SEZIONE III</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
composto dai signori</p>
<p>Stefano Baccarini	PRESIDENTE<br />	<br />
Guido Romano	COMPONENTE<br />	<br />
Germana Panzironi	COMPONENTE , relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 7552/99 Reg. Gen., proposto dalla <br />
<b>società Tamoil Petroli s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro-tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Duccio Traina, Riccardo Villata e Andreina degli Esposti ed elettivamente domiciliata in Roma,  Via Carducci n. 4;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
l’<B>ANAS </B>in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato nei cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, domiciliata ex lege;</p>
<p>e nei confronti di <br />
<b>Agip Petroli s.p.a.,</b>non costituita;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211;	del provvedimento di esclusione dalla gara  di appalto a licitazione privata per la fornitura di carburanti per autotrazione;<br />	<br />
&#8211;	di ogni atto comunque connesso;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 5-7-2006, relatore il consigliere Panzironi, gli avvocati delle parti come da verbale di udienza; <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO 
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso ritualmente notificato la società ricorrente impugna gli atti in epigrafe con cui l’ANAS ha disposto la sua esclusione dalla licitazione privata indetta per la fornitura di carburante da autotrazione, divisa in due lotti, di cui il secondo in chilolilitrica.<br />
Premette in fatto di aver partecipato alla gara d’appalto, indetta con bando pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 24 novembre 1998, presentando rituale offerta, corredata di tutti i documenti richiesti.<br />
Per il secondo lotto, sia il bando sia la successiva lettera di invito richiedevano ai fini della partecipazione all&#8217;offerta, tra i vari requisisti, una dichiarazione circa la &#8220;disponibilità&#8221; di almeno cinque depositi, senza prescrivere alle partecipanti alla gara di essere proprietarie dei suddetti depositi. <br />
Con nota 18 febbraio 1999 prot. 615 l&#8217;ente appaltante sollecitava all’attuale ricorrente precisazioni in ordine al numero e all&#8217;ubicazione dei depositi, nonostante tali dati emergessero dall&#8217;offerta.<br />
La Tamoil Petroli provvedeva a precisare l&#8217;ubicazione dei depositi e delle basi operative, omogenee ai primi sotto il profilo funzionale, rientranti nella propria disponibilità per l&#8217;alimentazione della rete distributiva, e dunque per la fornitura oggetto della gara.<br />
Ciò nonostante, la Commissione di gara, in data 1 aprile 1999, decideva di escludere dalla licitazione l&#8217;attuale ricorrente, aggiudicando la gara alla società AGIP PETROLI, sulla base della carenza numerica dei depositi, che, almeno quelli certificati, sarebbero stati in numero di quattro e non come richiesto in numero di cinque, non essendo assimilabili le basi operative ai depositi. <br />
La società Tamoil adiva questo Tribunale , chiedendo la sospensione del provvedimento di esclusione; con ordinanza n. 1179/99 la Sezione accoglieva l&#8217;istanza cautelare e intimava all&#8217;amministrazione appaltante di riesaminare l&#8217;offerta della società Tamoil, riconoscendo ad un primo sommario esame l&#8217;esistenza del periculum e del fumus. <br />
Resiste al ricorso l’Azienda intimata, chiedendone il rigetto.<br />
All’odierna udienza, il ricorso è passato in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.<br />
Con il primo motivo di ricorso la società contesta la correttezza delle valutazioni dell’Anas in ordine al numero dei depositi proposti nella domanda di partecipazione alla gara.<br />
Dalla produzione documentale agli atti emerge che la ricorrente risultava proprietaria di n 4 depositi, avendo  sottoscritto, in data 18 novembre 1991, con la ditta Liri Petroli Srl, un contratto di deposito, gestione e trasporto di prodotti petroliferi, in forza del quale i carburanti Tamoil sarebbero stati stoccati nel deposito di proprietà Liri Petroli, situato a Ceprano, ed ivi custoditi, per poi essere successivamente avviati ai punti vendita.<br />
Al momento della pubblicazione del bando, quindi, la ricorrente aveva piena &#8220;disponibilità&#8221; di almeno cinque depositi, comprendendo legittimamente nel numero anche il deposito di Ceprano di cui alla predetta convenzione. <br />
Occorre osservare che la lex specialis della licitazione imponeva di avere la disponibilità dei depositi ai fini di ottemperare alle prescrizioni della gara; l&#8217;A.N.A.S., invece, non considerando tra i depositi nella diretta disponibilità della concorrente quello oggetto del contratto, ha implicitamente assimilato il termine &#8220;disponibile&#8221; a quello di &#8220;in proprietà&#8221;.<br />
La stazione appaltante ha violato, pertanto, le prescrizioni del bando di gara ed anche un principio generalmente riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa in base al quale &#8220;ai fini della partecipazione ad una licitazione privata per l&#8217;appalto di lavori pubblici, per verificare la capacità tecnica delle imprese partecipanti è necessario dimostrare la disponibilità di determinati mezzi, non anche la proprietà degli stessi, giacchè ai fini predetti non rileva il titolo in base al quale l’impresa dispone dei mezzi d’opera” ( cfr, per tutte, Cons. Stato, Sez. IV, 1 marzo 1996, n. 279)<br />
In una visione degli strumenti economici e finanziari delle imprese maggiormente ancorata alla situazione attuale dei mercati, non è ragionevole interpretare il possesso dei mezzi necessari alla prestazione del servizio, come proprietà dei mezzi medesimi, dovendosi tenere conto, sia della genericità dell&#8217;espressione, sia di un contesto giurisprudenziale, interno e comunitario nel quale è pacificamente ammesso avvalersi, ai fini della partecipazione alle gare pubbliche, delle capacità economiche e tecniche di altri soggetti, in virtù di rapporti della più varia natura intercorrenti tra gli interessati, che delle necessarie risorse determinino la disponibilità. <br />
Dall’applicazione dei suesposti principi risulta l’illegittimità dell’operato dell’Ente appaltante che si sarebbe dovuto limitare a verificare la disponibilità effettiva da parte della Tamoil del deposito di Ceprano, di fatto compiutamente disciplinata con contratto sin dai 1991.<br />
Non ha pregio, in tal senso, la tesi dell’amministrazione in ordine alla cogenza della lex specialis, quale argomento principale a sostegno della legittimità del provvedimento gravato.<br />
Dalla lettura della lex specialis si evince che era richiesto esclusivamente di &#8220;disporre” e non di essere proprietario, di almeno 5 depositi anch&#8217;essi omogeneamente distribuiti per il lotto n. 2. Conseguentemente, l&#8217;Ente appaltante, proprio in adesione ai principi espressi dal bando, avrebbe dovuto applicare alla lettera le prescrizioni contenute nella normativa di gara, non escludendo pertanto l&#8217;offerta della società TamoiI.<br />
Alla luce di quanto sopra esposto l&#8217;Amministrazione non avrebbe potuto legittimamente escludere l&#8217;offerta di Tamoil, risultando altresì violato il principio del “favor participationis”.<br />
Da ultimo giova evidenziare che anche la determinazione dell&#8217;ANAS di escludere l&#8217;equivalenza ai “depositi” delle &#8220;basi operative&#8221; appare errata. <br />
Tale differenziazione non considera adeguatamente il peculiare funzionamento del mercato italiano dei carburanti, laddove la base operativa (al pari del deposito) rappresenta per il settore petrolifero l&#8217;infrastruttura necessaria allo stoccaggio dei prodotti petroliferi raffinati. <br />
Quest&#8217;ultimo servizio, cd. di logistica, costituisce dunque l&#8217;anello di congiunzione tra la fase della raffinazione, processo attraverso cui la materia prima, tramite una serie di lavorazioni, viene trasformata, e quella della distribuzione.<br />
Le società petrolifere in genere non dispongono di una capacità di stoccaggio uniformemente ripartita sul territorio nazionale, di conseguenza &#8211; come nel caso in esame – queste ultime concludono ad hoc &#8220;contrat ti di affitto di depositi o di permute di prodotti finiti&#8221;.<br />
In questo modo, ciascuna società è in grado di assicurare alla propria rete distributiva finale un&#8217;adeguata e costante fornitura di prodotti, utilizzando all&#8217;uopo depositi di altrui proprietà e riducendo, tra gli altri, gli oneri e rischi che un trasporto su lunga distanza può comportare.<br />
Sulla base di tali chiarimenti, la “base operativa”, sotto il profilo funzionale, appare del tutto identica ad un deposito in proprietà, garantendo quantomeno nella stessa misura la disponibilità del deposito e del carburante da avviare al mercato.<br />
Conclusivamente il Collegio accoglie il ricorso il epigrafe siccome fondato.<br />
Condanna la parte soccombente  al pagamento delle spese processuali liquidate in € 5000,00  a favore della ricorrente.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, accoglie il ricorso in epigrafe.<br />
Condanna la parte soccombente  al pagamento delle spese processuali liquidate in € 5000,00  a favore della ricorrente.	<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 luglio 2006.<br />
Stefano Baccarini	PRESIDENTE    <br />	<br />
Germana Panzironi              ESTENSORE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-31-1-2007-n-695/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2007 n.695</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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