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	<title>31/01/2024 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sull&#8217;istanza di accesso al nominativo del segnalante.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 10:28:24 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullistanza-di-accesso-al-nominativo-del-segnalante/">Sull&#8217;istanza di accesso al nominativo del segnalante.</a></p>
<p>Accesso &#8211; Segnalazione &#8211; Accesso agli atti &#8211; Nominativo del segnalante &#8211; Illegittimità della pretesa. Laddove  la segnalazione abbia svolto una funzione meramente sollecitatoria dell’esercizio dei poteri di controllo e verifica di cui è titolare l’Autorità procedente, senza che vi sia stato un rapporto di strumentalità con l’atto finale adottato,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullistanza-di-accesso-al-nominativo-del-segnalante/">Sull&#8217;istanza di accesso al nominativo del segnalante.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullistanza-di-accesso-al-nominativo-del-segnalante/">Sull&#8217;istanza di accesso al nominativo del segnalante.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Accesso &#8211; Segnalazione &#8211; Accesso agli atti &#8211; Nominativo del segnalante &#8211; Illegittimità della pretesa.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Laddove  la segnalazione abbia svolto una funzione meramente sollecitatoria dell’esercizio dei poteri di controllo e verifica di cui è titolare l’Autorità procedente, senza che vi sia stato un rapporto di strumentalità con l’atto finale adottato, deve ritenersi che l’ostensione degli atti dell’Amministrazione sia sufficiente a soddisfare l’interesse conoscitivo del richiedente. In tale ipotesi, infatti, la pretesa a conoscere il nominativo del segnalante assume un carattere emulativo che l’ordinamento non tutela.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Di Benedetto &#8211; Est. Tagliasacchi</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 814 del 2023, proposto da<br />
Oddone Alfredo, rappresentato e difeso dall’avv. Michela Capelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Bologna, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Trentini e Francesco Giuseppe Cavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli uffici dell’Avvocatura civica, in Bologna, piazza Maggiore n. 6;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento in parte qua</em></p>
<p style="text-align: justify;">dell’atto del Comune di Bologna di data 17.10.2023, con il quale è stata solo parzialmente accolta la domanda dell’interessato per l’accesso ai documenti amministrativi, avendo il Comune di Bologna negato l’ostensione del nominativo della persona da cui avrebbe preso le mosse il procedimento amministrativo concluso con l’atto di revoca della residenza al ricorrente;</p>
<p style="text-align: center;">e per l’accesso</p>
<p style="text-align: justify;">al documento amministrativo relativo al nominativo della persona che, verosimilmente per prima, indicò che l’interessato non era più effettivamente residente a Bologna in via dell’Angelo Custode n. 88 – int. 15.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bologna;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2024 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il dott. Alfredo Oddone agisce ai sensi dell’articolo 116 Cod. proc. amm. nei confronti del Comune di Bologna, esponendo:</p>
<p style="text-align: justify;">– di aver appreso per caso fortuito che il Comune di Bologna aveva provveduto a revocargli per irreperibilità la residenza in via Dell’Angelo Custode n. 88 int. 15 a Bologna;</p>
<p style="text-align: justify;">– di aver ottenuto la riattribuzione della residenza al suvvisto indirizzo dopo la presentazione da parte sua di dichiarazione di ricomparsa;</p>
<p style="text-align: justify;">– di averso formulato istanza di accesso agli atti e ai documenti del fascicolo del procedimento di revoca della residenza;</p>
<p style="text-align: justify;">– di aver ottenuto risposta positiva dal Comune, salvo che sul nominativo della persona che con la propria segnalazione aveva dato avvio al procedimento medesimo.</p>
<p style="text-align: justify;">Sostiene il ricorrente di avere interesse al conoscere tale dato e chiede che, previo annullamento del diniego parziale, il Comune di Bologna sia condannato a fornirglielo.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituito in giudizio il Comune di Bologna, opponendosi al ricorso avversario e concludendo per la sua reiezione.</p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza camerale del 25 gennaio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Preliminarmente, va accolta l’eccezione sollevata in udienza dalla difesa dell’Amministrazione resistente di tardività della memoria depositata dal ricorrente in data 15 gennaio 2024, ovverosia oltre il termine di 10 giorni liberi prima dell’udienza, fissato dal combinato disposto degli articoli 73, comma 1, e 87, comma 3, Codice di rito. Di tale atto difensivo pertanto non si terrà conto.</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre preliminarmente vale la pena precisare che oggetto del presente giudizio non è la legittimità o meno dell’atto di cancellazione della residenza adottato dal Comune di Bologna nei confronti del ricorrente; qui si controverte della legittimità o meno del diniego opposto dal Comune medesimo all’istanza di ostensione del nome del segnalante che avrebbe dato avvio al procedimento sfociato nella revoca della residenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Fatta questa precisazione, la domanda di accesso formulata dal ricorrente non può trovare accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">L’Amministrazione comunale ha denegato l’accesso al dato richiesto, osservando e documentando che l’atto di cancellazione dal registro della popolazione residente è stato adottato all’esito degli accertamenti svolti dall’ufficio competente, anche tramite la Polizia municipale, e che eventuali segnalazioni di terzi sono rimaste estranee a detto procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di una motivazione condivisibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Anzitutto, va considerato che l’accesso di cui agli articoli 22 e ss. L. n. 241/1900 è ai documenti detenuti da una Pubblica Amministrazione e non a dati non contenuti in un documento. Ora, nel caso di specie non vi è prova che la pretesa segnalazione sia stata fatta per iscritto, si sia cioè tradotta in un atto formalmente acquisito dal Comune.</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo, come si evince della documentazione prodotta in giudizio la decisione di cancellare il ricorrente dall’anagrafe dei residenti si è basata esclusivamente sull’attività di verifica svolta dagli uffici comunali: la pretesa segnalazione di terzi non è entrata in alcun modo nel procedimento decisionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Sennonché, secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale, laddove – come per l’appunto nel caso in esame – la segnalazione abbia svolto una funzione meramente sollecitatoria dell’esercizio dei poteri di controllo e verifica di cui è titolare l’Autorità procedente, senza che vi sia stato un rapporto di strumentalità con l’atto finale adottato, deve ritenersi che l’ostensione degli atti dell’Amministrazione sia sufficiente a soddisfare l’interesse conoscitivo del richiedente (cfr., C.d.S., Sez. III. Sentenza n. 1717/2021).</p>
<p style="text-align: justify;">In tale ipotesi, infatti, la pretesa a conoscere il nominativo del segnalante assume un carattere emulativo che l’ordinamento non tutela (cfr., T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV, sentenza n. 902/2022; T.A.R. Veneto, Sez. III, sentenza n, 630/2022).</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, per le suesposte ragioni il ricorso è infondato e viene respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del Comune resistente nella misura indicata in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il signor Alfredo Oddone a rifondere al Comune di Bologna le spese di giudizio, che liquida in complessivi €uro 2.500,00, oltre ad accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Ugo Di Benedetto, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Umberto Giovannini, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore</p>
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