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	<title>30/9/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>30/9/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/9/2011 n.4335</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-9-2011-n-4335/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-9-2011-n-4335/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/9/2011 n.4335</a></p>
<p>va sospesa, con istruttoria, la sentenza breve che dichiara inammissibile il ricorso avverso l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione di un lotto di servizi di pulizia presso strutture ospedaliere, con indizione di nuova procedura. Cio&#8217; perche&#8217; e&#8217; necessario un approfondimento istruttorio in ordine alla complessiva situazione debitoria dell’Esperia s.p.a. nei confronti dell’Amministrazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-9-2011-n-4335/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/9/2011 n.4335</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-9-2011-n-4335/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/9/2011 n.4335</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va sospesa, con istruttoria, la sentenza breve che dichiara inammissibile il ricorso avverso l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione di un lotto di servizi di pulizia presso strutture ospedaliere, con indizione di nuova procedura. Cio&#8217; perche&#8217; e&#8217; necessario un approfondimento istruttorio in ordine alla complessiva situazione debitoria dell’Esperia s.p.a. nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, nel periodo compreso tra la data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta (febbraio 2010) e la data di aggiudicazione della procedura (luglio 2010); in particolare, è necessario che la l’Agenzia dell’entrate, valutati tutti gli atti di causa e coordinandosi con Equitalia, rediga una documentata relazione scritta, nella quale renda nota la complessiva posizione debitoria dell’Esperia nel periodo sopra indicato, indicando, tra l’altro: a) se e quali atti di accertamento e/o esecutivi siano stati emessi nei confronti di tale impresa; b) i periodi e le tipologie di imposta cui si riferiscano; c) se gli stessi atti siano stati, in tutto o in parte, oggetto di impugnazione e con quale esito, ovvero se i relativi importi siano stati oggetto di istanze di rateizzazione, confermando medio tempore interinalmente la sospensione dell’esecuzione di entrambe le sentenze impugnate. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04335/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02757/2011 REG.RIC.<br /> <br />
N. 06819/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2757 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Esperia S.p.A.</b>, <b>Kuadra S.r.l.</b>, rappresentati e difesi dagli avv. ti Lorenzo Lentini e Francesco Vecchione, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria, 2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Ospedaliera Universitaria &#8220;Federico II&#8221;</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Nardone, con domicilio eletto presso Antonio Nardone in Roma, piazza del Popolo N. 18;<br />	<br />
<b>Co Lo Coop Scarl</b> in proprio e quale Capogruppo Mandataria <b>Ati</b>, rappresentato e difeso dagli avv. ti Gerardo Pedota, Fiorenzo Calcagnile, Antonio Ausiello, con domicilio eletto presso Stefano Ottolenghi in Roma, via Giovanni De Calvi,61; <b>Ati Smi &#8211; Servizi Manutenzioni Immobili</b>; 	</p>
<p>e con l&#8217;intervento di<br />	<br />
ad opponendum:<br />	<br />
<b>Gruppo Samir Global Service Srl</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Abbamonte, presso il cui studio ha eletto domicilio in Roma, via degli Avignonesi, 5; 	</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 6819 del 2011, proposto da:<br /> <br />
<b>Esperia S.p.A.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. ti Lorenzo Lentini e Francesco Vecchione, con domicilio eletto presso Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria, 2; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Antonio Nardone, presso il cui studio ha eletto domicilio in Roma, piazza del Popolo, 18; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Colocoop Scarl</b> in proprio e quale Capogruppo Mandataria <b>Ati</b>, rappresentata e difesa dagli avv. ti Gerardo Pedota, Fiorenzo Calcagnile e Antonio Ausiello, con domicilio eletto presso Stefano Ottolenghi in Roma, via Giovanni De Calvi,61; <b>Ati &#8211; Smi Servizi Manutenzioni Immobili</b>; 	</p>
<p>e con l&#8217;intervento di<br />	<br />
ad opponendum:<br />	<br />
<b>Gruppo Samir Global Service Srl</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Andrea Abbamonte, presso il cui studio ha eletto domicilio in Roma, via degli Avignonesi, 5; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
quanto al ricorso n. 2757 del 2011:<br />	<br />
della sentenza del T.a.r. Campania &#8211; Napoli: Sezione I n. 01506/2011, resa tra le parti, concernente l’affidamento del servizio quadriennale di pulizia di edifici ospedalieri;	</p>
<p>quanto al ricorso n. 6819 del 2011:<br />	<br />
della sentenza breve del T.a.r. Campania &#8211; Napoli: Sezione I n. 04126/2011, resa tra le parti, concernente l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione del lotto a) dei servizi di pulizia presso le strutture ospedaliere e l’indizione di nuova procedura.	</p>
<p>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera Universitaria &#8220;Federico II&#8221;, di Co Lo Coop Scarl in proprio e quale Capogruppo Mandataria Ati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Viste le domande di sospensione dell&#8217;efficacia delle sentenze del Tribunale amministrativo regionale, presentate in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2011 il Cons. Hadrian Simonetti e uditi per le parti gli Avvocati Lentini,Vecchione,Laurenza su delega di Nardone,Calcagnile,Ausiello e Abbamonte.	</p>
<p>Considerato preliminarmente come gli appelli in epigrafe presentino evidenti profili di connessione, ai fini della loro riunione per la trattazione congiunta.<br />	<br />
Rilevata la necessità, al cospetto delle opposte deduzioni di parte e della non esaustiva documentazione prodotta in atti, di un approfondimento istruttorio in ordine alla complessiva situazione debitoria dell’Esperia s.p.a. nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, nel periodo compreso tra la data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta (8.2.2010) e la data di aggiudicazione della procedura (16.7.2010);<br />	<br />
che tale approfondimento si rende necessario anche sulla scorta della documentazione prodotta dalla parte interveniente, circostanza che, valutata unitamente agli altri elementi emersi nel corso dell’odierna discussione, rende non ancora maturo il primo appello per la decisione;<br />	<br />
che, in particolare, è necessario che la l’Agenzia dell’entrate &#8211; Direzione Centrale Affari legali e contenzioso &#8211; valutati tutti gli atti di causa e coordinandosi con Equitalia, rediga una documentata relazione scritta, che depositerà in cinque copie presso la Segreteria di questa Sezione, nella quale renda nota la complessiva posizione debitoria dell’Esperia nel periodo sopra indicato, indicando, tra l’altro:<br />	<br />
se e quali atti di accertamento e/o esecutivi siano stati emessi nei confronti di tale impresa;<br />	<br />
i periodi e le tipologie di imposta cui si riferiscano;<br />	<br />
se gli stessi atti siano stati, in tutto o in parte, oggetto di impugnazione e con quale esito, ovvero se i relativi importi siano stati oggetto di istanze di rateizzazione;<br />	<br />
Rilevata la necessità di accordare per tale incombente istruttorio il termine di 40 giorni a far data dalla comunicazione della presente ordinanza, rinviando per la decisione nel merito di entrambi gli appelli all’udienza pubblica del 27 gennaio 2012 alle ore 12.00;<br />	<br />
Ritenuto medio tempore di confermare interinalmente la sospensione dell’esecuzione di entrambe le sentenze impugnate.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),<br />	<br />
riuniti gli appelli, dispone istruttoria a sensi e nei termini di cui in motivazione;<br />	<br />
sospende interinalmente l’esecuzione delle sentenze impugnate;<br />	<br />
fissa per la discussione nel merito di entrambi i ricorsi riuniti, l’udienza pubblica del 27.1.2012 alle ore 12.00.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti ed all’Agenzia delle Entrate cui trasmetterà in copia gli atti delle due cause.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />	<br />
Hadrian Simonetti, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/09/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-9-2011-n-4335/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/9/2011 n.4335</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/9/2011 n.3622</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-30-9-2011-n-3622/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-30-9-2011-n-3622/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-30-9-2011-n-3622/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/9/2011 n.3622</a></p>
<p>Va sospeso il verbale del Consiglio di classe di una scuola media inferiore che non ammette uno studente alla classe seconda, ritenuto che sussistano elementi di fumus per il mantenimento della sospensione degli atti impugnati (già disposta con decreto monocratico), ai fini dell’ammissione dell’alunno, con riserva, nelle more della decisione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-30-9-2011-n-3622/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/9/2011 n.3622</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-30-9-2011-n-3622/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/9/2011 n.3622</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il verbale del Consiglio di classe di una scuola media inferiore che non ammette uno studente alla classe seconda, ritenuto che sussistano elementi di fumus per il mantenimento della sospensione degli atti impugnati (già disposta con decreto monocratico), ai fini dell’ammissione dell’alunno, con riserva, nelle more della decisione di merito, alla classe superiore, che peraltro l’alunno stesso allo stato sta già frequentando. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03622/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 06640/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Bis)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 6640 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Fabio Bellu</b> e<b> Anna Maria Damiani</b>, in qualità di genitori del minore <b>Emanuele Bellu</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Anna Maria Cardona e Alfonso Amoroso, con domicilio eletto presso Alfonso Amoroso in Roma, via A. Davila, 89;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217;</b> e della Ricerca, <b>Scuola Secondaria di 1° Grado via Teodoro Mommsen di Roma</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del verbale del Consiglio di classe n. 8 del 10/6/2001 con il quale si è deciso di non ammettere alla classe successiva l’allievo Emanuele Bellu;<br />	<br />
del provvedimento “Documento di Valutazione per l’anno scolastico 2010-2011 del 10.6.2011 con il quale l’alunno Bellu Emanuele non è stato ammesso alla classe seconda;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e di Scuola Secondaria di 1° Grado via Teodoro Mommsen di Roma;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2011 il dott. Domenico Lundini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che sussistano elementi di fumus per il mantenimento della sospensione degli atti impugnati (già disposta con decreto monocratico), ai fini dell’ammissione dell’alunno, con riserva, nelle more della decisione di merito, alla classe superiore, che peraltro l’alunno stesso allo stato sta già frequentando, come rappresentato dal difensore all’odierna Camera di Consiglio.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l’istanza cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende gli atti impugnati, come da motivazione;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 12.1.2012.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Bruno Amoroso, Presidente<br />	<br />
Paolo Restaino, Consigliere<br />	<br />
Domenico Lundini, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/09/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-30-9-2011-n-3622/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/9/2011 n.3622</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/9/2011 n.4585</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-30-9-2011-n-4585/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-30-9-2011-n-4585/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-30-9-2011-n-4585/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/9/2011 n.4585</a></p>
<p>Pres. A. Pagano, est. G. Di Vita Gallo Giovanni s.r.l. in proprio e quale capogruppo dell’associazione temporanea di imprese con la società Costruzioni Ruberto s.r.l. (Avv.ti Italo Rocco e Antonio Melucci) c. Consorzio Ferroviario San Giorgio Volla Due (Avv. Francesco Migliarotti) c. Consorzio Aedars s.c. a r.l. (N.C.) sull&#8217;illegittimità dell&#8217;esclusione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-30-9-2011-n-4585/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/9/2011 n.4585</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-30-9-2011-n-4585/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/9/2011 n.4585</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> A. Pagano, <i>est.</i> G. Di Vita<br /> Gallo Giovanni s.r.l. in proprio e quale capogruppo dell’associazione temporanea di imprese con la società Costruzioni Ruberto s.r.l. (Avv.ti Italo Rocco e Antonio Melucci) c. Consorzio Ferroviario San Giorgio Volla Due (Avv. Francesco Migliarotti) c. Consorzio Aedars s.c. a r.l. (N.C.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità dell&#8217;esclusione da una gara di un concorrente che abbia presentato la sola prima pagina del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio prescritto a pena di esclusione dal disciplinare di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. &#8211; Soccorso istruttorio – Art. 46 D.Lgs. 163/2006 &#8211; Presupposti – Limiti 	</p>
<p>2. Contratti della P.A. &#8211; Soccorso istruttorio – Art. 46 D.Lgs. 163/2006  &#8211; Dubbi sull’esistenza di requisiti – Sussistenza di un principio di prova circa il possesso dei requisiti &#8211;  Obbligo  di richiedere i chiarimenti – Sussiste – Ragioni	</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Soccorso Istruttorio – Certificato iscrizione alla camera di commercio – Allegazione alla domanda della sola prima pagina – Esclusione dalla gara – Illegittimità – Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi dell&#8217;art. 46 del D.Lgs. 163/2006, ciò che alla stazione appaltante resta sicuramente precluso è sopperire con il c.d. &#8220;potere di soccorso&#8221; alla totale mancanza di un atto prescritto dalla lex specialis di gara: difatti, i criteri esposti ai fini dell&#8217;integrazione riguardano semplici chiarimenti di un atto incompleto, mentre l&#8217;omessa allegazione di un documento o di una dichiarazione previsti a pena di esclusione non può considerarsi alla stregua di un&#8217;irregolarità sanabile e, quindi, non ne è permessa la regolarizzazione postuma, non trattandosi di rimediare a vizi puramente formali, tanto più quando non sussistano equivoci o incertezze generati dall&#8217;ambiguità di clausole della legge di gara (1)<br />
2. Ai sensi dell’art. 46 D.Lgs. 163/06, il potere di richiedere chiarimenti ed integrazioni alla ditta partecipante trova sicura applicazione nelle ipotesi in cui sussistono dubbi circa l&#8217;esistenza dei requisiti richiesti dal bando ed in ordine ai quali vi sia, tuttavia, un principio di prova circa il loro possesso da parte del concorrente, trattandosi di ipotesi ontologicamente distinta da quella della documentazione del tutto mancante: in tali casi, sussistendo un indizio del possesso dei requisiti richiesti, l’amministrazione non può pronunciare l’esclusione dalla procedura ma è tenuta a richiedere al partecipante di integrare o chiarire il contenuto di un documento già presente, costituendo siffatta attività acquisitiva un ordinario modus procedendi, ispirato all’esigenza di far prevalere la sostanza sulla forma, principio che si impone anche in virtù degli obblighi di istruttoria procedimentale gravanti sul responsabile del procedimento in forza dell’art. 6 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e la cui applicazione, nel caso di procedure ad evidenza pubblica, è da escludere solo ove si possa tramutare in una lesione del principio di parità di trattamento dei concorrenti (2)<br />
3. È illegittimo il provvedimento di esclusione da una gara adottato da una stazione appaltante nei confronti di un concorrente che abbia presentato la sola prima pagina del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (documento prescritto a pena di esclusione dal disciplinare di gara), in quanto l&#8217;allegazione della prima pagina del certificato camerale costituisce un valido principio di prova in ordine al possesso di tale certificazione	</p>
<p></b>______________________________</p>
<p>1. cfr. <i>Consiglio di Stato, Sez. V, 2 agosto 2010 n. 5084</i>;<br />	<br />
2. cfr. <i>T.A.R. Sardegna, 1 settembre 2010 n. 2163; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 30 marzo 2009 n. 837</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Ottava)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;	</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4647 del 2011, proposto da:	</p>
<p><b>Gallo Giovanni s.r.l.</b>, in proprio e quale capogruppo dell’associazione temporanea di imprese con la società Costruzioni Ruberto s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Italo Rocco e Antonio Melucci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Donato Apolito in Napoli, via Amato di Montecassino, 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Consorzio Ferroviario San Giorgio Volla Due</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Migliarotti, presso cui ha eletto domicilio in Napoli, via dei Mille, 16;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Consorzio Aedars s.c. a r.l.<i></b></i>, non costituito in giudizio;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del provvedimento comunicato il 29 giugno 2011 di esclusione dell&#8217;a.t.i. Gallo Giovanni s.r.l. dalla gara per l’affidamento dei lavori di costruzione del Sovrappasso carrabile denominato “Ponte Persica” per aver allegato alla documentazione di gara solo la prima pagina del certificato della camera di commercio;<br />	<br />
&#8211; del verbale di gara del 23 giugno 2011;<br />	<br />
&#8211; della nota del 12 luglio 2011 con cui è stata respinta l’istanza di revoca in autotutela della disposta esclusione;<br />	<br />
&#8211; del bando di gara nella parte in cui ha imposto a pena di esclusione la presentazione del certificato camerale;<br />	<br />
&#8211; del provvedimento di aggiudicazione provvisoria e definitiva dell’appalto in favore del Consorzio Aedars s.c. a r.l.;<br />	<br />
&#8211; di tutti i verbali di gara e degli atti presupposti, ivi compresi il bando e il disciplinare di gara, nonché degli atti connessi, collegati e conseguenti.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Consorzio Ferroviario San Giorgio Volla Due;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2011 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visto il dispositivo di sentenza n. 4384 del 12 settembre 2011;</p>
<p>Ritenuto che il presente ricorso, trattato nell’udienza camerale per la domanda di concessione di misure cautelari, possa essere deciso con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60, 74 e 120 del codice del processo amministrativo, essendo maturo per la decisione di merito, integro il contraddittorio, completa l’istruttoria ed avendone dato avviso alle parti;<br />	<br />
Considerato che lo stesso appare fondato alla luce delle considerazioni di seguito illustrate:<br />	<br />
&#8211; assume rilievo assorbente il profilo di illegittimità con cui parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 46 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 esponendo che la commissione di gara, dopo aver rilevato la presenza della prima pagina del certificato della<br />
&#8211; invero, trova applicazione l’orientamento giurisprudenziale secondo cui: I) ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 163/2006, ciò che alla stazione appaltante resta sicuramente precluso è sopperire con il c.d. “potere di soccorso” alla totale mancanza di un at<br />
&#8211; in applicazione di tali criteri, il Collegio ritiene che, nel caso in questione, l’allegazione della prima pagina del certificato camerale costituisca un valido principio di prova in ordine al possesso di tale certificazione, menzionando tale atto il nu<br />
&#8211; si aggiunga che, nel caso in scrutinio, la regolarizzazione che avrebbe potuto (rectius dovuto) essere richiesta dalla stazione appaltante non si sarebbe sostanziata nell’invito a produrre un documento mancante, quanto, piuttosto, nella semplice integra<br />
&#8211; per l’effetto, alla luce delle svolte considerazioni e con assorbimento degli ulteriori motivi di gravame, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.<br />	<br />
Spese ed onorari di giudizio possono essere compensate solo per quanto riguarda la società controinteressata (non costituita in giudizio) che non è autrice dell’atto impugnato, mentre per l’amministrazione intimata seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.<br />	<br />
Condanna il Consorzio Ferroviario San Giorgio Volla Due al pagamento delle spese ed onorari di giudizio in favore della società Gallo Giovanni s.r.l. che liquida in Euro 1.000,00 (mille/00).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Alessandro Pagano, Presidente FF<br />	<br />
Renata Emma Ianigro, Consigliere<br />	<br />
Gianluca Di Vita, Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/09/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-30-9-2011-n-4585/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/9/2011 n.4585</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/9/2011 n.778</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-30-9-2011-n-778/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-30-9-2011-n-778/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-30-9-2011-n-778/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/9/2011 n.778</a></p>
<p>Va sospeso, su ricorso di un controinteressato, il permesso di costruire che dovrebbe essere eseguito attraverso riporti di terreno; il periculum in mora deriva dalla possibilità che, durante il tempo che sarà necessario a celebrare il giudizio nel merito, i lavori edilizi siano realizzati. (G.S.) N. 00778/2011 REG.PROV.CAU. N. 00998/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-30-9-2011-n-778/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/9/2011 n.778</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-30-9-2011-n-778/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/9/2011 n.778</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, su ricorso di un controinteressato, il permesso di costruire che dovrebbe essere eseguito attraverso riporti di terreno; il periculum in mora deriva dalla possibilità che, durante il tempo che sarà necessario a celebrare il giudizio nel merito, i lavori edilizi siano realizzati. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00778/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00998/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 998 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>STEFANIA BECCHETTI</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Davide Epicoco, Oberdan Epicoco, con domicilio eletto presso Oberdan Epicoco in Brescia, via Gambara, 75;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI CONCESIO</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mauro Ballerini, con domicilio eletto presso Mauro Ballerini in Brescia, v.le Stazione, 37; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>GIUSEPPE CASANOVA</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianfranco Boldini, con domicilio eletto presso Gianfranco Boldini in Brescia, via Gramsci, 30; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del permesso di costruire n. 38 del 28/05/2010 e 49 del 28/06/2010, nonchè di ogni altro atto connesso.	</p>
<p>Visti il ricorso e tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2011 il dott. Carmine Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato che, ad una prima prospettazione propria della fase cautelare, e riservato al merito il giudizio sulla eccezione di irricevibilità del controinteressato:<br /> <br />
&#8211; il ricorso è assistito da motivi di fumus boni iuris posto che le affermazioni del ricorrente che vorrebbe negare la possibilità di effettuare riporti trovano fondamento nella norma dell’art.11.1., co. 2, delle n.t.a. vigenti;<br />	<br />
&#8211; il periculum in mora deriva dalla possibilità che, durante il tempo che sarà necessario a celebrare il giudizio nel merito, i lavori edilizi siano realizzati;<br />	<br />
&#8211; le spese di fase seguono la soccombenza addossata a Comune e controinteressato in solido;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)<br />	<br />
ACCOGLIE l’istanza, e per l’effetto sospende i provvedimenti impugnati.	</p>
<p>SPESE di fase a carico del Comune di Concesio e di Casanova Giuseppe, in solido tra loro, liquidate in euro 1.000, oltre iva e cpa, se dovuti.<br />	<br />
FISSA per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 25. 1. 2012.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Petruzzelli, Presidente<br />	<br />
Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario<br />	<br />
Carmine Russo, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/09/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-30-9-2011-n-778/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/9/2011 n.778</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/9/2011 n.4289</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-9-2011-n-4289/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-9-2011-n-4289/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-9-2011-n-4289/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/9/2011 n.4289</a></p>
<p>Va sospesa, ai fini della sollecita fissazione del merito, la determinazione di un&#8217; Azienda Ospedaliera recante procedura negoziata per la fornitura del principio attivo Meropenem (spesa presunta € 172.470 e € 64.557, di durata quadriennale), se appare prima facie illegittimo l’operato dell’Amministrazione, che non ha tenuto conto, in sede di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-9-2011-n-4289/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/9/2011 n.4289</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-9-2011-n-4289/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/9/2011 n.4289</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, ai fini della sollecita fissazione del merito, la determinazione di un&#8217; Azienda Ospedaliera recante procedura negoziata per la fornitura del principio attivo Meropenem (spesa presunta € 172.470 e € 64.557, di durata quadriennale), se appare prima facie illegittimo l’operato dell’Amministrazione, che non ha tenuto conto, in sede di valutazione delle offerte economiche, dello specifico sconto merce offerto da una parte ai fini dell’individuazione del prezzo più basso del principio attivo oggetto della fornitura; nel caso specifico non sussistono i presupposti dell’estrema gravità ed urgenza (art. 119, comma 4, c.p.a.), alla luce in particolare dell’intervenuto esaurimento della durata del contratto (la delibazione circa l’eventuale inefficacia del quale si può riservare alla fase del merito come circoscritto dalle censure formulate dalla ricorrente in primo grado) e che dunque si possano limitare gli effetti dell’accoglimento alla sola fissazione della data di discussione del mérito. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04289/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 07358/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7358 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Astrazeneca Spa</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso Giuseppe Franco Ferrari, in Roma, via di Ripetta, 142;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Ospedaliera Nazionale Ss. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo</b>, non costituitasi in giudizio; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Sandoz Spa</b>, non costituitasi in giudizio; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. PIEMONTE &#8211; SEZIONE II n. 00526/2011, resa tra le parti, concernente PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA DI SPECIALITA&#8217; MEDICINALI.	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore, nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2011, il Cons. Salvatore Cacace;	</p>
<p>Udito, alla stessa camera di consiglio, l’avvocato Pinto su delega di Ferrari;	</p>
<p>Considerato che, sulla base di una lettura complessiva della disciplina di gara ( artt. 1 e 4 ), appare “prima facie” illegittimo l’operato dell’Amministrazione, che non ha tenuto conto, in sede di valutazione delle offerte economiche, dello specifico sconto merce offerto dall’appellante ai fini dell’individuazione del prezzo più basso del principio attivo oggetto della fornitura;<br />	<br />
Ritenuto che non sussistano i presupposti dell’estrema gravità ed urgenza, di cui all’art. 119, comma 4, c.p.a., alla luce in particolare dell’intervenuto esaurimento della durata del contratto ( la delibazione circa l’eventuale inefficacia del quale si può riservare alla fase del merito come circoscritto dalle censure formulate dalla ricorrente in primo grado ) e che dunque si possano limitare gli effetti dell’accoglimento alla sola fissazione della data di discussione del mérito;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l&#8217;appello ( ricorso numero 7358/2011 ) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado, nei limiti di cui in motivazione.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 119, comma 3, secondo periodo, cod. proc. amm.<br />	<br />
Spese della presente fase cautelare integralmente compensate fra le parti.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />	<br />
Hadrian Simonetti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/09/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-9-2011-n-4289/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/9/2011 n.4289</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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	</channel>
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