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	<title>30/9/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>30/9/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 30/9/2005 n.357</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-30-9-2005-n-357/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-30-9-2005-n-357/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 30/9/2005 n.357</a></p>
<p>Presidente Alberto CAPOTOSTI &#8211; Redattore Franco BILE altro caso di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato Giurisdizione e competenza &#8211; Conflitto di attribuzioni &#8211; Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato &#8211; Responsabilità dell’ex Presidente della Repubblica Francesco Cossiga &#8211; Immunità ex art. 90 Cost. &#8211; Sentenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-30-9-2005-n-357/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 30/9/2005 n.357</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-30-9-2005-n-357/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 30/9/2005 n.357</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Alberto CAPOTOSTI &#8211;  Redattore Franco BILE</span></p>
<hr />
<p>altro caso di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Conflitto di attribuzioni &#8211; Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato &#8211; Responsabilità dell’ex Presidente della Repubblica Francesco Cossiga &#8211; Immunità ex art. 90 Cost. &#8211; Sentenza n. 4024 del 23 settembre 2004, pronunciata dalla Corte d’Appello di Roma, in sede di rinvio, nel giudizio civile promosso dal sen. Onorato per il risarcimento del danno derivante da dichiarazioni, ritenute diffamatorie, rese dal Presidente Cossiga nel corso del mandato &#8211; Legittimazione dell’ex Presidente della Repubblica a proporre conflitto tra poteri dello Stato &#8211; Lesione delle prerogative costituzionali di un ex Presidente della Repubblica, tramite decisione dell’autorità giudiziaria &#8211; Ricorrenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi &#8211; Ammissibilità del ricorso</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È ammissibile il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal senatore a vita Francesco Cossiga nei confronti della Corte d’Appello di Roma, sia sotto il profilo soggettivo &#61485;  stante la possibile estensione, in via del tutto eccezionale, della legittimazione attiva a chi ha cessato di ricoprire la carica, purché la controversia sulle attribuzioni e sulla loro ipotizzata lesione coincida con una controversia sull’applicabilità della norma costituzionale che escluda o limiti la responsabilità del titolare della carica per atti da lui compiuti e semprechè vi sia stata coincidenza tra la persona fisica e il titolare della carica nel momento in cui l’atto è stato posto in essere &#61485;  sia sotto il profilo oggettivo, dal momento che il ricorso deduce la lesione, arrecata dalla decisione dell’autorità giudiziaria, delle prerogative costituzionali dell’ex Presidente della Repubblica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai Signori:<br />
 Piero Alberto	CAPOTOSTI	  Presidente<br />
#NOME?		CONTRI<br />
#NOME?	NEPPI	MODONA<br />
#NOME?		MARINI<br />
#NOME?		BILE<br />
#NOME?	FLICK<br />
#NOME?		AMIRANTE<br />
#NOME?			DE SIERVO<br />
#NOME?		VACCARELLA<br />
#NOME?		MADDALENA<br />
#NOME?		FINOCCHIARO<br />
#NOME?		QUARANTA<br />
#NOME?		GALLO<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della sentenza n. 4024 del 23 settembre 2004 della Corte d&#8217;appello di Roma, seconda sezione civile, emessa in sede di giudizio di rinvio di condanna del senatore a vita Francesco Cossiga al risarcimento del danno morale per le dichiarazioni rese, durante il mandato di Presidente della Repubblica, nei confronti del senatore Pierluigi Onorato, promosso dallo stesso senatore Cossiga con ricorso depositato il 17 gennaio 2005 ed iscritto al n. 283 del registro ammissibilità conflitti.</p>
<p>          Udito nella camera di consiglio dell&#8217;8 giugno 2005 il giudice relatore Franco Bile.<br />
          Ritenuto che con ricorso depositato il 17 gennaio 2005 il senatore a vita Francesco Cossiga – nella qualità di ex Presidente della Repubblica – ha proposto conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato in relazione alla sentenza n. 4024 del 23 settembre 2004, pronunciata dalla Corte di appello di Roma, in sede di rinvio, nel giudizio civile contro di lui promosso dal senatore Pierluigi Onorato per il risarcimento del danno derivante da dichiarazioni (ritenute diffamatorie) pronunciate dal Presidente Cossiga nel corso del mandato presidenziale;<br />
    che, secondo quanto riferisce il ricorso, tali dichiarazioni sono state rese il 15 marzo 1991, nel corso di un&#8217;audizione disposta dal Comitato parlamentare sui servizi per 1&#8217;informazione e la sicurezza dello Stato in merito alla struttura denominata &#8220;Gladio&#8221;, quando il Presidente Cossiga, rivolgendosi al senatore Onorato, componente del Comitato, e prendendo spunto da un appello da lui sottoscritto contro la guerra del Golfo, aveva dichiarato: «Tu hai un&#8217;altra veduta perché non sei da questa parte, Onorato, tu sei dall&#8217;altra. Tu saresti stato un magnifico inquisitore del Ministro di grazia e giustizia del Governo collaborazionista! [&#8230;] Tu sei la figura tipica degli inquisitori che interrogavano London. Hai capito? Anche con la scopolamina! Ti credo capace di questo e altro, perché ti conosco come sardo e mi vergogno che tu sia sardo, perché sei una persona di una faziosità tale per cui mi adopererò con gli amici del PDS perché ti candidino e ti eleggano perché 1&#8217;idea che domani 1&#8217;onore, la vita, la libertà, i beni di un cittadino possano essere messi nelle tue mani di magistrato è cosa che come liberale mi atterrisce»; e alla replica del senatore Onorato: «non ho la stessa concezione dello Stato e della Patria, in questo senso non mi considero un traditore», il Presidente Cossiga aveva risposto: «certo tu non hai nessuna concezione di Stato e di Patria»;<br />
    che con sentenza del 23 giugno 1993 il Tribunale di Roma ha accolto la domanda del senatore Onorato (in relazione sia a tale episodio, sia ad altri due non più rilevanti in questa sede), condannando il senatore Cossiga al risarcimento dei danni morali, oltre alla pubblicazione della sentenza e alle spese del giudizio;<br />
    che la decisione è stata integralmente riformata dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 21 aprile 1997;<br />
    che, accogliendo il ricorso del senatore Onorato, la Corte di cassazione, con sentenza del 27 giugno 2000, n. 8734, ha cassato la decisione impugnata, rinviando la causa ad altra sezione della Corte di appello di Roma;<br />
    che contro tale sentenza della Corte di cassazione il senatore Cossiga, nella qualità di ex Presidente della Repubblica, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, chiedendo l&#8217;annullamento della decisione impugnata;<br />
    che questa Corte – dopo avere ritenuto ammissibile il conflitto con ordinanza n. 455 del 2002 – lo ha deciso con sentenza n. 154 del 2004, affermando che nel giudizio per conflitto tra poteri dello Stato relativo a pronunce dell&#8217;autorità giudiziaria assunte come lesive della prerogativa di irresponsabilità del Presidente della Repubblica garantita dall&#8217;art. 90 della Costituzione, la legittimazione attiva – che di norma spetta soltanto a chi, nel momento in cui il ricorso è proposto, impersona il potere delle cui attribuzioni si discute – può eccezionalmente estendersi a chi ha cessato di ricoprire la carica qualora , come nella specie, la controversia sulle attribuzioni e sulla loro ipotizzata lesione coincida con una controversia sull&#8217;applicabilità della norma costituzionale che escluda o limiti, in via di eccezionale prerogativa, la responsabilità del titolare della carica costituzionale per atti da lui compiuti, e nel momento in cui l&#8217;atto è stato posto vi sia coincidenza fra la persona fisica della cui responsabilità si discute e il titolare della carica monocratica cui la norma costituzionale collega l&#8217;immunità;<br />
    che questa Corte ha peraltro dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzioni, in quanto spetta all&#8217;autorità giudiziaria, investita di controversie sulla responsabilità del Presidente della Repubblica in relazione a dichiarazioni da lui rese durante il mandato, di accertare se esse costituiscano esercizio di una funzione presidenziale o siano ad essa strumentali ed accessorie, e in caso di accertamento positivo ritenerle coperte dall&#8217;immunità di cui all&#8217;art. 90 della Costituzione; ed ha precisato che la giurisdizione costituzionale sui conflitti non sostituisce l&#8217;esercizio della funzione giurisdizionale ove siano in gioco diritti di cui si chieda l&#8217;accertamento e il ristoro, ma vale solo a restaurare la corretta osservanza delle norme costituzionali ove, in concreto, un cattivo esercizio di funzioni giurisdizionali abbia causato illegittime menomazioni di attribuzioni costituzionali di un altro potere;<br />
    che successivamente la Corte di appello di Roma, con sentenza 23 settembre 2004, emessa in sede di rinvio, ha riconosciuto la responsabilità del senatore Cossiga, sul presupposto che egli non avesse agito nell&#8217;esercizio delle funzioni presidenziali, sia tipiche (ai sensi dell&#8217;art. 89 della Costituzione) che atipiche (in sede di esercizio del c.d. potere di esternazione);<br />
    che contro questa sentenza il senatore Cossiga, sempre nella qualità di ex Presidente della Repubblica, ha proposto il presente conflitto di attribuzione, chiedendo l&#8217;annullamento della sentenza stessa, la quale – avendo negato che le dichiarazioni in esame fossero espressione del potere di esternazione del Presidente della Repubblica, e come tali coperte da irresponsabilità – avrebbe violato i principi di diritto dalla Corte di cassazione enunciati con la sentenza di rinvio e da questa Corte ritenuti espressione di corretto esercizio del potere di valutazione spettante all&#8217;autorità giudiziaria (sentenza n. 154 del 2004, citata);<br />
    che, secondo il ricorrente, non potrebbero sollevarsi dubbi sull&#8217;ammissibilità del conflitto, in particolare sul suo “tono” costituzionale.</p>
<p>    Considerato che in questa fase del giudizio la Corte è chiamata a deliberare – senza contraddittorio e prima facie – sull&#8217;ammissibilità del conflitto, sotto il profilo dell&#8217;identificazione dei poteri dello Stato che si contrappongono e dell&#8217;esistenza della materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla propria competenza, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in ordine alla stessa questione di ammissibilità;<br />
    che, sotto il profilo soggettivo, questa Corte ha già ritenuto (ordinanza n. 455 del 2002, resa in riferimento alla stessa vicenda) la legittimazione del senatore Cossiga, come ex Presidente della Repubblica, a proporre conflitto fra poteri dello Stato nei confronti di atti del potere giudiziario;<br />
    che sotto lo stesso profilo – alla luce di quanto affermato dalla citata sentenza n. 154 del 2004, a proposito della stessa vicenda cui si riferisce l&#8217;impugnata decisione della Corte di appello di Roma – va disposta, a norma dell&#8217;art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, la notificazione del ricorso anche al Presidente della Repubblica in carica la cui posizione costituzionale, in relazione alle questioni di principio circa l&#8217;immunità di cui all&#8217;art. 90 della Costituzione, è oggetto della decisione della Corte di appello di Roma e del ricorso per conflitto di attribuzione;<br />
    che, sotto il profilo oggettivo, il ricorso deduce la lesione da parte dell&#8217;autorità giudiziaria, per il tramite dell&#8217;impugnata decisione, delle prerogative costituzionali di un ex Presidente della Repubblica, come riconosciute da questa Corte nella sentenza n. 154 del 2004;<br />
    che pertanto ricorrono i requisiti sia soggettivi che oggettivi necessari ai fini dell&#8217;ammissibilità del conflitto.</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
     dichiara ammissibile, ai sensi dell&#8217;art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal senatore a vita Francesco Cossiga nei confronti della Corte di appello di Roma, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
      dispone:<br />
     a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al senatore Francesco Cossiga, in qualità di ricorrente;<br />
     b) che, a cura del ricorrente, l&#8217;atto introduttivo del conflitto e la presente ordinanza siano notificati alla Corte di appello di Roma e al Presidente della Repubblica in carica, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, ai sensi dell&#8217;art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il  28 settembre 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-30-9-2005-n-357/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 30/9/2005 n.357</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/9/2005 n.355</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-30-9-2005-n-355/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-30-9-2005-n-355/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-30-9-2005-n-355/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/9/2005 n.355</a></p>
<p>Presidente Alberto CAPOTOSTI &#8211; Redattore Annibale MARINI la Corte fa luce sul riparto di competenze concorrenti tra Stato e Regioni in materia di professioni e dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale della L. R. Abruzzo 17 del 2003 1. Autonomia e decentramento &#8211; Disciplina delle Regioni &#8211; L. della Regione Abruzzo 19 novembre</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-30-9-2005-n-355/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/9/2005 n.355</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-30-9-2005-n-355/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/9/2005 n.355</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Alberto CAPOTOSTI &#8211; Redattore Annibale MARINI</span></p>
<hr />
<p>la Corte fa luce sul riparto di competenze concorrenti tra Stato e Regioni in materia di professioni e dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale della L. R. Abruzzo 17 del 2003</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autonomia e decentramento &#8211; Disciplina delle Regioni &#8211; L. della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17 &#8211; Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio &#8211; Artt. 2, co. 2 e 3, e 3 &#8211; Requisiti per l’iscrizione nel registro e conseguente preclusione dallo svolgimento dell’attività di amministratore ai non iscritti, ad eccezione del condomino amministratore &#8211; Ricorso del Pres. Cons. Min. &#8211; Presunto contrasto con i principi comunitari sulla libera circolazione del lavoro e delle imprese &#8211; Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale &#8211; Presunta violazione dei limiti relativi alla competenza regionale concorrente in materia di professioni &#8211; Asserita illegittimità dell’intera legge ex art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87 &#8211; Riconduzione della disciplina impugnata alla materia delle professioni &#8211; Eccesso dei limiti posti alla potestà regionale concorrente &#8211; Illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate.</p>
<p>2. Autonomia e decentramento &#8211; Disciplina delle Regioni &#8211; L. della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17 &#8211; Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio &#8211; Artt. 2, co. 2 e 3, e 3 &#8211; Requisiti per l’iscrizione nel registro e conseguente preclusione dallo svolgimento dell’attività di amministratore ai non iscritti, ad eccezione del condomino amministratore &#8211; Ricorso del Pres. Cons. Min. &#8211; Presunto contrasto con i principi comunitari sulla libera circolazione del lavoro e delle imprese &#8211; Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale &#8211; Presunta violazione dei limiti relativi alla competenza regionale concorrente in materia di professioni &#8211; Asserita illegittimità dell’intera legge ex art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87 &#8211; Riconduzione della disciplina censurata alla materia delle professioni &#8211; Eccesso dei limiti posti alla potestà regionale concorrente &#8211; Illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate &#8211; Illegittimità consequenziale derivata delle restanti disposizioni legislative.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 2, co. 2 e 3, e 3 della Legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17, nella parte in cui, istituendo nuovi e diversi albi, rispetto a quelli previsti dalle leggi statali, per l’esercizio di attività professionali, esulano dai limiti della competenza legislativa regionale concorrente in materia di professioni.</p>
<p>2. Sono costituzionalmente illegittime, in via consequenziale, le restanti disposizioni della medesima legge, stante l’inscindibile connessione delle stesse con quelle specificatamente impugnate dal ricorrente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:<br />
 Piero Alberto	CAPOTOSTI		Presidente<br />
#NOME?		CONTRI<br />
#NOME?		 NEPPI MODONA<br />
#NOME?		MARINI<br />
#NOME?		BILE<br />
#NOME?	FLICK<br />
#NOME?	AMIRANTE<br />
#NOME?			DE SIERVO<br />
#NOME?		VACCARELLA<br />
#NOME?		MADDALENA<br />
#NOME?		FINOCCHIARO<br />
#NOME?		QUARANTA<br />
#NOME?		GALLO<br />
#NOME?		MAZZELLA<br />
#NOME?		SILVESTRI<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17 (Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 30 gennaio 2004, depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2004 ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 2004.</p>
<p>    Visto l&#8217;atto di intervento della Federazione Italiana Agenti Immobiliari e Professionali (FIAIP);<br />
    udito nell&#8217;udienza pubblica del 5 luglio 2005 il Giudice relatore Annibale Marini;<br />
    udito l&#8217;avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1.– Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17 (Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio), per violazione dell&#8217;art. 117, commi primo, secondo, lettera l), e terzo della Costituzione.<br />
    La legge impugnata, nell&#8217;istituire all&#8217;art. 1 il registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili, prevede (art. 2, comma 2) che possano chiedere l&#8217;iscrizione al registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili coloro che siano in possesso dei requisiti indicati all&#8217;art. 3, tra i quali figura il superamento di un esame di abilitazione, stabilendo che «la mancata iscrizione al registro regionale preclude l&#8217;esercizio dell&#8217;attività di amministratore, salvo i casi di condomino amministratore» (art. 2, comma 3). <br />
    Assume il Governo che le disposizioni dettate dagli artt. 2, commi 2 e 3, e 3, determinando una sostanziale limitazione all&#8217;esercizio di un&#8217;attività di prestazione di servizi, sarebbero innanzitutto lesive dell&#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione, per il mancato rispetto dei principi comunitari sulla libera circolazione del lavoro e delle imprese di cui agli artt. 3, comma 1, lettera c), 49 e 57 del Trattato CE 25 marzo 1957 (Trattato che istituisce la Comunità europea).<br />
    L&#8217;art. 2, comma 3, precludendo l&#8217;attività di amministratore a chi non sia iscritto nel relativo registro, sarebbe inoltre invasivo – ad avviso ancora del ricorrente – della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale, con conseguente lesione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.<br />
    Secondo il ricorrente, infine, l&#8217;incostituzionalità delle disposizioni che prevedono l&#8217;istituzione del registro ed i requisiti per l&#8217;iscrizione al medesimo si rifletterebbe in via consequenziale sull&#8217;intera legge collegata alle prime da un nesso di inscindibilità.<br />
    2.– E&#8217; intervenuta in giudizio la Federazione Italiana Agenti Immobiliari e Professionali, argomentando diffusamente in ordine all&#8217;ammissibilità del proprio intervento e concludendo per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna le disposizioni di cui agli artt. 2, commi 2 e 3, e 3 della legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17 (Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio), per violazione dell&#8217;art. 117, commi primo, secondo, lettera l), e terzo della Costituzione.<br />
    La legge regionale – nella parte in cui fissa i requisiti per l&#8217;iscrizione nel registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili, istituito ai sensi dell&#8217;art. 1, e dispone che l&#8217;attività di amministratore di condominio, nella regione, sia preclusa a chi non sia iscritto nel registro stesso, salvo il caso di condomino amministratore – sarebbe in contrasto con i principi comunitari sulla libera circolazione del lavoro e delle imprese, violerebbe la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale e, comunque, eccederebbe i limiti della competenza legislativa concorrente regionale in materia di professioni.<br />
    L&#8217;intera legge regionale sarebbe infine illegittima per illegittimità consequenziale derivata.</p>
<p>    2.– Va preliminarmente dichiarata l&#8217;inammissibilità dell&#8217;intervento in giudizio della Federazione Italiana Agenti Immobiliari e Professionali.<br />
    A prescindere dalla tardività dell&#8217;intervento, è decisivo al riguardo il rilievo che nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale non è ammessa, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui atto è oggetto di contestazione (si vedano, tra le tante, le sentenze n. 166 del 2004, n. 338, n. 315, n. 303 e n. 49 del 2003). Mentre del tutto improprio è il riferimento dell&#8217;interveniente ai principi affermati da questa Corte nei giudizi di ammissibilità del referendum, avuto riguardo all&#8217;evidente diversità di tali giudizi rispetto a quelli di legittimità costituzionale in via principale.</p>
<p>    3.– Nel merito la questione è fondata.<br />
    Non vi è dubbio che la legge regionale impugnata, istitutiva, come risulta dalla sua stessa rubrica, di un registro regionale degli amministratori di condominio, vada ricondotta alla materia delle professioni, appartenente alla competenza legislativa concorrente delle regioni, ai sensi dell&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione.<br />
    E&#8217; altrettanto pacifico che, in siffatta materia, i principi fondamentali – non essendone stati, sino ad ora, formulati dei nuovi – debbano essere ricavati dalla legislazione statale in vigore (sentenza n. 353 del 2003).<br />
    Al riguardo, pur mancando nella legislazione statale una disciplina generale delle professioni, dalla normativa vigente – e segnatamente dall&#8217;art. 2229, primo comma, del codice civile, oltre che dalle norme relative alle singole professioni – può trarsi il principio, affermato in più occasioni da questa Corte con riferimento alle professioni sanitarie, che l&#8217;individuazione delle professioni, per il suo carattere necessariamente unitario, è riservata allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.<br />
    Esula, pertanto, dai limiti della competenza legislativa concorrente delle regioni in materia di professioni l&#8217;istituzione di nuovi e diversi albi (rispetto a quelli istituiti dalle leggi statali) per l&#8217;esercizio di attività professionali, avendo tali albi una funzione individuatrice delle professioni preclusa in quanto tale alla competenza regionale.<br />
    Questa Corte non può, infine, omettere di rilevare che l&#8217;intera legge regionale si pone in inscindibile connessione con le disposizioni specificamente impugnate dal ricorrente.<br />
    Pertanto, ai sensi dell&#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche le restanti disposizioni della legge impugnata devono essere dichiarate illegittime per illegittimità consequenziale.<br />
    Restano assorbiti gli ulteriori profili di incostituzionalità dedotti dal ricorrente. </p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
    dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 3, e 3 della legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17 (Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio);<br />
    dichiara, ai sensi dell&#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale in via consequenziale delle restanti disposizioni della medesima legge.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 2005.</p>
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		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/9/2005 n.1930</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-9-2005-n-1930/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. P. Turco, Est. T. AruF. Serra (Avv.ti E. Monni e A. Viana) c. Prefetto di Cagliari (Avv. Stato), Ministero dell&#8217;Interno (Avv. Stato), Atto amministrativo – sicurezza pubblica – diniego di rinnovo di porto d’armi – mancata indicazione della valutaz contrastante con le precedenti – carenza Deve ritenersi illegittimo, per</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Turco, Est. T. Aru<br />F. Serra (Avv.ti E. Monni e A. Viana) c. Prefetto di Cagliari (Avv. Stato), Ministero dell&#8217;Interno (Avv. Stato),</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto amministrativo – sicurezza pubblica – diniego di rinnovo di porto d’armi – mancata indicazione della valutaz contrastante con le precedenti – carenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Deve ritenersi illegittimo, per insufficiente motivazione, il provvedimento col quale si nega il rinnovo di porto d&#8217;armi a soggetto in precedenza autorizzato, sulla sola considerazione che lo stesso non versa, allo stato, nelle condizioni che giustifichino la necessità di girare armato, senza assolutamente indicare le ragioni della nuova valutazione contrastante con le precedenti che, viceversa, avevano dato luogo al rilascio dell&#8217;autorizzazione al porto di pistola per difesa personale o per altra diversa e specifica funzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n. 1930/2005<br />
Ric. n. 527/2004</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 527/2004 proposto dal<br />
sig. <b>Francesco Serra</b> rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dagli avv.ti Elisabetta Monni ed Alessandra Viana ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Domenico Millelire n. 2, presso lo studio della prima,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>Prefetto di Cagliari</b> in carica,<br />
&#8211;	il <b>Ministero dell’Interno</b>, in persona del Ministro in carica,<br />	<br />
rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura dello Stato presso il cui Ufficio Distrettuale di Cagliari, in via Dante n. 23, sono per legge domiciliati,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del decreto n. 2562/Area 1 bis del 5 febbraio 2004 col quale il Prefetto di Cagliari ha respinto l’istanza presentata dal ricorrente per il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Designato relatore il Primo Referendario dott. Tito Aru;<br />	<br />
	Uditi alla pubblica udienza del 29 giugno 2005 i legali delle parti come da separato verbale;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.																																																																																												</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>	Con il ricorso in esame, notificato il 16 aprile 2004 e depositato il successivo 13 maggio, il ricorrente espone quanto segue.<br />	<br />
In data 11 giugno 2003 presentava al Prefetto della Provincia di Cagliari istanza per il rinnovo della licenza di porto d’arma corta per difesa personale – rilasciatagli per la prima volta nel 1992 e sempre rinnovata &#8211; evidenziando la persistenza delle condizioni di pericolo per la propria incolumità personale che già erano state poste a fondamento del primo provvedimento autorizzatorio.<br />
In particolare il sig. Serra precisava di occuparsi della cura dei possedimenti familiari situati in agro di Sinis ed in altre zone di campagna isolate ed impervie evidenziando che le floride condizioni economiche della sua famiglia lo esponevano, come già accaduto in passato nei confronti di uno zio oggetto di sequestro di persona a scopo di estorsione, al rischio di possibili attenzioni da parte di malintenzionati.<br />
Sennonchè col provvedimento impugnato il Prefetto di Cagliari, ritenendo insussistenti le ragioni di dimostrato bisogno richiesto dall’art. 42 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773, respingeva la precitata istanza.<br />
Di qui il ricorso in esame affidato ai seguenti motivi:<br />
&#8211;	Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 – Eccesso di potere per insufficienza e manifesta illogicità della motivazione – Contraddittorietà tra diversi provvedimenti della stessa P.A. – Violazione degli artt. 3, 97 e 113 Cost.: in quanto nel provvedimento impugnato mancherebbe qualsiasi indicazione in ordine al mutamento delle condizioni che in passato avevano giustificato il rinnovo della licenza;<br />	<br />
&#8211;	Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del TULPS: in quanto tale norma non pretenderebbe affatto il possesso dei requisiti pretesi dall’Autorità intimata;<br />	<br />
&#8211;	Eccesso di potere per errore nella valutazione dei presupposti; contraddittorietà ed illogicità della motivazione rispetto alla situazione di fatto – Eccesso di potere per sviamento rispetto ai fini normativi: in quanto non sarebbero state adeguatamente considerate le particolari condizioni patrimoniali del ricorrente e la sua possibile esposizione ad azioni criminose da parte di malintenzionati.<br />	<br />
Concludeva quindi il ricorrente chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese del giudizio.<br />
	Con ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato e depositato il 30 dicembre 2004, il ricorrente ha integrato le originarie censure lamentando, alla luce dell’acquisita conoscenza della nota n. 23G/03 del 19 giugno 2003 della Questura di Cagliari, l’ulteriore violazione dell’obbligo di motivazione in relazione alla mancata adeguata considerazione delle risultanze favorevoli dell’istruttoria; insistendo, quindi, nelle già rassegnate conclusioni di accoglimento.<br />	<br />
	Per resistere al ricorso si è costituita l’Amministrazione intimata che, con articolata memoria depositata il 17 giugno 2005, ne ha chiesto il rigetto, con favore delle spese.<br />	<br />
	Alla pubblica udienza del 29 giugno 2005, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.																																																																																												</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>	Il ricorso merita accoglimento.<br />	<br />
	Osserva infatti il Collegio che le argomentazioni esposte nelle difese della parte pubblica in ordine all’insussistenza – quanto alle istanze di rinnovo delle licenze di porto d’armi &#8211; di un automatismo concessorio fondato sul pregresso rilascio dell’abilitazione, pur condivisibili in via generale, non valgono nel caso di specie a confutare le censure relative alla violazione dell’obbligo di motivazione sollevate dal ricorrente.<br />	<br />
	Infatti, pur riconoscendosi all’Autorità competente il potere discrezionale di  (ri)esaminare approfonditamente la posizione dell’istante in ordine alla persistenza delle specifiche condizioni che avevano precedentemente giustificato il rilascio del titolo s’impone, comunque, in caso di mancato mutamento di quelle situazioni, l’obbligo di motivare congruamente in ordine alle ragioni ostative del rinnovo.<br />	<br />
	Sul punto la giurisprudenza amministrativa appare sufficientemente assestata.<br />	<br />
In particolare il Consiglio di Stato argomenta nei seguenti termini: “…è vero che ai sensi della specifica normativa in materia, la licenza di porto di pistola va rilasciata solo nei casi di dimostrato bisogno così che, proprio per essere limitata per legge ad un periodo di tempo predeterminato, all&#8217;atto del rinnovo l&#8217;Amministrazione ha il potere di riesaminare funditus la questione, anche alla luce di diverse valutazioni oggettive e di carattere generale, riguardanti eventuali revisioni dei criteri in base ai quali operare le scelte discrezionali, nonché possibili modificazioni nell&#8217;ordinamento complessivo di politica dell&#8217;ordine pubblico, connesse ad analisi collegate a particolari momenti della vita civile.<br />
E&#8217; altrettanto vero, però, che deve ritenersi illegittimo, per insufficiente motivazione, il provvedimento col quale si nega il rinnovo di porto d&#8217;armi a soggetto in precedenza autorizzato, sulla sola considerazione che lo stesso non versa, allo stato, nelle condizioni che giustifichino la necessità di girare armato, senza assolutamente indicare le ragioni della nuova valutazione contrastante con le precedenti che, viceversa, avevano dato luogo al rilascio dell&#8217;autorizzazione al porto di pistola per difesa personale o per altra diversa e specifica funzione (Cons. Stato, Sez. IV, 12 dicembre 2000 n. 6580).<br />
	Ebbene, nessuna indicazione in tal senso emerge dal provvedimento negativo contestato che, al contrario, avrebbe dovuto indicare le valutazioni operate circa la particolare posizione del sig. Serra in ordine alla richiesta di rinnovo avanzata.<br />	<br />
	E tale motivazione, tanto più necessaria in presenza di risultanze istruttorie favorevoli (vedi nota della Questura di Cagliari n. 23G/03 del 19 giugno 2003 recante parere positivo all’accoglimento dell’istanza del ricorrente, in atti) si sarebbe dovuta estendere alle asserite ragioni di ordine pubblico che avrebbero sconsigliato il rinnovo, soprattutto nel rilevato permanere in capo al sig. Serra dei requisiti soggettivi richiesti dalla specifica normativa di settore per il mantenimento dell’autorizzazione di cui trattasi.<br />	<br />
	Nè valgono a sanare tale lacuna le giustificazioni addotte dall’Amministrazione nelle memorie difensive giacchè, per giurisprudenza costante, esse debbono precedere e non seguire cronologicamente la parte dispositiva del provvedimento.<br />	<br />
	Appare in ogni caso non convincente l’argomentazione secondo la quale vi sarebbe stato nel tempo, da parte del sig. Serra, un affievolimento – rispetto al pericolo evidenziato dal sequestro di un familiare a scopo di estorsione &#8211; del bisogno di girare armato per il fatto che oggi  tale fattispecie delittuosa vive una fase di regressione.<br />	<br />
Proprio le recenti relazioni sull’andamento della criminalità evidenziano, infatti, soprattutto nelle zone interne della Sardegna, un incremento di altre tipologie di reato concernenti comunque l’aggressione violenta di soggetti in possesso di valori.<br />
	In conclusione, quindi, il ricorso va accolto con riguardo alla censura di difetto di motivazione, con conseguente annullamento del provvedimento reiettivo impugnato e salve, naturalmente, le ulteriori determinazioni che l’Amministrazione riterrà di adottare.<br />	<br />
	Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMAaccoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 29 giugno 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei Signori Magistrati:<br />
&#8211; Paolo Turco, Presidente,<br />
&#8211; Manfredo Atzeni, Consigliere,<br />
&#8211; Tito Aru , Primo Referendario, estensore.</p>
<p>Depositata in segreteria oggi 30/09/2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-9-2005-n-1930/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/9/2005 n.1930</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/9/2005 n.1931</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-9-2005-n-1931/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-9-2005-n-1931/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-9-2005-n-1931/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/9/2005 n.1931</a></p>
<p>Pres. M. Atzeni, Est, T. AruA. Contu (Avv. R. Candio) c. Università degli Studi di Cagliari (Avv. Stato), Policlinico Universitario dell&#8217;Università degli Studi di Cagliari (Avv. Stato) l&#8217;indennità di esclusività spetta al personale universitario che presta attività assistenziale Pubblico Impiego – Personale universitario che presta attività assistenziale &#8211; indennità di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-9-2005-n-1931/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/9/2005 n.1931</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-9-2005-n-1931/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/9/2005 n.1931</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Atzeni, Est, T. Aru<br />A.	Contu (Avv. R. Candio) c. Università degli Studi di Cagliari (Avv. Stato), Policlinico Universitario dell&#8217;Università degli Studi di Cagliari (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;indennità di esclusività spetta al personale universitario che presta attività assistenziale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico Impiego – Personale universitario che presta attività assistenziale &#8211; indennità di esclusività ex art. 15 quater comma 5 D.Lgs n. 502/92 – Diritto – sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Trovano immediata applicazione nei confronti del personale universitario docente che presta attività assistenziale le disposizioni che prevedono, sganciata dalla equiparazione di cui al DPR n. 761/79, l’indennità di esclusività come disciplinata dalla contrattazione collettiva vigente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">l&#8217;indennità di esclusività spetta al personale universitario che presta attività assistenziale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n. 1931/2005<br />
Ric. n. 97/2005</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b></p>
<p align=center>SENTENZA</p>
<p></b></p>
<p>sul ricorso n. 97/2005 proposto dal<br />
dott. <b>Antonio Contu</b> rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dall&#8217;avv. Roberto Candio ed elettivamente domiciliato in Cagliari, viale Regina Margherita n. 56, presso lo studio del medesimo legale,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; l’<b>Università degli Studi di Cagliari</b>, in persona del Rettore in carica,</p>
<p>&#8211; il <b>Policlinico Universitario dell’Università degli Studi di Cagliari</b>, in persona del Direttore Generale in carica, <br />
rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura dello Stato presso il cui Ufficio Distrettuale di Cagliari, in via Dante n. 23, sono domiciliati,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della deliberazione del Direttore Generale del suindicato Policlinico Universitario n. 169 del 24 novembre 2004, di tutti gli atti in essa richiamati e di ogni altro atto inerente, presupposto o consequenziale, nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente alla corresponsione dell’indennità di esclusività prevista dalle norme di legge e contrattuali vigenti.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università intimata;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Designato relatore il Primo referendario dott. Tito Aru;<br />	<br />
	Uditi all’udienza camerale del 13 luglio 2005 gli avvocati delle parti come da separato verbale;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il ricorrente, professore associato dal 1980, dirigente di II livello del ruolo sanitario, presta attività assistenziale esclusiva presso il Policlinico Universitario di Cagliari in relazione alla quale ha sempre percepito l’indennità di esclusività prevista dal comma 5° dell’art. 15 quater del D.Lgvo n. 502/92 e dai successivi accordi contrattuali (art. 5 CCNL Sanità 8 giugno 2000);<br />
Con la delibera impugnata il Direttore Generale del suindicato Policlinico Universitario ha stabilito di sospendere, a decorrere dal 1° gennaio 2005, il godimento dell’anzidetta indennità e di procedere al recupero delle somme a tale titolo già erogate;<br />
	Col ricorso in esame il dott. Contu ha chiesto, previa sospensiva, l’annullamento del predetto provvedimento dirigenziale.<br />	<br />
	Per resistere al ricorso si è costituita l’Amministrazione intimata che ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese.<br />	<br />
All’udienza camerale del 13 luglio 2005, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, i procuratori delle parti, avvertiti della possibilità di decisione in forma semplificata, hanno insistito nelle rispettive conclusioni.<br />
Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il Collegio ritiene di provvedere alla definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 26, V comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall&#8217;art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, con decisione in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare in quanto la controversia in esame concerne – in sostanza &#8211; la soluzione di un’unica questione interpretativa del quadro normativo vigente.<br />
Il decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517, recante la riforma della “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell&#8217;articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419”, ha innovativamente disciplinato – tra l’altro &#8211; il trattamento economico del personale universitario in attività assistenziale.<br />
In particolare è stato ad esso riconosciuto (art. 6) il diritto a percepire, oltre al trattamento economico erogato dall&#8217;università, gli ulteriori trattamenti economici aggiuntivi graduati in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico ed in relazione ai risultati ottenuti nell&#8217;attività assistenziale e gestionale.<br />
Inoltre l’art. 5, comma terzo, del predetto D.Lgvo 21 dicembre 1999 n. 517, prevede che nei confronti del personale di cui al comma 1 (categoria alla quale appartiene il ricorrente), si applicano le disposizioni degli articoli 15, 15-bis, 15-ter, 15-quater, 15-quinquies, 15-sexies e 15-novies, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.<br />
L’art. 15, quater, comma 5, del D.Lgvo 30 dicembre 1992 n. 502 dispone che “I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo…”.<br />
L’art. 15 quinquies, comma 9, del medesimo testo normativo stabilisce che “Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale di cui all&#8217;articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1980, n. 382…” (ossia al personale universitario in assistenza).<br />
L’art. 5 della parte economica del CCNL della dirigenza medica, stipulato l’8 giugno 2000, disciplina compiutamente l’indennità di esclusività del rapporto di lavoro precisando espressamente che essa “…costituisce un elemento distinto della retribuzione che non viene calcolato al fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali”.<br />
Alla luce di tale disposizione, pertanto, la retribuzione del personale universitario non scaturisce più dal raffronto a fini perequativi tra i trattamenti economici universitari e del SSN ma si sostanzia in un trattamento economico complesso integrato dai trattamenti economici aggiuntivi previsti dai relativi CCNL del servizio sanitario nazionale che, appunto, prescinde da una siffatta equiparazione.<br />
Con riguardo al predetto quadro normativo la difesa pubblica concorda con la pretesa di controparte all’attribuzione dell’indennità in questione ma ritiene che essa trovi applicazione solo a regime, ossia in presenza di una compiuta attuazione della disciplina del D.Lgvo n. 517/99, escludendone per contro, in ragione di quanto previsto dal precedente sistema di cui ai D.P.R. n. 312/80 e n. 761/89  e della tabella di equiparazione allegato “D” del D.I. 9.11.1989, l’applicazione nell’attuale trattamento retributivo.<br />
	L’assunto dell’Amministrazione non convince.<br />	<br />
E’ indiscusso che giusto il richiamo dell’art. 5, comma terzo, del D.Lgvo 21 dicembre 1999 n. 517, l’indennità di esclusività del rapporto di lavoro prevista dall’art. 5 della parte economica del CCNL della dirigenza medica, stipulato l’8 giugno 2000, in quanto elemento distinto della retribuzione non calcolato al fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali, rivesta oggi carattere aggiuntivo e non perequativo rispetto al trattamento economico in godimento al personale universitario in attività assistenziale.<br />
Peraltro, con riguardo all’asserita attuale inapplicabilità della nuova disciplina si osserva che l’art. 8 del predetto D.Lgvo n. 517/1999, concernente il regime transitorio della nuova disciplina, stabilisce che “Le disposizioni del presente decreto concernenti il personale universitario si applicano a tutto il personale universitario in servizio presso le aziende ed i presìdi di cui all&#8217;articolo 2 ivi compresi gli attuali policlinici a gestione diretta, le aziende ospedaliere in cui insiste la prevalenza del biennio clinico della facoltà di medicina, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché al personale universitario comunque in servizio presso altri istituti e strutture pubbliche o private che erogano assistenza sanitaria”.<br />
Non risulta, pertanto, per la parte economica che qui interessa, che il richiamo operato dall’art. 5, comma terzo, del predetto D.Lgvo 21 dicembre 1999 n. 517 all’art 15-quater del D.Lgvo 30 dicembre 1992, n. 502 sia condizionato – come invece altre parti del testo normativo &#8211; alla piena attuazione della nuova disciplina emergendo al contrario, dalla lettera della legge, la volontà del legislatore di disporre in via transitoria l’attribuzione integrale dell’indennità aggiuntiva in questione.<br />
Ad avviso del Collegio, dunque, trovano immediata applicazione nei confronti del personale universitario docente che presta attività assistenziale le disposizioni che prevedono, sganciata dalla equiparazione di cui al DPR n. 761/79, l’indennità di esclusività come disciplinata dalla contrattazione collettiva vigente.<br />
Va altresì aggiunto che il D.Lgvo n. 517/99 ha espressamente abrogato le precedenti disposizioni richiamate dalla difesa pubblica che, appunto, prevedevano le indennità di equiparazione tra personale del SSN e docenti universitari (art. 6, ultimo comma, cit.: “Ferma restando l&#8217;abrogazione delle norme incompatibili con il presente decreto sono comunque abrogate le parti dell&#8217;articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 che disciplinano l&#8217;attribuzione del trattamento economico integrativo”), rivelandosi pertanto maggiormente coerente al sistema l’interpretazione della legge che privilegia, ove possibile, in mancanza di inequivoche prescrizioni contrarie, l’applicazione della nuova disciplina piuttosto che quella volta a salvaguardare l’applicazione di norme ormai espressamente abrogate.<br />
	In conclusione, quindi il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento, per quanto di ragione, del provvedimento impugnato.<br />	<br />
	Tenuto conto della non agevole interpretazione del quadro normativo di riferimento si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNASEZIONE PRIMA<br />
accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla per quanto di ragione il provvedimento impugnato.<br />
Compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 13 luglio 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei Signori Magistrati:<br />
&#8211; Manfredo Atzeni, 		Presidente f.f.,<br />	<br />
&#8211; Alessandro Maggio, 	Consigliere,<br />	<br />
&#8211; Tito Aru, 			Primo Referendario, estensore.																																																																																										</p>
<p>Depositata in segreteria oggi 30/09/2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-9-2005-n-1931/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/9/2005 n.1931</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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