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	<title>30/8/2017 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>30/8/2017 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/8/2017 n.1030</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-30-8-2017-n-1030/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-30-8-2017-n-1030/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/8/2017 n.1030</a></p>
<p>Pres. Bini; Est. Bini Sulla natura e sugli effetti delle condizioni dell&#8217;autorizzazione integrata ambientale Autorizzazione Integrata Ambientale &#8211; art. 29 decies d. lgs. 152/2006 – natura non sanzionatoria – esclusione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento. Autorizzazione Integrata Ambientale – prescrizioni – accordi tra privati – irrilevanza ai fini</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-30-8-2017-n-1030/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/8/2017 n.1030</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-30-8-2017-n-1030/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/8/2017 n.1030</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bini; Est. Bini</span></p>
<hr />
<p>Sulla natura e sugli effetti delle condizioni dell&#8217;autorizzazione integrata ambientale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<ol>
<li>Autorizzazione Integrata Ambientale &#8211; art. 29 <em>decies</em> d. lgs. 152/2006 – natura non sanzionatoria – esclusione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento.</li>
<li>Autorizzazione Integrata Ambientale – prescrizioni – accordi tra privati – irrilevanza ai fini degli obblighi in capo al titolare dell’AIA.</li>
<li>Autorizzazione Integrata Ambientale – prescrizioni – obbligo di rimozione dei rifiuti – irrilevanza della qualità di sottoprodotti.</li>
</ol>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<ol>
<li>La diffida ex art. 29 decies d. lgs. 152/2006 non ha natura sanzionatoria, ma si configura come un invito a provvedere in via d&#8217;urgenza; pertanto non può configurarsi con riferimento a tale atto alcuna violazione delle norme poste a tutela delle garanzie partecipative.&nbsp;</li>
<li value="2">Eventuali accordi tra le parti non possono modificare la posizione del titolare dell&#8217;AIA con riferimento agli obblighi discendenti unicamente dalle prescrizioni apposte all’AIA</li>
<li value="3">La possibilità che alcuni materiali possano essere riutilizzati in quanto sottoprodotti non preclude alla Provincia di ordinare la rimozione, se vengono abbandonati sull&#8217;area interessata e possono quindi divenire fonte di inquinamento.</li>
</ol>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<pre>
REPUBBLICA ITALIANA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IN NOME DEL POPOLO ITALIANO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Sezione Prima)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
ha pronunciato la presente&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SENTENZA&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</pre>
<pre>
sul ricorso numero di registro generale 1061 del 2016, proposto da:&nbsp; </pre>
<pre>
L.I. - Lavorazioni Industriali S.r.l. in Liquidazione, in persona del</pre>
<pre>
legale rappresentante&nbsp; p.t.,&nbsp; rappresentata&nbsp; e&nbsp; difesa&nbsp; dall'avvocato</pre>
<pre>
Veronica Dini, domiciliata ex art. 25 cpa presso&nbsp; la&nbsp; Segreteria&nbsp; del</pre>
<pre>
T.A.R. Piemonte, in Torino, corso Stati Uniti, 45;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;contro&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Provincia di Vercelli, in persona&nbsp; del&nbsp; legale&nbsp; rappresentante &nbsp;p.t.,</pre>
<pre>
rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio&nbsp; Rosci,&nbsp; domiciliato&nbsp; ex</pre>
<pre>
art. 25 cpa presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte in Torino, corso</pre>
<pre>
Stati Uniti, 45;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nei confronti di&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Gammastamp&nbsp; S.p.A.,&nbsp; in&nbsp; persona&nbsp; del&nbsp; legale&nbsp; rappresentante&nbsp;&nbsp; p.t.,</pre>
<pre>
rappresentata e&nbsp; difesa&nbsp; dagli&nbsp; avvocati&nbsp; Domenico&nbsp; Prato,&nbsp; Valentina</pre>
<pre>
Buccino, con domicilio eletto presso&nbsp; lo&nbsp; studio&nbsp; dell'avv.&nbsp; Domenico</pre>
<pre>
Prato in Torino, corso Re Umberto, 27;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per l'annullamento&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
della comunicazione "avvio procedimento di diffida" prot. n.&nbsp; 0029425</pre>
<pre>
emessa dalla Provincia di Vercelli in data 13/10/2016.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Visti il ricorso e i relativi allegati;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Visti gli&nbsp; atti&nbsp; di&nbsp; costituzione&nbsp; in&nbsp; giudizio&nbsp; della&nbsp; Provincia&nbsp; di</pre>
<pre>
Vercelli e di Gammastamp S.p.A.;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Viste le memorie difensive;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Visti tutti gli atti della causa;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2017 la&nbsp; dott.ssa</pre>
<pre>
Silvana Bini e uditi per le parti i difensori&nbsp; come&nbsp; specificato&nbsp; nel</pre>
<pre>
verbale;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<p><strong>Fatto</strong><br />
La società ricorrente Lavorazioni Industriali S.r.l. (da ora anche solo L.I.), ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con cui la Provincia di Vercelli ha diffidato la suddetta ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti ancora presenti presso il sito di via (omissis) a Vercelli, ai sensi dell&#8217;art. 29 decies comma 9 lett. a) d. lgs. 502/2006.<br />
La ricorrente ricostruisce puntualmente &#8220;la storia&#8221; dell&#8217;area interessata, di cui oggi risulta proprietaria, al fine di dimostrare l&#8217;assenza di responsabilità e di provare come da parte sua sia già stato effettuato lo smaltimento dei rifiuti prodotti, in ottemperanza alla prescrizione AIA.<br />
In particolare evidenzia che l&#8217;area interessata dal provvedimento è inserita nel più vasto complesso ex Montecatini, che dal 1920 al 1960 ha adibito gli stabilimenti ivi collocati ad attività chimica, con utilizzo di materiali quali acido solforico, concimi, prodotti fosfatati e fertilizzanti.<br />
Dal 1970 negli stabilimenti ivi collocati, divenuti di proprietà della Gammastamp, viene svolta attività galvanotecnica, con produzione di metalli pesanti, quali arsenico, rame, piombo e zinco, materiali che sono stati ritrovati sulle aree nel corso delle indagini di caratterizzazione del 2011.<br />
La ricorrente subentra nel 1987 con la finalità di gestire le attività dello stabilimento di proprietà della società Gammastamp, la quale rimane proprietaria degli impianti sino al 2006.<br />
Dal 2006 anche L.I. diviene proprietaria degli impianti, (nella misura del 76%), mentre la proprietà dei capannoni e dei terreni rimane in capo a Gammastamp.<br />
Con l&#8217;AIA del 22.7.2008 e l&#8217;AIA del 17.5.2010, L.I. viene autorizzata a proseguire l&#8217;attività trentennale di trattamento di elettrodeposizione superficiale dei metalli.<br />
L&#8217;AIA/2008 prescrive al punto 6) l&#8217;obbligo, in caso di cessazione definitiva dell&#8217;attività, di evitare qualsiasi rischio di inquinamento e di ripristinare il sito ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.<br />
L&#8217;attività cessa nel maggio del 2009, anno in cui viene sottoscritto un accordo quadro, con altre due società (Trevi e Tecno V), che prevede lo smontaggio dell&#8217;impianto di cromatura a carico di Tecno V, il trasporto in Polonia dei liquidi cromo &#8211; nichel e rame a carico di Tecno V e lo smaltimento dei liquidi accessori alla cromatura a carico di L.I.<br />
I liquidi da trasferire in Polonia sono, secondo la tesi di parte ricorrente, non rifiuti, ma materie prime secondarie o sottoprodotti.<br />
In data 6.7.2009 diviene amministratore unico della società ricorrente il Sig. Vo., che comunica alla Provincia, in data 26.1.2011, la definitiva dismissione dell&#8217;impianto di cromatura, con svuotamento della vasca di cromatura effettuato il 25.11.2010.<br />
L&#8217;utilizzo degli immobili veniva regolato da un contratto di comodato gratuito, del gennaio 2011, tra Gammastamp e L.I.<br />
Tuttavia, a causa della crisi, la società L.I., nel corso del 2014, impossibilitata a riprendere l&#8217;attività produttiva, restituisce gli immobili alla proprietaria e viene posta in liquidazione nel 2015.<br />
Il procedimento di bonifica dell&#8217;area viene avviato già dal 2011, quando viene accertato il superamento delle CSR per i terreni e per la protezione delle acque.<br />
In data 22.10.2015 la Gammastamp presenta un piano di smaltimento dei liquidi presenti nell&#8217;impianto di nichel cromatura; il piano è approvato, a condizione che siano smaltiti tutti i rifiuti presenti nel sito, in esecuzione alla prescrizione dell&#8217;AIA. L&#8217;area viene posta sotto sequestro dalla Polizia Provinciale di Vercelli.<br />
La società L.I. con nota del 22.1.2016, rileva una serie di impedimenti per l&#8217;adempimento della prescrizione dell&#8217;AIA, contestando anche la corretta qualificazione del materiale come rifiuti pericolosi.<br />
La Provincia, con atto del 13.7.2016, diffida la Società L.I. a procedere con urgenza al corretto smaltimento di tutte le soluzioni di trattamento galvanico ancora presenti nel sito, comprese quelle presenti presso l&#8217;impianto di nichel-cromatura.<br />
A fronte di questa diffida, la società, attraverso il proprio legale, ribadisce le ragioni per cui le operazioni di smaltimento richieste non sono effettuabili, presentando istanza di riesame, in cui evidenzia di non avere la disponibilità dell&#8217;area, stante il provvedimento di sequestro.<br />
La Provincia ha notificato il provvedimento in oggetto, con cui diffida la società L.I. a provvedere allo smaltimento dei rifiuti ancora presenti sul sito di via (omissis), con avvertimento che in caso di mancato adempimento, avrebbe provveduto a dare corso all&#8217;art. 29 decies comma 9 d. lgs. 152/2006 e ad applicare il regime sanzionatorio di cui all&#8217;art. 29 quattordecies d. lgs. 152/2006.<br />
Avverso il provvedimento la ricorrente ha articolato i seguenti motivi:<br />
1) violazione di legge: art. 7 L. 241/90, art. 29 decies d. lgs. 152/2006, eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà: il provvedimento è contraddittorio, perché reca come oggetto &#8220;comunicazione di avvio del procedimento&#8221;, ma contiene la diffida, che non essendo stata preceduta da comunicazione ex art. 7 L. 241/90 risulta illegittima; riporta poi un termine per provvedere di 10 giorni, in contrasto con quanto previsto dalla legge, che indica il termine in 20 giorni;<br />
2) violazione di legge: L. 241/90, art. 29 decies d. lgs. 152/2006, eccesso di potere per errore sui presupposti, sviamento e carenza di motivazione: la condotta non è esigibile, poiché l&#8217;impianto di nichel cromatura è ancora sotto sequestro da parte della Procura della Repubblica;<br />
3) violazione di legge: L. 241/90, art. 29 decies d. lgs. 152/2006, eccesso di potere per difetto di motivazione, sviamento: nel provvedimento si dà atto che la Gammastamp doveva attivarsi per lo smaltimento dei rifiuti, per cui l&#8217;obbligo ricade su Gammastamp, in base all&#8217;accordo quadro, non sulla L.I.;<br />
4) violazione di legge: L. 241/90, art. 29 decies d.lgs. 152/2006, eccesso di potere per errore sui presupposti, sviamento e difetto di istruttoria, carenza di motivazione: la decisone di Gammastamp di farsi carico degli impianti di cromatura era corretta, per cui è illogico che la Provincia abbia ignorato questa decisione. Infatti dal gennaio 2011 l&#8217;impianto risultava dismesso e fuori dalla procedura AIA; dal gennaio 2011 L.I. non aveva più la gestione né la disponibilità dell&#8217;impianto; per tali ragioni lo smantellamento dell&#8217;impianto non poteva che competere a Gammastamp.<br />
Non è stato dimostrato né la presenza né la provenienza dei rifiuti, di cui si chiede lo smaltimento: da ciò discende la carenza istruttoria;<br />
5) violazione di legge: art. 29 decies d. lgs. 152/2006, eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione: da quanto sopra discende l&#8217;assenza dei presupposti per emettere la diffida;<br />
6) violazione di legge: L. 241/90, art. 29 decies d. lgs. 152/2006, artt. 183 e 184 bis d. lgs. 152/2006, eccesso di potere per errore sui presupposti: i liquidi rinvenuti nel sito di Via Trento non costituiscono rifiuti, ma sottoprodotti, che avrebbero dovuto essere trasferiti in Polonia;<br />
7) eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, difetto di motivazione, errore sui presupposti e sviamento, violazione dell&#8217;art. 3 L. 241/90, d. lgs. 152/2006, art. 29 deciesd. lgs. 152/2006: il presente motivo attiene agli altri rifiuti oggetto della diffida. La diffida sostiene che i rifiuti attengono all&#8217;attività oggetto di AIA, per cui la ditta avrebbe dovuto trasmettere un piano di dismissione dello stabilimento, prima di sei mesi, dalla cessazione delle attività.<br />
A tali adempimenti la L.I. avrebbe dato corso, producendo lo studio ambientale, che dimostra come non vi sia una contaminazione derivanti dalle produzioni eseguite in regime di AIA, ma vi è una contaminazione storica preesistente. I rifiuti oggetto di sequestro nel 2015 sono stati smaltiti e la documentazione è stata inviata agli enti competenti.<br />
La documentazione fotografica prodotta da Gammastamp allegata alla diffida, raffigura solo elementi che tuttavia nulla provano sulla natura dei rifiuti e soprattutto sulla provenienza.<br />
Nessuno degli enti ha effettuato alcun sopralluogo per accertare lo stato dei luoghi.<br />
Inoltre viene anche omessa l&#8217;indicazione dello stato di pericolo per l&#8217;ambiente che costituisce il presupposto per l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 29 decies d. lgs. 152/2006.<br />
Si è costituita in giudizio la Provincia di Vercelli, evidenziando che l&#8217;opera di smaltimento dei rifiuti in esecuzione al piano di dismissione è a carico di L.I. in forza della prescrizione n. 6 dell&#8217;AIA. Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.<br />
Si è altresì costituita la società Gammastamp, rilevando che L.I. fosse l&#8217;unica intestataria dell&#8217;AIA n. 45459/2008 e quindi l&#8217;obbligo di predisporre il piano di dismissione dello stabilimento, comprensivo dello smaltimento dei rifiuti non potesse che ricadere solo su L.I.<br />
Con ordinanza n. 480 del 15.12.2016 la domanda cautelare veniva respinta.<br />
In data la ricorrente ha depositato una memoria ex art. 73 cpa, insistendo sulla estraneità all&#8217;obbligo di smaltire rifiuti, che in base all&#8217;accordo quadro avrebbero dovuto essere trasferiti in Polonia.<br />
All&#8217;udienza pubblica del 21 giugno 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.<br />
<strong>Diritto</strong><br />
1) Va premesso che il provvedimento gravato con il presente ricorso, si inserisce nell&#8217;ambito di un articolato procedimento, avviato fin dal 2011, per la bonifica del sito de quo.<br />
Con il presente atto la Provincia, richiamando il precedente ordine di smaltimento del 13.7.2016, ha diffidato la ricorrente ad adempiere alla prescrizione n. 6 dell&#8217;AIA del 22.7.2008, che impone alla L.I., titolare dell&#8217;autorizzazione, &#8220;in caso di cessazione definitiva dell&#8217;attività&#8221; di &#8220;evitare qualsiasi rischio di inquinamento e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale&#8221;.<br />
Ciò che viene ordinato, attraverso la diffida, ai sensi dell&#8217;art. 29 decies comma 9 d. lgs. 152/2006, è solo di adempiere alla prescrizione dell&#8217;AIA, smaltendo i rifiuti presenti presso la linea di cromatura, derivanti dall&#8217;attività esercitata proprio in forza della suddetta AIA.<br />
Risulta quindi irrilevante ogni eventuale accordo intervenuto tra i vari soggetti per lo smaltimento dei rifiuti, poiché l&#8217;Amministrazione non può che chiedere l&#8217;adempimento di una prescrizione contenuta in un provvedimento al titolare del provvedimento stesso.<br />
Alla luce di queste premesse, si può passare all&#8217;esame dei motivi di ricorso.<br />
2) Il primo motivo attiene alla violazione dell&#8217;art. 7 L. 241/90 e dell&#8217;art. art. 29 decies d. lgs. 152/2006: sostiene parte ricorrente che il provvedimento risulterebbe contraddittorio, perché reca come oggetto &#8220;comunicazione di avvio del procedimento&#8221;, ma contiene la diffida, che tuttavia non è stata preceduta dalla comunicazione ex art. 7 L. 241/90. Viene poi assegnato come termine per provvedere quello di 10 giorni, in contrasto con quanto previsto dalla legge, che indica il termine in 20 giorni.<br />
Il motivo non è fondato.<br />
Correttamente la difesa provinciale ha evidenziato che la diffida ex art. 29 decies d. lgs. 152/2006 non ha natura sanzionatoria, ma si configura come un invito a provvedere in via d&#8217;urgenza.<br />
Nel caso in esame, tra l&#8217;altro, la diffida reitera sostanzialmente un ordine già impartito con precedenti comunicazioni (nota del 19.1.2016 e la nota del 13.7.2016), atti in cui la Provincia rammenta alla società L.I. l&#8217;obbligo di adempiere alla prescrizione dell&#8217;AIA, attraverso le opere di dismissione degli impianti e rimozione dei rifiuti.<br />
Pertanto non solo non si configura alcuna violazione delle norme poste a tutela delle garanzie partecipative, ma non si ravvisa neppure alcuna violazione dell&#8217;art. 29 decies sopra citato, dal momento che con il provvedimento si reitera un ordine già impartito in precedenza.<br />
3) L&#8217;infondatezza della seconda censura, relativa alla inesigibilità dell&#8217;ordine, in quanto l&#8217;area è sotto sequestro, emerge dalla stessa ricostruzione dei fatti operata dalla L.I. che ha dimostrato di aver ottemperato all&#8217;ordine.<br />
4) I successivi tre motivi (rubricati ai nn. 3,4 e 5), possono essere esaminati congiuntamente in quanto attengono al profilo del rapporto con la Gammastamp. La Provincia avrebbe omesso di valutare una serie di elementi relativi agli obblighi delle società coinvolte nel procedimento: l&#8217;impegno Gammastamp di farsi carico degli oneri connessi alla dismissione degli impianti di cromatura, il fatto che dal gennaio 2011 L.I. non aveva più la gestione né la disponibilità dell&#8217;impianto.<br />
Anche questi motivi non possono trovare accoglimento.<br />
Come già evidenziato, l&#8217;obbligo imposto con il provvedimento de quo discende unicamente dalla prescrizione AIA, per cui eventuali differenti accordi tra le parti non possono modificare la posizione del titolare dell&#8217;AIA.<br />
La prescrizione si potrà considerare adempiuta solo una volta smaltiti i rifiuti conseguenti all&#8217;attività svolta in forza dell&#8217;autorizzazione.<br />
5) Passando all&#8217;esame dei due motivi successivi, relativi alla qualifica dei rifiuti, il Collegio osserva quanto segue.<br />
La Provincia ha richiesto la rimozione di rifiuti presenti presso il sito, come già ordinato con la precedente diffida, del 13.7.2013 prot. 20395, con cui imponeva &#8220;il corretto smaltimento di tutte le soluzioni di trattamento galvanico ancora presenti presso lo stabilimento&#8221;. La possibilità che dette materie possano essere riutilizzate in quanto sottoprodotti non preclude alla Provincia di ordinare la rimozione, se vengono abbandonate sull&#8217;area interessate e possono quindi divenire fonte di inquinamento.<br />
Quanto sopra dedotto è sufficiente per respingere anche il motivo successivo, in cui parte ricorrente sostiene di aver già eseguito lo smaltimento, in adempimento alla prescrizione dell&#8217;AIA.<br />
In verità, la Provincia, alla data di emanazione della diffida, ha accertato la presenza di rifiuti sul sito e il mancato smaltimento di rifiuti presso la linea di cromatura, per cui correttamente ha diffidato la società al rispetto della prescrizione AIA.<br />
Quanto alla mancata indicazione della situazione di pericolo, va rilevato che l&#8217;adozione del provvedimento appare giustificata dagli accertamenti effettuati nel corso del procedimento da parte della Provincia, dai quali è emersa senza alcun dubbio la presenza di rifiuti, derivanti dall&#8217;attività produttiva svolta da L.I., rifiuti che possono costituire fonte di inquinamento.<br />
6) Per i motivi sopra esposti il ricorso deve essere respinto.<br />
Le spese di giudizio possono essere compensate in considerazione della complessità della situazione e della condotta della ricorrente.<br />
<strong>PQM</strong><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Silvana Bini, Presidente FF, Estensore<br />
Roberta Ravasio, Consigliere<br />
Paola Malanetto, Consigliere<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 30 AGO. 2017.<br />
&nbsp;</p>
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