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	<title>30/7/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>30/7/2020 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 30/7/2020 n.16461</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-30-7-2020-n-16461/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-30-7-2020-n-16461/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 30/7/2020 n.16461</a></p>
<p>Manna Felice Presidente, Conti Roberto Giovanni, Relatore; PARTI: (Associazione Lucia M. Istituto medico psicopedagogico &#8211; Ets, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Stoppani 1, presso lo studio dell&#8217;avvocato Andrea Scuderi, che la rappresenta e difende; &#8211; ricorrente &#8211; contro Azienda sanitaria provinciale di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-30-7-2020-n-16461/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 30/7/2020 n.16461</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-30-7-2020-n-16461/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 30/7/2020 n.16461</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Manna Felice Presidente, Conti Roberto Giovanni, Relatore; PARTI:  (Associazione Lucia M. Istituto medico psicopedagogico &#8211; Ets, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Stoppani 1, presso lo studio dell&#8217;avvocato Andrea Scuderi, che la rappresenta e difende; &#8211; ricorrente &#8211; contro Azienda sanitaria provinciale di Catania; &#8211; intimata -)</span></p>
<hr />
<p>Criteri di riparto della giurisdizione per le attività  sanitarie in regime di c.d. accreditamento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Sanità  pubblica &#8211; attività  sanitarie in regime di c.d accreditamento &#8211; giurisdizione &#8211; criteri di riparto.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La decisione della Corte Costituzionale nr. 204/2004 ha determinato il sostanziale ritorno al criterio di riparto a suo tempo operante nel regime dell&#8217;art. 5 della legge n. 1034 del 1971, poi recepito, senza sostanziali modifiche, dal Codice del processo amministrativo, emanato con il d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (art. 133, comma 1, lett. c).</em><br /> <em>Su questa premessa, in tema di attività  sanitaria esercitata in regime di c.d. accreditamento, va affermato che la domanda di condanna della Asl al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società  accreditata sul presupposto dell&#8217;annullamento in via giurisdizionale dei provvedimenti amministrativi che avevano stabilito i ccdd. &quot;tetti di spesa&quot; e della conseguente invalidità , inefficacia o inoperatività  parziale dell&#8217;accordo stipulato tra le parti limitatamente alle clausole che prevedevano la non remunerabilità  delle predette prestazioni, rientra, ai sensi dell&#8217;art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui &quot;petitum&quot; sostanziale investe unicamente la verifica dell&#8217;esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell&#8217;alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità  dell&#8217;azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio. Per converso, restano nella giurisdizione amministrativa le controversie inerenti pubblici servizi che coinvolgono l&#8217;esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell&#8217;indennità  o di altri corrispettivi, rimanendo la competenza giurisdizionale del G.A. anche in assenza di impugnativa di un atto o provvedimento dell&#8217;autorità  pubblica, purchè la controversia coinvolga il contenuto dell&#8217;atto concessorio e la violazione degli obblighi nascenti dal rapporto concessorio, quali quelli inerenti la durata del rapporto concessorio, l&#8217;esistenza del rapporto o la rinnovazione della concessione. Non è nemmeno superfluo rammentare che ai fini dell&#8217;individuazione del giudice dotato della competenza giurisdizionale, radicandosi la giurisdizione in base alla domanda (art.5 c.p.c.) ne consegue che se la domanda &quot;sostanziale&quot; (il cd petitum sostanziale) è perimetrata dalla sola richiesta di pagamento del corrispettivo dovuto, la giurisdizione va radicata &#8211; stante la riserva espressa dall&#8217;art. 133 cit. &#8211; presso il G.O., mentre se la domanda contiene contestazioni anche di atti amministrativi (tipicamente: delibere della ASL con cui il centro è convenzionato), il G.O. dovrà  trattenere la giurisdizione sulla richiesta pecuniaria e declinarla per quanto attiene alla domanda di annullamento degli atti amministrativi rientranti nella giurisdizione esclusiva del G.A.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Fatti</em> e <strong>ragioni della decisione &#8211; </strong>Con ricorso, innanzi al Tribunale di Catania, ai sensi dell&#8217;art.702 bis c.p.c. del 16 gennaio 2018 l&#8217;Associazione Lucia M. Istituto medico psicopedagogico dedusse: a) di essere titolare di un centro di riabilitazione sanitaria ai sensi dell&#8217;art.26 della L. n. 833/1978; b) di agire in regime di accreditamento ai sensi dell&#8217;art. 8 quater del d.lgs. n. 502/1992 con oneri a carico del servizio sanitario in base ad un rapporto contrattuale con l&#8217;azienda sanitaria provinciale di Catania; c) che l&#8217;importo della retta era stato fissato nell&#8217;anno 2005 in euro 113,00 per l&#8217;internato, in euro 147,00 per l&#8217;internato grave, in euro 68 per il seminternato, in euro 89 per il seminternato grave e in 43 euro per il paziente in regime ambulatoriale; d) che nell&#8217;ambito del successivo accordo attuativo del piano di rientro del servizio sanitario regionale stipulato con la Regione Siciliana il 31 luglio 2007 era stata introdotta, fra le misure di contenimento della spesa sanitaria, dapprima la decurtazione del 5 °A) dei costi per l&#8217;assistenza territoriale di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978 con effetto dall&#8217;1° ottobre 2007; e) che il decreto assessoriale del 4 agosto 2010 aveva disposto un minimo aumento delle rette al fine di adeguarle, essenzialmente, agli incrementi dei costi di produzione legati ai nuovi CCNL da applicare al personale, nella misura del 2 % per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, rideterminando i relativi importi; f) che gli importi corrisposti alla ricorrente non erano mai stati correttamente adeguati agli incrementi dei costi di produzione secondo l&#8217;indice ISTAT; g) che la decurtazione tariffaria del 5 % introdotta dall&#8217;Accordo attuativo del Piano di rientro non era stata riconfermata per il triennio 2010-2012, essendo la stessa venuta meno giÃ  partire dall&#8217;i gennaio 2011; f) che le decurtazioni applicate dall&#8217;ASP a partire dall&#8217;i gennaio 2011 sui corrispettivi ad essa liquidati erano illegittime. Sulla base di tali premesse, la ricorrente chiese al Tribunale di Catania la condanna dell&#8217;Azienda sanitaria provinciale di Catania al pagamento: a) dell&#8217;adeguamento delle rette in funzione degli incrementi di costi registrati dall&#8217;indice ISTAT nonchè, anno per anno, mediante applicazione del medesimo indice sull&#8217;importo della retta adeguato per l&#8217;anno precedente; b) della differenza fra quanto erogatole a titolo di retta dall&#8217;1.1.2011 e quanto invece dovuto sulla base della maggiorazioni della retta in relazione al venir meno della decurtazione tariffaria del 5 % a seguito del decreto assessoriale del 30.12.2010, oltre interessi moratori. L&#8217;Azienda sanitaria provinciale di Catania, costituitasi in giudizio, dedusse il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, riguardando la causa la valenza dei budget assegnati e involgendo un sindacato sull&#8217;incidenza dei poteri autoritativi e di controllo dell&#8217;amministrazione regionale. Il Tribunale di Catania pose la causa in decisione e successivamente, con ordinanza del 29 gennaio, la rinviò all&#8217;udienza del 15 ottobre 2019. La ricorrente, nella pendenza del giudizio, con ricorso del 14 ottobre 2019, ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, al fine di acclarare se spetti alla giurisdizione del giudice ordinario o rientri nella competenza giurisdizionale del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 133, comma 1, lett. c) del codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010), la controversia in materia di pagamento del chiesto adeguamento ISTAT delle rette e dunque dei corrispettivi nei rapporti fra aziende sanitarie e strutture accreditate con servizio sanitario nazionale.<br /> Il Procuratore generale ha concluso nel senso di ritenere la giurisdizione del giudice ordinario.<br /> Il regolamento è ammissibile, non risultando la causa pendente innanzi al tribunale di Catania decisa nel merito.<br /> Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario su entrambi i capi della domanda proposta innanzi al Tribunale di Catania dalla ricorrente. In via preliminare, essendo incontroverso che il regime intercorrente fra le parti ha natura di concessione di pubblico servizio, occorre ricordare che la giurisdizione rispetto alla controversia pendente è regolata dall&#8217;assetto normativo scaturito per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 che ha dichiarato la parziale illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998 come sostituito dall&#8217;art. 7 della L. n. 205 del 2000. In esito a tale pronunzia l&#8217;art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 80 del 1998, come sostituito dall&#8217;art. 7, lettera a), della legge n. 205 del 2000 venne dichiarato incostituzionale nella parte in cui prevedeva che fossero devolute alla giurisdizione esclusiva de giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi anzichè «le controversie in materia di pubblici servizi relative concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità  canoni ed altri corrispettivi». Orbene, secondo i principi ormai consolidati espresso da queste Sezioni Unite la decisione della Corte costituzionale appena ricordata ha determinato il sostanziale ritorno al criterio di riparto a suo tempo operante nel regime dell&#8217;art. 5 della legge n. 1034 del 1971, poi recepito, senza sostanziali modifiche, dal Codice del processo amministrativo, emanato con il d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (art. 133, comma 1, lett. c) -cfr. Cass. S.U. n. 28053/2018. Ciò posto, queste Sezioni Unite sono ferme nel ritenere che in tema di attività  sanitaria esercitata in regime di c.d. accreditamento, la domanda di condanna della Asl al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società  accreditata sul presupposto dell&#8217;annullamento in via giurisdizionale dei provvedimenti amministrativi che avevano stabilito i ccdd. &quot;tetti di spesa&quot; e della conseguente invalidità , inefficacia o inoperatività  parziale dell&#8217;accordo stipulato tra le parti limitatamente alle clausole che prevedevano la non remunerabilità  delle predette prestazioni, rientra, ai sensi dell&#8217;art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui &quot;petitum&quot; sostanziale investe unicamente la verifica dell&#8217;esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell&#8217;alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità  dell&#8217;azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio -cfr. Cass. S.U. n.26200/2019-. Per converso, restano nella giurisdizione amministrativa le controversie inerenti pubblici servizi che coinvolgono l&#8217;esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell&#8217;indennità  o di altri corrispettivi, rimanendo la competenza giurisdizionale del G.A. anche in assenza di impugnativa di un atto o provvedimento dell&#8217;autorità  pubblica, purchè la controversia coinvolga il contenuto dell&#8217;atto concessorio e la violazione degli obblighi nascenti dal rapporto concessorio, quali quelli inerenti la durata del rapporto concessorio, l&#8217;esistenza del rapporto o la rinnovazione della concessione -cfr. Cass. S.U. n.20682/2018-. Non è nemmeno superfluo rammentare che ai fini dell&#8217;individuazione del giudice dotato della competenza giurisdizionale, radicandosi la giurisdizione in base alla domanda (art.5 c.p.c.) ne consegue che se la domanda &quot;sostanziale&quot; (il cd petitum sostanziale) è perimetrata dalla sola richiesta di pagamento del corrispettivo dovuto, la giurisdizione va radicata &#8211; stante la riserva espressa dall&#8217;art. 133 cit. &#8211; presso il G.O., mentre se la domanda contiene contestazioni anche di atti amministrativi (tipicamente: delibere della ASL con cui il centro è convenzionato), il G.O. dovrà  trattenere la giurisdizione sulla richiesta pecuniaria e declinarla per quanto attiene alla domanda di annullamento degli atti amministrativi rientranti nella giurisdizione esclusiva del G.A. -cfr. Cass. S.U. n. 28053/2018-. Orbene, dovendosi dare continuità  ai principi appena espressi deve ritenersi che, con specifico riferimento alla domanda di adeguamento tariffario sulla base degli indici ISTAT, secondo la prospettazione del ricorrente detto adeguamento tariffario discende &quot;da precise disposizioni legislative&quot; (pag. 3 del ricorso, che richiama in particolare l&#8217;art. 22 della legge reg. 18 aprile 1981, n. 68) e non attende l&#8217;esercizio di poteri discrezionali/valutativi/autoritativi da parte della P.A., bastando una mera attività  ricognitiva della ricorrenza in fatto di elementi predeterminati da puntuali disposizioni di legge -cfr. Cass., S.U., 12 luglio 2005 n. 14542-. Non può dunque porsi in discussione, rispetto a tale capo di domanda, la giurisdizione del giudice ordinario. Ad analoghe conclusioni in punto di giurisdizione deve giungersi con riguardo alla domanda proposta dall&#8217;istituto avente ad oggetto la richiesta di condanna della resistente al pagamento di corrispettivi dovuti in relazione all&#8217;intercorso rapporto concessorio ed in forza delle prestazioni di servizio eseguite dalla ricorrente secondo il c.d. regime di accreditamento sul presupposto dell&#8217;illegittimità  della decurtazione operata dalla struttura sanitaria. La controversia, infatti, non ha ad oggetto l&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza o del contenuto del rapporto di accreditamento, qualificabile come concessione di pubblico servizio, piuttosto riguardando la spettanza dei compensi richiesti in misura maggiore rispetto a quella erogata dall&#8217;azienda sanitaria. Ne consegue che la stessa, non coinvolgendo la verifica dell&#8217;azione autoritativa della P.A. sul rapporto sottostante o l&#8217;esercizio dei poteri discrezionali in ordine alla determinazione di indennità , canoni o altri corrispettivi, esula anch&#8217;essa dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi e non può che essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario- cfr. Cass. S.U. n. 16385/2011, Cass. S.U. n. 29536/2008-. Il regime delle spese processuale relative al regolamento preventivo va rinviato al giudice ordinario.<br /> P.Q.M.<br /> La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Rinvia il regime delle spese al giudice ordinario. <em>Omissis </em></div>
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			</item>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2020 n.177</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-30-7-2020-n-177/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-30-7-2020-n-177/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2020 n.177</a></p>
<p>Marta Cartabia, Presidente, Franco Modugno, Redattore; PARTI: (giudizio di legittimità  costituzionale degli artt. 1, comma 2; 2, comma 1; 4; 5; 6, commi 1 e 2, lettere h) e k); 7; 9, commi 1 e 2, lettere d) ed e); 10, commi 1 e 2; 13; 16, commi 1 e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-30-7-2020-n-177/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2020 n.177</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-30-7-2020-n-177/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2020 n.177</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marta Cartabia, Presidente, Franco Modugno, Redattore; PARTI:  (giudizio di legittimità  costituzionale degli artt. 1, comma 2; 2, comma 1; 4; 5; 6, commi 1 e 2, lettere h) e k); 7; 9, commi 1 e 2, lettere d) ed e); 10, commi 1 e 2; 13; 16, commi 1 e 3; 17, comma 2, e 20, commi 2 e 3, della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 14 (Testo unico in materia di legalità , regolarità  amministrativa e sicurezza), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso spedito per la notificazione il 30 maggio 2019, depositato in cancelleria il 4 giugno 2019, iscritto al n. 64 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019)</span></p>
<hr />
<p>Nozione di sicurezza : è&#8217; fondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 6, comma 2, lettera k), della legge reg. Puglia n. 14 del 2019 per violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettere h) e l), Cost.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Costituzione Italiana &#8211; nozione di &#8220;Sicurezza&#8221; &#8211; sua &#8220;rinnovata declinazione&#8221;</p>
<p> 2.- Sicurezza- questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 6, comma 2, lettera k), della legge reg. Puglia n. 14 del 2019 &#8211; violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettere h) e l), Cost. &#8211; sussiste.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Per il perseguimento dell&#8217;obiettivo di realizzare la sicurezza sul territorio nazionale, in attuazione dell&#8217;art. 118, terzo comma, Cost., la legislazione statale ha introdotto una «rinnovata declinazione legislativa del concetto di sicurezza», comprensiva dell&#8217;«insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonchè da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell&#8217;ambito delle proprie competenze e responsabilità , alla promozione e all&#8217;attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità  territoriali».</em><br /> <em>Le Regioni e le Province autonome sono, così¬, espressamente abilitate ad adottare iniziative e progetti «volti ad attuare interventi di promozione della sicurezza integrata nel territorio di riferimento», anche in base a specifici accordi con lo Stato (art. 3, comma 2, del d.l. n. 14 del 2017), purchè tali azioni mirino fondamentalmente a migliorare il contesto sociale e territoriale di riferimento, movendosi nell&#8217;ambito delle competenze che l&#8217;art. 117, commi terzo e quarto, Cost. attribuiscono loro. Di tal guisa, e fermo restando che l&#8217;esercizio di poteri coercitivi postula il necessario intervento statale, le autonomie sono chiamate a dotarsi di «strumenti di &#8220;prevenzione situazionale&#8221; che mirano a ridurre le opportunità  di commettere reati unitamente alle misure volte a sostenere la partecipazione dei cittadini alla ricostituzione della dimensione comunitaria e al miglioramento complessivo delle condizioni sociali, abitative e dei servizi (&#8220;prevenzione comunitaria&#8221;) e agli interventi di prevenzione sociale finalizzati al contenimento dei fattori criminogeni» (così¬ nella premessa alle linee generali sopra richiamate).</em><br /> <em>Tale disegno è in linea con la giurisprudenza costituzionale, che ha costantemente affermato che l&#8217;endiadi «ordine pubblico e sicurezza» indica una materia in senso proprio, oggettivamente delimitata e che non esclude interventi regionali in settori a essa liminari. La considerazione per cui nell&#8217;ambito della competenza esclusiva ex art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. non è ricompresa la disciplina di qualsiasi interesse pubblico, bensì¬ dei soli «interessi essenziali al mantenimento di una ordinata convivenza civile», per l&#8217;esercizio della funzione di reprimere i reati in vista della tutela di «interessi fondamentali, quali l&#8217;integrità  fisica e psichica delle persone o la sicurezza dei beni», ricorre nelle decisioni della Consulta. D&#8217;altra parte, «diversamente opinando, si produrrebbe una smisurata dilatazione della nozione di sicurezza e ordine pubblico, tale da porre in crisi la stessa ripartizione costituzionale delle competenze legislative, con l&#8217;affermazione di una preminente competenza statale potenzialmente riferibile a ogni tipo di attività»: le Â Regioni e le Province autonome possono, dunque, promuovere la realizzazione di migliori condizioni di vivibilità  dei rispettivi territori, nell&#8217;ambito, ad esempio, delle politiche sociali, del governo del territorio, della polizia locale.</em><br /> </p>
<p> <em>2.E&#8217; fondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 6, comma 2, lettera k), della legge reg. Puglia n. 14 del 2019 per violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettere h) e l), Cost.</em><br /> <em>La predisposizionedella «banca dati dei beni confiscati alla criminalità  organizzata esistenti sul territorio regionale» interferisce, infatti, con la funzione della Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia, operante presso l&#8217;ANBSC, istituita ai sensi dell&#8217;art. 96 del d.lgs. n. 159 del 2011: così¬, sovrapponendosi alla struttura giÃ  disciplinata nel legittimo esercizio della competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, entro cui la normativa &#8220;antimafia&#8221; è senz&#8217;altro ricompresa, essa invade gli spazi di potestà  esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.</em><br /> <em>Sussiste, inoltre, l&#8217;interferenza con la disciplina della protezione dei dati personali, appannaggio del legislatore statale ex art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.  Ãˆ evidente che la previsione della legge regionale impugnata secondo cui la Banca dati dei beni confiscati alla criminalità  organizzata esistenti sul territorio regionale deve essere «accessibile a tutti», nonchè evidenziare una serie di dati, compresi dati personali del soggetto destinatario della confisca, s&#8217;inserisce nella materia dell&#8217;ordinamento civile riservata allo Stato, ponendosi in sostanziale contrasto con i limiti sul funzionamento, accesso e consultazione della Banca dati nazionale unica, previsti da apposito regolamento.</em><br /> <em>Va, pertanto, dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 6, comma 2, lettera k), della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 14 (Testo unico in materia di legalità , regolarità  amministrativa e sicurezza).</em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">SENTENZA<br /> nel giudizio di legittimità  costituzionale degli artt. 1, comma 2; 2, comma 1; 4; 5; 6, commi 1 e 2, lettere h) e k); 7; 9, commi 1 e 2, lettere d) ed e); 10, commi 1 e 2; 13; 16, commi 1 e 3; 17, comma 2, e 20, commi 2 e 3, della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 14 (Testo unico in materia di legalità , regolarità  amministrativa e sicurezza), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso spedito per la notificazione il 30 maggio 2019, depositato in cancelleria il 4 giugno 2019, iscritto al n. 64 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione della Regione Puglia;<br /> udito il Giudice relatore Franco Modugno ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1) lettere a) e c), in collegamento da remoto, senza discussione orale, in data 10 giugno 2020;<br /> deliberato nella camera di consiglio del 23 giugno 2020.<br /> <br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 30 maggio 2019 e depositato il successivo 4 giugno, iscritto al n. 64 del reg. ric. 2019, ha promosso questione di legittimità  in via principale degli artt. 1, comma 2; 2, comma 1; 4; 5; 6, commi 1 e 2, lettere h) e k); 7; 9, commi 1 e 2, lettere d) ed e); 10, commi 1 e 2; 13; 16, commi 1 e 3; 17, comma 2, e 20, commi 2 e 3, della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 14 (Testo unico in materia di legalità , regolarità  amministrativa e sicurezza), per violazione dell&#8217;art. 117, commi secondo, lettere g), h) e l), e terzo, della Costituzione.<br /> 1.1.- In premessa, il ricorrente afferma che non intende porre in discussione la possibilità  per la Regione Puglia di promuovere la cultura della legalità ; ritiene perà² che le disposizioni impugnate sono suscettibili di interferire, in via diretta o potenziale, con le competenze legislative statali, nonchè di compromettere la competenza statale riguardo al coordinamento fra Stato e Regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui all&#8217;art. 118, terzo comma, Cost. Richiama, in proposito, la sentenza di questa Corte n. 35 del 2012 nella parte in cui afferma che, benchè la promozione della legalità  non sia attribuzione monopolistica, «è tuttavia necessario che misure predisposte a tale scopo nell&#8217;esercizio di una competenza propria della Regione, per esempio nell&#8217;ambito dell&#8217;organizzazione degli uffici regionali, non costituiscano strumenti di politica criminale, nè, in ogni caso, generino interferenze, anche potenziali, con la disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati». Così¬, nella competenza regionale dovrebbero rientrare solo le attività  strettamente riferibili alla polizia amministrativa regionale e locale e le attività  di carattere conoscitivo e di studio inerenti alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell&#8217;ordine pubblico. La disciplina statale sulla &#8220;sicurezza integrata&#8221;, di cui al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città ), convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48, che attua l&#8217;art. 118, terzo comma, Cost., d&#8217;altra parte, stabilisce, all&#8217;art. 1, comma 2, che Stato, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali concorrono, ciascuno nell&#8217;ambito delle proprie competenze e responsabilità , alla promozione e all&#8217;attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità  territoriali.<br /> 2.- Ãˆ impugnato l&#8217;art. 1, comma 2, della sopra indicata legge reg. Puglia n. 14 del 2019, poichè, prevedendo che la Regione «promuove e sostiene ogni intervento necessario per contrastare qualsiasi fenomeno di infiltrazione del crimine organizzato nel tessuto sociale ed economico regionale e rimuoverne le cause», ricondurrebbe o potrebbe ricondurre alla competenza regionale anche strumenti di politica criminale, proprio in forza della formulazione eccessivamente ampia e generica della disposizione. Alla stessa stregua, è censurato l&#8217;art. 2, comma 1, della stessa legge regionale, poichè, consentendo alla Regione di disciplinare «l&#8217;insieme delle azioni volte alla prevenzione e al contrasto non repressivo alla criminalità  organizzata», in mancanza di una pìù puntuale definizione delle misure di cui la norma consente l&#8217;adozione, invaderebbe la competenza statale in materia di prevenzione dei reati.<br /> 3.- Parimente impugnati per violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. sono gli artt. 4 e 5 della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, costituendo sostanzialmente strumenti di attuazione delle finalità  generali della legge enunciate negli articoli precedenti. In particolare, l&#8217;art. 4, ai commi 1 e 2, prevede che la Regione favorisce il metodo della «concertazione» tra le amministrazioni e gli altri soggetti impegnati nella promozione della sicurezza territoriale quale strumento strategico per la «programmazione e l&#8217;attuazione degli interventi»; l&#8217;art. 5 prevede l&#8217;adozione di un «Piano regionale integrato» quale strumento operativo per la programmazione degli interventi.<br /> Secondo la difesa statale, essi invaderebbero, in via derivata, le competenze legislative statali.<br /> 4.- Ãˆ poi impugnato l&#8217;art. 6, commi 1 e 2, lettera k), della legge reg. Puglia n. 14 del 2019 per contrasto con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettere h) e l), Cost.; nello svolgimento degli argomenti a sostegno delle censure, l&#8217;Avvocatura generale dello Stato espone pure motivi d&#8217;impugnazione dell&#8217;art. 6, comma 2, lettera h), della legge regionale, benchè ciò non risulti dal titolo del paragrafo che contiene le censure medesime.<br /> L&#8217;art. 6, al comma 1, prevede che «la Regione, per promuovere e coordinare le iniziative di cui alla presente legge, promuove la costituzione della &#8220;Fondazione antimafia sociale &#8211; Stefano Fumarulo&#8221;, per il contrasto non repressivo alla criminalità  organizzata e per contrastare i tentativi di infiltrazione mafiosa nel tessuto sociale ed economico» e, al comma 2, disciplina le funzioni della Fondazione. Le censure sono rivolte alle previsioni secondo cui la &#8220;Fondazione antimafia sociale &#8211; Stefano Fumarulo&#8221; «h) propone azioni idonee a rafforzare gli interventi di prevenzione e contrasto, con particolare attenzione alle misure per la trasparenza nell&#8217;azione amministrativa e nel settore dei servizi, lavori e forniture e nel settore edile e delle costruzioni a committenza sia pubblica sia privata, attraverso l&#8217;attività  dell&#8217;Osservatorio legalità  che monitora il fenomeno del crimine mafioso e organizzato nel territorio regionale, di cui all&#8217;articolo 7» e «k) predispone, d&#8217;intesa con l&#8217;Agenzia dei beni confiscati, la banca dati dei beni confiscati alla criminalità  organizzata esistenti sul territorio regionale, accessibile a tutti; nella banca dati devono essere individuati, attraverso la georeferenziazione, tutti i beni ed evidenziate, oltre alle generalità  del soggetto destinatario della confisca, anche la natura, l&#8217;estensione, il valore, la destinazione d&#8217;uso dei singoli beni. In caso di concessione del bene a terzi, indipendentemente dalla finalità  perseguita, nella banca dati devono essere inseriti anche i dati identificativi del terzo concessionario, la descrizione della tipologia dell&#8217;attività  svolta sul bene, gli estremi dell&#8217;atto di concessione, la durata e la data di scadenza».<br /> 4.1.- L&#8217;Avvocatura generale ritiene che tali attività  siano da ricomprendere nell&#8217;ambito della politica criminale sottratta alla competenza del legislatore regionale. Il fatto che le funzioni dell&#8217;ente siano enunciate nel comma 1 in termini così¬ ampi e generici non eviterebbe, «anzi essenzialmente determina», il vizio d&#8217;illegittimità  derivante dalla, anche solo potenziale, invasione delle competenze ex art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. La difesa statale sottolinea, peraltro, che la legge regionale non specifica quale sia la natura giuridica della Fondazione, se si tratta di un ente pubblico o di fondazione giuridica privata. Quanto all&#8217;art. 6, comma 2, lettera h), il ricorrente sostiene che non vi sia dubbio che la proposta di azioni idonee al rafforzamento della prevenzione del crimine organizzato invada in modo immediato le competenze riservate allo Stato ex art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.<br /> Quanto all&#8217;art. 6, comma 2, lettera k), l&#8217;Avvocatura generale afferma che la predisposizione di una banca dati dei beni confiscati alla criminalità  organizzata esistenti sul territorio regionale, accessibile a tutti, sovrapponendosi alla struttura operante presso l&#8217;Agenzia nazionale per l&#8217;amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alle mafie (ANBSC), rappresenterebbe una violazione di particolare rilievo «in quanto è pacifico che la prevenzione della criminalità  organizzata compete allo Stato ex art. 117 c. 2 lett. h), ed è stata disciplinata, essenzialmente, dal codice antimafia (d.lgs. 159/2011)Â». Precisa, inoltre, che il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) ha imposto l&#8217;adozione di un sistema informativo funzionale al raccordo tra i soggetti che partecipano alla gestione e destinazione dei beni sottoposti a confisca. Così¬, dapprima il d.P.R. 15 dicembre 2011, n. 233 (Regolamento recante la disciplina sui flussi informativi necessari per l&#8217;esercizio dei compiti attribuiti all&#8217;Agenzia nazionale per l&#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità  organizzata, nonchè delle modalità  delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l&#8217;Agenzia nazionale per l&#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità  organizzata e l&#8217;autorità  giudiziaria, a norma dell&#8217;articolo 113, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) ha attuato le previsioni del citato d.lgs. n. 159 del 2011 disciplinando i flussi informativi necessari per l&#8217;esercizio dei compiti dell&#8217;ANBSC; poi l&#8217;Agenzia si è dotata materialmente, nel 2013, della banca dati &#8220;ReGIO&#8221;, connessa con i sistemi informativi del Ministero della giustizia. La piattaforma è stata nel tempo arricchita, divenendo &#8220;OpenReGIO&#8221; e acquisendo nuove funzionalità . In linea con il principio dell&#8217;amministrazione aperta, anche l&#8217;ANBSC sta operando per la pubblicazione &#8220;open data&#8221; del proprio patrimonio informativo ostensibile. L&#8217;Avvocatura sostiene, allora, la «evidente sovrapposizione della ipotizzata banca dati regionale a quanto le norme statali e l&#8217;azione amministrativa dell&#8217;ANBSC prevedono e attuano», poichè «la banca dati dei beni confiscati costituisce uno strumento indispensabile per l&#8217;efficiente e, in particolare, unitario svolgimento dei compiti dell&#8217;ANBSC e degli altri soggetti istituzionali (autorità  giudiziaria, prefetture, enti locali) preposti ad applicare il codice antimafia». Inoltre, tornando sull&#8217;impossibilità  di ricostruire con certezza la natura giuridica della Fondazione in esame, la difesa statale aggiunge che non è immaginabile che l&#8217;individuazione, gestione e destinazione dei beni confiscati alle mafie siano condivise con privati.<br /> La violazione del riparto di competenze in materia di ordine pubblico e sicurezza sarebbe, infine, di tutta evidenza, sostiene la difesa erariale, nella prevista menzione, nella banca dati, delle «generalità  del soggetto destinatario della confisca». Oltre a violare l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. sotto il profilo della sovrapposizione alle funzioni degli enti locali previste dall&#8217;art. 48, comma 3, lettera c), del d.lgs. n. 159 del 2011, secondo cui gli enti territoriali destinatari di beni confiscati debbono rendere pubblico un elenco recante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l&#8217;utilizzazione dei beni, la disposizione censurata confliggerebbe anche con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. «nella parte in cui, attribuendo alla legislazione statale esclusiva la disciplina dell&#8217;ordinamento civile, attribuisce a tale competenza esclusiva la disciplina sulla tutela dei dati personali». «La pubblicazione accessibile a tutti, nella ipotizzata banca dati regionale, delle generalità  del soggetto destinatario della confisca, incide infatti, palesemente, sulla tutela di dati personali (per giunta, di natura &#8220;sensibile&#8221;), dei quali viene prevista la indiscriminata divulgazione», conclude sul punto la difesa dello Stato.<br /> 5.- Con successiva censura, s&#8217;impugna l&#8217;art. 7 della legge regionale pugliese, che istituisce l'&#8221;Osservatorio legalità &#8221; in seno alla Fondazione di cui al precedente art. 6. Il testo stabilisce che «1. La Fondazione di cui all&#8217;articolo 6 istituisce, quale struttura interna, l&#8217;Osservatorio legalità . 2. L&#8217;Osservatorio è composto da sette componenti: a) cinque componenti, di cui due in rappresentanza delle minoranze consiliari, nominati dal Consiglio regionale; b) un componente designato dal direttore dell&#8217;Ufficio scolastico regionale, in rappresentanza delle istituzioni scolastiche; c) un componente designato dall&#8217;assessore regionale competente, in rappresentanza del mondo delle associazioni che svolgono attività  di educazione alla legalità  e contrasto alla criminalità . 3. I componenti dell&#8217;Osservatorio devono essere soggetti di riconosciuta esperienza nel campo del contrasto dei fenomeni di stampo mafioso e della criminalità  organizzata sul territorio pugliese nonchè della promozione della legalità  e della trasparenza e assicurare indipendenza di giudizio e azione rispetto alla pubblica amministrazione e alle organizzazioni politiche. Non possono far parte dell&#8217;Osservatorio e, se giÃ  nominati decadono, coloro i quali siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti nei titoli II e III del libro secondo del codice penale. 4. L&#8217;Osservatorio è organismo consultivo in materia di contrasto e di prevenzione dei fenomeni di criminalità  organizzata e di stampo mafioso, nonchè di promozione della cultura della legalità , a supporto della Giunta regionale, della commissione consiliare competente, nonchè degli altri organismi consiliari. 5. L&#8217;Osservatorio redige una relazione annuale sull&#8217;attività  svolta da inviare al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale. L&#8217;Osservatorio inoltre predispone documentazione, aperta alla fruizione dei cittadini, sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, con specifico riguardo al territorio regionale, al fine di favorire iniziative di carattere culturale, per la raccolta di materiali e per la diffusione di conoscenze in materia mediante apposita pubblicazione sui siti internet della Regione e del Consiglio regionale. 6. L&#8217;incarico di componente dell&#8217;Osservatorio è svolto a titolo gratuito».<br /> 5.1.- La difesa statale sostiene che tale articolo violi, sia l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), poichè l&#8217;organismo consultivo in materia di contrasto e di prevenzione della criminalità  organizzata può sovrapporsi agli organismi statali preposti all&#8217;ordine e alla sicurezza pubblica, sia l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., che riserva alla competenza esclusiva statale l&#8217;organizzazione degli organi dello Stato: esso prevede, infatti, la partecipazione all&#8217;Osservatorio di un componente designato dal direttore dell&#8217;Ufficio scolastico regionale. Per quanto concerne il primo profilo, secondo l&#8217;Avvocatura generale, «la genericità  del riferimento ad ogni possibile azione di contrasto e di prevenzione dimostra il carattere invasivo della previsione qui impugnata, che potrebbe essere ricondotta a legittimità  costituzionale solo se specificasse in modo chiaro e tassativo (il che non fa) gli ambiti in cui la Giunta e il Consiglio, e i loro eventuali organi di consulenza, possono intervenire»; per quanto riguarda il secondo profilo, la violazione della Costituzione deriverebbe dall&#8217;imposizione, da parte della legge regionale «unilateralmente», di «un obbligo di partecipazione ad un organismo regionale ad un organo statale quale l&#8217;Ufficio scolastico regionale».<br /> 6.- La difesa statale paventa pure l&#8217;incostituzionalità  dell&#8217;art. 9, commi 1 e 2, lettere d) ed e), della legge reg. Puglia n. 14 del 2019 per contrasto con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. Al comma 1 è previsto che «[l]a Regione Puglia valorizza il ruolo degli enti locali nel perseguimento degli obiettivi della presente legge e adotta specifiche iniziative per valorizzare e diffondere le migliori politiche locali per la trasparenza, la legalità  e il contrasto al crimine organizzato e mafioso». Ancora, secondo l&#8217;Avvocatura, «la previsione che la Regione adotti &#8220;specifiche iniziative&#8221; volte ad attuare politiche locali di contrasto al crimine organizzato e mafioso implica [&#038;], per il suo carattere aperto e indeterminato, per lo meno la possibilità  (si è visto in premessa che è sufficiente una interferenza anche meramente potenziale con le competenze statali) che la Regione adotti misure di carattere immediatamente organizzativo o operativo [&#038;]. Il che, con ogni evidenza, impinge nella competenza statale esclusiva in materia, e crea il pericolo, nella delicata materia, di interferenze e contrasti tra Stato e Regione». Quanto all&#8217;art. 9, comma 2, lettera d), l&#8217;Avvocatura generale dello Stato sostiene che esso invada la competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza nella parte in cui prevede azioni della Regione nel campo dell&#8217;ulteriore uso sociale dei beni confiscati alla criminalità  organizzata. Il d.lgs. n. 159 del 2011 giÃ  contiene, infatti, una esauriente disciplina della gestione e destinazione dei beni confiscati alle mafie, essendo perciò «evidente come manchi qualsiasi spazio per un intervento legislativo e amministrativo regionale». A sua volta, l&#8217;art. 9, comma 2, lettera e), che si riferisce all&#8217;«attuazione di iniziative di contrasto al gioco d&#8217;azzardo e alla proliferazione delle sale da gioco in aree sensibili delle città», invaderebbe secondo il ricorrente «un campo interamente e analiticamente disciplinato dalla legge statale, sempre in attuazione della competenza esclusiva ex art. 117 c. 2 lett. h), attesa la stretta correlazione intercorrente tra la disciplina del gioco d&#8217;azzardo e la prevenzione e repressione della criminalità  organizzata».<br /> 6.1.- Il ricorso ripercorre la disciplina statale in materia di contrasto al gioco d&#8217;azzardo. Movendo dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), passa in rassegna gli interventi di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)Â», alla legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l&#8217;adempimento di obblighi derivanti dall&#8217;appartenenza dell&#8217;Italia alle Comunità  europee &#8211; Legge comunitaria), alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità  2011)Â», al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, sino a una pìù analitica disamina delle prescrizioni recate dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un pìù alto livello di tutela della salute), convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189, cosiddetto decreto Balduzzi, per concludere, sul punto, ricordando i successivi interventi di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità  2016)Â» e l&#8217;Intesa concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico, raggiunta il 7 settembre 2017 in Conferenza Unificata Stato-Autonomie locali sulle Linee guida sulle caratteristiche dei punti vendita ove si svolge il gioco pubblico e la loro ricollocazione territoriale. «Ãˆ quindi evidente», sostiene la difesa statale, «come la materia del gioco d&#8217;azzardo, dal punto di vista della sua connessione con l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica, sia interamente disciplinata a livello statale, e come le forme di coordinamento gli enti territoriali si debbano concordare nella Conferenza unificata Stato-autonomie locali». «Ciò esclude ogni spazio per una legislazione regionale». Precisa, inoltre, che la Corte costituzionale ha ammesso interventi legislativi delle Regioni in materia di gioco d&#8217;azzardo soltanto sulla base della competenza legislativa regionale in materia sanitaria, quindi nel circoscritto ambito della prevenzione e cura delle ludopatie, intese come fenomeni patologici, ambito al quale l&#8217;intervento regionale in esame sarebbe invece del tutto estraneo (è richiamata la sentenza di questa Corte n. l08 del 2017, relativa alla legge regionale pugliese 13 dicembre 2013, n. 43).<br /> 7.- Ãˆ successivamente impugnato l&#8217;art. 10, commi 1 e 2, della stessa legge regionale perchè ritenuto contrastante con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., segnatamente per «la totale sovrapposizione di queste previsioni con quelle recate dall&#8217;art. 48 del codice antimafia». Le disposizioni impugnate prevedono: «1. La Regione Puglia promuove interventi per la valorizzazione e il riuso dei beni immobili e delle aziende confiscate alla criminalità  organizzata e mafiosa allo scopo di trasformare i mezzi e i proventi dell&#8217;economia criminale in risorse per la coesione sociale della comunità , per la creazione di occupazione e per lo sviluppo sostenibile del territorio, attraverso: a) attività  di assistenza tecnica agli enti locali assegnatari di tali beni e sostegno a progetti per il recupero e il riuso sociale dei beni e delle aziende confiscate; b) iniziative per la raccolta, la catalogazione e la diffusione delle informazioni relative ai beni confiscati immediatamente disponibili per progetti di riuso sociale; c) azioni di sensibilizzazione degli enti locali territoriali per incentivare il riuso sociale dei beni confiscati iscritti nel loro patrimonio anche attraverso la concessione a organizzazioni del terzo settore con bando di evidenza pubblica; promozione di interventi formativi sul tema del riuso sociale dei beni confiscati, destinati ad amministratori e dipendenti pubblici, operatori e aspiranti imprenditori sociali; d) promozione di eventi e iniziative per il coordinamento e la messa in rete di enti locali, associazioni, imprese sociali e altri attori protagonisti di esperienze di riuso sociale di beni confiscati; e) sostegno a progetti per il recupero, la rifunzionalizzazione e il riuso sociale dei beni confiscati capaci di generare occasioni di crescita economica e sociale in una prospettiva di auto sostenibilità  nel tempo, anche attraverso specifiche premialità  nei bandi e nelle iniziative regionali a supporto delle organizzazioni del terzo settore; f) erogazione di contributi per la rimozione di ostacoli che impediscano il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati; g) azioni di coinvolgimento della comunità  locale, delle organizzazioni di categoria e degli attori sociali pubblici e privati in azioni di accompagnamento e tutoraggio dei progetti di riuso. 2. La Regione può riconoscere una premialità  a quei progetti le cui attività  prevedono il riutilizzo sociale dei beni immobili e il miglior riutilizzo delle aziende confiscate, in particolare di quelle agricole, confiscati alla criminalità  organizzata e mafiosa. A tale scopo, nel rispetto della normativa vigente, la Regione promuove la stipula di intese e accordi di collaborazione con gli organi dello Stato, altri enti pubblici e privati, nonchè associazioni e soggetti che gestiscono i beni confiscati, allo scopo di coordinare e promuovere il migliore utilizzo di beni e aziende confiscate alla criminalità».<br /> 8.- Oggetto d&#8217;impugnazione è poi l&#8217;art. 13 della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, per contrasto con l&#8217;art. 117, terzo comma, Cost. L&#8217;Avvocatura generale sostiene che la Regione eserciti in modo illegittimo la sua competenza in materia sanitaria, circostanza che ricadrebbe negativamente sul principio del contenimento della spesa sanitaria e violerebbe le regole sul coordinamento della finanza pubblica. Prevedendo, infatti, al comma 1 che «[a]gli invalidi vittime della mafia, della criminalità  organizzata, del terrorismo, del dovere, individuati nei modi di cui alla L. 302/1990 e ai loro familiari conviventi è riconosciuto il diritto all&#8217;assistenza psicologia e/o psichiatrica a carico della Regione Puglia, da esercitarsi presso le strutture sanitarie pubbliche o convenzionate» e che, al comma 2, «[g]li invalidi vittime della mafia, della criminalità  organizzata, del terrorismo e del dovere, individuati nei modi di cui alla L. 302/1990 e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria fruita presso le strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN) o le strutture private accreditate e farmaceutica nonchè dall&#8217;obbligo di pagare la differenza tra il prezzo di rimborso dei medicinali generici e il prezzo delle specialità  medicinali coperte da brevetto», la normativa regionale assegnerebbe benefici non ricompresi nelle previsioni statali, cui pure si fa diretto riferimento, e porrebbe a carico del Servizio sanitario regionale (SSR) prestazioni non ricomprese nei Livelli essenziali d&#8217;assistenza (LEA). Argomenta il ricorrente che il d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 (Regolamento concernente termini e modalità  di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici giÃ  previsti in favore delle vittime della criminalità  e del terrorismo, a norma dell&#8217;articolo l, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), «pur ai fini della progressiva estensione alle vittime del dovere dei benefici giÃ  previsti in favore delle vittime della criminalità  e del terrorismo», riconosce il diritto all&#8217;esenzione dal pagamento del ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria e il diritto all&#8217;assistenza psicologica a carico dello Stato solamente alle vittime stesse e ai loro familiari superstiti (art. 4, comma l, lettera a), numero 2, e lettera c), numero 2). Pertanto, a tenore delle vigenti disposizioni statali, nel caso in cui l&#8217;assistito (cui sia stato riconosciuto lo status di vittima della criminalità  e del terrorismo) non sia deceduto, il diritto all&#8217;esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e il diritto all&#8217;assistenza psicologica non potrebbero essere estesi al relativo coniuge o ai figli. Così¬, la legge pugliese impugnata amplierebbe la platea dei destinatari dei benefici. Considerando che la Regione Puglia è impegnata nei programmi previsti dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario, secondo la difesa statale «non può dunque garantire livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa statale di riferimento, oggi fissati dal [&#038;] d.p.c.m. del 12 gennaio 2017, vigendo il divieto di effettuare spese non obbligatorie».<br /> 9.- Il ricorso denuncia altresì¬ l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 16, commi 1 e 3, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019 per violazione dell&#8217;art. 117, comma 2, lettera h), Cost. Il comma 1 prevede che «[n]ell&#8217;attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità  in materia di tutela dell&#8217;ambiente, connessi o derivanti da attività  criminose di tipo organizzato e mafioso, la Regione promuove la conclusione di accordi e la stipula di convenzioni con le autorità  statali operanti sul territorio regionale nel settore ambientale (&#8230;)Â». I suoi contenuti, a dire dell&#8217;Avvocatura, «potrebbero comportare possibili sconfinamenti nelle scelte legislative statali (ed unicamente statali) in ordine al contrasto al crimine organizzato, ed incidere sull&#8217;attività  delle Forze di Polizia», per cui «risulta evidente l&#8217;interferenza con l&#8217;articolo 117, secondo comma, lett. h), Cost.». Segnala la difesa dello Stato che, peraltro, dal momento che si tratta del contrasto ai fenomeni criminali in materia di tutela dell&#8217;ambiente, il legislatore regionale rischia di ingerirsi pure nella competenza esclusiva statale di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Il comma 3 dell&#8217;art. 16, prevedendo che si adotterà  «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un atto di indirizzo per rafforzare la prevenzione e il contrasto della corruzione e degli altri fenomeni di illegalità  nel settore sanitario», violerebbe la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, poichè «nessuna competenza la Regione può legittimamente auto-ascriversi in termini anche solo di &#8220;indirizzo&#8221;, atteso che le linee programmatiche in subiecta materia sono per l&#8217;appunto di esclusiva competenza del legislatore statale».<br /> 10.- Anche l&#8217;art. 17, comma 2, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019 è impugnato per motivi «consimili a quelli di cui al precedente motivo di ricorso». La disposizione prevede che la Regione Puglia possa promuovere la stipula di «&#8221;Protocolli di legalità &#8221; tra prefetture e amministrazioni aggiudicatrici, per potenziare gli strumenti di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi e delle infiltrazioni mafiose, nella realizzazione di opere e prestazione di servizi, in materia urbanistica e di edilizia privata, [&#8230;] al fine di: a) garantire la regolarità  dei cantieri e il rispetto della normativa in materia di lavoro e sicurezza dei lavoratori; b) dare piena e concreta attuazione ai piani di prevenzione della corruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 [&#038;]; c) confrontare e condividere valutazioni e proposte tra istituzioni, associazioni e cittadini; d) diffondere tra la cittadinanza la conoscenza dell&#8217;esistenza di misure di sostegno nazionali e regionali in favore delle vittime del reato di usura o di estorsione». Il ricorrente ritiene che non può aversi potestà  legislativa regionale sui rapporti tra prefetture e amministrazioni aggiudicatrici, «atteso che la normativa in materia di &#8220;anti corruzione&#8221; presenta evidenti connessioni con la materia dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza, riservata in via esclusiva al legislatore statale»: si richiama l&#8217;art. l, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell&#8217;illegalità  nella pubblica amministrazione), secondo il quale l&#8217;adozione dei detti protocolli è rimessa alla discrezionalità  della singola stazione appaltante, che può inserirli all&#8217;interno dei propri bandi di gara, avvisi o lettere d&#8217;invito.<br /> 11.- In conclusione, è impugnato l&#8217;art. 20, commi 2 e 3, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, per violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. Ãˆ previsto che: «2. La Regione e i comuni affidano alle Aziende per la casa e per l&#8217;abitare le funzioni di classificazione, ripristino, assegnazione e manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare utilizzabile o riconvertibile a uso abitativo nell&#8217;ambito di beni immobili sequestrati o confiscati ai sensi del vigente codice antimafia. [&#038;] 3. Per le finalità  e l&#8217;attuazione di quanto previsto al comma 2 la Regione Puglia promuove la stipula di un protocollo d&#8217;intesa con l&#8217;Agenzia nazionale per l&#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità». L&#8217;Avvocatura generale precisa che il d.lgs. n. 159 del 2011 disciplina dettagliatamente la gestione dei beni sequestrati e confiscati (artt. 40 e seguenti), attribuendo competenze all&#8217;autorità  giudiziaria, che può avvalersi di amministratori giudiziari e dell&#8217;ausilio dell&#8217;Agenzia nazionale per l&#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità  organizzata, giÃ  ricordata. Per queste ragioni, le disposizioni regionali si porrebbero in frontale contrasto con la disciplina statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.<br /> 12.- La Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale, si è costituita in giudizio depositando una memoria difensiva in data 10 luglio 2019. La difesa regionale afferma che le censure articolate nel ricorso muovono da una lettura fuorviante della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, poichè «essa circoscrive puntualmente il proprio ambito applicativo, limitandolo alla competenza legislativa e amministrativa riservata dalla Costituzione alla potestà  regionale». La legge regionale &#8211; si prosegue &#8211; si inserisce nell&#8217;alveo delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata, conformemente a quanto previsto dal d.l. n. 14 del 2017, come convertito. L&#8217;intento della legge reg. Puglia n. 14 del 2019 sarebbe, perciò, quello di promuovere iniziative volte «alla diffusione dell&#8217;educazione alla responsabilità  sociale e della cultura della legalità» (art. 1), collocandosi così¬ fuori dalle competenze statali afferenti all&#8217;ordine pubblico e alla sicurezza; è lo stesso disposto normativo, d&#8217;altronde, che prescrive il «rispetto delle competenze dello Stato e [la] conformità  con l&#8217;ordinamento comunitario» per concorrere «allo sviluppo dell&#8217;ordinata e civile convivenza della comunità  regionale pugliese e alla crescita della coscienza democratica». Anche la relazione di accompagnamento alla legge regionale illustrerebbe chiaramente le finalità , di «promozione e diffusione della cultura della legalità  quale mezzo imprescindibile per la crescita ed il benessere sociale», della normativa impugnata.<br /> 12.1.- Al riguardo, si rammentano affermazioni di questa Corte secondo cui, per quanto «un&#8217;attività  [sia] connessa a fenomeni criminali» essa può tuttavia essere «tale da poter essere ricondott(a) a materie o funzioni di spettanza regionale ovvero a interessi di rilievo regionale [&#8230;] (sentenza n. 4 del 1991; in seguito, sentenze n. 167 del 2010 e n. 105 del 2006). La promozione della legalità , in quanto tesa alla diffusione dei valori di civiltà  e pacifica convivenza su cui si regge la Repubblica, non è attribuzione monopolistica» (sentenza n. 35 del 2012; sono anche richiamati passaggi della sentenza n. 208 del 2018). Si segnala, inoltre, che secondo la Corte costituzionale «ai fini dell&#8217;individuazione della materia in cui si colloca la norma impugnata, si deve tener conto dell&#8217;oggetto, della ratio e della finalità  della stessa, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, così¬ da identificare correttamente e compiutamente anche l&#8217;interesse tutelato» (è citata la sentenza n. 116 del 2019 e i precedenti ivi menzionati). Le misure adottate dalla Regione Puglia, insomma, «non costituiscono strumenti di politica criminale, nè, in ogni caso, generano interferenze, anche potenziali, con la disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati». La Regione pone anche in evidenza che le disposizioni censurate ricalcano in gran parte norme contenute nella legge della Regione Puglia 23 marzo 2015, n. 12 (Promozione della cultura della legalità , della memoria e dell&#8217;impegno), abrogata dalla legge regionale impugnata: quelle norme non erano, perà², state impugnate dallo Stato, di lÃ  da alcuni commi degli artt. 7 e 8, in riferimento ai quali questa Corte si è pronunciata nel senso dell&#8217;accoglimento con sentenza n. 175 del 2016.<br /> 13.- Quanto alle censure mosse nei confronti dell&#8217;art. 1, comma 2, e 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, la difesa regionale afferma che esse sarebbero «inammissibili» perchè le disposizioni sono prive di forza precettiva, di capacità  innovativa e, dunque, non avrebbero la capacità  di ledere la sfera di competenza statale, essendo norme a carattere essenzialmente programmatico. Sarebbero, poi, «infondate», perchè basta una loro diversa interpretazione per considerarle compatibili con la Costituzione. Entrambi i commi impugnati, infatti, dovrebbero essere letti congiuntamente al primo comma dell&#8217;art. 1, che delinea le finalità  della normativa regionale de qua, cioè quelle di promuovere interventi volti alla diffusione dell&#8217;educazione alla responsabilità  sociale e della cultura della legalità . Dopo aver evocato, a sostegno dei propri argomenti, le sentenze di questa Corte n. 35 del 2012, n. 290 del 2011, n. 208 del 2018 e n. 105 del 2006, la difesa regionale richiama in particolare un passaggio della sentenza n. 116 del 2019 in cui questa Corte ha rigettato questioni di costituzionalità  fondate sulla formulazione &#8220;generica e poco chiara&#8221;, &#8220;atta a ricomprendere non solo interventi di carattere social-preventivo, ma anche quelli strettamente inerenti all&#8217;ordine pubblico e alla sicurezza&#8221; delle norme volte a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e cyberbullismo.<br /> 14.- Quanto all&#8217;eccepita illegittimità  costituzionale degli artt. 4 e 5, per contrasto con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., la difesa regionale sostiene che le censure presentino gli «stessi vizi di inammissibilità  ed infondatezza dianzi illustrati». «Non è perspicuo dove risieda la lesività», prosegue la Regione, «anche potenziale, delle stesse in relazione alla competenza esclusiva statale, non comprendendosi come gli strumenti della concertazione e dell&#8217;adozione di un piano regionale integrato di contrasto alla criminalità  organizzata, dichiaratamente finalizzati a favorire la diffusione della cultura della legalità , possano interferire con le azioni di politica criminale riservate alla legislazione statale». Questi vizi «d&#8217;inammissibilità» sarebbero «rafforzati» dalla evidente genericità  della motivazione: la Corte costituzionale ha pìù volte chiarito che il ricorso in via principale deve contenere una argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità  costituzionale (sentenza n. 109 del 2018). In ogni caso, le questioni sarebbero infondate, perchè «la previsione della partecipazione è coerente con gli obiettivi fissati al co. 2 dell&#8217;art. 4 della L.R. 28/2017» e gli strumenti previsti concorrono semplicemente alla promozione e diffusione della cultura della legalità .<br /> 15.- Sull&#8217;impugnazione dell&#8217;art. 6, commi 1 e 2, lettere h) e k), per contrasto con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettere h) e l), Cost., la difesa regionale afferma che la norma che istituisce la «Fondazione antimafia sociale» dedicata a Stefano Fumarulo attribuisce solamente compiti di studio e ricerca sui fenomeni di criminalità  mafiosa e corruttiva. La Regione eccepisce l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;impugnativa riferita all&#8217;art. 6, comma 2, lettera h), della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, sulla base della non inclusione della stessa nella delibera di autorizzazione a ricorrere. In ogni caso &#8211; si prosegue &#8211; la doglianza è infondata anche in merito, poichè le competenze attribuite alla Fondazione non riguardano interventi di politica criminale: la Fondazione, infatti, si limita a formulare proposte. Proprio in considerazione del fatto che, con sentenza di questa Corte n. 325 del 2011, era stata dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale di un&#8217;Agenzia per la promozione della legalità  per la sua sovrapposizione con l&#8217;Agenzia nazionale per l&#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità  organizzata, la Regione disciplinerebbe oggi la Fondazione antimafia sociale conferendole «meri compiti istruttori, consultivi o di studio e ricerca».<br /> 15.1.- Quanto all&#8217;ulteriore censura, secondo la Regione Puglia, la banca dati dei beni confiscati alle mafie esistenti sul territorio regionale, accessibile a tutti, di cui la norma impugnata prevede l&#8217;istituzione, non rischierebbe di sovrapporsi con la banca dati gestita dall&#8217;Agenzia nazionale. La norma impugnata, al contrario, sarebbe coerente con l&#8217;art. 112 del d.lgs. n. 159 del 2011 che stabilisce che l&#8217;ANBSC possa sottoscrivere convenzioni o protocolli con pubbliche amministrazioni, Regioni, enti locali, ordini professionali, enti e associazioni per le finalità  indicate dal Codice stesso. D&#8217;altronde, esisterebbero normative regionali di contenuto simile: si richiama la legge della Regione Lombardia n. 23 del 2015 secondo cui «La Regione [&#038;] promuove la sottoscrizione di protocolli d&#8217;intesa e convenzioni con l&#8217;Agenzia nazionale per l&#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità  organizzata». La difesa pugliese insiste sul fatto che la Fondazione non predisporrebbe tale banca dati in via autonoma, bensì¬ «previa intesa con l&#8217;Agenzia nazionale»; menziona un parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali che si esprimeva sul trattamento dei dati da parte dell&#8217;ANBSC, sostenendo che, se per l&#8217;Agenzia nazionale «il trattamento dei dati personali, anche &#8220;particolari&#8221; come quelli evidenziati, appare supportato da un&#8217;adeguata base giuridica», allora pure l&#8217;attività  della Fondazione sarebbe lecita alla stessa stregua.<br /> 16.- Per quanto concerne l&#8217;impugnazione dell&#8217;art. 7, la difesa della Regione Puglia, in via preliminare, rileva che il contrasto con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. non veniva indicato nella relazione sulla delibera che autorizzava al ricorso e che, dunque, la censura è inammissibile. Questa sarebbe, a ogni modo, pure infondata: la disposizione che prevede che all&#8217;Osservatorio partecipi un membro designato dal direttore dell&#8217;Ufficio scolastico regionale non violerebbe la competenza statale sull&#8217;organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, poichè, trattando della mera designazione di un membro, essa non può essere paragonata alla fattispecie giÃ  censurata da questa Corte con sentenza n. 134 del 2004 per aver previsto la partecipazione obbligatoria di prefetti e magistrati al &#8220;Comitato d&#8217;indirizzo&#8221; di un Osservatorio operante presso la Presidenza della Giunta della Regione Marche. Peraltro, il d.P.R. 11 agosto 2013, n. 319 (Regolamento di organizzazione del Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università  e della ricerca), all&#8217;art. 8, prevede che, tra i compiti del direttore dell&#8217;Ufficio scolastico regionale, vi sia quello di collaborare con Comuni, Province e Regioni per il miglior esercizio possibile delle sue funzioni. Il contrasto tra l&#8217;art. 7 della legge pugliese impugnata e l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., inoltre, non sussisterebbe, poichè è previsto che l&#8217;Osservatorio svolga solamente compiti di carattere consultivo, conoscitivo e di studio, rientranti perciò nelle competenze regionali.<br /> 17.- Sull&#8217;asserita illegittimità  dell&#8217;art. 9, commi 1 e 2, lettere d) ed e), della legge reg. impugnata per contrasto con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., la difesa regionale rileva che le censure sono formulate in modo generico e incorrono, dunque, in un vizio d&#8217;inammissibilità . Sarebbero, peraltro, infondate nel merito, poichè tutti gli interventi individuati al comma 2 dell&#8217;art. 9 sono finalizzati a «valorizzare le migliori iniziative attuate dagli enti locali», anche in riferimento all&#8217;ulteriore uso sociale dei beni confiscati alle mafie e al contrasto al gioco d&#8217;azzardo e alla proliferazione delle sale da gioco. Le disposizioni impugnate, dunque, non potrebbero fondare interventi in tema di ordine pubblico, sicurezza o politica criminale perchè si limiterebbero a prevedere la raccolta e la valorizzazione di interventi giÃ  attuati in precedenza.<br /> 18.- Quanto all&#8217;impugnazione dell&#8217;art. 10, commi 1 e 2, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, la Regione chiede di dichiarare l&#8217;inammissibilità  della questione relativa al comma 1, perchè esso non risulta quale oggetto d&#8217;impugnazione nella delibera governativa che autorizzava il ricorso. Comunque sia, sostiene che la censura sia complessivamente non fondata, dato che alla Regione si attribuisce «un ruolo di mero supporto nei confronti degli enti locali nell&#8217;esercizio delle competenze agli stessi attribuite dalla normativa nazionale. Pertanto, non sussiste alcuna sovrapposizione rispetto all&#8217;art. 48 del Codice Antimafia». La Regione intende, infatti, agire per la sensibilizzazione e l&#8217;incentivo all&#8217;ulteriore uso dei beni confiscati alle mafie e per il sostegno di progetti che lo favoriscono.<br /> 19.- Sulla denunciata illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 13 della legge reg. Puglia n. 14 del 2019 per violazione dell&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., la difesa regionale afferma che la questione è infondata. Rispetto alla legge n. 206 del 2004, cui il ricorso faceva riferimento, che stabilisce che «alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari è assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato», infatti, la disposizione regionale impugnata, riferendosi ai soli familiari conviventi, in realtà  restringerebbe la platea degli aventi diritto, anzi che ampliarla, come sostiene l&#8217;Avvocatura. La difesa regionale rileva, inoltre, che la copertura finanziaria delle prestazioni non è posta a carico del Servizio sanitario regionale (art. 28 della legge regionale impugnata): sino al 2020, sono state giÃ  stanziate risorse per gli osservatori regionali sulla legalità , che fanno capo a uno specifico capitolo di spesa per la &#8220;Politica regionale unitaria per l&#8217;ordine pubblico e la sicurezza&#8221;; poi, si conterà  sulle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, fuori dal capitolo &#8220;Tutela della salute&#8221; al quale sono iscritte le spese per i LEA e per ripianare gli squilibri di bilancio. In questo modo, la legge reg. Puglia n. 14 del 2019 rispetterebbe il divieto di previsione di spese non obbligatorie in materia sanitaria, imposto dall&#8217;esecuzione del Piano di rientro.<br /> 20.- Per quanto attiene all&#8217;impugnazione dell&#8217;art. 16, commi 1 e 3, della legge reg. n. 14 del 2019, per contrasto con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., la difesa della Regione deduce l&#8217;inammissibilità  delle doglianze per mancanza di motivazione a supporto delle censure: il ricorrente «non illustra puntualmente in qual modo la stipula di accordi e convenzioni possa incidere nell&#8217;ambito delle misure di politica criminale». Sostiene, poi, l&#8217;infondatezza delle medesime doglianze, poichè la promozione di accordi e convenzioni con le autorità  statali operanti nel territorio regionale risponde a esigenze di &#8220;amministrazione collaborativa&#8221;, ma non potrebbe comportare l&#8217;adozione di misure repressive nella lotta all&#8217;illegalità . Ricorda, inoltre, che sono vigenti disposizioni normative di altre Regioni che hanno contenuti analoghi a quelli oggi censurati, quali la legge della Regione Piemonte 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità  e istituzione della &#8220;Giornata regionale della memoria e dell&#8217;impegno in ricordo delle vittime delle mafie&#8221;) e la legge della Regione Lombardia 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità  organizzata e per la promozione della cultura della legalità ).<br /> 21.- La difesa regionale, in riferimento alla questione sull&#8217;incostituzionalità  dell&#8217;art. 17, comma 2, della legge pugliese per violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., afferma che si tratta di doglianze &#8220;inammissibili ed infondate&#8221; poichè «non si spiega come la previsione di un&#8217;attività  di promozione» dello strumento dei &#8220;Protocolli per la legalità &#8221; tra prefetture e amministrazioni aggiudicatrici «possa comportare una compressione dell&#8217;art. 1 co. 17 L. 190/2012».<br /> 22.- Infine, per quanto concerne l&#8217;impugnazione dell&#8217;art. 20, commi 2 e 3, della legge regionale impugnata per contrasto con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., la difesa pugliese chiarisce che la Regione intenderebbe operare congiuntamente all&#8217;ANBSC, non certo &#8220;scavalcandone&#8221; le competenze e prerogative, promovendo la stipula di un protocollo di intesa che consenta di attuare le finalità  di cui al comma 2 impugnato. Precisa inoltre che «il richiamo alla sent. n. 34/2012 non è pertinente, in quanto in tale fattispecie veniva da Codesta Ecc.ma Corte censurata la previsione di compiti conferiti ad un&#8217;Agenzia regionale ritenuti sovrapponibili a quelli dell&#8217;Agenzia nazionale dei beni confiscati. Nel caso che occupa, viceversa, la Regione Puglia (e non un&#8217;Agenzia regionale) orienterebbe la propria azione nell&#8217;ambito di un protocollo di intesa con l&#8217;Agenzia nazionale».<br /> 23.- In riferimento all&#8217;intero ricorso, la Regione Puglia rileva che sussiste un vizio di inammissibilità  per mancato esperimento del tentativo d&#8217;interpretazione conforme a Costituzione: come affermato nella sentenza di questa Corte n. 153 del 2015 e in molti precedenti, non si può dichiarare l&#8217;incostituzionalità  perchè si può dare un&#8217;interpretazione contraria alla Costituzione, ma perchè non è possibile dare un&#8217;interpretazione conforme a Costituzione. Chiede, così¬, conclusivamente, la dichiarazione di «inammissibilità  e/o infondatezza» delle questioni di legittimità  costituzionale sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri.<br /> 24.- La difesa della Regione Puglia ha depositato una memoria difensiva in data 11 febbraio 2020, con cui ribadisce le deduzioni difensive articolate nella memoria di costituzione, con qualche integrazione essenzialmente riconducibile al richiamo, a sostegno delle proprie ragioni, di alcuni passaggi della sentenza n. 285 del 2019 di questa Corte. Dopo aver ripercorso novamente i motivi del ricorso e aver ribadito che la legge reg. Puglia n. 14 del 2019 promuove misure per la sicurezza integrata in conformità  alla legge n. 48 del 2017 e all&#8217;accordo raggiunto in Conferenza unificata del 24 gennaio 2018 (Accordo finalizzato alla determinazione delle linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata), infatti, riprende ampi passaggi della sentenza di questa Corte n. 285 del 2019, ponendo in evidenza in particolare le affermazioni secondo cui «le Regioni e le Province autonome possono altresì¬ sostenere, nell&#8217;ambito delle proprie competenze e funzioni, iniziative e progetti volti ad attuare interventi di promozione della sicurezza integrata nel territorio di riferimento, &#8220;ivi inclusa l&#8217;adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità  diffusa&#8221; (art. 3, comma 2). In tal senso, il menzionato decreto-legge ha disciplinato in senso ampio e trasversale le &#8220;forme di coordinamento&#8221; previste dall&#8217;art. 118, terzo comma, Cost., coinvolgendo gli enti regionali non solo quali terminali delle scelte compiute dallo Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, ma anche come portatori di interessi che, ancorchè non direttamente afferenti alla materia di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., sono teleologicamente connessi alla competenza esclusiva statale». Si tratterebbe insomma di una «rinnovata declinazione legislativa del concetto di sicurezza, la quale consente l&#8217;intervento delle autonomie regionali purchè queste si muovano nell&#8217;ambito delle competenze che l&#8217;art. 117, terzo e quarto comma, Cost. assegna loro in via concorrente o residuale».<br /> 24.1.- Con specifico riferimento alle censure promosse nei confronti degli artt. 1 e 2 della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, la difesa regionale ricorda che la citata sentenza n. 285 del 2019 ha affermato, per censure simili a quelle proposte nel ricorso in esame, che, «pur scontando una certa vaghezza, le azioni elencate non possono dirsi di per sè contrarie alla ripartizione costituzionale di competenze, posto che, almeno prima facie, evocano ambiti riconosciuti alle Regioni dalla stessa disciplina statale contenuta nel d.l. n. 14 del 2017, come specificata dalle menzionate linee generali approvate in Conferenza unificata». In relazione alle censure promosse nei confronti degli artt. 4 e 5 della legge regionale, la medesima decisione ha inoltre stabilito &#8211; precisa la Regione &#8211; che non può dichiararsi l&#8217;incostituzionalità  di norme «prive di portata lesiva: non è sufficiente, infatti, il vago richiamo ai &#8220;fenomeni d&#8217;illegalità &#8221; e di &#8220;criminalità  comune e organizzata&#8221; [&#038;] per generare quelle &#8220;interferenze, anche potenziali&#8221;, con la disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati». <br /> Conclude chiedendo, novamente, che la Corte costituzionale dichiari l&#8217;inammissibilità  e/o l&#8217;infondatezza delle questioni di legittimità  costituzionale sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri.<br /> 25.- In data 20 maggio 2020 l&#8217;Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria con cui replica alle deduzioni della difesa regionale. Ribadisce che il ricorso non mette in dubbio che le Regioni abbiano la competenza legislativa sulla promozione della cultura della legalità , ma censura la modalità  concreta con cui la Puglia l&#8217;ha esercitata. La gran parte delle disposizioni impugnate, infatti, avrebbe un&#8217;ampiezza contenutistica tale da eccedere largamente rispetto alla sola promozione della cultura della legalità . Così¬, sarebbe evidente l&#8217;interferenza, alle volte diretta, alle volte potenziale, con la competenza statale ex art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.<br /> 25.1.- Reitera le considerazioni espresse nel ricorso circa i motivi di censura degli artt. 1, comma 2, e 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, aggiungendo che le azioni volte a «innalzare e sostenere l&#8217;educazione alla responsabilità  sociale e la cultura della legalità» sono separate, proprio dall&#8217;interposizione di una virgola, dalle azioni volte alla prevenzione e al contrasto non repressivo della criminalità , e che ciò renderebbe chiaro che il legislatore regionale intende portare avanti autonomamente, sia azioni di promozione della legalità , sia azioni di contrasto alla criminalità .<br /> 25.2.- Segnala, inoltre, che l&#8217;impugnazione degli artt. 4 e 5 della legge reg. Puglia n. 14 del 2019 è legata a quella degli articoli precedenti. Il programma previsto dall&#8217;art. 5 sarebbe, infatti, lo strumento con cui rendere operativi gli interventi previsti dagli artt. 1 e 2; il fatto che l&#8217;art. 3 preveda che la Regione persegue le finalità  della legge, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, non varrebbe a limitare la capacità  lesiva dell&#8217;intervento regionale.<br /> 25.3.- Quanto all&#8217;impugnazione dell&#8217;art. 6, innanzitutto la difesa dello Stato ritiene infondata l&#8217;eccezione d&#8217;inammissibilità  connessa all&#8217;assenza del comma 1 tra gli oggetti d&#8217;impugnativa indicati nella relazione che accompagna la delibera governativa di autorizzazione a ricorrere. Se si legge la delibera del 20 maggio 2019 nel suo complesso &#8211; si scrive &#8211; si comprende che la volontà  d&#8217;impugnare anche il comma 1 è implicita. Infatti, visto che è impugnato l&#8217;art. 7 (che istituisce l&#8217;Osservatorio legalità ), sarebbe ovvio che si contesti l&#8217;esistenza e i compiti della Fondazione, dato che l&#8217;Osservatorio altro non è che «la struttura &#8220;portante&#8221; della Fondazione di cui all&#8217;art. 6». Sottolinea, poi, le specificità  delle censure rivolte all&#8217;art. 6, comma 2, lettera k), ricordando la sovrapposizione dello strumento previsto dal legislatore pugliese con la banca dati gestita dall&#8217;ANBSC e la violazione della competenza statale in materia di ordinamento civile, in specie riguardo la protezione dei dati personali, illustrate in ricorso.<br /> 25.4.- Quanto all&#8217;impugnazione dell&#8217;art. 7 della legge regionale citata, l&#8217;Avvocatura generale dello Stato afferma che la mancata indicazione, come parametro, nella delibera autorizzativa, dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. è una «omissione formale» e che dal richiamo alla sentenza di questa Corte n. 134 del 2004, presente nella delibera autorizzativa, si può ben desumere che le disposizioni venissero censurate nella parte in cui attribuiscono compiti a organi dello Stato. La censura sarebbe inoltre senz&#8217;altro fondata, poichè, rendendo obbligatoria la designazione di un componente da parte del direttore dell&#8217;Ufficio scolastico regionale, si porrebbe un obbligo organizzativo in capo a tale organo statale.<br /> 25.5.- A proposito dell&#8217;art. 9, commi 1 e 2, lettere d) ed e), della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, si afferma che non può condividersi l&#8217;osservazione della Regione per cui le disposizioni non hanno capacità  innovativa, prevedendo la raccolta di interventi e azioni giÃ  attuati. Secondo lo Stato, infatti, anche stabilire un rating può invadere le competenze statali, dato che «il rating regionale si traduce infatti inevitabilmente in una forma, per quanto indiretta (del tipo &#8220;soft law&#8221;, sembra di intendere), di disciplina e di indirizzo dell&#8217;azione degli enti locali in quei campi; azione che, invece, pacificamente può essere disciplinata e indirizzata solamente dalla legge dello Stato».<br /> 25.6.- In riferimento all&#8217;art. 10 della legge regionale impugnata, la difesa statale, ribadendo i motivi delle censure, pone in evidenza altresì¬ che la volontà  di impugnare l&#8217;art. 10, comma 1, è implicita nella volontà  d&#8217;impugnare il secondo comma; sarebbe, così¬, priva di fondamento l&#8217;eccezione d&#8217;inammissibilità  sollevata dalla difesa regionale basata sulla mancata indicazione del primo comma tra gli oggetti d&#8217;impugnazione nella delibera governativa di autorizzazione al ricorso.<br /> 25.7.- Riguardo l&#8217;impugnazione dell&#8217;art. 13 della legge pugliese in esame, lo Stato afferma che il riferimento alla legge n. 206 del 2004, operato dalla difesa della Regione, non è pertinente, poichè in quella sede si trattava di sostegno alle vittime del solo terrorismo e non anche della criminalità . Sottolinea, inoltre, che a nulla rileverebbe l&#8217;imputazione contabile delle spese al fondo per la &#8220;politica regionale unitaria per l&#8217;ordine pubblico e la sicurezza&#8221;, dal momento che si tratterebbe di prestazioni di natura sanitaria ulteriori rispetto ai LEA (circostanza che la Regione non avrebbe contestato) che la Regione Puglia non potrebbe legittimamente erogare essendo impegnata nelle misure di rientro dal disavanzo sanitario.<br /> 25.8.- Infine, per quanto concerne le censure rivolte agli artt. 16, commi 1 e 3; 17, comma 2, e 20, commi 2 e 3, la difesa statale insiste per l&#8217;accoglimento delle doglianze, riportandosi agli argomenti illustrati nel ricorso.<br /> 26.- In data 21 maggio 2020, la difesa pugliese ha depositato in prossimità  della decisione «brevi note aggiuntive», ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1, lettera c), con le quali afferma di riportarsi alle difese articolate nella memoria di costituzione e nella memoria difensiva depositata successivamente. Rammenta di non ravvisare ragioni di lesività , anche potenziale, della disciplina regionale nei riguardi delle competenze legislative esclusive dello Stato, atteso che gli strumenti previsti dalla legge reg. Puglia n. 14 del 2019 sarebbero diretti alla concertazione e alla prevenzione ai fini della diffusione della cultura della legalità , in conformità  con le azioni di politica criminale che rimangono riservate alla legislazione statale. Richiama, per sostenere queste affermazioni, passaggi di sentenze della Corte costituzionale, in specie contenute nelle pronunce n. 35 del 2012 e n. 208 del 2018. Chiede, conclusivamente, che le questioni di costituzionalità  sollevate siano dichiarate inammissibili e/o infondate.<br /> <br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 30 maggio 2019 e depositato il successivo 4 giugno, iscritto al n. 64 del reg. ric. 2019, ha promosso questioni di legittimità  costituzionale in via principale degli artt. 1, comma 2; 2, comma 1; 4; 5; 6, commi 1 e 2, lettere h) e k); 7; 9, commi 1 e 2, lettere d) ed e); 10, commi 1 e 2; 13; 16, commi 1 e 3; 17, comma 2, e 20, commi 2 e 3, della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 14 (Testo unico in materia di legalità , regolarità  amministrativa e sicurezza), per violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettere g), h) e l), e terzo comma, della Costituzione.<br /> 1.1.- Buona parte del ricorso si fonda sull&#8217;assunto per cui diverse disposizioni della legge reg. Puglia n. 14 del 2019 sono suscettibili di interferire, in via diretta o potenziale, con la competenza legislativa statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., esorbitando dalla competenza regionale, nella quale dovrebbero rientrare solamente attività  strettamente riferibili alla polizia amministrativa regionale e locale e attività  di carattere conoscitivo e di studio inerenti alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell&#8217;ordine pubblico.<br /> Come riferito pìù ampiamente in narrativa, la difesa dello Stato non revoca in dubbio che le Regioni detengano una potestà  normativa sulla promozione della cultura della legalità , ma censura la modalità  con cui la Regione Puglia l&#8217;ha in concreto esercitata. In particolare, la formulazione ampia e generica di molte disposizioni dell&#8217;impugnato Testo unico determinerebbe la possibilità  per la Regione di prevedere interventi che eccedono la sola promozione della legalità  e diventano strumenti di politica criminale. La difesa regionale, nell&#8217;atto di costituzione e nei successivi atti difensivi, sostiene, al contrario, che le disposizioni impugnate si inseriscano nell&#8217;alveo delle politiche pubbliche sulla &#8220;sicurezza integrata&#8221;, nel rispetto delle competenze stabilite dalla Costituzione.<br /> 2.- Il contesto normativo entro cui le questioni di costituzionalità  vanno inquadrate è quello costituito dal decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città ), convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, e dell&#8217;accordo sancito in sede di Conferenza unificata del 24 gennaio 2018 (Accordo finalizzato alla determinazione delle linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata) raggiunto ai sensi dell&#8217;art. 2 del citato decreto-legge.<br /> Per il perseguimento dell&#8217;obiettivo di realizzare la sicurezza sul territorio nazionale, in attuazione dell&#8217;art. 118, terzo comma, Cost., la legislazione statale ha introdotto una «rinnovata declinazione legislativa del concetto di sicurezza» (sentenza n. 285 del 2019), comprensiva dell&#8217;«insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonchè da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell&#8217;ambito delle proprie competenze e responsabilità , alla promozione e all&#8217;attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità  territoriali» (art. 1 del d.l. n. 14 del 2017).<br /> Le Regioni e le Province autonome sono, così¬, espressamente abilitate ad adottare iniziative e progetti «volti ad attuare interventi di promozione della sicurezza integrata nel territorio di riferimento», anche in base a specifici accordi con lo Stato (art. 3, comma 2, del d.l. n. 14 del 2017), purchè tali azioni mirino fondamentalmente a migliorare il contesto sociale e territoriale di riferimento, movendosi nell&#8217;ambito delle competenze che l&#8217;art. 117, commi terzo e quarto, Cost. attribuiscono loro (sentenza n. 285 del 2019). Di tal guisa, e fermo restando che l&#8217;esercizio di poteri coercitivi postula il necessario intervento statale, le autonomie sono chiamate a dotarsi di «strumenti di &#8220;prevenzione situazionale&#8221; che [&#038;] mirano a ridurre le opportunità  di commettere reati unitamente alle misure volte a sostenere la partecipazione dei cittadini alla ricostituzione della dimensione comunitaria e al miglioramento complessivo delle condizioni sociali, abitative e dei servizi (&#8220;prevenzione comunitaria&#8221;) e agli interventi di prevenzione sociale finalizzati al contenimento dei fattori criminogeni» (così¬ nella premessa alle linee generali sopra richiamate).<br /> 3.- Tale disegno è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che ha costantemente affermato che l&#8217;endiadi «ordine pubblico e sicurezza» indica una materia in senso proprio, oggettivamente delimitata e che non esclude interventi regionali in settori a essa liminari. La considerazione per cui nell&#8217;ambito della competenza esclusiva ex art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. non è ricompresa la disciplina di qualsiasi interesse pubblico, bensì¬ dei soli «interessi essenziali al mantenimento di una ordinata convivenza civile» (sentenza n. 290 del 2001), per l&#8217;esercizio della funzione di reprimere i reati in vista della tutela di «interessi fondamentali, quali l&#8217;integrità  fisica e psichica delle persone o la sicurezza dei beni», ricorre nelle decisioni di questa Corte ed è stata, anche di recente, confermata (sentenze n. 285 e n. 116 del 2019 e n. 208 del 2018). D&#8217;altra parte, «diversamente opinando, si produrrebbe una smisurata dilatazione della nozione di sicurezza e ordine pubblico, tale da porre in crisi la stessa ripartizione costituzionale delle competenze legislative, con l&#8217;affermazione di una preminente competenza statale potenzialmente riferibile a ogni tipo di attività» (sentenza n. 300 del 2011, testualmente richiamata nella sentenza n. 285 del 2019). Le Regioni e le Province autonome possono, dunque, promuovere la realizzazione di migliori condizioni di vivibilità  dei rispettivi territori, nell&#8217;ambito, ad esempio, delle politiche sociali, del governo del territorio, della polizia locale (ancora, sentenza n. 285 del 2019).<br /> 4.- La Regione Puglia ha di recente adottato l&#8217;impugnato Testo unico, con cui si prefigge, «in armonia con i principi costituzionali, nel rispetto delle competenze dello Stato e in conformità  con l&#8217;ordinamento comunitario», di concorrere «allo sviluppo dell&#8217;ordinata e civile convivenza della comunità  regionale pugliese e alla crescita della coscienza democratica attraverso un sistema integrato di interventi volti alla diffusione dell&#8217;educazione alla responsabilità  sociale e della cultura della legalità» (art. 1, comma 1). Tratteggiando brevemente la struttura della nuova disciplina, si osserva che questa &#8211; nel promuovere azioni volte alla prevenzione, alla diffusione della cultura della legalità  e al contrasto non repressivo della criminalità  organizzata, nel segno della collaborazione inter-istituzionale e della cittadinanza attiva &#8211; istituisce organismi regionali aventi funzioni consultive e di studio nell&#8217;ambito della prevenzione del fenomeno mafioso e introduce misure volte a: valorizzare le buone prassi degli enti locali nelle azioni di contrasto alla criminalità  organizzata; incentivare il riutilizzo dei beni e delle aziende confiscati alle mafie; sostenere, anche finanziariamente, le vittime della criminalità  organizzata, del terrorismo e del dovere; prevenire le infiltrazioni mafiose nel settore ambientale, sanitario e dell&#8217;edilizia residenziale e scongiurare la diffusione del gioco patologico d&#8217;azzardo (come emerge anche dal Titolo II della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, rubricato «Interventi e politiche di sostegno»).<br /> 4.1.- In tale ordito normativo, diverse sono le disposizioni che il ricorso assume essere lesive delle competenze statali, la cui legittimità  costituzionale deve, sulla base di queste premesse, essere esaminata.<br /> 5.- Vanno, in via preliminare, disattese le eccezioni d&#8217;inammissibilità  che la difesa regionale ha sollevato in riferimento all&#8217;impugnazione degli artt. 4; 5; 9, commi 1 e 2, lettere d) ed e); 16, commi 1 e 3, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, per carenza della motivazione a sostegno delle censure. Le ragioni dei dubbi di costituzionalità  sono, infatti, sufficientemente chiare, consentendo, anche lÃ  dove la censura è illustrata in maniera sintetica, il superamento del vaglio d&#8217;ammissibilità .<br /> 6.- Va altresì¬ disattesa l&#8217;eccezione d&#8217;inammissibilità  sollevata dalla difesa pugliese, in riferimento al ricorso «nel suo complesso», basata sull&#8217;assunto per cui il ricorrente avrebbe omesso di effettuare il tentativo d&#8217;interpretazione adeguatrice delle disposizioni impugnate, cui sarebbe obbligato pena l&#8217;inammissibilità  delle questioni sollevate. Diversamente da quanto sostenuto dalla parte resistente, la giurisprudenza di questa Corte ha pìù volte affermato che il «ricorrente &#8211; a differenza del giudice rimettente nell&#8217;incidente di costituzionalità  &#8211; non ha l&#8217;onere di esperire un tentativo di interpretazione conforme a Costituzione della disposizione impugnata» (sentenza n. 156 del 2016), potendo trovare ingresso, nel giudizio in via principale, anche questioni promosse in via cautelativa ed ipotetica, purchè le interpretazioni prospettate non siano implausibili e siano ragionevolmente collegabili alle disposizioni impugnate (ex plurimis, sentenze n. 77 del 2020, n. 89 del 2019, n. 154 del 2017 e n. 189 del 2016).<br /> 7.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l&#8217;art. 1, comma 2, e l&#8217;art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, i quali, nell&#8217;indicare premesse e finalità  generali dell&#8217;intervento normativo, prevedono rispettivamente che «[la] Regione Puglia condanna ogni forma di criminalità , promuove e sostiene ogni intervento necessario per contrastare qualsiasi fenomeno di infiltrazione del crimine organizzato nel tessuto sociale ed economico regionale e rimuoverne le cause» e che «[la] Regione, con la presente legge, disciplina l&#8217;insieme delle azioni volte alla prevenzione e al contrasto non repressivo alla criminalità  organizzata, a innalzare e sostenere l&#8217;educazione alla responsabilità  sociale e la cultura della legalità , a elevare i livelli di sensibilizzazione della società  civile e delle istituzioni pubbliche nonchè ad assicurare il sostegno alle vittime innocenti della criminalità  mafiosa e corruttiva».<br /> Secondo l&#8217;Avvocatura generale dello Stato, la previsione generica di «ogni intervento necessario» per contrastare fenomeni dell&#8217;infiltrazione mafiosa e della criminalità  organizzata invaderebbe le competenze esclusive statali in materia di prevenzione dei reati e mantenimento della sicurezza pubblica di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.<br /> 7.1.- Le questioni non sono fondate.<br /> Come questa Corte ha rilevato in casi simili, «pur scontando una certa vaghezza, le azioni elencate non possono dirsi di per sè contrarie alla ripartizione costituzionale di competenze» e nemmeno eccentriche rispetto alle funzioni che la normativa sulla &#8220;sicurezza integrata&#8221; permette alle Regioni di esercitare. Sono «norme, dunque, prive di portata lesiva: non è sufficiente, infatti, il vago richiamo ai &#8220;fenomeni d&#8217;illegalità &#8221; e di &#8220;criminalità  comune e organizzata&#8221; [&#038;] per generare quelle &#8220;interferenze, anche potenziali&#8221;, con la disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati, alle quali la giurisprudenza di questa Corte ricollega l&#8217;invasione della competenza legislativa statale di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.» (sentenze n. 285 del 2019 e n. 208 del 2018). L&#8217;intento di contrastare, con strumenti operativi di carattere non repressivo, fenomeni socialmente indesiderati «in tutte le [loro] manifestazioni», come correttamente rilevato dalla difesa regionale, non è ritenuto contrastante con le funzioni statali in materia di ordine pubblico e sicurezza (sentenza n. 116 del 2019), specie nel caso in cui le finalità  delle azioni previste siano legate alla «diffusione dell&#8217;educazione alla responsabilità  sociale e della cultura della legalità» (art. 1, comma 1, sopra richiamato).<br /> 8.- Il ricorrente ha altresì¬ censurato gli artt. 4 e 5 della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, che rispettivamente favoriscono «il metodo della concertazione quale strumento strategico per la programmazione e l&#8217;attuazione degli interventi» &#8211; indicando «quale prioritaria modalità  organizzativa per la programmazione e l&#8217;attuazione degli interventi sul territorio regionale, la costituzione di reti stabili o la stipula di accordi di collaborazione di natura territoriale con enti locali, università , istituzioni scolastiche e istituzioni formative accreditate, nonchè con enti pubblici, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale operanti nel settore dell&#8217;educazione alla legalità  e del contrasto alla criminalità  organizzata e mafiosa sul territorio regionale secondo il principio di sussidiarietà» &#8211; e dispongono l&#8217;adozione di un «Piano regionale integrato per il rafforzamento e la diffusione della cultura della legalità  e della responsabilità», di durata triennale, con cui dare concreta applicazione ai detti interventi.<br /> Trattandosi degli strumenti utili a dare attuazione alle finalità  della normativa regionale individuate dagli articoli precedenti, ne conseguirebbe, «in via derivata, una invasione della competenza statale anche sotto tali aspetti attuativi».<br /> 8.1.- Pure tali questioni non sono fondate, proprio in forza del rapporto intercorrente tra gli artt. 4 e 5 e quelli precedenti. Gli artt. 4 e 5 della legge regionale impugnata, infatti, non meritano censura, dal momento che prevedono gli strumenti per attuare finalità  ritenute non lesive delle competenze dello Stato.<br /> 9.- Ãˆ impugnato, poi, l&#8217;art. 6, commi 1 e 2, lettere h) e k), della legge reg. Puglia n. 14 del 2019. Esso prevede l&#8217;istituzione della «Fondazione antimafia sociale &#8211; Stefano Fumarulo», cui attribuisce la generale funzione di «contrasto non repressivo alla criminalità  organizzata» e ai «tentativi di infiltrazione mafiosa nel tessuto sociale ed economico» (comma 1), prevedendo, tra le altre cose, al comma 2, che essa: «h) propone azioni idonee a rafforzare gli interventi di prevenzione e contrasto, con particolare attenzione alle misure per la trasparenza nell&#8217;azione amministrativa e nel settore dei servizi, lavori e forniture e nel settore edile e delle costruzioni a committenza sia pubblica sia privata, attraverso l&#8217;attività  dell&#8217;Osservatorio legalità  che monitora il fenomeno del crimine mafioso e organizzato nel territorio regionale, di cui all&#8217;articolo 7» e «k) predispone, d&#8217;intesa con l&#8217;Agenzia dei beni confiscati, la banca dati dei beni confiscati alla criminalità  organizzata esistenti sul territorio regionale, accessibile a tutti; nella banca dati devono essere individuati, attraverso la georeferenziazione, tutti i beni ed evidenziate, oltre alle generalità  del soggetto destinatario della confisca, anche la natura, l&#8217;estensione, il valore, la destinazione d&#8217;uso dei singoli beni. In caso di concessione del bene a terzi, indipendentemente dalla finalità  perseguita, nella banca dati devono essere inseriti anche i dati identificativi del terzo concessionario, la descrizione della tipologia dell&#8217;attività  svolta sul bene, gli estremi dell&#8217;atto di concessione, la durata e la data di scadenza».<br /> Ad avviso della difesa statale, il fatto che le funzioni di questa Fondazione siano enunciate al comma 1 in termini così¬ ampi non evita, «anzi essenzialmente determina», il vizio d&#8217;incostituzionalità  derivante dalla, anche solo potenziale, invasione della competenza statale ex art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. Per l&#8217;Avvocatura generale, inoltre, la Banca dati dei beni confiscati alla criminalità  organizzata esistenti sul territorio regionale, che l&#8217;art. 6, comma 2, lettera k), vorrebbe istituire, si sovrappone alla Banca dati nazionale giÃ  operante presso l&#8217;Agenzia nazionale per l&#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità  organizzata (ANBSC, istituita dagli artt. 110 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», anche cod. antimafia), determinando la violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. La previsione per cui tale Banca dati regionale sarebbe «accessibile a tutti», permettendo la «indiscriminata divulgazione» di informazioni sensibili, pure attinenti ai soggetti coinvolti nella procedura di confisca, violerebbe, inoltre, la competenza statale in materia di protezione dei dati personali, riconducibile all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.<br /> 9.1.- La difesa pugliese eccepisce l&#8217;inammissibilità  delle questioni che riguardano l&#8217;art. 6, commi 1 e 2, lettera h), per la mancata corrispondenza tra il contenuto del ricorso e quello della delibera di autorizzazione a ricorrere, in quanto quelle disposizioni non sarebbero state indicate, nella delibera, tra gli oggetti d&#8217;impugnazione. Sostiene, altresì¬, che siano, a ogni modo, questioni nel merito non fondate, poichè le competenze attribuite alla Fondazione coincidono con compiti istruttori, consultivi o di studio e ricerca. Quanto all&#8217;art. 6, comma 2, lettera k), deduce l&#8217;infondatezza della censura, insistendo, in particolare, sulla circostanza che, per la predisposizione della Banca dati regionale, è previsto il raggiungimento di una intesa con l&#8217;ANBSC e, che, dunque, le attività  portate avanti a livello regionale e nazionale sarebbero ben coordinate, senza pregiudizio delle funzioni dell&#8217;Agenzia nazionale.<br /> 9.2.- Le questioni relative all&#8217;art. 6, commi 1 e 2, lettera h), della legge reg. Puglia n. 14 del 2019 vanno dichiarate inammissibili, perchè la volontà  d&#8217;impugnare tali disposizioni non risulta dalla delibera autorizzativa al ricorso. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, infatti, «la delibera governativa di impugnazione della legge e l&#8217;allegata relazione ministeriale, alla quale si rinvia, devono contenere l&#8217;indicazione delle disposizioni impugnate a pena di inammissibilità  delle relative censure» (sentenza n. 269 del 2010 e, così¬, tra le altre, sentenza n. 41 del 2017).<br /> 9.3.- La questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 6, comma 2, lettera k), della legge reg. Puglia n. 14 del 2019 è fondata, per violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettere h) e l), Cost.<br /> La predisposizione della «banca dati dei beni confiscati alla criminalità  organizzata esistenti sul territorio regionale» interferisce con la funzione della Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia, operante presso l&#8217;ANBSC, istituita ai sensi dell&#8217;art. 96 del d.lgs. n. 159 del 2011. Così¬, sovrapponendosi alla struttura giÃ  disciplinata nel legittimo esercizio della competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, entro cui la normativa &#8220;antimafia&#8221; è senz&#8217;altro ricompresa, essa invade gli spazi di potestà  esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.<br /> Nonostante l&#8217;istituzione della Fondazione non sia di per sè lesiva delle competenze riservate alla legge dello Stato, essendo a essa attribuiti, in generale, compiti conoscitivi, di studio e di sensibilizzazione, occorre censurare l&#8217;istituzione della struttura informatica operativa nel solo territorio regionale. Questa Corte ha giÃ  avuto modo di affermare l&#8217;importanza dell&#8217;unitarietà  dell&#8217;azione e delle funzioni svolte dall&#8217;ANBSC: «[l]a sua competenza», infatti, «non è delimitata dal punto di vista territoriale, essendo chiamata a svolgere compiti relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità  organizzata, anche a supporto dell&#8217;autorità  giudiziaria, su tutto il territorio nazionale». Così¬, «[l]a sfera di azione delle diverse sedi non è circoscritta al relativo ambito regionale, ma può riguardare beni e soggetti situati su tutto il territorio nazionale» (sentenza n. 159 del 2014; nello stesso senso, sentenza n. 34 del 2012).<br /> Sussiste, inoltre, l&#8217;interferenza con la disciplina della protezione dei dati personali, appannaggio del legislatore statale ex art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (sentenza n. 271 del 2005). Ãˆ evidente che la previsione della legge regionale impugnata secondo cui la Banca dati dei beni confiscati alla criminalità  organizzata esistenti sul territorio regionale deve essere «accessibile a tutti», nonchè evidenziare una serie di dati, compresi dati personali del soggetto destinatario della confisca, s&#8217;inserisce nella materia dell&#8217;ordinamento civile riservata allo Stato, ponendosi in sostanziale contrasto con i limiti sul funzionamento, accesso e consultazione della Banca dati nazionale unica, previsti da apposito regolamento.<br /> Nè può essere decisivo, per evitare tali violazioni, il riferimento all&#8217;intesa di cui alla lettera k) impugnata, da raggiungersi tra ANBSC e «Fondazione antimafia sociale &#8211; Stefano Fumarulo». Infatti, una volta affermato che «la disposizione impugnata ricade in un ambito materiale riservato alla potestà  legislativa esclusiva statale, viene meno l&#8217;obbligo di istituire meccanismi concertativi tra Stato e Regione» (così¬, sentenza n. 234 del 2012).<br /> 10.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato anche l&#8217;art. 7 della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, il quale prevede che «1. La Fondazione di cui all&#8217;articolo 6 istituisce, quale struttura interna, l&#8217;Osservatorio legalità . 2. L&#8217;Osservatorio è composto da sette componenti: a) cinque componenti, di cui due in rappresentanza delle minoranze consiliari, nominati dal Consiglio regionale; b) un componente designato dal direttore dell&#8217;Ufficio scolastico regionale, in rappresentanza delle istituzioni scolastiche; c) un componente designato dall&#8217;assessore regionale competente, in rappresentanza del mondo delle associazioni che svolgono attività  di educazione alla legalità  e contrasto alla criminalità . 3. I componenti dell&#8217;Osservatorio devono essere soggetti di riconosciuta esperienza nel campo del contrasto dei fenomeni di stampo mafioso e della criminalità  organizzata sul territorio pugliese nonchè della promozione della legalità  e della trasparenza e assicurare indipendenza di giudizio e azione rispetto alla pubblica amministrazione e alle organizzazioni politiche. Non possono far parte dell&#8217;Osservatorio e, se giÃ  nominati decadono, coloro i quali siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti nei titoli II e III del libro secondo del codice penale. 4. L&#8217;Osservatorio è organismo consultivo in materia di contrasto e di prevenzione dei fenomeni di criminalità  organizzata e di stampo mafioso, nonchè di promozione della cultura della legalità , a supporto della Giunta regionale, della commissione consiliare competente, nonchè degli altri organismi consiliari. 5. L&#8217;Osservatorio redige una relazione annuale sull&#8217;attività  svolta da inviare al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale. L&#8217;Osservatorio inoltre predispone documentazione, aperta alla fruizione dei cittadini, sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, con specifico riguardo al territorio regionale, al fine di favorire iniziative di carattere culturale, per la raccolta di materiali e per la diffusione di conoscenze in materia mediante apposita pubblicazione sui siti internet della Regione e del Consiglio regionale. 6. L&#8217;incarico di componente dell&#8217;Osservatorio è svolto a titolo gratuito».<br /> Ad avviso dell&#8217;Avvocatura generale dello Stato, tale art. 7, da un lato, per «la genericità  del riferimento ad ogni possibile azione di contrasto e di prevenzione» dei fenomeni d&#8217;illegalità  determinerebbe, o potrebbe determinare, l&#8217;invasione delle competenze statali su ordine pubblico e sicurezza, violando l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., e, dall&#8217;altro, con specifico riferimento al suo comma 2, lettera b), imporrebbe un obbligo in capo al direttore dell&#8217;Ufficio scolastico regionale, incidendo sull&#8217;organizzazione dei compiti di un organo statale e violando, così¬, l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.<br /> 10.1.- La difesa della Regione rileva, in via preliminare, l&#8217;inammissibilità  della censura relativa al contrasto dell&#8217;art. 7, comma 2, lettera b), della legge reg. con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. per la mancata indicazione di tale parametro costituzionale nella delibera di autorizzazione al ricorso; nel merito, rileva l&#8217;infondatezza della stessa, ponendo in evidenza che il compito di designare un membro non comporterebbe l&#8217;imposizione di obblighi capaci di incidere sull&#8217;organizzazione dell&#8217;Ufficio scolastico regionale, diversamente da come sarebbe se s&#8217;imponesse un obbligo di partecipazione del direttore dell&#8217;Ufficio all&#8217;organismo regionale.<br /> 10.2.- La questione riguardante il contrasto del citato art. 7, comma 2, lettera b), con la competenza statale in materia di organizzazione degli organi dello Stato è ammissibile, dal momento che questa Corte attribuisce alla difesa del ricorrente un&#8217;autonomia tecnica nella indicazione dei parametri di censura, riconoscendo a essa il potere di integrare il tenore della autorizzazione (sentenza n. 39 del 2017). Nel caso di specie, l&#8217;art. 7 della legge reg. Puglia n. 14 del 2019 compare tra gli oggetti di cui si autorizza l&#8217;impugnazione e l&#8217;Avvocatura ha pìù specificamente articolato il motivo delle censure, rimanendo a ogni modo all&#8217;interno del perimetro delle volontà  espresse nella delibera governativa.<br /> 10.3.- La questione è anche fondata.<br /> Questa Corte ha ritenuto costituzionalmente illegittimo che le Regioni incidano sull&#8217;organizzazione degli organi dello Stato imponendo a funzionari statali la partecipazione a organismi regionali (sentenze n. 2 del 2013, n. 30 del 2006, n. 134 del 2004). La disposizione impugnata, pur non prevedendo un obbligo di partecipazione del direttore dell&#8217;Ufficio scolastico regionale all&#8217;Osservatorio, comunque sia gli impone l&#8217;obbligo di designazione di un membro, che opererà  «in rappresentanza delle istituzioni scolastiche». La previsione regionale, in altre parole, finisce per impegnare il direttore dell&#8217;Ufficio scolastico regionale nella designazione di un membro e per imporre la partecipazione all&#8217;Osservatorio di un&#8217;altra figura, che opera nelle istituzioni scolastiche, così¬ violando la competenza attribuita allo Stato dall&#8217;art. 117, comma 2, lettera g), Cost.<br /> 10.4.- La questione riguardante la violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. da parte dell&#8217;art. 7 della legge reg. Puglia n. 14 del 2019 non è fondata.<br /> All&#8217;Osservatorio legalità , infatti, la legge reg. pugliese impugnata attribuisce compiti tutti rivolti allo scopo di promuovere la cultura della legalità , tramite lo svolgimento di funzioni consultive in favore degli organi politici regionali e di funzioni di studio, ricerca e diffusione delle conoscenze nel territorio. Tale genere di attività , per giurisprudenza ormai costante, non pregiudica la competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza. Quest&#8217;ultima, infatti, «riguarda le funzioni dirette a tutelare interessi fondamentali, quali l&#8217;integrità  fisica e psichica delle persone, o la sicurezza dei beni (sentenza n. 290 del 2001), restando estranea a tale ambito l&#8217;attività  di conoscenza, formazione e ricerca che appare strutturalmente inidonea ad incidere sull&#8217;assetto della competenza statale (sentenze n. 208 del 2018 e n. 105 del 2006)Â» (sentenza n. 116 del 2019).<br /> 11.- Ãˆ altresì¬ impugnato l&#8217;art. 9, commi 1 e 2, lettere d) ed e), della legge reg. Puglia n. 14 del 2019 per contrasto con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. Esso prevede che «1. La Regione Puglia valorizza il ruolo degli enti locali nel perseguimento degli obiettivi della presente legge e adotta specifiche iniziative per valorizzare e diffondere le migliori politiche locali per la trasparenza, la legalità  e il contrasto al crimine organizzato e mafioso. 2. La Regione istituisce, con apposito regolamento da emanare entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un rating di buone prassi degli enti locali in materia di Antimafia sociale, finalizzato a riconoscere e valorizzare le migliori iniziative attuate dagli enti locali per il perseguimento degli obiettivi della presente legge, con particolare riferimento a: [&#038;] d) promozione della conoscenza e del riuso sociale dei beni confiscati alla criminalità  organizzata; e) attuazione di iniziative di contrasto al gioco d&#8217;azzardo e alla proliferazione delle sale da gioco in aree sensibili delle città».<br /> Secondo la difesa statale, la facoltà  di adottare «specifiche iniziative» per il contrasto al crimine organizzato e mafioso, prevista dalle disposizioni impugnate, implica, per il suo carattere indeterminato, per lo meno la possibilità  che la Regione adotti misure di carattere immediatamente organizzativo o operativo, pregiudicando la competenza statale su ordine pubblico e sicurezza. Ad avviso del ricorrente, inoltre, gli interventi per l&#8217;ulteriore uso sociale dei beni confiscati alla criminalità  organizzata e l&#8217;attuazione di iniziative di contrasto al gioco d&#8217;azzardo e alla proliferazione delle sale da gioco in aree sensibili delle città  invaderebbero «un campo interamente e analiticamente disciplinato dalla legge statale, sempre in attuazione della competenza esclusiva ex art. 117 c. 2 lett. h)Â».<br /> 11.1.- Le questioni non sono fondate.<br /> Le disposizioni impugnate non sono idonee a incidere sull&#8217;assetto della competenza statale, poichè le azioni da esse previste attengono alla promozione culturale. Esse, evitando di disciplinare direttamente le modalità  di contrasto al crimine organizzato o al gioco d&#8217;azzardo, impegnano, infatti, la Regione Puglia alla valorizzazione delle migliori pratiche per la trasparenza, la legalità  e il contrasto ai fenomeni mafiosi, prevedendo, inoltre, l&#8217;adozione di un &#8220;rating di buone prassi&#8221; sull&#8217;ulteriore uso dei beni confiscati e sul contenimento del gioco d&#8217;azzardo, giÃ  sperimentate e attuate dagli enti locali. Tale ricognizione, funzionale alla diffusione sul territorio delle esperienze che si ritiene utile valorizzare, non è suscettibile di violare la sfera di competenza legislativa statale di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.<br /> 12.- Il ricorrente impugna, altresì¬, l&#8217;art. 10, commi 1 e 2, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, secondo cui «1. La Regione Puglia promuove interventi per la valorizzazione e il riuso dei beni immobili e delle aziende confiscate alla criminalità  organizzata e mafiosa allo scopo di trasformare i mezzi e i proventi dell&#8217;economia criminale in risorse per la coesione sociale della comunità , per la creazione di occupazione e per lo sviluppo sostenibile del territorio, attraverso: a) attività  di assistenza tecnica agli enti locali assegnatari di tali beni e sostegno a progetti per il recupero e il riuso sociale dei beni e delle aziende confiscate; b) iniziative per la raccolta, la catalogazione e la diffusione delle informazioni relative ai beni confiscati immediatamente disponibili per progetti di riuso sociale; c) azioni di sensibilizzazione degli enti locali territoriali per incentivare il riuso sociale dei beni confiscati iscritti nel loro patrimonio anche attraverso la concessione a organizzazioni del terzo settore con bando di evidenza pubblica; promozione di interventi formativi sul tema dell&#8217;ulteriore uso sociale dei beni confiscati, destinati ad amministratori e dipendenti pubblici, operatori e aspiranti imprenditori sociali; d) promozione di eventi e iniziative per il coordinamento e la messa in rete di enti locali, associazioni, imprese sociali e altri attori protagonisti di esperienze di riuso sociale di beni confiscati; e) sostegno a progetti per il recupero, la rifunzionalizzazione e il riuso sociale dei beni confiscati capaci di generare occasioni di crescita economica e sociale in una prospettiva di auto sostenibilità  nel tempo, anche attraverso specifiche premialità  nei bandi e nelle iniziative regionali a supporto delle organizzazioni del terzo settore; f) erogazione di contributi per la rimozione di ostacoli che impediscano il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati; g) azioni di coinvolgimento della comunità  locale, delle organizzazioni di categoria e degli attori sociali pubblici e privati in azioni di accompagnamento e tutoraggio dei progetti di riuso. 2. La Regione può riconoscere una premialità  a quei progetti le cui attività  prevedono il riutilizzo sociale dei beni immobili e il miglior riutilizzo delle aziende confiscate, in particolare di quelle agricole, confiscati alla criminalità  organizzata e mafiosa. A tale scopo, nel rispetto della normativa vigente, la Regione promuove la stipula di intese e accordi di collaborazione con gli organi dello Stato, altri enti pubblici e privati, nonchè associazioni e soggetti che gestiscono i beni confiscati, allo scopo di coordinare e promuovere il migliore utilizzo di beni e aziende confiscate alla criminalità».<br /> L&#8217;Avvocatura generale afferma che tali disposizioni violano la competenza statale fissata nell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. Ad avviso della difesa statale, infatti, le previsioni per cui la Regione promuove interventi per la valorizzazione e l&#8217;ulteriore uso dei beni immobili e delle aziende confiscate alla criminalità  organizzata, allo scopo di utilizzare detti beni come risorse per la coesione sociale, per la creazione di occupazione e per lo sviluppo sostenibile del territorio, si sovrappone alle previsioni di cui all&#8217;art. 48 cod. antimafia, così¬ interferendo con la competenza esercitata dal legislatore statale su ordine pubblico, sicurezza e repressione dei reati.<br /> 12.1.- La difesa regionale, dal canto suo, rileva innanzitutto l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;impugnazione del comma 1, in quanto esso non risulta indicato quale oggetto d&#8217;impugnazione nella delibera governativa di autorizzazione al ricorso, deducendo altresì¬ l&#8217;infondatezza delle censure.<br /> 12.2.- L&#8217;eccezione, riferita all&#8217;impugnazione dell&#8217;art. 10, comma 1, della legge reg. pugliese, merita di essere accolta e, pertanto, la questione deve dichiararsi inammissibile, per le medesime ragioni esposte al punto 9.2.<br /> 12.3.- La questione di costituzionalità  dell&#8217;art. 10, comma 2, della legge reg. impugnata in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. non è fondata.<br /> La ragione dell&#8217;infondatezza delle censure risiede, ancora una volta, nella carenza di capacità  lesiva delle disposizioni impugnate. Queste ultime, infatti, evitando di innovare o disporre diversamente dalla disciplina statale in materia di ulteriore uso dei beni immobili e aziende confiscati alle mafie, si propone di svolgere attività  di promozione degli stessi valori propugnati dal legislatore statale. In altri termini, la possibilità  di riconoscere una premialità  ai progetti sull&#8217;ulteriore uso dei predetti beni confiscati, anche attraverso intese e accordi con organi dello Stato, enti o associazioni, non incide negativamente sulla disciplina o sull&#8217;attuazione delle regole sull&#8217;ulteriore uso dei beni confiscati, appartenenti alla legislazione statale, ma si propone, anzi, di costituire stimolo e impulso ad attività  ritenute &#8211; dallo stesso Stato &#8211; di significativa importanza.<br /> 13.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha, poi, impugnato l&#8217;art. 13 della legge reg. Puglia n. 14 del 2019 per violazione dell&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione al principio del contenimento della spesa sanitaria quale principio generale di coordinamento della finanza pubblica.<br /> L&#8217;articolo impugnato dispone che «1. Agli invalidi vittime della mafia, della criminalità  organizzata, del terrorismo, del dovere, individuati nei modi di cui alla l. 302/1990 e ai loro familiari conviventi è riconosciuto il diritto all&#8217;assistenza psicologia e/o psichiatrica a carico della Regione Puglia, da esercitarsi presso le strutture sanitarie pubbliche o convenzionate. 2. Gli invalidi vittime della mafia, della criminalità  organizzata, del terrorismo e del dovere, individuati nei modi di cui alla l. 302/1990 e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria fruita presso le strutture del Servizio sanitario nazionale o le strutture private accreditate e farmaceutica nonchè dall&#8217;obbligo di pagare la differenza tra il prezzo di rimborso dei medicinali generici e il prezzo delle specialità  medicinali coperte da brevetto».<br /> La difesa dello Stato censura tali previsioni, poichè comporterebbero un ampliamento dell&#8217;assistenza sanitaria a carico del bilancio regionale, mentre una Regione impegnata nel Piano di rientro dal disavanzo sanitario non potrebbe prevedere spese ulteriori a quelle destinate ai Livelli essenziali d&#8217;assistenza (LEA). Il d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 (Regolamento concernente termini e modalità  di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici giÃ  previsti in favore delle vittime della criminalità  e del terrorismo, a norma dell&#8217;articolo l, comma 565, della L. 23 dicembre 2005, n. 266) riconosce, infatti, il diritto all&#8217;esenzione dal pagamento del ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria e il diritto all&#8217;assistenza psicologica a carico dello Stato solamente alle vittime stesse e ai loro familiari superstiti, mentre la legge reg. pugliese estenderebbe i benefici ai familiari conviventi, incidendo negativamente sul principio del contenimento della spesa pubblica.<br /> 13.1.- La parte resistente deduce l&#8217;infondatezza delle censure. Richiamando il contenuto della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), che stabilisce che «alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari è assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato», afferma che la disposizione regionale, riferendosi ai soli familiari conviventi, in realtà  non amplia bensì¬ restringe la platea degli aventi diritto. Inoltre, la difesa regionale pone in evidenza che la copertura finanziaria delle prestazioni non è posta a carico del Servizio sanitario regionale.<br /> 13.2.- La questione è fondata.<br /> Le disposizioni di cui all&#8217;art. 13 della legge reg. Puglia n. 14 del 2019 determinano l&#8217;estensione dei soggetti beneficiari di assistenza sanitaria gratuita, rispetto a quanto previsto dalla legislazione statale, comportando l&#8217;inosservanza del divieto di effettuare spese non obbligatorie, derivante dalla vincolatività  del Piano di rientro dal disavanzo sanitario (art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)Â»; e dall&#8217;art. 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)Â», quale espressione dei principÃ® di contenimento della spesa sanitaria e di coordinamento della finanza pubblica, riconducibili all&#8217;art. 117, terzo comma, Cost. (ex multis, sentenze n. 91 del 2012, n. 163 e n. 123 del 2011).<br /> L&#8217;art. 4 del d.P.R. 243 del 2006 stabilisce, infatti, che la vittima del terrorismo e della criminalità  organizzata o i familiari «superstiti» abbiano diritto all&#8217;esenzione dal pagamento del ticket sanitario e che le vittime del terrorismo, di cui alla legge n. 206 del 2004, usufruiscano di assistenza psicologica gratuita. Diversamente, l&#8217;art. 13 della legge reg. Puglia n. 14 del 2019 ha previsto che le vittime del terrorismo e della criminalità  e i familiari «conviventi» beneficino dell&#8217;esenzione dal ticket sanitario e dell&#8217;assistenza psicologica e psichiatrica gratuita. Così¬, per la disciplina statale, l&#8217;assistenza psicologica è gratuita per la vittima della criminalità  e, solamente quando questa fosse deceduta, per il coniuge e i figli; per la legge della Regione Puglia &#8211; che introduce la formula familiari «conviventi» &#8211; i benefici, relativi all&#8217;assistenza psicologica e psichiatrica, spettano a chi abbia un vincolo familiare e conviva con la vittima della criminalità , oltre che alla vittima stessa, e prima del suo decesso. Le previsioni regionali impugnate aggiungono altresì¬ al beneficio concesso dalla disciplina statale, di cui all&#8217;art. 15 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità  organizzata), consistente nell&#8217;esenzione dal pagamento del ticket, quello dell&#8217;esenzione dal pagamento della differenza tra il prezzo del medicinale generico e il prezzo del medicinale coperto da brevetto.<br /> L&#8217;autonomia legislativa regionale, in materie di competenza concorrente, come pìù volte affermato da questa Corte, «può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa, peraltro in un quadro di esplicita condivisione, da parte delle Regioni, della necessità  di contenere i disavanzi del settore sanitario» (sentenze n. 278 del 2014 e n. 193 del 2007). Le disposizioni impugnate violano il parametro costituzionale evocato e le conseguenti norme interposte per il mancato rispetto di detti limiti, in quanto prevedono spese ulteriori rispetto a quelle destinate al finanziamento delle prestazioni essenziali, per un tempo non circoscritto, nonchè per importi complessivi difficilmente prevedibili.<br /> Questa Corte ha da tempo ritenuto che le esigenze di risanamento del disavanzo sanitario e di contestuale garanzia dei LEA producano un «effetto interdittivo» della previsione di spese che possano di fatto compromettere tali impegni, destinando altrove risorse utili a quello scopo (tra le altre, sentenze n. 85 del 2014 e n. 51 del 2013). Anche di recente, questa Corte ha ribadito, con riferimento a una Regione che esegue misure di consolidamento degli obiettivi fissati nel Piano di rientro, il valore prioritario dell&#8217;effettiva garanzia delle prestazioni essenziali, a cui vanno destinate le risorse finanziarie a disposizione (sentenze n. 130 e n. 62 del 2020).<br /> 14.- Il ricorrente ha altresì¬ impugnato l&#8217;art. 16, commi 1 e 3, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019 per violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. Esso prevede che «1. Nell&#8217;attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità  in materia di tutela dell&#8217;ambiente, connessi o derivanti da attività  criminose di tipo organizzato o mafioso, la Regione promuove la conclusione di accordi e la stipula di convenzioni con le autorità  statali operanti sul territorio regionale nel settore ambientale, le associazioni di imprese, le organizzazioni sindacali, le associazioni di volontariato e le associazioni ambientalistiche individuate secondo le procedure di legge. [&#038;] 3. La Regione adotta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un atto di indirizzo per rafforzare la prevenzione e il contrasto della corruzione e degli altri fenomeni di illegalità  nel settore sanitario. Le aziende sanitarie e gli altri soggetti del sevizio sanitario regionale danno attuazione a quanto contenuto nell&#8217;atto di indirizzo nei centottanta giorni successivi alla sua adozione».<br /> Per la difesa statale, tali disposizioni sarebbero costituzionalmente illegittime, perchè, da un lato, prevedendo che la Regione promuova la conclusione di accordi con le autorità  statali operanti nel settore ambientale, comporterebbero possibili sconfinamenti nelle scelte legislative sul contrasto del crimine organizzato e potenzialmente anche sulla tutela dell&#8217;ambiente, e, dall&#8217;altro lato, prevedendo l&#8217;adozione di un atto di indirizzo regionale per rafforzare la prevenzione e il contrasto della corruzione e di altri fenomeni d&#8217;illegalità  nel settore sanitario, invaderebbero la competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.<br /> 14.1.- Le questioni non sono fondate.<br /> La formulazione delle disposizioni impugnate denota che la Regione non intende intervenire nella disciplina dei reati ambientali o nella regolamentazione del contrasto alla corruzione in ambito sanitario, bensì¬ che intende limitarsi all&#8217;affiancamento agli organi statali nel perseguimento del fine di combattere la criminalità  nei settori ambientale e sanitario. Le disposizioni &#8211; che prevedono &#8220;la promozione&#8221; di accordi tra Regione e autorità  statali per la prevenzione dei reati in materia ambientale e l&#8217;adozione di un &#8220;atto di indirizzo&#8221; per rafforzare il contrasto della corruzione &#8211; hanno un valore, per così¬ dire, programmatico e non presentano capacità  lesiva, pur riferendosi a fenomeni come la criminalità  organizzata e la corruzione (sentenza n. 285 del 2019).<br /> 15.- Ãˆ, ancora, promossa, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, questione di costituzionalità  dell&#8217;art. 17, comma 2, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019 per violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. Il comma impugnato prevede che «[p]er le finalità  di cui al comma 1, la Regione promuove la stipula di &#8220;Protocolli di legalità &#8221; tra prefetture e amministrazioni aggiudicatrici, per potenziare gli strumenti di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi e delle infiltrazioni mafiose, nella realizzazione di opere e prestazioni di servizi, in materia urbanistica e di edilizia privata, nella gestione del patrimonio pubblico salvaguardando l&#8217;interesse pubblico da ogni tentativo di condizionare le attività  economiche e finanziarie nei settori di pubblico interesse, al fine di: a) garantire la regolarità  dei cantieri e il rispetto della normativa in materia di lavoro e sicurezza dei lavoratori; b) dare piena e concreta attuazione ai piani di prevenzione della corruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 [&#038;]; c) confrontare e condividere valutazioni e proposte tra istituzioni, associazioni e cittadini; d) diffondere tra la cittadinanza la conoscenza dell&#8217;esistenza di misure di sostegno nazionali e regionali in favore delle vittime del reato di usura o di estorsione».<br /> Ad avviso del ricorrente, la Regione non potrebbe intervenire sulle normative cosiddette anti-corruzione, di pertinenza statale, perchè invaderebbe un ambito di competenza giÃ  disciplinato, in particolare, con la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità  nella pubblica amministrazione).<br /> 15.1.- La questione non è fondata, per ragioni simili a quelle addotte a motivo della non fondatezza delle questioni scrutinate al punto 14.<br /> Pure in questo caso, valorizzando il dato letterale, si comprende che la Regione Puglia si limita a promuovere la stipula di Protocolli per la legalità  tra prefetture e amministrazioni aggiudicatrici, nelle procedure di realizzazione di opere o prestazione di servizi, al fine di rafforzare la prevenzione della corruzione propugnata dalla legge statale. Vero è, dunque, che tali aspetti trovano una disciplina nella legge n. 190 del 2012 &#8211; che in proposito prevede che l&#8217;adozione di detti protocolli sia rimessa alla discrezionalità  della singola stazione appaltante, che può inserirli all&#8217;interno dei propri bandi di gara, avvisi o lettere d&#8217;invito (art. 1, comma 17) &#8211; ma è altresì¬ vero che la Regione non ne impone la stipula ma intende solamente promuoverne l&#8217;adozione con una previsione che, dunque, non si pone in contrasto con la disciplina statale. Così¬ «la Regione, nell&#8217;esercizio delle proprie competenze, svolge una mera attività  di stimolo e d&#8217;impulso, nei limiti consentiti, presso i competenti organi statali, all&#8217;adozione di misure volte al perseguimento del fine della tutela della sicurezza» (sentenza n. 167 del 2010).<br /> 16.- Il ricorso denunzia, infine, l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 20, commi 2 e 3, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019 per contrasto con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. Le previsioni impugnate stabiliscono che «2. La Regione e i comuni affidano alle Aziende per la casa e per l&#8217;abitare le funzioni di classificazione, ripristino, assegnazione e manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare utilizzabile o riconvertibile a uso abitativo nell&#8217;ambito di beni immobili sequestrati o confiscati ai sensi del vigente codice antimafia. 3. Per le finalità  e l&#8217;attuazione di quanto previsto al comma 2 la Regione Puglia promuove la stipula di un protocollo d&#8217;intesa con l&#8217;Agenzia nazionale per l&#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità».<br /> Ad avviso della difesa erariale, queste disposizioni sarebbero incostituzionali, poichè prevedono che la Regione e i Comuni affidano alle &#8220;Aziende per la casa e per l&#8217;abitare&#8221; le funzioni di classificazione, ripristino, assegnazione e manutenzione ordinaria dei beni immobili sequestrati o confiscati ai sensi del codice antimafia utilizzabili a scopo abitativo, promovendo a questi fini la stipula di un protocollo d&#8217;intesa con l&#8217;ANBSC, ma senz&#8217;altro contrastando con la disciplina statale recata dagli artt. 40 e seguenti del codice antimafia. Questi ultimi, infatti, racchiuderebbero una regolamentazione esauriente e dettagliata della gestione dei beni confiscati, e la normativa regionale interferirebbe con essa, sovrapponendovisi.<br /> 16.1.- La questione è fondata.<br /> Cambia, innanzitutto, il registro utilizzato dal legislatore regionale, che nelle disposizioni ora impugnate afferma che la Regione e i Comuni pugliesi «affidano» alle Aziende per la casa e per l&#8217;abitare funzioni di classificazione, ripristino, assegnazione e manutenzione del patrimonio immobiliare confiscato alla criminalità  organizzata e riconvertibile a uso abitativo, fuoriuscendo così¬ dalle funzioni di promozione e stimolo innanzi viste e ponendo una disciplina suscettibile di immediata operatività . Disciplina che, perà², si sovrappone ed è distonica rispetto alla giÃ  esercitata competenza legislativa statale.<br /> Le disposizioni impugnate, infatti, prevedendo l&#8217;affidamento di quelle funzioni ad Agenzie regionali, comprimono le facoltà  che la legge statale riconosce agli enti locali destinatari dei detti beni confiscati: l&#8217;art. 48 cod. antimafia disciplina anche fasi successive al trasferimento del bene al patrimonio del Comune ove il bene si trova o della Regione. In particolare, non si vede come potrebbero conciliarsi le previsioni di cui all&#8217;impugnato art. 20 con quelle contenute, ad esempio, nell&#8217;art. 48, comma 3, lettere c) e d), cod. antimafia, che stabilisce, alla lettera c), che i beni immobili sono «trasferiti per finalità  istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l&#8217;immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. [&#038;] Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità  e parità  di trattamento, a comunità , anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato [&#038;]. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità  di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità  sociali. [&#038;] Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione [&#038;]; e, alla lettera d), che «[&#038;] Se entro due anni l&#8217;ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l&#8217;Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi».<br /> Le disposizioni impugnate devono dunque dichiararsi costituzionalmente illegittime perchè modificano le prerogative attribuite dalla legge statale, competente a regolare la materia, ai soggetti coinvolti nella gestione dei beni immobili confiscati.<br /> Questa Corte ha giÃ  dichiarato l&#8217;illegittimità  costituzionale della previsione della «Agenzia regionale della Calabria per i beni confiscati alle organizzazioni criminali», che doveva amministrare i beni confiscati e assegnati alla Regione Calabria, censurando proprio il fatto che «la legge regionale conferisce direttamente all&#8217;Agenzia regionale, e non alla Regione, tanto la facoltà  di chiedere in assegnazione detti beni, quanto il compito di amministrare quelli eventualmente assegnati alla Regione Calabria. Le funzioni di vigilanza sul corretto utilizzo dei beni da parte dei soggetti assegnatari e sull&#8217;effettiva corrispondenza tra la destinazione ed il loro utilizzo si sovrappongono a quelle previste in capo alla pìù volte menzionata Agenzia nazionale, la quale, oltre al potere-dovere di verificare detto utilizzo, dispone del potere di revoca del provvedimento di assegnazione e destinazione» (sentenza n. 34 del 2012). D&#8217;altra parte, questa Corte ha poi avuto modo di confermare che «la normativa concernente gli effetti della confisca definitiva a titolo di misura di prevenzione attiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza (sentenza n. 34 del 2012), anche con riferimento all&#8217;assegnazione dei beni e alle funzioni di vigilanza sulla corretta utilizzazione di essi da parte degli assegnatari» (sentenza n. 234 del 2012).<br /> Discende dalle considerazioni appena formulate che l&#8217;art. 20, commi 2 e 3, del testo unico pugliese viola l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., a nulla rilevando che il comma 2 dell&#8217;articolo impugnato ricerchi forme di collaborazione interistituzionale, trattandosi di funzioni regolate dalla legislazione statale in una materia di competenza esclusiva.<br /> <br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> 1) dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 6, comma 2, lettera k), della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 14 (Testo unico in materia di legalità , regolarità  amministrativa e sicurezza);<br /> 2) dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 7, comma 2, lettera b), della legge reg. Puglia n. 14 del 2019;<br /> 3) dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 13 della legge reg. Puglia n. 14 del 2019;<br /> 4) dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 20, commi 2 e 3, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019;<br /> 5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 6, commi 1 e 2, lettera h), della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, promosse, in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;<br /> 6) dichiara inammissibile la questione dell&#8217;art. 10, comma 1, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, promossa, in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;<br /> 7) dichiara non fondate le questioni di legittimità  costituzionale degli artt. 1, comma 2, e 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, promosse, in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;<br /> 8) dichiara non fondate le questioni di legittimità  costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, promosse, in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;<br /> 9) dichiara non fondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 7 della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, promossa, in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;<br /> 10) dichiara non fondata la questione dell&#8217;art. 9, commi 1 e 2, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, promossa, in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;<br /> 11) dichiara non fondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 10, comma 2, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, promossa, in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;<br /> 12) dichiara non fondata la questione dell&#8217;art. 16, commi 1 e 3, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, promossa, in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;<br /> 13) dichiara non fondata la questione dell&#8217;art. 17, comma 2, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, promossa, in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2020.<br /> F.to:<br /> Marta CARTABIA, Presidente<br /> Franco MODUGNO, Redattore<br /> Roberto MILANA, Cancelliere<br /> Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2020.<br /> Il Cancelliere<br /> F.to: Roberto MILANA<br /> </div>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2020 n.178</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-30-7-2020-n-178/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Mario Rosario Morelli, Presidente, Giulio Prosperetti, Redattore; (giudizio di legittimità  costituzionale degli artt. 35, commi 1 e 2, e 36 della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità  per l&#8217;anno 2019), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-30-7-2020-n-178/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2020 n.178</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Mario Rosario Morelli, Presidente, Giulio Prosperetti, Redattore;  (giudizio di legittimità  costituzionale degli artt. 35, commi 1 e 2, e 36 della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità  per l&#8217;anno 2019), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 1°-8 marzo 2019, depositato in cancelleria l&#8217;8 marzo 2019, iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019).</span></p>
<hr />
<p>Ambiente : le competenze normative delle immissioni ittiche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Â <br /> 1.- Ambiente &#8211; immissioni ittiche &#8211; competenze normative.<br /> <br /> 2.- Ambiente &#8211; immissioni ittiche &#8211; art. 35, commi 1 e 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 &#8211; art. 3, comma 3, della legge reg. Liguria n. 31 del 2019 &#8211; questione di legittimità  costituzionale &#8211; è fondata.<br /> </span></p>
<hr />
<p><em>1. In tema di immissione di specie ittiche, va ribadito che «la disciplina &#8220;dell&#8217;introduzione, della reintroduzione e del ripopolamento di specie animali rientra nella esclusiva competenza statale di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, trattandosi di regole di tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema e non solo di discipline d&#8217;uso della risorsa ambientale-faunistica&#8221;. Nell&#8217;esercizio di tale sua competenza esclusiva, finalizzata ad una &#8220;tutela piena ed adeguata&#8221; dell&#8217;ambiente, &#8220;lo Stato può porre limiti invalicabili di tutela&#8221;.</em><br /> <em>L&#8217;affermazione di tale competenza comporta che le Regioni devono adeguarsi alla normativa statale in materia ambientale, potendo solo definire, nell&#8217;esercizio della loro potestà  legislativa, livelli di tutela ambientale pìù elevati di quelli previsti dallo Stato.</em><br /> <em>In tale contesto, l&#8217;immissione di materiale ittico sterile non può costituire un livello di tutela ambientale pìù elevato di quello prescritto dal legislatore statale che, all&#8217;art. 12, comma 3, del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche), vieta l&#8217;introduzione di specie alloctone e, all&#8217;art. 6 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l&#8217;introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive», dispone il divieto di rilascio in natura di «esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale» (art. 6 del d.lgs. n. 230 del 2017) ovvero di specie che sono spostate al di fuori del loro areale naturale.</em></p>
<p> <em>2. Deve, pertanto, essere dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;impugnato art. 35, commi 1 e 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, che, invadendo la sfera di competenza esclusiva del legislatore statale in materia di «tutela dell&#8217;ambiente», ha autorizzato l&#8217;immissione di specie non autoctone, giacchè anche la sola immissione di un numero indefinito di individui alloctoni, benchè sterili, rientra nella dedotta competenza statale.</em><br /> <em>Deve essere, altresì¬, dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 3, della legge reg. Liguria n. 31 del 2019 che, a far data dal 1° gennaio 2020, ha sostituito il testo dell&#8217;impugnato art. 35 della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 con una disposizione sostanzialmente coincidente.</em><br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p> nel giudizio di legittimità  costituzionale degli artt. 35, commi 1 e 2, e 36 della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità  per l&#8217;anno 2019), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 1°-8 marzo 2019, depositato in cancelleria l&#8217;8 marzo 2019, iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione della Regione Liguria;<br /> udito nell&#8217;udienza pubblica del 22 luglio 2020 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;<br /> uditi l&#8217;avvocato dello Stato Ettore Figliolia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avvocato Gabriele Pafundi per la Regione Liguria;<br /> deliberato nella camera di consiglio del 22 luglio 2020.<br /> <br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.- Con ricorso depositato l&#8217;8 marzo 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità  costituzionale di varie disposizioni della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità  per l&#8217;anno 2019), fra le quali quelle recate dagli artt. 35, commi 1 e 2, e 36.<br /> Questi ultimi sono stati impugnati in riferimento agli artt. 97 e 117, commi primo e secondo, lettera s), della Costituzione, in relazione al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche), al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l&#8217;introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive», al regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell&#8217;11 giugno 2007, relativo all&#8217;impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.<br /> 2.- L&#8217;art. 35 della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 ha, con i commi 1 e 2, modificato l&#8217;art. 16 legge della Regione Liguria 1° aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell&#8217;ecosistema acquatico), prevedendo il divieto di immettere nelle acque interne specie ittiche non autoctone, mediante il rilascio in natura di esemplari attualmente o potenzialmente interfecondi, idonei a costituire popolazioni naturali in grado di autoriprodursi.<br /> Tale norma è stata a sua volta sostituita, nelle more del giudizio, dall&#8217;art. 3, comma 3, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità  per l&#8217;anno 2020), al quale, per l&#8217;analogo tenore, si estende la questione di costituzionalità .<br /> Il Presidente del Consiglio dei ministri rappresenta che la disciplina dell&#8217;immissione di materiale ittico nelle acque interne costituisce una priorità  di intervento della normativa europea e nazionale, per la sua incidenza sull&#8217;habitat naturale e sulla fauna selvatica.<br /> La materia è regolata dalla direttiva 92/43/CEE, che rimette al legislatore nazionale la disciplina delle immissioni del materiale ittico, previa valutazione dell&#8217;opportunità  di reintrodurre specie autoctone e, eventualmente, di vietare l&#8217;introduzione di quelle alloctone pregiudizievoli.<br /> In Italia, la direttiva ha trovato attuazione nel d.P.R. n. 357 del 1997 che, all&#8217;art. 12, vieta espressamente la reintroduzione, l&#8217;introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone; tale norma integrerebbe uno standard uniforme di tutela ambientale, a cui le Regioni non possono derogare se non nel senso dell&#8217;innalzamento della tutela. Pertanto, l&#8217;autorizzazione all&#8217;immissione di specie alloctone, seppure sterili, recata dalla legge reg. Liguria n. 29 del 2018, si porrebbe in contrasto con la competenza esclusiva del legislatore statale di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.<br /> 3.- Secondo la prospettazione del ricorrente, l&#8217;art. 35 della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 sarebbe in contrasto anche con l&#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla direttiva 92/43/CEE, al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1143/2014 del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l&#8217;introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, e al regolamento (CE) n. 708/2007.<br /> In particolare, la norma impugnata si porrebbe in contrasto con il principio di precauzione previsto dalla direttiva 92/43/CEE; con il regolamento (UE) n. 1143/2014 e con l&#8217;art. 6 del d.lgs. n. 230 del 2017, di adeguamento della normativa nazionale, che vietano il rilascio nell&#8217;ambiente di esemplari di specie esotiche invasive; con il regolamento (CE) n. 708/2007, che impone l&#8217;adozione di procedure e provvedimenti per un&#8217;adeguata protezione degli habitat acquatici dai rischi derivanti dall&#8217;impiego di specie alloctone in acquacoltura.<br /> 4.- Con lo stesso ricorso è impugnato l&#8217;art. 36 della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, che ha sostituito il comma 7 dell&#8217;art. 34 della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), nella parte in cui, in attuazione dell&#8217;art. 18, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dispone l&#8217;integrazione di due giornate settimanali per l&#8217;esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria, nel periodo tra il 1° ottobre e il 30 novembre, prevedendo la facoltà  per la Giunta regionale di modificare tale integrazione sentito l&#8217;Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).<br /> La previsione normativa sarebbe in contrasto con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all&#8217;art. 18, comma 6, della legge n. 157 del 1992, che per l&#8217;adozione del calendario venatorio impone l&#8217;utilizzo del provvedimento amministrativo in ragione della sua flessibilità , che consente di fronteggiare eventuali repentini e imprevedibili mutamenti delle circostanze di fatto, che possono pregiudicare il bene ambientale.<br /> Secondo la difesa dello Stato, l&#8217;adozione del calendario venatorio con provvedimento amministrativo, piuttosto che con legge, consente di preservare la fauna selvatica ed integra una regola minima uniforme di tutela ambientale, non derogabile in peius da parte del legislatore regionale.<br /> Inoltre, l&#8217;art. 18 della legge n. 157 del 1992 dÃ  attuazione alla direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e alla direttiva (CEE) 79/409 del Consiglio del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici; la modalità  tecnica del provvedere, contemplata dalla suddetta norma, consente di contemperare gli interessi ambientali in gioco, nel rispetto del principio di buon andamento dell&#8217;Amministrazione, e soddisfa la necessità  di acquisire le valutazioni tecniche dell&#8217;ISPRA, che la disposizione impugnata, invece, nell&#8217;istituire stabilmente l&#8217;integrazione di due giornate settimanali di caccia, non prevede.<br /> 5.- Pertanto, l&#8217;utilizzo dell&#8217;atto normativo, in luogo del provvedimento amministrativo, comporterebbe un peggioramento del livello di tutela ambientale imposto dalla legge nazionale e dalle direttive comunitarie in argomento, con illegittima invasione della competenza esclusiva del legislatore statale nella materia dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema, in violazione degli artt. 97 e 117, commi primo e secondo, lettera s), Cost., in relazione alla legge n. 157 del 1992 e alla direttiva 92/43/CEE.<br /> 6.- Con atto depositato il 19 aprile 2019, si è costituita in giudizio la Regione Liguria eccependo l&#8217;infondatezza delle questioni e chiedendone, perciò, il rigetto.<br /> 7.- In riferimento all&#8217;immissione di specie ittiche non autoctone, purchè sterili, la difesa regionale rileva che lo stesso d.P.R. n. 357 del 1997, evocato quale norma interposta dall&#8217;Avvocatura generale, riferisce il divieto di rilascio di specie alloctone agli animali fecondi, lÃ¬ dove, all&#8217;art. 2, nel porre le definizioni, stabilisce che la «specie» è composta da un insieme di individui o di popolazioni attualmente o potenzialmente interfecondi, illimitatamente e in natura, isolato riproduttivamente da altre specie, e che la «popolazione» è l&#8217;insieme di individui della stessa specie, che vivono in una determinata area geografica.<br /> 8.- Peraltro, la difesa regionale sottolinea che la norma impugnata non attenua i vincoli e le limitazioni normative per l&#8217;immissione di materiale ittico poichè, ai sensi dell&#8217;art. 16 della legge reg. Liguria n. 8 del 2014, ogni intervento può essere effettuato solo se compatibile con le indicazioni della carta ittica regionale conforme alle direttive europee, che impone di effettuare la valutazione della compatibilità  con lo stato delle popolazioni ittiche e degli ecosistemi fluviali presenti nel territorio regionale, con particolare riferimento agli obiettivi di qualità  ambientale delle acque.<br /> 9.- Quanto alle censure relative all&#8217;art. 36 della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, la Regione si difende affermando che l&#8217;integrazione delle due giornate di caccia viene attuata comunque dalla Giunta regionale con provvedimento amministrativo, previo parere dell&#8217;ISPRA, in coerenza con quanto disposto dall&#8217;art. 18 della legge n. 157 del 1992.<br /> 10.- Con memoria depositata in data 19 febbraio 2020 il Presidente del Consiglio dei ministri ha replicato alle difese della Regione deducendo, quanto all&#8217;immissione delle specie alloctone sterili nei corpi idrici, la natura generale del divieto recato dall&#8217;art. 12 del d.P.R. n. 357 del 1997 (come sostituito dall&#8217;art. 2 del d.P.R. 5 luglio 2019, n. 102, contenente Regolamento recante ulteriori modifiche dell&#8217;articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEe relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche), che sarebbe confermata dal comma 4 dello stesso articolo, lÃ¬ ove consente la deroga al divieto solo in via eccezionale, qualora vi sia un rilevante interesse pubblico e purchè non sia arrecato alcun danno agli habitat naturali.<br /> 11.- Quanto alla ricordata modifica normativa medio tempore intervenuta, la difesa dello Stato dÃ  atto che l&#8217;impugnato art. 35 è stato sostituito dall&#8217;art. 3, comma 3, della legge Reg. Liguria n. 31 del 2019 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità  per l&#8217;anno 2020); tuttavia, poichè la novella non avrebbe inciso sulla portata precettiva della norma, detta difesa ritiene che essa non abbia avuto effetto sulla questione di costituzionalità  e sull&#8217;interesse dello Stato a coltivare l&#8217;impugnativa.<br /> 12.- Infine, in riferimento all&#8217;art. 36 delle legge reg. Liguria n. 29 del 2018, la difesa dello Stato sottolinea che la norma non prevede che sia la Giunta regionale ad integrare le due giornate di caccia, ma vi provvede direttamente, con ciò frustrando la ratio sottesa all&#8217;art. 18, comma 6, della legge n. 157 del 1992, che impone l&#8217;adozione del provvedimento amministrativo per l&#8217;approvazione del calendario venatorio sia per consentire gli aggiustamenti di volta in volta necessari, sia per garantire la partecipazione dell&#8217;ISPRA al procedimento.<br /> <br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, con ricorso iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2019, ha promosso questioni di legittimità  costituzionale di varie disposizioni della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità  per l&#8217;anno 2019), fra cui quelle recate dagli artt. 35, commi 1 e 2, e 36 in riferimento agli artt. 97 e 117, commi primo e secondo, lettera s), della Costituzione.<br /> Resta riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni di legittimità  costituzionale promosse con lo stesso ricorso.<br /> 2.- La prima delle disposizioni impugnate pone il divieto di immissione nelle acque interne di specie ittiche non autoctone, precisando, al comma 2, che «costituisce immissione di specie ittiche il rilascio in natura di esemplari attualmente e potenzialmente interfecondi, idonei a costituire popolazioni naturali in grado di autoriprodursi»; il divieto riguarda, dunque, soltanto l&#8217;immissione di specie ittiche feconde, con conseguente libertà  di immissione, nei corpi idrici, degli esemplari sterili.<br /> 3.- Successivamente alla proposizione del ricorso, la previsione dell&#8217;art. 35 della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, che aveva operato novellando il comma 1 nell&#8217;art. 16 della legge della Regione Liguria 1° aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell&#8217;ecosistema acquatico), è stata sostituita, a far data dal 1° gennaio 2020, dall&#8217;art. 3, comma 3, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità  per l&#8217;anno 2020), che ne riproduce sostanzialmente il contenuto.<br /> Infatti, l&#8217;art. 3, comma 3, della legge reg. Liguria n. 31 del 2019, nel modificare nuovamente il comma 1 dell&#8217;art. 16 della legge reg. Liguria n. 8 del 2014, aggiunge che viene «[f]atto salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche)Â», e vieta l&#8217;immissione di specie ittiche non autoctone, mediante rilascio di individui attualmente o potenzialmente interfecondi illimitatamente e in natura.<br /> La norma regionale sopravvenuta conferma, dunque, la possibilità  di introdurre nei corpi idrici esemplari ittici sterili, possibilità  avverso la quale si erano appuntate le doglianze dello Stato, per il pericolo che ne può derivare sul popolamento ittico originario, sull&#8217;ecosistema acquatico e sull&#8217;integrità  della fauna autoctona.<br /> 4.- La modifica solo marginale della disposizione impugnata, senza che ne sia conseguita l&#8217;alterazione della sua portata precettiva, poichè è comunque consentita l&#8217;immissione di specie ittiche alloctone mediante il rilascio di esemplari sterili, comporta l&#8217;estensione della questione anche all&#8217;art. 3, comma 3, della intervenuta legge reg. Liguria n. 31 del 2019 (sentenze n. 44 del 2018, n. 80 del 2017 e n. 193 del 2012), di cui dovrà  essere valutata la legittimità  costituzionale assieme alla previsione originaria che è rimasta in vigore per circa un anno, fino al 1° gennaio 2020.<br /> 5.- La questione è fondata.<br /> In tema di immissione di specie ittiche questa Corte ha chiarito che «la disciplina &#8220;dell&#8217;introduzione, della reintroduzione e del ripopolamento di specie animali rientra nella esclusiva competenza statale di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, trattandosi di regole di tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema e non solo di discipline d&#8217;uso della risorsa ambientale-faunistica&#8221;. Nell&#8217;esercizio di tale sua competenza esclusiva, finalizzata ad una &#8220;tutela piena ed adeguata&#8221; dell&#8217;ambiente, &#8220;lo Stato può porre limiti invalicabili di tutela&#8221; (sentenza n. 30 del 2009; nello stesso senso, sentenza n. 288 del 2012)Â» (sentenza n. 98 del 2017).<br /> L&#8217;affermazione di tale competenza comporta che le Regioni devono adeguarsi alla normativa statale in materia ambientale, potendo solo definire, nell&#8217;esercizio della loro potestà  legislativa, livelli di tutela ambientale pìù elevati di quelli previsti dallo Stato (sentenze n. 74 del 2017, n. 278 del 2012 e n. 151 del 2011).<br /> 6.- Orbene l&#8217;immissione di materiale ittico sterile non può certo costituire un livello di tutela ambientale pìù elevato di quello prescritto dal legislatore statale che, all&#8217;art. 12, comma 3, del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche), vieta l&#8217;introduzione di specie alloctone e, all&#8217;art. 6 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l&#8217;introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive», dispone il divieto di rilascio in natura di «esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale» (art. 6 del d.lgs. n. 230 del 2017) ovvero di specie che sono spostate al di fuori del loro areale naturale.<br /> La difesa dell&#8217;Avvocatura generale fa valere in materia la competenza statale della tutela ambientale, ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e confuta in maniera assorbente le eccezioni della difesa regionale fondate sul concetto di specie, come indicato nell&#8217;art. 2 del d.P.R. n. 357 del 1997, cui fa riferimento l&#8217;art. 12 dello stesso regolamento.<br /> Va precisato che la novella di cui all&#8217;art. 3, comma 3, della legge reg. Liguria n. 31 del 2019 non muta i termini della questione proprio perchè l&#8217;introduzione del rispetto dell&#8217;art. 12 del d.P.R. n. 357 del 1997, inserito nella nuova norma, ripropone il tema del riferimento al concetto di specie, che verrebbe a escludere dal divieto gli individui resi sterili.<br /> Ma, come si è detto, è sicuramente materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato in tema di «tutela dell&#8217;ambiente» la possibilità  di immettere in natura esemplari appartenenti a specie ittiche, ancorchè sterili, in quanto questa categoria potrebbe ricomprendere anche individui capaci di causare danni all&#8217;ambiente al di lÃ  delle proprie capacità  riproduttive.<br /> Che si tratti di materia ambientale rimessa alla competenza statale è di tutta evidenza: basti infatti considerare che non ha senso una settoriale competenza regionale riferita alla immissione in natura di individui, ancorchè non integranti il concetto di specie, che, come nei fiumi, influenzano i territori di altre Regioni.<br /> 7.- Pertanto, deve essere dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;impugnato art. 35, commi 1 e 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, che, invadendo la sfera di competenza esclusiva del legislatore statale in materia di «tutela dell&#8217;ambiente», ha autorizzato l&#8217;immissione di specie non autoctone, giacchè anche la sola immissione di un numero indefinito di individui alloctoni, benchè sterili, rientra nella dedotta competenza statale.<br /> 8.- Deve essere, altresì¬, dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 3, della legge reg. Liguria n. 31 del 2019 che, a far data dal 1° gennaio 2020, ha sostituito il testo dell&#8217;impugnato art. 35 della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 con una disposizione sostanzialmente coincidente.<br /> 9.- La seconda delle disposizioni impugnate dallo Stato (art. 36 della legge reg. Liguria n. 29 del 2018) prevede, in attuazione dell&#8217;art. 18, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), «l&#8217;integrazione di due giornate settimanali per l&#8217;esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nel periodo intercorrente fra il 1° ottobre e il 30 novembre», salva la facoltà  della Giunta regionale, sentito l&#8217;Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di modificare tale integrazione.<br /> 10.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha dedotto la violazione degli artt. 97 e 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost. in relazione, rispettivamente, alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, alla direttiva (CEE) 79/409 del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e all&#8217;art. 18 della legge n. 157 del 1992, poichè l&#8217;adozione del calendario venatorio con legge, piuttosto che con provvedimento amministrativo, non consente la previa acquisizione del parere dell&#8217;ISPRA e non garantisce la flessibilità  necessaria ad adattarne le prescrizioni ad eventuali e imprevedibili cambiamenti delle circostanze di fatto.<br /> 11.- La questione è fondata.<br /> 12.- L&#8217;art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 prescrive l&#8217;adozione del calendario venatorio con atto amministrativo e tale previsione costituisce espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema (ex multis, sentenze n. 258 del 2019, n. 193 e n. 90 del 2013, e n. 20 del 2012).<br /> Infatti, la modalità  tecnica del provvedimento è necessaria per la protezione della fauna perchè vi è motivo di ritenere che l&#8217;attività  amministrativa non si esaurisca in un unico atto, dovendo essere riesercitata nel caso di esigenze sopravvenute, che richiedono una celerità  di decisione non compatibile con le forme e i tempi del procedimento legislativo (sentenza n. 20 del 2012).<br /> Questa scelta risponde, altresì¬, all&#8217;esigenza di garantire un&#8217;adeguata istruttoria, anche tramite il parere obbligatorio dell&#8217;ISPRA, che, attraverso la rilevazione delle situazioni ambientali locali, consenta alla Regione di adeguare il calendario alla specificità  del contesto (in tal senso, sentenza n. 209 del 2014).<br /> La legge statale, dunque, prevede che le Regioni provvedano nella forma dell&#8217;atto amministrativo, anzichè in quella della legge, sicchè è illegittimo l&#8217;impiego della legge-provvedimento nell&#8217;adozione del calendario venatorio (sentenze n. 90 del 2013 e n. 20 del 2012).<br /> 13.- La norma impugnata di cui all&#8217;art. 36 della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, disponendo espressamente l&#8217;aggiunta di due giornate di caccia settimanali, si pone in contrasto con tale obbligo e comporta un&#8217;illegittima invasione della sfera di competenza statale in materia ambientale.<br /> Nè in senso contrario può essere accolto l&#8217;argomento della difesa della Regione che, riferendosi alla facoltà  di modificazione riconosciuta dalla norma in capo alla Giunta regionale, sostiene che il procedimento amministrativo introdotto da quest&#8217;ultima disposizione consentirebbe il rispetto dell&#8217;art. 18 della legge n. 157 del 1992.<br /> Infatti, l&#8217;esercizio di tale facoltà  della Giunta regionale è solo di modifica, mentre l&#8217;integrazione delle giornate di caccia è illegittimamente prevista dalla disposizione regionale impugnata.<br /> 14.- L&#8217;accoglimento della questione per la violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all&#8217;art. 18 della legge n. 157 del 1992, comporta l&#8217;assorbimento delle altre censure.<br /> <br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni di legittimità  costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;<br /> 1) dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale degli art. 35, commi 1 e 2, e 36 della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità  per l&#8217;anno 2019);<br /> 2) dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 3, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità  per l&#8217;anno 2020).<br /> Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 luglio 2020.<br /> F.to:<br /> Mario Rosario MORELLI, Presidente<br /> Giulio PROSPERETTI, Redattore<br /> Roberto MILANA, Cancelliere<br /> Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2020.<br /> Il Cancelliere<br /> F.to: Roberto MILANA</div>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 30/7/2020 n.16457</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-30-7-2020-n-16457/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-30-7-2020-n-16457/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 30/7/2020 n.16457</a></p>
<p>Presidente: Manna Felice; Relatore: Scoditti Enrico;(sul ricorso 25141-2019 per regolamento di giurisdizione proposto d&#8217;ufficio dal: Tribunale di Brescia, con ordinanza emessa il 17/06/2019 (r.g. n. 1819/2019) nella causa tra: E. s.r.l.; &#8211; ricorrente non costituitasi in questa fase &#8211; contro Unicredit s.p.a., Ministero dello Sviluppo Economico; &#8211; resistenti non costituitisi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-30-7-2020-n-16457/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 30/7/2020 n.16457</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente: Manna Felice; Relatore: Scoditti Enrico;(sul ricorso 25141-2019 per regolamento di giurisdizione proposto d&#8217;ufficio dal: Tribunale di Brescia, con ordinanza emessa il 17/06/2019 (r.g. n. 1819/2019) nella causa tra: E. s.r.l.; &#8211; ricorrente non costituitasi in questa fase &#8211; contro Unicredit s.p.a., Ministero dello Sviluppo Economico; &#8211; resistenti non costituitisi in questa fase &#8211; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2020 dal Consigliere Enrico Scoditti; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Giacalone, il quale chiede che la Suprema Corte, in camera di consiglio, in accoglimento della richiesta del Tribunale di Brescia, dichiari la giurisdizione del giudice amministrativo).</span></p>
<hr />
<p>Finanziamenti pubblici :  il riparto tra go e ga</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Finanziamenti pubblici &#8211; giurisdizione &#8211; Giudice ordinario &#8211; Giudice amministrativo &#8211; riparto.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La controversia promossa per ottenere l&#8217;annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico concerne una posizione di diritto soggettivo (ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cui l&#8217;amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l&#8217;erogazione, mentre riguarda una posizione di interesse legittimo (con conseguente devoluzione al giudice amministrativo) allorchè la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall&#8217;esercizio di poteri di autotutela dell&#8217;amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi originari di legittimità  o revocarlo per contrasto originario con l&#8217;interesse pubblico.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>Rilevato che: </strong>con ricorso in riassunzione a seguito di ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio di incompetenza territoriale, E. s.r.l. e L. s.r.l. impugnarono innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia il provvedimento n. 6094 del 2 novembre 2016 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico, su istanza di Unicredit s.p.a. nella qualità  di gestore dell&#8217;istruttoria, aveva revocato le agevolazioni concesse alle medesime imprese. Esposero in particolare che secondo il provvedimento di revoca era emersa, a seguito di verifiche istruttorie, l&#8217;inammissibilità  del progetto di cui alle agevolazioni, essendo risultate le spese, esposte in domanda di prenotazione e ritenute ammissibili, inferiori ai limiti minimi previsti rispetto al costo totale del progetto. Il giudice adito con sentenza pubblicata il 16 ottobre 2018 dichiarà² il difetto di giurisdizione. Avverso detta sentenza L. s.r.l. propose appello, accolto dal Consiglio di Stato annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa al giudice di primo grado. L&#8217;altro ricorrente E. s.r.l. invece ripropose la domanda innanzi al Tribunale di Brescia con atto del 4 febbraio 2019. Con ordinanza di data 17 giugno 2019 il Tribunale di Brescia ha sollevato conflitto di giurisdizione ai sensi dell&#8217;art. 59 legge n. 69 del 2009. Il pubblico ministero ha concluso nel senso che venga dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.<br /> <br /> <strong>Considerato che</strong>: osserva il giudice remittente che la concessione dell&#8217;agevolazione è subordinata ad una valutazione comparativa fra gli interessati ed alla formulazione di un&#8217;apposita graduatoria fra possibili beneficiari, sicchè l&#8217;impresa aggiudicataria è titolare di un interesse legittimo. Il regolamento proposto d&#8217;ufficio è fondato. La controversia promossa per ottenere l&#8217;annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico concerne una posizione di diritto soggettivo (ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cui l&#8217;amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l&#8217;erogazione, mentre riguarda una posizione di interesse legittimo (con conseguente devoluzione al giudice amministrativo) allorchè la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall&#8217;esercizio di poteri di autotutela dell&#8217;amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi originari di legittimità  o revocarlo per contrasto originario con l&#8217;interesse pubblico (Cass. n. 24064 del 2019; n. 3166 del 2019; n. 18241 del 2018). Nel caso di specie la revoca dell&#8217;agevolazione è stata disposta per un vizio originario relativo all&#8217;ammissibilità  del progetto, come risulta in modo controverso. Peraltro, come si evidenzia nell&#8217;ordinanza instauratrice del presente regolamento, sul punto richiamando la sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato la sentenza declinatoria della giurisdizione (Cons. Stato sez. III n. 1755 del 2019), l&#8217;originaria erogazione non discendeva direttamente dalla legge, ma presupponeva il potere della pubblica amministrazione, attribuito dalla legge (art. 103 della legge n. 388 del 2000), di riconoscere l&#8217;agevolazione all&#8217;esito di una valutazione comparativa tra gli interessati e sulla base della formulazione di un&#8217;apposita graduatoria tra possibili beneficiari. Rispetto all&#8217;erogazione dell&#8217;agevolazione il soggetto finanziato vantava quindi una posizione di interesse legittimo e tale posizione conserva laddove l&#8217;agevolazione venga revocata per un vizio originario afferente al provvedimento di erogazione, afferente cioè ad una fase in cui la sua posizione era di interesse legittimo (e non di diritto soggettivo, come sarebbe stato invece nel caso di erogazione prevista espressamente dalla legge, con compiti della pubblica amministrazione di mero riscontro della sussistenza dei presupposti legali). Nulla per le spese del giudizio di cassazione, in mancanza di partecipazione di parti al presente regolamento di giurisdizione sollevato d&#8217;ufficio.<br /> <strong>P. Q. M.</strong><br /> Dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale rimette le parti. Così¬ deciso in Roma il giorno 23 giugno 2020. <em>Omissis </em></div>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 30/7/2020 n.16459</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-30-7-2020-n-16459/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Felice Manna Presidente, Francesco Terrusi Consigliere, estensore; (sul ricorso 18917-2019 proposto da: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente della Regione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Colonna 355, presso l&#8217;Ufficio di rappresentanza della Regione, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Ettore Volpe; &#8211; ricorrente &#8211; contro H. s.p.a.,</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-30-7-2020-n-16459/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 30/7/2020 n.16459</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Felice Manna Presidente, Francesco Terrusi Consigliere, estensore;  (sul ricorso 18917-2019 proposto da: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente della Regione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Colonna 355, presso l&#8217;Ufficio di rappresentanza della Regione, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Ettore Volpe; &#8211; ricorrente &#8211; contro H. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Francesco Siacci 2/B, presso lo studio dell&#8217;avvocato Corrado de Martini, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Mattia Matarazzo; &#8211; controricorrente &#8211; per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 297/2017 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia)</span></p>
<hr />
<p>I criteri di riparto per la concessione di beni pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Giurisdizione &#8211; riparto &#8211; concessioni di beni pubblici- criteri.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Secondo l&#8217;art. 133, primo comma, cod. proc. amm., sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge, tra le altre &quot;b) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità , canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche&quot;. Risulta chiarito che le controversie concernenti indennità , canoni o altri corrispettivi, riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario, sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo, cioè, il potere d&#8217;intervento della P.A. a tutela di interessi generali; quando, invece, la controversia coinvolge la verifica dell&#8217;azione autoritativa della P.A. sull&#8217;intera economia del rapporto concessorio, la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo. Su questa base distintiva è stato stabilmente sottolineato che ricorre la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della legittimità  del provvedimento di determinazione del canone di concessione, in relazione al quale è ravvisabile un potere discrezionale della P.A. concedente. </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> <em>Fatti di causa</em></p>
<p> La H. s.p.a., società  di gestione del servizio idrico integrato per diversi comuni della provincia di Pordenone, ha chiesto al Tar per il Friuli Venezia Giulia di annullare la deliberazione della Giunta regionale n. 597 del 2017 con la quale era stato approvato il nuovo tariffario relativo all&#8217;occupazione permanente del suolo pubblico, per reti di servizio presenti nel sottosuolo sul suolo o nel soprasuolo, e di annullare in consecuzione il provvedimento del direttore del servizio di viabilità  contenente l&#8217;invito a comunicare il numero di utenze gestite e a versare l&#8217;importo dovuto in base alla tariffa. La regione si è costituita e, con successivo ricorso ex art. 41 cod. proc. civ., ha chiesto il regolamento di giurisdizione, adducendo l&#8217;applicabilità  al caso concreto dell&#8217;art. 133, primo comma, lett. b), cod. proc. amm., nella parte in cui riserva al giudice ordinario &quot;le controversie concernenti indennità , canoni o altri corrispettivi&quot;. La società  ha replicato con controricorso. Il procuratore generale ha chiesto affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo.<br /> <br /> <strong>Ragioni della decisione</strong></p>
<p> I. &#8211; La giurisdizione appartiene al giudice amministrativo.<br /> Secondo l&#8217;art. 133, primo comma, cod. proc. amm., sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge, tra le altre &quot;b) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità , canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche&quot;. Questa Corte ha chiarito che le controversie concernenti indennità , canoni o altri corrispettivi, riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario, sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo, cioè, il potere d&#8217;intervento della P.A. a tutela di interessi generali; quando, invece, la controversia coinvolge la verifica dell&#8217;azione autoritativa della P.A. sull&#8217;intera economia del rapporto concessorio, la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo. Su questa base distintiva è stato a pìù riprese sottolineato che ricorre d&#8217;altronde la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della legittimità  del provvedimento di determinazione del canone di concessione, in relazione al quale è ravvisabile un potere discrezionale della P.A. concedente (in plurime fattispecie, v. Cass. Sez. U n. 411-07; conf. Cass. Sez. U n. 15644-10, Cass. Sez. U n. 13903-11; da ultimo anche Cass. Sez. U n. 11867-20).<br /> Lo stesso è da dirsi quando oggetto della controversia sia la delibera di determinazione di una tariffa di occupazione di suolo pubblico. Anche in tal caso infatti viene in questione il medesimo generale principio, secondo il quale spettano alla giurisdizione ordinaria, in base ai criteri generali di riparto appena richiamati, solo le controversie sui profili aventi contenuto patrimoniale, e non anche invece quelle nelle quali si discute del potere di intervento della P.A. a tutela di ipotesi generali; cosicchè le controversie che coinvolgono l&#8217;esercizio dei poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell&#8217;indennità  o di altri corrispettivi (Cass. Sez. U n. 20939-11), come appunto la tariffa di occupazione, restano nella giurisdizione amministrativa.<br /> II. &#8211; Può osservarsi che nella dianzi citata prospettiva si colloca anche la sentenza n. 33688 del 2018 di queste Sezioni unite, erroneamente posta dalla ricorrente al fondo della propria difforme tesi. Dire che, in tema di contributi per l&#8217;occupazione di spazi pubblici, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario &quot;le controversie relative a ogni tipologia di canone che l&#8217;ente locale pretenda a fronte della concessione di aree per l&#8217;installazione di impianti pubblicitari, ai sensi dell&#8217;art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997&quot; consente giustappunto di collocare l&#8217;orientamento nel solco della rilevanza, per la giurisdizione del giudice ordinario, delle questioni solo patrimoniali, in coerenza con l&#8217;art. 133, primo comma, lett. b), cod. proc. amm.<br /> III. &#8211; Ora è ovvio che, come si desume dall&#8217;art. 5 cod. proc. civ., la giurisdizione si determina sulla base della domanda, e dagli atti di causa, che la Corte, in tema di regolamento di giurisdizione, può esaminare direttamente, risulta che la società  H. non ha adito il giudice amministrativo semplicemente devolvendo questioni soggettive di contenuto patrimoniale (pretensive o oppositive), ma ha proposto una domanda di annullamento di un atto generale, quale indubbiamente è la delibera regionale di approvazione del tariffario per l&#8217;occupazione del suolo pubblico. Pertanto la controversia non può considerarsi annoverabile tra quelle a contenuto patrimoniale &#8211; aventi a oggetto le indennità  i canoni o gli altri corrispettivi. Essa è principalmente declinabile in considerazione della domanda di annullamento della delibera come atto in sè, sul presupposto della potestà  regolamentare generale dell&#8217;ente in ordine alla fissazione delle tariffe sull&#8217;intero territorio; potestà  che nel concreto si assume esser stata esercitata illegittimamente. La controversia appartiene quindi per definizione alla sfera della giurisdizione amministrativa, coinvolgendo per questa parte posizioni di interesse legittimo, diversamente da quanto accade laddove la domanda attenga, invece, a posizioni patrimoniali di diritto soggettivo da associare alla mera disapplicazione di atti del genere.<br /> IV. &#8211; Va aggiunto che la domanda di annullamento è stata estesa dalla società , in consecuzione, pure alla nota notificatale da parte della direzione del servizio di viabilità , contenente l&#8217;invito al pagamento dell&#8217;importo dovuto in base alla tariffa. La soluzione in tema di giurisdizione non è incisa da questa circostanza, perchè risulta fin dall&#8217;inizio prospettato un rapporto di presupposizione (e di consequenzialità  necessaria) tra tale atto e la delibera regionale posta a suo fondamento, come ben si evince dal testo della nota riportato nel ricorso per cassazione. In questa manca, in vero, una qualsivoglia nuova e ulteriore valutazione di interessi, dimodochè è possibile affermare che essa si sia atteggiata come conseguenza inevitabile della delibera precedente. Ciò consente di affermare che la nota in questione sia stata impugnata nell&#8217;alveo del comune effetto caducante dell&#8217;atto generale presupposto, sicchè l&#8217;avvenuta prospettazione dello specifico legame tra i due atti ne giustifica la comune devoluzione al medesimo giudice amministrativo.<br /> p.q.m.<br /> La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale rimette le parti anche per le spese del regolamento.<br /> <br /> Deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, addÃ¬ 23 giugno 2020. <em>Omissis </em></div>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 30/7/2020 n.16460</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-30-7-2020-n-16460/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-30-7-2020-n-16460/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 30/7/2020 n.16460</a></p>
<p>Felice Manna Presidente, R. Giovanni Conti, consigliere, estensore; (ricorso 31220-2019 proposto da: Associazione Lucia M. Istituto Medico Psicopedagogico &#8211; Ets, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Stoppani 1, presso lo studio dell&#8217;avvocato Andrea Scuderi, che la rappresenta e difende; &#8211; ricorrente &#8211; contro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-30-7-2020-n-16460/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 30/7/2020 n.16460</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-30-7-2020-n-16460/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 30/7/2020 n.16460</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Felice Manna Presidente, R. Giovanni Conti, consigliere, estensore;  (ricorso 31220-2019 proposto da: Associazione Lucia M. Istituto Medico Psicopedagogico &#8211; Ets, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Stoppani 1, presso lo studio dell&#8217;avvocato Andrea Scuderi, che la rappresenta e difende; &#8211; ricorrente &#8211; contro Azienda Sanitaria Provinciale di Catania; &#8211; intimata &#8211; per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1157/2018 del Tribunale di Catania).</span></p>
<hr />
<p>In tema di attività  sanitaria esercitata in regime di c.d. accreditamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Servizio sanitario Nazionale &#8211; prestazioni in accreditamento &#8211; giurisdizione &#8211; G.O. / G.A. &#8211; distinzioni.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>In tema di attività  sanitaria esercitata in regime di c.d. accreditamento, la domanda di condanna della Asl al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società  accreditata sul presupposto dell&#8217;annullamento in via giurisdizionale dei provvedimenti amministrativi che avevano stabilito i ccdd. &quot;tetti di spesa&quot; e della conseguente invalidità , inefficacia o inoperatività  parziale dell&#8217;accordo stipulato tra le parti limitatamente alle clausole che prevedevano la non remunerabilità  delle predette prestazioni, rientra, ai sensi dell&#8217;art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui &quot;petitum&quot; sostanziale investe unicamente la verifica dell&#8217;esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell&#8217;alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità  dell&#8217;azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio. Per converso, restano nella giurisdizione amministrativa le controversie inerenti pubblici servizi che coinvolgono l&#8217;esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell&#8217;indennità  o di altri corrispettivi, rimanendo la competenza giurisdizionale del G.A. anche in assenza di impugnativa di un atto o provvedimento dell&#8217;autorità  pubblica, purchè la controversia coinvolga il contenuto dell&#8217;atto concessorio e la violazione degli obblighi nascenti dal rapporto concessorio, quali quelli inerenti la durata del rapporto concessorio, l&#8217;esistenza del rapporto o la rinnovazione della concessione.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>Fatti e ragioni della decisione</strong></p>
<p> Con ricorso, proposto innanzi al Tribunale di Catania, ai sensi dell&#8217;art. 702 bis c.p.c. del 15 gennaio 2018 l&#8217;Associazione Lucia M. Istituto medico psicopedagogico dedusse: a) di essere titolare di una residenza sanitaria assistenziale erogatrice di prestazioni sanitarie assistenziali e di recupero funzionale in favore di soggetti anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti e/o disabili; b) di agire in regime di accreditamento ai sensi dell&#8217;art. 8 quater del d.lgs. n.502/1992 con oneri a carico del servizio sanitario in base ad un rapporto contrattuale con l&#8217;azienda sanitaria provinciale di Catania; c) che l&#8217;importo della retta era stato fissato nell&#8217;anno 2004 in euro 117,70 per ciascuno assistito; d) che nell&#8217;ambito del successivo accordo attuativo del piano di rientro del servizio sanitario regionale stipulato con la Regione Siciliana il 31 luglio 2007 era stata introdotta, fra le misure di contenimento della spesa sanitaria, dapprima la decurtazione del 5 % dei costi di assistenza territoriale residenziale erogata dai privati, con effetto dall&#8217;i ottobre 2007 ed un&#8217;ulteriore riduzione imposta dal D.A. del 24 maggio 2010, da cui era derivata la rideternninazione della retta &quot;pro capite&quot; pari ad euro 111,80 per i primi sessanta giorni di degenza e ad euro 106,20 per i giorni di degenza successiva; e) che la decurtazione tariffaria del 5 % introdotta dall&#8217;Accordo attuativo del Piano di rientro non era stata riconfermata per il triennio 2010-2012, per cui a partire dall&#8217;I. gennaio 2011 le rette &quot;pro die&quot; e &quot;pro capite&quot; che le RSA avrebbe dovuto ricevere erano pari a 117,70 euro per i primi sessanta giorni e ad euro 111,80 per i giorni di degenza successivi al sessantesimo; f) che le decurtazioni applicate dall&#8217;ASP di Catania a partire dall&#8217;i gennaio 2011 sui corrispettivi ad essa liquidati erano illegittime. Sulla base di tali premesse, la ricorrente chiese al Tribunale la condanna dell&#8217;Azienda sanitaria provinciale di Catania al pagamento della differenza fra quanto erogatole a titolo di rette dall&#8217;1.1.2011 e quanto invece dovuto sulla base delle maggiori rette pro die e pro capite fissate rispettivamente in euro 111,70 per i pazienti nei primi sessanta giorni di degenza ed in euro 111,80 per i giorni successivi al sessantesimo, oltre interessi moratori. L&#8217;Azienda sanitaria provinciale di Catania, costituitasi in giudizio, si oppose alla domanda, affermando che la decurtazione del 5 % era stata ripristinata da un successivo decreto assessoriale del 25 gennaio 2013. Il Tribunale di Catania pose la causa in decisione e con ordinanza del 20 gennaio 2019 invità² le parti al contraddittorio in ordine alla questione, rilevata d&#8217;ufficio, circa l&#8217;eventuale sussistenza del difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del TAR territorialmente competente. In esito al deposito di memorie il giudizio venne rinviato alla data del 26 novembre 2019. La ricorrente, nella pendenza del giudizio, con ricorso del 14 ottobre 2019, ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, al fine di acclarare se spetti alla giurisdizione del giudice ordinario o rientri nella competenza giurisdizionale del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 133, comma 1, lett. c) del codice del processo amministrativo (d.lgs. n.104/2010) la controversia in materia di pagamento di corrispettivi nei rapporti fra aziende sanitarie e strutture accreditate con servizio sanitario nazionale.<br /> Il Procuratore generale ha concluso nel senso di ritenere la giurisdizione del giudice ordinario.<br /> Il regolamento è ammissibile, non risultando la causa pendente innanzi al tribunale di Catania decisa nel merito.<br /> Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.<br /> In via preliminare, essendo incontroverso che il regime intercorrente fra le parti ha natura di concessione di pubblico servizio, occorre ricordare che la giurisdizione rispetto alla controversia pendente è regolata dall&#8217;assetto normativo scaturito per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 che ha dichiarato la parziale illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 33 del d.gs. n. 80 del 1998 come sostituito dall&#8217;art. 7 della I. n. 205 del 2000. In esito a tale pronunzia l&#8217;art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 80 del 1998, come sostituito dall&#8217;art. 7, lettera a), della legge n. 205 del 2000 è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui prevedeva che fossero devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi anzichè «le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità , canoni ed altri corrispettivi». Orbene, secondo i principi ormai consolidati di queste Sezioni Unite la decisione della Corte costituzionale appena ricordata ha determinato il sostanziale ritorno al criterio di riparto a suo tempo operante nel regime dell&#8217;art. 5 della legge n.1034 del 1971, poi recepito, senza sostanziali modifiche, dal Codice del processo amministrativo, emanato con il d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (art. 133, comma 1, lett. c) -cfr. Cass. S.U. n. 28053/2018-. Ciò posto, queste Sezioni Unite sono ferme nel ritenere che in tema di attività  sanitaria esercitata in regime di c.d. accreditamento, la domanda di condanna della Asl al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società  accreditata sul presupposto dell&#8217;annullamento in via giurisdizionale dei provvedimenti amministrativi che avevano stabilito i ccdd. &quot;tetti di spesa&quot; e della conseguente invalidità , inefficacia o inoperatività  parziale dell&#8217;accordo stipulato tra le parti limitatamente alle clausole che prevedevano la non remunerabilità  delle predette prestazioni, rientra, ai sensi dell&#8217;art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui &quot;petitum&quot; sostanziale investe unicamente la verifica dell&#8217;esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell&#8217;alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità  dell&#8217;azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio -cfr. Cass. S.U. n.26200/2019-.<br /> Per converso, restano nella giurisdizione amministrativa le controversie inerenti pubblici servizi che coinvolgono l&#8217;esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell&#8217;indennità  o di altri corrispettivi, rimanendo la competenza giurisdizionale del G.A. anche in assenza di impugnativa di un atto o provvedimento dell&#8217;autorità  pubblica, purchè la controversia coinvolga il contenuto dell&#8217;atto concessorio e la violazione degli obblighi nascenti dal rapporto concessorio, quali quelli inerenti la durata del rapporto concessorio, l&#8217;esistenza del rapporto o la rinnovazione della concessione -cfr. Cass. S.U. n.20682/2018-.<br /> Ora, nel caso di specie la domanda proposta dall&#8217;istituto ha ad oggetto la richiesta di condanna della resistente al pagamento di corrispettivi dovuti in relazione all&#8217;intercorso rapporto concessorio ed in forza delle prestazioni di servizio eseguite dalla ricorrente secondo il c.d. regime di accreditamento sul presupposto dell&#8217;illegittimità  della decurtazione operata dalla struttura sanitaria, sicchè non può dubitarsi che nella prospettazione introduttiva la domanda fosse riconducibile alla giurisdizione del giudice ordinario.<br /> La controversia non pertiene l&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza o del contenuto del rapporto di accreditamento, qualificabile come concessione di pubblico servizio, piuttosto riguardando la spettanza dei compensi richiesti in misura maggiore rispetto a quella erogata dall&#8217;azienda sanitaria. Ne consegue che la stessa, non coinvolgendo la verifica dell&#8217;azione autoritativa della P.A. sul rapporto sottostante o l&#8217;esercizio dei poteri discrezionali in ordine alla determinazione di indennità , canoni o altri corrispettivi, esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi e non può che essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario -cfr. Cass. S.U. n. 16385/2011, Cass. S.U. n. 29536/2008-.<br /> Il regime delle spese processuale relative al regolamento preventivo va rinviato al giudice ordinario.</p>
<p> <strong>P.Q.M.</strong></p>
<p> La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Rinvia il regime delle spese al giudice ordinario. Così¬ deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 23 giugno 2020. <em>Omissis </em></div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2020 n.4860</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-30-7-2020-n-4860/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-30-7-2020-n-4860/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2020 n.4860</a></p>
<p>Giancarlo Montedoro Presidente, Davide Ponte Consigliere, estensore; (Luigi P., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Passaretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Comune di Cellole, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppina Loffredo, con domicilio digitale come da PEC da Registri</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-30-7-2020-n-4860/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2020 n.4860</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-30-7-2020-n-4860/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2020 n.4860</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giancarlo Montedoro Presidente, Davide Ponte Consigliere, estensore;  (Luigi P., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Passaretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Comune di Cellole, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppina Loffredo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con l&#8217;intervento di ad opponendum di Clara C., in Qualità  di Legale Rappresentante della Società  A&amp;C, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Messina, Alberto Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia)</span></p>
<hr />
<p>Processo amministrativo : i limiti dell&#8217; esperibilità  della consulenza tecnica d&#8217;ufficio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; costituzione delel parti intimate &#8211; termini.<br /> <br /> 2.- Processo amministrativo &#8211; consulenza tecnica d&#8217;ufficio &#8211; esperibilità  &#8211; limiti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Nel processo amministrativo, il termine di costituzione delle parti intimate, previsto dall&#8217; art. 46 cod proc amm, non ha carattere perentorio, potendo le stesse costituirsi in giudizio fino all&#8217;udienza di discussione del ricorso, con le conseguenze relative in merito alle preclusioni ed alle decadenze dalle connesse facoltà  processuali.</em><br /> <br /> <em>2. Nel processo amministrativo non può essere chiesta una consulenza tecnica d&#8217;ufficio diretta a supplire al mancato assolvimento dell&#8217;onere probatorio, poichè detto strumento istruttorio, ancorchè disponibile d&#8217;ufficio, non è certo destinato ad esonerare la parte dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti e posti a base delle proprie richieste, ma ha la funzione di fornire all&#8217;attività  valutativa del giudice l&#8217;apporto di cognizioni tecniche non possedute.</em><br /> <em>In definitiva, non è possibile invocare e forzare i principi che regolano l&#8217;istruttoria nel processo amministrativo al fine di giungere all&#8217;inversione dell&#8217;onere della prova.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 30/07/2020<br /> <strong>N. 04860/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 08405/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 8405 del 2019, proposto da Luigi P., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Passaretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Cellole, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppina Loffredo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong><br /> ad opponendum:<br /> Clara C., in Qualità  di Legale Rappresentante della Società  A&amp;C, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Messina, Alberto Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 02986/2019, resa tra le parti,<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Cellole;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 luglio 2020 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati ;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> Con l&#8217;appello in esame l&#8217;odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 2986 del 2019 con cui il Tar Campania ha respinto l&#8217;originario gravame, proposto dalla stessa parte, in qualità  di affittuaria dell&#8217;azienda agricola Tre ponti, al fine di ottenere l&#8217;annullamento dei provvedimenti recante ordinanza di demolizione n. 6 del 7 giugno 2018, prot. 15296 per la realizzazione di opere edilizie in assenza del permesso di costruire, notificata in data 3 luglio 2018.<br /> In particolare gli abusi venivano così¬ individuati: &#8211; porzione di fabricato in muratura adibito ad abitazione con tetto in solaio al piano terra per una superfice di mq 65 (6,5 x10); &#8211; area aperta su tre lati con copertura in tetto, adibito a porticato per una superficie complessiva di mq 22,00 (4,4&#215;5): &#8211; locale in muratura chiuso su tutti i lati con copertura in solaio, piano terra adibito uso wc per una superficedi mq 6 (3.5&#215;3.2); &#8211; locale in muratura chiusa su tutti i lati con copertura in solaio, piano terra adibito uso sala latte per una superficie di mq 9 (mt 3,8 x 2,9); &#8211; locale in muratura chiusa su tutti i lati con copertura in solaio, piano terra adibito uso deposito per una superficie di mq 9 (mt 3,2 x 2,9); &#8211; locale in muratura chiuso su tutti i lati con copertura in solaio, piano terra adibito uso sala mungitura per una superficie di mq 62,00 (mt 12,9 x 5,7); &#8211; locale in muratura chiuso su tutti i lati con copertura in solaio, piano terra adibito uso deposito per una superficie di mq 11,0 (mt 3,8 x2,9);<br /> &#8211; area chiusa su 4 lati con copertura in lamiera metallica, lamiere laterali, con pavimentazione in cemento industriale e strutture portanti in acciaio di elevazione adibita a gabbia di svezzamento per una superficie di mq 57,00 (mt 12,7&#215;4,5); &#8211; area chiusa su 3 lati con copertura in plastica con pareti laterali pavimentazione in cemento industriale e strutture in acciaio di elevazioni (pilastri, arcarecci ecc) adibita a fienile, per una superficie di mq 170,00 (mt 7,2&#215;24); &#8211; area chiusa su 3 lati con copertura in plastica con pareti laterali con pavimentazione in cemento industriale e strutture in acciaio di elevazioni (pilastri, arcarecci ecc) adibita a fienile, per una superficie di mq 170,00 (mt<br /> 7,2&#215;24); &#8211; area aperta senza copertura chiusa su 3 lati con pareti e pavimentazione in cemento adibita a cocimaia, per una superficie di mq 336,00 (mt 24&#215;14)&#8221;; &#8211; area aperta senza copertura aperta con pavimentazione in cemento industriali con pareti laterali in cemento armato, adibita a vasca liquami per una superficie di mq 800,00 (mt 40&#215;20); &#8211; area aperta senza copertura aperta con pavimentazione in cemento industriali con pareti laterali in cemento armato, adibita a vasca liquami per una superficie di mq 280,00 (mt 14&#215;20); &#8211; area aperta senza copertura, aperta con pavimentazione in cemento, struttura in acciaio adibita a paddock scoperto per una superficie di mq<br /> 510,00 (mt 7,6&#215;67); &#8211; area aperta con copertura in lamiera, con pavimentazione in cemento, e strutture portanti in acciaio di elevazioni (pilastri, arcarecci ecc) adibita a paddock coperto per una superficie di mq 384,00 (mt 6&#215;67); &#8211; area aperta con copertura in lamiera, con pavimentazione in cemento, e strutture portanti in acciaio di elevazioni (pilastri, arcarecci ecc) adibita a corsia di alimentazione alnimale per una superficie di mq 324,00 (mt 4,7&#215;67); &#8211; area aperta con copertura in lamiera, con pavimentazione in cemento, e strutture portanti in acciaio di elevazioni (pilastri, arcarecci ecc) adibita a paddock coperto per una superficie di mq 308,00 (mt 4,5&#215;67); &#8211; area aperta senza copertura, con pavimentazione in cemento, e strutture portanti in acciaio di elevazioni (pilastri, arcarecci ecc) adibita a paddock scoperto per una superficie di mq 670,00 (mt 10&#215;67); &#8211; area aperta con copertura in plastica, con pavimentazione in cemento, e strutture portanti in acciaio di elevazioni (pilastri, arcarecci ecc) adibita a paddock coperto per una superficie di mq 770,00 (mt 9&#215;85); &#8211; area aperta con copertura in plastica, con pavimentazione in cemento, e strutture portanti in acciaio di elevazioni (pilastri, arcarecci ecc) adibita a corsia di alimentazione animale per una superficie di mq 330,00 (mt 5&#215;68); &#8211; area aperta con copertura in plastica, con pavimentazione in cemento, e strutture portanti in acciaio di elevazioni (pilastri, arcarecci ecc) adibita a paddock coperto per una superficie di mq 680,00 (mt 10&#215;68).<br /> Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:<br /> &#8211; nullità  del procedimento e della sentenza per non corretta costituzioni delle parti resistenti;<br /> &#8211; error in iudicando per la sussistenza di elementi di prova circa la realizzazione degli abusi in epoca ante 1967, in cui non era previsto alcun titolo autorizzativo;<br /> &#8211; violazione delle norme sul responsabile del procedimento;<br /> &#8211; eccesso di potere per difetto dei presupposti e di motivazione, dovendo in caso di dubbio il giudice svolgere ctu;<br /> &#8211; error in procedendo, omessa valutazione dell&#8217;istanza in sanatoria &#8211; difetto di motivazione &#8211; omessa valutazione della sopravvenuta incompatibilità  tra l&#8217;ordine di demolizione notificato al ricorrente dopo 50 anni dal commesso abuso e la successiva sanatoria stante la pertinenzialità  delle stesse opere.<br /> Le parti appellate si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell&#8217;appello.<br /> Con ordinanza cautelare n. 6388 del 2019 veniva accolta la domanda cautelare di sospensione dell&#8217;esecuzione della sentenza appellata.<br /> Alla pubblica udienza del 9 luglio 2020 la causa passava in decisione.<br /> <br /> DIRITTO<br /> 1. L&#8217;appello è infondato.<br /> 2. In relazione al primo motivo, la questione dedotta è infondata a fronte della irrilevanza della costituzione tardiva, sia in generale, sia nella specie laddove il Tar ha espressamente dichiarato di non tener conto degli elementi prodotti dalla resistente: &#8220;in limine litis, il Collegio precisa che la decisione del gravame non terrà  conto di quanto dedotto dal Comune di Cellole nella memoria di costituzione depositata il 12 marzo 2019:&#8221;.<br /> 2.1 In linea generale, infatti, va ribadito che nel processo amministrativo, il termine di costituzione delle parti intimate, previsto dall&#8217; art. 46 cod proc amm, non ha carattere perentorio, potendo le stesse costituirsi in giudizio fino all&#8217;udienza di discussione del ricorso, con le conseguenze relative in merito alle preclusioni ed alle decadenze dalle connesse facoltà  processuali (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. III, 15 ottobre/10/2019 , n. 6998).<br /> 2.2 Nel caso di specie, se la sentenza ha dato atto, nei termini indicati, delle preclusioni, l&#8217;esito della controversia non ha avuto alcuna incisione sulla scorta della tardiva costituzione di parte intimata.<br /> 3. In relazione al secondo ordine di motivi, parte appellante non ha fornito alcun elemento rilevante ai fini della dimostrazione dei presupposti invocati, secondo la giurisprudenza consolidata di questo Consiglio.<br /> 3.1 In linea di diritto, l&#8217;onere della prova dell&#8217;ultimazione entro una certa data di un&#8217;opera edilizia abusiva, allo scopo di dimostrare che essa rientra fra quelle per le quali si può ottenere una sanatoria speciale ovvero fra quelle per cui non era richiesto un titolo ratione temporis, perchè realizzate legittimamente senza titolo, incombe sul privato a ciò interessato, unico soggetto ad essere nella disponibilità  di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l&#8217;epoca di realizzazione del manufatto (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI 5 marzo 2018 n. 1391).<br /> Analogamente fa capo al proprietario (o al responsabile dell&#8217;abuso) assoggettato a ingiunzione di demolizione l&#8217;onere di provare il carattere risalente del manufatto della cui demolizione si tratta con riferimento a epoca anteriore alla c. d. legge &quot;ponte&quot; n. 761 del 1967, con la quale l&#8217;obbligo di previa licenza edilizia venne esteso alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano.<br /> Tuttavia, questa stessa, prevalente opinione giurisprudenziale (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 luglio 2016, n. 3177) ammette un temperamento secondo ragionevolezza nel caso in cui, il privato da un lato porti a sostegno della propria tesi sulla realizzazione dell&#8217;intervento prima del 1967 elementi dotati di un alto grado di plausibilità  (aeorofotogrammetrie, dichiarazioni sostitutive di edificazione ante 1°.9.1967) e, dall&#8217;altro, il Comune fornisca elementi incerti in ordine alla presumibile data della realizzazione del manufatto privo di titolo edilizio, o con variazioni essenziali (sembrerebbe essere questa la fattispecie per la quale è causa, in cui lo stesso Comune alla fine dÃ  atto dell&#8217;esistenza di una tettoia o comunque di un manufatto poi consolidato, pur entro una situazione in punto di fatto non del tutto perspicua e caratterizzata da elementi documentali non sempre univoci e sicuri, che dovrà  costituire oggetto di approfondimento istruttorio nella naturale sede procedimentale).<br /> 3.2 Nel caso di specie, in relazione alla legittimità  delle determinazioni amministrative contestate in parte qua, gli elementi proposti da parte appellante sono del tutto insufficienti ai richiamati fini, sia in generale sia rispetto alle relative risultanze specifiche.<br /> In proposito, parte appellante si limita ad invocare, a parte mere affermazioni prive di rilevanza in quanto tali, una planimetria di immagine satellitare e foto aeree risalenti all&#8217;anno 1943 e 1954. Invero, l&#8217;esame di tali atti evidenzia, al contrario di quanto dedotto, come nel 1954 la parte di costruzioni presente fosse considerevolmente inferiore (cfr. in specie ingrandimento sub immagine n. 8) rispetto a quella risultante dalle immagini del 1985 (cfr. in specie ingrandimento sub immagine n. 10).<br /> 3.3 Per il resto vanno condivise le considerazioni svolte dal Giudice di prime cure in merito, sia in generale al riparto dell&#8217;onere della prova, sia in particolare all&#8217;insufficienza degli elementi invocati.<br /> 4. Quanto sin qui rilevato comporta l&#8217;infondatezza altresì¬ del quarto motivo di appello, non sussistendo alcun presupposto di incertezza istruttoria tale da imporre il ricorso allo strumento della consulenza tecnica d&#8217;ufficio.<br /> 4.1 In proposito, va ribadito anche nel caso in esame che nel processo amministrativo non può essere chiesta una consulenza tecnica d&#8217;ufficio diretta a supplire al mancato assolvimento dell&#8217;onere probatorio, poichè detto strumento istruttorio, ancorchè disponibile d&#8217;ufficio, non è certo destinato ad esonerare la parte dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti e posti a base delle proprie richieste, ma ha la funzione di fornire all&#8217;attività  valutativa del giudice l&#8217;apporto di cognizioni tecniche non possedute.<br /> In definitiva, non è possibile invocare e forzare i principi che regolano l&#8217;istruttoria nel processo amministrativo al fine di giungere all&#8217;inversione dell&#8217;onere della prova, vigente nei termini sopra richiamati e correttamente applicati dal Tar.<br /> 5. In relazione al terzo motivo di appello, se da un canto la censura circa la mancanza del responsabile procedimento appare solo genericamente formulata, con conseguente inammissibilità , da un altro canto la deduzione risulta smentita dalla indicazione nell&#8217;ordine di demolizione sia della persona con la qualifica del responsabile del procedimento (geom. Pietro Paolo C.), distinto dal responsabile dell&#8217;ufficio che ha sottoscritto in via definitiva l&#8217;atto, sia della relativa firma.<br /> 6. Infine, in relazione al quinto motivo, con cui parte appellante invoca il rilievo pregiudiziale della definizione del procedimento originato dalla domanda in sanatoria inoltrata al Comune di Cellole il 10/09/2019, assume rilievo dirimente la giurisprudenza prevalente, condivisa dal Collegio), secondo cui la presentazione di una istanza di sanatoria non comporta l&#8217;inefficacia del provvedimento sanzionatorio pregresso, non essendoci pertanto un&#8217;automatica necessità  per l&#8217;amministrazione di adottare, se del caso, un nuovo provvedimento di demolizione; nel caso in cui venga presentata una domanda di accertamento di conformità  in relazione alle medesime opere (da verificare nel caso di specie da parte degli organi comunali), l&#8217;efficacia dell&#8217;ordine di demolizione subisce un arresto, ma tale inefficacia opera in termini di mera sospensione (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 16/03/2020 , n. 1848).<br /> 6.1 In materia va altresì¬ ricordato che i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia sono atti vincolati e, quindi, non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, nè una comparazione di quest&#8217;ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, nè una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale. Nè nella specie è invocabile alcun affidamento per il tempo trascorso, senza la necessaria prova nè della risalenza dei manufatti (come evidenziato sopra) nè della piena conoscenza in capo alla p.a. (cfr. ad es Consiglio di Stato, sez. VI, 21 aprile 2020, n. 2537).<br /> 6.2 Parimenti infondata è l&#8217;invocata qualificazione in termini di pertinenzialità , sia per la genericità  della deduzione a fronte della consistenza ed ampiezza degli abusi contestati nella specie, sia a fronte del principio giÃ  pìù volte espresso anche dalla sezione, secondo cui il concetto di pertinenza urbanistica è pìù ristretta rispetto a quella civilistica ed è applicabile solo ad opere di modesta entità , che risultino accessorie rispetto ad un&#8217;opera principale, non a quelle che da un punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all&#8217;opera principale e non siano coessenziali alla stessa (cfr- ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 13 gennaio 2020, n. 309). Nel caso di specie la pluralità  e consistenza degli abusi accertati e contestati esclude in radice la generale accessorietà  e modestia delle stesse.<br /> 7. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila 0), oltre accessori dovuti per legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giancarlo Montedoro, Presidente<br /> Silvestro Maria Russo, Consigliere<br /> Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere<br /> Giordano Lamberti, Consigliere<br /> Davide Ponte, Consigliere, Estensore</div>
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