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	<title>30/7/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>30/7/2011 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/7/2011 n.704</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-30-7-2011-n-704/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospesa la determinazione del direttore ASL con la quale sono stati adottati per tutte le farmacie e i dispensari di un capoluogo (Brescia) i calendari con orari di apertura e turni di guardia per il periodo 2011 &#8211; 2012, nella parte in cui non riconosce alla ricorrente l’orario di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-30-7-2011-n-704/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/7/2011 n.704</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-30-7-2011-n-704/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/7/2011 n.704</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la determinazione del direttore ASL con la quale sono stati adottati per tutte le farmacie e i dispensari di un capoluogo (Brescia) i calendari con orari di apertura e turni di guardia per il periodo 2011 &#8211; 2012, nella parte in cui non riconosce alla ricorrente l’orario di 54 ore settimanali, ma solo un monte ore di 48 ore. L&#8217; ASL affermava che non vi fossero le condizioni per applicare l’orario massimo (54 ore su 6 giorni) previsto dall’art. 91 comma 3 della LR 33/2009, in quanto tale facoltà sarebbe espressamente limitata alle “necessità stagionali in località climatiche o di maggiore presenza di persone a scopo turistico, nelle zone di villeggiatura come definite dalla legge regionale”. Si opponeva inoltre all&#8217;ampliamento di orario la Federfarma evidenziando la carenza di esigenze stagionali, la collocazione della farmacia fuori dal centro storico (quindi senza utenza turistica), e l’alterazione dell’equilibrio del sistema attuale. Secondo l&#8217;ordinanza cautelare, la possibilità di imporre limiti agli orari di apertura delle farmacie viene normalmente giustificata con riferimento al fatto che tali esercizi svolgono una funzione pubblicistica a tutela della salute e non possono essere considerati unicamente come strutture commerciali, ma l’esigenza di raggiungere una progressiva liberalizzazione degli orari non può essere considerata irragionevole, sia in considerazione dell’evoluzione del mercato, sia per la necessità di non inibire l’iniziativa economica dei farmacisti stessi, ampliando nel contempo la libertà di scelta dei consumatori. In conseguenza, le norme regionali sugli orari delle farmacie devono essere interpretate nel senso più favorevole all’incremento e alla flessibilità degli orari di apertura; su questi presupposti, l’art. 91 comma 3 della LR 33/2009 (che prevede l&#8217;estensione degli orari per necessità stagionali e per affluenza di persone nelle zone considerate turistiche), in un Comune turistico (Brescia) ed in mancanza di parametri normativi, non puo&#8217; consentire un riparto dell’ambito cittadino in zone a maggiore o minore appetibilità per i turisti. Inoltre, le valutazioni sugli orari di apertura delle farmacie devono necessariamente raccordarsi con le politiche delle amministrazioni locali che tentano di promuovere la qualità della vita cittadina attraverso il prolungamento degli orari degli uffici pubblici, degli esercizi pubblici e delle attività commerciali. In via cautelare si e&#8217; quindi disposto l&#8217;incremento degli orari di apertura, fermo restando che la questione degli orari rimane distinta da quella della pianta organica delle farmacie. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00704/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00943/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 943 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>FARMACIA BRAVI SNC</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Paola Brambilla, con domicilio eletto presso l’avv. Vera Parisio in Brescia, via Diaz 9;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ASL DELLA PROVINCIA DI BRESCIA</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Silvana Grassi, con domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia, via Duca degli Abruzzi 15;	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>ASSOCIAZIONE TITOLARI DI FARMACIA &#8211; FEDERFARMA BRESCIA</b>, non costituitasi in giudizio;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia<br />	<br />
&#8211; della determinazione del direttore del Dipartimento Cure Primarie n. L/255 del 24 maggio 2011, con la quale sono stati adottati per tutte le farmacie e i dispensari del distretto i calendari con gli orari di apertura e i turni di guardia per il periodo<br />
&#8211; della nota del direttore generale prot. n. 0065111 del 9 maggio 2011, con la quale sono state anticipate le motivazioni del diniego ed è stato illustrato il monte ore concesso (48) e la relativa articolazione;<br />	<br />
&#8211; della nota del direttore sanitario prot. n. 0063564 del 7 maggio 2010, con la quale era stato motivato il diniego dell’analoga richiesta di estensione dell’orario presentata dalla ricorrente nel 2010;<br />	<br />
&#8211; della nota del direttore generale prot. n. 0058643 del 29 aprile 2011, con la quale era stato anticipato il diniego riferito alla richiesta di estensione dell’orario presentata dalla ricorrente nel 2010;<br />	<br />
&#8211; della determinazione del direttore del Dipartimento Cure Primarie n. L/356 del 28 maggio 2010, con la quale erano stati adottati i calendari con gli orari di apertura e i turni di guardia per il periodo 1 giugno 2010 – 31 maggio 2011, per il profilo che	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della ASL della Provincia di Brescia;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione dei provvedimenti impugnati presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cpa;<br />	<br />
Visti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2011 il dott. Mauro Pedron;	</p>
<p>Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato a un sommario esame:<br />	<br />
1. Oggetto del presente ricorso è la determinazione del direttore del Dipartimento Cure Primarie n. L/255 del 24 maggio 2011, con la quale la ASL ha adottato per tutte le farmacie e i dispensari del distretto i calendari con gli orari di apertura e i turni di guardia per il periodo 1 giugno 2011 – 31 maggio 2012, nella parte in cui non riconosce alla farmacia ricorrente l’elevazione dell’orario da 48 a 54 ore settimanali. Sono impugnati altresì gli atti presupposti che contengono le motivazioni della suddetta decisione, nonché i corrispondenti atti di diniego adottati nel 2010 dalla ASL nei confronti dell’analoga richiesta formulata in quell’anno dalla ricorrente.<br />	<br />
2. La ricorrente chiede in sostanza di poter effettuare l’apertura continuata dalle 9.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì (senza la chiusura dalle 13.00 alle 15.00 nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì), con chiusura il sabato pomeriggio e la domenica.<br />	<br />
3. La ASL replica che non vi sarebbero le condizioni per applicare l’orario massimo (appunto di 54 ore su 6 giorni) previsto dall’art. 91 comma 3 della LR 30 dicembre 2009 n. 33, in quanto tale facoltà è espressamente limitata alle “necessità stagionali in località climatiche o di maggiore presenza di persone a scopo turistico, nelle zone di villeggiatura come definite dalla legge regionale”. Vi è inoltre la posizione contraria di Federfarma Brescia (v. note di data 8 e 27 aprile 2010), la quale evidenzia che (1) non vengono in rilievo esigenze stagionali, (2) la farmacia ricorrente non si trova nel centro storico e quindi non intercetta utenza turistica, (3) l’incremento dell’orario determinerebbe l’alterazione dell’equilibrio del sistema attuale, che ha dimostrato di funzionare bene.<br />	<br />
4. Sulla vicenda così sintetizzata si possono svolgere le seguenti considerazioni:<br />	<br />
(a) la possibilità di imporre per legge e con provvedimenti amministrativi limiti agli orari di apertura delle farmacie viene normalmente giustificata con riferimento al fatto che tali esercizi svolgono una funzione pubblicistica a tutela della salute e non possono essere considerati unicamente come strutture commerciali (v. TAR Lazio Roma Sez. III 7 febbraio 2008 n. 1088);<br />	<br />
(b) tuttavia l’esigenza di raggiungere una progressiva liberalizzazione degli orari non può essere considerata irragionevole, sia in considerazione dell’evoluzione del mercato (dove le farmacie subiscono ora per alcuni prodotti la concorrenza di altri soggetti) sia per la necessità di non inibire l’iniziativa economica dei farmacisti stessi, specie quando può tradursi in un ampliamento della libertà di scelta dei consumatori (v. segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 1 febbraio 2007);<br />	<br />
(c) in questo quadro le norme regionali sugli orari delle farmacie devono essere interpretate nel senso più favorevole all’incremento e alla flessibilità degli orari di apertura;<br /> <br />
(d) nello specifico l’art. 91 comma 3 della LR 33/2009 contempla due ipotesi di estensione degli orari, una limitata nel tempo (le necessità stagionali) e una potenzialmente illimitata (l’affluenza di persone nelle zone considerate turistiche);<br /> <br />
(e) posto che il Comune di Brescia rientra nell’elenco delle località turistiche (v. DGR 30 gennaio 2008 n. 8/6532), non sembra corretto (oltretutto in mancanza di parametri normativi) ripartire l’ambito cittadino in zone a maggiore o minore appetibilità per i turisti, ma occorre tenere in considerazione l’impatto complessivo che la forte presenza di visitatori può determinare sulla domanda di prodotti e servizi farmaceutici. Occorre inoltre intendere il carattere turistico delle presenze in senso lato: in una grande città i visitatori non sono attratti soltanto da alcuni monumenti o paesaggi ma anche dalle proposte culturali e dal contesto economico;<br />	<br />
(f) sotto questo profilo le valutazioni sugli orari di apertura delle farmacie devono necessariamente raccordarsi con le politiche delle amministrazioni locali che tentano di promuovere la qualità della vita cittadina attraverso il prolungamento degli orari degli uffici pubblici, degli esercizi pubblici e delle attività commerciali;<br />	<br />
(g) la questione degli orari deve rimanere distinta da quella della pianta organica delle farmacie. La presenza capillare di farmacie sul territorio è evidentemente irrilevante se in una determinata fascia oraria nessuna di queste offre i propri servizi al pubblico.<br />	<br />
5. Sussistono quindi i presupposti per concedere la misura cautelare richiesta, con il conseguente incremento degli orari di apertura nel senso prospettato dalla ricorrente.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)<br />	<br />
(a) accoglie la domanda cautelare come precisato in motivazione;<br />	<br />
(b) fissa per la trattazione del merito l&#8217;udienza pubblica del 26 gennaio 2012;<br />	<br />
(c) compensa le spese della fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Sergio Conti, Presidente<br />	<br />
Mauro Pedron, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Stefano Tenca, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/07/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-30-7-2011-n-704/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/7/2011 n.704</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/7/2011 n.544</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-30-7-2011-n-544/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-30-7-2011-n-544/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/7/2011 n.544</a></p>
<p>Va accolta l’istanza cautelare, onerando l’Amministrazione di provvedere nuovamente alla luce dei principi enunciati, nel ricorso avverso il verbale del Consiglio di classe della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, deliberando all’unanimità la non ammissione alla classe II elementare di un minore: cio&#8217; perche&#8217; sussistono incongruenze tra le</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-30-7-2011-n-544/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/7/2011 n.544</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-30-7-2011-n-544/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/7/2011 n.544</a></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta l’istanza cautelare, onerando l’Amministrazione di provvedere nuovamente alla luce dei principi enunciati, nel ricorso avverso il verbale del Consiglio di classe della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, deliberando all’unanimità la non ammissione alla classe II elementare di un minore: cio&#8217; perche&#8217; sussistono incongruenze tra le risultanze dei registri e le valutazioni finali riportate dall’allievo, con necessità di un giudizio individuale complessivo del profitto scolastico dello studente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>N. 00544/2011 REG.PROV.CAU.<br />
N. 00899/2011 REG.RIC.</p>
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align="center"><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 899 del 2011, proposto da:<br />
<b>Michela Cobola</b>, in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Adelaide Pitera&#8217;, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, piazza Statuto, 9;</p>
<p align="center">contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca </b>in persona del Ministro p.t.e <b>Istituto Comprensivo G.B. Boero di Sanfront </b>(Cn), in persona del Dirigente Scolastico p.t., rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
del verbale in data 14 giugno 2011 (senza numero) della riunione del Consiglio di classe della IA dell’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di Sanfront, che, nello stesso giorno, ha deliberato all’unanimità la non ammissione alla classe II di -OMISSIS- Nicolò,</p>
<p>nonché per l’annullamento<br />
delle schede relative alle votazioni e alle valutazioni finali riportati in ogni singola materia e del quadro riassuntivo delle valutazioni riportate da -OMISSIS- Nicolò in ogni singola materia, allegati al verbale, nonché l’attestato di pari data comprovante che l’alunno -OMISSIS- Nicolò non è stato ammesso alla classe seconda;</p>
<p>ed ancora per l’annullamento<br />
della nota in data 6.5.2011, Prot. n. 1145/C-27 con cui il Dirigente Scolastico Reggente, Dott. Leda Zocchi, comunicava che il Consiglio di Classe della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di Sanfront, tenutosi il 4.5.2011, ha ritenuto l’allievo -OMISSIS- Nicolò della classe IA della Scuola Secondaria di primo grado, non sufficiente nelle seguenti discipline: scienze e geografia,ù</p>
<p>ed infine per l’annullamento<br />
degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e dell’ Istituto Comprensivo G.B. Boero di Sanfront (Cn);<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2011 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto che le incongruenze rilevate dalla ricorrente tra le risultanze dei registri e le valutazioni finali riportate dall’allievo -OMISSIS- Nicolò e la necessità di un giudizio individuale complessivo del profitto scolastico dello studente suggeriscano l’opportunità di un riesame da parte dell’Amministrazione dei provvedimenti impugnati</p>
<p align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda,<br />
&#8211; accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende i provvedimenti impugnati onerando l’Amministrazione di provvedere nuovamente alla luce dei principi di cui in motivazione;<br />
&#8211; fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 3 luglio 2012;<br />
&#8211; compensa le spese della fase cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Ofelia Fratamico, Presidente FF, Estensore<br />
Paola Malanetto, Referendario<br />
Antonino Masaracchia, Referendario</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 30/07/2011</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-30-7-2011-n-544/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/7/2011 n.544</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/7/2011 n.520</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-30-7-2011-n-520/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-30-7-2011-n-520/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-30-7-2011-n-520/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/7/2011 n.520</a></p>
<p>Va sospesa l&#8217;ordinanza di demolizione di una recinzione precedentemente assentita mediante DIA, se il ricorrente dimostra il titolo legittimante il rilascio del titolo edilizia in quanto in caso di istanza di rilascio di permesso di costituire o d.i.a. sull&#8217;Amministrazione incombe solo l&#8217;obbligo di verificare se l&#8217;istante o è il proprietario</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l&#8217;ordinanza di demolizione di una recinzione precedentemente assentita mediante DIA, se il ricorrente dimostra il titolo legittimante il rilascio del titolo edilizia in quanto in caso di istanza di rilascio di permesso di costituire o d.i.a. sull&#8217;Amministrazione incombe solo l&#8217;obbligo di verificare se l&#8217;istante o è il proprietario dell&#8217;immobile sul quale dovrà essere realizzato l&#8217;intervento edificatorio ovvero se è in possesso di un altro titolo giuridico che lo legittima a chiederlo (anche il possesso qualificato).(G.S.)</span></span></span></span></span></p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<p>N. 00520/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00803/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 803 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Nicola Voso</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Lopiano, Alessandra Carozzo, con domicilio eletto presso Alessandra Carozzo in Torino, via Amedeo Avogadro, 26;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Verbania</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alessandra Simone, con domicilio eletto presso Maria Luisa Demagistris in Torino, corso S. Maurizio, 81; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Errante Parrino Giuseppa</b> e <b>Mangiola Carmelo</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Giulietta Redi, Daniela Santangelo, Costanza Radice, con domicilio eletto presso Giulietta Redi in Torino, via Paolo Sacchi, 44;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza di demolizione n. DST/SUE/35/2011 del 12.4.2011, con la quale il Dirigente del Dipartimento Servizi Territoriali &#8211; Ufficio Vigilanza Edilizia &#8211; ha ordinato al ricorrente il ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione di una recinzione precedentemente assentita mediante DIA e realizzata in parte sulla Particella di cui al Mappale 310 del foglio 79 del CT di Verbania; con ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Verbania e di Errante Parrino Giuseppa e Mangiola Carmelo;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2011 il dott. Vincenzo Salamone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che il ricorso si appalesa allo stato fondato in quanto il ricorrente ha dimostrato il titolo legittimante il rilascio del titolo edilizia in quanto in caso di istanza di rilascio di permesso di costituire o d.i.a. sull&#8217;Amministrazione incombe solo l&#8217;obbligo di verificare se l&#8217;istante o è il proprietario dell&#8217;immobile sul quale dovrà essere realizzato l&#8217;intervento edificatorio ovvero se è in possesso di un altro titolo giuridico che lo legittima a chiederlo (anche il possesso qualificato) (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 27 agosto 2010 , n. 4416)<br />	<br />
Ritenuto che sussiste il danno grave ed irreparabile dalla esecuzione dell&#8217;ordinanza di demolizione n. DST/SUE/35/2011 del 12.4.2011, con la quale il Dirigente del Dipartimento Servizi Territoriali &#8211; Ufficio Vigilanza Edilizia &#8211; ha ordinato al ricorrente il ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione di una recinzione precedentemente assentita mediante DIA e realizzata in parte sulla Particella di cui al Mappale 310 del foglio 79 del CT di Verbania.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) a accoglie la domanda cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’efficacia dell’atto impugnato.<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 24 ottobre 2012.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Vincenzo Salamone, Presidente, Estensore<br />	<br />
Ofelia Fratamico, Referendario<br />	<br />
Paola Malanetto, Referendario	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE     	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/07/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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