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	<title>30/7/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>30/7/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2009 n.4802</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-30-7-2009-n-4802/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-30-7-2009-n-4802/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2009 n.4802</a></p>
<p>Pres. Ruoppolo, Est. De Michele Telecom Italia s.p.a. (Avv. Fattori, Avv. Lattanzi) c/ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv. Stato) sul sindacato del GA sulle valutazioni dell&#8217;AGCM e sulle omissioni informative in tema di pubblicità ingannevole 1. Concorrenza e mercato – Codice del consumo – AGCM – Avvio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-30-7-2009-n-4802/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2009 n.4802</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-30-7-2009-n-4802/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2009 n.4802</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ruoppolo, Est. De Michele<br /> Telecom Italia s.p.a. (Avv. Fattori, Avv. Lattanzi) c/ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sul sindacato del GA sulle valutazioni dell&#8217;AGCM e sulle omissioni informative in tema di pubblicità ingannevole</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorrenza e mercato – Codice del consumo – AGCM – Avvio del procedimento – Denuncia di un’associazione di consumatori – Legittimità – Sussiste. 	</p>
<p>2. Processo amministrativo – Sindacato del GA – Valutazioni discrezionali dell’ AGCM – Estensione.	</p>
<p>3. Processo amministrativo – Sindacato del GA – Discrezionalità tecnica – Effettività della tutela giurisdizionale – Condizioni.	</p>
<p>4. Concorrenza e mercato – Codice del consumo – Pubblicità ingannevole – Ratio del divieto. 	</p>
<p>5. Concorrenza e mercato – Codice del Consumo – Pubblicità ingannevole – Omissione informativa – Omissione per mero rinvio ad altre fonti informative – Legittimità – Sussiste – Condizioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. È legittimo l’avvio del procedimento per l’accertamento dell’ingannevolezza di un messaggio pubblicitario sulla base di una denuncia di un’associazione di consumatori. L’intervento dell’Agcm, nell’ambito del “Codice del consumo” approvato con DL n. 206/2005 può trovare impulso in una denuncia di “concorrenti, loro associazioni ed organizzazioni” (art. 26, comma 2 DLgs 206/05), avendo come finalità  in ogni caso non la risposta ad una domanda, ma la tutela del consumatore in senso ampio, anche al di là dello specifico oggetto della segnalazione ricevuta: la normativa in esame, infatti, affida all’Autorità l’accertamento del carattere ingannevole, o meno, dei messaggi pubblicitari, limitandosi ad assicurare, per i singoli operatori coinvolti, la garanzia del contraddittorio.	</p>
<p>2. Le valutazioni effettuate dall’ AGCM costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono, in quanto tali, sindacabili non solo se immotivate o irragionevoli, ma anche in ogni caso in cui oltre ad un esame estrinseco della valutazione discrezionale, secondo i noti parametri di logicità, congruità e completezza – sia possibile estendere l’oggetto del giudizio – con cognizione piena – alla esatta valutazione del fatto, secondo i parametri della disciplina nella fattispecie applicabile [1]. Se è vero, infatti, che il Giudice non può sostituire all’apprezzamento dell’Amministrazione il proprio apprezzamento, è anche vero che il medesimo Giudice non può esimersi dal valutare i casi di oggettiva erroneità in rapporto a parametri tecnici di univoca lettura, ovvero a dati di comune esperienza e ad orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata, o di dottrina dominante in materia. L’esercizio della discrezionalità tecnica, invero, deve risultare attendibile (in quanto rispondente ai dati concreti), logico e non arbitrario.	</p>
<p>3. Affinché il sindacato sulla discrezionalità tecnica garantisca l’effettività della tutela giurisdizionale, è necessario che la pretesa fatta valere in giudizio trovi, se fondata, la sua concreta soddisfazione1, che il giudice abbia una giurisdizione piena (abbia, cioè, il potere di valutare sia le questioni di fatto che di diritto [2]), o ancora che il controllo giurisdizionale su un atto amministrativo non sia limitato alla compatibilità di esso con l’oggetto e lo scopo della norma attributiva del potere [3].	</p>
<p>4. L’art. 20, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 206/05 introduce parametri di necessaria disciplina di un settore, caratterizzato dalla finalità di condizionare il comportamento dei consumatori, inducendoli a scegliere i prodotti pubblicizzati, senza precludere l’enfasi tipica dei messaggi pubblicitari, nel descrivere le caratteristiche di un certo prodotto, ma con divieto di indicazioni non veritiere, o comunque tali da indurre il consumatore medio all’assunzione di un impegno economico, per l’acquisizione di beni inidonei a soddisfare i bisogni suscitati nel messaggio stesso. Al medesimo risultato, di induzione ad un acquisto non del tutto consapevole, evidentemente, può giungere una pubblicità che occulti dati conoscitivi sostanziali, circa le caratteristiche o le modalità di fruizione del prodotto offerto.	</p>
<p>5. Ai fini del giudizio in ordine all’ingannevolezza di un’omissione informativa sotto il profilo della completezza della comunicazione commerciale, è essenziale l’individuazione dei parametri applicativi dell’art. 20, comma 2, lett. b), del Dlgs n. 206/05 sotto il profilo delle modalità di acquisizione del prodotto. A tale riguardo deve operarsi una distinzione tra omissione ingannevole e omissione per mero rinvio ad altre fonti informative, queste rese immediatamente accessibili e da considerare necessarie, per la complessità dell’informazione commerciale da fornire: nel primo caso, il messaggio deve risultare finalizzato – o quanto meno idoneo – ad indurre il consumatore medio ad un acquisto non pienamente consapevole delle caratteristiche, e/o dei costi, del bene pubblicizzato; nel secondo, le informazioni suppletive configurano un “passaggio obbligato” per l’acquisizione del bene stesso, secondo un percorso legittimo per la complessità o i particolari profili tecnici dell’offerta, bilanciati dalle caratteristiche medie dell’utenza, cui l’offerta stessa deve ritenersi indirizzata.	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>[1] Corte Cost. sent. n. 63, 1.4.1982.<br />	<br />
[2] CEDU, Albert et Le Compte c. Belgio, § 29, 10.2.1983. <br />	<br />
[3] CEDU, Obermeir c. Austria, § 70, 28.6.1990.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2009 n.253</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-30-7-2009-n-253/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-30-7-2009-n-253/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2009 n.253</a></p>
<p>Presidente Amirante, Redattore Saulle sull&#8217;illegittimità costituzionale della norma con cui la Provincia autonoma di Trento individua i soggetti che possono accordare il consenso per il trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti nonché le forme del relativo rilascio Igiene e sanità &#8211; Tutela della salute &#8211; Art. 4 della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-30-7-2009-n-253/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2009 n.253</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-30-7-2009-n-253/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2009 n.253</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Amirante, Redattore Saulle</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità costituzionale della norma con cui la Provincia autonoma di Trento individua i soggetti che possono accordare il consenso per il trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti nonché le forme del relativo rilascio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Igiene e sanità &#8211; Tutela della salute &#8211; Art. 4 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 2008, n. 4 (Disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti)- Trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti &#8211; Consenso informato &#8211; Q. l c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, nonché dell&#8217;art. 9, n. 10, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) – Illegittimità costituzionale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 4 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 2008, n. 4 (Disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori:<br />	<br />
#NOME?		AMIRANTE		Presidente<br />	<br />
#NOME?			DE SIERVO		  Giudice<br />	<br />
#NOME?		             MADDALENA			<br />	<br />
#NOME?		             FINOCCHIARO			<br />	<br />
#NOME?		GALLO				<br />	<br />
#NOME?		             MAZZELLA			<br />	<br />
#NOME?		SILVESTRI			<br />	<br />
#NOME?		CASSESE			<br />	<br />
#NOME?	             SAULLE			<br />	<br />
#NOME?		TESAURO			<br />	<br />
#NOME?	             NAPOLITANO			<br />	<br />
#NOME?		FRIGO				<br />	<br />
#NOME?	            CRISCUOLO			<br />	<br />
#NOME?		            GROSSI			<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 2008, n. 4 (Disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17-21 luglio 2008, depositato in cancelleria il 25 luglio 2008 e iscritto al n. 38 del registro ricorsi 2008.<br />	<br />
<i><br />	<br />
    Visto </i>l&#8217;atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;<br />	<br />
<i>    udito</i> nell&#8217;udienza pubblica del 7 luglio 2009 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;<br />	<br />
<i>    uditi</i> l&#8217;avvocato dello Stato Carlo Sica per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avvocato Franco Mastragostino per la Provincia autonoma di Trento.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>    1. – Con ricorso notificato il 17-21 luglio 2008 e depositato il successivo 25 luglio 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento all&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., nonché all&#8217;art. 9, n. 10, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 2008, n. 4 (Disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti).<br />	<br />
    L&#8217;impugnato art. 4 subordina il trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti al consenso scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto dei genitori, fermo l&#8217;obbligo del medico di informare il minore e di tenere conto della sua volontà assumendone l&#8217;assenso (comma 1).<br />	<br />
    Il successivo comma 2 demanda alla Azienda provinciale per i servizi sanitari la predisposizione del modulo per il consenso informato.<br />	<br />
    Il comma 3 affida, poi, alla Provincia il compito di individuare strumenti per favorire l&#8217;accesso a terapie alternative ai trattamenti di cui al comma 1.<br />	<br />
    Il comma 4, infine, dispone che il consenso in forma scritta sia allegato a ciascuna prescrizione del farmaco contenente sostanze psicotrope.<br />	<br />
    A parere del ricorrente, le disposizioni sopra riportate eccedono dalla competenza legislativa della Provincia in materia di igiene e sanità, prevista dall&#8217;articolo 9, n. 10, del d.P.R. n. 670 del 1972, nonché di tutela della salute contemplata dall&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., invocabile nella specie «alla luce della clausola di equiparazione di cui all&#8217;articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001».<br />	<br />
    In particolare, la disciplina in esame violerebbe gli indicati parametri costituzionali poiché adottata in difformità di quanto stabilito dalla legislazione statale, che prevede il consenso informato solo per determinati trattamenti terapeutici, tra i quali non rientrano quelli relativi alla somministrazione di sostanze psicotrope.<br />	<br />
    In tal modo, a parere dell&#8217;Avvocatura, risulterebbe violato anche il principio secondo il quale l&#8217;arte medica è libera e incomprimibile, poiché la disciplina impugnata sostituisce, per mezzo del consenso informato, le valutazioni che deve compiere il medico con la volontà dei genitori o del tutore del paziente i  quali, privi delle necessarie conoscenze, scelgono il trattamento cui quest&#8217;ultimo deve essere sottoposto.<br />	<br />
    La difesa erariale osserva, infatti, che l&#8217;arte medica deve conformarsi unicamente a quelle scelte del legislatore statale che, frutto di valutazioni tecnico scientifiche assunte da appositi organismi, permettono la fruizione di uguali trattamenti sanitari su tutto il territorio nazionale, scelte tra le quali rientra il consenso informato, quale principio fondamentale in materia di tutela della salute.<br />	<br />
    2. – Si è costituita la Provincia autonoma di Trento chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.<br />	<br />
    3. – In prossimità dell&#8217;udienza, la Provincia autonoma di Trento ha depositato memoria, con la quale, dopo aver premesso che la finalità della disciplina impugnata è quella di evitare l&#8217;abuso di somministrazione di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti, ritiene la norma impugnata legittima in quanto espressione della propria competenza legislativa concorrente in materia di igiene e sanità, secondo quanto previsto dall&#8217;art. 9, n. 10, dello statuto di autonomia.<br />	<br />
    In particolare, la Provincia sostiene che il consenso informato non ponga un limite all&#8217;accesso ai diversi trattamenti sanitari, la cui disciplina è rimessa al legislatore statale sulla base dei progressi della scienza medica; ma, quale espressione di un diritto della persona, esso sia finalizzato ad ottenere un più consapevole accesso a determinate pratiche terapeutiche. Questa consapevolezza è tanto più necessaria nel caso di somministrazione di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti.<br />	<br />
    Pertanto, secondo la resistente, il consenso informato, quale diritto strettamente attinente al singolo individuo, non solo non ne pregiudica il diritto alla tutela della salute ma, al contrario, lo realizza per mezzo di un accesso consapevole al singolo trattamento terapeutico, trovando esso fondamento in diverse fonti normative e, in primo luogo, nell&#8217;art. 32 Cost., il quale prevede la libertà di accesso ad ogni trattamento medico, salvi i limiti imposti da specifiche disposizioni di legge.<br />	<br />
    Sul punto assume rilevanza, sempre a parere della Provincia, il Piano sanitario nazionale 2006–2008 cui le Regioni e le Province autonome devono dare attuazione. Questo, nel porsi come obiettivo la più ampia partecipazione del cittadino alle scelte terapeutiche, considera il consenso informato come uno strumento già presente nel nostro ordinamento che deve essere ulteriormente valorizzato. In ragione di ciò, non può ritenersi illegittima la disposizione impugnata che proprio il suddetto fine mira a realizzare.<br />	<br />
    Infine, la Provincia osserva che l&#8217;Agenzia Italiana del Farmaco, con riferimento alla terapia della sindrome da iperattività e deficit di attenzione, già prevede il consenso informato, di talché la disposizione censurata si limita a precisarne in dettaglio le modalità di acquisizione.<br />	<br />
    In particolare, la norma censurata si limiterebbe a porre una disciplina di dettaglio senza incidere il nucleo fondamentale del consenso informato quale desumibile dalle fonti normative richiamate e, in particolare, dall&#8217;art. 32 Cost., che, nel rendere quest&#8217;ultimo un principio di rilievo costituzionale, impone al legislatore locale di dargli applicazione.<br />	<br />
    La resistente conclude precisando che l&#8217;art. 4 potrebbe violare i parametri costituzionali invocati solo nella parte in cui prevede che il consenso deve essere rilasciato in forma scritta.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>    1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri censura l&#8217;art. 4 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 2008, n. 4 (Disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti), per contrasto con l&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, nonché con l&#8217;art. 9, n. 10, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).<br />	<br />
    La norma impugnata, al comma 1, subordina il trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti al consenso scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto dei genitori, fermo l&#8217;obbligo del medico di informare il minore e di tenere conto della sua volontà assumendone l&#8217;assenso.<br />	<br />
    I successivi commi prevedono che l&#8217;Azienda provinciale per i servizi sanitari predisponga il modulo per il consenso informato e che la Provincia individui appositi strumenti per favorire l&#8217;accesso a terapie alternative rispetto a quelle indicate al comma 1, disponendo, altresì, che il consenso in forma scritta sia allegato a ciascuna prescrizione del farmaco contenente sostanze psicotrope.<br />	<br />
    A parere del ricorrente, le disposizioni sopra riportate eccedono dalla competenza legislativa attribuita alla Provincia dall&#8217;articolo 9, n. 10, del d.P.R. n. 670 del 1972, in materia di igiene e sanità, nonché da quella ad essa riconosciuta dall&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in materia di tutela della salute, invocabile nella specie «alla luce della clausola di equiparazione di cui all&#8217;articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001».<br />	<br />
    2. – La questione è fondata.<br />	<br />
    Come questa Corte ha già affermato nella sentenza n. 438 del 2008 – in cui ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 3 della legge della Regione Piemonte 6 novembre 2007, n. 21 (Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti), che conteneva una disciplina del tutto simile a quella in esame – il consenso informato riveste natura di principio fondamentale in materia di tutela della salute in virtù della sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all&#8217;autodeterminazione e quello alla salute.<br />	<br />
    Consegue da ciò che il legislatore regionale non può disciplinare gli aspetti afferenti ai soggetti legittimati alla relativa concessione, nonché alle forme del suo rilascio, in quanto essi non assumono il carattere di disciplina di dettaglio del principio in esame, ma valgono alla sua stessa conformazione che, in quanto tale, è rimessa alla competenza del legislatore statale.<br />	<br />
    Le argomentazioni addotte nella richiamata sentenza sono pienamente utilizzabili anche con riferimento alla norma oggetto del presente scrutinio, in quanto l&#8217;art. 9 dello statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige, nell&#8217;attribuire alla Provincia di Trento una competenza legislativa concorrente in materia di igiene e sanità, non allarga la sfera legislativa della stessa in confronto a quella delle Regioni a statuto ordinario.<br />	<br />
    La norma statutaria, infatti, nell&#8217;individuare i limiti entro i quali si può esercitare la suddetta competenza, richiama l&#8217;art. 5 dello statuto, il quale espressamente prevede che il legislatore provinciale deve, tra gli altri, rispettare i «principi stabiliti dalle leggi dello Stato».<br />	<br />
    Deve essere, pertanto, dichiarata l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art 4, comma 1, della legge in oggetto in quanto con esso la Provincia, nell&#8217;individuare i soggetti che possono accordare il consenso per il trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti nonché le forme del relativo rilascio, ha ecceduto i limiti della propria competenza legislativa.<br />	<br />
    Anche i successivi commi, stante la loro inscindibile connessione con il comma 1, si pongono in contrasto con gli indicati parametri costituzionali e, pertanto, devono essere del pari dichiarati costituzionalmente illegittimi.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
</b><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b><i>    dichiara </i>l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 4 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 2008, n. 4 (Disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti).</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 luglio 2009.<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u><br />	<br />
Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2009.<u><i><b></b></i></u></p>
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		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2009 n.252</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-30-7-2009-n-252/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-30-7-2009-n-252/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-30-7-2009-n-252/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2009 n.252</a></p>
<p>Presidente Amirante, Redattore Mazzella sull&#8217;illegittimità costituzionale delle norme della Regione Marche nella parte in cui consentono il conferimento di incarichi e &#160;l&#8217;instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a personale esterno all&#8217;amministrazione regionale, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall&#8217;articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-30-7-2009-n-252/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2009 n.252</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-30-7-2009-n-252/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2009 n.252</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Amirante, Redattore Mazzella</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità costituzionale delle norme della Regione Marche nella parte in cui consentono il conferimento di incarichi e &nbsp;l&#8217;instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a personale esterno all&#8217;amministrazione regionale, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall&#8217;articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione &#8211; Personale esterno &#8211; Artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”)- Gruppi consiliari &#8211;  Incarichi e instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa &#8211; Q. l c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione degli artt. 117, 3 e 97 Cost. – Illegittimità costituzionale parziale;	</p>
<p>Pubblica amministrazione &#8211; Personale esterno &#8211; Art. 1, comma 1, della legge della Regione Marche 15 luglio 2008, n. 22 (Modifica all&#8217;art. 6, comma 4, della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento dell&#8217;attività dei gruppi consiliari”) e art. 7, comma 4, lettera b), della legge della Regione Marche 4 agosto del 2008, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”, alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 “Riorganizzazione della struttura amministrativa del consiglio regionale” e alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”)- Gruppi consiliari &#8211; Incarichi e instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa &#8211; Q. l c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione degli artt. 117, 3 e 97 Cost. – Illegittimità costituzionale parziale;	</p>
<p>Pubblica amministrazione &#8211; Personale esterno &#8211; Artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche n. 7 del 2008 (Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”, alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 “Riorganizzazione della struttura amministrativa del consiglio regionale” e alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”)- Gruppi consiliari &#8211; Incarichi e instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa &#8211; Q. l c. sollevata dal  Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione dell’art. 117 Cost. – Inammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”), nella parte in cui consentono il conferimento di incarichi a personale esterno all&#8217;amministrazione regionale e l&#8217;instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall&#8217;articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);	</p>
<p>È costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 1, comma 1, della legge della Regione Marche 15 luglio 2008, n. 22 (Modifica all&#8217;art. 6, comma 4, della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento dell&#8217;attività dei gruppi consiliari”) e dell&#8217;art. 7, comma 4, lettera b), della legge della Regione Marche 4 agosto del 2008, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”, alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 “Riorganizzazione della struttura amministrativa del consiglio regionale” e alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”), nelle parti in cui dette norme consentono il conferimento di incarichi a personale esterno all&#8217;amministrazione regionale e l&#8217;instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall&#8217;articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;	</p>
<p>Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, della suddetta legge della Regione Marche n. 7 del 2008, sollevate, in riferimento all&#8217;art. 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori:<br />	<br />
#NOME?		AMIRANTE		Presidente<br />	<br />
#NOME?		             DE SIERVO		  Giudice<br />	<br />
#NOME?		             MADDALENA			“<br />	<br />
#NOME?		             FINOCCHIARO			“<br />	<br />
#NOME?		GALLO				“<br />	<br />
#NOME?		             MAZZELLA			“<br />	<br />
#NOME?		SILVESTRI			“<br />	<br />
#NOME?		CASSESE			“<br />	<br />
#NOME?	             SAULLE			“<br />	<br />
#NOME?		TESAURO			“<br />	<br />
#NOME?	             NAPOLITANO			“<br />	<br />
#NOME?		FRIGO				“<br />	<br />
#NOME?	             CRISCUOLO			“<br />	<br />
#NOME?		             GROSSI			“<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27 giugno 2008, depositato in cancelleria il 7 luglio 2008 ed iscritto al n. 35 del registro ricorsi 2008.<br />	<br />
<i><br />	<br />
    Visto</i> l&#8217;atto di costituzione della Regione Marche;<br />	<br />
<i>    udito </i>nell&#8217;udienza pubblica del 7 luglio 2009 il Giudice relatore Luigi Mazzella;<br />	<br />
<i>    uditi</i> l&#8217;avvocato dello Stato Carlo Sica per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>    1. – Con ricorso depositato in data 7 luglio 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, con riferimento agli articoli 117, 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale, in via principale, della legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”).  <br />	<br />
    Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la predetta legge regionale presenterebbe evidenti profili di illegittimità costituzionale relativamente alle disposizioni contenute negli articoli 4, comma 1, e 5, comma 2, che consentono il conferimento di incarichi e l&#8217;instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa presso i gruppi consiliari e le segreterie della Giunta regionale a personale esterno all&#8217;amministrazione regionale, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall&#8217;articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come da ultimo modificato dall&#8217;articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2008), che costituirebbero, per espressa previsione contenuta nel comma 3 dell&#8217;articolo 1 del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001, principi fondamentali ai sensi dell&#8217;articolo 117 della Costituzione.  <br />	<br />
    Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, inoltre, le disposizioni censurate violerebbero gli articoli 3 e 97 Cost., in quanto, da un lato, consentirebbero, nella sola Regione Marche, un&#8217;irragionevole facoltà di ricorso a soggetti privi della indispensabile professionalità e, dall&#8217;altro lato, lederebbero i principi di buon andamento e imparzialità dell&#8217;amministrazione, atteso che lo svolgimento della funzione pubblica, normalmente e generalmente da espletare per il tramite del personale in servizio – da assumere per concorso, secondo un principio limitatamente derogabile – verrebbe affidato a soggetti privi dei requisiti fondamentali che ne dimostrano la capacità professionale e l&#8217;affidabilità nella cura di quella funzione.<br />	<br />
    2. – Si è costituita in giudizio la Regione Marche, in persona del Presidente <i>pro tempore</i> della Giunta regionale, deducendo l&#8217;infondatezza della questione.<br />	<br />
    Preliminarmente la Regione Marche fa presente che il Consiglio regionale ha approvato la legge 29 aprile 2008, n. 7, che introduce modifiche alla legge regionale n. 34 del 1988.<br />	<br />
    In particolare, la difesa della Regione Marche, dopo avere effettuato una ricostruzione analitica della normativa censurata, fa notare che la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale delle Regioni e degli enti regionali è, per le Regioni a statuto ordinario, riconducibile all&#8217;art. 117, quarto comma, Cost. (sentenza n. 274 del 2003), di competenza regionale residuale.<u><br />	<br />
</u>    L&#8217;art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, proprio nel testo modificato dall&#8217;art. 3, comma 76, della legge n. 244 del 2007, poi, non si limiterebbe, secondo la difesa regionale, a porre principi fondamentali ma prevederebbe vincoli rigorosamente puntuali e dettagliati, dal momento che restringerebbe ulteriormente l&#8217;area dei soggetti cui possono essere conferiti incarichi di collaborazione esterna, attraverso la sostituzione del riferimento agli «esperti di comprovata esperienza» (di cui al vecchio testo) con quello, ancor più limitativo, ad esperti «di particolare e comprovata specializzazione universitaria», con conseguente vanificazione del residuo spazio di intervento normativo in materia da parte delle Regioni.<br />	<br />
    Osserva, ancora, la resistente che il finanziamento del personale esterno dei gruppi consiliari, attribuito alla piena autonomia del Consiglio regionale ai sensi dell&#8217;art. 18 dello statuto della Regione Marche e dell&#8217;art. 17 del regolamento dello stesso Consiglio (per il quale «l&#8217;Ufficio di presidenza garantisce ai gruppi consiliari l&#8217;esplicazione delle loro funzioni, a norma delle disposizioni contenute nella legge regionale»), costituirebbe, per espressa previsione dell&#8217;art. 6, primo comma, della legge regionale n. 34 del 1988, «spesa a carico del bilancio della Regione».<br />	<br />
    Anche sotto tale profilo, la censura dello Stato sarebbe destituita di fondamento, perché, afferma la Regione, disposizioni di principio in tema di coordinamento della finanza pubblica potrebbero prescrivere solo criteri ed obiettivi, ma non imporre vincoli specifici e puntuali, mentre la disposizione di cui all&#8217;art. 3, comma 76, della legge n. 244 del 2007, che modifica il comma 6 dell&#8217;art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, esige, come si è detto, che il personale esterno abbia una particolare e comprovata specializzazione universitaria: il legislatore statale, vincolando Regioni e Province autonome all&#8217;adozione di misure analitiche e di dettaglio, ne avrebbe compresso illegittimamente l&#8217;autonomia finanziaria, esorbitando dal compito di formulare i soli principi fondamentali della materia.<br />	<br />
    Secondo la Regione Marche, poi, le norme impugnate non violerebbero neppure i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost.<br />	<br />
    Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione si configurerebbe solo nei casi in cui la disciplina impugnata risultasse arbitraria o irragionevole e le stesse deroghe alla regola del concorso, da parte del legislatore, sarebbero ammissibili nei limiti segnati dall&#8217;esigenza di garantire il buon andamento dell&#8217;amministrazione o di attuare altri principi di rilievo degli uffici, di volta in volta, considerati. Tra tali uffici, secondo la Regione, dovrebbero ricomprendersi anche i gruppi consiliari i quali, in considerazione delle peculiari funzioni loro proprie o per esigenze di servizio, non sono in grado di ricorrere a personale proveniente dal ruolo unico regionale (art. 6, comma 1, della legge regionale n. 34 del 1988) e che, quindi, possono avvalersi di personale esterno.<br />	<br />
    Riferisce la Regione che l&#8217;incarico al personale esterno, per espressa previsione dell&#8217;art. 6, comma 4, della suddetta legge regionale n. 34 del 1988, «è conferito dall&#8217;ufficio di presidenza, su richiesta nominativa del Presidente del gruppo». L&#8217;ufficio di presidenza, ai sensi dell&#8217;art. 17, comma 2, dello statuto regionale, «assicura ai singoli gruppi, per l&#8217;assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di strutture, personale e servizi e assegna ad essi risorse a carico del bilancio del Consiglio, secondo le modalità indicate dalla legge regionale» e, per conferire incarichi a personale esterno, deve osservare quanto previsto dall&#8217;art. 10, comma 9, del regolamento interno del Consiglio regionale, per il quale «il conferimento dell&#8217;incarico a persone estranee all&#8217;amministrazione regionale deve essere corredato da un dettagliato <i>curriculum</i> professionale del prestatore, atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui si riferisce l&#8217;incarico». <br />	<br />
    La specificità degli incarichi così conferiti sarebbe peraltro confermata dallo stesso art. 6, comma 4, lettera <i>b</i>), della legge regionale n. 34 del 1988, che esclude espressamente la possibilità che essi possano costituire un canale di accesso privilegiato all&#8217;impiego, prevedendo che «la durata dell&#8217;incarico non può superare quella della legislatura».<br />	<br />
    Per quanto concerne la norma di cui all&#8217;art. 5 della legge regionale n. 7 del 2008, la Regione Marche osserva che si tratta di una disposizione transitoria e giustificata da esigenze specifiche ed eccezionali, legate alla riorganizzazione delle strutture amministrative regionali.<br />	<br />
    In altri termini, la norma sarebbe ispirata alla finalità di permettere che, per l&#8217;esperienza e la professionalità acquisita, possano essere utilizzate unità di personale che appaiano in grado di assicurare funzionalità ed efficienza del servizio al quale vengono preposte, requisiti che sono oggetto di attenta e ponderata valutazione da parte dell&#8217;amministrazione regionale, tenuto conto, fra l&#8217;altro, che la normativa impugnata non prevede un conferimento obbligatorio (l&#8217;art. 5, comma 2, stabilisce infatti che tali rapporti «possono essere conferiti&#8230;»), e che, comunque, è stabilito che tali rapporti siano instaurati ai sensi dell&#8217;articolo 22, comma 3-<i>bis</i>, lettera <i>b)</i>, della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, quindi con tutte le garanzie poste da tale normativa.<br />	<br />
    La legge regionale n. 20 del 2001, infatti, per espressa previsione dell&#8217;art. 1, comma 1, «riordina la normativa regionale in materia di organizzazione e personale, in attuazione dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e si premura di precisare, al comma 2, che «l&#8217;organizzazione amministrativa della Giunta regionale è disciplinata secondo i principi stabiliti dalla presente legge in modo di assicurare: […] <i>c</i>) l&#8217;imparzialità, la trasparenza e la tempestività dell&#8217;azione amministrativa», nonché «<i>g</i>) la formazione permanente del proprio personale, anche dirigenziale, per garantire una elevata motivazione all&#8217;innovazione organizzativa e per alimentare un continuo e coerente accrescimento ed aggiornamento professionale; <i>h</i>) la migliore utilizzazione delle risorse umane, il rispetto della parità e pari opportunità tra uomini e donne per l&#8217;accesso al lavoro e l&#8217;applicazione di condizioni uniformi di trattamento tra lavoratrici e lavoratori».<br />	<br />
    Peraltro, anche per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa l&#8217;ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nel proporre il conferimento di incarico, è tenuto ad osservare il suddetto art. 10, comma 9, del regolamento del Consiglio, corredando il relativo provvedimento con «un dettagliato <i>curriculum</i> professionale del prestatore, atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui si riferisce l&#8217;incarico».<br />	<br />
    Di qui, secondo la difesa della Regione, discenderebbe l&#8217;infondatezza e l&#8217;arbitrarietà del profilo di illegittimità eccepito dal ricorrente, laddove interpreta le norme impugnate nel senso di consentire «un&#8217;irragionevole facoltà di ricorso a soggetti privi della indispensabile professionalità».<br />	<br />
    La specificità degli incarichi così conferiti e muniti delle suddette garanzie sarebbe poi confermata dallo stesso art. 22 della legge regionale n. 20 del 2001, che esclude espressamente la possibilità che essi costituiscano un canale di accesso privilegiato all&#8217;impiego, prevedendo che «gli incarichi di cui al presente articolo cessano contestualmente alla cessazione dell&#8217;ufficio del Presidente o dei singoli componenti della Giunta regionale che li hanno proposti» (art. 22, comma 5).<br />	<br />
    Riferisce infine la Regione che anche altre normative regionali prevedono il ricorso ad esterni nell&#8217;assegnazione di personale per i gruppi consiliari, disciplinando autonomamente le relative modalità di impiego. In particolare, la resistente menziona la legge della Regione Lombardia 7 settembre 1996, n. 21 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale) e la legge della Regione Piemonte 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai gruppi consiliari), nel testo modificato dalla legge della Regione Piemonte 13 ottobre 1999, n. 26.<br />	<br />
    3. – Con memoria depositata in prossimità dell&#8217;udienza, la Regione Marche ha illustrato ulteriormente le proprie conclusioni, chiedendo preliminarmente che la questione sia dichiarata inammissibile per mancata indicazione del parametro costituzionale, per omessa indicazione delle materie asseritamente coinvolte dalle disposizioni censurate e per genericità della motivazione. <br />	<br />
    Nel merito, la difesa della Regione ha sottolineato che il d.lgs. n. 165 del 2001, per effetto delle disposizioni contenute negli artt. 4 e 14 della stessa, non è applicabile a tutti gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, come i Consigli e le Giunte delle Regioni, per i quali sarebbe istituzionalizzato il ricorso ad uffici cosiddetti di diretta collaborazione, formati da persone qualificate assunte con contratti a tempo determinato; il che legittimerebbe l&#8217;estensione del predetto concetto di «uffici di diretta collaborazione» anche ai corrispondenti vertici regionali. Questo sistema, che troverebbe espressione in numerosi regolamenti governativi attuativi di tale scelta organizzativa per i diversi Ministeri, sarebbe la manifestazione esplicita dell&#8217;esigenza di dotare gli uffici di diretta collaborazione di personale che goda della fiducia attuale e concreta del titolare dell&#8217;organo politico.<br />	<br />
    La difesa della Regione sottolinea, infine, che una disposizione del proprio statuto (art. 48 della legge regionale statutaria 8 marzo 2005, n. 1) prevede espressamente, quanto al personale facente parte della struttura organizzativa del Consiglio, che, per la direzione delle strutture di maggiore complessità e per lo svolgimento di attività richiedenti particolari competenze e esperienze professionali, possono essere conferiti incarichi a tempo determinato anche a soggetti esterni all&#8217;amministrazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge regionale. Di tale norma sarebbero espressione la già citata legge regionale n. 20 del 2001, nonché l&#8217;art. 10, comma 9, del regolamento interno del Consiglio regionale.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>    1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita, con riferimento agli articoli 117, 3 e 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”), nella parte in cui consentono il conferimento di incarichi e l&#8217;instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa presso i gruppi consiliari e le segreterie della Giunta regionale a personale esterno all&#8217;amministrazione regionale, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall&#8217;articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come da ultimo modificato dall&#8217;articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2008). <br />	<br />
    Le due disposizioni censurate modificano, rispettivamente, l&#8217;art. 6 della legge della Regione Marche 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari) e l&#8217;art. 22-<i>bis</i> della legge della Regione Marche 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione).<br />	<br />
    La prima delle due disposizioni censurate stabilisce che i gruppi consiliari, in considerazione delle peculiari funzioni loro proprie o per esigenze di servizio, qualora non siano in grado di ricorrere a personale proveniente dal ruolo unico regionale, possono alternativamente avvalersi, nei limiti del contingente previsto dal precedente art. 4 e con spesa a carico del bilancio della Regione: <i>a</i>) di personale comandato dallo Stato ivi compreso il personale docente, amministrativo e ausiliario delle scuole, dagli enti locali o da altri enti pubblici, ai sensi dell&#8217;art. 56 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e della vigente normativa regionale; <i>b</i>) di personale esterno, limitatamente ad una unità per gruppo. L&#8217;incarico al personale esterno, prosegue la norma censurata, è conferito dall&#8217;ufficio di presidenza, su richiesta nominativa del Presidente del gruppo, alternativamente con rapporto di lavoro dipendente a termine o con rapporto di lavoro autonomo. La norma poi stabilisce che la durata dell&#8217;incarico non può superare quella della legislatura. <br />	<br />
    E&#8217; qui che interviene la disposizione censurata, introducendo la regola in base alla quale detto incarico può essere conferito indipendentemente dal possesso dei requisiti indicati al comma 6 dell&#8217;articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001. <br />	<br />
    La seconda norma censurata (inserita tra le disposizioni transitorie e finali) prevede, a sua volta, che gli uffici delle segreterie particolari della Giunta regionale, per sopperire alle proprie esigenze lavorative, possano essere integrati (oltre che con rapporti di lavoro subordinato a termine, ai sensi dell&#8217;art. 22) con due unità di personale esterne all&#8217;amministrazione. Con esse è possibile stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Anche per tale tipologia di contratti la norma introduce la regola in base alla quale detto incarico può essere conferito indipendentemente dal possesso dei requisiti indicati al comma 6 dell&#8217;articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001.<br />	<br />
    La suddetta disposizione statale, nel testo risultante a seguito delle numerose riforme avvicendatesi nel tempo, stabilisce che le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, soltanto in presenza di alcuni presupposti di legittimità (l&#8217;oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall&#8217;ordinamento all&#8217;amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell&#8217;amministrazione conferente; l&#8217;amministrazione deve avere preliminarmente accertato l&#8217;impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione). Inoltre, si precisa che gli incarichi in oggetto possano essere conferiti solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, ammettendo che si possa prescindere da tale requisito esclusivamente in caso di stipulazione di contratti d&#8217;opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell&#8217;arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.<br />	<br />
    Deve darsi atto che, successivamente alla proposizione del ricorso, una delle norme novellate dalla disposizione censurata, l&#8217;art. 6 della legge regionale n. 34 del 1988, ha formato oggetto di due successivi interventi di modifica. L&#8217;art. 1, comma 1, della legge della Regione Marche 15 luglio 2008, n. 22 (Modifica all&#8217;art. 6, comma 4, della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento dell&#8217;attività dei gruppi consiliari”) ne ha modificato alcuni aspetti marginali. A sua volta, la legge regionale del 4 agosto 2008, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”, alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 “Riorganizzazione della struttura amministrativa del consiglio regionale” e alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”), di poco successiva alla prima, ha ridisciplinato integralmente la materia, abrogando, con l&#8217;art. 12, la norma censurata e, con l&#8217;art. 7, riversandone integralmente il contenuto in altri due articoli della legge novellata, gli articoli 4 e 5. <br />	<br />
    Anche in seguito a tali sopravvenienze in entrambe le norme è rimasta tuttavia immutata la deroga dal rispetto dai criteri dettati dall&#8217;art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, che costituisce il nucleo delle odierne questioni di costituzionalità. Conseguentemente, essendo rimasta sostanzialmente inalterata la disciplina censurata, deve ritenersi ancora sussistente l&#8217;interesse dello Stato al ricorso, dovendosi presumere che la stessa <i>medio tempore</i> abbia avuto applicazione.<br />	<br />
    Tornando alle questioni proposte, secondo la difesa erariale, le deroghe introdotte, dalla normativa di cui si tratta, ai criteri dettati in ambito nazionale dall&#8217;art. 7, comma 6, sopra citato contrasterebbero con quelli che, in forza di quanto statuito nell&#8217;art. 1 della stessa legge statale indicata come parametro interposto, costituirebbero dei principi fondamentali dell&#8217;ordinamento, ai sensi dell&#8217;art. 117 della Costituzione.<br />	<br />
    Esse poi violerebbero anche gli artt. 3 e 97 della Costituzione (irragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione).<br />	<br />
    2. – Le questioni, con riferimento all&#8217;art. 117 Cost., sono inammissibili. A prescindere dalla circostanza che tale parametro non è indicato in modo chiaro e autonomo nella delibera autorizzatoria, deve rilevarsi che il Presidente del Consiglio dei ministri, nel ricorso, non indica né quale materia sia quella incisa dalle norme censurate, né la stessa tipologia di competenza legislativa statale – principale o concorrente – a suo dire violata (vedi, per tutte, per l&#8217;inammissibilità di ricorsi privi della motivazione sulle materie asseritamente incise dalla normativa impugnata, ordinanza n. 175 del 2009 e sentenza n. 38 del 2007).<br />	<br />
    3. – Le questioni sollevate con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. sono fondate.<br />	<br />
    Il riconoscimento, a favore dei gruppi consiliari – e, per analogia di situazioni, delle Giunte regionali –, di un certo grado di autonomia nella scelta dei propri collaboratori esterni (v. sentenze n. 187 del 1990 e n. 1130 del 1988), non esime la Regione dal rispetto del canone di ragionevolezza e di quello del buon andamento della pubblica amministrazione. <br />	<br />
    Questa Corte, infatti, ha dichiarato che «la previsione dell&#8217;assunzione (sia pure a tempo determinato) di personale sfornito dei requisiti normalmente richiesti per lo svolgimento delle funzioni che è destinato ad espletare determina l&#8217;inserimento nell&#8217;organizzazione pubblica di soggetti che non offrono le necessarie garanzie di professionalità e competenza» (sentenza n. 27 del 2008).<br />	<br />
    Orbene, a parte la considerazione che la citata disposizione statale, contenuta nel d.lgs. n. 165 del 2001, non comprime affatto l&#8217;autonomia delle Regioni, ma si limita a stabilire dei criteri oggettivi di professionalità, che non mettono in discussione il carattere discrezionale della scelta dei collaboratori, c&#8217;è da dire che la Regione, per accentuare tale carattere ben può derogare ai criteri statali, purché preveda, però, in alternativa, altri criteri di valutazione, ugualmente idonei a garantire la competenza e professionalità dei soggetti di cui si avvale ed a scongiurare il pericolo di un uso strumentale e clientelare delle cosiddette esternalizzazioni.<br />	<br />
    Nella legislazione della Regione Marche, d&#8217;altro canto, non sono rinvenibili criteri di valutazione idonei a garantire che la scelta dei collaboratori esterni avvenga, nell&#8217;ipotesi in esame, secondo i canoni della buona amministrazione.<br />	<br />
    Non è richiamabile al riguardo, ad esempio, la disposizione di cui all&#8217;art. 11, comma 4, della legge regionale n. 27 del 2008 – che, peraltro, è disposizione successiva a quella impugnata – la quale si limita a dettare, per la individuazione dei collaboratori esterni, un criterio di preferenza in favore di quelli eventualmente già impiegati in precedenza, senza fissare alcun requisito attitudinale. Non lo è la disposizione di cui all&#8217;art. 10 del regolamento interno del Consiglio, secondo il quale il conferimento di un incarico a persone estranee all&#8217;amministrazione deve essere corredato da un dettagliato <i>curriculum</i> dell&#8217;interessato, dato che tale norma riguarda solo le consulenze tecnico professionali e le attività di studio. Né si può utilizzare la previsione dell&#8217;art. 1, comma 2, della legge regionale n. 20 del 2001 che détta criteri generici e non riferibili al personale di cui al successivo art. 22, comma 3-<i>bis</i>, della stessa legge. Neppure, infine, si può ricorrere alla disposizione di cui all&#8217;art. 48 della legge regionale statutaria n. 1 del 2005, che è riferibile solo agli incarichi richiedenti una alta professionalità e non a tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. <br />	<br />
    4. – In conclusione, entrambe le norme censurate, nel dispensare le amministrazioni dall&#8217;osservanza della disposizione di cui all&#8217;art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, si pongono in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. La Regione Marche, nel disciplinare in modo autonomo le modalità di selezione del personale esterno destinato a collaborare con i gruppi consiliari e le segreterie della Giunta, non ha previsto alcun criterio selettivo alternativo a quelli dettati dalla legge statale. È consentito così l&#8217;accesso a tali uffici di personale esterno del tutto privo di qualificazione, in modo irragionevole e in violazione del canone di buon andamento della pubblica amministrazione.<br />	<br />
    Deve, dunque, essere dichiarata l&#8217;illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche n. 7 del 2008, nella parte in cui, dette norme, consentono il conferimento di incarichi a personale esterno all&#8217;amministrazione regionale e l&#8217;instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall&#8217;articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001.<br />	<br />
    5. – Le indicate ragioni di illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, comma 1, della legge della Regione Marche n. 7 del 2008 valgono anche per gli interventi di modifica della stessa introdotti dai citati art. 1, comma 1, della legge regionale n. 22 del 2008 e dall&#8217;art. 7, comma 4, lettera <i>b</i>), della successiva legge regionale n. 27 del 2008.<br />	<br />
    Come si è detto, in entrambi i sopra descritti interventi di riforma, è stata sostanzialmente riprodotta, all&#8217;interno delle disposizioni concernenti il ricorso a personale esterno, la stessa deroga, per il ricorso da parte dei gruppi consiliari alla collaborazione di esterni, al rispetto dei requisiti soggettivi stabiliti dall&#8217;art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, deroga che costituisce, come si è visto, il nucleo centrale della odierna questione di costituzionalità.<br />	<br />
    Pertanto, in conformità con quanto statuito da questa Corte in un analogo caso di avvicendamento nel tempo di norme sostanzialmente identiche (sentenza n. 74 del 2009) la pronuncia di illegittimità, ai sensi dell&#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), deve essere estesa, in via consequenziale, a tali disposizioni sopravvenute, nella parte in cui – per il ricorso da parte dei gruppi consiliari alla collaborazione di esterni – prevedono la deroga al possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dall&#8217;art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
</b><br />	<br />
la corte costituzionale</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b><i>    dichiara</i> l&#8217;illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”), nella parte in cui consentono il conferimento di incarichi a personale esterno all&#8217;amministrazione regionale e l&#8217;instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall&#8217;articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);<br />	<br />
<i>    dichiara</i> altresì l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 1, della legge della Regione Marche 15 luglio 2008, n. 22 (Modifica all&#8217;art. 6, comma 4, della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento dell&#8217;attività dei gruppi consiliari”) e dell&#8217;art. 7, comma 4, lettera <i>b)</i>, della legge della Regione Marche 4 agosto del 2008, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”, alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 “Riorganizzazione della struttura amministrativa del consiglio regionale” e alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”), nelle parti in cui dette norme consentono il conferimento di incarichi a personale esterno all&#8217;amministrazione regionale e l&#8217;instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall&#8217;articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;<br />	<br />
<i>    dichiara</i> inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, della suddetta legge della Regione Marche n. 7 del 2008, sollevate, in riferimento all&#8217;art. 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 luglio 2009.<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u><br />	<br />
Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2009.<u><i><b></b></i></u></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-30-7-2009-n-252/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2009 n.252</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2009 n.4556</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-30-7-2009-n-4556/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-30-7-2009-n-4556/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-30-7-2009-n-4556/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2009 n.4556</a></p>
<p>Pres., est. A. Onorato Scognamiglio Giovanna (Avv. Olimpia Criscuolo) c. A.S.L. Napoli 5 (Avv.ti Francesco Saverio Afeltra e Eduardo Martucci) sulla natura del termine del 15 settembre 2000 previsto per la proposizione delle controversie in materia di pubblico impiego relative a fatti anteriori al 30 giugno 1998 1. Pubblico impiego</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-30-7-2009-n-4556/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2009 n.4556</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-30-7-2009-n-4556/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2009 n.4556</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres., est. A. Onorato<br /> Scognamiglio Giovanna (Avv. Olimpia Criscuolo) c. A.S.L. Napoli 5 (Avv.ti Francesco Saverio Afeltra e Eduardo Martucci)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura del termine del 15 settembre 2000 previsto per la proposizione delle controversie in materia di pubblico impiego relative a fatti anteriori al 30 giugno 1998</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego &#8211; Controversie &#8211; Regime transitorio &#8211; Per le controversie relative al periodo anteriore al 30 giugno 1998 &#8211; Art. 45, comma 17, del D.Lgs. n. 80 del 1998 (oggi art. 69 comma VII del T.U. n. 165 del 2001) &#8211; Termine per la proposizione del 15 settembre 2000 &#8211; Scadenza &#8211; Comporta la perdita del diritto ad agire &#8211; Proposizione di un ricorso dopo la scadenza di detto termine &#8211; Inammissibilità.	</p>
<p>2. Procedimento amministrativo – Controversie – Contraddittorio – Instraurazione – Deposito del ricorso – Necessità – Notifica – Non sufficiente</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  L’art. 45, comma 17, D.Lgs. n. 80 del 1998 (oggi art. 69 comma VII del T.U. n. 165 del 2001), nel prevedere che le controversie relative a questioni in materia di pubblico impiego attinenti al periodo del rapporto anteriore al 30 giugno 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000, ha finito per collegare alla scadenza del termine del 15 settembre 2000 la radicale perdita del diritto a far valere, in qualunque sede, ogni tipo di contenzioso. E’ pertanto inammissibile un ricorso in materia di pubblico impiego relativo a questioni anteriori al 30 giugno 1998, che sia stato proposto dopo la data del 15 settembre 2000 (1).	</p>
<p>2. Nel processo amministrativo il rapporto processuale può considerarsi instaurato solo all&#8217;esito dell&#8217;adempimento dell&#8217;onere del deposito, non essendo sufficiente a tali fini il completamento della sola procedura di notifica (2)	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. ex multis, Cassazione Civile, SS. UU., n. 9101 del 2005 e n. 15340 del 2006; Consiglio di Stato, Sez. IV n. 1804 del 2003, Consiglio di Stato, A.P., 21 febbraio 2007, n. 4;<br />	<br />
2. cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV ,17 luglio 2007 n. 4002 e 31 maggio 2007 n. 2796; T.A.R. Lazio &#8211; Roma, sez. III 27 febbraio 2007 n. 1699 e 25 luglio 2006 , n. 6322; T.A.R. Campania &#8211; Napoli, sez. IV, 26 febbraio 2007 , n. 1226; T.A.R. Basilicata 3 maggio 2006 n. 245 .</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 12797 del 2000, proposto da: 	</p>
<p><b>Scognamiglio Giovanna</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Olimpia Criscuolo, con domicilio eletto presso Olimpia Criscuolo in Napoli, c.so Umberto I,32 C/0 E. Somma; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>A.S.L. Napoli 5<i></b></i>, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Saverio Afeltra, Eduardo Martucci, con domicilio eletto presso Francesco Saverio Afeltra in Napoli, Segreteria Tar; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>Per l&#8217;annullamento degli atti e per l’accertamento dei diritti indicati nell’atto introduttivo del giudizio;</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di A.S.L. Napoli 5;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16/07/2009 il dott. Antonio Onorato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il ricorso, in materia di impiego alle dipendenze di Amministrazioni pubbliche, riguardando una fattispecie i cui fatti costitutivi si collocano prima del 30 giugno 1998 è inammissibile in quanto depositato in Segreteria dopo il 15 settembre 2000 e pertanto, dopo che si era verificata la decadenza di cui all’ art. 45 punto 17 parte seconda D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80 (nel testo sostituito dall’art. dall&#8217;art. 69, comma 7, del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165).<br />	<br />
Com&#8217;è stato anche recentemente evidenziato dal Consiglio di Stato (IV Sez. 17 luglio 2007 n. 4002 e 31 maggio 2007 n. 2796) e da molti Tribunali amministrativi regionali (per esempio, T.A.R. Lazio Roma, sez. III 27 febbraio 2007 n. 1699 e 25 luglio 2006 , n. 6322; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 26 febbraio 2007 , n. 1226; T.A.R. Basilicata 3 maggio 2006 n. 245 ), nel processo amministrativo il rapporto processuale può considerarsi instaurato solo all&#8217;esito dell&#8217;adempimento dell&#8217;onere del deposito, non essendo sufficiente a tali fini il completamento della sola procedura di notifica.<br />	<br />
Peraltro la norma sopra citata va intesa nel senso che tale termine del 15 settembre 2000 rileva quale limite, non alla persistenza della giurisdizione amministrativa, ma alla stessa proponibilità della domanda giudiziale, che, ove introdotta dopo tale data, incorre nella decadenza sostanziale fissata dall&#8217;art. 69 cit., con conseguente inammissibilità della stessa (cfr., ex multis, Cass. Civ., SS. UU., n. 9101 del 2005 e n. 15340 del 2006; Cons. St. IV n. 1804 del 2003).<br />	<br />
D’altra parte, la legittimità costituzionale della norma, nella parte in cui fissa la data indicata a pena di decadenza e non per radicare la giurisdizione ordinaria sulle controversie introdotte successivamente, è stata già riconosciuta dalla Corte costituzionale con le decisioni nn. 213 e n. 382 del 2005 e n. 197 del 2006 (Cfr.. anche sul punto, da ultimo, Cons. St., Ad. plen., 21 febbraio 2007, n. 4).<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16/07/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Antonio Onorato, Presidente, Estensore<br />	<br />
Paolo Carpentieri, Consigliere<br />	<br />
Vincenzo Cernese, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/07/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-30-7-2009-n-4556/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2009 n.4556</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2009 n.2125</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-30-7-2009-n-2125/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Calvo – Est. Graziano Aime (avv. Guerrizio) c. Regione Piemonte (avv. Magliona), Comune di Rivoli, Ministero per i Beni Culturali sull&#8217;obbligo della P.A. di pronunciarsi su un&#8217;istanza di riesame anche a seguito di proposizione del ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento oggetto di istanza 1. – Atto amministrativo – Istanza</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Est. Graziano<br /> Aime (avv. Guerrizio) c. Regione Piemonte (avv. Magliona), Comune di Rivoli, Ministero per i Beni Culturali</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo della P.A. di pronunciarsi su un&#8217;istanza di riesame anche a seguito di proposizione del ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento oggetto di istanza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Atto amministrativo – Istanza di riesame – Obbligo P.A. pronunciarsi – A seguito ricorso giurisdizionale – Sussiste.	</p>
<p>2. &#8211; Atto amministrativo – Istanza di riesame – Obbligo P.A. pronunciarsi – Provvedimento inoppugnabile – Insussistenza.	</p>
<p>3. &#8211; Atto amministrativo – Istanza di riesame – Onere P.A. di pronuncia motivata – A fronte istanza circostanziata – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Sussiste l’obbligo di provvedere da parte della P.A. su di un’istanza di riesame di un provvedimento avverso il quale penda un ricorso giurisdizionale notificato dopo la presentazione dell’istanza di riesame.	</p>
<p>2. – Non sussiste l’obbligo di provvedere della P.A. sulle istanze di autotutela o di riesame unicamente nei casi in cui il provvedimento da rimuovere sia divenuto inoppugnabile.	</p>
<p>3. – La P.A. a fronte di un’istanza di riesame circostanziata e minuziosamente motivata, ha l’onere di prendere motivata ed intelligibile posizione da esternare congruamente nella motivazione dell’adottando provvedimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2009 n.1409</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-7-2009-n-1409/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-7-2009-n-1409/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2009 n.1409</a></p>
<p>Pres. F. Scano; Est. T. Aru C. A. e M. M. (avv. P. Franceschi) c/ la Regione Autonoma della Sardegna (n.c.); il Consiglio Regionale della Sardegna (avv.ti M. Falchi Delitala e G. Spano) e nei confronti del signor T. A. (avv.ti B. e F. Ballero) e del signor F. noto</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Scano; Est. T. Aru<br /> C. A. e M. M. (avv. P. Franceschi) c/ la Regione Autonoma della Sardegna (n.c.); il Consiglio Regionale della Sardegna (avv.ti M. Falchi Delitala e G. Spano) e nei confronti del signor T. A. (avv.ti B. e F. Ballero) e del signor F. noto F. S. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla computabilità o meno dei voti assegnati alle liste che non hanno superato la soglia di sbarramento del 3%, fini del calcolo del quoziente elettorale circoscrizionale nelle elezioni dei consigli regionali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – Elezione Consigli regionali – Calcolo del quoziente elettorale circoscrizionale &#8211; Computo dei voti – Possibilità di utilizzare i voti ottenuti dalle liste che in sede circoscrizionale non hanno superato lo sbarramento del 3% &#8211; Art. 7, L. 23 febbraio 1995, n. 43 &#8211; Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di elezioni dei consigli regionali, nelle operazioni di calcolo del quoziente elettorale circoscrizionale non devono essere computati i voti ottenuti dalle liste che in tale sede non hanno superato lo sbarramento del 3% ex art. 7, L. 23 febbraio 1995, n. 43.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 297 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>C. A. e M. M.</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Piero Franceschi, con domicilio eletto in Cagliari, via Sonnino n. 33, presso lo studio del medesimo legale;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>la <b>Regione Autonoma della Sardegna</b>, in persona del Presidente p.t., non costituito in giudizio;<br />
il <b>Consiglio Regionale della Sardegna</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Falchi Delitala e Gabriele Spano, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale del Consiglio Regionale in Cagliari, via Roma n. 25;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del signor <B>T. A.</B>, rappresentato e difeso dagli avv. Benedetto e Francesco Ballero, con domicilio eletto in Cagliari presso il loro studio legale, corso Vittorio Emanuele n. 76;<br />
e del signor <b>F. noto F. S.</b>, non costituito in giudizio;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>nei limiti di cui infra, di tutti gli atti e operazioni del procedimento elettorale per l&#8217;elezione del consiglio Regionale della Sardegna svoltesi il 15-16 Febbraio 2009, e segnatamente del verbale dell&#8217;Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d&#8217;Appello di Cagliari emesso in data 26.2.2009 e dei verbali di proclamazione degli eletti emessi dagli otto uffici elettorali centrali circoscrizionali, costituiti rispettivamente presso i Tribunali di: Cagliari (per le tre circoscrizioni elettorali provinciali di Cagliari, Carbonia-Iglesias e Villacidro-Sanluri); Oristano; Nuoro; Sassari; Lanusei e Tempio Pausania (per le rispettive circoscrizioni elettorali provinciali) ed emessi in date comprese fra il 27 Febbraio (Nuoro) ed il 5 il marzo 2008 (Tempio); <br />	<br />
di tutti gli atti presupposti, inerenti e consequenziali rilevanti ai fini indicati nell&#8217;esposizione.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del sig. Tarcisio Agus;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Consiglio Regionale della Sardegna;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15/07/2009 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorrente sig. Massimo Montisci è cittadino italiano, iscritto nelle liste elettorali del Comune di Capoterra, ed è stato candidato per il Consiglio Regionale nella lista denominata MPA (Insieme per le Autonomie – MPA Sardegna) nella circoscrizione di Cagliari, risultando il secondo maggior votato di tale lista, dopo il dr. Davide Galantuomo, a sua volta non dichiarato eletto.<br />	<br />
Il ricorrente avv. Carlo Angioy è un elettore iscritto nelle liste elettorali di Assemini (Ca).<br />	<br />
Essi espongono in ricorso che, presso gli uffici elettorali centrale e circoscrizionali, sarebbe stato commesso un grave errore metodologico nelle modalità di calcolo del quoziente elettorale, cosicchè alla lista del MPA, che era apparentata con le liste che hanno sostenuto il Presidente eletto Ugo Cappellacci, sarebbe stato attribuito un solo seggio, nella circoscrizione di Sassari, mentre, sulla base della corretta ripartizione dei seggi secondo il criterio dei c.d. “resti”, ne avrebbe dovuto conseguire almeno due.<br />	<br />
Poiché, come risulta dal verbale dell’ufficio centrale regionale, il secondo resto maggiore fra le varie liste del MPA che sono state presentate nelle circoscrizioni provinciali è quello della provincia di Cagliari, l’ulteriore seggio avrebbe dovuto essere assegnato in favore della lista circoscrizionale di Cagliari.<br />	<br />
Dunque l’odierno ricorrente Montisci, in quanto secondo graduato, ha un interesse qualificato ad ottenere la correzione del risultato elettorale, mentre il ricorrente avvocato Angioy, elettore, ha comunque interesse al corretto svolgimento delle operazioni elettorali.<br />	<br />
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:<br />	<br />
Violazione e falsa applicazione della L. n° 108/68 e della L. n° 43/95. Eccesso di potere per contraddittorietà. Difetto di motivazione: con riguardo al procedimento seguito dall’ufficio elettorale circoscrizionale ai fini dell’assegnazione della quota proporzionale dei seggi del Consiglio Regionale della Sardegna, con particolare riguardo al mancato computo, nella ripartizione dei seggi in sede circoscrizionale, di tutti i voti validi conseguiti dalle liste provinciali ammesse alla competizione elettorale, anche se non conseguenti seggi per non avere raggiunto il loro gruppo, nell&#8217;intera regione, il quorum del 3% dei voti validi (non essendo collegate a una lista regionale che abbia superato la percentuale del 5% per cento).<br />	<br />
Concludevano quindi i ricorrenti chiedendo l’annullamento di tutti gli atti, provvedimenti ed operazioni elettorali impugnati, nei limiti del dichiarato interesse all’ottenimento di un ulteriore seggio in favore della lista Insieme per le Autonomie – MPA Sardegna, con tutte le consequenziali pronunce come per legge.<br />	<br />
Per resistere al ricorso si è costituito il Consiglio regionale della Sardegna che ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.<br />	<br />
Si è altresì costituito in giudizio il controinteressato Tarcisio Agus che, con ampi richiami giurisprudenziale, ha sostenuto l’infondatezza delle argomentazioni dei ricorrenti, chiedendo, in conclusione, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.<br />	<br />
In vista dell’udienza di trattazione i ricorrenti hanno depositato ulteriore memoria di replica alle deduzioni difensive del controinteressato, insistendo nelle già rassegnate richieste di accoglimento.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 15 luglio 2009, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso non merita accoglimento.<br />	<br />
La tesi dei ricorrenti è fondata, essenzialmente, su un’interpretazione strettamente letterale delle disposizioni che regolano lo svolgimento delle operazioni di calcolo del quoziente elettorale circoscrizionale.<br />	<br />
Essa, in particolare, è volta a valorizzare la circostanza che le stesse sono temporalmente antecedenti e, come tali, destinate a svolgersi prima dell’avvio di quelle affidate all’ufficio centrale regionale (dalle quali emerge il risultato percentuale complessivo conseguito dalle liste che hanno partecipato alla competizione elettorale), e vorrebbe includere, nel computo dei voti da considerarsi da parte dell’ufficio centrale circoscrizionale per il calcolo del quoziente provinciale, anche quelli delle liste che, per non aver raggiunto il 3% dei voti validi, non sono ammesse, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 43/1995, all’assegnazione dei seggi. <br />	<br />
L’argomento non convince.<br />	<br />
In forza dell&#8217;art.15 della legge n.108/1968, la ripartizione della cd. quota proporzionale di consiglieri regionali tra le liste provinciali avviene in due momenti, rispettivamente avanti all&#8217;Ufficio centrale circoscrizionale e all&#8217;Ufficio centrale regionale.<br />	<br />
Nella prima fase l&#8217;Ufficio circoscrizionale tiene conto della cifra elettorale di ciascuna lista (pari ai voti validi ottenuti dalla stessa) e del numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione.<br />	<br />
Divide la somma delle cifre elettorali di lista per il numero dei seggi più uno, ottenendo il quoziente elettorale circoscrizionale.<br />	<br />
Attribuisce a ciascuna lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di lista.<br />	<br />
I seggi residuati vengono attribuiti dall&#8217;Ufficio centrale regionale, che somma i voti residuati di ciascun gruppo di liste dividendolo poi per il numero dei seggi residuati da attribuire. <br />	<br />
Si ottiene in tal modo il quoziente elettorale regionale, che consente di individuare per ciascun gruppo di liste provinciali il numero di seggi spettanti in sede regionale.<br />	<br />
Detti seggi sono distribuiti nell&#8217;ambito di ciascun gruppo di liste provinciali, secondo una graduatoria che tiene conto della percentuale di voti ottenuta da ciascuna lista nella propria circoscrizione.<br />	<br />
Il problema centrale posto dall’odierna vertenza è quello di stabilire se in sede circoscrizionale le descritte operazioni vadano compiute tenendo conto anche dei voti delle liste che in tale sede non hanno superato lo sbarramento del 3%.(art.7 della legge 23 febbraio 1995, n.43), oppure no.<br />	<br />
Rileva il Collegio, che la questione è stata già affrontata e risolta in senso sfavorevole alla tesi dei ricorrenti dall&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (con decisione 10 luglio 1997, n.13), che, pur decidendo sulla questione delle modalità di calcolo del quoziente elettorale in sede regionale, ha affermato principi senz’altro riferibili anche al computo del quoziente elettorale in sede circoscrizionale.<br />	<br />
Tale questione interpretativa si era posta giacché la vecchia disciplina del 1968, dettata in un momento storico nel quale tutte le liste partecipavano alla distribuzione dei seggi, è stata profondamente innovata dall’art. 7 della legge n. 43/1995, che, introducendo lo sbarramento del 3% per le liste minori, ha escluso che le stesse siano assegnatarie di seggi.<br />	<br />
Si tratta, pertanto, di stabilire se i voti delle liste che non hanno superato la soglia del 3%, e che perciò non sono ammesse all&#8217;assegnazione dei seggi, esauriscono la loro funzione essenziale, di espressione della volontà del cittadino elettore, nel momento in cui questi sono validamente attribuiti alla lista cui si riferiscono, oppure, invece, se continuino ad esercitare una certa influenza sui risultati elettorali, concorrendo alla determinazione dei quozienti elettorali concernenti, a questo punto, solo la ripartizione dei seggi tra liste diverse da quelle cui detti voti erano rivolti.<br />	<br />
Come detto, l’Adunanza Plenaria, nel quadro di un&#8217;interpretazione sistematica del complesso normativo vigente, dalla quale il Collegio non ravvisa oggi motivo per discostarsi, ha ritenuto che la tesi della non computabilità dei voti riportati dalle liste che non hanno superato la soglia di sbarramento del 3% sia preferibile.<br />	<br />
In ciò evidenziando espressamente, in relazione alle descritte fasi di ripartizione dei seggi, l&#8217;esigenza di una razionale, funzionale ed uniforme applicazione del sistema normativo vigente, che tenga conto della positiva evoluzione dell&#8217;ordinamento elettorale delle regioni, in armonia con la stessa logica ispiratrice del sistema.<br />	<br />
Ed invero, il sistema di computo dei soli voti delle liste che partecipano effettivamente alla ripartizione dei seggi presenta l&#8217;indubbio vantaggio di assicurare una piena rispondenza tra la volontà degli elettori che hanno manifestato il loro voto ed il risultato finale delle elezioni.<br />	<br />
Viceversa, l&#8217;ulteriore rilevanza dei voti validamente espressi con riferimento a liste che non hanno superato la soglia di sbarramento non risponderebbe ad un interesse giuridicamente rilevante degli elettori i quali, indirettamente e casualmente, verrebbero ad incidere nella ripartizione dei seggi tra i restanti schieramenti rimasti in lizza.<br />	<br />
Del resto, prosegue l’Adunanza Plenaria, che l&#8217;intento dell&#8217;articolo 7 della legge n. 43/1995 fosse quello di azzerare a tutti gli effetti i voti ottenuti dalle liste rimaste sotto la soglia di sbarramento è confermato da quanto affermato dai presentatori di ben 4 proposte di legge volte a stabilire, in via di interpretazione autentica, che l&#8217;articolo 7 del questione va inteso nel senso che “ i voti conseguiti dalle liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto meno del 3% dei voti e non sia collegato ad una lista regionale che abbia superato la percentuale del 5%, non concorrono a formare il quoziente elettorale circoscrizionale e non sono calcolati i fini della determinazione dei resti”.<br />	<br />
Pertanto, sulla base di un’interpretazione logico sistematica della norma, che tenga conto della sua specifica funzione, deve ritenersi che l&#8217;unico ragionevole procedimento per il calcolo dei voti residui, sia in sede circoscrizionale che in sede regionale, debba svolgersi solo dopo l&#8217;accertato superamento del limite del 3% su base regionale e solo con riferimento alle liste ammesse alla ripartizione dei seggi.<br />	<br />
Né l&#8217;operatività di tale modalità di calcolo trova ostacolo nella scansione temporale dei lavori dell&#8217;ufficio centrale circoscrizionale posta del ricorrente a fondamento della diversa interpretazione proposta.<br />	<br />
E’ invero sufficiente, come del resto si ricava dalla stessa modulistica predisposta dall&#8217;amministrazione, che l&#8217;ufficio centrale regionale, una volta ricevute dagli uffici centrali circoscrizionali le cifra elettorale di ciascuna lista provinciale e di ciascuna lista regionale, comunichi subito, ai medesimi uffici circoscrizionali, le liste escluse dalla ripartizione dei seggi, ponendo questi ultimi in condizione di procedere al compimento di tutte le altre operazioni (compresa la ripartizione dei seggi in sede circoscrizionale) escludendo fin dall&#8217;inizio le liste che non hanno raggiunto il quorum dell’art. 7 nel calcolo dei quozienti elettorali.<br />	<br />
Per le suesposte ragioni, dunque, il ricorso si rivela infondato e va respinto.<br />	<br />
Sussistono nondimeno giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Respinge il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Compensa le spese le spese e gli onorari del giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15/07/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Francesco Scano, Presidente<br />	<br />
Marco Lensi, Consigliere<br />	<br />
Tito Aru, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/07/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-7-2009-n-1409/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2009 n.1409</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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