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	<title>30/6/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>30/6/2004 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/6/2004 n.9821</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-30-6-2004-n-9821/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-30-6-2004-n-9821/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/6/2004 n.9821</a></p>
<p>Pres. A.Onorato – Rel. P. Severini Società “QUARTO 2000” a.r.l. (avv. Ferdinando Scotto) c/ Comune di Quarto (avv. Valerio Barone). sulla decorrenza del termine di prescrizione in tema di contributi per il rilascio di concessioni edilizie Edilizia – Concessione di costruzione – Contributo di urbanizzazione – Costo di costruzione &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-30-6-2004-n-9821/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/6/2004 n.9821</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-30-6-2004-n-9821/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/6/2004 n.9821</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A.Onorato – Rel. P. Severini<br /> Società “QUARTO 2000” a.r.l. (avv. Ferdinando Scotto) c/ Comune di Quarto (avv. Valerio Barone).</span></p>
<hr />
<p>sulla decorrenza del termine di prescrizione in tema di contributi per il rilascio di concessioni edilizie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia – Concessione di costruzione – Contributo di urbanizzazione –  Costo di costruzione &#8211; Prescrizione – Decorrenza.</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di contributo per il rilascio della concessione edilizia, l’ordinario termine di prescrizione decennale decorre – per la riscossione degli oneri di urbanizzazione – dalla data del rilascio del provvedimento concessorio, a differenza del costo di costruzione, per il quale il dies a quo è rappresentato dalla data di ultimazione delle opere.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla decorrenza del termine di prescrizione in tema di contributi per il rilascio di concessioni edilizie</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>n. 9821/04<br />
Registro Sentenze<br />
n. 5829/2000<br />
Registro Generale</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA &#8211; NAPOLI <br />
SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>composto dai magistrati: dott. Antonio Onorato Presidente; dott. Andrea Pannone Consigliere; dott. Paolo Severini Referendario, estensore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 5829 R. G. dell’anno 2000, proposto dalla<br />
<b>Società “Quarto 2000” a r. l.</b>, in persona dell’amministratore unico – legale rappresentante p. t. – ing. Mattia La Rana, rappresentata e difesa dall’Avv. Ferdinando Scotto, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via F. Caracciolo n. 15, presso lo studio del difensore; </p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Quarto</b>, in persona del Sindaco &#8211; legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Valerio Barone, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Piazza Sannazzaro n. 71;<br />
per l’annullamento<br />
&#8211; della nota prot. n. 9979 del 13.04.2000, con la quale il Comune di Quarto ha richiesto il pagamento della somma di £. 213.031.494 a titolo di contributo concessorio, nonché quella di £. 1.000.000 a titolo di diritti di Segreteria, con avvertimento che i<br />
&#8211; d’ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente, comunque lesivo degli interessi della società ricorrente;<br />
   Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione;<br /> Viste le memorie, depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti di causa;<br />
Uditi, alla camera di consiglio del 6.05.04, il relatore dott. P. Severini e per le parti i procuratori, come da verbale d’udienza.<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Col ricorso in epigrafe, la società Quarto 2000 a r. l., premesso d’aver presentato, in data 2.09.82, istanza al Sindaco del Comune di Quarto, onde ottenere il rilascio di concessione edilizia, per la costruzione di un fabbricato per civili abitazioni da realizzare in quel Comune, alla via Pietra Bianca; che, decorso il termine di giorni novanta, previsto dal d. l. 9/82, s’era formato il silenzio – assenso, abilitante la stessa società a dar corso ai lavori, ai sensi del richiamato decreto legge, nella formulazione di cui alla legge di conversione, 25.03.1982 n. 94, nonché giusta quanto statuito, in merito, dalla sentenza del T.A.R. Campania, sez. I, n. 565 del 6.12.1984, confermata dalla sentenza della V Sezione del C. di S., n. 665 del 6.06.96, passata quindi in cosa giudicata; che, pertanto, &#8220;alla data dell&#8217;1.12.1982 si era materializzata la concessione edilizia tacita, prevista dalle richiamate norme&#8221;; tanto premesso, rappresentava che con la nota, qui impugnata, il Comune aveva comunicato una richiesta di pagamento dei contributi concessori, relativi alla concessione edilizia formatasi per silentium, pari a £. 213.031.494;  avverso detto provvedimento la società ricorrente articolava, pertanto, le seguenti censure: <br />
&#8211; 1) Violazione di legge – Violazione della l. 27.01.1977 n. 10; Violazione degli artt. 2934 e 2946 cod. civ.; Eccesso di potere; Inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto: il Comune doveva richiedere sia gli oneri d&#8217;urbanizzazione, sia il contrib<br />
L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio, in data 4.07.2000, depositando la documentazione ad esso pertinente e un controricorso, in cui chiedeva, genericamente, che l&#8217;impugnativa spiegata dalla società ricorrente fosse dichiarata inammissibile, improcedibile o infondata; ulteriore documentazione era prodotta, dal Comune, in data 14.04.2004, mentre il 24.04.2004 era depositata, sempre nell&#8217;interesse dell&#8217;ente, una memoria difensiva, nella quale s&#8217;osservava che le pretese di parte ricorrente si fondavano sul dichiarato presupposto della formazione del silenzio &#8211; assenso, ai sensi dell&#8217;art. 8 del d. l. n. 8/92, sull&#8217;istanza di concessione edilizia del 2.09.1982; detto presupposto era, ad avviso del Comune, del tutto insussistente, posto che il 5° comma della citata disposizione di legge prevedeva espressamente che le disposizioni di cui ai commi precedenti s&#8217;applicavano per gli interventi da attuare su aree, dotate di strumenti urbanistici attuativi vigenti ed approvati anteriormente all&#8217;entrata in vigore della legge 6 agosto 1967 n. 76; e, come risultava dalla certificazione in atti, nel periodo dal settembre al dicembre 1982 l&#8217;area oggetto dell&#8217;intervento edilizio della Quarto 2000 non era dotata di strumenti attuativi; né poteva ostare a tale conclusione l&#8217;avvenuto annullamento, con la sentenza del T.A.R. Campania, sez. I, n. 565 del 6.12.1984, confermata dalla sentenza della V Sezione del C. di S., n. 665 del 6.06.96, della nota comunale n. 224/UT del 29.03.1983, recante diffida a non dare inizio ai lavori edili per l&#8217;inapplicabilità dell&#8217;art. 8 d. l. 9/82 all&#8217;istanza di concessione edilizia della società ricorrente.<br />
Tali decisioni, infatti, a parere del Comune, non contenevano alcun accertamento dell&#8217;intervenuta acquisizione tacita della concessione edilizia, poiché l&#8217;annullamento della nota di cui sopra era stato disposto per difetto di motivazione.<br />
Ne conseguiva  che, in mancanza di un precedente accertamento giurisdizionale circa l&#8217;intervenuta formazione del silenzio &#8211; assenso, costituiva onere della ricorrente l&#8217;allegazione al presente giudizio dei fatti costitutivi della propria pretesa, ovvero dei presupposti in base ai quali l&#8217;assenso tacito si sarebbe formato, primo tra i quali l&#8217;esistenza di uno strumento urbanistico attuativo.<br />
Anche a voler ritenere, in ogni caso, che sull&#8217;istanza del 2.09.1982 si fosse validamente formato il silenzio &#8211; assenso, andava rilevato, per il Comune,  che la (pretesa) intervenuta concessione edilizia era comunque rimasta priva d&#8217;efficacia, con la conseguenza che il termine di prescrizione non era mai cominciato a decorrere, e ciò perché la società ricorrente non aveva mai provveduto, né all&#8217;autoliquidazione, né alla corresponsione del contributo provvisorio per gli oneri d&#8217;urbanizzazione previsto dall&#8217;art. 8, comma 2, del d. l. 9/82, da configurarsi come requisiti d&#8217;efficacia della concessione.<br />
In via ancora subordinata, la difesa del Comune rilevava che la prescrizione del diritto del Comune alla riscossione degli oneri per costo di costruzione non era affatto intervenuta, alla data (13.04.2000) d&#8217;adozione del provvedimento impugnato; ciò in quanto la ricorrente non aveva provveduto a comunicare al Comune, come avrebbe dovuto, la data d&#8217;ultimazione dei lavori, e solo in data 13.03.2000 aveva fatto pervenire all&#8217;Amministrazione il collaudo statico delle opere; mentre dall&#8217;espresso riferimento normativo, contenuto nell&#8217;art. 11 l. n. 10/77, alla data d&#8217;ultimazione dei lavori, derivava la necessità che, di tale presupposto di fatto, venisse fornita adeguata contezza all&#8217;Amministrazione, ad opera del concessionario; mentre in difetto di tale elemento, il termine prescrizionale non poteva ritenersi decorrere nei confronti dell&#8217;Amministrazione creditrice.<br />
Infine &#8211; osservava il comune &#8211; il valido decorso della prescrizione presupponeva la possibilità di esercitare il diritto, laddove nella specie erano in contestazione, tra le parti, gli stessi elementi costitutivi del diritto.<br />          Seguiva, in data 24.04.2004, la produzione di una memoria difensiva per la società ricorrente, ove erano riepilogate le ragioni, a fondamento della spiegata impugnativa.<br />          All’udienza pubblica del 6.05.04 il ricorso era trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso può trovare solo parziale accoglimento.<br />
Preliminarmente occorre rilevare che, con l&#8217;impugnata nota prot.. n. 9979 del 13.04.2000, il Comune di Quarto richiedeva, alla società Quarto 2000 a r. l., in persona dell&#8217;amministratore unico, il pagamento della somma complessiva di £. 213.031.494, a titolo di &#8220;pagamento contributo per rilascio concessione lavori edili&#8221;, concernenti la realizzazione di un fabbricato sito in Quarto alla via Pietra Bianca, somma complessiva così suddivisa: £. 146.053.682 a titolo di &#8220;quota parte incidenza spese di urbanizzazione&#8221; e £. 66.977.812 a titolo di &#8220;quota incidenza del costo di costruzione&#8221;; era, inoltre, richiesto il pagamento di £. 1.000.000, a titolo di diritti di Segreteria (somma, quest&#8217;ultima, sulla quale, tuttavia, non c&#8217;è alcuna contestazione in ricorso). Il diritto del Comune di riscuotere le altre, e assai più consistenti, somme di danaro di cui sopra è invece stato contestato, dalla società ricorrente, sostanzialmente sotto un unico profilo, vale a dire dell&#8217;intervenuta prescrizione decennale di tale diritto, sul presupposto della formazione &#8211; in data 1.12.82 &#8211; del silenzio &#8211; assenso, ex art. 8  d. l. 23.01.1982 n. 9, sull&#8217;istanza di concessione edilizia, presentata dalla società ricorrente in data 2.09.1982.<br />  Appunto da tale data (1.12.1982) sarebbe decorso, ad avviso della società &#8220;Quarto 2000&#8221;, il termine decennale di prescrizione, cui è soggetto il rapporto obbligatorio, legato alla corresponsione del contributo di costruzione (in termini: T.A.R. Lazio, Latina, n. 1185 del 13 dicembre 2001).<br />
Il Comune di Quarto, costituitosi in giudizio, ha mosso plurime eccezioni alla ricostruzione, svolta dal Comune, dell&#8217;operatività &#8211; nella specie &#8211; del fenomeno prescrizionale, sostenendo, in particolare, sia che la concessione edilizia non si sarebbe affatto formata per silentium, ai sensi dell&#8217;art. 8 del d. l. 9/82, sia che in ogni caso, se pure detta concessione s&#8217;era formata, il contributo per costo di costruzione non si sarebbe prescritto, per non essere stata comunicata, al Comune, l&#8217;ultimazione dei lavori eseguiti, da parte della società ricorrente.<br />
Ritiene il Collegio che in effetti la questione posta dal ricorso in esame non possa essere risolta unitariamente, ma che la stessa debba trovare una soluzione differente, per ciò che concerne le due quote in cui detto contributo s&#8217;è articolato, vale a dire quella per oneri d&#8217;urbanizzazione e quella per costo di costruzione.<br />
Per ciò che concerne quest&#8217;ultima, ritiene il Tribunale che la prescrizione non si sia compiuta, atteso che, com&#8217;è stato affermato in giurisprudenza, in materia vige il seguente principio: &#8220;L&#8217;art. 11 comma 2 l. 28 gennaio 1977 n. 10 &#8211; il quale ha previsto che l&#8217;importo dovuto per il costo di costruzione va determinato all&#8217;atto del rilascio della concessione e corrisposto in corso d&#8217;opera con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune e comunque non oltre sessanta giorni dall&#8217;ultimazione dei lavori &#8211; stabilisce un termine che non decorre dalla data stabilita in concessione per l&#8217;ultimazione dei lavori, ma da quando l&#8217;opera è stata effettivamente ultimata&#8221; (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, n. 669 del 10 maggio 2000); con l&#8217;ulteriore precisazione, particolarmente rilevante nel caso di specie (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, n. 293 del 16 maggio 1997), secondo la quale: &#8220;L&#8217;espresso riferimento normativo, contenuto nell&#8217;art. 11 l. 28 gennaio 1977 n. 10, alla data di ultimazione dei lavori assentiti con la concessione di costruzione quale termine ultimo per la determinazione della quota di contributo a titolo di costo di costruzione, comporta che di questo elemento di fatto deve essere data contezza all&#8217;Amministrazione da parte del concessionario; pertanto, in difetto di tale elemento, il termine prescrizionale non decorre nei confronti dell&#8217;Amministrazione creditrice&#8221; (nello stesso senso: T. A. R. Catanzaro, n. 758 del 24 giugno 1994).<br />
Poiché nella specie non risulta, dagli atti prodotti in giudizio, che dell&#8217;ultimazione dei lavori sia stata data notizia, da parte della società ricorrente, all&#8217;Amministrazione comunale, ne consegue che il diritto di quest&#8217;ultima di pretendere il pagamento della quota di contributo concessorio, dovuta a titolo di  costo di costruzione, non può essere ritenuto prescritto (in applicazione del principio generale secondo cui &#8220;Contra non valentem agere non currit praescriptio&#8221;).<br />
Per questa parte, pertanto, il ricorso non può trovare accoglimento.<br />
Diversamente, deve ritenersi che il diritto del Comune a richiedere, alla società ricorrente, il pagamento della quota del contributo concessorio, preteso a titolo di oneri di urbanizzazione, si sia effettivamente prescritto, nel termine di dieci anni dal rilascio della concessione edilizia, avvenuta &#8211; secondo il meccanismo previsto dall&#8217;art. 8 del d. l. 9/1982 &#8211; in data 1.12.1982.<br />
Al riguardo, deve anzitutto osservarsi che in tema di contributo per il rilascio della concessione edilizia, l&#8217;ordinario termine di prescrizione decennale decorre &#8211; per la riscossione degli oneri di urbanizzazione &#8211; dalla data del rilascio del provvedimento concessorio, a differenza del costo di costruzione, per il quale il dies a quo, come detto, è rappresentato dalla data di ultimazione delle opere (cfr. T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; n. 1439 del 22.11.2000; nello stesso senso, della decorrenza della prescrizione per il contributo di urbanizzazione, dalla data di rilascio della concessione edilizia, cfr. anche T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; n. 477 del 10.05.2002).<br />
Poiché, quindi, nella specie la concessione edilizia è stata rilasciata nel dicembre 1982, la prescrizione s&#8217;è compiuta nel termine di dieci anni da tale data, senza che risultino, dalla documentazione prodotta in giudizio, atti interruttivi della prescrizione medesima.<br />
Né tale conclusione può essere revocata in dubbio, come vorrebbe la difesa del Comune di Quarto, perché la sentenza del T.A.R. Campania, sez. I, n. 565 del 6.12.1984, confermata dalla sentenza della V Sezione del C. di S., n. 665 del 6.06.96, d&#8217;annullamento della nota comunale n. 224/UT del 29.03.1983, recante diffida a non dare inizio ai lavori edili per l&#8217;inapplicabilità dell&#8217;art. 8 d. l. 9/82 all&#8217;istanza di concessione edilizia della società ricorrente, non affronterebbe, nel merito, la questione dell&#8217;avvenuta formazione della concessione edilizia in questione, limitandosi ad annullare l&#8217;impugnata nota per difetto di motivazione.<br />
In realtà, tale affermazione della difesa dell&#8217;ente è smentita dalla lettura delle decisioni de quibus, dalle quali risulta: a) per ciò che concerne la sentenza del T.A.R. Campania, che la formazione del silenzio-accoglimento produce la decadenza dal potere, da parte del Comune, di provvedere sull&#8217;istanza del privato, essendosi tale potere del tutto consumato, pur residuando all&#8217;Amministrazione &#8220;la possibilità di ulteriori e diversi provvedimenti influenti sulla validità del silenzio accoglimento consolidatosi con il decorso del tempo, purché vi siano concrete ragioni ed accertati interessi pubblici&#8221; (diversi ed ulteriori provvedimenti dei quali, tuttavia, in atti non v&#8217;è traccia); con la precisazione che nella specie l&#8217;istanza di concessione edilizia risultava avanzata il 29 ottobre 1982, mentre il provvedimento impugnato risultava adottato in data 29 marzo 1983, ben oltre i termini di cui al d. l. n. 9/82, e che, anche a prescindere da tali considerazioni, il provvedimento del Comune era illegittimo perché viziato da difetto di motivazione; b) per ciò che concerne la sentenza del Consiglio di Stato, resa in sede di appello, presentato dal Comune, avverso la citata decisione del T.A.R. Campania, che le argomentazioni svolte dall&#8217;ente, nell&#8217;atto d&#8217;appello (tra cui quella secondo la quale, essendo l&#8217;intervento edilizio destinato a svolgersi su area non dotata della strumentazione urbanistica richiesta rispetto ad esso, non troverebbe applicazione il disposto dell&#8217;art. 8 d. l. n. 9/82), si concretizzavano in una motivazione postuma dei provvedimenti impugnati, che non poteva ovviare, per giurisprudenza pacifica, al difetto di motivazione evidenziato dal T.A.R.<br />
Tale essendo il contenuto delle due decisioni in parola, ritiene il Collegio che sulla questione della formazione per silentium della concessione edilizia de qua, si sia formato, nonostante il contrario avviso del Comune, il giudicato, che preclude al T.A.R., in sede di decisione del presente ricorso, di esaminare nuovamente le stesse questioni, già dedotte in sede di appello al Consiglio di Stato.<br />
Ritiene, infatti, il Tribunale che, ove il suo esame si appuntasse sull&#8217;asserita mancata formazione della concessione edilizia, per le ragioni dedotte nella memoria difensiva del Comune di Quarto del 24.04.2004 (in particolare per la mancata verificazione delle condizioni, concernenti gli strumenti urbanistici attuativi, di cui al 5° comma dell&#8217;art. 8 del d. l. 9/82), tanto concreterebbe un&#8217;evidente violazione del giudicato, derivante dalle citate decisioni del T.A.R. e del C. di S.<br />Lo stesso dicasi, quanto alla pretesa della difesa del Comune di introdurre, nella questione concernente la formazione per silentium della concessione edilizia in oggetto, ormai come s&#8217;è detto coperta dal giudicato, un nuovo elemento impeditivo, rappresentato dalla asserita mancata autoliquidazione, da parte della società ricorrente, del contributo provvisorio per oneri d&#8217;urbanizzazione previsto dall&#8217;art. 8, comma 2 del d. l. 9/82.<br />
Anche in tal caso, ritiene il Tribunale che non è gli è consentito di entrare nel merito di una questione &#8211; quella riguardante l&#8217;avvenuta formazione della concessione edilizia secondo il meccanismo di silenzio &#8211; accoglimento, configurato dall&#8217;art. 8 d. l. 9/82 &#8211; ormai decisa irreversibilmente dalle sentenze sopra citate, che facevano salvo solo l&#8217;eventuale riesercizio del potere da parte dell&#8217;Amministrazione comunale, &#8220;purché vi siano concrete ragioni ed accertati interessi pubblici&#8221;, riesercizio, peraltro, che non risulta esservi stato nella specie.<br />
Privo di pregio &#8211; secondo il Collegio &#8211; anche l&#8217;ulteriore &#8211; ed ultimo &#8211; argomento addotto dalla difesa del Comune, al fine di sostenere che la concessione edilizia de qua non si sarebbe formata, per silentium, alla data dell&#8217;1.12.1982, argomento secondo il quale il termine prescrizionale non poteva decorrere utilmente, &#8220;quantomeno fino alla definizione del contenzioso amministrativo, con la decisione del Consiglio di Stato n. 665/95&#8221;.<br />
Tale tesi, che pretenderebbe sostanzialmente di far decorrere la prescrizione, nella specie, dalla decisione del Consiglio di Stato del 1996, anziché dal decorso del termine di giorni novanta dalla presentazione dell&#8217;istanza di concessione edilizia, di cui all&#8217;art. 8 del d. l. 9/82, dimentica che gli effetti della pronuncia giurisdizionale necessariamente retroagiscono alla data della proposizione della domanda, non dovendo il tempo, necessario a giungere alla definizione della controversia, andare a detrimento di chi l&#8217;ha proposta.<br />
Sarebbe contrario ad ogni principio che, poiché la decisione definitiva &#8211; che ha sancito l&#8217;avvenuta formazione della concessione edilizia per silentium &#8211; s&#8217;è concretizzata solo nel 1996, per tutto tale tempo la prescrizione del diritto a riscuotere il contributo di concessione da parte del Comune non sia decorsa (operando altrimenti, la circostanza della pendenza della lite giurisdizionale amministrativa, come un&#8217;anomala ed imprevista causa di sospensione della prescrizione).<br />        In conformità alle suddette considerazioni, risulta confermata l&#8217;avvenuta prescrizione del diritto del Comune di riscuotere la quota del contributo di concessione, richiesta a titolo di &#8220;quota parte incidenza di oneri di urbanizzazione&#8221;.<br />
Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese di giudizio. </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania &#8211; Napoli – Sezione Seconda – definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, lo accoglie in parte, e in parte lo respinge, secondo le precisazioni di cui in motivazione.Spese compensate.<br />Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.</p>
<p>Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del 6.05.04.</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/6/2004 n.9820</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-30-6-2004-n-9820/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-30-6-2004-n-9820/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/6/2004 n.9820</a></p>
<p>Pres. A. Onorato – Rel. P. Severini Piano Carmela (avv. Enrico Angelone) c/ Ministero della Pubblica Istruzione- Provveditorato agli Studi di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato). in tema di riconoscimento, in sede di ricostruzione della carriera, del periodo di fruizione della borsa di studio Pubblico impiego – Borse di studio</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-30-6-2004-n-9820/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/6/2004 n.9820</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Onorato – Rel. P. Severini<br /> Piano Carmela (avv. Enrico Angelone) c/ Ministero della Pubblica Istruzione- Provveditorato agli Studi di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato).</span></p>
<hr />
<p>in tema di riconoscimento, in sede di ricostruzione della carriera, del periodo di fruizione della borsa di studio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego –  Borse di studio – Periodo di congedo straordinario – E’ utile ai fini della ricostruzione della carriera.</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 2 della legge n. 476 del 1984 e l’art. 6 co. 7 della legge 30 novembre 1989 n. 398 riducono lo spazio applicativo della norma generale, sottraendole l’ipotesi della borsa di studio fruita dal pubblico dipendente: quest’ultima ipotesi ricade sotto l’impero delle norme testé citate, e comporta sia l’obbligo della copertura assistenziale e previdenziale sia l’obbligo di valutare il periodo di durata del corso (nella specie, biennale), ai fini della ricostruzione della carriera del pubblico dipendente e dell’attribuzione del trattamento di quiescenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di riconoscimento, in sede di ricostruzione della carriera, del periodo di fruizione della borsa di studio</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>n. 9820/04<br />
Registro Sentenze<br />
n. 11514/98 + 1125/99 <br />
Registro Generale</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – NAPOLI<br />
SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>composto dai magistrati: dott. Antonio Onorato Presidente; dott. Andrea Pannone Consigliere; dott. Paolo Severini Referendario, rel.</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sui ricorsi riuniti n. 11514 R. G. dell’anno 1998 e n. 1125 R.G. dell’anno 1999, proposti da<br />
<b>Piano Carmela</b>, rappresentata e difesa dall’Avv. Enrico Angelone, elettivamente domiciliata, in Napoli, al Corso Umberto I n. 34, presso lo studio del difensore;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>Ministero della Pubblica Istruzione – Provveditorato agli Studi di Napoli</b>, in persona del Provveditore p. t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli e presso la sua Sede di Via A. Diaz, 11, pure per l</p>
<p>per l’annullamento (ricorso n. 11514/98)<br />
&#8211; a) del provvedimento posiz. N. 2.007701/P (BAFRA) del 30.07.98, con il quale, a seguito dell’avvenuto collocamento in quiescenza disposto per effetto di dimissioni volontarie con decorrenza 1.09.98, è stato determinato il trattamento provvisorio di pens<br />
&#8211; b) di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale, comunque lesivo del diritto della ricorrente;<br />
nonché per l’annullamento (ricorso n. 1125/99)<br />   &#8211; a) del decreto del Dirigente della III Divisione, Sez. III, del 21.10.98 n. 515, successivamente comunicato, con cui s’è determinata l’anzianità di servizio della ricorrente, docente di ruolo di materie letterarie e latino nei Licei, classe di concorso- b) del decreto del Dirigente della III Divisione, Sez. III, del 21.10.98, n. 516, con il quale è stato computato il trattamento economico dovuto alla ricorrente, anch’esso nella parte in cui non ha computato il servizio pre – ruolo sub a);<br />
&#8211; c) d’ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti della ricorrente;<br />
Visti i ricorsi, con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione;<br />
Viste le memorie, depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti di causa;<br />
Uditi, alla camera di consiglio del 6.05.2004 il relatore, dott. P. Severini e, per le parti, i procuratori come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO </b></p>
<p>Con il primo dei due ricorsi in epigrafe, Piano Carmela, già docente d’italiano e latino nella S. M. S. di II grado, impugnava l’atto sopra specificato, rappresentando d’essere stata collocata, nel biennio 72/73 e 73/74, quando era titolare d’incarico a tempo indeterminato, in congedo straordinario, per la fruizione d’una borsa di studio presso l’Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa” di Napoli; che in data 30.09.74, con decreto del Provveditore agli Studi di Avellino era stata immessa in ruolo, e che, in tale occasione, le era stato riconosciuto il servizio pre – ruolo, relativo al biennio di cui sopra; che, con decreto del Primo Dirigente del Provveditorato agli Studi di Napoli del 15.04.1977, s’era provveduto alla ricostruzione provvisoria della sua carriera, ma che, in tal caso, non era stato valutato, ai fini del computo del trattamento economico spettantele, il citato biennio; conseguentemente, detto provvedimento era stato impugnato, con ricorso al T.A.R. Campania – Sez. I, n. 2401/77; che indi, con provvedimento del 30.07.98, era stata collocata in quiescenza, con decorrenza 1.09.98, a seguito di dimissioni volontarie, e che anche tale atto non aveva considerato valido, ai fini della pensione, il biennio in cui la stessa aveva fruito della borsa di studio, riconoscendole, conseguentemente, un’anzianità di soli 37 anni di servizio; avverso detto atto articolava le seguenti censure:<br />
1) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 6 u. c. l. 30.11.1989 n. 398; Violazione del giusto procedimento di legge; Contrasto con i precedenti: la l. 398/89, che aveva introdotto la nuova disciplina delle borse di studio universitarie, abrogando ogni altra disposizione incompatibile, aveva espressamente stabilito, all’art. 6 u. c., che il periodo di congedo straordinario, di cui il dipendente pubblico ha fruito nel periodo di validità della borsa di studio, è utile “ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza”; e tale disposizione di legge era chiaramente applicabile alla ricorrente, che era stata collocata in quiescenza nel 1998;<br />  2) Ulteriore violazione della normativa sub 1); Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, perplessità, contrasto coi precedenti; violazione del giusto procedimento: inizialmente l’Amministrazione (Provveditorato agli Studi di Avellino) aveva valutato come servizio utile il periodo, trascorso dalla ricorrente in congedo straordinario per fruizione della borsa di studio, né tale atto era stato successivamente revocato od annullato; inoltre il provvedimento adottato dal Provveditorato agli Studi di Napoli in data 15.04.1977 aveva carattere solo provvisorio, dovendo essere seguito da una definitiva determinazione ministeriale, che invece non era stata adottata;<br />    3) Ulteriore eccesso di potere per contrasto coi precedenti; Disapplicazione di atto amministrativo valido ed efficace; Illogicità manifesta: in relazione alla mancata considerazione, negli atti impugnati, del provvedimento, tuttora valido ed efficace, inizialmente adottato dal Provveditore agli Studi di Avellino;<br /> 4) Violazione dell’art. 17 della l. 30.07.73 n. 477 e della circolare Min. P. I. 17.06.74 n. 146; Violazione del giusto procedimento; Contraddittorietà manifesta; Eccesso di potere per contrasto coi precedenti: le citate disposizioni di legge, in base alle quali la ricorrente era stata immessa in ruolo, attribuivano il diritto all’assunzione definitiva a quei dipendenti, che erano stati titolari d’incarico a tempo indeterminato nell’a. s. 1973/74, e ciò pure nell’ipotesi in cui il servizio non fosse stato effettivamente prestato, a seguito della collocazione del docente in congedo straordinario, perché titolare di borsa di studio; se quindi il servizio, espletato in congedo, costituiva anzianità valutabile, ai fini dell’immissione in ruolo, a maggior ragione doveva essere considerato utile, ai fini del computo dell’anzianità pensionabile.<br />   In data 14.01.99 si costituiva in giudizio, con atto di forma, l’intimato Ministero; mentre in data 21.04.04 la ricorrente produceva memoria difensiva, in cui ricapitolava gli argomenti, a fondamento delle spiegate impugnative. <br />Col secondo dei due ricorsi in epigrafe, la ricorrente, premesso in fatto quanto già esposto nel primo atto introduttivo, segnalava che, coi provvedimenti sopra specificati, adottati quando ella era già in quiescenza, s’era disposta la conferma della stessa in ruolo, con decorrenza 1976, s’era quantificata l’anzianità di servizio e determinato il conseguente trattamento economico, sempre senza valutare il citato periodo di servizio pre – ruolo; avverso detti ultimi provvedimenti, articolava censure di violazione ed erronea applicazione dell’art. 6, ult. co., della l. n. 398 del 30.11.89, nonché dell’art. 17 della l. 30.07.1973 n. 477 e della circolare del Ministero della P. I., n. 146 del 17.06.1974, di violazione del giusto procedimento, d’eccesso di potere per contrasto con i precedenti, per manifesta contraddittorietà, perplessità, difetto di motivazione, sostanzialmente identiche a quelle, svolte nel primo ricorso e sopra riferite; in data 18.02.98 l’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio; in data 30.01.04 la ricorrente produceva documentazione; seguiva il deposito di memoria di discussione, in cui la stessa ricapitolava gli argomenti, a fondamento della spiegata impugnativa; in data 9.02.04 l’Avvocatura dello Stato di Napoli, in difesa dell’Amministrazione, produceva nota, con documenti, dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania – Area Legale, al cui contenuto si riportava integralmente; da detta nota emergeva, in particolare, che la legge n. 398 del 30.11.1989 aveva introdotto solo tre tipologie di borse di studio (vale a dire 1) per la frequenza di corsi di perfezionamento 2) per dottorato di ricerca e 3) per attività di ricerca post – dottorato), prevedendo che il congedo straordinario, usufruito dai dipendenti pubblici, borsisti di dette categorie, fosse valutato anche ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza; che, poiché la borsa di studio, usufruita dalla ricorrente, non apparteneva a nessuna delle ridette tre categorie, era legittima la mancata valutazione – in sede di ricostruzione della carriera – dei due anni fruiti dalla medesima in congedo straordinario; all’udienza pubblica del 20.02.04, il ricorso passava in decisione, ma il Tribunale rilevava che per la decisione del ricorso occorreva esaminarlo congiuntamente agli altri due, contrassegnati dai n. 2401/77  e 11514/98 R. G., proposti dalla ricorrente ed aventi ad oggetto la stessa questione di diritto, concernente la mancata valutazione, ai fini giuridici ed economici, quale servizio di pre – ruolo, del biennio in cui la stessa aveva fruito di borsa di studio presso l’Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa” di Napoli; rilevato, quindi, che detti ricorsi si presentavano intimamente connessi, rimetteva il ricorso n. 1125/99 sul ruolo, rinviandolo all’udienza pubblica del 6.05.04, udienza per la quale era fissato, come già visto, anche il ricorso n. 11514/98, e in cui entrambi erano trattenuti in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Preliminarmente deve disporsi la riunione dei due ricorsi in epigrafe, per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.<br />
I ricorsi meritano accoglimento.<br />
E’ documentato che la ricorrente era dipendente incaricata a tempo indeterminato dell’Amministrazione scolastica (posizione che le valse, nel 1974, l’immissione in ruolo), quando, in costanza del relativo rapporto d’impiego, fu collocata in congedo straordinario per motivi di studio, senza assegni, in quanto vincitrice di una “borsa di studio ministeriale biennale di addestramento didattico e scientifico”, presso la cattedra di Lingua e Letteratura Latina (per il corso di laurea in Pedagogia) dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero Femminile “Suor Orsola Benincasa” di Napoli.<br />
Il punto centrale della controversia sta nello stabilire se all’Ente datore di lavoro incomba l’obbligo di riconoscere, in sede di ricostruzione della carriera del proprio dipendente, ammesso al predetto corso, il periodo – di durata biennale – in cui lo stesso ha fruito della borsa di studio.<br />Il quesito va risolto in termini positivi.<br />
Come è stato già evidenziato dalla Sezione (con le sentenze 29 maggio 1997 n. 1353 e 27 luglio 1998 n. 2545, e, da ultimo, con la sentenza n. 3253/2002), la normativa sul punto, non assolutamente univoca, poteva  suscitare, ad una lettura non compiuta, qualche perplessità interpretativa.<br />
L’art. 8 ultimo comma della legge (delega) 21 febbraio 1980 n. 28 fissa il criterio generale che “le borse di studio, comunque utilizzate, non danno luogo a trattamenti previdenziali”.<br />
L’art. 79 del d.P.R. 11 luglio 1980, in linea con il criterio anzidetto, dispone al comma 4 che “le borse di studio comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali”.<br />
Alla stregua di tale normativa la pretesa, dedotta in giudizio, sembrerebbe priva di fondamento.<br />
Sennonché occorre rilevare che l’art. 2 della sopravvenuta l. 13 agosto 1984 n. 476 ha innovato alla pregressa normativa statuendo che “il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza”.<br />
Il detto principio è stato confermato dal comma 7 dell’art. 6 della l. 310.11.1989, n. 398 (“Norme in materia di borse di studio universitarie”), secondo il quale: “Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio di cui alla presente legge è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza”.  A prima vista dal quadro normativo riportato sembrerebbe emergere un conflitto tra le prime e le seconde norme citate: queste ultime, invero, sembrerebbero riconoscere il trattamento previdenziale recisamente negato delle prime due.<br />
Ad un più attento esame, tuttavia, deve concludersi che l’antinomia è del tutto apparente, e che le norme si riferiscono a fattispecie diverse.<br />
Le prime due norme si riferiscono, infatti, alle borse di studio fruite da soggetti laureati sic et simpliciter.<br />
Le altre due norme si riferiscono, invece, a pubblici dipendenti che, ammessi al corso di dottorato di ricerca, fruiscano di borsa di studio.<br />
La seconda fattispecie presenta, evidentemente, rispetto alla prima, una nota ulteriore e differenziale: la qualità di pubblico dipendente, appunto, del soggetto fruitore della borsa di studio.<br />
Non sembra contestabile che tale nota conferisce alla fattispecie de qua carattere eccezionale.<br />
Questo significa che l’art. 2 della legge n. 476 del 1984 e l’art. 6 co. 7 della legge 30 novembre 1989 n. 398 riducono lo spazio applicativo della norma generale, sottraendole l’ipotesi della borsa di studio fruita dal pubblico dipendente: quest’ultima ipotesi ricade sotto l’impero delle norme testé citate, e comporta sia l’obbligo della copertura assistenziale e previdenziale (come statuito dalla Sezione nelle decisioni sopra citate), sia, ritiene il Collegio, l’obbligo di valutare il periodo di durata del corso (nella specie, biennale), ai fini della ricostruzione della carriera del pubblico dipendente e dell’attribuzione del trattamento di quiescenza.<br />La conclusione cui è pervenuto il Collegio è avvalorata dalla circostanza che il legislatore del 1984 e del 1989, ha qualificato la posizione del pubblico dipendente, ammesso alla borsa di studio, come “congedo straordinario”, e non come aspettativa per motivi di famiglia alla quale, com’è noto, è estraneo ogni trattamento economico e previdenziale (art. 69 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3).<br />
Né a diverse conclusioni può giungersi, come vorrebbe la difesa dell’Amministrazione, perché ai sensi dell’art. 1 della l. 398/89 (“Norme in materia di borse di studio universitarie”), è previsto il conferimento di borse di studio unicamente “per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione previste dallo statuto, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero”.<br />
 Detta circostanza, unita al dato secondo cui l’art. 6 comma 7 prevede solo per “i dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio di cui alla presente legge” la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dal citato art. 2 della l. 13 agosto 1984 n. 476 (con la specificazione secondo cui “il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza”), varrebbe ad escludere che per coloro, che abbiano fruito di una borsa di studio diversa da quelle, oggetto di analitica disciplina da parte della stessa legge 398/89, debba valere lo stesso principio, del pieno riconoscimento del periodo di congedo straordinario ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.<br />
Detta interpretazione, anzitutto, è contrastata dal dato per cui anche l’applicazione del citato art. 79, 4° comma, del d. P. R. 382/80, è circoscritta, dall’art. 6 co. 3 della l. 398/89, alle sole “borse di studio di cui alla presente legge”; cosicché potrebbe argomentarsi, a contrario, che sia allora il principio, secondo cui “le borse di studio comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali”, ad essere recessivo, qualora si tratti di borse di studio, diverse da quelle di cui alla legge 398/89.<br />
La realtà è che le due disposizioni testé riferite (rispettivamente contenute nei commi 7° e 3° dell’art. 6 della l. 398/89) sono speculari alla disciplina delle due situazioni, sopra evidenziate, del pubblico dipendente che fruisce, in costanza di servizio, di una borsa di studio, e della borsa di studio considerata tout court. <br /> Se così è, ne consegue che l’elencazione delle borse di studio, contenuta nella l. 398/89 (“per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione”, “per i corsi di dottorato di ricerca”, “per attività di docenza post – dottorato” e “per i corsi di perfezionamento all’estero”) non può essere considerata tassativa, nel senso che alle borse di studio, non rientranti in tali tipologie, non s’applicherebbero né l’art. 79, 4° comma del d.P.R. 382/1980, né – il che rileverebbe nella specie – l’art. 2 della l. 476/84.<br />
Detta conclusione sarebbe, infatti, illogica e foriera, oltre che di una disparità di trattamento – anche di un’evidente lacuna da parte della legge, che lascerebbe tali diverse borse di studio, sostanzialmente, sottratte a ogni disciplina.<br />
La realtà, a parere del Collegio, è che la legge 398/89, nel dettare nuove norme in materia di borse di studio universitarie, e nel prevedere analiticamente quali borse di studio possano essere conferite dalle Università e dagli altri Istituti di istruzione universitaria, ha voluto operare – all’art. 6 (intitolato “Norme comuni”, alle varie tipologie di borse di studio individuate nei precedenti articoli) – una sorta di ricognizione della disciplina vigente, ribadendo – col richiamo rispettivamente dell’art. 79 co. 4° del d.P.R. 382/1980 e dell’art. 2 della l. 476/84 – il discrimine logico costituito dal riferirsi, la prima delle citate norme, alle “borse di studio di cui alla presente legge”, in sé considerate, e la seconda norma, alla diversa situazione dei pubblici dipendenti che fruiscano, in costanza di rapporto, delle borse di studio “di cui alla presente legge”; ma non ha voluto affatto, con l’art. 6 citato, escludere l’applicazione dei principi, rispettivamente desumibili dai suoi citati commi 3° e 7°, alle borse di studio, diverse da quelle di cui alla stessa legge.<br />
Ciò – oltre a lasciare tali borse di studio sostanzialmente prive di disciplina – contrasterebbe, oltre tutto, col principio tempus regit actum, giacché, diversamente opinando, la disciplina giuridica sostanziale di una borsa di studio, fruita nel biennio 72/73 e 73/74, verrebbe fatta dipendere da una normativa, emanata quindici anni dopo.<br />
A parte ciò, si consideri che – come riferito anche in precedenza – nel caso di specie la ricorrente ha usufruito – presso la cattedra di Lingua e Letteratura Latina (corso di laurea in Pedagogia) dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero Femminile “Suor Orsola Benincasa” di Napoli – di una “borsa di studio ministeriale biennale di addestramento didattico e scientifico”, la quale non pare dissimile, nella sostanza, dalle borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e/o dalle borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca, di cui rispettivamente agli artt. 2 e 3 della l. 398/89; sicché anche una ragione logico – sistematica, di sostanziale analogia tra la borsa di studio, fruita dalla ricorrente negli anni 1972 – 1974, e quelle tuttora previste dall’ordinamento universitario, consiglia di non escludere, per il periodo in questione, l’applicazione alla ricorrente del beneficio previsto in generale, per i pubblici dipendenti dall’art. 2 della l. 476/84 e confermato espressamente – sia pur solo con riferimento alle borse di studio, specificamente indicate in tale legge sopravvenuta – dall’art. 6 co. 7° della l. 398/89.<br />
Alla stregua della normativa surriferita e delle considerazioni che precedono il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con assorbimento delle altre censure formulate dalla ricorrente; con conseguente annullamento degli atti e provvedimenti impugnati e con dichiarazione del diritto della ricorrente di vedersi riconosciuto, in sede di ricostruzione della carriera e ai fini dell’attribuzione del trattamento di quiescenza e previdenza, il biennio trascorso in congedo straordinario per la fruizione della più volte citata borsa di studio.  <br />In conformità al principio della soccombenza, l’Amministrazione deve essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese dei presenti giudizi, liquidate come da dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale  per la Campania, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sui due ricorsi in epigrafe, previa loro riunione, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Condanna l’Amministrazione scolastica al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese dei giudizi riuniti, complessivamente liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre I. V. A. e C. A. P. come per legge. <br />
Ordina che la presente sentenza sia  eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso, in Napoli, nella Camera di consiglio del 6 maggio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-30-6-2004-n-9820/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/6/2004 n.9820</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/6/2004 n.3604</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-sospensiva-30-6-2004-n-3604/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-sospensiva-30-6-2004-n-3604/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/6/2004 n.3604</a></p>
<p>Militare – esoneri e precetti &#8211; dispensa dal servizio di leva – contratto di inserimento – necesita’ – figure analoghe – esclusione – tutela cautelare – rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV &#8211; ordinanza 31 agosto 2004 n.4209 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO &#8211; ROMA</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare – esoneri e precetti &#8211; dispensa dal servizio di   leva – contratto di inserimento – necesita’ – figure analoghe – esclusione – tutela cautelare – rigetto.</span></span></span></p>
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<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV &#8211; <a href="/ga/id/2004/9/4922/g">ordinanza 31 agosto 2004 n.4209</a></p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO &#8211; ROMA<br />
SEZIONE PRIMA BIS</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 3604/2004<br />
Registro Generale: 6263/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
CESARE MASTROCOLA Presidente<br />
PIETRO MORABITO Cons., relatore<br />
DONATELLA SCALA Primo Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 30 Giugno 2004<br />
Visto il ricorso 6263/2004  proposto da:<br />
<b>CROCI SIMONE</b>rappresentato e difeso da:<br />
MAGLIO AVV. SERGIOcon domicilio eletto in ROMAVIA S. SABA, 7presso<br />
MAGLIO AVV. SERGIO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA DIFESA</b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del decreto del Direttore Generale Leva Reclutamento Obbligatorio, Militarizzazione, Mobilitazione Civile del 27.4.04, con il quale è stata disattesa l’istanza presentata in data 5.01.04 intesa ad ottenere la dispensa di cui all’art. 7, comma 3, lettera A, per le condizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera M, del Decreto Ministeriale del 13.3.2003; nonché di ogni altro atto o provvedimento conseguente o presupposto;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>MINISTERO DELLA DIFESA<br />
Udito il relatore Cons. PIETRO MORABITO  e udito altresì per la parte ricorrente l’avv. Federico Mongiello, con delega;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Considerato che la fattispecie lavorativa che riguarda il ricorrente non consente la concessione della dispensa nè ai sensi del d.m.13.3.2003 nè ai sensi del successivo d.m. 30.12.2003;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale &#8211; Sezione Prima Bis RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 30 Giugno 2004</p>
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