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	<title>30/5/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>30/5/2020 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2020 n.174</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-30-5-2020-n-174/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-30-5-2020-n-174/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2020 n.174</a></p>
<p>Oria Settesoldi, Presidente, Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore PARTI: Idroelettrica Fella S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e il signor Gianni Tondo, entrambi rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Francesco Longo, contro Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Beatrice Croppo e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-30-5-2020-n-174/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2020 n.174</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-30-5-2020-n-174/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2020 n.174</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Oria Settesoldi, Presidente, Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore PARTI:  Idroelettrica Fella S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e il signor Gianni Tondo, entrambi rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Francesco Longo,  contro Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Beatrice Croppo e Marina Pisani dell&#8217;Avvocatura regionale,  nei confronti Comune di Pontebba non costituito in giudizio;  Consorzio Vicinale Laglesie San Leopoldo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Forza e Roberto Finotto,</span></p>
<hr />
<p>Sussiste la giurisdizione del  TSAP per l&#8217;  impugnativa dei provvedimenti di localizzazione dell&#8217;opera idraulica o suo spostamento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Ambiente- Giurisdizione e competenza-Tribunale superiore delle acque pubbliche ( TSAP) -localizzazione dell&#8217;opera idraulica o suo spostamento- impugnativa dei provvedimenti- giurisdizione TSAP- sussiste.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>Sussiste la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in caso di impugnativa di provvedimenti influenti sulla localizzazione dell&#8217;opera idraulica o sul suo spostamento, nonchè sulla definizione delle sue caratteristiche e sulla sua realizzazione, nonchè sui provvedimenti di occupazione ed espropriazione di opere necessarie per realizzare la condotta idraulica relativa alla costruzione di una centrale idroelettrica contestata dal titolare del fondo ove era previsto il transito interrato di una nuova condotta di adduzione finalizzata alla canalizzazione delle acque per il successivo sfruttamento idroelettrico .</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 30/05/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00174/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00115/2020 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 115 del 2020, proposto da <br /> Idroelettrica Fella S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e il signor Gianni Tondo, entrambi rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Francesco Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Beatrice Croppo e Marina Pisani dell&#8217;Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell&#8217;Avvocatura medesima in Trieste, p.zza Unità  d&#8217;Italia, 1; </p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Pontebba non costituito in giudizio; <br /> Consorzio Vicinale Laglesie San Leopoldo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Forza e Roberto Finotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento, previa sospensione cautelare</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento regionale prot. n. 0019185/P del 6.04.2020, della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto  <i>A.U. [autorizzazione unica] per la costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico sul fiume Fella in comune di Pontebba, da parte della società  Idroelettrica Fella s.r.l. Scadenza pubblica utilità  e procedura espropriativa immobili&#8221;&#8221;; </i></p>
<p style=""text-align: justify;"">&#8211; dell&#8217;ulteriore atto prot. n. 0021642/P del 23.04.2020 con il quale la medesima Direzione  <i>&#8220;ritira&#8221;&#8221;</i> alcune affermazioni del precedente atto, ma contestualmente conferma  <i>&#8220;la sola dichiarazione di improcedibilità  ai fini espropriativi&#8221;&#8221;;</i></p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<div style=""text-align: justify;""> </div>
<p style=""text-align: justify;"">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style=""text-align: justify;"">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Consorzio Vicinale Laglesie San Leopoldo;</p>
<p style=""text-align: justify;"">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style=""text-align: justify;"">Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2020 la dott.ssa Manuela Sinigoi;</p>
<p style=""text-align: justify;"">Visto l&#8217;art. 84, comma 5, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18; </p>
<p style=""text-align: justify;"">Vista la nota presidenziale prot. n. 833 U del 20.5.2020, con cui, richiamata la disposizione di cui all&#8217;art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020, è stato fatto presente alle parti che per ogni affare cautelare mandato in decisione, il Collegio, nella pienezza dei poteri e ricorrendo i presupposti di cui all&#8217;art. 60 c.p.a., si riserva di decidere anche con sentenza in forma semplificata; </p>
<p style=""text-align: justify;"">Visto il decreto presidenziale n. 11/Pres. del 6 aprile 2020, al quale la nota su indicata ha fatto rinvio anche per lo svolgimento dell&#8217;odierna udienza;</p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<div style=""text-align: justify;""> </div>
<p style=""text-align: justify;"">Considerato che la società  Idroelettrica Fella s.r.l. e il suo legale rappresentante, signor Gianni Tondo, chiedono l&#8217;annullamento, previa sospensione cautelare, dei provvedimenti in epigrafe compiutamente indicati, incidenti sull&#8217;Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili  <i>&#8220;Impianto idroelettrico sul fiume Fella &#8211; Comune di Pontebba (UD)&#8221;&#8221;</i> di cui la prima è titolare, denunciandone l&#8217;illegittimità  per violazione di diverse disposizioni di legge ed eccesso di potere per travisamento di fatto; </p>
<p style=""text-align: justify;"">Considerato che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, costituita, ha eccepito, in via preliminare, l&#8217;inammissibilità  del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito, in quanto controversia in materia di provvedimenti attinenti all&#8217;attività  di produzione di energia elettrica mediante la costruzione di un impianto autorizzato al prelievo di acque pubbliche, devoluta al Tribunale superiore delle acque pubbliche; </p>
<p style=""text-align: justify;"">Considerato che ne ha, in ogni caso, contestato la fondatezza e concluso per la sua reiezione, nonchè, con successiva memoria, eccepito l&#8217;inammissibilità  anche per sopravvenuta carenza d&#8217;interesse;</p>
<p style=""text-align: justify;"">Considerato che il Consorzio Vicinale Laglesie si è ugualmente costituito per contestare la fondatezza del ricorso;</p>
<p style=""text-align: justify;"">Considerato che la causa è stata chiamata all&#8217;odierna udienza camerale telematica e, poi, trattenuta in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 <i>(&#8220;&#8221;successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale&#038;, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità  di definizione del giudizio ai sensi dell&#8217;art. 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso&#038;&#8221;&#8221;); </i></p>
<p style=""text-align: justify;"">Ritenuto, in primo luogo, che sussistono i presupposti di legge per definire il giudizio nella presente sede cautelare, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell&#8217;art. 60 del c.p.a., dato che la norma derogatoria dianzi indicata consente di trattenere la causa in decisione e poi decidere, con pienezza di poteri, sulla base degli atti depositati, omesso ogni ulteriore e/o specifico avviso e ciò anche a prescindere dal fatto che le parti stesse sono state, comunque, notiziate di un tanto con nota presidenziale prot. n. 833 U del 20.5.2020; </p>
<p style=""text-align: justify;"">Ritenuto, inoltre, che la causa è matura per la decisione in base agli atti di difesa sin qui dimessi dalle parti e che le questioni che vengono in rilievo sono di pronta e facile soluzione e, in quanto tali, sussumibili nelle ipotesi di cui all&#8217;art. 74, comma 1, c.p.a., cui il citato art. 60 inevitabilmente rinvia;</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ritenuto, invero, che il ricorso è inammissibile, risultando fondata l&#8217;eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa della Regione; </p>
<p style=""text-align: justify;"">Ritenuto, infatti, che non può trascurarsi di considerare che l&#8217;Autorizzazione unica su cui incidono i provvedimenti gravati è stata rilasciata per la costruzione e l&#8217;esercizio dell&#8217;impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (idroelettrico) e delle relative opere connesse, da ubicarsi sul fiume Fella nel Comune di Pontebba (UD), e per la costruzione dell&#8217;impianto di rete per la connessione alla rete elettrica di distribuzione esistente, compresa la cabina primaria in quanto infrastruttura indispensabile al funzionamento dell&#8217;impianto idroelettrico stesso, ovvero un intervento che ha diretta incidenza sulla materia delle acque pubbliche; </p>
<p style=""text-align: justify;"">Ritenuto, dunque, mutuabili le autorevoli considerazioni svolte dal Consiglio di Stato nel precedente invocato dalla difesa della Regione a sostegno dell&#8217;eccezione sollevata, laddove, per l&#8217;appunto, dopo avere premesso che  <i>&#8220;l&#8217;art. 133, comma 1, lett. b) ed f), del c.p.a., in tema di rapporti di concessione di beni pubblici ed in materia urbanistico-edilizia e di uso del territorio (incluso il fenomeno espropriativo), ha salvaguardato la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, regolata dalla previgente normativa, di cui all&#8217;art. 143, comma 1, lett. a), del r.d. n. 1775/1933&#8243;&#8221;</i>, ha osservato che  <i>&#8220;Tale giurisdizione va estesa anche ai provvedimenti che, pur se promananti da autorità  diverse da quelle specificamente preposte alla tutela delle acque, siano caratterizzati dall&#8217;incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche e concorrano, in concreto, a disciplinare la realizzazione, la localizzazione, la gestione e l&#8217;esercizio delle opere idrauliche (cfr. Cassazione civile, sez. un., 8 aprile 2009, n. 8509), ivi compresi pure i provvedimenti espropriativi o di occupazione d&#8217;urgenza delle aree occorrenti per la realizzazione dell&#8217;opera idraulica, oltre agli atti comunque influenti sulla sua localizzazione sul suo spostamento.</i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>Tale principio rileva indipendentemente dalla ragione che abbia determinato l&#8217;adozione di detti provvedimenti, quindi anche se non connessi al regime delle acque e quindi anche se resi necessari dalla tutela dell&#8217;ambiente o di un bene artistico o da valutazioni tecniche in funzione della salvaguardia dell&#8217;incolumità  pubblica o ancora da mere ragioni di opportunità  amministrativa (cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 12 maggio 2009, n. 10846; Cass., Sez. Un., 7 novembre 1997 n. 10934; Cass., Sez. Un., 27 aprile 2005 n. 8686; Cass. Sez. Un., 26 luglio 2002 n. 11099).</i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>Pertanto può affermarsi che, mentre esulano dalla giurisdizione del Tribunale delle Acque (e rientrano in quella del giudice amministrativo) i provvedimenti incidenti sulla materia e sul regime delle acque pubbliche in via meramente strumentale ed indiretta, vi rientrino i provvedimenti di approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di una centrale idroelettrica, previa V.I.A., gli atti concernenti la costituzione di una servità¹ coattiva, mediante procedura espropriativa, per il passaggio della condotta necessaria per la realizzazione dell&#8217;opera, nonchè il relativo permesso di costruzione, atti tutti incidenti in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche.</i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>In particolare è stata ritenuta la sussistenza della giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in caso di impugnativa di provvedimenti influenti sulla localizzazione dell&#8217;opera idraulica o sul suo spostamento, nonchè sulla definizione delle sue caratteristiche e sulla sua realizzazione, nonchè sui provvedimenti di occupazione ed espropriazione di opere necessarie per realizzare la condotta idraulica relativa alla costruzione di una centrale idroelettrica contestata dal titolare del fondo ove era previsto il transito interrato di una nuova condotta di adduzione finalizzata alla canalizzazione delle acque per il successivo sfruttamento idroelettrico (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 maggio 2009, n. 10846).</i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>Sussiste pertanto la giurisdizione di legittimità  di detto Tribunale, a norma dell&#8217;art. 143, comma 1, lett. a), del r.d. n. 1775 del 1933, oltre che con riguardo alle questioni investenti gli interessi pubblici connessi al regime delle acque strettamente inteso (demanialità  delle acque, contenuto o limiti di una concessione di utenza, nonchè questioni di carattere eminentemente tecnico relative alla distribuzione ed all&#8217;uso delle acque pubbliche ed ai diritti di derivazione o utilizzazione dell&#8217;utenza nei confronti della P.A.), ogni volta che siano impugnati provvedimenti amministrativi caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorrano in concreto a disciplinare la gestione, l&#8217;esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari, oppure a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all&#8217;esercizio e alla realizzazione delle opere stesse, o a stabilire o modificare la localizzazione di esse o ad influire sulla loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti (cfr. Cass. Civ., SS.UU., ord. 19 aprile 2013, n. 9534, 20 giugno 2012, n. 10148, 13 maggio 2008, n. 11848 e 21 giugno 2005, n. 13293), </i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>Anche la giurisprudenza amministrativa ha affermato la sussistenza della giurisdizione di legittimità  del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sui ricorsi avverso i provvedimenti in materia di acque pubbliche, (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 1 ottobre 2010, n. 7276; nello stesso senso: Sez. IV, 6 luglio 2009, n. 4306; Sez. V, 7 maggio 2008, n. 2091; Sez. V, 18 settembre 2006, n. 5442)&#8221; </i>(C.d.S., sez. V, 7 luglio 2014, n. 3436, conferma Tar Basilicata n. 782/2013); </p>
<p style=""text-align: justify;"">Ritenuto che in tal senso si è espresso anche il Tar Lombardia, Brescia, con sentenza n. 310/2018, passata in giudicato; </p>
<p style=""text-align: justify;"">Ritenuto, in definitiva, che il ricorso è, come detto, inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e tale va dichiarato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 9 e 35, comma 1, lett. b), c.p.a.; </p>
<p style=""text-align: justify;"">Ritenuto che sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare per intero le spese di lite tra le parti; </p>
<p style=""text-align: justify;"">Ritenuto che va, in ogni caso, dato atto che, secondo quanto previsto dall&#8217;art. 11 del codice del processo amministrativo, a seguito della presente pronuncia il processo può essere proseguito mediante riassunzione davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, munito di giurisdizione ai sensi dell&#8217;art. 143, comma 1, lett. a), del r.d. n. 1775 del 1933, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato, ferma restando la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria nel processo riassunto dinanzi alla competente autorità  giudiziaria.</p>
<p style=""text-align: justify;"">P.Q.M.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Spese compensate.</p>
<p style=""text-align: justify;"">DÃ  atto che, a seguito della presente pronuncia, il processo può essere proseguito mediante riassunzione davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, munito di giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato, ferma restando, in ogni caso, la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria nel processo riassunto dinanzi alla competente autorità  giudiziaria. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Così¬ deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2020, celebrata in via telematica ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 mediante utilizzo della piattaforma Microsoft Teams, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p style=""text-align: justify;"">Oria Settesoldi, Presidente</p>
<p style=""text-align: justify;"">Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore</p>
<p style=""text-align: justify;"">Lorenzo Stevanato, Consigliere</p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> &#8220;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-30-5-2020-n-174/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2020 n.174</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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