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	<title>30/5/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>30/5/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/5/2012 n.2091</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-5-2012-n-2091/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-5-2012-n-2091/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/5/2012 n.2091</a></p>
<p>Non va sospesa la delibera del Consiglio Comunale che modifica piano di commercio su area pubblica &#8211; mercato di San Lorenzo, considerato che allo stato non sussistono profili di gravità ed urgenza tali da giustificare la misura cautelare, stante la proroga della validità delle concessioni dei posteggi di cui trattasi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-5-2012-n-2091/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/5/2012 n.2091</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-5-2012-n-2091/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/5/2012 n.2091</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la delibera del Consiglio Comunale che modifica piano di commercio su area pubblica &#8211; mercato di San Lorenzo, considerato che allo stato non sussistono profili di gravità ed urgenza tali da giustificare la misura cautelare, stante la proroga della validità delle concessioni dei posteggi di cui trattasi per altri due mesi disposta dal Comune di Firenze, e ritenuto che appare opportuno che la causa sia sollecitamente definita nel merito, va sollecitata definizione della causa nel merito. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02091/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03198/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3198 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Nezamoddin Baradaran Tabatabai</b>, <b>Nima Ershadi Osqui</b>, <b>Yasciar Baradan Tabatabai</b>, <b>Mohammad Ali Ghlehsori</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Luca Bauccio, con domicilio eletto presso Simone Nocentini in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Firenze</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Sansoni, Debora Pacini, con domicilio eletto presso Cons. Di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13; <b>Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Chiarina Aiello, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <b>Soprintendenza Beni Arch.E Paes.Stor.Art.Ed Etno-Antr.Prov.Fi Pist.E Prato</b>, <b>Ataf Spa</b>, <b>Ataf&#038;Li-Nea Scrl</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. TOSCANA &#8211; FIRENZE: SEZIONE II n. 00242/2012, resa tra le parti, concernente MODIFICA PIANO DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA &#8211; MERCATO DI SAN LORENZO	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Firenze e di Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2012 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Giovanna Corrente su delega dell&#8217;avv. Andrea Sansoni;	</p>
<p>Considerato che allo stato non sussistono profili di gravità ed urgenza tali da giustificare l’accoglimento dell’appello cautelare , stante la proroga della validità delle concessioni dei posteggi di cui trattasi fino al 30 giugno 2012 disposta dal Comune di Firenze , e ritenuto che appare tuttavia opportuno che la causa sia sollecitamente definita nel merito .	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 3198/2012), ai soli fini della sollecita definizione della causa nel merito da parte del primo giudice. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm..<br />	<br />
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue : spese compensate .	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-5-2012-n-2091/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/5/2012 n.2091</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/5/2012 n.2086</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-5-2012-n-2086/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-5-2012-n-2086/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-5-2012-n-2086/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/5/2012 n.2086</a></p>
<p>Va accolta la domanda cautelare su una sentenza che respinge il ricorso di un concorrente in materia di gara per la revisione generale della numerazione civica esterna ed interna del territorio comunale di Nettuno, essendo stato stipulato il contratto sin da quattro mesi prima, sicche’ le esigenze cautelari prospettate dal</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-5-2012-n-2086/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/5/2012 n.2086</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-5-2012-n-2086/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/5/2012 n.2086</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta la domanda cautelare su una sentenza che respinge il ricorso di un concorrente in materia di gara per la revisione generale della numerazione civica esterna ed interna del territorio comunale di Nettuno, essendo stato stipulato il contratto sin da quattro mesi prima, sicche’ le esigenze cautelari prospettate dal ricorrente in primo grado, non aggiudicataria, possono essere adeguatamente tutelate con la sola sollecita trattazione dell’udienza di merito che viene fissata nei cinque mesi successivi. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02086/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03123/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3123 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>LAMCO S.R.L.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Ruggero Frascaroli, con domicilio eletto presso l’avv. Ruggero Frascaroli in Roma, viale Regina Margherita, n. 46;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI NETTUNO</b>, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Domenico Bianchi, con domicilio eletto presso Raimondo Di Vito in Roma, via Leone IV, n. 38; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>SILIMBANI SERVIZI S.R.L.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;<br />	<br />
<b>CIVICA SERVIZI S.R.L.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Gennaro Terracciano, con domicilio eletto presso l’avv. Gennaro Terracciano in Roma, largo Arenula, n. 34; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE II TER n. 02715/2012, resa tra le parti, concernente GARA PER LA REVISIONE GENERALE DELLA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA ED INTERNA DEL TERRITORIO COMUNALE;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Nettuno e di Civica Servizi s.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2012 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Ruggero Frascaroli, Manuela Bianchi su delega dell&#8217;avv. Domenico Bianchi, e Gennaro Terracciano;	</p>
<p>Ritenuto che, essendo stato stipulato il contratto sin dal 27 gennaio 2012, le esigenze cautelari prospettate dall’appellante, in ragione della delicatezza delle questioni sollevate con i motivi di gravame e del necessario contemperamento di tutti gli interessi in gioco, possono essere adeguatamente tutelate con la sola sollecita trattazione dell’udienza di merito che viene fissata per il 26 ottobre 2012;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l’istanza cautelare (Ricorso numero: 3123/2012) ai soli fini della sollecita trattazione dell’udienza di merito che viene fissata per il 26 ottobre 2012.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-5-2012-n-2086/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/5/2012 n.2086</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/5/2012 n.344</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-30-5-2012-n-344/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-30-5-2012-n-344/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-30-5-2012-n-344/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/5/2012 n.344</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento dell&#8217;Amministratore di Pisamo Azienda per la mobilità S.p.A. mediante il quale si è disposta l&#8217;aggiudicazione provvisoria della concessione di lavori pubblici avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione di un sistema di collegamento (People Mover) tra l&#8217;aeroporto di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-30-5-2012-n-344/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/5/2012 n.344</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-30-5-2012-n-344/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/5/2012 n.344</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento dell&#8217;Amministratore di Pisamo Azienda per la mobilità S.p.A. mediante il quale si è disposta l&#8217;aggiudicazione provvisoria della concessione di lavori pubblici avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione di un sistema di collegamento (People Mover) tra l&#8217;aeroporto di Pisa e la Stazione ferroviaria, parcheggi scambiatori e viabilità di connessione. Essendo impugnata un’aggiudicazione provvisoria, non appare sussistente il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile, necessario ai fini della concessione della tutela cautelare; inoltre, la censura proposta dalla ricorrente incidentale circa la violazione dell’art. 253 comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 (presenza di un professionista progettista) non sembra priva di consistenza e appare rilevante alla luce dell’orientamento fatto proprio dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 4 del 2011 in tema di rapporto tra ricorso incidentale e ricorso principale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00344/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00569/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 569 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da <b>DOPPELMAYR Italia s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Coli, Claudio Guccione, Maria Ferrante, con domicilio eletto presso l’avv. Luca Capecchi in Firenze, via Bonifacio Lupi 20;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PISAMO Azienda per la mobilità s.p.a.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Toscano, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>LEITNER s.p.a.</b>, in proprio e quale mandataria del <b>RTI</b> con le società <b>Società italiana per Condotte d&#8217;Acqua s.p.a.</b>, <b>INSO s.p.a.</b>, <b>Agudio s.p.a.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Guarino, Elisabetta Pistis, Domenico Iaria, con domicilio eletto presso l’avv. Domenico Iaria in Firenze, via dei Rondinelli 2; 	</p>
<p>e con l&#8217;intervento di<br />	<br />
ad opponendum:<br />	<br />
&#8211; <b>Comune di Pisa</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Susanna Caponi, Gloria Lazzeri, Giuseppina Gigliotti, con domicilio eletto presso l’avv. Graziella Ferraroni in Firenze, via Duca D&#8217;Aosta 2;<br />	<br />
&#8211; <b>Regione Toscana</b>, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Nicola Gentini e Lucia Bora e domiciliata in Firenze, c/o la sede dell’Avvocatura regionale, piazza dell&#8217;Unita&#8217; italiana 1; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del provvedimento assunto dall&#8217;Amministratore unico di Pisamo Azienda per la mobilità S.p.A. n. 18 del 27.03.2012, la cui adozione è stata comunicata con atto in data 28.03.2012 n. 437 a firma del Responsabile unico del procedimento di Pisamo S.p.A., tr<br />
&#8211; del provvedimento assunto nella procedura aperta di cui sopra dalla Commissione di gara in data 7.03.2012 mediante il quale si è redatta la graduatoria finale, attribuendo al RTI Leitner S.p.A.-Condotte di Acqua S.p.A.-INSO S.p.A.- AGUDIO S.p.A. il punt<br />
&#8211; del provvedimento assunto nella procedura aperta di cui sopra dalla Commissione di gara in data 7.03.2012 mediante il quale la Commissione, anzichè escludere il RTI Leitner S.p.A.-Condotte di Acqua S.p.A.-INSO S.p.A.-AGUDIO S.p.A. dalla procedura di gar<br />
&#8211; in parte qua, dei verbali formati dalla Commissione di gara e comunque degli atti tutti forniti dalla Commissione di gara e dall&#8217;Amministratore unico;<br />	<br />
&#8211; del contratto che, medio tempore, dovesse essere sottoscritto;<br />	<br />
&#8211; in parte qua, di tutti gli atti da essi presupposti o ad essi successivi.	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Pisamo Azienda per la mobilità S.p.A. e di Leitner S.p.A.<br />	<br />
Visti il ricorso incidentale e i motivi aggiunti proposti da Leitner S.p.A.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente principale;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Premesso che allo stato, essendo impugnata un’aggiudicazione provvisoria, non appare sussistente il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile, necessario ai fini della concessione della tutela cautelare;	</p>
<p>Considerato altresì:<br />	<br />
&#8211; che le parti contrapposte hanno formulato una pluralità di censure complesse ed articolate (e spesso speculari tra di loro) solo in limitata parte suscettive di adeguata valutazione nella presente fase;<br />	<br />
&#8211; che comunque, per quanto rilevabile in questa sede, la censura proposta dalla ricorrente incidentale circa la violazione dell’art. 253 comma 5 del D.P.R. n. 207/2010, in relazione alla posizione dell’ing. Marco Balestrazzi (da valutare alla data di scad<br />
Ritenuto che la già evidenziata complessità della causa giustifica la compensazione tra le parti delle spese della presente fase;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare proposta dalla ricorrente principale.	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Riccardo Giani, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-30-5-2012-n-344/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/5/2012 n.344</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/5/2012 n.347</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-30-5-2012-n-347/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-30-5-2012-n-347/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/5/2012 n.347</a></p>
<p>Va accolta, ai fini del riesame, la domanda cautelare avverso la nota del Dirigente Scolastico di un Istituto Comprensivo che ha comunicato al Presidente del Consiglio di Istituto di ritenere illegittima la delibera del Consiglio di istituto e che la competenza in materia di adattamento del modello scolastico (sabato libero)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-30-5-2012-n-347/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/5/2012 n.347</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-30-5-2012-n-347/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/5/2012 n.347</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta, ai fini del riesame, la domanda cautelare avverso la nota del Dirigente Scolastico di un Istituto Comprensivo che ha comunicato al Presidente del Consiglio di Istituto di ritenere illegittima la delibera del Consiglio di istituto e che la competenza in materia di adattamento del modello scolastico (sabato libero) sia del Dirigente Scolastico. Infatti, il ricorso appare assistito dal necessario fumus boni iuris poiché il dirigente scolastico, nell’impugnato provvedimento non ha portato a termine il procedimento di fissazione dell’orario delle lezioni per il prossimo anno scolastico, assumendo le determinazioni di sua spettanza, tenuto conto dei criteri generali fissati dal consiglio d’istituto e delle valutazioni del collegio dei docenti, limitandosi ad una statuizione di mera illegittimità della determinazione assunta dal consiglio d’istituto, che esula dai suoi poteri e determina un illegittimo arresto procedimentale; conseguentemente va accolta la proposta domanda incidentale di sospensione, ai fini del riesame da parte del dirigente scolastico, con adozione della determinazione conclusiva del procedimento di fissazione della distribuzione oraria delle lezioni per il prossimo anno scolastico entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00347/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00694/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 694 del 2012, proposto dai sig.ri<br />	<br />
<b>Sergio Tamborrino, Cristina Benedettini, Paolo Chiappini, Marcello Barsotti, Serena Raveggi, Elisabetta Peruzzi Corti, Alessandra Canocchi, Antonella Moro Bundu, Gabriele Caldini, Costanza Gaeta, Silvia Secchi, Elisabetta Pesci, Maria Teresa Nenciolini, Teresa Cioli, Simona Gramigni, Sandra Bartolomei, Francesca Forzieri, Anna Becagli, Barbara Alderotti, Antonella Lorenzi, Teresa Campodonico, Sosetee Seeburun, Silvia Scarselli, Lisa Mazzon, Cecilia Moretti Micheli, Patrizia Marinai, Maria Laura Lo Curcio, Barbara Vestrini, Elena Attaccaliti Pesaresi, Letizia Gamannossi, Riccardo Dei, Maria Ginevra Passani, Stefano Lazzerini, Paolo Biagini, Francesco Landi, Giacomo Bigazzi, Francesco Lucchesi, Rita Gargani, Deisy Su, Tiziana Cappellini, Mario Tarchi, Alberto Bottai, Ilaria Cambi, Antonella Bergamini, Francesca Cianfanelli, Lorella Paris, Marzia Venturini, Francesco Brunori, Franceca Rossi, Paola Frappi, Mila De Santis, Patrizia Calonaci, Paola Tacci, Serena Perini, Ilaria Vanni, Antonella Filippin, Loredana D&#8217;Orazio, Letizia Santucci, Massimo Mauro, Cristina Consigli, Ester Tognarelli, Stefano Mercatelli </b>rappresentati e difesi dagli avv.ti Luca Marchi e Corrado Mauceri, con domicilio eletto presso l’avv. Corrado Mauceri in Firenze, via Lamarmora 26;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca</b>, in persona del Ministro p.t., <b>Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana</b>, in persona del legale rappresentante p.t., <b>Istituto Comprensivo del Galluzzo</b>, in persona del legale rappresentante p.t., <b>Collegio dei Docenti dell’Istituto</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della nota &#8211; provvedimento n. 1521/B20 del 28.02.2012, pervenuta in data successiva, con cui il Dirigente Scolastico dell&#8217;Istituto Comprensivo del Galluzzo di Firenze ha comunicato al Presidente del Consiglio di Istituto: &#8220;Il Dirigente Scolastico&#8230;.ritiene che la delibera del C.d.I. n. 10 del 19.12.2011 sia illegittima e che la competenza in materia di adattamento del modello scolastico (sabato libero) sia del Dirigente Scolastico, sentiti gli OO.CC. e considerate le necessità degli EE.LL&#8221;;	</p>
<p>nonchè per quanto occorrer possa, delle delibere del Collegio dei docenti di settore della scuola secondacia di II grado dell&#8217;11.10.2011 e del Collegio unitario del 5.12.2011 e di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni Statali intimate;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato che, ad un primo sommario esame, il ricorso appare assistito dal necessario fumus boni iuris poiché il dirigente scolastico, nell’impugnato provvedimento n. 1521/B20 del 28 febbraio 2012, non ha portato a termine il procedimento di fissazione dell’orario delle lezioni per il prossimo anno scolastico, assumendo le determinazioni si sua spettanza, tenuto conto dei criteri generali fissati dal consiglio d’istituto e delle valutazioni del collegio dei docenti, limitandosi ad una statuizione di mera illegittimità della determinazione assunta dal consiglio d’istituto, che esula dai suoi poteri e determina un illegittimo arresto procedimentale;<br />	<br />
Ritenuto conseguentemente di accogliere la proposta domanda incidentale di sospensione, ai fini del riesame da parte del dirigente scolastico, con adozione della determinazione conclusiva del procedimento di fissazione della distribuzione oraria delle lezioni per il prossimo anno scolastico entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, accoglie la domanda incidentale di sospensione del provvedimento gravato, ai fini del riesame, ai sensi e nei termini di cui in motivazione;	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />	<br />
Riccardo Giani, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-30-5-2012-n-347/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/5/2012 n.347</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2012 n.1047</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-30-5-2012-n-1047/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-30-5-2012-n-1047/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2012 n.1047</a></p>
<p>P. Buonvino Pres. &#8211; C. Testori Est. G. Carrara (Avv.ti E. Nesi e R. Righi) contro il Comune di Camaiore (Avv. R. Camero), la Regione Toscana e la Provincia di Lucca (non costituite) e nei confronti di Zucconi Versilia S.n.c. di A. Matraia e Ditta individuale Hotel Mare Blu di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-30-5-2012-n-1047/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2012 n.1047</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-30-5-2012-n-1047/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2012 n.1047</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Buonvino Pres. &#8211; C. Testori Est.<br /> G. Carrara (Avv.ti E. Nesi e R. Righi) contro il Comune di Camaiore (Avv. R. Camero), la Regione Toscana e la Provincia di Lucca (non costituite) e nei confronti di Zucconi Versilia S.n.c. di A. Matraia e Ditta individuale Hotel Mare Blu di Puccinelli Giancarlo (non costituite)</span></p>
<hr />
<p>sulla decorrenza del termine di impugnazione delle NTA al RU, sull&#8217;effetto caducante e suoi presupposti applicativi, sulla verifica della sussistenza di un interesse ai fini risarcitori e sull&#8217;illegittimità di alcune prescrizioni delle NTA sul cambio di destinazione d&#8217;uso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Art. 28 delle NTA del R.U. del Comune di Camaiore – Natura &#8211; Norma di portata generale – Termine di impugnazione – Decorrenza – Dalla pubblicazione	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa &#8211; Effetto caducante &#8211; Presupposti applicativi	</p>
<p>3. Giustizia amministrativa &#8211; Art. 34 comma 3 c.p.a. – Interpretazione 	</p>
<p>4. Edilizia ed urbanistica – Art. 28 delle NTA del R.U. del Comune di Camaiore – Albergo &#8211; Cambio di destinazione d&#8217;uso – Limitazione basata sul mero riferimento al numero delle camere &#8211; Illegittimità	</p>
<p>5. Edilizia ed urbanistica – Art. 28 delle NTA del R.U. del Comune di Camaiore – Albergo &#8211; Cambio di destinazione d&#8217;uso – Imposizione di un contributo economico ulteriore &#8211; Illegittimità	</p>
<p>6. Edilizia ed urbanistica – Art. 28 delle NTA del R.U. del Comune di Camaiore – Albergo &#8211; Cambio di destinazione d&#8217;uso comportante un numero di unità immobiliari superiore a 7– Obbligo generalizzato di piano attuativo &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 28 delle NTA del Regolamento urbanistico del Comune di Camaiore è norma avente portata generale in quanto riferita alla categoria degli &#8220;Insediamenti per il tempo libero e l&#8217;accoglienza turistica&#8221;, comprendente &#8220;alberghi, discoteche, cinema, stabilimenti balneari, attività ricettive e ricreative, per il tempo libero e l&#8217;esercizio fisico&#8221;. Non appare dunque convincente la tesi sostenuta dalla parte ricorrente secondo cui l’art. 28 avrebbe introdotto un vincolo puntuale, di natura sostanzialmente espropriativa, che rendeva necessaria la notifica individuale dell&#8217;atto, con la conseguenza che il termine per la sua impugnazione decorre dalla data di sua pubblicazione (in specie sul BURT)	</p>
<p>2. Il processo amministrativo è tuttora incentrato sull&#8217;azione di annullamento e pertanto la caducazione dei provvedimenti può avvenire in via conseguenziale solo nel caso in cui sussista tra due atti un rapporto di presupposizione in virtù del quale l’invalidità del primo ha effetto caducante sul secondo, per cui l&#8217;annullamento dell&#8217;uno travolge automaticamente anche l&#8217;altro: ma ciò si verifica solo nel caso in cui l&#8217;atto successivo sia meramente esecutivo o confermativo del precedente e non espressivo di una nuova valutazione dell&#8217;autorità emanante	</p>
<p>3. L’art. 34 comma 3 c.p.a. va interpretato nel senso che in seguito ad una istanza della parte il giudice deve verificare la sussistenza di un interesse ai fini risarcitori ed in caso affermativo è tenuto a pronunciarsi sulla fondatezza o meno della domanda	</p>
<p>4. È illegittima la previsione contenuta nell’art. 28 delle NTA (come riformulato per effetto della variante impugnata) secondo cui il cambio di destinazione d&#8217;uso è consentito, per gli alberghi ubicati nella fascia indicata, &#8220;esclusivamente se le strutture alla data del 1 giugno 2006 avevano un numero minore o uguale a 11 camere&#8221; in quanto il mero riferimento al numero delle camere può costituire, al più, uno degli elementi di cui tener conto al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per consentire il cambio di destinazione d&#8217;uso di un albergo, ma non può certo risultare l&#8217;unico e decisivo parametro a cui subordinare tale possibilità, non configurandosi come indice probante della redditività o meno dell&#8217;esercizio	</p>
<p>5. È illegittima l&#8217;imposizione, in caso di cambio di destinazione d&#8217;uso di un albergo, di un contributo &#8220;da destinare alla realizzazione di opere pubbliche individuate dall&#8217;Amministrazione comunale e finalizzate al reperimento o alla riqualificazione urbana dell&#8217;assetto insediativo&#8221;, ulteriore rispetto a quello commisurato agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione. Mentre infatti quest&#8217;ultimo trova il suo necessario presupposto nelle previsioni di cui all’art. 16 comma 1 del T.U. n. 380/2001 ed agli artt. 119-121 L.R.T. n. 1/2005, nessun fondamento normativo (indispensabile, in base al principio sancito dall’art. 23 Cost.) si rinviene a legittimare l&#8217;imposizione del contributo ulteriore previsto dal Comune di Camaiore;	</p>
<p>6. È illegittima la previsione dello strumento urbanistico dell&#8217;obbligo generalizzato di presentare un piano attuativo nel caso in cui il cambio di destinazione d&#8217;uso produca un numero di unità immobiliari superiore a 7. Difatti la necessità di un piano attuativo, quale presupposto per il rilascio di un permesso edilizio, trova ragion d&#8217;essere nel caso in cui lo strumento urbanistico risulti utile per completare l&#8217;urbanizzazione di una zona o per riequilibrarne il disegno urbanistico mentre va esclusa in presenza, come nella specie, di una pressoché completa edificazione della zona e di un adeguato grado di urbanizzazione primaria e secondaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2299 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla </p>
<p>sig.ra Giuseppina Carrara, rappresentata e difesa dagli avv. Ettore Nesi e Roberto Righi, con domicilio eletto presso il secondo in Firenze, via Lamarmora 14; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; Comune di Camaiore, costituito in giudizio in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Roberto Camero, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;<br />
&#8211; Regione Toscana e Provincia di Lucca, non costituite in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Zucconi Versilia S.n.c. di A. Matraia e Ditta individuale Hotel Mare Blu di Puccinelli Giancarlo, non costituite in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>A) con l&#8217;atto introduttivo del giudizio:<br />	<br />
della “<i>variante di assestamento del regolamento urbanistico finalizzata alla realizzazione della 1^ casa, la razionalizzazione del patrimonio alberghiero, all’adeguamento della normativa ed all’attuazione previsioni contenute nel vigente strumento di governo del territorio</i>” del Comune di Camaiore, approvata con la deliberazione consiliare n. 61 dell’1 agosto 2008 ed in particolare dell’art. 28 di essa, unitamente alla relativa cartografia ed agli allegati;<br />	<br />
B) con motivi aggiunti depositati il 5/3/2012:<br />	<br />
della &#8220;<i>Variante art. 28 delle N.T.A. del vigente Regolamento Urbanistico per alcune rettifiche alla disciplina delle strutture alberghiere</i>&#8221; del Comune di Camaiore, approvata con la deliberazione consiliare n. 24 del 6 aprile 2011, pubblicata sul BURT n. 23 dell&#8217;8 giugno 2011, unitamente ai suoi allegati.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Camaiore;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 aprile 2012 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1) Con l&#8217;atto introduttivo del giudizio la sig.ra Giuseppina Carrara, proprietaria in Lido di Camaiore di un immobile destinato ad uso alberghiero con la denominazione di &#8220;<i>Hotel Villa Marta</i>&#8220;, dotato di 18 camere, ha impugnato la &#8220;<i>variante di assestamento del regolamento urbanistico</i>&#8221; approvata dal Consiglio comunale di Camaiore con la deliberazione n. 61 dell&#8217;1/8/2008, con particolare riguardo alle previsioni contenute nel riformulato art. 28 delle NTA specificamente riferite agli alberghi. In particolare la ricorrente, facendo presente la non convenienza economica dell&#8217;attività alberghiera esercitata nel predetto immobile, ha censurato la disciplina relativa al cambio di destinazione d&#8217;uso degli alberghi ubicati nella fascia compresa tra viale Pistelli e viale Colombo (consentito esclusivamente a strutture dotate di non più di 11 camere), nonché altre norme relative alla previsione di un contributo ulteriore rispetto agli oneri di legge e dell&#8217;obbligo di piano attuativo se il cambio di destinazione d&#8217;uso comporta la realizzazione di più di cinque unità immobiliari. A sostegno del ricorso la sig.ra Carrara ha formulato censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto diversi profili.<br />	<br />
Il Comune di Camaiore si è costituito in giudizio, depositando una memoria formale, solo in data 19/12/2011, due giorni prima dell&#8217;udienza fissata per la discussione della causa, nel corso della quale il difensore dell&#8217;Amministrazione ha formulato eccezioni e controdeduzioni.<br />	<br />
2) Con ordinanza n. 106 del 17 gennaio 2012 questo Tribunale ha disposto istruttoria a carico del Comune resistente al fine di acquisire tutta la documentazione necessaria per avere un quadro completo della situazione oggetto di causa; l&#8217;Amministrazione ha ottemperato con il deposito del 16/2/2012.<br />	<br />
Con atto depositato il 5/3/2012 la ricorrente ha esteso l&#8217;impugnazione alla &#8220;<i>Variante art. 28 delle N.T.A. del vigente Regolamento Urbanistico per alcune rettifiche alla disciplina delle strutture alberghiere</i>&#8220;, approvata dal C.C. di Camaiore con la deliberazione n. 24 del 6/4/2011, riproponendo le stesse censure formulate contro la precedente variante.<br />	<br />
A sua volta il Comune di Camaiore ha eccepito l&#8217;inammissibilità dei motivi aggiunti perché tardivamente proposti e l&#8217;improcedibilità del ricorso originario; ed ha controdedotto nel merito.<br />	<br />
La difesa della ricorrente ha replicato con una memoria depositata in vista dell&#8217;udienza del 18 aprile 2012, in cui la causa è passata in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1) La prima questione da affrontare è quella della tempestività o meno dei motivi aggiunti notificati al Comune di Camaiore in data 16-20/2/2012, con cui la parte ricorrente ha impugnato la variante approvata il 6/4/2011 e pubblicata sul BURT dell&#8217;8/6/2011, che ha modificato l’art. 28 delle NTA del Regolamento urbanistico del predetto Comune, dettando il testo attualmente vigente.<br />	<br />
La difesa della sig.ra Carrara, per prima, ha esaminato la questione negli stessi motivi aggiunti sostenendo, in sintesi:<br />	<br />
&#8211; che per la ricorrente il termine decadenziale di impugnazione della variante decorreva dalla sua conoscenza, acquisita nella pubblica udienza del 21/12/2011 e non dalla pubblicazione sul BURT, posto che la disciplina dell&#8217;art. 28 NTA non opera una zoniz<br />
&#8211; che è comunque invocabile il beneficio dell&#8217;errore scusabile ex art. 37 del codice del processo amministrativo, di cui ricorrono i presupposti;<br />	<br />
&#8211; che, in ogni caso, l&#8217;impugnazione della variante del 2011 è frutto di mero tuziorismo, tenuto conto di quanto affermato nell&#8217;ordinanza di questo TAR n. 106/2012 nonché della circostanza che, a fronte di una variante sostanzialmente confermativa delle pr<br />
<br />	<br />
2) Il Consiglio di Stato, sez. V, ha recentemente affermato nella sentenza 28 aprile 2011 n. 2534: <br />	<br />
<i>Secondo il consolidato indirizzo di questo Consiglio…… in tutti i casi in cui non sia necessaria la notificazione individuale del provvedimento e sia al contempo prescritta da una norma di legge o di regolamento la pubblicazione dell&#8217;atto in un apposito albo, il termine per proporre l&#8217;impugnazione decorre dal giorno in cui sia scaduto il periodo della pubblicazione.</i><br />	<br />
<i>Viene confermato quell&#8217;indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il normale termine decadenziale per ricorrere contro gli atti amministrativi soggetti a pubblicazione necessaria, decorre per i soggetti non espressamente nominati, dalla pubblicazione medesima, non essendo indispensabile la notificazione individuale o la piena conoscenza.</i><br />	<br />
<i>Sotto tale angolazione sono sicuramente atti pianificatori, soggetti a pubblicazione necessaria, quelli recanti l&#8217;approvazione di piani regolatori generali o loro varianti (a contenuto generale o di ampie zone e comparti territoriali …), i quali, secondo la costante giurisprudenza, devono essere contestati in giudizio nel termine decadenziale decorrente dalla data di pubblicazione, non essendo richiesta la notificazione agli interessati né il decorso dell&#8217;ulteriore termine di efficacia</i>&#8220;.<br />	<br />
Il principio in questione è derogato solo in taluni casi: in particolare, &#8220;<i>qualora lo strumento urbanistico (di solito una variante) abbia ad oggetto un bene immobile specifico sul quale viene imposto un vincolo espropriativo, è necessario che l&#8217;atto sia notificato all&#8217;interessato ovvero che si dia la prova della conoscenza piena (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 21 maggio 2010, n. 3233)</i> &#8220;. <br />	<br />
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente, nel caso in esame non sussistevano, ad avviso del Collegio, i presupposti per far luogo alla notifica individuale. La variante del 2011, infatti, apporta alcune modifiche all’art. 28 delle NTA del Regolamento urbanistico di Camaiore, che è norma avente portata generale, in quanto riferita alla categoria degli &#8220;<i>Insediamenti per il tempo libero e l&#8217;accoglienza turistica</i>&#8220;, comprendente &#8220;<i>alberghi, discoteche, cinema, stabilimenti balneari, attività ricettive e ricreative, per il tempo libero e l&#8217;esercizio fisico</i>&#8220;; le disposizioni ivi contenute sono dirette a destinatari non identificati e in particolare, per la parte che qui interessa, riguardano tutti gli alberghi di Camaiore (90 circa), ancorché distinti in relazione alla loro ubicazione nel territorio. E il carattere di disciplina generale dell’art. 28 emerge anche dalla lettura della relazione alla variante, che prende in considerazione, per quanto riguarda le strutture alberghiere, l&#8217;andamento del settore nel corso del tempo, in rapporto alle presenze turistiche e con riguardo alla capacità ricettiva dell&#8217;intera Versilia. Non appare dunque convincente la tesi sostenuta dalla parte ricorrente secondo cui l’art. 28 avrebbe introdotto un vincolo puntuale, di natura sostanzialmente espropriativa, che rendeva necessaria la notifica individuale dell&#8217;atto; se così fosse lo stesso discorso dovrebbe valere per tutte le categorie di beni e strutture rientranti nell&#8217;ambito degli &#8220;<i>Insediamenti per il tempo libero e l&#8217;accoglienza turistica</i>&#8220;, come più sopra individuati; mentre invece la giurisprudenza precedentemente citata limita la deroga al principio generale della decorrenza del termine per l&#8217;impugnazione di uno strumento urbanistico dalla data di sua pubblicazione al solo caso in cui oggetto della prescrizione impugnata sia &#8220;<i>un bene immobile specifico sul quale viene imposto un vincolo espropriativo</i>&#8220;.<br />	<br />
Non vale a modificare le conclusioni raggiunte il richiamo alla sentenza della sez. III di questo TAR 15 luglio 2011 n. 1211, posto che in quel caso l&#8217;oggetto del contendere era un immobile &#8220;<i>nominativamente individuato in apposita scheda del piano strutturale</i>&#8221; come &#8220;<i>invariante strutturale</i>&#8220;, non suscettibile di mutamento di destinazione &#8220;<i>quale bene di particolare valore architettonico, funzionale e tipologico, al dichiarato fine di evitare alterazioni architettoniche e tipologiche</i>&#8220;, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 1/2005; mentre la presente controversia riguarda un bene identificabile in quanto ricompreso in una più ampia categoria, a cui le prescrizioni qui impugnate si riferiscono indistintamente.<br />	<br />
In relazione a quanto sopra l&#8217;impugnazione della variante pubblicata sul BURT n. 23 dell&#8217;8 giugno 2011 risulta tardivamente proposta rispetto al termine decadenziale decorrente dalla data della pubblicazione.</p>
<p>3) Non sussistono neppure gli estremi per riconoscere l&#8217;errore scusabile ex art. 37 c.p.a. Nel caso in esame non si ravvisano né &#8220;<i>una situazione normativa obiettivamente confusa</i>&#8220;, né &#8220;<i>uno stato di incertezza per l&#8217;obiettiva difficoltà di interpretazione di una norma</i>&#8220;, né un &#8220;<i>comportamento non lineare dell&#8217;Amministrazione, idoneo a generare convincimenti non esatti</i>&#8220;; circostanze che vengono affermate nell&#8217;atto di motivi aggiunti (pag. 24), ma che non appaiono al Collegio effettivamente apprezzabili.</p>
<p>4) Quanto poi alla necessità o meno di impugnare la variante del 2011 si premette che con l&#8217;ordinanza n. 106/2012 questo TAR si è limitato a disporre un&#8217;istruttoria finalizzata ad acquisire tutta la documentazione necessaria per avere un quadro completo della situazione oggetto di causa; per cui è arbitrario pretendere di ricavare dal testo di quel provvedimento qualche indicazione circa la soluzione del problema in esame. Per il resto si osserva:<br />	<br />
&#8211; il nuovo testo dell’art. 28 NTA è largamente modificativo di quello precedente, introdotto nel 2008 e la circostanza che non siano stati superati i profili oggetto di contestazione nell&#8217;atto introduttivo del presente giudizio non è sufficiente a caratte<br />
&#8211; da ciò consegue che la disciplina introdotta con la variante del 2011 si è sostituita a quella del 2008 e dunque, in quanto lesiva per l&#8217;interessata, andava necessariamente impugnata; non può indurre a diversa conclusione il richiamo al &#8220;<i>principio di<br />
&#8211; la prassi della Corte costituzionale non può valere per superare l&#8217;obbligo in questione, posto che il processo amministrativo è tuttora incentrato sull&#8217;azione di annullamento e che la caducazione dei provvedimenti può avvenire in via conseguenziale solo<br />
<br />	<br />
5) In conclusione, risulta tardiva l&#8217;impugnazione della variante del 2011 proposta con i motivi aggiunti depositati il 5/3/2012, che vanno dunque dichiarati irricevibili.</p>
<p>6) Da ciò consegue che l&#8217;annullamento della variante del 2008, impugnata (limitatamente all’art. 28 NTA) con l&#8217;atto introduttivo del giudizio, non risulta più utile per la ricorrente perché non potrebbe comunque incidere sulla vigenza e sull&#8217;efficacia della disciplina ex art. 28 come modificata nel 2011.<br />	<br />
Nelle memorie depositate il 16 e il 28/3/2012 la difesa della sig.ra Carrara insiste nell&#8217;affermare la permanenza dell&#8217;interesse della predetta alla decisione sul ricorso originario, con riferimento al profilo conformativo e a quello risarcitorio.<br />	<br />
Si sostiene, in primo luogo, che l&#8217;accertamento dell&#8217;illegittimità delle scelte operate dall&#8217;Amministrazione nel 2008 attraverso l&#8217;imposizione di un vincolo alberghiero imporrebbe al Comune di Camaiore di riesaminare anche la disciplina urbanistica dettata dalla variante del 2011 alla luce delle statuizioni di questo Tribunale, con evidente vantaggio per la ricorrente. La tesi non convince; se la variante del 2011, impugnata tardivamente, risulta ormai intangibile, un’eventuale pronuncia favorevole sulla variante del 2008 non comporterebbe a carico dell&#8217;Amministrazione resistente nessun obbligo di revisione della pianificazione urbanistica successiva suscettibile di tutela in via di ottemperanza o attraverso qualche forma sanzionatoria in caso di inosservanza; dunque l&#8217;interesse fatto valere in proposito è privo di apprezzabile consistenza.<br />	<br />
Quanto all&#8217;interesse risarcitorio, si deve fare riferimento alla disposizione di cui all’art. 34 comma 3 c.p.a., che recita: &#8220;<i>Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori</i>&#8220;. <br />	<br />
Sull&#8217;interpretazione di tale norma la giurisprudenza è divisa tra un orientamento restrittivo e uno estensivo.<br />	<br />
Il primo è ben rappresentato nella sentenza del TAR Milano, sez. IV, 5 ottobre 2011 n. 2352 in cui si legge: &#8220;<i>la norma non può essere interpretata nel senso che, in seguito ad una semplice segnalazione della parte o, addirittura d’ufficio, lo stesso giudice debba verificare la sussistenza di un interesse ai fini risarcitori.</i><br />	<br />
<i>A ciò si oppongono due ordini di considerazioni: in primo luogo, se si considera l’id quod plerumque accidit, non vi è che un ristrettissimo numero di controversie in cui non si potrebbe, in astratto, individuare un interesse di natura risarcitoria. In particolare, con la valorizzazione della categoria del danno non patrimoniale, anche provvedimenti amministrativi non eseguiti, perché sospesi, potrebbero aver provocato dei danni risarcibili. Di conseguenza, si eliminerebbero quasi del tutto le pronunce di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, espressamente contemplate dall’art. 35, comma 1, lett. c., cod. proc. amm.</i><br />	<br />
<i>Ma l’argomento più solido a supporto della tesi sostenuta in questa sede, è rappresentato dalla positivizzazione del principio dell’autonomia dell’azione risarcitoria (art. 30 cod. proc. amm. e, in giurisprudenza, Consiglio di Stato, Ad. plen., 23 marzo 2011, n. 3).</i><br />	<br />
<i>Essendovi la possibilità di proporre in via autonoma l’azione risarcitoria, indipendentemente dall’azione di annullamento, nessuna lesione al diritto del destinatario del provvedimento asseritamente illegittimo deriverebbe da una mancata decisione del merito del ricorso che fosse divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Anzi, tale mancata pronuncia eviterebbe di limitare la cognizione del giudice aventi al quale sarebbe proposta l’azione risarcitoria pura in ordine ad alcuni degli elementi necessari per individuare il danno risarcibile – ad esempio, l’illegittimità del comportamento amministrativo – e consentirebbe un giudizio pieno in relazione al complesso dei presupposti richiesti per ottenere un risarcimento. Del resto, non sempre all’accertata “non illegittimità” di un provvedimento segue il mancato risarcimento del danno (cfr., per esempio, T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 29 settembre 2011, n. 2319), come pure nella proposizione successiva dell’azione risarcitoria il ricorrente non sembra tenuto a reiterare puramente e semplicemente le identiche censure proposte nel preventivo giudizio impugnatorio.</i><br />	<br />
<i>Infine, procedere in ogni caso alla definizione del merito della controversia potrebbe essere inutile, dato che il ricorrente potrebbe non proporre successivamente alcuna domanda risarcitoria.</i><br />	<br />
<i>Pertanto, l’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. deve applicarsi in via restrittiva e soltanto allorquando la domanda risarcitoria sia stata proposta nello stesso giudizio (e ciò pare del tutto evidente), oppure quando la parte ricorrente dimostri che ha già incardinato un separato giudizio di risarcimento o che è in procinto di farlo</i>&#8220;.<br />	<br />
Al secondo (e opposto) orientamento si ispira invece la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 12 maggio 2011 n. 2817 in cui si afferma:<br />	<br />
&#8211; che l’art. 34 comma 3 c.p.a. &#8220;<i>introduce un principio di carattere generale volto da un lato ad inibire l’annullamento di atti che abbiano ormai esaurito i loro effetti nel corso del giudizio e, dall’altro, a tutelare, in presenza dei necessari presup<br />
<i>In questa ipotesi l’azione costitutiva si depotenzia di quel “quid pluris” &#8211; la modificazione di una situazione giuridica &#8211; che la caratterizza rispetto al contenuto di accertamento proprio di ogni azione per ridursi a mero accertamento, per il quale il presupposto dell’interesse è costituito dall’interesse risarcitorio.</i><br />	<br />
<i>I termini del quale interesse sono segnati dal quinto comma dell’art. 30 c.p.a., secondo cui, quando sia stata proposta azione di annullamento, la domanda risarcitoria può essere formulata anche sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza: il che rende ragione del fatto che l’enunciato normativo si riferisce all’interesse risarcitorio e non ad una domanda risarcitoria già proposta</i>&#8220;;<br />	<br />
&#8211; che alla domanda &#8220;<i>se l’applicazione della norma presupponga una specifica istanza dell’interessato</i>&#8221; va data risposta negativa sulla base delle seguenti considerazioni: &#8220;<i>In tal senso milita, anzitutto, l’argomento testuale. Infatti, la norma di<br />
<i>In secondo luogo, l’accertamento dell’ illegittimità dell’atto impugnato è contenuto nel petitum di annullamento come un presupposto necessario. Siccome il più contiene il meno, il giudice limita la sua pronuncia ad un contenuto di accertamento in seguito ad una valutazione dell’interesse a ricorrere, quindi da compiere d’ufficio: in quanto manca l’interesse all’annullamento ma sussiste l’interesse all’accertamento ai fini risarcitori</i>&#8220;;<br />	<br />
&#8211; che la sussistenza di un interesse risarcitorio nel caso concreto &#8220;<i>è desumibile dal tipo di controversia e dagli atti di causa</i>&#8220;.<br />	<br />
Nell&#8217;evidenziato contrasto giurisprudenziale il Collegio ritiene più convincente l&#8217;interpretazione estensiva espressa nella sentenza per ultimo citata, con le seguenti precisazioni:<br />	<br />
&#8211; suscita perplessità la scelta di estendere l&#8217;applicazione della norma in esame anche al caso in cui manchi una specifica istanza dell&#8217;interessato o comunque la rappresentazione dell&#8217;esistenza di un suo interesse risarcitorio, in quanto sembra configurar<br />
&#8211; la questione non è peraltro attuale nel presente giudizio, posto che la ricorrente ha espressamente chiesto una pronuncia nel merito facendo valere un suo interesse risarcitorio.<br />	<br />
Il Collegio deve dunque pronunciarsi sulla fondatezza delle censure formulate nell’atto introduttivo del giudizio contro la variante urbanistica approvata dal C.C. di Camaiore con la deliberazione n. 61/2008.</p>
<p>7) In sintesi la ricorrente, proprietaria di un immobile destinato ad uso alberghiero dotato di 18 camere, censura:<br />	<br />
a) la previsione contenuta nell’art. 28 delle NTA (come riformulato per effetto della variante impugnata) secondo cui il cambio di destinazione d&#8217;uso è consentito, per gli alberghi ubicati nella fascia compresa tra viale Pistelli e viale Colombo, &#8220;<i>esclusivamente se le strutture alla data del 1 giugno 2006 avevano un numero minore o uguale a 11 camere</i>&#8220;; <br />	<br />
b) la previsione, anch&#8217;essa contenuta nel citato art. 28, secondo cui la trasformazione è subordinata all&#8217;assunzione (attraverso apposita convenzione) dell&#8217;obbligo di corrispondere, oltre agli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione, un ulteriore contributo &#8220;<i>da destinare alla realizzazione di opere pubbliche individuate dall&#8217;Amministrazione comunale e finalizzate al reperimento o alla riqualificazione urbana dell&#8217;assetto insediativo</i>&#8220;;<br />	<br />
c) un’ulteriore disposizione dell’art. 28 che impone la presentazione di un piano attuativo nel caso in cui il cambio di destinazione d&#8217;uso produca un numero di unità immobiliari superiore a 7.</p>
<p>8) Le censure formulate contro la previsione di cui al punto precedente sub a) sono fondate; come sostenuto dalla ricorrente tale previsione è irragionevole, in quanto prescinde totalmente dalla valutazione dell&#8217;economicità gestionale e della convenienza imprenditoriale della destinazione alberghiera, essendo ancorata ad un criterio (quello del numero delle camere) non significativo sotto tale profilo. Depongono in tal senso:<br />	<br />
&#8211; le norme di legge (non più vigenti) statali e regionali che, nel disciplinare il vincolo di destinazione alberghiera, ne consentivano comunque la rimozione subordinatamente alla &#8220;<i>comprovata non convenienza economico-produttiva della struttura ricetti<br />
&#8211; la circostanza che l&#8217;imposizione di limiti rigorosi alla possibilità di modificare la destinazione d&#8217;uso di immobili utilizzati per attività imprenditoriali senza tenere in alcun conto i profili di convenienza gestionale che, sotto l&#8217;aspetto economico-p<br />
&#8211; la considerazione che, in concreto, l’antieconomicità della gestione di un albergo comporta presto o tardi la cessazione dell&#8217;attività imprenditoriale e, ove non adeguatamente valutata ai fini di un eventuale cambio della destinazione d&#8217;uso, rischia di<br />
In sostanza &#8211; fermo restando che la prova dell’asserita non convenienza economico-produttiva di una struttura alberghiera grava sul proprietario della stessa, in rapporto ai parametri che l&#8217;Amministrazione comunale abbia prefissato in proposito; e che non è questa la sede per valutare se effettivamente, nel caso in esame, la struttura di proprietà della ricorrente ricada nell&#8217;ipotesi di cui sopra &#8211; si deve concludere che il mero riferimento al numero delle camere può costituire, al più, uno degli elementi di cui tener conto al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per consentire il cambio di destinazione d&#8217;uso di un albergo, ma non può certo risultare l&#8217;unico e decisivo parametro a cui subordinare tale possibilità, non configurandosi come indice probante della redditività o meno dell&#8217;esercizio.</p>
<p>9) Sono fondate anche le censure riguardanti le ulteriori disposizioni dell’art. 28 NTA impugnate con il ricorso originario; in particolare:<br />	<br />
&#8211; è illegittima l&#8217;imposizione, in caso di cambio di destinazione d&#8217;uso di un albergo, di un contributo &#8220;<i>da destinare alla realizzazione di opere pubbliche individuate dall&#8217;Amministrazione comunale e finalizzate al reperimento o alla riqualificazione ur<br />
&#8211; è illegittima anche la previsione generalizzata dell&#8217;obbligo di presentare un piano attuativo nel caso in cui il cambio di destinazione d&#8217;uso produca un numero di unità immobiliari superiore a 7; la giurisprudenza ha chiarito che la necessità di un pian<br />
<br />	<br />
10) In conclusione:<br />	<br />
&#8211; vanno dichiarati irricevibili i motivi aggiunti depositati il 5/3/2012, con cui è stata impugnata la variante approvata dal C.C. di Camaiore con la deliberazione n. 24 del 6 aprile 2011;<br />	<br />
&#8211; va dichiarato improcedibile il ricorso originario, nella parte in cui chiede l&#8217;annullamento della variante approvata dal C.C. di Camaiore con la deliberazione n. 61 dell’1 agosto 2008;<br />	<br />
&#8211; ai sensi dell’art. 34 comma 3 del codice del processo amministrativo va riconosciuta l&#8217;illegittimità delle disposizioni di cui all’art. 28 delle NTA del R.U. del Comune di Camaiore, come riformulato dalla variante approvata con deliberazione n. 61/2008,<br />
Tenuto conto della reciproca soccombenza, le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti costituite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando: <br />	<br />
a) dichiara irricevibili i motivi aggiunti depositati il 5/3/2012, con cui è stata impugnata la variante approvata dal C.C. di Camaiore con la deliberazione n. 24 del 6 aprile 2011;<br />	<br />
b) dichiara improcedibile il ricorso originario, nella parte in cui chiede l&#8217;annullamento della variante approvata dal C.C. di Camaiore con la deliberazione n. 61 dell’1 agosto 2008;<br />	<br />
c) accerta, ai sensi dell’art. 34 comma 3 del codice del processo amministrativo, l&#8217;illegittimità delle disposizioni di cui all’art. 28 delle NTA del R.U. del Comune di Camaiore, come riformulato dalla variante approvata con deliberazione n. 61/2008, impugnata con l&#8217;atto introduttivo del giudizio;<br />	<br />
d) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nelle camere di consiglio dei giorni 18 aprile e 16 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Riccardo Giani, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/05/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-30-5-2012-n-1047/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2012 n.1047</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2012 n.1033</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-30-5-2012-n-1033/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-30-5-2012-n-1033/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-30-5-2012-n-1033/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2012 n.1033</a></p>
<p>Pres. P. Buonvino, Est. R. Giani Banca popolare dell’Etruria e del Lazio Soc. Coop. (Avv.ti A. Tozzi ed A. D’Elia) contro il Comune di Arezzo (Avv.ti R. Ricciarini e S. Pasquini) e Cassa di Risparmio di Firenze (Avv. G. Morbidelli) sulla legittimità del ritiro dell&#8217;offerta esclusa, sulla legittimazione dell&#8217;impugnazione dell&#8217;esclusione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-30-5-2012-n-1033/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2012 n.1033</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-30-5-2012-n-1033/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2012 n.1033</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Buonvino, Est. R. Giani <br /> Banca popolare dell’Etruria e del Lazio Soc. Coop. (Avv.ti A. Tozzi ed A. D’Elia) contro il Comune di Arezzo (Avv.ti R. Ricciarini e S. Pasquini) e Cassa di Risparmio di Firenze (Avv. G. Morbidelli)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità del ritiro dell&#8217;offerta esclusa, sulla legittimazione dell&#8217;impugnazione dell&#8217;esclusione da parte del terzo concorrente, sulla prova di resistenza e sul rinnovamento delle operazioni da gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. &#8211; Gara – Esclusione dell’offerta in esito alla verifica a campione – Ritiro dell’offerta esclusa &#8211; Legittimità	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa &#8211; Impugnazione dell’esclusione da parte del terzo concorrente – Legittimazione &#8211; Sussistenza	</p>
<p>3. Giustizia amministrativa  &#8211; Interesse al ricorso – Prova di resistenza – Verifica in astratto &#8211; Sufficienza	</p>
<p>4. Contratti della p.a. &#8211; Dichiarazioni – Requisiti di partecipazione &#8211; Errore materiale – Esclusione – Illegittimità	</p>
<p>5. Contratti della p.a. &#8211; Annullamento dell’esclusione del terzo – Effetti – A seguito del ritiro dell’offerta esclusa &#8211; Rinnovazione dell’intera procedura di gara &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non incorre nella violazione dell’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006 (che impone un termine minimo di efficacia dell’offerta presentata) la concorrente che a seguito di esclusione intervenuta in esito alla verifica a campione ha proceduto al ritiro della propria offerta 	</p>
<p>2. Il terzo concorrente è legittimato ad impugnare l’esclusione disposta nei confronti di altro partecipante quando l’esclusione stessa risulta idonea a pregiudicare la posizione giuridica degli altri partecipanti alla procedura. 	</p>
<p>3. Non è richiesta la prova di resistenza quando la stessa risulti insuscettibile di dimostrazione, essendo sufficiente a radicare l’interesse al ricorso la astratta possibilità che l’esito della procedura sarebbe stato diverso se il concorrente escluso avesse partecipato alla selezione.	</p>
<p>4. È illegittima l’esclusione disposta, in sede di verifica, per sanzionare un errore materiale nelle dichiarazioni quando lo stesso non attenga al possesso dei requisiti minimi di partecipazione e non sia quindi tale da pregiudicare l’interesse pubblico al corretto svolgimento del confronto competitivo, né la posizione degli altri partecipanti.	</p>
<p>5. A seguito del ritiro dell’offerta esclusa si determina una preclusione alla ripetizione parziale delle operazioni di gara e la conseguente necessità di procedere ad un rinnovamento integrale delle stesse.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 719 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla 	</p>
<p>Banca Popolare dell&#8217;Etruria e del Lazio Soc. Coop., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Tozzi e Adele D&#8217;Elia, con domicilio eletto presso l’avv. Adele D&#8217;Elia in Firenze, via La Pira, n. 21; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>il Comune di Arezzo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberta Ricciarini e Stefano Pasquini, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli, n. 40; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Cassa di Risparmio di Firenze, in proprio e quale mandataria del costituendo RTI con Intesa Sanpaolo s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Morbidelli, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Morbidelli in Firenze, via Lamarmora, n. 14; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>(con il ricorso introduttivo).<br />	<br />
&#8211; della avvenuta aggiudicazione provvisoria della gara per l’affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Arezzo a favore della controinteressata comunicata alla ricorrente con nota 5 marzo 2009 prot. n. 28323/D..5.6/2008 e disposta con provvedimen<br />
&#8211; della successiva aggiudicazione definitiva comunicata con nota al Comune datata 23 aprile 2009 e disposta con provvedimento n. 1529 del 23 aprile 2009;<br />	<br />
&#8211; del verbale di aggiudicazione provvisoria, richiesto in copia con apposita istanza di accesso ma non rilasciata dal Comune e non detenuta dalla ricorrente;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto e provvedimento, precedente o successivo, connesso presupposto o dipendente dalla impugnata aggiudicazione<br />	<br />
(con i motivi aggiunti depositati in data 18 maggio 2009):<br />	<br />
&#8211; dei verbali di gara n. 2 del 9 dicembre 2008, n. 3 del 18 dicembre 2008, n. 4 del 19 dicembre 2008 e n. 5 del 3 febbraio 2009, pervenuti in data 7.5.09, in esito all&#8217;istanza di accesso del 2.4.09;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorchè incognito</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Arezzo e della Cassa di Risparmio di Firenze;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 maggio 2012 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso introduttivo del giudizio la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio espone di aver preso parte alla gara indetta dal Comune di Arezzo per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 1.1.2009-31.12.2013; riferisce che alla procedura selettiva avevano partecipato anche il Monte dei Paschi di Siena e la Cassa di Risparmio di Firenze e dà atto quindi che la gara è stata aggiudicata alla banca da ultimo citata, a seguito di ritiro dell’offerta da parte del Monte dei Paschi.<br />	<br />
Effettuate tali premesse in fatto la ricorrente impugna il provvedimento di aggiudicazione, e gli atti della procedura connessi, articolando nei loro confronti un’unica censura: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006 – Eccesso di potere per violazione del principio di trasparenza e <i>par condicio </i>nelle gare pubbliche – Alterazione del concorso concorrenziale”, contestando la legittimità del ritiro dell’offerta da parte del Monte dei Paschi, in dispregio della citata disposizione del Codice dei contratti pubblici, che ha influito sulla attribuzione del punteggio delle offerte economiche delle altre due concorrenti rimaste in gara, da effettuarsi secondo il criterio dell’interposizione lineare.<br />	<br />
Il Comune di Arezzo e la Cassa di Risparmio di Firenze si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso, eccependo altresì l’inammissibilità del medesimo.<br />	<br />
Con atto di motivi aggiunti depositato in data 18 maggio 2009 la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, preso atto che l’offerta del Monte dei Paschi era stata oggetto di atto di esclusione dalla gara per mancata conferma dei requisiti dichiarati in sede di verifica a campione, impugna il provvedimento di esclusione articolando nei suoi confronti la censura di “Violazione e falsa applicazione dell’art. 48 del Codice dei contratti pubblici – Contraddittorietà”, avendo la stazione appaltante sanzionato con l’esclusione un mero errore materiale commesso dal Monte dei Paschi nella dichiarazione di partecipazione alla gara, errore del tutto ininfluente sull’effettivo possesso dei requisiti di partecipazione, in ciò disattendendo l’avviso espresso dall’Autorità di Vigilanza interpellata sul punto e senza aver coerentemente proceduto alla segnalazione all’Autorità medesima e alla escussione della garanzia fideiussoria. <br />	<br />
Con ordinanza n. 405 del 2009 la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione e il Consiglio di Stato, sez. V, con ordinanza n. 3087 del 2009, ha confermato la pronuncia cautelare di questo Tribunale. <br />	<br />
Tutte le parti hanno presentato memorie.<br />	<br />
Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 4 maggio 2012 e sentiti i difensori comparsi, coma da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1 – La banca ricorrente ha partecipato alla gara indetta dal Comune di Arezzo per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per gli anni 2009 – 2013, procedura alla quale hanno presi parte anche la Cassa di Risparmio di Firenze e il Monte dei Paschi di Siena. Il Disciplinare di gara stabilisce, all’art.12, che l’aggiudicazione deve avvenire con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, assegnando 67 punti alla valutazione delle condizioni economiche dell’offerta e 33 punti alla valutazione delle condizioni organizzative e di svolgimento del servizio. È significativo evidenziare, nell’ottica specifica dei profili interpretativi sollevati dal presente ricorso, che l’assegnazione del punteggio deve avvenire con il così detto criterio della interposizione lineare, che prevede l’assegnazione di un punteggio massimo alla offerta migliore in relazione allo specifico parametro, di nessun punteggio alla peggiore e di un punteggio intermedio alle altre. Così, per esempio, si prevede che in sede di valutazione del “tasso di interesse passivo su anticipazioni” vengano attribuiti 25 punti al concorrente che offre lo <i>spread </i>più basso, zero punti all’offerta con <i>spread </i>più alto, mentre i “punteggi ai tassi intermedi saranno attribuiti mediante interpolazione lineare”. Stessa disciplina l’art. 12 cit. stabilisce con riferimento agli elementi valutativi “tasso di interesse attivo su giacenza”, “importo sponsorizzazioni annue”, “commissioni riscossioni entrate tramite carta di credito”, “commissioni su pagamenti”. Proprio in forza del suddetto criterio di attribuzione dei punteggi la banca ricorrete si ritiene pregiudicata dalla circostanza che la gara sia svolta soltanto tra due dei tre originari concorrenti, non essendo stata sottoposta a valutazione l’offerta del Monte dei Paschi di Siena.<br />	<br />
2 – Il ricorso introduttivo del giudizio muove un’unica doglianza agli atti di gara (fondata sull’assunto che il Monte dei Paschi di Siena abbia ritirato la proprio originaria offerta), consistente nel censurare l’avvenuta violazione dell’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, che impone un termine minimo di efficacia dell’offerta presentata, che sarebbe stato nella specie violato.<br />	<br />
Il ricorso introduttivo è infondato.<br />	<br />
Come evidenziato dalla Sezione in sede di rigetto della domanda cautelare (ordinanza n. 405 del 2009) e confermato dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare (ordinanza della Sezione V n. 3087 del 2009) si è infatti nella specie in presenza non tanto di un ritiro dell’offerta, bensì di un vero e proprio atto di esclusione del concorrente Monte dei Paschi di Siena, esclusione poi dallo stesso concorrente accettata con conseguente ritiro dalla gara, il che implica che l’unica censura mossa in sede di ricorso introduttivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 6, del d.lgs, n. 163 del 2006) risulta in punto di fatto, del tutto priva di consistenza.<br />	<br />
3 – Parte ricorrente, in esito alla avanzata richiesta di accesso , ha poi potuto visionare gli atti di gara e in particolare i verbali della Commissione esaminatrice del 9 dicembre 2008 e del 18 dicembre 2008, dai quali risultano fatti rilevanti in punto di svolgimento della procedura. Nel verbale del 9 dicembre 2008 la Commissione evidenzia che “dalla documentazione pervenuta, risultato che il valore del patrimonio netto del Monte dei Paschi di Siena al 31.12.2007 (€ 7.661.460.000,00) non corrisponde a quello dichiarato dallo stesso Monte dei Paschi, al punto Q dell’allegato 2 pari ad € 12.918.306.996,58 (dichiarazione sostitutiva completa ai sensi del DPR 445/2000), anche se entrambi soddisfano il requisito richiesto, essendo superiori ad € 258.000.000,00”. Nello stesso verbale si dà atto che il Monte dei Paschi ha dichiarato che la difformità riscontrata è stata dovuta ad errore materiale, ma la Commissione decide egualmente di procedere all’esclusione del concorrente dalla gara, dando atto però di non segnalare il fatto all’Autorità Giudiziaria “in considerazione del manifesto mero errore materiale”. Nel successivo verbale del 18 dicembre 2008 la Commissione evidenzia di aver contattato un funzionario dell’Autorità di Vigilanza il quale avrebbe espresso l’avviso che in sede di verifica ex art. 48 d.lgs. n. 163 del 2006 sarebbe sufficiente verificare il possesso dei requisiti di partecipazione, giungendo alla conclusione di confermare l’esclusione del Monte dei Paschi dalla gara ma di non procedere alla segnalazione del concorrente all’Autorità di Vigilanza e alla escussione della garanzia fideiussoria. <br />	<br />
4 – Con atto di motivi aggiunti parte ricorrente ha gravato tutti i verbali di gara successivamente conosciuti censurandoli per “violazione e falsa applicazione dell’art. 48 del Codice dei Contratti pubblici – Contraddittorietà”, poiché la Commissione di gara ha ritenuto di sanzionare con l’esclusione dalla procedura un mero errore materiale, disattendendo il diverso avviso dell’Autorità di Vigilanza e comunque non comunicando il fatto stesso all’Autorità per l’applicazione della sanzioni di legge né all’Autorità Giudiziaria per la possibile presenza di reati. <br />	<br />
5 – Nel resistere ai motivi aggiunti, il Comune di Arezzo e la Cassa di Risparmio di Firenze eccepiscono il difetto di legittimazione attiva e di interesse della Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio a censurare l’atto di esclusione del Monte dei Paschi dalla selezione, ciò a fronte della intervenuta acquiescenza di quest’ultimo istituto bancario rispetto all’atto di esclusione subito. <br />	<br />
L’eccezione è infondata.<br />	<br />
Le parti resistenti mirano ad evidenziare la inammissibilità dell’atto di motivi aggiunti laddove parte ricorrente con lo stesso impugna il provvedimento di esclusione dalla gara del Monte dei Paschi di Siena. Sotto un primo, più radicale profilo, si pone in luce che solo l’impresa esclusa potrebbe impugnare il relativo provvedimento che la pregiudica, non essendo invece configurabile una legittimazione né un interesse di altra e diversa impresa a impugnare l’altrui esclusione. Il Collegio non condivide tale assunto. La Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio ha partecipato alla gara in esame, così come alla stessa hanno preso parte la Cassa di Risparmio di Firenze e il Monte dei Paschi di Siena. Essa ha quindi una posizione legittimante differenziata e qualificata a che la gara si svolga legittimamente e a contestare i profili di illegittimità della gara medesima nella misura in cui pregiudichino la sua posizione e le impediscano di conseguire l’aggiudicazione della procedura. Ritenere che solo l’impresa direttamente destinataria del provvedimento di esclusione lo possa contestare, anche quando l’esclusione stessa risulta idonea a pregiudicare anche la posizione giuridica di altri partecipanti alla procedura, non appare condivisibile. <br />	<br />
Sotto altro, più circostanziato aspetto, si evidenzia tuttavia da parte delle resistenti che la legittimazione di impresa diversa dall’esclusa ad impugnare l’esclusione passerebbe attraverso la dimostrazione di un effettivo pregiudizio che l’impugnante ha subito dall’altrui esclusione, in assenza della quale l’impugnante stesso sarebbe risultato aggiudicatario, dimostrazione che nella specie mancherebbe. Anche questo profilo non convince. L’art. 12 del Disciplinare di gara cit. evidenzia come la presenza di più di due concorrenti, stante la prevista applicazione del criterio della interpolazione lineare, è idonea a determinare una assegnazione dei punteggi del tutto diversa da quella risultante dalla valutazione di due sole offerte, trattandosi di criterio in cui assumono significativo rilievo l’individuazione di quella che è l’offerta migliore (punteggio pieno), l’offerta peggiore (punteggio zero) e quelle intermedie. Alla luce di ciò esiste senz’altro l’interesse a far valere la illegittimità dell’altrui esclusione, non potendosi d’altra parte pretendere una dimostrazione che se la terza impresa non fosse stata esclusa la ricorrente sarebbe risultata aggiudicataria, dimostrazione impossibile, stante la non apertura e poi il ritiro dell’offerta del Monte dei Paschi di Siena. <br />	<br />
6 – Nel merito la censura mossa con l’atto di motivi aggiunti è fondata, risultando illegittima l’avvenuta esclusione dalla procedura dell’offerta del Monte dei Paschi di Siena. In particolare risulta evidente la censurata contraddittorietà dell’operato della stazione appaltante. Nella specie è emerso che la dichiarazione del patrimonio netto operata dalla banca in sede di domanda di partecipazione (pari a € 12.918.306.996,58) è risultata difforme da quella poi dichiarata in sede di verifica (pari a 7.661.460.000,00). La Commissione nel verbale del 9 dicembre 2008 dà atto che il requisito di partecipazione è ampiamente superato (“anche se entrambi soddisfano il requisito richiesto, essendo superiori a € 258.000.000,00”), specifica che non procederà a segnalazione all’Autorità Giudiziaria “in considerazione del manifesto mero errore materiale”, eppure ritiene di dover escludere la concorrente dalla gara. Nel successivo verbale del 18 dicembre 2008 la Commissione dà poi atto di aver acquisito il parere dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici secondo cui in sede di verifica di cui all’art. 48 cit. sarebbe sufficiente verificare “il possesso dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione”, il che nella specie avrebbe dovuto comportare la non esclusione dell’offerta del Monte dei Paschi. Tuttavia la Commissione stessa ritiene invece di confermare la suddetta esclusione e pur tuttavia di non procedere alla formale segnalazione all’Autorità di Vigilanza e alla escussione della garanzia fideiussoria, anche se l’art. 48 cit. pone sullo stesso piano, in caso di verifica negativa, esclusione, segnalazione all’Autorità ed escussione della cauzione. Ne emerge un comportamento contraddittorio della stazione appaltante ed anche troppo rigido e illogico a fronte di una situazione dalla stessa stazione appaltante qualificata come “manifesto mero errore materiale”, sicuramente non in grado di pregiudicare l’interesse pubblico al corretto svolgimento del confronto competitivo, né la posizione degli altri partecipanti.<br />	<br />
7 – Alla luce dei rilievi che precedono i motivi aggiunti devono essere accolti, con conseguente annullamento degli atti gravati e necessità tuttavia di procedere ad un rinnovamento integrale delle operazioni di gara, non risultando allo stato percorribile un intervento di ripetizione solo parziale, stante l’avvenuto ritiro dell’offerta da parte del Monte dei Paschi (a seguito dell’esclusione).<br />	<br />
8 – Il Collegio stante la parziale reciproca soccombenza e la complessità della fattispecie esaminata ritiene di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso introduttivo del giudizio, accoglie i motivi aggiunti e per l’effetto annulla gli atti impugnati, ai sensi di cui in motivazione.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />	<br />
Riccardo Giani, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/05/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-30-5-2012-n-1033/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2012 n.1033</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2012 n.547</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-5-2012-n-547/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-5-2012-n-547/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-5-2012-n-547/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2012 n.547</a></p>
<p>Pres. A. Ravalli; Est. G. Manca Consorzio Sardegna On Stage (avv.ti C. Murgia, S. Curto, A. Pogliani e M. Salis) c/ la Provincia di Cagliari (avv. M. Vignolo) sulla decadenza dall&#8217;aggiudicazione per mancata costituzione della cauzione definitiva e per mancato pagamento di diritti di segreteria e spese di registrazione e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-5-2012-n-547/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2012 n.547</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-5-2012-n-547/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2012 n.547</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Ravalli; Est. G. Manca<br /> Consorzio Sardegna On Stage (avv.ti C. Murgia, S. Curto, A. Pogliani e M. Salis) c/ la Provincia di Cagliari (avv. M. Vignolo)</span></p>
<hr />
<p>sulla decadenza dall&#8217;aggiudicazione per mancata costituzione della cauzione definitiva e per mancato pagamento di diritti di segreteria e spese di registrazione e copia del contratto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Aggiudicazione – Decadenza – In caso di mancata costituzione della cauzione definitiva &#8211; Comunicazione di avvio del procedimento – Non è dovuta	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Aggiudicazione – Decadenza – Presupposti – Mancata costituzione della cauzione definitiva e mancato pagamento di diritti di segreteria e spese – Vi rientrano</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini dell’adozione del provvedimento di decadenza dall’aggiudicazione per mancata costituzione della cauzione definitiva non è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8, L. 7 agosto 1990 n. 241 (nella specie, il Collegio ha rilevato che dagli atti del procedimento emergeva l’intenzione della S.A. di non procedere alla stipulazione del contratto in caso di inottemperanza alle prescrizioni dettate nella nota con la quale si chiedeva all’impresa aggiudicataria la trasmissione della documentazione relativa alla stipula del contratto nel termine di 10 giorni in essa previsto)	</p>
<p>2. E’ legittimo il provvedimento di decadenza dall’aggiudicazione per mancata costituzione della cauzione definitiva e per mancato pagamento dei diritti di segreteria, spese di copia, bollo e registrazione del contratto</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 652 del 2004, proposto da:</p>
<p>Consorzio Sardegna On Stage, rappresentato e difeso dagli avvocati Costantino Murgia, Silvia Curto, Andrea Pogliani, Mariella Salis, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Pogliani in Cagliari, Dante Alighieri n. 18;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
la Provincia di Cagliari, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marcello Vignolo, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Cagliari, piazza del Carmine n. 22;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
DECLARATORIA DI DECADENZA DALL&#8217;AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE &#8211; ISTANZA RISARCITORIA</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Amministrazione Provinciale di Cagliari;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 aprile 2012 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. – Il Consorzio Sardegna On Stage ha partecipato alla procedura mediante licitazione privata, ai sensi dell’art. 6, comma 1. lett b), d.lgs. n. 157/1995, indetta dalla Provincia di Cagliari per l’ «affido in gestione del servizio di ristorazione ed attività ricreative all’interno del Parco di Monte Claro in Cagliari».<br />	<br />
2. &#8211; Con nota prot. n. 23966 in data 25 maggio 2004, la stazione appaltante comunicava al Consorzio Sardegna On Stage l’aggiudicazione dell’appalto, disposta con determinazione dirigenziale n. 98 del 17 maggio 2004.<br />	<br />
3. &#8211; Ai fini della stipulazione del relativo contratto, l’amministrazione richiedeva la consegna della documentazione concernente: la ricevuta del versamento delle somme relative ai diritti di segreteria e alle spese di registrazione, la costituzione della cauzione definitiva, il certificati di iscrizione alla C.C.I.A.A., il modello GAP, il nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 4, comma 4, d.lgs 626/94, l’elenco nominativo del personale impiegato nell’espletamento del servizio e la polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi di cui all’art. 26 del capitolato d’oneri.<br />	<br />
Subordinava, altresì, la sottoscrizione del contratto all’adempimento di tali prescrizioni nel termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della predetta nota.<br />	<br />
Nella medesima data, la Provincia procedeva alla consegna provvisoria dei beni oggetto dell’appalto in favore dell’aggiudicatario.<br />	<br />
4. &#8211; Con nota prot. n. 25283 del 1 giugno 2004, il Consorzio domandava una proroga del suddetto termine, deducendo l’impossibilità di ottemperare alle richieste relative alla comunicazione del nominativo della persona responsabile del piano della sicurezza e alla presentazione del piano per l’attuazione delle misure inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori, in quanto sprovvista delle informazioni riguardanti: la delimitazione dell’area oggetto dell’appalto, l’esatta individuazione del locale da adibire ad ufficio di gestione, i certificati di collaudo tecnico ed amministrativo dei locali oggetto dell’affidamento e dell’impianto elettrico generale del Parco, la dichiarazione di conformità delle predette aree e dei locali alle previsioni legislative per la tutela delle persone portatrici di handicap di cui alle leggi n. 13/1989 e n. 5/1992. Chiedeva, pertanto, che l’amministrazione fornisse la relativa documentazione.<br />	<br />
5. &#8211; Con determinazione dirigenziale n. 38 dell’11 giugno 2004 l’amministrazione resistente dichiarava la decadenza del Consorzio Sardegna On Stage dall’aggiudicazione dell’appalto e incamerava la cauzione provvisoria, sul presupposto della inottemperanza dell’affidatario alle prescrizioni di cui alla nota sopra richiamata.<br />	<br />
In data 14 giugno 2004, con nota prot. n. 26836 la Provincia intimava la restituzione dei beni precedentemente consegnati .<br />	<br />
6. &#8211; Con ricorso, avviato alla notifica in data 17 giugno 2004 e depositato in pari data, il Consorzio Sardegna On Stage insorge avverso la suddetta determinazione, nonché avverso la nota prot. n. 26836 del 14 giugno 2004, deducendo i seguenti motivi:<br />	<br />
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990, nonché dell’art. 30 del Capitolato d’oneri;<br />	<br />
2) Eccesso di potere, sotto diversi profili.<br />	<br />
7. &#8211; Si è costituita in giudizio la Provincia di Cagliari, contestando puntualmente le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.<br />	<br />
8. – Con ordinanza collegiale n. 283/2004, del 23 giugno 2004, è stata respinta l’istanza di sospensione degli atti impugnati, incidentalmente proposta dal Consorzio ricorrente.<br />	<br />
9. – Con motivi aggiunti, avviati alla notifica il 9 settembre 2004 e depositati il successivo 13 settembre, il Consorzio Sardegna On Stage ha dedotto il seguente, ulteriore, motivo di gravame: violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 23, 24, 25, 28, 30, del capitolato d’oneri, nonché dell’art. 30, comma 2 ter, L. n. 109/94 ed eccesso di potere.<br />	<br />
10. &#8211; All’udienza pubblica del 18 aprile 2012, la causa veniva trattenuta per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. &#8211; Con il primo motivo di ricorso, il Consorzio Sardegna On Stage lamenta l’illegittimità della decadenza dall’aggiudicazione per la violazione delle norme della L. n. 241/1990 poste a garanzia della partecipazione procedimentale, nonché dell’art. 30 del capitolato d’oneri.<br />	<br />
Sostiene, segnatamente, che gli atti con cui la Provincia di Cagliari ha sollecitato la presentazione della documentazione necessaria per addivenire alla stipulazione del contratto di appalto non integrano gli estremi di una comunicazione di avvio del procedimento culminato nella dichiarazione di decadenza, essendo all’uopo necessaria una specifica contestazione dell’inadempienza mediante lettera raccomandata recante l’invito al Consorzio interessato a presentare le proprie controdeduzioni.<br />	<br />
2. &#8211; Il motivo è infondato.<br />	<br />
Osserva, preliminarmente, il Collegio che nel caso di specie il provvedimento impugnato non costituisce l’esito di un procedimento amministrativo relativamente al quale sia configurabile l’obbligo di comunicazione di avvio di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990.<br />	<br />
Ed infatti, dalla motivazione della determinazione dirigenziale in oggetto emerge che tra le ragioni poste a fondamento della pronuncia di decadenza dall’aggiudicazione si pone (anche) la mancata costituzione della cauzione definitiva.<br />	<br />
Come è noto, l’art. 30, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n° 109, applicabile ratione temporis alla fattispecie in questione, prevedeva che l’«esecutore dei lavori (fosse) obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell&#8217;importo degli stessi»; al comma 2 ter , in via esplicita e testuale, stabiliva che «La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell&#8217;affidamento», delineando la sanzione applicabile dall’amministrazione per il caso di inadempimento dell’affidatario (ciò attualmente risulta dalla lettera dell’art. 113, comma 4, del codice dei contratti pubblici di al d.lgs. n. 163/2006, ai sensi del quale «la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria».)<br />	<br />
La norma individua, in capo all’aggiudicatario di un contratto pubblico, l’obbligo di costituire, prima di procedere alla relativa stipulazione, una garanzia fideiussoria finalizzata ad assicurare alla stazione appaltante un immediato indennizzo in caso di inesatta esecuzione dell’appalto. L’inadempimento all’obbligo così imposto è espressamente sanzionato dal legislatore con la misura della decadenza (cfr. anche Cons St., sez. V, ordinanza 12 novembre 1999, n° 2480).<br />	<br />
Ciò implica che la misura applicata dalla Provincia di Cagliari, nel caso di specie, costituisce la conseguenza diretta e vincolata della condotta inadempiente posta in essere dal destinatario dell’atto gravato, sicchè nessun obbligo di comunicazione di avvio poteva pretendersi nei confronti dell’amministrazione evocata in giudizio rispetto all’esercizio di una attività vincolata.<br />	<br />
3. &#8211; In ogni caso, giova evidenziare che dagli atti acquisiti al giudizio emerge, inequivocabilmente, l’intenzione della Provincia di Cagliari di non procedere alla stipulazione del contratto in caso di inottemperanza alle prescrizioni dettate nella nota prot. n. 23966 del 25 maggio 2004 nel termine di 10 giorni decorrente dal ricevimento dalla stessa.<br />	<br />
Ne consegue che il Consorzio Sardegna On Stage fu reso perfettamente edotto delle conseguenze sanzionatorie scaturenti dal mancato adempimento, entro il termine intimato, degli oneri imposti dall’amministrazione.<br />	<br />
4. &#8211; Peraltro, è del tutto inconferente il richiamo operato nell’atto introduttivo del giudizio all’art. 30 del capitolato speciale, il quale disciplina l’ipotesi della risoluzione unilaterale del contratto d’appalto per grave inadempienza della ditta, riferendosi, dunque, la disposizione ad una fase successiva alla costituzione del rapporto negoziale.<br />	<br />
5. &#8211; Ciò detto, è possibile passare all’esame delle doglianze sviluppate nel secondo motivo di gravame.<br />	<br />
In estrema sintesi, parte ricorrente censura i provvedimenti impugnati deducendo la carenza, illogicità e il difetto di istruttoria e motivazione, nonché il vizio di sviamento di potere, per avere l’amministrazione provinciale dichiarato, comunque, la decadenza dall’aggiudicazione senza avere fornito le informazioni richieste dal Consorzio al fine della predisposizione del piano di sicurezza.<br />	<br />
6. &#8211; Come ampiamente premesso in espositiva, il ricorrente ha domandato una dilazione del termine al fine di acquisire dall’amministrazione appaltante la documentazione attinente all’esatta individuazione dei beni oggetto dell’appalto e ai relativi collaudi tecnici ed amministrativi, ritenuta indispensabile per l’espletamento degli oneri formali connessi alla stipulazione del contratto.<br />	<br />
Sostiene, al riguardo, che l’inadempimento di tali oneri sarebbe dipeso da un illegittimo comportamento della Provincia di Cagliari, la quale avrebbe violato, a sua volta, i doveri di collaborazione su di essa incombenti. Soggiunge, invero, che il diritto di non stipulare il contratto avrebbe potuto trovare una giustificazione, unicamente, nel caso in cui il ricorrente avesse rifiutato di accettare la consegna dei beni ai sensi dell’art. 13 del capitolato d’oneri.<br />	<br />
7. &#8211; Sennonché, l’assunto non è condivisibile.<br />	<br />
Ed infatti, l’art. 11, comma 9, d.lgs. n. 163/2006 prevede che “(…) se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di cui all’art. 12, comma 3, non avviene nel termine ivi previsto, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.(…)”; ciò implica che è precluso, al concorrente risultato vincitore della gara, sottrarsi alla conclusione del contratto per ragioni diverse dalla mancata stipulazione dell’atto, da parte dell’amministrazione, nel termine previsto dalla legge o dal bando.<br />	<br />
8. &#8211; Invero, le pretese avanzate dal ricorrente ai fini dell’espletamento delle formalità richieste appaiono, alla luce degli atti versati in causa, prive di adeguata giustificazione.<br />	<br />
Come anticipato, il legislatore ha posto a carico dell’aggiudicatario della commessa pubblica l’obbligo di prestare la garanzia definitiva anteriormente alla stipulazione del contratto; parimenti, l’ordinamento pone a carico dell’appaltatore l’obbligo di pagamento dello spese di copia, bollo e registrazione del contratto (cfr. art. 112, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 199, n. 554; attualmente riprodotto all’art. 139, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).<br />	<br />
L’adempimento di tali prescrizioni non ammette dilazioni o deroghe su iniziativa dell’appaltatore. In particolare, le disposizioni concernenti la costituzione della cauzione definitiva non possono essere derogate neanche dall’amministrazione, stante il loro carattere tassativo che priva la stazione appaltante di qualsivoglia margine di apprezzamento in ordine alla concreta applicazione.<br />	<br />
Nel caso che occupa, la consegna da parte dell’Amministrazione della documentazione richiesta dal ricorrente non riveste carattere strumentale rispetto a siffatti adempimenti; conseguentemente, la decadenza deve ritenersi legittimamente disposta.<br />	<br />
9. &#8211; A ciò si aggiunga che dei beni oggetto dell’appalto, indicati nell’art. 1 del capitolato d’oneri ed individuati nelle planimetrie ad esso allegate, è stata disposta la consegna provvisoria in favore del ricorrente con verbale in data 25 maggio 2004.<br />	<br />
Orbene, alla luce di tali circostanze appare implausibile che l’odierno ricorrente non fosse a conoscenza della esatta individuazione e consistenza dei beni oggetto dell’affidamento.<br />	<br />
10. &#8211; Inoltre, il collaudo tecnico ed amministrativo dei locali costituisce una specifica incombenza del gestore, atteso che l’art. 8, lett. a) del capitolato d’oneri pone a suo carico l’obbligo di “attrezzare a proprie cure e spese i locali destinati alla ristorazione, con tutto quanto, nulla escluso, occorrente per renderli funzionanti, agibili e muniti di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie e dei collaudi e pareri per consentirne l’apertura al pubblico. Tale obbligo vale sia per la fornitura delle dotazioni di arredo e delle attrezzature fisse o mobili, che per eventuali opere di natura edilizia o impiantistica che si rendessero necessarie per il regolare funzionamento al momento della consegna dei locali”.<br />	<br />
Ne discende che tale documentazione avrebbe dovuto essere formata dal gestore e non essere fornita dalla stazione appaltante ai fini della costituzione del rapporto negoziale.<br />	<br />
11. &#8211; Le medesime argomentazioni debbono essere estese alla pretesa dichiarazione di conformità dei locali alle previsioni legislative dettate a tutela delle persone portatrici di handicap, giacché il richiamato art. 8, lett. h), impone al gestore di “adottare tutte le misure atte ad agevolare l’accesso e la visita di persone affette da disabilità permanente o transitoria”.<br />	<br />
12. &#8211; Per quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato.<br />	<br />
13. &#8211; La disciplina delle spese giudiziali segue la soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />	<br />
Condanna il Consorzio ricorrente al pagamento delle spese giudiziali a favore della Provincia di Cagliari, liquidate in euro 3.500,00 (tremilacinquecento).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Aldo Ravalli, Presidente<br />	<br />
Marco Lensi, Consigliere<br />	<br />
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/05/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-5-2012-n-547/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2012 n.547</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2012 n.2579</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-30-5-2012-n-2579/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-30-5-2012-n-2579/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-30-5-2012-n-2579/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2012 n.2579</a></p>
<p>Pres. A. Pagano, est. D. Caminiti Maria Montagna, Angela Barbara Carbone, Giovanni Montagna, Rosa Buonamano, Mariarosaria D&#8217;Aquino, Ambrogio Vigliucci (Avv.ti Giovanbattista Ferillo e Fabiola Iannuzzi) c. Comune di Capua (Avv. Francesco Melone) sulla giurisdizione dell&#8217;A.G.O. in materia di accertamento di proprietà di un immobile comunale rivendicato da un privato per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-30-5-2012-n-2579/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2012 n.2579</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-30-5-2012-n-2579/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2012 n.2579</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Pagano, est. D. Caminiti<br /> Maria Montagna, Angela Barbara Carbone, Giovanni Montagna, Rosa Buonamano, Mariarosaria D&#8217;Aquino, Ambrogio Vigliucci (Avv.ti Giovanbattista Ferillo e Fabiola Iannuzzi) c. Comune di Capua (Avv. Francesco Melone)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione dell&#8217;A.G.O. in materia di accertamento di proprietà di un immobile comunale rivendicato da un privato per intervenuta usucapione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa &#8211;   Controversia aventi ad oggetto procedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese e beni pubblici  &#8211; Sottoposizione ai termini di cui all’art. 119 c.p.a. – Ragioni – Conseguenze &#8211; Fattispecie	</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza &#8211; Controversia aventi ad oggetto dismissione patrimonio comunale – Rivendicazione del privato sul titolo di proprietà per intervenuta usucapione – Giurisdizione dell’A.G.O. – Sussiste – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le controversie aventi ad oggetto procedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese e beni pubblici  sono sottoposte, ai sensi dell’art. 119 D.Lgs. 104/10, al c.d rito abbreviato, con la conseguenza che per quanto attiene i termini per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e del ricorso per motivi aggiunti devono essere rispettati i termini ordinari previsti dal Codice amministrativo, mentre sono dimezzati di quindici giorni i termini del deposito degli atti notificati: (Nella specie, è stato dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma I, D.Lgs. 104/10 un ricorso avente ad oggetto la vendita all’asta di un bene di proprietà del Comune posseduto sine titulo da privati ed il cui ricorso è stato depositato dopo il termine perentorio dei 15 giorni di cui all’art. 119 c.p.a.) (1)	</p>
<p>2. Sussiste la giurisdizione del A.G.O. per le controversie aventi ad oggetto l’accertamento della proprietà di un bene di proprietà comunale da valorizzare ed alienare  rivendicato, da un privato per intervenuta usucapione, atteso che in tale contesto non si postula la presenza in causa dell&#8217;Amministrazione come Autorità, né implicando, di fatto, una verifica sulla legittimità di atti amministrativi (2)	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. Consiglio di Stato adunanza Plenaria 31 maggio 2002, n. 5<br />	<br />
2. cfr. multis Cass. S.U. 9 febbraio 2011, n. 3171</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Settima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 1334 del 2012, proposto da: 	</p>
<p>Maria Montagna, Angela Barbara Carbone, Giovanni Montagna, Rosa Buonamano, Mariarosaria D&#8217;Aquino, Ambrogio Vigliucci, rappresentati e difesi dagli avv. Giovanbattista Ferillo e Fabiola Iannuzzi, con domicilio eletto presso il primo in Napoli, via Toledo n. 106; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Capua, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Melone, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Abbamonte in Napoli, via Melisurgo,4; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell’efficacia:</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della delibera della Giunta Municipale n. 322 del 30 dicembre 2011 notificata ai ricorrenti in data 21 dicembre 2011 ed avente ad oggetto l’attuazione della vendita del fabbricato sito in Capua, in via Roma 140, denominato ex sifilicomio, nonché degli atti preordinanti e connessi, ivi compresa la delibera del Consiglio Comunale del 29 gennaio 2009 n. 2 con cui il Comune di Capua includeva tale immobile fra quelli di sua proprietà, disponendone la vendita all’asta ai sensi della legge n. 133 del 2008, e conferendo mandato alla giunta municipale per l’adozione degli atti successivi, non notificata ai ricorrenti</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Capua;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>PREMESSO:<br />	<br />
&#8211; Che parte ricorrente con ricorso notificato in data 20 febbrario 2012 e depositato il successivo 22 marzo ha impugnato gli atti in epigrafe indicati e segnatamente la delibera della Giunta Municipale n. 322 del 30 dicembre 2011, notificata ai ricorrenti<br />
&#8211; Che i ricorrenti deducono di occupare detto immobile <i>uti dominus</i> da oltre venti anni e articolano diverse censure di violazione di legge ed eccesso di potere avverso gli atti in epigrafe &#8211; ed in particolare avverso la delibera della Giunta Munici<br />
&#8211; Che si è costituito il Comune intimato, eccependo, con memoria depositata nei termini di rito, il difetto di giurisdizione dell’adito G.A. quanto all’intervenuta usucapione, l’irricevibiltà del ricorso per tardivo deposito, avuto riguardo sia al termine<br />
&#8211; Che il ricorso è stato chiamato all’udienza camerale del 19 aprile 2012, ai fini della decisione sull’istanza cautelare, ove si è dato avviso alle parti della possibilità di definizione del giudizio a mezzo di sentenza in forma semplificata, ai sensi de<br />
<br />	<br />
CONSIDERATO:<br />	<br />
&#8211; Che il ricorso può essere definito mezzo di sentenza in forma semplificata, essendo manifestamente inammissibile ed irricevibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 74 c.p.a.;<br />	<br />
&#8211; Che in particolare un primo profilo di inammissibilità va ravvisato nella genericità dei motivi, che non consentono di individuare neanche l’interesse fatto valere dai ricorrenti, che tra l’altro non deducono di vantare un diritto di prelazione in relaz<br />
&#8211; Che ove l’interesse dei ricorrenti fosse da correlarsi unicamente al dedotto diritto di proprietà, derivante dall’acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione, sulla controversia dovrebbe pronunciarsi il G.O., secondo quanto eccepito dal Comu<br />
&#8211; Che peraltro, in relazione alla procedura di vendita all’asta dell’immobile di cui è causa e alle questioni di legittimità ad essa relative, il ricorso si presenta irricevibile ex art. 35 comma 1 lett. a) c.p.a., in quanto depositato dopo il termine per<br />
&#8211; Che comunque nell’ipotesi de qua il ricorso dovrebbe considerarsi irricevibile per tardività del deposito, anche avuto riguardo al termine ordinario di trenta giorni di cui all’art. 45 c.p.a., essendo stato notificato in data 20 febbraio 2012 e deposita<br />
<br />	<br />
RITENUTO pertanto:<br />	<br />
&#8211; Che il presente ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito G.A. in favore del G.O. &#8211; in relazione alla questione dell’intervenuta usucapione – innanzi al quale le parti potranno riassumere il giudizio nel termi<br />
&#8211; Che in relazione alla legittimità della procedura lo stesso vada considerato irricevibile (essendo la questione di irricevibiltà propedeutica rispetto a quelle di inammissibilità per motivi diversi da quelli del difetto di giurisdizione);<br />	<br />
&#8211; Che le spese di lite debbano seguire la soccombenza e liquidarsi come da dispositivo;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,<br />	<br />
in parte lo dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione del G.A, in favore del G.O, innanzi al quale le parti potranno riassumere il giudizio nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza;<br />	<br />
in parte lo dichiara irricevibile;<br />	<br />
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti del Comune di Capua, liquidate in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad oneri accessori, se dovuti, come per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Alessandro Pagano, Presidente<br />	<br />
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere<br />	<br />
Diana Caminiti, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/05/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-30-5-2012-n-2579/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2012 n.2579</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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