<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>30/5/2010 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/30-5-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/30-5-2010/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 18:14:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>30/5/2010 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/30-5-2010/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2010 n.5177</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-30-5-2010-n-5177/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-30-5-2010-n-5177/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-30-5-2010-n-5177/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2010 n.5177</a></p>
<p>Pres. Giovannini, Est. Caponigro Eurochef Srl (Avv.ti F. Pighi e F. Bucci) c/ AGCM (Avv. Stato) e MGM S.n.c. 1. Pubblicità ingannevole – AGCM – Procedimento – Intervento – Soggetto potenzialmente leso dal messaggio pubblicitario – Legittimità. 2. Processo amministrativo –Valutazioni discrezionali dell’ AGCM – Sindacato del GA – Estensione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-30-5-2010-n-5177/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2010 n.5177</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-30-5-2010-n-5177/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2010 n.5177</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Giovannini, <i> Est.</i> Caponigro<br /> Eurochef Srl (Avv.ti F. Pighi e F. Bucci) c/ AGCM (Avv. Stato) e MGM S.n.c.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Pubblicità ingannevole – AGCM – Procedimento – Intervento – Soggetto potenzialmente leso dal messaggio pubblicitario – Legittimità.</p>
<p>2.	Processo amministrativo –Valutazioni discrezionali dell’ AGCM – Sindacato del GA – Estensione – Limiti . </p>
<p>3.	Pubblicità ingannevole &#8211; Accertamento &#8211; Motivazione &#8211; Pluralità di motivi &#8211; Esistenza di un singolo motivo legittimo che sorregga l&#8217;atto – Sufficienza.</p>
<p>4.	Pubblicità ingannevole – Accertamento &#8211; Messaggio – Prestazioni – Omessa indicazione – Risultati – Desumbili dalla comunicazione – Ingannevolezza – Sussiste. </p>
<p>5.	Pubblicità ingannevole – Accertamento &#8211; Messaggio – Omissione informativa &#8211; Prestazioni – Garantite solo a determinate condizioni – Ingannevolezza – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Essendo la finalità della normativa di cui al Codice del consumo di tutelare in genere gli interessi del pubblico nella fruizione dei messaggi pubblicitari, l’Agcm può far intervenire nel procedimento ciascun soggetto potenzialmente in grado di essere pregiudicato dal contenuto di una pubblicità ingannevole.</p>
<p>2.	La valutazione di un messaggio ai fini della sua ingannevolezza costituisce espressione di discrezionalità tecnica da parte dell’autorità e, come tale, è sindacabile in sede di giudizio di legittimità solo se ictu oculi viziata da manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti.</p>
<p>3.	Nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia sorretto da più ragioni giustificatrici fra loro autonome è sufficiente a sorreggere la legittimità dell’atto la conformità alla legge anche di una sola di esse.</p>
<p>4.	È corretta la valutazione di ingannevolezza di un messaggio pubblicitario che, anche se non faceva specifico riferimento a determinate prestazioni, per il contesto in cui era inserito e per le locuzioni utilizzate lasciava intendere, ragionevolmente, il raggiungimento di determinati risultati inducendo il consumatore in errore (nel caso di specie l’Autorità aveva ritenuto che prospettare la possibilità di ottenere il risultato di una frittura senza fumi e vapori implicava per ciò stesso la prospettazione di poter ottenere il risultato di una frittura senza odori). </p>
<p>5.	È corretto l’accertamento dell’ingannevolezza di un messaggio pubblicitario basata sull’argomento che la prestazione desumibile dai messaggi è conseguibile soltanto a determinate condizioni, laddove i messaggi abbiano omesso di specificare la necessità di tali circostanze per ottenere il risultato (nella specie il messaggio pubblicitario aveva omesso di comunicare che la friggitrice era in grado di non esalare “fumi e vapori” soltanto a condizione che si cuocessero patatine prefritte surgelate).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 10005 del 2005, proposto da:	</p>
<p><b>Eurochef Srl</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Pighi e Federico Bucci, con domicilio eletto presso avv. Federico Bucci in Roma, via S. Maria Mediatrice, 1	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Autorità Garante Concorrenza e Mercato</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12 </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>MGM S.n.c.</p>
<p><i>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>del provvedimento in data 6.7.2005 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con il quale essa ha deliberato che i messaggi pubblicitari contenuti nel depliant illustrativo che presenta la “friggitrice professionale da banco” della società Eurochef S.r.l. ed il tabellare riportato sulla rivista “Bargiornale” volto a promuovere alcuni apparecchi professionali per friggere e commercializzati dalla medesima società, integrano ipotesi di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2 e 3, lett. a), del D.Lgs. 74/1992, con il divieto di ulteriore diffusione e la previsione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 ad € 50.000 in caso di reiterata inottemperanza, nonché di ogni diverso atto o provvedimento presupposto o consequenziale. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2010 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>	<br />
FATTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’adunanza del 6 luglio 2005, ha deliberato che i messaggi pubblicitari descritti al punto 2 del provvedimento, diffusi dalla società Eurochef S.r.l., costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2 e 3, lett. a), del d.lg. 74/1992 e ne ha vietato l’ulteriore diffusione.<br />	<br />
Di talché, la Eurochef S.r.l. ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi:<br />	<br />
Vizio di violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 7, co. 2, d.lg. 74/1992 e dell’art. 2 d.P.R. 284/2003.<br />	<br />
La MGM s.n.c. non sarebbe stata legittimata a proporre richiesta di intervento all’AGCM, atteso che il messaggio era rivolto esclusivamente ad operatori commerciali.<br />	<br />
Vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, manifesta illogicità, contraddittorietà, vizio di eccesso di potere per motivazione insufficiente.<br />	<br />
L’Autorità avrebbe superficialmente valutato i riscontri documentali offerti dalla ricorrente.<br />	<br />
In particolare: la macchina “Pom’Chef” potrebbe essere utilizzata per la cottura di qualsiasi alimento, tanto fresco quanto congelato, e non solo delle patatine fritte; il riferimento ad un “olio ad alto punto di fumo” non varrebbe ad individuare un prodotto necessario per conseguire il risultato atteso di una frittura senza l’esalazione nell’ambiente circostante di “fumi o vapori” quanto piuttosto un qualsiasi olio idoneo alla frittura di alimenti; anche se oggettivamente la macchina Pom’Chef non rilascia nell’ambiente circostante alcuna nebbia di olio, la ricorrente, per estrema cautela, non avrebbe mai utilizzato il riferimento alla eliminazione di odori.<br />	<br />
Diversamente, affermare che prospettare la possibilità di ottenere il risultato di una frittura senza fumi e vapori implica per ciò stesso la prospettazione di poter ottenere il risultato di una frittura senza odori sarebbe un apodittico truismo.<br />	<br />
L’esito della prova di funzionamento del macchinario “Pom’Chef” per la cottura di diverse tipologie di alimenti, freschi e surgelati, in un ambiente chiuso e senza l’utilizzo di una sovrastante cappa di aspirazione, avrebbe evidenziato la totale assenza di emissioni di fumi e vapori.<br />	<br />
La friggitrice non necessita di “cappa d’aspirazione” perché dispone di un sistema di depurazione dei fumi e vapori, mentre non vi sarebbe alcun riferimento all’assenza di odori.<br />	<br />
L’Avvocatura dello Stato ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.<br />	<br />
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 6939, pronunciata da questa Sezione nella camera di consiglio del 23 novembre 2005.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 27 gennaio 2010, la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’adunanza del 6 luglio 2005, ha deliberato che i messaggi pubblicitari descritti al punto 2 del provvedimento, diffusi dalla società Eurochef S.r.l., costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2 e 3, lett. a), d.lg. 74/1992 e ne ha vietato l’ulteriore diffusione.<br />	<br />
I messaggi consistono in: a) un depliant illustrativo distribuito tramite rappresentanti di vendita nel dicembre 2004; b) un tabellare riportato nella rivista “Bargiornale” dell’ottobre 2004.<br />	<br />
Il depliant presenta la “friggitrice professionale da banco” Pom’chef mediante una raffigurazione dell’apparecchio e una descrizione delle sue caratteristiche e prestazioni nei seguenti termini: “Senza Cappa d’aspirazione. Pom’chef … non prepara solo patatine! Anzi permette di alternare rapidamente un’incredibile varietà di stuzzicanti bocconi: olive ripiene, frittura di pesce, cremini, verdure pastellate, crocchette, bocconcini di carne. Pom’chef è costruita completamente in acciaio Inox ed è dotata di un sistema di depurazione che elimina completamente i fumi ed i vapori”.<br />	<br />
Il tabellare riportato sulla rivista “Bargiornale”, volto a promuovere alcuni apparecchi professionali per friggere commercializzati dalla società Eurochef S.r.l. (di seguito Eurochef), riporta sul lato destro la raffigurazione della friggitrice “Pom’chef” accompagnata dalla seguente affermazione “Non hai la cappa? Nessun problema con ‘Pom’chef’”, nonché “pronti all’istante nel tuo bar”.<br />	<br />
Con il primo motivo d’impugnativa la ricorrente ha dedotto che la MGM s.n.c. non sarebbe stata legittimata a proporre alcuna richiesta di intervento all’AGCM.<br />	<br />
La censura è infondata.<br />	<br />
Il Collegio non ha ragioni per discostarsi da quanto evidenziato nell’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 6939/2005, vale a dire che la finalità della normativa di cui al Codice del consumo è quella di tutelare in genere gli interessi del pubblico nella fruizione dei messaggi pubblicitari, sicché l’atto di impulso del procedimento può provenire da qualunque soggetto possa essere potenzialmente leso dal messaggio.<br />	<br />
Nel caso di specie, la richiesta di intervento è pervenuta dalla MGM S.r.l. che, nello stesso ricorso è indicata come utilizzatore finale, per cui correttamente l’AGCM ha fatto presente che la segnalazione è pervenuta dalla detta società in qualità di consumatore, vale a dire da un soggetto potenzialmente in grado di essere pregiudicato dal contenuto di una pubblicità ingannevole.<br />	<br />
Le censure volte a contestare la qualificazione della pubblicità in termini di ingannevolezza sono parimenti infondate.<br />	<br />
Nelle valutazioni conclusive del provvedimento, l’Autorità ha indicato che “per i contenuti e le modalità di presentazione, i messaggi in esame lasciano intendere che la ‘friggitrice professionale da banco’ Pom’Chef consenta di preparare patatine fritte, nonché un’ampia varietà di altri cibi fritti, evitando il formarsi di fumi e vapori nonché, con essi, degli odori che ne conseguono, anche senza necessità di utilizzare una cappa d’aspirazione. In particolare, a fronte dei messaggi, il consumatore è indotto a ritenere che, per le caratteristiche che presenta, l’apparecchio possa essere utilizzato per friggere cibi anche in un ambiente diverso da una cucina e senza adottare particolari accorgimenti (la cappa di aspirazione), senza sprigionare nell’aria i fumi, i vapori e gli odori sgradevoli che normalmente si accompagnano a tale tipo di cottura (‘nel tuo bar’, ‘elimina completamente i fumi ed i vapori’)”.<br />	<br />
L’Autorità ha specificato che “le relazioni redatte dall’ASL di Bologna – Dipartimento di Prevenzione Unità Operativa Igiene Alimenti e Bevande e dall’ARPA dell’Emilia Romagna evidenziano che la prestazione dell’apparecchio desumibile dai messaggi – friggere senza fumi, vapori ed odori senza cappa di aspirazione – è conseguibile soltanto mediante l’impiego di determinati alimenti nella friggitrice. In particolare, da tali documenti risulta che la mancata emissione di fumi e vapori può essere ottenuta esclusivamente utilizzando patatine prefritte surgelate; queste possono essere di qualunque tipo, secondo la relazione dell’ARPA, mentre devono essere dello specifico tipo ‘Ovenfrites’ ossia ‘prodotte con uno speciale processo di lavorazione che ne riduce il contenuto in acqua e quindi minimizza l’emissione di vapore acqueo all’atto del rinvenimento finale del prodotto pronto per la consumazione’, oltre che olio di palma, di arachidi o di girasole ‘ad alto punto di fumo’, secondo quanto indicato nella relazione della ASL di Bologna”.<br />	<br />
Di conseguenza, l’AGCM ha ritenuto che i messaggi “nella misura in cui prospettano la possibilità di ottenere il risultato di una frittura senza fumi e vapori, e per ciò stesso senza odori, mediante l’utilizzo della friggitrice ‘Pom’chef’, omettendo di specificare la necessità di utilizzare patatine prefritte surgelate per ottenere tale risultato, appaiono idonei ad indurre in errore i destinatari in relazione ai risultati conseguibili mediante l’uso dell’apparecchio pubblicizzato. Per tale motivo, i messaggi … sono suscettibili di orientare indebitamente le scelte dei potenziali acquirenti, pregiudicandone il comportamento economico. Tale omissione risulta particolarmente rilevante, in considerazione del particolare target di riferimento del prodotto, rappresentato da operatori attivi nel settore della ristorazione, i quali sono particolarmente attratti dalla possibilità di installare nei propri locali anche apparecchiature ‘estemporanee’ senza cappa d’aspirazione”.<br />	<br />
Il Collegio rileva in via preliminare che la valutazione di un messaggio ai fini della sua ingannevolezza costituisce espressione di discrezionalità tecnica da parte dell’amministrazione competente e, come tale, è sindacabile in sede di giudizio di legittimità sole se ictu oculi viziata da manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, figure sintomatiche dell’eccesso di potere che, nel caso di specie, non sono state adeguatamente dimostrate.<br />	<br />
In particolare, se è vero che nei messaggi non vi è uno specifico riferimento alla eliminazione di odori, è altrettanto vero che la locuzione “fumi e vapori”, per il contesto in cui è inserita, può ragionevolmente evocare il concetto di odore. <br />	<br />
Ad ogni buon conto, la valutazione di ingannevolezza è stata basata anche su un diverso argomento, vale a dire sul fatto che le relazioni prodotte dall’ASL di Bologna e dall’ARPA Emilia Romagna hanno evidenziato che la prestazione dell’apparecchio desumibile dai messaggi è conseguibile soltanto mediante l’impiego di determinati alimenti nella friggitrice (patatine prefritte surgelate), mentre i messaggi omettono di specificare la necessità di utilizzare tale alimento per ottenere il risultato.<br />	<br />
La giurisprudenza ha costantemente precisato che nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia sorretto da più ragioni giustificatrici fra loro autonome è sufficiente a sorreggere la legittimità dell’atto la conformità a legge anche di una sola di esse (ex multis: Cons. St., VI, 17 settembre 2009, n. 5544; Cons. St., VI, 19 agosto 2009, n. 4975; T.A.R. Lazio, Roma, I, 20 gennaio 2010, n. 627).<br />	<br />
Ne consegue che, già sulla base della evidenziata omissione informativa, il provvedimento adottato dall’Autorità si rivela immune dalle censure prospettate.<br />	<br />
Va da sé, inoltre, che la relazione tecnica prodotta in giudizio dalla ricorrente non può assumere rilievo ai fini della legittimità dell’azione amministrativa in quanto redatta, in data 11.10.2005, dopo la chiusura del procedimento.<br />	<br />
All’infondatezza delle censure dedotte segue l’infondatezza del ricorso che va di conseguenza respinto.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e, liquidata complessivamente in € 2.000,00 (duemila,00), sono poste a carico della ricorrente ed a favore dell’amministrazione resistente.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma, respinge il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in € 2.000,00 (duemila/00), in favore dell’amministrazione resistente. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Leonardo Spagnoletti, Consigliere<br />	<br />
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/03/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-30-5-2010-n-5177/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2010 n.5177</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
