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	<title>30/5/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>30/5/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2007 n.5823</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-30-5-2007-n-5823/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-30-5-2007-n-5823/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-30-5-2007-n-5823/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2007 n.5823</a></p>
<p>Pres. est. F. Giamportone Rosaria Peraino (Avv. Francesco Fierro) c. Comune di Pozzuoli (Avv. Aldo Starace). sull&#8217;improcedibilità del ricorso a seguito della presentazione dell&#8217;istanza di accertamento di conformità ex art. 13 legge n. 47/85; sulla necessità che la P.A. emani un nuovo provvedimento a seguito della richiesta di riesame dell&#8217;abusività</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-30-5-2007-n-5823/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2007 n.5823</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-30-5-2007-n-5823/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2007 n.5823</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. est. F. Giamportone  <br /> Rosaria Peraino (Avv. Francesco Fierro) c. Comune di Pozzuoli (Avv. Aldo Starace).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;improcedibilità del ricorso a seguito della presentazione dell&#8217;istanza di accertamento di conformità ex art. 13 legge n. 47/85; sulla necessità che la P.A. emani un nuovo provvedimento a seguito della richiesta di riesame dell&#8217;abusività dell&#8217;opera; sulla mancata conformità agli strumenti urbanistici di un immobile realizzato in area vincolata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e Urbanistica – Abusi – Impugnazione di ordinanza di sospensione dei lavori e di demolizione – Successiva presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 13 legge n. 47/85 – Improcedibilità del ricorso.</p>
<p>2. Edilizia e Urbanistica – Abusi – Impugnazione di ordinanza di sospensione dei lavori e di demolizione – Successiva presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 13 legge n. 47/85 – Necessità che la P.A. emani un nuovo provvedimento – Sussiste.</p>
<p>3. Edilizia e Urbanistica – Abusi – Immobile realizzato su un’area vincolata – Conformità agli strumenti urbanistici – Non può ritenersi sussistente.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 13 legge n. 47/85, successivamente alla impugnazione dell&#8217;ordinanza di demolizione &#8211; o alla notifica di altro genere di provvedimenti di irrogazioni di sanzioni relative ad abusi edilizi &#8211; produce l&#8217;effetto di rendere improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l&#8217;impugnazione stessa (1).</p>
<p>2. Il riesame dell’abusività dell&#8217;opera al fine di verificarne la eventuale sanabilità &#8211; provocato dall&#8217;istanza ex art. 13 legge n. 47/85 &#8211; comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito (di accoglimento o di rigetto) o implicito (di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell&#8217;impugnativa.</p>
<p>3. Laddove risulti per tabulas che l’immobile oggetto dell’istanza di accertamento di conformità è stato realizzato su di un’area soggetta a vincolo peasistico-ambientale, l’opera non può ritenersi in alcun modo conforme agli strumenti urbanistici vigenti.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. tra le tante, T.A.R. Campania, Sez. I, 18 maggio 2006 n. 4743 e 2 maggio 2005 n. 705; Sez. IV, 11 giugno 2004 n. 9421; T.A.R. Liguria, Sez. I, 29 settembre 2006 n. 1159</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;improcedibilità del ricorso a seguito della presentazione dell&#8217;istanza di accertamento di conformità ex art. 13 legge n. 47/85; sulla necessità che la P.A. emani un nuovo provvedimento a seguito della richiesta di riesame dell&#8217;abusività dell&#8217;opera; sulla mancata conformità agli strumenti urbanistici di un immobile realizzato in area vincolata</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.  5823/07         R.Sent. <br />
NN 9294/97 e  7255/98 R.G.</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
 Sezione Sesta</b></p>
<p>ha pronunziato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sui ricorsi riuniti nn. 9294/1997 e 7255/1998 proposti da</p>
<p> <b>Peraino Rosaria</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Fierro, e domiciliata presso la Segreteria del T.A.R.,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Pozzuoli</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Aldo Starace, presso il cui studio in Napoli, Riviera di Chiaia n. 207, è elettivamente domiciliato,</p>
<p>PER L&#8217;ANNULLAMENTO (previa sospensione)<br />
(quanto al ric. n. 9294/97)<br />
1) delle ordinanze sindacali nn. 49 e 60 del 29.7.1997 e n. 60 bis del 3.9.1997, concernente la sospensione dei lavori e la  demolizione del fabbricato abusivo realizzato dalla ricorrente in Pozzuoli, in  via Cuma Licola n. 174;<br />
2) di ogni altro atto propedeutico e consequenziale;<br />
(quanto al ric. n. 7255/1998)<br />
1) dell’ordinanza sindacale n. 29493 del 23.6.1998 di accertamento di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione e di acquisizione gratuita del manufatto al patrimonio comunale;<br />
2) del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di concessione edilizia in sanatoria ex art. 13 della legge n. 47/1985;<br />
3) di ogni altro atto propedeutico e consequenziale.<br />
Visti i ricorsi con i relativi allegati; <br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune intimato;<br />
Viste le note difensive prodotte dalla ricorrente nel ricorso n. 7255/1998;<br />
Visti gli atti tutti delle cause;<br />
Relatore il Presidente  Filippo Giamportone;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 16 maggio 2007 i difensori delle parti, come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con un primo ricorso (n. 9294/1997), ritualmente notificato e depositato, la  ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe specificati, concernenti la sospensione dei lavori e la demolizione del fabbricato abusivo realizzato in Pozzuoli, in  via Cuma Licola n. 174.<br />
Ha dedotto le seguenti censure:<br />
1) Violazione di legge. Eccesso di potere. Omessa motivazione.<br />
Il manufatto non contrasta con gli strumenti urbanistici, per cui è sanabile ai dell’art. 13 della legge n. 47/1985;<br />
2) Inopportunità dei provvedimenti impugnati, in quanto contrastanti con l’interesse pubblico e fonte di danno grave ed irreparabile per la ricorrente.<br />
Con un secondo ricorso (n. 7255/1998), anch’esso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha impugnato gli ulteriori provvedimenti indicati in epigrafe, riguardanti l’accertamento di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, l’acquisizione gratuita del manufatto al patrimonio comunale ed il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di concessione edilizia in sanatoria ex art. 13 della legge n. 47/1985.<br />
A supporto dell’impugnativa sono state sostanzialmente dedotte le medesime doglianze prospettate con il primo ricorso.<br />
Conclusivamente, la ricorrente, per entrambi i ricorsi  ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento dei relativi provvedimenti impugnati, con vittoria delle spese. <br />
Per resistere ai ricorsi di cui sopra si è costituito il Comune intimato , il quale però non prodotto scritti difensivi.<br />
Con ordinanza collegiale n. 1546 del 10.12.1997 la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnata con il primo ricorso è stata respinta, mentre con ordinanza n. 990 del 9.9.1998 è stata accolta l’istanza cautelare formulata in seno al secondo ricorso.<br />
In vista dell’udienza pubblica la ricorrente ha depositato note difensive nel ricorso n. 7255/98, deducendo e documentando, in ordine al manufatto in argomento, la presentazione di due istanze di condono edilizio (una a suo nome e l’altra a nome del coniuge Baldi Salvatore) ai sensi dell’art. 32 del D.L. n. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003. <br />
Alla pubblica udienza del 16 maggio 2007 i ricorsi, chiamati congiuntamente, sono  stati posti in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Preliminarmente, i due ricorsi, stante l’evidente connessione soggettiva ed oggettiva, vanno riuniti per essere decisi con una pronuncia.<br />
Il primo ricorso n. 9294/1997 è improcedibile.<br />
Posto che la ricorrente in data 15.12.1997 ha presentato  domanda di concessione edilizia in sanatoria ex art. 13 della legge n. 47/1985 (ora art. 36 del D.L.vo  380/2001), osserva il Collegio che la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di rilevare come la presentazione di tale istanza, successivamente alla impugnazione dell&#8217;ordinanza di demolizione -o alla notifica di altro genere di provvedimenti di irrogazioni di sanzioni relative ad abusi edilizi- produca l&#8217;effetto di rendere improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l&#8217;impugnazione stessa (Cfr. tra le tante, T.A.R. Campania, Sez. I, 18 maggio 2006 n. 4743 e 2 maggio 2005 n. 705; Sez. IV, 11 giugno 2004 n. 9421; T.A.R. Liguria, Sez. I, 29 settembre 2006 n. 1159)<br />
Ed invero, il riesame dell’abusività dell&#8217;opera al fine di verificarne la eventuale sanabilità -provocato dall&#8217;istanza degli interessati- comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito (di accoglimento o di rigetto) o implicito (di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell&#8217;impugnativa.<br />
Applicando siffatti criteri alla controversia in esame, nella quale la documentata presentazione dell&#8217;istanza di sanatoria è successiva alla proposizione del ricorso avverso l’ordinanza  di demolizione adottata  dal Comune di Pozzuoli, deve dichiararsi l&#8217;improcedibilità del gravame, stante la sopravvenuta carenza di interesse al conseguimento di una qualche decisione avverso l’atto impugnato, destinato comunque ad essere sostituito dalle determinazioni esplicite od implicite adottate sulla proposta istanza di sanatoria.<br />
Il secondo ricorso n. 7255/98 è, viceversa, infondato.<br />
Con detto ricorso la ricorrente impugna il silenzio-rigetto formatasi sull’istanza di concessione edilizia in sanatoria avanzata ai sensi dell’art. 13 avanti citato.<br />
Al riguardo, assume l’interessata, oltretutto in maniera generica, che il manufatto abusivamente realizzato “non contrasta con gli strumenti urbanistici vigenti”, per cui non si comprende il rigetto tacito dell’istanza suddetta.<br />
Sul punto va rilevato che il predetto art. 13 (ora art. 36 del D.P.R. n. 380/2001) stabilisce che il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso di costruire in sanatoria “se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda”.<br />
Ebbene, dalla perizia giurata, allegata alla suddetta domanda di sanatoria, viene dato atto che l’area su cui è stato realizzato l’immobile ricade in zona E-A (agricola su aree di interesse archeologico) ed in zona P.I.R. (protezione integrale con restauro paesistico-ambientale)<br />
In buona sostanza, l’immobile in argomento è stato realizzato in area vincolata, sicchè non può ritenersi conforme agli strumenti urbanistici.<br />
Di ciò, peraltro, la ricorrente ha chiaro sentore, tanto che in data  9.12.2004 ha avanzato domanda di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 del D.L. n. 269/2003.<br />
Impregiudicato, pertanto, l’esito di detta domanda, sulla quale il Comune resistente è tenuto a pronunciarsi, il rigetto implicito della domanda ex art. 13 citato deve ritenersi legittimo.<br />
Dalla rilevata legittimità del silenzio-rigetto impugnato consegue anche, ai limitati fini che qui rilevano, la legittimità del provvedimento, parimenti impugnato, dell’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio del Comune.<br />
Il ricorso va, pertanto, respinto.<br />
In ordine ad entrambi i ricorsi si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per compensare le relative spese, tenuto anche conto della risalenza dei ricorsi medesimi.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, riuniti i ricorsi in epigrafe, dichiara improcedibile il ricorso n. 9294/97 e respinge il ricorso n. 7255/98.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presenta sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli il 16 maggio 2007, in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br />
&#8211; Filippo Giamportone, Presidente ed estensore;<br />
&#8211; Maria Abbruzzese, Consigliere;<br />
&#8211; Ida Raiola, Referendario.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-30-5-2007-n-5823/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2007 n.5823</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2007 n.573</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-5-2007-n-573/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-5-2007-n-573/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-5-2007-n-573/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2007 n.573</a></p>
<p>A. Catoni – Presidente; M. Eliantonio – Estensore. G. R. (avv.ti C. Tatozzi, M. Citrulli e F. Barbara) c. il COMUNE DI CHIETI (avv.ti G. Trifone, M. Morgione e P. Tracanna) sui limiti del potere discrezionale di determinazione dei requisiti d&#8217;ammissione alla gara pubblica 1. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-5-2007-n-573/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2007 n.573</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-5-2007-n-573/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2007 n.573</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Catoni – Presidente; M. Eliantonio – Estensore.<br /> G. R. (avv.ti C. Tatozzi, M. Citrulli e F. Barbara) c. il COMUNE DI CHIETI (avv.ti G. Trifone, M. Morgione e P. Tracanna)</span></p>
<hr />
<p>sui limiti del potere discrezionale di determinazione dei requisiti d&#8217;ammissione alla gara pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – In tema di contratti della P.A. – Impugnazione di clausole immediatamente lesive – Previa presentazione della domanda di partecipazione – Necessità – Non sussiste.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Ammissione &#8211; Domande di partecipazione &#8211; Termini – Abbreviazione – Ragioni d’urgenza – Ammissibilità.<br />
3. Contratti della P.A. – Gara – Ammissione &#8211; Requisiti – Individuazione discrezionale da parte della P.A. – E’ legittima – Limiti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In caso di impugnazione della lex specialis di gara da parte di un’impresa appartenente al settore coinvolto dalla procedura, che già in base alle prescrizioni del bando (ritenute illegittime) verrebbe esclusa, non è richiesto che tale soggetto sia poi tenuto a presentare domanda di partecipazione alla gara al fine di potere contestare le clausole del bando per lui lesive (1)</p>
<p>2. L’art. 10 del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 prevede, da un lato, che il termine di presentazione delle domande di partecipazione non debba essere inferiore a trentasette giorni e, da altro lato, che possa essere fissato un termine inferiore “nei casi in cui l’urgenza renda inidonei i termini previsti”. (2)</p>
<p>3. La normativa vigente non preclude alle Stazioni appaltanti la possibilità di chiedere requisiti ulteriori, logicamente connessi all’oggetto dell’appalto; ne consegue che nel bando di gara l’Amministrazione appaltante può di certo autolimitare il proprio potere discrezionale di apprezzamento mediante apposite clausole, rientrando nella sua discrezionalità la fissazione di requisiti di partecipazione ad una gara d’appalto diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali, salvo però il limite della logicità e ragionevolezza dei requisiti richiesti e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito. (3)</p>
<p></b>________________________________</p>
<p><i>(1) Cfr., da ultimo, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA- Sentenza 10 ottobre 2006, n. 6026, e T.A.R. VENETO – SEZIONE I &#8211; Sentenza 8 novembre 2006 n. 3739.<br />
T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE II TER &#8211; Sentenza 8 marzo 2006 n. 1775, in questa Rivista, con nota di richiami, secondo cui “E’ ammissibile l’impugnazione del bando di gara da parte di chi non abbia partecipato alla procedura selettiva a causa della mancanza dei requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria richiesti, in quanto, altrimenti, si limiterebbe la legittimazione di un soggetto, sostanzialmente leso da un bando, al mero formalismo della presentazione di una domanda che avrebbe comportato la sicura esclusione.”.<br />
Sulle clausole che impongono oneri formali di partecipazione alla procedura, v. CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE VI &#8211; Sentenza 7 giugno 2006 n. 3424, in questa Rivista, che ha ritenuto che “Non sussiste l’onere di immediata impugnazione del bando quando si intenda contestare le clausole che definiscono gli oneri formali di partecipazione alla procedura – tra cui le modalità di presentazione delle domande di partecipazione – atteso che dette clausole non sono assimilabili a quelle che, definendo requisiti soggettivi di partecipazione, sono invece immediatamente impugnabili: infatti, le prime possono richiedere accertamenti e valutazioni dall’esito non scontato, con riferimento al loro effettivo rispetto, alla possibilità di adempimenti equivalenti ed alla loro concreta incidenza, sicché la attuale lesività di esse si manifesta, in linea di principio, solo al momento della concreta applicazione.”.  <br />
(2) Il Collegio ritiene adeguatamente motivata la disposta riduzione dei termini fino a venti giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, rilevando che il Comune aveva espressamente motivato sull’ “</i>urgenza dovuta a situazione di proroga provvisoria del precedente appalto scaduto<i>.”.<br />
(3) CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA &#8211; Sentenza 15 settembre 2006 n. 5377, e da ultimo T.A.R. PUGLIA – LECCE – SEZIONE II &#8211; Sentenza 12 dicembre 2006, n. 5850.<br />
Il Collegio abruzzese ha escluso che la previsione del bando fosse “</i>irragionevole (i.e. aver svolto negli ultimi tre esercizi servizi di nettezza urbana in Comuni con popolazione non inferiore a 60.000 abitanti e con un fatturato di € 21.000.000), non pertinente, incongrua ed illogicamente limitativa della più ampia partecipazione delle imprese alla gara in quanto il Comune di Chieti ha in realtà una popolazione di 56.000 abitanti ed in quanto il corrispettivo presunto della gara per il quinquennio è di poco superiore a € 21.000.000<i>.” (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER L’ABRUZZO<br />
Sezione Staccata di Pescara 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto dai signori:<br />
Dott. Antonio Catoni	Presidente<br />	<br />
Dott. Michele Eliantonio	Consigliere, estensore<br />	<br />
Dott. Luciano Rasola	Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso n. 95/04, proposto da <br />
<B>G. R. </B>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Camillo Tatozzi e Massimo Cirulli, elettivamente domiciliato con i propri difensori in Pescara, via Firenze, 206, presso lo studio dell’avv. Francesco Barbara;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <B>COMUNE DI CHIETI</B>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura comunale, in persona degli avv.ti Giuliano Trifone, Marco Morgione e Patrizia Tracanna, domiciliato con i propri difensori in Pescara presso la Segreteria di questo Tribunale;</p>
<p><b>per l’annullamento<br />
</b>del bando di gara indetto dal Comune di Chieti per l’affidamento del servizio di igiene urbana e servizi accessori; nonché degli atti presupposti e connessi.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Chieti;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie ragioni;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
Udito alla pubblica udienza del 24 maggio 2007 il relatore consigliere Michele Eliantonio e uditi, altresì, l’avv. Roberto Janigro &#8211; su delega degli avv.ti Camillo Tatozzi e Massimo Cirulli &#8211; per la parte ricorrente e l’avv. Giuliano Trifone per l’Amministrazione resistente;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Comune di Chieti ha indetto una licitazione privata con procedura ristretta accelerata per l’affidamento del servizio di igiene urbana e servizi accessori; il relativo bando è stato spedito per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 14 gennaio 2004.<br />
La ditta ricorrente, dopo aver premessa di essere iscritta all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria I, classe B, con il ricorso in esame è insorta dinanzi questo Tribunale avverso tale bando, nella parte in cui era stato fissato al 3 febbraio 2004 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ed era stato richiesto, quale requisito di partecipazione, l’aver svolto negli ultimi tre esercizi servizi di nettezza urbana in Comuni con popolazione non inferiore a 60.000 abitanti e con un fatturato di € 21.000.000.   <br />
Ha dedotto a tal fine le seguenti censure:<br />
1) Violazione dell’art. 10 del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 157.<br />
Il bando ha fissato in venti giorni il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, senza però esternare le ragioni giustificative dell’urgenza. Tali ragioni non sono rinvenibili neppure nella deliberazione della Giunta municipale 10 giugno 2003, n. 1977, che ha demandato al Dirigente l’indizione della gara.<br />
2) Violazione degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, dell’art. 15 della L.R. Abruzzo 28 aprile 2000, n. 83, e dei principi comunitari di proporzionalità, di adeguatezza e di ragionevolezza.<br />
L’istante è iscritto all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria I, classe B, e può quindi svolgere il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani in Comuni con popolazione compresa tra 100.000 e 500.000 abitanti; purtuttavia, non può partecipare alla gara in questione in quanto non ha svolto negli ultimi tre esercizi servizi di nettezza urbana in Comuni con popolazione superiore 60.000 abitanti, avendo svolto un servizio analogo solo nel Comune di Francavilla al Mare, avente una popolazione di 25.000 abitanti, e con un fatturato nel triennio di circa € 6.000.000. Tale previsione del bando appare irragionevole ove si consideri che il Comune di Chieti ha una popolazione di 52.000 abitanti e che, anche in caso di associazione di imprese, tale requisito doveva essere posseduto da tutte le imprese associate. Inoltre, anche la richiesta di aver avuto nel triennio un fatturato di € 21.000.000 appare limitativo della più ampia partecipazione delle imprese, ove si consideri che il corrispettivo presunto della gara per il quinquennio è di € 21.350.000.<br />
Tali censure la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata il 24 aprile 2007.<br />
Il Comune di Chieti si è costituito in giudizio e con memoria depositata il 12 maggio 2007 ha pregiudizialmente eccepito l’inammissibilità del gravame per non avere la parte ricorrente presentato domanda di partecipazione alla gara. Nel merito ha, infine, diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.<br />
Alla pubblica udienza del 24 maggio 2007 la causa è stata introitata a decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
1. &#8211; Con il ricorso in esame – come sopra esposto – la parte ricorrente ha impugnato il bando della gara indetta dal Comune di Chieti per l’affidamento del servizio di igiene urbana e servizi accessori.<br />
Con tale impugnativa è stato censurato il bando in questione relativamente ai seguenti aspetti:<br />
a) nella parte in cui era stato fissato al 3 febbraio 2004 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione;<br />
b) nella parte in cui era stato richiesto, quale requisito di partecipazione, l’aver svolto negli ultimi tre esercizi servizi di nettezza urbana in Comuni con popolazione non inferiore a 60.000 abitanti e con un fatturato di € 21.000.000.   <br />
2. &#8211; In via pregiudiziale il Collegio deve farsi carico di esaminare l’eccezione dedotta dall’Amministrazione resistente, con la quale si è prospettata l’inammissibilità del gravame per non avere la parte ricorrente mai presentato domanda di partecipazione alla gara.<br />
Tale eccezione è priva di pregio.<br />
Giova, invero, in merito ricordare che, come è noto, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente chiarito che l’onere di immediata impugnazione del bando di gara è riferito alle clausole riguardanti i requisiti soggettivi di partecipazione perché determinano un immediato arresto procedimentale, cioè per le clausole che comportano la sicura esclusione dalla gara, mentre tutte le altre vanno impugnate insieme con l’aggiudicazione, dal momento che solo in caso d’aggiudicazione ad altri sorge l’interesse del concorrente a impugnare il bando come gli altri atti della procedura (cfr. per tutti Cons. St., Ad. pl., 29 gennaio 2003, n. 1). Pertanto, i bandi di gara, se contenenti clausole immediatamente lesive dell’interesse degli aspiranti, come appunto quella che si riferisce ai requisiti soggettivi di partecipazione, devono essere immediatamente ed autonomamente impugnati, con conseguente inammissibilità sia dell’impugnazione rivolta solo contro il provvedimento di esclusione dal concorso, che costituisce atto meramente esecutivo ed applicativo del bando, sia dell’impugnazione contestuale del bando stesso e dell’esclusione, ove siano decorsi i termini per ricorrere contro il bando medesimo (da ultimo Cons. Giust. amm. Reg. Sic, 27 ottobre 2006, n. 615, e T.A.R. Lombardia, sede Milano, sez. I, 17 gennaio 2007, n. 50, e T.A.R. Piemonte, 16 gennaio 2007, n. 10).<br />
Inoltre, la stessa giurisprudenza ha anche precisato che in caso di impugnazione della <i>lex specialis </i>di gara da parte di un’impresa appartenente al settore coinvolto dalla procedura, che già in base alle prescrizioni del bando (ritenute illegittime) verrebbe esclusa, non è richiesto che tale soggetto sia poi tenuto a presentare domanda di partecipazione alla gara al fine di potere contestare le clausole del bando per lui lesive (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. V, 10 ottobre 2006, n. 6026, e T.A.R. Veneto, sez. I, 8 novembre 2006 n. 3739).<br />
Con riferimento a tali principi costantemente affermati dalla giurisprudenza sembra, di conseguenza evidente che il gravame, così come proposto, non sia inammissibile.<br />
3. &#8211; Così risolta tale questione di rito, può utilmente passarsi all’esame del merito del gravame. <br />
Il ricorso, va subito precisato, è privo di pregio.<br />
Con il primo motivo l’istante, nel contestare il fatto che il bando di gara aveva fissato in venti giorni il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, si è lamentato nella sostanza del fatto che non erano esternate le ragioni giustificative dell’urgenza, ragioni che non erano rinvenibili neppure nella deliberazione della Giunta municipale 10 giugno 2003, n. 1977, che aveva demandato al Dirigente l’indizione della gara.<br />
Tale doglianza si fonda su un erroneo presupposto di fatto.<br />
Da un’attenta lettura del bando in questione, ed in particolare della alla sezione IV, si rileva, invero, che si era scelta la procedura “<i>ristretta accelerata</i>” ed a giustificazione della scelta della procedura in questione si era indicata la seguente ragione: “<i>urgenza dovuta a situazione di proroga provvisoria del precedente appalto scaduto</i>”.<br />
Chiarito tale aspetto, va osservato che l’art. 10 del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, di cui è stata denunciata la violazione, prevede da un lato che il termine di presentazione delle domande di partecipazione non debba essere inferiore a trentasette giorni (I comma) e da altro lato che possa essere fissato un termine inferiore “<i>nei casi in cui l’urgenza renda inidonei i termini previsti</i>” (VIII comma).  <br />
Ora nel caso di specie sembra evidente che non sussista il vizio denunciato, in quanto l’Amministrazione, contrariamente a quanto ipotizzato con il gravame, aveva esternato le ragioni giustificative dell’urgenza.<br />
4. &#8211; Con il secondo motivo di ricorso l’istante ha impugnato il bando nella parte in cui era stato richiesto, quale requisito di partecipazione, l’aver svolto negli ultimi tre esercizi servizi di nettezza urbana in Comuni con popolazione non inferiore a 60.000 abitanti e con un fatturato di € 21.000.000. <br />
Con il motivo in questione ha dedotto che tale previsione del bando sarebbe irragionevole e limitativo della più ampia partecipazione delle imprese alla gara in quanto il Comune di Chieti ha una popolazione di 52.000 abitanti ed in quanto il corrispettivo presunto della gara per il quinquennio era di € 21.350.000. <br />
Ha, inoltre, dedotto che sarebbe irragionevole l’ulteriore prescrizione secondo cui, anche in caso di associazione di imprese, tale requisito doveva essere posseduto da tutte le imprese associate, in quanto tale prescrizione impediva la sua partecipazione alla gara, anche in associazione con altre imprese, in quanto aveva svolto un servizio analogo solo nel Comune di Francavilla al Mare, avente una popolazione di 25.000 abitanti, e con un fatturato nel triennio di circa € 6.000.000.<br />
Va al riguardo subito precisato che, relativamente a tale ultimo aspetto, la parte ricorrente ha effettuato una lettura parzialmente erronea del bando in questione; tale bando, invero, relativamente alla possibilità di costituire associazioni di imprese, non prevede che i predetti requisiti debbano essere posseduti da tutte le imprese associate, ma contiene un prescrizione diversa. Prevede, infatti, al n. 5, lettere <i>f</i>) e <i>g</i>) , che la capogruppo debba possedere obbligatoriamente il requisito dello svolgimento del servizio di nettezza urbana in Comuni con popolazione non inferiore a 60.000 abitanti ed il fatturato del 60% di € 21.000.000; mentre per le mandanti è previsto il possesso “<i>nel triennio</i>” del requisito dello svolgimento del servizio (cioè in tre anni debbono essere stati serviti 60.000 abitanti, quindi anche 20.000 all’anno) e, sempre“<i>nel triennio</i>”, del 20% del fatturato (cioè in tre anni le mandanti debbono aver avuto un fatturato € 4.200.000).<br />
Con riferimento a tale reale contenuto del bando, sembra innanzi tutto evidente che l’istante ben avrebbe potuto partecipare alla gara, ove avesse costituito una idonea associazione temporanea di imprese, in quanto la stessa nel triennio aveva servito 75.000 abitanti, con un fatturato di circa € 6.000.000.<br />
Fatta tale precisazione, il problema giuridico che nella sostanza il Collegio è chiamato a risolvere è quello volto ad accertare se sia o meno irragionevole il bando in questione nella parte in cui aveva richiesto, quale requisito di partecipazione, l’aver svolto negli ultimi tre esercizi servizi di nettezza urbana in Comuni con popolazione non inferiore a 60.000 abitanti e con un fatturato di € 21.000.000.<br />
Sul punto va ricordato che, come è noto, la normativa vigente non preclude alle Stazioni appaltanti la possibilità di chiedere requisiti ulteriori, logicamente connessi all’oggetto dell’appalto. Per cui nel bando di gara l’Amministrazione appaltante può di certo autolimitare il proprio potere discrezionale di apprezzamento mediante apposite clausole, rientrando nella sua discrezionalità la fissazione di requisiti di partecipazione ad una gara d’appalto diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali, salvo però il limite della logicità e ragionevolezza dei requisiti richiesti e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito (Cons. St., sez. IV, 15 settembre 2006 n. 5377, e da ultimo T.A.R. Puglia, sez. Lecce, sez. II, 12 dicembre 2006, n. 5850).<br />
Ciò posto, ad avviso della Sezione, non sembra che la predetta previsione del bando sia irragionevole, non pertinente, incongrua ed illogicamente limitativa della più ampia partecipazione delle imprese alla gara in quanto il Comune di Chieti ha in realtà una popolazione di 56.000 abitanti ed in quanto il corrispettivo presunto della gara per il quinquennio è di poco superiore a € 21.000.000.  <br />
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto.    <br />
La spese, come di regola, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, <b>respinge</b> il ri¬corso specificato in epigrafe.<br />
Condanna la parte ricorrente al pagamento a favore del Comune di Chieti delle spese e degli onorari di giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 4.000 (quattromila).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministra¬tiva.</p>
<p>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 24 maggio 2007.</p>
<p>
Pubblicata mediante deposito il 30/05/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-5-2007-n-573/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2007 n.573</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2007 n.574</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-5-2007-n-574/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>A. Catoni – Presidente; M. Eliantonio – Estensore. D’A. N. (avv.ti C. Tatozzi e F. Barbara) c. la PREFETTURA DI CHIETI (Avv. distr. St.) sulla valutazione di pericolosità prodromica all&#8217;emanazione del divieto di detenzione di armi Autorizzazione e concessione – Licenza di p.s. – Divieto di detenzione armi &#8211; Giudizio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-5-2007-n-574/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2007 n.574</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-5-2007-n-574/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2007 n.574</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Catoni – Presidente; M. Eliantonio – Estensore.<br /> D’A. N. (avv.ti C. Tatozzi e F. Barbara) c. la PREFETTURA DI CHIETI (Avv. distr. St.)</span></p>
<hr />
<p>sulla valutazione di pericolosità prodromica all&#8217;emanazione del divieto di detenzione di armi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione – Licenza di p.s. – Divieto di detenzione armi &#8211; Giudizio prognostico sulla pericolosità – Necessità &#8211; Ampiezza e limiti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini dell’art. 39 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che attribuisce al Prefetto il potere di vietare la detenzione di armi alle persone “ritenute capaci di abusarne”, la valutazione della pericolosità del richiedente l’autorizzazione alla detenzione di armi non deve essere correlata alla sola eventuale commissione di reati; ed infatti, per poter essere autorizzati alla detenzione di armi non basta non aver riportato sentenze penali di condanna, occorrendo, altresì, essere persona di condotta irreprensibile ed esente da vicende anche remote e vivere in modo trasparente e corretto in famiglia e nei rapporti civili con gli altri consociati. (1) Purtuttavia, tale potestà di prevenzione che, in tema di divieto di detenzione delle armi, la legge assegna all’autorità di Pubblica Sicurezza non può essere esercitata in base a presunzioni astratte o a meri elementi indiziari, ma richiede &#8211; ai fini del giudizio prognostico del possibile abuso &#8211; un’attenta e motivata considerazione delle qualità soggettive del detentore dei mezzi di possibile offesa, delle sue condizioni, dello stile di vita e degli ambienti di frequentazione, dalle quali possa collegarsi l’evento dannoso che si vuole prevenire (2).</p>
<p></b>_________________________________<br />
(<i>1) Il Collegio abruzzese ricorda che la giurisprudenza ha ritenuto legittimo il provvedimento di divieto di detenzione di armi al soggetto nei cui confronti era stata proposta una denuncia-querela, poi ritirata, da parte della convivente per violenze fisiche e sessuali alla stessa prodotte e documentate: così da ultimo, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 13 luglio 2006 , n. 4487, e 23 giugno 2006, n. 3992.<br />
 (2) In motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 6 ottobre 2005 , n. 5438. Il Collegio sottolinea che la giurisprudenza richiede, in definitiva, per un verso, che l’istruttoria sui profili rilevanti punto deve essere particolarmente attenta e completa e, per altro verso, che il provvedimento finale deve dar conto dello svolgimento di tale istruttoria.Sul tema, di recente, T.A.R. SARDEGNA &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 7 marzo 2007 n. 366, con nota di richiami, secondo cui “L&#8217;ambito valutativo di cui dispone l&#8217;Amministrazione nel vietare la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi ai sensi dell’art. 39 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, è particolarmente esteso, e incontra il solo limite dell&#8217;arbitrio. Ne discende che ai fini dell’adozione della misura cautelativa è sufficiente il convincimento dell&#8217;Amministrazione circa la prevedibilità ed alla capacità di abuso del destinatario, supportato da un giudizio fondato su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus, in quanto nella materia de qua la sfera di libertà dell&#8217;individuo è destinata a recedere a fronte del bene della sicurezza collettiva.”.</i> (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER L’ABRUZZO<br />
Sezione Staccata di Pescara </p>
<p>
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto dai signori:<br />
Dott. Antonio Catoni	Presidente<br />	<br />
Dott. Michele Eliantonio	Consigliere, estensore<br />	<br />
Dott. Luciano Rasola	Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso n. 661/04, proposto da <br />
<B>D’A. N. </B>, rappresentato e difeso dall’avv. Camillo Tatozzi, elettivamente domiciliato con il proprio difensore in Pescara, via Firenze, 206, presso lo studio dell’avv. Francesco Barbara;</p>
<p align=center>contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
la <B>PREFETTURA DI CHIETI</B>, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di L’Aquila presso cui domicilia;</p>
<p><b>per l’annullamento<br />
</b>del decreto del Prefetto di Chieti 28 settembre 2004, n. 5401/6D/Area 1, con il quale è stata rigettata la domanda del ricorrente di revoca del divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti; nonché degli atti presupposti e connessi.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Chieti;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
Udito alla pubblica udienza del 24 maggio 2007 il relatore consigliere Michele Eliantonio e udito, altresì, l’avv. dello Stato Maria Grazia Lopardi per l’Amministrazione resistente;<br />
Nessuno comparso per la parte ricorrente;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Prefetto di Chieti, con decreto 2 luglio 1997, n. 2630/6-D/II Sett., ha vietato al sig. Nicolò D’Angelo, possessore di una carabina ad aria compressa, di detenere armi, munizione e materiali esplodenti, ai sensi dell’art. 39 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Tale provvedimento è stato assunto in ragione del fatto che all’interessato erano stati comminati gli arresti domiciliari in quanto presunto responsabile del reato di violenza sessuale continuata e che lo stesso aveva manifestato “<i>particolari condizioni emotive tali da far temere, da parte dello stesso, un uso improprio dell’arma da lui detenuta</i>”.<br />
Con sentenza 26 settembre 1997, emessa ai sensi dell’art. 444 c.p. e ss., il G.I.P. di Chieti ha applicato allo stesso la pena di 9 mesi e giorni 10 di reclusione.<br />
Il 5 marzo 2004 l’interessato ha chiesto la revoca del predetto decreto, ma il Prefetto di Chieti, con decreto 28 settembre 2004, n. 5401/6D/Area 1, dopo aver acquisito note informative del Comando provinciale dei carabinieri di Chieti e della Questura di Chieti, ha rigettato tale domanda sulla base del testuale rilievo che “<i>non sono venute meno le situazioni che hanno determinato l’emissione del provvedimento prefettizio a suo tempo adottato</i>”. Nei predetti atti istruttori, invero, era stato rilevato oltre al predetto precedente penale, anche il fatto che “<i>il predetto, nel recente passato, ha manifestato sintomi di crisi depressive</i>”. <br />
Con il ricorso in esame l’interessato è insorto dinanzi questo Tribunale avverso tale atto, deducendo la censura di eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto e per difetto di istruttoria.<br />
Ha in merito dedotto che la precedente condanna, peraltro irrogata da più di sette anni ed in base all’art. 444 c.p.p., era irrilevante in relazione alla richiesta revoca del divieto di detenzione di armi, anche perché non contiene  alcun accertamento positivo sulla responsabilità dell’imputato; inoltre, il rilievo secondo cui l’istante avrebbe manifestato sintomi di crisi depressive sarebbe frutto di presunzioni infondate, in quanto l’istante non è mai stato sottoposto a visita da parte di specialisti.<br />
Il Prefetto di Chieti si è costituito in giudizio, depositando oltre a tutti gli atti del procedimento, anche una articolata relazione dell’Amministrazione.<br />
Alla pubblica udienza del 24 maggio 2007 la causa è stata introitata a decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
L’impugnato provvedimento con il quale il Prefetto di Chieti ha rigettato la domanda del ricorrente volta ad ottenere la revoca del decreto 2 luglio 1997, n. 2630/6-D/II Sett., recante il divieto di detenere armi, munizione e materiali esplodenti, ai sensi dell’art. 39 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è motivato sulla base del testuale rilievo che non erano venute “<i>meno le situazioni che hanno determinato l’emissione del provvedimento prefettizio a suo tempo adottato</i>”. <br />
Negli atti istruttori, assunti dal Comando provinciale dei carabinieri di Chieti e dalla Questura di Chieti, era stato, invero, evidenziato che l’istante aveva un precedente penale (sentenza 26 settembre 1997, emessa ai sensi dell’art. 444 c.p. e ss., dal G.I.P. di Chieti di applicazione della pena di 9 mesi e giorni 10 di reclusione) e che “<i>il predetto, nel recente passato” </i>aveva <i>“manifestato sintomi di crisi depressive</i>”.<br />
Con il ricorso in esame – come sopra esposto – l’istante, nel dedurre la censura di eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto e per difetto di istruttoria, si è lamentato nella sostanza delle seguenti circostanze: <br />
a) che la precedente condanna, peraltro irrogata da più di sette anni ed in base all’art. 444 c.p.p., era irrilevante in relazione alla richiesta revoca del divieto di detenzione di armi, anche perché non conteneva  alcun accertamento positivo sulla responsabilità dell’imputato e perché assunta in relazione ad una imputazione non attinente all’uso delle armi (l’istante, professore in un Istituto tecnico, era imputato del fatto di aver costretto alcune alunne a subire atti sessuali);<br />
 b) che la circostanza di aver manifestato sintomi di crisi depressive sarebbe frutto di presunzioni infondate, in quanto l’istante non era mai stato sottoposto ad alcuna visita da parte di specialisti.<br />
Tali doglianze, ad avviso del Collegio, appaiono fondate.<br />
Va, invero, in merito ricordato che l’art. 39 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, attribuisce al Prefetto il potere di vietare la detenzione di armi alle persone “<i>ritenute capaci di abusarne</i>”. <br />
Ora, la giurisprudenza amministrativa, interpretando tale normativa, ha in merito avuto modo di precisare che la valutazione della pericolosità del richiedente l’autorizzazione alla detenzione di armi non deve essere correlata alla sola eventuale commissione di reati; ed infatti, per poter essere autorizzati alla detenzione di armi non basta non aver riportato sentenze penali di condanna, occorrendo, altresì, essere persona di condotta irreprensibile ed esente da vicende anche remote e vivere in modo trasparente e corretto in famiglia e nei rapporti civili con gli altri consociati. Conseguentemente, è stata ritenuto legittimo il provvedimento di divieto di detenzione di armi al soggetto nei cui confronti era stata proposta una denuncia-querela, poi ritirata, da parte della convivente per violenze fisiche e sessuali alla stessa prodotte e documentate (così da ultimo, Cons. St., sez. VI, 13 luglio 2006 , n. 4487, e 23 giugno 2006, n. 3992).<br />
Purtuttavia, la stessa giurisprudenza ha anche precisato che tale potestà di prevenzione che, in tema di divieto di detenzione delle armi, la legge assegna all’autorità di Pubblica Sicurezza non può essere esercitata in base a presunzioni astratte o a meri elementi indiziari, ma richiede &#8211; ai fini del giudizio prognostico del possibile abuso &#8211; un’attenta e motivata considerazione delle qualità soggettive del detentore dei mezzi di possibile offesa, delle sue condizioni, dello stile di vita e degli ambienti di frequentazione, dalle quali possa collegarsi l’evento dannoso che si vuole prevenire (così Cons. St., sez. VI, 6 ottobre 2005 , n. 5438). Conseguentemente, è stato chiarito per un verso che l’istruttoria sul punto deve essere particolarmente attenta e completa e per altro verso che il provvedimento finale deve dar conto dello svolgimento di tale istruttoria.<br />
Ciò posto, deve osservarsi che, dall’esame degli atti versati in giudizio dall’Amministrazione, non sembra che sia stata svolta un’attenta istruttoria sulle qualità soggettive del ricorrente ed, in particolare, sul predetto precedente penale, sulle sue condizioni attuali, sul suo stile di vita e sugli ambienti di frequentazione. <br />
In particolare, quanto al predetto precedente penale va ricordato che la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce indubbiamente un importante elemento negativo per il soggetto condannato, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui ha ammesso una sua insussistente responsabilità; pertanto, la sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presuppone pur sempre una ammissione di colpevolezza ed esonera, di conseguenza, l’Amministrazione dall’accertare la reale colpevolezza del condannato (cfr. Cass. SS.UU., 31 luglio 2006 , n. 17289). Fatta tale premessa e considerato che la predetta condanna costituisce indubbiamente una circostanza negativa all’adozione della richiesta revoca del divieto di detenzione delle armi, va rilevato che, essendo decorsi più di sette anni dalla predetta sentenza di condanna, l’Amministrazione avrebbe dovuto anche svolgere una specifica indagine sul successivo comportamento del ricorrente (specie presso il posto di lavoro), atteso che l’istante, pur avendo subito la predetta condanna in relazione ad un fatto gravissimo, che ne avrebbe imposto il licenziamento, continua ancora a svolgere la sua attività di insegnamento.<br />
Dall’esame degli atti non risulta, però, che tale indagine sia stata svolta presso l’Amministrazione di appartenenza e presso i soggetti abitualmente frequentati dallo stesso (colleghi ed alunni).<br />
Quanto, poi, al fatto che l’istante avrebbe manifestato sintomi di crisi depressive, va rilevato che tale valutazione sulle condizioni di salute del ricorrente non risulta sia stata effettuata previo lo svolgimento di una visita medica da parte di uno specialista, che abbia attestato, assumendosi le relative responsabilità, il reale stato di salute psichica dello stesso.<br />
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere accolto in ragione delle predette carenze istruttorie e, per l’effetto, deve essere annullato l’atto impugnato. Mentre restano ovviamente salvi i successivi e meglio motivati provvedimenti dell’Amministrazione, la quale, prima di disporre la revoca del divieto di detenzione delle armi, dovrà svolgere una più attenta istruttoria sulle qualità soggettive del ricorrente ed, in particolare, sulle sue condizioni psichiche e sullo stile di vita e sugli ambienti lavorativi e di frequentazione.  <br />
Sussistono, per concludere, in ragione del vizio meramente formale lamentato, giuste ragioni per disporre la totale com¬pensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.    </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, <b>accoglie</b> il ri¬corso specificato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’impugnato decreto del Prefetto di Chieti 28 settembre 2004, n. 5401/6D/Area 1.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministra¬tiva.</p>
<p>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 24 maggio 2007.</p>
<p>Pubblicata mediante deposito il 30/05/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-5-2007-n-574/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2007 n.574</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2007 n.576</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-5-2007-n-576/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-5-2007-n-576/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2007 n.576</a></p>
<p>A. Catoni – Presidente; M. Eliantonio – Estensore. CA e FER s.r.l. (avv.ti A. Vasile e P. Silvestri) c. il COMUNE DI MONTESILVANO (avv. M. De Martiis) e nei confronti della società Z. s.r.l. (avv. V. Di Baldassarre) e della società E. 3 s.r.l. (avv. V. Di Baldassarre) sui presupposti</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-5-2007-n-576/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2007 n.576</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Catoni – Presidente; M. Eliantonio – Estensore.<br /> CA e FER s.r.l. (avv.ti A. Vasile e P. Silvestri) c. il COMUNE DI MONTESILVANO (avv. M. De Martiis) e nei confronti della società Z. s.r.l. (avv. V. Di Baldassarre) e della società E. 3 s.r.l. (avv. V. Di Baldassarre)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti della revoca del titolo edilizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Atto impugnabile &#8211; In tema di edilizia e urbanistica – Variante – Adozione – E’ atto immediatamente lesivo.</p>
<p>2. Edilia e urbanistica – PRG – Procedimento – Partecipazione – L. 7 agosto 1990 n. 241 – Inapplicabilità – Ragioni.</p>
<p>3. Pubblica amministrazione – Atto amministrativo &#8211; Revoca – Presupposti – In tema di concessione edilizia.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nella pianificazione urbanistica la lesione degli interessi tutelati si produce non nel momento in cui viene adottato l’atto applicativo, bensì in quello &#8211; necessariamente anteriore &#8211; in cui viene emanata la prescrizione che identifica, per ciascun fondo, le opere permesse e quelle vietate. Pertanto, si è da tempo ritenuta ammissibile l’impugnazione diretta di una variante di piano regolatore generale che imponga limiti all’utilizzazione delle aree (1), nella misura in cui tale variante è suscettibile di immediata attuazione, quale ad esempio l’applicazione delle misure di salvaguardia (2). In definitiva, il piano regolatore, una volta adottato, nella misura in cui è suscettibile di applicazione, è atto immediatamente lesivo e direttamente impugnabile, ancorché la sua impugnazione costituisca una facoltà e non un onere (3); mentre l’applicazione delle misure di salvaguardia non è certamente fatto idoneo a far nuovamente decorrere i termini per l’impugnazione del piano regolatore adottato (4).</p>
<p>2. Le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo contenute nella L. 7 agosto 1990 n. 241, non si applicano agli atti di pianificazione e di programmazione (5) e ciò in quanto il principio di partecipazione di cui agli art. 7 e 8 di tale legge non deve essere osservato nei procedimenti di adozione di strumenti urbanistici, dal momento che l’esigenza del contraddittorio tra le parti pubbliche e private risulta già salvaguardata nell’ambito della vigente disciplina di formazione degli strumenti urbanistici primari (pubblicazione, presentazione di osservazioni, esame, controdeduzioni, approvazione). (6)</p>
<p>3. L’esercizio del potere di autotutela è espressione della discrezionalità della p.a., che richiede la valutazione di elementi ulteriori rispetto alla mera illegittimità dell’atto da eliminare; pertanto, è pacifico (anche in relazione a quanto oggi espressamente previsto dall’art. 21-nonies della L. 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall’art. 14 della L. 11 febbraio 2005, n. 15) che ai fini dell’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio non è sufficiente il puro e semplice ripristino della legalità, occorrendo dar conto della sussistenza di un interesse pubblico attuale e concreto alla rimozione del titolo edilizio e della comparazione tra tale interesse e l’entità del sacrificio imposto all’interesse privato (7). Tuttavia, la necessità e l’ampiezza di tale motivazione va fatta in relazione per un verso all’interesse generale tutelato dalle norme che si pretendono violate (potendosi in alcune ipotesi tale motivazione ritenersi “in re ipsa”), per altro verso  al tempo trascorso tra l’adozione dell’atto illegittimo ed il suo annullamento, per altro verso ancora al fatto che la posizione soggettiva dell’interessato abbia avuto modo di consolidarsi e di far sorgere quel ragionevole affidamento alla cui tutela si ricollega l’obbligo della amministrazione di motivare la propria scelta nei termini di cui sopra.</p>
<p></b>_________________________________<br />
<i>(1) CONSIGLIO DI STATO – ADUNANZA PLENARIA &#8211; Sentenza 19 marzo 1985 , n. 6.<br />
(2) CONSIGLIO DI STATO – ADUNANZA PLENARIA &#8211; Sentenza 9 marzo 1983 , n. 1.<br />
(3) CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIA &#8211; Sentenza 27 ottobre 2006, n. 590, e CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA &#8211; Sentenza 13 aprile 2005, n. 1743, e SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 5 agosto 2005, n. 4159, e da ultimo T.A.R. LIGURIA – SEZIONE I – Sentenza 30 gennaio 2007, n. 107.<br />
(4) CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA &#8211; Sentenza 28 febbraio 2005, n. 764, e SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 12 novembre 2003 , n. 7225. Il Collegio sottolinea che “</i>la parte ricorrente, una volta pubblicata la predetta variante del vigente strumento urbanistico avrebbe dovuto tempestivamente insorgere avverso la decisione di localizzare anche sull’area di sua proprietà il nuovo tracciato stradale e ciò in quanto, come già detto, tale localizzazione era certamente lesiva dei propri interesse; mentre l’adozione dell’atto dirigenziale impugnato, che ha nella sostanza inibito l’immediata edificazione dell’area, non avrebbe potuto far iniziare a decorrere un nuovo termine per l’impugnazione della deliberazione di adozione della variante in questione<i>.”<br />
(5) CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA – Sentenza 21 maggio 2004 , n. 3316. <br />
(6) CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA – Sentenza 22 marzo 2005 , n. 1236. <br />
(7) CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA – Sentenza 31 ottobre 2006 , n. 6465. (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER L’ABRUZZO<br />
Sezione Staccata di Pescara <br /></b></p>
<p>composto dai signori:<br />
Dott. Antonio Catoni	Presidente<br />	<br />
Dott. Michele Eliantonio	Consigliere, estensore<br />	<br />
Dott. Luciano Rasola	Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul <b>ricorso n. 9/07</b>, proposto da<br />
 <b>CA e FER s.r.l.</b>, con sede in Montesilvano, in persona del Presidente pro-tempore del Consiglio di Amministrazione sig. R. R., e M. E., M. A. e M. N.<b> </b>, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Alfonso Vasile e Patrizia Silvestri, elettivamente domiciliati presso i propri difensori in Pescara, via Venezia, 25;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <B>COMUNE DI MONTESILVANO</B>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Marina De Martiis, elettivamente domiciliato presso il proprio difensore in Pescara, via Catania, 14;</p>
<p><b>e nei confronti<br />
</b>&#8211; della <B>SOCIETÀ Z. S.R.L.,</B> con sede in Silvi, in persona del legale rappresentante sig. Rolando Mancinelli, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Di Baldassarre, elettivamente domiciliato presso il proprio difensore in Pescara, via Venezia, 25;<br />
&#8211; della <B>SOCIETÀ E. 3 S.R.L.</B>, con sede in Montesilvano, in persona del legale rappresentante arch. Arturo Melchiorre, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Di Baldassarre, elettivamente domiciliato presso il proprio difensore in Pescara, via Ven<br />
<br />
<b>per l’annullamento<br />
</b>dei seguenti atti:<br />
&#8211; dell’ordinanza 11 ottobre 2006, n. 436, con la quale il Dirigente del Settore V del Comune di Montesilvano ha annullato il permesso di costruire 6 ottobre 2005, n. 184, assentito alle sig.re Marchegiani per la realizzazione di un fabbricato in una trave<br />
&#8211; della Variante Generale al Piano Particolareggiato n. 2 del Comune di Montesilvano e relative N.T.A., adottata con deliberazione consiliare 17 dicembre 2004, n. 113;<br />
&#8211; del permesso di costruire 7 gennaio 2005, n. 1/05, assentito alla società Evoluzione 3 s.r.l.;<br />
&#8211; della D.I.A. del 26 agosto 2005, presentata dalla società Zaffiro s.r.l.;  <br />
&#8211; degli atti presupposti e connessi.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Montesilvano e delle società Zaffiro s.r.l. ed Evoluzione 3 s.r.l. controinteressate;<br />
Visti i motivi aggiunti;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie ragioni;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
Udito alla pubblica udienza del 24 maggio 2007 il relatore consigliere Michele Eliantonio e uditi, altresì, gli avv.ti Alfonso Vasile e Patrizia Silvestri per la parte ricorrente, l’avv. Marina De Martiis per l’Amministrazione resistente e l’avv. Luisa Russo &#8211; su delega dell’avv. Vincenzo Di Baldassarre &#8211; per le società Zaffiro s.r.l. ed Evoluzione 3 s.r.l. controinteressate;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Le sig.re E., A. e N. M. riferiscono di essere proprietarie nel Comune di Montesilvano di un appezzamento di terreno in un traversa di via Verrotti, avente destinazione edificatoria (sottozona B5) e di aver ottenuto il permesso di costruire 6 ottobre 2005, n. 184, per realizzare un fabbricato di civile abitazione. Riferiscono, inoltre, di aver trasferito parte del terreno e del predetto permesso alla società Ca e Fer s.r.l. e di aver comunicato il 2 agosto 2006 al Comune dell’avvenuto inizio dei lavori.<br />
Il 7 agosto successivo il Comune ha, però, diffidato tale società a dare inizio ai lavori ed ha dato comunicazione dell’avvio del procedimento di annullamento d’ufficio del permesso assentito. Ed, in effetti, con ordinanza 11 ottobre 2006, n. 436, il Dirigente del Settore V del Comune di Montesilvano ha annullato tale permesso di costruire, in ragione della circostanza che le opere edilizie da realizzare si ponevano in contrasto con le previsioni viarie (c.d. pedecollinare) della Variante Generale al Piano Particolareggiato n. 2 del Comune di Montesilvano e relative N.T.A., adottata con deliberazione consiliare 17 dicembre 2004, n. 113. <br />
Con il ricorso in esame le parti interessate sono insorte dinanzi questo Tribunale avverso tale atto, nonché avverso la predetta deliberazione di adozione della variante al PP2; hanno impugnato, altresì, il permesso di costruire 7 gennaio 2005, n. 1/05, assentito alla società Evoluzione 3 s.r.l., e la D.I.A. del 26 agosto 2005, presentata dalla società Zaffiro s.r.l., che prevedevano la realizzazione di alcuni fabbricati su aree adiacenti.<br />
Hanno dedotto, a tal fine, le seguenti censure:<br />
1) Nei confronti dell’annullamento d’ufficio hanno rilevato che:<br />
a) gli strumenti urbanistici vigenti (PRG e PP2) consentivano l’edificazione del fabbricato, mentre il PP2 adottato avrebbe potuto solo giustificare l’adozione di misure di salvaguardia, cioè la sospensione del procedimento di rilascio del permesso;<br />
b) non è stata effettuata alcuna valutazione degli interessi, pubblici e privati, coinvolti;<br />
c) la variante al PP2 era a sua volta illegittima. <br />
2) Tale variante, adottata con deliberazione consiliare 17 dicembre 2004, n. 113, sarebbe illegittima in quanto contrasta con le previsioni contenute nel PRG vigente, dal momento che modifica il tracciato stradale in questione, in quanto è priva adeguata motivazione ed in quanto è stata adottato alo specifico fine di consentire lo sfruttamento edificatorio delle aree di proprietà delle società Zaffiro s.r.l. ed Evoluzione 3 s.r.l. controinteressate.<br />
3) Sono, infine, illegittimi i titoli edilizi assentiti a tali società controinteressate. <br />
Con motivi aggiunti, ritualmente notificati, i ricorrenti per un verso hanno rinunciato alla impugnativa del predetto permesso di costruire 7 gennaio 2005, n. 1/05, assentito alla società Evoluzione 3 s.r.l., e della D.I.A. del 26 agosto 2005, presentata dalla società Zaffiro s.r.l., per altro verso hanno meglio ricostruite le vicende che hanno condotto all’adozione degli atti impugnati. In particolare, hanno in aggiunta rilevato che con la predetta deliberazione consiliare 17 dicembre 2004, n. 113, non era stata adottata un variante al PRG, ma una variante al PP2 e che occorreva una motivazione specifica per la modifica della destinazione urbanistica dell’area dei ricorrenti  <br />
Tali censure la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata l’11 maggio 2007.<br />
Il Comune di Montesilvano si è costituito in giudizio e con memoria depositata il 12 maggio 2007 ha diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.<br />
Si sono, inoltre, costituite in giudizio le società Zaffiro s.r.l. ed Evoluzione 3 s.r.l. controinteressate, che con memorie depositate il 9 gennaio ed il 2 maggio 2007 hanno preso atto della desistenza della parte ricorrente all’impugnativa dei predetti titoli edilizi.<br />
Alla pubblica udienza del 24 maggio 2007 la causa è stata introitata a decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
1. &#8211; Con il ricorso in esame – come sopra esposto – gli attuali ricorrenti hanno impugnato dinanzi questo Tribunale i seguenti atti:<br />
a) l’ordinanza 11 ottobre 2006, n. 436, con la quale il Dirigente del Settore V del Comune di Montesilvano ha annullato il permesso di costruire 6 ottobre 2005, n. 184, assentito alle sig.re Marchegiani per la realizzazione di un fabbricato di civile abitazione in una traversa di via Verrotti;<br />
b) la Variante Generale al Piano Particolareggiato n. 2 del Comune di Montesilvano e relative N.T.A., adottata con deliberazione consiliare 17 dicembre 2004, n. 113;<br />
c) il permesso di costruire 7 gennaio 2005, n. 1/05, assentito alla società Evoluzione 3 s.r.l.;<br />
d) la D.I.A. del 26 agosto 2005, presentata dalla società Zaffiro s.r.l.;  <br />
e) tutti gli atti presupposti e connessi.<br />
Va al riguardo subito chiarito che con i motivi aggiunti gli istanti hanno rinunciato all’impugnativa degli atti sopra indicati alle lettere c) e d), per cui il gravame nella sostanza è diretto per un verso nei confronti della predetta deliberazione consiliare di adozione di una variante al vigente strumento urbanistico (nella parte in cui era stata localizzata su detta area il nuovo tracciato della strada c.d. pedecolinare) e per altro verso nei confronti dell’ordinanza dirigenziale di annullamento d’ufficio del permesso di costruire precedentemente assentito.<br />
2. &#8211; Così meglio puntualizzato l’oggetto del gravame deve subito precisarsi che il ricorso non appare fondato.<br />
Ai fini del decidere deve partirsi da un sommario esame della disciplina urbanistica della zona.<br />
Come si rileva dall’esame degli atti di causa l’area in questione di proprietà delle sig.re Marchegiani nelle previsioni del P.R.G. approvato definitivamente con deliberazione consiliare 23 marzo 2001, n. 20, aveva una destinazione certamente edificatoria (sottozona B5). Purtuttavia, va anche precisato che tale area è adiacente ad altre aree ricomprese nel Piano Particolareggiato n. 2 del Comune di Montesilvano ed è posta a monte dell’originario tracciato di una strada di piano denominata “pedecollinare”. <br />
Il tracciato di tale strada in sede di approvazione definiva del P.R.G. era stato però eliminato proprio nel tratto in questione, in ragione della presenza di alcuni edifici che ne avrebbero impedito la realizzazione, con una modifica introdotta all’art. 75 delle N.T.A., così articolata: “<i>la viabilità di progetto del tratto di strada tra l’incrocio di via Saffi /via D’Azeglio ed il sottopasso ferroviario a sud di via Verrotti, venga eliminata e venga traslata verso la collina</i>”. Con tale modifica, in altri termini per un verso è stato eliminato tale tratto di strada con effetto immediato e, per altro verso, con una previsione certamente programmatica, è stato previsto lo spostamento del tracciato viario verso la collina, cioè verso i terreni di proprietà della parte ricorrente.<br />
Tale nuovo tracciato è stato, poi, successivamente definito in sede di approvazione della impugnata Variante Generale al Piano Particolareggiato n. 2 del Comune di Montesilvano e relative N.T.A., adottata con deliberazione consiliare 17 dicembre 2004, n. 113. In tale occasione si è, tra l’altro, deciso di risolvere anche tale questione ed è stato disegnato il nuovo tracciato stradale, che questa volta è andato ad interessare l’area ancora inedificata della parte ricorrente; poichè, però, nella sostanza si erano modificate e si erano integrate delle previsioni di P.R.G. (in quanto l’area della parte ricorrente da edificabile era stata vincolata a strada) e poichè tutte le numerose aree interessate dal nuovo tracciato viario non erano integralmente ricomprese nell’ambito del piano particolareggiato, si è adottato il PP2 in “<i>variante al P.R.G.</i>”, e per tale ragione si è seguita la procedura prevista dalla legge urbanistica regionale per introdurre delle varianti allo strumento urbanistico generale (art. 10 della L.R. Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18, così come successivamente modificato). Tale deliberazione consiliare di adozione della variante di modifica sul punto del P.R.G. è stata, pertanto, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo del 22 aprile 2005, al fine di consentire agli interessati di presentare le loro osservazioni. Dall’esame degli atti non risulta, però, che la parte ricorrente abbia presentato osservazioni in merito, né risulta che tale <i>iter </i>procedimentale di modifica del piano si sia allo stato concluso. Peraltro, dagli atti si rileva, infine, che in sede di rilascio del permesso di costruire 7 gennaio 2005, n. 1/05, assentito alla società Evoluzione 3 s.r.l., tale società ha ceduto al Comune un’area di sua proprietà proprio al fine di consentire la realizzazione su tale nuovo tracciato della strada in questione. <br />
3. &#8211; Fatte tali precisazioni, può utilmente passarsi all’esame del merito del gravame proposto.<br />
Seguendo un più corretto ordine logico vanno esaminate per prime le censure dedotte con il ricorso principale e con i motivi aggiunti nei confronti di detta deliberazione consiliare 17 dicembre 2004, n. 113. Secondo la parte ricorrente tale atto sarebbe illegittimo in quanto con un piano attuativo ed in contrasto con le previsioni contenute nel PRG non si sarebbe potuto modificare il tracciato stradale in questione; inoltre, tale variazione sarebbe illegittima perchè priva adeguata motivazione, perché adottata allo specifico fine di consentire lo sfruttamento edificatorio delle aree confinanti a quella della parte ricorrente, perché la deliberazione consiliare non era stata adottata un variante al PRG e perché occorreva una motivazione specifica per la modifica della destinazione urbanistica dell’area dei ricorrenti.  <br />
Tale doglianze, ad avviso del Collegio, sono state proposte tardivamente.<br />
Va, invero, in merito rilevato che &#8211; così come sopra precisato &#8211; l’atto deliberativo in questione per il suo effettivo contenuto e per l’<i>iter </i>procedimentale seguito (art. 10 della L.R. Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18) va certamente qualificato quale atto di adozione di una variante al P.R.G.; tale atto, inoltre, cui aveva fatto ritualmente seguito la forma di pubblicità prevista dalla legge (pubblicazione sul B.U.R.A.), comportando l’immediata applicazione delle misure di salvaguardia, era di certo immediatamente lesivo degli interessi della parte ricorrente, per cui la stessa avrebbe dovuto tempestivamente insorgere avverso tale atto.<br />
Ora, va in merito ricordato che, come è noto, secondo un ormai consolidato orientamento degli organi di giustizia amministrativa nella pianificazione urbanistica la lesione degli interessi tutelati si produce non nel momento in cui viene adottato l’atto applicativo, bensì in quello &#8211; necessariamente anteriore &#8211; in cui viene emanata la prescrizione che identifica, per ciascun fondo, le opere permesse e quelle vietate. Pertanto, si è da tempo ritenuta ammissibile l’impugnazione diretta di una variante di piano regolatore generale che imponga limiti all’utilizzazione delle aree (Cons. St., ad. plen., 19 marzo 1985 , n. 6), nella misura in cui tale variante è suscettibile di immediata attuazione, quale ad esempio l’applicazione delle misure di salvaguardia (Cons. St., ad. plen., 9 marzo 1983 , n. 1).<br />
Per cui, in definitiva, il piano regolatore, una volta adottato, nella misura in cui è suscettibile di applicazione, è atto immediatamente lesivo e direttamente impugnabile, ancorché la sua impugnazione costituisca una facoltà e non un onere (Cons. giust. amm. Reg. Sic., 27 ottobre 2006, n. 590, e Cons. St., sez. IV, 13 aprile 2005, n. 1743, e sez. VI, 5 agosto 2005, n. 4159, e da ultimo T.A.R. Liguria, sez. I, 30 gennaio 2007, n. 107); mentre l’applicazione delle misure di salvaguardia non è certamente fatto idoneo a far nuovamente decorrere i termini per l’impugnazione del piano regolatore adottato (Cons. St., sez. IV, 28 febbraio 2005, n. 764, e sez. V, 12 novembre 2003 , n. 7225).<br />
Fatte tali precisazioni, sembra evidente al Collegio che la parte ricorrente, una volta pubblicata la predetta variante del vigente strumento urbanistico avrebbe dovuto tempestivamente insorgere avverso la decisione di localizzare anche sull’area di sua proprietà il nuovo tracciato stradale e ciò in quanto, come già detto, tale localizzazione era certamente lesiva dei propri interesse; mentre l’adozione dell’atto dirigenziale impugnato, che ha nella sostanza inibito l’immediata edificazione dell’area, non avrebbe potuto far iniziare a decorrere un nuovo termine per l’impugnazione della deliberazione di adozione della variante in questione.<br />
 Né, infine, può ritenersi che il termine per l’impugnativa non era iniziato a decorrere in ragione del fatto che l’Amministrazione intimata non aveva proceduto a notificare alla parte ricorrente tale atto deliberativo e ciò in quanto tale notifica individuale non è prevista nelle ipotesi di adozione di una variante allo strumento urbanistico in relazione alla quale il predetto art. 10 della L.R. Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18, prevede una specifica forma di pubblicità (pubblicazione dell’avviso di adozione della variante sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo).<br />
Va, infatti, in merito rilevato che le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo contenute nella L. 7 agosto 1990 n. 241, non si applicano agli atti di pianificazione e di programmazione (Cons. St., sez. IV, 21 maggio 2004 , n. 3316) e ciò in quanto il principio di partecipazione di cui agli art. 7 e 8 di tale legge non deve essere osservato nei procedimenti di adozione di strumenti urbanistici, dal momento che l’esigenza del contraddittorio tra le parti pubbliche e private risulta già salvaguardata nell’ambito della vigente disciplina di formazione degli strumenti urbanistici primari (pubblicazione, presentazione di osservazioni, esame, controdeduzioni, approvazione) (Cons. St., sez. IV, 22 marzo 2005 , n. 1236).<br />
Con riferimento a tali considerazioni l’impugnativa della deliberazione di adozione della variante in questione appare tardiva, in quanto &#8211; come già detto &#8211; tale deliberazione era stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo del 22 aprile 2005, mentre il ricorso in esame è stato notificato solo nel dicembre 2006.<br />
4. &#8211; Una volta giunti a tale conclusione, una volta cioè ritenuta immune dalle doglianze dedotte la predetta deliberazione di adozione della variante al vigente strumento urbanistico, può passarsi all’esame di quella parte del gravame con cui è stata contestata la legittimità dell’ordinanza 11 ottobre 2006, n. 436, del Dirigente del Settore V del Comune di Montesilvano di annullamento d’ufficio del permesso di costruire 6 ottobre 2005, n. 184, assentito alle sig.re Marchegiani per la realizzazione di un fabbricato di civile abitazione. <br />
Tale atto, va ricordato, è stato preceduto il 7 agosto 2006 dalla diffida a dare inizio ai lavori (programmato dalla società Ca e Fer s.r.l. per il 2 agosto 2006) e dalla comunicazione dell’avvio del procedimento di annullamento d’ufficio, ed è motivato con riferimento alla considerazione che le opere edilizie da realizzare si ponevano in contrasto con le previsioni viarie (c.d. pedecollinare) della predetta Variante Generale.<br />
Nei confronti di tale atto la parte ricorrente si è lamentata, in estrema sintesi, delle seguenti circostanze:<br />
 a) che gli strumenti urbanistici vigenti (PRG e PP2) consentivano l’edificazione del fabbricato, mentre il PP2 adottato avrebbe potuto solo giustificare l’adozione di misure di salvaguardia, cioè la sospensione del procedimento di rilascio del permesso;<br />
b) che non era stata effettuata alcuna valutazione degli interessi, pubblici e privati, coinvolti;<br />
c) che la variante al PP2 era a sua volta illegittima. <br />
Tale censure non sono fondate.<br />
Quanto alla prima ed all’ultima di tali doglianze va ricordato che sopra si è già avuto modo di analizzare la disciplina urbanistica dell’area in questione e si è già precisato che la variante (sia pur solo adottata) è immune dalle censure dedotte; inoltre, si è già precisato che con tale variante si è modificata la precedente destinazione di piano e si è vincolata l’area per consentire la realizzazione di una strada. <br />
Ciò posto, sembra evidente che il permesso di costruire 6 ottobre 2005, n. 184, non avrebbe potuto essere assentito, in quanto il Comune, invece di rilasciare il titolo edilizio richiesto, avrebbe dovuto necessariamente sospendere sulla richiesta ogni determinazione, applicando le misure di salvaguardia, mancando la piena conformità dell’opera sia al piano vigente, che al piano adottato.  <br />
Chiarito tale aspetto, deve rilevarsi che non sembra fondata neanche la doglianza sopra indicata alla lettera <i>b</i>). <br />
Come è noto, infatti, l’esercizio del potere di autotutela è espressione della discrezionalità della p.a., che richiede la valutazione di elementi ulteriori rispetto alla mera illegittimità dell’atto da eliminare; pertanto, è pacifico (anche in relazione a quanto oggi espressamente previsto dall’art. 21-<i>nonies </i>della L. 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall’art. 14 della L. 11 febbraio 2005, n. 15) che ai fini dell’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio non è sufficiente il puro e semplice ripristino della legalità, occorrendo dar conto della sussistenza di un interesse pubblico attuale e concreto alla rimozione del titolo edilizio e della comparazione tra tale interesse e l’entità del sacrificio imposto all’interesse privato (Cons. St., sez. IV, 31 ottobre 2006 , n. 6465).<br />
Va, però, al riguardo anche osservato che la necessità e l’ampiezza di tale motivazione va fatta in relazione per un verso all’interesse generale tutelato dalle norme che si pretendono violate (potendosi in alcune ipotesi tale motivazione ritenersi “<i>in re ipsa</i>”), per altro verso  al tempo trascorso tra l’adozione dell’atto illegittimo ed il suo annullamento, per altro verso ancora al fatto che la posizione soggettiva dell’interessato abbia avuto modo di consolidarsi e di far sorgere quel ragionevole affidamento alla cui tutela si ricollega l’obbligo della amministrazione di motivare la propria scelta nei termini di cui sopra. <br />
Ora, tenendo conto delle circostanze di fatto sopra esposte, sembra al Collegio che le ragioni giustificative dell’annullamento d’ufficio del permesso di costruire in questione siano idonee a sorreggere con idonea motivazione l’atto impugnato.<br />
Invero, va ricordato innanzi tutto che, subito dopo che la parte ricorrente aveva comunicato il 2 agosto 2006 l’avvenuto inizio dei lavori, il Comune ha immediatamente (il 7 agosto successivo) diffidato la parte privata a dare inizio ai lavori ed ha dato comunicazione dell’avvio del procedimento di annullamento d’ufficio del permesso assentito, poi concluso con l’ordinanza 11 ottobre 2006, n. 436.<br />
Inoltre, nell’atto impugnato è stato più volte precisato che l’edificazione del fabbricato in questione avrebbe impedito la realizzazione della strada in questione (c.d. pedecollinare), avente una importanza cruciale per la circolazione stradale nella zona.<br />
Sembra, in definitiva, alla Sezione che in relazione a tale aspetto l’atto impugnato sia immune da tale censura dedotta.<br />
5. &#8211; Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto. <br />
Sussistono, tuttavia, giuste ragioni per disporre la totale com¬pensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.    </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, <b>respinge</b> il ri¬corso specificato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministra¬tiva.</p>
<p>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 24 maggio 2007.</p>
<p><b><br />
Pubblicata mediante deposito il 30/05/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-5-2007-n-576/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2007 n.576</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2007 n.583</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-5-2007-n-583/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-5-2007-n-583/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2007 n.583</a></p>
<p>A. Catoni – Presidente; M. Eliantonio – Estensore R. I. (avv.ti F. Di Benedetto e G. Bruno) c. il COMUNE DI PESCARA (avv.ti U. Scarpitto, sostituito dall’avv. M. De Flavis) sulla sanatoria cd. giurisprudenziale Edilizia ed urbanistica &#8211; Abusi edilizi &#8211; Accertamento di conformità &#8211; Ex art. 13 L. 28</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-5-2007-n-583/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2007 n.583</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-5-2007-n-583/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2007 n.583</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Catoni – Presidente; M. Eliantonio – Estensore<br /> R. I. (avv.ti F. Di Benedetto e G. Bruno) c. il COMUNE DI PESCARA (avv.ti U. Scarpitto, sostituito dall’avv. M. De Flavis)</span></p>
<hr />
<p>sulla sanatoria cd. giurisprudenziale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Abusi edilizi &#8211; Accertamento di conformità &#8211; Ex art. 13 L. 28 febbraio 1985 n. 47 &#8211; Presupposti &#8211; Conformità delle opere agli strumenti urbanistici sia al momento della realizzazione dell&#8217;opera, sia al momento della presentazione della domanda &#8211; Necessità &#8211; Sanatoria c.d. &#8216;giurisprudenziale&#8217; &#8211; Conformità solo con riferimento alla disciplina urbanistica alla data di rilascio della concessione in sanatoria &#8211; Può essere riconosciuta.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 13 della L. 47/1985 esige la doppia conformità dell’opera abusiva, alla disciplina cioè vigente al momento della realizzazione dell’abuso e a quella vigente al momento della sanatoria, ma è altresì vero che la giurisprudenza ha ammesso la c.d. sanatoria giurisprudenziale, ritenuta non in contrasto con l’art. 13 citato, quando l’opera abusiva risulti comunque conforme alle norme urbanistiche vigenti al momento del rilascio dell’atto di sanatoria, risiedendo la  ratio di siffatto orientamento nell’esigenza di evitare che sia demolita una costruzione per la quale può essere rilasciato successivamente il titolo abilitativo. (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – Sentenza 21.10.2003, n. 6498; 13.2.1995, n. 238. <br />
Secondo T.A.R. LOMBARDIA &#8211; BRESCIA &#8211; Sentenza 18 settembre 2002 n. 1176, in questa Rivista, “La sanabilità di un’opera abusiva va valutata sulla base della normativa vigente al momento del rilascio della concessione in sanatoria, non potendo essere accettato il paradosso rappresentato dall’obbligo di dar corso alla demolizione dell&#8217;opera stessa, salvo riconoscere successivamente la nuova realizzabilità della medesima opera edilizia.”.<br />
In senso contrario, T.A.R. PIEMONTE &#8211; TORINO &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 20 aprile 2005 n. 1094, ivi, “Il dpr 380/01 ha predisposto una disciplina puntuale ed esaustiva della sanatoria in materia edilizia, tale da non ammettere spazi residui che consentano di affermare in via interpretativa la sopravvivenza della “c.d. sanatoria giurisprudenziale”. <br />
V. anche T.A.R. VENETO &#8211; SEZIONE II &#8211; Sentenza 20 febbraio 2003 n. 1498, ivi, “L&#8217;Amministrazione comunale è tenuta a negare la concessione in sanatoria richiesta ex art. 13 L. n. 47/1985 nel caso in cui manchi la conformità delle opere abusive agli strumenti urbanistici vigenti sia al momento della realizzazione dell&#8217;opera, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria; né, d&#8217;altra parte, può configurarsi alcuna ipotesi di sanatoria (c.d. &#8216;giurisprudenziale&#8217;) che ricorrerebbe ogni qualvolta vi sia conformità della costruzione abusiva alla sola normativa vigente al momento del rilascio della concessione, atteso che tale tipo di sanatoria è da ritenere in contrasto insuperabile con le disposizioni di legge sopra citate. (A Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER L’ABRUZZO<br />
Sezione staccata di PESCARA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>composto dai signori magistrati:<br />
Dott. Antonio Catoni  &#8211;    Presidente<br />
Dott. Dino Nazzaro      &#8211;   Consigliere<br />
Dott. Luciano Rasola     &#8211; Consigliere relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul <b>ricorso n.  1015/1997</b>  proposto dal</p>
<p>signor <B>R. I</B>., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fernando Di Benedetto e Giuseppe Bruno, con domicilio eletto  presso il loro studio, in Pescara, via Conte di Ruvo, n.74 </p>
<p><b></p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il <B>COMUNE DI PESCARA</B>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Ugo Scarpitto, sostituito dall’avv. Marco De Flavis dell’Ufficio legale del Comune, con domicilio eletto in Pescara, presso la Casa comunale, Ufficio legale del Comune (del.G.M.323/07), </p>
<p><b></p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del provvedimento in data 1.8.1997  di comunicazione del parere della Commissione edilizia del 1°.7.1997, nonchè del parere stesso nella parte in cui ha condizionato l’approvazione del progetto in sanatoria alla previa demolizione del sanando fabbricato;</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore alla pubblica udienza del 10 maggio 2007 il magistrato, Consigliere Luciano Rasola;<br />	<br />
	Uditi, altresì, i difensori delle parti costituite come da verbale;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Espone il ricorrente che, previo rilascio della concessione edilizia n. 291/1989, ha realizzato in Pescara, in via Mittiguerra n. 64, un locale interrato con qualche difformità rispetto al progetto originario.<br />
Avendo successivamente realizzato abusivamente un piano seminterrato e un primo piano, aventi dimensioni di mq. 12 x 8 ed un’altezza di mt. 5,30,  ha presentato domanda di condono, ex art. 31 della L. 47/1985,  come modificato dalla L. n. 662/1996.<br />
Ciò nonostante il Comune  ha ordinato la demolizione di dette opere abusive con ordinanza n. 3320 del 1°.3.1995, la cui efficacia è stata sospesa da questo Tribunale con ordinanza cautelare n. 411/95 del 21.9.1995.<br />
In sede di approvazione del nuovo PRG. e in accoglimento dell’osservazione presentata dal ricorrente, l’area su cui insiste il fabbricato è stata classificata zona B3 (residenziale di completamento), per cui, essendo il fabbricato assentibile in base alla nuova previsione, in data 14.2.1996 è stata presentata istanza di rilascio di concessione in sanatoria, ex art. 13 della L. 47/1985, riscontrata con l’atto impugnato, con cui è stato comunicato il parere favorevole della Commissione edilizia per quanto attiene il reinterro del locale interrato autorizzato con concessione edilizia n. 291/1989, mentre per quanto riguarda il primo piano  si insiste perché sia demolito in  ottemperanza all’ordinanza sindacale del  1°.3.1995, sospesa dal TAR, rimandando l’approvazione del progetto di sanatoria dello stesso primo piano, ex art. 13 L. 47/1985, dopo l’abbattimento di detto piano.<br />
Avverso detto provvedimento si sostiene la violazione dell’art. 2 della L. 241/1990, in quanto la Commissione edilizia, dopo aver giudicato assentibile il progetto di sanatoria, ex art. 13 della L. 47/1985, essendo stata l’area su cui insiste il fabbricato classificata B3 residenziale di completamento, non ha concluso il procedimento rilasciando la richiesta concessione edilizia in sanatoria.<br />
L’atto impugnato è stato inoltre assunto dal Segretario della Commissione edilizia e non dal Dirigente del settore competente.<br />
Si rileva poi   la  violazione della statuizione giurisdizionale che ha sospeso l’ordinanza sindacale del 1°.3.1995  e il contrasto della pretesa del Comune della previa demolizione del fabbricato da assentire con i principi enunciati in giurisprudenza, secondo cui  la concessione in sanatoria, ex art. 13 citato,  può essere rilasciata anche quando l’opera da sanare sia conforme alla sola  disciplina urbanistica vigente al momento del rilascio.<br />
Il Comune intimato si è costituito in giudizio e si oppone all’accoglimento del ricorso.<br />
La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 10 maggio 2007.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.<br />
Esaminando la questione centrale prospettata con il ricorso, deve rilevarsi l’abnormità della pretesa del Comune di imporre la demolizione del primo piano realizzato abusivamente, sotto un duplice profilo: <br />
a) perché, in primo luogo, l’ordinanza sindacale del 1°.3.1995, in esecuzione della quale si pretende la rimozione dell’opera abusiva  risulta sospesa nella sua efficacia da questo TAR, il che equivale ad un annullamento interinale della stessa, per cui l’atto impugnato si pone in stridente contrasto con la statuizione giurisdizionale;<br />
b)  perché comunque è assurdo, in quanto palesemente antieconomico, pretendere che sia  previamente demolita un’opera abusiva per la quale può essere rilasciata la concessione edilizia in sanatoria per la conformità della stessa alla disciplina urbanistica vigente al momento del rilascio della concessione stesa.<br />
 Vero è che l’art. 13 della L. 47/1985 esige la doppia conformità dell’opera abusiva, alla disciplina cioè vigente al momento della realizzazione dell’abuso e a quella vigente al momento della sanatoria, ma è altresì vero che la giurisprudenza ha ammesso la c.d. sanatoria giurisprudenziale, ritenuta non in contrasto con l’art. 13 citato, quando l’opera abusiva risulti comunque conforme alle norme urbanistiche vigenti al momento del rilascio dell’atto di sanatoria, risiedendo la  <i>ratio </i>di siffatto orientamento nell’esigenza di evitare che sia demolita una costruzione per la quale può essere rilasciato successivamente il titolo abilitativo (C.S., sez. V, 21. 10.2003, n. 6498;  13.2.1995, n. 238).   <br />
Nella specie la zona in cui insiste il fabbricato che dovrebbe essere demolito è stata classificata B3, zona residenziale di completamento, il che consente la costruzione per la quale è stata richiesta la concessione edilizia in sanatoria, tanto che la Commissione edilizia ha ritenuto l’intervento assentibile alla luce della normativa urbanistico-edilizia sopravvenuta, per cui illegittima è la determinazione assunta di rimandare l’approvazione del progetto, pretendendo che sia presentato altro specifico progetto successivamente all’intervenuta demolizione del primo piano.<br />
La Commissione edilizia, se ha ritenuto l’intervento assentibile, aveva l’obbligo di concludere il procedimento emanando il provvedimento finale richiesto, in base a quanto previsto dall’art. 2 della L. 241/1990, di cui pure viene dedotta fondatamente la violazione.  <br />
Per le ragioni che precedono il ricorso va accolto e per l’effetto vanno annullati gli atti impugnati.<br />
Le spese di causa seguono la soccombenza.<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara -, <b>accoglie</b> il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati. <br />
	Condanna il Comune al pagamento delle spese di causa, che si liquidano in € 2.000,00.<b><br />	<br />
</b>	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Pescara,  dal Tribunale Amministrativo Regionale  per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara,  nella Camera di Consiglio del  10 maggio 2007.</p>
<p><b>Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 30/05/2005</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-5-2007-n-583/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2007 n.583</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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