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	<title>30/5/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>30/5/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-30-5-2006-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-30-5-2006-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.0</a></p>
<p>Pres. V. SKOURIS – Rel. C.W.A. TIMMERMANS Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Art. 300 Trattato CE – Accordi internazionali –Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare – Tutela dell’ambiente marino – Competenza esterna della Comunità – Sussistenza – Inesistenza di una corrispondente normativa interna a livello comunitario –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-30-5-2006-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-30-5-2006-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. V. SKOURIS – Rel. C.W.A. TIMMERMANS</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Art. 300 Trattato CE – Accordi internazionali –Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare – Tutela dell’ambiente marino – Competenza esterna della Comunità – Sussistenza – Inesistenza di una corrispondente normativa interna a livello comunitario – Irrilevanza.</p>
<p>Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Art. 292 Trattato CE – Competenza della Corte di giustizia – Violazione di norme comunitarie da parte di uno Stato membro – Competenza esclusiva – Procedimento per infrazione – Avvio di un procedimento dinanzi ad un Tribunale arbitrale – Violazione del Trattato CE.</p>
<p>Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Art. 292 Trattato CE – Competenza della Corte di giustizia – Interpretazione di norme comunitarie – Competenza esclusiva – Richiamo di norme comunitarie dinanzi ad un Tribunale arbitrale – Violazione del Trattato CE.</p>
<p>Comunità europea – Diritto comunitario – Art. 10 Trattato CE – Principio di leale cooperazione – Avvio di un procedimento contro uno Stato membro dinanzi ad un Tribunale arbitrale – Mancata consultazione della Commissione – Materia di competenza della Comunità – Violazione del Trattato CE.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Rientra nella competenza esterna della Comunità la conclusione di un accordo internazionale in tema di tutela dell’ambiente marino, quale la Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare, le cui norme, nella misura in cui si riferiscono a questa materia, appartengono all’ordinamento comunitario, anche in assenza di una corrispondente normativa comunitaria a livello interno.</p>
<p>Viola l’art. 292 del Trattato CE lo Stato membro che, in spregio alla competenza esclusiva della Corte di giustizia, sottopone ad un Tribunale arbitrale una controversia relativa alla violazione di norme comunitarie da parte di un altro Stato membro, senza instaurare il procedimento per infrazione.</p>
<p>Viola l’art. 292 del Trattato CE lo Stato membro che, in spregio alla competenza esclusiva della Corte di giustizia, richiede ad un Tribunale arbitrale l’interpretazione e l’applicazione di norme comunitarie.</p>
<p>Viola l’art. 10 del Trattato CE, relativo al principio di leale cooperazione, lo Stato membro che non consulta la Commissione prima di instaurare dinanzi ad un Tribunale arbitrale una controversia contro un altro Stato membro in una materia di competenza della Comunità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)<br />
</b>30 maggio 2006 </p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
Nel procedimento C-459/03,<br />
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento ai sensi degli artt. 226 CE e 141 EA, presentato il 30 ottobre 2003,<br />
<b><br />
Commissione delle Comunità europee,</b> rappresentata dai sigg. P.J. Kuijper e M.B. Martenczuk, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,<br />
ricorrente,</p>
<p>sostenuta da:<br />
<b>Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,</b> rappresentato dalle sig.re C. Jackson e C. Gibbs, in qualità di agenti, assistite dal sig. R. Plender, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo,<br />
interveniente,</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b><br />
Irlanda,</b> rappresentata dai sigg. R. Brady e D. O’Hagan, in qualità di agenti, assistiti dai sigg. pag. Sreenan e E. Fitzsimons, SC, dal sig. P. Sands, QC, e dalla sig.ra N. Hyland, BL, con domicilio eletto in Lussemburgo,<br />
convenuta,</p>
<p>sostenuta da:<br />
<b>Regno di Svezia,</b> rappresentato dalla sig.ra K. Wistrand, in qualità di agente,<br />
interveniente,</p>
<p align=center>
<b>LA CORTE (Grande Sezione)<br />
</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans (relatore) e J. Malenovský, presidenti di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues, M. Ileši&#269;, J. Klu&#269;ka, U. Lõhmus e E. Levits, giudici,<br />
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro<br />
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale,</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell’8 novembre 2005,<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 gennaio 2006,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
Sentenza</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
1       Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica d’Irlanda, avviando un procedimento di risoluzione delle controversie contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (in prosieguo: la «Convenzione») relativamente allo stabilimento MOX ubicato a Sellafield (Regno Unito), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 10 CE, 292 CE, 192 EA e 193 EA.<br />
<b><br />
 Contesto normativo<br />
</b><br />
2       La Convenzione, sottoscritta a Montego Bay (Giamaica) il 10 dicembre 1982, è entrata in vigore il 16 novembre 1994.<br />
3       La Convenzione è stata approvata a nome della Comunità europea con decisione del Consiglio del 23 marzo 1998, 98/392/CE (GU L 179, pag. 1) ed è stata ratificata da tutti gli Stati membri dell’Unione europea.<br />
4       Il 21 giugno 1996, al momento della ratificazione della Convenzione da parte dell’Irlanda, tale Stato membro ha reso la seguente dichiarazione:<br />
«L’Irlanda ricorda di aver trasferito alla Comunità, in quanto membro della Comunità europea, le sue competenze relative a determinate questioni disciplinate dalla Convenzione. A tempo debito sarà effettuata una dichiarazione dettagliata sulla natura e la portata delle competenze trasferite alla Comunità europea in conformità dell’allegato IX della Convenzione».<br />
5       Il primo «visto» della decisione 98/392 recita quanto segue:<br />
«visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 43, 113 e 130 S, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, secondo comma».<br />
6       I punti 3, 5 e 6 della motivazione della detta decisione enunciano:<br />
«considerando che sono riunite le condizioni che permettono il deposito da parte della Comunità dello strumento di conferma formale previsto dall’articolo 3 dell’allegato IX della convenzione e al quale l’articolo 4, paragrafo 4 dell’accordo fa riferimento;<br />
(&#8230;)<br />
considerando che è opportuno approvare la convenzione (&#8230;) per permettere alla Comunità di diventare parte contraente, nei limiti della sua competenza;<br />
considerando che la Comunità deve accompagnare il deposito dello strumento di conferma formale con il deposito di una dichiarazione che specifichi le materie disciplinate dalla convenzione e (&#8230;) per le quali le competenze le sono state trasferite dagli Stati membri (&#8230;)».<br />
7       L’art. 1 della decisione 98/392 così dispone:<br />
«1.      La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e l’accordo relativo all’attuazione della parte XI della convenzione sono approvati a nome della Comunità europea.<br />
2.      I testi della convenzione [e] dell’accordo figurano nell’allegato I.<br />
3.      Lo strumento di conferma formale della Comunità, che figura nell’allegato II, sarà depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Esso include una dichiarazione in conformità dell’articolo 310 della convenzione e una dichiarazione sulla competenza».<br />
8       Ai sensi della dichiarazione sulla competenza di cui all’art. 1, n. 3, della detta decisione (in prosieguo: la «dichiarazione sulla competenza della Comunità»):<br />
«Dichiarazione sulle competenze della Comunità europea per quanto riguarda le materie che rientrano nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e l’accordo del 28 luglio 1994 relativo all’attuazione della parte XI della convenzione <br />
(Dichiarazione in virtù dell’articolo 5, paragrafo 1 dell’allegato IX della convenzione e dell’articolo 4, paragrafo 4 dell’accordo)<br />
L’articolo 5, paragrafo 1 dell’allegato IX della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare stabilisce che lo strumento di conferma ufficiale di un’organizzazione internazionale deve contenere una dichiarazione che specifichi le materie relative alla convenzione per le quali le competenze sono state trasferite dagli Stati membri parti contraenti della convenzione (&#8230;)<br />
(&#8230;)<br />
Le Comunità europee sono state istituite con i trattati di Parigi (CECA) e di Roma (CEE e Euratom), firmati rispettivamente il 18 aprile 1951 ed il 25 marzo 1957. [Tali trattati] sono entrati in vigore il 25 luglio 1952 ed il 1° gennaio 1958 e sono stati modificati dal trattato sull’Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 (&#8230;).<br />
(&#8230;)<br />
In conformità delle disposizioni menzionate nei paragrafi precedenti, la presente dichiarazione precisa le competenze trasferite dagli Stati membri alla Comunità in virtù dei trattati per quanto riguarda le materie oggetto della convenzione (&#8230;).<br />
(&#8230;)<br />
La Comunità dispone in alcuni settori di una competenza esclusiva mentre in altri essa condivide la responsabilità con gli Stati membri.<br />
1.      Settori di competenza esclusiva della Comunità<br />
–       Per quanto riguarda la conservazione e la gestione delle risorse della pesca marittima, la Comunità sottolinea il fatto che gli Stati membri le hanno trasferito le competenze in materia. Di conseguenza, in questo settore, essa stabilisce le norme e le regolamentazioni pertinenti (applicate dagli Stati membri) e sottoscrive, nei limiti delle sue competenze, impegni esterni con paesi terzi o con le organizzazioni internazionali competenti. (&#8230;)<br />
–       In virtù della sua politica commerciale e doganale la Comunità è competente per quanto riguarda le disposizioni delle parti X e XI della convenzione nonché dell’accordo del 28 luglio 1994 relative agli scambi internazionali.<br />
2.      Settori di competenza congiunta della Comunità e degli Stati membri<br />
–       Per quanto riguarda la pesca, un certo numero di settori che non rientrano direttamente nella conservazione e nella gestione delle risorse alieutiche sono di competenza comunitaria e nazionale, come ad esempio la ricerca, lo sviluppo tecnologico e la cooperazione allo sviluppo.<br />
–       Per quanto riguarda le disposizioni relative al trasporto marittimo, alla sicurezza del traffico marittimo e alla prevenzione dell’inquinamento marino che rientrano tra l’altro nelle parti II, III, V, VII e XII della convenzione, la Comunità dispone di una competenza esclusiva soltanto nella misura in cui le disposizioni della convenzione o gli strumenti giuridici adottati per applicarla concernono norme comunitarie esistenti. Nel caso in cui esistano norme comunitarie ma queste non siano interessate in maniera diretta, segnatamente nel caso di norme comunitarie minime, la competenza è condivisa tra la Comunità e gli Stati membri. Negli altri casi, la competenza appartiene a questi ultimi.<br />
L’appendice riporta un elenco degli atti comunitari pertinenti. L’entità delle competenze comunitarie derivante dai testi citati deve essere valutata rispetto alle disposizioni precise del contenuto e, in particolare, alla misura in cui queste disposizioni stabiliscono norme comuni.<br />
(&#8230;)<br />
<i> Appendice<br />
</i>Atti comunitari relativi a materie oggetto della convenzione e dell’accordo<br />
–      Settore della sicurezza marittima e della prevenzione dell’inquinamento marino<br />
(&#8230;)<br />
Direttiva 93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti (GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19).<br />
(&#8230;)<br />
–      Settore della protezione e della conservazione dell’ambiente marino (parte XII della convenzione)<br />
(&#8230;)<br />
Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40).<br />
(&#8230;)<br />
–      Convenzioni sottoscritte dalla Comunità<br />
Convenzione per la prevenzione dell’inquinamento marino di origine tellurica, Parigi, 4 giugno 1974 (decisione 75/437/CEE del Consiglio, del 3 marzo 1975, pubblicata nella GU L 194 del 25.7.1975, pag. 5).<br />
Protocollo che modifica la convenzione per la prevenzione dell’inquinamento marino di origine tellurica, Parigi, 26 marzo 1986 (decisione 87/57/CEE del Consiglio, del 28 dicembre 1986, pubblicata nella GU L 24 del 27.1.1987, pag. 47).<br />
(&#8230;)».<br />
9       La parte IX della Convenzione, intitolata «Mari chiusi o semichiusi», è formata dagli artt. 122 e 123, il cui testo è il seguente:<br />
<i> «Articolo 122<br />
</i>Definizione<br />
Ai fini della presente convenzione si intende per «mare chiuso o semichiuso» un golfo, un bacino o un mare circondato da due o più Stati e comunicante con un altro mare o con un oceano per mezzo di un passaggio stretto, o costituito, interamente o principalmente, dai mari territoriali e dalle zone economiche esclusive di due o più Stati costieri.<br />
<i> Articolo 123<br />
</i>Cooperazione tra Stati costieri di mari chiusi o semichiusi<br />
Gli Stati costieri di un mare chiuso o semichiuso dovrebbero cooperare fra loro nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento degli obblighi loro derivanti dalla presente convenzione. A tal fine essi si impegnano, direttamente o per mezzo di una organizzazione regionale appropriata, a:<br />
(&#8230;)<br />
b)      coordinare l’esercizio dei loro diritti e l’adempimento dei loro obblighi relativi alla protezione ed alla preservazione dell’ambiente marino;<br />
(&#8230;)».<br />
10     La parte XII della Convenzione, intitolata «Protezione e preservazione dell’ambiente marino», comprende una sezione 1, intitolata «Disposizioni generali». Tale sezione contiene gli artt. 192 194, ai sensi dei quali:<br />
<i> «Articolo 192<br />
</i>Obbligo generale<br />
Gli stati hanno l’obbligo di proteggere e preservare l’ambiente marino.<br />
<i> Articolo 193<br />
</i>Diritto sovrano degli Stati di sfruttare le proprie risorse naturali<br />
Gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse naturali secondo le proprie politiche in ambito ambientale e nel rispetto del proprio obbligo di proteggere e preservare l’ambiente marino.<br />
<i> Articolo 194<br />
</i>Misure atte a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l’inquinamento dell’ambiente marino<br />
1.      Gli Stati adottano, singolarmente o congiuntamente secondo i casi, tutte le misure conformi alla presente convenzione atte a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l’inquinamento dell’ambiente marino, quale che ne sia la fonte, usando a tal fine gli strumenti più idonei in loro possesso secondo le loro capacità, e si adoperano per armonizzare le rispettive politiche in questo ambito.<br />
2.      Gli Stati adottano tutte le necessarie misure affinché le attività condotte sotto la loro giurisdizione e sotto il loro controllo siano condotte in modo tale da non provocare danno da inquinamento ad altri Stati e al loro ambiente, e l’inquinamento eventualmente causato da incidenti o da attività svolte sotto la loro giurisdizione e controllo non si propaghi al di là delle zone dove essi esercitano diritti sovrani conformemente alla presente convenzione.<br />
3.      Le misure adottate conformemente alla presente parte debbono prevedere tutte le possibili fonti di inquinamento dell’ambiente marino. In particolare debbono includere, tra l’altro, provvedimenti atti a limitare al massimo:<br />
a)      il versamento di sostanze tossiche, dannose o nocive e in particolare quelle non degradabili provenienti da fonti terrestri o dall’atmosfera, o da immissione;<br />
b)      l’inquinamento da parte di navi, con particolare riferimento ai provvedimenti intesi a prevenire incidenti, e a fronteggiare le emergenze, garantendo la sicurezza delle operazioni in mare, prevenendo scarichi intenzionali o accidentali, e regolamentando la progettazione, la costruzione, l’armamento, le operazioni e la condotta delle navi;<br />
c)      l’inquinamento prodotto da installazioni e macchinari utilizzati per l’esplorazione o lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo marino e del sottosuolo, con particolare riferimento ai provvedimenti intesi a prevenire incidenti e a fronteggiare le emergenze, garantendo la sicurezza delle operazioni in mare, e regolamentando la progettazione, la costruzione, l’armamento, le operazioni e la conduzione di tali installazioni e macchinari;<br />
d)      l’inquinamento prodotto da altre installazioni o apparecchiature che operano nell’ambiente marino, con particolare riferimento ai provvedimenti intesi a prevenire incidenti e a fronteggiare le emergenze garantendo la sicurezza delle operazioni in mare e regolamentando la progettazione, la costruzione, l’armamento, le operazioni e la condotta di tali installazioni o apparecchiature.<br />
4.      Nell’adottare misure atte a prevenire, ridurre o tenere sotto controllo l’inquinamento dell’ambiente marino, gli Stati si astengono da ogni interferenza ingiustificata nelle attività condotte dagli altri Stati nell’esercizio dei loro diritti e nell’assolvimento dei loro obblighi conformemente alla presente convenzione.<br />
5.      Le misure adottate conformemente alla presente parte includono quelle necessarie a proteggere e preservare ecosistemi rari o delicati, come pure l’habitat di specie in diminuzione, in pericolo o in via di estinzione e altre forme di vita marina».<br />
11     Gli artt. 204-206, che figurano nella sezione 4, intitolata «Monitoraggio e accertamenti ambientali», della Convenzione, prevedono quanto segue:<br />
<i> «Articolo 204<br />
</i>Monitoraggio dei rischi o degli effetti dell’inquinamento<br />
1.      Gli Stati si impegnano, per quanto è possibile e nel rispetto dei diritti degli altri Stati, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, a osservare, misurare, valutare e analizzare, mediante metodi scientifici riconosciuti, i rischi o gli effetti dell’inquinamento dell’ambiente marino.<br />
2.      In particolare, gli Stati vegliano sugli effetti di qualunque attività da essi autorizzata o intrapresa, al fine di valutare se tali attività rischiano di inquinare l’ambiente marino.<br />
<i> Articolo 205<br />
</i>Pubblicazione di rapporti<br />
Gli Stati pubblicano rapporti dei risultati ottenuti, conformemente all’articolo 204, oppure li inviano periodicamente alle competenti organizzazioni internazionali, che li dovrebbero rendere disponibili a tutti gli Stati.<br />
<i> Articolo 206<br />
</i>Accertamento degli effetti potenziali delle attività<br />
Quando gli Stati hanno motivi fondati per temere che attività programmate nell’ambito della loro giurisdizione o sotto il loro controllo possano provocare inquinamento grave o cambiamenti significativi e nocivi nell’ambiente marino, essi debbono valutare, per quanto possibile, gli effetti potenziali di tali attività sull’ambiente marino, e comunicare i rapporti dei risultati di tali accertamenti, come indicato all’articolo 205».<br />
12     La sezione 5 della parte XII della Convenzione, intitolata «Norme internazionali e legislazione nazionale per la prevenzione, riduzione e controllo dell’inquinamento dell’ambiente marino», comprende in particolare gli artt. 207 e 211, il cui testo è il seguente:<br />
<i> «Articolo 207<br />
</i>Inquinamento da fonti terrestri<br />
1.      Gli Stati adottano leggi e regolamenti atti a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l’inquinamento dell’ambiente marino d’origine terrestre, ivi inclusi fiumi, estuari, condutture e installazioni di scarico, tenendo conto delle regole, delle norme, delle procedure e delle pratiche raccomandate, concordate in ambito internazionale.<br />
2.      Gli Stati adottano ogni altra misura necessaria a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo tale inquinamento.<br />
3.      Gli Stati si impegnano ad armonizzare le rispettive politiche a tale riguardo, nell’ambito regionale pertinente.<br />
4.      Gli Stati si impegnano, soprattutto agendo attraverso le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche, a concordare, a livello mondiale e regionale, regole, norme, procedure e pratiche raccomandate per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l’inquinamento dell’ambiente marino scaturito da fonti terrestri, tenendo in debito conto le peculiari caratteristiche regionali, le potenzialità economiche dei paesi in via di sviluppo e le loro esigenze di sviluppo economico. Tali regole, norme, procedure e pratiche raccomandate saranno oggetto di periodica revisione, secondo necessità.<br />
5.      Le leggi, regolamenti, misure, regole, norme, procedure e pratiche raccomandate, di cui ai paragrafi 1, 2 e 4, includono quelle atte a contenere al minimo, per quanto è possibile, l’immissione nell’ambiente marino di sostanze tossiche, dannose o nocive, e in particolare di quelle non degradabili».<br />
(&#8230;)<br />
<i> Articolo 211<br />
</i>Inquinamento provocato da navi<br />
1.      Gli Stati, agendo tramite le competenti organizzazioni internazionali o una conferenza diplomatica generale, stabiliscono regole e norme internazionali atte a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l’inquinamento dell’ambiente marino causato da navi, e favoriscono l’adozione, attraverso gli stessi canali e ogni qualvolta sia opportuno, di sistemi di canalizzazione del traffico intesi a ridurre al minimo il rischio di incidenti che possano provocare l’inquinamento dell’ambiente marino, incluse le coste, e danni conseguenti agli interessi connessi degli Stati costieri. Tali regole e norme sono ugualmente riesaminate nel tempo, secondo necessità.<br />
2.      Gli Stati adottano leggi e regolamenti atti a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l’inquinamento dell’ambiente marino causato da navi che battono la loro bandiera o da essi immatricolate. Tali leggi e regolamenti debbono avere efficacia non inferiore rispetto alle regole e norme internazionali generalmente accettate, emanate attraverso la competente organizzazione internazionale o conferenza diplomatica generale.<br />
(&#8230;)».<br />
13     L’art. 213, che figura nella sezione 6, intitolata «Applicazione», della parte XII della Convenzione, così dispone:<br />
«Applicazione della normativa relativa all’inquinamento di origine terrestre<br />
Gli Stati assicurano l’applicazione delle proprie leggi e regolamenti adottati conformemente all’articolo 207, e adottano leggi, regolamenti e altre misure necessarie al fine di dare attuazione alle pertinenti regole e norme internazionali stabilite tramite le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche, per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l’inquinamento dell’ambiente marino di origine terrestre».<br />
14     La parte XV della Convenzione, intitolata «Soluzione delle controversie», comprende una sezione 1, intitolata «Disposizioni generali». L’art. 282, che figura in tale sezione, così dispone:<br />
«Obblighi risultanti da accordi generali, regionali o bilaterali<br />
Se gli Stati contraenti, che sono parti in una controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente convenzione, hanno concordato, nell’ambito di un accordo generale, regionale o bilaterale o in altro modo, che tale controversia deve essere sottoposta, su istanza di una delle parti della controversia, ad una procedura sfociante in una decisione obbligatoria, tale procedura si applica in luogo delle procedure previste nella presente parte, salvo che le parti della controversia non convengano altrimenti».<br />
15     Gli artt. 286 288, che figurano nella sezione 2, intitolata «Procedure obbligatorie sfocianti in decisioni vincolanti», della parte XV della Convenzione, prevedono quanto segue:<br />
<i> «Articolo 286<br />
</i>Applicazione delle procedure di cui alla presente sezione<br />
Salvo quanto previsto alla sezione 3, qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente convenzione, quando non è stata raggiunta una soluzione ricorrendo alla sezione 1, è sottoposta, su istanza di ciascuna delle parti della controversia, alla corte o al tribunale competenti ai sensi della presente sezione.<br />
<i> Articolo 287<br />
</i>Scelta della procedura<br />
1.      Al momento della firma, della ratifica o dell’adesione alla presente convenzione o in un qualunque altro momento successivo, uno Stato è libero di scegliere, mediante una dichiarazione scritta, uno o più dei seguenti mezzi per la soluzione delle controversie relative all’interpretazione o all’applicazione della presente convenzione:<br />
a)      il Tribunale internazionale per il diritto del mare costituito conformemente all’allegato VI;<br />
b)      la Corte internazionale di giustizia;<br />
c)      un tribunale arbitrale costituito conformemente all’allegato VII;<br />
d)      un tribunale arbitrale speciale costituito conformemente all’allegato VIII, per una o più delle categorie di controversie ivi specificate.<br />
(&#8230;)<br />
<i> Articolo 288<br />
</i><br />
<i> Competenza<br />
</i>1.      Un tribunale di cui all’articolo 287 è competente a conoscere di qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente convenzione, che gli sia sottoposta conformemente alla presente parte.<br />
2.      Un tribunale di cui all’articolo 287 è competente a conoscere di una qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione di un accordo internazionale in connessione con i fini della presente convenzione e che gli sia sottoposta ai sensi dell’accordo.<br />
(&#8230;)».<br />
16     In virtù dell’art. 290, che figura sempre nella sezione 2 della parte XV della Convenzione, se una controversia è stata debitamente sottoposta ad un tribunale, questo può prescrivere misure cautelari.<br />
17     L’art. 293, sempre ricompreso nella detta sezione della parte XV della Convenzione, recita quanto segue:<br />
<i> «Diritto applicabile<br />
</i>1.      Un tribunale competente ai sensi della presente sezione applica le disposizioni della presente convenzione e le altre norme del diritto internazionale non incompatibili con la presente convenzione.<br />
(&#8230;)».<br />
18     Ai sensi dell’art. 296, che figura nella medesima sezione della parte XV della Convenzione:<br />
«Carattere definitivo e obbligatorietà delle decisioni<br />
1.      Qualsiasi decisione resa da un tribunale competente ai sensi della presente sezione è definitiva e deve essere rispettata da tutte le parti della controversia.<br />
2.      Ciascuna di queste decisioni ha forza obbligatoria solo per le parti e rispetto a quella specifica controversia».<br />
19     L’allegato IX della Convenzione, intitolata «Partecipazione delle organizzazioni internazionali», comprende in particolare le disposizioni seguenti:<br />
<i> «Articolo 1<br />
</i>Uso dei termini<br />
Ai fini dell’articolo 305 e del presente allegato, si intende per “organizzazione internazionale” una organizzazione intergovernativa costituita da Stati alla quale gli Stati che ne sono membri hanno trasferito competenza sulle materie di cui tratta la presente convenzione, inclusa la competenza a concludere dei trattati su tali materie.<br />
<i> Articolo 2<br />
</i>Firma<br />
Le organizzazioni internazionali possono firmare la presente convenzione se la maggioranza dei loro Stati membri ne sono firmatari. Al momento della firma, l’organizzazione internazionale effettua una dichiarazione nella quale specifica i settori retti dalla presente convenzione rispetto ai quali la competenza è stata trasferita a tale organizzazione dai suoi Stati membri che sono firmatari della presente convenzione, e la natura e l’estensione di tale competenza.<br />
<i> Articolo 3<br />
</i>Conferma formale ed adesione<br />
1.      Una organizzazione internazionale può depositare il suo strumento di conferma formale o di adesione se la maggioranza dei suoi Stati membri deposita o ha depositato il suo strumento di ratifica o di accessione.<br />
2.      Gli strumenti depositati dalla organizzazione internazionale devono contenere gli impegni e le dichiarazioni richieste dagli articoli 4 e 5 del presente allegato.<br />
<i> Articolo 4<br />
</i>Estensione della partecipazione, diritti ed obblighi<br />
1.      Lo strumento di conferma formale o di adesione di una organizzazione internazionale deve contenere l’impegno di accettare i diritti e gli obblighi degli Stati previsti dalla presente convenzione con riferimento ai settori rispetto ai quali è stata trasferita la competenza dagli Stati membri che sono parti della presente convenzione.<br />
2.      Le organizzazioni internazionali sono contraenti della presente convenzione nei limiti della competenza definita nelle dichiarazioni, comunicazioni di informazioni o notifiche di cui all’articolo 5 del presente allegato.<br />
3.      Per quanto riguarda i settori nei quali la competenza è stata loro trasferita dagli Stati membri, tali organizzazioni internazionali esercitano i diritti ed adempiono agli obblighi di cui, in base alla presente convenzione, sarebbero titolari i loro Stati membri che sono parti della convenzione. Gli Stati membri di una organizzazione internazionale non esercitano le competenze che hanno trasferito a quest’ultima.<br />
4.      La partecipazione di una organizzazione internazionale non conferisce in alcun caso una rappresentanza superiore a quella cui avrebbero altrimenti diritto gli Stati membri che sono contraenti della convenzione; questa disposizione si applica in particolare ai diritti in materia di adozione di decisioni.<br />
5.      La partecipazione di una organizzazione internazionale non conferisce in alcun caso alcun diritto, in base alla presente convenzione, agli Stati membri dell’organizzazione che non sono Stati contraenti della presente convenzione.<br />
6.      Nel caso di conflitto tra gli obblighi di una organizzazione internazionale derivanti dalla presente convenzione ed i suoi obblighi derivanti dall’accordo istitutivo o da altri atti connessi, prevalgono gli obblighi di cui alla presente convenzione.<br />
<i> Articolo 5<br />
</i>Dichiarazioni, notifiche e comunicazioni<br />
1.      Lo strumento di conferma formale o di adesione di una organizzazione internazionale deve contenere una dichiarazione nella quale si specificano i settori regolati dalla presente convenzione rispetto ai quali la competenza è stata trasferita alla organizzazione dai suoi Stati membri che sono contraenti della presente convenzione.<br />
2.      Al momento della ratifica o dell’adesione alla presente convenzione o nel momento in cui l’organizzazione deposita il suo strumento di conferma formale o di adesione, valendo tra le due la data successiva, gli Stati membri di una organizzazione internazionale effettuano una dichiarazione nella quale specificano i settori disciplinati dalla presente convenzione rispetto ai quali hanno trasferito competenza alla organizzazione.<br />
3.      Si presume che gli Stati contraenti che sono Stati membri di una organizzazione internazionale, che è contraente della presente convenzione, siano competenti su tutte quelle materie disciplinate dalla presente convenzione rispetto alle quali non è stato espressamente dichiarato, notificato o comunicato, da tali Stati, il trasferimento della competenza alla organizzazione in base al presente articolo.<br />
4.      L’organizzazione internazionale ed i suoi Stati membri che sono Stati contraenti notificano prontamente al depositario della presente convenzione ogni modifica relativa alla ripartizione delle competenze, inclusi nuovi trasferimenti di competenza, specificati nella dichiarazione di cui ai paragrafi 1 e 2.<br />
5.      Ogni Stato contraente può richiedere ad una organizzazione internazionale ed ai suoi Stati membri che siano Stati contraenti di fornire informazioni su chi, tra l’organizzazione e gli Stati membri, abbia la competenza su di una specifica questione che sia sorta. La organizzazione e gli Stati membri coinvolti devono fornire queste informazioni entro un termine ragionevole. L’organizzazione internazionale e gli Stati membri possono anche, di propria iniziativa, fornire queste informazioni.<br />
6.      Le dichiarazioni, notifiche e comunicazioni di informazioni di cui al presente articolo devono specificare la natura e l’estensione della competenza trasferita.<br />
(&#8230;)».<br />
<b><br />
 Fatti all’origine della controversia<br />
<i></b><br />
 La controversia tra l’Irlanda e il Regno Unito relativa allo stabilimento MOX<br />
</i>20     La società British Nuclear Fuel plc (in prosieguo: la «BNFL») gestisce diversi stabilimenti nel sito di Sellafield, sulla costa del mare d’Irlanda. In tale sito si trovano in particolare gli stabilimenti MOX e THORP.<br />
21     L’attività dello stabilimento consiste nel riciclaggio del plutonio proveniente da combustibili nucleari irradiati effettuato tramite miscelazione del biossido di plutonio con biossido di uranio impoverito. Ne risulta un nuovo combustibile denominato MOX, abbreviazione impiegata per designare il combustibile di ossidi misti («mixed oxide fuel»), che viene utilizzato come fonte energetica in centrali nucleari.<br />
22     Una parte dei materiali utilizzati nello stabilimento MOX proviene dallo stabilimento THORP, abbreviazione che designa tale stabilimento di ritrattamento di biossido termico («thermal oxide reprocessing plant»), in cui combustibili nucleari irradiati provenienti da reattori nucleari situati sia nel Regno Unito che in altri paesi sono trattati al fine di estrarne il biossido di plutonio e il biossido di uranio.<br />
23     La costruzione dello stabilimento MOX è stata autorizzata dalle autorità britanniche a seguito di una domanda presentata dalla BNFL, sulla base di una relazione ambientale pubblicata da tale società nel 1993 (in prosieguo: la «relazione ambientale del 1993»).<br />
24     Nel 1996 la BNFL ha presentato all’agenzia britannica per l’ambiente una domanda volta all’ottenimento dell’autorizzazione alla gestione di tale stabilimento.<br />
25     L’11 febbraio 1997, basandosi sulle informazioni fornite dal governo del Regno Unito, la Commissione ha emesso un parere concernente il progetto relativo allo smaltimento di residui radioattivi provenienti dallo stabilimento MOX in conformità dell’art. 37 EA (GU C 68, pag. 4). Ai sensi di tale parere, «la realizzazione del progetto per lo smaltimento di rifiuti radioattivi provenienti dall’impianto [MOX] di Sellafield, sia in condizioni di funzionamento normale sia nel caso di incidente dell’entità considerata nei dati generali, non rischia di provocare una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dell’aria di un altro Stato membro».<br />
26     Peraltro, per soddisfare i requisiti prescritti dalla direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/836/Euratom, che modifica le direttive che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 246, pag. 1), una società di consulenze privata ha redatto una relazione di valutazione sulla giustificazione economica dello stabilimento MOX (in prosieguo: la «relazione PA»), una versione della quale è stata resa pubblica nel 1997.<br />
27     Inoltre, tra l’aprile 1997 e l’agosto 2001, le autorità del Regno Unito hanno organizzato cinque indagini pubbliche sulle giustificazioni economiche dello stabilimento MOX. Il 3 ottobre 2001 tali autorità hanno deciso che tale stabilimento era economicamente giustificato, ai sensi dell’art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 13 maggio 1996, 96/29/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159, pag. 1), direttiva che ha abrogato la direttiva 80/836 dal 13 maggio 2000.<br />
28     Tra il 1994 e il 2001 l’Irlanda ha ripetutamente interpellato le autorità del Regno Unito in merito allo stabilimento MOX, mettendo più in particolare in discussione la fondatezza tanto della relazione ambientale del 1993 quanto della decisione relativa alla giustificazione economica di quello stabilimento. L’Irlanda ha inoltre contestato la base su cui sono state organizzate le indagini pubbliche e ha chiesto informazioni complementari a quelle contenute nella versione pubblica della relazione PA<br />
29     In un comunicato stampa del 4 ottobre 2001, il ministro irlandese responsabile della sicurezza nucleare ha dichiarato che l’Irlanda intendeva presentare una denuncia sul fondamento della Convenzione, stante l’assenza di un’adeguata valutazione dell’impatto ambientale dello stabilimento MOX.<br />
<i><br />
 I procedimenti di risoluzione della controversia relativa allo stabilimento MOX avviati dall’Irlanda<br />
</i>30     Il 15 giugno 2001 l’Irlanda ha inoltrato al Regno Unito una domanda di istituzione di un tribunale arbitrale e un ricorso ai sensi dell’art. 32 della Convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale, sottoscritta a Parigi il 22 settembre 1992, convenzione approvata a nome della Comunità con decisione del Consiglio 7 ottobre 1997, 98/249/CE (GU 1998, L 104, pag. 1). Tale convenzione sostituisce in particolare gli accordi di Parigi in materia di prevenzione dell’inquinamento marino di origine tellurica di cui la Comunità era già parte e che, a tale titolo, sono stati menzionati nell’appendice della dichiarazione sulla competenza della Comunità.<br />
31     Nel ricorso l’Irlanda sosteneva che il Regno Unito, rifiutando di fornirle una copia completa della relazione PA, era venuto meno agli obblighi previsti dall’art. 9 della detta convenzione.<br />
32     Il 2 luglio 2003 il tribunale arbitrale istituito in virtù della detta convenzione ha respinto la domanda dell’Irlanda.<br />
33     Non è sull’avvio di tale procedimento, tuttavia, che verte il presente ricorso per inadempimento.<br />
34     Il 25 ottobre 2001 l’Irlanda ha reso noto al Regno Unito che avrebbe avviato, ai sensi dell’art. 287 della Convenzione, un procedimento dinanzi al Tribunale arbitrale previsto all’allegato VII della stessa (in prosieguo: il «Tribunale arbitrale») al fine della risoluzione della «controversia relativa allo stabilimento MOX, alle spedizioni internazionali di sostanze radioattive e alla protezione dell’ambiente marino del mare d’Irlanda».<br />
35     L’atto introduttivo era diretto ad ottenere che il detto tribunale dichiarasse:<br />
«1)      che il Regno Unito era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù degli artt. 192 e 193 e/o dell’art. 194 e/o dell’art. 207 e/o degli artt. 211 e 213 della Convenzione per quanto riguarda l’autorizzazione dello stabilimento MOX, in particolare non prendendo le misure necessarie per prevenire, ridurre e controllare l’inquinamento del mare d’Irlanda derivante 1) dagli scarichi intenzionali di materie e/o di rifiuti radioattivi provenienti dallo stabilimento MOX, e/o 2) di emissioni accidentali di materie e/o rifiuti radioattivi provenienti dallo stabilimento MOX e/o da spedizioni internazionali connesse all’attività dello stabilimento MOX, e/o 3) delle emissioni di materie e/o di rifiuti radioattivi provenienti dallo stabilimento MOX e/o da spedizioni internazionali connesse all’attività dello stabilimento MOX, risultanti da atti terroristici;<br />
2)      che il Regno Unito era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù degli artt. 192 e 193 e/o dell’art. 194 e/o dell’art. 207 e/o degli artt. 211 e 213 della Convenzione per quanto riguarda l’autorizzazione dello stabilimento MOX 1) non valutando in maniera adeguata o non valutando affatto il rischio che poteva derivare da un attacco terroristico contro lo stabilimento MOX e le spedizioni internazionali di materie radioattive connesse all’attività di tale stabilimento, e/o 2) non preparando adeguatamente o non preparando affatto una strategia complessiva o un piano complessivo per prevenire un attacco terroristico contro lo stabilimento MOX o contro le spedizioni internazionali di rifiuti radioattivi connesse all’attività dello stabilimento oltre che per affrontare e reagire a un simile attacco;<br />
3)      che il Regno Unito era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù degli artt. 123 e 197 della Convenzione per quanto riguarda l’autorizzazione dello stabilimento MOX ed era venuto meno all’obbligo di cooperare con l’Irlanda per proteggere l’ambiente marino del mare d’Irlanda, in particolare rifiutando di condividere determinate informazioni e/o rifiutando di procedere ad una valutazione ambientale adeguata degli effetti sull’ambiente marino dello stabilimento MOX e delle attività connesse a tale stabilimento e/o concedendo un’autorizzazione per lo stabilimento MOX in pendenza di un procedimento relativo alla risoluzione di una controversia sull’accesso all’informazione;<br />
4)      che il Regno Unito era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù dell’art. 206 della Convenzione per quanto riguarda l’autorizzazione concessa allo stabilimento MOX, in particolare<br />
a)      non procedendo, [nella relazione ambientale del 1993], ad una valutazione adeguata e completa dei potenziali effetti dello stabilimento MOX sull’ambiente marino del mare d’Irlanda, e/o<br />
b)      non procedendo, in seguito alla pubblicazione della [relazione ambientale del 1993], alla valutazione dei potenziali effetti dello stabilimento MOX sull’ambiente marino alla luce degli sviluppi materiali e giuridici intervenuti dal 1993, soprattutto dal 1998, e/o<br />
c)      non procedendo alla valutazione dei potenziali effetti sull’ambiente marino del mare d’Irlanda delle spedizioni internazionali di materie radioattive da e per lo stabilimento MOX, e/o<br />
d)      non procedendo alla valutazione del rischio rappresentato dai potenziali effetti sull’ambiente marino del mare d’Irlanda di uno o più attacchi terroristici contro lo stabilimento MOX e/o le spedizioni internazionali di materie radioattive da e per lo stabilimento MOX;<br />
5)      che il Regno Unito non dovrà autorizzare o impedirà a) la gestione dello stabilimento MOX, e/o b) le spedizioni internazionali di materie radioattive da e per il Regno Unito connesse all’attività dello stabilimento MOX o a qualsiasi attività preparatoria o altra correlata allo stabilimento MOX finché 1) non si sia proceduto ad un’adeguata valutazione degli effetti sull’ambiente dello stabilimento MOX e delle spedizioni internazionali di materie radioattive connesse all’attività dello stabilimento, 2) non si sia dimostrato che lo stabilimento MOX e le spedizioni internazionali di materie radioattive ad esso connesse non comporteranno, direttamente o indirettamente, lo scarico intenzionale nell’ambiente marino del mare d’Irlanda di materie radioattive, compresi i rifiuti radioattivi, e 3) non sia approvato e adottato congiuntamente con l’Irlanda un documento o piano strategico che permetta di prevenire un attacco terroristico contro lo stabilimento MOX e contro le spedizioni internazionali di rifiuti radioattivi connesse all’attività di tale stabilimento;<br />
6)      che le spese processuali dell’Irlanda siano addossate al Regno Unito».<br />
36     Quanto al diritto che il Tribunale arbitrale avrebbe dovuto applicare, l’atto introduttivo enuncia in particolare che tale organo giurisdizionale «sarebbe stato invitato a tener conto, ove necessario, delle disposizioni di altri strumenti internazionali, comprese le convenzioni internazionali e la normativa comunitaria (&#8230;)».<br />
37     Peraltro, riferendosi all’art. 293 della Convenzione, la detta domanda precisa che «l’Irlanda considera che le disposizioni della Convenzione devono essere interpretate in relazione ad altre norme internazionali vincolanti per l’Irlanda e il Regno Unito, come la Convenzione [per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale] (&#8230;), la direttiva 85/337/CEE e le direttive 80/836/Euratom e 96/29/Euratom».<br />
38     Il 9 novembre 2001 l’Irlanda ha presentato altresì una domanda di misure cautelari all’International Tribunal for the Law of the Sea, ai sensi dell’art. 290, n. 5, della Convenzione, volta in particolare ad ottenere che il Regno Unito sospendesse immediatamente l’autorizzazione rilasciata allo stabilimento MOX.<br />
39     Con ordinanza 3 dicembre 2001 (procedimento 10, «MOX Plant Case», Irlanda/Regno Unito), l’International Tribunal for the Law of the Sea ha disposto una serie di misure cautelari diverse da quelle richieste dall’Irlanda nei seguenti termini:<br />
«L’Irlanda e il Regno Unito devono cooperare e, a tal fine, procedere senza indugio a consultazioni al fine di:<br />
a)      scambiarsi informazioni integrative sulle possibili conseguenze, per il mare d’Irlanda, dell’attivazione dello stabilimento MOX;<br />
b)      controllare i rischi o gli effetti che potrebbero derivare o risultare, per il mare d’Irlanda, dalle operazioni dello stabilimento MOX;<br />
c)      adottare, ove necessario, misure volte ad evitare l’inquinamento dell’ambiente marino che possa risultare dalle operazioni dello stabilimento MOX».<br />
40     Nella stessa ordinanza il detto tribunale si è dichiarato prima facie competente e ha respinto l’eccezione di incompetenza sollevata dal Regno Unito sul fondamento dell’art. 282 della Convenzione, laddove tale Stato sosteneva che taluni aspetti dei motivi sviluppati dall’Irlanda rientravano nell’ambito del diritto comunitario, cosicché la Corte era esclusivamente competente a conoscere della controversia. <br />
41     La detta eccezione di incompetenza è stata nuovamente sollevata dal Regno Unito nell’ambito della fase scritta dinanzi al Tribunale arbitrale ed è stata dibattuta nel corso delle udienze dinanzi a detto organo giurisdizionale.<br />
42     Con ordinanza 24 giugno 2003, notificata alla Commissione il 27 giugno seguente, il Tribunale arbitrale ha deciso di sospendere il procedimento fino al 1° dicembre 2003 e ha chiesto di essere maggiormente informato, entro tale data, sulle implicazioni del diritto comunitario nella controversia ad esso sottoposta.<br />
43     Nella detta ordinanza, tale tribunale ha affermato che si erano presentate difficoltà strettamente connesse al diritto comunitario a proposito di questioni importanti come la capacità di agire dell’Irlanda e del Regno Unito, la ripartizione delle competenze tra la Comunità e i suoi Stati membri per quanto riguarda la Convenzione, la misura entro cui il detto giudice poteva pronunciarsi sulla base delle disposizioni invocate dalle parti e la competenza giurisdizionale esclusiva della Corte.<br />
44     A questo proposito, il Tribunale arbitrale ha ritenuto che esistesse una reale possibilità che la Corte dovesse conoscere della controversia e decidesse che essa rientrava nell’ambito del diritto comunitario, escludendo in tal modo la competenza giurisdizionale del detto tribunale in virtù dell’art. 282 della Convenzione.<br />
45     Il Tribunale arbitrale ha inoltre rilevato che le questioni sollevate a proposito della sua competenza riguardano essenzialmente il funzionamento interno di un ordinamento giuridico distinto, vale a dire l’ordinamento giuridico comunitario, e debbono essere risolte nell’ambito istituzionale della Comunità, in particolare dalla Corte.<br />
46     In tale contesto, il detto tribunale ha considerato che non sarebbe stato opportuno proseguire il procedimento in mancanza di risposte alle questioni che rientrano nell’ambito del diritto comunitario, stante il rischio di decisioni contraddittorie e alla luce di considerazioni relative al rispetto reciproco e alla cortesia tra istituzioni giudiziarie. Il Tribunale arbitrale ha quindi invitato le parti ad adottare, separatamente o congiuntamente, le misure appropriate per dirimere rapidamente le dette questioni nell’ambito istituzionale delle Comunità europee.<br />
47     Nella stessa ordinanza il Tribunale arbitrale ha confermato le misure cautelari precedentemente disposte dall’International Tribunal for the Law of the Sea, rigettando la domanda di misure cautelari supplementari presentata dall’Irlanda.<br />
48     In seguito alla decisione della Commissione di avviare il presente ricorso per inadempimento, l’Irlanda ha chiesto al Tribunale arbitrale di sospendere le udienze fino a pronuncia della Corte. Con ordinanza 14 novembre 2004, il detto tribunale ha accolto tale domanda.<br />
<i><br />
 Il procedimento per inadempimento<br />
</i>49     La Commissione è stata informata del procedimento avviato dall’Irlanda dinanzi al Tribunale arbitrale istituito in virtù della Convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale (v. punto 30 della presente sentenza) con lettera del 18 giugno 2001 del segretario esecutivo della commissione istituita nell’ambito di tale convenzione.<br />
50     Con lettera dell’8 ottobre 2001 i servizi della Commissione hanno chiesto all’Irlanda di sospendere tale procedimento in quanto la controversia rientrava nella competenza esclusiva della Corte.<br />
51     Il 25 ottobre 2001 l’Irlanda ha avviato il procedimento di soluzione della controversia relativa allo stabilimento MOX nell’ambito della Convenzione.<br />
52     Il 20 giugno 2002 si è tenuta una riunione tra i servizi della Commissione e le autorità irlandesi in ordine a tutti gli elementi della detta controversia.<br />
53     Con lettera del 27 giugno 2002, richiamata l’8 ottobre seguente, i servizi della Commissione hanno invitato le autorità irlandesi a trasmetter loro taluni documenti integrativi, in particolare le memorie depositate nel corso dei procedimenti attivati nell’ambito della Convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale e della Convenzione.<br />
54     Con lettera del 22 ottobre 2002 l’Irlanda ha ottemperato a tale richiesta per quanto riguarda le memorie depositate a suo nome nei procedimenti dinanzi al tribunale arbitrale istituito in virtù della Convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale e dinanzi all’International Tribunal for the Law of the Sea. Invece, per quanto riguarda il procedimento dinanzi al Tribunale arbitrale, l’Irlanda ha dichiarato che le parti erano entrambe soggette ad un obbligo di riservatezza fino all’udienza. Essa ha peraltro precisato che non si doveva considerare la sua lettera come deposito di una denuncia ai sensi dell’art. 227 CE.<br />
55     Successivamente, la Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento di cui all’art. 226 CE. Con lettera del 15 maggio 2003 ha intimato all’Irlanda di presentare le sue osservazioni sull’addebito secondo cui essa era venuta meno agli obblighi previsti dagli artt. 10 CE e 292 CE, da un lato, e dagli artt. 192 EA e 193 EA, dall’altro, avviando un procedimento nell’ambito della Convenzione.<br />
56     Poiché l’Irlanda, con lettera del 15 luglio 2003, ha manifestato il proprio disaccordo con la posizione della Commissione, il 19 agosto seguente questa ha emanato un parere motivato invitando il detto Stato membro ad adottare le misure necessarie per conformarvisi entro un termine di due settimane, successivamente prorogato di ulteriori due settimane, a partire dalla ricezione del parere.<br />
57     Non soddisfatta della risposta fornita dall’Irlanda al detto parere, la Commissione ha introdotto il presente ricorso.<br />
58     Con ordinanza del presidente della Corte 7 aprile 2004, sono stati ammessi gli interventi del Regno di Svezia a sostegno delle conclusioni dell’Irlanda e del Regno Unito a sostegno delle conclusioni della Commissione.<br />
<b><br />
 Sul ricorso<br />
</b><br />
59     Nel ricorso la Commissione deduce tre motivi. Avviando il procedimento contro il Regno Unito nell’ambito della Convenzione, l’Irlanda avrebbe in primo luogo violato la competenza esclusiva della Corte a statuire su ogni controversia relativa all’interpretazione e all’applicazione del diritto comunitario prevista all’art. 292 CE, in secondo luogo avrebbe violato la medesima disposizione, oltre che l’art. 193 EA, sottoponendo al Tribunale arbitrale una controversia la cui soluzione implica l’interpretazione e l’applicazione di strumenti rientranti nel diritto comunitario, in terzo luogo sarebbe venuta meno, da un lato, al dovere di cooperazione derivante dall’art. 10 CE esercitando una competenza appartenente alla Comunità e dall’altro, allo stesso dovere quale discende dagli artt. 10 CE e 192 EA non informando né consultando preventivamente le competenti istituzioni comunitarie.<br />
<i><br />
 Sul primo motivo<br />
</i>60     Mediante il primo motivo la Commissione fa valere che, avviando il procedimento per la risoluzione delle controversie previsto dalla Convenzione al fine di dirimere la controversia con il Regno Unito relativa allo stabilimento MOX, l’Irlanda non ha rispettato la competenza esclusiva della Corte per quanto riguarda le controversie relative all’interpretazione e all’applicazione del diritto comunitario, violando così l’art. 292 CE.</p>
<p> Argomenti delle parti<br />
61     La Commissione sostiene che, essendo la Convenzione un accordo misto, le disposizioni di questa invocate dall’Irlanda dinanzi al Tribunale arbitrale rientrano nella competenza esterna della Comunità in materia di tutela dell’ambiente quale prevista dall’art. 175 CE e che, pertanto, l’interpretazione e l’applicazione di tali disposizioni nell’ambito di una controversia tra Stati membri rientrano nella competenza esclusiva della Corte in virtù dell’art. 292 CE.<br />
62     La decisione 98/392, che fa riferimento in particolare all’art. 175 CE, e la dichiarazione sulle competenze della Comunità, ai sensi della quale la tutela dell’ambiente marino rientra nelle competenze condivise della Comunità, confermerebbero che, aderendo alla Convenzione, la Comunità ha esercitato la sua competenza condivisa in materia di tutela dell’ambiente. Non sarebbe quindi necessario dimostrare una competenza esclusiva della Comunità nelle materie toccate dalla controversia.<br />
63     Discenderebbe, infatti, dalla giurisprudenza della Corte che questa, quando è adita in conformità alle disposizioni del Trattato CE, è competente ad interpretare le disposizioni degli accordi misti non soltanto quando le disposizioni interessate rientrano nella competenza esclusiva della Comunità, ma altresì quando rientrano in una delle sue competenze ripartite. La Commissione si richiama, a questo proposito, alle sentenze 16 giugno 1998, causa C-53/96, Hermès (Racc. pag. I-3603, punto 33), 14 dicembre 2000, cause riunite C-300/98 e C-392/98, Dior e a. (Racc. pag. I-11307, punto 33), e 19 marzo 2002, causa C-13/00, Commissione/Irlanda (Racc. pag. I 2943, punto 20).<br />
64     Inoltre, tutte le questioni sollevate dinanzi al Tribunale arbitrale sarebbero ampiamente coperte da un contesto normativo quasi completo di atti comunitari interni di cui alcuni sono del resto menzionati nell’appendice della dichiarazione sulle competenze della Comunità.<br />
65     Tale dichiarazione, ai sensi della quale la Comunità può divenire parte della Convenzione solo entro i limiti delle sue competenze, non restringerebbe tuttavia affatto tale adesione alle materie oggetto di una competenza esclusiva.<br />
66     L’Irlanda afferma che non vi è stato trasferimento di competenze alla Comunità per quanto riguarda le materie in cui rientrano le disposizioni della Convenzione su cui tale Stato membro fonda la propria domanda dinanzi al Tribunale arbitrale.<br />
67     Come confermerebbe la dichiarazione sulle competenze della Comunità, per dimostrare la competenza della Comunità sarebbe necessario dimostrare che le disposizioni della Convenzione concernono atti di diritto comunitario.<br />
68     Le competenze condivise specificate nella detta dichiarazione, riguardando settori in cui la Comunità ha fissato solo norme minime, non sarebbero trasferite e continuerebbero quindi ad appartenere agli Stati membri.<br />
69     Le disposizioni di accordi misti relative alle competenze condivise della Comunità formerebbero parte integrante del diritto comunitario solo nel caso in cui tali disposizioni interessino regole comuni del diritto comunitario.<br />
70     Ora, così non avverrebbe nel caso di specie, giacché le regole comunitarie sulla tutela dell’ambiente interessate fisserebbero solo norme minime.<br />
71     Conseguentemente, la Commissione non avrebbe dimostrato che le disposizioni della Convenzione invocate dall’Irlanda dinanzi al Tribunale arbitrale comportano gli stessi obblighi di quelle previste da atti comunitari esistenti e, quindi, non avrebbe provato che le norme comunitarie sono interessate.<br />
72     Secondo il governo irlandese, le disposizioni della Convenzione di cui si tratta comportano obblighi più rigidi di quelli previsti dal diritto comunitario.<br />
73     In tema di scarico di sostanze radioattive nell’ambiente marino oltre che in materia di notifica e di cooperazione nel settore del trasporto marittimo di tali sostanze, la legislazione comunitaria sarebbe addirittura completamente assente. Inoltre, non comprenderebbe alcuna regola comparabile all’art. 123 della Convenzione.<br />
74     Peraltro, dal momento che l’Euratom non è parte alla Convenzione e nessun atto adottato nell’ambito del Trattato CEEA figura nell’appendice della dichiarazione sulle competenze della Comunità, nell’ambito della Convenzione non potrebbe attribuirsi alla Comunità alcuna competenza fondata su tale Trattato.<br />
75     Il governo svedese sostiene che, poiché la competenza esterna della Comunità in materia di tutela dell’ambiente non è di natura esclusiva, è solo se e in quanto essa abbia adottato, internamente, regole comuni che possano essere interessate dagli impegni contratti dagli Stati membri a livello internazionale che la competenza della Comunità diventa esclusiva. Tale governo invoca, a questo proposito, la sentenza 31 marzo 1971, causa 22/70, Commissione/Consiglio (detta «AETR», Racc. pag. 263, punto 17).<br />
76     Ora, nell’ipotesi in cui le regole comuni siano rappresentate semplicemente da norme minime, gli Stati membri manterrebbero il potere di cercare una tutela maggiore sia a livello nazionale che internazionale.<br />
77     Il governo del Regno Unito sostiene che, per quanto riguarda la parte XII della Convenzione, relativa alla protezione dell’ambiente marino, la competenza della Comunità deve fondarsi su regole comuni adottate in virtù dell’art. 175 CE e non sugli obiettivi ambientali elencati all’art. 174 CE.<br />
78     Al fine di verificare la portata del trasferimento di competenze alla Comunità nell’ambito in cui rientrano le disposizioni della Convenzione interessate, occorrerebbe far riferimento ai principi sanciti ai punti 15-17 della citata sentenza AETR e alla successiva giurisprudenza che ha sviluppato tali principi, in particolare i pareri 1/94 del 15 novembre 1994 (Racc. pag. I 5267, punto 77) e 2/94 del 28 marzo 1996 (Racc. pag. I-1759, punti 24-26).<br />
79     Ebbene, le disposizioni della Convenzione invocate dall’Irlanda dinanzi al Tribunale arbitrale potrebbero interessare regole comuni adottate dalla Comunità giacché, così come sono invocate ed interpretate da tale Stato membro dinanzi al detto tribunale, si riferiscono ad un settore coperto dal Trattato CE, non in larga misura, ma in maniera precisa.</p>
<p> Giudizio della Corte<br />
80     In via preliminare occorre precisare che, mediante il primo motivo, la Commissione addebita all’Irlanda di aver violato la competenza esclusiva della Corte portando dinanzi al Tribunale arbitrale una controversia con un altro Stato membro relativa all’interpretazione e all’applicazione di disposizioni della Convenzione che comportano obblighi assunti dalla Comunità nell’esercizio delle sue competenze esterne in materia di tutela dell’ambiente e di aver così violato l’art. 292 CE. Gli articoli del Trattato CEEA a cui si fa riferimento nelle conclusioni della Commissione riguardano il secondo e il terzo motivo.<br />
81     Ai sensi dell’art. 300, n. 7, CE, «[g]li accordi conclusi alle condizioni indicate nel presente articolo sono vincolanti per le istituzioni della Comunità e per gli Stati membri».<br />
82     La Convenzione è stata sottoscritta dalla Comunità e poi approvata con decisione 98/392. Ne consegue che, secondo una giurisprudenza costante, le disposizioni di tale Convenzione formano parte integrante dell’ordinamento giuridico comunitario (v., in particolare, sentenza 10 gennaio 2006, causa C 344/04, IATA e ELFA, Racc. pag. I 0000, punto 36).<br />
83     La Convenzione è stata conclusa dalla Comunità e da tutti i suoi Stati membri in virtù di una competenza ripartita.<br />
84     La Corte ha già avuto occasione di dichiarare che gli accordi misti hanno nell’ordinamento comunitario la stessa disciplina giuridica degli accordi puramente comunitari, trattandosi di disposizioni che rientrano nella competenza della Comunità (sentenza Commissione/Irlanda, cit., punto 14).<br />
85     La Corte ne ha tratto la conseguenza che, garantendo il rispetto degli impegni derivanti da un accordo concluso dalle istituzioni comunitarie, gli Stati membri adempiono, nell’ordinamento comunitario, un obbligo verso la Comunità che si è assunta la responsabilità della corretta esecuzione dell’accordo (sentenza Commissione/Irlanda, cit., punto 15).<br />
86     Poiché la Convenzione è un accordo misto, si deve verificare se le disposizioni di tale accordo invocate dall’Irlanda dinanzi al Tribunale arbitrale nell’ambito della controversia relativa allo stabilimento MOX rientrino nella competenza della Comunità.<br />
87     Dai termini dell’atto introduttivo dell’Irlanda (riportati al punto 35 della presente sentenza) risulta che tale Stato membro addebita in sostanza al Regno Unito di aver concesso l’autorizzazione allo stabilimento MOX senza aver rispettato determinati obblighi derivanti dalla Convenzione.<br />
88     Ad eccezione dell’art. 123 della Convenzione, le disposizioni invocate a questo proposito sono tutte comprese nella parte XII della stessa, intitolata «Protezione e conservazione dell’ambiente marino».<br />
89     In particolare, l’Irlanda addebita al Regno Unito di aver violato innanzi tutto l’art. 206 della Convenzione venendo meno all’obbligo di procedere ad una valutazione adeguata dell’impatto ambientale di tutte le attività connesse allo stabilimento MOX sull’ambiente marino del mare d’Irlanda, poi gli artt. 123 e 197 della Convenzione venendo meno all’obbligo di cooperare con l’Irlanda per proteggere l’ambiente marino del mare d’Irlanda, mare semichiuso, e infine gli artt. 192, 193 e/o 194 e/o 207, 211 e 213 della Convenzione non adottando le misure necessarie a prevenire, ridurre e controllare l’inquinamento dell’ambiente marino del mare d’Irlanda.<br />
90     Ora, la Corte ha già interpretato l’art. 175, n. 1, CE come fondamento giuridico appropriato per la conclusione di accordi internazionali in materia di tutela dell’ambiente a nome della Comunità (v., in questo senso, parere 2/00 del 6 dicembre 2001, Racc. pag. I-9713, punto 44).<br />
91     Tale conclusione è confermata dalla lettura congiunta della detta disposizione e dell’ultimo trattino dell’art. 174, n. 1, CE, che ricomprende espressamente tra gli obiettivi che devono essere perseguiti nell’ambito della politica ambientale la «promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale».<br />
92     Vero è che, come precisato dall’art. 176 CE, tale competenza esterna della Comunità in materia di tutela dell’ambiente, nel caso di specie quello marino, non è esclusiva bensì, in linea di principio, ripartita tra la Comunità e gli Stati membri (v., in questo senso, parere 2/00, cit., punto 47).<br />
93     Tuttavia, stabilire se una disposizione di un accordo misto rientri nella competenza della Comunità è una questione che riguarda l’attribuzione e, dunque, l’esistenza stessa della competenza, e non la sua natura esclusiva o ripartita.<br />
94     Da quanto precede discende che l’esistenza della competenza esterna della Comunità in materia di tutela dell’ambiente marino non dipende, in linea di principio, dall’adozione di atti di diritto derivato che coprirebbero la materia interessata e potrebbero essere interessati dalla partecipazione degli Stati membri alla procedura di conclusione dell’accordo di cui si tratta, ai sensi del principio sviluppato dalla Corte al punto 17 della citata sentenza AETR.<br />
95     La Comunità, infatti, può concludere accordi nell’ambito della tutela dell’ambiente anche se le materie specifiche coperte da tali accordi non formano ancora oggetto, o solo molto parzialmente, di una regolamentazione a livello comunitario, regolamentazione che, di conseguenza, non può essere interessata (v., in questo senso, parere 2/00, cit., punti 44 47, e sentenza 7 ottobre 2004, causa C-239/03, Commissione/Francia, Racc. pag. I 9325, punto 30).<br />
96     A questo punto occorre verificare se e in quale misura la Comunità, aderendo alla Convenzione, abbia scelto di esercitare la sua competenza esterna in materia di tutela dell’ambiente.<br />
97     A questo proposito, la menzione, al primo «visto» della decisione 98/392, dell’art. 130 S, n. 1, del Trattato CE tra le disposizioni che costituiscono il fondamento normativo della decisione di approvazione della Convenzione indica che così è effettivamente avvenuto.<br />
98     Peraltro, al punto 5 della motivazione della stessa decisione si precisa che l’approvazione della detta Convenzione da parte della Comunità è volta a consentire a questa di diventarne parte entro i limiti della sua competenza.<br />
99     La dichiarazione sulle competenze della Comunità, di cui all’art. 1, n. 3, della detta decisione, che forma parte dello strumento di conferma formale della Comunità che costituisce l’allegato II della decisione, precisa la portata e la natura delle competenze trasferite dagli Stati membri alla Comunità nelle materie della Convenzione per le quali la Comunità accetta i diritti e gli obblighi da essa previsti.<br />
100   L’Irlanda sostiene che l’art. 4, n. 3, dell’allegato IX della Convenzione, in particolare il concetto di «trasferimento di competenze» ivi espresso, e la dichiarazione sulle competenze della Comunità devono essere intesi nel senso che, per quanto riguarda le competenze ripartite, sono state trasferite ed esercitate dalla Comunità con l’adesione alla Convenzione solo le competenze divenute esclusive a causa di un effetto di incidenza, secondo il principio sviluppato dalla Corte al punto 17 della citata sentenza AETR.<br />
101   Si tratterebbe di una particolarità della Convenzione, la quale consente solo il trasferimento di competenze esclusive alla Comunità, mentre le altre competenze e le responsabilità ad essere afferenti continuerebbero a spettare agli Stati membri.<br />
102   Ora, secondo l’Irlanda, le disposizioni comunitarie di cui si tratta, costituendo solo norme minime, non dovrebbero essere interessate; pertanto, le competenze ripartite ad esse collegate non sarebbero state trasferite nell’ambito della Convenzione<br />
103   Al contrario, la Commissione afferma che la dichiarazione sulle competenze della Comunità deve essere intesa nel senso che le competenze ripartite di cui si tratta sono trasferite ed esercitate dalla Comunità anche se vertono su materie per le quali non esiste attualmente una regolamentazione comunitaria.<br />
104   Si deve rilevare, a questo proposito, che il punto 2, secondo trattino, primo comma, seconda frase, della dichiarazione sulle competenze della Comunità enuncia, in relazione, in particolare, alle disposizioni della Convenzione sulla prevenzione dell’inquinamento marino, che «[n]el caso in cui esistano norme comunitarie ma queste non siano interessate in maniera diretta, segnatamente nel caso di norme comunitarie minime, la competenza è condivisa tra la Comunità e gli Stati membri».<br />
105   Pertanto, la detta dichiarazione conferma che nell’ambito della Convenzione vi è stato un trasferimento di competenze ripartite, in particolare in materia di prevenzione dell’inquinamento marino, anche in mancanza d’incidenza sulle norme comunitarie relative, secondo il principio sviluppato nella citata sentenza AETR.<br />
106   Tuttavia, il medesimo passo della dichiarazione sulle competenze della Comunità subordina il trasferimento di competenze ripartite all’esistenza di norme comunitarie, senza che sia necessario che esse siano interessate.<br />
107   Negli altri casi, vale a dire quelli in cui non esistono norme comunitarie, conformemente al punto 2, secondo trattino, primo comma, terza frase, della detta dichiarazione, la competenza appartiene agli Stati membri. <br />
108   Ne consegue che, nel contesto specifico della Convenzione, la constatazione di un trasferimento di competenze ripartite alla Comunità è subordinata all’esistenza, nelle materie in cui rientrano le disposizioni della Convenzione di cui si tratta, di norme comunitarie, a prescindere dalla loro portata e dalla loro natura.<br />
109   A questo proposito, pur non essendo esaustiva, l’appendice della dichiarazione sulle competenze della Comunità costituisce un’utile base di riferimento.<br />
110   Ebbene, è evidente che le materie coperte dalle disposizioni della Convenzione invocate dall’Irlanda dinanzi al Tribunale arbitrale sono ampiamente regolamentate da atti comunitari, di cui numerosi sono espressamente menzionati nella detta appendice.<br />
111   Pertanto, per quanto riguarda la censura relativa alla violazione dell’obbligo di procedere ad una valutazione adeguata dell’impatto ambientale di tutte le attività connesse allo stabilimento MOX sull’ambiente marino del mare d’Irlanda, fondata sull’art. 206 della Convenzione, occorre constatare che tale materia forma oggetto della direttiva 85/337, che è menzionata nell’appendice della dichiarazione sulle competenze della Comunità.<br />
112   L’Irlanda, del resto, non può contestare la pertinenza della detta direttiva avendola essa stessa richiamata, nell’atto introduttivo dinanzi al Tribunale arbitrale, in quanto atto che poteva servire da riferimento per l’interpretazione delle disposizioni della Convenzione interessate.<br />
113   Inoltre, nella sua difesa orale dinanzi a tale tribunale l’Irlanda dalla direttiva ha dedotto taluni argomenti a sostegno della detta censura.<br />
114   La stessa osservazione vale altresì per la censura che l’Irlanda basa sugli artt. 192, 193, 194, 207, 211 e 213 della Convenzione e verte sull’obbligo di adottare le misure necessarie per prevenire, ridurre e controllare l’inquinamento del mare d’Irlanda.<br />
115   Infatti, nella sua difesa orale dinanzi al Tribunale arbitrale, l’Irlanda ha desunto numerosi argomenti dalla direttiva 85/337 per suffragare la detta censura in relazione all’obbligo di prevenzione dell’inquinamento. La pertinenza di tale direttiva nella detta materia è quindi evidente.<br />
116   D’altra parte, la stessa censura, là dove verte sulle spedizioni internazionali di sostanze radioattive connesse all’attività dello stabilimento MOX, presenta un nesso stretto con la direttiva 93/75, parimenti menzionata nell’appendice della dichiarazione sulle competenze della Comunità, che disciplina le condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti.<br />
117   Inoltre, per quanto riguarda la censura relativa agli artt. 123 e 197 della Convenzione, sull’assenza di cooperazione del Regno Unito e, in particolare, al rifiuto di condividere determinate informazioni con Irlanda, tra cui la versione completa della relazione PA, occorre constatare che la messa a disposizione di informazioni di tale natura rientra nella direttiva del Consiglio 7 giugno 1990, 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso all’informazione in materia di ambiente (GU L 158, pag. 56).<br />
118   Peraltro, come già esposto al punto 31 della presente sentenza, l’Irlanda ha formulato questa stessa censura dinanzi al Tribunale arbitrale istituito in virtù della Convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale sul fondamento dell’art. 9 di tale convenzione, convenzione da essa nuovamente invocata nell’atto introduttivo dinanzi al Tribunale arbitrale come base di riferimento per l’interpretazione delle disposizioni della Convenzione interessate. Orbene, la Convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale è stata conclusa dalla Comunità e ha del resto sostituito gli accordi di Parigi in materia di prevenzione dell’inquinamento marino di origine tellurica, a loro volta menzionati nell’appendice della dichiarazione sulle competenze della Comunità. <br />
119   È inoltre pacifico che, nelle difese orali dinanzi al Tribunale arbitrale, l’Irlanda ha fondato la propria argomentazione a sostegno della censura in parola contemporaneamente sulla direttiva 85/337, sulla direttiva 90/313 e sulla Convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale.<br />
120   Tali elementi sono sufficienti per dimostrare che le disposizioni della Convenzione sulla prevenzione dell’inquinamento marino invocate dall’Irlanda, che riguardano manifestamente una parte significativa della controversia relativa allo stabilimento MOX, rientrano in una competenza della Comunità che essa ha deciso di esercitare aderendo alla Convenzione.<br />
121   Da quanto precede risulta che le disposizioni della Convenzione invocate dall’Irlanda nell’ambito della controversia relativa allo stabilimento MOX sottoposta al Tribunale arbitrale costituiscono norme che formano parte dell’ordinamento giuridico comunitario. Pertanto, la Corte è competente a conoscere delle controversie sull’interpretazione e sull’applicazione delle dette disposizioni oltre che a valutarne l’osservanza da parte di uno Stato membro (v., in questo senso, sentenze citate Commissione/Irlanda, punto 20, e Commissione/Francia, punto 31).<br />
122   Si deve tuttavia stabilire se tale competenza della Corte sia esclusiva, cosicché osterebbe a che una controversia come quella relativa allo stabilimento MOX sia presentata da uno Stato membro dinanzi a un Tribunale arbitrale istituito ai sensi dell’allegato VII della Convenzione.<br />
123   La Corte ha dichiarato che un accordo internazionale non può pregiudicare il sistema delle competenze definito dai Trattati e, di conseguenza, l’autonomia dell’ordinamento giuridico comunitario di cui la Corte di giustizia assicura il rispetto a norma dell’art. 220 CE. Tale competenza esclusiva della Corte di giustizia trova conferma nell’art. 292 CE, secondo il quale gli Stati membri si impegnano a non sottoporre una controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del Trattato CE a un modo di composizione diverso da quelli previsti dal Ttrattato stesso (v., in questo senso, pareri 1/91 del 14 dicembre 1991, Racc. pag. I-6079, punto 35, e 1/00 del 18 aprile 2002, Racc. pag. I-3493, punti 11 e 12).<br />
124   Si deve innanzi tutto constatare che la Convenzione consente proprio di evitare un simile pregiudizio alla competenza esclusiva della Corte in modo da preservare l’autonomia del sistema giuridico comunitario.<br />
125   Discende infatti dall’art. 282 della Convenzione che la disciplina per la soluzione delle controversie stabilita dal Trattato CE, prevedendo procedure che sfociano in decisioni obbligatorie per la soluzione di controversie tra Stati membri, in linea di principio prevale su quella stabilita dalla parte XV della Convenzione.<br />
126   È stato dimostrato che le disposizioni della Convenzione che rilevano nella controversia relativa allo stabilimento MOX rientrano in una competenza della Comunità che essa ha esercitato aderendo alla Convenzione, cosicché tali disposizioni formano parte integrante dell’ordinamento giuridico comunitario.<br />
127   Pertanto, nella fattispecie si è effettivamente di fronte ad una controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del Trattato CE, nel senso dell’art. 292 CE.<br />
128   Inoltre, opponendo due Stati membri in ordine alla presunta inosservanza di obblighi di diritto comunitario che le dette disposizioni della Convenzione comporterebbero, tale controversia rientra manifestamente in una delle modalità di soluzione delle controversie istituite dal Trattato CE, ai sensi dell’art. 292 CE, cioè il procedimento previsto dall’art. 227 CE.<br />
129   Peraltro, è incontestabile che un procedimento come quello radicato dall’Irlanda dinanzi al Tribunale arbitrale deve essere qualificato come modalità di soluzione di una controversia ai sensi dell’art. 292 CE, dal momento che, in virtù dell’art. 296 della Convenzione, le decisioni rese da tale tribunale sono definitive e vincolanti per le parti della controversia.<br />
130   L’Irlanda, tuttavia, in via subordinata sostiene che, qualora la Corte dovesse giungere alla conclusione che le disposizioni della Convenzione invocate dinanzi al Tribunale arbitrale formano parte integrante del diritto comunitario, la medesima conclusione si imporrebbe con riferimento alle disposizioni della Convenzione sulla soluzione delle controversie. Pertanto, l’adizione di un tribunale arbitrale ai sensi dell’art. 287, n. 1, lett. c), della Convenzione costituirebbe una modalità di soluzione delle controversie prevista dal Trattato CE, ai sensi dell’art. 292 CE.<br />
131   Tale argomento deve essere respinto.<br />
132   Infatti, come ricordato al punto 123 della presente sentenza, una convenzione internazionale quale la Convenzione non può ledere la competenza esclusiva della Corte per la soluzione delle controversie tra Stati membri relative all’interpretazione e all’applicazione del diritto comunitario. Inoltre, come rilevato ai punti 124 e 125 della presente sentenza, l’art. 282 della Convenzione consente proprio di evitare un simile pregiudizio e, quindi, di preservare effettivamente l’autonomia del sistema giuridico comunitario.<br />
133   Da quanto precede risulta che gli artt. 220 CE e 292 CE ostavano a che l’Irlanda adisse il Tribunale arbitrale al fine della soluzione della controversia relativa allo stabilimento MOX.<br />
134   Tale constatazione non è rimessa in discussione dal fatto che l’atto introduttivo dell’Irlanda dinanzi al Tribunale arbitrale verte altresì su determinati obblighi del Regno Unito in materia di rischi connessi al terrorismo.<br />
135   Infatti, senza che sia necessario pronunciarsi sul problema di stabilire se tale parte della controversia rientri nell’ambito del diritto comunitario, è sufficiente constatare, come risulta dal punto 120 della presente sentenza, che nel caso di specie una parte significativa della controversia tra l’Irlanda e il Regno Unito verte sull’interpretazione o sull’applicazione del diritto comunitario. Spetta alla Corte, ove necessario, identificare gli elementi della controversia relativi a disposizioni dell’accordo internazionale interessato che non rientrano nella sua competenza.<br />
136   Essendo la competenza della Corte esclusiva ed obbligatoria per gli Stati membri, gli argomenti dell’Irlanda sui vantaggi che presenterebbe un procedimento arbitrale ai sensi dell’allegato VII della Convenzione rispetto ad un ricorso dinanzi alla Corte ai sensi dell’art. 227 CE non possono essere accolti.<br />
137   Infatti, simili vantaggi, ammesso che siano dimostrati, non possono in alcun caso giustificare che uno Stato membro si svincoli dagli obblighi previsti dal Trattato CE per quanto riguarda i ricorsi giurisdizionali destinati ad ovviare alla presunta trasgressione, da parte di un altro Stato membro, del diritto comunitario (v., in questo senso, sentenza 25 settembre 1979, causa 232/78, Commissione/Francia, Racc. pag. 2729, punto 9).<br />
138   Infine, quanto agli argomenti dell’Irlanda sull’urgenza e sulla possibilità di ottenere provvedimenti cautelari in virtù dell’art. 290 della Convenzione, è sufficiente rilevare che, ai sensi dell’art. 243 CE, la Corte di giustizia, negli affari che le sono proposti, può ordinare i provvedimenti provvisori necessari. Tali provvedimenti, quindi, possono evidentemente essere disposti nell’ambito di un procedimento avviato ai sensi dell’art. 227 CE.<br />
139   Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, il primo motivo deve essere accolto.<br />
<i><br />
 Sul secondo motivo<br />
</i>140   Mediante il secondo motivo, la Commissione sostiene che l’Irlanda, sottoponendo strumenti di diritto comunitario all’interpretazione e all’applicazione del Tribunale arbitrale, ha violato l’art. 292 CE e, per quanto riguarda gli strumenti invocati che rientrano nell’ambito del Trattato CEEA, l’art. 193 EA.</p>
<p> Argomenti delle parti<br />
141   La Commissione addebita all’Irlanda di aver violato la competenza esclusiva della Corte, quale prevista agli artt. 292 CE e 193 EA, invocando dinanzi al Tribunale arbitrale, in particolare nell’atto introduttivo, taluni strumenti di diritto comunitario rientranti nell’ambito del Trattato CE o del Trattato CEEA ai sensi dell’art. 293 della Convenzione e, quindi, come diritto che tale organo giurisdizionale avrebbe dovuto applicare.<br />
142   Il governo del Regno Unito, che condivide tale opinione, precisa che, nelle memorie depositate dinanzi al detto tribunale, l’Irlanda ha invocato a titolo dell’art. 293 della Convenzione diversi atti di diritto comunitario, in particolare le direttive 85/337, 90/313 e del Consiglio 3 febbraio 1992, 92/3/Euratom, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa (GU L 35, pag. 24), e taluni accordi internazionali, tra cui la Convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale.<br />
143   Lo stesso governo rileva altresì che, dinanzi al detto organo giurisdizionale, l’Irlanda ha fatto valere argomenti relativi all’interpretazione che occorrerebbe dare a particolari disposizioni di tali atti o accordi e ha affermato che il comportamento del Regno Unito è incompatibile con determinati obblighi di diritto comunitario che ne discenderebbero.<br />
144   L’Irlanda sostiene di aver fatto riferimento a strumenti di diritto comunitario quali elementi di fatto non vincolanti, con l’unico scopo di facilitare l’interpretazione di alcuni termini della Convenzione indicando il modo in cui essi sono intesi nella prassi di giurisdizioni di ordinamenti giuridici diversi da quello del foro.<br />
145   Secondo tale Stato membro, elementi di un ordinamento giuridico distinto da quello della Convenzione possono anche essere utilizzati a titolo di «rinvio», tecnica giuridica corrente volta a garantire la coesistenza armoniosa di norme provenienti da ordinamenti giuridici differenti.</p>
<p> Giudizio della Corte<br />
146   È pacifico che, nell’atto introduttivo e nelle memorie presentate dinanzi al Tribunale arbitrale, l’Irlanda ha invocato un certo numero di atti comunitari.<br />
147   Oltre alla Convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale, si tratta essenzialmente, per quanto riguarda il Trattato CE, delle direttive 85/337 e 90/313 e, per quanto riguarda il Trattato CEEA, delle direttive 80/836, 92/3 e 96/29.<br />
148   È altresì pacifico che tali atti comunitari sono stati invocati dall’Irlanda in virtù dell’art. 293, n. 1, della Convenzione, ai sensi del quale un tribunale quale il Tribunale arbitrale «applica le disposizioni della presente convenzione e le altre norme del diritto internazionale non incompatibili con la presente convenzione».<br />
149   Infatti, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 49 e 50 delle conclusioni, da diversi passi delle memorie depositate dall’Irlanda dinanzi al Tribunale arbitrale risulta che tale Stato membro ha presentato i detti atti comunitari non solo come elementi pertinenti per chiarire il senso delle disposizioni generali della Convenzione interessata dalla controversia, ma anche quali regole del diritto internazionale che dovevano essere applicate dal detto tribunale in virtù dell’art. 293 della Convenzione.<br />
150   Così, come ha sostenuto il governo del Regno Unito senza essere contraddetto su tale punto, l’Irlanda ha fatto valere dinanzi al Tribunale arbitrale, in particolare, che lo studio ambientale del 1993 non rispondeva al disposto della direttiva 85/337 e che il rifiuto del Regno Unito di trasmettere il piano aziendale dello stabilimento MOX aveva consentito di valutare se tale stabilimento fosse giustificato ai sensi della direttiva 96/29, oltre a costituire un’infrazione all’art. 6 della direttiva 80/836 e all’art. 6 della direttiva 96/29.<br />
151   Risulta quindi che l’Irlanda ha presentato strumenti di diritto comunitario al Tribunale arbitrale perché fossero interpretati ed applicati nell’ambito di un procedimento volto a far constatare una violazione delle disposizioni dei detti strumenti da parte del Regno Unito.<br />
152   Ebbene, ciò è in contrasto con l’obbligo imposto agli Stati membri, in virtù rispettivamente degli artt. 292 CE e 193 EA, di rispettare la natura esclusiva della competenza della Corte a conoscere delle controversie relative all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni del diritto comunitario, in particolare ricorrendo ai procedimenti previsti dagli artt. 227 CE e 142 EA allo scopo di far constatare una violazione di tali disposizioni da parte di un altro Stato membro.<br />
153   Pertanto, dal momento che gli strumenti interessati rientrano, in parte, nell’ambito del Trattato CE e, in parte, nell’ambito del Trattato CEEA, deve essere constatata una violazione degli artt. 292 CE e 193 EA.<br />
154   Si deve inoltre rilevare che l’avvio e la prosecuzione di un procedimento dinanzi al Tribunale arbitrale, nelle circostanze che emergono dai punti 146-150 della presente sentenza, comportano un rischio manifesto di violazione del sistema delle competenze fissato dai Trattati e, quindi, dell’autonomia del sistema giuridico comunitario.<br />
155   Ora, tale rischio esiste benché, come afferma l’Irlanda, questa abbia dato formali assicurazioni di non aver invitato e di non avere l’intenzione di invitare in futuro il Tribunale arbitrale ad esaminare o a valutare, sulla base dell’art. 293 della Convenzione o di qualsiasi altra disposizione, se il Regno Unito abbia violato una norma di diritto comunitario.<br />
156   Peraltro, l’esistenza del detto rischio priva di ogni pertinenza il fatto che l’Irlanda possa aver invitato il detto tribunale ad applicare il diritto comunitario mediante rinvio o ricorrendo a qualsiasi altra tecnica.<br />
157   In conclusione, il secondo motivo deve essere considerato fondato.<br />
<i><br />
 Sul terzo motivo<br />
</i>158   Mediante il terzo motivo, la Commissione sostiene, in primo luogo, che l’Irlanda non ha rispettato il dovere di cooperazione che discende dall’art. 10 CE in quanto, dando avvio a un procedimento nell’ambito della Convenzione sulla base di disposizioni rientranti nella competenza della Comunità, l’Irlanda ha esercitato una competenza che appartiene alla Comunità. In secondo luogo, l’Irlanda sarebbe altresì venuta meno al dovere di cooperazione che discende sia dall’art. 10 CE sia dall’art. 192 EA dando avvio unilateralmente a tale procedimento senza avere informato e consultato previamente le competenti istituzioni comunitarie.</p>
<p> Argomenti delle parti<br />
159   La Commissione sostiene che, dando avvio a un procedimento di soluzione delle controversie nell’ambito della Convenzione sulla base di disposizioni di tale convenzione che rientrano nella competenza della Comunità, l’Irlanda ha esercitato una competenza che appartiene alla Comunità.<br />
160   Ora, tale comportamento potrebbe creare confusione negli Stati terzi aderenti alla Convenzione in ordine alla rappresentanza esterna e alla coesione interna della Comunità quale parte contraente e sarebbe estremamente pregiudizievole per l’efficacia e per la coerenza dell’azione esterna della Comunità.<br />
161   Inoltre, gli artt. 10 CE e 192 EA sarebbero stati violati in quanto uno Stato membro non può avviare unilateralmente un procedimento di soluzione delle controversie nell’ambito di un accordo misto senza avere informato e consultato previamente le competenti istituzioni comunitarie.<br />
162   Ora, tutti i contatti tra la Commissione e l’Irlanda sarebbero stati successivi all’avvio dei procedimenti di soluzione delle controversie nell’ambito della Convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale e della Convenzione.<br />
163   L’Irlanda afferma che, in quanto principio generale, l’art. 10 CE crea un obbligo residuo. Conseguentemente, se la Corte dovesse ritenere che vi sia stata violazione dell’art. 292 CE, non potrebbe esservi anche violazione dell’art. 10 CE.<br />
164   Il governo svedese condivide sostanzialmente tale punto di vista.<br />
165   L’Irlanda aggiunge che, nelle circostanze della fattispecie, una consultazione preventiva non avrebbe consentito di conciliare le opinioni contrapposte, giacché la Commissione era manifestamente dell’avviso che tale Stato membro non potesse ricorrere al procedimento di soluzione delle controversie della Convenzione.<br />
166   Il governo del Regno Unito sostiene che l’Irlanda avrebbe dovuto perlomeno considerare che vi erano ragioni obiettive per dubitare seriamente della conformità della sua intenzione agli artt. 292 CE e 193 EA.<br />
167   Date queste circostanze, l’Irlanda avrebbe dovuto consultare i suoi partner e, in caso di mancata soluzione della controversia per tale via, sarebbe allora spettato alla Corte statuire sulla competenza della Comunità. </p>
<p> Giudizio della Corte<br />
168   In primo luogo la Commissione addebita all’Irlanda di aver violato il dovere di cooperazione di cui all’art. 10 CE giacché, dando avvio a un procedimento arbitrale ai sensi della Convenzione, il detto Stato membro avrebbe esercitato una competenza appartenente alla Comunità.<br />
169   Orbene, l’obbligo degli Stati membri, previsto dall’art. 292 CE, di ricorrere al sistema giurisdizionale comunitario e di rispettare la competenza esclusiva della Corte che ne costituisce un tratto fondamentale dev’essere inteso come manifestazione specifica del loro più generale dovere di lealtà risultante dall’art. 10 CE.<br />
170   Inoltre, occorre necessariamente constatare che questa prima parte del terzo motivo ha lo stesso oggetto del primo motivo, giacché verte sul medesimo comportamento dell’Irlanda, vale a dire l’avvio, da parte di tale Stato membro, del procedimento dinanzi al Tribunale arbitrale in violazione dell’art. 292 CE.<br />
171   Pertanto, non occorre constatare una violazione degli obblighi generali previsti all’art. 10 CE distinta dalla già constatata violazione dei più specifici obblighi comunitari a cui l’Irlanda era soggetta in forza dell’art. 292 CE.<br />
172   In secondo luogo, la Commissione addebita all’Irlanda di aver violato gli artt. 10 CE e 192 EA con l’avvio del procedimento dinanzi al Tribunale arbitrale in mancanza di previa informazione e consultazione delle competenti istituzioni comunitarie.<br />
173   Questa seconda parte del terzo motivo verte su una presunta omissione dell’Irlanda distinta dal comportamento che forma oggetto del primo motivo. Essa deve essere pertanto esaminata.<br />
174   La Corte ha ricordato che, in tutti i settori che rientrano negli scopi del Trattato CE, l’art. 10 CE impone agli Stati membri di facilitare alla Comunità l’adempimento dei propri compiti e di astenersi da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi suddetti (v., in particolare, parere 1/03 del 7 febbraio 2006, Racc. pag. I 0000, punto 119). Gli Stati membri assumono obblighi della stessa natura nell’ambito del Trattato CEEA in virtù dell’art. 192 EA.<br />
175   La Corte ha inoltre sottolineato che gli Stati membri e le istituzioni comunitarie sono vincolati da un obbligo di stretta cooperazione nell’esecuzione degli impegni che hanno assunto in virtù di una competenza ripartita per concludere un accordo misto (v. sentenza Dior e a., cit., punto 36).<br />
176   Così avviene particolarmente nel caso di una controversia che, come quella del caso di specie, verte essenzialmente su impegni risultanti da un accordo misto che rientrano in un ambito, la tutela e la preservazione dell’ambiente marino, in cui le competenze rispettive della Comunità e degli Stati membri possono essere strettamente interconnesse, come testimoniano del resto la dichiarazione sulle competenze della Comunità e la sua appendice.<br />
177   Il fatto di sottoporre una controversia di tale natura ad una giurisdizione come il Tribunale arbitrale comporta il rischio che una giurisdizione diversa dalla Corte si pronunci sulla portata di obblighi che si impongono agli Stati membri in virtù del diritto comunitario.<br />
178   Peraltro, nella lettera dell’8 ottobre 2001, i servizi della Commissione avevano già sostenuto che la controversia relativa allo stabilimento MOX, quale era stata portata dall’Irlanda dinanzi al Tribunale arbitrale istituito ai sensi della Convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale, apparteneva alla competenza esclusiva della Corte.<br />
179   Pertanto, l’obbligo di stretta cooperazione nell’ambito di un accordo misto implicava, in capo all’Irlanda, un dovere di informazione e di consultazione previe delle istituzioni comunitarie competenti prima di dare avvio ad un procedimento di soluzione della controversia relativa allo stabilimento MOX nell’ambito della Convenzione.<br />
180   Il medesimo dovere di informazione e di consultazione previe si imponeva inoltre all’Irlanda in virtù del Trattato CEEA in quanto tale Stato membro intendeva invocare disposizioni del detto Trattato oltre che atti adottati in esecuzione dello stesso nell’ambito del procedimento che si proponeva di radicare dinanzi al Tribunale arbitrale.<br />
181   Orbene, è pacifico che, alla data di avvio del detto procedimento, l’Irlanda non aveva rispettato tale dovere di informazione e di consultazione previe.<br />
182   Stante quanto sopra, si deve accogliere il terzo motivo nella parte in cui è volto a far dichiarare dalla Corte che, dando avvio ad un procedimento nell’ambito del regime di soluzione delle controversie previsto dalla Convenzione senza aver previamente informato e consultato le competenti istituzioni comunitarie, l’Irlanda non ha rispettato il dovere di cooperazione che discende dagli artt. 10 CE e 192 EA.<br />
183   In conclusione, il ricorso deve essere accolto.<br />
<b><br />
 Sulle spese<br />
</b><br />
184   Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, l’Irlanda, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese. Conformemente al n. 4 dello stesso articolo, il Regno Unito e il Regno di Svezia sopporteranno le proprie spese.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Per questi motivi</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce: <br />
<b>1)      Avviando un procedimento di risoluzione delle controversie contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nell’ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare relativamente allo stabilimento MOX ubicato nel sito di Sellafield (Regno Unito), l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 10 CE, 292 CE, 192 EA e 193 EA.<br />
2)      L’Irlanda è condannata alle spese.<br />
3)      Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Regno di Svezia sopporteranno le proprie spese.</b></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-30-5-2006-n-0-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-30-5-2006-n-0-2/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.0</a></p>
<p>Pres. V. SKOURIS – Rel. N. COLNERIC Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Direttiva 95/46/CE – Trattamento dei dati personali – Trasmissione di dati a uno Stato terzo – Livello di protezione adeguato – Necessità – Decisione della Commissione sull’adeguatezza della protezione – Possibilità – Condizione – Materia inclusa nel</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-30-5-2006-n-0-2/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-30-5-2006-n-0-2/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. V. SKOURIS – Rel. N. COLNERIC</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Direttiva 95/46/CE – Trattamento dei dati personali – Trasmissione di dati a uno Stato terzo – Livello di protezione adeguato – Necessità – Decisione della Commissione sull’adeguatezza della protezione – Possibilità – Condizione – Materia inclusa nel campo di applicazione della direttiva.</p>
<p>Comunità europea – Diritto comunitario – Direttiva 95/46/CE – Trattamento dei dati personali – Trasmissione da parte dei vettori aerei a uno Stato terzo – Motivi di pubblica sicurezza – Attività in materia di diritto penale – Non rientrano nel campo di applicazione della direttiva – Decisione della Commissione sull’adeguatezza della protezione – Illegittimità.<br />
Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Direttiva 95/46/CE – Trattamento dei dati personali – Art. 95 Trattato CE – Conclusione di un accordo internazionale – Materia che non rientra nel campo di applicazione della direttiva – Mancanza di base giuridica – Illegittimità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>La direttiva 95/46/CE in materia di trattamento dei dati personali consente la trasmissione di questi ultimi ad uno Stato terzo laddove la Commissione constati con una decisione che in quello Stato il livello di protezione è adeguato; una simile decisione può essere adottata solo per materie che rientrano nel campo di applicazione della direttiva.</p>
<p>Non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 95/46/CE le attività degli Stati in materia di pubblica sicurezza e di diritto penale; è pertanto illegittima una decisione della Commissione sul livello di protezione adeguato, quando attenga a questa materia.</p>
<p>È privo di base giuridica un accordo internazionale stipulato dalla Comunità in materia di trasmissione di dati personali ad uno Stato terzo quando esso disciplini settori che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 95/46/CE.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)<br />
</b>30 maggio 2006</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>Nelle cause riunite C-317/04 e C-318/04,<br />
aventi ad oggetto i ricorsi di annullamento, ai sensi dell&#8217;art. 230 CE, proposti il 27 luglio 2004,<br />
<b><br />
Parlamento europeo</b>, rappresentato dai sigg. R. Passos, N. Lorenz, H. Duintjer Tebbens e A. Caiola, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,<br />
ricorrente,</p>
<p>sostenuto da:<br />
<b>Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)</b>, rappresentato dal sig. H. Hijmans e dalla sig.ra V. Perez Asinari, in qualità di agenti,<br />
interveniente,</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b><br />
Consiglio dell&#8217;Unione europea</b>, rappresentato dalla sig.ra M. C. Giorgi Fort e dal sig. M. Bishop, in qualità di agenti,<br />
convenuto nella causa C-317/04,</p>
<p>sostenuto da:<br />
<b>Commissione delle Comunità europee</b>, rappresentata dai sigg. P. J. Kuijper, A. van Solinge e C. Docksey, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,<br />
<b>Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord</b>, rappresentato dal sig. M. Bethell e dalle sig.re C. White e T. Harris, in qualità di agenti, assistiti dal sig. T. Ward, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo, <br />
intervenienti,</p>
<p align=center>e contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b><br />
Commissione delle Comunità europee</b>, rappresentata dai sigg. P. J. Kuijper, A. van Solinge, C. Docksey e F. Benyon, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,<br />
convenuta nella causa C-318/04,</p>
<p>sostenuta da:<br />
<b>Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord</b>, rappresentato dal sig. M. Bethell e dalle sig.re C. White e T. Harris, in qualità di agenti, assistiti dal sig. T. Ward, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo, <br />
interveniente,</p>
<p align=center>
<b>LA CORTE (Grande Sezione)</b>
</p>
<p></p>
<p align=justify>
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas e J. Malenovský, presidenti di Sezione, dalla sig.ra N. Colneric (relatore), dai sigg. S. von Bahr e J. N. Cunha Rodrigues, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ileši&#269; e J. Klu&#269;ka, giudici,<br />
avvocato generale: sig. P. Léger,<br />
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale,</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 18 ottobre 2005,<br />
sentite le conclusioni dell&#8217;avvocato generale, presentate all&#8217;udienza del 22 novembre 2005,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
Sentenza</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
1       Con il suo ricorso nella causa C-317/04, il Parlamento europeo chiede l&#8217;annullamento della decisione del Consiglio 17 maggio 2004, 2004/496/CE, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d&#8217;America sul trattamento e trasferimento dei dati di identificazione delle pratiche (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei all&#8217;ufficio doganale e di protezione dei confini del dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (GU L 183, pag. 83 e rettifica GU 2005, L 255, pag. 168).<br />
2       Con il suo ricorso nella causa C-318/04, il Parlamento chiede l&#8217;annullamento della decisione della Commissione 14 maggio 2004, 2004/535/CE, relativa al livello di protezione adeguato dei dati personali contenuti nelle schede nominative dei passeggeri aerei trasferiti all&#8217;Ufficio delle dogane e della protezione delle frontiere degli Stati Uniti <i>United States&#8217; Bureau of Customs and Border Protection</i> (GU L 235, pag. 11; in prosieguo: la «decisione sull’adeguatezza»).<br />
<b><br />
 Contesto normativo <br />
</b><br />
3       L&#8217;art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), così dispone:<br />
«1      Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.<br />
2      Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui».<br />
4       L&#8217;art. 95, n. 1, seconda frase, CE è del seguente tenore:<br />
«Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all&#8217;articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l&#8217;instaurazione ed il funzionamento del mercato interno».<br />
5       La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31), come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE del Consiglio delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti soggetti alla procedura prevista all’articolo 251 del trattato CE (GU L 284, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), è stata adottata sul fondamento dell&#8217;art. 100 A del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 95 CE).<br />
6       Al suo undicesimo ‘considerando’ si afferma che «i principi della tutela dei diritti e delle libertà delle persone, in particolare del rispetto della vita privata, contenuti dalla presente direttiva precisano ed ampliano quelli enunciati dalla convenzione del 28 gennaio 1981 del Consiglio d&#8217;Europa sulla protezione delle persone con riferimento al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale». <br />
7       Ai sensi del tredicesimo ‘considerando’ della direttiva: <br />
«[L]e attività previste dai titoli V e VI del trattato sull&#8217;Unione europea attinenti alla pubblica sicurezza, alla difesa, alla sicurezza dello Stato o alle attività dello Stato in materia di diritto penale non rientrano nel campo d&#8217;applicazione del diritto comunitario, fatti salvi gli obblighi che incombono agli Stati membri a norma dell&#8217;articolo 56, paragrafo 2, dell&#8217;articolo 57 e 100 A del trattato (&#8230;)».<br />
8       Il cinquantasettesimo &#8216;considerando&#8217; della direttiva enuncia che:<br />
«(&#8230;) deve essere vietato il trasferimento di dati personali verso un paese terzo che non offre un livello di protezione adeguato». <br />
9       L&#8217;art. 2 della direttiva prevede quanto segue:<br />
«Ai fini della presente direttiva si intende per: <br />
a)      &#8220;dati personali&#8221;: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (&#8220;persona interessata&#8221;); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;<br />
b)      &#8220;trattamento di dati personali&#8221; (&#8220;trattamento&#8221;): qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l&#8217;ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l&#8217;organizzazione, la conservazione, l&#8217;elaborazione o la modifica, l&#8217;estrazione, la consultazione, l&#8217;impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l&#8217;interconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione;<br />
(…)».<br />
10     Ai sensi dell&#8217;art. 3 della direttiva:<br />
«Campo d&#8217;applicazione<br />
1.      Le disposizioni della presente direttiva si applicano al trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato nonché al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti o destinati a figurare negli archivi.<br />
2.      Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai trattamenti di dati personali[:]<br />
–       effettuati per l&#8217;esercizio di attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario, come quelle previste dai titoli V e VI del trattato sull&#8217;Unione europea e comunque ai trattamenti aventi come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato, laddove tali trattamenti siano connessi a questioni di sicurezza dello Stato) e le attività dello Stato in materia di diritto penale;<br />
(&#8230;)».<br />
11     L&#8217;art. 6, n. 1, della direttiva enuncia:<br />
«Gli Stati membri dispongono che i dati personali devono essere:<br />
(&#8230;)<br />
b)      rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità. Il trattamento successivo dei dati per scopi storici, statistici o scientifici non è ritenuto incompatibile, purché gli Stati membri forniscano garanzie appropriate;<br />
c)      adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati;<br />
(&#8230;)<br />
e)      conservati in modo da consentire l&#8217;identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati (&#8230;)».<br />
12     L&#8217;art. 7 della direttiva così dispone:<br />
«Gli Stati membri dispongono che il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando:<br />
(&#8230;)<br />
c)      è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento, oppure<br />
(&#8230;)<br />
e)      è necessario per l&#8217;esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all&#8217;esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento o il terzo a cui vengono comunicati i dati, oppure<br />
f)      è necessario per il perseguimento dell&#8217;interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano l&#8217;interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata, che richiedono tutela ai sensi dell&#8217;articolo 1, paragrafo 1».<br />
13     Ai sensi dell&#8217;art. 8, n. 5, primo comma, della direttiva:<br />
«I trattamenti riguardanti i dati relativi alle infrazioni, alle condanne penali o alle misure di sicurezza possono essere effettuati solo sotto controllo dell&#8217;autorità pubblica, o se vengono fornite opportune garanzie specifiche, sulla base del diritto nazionale, fatte salve le deroghe che possono essere fissate dallo Stato membro in base ad una disposizione nazionale che preveda garanzie appropriate e specifiche. Tuttavia un registro completo delle condanne penali può essere tenuto solo sotto il controllo dell&#8217;autorità pubblica».<br />
14     L&#8217;art. 12 della direttiva così dispone:<br />
«Gli Stati membri garantiscono a qualsiasi persona interessata il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento:<br />
a)      liberamente e senza costrizione, ad intervalli ragionevoli e senza ritardi o spese eccessivi:<br />
–      la conferma dell&#8217;esistenza o meno di trattamenti di dati che la riguardano, e l&#8217;informazione almeno sulle finalità dei trattamenti, sulle categorie di dati trattati, sui destinatari o sulle categorie di destinatari cui sono comunicati i dati;<br />
–      la comunicazione in forma intelligibile dei dati che sono oggetto dei trattamenti, nonché di tutte le informazioni disponibili sull&#8217;origine dei dati;<br />
–      la conoscenza della logica applicata nei trattamenti automatizzati dei dati che lo interessano, per lo meno nel caso delle decisioni automatizzate di cui all&#8217;articolo 15, paragrafo 1;<br />
b)      a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della presente direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati;<br />
c)      la notificazione ai terzi, ai quali sono stati comunicati i dati, di qualsiasi rettifica, cancellazione o congelamento, effettuati conformemente alla lettera b), se non si dimostra che è impossibile o implica uno sforzo sproporzionato».<br />
15     L&#8217;art. 13, n. 1, della direttiva è del seguente tenore:<br />
«Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative intese a limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti dalle disposizioni dell&#8217;articolo 6, paragrafo 1, dell&#8217;articolo 10, dell&#8217;articolo 11, paragrafo 1 e degli articoli 12 e 21, qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria alla salvaguardia:<br />
a)      della sicurezza dello Stato;<br />
b)      della difesa;<br />
c)      della pubblica sicurezza; <br />
d)      della prevenzione, della ricerca, dell&#8217;accertamento e del perseguimento di infrazioni penali o di violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;<br />
e)      di un rilevante interesse economico o finanziario di uno Stato membro o dell&#8217;Unione europea, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria;<br />
f)      di un compito di controllo, ispezione o disciplina connesso, anche occasionalmente, con l&#8217;esercizio dei pubblici poteri nei casi di cui alle lettere c), d) ed e);<br />
g)      della protezione della persona interessata o dei diritti e delle libertà altrui».<br />
16     L&#8217;art. 22 della direttiva prevede quanto segue:<br />
«Ricorsi<br />
Fatti salvi ricorsi amministrativi che possono essere promossi, segnatamente dinanzi all&#8217;autorità di controllo di cui all&#8217;articolo 28, prima che sia adita l&#8217;autorità giudiziaria, gli Stati membri stabiliscono che chiunque possa disporre di un ricorso giurisdizionale in caso di violazione dei diritti garantitigli dalle disposizioni nazionali appicabili al trattamento in questione».<br />
17     Gli artt. 25 e 26 della direttiva formano il Capo IV, relativo al trasferimento di dati personali verso paesi terzi. <br />
18     L&#8217;art. 25 della direttiva, intitolato «Principi», prevede quanto segue:<br />
«1.      Gli Stati membri dispongono che il trasferimento verso un paese terzo di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento può aver luogo soltanto se il paese terzo di cui trattasi garantisce un livello di protezione adeguato, fatte salve le misure nazionali di attuazione delle altre disposizioni della presente direttiva.<br />
2.      L&#8217;adeguatezza del livello di protezione garantito da un paese terzo è valutata con riguardo a tutte le circostanze relative ad un trasferimento o ad una categoria di trasferimenti di dati; in particolare sono presi in considerazione la natura dei dati, le finalità del o dei trattamenti previsti, il paese d&#8217;origine e il paese di destinazione finale, le norme di diritto, generali o settoriali, vigenti nel paese terzo di cui trattasi, nonché le regole professionali e le misure di sicurezza ivi osservate.<br />
3.      Gli Stati membri e la Commissione si comunicano a vicenda i casi in cui, a loro parere, un paese terzo non garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2.<br />
4.      Qualora la Commissione constati, secondo la procedura dell&#8217;articolo 31, paragrafo 2, che un paese terzo non garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire ogni trasferimento di dati della stessa natura verso il paese terzo in questione.<br />
5.      La Commissione avvia, al momento opportuno, negoziati per porre rimedio alla situazione risultante dalla constatazione di cui al paragrafo 4.<br />
6.      La Commissione può constatare, secondo la procedura di cui all&#8217;articolo 31, paragrafo 2, che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, in considerazione della sua legislazione nazionale o dei suoi impegni internazionali, in particolare di quelli assunti in seguito ai negoziati di cui al paragrafo 5, ai fini della tutela della vita privata o delle libertà e dei diritti fondamentali della persona.<br />
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione».<br />
19     Ai sensi dell&#8217;art. 26, n. 1, della direttiva, intitolato «Deroghe»: <br />
«In deroga all&#8217;articolo 25 e fatte salve eventuali disposizioni contrarie della legislazione nazionale per casi specifici, gli Stati membri dispongono che un trasferimento di dati personali verso un paese terzo che non garantisce una tutela adeguata ai sensi dell&#8217;articolo 25, paragrafo 2 può avvenire a condizione che:<br />
a)      la persona interessata abbia manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile al trasferimento previsto, oppure<br />
b)      il trasferimento sia necessario per l&#8217;esecuzione di un contratto tra la persona interessata ed il responsabile del trattamento o per l&#8217;esecuzione di misure precontrattuali prese a richiesta di questa, oppure<br />
c)      il trasferimento sia necessario per la conclusione o l&#8217;esecuzione di un contratto, concluso o da concludere nell&#8217;interesse della persona interessata, tra il responsabile del trattamento e un terzo, oppure<br />
d)      il trasferimento sia necessario o prescritto dalla legge per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante, oppure per costatare, esercitare o difendere un diritto per via giudiziaria, oppure <br />
e)      il trasferimento sia necessario per la salvaguardia dell&#8217;interesse vitale della persona interessata, oppure <br />
f)      il trasferimento avvenga a partire da un registro pubblico il quale, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sia predisposto per l&#8217;informazione del pubblico e sia aperto alla consultazione del pubblico o di chiunque possa dimostrare un interesse legittimo, nella misura in cui nel caso specifico siano rispettate le condizioni che la legge prevede per la consultazione».<br />
20     Sulla base della direttiva, in particolare dell&#8217;art. 25, n. 6, la Commissione delle Comunità europee ha adottato la decisione sull&#8217;adeguatezza.<br />
21     L&#8217;undicesimo &#8216;considerando&#8217; di tale decisione così recita:<br />
«Il trattamento da parte del CBP [United States Bureau of Customs and Border Protection (Ufficio delle dogane e della protezione delle frontiere degli Stati Uniti)] dei dati personali contenuti nei PNR [&#8220;Passenger Name Records&#8221; (schede nominative dei passeggeri)] dei passeggeri aerei che gli sono inviati è disciplinato dalle disposizioni che figurano nella &#8220;Dichiarazione d&#8217;impegno del ministero della Sicurezza interna (Department for Homeland Security) – Ufficio delle dogane e della protezione delle frontiere (CBP) dell&#8217;11 maggio 2004&#8221; (nel prosieguo &#8220;la dichiarazione d&#8217;impegno&#8221;) e dalla legislazione americana, alle condizioni previste dalla dichiarazione d&#8217;impegno».<br />
22     Ai sensi del quindicesimo &#8216;considerando&#8217; della stessa decisione, i dati PNR devono essere utilizzati al solo scopo di prevenire e di combattere il terrorismo e i reati collegati al terrorismo, altri reati gravi, compresa la criminalità organizzata, che, per natura, rivestono un carattere transnazionale, e la fuga in caso di mandato d&#8217;arresto emesso o di pena detentiva comminata per quei reati.<br />
23     Ai sensi degli artt. 1 4 della decisione sull&#8217;adeguatezza:<br />
«Articolo 1<br />
Ai fini dell&#8217;articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, l&#8217;Ufficio statunitense delle dogane e della protezione delle frontiere (CBP) è considerato in grado di garantire un livello di protezione adeguato dei dati delle schede nominative dei passeggeri (PNR) trasmessi dalla Comunità per quanto riguarda i voli con destinazione o partenza dagli Stati Uniti, conformemente alla dichiarazione d&#8217;impegno che figura nell&#8217;allegato.<br />
Articolo 2 <br />
La presente decisione riguarda il livello di protezione adeguato garantito dal CBP al fine di rispondere ai requisiti posti dall&#8217;articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE e non incide sulle condizioni o restrizioni imposte in attuazione di altre disposizioni della direttiva e che si applicano al trattamento di dati personali negli Stati membri.<br />
Articolo 3<br />
1.      Fatti salvi i poteri che consentono loro di adottare misure volte a garantire il rispetto delle disposizioni nazionali adottate conformemente alle disposizioni diverse dall&#8217;articolo 25 della direttiva 95/46/CE, le autorità competenti degli Stati membri possono esercitare i poteri di cui dispongono attualmente per sospendere la trasmissione di dati al CBP al fine di proteggere le persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei loro dati personali in uno dei casi seguenti:<br />
a)      quando un&#8217;autorità degli Stati Uniti competente ha accertato che il CBP non rispetta le norme in materia di protezione;<br />
b)      quando è probabile che le norme di protezione stabilite nell&#8217;allegato I non siano rispettate; quando vi sono motivi ragionevoli di credere che il CBP non adotta o non adotterà, in tempi opportuni, le misure che s&#8217;impongono per regolare il caso in questione; quando il proseguimento della trasmissione di dati comporterebbe un rischio imminente di grave pregiudizio per le persone interessate e le autorità competenti dello Stato membro si sono ragionevolmente sforzate, in tali circostanze, di avvertire il CBP e di dargli la possibilità di rispondere.<br />
2.      La sospensione della trasmissione cessa dal momento in cui è garantita l&#8217;applicazione delle norme di protezione e l&#8217;autorità competente interessata negli Stati membri ne è avvertita.<br />
Articolo 4<br />
1.      Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in merito alle misure adottate in forza dell&#8217;articolo 3.<br />
2.      Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente in merito a qualsiasi modificazione delle norme di protezione e ai casi nei quali le misure adottate dalle autorità incaricate di assicurare il rispetto da parte del CBP delle norme di protezione stabilite nell&#8217;allegato I non siano sufficienti a garantire tale rispetto.<br />
3.      Se le informazioni raccolte in virtù dell&#8217;articolo 3 e dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo dimostrano che principi fondamentali necessari per assicurare un livello di protezione adeguato delle persone fisiche non sono più rispettati, o che un qualunque organismo incaricato di assicurare il rispetto da parte del CBP delle norme di protezione stabilite nell&#8217;allegato non svolge efficacemente la sua missione, il CBP ne sarà informato e, se necessario, si applica la procedura di cui all&#8217;articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, al fine di revocare o sospendere la presente decisione».<br />
24     La «[d]ichiarazione d&#8217;impegno dell&#8217;Ufficio delle dogane e della protezione delle frontiere del ministero della Sicurezza interna», allegata alla decisione sull&#8217;adeguatezza, enuncia quanto segue:<br />
«A sostegno del progetto della Commissione europea per l&#8217;esercizio dei poteri che le sono conferiti dall&#8217;articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE (…) e l&#8217;adozione di una decisione che riconosca che [il CBP] del ministero della Sicurezza interna (Department of Homeland Security) fornisce una protezione adeguata ai fini delle trasmissioni da parte dei vettori aerei dei dati [PNR], che possono rientrare nell&#8217;ambito d&#8217;applicazione della direttiva, il CBP assume i seguenti impegni (&#8230;)».<br />
25     Tali impegni comprendono 48 punti, raggruppati sotto i titoli seguenti: «Fondamento giuridico del diritto di ottenere il PNR»; «Uso dei dati del PNR da parte del CBP»; «Requisiti relativi ai dati»; «Trattamento dei dati &#8220;sensibili&#8221;»; «Metodo di accesso ai dati del PNR»; «Conservazione dei dati del PNR»; «Sicurezza del sistema informatico del CBP»; «Trattamento e tutela dei dati del PNR da parte del CBP»; «Trasmissione dei dati del PNR ad altre amministrazioni pubbliche»; «Informazione, accesso ai dati e mezzi di ricorso per le persone interessate dal PNR»; «Rispetto delle regole»; «Reciprocità»; «Revisione e durata di validità della dichiarazione d&#8217; impegno», e «Non sono creati diritti privati o precedenti». <br />
26     Tra i detti impegni figurano in particolare i seguenti:<br />
«1)      In virtù della legge [titolo 49, sezione 44909(c)(3), dell&#8217;USC &#8211; United States Code &#8211; Codice degli Stati Uniti] e dei regolamenti di attuazione (provvisori) (titolo 19, sezione 122.49b, del codice dei regolamenti federali), ciascun vettore aereo che assicura il trasporto aereo internazionale di passeggeri da e per gli Stati Uniti deve fornire al CBP un accesso elettronico ai dati del PNR nella misura in cui essi sono raccolti e conservati nei sistemi automatici di prenotazione/controllo delle partenze (nel prosieguo i &#8220;sistemi di prenotazione&#8221;) dei vettori aerei.<br />
(&#8230;)<br />
3)      I dati del PNR sono utilizzati dal CBP al solo fine di prevenire e combattere: 1) il terrorismo e i crimini connessi; 2) altri reati gravi, compresa la criminalità organizzata transnazionale; e 3) la fuga dall&#8217;arresto o da pena detentiva per i suddetti crimini. L&#8217;uso dei dati del PNR a tali scopi consente al CBP di concentrare le proprie risorse su casi di elevato rischio, facilitando e salvaguardando i viaggi bona fide.<br />
4)      I dati richiesti dal CBP sono elencati nell&#8217;allegato A (&#8230;). <br />
(&#8230;)<br />
27)      Nell&#8217;ambito di ogni ricorso amministrativo o giudiziario cui dia adito una richiesta, presentata in forza della legge sulla libertà di informazione, di dati del PNR raccolti dai vettori aerei, il CBP sosterrà che tali archivi non sono soggetti alla divulgazione prevista dalla legge sulla libertà di informazione.<br />
(&#8230;)<br />
29)      Il CBP, nell&#8217;esercizio del suo potere discrezionale, trasmetterà i dati del PNR ad altre autorità governative, comprese le autorità degli altri paesi incaricate di far rispettare la legge o della lotta contro il terrorismo, previo esame del caso singolo, a fini di prevenzione e lotta contro i reati di cui al punto 3. Le autorità cui il CBP può trasmettere tali informazioni saranno in prosieguo denominate &#8220;autorità designate&#8221;.<br />
30)      Il CBP esercita con prudenza il proprio potere discrezionale di trasmettere dati del PNR ai fini di cui al punto 3. Innanzitutto, esso determinerà se il motivo per la divulgazione dei dati a un&#8217;altra autorità designata sia conforme alle finalità indicate (cfr. punto 29). In caso affermativo, il CBP determinerà se tale autorità designata abbia il compito di prevenire la violazione di leggi o regolamenti connessi con tali finalità, di condurre indagini o esperire azioni giudiziarie a tal riguardo, o di attuare o far rispettare dette leggi o regolamenti, laddove il CBP venga a conoscenza di una violazione, concreta o potenziale, della legge. La fondatezza della divulgazione dovrà essere esaminata alla luce di tutte le circostanze presentate.<br />
(&#8230;)<br />
35)      Nessuna disposizione della presente dichiarazione d&#8217;impegno può impedire l&#8217;uso o la divulgazione di dati del PNR nell&#8217;ambito di un procedimento penale o negli altri casi previsti dalla legge. Il CBP informerà la Commissione in ordine all&#8217;adozione, da parte delle autorità americane, delle leggi che incidono sulle dichiarazioni contenute nella presente dichiarazione d&#8217;impegno.<br />
(&#8230;)<br />
46)      La presente dichiarazione d&#8217;impegno si applica per un periodo di tre anni e sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo tra gli Stati Uniti e la Comunità europea che autorizzi il trattamento dei dati del PNR da parte dei vettori aerei ai fini del trasferimento di tali dati al CBP, in conformità con la direttiva (&#8230;).<br />
47)      La presente dichiarazione d&#8217;impegno non crea o conferisce alcun diritto o beneficio a persone fisiche o giuridiche, private o pubbliche.<br />
(&#8230;)».<br />
27     L’allegato «A» della dichiarazione d&#8217;impegno contiene i «[d]ati del PNR» richiesti dal CBP ai vettori aerei. Fanno parte di tali dati, in particolare, il «[c]odice del documento PNR», la data di prenotazione, il nome, l’indirizzo, le modalità di pagamento, i recapiti telefonici, l’agenzia viaggi, la «fase di viaggio» del passeggero («travel status of passenger»), l’indirizzo di posta elettronica, le osservazioni generali, il numero del posto, l’informazione sulle precedenti assenze all&#8217;imbarco e le «informazioni APIS» eventualmente assunte. <br />
28     Il Consiglio ha adottato la decisione 2004/496 in particolare sul fondamento dell’art. 95 CE, in combinato disposto con l&#8217;art. 300, n. 2, primo comma, prima frase, CE.<br />
29     Ai sensi dei tre &#8216;considerando&#8217; di tale decisione:<br />
«(1)      Il 23 febbraio 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, in nome della Comunità, un accordo con gli Stati Uniti d&#8217;America sul trattamento e trasferimento dei dati di identificazione delle pratiche (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei all&#8217;ufficio doganale e di protezione dei confini del dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti.<br />
(2)      Il Parlamento europeo non ha espresso il suo parere nel termine fissato dal Consiglio, ai sensi dell&#8217;articolo 300, paragrafo 3, primo comma del trattato, dato l&#8217;urgente bisogno di porre rimedio alla situazione di incertezza in cui si trovano le compagnie aeree ed i passeggeri, nonché di proteggere gli interessi finanziari degli interessati.<br />
(3)      È opportuno approvare il presente accordo».<br />
30     L&#8217;art. 1 della decisione 2004/496 prevede quanto segue:<br />
«L&#8217;accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d&#8217;America sul trattamento e trasferimento dei dati di identificazione delle pratiche da parte dei vettori aerei all&#8217;ufficio doganale e di protezione dei confini del dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti è approvato in nome della Comunità.<br />
Il testo dell&#8217;accordo è accluso alla presente decisione».<br />
31     Il detto accordo (in prosieguo: l’«accordo») recita come segue:<br />
«La Comunità europea e gli Stati Uniti d&#8217;America,<br />
Riconoscendo l&#8217;importanza di rispettare i diritti e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla vita privata, e l&#8217;importanza di rispettare tali valori nella prevenzione e nella lotta contro il terrorismo e i reati ad esso connessi, nonché altri reati gravi di natura transnazionale, tra cui la criminalità organizzata;<br />
Visti le leggi e i regolamenti statunitensi che impongono a ciascun vettore aereo che assicura il trasporto di passeggeri da e per gli Stati Uniti nello spazio aereo estero di fornire [al CBP] del dipartimento per la sicurezza interna (Department of Homeland Security, in seguito denominato &#8220;DHS&#8221;), un accesso elettronico ai dati di identificazione [PNR] nella misura in cui questi sono raccolti e conservati nei sistemi automatici di prenotazione/controllo dei vettori aerei;<br />
Vista la direttiva 95/46/CE (…), in particolare l&#8217;articolo 7, lettera c);<br />
Viste le dichiarazioni di impegno del CBP dell&#8217;11 maggio 2004, che saranno pubblicate nel registro federale (in seguito denominate &#8220;le dichiarazioni di impegno&#8221;);<br />
Vista la decisione 2004/535/CE della Commissione adottata il 14 maggio 2004, ai sensi dell&#8217;articolo 25, paragrafo 6 della direttiva 95/46/CE, con cui si ritiene che il CBP, conformemente alle dichiarazioni di impegno allegate, assicuri un livello di protezione adeguato dei dati PNR trasferiti dalla Comunità europea (in seguito denominata &#8220;Comunità&#8221;) in relazione ai voli da o per gli Stati Uniti (in seguito denominata la decisione);<br />
Constatando che i vettori aerei dotati di sistemi di prenotazione/controllo situati nel territorio degli Stati membri della Comunità europea dovrebbero provvedere a trasmettere i dati PNR al CBP non appena ciò sia tecnicamente possibile, ma che, fino a quel momento, dovrebbe essere consentito alle autorità statunitensi di accedere direttamente a tali dati, ai sensi delle disposizioni del presente accordo;<br />
(…)<br />
Hanno convenuto quanto segue:<br />
1)      Il CBP può accedere elettronicamente ai dati PNR provenienti dai sistemi di prenotazione/controllo (&#8220;sistemi di prenotazione&#8221;) dei vettori aerei situati nel territorio degli Stati membri della Comunità europea, in assoluta conformità della decisione, per tutto il periodo in cui la decisione è applicabile e solo finché non sia in vigore un sistema soddisfacente che permetta la trasmissione di tali dati da parte dei vettori aerei.<br />
         [La versione inglese recita come segue: “CBP may electronically access the PNR data from air carriers reservation/departure control systems (‘reservation systems’) located within the territory of the Member State of the European Community strictly in accordance with the Decision and for so long as the Decision is applicable and only until there is a satisfactory system in place allowing for transmission of such data by the air carriers”.]<br />
2)      Ciascun vettore aereo che assicura il trasporto di passeggeri da o per gli Stati Uniti nello spazio aereo estero tratta i dati PNR contenuti nei suoi sistemi automatizzati di prenotazione come richiesto dal CBP ai sensi della normativa statunitense, in assoluta conformità della decisione e per tutto il periodo in cui la decisione è applicabile.<br />
3)      Il CBP prende nota della decisione e attesta che sta attuando le dichiarazioni di impegno allegate a detta decisione.<br />
4)      Il CBP tratta i dati PNR ricevuti e i titolari dei dati interessati da tale trattamento in conformità delle leggi e degli obblighi costituzionali statunitensi applicabili, senza discriminazioni illegittime, in particolare in base alla nazionalità e al paese di residenza.<br />
(…)<br />
7)      Il presente accordo entra in vigore all&#8217;atto della sua firma. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento, mediante notifica per via diplomatica. In tal caso, l&#8217;accordo cessa di essere in vigore novanta (90) giorni dopo la data di tale notifica. Il presente accordo può essere modificato in ogni momento mediante consenso scritto di entrambe le parti.<br />
8)      Il presente accordo non intende derogare o apportare modifiche alla normativa delle parti; esso non crea né conferisce alcun diritto o beneficio ad altre persone o enti, pubblici o privati».<br />
32     Secondo l&#8217;informazione del Consiglio relativa alla sua data di entrata in vigore (GU 2004, C 158, pag. 1), l’accordo, firmato a Washington il 28 maggio 2004 da un rappresentante della presidenza in esercizio del Consiglio e dal Segretario del Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti, è entrato in vigore, in conformità del suo punto 7, il giorno della sua firma.<br />
<b><br />
 Fatti all&#8217;origine della controversia<br />
</b><br />
33     A seguito degli attacchi terroristici dell&#8217;11 settembre 2001, nel novembre dello stesso anno gli Stati Uniti hanno adottato una normativa che disponeva che i vettori aerei che assicuravano collegamenti con destinazione o partenza nel territorio degli Stati Uniti ovvero traversanti tale territorio fossero tenuti a fornire alle autorità doganali degli Stati Uniti un accesso elettronico ai dati contenuti nel loro sistema automatico di prenotazione e di controllo delle partenze, denominati «Passenger Name Records» (in prosieguo: i «dati PNR»). Pur riconoscendo la legittimità degli interessi di sicurezza in gioco, la Commissione, sin dal giugno 2002, ha informato le autorità statunitensi che tali disposizioni rischiavano di entrare in contrasto con la legislazione comunitaria e con quella degli Stati membri in materia di tutela dei dati e con talune disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1989, n. 2299, relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (GU L 220, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 8 febbraio 1999, n. 323 (GU L 40, pag. 1). Le autorità statunitensi hanno rinviato l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, rifiutandosi però, in definitiva, di rinunciare ad infliggere sanzioni alle compagnie aeree che non si fossero conformate alla normativa sull&#8217;accesso elettronico ai dati PNR dopo il 5 marzo 2003. Da allora, numerose grandi compagnie aeree dell&#8217;Unione europea hanno fornito alle dette autorità un accesso ai propri dati PNR. <br />
34     La Commissione ha avviato con le autorità statunitensi negoziati sfociati in un documento contenente determinati impegni («undertakings») assunti dal CBP, in vista dell’adozione da parte della Commissione, sulla base dell’art. 25, n. 6, della direttiva, di una decisione sull’adeguatezza.<br />
35     Il 13 giugno 2003 il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito dall&#8217;art. 29 della direttiva, ha pronunciato un parere in cui esprimeva dubbi circa il livello di tutela dei dati garantito dai detti impegni riguardo alle forme di trattamento dei dati previste. Tali dubbi sono stati da esso reiterati in un parere del 29 gennaio 2004.<br />
36     Il 1° marzo 2004 la Commissione ha sottoposto al Parlamento il progetto di decisione sull’adeguatezza, in virtù dell&#8217;art. 25, n. 6, della direttiva, accompagnato dal progetto di impegno del CBP.<br />
37     Il 17 marzo 2004 la Commissione ha trasmesso al Parlamento, nell’ottica della consultazione di tale organo ai sensi dell’art. 300, n. 3, primo comma, CE, una proposta di decisione del Consiglio avente ad oggetto la conclusione di un accordo con gli Stati Uniti. Con lettera datata 25 marzo 2004 il Consiglio, riferendosi alla procedura d’urgenza, ha chiesto al Parlamento di esprimere un parere su tale proposta entro il 22 aprile 2004. In tale lettera il Consiglio ha sottolineato quanto segue: «[l]a lotta contro il terrorismo, che giustifica le misure proposte, costituisce una priorità fondamentale dell’Unione europea, [attualmente] i vettori aerei e i passeggeri si trovano in una situazione di incertezza cui è urgente porre rimedio [e,] inoltre, [è] essenziale tutelare gli interessi economici delle parti interessate».<br />
38     Il 31 marzo 2004, in attuazione dell’art. 8 della decisione del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/468/CE, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184, pag. 23), il Parlamento ha adottato una risoluzione in cui esprimeva un certo numero di riserve di carattere giuridico sulla proposta presentatagli. In tale risoluzione ha considerato, in particolare, che il progetto di decisione sull’adeguatezza eccedeva le competenze conferite alla Commissione dall’art. 25 della direttiva 95/46, ha invocato la conclusione di un accordo internazionale appropriato che rispettasse i diritti fondamentali su un certo numero di punti specificati nella risoluzione stessa e ha chiesto alla Commissione di sottoporgli un nuovo progetto di decisione. Il Parlamento si è inoltre riservato di adire la Corte al fine di verificare la legittimità dell’accordo internazionale previsto e, in particolare, la sua compatibilità con la tutela del diritto al rispetto della vita privata. <br />
39     Su richiesta del suo presidente, il 21 aprile 2004 il Parlamento ha approvato una raccomandazione della commissione giuridica e del mercato interno volta ad ottenere, ai sensi dell’art. 300, n. 6, CE, un parere della Corte sulla compatibilità dell&#8217;accordo previsto con le disposizioni del Trattato. Tale procedura è stata avviata lo stesso giorno. <br />
40     Il Parlamento ha inoltre deciso in pari data di rinviare a tale commissione il rapporto sulla proposta di decisione del Consiglio, respingendo così implicitamente, in questa fase, la domanda di esame urgente della detta proposta presentata dal Consiglio il 25 marzo.<br />
41     Il seguente 28 aprile il Consiglio, sulla base dell’art. 300, n. 3, primo comma, CE, ha inviato al Parlamento una lettera chiedendogli di emettere entro il 5 maggio 2004 il suo parere sulla proposta di decisione relativa alla conclusione dell&#8217;accordo. A giustificazione dell’urgenza di tale richiesta, il Consiglio ha ribadito i motivi indicati nella sua lettera del 25 marzo 2004.<br />
42     Avendo avuto notizia della persistente mancanza di tutte le versioni linguistiche della proposta di decisione del Consiglio, il 4 maggio 2004 il Parlamento ha respinto la domanda di esame urgente della detta proposta che il Consiglio gli aveva presentato il 28 aprile.<br />
43     Il 14 maggio seguente la Commissione ha adottato la decisione sull&#8217;adeguatezza, che forma oggetto della causa C-318/04. Il 17 maggio 2004 il Consiglio ha adottato la decisione 2004/496, che forma oggetto della causa C-317/04.<br />
44     Con lettera del 4 giugno 2004, la presidenza in esercizio del Consiglio ha informato il Parlamento che la decisione 2004/496 prendeva in considerazione la lotta contro il terrorismo – prioritaria per l’Unione –, ma anche la necessità di affrontare una situazione di incertezza giuridica per le compagnie aeree, oltre che gli interessi finanziari di queste.<br />
45     Con lettera del 9 luglio 2004 il Parlamento ha informato la Corte del ritiro della sua richiesta di parere registrata con il numero 1/04.<br />
46     Nella causa C-317/04, con ordinanze del presidente della Corte 18 novembre 2004 e 18 gennaio 2005, sono stati ammessi gli interventi della Commissione e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a sostegno delle conclusioni del Consiglio<br />
47     Nella causa C-318/04, con ordinanza del presidente della Corte 17 dicembre 2004, è stato ammesso l&#8217;intervento del Regno Unito a sostegno delle conclusioni della Commissione.<br />
48     Con ordinanze della Corte 17 marzo 2005 è stato ammesso l&#8217;intervento del Garante europeo della protezione dei dati a sostegno delle conclusioni del Parlamento nelle dette due cause.<br />
49     In considerazione della connessione tra tali cause, confermata nella fase orale, i procedimenti in esame vanno riuniti ai fini della sentenza a norma dell&#8217;art. 43 del regolamento di procedura della Corte.<br />
<b><br />
 Sul ricorso nella causa C-318/04<br />
</b><br />
50     Il Parlamento deduce quattro motivi di annullamento, relativi, rispettivamente, ad un eccesso di potere, ad una violazione dei principi essenziali della direttiva, ad una violazione dei diritti fondamentali e ad una violazione del principio di proporzionalità.<br />
<i><br />
 Sulla prima parte del primo motivo, relativa ad una violazione dell&#8217;art. 3, n. 2, primo trattino, della direttiva<br />
</i><br />
 Argomenti delle parti<br />
51     Il Parlamento sostiene che la decisione della Commissione è stata adottata ultra vires, in quanto non sarebbero state rispettare le disposizioni emanate con la direttiva e in violazione, in particolare, dell&#8217;art. 3, n. 2, primo trattino, della stessa, relativo all&#8217;esclusione delle attività che non rientrano nell&#8217;ambito di applicazione del diritto comunitario. <br />
52     Non vi sarebbe dubbio che il trattamento dei dati PNR dopo il trasferimento all&#8217;autorità americana di cui alla decisione sull&#8217;adeguatezza è, e sarà, effettuato per l&#8217;esercizio di attività proprie degli Stati ai sensi del punto 43 della sentenza 6 novembre 2003, causa C-101/01, Lindqvist (Rec. pag. I 12971).<br />
53     La Commissione, sostenuta dal Regno Unito, ritiene che le attività dei vettori aerei rientrino chiaramente nell&#8217;ambito di applicazione del diritto comunitario. Afferma che tali operatori privati trattano i dati PNR all&#8217;interno della Comunità e ne organizzano il trasferimento verso uno Stato terzo. Si tratterebbe dunque di attività dei privati e non dello Stato membro in cui operano i vettori interessati, o dei suoi pubblici poteri, come definito dalla Corte al punto 43 della citata sentenza Lindqvist. Nel trattamento dei dati PNR i vettori aerei perseguirebbero semplicemente lo scopo di rispettare le prescrizioni del diritto comunitario, compreso l&#8217;obbligo iscritto al punto 2 dell’accordo. L&#8217;art. 3, n. 2, della direttiva farebbe riferimento alle attività di autorità pubbliche che non rientrano nell&#8217;ambito di applicazione del diritto comunitario.</p>
<p> Giudizio della Corte<br />
54     L&#8217;art. 3, n. 2, primo trattino, della direttiva esclude dal suo ambito di applicazione i trattamenti di dati personali effettuati per l&#8217;esercizio di attività che non rientrano nell&#8217;ambito di applicazione del diritto comunitario, come quelle previste dai titoli V e VI del Trattato sull&#8217;Unione europea e comunque i trattamenti aventi come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato e le attività dello Stato in materia di diritto penale.<br />
55     La decisione sull&#8217;adeguatezza riguarda solamente i dati PNR trasmessi al CBP. Dal sesto &#8216;considerando&#8217; di questa decisione emerge che l&#8217;obbligo di tale trasmissione si basa su una legge adottata dagli Stati Uniti nel novembre 2001 e su regolamenti di attuazione adottati dal CBP in base a tale legge. Ai sensi del settimo &#8216;considerando&#8217; della stessa decisione, la legislazione statunitense in questione riguarda il rafforzamento della sicurezza, nonché le condizioni di ingresso negli Stati Uniti e di uscita dal paese. Ai sensi dell&#8217;ottavo &#8216;considerando&#8217;, la Comunità sostiene pienamente gli Stati Uniti nella loro lotta contro il terrorismo nei limiti imposti dal diritto comunitario. Il quindicesimo &#8216;considerando&#8217; della stessa decisione enuncia che i dati PNR devono essere utilizzati al solo scopo di prevenire e di combattere il terrorismo e i reati collegati al terrorismo, altri reati gravi, compresa la criminalità organizzata, che, per natura, rivestono un carattere transnazionale, e la fuga in caso di mandato d&#8217;arresto emesso o di pena detentiva comminata per quei reati.<br />
56     Ne risulta che il trasferimento dei dati PNR al CBP costituisce un trattamento avente come oggetto la pubblica sicurezza e le attività dello Stato in materia di diritto penale.<br />
57     Se è giusto considerare che i dati PNR sono inizialmente raccolti dalle compagnie aeree nell&#8217;ambito di un’attività che rientra nel diritto comunitario, ossia la vendita di un biglietto aereo che dà diritto ad una prestazione di servizi, il trattamento dei dati che viene preso in considerazione nella decisione sull’adeguatezza, tuttavia, possiede una natura del tutto diversa. Infatti, tale decisione, come già ricordato al punto 55 della presente sentenza, non riguarda un trattamento di dati necessario alla realizzazione di una prestazione di servizi, ma ritenuto necessario per salvaguardare la pubblica sicurezza e a fini repressivi.<br />
58     Al punto 43 della citata sentenza Lindqvist, invocato dalla Commissione nella sua difesa, la Corte ha dichiarato che le attività indicate, a mo&#8217; di esempio, nell&#8217;art. 3, n. 2, primo trattino, della direttiva sono, in tutti i casi, attività proprie degli Stati o delle autorità statali ed estranee ai settori di attività dei singoli. Tuttavia, non ne discende che, per il fatto che i dati PNR sono stati raccolti da operatori privati a fini commerciali e che sono questi ultimi ad organizzarne il trasferimento ad uno Stato terzo, tale trasferimento non rientri nell&#8217;ambito di applicazione della detta norma. Infatti, il trasferimento rientra in un ambito istituito dai poteri pubblici e attinente alla pubblica sicurezza.<br />
59     Dalle precedenti considerazioni risulta che la decisione sull&#8217;adeguatezza riguarda un trattamento di dati personali ai sensi dell&#8217;art. 3, n. 2, primo trattino, della direttiva. Tale decisione non rientra pertanto nell&#8217;ambito di applicazione di quest&#8217;ultima.<br />
60     La prima parte del primo motivo, relativa ad una violazione dell&#8217;art. 3, n. 2, primo trattino, della direttiva, è quindi fondata.<br />
61     Conseguentemente, senza che sia necessario esaminare le altre parti del primo motivo o gli altri motivi invocati dal Parlamento, si deve annullare la decisione sull&#8217;adeguatezza.<br />
<b><br />
 Sul ricorso nella causa C-317/04<br />
</b><br />
62     Il Parlamento deduce sei motivi di annullamento, relativi alla scelta erronea dell’art. 95 CE come fondamento giuridico della decisione 2004/496 e alla violazione, rispettivamente, dell&#8217;art. 300, n. 3, secondo comma, CE, dell&#8217;art. 8 della CEDU, del principio di proporzionalità, dell&#8217;obbligo di motivazione e del principio di leale cooperazione.<br />
<i><br />
 Sul primo motivo, relativo alla scelta erronea dell’art. 95 CE come fondamento giuridico della decisione 2004/496<br />
</i><br />
 Argomenti delle parti<br />
63     Il Parlamento sostiene che l’art. 95 CE non costituisce, per la decisione 2004/496, un fondamento giuridico corretto. La decisione, infatti, non avrebbe per oggetto né per contenuto l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno contribuendo all&#8217;eliminazione di ostacoli alla libera prestazione dei servizi e non conterrebbe disposizioni volte alla realizzazione di tale scopo. Infatti, la sua finalità sarebbe piuttosto quella di legittimare il trattamento di dati personali imposto dalla legislazione statunitense. Del resto, l’art. 95 CE non potrebbe costituire il fondamento della competenza della Comunità a concludere l&#8217;accordo, giacché questo riguarda trattamenti di dati esclusi dall&#8217;ambito di applicazione della direttiva.<br />
64     Il Consiglio sostiene che la direttiva, validamente adottata sul fondamento dell&#8217;art. 100 A del Trattato, all&#8217;art. 25 contiene disposizioni che prevedono la possibilità di un trasferimento di dati personali verso uno Stato terzo che garantisca un livello adeguato di protezione, compresa la possibilità di avviare, in caso di necessità, negoziati che conducano alla conclusione di un accordo tra la Comunità e tale paese. L&#8217;accordo riguarderebbe la libera circolazione dei dati PNR tra la Comunità e gli Stati Uniti in condizioni che rispettino le libertà e i diritti fondamentali delle persone, in particolare la vita privata. Sarebbe volto a sopprimere qualsiasi distorsione della concorrenza tra le compagnie aeree degli Stati membri e fra queste ultime e le compagnie degli Stati terzi, che possa risultare dalle condizioni imposte dagli Stati Uniti, per ragioni attinenti alla tutela dei diritti e delle libertà degli individui. Le condizioni della concorrenza fra le compagnie degli Stati membri che offrono un servizio di trasporto internazionale di passeggeri verso o dagli Stati Uniti avrebbero potuto essere falsate per il fatto che solo alcune di esse avrebbero accordato alle autorità statunitensi un accesso alle loro banche dati. L&#8217;accordo intenderebbe imporre obblighi uniformi a tutte le compagnie interessate.<br />
65     La Commissione sottolinea l&#8217;esistenza di un «conflitto di leggi», nel senso del diritto internazionale pubblico, tra le leggi degli Stati Uniti e la normativa comunitaria oltre che la necessità di conciliarle. Rimprovera al Parlamento, che nega che l’art. 95 CE possa costituire il fondamento normativo della decisione 2004/496, di non aver proposto un fondamento normativo idoneo. Secondo la Commissione, tale articolo costituirebbe il «fondamento normativo naturale» della decisione, in quanto l&#8217;accordo riguarderebbe la dimensione esterna della protezione dei dati personali nel momento del loro trasferimento all&#8217;interno della Comunità. Gli artt. 25 e 26 della direttiva fonderebbero una competenza esclusiva esterna a favore della Comunità.<br />
66     Inoltre, la Commissione sostiene che il trattamento iniziale di quei dati da parte delle compagnie aeree viene effettuato a fini commerciali. L’uso che ne fanno le autorità statunitensi non li sottrarrebbe all’incidenza della direttiva. </p>
<p> Giudizio della Corte<br />
67     L&#8217;art. 95 CE, in combinato disposto con l&#8217;art. 25 della direttiva, non è idoneo a fondare la competenza della Comunità a concludere l&#8217;accordo.<br />
68     Infatti, l’accordo riguarda lo stesso trasferimento di dati della decisione sull&#8217;adeguatezza e quindi trattamenti di dati che, come precedentemente esposto, sono esclusi dall&#8217;ambito di applicazione della direttiva.<br />
69     Conseguentemente, la decisione 2004/496 non è stata validamente adottata sul fondamento dell&#8217;art. 95 CE.<br />
70     Senza che sia necessario esaminare gli altri motivi invocati dal Parlamento, si deve pertanto annullare la detta decisione.<br />
<b><br />
 Sulla limitazione degli effetti della sentenza <br />
</b><br />
71     Dal punto 7 dell’accordo risulta che ciascuna parte può denunciarlo in qualsiasi momento e che esso cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica della denuncia all’altra parte.<br />
72     Tuttavia, ai sensi dei punti 1 e 2 dell’accordo, il diritto di accesso del CBP ai dati PNR e l’obbligo imposto ai vettori aerei di trattarli come richiesto dal CBP esistono solo finché la decisione sull&#8217;adeguatezza è applicabile. Al punto 3 del detto accordo, il CBP ha dichiarato di stare attuando le dichiarazioni di impegno allegate alla detta decisione. <br />
73     Dato che la Comunità non può invocare il proprio diritto per giustificare la mancata esecuzione dell&#8217;accordo che resta applicabile per 90 giorni dalla sua denuncia e dato che l&#8217;accordo e la decisione sull&#8217;adeguatezza sono strettamente collegati, appare giustificato, per ragioni di certezza del diritto e al fine di proteggere le persone interessate, mantenere gli effetti della decisione sull&#8217;adeguatezza durante tale periodo. Inoltre, occorre tener conto del tempo necessario per adottare le misure che l&#8217;esecuzione della presente sentenza comporta.<br />
74     Gli effetti della decisione sull&#8217;adeguatezza devono pertanto essere mantenuti fino al 30 settembre 2006, senza che, tuttavia, tali effetti siano mantenuti oltre la data di estinzione dell’accordo.<br />
<b><br />
 Sulle spese<br />
</b><br />
75     Ai sensi dell&#8217;art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Parlamento ha chiesto la condanna del Consiglio e della Commissione, questi ultimi, rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese. Ai sensi del n. 4, primo comma, dello stesso articolo, gli intervenienti nelle presenti cause sopportano le proprie spese.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Per questi motivi</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:<br />
<b>1)      Sono annullate la decisione del Consiglio 17 maggio 2004, 2004/496/CE, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d&#8217;America sul trattamento e trasferimento dei dati di identificazione delle pratiche (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei all&#8217;ufficio doganale e di protezione dei confini del dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti, e la decisione della Commissione 14 maggio 2004, 2004/535/CE, relativa al livello di protezione adeguato dei dati personali contenuti nelle schede nominative dei passeggeri aerei trasferiti all&#8217;Ufficio delle dogane e della protezione delle frontiere degli Stati Uniti <i>United States&#8217; Bureau of Customs and Border Protection</i>.<br />
2)      Gli effetti della decisione 2004/535 sono mantenuti fino al 30 settembre 2006, senza che, tuttavia, tali effetti siano mantenuti oltre la data di estinzione dell’accordo.<br />
3)      Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese nella causa C 317/04.<br />
4)      La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese nella causa C-318/04.<br />
5)      La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese nella causa C-317/04.<br />
6)      Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Garante europeo della protezione dei dati sopporteranno le proprie spese.</b><i></i></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-30-5-2006-n-0-2/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.1354</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-30-5-2006-n-1354/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-30-5-2006-n-1354/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.1354</a></p>
<p>Pres. Calogero Adamo, est. Giovanni Tulumello Esseci Service s.r.l. contro Comune di Marsala ed altri in tema di principio dispositivo e di&#160; illegittimità dell&#8217;atto amministrativo per contrasto con un regolamento comunitario non ritualmente dedotta 1. Contratti della P.A. – Contratto misto di servizi e forniture. – Manutenzione autoveicoli dell’amministrazione e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-30-5-2006-n-1354/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.1354</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-30-5-2006-n-1354/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.1354</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calogero Adamo,  est. Giovanni Tulumello<br /> Esseci Service s.r.l. contro Comune di Marsala ed altri</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di principio dispositivo e di&nbsp; illegittimità dell&#8217;atto amministrativo per contrasto con un regolamento comunitario non ritualmente dedotta</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della P.A. – Contratto misto di servizi e forniture. – Manutenzione autoveicoli dell’amministrazione e fornitura di ricambi originali. – Individuazione dei partecipanti alla gara. – Limitazione alle officine autorizzate affiliate alla causa produttrice dei veicoli oggetto del contratto. – Illegittimità.																																																																																												</p>
<p>2.	Processo amministrativo – Principio dispositivo. – Contrasto fra l’atto amministrativo impugnato e una norma comunitaria non ritualmente evocata. – Potere del giudice di rilevare d’ufficio il contrasto. – Insussistenza. – Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità. – Possibile ragionevolezza dell’atto. &#8211;  Contrasto con una norma comunitaria. – Potere del giudice di rilevare tale contrasto. &#8211; Sussistenza</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	E’ illegittima la previsione di un bando di gara per l’aggiudicazione del servizio di manutenzione dei veicoli e di fornitura dei relativi ricambi originali, che limiti la partecipazione alla sole officine autorizzate affiliate alla casa produttrice degli automezzi dell’amministrazione: essa è infatti per un verso irragionevole, perché, a fronte della restrizione della concorrenza, non garantisce una migliore qualità dei ricambi (comunque originali) forniti e dei servizi prestati; e, per altro verso, è contraria al regime dell’evidenza pubblica, nella parte in cui disciplina l’individuazione dei requisiti richiesti non attraverso un criterio oggettivo, legato agli standards qualitativi dei prodotti e dei servizi, ma attraverso un criterio soggettivo, legato alla affiliazione dell’imprenditore ad una data rete commerciale.																																																																																												</p>
<p>2.	Il principio dispositivo impedisce che il giudice possa, d’ufficio, rilevare il contrasto fra un atto amministrativo ed una norma non invocata quale parametro di legittimità, anche se di fonte comunitaria: nondimeno, ove venga ritualmente dedotta una censura di eccesso di potere per irragionevolezza, incongruenza ed illogicità, tale censura non può essere rigettata sul presupposto della esistenza di un fondamento logico e ragionevole della scelta censurata, quando tale presunto fondamento sia in palese contrasto con un regolamento comunitario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia<br />
Sezione Terza</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente<b>	</b>																																																																																												</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p> sul ricorso n. 445/2006, proposto dalla</p>
<p><b>s.r.l. ESSECI SERVICE</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso introduttivo, dall’avvocato Salvatore Giacalone, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Notarbartolo n. 5, presso lo studio dell’avv. Lucia Di Salvo</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>il <b>Comune di Marsala</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio. </p>
<p align=center>
e nei confronti della</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>s.n.c. Impresa A.R.A. di teresi Nicolò &#038; c.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio</p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento, previa sospensione:</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; delle clausole di cui al punto 9.3. del bando di gara e dell’art. 1.5. del capitolato speciale d’appalto, relativi alla procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di manutenzione meccanica per il triennio 2005/2007, con fornitura dei- del provvedimento, in data 29 dicembre 2005, di esclusione dalla gara dell’offerta presentata dalla società ricorrente;<br />
&#8211; dei provvedimenti del 29 dicembre 2005 di mancata aggiudicazione della gara e di declaratoria d’asta deserta;<br />
&#8211; della determina dirigenziale n. 78 del 23 gennaio 2006, di affidamento diretto del servizio all’impresa controinteressata.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Letti ed esaminati gli scritti difensivi ed i documenti prodotti dalla parte ricorrente; <br />
Vista l’ordinanza cautelare n. 330/2006,<br />
Relatore alla pubblica udienza del 10 maggio 2006 il Referendario Giovanni Tulumello;<br />
Uditi i procuratori delle parti come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Con ricorso notificato il 24 febbraio 2006, e depositato il successivo 28 febbraio, la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità.<br />
In particolare, il ricorso è affidato alle seguenti censure: <br />
1) “Violazione di legge: art. 1 legge 5.2.92 n. 122 – art. 10 D.P.R. 14.12.99 n. 558”;<br />
2) “Violazione di legge: art. 13 e 14 D. Lgs. 17.3.95 n. 157”;<br />
3) Eccesso di potere sotto i profili dello sviamento dell’atto dalla causa tipica, della irragionevolezza, della incongruenza e della illogicità ed arbitrarietà manifesta”;<br />
4) Eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei fatti e del difetto di presupposto”;<br />
5) Invalidità derivata.<br />
L’amministrazione comunale di Marsala, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.<br />
Con ordinanza n. 330/2006, è stata accolta la domanda cautelare di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati.<br />
Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 10 maggio 2006.</p>
<p align=center>
<b>DIRITTO
</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
1.	Con il ricorso in esame la parte ricorrente impugna la disciplina del bando e del capitolato di gara, nella parte in cui limita alle sole “officine autorizzate Peugeot” la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di manutenzione meccanica per il triennio 2005/2007, con fornitura dei relativi ricambi originali, delle autovetture Peugeot in dotazione alla Polizia Municipale e all’autoparco comunale.<br />	<br />
Vengono inoltre impugnati i provvedimenti consequenziali, adottati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della censurata disciplina di gara.<br />
Appare comunque preliminare l’esame della censura rivolta avverso il bando di gara, nella parte in cui quest’ultimo predetermina i soggetti in grado di concorrere alla gara, in forza di una qualificazione soggettivo-territoriale (“Possono partecipare all’asta tutte le officine specializzate autorizzate Peugeot con sede operativa, per motivi logistici, nella Provincia di Trapani”).<br />
Si tratta di una clausola del bando che, di fatto, trasforma una procedura aperta in una procedura ristretta, o addirittura in una procedura negoziata.</p>
<p>2.	Ai fini dello scrutinio delle riportate censure, va anzitutto rilevato che il contratto di appalto in questione ha causa mista, avendo ad oggetto due distinte (ancorché complementari) prestazioni: è in parte appalto di servizi (per quanto concerne la manutenzione degli automezzi), e in parte appalto di forniture,  per quanto concerne la fornitura dei pezzi di ricambio necessari (sul sindacato giurisdizionale della causa del contratto negli appalti pubblici a causa mista, Consiglio di Stato, IV, 21 febbraio 2005, n. 537).<br />	<br />
Per quanto riguarda la fornitura dei pezzi di ricambio, le censure sono senz’altro fondato: è del tutto indifferente, per l’interesse pubblico portato dall’amministrazione aggiudicatrice, la qualificazione del soggetto che fornisce il ricambio, a condizione che fornisca ricambi originali.<br />
Che ciò avvenga attraverso la rete ufficiale di vendita della casa automobilistica produttrice dell’autoveicolo, ovvero per altri canali commerciali (purché leciti), praticati da un operatore del settore non affiliato a detta rete commerciale, in ogni caso l’interesse dell’amministrazione ad acquisire il miglior prodotto al minor prezzo è garantita dalla massima partecipazione alla gara di tutti gli operatori operanti nel settore, e non solo degli affiliati.<br />
La restrizione a questi ultimi della legittimazione a presentare l’offerta  riduce anzi, immotivatamente, le condizioni di concorrenza, determinando, a parità di prodotto (comunque originale), una ridotta possibilità di ottenere un risparmio di spesa corrispondete al ribasso sul corrispettivo.<br />
Né può valere il rilievo che, stante il monopolio nella produzione del ricambio, e dunque nella fissazione del relativo costo, le imprese partecipanti alla gara, costrette comunque a rifornirsi – direttamente o meno &#8211;  presso il produttore monopolista, non potrebbero apportare nell’offerta significative riduzioni di prezzo:  trattandosi di contratto misto, l’offerente potrebbe infatti proporre un ribasso apparentemente antieconomico con riferimento alla fornitura dei ricambi, in quanto compensato dalla maggiore remuneratività della prestazione del complementare servizio di manutenzione, resa possibile da una particolare organizzazione dei fattori produttivi dell’impresa di servizi.</p>
<p>3.	Quanto alla parte del contratto da aggiudicare che concerne la manutenzione, la restrizione alle sole officine autorizzate potrebbe in apparenza giustificarsi con l’interesse dell’amministrazione a ricevere un livello qualitativo del servizio non eguagliabile al di fuori della rete commerciale Peugeot.<br />	<br />
Questa – ipotetica – ragione, che in tesi potrebbe contrastare la fondatezza delle censure in esame (nel silenzio del bando sul punto), è in realtà non condivisibile, per un duplice ordine di considerazioni.<br />
3.1. Il bando, nell’operare la restrizione per cui è causa, intende riferirsi ai soggetti legati alla causa automobilistica produttrice dei mezzi da un contratto di concessione di vendita.<br />
Si tratta di un contratto atipico, definito dalla giurisprudenza contratto quadro o contratto normativo (Cassazione civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14891), dal quale deriva l&#8217;obbligo di promuovere la rivendita dei prodotti che vengono acquistati mediante la stipulazione, alle condizioni fissate nell&#8217;accordo iniziale, di singoli contratti di acquisto.<br />
La causa negoziale ruota intorno all’interesse delle parti ad una regolamentazione territoriale delle condizioni di vendita.<br />
Rispetto a tale profilo il contratto può prevedere – e, di regola, prevede – prestazioni accessorie, quali la prestazione, da parte del rivenditore (detto concessionario), dell’assistenza alla clientela mediante l’approntamento di un servizio di manutenzione degli autoveicoli.<br />
Mentre l’esclusiva territoriale della rivendita è una previsione del contratto essenziale alla sua stessa causa (in quanto la funzione di tale figura negoziale è, come detto, quella di garantire al produttore la penetrazione, con certe caratteristiche quantitative fissate nel contratto normativo, in un certo mercato territoriale, e al rivenditore di non subire in quel mercato la concorrenza di altri soggetti), altrettanto non può dirsi della manutenzione: questa è una prestazione che il produttore esige nel contratto normativo dal rivenditore per garantire alla clientela una assistenza post- vendita, e che il rivenditore accetta di prestare non per l’interesse in sé che essa autonomamente suscita sul piano imprenditoriale, ma quale prestazione accessoria alla regolamentazione di rapporti di vendita.<br />
Conseguentemente, per questa parte l’esclusiva territoriale non corrisponde ad un apprezzabile interesse delle parti, essenziale alla logica del contratto di concessione di vendita.<br />
Sicché non è dato desumere, dal fatto di essere parte di un contratto di tale genere, una particolare qualificazione – se non in via di mero fatto &#8211; del soggetto che presta l’attività di manutenzione, essendo il rapporto contrattuale basato sulla vendita e, solo come prestazione accessori, sulla manutenzione.<br />
Il bando in esame, tuttavia, non limita lo spettro dei possibili partecipanti alle concessionarie, ma alle officine autorizzate.<br />
 Per queste ultime valgono, in parte, considerazioni analoghe: l’affiliazione alla rete Peugeot non è, di per sé, indice di uno standard qualitativo – oggettivamente determinabile – tale da giustificare una limitazione della partecipazione alla gara.<br />
Si tratta di una strategia commerciale concernente l’assistenza post-vendita, finalizzata a fornire alla clientela un riferimento territoriale in relazione al servizio di manutenzione.<br />
3.2.	Potrebbe peraltro prospettarsi una sorta di monopolio di fatto dell’assistenza, nel senso che i rapporti fra case produttrice ed officine autorizzate potrebbero, di fatto, rendere impossibile una serie di prestazioni manutentive al di fuori della rete ufficiale di assistenza.<br />	<br />
Questo tipo di giustificazione non può essere ritenuto un legittimo fondamento delle clausole del bando e del disciplinare impugnate, in quanto obiettivamente collidente con la disciplina di cui al Regolamento della Commissione CE n. 1400/2002, del 31 luglio 2002, relativo all’applicazione dell’art. 81, paragrafo 3, del Trattato, a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico.<br />
Sul punto va osservato che la parte ricorrente non ha formulato una espressa censura di violazione di tale specifica normativa, onde, in forza del principio dispositivo, il Collegio non può conoscere della sua violazione ad opera del bando impugnato, neppure sul rilievo della natura comunitaria della norma non ritualmente invocata.<br />
Come è noto, la giurisprudenza comunitaria sul punto ha salvaguardato il principio dell’autonomia processuale degli Stati membri,  affermando che il principio dispositivo, in sé, non osta all’attuazione del diritto comunitario, secondo gli obblighi in tal senso gravanti sugli Stati, a condizione che vengano garantite determinate condizioni di tutela delle posizioni soggettive di fonte comunitaria (si vendano in tal senso, in particolare, le sentenze della Corte di Giustizia CE, casi Peterbroeck e van Schijndel, entrambe rese in data del 14 dicembre 1995). <br />
La rispondenza a tali condizioni del sistema italiano di giustizia amministrativa, e in particolare del principio dispositivo, oltre ad essere stata verificata, con ampiezza di argomenti, dal giudice interno (Consiglio di Stato, sez. V, decisione n. 35 del 2003; sez. IV, decisione n. 579 del 2005), ad una attenta lettura non risulta essere stata smentita dal giudice comunitario (Corte di Giustizia, VI, 27 febbraio 2003, causa C-327/00).    <br />
Tuttavia qui non è in discussione la diretta violazione da parte del bando impugnato del regolamento comunitario non invocato, ma lo scrutinio della censura di eccesso di potere per sviamento dell’atto dalla causa tipica, per irragionevolezza, per incongruenza e per illogicità ed arbitrarietà manifesta.<br />
Di fronte a tale censura, il riferimento alla illegittimità (comunitaria) di una possibile spiegazione astrattamente congrua, logica e ragionevole della clausola impugnata, ha valore di fatto impeditivo rispetto al rigetto della censura in esame che deriverebbe dall’accoglimento di una simile spiegazione, che nel silenzio motivatorio del bando impugnato, e a fronte degli specifici profili di censura dedotti, può essere ipotizzata quale supporto logico posto a fondamento della previsione contestata.</p>
<p>4.	Infine, osserva il Collegio che in ogni caso la clausola impugnata risulta viziata nei termini sopra descritti, anche nella misura in cui essa tenta di definire determinati requisiti qualitativi della prestazione richiesta in contratto attraverso una delimitazione soggettiva dei possibili offerenti, laddove il sistema dell’evidenza pubblica conosce una diversa modalità di ingresso nella disciplina della gara dei profili afferenti l’individuazione degli standards qualitativi, ancorata a profili oggettivi, e indifferente all’affiliazione o meno dell’imprenditore ad una data rete commerciale.         </p>
<p>5.	La fondatezza della censura rivolta avverso il bando ed il disciplinare comporta altresì, per la dedotta censura di invalidità derivata, la declaratoria di illegittimità degli atti adottati in via consequenziale, ed impugnati nel presente giudizio.</p>
<p>6.	Il ricorso è dunque fondato, e come tale dev’essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati. <br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.
</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Condanna il Comune di Marsala al pagamento, in favore della s.r.l. Esseci Service, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro millecinquecento/00, oltre I.V.A.  e  C.P.A. come per legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 10 maggio 2006 con l’intervento dei signori magistrati</p>
<p>&#8211; Calogero Adamo,      Presidente;<br />
&#8211; Giovanni Tulumello,  Referendario, estensore;<br />
&#8211; Achille Sinatra,          Referendario</p>
<p><u>Depositata in Segreteria il 30 maggio 2006</u></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-30-5-2006-n-1354/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.1354</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.2597</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-30-5-2006-n-2597/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-30-5-2006-n-2597/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.2597</a></p>
<p>E. Lazzeri Pres. F. Musilli Est. A. Pedani (Avv.ti G.D. Comporti e S. Nocentini) contro il Comune di Monteroni D’Arbia (SI) (Avv. P.E. Paolini) e nei confronti di A. Pedani (non costituita) sulla necessità del consenso dei comproprietari per la formazione di un titolo edilizio sulle proprietà indivise &#8211; fattispecie</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-30-5-2006-n-2597/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.2597</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-30-5-2006-n-2597/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.2597</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">E. Lazzeri Pres. F. Musilli Est.<br /> A. Pedani (Avv.ti G.D. Comporti e S. Nocentini) contro il Comune di Monteroni D’Arbia (SI) (Avv. P.E. Paolini) e nei confronti di A. Pedani (non costituita)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla necessità del consenso dei comproprietari per la formazione di un titolo edilizio sulle proprietà indivise &#8211; fattispecie relativa a DIA</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed Urbanistica &#8211; Proprietà indivise &#8211; Formazione del titolo edilizio &#8211; Occorre il consenso dei comproprietari destinatari della normativa urbanistico-edilizia – DIA &#8211; Applicabilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la formazione del titolo edilizio sulle proprietà indivise occorre il consenso dei comproprietari destinatari della normativa urbanistico-edilizia. Né sussistono ragioni per applicare principi differenti al procedimento tramite la DIA in quanto esso consegue comunque l’effetto di autorizzare l’intervento edilizio per il quale essa è prevista. (fattispecie relativa ad una DIA per una ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso da autorimessa a monolocale di un fabbricato, con individuazione delle aree a parcheggio in resede in comproprietà, presentata senza il consenso del comproprietario)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla necessità del consenso dei comproprietari per la formazione di un titolo edilizio sulle proprietà indivise &#8211; fattispecie relativa a DIA</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 2597 REG. SENT.<br />
            ANNO 2006<br />
N.      1049      REG. RIC.<br />
ANNO 2005</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
&#8211; III^SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 1049/2005 proposto da<br />
<b>PEDANI ALIDIERO</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gian Domenico Comporti e Simone Nocentini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Firenze, via de’ Rondinelli n. 2;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>&#8211; il <b>COMUNE DI MONTERONI D’ARBIA (SI)</b>, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Emilio Paolini ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Firenze, via Ricasoli<br />
e   n e i   c o n f r o n t i</p>
<p>di <b>PEDANI ADRIANA</b>, non costituitasi in giudizio;</p>
<p>P E R   L’A N N U L L A M E N T O<BR><br />
&#8211; della nota prot. n. 4676 del 14.04.2005 a firma del Responsabile Area Tecnica del Comune di Monteroni d’Arbia, avente ad oggetto la verifica della regolarità della denuncia di inizio attività presentata il 26.11.2004 dalla sig.ra Adriana Pedani e la pre<br />
&#8211; per quanto occorrer possa, della comunicazione del 28.04.2005 allo studio legale Associato comporti a firma del medesimo Responsabile Area Tecnica del Comune di Monteroni d’Arbia; nonchè di ogni altro atto presupposto e/o connesso, ancorchè di estremi i</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Monteroni d’Arbia;<br />
Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente a sostegno della propria difesa;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 9 febbraio 2006 &#8211; relatore il Consigliere Raffaele POTENZA -, gli avv.ti V. Chierroni delegato da S. Nocentini e C. Coppi delegato da P.E. Paolini;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con atto ritualmente notificato e depositato in termini  il sig. Alidiero Pedani ha esposto quanto segue:<br />
Con atto a rogito del Notaio Magi di Siena rep. n. 5841 raccolta n. 1675 del 26.01.1984, i sigg.ri Adriana Pedani e Alidiero Pedani provvedevano a dividersi i beni immobili di loro proprietà situati nella frazione di Corsano del Comune di Monteroni d’Arbia (SI). A norma dell’art. 3 dell’atto di divisione “resta in comune tra i condividendi una porzione di area scoperta prospicente il fabbricato e destinata a resede, a confine con via Corsano Grotti, lotto n. 1, lotto n. 2, proprietà Migone&#8230; L’area in questione, la cui destinazione a resede comune e indiviso è stata confermata anche in sede di aggiornamento dei dati catastali nel 2002, a una forma a “L presenta due piccole zone pavimentate divise da uno spazio verde centrale in corrispondenza dell’incrocio con le due vie pubbliche (via Martiri di Scalvaia e via Corsano Grotti) con cui confina su due lati. Il resede è accessibile con cancello da via Martiri di Scalvaia, che serve sopratutto a permettere a veicoli e mezzi di transito verso l’area pertinenziale di proprietà esclusiva del sig. Alidiero Pedani situata sul retro del suo edificio e destinata a orto-giardino ed al ripostiglio sottoscala. Inoltre, il fabbricato di proprietà del sig. Alidiero Pedani è dotato sui tre lati liberi di un percorso pedonale pavimentato largo circa 80 cm., che consente di raggiungere i due corpi scala di accesso agli appartamenti, collega le due aree di resede pavimentate interrotte dall’area verde centrale e conduce al giardino sul retro.<br />
In data 30.06.2004 la sig.ra Adriana Pedani ha presentato al Comune di Monteroni d’Arbia una denuncia di inizio attività avente ad oggetto lavori di ristrutturazione edilizia per cambio di destinazione d’uso da autorimessa a alloggio residenziale del fabbricato prospicente il resede <br />
comune.<br />
Con nota prot. n. 11276 del 22.06.2004 il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Monteroni d’Arbia ha ordinato di no effettuare i lavori in oggetto della DIA perchè non era stato chiarito, ai sensi della legge n. 122/89, in che modo fosse possibile “accedere al resede privato con automezzo”.<br />
In data 26.11.2004 la sig.ra Adriana Pedani ha presentato una nuova denuncia di inizio attività avente ad oggetto medesimi lavori di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso da autorimessa a monolocale del fabbricato di cui sopra, con individuazione delle aree a parcheggio nel resede in comune con il ricorrente. I lavori sono iniziati il 16.12.2004.<br />
In data 27.01.2005 il ricorrente ha inoltrato al Comune una lettera con la quale denunciava il mancato consenso al mutamento della destinazione d’uso del predetto resede comune e comunicava la propria motivata opposizione a che detto spazio fosse destinato a parcheggio. Per effetto di ciò il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Monteroni d’Arbia provvedeva con nota prot .n 1687 del 04.02.2005 a sospendere momentaneamente i lavori “ in attesa di ottenere chiarimenti in merito alla effettiva disponibilità delle aree indicate per la verifica del rispetto standard di cui alla L. 122/89 da parte del titolare del titolo abilitativo”.<br />
In data 03.04.2005 il progettista e direttore dei lavori geom. Massimo Dreassi presentava in Comune una relazione con allegato l’atto di divisione del 1984, limitandosi ad illustrare i criteri seguiti per il calcolo delle superfici destinate a parcheggio, senza nulla specificare sulla disponibilità del resede comune a tale scopo. Con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del 06.06.2005 la sig.ra Adriana Pedani si limitava a sua volta a dichiarare, in termini apodittici e non dimostrati, di aver titolo ad utilizzare detto resede “per il soddisfacimento degli standard dettati dalla legge 122/89”.<br />
In data 23.03.2005, con lettera del legale avv. Comporti indirizzata al Comune ed al locale Difensore Civico, il ricorrente ribadiva la propria opposizione ai lavori in questione ed il difetto dei presupposti di legge per la DIA, non potendo legittimamente disporre la sig.ra Adriana Pedani del resede comune senza il suo espresso consenso, e chiedeva la sospensione immediata dei lavori e l’adozione delle misure sanzionatorie di legge.<br />
Incurante della inconsistenza degli argomenti offerti dalle controparti, della motivata opposizione del ricorrente e dei dubbi di legittimità manifestati dallo stesso Difensore Civico con nota del 04.04.2005, il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Monteroni d’Arbia ha alfine adottato la nota prot. n. 4676 del 14.04.2005, con cui ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla Pedani fosse sufficiente a superare i dubbi che avevano indotto a sospendere i lavori e ha preso atto dell’esecuzione delle opere.<br />
Infine il Comune, con nota del funzionari competente, ha ritenuto sufficiente per il perfezionamento della pratica il titolo di comproprietario.<br />
Avverso tutto ciò il   ricorrente  ha pertanto adito questo Tribunale, domandando quanto specificato in epigrafe e deducendo motivi così riassumibili:<br />
1) Violazione dell’art. 2 della L. 24.03.1989 n. 122 e dell’art. 97 delle N.T.A. del PRG comunale;<br />
2) Violazione sotto altro profilo dell’art. 2 della L. 122 del 1989 e degli artt 97, 27 bis e 28 delle N.T.A. del vigente PRG comunale;<br />
3) Istanza cautelare.<br />
Si e costituita in giudizio  l’  Amministrazione   intimata (ma non la     controinteressata al ricorso pur notificataria del medesimo) , resistendo all’impugnativa esponendo  in successiva memoria le proprie  argomentazioni difensive.<br />
Alla Camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare  il Tribunale ha accolto la stessa  (ord. n . 558 / 2005).<br />
Anche parte ricorrente ha riassunto in memoria le proprie tesi ed alla pubblica  udienza del 9 FEBBRAIO 2006 il ricorso  è stato discusso e trattenuto in decisione nel merito.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Tra le argomentazioni svolte a sostegno del primo ordine di censure il ricorrente, dopo aver fatto riferimento alla normativa di  legge (n.122/89) che regola la costruzione dei parcheggi ed alla destinazione convenzionale del resede (in proprietà indivisa) nella specie  interessato dai contestati lavori, argomenta che il comportamento dell’Amministrazione ha  illegittimamente consentito (mediante la DIA in fatto specificata)  un mutamento della destinazione de qua,  senza il consenso dell’altro comproprietario,  rappresentato dallo stesso ricorrente; la censura è fondata.<br />
‘E principio pacifico in giurisprudenza ed emergente peraltro dalla normazione ( v. art.  1102 cod civ ed  artt 11 dpr n. 380/01 e 7 legge reg. tosc. n. 52/99), che per  la formazione del titolo edilizio sulle proprietà indivise occorre il consenso dei comproprietari destinatari della normativa urbanistico-edilizia ( per la giurisprudenza  v CDS, V, n.  1507/01 e n.  2506/03 ).     Né in contrario può invocarsi che la DIA non costituisce un formale titolo edilizio ma un comportamento soltanto asseverato dal mancato esercizio dei poteri repressivi da parte del Comune; si tratterebbe infatti di un interpretazione non solo in spregio del diritto civile ma anche di un grave uso strumentale di una costruzione procedimentale quale la DIA che , introdotta per accelerare l’iter burocratico delle istanze edificatorie, verrebbe utilizzata invece per la violazione dei diritti dei comproprietari  che non intendono realizzare il correlativo intervento edilizio.<br />
Vero è invece che al dilà delle varie qualificazioni su cui negli ultimi anni si è spesso soffermata la giurisprudenza, il procedimento tramite la DIA  consegue comunque l’effetto di autorizzare l’intervento edilizio  per il quale  essa è  prevista,  sicchè sotto il profilo in trattazione non sussistono ragioni per applicare principi differenti dalla necessità di un consenso di tutti i comproprietari.<br />
&#8211; II ricorso deve conclusivamente essere accolto, con conseguente pronunzia conforme alla tipologia del comportamento amministrativo contestato, il che implica l’annullamento della nota impugnata con le correlate implicazioni involgenti l’ulteriore determ<br />
Non essendo stata sciolta la riserva inerente la proposizione di domanda risarcitoria,  il Collegio omette di pronunziarsi  sul punto.<br />
Le spese del giudizio  seguono il principio della soccombenza  (art. 91 c.p.c.) e sono pertanto poste a carico della parte  resistente.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe , lo accoglie e,  per l’effetto, annulla la nota impugnata con le ulteriori implicazioni di cui in narrativa.<br />
Condanna il Comune di Monteroni d’Arbia al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del giudizio, che liquida complessivamente in Euro 2500,00 (duemilacinquecento).<br />
Nulla si dispone per le spese tra ricorrente e controinteressata.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 9 FEBBRAIO 2006 , dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
dott. EUGENIO  LAZZERI                                                &#8211; Presidente<br />
dott. MARCELLA COLOMBATI                                    &#8211; Consigliere<br />
dott.  RAFFAELE POTENZA                                    &#8211; Consigliere, est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 30 maggio 2006<br />
Firenze, lì 30 maggio 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-30-5-2006-n-2597/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.2597</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.2623</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-30-5-2006-n-2623/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>G. Petruzzelli Pres. L.A.O. Spiezia Est. Azienda USL n. 10 di Firenze (Avv. G. Viciconte) contro la Casa di cura S. Chiara s.p.a. (Avv.ti M.G. Maggiore ed A. Ragazzini) e con l’intervento ad adiuvandum della Regione Toscana (Avv. E. Baldi) a seguito della sent. C. Cost. 204/04 sussiste la giurisdizione</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Petruzzelli Pres. L.A.O. Spiezia Est.<br /> Azienda USL n. 10 di Firenze (Avv. G. Viciconte) contro la Casa di cura S. Chiara s.p.a. (Avv.ti M.G. Maggiore ed A. Ragazzini) e con l’intervento ad adiuvandum della Regione Toscana (Avv. E. Baldi)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">a seguito della sent. C. Cost. 204/04 sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie attinenti a crediti maturati per corrispettivi di prestazioni assistenziali erogate da una struttura sanitaria privata accreditata con il SSN</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Controversie attinenti a crediti maturati per corrispettivi di prestazioni assistenziali erogate da una struttura sanitaria privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale &#8211; Sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004 – Giurisdizione del Giudice Ordinario &#8211; Sussistenza</span></span></span></p>
<hr />
<p>A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004 le controversie attinenti a crediti maturati per corrispettivi di prestazioni assistenziali erogate da una struttura sanitaria privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (in particolare si tratta di rapporti di credito – debito tra la ricorrente ASL 10 di Firenze e la casa di cura resistente per somme a titolo di D.R.G.) vanno ricondotte nella giurisdizione ordinaria, non essendovi contestazione di atti autoritativi dell’Azienda USL suscettibili di configurare la sussistenza della giurisdizione amministrativa specularmente all’esercizio di potestà discrezionali e, comunque, alla tutela di interessi legittimi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">a seguito della sent. C. Cost. 204/04 sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie attinenti a crediti maturati per corrispettivi di prestazioni assistenziali erogate da una struttura sanitaria privata accreditata con il SSN</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b> REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 2623 REG. SENT.<br />
ANNO 2006<br />
N.      1317      REG. RIC.<br />
ANNO 2001</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
&#8211; II^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 1317/2001 proposto<br />
dall’<b>AZIENDA USL N. 10 di FIRENZE</b>, in persona del direttore generale, rappresentato e difeso da avv. Gaetano Viciconte, in Firenze domiciliato presso il suo studio, Viale Matteotti, 60;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>&#8211; la <b>CASA DI CURA S. CHIARA S.P.A.</b>, con sede in Firenze, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Giulia Maggiore ed Antonio Ragazzini, in Firenze domiciliata presso il loro studio, via Duca D’Aosta n. 10;</p>
<p>e con l’atto di intervento ad adiuvandum</p>
<p>della <b>REGIONE TOSCANA</b>, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Baldi ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Regionale in Firenze, via Cavour n. 18;</p>
<p>PER  L’ACCERTAMENTO DEL DIRITTO<BR><br />
dell’Azienda Sanitaria ricorrente a non corrispondere alla Casa di Cara S. Chiara alcuna somma a titolo di D.R.G. (Diagnosis Related Group) per le prestazioni effettuate in regime libero professionale ovvero, in subordine, a corrispondere una somma ridotta almeno del 35% del corrispondente D.R.G. oppure di una diversa percentuale ritenuta di giustizia, nonchè<br />
PER  L’ACCERTAMENTO DELL’OBBLIGO<BR><br />
della Casa di Cura S. Chiara Spa di restituire all’ASL Firenze la somma di Lire 29.170.597.820 indebitamente percepita per gli anni 1997, 1998 e 1999 ovvero della diversa somma che sarà accertata o ritenuta (dovuta) di giustizia, nonchè per gli anni 2000 e 2001 la somma ritenuta di giustizia<br />
NONCHÈ PER  LA CONDANNA<BR><br />
della Casa di Cura S. Chiara Spa alla restituzione alla ricorrente delle somme sopraindicate che saranno ritenute dovute.</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Casa di Cura S. Chiara Spa;<br />
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum della Regione Toscana;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 2 marzo 2006, relatore il Consigliere Lydia Ada Orsola Spiezia, gli avv.ti Gaetano Viciconte ed Antonio Ragazzini;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O   e  D I R I T T O</b></p>
<p>1. Con ricorso notificato il 05.06.2001 alla Casa di cura S. Chiara Spa in Firenze, che gestisce l’omonima struttura sanitaria privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, l’Azienda Sanitaria locale n. 10 di Firenze ha chiesto a questo TAR che sia accertato il proprio diritto di credito nei confronti della Casa di cura medesima nonchè l’infondatezza della pretesa creditoria avanzata – invece – dalla casa di cura verso l’Azienda sanitaria con riferimento a somme pretese a titolo di D.R.G. (Diagnosis related group) per prestazioni sanitarie effettuate in regime libero professionale con oneri a carico dell’utente.<br />
La controversia era sorta perchè, in più occasioni, all’epoca i cittadini, che presso cliniche accreditate si erano avvalsi a proprie spese di personale medico di propria fiducia, avevano poi chiesto il rimborso all’Azienda sanitaria, che nel frattempo aveva già versato alla casa di cura (su specifica richiesta) l&#8217;importo integrale del D.R.G. (Diagnosis related group), cioè il corrispettivo per la prestazione sanitaria erogata, spettante alla stessa secondo prestabilite tariffe (approvate con la delibera Reg. Toscana n. 4614/1995 e successive modificazioni).<br />
Ritenendo che in simili casi il Servizio Sanitario dovesse, quanto meno, ridurre la tariffa oppure non corrisponderla, il direttore generale dell’Azienda Sanitaria n. 10 di Firenze con nota 24.01.2001 n. 744 invitava la Casa di cura S. Chiara di Firenze (tra le altre) a trasmettere un dichiarazione dalla quale risulti che i ricoveri fatturati si riferivano a prestazioni erogate a totale carico del S.S.N., senza alcun onere a carico del paziente.<br />
Non avendo ricevuto alcun riscontro ed a seguito delle direttive di analogo contenuto adottate dalla Giunta Regionale Toscana con delibera 19.03.2001 n. 283, il direttore generale dell’Azienda sanitaria medesima (con note 24.03.2001 n. 1721, 29.03.2001 n. 1866 e 02.04.2001 n. 1947) ha chiesto alle case di cura, tra cui la S. Chiara, la restituzione di tutte le somme indebitamente percepite (dall’Azienda) per prestazioni mediche il cui corrispettivo era stato già pagato dall’utente; ne era indicata anche la misura: il 35% del D.R.G. per il caso in cui il paziente avesse corrisposto l’importo parziale delle prestazioni mediche ed il 100% del D.R.G. nel caso in cui il paziente avesse corrisposto direttamente l’intera spesa per il ricovero.<br />
A seguito poi di apposita indagine condotta dal N.A.S. dei Carabinieri di Firenze (nell’ambito di un’attività inquirente svolta dalla Procura della Repubblica) e secondo quanto emergeva dalla nota 03.04.2001 n. 2854 trasmessa alla ASL ricorrente dall’U.O. Convenzioni per prestazioni sanitarie la somma indebitamente percepita dalla Casa di cura S. Chiara da parte del S.S.N., per il triennio 1997-1999, ammonterebbe a Lire 29.170.597.820, di cui la ASL ricorrente ha – tra l’altro – chiesto la restituzione con il ricorso in epigrafe.<br />
La ricorrente, infine, in via istruttoria ha chiesto l’acquisizione degli atti delle indagini penali sopra menzionate, nonchè della intera documentazione amministrativa della Casa di cura resistente relativa alle prestazioni sanitarie del periodo 1997-1999 i cui oneri siano stati posti, anche solo in parte, a carico del paziente.<br />
1.1. Si è costituita in giudizio – con atto ritualmente notificato – la Casa di cura S. Chiara nel settembre 2001 per resistere alle domande della ricorrente e per proporre in via riconvenzionale domanda di accertamento del proprio diritto a percepire dall’Azienda sanitaria n. 10 di Firenze la somma di Lire 9.470.026.106 per fatture non pagate con la condanna al pagamento della suddetta somma, oltre agli interessi, dichiarare l’obbligo dell’ASL  stessa a pagare anche la somma di Lire 53.586.612 per interessi maturati su alcune fatture del 2000 saldate in ritardo con la relativa condanna, nonchè condannare l’ASL a risarcirla dei danni cagionati per la lesione della propria immagine; infine, subordinatamente all’accoglimento delle domande della ricorrente, la Casa di cura (sempre in via riconvenzionale) ha chiesto l’accertamento dell’obbligo e la condanna della ASL di Firenze a versarle i corrispettivi per le prestazioni erogate oltre il tetto finanziario previsto per gli anni dal 1997 al 2000 ed, infine, la condanna al risarcimento del danno subito per l’affidamento posto nella prassi dell’ASL Firenze di conoscere come legittima l’erogazione in regime libero professionale.<br />
Nel giudizio, con atto regolarmente notificato, è intervenuta ad adiuvandum la Regione Toscana a sostegno delle richieste formulate dalla ASL 10 di Firenze ricorrente.<br />
Con memoria difensiva del febbraio 2006 la Casa di cura resistente, premesso che la Corte Costituzionale con la sentenza 06.07.2004 n. 204 ha riformulato l’art. 33, comma 1 del D. Leg.vo n. 80/1998, ha eccepito il difetto di giurisdizione di questo TAR perla controversia all’esame, poichè le controversie in materia di pubblici servizi relative ad indennità, canoni ed altri corrispettivi sono devolute al Giudice ordinario; nel merito, poi, ha controdedotto alle avverse pretese con ulteriori argomentazioni, confermando – in via subordinata – la richiesta di risarcimento del danno da affidamento ingenerato dalla stessa ASL ricorrente.<br />
Con memoria difensiva del febbraio 2006 la ricorrente, dopo aver fatto presente che, nelle more del giudizio, su alcune delle questioni oggetto della domanda riconvenzionale è stata sottoscritta una transazione tra i legali rappresentanti delle parti in causa in data 23.10.2001, ha insistito per l’accoglimento del ricorso e per il rigetto delle domande riconvenzionali.<br />
Alla pubblica udienza del 2 marzo 2006, uditi i difensori presenti per le parti, la causa è passata in decisione.</p>
<p>2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto va preliminarmente dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, accogliendo la relativa eccezione sollevata dalla Casa di cura resistente.<br />
Infatti, come questa Sezione ha già avuto modo di rilevare in  precedenti pronunce (vedi tra le altre TAR Toscana, Sez. 2^ 21.12.2005 n. 8861), a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004 l’ambito della giurisdizione esclusiva (definito all’epoca della proposizione del ricorso all’esame ai sensi dell’art. 7 della legge n. 205/2000) in materia di servizi pubblici è stato ridimensionato con la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale della citata norma nella parte in cui ricomprendeva nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie riguardanti le prestazioni di ogni genere (anche quelle di natura patrimoniale) ivi comprese quelle rese nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.<br />
Pertanto le controversie, come quella in esame, attinenti a crediti maturati per corrispettivi di prestazioni assistenziali erogate da una struttura sanitaria privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (in particolare si tratta di rapporti di credito – debito tra la ricorrente ASL 10 di Firenze e la casa di cura resistente per somme a titolo di D.R.G.) vanno ricondotte nella giurisdizione ordinaria, non essendovi contestazione di atti autoritativi dell’Azienda USL suscettibili di configurare la sussistenza della giurisdizione amministrativa specularmente all’esercizio di potestà discrezionali e, comunque, alla tutela di interessi legittimi.<br />
Inoltre è opportuno precisare che, poichè le pronunce di illegittimità costituzionale espungono ex tunc la disposizione dall’ordinamento ed hanno effetto su tutti i rapporti non esauriti o consolidati, nel caso di specie non trova applicazione il principio delle “perpetuatio iurisdictionis” di cui all’art. 5 cod. proc. civ. e, quindi, pur se il presente giudizio era già in corso quando è intervenuta la citata pronuncia di illegittimità costituzionale in parte qua dell’art. 7 legge n. 205/2000, va dichiarata la sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice amministrativo a pronunciarsi sulla controversia all’esame.</p>
<p>3. Alla luce delle esposte considerazioni, pertanto, in via preliminare il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di giurisdizione amministrativa.<br />
In relazione alle conseguenze del vaglio di costituzionalità dell’art. 7 della legge n. 205/2000 sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, in via preliminare dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Spese di lite compensate tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 2 marzo 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Giuseppe PETRUZZELLI 	&#8211; Presidente<br />	<br />
Vincenzo FIORENTINO	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Lydia Ada Orsola SPIEZIA	 &#8211; Consigliere, est.																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 30 MAGGIO 2006<br />
Firenze, lì 30 maggio 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-30-5-2006-n-2623/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.2623</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.2627</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-30-5-2006-n-2627/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-30-5-2006-n-2627/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.2627</a></p>
<p>G. Petruzzelli Pres. V. Fiorentino Est.Ati Pecchia Costruzioni s.r.l. ed Edil Copad s.a.s. (Avv. F. Iazzetta) contro Arezzo Casa s.p.a. (Avv. S. Salimbeni) e nei confronti dell&#8217;Impresa &#8220;Costruzioni Signati Francesco&#8221; (non costituita) sulla non necessità della c.d. &#8220;prova di resistenza&#8221; per le controversie che non attengano alle modalità procedurali seguite</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-30-5-2006-n-2627/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.2627</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-30-5-2006-n-2627/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.2627</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Petruzzelli Pres. V. Fiorentino Est.<br />Ati Pecchia Costruzioni s.r.l. ed Edil Copad s.a.s. (Avv. F. Iazzetta) contro Arezzo Casa s.p.a. (Avv. S. Salimbeni) e nei confronti dell&#8217;Impresa &#8220;Costruzioni Signati Francesco&#8221; (non costituita)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla non necessità della c.d. &ldquo;prova di resistenza&rdquo; per le controversie che non attengano alle modalità procedurali seguite dalla commissione di gara nella fase di valutazione delle offerte; sulle modalità di sigillatura dei plichi</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. &#8211; Controversia che non riguardi le modalità procedurali seguite dalla commissione di gara nella fase di valutazione delle offerte &#8211; Interesse a ricorrere &#8211; Verifica circa il virtuale esito della gara favorevole alla ricorrente &#8211; Non è necessaria<br />
2. Contratti della p.a. &#8211; Modalità di sigillatura dei plichi &#8211; Apposizione sui lembi del plico delle gocce di ceralacca e delle sigle di firma del responsabile dell’impresa concorrente &#8211; Appaiono mezzi sufficienti a garantire la segretezza e l’autenticità delle offerte &#8211; Apposizione del timbro sulla ceralacca &#8211; Non corrobora di per sè il dato della genuina provenienza dal mittente-concorrente</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di appalti, ai fini della sussistenza dell’interesse a ricorrere non è richiesta la verifica circa il virtuale esito della gara favorevole alla ricorrente laddove la controversia non riguardi le modalità procedurali seguite dalla commissione di gara nella fase di valutazione delle offerte, essendo configurabile un distinto e preliminare interesse dell’impresa a partecipare alla procedura concorsuale in corrispondenza all’obbligo dell’amministrazione di conformare la propria attività ai canoni di buon andamento, economicità e tutela della concorrenza (fattispecie relativa all’impugnazione dell’esclusione dalla gara per pretesa inosservanza delle corrette modalità di sigillatura del plico)</p>
<p>2. L’apposizione sui lembi del plico delle gocce di ceralacca e delle sigle di firma del responsabile dell’impresa concorrente appaiono mezzi sufficienti a garantire la segretezza e l’autenticità delle offerte, mentre, per converso, l’apposizione del timbro sulla ceralacca non corrobora di per sè il dato della genuina provenienza dal mittente-concorrente, poichè il timbro – proprio per le sue caratteristiche oggettive – si presta ad essere agevolmente riprodotto oppure a non imprimere un’impronta con contorni netti e riconoscibili (fattispecie in cui è stato ritenuto illegittimo l’operato della Commissione di gara in quanto, non avendo formulato alcun rilievo circa l’integrità dei sigilli di ceralacca apposti ai bordi del plico nè tanto meno sull’autenticità delle controfirme anch’esse sui bordi del plico medesimo, avrebbe dovuto indicare espressamente (in mancanza di clausola di esclusione automatica) i motivi per i quali procedeva all’esclusione)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla non necessità della c.d. “prova di resistenza” per le controversie che non attengano alle modalità procedurali seguite dalla commissione di gara nella fase di valutazione delle offerte; sulle modalità di sigillatura dei plichi</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 2627 REG. SENT.<br />
            ANNO 2006<br />
N.      1667     REG. R<br />
 ANNO 2005<br />
Motivazioni di cui al Disp. n. 30/2006</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
&#8211; II^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 1667/2005 proposto da<br />
<b>ATI PECCHIA COSTRUZIONI S.R.L. ed EDIL COPAD S.A.S.</b>, con sede in Afragola, in persona dei rispettivi amministratori, rappresentati e difesi dall’avv. Ferdiando Iazzetta di Napoli, in Firenze domiciliati presso l’avv.to Antonio Bechi in Via Della Robbia n. 20;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>&#8211; <b>AREZZO CASA S.P.A.</b>, con sede in Arezzo, in persona del Presidente, costituitosi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.to Renato Salimbeni e Flavia Pozzolini, domiciliata presso il loro studio  in Firenze in Via XX Settembre n. 60;</p>
<p>e nei confronti di<br />
&#8211;	<b>IMPRESA “COSTRUZIONI SIGNATI FRANCESCO”</b>, con sede in Bovalino Marina, in persona del legale rappresentante, non costituitasi in giudizio;																																																																																												</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE,<BR><br />
dell’aggiudicazione provvisoria di cui al verbale 1 settembre 2005, della gara per i lavori di completamento di 18 alloggi ERP – PEEP Oltrarno, Lotto 6, in S. Giovanni Valdarno, con il criterio del pubblico incanto, nella parte in cui la commissione ha escluso – tra le altre – la ricorrente, nonchè della deliberazione 6 settembre 2005 n. 53 con cui il Consiglio di amministrazione della Arezzo Casa Spa ha approvato e ratificato gli atti di gara; del bando di gara 13 luglio 2005 n. 5442 e di ogni altro atto connesso;</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Arezzo Casa Spa, nonchè la successiva memoria difensiva;<br />
Vista l’ordinanza cautelare 4 novembre 2005 n. 893 con cui questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione; <br />
Uditi, alla pubblica udienza del 27 aprile 2006, relatore il Consigliere Lydia Ada Orsola Spiezia, gli avv.ti Antonio Bechi delegato da Ferdinando Iazzetta e Monica Passalacqua delegata da Renato Salimbeni;<br />
Visto il dispositivo n. 30/2006 pubblicato ai sensi dell’art. 4 della L. 205/2000;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O    e    D I R I T T O</b></p>
<p>1. Con bando 13 luglio 2005 la Arezzo Casa spa indisse una gara per l’affidamento, con il sistema del pubblico incanto, dei lavori di completamento di 18 alloggi ERP-PEEP Oltrarno – lotto 6, in località S. Giovanni Valdarno (AR) per un importo complessivo di €.870.900,00.<br />
Nel procedere all’esame dei plichi pervenuti, in data 1 settembre 2005, la Commissione disponeva l’esclusione di alcune imprese partecipanti, tra cui l’ATI Pecchia Costruzioni srl ed Edil Copad sas, avendo riscontrato che – in difformità da quanto prescritto dal disciplinare di gara – le buste non recavano il timbro sulla ceralacca che le sigillava; la gara, quindi, in pari data vaniva aggiudicata provvisoriamente alla ditta Signati Francesco di Bovalino Marina (RC) e con successiva delibera 6 settembre 2005 n. 53 il Consiglio di amministrazione di Arezzo Casa spa approvava gli atti di gara e disponeva l’aggiudicazione definitiva a favore della suddetta impresa.<br />
Avverso gli atti di gara sopraindicati, compreso il bando di gara e di suoi presupposti, la ATI Pecchia – Edil Copad ha proposto il ricorso all’esame, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, per i seguenti motivi:<br />
1) Violazione delle norme concorsuali, del principio della prevalenza del dato letterale su ogni altro aspetto interpretativo e della tassativa previsione di ogni forma di decadenza, nonchè violazione dell’art. 12 preleggi al codice civile.<br />
Nel casi di specie, infatti, il bando non avrebbe previsto l’esclusione delle offerte sigillate con modalità differenti da quelle prescritte, ma soltanto di quelle consegnate in data e con modalità diverse da quelle indicate.<br />
2) Violazione della legge n. 109/1994 e del RD n. 4827/1924 artt. 75 e 59, nonchè del principio della necessità della massima partecipazione possibile alle gare pubbliche.<br />
La normativa suddetta richiederebbe soltanto che il plico sia “sigillato” senza imporre ulteriori e più gravosi oneri quali l’apposizione del timbro dell’impresa sulla ceralacca.<br />
3) Violazione degli art. 1 e 3 della legge n. 241/1990 e della legge n. 241/1990 e del principio della par condicio, nonchè eccesso di potere per difetto di motivazione e dei presupposti e altresì sotto altri profili.<br />
La commissione non avrebbe motivato perchè la riscontrata mancanza del timbro dell’impresa sulla ceralacca comportava la automatica esclusione dell’offerta dalla gara.<br />
4) Violazione degli artt. 3, 41 e 97 Costituzione nonchè del codice civile artt. 1175, 1336 e 1375 ed eccesso di potere sotto svariati profili.<br />
L’amministrazione appaltante, a dire del ricorrente, si sarebbe privata, a causa di un’errata interpretazione di norme concorsuali (peraltro palesemente non essenziali), della possibilità di concludere un contratto più vantaggioso per la comunità.<br />
Concludendo, quindi, la ricorrente chiede la riammissione alla gara a seguito della sospensione in via cautelare della patita esclusione dalla gara.<br />
Si è costituita in giudizio la Arezzo Casa spa, chiedendo il rigetto del ricorso, e con successiva memoria ha meglio illustrato le proprie controdeduzioni, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto d’interesse poichè la ricorrente ATI non avrebbe dimostrato che l’offerta avrebbe vinto la gara.<br />
Con ordinanza cautelare 4 novembre 2005 n. 893 questa Sezione respinse l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati.<br />
Alla pubblica udienza del 27 aprile 2005, uditi i difensori presenti per le parti, la causa è passata in decisione.<br />
In data 28 aprile 2006 è stato pubblicato il dispositivo di sentenza n. 30/2006 previsto dalla legge n. 205/2000, art. 4.</p>
<p>2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne la esclusione dell’offerta della ricorrente dalla gara per l’affidamento dei lavori di completamento di 18 alloggi ERP, in S. Giovanni Valdarno, a causa della riscontrata mancanza del timbro sulla ceralacca del sigillo del plico contenente offerta economica e documenti.<br />
Va, comunque, in primo luogo respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse, sollevata con riferimento alla mancata dimostrazione che, ove non esclusa, l’offerta sarebbe risultata la migliore.<br />
Invero, a differenza di quanto asserito dalla parte resistente, trattandosi di esclusione dalla gara per la pretesa inosservanza delle corrette modalità di sigillatura del plico, alla ricorrente va riconosciuto l’interesse anche alla sola partecipazione alla gara in corrispondenza al preteso possesso dei requisiti richiesti; nel caso di specie, infatti, poichè la controversia non riguarda modalità procedurali seguite dalla commissione nella fase di valutazione delle offerte, ai fini della sussistenza dell’interesse a ricorrere non è richiesta la verifica circa il virtuale esito della gara favorevole alla ricorrente, essendo altresì configurabile un distinto e preliminare interesse dell’impresa a partecipare alla procedura concorsuale in corrispondenza all’obbligo dell’amministrazione di conformare la propria attività di canoni di buon andamento, economicità e tutela della concorrenza.<br />
D’altra parte, specularmente, si può affermare che la partecipazione della ricorrente non sarebbe stata inconferente, poichè il ribasso offerto avrebbe certamente inciso sull’individuazione della soglia dell’anomalia e, quindi, sul concreto svolgimento della gara.</p>
<p>2.1. Nel merito il ricorso appare fondato con specifico riguardo al primo ed al terzo motivo.<br />
Il Collegio ritiene che la questione vada esaminata sotto due profili complementari fra loro: in primo luogo la previsione o meno della esclusione dalla gara, per l’inosservanza delle disposizioni sulla sigillatura dei plichi ed in secondo luogo la necessità o meno di una valutazione dell’inosservanza e della motivazione per l’esclusione dell’offerta della ricorrente dalla gara.<br />
Quanto alle prescrizioni del disciplinare, le modalità di chiusura sigillata del plico non sono stabilite a pena di esclusione con clausola espressa, come invece è previsto per la mancata indicazione sul plico del codice fiscale del concorrente e per le modalità e la data ultima per la consegna del plico stesso; d’altra parte la stessa difesa della stazione appaltante rileva che l’esclusione “ancorchè non espressamente prevista dal bando” comunque – a suo avviso – costituiva una necessaria conseguenza della valenza sostanziale (e non meramente formale) della disposizione in questione, volta in effetti “a garantire la segretezza delle offerte e la par condicio tra i concorrenti”.<br />
Ma tale conclusione non appare condivisibile.<br />
Infatti l’apposizione sui lembi del plico delle gocce di ceralacca e delle sigle di firma del responsabile dell’impresa concorrente appaiono mezzi sufficiente a garantire la segretezza e l’autenticità delle offerte, mentre, per converso, la richiesta apposizione del timbro sulla ceralacca non corrobora di per sè il  dato della genuina provenienza dal mittente-concorrente, poichè il timbro – proprio per le sue caratteristiche oggettive – si presta ad essere agevolmente riprodotto oppure, come rileva la ricorrente, a non imprimere un’impronta con contorni netti e riconoscibili.<br />
Pertanto, poichè nel caso di specie la Commissione di gara non ha formulato alcun rilievo circa l’integrità dei sigilli di ceralacca apposti ai bordi del plico nè tanto meno sull’autenticità delle controfirme anch’esse sui bordi del plico medesimo, il Collegio ritiene che la Commissione avrebbe dovuto indicare espressamente (in mancanza di clausola di esclusione automatica) i motivi per i quali comunque procedeva ad escludere l’offerta della ricorrente per carenza dei necessari requisiti di segretezza ed autenticità.<br />
Invece dal verbale del 1 settembre 2005 emerge che l’offerta della ATI ricorrente (così come quelle di molte altre partecipanti) è stata esclusa con riferimento alla unica circostanza di fatto che sul plico mancava il timbro sulla ceralacca apposta sui lembi del plico medesimo; è evidente quindi che, la sua rispondenza o meno di necessari requisiti di segretezza ed autenticità non è stata fatta oggetto di alcuna circostanziata valutazione, nonostante che – come si è detto – nessun rilievo sia stato formulato con riguardo alla perfetta integrità della chiusura del plico ed alla sua autentica riconducibilità all’ATI ricorrente.<br />
Pertanto, se è ragionevole affermare – come fa la stazione appaltante – che il timbro sulla ceralacca costituisce una “garanzia ulteriore” rispetto a quella della sola controfirma sui bordi della busta, tuttavia la mancata apposizione del timbro sulla ceralacca di per se stesso non costituisce elemento sufficiente per concludere che l’offerta non è ammissibile perchè, in tal guisa confezionandola, l’impresa non ne garantisce la segretezza e l’autenticità.<br />
Concludendo, quindi, la stazione appaltante avrebbe dovuto almeno espressamente valutare quanto la mancata apposizione del timbro (sulla ceralacca) nel caso di specie fosse idonea ad inficiare il livello di segretezza e di autenticità garantito – secondo il comune buon senso – dell’apposizione delle controfirme e della ceralacca sui bordi del plico in questione.</p>
<p>3. Per le esposte considerazioni, quindi, gli atti di gara, e cioè l’aggiudicazione provvisoria e quella definitiva disposta dal Consiglio di amministrazione di Arezzo Casa spa con delibera 06.09.2005 n. 53 risultano illegittimi per i vizi di errata applicazione delle norme concorsuali e di eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto dei presupposti ed illogicità, dedotte nell’ambito del primo e terzo motivo; restano assorbiti gli altri motivi di ricorso per ragioni di economia di mezzi.<br />
Pertanto, respinta l’eccezione preliminare, in conformità al dispositivo di sentenza n. 30/2006 pubblicato ai sensi dell’art. 4 della legge n. 205/2000, il ricorso va accolto e, per l’effetto, i provvedimenti sopraindicati vanno annullati.<br />
Gli oneri di lite, liquidati in €. 3.000,00 oltre gli accessori di legge, sono posti a carico della Arezzo Casa spa; nulla a carico della controinteressata.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accogli e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Pone gli oneri di lite, liquidati in €. 3.000,00 oltre gli accessori di legge, a carico della Arezzo Casa spa; nulla a carico della controinteressata.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze, il 27 aprile 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Giuseppe PETRUZZELLI 	&#8211; Presidente<br />	<br />
Vincenzo FIORENTINO	&#8211; Consigliere, est.<br />	<br />
Lydia Ada Orsola SPIEZIA	 &#8211; Consigliere																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 30 MAGGIO 2006<br />
Firenze, lì 30 maggio 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-30-5-2006-n-2627/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.2627</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.2633</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>G. Petruzzelli Pres. S. Toschei Est. G. Di Piazza (Avv. R. Zipolini) contro Azienda U.S.L. n. 10 di Firenze (Avv. A. Andreani) e nei confronti S. Sartini (non costituita) ed M. Cellini (non costituito) sulla riserva di posti per i disabili nei concorsi pubblici 1. Concorsi pubblici &#8211; Riserva di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-30-5-2006-n-2633/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.2633</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Petruzzelli Pres. S. Toschei Est.<br /> G. Di Piazza (Avv. R. Zipolini) contro Azienda U.S.L. n. 10 di Firenze (Avv. A. Andreani) e nei confronti S. Sartini (non costituita) ed M. Cellini (non costituito)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla riserva di posti per i disabili nei concorsi pubblici</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorsi pubblici &#8211; Riserva di posti per concorrenti disabili &#8211; Art. 16 della legge n. 68 del 1999 &#8211; &#8211; Non si riferisce alla formazione delle graduatorie, bensì riguarda il momento della scelta da parte dell’Amministrazione sul come bandire il concorso</p>
<p>2. Concorsi pubblici &#8211; Riserva di posti per concorrenti disabili &#8211; Artt. 7 e 16 della legge n. 68 del 1999 ed art. 5 del D.P.R. n. 487 del 1994 – Requisiti per beneficiare dell&#8217;aliquota di posti riservata &#8211;  Occorre provare oltre allo stato di invalidità anche lo stato di disoccupazione mediante produzione dei relativi certificati</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 16 della legge n. 68 del 1999, con riferimento ai concorsi presso P.A., richiama l’obbligo del rispetto di una correttezza comportamentale nei confronti del disabile nello svolgimento delle prove selettive e la circostanza che qualora concorrenti disabili siano risultati idonei possono essere assunti dall’Ente. Ne consegue che tale norma, nella parte in cui prevede riserve di posti per concorrenti disabili nei concorsi pubblici non si riferisce alla formazione delle graduatorie, bensì riguarda il momento della scelta da parte dell’Amministrazione sul come bandire il concorso.</p>
<p>2. Alla luce della normativa vigente (artt. 7 e 16 della legge n. 68 del 1999 ed art. 5 del D.P.R. n. 487 del 1994) ciascun partecipante ai concorsi per il pubblico impiego, al fine di beneficiare dell&#8217;aliquota di posti riservati messi a concorso, deve provare oltre allo stato di invalidità, anche lo stato di disoccupazione mediante produzione dei relativi certificati entro i termini prescritti dal bando</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla riserva di posti per i disabili nei concorsi pubblici</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 2633 REG. SENT.<br />
ANNO 2006<br />
N. 2196 REG. RIC. <br />
ANNO 2004</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
Sezione Seconda</b></p>
<p>composto dai Signori: Giuseppe PETRUZZELLI			Presidente; Roberto PUPILELLA				Componente; Stefano TOSCHEI				Estensore;																																																																																		</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso:<br />
n. R.g 2196 del 2004 proposto da<br />
<b>DI PIAZZA GIAMPAOLO</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Romano Zipolini, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Pierluigi D’Antonio in Firenze, Via Novelli n. 45;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>AZIENDA U.S.L. n. 10 di FIRENZE</b>, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Andreani, presso il cui studio è elettivamente domiciliata  in Firenze, Via Buonvicini n. 21;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p>&#61485;	<b>SARTINI Stefania</b>, non costituita in giudizio;																																																																																												</p>
<p>&#61485;	<b>CELLINI Massimiliano</b>, non costituito in giudizio.																																																																																												</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia<br />
della graduatoria finale di merito del pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di (inizialmente n. 3 posti e successivamente) n. 7 posti di dirigente medico nella disciplina di Psichiatria (Area medica ed elle specialità mediche), pubblicata in data 7 luglio 2004.</p>
<p>Visto il ricorso con i documenti allegati;<br />
Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e i documenti prodotti;<br />
Vista l’ordinanza n. 1259 del 14 dicembre 2004, con la quale questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare avanzata dalla parte ricorrente;<br />
Esaminate le memorie conclusive depositate dalle parti costituite;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 19 gennaio 2006 il dott. Stefano Toschei; presente per la parte ricorrente l’avv. Donatella Pollidori delegata da Romano Zipolini e per la parte resistente l’avv. Francesco D’Addario delegato da Antonio Andreani;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Premetteva il dr. Giampaolo Di Piazza di aver partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di Dirigente medico nella specializzazione di Psichiatria, bandito dall’Azienda USL n. 10 di Firenze nel luglio 2003, numero di posti poi salito a sette.<br />
Precisava che il bando riportava la dicitura che lo stesso era stato emanato tenendo conto dei benefici previsti in materia di assunzioni riservate, di talché egli provvedeva ad indicare nella domanda di partecipazione anche la certificazione attestante il proprio grado di invalidità pari al 51%.<br />
Riferiva il ricorrente che, all’esito delle prove scritte ed orali nonché per effetto della valutazione dei titoli, si era posizionato al quindicesimo posto della graduatoria finale con punti 69,750.<br />
Lamentando che l’Amministrazione sanitaria, nella formazione della graduatoria, non aveva tenuto conto dei titoli di invalidità in possesso di coloro che si trovano nella condizione di avere un grado di invalidità superiore al 46%, contestava la legittimità della formazione della graduatoria stessa, chiedendone il giudiziale annullamento.<br />
Si costituiva in giudizio l’Azienda USL n. 10 di Firenze confutando analiticamente la fondatezza delle avverse affermazioni e chiedendo la reiezione del gravame.<br />
Con ordinanza n. 1259 del 14 dicembre 2004 questo Tribunale respingeva l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.<br />
Entrambe le parti costituite depositavano memorie conclusive con documentazioni confermando le già rassegnate conclusioni.<br />
Alla udienza del 19 gennaio 2006 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. – Con il ricorso indicato in epigrafe il dr. Giampaolo Di Piazza si lamenta delle modalità con le quali è stata formata la graduatoria finale del concorso a sette posti di Dirigente medico specialista in Psichiatria bandito nel luglio 2003 dall’Azienda USL n. 10 di Firenze.<br />
In particolare, premesso che egli è invalido con un grado pari al 51% e che tale indice di invalidità era stato da lui stesso indicato nella domanda di partecipazione alla selezione, visto che il bando di concorso faceva esplicito riferimento al rilievo che avrebbero avuto nella formazione della graduatoria finale le norme in materia di assunzioni riservate, il dr. Di Piazza si lamenta della violazione da parte dell’Amministrazione procedente, nel corso della selezione, delle norme della legge 12 marzo 1999 n. 68 in materia di benefici riconosciuti ai lavoratori disabili e nella specie della mancata considerazione, tra i vincitori, di un numero di posti riservati per concorrenti con riduzione della capacità lavorativa accertata superiore al 45%.</p>
<p>2. – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione sanitaria intimata contestando la fondatezza delle avverse affermazioni per due ordini di motivi:<br />
a)	ai concorsi non si applica la legge n. 68 del 1999, ma la normativa speciale in materia di concorsi pubblici, di talché l’invalidità da titolo ad una preferenza a parità di merito e non ad un posto riservato;<br />	<br />
b)	quand’anche si volesse ritenere applicabile la legge n. 68 del 1999, il ricorrente non potrebbe invocarla a suo beneficio in quanto tra i titoli depositati non vi è il certificato (o la relativa dichiarazione) di disoccupazione, elemento imprescindibile per l’applicazione, in senso favorevole all’interessato, della normativa speciale.																																																																																												</p>
<p>3. – Con riferimento al primo profilo di impugnazione dedotto nell’atto introduttivo, vale a dire quello con il quale il ricorrente sostiene che l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare la legge speciale 12 marzo 1999 n. 68 in materia di assunzioni obbligatorie dei disabili prevedendo una quota di posti riservati ai concorrenti disabili, merita rammentare, dalla lettura del bando di concorso, che quest’ultimo prevedeva l’applicazione di criteri di precedenza per disabili ma non riserve di posti (peraltro su tale punto il ricorrente non ha mosso alcun tipo di censura nei confronti del bando).<br />
Orbene, la legge n. 68 del 1999, all’art. 16, descrive un meccanismo per consentire l’ingresso nel mondo del lavoro (pubblico e privato) di soggetti disabili. La norma, in materia di concorsi pubblici, così recita: “1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri. 2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell&#8217;adempimento dell&#8217;obbligo di cui all&#8217;articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso. 3. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego”.<br />
Appare, dunque, evidente che l’art. 16 della legge n. 68 del 1999, con riferimento ai concorsi presso P.A. richiama l’obbligo del rispetto di una correttezza comportamentale nei confronti del disabile nello svolgimento delle prove selettive e la circostanza che qualora concorrenti disabili siano risultati idonei possono essere assunti dall’Ente, ma nessun riferimento si fa alla collocazione nella graduatoria finale: resta, invece, fermo per la procedura selettiva di assunzione alle dipendenze presso P.A. il meccanismo fissato dal D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 che stabilisce a favore dei disabili una precedenza a parità di punteggio.</p>
<p>4. &#8211; L’art. 5 del citato D.P.R. n. 487 del 1994 (Categorie riservatarie e preferenze) stabilisce che: “1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. 2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. 3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine: 1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso; 2) riserva di posti ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20%, delle vacanze annuali dei posti messi a concorso; 3) riserva del 2% dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell&#8217;art. 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell&#8217;Esercito, della Marina e dell&#8217;Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale. 4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell&#8217;amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall&#8217;aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla maggiore età”. <br />
La disposizione normativa sopra riportata, quindi, nella parte in cui prevede riserve di posti per concorrenti disabili nei concorsi pubblici non si riferisce alla formazione delle graduatorie, bensì riguarda il momento della scelta da parte dell’Amministrazione sul come bandire il concorso.<br />
Conseguentemente, per quanto si è più sopra osservato, la disposizione normativa di cui si invoca la corretta applicazione non può avere alcuna influenza sulle modalità di formazione della graduatoria del concorso qui in esame ed avversata dal ricorrente, avendo come destinazione semmai il bando di concorso, peraltro non espressamente impugnato dal dr. Di Piazza.</p>
<p>5. – L’esame del contenuto dei surriportati art. 16 della legge n. 68 del 1999 ed art. 5 del D.P.R. n. 487 del 1994 conduce, altresì, a ritenere infondato il ricorso anche sotto altro profilo.<br />
Le disposizioni citate, in particolare la prima, in concorso con l’art. 7 della legge n. 68 del 1999, indicano come requisito essenziale, per fruire del beneficio della riserva, quello dell’iscrizione nelle liste di disoccupazione e la prova di tale circostanza.<br />
Si è sul punto affermato che, in virtù della normativa vigente in materia, non v&#8217;è dubbio che lo stato di disoccupazione debba essere posseduto se non altro per poter beneficiare dell&#8217;aliquota di posti riservati messi a concorso dall&#8217;Amministrazione. Peraltro disposizione va intesa anche come norma, di carattere più generale, che stabilisce il requisito (della disoccupazione) necessario per partecipazione al concorso da parte dei destinatari delle norme sulle assunzioni obbligatorie; rispetto ad essa, infatti, l&#8217;art. 16 comma 2, della più volte citata legge n. 68 del 1999, riguarda il particolare momento, successivo all&#8217;espletamento del concorso, delle assunzioni degli idonei, derogatoriamente svincolate (ai soli fini della copertura della quota di riserva ex art. 3) dalla persistenza della disoccupazione e dal limite dei posti riservati nello specifico concorso (così T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 22 novembre 2002 n. 5090 e T.A.R. Toscana 29 aprile 2002 n. 887).<br />
Conseguentemente, alla luce della normativa vigente, ciascun partecipante ai concorsi per il pubblico impiego, al fine di beneficiare dell&#8217;aliquota di posti riservati messi a concorso, deve provare oltre allo stato di invalidità, anche lo stato di disoccupazione mediante produzione dei relativi certificati entro i termini prescritti dal bando (cfr., sul punto, anche Cons. Stato, Sez. VI, 23 febbraio 2004 n. 712 e 10 marzo 2003 n. 1271).<br />
Nel caso di specie lo stato di disoccupazione non risulta essere stato provato dal ricorrente nel corso della procedura contestata.</p>
<p>6. – Conclusivamente, in costanza dell’accertata infondatezza dei motivi di censura per come dedotti dalla parte ricorrente il gravame deve essere respinto.<br />
Sussistono, nondimeno, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese compensate<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 19 gennaio 2006.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 30 MAGGIO 2006<br />
Firenze, lì 30 maggio 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-30-5-2006-n-2633/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.2633</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.3280</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-30-5-2006-n-3280/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-30-5-2006-n-3280/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.3280</a></p>
<p>Pres. Iannotta, Est. Carlotti Edilstrade Costruzioni S.A.S. (Avv. Barsi). c/ Comune di Veglie (n.c.); La Meridionale Scavi S.N.C.(n.c.) sull&#8217;impossibilità di regolarizzazione postuma dei documenti di partecipazione richiesti dalla lex specialis di gara Contratti della P.A.- Lavori Pubblici – Gara &#8211; Documentazione &#8211; Omessa allegazione dell’ attestazione SOA – Esclusione &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-30-5-2006-n-3280/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.3280</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-30-5-2006-n-3280/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.3280</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Iannotta,      Est. Carlotti<br /> Edilstrade Costruzioni S.A.S. (Avv. Barsi). c/ Comune di Veglie (n.c.); La Meridionale Scavi S.N.C.(n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;impossibilità di regolarizzazione postuma dei documenti di partecipazione richiesti dalla lex specialis di gara</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A.- Lavori Pubblici – Gara &#8211; Documentazione &#8211; Omessa allegazione dell’ attestazione SOA – Esclusione &#8211; Legittimità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’omessa allegazione di un documento di partecipazione prescritto dalla normativa di gara a pena di esclusione giammai può considerarsi alla stregua di un’irregolarità sanabile e, in tal caso, non  è permessa l’ integrazione o regolarizzazione postuma, non trattandosi di rimediare a vizi meramente formali, ma all’inemendabile mancanza fisica di documenti o all’assenza di elementi essenziali degli stessi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’impossibilità di regolarizzazione postuma dei documenti di partecipazione richiesti dalla lex specialis di gara</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
 Quinta  Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>decisione</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 6783 del 2005 proposto dalla<br />
<b>EDILSTRADE COSTRUZIONI S.A.S. DI DIMASTROGIOVANNI ARCANGELO &#038; C.</b>, costituitasi in persona del signor Arcangelo Dimastrogiovanni l.r. p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Rodolfo Barsi, elettivamente domiciliata in Roma, presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>COMUNE DI VEGLIE</b>, non costituitosi in giudizio;</p>
<p>e nei confronti<br />
dell’impresa <b>LA MERIDIONALE SCAVI S.N.C.</b>,non costituitasi in giudizio;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza n. 3463 del 19.5.2005/22.6.2005, pronunciata tra le parti dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sede di Lecce, sez. II;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista l’ordinanza n. 4827 dell’11.10.2005, con la quale è stata respinta la domanda di sospensione, in via cautelare, dell’esecutività della sentenza impugnata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore il consigliere Gabriele Carlotti;<br />
Nessuno è comparso per le parti;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1. È impugnata la sentenza immediata con cui il T.a.r. della Puglia, sedente in Lecce, ebbe a respingere il ricorso, promosso in primo grado dalla Edilstrade Costruzioni S.a.s. di Dimastrogiovanni Arcangelo &#038; C. (nel prosieguo solo “Edilstrade”), odierna appellante, onde ottenere l’annullamento dei seguenti atti:<br />
&#8211; i provvedimenti contenuti nei verbali di gara n. 1 del 16.9.2004 e n. 2 del 17.9.2004, comunicati dal Comune di Veglie, con nota raccomandata pervenuta il 24.12.2004, con i quali la Commissione di gara decise di escludere dalla gara la ricorrente e di a<br />
&#8211; il provvedimento di aggiudicazione provvisoria contenuto nel predetto verbale n. 2 del 17.9.2004;<br />
&#8211; la determinazione n. 2 del 27.01.05 avente ad oggetto l’aggiudicazione definitiva della gara alla società “La Meridionale Scavi”.</p>
<p>2. Nessuna delle controparti intimate si è costituita per resistere all’impugnazione.</p>
<p>3. All’udienza del 13.1.2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p>4. L’appello è infondato e merita integrale reiezione.</p>
<p>5. Ai fini di un migliore inquadramento delle questioni devolute alla cognizione del Collegio, giova premettere alcuni brevi cenni alla vicenda dalla quale ha tratto origine la presente controversia.<br />
	Con bando del 9.8.2004 il Comune di Veglie indisse una gara, da celebrarsi mediante pubblico incanto, con un importo a base d’asta di €. 435.433,09, per l’aggiudicazione dell’appalto di lavori per la sistemazione e l’ammodernamento di strade comunali. 	<br />	<br />
	La società appellante presentò tempestivamente il plico contenente l’offerta e la documentazione prescritta per la partecipazione alla procedura; la commissione giudicatrice escluse tuttavia l’Edilstrade dalla gara, con la seguente motivazione: «[…] dalla documentazione presentata non appare evidente l’effettivo rinnovo dell’attestato SOA da parte dell’Organismo di attestazione, atteso che condizione indispensabile per il suo rilascio era “il saldo del corrispettivo dovuto…”» (v. il verbale contrassegnato dal n. 2, relativo alla seduta del 17.9.2004).<br />	<br />
	Va detto che, in precedenza (v. il verbale n. 1 del  16. 9.2004), il presidente della commissione si era riservato di valutare l’ammissibilità dell’offerta della società appellante alla stregua di quanto stabilito dalla normativa di gara. Ed invero il relativo disciplinare, recante disposizioni espressamente qualificate come «integrative del bando», prescriveva – al punto B (dedicato alla «Documentazione da presentare per la partecipazione alla gara»)  &#8211; che nei plichi, consegnati alla stazione appaltante, fossero contenuti «a pena di esclusione» alcuni documenti, tra i quali, una «attestazione (o copia autenticata) …  rilasciata/e da Società di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per categorie e classifiche adeguate» (così, testualmente, il ridetto §. B, sub 2; la sottolineatura è stata aggiunta).<br />	<br />
	In occasione della seduta tenutasi il giorno 16.9.2004, la commissione giudicatrice, dopo aver aperto la busta pervenuta dalla Edilstrade, constatò che l’appellante, in luogo di produrre l’attestazione SOA richiesta (o la copia autentica di essa), aveva presentato altri documenti e, segnatamente:<br />	<br />
1)	 una copia di una nota, datata 9.8.2004, con cui l’organismo di attestazione “Attesta” aveva comunicato alla Edilstrade «[…] che l’analisi della documentazione … per la verifica triennale dell’attestato di qualificazione di cui all’art. 15 bis del DPR 34/2000 per la partecipazione agli appalti è stata conclusa il 9.8.04. <br />	<br />
	L’attestato verrà confermato per le seguenti categorie OG3 classifica III.<br />	<br />
	Si ricorda che ai fini del rilascio dell’attestazione è indispensabile che ci rimettiate il saldo del corrispettivo dovuto […]»;<br />	<br />
2) una copia di attestazione SOA per la categoria OG3, con classifica III e con scadenza della validità quinquennale alla data del 18.3.2005, ma recante il timbro «fac-simile documento non valido ai sensi del DPR 34 2000»;<br />
3) una copia fotostatica incompleta di un’attestazione SOA (ovvero riproduttiva soltanto di una metà di essa, priva delle indicazioni relative alla scadenza ed alla validità), stampata in data 30.8.2004 ed estratta dal casellario dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici.<br />
	Dopo l’esclusione della Edilstrade (e di altre partecipanti), la gara venne aggiudicata alla società La Meridionale Scavi.																																																																																												</p>
<p>6. Il T.a.r. pugliese, prontamente adito dalla società appellante, respinse il ricorso. In particolare, il Collegio leccese ritenne di dover accordare dirimente rilievo alla circostanza dell’omessa produzione, da parte della Edilstrade, di un documento – id est, l’attestazione SOA o la copia autenticata – richiesto dal bando a pena di esclusione dalla procedura (v. l’incipit, in capo a pag. 4, della motivazione in diritto).</p>
<p>7. La sentenza ben resiste all’urto delle censure dedotte con l’appello.</p>
<p>8. In primo luogo, non sussiste il denunciato vizio di ultrapetizione.<br />
	A torto l’appellante sostiene, difatti, che il tribunale, oltrepassando arbitrariamente i confini del thema decidendum dedotto in contenzioso, abbia del tutto travisato il senso, le motivazioni e la portata dispositiva del provvedimento di estromissione dalla selezione di evidenza pubblica. Secondo l’Edilstrade, il T.a.r. avrebbe dovuto limitarsi a verificare se fosse stato effettivamente pagato il saldo del corrispettivo dovuto all’organismo di attestazione (adempimento messo in dubbio dalla commissione giudicatrice e che, per contro, l’appellante ritiene di poter comprovare), senza orientare l’indagine verso altri profili di regolarità della documentazione prodotta, nemmeno presi in considerazione dall’amministrazione appaltante.<br />	<br />
	Ad avviso del Collegio il T.a.r., pur ricorrendo ad una motivazione a tratti ellittica (ma questo è, in qualche misura, il “costo” dell’inevitabile concisione imposta dalle decisioni immediate), mostra di aver colto esattamente l’essenza della controversia nella manifesta inosservanza, da parte della Edilstrade, del punto B.2) del disciplinare di gara.<br />	<br />
	Gli argomenti difensivi spiegati dall’appellante valorizzano, di converso, l’evidente distonia tra quanto osservato dalla commissione il giorno 16.9.2004 (in punto alla difformità tra la documentazione richiesta dalla lex specialis e quella effettivamente presentata dalla società appellante) ed il contenuto della motivazione che sorregge il provvedimento di esclusione, impropriamente incentrato sul profilo della “non evidenza del rinnovo” dell’attestazione SOA. <br />	<br />
	Sennonché, a fronte di una motivazione provvedimentale mal calibrata rispetto al reale oggetto del contendere, il T.a.r. ha giustamente ritenuto, ancorché per implicito, di attribuire rilievo alla correttezza sostanziale della determinazione amministrativa.<br />	<br />
	Il punto dal quale muovere è difatti la considerazione che, al cospetto di una normativa di gara di assoluto nitore precettivo, l’esclusione della Edilstrade (per non aver prodotto l’attestazione richiesta) si presentava come un atto ad adozione obbligatoria ed a contenuto vincolato. <br />	<br />
	La natura vincolata dell’espulsione e l’assenza di un provvedimento alternativo adottabile, pena l’altrimenti plateale violazione del principio della par condicio tra i partecipanti, privano dunque di qualunque consistenza la censura incentrata sul ravvisato difetto motivazionale, vizio da stimarsi relegato al rango di mera irregolarità.<br />	<br />
	Corrobora questa esegesi l’art. 21-nonies, comma 2, della L. n. 241/1990, recentemente introdotto dalla L. n. 15/2005, in cui può intravedersi il riconoscimento, anche a livello positivo, dell’inesistenza di una corrispondenza biunivoca tra l’illegittimità di un provvedimento vincolato (nella fattispecie, astrattamente viziato sotto il profilo dell’eccesso di potere per incongruità della motivazione) e la sua annullabilità, ogniqualvolta il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.<br />	<br />
	Diversamente opinando si perverrebbe, del resto, a veri e propri paradossi processuali, radicalmente confliggenti con le esigenza di una sana amministrazione della giustizia amministrativa: secondo l’argomentare difensivo della Edilstrade, il T.a.r. avrebbe dovuto annullare l’esclusione, sussistendo la prova dell’avvenuto pagamento del corrispettivo; l’appellante, però, non si avvede che, anche volendo idealmente aderire a questa impostazione, un’ipotetica decisione di accoglimento così congegnata risulterebbe assolutamente  inutile ed inidonea a soddisfare l’interesse fatto valere dalla Edilstrade, apparendo del tutto evidente che l’amministrazione civica, ove pure chiamata a rinnovare l’atto giudicato illegittimo, non potrebbe far altro che estromettere nuovamente l’appellante dalla procedura, stante la violazione della normativa di gara sopra stigmatizzata. Non è contestabile, infatti, che l’Edilstrade, a prescindere dal pagamento o meno del saldo preteso dalla SOA, abbia prodotto, in luogo dell’attestazione in corso di validità chiaramente pretesa dalla lex specialis, una serie di documenti differenti e non equipollenti.																																																																																												</p>
<p>9. La sentenza gravata merita conferma anche nel capo recante la reiezione della censura in ordine alla mancata attivazione ufficiosa della commissione giudicatrice, onde consentire alla Edilstrade la regolarizzazione o, finanche, l’integrazione della documentazione prodotta.<br />
	L’omessa allegazione di un documento di partecipazione prescritto dalla normativa di gara a pena di esclusione giammai può considerarsi alla stregua di un’irregolarità sanabile e, quindi, non ne è permessa l’integrazione o regolarizzazione postuma, non trattandosi di rimediare a vizi meramente formali, ma – come giustamente osservato dal T.a.r. – all’inemendabile mancanza fisica dei documenti o, comunque, all’assenza di elementi essenziali degli stessi. 																																																																																												</p>
<p>10. Infine non coglie nel segno l’argomento secondo cui l’ermeneutica rigorosa seguita dalla commissione giudicatrice attuerebbe una discriminazione in danno delle imprese in attesa del compimento del procedimento di verifica triennale (circa il mantenimento dei requisiti di ordine generale e di quelli si capacità strutturale previsti dall’art. 15-bis del D.P.R. n. 34/2000). <br />
	Per contro, ad avviso del Collegio, la commissione ha esattamente interpretato la lex specialis. Peraltro, la censura, siccome divisato dal primo giudice, si palesa inammissibile, giacché essa avrebbe presupposto la tempestiva impugnativa del bando di gara nella parte contestata (in cui si richiedeva, appunto, la produzione dell’attestato anche per le imprese che, pur avendo superato la revisione triennale, nondimeno si fossero trovate nell’impossibilità di dimostrare il possesso del nuovo documento).																																																																																												</p>
<p>11. In conclusione, l’appello va respinto.</p>
<p>12. La mancata costituzione delle controparti giustifica il non luogo a provvedere in ordine alle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.<br />
Nulla per le spese di lite del grado.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 13.1.2006, con l’intervento dei signori magistrati:<br />
Raffaele Iannotta			&#8211; Presidente<br />	<br />
Giuseppe Farina			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Cesare Lamberti			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Marzio Branca			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Gabriele Carlotti			#NOME?																																																																																										</p>
<p>                 DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
                    Il 30 maggio 2006<br />
                     (Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-30-5-2006-n-3280/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.3280</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.3282</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-30-5-2006-n-3282/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-30-5-2006-n-3282/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-30-5-2006-n-3282/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.3282</a></p>
<p>Pres. Iannotta, Rel. Carlotti Autolinee Marziano Srl (Avv. L. Petrone) C. Regione Basilicata (Avv.ti M. Viggiani e N. Panetta) sulla legittimità dell&#8217;erogazione dei contributi straordinari per il trasporto pubblico locale, ex L. n. 204/95, alle imprese che al momento della proposizione della domanda siano cessate dal servizio in concessione Servizi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-30-5-2006-n-3282/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.3282</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-30-5-2006-n-3282/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.3282</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Iannotta, Rel. Carlotti<br /> Autolinee Marziano Srl (Avv. L. Petrone)		C. Regione Basilicata (Avv.ti M. Viggiani e N. Panetta)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimità dell&#8217;erogazione dei contributi straordinari per il trasporto pubblico locale, ex L. n. 204/95, alle imprese che al momento della proposizione della domanda siano cessate dal servizio in concessione</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Servizi pubblici – Trasporto pubblico locale – Contributi straordinari ex L. n. 204/95 – Concessione ad imprese cessate dal servizio al momento della domanda – Legittimità – Ragioni</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittima l’erogazione dei contributi straordinari accordati dalla L. n. 204/95 alle imprese che, seppur cessate dal servizio in concessione al momento della proposizione della domanda, vantino crediti riconosciuti in base a previgenti normative, per importi da destinare alla copertura di disavanzi di esercizio. Infatti, la finalità della Legge è quella di razionalizzare la spesa destinata al settore del t.p.l. e di favorire lo sviluppo di quest’ultimo, senza che emerga un divieto specifico in relazione all’intento di cancellare i crediti maturati, per il passato, dalle imprese, ancorché siano cessate dal servizio in concessione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta  Sezione<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>decisione
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso in appello n. 4466 del 2005 proposto dalla<br />
<B>AUTOLINEE MARZIANO S.R.L.</B>, costituitasi in persona del l.r. <i>p.t.</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Petrone, elettivamente domiciliata in Roma, via G. F. Ingrassia, n. 3, presso la signora Maria Calabrese;</p>
<p align=center> contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
la <B>REGIONE BASILICATA</B>, costituitasi in persona del Presidente <i>p.t.</i> della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mirella Viggiani e Nicola Panetta, elettivamente domiciliata in Roma, via Nizza, n. 56, presso la sede dell’Ufficio di rappresentanza regionale;</p>
<p><b>per la riforma<br />
</b>della sentenza n. 832 del 21.12.2004, pronunciata tra le parti dal Tribunale amministrativo regionale della Basilicata;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore il consigliere Gabriele Carlotti;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 13.1.2006 l’avv. Petrone per la società appellante;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. L’Autolinee Marziano S.r.l. (d’ora innanzi, per brevità, soltanto “Autolinee Marziano”) ha impugnato la sentenza, specificata in epigrafe, con cui il T.a.r. della Basilicata, riuniti i ricorsi rispettivamente allibrati al ruolo generale del Tribunale con i nn. 251/97 e 231/02, ha respinto il primo e dichiarato improcedibile il secondo. <br />
2. Nel secondo grado di giudizio così instaurato si è costituita, per resistere all’appello, la Regione Basilicata, contestando tutte le deduzioni avversarie e concludendo per l’integrale conferma della sentenza impugnata, previa reiezione del gravame.<br />
3. All’udienza del 13.1.2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
4. Giova riferire succintamente la vicenda dalla quale ha tratto origine la presente controversia.<br />
	Nel 1993 la Autolinee Marziano &#8211; avendo svolto dal 1987 al 1991 servizi di trasporto pubblico locale (nel prosieguo, “t.p.l.”) nel territorio lucano &#8211; chiese all’Amministrazione regionale di provvedere al ripiano dei disavanzi di bilancio non coperti dai contributi di esercizio, ai sensi dell’art. 2-<i>bis</i> della L. n. 403/1990 e del D.P.R. n. 485/1992, per un importo di circa due miliardi di lire (v. l’attestazione del 14.1.1993, versata in atti).<br />	<br />
	Dopo circa due anni la Regione Basilicata, con nota dell’ottobre 1994, prot. n. 1152/3, comunicò alla Banca Operaia Cooperativa di Pescopagano &#8211; alla quale la società appellante, cessata nel frattempo l’attività, aveva ceduto il credito contributivo in questione &#8211; che, non appena convertito in legge il D.L. n. 563/1994 ed ottenuto il relativo contributo statale, avrebbe ripianato il deficit dell’impresa, pari a lire 2.100.000.<br />	<br />
	Il suddetto decreto, più volte reiterato, fu infine convertito nella L. n. 204/95.<br />	<br />
	Intervenuta la conversione, la Regione, con nota circolare, prot. n. 731/CUT del 21.7.1995, impartì istruzioni in ordine alla redazione dei bilanci da presentare ai fini del ripianamento. A tale circolare fece poi seguito la delibera di Giunta regionale n. 180 del 1996, in tema di criteri di certificazione del disavanzo degli esercizi 1987-1993 delle imprese di t.p.l..<br />	<br />
	La Autolinee Marziano, attenendosi alle istruzioni così diramate, inoltrò nuova domanda di erogazione del contributo, ai sensi della L. n. 204/1995, corredandola dei bilanci riclassificati.<br />	<br />
	Ancora nel 1996, la Regione, dopo aver richiesto alla società appellante della documentazione integrativa, attestò l’avvenuta presentazione dell’istanza per accedere ai contributi predetti per lire 2.669.000.000.<br />	<br />
	Con delibera giuntale n. 8215 del 6.12.1996, l’istanza di accesso alle provvidenze della L. n. 204/1995, presentata dalla società appellante, fu tuttavia respinta, ritenendosi ostativa all’elargizione dell’ausilio pubblico la circostanza che la Autolinee Marziano non avesse più esercitato servizi in concessione fin dall’anno 1991.<br />	<br />
Avverso siffatto diniego, la Autolinee Marziano si tutelò avanti al T.a.r. della Basilicata proponendo il ricorso contrassegnato dal n. 251/97.<br />
	Nell’ambito del processo così introdotto, il primo giudice, con ordinanza collegiale n. 237/97, respinse l’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato; l’ordinanza di rigetto venne però riformata dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.<br />	<br />
	A seguito della  misura cautelare concessa dal Consiglio di Stato, la Regione Basilicata, con delibera di G.R. n. 4097 del 31.12.1998, riconobbe, in via di autotutela, i disavanzi di gestione dell’appellante, revocando la delibera in precedenza impugnata.<br />	<br />
	Con atto di determinazione dirigenziale del 18.2.1999 i disavanzi dell’impresa, pari a lire 2.668.766.000, furono certificati, in via provvisoria, in misura di lire 1.078.078.000; detto importo venne liquidato a titolo di acconto, con riserva della certificazione definitiva.<br />	<br />
	Con successivo provvedimento dirigenziale n. 04F/2000/D026 del 5.4.2000 furono certificati, in via definitiva, i disavanzi della Autolinee Marziano, per gli anni dal 1987 al 1990, in complessive lire 1.808.413.943.<br />	<br />
	Trascorso oltre un anno, la società appellante sollecitò la Regione ad erogare le somme dovute a saldo dei disavanzi certificati e riconosciuti, pari a lire 730.335.943.<br />	<br />
	Sennonché, a riscontro della sollecitazione in parola, la Regione integrò e rettificò, ancora in via di autotutela, la precedente determinazione del 5.4.2000, riducendo l’entità dei disavanzi certificati all’importo di sole lire 822.600.101, con riserva di recupero della maggior somma liquidata a titolo di acconto una volta definito il giudizio pendente avanti al T.a.r..<br />	<br />
	L’Autolinee Marziano si rivolse per la seconda volta al Tribunale amministrativo lucano, con il ricorso n. 231/2002. <br />	<br />
	Il T.a.r., riunite le due impugnative, in ragione della loro  evidente connessione, esaminò dapprima il ricorso n. 251/97 e, dopo averlo respinto per infondatezza, dichiarò improcedibile quello n. 231/02 per sopravvenuta carenza d’interesse.<br />	<br />
5. L’appello della Autolinee Marziano è affidato alle seguenti censure:<br />
&#8211; il ricorso n. 251/97 era improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, erroneamente non dichiarata dal primo giudice;<br />
&#8211; in ogni caso, la medesima impugnativa si palesava fondata nel merito;<br />
&#8211; ugualmente fondato era il ricorso n. 231/02 ritenuto invece improcedibile.<br />
6. Ad avviso del Collegio l’impugnazione è parzialmente fondata nei termini di seguito precisati.<br />
7. L’oggetto del contendere investe l’interpretazione dell’art. 1 del D.L. 1°.4.1995, n. 98 (Interventi urgenti in materia di trasporti), convertito, con modificazioni, in L. 30.5.1995, n. 204.<br />
	Il T.a.r. della Basilicata, muovendo dalla considerazione delle finalità dell’intervento normativo (ravvisata nel complessivo risanamento delle aziende di trasporto piuttosto che nel mero ripiano di situazioni debitorie pregresse), è pervenuto alla coerente conclusione della legittimità dell’esclusione della società appellante, avendo essa cessato l’attività di t.p.l. prima dell’entrata in vigore della normativa surrichiamata e versando, dunque, nell’impossibilità materiale di conseguire i miglioramenti nel rapporto tra proventi e costi di esercizio, <i>condicio juris</i> per l’erogazione del contributo in discorso.<br />	<br />
8. L’interpretazione propugnata dal primo giudice si radica su un conforme orientamento esegetico di questo Consiglio. <br />
	Al riguardo, va premesso che, mediante la L. n. 204/1995, si realizzò uno dei più imponenti interventi finanziari statali, diretto al risanamento del settore dei t.p.l., ostacolato nel suo sviluppo dai rilevanti disavanzi di gestione maturati dalle imprese concessionarie.<br />	<br />
	Attraverso siffatto intervento straordinario il Legislatore, abbandonata la logica della distribuzione non selettiva ed a fondo perduto delle risorse finanziarie compensative, intraprese la strada di una contribuzione di tipo premiale, avviando un processo di stabile risanamento incentrato sull’autoresponsabilità delle imprese beneficiarie e su meccanismi incentivanti l’adozione di pratiche gestionali virtuose: in dettaglio, il sovvenzionamento fu subordinato alla certificazione, da parte delle Regioni dei disavanzi riclassificati, già consolidatisi nel periodo di riferimento, e ne venne condizionata l’erogazione agli esiti di successive verifiche periodiche, in ordine al conseguimento di effettivi miglioramenti nel rapporto tra i costi ed i ricavi, pena l’obbligatorio recupero delle quote versate.<br />	<br />
	La filosofia sottostante a questa politica d’intervento pubblico trovò adeguata valorizzazione nell’indirizzo pretorio di questo Consesso, al quale sopra si è accennato, secondo cui  (v., la decisione della Sesta Sezione, n. 2660 del 2003): «[…] <i>la condizione costituita dall’attuale continuità nell’espletamento del servizio di trasporto pubblico locale risulta in perfetta sintonia con le finalità ultime sottese al meccanismo di sovvenzionamento così come concepito dalla citata disciplina legislativa che per l’appunto prevede la destinazione del contributo al riassorbimento dei disavanzi, nonché, in modo espresso, la sospensione ed il recupero dello stesso qualora entro scadenze prefissate le aziende beneficiarie non abbiano conseguito determinati miglioramenti nel rapporto tra proventi e costi di esercizio.<br />	<br />
</i>	<i>Si tratta di indicazioni normative dalle quali è agevole dedurre che il vero obiettivo perseguito, lungi dall’essere identificabile nel mero riordino finanziario del settore, è quello piuttosto di costringere i beneficiari ad operare in funzione attiva, tendendo al riequilibrio progressivo di costi e proventi ed alla ottimizzazione quindi delle risorse impiegate.<br />	<br />
</i>	<i>Tale essendo la ratio legis, se ne deve inferire che solo le imprese in attività possono beneficiare del contributo … ed invero, per le aziende non più in esercizio, non più in condizione, quindi, come l’attuale appellante, di presentare un piano di risanamento, il meccanismo di intervento pubblico non sarebbe in alcun modo sincronizzabile con l’obiettivo perseguito dal legislatore, quello cioè di assicurare il ripristino della economicità di gestione [</i>…]».<br />	<br />
	Aderente a quest’orientamento fu anche la decisione n. 5276/03, ancora della Sesta Sezione, nella quale si osservò che «[…] <i>l’obiettivo ultimo sotteso al meccanismo di sovvenzionamento così come concepito dalla citata disciplina legislativa (che prevede la destinazione del contributo al riassorbimento dei disavanzi, nonché, in modo espresso, la sospensione ed il recupero dello stesso qualora entro scadenze prefissate le aziende beneficiarie non abbiano conseguito determinati miglioramenti nel rapporto tra proventi e costi di esercizio), lungi dall’essere indentificabile nel mero riordino finanziario del settore, è piuttosto quello di costringere i beneficiari ad operare in funzione attiva, tendendo al riequilibrio progressivo di costi e proventi ed alla ottimizzazione quindi delle risorse impiegate: se ne inferisce la necessità logica, prima ancora che giuridica, che il contributo sia richiesto da soggetto ancora operante nello specifico settore […]».<br />	<br />
</i>9. Ancorché il Collegio ritenga, in linea generale, di non doversi discostare dai principi testé riferiti, nondimeno osserva che questi ultimi mal si attaglino alla fattispecie concreta, ora devoluta in secondo grado.<br />
	Non può, difatti, obliterarsi, nello specifico, un dato di assoluto rilievo ai fini del decidere: si allude alla circostanza che la Autolinee Marziano chiese il contributo previsto dalla L. n. 204/1995, in relazione a crediti di risalente maturazione e già riconosciuti come dovuti nell’<i>an</i> (in ordine alla determinazione del <i>quantum</i> si rinvia alle considerazioni svolte, <i>infra</i>, <i>sub</i> §. 13), ai sensi della L. n. 403/1990 e del D.P.R. n. 485/1992 e, quindi, venuti ad esistenza ben prima dell’entrata in vigore della succitata legge del 1995.<br />	<br />
	 In forza del pregresso riconoscimento del titolo debitorio da parte della Regione, la Autolinee Marziano, per i fini di una doverosa programmazione finanziaria, fu in grado di cedere il suo credito, certo nell’<i>an </i>(seppure, si anticipa, non nel <i>quantum</i>), ad un istituto bancario.<br />	<br />
	Orbene, se è indubbio che l’erogazione degli aiuti pubblici introdotti dalla L. n. 204/1995 fosse essenzialmente proiettata nel futuro, è nondimeno altrettanto incontrovertibile che dall’art. 1 del provvedimento normativo non si evinca alcun intento legislativo di cancellare i crediti maturati, per il passato, dalle imprese di t.p.l., ancorché cessate dal servizio in concessione.<br />	<br />
	Un’interpretazione del genere colliderebbe con più di un principio costituzionale e, dunque, difettando espliciti divieti legislativi, va ripudiata a favore di una diversa esegesi riconducibile entro le coordinate ermeneutiche ritraibili della Carta Fondamentale.<br />	<br />
	Il Collegio ritiene, difatti, che sussistano spazi per una differente soluzione interpretativa: in particolare, sul piano teleologico, non va sottovalutata la circostanza che l’art. 1 ponga espressamente, accanto allo «sviluppo», anche il «risanamento» quale essenziale finalità dell’intervento straordinario; inoltre, soltanto i commi 9, 10, 11, 12 e 13 della citata disposizione dettano esplicitamente regole “premiali” rivolte alla gestione aziendale successiva all’aprile del 1995, mentre non vi è alcuna ragione per opinare che i precedenti commi dell’art. 1 (dal primo alla ottavo, afferenti alla disciplina dei rapporti tra Stato, regioni ed enti locali) escludano in radice l’erogabilità dei contributi in discorso, alle imprese che – come la Autolinee Marziano – vantino crediti, riconosciuti in base a previgenti normative, per importi da destinare alla copertura di disavanzi di esercizio.<br />	<br />
10. Le superiori considerazioni conducono alla riforma della sentenza impugnata nella parte relativa alla reiezione del ricorso n. 251/97.<br />
	La riconosciuta fondatezza del motivo accolto, oltre a determinare l’assorbimento del primo mezzo di gravame dedotto con l’appello (motivo comunque infondato, apparendo evidente che la delibera giuntale n. 4097/98, recante la revoca in  autotutela della precedente n. 8215/96, trovasse giustificazione nella decisione cautelare di questa Sezione, inizialmente disattesa dal T.a.r. ed ora confermata dalla presente decisione nel suo essenziale contenuto precettivo), rende altresì scrutinabile il ricorso n. 231/02  (la cui improcedibilità venne in effetti dichiarata dal Tribunale lucano sul presupposto che tutta l’attività amministrativa posta in essere, in favore del ricorrente, in esecuzione della sospensione cautelare del provvedimento di diniego  di cui al gravame n. 251/97 fosse, come naturale, subordinata all’esito vittorioso del suddetto ricorso in prime cure).<br />	<br />
11. I motivi che sorreggono il ricorso n. 231/02, riproposti con l’appello, sono però infondati.<br />
12. Non meritevole di accoglimento è la censura di violazione delle garanzie partecipative della società appellante, per non esserle stato comunicato alcuno avvio del procedimento conclusosi con la determinazione dirigenziale del 5.3.2002, dichiaratamente adottata in via di autotutela.<br />
	È utile premettere alla successiva esposizione che con la determinazione succitata fu rettificata la precedente del 5.4.2000 con la quale erano stati certificati i disavanzi della Autolinee Marziano in complessive lire 1.808.413.943; occorre inoltre soggiungere che, con l’atto del 18.2.1999 sopra richiamato, all’appellante era già stato liquidato un acconto, a titolo provvisorio, pari a lire 1.078.078.000. <br />	<br />
	Con la determinazione dirigenziale del 5.3.2002, principale oggetto dell’impugnativa promossa col ricorso n. 231/02, la suddetta certificazione venne tuttavia rettificata e rideterminata in sole lire 822.600.121 (con previsione del recupero della maggior somma liquidata), per essersi in precedenza «[…] considerati oneri finanziari in misura superiore a quelli riconoscibili ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 180 del 23.01.1996, lettera c), del dispositivo […]».<br />	<br />
	Ad avviso del Collegio, è doveroso dare risalto al preambolo della determinazione impugnata, sia nella parte in cui si menziona la nota del 17.10.2001, con cui la Autolinee Marziano chiese il pagamento dei saldi non versati ai sensi della determinazione del 5.4.2000, sia nel punto in cui si dà atto della comunicazione inviata alla società appellante, con la nota del 13.12.2001, recante l’avviso dell’avvio delle procedure e delle procedure di verifica «[…] propedeutiche all’adozione del provvedimento […]».<br />	<br />
	Emerge allora, in tutta evidenza, come la determinazione  contestata sia stata emanata in esito ad un procedimento ad iniziativa di parte e della cui pendenza la Autolinee Marziano era stata resa edotta. <br />	<br />
13. Non va incontro a miglior sorte il secondo motivo del ricorso n. 231/02, con cui la Autolinee Marziano ha censurato la riduzione degli oneri finanziari, in conformità al criterio risalente alla deliberazione di Giunta regionale n. 180/1996, del pari impugnata <i>in parte qua</i>.<br />
	In via preliminare, va osservato come non sia contestata l’aderenza della determinazione dirigenziale alla lett. <i>c)</i> della suddetta delibera giuntale e, comunque, va soggiunto che ogni  questione al riguardo (quali, ad esempio, quelle accennate nella parte finale del motivo, in riferimento al calcolo degli interessi passivi, della loro capitalizzazione trimestrale, del computo – asseritamente erroneo – dell’importo relativo al contributo in conto interessi, il mancato conteggio degli interessi derivanti dei disavanzi pregressi) esulano dall’alveo giurisdizionale riservato al giudice amministrativo, investendo unicamente i profili applicativi di una disciplina relativa all’erogazione di un ausilio pubblico già riconosciuto nell’<i>an</i>.<br />	<br />
	Non si ravvisa, in ogni caso, la pretesa illegittimità del criterio in discorso. <br />	<br />
	La delibera avversata, avente ad oggetto i «Criteri di certificazione del disavanzo degli esercizi 1987-1993 delle imprese del trasporto pubblico locale», venne adottata sulla base della L. n. 204/1995, con la quale si attribuì espressamente alla competenza delle Regioni il compito di dettare i criteri e le modalità, onde ripartire tra i soggetti beneficiari la quota del contributo statale.<br />	<br />
	Non si evince dalla lettura della delibera in esame che la Regione Basilicata abbia fatto malgoverno dell’ampia discrezionalità attribuitale in materia dal Legislatore: il limitato riconoscimento &#8211; ai fini della certificazione dei disavanzi di gestione &#8211; degli “oneri finanziari” (calcolati uniformemente sulla base di uno scarto percentuale rispetto al tasso del “<i>prime rate ABI</i>”)  risponde chiaramente allo scopo, giustamente perseguito, di scongiurare il rischio di illeciti accordi collusivi ai danni della mano pubblica in relazione a voci di costo, in genere di rilevante ammontare, ma dipendenti da variabili estranee alla tipica funzione della produzione della singola impresa di t.p.l..<br />	<br />
14. In conclusione, nei limiti delle questioni rientranti nell’ambito della giurisdizione amministrativa, deve confermarsi il credito della Autolinee Marziano nella misura del valore numerario in euro equivalente a lire 822.600.121, fatte salve le eventuali maggiorazioni per interessi (qualora spettanti).<br />
15. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali relative al doppio grado del giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie in parte l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso n. 251/97 e respinge quello n. 231/02, così rispettivamente allibrati al registro generale del T.a.r. della Basilicata.<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 13.1.2006, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Raffaele Iannotta			&#8211; Presidente<br />	<br />
Giuseppe Farina			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Cesare Lamberti			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Marzio Branca			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Gabriele Carlotti			&#8211; Consigliere estensore																																																																																										</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
IL PRESIDENTE <br />
f.to Rafaele Iannotta</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE <br />
f.to Gabriele Carlotti			</p>
<p><b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 30 maggio 2006<br />
</b></p>
<p align=center>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-30-5-2006-n-3282/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.3282</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.4004</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-30-5-2006-n-4004/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-30-5-2006-n-4004/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-30-5-2006-n-4004/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.4004</a></p>
<p>Pres. Di Giuseppe, Est. SandulliSindacato Italiano Veterinari di Medicina Pubblica-SIVEMP(Avv. A. Funari) c/ Pres. Cons. dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell&#8217;Economia, AUSL n. 5 &#8220;Como&#8221;(Avv. dello Stato), Regione Lombardia (Avv. R. Russo Valentini) sulla natura autoritativa dell&#8217;atto che determina il quantum dell&#8217;indennità per strutture specialistiche di cui all&#8217;art. 46</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-30-5-2006-n-4004/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.4004</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-30-5-2006-n-4004/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.4004</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di Giuseppe, Est. Sandulli<br />Sindacato Italiano Veterinari di Medicina Pubblica-SIVEMP(Avv. A. Funari) c/ Pres. Cons. dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell&#8217;Economia, AUSL n. 5 &#8220;Como&#8221;(Avv. dello Stato), Regione Lombardia (Avv. R. Russo Valentini)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla natura autoritativa dell&#8217;atto che determina il quantum dell&#8217;indennità per strutture specialistiche di cui all&#8217;art. 46 d.p.r. 348/83 con conseguente proponibilità di azione di annullamento dell&#8217;atto d&#8217;inquadramento ritenuto lesivo</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego &#8211; Stipendi, assegni, indennità &#8211; Determinazione dell’indennità per strutture specialistiche &#8211; Art. 46 d.p.r. 348/83 &#8211; Atto di natura autoritativa &#8211; Posizione di interesse legittimo &#8211; Sussiste &#8211; Tutelabilità mediante azione d’impugnazione dell’atto d’inquadramento economico lesivo.</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’atto con cui si determina in quale misura è dovuta l’indennità per strutture specialistiche, componente del trattamento retributivo complessivo spettante al personale veterinario,  deve ritenersi di natura autoritativa, con conseguente configurabilità di una posizione di interesse legittimo tutelabile con azione impugnatoria dell’atto di inquadramento economico, ritenuto lesivo, entro brevi termini decadenziali(1). (Pertanto nella specie deve ritenersi inammissibile l’azione volta all’accertamento di un preteso diritto a tali indennità, con le maggiorazioni relative all’anzianità maturata negli anni precedenti).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Contra TAR Lombardia 869/2005.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla natura autoritativa dell’atto che determina il quantum dell’indennità per strutture specialistiche di cui all’art. 46 d.p.r. 348/83 con conseguente proponibilità di azione di annullamento dell’atto d’inquadramento ritenuto lesivo</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
&#8211;	Sede di Roma &#8211; Sezione III quater</b></p>
<p>composto dai seguenti magistrati: Dr. Mario Di Giuseppe	#NOME?	&#8211; Consigliere relatore;<br />
Dr. Carlo Taglienti	#NOME?																																																																																												</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 12354 del 1996 proposto dal<br />
<b>Sindacato Italiano Veterinari di Medicina Pubblica (S.I.V. e M.P.) </b>e per i dottori <b>Giulio Gridavilla, Claudio Fraguelli, Alberto Colombo, Gabriele Tettamanti</b>, rappresentati e difesi dall’avvocato Antonio Funari ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Piazza Acilia 4;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>La <b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>, il <b>Ministero della Salute</b>, il <b>Ministero dell’Economia</b>, l’<b>Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 “Como”</b>, la <b>Regione Lombardia</b>, ciascuno in persona del rappresentante legale in carica, i primi tre rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 12 e la Regione Lombardia rappresentata e difesa dall’avv. Rosaria Russo Valentini ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avv. Barbara Pirocchi, via Salaria n. 280;</p>
<p>per l’ACCERTAMENTO <br />
del diritto alla percezione dell’indennità per strutture specialistiche di cui agli articoli 40, 46 e 54 del dPR n. 348 del 1990, con le maggiorazioni relative all’anzianità maturata anche anteriormente al 1° giugno 1985<br />e conseguentemente per la CONDANNA<br />
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale al pagamento delle indennità con le maggiorazioni predette:</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti della causa;<br />
Nominato relatore all’Udienza Pubblica del 12 dicembre 2005 il consigliere dr. Linda Sandulli e sentiti l’avvocato Antonio Funari per la parte ricorrente, l’avvocato dello Stato Calzoneri per le Amministrazioni resistenti e l’avv. Sara Apollonio, in delega dell’avv. Russo Valentini, per la Regione Lombardia;<br />
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 13 agosto 1996 e depositato il 23 settembre successivo, il Sindacato ed i veterinari richiamati in epigrafe chiedono l’accertamento del loro diritto alla corresponsione dell’indennità per strutture specialistiche a partire dal 1° giugno 1985, con le maggiorazioni dovute per l’anzianità posseduta anteriormente alla data del 1° giugno 1985, secondo la corretta interpretazione dei ddPPRR n. 348 del 1983, 270 del 1987 e 384 del 1990, contenuta nella sentenza n. 347 del 1992 della sezione I bis di questo Tribunale, così come confermata dalla sentenza n. 1035 della IV sezione del Consiglio di Stato.<br />
La non uniforme applicazione di quei criteri interpretativi da parte delle Unità Sanitarie Locali, nei confronti dei diretti interessati, ha costretto il ricorrente Sindacato a notificare atto di diffida e messa in mora alla Presidenza del Consiglio- Dipartimento della Funzione Pubblica &#8211; al Ministero della Salute e a quello dell’Economia perché provvedessero a fornire specifiche indicazioni al proposito, in modo di rendere uniforme il trattamento economico riservato ai veterinari, su tutto il territorio nazionale.<br />
E’ seguita solo una nota di contenuto interlocutorio da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica nella quale si è precisato di voler approfondire la materia e di voler acquisire i pareri degli altri due dicasteri competenti.<br />
Il Sindacato ricorrente ha quindi proposto un ulteriore atto di diffida e messa in mora alle Amministrazioni intimate perché provvedessero entro trenta giorni.<br />
Decorso inutilmente tale termine ha proposto l’odierno gravame.<br />
Vengono dedotti i seguenti motivi:<br />
1)	Violazione e falsa applicazione degli articoli 40, 46 e 54 del dPR 348 del 1983, dell’articolo 109 del dPR 270 del 1987 e dell’articolo 110 del dPR 384 del 1990.<br />	<br />
      2) Violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 47 della legge                  n. 833 del 1978 e dell’articolo 30 del dPR n. 761 del 1979. Eccesso di potere per disparità di trattamento.<br />
Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i Ministeri della Salute e dell’Economia. <br />
Dette Amministrazioni  hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, l’inammissibilità del gravame per omessa impugnazione degli atti di inquadramento e, comunque, l’intervenuta prescrizione e controdedotto nel merito delle argomentazioni dei ricorrenti chiedendo il rigetto del gravame.<br />
Con memoria presentata in prossimità dell’udienza di discussione della causa i ricorrenti hanno nuovamente illustrato le argomentazioni di merito e richiamato la giurisprudenza di accoglimento delle loro tesi.<br />
All’udienza del 12 dicembre 2005 la causa è stata posta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Va, preliminarmente, dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell’associazione sindacale ricorrente.<br />
L’azione proposta dalla SIVEMP e da alcuni veterinari tende all’accertamento della sussistenza del diritto di ciascuno dei  veterinari ricorrenti, alla corresponsione delle somme per indennità per strutture specialistiche prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1983, in misura analoga a quella riconosciuta ai medici. Si tratta, pertanto, di un’azione proposta a tutela di posizioni soggettive individuali.<br />
Poiché le associazioni di categoria sono legittimate ad agire ed a  resistere in giudizio per la tutela di interessi collettivi degli associati  (CdS, sezione V, 29 gennaio 1999, n. 69) e non per la tutela di singole posizioni, com’è invece nel caso di specie, deve concludersi che la posizione giuridica fatta valere con il presente ricorso non è idonea a legittimare l’azione giurisdizionale da parte del SIVEMP.<br />
Va, poi, dichiarata la carenza di legittimazione passiva delle Amministrazioni dello Stato evocate in giudizio, con ciò aderendo all’eccezione sollevata dalle medesime, in considerazione del fatto che le somme pretese con il presente giudizio afferiscono al rapporto di lavoro intercorrente tra il singolo dipendente e, in precedenza, l’Unità Sanitaria Locale (e quindi, relativamente al periodo della Gestione Liquidatoria,  la Regione di appartenenza), e da ultimo,  l’Azienda Unità Sanitaria Locale presso la quale il veterinario presta la propria attività.<br />
Si tratta, pertanto, di un rapporto di lavoro al quale restano estranee le Amministrazioni suddette.<br />
Va, ora, accertato se il ricorso attiene effettivamente ad una azione di accertamento di un diritto soggettivo, secondo la prospettazione che ne è stata fatta dai ricorrenti, oppure se è diretto all’eliminazione di un atto di inquadramento che, per tale ragione, avrebbe dovuto essere impugnato entro i brevi termini decadenziali previsti dall’articolo 21 della legge n. 1034 del 1971.<br />
La lettura delle disposizioni che si assumono violate, in particolare quelle contenute nel dPR n. 348 del 1983 con le quali il beneficio in parola è stato attribuito per la prima volta, chiarisce che l’indennità per strutture specialistiche si configura come una parte del trattamento economico complessivo spettante al personale veterinario, direttamente ed interamente disciplinato, in modo inscindibile assieme alla parte riguardante lo stipendio, dall’articolo 46 del dPR 348 del 1983, e sulla base dei medesimi meccanismi di calcolo utilizzati per la determinazione di quest’ultimo.<br />
La disposizione appena riferita, introduce il trattamento economico tabellare spettante al personale medico appartenente alle singole posizioni funzionali, articolandolo in tre voci: stipendio; indennità per strutture specialistiche e indennità di dirigenza medica; stabilisce il meccanismo di calcolo sia dello stipendio sia dell’indennità per cui è causa, in modo identico, facendolo consistere in una progressione in otto classi biennali del 6% ed in successivi aumenti biennali del 2,50% da calcolarsi sul valore dell’ultima classe. Detta, pertanto, una modalità di calcolo da utilizzare in sede di definizione concreta del trattamento retributivo spettante al singolo dipendente.<br />
La determinazione del quantum viene affidata al successivo articolo 54, contenente le norme di “primo inquadramento” per il personale non medico e medico (articolo 37 e articolo 46), e viene collegata agli “anni di effettivo servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze delle amministrazioni di provenienza fino al 31 dicembre 1982.”<br />
Il nuovo stipendio viene ad essere, così, determinato tenendo conto dell’anzianità: di coloro che hanno sempre prestato servizio nella qualifica di appartenenza (anzianità riconosciuta per intero); di quelli  che all’entrata in vigore dei nuovi stipendi hanno prestato servizio anche in qualifiche inferiori (2 per cento per ogni anno e frazione di anno superiore ai sei mesi); di coloro che vantano anzianità di servizio presso settori di pubbliche amministrazioni confluiti nel Servizio Sanitario Nazionale, in favore dei quali, nel caso in cui non sia stato corrisposto il trattamento pensionistico o l’indennità di fine servizio o equivalenti, è prevista l’intera valutazione del servizio prestato. <br />
L’insieme delle disposizioni appena riferite fa dipendere, pertanto, il trattamento retributivo di ciascun sanitario (e veterinario) dall’anzianità di servizio del medesimo dipendente, secondo la ricostruzione che ne fa l’amministrazione di appartenenza alla luce delle disposizioni esposte.<br />
Sembra al Collegio che dal quadro normativo di riferimento debba dedursi che l’atto di inquadramento economico sia atto di natura autoritativa e che, conseguentemente, l’azione di accertamento proposta sia da ritenere inammissibile.<br />
Non può, infatti, sostenersi che l’indennità per strutture specialistiche discenda direttamente dalla legge o meglio dalla norma regolamentare che l’ha introdotta e che la sua corresponsione dipenda da un atto meramente dichiarativo la cui adozione appaia un passaggio meramente formale rispetto alla norma che la prevede.<br />
Il riconoscimento delle anzianità pregresse nei sensi prima riferiti equivale ad una ricostruzione della carriera del veterinario interessato e l’atto che la riconosce è  di accertamento costitutivo, dotato dei  medesimi caratteri di un atto di inquadramento dello status giuridico in quanto destinato a definire quest’ultimo sul piano economico, nell’ambito dell’apparato organizzativo al quale il veterinario appartiene.<br />
Deve, allora, ritenersi che a tale atto, si correlino  posizioni di interesse legittimo  tutelabili avanti al giudice amministrativo nel breve termine decadenziale di sessanta giorni decorrente dalla piena conoscenza del provvedimento lesivo da parte del suo destinatario e previa sua espressa impugnazione, vale a dire, sulla base degli ordinari canoni di un’azione impugnatoria.<br />
In sostanza, l’odierno ricorso avrebbe dovuto essere proposto sotto forma di azione di impugnazione dell’atto di inquadramento economico con il quale è stata determinata l’intera posizione retributiva di ciascuno degli odierni ricorrenti, della quale gli stessi usufruiscono in modo incontestato, ormai da molti anni. (C d S, sez. V, 22 settembre 2005 n. 4985; Sez. V del 20 settembre 2005 n. 4820).<br />
Non ignora il Collegio che la questione della spettanza dell’indennità per strutture specialistiche, nella identica misura rivendicata dai ricorrenti è stata affrontata con esito sempre positivo dal giudice di prima istanza (TAR Lombardia Milano, Sezione II 22.4.2005 n. 869; TAR Campania, Napoli, sezione III 15.1.2002 n. 278; TAR del Lazio, Roma, sezione II 347 del 1992) tranne una volta, peraltro risalente nel tempo (TAR Lazio, Roma, Sezione I 18.9.1985 n. 1008)  e favorevolmente definita dal giudice dell’appello (CdS, Sezione IV, n. 1035 del 1994) e nemmeno ignora che la sentenza più recente, quella del TAR della Lombardia n. 869 del 2005 ha definito l’azione proposta per il riconoscimento dell’indennità per strutture specialistiche in favore dei veterinari, in misura analoga a quella riconosciuta ai medici, come azione di accertamento.<br />
Tuttavia, una lettura approfondita delle disposizioni da applicare fondata, peraltro, non soltanto sul dato formale della definizione delle “norme di primo inquadramento” contenute nel dPR n. 348 del 1983, prima richiamate ma sul dato sostanziale del potere concretamente esercitato, per come prima esposto, portano il Collegio ad una soluzione diversa. <br />
Il ricorso viene, pertanto, dichiarato inammissibile.<br />
Le spese di lite possono, tuttavia, essere compensate tra le parti.</p>
<p align=center><b>PQM</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211; Sede di Roma &#8211; Sezione III quater<br />
dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Sindacato e dai signori veterinari meglio specificati in epigrafe.<br />
Compensa le spese di lite tra le parti. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nelle Camere di Consiglio del 12 dicembre 2005 ed in prosecuzione in quelle del 1° febbraio 2006 e 1° marzo 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-30-5-2006-n-4004/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.4004</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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