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	<title>30/4/2014 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>30/4/2014 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2014 n.2433</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-30-4-2014-n-2433/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-30-4-2014-n-2433/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2014 n.2433</a></p>
<p>Pres. Mastrocola, est. Giansante Antimo Papa, Gennaro Caporaso e Giambattista Tontoli (Avv. Luigi Giuliano) c. Ministero dell’Interno – U.T.G. Prefettura di Benevento (Avvocatura Distrettuale dello Stato) e Presidenza della Repubblica, Commissario Straordinario, Dott.ssa Michela Falzarano, nei confronti di Giuseppe D’Agostino, Salvatore Mazzone, Serafino Spitaletta, Angelo Tontoli e Giuliano Calvanese (Avv.ti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-30-4-2014-n-2433/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2014 n.2433</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-30-4-2014-n-2433/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2014 n.2433</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mastrocola, est. Giansante<br /> Antimo Papa, Gennaro Caporaso e Giambattista Tontoli (Avv. Luigi Giuliano) c. Ministero dell’Interno – U.T.G. Prefettura di Benevento (Avvocatura Distrettuale dello Stato) e Presidenza della Repubblica, Commissario Straordinario, Dott.ssa Michela Falzarano, nei confronti di Giuseppe D’Agostino, Salvatore Mazzone, Serafino Spitaletta, Angelo Tontoli e Giuliano Calvanese (Avv.ti Luigi Diego Perifano e Alfredo Antonio Grasso) e Marcello Giulianini (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Comuni e Province – Art. 141 D.lgs. 267/2000 – Cause di scioglimento del Consiglio Comunale – Dimissioni “ultra dimidium” – Differenza con l’art. 38 recante disciplina delle dimissioni del singolo consigliere comunale</p>
<p>2. Comuni e Province – Scioglimento del Consiglio Comunale – Dimissioni “ultra dimidium” – Natura – Atto collettivo – Effetti – Indisponibilità della manifesta di volontà del consigliere che ne ha concorso alla formazione – Conseguenza – Irrilevanza del ritiro delle dimissioni anche se protocollato antecedentemente.</p>
<p>3. Comuni e Province – Dimissioni “ultra dimidium” – Conseguente Decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del Consiglio Comunale – Motivazione – Riferimento alla relazione ministeriale, alla normativa e per relationem al provvedimento prefettizio di sospensione – Legittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  A differenza dell’art. 38 D.lgs. 267/2000 secondo cui le dimissioni del singolo Consigliere Comunale acquistano efficacia una volta depositate all’Ufficio Protocollo, la manifestazione collettiva e contestuale di dimissioni dei Consiglieri Comunali, idonea a provocare lo scioglimento del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 141 D.lgs. 267/2000, deve ritenersi immediatamente efficace fin dal momento in cui si concretizza la maggioranza prevista dalla suddetta norma (la metà più uno), laddove al protocollo dell’Ente è attribuita la sola funzione di stabilire la contestualità temporale delle dimissioni rese con atti separati e non con un unico atto. (1)</p>
<p>2. Il Decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento di un Consiglio Comunale a seguito delle contestuali dimissioni di oltre la metà dei consiglieri (cd. dimissioni ultra dimidium) deve ritenersi legittimo anche nell’ipotesi in cui uno dei consiglieri dimissionari abbia presentato al protocollo del Comune il ritiro delle proprie dimissioni prima della protocollazione dell&#8217;atto recante le contestuali dimissioni dei consiglieri, atteso che l’accordo dei consiglieri finalizzato allo scioglimento del Consiglio si configura quale atto collettivo e di conseguenza la manifestazione di volontà del singolo consigliere che ha concorso alla sua formazione diventa per lui indisponibile né vale a configurare le dimissioni degli altri consiglieri come infra dimidium comportandone la surroga ex art. 38 D.lgs. 267/2000. (Nella specie il TAR ha ritenuto irrilevante il ritiro delle dimissioni atteso che le stesse erano state presentate congiuntamente dinanzi a un notaio che aveva così “cristallizzato” la volontà dei consiglieri dimissionari.) (2)</p>
<p>3. Nel caso di scioglimento di un Consiglio Comunale per cessazione dalla carica della metà più uno dei consiglieri comunali, deve ritenersi legittimo, in quanto congruamente motivato, il decreto del Presidente della Repubblica che faccia richiamo alla norma di riferimento, alla relazione ministeriale che ne costituisce parte integrante, e al provvedimento di sospensione adottato dal Prefetto, il cui contenuto ne costituisce motivazione per relationem.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) (2) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 4/2/2004 n. 371</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5171 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Antimo Papa, Gennaro Caporaso e Giambattista Tontoli, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Luigi Giuliano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Bruno Mantovani in Napoli, via Morgantini, n. 3; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Ministero dell&#8217;Interno &#8211; U.T.G. &#8211; Prefettura di Benevento, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, n. 11;<br />
Presidenza della Repubblica, Commissario Straordinario, Dott.ssa Michela Falzarano (limitatamente all’atto di proposizione di motivi aggiunti); <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Giuseppe D&#8217;Agostino, Salvatore Mazzone, Serafino Spitaletta, Angelo Tontoli e Giuliano Calvanese, rappresentati e difesi dagli avv.ti Luigi Diego Perifano e Alfredo Antonio Grasso, con domicilio eletto presso lo studio Soprano- Sasso in Napoli, via Toledo, n. 156 (limitatamente al all’atto di proposizione di motivi aggiunti);<br />
Marcello Giulianini – non costituito (limitatamente all’atto di proposizione di motivi aggiunti);<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento,<br />
</b>previa sospensione dell’efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>quanto al ricorso introduttivo:<br />
“del decreto prot. n. 30421 del 23 settembre 2013, emesso dal Prefetto di Benevento e notificato in pari data, con cui i ricorrenti, rispettivamente, sono stati sospesi dalla carica di Sindaco e consigliere comunale del Comune di Tocco Caudio (BN), ai sensi dell&#8217;art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, del D.Lvo n. 267/00, con contestuale nomina della Dott.ssa Michela Falzarano, quale commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione dell&#8217;ente.”</p>
<p>quanto all’atto di motivi aggiunti, depositato in data 15 gennaio 2014:<br />
“del decreto del Presidente della Repubblica del 20 dicembre 2013, con quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Tocco Caudio, notificato il 21 dicembre 2013, ai sensi dell&#8217;art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, del D.Ivo n. 267/00, con contestuale nomina della Dott.ssa Michela Falzarano, quale commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all&#8217;insediamento degli organi ordinari, a norma di legge;<br />
&#8211; della relazione del Ministro dell’Interno del 20 dicembre 2013, allegata al decreto di scioglimento e con lo stesso comunicata in data 21 dicembre 2013.”</p>
<p>Visto il ricorso introduttivo, con i relativi allegati;<br />
Visto all’atto di proposizione di motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, di Giuseppe D’Agostino, Salvatore Mazzone, Serafino Spitaletta, Angelo Tontoli e Giuliano Calvanese;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Vista l’ordinanza n. 219 del 12 febbraio 2014, di rigetto dell’istanza incidentale di sospensione cautelare;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 marzo 2014 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Espongono in fatto i sig.ri Antimo Papa e Gennaro Caporaso di essere stati eletti rispettivamente Sindaco e Consigliere comunale del Comune di Tocco Gaudio (BN), a seguito delle consultazioni svoltesi in data 28 e 29 marzo 2010; aggiungono che il secondo era stato nominato Assessore nonché vice Sindaco del suddetto Comune con decreto sindacale dell’8 aprile 2010.<br />
Riferiscono che in data 18 settembre 2013, il Consigliere, nonché Assessore del medesimo Comune, sig. Giambattista Tontoli, aveva depositato all&#8217;Ufficio protocollo una nota, avente ad oggetto “Revoca dimissioni dalla carica di Consigliere comunale”, assunta al protocollo comunale n. 3632 in pari data, nella quale aveva dichiarato che intendeva revocare le proprie dimissioni dalla carica, oggetto di un separato atto, sottoscritto dinanzi al Notaio Sabatelli in data 17 settembre 2013, avendo riconsiderato le motivazioni di ordine politico alla base della precedente dichiarazione.<br />
Espongono altresì che, successivamente, lo stesso giorno, il Consigliere comunale, sig. Spitaletta, in qualità di delegato, aveva consegnato all&#8217;Ufficio protocollo del Comune resistente il documento assunto al protocollo comunale n. 3634 del 18 settembre 2013, con il quale 7 dei 12 Consiglieri in carica avevano rassegnato le proprie dimissioni.<br />
Riferiscono, infine, che, alla luce di tali documenti e di richiamata consolidata giurisprudenza, il Prefetto di Benevento, ritenendo che il Consiglio del Comune di Tocco Caudio si trovasse nell&#8217;impossibilità di assicurare il normale funzionamento, a seguito delle intervenute contestuali dimissioni di oltre la metà dei Consiglieri assegnati all’Ente e ravvisando la fattispecie di cui all&#8217;art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000, aveva disposto la sospensione del Consiglio comunale, ai sensi dell&#8217;art. 141, comma 7, del citato decreto legislativo ed aveva altresì nominato un Commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione del medesimo Comune.<br />
Con ricorso, notificato il 14 novembre 2011 e depositato il 20 novembre 2011, i sig.ri Antimo Papa e Gennaro Caporaso hanno chiesto l’annullamento del decreto prot. n. 30421 del 23 settembre 2013, notificato in pari data, emesso dal Prefetto di Benevento con cui sono stati sospesi, rispettivamente, dalla carica di Sindaco e Consigliere comunale del Comune di Tocco Caudio (BN), ai sensi dell’art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000, con contestuale nomina della Dott.ssa Michela Falzarano, quale Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione dell&#8217;ente.<br />
A sostegno del gravame i ricorrenti con tre motivi di ricorso hanno dedotto le seguenti censure: 1°) e 2°) violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 141, comma 1, lett. b), n. 3, del Testo unico sull&#8217;ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000; 3°) difetto di motivazione, violazione dell&#8217;art. 3 della L. n. 241 del 1990.<br />
Si è costituito a resistere in giudizio il Ministero dell’Interno, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, eccependo l’inammissibilità del ricorso, deducendo la sua infondatezza e chiedendo, pertanto, il rigetto del gravame.<br />
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione e l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha depositato la relazione illustrativa dell’U.T.G. &#8211; Prefettura di Benevento del 9 dicembre 2013, con i relativi allegati.<br />
Alla camera di consiglio del 18 dicembre 2013 la causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 15 gennaio 2014.<br />
Nel frattempo, in data 20 dicembre 2013, il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell&#8217;Interno, ha adottato il decreto di scioglimento del Consiglio Comunale del Comune di Tocco Caudio (BN), con contestuale nomina della Dott.ssa Michela Falzarano, quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all&#8217;insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, decreto notificato ai ricorrenti in data 21 dicembre 2013.<br />
Con atto notificato il 14 gennaio 2014 e depositato in data 15 gennaio 2014, i sig.ri Papa e Caporaso, unitamente al sig. Giambattista Tontoli, hanno quindi proposto motivi aggiunti, da valere, ove necessario, quale autonomo ricorso, con il quale hanno chiesto l’annullamento del citato decreto del Presidente della Repubblica del 20 dicembre 2013, con cui è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Tocco Caudio, ai sensi dell&#8217;art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000, nonché della relazione del Ministro dell’Interno del 20 dicembre 2013, allegata al decreto di scioglimento e con lo stesso comunicata in data 21 dicembre 2013.<br />
Avverso questo successivo provvedimento i ricorrenti hanno riproposto le medesime censure già dedotte con il ricorso introduttivo.<br />
Alla camera di consiglio del 15 gennaio 2014 la causa è stata rinviata.<br />
Si sono altresì costituiti a resistere in giudizio i consiglieri Giuseppe D&#8217;Agostino, Salvatore Mazzone, Serafino Spitaletta, Angelo Tontoli e Giuliano Calvanese, chiedendo il rigetto del gravame.<br />
Alla camera di consiglio del 12 febbraio 2014, con ordinanza n. 219, è stata respinta la domanda incidentale di sospensione cautelare ed è stata fissata per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 26 marzo 2014.<br />
Il Ministero dell’Interno &#8211; U.T.G., Prefettura di Benevento, ha depositato una memoria per l’udienza di discussione.<br />
All’udienza pubblica del 26 marzo 2014 la causa è stata chiamata e assunta in decisione. <br />
In rito il Collegio rileva, preliminarmente, che il profilo di inammissibilità del ricorso introduttivo, per non aver notificato ad almeno un controinteressato, risulta sanato e superato per l’avvenuta notifica, nei termini, del successivo atto di proposizione di motivi aggiunti che, riproducendo tutti i motivi di censure già dedotte con il ricorso introduttivo, ancorchè diretto avverso l’atto conseguenziale, il decreto di scioglimento del Consiglio Comunale del Comune di Tocco Caudio, assorbe ed esaurisce in sé anche la precedente azione.<br />
L’atto di proposizione di motivi aggiunti è infondato e va, come tale, respinto.<br />
Con il primo e secondo motivo di ricorso, che si ritiene di poter affrontare in via unitaria, i sig.ri Papa, Caporaso e Tontoli hanno dedotto le seguenti censure: 1°) e 2°) violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 141, comma 1, lett. b), n. 3, del Testo unico sull&#8217;ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000.<br />
Con il primo motivo i ricorrenti sostengono che dal combinato delle norme che disciplinano la materia emergerebbe chiaramente la procedura, estremamente formale, da seguire per la presentazione delle dimissioni “cd. <i>ultra dimidium</i>” e, pertanto, sarebbero prive di efficacia le dimissioni presentate con modalità diverse da quelle previste dalla legge. Quest&#8217;ultima sarebbe chiarissima nel ricollegare l&#8217;effetto dello scioglimento del Consiglio comunale alla presentazione contestuale e personale (o mediante delegato con atto autenticato) delle dimissioni di più della metà dei Consiglieri comunali al protocollo dell&#8217;Ente. Sarebbe solo quello il momento nel quale le dimissioni acquisterebbero immediata efficacia, diventando così irrevocabili. L’elemento principale intorno al quale ruoterebbe il meccanismo delle dimissioni sarebbe il momento del loro perfezionamento.<br />
Di conseguenza, ad avviso di parte ricorrente, la nota depositata dal Consigliere Tontoli all’Ufficio protocollo del Comune, avente ad oggetto “Revoca dimissioni dalla carica di Consigliere comunale” ed assunta al protocollo in data 18 settembre 2013, al n. 3632, prima della protocollazione dell’atto di dimissioni autenticato dinanzi al Notaio Sabatelli, renderebbe il successivo atto protocollato un mero insieme di singole dimissioni, inidonee a determinare l&#8217;effetto dissolutorio del Consiglio comunale.<br />
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l’illegittimità del decreto del Prefetto di Benevento anche sulla scorta di numerosi pareri rilasciati dal Ministero dell&#8217;Interno che condividerebbero integralmente le tesi suesposte ed affermate più volte dalla giurisprudenza.<br />
I motivi sono infondati.<br />
Il Collegio, premesso che la questione è oggetto di contrasto giurisprudenziale in sede di appello, concordando con la prospettazione di parte resistente, e confermando l’orientamento di questa Sezione dal quale non ha motivo di discostarsi, ritiene che le dimissioni “<i>ultra dimidium</i>” abbiano natura di atto collettivo, caratterizzato dall’essenziale perseguimento del disegno unitario di provocare lo scioglimento del consiglio comunale, con la volontà degli effetti volta non alla mera rinuncia alla carica bensì ad essa quale strumento per realizzare, unitariamente e concordemente da parte della maggioranza, l’intento comune dello scioglimento del consiglio (cfr. Sezione I, n. 846/2004). <br />
In altri termini nella fattispecie delle dimissioni collettive le stesse sono unite dalla contestualità e contemporaneità nonché dal fine unitario che non si identifica con i motivi dei singoli dimissionari bensì costituisce la funzione dell’atto, che è quella di provocare lo scioglimento del Consiglio Comunale in una sorta di mozione di sfiducia implicita. L’inscindibile collegamento tra le volontà dei singoli consiglieri in funzione dell’obiettivo unitario impedisce quindi di valutare le singole dichiarazioni alla stregua della disciplina fissata dall’art. 38 per le dimissioni individuali (cfr. Sezione I, n. 1011/2003).<br />
Il Collegio, infatti, aderisce all’indirizzo giurisprudenziale alla luce del quale gli articoli 38, comma 8, e 141, comma 1, lett. b), n. 3, del T.U.E.L. individuano fattispecie distinte, quanto ai presupposti e agli effetti delle dimissioni (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 4936 del 12 agosto 2009, Sezione V, n. 7051 del 12 novembre 2009, T.A.R. Veneto, Sezione I, n. 1281 &#8211; 29 luglio 2011).<br />
L’art. 38 &#8211; Consigli comunali e provinciali, al comma 8 prevede: “Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell&#8217;ente nell&#8217;ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d&#8217;atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l&#8217;ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell&#8217;articolo 141.”.<br />
L’art. 141 &#8211; Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali – al comma 1, lett. b) n. 3 dispone: “I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell&#8217;interno: …b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:…3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell&#8217;ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;”.<br />
L&#8217;art. 38, che si occupa della posizione soggettiva dei singoli consiglieri comunali (e provinciali), al comma 8 disciplina le dimissioni individuali che, secondo quanto emerge testualmente dalla norma in esame, danno luogo alla surrogazione dei dimissionari. <br />
In tale ipotesi, non si pone un problema di revocabilità delle dimissioni. <br />
Infatti, le dimissioni finché non sono assunte al protocollo comunale, e quindi acquisite al Consiglio comunale, al quale devono essere indirizzate, restano disponibili alla sfera soggettiva del singolo consigliere comunale. <br />
Con la presentazione dell&#8217;atto al protocollo del Comune, le dimissioni, secondo quanto testualmente stabilisce la disposizione in esame, « sono irrevocabili, non necessitano di presa d&#8217;atto e sono immediatamente efficaci ». <br />
Una successiva contraria manifestazione di volontà diretta a rimuovere gli effetti delle dimissioni è dunque, per legge, priva di efficacia. <br />
Dalla data di presentazione delle dimissioni, del resto, scattano le procedure per la sostituzione del consigliere dimissionario, da concretizzarsi in tempi ristretti, volendosi dal Legislatore ripristinare immediatamente la compiutezza del massimo organo deliberativo dell&#8217;Ente. <br />
La data di presentazione delle dimissioni, infatti, costituisce il termine <i>a quo</i> per l&#8217;adozione da parte del Consiglio comunale della deliberazione per la surroga del consigliere dimissionario, che, secondo la disposizione in esame, deve essere effettuata « entro e non oltre dieci giorni ». La registrazione al protocollo, infine, nel caso in cui i consiglieri dimissionari siano più di uno (senza peraltro raggiungere il numero previsto per lo scioglimento del Consiglio), vale anche a determinare, con l&#8217;ordine progressivo di iscrizione nel registro di protocollo dei vari atti di dimissioni, anche l&#8217;ordine delle deliberazioni di surroga, disponendo la norma in esame che il Consiglio comunale « entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l&#8217;ordine delle dimissioni quale risulta dal protocollo ». <br />
L&#8217;art. 141 del D.L.vo n. 267 del 2000, contempla la diversa ipotesi della sospensione e dello scioglimento del consiglio comunale (o provinciale). <br />
La norma, richiedendo la contestualità (documentale o temporale) configura come atto collettivo il complesso delle dichiarazioni di dimissioni (in concreto, provenendo dalla maggioranza del consiglio, assimilabile ad una deliberazione), che si perfeziona con il raggiungimento della prevista maggioranza di sottoscrizioni. <br />
A differenza dell&#8217;art. 38, che contiene una articolata regolamentazione delle dimissioni dei singoli consiglieri (che siano <i>infra dimidium</i>), l&#8217;art. 141, che prevede anche altri casi di sospensione e di scioglimento dei consigli, non attribuisce al protocollo dell&#8217;Ente alcuna specifica funzione se non quella di stabilire la contestualità temporale della presentazione delle dimissioni rese con atti separati e non con un unico atto. <br />
D&#8217;altra parte, potrebbero aversi dimissioni collettive non registrate al protocollo, come nel caso in cui, in una seduta del consiglio comunale, il previsto numero di consiglieri, rassegnasse contestualmente (in senso temporale) le dimissioni facendo assumere a verbale le loro dichiarazioni. <br />
Dai rilievi che precedono e, in particolare dall&#8217;ultimo, emerge che la manifestazione collettiva e contestuale di dimissioni, alla quale si riferisce l&#8217;art. 141 in esame, è da ritenere immediatamente efficace fin dal momento in cui si concretizza la maggioranza prevista dalla suddetta norma (cfr. Consiglio di Stato Sezione V, n. 371 del 4 febbraio 2004). <br />
La ratio della norma è chiara. Il Legislatore configura la intesa finalizzata ad ottenere lo scioglimento del consiglio, concordata dai componenti la maggioranza, già perfetta ed efficace fin dalla sua formazione (non sottoponendo, pertanto, l&#8217;atto ad alcuna condizione di efficacia), e dispone l&#8217;immediata adozione da parte degli organi di controllo dei provvedimenti necessari alla ricostituzione della funzionalità dell&#8217;Ente con il rinnovo del suo fondamentale organo deliberativo. L&#8217;attivazione dei relativi procedimenti, infatti, scatta immediatamente, appena le dette dimissioni diventano note, evenienza che, per il caso in cui le dimissioni siano rese per iscritto (e non in assemblea), si verifica (legalmente) con la presentazione di esse al protocollo dell&#8217;Ente. <br />
Ciò che contraddistingue la fattispecie in esame è dunque l&#8217;intesa, l&#8217;accordo della metà più uno (o più) dei consiglieri finalizzato allo scioglimento del consiglio &#8211; unico fine dell&#8217;atto, solitamente ispirato a ragioni politiche &#8211; assimilabile ad un atto deliberativo (nello specifico ad una deliberazione consiliare adottata a maggioranza). <br />
Può dunque affermarsi, in relazione a tale configurazione dell&#8217;atto, che, dal momento in cui questo si è formato &#8211; indipendentemente dalla circostanza che non sia stato ancora reso pubblico &#8211; la manifestazione di volontà del singolo consigliere, che ha concorso alla sua formazione, diventa per lo stesso indisponibile, così come è indisponibile la singola manifestazione di volontà in un atto deliberativo (a parte i casi di rilievo penale, di coartazione morale o materiale delle singole volontà). <br />
Per privare l&#8217;atto della sua efficacia è necessaria una nuova intesa di segno opposto (cfr. Consiglio di Stato Sezione V, n. 371 del 4 febbraio 2004 cit.).<br />
Deve quindi affermarsi, conclusivamente, la erroneità della tesi sostenuta dai ricorrenti che, operando una indebita commistione tra l&#8217;art. 38 e l&#8217;art. 141, hanno sostenuto che uno di loro, il sig. Giambattista Tontoli potesse ritirare le dimissioni prima che l&#8217;atto di dimissioni collettive venisse registrato al protocollo del Comune. <br />
Ciò non senza rilevare che, a seguire la tesi di parte ricorrente, nella fattispecie in esame, in cui il numero dei dimissionari è al limite &#8211; sette consiglieri su dodici &#8211; con il ritiro delle dimissioni del sig. Tontoli, si sarebbe dovuto procedere, venendosi a configurare le dimissioni degli altri consiglieri come dimissioni <i>infra dimidium</i>, alla surroga degli altri consiglieri dimissionari. <br />
Tale evenienza non sarebbe stata per nulla corrispondente alla volontà di questi ultimi, le cui dimissioni non erano state determinate da motivazioni individuali ma erano finalizzate allo scioglimento del consiglio per un motivo comune anche agli altri dimissionari, che, come si è già rilevato, ordinariamente è un motivo di carattere politico. <br />
Nella fattispecie oggetto di gravame quest’ultima circostanza è confermata proprio dal contenuto dall’atto di dimissioni del sig. Tontoli laddove ha dichiarato espressamente, nell’atto stesso, che intendeva revocare le proprie dimissioni dalla carica, oggetto di un separato atto, sottoscritto dinanzi al Notaio Sabatelli in data 17 settembre 2013, avendo riconsiderato le motivazioni di ordine politico alla base della precedente dichiarazione.<br />
Una attenta valutazione di tali effetti (e anche delle possibili strumentalizzazioni che potrebbero derivare dalla interpretazione data dai ricorrenti alla norma in esame) può essere assunta come controprova del fatto che la singola manifestazione di volontà diretta allo scioglimento del Consiglio, incorporandosi nella intesa con altri componenti e dando vita alla successiva comune dichiarazione, non è più ritrattabile (cfr. negli stessi termini Consiglio di Stato Sezione V, n. 371 del 4 febbraio 2004 cit.).<br />
Inoltre nella fattispecie oggetto di gravame, come evidenziato da questa Sezione nell’ordinanza n. 219 del 12 febbraio 2014, con la quale è stata respinta la domanda incidentale di sospensione cautelare, le dimissioni dei sette consiglieri comunali sono state presentate congiuntamente dinanzi al notaio, pubblico ufficiale, che ne ha cristallizzato la volontà negoziale e la delega al sig. Serafino Spitaletta (avente ad oggetto la mera presentazione delle dimissioni collettive già formatesi) è avvenuta dinanzi ad un pubblico ufficiale che ne ha attestato con fede privilegiata la manifestazione di volontà.<br />
Il secondo motivo di ricorso deve ritenersi infondato in punto di fatto in quanto i pareri richiamati a fondamento della propria tesi risalgono all’anno 2009 e devono ritenersi superati proprio dal parere espresso in merito alla fattispecie oggetto di gravame dal Ministero dell&#8217;Interno con nota prot. n. 16251 del 15 novembre 2013, in seguito all&#8217;istanza del Sindaco e del Vicesindaco del Comune di Tocco Caudio, finalizzata all&#8217;annullamento in autotutela del decreto prefettizio di sospensione dell&#8217;organo, consiliare. Con esso il citato Ministero ha precisato che “L’orientamento al tempo prevalente è oggi in parte superato, a seguito della sentenza n. 7051 del 12 novembre 2009 della V sezione del Consiglio di Stato, conformi alle pronunce della sezione VI sullo stesso tema, alle quali hanno aderito la maggior parte dei Tribunali Amministrativi Regionali. Secondo tale prevalente orientamento nel caso di dimissioni “<i>ultra dimidium</i>”, occorre riferirsi al collegamento esistente tra le volontà dei singoli consiglieri e l&#8217;obbiettivo unitario dello scioglimento del consiglio e valorizzare le dimissioni quale atto collettivo, caratterizzato dall&#8217;inscindibilità del legame esistente tra le volontà espresse dai singoli dimissionari, risultante dalla contestualità delle dimissioni rese con unico atto o dalla unitarieta della protocollazione. Questa interpretazione, secondo il Consiglio di Stato, appare maggiormente corrispondente allo scopo finalistico della norma, atteso che le dimissioni risultano correlate all&#8217;elemento oggettivo della loro contestualità e determinano una reciproca rilevanza ed interdipendenza delle volontà alle quali le stesse risultano preordinate. consistente nella finalità di dissoluzione dell&#8217;organo consiliare. La volontà dimissionaria, attestata in un documento notarile recante la delega ed assumo ai protocollo dell&#8217;ente, possiede i requisiti di forma e di sostanza previsti dalla legge ed é quindi idonea ad espletare gli effetti ai quali e preordinata.”<br />
Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell&#8217;art. 3 della L. n. 241 del 1990 per difetto di motivazione. Essi lamentano che il decreto del Prefetto riporterebbe solo clausole di stile e sarebbe quindi assolutamente privo di motivazione; in particolare il provvedimento impugnato e la relazione ministeriale assumerebbero come ovvia conseguenza quella dello scioglimento, senza minimamente dare conto della circostanza del ritiro delle dimissioni e senza spiegare per quale ragione ritengano tale atto di ritiro, regolarmente protocollato, inutile o inesistente.<br />
Anche tale motivo è infondato.<br />
Il Collegio ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, il provvedimento di scioglimento deve ritenersi adeguatamente motivato. Esso, infatti, richiama la norma di riferimento, l&#8217;articolo 141, comma 1, lett. b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la relazione che costituisce parte integrante del provvedimento di scioglimento, il provvedimento di sospensione, il cui contenuto ne costituisce motivazione per <i>relationem</i> e, pertanto, deve ritenersi che indichi in modo chiaro i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, come prescrive la norma che si assume violata. Inoltre occorre tenere conto che i motivi di scioglimento sono stabiliti dalla norma stessa soprarichiamata e che, secondo la condivisibile giurisprudenza, con le dimissioni <i>ultra dimidium</i> si realizza una delle cause di impedimento del normale funzionamento degli organi e dei servizi di cui alla lett. b) del comma 1, dell&#8217;art. 141, T.U.E.L., cioè un fatto sul quale l&#8217;ordinamento ha già espresso un giudizio di disvalore, prevedendo la procedura di scioglimento con decreto del Capo dello Stato; pertanto anche i motivi che giustificano la sospensione non necessitano di conseguenza di una estesa e penetrante motivazione, avendo un contenuto di ampia discrezionalità, sindacabile soltanto per palese illogicità (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, 12 agosto 2009, n. 4936 cit.).<br />
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso introduttivo ed il successivo atto di proposizione di motivi aggiunti devono essere respinti.<br />
Quanto alle spese si ritiene che, alla luce dei contrasti giurisprudenziali in materia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso introduttivo ed il successivo atto di proposizione di motivi aggiunti.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Cesare Mastrocola, Presidente<br />
Paolo Corciulo, Consigliere<br />
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 30/04/2014</p>
<p align=justify>
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