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	<title>30/4/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>30/4/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/4/2009 n.1962</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-30-4-2009-n-1962/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-30-4-2009-n-1962/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/4/2009 n.1962</a></p>
<p>Non va sospesa l’aggiudicazione provvisoria di una gara d’appalto per il servizio di pulizia e mantenimento del decoro qualora non risulti violata la par condicio dei concorrenti in relazione l’offerta dell’impresa aggiudicataria che era stata formulata tenendo conto di un numero complessivo di ore di lavoro degli addetti equivalente a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-30-4-2009-n-1962/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/4/2009 n.1962</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-30-4-2009-n-1962/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/4/2009 n.1962</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’aggiudicazione provvisoria di una gara d’appalto per il servizio di pulizia e mantenimento del decoro qualora non risulti violata la par condicio dei concorrenti in relazione l’offerta dell’impresa aggiudicataria che era stata formulata tenendo conto di un numero complessivo di ore di lavoro degli addetti equivalente a quello risultante dall’impiego dei lavoratori già in forza ed impiegati nell’esecuzione dell’appalto alla data di spedizione del bando di gara.<br />	<br />
Pertanto, non si configura la violazione del bando di gara e della lettera di invito, che prevedono l’impegno dell’impresa aggiudicataria a mantenere i livelli di occupazione, assumendo i lavoratori subordinati già in forza presso le precedenti imprese appaltatrici ed impiegati nell’esecuzione dell’appalto alla data di spedizione del bando di gara.  (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br /> <br />
PER IL LAZIO<br /> <br />
ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA TER</b></p>
<p>Registro Ordinanze:1962/2009<br />	<br />
Registro Generale: 1892/2009 	</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />	<br />
ITALO RIGGIO Presidente<br /> <br />
DONATELLA SCALA Cons.<br /> <br />
ROSA PERNA Primo Ref., relatore 	</p>
<p>ha pronunciato la seguente 	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 30 Aprile 2009 	</p>
<p>Visto il ricorso 1892/2009  proposto da:<br />	<br />
<b>SOC CONS NAZ COOP PLURISERVIZI RETE FERROV ITALIANA SCARL </b><br />
rappresentata e difesa da:<br />
DE CARIA AVV. ALDO &#8211;<br />
DI CIOMMO AVV. DOMENICO<br />
con domicilio eletto in ROMA<br />
VIA L. BOCCHERINI, 3<br />
presso<br />
DE CARIA AVV. ALDO   	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>SOC RFI SPA</b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
CARBONE AVV. PAOLO<br />
con domicilio eletto in ROMA<br />
VIALE REGINA MARGHERITA, 290<br />
presso la sua sede 	</p>
<p>e nei confronti di<br /> <br />
<b>SOC SERFER SERVIZI FERROVIARI E ROTABILI SPA </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
TUZZA AVV. ANGELO<br />
con domicilio eletto in ROMA<br />
PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI, 27<br />
presso la sua sede;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br /> <br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />	<br />
&#8211; dell’aggiudicazione provvisoria e dei relativi verbali della gara d’appalto per il servizio di pulizia e mantenimento del decoro relativa al lotto n. 1 – P.R. 32/2007 di €2.162.798,00 oltre IVA annui, Direzione Compartimentale Movimento di Roma disposta<br />
&#8211; nonchè di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.<br />	<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br /> <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />	<br />
SOC RFI SPA<br /> <br />
SOC SERFER SERVIZI FERROVIARI E ROTABILI SPA<br /> <br />
Udito il relatore Primo Referendario Rosa PERNA e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.<br />	<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />	<br />
Considerato che, indipendentemente dalla questione della eccepita tardività del ricorso, il ricorso, ad un sommario esame, non si appalesa assistito da sufficienti profili di fumus boni juris, non risultando nella specie violata la par condicio dei concorrenti, atteso che l’offerta della impresa aggiudicataria era stata comunque formulata tenendo conto di un numero complessivo di ore di lavoro degli addetti equivalente a quello risultante dall’impiego dei lavoratori già in forza ed impiegati nell’esecuzione dell’appalto alla data di spedizione del bando di gara;<br />	<br />
Ritenuto pertanto che non sia configurabile la dedotta violazione del bando di gara e della lettera di invito, che prevedevano l’impegno della impresa aggiudicataria a mantenere i livelli di occupazione, assumendo i lavoratori subordinati già in forza presso le precedenti imprese appaltatrici ed impiegati nell’esecuzione dell’appalto alla data di spedizione del bando di gara;  	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Ter respinge  la suindicata domanda incidentale di sospensione.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>ROMA, li 30 aprile 2009	</p>
<p>Il Presidente: Italo RIGGIO<br />	<br />
L’Estensore: Rosa PERNA</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2009 n.739</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-30-4-2009-n-739/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-30-4-2009-n-739/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2009 n.739</a></p>
<p>G. Cicciò Pres. S. Romano Est. Soc. Daluema di Spennacchi M. &#038; C. S.n.c. (Avv. O. Cortesini, P. Piselli, F. Vagnucci) contro il Comune di Pienza (Avv. P. Golini), la Regione Toscana (Avv.ti V. Console, A. Paoletti) e la Provincia di Siena ( non costituita) sull&#8217;ammissibilità del ricorso avverso un</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-30-4-2009-n-739/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2009 n.739</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres. S. Romano Est.<br /> Soc. Daluema di Spennacchi M. &#038; C. S.n.c. (Avv. O. Cortesini, P. Piselli, F. Vagnucci) contro <br />il Comune di Pienza (Avv. P. Golini), la Regione Toscana (Avv.ti V. Console, A. Paoletti) e la Provincia di Siena ( non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissibilità del ricorso avverso un piano strutturale notificato solo al Comune; nella regione Toscana il potere pianificatorio comunale in materia di disciplina delle attività estrattive è limitato al mero adeguamento al piano provinciale che a sua volta deve conformarsi al piano regionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Piano strutturale – Regione Toscana &#8211; Impugnazione – Notifica al solo comune – Ammissibilità del ricorso	</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Regione Toscana &#8211; Disciplina delle attività estrattive &#8211; Potere pianificatorio comunale &#8211; È limitato al mero adeguamento al piano provinciale che a sua volta deve conformarsi al piano regionale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il piano strutturale, come disegnato dalla L.R. Toscana 1/2005, è atto approvato esclusivamente dal Comune; il ricorso avverso di esso, ritualmente notificato all’ente comunale, va pertanto ritenuto ammissibile.	</p>
<p>2. Nella regione Toscana il potere pianificatorio comunale in materia di disciplina delle attività estrattive è limitato al mero adeguamento al piano provinciale (salvo modesti scostamenti dalle prescrizioni localizzative), che a sua volta deve conformarsi al piano regionale. Ciò vale con riferimento agli strumenti PRAER/PAERP nonché, prima dell&#8217;entrata in vigore del PAERP, con riferimento al PRAE di cui alla previgente l.r. n. 36/1980, come stabilito in via transitoria dall’art. 38 della L.R. n. 78/1998. Si può quindi affermare che la disciplina di settore non attribuisce ai Comuni alcun significativo potere di derogare alle previsioni degli atti pianificatori sovraordinati, né tantomeno di incidere sugli stessi, modificandone i contenuti (fattispecie in cui le disposizioni del Piano Strutturale di Pienza sono state ritenute illegittime per contrasto con le sovraordinate previsioni regionali, vincolanti per l’Amministrazione comunale e non modificabili direttamente da questa)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 314 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da: <br />	<br />
<b>Soc. Daluema di Spennacchi M. &#038; C. S.n.c.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Orsola Cortesini, Pierluigi Piselli, Francesco Vagnucci, con domicilio eletto presso Orsola Cortesini in Firenze, via Lamarmora, 14; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Pienza</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paolo Golini, con domicilio eletto presso Paolo Golini in Firenze, via Gino Capponi 26;<br />	<br />
<b>Regione Toscana</b>, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Vanna Console, Arianna Paoletti, domiciliata per legge in Firenze, piazza dell&#8217;Unita&#8217; Italiana N. 1;<br />	<br />
<b>Provincia di Siena</b>, in persona del Presidente pro tempore, non costituitasi in giudizio ; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
</i>&#8211; della delibera del Consiglio Comunale di Pienza n. 42 del 9.11.2007 avente ad oggetto &#8220;Piano Strutturale- Adozione,&#8221;pubblicata sul BU.R.T. a far data dal 12.12.2007, con la quale è stato adottato il Piano Strutturale per l&#8217;attuazione della Legge Urbanistica Regionale n.1/2005;<br />	<br />
&#8211; in particolare, dell&#8217;art. 119 delle Norme Tecniche d&#8217;Attuazione emanate unitamente al detto Piano Strutturale Comunale, nella parte in cui, sull&#8217; assunto che &#8220;il Piano strutturale ritiene incompatibile con la tutela delle risorse essenziali l&#8217; apertura<br />
definisce &#8220;come misura di salvaguardia per la tutela dei valori ambientali e paesaggistici individuati e disciplinati dal PS, ai sensi dell&#8217; art.53, co.1 lett h) della l. reg. Toscana n. 1/2005, la sospensione delle determinazioni sulle domande relative al rilascio di provvedimenti attuativi delle previsioni della &#8220;Variante urbanistica in applicazione del PRAE&#8221; del PRG di Pienza, di cui alla delibera CC n. 22 del 05.03.1999 e relativi allegati&#8221;con la conseguente sospensione sine die di ogni determinazione in ordine alla domanda autorizzatoria presentata dalla ricorrente Daluema in data 31.3.2001(e tuttora in attesa di definizione), avente ad oggetto la coltivazione della Cava di Pian Porcino;<br />	<br />
&#8211; del citato art.119 nella parte in cui prevede che &#8220;L&#8217;amministrazione comunale promuove per tali aree una richiesta di procedimento di revisione del PRAE approvato dalla Regione Toscana (con DCR n. 200 del 1995 e successive modificazioni&#8221;;<br />	<br />
&#8211; dell&#8217; art.153 delle Norme Tecniche d&#8217; Attuazione citate, nella parte i cui prevede l&#8217;adozione di misure di salvaguardia per l&#8217;attività estrattiva e più precisamente che &#8220;le misure di salvaguardia inerenti le autorizzazioni per l&#8217;attività estrattive sono<br />
&#8211; delle Valutazione Integrata e alla Valutazione Ambientale Strutturale (VAS) di cui alla Relazione generale n.4 del suddetto Piano Strutturale del Comune di Pienza;<br />	<br />
-per quanto di ragione, di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati.</p>
<p>Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Pienza;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Toscana;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11/03/2009 il dott. Saverio Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con atto ritualmente notificato al Comune di Pienza, la società Daluema esponeva quanto segue:<br />	<br />
&#8211; di avere presentato nel 2001 istanza di autorizzazione alla coltivazione di una cava di inerti, in località Pian Porcino, inclusa nel Piano regionale delle attività estrattive della Toscana (P.R.A.E.), con contestuale richiesta di variante al piano rego<br />
&#8211; ricadendo l’area di cava nel sito di importanza regionale (S.I.R.), la società chiedeva l’attivazione del provvedimento di V.I.A., ai sensi dell’art. 14 l.r. n. 79/1998;<br />	<br />
&#8211; la procedura di V.I.A. si concludeva con la dichiarazione di compatibilità ambientale dell’intervento, con prescrizioni;<br />	<br />
&#8211; lo stesso responsabile del Settore dell’Area tecnica del comune di Pienza esprimeva parere favorevole;<br />	<br />
&#8211; nelle more del procedimento avviato, il progetto veniva conformato alle prescrizioni impartite con la pronuncia di V.I.A., mentre la regione Toscana approvava il nuovo Piano regionale delle attività estrattive e di recupero delle aree escavate e di riut<br />
&#8211; con delibera consiliare del 9.11.2007, il comune di Pienza adottava il nuovo Piano strutturale (P.S.) per l’attuazione della legge urbanistica regionale n. 1/2005, intervenendo sia in ordine al sito estrattivo sia in merito al progetto di coltivazione;<	
- con successiva delibera consiliare del 17.6.2008, il comune approvava il P.S., insieme con le controdeduzioni alle osservazioni;<br />	<br />
&#8211; l’art. 119 delle N.T.A., sul presupposto che &#8220;il Piano strutturale ritiene incompatibile con la tutela delle risorse essenziali l&#8217; apertura delle cave di&#8230;..Pian Porcino”, definisce &#8220;come misura di salvaguardia per la tutela dei valori ambientali e pae<br />
&#8211; lo stesso art.119 prevede che &#8220;L&#8217;amministrazione comunale promuove per tali aree una richiesta di procedimento di revisione del PRAE approvato dalla Regione Toscana (con DCR n. 200 del 1995 e successive modificazioni&#8221;);<br />	<br />
&#8211; l’art.153 delle medesime Norme Tecniche d&#8217; Attuazione prevede l&#8217;adozione di misure di salvaguardia per l&#8217;attività estrattiva e più precisamente che &#8220;le misure di salvaguardia inerenti le autorizzazioni per l&#8217;attività estrattive sono contenute nell&#8217; art<br />
Con il ricorso in esame, la società Daluema ha impugnato gli atti sopra indicati, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:<br />	<br />
1) le misure di salvaguardia introdotte dal comune con il P.S. non possono essere estese a materie diverse dall’edilizia e dall’urbanistica, nelle quali non è compresa l’attività estrattiva; anche le misure speciali possono riguardare solo le previsioni insediative non attuate, ma non assumono valenza conformativa della disciplina dei suoli (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Pl. n. 8/91; regol. att. del D.p.r.g. n. 3/R/07; art. 6 della l.r. n. 1/2005);<br />	<br />
2) nel P.S. manca una previsione circa l’eliminazione dei siti estrattivi (nella specie, il sito è previsto dal P.R.A.E.), sicché la misura di salvaguardia prevista è priva di presupposto; essa, pertanto, si limita ad anticipare un effetto non previsto;<br />	<br />
3) violazione della legge regionale n. 78/1998, in materia di cave, in particolare dell’art. 10; incompetenza del comune anche per quanto riguarda la procedura di valutazione integrata;<br />	<br />
4) inesistenza di misure di salvaguardie speciali per la tutela ambientale e del paesaggio; la competenza in materia è riservata a Stato e Regioni (cfr. Corte costituzionale n. 182/2006);<br />	<br />
5) la valutazione integrata è prevista solo per le previsioni insediative non attuate (cfr. art. 6 del regol. att. n. 3/R/07 alla l.r. 1/2005);<br />	<br />
6) la valutazione integrata sulla cava di Piano Porcino è stata operata senza l’informazione al pubblico e senza che i soggetti interessati abbiano avuto la possibilità di intervenirvi;<br />	<br />
7) contraddittorietà con le due pronunce positive di compatibilità ambientale rese sul progetto (V.I.A. e parere del Responsabile del comune); la valutazione integrata è stata resa sul primo progetto, e non sul nuovo poi modificato; illogicità della stessa valutazione integrata, data la preesistenza di tutti i vincoli da essa richiamati;<br />	<br />
8) illegittima la sottoposizione a valutazione ambientale strategica (V.A.S.), che riguarda solo i piani territoriali di coordinamento (P.T.C.) ed i piani strutturali (P.S.), ma non i singoli progetti (cfr. regol. att. n. 4/R/07, art. 1 co. 2);<br />	<br />
9) valutazione integrata viziata da difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, come risulta anche dalla perizia prodotta.<br />	<br />
Costituitosi in giudizio, il Comune intimato ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, per mancata notifica alla regione Toscana ed alla provincia di Siena, chiedendone in subordine la reiezione nel merito, in quanto infondato.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 5.3.2008, con ordinanza n. 267/08, è stata accolta la domanda incidentale di sospensione, “sotto il profilo dell’inidoneità della misura di salvaguardia introdotta in sede di adozione del Piano Strutturale a sospendere ogni determinazione in ordine all’istanza di coltivazione delle cava prevista dal P.R.A.E.”.<br />	<br />
Con i motivi aggiunti depositati il 25 ottobre 2008, la ricorrente ha impugnato la deliberazione consiliare con cui il P.S. è stato approvato, deducendo il vizio autonomo di eccesso di potere, per avere l’organo consiliare reiterato i contenuti del Piano adottato, senza minimamente motivare in ordine alla rinnovata determinazione; ha altresì ribadito i motivi già dedotti nel ricorso introduttivo.<br />	<br />
Con ordinanza del 4.12.2008, il Tribunale ha disposto che il ricorso fosse notificato alla regione Toscana ed alla provincia di Siena.<br />	<br />
Con atto depositato il 29.1.2009, la ricorrente ha esteso il contraddittorio nei confronti degli Enti citati, confermando i profili di illegittimità dedotti.<br />	<br />
Costituitasi in giudizio, la regione Toscana, nel merito, ha chiesto la reiezione del ricorso, in quanto infondato; ha altresì eccepito il difetto di legittimazione passiva della Regione riguardo alla domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla ricorrente.<br />	<br />
Le parti hanno depositato memorie difensive, argomentando le rispettive tesi sostenute.<br />	<br />
All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1 – La controversia ha ad oggetto l’impugnazione degli atti di adozione e di approvazione del piano strutturale comunale (P.S.), con il quale sono state introdotte misure di salvaguardia a tutela dell’ambiente e del paesaggio, ritenute ostative al rilascio dell’autorizzazione chiesta dalla ricorrente per la coltivazione di una cava prevista dal Piano regionale delle attività estrattive (P.R.A.E.) approvato dalla Regione nel 1995, ove è qualificata come “cava esistente ampliabile”.<br />	<br />
Va, preliminarmente, esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa del comune, sul presupposto della mancata notifica del medesimo alla regione ed alla provincia, enti che hanno partecipato alla formazione del Piano. <br />	<br />
In tal senso, si richiama la giurisprudenza di questo Tribunale (Sez. I, n. 1557 del 24 maggio 2004; T.A.R. Toscana, I, 1.9.2005 n. 4276), che si è pronunciata in tema di strumenti urbanistici adottati e approvati ai sensi degli artt. 25 e 36 della legge regionale n. 5/1995.<br />	<br />
Invero, secondo la tesi prospettata, anche nel nuovo quadro legislativo delineato dalle leggi regionali n. 5/1995 e n. 1/2005, il piano strutturale non perde la sua natura di atto complesso, frutto della stretta collaborazione tra le amministrazioni territoriali interessate ai suoi contenuti.<br />	<br />
Secondo la giurisprudenza amministrativa, il ricorso avverso le disposizioni di p.r.g. va notificato, oltre che al comune, anche alla regione, in considerazione della natura complessa dell’atto impugnato e del concorso della volontà di entrambi gli enti alla sua formazione definitiva (Cons. St., sez. II, 12 dicembre 1990 n.358); l’omesso assolvimento di tale onere implica l’inammissibilità del ricorso, per la sua mancata notificazione ad una delle autorità emananti (Cons. St., sez. V, 19 maggio 1998 n.616; Cons. St., sez. V, 4.2.2004 n. 367).<br />	<br />
L’eccezione è infondata.<br />	<br />
Ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, come modificata dalle leggi regionali n. 15/2005 e n. 41/2007, le funzioni amministrative relative al governo del territorio sono attribuite, nell’ambito delle rispettive competenze, ai comuni, alle provincie e alla Regione, che le esercitano nel rispetto delle disposizioni ivi previste (comma 1); la Regione approva il piano di indirizzo territoriale (comma 2); le provincie approvano il piano territoriale di coordinamento (comma 3); i comuni approvano il piano strutturale esercitando le funzioni primarie ed essenziali del governo del territorio (comma 4).<br />	<br />
Lo stesso principio è sancito dall’art. 52 (il comune approva il piano strutturale quale strumento della pianificazione del territorio).<br />	<br />
Alla formazione degli strumenti della pianificazione territoriale partecipano comuni, provincie e regione, nonché gli enti parco e gli altri soggetti, pubblici e privati, nonché i cittadini, singoli o associati, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge (art. 7, comma 5).<br />	<br />
La partecipazione e il coordinamento tra gli enti che intervengono nella formazione degli strumenti della pianificazione territoriale risulta, oltre che dall’art. 7, anche dall’art. 17 della legge regionale. Esso stabilisce che il soggetto istituzionalmente competente all’adozione dello strumento di pianificazione provvede anche alla sua approvazione, dopo aver comunicato e trasmesso ai soggetti di cui all’art. 7 comma 1 il provvedimento adottato e averne acquisito le osservazioni sulle quali deve pronunciarsi motivando le determinazioni adottate (cfr. art. 17, citato).<br />	<br />
Laddove sia opportuna la definizione o variazione contestuale degli strumenti della pianificazione territoriale, il loro coordinamento è assicurato da un apposito accordo di pianificazione che è promosso, in base all’interesse prevalente, dal comune, dalla provincia o dalla regione; attraverso di esso, le amministrazioni definiscono consensualmente gli strumenti di pianificazione (art. 21).<br />	<br />
Dalla disciplina tratteggiata discende che, con la legge regionale n. 1/2005, è stato superato il modello c.d. cogestionale, connotato dal ruolo codecisionale di regione e comune nell’approvazione del p.r.g.<br />	<br />
Esso, invero, risultava già superato con la legge regionale 16 gennaio 1995 n. 5 (cfr. art. 25).<br />	<br />
Il superamento del principio del p.r.g. quale atto complesso ineguale è ora compiutamente operato dalla legge regionale n. 1/2005, ispirato all’opposto principio della responsabilità esclusiva di ciascun ente per i piani di sua competenza.<br />	<br />
La l.r. 5/95 prevedeva pareri obbligatori ma non vincolanti e osservazioni di tutti gli enti nel procedimento di formazione dei piani, successivi alla loro adozione e precedenti all’approvazione dei medesimi.<br />	<br />
Essa già innovava il procedimento tradizionale, da un lato, favorendo la partecipazione, già durante l’iter di formazione, di tutti i soggetti istituzionalmente competenti al governo del territorio; dall’altro, demandando l’approvazione del piano al solo soggetto al quale esso era territorialmente riferibile.<br />	<br />
Mentre la conformazione tra i piani era prima accertata dalla regione mediante lo strumento dell’approvazione che dava luogo ad una fattispecie complessa, nella quale il piano era ancora imputabile a due soggetti, con la l.r. 5/95 essa era assicurata da un parere obbligatorio ma non vincolante rilasciato dal soggetto istituzionale sovraordinato.<br />	<br />
Con la l.r. 1/2005 (come è stato ben rilevato dalla dottrina) si passa dalla verifica di conformità del piano già adottato rispetto a quello di livello superiore a quella di compatibilità che si colloca in una fase anteriore all’adozione del piano.<br />	<br />
In tale contesto scompare il rapporto gerarchico tra i piani, rimando essi affidati all’esclusiva responsabilità dei soggetti ai quali gli stessi sono territorialmente riferibili.<br />	<br />
Conclusivamente, il piano strutturale, come disegnato dalla l.r. 1/2005, è atto approvato esclusivamente dal comune; il ricorso avverso di esso, ritualmente notificato all’ente comunale, va pertanto ritenuto ammissibile.<br />	<br />
D’altra parte, il piano strutturale comunale, ancorché sottoposto alla sola approvazione del comune, è oggetto di diretta partecipazione della provincia e della regione.<br />	<br />
Comuni, provincie e Regione, ai fini dell’adozione degli strumenti della pianificazione territoriale, provvedono alla previa effettuazione di una valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana (art. 11 comma 1).<br />	<br />
Il responsabile del procedimento verifica che lo strumento della pianificazione territoriale si formi in piena coerenza con gli altri strumenti della pianificazione territoriale di riferimento, tenendo conto degli ulteriori piani o programmi di settore vigenti, approvati dai soggetti istituzionalmente competenti (art. 16). <br />	<br />
L’art. 17 (approvazione) prevede che il soggetto competente all’adozione dello strumento della pianificazione territoriale comunica il provvedimento agli altri soggetti di cui all’art. 7, comma 1 (provincie e regione), e trasmette ad essi i relativi atti. Tali soggetti possono presentare osservazioni al piano adottato. Il provvedimento adottato è depositato presso l’amministrazione competente. Decorsi i termini nei quali gli interessati possono presentare osservazioni, l’amministrazione competente provvede all’approvazione.<br />	<br />
Lo strumento approvato è comunicato agli stessi soggetti di cui sopra, prima della pubblicazione dei relativi avvisi sul Bollettino ufficiale della regione. Solo dalla data di tale pubblicazione, lo strumento urbanistico acquista efficacia (cfr. commi 1, 6 e 7 dell’art. 17, in parte modificato dall’art. 2 della l.r. 27 luglio 2007 n. 41).<br />	<br />
Dal quadro delineato si ricava che il piano strutturale comunale, ancorché sottoposto alla sola approvazione del comune, è oggetto di diretta partecipazione della provincia e della regione.<br />	<br />
Ne consegue che, anche sulla base della legislazione regionale di riferimento, appare opportuna la partecipazione al giudizio, nel quale è impugnato il piano strutturale, degli altri enti istituzionalmente competenti che intervengono nella formazione dello strumento della pianificazione.<br />	<br />
La partecipazione degli enti territoriali sovra comunali (provincia e regione) al procedimento di formazione del piano strutturale, ai sensi della legge regionale toscana 3 gennaio 2005 n. 1, è particolarmente rilevante con riferimento al contenuto più proprio del piano: lo statuto del territorio.<br />	<br />
Tutti gli strumenti della pianificazione territoriale di cui all’art. 9 (piano di indirizzo territoriale approvato dalla Regione, piano territoriale di coordinamento provinciale, piano strutturale comunale) contengono lo statuto del territorio, che costituisce una parte fondamentale del piano territoriale; esso ricomprende all’interno dello specifico strumento della pianificazione territoriale le invarianti strutturali di cui all’art. 4, che costituiscono gli elementi cardine dell’identità dei luoghi, da sottoporre a tutela al fine di garantire lo sviluppo sostenibile.<br />	<br />
Gli strumenti della pianificazione territoriale definiscono obiettivi, indirizzi, ai diversi livelli di competenza, tenendo conto dello statuto del territorio (art. 5).<br />	<br />
A tal fine, ogni strumento della pianificazione territoriale definisce i criteri per la verifica di compatibilità di ogni altro atto di governo del territorio con il nucleo di regole e vincoli derivanti dallo statuto del territorio.<br />	<br />
Nella fattispecie, già prima dell’approvazione del P.S., il Sindaco di Pienza ha chiesto alla regione e alla provincia l’avvio del procedimento di revisione del P.R.A.E., di competenza regionale, e il recepimento degli esiti della valutazione integrata nell’ambito del redigendo P.A.E.R.P., di competenza provinciale.<br />	<br />
La richiesta di revisione del P.R.A.E. è stata oggetto del parere del Nucleo regionale di valutazione, a sua volta recepito con deliberazione della Giunta regionale (n. 653 del 4 agosto 2008).<br />	<br />
Con delibera n. 48 del 27 gennaio 2008, il Consiglio provinciale di Siena ha disposto l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 15 della legge regionale n. 1/2005, per la formazione del P.A.E.R.P., prevedendo il confronto con le amministrazioni comunali interessate.<br />	<br />
Nel contesto delineato, ad avviso del Collegio, la domanda di annullamento dell’art. 119 delle n.t.a. del piano strutturale, nella specifica parte in cui la norma prevede che il comune promuova (anche) per l’area di cava di Pian Porcino una richiesta di revisione del P.R.A.E. (che, nelle more del giudizio, è stata oggetto del parere del Nucleo regionale di valutazione) dimostra ulteriormente che, nel giudizio instauratosi avverso il P.S., il contraddittorio deve essere opportunamente esteso alle amministrazioni provinciale e regionale che hanno concretamente partecipato alla formazione dello strumento urbanistico.<br />	<br />
2 – Prima di passare all’esame del merito del ricorso, sotto il profilo della sua ammissibilità, si osserva ancora quanto segue. <br />	<br />
Nella esposizione in fatto, la difesa del Comune richiama alcuni patti e provvedimenti che non sarebbero stati impugnati dalla ricorrente, nonostante che con essi siano state definite negativamente sia l’istanza di autorizzazione alla coltivazione della cava, presentata nel 2001, sia la successiva istanza di riesame della pratica presentata nel 2007.<br />	<br />
In particolare, non sarebbero stati oggetto di contestazione da parte della ricorrente né la determinazione qualificata come “diniego”, adottata dal responsabile del servizio in data 31 marzo 2006, né le altre determinazioni di cui al verbale della Conferenza di Servizi del 15 luglio 2005 e della Commissione comunale per il Paesaggio del 1° marzo 2006; né sarebbero state impugnate le note del 4 ottobre 2007 e dell’11 luglio 2008, con le quali è stata prima comunicata e poi disposta l’archiviazione dell’istanza di riesame avanzata in data 3 ottobre 2007.<br />	<br />
Per vero, la difesa del Comune non eccepisce – come sarebbe stato logico – l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in assenza di impugnativa degli atti sopra richiamati.<br />	<br />
Ciò nonostante, il Collegio deve farsi carico della verifica di ammissibilità del gravame anche sotto il profilo di cui trattasi.<br />	<br />
Al riguardo, merita evidenziare che, tra gli atti richiamati, solo la determinazione n. 2653 del 31 marzo 2006 reca un sicuro diniego dell’istanza presentata dalla ricorrente nel 2001.<br />	<br />
Invero, con essa si comunica che la Commissione comunale per il Paesaggio, nella seduta del 1° marzo 2006, aveva espresso parere negativo per le motivazioni ivi riportate e che la Conferenza di Servizi, nella seduta dl 15 luglio 2005, aveva deciso di non approvare il progetto di coltivazione della cava.<br />	<br />
Il provvedimento si conclude con l’avviso che contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale.<br />	<br />
Pertanto, in mancanza di impugnazione del provvedimento menzionato, il ricorso potrebbe ritenersi inammissibile in relazione alla pretesa di definizione della pratica (n. 72/01) avvita con l’istanza del 2001.<br />	<br />
Peraltro, con istanza del 2007 (a conferma che la prima era stata sostanzialmente denegata) la ricorrente ha chiesto il riesame della domanda di autorizzazione del progetto di coltivazione della cava (nelle more conformato alle prescrizioni dettate dall’amministrazione comunale con gli altri atti medio tempore intervenuti).<br />	<br />
All’istanza hanno fatto seguito le due note richiamate del 4 ottobre 2007 e dell’11 luglio 2008.<br />	<br />
Quest’ultima, recante il sostanziale diniego dell’istanza di riesame (essendo stata disposta l’archiviazione del procedimento) , è stata impugnata con separato ricorso n. 1768/08, pendente davanti a questo Tribunale (come confermato dalla stessa difesa del Comune).<br />	<br />
Nelle more del procedimento amministrativo, la regione Toscana ha confermato la localizzazione dell’area di cava anche nell’ambito del nuovo P.R.A.E.R., approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 27.2.2007.<br />	<br />
Nel contesto descritto, sembra evidente che debba ritenersi sussistente l’interesse della ricorrente all’annullamento delle prescrizioni delle n.t.a. contenute nel piano strutturale, con le quali sono state introdotte misure di salvaguardia a tutela dell’ambiente e del paesaggio, ritenute ostative al rilascio dell’autorizzazione necessaria per la coltivazione della cava.<br />	<br />
3.1 – Nel merito, il ricorso risulta fondato, nei sensi e nei limiti appresso precisati, in base alle ampie ragioni già espresse da questo Tribunale nella recente sentenza n. 645 del 15.04.2009, resa in una fattispecie identica a quella in esame (le cui motivazioni vengono qui riportate).<br />	<br />
In ordine ai poteri pianificatori dell&#8217;Amministrazione comunale in materia di attività estrattive, “si deve innanzitutto osservare che il sistema introdotto dalla l.r. n. 78/1998 si articola su tre livelli di pianificazione (regionale, provinciale e comunale), il primo dei quali si esprime attraverso il PRAER (art. 3), a cui è affidata tra l&#8217;altro &#8220;l&#8217;individuazione complessiva delle risorse relative ai materiali estrattivi e, nell&#8217;ambito di queste, dei giacimenti potenzialmente coltivabili, nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni d&#8217;uso del territorio&#8221; (art. 4 comma 2 lett a); a livello provinciale il PAERP &#8220;è l&#8217;atto della pianificazione settoriale attraverso il quale la provincia attua gli indirizzi e le prescrizioni&#8221; del PRAER (art. 7): esso deve contenere tra l&#8217;altro &#8220;le prescrizioni localizzative delle aree estrattive in relazione al dimensionamento e ai criteri attuativi definiti dal P.R.A.E.R., ai fini della pianificazione comunale di adeguamento&#8221; (art. 8 lett. b); per il livello comunale dispone l’art. 10 a norma del quale: &#8220;Il Comune adegua il proprio strumento urbanistico generale al P.A.E.R.P. nei termini dallo stesso stabiliti&#8221;. <br />	<br />
A maggiore chiarimento dei rapporti intercorrenti tra i diversi enti nella materia di cui si tratta è utile richiamare il contenuto della Relazione illustrativa del PRAER approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 27 del 27/2/2007, in cui si precisa quanto segue, facendo anche riferimento alla sopravvenuta legge urbanistica della regione Toscana n. 1 del 2005: <br />	<br />
&#8211; il P.R.A.E.R. rappresenta l&#8217;atto di programmazione settoriale con cui la Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi di riferimento per l&#8217;attività di pianificazione delle Province e dei Comuni…;<br />	<br />
&#8211; il P.A.E.R.P. che la Provincia adotta entro un anno dall&#8217;entrata in vigore del P.R.A.E.R. è elemento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di cui alla l.r. 1/2005;<br />	<br />
&#8211; lo strumento della pianificazione territoriale e l&#8217;atto del governo del territorio del Comune vengono adeguati al P.A.E.R.P. entro i termini dallo stesso stabiliti&#8221;.<br />	<br />
Alla luce di quanto precede, appare indubbio che il potere pianificatorio comunale nella materia in questione è limitato al mero adeguamento al piano provinciale (salvo modesti scostamenti dalle prescrizioni localizzative), che a sua volta deve conformarsi al piano regionale; e ciò vale con riferimento agli strumenti PRAER/PAERP nonché, prima dell&#8217;entrata in vigore del PAERP, con riferimento al PRAE di cui alla previgente l.r. n. 36/1980, come stabilito in via transitoria dall’art. 38 della L.R. n. 78/1998; quanto alle differenze tra PRAER e PRAE, esse comportano un maggiore &#8220;spazio&#8221; per la pianificazione provinciale (comunque di dettaglio rispetto a quella regionale), fermo restando comunque l&#8217;integrale recepimento nel piano regionale 2007 delle previsioni contenute in quello del 1995 e (come ribadito al medesimo punto 2.3 della citata Relazione generale) la perdurante vigenza del PRAE fino all&#8217;approvazione del PAERP. Si può quindi affermare, per quanto interessa il presente giudizio, che la disciplina di settore non attribuisce ai Comuni alcun significativo potere di derogare alle previsioni degli atti pianificatori sovraordinati, né tantomeno di incidere sugli stessi, modificandone i contenuti; perciò le disposizioni del Piano Strutturale di Pienza recentemente approvate e qui contestate risultano illegittime in quanto effettivamente contrastanti con le sovraordinate previsioni regionali, vincolanti per l’Amministrazione comunale e non modificabili direttamente da questa.<br />	<br />
Le tesi di segno contrario sostenute nel presente giudizio dalla difesa del Comune di Pienza non possono essere condivise. <br />	<br />
In primo luogo si deve ribadire che nessuna norma espressa attribuisce ai Comuni il potere di pianificare il settore delle cave operando scelte (inerenti all&#8217;individuazione delle aree di risorsa e giacimento) che sono riservate alla pianificazione regionale; non sono dunque utili alle tesi dell’A.C. resistente i richiami alla L.R. n. 1/2005 e, in particolare, alle disposizioni riguardanti il Piano Strutturale ivi contenute, che non sono affatto incompatibili con l&#8217;articolazione dei poteri pianificatori specificamente prevista per il settore di cui si controverte nel presente giudizio (e precedentemente illustrata).<br />	<br />
Non è utile neppure il richiamo alla circostanza che il PRAE è stato redatto in un periodo antecedente all&#8217;emanazione della L.R. n. 5/1995 ed è ritenuto superato come approccio alla gestione del territorio; si può anche ammettere che quella pianificazione non appare più adeguata alle esigenze ed alle sensibilità attuali: in tal senso depongono i pareri espressi dal competente Nucleo di valutazione regionale in data 8/7/2008 e 9/10/2008, allegati quali parti integranti alle deliberazioni G.R. n. 653 del 4/8/2008 e n. 828 del 20/10/2008, riguardanti lo stato del PRAE e le proposte di modifica e di integrazioni; nonché gli orientamenti espressi dalla Provincia di Siena nei documenti facenti parte della proposta preliminare di PAERP. Ciò tuttavia non basta per legittimare l&#8217;inosservanza delle tuttora vigenti previsioni del PRAE, essendo invece necessario procedere a modificarle attraverso gli strumenti e le procedure previsti a tal fine; ed in effetti il procedimento di modifica è stato correttamente attivato dallo stesso Comune di Pienza che, con nota n. 8162 del 23/11/2007 ha chiesto alla Giunta regionale della Toscana l&#8217;avvio del procedimento di revisione del piano regionale (anche con riferimento alle previsioni riguardanti la cava di Pian Porcino). Prima e nelle more dello svolgimento di tale procedimento, peraltro, il medesimo Comune non aveva titolo, né potere per anticipare gli effetti della modifica richiesta, recependoli nel nuovo Piano Strutturale e prevedendo, altresì, misure di salvaguardia fino all&#8217;approvazione del Regolamento Urbanistico” (sentenza citata).<br />	<br />
Né vale, infine, opporre che la proposta preliminare di PAERP (che è stata resa nota dalla provincia di Siena (cfr. nota Dirigente del Servizio Ambiente del 23 gennaio 2009), condividendo le risultanze del processo di valutazione condotto dal Comune di Pienza in occasione dell’elaborazione del P.S., ha comportato una diminuzione della superficie di territorio provinciale interessata da giacimenti (con la pratica esclusione di quelli indicati come Pian Porcino Sud e Pian Porcino Nord, che non risulterebbero previsti nella relativa cartografia). <br />	<br />
Soprattutto, non convince la conclusione della difesa comunale, secondo la quale poiché all’esito delle valutazioni il Comune ha ritenuto che la previsione ella nuova cava sia altamente incoerente con molti degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario e degli stati membri, debba ritenersi legittimo l’art. 119 N.T.A. per la parte in cui ha disposto la sospensione delle determinazioni sulle domande relative al rilascio di provvedimenti attuativi della previsione della variante urbanistica, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. h) della l.r. n. 1/2005.<br />	<br />
In primo luogo, la norma richiamata (che detta la disciplina del Piano Strutturale) fa riferimento alle misure di salvaguardia al comma 2 lett. h) laddove prevede: <br />	<br />
Il piano strutturale delinea la strategia dello sviluppo territoriale comunale mediante l&#8217;indicazione e la definizione:<br />	<br />
…………………<br />	<br />
h) delle misure di salvaguardia, di durata non superiore a tre anni, da rispettare sino all&#8217;approvazione o all&#8217;adeguamento del regolamento urbanistico&#8221;.<br />	<br />
Appare però logico interpretare la norma nel senso che le misure in questione si riferiscono ad ambiti riservati alla pianificazione comunale, mentre nessun potere in tal senso può essere esercitato rispetto ad ambiti di pianificazione riservati ad altri enti” (cfr. sentenza citata).<br />	<br />
Tale interpretazione appare confermata da quanto previsto all’art. 8 della l.r. n. 78/1998 (che costituisce il testo unico in materia di cave).<br />	<br />
Esso, collocato nel Capo II del Titolo II, riguardante i P.A.E.R.P., tra gli elementi essenziali del piano provinciale, prevede, alla lett. e), “le eventuali misure di salvaguardia di cui all’art. 21 della l.r. n. 5 del 1995”.<br />	<br />
Poiché il citato art. 21 detta le misure di salvaguardia a tutela delle “prescrizioni localizzative del P.T.C., ancorché solo adottate”, si deve ritenere che il richiamo alla norma valga, nel mutato quadro legislativo determinato dalla legge regionale n. 1/2005, come richiamo alla corrispondente norma di cui all’art. 51, comma 3, lett. c) della stessa l.r. 1/2005, ancorché esse siano finalizzate (nell’ambito del rinnovo disegno complessivo dei rapporti tra gli strumenti della pianificazione: cfr. sub. 1), ad assicurare l’adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo dei comuni allo statuto del territorio. <br />	<br />
In altri termini, la previsione di specifiche misure di salvaguardia, da parte del P.A.E.R.P., al quale la pianificazione comunale deve adeguarsi, conferma che per le finalità di cui si tratta non può il Comune fare applicazione delle diverse misure di cui all’art. 53 l.r. n. 1/2005.<br />	<br />
3.2 &#8211; Premesso quanto sopra, con specifico riferimento al secondo motivo di ricorso, il Piano Strutturale impugnato appare illegittimo nella parte in cui (art. 119 comma 3 NTA) &#8220;è definita come misura di salvaguardia per la tutela dei valori ambientali e paesaggistici individuati e disciplinati dal PS, ai sensi dell’art. 53, co.1 lett. h) della l.r. Toscana n. 1/2005, la sospensione delle determinazioni sulle domande relative al rilascio di provvedimenti attuativi delle previsioni della &#8220;Variante urbanistica in applicazione del PRAE&#8221; del PRG di Pienza, di cui alla delibera CC n. 22 del 05.03.1995 e relativi allegati&#8221;. Attraverso tale previsione, l’A.C. di Pienza ha inteso &#8220;congelare&#8221; ogni decisione sulle (eventuali) domande finalizzate all&#8217;apertura delle tre cave (Fosso Rigo, Pian Porcino e Salvadominici) giudicate dalla medesima Amministrazione incompatibili con la tutela delle risorse essenziali del territorio; così facendo, però, il Comune di Pienza si è arrogato (ed ha esercitato) il potere di incidere, bloccandolo, sull&#8217;iter procedimentale di atti attuativi di previsioni pianificatorie regionali riguardanti lo specifico settore delle cave, rispetto alle quali detto Ente locale è privo di poteri derogatori o comunque decisori; per cui non è in suo potere neppure introdurre misure di salvaguardia che in sostanza avrebbero l&#8217;effetto di impedire il corso di previsioni sovraordinate e vincolanti per il Comune stesso.<br />	<br />
Quanto al procedimento di revisione, la sua mera attivazione non può, in mancanza di una puntuale indicazione normativa, produrre un effetto che è tipicamente correlato all&#8217;intervenuta adozione di uno strumento urbanistico (cfr. art. 12 T.U. n. 380/2001).<br />	<br />
Anche con riferimento alla contestata previsione di cui all’art. 119 comma 3 NTA le controdeduzioni della difesa comunale non possono essere condivise. Non appare infatti pertinente il richiamo all’art. 6 del Regolamento di attuazione delle disposizioni del titolo V della L.R. n. 1/2005 (DPGR 9 febbraio 2007 n. 3/R), che prevede la sottoposizione a valutazione integrata delle previsioni insediative non attuate dello strumento urbanistico vigente e, nel caso emergano elementi di contrasto o di incoerenza, prevede che il Piano Strutturale stabilisca le conseguenti misure di salvaguardia. Ad avviso del Collegio tale previsione non può essere letta nel senso di attribuire al Comune poteri pianificatori (e conseguenti poteri di salvaguardia) in ambiti riservati alla competenza di altri enti; inoltre l&#8217;espresso riferimento alla natura &#8220;insediativa&#8221; delle previsioni non attuate da sottoporre a valutazione integrata porta quantomeno a dubitare che la norma si riferisca alle attività estrattive (e in tal senso sembra deporre anche l’art. 7 del medesimo Regolamento, che fa riferimento al dimensionamento degli insediamenti, espresso in metri quadrati di superficie utile lorda: parametro che non risulta applicabile al settore di cui si controverte).<br />	<br />
Per le ragioni esposte, il ricorso risulta fondato.<br />	<br />
4 &#8211; Gli atti e le disposizioni impugnati vanno, pertanto annullati, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.<br />	<br />
La particolarità del caso e la novità delle questioni coinvolte nella controversia inducono a ritenere equa la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Compensa le spese di giudizio tra le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11/03/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Gaetano Cicciò, Presidente<br />	<br />
Saverio Romano, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Alessandro Cacciari, Primo Referendario	</p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/04/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-30-4-2009-n-739/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2009 n.739</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2009 n.124</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-30-4-2009-n-124/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-30-4-2009-n-124/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2009 n.124</a></p>
<p>Presidente Amirante, Redattore Saulle l&#8217;intervento statale in esame non contempla alcuna partecipazione delle Regioni, con la conseguenza che deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale della norma censurata, limitata alla parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dei trasporti, che disciplina le modalità di funzionamento del Fondo per</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-30-4-2009-n-124/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2009 n.124</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Amirante, Redattore Saulle</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;intervento statale in esame non contempla alcuna partecipazione delle Regioni, con la conseguenza che deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale della norma censurata, limitata alla parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dei trasporti, che disciplina le modalità di funzionamento del Fondo per la mobilità dei disabili, sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Assistenza e solidarietà sociale &#8211; Art. 2, comma 474 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2008)- Istituizione presso il Ministero dei trasporti del “Fondo per la mobilità dei disabili” &#8211; Realizzazione di un parco ferroviario per il trasporto in Italia e all&#8217;estero dei disabili &#8211; Q. l c. sollevata dalla Regione Veneto – Asserita violazione degli artt. 5, 117, quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione &#8211; Illegittimità costituzionale parziale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 2, comma 474, della legge n. 244 del 2007 nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dei trasporti, emanato di concerto con i Ministri dell&#8217;economia e delle finanze, della salute e della solidarietà sociale, sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori:</p>
<p>Presidente: Francesco AMIRANTE;</p>
<p>Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso<br />	<br />
QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino<br />	<br />
CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria<br />	<br />
NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;</p>
<p>	<br />
ha pronunciato la seguente	</p>
<p align=center>	<br />
<b>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 474, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2008), promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 26 febbraio 2008, depositato in cancelleria il 5 marzo 2008 ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 2008.<br />	<br />
<i>    Visto </i>l&#8217;atto di costituzione del Presidente del Consiglio di ministri;<br />	<br />
<i>    udito</i> nell&#8217;udienza pubblica del 10 marzo 2009 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;<br />	<br />
<i>    uditi</i> gli avvocati Luigi Manzi, Mario Bertolissi e Ezio Zanon per la Regione Veneto e l&#8217;avvocato dello Stato Gabriella D&#8217;Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>    1. – Con ricorso notificato il 26 febbraio 2008 e depositato il successivo 5 marzo, la Regione Veneto ha impugnato diverse disposizioni della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2008), tra le quali l&#8217;art. 2, comma 474, per violazione degli artt. 5, 117, quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione.<br />	<br />
    La disposizione censurata prevede che «E&#8217; istituito presso il Ministero dei trasporti il &#8220;Fondo per la mobilità dei disabili&#8221;, con una dotazione annua pari a 5 milioni di euro per l&#8217;anno 2008 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Il Fondo finanzia interventi specifici destinati alla realizzazione di un parco ferroviario per il trasporto in Italia e all&#8217;estero dei disabili assistiti dalle associazioni di volontariato operanti sul territorio italiano. Al Fondo possono affluire le somme derivanti da atti di donazione e di liberalità, nonché gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell&#8217;economia e delle finanze e della salute e della solidarietà sociale, sentite le rappresentanze delle associazioni di volontariato operanti sul territorio, sono stabilite le modalità per il funzionamento del Fondo di cui al presente comma». <br />	<br />
    La ricorrente ritiene che tale disciplina sia in contrasto con l&#8217;art. 117, quarto comma, della Costituzione, in quanto regola aspetti rientranti, alternativamente, nella materia «assistenza e beneficenza pubblica» o «politiche sociali» le quali, non essendo ricomprese tra quelle elencate nell&#8217;art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, appartengono, per come affermato dalla stessa giurisprudenza costituzionale, alla potestà legislativa residuale della regione.<br />	<br />
    A parere della Regione Veneto, la disposizione impugnata violerebbe anche l&#8217;art. 119 della Costituzione, essendo lesiva dell&#8217;autonomia finanziaria regionale, in quanto lo Stato non può dettare norme volte ad istituire e a disciplinare finanziamenti a destinazione vincolata in materie di potestà legislativa concorrente o residuale della Regione, essendo a tali fini irrilevante la circostanza che detti fondi prevedano la diretta attribuzione di risorse a Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni o a soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, conseguendo da ciò «<i>de plano</i>, la violazione dell&#8217;art. 118 della Costituzione».<br />	<br />
    In via subordinata, la ricorrente sostiene che, anche a voler ritenere che l&#8217;art. 2, comma 474, coinvolga materie attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, come la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», esso violerebbe il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, della Costituzione e l&#8217;art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, che impone al legislatore statale, in presenza di una concorrenza di competenze e in assenza di una prevalenza di un complesso normativo rispetto ad altri, di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni a salvaguardia delle loro competenze.<br />	<br />
    2.<b> </b>–<b> </b>Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sollevata dalla Regione Veneto sia dichiarata infondata, in quanto la norma oggetto di impugnazione, finalizzata ad offrire alle persone disabili su tutto il territorio nazionale il medesimo servizio ferroviario, è espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato <i>ex</i> art. 117, secondo comma, lettera <i>m</i>), della Costituzione.<br />	<br />
    3. – In prossimità dell&#8217;udienza, la Regione Veneto ha depositato memoria con la quale, nel ribadire le argomentazioni contenute nel ricorso, ha osservato che, diversamente da quanto sostenuto dall&#8217;Avvocatura, la norma oggetto di impugnazione, in quanto destinata esclusivamente alla istituzione di un fondo volto a realizzare finalità sociali, non può ricondursi alla competenza legislativa esclusiva <i>ex</i> art. 117, secondo comma, lettera <i>m</i>), della Costituzione.<br />	<br />
<b><br />	<br />
<i></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i></b>    1. – La Regione Veneto ha proposto questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2008) e, tra queste, dell&#8217;art. 2, comma 474, in riferimento agli artt. 5, 117, quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione.<br />	<br />
    La ricorrente ritiene che la norma impugnata, nell&#8217;istituire presso il Ministero dei trasporti il “Fondo per la mobilità dei disabili” e nell&#8217;assegnare ad esso le relative somme da destinarsi alla realizzazione di un parco ferroviario per il trasporto in Italia e all&#8217;estero dei disabili, secondo le modalità da determinarsi con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell&#8217;economia e delle finanze e della salute e della solidarietà sociale, violerebbe gli indicati parametri costituzionali.<br />	<br />
    La Regione ritiene, infatti, che tale disciplina ha ad oggetto le materie «assistenza e beneficenza pubblica» e «politiche sociali», attribuite alla competenza legislativa residuale delle Regioni e, pertanto, si pone in contrasto con l&#8217;art. 117, quarto comma, della Costituzione.<br />	<br />
    Individuato in tal modo l&#8217;ambito applicativo della disposizione censurata, la ricorrente ritiene che essa violi anche l&#8217;art. 119 della Costituzione, non potendo lo Stato adottare norme che istituiscono e disciplinano finanziamenti a destinazione vincolata in materie di potestà legislativa concorrente o residuale delle Regioni.<br />	<br />
    In subordine, la Regione osserva che, anche a voler ritenere che nel caso di specie siano coinvolte materie attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, quali la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», la disposizione impugnata violerebbe il principio di leale collaborazione desumibile dagli artt. 5 e 120, secondo comma, della Costituzione, il quale, in presenza di una concorrenza di competenze e in assenza di una prevalenza di un complesso normativo rispetto ad altri, impone al legislatore statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni a salvaguardia delle loro competenze.<br />	<br />
    2. – Il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente l&#8217;impugnazione proposta avverso l&#8217;art. 2, comma 474, della legge n. 244 del 2007, dovendosi riservare a separata trattazione la decisione concernente le ulteriori norme impugnate con il medesimo ricorso.<br />	<br />
    3. – La questione è fondata nei termini di seguito esposti.<br />	<br />
    3.1<b> </b>– La norma impugnata, nel prevedere un Fondo a favore della mobilità dei disabili, si pone l&#8217;obiettivo di realizzare tale finalità attraverso l&#8217;idoneo adattamento e l&#8217;utilizzo del mezzo ferroviario.<br />	<br />
    Questa Corte ha affermato che tutte le attività, come quella in esame, «relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario», rientrano nel più generale ambito dei servizi sociali attribuito alla competenza legislativa residuale delle Regioni (sentenza n. 287 del 2004).<br />	<br />
    Il riconoscimento sopra indicato della competenza legislativa regionale non esclude che alla disciplina del Fondo in esame concorra l&#8217;esercizio della competenza dello Stato in materia di trasporti pubblici non locali, appagando le esigenze unitarie inerenti alla specifica destinazione del Fondo stesso.<br />	<br />
    Queste esigenze vanno tuttavia soddisfatte senza trascurare quelle locali, in materia di assistenza, in ottemperanza al principio di leale cooperazione.<br />	<br />
    Nel caso di specie l&#8217;intervento statale in esame non contempla alcuna partecipazione delle Regioni; con la conseguenza che deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale del comma 474, limitata alla parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dei trasporti, che disciplina le modalità di funzionamento del cennato Fondo, sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni.</p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>    riservata a separati provvedimenti la decisione delle questioni sollevate con il ricorso indicato in epigrafe relative ad altre disposizioni della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2008);<br />	<br />
<i>    dichiara</i> l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 474, della legge n. 244 del 2007 nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dei trasporti, emanato di concerto con i Ministri dell&#8217;economia e delle finanze, della salute e della solidarietà sociale, sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2009.<br />	<br />
<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>F.to:<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>Francesco AMIRANTE, Presidente<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>Maria Rita SAULLE, Redattore<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2009.<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>Il Direttore della Cancelleria<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>F.to: DI PAOLA</p>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2009 n.123</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-30-4-2009-n-123/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-30-4-2009-n-123/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2009 n.123</a></p>
<p>Pres. Amirante, Red. Tesauro l&#8217;art. 245, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2005, disponendo la devoluzione delle procedure di reclamo relative alle misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore alla cognizione delle sezioni specializzate, ha disciplinato un oggetto estraneo al contenuto della delega, in violazione dell&#8217;art. 76</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-30-4-2009-n-123/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2009 n.123</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-30-4-2009-n-123/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2009 n.123</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>Amirante,<i> Red.</i> Tesauro</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;art. 245, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2005, disponendo la devoluzione delle procedure di reclamo relative alle misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore alla cognizione delle sezioni specializzate, ha disciplinato un oggetto estraneo al contenuto della delega, in violazione dell&#8217;art. 76 Cost.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Industria e commercio &#8211; Marchi e brevetti &#8211; Art. 245, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell&#8217;articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) &#8211; Brevetti, marchi e privative industriali  &#8211; Controversie devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale &#8211; Procedimento di reclamo avverso ordinanza di rigetto dell&#8217;istanza di revoca delle misure cautelari &#8211; Estraneità all&#8217;oggetto della delega per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale  &#8211; Q. l c. sollevata dal Tribunale ordinario di Napoli – Asserita violazione dell’art. 76 della Costituzione, in relazione all&#8217;art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l&#8217;iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza), dell’art. 3 Cost., dell&#8217;art. 25, primo comma, Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale parziale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 245, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell&#8217;articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le procedure di reclamo iniziate dopo l&#8217;entrata in vigore del codice, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori: </p>
<p>	<br />
Presidente: Francesco AMIRANTE;	</p>
<p>Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso<br />	<br />
QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino<br />	<br />
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria<br />	<br />
NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;</p>
<p>ha pronunciato la seguente<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 245, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell&#8217;articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), promosso dal Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, nel procedimento vertente tra la Kama Italia Import &#038; Export s.r.l. e la Honda Logistic Centre Italy s.p.a ed altra, con ordinanza del 27 maggio 2008, iscritta al n. 288 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2008.<br />	<br />
<i>    Udito</i> nella camera di consiglio dell&#8217;11 marzo 2009 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.<br />	<br />
<b><br />	<br />
<i></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</i></b><i></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>    1.– Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 27 maggio 2008, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25 e 76 della Costituzione, dell&#8217;art. 245, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell&#8217;articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273).<br />	<br />
    2.– L&#8217;ordinanza premette in fatto che il giudizio principale, pendente presso il Tribunale di Campobasso, ha ad oggetto atti di concorrenza sleale, per imitazione servile di prodotti, ai sensi dell&#8217;art. 2598, n. 1, del codice civile; e che nel suo ambito erano stati concessi due provvedimenti cautelari. Il primo, <i>ante causam</i>, con ordinanza <i>ex</i> art. 700 del codice di procedura civile del 16 novembre 2002; il secondo, in corso di causa, con ordinanza del 2 luglio 2003. Nei confronti di tale provvedimento, che ordinava alla resistente la cessazione della vendita, commercializzazione e pubblicizzazione dei prodotti di cui al ricorso, era stata proposta una prima istanza di revoca delle misure cautelari, dichiarata inammissibile con ordinanza dell&#8217;8 novembre 2005 e confermata in sede di reclamo dal Tribunale di Campobasso. Una successiva istanza di revoca <i>ex</i> art. 669-<i>decies</i> cod. proc. civ., era stata rigettata dal giudice istruttore, con ordinanza del 22 gennaio 2008; avverso tale ordinanza era, quindi, stato proposto reclamo, innanzi alla sezione specializzata presso il Tribunale di Napoli, con ricorso del 4 febbraio 2008.<br />	<br />
    Secondo il rimettente, la questione di legittimità costituzionale è rilevante, in quanto la competenza della sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso il Tribunale di Napoli discende, nel caso di specie, dall&#8217;applicazione dell&#8217;art. 245, comma 3, del codice della proprietà industriale, d.lgs. n. 30 del 2005, il quale dispone: «sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le procedure di reclamo e le cause di merito iniziate dopo l&#8217;entrata in vigore del codice anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore».<br />	<br />
    Il reclamo in esame, infatti, risulta proposto avverso il provvedimento con cui il giudice istruttore presso il Tribunale di Campobasso del 22 gennaio 2008, aveva rigettato la richiesta di revoca delle misure cautelari concesse, ai sensi dell&#8217;art. 700 cod. proc. civ., con le precedenti ordinanze del 16 novembre 2002 e del 2 luglio 2003. La tutela risulta, quindi, dapprima richiesta e concessa dal Tribunale di Campobasso, quale Foro del convenuto, laddove, successivamente alla prima ordinanza cautelare, ed all&#8217;introduzione del giudizio di merito, è intervenuto il d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 (Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d&#8217;appello, a norma dell&#8217;articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), istitutivo delle sezioni specializzate.<br />	<br />
    Alla luce del citato decreto legislativo, le sezioni specializzate sono competenti per materia, tra l&#8217;altro, per le controversie aventi ad oggetto «fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale» e, in particolare, alla sezione specializzata presso il Tribunale di Napoli spetta la competenza per le controversie che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale, dovevano essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei distretti di corte d&#8217;appello di Napoli, Salerno e Campobasso.<br />	<br />
    Il rimettente precisa, inoltre, che il codice della proprietà industriale, entrato in vigore il 19 marzo 2005, con l&#8217;art. 134, a parziale integrazione dell&#8217;art. 3, ha previsto la competenza delle sezioni specializzate in materia di concorrenza sleale «con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l&#8217;esercizio dei diritti di proprietà industriale».<br />	<br />
    Posta questa premessa, il giudice <i>a quo</i> espone che, secondo l&#8217;orientamento ormai unanime, in tale previsione devono sicuramente essere comprese le fattispecie di concorrenza sleale per imitazione servile, che implicano necessariamente una cognizione (anche solo economica) su diritti di proprietà industriale. Conseguentemente, nessun dubbio potrebbe sussistere sulla ritenuta competenza a decidere da parte della sezione specializzata, per materia e per territorio, trattandosi di reclamo proposto nella vigenza del codice della proprietà industriale.<br />	<br />
    In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente, con riferimento all&#8217;art. 76 Cost., richiama le sentenze di questa Corte n. 170 del 2007 e n. 112 del 2008.<br />	<br />
    La prima ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 134 del codice della proprietà industriale, nella parte in cui aveva esteso alle sezioni specializzate il cosiddetto rito societario, di cui al d.lgs. n. 5 del 2003; la seconda ha dichiarato l&#8217;illegittimità dell&#8217;art. 245, comma 2, del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, nella parte in cui aveva stabilito che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le controversie in grado di appello iniziate dopo l&#8217;entrata in vigore del codice, anche nel caso in cui il giudizio di primo grado fosse iniziato e si fosse svolto secondo le norme precedentemente in vigore. <br />	<br />
    La legge 12 dicembre 2002 n. 273, avrebbe conferito al Governo due distinte deleghe, aventi rispettivamente ad oggetto: la prima, «il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale» (art. 15); la seconda, l&#8217;istituzione presso tribunali e corti d&#8217;appello di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale (art. 16; di seguito, sezioni specializzate). <br />	<br />
    Anche nel caso qui in esame l<i>&#8216;iter</i> formativo della norma in contestazione sarebbe viziato.<br />	<br />
    In particolare, l&#8217;art. 16 della legge n. 273 del 2002, che ha conferito al Governo la delega per l&#8217;adozione, entro sei mesi, di uno o più decreti legislativi «diretti ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari» nelle materie indicate, avrebbe, infatti, trovato tempestiva attuazione con l&#8217;emanazione del d.lgs. n. 168 del 2003. L&#8217;assetto processuale della riforma sarebbe stato quindi stravolto dal Codice della proprietà industriale, non solo attraverso l&#8217;introduzione del rito c.d. societario, innanzi alle sezioni specializzate, ai sensi dell&#8217;art. 134 citato, ma anche, in tema di diritto transitorio, attraverso la previsione di cui all&#8217;art. 245 citato che ha esteso notevolmente la competenza delle sezioni specializzate, rispettivamente di secondo e di primo grado, in materia di giudizi di appello e di reclamo cautelare.<br />	<br />
    Secondo il Tribunale di Napoli la norma censurata violerebbe l&#8217;art. 76 Cost., in quanto non potrebbe costituire un nuovo esercizio della delega di cui all&#8217;art. 16 citato, ormai scaduta, ed anzi già attuata con l&#8217;istituzione delle sezioni specializzate, e neppure potrebbe rientrare nell&#8217;oggetto della delega di cui all&#8217;art. 15, della legge n. 273 del 2002 citato, che si limitava ad attribuire al Governo il potere di adottare uno o più decreti legislativi «per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale». <br />	<br />
    Pertanto il rimettente sostiene che la lettera del citato art. 15, i relativi principi e criteri direttivi, nonchè il contesto normativo nel quale detta norma è inserita, imporrebbero di ribadire che i profili inerenti alla istituzione ed organizzazione delle sezioni specializzate, in linea generale, erano anche in questo caso estranei alla delega, con conseguente illegittimità della disposizione censurata.<br />	<br />
    Secondo il rimettente l&#8217;art. 245, comma 3, citato violerebbe, altresì, il principio di ragionevolezza e di eguaglianza di cui all&#8217;art. 3 Cost., nonché il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, primo comma, Cost.).<br />	<br />
    La norma realizzerebbe, infatti, un&#8217;implicita ed ingiustificata deroga al principio della <i>perpetuatio iurisdictionis</i>, di cui all&#8217;art. 5 del codice di procedura civile, operante anche riguardo ai mutamenti delle norme sulla competenza.<br />	<br />
    Infatti, i giudizi instaurati precedentemente all&#8217;introduzione delle sezioni specializzate, ai sensi dell&#8217;art. 5 citato, e comunque dell&#8217;art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 168 del 2003, restano assegnati ai giudici competenti secondo la normativa previgente, così come ad essi restano assegnate le domande cautelari proposte in corso di causa (ivi comprese le istanze di revoca e di modifica, ai sensi dell&#8217;art. 669-<i>decies</i> cod. proc. civ.), nel mentre per i reclami avverso tali misure cautelari, opererebbe la deroga di cui all&#8217;art. 245, comma 3, citato.<br />	<br />
    Tale riparto, oltre ad apparire del tutto irrazionale, finirebbe per sottrarre un procedimento di estremo rilievo, al suo giudice naturale, che resta invece confermato per il giudizio di merito.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>    1.– La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Napoli riguarda l&#8217;art. 245, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell&#8217;articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale le procedure di reclamo iniziate dopo l&#8217;entrata in vigore del codice, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore.<br />	<br />
    Secondo l&#8217;ordinanza di rimessione, tale norma si porrebbe in contrasto con l&#8217;art. 76 della Costituzione, in relazione all&#8217;art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l&#8217;iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza), in quanto la delega contenuta in quest&#8217;ultima norma non concerneva la disciplina della competenza ed il regime transitorio applicabile alle controversie attribuite alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale (di seguito, sezioni specializzate). Tali materie sarebbero, infatti, oggetto della distinta delega di cui all&#8217;art. 16 della legge n. 273 del 2002, esercitata, ed esauritasi, con l&#8217;emanazione del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 (Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d&#8217;appello, a norma dell&#8217;articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273).<br />	<br />
    La disposizione censurata contrasterebbe, altresì, con il principio di ragionevolezza e di eguaglianza di cui all&#8217;art. 3 Cost. e con il principio del giudice naturale precostituito per legge, garantito dall&#8217;art. 25, primo comma, Cost., realizzando, per un verso, un&#8217;ingiustificata deroga al principio della <i>perpetuatio iurisdictionis</i>, sottraendo, per l&#8217;altro, il procedimento al suo giudice naturale, che resterebbe invece competente per il giudizio di merito.<br />	<br />
    2.– La questione è fondata.<br />	<br />
    Preliminarmente, va osservato che la questione è rilevante in riferimento alla parte della norma censurata con cui si stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le procedure di reclamo iniziate dopo l&#8217;entrata in vigore del codice, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore.<br />	<br />
    2.1.– Questa Corte ha già approfondito l&#8217;esame del contenuto delle deleghe oggetto degli artt. 15 e 16 della legge n. 273 del 2002 e la relazione fra le medesime.<br />	<br />
    La sentenza n. 170 del 2007 ha precisato che il termine per l&#8217;esercizio della delega prevista dal citato art. 16 era scaduto al momento dell&#8217;emanazione del decreto legislativo n. 30 del 2005. In particolare, detto termine era già scaduto alla data in cui era stato prorogato, per la prima volta, quello della delega conferita con l&#8217;art. 15, ad opera dell&#8217;art. 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186, il quale aveva avuto ad oggetto soltanto il termine fissato dall&#8217;art. 15.<br />	<br />
    2.2.– Nella sentenza n. 112 del 2008  questa Corte ha ribadito che il dato letterale del citato art. 15, nonché i relativi principi direttivi ed il contesto normativo nel quale esso si collocava imponevano di ritenere che i profili, inerenti alla istituzione ed organizzazione delle sezioni specializzate, in linea generale, erano estranei alla delega. In tale pronuncia, pertanto, è stata dichiarata l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 245, comma 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le controversie in grado d&#8217;appello iniziate dopo l&#8217;entrata in vigore del codice, anche se il giudizio di primo grado è iniziato e si è svolto secondo le norme precedentemente in vigore.<br />	<br />
    Nella medesima pronuncia, questa Corte ha sottolineato che la delega all&#8217;istituzione ed alla disciplina delle sezioni specializzate, contenuta nell&#8217;art. 16 della legge n. 273 del 2002, stabiliva anche uno specifico principio direttivo in materia di disposizioni transitorie, in virtù del quale il Governo avrebbe dovuto aver cura di evitare che le sezioni specializzate fossero gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisse l&#8217;efficiente avvio (comma 3 del citato articolo).<br />	<br />
    In attuazione di detto principio, l&#8217;art. 6 del d.lgs. n. 168 del 2003 aveva, dunque, assegnato alle sezioni specializzate soltanto i giudizi «iscritti a ruolo a far data dal 1° luglio 2003» (comma 1), disponendo che le rimanenti controversie, già pendenti alla data del 30 giugno 2003, restassero assegnate al giudice competente in base alla normativa previgente.<br />	<br />
    2.3.– Risulta quindi evidente come anche il citato comma 3 non sia riconducibile alla delega dell&#8217;art. 15 della legge n. 273 del 2002, poiché non è strumentale al «riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale».<br />	<br />
    L&#8217;art. 245, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2005 ha, dunque, disciplinato un oggetto estraneo al contenuto della delega, determinando, altresì, una scelta incoerente rispetto al principio indicato dall&#8217;art. 16 della legge n. 273 del 2002 ed attuato con l&#8217;art. 6 del d.lgs. n. 168 del 2003. Tale scelta, infatti, non potrebbe essere ricondotta alla discrezionalità del legislatore delegato, poiché la devoluzione alla cognizione delle sezioni specializzate delle procedure di reclamo, relative alle misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore, si pone evidentemente in posizione eccentrica rispetto al richiamato principio direttivo in materia di disposizioni transitorie, del quale, quindi, non costituisce uno sviluppo coerente.<br />	<br />
    Sussiste, pertanto, la prospettata violazione dell&#8217;art. 76 Cost. da parte della<b> </b>disposizione denunciata<b>. </b>Restano assorbiti gli ulteriori profili.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b><i>    dichiara</i> l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 245, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell&#8217;articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le procedure di reclamo iniziate dopo l&#8217;entrata in vigore del codice, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2009.<br />	<br />
<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>F.to:<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>Francesco AMIRANTE, Presidente<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>Giuseppe TESAURO, Redattore<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere<br />	<br />
<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2009.<u><i><b></b></i></u></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-30-4-2009-n-123/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2009 n.123</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2009 n.378</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-30-4-2009-n-378/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-30-4-2009-n-378/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-30-4-2009-n-378/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2009 n.378</a></p>
<p>Cesare Mastrocola – Presidente, Concetta Anastasi – Estensore. Legambiente Onlus (avv. A. Parretta) c. Comune di Sant&#8217;Andrea Apostolo dello Ionio (avv. G.A. Calabretta). sulla nozione di ambiente e sulla legittimazione di un&#8217;associazione ambientalista ad agire contro atti aventi natura urbanistica 1. Ambiente e territorio – Ambiente – Nozione in senso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-30-4-2009-n-378/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2009 n.378</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-30-4-2009-n-378/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2009 n.378</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Cesare Mastrocola – Presidente, Concetta Anastasi – Estensore.<br /> Legambiente Onlus (avv. A. Parretta) c. <br /> Comune di Sant&#8217;Andrea Apostolo dello Ionio (avv. G.A. Calabretta).</span></p>
<hr />
<p>sulla nozione di ambiente e sulla legittimazione di un&#8217;associazione ambientalista ad agire contro atti aventi natura urbanistica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Ambiente – Nozione in senso giuridico – Individuazione.	</p>
<p>2. Ambiente e territorio – Ambiente – Atti aventi natura urbanistica – Art.310 comma 1, d.lg. n.152 del 2006 – Associazione ambientalista – Legittimazione ad agire – Ammissibilità – Limiti.	</p>
<p>3. Edilizia e urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Piano di spiaggia – Natura giuridico – Strumento urbanistico attuativo.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In senso giuridico, l’ambiente va considerato come un insieme che, pur comprendendo vari beni o valori, quali flora,  fauna, suolo, acqua, etc.., si distingue ontologicamente da questi in quanto si identifica in una realtà priva di consistenza materiale.	</p>
<p>2. In forza dell’art. 310 comma 1, d.lg. 3 aprile 2006 n. 152, un’associazione ambientalista è legittimata ad agire contro atti aventi natura urbanistica, in quanto la legittimazione ad agire va valutata secondo i principi generali, per cui vanno ritenute ammissibili tutte le censure astrattamente proponibili, purché siano funzionali al soddisfacimento di uno specifico interesse ambientale, mentre non possono essere  ritenute ammissibili le censure il cui accoglimento comporti l’annullamento di una parte scindibile dello strumento urbanistico, ove non sia stato evidenziato, in ricorso, un interesse ambientale connesso all’eliminazione di detta parte della disciplina urbanistica.	</p>
<p>3. Il “piano di spiaggia” costituisce una sorta di strumento urbanistico attuativo, con cui l’ente locale si propone non tanto di disciplinare l’attività di normale utilizzazione edificatoria del territorio comunale, quanto piuttosto gli usi compatibili e consentiti dei tratti di spiaggia e, quindi, di demanio marittimo ricadenti nel proprio territorio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 510 del 2008, proposto da:<br />	<br />
“<b>Legambiente Onlus</b>”, Associazione Ambientalista riconosciuta ex lege n. 349 del 1986, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Anna Parretta, con domicilio eletto presso Anna Parretta in Catanzaro Lido, via Taranto, n. 3; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Sant&#8217;Andrea Apostolo dello Ionio</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gerardo Andrea Calabretta, con domicilio eletto presso Gerardo Andrea Calabretta, in S.Andrea Ap. Ionio, via Cassiodoro, n. 66; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>&#8211; della delibera di C.C. n. 05 del 21 febbraio 2008, adottata dal Comune di Sant’Andrea Apostolo dello Jonio, con la quale sono state approvate le “Linee Guida” (con relativa relazione tecnica), per la redazione del Piano Comunale Spiaggia nonché i relativi allegati ed ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, prodromico, successivo e consequenziale; <br />	<br />
-e con i motivi aggiunti notificati il 12.7.2008 e depositati il 14.7.2008: della delibera di C.C. n. 15 del 12.6.2008, pubblicata il 27.6.2008, con la quale è stato adottato il Piano Comunale di Spiaggia del Comune di Sant’Andrea Apostolo dello Jonio, no<br />
<br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Sant&#8217;Andrea Apostolo dello Ionio;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 27/02/2009, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con atto notificato in data 21.4.2008 e depositato in data 20.5.2008, la ricorrente associazione pre-metteva che il Comune di Sant’Andrea Apostolo dello Jonio aveva approvato le “Linee Guida”, intese a determinare i criteri generali cui sarebbe dovuto essere improntato il “Piano Comunale di Spiaggia”, di imminente redazione. <br />	<br />
A sostegno del proprio ricorso, deduceva: <br />	<br />
-violazione di legge ed in particolare degli artt. 9 e 32 della Costituzione; delle norme dell’Unione Europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile, della legge 9.1.2006 n. 14 di ratifica della Convenzione Europea sul paesaggio- della<br />
Secondo l’esponente associazione ambientale, i criteri predisposti per la redazione del “Piano Co-munale di Spiaggia” non sarebbero del tutto coerenti con le esigenze di tutela ambientale, garantite dall’art. 9 della Costituzione, in relazione ad un’area di particolare pregio paesaggistico, compresa fra il Fosso Cupido ed il Torrente Alaca, per oltre 500 ettari di territorio e circa km.3 di costa, peral-tro interessata dal un parallelo procedimento, finalizzato al riconoscimento di “ zona protetta” , ai sensi della legge regionale 14.7.2003 n. 10. <br />	<br />
In particolare, lamentava che, con le “Linee Guida” approvate, sarebbero stati individuati parametri e zonizzazioni del territorio che, prescindendo dalla naturale vocazione degli stessi, si verrebbero a risolvere in un malcelato tentativo di operare una illegittima variante al piano regolatore ge-nerale. <br />	<br />
Ed infatti, la costruzione indiscriminata di parcheggi, rotatorie, stabilimenti balneari, provochereb-bero un grave pregiudizio per l’equilibrio floro-faunistico dell’area in oggetto, mentre il progetto di ampliamento della cosiddetta “strada borbonica”, a ridosso di un’area agricola, esorbiterebbe le fi-nalità di cui all’art. 12 della legge regionale n. 17 del 2005 e finirebbe, in sostanza nel risolversi in un vero e proprio “escamotage” per introdurre, nella sostanza, una variante al piano regolatore ge-nerale, evitando l’intervento della Regione, in violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 1150 del 1942.<br />	<br />
Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese. <br />	<br />
Con atto depositato in data 11/06/2008, si costituiva il Comune di Sant’Andrea Apostolo dello Jonio e, in via preliminare, eccepiva l’inammissibilità del ricorso, innanzi tutto per difetto di legittimazione attiva in capo alla ricorrente associazione ambientalista, poichè, a suo avviso, nella specie, agirebbe avverso una delibera avente carattere prettamente urbanistico, che, ai sensi dell’art. 12 della legge regionale 21.12.2005 n. 17 , avrebbe le finalità di regolamentare l’assetto urbanistico delle aree ricadenti nel demanio marittimo nonchè uno sviluppo turistico ecosostenibile . <br />	<br />
Sotto altro aspetto, l’inammissibilità del ricorso discenderebbe dalla sua interposizione avverso un atto avente natura di indirizzo politico, non immediatamente lesivo di interessi giuridicamente pro-tetti. <br />	<br />
In fatto, precisava che il territorio costiero del Comune era stato suddiviso in tre settori, dei quali -esclusi il “settore A” (già oggetto di insediamenti e di parziale urbanizzazione, suscettibile di poter essere riqualificato soltanto mediante interventi di scarsa incidenza) ed il “settore C” (di maggiore estensione, destinato a riserva naturale)- soltanto il “settore B”, di minore estensione e destinato sostanzialmente a balneazione, sarebbe interessato dall’odierna impugnativa. <br />	<br />
Nel merito, insisteva nel dimostrare che gli interventi previsti sarebbero finalizzati alla migliore fruibilità del bene-paesaggio, che verrebbe così valorizzato e, controdeduceva, in particolare, alle doglianze svolte dalle ricorrenti associazioni, evidenziando, in particolare, che la P.A. non potrebbe introdurre alcuna variante al Piano Regolatore Generale mediante l’adozione del “piano comunale di spiaggia”, poiché la zona interessata, costituendo area ricadente nel “demanio marittimo”, non sarebbe contemplata dal Piano Regolatore, come erroneamente ritenuto dalle ricorrenti che assume-vano fosse destinata a “zona agricola”. <br />	<br />
Infine, rilevava che il beneficio di €. 1.075.000,00 di cui all’Accordo di Programma Quadro non sarebbe finalizzato alla salvaguardia delle coste, ma sarebbe stato concesso nell’ambito del progetto di “Tutela e risanamento ambientale per il territorio della Regione Calabria”, ai fini della bonifica delle aree demaniali riguardanti i fiumi “Alaca” e “Salubro”.<br />	<br />
Dopo aver altresì evidenziato che il provvedimento impugnato sarebbe stato assunto a seguito di congrua istruttoria –di cui, a suo avviso, si darebbe atto in sede di preambolo- concludeva per il ri-getto del ricorso, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.<br />	<br />
Con motivi aggiunti notificati il 12.7.2008 e depositati il 14.7.2008, la ricorrente associazione impugnava la delibera di adozione del Piano Spiaggia del Comune di S. Andrea Apostolo dello Jonio, riproponendo, sostanzialmente, gli stessi profili di censura già svolti con il ricorso introduttivo del giudizio.<br />	<br />
La ricorrente associazione ribadiva infatti, che, al di là delle mere enunciazioni di principio, il pia-no spiaggia non tutelerebbe adeguatamente il bene ambiente, non prevedrebbe l’impiego di materia-li ecocompatibili e prevedrebbe degli interventi in area integralmente protetta, nel “Vallone Bruno”, nonché i cosiddetti “spazi verdi attrezzati”, in un’area verde altamente pregiata .<br />	<br />
Con atto depositato in data 10.9.2008, il Comune intimato deduceva la carenza di interesse attuale da parte delle associazioni ricorrenti ad impugnare la delibera di adozione del Piano Spiaggia, che costituirebbe un atto non definitivo, in quanto ancora soggetto all’approvazione finale da parte della Provincia, ai sensi dell’art. 17 della l.r. n. 17 del 2005.<br />	<br />
Nel merito, dopo aver ancora contestato le tesi svolte ex adverso, precisava altresì che i fondi stan-ziati dalla Regione Calabria sarebbero finalizzati alla tutela ed al risanamento ambientale in relazio-ne alla bonifica dei fiumi Alaca a Salubro, sulla base di un progetto approvato con delibera di G.C. n. 58 del 26.9.2007, poi modificato a seguito di una proposta di realizzazione di un sistema di vide-osorveglianza, e, infine, a seguito della riunione del 25.2.2008, modificato con un progetto definiti-vo rimodulato ed approvato con la delibera di G.C. n. 39 del 12.6.2008, allegata in atti.<br />	<br />
Inoltre, rilevava in fatto che l’indicata istanza del Sindaco del 3.5.2007, intesa a chiedere l’istituzio-ne di un’area protetta, non sarebbe stata ratificata, come risulterebbe dall’allegata delibera di C.C. n.10/2008. <br />	<br />
Concludeva per il rigetto anche dei motivi aggiunti, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.<br />	<br />
Con memoria depositata in data 16.2.2009, il Comune insisteva nelle già prese conclusioni.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 27 febbraio 2009, il ricorso passava in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con il ricorso principale, viene impugnata la delibera di C.C. n. 05 del 21 febbraio 2008, adottata dal Comune di Sant’Andrea Apostolo dello Jonio, con la quale sono state approvate le “Linee Gui-da” (con relativa relazione tecnica), per la redazione del Piano Comunale Spiaggia.<br />	<br />
1.2. La difesa del Comune resistente eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione da parte della ricorrente associazione ad impugnare un atto avente natura e finalità sostanzialmente urbanistiche.<br />	<br />
Com’è noto, il problema della legittimazione di organismi esponenziali delle varie componenti so-ciali all’impugnativa di provvedimenti lesivi dell’interesse alla conservazione dei valori ambientali è stato oggetto di intervento legislativo al momento della istituzione del Ministero dell’Ambiente, con la legge 8 luglio 1986 n. 349, il cui art. 18 prevede che le Associazioni, individuate ai sensi del precedente art.13, possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giuri-sdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi.<br />	<br />
Pertanto, nell’ottica dell’art.13 della precitata legge n.349 del 1986, la legittimazione ad agire in giudizio delle associazioni ambientaliste riconosciute con decreto del Ministero dell’Ambiente, per far valere interessi diffusi, sussiste quando l’interesse all’ambiente assume qualificazione normativa nei limiti tracciati positivamente dalla legge n. 349/86, ovvero da altre fonti legislative, intese ad identificare beni ambientali in senso giuridico.<br />	<br />
Il concetto di “beni ambientali o valori ambientali” alla cui salvaguardia sono legittimate le Asso-ciazioni, pur in mancanza di specifiche indicazioni da parte della legislazione statale e regionale, viene riferito sia a quello di “ambiente”, quale risulta dalla disciplina relativa al paesaggio (oggetto della tutela conservativa), che a quello di “ambiente” preso in considerazione dalle norme poste a protezione contro fattori aggressivi (difesa del suolo, dell’aria, dell’acqua) ed anche a quello di “ambiente”, oggetto di disciplina urbanistica e di tutela del territorio.<br />	<br />
L’elemento unificante di tutte queste elaborazioni consiste nel fatto che l’ambiente, in senso giuri-dico, va considerato come un insieme che, pur comprendendo vari beni o valori, quali flora, fauna, suolo, acqua, etc.., si distingue ontologicamente da questi in quanto si identifica in una realtà priva di consistenza materiale.<br />	<br />
Alla nozione di ambiente come complesso di cose che racchiude un valore collettivo costituente specifico oggetto di tutela si riferisce, in sostanza, anche l’art. 1, comma II°, della legge n. 349 del 1986 che individua le finalità attribuite all’istituito Ministero dell’Ambiente nell’assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione e il recupero delle condizioni ambientali confor-mi agli interessi fondamentali della collettività e alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall’inquinamento, ma già in precedenza, con il con il D.P.R. 616 del 1977, il legislatore, nel tentare una definizione della materia inerente la disciplina dell’uso del territorio, comprensiva della protezione dell’ambiente, ha enunciato, sia pure in via esemplificativa, il dato indiscutibile, secondo cui sul territorio insistono più interessi, tra cui quello ambientale.<br />	<br />
Secondo un pregresso orientamento giurisprudenziale, la legittimazione attribuita dagli artt.13 e 18 della legge n.349 del 1986 alle associazioni ambientaliste non potrebbe giustificare l’impugnazione di atti avente valenza meramente urbanistica, senza che ne sia dimostrata, in concreto, la contestuale incidenza negativa su valori ambientali, per cui dovrebbe essere esclusa con riferimento ad “atti che rivelino una connotazione esclusivamente urbanistica, essendo volti soltanto ad un’utilizzazione del territorio, senza diretti riflessi sui valori ambientali” (Cons. Stato, sent. n.3878/2001), trattandosi, pur sempre, di una “legittimazione eccezionale”, che come tale, dovrebbe essere delimitata entro i perimetri fissati dalla legge, che non tollererebbe alcuna estensione in altri settori dove non si rin-venga il &#8220;danno ambientale&#8221; richiesto, come presupposto, dal comma 5 dell&#8217;art.18.<br />	<br />
In altri termini, si ammette la legittimazione ad agire delle associazioni ambientali contro atti am-ministrativi a contenuto urbanistico-edilizio soltanto in riferimento alle censure con valenza am-bientali”( Cons. Stato sez. IV, 9.11.2004 n. 7246).<br />	<br />
Secondo un diverso orientamento, invece, vi sarebbe una “inscindibilità” tra la materia urbanistica e quella ambientale, per cui la suddivisione tra ambiente ed urbanistica verrebbe a risolversi, in so-stanza, in un “equivoco culturale ancor prima che giuridico” (T.A.R. Veneto, Sez. III, 28.10.2002 n. 6118), che non tollererebbe un criterio tradizionale di riparto di competenze mediante un approccio che ne ignora le peculiarità: in primis quella di essere una specie di contenitore nel cui ambito è da-to ritrovare i più vari beni tutelabili dall’ordinamento, essendo evidente, infatti, che con lo strumen-to urbanistico si possa e debba tutelare anche il bene ambiente o paesaggio.<br />	<br />
Ad avviso del Collegio, l’indirizzo giurisprudenziale più restrittivo (Cons. Stato sez. IV, 9.11.2004 n. 7246) che considerava eccezionale la legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste, risulta attualmente superato in conseguenza della nuova disposizione introdotta al riguardo dall’art. 310 comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (“Norme in materia ambientale”), che così recita:<br />	<br />
“I soggetti di cui all&#8217;articolo 309, comma 1, [Le regioni, le province autonome e gli enti locali, an-che associati, nonché le persone fisiche o giuridiche] sono legittimati ad agire, secondo i principi generali, per l&#8217;annullamento degli atti e dei provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto nonché avverso il silenzio inadempimento del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell&#8217;attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale”. <br />	<br />
Ed invero, in base alla precitata disposizione, la legittimazione ad agire, anche con riferimento alla problematica sulla proponibilità delle singole censure, va valutata secondo i principi generali, per cui vanno ritenute ammissibili tutte le censure astrattamente proponibili, purché siano funzionali al soddisfacimento di uno specifico interesse ambientale, mentre non possono essere ritenute ammis-sibili le censure il cui accoglimento comporti l’annullamento di una parte scindibile dello strumento urbanistico, ove non sia stato evidenziato, in ricorso, un interesse ambientale connesso all’eliminazione di detta parte della disciplina urbanistica. <br />	<br />
Ciò premesso, nella specie, anche a voler applicare i criteri più restrittivi, elaborati dalla risalente giurisprudenza per l’ammissibilità della legittimazione attiva delle associazioni ambientaliste, si deve ritenere l’ammissibilità della presente impugnativa, posto che il complesso unico motivo di censura si rivolge nei confronti di un intervento che, in tesi, viene ritenuto lesivo e compressivo del bene ambientale, inteso nella sua integralità, stante la denunciata aggressione alla spiaggia ed alla vegetazione circostante, senza che possa valere ad escluderla il rilievo secondo cui le autorità legi-slativamente preposte alla tutela del bene ambientale non abbiano adottato provvedimenti di vincolo sui territori oggetto della pianificazione, in quanto la legittimazione come sopra definita ha proprio lo scopo non tanto di ampliare la platea dei soggetti titolari di interesse alla censura dell’atto ammi-nistrativo “ex parte subiecti”, quanto quello di consentire, “ex parte obiecti”, una più ampia tutela del bene ambientale, anche laddove le autorità preposte alla sua protezione non siano capaci di ga-rantirla. <br />	<br />
Del resto, il “piano di spiaggia” costituisce, in sostanza, una sorta di strumento urbanistico attuativo, con cui l’ente locale si propone non tanto di disciplinare l’attività di normale utilizzazione edificato-ria del territorio comunale, quanto piuttosto gli usi compatibili e consentiti dei tratti di spiaggia e, quindi, di demanio marittimo ricadenti nel proprio territorio. <br />	<br />
Pertanto, l’eccezione di difetto di legittimazione ad agire, sollevata dalla parte resistente va respinta nei sensi sopra precisati. <br />	<br />
1.3. La difesa del Comune di Sant’Andrea Apostolo dello Jonio deduce altresì l’inammissibilità del-la presente impugnativa avverso la delibera di C.C. n. 5 del 21.2.2008, in quanto interposta avverso un atto di indirizzo politico di carattere generale, come tale insuscettibile di determinare lesioni concrete di interessi. <br />	<br />
Com’è noto, l&#8217;impugnativa richiede la sussistenza dell&#8217;interesse al ricorso, quale condizione dell&#8217;a-zione, che s&#8217;incardina in capo al soggetto titolare della posizione sostanziale solo quando l&#8217;atto da gravare lede immediatamente la sua posizione giuridica, cosicchè, dall&#8217;azione giudiziaria, fruttuo-samente intrapresa, il ricorrente possa ricavarne un vantaggio concreto ed immediato. <br />	<br />
Nei confronti degli atti amministrativi d&#8217;indirizzo e/o di programmazione non si ravvisa, di regola, un interesse processuale al ricorso, in quanto in questo tipo di atti difetta, per sua natura, di un&#8217;im-mediata capacità lesiva di situazioni giuridiche soggettive: tale sembra la delibera di C.C. n. 5 del 2008, corredata dal una relazione, impugnata nel caso in esame, che si limita a prescrivere ai propri uffici i criteri generali per la redazione del piano di spiaggia, senza prendere in considerazione, di-rettamente o indirettamente, un bene individuato in modo preciso e concreto, appartenente a sogget-to determinato o, comunque, determinabile, ma riferendosi, magari, a luoghi individuati per grandi linee. <br />	<br />
Tuttavia, poiché nel caso di specie, ad agire è un’associazione ambientale per la tutela di un interes-se “diffuso” e di un bene complessivamente determinato, la peculiarità dell’azione intrapresa im-pone la verifica in astratto di un denunziato contrasto fra un determinato criterio prescrittivo e l’interesse alla tutela di uno specifico interesse ambientale, rivolto alla cura ed alla conservazione del paesaggio o di un determinato “habitat” naturale. <br />	<br />
E nella specie, in astratto, non può escludersi che le censure proposte avverso i criteri enunciati dall’atto di indirizzo comunale non siano espressamente volte a dimostrare la loro potenzialità lesi-va del valore ambiente e paesaggio dei territori presi in considerazione, come meglio si vedrà in se-de di disamina nel merito delle questioni.<br />	<br />
Pertanto, avuto riguardo alla peculiare natura dell’interesse “diffuso” dedotto in giudizio, l’eccezione va rigettata. <br />	<br />
1.4. Con l’unico motivo, l’esponente associazione ambientale deduce che i criteri predisposti per la redazione del “Piano Comunale di Spiaggia” non sarebbero del tutto coerenti con le esigenze di tutela ambientale, garantite dall’art. 9 della Costituzione, in relazione ad un’area di particolare pregio paesaggistico, compresa fra il Fosso Cupido ed il Torrente Alaca, per oltre 500 ettari di territorio e circa km.3 di costa, peraltro interessata dal un parallelo procedimento, finalizzato al ricono-scimento di “ zona protetta”, ai sensi della legge regionale 14.7.2003 n. 10. <br />	<br />
In particolare, lamenta che, con le “Linee Guida” approvate, sarebbero stati individuati parametri e zonizzazioni del territorio che, prescindendo dalla naturale vocazione degli stessi, si verrebbero a risolvere in un malcelato tentativo di operare una illegittima variante al piano regolatore generale. <br />	<br />
Ed infatti, la costruzione indiscriminata di parcheggi, rotatorie, stabilimenti balneari, provochereb-bero un grave pregiudizio per l’equilibrio floro-faunistico dell’area in oggetto, mentre il progetto di ampliamento della cosiddetta “strada borbonica”, a ridosso di un’area agricola, esorbiterebbe le fi-nalità di cui all’art. 12 della legge regionale n. 17 del 2005 e finirebbe, in sostanza nel risolversi in un vero e proprio “escamotage” per introdurre, nella sostanza, una variante al piano regolatore ge-nerale, evitando l’intervento della Regione, in violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 1150 del 1942.<br />	<br />
Com&#8217;è noto, con riferimento agli strumenti generali di pianificazione, trova applicazione il comma 2 dell&#8217;art.3 della legge 7.8.1990 n. 241, che esclude dall&#8217;obbligo di motivazione gli atti normativi e quelli a contenuto generale (nel cui novero rientra lo strumento urbanistico generale). <br />	<br />
Coerentemente, si è affermato che: a) le scelte effettuate dall&#8217;Amministrazione nell&#8217;adozione del piano costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non sia-no inficiate da errori di fatto o abnormi illogicità (cfr. ex plurimis, Cons. St. IV, n. 2639/00; n. 664/02; n. 121/99); b) le scelte discrezionali dell&#8217;amministrazione non necessitano di apposita mo-tivazione, oltre a quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico- discrezionale, seguiti nell&#8217;impostazione del piano stesso (cfr. Cons. Stato, AP. , n. 24/99; IV Sez., n. 2639/00; n. 245/00; n. 1943/99; n. 887/95), essendo sufficiente l&#8217;espresso riferimento alla relazione di accompa-gnamento al piano regolatore generale, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettati-ve o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considera-zioni(Cons. St., Sez. VI n. 173/02; Sez. VI n. 6917/02; Sez. IV n. 2899/02). <br />	<br />
Nella specie, oggetto di pianificazione sono le aree facenti parte del lido del mare e della spiaggia, riconducibili alla categoria dei beni demaniali, ai sensi dell’art 822 c.c., riservati all’uso pubblico, e, in particolare, ai cosiddetti “usi del mare”, che comprendono la balneazione, il godimento dello “habitat marino” e delle bellezze naturali in genere, quale proiezione del diritto di usufruire di una gradevole qualità della vita, in qualche modo espressione del diritto alla salute, tutelato ai sensi del-l’art 32 della Cost.. <br />	<br />
L’utilità che dal godimento dell’ambiente che ciascuna persona può ritrarre, non tanto di natura e-conomica, quanto di natura ”spirituale ed estetica” (Corte di Cass., Sez. II 6.2.1962 n. 266) rende quanto mai necessaria l’introduzione di una tutela, nella duplice direzione della conservazione del bene –come riaffermazione della sua intangibilità- nonché della garanzia del godimento pieno ed incondizionato a favore dei singoli componenti della collettività, non solo come “uti cives”, ma ad-dirittura come “uti homine” , a non utilizzare strutture offerte da terzi, che intendono ritrarre utilità economiche dall’offerta dei vari servizi. <br />	<br />
Nella specie, dall’esame dell’atto impugnato, considerati i contenuti molto generali delle sue previ-sioni, non emergono, nel complesso, macroscopiche illogicità ed irrazionalità o previsioni in contra-sto con disposizioni normative programmatiche o direttamente cogenti né con le finalità ed i limiti posti dalla legge regionale n. 17 del 2005, che costituisce il più specifico parametro normativo di riferimento. <br />	<br />
Un punto molto delicato, nell’ottica complessiva del provvedimento impugnato, è quello in cui, con riferimento al “settore B”, si dispone: “appare opportuno creare due poli dove concentrare l’urbanizzazione: uno nella zona immediatamente a nord del Fosso Cupido e l’altro in corrispon-denza della foce del Vallone Bruno. In entrambi è necessario individuare aree a parcheggio, spazi a verde per verde attrezzato e per lo sport. Inoltre è indispensabile realizzare la strada di collegamento viario tra i due poli sull’attuale pista di collegamento con aree a parcheggio lungo il suo sviluppo, per come previsto anche dall’art. 6, comma 2 b della l.r. 17/2005 : in tali aree sarà possibile realiz-zare punti di ristoro a piccole dimensioni (chiosco bar)”.<br />	<br />
Ed invero, in sede esecutiva, occorrerà determinare in modo molto rigoroso i limiti dell’urbanizzazione possibile alla foce del Vallone Bruno, tenendo conto delle fasce di rispetto, del-la naturale vocazione dell’area nonché di tutti i vincoli ed i limiti derivanti dalla legislazione di rife-rimento, in modo da cercare di armonizzare al massimo la composizione dei contrapposti interessi coinvolti, tenendo sempre conto che le opere da realizzare non devono mai in concreto esorbitare la loro esclusiva funzione di migliorare e potenziare la fruibilità delle coste ed il godimento da parte della collettività, nel rispetto del fondamentale bene dell’ambiente (art.9 Cost.), direttamente con-nesso con il bene della salute (art. 32 Cost.): il che, in concreto, presuppone l’impiego di materiali ecocompatibili, la rigorosa valutazione dell’impatto ambientale delle opere sotto svariati profili (vi-sivo, acustico, estetico, etc..), un adeguato rapporto fra spiagge libere e spiagge da assegnare in concessione –che, in ipotesi potrebbe anche superare il limite minimo imposto dalla legge regionale n. 17 del 2005- senza mai accordare prevalenza all’interesse economico dei privati rispetto a questi beni fondamentali per la collettività.<br />	<br />
Appare, inoltre, particolarmente delicato il previsto ampliamento della “strada borbonica”: in rela-zione a tale questione, le doglianze svolte non risultano particolarmente corredate di elementi e dati certi, in ordine all’entità ed alle caratteristiche di tale previsto ampliamento, che, comunque, trat-tandosi di un bene storico, va sempre tutelato, a prescindere dall’esistenza o meno di un apposito vincolo e non può essere oggetto di interventi tali da stravolgerne le caratteristiche costruttive e la sua armonizzazione con i paesaggi in cui si snoda.<br />	<br />
Conseguentemente, siffatto intervento non può non aver luogo tenendo conto delle eventuali pre-scrizioni del P.I.R. in materia nonché della sua compatibilità con le previsioni dello strumento urba-nistico generale, senza che possa, in alcun caso, risolversi in un “escamotage” per dar luogo ad una non consentita “variante essenziale” al piano regolatore generale vigente, eludendo l’intervento della Regione, come temuto dalle associazioni ricorrenti.<br />	<br />
Ed infatti, l’ampliamento di una strada non può essere considerato “sic et simpliciter” un interven-to sussumibile nelle previsioni di cui all’art.6 comma 1, lettera f, della legge regionale n. 17 del 2005, che prevede “l&#8217;obbligo per i Comuni, in sede di adozione del Piano di cui al successivo arti-colo 12, di assicurare gli accessi al mare, la presenza di servizi minimi sia sulle aree in concessione che su quelle libere, la realizzazione dei percorsi di cui al successivo articolo 15, comma 2”.<br />	<br />
Ciò posto, ritiene, comunque, il Collegio che le censure svolte non possono essere accolte.<br />	<br />
In conclusione, il ricorso si appalesa infondato. <br />	<br />
2.1. La difesa del Comune resistente deduce l’inammissibilità dell’impugnativa svolta con motivi aggiunti avverso la delibera di C.C. n. 15 del 12.6.2008 di adozione del piano spiaggia, in quanto interposta avverso un atto avente natura endoprocedimentale, ancora da sottoporre all’approvazione da parte della Provincia. <br />	<br />
L’art. 13 della legge regionale Calabria 21.12.2005 n. 17, con i commi I° e II°, stabilisce:<br />	<br />
“1. Il Consiglio comunale, previo parere non vincolante delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentantive a livello regionale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di pubbli-cazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dei PIR, provvede, nell&#8217;ambito della pianificazione urbanistica del proprio territorio ed in piena coerenza con il PIR, all&#8217;adozione o all&#8217;adeguamento, se già provvisti, del PCS e relativo regolamento di attuazione. <br />	<br />
2. L&#8217;Amministrazione provinciale competente territorialmente approva il PCS, previa verifica della rispondenza con gli obiettivi e gli indirizzi dei PIR.”. <br />	<br />
Il successivo art. 14 , in tema di “Norme di salvaguardia”, stabilisce: <br />	<br />
“1. Dalla data di entrata in vigore dei PIR e fino all&#8217;entrata in vigore del PCS, formato ed adeguato secondo le prescrizioni ed indicazioni dei PIR, non possono essere rilasciate nuove concessioni ed il Sindaco è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande di rinnovo delle concessioni esi-stenti in contrasto con le previsioni e prescrizioni dello stesso PIR. <br />	<br />
2. Per quanto non disposto dalla presente norma si osservano le norme contenute nel Codice della navigazione e relativo regolamento di esecuzione.” <br />	<br />
Dall’esame delle precitate disposizioni normative, emerge che lo strumento di pianificazione territo-riale previsto, chiamato “piano comunale di spiaggia”, è assoggettato ad uno schema di formazione, in qualche modo improntato sul modulo procedimentale stabilito per la formazione del piano rego-latore in generale: infatti esso risulta costituito da un “provvedimento complesso”, nel quale con-fluiscono l’atto di adozione da parte del Comune e l’atto finale di approvazione da parte di un ente locale sovraordinato (nella specie: la Provincia in luogo della Regione), con la previsione di “misu-re di salvaguardia”, nelle more del procedimento.<br />	<br />
Conseguentemente, si può richiamare, nel caso di specie, l’orientamento giurisprudenziale formato-si con riferimento alla formazione del piano regolatore generale, che è anch’esso un atto comples-so, formato dalla volontà di due amministrazioni (nella specie il Comune competente ad adottarlo e la Provincia competente ad approvarlo), dalla cui mera adozione scaturiscono effetti giuridici vinco-lanti per i terzi (misure di salvaguardia per il piano regolatore e per il piano di spiaggia).<br />	<br />
In particolare, è stato precisato che, avendo l&#8217;atto di adozione del piano regolatore effetti autonomi ed immediati rispetto all&#8217;atto di approvazione, che costituisce un atto formalmente e sostanzialmente nuovo rispetto al piano adottato, i due atti possono essere impugnati autonomamente e distintamen-te, con la conseguenza che la mancata impugnazione dell’atto di adozione non comporta preclusio-ne o decadenza del diritto di ricorso avverso il piano approvato e che la mancata impugnazione del piano approvato non comporta cessazione di interesse al ricorso già proposto avverso l’atto di ado-zione (a meno che l&#8217;atto di approvazione non comporti modifiche delle prescrizioni e previsioni im-pugnate, il che non risulta, nella fattispecie, essersi verificato).<br />	<br />
Pertanto, l’eccezione va rigettata.<br />	<br />
2.2. Nel merito, avendo l’associazione ricorrente proposto le identiche doglianze già svolte con il ricorso principale, si possono anche in questa sede richiamare le medesime considerazioni già svolte in sede di disamina delle censure svolte con il ricorso principale. <br />	<br />
Pertanto, anche questa impugnativa non può essere accolta.<br />	<br />
In conclusione, sia il ricorso che i motivi aggiunti si appalesano infondati e vanno rigettati. <br />	<br />
Considerato che le doglianze svolte, particolarmente ricche di valutazioni di merito, potrebbero tradursi in validi apporti collaborativi in sede di approvazione del piano spiaggia, appare opportuno disporre l’integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Catanzaro – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso d cui in epigrafe, lo rigetta.<br />	<br />
Rigetta anche i motivi aggiunti.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 27/02/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Cesare Mastrocola, Presidente<br />	<br />
Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giovanni Ruiu, Primo Referendario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/04/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-30-4-2009-n-378/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2009 n.378</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2009 n.4456</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-30-4-2009-n-4456/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Sestini, Est. Arzillo E. Tomaselli c/ Comune di Roma (Avv. G. Lesti), R. Belfronte (Avv. F. Madeo), S. Piccolo (n.c.) sulla prevalenza delle tabelle di scrutinio, in caso di discordanza dei documenti relativi al procedimento elettorale 1. Elezioni &#8211; Ricorso elettorale &#8211; Termine &#8211; Perentorietà &#8211; Sussiste &#8211; Conseguenze.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Sestini,  Est. Arzillo<br /> E. Tomaselli c/ Comune di Roma (Avv. G. Lesti), R. Belfronte (Avv. F. Madeo), S. Piccolo (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla prevalenza delle tabelle di scrutinio, in caso di discordanza dei documenti relativi al procedimento elettorale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Elezioni &#8211; Ricorso elettorale &#8211; Termine &#8211; Perentorietà &#8211; Sussiste &#8211; Conseguenze.	</p>
<p>2. Elezioni &#8211; Operazioni elettorali &#8211; Discordanza verbali della sezione dell’ufficio elettorale  &#8211; Prevalenza tabelle di scrutinio &#8211; Sussiste &#8211; Ragione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi dell’art. 83, co. 11, d.p.r. 570/60, l’impugnazione delle operazioni elettorali deve avvenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla proclamazione degli eletti. Pertanto, sarebbe inammissibile il ricorso presentato dopo l’anzidetto termine, in occasione della successiva surroga di un consigliere dimissionario, discendendo la lesione della posizione soggettiva autonomamente e immediatamente dalla proclamazione degli eletti.	</p>
<p>2. In caso di discordanza tra il verbale di sezione ed il verbale dell’ufficio elettorale centrale, per verificare l’esatto numero di preferenze attribuite ai candidati alle elezioni, devono essere prese a riferimento le tabelle di scrutinio, considerata la funzione meramente certificatoria del verbale rispetto alle operazioni effettive riportate nelle tabelle medesime.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n. 5495/2008 proposto da</p>
<p><B>EDMONDO TOMASELLI</B>, rappresentato e difeso da se medesimo ed elettivamente domiciliato in Roma presso il suo studio in Via Piemonte n. 39/a;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<B>COMUNE DI ROMA</B>, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Lesti ed elettivamente domiciliato in Roma presso la sede legale dell’Ente in Via del Tempio di Giove n. 21	</p>
<p align=center>e nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; <B>ROCCO  BELFRONTE</B>, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Madeo presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma alla Via Paolo Emilio n. 7;<br />	<br />
&#8211; <B>SAMUELE PICCOLO</B>, non costituitosi in giudizio	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
del verbale delle operazioni elettorali dell’Ufficio Centrale del Comune di Roma di determinazione della graduatoria dei candidati in seno a ciascuna lista, con riferimento alla lista n. 12, il Popolo della Libertà, per errata indicazione e determinazione della cifra individuale da ciascuno di essi riportata, adottato in data 7 maggio 2008 e relativo alla elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Roma, nella parte in cui contempla il candidato Edmondo Tomaselli alla posizione n. 44 con un numero di voti pari a 478 e per la conseguente correzione del risultato elettorale con attribuzione di ulteriori tre voti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roma e del sig. Rocco Belfronte ;<br />	<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
relatore alla pubblica udienza del  23 aprile 2009  il consigliere dott. Francesco Arzillo;<br />	<br />
uditi, altresì, gli avvocati come riportati nel relativo verbale;<br />	<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO  E  DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.	Con il presente ricorso, depositato il 4 giugno 2008, l’interessato, quale candidato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Roma, tenutesi nei giorni 13 e 14 aprile 2008, nel partito il Popolo della Libertà, contraddistinta dal n. di lista n. 12 e collegata al candidato n. 4 alla carica di Sindaco On. Gianni Alemanno, ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe perché lesivi del proprio interesse connesso  a una più utile collocazione nella graduatoria finale dei candidati non eletti in seno alla lista sopra indicata. <br />
Al riguardo, il medesimo ha prospettato come motivo di impugnazione l’errata rilevazione delle preferenze espresse dagli elettori della citata lista almeno per ciò che concerne le sezioni  nn. 85 e 599, con indebita sottrazione di almeno tre preferenze.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Roma sia il controinteressato sig. Rocco Belfronte, il quale ha riportato un numero di preferenze pari a 479 (una in più rispetto a quelle assegnate all’odierno ricorrente). Quest’ultimo, in particolare, ha eccepito in rito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale del Comune di Roma  redatto il 15 aprile 2008 e, nel merito, l’infondatezza dei motivi di censura. </p>
<p>2.	Con ordinanza n. 638/2009, depositata il 26 gennaio  2009,  il Tribunale ha disposto l’acquisizione della seguente documentazione:<br />
&#8211; copia dei verbali &#8211; in possesso dell’Ufficio Centrale Elettorale &#8211; relativi alle operazioni elettorali del Comune di Roma delle sezioni n. 85 e 599, unitamente alle tabelle di scrutinio;<br />	<br />
&#8211; copia dei verbali dell’Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Roma, unitamente alle tabelle riepilogative per tutte le sezioni dei voti di preferenza attribuiti ai candidati alla carica di consigliere comunale per la lista “Il Popolo della Libertà”.<br />
In data 27 marzo 2009 l’Amministrazione ha depositato in atti i documenti richiesti con l’istruttoria.<br />	<br />
Il ricorso è stato quindi chiamato per la discussione all’udienza pubblica del 23 aprile  2009, e  quindi  trattenuto  in  decisione.</p>
<p>3.	Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità formulata dal controinteressato.<br />
	Il ricorrente ha infatti ritualmente impugnato il verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale del Comune di Roma, recante la determinazione della graduatoria dei candidati e la proclamazione degli eletti, che costituisce l’atto finale del procedimento, al quale si imputano gli effetti lesivi: infatti tutte  le contestazioni riferibili allo stesso procedimento elettorale vanno  convogliate avverso il verbale di proclamazione degli eletti  (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 1 febbraio 2008, n. 486). </p>
<p>4.	Deve altresì rilevarsi la sussistenza dell’interesse a ricorrere, in quanto, ai sensi dell&#8217;art. 83 comma 11 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, l&#8217;impugnazione delle operazioni elettorali deve avvenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla proclamazione degli eletti; pertanto, sarebbe inammissibile il ricorso presentato dopo l&#8217;anzidetto termine in occasione della successiva surroga di un consigliere dimissionario, discendendo la lesione della posizione soggettiva autonomamente e immediatamente dalla proclamazione degli eletti (cfr. T.A.R. Molise Campobasso, 15 maggio 2006 , n. 460).</p>
<p>5.	Nel merito il ricorso è fondato.<br />
	In linea di principio, in  materia di operazioni elettorali &#8211; nel caso di discordanza dei documenti &#8211; è data prevalenza alle tabelle di scrutinio, considerata la funzione meramente certificatoria che il verbale assolve rispetto alle operazioni effettive riportate nelle tabelle medesime (T.A.R. Lazio Roma, sez. II &#8211; bis, 27 novembre 2008, n. 10815; 14 settembre  2007, n.8961).<br />
In particolare, in caso di discordanza tra il verbale di sezione ed il verbale dell&#8217;ufficio elettorale centrale, per verificare l&#8217;esatto numero di preferenze attribuite ai candidati alle elezioni devono essere prese a riferimento le tabelle di scrutinio (T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 16 gennaio 2007, n. 33).<br />	<br />
Infatti, in materia elettorale vige il principio di strumentalità delle forme, per cui &#8211; tra tutte le possibili irregolarità &#8211; sono significative solo quelle sostanziali, restandone invece estranee le anomalie formali o procedurali che non compromettano l&#8217;accertamento della reale volontà espressa dal corpo elettorale, come ad esempio la mancanza, erronea o irregolare indicazione, nel verbale, dei voti validi di preferenza o di lista riportati da ciascuna lista o dai candidati, posto che dalle tabelle di scrutinio se ne può sempre ricavare l&#8217;esatta consistenza (T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 18 ottobre 2007, n. 502).<br />	<br />
	Ora, dagli atti di causa risultano fondate le censure proposte avverso gli atti dell’Ufficio Centrale, in quanto:<br />
&#8211;  al ricorrente spetta un voto di preferenza nella sezione n. 599, come risulta sia dalla tabella di scrutinio sia dal verbale di sezione;<br />	<br />
&#8211;  al medesimo spettano due voti di preferenza nella sezione n. 85, come risulta dalla tabella di scrutinio, le cui risultanze prevalgono anche sulle discordi indicazioni ricavabili dalle copie del verbale di sezione acquisite in atti.<br />	<br />
	In conclusione, il ricorso deve quindi essere accolto, con la conseguente correzione del verbale delle operazioni  dell’Ufficio Centrale del Comune di Roma e con l’attribuzione al ricorrente Edmondo Tomaselli di n. 481 voti di preferenza, con cifra individuale pari a 560.040 e con il posizionamento del medesimo al posto n. 43 della graduatoria dei candidati della lista n. 12 “Il Popolo della Libertà”.</p>
<p> 6.	Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio<br />
<B></p>
<p align=center>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
</B>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l&#8217;effetto:<br />	<br />
&#8211; annulla l’atto impugnato <i>in parte qua</i>;<br />	<br />
&#8211; dispone la correzione  del verbale delle operazioni  dell’Ufficio Centrale del Comune di Roma e attribuisce al ricorrente Edmondo Tomaselli n. 481 voti di preferenza, con cifra individuale pari a 560.040 e posizionamento al posto n. 43 della graduatoria<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza, e, in particolare, per:<br />	<br />
1) l&#8217;immediata comunicazione della sentenza al Comune di Roma, affinché provveda a sua volta:<br />	<br />
&#8211; entro 24 ore dal ricevimento, alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell&#8217;albo dell&#8217;ente, ai sensi dell&#8217;art. 83/11, co. 6, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;<br />	<br />
&#8211; alla notificazione senza spese agli interessati, ai sensi dell&#8217;art. 84, D.P.R. citato;<br />	<br />
2)  l&#8217;immediata comunicazione della sentenza al Prefetto di Roma.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione seconda bis &#8211; nella Camera di Consiglio del 23  aprile  2009 con l’intervento dei Signori Magistrati:<br />	<br />
Raffaello Sestini &#8211;	Presidente  f.f.<br />
Francesco Arzillo &#8211;	Consigliere rel. ed est.<br />
Mariangela Caminiti &#8211;	Primo Referendario</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/4/2009 n.1969</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-30-4-2009-n-1969/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-30-4-2009-n-1969/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-30-4-2009-n-1969/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/4/2009 n.1969</a></p>
<p>Non va sospesa la revoca di un contributo concesso ad un’impresa subentrata ad un’altra atteso che l’eventuale colpa dell’Amministrazione nel non aver tempestivamente verificato l’ammissibilità della domanda di subentro, presentata dalla ricorrente, nell’erogazione dei contributi può al più rilevare ad altri fini ma non può giustificare la liquidazione di danaro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-30-4-2009-n-1969/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/4/2009 n.1969</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la revoca di un contributo concesso ad un’impresa subentrata ad un’altra atteso che l’eventuale colpa dell’Amministrazione nel non aver tempestivamente verificato l’ammissibilità della domanda di subentro, presentata dalla ricorrente, nell’erogazione dei contributi può al più rilevare ad altri fini ma non può giustificare la liquidazione di danaro pubblico a soggetto non titolato a riceverlo. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />	<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br /> <br />
PER IL LAZIO<br /> <br />
ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA TER</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 1969/2009<br />	<br />
Registro Generale: 2294/2009 	</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />	<br />
ITALO RIGGIO Presidente<br /> <br />
MARIA LUISA DE LEONI Cons.<br /> <br />
GIULIA FERRARI Cons., relatore 	</p>
<p>ha pronunciato la seguente 	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 30 Aprile 2009 	</p>
<p>Visto il ricorso 2294/2009  proposto da:<br />	<br />
<b>SOC IMPULSO ABBIGLIAMENTO DI GRAZIA DI REDA SAS</b><br />
rappresentata e difesa da:<br />
MINGHELLI AVV. GIAN ANTONIO &#8211;<br />
PACCHIAROTTI AVV. OMBRETTA<br />
con domicilio eletto in ROMA<br />
CIRC.NE CLODIA, 19<br />
presso<br />
MINGHELLI AVV. GIAN ANTONIO  	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO<br />
con domicilio eletto in ROMA<br />
VIA DEI PORTOGHESI, 12<br />
presso la sua sede 	</p>
<p>e nei confronti di<br /> <br />
<b>SOC UNICREDIT MEDIOCREDITO CENTRALE SPA</b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
SANINO AVV. MARIO<br />
con domicilio eletto in ROMA<br />
V.LE PARIOLI, 180<br />
presso la sua sede;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br /> <br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />	<br />
&#8211; del decreto emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento della Competitività, Direzione Generale per il Sostegno e le Attività Imprenditoriali, privo di data e notificato in uno con la missiva di messa in mora dell’Unicredit, Mediocredito<br />
&#8211; nonchè di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.<br />	<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br /> <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />	<br />
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO<br /> <br />
SOC UNICREDIT MEDIOCREDITO CENTRALE SPA<br /> <br />
Udito il relatore Cons. Giulia FERRARI e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.<br />	<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />	<br />
Ritenuto di poter prescindere, in sede cautelare, dall’esame della eccezione di tardività del ricorso, che richiede un approfondimento proprio della fase di merito;<br />	<br />
Considerato, in sede di prima delibazione propria della fase cautelare, che il ricorso non appare assistito da sufficiente fumus boni juris e, in particolare, che l’eventuale colpa dell’Amministrazione nel non aver tempestivamente verificato l’ammissibilità della domanda di subentro, presentata dalla Sas Impulso Abbigliamento Grazia di Reda, nell’erogazione dei contributi può al più rilevare ad altri fini ma non può giustificare la liquidazione di danaro pubblico a soggetto non titolato a riceverlo;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Ter respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>ROMA, li  30  aprile  2009</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/4/2009 n.1963</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-30-4-2009-n-1963/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-30-4-2009-n-1963/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-30-4-2009-n-1963/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/4/2009 n.1963</a></p>
<p>Non va sospesa la comunicazione effettuata all’Autorità Garante per la Vigilanza sui Lavori Pubblici poiché il concorrente alla pubblica gara è tenuto a dichiarare qualsiasi condanna riportata, mentre è riservata all’Amministrazione la valutazione della loro incidenza sulla moralità professionale dello stesso. (Nel caso di specie, il concorrente dichiarava di non</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-30-4-2009-n-1963/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/4/2009 n.1963</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la comunicazione effettuata all’Autorità Garante per la Vigilanza sui Lavori Pubblici poiché il concorrente alla pubblica gara è tenuto a dichiarare qualsiasi condanna riportata, mentre è riservata all’Amministrazione la valutazione della loro incidenza sulla moralità professionale dello stesso. (Nel caso di specie, il concorrente dichiarava di non aver mai riportato condanne penali mentre in realtà aveva riportato una condanna per il reato di cui all’art. 389 lett. c) del d.p.r. n. 547/55). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />	<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br /> <br />
PER IL LAZIO<br /> <br />
ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA TER</b></p>
<p>Registro Ordinanze:1963/2009<br /> <br />
Registro Generale: 2495/2009 	</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />	<br />
ITALO RIGGIO Presidente<br /> <br />
DONATELLA SCALA Cons.<br /> <br />
ROSA PERNA Primo Ref., relatore 	</p>
<p>ha pronunciato la seguente 	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 30 Aprile 2009 	</p>
<p>Visto il ricorso 2495/2009  proposto da:<br />	<br />
<b>RUGGIERI FRANCESCO</b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
CROCE AVV. GIANLUIGI &#8211;<br />
LETTI AVV. LORENZO<br />
con domicilio eletto in ROMA<br />
VIA NOMENTANA, 299<br />
presso<br />
CROCE &#8211; LETTI STUDIO LEGALE  	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>SOC AUTOSTRADE PER L&#8217;ITALIA SPA </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
MALINCONICO AVV CARLO &#8211;<br />
FIDANZIA AVV. SERGIO<br />
con domicilio eletto in ROMA<br />
VIA LIBERIANA, 17<br />
presso<br />
MALINCONICO AVV CARLO  	</p>
<p><b>AUT VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI FORNITURE</b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO<br />
con domicilio eletto in ROMA<br />
VIA DEI PORTOGHESI, 12<br />
presso la sua sede;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br /> <br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />	<br />
&#8211; della comunicazione 13.6.2008 effettuata da ASPI all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici non notificata al ricorrente;<br />	<br />
&#8211; nonchè di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.<br />	<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br /> <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />	<br />
AUT VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI FORNITURE<br /> <br />
SOC AUTOSTRADE PER L&#8217;ITALIA SPA<br /> <br />
Udito il relatore Primo Referendario Rosa PERNA e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.<br />	<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />	<br />
Considerato che il concorrente alla pubblica gara è tenuto a dichiarare qualsiasi condanna riportata, mentre è riservata all’Amministrazione la valutazione della loro incidenza sulla moralità professionale del concorrente stesso;<br />	<br />
Rilevato che, indipendentemente dal problema della tardività del ricorso, nel caso di specie l’interessato,  in allegato all’offerta, dichiarava di non aver mai riportato condanne penali mentre in realtà aveva riportato una condanna per il reato di cui all’art. 389 lett. c) del d.p.r. n. 547/55, e pertanto che il ricorso non si appalesa assistito da sufficienti profili di fumus;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Ter respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>ROMA, li  30  aprile  2009	</p>
<p>Il Presidente: Italo  RIGGIO<br />	<br />
L’Estensore: Rosa PERNA</p>
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