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	<title>30/4/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>30/4/2008 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2008 n.225</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-30-4-2008-n-225/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-30-4-2008-n-225/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2008 n.225</a></p>
<p>Luigi Passanisi – Presidente, Daniele Burzichelli – Estensore. Manuardi (avv. P. Zoccali) c. Equitalia E.Tr. di Reggio Calabria (n.c.), Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv. Stato), Ministero dell’Interno (Avv. Stato). in ambito tributario, l&#8217;art. 24 comma 1 lett. b), l. n. 241 del 1990, non si riferisce al procedimento di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-30-4-2008-n-225/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2008 n.225</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-30-4-2008-n-225/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2008 n.225</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Passanisi – Presidente, Daniele Burzichelli – Estensore.<br /> Manuardi (avv. P. Zoccali) c. Equitalia E.Tr. di Reggio Calabria (n.c.), Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv. Stato), Ministero dell’Interno (Avv. Stato).</span></p>
<hr />
<p>in ambito tributario, l&#8217;art. 24 comma 1 lett. b), l. n. 241 del 1990, non si riferisce al procedimento di riscossione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblica Amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – Art.24 comma 1 lett. b), l. n.241 del 1990 – Procedimento di riscossione – Non si rifescisce.</p>
<p>2. Pubblica Amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – Contribuente – Accesso ai documentio della fase esecutiva – Non può essere negato.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di accesso agli atti amministrativi, la nuova formulazione dell’art.24 comma 1 lett. b), l. 7 agosto 1990 n.241, si riferisce alla fase di accertamento del procedimento tributario, con esclusione del procedimento di riscossione.</p>
<p>2. Una volta salvaguardato il principio di “riservatezza” che governa parzialmente l’accertamento tributario, non può esser negato al contribuente l’accesso ai documenti della “fase esecutiva”, interamente nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria e del concessionario, pena la violazione dell’art. 97, cost., che nell’imporre il principio del “buon andamento” si riferisce anche alla trasparenza dell’azione amministrativa, e soprattutto dell’art. 24 commi 1 e 2, cost., che garantiscono la possibilità di agire in giudizio e assicurano il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento; pertanto, l’interessato, una volta raggiunto da un’intimazione di pagamento o da un pignoramento, se privato della possibilità di conoscere il ruolo, la cartella esattoriale o la sua notifica, sarebbe costretto a proporre impugnazione “al buio” contro tali atti della riscossione (o in ordine a eventuali vizi derivati dell’intimazione di pagamento o del pignoramento).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00225/2008 REG.SEN.<br />
N. 00889/2007 REG.RIC.<br />
<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />
Sezione Staccata di Reggio Calabria</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 889 del 2007, proposto da:<br />
<b>Manuardi Pasquale</b>, rappresentato e difeso dall’Avvocato Pasquale Zoccali, con domicilio eletto presso Pasquale Zoccali, Avvocato in Reggio Calabria, Via 3 Settembre n. 16; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; <b>Equitalia E.Tr. S.p.A. di Reggio Calabria</b>, in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;<br />
&#8211; il <b>Ministero dell’Economia e delle Finanze </b>(Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria), in persona del Ministro, e il Ministero dell’Interno (Prefettura di Reggio Calabria), in persona del Ministro, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettu</p>
<p align=center>avverso</p>
<p></p>
<p align=justify>
il silenzio-rifiuto da parte di Equitalia E.Tr. s.p.a. di Reggio Calabria, nonché da parte della Prefettura di Reggio Calabria e dell’Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, sull’istanza di accesso agli atti, mediante estrazione di copia, presentata dal ricorrente in data 16 luglio 2007 e 24 luglio 2007;</p>
<p>
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Prefetto di Reggio Calabria;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 09/04/2008 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Parte ricorrente ha proposto il presente gravame avverso il silenzio serbato dall’Equitalia E.TR. s.p.a. di Reggio Calabria sull’istanza di accesso presentata dal Manuardi in data 16 luglio 2007 e 24 luglio 2007.<br />
Il ricorrente, per evidenti finalità tuzioristiche, ha notificato il gravame anche all’Ufficio delle Entrate di Reggio Calabria e alla Prefettura di Reggio Calabria.<br />
Equitalia E.TR. non si è costituita in giudizio.<br />
La Prefettura di Reggio Calabria e l’Ufficio delle Entrate di Reggio Calabria, invece, si sono costituite in giudizio, sollecitando il rigetto del gravame.<br />
Nella pubblica udienza del 9 aprile 2008, sentiti i difensori delle parti, come indicato in verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>In data 5 luglio 2007 è stata comunicata al ricorrente l’avvenuta iscrizione di ipoteca su un immobile di sua proprietà sito in Reggio Calabria (foglio 0114, particella 529, sub. 7, categoria A, classe 0) a seguito del mancato pagamento delle cartelle esattoriali n. 094200100786334300000 (relativa all’imposta di circolazione), n. 0942002000244276900000 (relativa ad una contravvenzione al Codice della Strada) e n. 094200400040856000000 (relativa all’imposta di circolazione).<br />
Il Manuardi afferma di non aver mai ricevuto notifica di tali cartelle e, con nota in data 11 luglio 2007, ricevuta in data 16 luglio 2007 e 24 luglio 2007, ha chiesto all’Equitalia E.TR. di Reggio Calabria, all’Ufficio dell’Entrate di Reggio Calabria e alla Prefettura di Reggio Calabria di estrarre copia delle relate di notifica delle cartelle, nonché di conoscere le “specifiche ragioni” delle pretese impositive.<br />
Sul rilievo del mancato riscontro delle Amministrazioni alla richiesta inoltrata dal ricorrente, il Manuardi ha proposto il presente gravame, richiamando le disposizione superprimarie, legislative e regolamentari (artt. 97 della Costituzione, 25 e 22 della legge n. 241/1990, 5 e 6 del d.p.r. n. 184/2006) che disciplinano la materia e osservando che, nella specie, risultava di particolare chiarezza la “situazione giuridicamente rilevante” contemplata dal citato art. 22.<br />
L’Amministrazione statale, nel costituirsi in giudizio, ha chiarito che l’Agenzia delle Entrate, pur non essendo &#8211; al pari della Prefettura &#8211; il soggetto che aveva formato e deteneva i documenti in questione (sul punto, Consiglio di Stato, VI, n. 2 del 13 gennaio 1994 e Consiglio di Stato, V, n. 55 del 10 gennaio 2007), a seguito di accertamenti, aveva sgravato il ruolo per l’imposta di circolazione relativa all’anno 1997. Ad ogni buon conto, ai sensi degli artt. 10, primo comma, lett. a), e 26 del d.p.r. n. 602/1973, solo Equitalia E.TR. poteva considerarsi, secondo l’Amministrazione statale, legittima destinataria della formulata richiesta d’accesso.<br />
Ad avviso del Collegio il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.<br />
In primo luogo la richiesta del ricorrente di conoscere le “specifiche ragioni” delle pretese impositive deve reputarsi inammissibile, in quanto il diritto di accesso si esercita in relazione a puntuali “documenti amministrativi” (art. 25, primo comma, della legge n. 241/1990) e non con riferimento ad “informazioni” (con esclusione, come è noto, della materia ambientale). <br />
E’, invece, ammissibile e fondata la richiesta formulata nei confronti di Equitalia E.TR. al fine di accedere, anche mediante estrazione di copia, alle relate di notifica delle cartelle di pagamento che hanno giustificato l’iscrizione dell’ipoteca. Il ricorrente, invero, nutre un’interesse diretto, concreto e attuale, collegato ad una situazione giuridicamente tutelata (art. 22, primo comma, lett. b, della legge n. 241/1990), ad accedere ai documenti in questione, in quanto, sul rilievo di non aver mai avuto conoscenza delle cartelle, intende contestare la legittimità dell’intervenuta iscrizione ipotecaria.<br />
Deve, invece, considerarsi inammissibile la richiesta formulata nei confronti della Prefettura e dell’Agenzia delle Entrate (organi titolari dei rapporti giuridici sostanziali), in quanto, come si evince dalle disposizioni sopra richiamate (art. 10, primo comma, lett. a, e 26 del d.p.r. n. 602/1973), è il concessionario del servizio di riscossione che forma e detiene i documenti di cui si tratta.<br />
Le considerazioni che precedono non sono contraddette dalla circostanza che il diritto di accesso, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241/1990, resta escluso nei procedimenti tributari (che sono alla base di due delle tre cartelle di pagamento di cui si tratta).<br />
Al riguardo deve osservarsi che, secondo l’originario testo dell’art. 24, sesto comma, della legge n. 241/1990, non era ammesso l’accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all’art. 13 (il cui secondo comma contemplava i procedimenti tributari), salvo diverse disposizioni di legge.<br />
In proposito il Consiglio di Stato (IV, n. 3825 del 9 luglio 2002) aveva chiarito che, in applicazione del combinato disposto degli artt. 13 e 24, sesto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, doveva considerarsi illegittimo il diniego d’accesso di un atto interno facente parte di un procedimento tributario conclusosi con il processo verbale di constatazione, cui aveva fatto seguito la notifica del conseguente avviso di rettifica e la proposizione del ricorso da parte dell&#8217;interessato, in quanto l’esclusione dell’accesso ai documenti amministrativi si riferiva solo agli atti preparatori del provvedimento terminale allorché fosse in corso il relativo procedimento tributario e questo non si fosse ancora concluso con l’adozione di un atto di imposizione, dovendo consentirsi la visione dei documenti all’interessato nel momento in cui, conclusosi il procedimento, fosse stato adottato l’atto impositivo. <br />
In sostanza, vigente l’originaria formulazione del citato art. 24, sesto comma, della legge n. 241/1990, non sorgeva alcun dubbio né in ordine al diritto dell’interessato di accedere, una volta emanato l’atto di imposizione, ai documenti interni all’accertamento tributario, né in ordine al suo diritto di accedere agli atti del procedimento di riscossione coattiva (ruolo, cartelle esattoriali, relate di notifica delle cartelle, etc.), posto che il secondo procedimento, come è ovvio, presupponeva (e presuppone) il compiuto esperimento della fase di accertamento e l’intervenuta emanazione dell’atto di imposizione (che costituiva il discrimine temporale fra esclusione dell’accesso e possibilità di esercitare il diritto).<br />
L’art. 24, primo comma, lett. b), della legge n. 241/1990, come riformulato per effetto dell’art. 16 della legge n. 15/2005, prevede oggi l’esclusione del diritto di accesso nei procedimenti tributari, “per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano”.<br />
In giurisprudenza (T.A.R. Firenze, I, n. 5143 del 20 dicembre 2007) si è recentemente affermato che, a seguito del citato intervento legislativo, il divieto di accesso opera adesso anche se sia stato emanato il “provvedimento conclusivo del procedimento” (il caso all’attenzione del Tribunale riguardava, comunque, accertamenti e controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di terzi). Tale affermazione (sia essa condivisibile o meno) è riferita dal T.A.R. di Firenze al procedimento di accertamento tributario, in cui confluiscono tutte le attività istruttorie prodromiche (come gli accessi, le ispezioni documentali, gli inviti a comparire o a rispondere a questionari, il processo verbale di constatazione, etc.) e che culmina nell’atto di imposizione. <br />
Nel caso in esame, occorre, invece, chiedersi se il riferimento ai procedimenti tributari di cui all’art. 24, primo comma, lett. b), della legge n. 241/1990 riguardi anche il procedimento di riscossione.<br />
Il Collegio ritiene che la nuova formulazione dell’art. 24, primo comma, lett. b), della legge n. 241/1990 si riferisca alla fase di accertamento del procedimento tributario, con esclusione, per le ragioni di seguito indicate, del procedimento di riscossione.<br />
Al riguardo deve, infatti, osservarsi che la specialità dell’accertamento tributario, ove vengono in rilievo poteri istruttori e investigativi sostanzialmente analoghi a quelli tipici delle indagini preliminari nel procedimento penale (in via di principio sottoposte a segreto istruttorio), giustifica (anzi, impone) l’inapplicabilità della disciplina sul diritto di accesso di cui alla legge n. 241/1990, mentre identica affermazione non si giustifica con riferimento alla fase della riscossione, anche ai sensi della specifica disciplina di cui alla legge n. 212/2000 (“Statuto dei diritti del contribuente”) e di alcune previsioni di rango superprimario, come quelle di cui agli artt. 24 e 97 della Costituzione.<br />
Al fine di evidenziare le peculiarità dell’accertamento tributario e le intrinseche esigenze di “riservatezza” ad esso connesse, si consideri, a mero titolo di esempio, che: a) in materia di imposte dirette, ai sensi dell’art. 31-bis, primo comma, del d.p.r. n. 600/1973, l’Amministrazione finanziaria provvede allo scambio con le altre autorità competenti degli Stati membri dell&#8217;Unione europea delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio e tali informazioni, ai sensi del successivo quarto comma, sono tenute segrete con i limiti e le modalità disposti dall&#8217;articolo 7 della direttiva 77/799/CEE in data 19 dicembre 1977, modificata dalla direttiva 2003/93/CE in data 7 ottobre 2003 e dalla direttiva 2004/56/CE in data 21 aprile 2004; b) ai sensi del citato art. 31-bis, sesto, settimo, ottavo e nono comma, l’Amministrazione può procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni finanziarie degli altri stati membri e può individuare autonomamente i soggetti d&#8217;imposta sui quali intende proporre un controllo simultaneo, informando le autorità competenti degli altri Stati membri interessati circa i casi suscettibili di un controllo simultaneo, indicando, per quanto possibile, i motivi per cui detti casi sono stati scelti e fornendo le informazioni che l’hanno indotta a proporli; c) ai sensi dell’art. 32, primo comma, n. 5), del d.p.r. n. 600/1973, l’Amministrazione finanziaria, tra l’altro, può richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie; alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono, poi, essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all&#8217;ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo; d) ai sensi del successivo n. 6), l’Amministrazione può richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali; e) ai sensi del successivo n. 7), l’Amministrazione, previa autorizzazione, può richiedere alle banche, alla società Poste italiane s.p.a,, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi; alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell&#8217;albo di cui all&#8217;articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l’altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati; f) ai sensi dei successivi nn. 8), 8-bis) e 8-ter), l’Amministrazione può: richiedere ai soggetti indicati nell&#8217;articolo 13 dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d&#8217;imposta, rilevanti ai fini dell&#8217;accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo; invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi; richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale.<br />
Poteri investigativi di analoga natura sono previsti in materia di IVA dagli artt. 51 e 52 e 63 del d.p.r. 633/1972, in materia di imposta di registro e di altre imposte dirette dagli artt.. 53-bis del d.p.r. n. 131/1986, 35 del d.p.r. n. 642/1972, 10 del d.p.r. n. 641/1972 e 21 del r.d. n. 3278/1923, in materia di imposte sulle successioni e donazioni dagli artt. 1 del r.d.l. n. 63/1926, 18, 19 e 20 del decreto ministeriale in data 16 luglio 1926 e nelle disposizioni di cui al decreto legislativo n, 346/1990, novellato dall’art. 69 della legge n. 342/2000 e in materia di diritti di confine dal decreto legge n. 223/2006, che rimanda al citato art. 51 del d.p.r. n. 633/1972.<br />
Appare chiaro che le finalità proprie di siffatte investigazioni risulterebbero frustrate dall’indiscriminata possibilità dell’interessato di accedere liberamente agli atti in questione (in analogia con quanto avviene nella fase delle indagini preliminari del procedimento penale), da cui la necessità di escludere l’applicazione, in materia di accertamento tributario, della generale disciplina di cui alla legge n. 241/1990.<br />
Per quanto attiene, invece, il procedimento di riscossione coattiva del credito tributario, ove le sopra indicate esigenze di “riservatezza” non assumono alcun rilievo, si impone una lettura non solo costituzionalmente orientata dell’art. 24, primo comma, lett. b), della legge n. 241/1990, ma anche coerente con la disciplina ancor più “garantista” di cui alla citata legge n. 212/2000. <br />
In proposito deve osservarsi che, in materia fiscale, l’Amministrazione, come è noto, si procura il titolo esecutivo senza controllo dell’autorità giudiziaria e tale titolo è il “ruolo” (salve limitate ipotesi in cui ancora sopravvive l’ingiunzione fiscale). L’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo è, invece, contenuta nella cartella di pagamento, che il concessionario della riscossione (prima dell’entrata in vigore dell’art. 3 del decreto-legge n. 203/005, che ha soppresso il sistema di affidamento in concessione) era tenuto a notificare al debitore.<br />
Appare chiaro che al contribuente, una volta salvaguardato il principio di “riservatezza” che governa parzialmente l’accertamento tributario, non può esser negato l’accesso ai documenti della “fase esecutiva”, interamente nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria e del concessionario, pena la violazione dell’art. 97 Cost., che nell’imporre il principio del “buon andamento” si riferisce anche alla trasparenza dell’azione amministrativa, e soprattutto dell’art. 24, primo e secondo comma, Cost., che garantiscono la possibilità di agire in giudizio e assicurano il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento. L’interessato, infatti, una volta raggiunto da un’intimazione di pagamento o da un pignoramento, se privato della possibilità di conoscere il ruolo, la cartella esattoriale o la sua notifica, sarebbe costretto a proporre impugnazione “al buio” contro tali atti della riscossione (o in ordine a eventuali vizi derivati dell’intimazione di pagamento o del pignoramento). Tale conseguenza appare particolarmente irragionevole nell’ipotesi in cui, ad esempio, il contribuente, in assoluta buona fede, non abbia avuto effettiva conoscenza della cartella esattoriale ancorché la stessa gli sia stata ritualmente notificata. In questo caso, invero, l’effettiva conoscenza dei documenti può evitare l’instaurazione di un inutile contenzioso, con beneficio per il buon andamento dell’azione amministrativa e piena attuazione dei principi di cui al citato art. 24, primo e secondo comma, Cost., il quale, nel prevedere la facoltà di agire in giudizio e garantendo il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, intende certamente consentire al cittadino una tutela prudente e consapevole delle sue posizioni giuridiche, evitando, da un lato, l’onerosa proliferazione di liti superflue e assicurando, dall’altro, la possibilità di una contestazione mirata e puntuale di provvedimenti che l’interessato, solo all’esito di adeguata ponderazione, ritenga illegittimamente lesivi.<br />
Un diversa conclusione, oltre a porsi in contrasto con le citate previsioni costituzionali, è sconfessata dalla disciplina particolarmente “garantista” di cui all’art. 6, primo comma, della legge n. 212/2000 (“Statuto dei diritti del contribuente”), il quale dispone che l&#8217;Amministrazione finanziaria (incluso il concessionario della riscossione, che dell’Amministrazione è una “longa manus”) deve assicurare al contribuente l’effettiva conoscenza degli atti a lui destinati. Inoltre, secondo quanto previsto dal successivo art. 7 (“Chiarezza e motivazione degli atti”), i provvedimenti dell’Amministrazione finanziaria sono motivati ai sensi dell&#8217;articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (con indicazione, quindi, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell&#8217;amministrazione), e, se nella motivazione si fa riferimento ad altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama. La formulazione letterale di tale previsione, invero, sembra addirittura imporre al concessionario l’allegazione della cartella all’intimazione di pagamento, con la conseguenza che appare a maggior ragione inconcepibile la tesi secondo cui la cartella, oltre che non allegata all’intimazione, possa essere anche sottratta alla richiesta di accesso avanzata dal contribuente. Il menzionato art. 7, secondo comma, inoltre, dispone che gli atti dell’Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a) l&#8217;ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; b) l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell&#8217;atto in sede di autotutela; c) le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili. Siffatte ulteriori disposizioni indicano chiaramente che il concessionario non può occultare il titolo esecutivo o la cartella, inclusa la relata di notifica, restando altrimenti parzialmente impraticabile la possibilità dell’esercizio dell’autotutela in relazione all’intimazione di pagamento, il cui vizio può ben dipendere da un’illegittimità del titolo esecutivo o della cartella di pagamento, ovvero dall’irritualità della sua notifica.<br />
D’altronde, i procedimenti di riscossione esattoriale, in quanto strumenti particolarmente solleciti ed efficaci ai fini della realizzazione della pretesa sostanziale, sono anche impiegati, per espressa volontà legislativa, al fine di riscuotere crediti relativi a fattispecie non tributarie (basti pensare alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge n. 689/1981) e risulterebbe incomprensibile, in assenza di effettive ragioni che giustifichino una peculiarità di disciplina, una distinzione in ordine al medesimo procedimento per quanto attiene l’esercizio del diritto di accesso a seconda che lo stesso venga utilizzato per finalità di natura fiscale ovvero di altro tipo.<br />
Le considerazioni che precedono inducono a ritenere che la disposizione di cui all’art. 26, quarto comma, del d.p.r. n. 602/19732, secondo cui i concessionari hanno l’obbligo di conservare le ricevute di consegne delle cartelle per cinque anni, (la quale, comunque, si riferisce alle sole imposte sui redditi), non esclude che queste siano conservate più a lungo, qualora sussistano ragioni di opportunità. In altri termini, se il contribuente provvede sollecitamente a pagare l’importo indicato in cartella, il concessionario, a dispetto della sostanziale definizione del rapporto tributario e persino se sia spirato il termine per un’eventuale richiesta di rimborso, è ugualmente tenuto, in forza della disposizione citata, a conservare le ricevute di consegna della cartella per un periodo di cinque anni. Qualora sia ancora pendente la pretesa tributaria, il concessionario, fermo l’obbligo di legge di conservare la ricevuta per almeno cinque anni, può, invece, onde evitare la soccombenza in un eventuale giudizio tributario, conservare la ricevuta per un più lungo periodo. Inoltre, la disposizione in esame si riferisce alla ricevuta di consegna della cartella e non alla cartella di pagamento, ragion per cui, sia detto incidentalmente, non vale in ogni caso a giustificare la mancata ostensione delle cartelle eventualmente richieste dal contribuente.<br />
Per le considerazioni che precedono il presente ricorso deve essere accolto nei termini sopra specificati.<br />
Il Tribunale, pertanto, deve ordinare all’Equitalia E.TR.di Reggio Calabria di consentire al ricorrente l’accesso, anche mediante estrazione di copia, delle relate di notifica delle cartelle di pagamento di cui si tratta.<br />
Sussistono giusti motivi, anche in ragione delle finalità chiaramente tuzioristiche perseguite dal ricorrente con la chiamata in giudizio delle Amministrazione statli, per compensare interamente fra queste e il Manuardi le spese del presente giudizio.<br />
In ragione della sostanziale soccombenza di Equitalia E.TR., quest’ultima deve essere condannata a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1) accoglie il ricorso in epigrafe nei termini di cui in motivazione e ordina all’Equitalia E.TR.di Reggio Calabria di consentire al ricorrente l’accesso, anche mediante estrazione di copia, delle relate di notifica delle cartelle di pagamento di cui si tratta;<br />
2) compensa fra le Amministrazione statali ed il ricorrente le spese del presente giudizio;<br />
3) condanna l’Equitalia ET.R. di Reggio Calabria a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 09/04/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Luigi Passanisi, Presidente<br />
Daniele Burzichelli, Consigliere, Estensore<br />
Desire&#8217;e Zonno, Referendario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 30/04/2008</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2008 n.3593</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-30-4-2008-n-3593/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-30-4-2008-n-3593/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2008 n.3593</a></p>
<p>Pres. BACCARINI Est. LUNDINI IKT s.r.l., FK Terapia e altri (Avv.ti A. Greffi e M. Petrone) c./ Regione Lazio, ASL Roma C (Avv. G. Terraciano) e ASL Roma B (Avv. C. Chiola) in tema di revoca degli accreditamenti al SSN di società aventi procedimenti penali pendenti 1. Servizi pubblici –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-30-4-2008-n-3593/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2008 n.3593</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-30-4-2008-n-3593/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2008 n.3593</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. BACCARINI Est. LUNDINI<br /> IKT s.r.l., FK Terapia e altri (Avv.ti A. Greffi e M. Petrone) c./ Regione<br /> Lazio, ASL Roma C (Avv. G. Terraciano) e ASL Roma B (Avv. C. Chiola)</span></p>
<hr />
<p>in tema di revoca degli accreditamenti al SSN di società aventi procedimenti penali pendenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Servizi pubblici – Servizio Sanitario Nazionale – Accreditamenti – Rapporto fiduciario – Sopravvenuta carenza – Procedimenti penali pendenti – Revoca – Legittimità.</p>
<p>2. Procedimento amministrativo – Avviso di inizio del procedemento – Omissione – Provvedimento cautelare – Illegittimità dell’atto – Non sussiste – Ragioni.</p>
<p>3. Procedimento amministrativo – Avviso di inizio del procedemento – Omissione – Precedente provvedimento cautelare – Illegittimità dell’atto definitivo – Non sussiste – Ragioni.</p>
<p>4. Procedimento amministrativo – Avviso di inizio del procedemento – Omissione – Atto discrezionale – Dimostrazione in giudizio – Illegittimità dell’atto – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La persistenza dei requisiti tecnico-funzionali per gli accreditamenti al Servizio Sanitario Nazionale non comporta l’irrilevanza della venuta meno del rapporto fiduciario tra concedente e concessionario, in quanto l’affidabilità del concessionario deve permanere per tutta la durata del rapporto. Pertanto, la sussistenza di procedimenti penali a carico del concessionario determina la revoca degli accreditamenti stessi, anche in mancanza di accertamenti penali definitivi, ben potendosi l’Amministrazione basare anche su indagini e procedimenti penali in corso, nell’ottica dell’immediata tutela dell’interesse pubblico, particolarmente sensibile trattandosi di rapporto svolgentesi nell’ambito di un servizio pubblico delicato in quanto preordinato alla tutela della salute dei cittadini.<br />
2. Non occorre l’avviso procedimentale – ex art. 7 della legge n. 241/1990 – per la determinazione di sospensione, che, essendo provvedimento cautelare, ha quindi in se stessa le ragioni di urgenza che esonerano dall’onere di previo avviso dell’emanazione dell’atto<sup>1</sup>. Ciò si evince espressamente, del resto, dall’esplicita previsione dell’art. 7 sopra citato che al comma 2 consente l’emanazione del provvedimento cautelare senza preavviso procedimentale specifico<sup>2</sup>.</p>
<p>3. Non costituisce violazione dell’art. 7 della L. 241/90 l’omissione dell’avviso di inizio del procedimento, laddove sia stato preceduto da provvedimento sospensivo idoneo a preludere alle determinazioni conclusive circa l’esercizio dell’autotutela da parte dell’Amministrazione, in quanto tale provvedimento cautelare, surrogando il preavviso ex art. 7 della L. 241/90, pone il soggetto destinatario in grado di aspettarsi i possibili sviluppi del procedimento, con possibilità quindi, per il medesimo soggetto, di addurre e far valere proprie ragioni difensive al riguardo.</p>
<p>4. La dimostrazione in giudizio della circostanza che l’Amministrazione non avrebbe effettivamente potuto adottare provvedimenti diversi da quelli di fatto assunti (nella specie determinata dall’esistenza di numerosi procedimenti penali a carico delle ricorrenti), comporta che il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento, anche laddove l’atto abbia contenuto discrezionale – art. 21 octies, co. 2, seconda parte, della L. 241/90.</p>
<p></b>__________________________________<br />
 <sup>1</sup> TAR Na, I, 5.5.2006, n. 3967; TAR Puglia, Ba, n. 18.9.2003, n. 3364.<br />
<sup>2</sup>CdS, V, 9.10.2003, n. 6038 e 30.10.2002, n. 5975.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In Nome del Popolo Italiano<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Roma<br />
Sezione III</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai Signori:<br />
Stefano Baccarini                                                  Presidente<br />
Domenico Lundini                                           Cons. rel. est.<br />
Giuseppe Sapone                                                  Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 9650 del 2006, proposto da <br />
<b>IKT srl, FK Terapia di Renato Flori</b> e <b>Licia Mercadante srl</b>, <b>Società delle Provincie del Dott. Tauro &#038;  C. snc</b>, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante delle stesse, rappresentate e difese dagli Avv.ti Andrea Greffi e Marco Petrone ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in Roma, Via T. Mommsen 7;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
la <b>Regione Lazio,</b> in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall’Avv. Gennaro Terracciano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Roma, Piazza di Spagna 35;<br />
l’<b>Azienda USL Roma C</b>, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Gennaro Terracciano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Roma, Piazza di Spagna 35;<br />
l’<b>Azienda USL Roma B</b>, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio Chiola, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Roma, Via della Camilluccia 785;</p>
<p>per l’annullamento<br />
-quanto al ricorso introduttivo: a) della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 538 del 4 agosto 2006 (successivamente notificata) con il quale la Giunta Regionale ha sospeso cautelativamente ed in via transitoria, tutti i rapporti di accredit<br />
-quanto ai motivi aggiunti depositati il 13.12.2006: a)della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 791 del 6 novembre 2006 (notificata alla IKT il 16 novembre 2006 e ad oggi non ancora ricevuta  da FK Terapia e Società delle Province) che ha r<br />
<br />
Visto il ricorso e i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;<br />
Viste le memorie difensive delle parti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore designato, per la pubblica udienza del 12.12.2007, il Cons. D. Lundini;<br />
Uditi all’udienza predetta gli avvocati come da verbale;<br />
Considerato e ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Le società ricorrenti insistono nell’ambito territoriale della ASL RMB e della ASL RMC, ove operano per l’esercizio di attività sanitarie.<br />
In particolare, la società IKT srl svolge attività di fisiokinesiterapia e riabilitazione, in regime di accreditamento provvisorio con il Servizio Sanitario Regionale.<br />
La FK Terapia di Renato Flori e Licia Mercadante srl, anch’essa provvisoriamente accreditata con delibera G.R. Lazio del 1997, è stata autorizzata all’apertura e all’esercizio di un centro di riabilitazione e recupero funzionale.<br />
La Società delle Province del Dott. Tauro &#038; C snc gestisce infine, in analogo regime di accreditamento provvisorio, un laboratorio di analisi e RIA.<br />
2. Le società stesse, aventi in comune (almeno all’epoca d’instaurazione della controversia che ne occupa) amministratore e soci dominanti, sono rimaste coinvolte, a vario titolo, in vicende giudiziarie penali particolarmente legate alla IKT srl, a seguito di indagini ed iniziative condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Tali vicende, che hanno avuto grandissima risonanza sulla stampa nazionale, hanno visto come protagonisti, indagati ed imputati, gli amministratori e soprattutto i proprietari effettivi delle società predette, insieme a pubblici ufficiali con funzioni di responsabilità politica, dirigenziale e gestionale nel settore sanitario romano e regionale, con conseguenti ipotesi di reato per concorso in falso, truffa, peculato. Si è trattato, stando alla ricostruzione accusatoria, di una colossale e complessa vicenda delittuosa di corruzioni e sottrazione di denaro e risorse pubbliche destinate al finanziamento del servizio pubblico sanitario, con somme indebitamente erogate per milioni di euro, false convenzioni e fatturazioni, illeciti di vario genere attuati dall’assetto proprietario e manageriale delle società di cui trattasi, in concorso con funzionari pubblici corrotti ed infedeli.<br />
La vicenda, assurta al rango di vero e proprio scandalo nazionale  e sinteticamente indicata, nei “boatos” di stampa e nei suoi echi popolari, con l’immaginifico riferimento identificativo di uno dei suoi principali protagonisti (“Lady ASL”), è alla base, pur non essendo ancora sfociata in condanne penali definitive, dei provvedimenti impugnati, che al Collegio, proprio per l’eclatante ed oggettiva gravità della vicenda stessa, sembrano sostanzialmente inevitabili, corretti ed immuni dunque dalle censure d’illegittimità dedotte dalle imprese ricorrenti.<br />
3. In effetti, le determinazioni regionali in impugnativa, meglio specificate in epigrafe, sono consistite, principalmente, dapprima nella determinazione in data 4.8.2006 di sospensione di tutti i rapporti di accreditamento in essere con le società ricorrenti, e successivamente nella delibera regionale di revoca, in data 31.10.2006, dei rapporti stessi.<br />
Avverso gli atti impugnati con il ricorso originario le istanti deducono quanto segue:<br />
1)Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 8 e 10 della legge n. 241/90, violazione e falsa applicazione della L.R. Lazio n. 4/2003, eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in particolare difetto di motivazione e di istruttoria;<br />
2)Violazione e falsa applicazionedell’art. 8 quater del D.Lgs. n. 229/99, della legge n. 724/94, della L.R. n. 4/2003, in particolare degli artt. 13, 14, 16 e 21. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in particolare difetto di motivazione e di istruttoria, sviamento, inesistenza e/o difetto dei presupposti, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.<br />
Assumono, in sintesi, le società istanti, con le censure di cui sopra, mancato avviso procedimentale, anche ai sensi dell’art 16 LR n. 4/2003; mancata esplicitazione e motivazione in ordine ai contestati fatti relativi ad illeciti; genericità ed inconferenza degli elementi addotti in assenza di relativa istruttoria; contrasto con la pertinente normativa in quanto l’accreditamento provvisorio riguarderebbe solo la sussistenza dei requisiti tecnici e non il nesso fiduciario; i presunti comportamenti illeciti, sui quali d’altra parte non sarebbe stato emesso alcun provvedimento definitivo, avrebbero poi coinvolto alcuni soci e non la struttura; gli stessi requisiti per l’accreditamento provvisorio riguarderebbero la struttura e non le persone o le qualità personali.<br />
4. Con motivi aggiunti, mossi contro la revoca degli   accreditamenti, la parte ricorrente eccepisce ancora, sub specie di illegittimità derivata, la violazione dell’art. 7 L. n. 241/90 (che è anche vizio autonomamente dedotto contro il nuovo provvedimento) e gli altri motivi già sostanzialmente mossi contro l’atto originariamente impugnato, nonché profili di genericità, dato che gli argomenti della revoca, concretante misura sanzionatoria, sarebbero gli stessi utilizzati per la sospensione. L’accreditamento non riguarderebbe poi le persone, mentre i requisiti tecnici specifici ci sarebbero. Occorreva, d’altra parte, ad avviso delle istanti, una previa diffida a regolarizzare, mentre la “ricollocazione” dei pazienti non avrebbe ancora avuto attuazione, sicchè il relativo riferimento non avrebbe valore sul piano motivatorio.<br />
5. Tanto premesso ritiene il Collegio che il ricorso e i motivi aggiunti siano privi di fondamento.<br />
Quanto all’avviso procedimentale ex art. 7 della legge n. 241/1990, va rilevato anzitutto che esso non occorreva certamente per la determinazione di sospensione, che è provvedimento cautelare ed ha quindi in se stesso le ragioni di urgenza che esonerano dall’onere di previo avviso dell’emanazione dell’atto (TAR Na, I, 5.5.2006, n. 3967; TAR Puglia, Ba, n. 18.9.2003, n. 3364). Ciò si evince espressamente, del resto, dall’esplicita previsione dell’art. 7 sopra citato che al comma 2 consente l’emanazione del provvedimento cautelare senza preavviso procedimentale specifico (cfr. CdS, V, 9.10.2003, n. 6038 e 30.10.2002, n. 5975).<br />
Nemmeno, d’altra parte, sempre in ordine all’avviso di inizio del procedimento, se ne può valorizzare nella specie l’omissione quanto alla revoca degli accreditamenti, perché la sospensione è provvedimento che in se stesso prelude alle determinazioni conclusive circa l’esercizio dell’autotutela da parte dell’Amministrazione, ed è quindi già idoneo, surrogando il preavviso ex art. 7 della legge n.241/90, a porre il soggetto destinatario in grado di aspettarsi i possibili sviluppi del procedimento, con possibilità quindi, per il medesimo soggetto, di addurre e far valere proprie ragioni difensive al riguardo.<br />
6. E comunque, nel caso in esame, le peculiarità e la gravità della vicenda, per come risultante all’Amministrazione all’epoca dei fatti, ed alla stregua altresì delle connotazioni di essa emergenti dalla documentazione successivamente prodotta in atti dalle parti resistenti, circa gli sviluppi del procedimento penale, dimostrano che l’Amministrazione non avrebbe effettivamente potuto, secondo questo Tribunale, adottare provvedimenti diversi da quelli di fatto assunti, ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241/90. In base a tale disposizione, invero, applicabile anche alle determinazioni discrezionali della P.A. (vedi CdS, VI, 17.10.2006, n. 6192), il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento qualora l&#8217;amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. In effetti di fronte ad azioni penali per fatture false, accreditamenti falsi, con danno enorme per il bilancio sanitario regionale, non si vede come l’Amministrazione nel caso in esame avrebbe potuto mantenere in vita i rapporti di accreditamento delle società ricorrenti. E d’altra parte, sono in atti (essendo stati depositati dalle Amministrazioni intimate) taluni (significativi ed eloquenti) provvedimenti giudiziari di rilievo penale intervenuti nella vicenda nel corso del 2006, con le imputazioni dei soggetti proprietari e responsabili delle società ricorrenti, le richieste di rinvio a giudizio, l’atto di costituzione di parte civile della ASL RMB, le dichiarazioni collaborative e confessorie alla Procura della Repubblica rese in data 26.10.2006 dalla principale imputata e referente dell’assetto proprietario delle ditte stesse, la sentenza infine, sebbene appellata, del 5.3.2007 del Tribunale Penale di Roma, Sezione dei Giudici per le indagini preliminari, con le condanne irrogate a carico degli imputati per i reati loro ascritti.<br />
7. Il quadro di rilevante e diffusa corruttela che emerge da quanto sopra, sebbene certamente non definitivo ed ancora sub iudice, era comunque tale, ad avviso di questo Collegio, da imporre alla P.A. l’adozione degli atti impugnati, non solo di quello di sospensione, ma della revoca stessa degli accreditamenti in questione. Ed a nulla rileva l’eventuale omissione dell’avviso di inizio dei relativi procedimenti. Si trattava di tutelare, da parte dell’Amministrazione, con la massima decisione e rapidità possibile, non soltanto i propri interessi profondamente lesi dai comportamenti illeciti contestati, ma la stessa immagine del sistema sanitario regionale, altrimenti vieppiù compromessa dalla perdurante presenza di soggetti implicati nelle vicende sopra descritte.<br />
8. Quanto all’asserita necessità di una previa diffida a regolarizzare la posizione delle società ricorrenti, ex art. 16 della L.R. Lazio n. 4/2003, la disposizione si riferisce in effetti alla “Vigilanza, sospensione e revoca dell’accreditamento istituzionale”. Tuttavia, anche a prescindere dal rilievo che nella specie non di accreditamento istituzionale ma provvisorio si tratta, va sottolineato che la norma invocata è comunque inconferente, dal momento che essa riguarda i requisiti tecnico-funzionali degli accreditamenti e delle relative strutture, mentre nel caso in esame le ragioni dell’operata sospensione e revoca dell’accreditamento delle ricorrenti risiedono in elementi diversi, interni al rapporto concedente-concessionario, ovvero nel venir meno del legame fiduciario che, specialmente quando al privato concessionario sia affidato l’espletamento di un pubblico servizio, deve comunque assistere il rapporto concessorio, per tutta la durata di esso.<br />
9. Alla compromissione di tale nesso fiduciario, ha fatto sintetico ma chiaro riferimento l’Amministrazione negli atti impugnati, evidenziando altresì come i fatti illeciti contestati alle società in parola riguardassero “comportamenti illeciti direttamente collegati all’erogazione di prestazioni a carico del S.S.R.”. La motivazione -anche attraverso il riferimento alle “vicende legate alla società IKT srl, apparse sui principali organi di stampa a tiratura nazionale nei mesi di gennaio e febbraio 2006, concernenti una vasta indagine condotta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma”- appare, ad avviso del Collegio, adeguata, sufficiente ed esaustiva, sia per il provvedimento di sospensione che per la revoca stessa degli accreditamenti delle società istanti. E del resto, i fatti (e la loro gravità) su cui la motivazione si è basata, erano ben conosciuti dalle ricorrenti, e lo stesso richiamo di notizie di stampa identifica ed esplicita nella specie la connotazione della vicenda a livello di “fatto notorio”, per il quale dunque non v’era certamente bisogno di analitiche e superflue specificazioni descrittive.<br />
10. La stessa revoca degli accreditamenti si è basata su una discrezionale valutazione di opportunità dell’Amministrazione, non illogicamente correlata alla caduta dell’elemento fiduciario necessariamente ed ontologicamente insito nel rapporto concessorio. Gli elementi determinanti il venir meno della fiducia sono stati indicati, ed al riguardo non vi era alcunché da “regolarizzare”. D’altra parte, è pacifico che l’Amministrazione concedente possa sempre revocare una concessione di pubblico servizio quando tale elemento, per qualsiasi ragione (purchè evidentemente non incongruamente ed illogicamente apprezzata), venga meno (vedi Tar Campania, NA, III, 15.6.1995, n. 357).<br />
11. A fronte dei rilievi suddetti non ha quindi pregio la ricostruzione delle istanti volte a ricondurre i presupposti per la sospensione o per la revoca dell’accreditamento provvisorio di strutture sanitarie private in quelli, d’ordine tecnico-funzionale e qualitativo, previsti dalla normativa statale e regionale per l’accreditamento istituzionale vero e proprio.<br />
Al riguardo, invero, va ribadito che l’emissione degli atti impugnati trova il suo fondamento nella commissione di atti illeciti  plausibilmente riferibili, alla stregua delle vicende penali in corso, ai titolari ed amministratori delle società ricorrenti.<br />
Si è trattato dunque dell’esplicazione del generico potere di vigilanza della Regione sul concessionario di un servizio pubblico sanitario, a tutela dell’interesse pubblico e della collettività. E d’altra parte, la necessità dei requisiti “tecnici”, che vanno riferiti alla struttura, è cosa ben diversa dal rispetto del principio di fedeltà nell’adempimento degli obblighi scaturenti dal rapporto concessorio qual è quello dell’accreditamento, anche se provvisorio (cfr. Co.Cass., SS.UU. 8.7.2005, n. 14335).<br />
Ed al riguardo dev’essere infatti considerato che il nuovo regime dell&#8217;accreditamento ha bensì sostituito quello preesistente convenzionale, ma non ha modificato la natura del rapporto esistente tra struttura privata ed ente pubblico preposto all&#8217;attività sanitaria, il quale era e resta di natura concessoria.<br />
Nell&#8217;ambito del nuovo sistema,  è rimasto quindi fermo il potere di vigilanza e controllo da parte delle regioni sull&#8217;espletamento dell&#8217;attività del servizio pubblico concessa alle istituzioni sanitarie di carattere privato, già indicato nell&#8217;art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.<br />
12. Ed a tale potere di vigilanza appartiene necessariamente la necessità di valutazione della persistenza del rapporto fiduciario tra concedente e concessionario. Si tratta di una connotazione imprescindibile del rapporto concessorio, a prescindere dalla sua previsione espressa (che può anche mancare) per disposizione di legge.<br />
La normativa (invocata dalla ricorrente) sull’accreditamento istituzionale fa riferimento ai requisiti tecnici delle strutture, ma certamente non impedisce che il controllo dell’Amministrazione possa riferirsi all’elemento fiduciario ricadente sulle stesse connotazioni soggettive del concessionario. Le concessioni sono del resto in generale rilasciate ob rem ac personam, di modo che non è certamente inibito al concedente la valutazione del comportamento complessivo del concessionario aventi ricadute sulla persistenza del rapporto fiduciario.<br />
Diversamente opinando, d’altra parte, si arriverebbe, in casi come quello all’esame,  alla paradossale situazione per cui l’irrilevanza dei comportamenti soggettivi del concessionario (quali che essi siano o ed anche se in ipotesi relativi all’espletamento del servizio pubblico commesso) li renderebbe comunque non valutabili ai fini della permanenza del rapporto di accreditamento, una volta che fosse pur sempre e semplicemente accertata l’idoneità tecnica ed oggettiva delle relative strutture.<br />
13. L’affidabilità del concessionario deve permanere insomma per tutta la durata del rapporto. Nella specie, tenuto conto dell’apertura di diversi procedimenti penali riguardanti i soci o il legale rappresentante delle società ricorrenti, accusati di concorso in gravi episodi di responsabilità penale, l’esercizio del potere discrezionale e di valutazione dell’opportunità dell’intervento (anche di revoca) non appare manifestamente illogico ed irrazionale. L’Amministrazione, d’altra parte, non doveva certamente attendere l’esito del processo penale, potendosi basare anche su indagini e procedimenti penali in corso, nell’ottica dell’immediata tutela dell’interesse pubblico, particolarmente sensibile trattandosi di rapporto svolgentesi nell’ambito di un servizio pubblico delicato in quanto preordinato alla tutela della salute dei cittadini.<br />
14. Quanto alla circostanza che nella specie le condotte di soggetti persone fisiche (soci e legali rappresentanti delle ricorrenti) sono state fatte ricadere sulle ricorrenti stesse, che hanno veste e natura di persone giuridiche o di enti collettivi, va tenuto conto che la responsabilità, sebbene certamente personale dal punto di vista penale, sul piano civilistico o amministrativo ben può essere addebitata, per culpa in vigilando, alla persona giuridica sulla quale rifluiscono i comportamenti dei soggetti ad essa legati da rapporti di immedesimazione organica o di sostanziale rapporto di controllo ed appartenenza proprietaria (cfr. del resto, al riguardo, art. 2049 c.c., nonché, come esplicitazione di un principio generale, l’art. 5 del D.Lgs. n. 231/01, sulla responsabilità delle persone giuridiche).<br />
Appare quindi nella fattispecie non condivisibile il tentativo difensivo di separare il destino dei soci e degli amministratori da quello delle società, dato che queste ultime non hanno costituito altro che lo strumento e lo schermo per la perpetrazione dei fatti contestati, così come è evidente che i profitti  delle società si sono plausibilmente tradotti in profitti di soci, amministratori e proprietari delle società stesse.<br />
15. Appare quindi legittimo, a fronte delle vicende penali in corso, che l’Amministrazione, con lo stesso provvedimento di revoca, abbia deciso di troncare la vigenza di rapporti sui quali si sarebbero sostanzialmente incentrati disegni e profitti illeciti.<br />
Non vi è alcun difetto di motivazione o di istruttoria.<br />
Nè sussistono ipotesi di disparità di trattamento (che non sono provate e che la p.a del resto smentisce) mentre alle esigenze dei pazienti che si rivolgevano alle ricorrenti si è sufficientemente sopperito, anche ad ammettere che le ricorrenti abbiano titolo ad argomentare in ordine a tale circostanza, con le modalità e le misure alternative e sostitutive intraprese dall’Amministrazione (citate nei provvedimenti impugnati e ben documentate agli atti di causa).<br />
16. Consegue da quanto sopra esposto che il ricorso e i motivi aggiunti in epigrafe specificati sono infondati e vanno respinti.<br />
Le spese, tuttavia, sussistendo giustificati motivi, possono essere compensate tra le parti.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P . Q . M .</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; sez. III – respinge il ricorso e i motivi aggiunti di cui in epigrafe.<br />
Compensa le spese.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 12.12.2007.</p>
<p>Stefano BACCARINI		PRESIDENTE<br />	<br />
Domenico LUNDINI		ESTENSORE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-30-4-2008-n-3593/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2008 n.3593</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2008 n.3594</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-30-4-2008-n-3594/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-30-4-2008-n-3594/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2008 n.3594</a></p>
<p>Pres. Corasaniti – Est. Calveri Conform s.r.l., Brand Portal s.r.l. (Avv. P. Leozappa) c. Ministero della Solidarietà Sociale (Avv. Stato), Sudler &#038; Hennessey s.r.l. (Avv.ti M. Mostardini, A. Danile, G. De Santis) 1- Contratti della P.A. – Gara – Collegamento sostanziale &#8211; Esclusione &#8211; Presupposti 2- Contratti della P.A. –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-30-4-2008-n-3594/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2008 n.3594</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-30-4-2008-n-3594/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2008 n.3594</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corasaniti – Est. Calveri<br /> Conform s.r.l., Brand Portal s.r.l. (Avv. P. Leozappa) c. Ministero della<br /> Solidarietà Sociale (Avv. Stato), Sudler &#038; Hennessey s.r.l. (Avv.ti M.<br /> Mostardini, A. Danile, G. De Santis)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1- Contratti della P.A. – Gara – Collegamento sostanziale &#8211; Esclusione &#8211; Presupposti</p>
<p>2- Contratti della P.A. – Gara – Concorrenti controllati da terzo non partecipante – Collegamento sostanziale – Esclusione &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1- L’esclusione dalle gare d’appalto per collegamento sostanziale tra imprese concorrenti può ritenersi ammissibile soltanto in presenza di una fattispecie presuntiva fondata sull’accertamento di una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti, univocamente volti a configurare il presupposto applicativo della esclusione. Pertanto l’esclusione dalla gara, in tali fattispecie, postula evidentemente l’esistenza e il correlativo accertamento in concreto di detti indici rivelatori che devono essere tali da ingenerare il più che ragionevole sospetto che l’accordo tra le partecipanti possa pregiudicare l’imparzialità e la regolarità della gara.</p>
<p>2- La circostanza di natura formale per cui due imprese partecipanti alla medesima gara abbiano indicato, in ottemperanza agli obblighi pubblicitari di cui all’art. 2497-bis c.c., di essere soggette all’attività di direzione e di coordinamento della medesima capogruppo, dalla quale sono integralmente controllate e partecipate, non è di per sé espressiva del collegamento sostanziale delle imprese e della soggezione di queste all’altrui attività di direzione e coordinamento, in assenza degli indici rilevatori (connotati dal carattere della gravità, precisione e concordanza) che, considerati nel loro complesso e con riferimento alla specifica situazione concreta, facciano ragionevolmente ritenere che si sia potuta verificare l’alterazione della par condicio dei concorrenti. Invero, ove si ritenesse che il collegamento sostanziale rilevante ai sensi e agli effetti dell’art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006 consegua al semplice verificarsi dell’appartenenza delle imprese al medesimo gruppo societario e al connesso collegamento economico tra le imprese e la capogruppo – dovrebbe coerentemente ritenersi che la fattispecie prevista da detta norma integri un’ipotesi di esclusione automatica, non residuando alcuna discrezionalità in capo alla stazione appaltante.(1)</p>
<p></b>_________________________________<br />
(1) <i>Contra</i>, vedi Consiglio di Stato, VI, 4/6/2007 n. 2950<br />
; TAR Lazio – Roma, III-ter, 8/4/2008 n. 2921.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
(sezione Terza &#8211; <i>bis</i>)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
 composto dai signori:<br />
Saverio                    Corasaniti          presidente<br />
Massimo Luciano      Calveri              consigliere rel.<br />
Francesco                 Arzillo              consigliere    <br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 1855 del 2008, proposto </p>
<p align=center>da</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Conform s.r.l. </b>e <b>Brand Portal s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, in costituendo RTI fra loro, rappresentate e difese dall’avv. Patrizio Leozappa ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Roma, alla Via Bocca di Leone n. 78;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Ministero della Solidarietà Sociale</b>, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, Pubblica Istruzione, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede – in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12 – domicilia per legge;</p>
<p align=center>e nei confronti di </p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Sudler &#038; Hennessey s.r.l,</b> in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentate  difese dagli avv.ti Massimiliano Mostardini, Antonio Danile e Giovanna De Santis ed elettivamente domiciliate in Roma, alla Via Sebastianello n. 9, presso lo studio dell’Avv. Eutimio Monaco;</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensione degli effetti,</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; del provvedimento comunicato con nota prot. n. DGT – 0000143-31 gennaio 2008, con cui il Ministero della Solidarietà Sociale, per il tramite dell’Ufficio Coordinamento Attività Ex DNPA, ha dato notizia dell’aggiudicazione definitiva della procedura rist<br />
&#8211; degli atti  e delle operazioni di gara, nella parte in cui la Commissione giudicatrice ha omesso di escludere l’impresa risultata aggiudicataria della procedura selettiva;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche di estremi e contenuti ignoti, ivi espressamente inclusa la nota prot. n. DGTD-0000219- 14 febbraio 2008, inviata il successivo 14 febbario dal Ministero della Solidarietà Sociale – Coordinamento</p>
<p align=center>nonché per l’adozione</p>
<p></p>
<p align=justify>
delle conseguenti statuizioni risarcitorie in forma specifica, ovvero in subordine per equivalente; in quest’ultimo caso da quantificarsi in corso di giudizio.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Solidarietà Sociale e quello delle Società controinteressate ;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 17 aprile 2008 il consigliere Massimo L. Calveri e uditi i difensori delle parti coma da verbale di udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO-DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.- Con ricorso notificato in data 19 febbraio 2008, le società Conform e Barnd Portal impugnavano &#8211; chiedendone la sospensione in via cautelare &#8211; i provvedimenti in epigrafe con i quali il Ministero della Solidarietà Sociale aveva aggiudicato alle società Sudler &#038; Hennessey la gara “per l’affidamento dei sevizi di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario sugli effetti negativi per la salute derivanti dall’uso di sostanze psicoattive”.<br />
1.1.- Le ricorrenti, collocate in graduatoria dopo le imprese aggiudicatarie, esponevano che, a seguito dell’accesso agli atti della procedura, chiedevano all’amministrazione appaltante di escludere le imprese risultate aggiudicatarie, in via di autotutela, motivando la richiesta  con la violazione dell’art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006 per essere le aggiudicatarie riconducibili a un unico centro decisionale, costituito dalla società capogruppo WPP Marketing Comunication (ItalY) s.r.l..<br />
1.2.- Rigettata l’istanza di riesame, seguiva la presente impugnativa con la quale venivano dedotti distinti profili di censura per violazione di legge (art. 97 Cost., art. 34, coma 2,d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163); per violazione e falsa applicazione degli artt. 6.1., 6.3 e 8 del disciplinare di gara; nonché per eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche.  <br />
Lamentavano, in buona sostanza, le ricorrenti che la stazione appaltante aveva errato nel non escludere due concorrenti (le società poi aggiudicatarie e la Bates s.r.l.), atteso che le rispettive offerte erano riconducibili al medesimo centro decisionale, individuato nel gruppo societario facente capo alla <i>holding</i> WPP Marketing Comunications (Italy), venendo così a determinarsi quella situazione di collegamento sostanziale vietata, sia dal bando di gara che dall’art. 34, comma 2, del codice degli appalti, allo scopo di tutelare la <i>par condicio</i> tra i concorrenti a mezzo della segretezza delle offerte. <br />
Soggiungevano poi che, ove non si dovesse ravvisare la sussistenza di un unico centro decisionale – ossia la seconda delle due fattispecie descritte nell’art. 34, coma 2, del precitato d.lgs. n. 163/2006 – la partecipazione alla gara di due società controllate dallo stesso soggetto, come nel caso di specie, configurando un’ipotesi di influenza dominante ai sensi dell’art. 2359 c.c., integrerebbe comunque gli estremi della prima ipotesi delineata dal medesimo comma dell’art. 34, lasciando quindi immutate le conseguenze di tale diversa qualificazione giuridica, e cioè la necessità dell’esclusione dalla gara delle imprese collegate.<br />
1.3.- Si costituivano in giudizio l’amministrazione e le controinteressate intimate replicando puntualmente alle tesi dedotte nel ricorso.<br />
1.4.- Alla camera di consiglio del 6 marzo 2008, il Collegio, in applicazione dell’art. 23-<i>bis</i> della legge n. 1034/1971, ha fissato la trattazione nel merito della controversia alla pubblica udienza del 17 aprile 2008, nella quale il ricorso è stato trattenuto in decisione<br />
2.- Il ricorso non è fondato.<br />
2.1.- Va preliminarmente richiamato il testo normativo di cui si lamenta la violazione, e cioè l’art. 34, comma 2, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”) che è del seguente tenore: “<i>Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi</i>”.<br />
Come ben rileva la difesa delle controinteressate la previsione testé riportata ha recepito la fattispecie di matrice giurisprudenziale del c.d. “collegamento sostanziale”, così componendo il contrasto interpretativo sviluppatosi nel vigore della precedente disciplina (cfr. sul punto la recente decisione emessa dalla II Sez. sul ric. 7161/07) contenuta nel comma 1-<i>bis</i> dell’art. 10 della legge n. 109 del 1994. Tale ultima norma infatti sanciva unicamente il divieto di partecipazione a una stessa gara di imprese che si trovassero in situazione di “<i>controllo</i>” ai sensi dell’art. 2359 c.c. e non anche nella  diversa ipotesi di <i>collegamento</i>, disciplinata dal comma 3 del medesimo art. 2359, riscontrabile ove una società eserciti su un’altra “<i>un’influenza notevole</i>”.<br />
Orbene, il riportato secondo comma dell’art. 34 del Codice dei contratti riproduce la previsione già contenuta nella legge del 1994, ma ne amplia significativamente la portata includendo, nell’ambito dei divieti normativi di partecipazione delle imprese a una stessa gara,  l’ipotesi di situazioni di collegamento sostanziale, caratterizzate da un’unicità di centro decisionale tale da far ritenere venute meno le garanzie di segretezza delle offerte con conseguente alterazione della gara.<br />
E’ però da avvertire che la norma <i>de qua</i>, nell’includere le ipotesi di collegamento tra le fattispecie potenzialmente dannose della concorrenza, non ha proceduto all’enumerazione puntuale delle ipotesi comportanti l’obbligo di esclusione dalla gara, optando piuttosto per una formulazione ampia (e consapevolmente generica) mediante il rinvio alla locuzione “<i>unico centro decisionale</i>”, riscontrabile “<i>sulla base di</i> <i>univoci elementi</i>”. <br />
In particolare, quanto all’individuazione degli elementi univoci indicatori della riconducibilità delle offerte a un unico centro decisionale, la giurisprudenza ha desunto la sussistenza del collegamento da una serie di elementi indiziari, ritenuti espressivi della comunanza delle imprese interessate, sulla base di una nutrita esemplificazione cui ha fatto peraltro puntualmente riferimento lo stesso ricorrente (indicazione nelle stesse buste spedite dalle imprese dalla medesima sede amministrativa; spedizione degli stessi plichi dal medesimo ufficio postale, nello stesso giorno e con le stesse modalità; rilascio delle polizze fideiussorie, presentate come cauzione, da parte della stessa compagnia e agenzia di assicurazioni, nella medesima data e con numero progressivo successivo; coincidenza del numero di fax e dell’indirizzo di posta elettronica; rapporti di parentela tra gli amministratori unici di suddette società e gli intrecci azionari esistenti e facenti capo agli stessi soggetti; ecc.).<br />
In proposito va riferito – giusta la puntualizzazione della Sezione su tematica similare (cfr. sent. 8 maggio 2007, n. 4096 e la giurisprudenza ivi riportata) &#8211; come l’elaborazione esegetica operata <i>in subiecta materia</i> dal Consiglio di Stato sia ferma nel ritenere che l’esclusione per collegamento sostanziale possa ritenersi ammissibile soltanto  in presenza di “una fattispecie presuntiva fondata sull’accertamento di una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti univocamente volti a configurare il presupposto applicativo della esclusione”.<br />
2.2.- Consegue dall’esposto ordine di considerazioni che l’esclusione per l’esistenza tra i concorrenti di indici concreti di collegamento sostanziale postula evidentemente l’esistenza e il correlativo accertamento in concreto di detti indici rivelatori (Tar  Lazio, III, 8 maggio 2007, n. 4096; Tra Lombardia, Milano, III, 4 aprile 2006, n. 896); indici che, alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale, devono essere tali “da ingenerare il più che ragionevole sospetto che l’accordo tra le partecipanti possa pregiudicare l’imparzialità e la regolarità della gara” (CdS, IV, 15 febbraio 2002, n. 949).<br />
2.3.- Di tali indici non vi è però traccia nella vicenda all’esame.<br />
Come osservato dalla difesa delle società aggiudicatarie, le ricorrenti  pongono a fondamento del loro assunto non già una pluralità di elementi indiziari e sintomatici del predicato “unico centro decisionale”, ma la circostanza di natura formale dell’indicazione di entrambe le concorrenti, in ottemperanza agli obblighi pubblicitari di cui all’art. 2497-<i>bis</i>, di essere soggette all’attività di direzione e di coordinamento della medesima capogruppo, dalla quale risultano integralmente controllate e partecipate. In particolare, dal collegamento economico tra capogruppo e imprese partecipanti alla gara, e quindi dall’esistenza di detto potere di direzione e di coordinamento da parte della c.d. <i>holding</i>, si evincerebbero significativi indizi circa l’esistenza di un medesimo centro di interessi.<br />
E’ evidente come la prospettazione non può essere apprezzata atteso che l’evidenziato elemento (appartenenza delle imprese partecipanti alla gara al medesimo gruppo societario) da cui vorrebbe farsi derivare il rivendicato effetto sanzionatorio (esclusione dalla gara) non è di per sé espressivo del collegamento sostanziale delle imprese e della soggezione di queste all’altrui attività di direzione e di coordinamento. Manca infatti la presenza degli enunciati indici rivelatori (connotati dal carattere della gravità, precisione e concordanza) che, considerati nel loro complesso e con riferimento alla specifica situazione concreta, facciano ragionevolmente ritenere che si sia potuto verificare l’alterazione della <i>par condicio</i> dei concorrenti (CdS, IV, 27 dicembre 2002, n. 6424). <br />
In proposito non va sottaciuto che, con lettera in data 14 febbraio 2008 indirizzata alla società Conform, l’amministrazione appaltante, valutando  gli elementi della fattispecie, aveva escluso che in quest’ultima si fosse concretato quell’ “unico centro decisionale”, idoneo a determinare l’esclusione delle imprese aggiudicatarie, con specifico riferimento a ben individuati indici (autonomia dei centri deliberativi, amministratori differenti, distinti numeri di telefono e di fax, offerte economiche affatto diverse e autonome).<br />
Va poi soggiunto, in ciò aderendosi all’osservazione delle controinteressate, che ove si dovesse condividere l’assunto su cui fondamentalmente poggia il ricorso &#8211;  e cioè che il collegamento sostanziale  rilevante ai sensi e agli effetti dell’art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006 consegua al semplice verificarsi dell’appartenenza delle imprese al medesimo gruppo societario e al connesso collegamento economico tra le imprese e la capogruppo – dovrebbe coerentemente ritenersi che la fattispecie prevista da detta norma  integri un’ipotesi di esclusione automatica. Infatti, nella  semplice ricorrenza dell’appartenenza al medesimo gruppo societario delle imprese partecipanti alla gara, sarebbe necessitata la conseguenza dell’esclusione di queste ultime dalla gara, non residuando alcuna discrezionalità in capo alla stazione appaltante, che si vedrebbe così esentata – con vanificazione dell’attività valutativa imposta dalla norma del precitato art. 34 &#8211; dall’accertare la presenza degli elementi indiziari a comprova dell’esistenza di un effettivo collegamento tra i concorrenti atto a turbare il regolare svolgimento della procedura concorsuale.<br />
E’ poi il caso di rilevare, in ordine al prospettato approdo esegetico che il Collegio non condivide, come il giudice d’appello, in una procedura caratterizzata dalla presenza di due imprese partecipate in via totalitaria da una <i>holding</i>, abbia significativamente ritenuto di non poter desumere da tale sola circostanza – considerata <i>ex se</i>, e cioè scompagnata dai c.d. indici rivelatori &#8211; l’esistenza di un collegamento sostanziale tale da far ritenere l’alterazione della <i>par</i> <i>condicio</i> dei concorrenti (cfr. CdS, IV, 15 febbraio 2002, n. 923; <i>adde</i>: Tar Lazio, III, 20 novembre 2006, n. 12736). <br />
In conclusione può affermarsi che se la situazione egemonica di una Società (nella specie la WPP Marketing Comunication &#8211; Italy), presente totalitariamente (100%) nella  composizione societaria di due imprese partecipanti alla gara, può far ritenere e rendere plausibile l’ipotesi di un collegamento sostanziale, va però escluso che alla sussistenza del rilevato profilo finanziario possa attribuirsi valore comunque assorbente degli indici rivelatori del collegamento, dovendo detti indici essere comunque individuati all’esito di un  approfondito e cauto accertamento (arg.  cit. CdS, IV, n. 923/2002).<br />
2.4.- Disatteso il primo motivo di ricorso, va esaminato il secondo con il quale si deduce che i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi perché nella fattispecie sussisterebbe una delle situazioni di controllo disciplinate dall’art. 2359 del codice civile.<br />
Si sostiene che la soggezione delle imprese in questione al controllo della medesima società capogruppo rileverebbe di per sé quale causa di esclusione automatica contenuta nel primo periodo dell’art. 34, coma 2, del d.lgs. n. 163/2006; ciò nel rilievo che il terzo soggetto societario non partecipante alla gara, in quanto detentore dell’intero capitale sociale delle società partecipante alla gara in questione, sarebbe in grado di esercitare nei riguardi di queste ultime l’influenza dominante di cui all’art. 2359 c.c. (fattispecie contemplata sub 3.- di detto articolo).<br />
2.4.1.- Anche tale motivo va disatteso in ragione del chiaro tenore letterale della norma di riferimento, che pone il divieto di partecipazione alla medesima gara “di concorrenti che si trovino <i>tra di loro</i> in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile”.<br />
Orbene, nel caso all’esame, la situazione di controllo non è certamente ravvisabile tra le imprese partecipanti alla gara per cui è causa, potendo il controllo sussistere – nell’ipotesi configurata &#8211; tra queste ultime e una società terza rimasta estranea alla gara.<br />
L’adesione alla tesi prospettata con il motivo darebbe quindi luogo all’individuazione di una causa di esclusione ulteriore rispetto alla previsione normativa e in evidente contrasto con la nitida espressione letterale di quest’ultima.<br />
Ove peraltro, debordando dai comuni canoni che regolano l’interpretazione normativa, intendesse propendersi per un’applicazione analogica, potrebbe in contrario osservarsi, ribadendo concetti fin troppo pacifici, che tutte le norme che limitano le capacità e di diritti sono di stretta interpretazione. Ora non par dubbio che la norma  di cui al più volte menzionato art. 34, nella parte in cui riproduce il testo del comma 1-<i>bis </i>dell’art. 10 della legge Merloni, sia norma eccezionale, come tale non suscettibile, ex art. 14 delle preleggi, di essere applicata in via analogica a fondamento del c.d. collegamento sostanziale.<br />
3.- Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono il ricorso va respinto.<br />
Giusti motivi spingono però a compensare tra le parti spese di giudizio e onorari di causa.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza <i>bis</i>), pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Compensa tra le parti le spese di lite.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 aprile 2008.<br />
Il presidente            dr. 	Saverio           Corasaniti<br />	<br />
Il consigliere est.    dr. 	Massimo L.       Calveri</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-30-4-2008-n-3594/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2008 n.3594</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2008 n.10927</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-30-4-2008-n-10927/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-30-4-2008-n-10927/</guid>

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<p>Pres. Vitrone &#8211; Rel. Plenteda &#8211; P.M. AbbrittiPadano (avv.ti Clarizia, Prisco) c. Comune di Boscotrecase retrocessione bene in caso di mancata esecuzione opera pubblica Espropriazione per p.u. – Decreto di esproprio – Mancata realizzazione opera – Conseguenze – Retrocessione. Qualora a seguito dell’emanazione del decreto di esproprio, l’opera non sia</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-30-4-2008-n-10927/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2008 n.10927</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vitrone &#8211; Rel. Plenteda &#8211; P.M. Abbritti<br />Padano (avv.ti Clarizia, Prisco) c. Comune di Boscotrecase</span></p>
<hr />
<p>retrocessione bene in caso di mancata esecuzione opera pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Espropriazione per p.u. – Decreto di esproprio – Mancata realizzazione opera – Conseguenze – Retrocessione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Qualora a seguito dell’emanazione del decreto di esproprio, l’opera non sia realizzata entro il termine previsto, il privato ha diritto alla retrocessione del bene.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">retrocessione bene in caso di mancata esecuzione opera pubblica</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/12705_CASS_12705.pdf">cliccaqui</a></p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2008 n.10929</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-30-4-2008-n-10929/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-30-4-2008-n-10929/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2008 n.10929</a></p>
<p>Pres. Vitrone &#8211; Rel. Ceccherini &#8211; P.M. AbbrittiComune di Pisa (avv.ti Panariti, Ferraroni) c. Pierini ed altri (avv.ti Angeletti, Angella) a seguito dichiarazione illegittimità art. 5 bis dl 333/1992, la mancata decurtazione 40% indennità non costituisce vizio di legittimità della sentenza 1. Espropriazione per p.u. – Indennità di esproprio –</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-30-4-2008-n-10929/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2008 n.10929</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vitrone &#8211; Rel. Ceccherini &#8211; P.M. Abbritti<br />Comune di Pisa (avv.ti Panariti, Ferraroni) c. Pierini ed altri  (avv.ti Angeletti, Angella)</span></p>
<hr />
<p>a seguito dichiarazione illegittimità art. 5 bis dl 333/1992, la mancata decurtazione 40% indennità non costituisce vizio di legittimità della sentenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Espropriazione per p.u. – Indennità di esproprio – Mancata decurtazione 40% &#8211; Sentenza 348/07 Corte Costituzionale &#8211; Irrilevanza.</p>
<p>2. Espropriazione per p.u. – Indennità di esproprio – Interessi legali – Decorrenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Posto che l’art. 5 bis dl 333/1992 a seguito della dichiarazione di incostituzionalità pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza 24 ottobre 2007 n. 348 è venuto meno a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, la mancata decurtazione del 40% dell’indennità da parte della Corte di Appello non integra più un vizio di legittimità della sentenza.</p>
<p>2. Sulla somma dovuta a titolo di indennità di espropriazione sono dovuti gli interessi legali che decorrono dal giorno dell’espropriazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">a seguito dichiarazione illegittimità art. 5 bis dl 333/1992, la mancata decurtazione 40% indennità non costituisce vizio di legittimità della sentenza</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/12706_CASS_12706.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-30-4-2008-n-10929/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2008 n.10929</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2008 n.10931</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-30-4-2008-n-10931/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-30-4-2008-n-10931/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2008 n.10931</a></p>
<p>Pres. Vitrone – Rel. Del Core – P.M. Abbritti Ammirati (avv.ti Caiazzo, Striano) c. Comune di Torre Annunziata (avv.ti Zimatore, Frega) e IACP Napoli (avv.ti Maisani, Cirillo) legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima espropriativa è il concedente qualora il concessionario agisca in nome e per conto del concedente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-30-4-2008-n-10931/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2008 n.10931</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-30-4-2008-n-10931/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2008 n.10931</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vitrone – Rel. Del Core – P.M. Abbritti<br /> Ammirati (avv.ti Caiazzo, Striano) c. Comune di Torre Annunziata (avv.ti Zimatore, Frega) e IACP Napoli (avv.ti Maisani, Cirillo)</span></p>
<hr />
<p>legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima espropriativa è il concedente qualora il concessionario agisca in nome e per conto del concedente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Espropriazione per p.u. – Opposizione alla stima &#8211; Legittimazione passiva – Concessionario che agisce “in nome e per conto” – Esclusione.</p>
<p>2. Espropriazione per p.u. – Indennità di esproprio – Art. 2 comma 89 l. 244/07 – Applicabilità ai giudizi in corso.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nei casi in cui il concessionario di opera pubblica agisca in nome e per conto del concedente, legittimato passivo nel giudizio di opposizione all’indennità di esproprio è soltanto il soggetto concedente.</p>
<p>2. L’art. 2 comma 89 l. 244/07 relativo all’indennità di espropriazione si applica a tutti i procedimenti espropriativi ed ai giudizi in corso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima espropriativa è il concedente qualora il concessionario agisca in nome e per conto del concedente</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/12707_CASS_12707.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-30-4-2008-n-10931/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2008 n.10931</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2008 n.10874</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-4-2008-n-10874/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-4-2008-n-10874/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-4-2008-n-10874/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2008 n.10874</a></p>
<p>Pres. Carbone &#8211; Rel. Luccioli &#8211; P.M. MartoneVollero (avv. De Santis) c. Regione Lazio, Ministero Infrastrutture (Avvocatura Generale dello Stato) l&#8217;intervenuta delibera di concessione degli indennizzi per danni di guerra ante inizio dell&#8217;anno finanziario 1992 segna il termine per l&#8217;ottenimento degli stessi Contributi e provvidenze – Danni da eventi bellici</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-4-2008-n-10874/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2008 n.10874</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-4-2008-n-10874/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2008 n.10874</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone &#8211; Rel. Luccioli &#8211; P.M. Martone<br />Vollero (avv. De Santis) c. Regione Lazio, Ministero Infrastrutture (Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;intervenuta delibera di concessione degli indennizzi per danni di guerra ante inizio dell&#8217;anno finanziario 1992 segna il termine per l&#8217;ottenimento degli stessi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contributi e provvidenze – Danni da eventi bellici – Indennizzi – Cessazione – Decorrenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 2 l. 412/1991 coloro che non hanno ottenuto la delibera di concessione anteriormente all’inizio dell’anno finanziario 1992, non possono più ricevere indennizzi e contributi per danni di guerra.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">l&#8217;intervenuta delibera di concessione degli indennizzi per danni di guerra ante inizio dell&#8217;anno finanziario 1992 segna il termine per l&#8217;ottenimento degli stessi</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/12710_CASS_12710.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-4-2008-n-10874/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2008 n.10874</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2008 n.10875</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-4-2008-n-10875/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-4-2008-n-10875/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2008 n.10875</a></p>
<p>Pres. Carbone &#8211; Rel. Luccioli &#8211; P.M. MartonePersio (avv.ti Sorrentino, Caiazza) c. Consiglio dell&#8217;Ordine degli Avvocati di Rieti, Procuratore Generale presso la corte di Cassazione il quesito di diritto deve consentire l&#8217;individuazione del principio di diritto contestato e del principio di diritto di cui si auspica l&#8217;applicazione 1. Professioni e</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone &#8211; Rel. Luccioli &#8211; P.M. Martone<br />Persio (avv.ti Sorrentino, Caiazza) c. Consiglio dell&#8217;Ordine degli Avvocati di Rieti, Procuratore Generale presso la corte di Cassazione</span></p>
<hr />
<p>il quesito di diritto deve consentire l&#8217;individuazione del principio di diritto contestato e del principio di diritto di cui si auspica l&#8217;applicazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Professioni e mestieri – Avvocato – Procedimento disciplinare – Consiglio Nazionale Forense – Composizione – Principio indipendenza.<br />
2. Giustizia civile – Ricorso per Cassazione – Quesiti di diritto – Formulazione.<br />
3. Professioni e mestieri – Avvocato – Procedimento disciplinare – Consiglio Nazionale Forense – Impugnazione  decisione – Vizio di motivazione.</p>
<p>4. Professioni e mestieri – Avvocato – Norme codice deontologico – Valenza – Censurabilità.</p>
<p>5. Professioni e mestieri – Avvocato – Procedimento disciplinare – Sanzioni – Contestazioni in sede di legittimità – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La disciplina relativa alla composizione del Consiglio Nazionale Forense assicura il corretto esercizio della funzione giurisdizionale con riguardo ai principi di indipendenza ed imparzialità e garanzia di difesa, non influendo negativamente la circostanza che i componenti appartengano al medesimo ordine professionale dei professionisti che devono venire giudicati, posto che proprio l’elemento della partecipazione diretta degli stessi soggetti garantisce una corretta applicazione delle regole deontologiche che si è data la categoria.</p>
<p>2. I quesiti di diritto devono consentire l’individuazione del principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato e del diverso principio che si ritiene applicabile, consentendo alla Corte di legittimità di comprendere dalla lettura del solo quesito l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e la norma da applicare a parere del ricorrente.</p>
<p> 3. Nei confronti delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare possono denunciarsi vizi di motivazione senza peraltro che questo comporti un riesame delle prove e degli accertamenti di fatto operati dal Consiglio.</p>
<p>4. Le norme del codice deontologico costituiscono esplicitazioni dei principi generali contenuti nella legge professionale forense ed assumono il rango di norme di diritto, con la conseguenza che contro le stesse non possono essere proposte censure per violazione dei canoni di ermeneutica sull’interpretazione dei contratti.<br />
5. Non sono censurabili in sede di legittimità le sanzioni disciplinari applicate dal Consiglio Nazionale Forense.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il quesito di diritto deve consentire l&#8217;individuazione del principio di diritto contestato e del principio di diritto di cui si auspica l&#8217;applicazione</span></span></span></p>
<hr />
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2008 n.10867</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-4-2008-n-10867/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-4-2008-n-10867/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-4-2008-n-10867/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2008 n.10867</a></p>
<p>Pres. Carbone &#8211; Rel. Salmè &#8211; P.M. GambardellaAgenzia delle Entrate (Avvocatura dello Stato) c. Panni esclusione revocazione ai sensi art. 395 n. 5 c.p.c. nei confronti delle sentenze Corte di Cassazione 1. Giustizia civile – Revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c. – Sentenze di legittimità – Esclusione. 2. Giustizia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-4-2008-n-10867/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2008 n.10867</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-4-2008-n-10867/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2008 n.10867</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone &#8211; Rel. Salmè &#8211; P.M. Gambardella<br />Agenzia delle Entrate (Avvocatura dello Stato) c. Panni</span></p>
<hr />
<p>esclusione revocazione ai sensi art. 395 n. 5 c.p.c. nei confronti delle sentenze Corte di Cassazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia civile – Revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c. – Sentenze di legittimità – Esclusione.</p>
<p>2. Giustizia civile – Revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c. – Sentenze legittimità – Incompatibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non è proponibile l’impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 5 c.p.c. nei confronti delle sentenze di legittimità in quanto tale ipotesi non è prevista dalla legge per scelta discrezionale del legislatore.</p>
<p>2. L’impugnazione ex art. 395 n. 5 c.p.c. delle sentenze della Corte di Cassazione sarebbe incompatibile con la loro natura, in quanto formandosi soltanto il giudicato in senso formale ma non quello sostanziale, è estraneo al loro oggetto l’accertamento della situazione giuridica sostanziale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">esclusione revocazione ai sensi art. 395 n. 5 c.p.c. nei confronti delle sentenze Corte di Cassazione</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/12718_CASS_12718.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-4-2008-n-10867/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2008 n.10867</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2008 n.10872</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-4-2008-n-10872/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-4-2008-n-10872/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-4-2008-n-10872/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2008 n.10872</a></p>
<p>Pres. Carbone &#8211; Rel. Luccioli &#8211; P.M. MartoneIACP Provincia di Salerno (avv.ti Guarnieri, Suadoni) c. SA.CA. Costruzioni srl (avv.ti Di Lauro, Greco) necessità di impugnazione in punto giurisdizione anche in caso di sentenza che abbia affermato implicitamente la giurisdizione 1. Giurisdizione e competenza – Riconoscimento implicito giurisdizione – Mancata impugnazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-4-2008-n-10872/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2008 n.10872</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-4-2008-n-10872/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2008 n.10872</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone &#8211; Rel. Luccioli &#8211; P.M. Martone<br />IACP Provincia di Salerno (avv.ti Guarnieri, Suadoni) c. SA.CA. Costruzioni srl (avv.ti Di Lauro, Greco)</span></p>
<hr />
<p>necessità di impugnazione in punto giurisdizione anche in caso di sentenza che abbia affermato implicitamente la giurisdizione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Riconoscimento implicito giurisdizione – Mancata impugnazione – Giudicato.</p>
<p>2. Giustizia civile – Giudizio di Cassazione – Obbligo indicazione parti sentenza contestate – Mancanza – Inammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’affermazione della giurisdizione può avvenire anche implicitamente a seguito di pronuncia sul merito; pertanto per evitare il formarsi del giudicato sul punto, è necessario impugnare la sentenza.</p>
<p>2. Nei casi in cui nel ricorso per cassazione non siano indicate le osservazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con norme di legge o precedenti giurisprudenziali, il ricorso è inammissibile, non consentendo alla Corte di individuare il collegamento tra le norme dedotte e le argomentazioni contenute nella sentenza gravata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">necessità di impugnazione in punto giurisdizione anche in caso di sentenza che abbia affermato implicitamente la giurisdizione</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/12719_CASS_12719.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-4-2008-n-10872/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2008 n.10872</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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